Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: D.L. 2 marzo 2012, n. 16 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 16 DEL 02-MAR-12   AC N. 5109/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 625    Progressivo: 4
Data: 15/06/2012
Organi della Camera: VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

D.L. 2 marzo 2012, n. 16

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 625/4

 

 

 

15 giugno 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

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File: D12016d.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-4 (Rateazione dei debiti tributari)3

§      Articolo 1, commi da 4-bis a 4-quater (Violazione dei doveri d’ufficio per il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato)9

§      Articolo 1, commi 5 e 6 (Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)11

§      Articolo 2, commi da 1 a 3-bis (Adempimenti formali - Rimessione in bonis)14

§      Articolo 2, comma 4 (Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento)20

§      Articolo 2, comma 4-bis (Esenzione dall’Iva per soli collegi universitari)22

§      Articolo 2, comma 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria - Revoca della liquidazione)24

§      Articolo 2, comma 5-bis (Responsabilità in solido dell’appaltatore per versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA)27

§      Articolo 2, comma 6 (Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi)29

§      Articolo 2, comma 6-bis (Applicazione dell’IVA sul cd. “margine” per le cessioni di contratti di locazione finanziaria)34

§      Articolo 2, comma 7 (Eliminazione dell’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria)36

§      Articolo 2, comma 8 (Operazioni con Paesi c.d. black list)39

§      Articolo 2, commi 9 e 10 (Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei)41

§      Articolo 2, commi 11 e 12 (Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale)44

§      Articolo 2, comma 13 (Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili)47

§      Articolo 2, comma 13-bis (Collocamento agricolo)49

§      Articolo 2, comma 13-ter (Esonero dall’obbligo di emissione della fattura per talune attività organizzate da agenzie turistiche)51

§      Articolo 2, comma 13-quater (Estensione della possibilità di usufruire degli intermediari per adempimenti fiscali)53

§      Articolo 3, commi da 1 a 2-bis (Deroghe in materia di limitazione utilizzo del contante)57

§      Articolo 3, commi da 3 a 4-ter (Pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro)60

§      Articolo 3, comma 4-quater (Contribuenti minori)65

§      Articolo 3, comma 5, lettere a) e b) (Limiti di pignorabilità)68

§      Articolo 3, comma 5, lettere c) e d), e commi 6 e 7 (Procedure di esecuzione forzosa sui beni immobili)70

§      Articolo 3, comma 6-bis (Esclusione dal reddito imponibile IRPEF dei servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro con specifiche finalità.)73

§      Articolo 3, commi 8 e 9 (Ratei e risconti)74

§      Articolo 3, commi 10 e 11 (Crediti tributari di modesta entità)76

§      Articolo 3, comma 12 (Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d’imposta)78

§      Articolo 3, comma 13 (Corresponsione dell’accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili)79

§      Articolo 3, comma 13-bis (Regimi per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e per l’alluminio)81

§      Articolo 3, comma 13-ter (Recupero accise per autotrasportatori)88

§      Articolo 3, comma 14 (Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica)90

§      Articolo 3, comma 15 (Money transfer)92

§      Articolo 3, comma 16 (Pubblicità provvedimenti AAMS)94

§      Articolo 3, comma 16-bis (Fondo regioni di confine)95

§      Articolo 3, comma 16-ter (Crediti di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)97

§      Articolo 3, comma 16-quater (Ammortamento dei beni materiali)99

§      Articolo 3, comma 16-quinquies (Esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto)101

§      Articolo 3, comma 16-sexies (Applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto su gru)102

§      Articolo 3-bis (Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)105

§      Articolo 3-ter (Esenzione dall’accisa per la benzina utilizzata per navigazione)109

§      Articolo 3-quater (Termini per adempimenti fiscali)111

§      Articolo 3-quinquies (Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive)113

§      Articolo 3-sexies (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)122

§      Articolo 3-septies (Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183)128

§      Articolo 4, comma 1 (Pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale comunale IRPEF)130

§      Articolo 4, comma 1-bis (Esenzione dall’imposta di registro e di bollo per l’atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla “cedolare secca”)132

§      Articolo 4, comma 1-ter e da 5 a 5-quater e da 5-sexies a 5-septies (Modifiche all’imposta municipale propria – IMU e regime fiscale degli immobili di interesse storico artistico)134

§      Articolo 4, comma 1-quater (Imposta di scopo)159

§      Articolo 4, comma 1-quinquies (Comunicazioni al MEF su addizionale)162

§      Articolo 4, comma 2 (Variazione dell'aliquota dell'imposta provinciale RCA nelle regioni a statuto speciale)164

§      Articolo 4, comma 2-bis (Imposta di sbarco)167

§      Articolo 4, comma 3 (Finanziamento dell’IFEL)170

§      Articolo 4, comma 4 (Sblocco variazioni aliquote di tributi e addizionali di regioni ed enti locali)172

§      Articolo 4, comma 5-quinquies (Utili a riserva obbligatoria delle banche di credito cooperativo)174

§      Articolo 4, comma 5-octies (Esenzioni Fabbricati terremotati Abruzzo)176

§      Articolo 4, commi 6-9 (Norme di rilievo finanziario per gli enti locali)177

§      Articolo 4, commi 10 e 11 (Soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale)185

§      Articolo 4, comma 12 (Attuazione rimborsi IRAP)188

§      Articolo 4, commi 12-bis e 12-ter (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno)191

§      Articolo 4, comma 12-quater (Gestione del patrimonio immobiliare statale)196

§      Articolo 4-bis (Modifiche al Testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di deduzione dei canoni di leasing)199

§      Articolo 4-ter, commi 1-9 (Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”)201

§      Articolo 4-ter, commi 10-14 (Personale enti locali e dirigenza))206

§      Articolo 4-ter, commi 15 e 16 (Multe per infrazione al codice della strada)213

§      Articolo 5, comma 1 (Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore)216

§      Articolo 5, commi 2 e 3 (Versamenti tributari)218

§      Articolo 5, commi 4-6 (Contratto quadro Sogei)220

§      Articolo 5, commi da 6-bis a 6-quater (Portale Stipendi PA)223

§      Articolo 5, comma 6-quinquies (Archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento)226

§      Articolo 5, comma 7 (Definizione di Amministrazione pubblica)229

§      Articolo 5, comma 7-bis (Modifica al D.Lgs. n. 91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione)232

§      Articolo 5, comma 8 (Modalità di incasso dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia Spa)234

§      Articolo 5, comma 8-bis (Riscossione delle entrate degli enti locali)236

§      Articolo 6, comma 1 (Attività estimative svolte dall’Agenzia del territorio)239

§      Articolo 6, comma 2 (TARES)242

§      Articolo 6, commi 3 e 4 (Dichiarazioni relative all’uso del suolo)245

§      Articolo 6, comma 5 (Certificati ipotecari e catastali)247

§      Articolo 6, commi da 5-bis a 5-undecies (Certificati ipo-catastali)249

§      Articolo 5-duodecies (Imposta di bollo atti giudiziari)253

§      Articolo 6, comma 5-terdecies (Prenotazione a debito)255

§      Articolo 6, comma 5-quaterdecies (Obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, ecc.)257

§      Articolo 6, comma 5-quinquiesdecies (Procedimento di cancellazione “semplificata” delle ipoteche)259

§      Articolo 7 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)262

§      Articolo 8, commi 1-3 (Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)265

§      Articolo 8, commi 4 e 5 (Modifiche in materia di condizioni per l'esperibilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi)271

§      Articolo 8, comma 6 (Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie)274

§      Articolo 8, comma 7 (Invio delle comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all’uso del contante alla Guardia di finanza)276

§      Articolo 8, comma 8 (Segnalazioni di violazioni tributarie)278

§      Articolo 8, comma 8-bis (Invio segnalazioni)279

§      Articolo 8, comma 9 (Partite IVA inattive)281

§      Articolo 8, comma 10 (Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro)284

§      Articolo 8, comma 10-bis (Procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione)286

§      Articolo 8, comma 11 (Soppressione della norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari)288

§      Articolo 8, comma 12 (Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito)290

§      Articolo 8, commi 13-17 (Disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero)294

§      Articolo 8, commi 18-21 (Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)303

§      Articolo 8, comma 21-bis (Depositi IVA)306

§      Articolo 8, comma 21-ter (Depositi fiscali di tabacchi)308

§      Articolo 8, comma 22 (Estensione del potere di accesso nei confronti degli enti del “terzo settore”)309

§      Articolo 8, comma 22-bis (Rivendita di tabacchi)311

§      Articolo 8, comma 23 (Soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)313

§      Articolo 8, comma 24 (Procedure concorsuali di alcune Agenzie fiscali)319

§      Articolo 8, comma 24-bis (Assunzioni straordinarie di ispettori nella Guardia di finanza)323

§      Articolo 8, commi 25 e 25-bis (Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio)325

§      Articolo 9, comma 1 (Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumentini indagine a disposizione degli uffici doganali)328

§      Articolo 9, comma 2 (Inclusione dei consumi fatturati nell’anno tra gli elementi necessario, per l’accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell’energia elettrica)330

§      Articolo 9, commi 2-bis e 2-ter (Accisa accumulatori veicoli elettrici)332

§      Articolo 9, comma 3 (Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali)334

§      Articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies (Riscossione delle risorse proprie tradizionali UE)336

§      Articolo 9, commi 3-septies e 3-octies (Rifiuti sotto sequestro in aree portuali)341

§      Articolo 9, comma 3-novies (Servizio di sdoganamento)343

§      Articolo 9, comma 3-decies (Competenze uffici doganali)345

§      Articolo 9, comma 3-undecies (Accertamento doganale in linea)347

§      Articolo 9, comma 3-duodecies (Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione)349

§      Articolo 9, comma 3-terdecies (Rifiuti transfrontalieri)351

§      Articolo 10, comma 1 (Operazioni di gioco a fini di controllo)354

§      Articolo 10, comma 2 (Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi)357

§      Articolo 10, commi 3-7 (Misure per la razionalizzazione e l’efficientamento delle scommesse ippiche e per il rilancio del settore ippico)363

§      Articolo 10, comma 8 (Giochi di sorte legati al consumo)368

§      Articolo 10, comma 8-bis (Tornei non a distanza di poker sportivo)370

§      Articolo 10, comma 9 (Consolidamento entrate da giochi)372

§      Articolo 10, commi da 9-bis a 9-quater (Norme in materia di giochi)375

§      Articolo 10, comma 9-quinquies (Preclusione di nuove autorizzazioni in materia di apparecchi da gioco)378

§      Articolo 10, comma 9-sexies (Abrogazione di un versamento all’erario da parte dei concessionari)380

§      Articolo 10, comma 9-septies (Bingo sperimentale)381

§      Articolo 10, commi 9-octies e 9-novies (Nuove gare per scommesse)383

§      Articolo 11, commi 1-3 (Omessa comunicazione delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie)387

§      Articolo 11, comma 3-bis (Cumulabilità riduzioni sanzioni)389

§      Articolo 11, comma 4 (Sanzione amministrativa relativa alle dichiarazioni doganali)391

§      Articolo 11, commi 5 e 6 (Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise)394

§      Articolo 11, comma 7 (Modifiche in materia di sanzioni amministrative)396

§      Articolo 11, comma 8 (Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni)399

§      Articolo 12, commi 1-3, 4 e 5 (Contenzioso in materia tributaria e riscossione)403

§      Articolo 12, commi 3-bis e 3-ter (Finanziamento della giustizia tributaria)406

§      Articolo 12, comma 4-bis (Ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie)408

§      Articolo 12, commi 6 e 7 (Disciplina dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorie)410

§      Articolo 12, commi da 8 a 11-ter (Acquisto del termovalorizzatore di Acerra)412

§      Articolo 12, commi 11-quater e 11-quinquies (Certificazione dei crediti)420

§      Articolo 12, comma 11-sexies (Pagamento dei debiti commerciali)423

§      Articolo 12, commi da 11-septies a 11-octies (Edilizia sanitaria)425

§      Articolo 12, comma 11-novies (Trasporto pubblico locale ferroviario)428

§      Articolo 13, comm1 e 2 (Norma di copertura)434

§      Articolo 13, commi da 1-bis a 1-quinquies (Riduzioni di spesa)436

§      Articolo 14 (Entrata in vigore)441

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, commi 1-4
(Rateazione dei debiti tributari)

 


1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione»;

c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a: «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 1 sono volti a favorire la rateazione dei debiti tributari.

Per effetto delle norme introdotte, il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari” può richiedere la dilazione del dovuto. Si può poi accedere alla rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo – ovvero secondo rate variabili di importo crescente - anche nel caso di primo accesso al beneficio. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Infine, si rende possibile rateizzare i debiti di natura patrimoniale nei confronti di enti pubblici dello Stato, anche in presenza di contenzioso o di una precedente rateizzazione. Tale ultima misura non si applica alla riscossione dei crediti di enti previdenziali nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Analisi normativa

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 1 recano disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari.

 

Le disposizioni in commento si inseriscono nel solco degli interventi, susseguitisi negli ultimi anni, coi quali il legislatore ha progressivamente incentivato il ricorso alla rateazione dei debiti tributari, al fine di aumentare il tasso di adesione spontanea all’obbligazione fiscale.

Si ricorda in particolare che il D.L. n. 40 del 2010 ha previsto che, per accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, la prestazione di garanzia per accedere alla dilazione fosse necessaria nel solo caso di rate successive alla prima superiori a 50.000 euro; con analogo intento, il D.L. n. 70 del 2011, per la dilazione di pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari”, ha reso necessaria la garanzia solo nel caso in cui le rate successive alla prima fossero, nel complesso, superiori a 50.000 euro.

Successivamente, il D.L. n. 98 del 2011 ha eliminato l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari - anche superiori a 50.000 euro - conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, ovvero all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale. Da ultimo, il D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-decies) ha del tutto eliminato l’obbligo di garanzia per i pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari”. Sono state poi introdotte norme (articolo 10, commi 13-bis e 13-ter) nel complesso volte a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, in presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il richiamato comma 13-decies ha inoltre novellato la disciplina della decadenza dal beneficio della dilazione prevedendo che, anziché perdere il beneficio al mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decada se la prima rata non è pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente.

 

Più in dettaglio, il comma 1 consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di “avvisi bonari” per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.

A tal fine, viene soppresso il comma 7 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, in materia di procedure di liquidazione, riscossione e accertamento.

 

Si ricorda che la legge (articolo 2 del richiamato D.Lgs. n. 462 del 1997) prevede l’iscrizione diretta a ruolo, a titolo definitivo, delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati effettuati in materia di imposte sui redditi e di IVA. Il contribuente può però evitare l’iscrizione a ruolo se (articolo 2, comma 2) effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del c.d. “avviso bonario”: si tratta della comunicazione relativa all'esito della liquidazione, effettuata per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, ovvero contenente la rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tale ipotesi la sanzione è ridotta ad un terzo del dovuto.

Anche nel caso di controllo formale della dichiarazione da cui risulta un debito d’imposta (successivo articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997) il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo, se effettua il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento del c.d. “avviso bonario”.

La scelta di effettuare il pagamento rateale delle somme liquidate con l’avviso bonario è lasciata alla discrezionalità del contribuente. In base all’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997, la somma liquidata a titolo di imposte, interessi e sanzioni, a prescindere dall’importo, può infatti essere versata in unica soluzione o in più rate (al massimo in sei rate trimestrali di pari importo. Se il debito è superiore a 5.000 euro, è possibile frazionare il debito in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo).

Il D.L. n. 201 del 2011, come rammentato supra, ha successivamente soppresso l’obbligo di prestazione di idonea garanzia per debiti superiori a 50.000 euro.

Il contribuente decade dal beneficio della dilazione se omette il pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (comma 4 e seguenti dell’articolo 3-bis, modificati da ultimo dall’articolo 10, comma 13-terdecies del D.L. n. 201 del 2011), ovvero nel caso di omissione del pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine fissato per il versamento della rata successiva (ad esempio, se la seconda rata non è pagata entro il termine fissato per la scadenza della terza).

La decadenza della procedura di pagamento rateale comporta l’iscrizione a ruolo del debito relativo alle imposte, agli interessi e alle sanzioni (conteggiate in misura piena), previa deduzione di quanto è già stato versato. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza fissato per quella successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione del 30 per cento, commisurata sulla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

Ancora una volta, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente sana l’irregolarità mediante l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso” (di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 3-bis, abrogato dalla norma in esame, al contribuente così decaduto non era consentito l’accesso alla dilazione di pagamento specificamente prevista per le somme iscritte a ruolo dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (norma peraltro modificata dal successivo comma 2 del testo in commento, su cui si veda più diffusamente infra).

In sostanza, prima della modifica operata con la disposizione in commento, anche ove versasse in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente non poteva richiedere all’agente della riscossione la dilazione del dovuto (fino ad un massimo di 72 rate mensili). Per effetto della norma in esame, dunque, anche se decaduto dal beneficio della rateazione dei pagamenti conseguenti agli “avvisi bonari”, il contribuente potrà in ogni caso avvalersi della dilazione specificamente prevista dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 per le somme iscritte a ruolo.

 

Il comma 2 apporta diverse modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, novellando a tal fine l’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in materia di riscossione.

In estrema sintesi, per effetto delle norme in commento sarà possibile per il contribuente chiedere una rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa.

Le disposizioni inoltre limitano la possibilità, per l’agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore che non ha tempestivamente adempiuto alle sole ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di dilazione, ovvero nel caso di decadenza dal suddetto beneficio.

Infine, si prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate).

 

Si ricorda che il richiamato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 al comma 1 prevede che, previa richiesta del contribuente, l’agente della riscossione possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero massimo di settantadue rate mensili.

 

Più in dettaglio, la lettera a)del comma in esame modifica il comma 1-bis dell’articolo 19 citato (norma introdotta dall’articolo 10, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011), ai sensi del quale, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del contribuente, è possibile prorogare per un ulteriore periodo di tempo la dilazione già concessa.

La dilazione può essere concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Per effetto delle norme in esame viene in primo luogo soppresso l’ultimo periodo del comma 1-bis, ai sensi del quale il debitore poteva chiedere che la rateazione così prorogata avvenisse, anziché per rate di importo costante, secondo rate variabili di importo crescente per ciascun anno; di conseguenza, la successiva lettera b)inserisce all'articolo 19 il comma 1-ter, che prevede per il debitore la possibilità di chiedere un piano di rateazione “flessibile” – per rate variabili, di importo crescente per ciascun anno – non solo nel caso di proroga di una dilazione già concessa (di cui al comma 1-bis), ma anche nell’ipotesi di prima richiesta del beneficio (ai sensi del comma 1 dell’articolo 19).

 

La medesima lettera introduce poi il comma 1-quater, che limita i poteri dell’agente della riscossione in caso di richiesta del beneficio della dilazione.

Una volta ricevuta la richiesta del contribuente, infatti, sarà possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19).

In sostanza, nel caso in cui il debitore abbia ottenuto il beneficio della dilazione, l’agente della riscossione non potrà procedere all’iscrizione ipotecaria.

Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

 

Si ricorda in proposito che, in linea di principio, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Secondo le regole generali (articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; da quel momento il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973). Si segnala peraltro che il comma 5 dell’articolo 3 del provvedimento in esame ha modificato le condizioni alle quali l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore; in particolare, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore senza dover attendere che si verifichino le condizioni per procedere all’espropriazione immobiliare, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a ventimila euro.

 

La lettera c) del comma in esame novella infine il comma 3 dell’articolo 19, apportando modifiche alla disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione di somme iscritte a ruolo. In particolare, si prevede che la decadenza automatica operi nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate, come previsto dal testo previgente).

 

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia al 2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati (ai sensi del già citato articolo 19, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973), ossia nell’ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.

 

Il comma 4, infine, consente di rateizzare anche i debiti di natura patrimoniale nei confronti degli enti pubblici dello Stato; questi ultimi possono infatti accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di:

§      contenzioso con lo stesso soggetto;

§      una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisce.

La norma esclude la possibilità di ricorrere a tale misura di maggiore flessibilità per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.


 

Articolo 1, commi da 4-bis a 4-quater
(Violazione dei doveri d’ufficio per il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato)

 


4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater qualificano quale violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento da parte delle PA delle somme da esse dovute eccedenti l’ammontare del debito d’imposta il cui mancato versamento, per cartelle di pagamento superiori a diecimila euro, deve essere segnalato dalla PA all’agente della riscossione.

Analisi normativa

 

I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, intervengono in tema di pagamenti da parte delle PA delle somme da esse dovute a soggetti inadempienti per cartelle di pagamento con importo superiore a diecimila euro.

L’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il D.M. n. 40 del 2008 ha previsto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis.

Il comma 4-bisdispone che, anche in presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis, i soggetti pubblici sono comunque tenuti al pagamento delle somme che eccedono l’ammontare del debito d’imposta inadempiuto, comprensivo delle spese e degli interessi di mora. La norma fa salvo quanto previsto, in tema di limiti di pignorabilità, dall’articolo 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

Il nuovo articolo 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (inserito dall'articolo 3, comma 5, lett. b), del decreto legge in esame) individua per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, limiti di pignorabilità ulteriori rispetto a quello previsto dall’articolo 545 del c.p.c. (il quinto). In particolare gli importi fino a duemila euro possono essere pignorati in misura pari a un decimo; gli importi da duemila a cinquemila euro possono essere pignorati in misura pari a un settimo.

 

Il comma 4-terqualifica quale violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato. Il comma 4-quater prevede che tale violazione sia integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l’agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto (articolo 3, commi 5 e 6 del D.M. n. 40 del 2008).


 

Articolo 1, commi 5 e 6
(Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)

 


5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».

6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 5 e 6 sono volti a non escludere dalle gare pubbliche il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario; non si intendono pertanto scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti.

Analisi normativa

 

I commi 5 e 6 dell'articolo in esame sono volti a precisare la definizione di “violazioni definitivamente accertate” in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), prevede all’articolo 38, comma 1, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. I soggetti interessati non possono essere altresì affidatari di subappalti né possono stipulare i relativi contratti.

Tra i soggetti esclusi, la lettera g) del comma 1 include coloro i quali abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

 

Il comma 5 interviene pertanto mediante una integrazione al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

 

Si ricorda che il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 38 già definisce “gravi” le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro (secondo quanto previsto dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Tale disposizione prevede in particolare che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento superiore al predetto importo - che può essere modificato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze - verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Come evidenziato dalla relazione tecnica (A.S. 3184), la disposizione serve a far sì che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non sia considerato inadempiente (e quindi escluso dalle procedure di gara sopra richiamate); non si intendono pertanto scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti.

 

Il successivo comma 6 fa salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti in coerenza con la nuova disposizione.

Viene pertanto attribuito carattere retroattivo alla disposizione in esame.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

 

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato due misure volte a modificare la normativa in materia di appalti pubblici:

una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).

L’articolo 74 di entrambe le proposte dispone l’esclusione dalla partecipazione ad un appalto dell'offerente condannato con sentenza definitiva perpartecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Dovranno essere altresì esclusi dalla partecipazione all'appalto gli operatori oggetto di una sentenza passata in giudicato nella quale si attesta che essi non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale.

Potranno inoltre essere esclusi gli operatori che:

§       abbiano commesso violazioni alla normativa UE e a quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e sicurezza sociale;

§       siano soggetti ad una procedura di insolvenza o di liquidazione;

§       abbiano commesso gravi illeciti professionali;

§       si siano resi responsabili di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

E’ prevista tuttavia la possibilità per i candidati interessati di fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Secondo la tabella di marcia fissata per l’esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

L’esame del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione) è previsto per la seduta del 10 dicembre 2012.


 

Articolo 2, commi da 1 a 3-bis
(Adempimenti formali - Rimessione in bonis)

 


1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».

3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Si prevede, in via generale, che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali non precluda necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali, qualora sussistano i requisiti sostanziali, la violazione non sia stata contestata e sia versata una sanzione. In particolare, si disciplina la rimessione in bonis degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell’Irpef e si interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo.

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali, come la preventiva comunicazione quando richiesta, non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell’adempimento formale è possibile infatti sanare la propria situazione entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.

 

La norma in esame, di carattere generale, si applica alle diverse ipotesi previste nel sistema tributario che consentono l'accesso ad alcuni regimi fiscali speciali o la fruizione di particolari benefici tributari previa presentazione di specifica comunicazione oppure a seguito di un adempimento meramente formale. Esempi in questo senso, come ricordato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3184), sono rinvenibili nel regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR - e decreto ministeriale 23 aprile 2004), nel consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché nelle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

 

Più in dettaglio, il comma 1 prevede una remissione in bonis qualora un soggetto che aspiri a benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali non adempia tempestivamente ad un obbligo di preventiva comunicazione o ad un altro adempimento di natura formale.

La norma fissa le condizioni necessarie:

§      la violazione non deve essere stata contestata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;

§      devono sussistere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

§      l’adempimento richiesto (comunicazione o altro) deve comunque effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

§      il soggetto richiedente deve versare contestualmente la sanzione, nella misura minima (258 euro), prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Il pagamento della sanzione deve avviene tramite versamento, senza possibilità di compensazione, con le modalità previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, il quale stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

La norma è volta a sanare i soli inadempimenti di natura formale che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento.

La norma, inoltre, sembra riguardare tutte le fattispecie in cui, al fine di accedere ad una agevolazione o optare ad un regime fiscale, siano previsti una comunicazione o un adempimento, che pertanto potranno essere effettuati anche tardivamente. Viceversa, non sembrerebbe applicabile a quelle fattispecie in cui le comunicazioni o gli adempimenti non sono essenziali per l'accesso all'agevolazione o al regime opzionale, ma che, in caso di mancata effettuazione, prevedono solo l'irrogazione di una sanzione.

 

Il comma 2 introduce una disciplina (simile a quella dettata in termini generali dal comma 1) specificamente dedicata alla rimessione in bonis degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale disposizione prevede in particolare che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’IRPEF anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:

§      siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

§      presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;

§      paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima (258 euro), prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione, con le modalità previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Per l'anno finanziario 2010 i termini per l'assolvimento degli adempimenti in materia di riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Si evidenzia che l'articolo 33, comma 11, della legge n. 138 del 2011 ha previsto l'applicabilità del predetto D.P.C.M. anche all'esercizio finanziario 2012, aggiornando i termini ivi stabiliti per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013.

Si ricorda che l’articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98 del 2011 ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

La Relazione illustrativa definisce la disposizione in esame in linea col principio previsto dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000 – Statuto del contribuente ("i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"), nonché con il principio sancito dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997 ("l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività").

 

L’Agenzia delle entrate il 20 marzo 2012 ha pubblicato la circolare n. 10/E con la quale sono riepilogati gli adempimenti procedurali necessari per accedere al riparto della quota del cinque per mille. La circolare n. 10/E tiene conto delle novità normative intervenute e, pertanto, inserisce le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici fra quelle che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille (articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98 del 2011) e ammette al riparto gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte entro le previste scadenze agli adempimenti richiesti, sono in possesso dei requisiti sostanziali e provvedono a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre (comma in esame).

In particolare, su quest’ultimo punto, la circolare ha precisato che la regolarizzazione - che passa comunque per il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti (7 maggio 2012 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile 2012 per gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria) - interessa sia quanti non rispettino i termini “ordinari” per la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva, sia i soggetti che pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. Il versamento della sanzione di 258 euro andrà effettuato con F24, senza la possibilità di compensare.

 

Il comma 3 interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nell'ambito del gruppo, prevedendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale dei dati del cessionario-consolidante e dell’importo ceduto non determina più l’inefficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria; in tale ipotesi è previsto il versamento della sanzione di 2.065,83 euro.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata eliminata la limitazione dell’operatività della norma al caso in cui il concessionario fosse lo stesso consolidante. Pertanto la cessione delle eccedenze nel consolidato, in caso di incompleta indicazione degli estremi, si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo.

 

Più in dettaglio, la norma in esame inserisce un nuovo comma 2-bis nell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)al fine di disporre che, nel caso di cessione dell’eccedenza dell’IRES nell’ambito dell'opzione per la tassazione consolidata di gruppo, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessione stessa nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

In tal caso si applica tuttavia la misura massima della sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (pari a 2.065,83 euro).

Si ricorda che il citato articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, al comma 1, che le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, la cessione delle eccedenze è efficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi

 

Sulla materia è stata emanata la circolare 35/E del 18 luglio 2005 dell'Agenzia delle entrate, dedicata alle problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato nazionale.

Si evidenzia che, come riportato dalla Relazione tecnica (A.S. 3184), sulla fattispecie presa in considerazione dalla norma (casi in cui l’eccedenza IRES risulti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante) si registrano sentenze di Commissioni Tributarie sfavorevoli all’amministrazione finanziaria (si veda, ad esempio, la sentenza n. 157 del 16 novembre 2010 della Commissione tributaria provinciale di Modena, Sez. II, secondo la quale la mancata compilazione del quadro CK predisposto per la cessione delle eccedenze non può precludere l’efficacia dell’utilizzazione in proprio da parte della consolidante delle eccedenze IRES di gruppo).

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato aggiunto il comma 3-bis volto ad estendere la disciplina introdotta dal comma 3 anche alle cessioni di eccedenze diverse dall’IRES all’interno del consolidato. In tal modo la mancata indicazione degli estremi del soggetto concessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ma solo il pagamento della sanzione (pari a 2.065,83 euro).

Si segnala che tale modifica, a differenza di quanto previsto dal precedente comma 3, non interviene sull’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale disciplina la cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.


 

Articolo 2, comma 4
(Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento)

 

4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che l’obbligo della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento debba avvenire non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione periodica dell'IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d’imposta.

Analisi normativa

 

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento (ovvero le dichiarazioni con le quali l’esportatore abituale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta) avvenga entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA, mensile o trimestrale, in luogo del 16 del mese successivo alla loro ricezione come stabilito dalla previgente normativa.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che la normativa in materia (articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972[1]) consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti in sospensione d'imposta entro un determinato ammontare (c.d. plafond).

Per poter beneficiare dell'acquisto in sospensione d'imposta, l'esportatore abituale deve far pervenire al proprio fornitore una dichiarazione con la quale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta (dichiarazione d'intento - articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746[2]).

Successivamente l'articolo 1, comma 381, della legge n. 311 del 2004[3] ha introdotto, in capo ai fornitori degli esportatori abituali, l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute nel mese precedente. Tale disciplina, come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa (A.S. 3184), attribuendo l’obbligo di comunicazione ad un soggetto diverso da colui che emette le dichiarazioni d’intento, si è posta come strumento di garanzia circa la regolare trasmissione delle informazioni ivi contenute, al fine di contrastare le frodi IVA tramite il fenomeno dei falsi esportatori abituali.

Si rammenta che il fornitore che ometta l'invio entro il termine previsto della comunicazione in questione, ovvero la invii con dati infedeli o incompleti, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 471/1997).

 

La norma in esame pertanto, tramite una novella all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 746 del 1983, prevede che l’obbligo della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento debba avvenire non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione periodica dell'IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d’imposta.


 

Articolo 2, comma 4-bis
(Esenzione dall’Iva per soli collegi universitari)

 

4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 4-biscontiene una norma interpretativa che circoscrive l’esenzione dall’Iva disposta dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.

Analisi normativa

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, contiene una norma interpretativa che circoscrive l’esenzione dall’Iva, disposta dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (articolo 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000), e non anche ai soggetti operanti anche in altri ambiti o settori diversi.

 

L’articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) dispone, per i collegi universitari di cui al comma 603, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’esenzione dall’IVA riguarda le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (articolo 10, primo comma, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972).

Il comma 603 equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti “tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338” che siano iscritti ai registri delle prefetture. La norma, ai fini di quanto previsto dal successivo comma 604, potrebbe ingenerare un’incertezza interpretativa sull’individuazione dei soggetti esenti da Iva, in quanto, sostanzialmente, contempla una equiparazione.

Il comma 4-bis in esame in esame chiarisce che i soggetti a cui si applica l’esenzione Iva (comma 604) sono i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano esclusivamente la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.


 

Articolo 2, comma 5
(Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria - Revoca della liquidazione)

 


5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5 dell'articolo 2 è volto ad allineare la disciplina fiscale in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile.

Analisi normativa

 

Il comma 5 dell'articolo 2 novella l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni dei redditi, al fine di allineare la disciplina fiscale ivi prevista in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile (recante la disciplina delle società di capitali e società cooperative).

Si ricorda al riguardo che l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al comma 1 ha previsto che - in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'IRES, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR (che producono redditi in forma associata) e di imprese individuali - il liquidatore (o il rappresentante legale) deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

 

Successivamente, con la riforma del diritto societario recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, gli articoli 2484 e 2485 del codice civile hanno disposto rispettivamente che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:

§       dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell’articolo 2484[4];

§       dalla data di iscrizione della relativa deliberazione dell’assemblea nell’ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall’articolo 2484 del codice civile[5];

§       dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell’ipotesi di cui all’articolo 2485, comma 2, del codice civile[6].

 

Il comma 5 in esame reca modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

Anzitutto la lettera a) del comma 5 novella il comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevedendo che la dichiarazione da presentare in via telematica in caso di liquidazione concerne il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi dei citati articoli 2484 e 2485 del codice civile.

Per quanto concerne le imprese individuali, la norma in esame fa invece riferimento alla data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di imposta sul valore aggiunto), concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

La norma ricalca pertanto quanto già previsto dall’articolo 182, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), secondo cui per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

La lettera b) del comma 5 inserisce invece il comma 3-bis all’articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998, al fine di disciplinare gli effetti fiscali della revoca della liquidazione.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 2487-ter del codice civile prevede, al secondo comma, che la revoca della liquidazione ha effetto solo decorsi sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

 

Il comma 3-bis prevede pertanto che se la revoca produce effetti prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3 (ossia nel periodo “ante-liquidazione”), il liquidatore (o il rappresentante legale) non è tenuto a presentare le suddette dichiarazioni.

Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della data in cui la revoca dello stato di liquidazione ha avuto effetto.

L'unica eccezione prevista si verifica qualora la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa (A.S. 3184), la norma suddetta, nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia ex tunc, per evidenti necessità di certezza della norma tributaria fa salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già presentate.


 

Articolo 2, comma 5-bis
(Responsabilità in solido dell’appaltatore per versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA)

 

5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-bis estende la disciplina in tema di responsabilità in solido dell’appaltatore con il subappaltatore anche al committente imprenditore o datore di lavoro circa l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Analisi normativa

 

Il comma 5-bis sostituisce il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, in tema di responsabilità in solido dell’appaltatore con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

 

Il testo previdente del comma 28 prevedeva che l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74 è stato emanato il regolamento concernente la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

 

Rispetto al testo previgente, la nuova formulazione del comma 28:

§      estende la responsabilità in solido anche al committente imprenditore o datore di lavoro e a ciascuno degli eventuali subappaltatori;

§      stabilisce il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto;

§      limita l’oggetto dalla responsabilità solidale al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relative alle fatture inerenti le prestazioni in questione;

§      fa salva la possibilità di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele per evitare l’inadempimento.

 

 

Testo previgente

Testo D.L. n. 16/2012

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.


 

Articolo 2, comma 6
(Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi)

 


6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 6 dell’articolo 2 modifica la disciplina del c.d. “spesometro” per le transazioni con obbligo di fattura, reintroducendo l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria tutte le transazioni effettuate con l'obbligo di emissione della fattura. Per le operazioni senza obbligo di fattura la disciplina invece non cambia, in quanto devono essere comunicate solo le operazioni di importo superiore alla soglia di 3.600 euro.

Analisi normativa

 

Il comma 6 dell'articolo 2 del testo in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

 

Viene pertanto modificata la disciplina del c.d. “spesometro” reintroducendo l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria tutte le transazioni effettuate con l'obbligo di emissione della fattura (c.d. elenco clienti fornitori).

Per le operazioni senza obbligo di fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, nei confronti dei privati) la disciplina invece non cambia, in quanto devono essere comunicate solo le operazioni di importo superiore alla soglia di 3.600 euro.

 

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3184), la norma sarebbe diretta a superare le difficoltà operative, segnalate dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria, legate all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, demandandone le modalità e i termini attuativi, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La disposizione ha previsto altresì che, nell’ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applichi una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ).

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha individuato i soggetti obbligati a tale comunicazione, gli elementi e i dati da comunicare nonché le modalità di effettuazione della comunicazione. In particolare si è previsto che:

§       oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata (articolo 2 del provvedimento);

§       sono escluse dal predetto obbligo le importazioni, le esportazioni alle condizioni di legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” e le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Il successivo provvedimento del 14 aprile 2011, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha peraltro escluso, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011 (articolo 3 del provvedimento).

Tra gli elementi da indicare nella comunicazione vi sono, tra l’altro, l’anno di riferimento, la partita IVA o il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

 

L'articolo 7, comma 2, lettera o), del D.L. n. 70 del 2011 ha quindi inserito all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 un nuovo comma 1-bis: tale disposizione esclude dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’Anagrafe tributaria (ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

 

Gli ultimi chiarimenti in materia sono stati forniti con la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 e con il successivo Provvedimento del 21 giugno 2011, che ha dettato le specifiche tecniche relative alla comunicazione telematica.

La Circolare 24/E ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).

In sede di prima applicazione il provvedimento ha stabilito che devono essere comunicate:

§       entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Si ricorda al riguardo che un primo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2011 ha fatto slittare il termine al 31 dicembre 2011; successivamente con il Provvedimento del 21 dicembre 2011 è stata disposta un’ulteriore proroga al 31 gennaio 2012;

§       entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011 per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;

§       entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d’imposta 2010 devono, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta. A regime, invece, la predetta soglia era fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Da ultimo l'articolo 23, comma 41, del D.L. n 98 del 2011 è intervenuto nuovamente sull’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, aggiungendo un comma 1-ter. Per effetto di tale modifica è previsto che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate e che sono soggetti ai predetti obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria devono altresì comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi. La norma demanda ad un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (adottato il 29 dicembre 2011) l’individuazione di termini e modalità di tale comunicazione.

 

Il comma 6 in esame interviene pertanto sull’articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2011, espungendo anzitutto il riferimento alla soglia di tremila euro, ivi prevista in via generale.

La norma, peraltro, aggiunge al comma 1 citato un nuovo periodo con cui, con una disposizione di rango primario (e non più ad opera di un provvedimento direttoriale), si opera una distinzione tra operazioni con obbligo di emissione di fattura e operazioni in cui tale obbligo non è previsto:

§      nella prima ipotesi l’obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per queste operazioni, pertanto, non è stabilita alcuna soglia minima di importo;

§      nella seconda ipotesi (operazioni senza obbligo di fattura, generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), analogamente a quanto attualmente previsto, la comunicazione telematica deve essere effettuata per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivi di IVA.

 

La modifica in esame comporta l'obbligo di segnalazione dell'importo di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, effettuate nei confronti di ciascun cliente e fornitore, a prescindere dall'ammontare unitario.

Pertanto, oggetto della comunicazione non sono più le singole operazioni, bensì l'insieme dei rapporti intrattenuti con un determinato cliente o fornitore, secondo una logica che da oggettiva (la segnalazione dell'operazione) passa a soggettiva (la segnalazione della controparte commerciale).

La disciplina sembrerebbe peraltro idonea a consentire l’eliminazione del problema dei contratti collegati e delle prestazioni periodiche, in quanto la rimozione della soglia quantitativa e la caratterizzazione soggettiva della comunicazione determinano la necessità di trasmettere all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni, senza necessità di valutarne il rapporto genetico sottostante.

Si tratterebbe, in sostanza, di un ritorno all’elenco clienti e fornitori, introdotto dall'articolo 37, commi 8 e 9, del D.L. n. 223 del 2006 e successivamente abolito dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato aggiunto l’ultimo periodo del comma 6, il quale esclude dall’obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria alcune operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate da soggetti già sottoposti a determinati obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria. I soggetti in questione, infatti, devono effettuare le comunicazioni limitatamente alle fatture emesse o ricevute per le operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 605 del 1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

L’articolo 7, comma 5, dispone che le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti; al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti

L’articolo 7, comma 6, prevede che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Si rammenta che l’articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 (c.d. “salva Italia”) ha imposto agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973.

Tali informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, oltre che per le finalità individuate dall’articolo 7, comma 11, del medesimo D.P.R. n. 605/1973 (riscossione mediante ruolo, accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione).


 

Articolo 2, comma 6-bis
(Applicazione dell’IVA sul cd. “margine” per le cessioni di contratti di locazione finanziaria)

 

6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 6-bis estende anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l’applicazione dell’IVA sul cd. “margine”, ovvero sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto.

Analisi normativa

 

Il comma 6-bis estende anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l’applicazione dell’IVA sul cd. “margine”, ovvero sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto.

 

Si ricorda che il regime IVA del “margine” è disciplinato dagli articoli da 36 a 40-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che recano la disciplina IVA del commercio di beni mobili usati, di oggetti da antiquariato, arte e da collezione.

In ottemperanza alle prescrizioni comunitarie, l’introduzione del regime del margine evita fenomeni di reiterata imposizione per i beni usati che, usciti dal circuito commerciale, vengono successivamente ceduti ad un soggetto passivo di imposta che intende rivenderli. In tale situazione, se il soggetto passivo assoggettasse ad Iva l’intero corrispettivo della rivendita, si opererebbe quasi sicuramente una duplicazione d’imposta; la legge non consente infatti al privato, o al soggetto passivo che aveva acquistato il bene maggiorato di Iva, di detrarla.

Tale articolata disciplina si applica con modalità diverse a seconda della tipologia di beni, dei soggetti che pongono in essere le operazioni e le caratteristiche del prezzo di acquisto.

In particolare, vi sono tre modalità applicative:

§      regime ordinario o analitico (comma 1).

Esso trova applicazione per i beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (come indicati nell’apposita tabella allegata al medesimo D.L.), acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

In tale ipotesi, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

§      regime forfettario o percentuale (comma 5).

In tali casi, il margine è commisurato in una percentuale forfettaria del prezzo di vendita, in specifiche misure legate alla tipologia di beni o al tipo di attività svolta. In genere, esso opera qualora risulti difficoltosa ed onerosa l’applicazione del metodo ordinario; non comporta aggravi negli adempimenti contabili.

§      regime globale (comma 6).

Il margine è determinato globalmente, ovvero in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento. Tale regime opera, tra l’altro, per le attività di commercio di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di beni acquistati “per masse” come compendio unitario e con prezzo indistinto.

 

Per effetto delle norme in commento, il regime del margine - come disciplinato dall’articolo 36 - si applica anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati:

§      presso privati;

§      da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;

§      da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del margine “ordinario”.


 

Articolo 2, comma 7
(Eliminazione dell’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria)

 

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;  

b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 7, per semplificare i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, limita l’obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto, anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari.

Analisi normativa

 

Il comma 7 dell'articolo 2 reca disposizioni volte alla semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, limitando l’obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto, anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari.

 

A tal fine, la lettera a) modifica l’articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di riscossione, che reca la disciplina generale del domicilio fiscale dei contribuenti.

L’articolo 58 prescrive che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato e, in particolare:

§       le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;

§       le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;

§       i cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti in quanto cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, (articolo 2, comma 2–bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi) hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

 

Per effetto delle modifiche operate dalla norma in esame (che novella testualmente il comma quarto dell’articolo 58) viene eliminato l’obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo nella totalità degli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari. Tale indicazione viene limitata solo ai casi in cui ciò venga espressamente richiesto.

 

La successiva lettera b) reca modifiche alla disciplina delle notifiche a fini fiscali, sopprimendo l’ultimo periodo dell’articolo 60, comma terzo del D.P.R. n. 600/1973.

 

In estrema sintesi, si ricorda che le notifiche di atti e avvisi a fini fiscali sono effettuati secondo le relative norme del codice di procedura civile, con alcune specificità - recate dal richiamato articolo 60 - legate alla natura tributaria dell’atto da notificare.

 

In particolare, il terzo comma dell’articolo 60 disciplina la decorrenza degli effetti delle variazioni e delle modificazioni dell'indirizzo dei contribuenti. Esse hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

Per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, la variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione, da parte dell'ufficio, della comunicazione della dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini IVA (articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero della dichiarazione dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 35-ter del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

In sostanza, con una novella che appare conseguente alle modifiche apportate dalla già commentata lettera a), viene soppresso l’ultimo periodo del comma terzo; si elimina la previsione secondo cui la notifica di atti e avvisi nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale è valida, se sono state omesse le predette comunicazioni da cui si evince la variazione dell’indirizzo del contribuente.


 

Articolo 2, comma 8
(Operazioni con Paesi c.d. black list)

 

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8 introduce la soglia minima di 500 euro al di sotto della quale non è più dovuta la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Analisi normativa

 

Il comma 8 limita l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. black list ai soli casi in cui le operazioni siano di importo superiore a 500 euro.

La modifica interviene sull’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, il quale ha stabilito l’obbligo a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (norma di contrasto alle cosiddette “operazioni carosello”). I Paesi interessati dalla disciplina sono quelli indicati nella black list,fatta salva la facoltà, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di includere ulteriori Paesi ovvero di escludere alcuni di quelli già inclusi mediante l’emanazione di un decreto non regolamentare.

La omessa, incompleta o non veritiera presentazione della comunicazione comporta una sanzione di ammontare compreso tra 516 euro e 4.132 euro.

L'individuazione degli Stati c.d. black list è stata realizzata dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999) e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001).

Il D.M. 30 marzo 2010 ha dettato le modalità operative della comunicazione. Si segnala che il D.M. 5 agosto 2010 ha previsto l’esclusione dalla black list di Cipro, Malta e Corea del Sud.

L'introduzione di una soglia minima mira a ridurre gli oneri informativi per gli operatori con riguardo agli scambi di importo contenuto.


 

Articolo 2, commi 9 e 10
(Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei)

 


9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 9 e 10 prevedono la facoltà, per gli operatori nei settori dei prodotti energetici e degli alcolici, di avvalersi della trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili all’Amministrazione finanziaria, in sostituzione della tenuta dei registri cartacei, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi sia per gli operatori che per l'Amministrazione, nonché miglioramento dei controlli e della qualità dei dati raccolti.

Analisi normativa

 

Il comma 9 prevede la facoltà, per gli operatori di diversi settori, di avvalersi della trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei.

Nel dettaglio, possono ricorrere a tale modalità di comunicazione obbligatoria dei dati relativi alla contabilità i seguenti soggetti:

a)   depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, circa l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio (art. 1, co. 1, lett. a), D.L. n. 262/2006);

b)   esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi (art. 25, D.Lgs. n. 504/1995);

c)   operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa (capo II D.M. n. 322/1995);

d)   operatori che trattano esclusivamente alcoli in regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico (art. 66, D.Lgs. n. 504/1995);

e)   operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa (D.M. n. 524/1996).

 

Tali previsioni - le cui modalità applicative, ai sensi del successivo comma 10, sono da determinarsi con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 29 agosto 2012 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso) - legificano e generalizzano, per i settori dei prodotti energetici e alcolici sopra indicati, una trasmissione dei dati già operante (ma con cadenza temporale assai diversa dalla giornaliera) ai sensi delle determinazioni direttoriali[7] attuative del decreto-legge n. 262 del 2006.

 

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 3184), la dematerializzazione dei registri cartacei determinerebbe una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli operatori che per l'Agenzia delle dogane, nonché un miglioramento dei controlli e della qualità dei dati raccolti.

 

L'obbligo di registro dei dati relativi alla contabilità, di cui qui si tratta, è disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 1995, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", agli articoli 25 (Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa), 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale) e 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa).


 

Articolo 2, commi 11 e 12
(Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale)

 


11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».

12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 11 e 12introducono alcune semplificazioni nel settore della produzione di birra artigianale, relativamente all'accertamento e alla contabilizzazione del prodotto.

Analisi normativa

 

Il comma 11 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), disponendo che nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l’accertamento del prodotto finito possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente l’impianto, enon più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta.

La norma non prevede l’applicazione delle disposizioni contenute ai commi 5 e 6, lettere b) e c) relativi, rispettivamente, alle rotture di contenitori e alle tolleranze.

La disposizione fa salva la possibilità per il depositario, dietro motivata richiesta, di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 35.

 

La Relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 3184) evidenzia che la disposizione individua una diversa modalità di immissione in consumo della birra avviata al confezionamento, senza che questo debba essere già ultimato. Ne consegue che il prodotto assolva all'imposta prima del confezionamento, senza che si debbano così applicare le disposizioni vigenti per l'accertamento dell'accisa sulla birra, relative alla verifica di rotture degli imballaggi (in una certa misura, queste determinano la non esigibilità dell'accisa) e sul volume delle confezioni. In tal modo sono eliminati alcuni oneri per gli operatori, in termini di adempimenti amministrativi relativi al magazzino fiscale. Tale disciplina non sarebbe in contrasto, come affermato nella relazione, con la normativa comunitaria (la quale prevede la tassazione sui volumi, non sulle confezioni).

 

Il richiamato articolo 35 reca disposizioni in materia di accertamento dell'accisa sulla birra. In particolare il comma 1 prevede che ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. Ai sensi del comma 2 per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Il comma 3 prevede che il condizionamento della birra possa essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.

 

Il comma 12 sostituisce l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 3 (Assetto dei depositi fiscali) del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153[8], disponendo che per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 – introdotto dal comma precedente - l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.

 

Il testo previgente disponeva che per le fabbriche che avessero una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e fossero destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione fossero stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.

 

In sostanza, novellando il decreto ministeriale n. 153 del 2001 viene espunta la condizione - ormai obsoleta - del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, rinviando la disciplina ad una determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale.

 

Si osserva che con una disposizione legislativa si modifica un regolamento ministeriale, peraltro in modo frammentario attraverso la sostituzione di un periodo di un comma.


 

Articolo 2, comma 13
(Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili)

 

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 13prevede cheagli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili la licenza sia rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della attuale verifica degli impianti.

Analisi normativa

 

Il comma 13 integra il comma 7 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), prevedendo che agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (soggetti così indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo) azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 504, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della verifica degli impianti prevista dal medesimo comma 7.

 

Il richiamato articolo 53, ai commi 1 e 2, indica i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica. Il successivo comma 5 prevede una procedura autorizzatoria per gli esercenti officine di energia elettrica, fatta eccezione per coloro che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale.

In luogo dell'autorizzazione concessa ai sensi del comma 5, il comma 7 prevede che ai soggetti che esercitano officine di energia elettrica sia rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.


 

Articolo 2, comma 13-bis
(Collocamento agricolo)

 

13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 13-bis estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Analisi normativa

 

Il comma 13-bis, modificando il comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, concernente le comunicazioni da effettuare all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, reca alcune semplificazioni relative a specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio.

Si segnala che il richiamato comma è stato di recente modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 5/2012.

 

Gli obblighi informativi relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e alle successive variazioni sono contenuti in varie disposizioni[9].

In particolare, l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito l’obbligo, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (quindi la Direzione provinciale del lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (primo periodo).

La richiamata comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale nonché il trattamento economico e normativo applicato (secondo periodo).

 

Il terzo periodo, in particolare, prevede una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico e per i pubblici esercizi, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

In base alla modifica apportata, la richiamata deroga opera, oltre che per il settore turistico e dei pubblici esercizi, anche per il settore agricolo.


 

Articolo 2, comma 13-ter
(Esonero dall’obbligo di emissione della fattura per talune attività organizzate da agenzie turistiche)

 

13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 13-teresonera dall’obbligo di emissione della fattura l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Analisi normativa

 

Il comma 13-teresonera dall’obbligo di emissione della fattura l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Per effetto delle norme in esame, viene integrato il primo comma dell’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, disposizione che reca le ipotesi in cui l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta dal cliente da formularsi non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In particolare, la fattura non è obbligatoria:

1.       per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2.       per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3.       per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4.       per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5.       per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6.       per alcune operazioni esenti indicate all’articolo 10 del medesimo D.P.R. n. 633/1972.


 

Articolo 2, comma 13-quater
(Estensione della possibilità di usufruire degli intermediari per adempimenti fiscali)

 

13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b),».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 13-quater estende, tramite la modifica dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, in tema di regime premiale per favorire la trasparenza, la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per le liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.

Analisi normativa

 

Il comma 13-quater estende, tramite la modifica del comma 7 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, in tema di regime premiale per favorire la trasparenza, la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per le liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.

 

Per favorire la tax compliance dei soggetti a maggior rischio di evasione, l'articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto norme volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile. Sono infatti (articolo 10, commi da 1 a 8) riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza.

 

Ai sensi del comma 7, il contribuente può adempiere ai predetti obblighi di trasparenza direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (vale a dire, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i quali, ad esempio, le pubbliche amministrazioni).

Trasparenza delle persone fisiche e delle società di persone

L’articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:

§       soggetti che svolgono attività artistica o professionale;

§       soggetti che svolgono attività di impresa individuale;

§       soggetti che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato,di cui all’articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 917/1986).

I benefici riconosciuti consistono:

a)    nellasemplificazione degli adempimenti amministrativi;

b)    nell’assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c)    nell’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d)    per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146[10]), nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte dirette e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA).

Il citato articolo 10 esclude l’accertamento basato su studi di settore nei confronti di:

a.    contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro);

b.    contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

c.    che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

L’articolo 39 del citato D.P.R. 600/1983 disciplina i casi in cui l’Amministrazione procede alla rettifica delle dichiarazioni in relazione al reddito d’impresa. In particolare, l’utilizzo di presunzioni semplici per desumere l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate avviene a condizione che le medesime presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Analoghe prescrizioni sono recate in materia di IVA dall’articolo 54, in rapporto alle omissioni e alle false o inesatte indicazioni nella dichiarazione annuale IVA.

e)    nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA (articolo 57, primo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini delle imposte dirette, si ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, il termine di decadenza sembra dunque anticipato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione.

Un analogo termine – e dunque un analogo anticipo – è previsto per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati in materia di IVA.

La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale) per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

I benefici sono riconosciuti alle seguenti condizioni comma 2:

a)   il contribuente deve provvedere all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)   egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 36-vicies-ter del D.L. 138/2011, nell’ottica di incentivare i comportamenti trasparenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, alla duplice condizione dell’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento diversi dal contante nell’esercizio dell’attività, nonché dell’indicazione - nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’IVA - dei rapporti intercorsi con operatori finanziari nel periodo d’imposta.

 

Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare i benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, all’assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e all’accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta (comma 3).

In particolare, dunque, dovranno essere previsti i seguenti interventi:

§       predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

§       predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

§       soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

§       anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

 

Ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di cui al già commentato comma 2, sono riconosciuti ulteriori benefici (comma 4):

a)    determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b)    esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c)    esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

Le disposizioni premiali operano (comma 6) previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. Inoltre (comma 7)il contribuente può adempiere agli obblighi di trasparenza direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322). Ove i soggetti beneficiari non adempiano ai predetti obblighi di trasparenza (di cui al comma 2), ovvero quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n.231 del 2007), essi (comma 8):

§       perdono i suddetti benefici;

§       sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 a 4.000 euro.

Nel caso di adempimento degli obblighi di invio di informazioni (di cui al comma 2, lettera a))con ritardo non superiore a 90 giorni, non vi è decadenza dai benefici medesimi, ma solo applicazione della sanzione amministrativa. E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472. In concreto, se il potenziale beneficiario delle agevolazioni invia le informazioni / istituisce il conto corrente dedicato / adempie agli obblighi antiriciclaggio con ritardo superiore a novanta giorni, ma entro i termini per la dichiarazione (ovvero un anno dal momento in cui si è perfezionata l’omissione), pagherà una somma pari a 187,5 euro.


 

Articolo 3, commi da 1 a 2-bis
(Deroghe in materia di limitazione utilizzo del contante)

 


1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 1 e 2 fissano in 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. Tale deroga alle ordinarie disposizioni in materia di uso del contante è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l’altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni. In ogni caso i cedenti o i prestatori di servizi debbono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro.

Analisi normativa

 

I commi 1 e 2 pongono una deroga in materia di limitazione dell'uso del contante elevando la soglia a 15.000 euro, a determinate condizioni, per i cittadini extraeuropei.

Più esattamente la soglia per l’uso del contante (fissata a 1.000 euro dall’articolo 12 del D.L. n. 201 del 2011) è elevata a 15.000 euro per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate o presso agenzie di viaggio e turismo, da parte di cittadini extra europei. Gli acquirenti devono essere persone fisiche, non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (si ricorda che fanno parte dello Spazio economico europeo Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera).

Tale deroga è concessa a condizione che il commerciante o l'agente di viaggio e turismo effettui i seguenti adempimenti:

1)   acquisisca fotocopia del passaporto e autocertificazione del cessionario o del committente che attesti i requisiti di cittadinanza e residenza sopra ricordati;

L’articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con le modalità prescritte dalla stessa legge.

2)   versi nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il contante incassato in un conto corrente e consegni alla banca la fotocopia del passaporto e la ricevuta fiscale;

3)   comunichi preventivamente all’Agenzia delle entrate, anche in via telematica, l’intenzione di utilizzare tale procedura (le modalità ed i termini della comunicazione dovranno essere stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

L’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 disciplina il commercio al minuto e le attività assimilate, prevedendo i casi in cui l'emissione della fattura non è obbligatoria. L’articolo 74-ter dello stesso provvedimento reca disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.

Le norme in esame elevano, pertanto, la soglia per l’utilizzo di denaro contante, portandola a 15.000 euro, a favore dei cittadini extraeuropei non residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o si avvalgono di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate ovvero presso agenzie di viaggio e turismo.

 

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare, dispone che i cedenti o i prestatori di servizi connessi al turismo (soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate o agenzie di viaggio e turismo) debbono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 aprile 2012) del decreto in esame, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


 

Articolo 3, commi da 3 a 4-ter
(Pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro)

 


3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo, nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza».

4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 3 e 4 differiscono al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Il comma 4-bis consente l’apertura di conti di base da parte di delegati per i soggetti impossibilitati a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale. È stabilita, inoltre, la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS di importo superiore a mille euro non indichino entro il 30 giugno 2012 il conto corrente o postale su cui ricevere l’accredito della pensione. Il comma 4-terdispone cheper individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

Analisi normativa

 

I commi 3 e 4 differiscono al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali. Le pubbliche amministrazioni devono dare massima pubblicità a tale innovazione. La proroga non si estende a quelle amministrazioni che hanno già iniziato a erogare stipendi e pensioni tramite strumenti di pagamento elettronici.

Questa modalità di pagamento è stata prescritta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“salva Italia”), il quale inserendo un nuovo comma 4-ter, all’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

La disposizione si inquadra nel processo di riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA, l’attuazione dei piani di e-Government e lo svecchiamento di procedure che non sfruttano appieno le più moderne tecnologie; l’articolo è inoltre dettato dall’esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa il processo di rinnovamento quali quelle contenute nel nuovo Codice dell’amministrazione digitale (“CAD”) e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della PA.

I pagamenti delle PA, pertanto, devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000 euro.

In particolare il comma 4-ter, lettera c), prescriveva che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto “Salva Italia” (7 marzo 2012) gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, avrebbero dovuto essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il limite di importo di mille euro può essere modificato.

 

In sede di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, all’articolo 12 è stato aggiunto un comma 2-bis, con il quale si prevede che il termine di cui al comma 4-ter del D.L. n. 138 del 2011 (7 marzo 2012) può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La norma in esame, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, proroga il termine con norma di rango primario, in luogo del D.P.C.M. previsto dall’articolo 12, comma 2-bis, del D.L. n. 201 del 2011. Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare l’originario termine del 1° maggio, previsto dal decreto legge in esame, è stato ulteriormente prorogato al 1° luglio 2012.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato previsto, inoltre, che presso gli sportelli della PA aperti al pubblico venga data massima pubblicità, oltre che della scadenza del 1° luglio, anche circa le disposizioni in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge n. 201 del 2011).

L'articolo 12 del D.L. 201 del 2011 ha demandato ad una apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

La Convenzione che definisce modalità e caratteristiche del conto è stata firmata il 28 marzo 2012 e sarà operativa dal 1° giugno 2012.

Il conto di base è rivolto a tutti i consumatori, cui i prestatori di servizi a pagamento sono tenuti a offrirlo, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente. Per le fasce socialmente svantaggiate della clientela, con un reddito ISEE annuo minore di 7.500 € , il conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione dall’imposta di bollo. Per i pensionati fino a 1.500 euro mensili verrà in ogni caso garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo numero di operazioni annue per determinati servizi (incluse le relative eventuali scritturazioni contabili). Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi non può imporre, l’effettuazione di operazioni aggiuntive rispetto a quelle previste. Le commissioni sulle eventuali operazioni aggiuntive sono determinate sulla base di quelle applicate sui conti correnti con operatività media.

Il conto di base è finalizzato all’offerta dei servizi di pagamento, pertanto la banca si astiene dall’autorizzare alcun tipo di scoperto di conto e non fornisce ai titolari del conto di base altre tipologie di servizi. Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato aggiunto il comma 4-bis,il quale mediante l’introduzione dei commi dal 4-quater al 4-septies all’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, consente l’apertura di conti di base da parte di delegati per i soggetti impossibilitati a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale. È prevista, inoltre, la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti in esame non indichino entro il 30 giugno 2012 il conto corrente o postale su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.

In particolare, i commi 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 prevedono la possibilità per soggetti delegati di aprire un conto corrente di base o un libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari dove accreditare gli stipendi o le pensioni in esame, nel caso in cui i beneficiari degli stessi siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o delle poste.

 

Si segnala che il comma 4-ter individua come termine i tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (7 marzo 2012), termine già scaduto. Sarebbe stato più corretto indicare la scadenza del 30 giugno 2012, analogamente a quanto prescritto dal successivo comma 4-sexies.

 

Ai fini dell’apertura del conto corrente o del libretto postale, il delegato deve presentare alle banche o a Poste Italiane:

§      copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione;

§      copia del documento di identità del beneficiario del pagamento;

§      una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante i gravi motivi di salute ovvero i provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale.

 

I commi 4-sexies e 4-septies dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 dispongono la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS di importo superiore a mille euro non indichino entro il 30 giugno 2012 il conto corrente o postale su cui ricevere l’accredito della pensione. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al 30 giugno 2012, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Qualora dopo i tre mesi successivi al 30 giugno 2012 il beneficiario non abbia provveduto ad effettuare l’indicazione, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento restituiscono le somme all'ente erogatore; nel corso dei tre mesi successivi al 30 giugno 2012, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.

L’assegno di traenza è un assegno non trasferibile, con validità prefissata e inderogabile. Per poterlo incassare, o versare sul conto, deve essere firmato per traenza, nella faccia anteriore, e per quietanza, in quella posteriore, dal beneficiario, che apporrà pertanto due firme.

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato aggiunto il comma 4-ter il quale,integrando il comma 4-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, dispone che per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.


 

Articolo 3, comma 4-quater
(Contribuenti minori)

 

4-quater, All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentomila euro» e le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «a settecentomila euro»;

b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 4-quater eleva le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.

Analisi normativa

 

Il comma 4-quater, tramite la modifica dell’articolo 32 del D.P.R. n. 633 del 1972 (disciplina Iva), eleva le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata (come modificate dall’articolo 7, comma 2, lett. m), del D.L. n. 70 del 2011) e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale (articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011).

In particolare, possono accedere al regime semplificato le imprese che realizzano ricavi annui non superiori:

§       a 400.000 euro se esercenti prestazioni di servizi;

§       a 700.000 euro se esercenti attività diverse (cessione di beni, produzione, ecc.).

La disciplina che regola l’accesso al regime di contabilità semplificata (articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973) per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. Invece, in materia di obblighi di fatturazione e registrazione, l’articolo 32 del D.P.R. n. 633 del 1972, sul quale interviene la norma in esame, nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, prevedeva la soglia di seicento milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate; tale soglia è stata elevata dalla norma in commento a 700.000 euro (comma 4-quater, lettera b).

In particolare l’articolo 32 del D.P.R. n. 633 del 1972, sul quale interviene la norma in esame, consente ai contribuenti minori l’adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, previsti dagli articoli 21 e 23 dello stesso D.P.R., mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

 

Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori è disciplinato dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. La contabilità semplificata consente agevolazioni per i contribuenti sotto il profilo degli adempimenti contabili. Sono previste, infatti, semplificazioni rispetto al regime ordinario quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale. Sono obbligatori il registro Iva (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro, qualora il contribuente si avvalga, nell’attività d’impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali con riferimento a specifiche attività svolte.

Da ultimo il D.L. n. 70 del 2011 (c.d. “decreto sviluppo”) ha ampliato l’ambito dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificata, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso (articolo 7, comma 2 lettera m)). In particolare, per le imprese di servizi il limite è elevato da 309.874 a 400.000 euro, per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) il limite è elevato da 516.457 a 700.000 euro.

La contabilità semplificata è il regime naturale degli artisti e dei professionisti, a prescindere dal volume d’affari. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del contribuente di optare per l’applicazione del regime ordinario.

 

L’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha allineato, in via generale, i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva a quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

Si segnala, tuttavia, che le soglie previste dall’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 (che consente ai contribuenti minori di effettuare le liquidazioni ed i versamenti Iva con cadenza trimestrale anziché mensile) non sono state adeguate.

L’Agenzia delle entrate nella risoluzione n 15/E del 13 febbraio 2012 ha chiarito che l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011 ha operato un effetto indiretto sul citato articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999. Pertanto, allo stato, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La richiamata disposizione ha posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto Iva ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal D.L. n. 70 del 2011 (c.d. “decreto sviluppo”).

Con l’articolo 7, comma 2, lett. m), del citato decreto era stato, infatti, modificato il solo contenuto dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del1973, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo un innalzamento delle stesse da 309.874,14 euro a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 euro a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività. Erano rimasti, invece, inalterati i limiti di volume d’affari di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell’IVA (maggiorati dell’1%, a titolo d’interesse, non deducibile ai fini dell’imposta sui redditi) con periodicità trimestrale anziché mensile (entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari). Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, dal 1° gennaio 2012, quindi, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni in parola, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.

Si evidenzia l’opportunità di allineare espressamente le soglie previste dall’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 a quelle contenute dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.


 

Articolo 3, comma 5, lettere a) e b)
(Limiti di pignorabilità)

 


5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»;

b) dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

«Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»;


 

 

Sintesi ed effetti

 

Le lettere a) e b) del comma 5 pongono limiti più stringenti alla pignorabilità per crediti tributari delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: per effetto delle norme in commento, esse possono essere pignorate in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a 2.500 euro; in misura pari a un settimo, se comprese tra i 2.500 e i 5.000 euro; se superiori a 5.000 euro, rimangono pignorabili nell’ordinaria misura di un quinto.

Analisi normativa

 

Il comma 5, lettere a) e b), pone limiti più stringenti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento: esse possono essere pignorate in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a 2.500 euro; in misura pari a un settimo, se comprese tra i 2.500 e i 5.000 euro; se superiori a 5.000 euro, rimangono pignorabili nell’ordinaria misura di un quinto.

 

La lettera b)introduce l’articolo 72-ter al D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che stabilisce (comma 1) la pignorabilità, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nelle seguenti misure:

a)      in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro;

b)      in misura pari ad un settimo per importi da 2.501 a 5.000 euro.

Per effetto delle norme in esame, dunque, viene ridotta la quota pignorabile degli emolumenti di importo inferiore ai 5.000 euro. Ove le suddette somme superino tale soglia, esse rimangono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura di un quinto.

 

La lettera a) del comma 5 novella l'articolo 72-bis, comma 1, al fine di coordinarlo con le disposizioni introdotte alla successiva lettera b).

Il richiamato comma 1 dell’articolo 72-bis prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi possa contenere, in luogo della citazione del terzo a comparire per rendere l’apposita dichiarazione (relativa ai propri debiti nei confronti del soggetto escusso, di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4 c.p.c.), l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

§      nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

§      alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Le norme prevedono che tale regola non si applica ai crediti pensionistici e che rimane fermo quanto previsto del codice di procedura civile (articolo 545, commi dal quarto al sesto) in materia di somme impignorabili.

Il richiamato articolo 545 c.p.c. (relativo ai crediti impignorabili) dispone tra l’altro che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

 

Per effetto delle norme in esame, ai fini della disciplina del pignoramento presso terzi per crediti tributari si deve tener conto, oltre che dei limiti di pignorabilità disposti dal codice di procedura civile, anche di quelli, più specifici, introdotti dal già commentato articolo 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.


 

Articolo 3, comma 5, lettere c) e d), e commi 6 e 7
(Procedure di esecuzione forzosa sui beni immobili)

 


c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro.»;

2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;

d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 5, lettere c) e d), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l’agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all’iscrizione di ipoteca esattoriale.

Analisi normativa

 

I commi 5, lettere c) e d), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l’agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all’iscrizione di ipoteca esattoriale.

Si ricorda che, secondo le regole generali (articolo 50 del D.P.R. 602/1973, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. L’agente della riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sono fatte salve le ipotesi in cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento, nonché la disciplina della sospensione dello stesso.

L’esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato. L’agente della riscossione può dunque espropriare beni mobili e immobili del contribuente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (articolo 77 del citato D.P.R. 602/1973).

Il comma 2 dell’articolo 77 prescrive all’agente della riscossione di iscrivere obbligatoriamente ipoteca prima di procedere all'esecuzione forzata, ove l'importo complessivo del credito per cui si procede non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Si ricorda inoltre che il comma 1-quater dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 1 del provvedimento in esame (per cui cfr. la relativa scheda di lettura), limita i poteri dell’agente della riscossione in caso di richiesta del beneficio della dilazione del pagamento: una volta ricevuta l’istanza del contribuente, infatti, sarà possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione (ai sensi del comma 3 dell’articolo 19).

 

In primo luogo, la lettera c)del comma 5 limita il potere dell’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobiliare dei beni del debitore alla sola ipotesi in cui l’importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro, a tal fine novellando l’articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

A tale scopo, il numero 1)sostituisce il comma 1 del richiamato articolo 76 (come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), del D.L. n. 70 del 2011), norma che reca le condizioni di accesso all’espropriazione immobiliare.

 

Nella formulazione previgente del richiamato comma 1, si consentiva di procedere ad espropriazione immobiliare solo ove l'importo complessivo dovuto superasse uno specifico ammontare, così differenziato:

a)    ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo fosse contestata in giudizio ovvero fosse ancora contestabile in tale sede e il debitore fosse proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale;

b)    ottomila euro, negli altri casi.

 

Per effetto delle modifiche operate con la norma in esame, i suddetti importi vengono unificati, consentendosi all’agente della riscossione di procedere ad espropriazionedei beni immobili del contribuente alla sola ipotesi in cui l’importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro.

 

Il numero 2)reca le opportune norme di coordinamento, modificando il comma 2 del richiamato articolo 76 al fine di impedire all’agente della riscossione di procedere all'espropriazione ove il valore del bene, determinato a norma di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sia inferiore al suddetto importo (in luogo degli importi differenziati indicati dal previgente comma 1).

 

La lettera d) del comma 5, conseguentemente alle disposizioni in materia di espropriazione immobiliare introdotte dalla lettera c), consente all’agente della riscossione di iscrivere garanzia ipotecaria sui beni immobili del debitore nel solo caso in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a ventimila euro.

A tal fine, viene aggiunto il comma 1-bis al già illustrato articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, per effetto della norma in esame, con finalità di tutela del credito per cui si procede, l’agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a ventimila euro.

 

Il comma 6 prevede che la suddetta disposizione si applichi a decorrere dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del provvedimento in commento. Conseguentemente, viene abrogato (comma 7) l’articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del D.L. n. 70 del 2011 sopra richiamato.


 

Articolo 3, comma 6-bis
(Esclusione dal reddito imponibile IRPEF dei servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro con specifiche finalità.)

 

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 6-bis esclude dal reddito imponibile IRPEF, accanto alle somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i servizi e le prestazioni a tal fine erogati.

Analisi normativa

 

Il comma 6-bis esclude dal reddito imponibile IRPEF i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti.

A tal fine viene integrata la lettera f-bis) dell’articolo 51, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986).

Nella formulazione previgente erano esclusi da imposta (ovvero dal reddito IRPEF) le sole somme erogate dal datore di lavoro per le sopra indicate finalità: per effetto della norma in esame sono esclusi anche i relativi servizi e prestazioni.


 

Articolo 3, commi 8 e 9
(Ratei e risconti)

 

8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;

b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8 stabilisce che, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Il comma 9 precisa che la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Analisi normativa

 

Il comma 8 novella l'articolo 66 (comma 3, terzo periodo) del TUIR, stabilendo che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, nella determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, possano essere dedotti nell’esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.

 

Il comma 3 dell’articolo 66 del TUIR era stato, da ultimo, modificato dall’art. 7, comma 2, lettera s), del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. “decreto sviluppo”), il quale ha previsto che, per singole spese di importo non superiore a 1.000 euro, relative a corrispettivi periodici per servizi resi a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d’imposta in cui è ricevuto il documento probatorio, ossia la fattura. La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al principio di competenza economica in favore del principio di registrazione ai fini IVA.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa (A.S. 3184), il comma 8 introduce, a fini di semplificazione e in considerazione della modesta entità degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

Pertanto, la deroga all’ordinario criterio di competenza per la deduzione delle prestazioni di servizi relative a contratti con corrispettivi periodici, normalmente collegata alla maturazione del corrispettivo nel periodo d’imposta (e da cui derivano i ratei ed i risconti per la ripartizione temporale del costo tra due esercizi), con l’imputazione integrale nell’esercizio in cui si riceve il documento probatorio, è espressamente definita dalla norma in esame come una facoltà, e non come un obbligo (come si evinceva dalla originaria formulazione del comma 3 dell’articolo 66 del TUIR come modificato dall’art. 7, comma 2, lettera s), del D.L. n. 70 del 2011).

 

La relazione tecnica (A.S. 3184) stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito erariale, peraltro, solo per il primo anno, in considerazione della limitata casistica e del fatto che essi si manifesterebbero solo in via indiretta incidendo sulla redditività dei singoli contribuenti.

 

Il comma 9 precisa che la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 3, commi 10 e 11
(Crediti tributari di modesta entità)

 

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 10 e 11 dell’articolo 3 prescrivono che dal 1° luglio 2012 non si proceda ad accertamento e riscossione dei tributi per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d’imposta, salvo il caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Analisi normativa

 

Il comma 10 dell’articolo 3 prescrive che dal 1° luglio 2012 non si proceda ad accertamento e riscossione dei tributi per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Più in dettaglio, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali non superiori al predetto importo. La somma di 30 euro deve essere comprensiva anche di sanzioni amministrative e interessi.

 

Si ricorda che l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (recante Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) ha affidato a un regolamento il compito di stabilire gli importi dei crediti - comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi - accertati anche in via definitiva e non pagati, per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

Il D.P.R. n. 129 del 1999 (Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità), emanato in attuazione della predetta norma, stabilisce che non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di trentaduemila lire, ossia 16,53 euro (articolo 1, comma 1). Se l'importo del credito supera tale limite, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3184) chiarisce che tale limite è stato innalzato per ragioni di economicità ed efficienza, tenuto conto del tempo trascorso e dell'incremento dei costi dell'attività di controllo e di riscossione.

 

Ai sensi del comma 11, l’esclusione di cui al comma precedente non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.


 

Articolo 3, comma 12
(Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d’imposta)

 

12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 12 reca modalità semplificate di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d’imposta: a partire dalle dichiarazioni e certificazioni relative all’anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell’esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Analisi normativa

 

Il comma 12 reca modalità semplificate di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, a tal fine novellando l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 935 del 1977 (recante Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).

 

Con la novella in commento, a partire dalle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta relative all’anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell’esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3184) precisa che in tal modo si ottiene una maggior efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono esposti con l'indicazione dei centesimi di euro.


 

Articolo 3, comma 13
(Corresponsione dell’accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili)

 

13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia»;

b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».

 

 

Sintesi ed effetti

 

La lettera a) del comma 13 dispone l’obbligo al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica anche per i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

 

La lettera b) estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento.


Analisi normativa

 

La lettera a) del comma 13, introdotta nel corso dell’esame parlamentare,novella il comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), introducendo la ulteriore lettera d) con cui si dispone che sono obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica anche i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

 

La lettera b) del comma 13, novellando l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 55, del decreto legislativo n. 504 del 1995 estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55.

 

Il richiamato comma 5 stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore - e ora anche da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente - con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.


 

Articolo 3, comma 13-bis
(Regimi per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e per l’alluminio)

 


13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 13-bis mira ad eliminare l’eventualità di un trattamento di minor vantaggio, rispetto al trattamento precedente, per talune categorie di clienti finali di energia elettrica destinatari di regimi tariffari speciali che siano passati al mercato libero. Si tratta, in particolare, dei regimi per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e per l’alluminio primario. A tal fine si dispone che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa (a carico della componente A4 degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica) assicurino a tali categorie condizioni di neutralità.

Analisi normativa

 

Il comma 13-bis riguarda taluni clienti finali di energia elettrica destinatari di regimi tariffari speciali[11]:

a)   gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali, di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9[12], beneficiari della “tariffa Terni

Le società subentrate alla società Terni S.p.A. godono di un regime tariffario speciale concesso in seguito alla nazionalizzazione della produzione di energia elettrica con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Con tale legge, le centrali elettriche all’epoca esistenti, tra cui quelle della società Terni, furono espropriate e trasferite alla neocostituita Enel, che deteneva il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

A titolo di indennizzo per i beni produttivi espropriati, con D.P.R. n. 1165/63, alla società Terni è stata concessa una tariffa agevolata per il periodo 1962-1992.

Con la legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’art. 20, comma 4, è stata disposta una proroga della tariffa agevolata a favore delle tre società subentrate alla società Terni fino al 2001, prevedendo una progressiva riduzione dell’erogazione del vantaggio tariffario nell’arco dei successivi sei anni (2002-2007).

b)   la società Alcoa, beneficiaria della “tariffa Alcoa” di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995[13].

Il produttore di alluminio Alcoa fruisce dal 1996 di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi due smelter di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di dieci anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione; in una decisione era stato considerato che tale regime non configurava come un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata due volte, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005. La tariffa agevolata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa Conguaglio, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità ENEL. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica.

 

Lo scopo della norma in esame è quello di evitare che il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica abbia determinato per tali clienti un peggioramento rispetto al trattamento precedente, in termini di prezzo dell’elettricità. A tal fine si dispone che la componente tariffaria compensativa oggetto di tali regimi sia ricalcolata in modo da assicurare ad essi condizioni economiche di neutralità. In pratica, dunque, l’obiettivo è quello di eliminare eventuali penalizzazioni subite da tali clienti con il passaggio al mercato libero.

 

Questa ulteriore tutela introdotta dalla disposizione in esame per i citati clienti, tuttavia, viene esplicitamente limitata al periodo temporale di validità dei medesimi regimi, ossia rispettivamente:


§       fino al 2007 per la lettera a);

§       fino al 2005 per la lettera b).

 

Peraltro, sono fatti salvi:

§      gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia;

§      la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.

 

Si ricorda che con le seguenti decisioni:

§       decisione[14] del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie;

§       decisione[15] del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) a favore di Alcoa Trasformazioni;

la Commissione europea ha stabilito che le “seconde proroghe[16]” dei richiamati aiuti sotto forma di tariffe elettriche agevolate rappresentano una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e che quindi lo Stato italiano deve recuperare le somme indebitamente impegnate.

 

Per comprendere appieno la successione temporale degli interventi agevolativi, delle proroghe e delle decisioni comunitarie, nel seguito vengono esposte le ricostruzioni storiche relative agli eventi che hanno determinato la nascita e l’evoluzione dei due regimi speciali.

 

Per quanto riguarda la “tariffa Terni”, si ricorda che, all'epoca della nazionalizzazione[17] del settore elettrico, la società Terni era una società statale attiva nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Lo Stato esercitava il controllo effettivo sulla società attraverso una partecipazione di maggioranza nel capitale, detenuta dalla holding pubblica IRI e dal gruppo statale Finsider. Inoltre, la società Terni possedeva e operava una centrale idroelettrica. La maggior parte dell’energia elettrica prodotta era utilizzata per alimentare i processi manifatturieri delle società, e dunque era un autoproduttore.

La legge di nazionalizzazione esentava, come regola generale, dalla nazionalizzazione del sistema elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l'autoconsumo (autoproduttori) e che potevano quindi conservare i loro impianti di generazione. Il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttore, in ragione del suo carattere strategico per l'approvvigionamento energetico del paese.

Con decreto del Presidente della repubblica n. 1165/63 è stato concesso alla società un indennizzo per il trasferimento dei suoi beni di generazione elettrica, sotto forma di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992.

Nel 1964 la società Terni è stata suddivisa in tre società: Terni Acciai Speciali che produce acciaio, Nuova Terni Industrie Chimiche che produce prodotti chimici e Cementir che produce cemento. Queste imprese sono state successivamente privatizzate e rilevate da ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone.

La tariffa agevolata ha continuato a essere applicata, alle stesse condizioni, alle tre società ex-Terni. Il principale beneficiario, in termini di quantità di energia sovvenzionata sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica della società, è ThyssenKrupp[18].

La durata della tariffa speciale coincideva con la durata generale delle concessioni di derivazione idroelettrica in Italia, che dovevano scadere nel 1992. La concessione idroelettrica della società Terni era stata accordata all'impresa per una durata eccezionale di 60 anni (rispetto ai 30 normali) e doveva scadere alla fine degli anni '80.

Nel 1991 l'Italia ha prorogato fino al 2001, con legge 9 gennaio 1991, n. 9, le concessioni idroelettriche esistenti. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, di detta legge, l'Italia ha anche prorogato fino al 2001 la tariffa agevolata a favore delle società ex-Terni. Nell'arco dei successivi 6 anni (2002-2007) il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni doveva progressivamente diminuire (phasing-out) in modo che il vantaggio tariffario sparisse entro la fine del 2007.

La legge n. 9/1991 conteneva varie disposizioni, alcune delle quali comportavano aiuti di Stato, dichiarati dalla Commissione europea, nel 1991, compatibili in base alle regole sugli aiuti di Stato.

Con la legge n. 80/2005 l'Italia ha disposto, all'articolo 11, paragrafo 11, l'interruzione della riduzione progressiva e una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010[19]. L'articolo 11 paragrafo 13 della legge ha stabilito l'applicazione della misura dal 1o gennaio 2005. Successivamente le concessioni idroelettriche sono state generalmente prorogate fino al 2020.

Per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento, la tariffa agevolata Terni inizialmente era gestita e pagata dalla società statale ENEL, che deteneva una posizione di monopolio nella produzione, trasmissione, importazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Italia.

Nel 2002, mano a mano che il mercato dell'energia elettrica veniva gradualmente liberalizzato e ENEL non vi deteneva più una posizione monopolistica, l'onere finanziario derivante dai sistemi delle tariffe agevolate è stato trasferito da ENEL alla generalità dell'utenza elettrica: le componenti compensative dovute alle società ex-Terni erano anticipate dai distributori di energia elettrica che venivano poi rimborsati dall'ente statale Cassa Conguaglio per il settore elettrico mediante un prelievo parafiscale riscosso attraverso la componente A4 della tariffa dell'energia elettrica, che è una delle voci di costo figuranti nella bolletta della luce.

Nel 2004 la AEEG ha deciso di trasferire la gestione amministrativa dei regimi di tariffe speciali interamente alla Cassa Conguaglio. Dal settembre 2004 le società ex-Terni pagano ormai il prezzo di mercato per l'energia elettrica che acquistano (sul mercato liberalizzato) e ricevono dalla Cassa Conguaglio un rimborso corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo agevolato cui hanno diritto (la cd “componente compensativa”) detratte le spese di trasporto, misurazione e vendite. I costi sono pagati dagli utenti elettrici in Italia attraverso il citato prelievo parafiscale.

 

Per ricostruire la storia della “tariffa Alcoa” occorre partire dalla liquidazione dell’ EFIM. In quel contesto la partecipata Alumix era stato ristrutturata, privatizzata e venduta ad Alcoa. Alumix operava due smelter di alluminio primario, uno a Portovesme (Sardegna) e uno a Fusina (Veneto).

L'acquisizione di Alumix da parte di Alcoa era stata subordinata alla concessione da parte di ENEL (ente allora statale), di una tariffa elettrica agevolata per le forniture di energia elettrica a Portovesme (Sardegna) ed all'altro impianto similare a Fusina (Veneto), considerata la natura energivora della lavorazione industriale dell'alluminio primario (smelter);

La tariffa agevolata a favore di Alcoa veniva quindi istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995. Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineata a quello applicato agli altri utenti di energia elettrica.

La tariffa agevolata era stata oggetto di verifica della Commissione europea in base alle norme sugli aiuti di Stato (caso C 38/1992); in quell'occasione la Commissione aveva concluso che la tariffa agevolata non configurava questa ipotesi, ritenendo invece che un grande cliente industriale come Alcoa avesse un notevole potere di negoziazione rispetto ad ENEL dal momento che la chiusura dei due smelter, che erano tra i migliori clienti di ENEL in Italia, avrebbe comportato una sovracapacità ancora piùelevata ed avrebbe peggiorato la struttura dei costi dell'ENEL, operatore unico in Italia; dato che in Sardegna e Veneto il mercato dell'energia elettrica era caratterizzato da una sovraccapacitàdi produzione di energia. La Commissione aveva pertanto concluso che nel concedere la tariffa (18/20 euro megawattora) ENEL si comportava come un operatore di mercato razionale e aveva quindi dichiarato che la misura non costituiva aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Nel 2000 l'Italia decideva di includere la tariffa Alumix tra gli oneri generali del sistema elettrico, modificando il meccanismo di finanziamento della tariffa. Mentre ENEL in precedenza aveva venduto l'energia elettrica direttamente al prezzo agevolato ad Alcoa, in base al nuovo meccanismo, ad Alcoa veniva nominalmente applicato il prezzo pieno, ma l'impresa fruiva di uno sconto diretto in bolletta. ENEL finanziava tale sconto grazie ai ricavi di un nuovo onere parafiscale prelevato mediante la componente A4 della tariffa elettrica e pagato dalla generalità dell'utenza.

Dopo una prima proroga avvenuta nel 2004, con l'articolo 11, comma 1, della Legge n. 80/2005[20] la tariffa agevolata a favore di Alcoa è stata prorogata al 2010, alle condizioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2004.

Tuttavia a seguito di un'indagine condotta dalla Commissione europea, diretta a verificare, tra l'altro, la conformità della proroga dei regimi tariffari agevolati concessi ad Alcoa con la normativa in materia di aiuti di Stato, è emersa l'incompatibilità dei citati regimi. Con la decisione C(2006)3225 del 19 luglio 2006 (caso C36/2006) la Commissione europea ha contestato la rispondenza alle regole comunitarie della legge n. 80 del 2005, nella parte in cui proroga i regimi tariffari speciali dell'energia elettrica, tra cui quello relativo alla produzione di alluminio primario.

Il procedimento ha portato alla citata decisione della Commissione europea del 29 novembre 2011 (C 38/A/2004 e C36/B/2006), con la quale si è stabilito che gli aiuti erogati ad Alcoa per i suoi stabilimenti in Veneto e in Sardegna sotto forma di tariffe elettriche agevolate, rappresentavano una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; di conseguenza lo Stato italiano deve recuperare le somme indebitamente impegnate, valutate, ad oggi, in circa 300 milioni di euro; contro questa decisione è ricorsa Alcoa, ma nel luglio 2011 fa la Corte di giustizia europea si è pronunciata in merito alla vicenda, respingendo il ricorso della società contro la legittimità dell'indagine della Commissione europea e la conseguente procedura d'infrazione.


 

Articolo 3, comma 13-ter
(Recupero accise per autotrasportatori)

 

13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma13-ter interviene in tema di anticipo del recupero delle accise per gli autotrasportatori, sopprimendo la previsione della “pena di decadenza” quale sanzione circa la presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, per poter beneficiare del beneficio fiscale stesso.

Analisi normativa

 

Il comma13-ter intervenendo in tema di anticipo del recupero delle accise per gli autotrasportatori, sopprime, all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000, la previsione della “pena di decadenza”, quale sanzione in relazione alla presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, per poter beneficiare del beneficio fiscale stesso.

 

Si ricorda al riguardo che il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ha previsto, a decorrere dal 16 gennaio 1999, una riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l’attività di autotrasporto merci pari agli incrementi dell’aliquota di accise sul gasolio per autotrazione. Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario (purché di importo non inferiore ad 25 euro) in compensazione ovvero riconosciuto mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento (articolo 1, comma 1).

 

L’articolo 61[21] del D.L. n. 1 del 2012, al comma 1, lettera a), punto 1),hamodificato l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 277 del 2000, prevedendo che per ottenere il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 1, gli esercenti attività di autotrasporto merci nazionali e comunitari devono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, anticipando, pertanto, la data di presentazione della richiesta di rimborso, che, in base al testo previgente, era fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.


 

Articolo 3, comma 14
(Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica)

 

14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 14 dell'articolo 3 estende alle imprese assicurative alcune norme di semplificazione, contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, che dispongono l’obbligo di utilizzare lo strumento telematico per l’espletamento di procedure, per le richieste di informazioni, per le notifiche e le relative risposte, nonché la previa consultazione dell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria in cui confluiscono le informazioni obbligatoriamente inviate dalle predette categorie di imprese.

Analisi normativa

 

Il comma 14 dell'articolo 3 estende alle imprese assicurative le norme di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie contenute nell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, che viene conseguentemente novellato dalla norma in commento.

 

Il richiamato articolo ha disposto l’obbligo di utilizzo dello strumento telematico per l’espletamento di procedure, nonché per le richieste di informazioni, per le notifiche e relative risposte rivolte alle banche e agli intermediari finanziari e la previa consultazione dell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria in cui confluiscono le informazioni obbligatoriamente inviate dalle predette categorie di imprese (ossia dell'Archivio dei rapporti di cui all’articolo 7, comma sesto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

 

Si ricorda che il citato comma 7 dispone che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai fini delle indagini finanziarie svolte dall’amministrazione finanziaria (ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e relative norme di attuazione).

 

Le relative disposizioni di attuazione sono state affidate a un provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro il 6 giugno 2012 (sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011), sentita l’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 3, comma 15
(Money transfer)

 

15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 15,abrogando il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer".

Analisi normativa

 

Il comma 15 dell'articolo 3 abroga il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011[22], con il quale è stata introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer".

 

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 3184), la disposizione abrogata avrebbe determinato un aumento dei costi di transazione delle rimesse, pregiudicando il raggiungimento dell’obiettivo - adottato formalmente nel vertice G20 di Cannes del novembre 2011 su proposta dell’Italia - della riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni. Inoltre la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L’Aquila del luglio 2009 ha previsto l’impegno comune a facilitare un più efficiente trasferimento e miglior uso di flussi di rimesse e a favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali in questo ambito.

L'abrogazione viene altresì motivata dall'esigenza di evitare una contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, che potrebbe comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione.

Si ricorda che l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero, prevista dal comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 - ora abrogato dalla norma in esame, era prevista in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito per singola operazione, con un misura minima di prelievo pari a 3 euro.

Erano soggetti a imposizione i trasferimenti effettuati mediante:

§       istituti bancari;

§       agenzie di “money transfer”;

§       altri agenti in attività finanziaria.

Le disposizioni esentavano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell’Unione Europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

 

Ai sensi dell’articolo 128-quater del Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), l’agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 218/2010), emanato al fine di recepire la direttiva n. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha riformato la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. In particolare, per gli agenti in attività finanziaria sono stati introdotti requisiti di accesso più elevati e l'istituzione di un nuovo elenco, nonché di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento, affidandone la tenuta ad un apposito Organismo.

I cosiddetti "money transfer", invece, sono gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (money transfer) la limitazione dovrà essere espressamente prevista nell'oggetto sociale.

 

La relazione tecnica (A.S. 3184) sottolinea che i potenziali effetti negativi derivanti dall’abrogazione della norma, “pur in assenza di dati puntuali, sono di non rilevante entità, vista l’aera di non imponibilità e di esenzione prevista”. Conseguentemente nella tavola riepilogativa degli effetti del D.L. n. 16 non sono indicate variazioni sui saldi di finanza pubblica relativamente alla presente disposizione.

 

Si ricorda, peraltro, che la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato al maxiemendamento presentato al Senato nel corso dell’esame del D.L. n. 138 del 2011 (riferito all’emendamento 2.106 testo 2 approvato in Commissione) sottolinea che la norma “comporta effetti positivi di gettito, che in assenza di dati puntuali sulla frequenza e ammontare di versamenti effettuati da soggetti privi di codice fiscale e matricola INPS, prudenzialmente non vengono quantificati”.

Infatti nella tavola riepilogativa degli effetti del maxiemendamento alla disposizione sul “money transfer” non vengono contabilizzati effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 3, comma 16
(Pubblicità provvedimenti AAMS)

 

16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 16 ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) tra quelli che, per esigenze di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti internet.

Analisi normativa

 

Il comma 16 dell'articolo 3, novellando il comma 361 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - oltre a quelli dei direttori delle agenzie fiscali - tra i provvedimenti che, per esigenze di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti internet.

 

Il richiamato comma 361 specifica che tale pubblicazione tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge.

I siti internet delle agenzie fiscali - e ora anche quello dell’AAMS - devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.


 

Articolo 3, comma 16-bis
(Fondo regioni di confine)

 

16-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.

 

 

Sintesi ed effetti

 

La norma istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.

Analisi normativa

 

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, istituisce un «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

La copertura finanziaria è realizzata mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio"

Per la individuazione delle regioni beneficiarie e per i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la norma rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, senza fornire ulteriori indicazioni.

Non è previsto alcuna forma di consultazione con le regioni nella sede della Conferenza Stato-Regioni.


 

Articolo 3, comma 16-ter
(Crediti di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

 

16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 16-ter stabilisce che, nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse relative al credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, la regolazione contabile delle compensazioni avvenga utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

Analisi normativa

 

Il comma 16-ter, novellando l’articolo 2, comma 9, del decreto legge n. 70 del 2011 in tema di credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, stabilisce che, nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse indicata al comma 9, la regolazione contabile delle compensazioni (comma 6) avvenga utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 70 del 2011 prevede un credito d’imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale[23] (comma 8) - è subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari di cui al comma 9[24].

Per "lavoratore svantaggiato" si intendono i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

§       soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

§       soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

§       lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;

§       soggetti che vivano soli con una o più persone a carico;

§       lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato;

§       membri di una minoranza nazionale (come definita nel citato numero 18).

Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.

 

La disposizione è stata oggetto di modifiche da parte dell’articolo 59 del D.L. n. 5 del 2012 (D.L. semplificazioni), che, in sostanza, ha prorogato di un ulteriore anno (rispetto ad un solo anno) il credito d’imposta.

 

Ai sensi dei commi 1 e 3, il credito d’imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d’imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" (comma 2).

Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini del credito d'imposta in oggetto - incremento della base occupazionale (comma 5).

L’imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi entro due anni dalla data di assunzione (comma 6).

Il comma 7 indica i casi di decadenza dalla fruizione del credito di imposta, tra cui quello in cui il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.


 

Articolo 3, comma 16-quater
(Ammortamento dei beni materiali)

 

16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma16-quater, introdotto durante l’esame parlamentare, riconduce alle regole generali la deducibilità delle spese sostenute in relazione a beni ceduti o acquisiti nel corso dell’esercizio (limite del 5 per cento del costo forfettariamente determinato dei beni materiali ammortizzabili), svincolando la predetta deducibilità dalla durata del possesso e dal costo di acquisizione per il cessionario.

Analisi normativa

 

Il comma16-quater modifica la disciplina del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (articolo 102 del D.P.R. n. 917/1986) in tema di ammortamento dei beni materiali. Viene in particolare ricondotta alle regole generali la deducibilità delle spese sostenute in relazione a beni ceduti o acquisiti nel corso dell’esercizio.

 

Il comma 6 dell’articolo 102 dispone, in via generale, che le spese sostenute per la manutenzione, la riparazione, l’ammodernamento e la trasformazione dei beni, le quali dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, siano deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili).

Sono previste modalità specifiche di calcolo del limite per le imprese di nuova costituzione: per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione.

 

Per effetto delle norme in esame, viene soppressa la specifica modalità di calcolo della deduzione per i beni ceduti o acquisiti nel corso dell'esercizio, (compresi quelli costruiti o fatti costruire) che nella previgente formulazione del comma 6 spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione; anch’esse

Dunque tali spese saranno generalmente deducibili nel limite del 5 per cento del costo forfettariamente determinato dei beni materiali ammortizzabili.


 

Articolo 3, comma 16-quinquies
(Esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto)

 

16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 16-quinquies esclude dal pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto le unità utilizzate da soggetti affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

Analisi normativa

 

Il comma 16-quinquies, modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede un’esplicita esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto per le unità in uso da parte dei soggetti affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

 

L’articolo 16 del D.L. n. 201 del 2001, come modificato dall’articolo 60-bis del D.L. n. 1 del 2012, ai commi da 2 a 10 stabilisce per le unità da diporto il pagamento di una tassa annuale in proporzione alla lunghezza dello scafo. Ai commi da 3 a 5-bis sono indicate le riduzioni e le esenzioni.

In particolare il comma 4, nel testo previgente, ne escludeva l’applicazione alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.


 

Articolo 3, comma 16-sexies
(Applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto su gru)

 

16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma16-sexies prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sull’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Analisi normativa

 

Il comma16-sexies affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

 

La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In relazione al decreto legislativo n. 507 del 1993, l’articolo 5 (Presupposto dell’imposta) specifica che la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

 

Si ricorda che la questione circa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai marchi apposti, con dimensioni proporzionate alla grandezza di beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili è stata oggetto di un question time nella seduta del 12 maggio 2010 della Commissione finanze della Camera a seguito della presentazione dell’interrogazione 5-02874 i deputati Del Tenno e Vignali, di seguito riportata.

 

 “Sussiste, ormai da anni, una controversia in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 507 del 1993 per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità in mento all'applicazione della stessa al marchio, apposto con dimensioni proporzionale alle dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili;

le amministrazioni comunali, mediante le società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, sottopongono il marchio, e tramite esso il fabbricante della gru a torre, alla corresponsione del tributo comunale sulla pubblicità esterna ogni volta che la gru viene installata sul proprio territorio, anche quando la gru è divenuta di proprietà del cliente, che ne usufruisce come meglio crede;

la confusione applicativa può essere fatta risalire all'emanazione di due risoluzioni contraddittorie da parte del Ministero finanze: la 10 febbraio 1999 n. 18/E, nella quale, riferendosi genericamente a gru ed escavatori, ribadisce ancora una volta l'esclusione, da sempre pacificamente accolta dall'ordinamento, dall'imposta di pubblicità dei marchi di fabbrica apposti sui beni strumentali e la 13 marzo 1999, n. 42, che riferendosi in modo particolare alle gru mobili ed ai casi in cui il marchio esposto è di grandi dimensioni, le assoggetta all'imposta di pubblicità;

va osservato che l'attuale limite di esenzione, previsto in 300 centimetri quadrati, se rapportato alla grandezza di una macchina quale le gru a torre, spesso non consente mai di garantire il diritto di distinguere il prodotto tramite il marchio, ai sensi dell'articolo 2569 del codice civile; l'apposizione del marchio non rientra nel presupposto di applicazione del tributo stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 507 del 1993, in quanto non è volto allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzato a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ma essendo incorporato al bene, ha solo il fine di individuarlo;

la situazione sta assumendo una gravità insopportabile per i fabbricanti di gru, poiché le società concessionarie della riscossione, probabilmente sollecitate dalle proprie associazioni di categoria (ANUTEL e ANACAP), insistono nel ritenere tali marchi come pubblicità, applicando di conseguenza l'imposta comunale sulla pubblicità, eseguendo accertamenti riferiti anche ad anni passati, e in ragione di ciò moltiplicando esponenzialmente l'importo delle cartelle di accertamento: considerando il numero delle gru attualmente presenti sul mercato nazionale, gli spostamenti a cui sono soggette e infine gli anni a cui può essere applicata la tassa, ne risulta una situazione insopportabile economicamente per i soggetti colpiti;

le procedure relativa all'accertamento e alla contestazione dell'imposta da parte delle imprese risultano particolarmente complesse a causa dell'incertezza della situazione di fatto, visto che il soggetto che viene escusso non ha più la disponibilità della gru e non può conoscerne con precisione, e nemmeno controllarne, gli spostamenti sul territorio;
i ricorsi promossi contro l'imposizione del tributo da parte dei fabbricanti non hanno avuto un esito univoco, tuttavia si sta affermando una giurisprudenza secondo la quale il cartello apposto sulle gru ha natura di marchio identificativo della merce e non di messaggio pubblicitario:

se non ritenga opportuno emanare disposizioni chiarificatrici che escludano le imprese produttrici di gru a torre dalla posizione di soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, dal momento in cui non abbiano più proprietà del suddetto bene strumentale, che stabiliscano, in conformità alla normativa precedente al 1999, che con riferimento alla posizione di soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità delle imprese che utilizzino gru mobili a torre, non si tratta di pubblicità, ma di marchio di fabbrica, qualora esso sia fissato al macchinario stesso, ovvero che determinino un nuovo, congruo limite di superficie esente in relazione ai marchi apposti sulle macchine di grandi dimensioni, tale da garantire il diritto di distinguere il prodotto tramite il marchio, ai sensi dell'articolo 2569 del codice civile.”

 

Nella risposta il Governo ha precisato che “gli articoli 2563 e 2569 del codice civile attribuiscono all'imprenditore il diritto a contrassegnare in modo esclusivo la propria attività e i beni prodotti o commercializzati; l'effetto pubblicitario, diretto o indiretto, che se ne ottiene, però, non è di per se sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità.

Infatti, come affermato nella risoluzione n. 18/E del 10 febbraio 1999 dall'allora Dipartimento delle entrate, il marchio incorporato al prodotto al solo fine di individuarlo è escluso dal campo di applicazione del tributo.

Nella risoluzione n. 42/E del 16 marzo 1999, in risposta ad un quesito circa l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità dei cartelli apposti su macchine di cantiere, è stato, poi, meglio precisato che al fine di escludere il marchio dall'applicazione del tributo, occorre valutare se tali esposizioni hanno una propria autonomia ed individualità rispetto al prodotto sul quale sono apposti, anche in considerazione delle grandi dimensioni dei marchi apposti sulle gru in questione.

Sulla stessa linea, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione, che nelle sentenze n. 9580/94 e 12070/04, ha affermato che è di fondamentale importanza valutare se sussista un ulteriore fatto o comportamento che possa conferire agli atti compiuti dall'imprenditore un autonomo effetto pubblicitario. In pratica, va considerata anche la dimensione e l'ubicazione del marchio per comprendere se esso abbia la valenza di un vero e proprio messaggio pubblicitario o se, invece, serva esclusivamente ad individuare il prodotto.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Dipartimento delle finanze ritiene quindi che non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'imprenditore, una volta persa la proprietà del bene strumentale, sia comunque assoggettato a tassazione, una volta che l'ente locale abbia valutato positivamente l'effetto pubblicitario del cartello esposto sulla gru.

Per quanto concerne, infine, l'intento di esentare le imprese produttrici di gru mobili e a torre dall'imposta sulla pubblicità per l'esposizione del proprio marchio a partire dal momento in cui l'imprenditore non abbia più la proprietà del bene strumentale, è necessario considerare, oltre alla possibile perdita di gettito che deriverebbe per gli enti locali, la difficoltà per i medesimi di conoscere con certezza, al momento di emettere gli eventuali atti impositivi, a chi sia attribuibile la proprietà della gru.

Si può concludere, pertanto, sottolineando l'importanza che venga valutato in concreto, per ogni singolo caso, se la dimensione del marchio, integrato da un ulteriore fatto o comportamento dell'imprenditore, possa conferire all'uso del segno distintivo la natura di vero e proprio messaggio pubblicitario, rilevante ai fini dell'imposta sulla pubblicità.”


 

Articolo 3-bis
(
Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

 


1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;

b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820».

4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-bis, ai commi 1 e 2, dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.Ai commi 3 e 4 viene modificata, con decorrenza dal 1° giugno 2012, l’aliquota di accisa sull’energia elettrica per qualsiasi uso in locali diversi dalle abitazioni, disponendone una differenziazione per fasce e a seconda dell’ammontare del consumo mensile.

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell’articolo 3-bis integra il punto 11) della tabella A (Esenzioni e agevolazioni) allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995.

 

La richiamata tabella A reca l’indicazione degli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.

Il punto 11) riguarda la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

 

La novella prevede che in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento.

I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

 

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.

 

Il comma 3 apporta al D.Lgs. n. 504 del 1995 (T.U. imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), con decorrenza dal 1° giugno 2012 le seguenti modifiche:

§      all'articolo 52, comma 3, viene abrogata la lettera f), che prevedeva l’esenzione d’accisa per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;

§      modificando l’allegato I viene conseguentemente rideterminata la misura dell’accisa sull’elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni, differenziandola sulla base del consumi, nella seguente misura:

a)   per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili (piccoli e medi opifici):

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b)   per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili (grandi opifici):

1)   sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2)   sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

 

Accisa sull’elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni

Misura dell’accisa

Opifici con consumo mensile fino a 1.200.000 kWh

 

- Fino a 200.000 kWh

0,0125 euro per kWh

- Tra 200.001 e 1.200.000 kWh

0,0075 euro per kWh

Opifici con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh

 

- Fino a 200.000 kWh

0,0125 euro per kWh

- Tra 200.001 e 1.200.000 kWh

4.820 euro (quota fissa)

 

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 il comma 4 stabilisce che i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

 

La normativa vigente (D.M. Economia 30 dicembre 2011) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un’aliquota di accisa pari a 0,0121 kWh per tutti i consumi di energia utilizzata in luoghi diversi dalle abitazioni, ad eccezione di quelli effettuati dai soggetti che consumano oltre 1.200.000 kWh al mese per i mesi in cui tale soglia viene superata.

Fino al 31 dicembre 2011 l’Allegato I al D.Lgs. n. 504 del 1995 indicava per tale tipologia di consumi un aliquota di accisa pari a 0,0031 euro (6 lire). A tale accisa si affiancava una addizionale provinciale, prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. n. 511 del 1998 riferita alle sole regioni a statuto ordinario relativamente alle utenze diverse dalle abitazioni con potenza disponibile superiore a 200 kWh nella misura di 0,0093 kWh.

A seguito di quanto disposto dall’articolo 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68 del 2011 (federalismo regionale), con cui si dispone, a decorrere dall'anno 2012 la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 504/1995 e l’assegnazione del relativo gettito allo Stato. Conseguentemente il D.M. Economia 30 dicembre 2011 ha rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.


 

Articolo 3-ter
(Esenzione dall’accisa per la benzina utilizzata per navigazione)

 

1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-ter estende alla benzina l’esenzione da accisa prevista per taluni carburanti impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Analisi normativa

 

L’articolo 3-ter, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca una norma di interpretazione autentica della previsione contenuta nel punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995[25] al fine di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

 

Il decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577 (Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie), all’articolo 1, comma 1, specifica che l'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al D.L. n. 331 del 1993 per gli impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, di specifiche sostanze.


 

Articolo 3-quater
(Termini per adempimenti fiscali)

 

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-quater stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Analisi normativa

 

La norma, inserita nel corso dell’esame parlamentare, introduce un nuovo comma 11-bis nell’articolo 37, recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario, del D.L. n. 223 del 2006. La disposizione con riferimento agli adempimenti fiscali ed al versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, che hanno scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, ne consente il pagamento entro il 20 agosto senza maggiorazione. In sostanza, la norma accorpa di fatto il termine per i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto, evitando scadenze a ridosso di Ferragosto.

 

Il D.Lgs. n. 241 del 1997 reca norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

L’articolo 17 fa riferimento al versamento unitario e alla compensazione. In particolare, si dispone che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

L’articolo 20 disciplina i pagamenti rateali delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, i quali possono essere versati, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.


 

Articolo 3-quinquies
(Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive)

 


1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;

b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;

c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.

5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982- innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-quinquies, introdotto dalla legge di conversione, disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze televisive digitali non ancora assegnate, eliminando la procedura a carattere gratuito (c.d. beauty contest) precedentemente stabilita.

Il comma 1 prevede che i diritti d’uso delle frequenze, di cui al bando pubblicato sulla G.U. quinta serie speciale n. 80/2011, siano assegnati mediante gara pubblica onerosa, da indire entro il 27 agosto 2012.

Le procedure per lo svolgimento della gara sono adottate dall’AGCOM, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dal comma 2.

Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l’AGCOM promuovano ogni azione utile a garantire la concorrenza e l’innovazione tecnologica e l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro radio.

Entro il 28 luglio 2012 l’AGCOM stabilisce il nuovo sistema di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che sarà applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013 (comma 4).

Il comma 5 fissa i termini per l’adeguamento degli apparecchi per la ricezione di servizi televisivi alle nuove tecnologie.

Il comma 6 novella la normativa vigente, eliminando dai principi per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali quelli incompatibili con la nuova disciplina. Annulla inoltre il bando pubblicato sulla G.U. quinta serie speciale n. 80/2011 e il relativo disciplinare di gara e prevede la concessione di un indennizzo in favore dei partecipanti alla gara annullata.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che i proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze, al netto delle somme utilizzate per la concessione degli indennizzi di cui al comma 6, siano destinati al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica.

Analisi normativa

 

Al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, il comma 1 stabilisce che i diritti di uso delle frequenze in banda televisiva, di cui al bando pubblicato sulla G.U. quinta serie speciale n. 80/2011, siano assegnati mediante gara pubblica onerosa, che dovrà essere indetta, entro il 27 agosto 2012 (120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame), dal Ministro dello sviluppo economico, secondo le procedure stabilite dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, ai sensi del successivo comma 2.

 

Per effetto della disposizione verranno quindi sottoposte a procedura di gara pubblica onerosa le frequenze in tecnica digitale, come individuate dalla delibera 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri), del cosiddetto “dividendo digitale interno”. La procedura già bandita prevedeva invece l’assegnazione mediante beauty contest, vale a dire l’allocazione gratuita di un bene o l’affidamento di un appalto, basata sulla comparazione tra i requisiti presentati dalle aziende concorrenti.

 

Il passaggio dall’utilizzo delle frequenze in tecnica analogica alle frequenze in tecnica digitale ha determinato infatti un c.d. “dividendo digitale esterno” ed un c.d. “dividendo digitale interno”.

 

Con la prima espressione (“dividendo digitale esterno”) si fa riferimento alle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale: a tale proposito è già intervenuto l’articolo 1, commi 8-12, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che ha disposto che le frequenze nella banda da 790 MHz a 862 MHz (corrispondenti ai nove canali nazionali in tecnica analogica) siano destinate al servizio mobile terrestre (vale a dire alla telefonia mobile).

 

Con l’espressione “dividendo digitale interno” si fa invece riferimento a frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti in base alla delibera 181/09/CONS ed oggetto della gara citata nella disposizione in commento.

 

Infatti, la delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettato, in attuazione dell’articolo 8-novies, comma 4, del D.L. n. 59/2008[26], i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. In particolare è stato previsto:

§       l’utilizzo per le trasmissioni in tecnica digitale della tecnica SFN (single frequency network): vale a dire la trasmissione di ogni singola rete su una sola frequenza al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili;

§       l’assegnazione di un terzo delle reti disponibili alle emittenti locali

§       la previsione di 21 reti nazionali con copertura pari all’80 per cento del territorio nazionale da destinare alla tecnica DVB-T[27] ed ulteriori quattro reti nazionali per i servizi DVB-H[28];

§       l’assegnazione di otto reti (ai quali corrispondono otto multiplex, vale a dire, come già sopra richiamato, l’insieme di programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi in tecnologia digitale su un singolo canale televisivo) alle emittenti nazionali esistenti, che già trasmettevano in tecnica analogica, compresa l’emittente Europa 7, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati

§       l’assegnazione di ulteriori otto reti/multiplex alle emittenti nazionali esistenti trasmittenti in tecnica digitale per gestire il passaggio alla tecnica SFN di trasmissione di ogni singola rete su una sola frequenza, in modo da salvaguardare gli investimenti effettuati e la disponibilità di capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari.

§       l’individuazione come dividendo digitale, da assegnare mediante procedura selettiva, delle cinque reti nazionali DVB-T rimanenti e di una eventuale rete per servizi DVB-H;

§       la possibilità di ricorrere, per l’assegnazione delle frequenze del dividendo al beauty contest, vale a dire l’allocazione gratuita di un bene o l’affidamento di un appalto, basata sulla comparazione tra i requisiti presentati dalle aziende concorrenti[29], tenendo conto dell’esigenza di assicurare un uso efficiente dello spettro; di promuovere l’innovazione tecnologica; di assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità

§       la possibilità di partecipare alla gara per qualsiasi impresa stabilita nello Spazio Economico Europeo, in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo; le imprese partecipanti non possono essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento. La delibera 1818/09/CONS prevedeva che tre delle cinque reti nazionali da assegnare venissero attribuite ai nuovi entranti e agli operatori esistenti che non detenessero, prima del passaggio alla tecnica digitale due o più reti televisive analogiche; le rimanenti due reti nazionali da assegnare potevano essere attribuite a qualsiasi offerente e quindi anche agli operatori che detenevano due o più reti analogiche.

 

In questo quadro, il punto 2 del bando richiamato dalla disposizione prevede il rilascio di complessivi sei lotti, così suddivisi:

§       cinque diritti d’uso (vale a dire reti/multiplex) per frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale;

§       un diritto d’uso per sistemi avanzati di radiodiffusione in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2,[30] su base nazionale.

 

Le procedure per lo svolgimento della gara sono adottate sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate nella deliberazione AGCOM n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009.

 

La citata deliberazione prevede, al penultimo capoverso del punto 8, che, al termine delle procedure di assegnazione, ciascun operatore non possa detenere più di cinque multiplex[31] DVB-T nazionali, compresi quelli già esistenti. Gli operatori che attualmente eserciscono tre reti nazionali in tecnica analogica, possono ottenere, in esito alla procedura di gara, non più di un multiplex ulteriore tra quelli oggetto della gara per l’assegnazione del dividendo. L’operatore che attualmente esercisce due reti nazionali in tecnica analogica può ottenere al massimo due multiplex ulteriori.

 

Il comma 2 individua i principi e criteri direttivi sulla base dei quali sono definite le procedure per lo svolgimento della gara:

a)   le frequenze dovranno essere suddivise in differenti lotti ed assegnate agli operatori di rete mediante gara in base all'offerta economica più elevata, anche mediante rilanci competitivi. Dovrà essere assicurata la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete, con obbligo per gli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'AGCOM;

Si ricorda che la separazione societaria tra emittente[32] e operatore di rete costituisce un principio generale del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Si segnala che l’espressione fornitori di programmi non rientra tra quelle utilizzate dal citato D.Lgs. n. 177/2005, il quale, all’art. 2, co. 2, lett. b), prevede la figura del fornitore di servizi di media, definendolo come il soggetto al quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione.

b)   i lotti dovranno essere composti in base al grado di copertura e tenendo conto della possibilità di conseguire i seguenti obiettivi:

§       realizzazione di reti per macro aree di diffusione,

§       uso flessibile della risorsa radioelettrica,

§       efficienza spettrale,

§       innovazione tecnologica;

c)   la durata dei diritti d'uso di ciascun lotto dovrà essere fissata in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea, anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

Si ricorda brevemente che l’Agenda digitale europea è una delle sette “iniziative faro” della Strategia per la crescita “Europa 2020” e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020. Nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda digitale europea, con l’articolo 47 del D.L. n. 5/2012,[33] l’Italia ha istituito un’apposita Cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali target dell’Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; e-Commerce; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities.

 

Il comma 3 stabilisce che l’AGCOM e il Ministero dello sviluppo economico debbano promuovere ogni azione utile:

§      per garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione tecnologica;

§      per assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio;

§      per favorire la diffusione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG4[34] o successive evoluzioni.

Gli interventi dell’AGCOM e del Ministero dello sviluppo economico dovranno essere conformi alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi delle sopra citate Agenda digitale nazionale e comunitaria, e potranno essere realizzati anche mediante la promozione di studi e sperimentazioni, previsti dalla risoluzione 6/8 WRC 2012[35], e l’adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio.

 

Il comma 4 prevede che, entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame), l’AGCOM stabilisca i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 259/2003[36], che saranno applicati dal Ministero dello sviluppo economico.

Si segnala che l’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

Il nuovo sistema di contributi dovrà essere finalizzato alla promozione del pluralismo e dell’uso efficiente e della valorizzazione dello spettro frequenziale e sarà applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Il comma 5 fissa termini per l’adeguamento degli apparecchi per la ricezione di servizi televisivi alle nuove tecnologie. Precisamente:

§      dal 1° gennaio 2013 i produttori possono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi privi di sintonizzatore analogico;

§      dal 1° gennaio 2015 i produttori di televisori devono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4;

§      dal 1° luglio 2015 gli apparecchi venduti ai consumatori finali devono essere dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni.

 

Il comma 6, primo periodo, novella l’articolo 8-novies, comma 4, del D.L. n. 59/2008[37]. Tale disposizione prevedeva che nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i relativi diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la novella si elimina ora dal rinvio alla deliberazione dell’AGCOM i principi ritenuti incompatibili con la nuova disciplina e precisamente:

§      il punto 6, lettera f) (che prevedeva l’assegnazione del “dividendo digitale” mediante “procedura selettiva basata su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori” cfr. supra commento al comma 1);

Il riferimento ad una “procedura selettiva basata su criteri obiettivi” lasciava prefigurare il “beauty contest” di cui al successivo punto 7

§      il punto 7 (che prevedono il ricorso al beauty contest, cfr. supra commento al comma 1);

§      il punto 8, (che, tra le altre cose, prevedeva che tre delle cinque reti nazionali da assegnare venissero attribuite ai nuovi entranti e agli operatori esistenti che non detenessero, prima del passaggio alla tecnica digitale, due o più reti televisive analogiche; le rimanenti due reti nazionali da assegnare potevano essere attribuite a qualsiasi offerente e quindi anche agli operatori che detenevano due o più reti analogiche) ad eccezione del penultimo capoverso (che prevede i tetti per l’assegnazione ad un singolo operatore delle reti oggetto della procedura richiamati anche dal comma 2, cfr. supra commento al comma 2);

 

Il secondo periodo annulla il bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011, citato dal comma 1 del presente articolo, e il relativo disciplinare di gara.

Si ricorda che lo svolgimento delle procedure di gara di cui al suddetto bando era già stato sospeso, per un periodo di novanta giorni, con decreto della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle sviluppo economico del 20 gennaio 2012.

Il terzo periodo prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà definire i criteri e le modalità per la concessione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla procedura di gara annullata. Non è previsto alcun termine per l’emanazione di detto decreto.

In relazione agli indennizzi, la relazione illustrativa precisa che essi non potranno eccedere i limiti previsti in via generale dalla legge n. 241/1990[38] e, in ogni caso, non potranno eccedere il limite massimo costituito dall’ammontare delle spese vive sostenute dai partecipanti (si veda anche quanto previsto dal successivo comma 7 dell’articolo in esame).

 

Il comma 7 dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Le somme per il pagamento degli indennizzi in favore dei soggetti partecipanti alla procedura di gara annullata (comma 6, terzo periodo) sono coperti mediante gli introiti derivanti dalle procedure di gara per l’assegnazione delle frequenze, previste dalla lettera a) del comma 2, e sono concessi entro il limite dei suddetti introiti.

I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze, al netto dei menzionati indennizzi, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Se ne prevede in particolare la destinazione al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/1982.[39]

Il citato articolo 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio, nell’ambito della contabilità speciale 1201, espressamente destinata a tale fondo.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.

L’articolo 1, comma 270, della legge 311/2004[40] ha ampliato la destinazione del fondo ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, rivolti:

a.    alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

b.    all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

c.    alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

d.    all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

e.    al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

f.      alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica, intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative, volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

g.    alla realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.


 

Articolo 3-sexies
(Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)

 


1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;

2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;

3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;

4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;

5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450»;

c) c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:

"14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;

i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:

«15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis».

2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-sexies interviene (comma 1) in tema di tassazione di aeromobili privati, novellando l’articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011. In particolare:

§       con il comma aggiuntivo 10-bis viene introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri ed a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore;

§       viene modificato il comma 11 riducendo il valore dell’imposta per kg per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri;

§       modificando il comma 14, l’esenzione dall’imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

§       novellando il comma 14-bis l’applicazione dell’imposta riguarda gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore attualmente previste), indicando per essi una particolare disciplina;

§       introduce un comma 15-ter, che demanda alla Guardia di finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di cui ai presenti commi.

Il comma 2 dispone in merito all’applicazione temporale delle disposizioni in oggetto.

Analisi normativa

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto l’articolo 3-sexies, che interviene in tema di tassazione di aeromobili privati, attraverso numerose novelle all’articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011. In particolare:

§      con il comma aggiuntivo 10-bis viene introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, in misura pari ad 100 euro nel caso che il tragitto non sia superiore a 1.500 chilometri ed a 200 euro qualora di distanza superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore;

§      novellando il comma 11, viene ridotto il valore dell’imposta per kg per gli aeroplani fino a 6.000 kg e per gli elicotteri.

Il comma 11 istituisce l’imposta erariale sugli aeromobili privati, indicati all’at. 744 cod.nav., immatricolati nel registro aeronautico nazionale[41].

Nella successiva tavola sono posti a raffronto le misure dell’ammontare annuale dell’imposta sugli aeromobili privati, come determinati originariamente dal D.L. n. 201 del 2011 e come definiti dal D.L. n. 16 in commento:

 

 

Peso massimo al decollo

D.L. 201/2011

D.L. 16/2012

 

Velivoli

 

 

1

fino a 1.000 kg.

euro 1,50 al kg

euro 0,75 al kg

2

fino a 2.000 kg.

euro 2,45 al kg

euro 1,25 al kg

3

fino a 4.000 kg.

euro 4,25 al kg

euro 4,00 al kg

4

fino a 6.000 kg.

euro 5,75 al kg

euro 5,00 al kg

5

fino a 8.000 kg.

euro 6,65 al kg

euro 6,65 al kg

6

fino a 10.000 kg.

euro 7,10 al kg

euro 7,10 al kg

7

oltre 10.000 kg.

euro 7,55 al kg

euro 7,55 al kg

 

 

 

 

 

Elicotteri

l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso

l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispon-dente peso maggio-rata del 50 per cento

 

Alianti, motoalianti e aerostati

euro 450

euro 450

 

Rispetto al testo originario del D.L. n. 201 del 2011 tra gli altri aeromobili sottoposti all’imposta di 450 euro, non figurano più gli “autogiri” (cfr infra).[42]

§      modificando il comma 14, l’esenzione dall’imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo come definiti dalla legge n. 106 del 1985.

Il testo originario del comma 14 elenca i seguenti aeromobili esenti dall’applicazione dell’imposta:

§       aeromobili di Stato ed equiparati (si veda il commento al precedente comma 11);

§       aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI (Dell’ordinamento dei servizi aerei);

§       aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation);

§       aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero Club d’Italia, agli Aero Club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

§       aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

§       aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

Per quanto riguarda l’esenzione introdotta dalla disposizione in commento relativa agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106 del 1985, il relativo Allegato ne definisce le caratteristiche:

1)    Struttura monoposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 80 kg.

2)    Struttura biposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 100 kg.

3)    Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a)    massa massima al decollo non superiore a 300 kg;

b)    massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c)    massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti;

d)    velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

4)    Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a)    massa massima al decollo non superiore a 450 kg;

b)    massa massima al decollo non superiore a 472,5 kg, se provvisti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c)    massa massima al decollo non superiore a 495 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti, purché, senza galleggiante installato, rispettino la massa massima di cui alla lettera a);

d)    velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

5)    Autogiro monoposto e biposto aventi le seguenti caratteristiche:

a)    massa massima al decollo non superiore a 560 kg.

§      novellando il comma 14-bis, si prevede che l’applicazione dell’imposta riguardi gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore precedentemente previste), indicando per essi una particolare disciplina:

-        non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore;

-        valgono le esenzioni stabilite nel comma 14;

-        l'esenzione é estesa agli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.

Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

§      introducendo il comma 15-ter, demanda alla Guardia di finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 10-bis a 15-bis.

 

Il comma 2 dispone in merito all’efficacia temporale delle disposizioni in oggetto, specificando che:

§       le modificazioni apportate ai commi 11 (misura dell’imposta) e 14 (esenzioni), dell’articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011 si applicano a partire dal 6 dicembre 2011;

§       le modificazioni apportate al comma 14-bis (Aeromobili non immatricolati nel RAN) dell'articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2011, si applicano a partire dal 28 dicembre 2011.

 

Per gli aeromobili non immatricolati nel RAN (comma 14-bis) che, dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a 45 giorni l'imposta é corrisposta entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

 

L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, é computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

Si dispone, infine, la non applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza é versata entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2012 (pubblicato nella medesima data sul sito dell’Agenzia) sono state definite le modalità di versamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati, mediante utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi”.


 

Articolo 3-septies
(Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

 

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: «essere previste,» sono inserite le seguenti: «per le concessionarie e».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 3-septies estende alle società concessionarie le disposizioni in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, di cui all’articolo 18, comma 1, della legge di stabilità 2012.

Analisi normativa

 

L’articolo 3-septies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende anche alle società concessionarie l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 18, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, che consente di compensare l’ammontare dovuto a titolo di imposte con le somme da versare a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura.

 

L’articolo 18della legge n. 183 del 2011 è stato oggetto di modifiche da parte del D.L. n. 201 del 2011 (art. 42, commi 8 e 9-bis) e del D.L. n. 1 del 2012 (art. 59, co. 1).

Il comma 1, nel testo previgente, introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto (ora anche in favore delle società concessionarie), al fine di realizzare nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema del project financing, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK).

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

§      possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione;

§      si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento, secondo le modalità di cui ai successivi commi da 2-bis a 2-quater.

Tra le misure previste è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l’ammontare del canone annuo di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nonché l’integrazione della misura del canone annuo prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

Il comma 2 prevede che il contributo a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, non può, comunque, eccedere il 50 per cento del costo dell’investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

Il comma 3 subordina l’efficacia delle misure fiscali e di quanto previsto dal comma 2 all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 104, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, che determina le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.


 

Articolo 4, comma 1
(Pubblicazione delle delibere di variazione
dell’addizionale comunale IRPEF)

 

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre». All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: «agli articoli 52 e 59» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1 anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia.

Analisi normativa

 

Il comma 1, modificando l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre - dell'anno di riferimento - il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998[43]) per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

In tal modo viene disposto l’allineamento con il termine del 20 dicembre già previsto per la pubblicazione della delibera relativa alla variazione dell'acconto dell’addizionale medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998.

La relazione al disegno di legge di conversione (A.S. 3184) evidenzia gli effetti di semplificazione e di più agevole monitoraggio che ne deriverebbero ai comuni, ai sostituti di imposta e ai contribuenti.

 

L’ultimo periodo del comma 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, modifica il comma 6 del medesimo articolo 14, espungendo il riferimento all’articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997: conseguentemente si stabilisce che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal richiamato D.Lgs. n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), eserciteranno la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non anche in base alle attribuzioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al richiamato articolo 59.


 

Articolo 4, comma 1-bis
(Esenzione dall’imposta di registro e di bollo per l’atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla “cedolare secca”)

 

1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame parlamentare,esenta dal’imposta di registro e di bollo l’atto di fideiussione prestata per il conduttore in occasione della stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla “cedolare secca”.

Analisi normativa

 

Il comma 1-bisesenta dal’imposta di registro e di bollo l’atto di fideiussione prestata per il conduttore in occasione della stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla “cedolare secca”.

A tal fine è aggiunto un periodo all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo municipale, disposizione che ha introdotto la “cedolare secca” sui contratti di locazione.

 

In estrema sintesi si ricorda che la “cedolare secca”, avente decorrenza dal 2011, è un regime fiscale opzionale, alternativo al regime ordinario vigente di tassazione dei redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Esso opera in favore del proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo (e relative pertinenze) che realizza, con riferimento a tali beni, un reddito da locazione. L’esercizio dell’opzione consente al contribuente di applicare, in luogo del regime ordinario vigente, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Sono escluse dall’ambito di applicazione le locazioni realizzate nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

La cedolare secca è considerata una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF; imposta di bollo e imposta di registro dovuta all’atto di registrazione, di rinnovo e di risoluzione del contratto di locazione dovuta all’atto di registrazione. Possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze. L’aliquota della cedolare secca è fissata in misura pari al 21%, ridotta al 19% in presenza di specifici requisiti (locazione di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, stipulata con contratto a canone agevolato ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998).


 

Articolo 4, comma 1-ter e da 5 a 5-quater e da 5-sexies a 5-septies
(Modifiche all’imposta municipale propria – IMU e regime fiscale degli immobili di interesse storico artistico)

 


1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni»;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria».

(omissis)

5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono soppresse e dopo le parole: «della stessa» sono aggiunte le seguenti: «; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole: «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono sostituite dalle seguenti: «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;

b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;

c) al comma 5, le parole: «pari a 130» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 135» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000»;

f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 1992, n. 504» sono aggiunte le seguenti: «; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17»;

h) al comma 12, dopo le parole: «dell'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili»;

i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012»;

l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;

m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».  

5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

(omissis)

5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento»;

b) all'articolo 90, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;

c) all'articolo 144, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41»;

2) nell'ultimo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».  

5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.

(omissis)

 

12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Durante l’esame parlamentare del provvedimento sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il comma 1-ter, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani; inserisce una riserva a favore delle province autonome di Trento e Bolzano che potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l’aliquota di legge, in conformità coi propri statuti, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.

Il comma 1-ter, lettera b) precisa che gli immobili esenti dall’IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

 

La lettera a) del comma 5 precisa che, per l’individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 che disciplina l’ICI; introduce requisiti più stringenti per individuare l’abitazione principale del contribuente, precisando che l’aliquota ridotta IMU e la detrazione si applicano ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell’immobile di riferimento; inoltre, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, la medesima lettera individua i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004, con l’inclusione delle persone fisiche e delle società di capitali che operano nel settore.

Il comma 5, lettera b)dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico.

La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli e riduce tale moltiplicatore a 110 per tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata; se i fabbricati sono di nuovo accatastamento, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 1 dicembre.

 La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.

La lettera f) del comma 5 esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

La lettera g)del comma 5 esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.

Le lettere h) e i) del comma 5 integrano la disciplina dell’IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d’imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all’eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all’imposta municipale.

In primo luogo si consente, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di pagare l’imposta – oltre che con F24 – anche tramite apposito bollettino postale. Perquanto riguarda il pagamento dell’imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze, nel 2012 essa potrà essere versata – a scelta del contribuente – in due o tre rate. Per tutti gli immobili, generalmente, nel 2012 la prima rata verrà pagata versando il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.

La lettera l) del comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze.

La lettera m) del comma 5 ripristina, nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, il rimborso della minore imposta derivante dall’esenzione ICI dell’abitazione principale, disposta nel 2008.

Il comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

I commi da 5-ter a 5-septies, abrogando alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico, ne modificano altresì il regime fiscale ai fini delle imposte dirette: si introducono a tal fine modalità agevolate di determinazione dei redditi da locazione dei predetti immobili.

Il comma 12-quinquies specifica che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione: in sostanza ciò costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU.

Analisi normativa

Premessa

Durante l’esame delprovvedimento in sede parlamentare, sono state introdotte all’articolo 4 del provvedimento in commento numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Alla luce delle modifiche intervenute alla disciplina dell’IMU, il Dipartimento delle Finanze ha emanato la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 che ne reca le modalità applicative.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’IMU, istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

E’ previsto un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta (articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011) a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale (secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13). L’applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015. Il presupposto d’imposta consiste nel possesso di immobili (ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, secondo l'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, provvedimento che disciplinava l’imposta comunale sugli immobili - ICI), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2). La base imponibile dell'IMU (comma 3) è costituita dal valore dell'immobile ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992; il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina invece secondo specifiche regole (commi 4 e 5 dell’articolo 13).

Il comma 6 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento. È data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Le norme prevedono ipotesi di aliquota ridotta ex lege: in particolare, l’aliquota è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali); è altresì ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con facoltà dei comuni di ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 13, i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati;

Il comune può ridurre l’aliquota di base sino allo 0,38 per cento con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (articolo 56, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012).

Fabbricati rurali

Il comma 1-ter, lettera a) -inserito durante l’esame parlamentare apporta modifiche alla disciplina dei fabbricati rurali, novellando l’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Ai sensi della nuova disciplina dell’IMU sperimentale, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta.

Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l’IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l’abitazione principale).

Per i fabbricati rurali strumentali l’articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota sia ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Ai fini fiscali (richiamato articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) è riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc.).

 

In particolare, la lettera a) richiamata:

§      esenta dall’imposta i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557[44], a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco[45] dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La Circolare n. 3/DF in merito chiarisce che ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

§       inserisce una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l’aliquota allo 0,2 per cento (abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all’articolo 80 del D.P.R. n, 670 del 1972.

In particolare, il comma 1-bis del richiamato articolo 80 dispone che, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

 

In questa sede si rammenta altresì che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, l’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70 del 2011 aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale, dietro presentazione di apposita domanda - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile avesse posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.

Successivamente l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 i richiamati commi da 2-bis a 2-quater dell’ articolo 7 del D.L. 70 del 2011 (comma 14, lettera d-bis), riconoscendo effetti (comma 14-bis) alle domande presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 28 dicembre 2011, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Da ultimo, il termine di efficacia delle domande divariazione è stato prorogato (articolo 29, comma 8 del D.L. n. 216 del 2011) al 30 giugno 2012.

Per quanto invece riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni – salvo quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione – è previsto (articolo 13, comma 14-ter del citato D. L. n. 201 del 2011) che essi vengano dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

 

Il richiamato articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 disciplina le ipotesi di esenzione dall’imposta municipale propria.

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Vengono inoltre richiamate le esenzioni già vigenti in materia di ICI (ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992), ad eccezione dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere destinati ad attività assistenziali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività medesime (articolo 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 504/1992), i quali rimangono soggetti a imposta. Si veda tuttavia la scheda di lettura relativa alla lettera b) del comma 5 per le agevolazioni introdotte dal provvedimento in esame in materia di fabbricati inagibili.

Si ricorda altresì che l’articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012 prevede che, dal 2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sia applicabile solo nel caso in cui le predette vengano svolte con modalità non commerciali.

 

Si rammenta altresì che la lettera d) del comma 5 dell’articolo 4 in commento introduce deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell’IMU per quanto riguarda l’imposta dovuta nel 2012 sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Le norme generali (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’articolo 13, comma 12 del D. L. n. 201 del 2011 dispone che il versamento dell’imposta sia effettuato – in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale il comune delibera i propri regolamenti in materia tributaria – secondo le modalità regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241) in tema di versamento unitario delle imposte (F24). L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello F24 con provvedimento del 12 aprile 2012, istituendo altresì nella medesima data i codici tributo per il pagamento dell’IMU. L’uso del modello F24 è reso necessario dalla riserva di una quota di gettito in favore dello Stato.

 

Per effetto delle norme in commento – che integrano l’articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 2011 - , per i fabbricati rurali strumentali:

§      l’acconto IMU 2012 (da corrispondere entro il 18 giugno) è versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, senza sanzioni né interessi, applicando l’aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (da corrispondersi entro il 17 dicembre);

§      se i fabbricati sono di nuovo accatastamento (fabbricati ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012ai sensi delrichiamato articolo 13, comma 14-ter del D.L. n. 201 del 2011), nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre.

 

Si rammenta, tuttavia, che l’articolo 13, comma 14-quater del D.L. n. 201 del 2011 prevede una specifica modalità di pagamento dell’IMU per tali immobili, ai sensi della quale - nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale - l’imposta deve essere corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, con la previsione di apposite conseguenze (anche sanzionatorie) nel caso di inottemperanza all’obbligo di dichiarazione.

 

Si affida ad un D.P.C.M., da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 - vale a dire sei giorni prima della scadenza per il pagamento del saldo IMU 2012 - sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, la modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati rurali e ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

 

Si rinvia al relativo paragrafo (cfr. infra) per una disamina delle novità introdotte dal presente provvedimento in materia di IMU sui terreni agricoli.

Applicazione dell’imposta sui redditi agli immobili esenti IMU

La lettera b)del comma 1-teraggiunge un periodo all’articolo 9, comma 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, precisando chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.

 

Si ricorda che l’IMU (articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011) è volta a sostituire, per la componente immobiliare, le seguenti forme di prelievo:

§       l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati[46].

§       l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Definizioni

La lettera a) del comma 5 - profondamente modificato durante l’esame parlamentare e che incide sul comma 2 del richiamato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 – in primo luogo precisa che, per l’individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il paragrafo 2 della citata Circolare 3-/DF del 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include qualsiasi immobile, dunque anche i terreni incolti; chiarisce inoltre che, in tal caso, il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992 è inteso al solo scopo di mantenere a fini IMU le definizioni già utilizzate a fini ICI.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La Circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.l. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti alla previdenza agricola (si veda in merito il paragrafo sulle agevolazioni per i terreni agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

 

La medesima lettera a) incide poi sui requisiti necessari a individuare l’abitazione principale del contribuente.

Su tale immobile – ai sensi dell’articolo 13, comma 7 del D.L. 201/2011 – l’IMU grava con aliquota allo 0,4 per cento; il successivo comma 10 dell’articolo 13 attribuisce una detrazione pari a 200 euro, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di 400 euro. Dunque l’aliquota per l’abitazione principale, in base alle delibere dei comuni, può variare da un minimo dello 0,2% a un massimo di 0,6%. La Circolare n. 3/DF specifica che il comune può variare tali aliquote nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, analogamente a quanto previsto per l’aliquota di base del 7,6%.

In particolare, si specifica che la richiamata aliquota ridotta e la detrazione si applicano ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell’immobile di riferimento.

Si precisa dunque che l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale. Il legislatore ha dunque collegato i benefici dell’abitazione principale e delle relative pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di dimora abituale e residenza anagrafica; al riguardo la circolare n. 3/DF chiarisce che nell’ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare. Ovviamene il genitore perde il diritto alla maggiorazione della detrazione.

 

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, la circolare chiarisce inoltre che il contribuente può considerare come pertinenza solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (C2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

 

Per l’ulteriore modifica recata dalla lettera a) del comma 5, si veda il paragrafo recante il commento alle norme sui terreni agricoli.

Regime IMU dei fabbricati di interesse storico o artistico e dei fabbricati inagibili

La lettera b)del novellato comma 5 introduce agevolazioni relative ad alcune categorie di immobili, a tal fine integrando il comma 3 dell’articolo 13 del D. L. 201 del 2011, norma che individua la base imponibile IMU nel valore del cespite.

 

In primo luogo, si dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile:

§      per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Si ricorda che a fini ICI, l’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevedeva la riduzione del 50 per cento dell’imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

§      per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il predetto articolo 10 reca la definizione di “beni culturali”, nella quale rientrano anche gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Tra gli altri, sono beni culturali[47], ove sia intervenuta apposita dichiarazione dell’interesse culturale:

§       gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati supra;

§       gli immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

Vi rientrano altresì:

§       le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

§       le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

§       le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

§       i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

§       le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Regime IRPEF e IRES dei fabbricati di interesse storico o artistico e dei fabbricati inagibili

Su un piano più generale, per effetto delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, il presente provvedimento innova il regime fiscale degli immobili (dunque, non solo dei i fabbricati)di interesse storico e artistico.

 

In particolare, i commi 5-ter e 5-quater dell’articolo 4rispettivamente abrogano:

§       l’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993, che recava modalità agevolate di calcolo della base imponibile ICI per i suddetti cespiti.

Per effetto delle disposizioni richiamate, essa consisteva nel valore risultante dall’applicazione dei moltiplicatori previsti ex lege (articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) alla rendita catastale, calcolata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale fosse sito il fabbricato;

§      l’articolo 11, comma 2 della legge n. 413 del 1991, che prevedeva un trattamento agevolato anche ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

Con formulazione analoga alle norme in materia di base imponibile ICI, tale reddito era determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

 

Il successivo comma 5-sexies dell’articolo 4 modifica le regole di determinazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico di cui al predetto articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

 

Si ricorda che, per quanto concerne l’IRPEF, l’articolo 37, comma 4-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) dispone che il reddito dei fabbricati dati in locazione libera sia determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ed il reddito catastale. La predetta riduzione è elevata al 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano.

 

Si ricorda che l’articolo 71, comma 3 dell’A.S. 3249, recante la riforma del mercato del lavoro e attualmente all’esame del Senato, intende rideterminare le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF. In particolare, si propone che venga diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Per effetto delle norme in esame (lettera a)del comma 5-sexies), modificando l’articolo 37, comma 4-bis del TUIR,viene previstaun’analoga riduzione forfettaria, in misura però elevata al 35 per cento, dei canoni di locazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

In sostanza, a fini IRPEF, qualora il reddito imponibile derivante dalla locazione di immobili aventi interesse storico o artistico sia determinato in rapporto al valore del canone, la riduzione cui ha diritto il contribuente è innalzata dal 15 al 35 per cento del predetto valore del canone di locazione.

 

Per quanto riguarda l’IRES, si ricorda che il previgente articolo 90, comma 1 del TUIR disponeva che i proventi derivanti dalla locazione dei cd. “immobili patrimonio” (alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l’attività di impresa) venissero calcolati sulla base del canone di locazione, ridotto delle spese documentate sostenute dal locatore per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, qualora risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare.

Per effetto delle norme in esame (lettera b)del comma 5-sexies, n. 1) si prevede in primo luogo che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario (individuato applicando le ordinarie tariffe catastali, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1 del TUIR) sia ridotto del 50 per cento.

Inoltre per i predetti immobili non trova applicazione la norma che dispone (articolo 41 del TUIR) l’aumento di un terzo del reddito delle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o tenute a disposizione.

 

Viene poi introdotto uno specifico criterio di determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico, sulla falsariga di quello introdotto, per effetto delle novelle all’articolo 37 TUIR, a fini IRPEF.

Dunque (lettera b)del comma 5-sexies, n. 2) – che aggiunge un periodo alla fine del comma 1 dell’articolo 90 TUIR) a fini IRES il reddito derivante dagli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile (anch’esso ridotto al 50 per cento, per effetto del n. 1 della lettera b)).

La lettera c)del comma 5-sexiesestende le suddette agevolazioni per la determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico anche agli enti non commerciali, novellando a tal fine l’articolo 144 del TUIR.

Le predette misure, ai sensi del successivo comma 5-septies, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per tale periodo di imposta si assume, quale imposta dovuta nel periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le introdotte nuove disposizioni di cui al comma 5-sexies.

Terreni agricoli

I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola»

 

La già commentata lettera a) del comma 5, incidendo sulle definizioni valide ai fini dell’IMU, integra l’articolo 13, comma 2 del D.L. 201 del 2011 anche al fine di chiarire che a fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, viene individuato l’insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali come individuati dall’articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche.

 

La lettera c) del comma 5 modificando il comma 5 del richiamato articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011, innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli.

Come ricordato in precedenza, la base imponibile IMU è costituita dal valore dell’immobile, calcolato con modalità diverse secondo il tipo di cespite colpito da imposta.

Per i terreni agricoli, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un valore (detto moltiplicatore) fissato ex lege; come si è detto, per effetto delle modifiche in commento esso viene elevato da 130 a 135.

 

La medesima lettera c) specifica che la riduzione del moltiplicatore a 110, disposta dal medesimo comma 5 del richiamato articolo 13, opera per tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

La lettera e) del comma 5, aggiungendo un comma 8-bis all’articolo 13, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.

In particolare, si stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti dacoltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) siano assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:

a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b)  del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;

c)  del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro;

 

In sostanza, per effetto della disposizione in commento, sarà esente da imposta il terreno agricolo di valore pari o inferiore a 6000 euro in presenza delle altre condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali). Viene introdotta dunque un’applicazione dell’IMU per scaglioni, con assoggettamento a IMU (senza alcuna riduzione) dei terreni agricoli il cui valore, calcolato ai sensi del novellato comma 5 dell’articolo 13, superi i 32.000 euro.

Tale agevolazione è di tenore simile a quella in precedenza prevista per i terreni agricoli a fini ICI (articolo 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992).

 

Il comma 5-bis dell’articolo 4, anch’esso introdotto durante l’esame parlamentare, affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 502 del 1992, espressamente richiamato dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011), sulla base dell’altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni.

Riparto del gettito case IACP – immobili di anziani e disabili

La lettera f) integra il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di disporre che la riserva di parte del gettito in favore dello Stato non trova applicazione per l’IMU dovuta sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 10 del D.L. 201 del 2011 prevede che in relazione a tali immobili si applica la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale e che, ai sensi del precedente comma 9, i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento per gli immobili posseduti da soggetti IRES (tra cui IACP comunque denominati e cooperative edilizie).

 

In sostanza, per le abitazioni IACP l’intero gettito IMU spetterà ai comuni e tale gettito non concorre alla “differenza compensativa” di cui al comma 17 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

Infatti, in relazione tale ipotesi non trova altresì applicazione la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo (di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n.23 del 2011) nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina IMU.

 

Per quanto concerne il riparto del gettito dell’IMU tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni) per il periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, il comma 11 del richiamato articolo 13 prevede che dal 2012 sia riservata allo Stato una quota di gettito, pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali (il cui gettito spetta ai comuni).

 La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate ex lege e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni (computate, quindi a carico della quota spettante a tali enti).

 

La medesima lettera f), aggiungendo un periodo alla fine del richiamato articolo 13, comma 10, consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. I comuni potranno dunque, con regolamento, estendere a tali immobili il trattamento agevolato dell’abitazione principale.

L’introduzione di tale assimilazione grava, in virtù delle disposizioni sul riparto del gettito, integralmente a carico della quota di IMU spettante ai Comuni.

 

La Circolare 3/DF del 2012 specifica, al riguardo, che alla luce delle illustrate modifiche “appare del tutto privo di significato” il richiamo effettuato dall’ultimo periodo dell’articolo 13, comma 10 del D.L. 201/2011 il quale, con norma di analogo tenore, autorizza i comuni all’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione spettanti per l’abitazione principale anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

La lettera g)integra il richiamato comma 11 dell’articolo 13, escludendo dalla quota di gettito spettante allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.'

La Relazione tecnica motiva tale esclusione in relazione alla circostanza che l’attuale esenzione da imposta (disposta dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011) è riferita ai soli immobili dei comuni posseduti nel proprio territorio destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ciò implica l’assoggettamento a IMU degli immobili comunali destinati a compiti non esclusivamente istituzionali, con aggravio di oneri per i Comuni relativamente alla quota di gettito di spettanza erariale.

Anche in relazione a tale ipotesi non trova applicazione la citata riduzione compensativa del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo (di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n.23 del 2011) nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna.

Adempimenti, versamenti, aliquote ed ulteriori disposizioni

Le lettere h) e i) del comma 5 integranola disciplina dell’IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d’imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all’eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all’imposta municipale.

In primo luogo la lettera h) consente, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di pagare l’imposta – oltre che con F24 – anche tramite apposito bollettino postale, cui si applicano le norme che regolano già il modello F24.

 

La lettera i)- aggiungendo un comma 12-bis all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 – reca modalità specifiche per il pagamento dell’IMU nell’anno 2012.

Per il solo anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base previste dalla legge. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

 

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze, nel 2012 essa può essere versata – a scelta del contribuente – in due o tre rate.

Nel caso di pagamento in due rate, la primaè corrisposta entro il 18 giugno, versando il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote di base e l’eventuale detrazione prevista per l’abitazione principale, senza applicazione di sanzioni e interessi. La seconda rata è versata entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio.

Nel caso di pagamento in tre rate, la prima e la seconda rata sono versate in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione “prima casa”, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre. La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa,

 

Si ricorda che le norme generali (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, richiamato dall’articolo 13 del D.L. 201 del 2011) dispongono che il pagamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’articolo 13, comma 12 del D.L. n. 201 del 2011 dispone che il versamento dell’imposta sia effettuato – in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale il comune delibera i propri regolamenti in materia tributaria – secondo le modalità regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 recante le modalità di versamento unitario delle imposte), con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’uso del modello F24 è reso necessario dalla riserva di una quota di gettito in favore dello Stato.

 

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, con facoltà dei comuni modificarla, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento. Anche in tal caso i comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è pari allo 0,2 per cento (modificabile dai comuni fino allo 0,1 per cento).

 

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento anche per gli immobili non produttivi di reddito fondiario; per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES; per gli immobili locati. Inoltre i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

 

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è disposta una detrazione, applicabile all’imposta fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro (rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992).

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.

I comuni possono poi disporre che l’aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche agli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Si dispone inoltre che per l'anno 2012 i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base ad importi predeterminati, come stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune e pubblicati su apposita tabella, da rendere disponibile sul sito internet www.finanze.gov.it (cd. “accertamento convenzionale”)

Tale ”accertamento convenzionale” del gettito non consente il riconoscimento da parte dello Stato, ai fini dei rapporti finanziari tra questo e i Comuni, dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012.

 

Le norme in esame riservano poi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze - da emanarsi entro il 10 dicembre 2012:

§      la modifica delle aliquote e delle relative variazioni;

§      la modifica della detrazione per l’abitazione principale.

 

La revisione è finalizzata ad assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; i suddetti decreti sono adottati sulla base del gettito della prima rata dell’IMU e sui risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali (cfr. il relativo paragrafo, supra)

 

Le norme poi fissano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l’abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati.

 

Tale norma è esplicitamente in deroga alle previsioni (articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali – TUEL) che impongono ai comuni di allegare al bilancio di previsione - tra l’altro - le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché alle prescrizioni della legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 169, della n. 296 del 2006) secondo le quali gli enti locali devono deliberare le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Si ricorda in proposito che l’articolo 29, comma 16-quater del D.L. n. 216 del 2011 (c.d. “milleproroghe”) ha fissato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

 

La lettera i) inserisce altresì un comma 12-ter all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 che dispone in ordine alle dichiarazioni IMU.

In particolare, i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello di dichiarazione approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il predetto decreto ministeriale disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non intervengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano fermi:

§      la possibilità di liquidare l’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), con possibilità di versare l'imposta anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione;

§      l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente (articolo 1, comma 104 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006);

§      le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

Si prevede infine che, per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

Pubblicazione delle delibere in materia di IMU

La lettera l) inserisce un comma 13-bis all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di prevedere che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF.

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, purché detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce.

A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Rimborso ai comuni delle autonomie speciali per il minor gettito ICI

La lettera m) del comma 5 interviene sul testo della lettera a) del comma 14 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che anticipa l'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili al 2012.

 

La richiamata lettera a) abroga le disposizioni contenute nel decreto 93 del 2008 che prevedevano il rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale.

Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva l’esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva, all'articolo 1, comma 4, il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, precisando specifiche modalità applicative per i comuni delle autonomie speciali.

 

Si ricorda che il comma 4, abrogato, e che ora in base alla disposizione in commento continua ad applicarsi ai comuni delle regioni a statuto speciale disponeva che la minore imposta, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni. In particolare per le regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti (vale a dire delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Province autonome), che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Nelle regioni Sicilia e Sardegna il rimborso è attribuito direttamente ai comuni, in quanto in quelle regioni, benché anch'esse titolari della competenza primaria in materia di finanza degli enti locali, questi continuano a ricevere trasferimenti dallo Stato.

 

Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legge n. 201 del 2011 in relazione all’avvenuta anticipazione sperimentale dell’IMU, che dal 2012 si applica anche all'abitazione principale «in tutti i comuni del territorio nazionale»[48]. Ciò ha fatto venir meno anche per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta.

La norma in esame esclude dall'abrogazione il comma 4 dell'articolo 1 con riferimento ai comuni delle regioni a statuto speciale; ciò comporta – per quegli enti – il ripristino del rimborso della minore imposta.

 

In ordine alle ragioni della modifica normativa in esame, la Relazione illustrativa del Governo si limita a precisare che i comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale poiché «non interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale (…) conservano il diritto a tale restituzione»

 

Al riguardo non appaiono chiare le ragioni in base alle quali in presenza della nuova disciplina dell'IMU recata dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 – che come detto sopra stabilisce l'applicazione dell'IMU su tutto il territorio nazionale - la norma in esame conferma la spettanza ai comuni delle autonomie speciali del rimborso in questione.

Tale circostanza potrebbe essere riconducibile al fatto che il rimborso per il mancato gettito spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario continua ad essere attribuito agli stessi, sotto forma però di entrate fiscali diverse. Esso in sostanza è stato 'fiscalizzato', insieme a tutti gli altri trasferimenti, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/2011. Ciò non è stato fatto per le autonomie speciali, in quanto ad esse non si applicano le disposizioni concernenti il federalismo fiscale municipale[49] e dunque ad esse viene attribuito ancora sotto forma di rimborso[50].

Assegnazione della casa coniugale

Il comma 12-quinquies, introdotto durante l’esame parlamentare, reca specificazioni, a fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale al coniuge.

Si specifica infatti che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l’attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU; la disposizione appare dunque volta a individuare univocamente il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi.

La Circolare 3/DF del MEF chiarisce in merito che:

§      accanto alla soggettività passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest’ultima per i figli di età non superiore a 26 anni);

§      tale innovazione tacitamente abroga quanto previsto dall’articolo 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. 201 del 2011, che attribuiva le predette agevolazioni per l’abitazione principale anche per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992, ovvero anche al soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale purché non proprietario o titolare di diritto reale su un immobile sito nel medesimo comune e destinato ad abitazione. Unico soggetto passivo è dunque il coniuge assegnatario della casa “di famiglia;

§      conseguentemente, sull’IMU così versata non è computata la quota di imposta riservata allo Stato, ai sensi dell’articolo 13, comma 17 del D.L. 201 del 2011.


 

Articolo 4, comma 1-quater
(Imposta di scopo)

 


1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «17, comma 2,» a: «in modo tale da» sono sostituite dalle seguenti: «52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».  


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1-quater interviene in tema di imposta di scopo, consentendo ai comuni di disciplinarla con proprio regolamento, anziché attraverso una revisione dell’imposta da effettuarsi con regolamento statale, e specificando che la base imponibile dell’imposta di scopo è la medesima dell’IMU.

Analisi normativa

 

Il comma 1-quater novellal’articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in tema di imposta di scopo. In particolare:

§       modificando il comma 1 dell’articolo 6, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l’imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell’imposta da effettuarsi con regolamento statale (D.P.R.);

§       sostituendo integralmente il comma 2, si dispone che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU sperimentale (e cioè dal 2012 ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), l’imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente per l’IMU. In sostanza la base imponibile dell’imposta di scopo è costituita dalla medesima base imponibile dell’IMU (art. 13, co. 3), cioè dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 (moltiplicatori) del medesimo articolo 13. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati[51].

Infine il comma 2 dispone che il comune dovrà adottare i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 

L’imposta di scopo è stata introdotta dall’articolo 1, commi 145-151 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), prevedendo la possibilità per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.

 

La norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l’istituzione dell’imposta (comma 145), che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche, secondo le tipologie individuate dal comma 149:

§       opere per il trasporto pubblico urbano;

§       opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

§       opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

§       opere di risistemazione di parchi e giardini;

§       opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

§       opere di restauro;

§       opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

§       opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica;

§       opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

Il regolamento comunale istitutivo dell’imposta deve indicare (comma 146):

§       l’opera pubblica da realizzare;

§       l’ammontare della spesa da finanziare;

§       l’aliquota di imposta;

§       l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti;

§       le modalità di versamento degli importi dovuti.

Il gettito complessivo dell’imposta di scopo non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare (comma 150).

In caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni sono tenuti, entro i due anni successivi, a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti (comma 151).

 

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) interviene sulla disciplina dell’imposta di scopo, prevedendo (comma 1) che la revisione dell’imposta di scopo fosse effettuata con regolamento governativo da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 in modo tale da prevedere:

§       l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto alle tipologie definite dalla normativa vigente;

§       l’aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell’imposta;

§       la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

Infine il comma 2 fa salvo l’obbligo di restituzione ai contribuenti dei versamenti effettuati nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.


 

Articolo 4, comma 1-quinquies
(Comunicazioni al MEF su addizionale)

 

1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1-quinquies impone ai comuni l’obbligo di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze le delibere relative all’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF entro 30 giorni dalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

Analisi normativa

 

Il comma 1-quinquies impone ai comuni, dal 2012, l’obbligo di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze le delibere relative all’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF entro 30 giorni dalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

 

L’addizionale comunale IRPEF è stata introdotta, con decorrenza 1999, dal decreto legislativo n. 360 del 1998. L’articolo 1 del richiamato decreto attribuisce ai comuni il potere di modificare l’aliquota d’imposta, con apposito regolamento, in misura complessivamente non superiore allo 0,8%.

Su tale potere è intervenuta la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002, art. 3, co. 1) che, al fine di non contrastare la manovra introdotta con la medesima legge finanziaria tendente a non elevare la pressione fiscale, ha disposto il blocco del potere comunale di incrementare l’aliquota dell’addizionale IRPEF. La disposizione è stata oggetto di proroga, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, c. 123) ai sensi della quale “resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti” delle addizionali. In deroga al blocco è ammesso l’incremento dell’addizionale IRPEF nel solo Comune di Roma al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie relative al piano di rientro di Roma Capitale.

 

Sulla materia interviene l’articolo 4, comma 4, del presente decreto legge, che, abrogando l'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del D.L. n. 112 del 2008 e l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, rimuove, a decorrere dall'anno di imposta 2012, il blocco per gli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote di tributi ad essi attribuiti dallo Stato.

Conseguentemente, potendo nuovamente gli enti locali variare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, la disposizione di cui al presente comma 1-quinquies fa obbligo ai comuni di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze le relative delibere entro30 giornidalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze


 

Articolo 4, comma 2
(V
ariazione dell'aliquota dell'imposta provinciale RCA nelle regioni a statuto speciale)

 

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 2 estende alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCA, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo n. 68/2011, cosiddetto «federalismo regionale e provinciale».

Analisi normativa

 

Il comma 2 interviene per estendere alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province in attuazione della delega per il federalismo fiscale contenuta nella legge n. 42/2009.

Nella normativa vigente, queste disposizioni concernenti l'imposta RCA, si applicano alle sole regioni a statuto ordinario, in quanto tutte le disposizioni contenute nel Capo II del citato decreto legislativo, concernenti l'autonomia di entrata delle province, si intendono riferite alle sole province ubicate nelle regioni a statuto ordinario. In tal senso dispone il secondo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Stante il diverso sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, infatti, le disposizioni recate dai decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009) si applicano, in genere, a queste ultime, con la decorrenza e le modalità concordate tra singola regione e Stato (così dispone, in generale, l'articolo 27 della legge n. 42/2009).

 

L'art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 dispone, al comma 1, che a decorrere dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile è 'tributo proprio derivato' delle province. Esse, a decorrere dal 2011 possono variare l'aliquota - fissata dallo Stato al 12,5 % - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali (comma 2).

Il comma 5, ora abrogato dall'art. 28, comma 11-bis del D.L. n. 201/2011[52], richiamava la necessità di attuare le disposizioni dell’art. 17, relativamente all’imposta RCA ed all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), sulla base dei "tavoli" di concertazione tra Stato e singola autonomia speciale di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009. L’eliminazione del citato comma 5 (come anche illustrato nella relazione governativa - A.S. 3184) non avrebbe risolto la questione dell’applicabilità delle disposizioni dell’art. 17, poiché l’ambito operativo del Capo II del D.Lgs. n. 68 del 2011, è limitato alle province delle regioni a statuto ordinario.

 

Va però considerato che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuito, dall'articolo articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti. Sulla base del comma 4 dello stesso articolo le autonomie speciali hanno recepito la norma citata e dunque il gettito dell'imposta è attribuito anche alle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, alla regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma in esame estende a questi enti la possibilità di variare l'aliquota fissata dalla legge dello Stato. La mancanza di questa esplicita estensione, potrebbe determinare problemi applicativi, in quanto la deliberazione di variazione dell'aliquota da parte di una provincia di autonomia speciale sarebbe priva di copertura normativa e quindi soggetta ad impugnativa.

 

La relazione governativa (allegata al disegno di legge A.S. 3184) precisa che l’adozione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota da parte delle province delle autonomie speciali pone dei "gravi problemi”, poiché il Ministero dell’economia e delle finanze deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre l’impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l’atto (dal momento che sarebbero prive di copertura normativa).

Le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione sul sito. Gli assicuratori, di conseguenza, sono tenuti ad applicare le nuove aliquote che, nel caso in cui fossero riconosciute illegittime dal TAR a seguito dell’impugnativa del Ministero dell’economia e delle finanze, comporterebbero problematiche di rimborso nei confronti dei contribuenti.

 

La norma in esame, infine, fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del decreto-legge.


 

Articolo 4, comma 2-bis
(Imposta di sbarco
)

 


2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 2-bis consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L’imposta si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

Analisi normativa

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

Essa si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

 

Non appare chiaro come e da chi sia riscossa l’imposta nel caso di soggetti che sbarcano sull’isola dopo averla raggiunta con un proprio mezzo da diporto.

 

L'imposta non è dovuta:

§       dai soggetti residenti nel comune;

§       dai lavoratori (intendendosi persone che si recano nell’isola per motivi di lavoro);

§       dagli studenti pendolari (cioè studenti non residenti che si recano nell’isola per motivi di studio);

§       dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (cioè dai possessori di seconde case presenti sull’isola e relativo nucleo familiare).

 

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali (articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

 

 

L’imposta di soggiorno

 

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

L’imposta può essere istituita da:

§       comuni capoluogo di provincia;

§       unioni dei comuni;

§       comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a:

§       interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;

§       interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

§       relativi servizi pubblici locali.

Il comma 3 affida a un regolamento governativo (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988[53], d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno.

I comuni, con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive), hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti necessari per l’applicazione dell’imposta.


 

Articolo 4, comma 3
(Finanziamento dell’IFEL)

 

3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3, modificato durante l’esame parlamentare,reca disposizioni in materia di finanziamento dell’IFEL. Per effetto delle norme in esame, esso sarà alimentato dal versamento all’Istituto di un contributo annuale pari allo 0,8 per mille del gettito dell’IMU, a carico dei Comuni. Il contributo grava sulla quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Analisi normativa

 

Il comma 3 modifica le disposizioni in materia di finanziamento dell’IFEL, disponendo che esso sia alimentato mediante versamento all’istituto di un contributo annuale dello 0,8 per mille del gettito dell’imposta municipale sugli immobili - IMU (in precedenza ICI) a carico dei Comuni.

Tale contributo è a carico della quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Nella formulazione originaria del decreto-legge in commento, la misura era fissata all’1 per mille e riguardava l’intero gettito IMU.

Il comma, in particolare, innova nel far riferimento all’IMU in luogo dell’ICI, (sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011) e nel porre il versamento - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione.

 

Le disposizioni in esame modificano, in particolare, il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, che detta le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

Conformemente a quanto previsto dal richiamato comma 2-ter, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, è stata costituita in data 16 marzo 2006 la Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l’economia locale. L’IFEL è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994 sulla base del decreto legislativo n. 504 del 1992 (istituivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L’ammontare del predetto contributo, originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI e posto a carico concessionari del servizio nazionale della riscossione, è stato elevato allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) e, da ultimo, all’1 per mille per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera b),della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), per effetto delle funzioni affidate dal medesimo comma 23 all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), attraverso l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) relative all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni[54].


 

Articolo 4, comma 4
(Sblocco variazioni aliquote di tributi e addizionali
di regioni ed enti locali)

 

4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 4 ripristina, a decorrere dall'anno di imposta 2012; il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi regionali e locali, il quale era stato sospeso da diversi anni in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale.

Analisi normativa

 

La norma abroga, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che, da ultimo, avevano sospeso il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.

In particolare, sono abrogate:

§      le disposizioni contenute nella disciplina del patto di stabilità per gli enti territoriali per il triennio 2009-2011 recate dal D.L. n. 112/2008, che confermavano per gli enti locali (art. 77-bis, comma 30) e per le regioni (articolo 77-ter, comma 19) la sospensione del potere di variazione delle aliquote per tutto il triennio 2009-2011;

§      l'articolo 123 della legge n. 220 del 2010 che confermava la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti sino all'attuazione del federalismo fiscale.

 

Si ricorda che il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote dei tributi istituiti con legge dello Stato, potere conferito dalle stesse norme di legge, è stato sospeso a partire dall'esercizio 2003, con una interruzione negli esercizi 2007-2008.

In particolare la legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002, articolo 3, comma 1, lettera a)) aveva disposto la sospensione della possibilità per le regioni (e i comuni) di disporre maggiorazioni dei due tributi principali: l’addizionale regionale (e comunale) all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quella norma ‘sospendeva’ gli aumenti eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non fosse raggiunto un accordo tra Stato, regioni ed enti locali sull’attuazione del federalismo fiscale.

Dopo successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2006. Dall’esercizio 2007, regioni e comuni hanno avuto di nuovo la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF e l’aliquota dell’IRAP (le sole regioni).

Con il D.L. n. 98/2008 (art. 1, comma 7) è stata nuovamente disposta, a decorrere dall'esercizio 2009, la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi, ma a differenza di quanto già avvenuto con la legge finanziaria per il 2003, la sospensione degli aumenti è estesa alla generalità “dei tributi, delle addizionali, delle aliquote” attribuiti con legge dello Stato alle regioni e al complesso degli enti locali ovvero, in sostanza, a tutte le entrate tributarie degli enti territoriali. La norma disponeva la sospensione fino alla “definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale”.

 

La disposizione in esame fa, comunque, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto in esame.


 

Articolo 4, comma 5-quinquies
(Utili a riserva obbligatoria delle banche di credito cooperativo)

 

5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

 

 

Sintesi ed effetti

 

La disposizione in esame esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Analisi normativa

 

Il comma 5-quinquies dell’articolo 4 prevede che per le banche di credito cooperativo (di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma.

 

Si ricorda che il comma 36-bis del citato articolo 2(modificando le lettere b) e b-bis) del comma 460 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha disposto, per le società cooperative (e loro consorzi) diverse da quelle agricole e da quelle della piccola pesca, l’aumento dal 30 al 40 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione previsto dal citato articolo 12 della legge n. 904/1977. Per le società cooperative di consumo e per i loro consorzi la quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria passa dal 55 al 65 per cento.

Il successivo comma 36-ter ha poi modificato l’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2002 per ridurre del 10 per cento la totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le società cooperative e per i loro consorzi.

Il comma 36-quater aveva disposto l’applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme citate.

 

Con la modifica in esame le banche di credito cooperativo sono quindi escluse dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012.

 

In tal modo, per i soggetti interessati vengono neutralizzate per la suddetta annualità, di fatto, le disposizioni restrittive del decreto-legge n. 138 del 2011 che ne prevedeva l'applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto (ossia dal 2012).


 

Articolo 4, comma 5-octies
(Esenzioni Fabbricati terremotati Abruzzo)

 


5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-octies introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti.

Analisi normativa

 

Il comma 5-octies, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti.

A tal fine viene inserito il comma 1-bis all’articolo6 del decreto-legge “Abruzzo”, D.L. 28 aprile 2009, n. 39-


 

Articolo 4, commi 6-9
(Norme di rilievo finanziario per gli enti locali)

 


6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 6 a 9contengono diverse disposizioni finanziarie di interesse per gli enti locali.

In particolare, il comma 6 reca disposizioni per la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione, dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno 2012.

I commi 7-8 recano norme per l’attribuzione ai comuni di un acconto sulle risorse a essi dovute per l’anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale, da parte del Ministero dell’interno.

Il comma 9 rende più stringente la disciplina sanzionatoria per le province e i comuni che - in condizioni strutturalmente deficitarie - non rispettano la vigente normativa sugli obblighi di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi.

Analisi normativa

 

Comma 6 - Determinazione per l’anno 2012 dei trasferimenti erariali non fiscalizzati spettanti agli enti locali

 

Il comma 6 reca disposizioni per la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2012, non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale, ancora dovuti dal Ministero dell’interno.

A tal fine la norma richiama le disposizioni già previste lo scorso anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 45, del D.L. n. 225/2010, per la determinazione dei trasferimenti per l’anno 2011[55], facendo salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi disposte con norme approvate successivamente al D.L. n. 225/2010.

 

Si ricorda che la norma citata faceva a sua volta riferimento all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 2/2010, che, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidava, di fatto, anche per l’anno 2011 i contributi erariali negli importi attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002. I criteri per la determinazione dei trasferimenti per l’anno 2012 sono, pertanto, da ricondurre, in sostanza, ai valori di “spesa storica” per i trasferimenti in questione per l’anno 2002.

 

Come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 3184), la disposizione riguarda i trasferimenti erariali che non rientrano tra quelli oggetto di fiscalizzazione ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale. In particolare, la norma si riferisce ai trasferimenti erariali residuali di cui sono ancora beneficiari gli enti locali (comuni e province) delle regioni a Statuto ordinario, ora assoggettati al nuovo sistema di federalismo fiscale disciplinato dai provvedimenti di attuazione della legge n. 42/2009, nonché ai trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale.

Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 2002[56].

 

Per quanto concerne l’individuazione specifica dei trasferimenti erariali interessati dalla norma in esame, si ricorda che si tratta - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - di quei trasferimenti che, in linea di massima, non presentano il carattere della generalità e della permanenza e che, pertanto, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale.

In particolare, l’art. 11, comma 1, della legge n. 42 dispone la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali - ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione ad eccezione di quelli:

§       aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell’Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione;

§       destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

Secondo quanto indicato nella prima Relazioneapprovata dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (8 giugno 20120) - relativa all’analisi dei trasferimenti spettanti ai diversi comparti di enti territoriali e all’individuazione della quota di tali trasferimenti potenzialmente oggetto di fiscalizzazione (e, dunque, di soppressione) ai fini dell’attuazione della legge n. 42/2009 - i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali sono stati classificati in tre categorie: trasferimenti di tipo A, che presentano il carattere della generalità (ossia della destinazione all’intera platea degli enti di un determinato comparto) e della permanenza (ossia della continuità nel tempo del trasferimento), che sono stati interamente fiscalizzati (e, dunque, soppressi); trasferimenti di tipo B, caratterizzati dalla permanenza ma non destinati alla totalità degli enti, dei quali solo quota parte è stata fiscalizzata; trasferimenti di tipo C, inequivocabilmente riconducibili alla nozione di “contributo speciale” prevista dalla Costituzione e ripresa dalla legge n. 42/2009, che, pertanto, non sono stati oggetto di fiscalizzazione. L'esito ultimo dei lavori della Commissione è riportato nelle tabelle, condivise nella riunione COPAFF del 19 maggio 2011, che riportano l'elenco dei trasferimenti da fiscalizzare e di quelli da non fiscalizzare a decorrere dall'anno 2011.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno pertanto determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti agli enti locali (comuni, province, Città metropolitane) e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni), istituito per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione agli enti locali della fiscalità loro assegnata.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 23/2001, dall’anno 2011 per i comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del Fondo per gli interventi di province e comuni (ex “Fondo contributi sviluppo investimenti”), ossia dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, Cost. (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

La soppressione è stata formalizzata con il D.M. Interno 21 giugno 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 2.8.2011), che ha ridotto, per l’anno 2011, i trasferimenti erariali ai comuni di complessivi 11.265 milioni di euro in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale. Come riportato nella apposita Nota del Ministero dell’Interno[57], l’operazione è stata finanziariamente neutrale per i comuni nel loro insieme, in quanto sono stati conservati, per il 2011, trasferimenti erariali non fiscalizzati per circa 610,6 milioni di euro[58], mentre sono stati ridotti trasferimenti erariali per complessivi 11.265 milioni di euro a fronte dei quali sono state attribuite risorse da federalismo fiscale municipale di pari importo (di cui 2.889 milioni per compartecipazione IVA e 8.376 milioni per fondo sperimentale di riequilibrio, istituito, per l’anno 2011, con ulteriore D.M. Interno 21 giugno 2011).

Per l’anno 2012, per i comuni, non risultano ancora emanati i decreti attuativi della richiamata normativa, relativi alla attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale e di trasferimenti erariali ancora spettanti ai comuni.

La soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle province è, invece, prevista a partire dall’anno 2012, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 68/2011. La soppressione è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 5.6.2012), il quale ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell’importo di 13,4 milioni di euro per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

Commi 7-8 – Acconto in favore dei comuni delle spettanze 2012

Il comma 7 prevede l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, entro il mese di marzo 2012 da parte del Ministero dell’interno, di una somma a titolo di acconto, sul complesso delle risorse ad essi spettanti nel 2012 a titolo di federalismo fiscale, nella misura pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225[59].

 

Il citato comma 45aveva disposto, con riferimento alle risorse spettanti nell’anno 2011, l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di un acconto calcolato in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dell’anno 2010, da corrispondere da parte del Ministero dell’interno entro il mese di marzo 2011. Quanto corrisposto lo scorso anno nel mese di marzo 2011 costituisce, dunque, il parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto per il 2012, nella misura del 70 per cento.

Si ricorda che la disposizione dello scorso anno risultava funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell’attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell’autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, posto che non risultava ancora approvato, in quel momento, il decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

 

Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna[60], il predetto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002.

Tale decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendo che i contributi siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

 

Il comma 7 prevede, inoltre, che le somme erogate a titolo di acconto siano portate in detrazione da quanto spettante per l’anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

Come indicato nella relazione tecnica, la corresponsione di tale acconto ai comuni è da porre in relazione alla mancata individuazione delle spettanze che dovranno essere riconosciute a tali enti nell’anno 2012 e che il Ministero dell’interno non è ancora legittimato ad erogare in considerazione dei tempi necessari per la compiuta attuazione delle norme in materia di federalismo municipale per l’anno 2012.

L’erogazione dell’acconto è finalizzata, dunque, a evitare il ricorso, da parte dei Comuni, a onerose anticipazioni di tesoreria che potrebbero rendersi necessarie a seguito di carenze di liquidità.

 

Qualorai trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione, il comma 8 ne prevede il recupero - da parte dello Stato - a valere sulle entrate derivanti dall’imposta municipale propria (IMU).

Il recupero viene effettuato, da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria, come disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi così recuperati, entro 30 giorni dal versamento delle somme, sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’interno.

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa attuativa della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la gran parte delle risorse finanziarie ai comuni delle regioni a statuto ordinario va ora attribuita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di federalismo fiscale municipale, il quale ha determinato la soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni (dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 23) e la loro sostituzione con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo.

A tal fine, è stato istituito l’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni), per permettere di realizzare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare in forma progressiva e territorialmente equilibrata.

La procedura dell’anticipazione ai comuni di un acconto sulle somme complessivamente spettanti per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale ricalca quella già seguita lo scorso anno, ai sensi dell’articolo 2, comma 45, del D.L. n. 225/2010, in quanto anche per l’anno 2012, alla data attuale, non risultano ancora emanati i decreti di alimentazione e di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni (ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011)[61] nonché di aggiornamento del dato dei trasferimenti soppressi dei comuni per l’anno 2012 (ex articolo 2, comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 23)[62].

 

Per l’anno 2011, si ricorda che con il decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell’interno è stata formalizzata la soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

In particolare, il D.M. Interno 21 giugno 2011[63] ha stabilito, come già ricordato, la riduzione complessiva dei trasferimenti erariali ai comuni di 11.264,9 milioni di euro, per l’anno 2011, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare, per compartecipazione IVA (2.889 milioni[64]) e per fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,6 milioni di euro i trasferimenti erariali dei comuni non fiscalizzati, che continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 2002.

Con l’ulteriore decreto del Ministro dell’interno in pari data sono state altresì stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l'anno 2011, che è stato determinato in 8.375.9 milioni di euro.

Le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2011 sono state differenziate per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e per quelli di maggiore dimensione, fermo restando il criterio generale, previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, della distribuzione di una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo in base al numero dei residenti. Per i comuni di maggiori dimensioni, è altresì stata prevista l’attribuzione, a valere su una quota pari al 10 per cento del fondo medesimo, di un importo assegnato in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari devoluti ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 2011.

I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell’IVA, per l’anno 2011, sono effettuati dal Ministero dell’interno secondo la medesima tempistica, che prevede l’attribuzione, in sede di prima applicazione, di un ammontare pari a due terzi entro il mese di giugno e della restante quota, entro il mese di novembre.

Il decreto prevede, infine, che i pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell’IVA siano conguagliati con gli importi attribuiti a titolo di acconto, attribuito, per il 2011, secondo le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 45, del D.L. n. 225/2010.

Comma 9 – Sanzioni a carico degli enti locali strutturalmente deficitari

Il comma 9 sostituisce il comma 5 dell’articolo 243 del decreto legislativo 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con due commi, al fine dirafforzare la sanzione a carico degli enti locali strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizioni ivi previste a loro carico in tema di livelli minimi di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi.

 

L’articolo 243 del TUEL assoggetta gli enti locali strutturalmente deficitari ai controlli centrali da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Attraverso tali controlli viene verificato, mediante un'apposita certificazione (comma 2):

a)  che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;

b)  che il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%;

c)  che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Anche gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della suddetta certificazione e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione indicato nella norma.

 

La norma in esame interviene sul profilo sanzionatorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste a carico degli enti locali, sostituendo il comma 5 dell’articolo 243 del TUEL.

In particolare, il nuovo testo del comma 5 riformula la sanzione finanziaria inflitta alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano la normativa in tema di copertura dei costi di gestione degli indicati servizi, precisando che le condizioni che danno luogo a sanzione coprono - nel nuovo testo - non solo l'inadempimento sostanziale (come è attualmente), ma anche quello “formale”.

La sanzione infatti opera in due casi:

§      mancata copertura dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi indicati dal comma 2 del citato art. 243;

§      mancata dimostrazione di tale rispetto attraverso la trasmissione la prevista certificazione.

 

La sanzione, come riformulata, consiste ora nella mancata corresponsione delle somme spettanti alle province e ai comuni a titolo di trasferimento o di entrata da federalismo fiscale, per un importo pari all’1 per cento delle entrate correnti, quali risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario (rispetto a quello in cui viene rilevato l'inadempimento) o dell'ultimo bilancio disponibile.

In caso di incapienza l’ente locale è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

Queste disposizioni in tema di sanzioni si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dei servizi dell’esercizio 2011, come precisato nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 243 del TUEL.


 

Articolo 4, commi 10 e 11
(Soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale)

 


10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 10 sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse di reintegrare agli enti locali il mancato gettito. Conseguentemente il comma 11 riduce il contributo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del D.L. 201/2011, dell'importo corrispondete al mancato gettito.

Analisi normativa

 

La norma in esame abroga, a decorrere dal 1º aprile 2012, la norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6 del D.L. 511/1988) dovuta ai

comuni per le utenze ad uso domestico ed alle province per le utenze ad uso non abitativo.

Questa imposta è stata già soppressa per i comuni e le province delle regioni a statuto ordinario.Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha infatti disposto (con l'art. 2, comma 6) che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 511/1988, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica".

Con la norma in esame, l'imposta sulle utenze di energia elettrica viene soppressa anche nei territori delle autonomie speciali.

 

Finalità dichiarata è quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 concernente il regime generale delle accise[65].

 

Nel corso della discussione presso la Commissione Finanze della Camera dell’interrogazione n. 5-06288 (Causi e altri) era emerso come leregioni a statuto speciale e le province autonome fossero particolarmente penalizzate dalla disposizione in esame, in quanto in tali regioni non soltanto sono vigenti le addizionali comunale e provinciale, ma è anche aumentata l'accisa. Ciò ha determinato, in generale, un aumento degli importi delle bollette per la fornitura di energia elettrica pari al 60 per cento circa, mentre per le imprese della Sardegna l'effetto è stato ancora più catastrofico, in ragione del fatto che, non essendo ancora presente sull'isola una rete di distribuzione del gas metano, il costo dell'energia elettrica è già superiore del 30 per cento a quello delle altre aree del Paese raggiunte da tale servizio. In tale circostanza il governo aveva assunto l’impegno a risolvere la questione in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16/2012.

 

L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali stimato in 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle stesse Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, conseguentemente, viene ridotto (comma 11) il concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilito dall'articolo 28 del D.L. 201/2011 e quantificato in 860 milioni annui (articolo 28, comma 3, primo periodo) per il complesso delle autonomie.

 

Si ricorda che la norma citata (articolo 28, comma 3) dispone l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF (dallo 0,9 all’1,23%) stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla manovra di finanza pubblica è così determinato in complessivi 920 milioni di euro annui. A decorrere dal 2012, regioni e province autonome devono versare all'erario 860 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori.

Successivamente il Governo ha disposto un ulteriore contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica. L'articolo 35, commi 4-5, del decreto legge 201/2012 (convertito con la legge 27/2012) ha infatti disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica. Il comma 4 esplicita la finalizzazione della riserva all'erario, disponendo un aumento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome (di cui dell'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011) di, esattamente, 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

 

Al complesso del contributo previsto andrà dunque sottratto il minor gettito per comuni e province, compensato con entrate regionali, pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari 239 milioni annui dal 2013.


 

Articolo 4, comma 12
(Attuazione rimborsi IRAP)

 


12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota di IRAP deducibile dalle imposte sul reddito. Si prevede inoltre che saranno ammesse al recupero le imprese per le quali, alla data del 6 dicembre 2011, erano ancora aperti i termini per il rimborso dei versamenti effettuati nei periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2012.

Analisi normativa

 

Il comma 12, novellando l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota di IRAP deducibile dalle imposte sul reddito, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 201 del 2011 e tenuto conto di quanto già disposto dall’articolo 6 del decreto-legge 185 del 2008 in materia di rimborsi dalla previgente disciplina in materia di parziale deducibilità dell’IRAP riferita a costo del lavoro, oneri e interessi passivi.

Sono ammesse al recupero le imprese per le quali, alla data del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 201) erano ancora aperti i termini di 48 mesi previsti per il rimborso dei versamenti effettuati nei periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2012.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 2 del D.L. n. 201 del 2011 ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro.

In particolare, è stata resa deducibile la quota di IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali.

Nel dettaglio (comma 1 dell’articolo 2) la quota di deducibilità è applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

§       società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);

§       società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);

§       banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);

§       imprese di assicurazione (art. 7);

§       imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

La quota deducibile determinata in via forfetaria è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le norme prescrivono inoltre che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, potrà comunque essere dedotta (ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 185 del 2008) dalle imposte sui redditi una quota pari al 10 per cento dell’IRAP dovuta su interessi passivi e oneri assimilati (commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 2). L’articolo 6, commi da 1 a 4, del D.L. n. 185/2008 aveva infatti reso deducibile ai fini IRES e IRPEF una quota forfettaria, pari al 10 per cento, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, riferibile:

§       alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati

§       alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Il comma 2 dell’articolo 6 in particolare riconosce un rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell’IRAP pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell’imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini della individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione.

Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) non avevano presentato alcuna istanza di rimborso, il comma 3 riconosceva ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all’Agenzia delle entrate della predetta istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il predetto termine di decadenza di 48 mesi. Con provvedimento del 4 giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’istanza di rimborso e disposto le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Il comma 4, infine, prevedeva un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze suddette, in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

Nel dettaglio, per effetto delle norme in commento viene inserito il comma 1-quater al richiamato articolo 2.

La disposizione così introdotta, in relazione alla integrale deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro e tenendo conto della deducibilità del 10 per cento dell’IRAP relativa a interessi passivi e oneri assimilati (di cui all’articolo 6 del decreto-legge 185 del 2008), affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, nonché le ulteriori disposizioni attuative del già richiamato articolo 2.

Si specifica che l’emanazione del provvedimento deve tenere conto di quanto già disposto dall’articolo 6 del decreto-legge 185 del 2008 in materia di rimborsi dalla previgente disciplina in materia di parziale deducibilità dell’IRAP riferita a costo del lavoro, oneri e interessi passivi.

Condizione per la richiesta di rimborso è che al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 201) fossero ancorano pendenti i termini per il rimborso dei versamenti diretti, come disciplinato dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973; in sostanza, a quella data non dovevano essere ancora trascorsi 48 mesi da ciascun versamento diretto effettuato nei periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2012.


 

Articolo 4, commi 12-bis e 12-ter
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno)

 

12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo» sono soppresse.

12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 4, comma 12-bis, modifica l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, recante le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno.

La modifica, concernente la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, va nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa previgente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

Il comma 12-ter reca una modificaall'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), relativa ai termini per la verifica degli equilibri di bilancio nelle ipotesi di cosiddetta “regionalizzazione” del patto di stabilità nell’anno 2012.


 

Analisi normativa

 

L’articolo 4, comma 12-bis, reca una novella all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011[66], in tema di misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

 

In particolare, la novella riguarda la sanzione prevista alla lettera a) del citato comma 2, consistente nella riduzionedel fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[67] in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmaticopredeterminato, ed è finalizzata ad eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo (che era fissato dalla normativa previgente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo).

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto, dunque, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo) sarà interamente commisurata alla misura effettiva della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

 

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 elenca le sanzioni applicabili nei confronti degli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti[68]. Per gli enti inadempienti è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)       l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato[69]. A seguito della modifica apportata dall’art. 31, co. 27, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) al citato art. 7, co. 2, del D.Lgs. 149/2011, anche i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna sono, nel caso di inadempienza delle regole del patto, assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

La sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettividel patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b)      il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione, la Circolare del Ministero dell’economia e finanze 14 febbraio 2012, n. 5, esplicativa del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per il triennio 2012-2014, ha precisato che i limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione;

c)       il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito[70];

d)       il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione. Si evidenzia che, per effetto dell’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 il divieto di assunzione sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%. Per effetto della norma recata dall’articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011, per il calcolo di tale rapporto debbono considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In relazione a tale disposizione, la Circolare n. 5/2012 ha precisato che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione controllante;

e)       l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per centorispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010[71]. La Circolare n. 5/2012 segnala che la sanzione si applica ai soli amministratori in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, esse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

 

Il comma 12-ter reca una modificaall'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), relativamente ai termini per la verifica degli equilibri di bilancio nelle ipotesi in cui una regione e gli enti locali del relativo territorio abbiano proceduto alla “regionalizzazione” del patto di stabilità nell’anno 2012.

 

La norma richiamata, infatti, concerne la cosiddetta regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità, in relazione all'esercizio 2012. In particolare viene spostato il termine, dal 30 giugno al 31 ottobre, entro cui le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi per la verifica degli equilibri di bilancio.

 

In merito alla “regionalizzazione orizzontale” del Patto, si ricorda che la disciplina del patto di stabilità per gli esercizi 2011-2013 (dettata per le regioni dai commi da 125 a 150 dell'unico articolo della legge di stabilità 2011) prevede, al comma 141, che ciascuna regione possa – a decorrere dal 2011 – integrare e modificare le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio "in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti", fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per gli enti locali, definite dai commi 87-124 della medesima legge di stabilità 2011.

La procedura, disciplinata dal comma 142, prevede, come di consueto, la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione, entro il 30 giugno e per il solo 2011 entro il 31 ottobre, per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La norma in esame sposta il suddetto termine al 31 ottobre anche per l'anno 2012.

 

I criteri per l'applicazione delle disposizioni recate dai citati commi 141 e 142, per l'esercizio 2011, comprese le comunicazioni da inviare al Ministero, sono stati definiti - come prescritto dalla norma – con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011[72].

Si ricorda inoltre che anche questa tipologia di ri-modulazione delle regole per gli enti locali era già presente nella disciplina relativa al triennio 2009-2011. L'articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008, comma 11, consentiva alle regioni a statuto ordinario di ‘adattare’ – sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie - le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità. La disciplina non ha trovato applicazione per l'esercizio 2009, mentre per il 2010 è stata attuata in tre regioni: nella regione Lazio per 118,6 milioni di euro, nella regione Piemonte per 4,4 milioni di euro e nella regione Toscana per 871 migliaia di euro. In relazione all'esercizio 2011, sono otto le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali, per un totale complessivo di 70,2 milioni di euro, così ripartiti: in Abruzzo 3,1, in Emilia-Romagna 21,2, nel Lazio 32,8, in Liguria 1,1, in Lombardia 5,6, in Piemonte 1,1, in Puglia 4,1 ed infine in Toscana per 1 milione di euro.

 

Si ricorda infine che la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2012-2014, recata dall'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), disciplina al comma 17 il c.d. "patto regionale integrato" che consentirà alle singole regioni e alle province autonome, a decorrere dal 2013, di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. L'ultimo periodo dello stesso comma 17, dispone che per l'esercizio 2012, continuano ad applicarsi le regole riguardanti il cd. "patto verticale e orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge in commento reca norme in materia di patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” e personale degli enti locali.


 

Articolo 4, comma 12-quater
(Gestione del patrimonio immobiliare statale)

 

12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 12-quater, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone che nelle more dell’attuazione del federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010) la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti, ivi comprese le attività di valorizzazione e dismissione.

Analisi normativa

 

La norma contenuta nel comma 12-quater - introdotto durante l’esame parlamentare – reca disposizioni di chiusura volte a disciplinare transitoriamente il regime di gestione del patrimonio immobiliare statale, nelle more dell’attuazione di alcune norme in materia di federalismo demaniale.

 

In breve, si rammenta che il D.Lgs. 85/2010 in materia di federalismo demaniale prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell’eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un’apposita domanda di attribuzione, con annessa relazione, all’Agenzia del demanio. A seguito del D.P.C.M. di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall’art. 5 – salvo alcune eccezioni - entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L’articolo 5 del provvedimento, richiamato dalle norme in esame, individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato e, da ultimo (secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n.70/2011) i beni che siano oggetto di intese tra Stato ed enti territoriali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 85/2010. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso;i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

 

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del richiamato D.Lgs. 85/2010 individua le tipologie di beni immobili statali da trasferire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La lettera e), richiamata dalla norma in commento, si riferisce a “gli altri beni immobili dello Stato [diversi da quelli individuati dalle lettere da a) a d), n.d.r.], ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento”.

Il comma 5-bis dell’articolo 5, anch’esso richiamato dalla norma in esame, prevede invece che quei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, sottoscritti alla data del 26 giugno 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/2010) possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali (in tal caso, ove gli enti sottoscrittori dell’accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione) salvo che risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati.

Il medesimo comma affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata, il compito di stabilire termini e modalità per la cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica,.

 

Nelle more dell’attuazione delle predette disposizioni, per effetto delle norme in commento la gestione, la valorizzazione e la dismissione dei beni sono proseguite dalle Amministrazioni competenti.


 

Articolo 4-bis
(Modifiche al Testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di deduzione dei canoni di leasing)

 


Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia« sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;

2) al quinto periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;

b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 4-bis,con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di leasing, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato,è volto a riformulare la disciplina fiscale del leasing contenuta negli articoli 54 e 102 del TUIR, rispettivamente, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti IRES, vincolando la possibilità di dedurre i canoni non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. In sostanza, indipendentemente dalla durata contrattuale:

§      per i soggetti IRES (articolo 102 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni;

§       per i lavoratori autonomi (articolo 54 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.

La relazione tecnica chiarisce che la modifica normativa non genera cambiamenti fiscali per l’utilizzatore. Il cambiamento riguarda piuttosto la possibilità di stipulare contratti di leasing con durate inferiori a quelle rapportate ai coefficienti di ammortamento.

 

L'attuale disciplina fiscale prevista dall'articolo 102, comma 7, del TUlR vincola la deduzione del canone di leasing in capo all'utilizzatore ad una durata del contratto che non deve essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali (in base ai coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988) prevedendo, per gli immobili, una durata minima di 11 anni e una massima di 18 anni. Analogamente, l'articolo 54, comma 2, ammette la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali e, comunque, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

 

Il comma 2 fa decorrere la nuova disciplina introdotta dal comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pertanto essa si applicherà ai contratti stipulati successivamente a tale data.


 

Articolo 4-ter, commi 1-9
(
Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”)

 


1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.

4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».


Sintesi ed effetti

 

I commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter recano norme volte ad introdurre a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale”, già delineato a livello regionale, che consente una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell’intero territorio nazionale, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente per il comparto comunale dalla normativa vigente, finalizzata a permettere ai comuni che rischiano di non rispettare il patto di effettuare maggiori spese in conto capitale.

Analisi normativa

 

L’articolo 4-ter, ai commi 1-9, introduce disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno per i comuni, consentendo una redistribuzione degli obiettivi del patto tra i comuni stessi a livello nazionale - fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente per il comparto comunale dalle regole del Patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale.

In particolare, le norme in esame consentono la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato dalla normativa vigente, a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, al fine di consentire, a questi ultimi, di sostenere esclusivamente spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

 

Con la norma si intende pertanto introdurre a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale”, già delineato a livello regionale, dall'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

 

Le norme citate prevedono, infatti, che ciascuna regione possa, a decorrere dal 2011, rimodulare “orizzontalmente” gli obiettivi del patto posti dal legislatore tra gli enti locali ricompresi nel proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per il comparto degli enti locali della regione medesima.

La procedura, disciplinata dal comma 142, prevede la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione, entro il 31 ottobre, per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Il suddetto termine è stato così spostato dall'articolo 4, comma 12-ter, del decreto legge in esame[73].

I criteri per l'applicazione delle disposizioni recate dai citati commi 141 e 142, per l'esercizio 2011, comprese le comunicazioni da inviare al Ministero, sono stati definiti - come prescritto dalla norma – con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011[74]. Come indicato nel comma 2 del decreto, i criteri per l’attribuzione agli enti locali di maggiori spazi finanziari privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento.

 

La nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2012-2014, recata dall'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), ha introdotto, al comma 17, il c.d. "patto regionale integrato" che consentirà alle singole regioni e alle province autonome, a decorrere dal 2013, di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. L'ultimo periodo dello stesso comma 17, dispone che per l'esercizio 2012, continuano ad applicarsi le regole riguardanti il cd. "patto verticale e orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

Si ricorda, infine, che oltre alla rimodulazione c.d. orizzontale degli obiettivi, la legge di stabilità per il 2011 – articolo 1, commi 138-139 – disciplina altresì la rimodulazione “verticale” degli obiettivi del patto tra ciascuna regione e gli enti locali del proprio territorio. In particolare, le norme citate prevedono che le regioni possano autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari[75].

 

Per l’attivazione di tale strumento normativo, il comma 1 dispone che i comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto possono comunicare l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno.

Analogamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel medesimo anno, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo possono comunicare al Ministero dell'economia, entro il medesimo termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (comma 2).

La comunicazione al Ministero dell’economia va effettuata sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario.

 

Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri comuni, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti (comma 5).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad aggiornare, entro il 30 luglio, il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento sia all'anno in corso che al biennio successivo.

Ciò anche al fine di consentire alle regioni la eventuale programmazione del patto regionale orizzontale, che permette l'ulteriore cessione di spazi finanziari a favore di determinati comuni all’interno del territorio regionale.

 

In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è prevista l’attribuzione, per l’anno 2012, di un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Il contributo - che è escluso dal computo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno - deve essere destinato alla riduzione del debito degli enti medesimi (comma 3).

Come riportato nella relazione illustrativa[76], l'effetto complessivo della normativa in esame dovrebbe pertanto essere non soltanto quello di soddisfare le aziende creditrici dei comuni, grazie ai maggiori pagamenti di spese in conto capitale, ma anche quello della riduzione della esposizione debitoria complessiva del comparto.

 

L’entità del contributo da erogare a ciascun comune è comunicato dal Ministero dell’economia al Ministero dell’interno (comma 8).

 

E’ previsto, infine, che l'ANCI fornisca il supporto tecnico per agevolare l'attuazione delle disposizioni in esame (comma 4).

 

Va sottolineato che le disposizioni in esame sono finalizzate esclusivamente a consentire ai comuni di procedere al pagamento dei residui passivi di parte capitale.

A tal fine, il comma 6 prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario devono attestare che i maggiori spazi finanziari attribuiti ai comuni siano stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento degli obiettivi del patto commisurato annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre per gli enti che si avvantaggiano di tale normativa è previsto, nei due anni successivi a quello in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, un peggioramento dei saldi obiettivo, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita (comma 7).

 

Il comma 9, infine, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri connessi alla attribuzione del contributo, di cui al comma 3, in favore degli enti che cedono spazi finanziari, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, stabilendo che ad essi si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 4, commi 12-bis e 12-ter del decreto-legge in esame, reca norme in materia di Patto di stabilità interno e regionalizzazione orizzontale del patto.


 

Articolo 4-ter, commi 10-14
(
Personale enti locali e dirigenza))

 


10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma»;

c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;

e) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2008».

12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma».

14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, le parole: «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto,» sono soppresse.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 10 apporta alcune modifiche all’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che, nell’ambito di una generale riduzione delle spese per il personale negli enti locali, ha disposto il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, disponendo allo stesso tempo la possibilità, per i restanti enti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. In particolare, tale limite viene elevato al 40%.

Il comma 11, modificando l’articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno debbano avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004).

Il comma 12, integrando l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che ha previsto la possibilità, anche per gli enti locali, di assumere personale a decorrere dal 2011 attraverso fattispecie contrattuali “flessibili” a condizione che venga rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, consente a tali enti, a decorrere dal 2013, di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 13, modificando il comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2011, consente agli enti locali un incremento dell’attribuzione di incarichi dirigenziali ai fini del conferimento degli stessi a contratto (art. 110, co. 1 TUEL), stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale. La norma prevede la possibilità di ampliare tale contingente sino al 20% per i comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13% per i comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest’ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, infine, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 14 prevede una disposizione di coordinamento formale, in conseguenza delle modifiche apportate al comma 6-quater.

Analisi normativa

 

Il comma 10 modifica l’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che, nell’ambito di una generale riduzione delle spese per il personale negli enti locali, ha disposto il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, disponendo allo stesso tempo la possibilità, per i restanti enti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

In particolare:

§      si eleva dal 20% al 40% il limite delle facoltà assunzionali per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti (lettera a));

§      si concedono agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità (lettera b));

§      si prevede l'emanazione di un DPCM volto alla definizione dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale, che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento (lettera d));

§      si prevede, modificando il quarto (rectius: sesto) periodo, che per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti siano ammesse, in deroga al limite del 40% (in luogo del 20%) e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali. In tal caso, le disposizioni concernenti il calcolo dell’onere nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, trovano applicazione solamente in riferimento alle assunzioni di personale destinato allo svolgimento di funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale (lettera f));

§      si apportano modifiche (lettere c) ed e)) volte a coordinamento formale di quanto modificato.

 

Il successivo comma 11, modificando l’articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno debbano avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004).

Si ricorda, inoltre, che tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni.

 

Il comma 12, integrando l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che ha previsto la possibilità, anche per gli enti locali, di assumere personale a decorrere dal 2011 attraverso fattispecie contrattuali “flessibili” a condizione che venga rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, consente a tali enti, a decorrere dal 2013, di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non possa comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

 

Il comma 28 dell’articolo 9, del D.L. 78/2010, riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni:

§       per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

§       per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003.

La disposizione si applica a partire dall’anno 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, le C.C.I.A.A.. Inoltre, i contenuti della disposizione in esame costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Specifiche disposizioni di settore sono invece previste per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica.

Nella norma si fa salva la previsione dell’articolo 1, comma 188 della legge 266/2005 (finanziaria per il 2006)[77], nonchéle disposizioni presenti agli articoli 7, comma 65 e 36 del D.Lgs. 165/2001[78].

Infine, con riferimento agli enti di ricerca, si è previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge 266/2005 (come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008), fissato nel 35% rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003[79].

L’ultimo periodo del richiamato comma 28 ha stabilito che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

 

Il comma 13, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, attraverso una modifica al comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2011[80] (Testo unico del pubblico impiego), consente agli enti locali un incremento dell’attribuzione di incarichi dirigenziali ai fini del conferimento degli stessi a contratto, stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale.

Più specificamente, la norma prevede la possibilità di ampliare il contingente de quo sino al 20% per i comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13% per i comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest’ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, poi, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

 

Per quanto concerne le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali, si ricorda che tale conferimento presuppone, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, un processo propedeutico finalizzato a rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; ogni amministrazione pubblica acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta ai fini dell’attribuzione. In parallelo, l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali, precisa che sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

L’art. 19, comma 6 inoltre prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali siano attribuiti anche a termine entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni (il ricorso a tipologie a termine è stato disciplinato dal recente D.Lgs. n. 150/2009 che ha previsto che tali incarichi siano conferiti in presenza di specifici requisiti stabiliti ex lege).

In ordine a tali disposizioni si segnala che già il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, attraverso il ricorso all’art. 110, comma 1, la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (sul tema si richiamano il parere n. 308/2010 della sez. regionale della Corte dei Conti per la Lombardia e il parere n. 44/2010 della sez. regionale della Corte dei Conti per la Puglia[81]). In breve, ai sensi dell’art. 110 del TUEL, lo statuto dell’ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità[82].

I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica; sotto il profilo del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, questo può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

 

Il comma 14 prevede una disposizione di coordinamento formale, in conseguenza delle modifiche sopra esposte, sopprimendo un inciso di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 141/2011[83] recante modifiche e integrazioni al cd. decreto Brunetta (D.Lgs. 150/2009).

 

In particolare l’art. 6 oggetto del comma in esame, recante una serie di norme transitorie, al comma 2 stabilisce che per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.


 

Articolo 4-ter, commi 15 e 16
(
Multe per infrazione al codice della strada)

 


15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti».

16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 15 dell’articolo 4-ter aumenta, al 90% annuo, la riduzione degli importi spettanti agli enti locali per l’accertamentodi violazioni al codice della strada, in particolare dei limiti di velocità, in caso di mancato invio, ai Ministeri delle infrastrutture e degli Interni, della relazione nella quale sono indicati i proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati con tali risorse. Il decreto ministeriale per le modalità di trasmissione della relazione, che dovrà altresì definire le modalità di collocazione e uso dei c.d. autovelox fuori dei centri abitati, dovrà essere emanato entro 90 giorni.

Analisi normativa

 

Il comma 15 dell’articolo 4-ter, introdotto in sede di conversione del decreto, novellando l’art. 142, comma 12-quater, del codice della strada, interviene sui proventi che spettano agli enti locali per le violazioni del codice della strada, in particolare dei limiti di velocità rilevati attraverso apparecchi c.d. autovelox, stabilendo che tali importi siano ridotti del 90% annuo (anziché del 30%, come in precedenza previsto) in caso di mancato invio al MIT della relazione annuale nella quale sono indicati i proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse.

 

Si ricorda che il comma 12-quater, che il comma 15 provvede a novellare, dispone che gli enti locali trasmettano in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza derivanti da violazioni dei limiti di velocità rilevati attraverso apparecchi di rilevamento e autovelox, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

La quota di proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada è definita dal precedente comma 12-bisladdove si prevede l’attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni dei limiti di velocità rilevati attraverso autovelox in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater e con l’esclusione delle strade in concessione. Gli enti devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti e, in base al comma 12-ter, devono destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, sempre nel rispetto della normativa relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

 

La riduzione del 90% è altresì prevista qualora i proventi delle violazioni siano utilizzati in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dello stesso art. 142, per ciascun anno per il quale sia riscontrata l’inadempienza.

 

L’art. 208, comma 1 prevede in generale che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada siano devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti degli enti stessi. Il comma 4 stabilisce in particolare che una quota del 50 per cento dei proventi sia destinata:

a)    in misura non inferiore a un quarto, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b)    in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c)    ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale dei corpi di polizia municipale e provinciale, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

 

Il comma 16 stabilisce poi che il decreto ministeriale che dovrà definire il modello di relazione da inviare al MIT, nonchéle modalità di trasmissione informatica e le modalità di versamento dei proventi agli enti ai quali sono attribuiti, previsto dall’art. 25, comma 2 della legge n. 120 del 2010 (riforma del codice della strada), dovrà essere emanato entro 90 giorni.

Il decreto, in base all’articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, dovrà essere emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il medesimo decreto saranno altresì definite le modalità di collocazione e uso dei c.d. autovelox fuori dei centri abitati, i quali non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Inoltre, Il comma 16 introduce una particolare clausola in base alla quale anche in caso di mancata emanazione del decreto, troverà comunque applicazione la riduzione del 90 per cento della quota dei proventi spettanti agli enti locali derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada, vale a dire il già ricordato comma 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada (si deve intendere come novellato dal presente articolo). Troveranno altresì applicazione anche i precedenti, e già sopra illustrati, commi 12-bis (ripartizione per metà dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada e ente da cui dipende l’organo accertatore) e 12-ter (destinazione dei proventi ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali).

 

Il comma 15 inoltre, aggiunge infine allo stesso comma 12-quater un periodo con il quale si prevede che le inadempienze sopra indicate rilevino ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e debbano essere tempestivamente segnalate al procuratore regionale presso la Corte dei Conti.


 

Articolo 5, comma 1
(Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore)

 

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che per l’annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell'articolo 5 novella la disciplina premiale introdotta recentemente dall’articolo 10 (commi da 9 a 13) del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l’annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

 

Si ricorda che la citata disciplina premiale limita l’attività di accertamento del fisco nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto a specifici obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima.

In sintesi, sono previste limitazioni ai poteri di accertamento del fisco (comma 9 dell’articolo 10 citato) nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e di trasparenza (comma 10):

§      abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

§      sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Nei confronti dei predetti soggetti:

§      sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

§      è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA;

§      la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 viene mantenuta ferma la previgente disciplina, contenuta nel comma 4-bis dell’articolo 10 e nell’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, che viene abrogata per gli accertamenti futuri dal successivo comma 12 dell’articolo 10.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

Le norme in commento modificano le disposizioni di applicazione della nuova disciplina, contenute nel già illustrato comma 13 dell’articolo 10.

In particolare, per effetto delle norme in esame viene disposto che per l’annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

 

Si ricorda che gli indicatori di coerenza sono previsti dal comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998; esso stabilisce che, per l’elaborazione e la revisione degli studi di settore, deve anche tenersi conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

Nell’applicazione degli studi di settore a fine di accertamento, l’analisi della coerenza - sulla base di indici (ad esempio: produttività per addetto, rotazione di magazzino) determinati in relazione alle singole aree economiche - costituisce una fase fondamentale per individuare anomalie nei dati comunicati dal contribuente, anche in presenza di ricavi dichiarati congrui rispetto agli importi presunti in base al pertinente studio di settore. Gli indici di coerenza fanno riferimento a comportamenti ritenuti “normali” nel settore economico considerato. Lo scostamento rispetto ad essi consente di riconoscere elementi critici, ad esempio in relazione all’impiego di personale irregolare, a situazioni anomale di magazzino o di area acquisti ovvero a irregolarità di natura contabile.


 

Articolo 5, commi 2 e 3
(Versamenti tributari)

 

2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «n. 87,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese di assicurazioni,» e le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».

3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 2 dell’articolo 5 anticipa dal 30 novembre al 16 aprile il termine dei versamenti in acconto dell’imposta di bollo virtuale, aggiungendo le imprese di assicurazioni ai soggetti tenuti ad anticipare il versamento in acconto dell’imposta di bollo virtuale.

Il comma 3 anticipa dal 30 novembre al 16 maggio quello per il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni.

Analisi normativa

 

Nel dettaglio, il comma 2 novella l’articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), concernente il versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Per effetto delle modifiche apportate, alla lista dei soggetti che devono versare in acconto l’imposta di bollo virtuale sono aggiunte le imprese di assicurazione (oltre a Poste italiane S.p.A., le banche e gli altri enti e società finanziari).

Inoltre, si anticipa al 16 aprile di ogni anno (in luogo del 30 novembre) il termine per versare, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata.

 

Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

 

Il comma 3 novella invece l’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, che disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori.

Per effetto della modifica apportata, si prevede che entro il 16 maggio di ogni anno (anziché entro il 30 novembre, come nel testo previgente), gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

 

Anche in tal caso è previsto che, per esigenze di liquidità, l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti.


 

Articolo 5, commi 4-6
(Contratto quadro Sogei)

 


4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 4 a 6 dell'articolo 5 intervengono nella disciplina del sistema informativo della fiscalità al fine di prorogare i contratti in corso fino al completamento dell’iter di stipula del nuovo Contratto quadro tra l’amministrazione finanziaria e Sogei.

Analisi normativa

 

Il comma 4 in particolare proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l’amministrazione finanziaria e Sogei Spa fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo; i piani di attività ad essi correlati sono immediatamente efficaci.

Tale proroga è disposta al fine di garantire:

§      l’unitarietà del Sistema informativo della fiscalità;

§      la continuità operativa e gestionale necessarie per gli obiettivi di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

 

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3184), il rapporto tra Sogei Spa e le strutture dell’Amministrazione Finanziaria si configura come “rapporto in-house” regolato da un Contratto quadro. Attualmente è in corso l’iter per la stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, e le strutture dell’Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006-2011 (scadenza 29 febbraio 2012).

Nell'impossibilità di stipulare il nuovo Contratto entro tale data, con la disposizione in esame si intende assicurare che siano resi all’Amministrazione i servizi informatici necessari con la dovuta continuità.

 

Si ricorda che Sogei è una SpA a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, segnatamente:

§      ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;

§      ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

§      ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere.

Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.

Sogei rappresenta, in sostanza, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria, con capacità di gestione di progetti complessi nell’interazione tra normativa tributaria e contribuenti e nella traduzione di norme in sistemi di software; in quanto depositaria dell’Anagrafe tributaria, Sogei svolge un’azione di supporto sia alle valutazioni degli impatti delle manovre fiscali e della normativa, sia alla elaborazione delle politiche da perseguire in materia.

 

La Corte di conti, nella Relazione alle Camere sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. relativa gli esercizi 2008 e 2009 (Determinazione n. 83/2010), ha evidenziato che il rapporto contrattuale tra la Sogei e il MEF è attualmente disciplinato dal contratto di servizi quadro (CSQ) 2006-2011 che, in base alle disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 107/2001) affida al Dipartimento delle finanze il “governo strategico del Sistema Informativo della fiscalità, assicurando funzioni di indirizzo e controllo per garantire l’unitarietà e l’interoperatività” ed attribuisce alle Strutture organizzative dell’Amministrazione finanziaria la “gestione delle aree del Sistema Informativo di loro competenza e le funzioni di individuazione degli obiettivi da raggiungere secondo specifici piani di automazione e di monitoraggio”.

Il CSQ aveva anche stabilito che, entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza del primo triennio di durata del contratto, si procedesse, all’esito di previste attività di benchmarking, “a valutare la rispondenza di uno o più degli istituti (contrattuali) alle eventuali mutate esigenze del Sistema Informativo della fiscalità, provvedendo a rivedere le regole ivi previste, la tipologia dei servizi da erogare, i corrispettivi e la connessa disciplina di remunerazione”.

In ottemperanza a tale disposizione, in data 15 luglio 2009 (dopo un lungo iter e con sensibile ritardo rispetto alla prevista data del 1° gennaio 2009) tra Dipartimento delle finanze e Sogei è stato stipulato, con i pareri favorevoli di DigitPA e Consiglio di Stato, l’Atto aggiuntivo al CSQ, relativo al triennio 2009/2011.

In proposito la Corte dei conti, nel prendere atto delle novità introdotte dall’Atto aggiuntivo al CSQ, dalle quali dovrebbero derivare maggiore efficienza operativa di Sogei e riduzione dei costi a carico delle Strutture committenti, ha osservato che “il procedimento finalizzato al perfezionamento degli atti contrattuali tra la Società e l’Amministrazione finanziaria continua a caratterizzarsi per una tempistica particolarmente dilatata e per la pluralità e complessità delle fasi procedurali; da ciò conseguono inevitabilmente consistenti ritardi nella stipula degli atti, prolungati periodi di vacanza contrattuale, necessità di ricorso a forme (sempre rischiose) di “anticipata esecuzione” per evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali. Si ravvisa, pertanto, l’esigenza che le trattative per il rinnovo degli atti contrattuali vengano avviate con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti in essere e che la sequenza procedimentale venga semplificata anche mediante una rigorosa scansione temporale dei suoi vari momenti”.

 

Il comma 5 provvede ad incrementare gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali che vengono prorogati dal precedente comma 4; tale incremento deve avvenire in relazione all’estensione del periodo di proroga.

Viene altresì disposto, al fine di garantire ogni possibile economia di spesa, che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro al fine di rideterminare i corrispettivi unitari dei servizi.

 

Il comma 6 reca infine una clausola di salvaguardia finanziaria diretta ad escludere che dall'attuazione dei commi precedenti possano insorgere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 5, commi da 6-bis a 6-quater
(Portale Stipendi PA)

 


6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali.

6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 6-bis a 6-quater prevedono, al fine di semplificare e razionalizzare, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni, da parte delle competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze, che le istanze e le comunicazioni per i servizi disponibili siano inviate esclusivamente attraverso il Portale Stipendi della Pubblica Amministrazione.

Allo stesso tempo, si prevede che i dati necessari al controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, nonché all’erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle PP AA da parte delle competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze siano acquisiti mediante appositi flussi informativi.

A tali compiti si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analisi normativa

 

Il comma 6-bis, al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, dispone l’obbligo di inviare le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili esclusivamente tramite il portale stipendi P.A., ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tale obbligo decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 16/2012.

 

L’Articolo 64 CAD, così come modificato dal D.Lgs. 235/2010, disciplina le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, la norma dispone che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'”identificazione” – anziché l’“autenticazione” – informatica; inoltre, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni possano consentire l'accesso ai servizi in rete che richiedono l'”identificazione” (e non più l’”autenticazione”) informatica anche con strumenti diversi, purché tali strumenti consentano l’individuazione – anziché l’accertamento dell'identità - del soggetto che richiede il servizio

 

Il successivo articolo 65, commi 1 e 2, CAD prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo38, commi 1 e 3,D.P.R. 445/2000 siano valide:

a)    se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b)    ovvero, quando l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c)    ovvero quando l'autore sia identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni siano inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

d)    ovvero quando l'autore sia identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo specifiche modalità.

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le predette modalità previste sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

 

Inoltre, con specifico decreto interministeriale possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale

Infine, si prevede, modificando l’articolo 38 del richiamato D.P.R. 445/2000, la validità delle istanze e delle dichiarazioni inviate per via telematica a condizione che le stesse siano effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs. 82/2005.

 

Il comma 6-ter dispone che, per le finalità di cui all'articolo 50 CAD, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti (quali, ad esempio, le certificazioni inerenti la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza nonché le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), nonché qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, debba essere acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto deiprincipi per la protezione dei dati personali.

 

L’articolo 1, comma 446, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha disposto, allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, l’obbligo, per tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, di avvalersi, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Il successivo comma 447 ha altresì stabilito che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 296/2006, di stipulare apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.

L’articolo 11, comma 9, del D.L. 98/2001, inoltre, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni e al fine di determinare conseguenti risparmi di spesa, ha disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, debba stipulare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, apposite convenzioni per l'erogazione dei servizi, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

Il comma 6-quater, infine, dispone che all'attuazione dei due precedenti commi debba provvedesi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 5, comma 6-quinquies
(Archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento)

 

6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 6-quinquies, introdotto durante l’esame parlamentare,affida alla Consap la gestione dell’archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento.

Analisi normativa

 

Il comma 6-quinquiesdell’articolo 5 specifica che la gestione dell’archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento è affidata alla Consap.

A tal fine, la norma novella l'articolo 1, comma 5 della legge 17 agosto 2005, n. 166 che, nella sua formulazione precedente, attribuiva all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze sia la titolarità dell’archivio che la responsabilità della sua gestione, con la possibilità di designare ulteriori soggetti responsabili dell’archivio e dei relativi dati (ai sensi della disciplina sulla privacy dettata dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Per effetto delle modifiche apportate dal comma in esame:

§      l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze rimane titolare dell'archivio informatizzato;

§      il Ministero dell'economia e delle finanze designa la Consap quale soggetto gestore e responsabile del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal citato articolo 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge L. 17 agosto 2005, n. 166 ha disposto la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento.

A tale sistema prendono parte i soggetti (società, banche e intermediari finanziari) che emettono carte di pagamento e quelli che gestiscono reti commerciali di accettazione di tali strumenti, entrambi denominati “società segnalanti”. Hanno infatti l’obbligo di segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione delle frodi.

Le informazioni e i dati comunicati alimentano un apposito archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

Nell'ambito del sistema di prevenzione è presente inoltre un gruppo di lavoro che opera, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

Le società “segnalanti” hanno il potere di accedere ai dati e alle informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato e che consistono, tra l’altro:

§      nei dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;

§      nei dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

§      nei dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

§      nelle informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni qualificate relative al “rischio di frode” dalle norme di attuazione della legge (cfr. infra).

L’accesso all'archivio informatizzato è consentito ai soggetti segnalanti sia per l'iscrizione dei dati di loro competenza, sia per la consultazione di quelli forniti dalle altre società. Per quanto attiene alle informazioni, i segnalanti possono immettere le informazioni di loro competenza, ma la consultazione di informazioni fornite dalle altre società deve essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio.

La legge n. 166 del 2005 (articolo 7) demanda la disciplina dei termini, delle modalità e delle condizioni per la gestione del sistema di prevenzione a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; a tal fine è stato emanato il D.M. 30 aprile 2007, n. 112.

Il decreto ha individuato e fissato i termini e le modalità di immissione dei dati e delle informazioni che compongono l’archivio ed i parametri che configurano il rischio di frode.

In particolare, all’articolo 8 del citato D.M. n 112 del 2007 reputa configurato il rischio di frode quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri:

§      con riferimento ai punti vendita, se vi sono cinque o più richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; in presenza di tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; al verificarsi di una richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di vendita;

§      con riferimento alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio, in presenza di sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento, di più richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento e, infine, ove vi siano due o più richieste di autorizzazione provenienti da Stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di sessanta minuti.

Il DM n. 112 del 2007 disciplina inoltre gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.


 

Articolo 5, comma 7
(Definizione di Amministrazione pubblica)

 

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 7 - modificato nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge - riformula la definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 della legge di contabilità (legge n. 196/2009), precisando inoltre che essa è fornita non più ai fini della medesima legge di contabilità, bensì ai fini dell’applicazione delle disposizioni di finanza pubblica.

In particolare, in virtù delle modifiche apportate dal comma in esame, a decorrere dall’anno 2012 la definizione di amministrazioni pubbliche include gli enti ed organismi pubblici rientranti nel conto economico consolidato della P.A. - indicati dal Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti annuali -, le Autorità indipendenti, nonché, comunque, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Analisi normativa

 

Il comma 7riformula la definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), precisando che tale definizione è fornita non più ai fini della medesima legge di contabilità, bensì ai fini dell’applicazione delle disposizioni di finanza pubblica.

La definizione, nel testo della norma vigente prima delle modifiche apportate dal comma 7 in esame, coincideva con quella degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche annualmente individuati dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari[84], con apposito provvedimento da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

 

Si ricorda che la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), di riforma della contabilità generale, all’articolo 1, reca i principi di coordinamento e l’ambito di riferimento delle norme della finanza pubblica. Essa afferma, all’articolo 1, comma 1, in linea generale, il principio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità (comma 1).

Il medesimo articolo 1, al comma 2, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal decreto legge in esame prevedeva, in particolare, che ai fini della medesima legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

Il comma 3, non modificato dal decreto legge, dispone che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

 

Ai sensi del comma 7 in esame, la nuova definizione di amministrazioni pubbliche per l’anno 2011 corrisponde a quella di amministrazioni pubbliche rientranti nell’elenco degli enti appartenenti al settore istituzionale della P.A. come definito dall’ISTAT con apposito Comunicato del 24 luglio 2010[85].

 

A decorrere dall’anno 2012, invece, la definizione di amministrazioni pubbliche include:

§      gli enti ed i soggetti rientranti nel settore istituzionale della P.A. come individuati con Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011[86] esuccessivi aggiornamenti annuali effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea - precisazione quest’ultima introdotta in sede di conversione del decreto legge;

§      ope legis” le Autorità indipendenti;

§      le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Si ricorda che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[87] e successive modificazioni, sono:

§      tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

§      le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

§      le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

§      le istituzioni universitarie;

§      gli Istituti autonomi case popolari;

§      le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

§      tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

§      le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

§      l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

§      le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

La nuova definizione sembrerebbe ampliare il perimetro degli enti inclusi nella definizione di pubblica amministrazione, rilevante ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.


 

Articolo 5, comma 7-bis
(Modifica al D.Lgs. n. 91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione)

 

7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,» sono inserite le seguenti: «prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 7-bis modifica il decreto legislativo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di specificare che la revisione del regolamento di contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97/2003) dovrà prevedere, come ambito soggettivo di applicazione, le amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali.

Analisi normativa

 

Il comma 7-bis apporta modifiche alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 91/2011 - recante norme di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti territoriali - al fine di specificare che la revisione del regolamento di contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97/2003) dovrà prevedere, come ambito soggettivo di applicazione, quello del D.Lgs. n. 91/2011, dunque le amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica.

 

Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 5 del decreto in esame riformula la definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009) (cfr. relativa scheda di lettura).

 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 reca l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, contenuta nell’articolo 2, comma 1 della di legge di contabilità pubblica n. 196/2009.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 91, per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale[88].

A tal proposito, coma sopra detto, si ricorda che il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legge in esame riformula, estendendola, la definizione di PP.AA. contenuta nell’articolo 1, comma 2 della legge di contabilità pubblica, prevedendo che, a decorrere dall’anno 2012, essa includa gli enti ed organismi pubblici rientranti nel conto economico consolidato della P.A. - indicati dal Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti annuali – e includa ope legis le Autorità indipendenti, nonché, comunque, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

 

Il decreto legislativo n. 91/2011 dispone l’obbligo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali descritti nell’allegato 1 del decreto e introduce, in particolare, all’articolo 4, quale novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato, per gli enti che adottano un regime di contabilità finanziaria, costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale.

Il medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 91/2011 stabilisce al comma 3, che con uno o più decreti di natura regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministero dell’economia e finanze, si opererà:

§      la definizione della struttura del Piano dei conti integrato e delle relative voci (lettera a));

§      la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici - D.P.R. n. 97/2003, tenendo conto dei principi di classificazione delle entrate e delle spese indicati nel Titolo III del medesimo D.Lgs. n. 91/2011 (lettera b));

§      saranno definiti i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione (lettera c)).


 

Articolo 5, comma 8
(Modalità di incasso dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia Spa)

 

8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8 dell'articolo 5 consente ad Equitalia Giustizia S.p.A. di incassare secondo il principio della prededuzione anche l’aggio ad essa spettante in relazione alla gestione del Fondo Unico Giustizia.

Analisi normativa

 

Il comma 8 dell'articolo 5 consente ad Equitalia Giustizia S.p.A. di incassare secondo il principio della prededuzione anche l’aggio ad essa spettante in relazione alla gestione del Fondo Unico Giustizia.

 

Nel dettaglio, la norma in esame novella l’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), con il quale viene disciplinato, tra l'altro, il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia S.p.A.

 

Il testo previgente stabiliva che, con decorrenza dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia Spa, a fronte di attività rese dalla stessa società nell’ambito dei propri fini statutari, seguisse il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri.

 

Per effetto della modifica apportata, il principio della prededuzione viene applicato anche all'incasso dell’aggio dovuto ad Equitalia Giustizia (ovvero, ai sensi del precedente comma 6, primo periodo, la remunerazione dovuta per la gestione delle risorse intestate al “Fondo unico giustizia”), e non più solo al recupero delle spese di gestione per attività rese nell’ambito dei propri fini statutari.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa (A.S. 3184), la disposizione colmerebbe una lacuna normativa, con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, limitandosi peraltro a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio (senza pertanto produrre effetti in termini di minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato).

 

Si ricorda che Equitalia Giustizia S.p.A. è una società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia SpA, che, a sua volta, è partecipata al 51 per cento dall’Agenzia delle Entrate e al 49 per cento dall’INPS.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, Equitalia Giustizia gestisce il Fondo Unico Giustizia, istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008ed alimentato principalmente con i proventi dei sequestri.

La società, inoltre, in attuazione dell’articolo 1, commi 367 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, e dell’articolo 23, commi 35 e 36, del decreto-legge n. 98 del 2011, provvede, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi.


 

Articolo 5, comma 8-bis
(Riscossione delle entrate degli enti locali)

 

8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:

«gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede che, nel caso in cui la gestione della riscossione delle entrate dei comuni sia affidata a soggetti terzi, questi ultimi dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell’aggio e delle spese anticipate dall’agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

Analisi normativa

 

Il comma 8-bisapporta modifiche alla disciplina della riscossione delle entrate locali contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del D.L. n. 70 del 2011.

In particolare, le disposizioni in commento novellano la lettera gg-septies) del comma 2, con il duplice l’effetto di eliminare le abrogazioni e le modifiche ivi previste e al contempo di prevedere che, nel caso in cui la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati, questi ultimi debbano aprire uno o più conti correnti dedicati a tale attività.

Essi avranno inoltre l’obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell’aggio e delle spese anticipate dall’agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

 

Il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge 70/2011 ha recato importanti novità sul sistema di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

In primo luogo, dal 31 dicembre 2012, Equitalia Spa e le società da essa partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

§       procedura d'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo.

L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo successivo;

§       disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del citato D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili.

Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del RD 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.

Di conseguenza, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali degli enti territoriali effettuata in forma diretta o mediante società a capitale interamente pubblico, è consentito ai predetti enti di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

 

Si ricorda che la lettera gg-septies) prevedeva, nella sua formulazione originaria:

§       l’abrogazione, dal 1° gennaio 2013, de:i commi da 2-sexies a 2-octies dell’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209[89] che consentono, in sostanza, sia i comuni che aiconcessionari della riscossione delle entrate locali iscritti in apposito albo di procedere alla riscossione coattiva delle somme mediante la richiamata ingiunzione fiscale (numero 1 della lettera gg-septies), nonché l’abrogazione e del comma 2 dell’articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248[90], ai sensi del quale - anche dopo la soppressione dell’obbligo di versamento dell’acconto da parte dei concessionari della riscossione (comma 1 dell’articolo 36) - la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali da parte dei soggetti affidatari del servizio continua ad essere effettuata la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910 (numero 3 della lettera gg-septies);

L’articolo 29, comma 5-bis del D.L. “mille proroghe” (D.L. n. 216 del 2011) aveva disposto che tali abrogazioni acquistassero efficacia solo dal momento della cessazione di Equitalia dalla funzione di riscossione delle entrate locali (31 dicembre 2012). Per effetto della novella in esame, esse non operano del tutto;

§       la precisazione secondo cui, nel caso di riscossione delle entrate degli enti territoriali effettuata in forma diretta o mediante società a capitale interamente pubblico, gli agenti della riscossione possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, prendendo visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati (numero 2 della lettera gg-septies); l’abrogazione della norma che consentiva, nelle more dell’adozione delle opportune norme secondarie, agli enti locali e i soggetti terzi affidatari del servizio di riscossione di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale (numero 4 della lettera gg-septies).

Di conseguenza, l’accesso al database dell’Agenzia delle Entrate sarà garantito ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali (quindi non più delle regioni), con modalità e nei casi da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; nelle more, agli enti locali e i soggetti terzi affidatari della riscossione è consentito accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale (numero 4 della lettera gg-septies)).


 

Articolo 6, comma 1
(Attività estimative svolte dall’Agenzia del territorio)

 

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1 dell'articolo 6 interviene nella definizione delle competenze dell’Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza dell’Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita con una attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche.


 

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell'articolo 6 interviene nella definizione delle competenze dell’Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza dell’Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita con una attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche

Si ricorda, preliminarmente, che l'Agenzia del territorio, nata a seguito della riforma del Ministero dell'economia e delle finanze, è operativa dal 1° gennaio 2001 ed è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. E' costituita da Direzioni centrali che hanno sede a Roma, da Direzioni regionali e da Uffici provinciali.

Le competenze dell’Agenzia sono definite dall’articolo 64 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del quale l'agenzia è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia, inoltre, gestisce l'Osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato (comma 3).

 

L’articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto l'attivazione - attraverso idonee forme di collaborazione con i comuni - dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, con l’obiettivo di consentire, a fini fiscali, l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali, garantendo la correlazione tra le informazione catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) e le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari.

Restano ai comuni le funzioni relative alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, compresa la partecipazione al processo di determinazione degli estimi. Il decentramento delle funzioni catastali ai comuni era già previsto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 195 a 200 della legge n. 296 del 2006), con la seguente ripartizione di competenze:

§      l’attribuzione allo Stato (per il tramite dell’Agenzia del territorio) delle metodologie catastali, di una parte della gestione operativa del catasto, comprensiva della gestione unitaria della banca dati del catasto nonché il controllo ed il coordinamento complessivo del sistema;

§      l’attribuzione ai comuni di parte della gestione operativa, che i comuni possono esercitare anche avvalendosi di una convenzione con l’Agenzia del Territorio.

Sostanzialmente i comuni sono responsabili della conservazione degli atti catastali, della loro utilizzazione e aggiornamento e ne è prevista la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali ma è rimessa a loro la scelta del livello di complessità e completezza che intendono assumere nella gestione diretta delle funzioni catastali.

Con il DPCM 14 giugno 2007 (Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e con il Protocollo d’intesa tra ANCI e Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 sono state definite le modalità ed i termini per il graduale trasferimento di funzioni.

 

 

In dettaglio, il comma 1 dell’articolo 6 modifica anzitutto (lettera a)) il comma 3 del citato articolo 64 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, eliminando la possibilità per l’agenzia di svolgere servizi estimativi da offrire direttamente sul mercato.

Al riguardo la relazione illustrativa (A.S. 3184) precisa che, di fatto, l’azione dell’Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell’ambito del settore pubblico allargato.

 

La lettera b) aggiunge un nuovo comma 3-bis al predetto articolo 64, al fine di attribuire all’Agenzia del territorio il compito di svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche (come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dagli enti ad esse strumentali.

Lo svolgimento di tali servizi per le amministrazioni richiedenti è inquadrato nelle forme degli accordi di cui all’articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) e deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, sulla base di quanto stabilito nella convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia per l’erogazione dei servizi oggetto della convenzione medesima.

 

La relazione illustrativa (A.S. 3184) afferma che la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire un filtro che disincentivi richieste di valutazione non correlate ad una effettiva volontà del richiedente.


 

Articolo 6, comma 2
(TARES)

 

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l’Agenzia del territorio determini, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Analisi normativa

 

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l’Agenzia del territorio determini, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

 

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai sensi del comma 9, la tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale. E’ attribuita ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

§      una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

§      una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

§      i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

 

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

 

In dettaglio, la norma è volta a derogare alla procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui si attribuisce ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all’80 per cento della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.

Conseguentemente, viene stabilito che, in sede di prima applicazione (vale a dire per l’anno 2013), per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, l’Agenzia del Territorio procede - nelle more della presentazione - alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è quindi corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

 

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi tali da determinare una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto, cui sia stata attribuita una rendita presunta.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha obbligato i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto, inseriti negli elenchi dell'Agenzia del territorio con riferimento alle pubblicazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 30 aprile 2011, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio è autorizzata a procedere all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali.

Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, a far data dal 2 maggio 2011, individuati dall’Agenzia del territorio fra i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché fra quelli che non risultano dichiarati al catasto.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica (A.S. 3184) sarebbero circa il sei per cento le unità immobiliari presenti nelle banche dati catastali alle quali non è associata una planimetria.


 

Articolo 6, commi 3 e 4
(Dichiarazioni relative all’uso del suolo)

 

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 6 sono diretti a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all’uso del suolo, utili al fine dell’aggiornamento del catasto.

Analisi normativa

 

In particolare, con il comma 3 viene stabilito che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio - da emanare sentita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - definisca le modalità di presentazione della dichiarazione relativa all’uso del suolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Si ricorda che l’aggiornamento del catasto dei terreni e delle banche dati catastali è stato avviato dall’articolo 2, commi 33 e 34 del decreto-legge n. 262 del 2006 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), tramite la collaborazione con l’AGEA, l’organismo nazionale cui sono demandati la gestione e il controllo dell’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC).

 

In base a detta norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati per l’erogazione dei contributi agricoli comunitari esonerano i soggetti stessi dall’adempimento di denunciare la variazione del reddito dominicale, cioè si considerano le dichiarazioni stesse come sostitutive della dichiarazione di variazione colturale. L’Agenzia del territorio provvede quindi ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Inoltre, utilizzando le dichiarazioni presentate dai contribuenti per la richiesta di contributi agricoli comunitari messe a disposizione dell'AGEA, viene realizzato l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 33 citato, qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall’AGEA.

 

Il comma 4 prevede che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni sia posticipata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di cui al comma precedente.


 

Articolo 6, comma 5
(Certificati ipotecari e catastali)

 

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5 dispone l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Analisi normativa

 

Il comma 5 dell'articolo 6 dispone, in deroga all’articolo 40 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Pertanto con riferimento a tali certificati non potranno essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive, in deroga a quanto stabilito dai commi 01 e 02 dell’articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Tali disposizioni stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il comma 1 dell'articolo 40 citato stabilisce che le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Il successivo articolo 43, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 29, comma 9, del decreto legge n. 216 del 2011[91]ha disposto la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni suddette riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio[92].


 

Articolo 6, commi da 5-bis a 5-undecies
(Certificati ipo-catastali)

 


5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.

5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.

5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.

5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d'ordine 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00»;

b) dopo il numero d'ordine 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Consultazione degli atti catastali:

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

3-bis.2. consultazione della base informativa:

consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;

consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00».  

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d'ordine 6.1 è sostituito dal seguente:

«6.1 per ogni soggetto: euro 0,15»;

b) la nota del numero d'ordine 6.1 è sostituita dalla seguente: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto».  

5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 5-bis a 5-undecies recano norme volte a disciplinare l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata gestite dall’Agenzia del territorio e a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali.

Vengono inoltre modificati - a decorrere dal 1° ottobre 2012 - gli importi dei tributi speciali catastalie si prevede una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per la consultazione degli atti catastali (cd. visure).

Analisi normativa

 

I commi da 5-bis a 5-undecies, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano norme volte a consentire alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscossione di accedere senza tributi ed oneri alle banche dati immobiliari gestite dall’Agenzia del territorio e a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali (comma 5-bis).

Il comma 5-ter prevede analoghe modalità di consultazione delle banche dati immobiliari dell’Agenzia del Territorio da parte delle altre PP.AA. per l’assolvimento dei fini istituzionali, nonché ai titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili in rapporto ai quali si richiede la consultazione (cd. visure personali);

L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi (comma 5-quater) se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Analogo servizio verrà reso in modo gratuito e in esenzione da tributi - con modalità e tempi definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio - anche per i casi di consultazione via telematica (comma 5-quinquies).

In tutti gli altri casi, ai sensi del comma 5-sexies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti - a decorrere dal 1° ottobre 2012 (comma 5-undecies) - i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con una riduzione del 10 per cento (comma 5-sexies).

Il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347 del 1990) reca la disciplina delle imposte cui sono soggette le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, nonché le volture catastali, la cui misura è contenuta nella tariffa e nella tabella delle tasse ipotecarie allegate al TU.

Non sono soggetti alle predette imposte i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni.

Vengono inoltre modificati - a decorrere dal 1° ottobre 2012 (comma 5-undecies) - gli importi dei tributi speciali catastalicontenuti nel titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, in materia di tributi speciali, in relazione all’ottenimento di certificati e documenti e si prevede una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per la consultazione degli atti catastali (cd. visure).

In particolare, il numero d'ordine 2.2, riferito ad ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione, con un tributo pari a 50 euro, viene suddiviso nelle seguenti due sottovoci, con importi diversificati:

§      2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita, per un importo pari a 50 euro;

§      2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E), per un importo pari a 100 euro.

Viene quindi introdotto una nuova tipologia di tributo, al numero d’ordine 3-bis, per la consultazione degli atti catastali, pari a 5 euro, per la consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione, ovvero, in caso di consultazione della base informativa, pari a 1 euro per ciascuna unità immobiliare, per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari o frazione, nonché per elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10.

 

Sono infine modificati gli importi dell’imposta ipotecaria, rideterminandosi il tributo dovuto per ogni soggetto incluso nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.

 

Ai sensi del comma 5-octies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della predetta tabella A allegata al decreto-legge n. 533 del 1954, con una riduzione del 10 per cento,  anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile (comma 5-novies).

Infine, l'intervento normativa apporta modificazioni alla Tabella delle tasse ipotecarie rideterminando in diminuzione (da un euro a 0,15 euro) il tributo dovuto da ogni soggetto incluso nell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno (numero d'ordine 6). L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto (comma 5-decies).


 

Articolo 5-duodecies
(Imposta di bollo atti giudiziari)

 

5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-duodecies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 18 del Testo unico delle spese di giustizia, precisando che sono assoggettate a imposta di bollo secondo le regole ordinarie le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.

Analisi normativa

 

Il comma 5-duodecies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 18 del Testo unico delle spese di giustizia; precisa che sono assoggettate a imposta di bollo secondo le regole ordinarie le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.

 

L'articolo 18 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) reca la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

In particolare si prevede che l'imposta di bollo non si applica:

§      agli atti e provvedimenti del processo penale;

§      agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato;

§      alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18, gli atti e i provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

 

Il comma in commento è volto quindi ad escludere dagli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, ai fini di includerle nell’ambito della disciplina sull'imposta di bollo.

 

Si ricorda, infine, che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno modificato disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi – tra le quali il processo tributario - per le quali esso è dovuto.


 

Articolo 6, comma 5-terdecies
(Prenotazione a debito)

 

5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»;

b) nella lettera c) del comma 1, le parole: «quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15».  

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-terdeciesprevede la prenotazione a debito dell’imposta dovuta per l’esecuzione di formalità relative a misure cautelari nonché la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno comunque partecipato. Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l’Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate.

Analisi normativa

 

Il comma 5-terdecies riformula la previsione contenuta nell'art 16 comma 1), lettera b), del D.Lgs. n. 347 del 1990 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevedendo la prenotazione a debito dell’imposta dovuta per l’esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni) applicabili nel procedimento sanzionatorio, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.72, misure che hanno sostituito, con analoga funzione cautelare, !'ipoteca di cui all’articolo 26 della legge n. 4 del 1929.

 

Si ricorda che l'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) stabilisce che, sulla base dell'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

 

E’ altresì modificata la previsione contenuta nell'art. 16 comma 1), lettera c), in materia di prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno comunque partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese).

 

La lettera c) in commento detta le norme per la prenotazione a debito tributi dovuti per le trascrizioni degli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione ricevuti dai cancellieri; questi ultimi devono quindi richiedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 347 del 1990, la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

 

Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l’Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate. Il nuovo comma 2-bis del predetto articolo 16 affida quindi all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la notifica dell’avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali il medesimo ufficio procede alla riscossione.


 

Articolo 6, comma 5-quaterdecies
(Obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, ecc.)

 

5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-quaterdecies, introducendo l’articolo 2645-quater nel codice civile, dispone l’obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico.

Analisi normativa

 

Il comma 5-quaterdecies, introduce l’articolo 2645-quater nel codice civile, disponendo l’obbligo di trascrizione di atti costitutivi di vincolo.

 

In particolare, si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili:

§      gli atti di diritto privato

§      i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali

§      le convenzioni e i contratticon i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica depositata presso la Commissione Bilancio della Camera, si tratta di vincoli ad inerenza "oggettiva" nei quali subentrano eventuali terzi che acquistino la proprietà degli immobili vincolati, per cui si pone l'esigenza di darne pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, con lo scopo di favorire la circolazione degli immobili e assicurarne il corretto affidamento a terzi.


 

Articolo 6, comma 5-quinquiesdecies
(Procedimento di cancellazione “semplificata” delle ipoteche)

 


5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40-bis

1) al comma 1, le parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile» sono soppresse;

b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

«7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 5-quinquiesdecies reca modifiche al procedimento di cancellazione “semplificata” delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari. In particolare, inserendo il comma 7-quinquies all’articolo 161 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) si prevede, dal 2 maggio 2012, l’applicazione della cancellazione “semplificata” alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, ponendo in capo al creditore l’onere di effettuare apposita comunicazione al conservatore dei registri immobiliari.


 

Analisi normativa

 

Il comma 5-quinquiesdecies reca modifiche al procedimento di cancellazione “semplificata” delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari.

 

La lettera a) apporta alcune modifiche all'articolo 40-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). In particolare la lettera in commento abroga le modifiche recentemente introdotte dall’articolo 27-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 (liberalizzazioni).

 

Tale articolo, (lettera a) del comma 1), aveva previsto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, ancorché annotata su titoli cambiari, si estinguesseautomaticamente anche in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di vent’anni dalla sua iscrizione (ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile), oltre che alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

Veniva inoltre integrato (lettera b) del comma 2) il comma 4 dell’articolo 40-bis, che disciplina la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte del conservatore, nel senso di prevedere che l’ipoteca venisse cancellata ex officioanche al verificarsi delle cause di estinzione legale della garanzia, come enumerate dall’articolo 2878 del codice civile, ovvero:

§       nel caso di cancellazione dell'iscrizione;

§       con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent’anni;

§       con l'estinguersi dell'obbligazione;

§       col perimento del bene ipotecato;

§       con la rinunzia del creditore;

§       con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

§       con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

 

La lettera b) del comma in commento – mediante l’introduzione di un nuovo comma 7-quinquies all'articolo 161, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) – introduce quindi una nuova procedura per regolare, a decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, di cui all'articolo 40-bis del TUB, che si esegue anche con riferimento alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile.

 

Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca.

 

La norma disciplina inoltre il trattamento delle richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, per le quali il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.

 

Le modalità di attuazione delle nuove norme sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012.


 

Articolo 7
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi:

a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;  

b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 7 è volto a prevedere che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) richieda ed acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Analisi normativa

 

La norma è volta, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, a prevedere che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) richieda ed acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è stata istituita con il regio decreto-legge 2258 del 1927, con il compito di svolgere "servizi di monopolio di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi e produzione e vendita del chinino di Stato". A partire dagli anni ‘90 l’AAMS ha progressivamente abbandonato il regime di monopolio sulla produzione e commercializzazione dei sali e dei tabacchi per dedicarsi al settore dei giochi, fino ad acquisire le funzioni statali in materia (art. 12, legge n. 383/2011, art. 4, D.L. n. 138/2002 e art. 8, D.L. n. 282/2002). L’organizzazione dell’AAMS è regolamentata dal D.P.R. n. 385 del 2003. La trasformazione dell’AAMS in Agenzia fiscale è stata disposta dall’articolo 40, commi da 2 a 6 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Le citate norme hanno affidato ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione dei servizi da trasferire all'istituenda Agenzia; l’approvazione dello Statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia; la data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS sono esercitate dall'Agenzia, con contestuale cessazione di tali funzioni da parte dell'AAMS, che viene soppressa. Sul relativo schema di decreto la Commissione Finanze della Camera dei deputati si è espressa in senso favorevole il 10 novembre 2011, mentre quella del Senato in data 14 febbraio 2012. Il decreto non è ancora stato pubblicato.

 

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 77 a 79 della legge n. 220 del 2010) prevede che, al fine di assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, anche concorrendo ad una migliore efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale, tutelando - nel contempo - i consumatori e i minori di età, l’AAMS avvii l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici. La norma definisce in modo analitico i requisiti (6 tipologie) che debbono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere le convenzioni e i relativi obblighi (26 tipologie) cui gli stessi sono tenuti ad adempiere. I soggetti già concessionari possano sottoscrivere l’atto di integrazione della convenzione accessiva per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma precedente.

Con decreto direttorale del 28 giugno 2011 è stato definito - con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza ovvero attraverso rete fisica - il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.

Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, sia sotto l’aspetto fiscale, quali la liquidazione automatica dell’imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza (commi 1-7) o la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (commi 17 e 18), sia relativamente alle competenze di accertamento in materia di giochi pubblici (commi da 8-16) e ai requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27), nonché alla conduzione di esercizi di gioco pubblico (comma 28) e all’iscrizione all’elenco degli operatori (comma 41). Sono altresì previste norme sul divieto di gioco per i minori (commi 19-23), sull'obbligo di segnalare da parte degli operatori bancari, finanziari e postali il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (commi 29-31), nonché sulle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 35 e 36) e la messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi in luoghi pubblici (commi 37 e 38).

L’articolo 2, comma 3, del D.L. 138/2011 ha previsto l’obbligo di assicurare allo Stato, per il triennio 2012 -2014, maggiori entrate per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro l’anno, tra il settore dei giochi e quello dei tabacchi. In attuazione di questa norma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 il decreto 12 ottobre 2011 dell'A.A.M.S..

 

Si ricordano, infine, i casi in cui, ai sensi della L. 127/97, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

§       emanazione di atti normativi (regolamenti) del Governo o dei singoli ministeri;

§       emanazione dei testi unici;

§       decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

§       approvazione degli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti dai Ministeri.

La stessa legge 127/97 ha abrogato ogni diversa disposizione legislativa che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, tenendo fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.


 

Articolo 8, commi 1-3
(Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)

 


1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 8 novellano la disciplina del trattamento fiscale dei “costi da reato” ovvero i proventi derivanti da attività illecite.In particolare, l’indeducibilità di detti proventi è limitata ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di beni o per prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività, escludendo dalle ordinarie modalità di accertamento le componenti reddituali positive riferibili a operazioni commerciali inesistenti. Le modifiche apportate durante l’esame parlamentare hanno precisato le modalità di applicazione delle norme introdotte ai possibili esiti del procedimento penale.

Analisi normativa

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 8 novellanola disciplina della deduzione dei cd. “costi da reato”, recata dall’articolo 14, comma 4-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con le modifiche apportate durante l’esame parlamentare si è inteso precisare l’applicazione delle norme così introdotte ai diversi, possibili esiti del procedimento penale.

 

In via preliminare si ricorda che il comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha introdotto nell’ordinamento il principio di tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite (nel dettaglio, da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo) purché l'attività produttiva di reddito, di per sé, consenta di classificare i relativi proventi in una delle categorie di reddito di cui all'articolo 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e se essi non siano già sottoposti a sequestro o confisca penale. Il carattere illecito di un arricchimento non osta, quindi, alla sua imponibilità, a patto che sussistano le altre condizioni di legge.

Successivamente l'articolo 36, comma 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha interpretato l'articolo 14, comma 4 nel senso che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR, sono, comunque considerati come “redditi diversi”. Pertanto, sono stati resi tassabili tutti i proventi illeciti, a condizione che non siano stati sottoposti a sequestro o confisca.

Rispetto a questa impostazione generale, il previgente comma 4-bis dell’articolo 14 prevedeva che dai redditi di cui all'articolo 6 del TUIR non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. L'indeducibilità riguardava quindi solo i costi riconducibili ad un'attività che costituisse illecito penale, mentre quelli afferenti a illecito civile o amministrativo, non essendo contemplati dalla norma, restavano deducibili in base alle norme ordinarie.

Pertanto, ad una generale imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite non corrispondeva una generale deducibilità dei relativi costi.

Per le attività che costituivano illecito civile o amministrativo, i costi erano deducibili secondo le regole ordinarie.

 

Le disposizioni in esame novellano il richiamato articolo 14, comma 4-bis, limitando l’indeducibilità ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di beni o per prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività (in luogo della generalità dei costi o delle spese sostenuti per il compimento dell’illecito) qualificabili come delitto non colposo (in luogo del compimento di un illecito penale in genere, delitto o contravvenzione, doloso o colposo) per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del provvedimento al Senato, l’indeducibilità opera anche qualora il giudice abbia emesso:

§      un decreto che dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale;

§      una sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'articolo 425 c.p.c.), fondata sulla prescrizione del reato (ai sensi dell'articolo 157 c.p.).

 

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del ddl di conversione, si precisa che al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate, in relazione alle somme non ammesse originariamente in deduzione, nonché dei relativi interessi, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale; il diritto al rimborso è esteso anche al caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere (ai sensi del richiamato articolo 425 c.p.c.), purché non fondata sulla prescrizione del reato, nonché nell’ipotesi di sentenza definitiva di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

 

Ai sensi dell’articolo 529 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, indicandone la causa nel dispositivo, ovvero quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

La sentenza di assoluzione è pronunciata (articolo 530 c.p.p.) ove il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Se vi è la prova che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità, ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione.

 

La disciplina dei costi da reato è stata oggetto dell’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04750 (Leo) del 24 maggio 2011, cui è stata data risposta immediata dal Governo presso la VI Commissione (Finanze) della Camera.

Nell'interrogazione si fa presente che, in ordine alle cosiddette “frodi carosello” non risulterebbe applicabile il comma 4-bis; si sostiene, infatti, che l'applicazione di tale norma comporterebbe l'assoggettamento a tassazione dell'ammontare lordo dei ricavi e non del reddito. In essa si è chiesto, pertanto, di sapere quali iniziative si intendono intraprendere al fine di fornire un'interpretazione definitiva in ordine alla portata applicativa del citato comma 4-bis e, in particolare, per stabilire la non applicabilità della predetta disposizione nei casi di illeciti di natura penale-tributaria di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Si ricorda che le “operazioni carosello” consistono in scambi commerciali effettuati tra non meno di tre società, delle quali almeno una con sede, residenza o domicilio fuori dall’Unione europea. In sostanza, in luogo di una cessione diretta tra soggetti europei operanti in due diversi paesi membri viene effettuata una operazione triangolare attraverso l’introduzione di almeno un soggetto operante in territorio extra-europeo. In linea generale, nella semplice ipotesi di soli tre soggetti, l’operazione ha inizio con una cessione o prestazione effettuata da un soggetto comunitario nei confronti di un soggetto extra-comunitario e, pertanto, qualificata come operazione non imponibile ai fini IVA. L’acquirente (società cartiera) effettua successivamente la cessione di quanto acquistato senza provvedere al versamento dell’imposta dovuta in quanto iscrive nella propria contabilità un ricavo complessivo comprendente il valore IVA. Il terzo soggetto acquirente (normalmente appartenente ad un paese comunitario diverso da quello in cui l’operazione ha avuto inizio) effettua il pagamento dell’IVA al fornitore e la normale detrazione dell’imposta pagata in sede di liquidazione IVA.

Nella risposta del Governo si fa presente come negli ultimi anni la disposizione sia stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali. Inoltre, all'Agenzia delle entrate sono pervenute richieste di chiarimenti da parte degli uffici periferici a causa delle criticità interpretative correlate al significato da attribuire alla parola “riconducibili” contenuta nella formulazione originaria della disposizione. L'Agenzia ha rilevato la non uniformità di interpretazioni date alla norma e ha sollevato difficoltà applicative nel tentativo di discriminare i costi effettivamente meritevoli di essere ammessi in deduzione. Inoltre, è stato fatto presente che a seguito di numerose ordinanze di rimessione, la Corte Costituzionale si è espressa con un dispositivo di manifesta inammissibilità a causa dell'insufficiente motivazione dei quesiti sollevati dal giudice a quo (cfr. ordinanza n. 73 del 2 marzo 2011); essa non è entrata nel merito delle questioni sollevate ed, in particolare, per quanto rileva la questione di cui trattasi, non si è pronunciata sulla censura di violazione dell'articolo della Costituzione della norma che prevede l'indeducibilità dei costi da reato. Inoltre, si sono avvicendate diverse pronunce contrastanti di Commissioni Tributarie le quali, in alcuni casi, si sono orientate verso il riconoscimento della deducibilità di costi che l'Amministrazione aveva ritenuto correlati ad un illecito penale, mentre, in altri casi, hanno confermato l'indeducibilità degli stessi.

Il Governo ha infine rilevato che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria condividono il paventato rischio di applicazioni indiscriminate e iniquamente limitative del regime di deducibilità di cui alla norma in oggetto, ritenendo che l'indeterminatezza della formulazione letterale della disposizione in commento potrebbe, in effetti, rendere auspicabile un intervento normativo che chiarisca in modo univoco l'ambito applicativo della norma di cui al citato comma 4-bis, anche attraverso una norma di interpretazione autentica.

 

Al riguardo, la Relazione illustrativa (A.S. 3184) precisa che, in ragione delle modifiche così apportate, l’indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi; ciò in ragione della non intenzionalità della condotta e, quindi, del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti. Dunque l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto, ove del caso, l’indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l’operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi.

 

Il successivo comma 2 reca conseguenti modifiche alla disciplina dell’accertamento, al fine precipuo di risolvere i problemi interpretativi che concernono quelle operazioni relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

In particolare si specifica che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi, qualora essi siano direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione.

 

In sostanza, la disposizione in commento sembra escludere dalle ordinarie modalità di accertamento (che esitano nella rettifica delle dichiarazioni) le componenti reddituali positive riferibili a operazioni commerciali inesistenti. Tali componenti verranno, dunque, accertate separatamente e computate ai fini del calcolo delle relative sanzioni.

 

Le disposizioni prevedono poi che sia applicata una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese, ovvero degli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, in nessun caso si applicano le più favorevoli disposizioni sanzionatorie in materia di concorso di violazioni tributarie (disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); esse, si ricorda, consentono l’applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei confronti:

§      di chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;

§      di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

La sanzione è resa riducibile esclusivamente nel caso in cui (ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997), entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido decidano di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

La Relazione illustrativa (A.S. 3184) precisa che il comma 2 intende colpire con una specifica sanzione pecuniaria l’antigiuridicità dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la predetta sanzione amministrativa commisurata alle spese o agli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati) e, nello stesso tempo, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

Si precisa comunque che in ogni caso resta applicabile la norma (articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972) sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti o di fatture con importi “gonfiati”, che dà luogo all’obbligo di pagamento per intero dell'imposta, nonché l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

 

Il comma 3 prevede l’applicazione retroattiva delle nuove norme in materia di deducibilità dei costi da reato, ove più favorevoli – in deroga all’articolo 14, comma 4-bis - anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle norme stesse. Ai fini della valutazione del regime di maggior favore (e dunque delle norme applicabili nel tempo) si deve tener conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute.

L’applicazione retroattiva non opera in rapporto ai provvedimenti resi definitivi, emessi in base al previgente comma 4-bis.

L’ultimo periodo del comma 3 dispone che la disciplina introdotta si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, costituita dal valore della produzione netta.


 

Articolo 8, commi 4 e 5
(Modifiche in materia di condizioni per l'esperibilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi)

 


4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

«d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 4 e 5 dell'articolo 8 modificano, rendendole più articolate, le condizioni alle quali l’ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria può esperire l’accertamento induttivo dei redditi dei soggetti sottoposti agli studi di settore.

Analisi normativa

 

I commi 4 e 5 dell'articolo 8 modificano le condizioni alle quali l’ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria può esperire l’accertamento induttivo dei redditi dei soggetti sottoposti agli studi di settore, a tal fine novellando l’articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

 

Si ricorda al riguardo che, in via ordinaria, l’accertamento dei redditi avviene secondo il metodo analitico, ovvero mediante l’analisi della posizione fiscale complessiva dei contribuenti; si ridetermina il reddito ricalcolando specifici elementi che vengono individuati con riferimento alle singole categorie di redditi, nonché scomputando gli elementi (deduzioni e detrazioni) non spettanti. Nei confronti dei soggetti obbligati a tenere scritture contabili, ove esse siano attendibili nel loro complesso, le rettifiche sono effettuate sulla base delle relative risultanze. All’accertamento analitico sulle scritture contabili si procede in presenza delle specifiche condizioni elencate al primo comma del richiamato articolo 39.

In deroga alle predette modalità di accertamento, l’Amministrazione determina il reddito d'impresa per via induttiva, ovvero sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni semplici, nelle ipotesi elencate dal secondo comma dell’articolo 39.

In particolare, si procede in via induttiva:

§       quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione (lettera a))

§       quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalla legge, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore (lettera c));

§       quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (lettera d));

§       quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici (richiesta di esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico (lettera d-bis)).

 

L’articolo 23, comma 28, lettera c) del decreto-legge n. 98 del 2011[93] ha aggiunto la lettera d-ter) al secondo comma del richiamato articolo 39, consentendo al fisco di procedere ad accertamento induttivo anche quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La disposizione è applicabile a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997[94], ovvero a condizione che il maggior reddito d'impresa - ovvero di arte o professione - accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

 

Per effetto del comma 4 che novella l’articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del D.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento induttivo nei confronti dei soggetti sottoposti a studi di settore sarà pertanto esperibile non più nelle sole ipotesi di omessa/infedele indicazione dei dati previsti dai modelli o di indicazione di cause di esclusione insussistenti, ma nelle più articolate, seguenti ipotesi:

§      di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;

§      nel caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

§      nel caso di infedele compilazione dei modelli, che comporti una differenza superiore al quindici per cento o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

 

Rispetto alla formulazione precedente, la soglia di “scostamento” tra reddito dichiarato e stimato è pertanto innalzata dal dieci al quindici per cento, ma solo per l’ipotesi di infedele compilazione (in precedenza riguardava tutte le altre ipotesi) e non per il caso di omessa presentazione dei modelli o nel caso di indicazioni delle cause di esclusione/inapplicabilità non corrette.

 

Il comma 5 dispone infine l’applicazione delle introdotte norme con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, ossia dal 2 marzo 2012.

Per gli accertamenti notificati in precedenza, continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter), illustrata supra.


 

Articolo 8, comma 6
(Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie)

 

6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 6 dell'articolo 8 amplia l’utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all’Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l’emanazione di misure cautelari.

Analisi normativa

 

Il comma 6 dell'articolo 8 amplia l’utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all’Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l’emanazione di misure cautelari.

 

Si ricorda che i c.d. poteri di “indagine finanziaria” degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza consistono nella possibilità di richiedere informazioni ad enti creditizi, finanziari ed assicurativi per acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale (o l’effettivo volume di operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente).

Nell’esercizio del predetto potere, l’amministrazione - previa autorizzazione dei competenti organi e uffici delle entrate e della Guardia di finanza - può raccogliere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra enti creditizi, finanziari ed assicurativi e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

Ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973[95] (e con formulazione analoga l’articolo 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. n. 633 del 1972[96]) l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono richiedere a una serie di soggetti operanti nel settore bancario e finanziario (banche, Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie) una serie di elementi: si tratta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, o a garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi, nonché alle generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Alle società fiduciarie può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento consente di avvalersi dei predetti poteri di indagine al fine di effettuare segnalazioni all’Agenzia delle entrate, volte a richiedere al Presidente della commissione tributaria provinciale l’emanazione di misure cautelari sotto forma di ipoteca e sequestro conservativo, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[97].

 

Il comma 1 del richiamato articolo 22 prevede che, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, ove abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale (ovvero, nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, al tribunale territorialmente competente) l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni. A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche dei poteri di indagine finanziaria, di cui alle sopra illustrate norme.


 

Articolo 8, comma 7
(Invio delle comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all’uso del contante alla Guardia di finanza)

 

7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 7 dell'articolo 8 prevede che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all’uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell’economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all’Agenzia delle Entrate: spetterà pertanto alla Guardia di finanza, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Analisi normativa

 

Il comma 7 dell'articolo 8 è diretto a prevedere che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all’uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell’economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all’Agenzia delle entrate.

Per effetto delle norme in commento spetta pertanto alla Guardia di finanza, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

A tal fine, viene novellato l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007[98].

 

Si ricorda che il richiamato articolo 51, comma 1, obbliga i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni sui limiti all’uso del contante, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e all'articolo 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia») a riferirne entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze affinché siano contestate le sanzioni amministrative e notificati i relativi provvedimenti, e - nella formulazione previgente della norma - affinché l’infrazione sia comunicata anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

 

Per effetto delle modifiche in commento, la comunicazione verrà effettuata alla Guardia di finanza alla quale spetterà, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 8, comma 8
(Segnalazioni di violazioni tributarie)

 

8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8 dell'articolo 8, modificato durante l’esame parlamentare, prevede che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, in sede di pianificazione degli accertamenti, tengano conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Analisi normativa

 

Il comma 8 dell'articolo 8, modificato durante l’esame del disegno di legge di conversione, prevede che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali da essi compiuti, tengano conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale

 

Nella formulazione originaria della norma, l’Agenzia era autorizzata ad elaborare, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti ripetutamente segnalati - in forma non anonima - all’Agenzia stessa o alla Guardia di finanza per violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.


 

Articolo 8, comma 8-bis
(Invio segnalazioni)

 

8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate»;

b) al quarto comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».  

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8-bis, inserito durante l’esame parlamentare, precisare che l’invio di segnalazioni ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli avvisi di accertamento, avviene a condizione che l’ente locale abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia.

Viene inoltre abbreviato, da sessanta a trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il termine a disposizione del Comune per comunicare alle Entrate gli elementi in suo possesso utili a determinare il reddito complessivo.

Analisi normativa

 

Il comma 8-bis, inserito durante l’esame parlamentare, novella il secondo comma dell’articolo 44 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di subordinare l’invio di segnalazioni ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli avvisi di accertamento, alla preventiva stipula di apposita convenzione con l’Agenzia da parte del comune stesso.

Viene inoltre abbreviato (mediante una novella al quarto comma del richiamato articolo 44), da sessanta a trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il termine a disposizione del Comune per comunicare alle Entrate gli elementi in suo possesso utili a determinare il reddito complessivo.

 

Il richiamato articolo disciplina la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche. Oltre alla novellata disposizione sull’invio di segnalazioni, si prevede che il comune di domicilio fiscale del contribuente segnali all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Per tali adempimenti il comune può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.


 

Articolo 8, comma 9
(Partite IVA inattive)

 


9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;

b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente:

«Art. 35-quater. - (Pubblicità in materia di partita IVA) Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».  


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9 dell'articolo 8 interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive, al fine di introdurre una disciplina più articolata per l’individuazione e la cancellazione delle suddette, con specifiche forme di contraddittorio tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente. Si dispone inoltre che siano messi a disposizione del pubblico servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari.


 

Analisi normativa

 

Il comma 9 dell'articolo 8 interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive, al fine di introdurre una disciplina più articolata per l’individuazione e la cancellazione delle suddette, con specifiche forme di contraddittorio tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente. Si dispone inoltre che siano messi a disposizione del pubblico servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari.

 

In particolare, la lettera a) del comma 9 novella il comma 15-quinquies dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972[99].

 

Si ricorda al riguardo che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2011, perseguendo l’intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA, hanno previsto la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive da tre anni, contemplando altresì la possibilità di una sanatoria nell'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

Più in dettaglio il comma 22, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, ha inserito all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 il comma 15-quinquies, oggetto di modifica da parte delle disposizioni in commento.

Nella formulazione previgente, tale comma prevedeva che l’attribuzione del numero di partita IVA fosse revocata d’ufficio qualora, per tre annualità consecutive il titolare:

§       non avesse esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni;

§       ovvero, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non avesse adempiuto a tale obbligo.

Era altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

Il comma 23 ha quindi introdotto una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non avessero tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tal modo si intendeva agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Per aderire alla sanatoria è previsto il versamento mediante F24 di una sanzione ridotta pari a 129 euro[100].

L’articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 216 del 2011 ha da ultimo riaperto il termine (scaduto il 4 ottobre 2011) per l’adesione alla predetta sanatoria, prorogandolo al 31 marzo 2012. Non è tuttavia consentito accedere alla sanatoria se la violazione è già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

 

Si ricorda altresì che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla chiusura delle partite IVA inattive. Tra l’altro ha precisato che, in presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

 

La norma in commento, sostituendo integralmente il contenuto del richiamato comma 15-quinquies, prevede che l’Agenzia delle Entrate possa individuare i soggetti titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.

 

Viene dunque eliminato il riferimento che ancorava la cancellazione al mancato svolgimento di arti o professioni o alla mancata presentazione di dichiarazione annuale per un determinato periodo di tempo (tre annualità); l’applicazione della cancellazione è limitata alla sola ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività.

 

Si prevede inoltre l’instaurazione di un contraddittorio con i contribuenti così individuati: l’Agenzia comunica ai medesimi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Al contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente è data facoltà di fornire all’Agenzia delle entrate i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, a meno che il contribuente paghi il dovuto con modello F24 (ossia con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[101]) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.

 

La lettera b) del comma 9 introduce l’articolo 35-quater al D.P.R. n. 633 del 1972, con finalità di contrasto alle frodi in materia di IVA.

Si prevede a tale scopo che l’Agenzia delle entrate predisponga un servizio di libero accesso al pubblico che consenta di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria:

§      la validità del numero di partita IVA;

§      le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.


 

Articolo 8, comma 10
(Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro)

 

10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 10 dell'articolo 8 ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta in rapporto a contratti di locazione e affitto di immobili.

Analisi normativa

 

Il comma 10 dell'articolo 8 ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta in rapporto a contratti di locazione e affitto di immobili.

A tal fine, viene inserito il comma 2-bis all’articolo 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro).

 

Si ricorda in sintesi che il richiamato articolo 76 disciplina il controllo dell’imposta di registro autoliquidata dai contribuenti.

In particolare l'imposta sugli atti soggetti a registrazione, ove essi non siano presentati per la registrazione, deve essere richiesta - a pena di decadenza dall’attività di controllo da parte del fisco - nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione ovvero dal momento in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce.

L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta eventualmente accertata (ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986) deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

Fatti salvi i predetti termini valevoli nel caso di accertamento, il comma 2 dell’articolo 76 prevede che per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:

§       dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

§       dalla data in cui è stata presentata la denuncia soggetta a imposta di registro, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

§       dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se si tratta di imposta suppletiva.

 

Per effetto dell’introdotto comma 2-bis vengono pertanto modificati i termini per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, fermi restando i termini per il controllo della liquidazione degli atti registrati o presentati in via telematica, le disposizioni introdotte dispongono che l’imposta dovuta in rapporto a locazioni e affitti di immobili, relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei predetti contratti, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, siano richieste dal fisco, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

 

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa (A.S. 3184), la norma in esame si sarebbe resa necessaria a seguito dell’introduzione della c.d. cedolare secca prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo municipale, con cui è stato introdotto un regime sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali, dell’imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Sarebbe pertanto divenuto necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l’opzione per l’applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l’arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell’imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.


 

Articolo 8, comma 10-bis
(Procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione)

 

10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in possesso di almeno cento unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di almeno dieci unità immobiliari»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».  

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 10-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, abbassa a 10 (in luogo di 100) il numero di unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione. Si dispone tale obbligo anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo.

Analisi normativa

 

Il comma 10-bis, novellando l’articolo 5 del D.P.R. n. 404 del 2001[102], abbassa a 10 (in luogo di 100) il numero di unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione.

Ai sensi del richiamato articolo 5, i soggetti che secondo le disposizioni in materia di imposta di registro (articolo 10 del relativo T.U., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) sono obbligati a chiedere la registrazione degli atti (parti contraenti, per specifici atti; notai; ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio; gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari) possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica (professionisti, CAF, sindacati etc., soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

Il comma 3 dell’articolo 5, novellato dalle disposizioni in commento, obbliga i soggetti tenuti registrazione dei contratti di locazione, ove si trovino in possesso di uno specifico numero di unità immobiliari, ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione.

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame:

§      novellando il comma 3, il numero di immobili il cui possesso obbliga alla registrazione telematica dei contratti viene abbassato da 100 a 10, allargando così la platea dei soggetti obbligati;

§      inserendo comma 3-bis, si obbliga ad esperire la procedura di registrazione telematica anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.


 

Articolo 8, comma 11
(Soppressione della norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari)

 

11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 11 dell'articolo 8 abroga la disposizione che autorizzava i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, che effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili; essi non potranno più adempiere all’obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.

Analisi normativa

 

Il comma 11 dell'articolo 8 abroga la disposizione (contenuta nell’articolo 14, comma 10, della n. 183 del 12 novembre 2011 - legge di stabilità 2012) che autorizzava i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Di conseguenza, tali soggetti non potranno più adempiere all’obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l'abrogazione si sarebbe resa necessaria a seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

 

Si ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri contabili (articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 695 del 1996, Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili; articolo 19, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

§       registri IVA (registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti);

§       ai fini delle imposte sul reddito, un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare;

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata ove i loro ricavi non superino determinate soglie annuali[103]. Si tratta di un regime contabile che prevede per l’appunto semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Sono obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell’attività d’impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali con riferimento a specifiche attività svolte. Anche i lavoratori autonomi possono, avendone i requisiti, optare per la cd. “contabilità semplificata”.


 

Articolo 8, comma 12
(Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito)

 


12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;

2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»;

3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «n. 218,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 48, comma 3-bis, e» e dopo le parole: «n. 472» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 12 dell'articolo 8 integra la disciplina del c.d. “accertamento esecutivo”, prescrivendo che l’agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione - salva l’ipotesi in cui l’esecuzione forzata sia sospesa - ed allungando di un anno i termini per l’eventuale avvio dell’espropriazione forzata dei beni del contribuente. Ai fini della riscossione dei crediti INPS, si prevede che l’esibizione dell’estratto dell’avviso di addebito tenga luogo, alle condizioni di legge, dell’esibizione dell’atto stesso.

Il successivo comma 12-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, precisando che l’accertamento esecutivo opera altresì per gli atti relativi a:

§      somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione correlate a conciliazione giudiziale (debito residuo e sanzioni), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 48, comma 3-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992;

§      recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi.

Analisi normativa

 

Il comma 12 dell'articolo 8 integra la disciplina del c.d. “accertamento esecutivo” - istituto introdotto dall’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 (e modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera n), del decreto legge n. 70 del 2011) - in particolare prescrivendo che l’agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione, salva l’ipotesi in cui l’esecuzione forzata sia sospesa, ed allungando di un anno i termini per l’eventuale avvio dell’espropriazione forzata dei beni del contribuente.

Vengono inoltre integrate le disposizioni in materia di avviso di addebito per la riscossione dei crediti INPS, prevedendo che, ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di addebito tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

 

Si ricorda che il richiamato comma 1 dell’articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto che l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, debbono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l’accertamento diventa esecutivo.

Dal 61° giorno dalla notifica dell’atto le somme dovute saranno maggiorate dell’interessa di mora; il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, nonché l’aggio per l’agente della riscossione, saranno a carico del contribuente (articolo 29, comma 1, lettera f)).

Decorsi ulteriori trenta giorni (articolo 29, comma 1, lettera b)), ovvero decorsi novanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Ove il contribuente faccia istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato (ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992[104]) l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla notifica dell’istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La dilazione del pagamento (di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973[105]) può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico del credito ad Equitalia. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera neppure se l’agente della riscossione, successivamente alla “ricezione” del credito, è a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

Trascorso il predetto termine di sospensione, l’agente della riscossione procede quindi ad espropriazione forzata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle (già esposte) disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

In particolare, l’esibizione dell’estratto degli atti di “accertamento esecutivo”, ai fini dell’espropriazione forzata, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

 

Più in dettaglio, il comma in esame, alla lettera a), n. 1) - aggiungendo un periodo alla fine del richiamato articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 78 del 2010 - prescrive che l’agente della riscossione debba informare il contribuente con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

 

Conseguentemente il n. 2) della lettera a) aggiunge un periodo alla fine del già illustrato articolo 29, comma 1, lettera c), esonerando l’agente della riscossione dall’invio della suddetta comunicazione nel caso in cui non operi la sospensione di 180 giorni dell’esecuzione forzata (e cioè con riferimento alle azioni cautelari e conservative e alle altre azioni prevista dalla legge a tutela del creditore; ovvero quando l’agente della riscossione, successivamente alla “ricezione” del credito, venga a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione).

 

Il n. 3) della lettera a) novella la lettera e) del comma 1 dell'articolo 29 citato, allungando di un anno i termini per l’eventuale avvio dell’espropriazione forzata. Pertanto, per effetto delle norme in esame, essa dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno - in luogo del secondo - successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

 

La lettera b) inserisce un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 30 del citato decreto legge n. 78 del 2010, articolo che ha introdotto una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011, fondata sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

 

Si ricorda che la disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

In particolare, il comma 2 dell’articolo 30 definisce le modalità di redazione dell’avviso di addebito (indicazione del codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; periodo di riferimento e causale del credito; distinzione tra quota capitale, sanzioni e interessi; indicazione dell’agente della riscossione competente; sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio competente; intimazione ad adempiere entro 90 giorni, pena l’esecuzione forzata, per i crediti accertati dagli uffici).

 

Per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame, si dispone che ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di addebito come trasmesso all’agente della riscossione (secondo le modalità indicate al successivo comma 5), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

 

Per effetto delle modifiche operate durante l’esame del provvedimento al Senato, i commi da 3-bis a 3-sexies dell’articolo 9 recano disposizioni in materia di accelerazione delle procedure riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

 

Il successivo comma 12-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, precisando che l’accertamento esecutivo opera altresì per gli atti relativi a:

§      somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione correlate a conciliazione giudiziale (debito residuo e sanzioni), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 48, comma 3-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992;

Ai sensi del richiamato articolo 48, ove sia esperita la conciliazione giudiziale in primo grado (innanzi alla commissione tributaria provinciale), viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il contribuente può chiedere che la riscossione del dovuta avvenga anche in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Il comma 3-bis dispone che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e delle sanzioni, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

§      recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi.


 

Articolo 8, commi 13-17
(Disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero)

 


13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.».

14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso».

15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;

b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;

c) nel comma 8:

1) le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»;  

d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»;  

f) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;  

g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;  

i) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi».

16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011 e fino»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione».  

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.

17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: «annuo» è soppressa.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 13 a 17-bis dell'articolo 8 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero.

Analisi normativa

 

Il comma 13 novella il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), al fine di assoggettare all’imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Viene inoltre specificato che l’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso).

 

Si ricorda che gli atti suddetti sono soggetti ad imposta proporzionale dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

 

La norma, introdotta dall'articolo 23, comma 7, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è stata successivamente sostituita dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Si ricorda altresì che il testo previgente assoggettava ad imposta le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

 

Come evidenziato dalla Relazione, la disposizione è finalizzata a ricomprendere espressamente i c.d. conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, tra i conti assoggettati all’imposta di bollo proporzionale, considerate le incertezze interpretative nel ricomprendere tali conti deposito fra i conti correnti assoggettati a misura fissa o fra i prodotti finanziari assoggettati a imposta proporzionale.

Viene altresì chiarito che per i fondi pensione e sanitari l'esenzione dall’imposta di bollo concerne sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.

 

Connessa a tale modifica è quella apportata dal comma 14 alla nota 3-ter del citato articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che sopprime il riferimento ivi contenuto agli "strumenti" a fini di coordinamento. Il Senato, ha inoltre introdotto una integrazione alla nota 3-ter, disponendo che per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 prevista dal periodo precedente della nota stessa. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

 

Il successivo comma 15 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dai due precedenti commi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Il comma 16 reca una serie di modifiche all’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 19 citato ha previsto:

 

a)   Tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari

I commi 1-5 sono intervenuti sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. Si prevede, in particolare, l’esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000.

 

b)   Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale

I commi da 6 a 12 hanno previsto l’applicazione di un’imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

 

c)   Imposta sugli immobili detenuti all’estero

I commi da 13 a 17 hanno istituito l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. L’imposta colpisce gli immobili siti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011.

 

d)   Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

I commi da 18 a 21 hanno disciplinato l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. L’imposta colpisce le persone fisiche, a decorrere dal 2011. Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L’imposta è dovuta nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

 

La lettera a) del comma 16 inserisce, all'articolo 19, un nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione, la disposizione consentirebbe di superare le difficoltà di assolvimento dell’imposta nei casi di rapporti con la clientela che non prevedono l’accensione di un conto da cui prelevare la provvista.

 

La lettera b) modifica il comma 7 dell'articolo 19 al fine di includervi il riferimento al comma 2-bis dell’ articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Per effetto di tale modifica - come evidenziato dalla relazione - si consente lo scomputo dall’imposta di bollo di cui al comma 6 (ossia dall'imposta speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate) dell’imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l’attività rimpatriata sia costituita da denaro.

 

Si ricorda che il testo previgente prevedeva il solo scomputo dell’imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

 

La lettera c) modifica il comma 8 dell'articolo 19, al fine di prorogare al 16 luglio (rispetto al 16 febbraio previsto dal testo previgente) il termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segregazione.

 

A tale proroga è riconnessa la previsione contenuta al successivo comma 17 che consente, per il solo 2012, il versamento dell’imposta di cui al comma 8 citato entro il termine del 16 maggio, prevedendo altresì che fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame non si configurano violazioni in materia di versamenti.

Si osserva peraltro che il predetto termine del 16 maggio non è stato adeguato alla modifica del termine sopra richiamato (16 luglio) intervenuta nel corso dell’esame parlamentare.

 

La lettera d) modifica il comma 11 dell'articolo 19, al fine di prevedere che per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate - nonché per il relativo contenzioso - trovano applicazione le norme relative alle imposte sui redditi (anziché quelle in materia di imposta di bollo come stabilito dal testo previgente).

 

Come evidenziato dalla relazione, la modifica si sarebbe resa necessaria per tenere conto delle modalità di applicazione dell’imposta.

 

La lettera e) modifica il comma 15 dell'articolo 19 concernente l'imposta sugli immobili detenuti all'estero.

Per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto che l’imposta, stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, non è dovuta se l’importo non supera 200 euro. Al riguardo viene pertanto specificato che il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

In secondo luogo si prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.

 

La lettera f) inserisce all'articolo 19 il nuovo comma 15-bis al fine di prevedere anzitutto una riduzione dell’imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati.

La riduzione riguarda esclusivamente l’immobile adibito ad abitazione principale all’estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero.

 

Viene in secondo luogo introdotta una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata:

§      al periodo dell’anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione;

§      alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 400 euro. I predetti immobili, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

 

La lettera g) modifica il comma 16 dell'articolo 19 al fine di prevedere, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la possibilità di dedurre dall’imposta sugli immobili dovuta in Italia le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (purché non si sia già fruito dell’articolo 165 del TUIR, ossia del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).

 

La lettera h) modifica il comma 20 dell'articolo 19 al fine di prevedere che, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta sul valore delle attività finanziarie (introdotta dal comma 18 dello stesso articolo 19) è stabilita in misura fissa, analogamente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

 

Si ricorda che il comma 2-bis citato (relativo ad estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’ articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale) prevede, alla lettera a), se il cliente è persona fisica, un'imposta fissa pari a euro 34,20.

 

La lettera i) inserisce all'articolo 19 il nuovo comma 23-bis, al fine di chiarire che - per le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 - nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legge n. 350 del 2001 non è comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Si ricorda che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 citato prevede che il rimpatrio delle attività finanziarie preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.

 

 

Il nuovo comma 16-bis - con una modifica all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, - esclude dal modello RW della dichiarazione fiscale (monitoraggio fiscale) le attività di natura patrimoniale detenute all’estero nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite l’intervento dei medesimi intermediari

 

Il nuovo comma 16-ter modifica il comma 12 dell'articolo 19 prevedendo che l’imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione si applica, per il solo anno 2011, sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.

 

Infine, il nuovo comma 17-bis dispone - con una modifica alla nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642,- affinché in materia di imposta di bollo sull’estratto conto o il rendiconto non vi sia conguaglio a fine anno.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

 

Il 28 settembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Tale imposta si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti per le quali almeno una controparte della transazione sia stabilita all’interno dell’UE. Lo scambio di azioni e obbligazioni sarebbe tassato con un’aliquota dello 0,1%, mentre per i derivati il tasso sarebbe dello 0,01%. Secondo i calcoli della Commissione, che propone l’entrata in vigore dell’imposta il 1o gennaio 2014, il gettito potrebbe aggirarsi intorno ai 57 miliardi di euro ogni anno.

Il gettito dell’imposta sarebbe condiviso tra UE e Stati membri. Parte dell’imposta sarebbe impiegata come risorsa propria dell’UE, riducendo così in parte i contributi nazionali. Gli Stati membri avrebbero la facoltà di incrementare i propri introiti applicando un’aliquota più elevata di quella proposta dalla Commissione.

La proposta sarà esaminata secondo la procedura legislativa speciale, che prevede un mero parere del Parlamento europeo (atteso per la sessione del 12 giugno 2012) e l’unanimità in seno al Consiglio dell’UE.


 

Articolo 8, commi 18-21
(Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)

 


18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 18 a 21 dell'articolo 8 estendono l’ambito operativo di alcune misure volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. In particolare viene ridotto a 5.000 euro (dall’originario ammontare di 10.000 euro) l’ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali e si consente di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro, anziché quelli superiori a 10.000 euro.

Analisi normativa

 

I commi da 18 a 21 dell'articolo 8 estendono l’ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell’ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. In particolare:

§      viene abbassato l’ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili, ossia è ridotto a 5.000 euro (dall’originario ammontare di 10.000 euro) l’importo dei crediti IVA compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali;

§      si consente di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro (anziché quelli superiori a 10.000 euro).

 

Nel dettaglio, il comma 18 dell'articolo in esame modifica la disciplina dell’utilizzo in compensazione di crediti IVA, novellando l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[106] (norma da ultimo modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legge n. 78 del 2009[107]).

 

Il richiamato comma 1 dell’articolo 17 reca il principio generale secondo cui i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

L’ultimo periodo del comma 1 reca specifiche prescrizioni per la compensazione dei crediti IVA. In particolare, nella formulazione previgente, si consentiva di compensare i crediti IVA annuali e infrannuali per importi superiori a 10.000 euro annui, a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergesse il credito. In sostanza, al di sotto di tale soglia, si poteva utilizzare il credito in compensazione anche prima della presentazione di tali dichiarazioni (c.d. “compensazioni libere”).

 

Per effetto delle modifiche apportate con la norma in commento, l’ammontare dei crediti compensabili a prescindere dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza è pertanto ridotto da 10.000 a 5.000 euro.

 

Il comma 19 modifica il comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006[108], che consente l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame si riduce la predetta soglia: saranno pertanto compensabili esclusivamente mediante servizi telematici i crediti superiori a 5.000 euro (in luogo dei crediti superiori a 10.000 euro indicati dalla previgente formulazione).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del citato decreto legge n. 223 del 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per il pagamento delle imposte.

 

Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

 

Il comma 20 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di stabilire termini e ulteriori modalità attuative delle disposizioni introdotte dai commi precedenti.

 

Con il provvedimento del 16 marzo 2012 l’Agenzia ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, a decorrere dalla medesima data di cui al punto, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

 Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.

 

Il comma 21 infine, in relazione a quanto disposto dai tre precedenti commi (risparmio derivante dalle minori compensazioni), riduce le dotazioni finanziarie della Missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di un ammontare pari a:

§      249 milioni di euro per l’anno 2012;

§      299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.


 

Articolo 8, comma 21-bis
(Depositi IVA)

 

21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «nel deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».

 

 

Sintesi ed effetti

 

La disposizione in commento è volta a precisare che le prestazioni di servizi di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA - e non sono quindi assoggettabili al tributo - indipendentemente dai tempi di giacenza o dallo scarico del mezzo di trasporto.

Analisi normativa

 

In particolare, il comma 21-bis dell’articolo 8 in commento interviene sull’articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2008, n. 185, il quale ha modificato la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA con una norma interpretativa della lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993.

 

L’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993 disciplina il regime di deposito Iva il quale consente alle merci comunitarie introdotte in Italia di fruire della non imponibilità al tributo, rinviando l’imposizione al momento dell'estrazione dei beni, se ed in quanto destinati al consumo nel territorio dello Stato. La sospensione opera solo se i beni non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi. Sono individuati, a tal fine, sia i soggetti che possono essere autorizzati dall’Amministrazione finanziaria a gestire i depositi IVA sia gli adempimenti a carico dei medesimi soggetti.

In particolare, ai sensi del comma 4, lettera h) del citato articolo 50-bis, sono effettuate senza pagamento dell'IVA le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.

In considerazione del fatto che la prestazione di servizi su un bene del deposito non è fisicamente individuabile, l’articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2008, n. 185, ha quindi stabilito che la richiamata lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio in essa indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. Pertanto, il momento di “uscita” dal deposito fiscale del servizio offerto, ossia il momento in cui diviene imponibile ai fini IVA, è determinato in base all’immissione nel mercato del bene sul quale il servizio è stato operato.

 

La norma in commento chiarisce quindi che l’introduzione nel deposito IVA - e quindi la non imponibilità della prestazione di servizi al tributo - avviene indipendentemente dai tempi di giacenza o dallo scarico del mezzo di trasporto.

 

Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 7521/06 aveva già osservato che non è prescritto un tempo minimo di giacenza o che le merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto.


 

Articolo 8, comma 21-ter
(Depositi fiscali di tabacchi)

 

21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 21-ter abroga alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 in tema di depositi fiscali di tabacchi lavorati.

Analisi normativa

 

Il comma 21-ter abroga alcune norme previste dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) che:

§      impongono ai soggetti gestori di depositi fiscali di tabacchi lavorati – o che richiedono tale autorizzazione - di dimostrare il possesso di locali adibiti a deposito per periodo di almeno nove anni (art. 1, co. 96);

§      consentono ai delegati alla gestione dei predetti depositi di esercitare l’attività di depositi fiscali anche in forma societaria o consortile, a prescindere dall’effettiva disponibilità dei tabacchi che intendono distribuire, in presenza di specifiche condizioni di legge (art. 1, co. 97).

Il comma 97 stabiliva che i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 67 del 1999, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


 

Articolo 8, comma 22
(Estensione del potere di accesso nei confronti degli enti del “terzo settore”)

 

22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «artistiche o professionali» sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 22 dell'articolo 8 estende i poteri di accesso dell’amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai c.d. enti del “terzo settore”.

Analisi normativa

 

Il comma 22 dell'articolo 8 estende i poteri di accesso dell’amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai c.d. enti del “terzo settore”.

A tal fine le norme in esame modificano la disciplina sostanziale in materia degli accesso ai fini dell’accertamento dell’IVA, contenuta nell’articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633[109], che è applicabile anche alle imposte sui redditi in virtù del richiamo operato dall’articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600[110].

 

Si ricorda che il primo periodo del primo comma del richiamato articolo 52 prevede che uffici competenti possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalla norma in esame, il potere di accesso del fisco si estende pertanto anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quegli enti che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460[111].

 

Si ricorda che l’accesso in locali diversi da quelli indicati nel richiamato comma 1 (tra cui l’abitazione privata dei contribuenti) può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (come ribadito dalla Corte di Cassazione, fra le altre, con sentenza n. 7368 del 27 luglio 1998 e n. 9568 del 23 aprile 2007) e in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, conformemente a quanto disciplinato dal comma 2 del richiamato articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

La dottrina[112] ha ritenuto che le associazioni, i circoli sportivi, i comitati e le sedi delle ONLUS non possano essere considerati luoghi di esercizio dell’attività, e, pertanto, secondo la disciplina previgente era sempre ritenuta necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ai fini dell’accesso per verifiche fiscali.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460[113]ha regolamentato il settore del non profit secondo criteri di unitarietà e coordinamento in materia di normativa tributaria degli enti non commerciali, introducendo nell’ordinamento nazionale le organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ad esse è riconosciuto un particolare trattamento fiscale di vantaggio, sia sotto il profilo delle imposte dirette che dell’l’IVA.

 

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa (A.S. 3184), la particolare veste giuridica degli enti non commerciali sarebbe spesso "indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali".


 

Articolo 8, comma 22-bis
(Rivendita di tabacchi)

 

22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dell'impianto e» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,»;

b) dopo le parole: «di 500 mq» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq».  

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 22-bis reca specifiche disposizioni tecniche e di coordinamento con la normativa vigentein tema di rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti.

Analisi normativa

 

Il comma 22-bis modifica l’articolo 28, comma 8, lettera b),del D. L. n. 98 del 2011, relativo alla rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti.

 

Il D.L. n. 98 del 2011, all’articolo 28, commi da 8 a 11, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, disciplina l’allargamento dell'offerta merceologica “non oil” presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ammettendo la vendita, presso tali impianti, anche di alimenti e bevande, quotidiani, periodici e tabacchi, nonché di ogni bene e servizio.

In particolare la lettera b), nella formulazione previgente (come sostituita dall’articolo 17, comma 4, lettera a), del D.L. n. 1 del 2012) autorizza:

§      l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

§      l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

 

Il presente comma 22-bis precisa che per l’esercizio della rivendita di tabacchi bisogna tener conto di quanto disposto dagli 22 e 23 della legge n. 1293 del 1957, relativamente alle rivendite speciali e al patentino per la vendita di generi di monopolio.

La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, disciplina, all’articolo 22, le rivendite speciali, che sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino. Il successivo articolo 23 stabilisce che, salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'AAMS può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione

 

Il comma 22-bis contiene altresì la condizione cheper la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq.


 

Articolo 8, comma 23
(Soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)

 


23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 23 dell’articolo 8 dispone la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ora Agenzia per il terzo settore. I compiti e le funzioni dell’Agenzia sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, nelle more delle necessarie modificazioni al D.P.R. 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, le attività dell’Agenzia sono esercitate presso gli uffici già a tal fine utilizzati.

Analisi normativa

 

Il comma 23 dell'articolo 8 dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ora Agenzia per il terzo settore ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 51/2011[114]. La soppressine è disposta allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita dal D.P.C.M. 26 settembre 2000[115], è disciplinata dal regolamento emanato con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329[116], come recentemente modificato dal D.P.C.M. 51/2011.

 

Secondo quanto disposto dal regolamento, l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro delle finanze. Ogni anno l'Agenzia presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta[117]. L’Agenzia esercita attività di vigilanza, promozione, indirizzo e controllo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali (ONLUS e organizzazioni di volontariato[118], associazioni di promozione sociale[119], imprese sociali[120]); formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni e degli enti del terzo settore; cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni e degli enti del terzo settore in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti; collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti; nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio e, nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel corso della decade si sono succedute due consigliature (1° consigliatura 2001-2006, Presidente il Prof. Lorenzo Ornaghi; 2° consigliatura 2007-2011, Presidente il Prof. Stefano Zamagni). Nel corso del secondo mandato l’Agenzia ha realizzato un sito tematico dedicato a promuovere il progetto strategico “Il sostegno a distanza in chiaro” (www.ilsostegnoadistanza.it), ha istituito l’Osservatorio SaD, ha prodotto numerosi documenti cosiddetti di soft law finalizzati a fornire regole di trasparenza e indicazioni di condotta per innalzare gli standard operativi delle organizzazioni non profit e valorizzare ulteriormente il ruolo che esse svolgono nell’ambito della società civile (Linee guida per il bilancio di esercizio; Linee guida per il bilancio sociale; Linee guida per la raccolta dei fondi; Linee guida per la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria; Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani; Linee guida per la gestione dei registri del volontariato; Linee guida per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche locali)[121].

 

I compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia, sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della Legge 400/1988[122] . A tale proposito, si ricorda che recentemente il D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disegnato l’organizzazione centrale e il modello organizzativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (v. infra).

Lo svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge 133/1999[123], fissate, a decorrere dal 1999, entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue. Nel corso dell’esame parlamentare, è stato inoltre previsto che tali risorse siano integrate con i fondi giacenti in Tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[124]. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Si ricorda che la sede degli uffici dell’Agenzia è a Milano.

In merito alle risorse umane attualmente operanti presso l’Agenzia, si ricorda che l’articolo 9 del DPCM 329/2001, così come modificato dal DPCM 51/2011, relativamente alle risorse umane prevede l’utilizzo di personale messo a disposizione dal Comune di Milano nonché di unità di personale assegnate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente, proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, lo stesso articolo ha previsto che il personale mantenga il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza, e che i relativi oneri rimangano a carico di tali amministrazioni o enti. Lo stesso articolo dispone altresì che agli oneri accessori provveda l'Agenzia con i propri fondi.

 

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Si ricorda che il collocamento fuori ruolo è uno degli istituti propri del pubblico impiego che comportano una modificazione oggettiva del rapporto di lavoro. In particolare, il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della L. 3 del 1957, recante lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

 

L’ultimo periodo del comma 23, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce,con norma transitoria, che, nelle more delle modifiche al D.P.R. 144/2011 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengano trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[125].

 

Attualmente, il Ministero si articola in 10 Direzioni generali coordinate da un segretario generale; in uffici di diretta collaborazione; nell’organismo indipendente di valutazione e nella rete territoriale articolata a sua volta in direzioni regionali e territoriali del lavoro. L’articolo 11 del D.P.R. 144/2011 disciplina la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali stabilendone l’articolazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale. La Direzione svolge funzioni di promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; mantiene rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, fornisce consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Presso la Direzione sono incardinati l’Osservatorio nazionale per l'associazionismo e l’Osservatorio nazionale per il volontariato. La Direzione svolge inoltre attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promuove politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), allo sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e mantiene rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea in materia di progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro. Infine, presso la Direzione vengono svolte le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e intrattenuti i necessari rapporti con l'Agenzia delle entrate.

 

Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 8, comma 24
(Procedure concorsuali di alcune Agenzie fiscali)

 


24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 24 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’ Agenzia del territorio, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni.

Analisi normativa

 

Il comma 24, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, al primo periodo autorizza l'Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013 secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 530, della L. n. 296/2006[126] e all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005[127].

 

Ai sensi delle richiamate disposizioni, una quota parte delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene destinata alle agenzie fiscali al fine di potenziarne l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale oltreché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quindi quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche con l'utilizzo del lavoro flessibile ovvero con ricorso alla mobilità.

 

La disposizione, oltre a ribadire i limiti assunzionali previsti ex lege, subordina la predetta autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali alla esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione.

Al secondo periodo, si prevede, altresì, che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, salvi gli incarichi già affidati, le suddette Agenzie potranno attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato la cui durata è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso.

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, per i quali compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti, sono attribuiti con la procedura selettiva di cui l’art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001[128] (terzo e quarto periodo).

 

A tal proposito, la relazione tecnica (A.S. 3184) ha cura di precisare che le posizioni dirigenziali vacanti nell'Agenzia delle Entrate sono coperte attualmente da funzionari incaricati, ai quali viene corrisposto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. L'Agenzia pertanto già sostiene interamente il costo per la copertura delle posizioni dirigenziali.

Con riferimento alla modifica intervenuta nel corso dell’iter di approvazione, viene specificato come la ratio dell’estensione della norma alle altre agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, appare giustificata dal fatto che queste presentano un ridottissimo tasso di copertura della dotazione organica dirigenziale.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 1-bis dell’art. 19, aggiunto dall’art. 40 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. decreto Brunetta)[129], definisce una procedura in base alla quale l'amministrazione, ai fini del conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

 

La norma prevede poi che, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, le suddette agenzie non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari, facendo tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, concernente la quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni (quinto periodo).

 

Si ricorda che il citato articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, fornendone esplicita motivazione ed entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione (persone di particolare qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato). La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre anni o il termine di cinque anni.

 

L'ultimo periodo del comma, modificato in sede referente al Senato, stabilisce in prima battuta che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame per le agenzie fiscali si provveda con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci.

Si prevede, inoltre, che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per l’Agenzia delle dogane e per l’Agenzia del territorio, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008[130] (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali).

 

In conclusione, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 35, comma 6, del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha disposto per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato una deroga al contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 78/2010[131]; tale deroga è motivata dal fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa.

Si tratta della riduzione, prevista dal primo periodo dello stesso comma, dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1 della legge n. 196/2009[132] del 5 per cento se superiori a 90.000 euro lordi annui per la parte eccedente il tale importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

La deroga è subordinata alla condizione di neutralità finanziaria, con effetto di compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.


 

Articolo 8, comma 24-bis
(Assunzioni straordinarie di ispettori nella Guardia di finanza)

 


24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo «ispettori», nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo «appuntati e finanzieri» del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 24-bisautorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri.

Analisi normativa

 

Il comma 24-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, anche in attuazione delle disposizioni del decreto in esame

 

Le assunzioni nella Guardia di finanza, a decorrere dal 2010, sono regolate dall'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112 del 2008: ogni anno è possibile reclutare personale a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, non superando in ogni caso il numero dei militari cessati.

 

Con il comma in esame, nel rispetto del vincolo dell’invarianza della dotazione organica complessiva e della spesa, si autorizza la Guardia di finanza ad assumere ispettori in sovrannumero, utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo di appuntati e finanzieri del medesimo Corpo. La figura professionale degli ispettori è considerata la più incisiva nell’attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea.

Un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze dovrà stabilire annualmente le unità di ispettori da assumere, assicurando l’invarianza di spesa a regime. Le unità in soprannumero saranno riassorbite per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.

Tale piano straordinario di assunzioni di ispettori, in ogni caso, dovrà tener conto dell’esigenza di garantire l’arruolamento nella Guardia di finanza dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi al 2 marzo 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto legge in esame).

Al riguardo la relazione tecnica specifica che nel ruolo di “appuntati e finanzieri” sono da incorporare 266 unità nel 2015 e 350 nel 2016, attualmente in regime di ferma quadriennale presso le Forze armate.


 

Articolo 8, commi 25 e 25-bis
(Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio)

 


25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 25 interviene in materia di modalità di certificazione dell’utilizzo dei contributi assegnati a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, demandando ad un apposito decreto ministeriale la fissazione di tali nuove modalità.

Il comma 25-bis reca una norma di interpretazione autentica del terzo periodo del comma 3-quater dell’articolo 13 del D.L. n. 112/2008, il quale indica le finalità del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, prevedendo che tale disposizione si interpreta nel senso che i contributi statali a valere sul Fondo sono concessi per interventi, realizzati o da realizzare da parte degli enti nei rispettivi territori.

Analisi normativa

 

L'articolo 8, comma 25 –introducendo il comma 3-quinquies nell’articolo 13 del decreto legge n. 112/2008 - demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'interno, la disciplina delle modalità di certificazione dell’utilizzo dei contributi statali concessi a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008[133].

Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo, i quali ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

 

Le certificazioni, definite secondo le modalità suddette, sostituiscono le relazioni conclusive e le certificazioni previste nei decreti ministeriali di attribuzione delle risorse, nonché il rendiconto annuale sui contributi straordinari assegnati agli enti locali, previsto dall’articolo 158 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

 

Secondo la relazione illustrativa governativa presentata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame[134] la modifica introdotta è finalizzata ad "attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto dei vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi". Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000[135] e della relazioneconclusiva prevista dai decreti ministeriali attuativi” di erogazione delle risorse.

 

Si rammenta che l’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 e destinando le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi. Tale Fondo è stato successivamente rifinanziato, per gli anni considerati, da successivi interventi legislativi[136].

Da ultimo, l'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, tra l'altro, rifinanzia con 50 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo predetto e stabilisce che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

 

Quanto all'obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali, si ricorda che l'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che il rendiconto dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali, - che documenta i risultati ottenuti anche in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento – debba essere presentato all'amministrazione erogante entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

 

Il comma 25, introdotto in sede di conversione del decreto legge,reca una norma di interpretazione autentica del terzo periodo del comma 3-quater dell’articolo 13 del D.L. n. 112/2008, relativo alle finalità del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, prevedendo che tale disposizione si interpreta nel senso che i contributi statali a valere sul Fondo sono concessi per interventi, realizzati o da realizzare da parte degli enti nei rispettivi territori.

 

Si rammenta che l’articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che a valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.


 

Articolo 9, comma 1
(Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumentini indagine a disposizione degli uffici doganali)

 

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 9, ai commi da 1 a 3 reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di accertamento doganale.

Analisi normativa

 

Le disposizioni recate all’articolo 9 intendono potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale.

In particolare, il comma 1 aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, recante il riordino degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo, in attuazione delle direttive CEE sulle procedure di immissione in libera pratica delle merci nonché di esportazione delle merci comunitarie.

 

Il richiamato articolo 11, relativo alla revisione dell'accertamento e alle attribuzioni e poteri degli uffici doganali, al comma 4, nel testo previgente disponeva l’applicabilità all’amministrazione doganale delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi alle modalità delle ispezioni e verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate (uffici IVA).

 

Il comma 1 novella il citato comma 4 con l’introduzione di un ulteriore periodo, attribuendo al direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al direttore provinciale dell’Agenzia delle dogane, la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per le richieste gli informazioni sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci che sono disciplinate dall’articolo 51 delle disposizioni sull'IVA (D.P.R. n. 633 del 1972).

 

In particolare, l'articolo 51 definisce le attribuzioni e i poteri degli uffici IVA, mentre l'articolo 52 disciplina le modalità degli accessi, ispezioni e verifiche[137]. Secondo i numeri 6-bis e 7 del comma 2 dell'articolo 51, l'autorizzazione per procedere all'attività ispettiva sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci, al fine di acquisire i necessari elementi di conoscenza dai soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o creditizia (banche, Poste italiane S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o stranieri), è rilasciata dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dal Direttore regionale della stessa.

 

In sostanza, poiché precedentemente l’Agenzia delle dogane poteva chiedere informazioni agli intermediari finanziari soltanto nell’ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi INTRA (elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari), con la disposizione in esame anche con i controlli a posteriori l’Agenzia delle dogane può chiedere informazioni agli istituti di credito, Poste italiane e intermediari finanziari sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci al fine di ricostruirne la provenienza e la destinazione.


 

Articolo 9, comma 2
(Inclusione dei consumi fatturati nell’anno tra gli elementi necessario, per l’accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell’energia elettrica)

 

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 9, ai commi da 1 a 3 reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di accertamento doganale.

Analisi normativa

 

Le disposizioni recate all’articolo 9 intendono potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale.

 

Il comma 2 novella il decreto legislativo 504 del 1995 (testo unico sulle accise), inserendo all'articolo 53 il comma 8-bis, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e stabilisce i relativi adempimenti.

 

Ad eccezione dei soggetti che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, gli altri soggetti, come individuati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 53, presentano una dichiarazione di consumo annuale contenente le indicazioni relative:

§       alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero di partita IVA, all'ubicazione dell'eventuale officina;

§       e a tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di distribuzione (comma 8).

 

Con il nuovo comma 8-bis i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (quindi i "venditori") dovranno indicare - fra gli elementi necessari all'accertamento del debito di imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione annuale - i consumi fatturati nell'anno con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

 

La ratio della novella - si evince dalla relazione al disegno di legge di conversione (A.S. 3184) - è di dirimere i dubbi interpretativi sorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico che ha comportato la separazione fra attività di vendita e attività di distribuzione.


 

Articolo 9, commi 2-bis e 2-ter
(Accisa accumulatori veicoli elettrici)

 

2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».

2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».

 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 2-bis e 2-ter recano disposizioni semplificatorie in tema di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa, in favore delle rivendite presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.

 

Analisi normativa

 

Il comma 2-bis aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 504/1995 in tema di accertamento e liquidazione dell’accisa, disponendo che per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.

 

Il comma 5 stabilisce che gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (soggetti indicati al comma 1, lettera b), dell'articolo 53), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

 

Il comma 2-ter introduce un periodo al comma 3 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 504/1995 in tema di versamento dell’accisa, disponendo che l'obbligo del rilascio della bolletta di pagamento (su cui riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate) è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.

 

Il comma 3 prevede che la bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti (venditori) che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.


 

Articolo 9, comma 3
(Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali)

 

3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L’articolo 9, ai commi da 1 a 3 reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di accertamento doganale.

Analisi normativa

 

Le disposizioni recate all’articolo 9 intendono potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale.

 

Il comma 3 inserisce nel codice civile l'articolo 2783-ter, il quale equipara - ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'ordine dei privilegi - ai crediti dello Stato per l'IVA i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali iscritte nelbilancio generale dell'Unione europea ed elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della Decisione n. 2007/436/CE/Euratom.

 

Più precisamente di tratta dei:

§       prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,

§       dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi,

§       dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

§       nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La novella recepisce - secondo quanto illustrato nella relazione governativa - una sollecitazione più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie.

 

Si ricorda che l'articolo 2783-bis del codice civile equipara i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora ai crediti dello Stato per l'IVA.


 

Articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies
(Riscossione delle risorse proprie tradizionali UE)

 


3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti durante l’esame parlamentare, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l’accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

Analisi normativa

 

I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti durante l’esame parlamentare, recano disposizioni volte all’accelerazione delle procedure di riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione del Consiglio n. 2007/436/CE/Euratom del 7 giugno 2007) e della relativa IVA all’importazione.

 

In estrema sintesi, si ricorda che il bilancio dell'UE è interamente finanziato da risorse proprie, distinte in tre grandi categorie: le “risorse proprie tradizionali”, la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (TVA) e quella basata sul reddito nazionale lordo (RNL)[138]. Altre entrate derivano, tra l'altro, dalle imposte pagate dai funzionari, dalle ammende imposte dalla Comunità alle imprese e dagli interessi di mora.

Le risorse proprie tradizionali consistono nei dazi della tariffa doganale comune e nei contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (i “contributi zucchero”).

Più dettagliatamente, si tratta delle risorse indicate dal richiamato articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione del Consiglio n. 2007/436/CE/Euratom del 7 giugno 2007: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato CECA (ormai scaduto), nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (par. 1, lettera a)).

Sul prelievo di tali risorse gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 per cento degli importi.

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della decisione 436/2007, le risorse proprie tradizionali (di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)) sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.

 

Il comma 3-bisattribuisce anzitutto valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16 del nuovo Codice Doganale Comunitario, e finalizzati alla riscossione delle risorse proprie tradizionali UE e della relativa IVA all’importazione, decorsi dieci giorni dalla notifica.

 

Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 450/2008 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario - Codice doganale aggiornato), salvo quanto altrimenti disposto dalla normativa doganale, una decisione dell’autorità doganale riguardante l'applicazione della normativa deve essere adottata e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni richieste per poter decidere. Salvo quanto altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione: dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata.

 

L’atto di accertamento deve contenere:

§      l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto;

§      l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. Il medesimo provvedimento stabilisce (successivo comma 3-ter)anche le modalità di trasmissione dell’atto di accertamento all’agente della riscossione.

 

L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

 

Il comma 3-terprevede che l'agente della riscossione, sulla base del summenzionato titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

 

La disciplina della riscossione a mezzo ruolo è contenuta negli articoli 45 e ss.gg. del D.P.R. n. 602 del 1973. In linea di principio, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Per quanto riguarda l’accelerazione della riscossione delle entrate tributarie erariali, si ricorda tuttavia che l’articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010 (come successivamente modificato nel tempo) ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’accertamento esecutivo, volto a concentrare le fasi dell’accertamento e della riscossione. La relativa disciplina concerne gli avvisi di accertamento emessi, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Tali avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e diventano esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata

 

Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di accertamento, come trasmesso all'agente della riscossione, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento emanati secondo le norme introdotte, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso “di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione e stante l’esecutività degli atti di accertamento disciplinata dal precedente comma 3-bis, la norma sembra riferirsi all’ipotesi (articolo 50, comma secondo del D.P.R. n. 602 del 1973) in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, nel qual caso l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo entro cinque giorni.

 

Il comma 3-quaterdispone che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento siano maggiorate degli interessi di mora nella misura fissata, ai sensi dell’articolo 30 del citato D.P.R. n. 6072 del 1973, con provvedimento di rango secondario.

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 22 giugno 2011, ha fissato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 5,0243 per cento annuo.

 

All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Al riguardo si rammenta che l’articolo 10, commi da 13-quater a 13-septies del D. L. n. 201 del 2011 ha operato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, che sostituisce il vigente sistema di remunerazione mediante aggio con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Il nuovo sistema si applicherà dal momento di entrata in vigore delle relative norme di attuazione.

 

Il comma 3-quinquies precisa che, ai fini della procedura di riscossione accelerata introdotta dalle norme supra commentate, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento doganale indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione, secondo le disposizioni di cui ai commi 3-bis a 3-sexies.

 

Infine, il comma 3-sexiesconsente di avvalersi del beneficio della rateizzazione delle somme dovute (prevista dall'articolo 19 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’articolo 1 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti) può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

 

Il richiamato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, previa richiesta del contribuente, l’agente della riscossione possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero massimo di settantadue rate mensili. L’articolo 1 del provvedimento in esame rende possibile per il contribuente chiedere una rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa.


 

Articolo 9, commi 3-septies e 3-octies
(Rifiuti sotto sequestro in aree portuali)

 


3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.

3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 3-septies e 3-opties intervengono in tema di rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali, prevedendone, dopo il trattamento da parte dei corrispondenti consorzi obbligatori, la vendita da parte di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, con la destinazione del ricavato, al netto delle spese, al Fondo unico giustizia e a specifici programmi di riqualificazione ambientale.

Analisi normativa

 

Il comma 3-septiesprevede che i rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali (artt. 259 e 260 del Codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che recano la disciplina sanzionatoria sul traffico illecito di rifiuti) siano affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al consorzio obbligatorio corrispondente al settore merceologico, disponendo tuttavia l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento.

Relativamente ai consorzi obbligatori, si fa notare che l’espressione “consorzi obbligatori” non identifica in maniera precisa i consorzi interessati dalla norma, anche alla luce del fatto che l’aggettivo “obbligatorio”, che veniva contemplato dalla normativa precedente l’emanazione del D.Lgs. 152/2006, ora non compare più nel testo delle disposizioni del Codice che, tra l’altro, consente modalità alternative all’adesione dei consorzi.

L’attuale sistema consortile disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 prevede un Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), articolato in cosiddetti consorzi di filiera per ciascun materiale di imballaggio contemplato dall’allegato E (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), e alcuni Consorzi per la gestione di particolari tipologia di rifiuti disciplinati dagli artt. 233-236 del Codice: si tratta del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), del Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (COOU).

Per quanto esposto sarebbe stato quindi opportuno che la norma avesse operato un rinvio normativo preciso alle disposizioni relative ai consorzi cui intende far riferimento.

 

Il comma 3-octies stabilisce che, qualora i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, i consorzi obbligatori procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la successiva vendita ad opera di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria tra i soggetti con specifici requisiti previsti da un decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro il 28 giugno 2012 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge).

Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50% al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50% al Ministero dell’ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.


 

Articolo 9, comma 3-novies
(Servizio di sdoganamento)

 

3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il servizio doganale è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3-novies chiarisce che, in caso di specifico sistema logistico, nei terminali retro-portuali il “servizio ai fini dello sdoganamento” delle merci è svolto “di norma” dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.

Analisi normativa

 

Il comma 3-novies, novellando il comma 4 dell’articolo 46 del D.L. n. 201/2011,chiarisce che, in caso di specifico sistema logistico, nei terminali retro-portuali il “servizio ai fini dello sdoganamento” delle merci è svolto “di norma” dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.

Il testo originario del comma 4 faceva riferimento al “servizio doganale”, che viene svolto dall’Agenzia delle dogane.

La nuova formulazione riferita al “servizio ai fini dello sdoganamento”, permette pertanto anche alle altre amministrazioni interessate (ad esempio, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato) di accedere alle c.d. aree doganali ricomprese nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico.

 

L’articolo 46 del D.L. n. 201 del 2011 reca norme finalizzate alla creazione di sistemi logistici, destinate a implementare i collegamenti fra porti e aree retro portuali.

Il comma 1, in particolare, prevede che, al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Il comma 2 precisa che le predette attività devono realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, anche con riferimento ai corridoi transeuropei, e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

Ai sensi del comma 3, gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2; tali esigenze sono considerate prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

Il comma 4 prevedeva infine che, nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il (testo originario) servizio doganale venisse svolto dalla stessa articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Come riportato nella relazione all’emendamento 9.10, introduttivo del comma 3-novies in esame, la formulazione originaria del testo “prevede rigide competenze territoriali ai fini delle procedure doganali. La modifica è volta a superare tali rigidità, assicurando alla disposizione in oggetto la flessibilità necessaria per consentire a tutte le amministrazioni interessate all’attività di sdoganamento delle merci di soddisfare le esigenze della logistica portuale, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.”


 

Articolo 9, comma 3-decies
(Competenze uffici doganali)

 

3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3-decies dispone che l'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.

Analisi normativa

 

Il comma 3-decies, novellando il comma 9 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990[139], dispone che l'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990 reca disposizioni circa la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici. In particolare il comma 9 dispone che l'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali per accertare le violazioni al presente decreto al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973), ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari. Al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, è previsto il coordinamento delle operazioni tra gli Uffici finanziari e i Comandi della Guardia di finanza (articolo 63, comma terzo, D.P.R. n. 633/1972).

 

In sostanza, dopo le operazioni di verifica documentali ed eventualmente fisiche dei beni (art. 8, D.Lgs. n. 374/1990) e la definizione dell’accertamento (art. 9), l’articolo 11 interviene in materia di revisione dell'accertamento divenuto definitivo; tale revisione è possibile anche se le merci sono state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o sono già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta. In tal caso le operazioni possono essere svolte anche mediante accesso ai luoghi adibiti all’esercizio delle attività commerciali e produttive o depositarie della documentazione amministrativa, al fine di ottenere una più completa visione delle problematiche doganali in essere, con verbalizzazione delle attività svolte e degli atti sottoposti a controllo, che possono riguardare anche dichiarazioni doganali accertate da altri uffici.

 

La previsione, introdotta dalla disposizione in commento, in base alla quale l'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore sia competente anche alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale ha lo scopo di superare quanto indicato dalla Corte di cassazione (sentenze nn. da 14786 a 17791 del luglio 2011), secondo cui l’ufficio doganale competente alla revisione dell’accertamento deve necessariamente coincidere con quello presso il quale si sono svolte le operazioni doganali. Tale procedura “rigida” provoca dispersione e frammentazione nelle attività dell’Agenzia delle dogane, nonché un aggravio di oneri burocratici e finanziari per l’operatore.


 

Articolo 9, comma 3-undecies
(Accertamento doganale in linea)

 

3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Ilcomma 3-undecies prevede anche per i casi di accertamento doganale (cd. “in linea”) relativo ai controlli delle dichiarazioni in contraddittorio con il contribuente effettuato con criteri di selettività, l’applicazione delle ordinarie procedure di irrogazione delle sanzioni.

Analisi normativa

 

Ilcomma 3-undecies, introducendo il comma 1-bis all’articolo 17 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che, per i casi di accertamento doganale (cd. “in linea”) relativo ai controlli delle dichiarazioni in contraddittorio con il contribuente effettuato con criteri di selettività, si applichino le ordinarie procedure di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto, in luogo della irrogazione immediata della sanzione contenuta allo stesso articolo 17.

 

L’articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 29, lettera b), hamodificato l’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'ipotesi di irrogazione immediata delle sanzioni. In particolare, per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 17 citato, viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. L'applicazione di tale “irrogazione immediata” è prevista per gli atti emessia decorrere dal 1° ottobre 2011.

Tuttavia l’applicazione, ai sensi dell’articolo 17, di sanzioni immediate per tali procedimenti non permettono il rapido svincolo delle merci in quanto la determinazione dell’ammontare delle sanzioni da irrogare non risulta immediata. Pertanto il comma 1-bis in oggetto prevede anche per questo tipo di operazioni il ricordo a quanto disposto dall’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 472, che regola il procedimento ordinario di irrogazione delle sanzioni, prevedendo la preventiva notifica dell’atto di contestazione al trasgressore e la successiva irrogazione della sanzione. Peraltro il successivo articolo 16-bis definisce i tempi per l’accelerazione dell’irrogazione di alcune sanzioni.


 

Articolo 9, comma 3-duodecies
(Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione)

 

3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3-duodecies prevede l’adozione di un decreto ministeriale circa le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

Analisi normativa

 

Il comma 3-duodecies prevede l’adozione entro il 28 giugno 2102 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a individuare le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

 

L'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2454/93 , come modificato dal Regolamento della Commissione (CE) n. 1192/2008 del 17 novembre 2008, al paragrafo 3 prevede che l'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) gli uffici doganali di cui all'alinea sono situati nello stesso Stato membro;

b) le merci saranno vincolate a un regime doganale dal titolare di un'autorizzazione unica relativa alla procedura di dichiarazione semplificata o alla procedura di domiciliazione.

Ai sensi dell’articolo 1, punto 13, del regolamento n. 2454, per “autorizzazione unica” si intende un'autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativa a uno dei seguenti regimi e procedure:

§       la procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del codice doganale;

§       la procedura di domiciliazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del codice doganale;

§       i regimi doganali economici ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale;

§       la destinazione particolare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del codice doganale.

Inoltre per “autorizzazione integrata” (punto 14) si intende un'autorizzazione a usare più di uno dei regimi e procedure di cui al punto 13; essa può assumere la forma di autorizzazione unica integrata qualora interessi più amministrazioni doganali.

Infine vengono introdotti gli articoli da 253-nonies a 253-quaterdecies relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione.

 

In sostanza il regolamento 1192 prevede la possibilità di centralizzare la presentazione delle dichiarazioni doganali presso la Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione anche quando l’introduzione fisica della merce nel territorio comunitario avviene in un altro Stato membro coinvolto nell’autorizzazione. Tale procedura comporta per gli operatori una semplificazione e uno snellimento delle procedure doganali, con conseguente riduzione dei costi e possibilità di dialogare con una unica amministrazione finanziaria.

 

La relazione di accompagnamento all’emendamento presentato in Commissione finanze alla Camera sottolinea come tale istituto sia largamente applicato nella maggior parte degli stati membri e rappresenta una anticipazione dello “sdoganamento centralizzato” previsto dal Codice Doganale Comunitario Modernizzato (Regolamento CE 450/2008) che sarà operativo in futuro. Infatti, con la legge 3 febbraio 2011, n. 7, l’Italia ha ratificato la “Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009”. La Convenzione sottolinea come la gestione dello sdoganamento centralizzato, che può essere integrata da semplificazioni delle formalità doganali, comporti, allorché le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri. Questo giustifica una ridistribuzione parziale delle spese di riscossione che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio comunitario in conformità del regolamento. Tale ridistribuzione, effettuata dalla parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana a favore della parte contraente in cui sono presentate le merci, corrisponde in totale al 50% delle spese di riscossione trattenute.


 

Articolo 9, comma 3-terdecies
(Rifiuti transfrontalieri)

 

3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3-terdecies dell’art. 9, introdotto durante l’esame parlamentare, sopprime il terzo periodo del comma 3 dell’art. 194 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), recentemente introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012). Tale periodo prevedeva, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, ulteriori adempimenti procedurali in una materia già disciplinata dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

Analisi normativa

 

Il comma 3-terdecies dell’art. 9, introdotto durante l’esame parlamentare, sopprime il terzo periodo del comma 3 dell’art. 194 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), recentemente introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012) recante disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo.

La norma soppressa aveva introdotto l’obbligo, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità (non specificata) del Paese di destinazione.

La stessa disposizione disciplinava il contenuto informativo della dichiarazione citata, prevedendo che dalla stessa dovesse risultare:

§       l’assenza, nella legislazione nazionale, di norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas-serra;

§       e l’esecuzione dell’operazione di recupero nel Paese di destinazione con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

 

Tale disciplina introduceva quindi, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, ulteriori adempimenti procedurali in una materia già disciplinata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, che costituisce il principale riferimento normativo in materia, anche alla luce del rinvio operato dall’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e da un apposito decreto interministeriale a tutt’oggi non emanato.

In estrema sintesi, la disciplina comunitaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti recata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 (che si inserisce nel più complessivo quadro giuridico costituito dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e dalla decisione OCSE C[2001]107 def. di revisione della decisione OCSE C[92]39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati al recupero) prevede due differenti procedure:

§       procedura di notifica ed autorizzazione scritte (iter autorizzativo);

§       procedura con obblighi generali di informazione (iter informativo).

La corretta applicazione dell’una o dell’altra procedura dipende:

§       dal tipo di operazione cui sono destinati i rifiuti (smaltimento o recupero): nel caso la destinazione sia lo smaltimento è sempre previsto l’iter autorizzativo;

§       se a recupero, dalla natura chimico-fisica e dalla pericolosità dei rifiuti (in proposito il Regolamento contempla due liste di rifiuti: elenco verde e elenco ambra) per le quali definisce, sotto il profilo procedurale, adempimenti diversi: per il trasporto dei rifiuti contenuti in lista verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal modulo contenuto nell'Allegato VII e gestito in impianti autorizzati, mentre per il trasporto dei rifiuti in lista ambra è necessaria la preventiva procedura di notifica scritta.

Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; importati nella Comunità da paesi terzi; esportati dalla Comunità verso paesi terzi; in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

Il seguente diagramma[140] sintetizza chiaramente le differenti procedure previste dal Regolamento 1013/2006.

 

 

Nella relazione illustrativa che accompagnava la norma soppressiva in esame veniva sottolineato, tra l’altro, come la procedura introdotta dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 194, “oltre ad appesantire le regole previste dall'Unione inserendo, di fatto, un forte elemento di differenziazione dell'Italia rispetto agli altri Paesi membri, appare difficilmente praticabile e di dubbia efficacia sia per quanto riguarda il contrasto ai traffici illeciti di rifiuti sia per ciò che attiene alla possibilità di tutela dell'ambiente rischiando, da un lato, di gravare le imprese nazionali di un onere in più rispetto a quelle europee e, dall'altro, di provocare distorsioni nei flussi di traffico delle merci-rifiuto, con pesanti riflessi sul mercato nazionale, facendo convergere le esportazioni di tali merci verso gli altri paesi comunitari che non prevedono questo tipo di procedura”. Veniva altresì sottolineato il rischio dell'apertura di procedure di infrazione per contrasto con il diritto comunitario, nonché il conseguente aggravio di lavoro per le autorità doganali, che “comporterebbe solo un allungamento dei tempi di fermo delle merci con il concreto rischio che, laddove non si riscontrasse la regolarità del documento e in mancanza di previsioni sanzionatorie, i container di rifiuti resterebbero bloccati presso gli spazi doganali creando sicuri problemi di congestione dei porti”[141].


 

Articolo 10, comma 1
(Operazioni di gioco a fini di controllo)

 


1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 1 autorizza il personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle forze di polizia, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento.

Analisi normativa

 

Il comma 1 autorizzal'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo – con una dotazione non superiore a 100.000 euro annui - destinato ad effettuare da parte del personale AAMS operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. newslot e VLT – videolottery, indicati all’articolo 110, comma 6, lett. a) e b), del R.D. n. 773/1931) al solo fine di verificare eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori[142].

 

Le risorse del fondo possono essere utilizzate per le medesime finalità - previo concerto con le competenti strutture dell’AAMS – anche dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza.

 

Con decreto del Direttore generale dell'AAMS è costituito il fondo e ne è disciplinato il relativo utilizzo.

 

Con ulteriore decreto ministeriale (regolamento ex art. 17, co. 3, legge n. 400/1988), su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale e dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale può effettuare le operazioni di gioco. Le eventuali vincite così conseguite sono riversate sul citato fondo.

 

Trattandosi di attività espletate al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, la relativa disciplina - che sarà emanata con regolamento, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa - non potrà discostarsi da quanto previsto, in ordine alle cause di giustificazione esistenti per gli "agenti sotto copertura", dagli articoli 51 del codice penale[143] e 9 della legge n. 146 del 2006[144].

Si rammenta che le attività sotto copertura hanno ricevuto una recente disciplina unitaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e che la giurisprudenza sostiene che, col "prevedere attività di agente provocatore svolte sotto copertura per combattere gravissimi delitti, tassativamente indicati", si opera mediante "norme eccezionali, che vanno interpretate restrittivamente, e che non possono estendersi oltre i casi espressamente indicati"[145].


 

Articolo 10, comma 2
(Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi)

 


2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;  

a-bis) a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento»;  

a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;  

b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le seguenti: «o il mantenimento» ; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,» e dopo le parole: «416-bis,» è inserita la seguente: «644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.».  


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 2 reca disposizioni volte ad estendere l’ambito di applicazione soggettiva delle disposizioni in tema di certificazione antimafia e di divieto di partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici. Sono inserite ulteriori fattispecie delittuose tra quelle che inibiscono la partecipazione, rilascio o mantenimento di concessioni di giochi pubblici. Inoltre viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella “filiera” del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.

Analisi normativa

Comma 2, lettera a) - Documentazione antimafia per il settore dei giochi

Novellando il comma 3-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 252 del 1998 – introdotto dall’articolo 24, comma 24, del D.L. n. 98 del 2011 – la lettera a) del comma 2 estende l’applicazione della “documentazione antimafia” anche al coniuge non separato[146] del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società-socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nel caso di detenzione in misura superiore al 2 % della partecipazione al capitale o al patrimonio di società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici attraverso altre società di capitali.

 

L'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) concerne l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici. In particolare, il comma 3-bis prevede che, nel caso di società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione concernente i “requisiti antimafia” prevista dal regolamento stesso, debba essere riferita anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

L’ultimo periodo del comma 3-bis specifica che nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

 

In sostanza il legislatore prosegue quell'evoluzione legislativa che - a fronte delle critiche espresse sulla formulazione dell'articolo 1 commi 77-79, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), - appariva limitarsi a richiedere una verifica della solidità patrimoniale delle concessionarie[147], considerato che aveva, con il comma 24 dell’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, introdotto un ulteriore requisito certificatorio antimafia per determinati soggetti delle società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici e che, con la disposizione in esame, tale documentazione precedente deve riferirsi anche al coniuge dei soggetti ivi indicati.

Comma 2, lettere a-bis) e a-ter) – Divieto di versamenti in contante

Con la lettera a-bis), mediante l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella “filiera” del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che l’AAMS, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (D.Lgs. n. 504/1998) ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 2 del D.P.R. n. 66 del 2002.

 

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita,la lettera a-ter), attraverso l’introduzione del comma 27-bis all’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, obbliga i soggetti che gestiscono con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse, sui quali debbono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse di qualsiasi genere.

Tali soggetti soggiacciono a tale obbligo anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Comma 2, lettera b) - Divieto di partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici

 

La disposizione in esame novella il comma 25 dell’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 in tema di divieti di partecipazione a gare e di rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici.

 

Il richiamato comma 25 non consente la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

 

Il comma in esame, in primis, novella il testo prevedendo anche la perdita (testualmente “ottenere il mantenimento”) della concessioni in materia di giochi pubbliciove il titolare o il rappresentante legale del concessionario risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato per determinati reati.

Rispetto al testo previgente viene soppressa la condizione processuale di “indagato”.

 

Per quanto riguarda le fattispecie delittuose considerate ai fini della esclusione dal partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica e dall’ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimentodi concessioni in materia di giochi pubblici, oltre ai reati già previsti riferiti agli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, il comma in esame aggiunge quelli di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), concussione (art. 317), corruzione per atti d’ufficio (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), pene per il corruttore (art. 321), istigazione alla corruzione (art. 322), abuso d’ufficio (art. 323) e usura (art. 644), nonché di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (rispettivamente, articolo 2 e articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).

 

Inoltre la disposizione estende il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessionianche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato[148].

 

 

Articolo 24, comma 25, D.L. n. 98 del 2011

Testo previgente

Testo modificato dal D.L. n. 16

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indiretta-mente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.

 


 

Articolo 10, commi 3-7
(Misure per la razionalizzazione e l’efficientamento delle scommesse ippiche e per il rilancio del settore ippico)

 


3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:

a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;

b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;

c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;

f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;  

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 3 affida ad un regolamento la revisione del D.P.R. 169/1998, di disciplina dei giochi e delle scommesse relative alle corse ai cavalli, individuando le finalità alle quali attenersi nell’opera di riordino.

Il comma 4 indica l’importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi.

Il comma 5 prevede che vengano definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell’economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico; definendo, altresì, i criteri per il riparto delle spese per il totalizzatore e per le quote di prelievo dovute dai concessionari.

Il comma 6 prevede che siano destinati, per l’anno 2012 e nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica.

Il comma 7 consente all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. di intervenire finanziariamente in programmidi sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati.

Analisi normativa

 

Il comma 3 prevede che con regolamento venga modificato il D.P.R. 169/1998 - recante la disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli, nonché il riparto dei relativi proventi - al fine di:

§      rilanciare il settore dell’ippica, che da ultimo registra una diminuzione del numero delle scommesse;

§      assicurare il regolare svolgimento delle competizioni;

§      organizzare la gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità;

§      prevedere criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari;

§      assicurare il coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

§      garantire una ripartizione delle risorse che consenta all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico di svolgere i propri compiti istituzionali;

§      prevedere misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo.

Ai sensi del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, l'UNIRE[149], oggi soppresso e trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n.98/2011, destina annualmente quote adeguate dei proventi derivati dalle scommesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

§       sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

§       incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione dei ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

§       iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

§       finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

§       costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

§       realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

§       ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

§       controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

§       promozione dell'attività ippica;

§       formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

 

Il comma 4 indica l’importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi, fermo restando che l’importo minimo per ogni biglietto giocato non possa essere inferiore a due euro.

 

Si prevede che tale disposizione abbia efficacia dal 1° febbraio 2012, cioè un mese prima dell’emanazione del decreto-legge stesso (2 marzo 2012).

Nel sistema delle scommesse, e in particolar modo per quelle ippiche, il valore della posta unitaria non è uniforme. Ad esempio, il comma 1, lettera g), dell’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009 ne fissa l’importo in 50 centesimi, mentre il decreto direttoriale AAMS 28 dicembre 2009 lo indica in 25 centesimi solo per le scommesse a quota fissa sistemistiche. Il valore della posta unitaria ha un impatto diretto sulla tipologia di scommessa: ad esempio, nelle scommesse a sistema - trattandosi non di una singola posta, ma di una combinazione - il costo per il giocatore finirebbe con il rivelarsi oneroso e pertanto un valore della posta basso favorirebbe questa tipologia di scommessa.

 

Come riportato nella relazione al disegno di legge di conversione (A.S. 3184) l’intervento “è finalizzato a rendere più accattivante il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco”.

 

Il secondo periodo del comma 4 stabilisce cheil“predetto importo” possa essere modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – A.A.M.S., di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il comma 5 prevede che vengano definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell’economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico.

Nella ricomposizione delle controversie dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

§      a decorrere dal 1° gennaio 2012 le spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche saranno ripartite al 50% tra AAMS e ASSI, mentre fino al 31 dicembre 2011 debbono essere poste interamente a carico della prima amministrazione. Le somme accantonate per tale finalità dall’ASSI, in bilancio al 31 dicembre 2011, potranno essere utilizzate per il finanziamento del monte premi delle corse;

§      relativamente alle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse, dovrà essere definita una riduzione non superiore al 5% delle somme ancora dovute dai concessionari, individuando le modalità di versamento delle relative somme e l’adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente viene abrogata la lettera l) del comma 4, art. 38 del D.L. n. 223/2006 che prevedeva che i provvedimenti di contrasto al gioco irregolare definissero anche “le modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche”, di cui al D.P.R. n. 169/98.

In merito, la relazione tecnica (A.S. 3184) precisa che la norma si propone di porre fine alle questioni relative alle vicende del c.d. “minimi garantiti”, per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale sfavorevoli all’amministrazione pubblica e per le quali è stato proposto appello.

Il comma 6 prevede che 3 milioni di euro siano destinati, per l’anno 2012, ad un programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica. Tale somma viene prelevata dalle risorse aggiuntive, pari a 14,8 milioni di euro, attribuite per il solo 2012 al MIPAAF per le attività di sua competenza (così l’art. 30, co. 8 quater del D.L. n. 201/2011).

 

Il comma 7 consente all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, e nell’ambito del capitale disponibile, di intervenire finanziariamente in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, ed è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati. La legge di stabilità 2012 ha previsto che l’Istituto debba versare all’entrata del bilancio dello Stato, 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge n.1/2012 ha previsto all’articolo 63 che ISA possa erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dai prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF. La norma consentirà presumibilmente l’attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro.


 

Articolo 10, comma 8
(Giochi di sorte legati al consumo)

 

8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8 sopprime la facoltà per l’AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Analisi normativa

 

Il comma 8 sopprime la lettera p) del comma 1, dell’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009 (c.d. decreto-legge terremoto Abruzzo).

 

L’articolo 12 richiamato, al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa con propri decreti dirigenziali effettuare una serie di attività in materia di giochi. In particolare, la richiamata lettera p) considera l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 4 decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 (Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265) – attuativo dell’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, dispone che entro il 31 marzo 2012 sia avviata la gara per l'affidamento della concessione relativa ai giochi di sorte legati al consumo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p) del D.L. n. 39 del 2009.

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 39 del 2009 (A.S. 1534) sottolineava che “tali giochi, che si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto, potrebbero essere offerti ad esempio attraverso una sorta di «lotteria da supermercato», consistente nella possibilità per il giocatore di utilizzare il resto corrisposto alla cassa per sfidare la sorte. Tali giochi - prosegue la relazione - avrebbero il duplice vantaggio di richiedere al consumatore un limitato impegno di spesa (con conseguente potenziale aumento delle giocate) e di "favorire la diffusione del messaggio di gioco legale, sicuro e responsabile, con un ulteriore strumento volto a contrastare la ghettizzazione dei giocatori".

 

Si ricorda che in materia di giochi di sorte legati al consumo è stato emanato il D.M. 20 settembre 2005, n. 249, recante " Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo".

In estrema sintesi, il gioco di sorte legato al consumo è raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario e dotati di terminali di gioco.

Si tratta di giochi in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata).

Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con il provvedimento di AAMS. L'importo del singolo biglietto virtuale non può, in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di euro e non può essere superiore a 5 euro.

L'importo di ciascun biglietto virtuale è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a.    aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;

b.    contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento;

c.    compenso al concessionario, 4,5 per cento;

d.    prelievo erariale unico, 30 per cento;

e.    disponibile a vincite, 55 per cento.


 

Articolo 10, comma 8-bis
(Tornei non a distanza di poker sportivo)

 

8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 8-bis differisce dal 30 giugno 2012 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale deve essere bandita dall’AAMS la gara per le concessioni del poker sportivo.

Analisi normativa

 

Il comma 8-bis, novellando il comma 34 dell’articolo 24, del D.L. n. 98 del 2011, differisce dal 30 giugno 2012 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale deve essere bandita dall’AAMS la gara per le concessioni del poker sportivo.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, al comma 34, interviene in materia di regolamentazione del “poker sportivo”, prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei “non a distanza” di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota[150].

L’aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3% della raccolta.

Tramite gara da bandire – nel testo originario entro il 30 novembre 2011, poi differito al 30 giugno 2012 dall’articolo 29, comma 13, lettera a), del D.L. n. 216 del 2011, è prevista l'aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro.

 

Con il termine "poker sportivo" si definisce una particolare forma di gioco del poker, l'unica non definita "d'azzardo", che si svolge in forma di torneo.

 

Come esplicitato dalla relazione introduttiva al d.d.l. di conversione del D.L. n. 98 del 2011 (A.S. 2814), la ratio dell'intervento si fonda sulla necessità di recuperare alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano nel Paese, garantendo che l'esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili.


 

Articolo 10, comma 9
(Consolidamento entrate da giochi)

 

9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;

b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,».

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9 reca una disposizione volta a consolidare gli effetti delle entrate da giochi previste dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Analisi normativa

 

Il comma 9 consente il consolidamento delle entrate da giochi, confermando con norma di rango primario il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265, che era stato impugnato e sospeso[151], in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Il decreto, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2012[152].

 

L’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011 aveva attribuito all'AAMS il compito di emanare con propri decreti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge stesso, disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate.

Con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011) sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3, rinviando a successivi provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni di dettaglio per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale stesso relativamente algioco del Lotto (art. 2), a nuove modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 3).

In particolare l’articolo 5 del decreto direttoriale dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU). In particolare la misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolotteryVLT), è variata, ai sensi del comma 1, come segue:

a)    a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro (cfr infra);

b)    a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5%.

 

La misura del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot), è variata, ai sensi del comma 2, come segue:

a)       a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80% sull'ammontare delle somme giocate;

b)       a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74% e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70% sull'ammontare delle somme giocate;

c)       a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13% delle somme giocate.

 

In data 16 dicembre 2011 sono stati emanati tre decreti AAMS (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011), con cui vengono definite le modalità di applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, del diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500 euro ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, alle vincite sugli apparecchi c.d. videolottery e ai premi dei giochi Enalotto, Superstar, SiVince Tutto Super Enalotto, precisando che i premi eccedenti tale importo sono corrisposti al netto della ritenuta del 6%, che viene applicata al momento del pagamento al vincitore.

 

Nel corso dell’esame parlamentare il comma 9 è stato integrato, disponendo modifiche al decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 relativamente al termine per l’emanazionedegli ulteriori decreti direttoriali sul gioco del lotto (art. 2), che viene anticipato dal 31 dicembre 2012 al 1° settembre 2012, mentre quelli concernenti i giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 3) sono anticipati dal 31 dicembre 2012 al 1° luglio 2012.

Viene inoltre modificato il comma 5, differendo, limitatamente alle vincite alle videolotteryVLT, al 1° settembre 2012 il diritto di prelievo addizionale del 6% per le vincite di importo superiore ai 500 euro. Tali prelievi sono trattenuti all'atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.


 

Articolo 10, commi da 9-bis a 9-quater
(Norme in materia di giochi)

 


9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco».

9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:

«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».

9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9-bisallinea la normativa italiana con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco.

Il comma 9-ter ricomprende le controversie in materie di giochi tra quelle di competenza del TAR Lazio.

Il comma 9-quater reca una disposizione interpretativa circa l’applicazione della normativa sui bandi di gara relativi ai giochi.


 

Analisi normativa

 

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti i commi da 9-bis a 9-quater:

Nuova formula di gioco europea

Con il comma 9-bis viene sostituita la lettera a) dell’articolo 24, comma, 40, del D.L. n. 98 del 2011.

Il testo originario prevede l’istituzione di un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50% della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38% della raccolta nazionale ad imposta.

La nuova formulazione del testo, confermando la giocata minima di 2 euro, la destinazione del 38% della raccolta nazionale ad imposta e del 50% a montepremi, prevede che confluiscano altresì a montepremi le vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco.

 

Come illustrato dalla relazione tecnica al maxi-emendamento 3.0.1000 (testo 2) presentato al Senato, poiché la disciplina generale comunitaria su tali tipologie di gioco prevede che al jackpot affluiscano anche i premi di elevata entità non riscossi nei termini indicati dal regolamento del gioco, la modifica ha lo scopo di allineare la normativa italiana con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco.

Competenze del TAR Lazio

Il comma 9-ter, aggiungendo la lettera q-bis) all’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro tra le competenze inderogabili del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, salvo il caso di ulteriori previsioni di legge.

Disposizione interpretativa circa l’applicazione della normativa sui bandi di gara relativi ai giochi

Il comma 9-quater reca una disposizione interpretativa di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 40 del 2010.

 

La norma richiamata afferma che, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considera lesivi di tali principi, e conseguentemente vietato, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsto in forma espressa e regolato negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente.

 

Il comma 9-quater specifica che tale disposizione trova applicazione nei riguardi:

§      delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara sono stati pubblicati successivamente alla data del 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 73 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 40;

§      per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (29 aprile 2012)[153], sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta[154].


 

Articolo 10, comma 9-quinquies
(Preclusione di nuove autorizzazioni in materia di apparecchi da gioco)

 

9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9-quinquies dispone che, in caso di reiterazione delle violazioni delle norme in materia di installazione di apparecchi da gioco, se commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente.

Analisi normativa

 

Il comma 9-quinquies novella l’articolo 110 del R.D. n. 773/1931, al comma 9, lettera e), attraverso l’aggiunta di un periodo, il quale dispone che nel caso in cui la reiterazione di una violazione delle norme in materia di installazione di apparecchi da gioco sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione della preclusione alla concessione di nuove autorizzazioni per cinque anni si applica alla persona giuridica o all'ente.

 

Il comma 9 elenca le sanzioni da comminare in tema di violazioni della normativa relativa agli apparecchi e congegni da intrattenimento. In particolare:

a.    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b.    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c.    chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d.    chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e.    nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f.      nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.


 

Articolo 10, comma 9-sexies
(Abrogazione di un versamento all’erario da parte dei concessionari)

 

9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9-sexies abroga l’obbligo di versamento all’erario da parte dei concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa di parte della quota di restituzione delle vincite nel caso fosse risultata inferiore all’80%, secondo modalità che sarebbero stata definite con provvedimento dell’AAMS.

Analisi normativa

 

Il comma 9-sexies abroga il comma71 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) che prevedeva, con decorrenza dal 2011, che i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, in caso avessero conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, fossero tenuti al versamento all'erario del 20% della differenza lorda così maturata, secondo modalità in base definite con provvedimento dell’AAMS.


 

Articolo 10, comma 9-septies
(Bingo sperimentale)

 


9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 9-septies pone a regime dal 1° gennaio 2013 il c.d. “Bingo sperimentale” per quanto riguarda la diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall’originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario, la cui disciplina è stata prorogata, da ultimo, sino al 31 dicembre 2012 dall’articolo 29, comma 12, del D.L. n. 216/2011.

Analisi normativa

 

Il comma 9-septies interviene sul gioco del Bingo, ponendo a regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la diversa ripartizione delle quote rispetto a quella fissata nel regolamento istitutivo del gioco (decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, artt. 5-7) nelle seguenti misure: 11% al prelievo erariale (in luogo del 20%), almeno il 70% a montepremi (in luogo del 58%), e l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80%).

 

Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica, sia a quello effettuato con partecipazione a distanza (Bingo on line)[155] di cui al decreto del Direttore generale dell'A.A.M.S. 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011[156].

Conseguentemente viene modificato il comma 33 dell’articolo 24 del D.L. n. 98 - istitutivo del Bingo on line - fissando l’aliquota del prelievo erariale all'11% e il compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1% delle somme giocate, in luogo di un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate.

 

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, reca all’articolo 12 norme di carattere fiscale in materia di giochi, finalizzate ad assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. In particolare si dispone (lettera p-bis) che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso possa, tra l’altro, disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi (in luogo dell’originario 58%), per l’11% a prelievo erariale (in luogo del 20%) e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80%), prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto direttoriale AAMS 8 ottobre 2009 (G.U. n. 253 del 2009).

 

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato tale termine al 31 marzo 2011 (articolo 1, comma 1 e relativa tabella 1). Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, è stato emanato il D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze” (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011.

 

Il comma 12 dell’articolo 29 del D.L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall’originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario.


 

Articolo 10, commi 9-octies e 9-novies
(Nuove gare per scommesse)

 


9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:

a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;

c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;

d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;

e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;

f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  

9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


Sintesi ed effetti

 

Ai sensi del comma 9-octies l’AAMS, in adempimento alle indicazioni contenute nella sentenza 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 della Corte di giustizia dell'Unione europea, bandisce entro il 31 luglio 212 una gara per la selezione di soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, secondo specifici criteri.

Il comma 9-novies,al fine di garantire la continuità della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, proroga le concessioni in scadenza al 30 giugno 2012 sino alla data di sottoscrizione delle concessioni.

Analisi normativa

 

In attesa del riordino delle norme in materia di gioco pubblico e al fine di adeguare ai sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10[157] la normativa nazionale di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi, e considerando che alla fine del mese di giugno 2012 sono in scadenza circa 1.000 concessioni ippiche e/o sportive, il comma 9-octies dispone chel'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) bandisca con immediatezza – e comunque non oltre il 31 luglio 2012 - una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi.

 

La gara dovrà rispettare i seguenti criteri:

a)  possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'AAMS tenuto conto delle disposizioni in materia di cui all’articolo 1, commi da 64 a 82, della legge n. 220 del 2010, nonché all’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011;

b)  attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;

c)  previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;

d)  sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;

e)  possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;

f)   rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011.

 

Con la sentenza del 16 febbraio 2012 (cause C-72/10 e C-77/10 cd. “Costa – Cifone”) la Corte di giustizia dell'UE è intervenuta sulla compatibilità con il diritto dell'UE della normativa italiana in materia di esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse, dichiarando che:

1)       gli articoli 43 CE e 49 CE[158], nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti;

2)       gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara;

3)       risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare

 

Il comma 9-novies dispone che i concessionari per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del comma 9-octies.

 

Conseguentemente abroga:

§      i commi 37 e 38 dell’art. 24 del D.L. n. 98/2011, che prevedevano l’attivazione da parte di AAMS entro il 30 giugno 2012 delle procedure per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici;

§      la lettera e) del comma 287 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (bandi su scommesse diverse dalle corse dei cavalli) e la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del D.L. n. 223 del 2006 (bandi scommesse ippica), che prevedevano la determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati.


 

Articolo 11, commi 1-3
(Omessa comunicazione delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie)

 


1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso.


 

 

Sintesi ed effetti

 

In luogo della indeducibilità fiscale, le norme in commento stabiliscono una sanzione amministrativa del 10 per cento, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro, per l’omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro e per l’omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Analisi normativa

 

Il comma 1 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) inserendo un nuovo comma 4-bis volto a prevedere che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro (articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005), nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002), è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.

 

L’articolo 5-quinquies, comma 3, del D.L. n. 203 del 2005in materia di contrasto all'evasione fiscale subordina la rilevanza fiscale di minusvalenze oppure altre differenze negative di importo superiore ad euro 50.000 ad un’apposita comunicazione all’amministrazione finanziaria, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. In particolare, il soggetto obbligato è tenuto a comunicate all’Agenzia delle Entrate i propri dati anagrafici (sede dell’amministrazione, domicilio e codice fiscale) e del legale rappresentante, nonché ogni notizia riguardante l’atto realizzativo da cui è derivato il conseguimento dei predetti minusvalori.

L’obiettivo della norma è, quindi, quello di consentire all’amministrazione finanziaria di accertare la conformità delle fattispecie minusvalenti alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973: sul punto, si rammenta che tale norma attribuisce agli organi di controllo la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti dal contribuente, mediante atti, fatti e negozi – anche collegati tra loro – privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, ed ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.

 

L’eventuale inosservanza dell’adempimento comportava l’indeducibilità della relativa componente reddituale negativa. Tale sanzione è stata eliminata dal comma 2 dell’articolo in esame che ha soppresso il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005.

 

Analogamenteil comma 3 ha soppressol'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 209 del 2002, il quale prevedeva per le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni immobilizzate di ammontare superiore a 5 milioni di euro la sanzione impropria dell'indeducibilità del componente negativo di reddito nel caso in cui il contribuente non effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento (A.S. 3184), le previsioni dei commi 2 e 3 rappresentano interventi di coordinamento conseguenti all'introduzione della previsione di cui al predetto comma 4-bis dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. In sostanza, in conseguenza dell'introduzione della nuova ipotesi sanzionatoria, viene soppressa la previsione relativa all'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.


 

Articolo 11, comma 3-bis
(Cumulabilità riduzioni sanzioni)

 

3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma3-bis prevede la cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, con tutte le riduzioni ottenibili in caso di ravvedimento circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni.

Analisi normativa

 

Il comma3-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, sopprimendo all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471[159] del 1997 il riferimento specifico alla “lettera a)” dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, prevede la cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, con tutte le riduzioni ottenibili in caso di ravvedimento circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (lettere b) e c)), oltre che in caso di omissione della presentazione della dichiarazione (lettera a)), previste all’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472[160] del 1997), oltre al caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto .

 

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Ritardati od omessi versamenti diretti), al comma 1, stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

 

Nel testo previgente il secondo periodostabiliva che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il testo modificato dal presente comma si stabilisce che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (e quindi ricomprende anche le lettere b) e c)), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Ravvedimento) prevede che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a)    ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)    ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)    ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 


 

Articolo 11, comma 4
(Sanzione amministrativa relativa alle dichiarazioni doganali)

 


4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana) – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».


 

Sintesi ed effetti

 

La norma eleva la sanzione amministrativa prevista all’articolo 303 del testo unico in materia doganale per la violazione delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali.

Analisi normativa

 

Il comma 4 sostituisce l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio graduandolo in ragione del valore dell’infrazione.

 

In particolare si è provveduto a stabilire che, se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa è calcolata come segue:

§      per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

§      per i diritti da 500,1 al 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

§      per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

§      per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

§      per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

 

È stata soppressa, inoltre, la disposizione che diminuiva l’entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero di collaborazione del dichiarante nel fornire gli elementi necessari per l’accertamento del valore.

È stato, infine, aggiornato il riferimento normativo relativo alla forma e al contenuto della dichiarazione (comma 2, lettera a): l’articolo 57 del D.P.R. n. 43 del 1973 è stato abrogato e il suo contenuto è stato sostituito dall'articolo 4 D.Lgs. n. 374 del 1990.


Articolo 303
(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana)

 

Testo previgente

Testo vigente

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall’articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell’intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell’intero ammontare della differenza stessa.".

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

 


 

Articolo 11, commi 5 e 6
(Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise)

 

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;  

b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.».  

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 5 e 6 inaspriscono le sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, elevando l’importo minimo da 258 a 500 euro e l’importo massimo da 1.549 a 3.000 euro.

Analisi normativa

 

I commi 5 e 6 sono volti a rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica.

In particolare il comma 5, modificato nel corso dell’esame parlamentare, eleva gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 50 e dal comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 504 del 1995, portando l’importo minimo da 258 a 500 euro e l’importo massimo da 1.549 a 3.000 euro.

Gli articoli 50 e 59 del testo unico sulle accise puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti in questione, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.

La relazione illustrativa (A.S. 3184) sottolinea come la tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati sia fondamentale per la possibilità di effettuare analisi sui dati al fine di far emergere incongruenze e possibili frodi, particolarmente onerose per le casse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in considerazione degli elevati importi delle imposte e delle addizionali previste per i prodotti in questione, mentre la recente comparsa di ulteriori tipologie di soggetti obbligati che si pongono in posizione intermedia nella filiera della distribuzione aumenterebbe la necessità di poter disporre di dati corretti per confrontare quanto dichiarato dagli operatori in occasione di ciascun trasferimento ed effettuare verifiche. Finora gli importi di questo tipo di sanzione, specialmente per i grandi operatori, non avrebbero costituito un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni; si è ritenuto, pertanto, di rafforzare il dispositivo sanzionatorio in oggetto, rendendolo più adeguato.

 

Il comma 6 inserisce un comma 1-bis all'articolo 1 del decreto legge n. 262 del 2006, con il quale è punita con la pena summenzionata la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati.

Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 262 del 2006 dispone la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a)       dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;

b)       del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise ;

c)       delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica.


 

Articolo 11, comma 7
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

 

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 7 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta (ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010), stabilendo in particolare che tale presentazione debba essere effettuata entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del comunicato con il quale si dà notizia dell’avvenuta notifica - mediante affissione in albo pretorio - degli atti di attribuzione della rendita presunta da parte dell’Agenzia del territorio.

Analisi normativa

 

Il comma 7 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedervi entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del comunicato con il quale è data notizia della notifica – effettuata mediante affissione all’albo pretorio comunale – degli atti di attribuzione della rendita presunta (ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis[161], del decreto-legge n. 225 del 2010, per cui vedi infra).

In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23[162]. Quest'ultimo stabilisce la quadruplicazione, a decorrere dal 1° luglio 2011[163], degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile.

 

L'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, commi 7-13, disciplina l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del territorio il termine del 30 settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006, in base alla quale l'Agenzia del territorio deve trasmettere a ciascun comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili.

L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. I commi 8 e 9 prevedono poi che, entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, devono presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze (nel testo, "decreto ministeriale") del 19 aprile 1994 n. 70125. Gli oneri relativi all’attribuzione provvisoria sono a carico dell’interessato e sono determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.

 

Successivamente, l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha differito al 30 aprile 2011 il termine del 31 dicembre 2010 di cui ai citati commi 8, 9 e 10 dell'articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010. Inoltre, lo stesso comma 5-bis ha disciplinato la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita presunta disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.

E' stata inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Si è altresì chiarito che le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del già citato comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, a far data dal 2 maggio 2011.


 

Articolo 11, comma 8
(Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni)

 


8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;  

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.

1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;  

2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.»;  

2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.


 

 

Sintesi ed effetti

 

La norma in esame interviene sul D.Lgs. n. 195/2008 in materia valutaria, inasprendone la disciplina sanzionatoria ivi prevista e restringendo il campo di utilizzabilità dell’oblazione, modificando altresì la disciplina in tema di preclusione all’oblazione.

Analisi normativa

 

Il comma 8 dell'articolo in commento reca modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 recante modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005, elevando la misura delle sanzioni e dell’oblazione previste in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione nel trasporto di denaro contante.

 

La disciplina previgente su cui interviene la norma in esame è dettata negli articoli da 6 a 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008. In particolare l’articolo 6 prevede il sequestro, nel limite del 40 per cento, dell’importo in eccedenza rispetto al limite dei 10.000 euro. L’articolo 7 disciplina quindi l’oblazione, consentendo al soggetto cui è stata contestata la violazione suddetta di chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (comunque non inferiore a 200 euro) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro. L’articolo 8 disciplina il procedimento per l’irrogazione della sanzione per coloro i quali scelgono di non avvalersi della facoltà di oblazione, disponendo al comma 3 che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si determina la somma dovuta e se ne ingiunge il pagamento doveva essere adottato entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione della violazione, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8. L’articolo 9 stabilisce la sanzione per la violazione dell'articolo 3 (l’obbligo di dichiarazione del trasporto di denaro contante): la sanzione amministrativa pecuniaria è fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 300 euro.

In particolare, con riferimento al sequestro, la norma in esame riduce nel limite del 30 per cento la misura del sequestro, qualora il denaro che si tenta di trasferire non superi di 10.000 euro la soglia prevista dall’articolo 3 (10.000 euro); quando, invece, l’eccedenza sia superiore a 10.000 euro la misura del sequestro è elevata nel limite del 50 per cento.

Con riferimento all’oblazione, la norma in esame eleva gli importi e restringe i requisiti per l’utilizzo della stessa. Infatti, il soggetto cui è stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a)   pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b)   pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

Rimane fermo, in ogni caso, che la somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro. Vengono inoltre dettate nuove disposizioni sulle modalità di pagamento, che può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta, con eventuale prove dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane dalla Guardia di finanza che le ha ricevute.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:

a)   l'importo del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro superi 40.000 euro (in luogo dei precedenti 250.000);

b)   il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni (in luogo dei precedenti 365 giorni) antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Con riferimento al procedimento per l’irrogazione della sanzione, la norma in esame estende il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze deve adottare il decreto motivato che determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il termine perentorio di centottanta giorni decorre, infatti, dalla data in cui riceve i verbali di contestazione (non più dalla scadenza del termine per la ricezione dell’atto di contestazione).

Con riferimento alla sanzione, rispetto alla disciplina previgente, questa è diminuita per le violazioni più lievi ed è aumentata rispetto a quelle più gravi.

Infatti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 (concernente l’obbligo di dichiarazione del trasporto di denaro contante per importi superiori a 10.000 euro) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a)   dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b)   dal 30 al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

Attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 195/2008, è prevista inoltre l'applicazione degli articoli 23, commi 1 e 3, 23-bis e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 (Testo unico delle norme in materia valutaria), in tema di criteri di determinazione delle sanzioni, principio di legalità e prescrizione delle sanzioni.

Il comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i suddetti articoli del T.U. in materia valutaria siano applicabili “in quanto compatibili”. Tale inciso viene soppresso dal comma 8 in commento.


 

Articolo 12, commi 1-3, 4 e 5
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

 


1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

(omissis)

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(omissis)

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

I commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

Il comma 5 interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica.

Analisi normativa

 

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

 

La lettera a) sopprime il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990

Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 prevedeva, prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, che gli operatori potevano presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e che "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".

L'intervento si rende necessario - secondo quanto evidenziato nella relazione al disegno di legge di conversione (A.S. 3184) - per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione, che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale, già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.

 

La successiva lettera b) del medesimo comma 1 dispone l'abrogazione del successivo comma 7.

 

Il richiamato comma 7 prevede che "la rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43".

 

Si tratta in sostanza della possibilità di esperire la cd. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.

Tale abrogazione - secondo la relazione illustrativa (A.S. 3184) - si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

 

Vengono comunque fatti salvi, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (2 marzo 2012).

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 68 del predetto decreto legislativo disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo, l'articolo 69 detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso e l'articolo 70 regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata.

 

La previsione di cui al nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - introdotta con la lettera b) del comma 3 - è volta ad integrare la suddetta disciplina con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'iter giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque, con il successivo comma 4 dell'articolo in commento, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica, con la lettera a) del comma 3, l'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove viene fatto riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, trattandosi di operazioni la cui previsione è invece attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

 

Il comma 5 interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica.

Attualmente le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica - ai sensi dell’art. 158 del TU spese di giustizia (D.P.R. N. 115/2002) - sono ammesse alla prenotazione a debito e, pertanto, vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente nel contenzioso.

A seguito dei dubbi di applicabilità della norma di favore anche alle Agenzie del demanio da parte delle cancellerie di alcuni uffici giudiziari, il comma 5 in esame scioglie positivamente qualsiasi dubbio al riguardo.


 

Articolo 12, commi 3-bis e 3-ter
(Finanziamento della giustizia tributaria)

 


3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;

b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».  

3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 3-bis e 3-terescludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione.

Analisi normativa

 

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, novellando il comma 10 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall’affluire - previo versamento all’Entrata del bilancio - al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai precedenti commi da 6 a 9 del citato articolo 37. Conseguentemente anche gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo.

 

Il successivo comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13 del citato articolo 37, del decreto legge n. 98 del 2011) e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.


 

Articolo 12, comma 4-bis
(Ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie)

 


4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 4-bis dell’articolo 12 istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Analisi normativa

 

In particolare, il comma 4-bis dell’articolo 12 introduce un nuovo comma 39-bis all'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

 

Si ricorda che i commi 39 e 40 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre prevista procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche - secondo la Tabella 1 allegata all’articolo - ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

 

Il comma 39-bis istituisce quindi un ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Nel ruolo unico sono inseriti, anche se temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica.

 

Sono quindi dettate specifiche modalità di inserimento in ruolo per i componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 ai sensi del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In tal caso, si prevede infatti che i candidati risultati idonei siano inseriti nel ruolo secondo l'ordine conseguito in funzione del punteggio per i titoli valutati, prescindendo dalla scelta effettuata in relazione alle sedi. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.

 

A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.


 

Articolo 12, commi 6 e 7
(Disciplina dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorie)

 


6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi 6 e 7 dispongono che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, ceduti a terzi prima dell’entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, possano essere estinti, e che si applichi lo stesso tasso di interesse a suo tempo stabilito per l’estinzione dei crediti di cui i Consorzi erano titolari al momento dell’entrata in vigore della stessa legge n. 410. Il tasso che si applica fino al 31 dicembre 1995 è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40% e con capitalizzazione annuale; per gli anni successivi si applicano gli interessi legali. Sono fatti comunque salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato.

Analisi normativa

 

Il comma 6 dispone che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, ceduti a terzi prima dell’entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, possano essere estinti, e che si applichi lo stesso tasso di interesse a suo tempo stabilito per l’estinzione dei crediti di cui i Consorzi erano titolari al momento dell’entrata in vigore della stessa legge n. 410. Il tasso che si applica fino al 31 dicembre 1995 è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40% e con capitalizzazione annuale; per gli anni successivi si applicano gli interessi legali. La relazione tecnica (A.S. 3184) specifica che la norma è volta altresì ad evitare che a crediti analoghi possano essere applicati tassi diversi, che produrrebbero il rischio di violare i principi stabiliti in sede europea in merito al divieto, salvo eccezioni, di concedere aiuti di Stato.

I consorzi agrari in Italia furono progressivamente sottoposti a regolamentazione di diritto pubblico, nel corso del ventennio tra le due guerre mondiali, proprio allo scopo di trasformarli in “organi di esecuzione” delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario dei prodotti. La disciplina fu recepita nel decreto legislativo n. 1235/1948, che ha costituito l’impianto normativo generale sulla base del quale i consorzi hanno svolto la loro attività fino all’approvazione della legge n. 410/1999 (a sua volta in gran parte abrogata con il D.L. n. 181/2006).

Con la citata legge del ’99 si era ritenuto anche di intervenire per regolare il pregresso creditizio derivante dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, e di cui gli stessi consorzi agrari erano titolari alla data di entrata in vigore della legge del ‘99. Pertanto con l’articolo 8 si dichiarò l’estinzione: dei crediti quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché delle spese e degli interessi maturati dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997.

I crediti erano quelli vantati dai consorzi per le campagne ammassi dei cereali negli anni tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni sessanta (poi regolate dalla legge n. 1294/1957), crediti che nel tempo avevano raggiunto la cifra di circa 1.110 miliardi di lire. La legge 410/1999 aveva previsto che il rimborso avvenisse con la emissione da parte del Tesoro di titoli di Stato in tre tranches: 470 miliardi nel 1999, altri 440 nel 2000 e l’ultima quota da 200 miliardi nel 2001. Nel rimborso erano inclusi anche gli interessi maturati, quali risultavano dai decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. A definitiva chiusura del pregresso veniva anche stabilito che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali crediti fossero estinti d'ufficio, all'atto dell'assegnazione dei suddetti titoli di stato, con perdita di efficacia di quelli non ancora passati in giudicato.

Trattandosi poi di crediti oramai estinti, la relativa disciplina fu ritenuta superflua ed il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito con modificazioni dalla legge n. 233/06) dispose l’abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 410.

Dalla regolazione generale del pregresso sono tuttavia risultati esclusi i crediti che i consorzi agrari avevano ceduto a terzi, per i quali interviene ora il comma 6 in commento, con diposizioni dello stesso tenore dell’abrogato articolo 8, che dispongono anche la stessa quantificazione degli interessi dovuti.

 

Il successivo comma 7, con disposizioni anche in tal caso analoghe all’articolo 8 della legge L. n. 410, fa salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato, come previsto dell’articolo 324 del codice di procedura civile.


 

Articolo 12, commi da 8 a 11-ter
(Acquisto del termovalorizzatore di Acerra)

 


8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:

«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L'articolo 12, ai commi da 8 a 11-ter, reca disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l’altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l’utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell’impianto.

Analisi normativa

 

L'articolo 12,ai commi da 8 a 11-ter, reca disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.

 

Il comma 8, riproducendo quanto originariamente previsto dal comma 4 dell’art. 1 del D.L. 2/2012 (soppresso dalla legge di conversione n. 28/2012), autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 195/2009 [164].

Si ricorda che tale art. 7 stabilisce il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 30 giugno 2012 (sulla base del termine fissato da ultimo dall’art. 1-bis, comma 4, del D.L. 2/2012) con una delle modalità seguenti, in alternativa: alla Regione Campania, previa intesa della regione stessa, al Dipartimento della protezione civile, ad un soggetto privato o ad altro ente pubblico anche non territoriale.

Con il D.P.C.M. del 16 febbraio 2012 il Governo ha disposto il trasferimento della proprietà dell'impianto in questione alla Regione Campania a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al Programma attuativo regionale. Avverso tale decisione la Regione Campania ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione (ricorso n. 5/2012 ) per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia del citato D.P.C.M. 16 febbraio 2012.

 

Lo stesso comma dispone il trasferimento alla stessa Regione delle risorse necessarie, quantificate in 355.550.240,84 euro.

Si ricorda che l'articolo 6 del menzionato decreto-legge n. 195 del 2009 provvede a determinare il valore (alla data del 28 febbraio 2010[165]) del termovalorizzatore di Acerra da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell’impianto, in 355 milioni di euro, prevedendo altresì che tale valore venga determinato sulla base di criteri elaborati dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Si ricorda, inoltre che l'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 22 ha previsto la predisposizione, da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario ad acta, di un piano di stabilizzazione finanziaria (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano) che può includere, tra gli interventi da attuare, l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).

Si segnala, infine, che il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 59 del 2012, recante misure urgenti per il riordino della Protezione civile, in corso di conversione, prevede il trasferimento, direttamente alla società creditrice già proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto.

 

Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda brevemente che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si rammenta che “le attività di gestione dell’impianto sono state affidate alla Società A2A all’esito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del D.Lgs. 163/2006, tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili. Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare un atto negoziale tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il periodo 2009-2024”.

Secondo quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) “dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto”.

Sempre secondo quanto riportato nel citato sito web “Dall’inizio della sua attività a febbraio 2012 l’impianto di Acerra ha trattato oltre 1.341.000 tonnellate di rifiuti, producendo più di 1.307.000 megawatt di elettricità”[166].

 

Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato, "tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto", come affermato nella relazione illustrativa del ddl di conversione (A.S. 3184).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009, il canone di affitto è stato stabilito in euro 2.500.000 mensili; il contratto - "contratto invero mai concluso", rileva la relazione - si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà e l'onere complessivo per l'affitto è stato quantificato in 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2010. La copertura di tale onere è disciplinata dall’art. 18 del medesimo decreto-legge.

 

Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell’impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre "ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione" da imposizione fiscale. Tale disposizione sembra riferirsi alla imposta di registro dovuta in misura proporzionale ove l’obbligo derivante dalla transazione sia un pagamento di denaro.

La relazione ricorda che "sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 195/2009".

 

Sul contenuto dell’art. 6 del D.L. 195/2009 si è detto in precedenza. Relativamente al contenzioso, invece, si ricorda che in seguito al ricorso della FIBE S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 39180 del 30 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza collegiale n. 5117 del 13 settembre 2011, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7,commi 4, 5 e 6, del D.L. 195/2009. L’udienza, prevista per il 18 aprile 2012, è stata rinviata[167].

 

La transazione è definita, come noto, dall'articolo 1965 del codice civile come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

 

In merito alla valenza fiscale di tali somme, il regime fiscale applicabile sembrerebbe quello delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno stante il tenore letterale della norma.

 

Il comma 11, modificato nel corso dell’esame parlamentare, inserisce la lettera n-ter) all’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario (dettata dal medesimo comma 4)[168] le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la parte della disposizione che faceva riferimento alle spese diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore, mentre alle spese indicate dalla norma (e quindi escluse dal patto di stabilità) sono state aggiunte anche le spese per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque.

La norma in esame prevede che l’esclusione dal patto di stabilità per le spese indicate operi nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla regione Campania entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, per un ammontare massimo elevato, nel corso dell’esame parlamentare, da 50 a 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate, come disposto dal precedente comma 8 dell'articolo in esame, alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Relativamente alla modifica inerente l’individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità, la relazione illustrativa sottolinea che “ciò risponde all'esigenza di individuare meglio le spese escluse dai vincoli del patto, nel limite degli importi indicati dallo stesso comma, che coerentemente attengono all'ambito della gestione dei rifiuti e della depurazione delle acque”.

 

Si ricorda che il citato articolo 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2012-2014 e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011. La disciplina è dettata separatamente per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale e le due province autonome quanto alla quantificazione del contributo, alla tipologie di spese considerate e alle modalità di computo delle stesse. Per le regioni a statuto ordinario, le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto sono elencate al comma 4 e, tranne poche eccezioni, sono le medesime tipologie già escluse dalle regole del patto dettate dalla disciplina previgente.

 

Ai sensi del comma 11-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, non sono soggette a esecuzione forzata, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata:

§      le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore previste dal comma 8;

§      le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto e destinate dal comma 9 alla Regione quale contributo dello Stato;

§      nonché, previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, le spese di cui alla lettera n-ter) del comma 4 dell'art. 32 della L. 183/2011, vale a dire le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque.

 

Il comma 11-ter, introdotto durante l’esame parlamentare, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, prevede la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto[169], il presidio militare di cui all'art. 5 del D.L. 195/2009, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

Relativamente al presidio militare citato, si ricorda che il comma 1 dell’art. 5 del D.L. 195/2009 ha autorizzato la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, disciplinandone i poteri, le modalità di impiego e la copertura degli oneri conseguenti. In precedenza l’art. 2, comma 4, del D.L. 90/2008 aveva disposto che i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. Le successive disposizioni per l’attivazione del presidio militare sono state dettate dall’O.P.C.M. 3920 /2011, così come integrata dall’O.P.C.M. 3932/2011.

Relativamente ai ricavi della vendita dell'energia prodotta dal termovalorizzatore, il fatturato del 2011 ammonta a 139.244.791, 48 euro (iva inclusa)[170]. Tale somma, in base al contratto stipulato dal Sottosegretario di Stato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 90/2008[171], è attribuita al Dipartimento della Protezione Civile nella misura del 50,1% (quota che, una volta trasferita la proprietà alla Regione Campania, diverrà di competenza della stessa Regione) e all’affidatario della gestione (Partenope Ambiente) nella misura del 49,9%.

Attività delle istituzioni dell’Unione europea

 

Nella comunicazione relativa a una tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571) presentata il 20 settembre 2011 la Commissione propone un piano strategico inteso a trasformare i rifiuti in una risorsa da reintrodurre nell’economia come materia prima da riutilizzare, incrementando la percentuale di rifiuti solidi riutilizzata o riciclata, attualmente pari al 40% (l’altro 60% finisce in discarica o è destinato all’incenerimento che nelle stime della Commissione include anche l’impiego in processi di recupero ai fini della produzione di energia).

I dati resi noti da Eurostat lo scorso 27 marzo relativi alla produzione di rifiuti urbani evidenziano che nell’UE nel 2010 la quota di rifiuti incenerita è pari al 22% (il 38% in discarica) mentre in Italia tale percentuale è risultata pari al 15% (in discarica il 51% del totale)[172].

Procedure di contenzioso

 

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

 

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania a cui dovrebbe seguire l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

Si ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell’Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

In una risoluzione votata nella seduta del 3 febbraio 2011, il Parlamento europeo ha concordato con l'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei cofinanziamenti del FESR all'effettiva attuazione di un nuovo piano rifiuti compatibile col diritto UE in materia.


 

Articolo 12, commi 11-quater e 11-quinquies
(Certificazione dei crediti)

 

11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L'articolo 12, ai commi 11-quater e 11-quinquies, intervienein materia di certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle regioni e degli enti locali, stabilendo che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari - che esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore - anche la cessione pro solvendo, che implica invece per il cedente l’obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore (comma 11-quater).

L’istituto della certificazione ai fini della cessione pro soluto e pro solvendo trova applicazione anche ai crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali (comma 11-quinquies).


 

Analisi normativa

 

In particolare, il comma 11-quater, novella l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre, 2008, n. 185[173] al fine di stabilire che la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di regioni ed enti locali - che può essere ottenuta dal creditorie per crediti certi, liquidi ed esigibili - possa essere fatta valere anche al fine di consentire al creditore medesimo, oltre che la cessione “pro soluto”, anche la cessione “pro solvendo” a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n.185/2008 – come da ultimo modificato dall’articolo 13, commi 1-4, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012 - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. Il successivo comma 3-ter dispone che la suddetta certificazione non possa essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati (cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso, mentre nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale); b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari[174].

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 185/2008 sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

In linea generale, si ricorda che la cessione del credito è un negozio giuridico bilaterale con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio. La cessione può essere “pro soluto”, quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore e garantisce solamente dell'esistenza del credito, ovvero “pro solvendo”, quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

Ai sensi dell’art. 1260 del Codice civile il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Ai sensi dell’art. 1263 del C.C., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

 

La norma dispone, inoltre, che la forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Il citato decreto – con il quale sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai suddetti commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del D.L. n. 185/08 – è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 1264 del Codice civile la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

 

Il successivo comma 11-quinquies prevede che il complesso delle disposizioni sopra richiamate in materia di certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti di regioni ed enti locali trovi applicazione anche nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. La definizione delle modalità di attuazione del comma sono demandate a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si osserva che la norma non prevede alcun termine per l’emanazione del suddetto decreto di natura non regolamentare.

Si segnala, inoltre, in ordine alla formulazione della norma, che, ai fini dell’estensione dell’applicazione della normativa richiamata alle amministrazioni statali ed enti pubblici il comma 11-quinquies dovrebbe fare rinvio non alla “disposizione di cui al comma 11-quater” ma alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, come modificate dal comma 11-quater.

 

Con riguardo al comma 11-quinquies, la relazione tecnica presentata al decreto legge osserva che l'istituto della certificazione non è suscettibile di generare crediti ulteriori rispetto a quelli già esistenti, che trovano la loro ragion d'essere in autonomi atti di impegno o in altri atti consentiti dalla legge. L'allargamento della certificazione anche rispetto ai crediti verso le amministrazioni statali non determina comunque, alla luce del manuale del SEC 95 e delle diverse fonti che si sono succedute nel tempo, la trasformazione dei debiti commerciali in debiti finanziari. Dalla certificazione non deriva, di per sé, alcuna ristrutturazione delle posizioni debitorie oltre il termine temporale di 12 mesi, né delegazione di pagamento, e non si determinano pertanto effetti finanziari.


 

Articolo 12, comma 11-sexies
(Pagamento dei debiti commerciali)

 

11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

 

 

Sintesi ed effetti

 

L'articolo 12, comma 11-sexies, modifica la normativa volta ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali dei Ministeri connessi a transazioni per l’acquisizione di servizi e forniture, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, prevedendo che una quota delle risorse a tal fine destinate - pari a 1.000 milioni di euro – sia assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei relativi crediti.

Analisi normativa

 

L'articolo 12,comma 11-sexies, introdotto in corso di conversione del decreto-legge in esame,novella l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1[175], che al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, ha previsto, tra le altre misure, l’incremento dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale[176], rispettivamente, negli importi di 2 miliardi di euro e di 700 milioni di euro per l’anno 2012 (lett. a)).

 

L’incremento per l’anno considerato avviene mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui sopra non devono comportare, in termini contabili, un peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi della novella in esame, una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1 miliardo di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei crediti di cui sopra.

Resta fermo che l’utilizzo delle suddette somme non deve comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

A tale ultimo riguardo, la relazione tecnica al decreto legge precisa che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse che vengono finalizzate in favore degli enti locali rimangono destinate al pagamento delle medesime passività già previste per le amministrazioni statali originariamente interessate (ossia l’estinzione dei debiti commerciali pregressi concernenti acquisto di beni e servizi). Trattandosi di partite passive pregresse, le norme non alterano i saldi determinati dal patto di stabilità interno, atteso che i vincoli per le spese correnti sono espressi in termini di competenza finanziaria e tenuto conto che persiste l'obbligo, per gli enti beneficiari, di destinare tali risorse all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei propri confronti, al fine di evitare impatti negativi sull'indebitamento netto.


 

Articolo 12, commi da 11-septies a 11-octies
(Edilizia sanitaria)

 


11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Come già previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011 sul trasporto pubblico locale, il comma 11-septies dell’articolo 12 prevede l’utilizzo delle risorse spettanti alle regioni per il finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

Il comma 11-octies dell’articolo 12 abroga il comma 5 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2011 evitando una duplicazione di finanziamenti nel settore dell’edilizia sanitaria.

Analisi normativa

 

I commi 11-septies e 11-octies dell’articolo 12, introdotti in sede di conversione del decreto, intervengono in materia di finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria.

La disposizione stabilisce l’utilizzo delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2012 per il finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, così come previsto dall’Accordo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) intervenuto tra il Governo e le Regioni il 21 dicembre 2011, che ne prevedeva lo sblocco entro il mese successivo alla sottoscrizione dello stesso Accordo. Tali risorse, come rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. 78/ 2010[177] e ai sensi di successive disposizioni, sono attribuite alle Regioni sulla base della proposta regionale di riparto funzionale[178] di cui la Conferenza Stato-Regioni ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010. Rimane esclusa una quota parte di 148 milioni delle risorse residue che, come stabilito nell’Accordo, vanno a finanziare una parte dei costi a carico delle Regioni per i servizi TPL ferroviari, inclusa l’IVA. Le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario attualmente in bilancio nell’ambito dei capitoli per l’edilizia sanitaria individuati dalla sopra citata presa d’atto della Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, ammontano a complessivi 1.125,6 milioni di euro per il 2012, che scontati dei 148 milioni destinati al TPL, portano a 977,6 milioni di euro le risorse effettivamente destinate all’edilizia sanitaria.

 

L’articolo 20 della legge 67/1988 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L’importo del programma di edilizia sanitaria è stato fissato da ultimo dal comma 69 dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in conseguenza dell’Intesa Stato-regioni avente per oggetto il Patto della salute 2010-2012. Il livello è attualmente pari a 24 miliardi di euro, di cui 23 miliardi di euro ripartiti fra le Regioni, con delibere CIPE[179].

Il finanziamento dell’edilizia sanitaria si articola in un livello programmatorio dell’intervento complessivo, in cui sono definite le quote spettanti ad ogni regione, ed in un finanziamento progressivo dell’intervento, corrispondente al triennio di riferimento stabilito in sede di legge finanziaria/legge di stabilità. Sotto il profilo del procedimento, il Ministero della salute, di concerto con il MEF, e la regione interessata, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sottoscrivono un Accordo di programma, che definisce gli interventi da effettuare e il relativo livello di finanziamento delle opere a carico dello Stato e a carico della regione, come disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 502/1992. Pertanto, è soltanto nell’ambito delle complessive risorse finanziarie iscritte nel bilancio statale pluriennale che si procede alla sottoscrizione degli Accordi di programma[180]. Successivamente alla sottoscrizione degli Accordi vengono progressivamente ammessi a finanziamento i singoli interventi in cui l’Accordo si articola, su richiesta regionale e previa verifica dello relativa appaltabilità. In tale procedura è stato introdotto un ulteriore passaggio per razionalizzare l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio (articolo 1, commi 310-312 della legge 266/2005, finanziaria 2006), che prevede la risoluzione degli accordi di programma per quella parte di interventi che registrano ritardi nell’attivazione[181]. Le revoche rendono disponibili risorse di bilancio che possono essere utilizzate per la sottoscrizione di ulteriori accordi con la stessa o con regioni diverse.

 

Il comma 11-octies sopprime il comma 5 dell’articolo 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che aveva destinato una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a interventi di edilizia sanitaria pubblica.


 

Articolo 12, comma 11-novies
(Trasporto pubblico locale ferroviario)

 


11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Sintesi ed effetti

 

Il comma 11-novies dell’articolo 12, stabilisce che i 425 milioni di euro, destinati, per il 2011, al trasporto pubblico locale regionale ferroviario, ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.L. n. 201/2011, siano ripartiti per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011 tra le Regioni a statuto ordinario e versate direttamente a Trenitalia Spa con decreto del MEF, secondo i criteri e le percentuali stabilite dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011.

Analisi normativa

 

Il comma 11-novies dell’articolo 12, introdotto in sede di conversione del decreto, interviene in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale ferroviario.

 

I servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario rientrano tra i servizi di trasporto pubblico locale definiti dall’art. 1 del decreto legislativo n. 422/1997 e cioè i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale. Il successivo art. 3 definisce servizi ferroviari di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi.

 

La norma prevede che le risorse, pari a 425 milioni di euro, destinate per il 2011 al trasporto pubblico locale ferroviario, ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.L. n. 201/2011, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, siano ripartite, per i contratti di servizio[182] ferroviario in essere al 2011, tra le Regioni a statuto ordinario secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonomedel 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa, mediante decreto del MEF.

A tale fine le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si tratta delle risorse del Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.,chein base all’art. 30, comma 2, primo periodo, del D.L. 201 del 2011, potevano essere utilizzate, per l’anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.

 

Si ricorda che il Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzecon una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009 (art. 25, comma 1, del D.L. n. 185/2008), è stato ripartito da un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come di seguito indicato:

a)    500 milioni di euro a favore di Trenitalia S.p.A., da destinare:

-        per 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale;

-        per 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all’Expo 2015;

b)    460 milioni di euro a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per il finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007/2011.

Il comma 2 dello stesso art. 25, aveva poi autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A..

L’erogazione era subordinata alla stipula dei contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che il fabbisogno dei servizi fosse contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni e che non vi fossero aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.

 

L’articolo 30, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 201 del 2011 ha inoltre abrogato l’articolo 1, comma 6, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) che dettava le norme per l’erogazione e la ripartizione tra le regioni delle risorse del fondo per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 185/2008.

L’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità per il 2011 prevedeva che nel riparto delle risorse per i contratti di servizio si tenesse conto dei seguenti criteri:

a)  programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b)  aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c)  razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d)  ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

Il successivo comma 7 prevede la possibilità di destinare alle regioni a statuto ordinario eventuali risorse aggiuntive.

 

Nella seduta del 22 settembre 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato quindi la ripartizione delle risorse per i contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario, applicando anche per il riparto criteri di premialità con riferimento alla distribuzione del 25 per cento delle risorse. Tali risorse ammontavano complessivamente a 475 milioni di euro, vale a dire i 425 milioni di euro previsti dall’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 a cui si aggiungevano 50 milioni di euro si deve ritenere “risorse aggiuntive” ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge di stabilità 2011[183]. Il riparto deciso nella riunione del 22 settembre 2011 è sotto riportato, confrontato con l’ipotetico riparto derivante dall’applicazione del principio della “spesa storica” (vale a dire sulla base di quanto speso per il servizio in precedenza da ogni singola regione):

 

Regione

Riparto proporzionale storico (teorico)

Riparto % proporzionato storico

Riparto 475 M€ con premialità applicata alla percentuale di risorse indicata

 

 

 

Premialità al 25%

 

 

 

Riparto proposto

Delta su riparto storico

Delta % su ripar-to storico

 

A

B

C

D

E

Piemonte

64.912,656

13,67%

54.614,527

-10.298,130

-16%

Lombardia

67.301,217

14,17%

73.753,379

+6.452,163

+10%

Veneto

34.816,797

7,33%

42.446,310

+7.629,513

+22%

Liguria

26.363,371

5,55%

26.729,472

+366,102

+1%

Emilia-Romagna

25.802,578

5,43%

37.778,666

+11.976,088

+46%

Toscana

57.352,344

12,07%

55.396,238

-1.956,106

-3%

Umbria

10.868,884

2,29%

11.756,336

+887,452

+8%

Marche

11.346,596

2,39%

14.030,190

+2.683,594

+24%

Lazio

56.770,781

11,95%

52.026,849

-4.743,933

-8%

Abruzzo

12.696,652

2,67%

13.624,818

+926,166

+7%

Molise

7.109,498

1,50%

6.588,230

-521,267

-7%

Campania

48.483,516

10,21

40.734,941

-7.748,571

-16%

Puglia

17.182,991

3,62%

18.526,467

+1.343,476

+8%

Basilicata

8.251,853

1,74%

6.657,328

-1.594,525

-19%

Calabria

25.740,268

5,42%

20.336,250

-5.404,018

-21%

 

475.000,000

100,00

475.000.000

+0

+0,0%

 

In attuazione dell’articolo 30, comma 2, del D.L. 201/2011, nel tavolo politico sull’efficientamento e la razionalizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale il riparto è stato ricalibrato sui soli 425 milioni di euro, di cui all’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 185/2008, esplicitamente richiamato dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (non sono stati oggetto di riparto quindi gli ulteriori 50 milioni di euro considerati nella riunione di settembre). E’ stata mantenuta comunque l’applicazione del criterio di premialità per la distribuzione del 25 per cento delle risorse:


 

 

Premialità 25%

 

REGIONE

Riparto 425 milioni con premialità

Percentuale con premialità

Piemonte

48.865.629

11,50%

Lombardia

65.989.866

15,53%

Veneto

37.978.277

8,94%

Liguria

23.915.843

5,63%

Emilia Romagna

33.801.964

7,95%

Toscana

49.565.055

11,66%

Umbria

10.518.827

2,48%

Marche

12.553.328

2,95%

Lazio

46.550.338

10,95%

Abruzzo

12.190.626

2,87%

Molise

5.894.732

1,39%

Campania

36.447.053

8,58%

Puglia

16.576.313

3,90%

Basilicata

5.956.557

1,40%

Calabria

18.195.592

4,28%

 

€ 425.000.000

100,00%

 

Dal raffronto dei dati emerge come, rispetto al riparto fondato sulla spesa storica, l’applicazione di criteri di premialità ha condotto ad un aumento delle risorse per Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Puglia e ad una diminuzione per Piemonte, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

 

Nel corso del 2011, numerosi provvedimenti hanno inciso sulla materia. Infatti, l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 ha istituito a decorrere dal 2011 un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui (il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità) e, successivamente, l’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, l’articolo 27, co. 1 del D.L. n. 216 del 2011 e l'articolo 9, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), novellando tale articolo 21, hanno previsto:

-    entro il mese di febbraio 2012, la definizione da parte del Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, degli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012, nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo;

-    la ripartizione del fondo, dall'anno 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica avente anche compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Si prevede, in particolare, che il 50 per cento delle risorse possa essere attribuito a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi e che tra i criteri di virtuosità sia comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.

 

Si ricorda inoltre che l’art. 30, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 201 del 2011 ha poi incrementato di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il secondo periodo del comma 3 prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il Fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, di cui all’articolo 15 del decreto-legge. L’aliquota di compartecipazione verrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012. Fino al 2013, quando sarà operativa tale compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, è stata differita la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale.

 

Sulla materia complessiva del trasporto ferroviario interviene poi l’articolo 37 del D.L. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012), il quale tra le altre cose prevede che l’istituenda Autorità per la regolazione dei trasporti (prevista dal D.L. n. 201/2011), dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizzi l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. L’Autorità predisporrà, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione al Governo e al Parlamento. L’Autorità, inoltre, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, dovrà definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento Tali misure riguarderanno, dunque, sia i servizi ferroviari di interesse nazionale sia i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.

 

Si ricorda infine che, nel corso del 2012, in base a quanto indicato dal Governo nel DEF 2012, dovranno essere affrontate le tematiche della fiscalizzazione dei trasferimenti a favore delle Regioni, in base all’accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, in cui una parte rilevante assume il trasporto pubblico locale, per il quale i decreti legge del 2011 hanno previsto il completamento della liberalizzazione del settore e la cessazione nel 2012 degli affidamenti senza gara.

Le risorse pubbliche per il trasporto pubblico locale per il periodo 2012-2016 ammontano a 1.547,83 milioni.


 

Articolo 13, comm1 e 2
(Norma di copertura)

 


1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, e dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.

(omissis)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Sintesi ed effetti

 

L'articolo 13 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Analisi normativa

 

L'articolo 13, al comma 1, primo periodo, quantifica gli oneri recati dal decreto-legge in misura pari, in termini di saldo netto da finanziarie, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Ai fini della compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno, il comma 1 prevede che tali oneriaumentino a 252 milioni di euro per l’anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014[184].

Gli oneri sono quelli derivanti dalle seguenti disposizioni:

§      articolo 3, comma 10, relativo al divieto di procedere, a decorrere dal 1 luglio 2012, alla riscossione dei crediti tributari di modesta entità (tributi non superiori a 30 euro);

§      articolo 4, comma 11, relativo alla riduzione della quota di concorso alla manovra di finanza pubblica delle Autonomie speciali, in ragione della soppressione negli stessi territori dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, disposta dal comma 10 del medesimo articolo 4;

§      articolo 8, comma 16, lettera e), recante modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili detenuti all'estero;

§      articolo 8, comma 16, lettera h), relativo all’imposta fissa sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;

§      articolo 8, articolo 24, relativo all’apertura di procedure concorsuali presso l’Agenzia delle entrate per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso la medesima Agenzia.

Agli oneri suddetti si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall’articolo 8, comma 21, del decreto-legge in esame.

Tale comma – in ragione dell’estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione disposta dai commi 18-20 – reca una riduzione della dotazione di spesa della Missione politiche economiche finanziarie e di bilancio, rispetto alla previsione di bilancio, di 249 milioni di euro per l’anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Infine, il comma 1 specifica che agli oneri derivanti dalle seguenti ulteriori misure:

§      articolo 2, comma 6-bis, relativo al regime IVA del “margine” sui contratti di locazione finanziaria;

§      articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b) e comma 5-septies, secondo periodo, relativi al regime fiscale dei redditi degli immobili di interesse storico o artistico;

§      articolo 4, comma 5-octies, relativo all’esenzione da imposte per immobili distrutti o inagibili per il sisma dell’Abruzzo;

§      articolo 8, comma 16, lettere e) ed f), sulla disciplina dell’imposta su attività “scudate”,

si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, commi da 5-bis a 5-undecies, che disciplinano la rideterminazione degli importi delle imposte ipocatastali e dall’articolo 10, commi 9-octies e 9-novies, che disciplinano le gare per le concessioni in materia di scommesse.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 13, commi da 1-bis a 1-quinquies
(Riduzioni di spesa)

 


1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.


 

 

Sintesi ed effetti

 

I commi da 1-bis a 1- quinquies recano norme di riduzione della spesa.

In particolare, il comma 1-bis dispone che l’INPS e l’INAIL operino una riduzione delle spese di funzionamento per un importo complessivamente pari a 60 milioni di euro per il 2012 (12 milioni per l’INAIL e 48 per l’INPS).

Il comma 1-ter impone all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) una riduzione delle proprie spese di funzionamento per un importo pari a 11,1 milioni per il 2012.

Il comma 1-quater affida ai Ministeri vigilanti competenti di verificare l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 1-quinquies dispone il taglio lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013. Da tale taglio sono esclusi gli stanziamenti relativi al cinque per mille IRPEF e gli stanziamenti per spese relative alla tutela dell’ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico.

Analisi normativa

 

I commi da 1-bis a 1-quinquies – introdotti in sede di conversione del decreto legge - recano norme di riduzione della spesa.

 

In particolare, il comma 1-bisdispone che l’INPS e l’INAIL adottino – nell’ambito della loro autonomia - misure di razionalizzazione organizzativa, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) e dal D.L. n. 201/2011[185], finalizzate alla riduzione delle spese di funzionamento per un importo pari a 60 milioni di euro per il 2012 (12 milioni per l’INAIL e 48 per l’INPS), sulla base di quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2012.

Le somme devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2012.

 

Il richiamato articolo 4, comma 66, ha disposto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Con il D.M. 3 aprile 2012 è stato emanato il riparto tra l'INPS - congiuntamente al soppresso INPDAP - e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della L. 183/2011.

Più specificamente, la richiamata percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa è posta, per gli anni 2012 e 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, per il 20% a carico dell'INAIL e per l'80% a carico dell'INPS, con riferimento alle categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci di previsione 2012.

Inoltre, le somme provenienti dalle stesse riduzioni di spesa sono versate, a cura dell'INAIL e dell'INPS, per quanto di competenza, sul capitolo 3670, Capo 27, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

Inoltre, l’articolo 21, commi da 1 a 9, del D.L. 201/2011 ha recato la soppressione, dal 1° gennaio 2012, di INPDAP ed ENPALS[186], con il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

Più specificamente, è stato previsto che la soppressione degli enti avvenga nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Le funzioni degli enti soppressi sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.

In attesa dell’emanazione di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi e che a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.

Infine, è stato previsto che la riorganizzazione debba comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta in ogni caso fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza già previste dall'articolo 4, comma 66, della richiamata legge 183/2011.

 

Il comma 1-ter dispone che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – nell’ambito della propria autonomia organizzativa – operi una riduzione delle proprie spese di funzionamento per un importo pari a 11,1 milioni per il 2012.

Le somme, come quelle di cui al comma 1-bis, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2012.

Le misure di razionalizzazione previste dal comma in esame sono aggiuntive rispetto a quelle già disposte dall'articolo 4, comma 38, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

Si ricorda che il richiamato articolo 4, comma 38 della legge di stabilità 2012 prevede che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato debba adottare, nell’ambito della propria autonomia, misure di razionalizzazione organizzativa dirette ad una riduzione delle spese di funzionamento in una misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2012.

Dalla suddetta riduzione restano escluse le spese di natura obbligatoria e di personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

 

Il comma 1-quater affida ai Ministeri vigilanti competenti di verificare l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, ivi comprese le misure correttive dalle disposizioni normative ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento.

 

Il comma 1-quinquies dispone una riduzione lineare di 280 milioni di euro per l’anno 2012 e di 180 milioni di euro per l’anno 2013 delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009, concernente il bilancio di previsione dello Stato, gli stanziamenti di spesa di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

In base alla legge di contabilità, le spese rimodulabili sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono, invece, quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, tra i quali vi rientrano le cosiddette spese obbligatorie (ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione).

 

Dalle riduzioni sono esclusi:

§      gli stanziamenti relativi al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

§      gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico;

§      gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione. Tale esclusione è stata introdotta dall’articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 59/2012[187].

 

Infine, il comma 1-quinquies autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, sulle quali le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai fini delle successive riduzioni.


 

Articolo 14
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Sintesi ed effetti

 

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge dal 2 marzo 2012 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Analisi normativa

 

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore del decreto in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (ossia il 2 marzo 2012).

 

Si ricorda, peraltro, che gli effetti della legge di conversione del decreto stesso (legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012) decorrono dal 29 aprile 2012 (giorno successivo alla pubblicazione).

 

Si osserva che la disposizione - peraltro riproduttiva di innumerevoli precedenti - conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, quantomeno relativamente alla giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è, per la maggior parte delle 24 ore, conoscibilità del testo né in formato cartaceo né nel sito della Gazzetta Ufficiale. A titolo di esempio, si voglia considerare l’abrogazione – disposta dal comma 15 dell’articolo 3 - dell’imposta di bollo su taluni trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer": le operazioni effettuate nella giornata di venerdì 2 marzo (non essendo ancora disponibile il testo) sono state assoggettate all’imposto di bollo.


 

 



[1]     Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[2]     Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

[3]     Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[4]     Si tratta delle seguenti ipotesi:

§       decorso del termine;

§       conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

§       impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

§       riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

§       ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473.

[5]     Si tratta dell'ipotesi di scioglimento della società per deliberazione dell'assemblea.

[6]     Si tratta dell'ipotesi in cui gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, hanno omesso di accertare e procedere agli adempimenti previsti.

[7]     Determinazione 26 settembre 2007 per i settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio. Determinazioni 26 settembre 2007 e 26 settembre 2008, n. 25499/UD per i settori dell'alcole e delle bevande alcoliche.

[8]     Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

[9]     Si ricorda, inoltre, che l’articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. L. 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ha disposto l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, all'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, di consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui al richiamato articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996. Tale adempimento è valido altresì per la contestuale osservanza dell’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante l’attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal richiamato D.Lgs. 152. Tale disposizione non si applica per il personale della P.A. in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo 4-bis ha inoltre previsto l’obbligo di comunicazione, per i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, di determinate variazioni del rapporto di lavoro entro cinque giorni dal loro verificarsi, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (le variazioni sono le seguenti: proroga del termine inizialmente fissato; trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d'azienda o di ramo di essa).

[10]    Recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

[11]    I regimi tariffari speciali sono condizioni tariffarie favorevoli, praticate a determinate forniture, che costituiscono un onere generale del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, lettera c), legge n. 83/03). La differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa praticata dall’esercente ai beneficiari della misura viene posta a carico della collettività attraverso un’apposita componente tariffaria parafiscale denominata A4.

[12]    “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”.

[13]    Il D.M. 19 dicembre 1995, “Prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali”, reca invece una nuova determinazione delle tariffe relative alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario.

[14]    Il testo è disponibile al link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0408:IT:HTML

[15]    Il testo è disponibile al link

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C38a-04-C36b-06-WLAL-it-19.11.2009.pdf

[16]    L'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/2005, di conversione del decreto-legge 35/2005, proroga fino al 2010 entrambe le misure che concedono riduzioni della tariffa generale vigente per la fornitura di energia elettrica e i cui beneficiari sono il produttore di alluminio Alcoa e le tre società ex-Terni.

[17]    L'Italia ha nazionalizzato il settore elettrico con legge del 6 dicembre 1962 n. 1643. La legge disponeva il trasferimento delle centrali elettriche all'epoca esistenti in Italia alla nuova società di stato ENEL, che doveva detenere il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

[18]    I quantitativi di elettricità forniti sono attualmente suddivisi come segue: ThyssenKrupp 86 %, Nuova Terni Industrie Chimiche 10 % e Cementir 4 %.

[19]    La legge n. 80/2005 stabilisce che, fino al 2010, le società ex-Terni beneficeranno dello stesso trattamento di cui fruivano al 31 dicembre 2004 in termini di quantitativi forniti (complessivamente 926 GWh per le tre società) e di prezzi (1,32 eurocent/kWh).

[20]    Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

[21]    L'articolo 61, attraverso una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre, novellando l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

[22]    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[23]    L’articolo 22, comma 8, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno prevede che la Conferenza Stato-Regioni sancisca l’intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

[24]    Con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011 la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l’utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE a copertura del credito d’imposta in oggetto.

[25]    Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[26]    Tale disposizione prevede che nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, le procedure per l’assegnazione dei relativi diritti di uso delle frequenze siano definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[27]    DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) è una modalità di trasmissione televisiva digitale terrestre.

[28]    DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) è una modalità di radiodiffusione digitale terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai cellulari di nuova generazione.

[29]    La definizione in www.treccani.it vocabolario on line

[30]    DVB-T2 è lo standard televisivo digitale terrestre di seconda generazione.

[31]    Il Multiplex è un insieme di programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi in tecnologia digitale su un singolo canale televisivo.

[32]    Emittente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 177/2005, è il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. I servizi di media audiovisivi lineari sono quelli che consentono la visione simultanea (nello stesso istante) di programmi.

[33]    D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[34]    MPEG4 è un insieme di standard per la codifica dell'audio e del video digitali che, assieme all’utilizzo dello standard DVB-T2, consente di triplicare i programmi trasportati da un multiplex a parità di banda occupata, rispetto allo standard DVB-T.

[35]    Risoluzione adottata in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (World Radiocommunication Conference) di Ginevra del 2012, recante “Studies on frequency-related matters on International Mobile Telecommunications and other terrestrial mobile broadband applications”. Reperibile all’indirizzo https://www.itu.int/oth/R0A0600004C/en.

[36]    D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

[37]    D.L. 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

[38]    Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. L’articolo 21-quinquies di tale legge disciplina la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole e i conseguenti indennizzi, parametrati al solo danno emergente.

[39]    Legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante “Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale”.

[40]    Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

[41]    Il registro aeronautico nazionale è tenuto dall’Ente nazionale aviazione civile – ENAC e vi possono essere iscritti gli aeromobili che appartengono, in tutto o in parte maggioritaria (art. 756 cod. nav.):

§       allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

§       ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

§       a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

      Non possono essere iscritti nel registro gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati (articolo 751 cod. nav.). L’iscrizione nel registro è condizione per l’ammissione alla navigazione (articolo 749 cod. nav.).

[42]    L'autogiro, chiamato anche girocottero, è un'aerodina ad ala rotante dove, a differenza dell'elicottero, il motore non aziona il rotore principale, ma genera una spinta come per un aeroplano. Il rotore principale quindi non è messo in moto dal motore, ma dal flusso d'aria che lo investe e gira in condizioni di autorotazione. Gli autogiri, insieme agli elicotteri e agli elicoplani, costituiscono la famiglia degli aerogiri.

[43]    Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[44]    Recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

[45]    Tale elenco è rinvenibile al sito http://www.istat.it/it/archivio/6789.

[46]    Per quanto concerne i redditi da locazione di immobili, si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 introduce la facoltà di applicare, in luogo della tassazione ordinaria, l’imposta sostitutiva sui redditi di locazione (cd. “cedolare secca”). Nell’applicazione dell’IMU sperimentale, l’imposta grava sugli immobili locati con aliquota piena, salva la facoltà dei comuni di ridurla allo 0,4 per cento (articolo 13, comma 9 del D.L. 201/2011). In altre parole, per i beni immobili non locati il proprietario dovrà corrispondere l’imposta municipale propria; in caso di locazione, dovrà corrispondere sia l’imposta municipale, sia l’IRPEF e le relative addizionali (ovvero, in alternativa a quest’ultima la “cedolare secca” sugli affitti).

[47]    Si ricorda che, con riferimento ai beni culturali, il Codice (D.Lgs. n. 42/2004) prevede specifiche disposizioni di tutela, tre le quali si segnalano, in particolare: l’art. 20, che vieta, tra l’altro, il danneggiamento e l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico dei beni culturali; l’art. 29, che dispone in materia di conservazione del patrimonio culturale; l’art. 45, in base al quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di prescrivere distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; l’art. 49, che vieta la collocazione di cartelli o manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salve particolari ipotesi, comunque subordinate ad autorizzazione del soprintendente.

[48]    D.L. 6-12-2011 n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.; articolo 13, comma1.

[49]    Si ricorda che il regime finanziario dei comuni delle regioni a statuto speciale è sottoposto ad una disciplina specifica dettata dagli statuti speciali, le norme di attuazione e le norme che adotta ciascuna regione e provincia autonoma. Ad essi non si applicano – o meglio si applicano in maniera concordata con ciascuna regione secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, le disposizioni concernenti il federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011) così come tutti gli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 42 del 2009

[50]    Per il quale le corrispondenti risorse sono già iscritte nel pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, ci informa la Relazione tecnica.

[51]    Nei limitati casi in cui l’ente locale ha fatto ricorso all’imposta di scopo la base imponibile era costituita dalla base imponibile dell’ICI , con specifiche esenzioni. Ad esempio il comune di Rimini ha posto una aliquota dello 0,5 per mille.
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imposta_scopo/pagina13.html

[52]    Decreto-legge 'Salva Italia', convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[53]    Ovvero nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

[54]    Le nuove funzioni previste nel comma in esame sono da mettere in relazione, principalmente, ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in tema di fabbisogni standard degli enti locali (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010).

[55]    Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[56]    Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l’erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

[57]    “Assegnazioni finanziarie attribuite ai comuni dal Ministero dell’Interno nell’anno 2011”.

[58]    Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno del 21 febbraio 2002.

[59]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[60]    Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[61]    Si segnala, a tale riguardo, che sono stati siglati in data 1 marzo 2012, in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, gli accordi per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e delle province.

[62]    Ai fini della determinazione delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nell’anno 2012, la Commissione COPAFF ha messo in evidenza come nel corso dell’anno 2011 siano sopravvenute alcune modifiche normative con effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire agli enti locali - quali trasferimenti fiscalizzati che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio come nel caso dell’attribuzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale e la conseguente riduzione di risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio. Pertanto, per i trasferimenti fiscalizzati e anche per quelli non fiscalizzati relativi all’anno 2012 si pone un problema di aggiornamento di informazioni finanziarie rispetto al 2011, che è stato affrontato in sede COPAFF (si veda il documento approvato nella seduta COPAFF del 22 febbraio 2012).

[63]    Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff, in particolare nella seduta del 19 maggio 2011, nella quale si è provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili per l’anno 2011, rispetto a quella già effettuata con la precedente relazione dell’8 giugno 2010, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

[64]    Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[65]    La norma richiamata dispone che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

[66]    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[67]    Il fondo sperimentale di riequilibrio è previsto, rispettivamente, per i comuni dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, e per le province dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; il fondo perequativo è previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011. Il primo fondo, di durata triennale, è finalizzato a realizzare “in forma progressiva e territorialmente equilibrata” la devoluzione agli enti locali dell’autonomia di entrata. Il secondo fondo è destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard.

[68]    Si ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 riguarda le sanzioni applicabili dei confronti delle regioni.

[69]    La sanzione corrisponde a quella già introdotta per gli anni precedenti (si veda l’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010 e poi l’art. 1, comma 119, alinea, della legge di stabilità per il 2011), consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo. La nuova sanzione è ora riferita ai due fondi istituiti dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011, in conseguenza del fatto che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) cui si affianca l’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni), istituito per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione agli enti locali dell’autonomia di entrata.

[70]    La Circolare n. 5/2012 ha precisato in merito che, ai fini dell’applicazione della sanzione, il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti. Non rientrano, inoltre, nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionari, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, né le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica.

[71]    Si ricorda che tale misura sanzionatoria è stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 120, legge n. 220/2010) stabilendo una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

[72]    Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 6-ottobre 2011 “Regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2011, n. 243.

[73]    Si ricorda che questa tipologia di ri-modulazione delle regole per gli enti locali era già presente nella disciplina relativa al triennio 2009-2011. L'articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008, comma 11, consentiva alle regioni a statuto ordinario di ‘adattare’ – sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie - le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità. La disciplina non ha trovato applicazione per l'esercizio 2009, mentre per il 2010 ha trovato applicazione in tre regioni: nella regione Lazio per 118,6 milioni di euro, nella regione Piemonte per 4,4 milioni di euro e nella regione Toscana per 871 migliaia di euro. In relazione all'esercizio 2011, sono otto le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali, per un totale complessivo di 70,2 milioni di euro, così ripartiti: in Abruzzo 3,1, in Emilia-Romagna 21,2, nel Lazio 32,8, in Liguria 1,1, in Lombardia 5,6, in Piemonte 1,1, in Puglia 4,1, in Toscana 1 milione di euro.

[74]    Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 6-ottobre 2011 “Regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2011, n. 243.

[75]    La regionalizzazione 'verticale' è stata attuata, per il 2010, in sette regioni, per la somma complessiva di 403 milioni di euro. Nell'esercizio 2011, le regioni che autorizzano pagamenti ai rispettivi enti locali salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro. L'entità della spesa, in milioni di euro, per ciascuna regione coinvolta è la seguente: Basilicata 4,1, Emilia Romagna 84, Lazio 180,9, Liguria 62,6, Lombardia 70, Marche 91,4, Piemonte 370, Puglia 50, Sardegna 50, Toscana 55, Umbria 30,3 e Veneto 80.

[76]    Allegata all’emendamento che ha introdotto le norme di cui all’articolo 4-ter nel corso dell’esame alla Camera.

[77]    In questa disposizione si stabilisce che per gli enti di ricerca l’Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

[78]    L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)   l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)   l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)   la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d)   devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

[79]    Si ricorda che l’articolo 1, comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa , solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003, secondo la modifica poi intervenuta con l’articolo 3, comma 80 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008): l’applicazione di tale limite è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[80]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[81]    Seppur contrariamente a quanto affermato dal parere della sez. regionale delle Corte dei Conti per la Puglia, appare confermato il contenuto del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento alla attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica: il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

[82]    Sui presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che essi consistono ne: l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione (Sez. giurisdiz., Sent. n. 000141 del 05-03-2007 (ud. del 27-02-2007).

[83]    Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

[84]    Sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 – Sistema europeo dei conti ) l’ISTAT predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. La compilazione di tale lista risponde dunque a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

Seguendo tali criteri le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

a)   gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;

b)  le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;

c)   gli enti di previdenza.

[85]    Per il testo del comunicato si veda la Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

[86]    Per questo comunicato si veda la Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011.

[87]    "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

[88]    Per gli enti territoriali l’armonizzazione contabile è analogamente disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009.

[89]    Recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

[90]    Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

[91]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[92]    Tale proroga si sarebbe resa necessaria in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha, fra l’altro, apportato modifiche di rilievo al citato testo unico in materia di documentazione amministrativa incidenti in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.

[93]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[94]    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[95]    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[96]    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[97]    Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[98]    Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[99]    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

[100]  Tale importo corrisponde alla sanzione minima indicata dall'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

[101]  Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[102]  D.P.R. 05-10-2001, n. 404, Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

[103]  400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

[104]  Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

[105]  Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[106]  Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[107]  Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

[108]  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[109]  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[110]  Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[111]  Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

[112]  Cfr. tra gli altri: G. Antico, “Accessi, ispezioni e verifiche negli studi professionali: l’opposizione del segreto professionale” (in “il fisco” n. 13 del 31 marzo 2008, pagg. 1-2333);

[113]  Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

[114]  D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.

[115]  D.P.C.M. 26 settembre 2000, Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

[116]  D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

[117]  L'Agenzia ha presentato nella XVI legislatura tre Relazioni al Parlamento, relative agli anni 2008, 2009 e 2010. Si tratta dei Doc. CXCII n. 1 (relativo al 2008, presentata il 13 marzo 2009), n. 2 (relativo al 2009, presentata il 4 marzo 2010) e n. 3 (relativo al 2010, presentata il 22 marzo 2011). Tali relazioni sono state assegnate alle Commissioni Affari costituzionali delle due Camere.

[118]  Il D.Lgs. 460/1997 regolamenta il settore del non profit secondo criteri di unitarietà e coordinamento in materia di normativa tributaria degli enti non commerciali, introducendo nell’ordinamento nazionale le organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Sono ONLUS: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori riferibili all’assistenza sociale e socio-sanitaria; all’assistenza sanitaria; alla beneficenza; all’istruzione; alla formazione; allo sport dilettantistico; alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente; alla promozione della cultura e dell'arte; alla tutela dei diritti civili; alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Sono in ogni caso considerati ONLUS gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali. Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’IVA e le altre imposte indirette. Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento non è richiesto alle cosiddette Onlus di diritto, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle Organizzazioni non governative (Ong) alle cooperative sociali ed ai i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

[119]  Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. La L. 383/2000 che ne reca la definizione, esclude da questa tipologia associativa, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

[120]  L’impresa sociale è un soggetto privato non a scopo di lucro, così come indicato dalla L. 118/2005 e dal D.Lgs. 155/2006 . La legge stabilisce che l’impresa sociale non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche, ha l’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale oppure per incrementare il patrimonio e ha il divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, ad amministratori e a soci, partecipanti (persone fisiche o giuridiche), collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa. L’oggetto sociale può riguardare ambiti quali l’assistenza sociale e quella sanitaria, l’educazione, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale.

[121]  Informazioni tratte dal sito dell’Agenzia:

http://www.agenziaperleonlus.it/

[122]  L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 17, co. 4-bis stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro. I regolamenti recano disposizioni in materia di riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[123]  L. 13 maggio 1999, n. 133, Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

[124]  Si ricorda che il bilancio preventivo dell'Agenzia (consolidato nel conto economico delle PP.AA.) per il 2012 prevede assegnazioni finanziarie pari a complessivi 733.000 euro. La RT al provvedimento sottolinea che le funzioni dell'Agenzia saranno svolte dal Ministero del lavoro utilizzando le risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della L. 133/1999, iscritte nel capitolo 3526 dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

[125]  Sul punto la risposta del Governo all’interpellanza urgente Problematiche concernenti l'annunciata chiusura dell'Agenzia per il terzo settore - n. 2-01394, Camera, seduta n. 601 di venerdì 9 marzo 2012.

[126]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[127]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[128]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[129]  D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[130]  D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[131]  Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

[132]  L. 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.

[133]  D.L. 25-6-2008 n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[134]  Cfr. la relazione illustrativa all’A.S. 3184.

[135]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[136]  Con i seguenti decreti ministeriali sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché è stata ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi suddetti: D.M. 25 febbraio 2010, il D.M. 9 giugno 2010, il D.M. 28 ottobre 2010, il D.M. 10 febbraio 2011 e il D.M. 16 maggio 2011. In particolare, questi ultimi due decreti hanno provveduto alla riassegnazione dei contributi statali, erogati a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, risultati revocati nel corso dell’anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione.

[137]  Il richiamo agli accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’articolo 52 è menzionato al numero 1, del comma 2, dell’articolo 51.

[138]  La risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) è riscossa in base agli imponibili IVA degli Stati membri, che sono armonizzati a questo scopo. Tenendo conto delle entrate generate da altre risorse proprie, la risorsa RNL (reddito nazionale lordo) è basata sull'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri.

[139]  Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

[140]  Tratto da M. Rotunno, Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti: regime normativo e quadro procedurale - Le spedizioni soggette ad obblighi generali di informazione e le esportazioni verso Paesi non-OCSE (2009), disponibile all’indirizzo internet (www.confindustriaravenna.it/admin/PagPar.php?op=fg&id_pag_par=3961&fld=file).

[141]  www.camera.it/temiap/em_relatore_9_14.pdf

[142]  Si ricorda che nella Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito del 20 luglio 2011 (Doc. XXIII n. 8 della XVI legislatura), la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, afferma: "Con riferimento alla problematica della compatibilità della nostra legislazione in materia di giochi on line e con slot machine rispetto al resto dell’Europa, anche i rappresentanti dell’AAMS hanno espresso l’auspicio che il nostro Paese si muova in una direzione maggiormente restrittiva. La legge 7 luglio 2009, n. 88, ha comunque obbligato alla tracciatura centralizzata dei dati anagrafici dei giocatori, compreso il loro codice fiscale. L’AAMS sta costantemente implementando il nuovo sistema di controllo ed inoltre riferisce che i concessionari hanno informalmente comunicato che, attraverso detta innovazione, i tentativi di frode attraverso il gioco on line si sarebbero abbattuti dell’80-90 per cento. Da ultimo, è stato ricordato come la cosiddetta legge di stabilità 2011 abbia introdotto nuove e più rigorose regole di accesso al mercato del gioco, consentendo alla stessa AAMS una maggiore possibilità di controllo attraverso la concessione delle autorizzazioni. Nel corso del 2010 si è insediato presso l’AAMS il «Comitato di alta vigilanza», del quale fanno parte il direttore generale e gli esponenti delle tre Forze di polizia. L’operatività di questo organismo è iniziata nel 2011,con lo scopo di pianificare e coordinare interventi sempre più strutturati e sistematici sul territorio" (p. 23).

[143]  Si tratta della norma che regola, come scriminante, l'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere: a quest'ultima fattispecie si faceva tradizionalmente risalire l'attività dell'agente provocatore (Cass. Pen., sez, prima, sentenza n. 6302 del 19/05/99), prima dell'esplicita tipizzazione dell'agente sotto copertura nella legislazione dell'ultimo decennio. L'articolo 51 cit. è oggetto di clausola di salvaguardia anche al comma 1 dell'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante una speciale causa di giustificazione per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate, laddove non integrino delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.

[144]  "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001": qui la causa di giustificazione copre l'acquisizione, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di elementi di prova in ordine: ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale; ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ai delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti previsti dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ai delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione.

[145]  Cassazione – Sezione terza penale– sentenza 5 maggio-22 settembre 2004 – n. 37074.

[146]  Il testo modificato dal Parlamento ha limitato l’estensione dell’applicazione della documentazione antimafia al solo coniuge non separato, mentre il testo originario della norma faceva riferimento al coniuge nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.

[147]  Sull'assetto societario delle concessionarie si era soffermato il rapporto CNEL novembre 2011 "La filiera del gioco in Italia: prospettive di tutela e promozione della legalità", p. 12.

[148]  Anche per questa fattispecie il testo modificato dal Parlamento ha limitato l’estensione dell’applicazione della documentazione antimafia al solo coniuge non separato, mentre il testo originario della norma faceva riferimento al coniuge nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.

[149]  L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) era l'ente di diritto pubblico che sovrintendeva all'attività ippica e ai settori ad essa connessi, dalle corse e dall'allevamento di cavalli, all'amministrazione dei fondi destinati ad essi.

[150]  L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 27, aveva previsto che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (ex art. 16, co. 1, della legge n. 133/1999), adottato di concerto con il Ministro dell’interno, fossero disciplinati i “tornei non a distanza di poker sportivo”; con il medesimo regolamento sarebbero stati altresì determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

[151]  TAR Lazio (Sezione Seconda), decreto n. 00166/2012 del 13 gennaio 2012, confermato dall'ordinanza collegiale n. 00300/2012, su ricorso della Soc. Hbg Connex Spa n. 00188/2012 REG.RIC.: nel ritenere che sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare siccome proposta, disponendosi nel contempo la fissazione dell’udienza di merito alla data del 4 aprile 2012, l'ordinanza citata rilevava "che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono profili di fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in ordine alla contestata legittimità della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimentali dell’Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l’obbligo “imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite” (per come testualmente indicato nel decreto presidenziale reso nel presente giudizio che in questa sede il Collegio ritiene di dover confermare) nonché con riferimento alle constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l’adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi".

[152]  Alle maggiori entrate per 1,5 miliardi può contribuire, secondo periodo del comma 3, anche l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, da disporre entro il 30 giugno 2012 con provvedimenti MEF-AAMS.

[153]  La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. n. 16/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2012, e, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[154]  Si segnala che nel fascicolo contenente le relazioni tecniche agli emendamenti approvati dalla Commissione finanze della Camera – trasmesso dal Governo alla Commissione bilancio – si evidenzia che la disposizione contenuta all’emendamento 10.47 “comporta dubbi interpretativi che riportano alle originarie difficoltà applicative, anche in termini di verosimili contrasti con i generali principi di libera concorrenza prevista dalla normativa comunitaria. Si esprime parere tecnico negativo.”

[155]  Si tratta del gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile.

[156]  Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza.

[157]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119505&pageIndex=0&doclang=it&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=1070462

[158]  Gli articoli 43 CE e 49 CE impongono l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ancorché applicabile indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, nel caso in cui essa sia idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi.

[159]  Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

[160]  Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

[161]  Il richiamato comma 5-bis prevede che, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il predetto comunicato deve essere pubblicato nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati.

[162]  Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[163]  Tale termine, originariamente fissato al 1° maggio 2011, è stato prorogato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia.

[164]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

[165]  Data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 195/2009.

[166]www.osservatorioacerra.it/erc/Acerra/AC_HomePage/AC_Impianto/AC_Attvita/ERC-ERC_Layout_locale-1199880667264_1199898113858.htm

[167]  Una dettagliata ricostruzione del contenzioso in atto, oltre che nel testo della citata ordinanza, è stata fornita nel corso dell’audizione dei rappresentanti della Impregilo S.p.A., tenutasi nella seduta del 30 novembre 2011 della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2011/1130&pagina=s030).

[168]  L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

[169]  La legge di conversione del presente decreto (L. 44/2012) è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., avvenuta in data 28 aprile 2012 (G.U. n. 99, S.O.).

[170]  Fonte: Dipartimento della Protezione civile.

[171]  Rep. 9 del 13 novembre 2008.

[172]    La produzione media in Italia è stimata in 531 kg a persona contro una media UE di 502kg/persona

[173]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[174]  Il comma 2-bis all’articolo 210 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), relativo all’affidamento del servizio di Tesoreria, stabilisce che la convenzione che disciplina l’affidamento di tale servizio (per le sole convenzioni stipulate successivamente al 1° gennaio 2012) possa prevedere l’obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi della disciplina del nuovo comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, sopra illustrata.

[175]  Recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[176]  L’articolo 27 della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009) prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

[177]  D.L. 31 maggio 2010 n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. L’articolo 14, comma 2, stabilisce misure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012. Le Regioni hanno convenuto di escludere dalle riduzioni le risorse delI'edilizia sanitaria pubblica, per salvaguardare, almeno in parte, in ragione dei limiti delle coperture finanziarie disponibili, gli accordi in materia del Patto per la salute 2010-2012

[178]  Esame della proposta delle Regioni concernente criteri e modalità di riparto delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario per gli anni 2011 e 2012 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[179]  Sul punto Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Gestione delle risorse statali destinate all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica, Delibera n. 10/2011/G

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_10_2011_g_relazione.pdf

[180]  Nell’esercizio di riferimento sono disponibili le risorse del triennio che vengono progressivamente utilizzate per sottoscrivere gli Accordi di programma con le regioni. Nel momento in cui l’intero ammontare delle risorse previste per il triennio è esaurito, non può procedersi ad ulteriori accordi di programma.

[181]  I ritardi possono essere causati da mancato rispetto dei termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, o qualora la richiesta sia ritenuta inammissibile, o l’ente attuatore non provveda all’aggiudicazione dei lavori.

[182]  Con “contratto di servizio” si intende, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, il contratto con il quale la pubblica amministrazione competente ed un soggetto gestore o erogatore di un servizio pubblico regolano i rapporti reciproci. Il contratto è concluso tra gli enti pubblici, da un lato, e i gestori delle reti e degli impianti e gli erogatori del servizio, dall’altro. Il contratto definisce gli standard qualitativi minimi del servizio, le caratteristiche dello stesso, il programma di esercizio, la struttura tariffaria e le sanzioni in caso di mancata osservanza delle pattuizioni. Il contratto definisce altresì l’importo dovuto al gestore per il servizio da svolgere e le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico

[183]  Il 1° marzo 2012 il Governo ha assunto l’impegno, con la Conferenza delle Regioni; all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse del Fondo di cui all’’art. 25, co. 1 del D.L. n. 185 del 2008.

[184]  Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica al decreto-legge, nell’anno 2012 gli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto sarebbero, invece, inferiori a quelli indicati in termini di saldo netto da finanziare, pari a 183,8 milioni di euro.

[185]  Convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011.

[186]  La stessa norma ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possano svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

[187]  Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame della Camera in prima lettura.