Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 215/2011 ' A.C. 4864 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 215 DEL 29-DIC-11   AC N. 4864/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 574
Data: 11/01/2012
Descrittori:
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

11 gennaio 2012

 

n. 574/0

Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali

D.L. 215/2011 – A.C. 4864

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

C. 4864

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione alla Camera

29 dicembre 2011

Assegnazione

29 dicembre 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)  e IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia) ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni, V (Bilancio), VI (Finanze) ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,, VIII (Ambiente, territorio e Lavori pubblici), X (Attività produttive), XI (Lavoro pubblico e privato) ex art. 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale, XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 4864, di conversione del decreto legge n. 215 del 2011, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 dicembre 2011, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l’Amministrazione della difesa.

Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge “è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.

Nello specifico il provvedimento, composto da 11 articoli, è suddiviso in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 6 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1)[1], le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4). Nel medesimo capo primo, sono, altresì, inserite disposizioni concernenti l’Amministrazione della difesa, (articolo 5) e talunemisure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali (articolo 6).

 

Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Da ultimo, gli articoli 10 e 11, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.

 

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier n.574).

 

Per quanto concerne l’articolo 1, si segnala, in primo luogo, che mentre il precedente decreto legge n. 107 del 2011 aveva disposto la proroga semestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2011 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo per l’intero arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

Si segnala, inoltre, che risultano concluse le missioni autorizzate dai seguenti commi dell’articolo  4 del precedente decreto legge n. 107 del 2011:

Ø       comma 9, che autorizzava dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 104.721 euro per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo (4 unità);

Ø       comma 12 che autorizzava, dal il 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 353.164 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUMM (European Union Monitoring Mission) in Georgia (15 unità);

Ø       comma 14 che autorizzava la spesa di 4.240.689 euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare (67 unità) alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.

 

Sono, invece, autorizzate, per la prima volta dal provvedimento in esame, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, le spese relative alle operazioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

Si tratta della spesa di:

Ø       euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU l’8 luglio 2011.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 2 unità. La missione UNMISS, stabilita per un periodo iniziale di un anno a decorrere dal 9 luglio 2011, è finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan.

Ø       euro 430.000, conseguente alla cessione a titolo gratuito da parte del il Ministero della difesa alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di mezzi di trasporto e logistici. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento la cessione si inserisce nell’ambito dell’attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall’Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003.

Si segnala, inoltre, che il comma 16 del provvedimento in esame autorizza per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio si Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.

La medesima disposizione ha, altresì, previsto la copertura finanziaria per l’impiego del personale militare in Libia, relativamente al precedente periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, facendo riferimento alle risorse stanziate dall’articolo 4 comma 19 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (DL 107/2011), relativamente alla missione in Libia disposta a seguito delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Relativamente al medesimo periodo, 1° ottobre - 31 dicembre 2011, il comma 16 richiama l’applicazione delle disposizioni in materia di personale impegnato nelle missioni internazionali di cui all’articolo 6, commi 1, 2 lettera c) e 3 del richiamato decreto legge n. 107 del 2011 .

 

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.

Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:

-        22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

-        30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

-        1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l’iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

-        4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

-        1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

-        6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

-        29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

-        12 luglio 2011, n. 107, recante la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.

 

Necessità dell’intervento con legge

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).

Compatibilità comunitaria

Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale rientranti nella competenza esclusiva degli Stati membri. Non si ravvisano, pertanto, profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1213, C. 1820, C. 2605 e 2849, volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero. Ai fini dell’istruttoria legislativa su tali proposte di legge, le due Commissioni hanno svolto un’indagine conoscitiva ed hanno quindi istituito un comitato ristretto.

Si segnala, inoltre, che le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa del Senato hanno iniziato l’esame congiunto del disegno di legge governativo n. 2099, recante la delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero, e della proposta di legge n. 335, recante la delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza. Il disegno di legge governativo è stato adottato come testo base nella seduta del 28 giugno 2011.

Da ultimo, si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono previste dall’atto Senato 2190, attualmente all’esame della 4a Commissione (Difesa) del Senato in sede referente.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.

Per la disciplina in materia penale il provvedimento in esame perpetua, invece, la lunga e complessa catena di rinvii normativi ai decreti-leggen. 152 del 2009 e n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001.

 

Coordinamento con il codice dell’ordinamento militare

La relazione per l’analisi tecnico-normativa segnala che “nell’ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell’articolo 2115 del codice dell’ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell’ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare”.

 

Formulazione del testo

Efficacia retroattiva

L’articolo 1, comma 16 reca disposizioni concernenti la copertura finanziaria per l’impiego del personale militare in Libia, relativamente al precedente periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, facendo riferimento alle risorse stanziate dall’articolo 4 comma 19 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (DL 107/2011), relativo alla missione in Libia disposta a seguito delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (articolo 4, comma 19, del DL n.107 del 2011) aveva autorizzato fino al 30 settembre 2011 (dal 1° luglio 2011) la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare disposta in attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il rispetto di una no fly zone in territorio libico, l'embargo del traffico d'armi e la protezione dei civili.

Relativamente al medesimo periodo, 1° ottobre - 31 dicembre 2011, il comma 16 richiama l’applicazione delle disposizioni in materia di personale impegnato nelle missioni internazionali di cui all’articolo 6, commi 1, 2 lettera c) e 3 del richiamato decreto legge n. 107 del 2011 .

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier n.574).

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame “l’intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all’intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti”.

 

 


 

 

 

Servizio Studi –  Dipartimento Affari Esteri

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File: D11215_0.doc



[1]   Per l’analisi delle singole missioni si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier n. 574.