Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni D.L. 21/2012 ' A.C. 5052-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 5052/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 614    Progressivo: 1
Data: 04/04/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 21 DEL 15-MAR-12     

 

4 aprile 2012

 

n. 614/1

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

D.L. 21/2012 - A.C. 5052-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5052-A

Titolo

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Data approvazione in Commissione

4 aprile 2012

 

 


Sintesi ed effetti

Il provvedimento in esame si colloca nell’ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d’interesse nazionale, attraverso l’introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. golden share, riformulando le condizioni e l’ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

 

Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni.

Rispetto all’assetto previgente, che si riferiva specificamente all’esercizio dei poteri speciali da parte dell’azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici - tra i quali il D.L. n. 332/94 indicava espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia -, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

Contenuto[1]

L’articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall’esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

 

In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:

§   individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;

§   concreto esercizio dei poteri speciali;

§   individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati inseriti un termine per l’emanazione dei DPCM pari a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

E’ stato inoltre chiarito che i DPCM individuano le tipologie di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo esclusi dalla disciplina in esame.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia (non più “effettiva”, secondo le modifiche intervenute in sede referente) di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L’esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse, secondo le integrazioni introdotte in sede referente, le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile (vale a dire l’introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario), ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento); potrà opporsiall'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata altresì prevista la nullità delle delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte.

I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.

A seguito delle modifiche approvate in sede referente, le disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, sono emanate con regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

L’articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con disposizioni simili a quelle previste dall’articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (regolamenti – anziché DPCM - da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a seguito delle modifiche approvate in sede referente) sono affidate le seguenti funzioni:

§  individuazione degli asset strategici nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1);

§   esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6);

§   individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).

Le Commissioni referenti hanno inoltre chiarito che i pareri parlamentari devono essere espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilitàdi far valere il veto dell’esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi “strategici” e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.

Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall’articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.

Nel corso dell’esame in sede referente, gli obblighi di notifica sono stati estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l’introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario ovvero di un limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento.

E’ stato inoltre chiarito che il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali.

E’ stato quindi precisato che nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell’acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l’acquirente ha stipulato patti parasociali.

Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica si riferiscono a società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stato introdotto, nella procedura di predisposizione dei DPCM volti ad individuare gli attivi di rilevanza strategica, il coinvolgimento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza.

 

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento, che sono state precisate nel corso dell’esame in sede referente, al fine di includervi tutti i provvedimenti riguardanti la previgente disciplina.

Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o dall’Unione europea(secondo le modifiche intervenute in sede referente).

E’ quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti che completano l’individuazione dei singoli settori (secondo le modifiche intervenute in sede referente). Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti o regolamenti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M. di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.

Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e degli altri pubblici servizi (secondo le modifiche intervenute in sede referente) tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.

E’ infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.

Il nuovo articolo 3-bis prevede che decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l’esercizio di tali poteri.

 

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, ha formulato cinque condizioni e sei osservazioni. Le condizioni sono riconducibili a tre aspetti: la coerenza degli strumenti normativi previsti rispetto al sistema delle fonti (due condizioni, una delle quali recepita, attinente all’adozione di regolamenti in luogo di DPCM); le formule abrogative utilizzate (due condizioni, entrambe recepite, riguardanti i provvedimenti da abrogare e la decorrenza delle abrogazioni); il coordinamento interno del testo (una condizione (non recepita)

 

Alcune Commissioni (Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Politiche dell’Unione europea) hanno sottoposto alle Commissioni di merito l'opportunità - accolta nel testo risultante dagli emendamenti - di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a coinvolgere il Parlamento nell'esercizio dei poteri attribuiti all'esecutivo in relazione alla definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, attraverso l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ovvero la comunicazioni alle predette Commissioni, nonché attraverso la predisposizione di una relazione periodica.

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni ha sottoposto alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali, ai fini dell'individuazione degli attivi di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti. Analoga indicazione è stata espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

La X Commissione Attività Produttive ha sottoposto alle Commissioni di merito, tra l’altro, l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione dei poteri speciali distinguendo tra atti di gestione ordinaria e operazioni di carattere straordinario.

 

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso il proprio parere favorevole condizionato all’inserimento di una disposizione che preveda la trasmissione alle Camere, insieme con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1 e 2 ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D12021a.doc



[1]  Le modifiche approvate in sede referente sono evidenziate con il carattere blu.