Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,Mantova, Reggio Emilia e Rovigo D.L. 74/ 2012 ' A.C. 5263-A - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 74 DEL 06-GIU-12   AC N. 5263-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 655    Progressivo: 1
Data: 09/07/2012
Descrittori:
ATTIVITA' DI URGENZA   BOLOGNA - Prov, EMILIA ROMAGNA
DECRETO LEGGE 2012 0074   FERRARA - Prov, EMILIA ROMAGNA
MANTOVA - Prov, LOMBARDIA   MODENA - Prov, EMILIA ROMAGNA
REGGIO NELL'EMILIA - Prov, EMILIA ROMAGNA   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
ROVIGO - Prov, VENETO   TERREMOTI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
VII-Cultura, scienza e istruzione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali
XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

D.L. 74/ 2012 – A.C. 5263-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 655/1

 

 

 

9 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

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File: D12074c

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni)3

§      Articolo 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)8

§      Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)17

§      Articolo 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)37

§      Articolo 4-bis (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali)46

§      Articolo 5 (Ulteriori interventi a favore delle scuole)48

§      Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di controlli antimafia)55

§      Articolo 6 (Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)60

§      Articolo 7 (Deroga al patto di stabilità interno)64

§      Articolo 7-bis (Crediti vantati dalle imprese)67

§      Articolo 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)69

§      Articolo 9 (Differimento di termini per gli enti locali)93

§      Articolo 10 (Fondo di garanzia per le PMI in  favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)95

§      Articolo 11 (Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)97

§      Articolo 11-bis (Attivazione nel fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma)99

§      Articolo 12 (Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)102

§      Articolo 12-bis (Detassazione rimborsi danni per le imprese)104

§      Articolo 13 (Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)106

§      Articolo 14 (Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)108

§      Articolo 15 (Sostegno al reddito dei lavoratori)109

§      Articolo 16 (Promozione turistica)112

§      Articolo 17 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)113

§      Articolo 18 (Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)126

§      Articolo 19 (Semplificazione di procedure di autorizzazione)128

§      Articolo 19 bis (Zone a burocrazia zero)132

§      Articolo 19-ter (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)134

§      Articolo 20 (Copertura finanziaria)137

§      Articolo 21 (Entrata in vigore)140

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni)

L’articolo 1 precisa l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.

In particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari[1] con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000.

 

Si ricorda che con il citato D.M. del MEF del 1° giugno 2012 è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nell’allegato 1 al DM sono quindi individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici[2]. Il DM prevede, infine, che con un successivo decreto del MEF vengano stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il decreto.

Il richiamato articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone che, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

 

Il comma 3 proroga fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e del 30 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, in considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati.

 

Si ricorda, infatti, che la prima dichiarazione dello stato di emergenza è stata disposta con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012[3] nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. La durata dello stato di emergenza era stata stabilita in 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conformità alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto legge n. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, in corso di esame parlamentare.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012[4], lo stato di emergenza è stato esteso anche alle province di Reggio Emilia e Rovigo ed è stato prorogato fino al 29 luglio 2012.

 

Si osserva che, come rilevato anche nella relazione illustrativa, la proroga fino al 31 maggio 2013 configura una durata dell’emergenza superiore a quella fissata dall’articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992, introdotto dal D.L. n. 59/2012, che non può “di regola”[5] superare i sessanta giorni prorogabili, “di regola”, per non più di quaranta giorni[6].

 

Il comma 3 prevede, quindi, che il rientro nel regime ordinario avvenga secondo le disposizioni recate dall’art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7), del citato D.L. n. 59/2012, in corso di conversione.

 

Il comma 4-ter dell’art. 5 della legge n. 225/1992 dispone che la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria vengano disciplinati, con apposita ordinanza, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 4-quater dell’art. 5 della legge n. 225/1992, introdotto dal D.L. n. 59/2012, reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all’amministrazione ordinaria, prevedendo che nell’apposita ordinanza prevista dal precedente comma 4-ter possa essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l’emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi.

 

I commi 2 e 4 attribuiscono ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - in qualità di Commissari delegati - la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione nelle regioni di rispettiva competenza a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata dello stato di emergenza.

 

Si segnala che l’art. 5, comma 4, della legge n. 225/1992, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. n. 59/2012, dispone che, qualora il Capo del Dipartimento della Protezione civile si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando, rispetto alla disposizione previgente, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

 

I Commissari delegati operano con i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.

 

In relazione all’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, si ricorda che il nuovo testo del comma 2, come introdotto dal D.L. n. 59/2012, in corso di conversione, prevede che il potere di ordinanza – che si esplica con atti sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.L. 90/2008[7], potenzialmente derogatori della normativa vigente[8], purché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico - deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile[9]che ne cura in ogni caso l'attuazione.

In relazione, infine, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, il nuovo testo del comma 1 dell’art. 5, introdotto dal D.L. 59/2012, prevede che essa sia demandata al Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, dal Ministro dell’interno[10] o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Essa può essere inoltre emanata, non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza. Sulla deliberazione deve essere acquisita l’intesa con le regioni territorialmente interessate. Essa deve inoltre determinare la durata e l’estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine ai poteri che i Commissari delegati possono esercitare ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 in cui sembra essere ricompreso anche l’esercizio del potere di ordinanza. In relazione alle deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge, sembrerebbe farsi riferimento alle due citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 ove viene prevista l’emanazione di ordinanze, d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità[11].

 

Ai sensi del comma 5, i Commissari delegati possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori colpiti dal sisma, provvedendo ad adottare opportune modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi (comma 5).

 


 

Articolo 2
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 4 dispongono che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, finoal 31 dicembre 2012, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il comma 5 dispone, inoltre che il fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici e con riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225/1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il comma 6, infine, prevede l’intestazione ai Presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.

In particolare, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Il Fondo, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera per le finalità indicate dal decreto legge.

 

Si osserva che il comma 1, nell’istituire il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, non ne indica il periodo di durata. In base ai successivi commi 3 e 5 dell’articolo, relativi alle risorse che andranno ad affluire al medesimo Fondo, tale periodo dovrebbe coprire gli anni dal 2012 al 2014.

 

Ai sensi del comma 2, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo fra le regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, nonché determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati. La proposta di riparto delle risorse del Fondo – che, come detto è avanzata dai Presidenti delle regioni interessate - deve basarsi su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

 

In attuazione del comma 2 in esame - su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto formulata con nota del 23 giugno 2012 - è stato emanato il D.P.C.M. 4 luglio 2012[12]  con cui è stata determinata la ripartizione delle risorse del Fondo per la ricostruzione sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legge in esame che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali. Le risorse sono così ripartite: 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 4 % in favore della Regione Lombardia; 1 % in favore della Regione Veneto. La ripartizione per gli anni successivi al 2012 verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che affluiscano al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Si fa presente che la relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dal predetto aumento in 488,8 milioni di euro.

Le norme affidano l'aumento a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, fissando l’incremento nella misura di 2 centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012.

Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane del 7 giugno 2012 sono state conseguentemente ridefinite le aliquote delle accise (http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Provvedimento_dogane.pdf).

Nella seguente tabella sono esposte le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, le misure vigenti e quelle derivanti dall’incremento in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre-
6 dicembre 2011
[13]

7 dicembre 2011 -
7 giugno 2012

8 giugno 2012- - 31 dicembre 2012

dal 1° gennaio 2013 (ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201/2011)

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

704,70

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

593,70

 

In merito si ricorda che:

-        l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito il temporaneo aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro. Di conseguenza, per un periodo transitorio – in sostanza, dal 1° novembre 2011 al 5 dicembre 2011 – la misura delle accise sui carburanti è stata pari a 622,10 euro per mille litri (481,10 euro per mille litri per il gasolio);

-        la misura dell’accisa sui carburanti per gli anni 2012 e 2013 è stata incrementata anche dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 34, comma 4, della legge n. 183 del 2011). In particolare, tale norma ha portato l’accisa sulla benzina (compresa la benzina con piombo) a 614,20 euro per mille litri a partire dal 1° gennaio 2012 e a 614,70 euro per mille litri a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante, essa è stata innalzata a 473,20 euro per mille litri nel 2012 e 473,70 euro dal 2013. Tale incremento dell’aliquota è connesso alla copertura dell’onere derivante dall’introduzione a regime della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante;

-        l’articolo 33, comma 30 della legge di stabilità per il 2012 ha affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane un ulteriore aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni che hanno concesso alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma dell’aprile 2009 modalità agevolate di ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi;

-        la vigente misura dell’accisa su benzina e gasolio è stata fissata dall’articolo 15 del D.L. 201 del 2011, con decorrenza dal 7 dicembre 2011. Tale norma (al comma 2) ha fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

 

La disposizione in commento da ultimo abroga l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Tale norma stabiliva che eventuali aumenti erariali dell’accisa avessero effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Di conseguenza, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398[14], ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154, della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis,del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

 

In merito si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera c), n. 9 e n.10 del D.L. 59/2012 in materia di protezione civile, attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi, al fine di recepire gli indirizzi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012. Viene a tal fine disposto l’utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell’obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie - derivanti anche dall’aumento del prelievo tributario sul territorio - e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali.

In particolare a tal fine la lettera c), n.9 sostituisce il comma 5-quater dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 prevedendo che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione di elevare la misura dell’imposta regionale della benzina per autotrazione.

 

Il comma 4 dispone la riserva all'Erario del maggior gettito ottenuto nei territori delle autonomie speciali dall'incremento di 2 centesimi dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Per la determinazione dell'ammontare del maggior gettito, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

La riserva all'Erario si rende necessaria in quanto il gettito dei due tributi in questione (al pari del gettito di altri tributi erariali), è di spettanza delle regioni a statuto speciale nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione[15].

Nello specifico, le quote di gettito dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di spettanza delle regioni a statuto speciale sono le seguenti:

§      l'intero gettito (10/10) spetta alla regione Valle d'Aosta;

§      i 9/10 del gettito spettano alla regione Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

§      alla regione Friuli-Venezia Giulia spetta il 29,75% del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34% del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione;

§      alla Regione siciliana, invece, non spetta questo tributo.

 

L’ordinamento finanziario di queste regioni basato, com'è noto, sulle compartecipazioni ai tributi erariali, prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Di norma, nelle disposizioni statutarie, è altresì disciplinata la necessità della definizione dell'ammontare della 'riserva' in accordo con la regione (o provincia autonoma) interessata[16].

Di queste disposizioni si sono avvalse molte leggi statali che hanno introdotto nuovi tributi, o aumentato il gettito di quelli esistenti, con lo scopo di contribuire al risanamento della finanza pubblica[17].

Si segnalano a tale proposito gli ultimi due provvedimenti:

§       l'articolo 48 del D.L. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011) che riserva all'erario, per un periodo di cinque anni, le maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso decreto legge; la riserva è finalizzata alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea;

§       l'articolo 35, commi 4 e 5, del D.L. 1/2012 (legge di conversione n. 27/2012) che dispone la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica; la riserva è finalizzata alla copertura dell'onere derivante dalle misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, adottate dal comma 1 dello stesso articolo 35.

 

Il comma 5 - in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, che destina al Fondo le risorse, nel limite di 500 milioni di euro, derivanti dall’aumento fino al 31 dicembre 2012 dell’aliquota dell’accisa sui carburanti – dispone che il Fondo è altresì alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002;

 

Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l’Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE). Il FSUE è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 per permettere all’Unione europea di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite[18].

Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri e ai paesi che partecipano ai negoziati di adesione in caso di catastrofi naturali gravi che provochino, in almeno uno degli Stati interessati, danni stimati a oltre 3 miliardi di euro (prezzi 2002) o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria naturale, anche se le predette soglie non sono raggiunte, qualora la catastrofe abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. Le singole situazioni vengono valutate caso per caso dalla Commissione (art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 2012/2002).

L’intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione (art. 3 del citato Regolamento). L'obiettivo del Fondo è coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane a partire dal primo danno subito. La Commissione valuta la domanda e decide se proporre o meno all'autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) di attivare il FSUE e mobilizzare l'importo dell'eventuale aiuto ritenuto adeguato. Una volta confermati gli stanziamenti, la sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata dopo la firma di una convenzione tra la Commissione e lo Stato beneficiario (articolo 4).

Lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzazione della sovvenzione e dell'eventuale coordinamento tra il contributo del FSUE e le altre fonti di finanziamento. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione.

 

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

 

Si ricorda, in proposito, che il 5 luglio 2012 le Camere hanno approvato definitivamente una proposta di legge che prevede la riduzione con decorrenza immediata del 50% dei contributi pubblici ai partiti. (A.C. 4826 - A.S. 3321). Tale proposta assorbe le riduzioni, che sarebbero dovute entrare in vigore nella prossima legislatura, disposte dai D.L. 78/2010 e 98/2010.

I partiti e i movimenti politici ricevono un contributo pubblico a titolo di rimborso per le campagne elettorali relative alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali (L. 157/1999).

L’ammontare dei rimborsi elettorali è stato ridotto ad opera di diversi interventi adottati recentemente.

La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275)[19].

Successivamente, l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[20] ha ridotto (a partire dalla prossima legislatura) del 10% l'importo di 1 euro che, ai sensi del già ricordato art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 157/1999, deve essere moltiplicato per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, al fine di determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura.

Inoltre, la stessa norma ha abrogato la disposizione che consente il versamento delle quote annuali anche in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Anche questa disposizione sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla prossima legislatura (vedi oltre).

Il decreto-legge 98/2011[21] (art. 6) ha apportato un'ulteriore riduzione del 10% al suddetto importo, che si viene a cumulare alle due riduzioni sopra ricordate in modo da raggiungere una riduzione complessiva del 30%. In effetti, anche la prima riduzione, nel 2008, che interveniva in termini assoluti (20 milioni) e non percentuali, ha avuto l’effetto di una riduzione di circa il 10%.

Come per la riduzione del 2010, anche quella disposta dal decreto-legge n. 98 non incide sull’ammontare dei rimborsi destinati ai comitati promotori dei referendum e troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Viene, invece, anticipata l’abrogazione della disposizione che consentiva il proseguimento del versamento dei contributi anche in caso di scioglimento anticipato.

 

c)per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012.

Si tratta di un elenco che riporta i capitoli del bilancio statale - sia di parte corrente che in conto capitale, ripartiti per singoli stati di previsione dei Ministeri, sui quali possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, nell’ipotesi in cui, per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi, sia necessario attingere a tale Fondo[22].

La maggior parte delle voci riportate in elenco fa riferimento a spese rimodulabili del bilancio dello Stato, con alcune eccezioni (ad esempio, rientrano nell’elenco dei capitoli soggetti a riduzione, i capitoli relativi ai fondi occorrenti per l’attuazione del federalismo amministrativo, che sono indicati, nel bilancio dello Stato, tra i capitoli non rimodulabili).

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio indicherà le riduzioni e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche al patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità degli effetti finanziari considerati in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Si consente, infine, che le voci di spesa oggetto di riduzione possano essere reintegrate utilizzando i risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi conseguenti all'attività di spending review condotta in attuazione del decreto legge n. 52/2012[23].

 

Si segnala che la lettera in esame è stata soppressa dall’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), che, contestualmente, al comma 21, ha disposto che il medesimo ammontare di risorse, vale a dire 1 miliardo di euro per gli anni 2013 e 2014, sia reperito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge medesimo.

 

Ai sensi del comma 6, ai presidenti delle Regioni interessate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo.

Su tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

I presidenti delle regioni rendicontano secondo le modalità, indicate nell’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, per la rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali, nonché, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente, curano la pubblicazione della relativa documentazione sui siti internet delle rispettive regioni.

 

Si ricorda che l’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, come modificato dal decreto-legge n. 59/2012, prevede, in particolare, che i rendiconti predisposti dai Commissari delegati, corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi rilevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e finanze, RGS - Ragionerie territoriali competenti all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del. Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.

 

La relazione illustrativa afferma che “per affrontare l'emergenza sono rese disponibili risorse certe per oltre due miliardi e mezzo di euro nel periodo 2012-2014. Le risorse disponibili per i Commissari delegati sono sottratte ai limiti imposti dal patto di stabilità interno, nel solco della disciplina già prevista in relazione alla generalità delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, come individuata dall'articolo 1, comma 129, lettera g-ter, della legge n. 220/2010 (legge stabilità 2011) e dall'articolo 31, comma 7, della n. 183/2011 (legge di stabilità 2012)”[24].


 

Articolo 3
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)

L’art. 3, modificato in più punti nel corso dell’esame in sede referente,reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. L’articolo reca, altresì, la disciplina per l’accertamento dei danni e definisce le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari, norme transitorie nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature, la ricostruzione degli immobili adibii ad attività industriale o artigianale, la prosecuzione delle attività produttive.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali di cui allo stesso art. 2:

§      le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi e finanziamentiper la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo;

§      la concessione di indennizzi a favore delle imprese.

 

Si valuti l’opportunità di acquisire un chiarimento sulla portata della norma laddove prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono “fatte salve le peculiarità regionali”.

 

In attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge è stato emanato il D.P.C.M. 4 luglio 2012[25]  con cui è stata determinata la ripartizione delle risorse del Fondo per la ricostruzione sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legge in esame che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali. Le risorse sono così ripartite: 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 4 % in favore della Regione Lombardia; 1 % in favore della Regione Veneto. La ripartizione per gli anni successivi al 2012 verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012. Sono stati anche individuati i criteri generali per la concessione di contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge. Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, ciascun Presidente di Regione, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto saranno disciplinate le erogazioni dei suddetti contributi.

 

Viene quindi precisato che con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 (presidenti delle regioni interessate che possono anche avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1) si può disporre in ordine alla concessione di una serie di contributi di seguito elencati sulla base di quanto prevede la norma:

a)      per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato.

b)      previa presentazione di perizia giurata, per le attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese le attività relative ad enti non commerciali, ai soggetti pubblici (questi ultimi inseriti in sede referente) ed alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale (specificazione quest’ultima aggiunta in sede referente), e di servizi (ivi inclusi, secondo quanto specificato a seguito di una modifica approvata in sede referente, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà (riguardo a tale ultima parte si segnala che il testo è stato modificato in sede referente in quanto il testo iniziale faceva generico riferimento a “beni mobili di loro proprietà”). Nel corso dell’esame in sede referente, è stato altresì introdotto un termine entro il quale alle imprese casearie danneggiate è riconosciuta la concessione dei contributi: l’autorità competente è tenuta a tale riconoscimento entro il 31 marzo del 2013, ovvero nel giorno che precede la chiusura della annuale campagna di commercializzazione del latte e dei suoi derivati (che inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ciascun anno). Infine, la contabilizzazione dei contributi può essere fatta con il primo bilancio da approvare;

c)    per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose cui si sono aggiunte, nel corso dell’esame in sede referente, anche le attività socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie;

d)    per i danni subiti da edifici di interesse storico-artistico;

e)    per far fronte ad oneri sostenuti per traslochi e depositi conseguenti a disposizioni di sgombero disposte dalle competenti autorità e per l'allestimento di alloggi temporanei,

f)     per la delocalizzazione temporanea di attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva.

 

In merito alla disciplina fiscale cui sono sottoposti gli indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici si rinvia all’art. 12-bis del provvedimento in esame ed alla relativa scheda di commento.

La Commissione di merito ha, altresì, aggiunto una lettera b-bis) all’elenco di contributi precedentemente descritto prevedendo che siano disposti, previa presentazione di perizia giurata, contributi, per una somma pari a 65 milioni di euro (reperiti attraverso l’incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici), per risarcire gli imprenditori che hanno subito danni ai prodotti a denominazione di origine tutelata stoccati in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici.

La disposizione introdotta fa riferimento nell’individuazione dei prodotti oggetto di risarcimento al reg. (CE) n.510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, che detta la disciplina in ordine alla domanda di registrazione, all’approvazione dei disciplinari e alla tutela dei prodotti ad denominazione d’origine ed indicazione geografica specifica. Si ricorda, al riguardo, che la XIII Commissione Agricoltura ha approvato in data 31 maggio 2012 una risoluzione sugli interventi necessari per fronteggiare i danni subiti dal comparto agroalimentare a seguito del terremoto in Emilia Romagna, nella quale si rilevava che nella zona del terremoto, ad alta vocazione agricola, sono stati riscontrati gravissimi danni per il sistema produttivo in generale e per una parte vitale del sistema agroalimentare italiano, in particolare per le imprese di rilevanza nazionale di produzione del parmigiano reggiano, del grana padano, dell'aceto balsamico di Modena, del prosciutto di Parma, fino alle imprese di produzione vinicola e ortofrutticola. La risoluzione chiedeva al Governo: di reperire le necessarie risorse, previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro dal mercato delle forme di parmigiano reggiano e di grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentari da parte dell'AGEA, al fine di consentirne un successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima Agenzia; di adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto; di valutare l’opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto; di favorire l'ipotesi prospettata in sede regionale di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state altresì aggiunte ulteriori tipologie di contributi (alle lettere f-bis, f-ter e f-quater) per garantire lo svolgimento di interventi sociali e sociosanitari da parte di soggetti pubblici a favore delle persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici, e per facilitare la ripresa delle attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative da parte di soggetti pubblici, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati senza fine di lucro. Da ultimo è stata anche introdotta la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per permettere la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle strutture e degli impianti.

 

I commi 2 e 3 definiscono la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi.

In particolare il comma 2 dispone che sia lo stesso professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino degli edifici a verificare, mediante presentazione di perizia giurata, i danni provocati sulle costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata ampliata la tipologia delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, sostituendo quelle “utilizzate” con tutte le esistenti od in corso di realizzazione.

La verifica dovrà essere effettuata sulla base della disciplina recata dal DPCM 5 maggio 2011[26]. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

 

Si ricorda che con il citato DPCM del 5 maggio 2011 è stato approvato il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e il relativo manuale di compilazione, la cd. scheda AeDES, dei quali dovranno dotarsi le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali in occasione di eventi sismici per il rilevamento rapido dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari. Sono previste anche iniziative di formazione in materia per tecnici che dovranno essere iscritti in elenchi speciali, con verifiche ed aggiornamenti periodici. Gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile.

In relazione alle verifiche da parte delle competenti amministrazioni, si ricorda che le tre regioni interessate dal sisma si sono dotate di proprie leggi in materia di verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, dal 1° giugno 2010 è entrato in vigore a pieno regime il Titolo IV (artt. 9 e segg.) della legge regionale n. 19/2008 intitolato "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", che si applica a tutti i lavori, sia pubblici che privati, di: nuova costruzione; recupero del patrimonio edilizio esistente; sopraelevazione; varianti sostanziali a progetti presentati (per varianti sostanziali si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità). In attuazione della citata legge la regione ha anche emanato una serie di delibere volte a precisarne il relativo contenuto[27]. Con Dgr 1435/2003[28] è stata, invece, effettuata la classificazione sismica del territorio regionale, portando da 89 a 105 le zone 2 e confermando l’assenza di zone 1.

La legge della Lombardia n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, all’art. 3, commi 108-113, riserva alla regione la competenza a emanare direttive e ad individuare ed aggiornare le zone sismiche, mentre spetta alle province il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche. Con il D.d.u.o.(decreto dirigente unità organizzativa) n. 19904/1993 è stato approvato, tra l’altro, il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte. La successiva legge sul governo del territorio, legge n. 12/2005, ha confermato (artt. 55-58) la ripartizione di competenze che era stata prevista dalla precedente legge n. 1/2000 e vincola i Comuni sismici all'aggiornamento della classificazione del territorio in funzione delle amplificazioni sismiche valutate. La Dgr 8/1566/2005[29] “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” rappresenta la norma di riferimento per la microzonizzazione a livello comunale.

Da ultimo la legge n. 27/2003 della regione Veneto e successive modifiche è stata integrata con numerose delibere della Giunta regionale tra le quali la Dgr 547/2008[30] con cui sono stati approvati indirizzi operativi per l'applicazione della legge. Con Dgr 2122/2005[31] sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche e con la Dgr 71/2008[32] sono stati approvati i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone[33].

 

Il comma 3 dispone che il saldo dei contributi, per la parte riguardante la ricostruzione degli immobili distrutti e la riparazione di quelli dichiarati inagibili, sia vincolato all'attestazione che gli interventi sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento sismico e idraulico, di cui all'art. 5 del decreto legge n. 136/2004.

 

Si ricorda che il citato art. 5 del decreto-legge 136/2004 ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Sotto il profilo procedurale le norme tecniche devono essere emanate con le procedure dell'art. 52 del D.P.R. 380/2001 di concerto con il Dipartimento della protezione civile[34]. Il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il D.M. 14 settembre 2005 - è stato successivamente aggiornato e sostituito dal D.M. 14 gennaio 2008[35] recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. All’interno del D.M. un apposito Capitolo, il n. 7, è dedicato alla progettazione ed alla costruzione di opere soggette all'azione sismica, oltre al Capitolo 2 cui far riferimento per la valutazione della sicurezza e al Capitolo 3 per la valutazione dell'azione sismica. Si ricorda, da ultimo, che per l’applicabilità dell’aggiornamento delle norme tecniche era stato previsto un periodo transitorio più volte prorogato ma, a seguito del sisma in Abruzzo, con l’art. 1-bis del decreto-legge n. 39/2009, la sua entrata in vigore è stata anticipata al 30 giugno 2009. Successivamente è stata anche emanata una apposita circolare applicativa in data 2 febbraio 2009, n. 617[36].

 

In relazione alla formulazione del comma 3 sembrerebbe opportuno far riferimento alla normativa emanata in attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004, ovvero al D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

 

I commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8 ed 8-bis recano disposizioni volte a consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

Il comma 4 introduce deroghe alla disciplina civilistica sul condominio negli edifici finalizzate, in particolare, ad agevolare le decisioni dei condomini sui necessari interventi edilizi sugli immobili danneggiati dal terremoto. La norma intende facilitare, in particolare, le decisioni sul recupero edilizio e gli interventi di ricostruzione degli immobili condominiali colpiti dal terremoto, derogando alla disciplina del codice civile relativa alle maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni.

Una prima deroga prevede che – in caso di un'unica unità immobiliare composta da più immobili – gli interventi di recupero edilizio siano deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Oltre alla maggioranza dei partecipanti al condominio sarà, quindi, sufficiente la maggioranza semplice dei millesimi.

Ciò in deroga a quanto stabilito dall’art. 1120 c.c. sulle cd. innovazioni,  che possono essere disposte solo con deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

L’art. 1120, primo comma, prevede che - con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma (maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio) - i condomini possano disporre tutte le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Il secondo comma vieta, però, le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Il codice civile, in realtà, non fornisce una definizione di innovazione; secondo giurisprudenza consolidata s’intendono per innovazioni delle cose comuni “non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente quelle modifiche che,” determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti” (Cass., sentenza 26 maggio 2006 n. 12654).

Una seconda deroga riguarda l’art. 1121 c.c. (innovazioni gravose o voluttuarie) e intende evitare la possibilità che vi siano condomini esonerati dalle spese per le innovazioni all’immobile condominiale; tale norma, infatti, per le innovazioni gravose (o voluttuarie) ovvero che comportino una spesa rilevante, permette attualmente ai condomini di essere esonerati dalle spese ove non intendano parteciparvi.

Si osserva che la disposizione risulta riferita anche alle innovazioni voluttuarie.

 

Altra deroga (tuttavia, già derivante da quella all’art. 1120) concerne l’art. 1136, quinto comma, del codice civile che - come accennato – stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio; per le innovazioni post-terremoto derivanti dalle necessità d’intervento sugli immobili sarà, infatti, sufficiente la maggioranza dei partecipanti al condominio e la maggioranza del valore dell’edificio.

 

Un’ultima deroga alla disciplina civilistica riguarda gli interventi che concernono la ricostruzione dell’edificio condominiale o le riparazioni straordinarie di notevole entità che, ai sensi del vigente art. 1136, quarto comma, c.c. debbono essere adottate con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Il secondo periodo del comma 4 dell’art. 3, fermo restando l’attuale quorum degli intervenuti, prevede che i voti necessari all’approvazione debbano rappresentare 1/3 del valore dell’edificio.

Si osserva che l’art. 1136, quarto comma, c.c. prevede lo stesso quorum – cui la disposizione in commento deroga – anche per le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca dell’amministratore, alle liti attive e passive su materie esorbitanti dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo.

 

Il comma 5 consente ai soggetti interessati di effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture mediante perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato nelle more della definizione della procedura di verifica di agibilità secondo le norme recate dal citato D.P.C.M. del 5 maggio 2011 (cfr. il comma 2).

Vengono quindi indicati i contenuti della perizia asseverata che devono includere i dati delle schede AeDES di cui al citato D.P.C.M. del 5 maggio 2011, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche che documentino il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

 

AI medesimo scopo di semplificare i procedimenti volti alla realizzazione degli interventi edilizi, il comma 6 reca disposizioni in deroga ai titoli abilitativi in materia edilizia e a quelli previsti per le costruzioni in zone sismiche dal D.P.R. n. 380/2001, nonché a quelli indicati, sulle stesse materie, in alcune leggi regionali dell’Emilia-Romagna.

In particolare si consente la deroga alle seguenti disposizioni:

§      artt. 6, 10, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia);

L’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 40/2010, elenca le tipologie di intervento rientranti nell’attività edilizia libera, ovvero da eseguire senza alcun titolo abilitativo, ma che dovranno, comunque, essere svolte nel rispetto sia degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore: antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per alcuni di tali interventi è comunque prevista una comunicazione di inizio lavori cui devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2) nonché, per gli interventi di manutenzione straordinaria, anche la relazione di un tecnico abilitato (comma 3).

L’art. 10 reca gli interventi subordinati a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. A seguito delle modifiche introdotte al procedimento del rilascio del permesso di costruire con l’art. 5 del D.L. 70/2011, il suo rilascio è soggetto al silenzio-assenso (o il silenzio-rifiuto nel caso di immobili vincolati).

Gli artt. 93 e 94 riguardano la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e dispongono rispettivamente in merito alla Dia, alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ed all’autorizzazione per l'inizio dei lavori. In particolare l’art. 93 prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere costantemente aggiornato. Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori. L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti. I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

§      art. 19 della legge n. 241/1990;

L’art. 19 della legge n. 241/1990 reca, tra l’altro, la disciplina della Scia in edilizia che ha sostituito la DIA, eccetto la Dia alternativa al permesso di costruire (cd. superDIA), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione (mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni). Il D.L. n. 70/2011 ha inserito tra i casi già previsti di esclusione dall’applicabilità della Scia anche quelli relativi alla normativa antisismica.

 

§      art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;

L’art. 146 del D.lgs. n. 4272004 (Codice dei beni culturali) reca la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. L’autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Costituisce, pertanto, un provvedimento fondamentale ai fini dell’edificazione in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il suo rilascio spetta, ai sensi del comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali.

 

§      le leggi regionali dell’Emilia Romagna n. 31/2002 (artt. 8 e 12) e n. 19/2008 (artt. 9, 10, 11, 12 e 13).

Gli artt. 8 e 12 della legge dell’Emilia Romagna n. 31/2002 “Disciplina generale dell'edilizia” regolamentano rispettivamente gli interventi soggetti a Dia obbligatoria e gli interventi soggetti a permesso di costruire.

Gli artt. da 9 a 13 della legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” recano, invece, norme relative alla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico. Tali articoli prevedono che, salvo che nelle zone a basso rischio sismico, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, non possono essere iniziati senza il preventivo nulla osta che dovrà essere rilasciato dalla struttura tecnica competente entro 60 giorni, ossia sono soggetti al rilascio di una autorizzazione sismica. Inoltre, anche se ricadenti in comuni a bassa sismicità, l’autorizzazione è sempre necessaria per le sopraelevazioni, le opere infrastrutturali e gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo (Dgr del 23 luglio 2010, n. 1071[37]). L’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, ma decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Nei Comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori è subordinato, invece, al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture in conformità alle disposizioni del citato art. 93 del T.U. dell’edilizia, nonché da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

 

A seguito dell’esame in sede referente, è stata inserita la deroga anche alle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

 

Per quanto riguarda la normativa antisismica del Veneto, è in vigore la legge 27/2003, che ha sostituito l'originaria legge 42/1994, ove il Capo XII è specificatamente dedicato alle “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”, con l’art. 66 che riguarda le procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone sismiche. Tale articolo prevede che nelle zone classificate sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dal citato art. 93 del T.U. dell’edilizia. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro 60 giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione. Decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per alcune opere indicate nello stesso art. 66. Si ricorda, altresì, che la normativa regionale è stata integrata da numerose delibere della giunta regionale tra le quali la Dgr 2122/2005[38] con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche.

Per quanto riguarda, invece, i titoli abilitativi all’attività edilizia, la regione Veneto fa rinvio alla disciplina nazionale recata dal T.U. dell’edilizia.

In relazione alla regione Lombardia, la disciplina dei titoli abilitativi all’attività edilizia è contenuta nell’ambito della legge sul governo del territorio n. 12/2005, agli artt. 33 e 41 che regolamentano, rispettivamente, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetti a permesso di costruire e gli interventi realizzabili mediante Dia e segnalazione certificata di inizio attività.

Per quanto riguarda, infine, la normativa sismica, la Lombardia, con la legge n. 1/2000 (art. 3, comma 111), affida alle province il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche, mentre ai sensi della legge n. 12/2005 per il governo del territorio spetta alla regione definire le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle zone sismiche ed ai Comuni sismici l'aggiornamento della classificazione del territorio.

Con il D.d.u.o. - decreto dirigente unità organizzativa - del 21 novembre 2003, n. 19904 è stato approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere strategiche, nonché il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte: una prima analisi di vulnerabilità degli edifici ed opere strategiche e degli edifici ed opere sensibili e successive verifiche tecniche sulle due tipologie.

 

Il comma 6 dispone, quindi, che i soggetti interessati inoltrino una comunicazione di avvio dei lavori di ripristino ai comuni delle rispettive regioni. Tali lavori dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici , fatta eccezione, a seguito di una modifica introdotta durante l’esame in sede referente, per i fabbricati rurali, per la riproposizione dell’originaria sagoma e per la possibile riduzione della precedente volumetria.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice ed allegato, anche in autocertificazione, quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

 

Si fa notare che le disposizioni dettate dal comma in esame in merito alla comunicazione di avvio dei lavori di ripristino configurano una procedura che appare sostanzialmente analoga a quella seguita per la comunicazione di inizio lavori prevista per alcune tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), come sostituito dall’art. 5 del decreto legge n. 40/2010. L’art. 6, prevede, infatti, che un gruppo di interventi, elencati nel comma 2, siano comunque realizzati senza la presentazione di alcun titolo abilitativo, ma pur sempre nel rispetto dei medesimi presupposti previsti per gli interventi liberalizzati[39] e con l’obbligo, per l’interessato, di trasmettere al Comune, anche per via telematica, la preventiva comunicazione dell’inizio dei lavori in cui dovranno essere allegate le autorizzazioni previste come necessarie dalle normative di settore (comma 3). Inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’interessato dovrà specificare nella comunicazione di inizio lavori, anche i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori, e trasmettere altresì una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (commi 3 e 4).

 

Sono esclusi gli interventi su costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

E’ infine previsto che i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, dovranno provvedere a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio, nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

In relazione alla formulazione di tale ultimo periodo si fa presente che la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica è richiesta solo per alcune tipologie di immobili ed aree di interesse paesaggistico.

 

Il comma 7 reca disposizioni volte a favorire la rapida ripresa delle attività produttive nei comuni interessati dai fenomeni sismici a partire dal 20 maggio 2012 individuati dall’allegato 1 del decreto-legge e anche dall’Ocdpc n. 2 del 2 giugno 2012[40](vedi infra). Le disposizioni interessano 52 comuni sui 104 individuati dal DM del MEF del 1° giugno 2012 (cfr. l’art. 1 del decreto in esame).

A seguito dell’esame in sede referente è stato specificato che la disposizione si applica anche alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal decreto-legge, ma che abbiano subito danni conseguenti dagli eventi sismici, purché siano accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposti alle verifiche.

 

Viene, infatti, previsto che il titolare dell'attività produttiva, responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, acquisisca la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi della normativa tecnica vigente – Capitolo 8. Costruzioni esistenti del citato D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” - da un professionista abilitato, e depositi la certificazione al comune territorialmente competente, il quale, a sua volta, è tenuto a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

In sede referente tale disposizione è stata modificata al fine di chiarire che l’acquisizione della certificazione di agibilità non è sempre prevista, ma solo nei casi di cui al comma 8.

 

Si osserva che nel richiamato capitolo 8. Costruzioni esistenti delle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 si fa riferimento alla valutazione della sicurezza anziché alla verifica.

 

Si ricorda che le stesse disposizioni del comma 7 sono state previste dalla citata Ocdpc n. 2 del 2 giugno 2012 che ha introdotto le procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità degli edifici ad uso produttivo per gli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di maggio 2012. L’Ocdpc ha stabilito che il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il d.lgs. n. 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza. I comuni sono tenuti a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

 

 

Ai sensi del comma 7-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, in relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture (esclusi i prefabbricati) inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e alla conservazione di prodotti deperibili o alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell’immediata ripresa dell’attività, l’acquisizione della certificazione dell’agibilità ordinaria.

 

Si ricorda che i casi e le modalità di rilascio del certificato di agibilità sono disciplinati dal T.U. dell’edilizia, D.P.R. n. 380/2001, agli artt. 24 e 25.

L’art. 24 prevede che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA sono tenuti a chiedere al comune il rilascio del certificato di agibilità per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni previste dallo stesso certificato.

Il certificato di agibilità attesta, infatti, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’art. 25 disciplina il procedimento per il suo rilascio, che prevede, tra l’altro che la domanda vada presentataallo sportello unico entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, accompagnata da una specifica documentazione e che esso venga rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previa eventuale ispezione dell'edificio e previa verifica della seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico nei casi di cui all'art. 67[41];

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni previste dallo stesso TU (parte II, capo IV);

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77 e all'art. 82.

Trascorsi inutilmente i 30 giorni per il rilascio, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a)[42]. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 giorni.

 

Il comma 8, sostituito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la certificazione di agibilità sismica debba essere acquisita in assenza di talune gravi carenze strutturali di seguito elencate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

§      mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

§      presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

§      presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

 

Il comma 8-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

 

Si osserva che non appare chiaro quale soggetto sarà deputato a svolgere le funzioni di tecnico incaricato citato al comma 8-bis.

 

Il comma 9 dispone, quindi, che in ogni caso la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Il comma 10, modificato nel corso dell’esame in sede referente,  richiede che il livello di sicurezza di ogni costruzione non potrà essere inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

In caso contrario, qualora tale valore non venga raggiunto, la norma prevede l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della citata soglia di sicurezza.

Mentre il testo iniziale del decreto-legge prevedeva un termine unico di 18 mesi per l’effettuazione degli interventi di miglioramento, il nuovo testo del comma 10, prevede le seguenti scadenze temporali, calcolate a decorrere dal termine previsto al comma 9 per l’effettuazione della verifica di sicurezza (vale a dire dall’8 dicembre 2012):

§         entro 4 anni (cioè entro l’8 dicembre 2016), se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

§         entro 8 anni (cioè entro l’8 dicembre 2020), se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

§         entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto in base al valore percentuale di livello di sicurezza (Ls) compreso tra il 30% e il 50%, secondo l’equazione 4+ (Ls-30)/5.

Si noti che se il valore di sicurezza è pari al 30% l’equazione sostituisce il valore 4, cioè si rientra nel primo caso, se il valore è pari al 50% l’equazione dà come risultato 8, cioè si rientra nel secondo caso. Nel caso il valore sia 40% il numero di anni entro cui effettuare gli interventi sarà pari a 6, cioè la scadenza sarà l’8 giugno 2018.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, il comma è stato integrato con l’inserimento di disposizioni volte a fissare le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza prevista al comma 9.

Tale verifica:

§         non è necessaria, nei casi in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico;

§         deve essere effettuata conformemente al cap. 8.3. del D.M. 14 gennaio 2008 e nei termini indicati al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8, nei casi in cui l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente.

 

Si ricorda che l’OPCM n. 3790/2009 sugli interventi di ricostruzione in Abruzzo, ove all’art. 1, comma 1, viene precisato che per consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'intervento di riduzione del rischio sismico dovrà assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con D.M. del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. Successivamente, al fine di permettere l’attuazione di tali disposizioni, il Commissario delegato ha emanato anche gli “Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’OPCM n. 3790/2009[43].

 

I commi 11 e 12 riguardano le procedure previste per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive.

 

Si segnala che anche l’articolo 19 del decreto-legge reca disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per le autorizzazioni ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive e che si dovrebbe, pertanto, procedere a un coordinamento tra i commi 11 e 12 dell’articolo 3 e il medesimo articolo 19 del decreto.

 

In particolare il comma 11 incarica i Direttori regionali dell'Agenzia regionale di protezione civile delle regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di protezione civile della Regione Veneto a provvedere alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di aree pubbliche e private, anche attraverso i sindaci.

Tali provvedimenti saranno volti a reperire le aree occorrenti per la delocalizzazione anche temporanea, totale o parziale, delle attività produttive.

Inoltre, qualora sia necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA) o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) si prevede la riduzione alla metà dei termini ordinari previsti per la loro acquisizione. In considerazione della somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, tali termini hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), come modificato dal D.lgs. n. 4/2008.

 

Quanto alla deroga al titolo III del D.L.gs. n. 152/2006 relativo alla disciplina della VIA, richiamato dall’ultimo periodo del comma 11, andrebbe valutata l’opportunità di richiamare anche il titolo III-bis recante la disciplina dell’AIA, nonché la parte seconda dello stesso D.lgs. n. 152 che contiene entrambe le discipline delle citate autorizzazioni. Da ultimo andrebbe richiamato, oltre al D.lgs. n. 4/2008, anche il D.lgs. n. 128/2010.

 

Si ricorda, infatti, che la disciplina in materia di VIA, contenuta nella parte seconda del D.lgs. 152/2006, è stata totalmente riscritta con il D.lgs. n. 4/2008 (cd. secondo correttivo) e nuovamente modificata con il D.lgs. n. 128/2010 (cd. terzo correttivo). Inoltre, con il D.lgs. n. 128/2010, si è provveduto ad introdurre, per la prima volta in modo organico, all’interno del Codice, anche l’AIA (o IPPC) fino ad allora contenuta nel D.lgs. 59 del 2005[44], nonché a coordinare tale procedura con quella della VIA.

Con la VIA è da intendersi il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Codice. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 4/2008, si è tornati, in relazione alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, al criterio cd. tabellare, che attribuisce allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (indicate nell’allegato II) e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto (allegato III e allegato IV). La procedura di VIA si conclude, dopo un articolato iter caratterizzato da precise scadenze temporali e disciplinato dagli artt. dal 19 al 29, entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni in casi particolarmente complessi e quindi entro 210 giorni) con un provvedimento espresso e motivato da parte dell’autorità competente.

In relazione all’AIA, essa ha per oggetto – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c), del Codice - la “prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, l'AIA è, inoltre, necessaria per i progetti di cui all'allegato VIII, nonché per le successive modifiche sostanziali. Il procedimento per il rilascio dell’AIA, disciplinato dal citato titolo III-bis (artt. da 29-bis a 29-quattuordecies) della parte seconda del Codice, è caratterizzato anch’esso da una serie di adempimenti procedurali caratterizzati, come quelli per la VIA, da precise scadenze temporali, e che si concludono entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero entro 180 giorni in caso di richiesta di integrazioni, con un provvedimento finale con il quale l’autorità competente provvede espressamente a negare oppure al rilascio dell’AIA.

 

Il comma 12 autorizza, inoltre, la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

Solo successivamente, ossia entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende interessate dovranno presentare la documentazione per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione. Durante l’esame in sede referente è stato sostituito il rinvio che, in relazione al procedimento unico, veniva fatto al D.P.R. 160/2010 recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, con le autorizzazioni previste dal successivo art. 19, comma 2, del decreto-legge.

L’art. 19, comma 2, del decreto in esame (al quale si rinvia) dispone che gli interventi di delocalizzazione totale o parziale attività produttive e di ricostruzione sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale (AUA) ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

 

Il comma 13 autorizza i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[45].

 

I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, sono contenuti nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, che, in particolare, dispone che le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo debbano essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento (Parte II, punto 2.1) e che le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare specifiche condizioni (Parte II, punto 2.6).

 

Nell’Allegato VI sono inoltre contenute disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, mentre l’Allegato VII reca disposizioni concernenti le tempistiche delle verifiche sulle attrezzature.

A titolo di esempio, si ricorda che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (articolo 70, comma 1).

Allo stesso tempo (articolo 71, comma 1) il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Lo stesso datore deve altresì prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia (articolo 71, comma 6).

Sono previste specifiche sanzioni, amministrative e penali, a carico dei soggetti responsabili ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/2008 (datori di lavoro, lavoratori, fornitori ecc) in caso di inosservanza delle disposizioni in materia.

 

Il comma 13-bis, inserito durante l’esame in sede referente, prevede la possibilità per i Comuni di concedere un bonus volumetrico, pari ad un incremento massimo del 20% della superficie utile, per la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

 

Il comma 13-ter, inserito durante l’iter in sede referente, deroga al termine di 90 giorni, previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), per la rimozione delle opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma. Si dispone che la loro rimozione avvenga al cessare della necessità e, comunque, entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 6, comma 2, lett. b), del T.U. dell’edilizia, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

 


 

Articolo 4
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)

L’articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell’attività degli uffici. Il comma 3 prevedealcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all’aggiornamento dei piani di emergenza comunali e il comma 5-bis, aggiunto in sede referente prevede la possibilità di comando di segretaricomunali non titolari di sede presso le amministrazioni comunali colpite dal sisma per l’esercizio di attività connesse allo stato di emergenza, in deroga al relativo ordinamento..

In particolare, il comma 1, analogamente a quanto disposto dall’articolo 3 per le abitazioni private e gli immobili ad uso non abitativo, prevede che i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d’intesa tra loro e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, sentiti le province ed i comuni interessati per i profili di competenza, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, che comprendono i seguenti immobili pubblici:

-          gli immobili adibiti all'uso scolastico cui si sono aggiunti nel corso dell’esame in sede referente gli immobili adibiti all’uso educativo per la prima infanzia, e le strutture edilizie universitarie per i quali si specifica una priorità, a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in Commissione;

-          le caserme in uso all'amministrazione della difesa;

-          gli edifici municipali (tipologia inserita nel corso dell’esame in sede referente);

-          gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali);

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali[46], sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice[47], che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stessesono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

§         le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e l’irrigazione (tipologia inserita nel corso dell’esame in sede referente).

 

Si osserva che non viene indicato il termine entro il quale tale piano di interventi urgenti dovrà essere predisposto.

 

b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

 

Si segnala che l’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, prevedeva che le modalità per gli interventi di cui a tali lettere, analoghi a quelli disposti dalle lettere b e c) del comma 1 dell’articolo in commento, dovessero essere stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’allora vigente articolo 5 della legge n. 225/92. In particolare, si prevedeva che le ordinanze dovessero stabilire le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici. La differente procedura definita dall’articolo 4 del decreto-legge in commento sembra giustificarsi anche in ragione della diversa disciplina delle ordinanze di protezione civile a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 59/2012, atteso che tali ordinanze recano ora un contenuto limitato, tra l’altro, agli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento.

 

Il comma 2 detta disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici prevedendo che vi provvedano i presidenti delle regioni interessate, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali, che operano nell’ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell’ambito del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e delle risorse individuate dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge secondo modalità stabilite d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata, si provvede alle esigenze connesse con:

-          gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati;

-          gli interventi di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili;

-          la rimozione controllata e il ricovero delle macerie del patrimonio culturale danneggiato;

-          l’avvio degli interventi di ricostruzione, ripristino, conservazione, restauro e miglioramento strutturale del patrimonio culturale danneggiato.

 

Si fa notare che il fatto che i Presidenti delle regioni si avvalgano anche dei provveditorati alle oo.pp. è stato precisato nel corso dell’esame in sede referente (nel testo vigente del decreto-legge infatti si fa riferimento all’obbligo di avvalersi esclusivamente dei provveditorati).

Sempre nel corso dell’esame in sede referente è stato precisato, riguardo alla regolamentazione delle modalità con cui provvedere alle esigenze connesse agli interventi succitati, che tale regolamentazione deve avvenire sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico ed educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti.

 

Si osserva che, andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento in ordine alla disposizione in esame che, per un verso, prevede che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) provvedono i presidenti delle regioni e, per l’altro, dispone che alle esigenze nell’ambito di tali interventi si provvede secondo le modalità stabilite d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata.

 

Si evidenzia che con decreto del Segretario generale del Mibac del 25 maggio 2012[48] è stata istituita la struttura operativa da attivare in occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, per il coordinamento e il monitoraggio delle diverse fasi emergenziali connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale.

In particolare, presso il Segretariato generale è stata istituita l’Unità di crisi -coordinamento nazionale UCCN-MIBAC al quale è affidato il compito di supportare il Segretario generale provvedendo a:

§       garantire il coordinamento con le istituzioni esterne al Mibac, nonché quello fra le strutture centrali e periferiche dello stesso Mibac;

§       assicurare, in collaborazione con tutte le strutture interessate, l’applicazione delle procedure operative che devono essere attuate da parte delle squadre di intervento nelle operazioni, fra l’altro, di verifica dei danni, schedatura, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero, rimozione e stoccaggio delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, interventi di restauro in situ;

§       effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e restauro;

§       individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, fino a quella relativa alla fase di restauro e ricostruzione.

Con lo stesso decreto, è stata istituita, presso le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, l’Unità di crisi - coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che si attiva in occasione di interventi emergenziali verificatisi nel territorio di competenza, presso la quale operano 3 Unità operative:

§         l’Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale;

§         l’Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari;

§         l’Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili.

 

Trasmettendo il decreto con circolare n. 24/2012, del 29 maggio 2012[49], il Segretario generale del Mibac ha sottolineato che, al fine di permettere l’effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Mibac, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell’ambito interessato dall’evento emergenziale, devono riferirsi esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente, sia per le comunicazioni relative al danno, che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza).

Con specifico riferimento al sisma del maggio 2012, il Segretario generale ha dunque invitato le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna e della Lombardia ad attivarsi nei termini indicati dal decreto del 25 maggio e a trasmettere al Segretariato generale i nominativi e i riferimenti dei coordinatori e dei referenti delle singole unità operative[50]. Ha, inoltre, disposto che, al fine di permettere l’effettiva attività di coordinamento nazionale, le Direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, devono concordare con il Segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall’evento.

Si segnala, inoltre, che il 4 giugno 2012 è stata istituita l’UCCR – MiBAC Lombardia[51].

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, prevedeva che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici provvedesse il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

 

Il comma 3 riconosce la priorità delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per la stipula di un nuovo Accordo di programma di edilizia sanitaria[52], al fine di ricostruire, con riduzione del rischio sismico, le strutture sanitarie regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Alle stesse regioni, previo parere del Ministero della salute, è consentito altresì di rimodulare le risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, per consolidare e ripristinare le strutture danneggiate.

Sulla rimodulazione delle risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, si ricorda[53] che al31 marzo 2012 dei finanziamenti messi a disposizione, la Lombardia, ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 176 interventi, il Veneto ha utilizzato il 95,8 per cento per complessivi 210 interventi e infine l’Emilia Romagna ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 194 interventi.

 

Per il 2012, il finanziamento statale per l’edilizia sanitaria regionale è 977,6 milioni di euro. Tale importo, che già sconta le riduzioni previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[54], risulta finalizzato all’edilizia sanitaria, dall’art. 12, comma 11 septies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16[55] - in base all'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 – che ha destinato parte (148 milioni) del finanziamento originario (1.125,6 milioni)[56], al trasporto pubblico (TPL) locale ferroviario, riducendo, conseguentemente, le risorse effettivamente destinate all’edilizia sanitaria a 977,6 milioni di euro.

 

L’articolo 20 della legge 67/1988 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L’importo del programma di edilizia sanitaria è stato fissato da ultimo dal comma 69 dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in conseguenza dell’Intesa Stato-regioni avente per oggetto il Patto della salute 2010-2012. Il livello è attualmente pari a 24 miliardi di euro, di cui 23 miliardi di euro ripartiti fra le Regioni, con delibere CIPE[57].

Il finanziamento dell’edilizia sanitaria si articola in un livello programmatorio dell’intervento complessivo, in cui sono definite le quote spettanti ad ogni regione, ed in un finanziamento progressivo dell’intervento, corrispondente al triennio di riferimento stabilito in sede di legge finanziaria/legge di stabilità. Sotto il profilo del procedimento, il Ministero della salute, di concerto con il MEF, e la regione interessata, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sottoscrivono un Accordo di programma, che definisce gli interventi da effettuare e il relativo livello di finanziamento delle opere a carico dello Stato e a carico della regione, come disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 502/1992. Pertanto, è soltanto nell’ambito delle complessive risorse finanziarie iscritte nel bilancio statale pluriennale che si procede alla sottoscrizione degli Accordi di programma[58]. Successivamente alla sottoscrizione degli Accordi vengono progressivamente ammessi a finanziamento i singoli interventi in cui l’Accordo si articola, su richiesta regionale e previa verifica dello relativa appaltabilità. In tale procedura è stato introdotto un ulteriore passaggio per razionalizzare l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio (articolo 1, commi 310-312 della legge 266/2005, finanziaria 2006), che prevede la risoluzione degli accordi di programma per quella parte di interventi che registrano ritardi nell’attivazione[59]. Le revoche rendono disponibili risorse di bilancio che possono essere utilizzate per la sottoscrizione di ulteriori accordi con la stessa o con regioni diverse.

 

Si ricorda altresì che il comma 11-octies del citato D.L. 16/2012 sopprime il comma 5 dell’articolo 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che destinava 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi di edilizia sanitaria pubblica.

 

Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nell’ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non siano in contrasto con termini fissati a livello comunitario. La norma, che è formulata in modo molto generico, sembra consentire una generale riprogrammazione delle risorse statali destinate alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nell’ambito di programmi finanziati o cofinanziati con tali fondi.

Si segnala che una norma di analogo contenuto è prevista nell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che consente la riprogrammazione d’intesa con il Commissario delegato o su proposta dello stesso.

 

Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Si segnala che una disposizione di analogo contenuto era prevista nell’articolo 4, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 39/2009.

Si ricorda che l’articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le funzioni di rilievo nazionale in materia di protezione civile, prevede lo svolgimento delle funzioni operative riguardanti la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, e la loro attuazione.

L’articolo 108 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, include tra tali funzioni la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

 

Si valuti l’opportunità di specificare il riferimento all’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che disciplina la predisposizione dei piani comunali di emergenza.

 

Nel caso in cui i comuni non provvedano decorso tale termine, l’aggiornamento o la predisposizione dei piani di emergenza spetta ai prefetti competenti per territorio.

 

Si rammenta che l’art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 stabilisce che, al verificarsi di calamità naturali o di altre forme di eventi di maggiore intensità e pericolosità tali da non poter essere affrontati con le strutture comunali, il sindaco è obbligato a chiedere l’intervento di altre forze e strutture operative al prefetto, il quale a sua volta pone in essere i piani di intervento, coordinando la sua attività con quella del capo dell’ente locale.

Le competenze del prefetto in materia di protezione civile sono disciplinate nell’articolo 14 della medesima legge n. 225/92, come novellato dal D.L. 59/2009 in corso di esame alla Camera

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al primo periodo, autorizza il Ministero dell’interno a comandare presso i comuni, interessati dagli eventi sismici, i segretari comunali non titolari di sede per l’intera durata dello stato d’emergenza previo assenso dei medesimi. La collocazione può avvenire anche in deroga al relativo ordinamento, per l’espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all’emergenza.

 

Ai fini della determinazione dell’ambito derogatorio della disposizione in esame, si ricorda che il segretario comunale è un funzionario pubblico, dipendente dal Ministero dell’interno in seguito alla soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (l’art. 102 del TUEL, che ne recava la disciplina, è stato abrogato dall'art. 7, comma 31-septies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), previsto per ciascun comune e ciascuna provincia con compiti di consulenza giuridico-amministrativa dell’ente locale, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell’ente locale; inoltre, assiste e cura la verbalizzazione delle sedute delle giunte e dei consigli, roga i contratti dell’amministrazione e esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto dell’ente. La disciplina relativa a tale figura è contenuta nel Titolo IV, Capo II del TUEL., agli artt. 97 ss. e il rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Si segnala che nel caso in cui il comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, abbia un direttore generale, le funzioni di coordinamento dei dirigenti sono esercitate da quest’ultimo, restando in capo al segretario la specifica funzione di garante della legalità e correttezza amministrativa nonché di notaio dell’amministrazione locale.

In ordine alle competenze dei dirigenti e dei segretari merita citare Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 agosto 2006 n. 4858 secondo la quale il vigente ordinamento delle autonomie locali demanda - in base al criterio di distinzione fra le responsabilità di natura politico-amministrativa e quelle di gestione operativa - in via esclusiva ai dirigenti l’adozione di quegli atti gestionali in precedenza riservati agli organi di vertice dell’Ente. Lo stesso Consiglio di Stato ha, poi, precisato che, in generale, è pacifico che al segretario comunale, il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi egli (cfr. art. 97, comma 3, T.U.E.L.) a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale. Il Supremo Consesso amministrativo ha, poi, cura di precisare che tale attribuzione di competenze nettamente separate, può comunque risultare temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., nei comuni privi di dirigenti, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), in base al quale appunto il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

Si osserva come la norma in commento non specifichi cosa debba intendersi per nuove o maggiori attività delle amministrazioni rendendo così  tale locuzione, di tenore indefinito, suscettibile di interpretazioni estensive esulanti dalle funzioni tipiche dei segretari comunali stabilite ex lege .

 

L’ultimo periodo del comma in esame stabilisce che gli oneri finanziari derivanti dall’impiego del predetto personale, comprensivi delle spese di vitto e alloggio documentate, sono a carico del Ministero dell’Interno, che vi provvede attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 4-bis
(Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali)

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza, per il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), la spesa complessiva di 41,5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, per le seguenti finalità:

§         esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012 che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

§         nonché per l’avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio.

 

Le autorizzazioni di spesa citate sono così articolate e finalizzate:

a)   40 milioni di euro (20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013), sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l’avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio di previsione 2012, il Fondo ISPE presenta una dotazione di 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

Si segnala, infine, che il comma 1 dell’articolo 69 del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in corso di esame parlamentare, reca un rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevedendo un incremento della dotazione di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.

 

b)   1,5 milioni di euro (500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014) per far fronte agli oneri connessi all’utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all’uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 34/2011, destinata alle spese di parte corrente.

Si ricorda, riguardo all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2011 (per complessivi 80 milioni di euro annui destinati alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali), che la relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 83/2012 (A.C. 5312) precisa che la parte dell’autorizzazione di spesa relativa alle risorse di parte corrente è quantificata, complessivamente, in 12,7 milioni di euro (dei quali 2 milioni già finalizzati, dal 2012, alle attività e al funzionamento dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia della Crusca, ed altri 2 milioni, a decorrere dal 2013, finalizzati alla copertura degli oneri previsti per la costituzione della fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», prevista dall’art. 8, comma 3, del D.L. 83/2012).


 

Articolo 5
(Ulteriori interventi a favore delle scuole)

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma - sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati -, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico in corso.

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse finanziarie individuate con il D.M. 30 luglio 2010 in attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137[60], previa intesa, a seguito di una modifica apportata in sede referente, con la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 281/1997, anziché la Conferenza Stato-Regioni prevista dal testo originario, possano essere destinate alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati aggiunti anche gli edifici scolastici utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.

 

Si rammenta che, in seguito al crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia, avvenuto in data 31 ottobre 2002, con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, della L. 289/2002) è stato istituito, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. “legge obiettivo”), un Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Esso risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006) per complessivi 489,083 milioni di euro (come attestati dalla delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009).

L’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2008 ha, inoltre, previsto l’assegnazione al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. In attuazione di tali disposizioni con l’adozione della delibera CIPE n. 114/2008 sono stati accantonati contributi pari a circa 115 milioni di euro in termini di volume di investimento per un 3° Programma stralcio, poi ritirato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010. Il comma 2 del citato articolo 7-bis del D.L. 137/2008 dispone in ordine alla revoca delle economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il comma 3 dell’articolo 7-bis prevede che la revoca delle economie precedentemente citate è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

Il medesimo comma 1 dispone che le risorse finanziarie individuate dal D.M. 30 luglio 2010 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca. La relazione tecnica evidenzia che l’importo complessivamente revocato con tale decreto ministeriale ammonta a 73,668 milioni di euro.

In proposito, si evidenzia che il 12 giugno 2012 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato[61], ha segnalato che “nel procedimento è stata interpellata anche la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto in virtù del citato decreto ministeriale 30 luglio 2010 si dispone di un importo pari a circa 74 milioni, il cui utilizzo può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: gestione diretta delle risorse da parte del Ministero, che le assegnerebbe agli enti individuati come beneficiari dalle competenti Regioni; individuazione del quantum delle risorse assegnabili e successivo trasferimento delle stesse alle Regioni interessate, che le gestirebbero autonomamente; apertura di un conto di tesoreria, con incarico alla Cassa Depositi e Prestiti disposto con apposita convenzione di procedere ai pagamenti a favore dei singoli enti locali ammessi al beneficio. Al riguardo, ha precisato che il Ministero ha deciso di optare per lo strumento del trasferimento alle Regioni coinvolte perché lo si considera il più efficace ed immediato tanto per fronteggiare l'emergenza quanto per attuare interventi nel settore, non determinati da una stringente urgenza”.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, per le finalità indicate al comma precedente, che con D.M. istruzione, d’intesa con i presidenti delle regioni colpite dal sisma - da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto – si provveda al riparto tra le regioni medesime delle seguenti risorse:

§         una quota pari al 60% dello stanziamento di cui all’art. 53, comma 5, lettera a) del D.L. 5/2012;

Si ricorda che il comma 5 citato, nelle more della definizione e approvazione del Piano nazionale di edilizia scolastica previsto dal medesimo art. 53, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, prevede, tra l’altro, che il CIPE, approvi un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dall'articolo 33, comma 8, della L. 183/2011, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012;

§         una quota pari al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

In merito alla delibera n. 6/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011”, si ricorda che nella tabella 5 “Assegnazioni a ulteriori interventi prioritari in ragione della loro indifferibilità (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)”, le risorse assegnate al Ministero dell’istruzione per la costruzione di nuovi edifici scolastici sono pari a 100 milioni di euro.

Si ricorda che l’art. 33, comma 2, della L. 183/2011, ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Il successivo comma 3 ha assegnato al FSC “una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2 015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, …”.

 

Il comma 2 prevede che le regioni in cui si trovano i territori colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1 sono autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della normativa di settore e non ancora attivati, anche con l’inserimento di nuove opere.

 

Si segnala che una norma di analogo contenuto è presente nell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 39/2009, che autorizza la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere. In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento in ordine alla formulazione della norma, che  richiama i piani di edilizia scolastica eventualmente predisposti “sulla base della previgente normativa di settore”, al fine di specificare a quale normativa si fa riferimento.

Il comma 3 dispone che, nei limiti di durata dello stato di emergenza - che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, è prorogato fino al 31 maggio 2013 - e per fronteggiare lo stesso, gli Uffici scolastici regionali dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (l’estensione agli Uffici scolastici della Lombardia e Veneto è stata inserita durante l’esame in sede referente) possono adottare, per l’anno scolastico 2012/2013, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, dell’articolazione e della composizione di classi e sezioni, nonché interventi in materia di flessibilità dell’orario e della durata delle lezioni.

 

Si segnala che le disposizioni normative vigenti affidano le competenze in tali ambiti in parte alle regioni, in parte alle istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli USR - che costituiscono l’amministrazione periferica del MIUR - in materia di ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 138 del d.lgs. 112/1998 ha delegato alle regioni la determinazione del calendario scolastico, a partire dall’a.s. 2002/2003 (fermo restando che allo svolgimento delle lezioni, ai sensi dell’art. 74, co. 3, del d.lgs. 297/1994, sono assegnati almeno 200 giorni[62]).

L’art. 5, co. 2, del DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ha poi disposto che, nel rispetto delle funzioni regionali di determinazione del calendario, gli adattamenti dello stesso sono stabiliti dalle medesime istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

Ferma la delega alle regioni in materia di determinazione del calendario scolastico, il MIUR emana annualmente, ai sensi dell’art. 74, co. 5, del d.lgs. 297/1994, una ordinanza con la quale determina, per l’intero territorio nazionale: la data della prova scritta a carattere nazionale compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione[63]; la data di inizio dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, il calendario delle festività a rilevanza nazionale[64].

Anche per quanto riguarda l’organizzazione didattica, l’art. 4, co. 2, del DPR 275/1999 ha disposto che, nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune[65].

L’art. 5, co. 3, ha disposto, inoltre, che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Nel caso del terremoto che nel 2009 interessò la provincia di L’Aquila, si procedette su queste basi normative. Fu, infatti, emanato il DM 3545 del 15 aprile 2009[66], con il quale, oltre a sancire la validità dell’a.s. indipendentemente dal raggiungimento di 200 giorni di lezione, si affidò ai dirigenti scolastici l’adozione di ogni opportuna soluzione organizzativa, compresa l’attivazione di più turni, in relazione alle richieste di trasferimento di alunni autorizzate dallo stesso provvedimento, nonché flessibilità dell’orario delle lezioni, diversa articolazione e composizione delle classi o sezioni, adattamento del calendario scolastico.

Per completezza, si ricorda, infine, come ante accennato, che l’art. 2, co. 5, del DPR 81/2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, affida ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse. Il co. 6 affida ai dirigenti dell'amministrazione scolastica e ai dirigenti scolastici la responsabilità del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi, previsti dallo stesso DPR.

A sua volta, l’Ufficio scolastico per l’Emilia Romagna ha pubblicato, l’11 giugno 2012, con distinzione provincia per provincia, il numero degli studenti ai quali si applicherà la deroga sugli esami di Stato di primo e di secondo grado prevista dall’O.M. 52/2012: si tratta, complessivamente, di 4.253 studenti, di cui 2.530 per la scuola secondaria di primo grado e 1.723 per la scuola secondaria di secondo grado[67].

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che le parole “di articolazione e di composizione” dovrebbero essere sostituite dalle parole “dell’articolazione e della composizione”, poiché riferite alla previsione di “interventi di adattamento”.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad emanare, ove necessario, un’ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti, lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi all’a.s. 2011/2012 nei comuni interessati dal sisma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’ordinanza in questione è stata emanata, sulla base dell’autorizzazione recata dal D.L. in commento, l’8 giugno 2012 (O.M. n. 52)[68]. Come già disposto con l’art. 6 dell’O.M. n. 47 del 7 maggio 2009[69], relativa all’evento sismico verificatosi in provincia dell’Aquila e in altri comuni abruzzesi, l’art. 4 dell’O.M. n. 52 del 2012 dispone che i candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (istituti che devono essere puntualmente individuati dall’USR), sostengono esclusivamente le prove orali. Le Commissioni per gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado si insediano, ove possibile, il 18 giugno 2012, come previsto dall’OM n. 41/2012, e la data di inizio dei colloqui viene stabilita non prima del 20 giugno 2012[70].

Inoltre, il Direttore generale regionale, con provvedimento motivato da comunicare al MIUR, in cui siano precisate le condizioni di eccezionalità, può anche disporre lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado in apposite sessioni suppletive e lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado in sessioni speciali, in aggiunta alla sessione suppletiva e straordinaria previste dalla OM n. 41/2012.

La medesima ordinanza, inoltre, ha confermato la validità dell’a.s. anche per gli istituti che, a causa dell’emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione (richiamandosi, al riguardo, la nota ministeriale adottata il 22 febbraio 2012 in occasione delle abbondanti precipitazioni nevose[71]) e, con riferimento agli scrutini per il passaggio alla classe successiva, ha disposto l’ammissione degli studenti alla classe successiva anche in deroga al limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato[72].

 

Per completezza si evidenzia, infine, che il 12 giugno 2012 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato[73], ha comunicato che nelle aree terremotate dell'Emilia-Romagna vi sono 223 istituti di ogni ordine e grado e ha fornito i dati sugli alunni di tali scuole, pari a 71.412, di cui 3.037 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, 7.026 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e 2.375 saranno impegnati negli esami di qualifica negli istituti professionali e negli istituti d’arte[74].

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che le parole “nei comuni di cui al comma 1”, riferendosi, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell’art. 5, dovrebbero essere sostituite con le parole “nelle aree di cui al comma 1”, in considerazione del fatto che quest’ultimo non cita comuni.

Ove, invece, si intenda fare riferimento al comma 1 dell’art. 1 - nel quale si parla di “comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo” - occorre esplicitarlo.


 

Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di controlli antimafia)

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,prevede – per l’efficacia dei controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione post-terremoto - che presso le prefetture delle province interessate agli interventi stessi siano istituite le cd. white list ovvero gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori considerati soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

 

Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, l’art. 4 del D.L. 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia)[75] ha, per primo, generalizzato l’istituzione di “white list” di imprese presso le Prefetture, finora previsto in singole leggi speciali (normative sulla ricostruzione in Abruzzo, sulle opere per l'EXPO 2015, sul piano carceri).

L’art. 4 prevede, infatti, che presso ogni Prefettura venga istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche sui soggetti iscritti agli elenchi circa "la perdurante insussistenza dei suddetti rischi" e, in base all’esito, dispone o meno la cancellazione dell'impresa dalla white list.

La norma ha affidato ad un DPCM, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, delle white list, nonché per l’attività di verifica. Le stazioni appaltanti previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006) acquisiscono d’ufficio, anche per via tematica, a titolo gratuito, l’informazione antimafia circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto da concessioni, licenze, contributi ed erogazioni pubbliche, previste dall’articolo 67 del cd. Codice antimafia (D.Lgs 159/2011): l’applicazione di una misura di prevenzione antimafia o la condanna definitiva (o almeno confermata in appello) per uno dei gravi delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p. (si tratta di reati di grave allarme sociale, tra cui l’associazione mafiosa, la tratta di persone, la riduzione in schiavitù, il sequestro di persona a scopo estorsivo, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

La normativa del D.L. 70/2011 sulle white list non è ancora applicabile per la mancata adozione del citato DPCM di attuazione.

La disciplina sull’informazione antimafia è attualmente contenuta nel Codice antimafia (D.Lgs 159/2011) che prevede (art. 84) che l'informazione antimafia consista oltre che nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, anche nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

La normativa generale sulla documentazione antimafia, informazioni e comunicazioni, (libro II, Capi I, II, III e IV) rientra attualmente tra quelle che, ai sensi dell’art. 119 del Codice, sono destinate ad entrare in vigore decorsi 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo dei regolamenti attuativi della Banca nazionale unica della documentazione antimafia (regolamenti non ancora emanati).

Lo schema di decreto correttivo del Codice antimafia (AG 483), attualmente all’esame per il parere della Comm. Giustiziaprevede, tuttavia, l’anticipazione dell’entrata in vigore della suddetta disciplina decorsi 2 mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto legislativo correttivo in Gazzetta ufficiale.

 

Va sottolineato come il comma 1 dell’art. 5-bis preveda – diversamente dall’art. 4 del D.L. 70/2011 - l’obbligatorietà, per gli esecutori dei lavori di ricostruzione, di utilizzare una delle imprese inserite nella white list.

 

Riprendendo gran parte del contenuto dell’art. 13 del citato disegno di legge anticorruzione, approvato con modificazioni dalla Camera il 14 giugno u.s. ed attualmente all’esame del Senato (AC 2156-B)[76] – con l’analoga istituzione della white list (comma 1) - l’art. 5-bis individua una serie di attività ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata (comma 2); si tratta sostanzialmente della attività legate al movimento terra, ai trasporti, allo smaltimento a discarica, ai noli di macchinari, alle guardianie dei cantieri.

Rispetto al catalogo dei lavori a rischio d’infiltrazione mafiosa contenute nel citato d.d.l. anticorruzione, l’art. 5-bis in esame ha, in particolare, escluso i cd. noli a caldo di macchinari.

Si ricorda che, diversamente dai noli a freddo che prevedono un contratto di noleggio del solo macchinario, i noli a caldo comprendono anche il personale addetto al funzionamento del macchinario stesso.

Inoltre, la  norma in esame non prevede esplicitamente, come fa il d.d.l. anticorruzione, che la stessa iscrizione nella white list della prefettura soddisfi i requisiti per l’informazione antimafia (che le P.A. debbono chiedere alle Prefetture ai sensi degli artt. 90 e ss. del Codice antimafia, D.Lgs 159/2011).

Il comma 3 dell’art. 5-bisconferma gli obblighi di controllo da parte delle Prefetture (in tal caso, le sole interessate alla ricostruzione post-terremoto) dettati dall’art. 4 del DL 70/2011 e relativi all’assenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa; obblighi sussistenti sia al momento dell’iscrizione dell’impresa nella white list che successivamente.

Il comma 3 esplicita che tali tentativi sono concretamente desunti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. da a) a c), del regolamento sulle  certificazioni antimafia (DPR n. 252/1998[77], tuttora in vigore in base alla disciplina transitoria di cui agli artt. 119 e 120 del Codice antimafia). Le citate disposizioni del regolamento prevedono, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 644 (usura), 648-bis (riciclaggio), e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (v. ante)

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

 

L’art. 84, comma 4, del Codice antimafia (disposizione non ancora in vigore, per la citata normativa transitoria) integra tale disciplina, stabilendo che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del D.L. 629/1982 (L. 726/1982), ovvero di quelli di cui all'articolo 93 dello stesso Codice antimafia;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

L’art. 91, comma 6, dello stesso Codice aggiunge che il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali casi, entro 45 gg., rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

Si segnala che lo schema di decreto correttivo al Codice antimafia (AG 483), attualmente all’esame per il parere della Comm. Giustizia, modifica l’art. 91 del Codice tra l’altro aggiungendo un ulteriore indizio di infiltrazione mafiosa consistente nella reiterazione di violazione agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari derivanti da appalti pubblici.

Il comma 7 del citato art. 91 demanda ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, l’individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

 

 

Il comma 4 dispone che le prefetture delle province interessate dalla ricostruzione effettuino i controlli antimafia:

§         sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture;

§         sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con contributi pubblici secondo le modalità stabilite con le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga al citato DPR n. 252/1998.

 

Si ricorda che il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere è stato costituito ai sensi dell’art. 180, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni e delle misure contenute nel D.M. 14 marzo 2003 per l’espletamento delle attività in tema di prevenzione dell'infiltrazioni delle organizzazioni criminali. L’Organismo collegiale è stato istituito nel quadro delle iniziative antimafia predisposte dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, ora recepito nell’art. 180, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il quadro delle competenze del Comitato di Coordinamento è stato poi ampliato a seguito dell’entrata in vigore della legislazione d’urgenza per l’Abruzzo e per Milano EXPO 2015 e il piano Carceri (art. 16 del D.L. 39/2009, art. 3-quinquies del D.L. 135/2009 e art. 17-quater del D.L. 195/2009). Nel caso della legislazione emanata per il sisma in Abruzzo, si fa notare che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

Da ultimo si ricorda che è stato pubblicato sulla G.U. n. 56 del 7-3-2012 un Comunicato del MIT con cui sono state adottate le linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009, previsti nell'opera di ricostruzione dell'Abruzzo.

 

Il successivo comma 5 stabilisce che, a fini di integrazione dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche a favore di privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

 

La tracciabilità dei flussi finanziari in funzione antimafia è stata prevista dall’art. 3 del Piano straordinario contro le mafie (legge 13 agosto 2010 n. 136). Tale norma ha stabilito che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto in relazione agli obblighi di citazione dei codici di gara e di progetto)[78] alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

Per le modalità attuative, il comma 6 rinvia al DPCM del 18 ottobre 2011 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile”[79].

 

In particolare con il citato DPCM del 18 ottobre 2011 sono stati adottati interventi urgenti volti a: rendere efficaci i controlli antimafia negli interventi per la ricostruzione (art. 1); introdurre una disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni ed alle concessioni di provvidenze pubbliche (art. 2); istituire, presso le prefetture delle province di L'Aquila, Teramo e Pescara elenchi di fornitori e prestatori di servizi tra loro interconnessi e liberamente consultabili anche per via telematica, ove sono tenuti ad iscirversi le imprese esercenti le attività di cui all'allegato 1 al decreto stesso e nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia (artt. 3-6).


 

Articolo 6
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)

L’articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti - alla data del 20 maggio 2012 - residente nei comuni terremotati.

La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

Il termine del 31 dicembre 2012 è frutto di una modifica approvata durante l’iter in sede referente (il termine inizialmente previsto era il 31 luglio 2012). Da tale modifica deriva, per coordinamento, il differimento al 31 dicembre 2012 degli ulteriori termini processuali previsti dall’articolo 6.

Il comma 1 dell’art. 6 sospende, quindi, fino al 31 dicembre 2012 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (comma 1). La disposizione è pressoché identica all’art. 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative:

§      ad alimenti;

§      ai procedimenti cautelari;

§      ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;

§      ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

§      a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);

§      alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

 

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).

 

In base al comma 2, fino al 31 dicembre 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.

 

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione fa salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

 

I commi 4 e 5 dispongono la sospensione di numerosi termini a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati. I termini restano sospesi, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012.

Una ulteriore modifica approvata durante l’esame in sede referente ha espunto dal comma 4 la possibilità concessa agli interessati, inizialmente prevista nel testo del Governo, di rinunciare espressamente alla sospensione dei termini.

Si tratta di:

-             termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

-             termini per gli adempimenti contrattuali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1° agosto 2012).

Il comma 4 sospende, in particolare:

-             i termini relativi ai processi esecutivi;

-             i termini relativi alle procedure concorsuali;

-             i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

La disposizione in commento è mutuata dal decreto-legge n. 39/2009 sul sisma in Abruzzo; si segnala peraltro che i precedenti decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (art. 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (art. 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai "termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, ma limitavano l’operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

 

Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio - 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.

 

Il comma 6 sospende fino al 31 dicembre 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

La disposizione prevede, in quanto compatibile, l’osservanza dell’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. Il riferimento a tale legge è stato correttamente precisato a seguito di una correzione di forma in quanto la legge 742 concerne la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e il contenuto del suo art. 2 è stato integralmente novellato dall’art. 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, cui fa riferimento il testo approvato dal Governo.

 

L’art. 2 della legge 742/1969 stabilisce in particolare che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

In base alla medesima disposizione, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici non ripetibili).

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti, non rinviabili nell’incidente probatorio).

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

 

Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che:

§      il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;

§      sono sospesi fino alla stessa data i termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera:

§      per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;

§      per il giudizio direttissimo;

§      per la convalida dei sequestri;

§      nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che:

§      la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni;

§      la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 6 e 7 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.


 

Articolo 7
(Deroga al patto di stabilità interno)

L’articolo 7 reca un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

 

In particolare, la norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, operano in qualità di Commissari delegati, gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2012 dei suddetti comuni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2012.

Come precisato nella relazione tecnica, la norma in esame è volta a consentire ai comuni danneggiati dal sisma la possibilità di effettuare maggiori spese, in deroga alle regole del patto, finanziate con risorse proprie degli enti, quali quelle derivanti da avanzi o ricorso a debito, alienazioni, ecc…

Si osserva che, a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in prima lettura del decreto legge n. 59/2012 (che introduce il comma 1-bis dell’articolo 1) si prevede una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali prevedendo l’esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto degli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, purché effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi.

Peraltro, si ricorda che la disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (articolo 31, commi 7-8, legge n. 183/2011).

In particolare, l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, sia di parte corrente che in conto capitale, sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. La norma precisa peraltro che deve trattarsi di spese relative ad entrate registrate successivamente al 2008.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

 

Si ricorda che la disciplina del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per l’anno 2012 e per gli anni successivi è recata dall’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). A differenza di quanto previsto dalla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole dimensioni dall’applicazione del patto di stabilità, la normativa si applica, a partire dall’anno 2012, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché, a partire dal 2013, anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

L’obiettivo del Patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario - calcolato quale differenza tra entrate e spese, con l’eccezione di alcune voci, espresso in termini di competenza mista – determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente mediasostenuta nel periodo 2006-2008, determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni.

Tale metodo di calcolo del saldo obiettivo si applica, tuttavia, soltanto nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, volto a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità, definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, ai fini dell’applicazione, a partire dal 2012, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni in base alla loro virtuosità, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Per quanto riguarda specificamente i comuni, si ricorda che l’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 ha, di recente, introdotto alcune disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno, che consentono una redistribuzione degli obiettivi del patto tra i comuni - fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del Patto - al fine di permettere a tali enti la possibilità di effettuare maggiori spese in conto capitale. Con la norma citata si è introdotto a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale”, già delineato a livello regionale, dall'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che consente ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità ad essi assegnato di cedere spazi finanziari a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, consentendo, pertanto, a questi ultimi di sostenere maggiori spese, destinate esclusivamente al pagamento di residui passivi di parte capitale.

 

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dalla deroga al Patto di stabilità interno, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[80].

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Da ultimo, si ricorda il comma 5 dell’articolo 33della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha rideterminato, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo nei seguenti importi: 950 milioni per l’anno 2012; 587 milioni per l’anno 2013; 475 milioni per l’anno 2014; 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.


 

Articolo 7-bis
(Crediti vantati dalle imprese)

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone che la pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 di cui all’allegato 1 del D.M. 1° giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.

 

La norma è volta dunque a definire un termine certo e preciso per la liquidazione da parte della pubblica amministrazione debitrice dei crediti vantati verso di essa da parte delle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Essa sembra dunque operare a prescindere dalla disciplina sulla certificazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione dalle imprese per somministrazioni, forniture e appalti – introdotta a partire dal D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 5/2009) - la quale è specificamente volta ad attestare la qualità del credito come certo, liquido ed esigibile ai fini di una sua cessione pro-solvendo, pro-soluto, ovvero di una sua anticipazione[81].

Si ricorda, peraltro, che la nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 in materia dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che abroga la prima direttiva sulla materia, Direttiva 2000/35/CE a decorrere dal 16 marzo 2013, stabilisce che gli Stati Membri devono assicurare che il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, è di trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto (articolo 3). Tale termine è inoltre prorogabile fino a 60 giorni, per le fattispecie contemplate nella medesima direttiva.

Il recepimento nell’ordinamento nazionale della predetta Direttiva è attualmente in corso : il disegno di legge comunitaria 2011, al momento all’esame del Senato (articolo 12, A.S. 3129), demanda tale attuazione a successivi decreti legislativi che dovranno essere adottati entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge.

La Direttiva 2000/35/CE recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non prevede invece uno specifico termine per il pagamento nelle transazioni commerciali dei privati con la P.A., ma disciplina esclusivamente la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali nell’ipotesi in cui esse siano disciplinate da contratti che non fissano esplicitamente un termine di pagamento.

 

In materia, si rammenta altresì che l’articolo 19-ter del provvedimento in esame consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.


 

Articolo 8
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni in materia di sospensione di termini amministrativi, nonché di vari adempimenti di seguito elencati.

 

Comma 1

Il comma 1, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

 

Il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012) ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato. È precisato che non può essere rimborsato quanto già versato.

Ai sensi del citato decreto ministeriale la sospensione di termini si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni citati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

Il decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di rimettere in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore. Con decreto ministeriale è altresì possibile sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

L’elenco dei comuni danneggiati è il seguente. Provincia di Bologna: Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese. Provincia di Ferrara: Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda. Provincia di Modena: Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera. Provincia di Reggio Emilia: Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia. Provincia di Mantova: Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio. Provincia di Rovigo: Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

Per le città capoluogo (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo) la sospensione dei termini è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. L'Autorità comunale deve verificare tale inagibilità e trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Con successivo decreto del MEF possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto. Si rimanda ad un successivo decreto del MEF per stabilire le modalità per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi.

 

Il comma 1 in esame, in aggiunta a quanto disposto dal descritto D.M. 1° giugno 2012, precisa che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 fino all’8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto legge in esame) devono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si segnala che originariamente il decreto in esame, analogamente a quanto previsto dal D.M. 1° giugno 2012, contemplava come termine finale il 30 settembre 2012. Nel corso dell’esame in sede referente tale termine e quello previsto per gli adempimenti descritti più avanti sono stati spostati al 30 novembre 2012.

La norma, inoltre, stabilisce la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 per:

1)      gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ;

I contributi previdenziali ed assistenziali sono somme di denaro che vengono versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (in caso di malattia, infortuni sul lavoro, maternità, disoccupazione, ecc.) a cui tutti i lavoratori hanno diritto. Si tratta dunque dei premi che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali, dall’INAIL e dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tra i premi per l’assicurazione obbligatoria rientrano, ad esempio, i contributi fissi e in percentuale dovuti dagli artigiani e commercianti all’INPS, i contributi ENASARCO per la quota a carico di agenti e rappresentanti di commercio, i contributi soggettivi, per la parte effettivamente sostenuta, dovuti dai professionisti alle rispettive casse previdenziali, (avvocati, ingegneri e architetti, dottori commercialisti etc.).

2)   i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte al registro delle imprese per il finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge n. 580 del 1993);

3)   la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento da parte degli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 2011 è stata prevista la concentrazione della riscossione nell'accertamento; sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4)   i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, gravanti su qualunque immobile sia esso agricolo che extragricolo: la quota sospesa è quella dovuta per la difesa idraulica essendo esplicitamente esclusa dalla norma in commento quella dovuta per il servizio d’irrigazione.

 

Si segnala che Il 7 giugno è stata presentata al Senato l’interrogazione a risposta orale 3/02911 con la quale, in conseguenza della rilevazione dei gravi danni subiti dalla rete delle opere consortili, si chiede se non sia opportuna l'introduzione di un piano straordinario che, evitando il fermo definitivo degli impianti danneggiati, disponga un congruo stanziamento di risorse per il ripristino del servizio d'irrigazione e la riduzione del rischio idrogeologico[82].

La bonifica, i Consorzi di bonifica e gli oneri posti a carico dei privati per le opere di bonifica o di miglioramento sono disciplinati a livello nazionale dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 intitolato “Nuove norme per la bonifica integrale”.

La norma che interessa in questa sede è l’articolo 59 che definisce i consorzi di bonifica persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Lo stesso articolo 59 peraltro aggiunge che per l'adempimento dei loro fini istituzionali i consorzi hanno il potere d'imporre alle proprietà consorziate contributi che, sulla base dell’articolo 21 della stessa legge, sono dovuti per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. La riscossione dei contributi infine viene eseguita applicando le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (art. 21, comma 2).

Il quadro di riferimento nazionale è completato dalla legislazione regionale. La regione Emilia-Romagna è intervenuta con la L.R. n. 42/84, che definisce il quadro degli interventi in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli. Sono opere di bonifica idraulica (così l’articolo 3) quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione, e sono costituite prevalentemente da:

§         i canali della rete scolante e le opere di regimazione delle acque interne;

§         gli impianti di sollevamento delle acque e connesse instillazioni;

§         le infrastrutture di supporto;

§         le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per la difesa delle opere sia sulla rete scolante che su quella di irrigazione;

§         le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.

Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo comprendono invece (v. articolo 4):

§       le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;

§       le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque dal mare lungo i canali emissari della rete scolante.

5)  l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli  immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

Si ricorda che l’art. 29, comma, 16, del decreto legge n. 216/2011(cd. proroga termini) ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione solo per gli immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9/2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003.

6)   il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7)    per le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;

 

Per quanto concerne il MUD, istituito con l’art. 6 della citata legge n. 70 del 1994, si tratta di un modello, articolato in varie sezioni, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione del MUD è determinata dal DM 8 marzo 1996.

 

Occorrerebbe chiarire il motivo per cui si consente la presentazione delle domande in esame fino al 31 dicembre 2012 mentre la sospensione per l’irrogazione delle sanzioni viene prevista solo fino al 30 settembre 2012; in tal modo sembra sanzionarsi un comportamento che la norma considera lecito, almeno fino al 31 dicembre.

 

8)   il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Si tratta dei diritti dovuti per l’iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali richiesta per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, di bonifica dei siti ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), nonché dei diritti dovuti alla provincia per l’iscrizione, in un apposito registro, delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 dello stesso d.lgs. n. 152.

9)   il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

Gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.

Il decreto legislativo n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), agli articoli 106 e 107 contemplava due elenchi di intermediari finanziari (uno “generale” e uno “speciale”). Nel cd. “elenco generale”, tenuto dalla Banca d'Italia, dovevano iscriversi le persone giuridiche (ad es. le società finanziarie) che svolgevano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. L’iscrizione era subordinata alla verifica, da parte della Banca d'Italia, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Tra gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B. quelli più rilevanti per il volume dell’attività finanziaria e per la natura dell’attività svolta erano iscritti altresì nell’elenco ex art. 107 del T.U.B. medesimo (cd. “elenco speciale”). Tali intermediari erano sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.

L’intero Titolo V del T.U.B. è stato sostituito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010. La nuova formulazione dell’articolo 106, nel disciplinare l’albo degli intermediari finanziari, ridefinisce la riserva di attività così da comprendervi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta. La norma prevede che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia: in sostanza il precedente sistema, caratterizzato dal doppio elenco (uno generale e uno speciale) è sostituito con l’obbligo di iscrizione in un albo unico. È stato inoltre chiarito che, oltre alle attività oggetto di riserva, gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.

Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni di leasing aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.

Durante l’esame del provvedimento in sede referente, è stato aggiunta (n. 9-bis) un’ulteriore sospensione, relativamente al pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

 

Si tratta delle rate relative alla stipula di mutui agevolati per l’acquisto di fondi rustici ed attrezzature finalizzati all’ampliamento dimensionale delle aziende agricole (art. 1 e 2 della legge n.590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice). Per il finanziamento delle agevolazioni, la legge 14 agosto 1971, n.817, ha previsto talune risorse disponendo, altresì, che dal 1° luglio 1972, le attribuzioni statali relative allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 divenissero di competenza delle regioni. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice in base alla legge 817/1971 sono assoggetti per un periodo di quindici anni dall’acquisto a vincolo di indivisibilità. La Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, ente responsabile per le operazioni di ampliamento della proprietà, poteva riacquisire i terreni nel caso le aziende subissero gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto risultassero particolarmente onerose. Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali", la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina è confluita nell’ISMEA.

 

Comma 1-bis

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, posticipa al 30 giugno 2013 il termine per dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali, ubicati nelle zone colpite dal sisma, che risultano iscritti nel catasto terreni.

 

Si rammenta in proposito che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, l’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70 del 2011 aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale, dietro presentazione di apposita domanda - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile avesse posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.

Successivamente l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 i richiamati commi da 2-bis a 2-quater dell’ articolo 7 del D.L. 70 del 2011 (comma 14, lettera d-bis), riconoscendo effetti (comma 14-bis) alle domande presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 28 dicembre 2011, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Da ultimo, il termine di efficacia delle domande divariazione è stato prorogato (articolo 29, comma 8 del D.L. n. 216 del 2011) al 30 giugno 2012.

Per quanto invece riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni – salvo quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione – è previsto (articolo 13, comma 14-ter del D. L. n. 201 del 2011) che essi vengano dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

 

Le norme in commento dispiegano i propri effetti anche ai sensi della nuova disciplina dell’IMU (di cui all’articolo 13 del  D.L. 201 del 2011), ai sensi della quale i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta. Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l’IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l’abitazione principale). Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede un’aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Sono previste specifiche forme di esenzione dall’imposta in ragione dell’ubicazione dei fabbricati rurali (in comuni montani o parzialmente tali, alle condizioni recate dall’articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 23 del 2011)

Per i fabbricati rurali strumentali, la legge dispone alcune deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell’IMU dovuta nel 2012. Le norme generali (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 2011 – integrato dal D.L. 16/2012 – prevede che per i fabbricati rurali strumentali:

§       l’acconto IMU 2012 (da corrispondere entro il 18 giugno) sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, senza sanzioni né interessi, applicando l’aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (da corrispondersi entro il 17 dicembre);

§       se i fabbricati sono di nuovo accatastamento (fabbricati ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012ai sensi delrichiamato articolo 13, comma 14-ter del D.L. n. 201 del 2011), nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre.

Per quanto concerne l’aliquota, è affidata ad un D.P.C.M, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 - sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, la modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati rurali e ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

 

Stante quanto esposto supra, occorrerebbe verificare – nel silenzio della disposizione in esame – le conseguenze, anche di carattere finanziario, del predetto posticipo sui versamenti dell’IMU per gli anni 2012 e 2013.

Comma 2

Il comma 2 dell’articolo 8 riguarda i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, per i quali attualmente l’autorità di regolazione competente è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell’energia elettrica e del gas. Con il decreto-legge n. 201/11 (cd. “Salva Italia”), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

L’AEEG, con propri provvedimenti, dovrà:

§      introdurre norme per la sospensione temporanea (non oltre il 20 novembre 2012) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;

Il 6 giugno 2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 235/2012/R/com[83] ha provveduto a tale sospensione, a partire dal 20 maggio 2012, senza tuttavia ancora indicare la scadenza della sospensione stessa.

§      disciplinare, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi;

§      introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, sempre entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;

Per il sisma del 2009 in Abruzzo, ad esempio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella delibera n° 185 del 1° dicembre 2009 ha previsto alcune agevolazioni, valide per un periodo di 36 mesi, a tutti gli utenti titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, nei Comuni colpiti, con riduzioni maggiori per le destinazioni d’uso domestico. In particolare per le forniture di energia elettrica, ha previsto l’azzeramento di tutti gli oneri di sistema e la riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura. Per il gas ha previsto una riduzione delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura. Il risparmio medio annuo previsto, per una famiglia tipo, era di circa 140 euro per il gas e 100 per l’energia elettrica. Per le utenze domestiche sono stati anche azzerati i costi per i nuovi allacci nei complessi abitativi individuati dal Commissario per l’emergenza terremoto in Abruzzo, ovvero attivazioni volture o subentri necessari a seguito della chiusura della precedente fornitura non più utilizzabile a causa dei danni subiti.

§      individuare contestualmente le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Dal momento che la copertura avviene a carico delle componenti tariffarie, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Nella citata delibera n°185 del 1 dicembre 2009, relativa al sisma del 2009 in Abruzzo, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto anche le modalità di compensazione degli oneri, a seconda delle differenti tipologie di agevolazioni.

 

Come si è anticipato, il 6 giugno 2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 235/2012/R/com ha provveduto a sospendere, a partire dal 20 maggio 2012, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici. L’AEEG ha rinviato a successivo provvedimento, l’indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con la citata delibera e l’eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria.

 

Comma 3

Il comma 3, modificato durante l’esame in sede referente, prevede che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, come precisato a seguito dell’esame in Commissione, entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.

Inoltre, la norma in commento esenta i predetti fabbricati dall’IMU (imposta municipale propria, la cui applicazione è stata prevista, in via sperimentale, dall’articolo 13 del D.L. 201/2011) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Con una modifica apportata in sede referente, si è precisato che tale esenzione decorre dall’anno 2012.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 4, comma 5-octies del D.L. 16 del 2012 ha da ultimo stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 siano esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti. A tal fine viene inserito il comma 1-bis all’articolo 6 del decreto-legge “Abruzzo”, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

 

In sede referente è stato specificato che, ai fini delle suddette esenzioni, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni.

 

Comma 3-bis

Ai sensidel comma 3-bis -introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente – si prevede una generale riduzione al 50% dell’IMU dovuta nell’anno 2012, ferma restando l’esenzione per gli immobili distrutti o inagibili di cui al precedente comma 3.

Si osserva che la disposizione in esame non definisce il proprio ambito applicativo. Nel silenzio della norma, pertanto, la predetta riduzione a metà dell’IMU sembrerebbe applicabile, per il 2012, a tutti gli immobili siti nelle zone colpite dal sisma, indicate dall’articolo 1 del provvedimento in esame; appare opportuno un chiarimento in tal senso.

La disposizione in commento prevede altresì che, in ragione di predetta riduzione, non trovi applicazione la riserva statale sul gettito IMU (prevista dell’articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011) che in linea di principio- salve le specifiche eccezioni di legge - riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali, il cui gettito è destinato dunque ai Comuni.

Non si applica altresì la rimodulazione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali, disposta in ragione delle differenze di gettito IMU, stimato ad aliquota di base, dall’articolo 13, comma 17 del D.L. 201 del 2011.

 

Il secondo periodo del comma 3-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo mediante incremento delle aliquote del prelievo erariale unico previsto dall'articolo 39, comma 13[84], del D.L. n. 269/2003 come determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2008, applicando, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, determinate aliquote per scaglioniriferiti alla raccolta delle somme giocate, varianti dal 12,6% all’8%, come indicato nella successiva tavola:

 

 

Prelievo erariale unico

Vigente

Modifica

a)

fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008

12,6

12,8

b)

sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008

11,6

11,8

c)

sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008

10,6

10,8

d)

sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008

9

9,2

e)

sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008

8

8,7

 

In merito alla formulazione del testo si segnala che con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011) - attuativo di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, al fine di individuare gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3 - all’articolo 5, dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU) nelle seguenti misure:

§      per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery – VLT):

-      a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro;

-      a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5%.

§      per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot):

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80% sull'ammontare delle somme giocate;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74% e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70% sull'ammontare delle somme giocate;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13% delle somme giocate.

 

In sostanza, dal 1° gennaio 2012 per la determinazione del PREU non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008.

 

Comma 3-ter

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, prevede la non sottoposizione a IRPEF (tramite esclusione dal reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del TUIR):

§      dei benefici (sussidi occasionali, erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere) concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, individuati dall’allegato 1 del D.M. 1° giugno 2012;

§      dei medesimi benefici, erogati dai datori di lavoro privati operanti negli stessi territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei richiamati comuni.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 51, alinea del TUIR (DPR n. 917 del 1986) il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il beneficio si applica, sino al 31 dicembre 2012.

 

Si segnala che occorre valutare i profili finanziari relativi all’agevolazione così introdotta.

 

Comma 4

Il comma 4 proroga al 30 novembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma. La proroga è efficace anche qualora i predetti soggetti agiscano per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

Nel corso dell’esame in sede referente la norma che proroga gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche è stata estesa alle società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentano almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Al riguardo si segnala l’opportunità di chiarire meglio la disposizione introdotta. In particolare l’espressione “società di servizi”, a differenza di quella “società di persone”, non identifica un tipo di società, ma piuttosto l’oggetto della stessa.

 

Comma 5

Ai sensi del comma 5, sono altresì sospese, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro (quali, ad esempio, il durc – documento unico di regolarità contributiva).

 

Comma 6

Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

L’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale, esentando dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione solo nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

 

Comma 7

Il comma 7 dell’articolo 8 è stata sostituito durante l’esame in sede referente, ampliandone il disposto in modo da prevedere che non solo gli impianti realizzati ma anche quelli in fase di realizzazione, alimentati a fonti rinnovabili, realizzati sia nei che sui fabbricati ubicati in tutte le zone colpite dai sismo del 20 e del 29 maggio (prima veniva richiamato solo il sisma del 20 maggio), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013 e non più entro il 30 giugno 2013. E’ stato, inoltre, aggiunto che gli impianti fotovoltaici, che in precedenza erano realizzati nei fabbricati andati distrutti, possono essere ricostruiti anche a terra, mantenendo le tariffe che erano in vigore nel momento dell’entrata in esercizio. Si è infine specificato che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda che in Italia coesistono numerosi meccanismi di incentivazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il principale strumento è costituito dai certificati verdi, ovvero titoli attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, la legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha affiancato ai certificati verdi il sistema alternativo della tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata.

Il decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Per quanto concerne in particolare l’incentivazione della fonte fotovoltaica, in materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico per l’approvazione di altrettanti “Conto energia”, con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quarto e ultimo “Conto energia” è stato adottato con DM 5 maggio 2011.

Si segnala peraltro che sono stati presentati due schemi decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili. I due provvedimenti, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dell’Agricoltura, hanno acquisito il parere della Autorità dell’energia e della Conferenza unificata e mirano a definire i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). L’obiettivo che il Governo intende raggiungere con tali decreti è quello di programmare una crescita dell’energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica. A tal fine gli incentivi vengono allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni) e vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare.

Il sistema dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto dichiarato dal Governo:

-      al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi)

-      il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Si ricorda che gli incentivi alle fonti rinnovabili sono finanziati dalla collettività tramite le bollette dell’energia elettrica e costituiscono – come ha rilevato l’Autorità per l’energia in un’audizione in Senato nell’ottobre 2010 – la voce di spesa di gran lunga più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce “oneri generali di sistema”.

 

Commi 8-14

Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche. Gli adempimenti in oggetto sono quelli relativi alla registrazione dei capi e alla registrazione e comunicazione della movimentazione degli animali e degli eventi di stalla, nonché le registrazioni dell’impiego di taluni farmaci, specificamente richiesti dai seguenti provvedimenti normativi:

§      D.P.R. n. 317/96, regolamento sulla identificazione e registrazione degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina, da ultimo modificato con il D.M. 16/05/2007. Il provvedimento, per la maggior parte abrogato dal D.lgs. n. 200/2010, è sostituito dallo stesso D.lgs. n. 200 per quanto riguarda i suini, e dal D.P.R. 437/2000 per i bovini;

§      D.M. 31 gennaio 2002, che ha stabilito le norme per il funzionamento dell'anagrafe bovina prevedendo la messa in atto di registrazioni aziendali e dei capi allevati;

§       D.lgs. n. 158/2006, che disciplina il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

§      D.lgs. n. 193/2006 sul codice comunitario dei medicinali veterinari.

La disposizione prevede che tali adempimenti, ricadenti nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, siano differiti al 30 novembre 2012.

Sarebbe opportuno che venisse meglio specificato cosa debba intendersi quando si fa riferimento “all’arco temporale interessato dagli eventi sismici”.

 

A seguito dell’approvazione di talune modifiche da parte della Commissione di merito, sono stati in primo luogo differiti al 30 novembre anche gli obblighi che la normativa sul benessere degli animali -sia essa d’origine comunitaria, che nazionale o regionale - pone a carico delle aziende zootecniche.

Per rimanere nell’ambito comunitario una rassegna, seppure sommaria, della legislazione attinente la tutela animale impatta sulle modalità di allevamento[85], di trasporto[86]; e di macellazione[87] dei capi.

Nel contempo le modifiche introdotte hanno anche ristretto il campo delle sospensione, che non si deve applicare alle operazioni di movimentazione degli animali: la registrazione e comunicazione degli spostamenti dei capi resterà pertanto assoggettata ai normali obblighi di legge.

 

Sono sospesi con il comma 9 i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli produttori in esubero rispetto alla quota loro assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all’Agea: i versamenti di cui si dispone la sospensione sono quelli dovuti per la produzione lattiera realizzata nel mese di marzo, e che sarebbero venuti a scadere il 30 maggio in base all’art. 5, co. 2. del D.L. n. 49/2003 (conv. con modificazioni nella legge n. 119/2003). Il nuovo termine per il versamento degli importi trattenuti ai produttori diviene il 30 novembre 2012.

Il decreto legge n. 49/2003, di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto con l’articolo 5 l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare (c.d multa) trattenuto dagli acquirenti nei confronti dei produttori di latte eccedentari.

E’ previsto, tra i diversi obblighi imposti dall’articolo 5, che l'acquirente:

-        trattenga ai produttori, entro il mese successivo a quello di riferimento, il prelievo supplementare per il latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti (comma 1);

-        versi nel conto corrente istituito presso l'Agea, entro il mese successivo a quello di cui al punto precedente, gli importi trattenuti. In alternativa, il versamento può essere sostituito dalla prestazione all'Agea di una fideiussione bancaria (comma 2);

-        invii, in entrambi i casi, alla regione o provincia autonoma copia delle ricevute di pagamento o delle fideiussioni bancarie (ancora comma 2).

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’applicazione, a carico degli acquirenti, di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare dovuto. Al reiterarsi delle violazioni si applica la revoca del riconoscimento (comma 5).

 

Il comma 10 reca norme, modificate in sede d’esame da parte della Commissione di merito, che consentono di derogare alla disciplina generale stabilita per l’allevamento dei suini e dei vitelli, nonché sullo spandimento dei liquami.

Condizione necessaria è che i ricoveri siano dichiarati inagibili, nel qual caso è consentito lo spostamento dei capi in ricoveri temporanei, nei quali lo stazionamento potrà avvenire in deroga alla direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, che regolano l’allevamento dei vitelli.

La direttiva comunitaria n. 120 del 2008, recepita con il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122, stabilisce le condizioni per l’allevamento delle diverse categorie di suini (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, e capi all'ingrasso), determinando le caratteristiche degli impianti e le modalità di allevamento, i requisiti di cui deve essere in possesso il personale addetto, le modalità di controllo.

Il segmento delle imprese d’allevamento dei vitelli è disciplinato dalle disposizioni comunitarie approvate inizialmente con la direttiva 91/629/CEE, che ha stabilito le norme minime per la protezione dei vitelli, modificata dalla successiva 97/2/CE, infine sostituta con la direttiva 2008/119/CE che ha codificato la legislazione succedutasi nel tempo.

 

Si consente, inoltre, di derogare alle disposizioni nazionale e regionali in materia di spandimento dei liquami.

 

In merito alle disposizioni nazionale in materia di spandimento dei liquami, va fondamentalmente fatto riferimento al D.Lgs. n. 152/99, di recepimento della cd.direttiva nitrati (n. 91/676/CEE), ora confluito nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice ambientale, alla parte III. La direttiva comunitaria ha previsto: una designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN)”, nelle quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro; la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.

Nel Codice ambientale tali norme sono state recepite all’interno dell’art. 92 relativo alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che devono essere individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza dello stesso Codice. Le regioni, a loro volta, sentite le Autorità di bacino, ne possano individuare di ulteriori. Inoltre, almeno ogni quattro anni, le regioni possono anche rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili e definire o rivedere i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Con il D.M. del 7 aprile 2006 sono stati definiti i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Si segnala che è stata pubblicata sulla G.U. dell'UE n. 287 del 4-11-2011 la Decisione C(2011) 7770 della Commissione del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Tale deroga è stata richiesta ai sensi dell’Allegato III della citata direttiva, che prevede di informare la Commissione, nel caso in cui uno Stato membro accordi un quantitativo diverso di effluenti di allevamento sparso sul terreno. La Commissione, a sua volta, esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione prevista dalla direttiva medesima.

In merito alla normativa regionale in materia, si ricorda che la regione Emilia Romagna, con delibera dell’Assemblea legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007, in attuazione della cd. Direttiva nitrati e del Codice ambientale ha approvato il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricole – Criteri e norme tecniche generali (di seguito Programma d’Azione Nitrati PAN). Inoltre con la legge regionale n. 4/2007 ha abrogato la precedente legge n. 50/95 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento) e ha riconfermato la competenza delle Province per le funzioni amministrative connesse all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari[88]. Per quanto riguarda la regione Lombardia[89] con Decreto del Direttore Generale DGA n. 9957 del 27 ottobre 2011, è stato definito il periodo di spandimento effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati 2011-2012, in attuazione del citato DM 7 aprile 2006. Da ultimo, la regione Veneto[90], con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) del 7 agosto 2007, n. 2439, ha completato il quadro disciplinare per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006. I criteri applicativi, allegati alla DGR n. 2439/2007, hanno definito gli ulteriori impegni a cui sono tenuti gli agricoltori per il rispetto della cd. Direttiva nitrati. Dal 1° gennaio 2012, per le sole zone vulnerabili ai nitrati, si deve fare riferimento ai contenuti dell'allegato A alla DGR n. 1150 del 26 luglio 2011.

 

Il comma 11 dispone in merito agli aiuti chiesti in base al Regolamento (CE) n. 73/2009 - che ha stabilito norme comuni sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori, vincolati, fra l’altro, al rispetto di numerose disposizioni di carattere agro ambientale (la cosiddetta “condizionalità”) -, e sulla base dell’Asse 2 del Programma di sviluppo rurale.

Le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge dispongono il mantenimento degli aiuti in favore degli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dal sisma: con un emendamento approvato in sede referente i soggetti beneficiari sono stati individuati nelle aziende agricole ubicate nelle aree terremotate.

Per il mantenimento di tali aiuti è invocato il reg. (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione del menzionato regolamento n. 73, segnatamente l’articolo 75 che stabilisce che in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o per gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale; se l'infrazione riguarda la condizionalità invece non si applicata la riduzione corrispondente.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali debbono peraltro essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere alla comunicazione, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente.

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 disciplina il regime di pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori europei, in gran parte in sostituzione dei precedenti aiuti legati alla produzione. Gli aiuti diretti sono soggetti al principio di “condizionalità”, secondo il quale gli agricoltori devono soddisfare un certo numero di requisiti per poter beneficiare dei pagamenti. Tali requisiti riguardano:

-        la sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante;

-        l’ambiente;

-        il benessere degli animali.

Gli agricoltori che non rispettano tali requisiti sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto.

Il provvedimento tuttavia prevede numerose eccezioni in caso di forza maggiore, in merito alla quale interviene l’articolo 31 che demanda all'autorità nazionale competente il riconoscimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, nei seguenti casi:

a)       decesso dell'agricoltore;

b)       incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c)       calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d)       distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e)       epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

L’adozione dei Programmi di sviluppo rurale da parte degli Stati membri è prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede che i PSR presentino una serie di misure raggruppate intorno a 4 Assi: l’Asse II è diretto al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e incoraggia una gestione delle terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali.

Il beneficiario che riceve pagamenti a titolo del miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale deve rispettare, nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori (nel campo della salute, dell’ambiente e del benessere degli animali) e la buona condizione agronomica e ambientale previsti dal regolamento sul pagamento unico (regolamento n. 73/2009).

 

Il comma 12 stabilisce che le Autorità competenti debbano rinunciare alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all’investimento in attuazione delle misure del PSR, qualora gli agricoltori ricadenti nelle aree colpite dal sisma non siano in grado di rispettare gli impegni assunti. La rinuncia alla ripetizione dell’aiuto è correlata all’articolo 47 del reg. CE 1974/2006.

I meccanismi di notifica delle cause di forza maggiore da parte del beneficiario sono analoghi a quanto sopra esposto (cfr. comma 11).

Il Reg. (CE) n. 1974/2006, che reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale, stabilisce con l’art. 47 che gli Stati membri possano riconoscere le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a)       decesso del beneficiario;

b)       incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)       espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d)       calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

e)       distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f)         epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

 

Il comma 13 interviene in merito alla comunicazione che gli agricoltori sarebbero tenuti a trasmettere all’Autorità competente, stabilendo una procedura difforme da quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie: la comunicazione, che dovrebbe peraltro essere accompagnata dalla documentazione che l’autorità nazionale ritenga probante, è sostituita dal riconoscimento disposto per via amministrativa dall’Autorità competente all’accertamento della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso d’inerzia di detta autorità, l’accertamento del nesso di causalità tra inadempimento da parte dell’agricoltore e evento calamitoso deve essere fatto d’ufficio dall’Amministrazione competente.

Si rileva, al riguardo, che non risultano dal tenore della norma individuabili né “l’Autorità preposta della sussistenza di causa di forza maggiore” né “l’Amministrazione competente” che dovrebbe attivarsi in caso di inerzia.

 

Il comma 14 disciplinava originariamente la sola l’attività di somministrazione dei pasti nelle aziende agrituristiche della regione Emilia Romagna, stabilendo che tale attività possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012 in deroga a quanto stabilito con l’articolo 6 della legge regionale n. 4/2009. Nel corso dell’esame in Commissione tale deroga è stata estesa a tutte le leggi delle regioni interessate dagli eventi sismici.

L’attività agrituristica è disciplinata dalla legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96, integrata dalla legislazione approvata dalle singole regioni, e per l’Emilia Romagna dalla L.R. 31 marzo 2009 n. 4, di disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole. L’articolo 6 definisce numerosi limiti per la somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica, limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati, e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile (cui possono aggiungersi ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività). I prodotti propri devono inoltre rappresentare, in valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo utilizzato; mentre la somma dei prodotti propri e di quelli regionali di particolare qualità (biologici, tipici o a denominazione protetta) deve essere superiore, in valore, all'80%.

E’ infine previsto, con il comma 8, che il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, possa autorizzare somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti indicati, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che abbiano colpito l'impresa agricola e siano state accertate dai competenti organi regionali.

 

Comma 15

Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, non si applichi, fino al 31 dicembre 2012, l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell’edilizia), trovando, invece, generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Nel corso dell’esame in sede referente il comma è stato modificato al fine di includere, nei territori soggetti alla norma in esame, anche quelli delle province di Mantova e Rovigo.

 

Si ricorda che ai sensi del citato art. 94 del T.U. dell’edilizia, oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori. Tale articolo prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti. I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

Comma 15- bis

Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga di dodici mesi i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

 

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), possono soggiornare nel territorio italiano gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, non può essere superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo,ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità.Possono inoltre soggiornare nel territorio italiano gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti prescritti. Il permesso di soggiorno in tal caso non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

 Nei casi di ricongiungimento familiare la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.

 

-             Coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno in scadenza, ne devono chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza (gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno).

 

Si ricorda, infine, che, in Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale, il decreto annuale sui flussi, il decreto sull’ingresso degli studenti universitari.

 

Comma 15- ter

Infine, il comma 15-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone, fino al 31 dicembre 2012, l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.

Tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili - sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata ad ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tale caso permane l'obbligo di apposizione del bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata.

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste invece l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

 

Comma 15- quater

Al fine di consentire la ripresa delle attività economiche negli immobili situati nella provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, il comma 15-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392/1978, ma di quelle contenute nel Codice civile.

 

Per gli immobili cd. commerciali, in virtù della deroga introdotta, si applica la disciplina della locazione contenuta negli artt. 1571 e ss. del codice civile. In particolare, le regole principali riguardano la durata della locazione, che può stipularsi per un tempo non eccedente i 30 anni (art. 1573) ovvero senza determinazione di tempo (art. 1574); le obbligazioni del locatore (artt. 1575 e ss) e del conduttore (artt. 1587 e ss); le limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore (art. 1579); i divieti di innovazione dell’immobile locato (art. 1582); la possibile sublocazione  e l’impossibilità di cessione del contratto senza il consenso del  locatore (art. 1594); l’opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente (art. 1599); il possibile automatico scioglimento del contratto in caso di alienazione dell’immobile (art. 1603).

Da ultimo si ricorda che la normativa in materia di locazioni di immobili cd. commerciali è contenuta nella legge n. 392/1978 all’art. 27 relativo alla durata minima del contratto di locazione (6 anni e 9 se l’immobile è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate o all’esercizio di attività teatrali), 32 sull’aggiornamento del canone, 34 sull’indennità per la perdita dell'avviamento e 38 sul diritto di prelazione.

 

Comma 15- quinquies

Il comma 15-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la proroga di due anni, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, dei termini di validità del permesso di costruire di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, rilasciati o comunque formatisi antecedentemente a tali date.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, T.U. dell’edilizia, il permesso di costruire deve indicare sia i termini per di inizio che quelli di ultimazione dei lavori: quello di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre il termine entro il quale devono essere ultimati non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori stessi. Per una eventuale proroga di entrambi i termini è necessario un provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Dia. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

 

Inoltre, con lo stesso comma 15- quinquies si dispone, per le convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 o per accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la proroga di quattro anni del termine per l’inizio lavori o per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante.Viene, infine, sospeso, per lo stesso periodo, anche il pagamento degli oneri di cui all’art. 16 del T.U. dell’edilizia.

 

Ai sensi dell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune subordinatamente alla stipula di una apposita convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che prevede:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle citate opere;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Si ricorda, da ultimo, che l’art. 16 del T.U. dell’edilizia prevede che il rilascio del permesso di costruire sia subordinatoal pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. In relazione al pagamento di tale contributo, lo stesso articolo dispone che:

§         la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata;

§         la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, dovrà, invece, essere corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.


 

Articolo 9
(Differimento di termini per gli enti locali)

L’articolo 9 dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa essere previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per il conto annuale del personale.

 

Sebbene la relazione illustrativa al provvedimento precisi che tale norma di differimento dei termini riguarda soltanto gli enti locali interessati dagli eventi sismici, la formulazione della disposizione appare invero avere una portata di carattere generale.

 

Ai fini della corretta formulazione della norma andrebbe pertanto espressamente specificato se tale disposizione si intende a esclusivo beneficio degli enti locali interessati dal sisma ovvero si applica a tutti gli enti locali.

 

Si ricorda che il termine ordinario, stabilito dall'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è quello del 31 dicembre.

L’articolo 151 già prevede, tuttavia, che in presenza di motivate esigenze, il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 è stato, dapprima, differito al 31 marzo 2012, ai sensi del D.M. Interno 21 dicembre 2011, e, poi, fissato al 30 giugno 2012 dall’articolo 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come introdotto in sede di conversione in legge del decreto[91].

 

Per quel che riguarda il conto annuale del personale, si ricorda che ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, gli enti locali, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche, devono inviare in forma telematica entro il 31 maggio alla Ragioneria Generale dello Stato il conto annuale del personale. Il mancato invio del conto determina la irrogazione di specifiche sanzioni. Il contenuto di tale documento e le istruzioni operative relativamente al conto per l’anno 2011 sono contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato 2 maggio 2012, n. 16.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

§       alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40-bis dello stesso D.Lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;

§       al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;

§       all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;

§       all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;

§       ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;

§       al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;

§       al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali;

§       al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.


 

Articolo 10
(Fondo di garanzia per le PMI in  favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

L’articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese,ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

Durante l’esame in sede referente la norma è stata estesa anche alle micro, piccole e medie imprese, con sedi o unità locali[92] nei territori colpiti dal sisma, del settore agroalimentare.

 

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

La definizione comunitaria di microimprese[93], piccole e medie imprese è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

§       media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§       piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§       microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata “Small Business Act” (SBA)[94] per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.

Infine, si ricorda che è recentemente stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese[95], con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ".

 

Tale intervento è concesso:

-      per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge,

-      a titolo gratuito;

-      con priorità sugli altri interventi ammessi al Fondo;

-      per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.

Infine è previsto che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

 

Si ricorda che il comma 4, dell’articolo 13-bis del D.L. 52/2012, in corso di esame alla Camera, prevede che le certificazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appaltinei confrontidelle amministrazioni pubbliche e degli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere utilizzate anche ai fini dell’ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70[96]e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[97].


 

Articolo 11
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

L’articolo 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma.

La norma riguarda le imprese, con sede o unità locali[98]:

·         ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

·         che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Al comma 1, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente si specifica che sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole che hanno i fondi sui territori colpiti dagli eventi sismici anche se la sede principale dell’azienda è collocata al di fuori di tale area. 

Alla concreta attuazione della disposizione si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, che stabilirà icriteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

 

Si valuti l’opportunità di stabilire un termine per l’emanazione del decreto attuativo. Con riferimento alla natura di tale atto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all’articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

All’onere recato dall’articolo 11 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Tale Fondo è stato istituito dal comma 354 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ed è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

La relazione tecnica precisa che il citato Fondo reca sufficienti disponibilità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell’articolo in commento.


 

Articolo 11-bis
(Attivazione nel fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma)

L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede l’attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota pari a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 1 prevede che, fermo restando le disposizioni che disciplinano il Fondo di rotazione per il sostegno alle imprese (commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell’articolo 1, della L. 311/2004), a decorrere dall’esercizio 2013, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo, sia destinata ai finanziamenti a tassi agevolati, concessi entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 Il finanziamento è concesso per spese di investimento connesse alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento temporaneo dell’attività in altro sito idoneo, l’acquisizione e il ripristino degli impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

 

L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro.

La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti:, del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. Il Fondo è destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio (comma 355). Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357). Al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, invece, la competenza a determinare il tasso di interesse da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358).

Sulla base della predetta disciplina, il CIPE, stabilendo i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati, ha approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra la CDP, i Ministeri titolari dei regimi di aiuto e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, ed ha ripartito i 6 miliardi di euro di dotazione iniziale del FRI (alimentata dal risparmio postale) secondo le seguenti percentuali di riserva:

 

Settori

Strumenti

Ministero

Riserva %

Innovazione tecnologica

FIT

MISE

32,4

Ricerca

FAR

MIUR

29,8

Incentivi alle imprese

L. n. 488/92

MISE

27,0

Agricoltura

Contratti di filiera, operazioni di riordino fondiario

MIPAFF

5,0

Infrastrutture Strategiche

Legge Obiettivo

MIT

5,8

 

La disciplina del Fondo rotativo di cui sopra è stata quindi modificata dall’art. 6 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il quale, in particolare, ha provveduto a denominare nuovamente il Fondo, divenuto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica. L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE.

L’ambito di operatività del Fondo è stato esteso agli interventi previsti da leggi regionali ovvero conferiti alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112/98, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma commi 855-859, della legge n. 296/2006, che ha implementato le risorse del FRI di ulteriori 2 miliardi di euro.

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro (sempre a valere sulle risorse del risparmio postale).

 

Si ricorda che l’articolo 30 del D.L. 83/2012, in esame presso la Camera, prevede al comma 2, l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero (sono le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 dello stesso decreto).

Attualmente il finanziamento agevolato concesso da CDP assume la forma dell’anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale (non superiore a 15 anni) e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo. 

 

Il comma 2 prevede le caratteristiche del finanziamento a cui possono accedere le grandi imprese di cui al comma 1.

Più in particolare le imprese possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari alle spese ammesse alle agevolazioni. Di questo ammontare il 70 per cento è composto da un finanziamento agevolato a tasso pari allo 0,5 per cento e  con una durata massima di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla stipula del contratto di finanziamento, e il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all’esercizio del credito.

 

Il comma 3 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione  dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo in esame.

 

Il comma 4 stabilisce l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 12
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvede la Regione stessa con propri atti.

In particolare, il comma 1 precisa la finalità dell’articolo, ossia l’attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma.

Si valuti l’opportunità di precisare meglio cosa si intenda per “principali filiere presenti nei territori”.

A tal fine, viene assegnata per l’anno 2012 la somma di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, con separata evidenza contabile.

Il comma 2 demanda alla stessa Regione Emilia-Romagna la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione di tali agevolazioni. Con propri atti, la Regione dovrà stabilire, tra l’altro:

-      l’ammontare dei contributi massimi concedibili;

-      le spese ammesse;

-      i criteri di valutazione;

-      la documentazione istruttoria;

-      la procedura;

-      le condizioni per l’accesso, l’erogazione e la revoca dei contributi;

-      le modalità di controllo e di rendicontazione.

Il comma 3 riguarda gli aspetti contabili dell’operazione e dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge).

Il FAR è stato istituito nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, e reso operativo con il successivo DM 8 agosto 2000, n. 593. Il FAR - che a partire dal 2000 ha sostituito il Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - è un fondo a carattere rotativo che opera con le modalità contabili del soppresso FRA. La gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. La legge finanziaria per il 2007 (in particolare l’articolo 1, commi 870 – 874, della legge 296/2006) ha previsto che le risorse del FAR confluissero nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nello stato di previsione del MIUR. Tale fondo, tuttavia, non è ancora giunto alla completa operatività.

Riguardo agli aspetti contabili, la relazione tecnica precisa che all’onere recato dalla norma si provvede mediante utilizzo delle risorse del FAR, disponibili su apposita contabilità speciale n. 3001, che vengono a tal fine versate all'entrata per essere riassegnate sul citato Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e successivamente trasferite sulla contabilità speciale del Presidente della Regione. L'utilizzo delle risorse avviene con evidenza contabile separata.


 

Articolo 12-bis
(Detassazione rimborsi danni per le imprese)

L'articolo 12-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, prevede la detassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o da risarcimenti dei danni connessi agli eventi sismici di cui al provvedimento in esame. Alla copertura degli oneri connessi al mancato gettito connesso a tale agevolazione si provvede mediante innalzamento del prelievo erariale unico sui giochi, in misura pari almeno a 10 milioni di euro per il 2012 e di 20 milioni di euro per il 2013.

La disposizione in commento, nel dettaglio, prevede l’esenzione da imposta di plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da “indennizzi e/o risarcimenti danni” in favore di:

- imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dal sisma nel maggio 2012 (specificamente indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame);

- imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata dalla legge, ove esse abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del decreto in esame, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

 

Si rammenta che l’articolo 3, comma 2 del decreto in commento prevede che l'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 sia verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici.

 

Nel silenzio della disposizione in esame, occorrerebbe chiarire l’ambito operativo di tale esenzione “da imposta” e, in particolare, se essa – come sembra presumibile – operi ai fini delle imposte dirette (redditi e IRAP) ovvero si estenda anche al regime IVA delle indennità risarcitorie.

Si segnala che la locuzione “unità locale”, utilizzata allo scopo di individuare le imprese destinatarie delle agevolazioni in commento, non è adoperata né dal Testo Unico delle imposte sui redditi, né dal codice civile. Si ricorda in proposito che, in genere, le disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti tributari in zone colpite da calamità naturali fanno riferimento al concetto di “sede operativa” (cfr. articolo 1 del D.M. 1 giugno 2012 che ha disposto la sospensione, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo).

 

In estrema sintesi, si ricorda che il Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che le indennità risarcitorie siano tassate in modo diverso, secondo le caratteristiche dei beni: su tre diverse direttrici e le condizioni che hanno dato luogo al risarcimento:

a)      tra i ricavi, se conseguite per la perdita o danneggiamento di beni di cui all’articolo 85, comma 1 TUIR (merci e prodotti finiti, ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; materie prime e sussidiarie, semilavorati, da impiegare nella produzione; partecipazioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie);

b)      tra le plusvalenze, se realizzate per beni diversi da quelli sopra indicati, per effetto dell’articolo 86, comma 1 TUIR, sostanzialmente riconducibili ai beni strumentali all’esercizio di impresa;

c)      tra le sopravvenienze, se conseguite a fronte di danni diversi da quelli considerati ai sensi delle lettere a) e b) (articolo 88, comma 3, lettera a) del TUIR).

In linea generale, l'indennizzo costituisce ricavo o plusvalenza anche nel caso di solo danneggiamento del bene, ovvero se la perdita o distruzione del bene non è totale. Va ricordato che nel caso di perdite o danneggiamenti di beni che produrrebbero ricavi, gli indennizzi o le indennità sono ricavi se convenuti nello stesso esercizio in cui si è avuto il danneggiamento, sono sopravvenienze attive tassabili se convenuti in un esercizio successivo.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, lettera b) del provvedimento in commento, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone - accanto al riconoscimento dei contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici entro il 30 marzo 2013 – che, in deroga ai principi contabili, i contributi di ristoro dei danni possano essere accertati nel primo bilancio da approvare.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in esame, a tal fine affidando al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la modifica:

§      della misura del prelievo erariale unico. Al riguardo, si segnala che disposizioni di tenore analogo, volte all’aumento del PREU sui giochi, sono contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b-bis) e all’articolo 8, comma 3-bis del provvedimento in esame, anch’essi introdotti nel corso dell’esame in sede referente);

§      della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita dei giochi.

Tali aumenti devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.


 

Articolo 13
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

L’articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA, al fine di abbattere per intero, secondo quanto specificato da un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e che hanno subito danni, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette.

 L’articolo in commento destina 5 milioni di euro, reperiti tra le risorse a disposizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del decreto-legge, per sostenere l’onere che le aziende agricole che hanno subito danni alle strutture a causa del sisma sopportano, in termini di commissioni, per richiedere l’intervento della Società di Gestione Fondi per l’agroalimentare di Ismea a garanzia della richiesta di prestito bancario.

 

Con l’art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, la “Sezione speciale per la prestazione della fidejussione del Fondo interbancario” è stata incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), al quale è stata data la possibilità di prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Tale garanzia può essere diretta o indiretta.

Per effetto del successivo scorporo di ramo di azienda, la “Società per la Gestione dei Fondi per l’agroalimentare” gestisce direttamente gli interventi per garanzia diretta e per garanzia sussidiaria.

La garanzia diretta serve a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole e può essere fornita attraverso fideiussione, cogaranzia e controgaranzia.

Con decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state definite le modalità applicative dell’articolo 17 del D.Lgs. 102.

In particolare è stato previsto che, in capo al medesimo soggetto, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese (art. 2, comma 4).

Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti, a breve, medio o lungo termine, destinati alle seguenti attività agricole:

-        opere di miglioramento fondiario;

-        interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;

-        costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

-        acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

-        ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a medio termine;

-        acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa;

-        ricostituzione di liquidità dell'impresa.

La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che può essere elevato all'80% per i giovani agricoltori.

L’art. 5 di tale decreto prevede che, a fronte della garanzia, è dovuta all’ISMEA, o alla società alla quale sono stati delegati strumentalmente tali compiti, una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. La misura della percentuale è stabilita dall’ISMEA a condizioni di mercato, in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.


 

Articolo 14
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

Durante l’esame in sede referente l’articolo 14 è stato modificato nel senso di estendere a tutte le regioni colpite dagli eventi sismici la partecipazione dello Stato alla quota di finanziamento regionale del programma di sviluppo rurale 2007-2013, originariamente disposta solo a favore della regione Emilia-Romagna. Resta confermato che l’intervento dello Stato è limitato alle restanti annualità 2012 e 2013 e che la copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate al Fondo rotativo per le politiche comunitarie.

 

Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 è stato adottato in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli obiettivi connessi alla politica di sviluppo rurale sono: l’incremento della competitività nel settore agricolo e forestale attraverso il sostegno degli interventi di ristrutturazione, sviluppo ed innovazione; la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale, attraverso la gestione del territorio; il miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali. I programmi vengono finanziati in parte dalla Comunità europea, attraverso le risorse assegnate al FEASR, in parte a livello nazionale, dagli Stati membri e dagli enti pubblici territoriali. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale che interessa il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La Commissione europea, con decisione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006, ha fissato la ripartizione per Stato membro della quota comunitaria a favore dello sviluppo rurale; all’Italia è stato assegnato un totale di 8.292.009.883 euro. Con delibera CIPE n.37/2007 tale importo è stato ripartito ed è stato, altresì, definito il riparto del cofinanziamento nazionale da porre a carico del Fondo rotativo per le politiche comunitarie. Per le misure contenute negli assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica, il 70% è a carico del Fondo rotativo ed il 30% è finanziato dalle regioni e province autonome; per le misure contenute nell’asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale il 100% delle risorse è a carico del Fondo. Il Ministro delle politiche agricole ha poi trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei piani di sviluppo rurale, distinto per regioni, asse e annualità (per l’anno 2011, a fronte di una disponibilità di risorse finanziarie per complessivi 1.271.659,589 euro, la quota statale assegnata è stata pari a 1.058.998.113,01). Nella G.U. del 29 maggio 2012 è stato, quindi, pubblicato il decreto del 7 marzo 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante assegnazione delle annualità 2011 dei piani di sviluppo rurale.

 


 

Articolo 15
(Sostegno al reddito dei lavoratori)

L’articolo 15 prevede l’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dei recenti eventi sismici. 

In particolare, si prevede:

o   la facoltà di erogare una specifica indennità, con relativa contribuzione figurativa , fino al 31 dicembre 2012, a favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito. L’indennità deve in ogni caso essere di misura non superiore a quella prevista dalle richiamate disposizioni normative in materia di interventi di sostegno al reddito (comma 1);

o   il riconoscimento di una specifica indennità una tantum, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici (comma 2).

 

Per quanto attiene ai settori per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, si ricorda che l’articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite con uno o più decreti interministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.

In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 1997, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 216/2011 (provvedimento di proroga di termini legislativi) ha fissato al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo. Tale norma ha previsto, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro potessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997.

 

Inoltre, l’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008 ha introdotto, in via sperimentale per il quadriennio 2009-2012, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

-      operare in regime di monocommittenza;

-      conseguimento di un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

-      accreditamento presso la predetta Gestione separata nell’anno di riferimento di un numero di mensilità non inferiore a uno;

-      devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

-      accreditamento, nell’anno precedente a quello di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre.

 

Si segnala infine, che il ddl 5256, recante la riforma del mercato del lavoro, attualmente all’esame della XI Commissione della Camera dei deputati, contiene diverse disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, quali l’articolo 2, commi 4-13 e commi 51-56.

Al riguardo, si segnala che mentre al comma 2 l’erogazione dell’indennità una tantum per i co.co.pro. e le altre categorie di lavoratori è prevista in termini certi, al comma 1 l’erogazione dell’indennità per i lavoratori subordinati è prevista invece in termini facoltativi (peraltro non indicando a quali condizioni si dovrà effettivamente procedere all’erogazione).

 

L’entità dell’indennità per i lavoratori subordinati e dell’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, il quale, ai sensi del successivo comma 3, contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell’erogazione delle indennità medesime.

Allo stesso tempo, l’entità delle indennità deve essere concessa nel limite di spesa indicato nello stesso comma 3.

 

Tale decreto, ai sensi del comma 3, deve emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Lo stesso comma 3 dispone altresì che ai fini dell'attuazione delle richiamate  disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali debba stipulare un’apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

I benefici richiamati in precedenza sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le l’indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori.

L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011).

 

L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

L’articolo 1, comma 29, della L. 220/2010 ha incrementato il richiamato Fondo di 1 miliardo di euro per il 2011, mentre l’articolo 33, comma 20, della L. 183/2011 ha incrementato il Fondo di un ulteriore miliardo di euro per l'anno 2012.

 


 

Articolo 16
(Promozione turistica)

Il comma 1 dell’articolo 16 prevede che Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale, nelle zone colpite dal sisma.

La promozione di tali iniziative è effettuata per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con D.P.C.M. del 15 dicembre 2011.

La relazione illustrativa precisa che la spesa pari a euro 300.000 trova copertura nelle disponibilità presenti sul capitolo di spesa 854 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di competenza della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», nell'ambito del CDR n. 17 «Turismo».

Si ricorda che per il rilancio dell'immagine dell'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 settembre  2008, e' stata istituita un'apposita Struttura di missione, potenziata successivamente con altri decreti.

 

Il comma 2 prevede che la Struttura di missione per il rilancio dell’immagine Italia, di cui al comma 1, è autorizzata ad affidare un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma (sarebbe opportuno precisare che si tratta degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 o delle zone colpite dal sisma di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge). Per l’affidamento dell’incarico, da effettuarsi nell'anno 2012 con procedura d'urgenza, è previsto il limite di spesa di euro 300.000,00, e, comunque, deve essere effettuato nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 17
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad attuare l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di:

§         garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma;

§         assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, evitando emergenze ambientali ed igienico-sanitarie nei territori interessati dal terremoto.

 

Comma 1 (Classificazione come rifiuti urbani delle macerie)

Il comma 1 dell'articolo in esame classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, in deroga al disposto dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), i seguenti materiali:

§      materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti;

§      materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Si ricorda che l’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (cd. Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione[99].

Quanto alla deroga all’art. 184 menzionata nella norma, si ricorda che, in effetti, l’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione[100]. Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, sono rifiuti speciali.

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista dall’art. 9, comma 1, del D.L. 39/2009 per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni susseguenti al sisma dell’aprile 2009 in Abruzzo[101].

 

Lo stesso comma 1 precisa che tale classificazione derogatoria, attribuita ai materiali derivanti da crolli e demolizioni opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4.

 

Lo stesso comma dispone che la medesima classificazione derogatoria non si applica nei seguenti casi:

§      situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive;

§      lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili. Tali materiali devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità indicate dal successivo comma 2.

Nel testo iniziale del decreto-legge si fa riferimento a lastre e materiali facilmente individuabili. L’avverbio ”facilmente” è stato espunto nel corso dell’esame in sede referente.

 

Comma 2 (Gestione dei manufatti contenenti amianto)

Il comma 2 disciplina le modalità procedurali da seguire in presenza, nelle aziende, di manufatti contenenti amianto.

Viene infatti disposto che, in tali casi, occorre procedere, nel rispetto delle procedure previste dal D.M. 6 settembre 1994, nel modo seguente:

§      in caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza;

§      in caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

 

Lo stesso comma disciplina le precauzioni da adottare da parte degli operatori che intervengono. Viene infatti previsto che, in capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono debbano adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

Viene altresì previsto che i dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

 

Si fa notare che tali disposizioni sono già contemplate dal D.M. 6 settembre 1994 (recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”) di cui il comma in esame prevede il rispetto.

 

Si ricorda, in particolare, quanto previsto dal n. 4 del punto 5a) dell’allegato al citato decreto, secondo cui “gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie …, devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati”.

 

Il comma 2 disciplina anche la fase della bonifica, prevedendo che le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono provvedere alla presentazione all'organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

Viene altresì stabilito che il citato piano venga presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'ASL competente, che entro 24 ore lo valuta.

Relativamente al citato art. 256 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che esso prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possano essere effettuati solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso articolo prevede, altresì, che il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga un piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Il comma 5 dell’art. 256 dispone, inoltre, che, nelle situazioni ordinarie, “copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”. L’organo di vigilanza è il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda USL territorialmente competente.

 

Il comma 2 prevede, infine, l’individuazione, da parte dei dipartimenti di Sanità pubblica, di un nucleo di operatori esperti che svolga attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

 

Comma 3 (Esclusioni dal novero dei rifiuti per particolari categorie di beni)

Ai sensi del comma 3 non sono considerati rifiuti:

§         i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico;

§         i resti dei beni ed effetti di valore anche simbolico;

§         i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale;

§         il legno lavorato;

§         i metalli lavorati.

 

Per tali materiali, dal comma in esame viene prevista:

§      la selezione e separazione all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità;

§      l’individuazione, da parte delle medesime autorità, del luogo di destinazione.

 

In merito a tali soggetti si fa notare che la relazione illustrativa accenna alle competenti sovrintendenze per i beni architettonici, mentre la norma si riferisce genericamente alle autorità competenti.

 

Supplisce però la disposizione recata dal comma 15, in base alla quale le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Relativamente alle competenze delle soprintendenze, si ricorda che il patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è costituito dai beni culturali (artt. 10 e 11) e dai beni paesaggistici (artt. 134, 136 e 142). Ai sensi dell’art. 10, comma 1, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (vi rientrano, ad esempio, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale). Tra i beni paesaggistici rientrano, invece, tra l’altro, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136).

 

Comma 4 (Impianti di stoccaggio provvisorio)

Il comma 4 reca un elenco di impianti presso cui possono essere conferiti, ove occorra, i rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni.

Si ricorda che nel comma 1 viene sottolineato che negli impianti elencati dal comma 4 in esame avviene lo stoccaggio provvisorio.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) definisce «stoccaggio» sia il deposito preliminare di rifiuti prima dell’effettuazione di una operazione di smaltimento (punto D15 dell'allegato B alla parte IV del Codice), sia le operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una operazione di recupero (punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV).

 

Lo stesso comma precisa che il conferimento può avvenire:

§      anche in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti;

Si ricorda che l’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 enuncia i principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti, prevedendo che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

§      senza necessità di preventivo e specifico accordo fra le Province interessate;

§      anche in deroga all'autorizzazione vigente (per quell’impianto) per le operazioni oggetto del decreto-legge.

 

Il comma in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede, altresì, in caso di ulteriori necessità, l’individuazione di ulteriori impianti di conferimento mediante apposito decreto dei Presidenti delle regioni dei territori colpiti dal sisma.

Nel testo iniziale del decreto-legge si fa infatti riferimento al Presidente della Giunta regionale, come se la norma si riferisse alla sola regione Emilia-romagna, in cui sono collocati tutti gli impianti individuati dal comma in esame. La modifica approvata in sede referente invece consente di tener conto di tutte le regioni interessate dal sisma e quindi di permettere anche alle regioni Lombardia e Veneto di individuare ulteriori impianti.

 

Comma 5 (Attribuzione dei codici CER ai materiali selezionati)

Il comma 5 disciplina l’attribuzione dei codici rifiuto CER:

§      ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

§      ai rifiuti provenienti dalle operazioni di demolizione selettiva.

 

Nei casi indicati, il comma 5 dispone le seguenti classificazioni:

Materiale

Codice CER attribuito

ferro e acciaio

17.04.05 (ferro e acciaio)

metalli misti

17.04.07 (metalli misti)

legno

17.02.01 (legno)

materiali da costruzione

17.01.07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, non contenenti sostanze pericolose)

17.08.01* (materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose)

17.08.02 (materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose)

rifiuti ingombranti

20.03.07 (rifiuti ingombranti)

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

20.01.23* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)

20.01.35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi)

20.01.36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*[102], 20.01.23* e 20.01.35*)

materiali isolanti

17.06.03* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose)

17.06.04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01*[103] e 17.06.03*)

cavi elettrici

17.04.11 (cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10)[104]

accumulatori e batterie

20.01.33* (batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie)[105]

20.01.34 (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33)

rifiuti non altrimenti riciclabili

20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti)

rifiuti derivanti da selezione meccanica

19.12.12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose)

rifiuti contenenti amianto

17.06.05

 

Si fa notare che l’attribuzione del codice 17.06.05 ai rifiuti contenenti amianto è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente.

Si segnala che il D.Lgs. 152/2006 fa riferimento solo al codice 17.06.05* (dove l’asterisco indica che si tratta di un rifiuto pericoloso).

 

Si ricorda nuovamente che i codici indicati sono quelli elencati nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (recante l’elenco dei rifiuti istituto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e dei relativi codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti).

 

Con riferimento all’attribuzione del codice CER 17.08.02 (materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose), il comma in esame sembra disporre (ma andrebbe esplicitato in maniera più chiara, onde evitare equivoci) che il codice 17.08.02 deve essere attribuito anche ai materiali diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, compresi rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose).

 

Comma 6 (Raccolta dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni)

Il comma 6 affida la raccolta dei rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni:

§         ai gestori dei servizi pubblici;

§         e anche ai soggetti incaricati dalle pubbliche amministrazioni.

 

Lo stesso comma prevede, qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, che essi stipulino appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.

 

Si fa notare che il tenore letterale della disposizione in commento non corrisponde esattamente a quanto affermato nella relazione illustrativa, ove viene evidenziato che alla raccolta provvedono “gestori dei servizi pubblici od anche, nel caso di inidoneità di questi ultimi, gestori privati che dispongano delle attrezzature necessarie, previa la stipulazione di appositi accordi”.

 

 

Comma 7 (Trasporto dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni)

In base al comma 7, il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, da avviare a recupero o smaltimento è operato:

§      a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;

§      oppure dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.).

 

Lo stesso comma prevede l’eventualità che tale attività di trasporto possa essere svolta, anziché direttamente, attraverso imprese di trasporto all’uopo incaricate.

In tal caso:

§      è necessaria la previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti di stoccaggio individuati al comma 4;

§      è necessaria la previa pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati;

§      tali trasportatori sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 212, comma 5, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. L’art. 188-ter invece prevede l’adesione (obbligatoria o volontaria a seconda della tipologia del rifiuto) al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Per i soggetti che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, gli artt. 190 e 193 prevedono l'obbligo di tenuta di registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (FIR).

 

Il comma 7 prevede altresì che le predette attività di trasporto siano effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

 

Viene inoltre disposto che il Centro di Coordinamento RAEE[106] è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Si ricorda che il Centro di Coordinamento  RAEE (CdC RAEE), previsto dall’art.13, comma 8, del D.Lgs. 151/2005, è l’organo costituito, finanziato e gestito dai sistemi collettivi istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali sistemi collettivi, “nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs. 151 del 2005 per la gestione dei RAEE, hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale”[107]. La piena operatività di tale sistema multiconsortile è stata sancita dalla stipula dell’accordo di programma ANCI-CDC RAEE (previsto dal D.M. 185/2007) che ha consentito il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che se ne fanno carico attraverso i sistemi collettivi afferenti al CdC RAEE.

 

Commi da 8 a 11 (Modalità operative degli impianti di stoccaggio di cui al comma 4)

Il comma 8 prevede, per i rifiuti di cui al comma 1, all’atto dell’ingresso nell’impianto:

§         obbligo di pesatura;

§         obbligo di redigere un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

 

Il comma 9 consente, ai gestori degli impianti, di effettuare, previa comunicazione alla Provincia e all’ARPA territorialmente competenti:

§      operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (D15 e R13) dei rifiuti di cui al comma 1;

Si osserva che tali operazioni sono necessarie a configurare un’operazione di stoccaggio.

§      operazioni di selezione meccanica e cernita (D13 e R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate.

Si osserva che anche tali operazioni sembrano necessarie alla luce del disposto del comma 10 che impone ai gestori di assicurare il personale per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE.

 

Lo stesso comma 9 dispone che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (articolo 177, comma 4).

Il richiamato comma 4 dispone che “i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a)  senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b)  senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c)  senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.

 

In particolare il comma 9 pone, in capo ai titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie, l’obbligo di darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza.

 

Viene altresì previsto che le suddette operazioni  suddette siano effettuate in deroga:

§      alle disposizioni in materia di VIA, VAS e AIA contenute nella parte seconda (recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d'impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata”) del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia;

§      all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

 

Il comma 9 prevede altresì che le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad AIA non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.

 

Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base del decreto; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 188-ter (SISTRI) del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente al SISTRI si ricorda che l’art. 52 del D.L. 83/2012 (in corso di conversione, A.C. 5312) prevede la sospensione, non oltre il 30 giugno 2013, del termine di entrata in operatività del SISTRI nonché di ogni relativo adempimento informatico da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto.

 

In base al comma 10 i gestori degli impianti individuati al comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti stessi:

§      la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE;

§      nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti (si potrebbe aggiungere la parola: “dedicati”) nel rispetto della normativa vigente.

 

Lo stesso comma impone ai medesimi gestori di assicurare la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei RAEE, secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

 

Il comma 11 prevede che i gestori degli impianti individuati al comma 4:

§      ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive;

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare se tale disposizione rende superflua quella di cui al penultimo periodo del comma 7.

§      procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva;

§      assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzolemedesime e nelle loro adiacenze.

 

Comma 12 (Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dal sisma)

Il comma 12 consente lo smaltimento negli impianti elencati al comma 4 anche dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico, secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti.

Si ricorda che l’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 informa la gestione dei rifiuti ai principi di autosufficienza e prossimità. Tale articolo prevede, infatti, in sintesi, che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti” al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali e “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

 

Lo stesso comma prevede che tale smaltimento possa avvenire:

§         senza dover apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti;

§         in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso è necessario:

-     il previo accordo tra gestore del servizio di raccolta e gestore degli impianti;

-     il rilascio del nulla osta da parte della Provincia e dell'ARPA territorialmente competenti. A tal fine il comma in esame prevede l’obbligo di comunicazione agli enti indicati e che essi provvedano al rilascio citato entro 24 ore.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto un periodo, in base al quale il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico avviene in deroga alle norme sul formulario di trasporto (c.d. FIR) e sul SISTRI, recate dagli artt. 193 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006.

 

Relativamente al SISTRI si ricorda che l’art. 52 del D.L. 83/2012 (in corso di conversione, A.C. 5312) prevede la sospensione, non oltre il 30 giugno 2013, del termine di entrata in operatività del SISTRI nonché di ogni relativo adempimento informatico da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto.

Relativamente alla gestione e trasporto dei rifiuti sanitari si ricorda che la disciplina specifica è recata dal D.P.R. 254/2003 che, per le norme sul trasporto, rinvia a quelle generali (si vedano gli artt. 8 e 9).

 

Commi da 13 a 16 (Assistenza ai gestori degli impianti e vigilanza)

Il comma 13 prevede che le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurino adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

 

Il comma 14 affida all’ARPA Emilia-Romagna e alle AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di assicurare la vigilanza per il rispetto dell’articolo.

Si ricorda che l’art. 197 del D.Lgs. 152/2006 (Competenze delle province), affida alle province funzioni di verifica e controllo in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. In particolare viene affidato alla provincia “il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti”, nonché “la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate”. Lo stesso articolo 197 prevede poi che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possano avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia.

 

Il comma 15 affida, invece, alle soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici in termini molto generici la funzione di vigilanza in fase di rimozione delle macerie, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Si fa notare che la disposizione in esame è connessa alle norme recate dal comma 3, al cui commento si rinvia.

 

Il comma 16 affida alle AUSL la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. 81/2008 riconosce (articolo 13, comma 1) come organo prioritario di vigilanza, con ciò ribadendo quanto contenuto nella L. 833/1978, l’ASL competente per territorio, attraverso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro.

I Dipartimenti di prevenzione, istituiti in ogni ASL, hanno la funzione di tutela e promozione della salute e miglioramento della qualità della vita di cittadini e lavoratori. A tal fine le ASL si avvalgono di personale ispettivo nello specifico di Medici del lavoro, Ispettori e Tecnici della prevenzione.

Più in generale, le attività di competenza delle ASL per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono riassumibili nelle seguenti attività:

-      individuazione di eventuali fattori di pericolosità e indicazioni sulle misure da attuare per eliminare i fattori di rischio;

-      indagine sull’igiene;

-      controllo delle norme antinfortunistiche;

-      realizzazione delle c.d. mappe di rischio;

-      visite mediche per categorie di lavoratori sottoposti a particolari rischi;

-      indagini conseguenti a inchieste della magistratura su infortuni sul lavoro.

 

Si fa presente che la normativa vigente prevede che la funzione di vigilanza già spetta alle ASL.

 

Comma 17 (Copertura finanziaria)

Il comma 17 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo ed in particolare di quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti.

Agli oneri indicati si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 201.

Viene altresì disposto che le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella relazione tecnica si ricorda che l’onere finanziario indicato dal comma in esame è stato calcolato sulla base di un quantitativo di macerie stimato in 25 mila tonnellate.


 

Articolo 18
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L’articolo in commento reca, infatti, disposizioni che, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), prevedono:

§      la possibilità di sospensione dei procedimenti in corso di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (relativi alla bonifica dei siti inquinati), per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati (comma 1);

Si ricorda che l’art. 242 disciplina le procedure di approvazione della caratterizzazione dei siti inquinati e del successivo progetto di bonifica.

§      la sospensione o il differimento dei termini del procedimento di rinnovo dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) regionale (commi 2 e 3), secondo il seguente schema riepilogativo:

AIA regionale

Termini per il rinnovo

Validità dell’AIA in scadenza

Rinnovo in corso

(Attività con domanda di rinnovo presentata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge e in corso d’esame)

sospesi per 180 giorni

prorogata fino all’entrata in vigore del provvedimento di rinnovo

Prossimo rinnovo

(Attività che devono presentare istanza di rinnovo entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge)

l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012

prorogata fino al 30 giugno 2013

 

Relativamente al rinnovo dell’AIA, si ricorda che esso deve avvenire, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ogni 5 anni. Ai sensi dei commi  2 e 3 del medesimo articolo, invece, il termine per il rinnovo viene elevato rispettivamente a 6 anni (nel caso l’impianto sia certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001) o a 8 anni (nel caso l’impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, c.d. regolamento EMAS).

Ai fini del rinnovo, il comma 1 prevede che 6 mesi prima della scadenza, il gestore invii all'autorità competente una domanda di rinnovo, e che tale autorità si esprima nei successivi 150 giorni. Sempre in base alle previsioni del comma 1, fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

Come evidenziato sopra, la norma in esame ricorda che le attività soggette ad AIA oggetto delle disposizioni di sospensione e proroga sono quelle elencate dall’Allegato VIII (alla parte seconda) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire le attività soggette ad AIA regionale. Ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, del D.Lgs. 152/2006, infatti, “sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII a tale decreto e loro modifiche sostanziali”.

§      sospensione per un periodo di 12 mesi dei controlli programmati previsti nell'AIA per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici (comma 4). Considerato che in tal caso non si fa riferimento all’allegato VIII il comma 4 dovrebbe applicarsi a tutte le tipologie di AIA, sia nazionale che regionale.

 

Ai sensi del comma 5 i benefici della sospensione e del differimento dei termini contemplati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame si estendono alle autorizzazioni ambientali previste per le attività:

§      non soggette ad AIA;

§      ovvero non incluse nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di una migliore formulazione della norma, atteso che la disposizione sembra riguardare sia le attività soggette ad AIA statale, sia tutte le altre autorizzazioni diverse dall’AIA, dai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi, ecc…


 

Articolo 19
(Semplificazione di procedure di autorizzazione)

L’articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali.

In particolare, il comma 1 è finalizzato a consentire alle aziende che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici, di ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti.

 

Si osserva che la disposizione fa riferimento alle “sezioni produttive”, mentre il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce la nozione di “impianto”.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quater), del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), per impianto si intende “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII (alla parte seconda del Codice) e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”.

 

A tal fine è sufficiente che tali imprese comunichino all'autorità competente le modifiche non sostanziali, dopodiché - in deroga alle disposizioni vigenti in materia di AIA recate all'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali – le medesime imprese potranno procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

Si ricorda che, in materia di AIA, l’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, prevede l’obbligo per il gestore di comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, e consente al medesimo gestore di procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre che le modifiche non vengano ritenute sostanziali (nel qual caso sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione).

Relativamente al concetto di modifica sostanziale si ricorda che esso è definito dall’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006, secondo cui per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto si intende “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

 

Lo stesso comma prevede che, per le finalità indicate, la Commissione Unica può svolgere un'attività di supporto all'azienda o le verifiche necessarie.

 

Sempre al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di accelerare la tempistica delle procedure autorizzatorie, il comma 2 prevede, pertanto, l’istituzione, da parte della Regione Emilia-Romagna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione unica temporanea, cui viene affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici.

Per la definizione di “modifica sostanziale” si rinvia al commento del comma 1.

 

Si segnala che anche i commi 11 e 12 dell’articolo 3 del decreto-legge recano disposizioni n materia di semplificazione delle procedure per le autorizzazioni ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive e che si dovrebbe, pertanto, procedere a un coordinamento tra tali commi e il comma 2 dell’articolo 19.

 

Gli interventi di delocalizzazione totale o parziale attività produttive e di ricostruzione, la norma lo ricorda, sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale (AUA) ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

Relativamente all’AUA, si ricorda che essa è stata istituita dall’art. 23 del D.L. 5/2012, ma non risulta ancora applicata, in quanto non è ancora stato emanato il regolamento attuativo previsto dal medesimo articolo 23, che dovrà disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Relativamente al D.P.R. 160/2010, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ricorda che tale decreto ha individuato lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Quanto alla VIA e all’AIA si ricorda che esse sono disciplinate dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

 

Relativamente agli adempimenti necessari sopra citati la norma in esame prevede che le relative modalità attuative saranno individuate al momento dell’istituzione (si osserva che la norma non prevede un termine per l’istituzione di tale Commissione).

Per quanto riguarda le citate modalità, viene previsto, in particolare:

§      che sia consentito anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti, nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico;

Si fa notare che tale norma deroga alla disciplina vigente. Si ricorda in proposito quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 160/2010, in base al quale le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica. Si segnala altresì che la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna 23 aprile 2012, n. 497, recante indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del S.U.A.P. e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica[108] ha approvato gli indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA nonché le modalità di svolgimento telematiche per l’inoltro della domanda di AIA.

§      e, sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, il dimezzamento dei termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA ed AIA.

Relativamente alle citate norme vigenti, il comma in esame richiama, quanto alla VIA, l’art. 9, commi 3 e 4, e gli artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, della L.R. Emilia-Romagna n. 9/99, mentre per l’AIA l’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 9 della L.R. 9/1999 prevede, per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), il deposito degli elaborati per 45 giorni presso l'autorità competente e presso i comuni in cui è localizzato il progetto, nonché la pubblicazione di un avviso sul BURERT (Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna). Il successivo comma 4 prevede invece che entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare osservazioni all'autorità competente.

L’art. 14, comma 1, della medesima legge regionale prevede che lo studio di impatto ambientale (SIA) ed il relativo progetto definitivo siano depositati, per 60 giorni consecutivi presso la regione, le province ed i comuni nei quali è localizzato il progetto e che del deposito venga dato avviso nel BURERT, mentre l’art,. 15, comma 1, prevede che chiunque possa, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURERT, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Relativamente all’AIA la norma in esame richiama l’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, secondo cui entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di presentazione della domanda di AIA, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

 

Nel corso dell’esame in sede referente la disposizione in commento, relativa al dimezzamento dei termini di deposito e pubblicizzazione, è stata modificata al fine di fare riferimento non solo alla normativa in materia di procedure di VIA emanata dalla Regione Emilia-Romagna, ma anche alle corrispondenti leggi delle altre regioni colpite dal sisma, vale a dire le regioni Lombardia e Veneto.

 

Si ricorda, infine, che il comma 2 disciplina anche la composizione della Commissione unica, prevedendo che sia costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA[109], Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR[110], consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.

 


 

Articolo 19 bis
(Zone a burocrazia zero)

L’articolo 19 bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Per quanto riguarda i tempi, l’applicazione di questa speciale disciplina avviene:

-      entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

-      e in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che l’articolo 43 del D.L. 78/2010 consente l’istituzione di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.

In tali zone le nuove iniziative produttivegodono ditre tipi di vantaggi:

a.       i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono conclusi positivamente entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni non sono applicabili agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b.       le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c.       priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

 

Successivamente, la legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011, articolo 14) ha disposto l’applicazione

           in via sperimentale,

           fino al 31 dicembre 2013,

           su tutto il territorio nazionale,

della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dal citato articolo 43 del D.L. n.78/2010[111] solo per il Meridione d'Italia.

 

Quanto disposto dalla norma in esame, dunque, appare già previsto dalla normativa vigente.


 

Articolo 19-ter
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)

L’articolo 19-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti  - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi della disciplina generale sulla certificazione dei crediti verso la P.A., di cui all’articolo 9, comma 3-ter del D.L. n. 185/2009[112].

Si tratta, specificamente, dei crediti indicati dall’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - introdotto dall’articolo 31, comma 1-bis, del D.L. n. 78 del 2010 - il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per attivare la procedura la norma prevede che il creditore acquisisca la certificazione dell’esigibilità dei crediti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L.. n. 185/2008, la quale costituirà titolo idoneo per essere utilizzata ai fini del pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

La disposizione condiziona l'estinzione del debito a ruolo alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione. Nel caso in cui la regione o l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni previste al Titolo II del medesimo D.P.R. n. 602 sulla riscossione.

Le modalità attuative della norma in esame sono state fissate dal D.M. 25 giugno 2012.

Si evidenzia che l’articolo 28-quater del D.P.R. n. 602 del 1973 è stato oggetto di recente modifica con l’articolo 13-bis del D.L. n. 52 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il richiamato articolo 13-bis modifica la disciplina delle compensazioni contenuta nell’articolo 28-quater in questi termini:

§       estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, adeguandosi a quanto disposto dall’articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012, in materia di certificazione dei crediti. Pertanto, i titolari dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati sia nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario, sia nei confronti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, possono usare tali crediti per il pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo;

§       amplia il novero delle certificazioni ai fini della compensazione, ricomprendendovi anche le certificazioni conseguenti alla ricognizione dei debiti effettuata dai commissari ad acta per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario;.

§       modifica la procedura della riscossione coattiva, facendo genericamente riferimento all’ente debitore.

 

Per effetto della disposizione in commento, in sostanza, sembra consentirsi a determinati soggetti - colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 - di compensare coi richiamati crediti le somme “dovute”a titolo di imposte dirette, indipendentemente dalla loro iscrizione a ruolo.

 

In linea di principio e fatta salva l’efficacia accelerata degli atti di cd. “accertamento esecutivo”, l’iscrizione a ruolo dellesomme dovute dal contribuente(a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49,comma 1 del DPR 602/1973) e dunque consente di avviare le procedure di esecuzione forzata nei confronti del contribuente; si attiva, dunque, ove non si sia verificato l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria nelle modalità prescritte dalla legge.

 

In merito si segnala, al fine di precisare l’ambito operativo della disposizione in commento, che occorrerebbe precisare il momento (ad es. la presentazione della dichiarazione, l’invio di “avvisi bonari”, l’esaurimento delle procedure di accertamento) dal quale le somme si considerano “dovute” a fini fiscali e, dunque, suscettibili di compensazione ai sensi dell’articolo 28-quater richiamato.

 

La norma sembra dunque perseguire l’intento di ampliare il novero delle somme compensabili, applicando il meccanismo della compensazione dei crediti certificati anche in un momento antecedente alla formazione dei ruoli.

 

Occorrerebbe, di conseguenza, valutare i riflessi finanziari connessi a tale ampliamento delle somme compensabili.

 

Più in dettaglio, tale meccanismo opera in favore di lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Essa trova applicazione per gli anni 2012 e 2013.

 

 

Si rammenta altresì che sulla materia del pagamento dei crediti vantati verso la P.A. dalle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, interviene anche l’articolo 7-bis del provvedimento in esame, anch’esso introdotto in sede referente, il quale dispone che la pubblica amministrazione (incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale) provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 di cui all’allegato 1 del D.M. 1° giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.  Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.


 

Articolo 20
(Copertura finanziaria)

L’articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Il comma 1, infatti, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune norme del decreto-legge, cui si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del provvedimento.

L’articolo elenca le seguenti norme, da cui dovrebbero derivare gli oneri da coprire finanziariamente:

§      articolo 2, comma 3, che, disponendo un incremento temporaneo, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio – al fine di recuperare risorse nel 2012 da destinare al finanziamento del Fondo per la ricostruzione – determina, tuttavia, effetti indiretti di minori entrate complessive nel 2013 (connesse, in particolare, a minori imposte dirette ed IRAP nonché alle agevolazioni e alle modalità di fruizione del credito d’imposta nel settore dell’autotrasporto[113]), per complessivi 63,3 milioni di euro nel 2013;

§      articolo 3, che prevede contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese, che devono essere disposti dai Presidenti delle regioni colpite dal sisma, con propri provvedimenti.

Si segnala che l’articolo 3 specifica che tali contributi possono essere concessi utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti sulle apposite contabilità speciali, intestate ai Presidenti delle regioni, su cui sono versate le risorse del Fondo per la ricostruzione, appositamente destinate a tali interventi;

§      articolo 4, che prevede la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e per la ripresa delle attività degli uffici e servizi pubblici, da adottare da parte dei Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti, nonché interventi sui beni del patrimonio artistico culturale.

Si segnala che anche l’articolo 4 specifica che tali interventi possono essere effettuati nel limite delle risorse all’uopo individuate in sede di riparto delle risorse del Fondo per la ricostruzione;

§      articolo 8, comma 3, che esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall’IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, determinando minori introiti pari a 26,2 milioni di euro nel 2012, 35,6 milioni nel 2013 e 31,5 milioni nel 2013;

§      articolo 8, comma 15-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012;

§      articolo 13, chereca interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012, prevedendo un contributo di 5 milioni di euro nel 2012 in favore dell’Ismea SGFA.

Anche in tal caso, si segnala che l’articolo 13 prevede che i 5 milioni di euro siano assegnati all’ISMEA in sede di riparto delle risorse del Fondo per la ricostruzione;

 

Si osserva che, fatta eccezione per le norme di cui all’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 8, commi 3 e 15-ter, - che effettivamente recano oneri finanziari (minori entrate) che necessitano di copertura, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione – le restanti disposizioni elencate dal comma 1 dell’articolo 20 costituiscono mere finalizzazioni del Fondo per la ricostruzione, in quanto gli interventi in esse previsti sono finanziati o direttamente in sede di riparto del fondo ovvero con i successivi provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che utilizzano le risorse del Fondo ad essi assegnate con l’apposito D.P.C.M. di ripartizione, di cui all’articolo 2, comma 2.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di specificare meglio all’interno nelle norme sostanziali che gli interventi in esse previsti sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, ovvero a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni sulle quali sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo medesimo ed espungere, dunque, tali disposizioni dal comma 1 dell’articolo 20 in esame.

 

Si osserva, inoltre, che la norma in esame non quantifica gli oneri complessivamente derivanti dalle citate disposizioni. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

Ai fini della formulazione della norma di copertura, infine, sarebbe opportuno precisare che gli oneri in questione consistono in minori entrate.

 

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 5, del provvedimento, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma è alimentato:

-        nel limite di 500 milioni di euro nel 2012, dalle entrate derivanti dall’incremento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e dell’accisa sul gasolio usato come carburante;

-        con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002;

-        per 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni alle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge sulla protezione civile, legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell' economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del decreto-legge in esame.

 


 

Articolo 21
(Entrata in vigore)

L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,

 



[1]   Pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012.

[2]     I comuni danneggiati riportati nell’Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

[3]    http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Sisma_Emilia.pdf

[4]    http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/delibera_sisma_30_maggio.pdf

[5]    Nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 59/2012 si sottolinea che l’introduzione delle parole”di regola” configura una flessibilità del termine di durata”, che è frutto del confronto presso la Conferenza unificata.

[6]    Si segnala che, a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare, è stata estesa la durata massima dello stato di emergenza a novanta giorni e la durata massima della proroga ovvero del rinnovo a sessanta giorni.

[7]    D.L. 23 maggio 2008, n.90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[8]    Si fa presente che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5 della legge n. 225/1992, le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l’ulteriore pubblicazione locale.

[9]    Si segnala che, a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare, è stato approvato un emendamento in base al quale a tale attribuzione si può derogare qualora venga diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza. E’ stato, inoltre, ampliato l’ambito di applicazione delle ordinanze che possono disporre in ordine: all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento;alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati; al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita.

[10]   Si segnala che, a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare, è stato approvato un emendamento in base al quale si fa riferimento a un Ministro con portafoglio anziché al Ministro dell’interno.

[11]   Entrambe le deliberazioni, infatti, dispongono che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda con ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all’organizzazione e al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile.

[12]   Pubblicato nella G. U. 6 luglio 2012, n. 156.

[13]    Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[14]    Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

[15]    Valle d'Aosta L. n. 690/81 artt. 2,3,4; Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano D.P.R. 670/1972 artt. 69-75-bis; Friuli-Venezia Giulia L. Cost. 1/1963 art. 49; Sicilia DPR 1074/65; Sardegna L. Cost. 3/1948 art. 8.

[16]    In particolare le disposizioni statutarie sono le seguenti: per la Sicilia l’articolo 2 del D.P.R. n. 1074/65 stabilisce che spettano allo Stato le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». La 'riserva all'erario' e insieme la necessità di un accordo tra il Governo e la Regione (o provincia autonoma) per determinare l'ammontare della riserva è contenuta nelle seguenti norme: per la Valle d’Aosta l’articolo 8 della legge 690/1981; per il Friuli-Venezia Giulia l’articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del D.P.R. 114/1965 (come modificato dal D.Lgs. 8/1997); per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 9 e l’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 268/1992. Né lo statuto della Regione Sardegna, né le norme di attuazione, invece, recano una disposizione che preveda specificamente la riserva all’erario. Tuttavia, sulla base dell’articolo 54, quinto comma, dello statuto della Regione Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) che stabilisce che le disposizioni sull’ordinamento finanziario della regione (Titolo III) «possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione», la Corte costituzionale ha ritenuto che le riserve si applicano correttamente se si procede preventivamente alla specifica consultazione (così C. Cost. sentenza 11 giugno 1993, n. 363, interpretativa in favore della Regione, in relazione al ricorso avverso il D.L. n. 384/1992).

[17]    Da ultimo le norme statali hanno dato luogo ad un cospicuo contenzioso costituzionale, principalmente incentrato sulla determinazione del gettito oggetto di riserva.

[18] http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_it.cfm il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Nel documento disponibile al link:

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/interventions_since_2002.doc sono elencati gli utilizzi del Fondo nei vari anni. Per l’Italia lo stanziamento più consistente ha riguardato il terremoto in Abruzzo per un importo pari a 493,8 milioni di euro.

[19]    L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[20]    L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122).

[21]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111).

[22]    Si ricorda che l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, come sostituito dal decreto legge n. 59/2012, dispone che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si faccia ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste, il medesimo Fondo di riserva deve essere obbligatoriamente e corrispondentemente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle P.A..

[23]    D.L. n. 52/2012“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.

[24]   Si ricorda che la disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (articolo 31, commi 7-8, legge n. 183/2011). Per una descrizione di tale disposizione si rinvia alla scheda di commento dell’articolo 7.

[25]   Pubblicato nella G. U. 6 luglio 2012, n. 156.

[26]   Pubblicato nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.

[27]   Per un approfondimento delle delibere emanate dalla giunta regionale dell’Emilia Romagna, tra le quali la Dgr n. 121/2010 e la Dgr n. 687/2011, si veda l’apposita scheda di approfondimento su “La normativa antisismica” al seguente link

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[28]   http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/territorio/sismica/le-norme-e-gli-atti-in-vigore/delibera-g-r-1435-2003/view

[29]   Pubblicata nel B.U. R. Lombardia 19 gennaio 2006, III S.S. al B.U.R.16 gennaio 2006, n. 3.

[30]   B.U.R. del Veneto n. 28 del 1/4/2008.

[31]   B.U.R. del Veneto n. 82 del 30/8/2005.

[32]   http://www.ateservizi.it/News/2ottobre/Reg_Ven_circ_sismica.pdf

[33]   Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di approfondimento “La normativa antisismica” al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[34]   L'art. 52 del D.P.R.380/2001 stabilisce che le norme tecniche siano fissate con decreti del Ministero per le infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale della collaborazione del C.N.R. Se le norme tecniche riguardano costruzioni in zone sismiche devono essere adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[35]   Per un approfondimento della normativa antisismica si rinvia alla specifica scheda su “La normativa antisismica” al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[36]   G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009 - S. O. n. 27.

[37]   http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ddb56b7b3307261d4fe5af2e6963cdaa

[38]   BUR Veneto n. 82 del 30/8/2005.

[39]   Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 essi consistono, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

[40]   http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_2_2giugno2012.pdf oppure sulla G.U. n. 130 del 6-6-2012.

[41]   L’art. 67 prevede che tutte le costruzioni di cui all'art. 53 (in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

[42]   L’at. 5, comma 3, prevede che, aii fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, il comune acquisisca direttamente, ove non sia stato già allegato dal richiedente il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione.

[43]http://www.reluis.it/doc/emergenza_terremoto_abruzzo/Indirizzi_OPCM_3790.pdf

[44]   Il D.lgs. n. 59/2005 aveva provveduto a recepire integralmente la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (cd. direttiva IPPC). L’AIA è infatti meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll).

[45]   “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[46]   Funzione delegata ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici con D.Dirett. 5 agosto 2004.

[47]   Fra le quali vi sono ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico, pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

[48]   http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1338454424863_allegato1.pdf.

[49]   http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1338306682847_circolare_024_2012.pdf

[50]   Per le esigenze di comunicazione è stata attivata la casella di posta

sismanorditalia2012@beniculturali.it,

ed è stata annunciata l’attivazione dell’applicazione “Community Mibac”.

[51]  http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_620904070.html.

Per l’Emilia Romagna, si veda

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1164841008.html.

Si segnala, infine, che il 13 giugno sul sito del Mibac è stata pubblicata la notizia in base alla quale il Ministero sta predisponendo la definizione di un protocollo d’intesa con la regione Emilia Romagna, per la creazione di un fondo unico su cui far confluire le risorse derivanti da accantonamenti del ministero (circa 1 milione di euro), i soldi resi disponibili da Arcus (1,8 milioni di euro) e quelli offerti da altre organizzazioni internazionali come Icomos. Un ulteriore milione di euro riguarda un progetto messo a punto dal sindacato del Mibac per la partecipazione di tecnici di tutto il ministero al lavoro per il ripristino dei danni provocati dal terremoto.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1142856925.html

[52]   Ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

[53]   Fonte: sito del Ministero della salute.

[54]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[55]   Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

[56]   Vedi la Relazione del disegno di legge di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

[57]   Sul punto Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Gestione delle risorse statali destinate all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica,  Delibera n. 10/2011/G

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_10_2011_g_relazione.pdf

[58]    Nell’esercizio di riferimento sono disponibili le risorse del triennio che vengono progressivamente utilizzate per sottoscrivere gli Accordi di programma con le regioni. Nel momento in cui l’intero ammontare delle risorse previste per il triennio è esaurito, non può procedersi ad ulteriori accordi di programma.

[59]    I ritardi possono essere causati da mancato rispetto dei termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, o qualora la richiesta sia ritenuta inammissibile, o l’ente attuatore non provveda all’aggiudicazione dei lavori.

[60]   Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

[61]http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=664305

[62]   In alcuni casi, la procedura di adozione del calendario scolastico da parte delle regioni prevede il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale: ad es., nel caso della regione Lazio, la delibera regionale viene adottata dopo aver esperito la procedura di concertazione, attraverso il Gruppo di consultazione sul calendario scolastico di cui fanno parte, oltre che la regione, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, l'Anci Lazio, l'Upi Lazio, le province, il comune di Roma, le organizzazioni di categoria e le associazioni dei genitori (http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=251); nel caso della regione Campania, la delibera è sottoposta per il parere al Comitato di coordinamento regionale per l’attuazione del D.lgs. 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania

(http://resources.regione.campania.it/slide/files/Regione%20informa/2011/01/file_11492_GNR.pdf).

In altri casi, il calendario adottato dalla Giunta regionale è notificato all’Ufficio scolastico regionale (ad es, nel caso della regione Puglia:

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=1.htm&anno=xlii&num=83).

[63]   Si tratta della prova di cui all’art. 11, co. 4-ter, del d.lgs. 59/2004.

[64]   Per l’a.s. 2011/2012 è stata emanata l’ordinanza n. 41 del 1° agosto 2011 (pubblicata nella GU n. 236 del 10 ottobre 2011) che ha fissato la prova scritta a carattere nazionale compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per il 18 giugno 2012 in sessione ordinaria e per il 25 giugno e 3 settembre 2012 in prima e seconda sessione suppletiva. La prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore è stata fissata per il 20 giugno 2012, con sessione suppletiva il 4 luglio 2012.

[65]   Tra le quali, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

[66]   http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm3543_09.

[67]   http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=2041&ID=469489.

[68]   http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b2d8a4fb-0c27-4a9c-8d7f-b88ee96e52da/om52_12.pdf.

[69]   http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot4801_09.pdf.

[70]   In precedenza, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, il MIUR aveva disposto, per l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di primo e secondo grado, il rinvio ai giorni di sessione suppletiva (previsti dall’ordinanza 1 agosto 2011), qualora si fosse presentata la necessità di interrompere una prova scritta per il ripetersi di eventi sismici: http://www.istruzione.it/web/ministero/cs310512.

[71]   La nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica prot. n. 100 del 22 febbraio 2012 dispone che qualora ricorrano cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili, che inducano i sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, l’a.s. rimane valido anche al di sotto del limite dei 200 giorni. Sottolinea, inoltre, che le scuole potranno valutare, sulla base dell’art. 5 del DPR 275/1999, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati. http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1000_12

[72]   Di cui agli artt. 2, co. 10, e 14, co. 7, del DPR 122/2009.

[73]   http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=664305.

[74]   Nella stessa seduta il Ministro ha anche comunicato che nella bozza di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA è stata prevista una possibile riapertura del tavolo di contrattazione per l’esame di eventuali disposizioni derogatorie in favore del personale in servizio nelle zone terremotate.

[75] Legge di conversione n. 106 del 2011.

[76] Il d.d.l. reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

[77] Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

[78] L’art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento

[79]   Pubblicato nella G. U. 25 gennaio 2012, n. 20.

[80]    Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[81]   La disciplina della certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012, articolo 12, commi 11-quater, il quale prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali  certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni, dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirne la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione di questo e deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117, D.lgs. n. 163/2003, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Scaduto il termine di sessanta giorni, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale.

La certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il D.L. n. 16/2012 (articolo 12, comma 11-quinquies) ha esteso l’applicazione della suddetta disciplina sulla certificazione anche alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

La definizione delle modalità di attuazione della certificazione dei debiti da parte dei predetti enti territoriali sono state definite con D.M. 25 giugno 2012, mentre le modalità della certificazione dei debiti da parte delle amministrazioni statali, sono state definite con D.M. 22 maggio 2012.

Su tale disciplina, è recentemente intervenuto l’articolo 13-bis del D.L. n. 52/2012- la cui legge di conversione è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale – il quale, tra l’altro, estende il meccanismo della certificazione dei crediti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale; riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; rende obbligatoria – e non più eventuale - la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; supera il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti. In particolare, secondo la novella apportata, la certificazione è nulla qualora sia rilasciata non dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari ma dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

[82]    http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp

[83]   Tale delibera, recante Disposizioni urgenti per la sospensione dei termini di pagamento delle forniture relative ai servizi idrico, elettrico e gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, è disponibile al link http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/235-12.pdf.

[84]    L’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 13 aveva stabilito che agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931) collegati in rete, si applicasse un prelievo erariale unico fissato (originariamente) in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta.

[85]   Gli allevamenti dell’area comunitaria sono regolati da:

-    Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

-    Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

-    Direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole;

-    Direttiva n. 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

-    Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

[86]   Reg. (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo [punti di sosta] e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE;

-     Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

[87]   Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

[88]   http://www2.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=5254

[89]   http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/dec%209957%2027-10-2011_784_8116.PDF

[90]   http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/nitrati.htm

[91]    Legge 24 febbraio 2012, n. 14

[92] La precisazione “con sede o unità locali” è stata inserita dalla Commissione. Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo (ad esempio un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, una filiale, un’agenzia ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività.

[93]   A questa definizione il legislatore nazionale si è adeguato con il decreto dell’allora Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

[94]   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

[95]    Per approfondimenti, si rinvia al tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi e disponibile al link http://www.camera.it/465?area=21&tema=385&Statuto+delle+imprese.

[96]    Convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106,

[97]    Convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[98]   La precisazione “con sede o unità locali” è stata inserita in sede referente. Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo (ad esempio un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, una filiale, un’agenzia ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività.

[99]   L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.

[100]Tali rifiuti vengono spesso indicati con la sigla C&D o con l’acronimo inglese equivalente R&D.

[101]Si fa notare che le disposizioni dettate dall'articolo in esame configurano una procedura per la gestione delle macerie che in taluni punti appare analoga a quella seguita per il sisma in Abruzzo. Si legga in proposito quanto riportato nel paragrafo 8.6 della “Relazione al Parlamento ex art. 14, c 5-quater, L. 77/2009” (Doc. CCXLV-bis, n. 1) sul quadro degli interventi operati a seguito del sisma dell’aprile 2009: “Sulla base delle disposizioni commissariali sono state disciplinate le seguenti attività: la selezione in sito del materiale pregiato di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei beni ed effetti di valore anche simbolico e loro conservazione secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza; la separazione delle frazioni da avviare a recupero (ferro, legno, RAEE, ingombranti, inerti da costruzione e demolizioni, etc…) nonché delle frazioni da avviare a smaltimento (rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti amianto, rifiuti eterogenei, di scarto, etc…); la vigilanza in fase di rimozione onde evitare il caricamento indifferenziato dei rifiuti pericolosi ed in particolare di quelli contenenti amianto, nonché dei beni di interesse architettonico, artistico e storico; la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori”.

      Per una sintetica descrizione delle ordinanze emanate in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel 2009 si rinvia al seguente link: http://www.camera.it/561?appro=61&I+provvedimenti+di+protezione+civile+del+dopo+terremoto#approList

 

[102]Il codice CER 20.01.21* riguarda i “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”.

[103]Il codice CER 17.06.01* riguarda i “materiali isolanti contenenti amianto”.

[104]Il codice CER 17.04.10* riguarda i “cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose”.

[105]I codici CER 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* riguardano, rispettivamente, “batterie al piombo”, “batterie al nichel-cadmio” e “batterie contenenti mercurio”.

[106]www.cdcraee.it

[107]www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefe083c0003

[108]http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2012/n.76-del-04.05.2012-parte-seconda/at_download/pdf_firmato

[109]Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

[110]Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (www.atersir.emr.it/).

[111]  Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 122/2010. Si ricorda che La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

[112]La disciplina della certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012, articolo 12, commi 11-quater, il quale prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali  certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni, dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirne la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione di questo e deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117, D.lgs. n. 163/2003, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

      Scaduto il termine di sessanta giorni, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta.

La certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il D.L. n. 16/2012 (articolo 12, comma 11-quinquies) ha esteso l’applicazione della suddetta disciplina sulla certificazione anche alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Le  modalità di attuazione della certificazione dei debiti da parte dei predetti enti territoriali sono state definite con D.M. 25 giugno 2012, mentre le modalità della certificazione dei debiti da parte delle amministrazioni statali, sono state definite con D.M. 22 maggio 2012.

Sulla disciplina, è recentemente intervenuto l’articolo 13-bis del D.L. n. 52/2012- la cui legge di conversione è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale – il quale, tra l’altro, estende il meccanismo della certificazione dei crediti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale; riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; rende obbligatoria – e non più eventuale - la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; supera il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti. In particolare, secondo la novella apportata, la certificazione è nulla qualora sia rilasciata non dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari ma dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

[113]  Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla misura dell’aumento temporaneo dell’accisa sulla benzina e sul gasolio – descritti in relazione tecnica – si esplicano nel 2012 (+488,8 milioni di euro), nonché nell’anno 2013 (-63,3 milioni, quali minori imposte dirette e da IRAP e minori entrate da credito d’imposta settore autotrasporto) e nel 2014 (+8,1 milioni di euro).