Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale D.L. 2/2012 ' A.C. 4999-A Schede di lettura per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 25-GEN-12     
Serie: Progetti di legge    Numero: 601    Progressivo: 2
Data: 13/03/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
AC N. 4999-A/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 – A.C. 4999-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 601/2

 

 

 

13 Marzo 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D12002c

 


INDICE

Schede di lettura

§      Disposizioni soppresse nel corso dell’esame in sede referente  3

§      Articolo 1, commi 1-3 (Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)5

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio RUE)11

§      Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter (Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e relazione sulla gestione dei rifiuti)13

§      Articolo 1-bis (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania)15

§      Articolo 2 (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente)20

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio RUE)26

§      Articolo 3, commi 1-4 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)28

§      Articolo 3, comma 5 (Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di procedure per la modifica degli allegati alla parte IV)35

§      Articolo 3, comma 6 (Modifiche all’Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)36

 

 


Schede di lettura

 


Disposizioni soppresse nel corso dell’esame in sede referente

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state soppresse alcune disposizioni che erano state approvate nel corso dell’esame al Senato e di cui si dà conto sinteticamente. La numerazione degli articoli, che vengono citati, è pertanto riferita al testo trasmesso dal Senato.

L’articolo 1-bis recava disposizioni concernenti i rifiuti di attività agricole e i materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare  gli artt. 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interveniva sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli. Il comma 3 introduceva una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l’utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consentiva la rimozione e l’utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L’articolo 1-ter escludeva le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti fossero soggetti a denuncia di inizio attività (DIA).

Con riferimento all’articolo 3, si rammenta che i commi 5 e 6 dell’articolo 3 modificavano l’art. 182-ter del Codice ambientale in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) prevedendo che ai loro adempimenti provvedessero le autorità competenti individuate dalle regioni ai sensi del comma 186-bis dall’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, nonché l’art. 183 in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio. I commi da 7 a 9 recavano misure al fine di prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma, nonché consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata. Il comma 11 escludeva dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari al fine di adeguare la norma nazionale a quanto disposto nella disciplina comunitaria. Il comma 12 estendeva la facoltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che sarà operativo dal 2013. Il comma 18 sostituiva la lett. a) del comma 1 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all’emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010.

L’articolo 3-bis recava modifiche in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consentiva alle regioni e alle Province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell’adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L’articolo 3-ter recava misure per agevolare i cosiddetti “acquisti verdi” e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero.

L’articolo 3-quater riduceva della metà le garanzie finanziarie che le imprese certificate EMAS e ISO 14000 prestano ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L’articolo 3-quinquies disponeva che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale non potessero avere carattere esclusivamente monetario.

L’articolo 3-sexies prevedeva la pubblicazione, da parte del Ministero dell’ambiente, sul proprio sito web dell’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie riassegnate a capitoli dello stato di previsione dello stesso Ministero. Si prevedeva inoltre la presentazione al Parlamento di una relazione annuale per illustrare detto andamento.

 


Articolo 1, commi 1-3
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All’individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle discariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell’autorizzazione integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

2-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 26 novembre 2010 n. 196 convertito, con modificazioni, con legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole «Il Governo promuove, nell’ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d’urgenza, su richiesta della regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni»  sono sostituite dalle seguenti: «lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata»;

3. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 1 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti) o in altre aree confinanti; il potenziamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali per la realizzazione delle discariche; la possibilità di aumentare la capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali e, in seguito all’introduzione operata in sede referente di un comma 2-bis, le procedure per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del D.L. 90/2008 al fine di autorizzare la realizzazione dei previsti impianti di digestione anaerobica[1] della frazione organica derivante dai rifiuti:

§         nelle aree di pertinenza degli impianti STIR di cui al comma 1 del medesimo art. 6-ter;

Tale previsione ripropone, nella sostanza, quanto disposto dal testo previgente [2] (in cui già si autorizzava la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica presso gli STIR), ma ne specifica la finalità di garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli stessi STIR.

§         ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti , acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 196/2010.

Si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 1 del D.L. 196/2010, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ha previsto la nomina, da parte del Presidente della Regione (sentiti le Province e gli enti locali interessati), per la durata massima di 12 mesi (durata che viene estesa a 24 mesi dal comma 2 dell’articolo in commento), di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche. Il secondo periodo, novellato dal comma in esame, dispone, inoltre, che all'individuazione ed espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia.

Si segnala che con decreti del Presidente della Giunta regionale della Campania nn. 45, 46 e 47 del 23/2/2011 (pubblicati sul BURC n. 14 del 28/02/2011), n. 79 del 6/4/2011 (pubblicato sul BURC n. 23 dell’11/04/2011) e nn. 83 e 85 del 12 e 14 aprile 2011 (pubblicati sul BURC n. 24 del 18/04/2011) sono stati nominati i commissari straordinari per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione - presso gli impianti STIR di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Pianodardine (Avellino), Casalduni, Giugliano e Tufino - degli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dal ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 64 del 23 marzo 2011 il viceprefetto Annunziato Vardè è stato nominato, per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 6 aprile 2011, Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010, ai fini dell’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli.

 

Secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa dell’A.S. 3111 “in questo modo sarà possibile consentire lo smaltimento tramite termovalorizzatore della parte secca dei rifiuti ottenuta mediante gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica realizzati in prossimità degli STIR". Tale intervento si inquadra, sempre secondo la relazione, fra le "soluzioni in grado di alleggerire la situazione degli STIR campani che verrebbero così posti nelle condizioni di miglior operatività".

 

Il comma 2 modifica in più punti l’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010, che, come sopra detto, riguarda la nomina da parte del presidente della Regione Campania di commissari straordinari per la realizzazione di discariche, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, e disciplina funzioni e poteri dei commissari medesimi.

 

La lettera a) del comma in esame dispone in primo luogo il prolungamento da 12 a 24 mesi del mandato dei commissari straordinari.

 

La lettera b) prevede l’ampliamento dei poteri e dei compiti dei commissari straordinari, in particolare:

§         al n. 1 della lett. b), consentendo anche di espropriare (e non solo di individuare, come invece previsto dal testo previgente) ulteriori aree, anche fra cave abbandonate o dismesse, per realizzarvi siti da destinare a discarica;

§         al n. 3 della lett. b), attribuendo il compito di provvedere alla conseguente attivazione (delle discariche) ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate ai compiti predetti (individuazione, espropriazione ed attivazione dei siti da destinare a discarica);

§         al n. 4 della lett. b), attribuendo il potere di provvedere ai compiti affidati dalla norma, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nonché operando con i poteri di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3 e potendosi avvalere delle deroghe di cui all’art. 18 del D.L. 90/2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 196/2010 (che prevede l’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006), con oneri a carico dell’aggiudicatario. Tale disposizione è sostanzialmente analoga a quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.L. 94/2011 non convertito in legge e consente ai commissari straordinari di operare con i poteri e avvalendosi delle deroghe che erano state previste per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Si ricorda, infatti, che l’art. 2 del D.L. 90/2008 disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania in materia di attivazione dei siti da destinare a discarica. I richiamati commi 1, 2 e 3 consentivano, in particolare, al Sottosegretario di Stato (per le finalità indicate nei medesimi commi) di: a) provvedere - anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario -, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica; b) utilizzare le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 327/2001[3] (T.U. espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti; c) porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale; d) disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. L’art. 18 del medesimo decreto-leggedettava un lungo elenco di norme (in materia ambientale, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali) cui il Sottosegretario poteva derogare nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

 

La lettera c) prevede che la procedura per il rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione degli impianti contemplati dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 196/2010 (vale a dire discariche e impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) é coordinata nell’ambito del procedimento di VIA (valutazione dell'impatto ambientale) e il provvedimento finale sostituisce anche l’autorizzazione integrata.

Si fa notare che tale disposizione appare in linea con il disposto dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che stabilisce che il provvedimento di VIA “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”[4].

Si ricorda altresì che l’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010 prevede una disciplina derogatoria delle disposizioni nazionali (dettate dal D.Lgs. 152/2006) e regionali in materia di VIA, che delinea una procedura particolarmente accelerata per la VIA relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, della durata massima di soli 22 giorni. La norma prevede infatti che i commissari straordinari procedano alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione e, qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti o sia negativo, che il Consiglio dei ministri si esprima in ordine al rilascio della VIA entro i 7 giorni successivi.

 

La lettera d) modifica il settimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 196/2010 al fine di chiarire che la norma che attribuisce ai commissari lo svolgimento in luogo del Presidente della Regione delle funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/2008 si riferisce a tutti i commissari contemplati da tale comma.

Si ricorda che il testo previgente faceva invece riferimento ai “commissari predetti” e quindi sembrava riferirsi solo ai commissari straordinari di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 196/2010.

Lo stesso settimo periodo del comma 2 prevede che nello svolgimento delle citate funzioni tali commissari si avvalgano, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.

 

 

Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, novella il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 196/2010 in merito alle procedure da seguire ai fini dello smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania.

In luogo della procedura contemplata dal testo vigente (come risulta dal seguente testo a fronte), che prevede un accordo interregionale nell’ambito di un’apposita Conferenza Stato-Regioni, viene previsto che lo smaltimento in altre regioni avvenga, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata.

 

Testo vigente

Testo come novellato dal comma in esame

7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione,

7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione,

il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata.

 

L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede un divieto generale di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”.

Si ricorda altresì che sulla questione del trasferimento dei rifiuti fuori dalla regione Campania era intervenuto anche l’art. 1, comma 1, del D.L. 94/2011 (non convertito in legge) che aveva previsto lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania in deroga al divieto disposto dall'art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 ed alle procedure di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 196/2010. Era comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione[5].

 

Il comma 3 dell'articolo in esame proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del D.L. 195/2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione è volta ad evitare che la situazione di criticità tuttora persistente possa aggravarsi ulteriormente e compromettere così le altre iniziative in corso di adozione.

Da ultimo, si segnala che durante l’esame al Senato è stato soppresso il comma 4, recante l’autorizzazione all’utilizzo da parte della regione Campania delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'art. 7 del D.L. 195/2009 e il trasferimento alla stessa regione delle risorse necessarie. Tale norma è stata inserita al comma 8 dell’articolo 12 del decreto - legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, all’esame del Senato.

Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio RUE)

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro,  l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.


Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter
(Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e relazione sulla gestione dei rifiuti)

3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti». 

 

3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

 

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune novelle al comma 1-bis dell’art. 180 del D.Lgs. 152/2006 .

La lettera a) anticipa al 31 dicembre 2012 il termine - mutuato dall’art. 29, comma 1, della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che prevede la scadenza del 12 dicembre 2013 – per l’elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti. Il medesimo comma 1-bis prevede che, in caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

La lettera b) aggiunge un periodo, alla fine del citato comma 1-bis, che prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione recante l’aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

 

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente (sentita la Conferenza unificata), entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sulla gestione dei rifiuti, recante l’indicazione:

§         dei dati relativi alla gestione e alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale;

§         dei risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;

§         delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

 

Lo stesso comma precisa le seguenti finalità della norma in esame:

§         assicurare l’integrale attuazione dell’art. 195 del D.Lgs. 152/2006;

Si ricorda che l’art. 195 reca un lungo elenco delle competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, per lo più ascrivibili a funzioni di indirizzo e coordinamento.

§         prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all’insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti.

 

 


Articolo 1-bis
(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno». 

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente: 

«3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno». 

3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8». 

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». 

5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: 

«6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale».

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni concernenti la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti della regione Campania.

In particolare, i commi 1 e 2 novellano l’art. 5 del D.L. 90/2008, che reca disposizioni riguardanti i termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno. Le modifiche hanno la finalità di sopprimere l’autorizzazione, in esso recata, alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

Si ricorda che il D.L. 90/2008 contempla la realizzazione di 4 termovalorizzatori: l’art. 5 reca disposizioni relative ai termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno, già autorizzati in precedenza (per l’impianto di Salerno le relative disposizioni sono state dettate dall'art. 3 dell'O.P.C.M. 3641/2008 e dall'art. 2, comma 2, dell’O.P.C.M. 3669/2008), ed autorizza la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE).

L’art. 8 prevede invece la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli.

La situazione attuale e programmata dell’impiantistica per il trattamento termico dei rifiuti nella Regione Campania è descritta alle pagg. 206-208 del nuovo piano regionale dei rifiuti pubblicato nel B.U.R. Campania n. 5 del 24 gennaio 2012)[6], ove, oltre all’esistente impianto di Acerra, figurano tre impianti programmati a Napoli Est, Salerno e nella Provincia di Caserta.

 

Nel dettaglio, il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 5 - ove viene prevista la realizzazione del termovalorizzatore di S. Maria La Fossa (CE)-  sopprimendo ogni riferimento all’impianto citato, mentre il comma 1 modifica conseguentemente la rubrica dell’art. 5 provvedendo ad espungere anche dalla stessa il riferimento al termovalorizzatore che non risulta quindi più disciplinato dall’art. 5.

 

Il comma 3 modifica l’art. 8-bis del D.L. 90/2008 che contempla, nel testo vigente, l’attribuzione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori della Regione Campania, ivi compreso quello di Santa Maria La Fossa (CE).

L’art. 8-bis citato, che prevede un unico comma, al fine di superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale volto a definire le condizioni e le modalità per la concessione (in deroga alla normativa vigente) dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (c.d. CIP6) per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE).

 

Il comma in esame prevede che l’attribuzione degli incentivi CIP6 non riguardi più l’impianto di Santa Maria La Fossa, ma venga concessa all’impianto previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 del D.L. 90/2008, vale a dire (per quanto ricostruito nel seguito) all’impianto di Giugliano.

Si ricorda infatti che l’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 90/2008 aveva affidato al Sottosegretario di Stato il compito di disporre “previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente” e di individuare, “sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania”.

In attuazione di tale disposizione il comma 6-bis dell'art. 10 del D.L. 195/2009 ha previsto, al fine di garantire la realizzazione del citato impianto, che “l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l’intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un’area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania”

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede la riscrittura di tale disposizione al fine di disporre la realizzazione dell’impianto contemplato nel territorio del Comune di Giugliano.

 

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2012 il termine, fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento (mediante apposito D.P.C.M.) della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

Si ricorda che il citato comma 1, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 216/2011[7], prevede, nel testo vigente, il termine (ormai superato) del 31 gennaio 2012 per l’emanazione del D.P.C.M. volto a trasferire la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica al ddl di conversione del citato decreto-legge, la proroga si rende necessaria, in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, tra cui quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in considerazione della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

Quanto al citato art. 14 del D.L. 78/2010, si ricorda che il comma 22 ha previsto la predisposizione, da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario ad acta, di un piano di stabilizzazione finanziaria (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia che, d'intesa con la regione, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano) che può includere, tra gli interventi da attuare, l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).

Secondo quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) [8] “dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto”.

Relativamente al contenzioso si ricorda che in seguito al ricorso della FIBE S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 39180 del 30 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza collegiale n. 5117 del 13 settembre 2011[9], ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4, 5 e 6, del D.L. 195/2009. L’udienza dovrebbe svolgersi in data 18 aprile 2012.

Una dettagliata ricostruzione del contenzioso in atto, oltre che nel testo della citata ordinanza, è stata fornita nel corso dell’audizione dei rappresentanti della Impregilo S.p.A., tenutasi nella seduta del 30 novembre 2011[10] della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Si segnala, infine che i commi da 8 a 11 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, intervengono sulla questione relativa al trasferimento in proprietà alla regione Campania del termovalorizzatore di Acerra[11].

 

Il comma 5, come già anticipato, sostituisce infine il comma 6-bis dell’art. 10 del D.L. 195/2009 al fine di eliminare il riferimento al comune di Villa Literno o ad altri possibili siti alternativi, per cui ai sensi della nuova formulazione prevista dal comma in esame l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti “già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente“ previsto dall’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 90/2008, è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.

Si ricorda che la formulazione vigente prevede invece, ai fini della realizzazione (prevista dall’art. 8, comma 1-bis del D.L. 90/2008) di un impianto di recupero dei rifiuti nel territorio della regione Campania, l’acquisizione di apposita intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, al fine di realizzare l’impianto presso un’area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero “trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania”.

Relativamente all’impianto che dovrà sorgere a Giugliano si ricorda che, come ricordato nel nuovo Piano regionale dei rifiuti recentemente approvato dalla Regione Campania, tale impianto dovrà servire principalmente per lo smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati (le c.d. ecoballe) soprattutto nell’area di Taverna del Re. Si segnala, inoltre, che nel nuovo Piano regionale dei rifiuti viene evidenziata «la necessità che la Regione Campania, o un Commissario all’uopo nominato dal Presidente della Regione, predisponga in tempi brevissimi un Piano Stralcio che, oltre a tutte le azioni necessarie a chiarire gli aspetti giuridico-amministrativi relativi alla definizione della “proprietà” di tali rifiuti, avvii anche un avviso per manifestazione di interesse alla realizzazione di un impianto di trattamento termico per lo smaltimento definitivo dell’intero ammontare di tali rifiuti. Le aziende eventualmente interessate dovranno indicare anche i dati analitici sui rifiuti da trattare che ritengono indispensabili per poter garantire un trattamento efficiente, che garantisca allo stesso tempo la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente circostante»[12].

 


Articolo 2
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente)

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, e` prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame al Senato e in Commissione,reca la proroga del termine relativo all’entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto merci (cd. shopper). L’articolo reca, inoltre, ulteriori disposizioni concernenti i sacchi, al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata e prevedere specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma.

 

In particolare, il comma 1 dispone un’ulteriore proroga deltermine previsto dall’art. 1, comma 1130, della legge n. 296/2006 e differito al 1° gennaio 2011 dall’art. 23, comma 21-novies, del decreto- legge n. 78/2009[13], relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012 (anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto-legge) - di un decreto interministeriale (previsto al successivo comma 2). Viene precisato che la disposizione è limitata alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi, che vengono specificate nella norma e che sono state ulteriormente modificate nel corso dell’esame in prima lettura, come si evince dal testo a fronte tra il testo iniziale del decreto-legge e quello risultante dalle modifiche apportate dal Senato.

 

Art. 2, primo periodo, nel testo originario del D.L. n. 2/2011

Art. 2, co. 1, come modificato nel corso dell’esame al Senato

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati agli altri usi.

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

 

La disposizione riguarda, pertanto, la commercializzazione:

a) dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

b) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;

c) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

 

Ai sensi del comma 3, introdotto durante l’esame al Senato, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10% di plastica riciclata (uso diverso) e del 30% (uso alimentare) al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico.

E’ prevista, inoltre, la possibilità di aumentare, annualmente, tali percentuali con decreto del Ministero dell'ambiente, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (Corepla) e le associazioni dei produttori.

 

In proposito, si valuti l’opportunità di verificare la coerenza dello strumento normativo previsto rispetto al sistema delle fonti del diritto [14], atteso che si consente con tale decreto ministeriale la modifica delle predette percentuali.

 

Si ricorda che l’Allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recante i requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità degli imballaggi), alle lettere c) e d) del punto 3 reca rispettivamente i seguenti requisiti per la recuperabilità degli imballaggi:

- imballaggi recuperabili sotto forma di composti: si tratta dei rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost, che devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;

- imballaggi "biodegradabili": si tratta dei rifiuti di imballaggio biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 9 della citata direttiva, dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 [15], gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali in essa definiti, compreso l'Allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:

a) alle pertinenti norme armonizzate (su cui vedi oltre) i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, prevedendo inoltre che gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;

b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se, per i settori cui si riferiscono tali norme, non esistono norme armonizzate.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo 9 prevede che gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali che considerano conformi ai requisiti di cui all’articolo 9.

Si segnala che, con decisione della Commissione europea del 28 giugno 2001, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2001, n. L 190, il riferimento alla norma armonizzata EN 13432:2000 [16] dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”. Si tratta di una norma tecnica che nasce da un mandato specifico della Commissione europea al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) [17], che rientra tra gli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

 

Entro il 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 1, deve essere adottato, ai sensi del successivo comma 2 un apposito decreto adottato dai Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico - di natura non regolamentare - sentite le competenti Commissioni parlamentari da notificare all’Unione Europea, con cui possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi che possono essere commercializzati. Tale decreto può prevedere altresì – sulla base di una modifica approvata in Commissione - forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. In tale decreto devono comunque essere indicate le modalità di informazione ai consumatori.

Tale decreto dovrà, inoltre, rispettare la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti prevista dall’art. 179 del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale).

 

Si ricorda che la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti è stata trasfusa nell’art. 179 del Codice ambientale dall’art. 4 del D.lgs. 205/2010 con cui sono state recepite nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE. In particolare l’art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE prevede che la normativa e la politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti segua una precisa gerarchia applicando il seguente ordine di priorità: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e)  smaltimento.

Vale, inoltre la pena ricordare che la citata direttiva, al fine di dare concreta attuazione ad una gestione impostata sulla prevenzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti prevede che gli Stati membri, entro il 12 dicembre 2013 (termine che è stato anticipato per l’Italia al 31 dicembre 2012 dal comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto in esame), elaborino programmi di prevenzione integrandoli nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale. L’art. 29 fissa quindi i contenuti dei Programmi che dovranno indicare obiettivi di prevenzione e valutare l’utilità di quelle indicate nell’allegato IV alla direttiva. Tra le misure indicate nell’allegato IV, che sono state trasfuse nell’allegato L del citato D.lgs. 205/2010, figura tra le azioni che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione, il “ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti”.

 

In considerazione della natura non regolamentare del decreto di cui al comma 2, si verifichi l’opportunità di riformulare la disposizione nel senso di fare riferimento ad un decreto interministeriale di natura regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 [18].

 

Si fa presente, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge, al terzo periodo dell’articolo 2, prevede che “la commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico”. Tale previsione non è contenuta nel testo modificato dal Senato.

                                                                             

Il comma 4 introduce, quindi, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame, che entrerà in vigore, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente, a decorrere dal 31 dicembre 2013, anziché dal 31 luglio 2012 come previsto dal testo iniziale del decreto.

 

Viene prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistentenel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi quantità ingenti di sacchi per l’asporto o un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

 

Si osserva che potrebbe essere opportuno precisare anche la misura delle “quantità ingenti” di sacchi per l’asporto, analogamente a quanto è stato specificato per il valore della merce.

 

Le sanzioni saranno quindi applicate ai sensi della legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale” e, fermo restando quanto previsto in relazione ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 13 della citata legge n. 689, all’accertamento delle violazioni sono preposti, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Da ultimo, il rapporto previsto dall’art. 17 della stessa legge n. 689, dovrà essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

 

Si rammenta che l’art. 13 della citata legge n. 689/1981 prevede, in merito agli atti di accertamento, che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi del successivo art. 17 il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha l’obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente, per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio RUE)

Il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora con la quale si contesta il mancato rispetto dell’obbligo di notifica di progetti di misure tecniche di cui al combinato disposto dall’articolo 16 della direttiva sugli imballaggi (dir. 94/62/CE) e dall’articolo 8 della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

In particolare, la Commissione contesta la mancata notifica della disposizione che introduce il divieto – previsto dalla legge finanziaria 2007 e la cui decorrenza è stata successivamente modificata dal D.L 78/2009 – di commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci (ovvero sacchi di plastica non biodegradabili) non rispondenti, alla data del 1° gennaio 2011, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Nell’avviso della Commissione, tale divieto si configura, da un lato, come “regola tecnica” (di cui all’art. 1, co. 11 dir. 98/34/CE) e, dall’altro, come “norma” (di cui all’art. 16 dir. 94/62/CE) rendendo così obbligatoria la notifica in forma di progetto del provvedimento da parte  dello Stato membro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea), nel parere approvato sul testo del decreto-legge nella seduta del 6 marzo 2012, ha formulato una condizione affinché la Commissione di merito riformuli l’articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030.

Appare opportuno valutare se il combinato disposto dei commi 1 e 2 è idoneo a sanare l’infrazione. Infatti, con la disciplina proposta, non soltanto il termine per il divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci è prorogato all’emanazione di un decreto di natura non regolamentare da adottare entro il 31 dicembre 2012; si dispone anche che tale decreto sarà notificato secondo il diritto dell’Unione europea. Si tratta pertanto di capire se in tal modo possa ritenersi ottemperato l’obbligo di notifica richiesto dalla Commissione europea.

 


Articolo 3, commi 1-4
(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, commi 1, lettere b), c) e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 3 recano norme finalizzate ad escludere, alle condizioni indicate, i materiali di riporto dall’applicazione della normativa sui rifiuti.

 

In particolare, il comma 1 reca una norma in base alla quale, ferma restando la disciplina di bonifica dei suoli contaminati prevista dagli artt. 239 e seguenti del Codice, i riferimenti al “suolo” contenuti nei commi 1, lett. b) e c), e 4 dell’art. 185 si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto incluse nell’Allegato 2 alla Parte IV dello stesso Codice, che disciplina i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati.

In proposito, si fa presente che in tale Allegato, le parole “matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto” si riscontrano unicamente nel paragrafo “Rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo”, a proposito della determinazione della deviazione standard per ogni valore di concentrazione. Il regolamento di cui al D.M. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, come ricordato dalla relazione illustrativa, qualificando il materiale di riporto come autonoma matrice ambientale alla stregua del “suolo” e del “sottosuolo”, lo escludeva dalla disciplina dei rifiuti e lo assoggettava, se contaminato, alla procedura di bonifica dei suoli[19].

 

Si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” e che, alla luce di ciò, sarebbe opportuno un approfondimento della norma.

 

La relazione illustrativa precisa che l’urgenza di tale interpretazione autentica deriva soprattutto dalla necessità di dare piena applicazione alla direttiva 2008/98/CE, al fine di confermare espressamente che nel più ampio concetto di “terreno”, suolo e sottosuolo, deve ricomprendersi anche la matrice ambientale “materiale di riporto” quando:

§         tale matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nello stesso sito (art. 185, comma 1, lett. c);

§         sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ (art. 185, comma 1, lett. b);

§         una volta scavata e non contaminata, se ne debba valutare l’eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata (art. 185, comma 4).

 

Si ricorda che l’art. 13 del D.lgs. n. 205/2010, con cui è stata recepita la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ha completamente riscritto l’art. 185 del Codice prevedendo tra l’altro, l’introduzione, mediante un recepimento delle corrispondenti parti dell’art. 2 della direttiva, delle seguenti nuove ipotesi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti:

 

 

Art. 185 del D.Lgs. 152/06

Fattispecie contemplata

Esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

co. 1, lett. b)

terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti sulla bonifica di siti contaminati

L’esclusione opera in virtù del fatto che si è in presenza di terreni per i quali, non venendo scavati, non ricorre (in sostanza) la definizione di rifiuto (“si disfi …”). Nel momento in cui fosse scavato, invece, ricorrerebbe l’ipotesi di cui alla lett. c) o al comma 4 se non contaminato.

co. 1, lett. c)[20]

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato

L’esclusione opera poiché di fatto sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 184-bis per la definizione di sottoprodotto.

co. 4

suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati

L’esclusione opera solo, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 4, in seguito alla valutazione di tali materiali effettuata ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter (cioè per tali materiali occorre prima valutare se ricorra la definizione di rifiuto e, nel caso ricorra, se possono essere considerati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis o, in ultima istanza, se si verifichino le condizioni previste dall’art. 184-ter per la cessazione della qualifica di rifiuto).

 

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, si segnala che nell’11° considerando della direttiva 2008/98/CE si legge che “la qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva”.

L’introduzione delle disposizioni citate ha fatto sorgere, nell’ambito dei procedimenti di bonifica, ma non solo, il problema della gestione delle aree ove si riscontrano i cosiddetti terreni di riporto.

Si segnala, infine, che la XIV Commissione (Politiche Unione europea), nel parere approvato nella seduta del 6 marzo 2012, ha formulato una condizione con la quale rileva l’opportunità di una modifica dei commi da 1 a 4 dell’articolo 3 nel senso di escludere un’interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE.

 

I commi 2 e 3 sono stati modificati nel corso dell’esame in Commissione come si evince dal seguente testo a fronte:

 

Testo dei commi 2 e 3 nel testo modificato dal Senato

Testo dei commi 2 e 3 nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportate dalla Commissione

2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui  in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

 

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

 

3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 1, lettere b), c) e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame (in proposito, sembrerebbe opportuno fare riferimento ai commi da 1 a 4 dell’articolo 3, anziché all’intero articolo), il comma 2 definisce quali “matrici materiali di riporto”, i materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state pertanto soppresse:

§         la parte della disposizione che prevedeva il riferimento nella definizione ai materiali utilizzati in passato, cioè ai c.d. riporti storici. Si ricorda che nella relazione illustrativa si fornisce la definizione di “materiale di riporto storico”, che è costituito “da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il «terreno naturale», si sono assestati determinando in molte città un nuovo orizzonte stratigrafico”;

§         l’ultima parte del comma che prevedeva la possibile inclusione, tra i materiali estranei contemplati, di residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi. In proposito, con specifico riferimento ai materiali di demolizione, si segnala il disposto dell’art. 184, comma 3, lettera b), ai sensi del quale sono considerati rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” relativo alle condizioni per rientrare nell’ambito dei sottoprodotti.

 

Al riguardo, si osserva che il riferimento ai materiali utilizzati “in passato” era troppo generico e che, nel caso in cui si intendesse ripristinare un riferimento ai materiali utilizzati in passato, si potrebbe comunque valutare l’opportunità di individuare una formulazione in linea con la definizione contenuta nella relazione illustrativa.

 

Sempre nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un inciso volto a rinviare la disciplina delle matrici materiali di riporto al decreto interministeriale previsto dall’art. 49 del D.L. 1/2012.

Si ricorda che l’art. 49 del D.L. 1/2012 (in corso di conversione) demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge[21].

 

Con il successivo comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, viene previsto che, fino all’entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dall’art. 49 del decreto-legge n. 1/2012, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo, sono considerate sottoprodotti alle condizioni indicate nell'art. 184-bis dello stesso Codice.

 

Si ricorda che l’art. 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006 reca la definizione di sottoprodotto, inteso come qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti dal decreto ministeriale (non ancora emanato) previsto dall’articolo 184-bis, comma 2.

L’art. 184-bis del Codice, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 205/2010, detta (al comma 1) le seguenti condizioni che una sostanza od oggetto deve soddisfare per essere un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Codice:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, l’ambito applicativo della disposizione in esame è stata ampliato al fine di contemplare non solo i materiali considerati dall’art. 185, comma 4, ossia quelli utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, ma anche le matrici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 185 (in situ o riutilizzati a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui sono stati escavati). Tale modifica è conseguente a un’osservazione formulata nel parere della X Commissione (Attività produttive).

 

A proposito del riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 185, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, si segnala che i materiali contemplati da tali lettere sono già esclusi dalla disciplina sui rifiuti in virtù di quanto disposto al comma 1.

 

Un’ulteriore modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente  prevede, riguardo alla qualificazione delle matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo come sottoprodotti alle condizioni indicate nell'art. 184-bis dello stesso Codice, che tale qualificazione avvenga non, come previsto dal testo approvato dal Senato, “qualora ricorrano” le condizioni citate, ma “solo se ricorrono” tali condizioni.

Tale novella sembra finalizzata ad escludere, per i materiali di riporto inclusi nel suolo di cui al comma 4, la possibilità di utilizzarli al di fuori della disciplina sui rifiuti sulla base dei criteri dettati dall’art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto).

L’art. 184-ter disciplina le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). Viene infatti previsto, al comma 1, che “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

Da ultimo il comma 4, modifica la definizione di “sito” recata dall'art. 240, comma 1, lett. a), del Codice, prevedendo che ai fini dell’applicazione della disciplina recata dal Titolo V della parte IV del Codice riguardante la bonifica dei siti contaminati, i materiali di riporto sono inclusi espressamente nelle matrici ambientali.

 

Si ricorda che l’articolo 240, comma, 1, lett. a), ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di bonifica di siti contaminati, definisce “sito” l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Si segnala, inoltre, che l’ordine del giorno G.3.100, accolto dal Governo nel corso dell’esame nell’Assemblea del Senato, impegna il Governo a informare il Parlamento in merito all’attuazione della disciplina riguardante la bonifica dei suoli contaminati in riferimento all’applicazione dell’articolo 3.


Articolo 3, comma 5
(Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di procedure per la modifica degli allegati alla parte IV)

10. All’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente:

"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

 

Il comma 10 novella l’art. 264 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) aggiungendovi un comma 3 destinato a disciplinare le procedure per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del medesimo decreto. Viene infatti previsto che all’integrazione e modifica degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del Codice si provveda con decreti adottati:

§         dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico

§         previo parere dell'ISPRA;

§         sentita la Conferenza unificata.

 

Si segnala che l’art. 24, comma 1, lettera h), del D.L. 5/2012, in corso di conversione, reca una disposizione pressoché identica per l’integrazione/modifica degli allegati alla parte V del Codice. Si fa presente che, mentre per l’aggiornamento degli allegati alla parte V, si prevedeva già l’emanazione di regolamenti di delegificazione, analoga disposizione non è stata prevista per la modifica degli allegati alla parte IV.

 

Sembrerebbe opportuno verificare la coerenza di tale strumento normativo rispetto al sistema delle fonti del diritto, atteso che si affida a decreti ministeriali il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 [22].


Articolo 3, comma 6
(Modifiche all’Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

19. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e` sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e` identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu` delle proprieta` di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

 

Il comma 6 sostituisce integrandolo, il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L’allegato D contiene l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (“Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi”).

 

Al primo periodo del vigente punto 5, che viene riprodotto pedissequamente, vengono aggiunti diversi periodi, in base ai quali:

§         per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato;

Si ricorda che il punto 3.4 dispone, tra l’altro, che per i rifiuti pericolosi si ritiene che presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle caratteristiche dettagliatamente indicate nel medesimo punto 3.4 (punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale allo 0,1%, ecc.).

Si fa notare che l’allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato trasposto dal D.Lgs. 205/2010 nell’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

§         viene ricordato che per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica;

§         nelle more dell’adozione di apposito D.M. Ambiente volto a stabilire la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

L’ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) prevede 9 classi di pericolosità per le merci. La classe 9 è una classe “residuale” che comprende “le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altri classi“[23]. Le sottocategorie M6 ed M7 riguardano “materie pericolose per l’ambiente acquatico”, rispettivamente liquide o solide.

 

Relativamente a tale ultimo punto si fa notare che le disposizioni in esso richiamate sono state modificate nel corso dell’esame in sede referente, come risulta dal seguente testo a fronte:

 

Testo approvato dal Senato

Testo come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente

19. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e` sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e` identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu` delle proprieta` di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.

19. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e` sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e` identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.

Nelle more di una specifica decisione dell’Unione europea, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita` dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo` individuare le modalita` di attribuzione di tale caratteristica di pericolosita` con decreto ai sensi dell’articolo 184, comma 5, del presente decreto.

Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall’obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosita` H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l’ambiente acquatico".

 

 

Rispetto al testo approvato dal Senato, si nota come l’emanazione del decreto ministeriale destinato a regolare l’attribuzione della caratteristica H14 non sia più eventuale ma obbligatoria, mentre non si fa più riferimento al fatto che il decreto sarà emanato “nelle more di una specifica decisione dell’UE in materia”.

Si osserva che non viene indicato alcun termine per l’emanazione del citato decreto ministeriale.

Un’altra differenza rispetto al testo approvato dal Senato risiede nell’introduzione del parere dell’ISPRA per l’emanazione del citato decreto ministeriale.

In proposito, si ricorda la recente emanazione, in data 29 settembre 2011, da parte dell’ISS (Istituto superiore di sanità) e dell’ISPRA, di un parere[24] rivolto al Ministero dell'ambiente in merito all’applicazione della classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla caratteristica H 14 introdotta dagli allegati D e I del decreto legislativo n. 152 del 2006 in attesa della definizione di criteri univoci in sede europea.

Rispetto al testo approvato dal Senato viene inoltre eliminato ogni riferimento al comma 5 dell’art. 184 del Codice.

Si ricorda in proposito che il comma 5 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’ambiente (con apposito decreto che avrebbe dovuto essere adottato entro il 23 giugno 2011[25]) di specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

Continuando il confronto con il testo approvato dal Senato si segnala l’eliminazione del periodo che, fino all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, prevedeva in ogni caso l’esclusione dall’obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 per i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l’ambiente acquatico.

Si fa notare come le disposizioni recate dal comma in esame relative alla caratteristica H14 riproducano nella sostanza quelle recate negli emendamenti Paroli 3.03 (presentato con riferimento all’A.C. 4240[26]) e Della Seta 6.22 (presentato con riferimento all’A.S. 2887 [27]). Tali emendamenti contenevano anche l’ultima parte relativa al contatto con gli ambienti acquatici che è stata invece soppressa nel corso dell’esame in sede referente.

L’eccezione ora soppressa derivava dal fatto che le caratteristiche di pericolo associate all’H14 sono per lo più connesse all’ambiente acquatico.

Nel citato parere ISS-ISPRA viene infatti sottolineato che le sostanze da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione della caratteristica H14 (ecotossico) sono quelle individuate dalla direttiva 1967/548/CE e dal regolamento 2000/2037/CE con riferimento alle seguenti frasi di rischio:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Si fa notare come, ad eccezione del codice R59, relativo all’ozono, tutte le altre frasi di rischio riguardino l’ambiente acquatico. E infatti la classe 9 (M6-M7) dell’ADR cui si fa rinvio nel comma in esame, riguarda proprio “materie pericolose per l’ambiente acquatico”.

Risulta interessante anche un confronto con le legislazioni previste in altri Stati membri. In particolare si cita il caso dell’Austria dove l’ordinanza nazionale sulla classificazione dei rifiuti prevede l’applicazione della caratteristica H14 ai rifiuti con un contenuto totale di CFC, HCFC ed alogenati oltre una certa soglia e alle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico corrispondenti alla classe 9 (M6-M7) dell’ADR[28].

 



[1]    La digestione anaerobica (DA) è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell’agroindustria) è trasformata in biogas con un contenuto in metano variabile dal 50 al 60%.

[2]    La disposizione era stata introdotta dall’art. 1, comma 4, del D.L. 196/2010.

[3] Si ricorda, in proposito, che l’articolo 34 del D.L 98/2011 introduce nel D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) l'art. 42-bis, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione (Pa) a stabilire l’indennizzo. La nuova norma colma di fatto un vuoto normativo determinatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2010, che aveva dichiarato illegittima la precedente procedura della cd. acquisizione sanante contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 sotto il profilo dell’eccesso di delega.

[4]    Si ricorda altresì che il D.Lgs. 128/2010 ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è stato previsto l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura di VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è stato previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA (art. 10 del D.Lgs. 152/2006).

[5]    Sul punto si rinvia al dossier n. 510 sull’A.C. 4480 (www.camera.it/701?leg=16&file=D11094#_Toc298146511).

[6]     http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=36185&ATTACH_ID=45978

[7]    Il ddl di conversione (A.C. 4865-B, www.camera.it/126?pdl=4865-B&tab=1&leg=16) è stato approvato in via definitiva nella seduta del 23 febbraio.

[8]    http://www.osservatorioacerra.it/erc/ERC-ERC_Layout_locale-1199880667264_Acerra.htm.

[9]    www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di%20Stato/Sezione%204/2011/201101236/Provvedimenti/201105117_18.XML

[10]   Il resoconto stenografico della seduta è disponibile all’indirizzo internet www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2011/1130&pagina=s030

[11] Il comma 8 riproduce il contenuto del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, soppresso nel corso dell’esame al Senato. Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto-legge n. 195 del 2009 siano destinate alla regione Campania quale contributo dello Stato. Il comma 10 reca una disposizione necessaria a chiarire l’inquadramento a fini fiscali dell’’operazione. Il comma 11 prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla regione mediante l’utilizzo del citato contributo nonché mediante i ricavi della vendita di energia per la quota netta che spetterà alla regione.

[12]   http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=36185&ATTACH_ID=45978 (cfr. pag. 187).

[13] In merito alle disposizioni cui fa riferimento il comma 1 in esame, si ricorda che il comma 1129 dell’art. 1 della citata legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) prevedeva l’avvio, a partire dall’anno 2007, di un Programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci non biodegradabili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Il programma avrebbe dovuto contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, al rafforzamento della protezione ambientale ed al sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali ed, ai sensi del comma 1130, essere definito con decreto interministeriale entro 120 giornidall’entrata in vigore della legge (cioè entro il 30 aprile 2007), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (che non è stato emanato). Anche in ragione della mancata adozione del citato programma l’art. 23, comma 21-novies del decreto legge n. 78/2009, ha prorogato di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine per l’operatività del divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci previsto dall’art. 1, comma 1130, della legge finanziaria 2007.

 

[14] Si veda in proposito il parere del Comitato per la legislazione.

[15]   Tale articolo prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 30 giugno 1996.

[16]   La norma considera in particolare le seguenti caratteristiche: biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in CO2; disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale; assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio; bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost. Da ultimo vengono considerati anche altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del materiale in studio.

[17]   http://www.cen.eu.

[18]   Si veda al riguardo il parere del Comitato per la legislazione approvato nella seduta del 29 febbraio 2012.

[19]   L’art. 4, comma 4, prevedeva, infatti che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato dovessero privilegiare il ricorso a tecniche che favorissero la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica. Analogamente anche l’art. 5, comma 4, disponeva che gli  interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale di un sito inquinato dovessero privilegiare il ricorso a tecniche che favorissero la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica. I citati materiali di riporto erano, quindi, considerati anche negli allegati al DM stesso.

[20]   In realtà tale fattispecie era già stata introdotta nel testo del Codice, anticipando il recepimento della direttiva 2008/98/CE, dalla lettera a) del comma 10-sexies dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[21]   A.C. 5025 (www.camera.it/126?pdl=5025).

[22] Si veda in proposito il parere del Comitato per la legislazione del 29 febbraio 2012.

[23]    Traduzione italiana dell’ADR 2011 (http://www.adr2011.it/ADR2011_PARTE_2.pdf).

[24]   Cfr. http://reteambiente.it/repository/normativa/15590.pdf. Il testo del parere dell’ISS del 6 agosto 2010 (richiamato nel parere congiunto del 29 settembre 2011) è invece disponibile su www.iss.it/binary/ampp/cont/CRITERI_DI_CLASSIFICAZIONE_dei_rifiuti_contenenti_idrocarburi_seconda_integrazione.pdf. Per una sintesi del parere ISS-ISPRA si veda A.M. Lanz, La nuova classificazione dei rifiuti e l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 (http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/ecomondo/Ecomondo2011_H14.pdf).

[25]   La norma prevede un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 205/2010 è stato pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010 e quindi entrato in vigore il 25 dicembre 2010.

[26]   www.camera.it/126?pdl=4240

[27]www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=613350&idoggetto=645621

[28]   Cfr. http://ottantuno.files.wordpress.com/2011/12/classificazione-h14-aprile-2011-tommasi.pdf.