Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto - D.L. 74/ 2012 ' A.C. 5263 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5263/XVI   DL N. 74 DEL 06-GIU-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 655
Data: 13/06/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0074   EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA   TERREMOTI
VENETO   VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
VII-Cultura, scienza e istruzione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali
XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

D.L. 74/ 2012 – A.C. 5263

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 655

 

 

 

19 giugno 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

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File: D12074

 


INDICE

Schede di lettura

§     Articolo 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni)3

§     Articolo 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)11

§     Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)21

§     Articolo 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)39

§     Articolo 5 (Ulteriori interventi a favore delle scuole)47

§     Articolo 6 (Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)55

§     Articolo 7 (Deroga al patto di stabilità interno)61

§     Articolo 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)65

§     Articolo 9 (Differimento di termini per gli enti locali)83

§     Articolo 10 (Fondo di garanzia per le PMI in  favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)85

§     Articolo 11 (Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)89

§     Articolo 12 (Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)91

§     Articolo 13 (Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)93

§     Articolo 14 (Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)95

§     Articolo 15 (Sostegno al reddito dei lavoratori)97

§     Articolo 16 (Promozione turistica)101

§     Articolo 17 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)103

§     Articolo 18 (Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)119

§     Articolo 19 (Semplificazione di procedure di autorizzazione)123

§     Articolo 20 (Copertura finanziaria)129

§     Articolo 21 (Entrata in vigore)133


SIWEB

Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni)

 


1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato coli le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientrò nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.

5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province, interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.


 


 

L’articolo 1 precisa l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.

In particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto legge, volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, si applicano ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari[1] con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000.

 

Si ricorda che con il citato D.M. del MEF del 1° giugno 2012 è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nell’allegato 1 al DM sono quindi individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici[2]. Il DM prevede, infine, che con un successivo decreto del MEF vengano stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto

Il richiamato articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone che, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

 

Il comma 3 proroga fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e del 30 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, in considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati.

 

Si ricorda, infatti, che la prima dichiarazione dello stato di emergenza è stata disposta con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012[3] nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. La durata dello stato di emergenza era stata stabilita in 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conformità alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto legge n. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, in corso di esame alla Camera (A.C. 5203).

Successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012[4], lo stato di emergenza è stato esteso anche alle province di Reggio Emilia e Rovigo ed è stato prorogato fino al 29 luglio 2012.

 

Si osserva che, come rilevato anche nella relazione illustrativa, la proroga fino al 31 maggio 2013 configura una durata dell’emergenza superiore a quella fissata dall’articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992, introdotto dal D.L. n. 59/2012, che non può “di regola”[5] superare i sessanta giorni prorogabili, “di regola”, per non più di quaranta giorni[6].

 

Il comma 3 prevede, quindi, che il rientro nel regime ordinario avvenga secondo le disposizioni recate dall’art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7), del citato D.L. n. 59/2012, in corso di conversione.

 

Il comma 4-ter dell’art. 5 della legge n. 225/1992 dispone che la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria vengano disciplinati, con apposita ordinanza, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. A tal fine viene previsto che, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi connessi all’evento che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. Lo stesso comma prevede, inoltre, che, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, sulla base di tale ordinanza, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi[7].

Il comma 4-quater dell’art. 5 della legge n. 225/1992, introdotto dal D.L. n. 59/2012, reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all’amministrazione ordinaria, prevedendo che nell’apposita ordinanza prevista dal precedente comma 4-ter possa essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l’emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi. Per gli ulteriori interventi da adottare con le procedure ordinarie di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, viene disposto che tali risorse vengano trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente o, se si tratta di un’altra amministrazione, vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

 

I commi 2 e 4 attribuiscono ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - in qualità di Commissari delegati - la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione nelle regioni di rispettiva competenza a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata dello stato di emergenza.

 

Si segnala che l’art. 5, comma 4, della legge n. 225/1992, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. n. 59/2012, dispone che, qualora il Capo del Dipartimento della Protezione civile si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando, rispetto alla disposizione previgente, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

 

I Commissari delegati operano con i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.

 

In relazione all’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, si ricorda che il nuovo testo del comma 2, come introdotto dal D.L. n. 59/2012, in corso di conversione, prevede che il potere di ordinanza – che si esplica con atti sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.L. 90/2008[8], potenzialmente derogatori della normativa vigente[9], purché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico - deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile[10]che ne cura in ogni caso l'attuazione.

In relazione, infine, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, il nuovo testo del comma 1 dell’art. 5, introdotto dal D.L. 59/2012, prevede che essa sia demandata al Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, dal Ministro dell’interno[11] o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Essa può essere inoltre emanata, non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza. Sulla deliberazione deve essere acquisita l’intesa con le regioni territorialmente interessate. Essa deve inoltre determinare la durata e l’estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine ai poteri che i Commissari delegati possono esercitare ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 in cui sembra essere ricompreso anche l’esercizio del potere di ordinanza. In relazione alle deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge, sembrerebbe farsi riferimento alle due citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 ove viene prevista l’emanazione di ordinanze, d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità[12].

 

Ai sensi del comma 5, i Commissari delegati possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori colpiti dal sisma, provvedendo ad adottare opportune modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi (comma 5).

 

Si ricorda, infine, che per il superamento della fase di prima emergenza sono state già emanate una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) n. 1 del 2012 del 22 maggio[13] sono stati adottati i primi interventi urgenti, tra i quali la nomina dei responsabili per l’attuazione delle attività di assistenza alla popolazione e per gli interventi provvisionali legati alle prime necessità. Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia Romagna è nominato responsabile per l’attuazione delle attività di assistenza alla popolazione e per gli interventi provvisionali legati alle prime necessità nelle province di Bologna, Modena e Ferrara. Le stesse responsabilità sono affidate per la provincia di Mantova al Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia. I responsabili possono operare tramite i sindaci dei comuni interessati e le strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, avvalendosi anche delle colonne mobili delle regioni e province autonome e delle organizzazioni di volontariato. Per tali primi interventi stabiliti dall’Ocdpc, sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro dei 50 stanziati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio. L’Ocdpc autorizza inoltre i Direttori ad aprire contabilità speciali a loro intestate per realizzare gli interventi previsti[14]. Successivamente è stata emanata l’Ocdpc n. 2 del 2 giugno 2012[15] recante le procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità degli edifici ad uso produttivo per gli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di maggio 2012. L’Ocdpc stabilisce che il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il d.lgs. n. 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza. I comuni sono tenuti a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Con l’Ocdpc n. 3 del 2 giugno 2012[16] si è provveduto, acquisita l’intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, all’approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all’assistenza alla popolazione, nonché all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, anche con riferimento all’evoluzione dei fenomeni ed all’aggravamento delle situazioni pregresse. E’ stato ritenuto necessario disporre anche una riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell’emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attività e degli interventi necessari, in relazione all’aggravamento della situazione, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio. Pertanto è stata istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla stessa ordinanza ed all’Ocdpc n. 1 del 22 maggio 2012 si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di 30 milioni di euro. Con successivo Decreto del Capo Dipartimento n. 2637 del 2 giugno 2012[17] è stata disposta lacomposizione e il funzionamento della DI.COMA.C. ai sensi di quanto previsto dall'Ocdpc n. 3 del 2 giugno 2012. Con l’Ocdpc n. 4 del 6 giugno 2012[18], acquisita l’intesa delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a ricevere il ricavato derivante dalla raccolta di fondi privati, tramite l’invio di SMS, versando le risorse al Fondo per la protezione civile. Al fine di garantire l’efficace impiego e la supervisione sull’uso di tali risorse è stato istituito un Comitato dei Garanti, nominati con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate.

 

 

 


 

 

Articolo 2
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

 


1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.


 

 

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 4 dispongono che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, finoal 31 dicembre 2012, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il comma 5 dispone, inoltre che il fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici e con riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225/1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il comma 6, infine, prevede l’intestazione ai Presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.

In particolare, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Il Fondo, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera per le finalità indicate dal decreto legge.

 

Si osserva che il comma 1, nell’istituire il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, non ne indica il periodo di durata. In base ai successivi commi 3 e 5 dell’articolo, relativi alle risorse che andranno ad affluire al medesimo Fondo, tale periodo dovrebbe coprire gli anni dal 2012 al 2014.

 

Ai sensi del comma 2, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo fra le regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, nonché determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati.

La proposta di riparto delle risorse del Fondo – che, come detto è avanzata dai Presidenti delle regioni interessate - deve basarsi su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che affluiscano al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Si fa presente che la relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dal predetto aumento in 488,8 milioni di euro.

Le norme affidano l'aumento a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, fissando l’incremento nella misura di 2 centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012.

Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane del 7 giugno 2012 sono state conseguentemente ridefinite le aliquote delle accise (http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Provvedimento_dogane.pdf).

Nella seguente tabella sono esposte le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, le misure vigenti e quelle derivanti dall’incremento in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre-
6 dicembre 2011
[19]

7 dicembre 2011 -
7 giugno 2012

8 giugno 2012- - 31 dicembre 2012

dal 1° gennaio 2013 (ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201/2011)

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

704,70

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

593,70

 

In merito si ricorda che:

-       l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito il temporaneo aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro. Di conseguenza, per un periodo transitorio – in sostanza, dal 1° novembre 2011 al 5 dicembre 2011 – la misura delle accise sui carburanti è stata pari a 622,10 euro per mille litri (481,10 euro per mille litri per il gasolio);

-       la misura dell’accisa sui carburanti per gli anni 2012 e 2013 è stata incrementata anche dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 34, comma 4, della legge n. 183 del 2011). In particolare, tale norma ha portato l’accisa sulla benzina (compresa la benzina con piombo) a 614,20 euro per mille litri a partire dal 1° gennaio 2012 e a 614,70 euro per mille litri a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante, essa è stata innalzata a 473,20 euro per mille litri nel 2012 e 473,70 euro dal 2013. Tale incremento dell’aliquota è connesso alla copertura dell’onere derivante dall’introduzione a regime della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante;

-       l’articolo 33, comma 30 della legge di stabilità per il 2012 ha affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane un ulteriore aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni che hanno concesso alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma dell’aprile 2009 modalità agevolate di ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi;

-       la vigente misura dell’accisa su benzina e gasolio è stata fissata dall’articolo 15 del D.L. 201 del 2011, con decorrenza dal 7 dicembre 2011. Tale norma (al comma 2) ha fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

 

La disposizione in commento da ultimo abroga l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Tale norma stabiliva che eventuali aumenti erariali dell’accisa avessero effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Di conseguenza, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398[20], ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154, della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis,del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

 

In merito si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera c), n. 9 e n.10 del D.L. 59/2012 in materia di protezione civile, attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi, al fine di recepire gli indirizzi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012. Viene a tal fine disposto l’utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell’obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie - derivanti anche dall’aumento del prelievo tributario sul territorio - e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali.

In particolare a tal fine la lettera c), n.9 sostituisce il comma 5-quater dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 prevedendo che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione di elevare la misura dell’imposta regionale della benzina per autotrazione.

La medesima lettera c), n.10, sostituisce il comma 5-quinquies dell’articolo 5 sopradetto, disponendo che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si debba ricorrere all’utilizzo anche del Fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all’art. 28 L.196/2009), ne va contestualmente previsto il reintegro, mediante riduzioni delle voci di spesa riportate in un elenco allegato al decreto-legge, nonché mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante. Su tale disposizione, modificata nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII del decreto-legge n. 59/2012, la Commissione bilancio, nel parere espresso in data 19 giugno 2012, ha formulato una condizione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a modificarla nel senso di prevedere che, anche in combinazione con la riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 ècorrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell’accisa. Con le medesime modalità (ulteriori riduzioni delle predette voci di spesa ed aumenti dell’accisa) si dovrà provvedere altresì agli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi previsti dal comma 5-ter dell’articolo 5in oggetto.

 

Il comma 4 dispone la riserva all'Erario del maggior gettito ottenuto nei territori delle autonomie speciali dall'incremento di 2 centesimi dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Per la determinazione dell'ammontare del maggior gettito, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

La riserva all'Erario si rende necessaria in quanto il gettito dei due tributi in questione (al pari del gettito di altri tributi erariali), è di spettanza delle regioni a statuto speciale nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione[21].

Nello specifico, le quote di gettito dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di spettanza delle regioni a statuto speciale sono le seguenti:

§      l'intero gettito (10/10) spetta alla regione Valle d'Aosta;

§      i 9/10 del gettito spettano alla regione Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

§      alla regione Friuli-Venezia Giulia spetta il 29,75% del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34% del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione;

§      alla Regione siciliana, invece, non spetta questo tributo.

 

L’ordinamento finanziario di queste regioni basato, com'è noto, sulle compartecipazioni ai tributi erariali, prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Di norma, nelle disposizioni statutarie, è altresì disciplinata la necessità della definizione dell'ammontare della 'riserva' in accordo con la regione (o provincia autonoma) interessata[22].

Di queste disposizioni si sono avvalse molte leggi statali che hanno introdotto nuovi tributi, o aumentato il gettito di quelli esistenti, con lo scopo di contribuire al risanamento della finanza pubblica[23].

Si segnalano a tale proposito gli ultimi due provvedimenti:

§      l'articolo 48 del D.L. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011) che riserva all'erario, per un periodo di cinque anni, le maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso decreto legge; la riserva è finalizzata alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea;

§      l'articolo 35, commi 4 e 5, del D.L. 1/2012 (legge di conversione n. 27/2012) che dispone la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica; la riserva è finalizzata alla copertura dell'onere derivante dalle misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, adottate dal comma 1 dello stesso articolo 35.

 

Il comma 5 - in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, che destina al Fondo le risorse, nel limite di 500 milioni di euro, derivanti dall’aumento fino al 31 dicembre 2012 dell’aliquota dell’accisa sui carburanti – dispone che il Fondo è altresì alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002;

 

Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l’Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE). Il FSUE è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 per permettere all’Unione europea di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite[24].

Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri e ai paesi che partecipano ai negoziati di adesione in caso di catastrofi naturali gravi che provochino, in almeno uno degli Stati interessati, danni stimati a oltre 3 miliardi di euro (prezzi 2002) o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria naturale, anche se le predette soglie non sono raggiunte, qualora la catastrofe abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. Le singole situazioni vengono valutate caso per caso dalla Commissione (art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 2012/2002).

L’intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione (art. 3 del citato Regolamento). L'obiettivo del Fondo è coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane a partire dal primo danno subito. La Commissione valuta la domanda e decide se proporre o meno all'autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) di attivare il FSUE e mobilizzare l'importo dell'eventuale aiuto ritenuto adeguato. Una volta confermati gli stanziamenti, la sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata dopo la firma di una convenzione tra la Commissione e lo Stato beneficiario (articolo 4).

Lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzazione della sovvenzione e dell'eventuale coordinamento tra il contributo del FSUE e le altre fonti di finanziamento. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione.

 

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

 

I partiti e i movimenti politici ricevono un contributo pubblico a titolo di rimborso per le campagne elettorali relative alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali (L. 157/1999).

L’ammontare dei rimborsi elettorali è stato ridotto ad opera di diversi interventi adottati recentemente.

La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275)[25].

Successivamente, l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[26] ha ridotto (a partire dalla prossima legislatura) del 10% l'importo di 1 euro che, ai sensi del già ricordato art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 157/1999, deve essere moltiplicato per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, al fine di determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura.

Inoltre, la stessa norma ha abrogato la disposizione che consente il versamento delle quote annuali anche in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Anche questa disposizione sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla prossima legislatura (vedi oltre).

Il decreto-legge 98/2011[27] (art. 6) ha apportato un'ulteriore riduzione del 10% al suddetto importo, che si viene a cumulare alle due riduzioni sopra ricordate in modo da raggiungere una riduzione complessiva del 30%. In effetti, anche la prima riduzione, nel 2008, che interveniva in termini assoluti (20 milioni) e non percentuali, ha avuto l’effetto di una riduzione di circa il 10%.

Come per la riduzione del 2010, anche quella disposta dal decreto-legge n. 98 non incide sull’ammontare dei rimborsi destinati ai comitati promotori dei referendum e troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Viene, invece, anticipata l’abrogazione della disposizione che consentiva il proseguimento del versamento dei contributi anche in caso di scioglimento anticipato.

Si ricorda, inoltre, che la Camera ha approvato una proposta di legge che prevede la riduzione con decorrenza immediata del 50% dei contributi pubblici ai partiti e, conseguentemente abroga le riduzioni che la normativa sopraesposta dispone a partire dalla prossima legislatura. La pdl è ora all’esame del Senato (A.S. 3321).

 

c)per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012.

Si tratta di un elenco che riporta i capitoli del bilancio statale - sia di parte corrente che in conto capitale, ripartiti per singoli stati di previsione dei Ministeri, sui quali possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, nell’ipotesi in cui, per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi, sia necessario attingere a tale Fondo[28].

La maggior parte delle voci riportate in elenco fa riferimento a spese rimodulabili del bilancio dello Stato, con alcune eccezioni (ad esempio, rientrano nell’elenco dei capitoli soggetti a riduzione, i capitoli relativi ai fondi occorrenti per l’attuazione del federalismo amministrativo, che non sono indicati, nel bilancio dello Stato, tra i capitoli rimodulabili).

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio indicherà le riduzioni e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche al patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità degli effetti finanziari considerati in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Si consente, infine, che le voci di spesa oggetto di riduzione possano essere reintegrate utilizzando i risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi conseguenti all'attività di spending review condotta in attuazione del decreto legge n. 52/2012[29].

Il decreto legge n. 52/2012, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame della Camera in seconda lettura, reca una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione, attraverso l’istituzione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica ed il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi. Con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi (beni e servizi) della P.A., il decreto legge reca poi talune disposizioni volte a modificare la disciplina dei parametri prezzo qualità fissati da CONSIP, volta ad implementarne il ricorso da parte delle PP.AA..

Nel corso dell’esame al Senato è poi stata introdotta una normativa che, modificando quanto già previsto in materia di spending review dal Decreto legge n. 138/2011, prevede che il Governo, sulla base della proposta del sopra citato Comitato interministeriale, presenti al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, nel quale debbono essere specificati gli interventi adottati o in via di adozione, con specifica indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento.

 

Ai sensi del comma 6, ai presidenti delle Regioni interessate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo.

Su tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

I presidenti delle regioni rendicontano secondo le modalità, indicate nell’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, per la rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, come modificato dal decreto-legge n. 59/2012, prevede, in particolare, che i rendiconti predisposti dai Commissari delegati, corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi rilevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e finanze, RGS - Ragionerie territoriali competenti all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del. Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.

 

La relazione illustrativa afferma che “per affrontare l'emergenza sono rese disponibili risorse certe per oltre due miliardi e mezzo di euro nel periodo 2012-2014. Le risorse disponibili per i Commissari delegati sono sottratte ai limiti imposti dal patto di stabilità interno, nel solco della disciplina già prevista in relazione alla generalità delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, come individuata dall'articolo 1, comma 129, lettera g-ter, della legge n. 220/2010 (legge stabilità 2011) e dall'articolo 31, comma 7, della n. 183/2011 (legge di stabilità 2012)”[30].

 

 


 

Articolo 3
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)

 


1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.

12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

L’articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese (comma 1). Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi (commi 2 e 3) e sono introdotte procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro anche attraverso la possibilità di effettuare il ripristino dell’agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal D.P.C.M. del 5 maggio 2011 (commi 4, 5, 6 e 7). Vengono quindi previste anche norme transitorie nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (commi 8, 9 e 10). Si dispone, inoltre, in ordine alla delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, prevedendo, procedure semplificate (artt. 11 e 12). Da ultimo, il comma 13 autorizza i Presidenti delle regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l’immediata ripresa delle attività economiche, fermo restando che tali attività rispettino la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali di cui allo stesso art. 2:

§      le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi e finanziamentiper la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo;

§      la concessione di indennizzi a favore delle imprese.

 

Si valuti l’opportunità di acquisire un chiarimento sulla portata della norma laddove prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono “fatte salve le peculiarità regionali”.

 

Viene quindi precisato che con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 (presidenti delle regioni interessate che possono anche avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1) si può disporre in ordine alla concessione di una serie di contributi di seguito elencati sulla base di quanto prevede la norma, che non fornisce specificazioni in merito:

§      per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato;

§      previa presentazione di perizia giurata, per le attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative ad enti non commerciali ed alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

§      per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

§      per i danni subiti da edifici di interesse storico-artistico;

§      per far fronte ad oneri sostenuti per traslochi e depositi conseguenti a disposizioni di sgombero disposte dalle competenti autorità e per l'allestimento di alloggi temporanei,

§      per la delocalizzazione temporanea di attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva.

 

I commi 2 e 3 definiscono la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi.

In particolare il comma 2 dispone che sia lo stesso professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino degli edifici a verificare, mediante presentazione di perizia giurata, i danni provocati sulle costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012. Tale verifica dovrà essere effettuata sulla base della disciplina recata dal DPCM 5 maggio 2011[31]. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

 

Si osserva che sembrerebbe opportuno indicare anche la data del 29 maggio 2012 a seguito dell’estensione dello stato di emergenza nei territori delle province di Reggio Emilia e Rovigo, atteso che il comma 5 include anche i comuni colpiti dal sisma del 29 maggio 2012 ed il comma 7 riguarda i comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 di cui all’allegato 1 del decreto.

 

Si ricorda che con il citato DPCM del 5 maggio 2011 è stato approvato il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e il relativo manuale di compilazione, la cd. scheda AeDES, dei quali dovranno dotarsi le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali in occasione di eventi sismici per il rilevamento rapido dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari. Sono previste anche iniziative di formazione in materia per tecnici che dovranno essere iscritti in elenchi speciali, con verifiche ed aggiornamenti periodici. Gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile.

In relazione alle verifiche da parte delle competenti amministrazioni, si ricorda che le tre regioni interessate dal sisma si sono dotate di proprie leggi in materia di verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, dal 1° giugno 2010 è entrato in vigore a pieno regime il Titolo IV (artt. 9 e segg.) della legge regionale n. 19/2008 intitolato "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", che si applica a tutti i lavori, sia pubblici che privati, di: nuova costruzione; recupero del patrimonio edilizio esistente; sopraelevazione; varianti sostanziali a progetti presentati (per varianti sostanziali si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità). In attuazione della citata legge la regione ha anche emanato una serie di delibere volte a precisarne il relativo contenuto[32]. Con Dgr 1435/2003[33] è stata, invece, effettuata la classificazione sismica del territorio regionale, portando da 89 a 105 le zone 2 e confermando l’assenza di zone 1.

La legge della Lombardia n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, all’art. 3, commi 108-113, riserva alla regione la competenza a emanare direttive e ad individuare ed aggiornare le zone sismiche, mentre spetta alle province il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche. Con il D.d.u.o.(decreto dirigente unità organizzativa) n. 19904/1993 è stato approvato, tra l’altro, il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte. La successiva legge sul governo del territorio, legge n. 12/2005, ha confermato (artt. 55-58) la ripartizione di competenze che era stata prevista dalla precedente legge n. 1/2000 e vincola i Comuni sismici all'aggiornamento della classificazione del territorio in funzione delle amplificazioni sismiche valutate. La Dgr 8/1566/2005[34] “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” rappresenta la norma di riferimento per la microzonizzazione a livello comunale.

Da ultimo la legge n. 27/2003 della regione Veneto e successive modifiche è stata integrata con numerose delibere della Giunta regionale tra le quali la Dgr 547/2008[35] con cui sono stati approvati indirizzi operativi per l'applicazione della legge. Con Dgr 2122/2005[36] sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche e con la Dgr 71/2008[37] sono stati approvati i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone[38].

 

Il comma 3 dispone che il saldo dei contributi, per la parte riguardante la ricostruzione degli immobili distrutti e la riparazione di quelli dichiarati inagibili, sia vincolato all'attestazione che gli interventi sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento sismico e idraulico, di cui all'art. 5 del decreto legge n. 136/2004.

 

Si ricorda che il citato art. 5 del decreto-legge 136/2004 ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Sotto il profilo procedurale le norme tecniche devono essere emanate con le procedure dell'art. 52 del D.P.R. 380/2001 di concerto con il Dipartimento della protezione civile[39]. Il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il D.M. 14 settembre 2005 - è stato successivamente aggiornato e sostituito dal D.M. 14 gennaio 2008[40] recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. All’interno del D.M. un apposito Capitolo, il n. 7, è dedicato alla progettazione ed alla costruzione di opere soggette all'azione sismica, oltre al Capitolo 2 cui far riferimento per la valutazione della sicurezza e al Capitolo 3 per la valutazione dell'azione sismica. Si ricorda, da ultimo, che per l’applicabilità dell’aggiornamento delle norme tecniche era stato previsto un periodo transitorio più volte prorogato ma, a seguito del sisma in Abruzzo, con l’art. 1-bis del decreto-legge n. 39/2009, la sua entrata in vigore è stata anticipata al 30 giugno 2009. Successivamente è stata anche emanata una apposita circolare applicativa in data 2 febbraio 2009, n. 617[41].

 

In relazione alla formulazione del comma 3 sembrerebbe opportuno far riferimento alla normativa emanata in attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004, ovvero al D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

 

I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 recano disposizioni volte a consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

Il comma 4 introduce deroghe alla disciplina civilistica sul condominio negli edifici finalizzate, in particolare, ad agevolare le decisioni dei condomini sui necessari interventi edilizi sugli immobili danneggiati dal terremoto. La norma intende facilitare, in particolare, le decisioni sul recupero edilizio e gli interventi di ricostruzione degli immobili condominiali colpiti dal terremoto, derogando alla disciplina del codice civile relativa alle maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni.

Si osserva che il comma 4 non specifica se esso sia applicabile esclusivamente nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Una prima deroga prevede che – in caso di un'unica unità immobiliare composta da più immobili – gli interventi di recupero edilizio siano deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Oltre alla maggioranza dei partecipanti al condominio sarà, quindi, sufficiente la maggioranza semplice dei millesimi.

Ciò in deroga a quanto stabilito dall’art. 1120 c.c. sulle cd. innovazioni,  che possono essere disposte solo con deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

L’art. 1120, primo comma, prevede che - con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma (maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio) - i condomini possano disporre tutte le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Il secondo comma vieta, però, le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Il codice civile, in realtà, non fornisce una definizione di innovazione; secondo giurisprudenza consolidata s’intendono per innovazioni delle cose comuni “non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente quelle modifiche che,” determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti” (Cass., sentenza 26 maggio 2006 n. 12654).

Una seconda deroga riguarda l’art. 1121 c.c. (innovazioni gravose o voluttuarie) e intende evitare la possibilità che vi siano condomini esonerati dalle spese per le innovazioni all’immobile condominiale; tale norma, infatti, per le innovazioni gravose (o voluttuarie) ovvero che comportino una spesa rilevante, permette attualmente ai condomini di essere esonerati dalle spese ove non intendano parteciparvi.

Si osserva che la disposizione risulta riferita anche alle innovazioni voluttuarie.

 

Altra deroga (tuttavia, già derivante da quella all’art. 1120) concerne l’art. 1136, quinto comma, del codice civile che - come accennato – stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio; per le innovazioni post-terremoto derivanti dalle necessità d’intervento sugli immobili sarà, infatti, sufficiente la maggioranza dei partecipanti al condominio e la maggioranza del valore dell’edificio.

 

Un’ultima deroga alla disciplina civilistica riguarda gli interventi che concernono la ricostruzione dell’edificio condominiale o le riparazioni straordinarie di notevole entità che, ai sensi del vigente art. 1136, quarto comma, c.c. debbono essere adottate con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Il secondo periodo del comma 4 dell’art. 3, fermo restando l’attuale quorum degli intervenuti, prevede che i voti necessari all’approvazione debbano rappresentare 1/3 del valore dell’edificio.

Si osserva che l’art. 1136, quarto comma, c.c. prevede lo stesso quorum – cui la disposizione in commento deroga – anche per le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca dell’amministratore, alle liti attive e passive su materie esorbitanti dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo.

 

Il comma 5 consente ai soggetti interessati di effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture mediante perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato nelle more della definizione della procedura di verifica di agibilità secondo le norme recate dal citato D.P.C.M. del 5 maggio 2011 (cfr. il comma 2).

Vengono quindi indicati i contenuti della perizia asseverata che devono includere i dati delle schede AeDES di cui al citato D.P.C.M. del 5 maggio 2011, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche che documentino il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

 

AI medesimo scopo di semplificare i procedimenti volti alla realizzazione degli interventi edilizi, il comma 6 reca disposizioni in deroga prevalentemente ai titoli abilitativi in materia edilizia previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e a quelli indicati in alcune leggi regionali dell’Emilia-Romagna.

In particolare si consente la deroga alle seguenti disposizioni:

§      artt. 6, 10, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia);

L’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 40/2010, elenca le tipologie di intervento rientranti nell’attività edilizia libera, ovvero da eseguire senza alcun titolo abilitativo, ma che dovranno, comunque, essere svolte nel rispetto sia degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore: antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per alcuni di tali interventi è comunque prevista una comunicazione di inizio lavori cui devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2) nonché, per gli interventi di manutenzione straordinaria, anche la relazione di un tecnico abilitato (comma 3).

L’art. 10 reca gli interventi subordinati a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. A seguito delle modifiche introdotte al procedimento del rilascio del permesso di costruire con l’art. 5 del D.L. 70/2011, il suo rilascio è soggetto al silenzio-assenso (o il silenzio-rifiuto nel caso di immobili vincolati).

Gli artt. 93 e 94 riguardano la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e dispongono rispettivamente in merito alle modalità di denuncia dei lavori ed alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ed all’autorizzazione per l'inizio dei lavori. In particolare l’art. 93 prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere costantemente aggiornato. Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori. L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti. I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

§      art. 19 della legge n. 241/1990;

L’art. 19 della legge n. 241/1990 reca, tra l’altro, la disciplina della Scia in edilizia che ha sostituito la DIA, eccetto la Dia alternativa al permesso di costruire (cd. superDIA), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione (mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni). Il D.L. n. 70/2011 ha inserito tra i casi già previsti di esclusione dall’applicabilità della Scia anche quelli relativi alla normativa antisismica.

 

§      art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;

L’art. 146 del D.lgs. n. 4272004 (Codice dei beni culturali) reca la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. L’autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Costituisce, pertanto, un provvedimento fondamentale ai fini dell’edificazione in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il suo rilascio spetta, ai sensi del comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali.

 

§      le leggi regionali dell’Emilia Romagna n. 31/2002 (artt. 8 e 12) e n. 19/2008 (artt. 9, 10, 11, 12 e 13).

Gli artt. 8 e 12 della legge dell’Emilia Romagna n. 31/2002 “Disciplina generale dell'edilizia” regolamentano rispettivamente gli interventi soggetti a Dia obbligatoria e gli interventi soggetti a permesso di costruire. Gli artt. da 9 a 13 della legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” recano norme relative alla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico. Tali articoli prevedono che, salvo che nelle zone a basso rischio sismico, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, non possono essere iniziati senza il preventivo nulla osta che dovrà essere rilasciato dalla struttura tecnica competente entro 60 giorni, ossia sono soggetti al rilascio di una autorizzazione sismica. Inoltre, anche se ricadenti in comuni a bassa sismicità, l’autorizzazione è sempre necessaria per le sopraelevazioni, le opere infrastrutturali e gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo (Dgr del 23 luglio 2010, n. 1071[42]). L’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, ma decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

 

Il comma 6 dispone quindi che i soggetti interessati inoltrino una comunicazione di avvio dei lavori di ripristino ai comuni della regione Emilia-Romagna, da eseguirsi, comunque, nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice ed allegato, anche in autocertificazione, quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

 

Si fa notare che le disposizioni dettate dal comma in esame in merito alla comunicazione di avvio dei lavori di ripristino configurano una procedura che appare sostanzialmente analoga a quella seguita per la comunicazione di inizio lavori prevista per alcune tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), come sostituito dall’art. 5 del decreto legge n. 40/2010. L’art. 6, prevede, infatti, che un gruppo di interventi, elencati nel comma 2, siano comunque realizzati senza la presentazione di alcun titolo abilitativo, ma pur sempre nel rispetto dei medesimi presupposti previsti per gli interventi liberalizzati[43] e con l’obbligo, per l’interessato, di trasmettere al Comune, anche per via telematica, la preventiva comunicazione dell’inizio dei lavori in cui dovranno essere allegate le autorizzazioni previste come necessarie dalle normative di settore (comma 3). Inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’interessato dovrà specificare nella comunicazione di inizio lavori, anche i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori, e trasmettere altresì una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (commi 3 e 4).

 

Sono esclusi gli interventi su costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

E’ infine previsto che i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, dovranno provvedere a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio, nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

In relazione alla formulazione di tale ultimo periodo si fa presente che la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica è richiesta solo per alcune tipologie di immobili ed aree di interesse paesaggistico.

 

Il comma 7 reca disposizioni volte a favorire la rapida ripresa delle attività produttive nei comuni interessati dai fenomeni sismici a partire dal 20 maggio 2012 individuati dall’allegato 1 del decreto-legge e anche dall’Ocdpc n. 2 del 2 giugno 2012[44](vedi infra). Le disposizioni interessano 52 comuni sui 104 individuati dal DM del MEF del 1° giugno 2012 (cfr. l’art. 1 del decreto in esame).

Viene, infatti, previsto che il titolare dell'attività produttiva, responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, acquisisca la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi della normativa tecnica vigente – Capitolo 8. Costruzioni esistenti del citato D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” - da un professionista abilitato, e depositi la certificazione al comune territorialmente competente, il quale, a sua volta, è tenuto a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

 

Si osserva che nel richiamato capitolo 8. Costruzioni esistenti delle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 si fa riferimento alla valutazione della sicurezza anziché alla verifica.

 

Si ricorda che le stesse disposizioni del comma 7 sono state previste dalla citata Ocdpc n. 2 del 2 giugno 2012 che ha introdotto le procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità degli edifici ad uso produttivo per gli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di maggio 2012. L’Ocdpc ha stabilito che il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il d.lgs. n. 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza. I comuni sono tenuti a trasmettere periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

 

Il comma 8 consente, nelle more dell'esecuzione della verifica della sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, il rilascio provvisorio del certificato di agibilità sismica in assenza di talune gravi carenze strutturali di seguito elencate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure solo dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

§      mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

§      presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

§      presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

 

Il comma 9 dispone, quindi, che in ogni caso la verifica di sicurezza ai sensi  delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Inoltre, ai sensi del comma 10, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici.

 

Si valuti l’opportunità di sopprimere le parole “in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici” in quanto risultano meramente descrittive.

 

Tale valore dovrà comunque essere raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico.

Da ultimo viene previsto che gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

 

Al riguardo, si ricorda l’OPCM n. 3790/2009 sugli interventi di ricostruzione in Abruzzo, ove all’art. 1, comma 1, viene precisato che per consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'intervento di riduzione del rischio sismico dovrà assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con D.M. del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. Successivamente, al fine di permettere l’attuazione di tali disposizioni, il Commissario delegato ha emanato anche gli “Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’OPCM n. 3790/2009[45].

 

I commi 11 e 12 riguardano le procedure previste per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive.

 

Si segnala che anche l’articolo 19 del decreto-legge reca disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per le autorizzazioni ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive e che si dovrebbe, pertanto, procedere a un coordinamento tra i commi 11 e 12 dell’articolo 3 e il medesimo articolo 19 del decreto anche al fine di chiarire se il comma 11 è riferito ai soli impianti delocalizzati con modifiche non sostanziali.

 

In particolare il comma 11 incarica i Direttori regionali dell'Agenzia regionale di protezione civile delle regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di protezione civile della Regione Veneto a provvedere alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di aree pubbliche e private, anche attraverso i sindaci.

Tali provvedimenti saranno volti a reperire le aree occorrenti per la delocalizzazione anche temporanea, totale o parziale, delle attività produttive.

Inoltre, qualora sia necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA) o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) si prevede la riduzione alla metà dei termini ordinari previsti per la loro acquisizione. In considerazione della somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, tali termini hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), come modificato dal D.lgs. n. 4/2008.

 

Quanto alla deroga al titolo III del D.L.gs. n. 152/2006 relativo alla disciplina della VIA, richiamato dall’ultimo periodo del comma 11, andrebbe valutata l’opportunità di richiamare anche il titolo III-bis recante la disciplina dell’AIA, nonché la parte seconda dello stesso D.lgs. n. 152 che contiene entrambe le discipline delle citate autorizzazioni. Da ultimo andrebbe richiamato, oltre al D.lgs. n. 4/2008, anche il D.lgs. n. 128/2010.

 

Si ricorda, infatti, che la disciplina in materia di VIA, contenuta nella parte seconda del D.lgs. 152/2006, è stata totalmente riscritta con il D.lgs. n. 4/2008 (cd. secondo correttivo) e nuovamente modificata con il D.lgs. n. 128/2010 (cd. terzo correttivo). Inoltre, con il D.lgs. n. 128/2010, si è provveduto ad introdurre, per la prima volta in modo organico, all’interno del Codice, anche l’AIA (o IPPC) fino ad allora contenuta nel D.lgs. 59 del 2005[46], nonché a coordinare tale procedura con quella della VIA.

Con la VIA è da intendersi il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Codice. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 4/2008, si è tornati, in relazione alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, al criterio cd. tabellare, che attribuisce allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (indicate nell’allegato II) e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto (allegato III e allegato IV). La procedura di VIA si conclude, dopo un articolato iter caratterizzato da precise scadenze temporali e disciplinato dagli artt. dal 19 al 29, entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni in casi particolarmente complessi e quindi entro 210 giorni) con un provvedimento espresso e motivato da parte dell’autorità competente.

In relazione all’AIA, essa ha per oggetto – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c), del Codice - la “prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, l'AIA è, inoltre, necessaria per i progetti di cui all'allegato VIII, nonché per le successive modifiche sostanziali. Il procedimento per il rilascio dell’AIA, disciplinato dal citato titolo III-bis (artt. da 29-bis a 29-quattuordecies) della parte seconda del Codice, è caratterizzato anch’esso da una serie di adempimenti procedurali caratterizzati, come quelli per la VIA, da precise scadenze temporali, e che si concludono entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero entro 180 giorni in caso di richiesta di integrazioni, con un provvedimento finale con il quale l’autorità competente provvede espressamente a negare oppure al rilascio dell’AIA.

 

Il comma 12 autorizza, inoltre, la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

Solo successivamente, ossia entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende interessate dovranno presentare la documentazione per l'avvio del procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

 

Si ricorda che con il citato D.P.R. n. 160/2010 è stato disposto il riordino degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) - la cui istituzione presso i Comuni era già prevista fin dal 1998 - sulla base della delega al Governo ad opera dell’art. 38 del decreto-legge n. 112/2008. Con il nuovo regolamento, caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti informatici, si è addirittura scelto di considerare “non idoneo” il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Tale decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio.

 

Il comma 13 autorizza i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[47].

 

I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, sono contenuti nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, che, in particolare, dispone che le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo debbano essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento (Parte II, punto 2.1) e che le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare specifiche condizioni (Parte II, punto 2.6).

 

Nell’Allegato VI sono inoltre contenute disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, mentre l’Allegato VII reca disposizioni concernenti le tempistiche delle verifiche sulle attrezzature.

A titolo di esempio, si ricorda che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (articolo 70, comma 1).

Allo stesso tempo (articolo 71, comma 1) il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Lo stesso datore deve altresì prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia (articolo 71, comma 6).

Sono previste specifiche sanzioni, amministrative e penali, a carico dei soggetti responsabili ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/2008 (datori di lavoro, lavoratori, fornitori ecc) in caso di inosservanza delle disposizioni in materia.

 


 

Articolo 4
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)

 


1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.

3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio



 

L’articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell’attività degli uffici. Il comma 3 prevedealcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all’aggiornamento dei piani di emergenza comunali.

In particolare, il comma 1, analogamente a quanto disposto dall’articolo 3 per le abitazioni private e gli immobili ad uso non abitativo, prevede che i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d’intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici. In tale ambito vengono compresi:

-        quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie;

-        le caserme in uso all'amministrazione della difesa;

-        gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali);

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali[48], sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice[49], che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stessesono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

 

Si osserva che non viene indicato il termine entro il quale tale piano di interventi urgenti dovrà essere predisposto.

 

b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

 

Si segnala che l’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, prevedeva che le modalità per gli interventi di cui a tali lettere, analoghi a quelli disposti dalle lettere b e c) del comma 1 dell’articolo in commento, dovessero essere stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’allora vigente articolo 5 della legge n. 225/92. In particolare, si prevedeva che le ordinanze dovessero stabilire le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici. La differente procedura definita dall’articolo 4 del decreto-legge in commento sembra giustificarsi anche in ragione della diversa disciplina delle ordinanze di protezione civile a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 59/2012, atteso che tali ordinanze recano ora un contenuto limitato, tra l’altro, agli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento.

 

Il comma 2 detta disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici prevedendo che siano competenti i presidenti delle regioni interessate, che si avvalgono del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali, che operano nell’ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell’ambito del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e delle risorse individuate dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge secondo modalità stabilite d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata, si provvede alle esigenze connesse con:

-        gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati;

-        gli interventi di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili;

-        la rimozione controllata e il ricovero delle macerie del patrimonio culturale danneggiato;

-        l’avvio degli interventi di ricostruzione, ripristino, conservazione, restauro e miglioramento strutturale del patrimonio culturale danneggiato.

 

Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento in ordine alla disposizione in esame che, per un verso, prevede che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) provvedono i presidenti delle regioni e, per l’altro, dispone che alle esigenze nell’ambito di tali interventi si provvede secondo le modalità stabilite d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata.

 

Si evidenzia che con decreto del Segretario generale del Mibac del 25 maggio 2012[50] è stata istituita la struttura operativa da attivare in occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, per il coordinamento e il monitoraggio delle diverse fasi emergenziali connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale.

In particolare, presso il Segretariato generale è stata istituita l’Unità di crisi -coordinamento nazionale UCCN-MIBAC al quale è affidato il compito di supportare il Segretario generale provvedendo a:

§      garantire il coordinamento con le istituzioni esterne al Mibac, nonché quello fra le strutture centrali e periferiche dello stesso Mibac;

§      assicurare, in collaborazione con tutte le strutture interessate, l’applicazione delle procedure operative che devono essere attuate da parte delle squadre di intervento nelle operazioni, fra l’altro, di verifica dei danni, schedatura, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero, rimozione e stoccaggio delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, interventi di restauro in situ;

§      effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e restauro;

§      individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, fino a quella relativa alla fase di restauro e ricostruzione.

Con lo stesso decreto, è stata istituita, presso le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, l’Unità di crisi - coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che si attiva in occasione di interventi emergenziali verificatisi nel territorio di competenza, presso la quale operano 3 Unità operative:

§        l’Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale;

§        l’Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari;

§        l’Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili.

 

Trasmettendo il decreto con circolare n. 24/2012, del 29 maggio 2012[51], il Segretario generale del Mibac ha sottolineato che, al fine di permettere l’effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Mibac, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell’ambito interessato dall’evento emergenziale, devono riferirsi esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente, sia per le comunicazioni relative al danno, che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza).

Con specifico riferimento al sisma del maggio 2012, il Segretario generale ha dunque invitato le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna e della Lombardia ad attivarsi nei termini indicati dal decreto del 25 maggio e a trasmettere al Segretariato generale i nominativi e i riferimenti dei coordinatori e dei referenti delle singole unità operative[52]. Ha, inoltre, disposto che, al fine di permettere l’effettiva attività di coordinamento nazionale, le Direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, devono concordare con il Segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall’evento.

Si segnala, inoltre, che il 4 giugno 2012 è stata istituita l’UCCR – MiBAC Lombardia[53].

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, prevedeva che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici provvedesse il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

 

Il comma 3 riconosce la priorità delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per la stipula di un nuovo Accordo di programma di edilizia sanitaria[54], al fine di ricostruire, con riduzione del rischio sismico, le strutture sanitarie regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Alle stesse regioni, previo parere del Ministero della salute, è consentito altresì di rimodulare le risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, per consolidare e ripristinare le strutture danneggiate.

 

Sulla rimodulazione delle risorse già assegnate negli Accordi di programma vigenti, si ricorda[55] che al31 marzo 2012 dei finanziamenti messi a disposizione, la Lombardia, ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 176 interventi, il Veneto ha utilizzato il 95,8 per cento per complessivi 210 interventi e infine l’Emilia Romagna ha utilizzato il 100 per cento per complessivi 194 interventi.

 

Per il 2012, il finanziamento statale per l’edilizia sanitaria regionale è 977,6 milioni di euro. Tale importo, che già sconta le riduzioni previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[56], risulta finalizzato all’edilizia sanitaria, dall’art. 12, comma 11 septies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16[57] - in base all'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 – che ha destinato parte (148 milioni) del finanziamento originario (1.125,6 milioni)[58], al trasporto pubblico (TPL) locale ferroviario, riducendo, conseguentemente, le risorse effettivamente destinate all’edilizia sanitaria a 977,6 milioni di euro.

 

L’articolo 20 della legge 67/1988 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L’importo del programma di edilizia sanitaria è stato fissato da ultimo dal comma 69 dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in conseguenza dell’Intesa Stato-regioni avente per oggetto il Patto della salute 2010-2012. Il livello è attualmente pari a 24 miliardi di euro, di cui 23 miliardi di euro ripartiti fra le Regioni, con delibere CIPE[59].

Il finanziamento dell’edilizia sanitaria si articola in un livello programmatorio dell’intervento complessivo, in cui sono definite le quote spettanti ad ogni regione, ed in un finanziamento progressivo dell’intervento, corrispondente al triennio di riferimento stabilito in sede di legge finanziaria/legge di stabilità. Sotto il profilo del procedimento, il Ministero della salute, di concerto con il MEF, e la regione interessata, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sottoscrivono un Accordo di programma, che definisce gli interventi da effettuare e il relativo livello di finanziamento delle opere a carico dello Stato e a carico della regione, come disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 502/1992. Pertanto, è soltanto nell’ambito delle complessive risorse finanziarie iscritte nel bilancio statale pluriennale che si procede alla sottoscrizione degli Accordi di programma[60]. Successivamente alla sottoscrizione degli Accordi vengono progressivamente ammessi a finanziamento i singoli interventi in cui l’Accordo si articola, su richiesta regionale e previa verifica dello relativa appaltabilità. In tale procedura è stato introdotto un ulteriore passaggio per razionalizzare l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio (articolo 1, commi 310-312 della legge 266/2005, finanziaria 2006), che prevede la risoluzione degli accordi di programma per quella parte di interventi che registrano ritardi nell’attivazione[61]. Le revoche rendono disponibili risorse di bilancio che possono essere utilizzate per la sottoscrizione di ulteriori accordi con la stessa o con regioni diverse.

 

Si ricorda altresì che il comma 11-octies del citato D.L. 16/2012 sopprime il comma 5 dell’articolo 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che destinava 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi di edilizia sanitaria pubblica.

 

Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nell’ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non siano in contrasto con termini fissati a livello comunitario. La norma, che è formulata in modo molto generico, sembra consentire una generale riprogrammazione delle risorse statali destinate alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nell’ambito di programmi finanziati o cofinanziati con tali fondi.

 

Si segnala che una norma di analogo contenuto è prevista nell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che consente la riprogrammazione d’intesa con il Commissario delegato o su proposta dello stesso.

 

Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Si segnala che una disposizione di analogo contenuto era prevista nell’articolo 4, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 39/2009.

Si ricorda che l’articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le funzioni di rilievo nazionale in materia di protezione civile, prevede lo svolgimento delle funzioni operative riguardanti la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, e la loro attuazione.

L’articolo 108 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, include tra tali funzioni la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

 

Si valuti l’opportunità di specificare il riferimento all’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che disciplina la predisposizione dei piani comunali di emergenza.

 

Nel caso in cui i comuni non provvedano decorso tale termine, l’aggiornamento o la predisposizione dei piani di emergenza spetta ai prefetti competenti per territorio.

 

Si rammenta che l’art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 stabilisce che, al verificarsi di calamità naturali o di altre forme di eventi di maggiore intensità e pericolosità tali da non poter essere affrontati con le strutture comunali, il sindaco è obbligato a chiedere l’intervento di altre forze e strutture operative al prefetto, il quale a sua volta pone in essere i piani di intervento, coordinando la sua attività con quella del capo dell’ente locale.

Le competenze del prefetto in materia di protezione civile sono disciplinate nell’articolo 14 della medesima legge n. 225/92, come novellato dal D.L. 59/2009 in corso di esame alla Camera.


 

Articolo 5
(Ulteriori interventi a favore delle scuole)

 


1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal D.M. 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.

4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

L’articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma - sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati -, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico in corso.

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse finanziarie individuate con il D.M. 30 luglio 2010 in attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137[62], previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, possano essere destinate alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012.

 

Si segnala che il decreto-legge 1° settembre 2008 è il n. 137 e non il n. 169, come indicato al comma 1, in quanto il n. 169 deve essere riferito alla legge di conversione del medesimo decreto.

 

Si rammenta che, in seguito al crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia, avvenuto in data 31 ottobre 2002, con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, della L. 289/2002) è stato istituito, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. “legge obiettivo”), un Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Esso risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006) per complessivi 489,083 milioni di euro (come attestati dalla delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009).

L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2008 ha, inoltre, previsto l’assegnazione al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. In attuazione di tali disposizioni con l’adozione della delibera CIPE n. 114/2008 sono stati accantonati contributi pari a circa 115 milioni di euro in termini di volume di investimento per un 3° Programma stralcio, poi ritirato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010. Il comma 2 del citato articolo 7-bis del D.L. 137/2008 dispone in ordine alla revoca delle economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il comma 3 dell’articolo 7-bis prevede che la revoca delle economie precedentemente citate è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra la disposizione in esame e il contenuto dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 137/2008 che, al comma 3, dispone in ordine alla riassegnazione delle risorse revocate. Potrebbe essere altresì opportuno valutare che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni.

 

Il medesimo comma 1 dispone che le risorse finanziarie individuate dal D.M. 30 luglio 2010 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca. La relazione tecnica evidenzia che l’importo complessivamente revocato con tale decreto ministeriale ammonta a 73,668 milioni di euro.

 

In proposito, si evidenzia che il 12 giugno 2012 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato[63], ha segnalato che “nel procedimento è stata interpellata anche la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto in virtù del citato decreto ministeriale 30 luglio 2010 si dispone di un importo pari a circa 74 milioni, il cui utilizzo può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: gestione diretta delle risorse da parte del Ministero, che le assegnerebbe agli enti individuati come beneficiari dalle competenti Regioni; individuazione del quantum delle risorse assegnabili e successivo trasferimento delle stesse alle Regioni interessate, che le gestirebbero autonomamente; apertura di un conto di tesoreria, con incarico alla Cassa Depositi e Prestiti disposto con apposita convenzione di procedere ai pagamenti a favore dei singoli enti locali ammessi al beneficio. Al riguardo, ha precisato che il Ministero ha deciso di optare per lo strumento del trasferimento alle Regioni coinvolte perché lo si considera il più efficace ed immediato tanto per fronteggiare l'emergenza quanto per attuare interventi nel settore, non determinati da una stringente urgenza”.

 

Il comma 2 prevede che le regioni in cui si trovano i territori colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1 sono autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della normativa di settore e non ancora attivati, anche con l’inserimento di nuove opere.

 

Si segnala che una norma di analogo contenuto è presente nell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 39/2009, che autorizza la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere. In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento in ordine alla formulazione della norma, che  richiama i piani di edilizia scolastica eventualmente predisposti “sulla base della previgente normativa di settore”, al fine di specificare a quale normativa si fa riferimento.

 

Il comma 3 dispone che, nei limiti di durata dello stato di emergenza - che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, è prorogato fino al 31 maggio 2013 - e per fronteggiare lo stesso, l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna può adottare, per l’anno scolastico 2012/2013, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, dell’articolazione e della composizione di classi e sezioni, nonché interventi in materia di flessibilità dell’orario e della durata delle lezioni.

 

Si segnala che le disposizioni normative vigenti affidano le competenze in tali ambiti in parte alle regioni, in parte alle istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli USR - che costituiscono l’amministrazione periferica del MIUR - in materia di ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 138 del d.lgs. 112/1998 ha delegato alle regioni la determinazione del calendario scolastico, a partire dall’a.s. 2002/2003 (fermo restando che allo svolgimento delle lezioni, ai sensi dell’art. 74, co. 3, del d.lgs. 297/1994, sono assegnati almeno 200 giorni[64]).

L’art. 5, co. 2, del DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ha poi disposto che, nel rispetto delle funzioni regionali di determinazione del calendario, gli adattamenti dello stesso sono stabiliti dalle medesime istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

Ferma la delega alle regioni in materia di determinazione del calendario scolastico, il MIUR emana annualmente, ai sensi dell’art. 74, co. 5, del d.lgs. 297/1994, una ordinanza con la quale determina, per l’intero territorio nazionale: la data della prova scritta a carattere nazionale compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione[65]; la data di inizio dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, il calendario delle festività a rilevanza nazionale[66].

 

Anche per quanto riguarda l’organizzazione didattica, l’art. 4, co. 2, del DPR 275/1999 ha disposto che, nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune[67].

L’art. 5, co. 3, ha disposto, inoltre, che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Nel caso del terremoto che nel 2009 interessò la provincia di L’Aquila, si procedette su queste basi normative. Fu, infatti, emanato il DM 3545 del 15 aprile 2009[68], con il quale, oltre a sancire la validità dell’a.s. indipendentemente dal raggiungimento di 200 giorni di lezione, si affidò ai dirigenti scolastici l’adozione di ogni opportuna soluzione organizzativa, compresa l’attivazione di più turni, in relazione alle richieste di trasferimento di alunni autorizzate dallo stesso provvedimento, nonché flessibilità dell’orario delle lezioni, diversa articolazione e composizione delle classi o sezioni, adattamento del calendario scolastico.

Per completezza, si ricorda, infine, come ante accennato, che l’art. 2, co. 5, del DPR 81/2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, affida ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse. Il co. 6 affida ai dirigenti dell'amministrazione scolastica e ai dirigenti scolastici la responsabilità del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi, previsti dallo stesso DPR.

A sua volta, l’Ufficio scolastico per l’Emilia Romagna ha pubblicato, l’11 giugno 2012, con distinzione provincia per provincia, il numero degli studenti ai quali si applicherà la deroga sugli esami di Stato di primo e di secondo grado prevista dall’O.M. 52/2012: si tratta, complessivamente, di 4.253 studenti, di cui 2.530 per la scuola secondaria di primo grado e 1.723 per la scuola secondaria di secondo grado[69].

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che le parole “di articolazione e di composizione” dovrebbero essere sostituite dalle parole “dell’articolazione e della composizione”, poiché riferite alla previsione di “interventi di adattamento”.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad emanare, ove necessario, un’ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti, lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi all’a.s. 2011/2012 nei comuni interessati dal sisma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’ordinanza in questione è stata emanata, sulla base dell’autorizzazione recata dal D.L. in commento, l’8 giugno 2012 (O.M. n. 52)[70]. Come già disposto con l’art. 6 dell’O.M. n. 47 del 7 maggio 2009[71], relativa all’evento sismico verificatosi in provincia dell’Aquila e in altri comuni abruzzesi, l’art. 4 dell’O.M. n. 52 del 2012 dispone che i candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (istituti che devono essere puntualmente individuati dall’USR), sostengono esclusivamente le prove orali. Le Commissioni per gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado si insediano, ove possibile, il 18 giugno 2012, come previsto dall’OM n. 41/2012, e la data di inizio dei colloqui viene stabilita non prima del 20 giugno 2012[72].

Inoltre, il Direttore generale regionale, con provvedimento motivato da comunicare al MIUR, in cui siano precisate le condizioni di eccezionalità, può anche disporre lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado in apposite sessioni suppletive e lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado in sessioni speciali, in aggiunta alla sessione suppletiva e straordinaria previste dalla OM n. 41/2012.

La medesima ordinanza, inoltre, ha confermato la validità dell’a.s. anche per gli istituti che, a causa dell’emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione (richiamandosi, al riguardo, la nota ministeriale adottata il 22 febbraio 2012 in occasione delle abbondanti precipitazioni nevose[73]) e, con riferimento agli scrutini per il passaggio alla classe successiva, ha disposto l’ammissione degli studenti alla classe successiva anche in deroga al limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato[74].

 

Per completezza si evidenzia, infine, che il 12 giugno 2012 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato[75], ha comunicato che nelle aree terremotate dell'Emilia-Romagna vi sono 223 istituti di ogni ordine e grado e ha fornito i dati sugli alunni di tali scuole, pari a 71.412, di cui 3.037 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, 7.026 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e 2.375 saranno impegnati negli esami di qualifica negli istituti professionali e negli istituti d’arte[76].

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che le parole “nei comuni di cui al comma 1”, riferendosi, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell’art. 5, dovrebbero essere sostituite con le parole “nelle aree di cui al comma 1”, in considerazione del fatto che quest’ultimo non cita comuni.

Ove, invece, si intenda fare riferimento al comma 1 dell’art. 1 - nel quale si parla di “comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo” - occorre esplicitarlo.

 

 


 

Articolo 6
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)

 


1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini


preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:

a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b)



L’articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti - alla data del 20 maggio 2012 - residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

In particolare, l'articolo 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (comma 1). La disposizione è pressoché identica all’art. 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative:

§      ad alimenti;

§      ai procedimenti cautelari;

§      ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;

§      ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

§      a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);

§      alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

 

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).

 

In base al comma 2, fino al 31 luglio 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.

 

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione fa salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

 

I commi 4 e 5 dispongono la sospensione di numerosi termini a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale  nei comuni e nei territori terremotati. I termini restano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati, dal 20 maggio al 31 luglio 2012.

Si tratta di:

-           termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

-           termini per gli adempimenti contrattuali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1° agosto 2012).

Il comma 4 sospende, in particolare:

-           i termini relativi ai processi esecutivi;

-           i termini relativi alle procedure concorsuali;

-           i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

La disposizione in commento è mutuata dal decreto-legge n. 39/2009 sul sisma in Abruzzo; si segnala peraltro che i precedenti decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (art. 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (art. 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai "termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, ma limitavano l’operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

 

Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio - 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.

 

Il comma 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

La disposizione prevede, in quanto compatibile, l’osservanza della disciplina dell’art. 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Si osserva come il riferimento più corretto sembra essere quello all’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. La legge 742 concerne infatti la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e il contenuto del suo art. 2 è stato integralmente novellato dal citato art. 240-bis.

 

L’art. 2 della legge 742/1969 stabilisce in particolare che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

In base alla medesima disposizione, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici non ripetibili).

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti, non rinviabili nell’incidente probatorio).

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

 

Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che:

§      il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2012 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;

§      sono sospesi fino alla stessa data i termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera:

§      per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;

§      per il giudizio direttissimo;

§      per la convalida dei sequestri;

§      nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che:

§      la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni;

§      la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 6 e 7 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.

 

Per quanto riguarda la formulazione del comma 9, si segnala che andrebbe richiamato il comma 7, lettera b), anziché il comma 6.

 

 


 

Articolo 7
(Deroga al patto di stabilità interno)

 


1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

L’articolo 7 reca un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

 

In particolare, la norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, operano in qualità di Commissari delegati, gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2012 dei suddetti comuni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2012.

Come precisato nella relazione tecnica, la norma in esame è volta a consentire ai comuni danneggiati dal sisma la possibilità di effettuare maggiori spese, in deroga alle regole del patto, finanziate con risorse proprie degli enti, quali quelle derivanti da avanzi o ricorso a debito, alienazioni, ecc…

Si osserva che, nel corso dell’esame in prima lettura in sede referente del decreto legge n. 59/2012 presso le Commissioni riunite I e VIII della Camera, è stato approvato un emendamento di contenuto analogo, ma avente carattere generale. Tale emendamento (che introduce il comma 1-bis dell’articolo 1) introduce una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali prevedendo l’esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto degli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, purché effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi.

Peraltro, si ricorda che la disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (articolo 31, commi 7-8, legge n. 183/2011).

In particolare, l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, sia di parte corrente che in conto capitale, sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. La norma precisa peraltro che deve trattarsi di spese relative ad entrate registrate successivamente al 2008.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

 

Si ricorda che la disciplina del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per l’anno 2012 e per gli anni successivi è recata dall’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). A differenza di quanto previsto dalla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole dimensioni dall’applicazione del patto di stabilità, la normativa si applica, a partire dall’anno 2012, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché, a partire dal 2013, anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

L’obiettivo del Patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario - calcolato quale differenza tra entrate e spese, con l’eccezione di alcune voci, espresso in termini di competenza mista – determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente mediasostenuta nel periodo 2006-2008, determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni.

Tale metodo di calcolo del saldo obiettivo si applica, tuttavia, soltanto nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, volto a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità, definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, ai fini dell’applicazione, a partire dal 2012, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni in base alla loro virtuosità, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Per quanto riguarda specificamente i comuni, si ricorda che l’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 ha, di recente, introdotto alcune disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno, che consentono una redistribuzione degli obiettivi del patto tra i comuni - fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del Patto - al fine di permettere a tali enti la possibilità di effettuare maggiori spese in conto capitale. Con la norma citata si è introdotto a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale”, già delineato a livello regionale, dall'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che consente ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità ad essi assegnato di cedere spazi finanziari a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, consentendo, pertanto, a questi ultimi di sostenere maggiori spese, destinate esclusivamente al pagamento di residui passivi di parte capitale.

 

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dalla deroga al Patto di stabilità interno, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[77].

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Da ultimo, si ricorda il comma 5 dell’articolo 33della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha rideterminato, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo nei seguenti importi: 950 milioni per l’anno 2012; 587 milioni per l’anno 2013; 475 milioni per l’anno 2014; 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 


 

Articolo 8
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

 


1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M. 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.

11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.

15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.


 

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni in materia di sospensione di termini amministrativi, nonché di vari adempimenti di seguito elencati.

 

Comma 1

Il comma 1, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012.

 

Il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012) ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato. È precisato che non può essere rimborsato quanto già versato.

Ai sensi del citato decreto ministeriale la sospensione di termini si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni citati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

Il decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di rimettere in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore. Con decreto ministeriale è altresì possibile sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

L’elenco dei comuni danneggiati è il seguente. Provincia di Bologna: Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese. Provincia di Ferrara: Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda. Provincia di Modena: Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera. Provincia di Reggio Emilia: Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia. Provincia di Mantova: Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio. Provincia di Rovigo: Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

Per le città capoluogo (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo) la sospensione dei termini è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. L'Autorità comunale deve verificare tale inagibilità e trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Con successivo decreto del MEF possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto. Si rimanda ad un successivo decreto del MEF per stabilire le modalità per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi.

 

Il comma 1 in esame, in aggiunta a quanto disposto dal descritto D.M. 1° giugno 2012, precisa che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 fino all’8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto legge in esame) devono essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si segnala un refuso nella formulazione del primo comma: sembra necessario sostituire il punto con una virgola.

La norma, inoltre, stabilisce la sospensione dei termini fino al 30 settembre 2012 per:

1)     gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ;

I contributi previdenziali ed assistenziali sono somme di denaro che vengono versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (in caso di malattia, infortuni sul lavoro, maternità, disoccupazione, ecc.) a cui tutti i lavoratori hanno diritto. Si tratta dunque dei premi che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali, dall’INAIL e dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tra i premi per l’assicurazione obbligatoria rientrano, ad esempio, i contributi fissi e in percentuale dovuti dagli artigiani e commercianti all’INPS, i contributi ENASARCO per la quota a carico di agenti e rappresentanti di commercio, i contributi soggettivi, per la parte effettivamente sostenuta, dovuti dai professionisti alle rispettive casse previdenziali, (avvocati, ingegneri e architetti, dottori commercialisti etc.).

2)   i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte al registro delle imprese per il finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge n. 580 del 1993);

3)   la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento da parte degli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 2011 è stata prevista la concentrazione della riscossione nell'accertamento; sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4)   i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, gravanti su qualunque immobile sia esso agricolo che extragricolo: la quota sospesa è quella dovuta per la difesa idraulica essendo esplicitamente esclusa dalla norma in commento quella dovuta per il servizio d’irrigazione.

 

Si segnala che Il 7 giugno è stata presentata al Senato l’interrogazione a risposta orale 3/02911 con la quale, in conseguenza della rilevazione dei gravi danni subiti dalla rete delle opere consortili, si chiede se non sia opportuna l'introduzione di un piano straordinario che, evitando il fermo definitivo degli impianti danneggiati, disponga un congruo stanziamento di risorse per il ripristino del servizio d'irrigazione e la riduzione del rischio idrogeologico[78].

La bonifica, i Consorzi di bonifica e gli oneri posti a carico dei privati per le opere di bonifica o di miglioramento sono disciplinati a livello nazionale dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 intitolato “Nuove norme per la bonifica integrale”.

La norma che interessa in questa sede è l’articolo 59 che definisce i consorzi di bonifica persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Lo stesso articolo 59 peraltro aggiunge che per l'adempimento dei loro fini istituzionali i consorzi hanno il potere d'imporre alle proprietà consorziate contributi che, sulla base dell’articolo 21 della stessa legge, sono dovuti per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. La riscossione dei contributi infine viene eseguita applicando le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (art. 21, comma 2).

Il quadro di riferimento nazionale è completato dalla legislazione regionale. La regione Emilia-Romagna è intervenuta con la L.R. n. 42/84, che definisce il quadro degli interventi in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli. Sono opere di bonifica idraulica (così l’articolo 3) quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione, e sono costituite prevalentemente da:

§       i canali della rete scolante e le opere di regimazione delle acque interne;

§       gli impianti di sollevamento delle acque e connesse instillazioni;

§       le infrastrutture di supporto;

§       le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per la difesa delle opere sia sulla rete scolante che su quella di irrigazione;

§       le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.

Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo comprendono invece (v. articolo 4):

§     le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;

§     le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque dal mare lungo i canali emissari della rete scolante.

5)  l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli  immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

Si ricorda che l’art. 29, comma, 16, del decreto legge n. 216/2011(cd. proroga termini) ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione solo per gli immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9/2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003.

6)   il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7)    per le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;

 

Per quanto concerne il MUD, istituito con l’art. 6 della citata legge n. 70 del 1994, si tratta di un modello, articolato in varie sezioni, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione del MUD è determinata dal DM 8 marzo 1996.

 

Occorrerebbe chiarire il motivo per cui si consente la presentazione delle domande in esame fino al 31 dicembre 2012 mentre la sospensione per l’irrogazione delle sanzioni viene prevista solo fino al 30 settembre 2012; in tal modo sembra sanzionarsi un comportamento che la norma considera lecito, almeno fino al 31 dicembre.

 

8)   il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Si tratta dei diritti dovuti per l’iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali richiesta per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, di bonifica dei siti ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), nonché dei diritti dovuti alla provincia per l’iscrizione, in un apposito registro, delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 dello stesso d.lgs. n. 152.

9)   il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

 

Gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.

Il decreto legislativo n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), agli articoli 106 e 107 contemplava due elenchi di intermediari finanziari (uno “generale” e uno “speciale”). Nel cd. “elenco generale”, tenuto dalla Banca d'Italia, dovevano iscriversi le persone giuridiche (ad es. le società finanziarie) che svolgevano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. L’iscrizione era subordinata alla verifica, da parte della Banca d'Italia, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Tra gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B. quelli più rilevanti per il volume dell’attività finanziaria e per la natura dell’attività svolta erano iscritti altresì nell’elenco ex art. 107 del T.U.B. medesimo (cd. “elenco speciale”). Tali intermediari erano sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.

L’intero Titolo V del T.U.B. è stato sostituito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010. La nuova formulazione dell’articolo 106, nel disciplinare l’albo degli intermediari finanziari, ridefinisce la riserva di attività così da comprendervi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta. La norma prevede che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia: in particolare il precedente sistema, caratterizzato dal doppio elenco (uno generale e uno speciale) è sostituito con l’obbligo di iscrizione in un albo unico. È stato inoltre chiarito che, oltre alle attività oggetto di riserva, gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.

Si segnala che il riferimento agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovrebbe essere sostituito con il riferimento all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del medesimo T.U.B..

Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

L’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale, esentando dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione solo nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni (immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

Si segnala il refuso presente nell’ultimo periodo del n. 9) con riferimento ai beni “immobili” strumentali presenti “nei medesimi edifici”: evidentemente si tratta di beni “mobili”.

 

Comma 2

Il comma 2 dell’articolo 8 riguarda i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, per i quali attualmente l’autorità di regolazione competente è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell’energia elettrica e del gas. Con il decreto-legge n. 201/11 (cd. “Salva Italia”), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

L’AEEG, con propri provvedimenti, dovrà:

§      introdurre norme per la sospensione temporanea (non oltre il 20 novembre 2012) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;

Il 6 giugno 2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 235/2012/R/com[79] ha provveduto a tale sospensione, a partire dal 20 maggio 2012, senza tuttavia ancora indicare la scadenza della sospensione stessa.

§      disciplinare, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi;

§      introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, sempre entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;

Per il sisma del 2009 in Abruzzo, ad esempio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella delibera n° 185 del 1° dicembre 2009 ha previsto alcune agevolazioni, valide per un periodo di 36 mesi, a tutti gli utenti titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, nei Comuni colpiti, con riduzioni maggiori per le destinazioni d’uso domestico. In particolare per le forniture di energia elettrica, ha previsto l’azzeramento di tutti gli oneri di sistema e la riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura. Per il gas ha previsto una riduzione delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura. Il risparmio medio annuo previsto, per una famiglia tipo, era di circa 140 euro per il gas e 100 per l’energia elettrica. Per le utenze domestiche sono stati anche azzerati i costi per i nuovi allacci nei complessi abitativi individuati dal Commissario per l’emergenza terremoto in Abruzzo, ovvero attivazioni volture o subentri necessari a seguito della chiusura della precedente fornitura non più utilizzabile a causa dei danni subiti.

§      individuare contestualmente le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Dal momento che la copertura avviene a carico delle componenti tariffarie, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Nella citata delibera n°185 del 1 dicembre 2009, relativa al sisma del 2009 in Abruzzo, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto anche le modalità di compensazione degli oneri, a seconda delle differenti tipologie di agevolazioni.

 

Come si è anticipato, il 6 giugno 2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 235/2012/R/com ha provveduto a sospendere, a partire dal 20 maggio 2012, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici. L’AEEG ha rinviato a successivo provvedimento, l’indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con la citata delibera e l’eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria.

 

Comma 3

Il comma 3 prevede che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.

Inoltre, la norma in commento esenta i predetti fabbricati dall’IMU (imposta municipale propria, la cui applicazione è stata prevista, in via sperimentale, dall’articolo 13 del D.L. 201/2011) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 4, comma 5-octies del D.L. 16 del 2012 ha da ultimo stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 siano esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti. A tal fine viene inserito il comma 1-bis all’articolo 6 del decreto-legge “Abruzzo”, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

 

Comma 4

Il comma 4 proroga al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

La norma precisa che la proroga è efficace anche qualora i predetti soggetti agiscano per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

 

Comma 5

Ai sensi del comma 5, sono altresì sospese, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro (quali, ad esempio, il durc – documento unico di regolarità contributiva).

 

Comma 6

Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

L’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale, esentando dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione solo nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

Si osserva che un riferimento all’articolo 1218 del codice civile è già contenuto al comma 1, punto 9) dell’articolo in commento, con specifico riferimento all'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

 

Comma 7

Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013.

Si segnala che, mentre la disposizione in esame fa riferimento ai soli territori colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, l’articolo 1, comma 1, afferma che le disposizioni del decreto in esame disciplinano gli interventi nei territori dei comuni delle province interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

Tali impianti accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

Si ricorda che in Italia coesistono numerosi meccanismi di incentivazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il principale strumento è costituito dai certificati verdi, ovvero titoli attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, la legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha affiancato ai certificati verdi il sistema alternativo della tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata.

Il decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Per quanto concerne in particolare l’incentivazione della fonte fotovoltaica, in materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico per l’approvazione di altrettanti “Conto energia”, con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quarto e ultimo “Conto energia” è stato adottato con DM 5 maggio 2011.

Si segnala peraltro che sono stati presentati due schemi decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili. I due provvedimenti, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dell’Agricoltura, hanno acquisito il parere della Autorità dell’energia e della Conferenza unificata e mirano a definire i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). L’obiettivo che il Governo intende raggiungere con tali decreti è quello di programmare una crescita dell’energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica. A tal fine gli incentivi vengono allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni) e vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare.

Il sistema dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto dichiarato dal Governo:

-      al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi)

-      il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Si ricorda che gli incentivi alle fonti rinnovabili sono finanziati dalla collettività tramite le bollette dell’energia elettrica e costituiscono – come ha rilevato l’Autorità per l’energia in un’audizione in Senato nell’ottobre 2010 – la voce di spesa di gran lunga più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce “oneri generali di sistema”.

 

     Commi 8-14

Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche. Gli adempimenti in oggetto sono quelli relativi alla registrazione dei capi e alla registrazione e comunicazione della movimentazione degli animali e degli eventi di stalla, nonché le registrazioni dell’impiego di taluni farmaci, specificamente richiesti dai seguenti provvedimenti normativi:

§      D.P.R. n. 317/96, regolamento sulla identificazione e registrazione degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina, da ultimo modificato con il D.M. 16/05/2007. Il provvedimento, per la maggior parte abrogato dal D.lgs. n. 200/2010, è sostituito dallo stesso D.lgs. n. 200 per quanto riguarda i suini, e dal D.P.R. 437/2000 per i bovini;

§      D.M. 31 gennaio 2002, che ha stabilito le norme per il funzionamento dell'anagrafe bovina prevedendo la messa in atto di registrazioni aziendali e dei capi allevati;

§       D.lgs. n. 158/2006, che disciplina il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

§      D.lgs. n. 193/2006 sul codice comunitario dei medicinali veterinari.

La disposizione prevede che tali adempimenti, ricadenti nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, siano differiti al 30 novembre 2012.

Sarebbe opportuno che venisse meglio specificato cosa debba intendersi quando si fa riferimento “all’arco temporale interessato dagli eventi sismici”.

 

Sono sospesi con il comma 9 i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli produttori in esubero rispetto alla quota loro assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all’Agea: i versamenti di cui si dispone la sospensione sono quelli dovuti per la produzione lattiera realizzata nel mese di marzo, e che sarebbero venuti a scadere il 30 maggio in base all’art. 5, co. 2. del D.L. n. 49/2003 (conv. con modificazioni nella legge n. 119/2003). Il nuovo termine per il versamento degli importi trattenuti ai produttori diviene il 30 novembre 2012.

Il decreto legge n. 49/2003, di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto con l’articolo 5 l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare (c.d multa) trattenuto dagli acquirenti nei confronti dei produttori di latte eccedentari.

E’ previsto, tra i diversi obblighi imposti dall’articolo 5, che l'acquirente:

-      trattenga ai produttori, entro il mese successivo a quello di riferimento, il prelievo supplementare per il latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti (comma 1);

-      versi nel conto corrente istituito presso l'Agea, entro il mese successivo a quello di cui al punto precedente, gli importi trattenuti. In alternativa, il versamento può essere sostituito dalla prestazione all'Agea di una fideiussione bancaria (comma 2);

-      invii, in entrambi i casi, alla regione o provincia autonoma copia delle ricevute di pagamento o delle fideiussioni bancarie (ancora comma 2).

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’applicazione, a carico degli acquirenti, di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare dovuto. Al reiterarsi delle violazioni si applica la revoca del riconoscimento (comma 5).

 

Il comma 10 reca norme che consentono di derogare alla disciplina generale stabilita per l’allevamento e l’ingrasso dei suini.

Condizione necessaria è che i ricoveri siano dichiarati inagibili, nel qual caso è consentito lo spostamento dei capi in ricoveri temporanei, nei quali lo stazionamento potrà avvenire in deroga alla direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Il provvedimento comunitario, recepito con il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122, stabilisce le condizioni per l’allevamento delle diverse categorie di suini (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, e capi all'ingrasso), determinando le caratteristiche degli impianti e le modalità di allevamento, i requisiti di cui deve essere in possesso il personale addetto, le modalità di controllo.

 

Il comma 11 dispone in merito agli aiuti chiesti in base al Regolamento (CE) n. 73/2009 - che ha stabilito norme comuni sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori, vincolati, fra l’altro, al rispetto di numerose disposizioni di carattere agro ambientale (la cosiddetta “condizionalità”) -, e sulla base dell’Asse 2 del Programma di sviluppo rurale.

Per il mantenimento di tali aiuti è invocato il reg. (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione del menzionato regolamento n. 73, segnatamente l’articolo 75 che stabilisce che in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o per gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale; se l'infrazione riguarda la condizionalità invece non si applicata la riduzione corrispondente.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali debbono peraltro essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere alla comunicazione, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente.

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 disciplina il regime di pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori europei, in gran parte in sostituzione dei precedenti aiuti legati alla produzione. Gli aiuti diretti sono soggetti al principio di “condizionalità”, secondo il quale gli agricoltori devono soddisfare un certo numero di requisiti per poter beneficiare dei pagamenti. Tali requisiti riguardano:

-      la sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante;

-      l’ambiente;

-      il benessere degli animali.

Gli agricoltori che non rispettano tali requisiti sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto.

Il provvedimento tuttavia prevede numerose eccezioni in caso di forza maggiore, in merito alla quale interviene l’articolo 31 che demanda all'autorità nazionale competente il riconoscimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, nei seguenti casi:

a)     decesso dell'agricoltore;

b)     incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c)     calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d)     distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e)     epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

L’adozione dei Programmi di sviluppo rurale da parte degli Stati membri è prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede che i PSR presentino una serie di misure raggruppate intorno a 4 Assi: l’Asse II è diretto al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e incoraggia una gestione delle terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali.

Il beneficiario che riceve pagamenti a titolo del miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale deve rispettare, nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori (nel campo della salute, dell’ambiente e del benessere degli animali) e la buona condizione agronomica e ambientale previsti dal regolamento sul pagamento unico (regolamento n. 73/2009).

 

Il comma 12 stabilisce che le Autorità competenti debbano rinunciare alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all’investimento in attuazione delle misure del PSR, qualora gli agricoltori ricadenti nelle aree colpite dal sisma non siano in grado di rispettare gli impegni assunti. La rinuncia alla ripetizione dell’aiuto è correlata all’articolo 47 del reg. CE 1974/2006.

I meccanismi di notifica delle cause di forza maggiore da parte del beneficiario sono analoghi a quanto sopra esposto (cfr. comma 11).

Il Reg. (CE) n. 1974/2006, che reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale, stabilisce con l’art. 47 che gli Stati membri possano riconoscere le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a)     decesso del beneficiario;

b)     incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)     espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d)     calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

e)     distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f)       epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

 

Il comma 13 interviene in merito alla comunicazione che gli agricoltori sarebbero tenuti a trasmettere all’Autorità competente, stabilendo una procedura difforme da quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie: la comunicazione, che dovrebbe peraltro essere accompagnata dalla documentazione che l’autorità nazionale ritenga probante, è sostituita dal riconoscimento disposto per via amministrativa dall’Autorità competente all’accertamento della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso d’inerzia di detta autorità, l’accertamento del nesso di causalità tra inadempimento da parte dell’agricoltore e evento calamitoso deve essere fatto d’ufficio dall’Amministrazione competente.

Si rileva, al riguardo, che non risultano dal tenore della norma individuabili né “l’Autorità preposta della sussistenza di causa di forza maggiore” né “l’Amministrazione competente” che dovrebbe attivarsi in caso di inerzia.

 

Il comma 14 disciplina l’attività di somministrazione dei pasti nelle aziende agrituristiche della regione Emilia Romagna stabilendo che tale attività possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012 in deroga a quanto stabilito con l’articolo 6 della legge regionale n. 4/2009.

L’attività agrituristica è disciplinata dalla legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96, integrata dalla legislazione approvata dalle singole regioni, e per l’Emilia Romagna dalla L.R. 31 marzo 2009 n. 4, di disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole. L’articolo 6 definisce numerosi limiti per la somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica, limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati, e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile (cui possono aggiungersi ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività). I prodotti propri devono inoltre rappresentare, in valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo utilizzato; mentre la somma dei prodotti propri e di quelli regionali di particolare qualità (biologici, tipici o a denominazione protetta) deve essere superiore, in valore, all'80%.

E’ infine previsto, con il comma 8, che il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, possa autorizzare somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti indicati, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che abbiano colpito l'impresa agricola e siano state accertate dai competenti organi regionali.

 

Comma 15

Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, non si applichi, fino al 31 dicembre 2012, l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell’edilizia), trovando, invece, generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

Si valuti l’opportunità di richiamare direttamente nel comma in commento la disposizione normativa relativa al procedimento di deposito del progetto esecutivo specificando se riguarda la procedura prevista dall’art. 12 della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 18/2008 sulla riduzione del rischio sismico.

 

Si ricorda che ai sensi del citato art. 94 del T.U. dell’edilizia, oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori. Tale articolo prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti. I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda, invece, la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 19/2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”, l’art. 12 prevede che all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sismica – cui sono soggetti, salvo che nelle zone a basso rischio sismico, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni - deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni ed all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del T.U. dell’edilizia[80], accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono stati definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo (Dgr del 23 luglio 2010, n. 1071[81]). Si ricorda, infine, che l’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, ma decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

 

 


 

Articolo 9
(Differimento di termini per gli enti locali)

 


1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

2) il conto annuale del personale.


 

L’articolo 9 dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa essere previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per il conto annuale del personale.

 

Sebbene la relazione illustrativa al provvedimento precisi che tale norma di differimento dei termini riguarda soltanto gli enti locali interessati dagli eventi sismici, la formulazione della disposizione appare invero avere una portata di carattere generale.

 

Ai fini della corretta formulazione della norma andrebbe pertanto espressamente specificato se tale disposizione si intende a esclusivo beneficio degli enti locali interessati dal sisma ovvero si applica a tutti gli enti locali.

 

Si ricorda che il termine ordinario, stabilito dall'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è quello del 31 dicembre.

L’articolo 151 già prevede, tuttavia, che in presenza di motivate esigenze, il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 è stato, dapprima, differito al 31 marzo 2012, ai sensi del D.M. Interno 21 dicembre 2011, e, poi, fissato al 30 giugno 2012 dall’articolo 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come introdotto in sede di conversione in legge del decreto[82].

 

Per quel che riguarda il conto annuale del personale, si ricorda che ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, gli enti locali, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche, devono inviare in forma telematica entro il 31 maggio alla Ragioneria Generale dello Stato il conto annuale del personale. Il mancato invio del conto determina la irrogazione di specifiche sanzioni. Il contenuto di tale documento e le istruzioni operative relativamente al conto per l’anno 2011 sono contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato 2 maggio 2012, n. 16.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

§      alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40-bis dello stesso D.Lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;

§      al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;

§      all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;

§      all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;

§      ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;

§      al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;

§      al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali;

§      al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.

 

 

 


 

Articolo 10
(Fondo di garanzia per le PMI in  favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

 


1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.


 

L’articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L’articolo in commento, pertanto, prevede l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi.

 

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

La definizione comunitaria di microimprese[83], piccole e medie imprese è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

§      media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§      piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§      microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata “Small Business Act” (SBA)[84] per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.

Infine, si ricorda che è recentemente stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese[85], con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ".

 

Tale intervento è concesso:

-      per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge,

-      a titolo gratuito;

-      con priorità sugli altri interventi ammessi al Fondo;

-      per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.

Infine è previsto che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

 

Si ricorda che il comma 4, dell’articolo 13-bis del D.L. 52/2012, in corso di esame alla Camera, prevede che le certificazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appaltinei confrontidelle amministrazioni pubbliche e degli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere utilizzate anche ai fini dell’ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70[86]e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[87].

 


 

Articolo 11
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

 


1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.


 

L’articolo 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma.

La norma riguarda le imprese:

·        ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

·        che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Alla concreta attuazione della disposizione si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, che stabilirà icriteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

 

Si valuti l’opportunità di stabilire un termine per l’emanazione del decreto attuativo. Con riferimento alla natura di tale atto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all’articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

All’onere recato dall’articolo 11 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Tale Fondo è stato istituito dal comma 354 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ed è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

La relazione tecnica precisa che il citato Fondo reca sufficienti disponibilità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell’articolo in commento.

 

 

 

 


 

Articolo 12
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)

 


1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.


 

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvede la Regione stessa con propri atti.

In particolare, il comma 1 precisa la finalità dell’articolo, ossia l’attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma.

Si valuti l’opportunità di precisare meglio cosa si intenda per “principali filiere presenti nei territori”.

A tal fine, viene assegnata per l’anno 2012 la somma di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, con separata evidenza contabile.

 

Ai fini della formulazione del testo, si segnala che mancano le parole “sono assegnati”, prima di “50 milioni di euro”.

Il comma 2 demanda alla stessa Regione Emilia-Romagna la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione di tali agevolazioni. Con propri atti, la Regione dovrà stabilire, tra l’altro:

-     l’ammontare dei contributi massimi concedibili;

-     le spese ammesse;

-     i criteri di valutazione;

-     la documentazione istruttoria;

-     la procedura;

-     le condizioni per l’accesso, l’erogazione e la revoca dei contributi;

-     le modalità di controllo e di rendicontazione.

Il comma 3 riguarda gli aspetti contabili dell’operazione e dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge).

Il FAR è stato istituito nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, e reso operativo con il successivo DM 8 agosto 2000, n. 593. Il FAR - che a partire dal 2000 ha sostituito il Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - è un fondo a carattere rotativo che opera con le modalità contabili del soppresso FRA. La gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. La legge finanziaria per il 2007 (in particolare l’articolo 1, commi 870 – 874, della legge 296/2006) ha previsto che le risorse del FAR confluissero nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nello stato di previsione del MIUR. Tale fondo, tuttavia, non è ancora giunto alla completa operatività.

Riguardo agli aspetti contabili, la relazione tecnica precisa che all’onere recato dalla norma si provvede mediante utilizzo delle risorse del FAR, disponibili su apposita contabilità speciale n. 3001, che vengono a tal fine versate all'entrata per essere riassegnate sul citato Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e successivamente trasferite sulla contabilità speciale del Presidente della Regione. L'utilizzo delle risorse avviene con evidenza contabile separata.


 

Articolo 13
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

 


1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


 

L’articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA, al fine di abbattere, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e che hanno subito danni, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette.

 L’articolo in commento destina 5 milioni di euro, reperiti tra le risorse a disposizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del decreto-legge, per sostenere l’onere che le aziende agricole che hanno subito danni alle strutture a causa del sisma sopportano, in termini di commissioni, per richiedere l’intervento della Società di Gestione Fondi per l’agroalimentare di Ismea a garanzia della richiesta di prestito bancario.

 

Con l’art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, la “Sezione speciale per la prestazione della fidejussione del Fondo interbancario” è stata incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), al quale è stata data la possibilità di prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Tale garanzia può essere diretta o indiretta.

Per effetto del successivo scorporo di ramo di azienda, la “Società per la Gestione dei Fondi per l’agroalimentare” gestisce direttamente gli interventi per garanzia diretta e per garanzia sussidiaria.

La garanzia diretta serve a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole e può essere fornita attraverso fideiussione, cogaranzia e controgaranzia.

Con decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state definite le modalità applicative dell’articolo 17 del D.Lgs. 102.

In particolare è stato previsto che, in capo al medesimo soggetto, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese (art. 2, comma 4).

Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti, a breve, medio o lungo termine, destinati alle seguenti attività agricole:

-      opere di miglioramento fondiario;

-      interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;

-      costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

-      acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

-      ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a medio termine;

-      acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa;

-      ricostituzione di liquidità dell'impresa.

La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che può essere elevato all'80% per i giovani agricoltori.

L’art. 5 di tale decreto prevede che, a fronte della garanzia, è dovuta all’ISMEA, o alla società alla quale sono stati delegati strumentalmente tali compiti, una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. La misura della percentuale è stabilita dall’ISMEA a condizioni di mercato, in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.

 

 


 

Articolo 14
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

 


1. Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.


 

L’articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013; ciò al fine di consentire alla regione stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare ad interventi nelle zone colpite dal sisma (del 20 e del 29 maggio 2012) finalizzati al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale.

 

Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 è stato adottato in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli obiettivi connessi alla politica di sviluppo rurale sono: l’incremento della competitività nel settore agricolo e forestale attraverso il sostegno degli interventi di ristrutturazione, sviluppo ed innovazione; la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale, attraverso la gestione del territorio; il miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali. I programmi vengono finanziati in parte dalla Comunità europea, attraverso le risorse assegnate al FEASR, in parte a livello nazionale, dagli Stati membri e dagli enti pubblici territoriali. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale che interessa il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La Commissione europea, con decisione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006, ha fissato la ripartizione per Stato membro della quota comunitaria a favore dello sviluppo rurale; all’Italia è stato assegnato un totale di 8.292.009.883 euro. Con delibera CIPE n.37/2007 tale importo è stato ripartito ed è stato, altresì, definito il riparto del cofinanziamento nazionale da porre a carico del Fondo rotativo per le politiche comunitarie. Per le misure contenute negli assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica, il 70% è a carico del Fondo rotativo ed il 30% è finanziato dalle regioni e province autonome; per le misure contenute nell’asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale il 100% delle risorse è a carico del Fondo. Il Ministro delle politiche agricole ha poi trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei piani di sviluppo rurale, distinto per regioni, asse e annualità (per l’anno 2011, a fronte di una disponibilità di risorse finanziarie per complessivi 1.271.659,589 euro, la quota statale assegnata è stata pari a 1.058.998.113,01). Nella G.U. del 29 maggio 2012 è stato, quindi, pubblicato il decreto del 7 marzo 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante assegnazione delle annualità 2011 dei piani di sviluppo rurale. Per la regione Emilia-Romagna il contributo statale per il 2011 è stato pari a 61.550.189,13 euro.

La relazione tecnica non quantifica esattamente l’ammontare della quota regionale che lo Stato si accolla, affermando che le risorse destinate alla copertura dell’onere non sono da considerarsi aggiuntive in quanto rinvenute nelle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Si ricorda, infine, che il Programma di sviluppo rurale dell’Emilia Romagna 2007-2013 ha una dotazione di 1.058 milioni di euro e contiene 30 misure destinate prevalentemente ad operazioni di ammodernamento aziendale, accesso agevolato ai servizi di consulenza ed assistenza tecnica; miglioramento della qualità e della differenziazione del prodotto; miglioramento della qualità ambientale e diversificazione degli indirizzi produttivi. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai risultati emersi dal Rapporto di valutazione sul programma[88]

 

 

 


 

Articolo 15
(Sostegno al reddito dei lavoratori)

 


1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.


 

L’articolo 15 prevede l’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dei recenti eventi sismici. 

In particolare, si prevede:

o   la facoltà di erogare una specifica indennità, con relativa contribuzione figurativa , fino al 31 dicembre 2012, a favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito. L’indennità deve in ogni caso essere di misura non superiore a quella prevista dalle richiamate disposizioni normative in materia di interventi di sostegno al reddito (comma 1);

o   il riconoscimento di una specifica indennità una tantum, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici (comma 2).

 

Per quanto attiene ai settori per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, si ricorda che l’articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite con uno o più decreti interministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.

In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 1997, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 216/2011 (provvedimento di proroga di termini legislativi) ha fissato al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo. Tale norma ha previsto, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro potessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997.

 

Inoltre, l’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008 ha introdotto, in via sperimentale per il quadriennio 2009-2012, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

-      operare in regime di monocommittenza;

-      conseguimento di un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

-      accreditamento presso la predetta Gestione separata nell’anno di riferimento di un numero di mensilità non inferiore a uno;

-      devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

-      accreditamento, nell’anno precedente a quello di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre.

 

Si segnala infine, che il ddl 5256, recante la riforma del mercato del lavoro, attualmente all’esame della XI Commissione della Camera dei deputati, contiene diverse disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, quali l’articolo 2, commi 4-13 e commi 51-56.

Al riguardo, si segnala che mentre al comma 2 l’erogazione dell’indennità una tantum per i co.co.pro. e le altre categorie di lavoratori è prevista in termini certi, al comma 1 l’erogazione dell’indennità per i lavoratori subordinati è prevista invece in termini facoltativi (peraltro non indicando a quali condizioni si dovrà effettivamente procedere all’erogazione).

 

L’entità dell’indennità per i lavoratori subordinati e dell’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, il quale, ai sensi del successivo comma 3, contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell’erogazione delle indennità medesime.

Allo stesso tempo, l’entità delle indennità deve essere concessa nel limite di spesa indicato nello stesso comma 3.

 

Tale decreto, ai sensi del comma 3, deve emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Lo stesso comma 3 dispone altresì che ai fini dell'attuazione delle richiamate  disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali debba stipulare un’apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

I benefici richiamati in precedenza sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le l’indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori.

L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011).

 

L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

L’articolo 1, comma 29, della L. 220/2010 ha incrementato il richiamato Fondo di 1 miliardo di euro per il 2011, mentre l’articolo 33, comma 20, della L. 183/2011 ha incrementato il Fondo di un ulteriore miliardo di euro per l'anno 2012.

 

Ai commi 1, 2 e 3, laddove si fa genericamente riferimento agli eventi sismici, si valuti l’opportunità di precisare che si tratta degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

 

 


 

Articolo 16
(Promozione turistica)

 


1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con D.P.C.M. del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Il comma 1 dell’articolo 16 prevede che Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale, nelle zone colpite dal sisma.

La promozione di tali iniziative è effettuata per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con D.P.C.M. del 15 dicembre 2011.

La relazione illustrativa precisa che la spesa pari a euro 300.000 trova copertura nelle disponibilità presenti sul capitolo di spesa 854 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di competenza della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», nell'ambito del CDR n. 17 «Turismo».

Si ricorda che per il rilancio dell'immagine dell'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 settembre  2008, e' stata istituita un'apposita Struttura di missione, potenziata successivamente con altri decreti.

 

Il comma 2 prevede che la Struttura di missione per il rilancio dell’immagine Italia, di cui al comma 1, è autorizzata ad affidare un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma (sarebbe opportuno precisare che si tratta degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 o delle zone colpite dal sisma di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge). Per l’affidamento dell’incarico, da effettuarsi nell'anno 2012 con procedura d'urgenza, è previsto il limite di spesa di euro 300.000,00, e, comunque, deve essere effettuato nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 17
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

 


1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2.

2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:

– In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

– In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

– In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

– I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

– Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

– Comune di Finale Emilia (MO) – Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;

– Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

– Comune di Modena – Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

– Comune di Medolla – Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;

– Comune di Mirandola – Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;

– Comune di Carpi – Loc. Fossoli – Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;

– Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;

– Comune di Novellara (RE) – Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.

5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;

6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.

7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs 152/2006.

10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.

12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.

13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad attuare l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di:

§        garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma;

§        assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, evitando emergenze ambientali ed igienico-sanitarie nei territori interessati dal terremoto.

 

Si fa notare preliminarmente che nel testo dell’articolo si utilizza la denominazione di “punti” per indicare la suddivisione in commi dello stesso e che sarebbe, pertanto,” opportuna una riformulazione.

 

Comma 1 (Classificazione come rifiuti urbani delle macerie)

Il comma 1 dell'articolo in esame classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, in deroga al disposto dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), i seguenti materiali:

§      materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti;

§      materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Si ricorda che l’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (cd. Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione[89].

Quanto alla deroga all’art. 184 menzionata nella norma, si ricorda che, in effetti, l’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione[90]. Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, sono rifiuti speciali.

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista dall’art. 9, comma 1, del D.L. 39/2009 per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni susseguenti al sisma dell’aprile 2009 in Abruzzo[91].

 

Lo stesso comma 1 precisa che tale classificazione derogatoria, attribuita ai materiali derivanti da crolli e demolizioni opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4.

 

Lo stesso comma dispone che la medesima classificazione derogatoria non si applica nei seguenti casi:

§      situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive;

§      lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili. Tali materiali devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità indicate dal successivo comma 2.

 

Comma 2 (Gestione dei manufatti contenenti amianto)

Il comma 2 disciplina le modalità procedurali da seguire in presenza, nelle aziende, di manufatti contenenti amianto.

Viene infatti disposto che, in tali casi, occorre procedere, nel rispetto delle procedure previste dal D.M. 6 settembre 1994, nel modo seguente:

§      in caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza;

§      in caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

 

Lo stesso comma disciplina le precauzioni da adottare da parte degli operatori che intervengono. Viene infatti previsto che, in capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono debbano adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

Viene altresì previsto che i dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

 

Si fa notare che tali disposizioni sono già contemplate dal D.M. 6 settembre 1994 (recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”) di cui il comma in esame prevede il rispetto.

 

Si ricorda, in particolare, quanto previsto dal n. 4 del punto 5a) dell’allegato al citato decreto, secondo cui “gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie …, devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati”.

 

Il comma 2 disciplina anche la fase della bonifica, prevedendo che le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono provvedere alla presentazione all'organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

Viene altresì stabilito che il citato piano venga presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'ASL competente, che entro 24 ore lo valuta.

Relativamente al citato art. 256 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che esso prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possano essere effettuati solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso articolo prevede, altresì, che il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga un piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Il comma 5 dell’art. 256 dispone, inoltre, che, nelle situazioni ordinarie, “copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”. L’organo di vigilanza è il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda USL territorialmente competente.

 

Il comma 2 prevede, infine, l’individuazione, da parte dei dipartimenti di Sanità pubblica, di un nucleo di operatori esperti che svolga attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

 

Comma 3 (Esclusioni dal novero dei rifiuti per particolari categorie di beni)

Ai sensi del comma 3 non sono considerati rifiuti:

§        i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico;

§        i resti dei beni ed effetti di valore anche simbolico;

§        i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale;

§        il legno lavorato;

§        i metalli lavorati.

 

Per tali materiali, dal comma in esame viene prevista:

§      la selezione e separazione all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità;

§      l’individuazione, da parte delle medesime autorità, del luogo di destinazione.

 

In merito a tali soggetti si fa notare che la relazione illustrativa accenna alle competenti sovrintendenze per i beni architettonici, mentre la norma si riferisce genericamente alle autorità competenti.

 

Supplisce però la disposizione recata dal comma 15, in base alla quale le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Relativamente alle competenze delle soprintendenze, si ricorda che il patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è costituito dai beni culturali (artt. 10 e 11) e dai beni paesaggistici (artt. 134, 136 e 142). Ai sensi dell’art. 10, comma 1, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (vi rientrano, ad esempio, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale). Tra i beni paesaggistici rientrano, invece, tra l’altro, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136).

 

Comma 4 (Impianti di stoccaggio provvisorio)

Il comma 4 reca un elenco di impianti presso cui possono essere conferiti, ove occorra, i rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni.

Si ricorda che nel comma 1 viene sottolineato che negli impianti elencati dal comma 4 in esame avviene lo stoccaggio provvisorio.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) definisce «stoccaggio» sia il deposito preliminare di rifiuti prima dell’effettuazione di una operazione di smaltimento (punto D15 dell'allegato B alla parte IV del Codice), sia le operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una operazione di recupero (punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV).

 

Lo stesso comma precisa che il conferimento può avvenire:

§      anche in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti;

Si ricorda che l’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 enuncia i principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti, prevedendo che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

§      senza necessità di preventivo e specifico accordo fra le Province interessate;

§      anche in deroga all'autorizzazione vigente (per quell’impianto) per le operazioni oggetto del decreto-legge.

 

Si segnala che ai commi 4 e 9 sembrerebbe opportuno sostituire il termine “ordinanza” al fine di fare corretto riferimento al decreto-legge.

 

Il comma in esame prevede, altresì, in caso di ulteriori necessità, l’individuazione di ulteriori impianti di conferimento mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Comma 5 (Attribuzione dei codici CER ai materiali selezionati)

Il comma 5 disciplina l’attribuzione dei codici rifiuto CER:

§      ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

§      ai rifiuti provenienti dalle operazioni di demolizione selettiva.

 

Nei casi indicati, il comma 5 dispone le seguenti classificazioni:

Materiale

Codice CER attribuito

ferro e acciaio

17.04.05 (ferro e acciaio)

metalli misti

17.04.07 (metalli misti)

legno

17.02.01 (legno)

materiali da costruzione

17.01.07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, non contenenti sostanze pericolose)

17.08.01* (materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose)

17.08.02 (materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose)

rifiuti ingombranti

20.03.07 (rifiuti ingombranti)

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

20.01.23* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)

20.01.35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi)

20.01.36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*[92], 20.01.23* e 20.01.35*)

materiali isolanti

17.06.03* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose)

17.06.04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01*[93] e 17.06.03*)

cavi elettrici

17.04.11 (cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10)[94]

accumulatori e batterie

20.01.33* (batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie)[95]

20.01.34 (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33)

rifiuti non altrimenti riciclabili

20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti)

rifiuti derivanti da selezione meccanica

19.12.12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose)

 

Con riferimento all’attribuzione del codice CER 17.08.02 (materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose), il comma in esame sembra disporre (ma andrebbe esplicitato in maniera più chiara, onde evitare equivoci) che il codice 17.08.02 deve essere attribuito anche ai materiali diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, compresi rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose).

 

Comma 6 (Raccolta dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni)

Il comma 6 affida la raccolta dei rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni:

§        ai gestori dei servizi pubblici;

§        e anche ai soggetti incaricati dalle pubbliche amministrazioni.

 

Lo stesso comma prevede, qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, che essi stipulino appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.

 

Si fa notare che il tenore letterale della disposizione in commento non corrisponde esattamente a quanto affermato nella relazione illustrativa, ove viene evidenziato che alla raccolta provvedono “gestori dei servizi pubblici od anche, nel caso di inidoneità di questi ultimi, gestori privati che dispongano delle attrezzature necessarie, previa la stipulazione di appositi accordi”.

 

 

Comma 7 (Trasporto dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni)

In base al comma 7, il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, cioè i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, da avviare a recupero o smaltimento è operato:

§      a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;

§      oppure dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.).

 

Lo stesso comma prevede l’eventualità che tale attività di trasporto possa essere svolta, anziché direttamente, attraverso imprese di trasporto all’uopo incaricate.

In tal caso:

§      è necessaria la previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti di stoccaggio individuati al comma 4;

§      è necessaria la previa pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati;

§      tali trasportatori sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 212, comma 5, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. L’art. 188-ter invece prevede l’adesione (obbligatoria o volontaria a seconda della tipologia del rifiuto) al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Per i soggetti che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, gli artt. 190 e 193 prevedono l'obbligo di tenuta di registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (FIR).

 

Il comma 7 prevede altresì che le predette attività di trasporto siano effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

 

Viene inoltre disposto che il Centro di Coordinamento RAEE[96] è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Si ricorda che il Centro di Coordinamento  RAEE (CdC RAEE), previsto dall’art.13, comma 8, del D.Lgs. 151/2005, è l’organo costituito, finanziato e gestito dai sistemi collettivi istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali sistemi collettivi, “nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs. 151 del 2005 per la gestione dei RAEE, hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale”[97]. La piena operatività di tale sistema multiconsortile è stata sancita dalla stipula dell’accordo di programma ANCI-CDC RAEE (previsto dal D.M. 185/2007) che ha consentito il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che se ne fanno carico attraverso i sistemi collettivi afferenti al CdC RAEE.

 

 

Commi da 8 a 11 (Modalità operative degli impianti di stoccaggio di cui al comma 4)

Il comma 8 prevede, per i rifiuti di cui al comma 1, all’atto dell’ingresso nell’impianto:

§        obbligo di pesatura;

§        obbligo di redigere un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

 

Il comma 9 consente, ai gestori degli impianti, di effettuare, previa comunicazione alla Provincia e all’ARPA territorialmente competenti:

§      operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (D15 e R13) dei rifiuti di cui al comma 1;

Si osserva che tali operazioni sono necessarie a configurare un’operazione di stoccaggio.

§      operazioni di selezione meccanica e cernita (D13 e R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate.

Si osserva che anche tali operazioni sembrano necessarie alla luce del disposto del comma 10 che impone ai gestori di assicurare il personale per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE.

 

Lo stesso comma 9 dispone che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (articolo 177, comma 4).

Il richiamato comma 4 dispone che “i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a)  senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b)  senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c)  senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.

 

In particolare il comma 9 pone, in capo ai titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie, l’obbligo di darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza.

 

Viene altresì previsto che le suddette operazioni  suddette siano effettuate in deroga:

§      alle disposizioni in materia di VIA, VAS e AIA contenute nella parte seconda (recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d'impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata”) del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia;

§      all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

 

Il comma 9 prevede altresì che le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad AIA non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.

 

Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base del decreto; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 188-ter (SISTRI) del D.Lgs. 152/2006.

 

 

In base al comma 10 i gestori degli impianti individuati al comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti stessi:

§      la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE;

§      nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti (si potrebbe aggiungere la parola: “dedicati”) nel rispetto della normativa vigente.

 

Lo stesso comma impone ai medesimi gestori di assicurare la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei RAEE, secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

 

Il comma 11 prevede che i gestori degli impianti individuati al comma 4:

§      ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive;

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare se tale disposizione rende superflua quella di cui al penultimo periodo del comma 7.

§      procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva;

§      assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzolemedesime e nelle loro adiacenze.

 

 

Comma 12 (Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dal sisma)

Il comma 12 consente lo smaltimento negli impianti elencati al comma 4 anche dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico, secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti.

Si ricorda che l’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 informa la gestione dei rifiuti ai principi di autosufficienza e prossimità. Tale articolo prevede, infatti, in sintesi, che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti” al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali e “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

 

Lo stesso comma prevede che tale smaltimento possa avvenire:

§        senza dover apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti;

§        in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso è necessario:

-    il previo accordo tra gestore del servizio di raccolta e gestore degli impianti;

-    il rilascio del nulla osta da parte della Provincia e dell'ARPA territorialmente competenti. A tal fine il comma in esame prevede l’obbligo di comunicazione agli enti indicati e che essi provvedano al rilascio citato entro 24 ore.

 

 

Commi da 13 a 16 (Assistenza ai gestori degli impianti e vigilanza)

Il comma 13 prevede che le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurino adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

 

Il comma 14 affida all’ARPA Emilia-Romagna e alle AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di assicurare la vigilanza per il rispetto dell’articolo.

Si ricorda che l’art. 197 del D.Lgs. 152/2006 (Competenze delle province), affida alle province funzioni di verifica e controllo in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. In particolare viene affidato alla provincia “il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti”, nonché “la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate”. Lo stesso articolo 197 prevede poi che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possano avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia.

 

Il comma 15 affida, invece, alle soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici in termini molto generici la funzione di vigilanza in fase di rimozione delle macerie, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Si fa notare che la disposizione in esame è connessa alle norme recate dal comma 3, al cui commento si rinvia.

 

Il comma 16 affida alle AUSL la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. 81/2008 riconosce (articolo 13, comma 1) come organo prioritario di vigilanza, con ciò ribadendo quanto contenuto nella L. 833/1978, l’ASL competente per territorio, attraverso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro.

I Dipartimenti di prevenzione, istituiti in ogni ASL, hanno la funzione di tutela e promozione della salute e miglioramento della qualità della vita di cittadini e lavoratori. A tal fine le ASL si avvalgono di personale ispettivo nello specifico di Medici del lavoro, Ispettori e Tecnici della prevenzione.

Più in generale, le attività di competenza delle ASL per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono riassumibili nelle seguenti attività:

-     individuazione di eventuali fattori di pericolosità e indicazioni sulle misure da attuare per eliminare i fattori di rischio;

-     indagine sull’igiene;

-     controllo delle norme antinfortunistiche;

-     realizzazione delle c.d. mappe di rischio;

-     visite mediche per categorie di lavoratori sottoposti a particolari rischi;

-     indagini conseguenti a inchieste della magistratura su infortuni sul lavoro.

 

Si fa presente che la normativa vigente prevede che la funzione di vigilanza già spetta alle ASL.

 

Comma 17 (Copertura finanziaria)

Il comma 17 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo ed in particolare di quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti.

Agli oneri indicati si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012 (per un riepilogo delle risorse stanziate dalle ordinanze si rinvia alla scheda di commento dell’articolo 1).

Viene altresì disposto che le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella relazione tecnica si ricorda che l’onere finanziario indicato dal comma in esame è stato calcolato sulla base di un quantitativo di macerie stimato in 25 mila tonnellate. 

 

 


 

Articolo 18
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

 


1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

2. Per le attività individuate nel D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.

3. Per le attività individuate nel D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.

4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D.Lgs. n. 152/2006, Allegato 8).


 

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L’articolo in commento reca, infatti, disposizioni che, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), prevedono:

§      la possibilità di sospensione dei procedimenti in corso di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (relativi alla bonifica dei siti inquinati), per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati (comma 1);

Si ricorda che l’art. 242 disciplina le procedure di approvazione della caratterizzazione dei siti inquinati e del successivo progetto di bonifica.

§      la sospensione o il differimento dei termini del procedimento di rinnovo dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) regionale (commi 2 e 3), secondo il seguente schema riepilogativo:

AIA regionale

Termini per il rinnovo

Validità dell’AIA in scadenza

Rinnovo in corso

(Attività con domanda di rinnovo presentata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge e in corso d’esame)

sospesi per 180 giorni

prorogata fino all’entrata in vigore del provvedimento di rinnovo

Prossimo rinnovo

(Attività che devono presentare istanza di rinnovo entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge)

l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012

prorogata fino al 30 giugno 2013

 

Relativamente al rinnovo dell’AIA, si ricorda che esso deve avvenire, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ogni 5 anni. Ai sensi dei commi  2 e 3 del medesimo articolo, invece, il termine per il rinnovo viene elevato rispettivamente a 6 anni (nel caso l’impianto sia certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001) o a 8 anni (nel caso l’impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, c.d. regolamento EMAS).

Ai fini del rinnovo, il comma 1 prevede che 6 mesi prima della scadenza, il gestore invii all'autorità competente una domanda di rinnovo, e che tale autorità si esprima nei successivi 150 giorni. Sempre in base alle previsioni del comma 1, fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

Come evidenziato sopra, la norma in esame ricorda che le attività soggette ad AIA oggetto delle disposizioni di sospensione e proroga sono quelle elencate dall’Allegato VIII (alla parte seconda) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire le attività soggette ad AIA regionale. Ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, del D.Lgs. 152/2006, infatti, “sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII a tale decreto e loro modifiche sostanziali”.

§      sospensione per un periodo di 12 mesi dei controlli programmati previsti nell'AIA per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici (comma 4). Considerato che in tal caso non si fa riferimento all’allegato VIII il comma 4 dovrebbe applicarsi a tutte le tipologie di AIA, sia nazionale che regionale.

 

Si fa notare che nei commi 2, 3 e 4 i riferimenti alla “ordinanza” o alla “presente ordinanza” e alla relativa data di adozione dovrebbero essere sostituiti con i riferimenti al presente decreto e alla data della sua entrata in vigore. Ai commi 2, 3 e 5, inoltre, si dovrebbe sostituire il riferimento all’Allegato 8 con l’Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Ai sensi del comma 5 i benefici della sospensione e del differimento dei termini contemplati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame si estendono alle autorizzazioni ambientali previste per le attività:

§      non soggette ad AIA;

§      ovvero non incluse nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di una migliore formulazione della norma, atteso che la disposizione sembra riguardare sia le attività soggette ad AIA statale, sia tutte le altre autorizzazioni diverse dall’AIA, dai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi, ecc…

 


 

Articolo 19
(Semplificazione di procedure di autorizzazione)

 


1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.

2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.


 

L’articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali.

In particolare, il comma 1 è finalizzato a consentire alle aziende che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici, di ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento laddove la disposizione fa riferimento alle “sezioni produttive”, atteso che il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce la nozione di “impianto”.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quater), del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), per impianto si intende “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII (alla parte seconda del Codice) e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”.

 

Si valuti, inoltre, l’opportunità di specificare che si tratta degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

 

A tal fine è sufficiente che tali imprese comunichino all'autorità competente le modifiche non sostanziali, dopodiché - in deroga alle disposizioni vigenti in materia di AIA recate all'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali – le medesime imprese potranno procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

Si ricorda che, in materia di AIA, l’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, prevede l’obbligo per il gestore di comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, e consente al medesimo gestore di procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre che le modifiche non vengano ritenute sostanziali (nel qual caso sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione).

Relativamente al concetto di modifica sostanziale si ricorda che esso è definito dall’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006, secondo cui per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto si intende “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

 

Lo stesso comma prevede che, per le finalità indicate, la Commissione Unica può svolgere un'attività di supporto all'azienda o le verifiche necessarie.

Si fa notare che la norma richiama la Commissione unica di cui ad un inesistente punto 25, in luogo - probabilmente - del comma 2 del medesimo articolo e che, pertanto, sarebbe opportuna una correzione del rinvio citato.

 

Sempre al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di accelerare la tempistica delle procedure autorizzatorie, il comma 2 prevede, pertanto, l’istituzione, da parte della Regione Emilia-Romagna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione unica temporanea, cui viene affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici.

Per la definizione di “modifica sostanziale” si rinvia al commento del comma 1.

 

Si segnala che anche i commi 11 e 12 dell’articolo 3 del decreto-legge recano disposizioni n materia di semplificazione delle procedure per le autorizzazioni ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive e che si dovrebbe, pertanto, procedere a un coordinamento tra tali commi e il comma 2 dell’articolo 19.

 

Gli interventi di delocalizzazione totale o parziale attività produttive e di ricostruzione, la norma lo ricorda, sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale (AUA) ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

Relativamente all’AUA, si ricorda che essa è stata istituita dall’art. 23 del D.L. 5/2012, ma non risulta ancora applicata, in quanto non è ancora stato emanato il regolamento attuativo previsto dal medesimo articolo 23, che dovrà disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Relativamente al D.P.R. 160/2010, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ricorda che tale decreto ha individuato lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Quanto alla VIA e all’AIA si ricorda che esse sono disciplinate dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

 

Relativamente agli adempimenti necessari sopra citati la norma in esame prevede che le relative modalità attuative saranno individuate al momento dell’istituzione (si osserva che la norma non prevede un termine per l’istituzione di tale Commissione).

Per quanto riguarda le citate modalità, viene previsto, in particolare:

§      che sia consentito anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti, nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico;

Si fa notare che tale norma deroga alla disciplina vigente. Si ricorda in proposito quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 160/2010, in base al quale le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica. Si segnala altresì che la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna 23 aprile 2012, n. 497, recante indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del S.U.A.P. e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica[98] ha approvato gli indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA nonché le modalità di svolgimento telematiche per l’inoltro della domanda di AIA.

§      e, sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, il dimezzamento dei termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA ed AIA.

Relativamente alle citate norme vigenti, il comma in esame ricorda, quanto alla VIA, l’art. 9, commi 3 e 4, e gli artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, della L.R. Emilia-Romagna n. 9/99, mentre per l’AIA l’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 9 della L.R. 9/1999 prevede, per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), il deposito degli elaborati per 45 giorni presso l'autorità competente e presso i comuni in cui è localizzato il progetto, nonché la pubblicazione di un avviso sul BURERT (Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna). Il successivo comma 4 prevede invece che entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare osservazioni all'autorità competente.

L’art. 14, comma 1, della medesima legge regionale prevede che lo studio di impatto ambientale (SIA) ed il relativo progetto definitivo siano depositati, per 60 giorni consecutivi presso la regione, le province ed i comuni nei quali è localizzato il progetto e che del deposito venga dato avviso nel BURERT, mentre l’art,. 15, comma 1, prevede che chiunque possa, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURERT, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Relativamente all’AIA la norma in esame richiama l’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, secondo cui entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di presentazione della domanda di AIA, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento atteso che la disposizione richiama la normativa regionale per la VIA e quella statale per l’AIA, ma non richiama nel contempo la disciplina state prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la VIA statale e la legge regionale sull’AIA.

 

Si ricorda, infine, che il comma 2 disciplina anche la composizione della Commissione unica, prevedendo che sia costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA[99], Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR[100], consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio.

 

 

 


 

Articolo 20
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


 

L’articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Il comma 1, infatti, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune norme del decreto-legge, cui si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del provvedimento.

L’articolo elenca le seguenti norme, da cui dovrebbero derivare gli oneri da coprire finanziariamente:

§      articolo 2, comma 3, che, disponendo un incremento temporaneo, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio – al fine di recuperare risorse nel 2012 da destinare al finanziamento del Fondo per la ricostruzione – determina, tuttavia, effetti indiretti di minori entrate complessive nel 2013 (connesse, in particolare, a minori imposte dirette ed IRAP nonché alle agevolazioni e alle modalità di fruizione del credito d’imposta nel settore dell’autotrasporto[101]), per complessivi 63,3 milioni di euro nel 2013;

§      articolo 3, che prevede contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese, che devono essere disposti dai Presidenti delle regioni colpite dal sisma, con propri provvedimenti.

Si segnala che l’articolo 3 specifica che tali contributi possono essere concessi utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti sulle apposite contabilità speciali, intestate ai Presidenti delle regioni, su cui sono versate le risorse del Fondo per la ricostruzione, appositamente destinate a tali interventi;

§      articolo 4, che prevede la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e per la ripresa delle attività degli uffici e servizi pubblici, da adottare da parte dei Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti, nonché interventi sui beni del patrimonio artistico culturale.

Si segnala che anche l’articolo 4 specifica che tali interventi possono essere effettuati nel limite delle risorse all’uopo individuate in sede di riparto delle risorse del Fondo per la ricostruzione;

§      articolo 8, comma 3, che esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall’IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, determinando minori introiti pari a 26,2 milioni di euro nel 2012, 35,6 milioni nel 2013 e 31,5 milioni nel 2013;

§      articolo 13, chereca interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012, prevedendo un contributo di 5 milioni di euro nel 2012 in favore dell’Ismea SGFA.

Anche in tal caso, si segnala che l’articolo 13 prevede che i 5 milioni di euro siano assegnati all’ISMEA in sede di riparto delle risorse del Fondo per la ricostruzione.

 

Si osserva che, fatta eccezione per le norme di cui all’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 8, comma 3, - che effettivamente recano oneri finanziari (minori entrate) che necessitano di copertura, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione – le restanti disposizioni elencate dal comma 1 dell’articolo 20 costituiscono mere finalizzazioni del Fondo per la ricostruzione, in quanto gli interventi in esse previsti sono finanziati o direttamente in sede di riparto del fondo ovvero con i successivi provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che utilizzano le risorse del Fondo ad essi assegnate con l’apposito D.P.C.M. di ripartizione, di cui all’articolo 2, comma 2.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di specificare meglio all’interno nelle norme sostanziali che gli interventi in esse previsti sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, ovvero a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni sulle quali sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo medesimo ed espungere, dunque, tali disposizioni dal comma 1 dell’articolo 20 in esame.

 

Si osserva, inoltre, che la norma in esame non quantifica gli oneri complessivamente derivanti dalle citate disposizioni. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

Ai fini della formulazione della norma di copertura, infine, sarebbe opportuno precisare che gli oneri in questione consistono in minori entrate.

 

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 5, del provvedimento, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma è alimentato:

-      nel limite di 500 milioni di euro nel 2012, dalle entrate derivanti dall’incremento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e dell’accisa sul gasolio usato come carburante;

-      con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002;

-      per 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni alle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell’elenco allegato alla legge sulla protezione civile, legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell' economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del decreto-legge in esame.

 

 


 

Articolo 21
(Entrata in vigore)

 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

 

 

L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,

 

 

 

 



[1]   Pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012.

[2]     I comuni danneggiati riportati nell’Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

[3]    http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Sisma_Emilia.pdf

[4]    http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/delibera_sisma_30_maggio.pdf

[5]    Nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 59/2012 si sottolinea che l’introduzione delle parole”di regola” configura una flessibilità del termine di durata”, che è frutto del confronto presso la Conferenza unificata.

[6]    Si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII della Camera, è stato approvato un emendamento nel senso di estendere la durata massima dello stato di emergenza a novanta giorni e la durata massima della proroga ovvero del rinnovo a sessanta giorni.

[7]    Si fa presente che, nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, è stato approvato un emendamento che precisa che tale termine di sei mesi non è prorogabile.

[8]    D.L. 23 maggio 2008, n.90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

[9]    Si fa presente che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5 della legge n. 225/1992, le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l’ulteriore pubblicazione locale.

[10]  Si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, è stato approvato un emendamento in base al quale a tale attribuzione si può derogare qualora venga diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza. E’ stato, inoltre, ampliato l’ambito di applicazione delle ordinanze che possono disporre in ordine: all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento;alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati; al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita.

[11]  Si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, è stato approvato un emendamento in base al quale si fa riferimento a un Ministro con portafoglio anziché al Ministro dell’interno.

[12]  Entrambe le deliberazioni, infatti, dispongono che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda con ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all’organizzazione e al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile.

[13]  http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_n1_22maggio2012.pdf

[14]  http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?toptab=1&contentId=LEG32700#top-content

[15]  http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_2_2giugno2012.pdf

oppure sulla G.U. n. 130 del 6-6-2012.

[16]  http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_n.3_del_2.6.12.pdf

oppure sulla G.U. n. 130 del 6-6-2012.

[17]  http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/decretoDicomac.pdf

[18]  http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG33263

[19]   Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[20]   Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

[21]   Valle d'Aosta L. n. 690/81 artt. 2,3,4; Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano D.P.R. 670/1972 artt. 69-75-bis; Friuli-Venezia Giulia L. Cost. 1/1963 art. 49; Sicilia DPR 1074/65; Sardegna L. Cost. 3/1948 art. 8.

[22]   In particolare le disposizioni statutarie sono le seguenti: per la Sicilia l’articolo 2 del D.P.R. n. 1074/65 stabilisce che spettano allo Stato le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». La 'riserva all'erario' e insieme la necessità di un accordo tra il Governo e la Regione (o provincia autonoma) per determinare l'ammontare della riserva è contenuta nelle seguenti norme: per la Valle d’Aosta l’articolo 8 della legge 690/1981; per il Friuli-Venezia Giulia l’articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del D.P.R. 114/1965 (come modificato dal D.Lgs. 8/1997); per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 9 e l’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 268/1992. Né lo statuto della Regione Sardegna, né le norme di attuazione, invece, recano una disposizione che preveda specificamente la riserva all’erario. Tuttavia, sulla base dell’articolo 54, quinto comma, dello statuto della Regione Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) che stabilisce che le disposizioni sull’ordinamento finanziario della regione (Titolo III) «possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione», la Corte costituzionale ha ritenuto che le riserve si applicano correttamente se si procede preventivamente alla specifica consultazione (così C. Cost. sentenza 11 giugno 1993, n. 363, interpretativa in favore della Regione, in relazione al ricorso avverso il D.L. n. 384/1992).

[23]   Da ultimo le norme statali hanno dato luogo ad un cospicuo contenzioso costituzionale, principalmente incentrato sulla determinazione del gettito oggetto di riserva.

[24] http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_it.cfm il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Nel documento disponibile al link:

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/interventions_since_2002.doc sono elencati gli utilizzi del Fondo nei vari anni. Per l’Italia lo stanziamento più consistente ha riguardato il terremoto in Abruzzo per un importo pari a 493,8 milioni di euro.

[25]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[26]   L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122).

[27]   D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111).

[28]   Si ricorda che l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, come sostituito dal decreto legge n. 59/2012, dispone che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si faccia ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste, il medesimo Fondo di riserva deve essere obbligatoriamente e corrispondentemente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle P.A..

[29]   D.L. n. 52/2012“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.

[30]  Si ricorda che la disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (articolo 31, commi 7-8, legge n. 183/2011). Per una descrizione di tale disposizione si rinvia alla scheda di commento dell’articolo 7.

[31]  Pubblicato nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.

[32]  Per un approfondimento delle delibere emanate dalla giunta regionale dell’Emilia Romagna, tra le quali la Dgr n. 121/2010 e la Dgr n. 687/2011, si veda l’apposita scheda di approfondimento su “La normativa antisismica” al seguente link

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[33]  http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/territorio/sismica/le-norme-e-gli-atti-in-vigore/delibera-g-r-1435-2003/view

[34]  Pubblicata nel B.U. R. Lombardia 19 gennaio 2006, III S.S. al B.U.R.16 gennaio 2006, n. 3.

[35]  B.U.R. del Veneto n. 28 del 1/4/2008.

[36]  B.U.R. del Veneto n. 82 del 30/8/2005.

[37]  http://www.ateservizi.it/News/2ottobre/Reg_Ven_circ_sismica.pdf

[38]  Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di approfondimento “La normativa antisismica” al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[39]  L'art. 52 del D.P.R.380/2001 stabilisce che le norme tecniche siano fissate con decreti del Ministero per le infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale della collaborazione del C.N.R. Se le norme tecniche riguardano costruzioni in zone sismiche devono essere adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[40]  Per un approfondimento della normativa antisismica si rinvia alla specifica scheda su “La normativa antisismica” al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica#approList

[41]  G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009 - S. O. n. 27.

[42]  http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ddb56b7b3307261d4fe5af2e6963cdaa

[43]  Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 essi consistono, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

[44]  http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_2_2giugno2012.pdf oppure sulla G.U. n. 130 del 6-6-2012.

[45]http://www.reluis.it/doc/emergenza_terremoto_abruzzo/Indirizzi_OPCM_3790.pdf

[46]  Il D.lgs. n. 59/2005 aveva provveduto a recepire integralmente la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (cd. direttiva IPPC). L’AIA è infatti meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll).

[47]  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[48]  Funzione delegata ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici con D.Dirett. 5 agosto 2004.

[49]  Fra le quali vi sono ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico, pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

[50]  http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1338454424863_allegato1.pdf.

[51]  http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1338306682847_circolare_024_2012.pdf

[52]  Per le esigenze di comunicazione è stata attivata la casella di posta

sismanorditalia2012@beniculturali.it,

ed è stata annunciata l’attivazione dell’applicazione “Community Mibac”.

[53]http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_620904070.html.

Per l’Emilia Romagna, si veda

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1164841008.html.

Si segnala, infine, che il 13 giugno sul sito del Mibac è stata pubblicata la notizia in base alla quale il Ministero sta predisponendo la definizione di un protocollo d’intesa con la regione Emilia Romagna, per la creazione di un fondo unico su cui far confluire le risorse derivanti da accantonamenti del ministero (circa 1 milione di euro), i soldi resi disponibili da Arcus (1,8 milioni di euro) e quelli offerti da altre organizzazioni internazionali come Icomos. Un ulteriore milione di euro riguarda un progetto messo a punto dal sindacato del Mibac per la partecipazione di tecnici di tutto il ministero al lavoro per il ripristino dei danni provocati dal terremoto.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1142856925.html

[54]  Ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

[55]  Fonte: sito del Ministero della salute.

[56]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[57]  Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

[58]  Vedi la Relazione del disegno di legge di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

[59]  Sul punto Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Gestione delle risorse statali destinate all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica,  Delibera n. 10/2011/G

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_10_2011_g_relazione.pdf

[60]   Nell’esercizio di riferimento sono disponibili le risorse del triennio che vengono progressivamente utilizzate per sottoscrivere gli Accordi di programma con le regioni. Nel momento in cui l’intero ammontare delle risorse previste per il triennio è esaurito, non può procedersi ad ulteriori accordi di programma.

[61]   I ritardi possono essere causati da mancato rispetto dei termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, o qualora la richiesta sia ritenuta inammissibile, o l’ente attuatore non provveda all’aggiudicazione dei lavori.

[62]  Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

[63]http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=664305

[64]  In alcuni casi, la procedura di adozione del calendario scolastico da parte delle regioni prevede il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale: ad es., nel caso della regione Lazio, la delibera regionale viene adottata dopo aver esperito la procedura di concertazione, attraverso il Gruppo di consultazione sul calendario scolastico di cui fanno parte, oltre che la regione, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, l'Anci Lazio, l'Upi Lazio, le province, il comune di Roma, le organizzazioni di categoria e le associazioni dei genitori (http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=251); nel caso della regione Campania, la delibera è sottoposta per il parere al Comitato di coordinamento regionale per l’attuazione del D.lgs. 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania

(http://resources.regione.campania.it/slide/files/Regione%20informa/2011/01/file_11492_GNR.pdf).

In altri casi, il calendario adottato dalla Giunta regionale è notificato all’Ufficio scolastico regionale (ad es, nel caso della regione Puglia:

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=1.htm&anno=xlii&num=83).

[65]  Si tratta della prova di cui all’art. 11, co. 4-ter, del d.lgs. 59/2004.

[66]  Per l’a.s. 2011/2012 è stata emanata l’ordinanza n. 41 del 1° agosto 2011 (pubblicata nella GU n. 236 del 10 ottobre 2011) che ha fissato la prova scritta a carattere nazionale compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per il 18 giugno 2012 in sessione ordinaria e per il 25 giugno e 3 settembre 2012 in prima e seconda sessione suppletiva. La prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore è stata fissata per il 20 giugno 2012, con sessione suppletiva il 4 luglio 2012.

[67]  Tra le quali, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

[68]  http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm3543_09.

[69]  http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=2041&ID=469489.

[70]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b2d8a4fb-0c27-4a9c-8d7f-b88ee96e52da/om52_12.pdf.

[71]  http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot4801_09.pdf.

[72]  In precedenza, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, il MIUR aveva disposto, per l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di primo e secondo grado, il rinvio ai giorni di sessione suppletiva (previsti dall’ordinanza 1 agosto 2011), qualora si fosse presentata la necessità di interrompere una prova scritta per il ripetersi di eventi sismici: http://www.istruzione.it/web/ministero/cs310512.

[73]  La nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica prot. n. 100 del 22 febbraio 2012 dispone che qualora ricorrano cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili, che inducano i sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, l’a.s. rimane valido anche al di sotto del limite dei 200 giorni. Sottolinea, inoltre, che le scuole potranno valutare, sulla base dell’art. 5 del DPR 275/1999, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati. http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1000_12

[74]  Di cui agli artt. 2, co. 10, e 14, co. 7, del DPR 122/2009.

[75]  http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=664305.

[76]  Nella stessa seduta il Ministro ha anche comunicato che nella bozza di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA è stata prevista una possibile riapertura del tavolo di contrattazione per l’esame di eventuali disposizioni derogatorie in favore del personale in servizio nelle zone terremotate.

[77]   Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[78]   http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/startpage.asp

[79]  Tale delibera, recante Disposizioni urgenti per la sospensione dei termini di pagamento delle forniture relative ai servizi idrico, elettrico e gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, è disponibile al link http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/235-12.pdf.

[80]  Tali commi dispongono in merito al contenuto minimo del progetto che è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. Infine, la relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

[81]  http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ddb56b7b3307261d4fe5af2e6963cdaa

[82]   Legge 24 febbraio 2012, n. 14

[83]  A questa definizione il legislatore nazionale si è adeguato con il decreto dell’allora Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

[84]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

[85]   Per approfondimenti, si rinvia al tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi e disponibile al link http://www.camera.it/465?area=21&tema=385&Statuto+delle+imprese.

[86]   Convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106,

[87]   Convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[88]   http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7465.

[89]  L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.

[90]  Tali rifiuti vengono spesso indicati con la sigla C&D o con l’acronimo inglese equivalente R&D.

[91]  Si fa notare che le disposizioni dettate dall'articolo in esame configurano una procedura per la gestione delle macerie che in taluni punti appare analoga a quella seguita per il sisma in Abruzzo. Si legga in proposito quanto riportato nel paragrafo 8.6 della “Relazione al Parlamento ex art. 14, c 5-quater, L. 77/2009” (Doc. CCXLV-bis, n. 1) sul quadro degli interventi operati a seguito del sisma dell’aprile 2009: “Sulla base delle disposizioni commissariali sono state disciplinate le seguenti attività: la selezione in sito del materiale pregiato di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei beni ed effetti di valore anche simbolico e loro conservazione secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza; la separazione delle frazioni da avviare a recupero (ferro, legno, RAEE, ingombranti, inerti da costruzione e demolizioni, etc…) nonché delle frazioni da avviare a smaltimento (rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti amianto, rifiuti eterogenei, di scarto, etc…); la vigilanza in fase di rimozione onde evitare il caricamento indifferenziato dei rifiuti pericolosi ed in particolare di quelli contenenti amianto, nonché dei beni di interesse architettonico, artistico e storico; la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori”.

      Per una sintetica descrizione delle ordinanze emanate in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel 2009 si rinvia al seguente link: http://www.camera.it/561?appro=61&I+provvedimenti+di+protezione+civile+del+dopo+terremoto#approList

 

[92]  Il codice CER 20.01.21* riguarda i “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”.

[93]  Il codice CER 17.06.01* riguarda i “materiali isolanti contenenti amianto”.

[94]  Il codice CER 17.04.10* riguarda i “cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose”.

[95]  I codici CER 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* riguardano, rispettivamente, “batterie al piombo”, “batterie al nichel-cadmio” e “batterie contenenti mercurio”.

[96]  www.cdcraee.it

[97]  www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefe083c0003

[98]  http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2012/n.76-del-04.05.2012-parte-seconda/at_download/pdf_firmato

[99]  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

[100]Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (www.atersir.emr.it/).

[101]  Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla misura dell’aumento temporaneo dell’accisa sulla benzina e sul gasolio – descritti in relazione tecnica – si esplicano nel 2012 (+488,8 milioni di euro), nonché nell’anno 2013 (-63,3 milioni, quali minori imposte dirette e da IRAP e minori entrate da credito d’imposta settore autotrasporto) e nel 2014 (+8,1 milioni di euro).