Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 215/2011 ' A.C. 4864 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4864/XVI   DL N. 215 DEL 29-DIC-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 574
Data: 11/01/2012
Descrittori:
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 215/2011 – A.C. 4864

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 574

 

 

 

11 gennaio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

 

Ø      Elementi per l’istruttoria legislativa

Ø      Schede di lettura

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11215.doc

 


INDICE

Nota introduttiva                                                                                                1

Schede di lettura

Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)                             9

Art. 2 (Disposizioni in materia di personale)                                                      26

Art. 3 (Disposizioni in materia penale)                                                               38

Art. 4 (Disposizioni in materia contabile)                                                            42

Art. 5 (Disposizioni per l’Amministrazione della difesa)                                     44

Art. 6 (Modificazioni dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)                                                                55

Art. 7 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)                                                  59

Art. 8 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)62

Art. 9 (Regime degli interventi)                                                                           69

Art. 10 (Copertura finanziaria)                                                                            78

Art. 11 (Entrata in vigore)                                                                                   80

Documentazione

Rifinanziamento missioni internazionali delle Forze armate e di polizia: comparazione DL 107/2011 (semestrale) – DL 215/2011 (annuale)                                                         83

Afghanistan e Pakistan: dati statistici                                                                 87

 

 


Nota introduttiva

Il disegno di legge A.C. 4864, di conversione del decreto legge n. 215 del 2011, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 dicembre 2011, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l’Amministrazione della difesa.

Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge “è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.

Nello specifico il provvedimento, composto da 11 articoli, è suddiviso in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 6 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4). Nel medesimo capo primo, sono, altresì, inserite disposizioni concernenti l’Amministrazione della difesa, (articolo 5) e talune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali (articolo 6).

 

Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Da ultimo, gli articoli 10 e 11, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.

 

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle successive schede di lettura).

 

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n.107 del 2011) che aveva disposto  la proroga semestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2011 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo per l’intero arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

 

Si segnala, inoltre, che risultano concluse le missioni autorizzate dai seguenti commi dell’articolo  4 del precedente decreto legge n. 107 del 2011:

 

Ø      comma 9, che autorizzava dal 1° luglio al 30 settembre 2011 la spesa di 104.721 euro per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo (4 unità);

Ø      comma 12, che autorizzava, dal il 1° luglio al 30 settembre 2011, la spesa di 353.164 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUMM (European Union Monitoring Mission) in Georgia (15 unità);

Ø      comma 14 che autorizzava la spesa di 4.240.689 euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare (67 unità) alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.

 

Sono, invece, autorizzate, per la prima volta dal provvedimento in esame, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, le spese relative alle operazioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

Si tratta della spesa di:

 

Ø      euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU l’8 luglio 2011.

 

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 2 unità. La missione UNMISS, stabilita per un periodo iniziale di un anno a decorrere dal 9 luglio 2011, è finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan.

 

Ø      euro 430.000, conseguente alla cessione a titolo gratuito da parte del il Ministero della difesa alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di mezzi di trasporto e logistici. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento la cessione si inserisce nell’ambito dell’attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall’Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003.

 

Si segnala, inoltre, che il comma 16 del provvedimento in esame autorizza per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio si Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.

La medesima disposizione ha, altresì, previsto la copertura finanziaria per l’impiego del personale militare in Libia, relativamente al precedente periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, facendo riferimento alle risorse stanziate dall’articolo 4 comma 19 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (DL 107/2011), relativamente alla missione in Libia disposta a seguito delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Con riferimeto al medesimo periodo, 1° ottobre - 31 dicembre 2011, il comma 16 richiama l’applicazione delle disposizioni in materia di personale impegnato nelle missioni internazionali di cui all’articolo 6, commi 1, 2 lettera c) e 3 del richiamato decreto legge n. 107 del 2011 .

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.

Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:

Ø      22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

Ø      30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

Ø      1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l’iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

Ø      4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Ø      1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

Ø      6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

Ø      29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;

Ø      12 luglio 2011, n. 107, recante la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.

 

Necessità dell’intervento con legge

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

 

Le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1213, C. 1820, C. 2605 e 2849, volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero. Ai fini dell’istruttoria legislativa su tali proposte di legge, le due Commissioni hanno svolto un’indagine conoscitiva ed hanno quindi istituito un comitato ristretto.

Si segnala, inoltre, che le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa del Senato hanno iniziato l’esame congiunto del disegno di legge governativo n. 2099, recante la delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero, e della proposta di legge n. 335, recante la delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza. Il disegno di legge governativo è stato adottato come testo base nella seduta del 28 giugno 2011.

Da ultimo, si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono previste dall’atto Senato 2190, attualmente all’esame della 4a Commissione (Difesa) del Senato in sede referente.

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.

18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

L'articolo 1 del decreto legge in esame reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 4 del decreto-legge n. 107 del 2011[1], convertito dalla legge n. 130 del 2011, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2011.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 4 del sopra richiamato D.L. 107/2011. La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afghano consiste in 4.000 unità.Il precedente D.L. 107/2011 di proroga, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto per le medesime missioni l’impiego di 4.200 unità ed una spesa di 399.704.836.

 

La partecipazione alle missioni ISAF e EUPOL Afghanistan è altresì autorizzata dai commi 12, 15, 23, 25  del presente articolo.


 

Recenti sviluppi della situazione in Afghanistan e Pakistan[2]

 

AFGHANISTAN: Il 6 agosto i talebani hanno abbattuto un elicottero dell’esercito statunitense, uccidendo 37 soldati americani e afgani oltre ad un civile afgano (provocando il maggior numero di vittime sin dal 2001). Gli Stati Uniti hanno dichiarato morto il responsabile dell’attacco. Nel corso di settembre si è registrato un aumento degli attacchi dell’insorgenza, incluso l’assassinio del Presidente dell’Alto Consiglio di Pace afgano Burhannudi Rabbani il 20 settembre. Il 1 ottobre il presidente Karzai ha dichiarato che il governo abbandonerà i negoziati di pace con i talebani. Il 14 settembre gli insorti hanno condotto un attacco di venti ore all’ambasciata americana e al quartier generale della Nato a Kabul provocando 27 morti. Gli ufficiali hanno accusato dell’accaduto il network Haqqani legato ai talebani, mentre da parte americana si è ipotizzato uno spalleggiamento dell’attacco da parte pakistana. Nel corso di ottobre si è protratta la tensione con il Pakistan: il 3 ottobre il presidente Karzai ha condannato in televisione il “doppio gioco” pakistano sul terrorismo. Il 4 ottobre il governo ha firmato una partnership strategica con l’India evidenziando aree di comune preoccupazione tra le quali la sicurezza e la politica; il 20 ottobre il segretario di Stato Hilary Clinton si è incontrato con il Presidente Karzai per discutere di sicurezza. Il 1 ottobre l’ISAF ha annunciato la cattura di Haji Mali Khan, comandante afgano del Network Haqqani, cui sono stati imputati numerosi attacchi nonché di aver tessuto legami con il Pakistan. Il 19 ottobre 200 soldati francesi hanno lasciato il paese segnando l’inizio dei ritiri delle truppe NATO. Più di duemila membri dell’elite politica ha partecipato alla “Loya Jirga” del 16-20 novembre per discutere il supporto alla partnership strategica proposta tra Stati Uniti e Afganistan, nonché delle negoziazioni con i talebani. L’11 novembre il presidente Karzai ha incontrato il primo ministro pakistano Gilani nello sforzo di ricucire le relazioni reciproche (cfr. infra Pakistan).  Il 5 dicembre la Conferenza internazionale di Bonn sull’Afghanistan ha definito le linee guida per la prosecuzione del sostegno internazionale al Paese successivamente al 2014; la Conferenza si è però caratterizzata soprattutto per il boicottaggio da parte del Pakistan. Il 6 dicembre una serire di attacchi suicidi in varie località dell’Afghanistan ha provocato oltre 80 morti. Alla fine del mese l’alto consiglio per la pace ha comunicato l’accettazione da parte del governo afghano dell’apertura di un ufficio di rappresentanza dei talebani a Doha, nel Qatar nel quadro dei negoziati di pace.

 

PAKISTAN: Il mese di agosto ha visto montare la violenza e continui scontri tra i Pashtun e i gruppi etnici Mohajid, rappresentati dai partiti politici MQM e ANP a Karachi, provocando più di cento vittime. Ulteriore degenerazione nel mese di settembre si è registrata sul fronte delle relazioni Usa-Pakistan a seguito di un attacco a Kabul da parte del network Haqqani: l’ambasciatore statunitense ha chiesto con forza al Pakistan di non supportare più tale gruppo. Anche nel mese di ottobre sono continuati gli scontri tra le forze di sicurezza e gli insorti. La commissione governativa messa in piedi per indagare sull’uccisione di Bin Laden ha raccomandato il 6 ottobre che il dottor Shakeel Afridi, medico pakistano accusato di aver aiutato la Cia a rintracciare Bin Laden, sia imputato per alto tradimento. Il 22 ottobre l’esercito ha accusato le forze ISAF in Afganistan di aver fallito nel prevenire raid lungo il confine provenienti dall’Afganistan. Il segretario di Stato Hilary Clinton in visita in Pakistan ha esortato la controparte ad agire per rimuovere i rifugi degli insorti afgani. Oltre 30.000 sostenitori della Lega Musulmana dell’opposizione pakistana hanno protestato il 28 ottobre a Lahore chiedendo le dimissioni del presidente Zardari. La Corte di Quetta ha emesso il 28 ottobre un mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente Musharraf e l’ex primo ministro Aziz per un omicidio politico avvenuto nel 2006. A novembre le relazioni Usa-Pakistan sono state gravemente danneggiate dall’attacco NATO/ISAF a due avamposti militari pakistani di confine che ha provocato la morte di 24 soldati; il governo ha condannato l’attacco, protestato circa l’uso della base afgana, chiesto alla NATO di evacuare la base aerea in Balochistan, e deciso di boicottare la conferenza internazionale di Bonn del 5 dicembre. Il primo ministro Gilani ha incontrato l’11 novembre il presidente afgano Karzai per tentare una ripresa del dialogo. La tensione tra NATO e Pakistan nel mese di dicembre è proseguita, mentre la Corte suprema pakistana ha iniziato ad investigare su un memo inviato dal governo pakistano agli USA, attraverso l’ex-ambasciatore pakistano negli USA Haqqani, nel maggio 2011, con una richiesta di assistenza contro un eventuale colpo di stato militare; le audizioni della Corte suprema stanno aumentando le tensioni tra governo civile e autorità militari.

 

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 157.012.056 euro, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 4 del citato D.L. 107/2011.La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità (la consistenza prevista dal precedente D.L. di proroga, limitatamente al secondo semestre del 2011, era di 1.549 unità, mentre la spesa autorizzata era di 92.021.055 euro).

 

Recenti sviluppi della situazione in Libano[3]

 

Come è noto, a seguito degli accordi di Taif del 1990, che posero fine alla lunga guerra civile scoppiata a metà degli anni Settanta, il Libano si è trovato sotto una sorta di protettorato siriano. Solo successivamente all’omicidio dell’ex-primo ministro libanese Hariri, avvenuto nel 2005 in circostanze tali da lasciar presumere un coinvolgimento di esponenti del movimento filoiraniano e filosiriano libanese di Hezbollah (ed anche, specialmente in una prima fase delle indagini, di esponenti dei servizi segreti siriani), le proteste popolari libanesi indussero la Siria a decidere il ritiro delle truppe presenti in Libano. Tuttavia, la Siria ha continuato comunque ad esercitare una notevole influenza nelle vicende libanesi. Infatti, se nelle elezioni del 2009 la coalizione di partiti antisiriana del “14 marzo” guidata dal figlio di Rafiq Hariri, Saad, ha prevalso su quella filosiriana dell’”8 marzo” (al cui interno milita anche Hezbollah, la cui influenza sulla politica libanese appare crescente), la Siria ha sostenuto, insieme all’Arabia Saudita, la formazione di un governo di unità nazionale guidato dallo stesso Saad Hariri e il “dialogo nazionale” da questo avviato. Il governo Hariri è entrato in crisi agli inizi del gennaio 2011 con le dimissioni dei ministri di Hezbollah per protesta contro le attività del Tribunale internazionale per il Libano istituito dall’ONU (e presieduto, fino a poche settimane prima della sua morte, avvenuta nell’ottobre 2011  dall’italiano Antonio Cassese) per indagare sulla morte di Rafiq Hariri. Nel corso del 2011, il tribunale speciale per il Libano ha infatti perfezionato l’incriminazione di quattro esponenti di Hezbollah per l’omicidio, prefigurando anche la possibilità di procedere in contumacia. L’attività del tribunale ha influenzato gli equilibri politici interni. Infatti, se fin dal 24 gennaio 2011, è stato designato un nuovo primo ministro, esponente della coalizione di partiti filosiriana, il sunnita Miqati, già primo ministro nel 2005, le trattative per la formazione del governo sono risultate particolarmente complesse e solo il 12 giugno è stata annunciata la lista dei trenta ministri, diciannove dei quali sono peraltro esponenti vicini ad Hezbollah.

Il 17 agosto il Tribunale Speciale per il Libano ha pubblicato l’intero atto di accusa nei confronti dei quattro membri di Hezbollah sospettati dell’assassinio del precedente primo ministro Rafiq Hariri. Il 4 agosto il governo libanese si è dissociato dalla condanna della violenza in Siria effettuata dal Consiglio di Sicurezza; il 7 agosto il ministro degli affari esteri Mansour ha incontrato il presidente Assad a Damasco, ribadendo l’intenzione del Libano di non interferire negli affari interni siriani. A settembre il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ha stimato i rifugiati siriani in Libano intorno ai 4.000. Mansour ha dichiarato alle Nazioni Unite che la proposta di confine marittimo israeliana minaccia la pace e la sicurezza nella regione. Il 19 ottobre il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Mon ha chiesto alla Siria di cessare le incursioni militari in Libano che hanno ucciso tre cittadini siriani nell’arco del mese. Stime ufficiali di ottobre hanno registrato più di 5.000 rifugiati siriani. Il 12 novembre il governo ha votato contro la decisione assunta dalla Lega Araba di sospendere la Siria, dissociandosi dalle relative sanzioni contro la stessa. Il 30 novembre il primo ministro Mikati ha annunciato il pagamento della quota libanese di fondi destinata al Tribunale Speciale per il Libano, minacciando di rassegnare le dimissioni qualora il gabinetto si rifiutasse di sostenerlo. Alla fine il pagamento del contributo è avvenuto, con un via libera sostanziale anche da parte di Hezbollah che ha preferito non compromettere su questa questione la permanenza in vita del governo.

 

 

 

Il comma 3 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 98.548.822 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 4 del D.L.107/2011, e specificatamente:

Ø      la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø      la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø      il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø      la Joint Enterprise Balcani.

 

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 848 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto, per le medesime operazioni una stima di 560 unità ed una autorizzazione di spesa di 33.234.000 euro.

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo è altresì autorizzata dai commi 20, 24 e 26 del presente articolo.

 

Il comma 4 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 298.461 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 4 del D.L. 107/2011. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesa, era di 150.248 euro .

 

Recenti sviluppi della situazione nei Balcani occidentali[4]

 

BOSNIA-ERZEGOVINA: Il 28 dicembre i leader dei sei partiti principali hanno annunciato l’accordo sulla formazione del governo, ponendo fine ad uno stallo protrattosi per quattordici mesi, dopo le elezioni politiche dell’ottobre 2010. Il governo è composta da quattro ministri bosgnacchi (bosniaci musulmani), tre serbi e tre croati. Il lungo stallo era stato alimentato dalla disputa tra i partiti della Federazione croato-musulmana sui seggi da occupare in Consiglio di Ministri. In questo contesto, il presidente della Repubblica Serba di Bosnia Dodik aveva fatto cenno, nel mese di novembre, ad un futuro assetto costituzionale che includa un meccanismo di “dissociazione pacifica”. L’accordo di coalizione ha anche previsto l’approvazione del bilancio entro il 1° gennaio e l’accordo sulle modifiche legislative richieste dall’Unione europea. Il rapporto annuale della Commissione europea ha criticato la mancanza di progressi sulla riforma della governance, nelle politiche sociali, nella lotta contro il traffico di droga e il crimine organizzato.  A fine ottobre l’attacco all’ambasciata Usa da parte di un membro del movimento wahabista ha risvegliato le paure sul terrorismo islamico radicato localmente.

KOSOVO: Il 2 dicembre 2011, nel corso dell’ottavo round dei colloqui mediati dall’Unione europea, il Kosovo e la Serbia hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei confini che ha consentito la rimozione delle barricate sulle strade nel nord del Kosovo erette da manifestanti serbi.

La situazione nel nord del paese era divenuta tesa dopo la crisi di fine luglio a seguito del tentativo da parte della polizia speciale kosovara di prendere il controllo dei due valichi di confine 1 e 31 con la Serbia. Dopo il fallimento di mediazione da parte dell’Ue, nel mese di agosto il comandante della KFOR Buhler si è fatto mediatore dell’accordo che ha posto i valichi di confine 1 e 31 sotto il controllo della KFOR. Anche dopo l’accordo, però, è rimasta una situazione di stallo a causa del permanere di una dozzina di posti di blocco di manifestanti serbi sulle strade principali nel nord per protesta contro la presenza di funzionari doganali del governo kosovaro ai valichi di confine con la Serbia. La presenza dei posti di blocco ha determinato anche difficoltà di rifornimento per KFOR. A seguito di una mediazione con il presidente serbo Tadic, il 27 ottobre i manifestanti serbi hanno consentito il passaggio dei rifornimenti per KFOR, senza rimuovere però totalmente le barricate.

Dopo l’accordo del 2 dicembre nuove barricate sono state erette dai manifestanti serbi il 9 dicembre, per protestare contro la decisione del Consiglio europeo di negare lo status di Stato candidato alla Serbia. In attuazione dell’accordo, comunque, il 20 dicembre la Serbia ha iniziato a consegnare alle autorità kosovare i registri dello stato civile del Kosovo sottratti dalle forze serbe nel 1999; il 26 dicembre l’accordo sulla libera circolazione è stato attuato, consentendo a cittadini kosovari di entrare in Serbia con le carte di identità rilasciate dalla Repubblica del Kosovo e di guidare con la patente kosovara.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 20.967.090per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 4 del D.L. 107/201. Al riguardo la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 287 unità. Il precedente D.L. di proroga, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto per la medesima missione l’impiego di 102 unità ed una autorizzazione di spesa di 7.308.028 euro.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 1.212.268 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 13 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesa, era di 603.986 euro .

 

Il comma 7 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 122.024 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesaera di 61.345.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 256.320 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesa, era di 128. 507 euro .

 

Il comma 9 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 266.997 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesa, era di 134.228 euro .

 

Il comma 10 autorizza la spesa di 309.242 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (17 unità), già previste dal precedente D.L. 107/2010, all’art. 4, comma 11, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il secondo semestre 2011, la cui autorizzazione di spesa,era di 158.749 .

Si tratta della missione DIE (Delegazione Italiana Esperti)

 

Il comma 11 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, la spesa di 49.686.380 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea (267 unità) e Ocean Shield della NATO(245 unità)per il contrasto alla pirateria.Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 4, comma 13, del D.L. n. 107/2011 che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto l’impiego di 8 unità per l’operazione Atalanta e 218 per l’operazione Ocean Schield ed una autorizzazione di spesa di 20.873. 434 euro.

 

Il comma 12 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 21.977.519 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (93 unità).Tali attività, limitatamente al secondo semestre del 2011 e con riferimento al medesimo impiego di personale, erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 107/2011, che faceva, altresì, riferimento anche alla conclusa missione in Iraq. L’autorizzazione di spesa prevista da tale comma era di 10.483.835 euro.

 

Il comma 13 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 2.293.954 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somaliagià autorizzatadal 1° luglio 2011 fino al 31 dicembre 201 dal D.L. n.107/2011. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 22 unità. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per la medesima missione l’impiego di 15 unità con un’autorizzazione di spesa, relativamente al solo secondo semestre 2011, di euro 508.319. La somma prevista dal comma 13 in esame è altresì destinata alle iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale.

 

Il comma 14 autorizza un’ulteriore spesa di 139.885.137 euro, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento. L’articolo 4, comma 17, del decreto-legge n. 107/2011, autorizzava, dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2011, una spesa di 64.255.200 milioni di euro, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

 

Il comma 15 autorizza la spesa di 7.485.360, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, per consentire ai comandanti dei contingenti militari delle missioni in Afghanistan, Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali. In particolare, la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 6.500.000 alla missione in Afghanistan, euro 800.000 alla missione in Libano ed euro 185.360 alla missione nei Balcani. L’articolo 4, comma 18, del D.L. n. 107/2011 aveva autorizzato dal 1° luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011, una spesa di 1.600.000 euro per analoghi interventi nel teatro afghano.

 

Il comma 16 autorizza per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l’impiego di personale militare in attività diassistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio si Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 100 unità.

 

Nello specifico con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita una nuova missione in Libia, denominata UNSMIL avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

 

La medesima disposizione ha, inoltre, previsto la copertura finanziaria per l’impiego del personale militare in Libia, relativamente al precedente periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, facendo riferimento alle risorse stanziate dall’articolo 4 comma 19 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (DL 107/2011), relativamente alla missione in Libia disposta a seguito delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (articolo 4, comma 19, del DL n.107 del 2011) aveva autorizzato fino al 30 settembre 2011 (dal 1° luglio 2011) la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare disposta in attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il rispetto di una no fly zone in territorio libico, l'embargo del traffico d'armi e la protezione dei civili.

 

Relativamente al medesimo periodo, 1° ottobre - 31 dicembre 2011, il comma 16 richiama l’applicazione delle disposizioni in materia di personale impegnato nelle missioni internazionali di cui all’articolo 6, commi 1, 2 lettera c) e 3 del richiamato decreto legge n. 107 del 2011 .

 

Al riguardo, il comma 1 del citato articolo 6, rinvia alle disposizioni di cui:

Ø     all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

Ø     all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

Ø     all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 102 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010.

 

La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 e il comma 3 del medesimo articolo recano, invece, rispettivamente, disposizioni in materia di indennità di missione e deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario.

 

L’esame delle sopra richiamate disposizioni normative è contenuto nella successiva scheda di commento all’articolo 2 recante “disposizioni in materia di personale”.

 

Recenti sviluppi della situazione in Libia[5]

 

Dal mese di agosto si è consolidata la svolta nel conflitto armato interno libico, determinata, a partire dalla fine di giugno dall’avanzata di forze ribelli di origine berbera dalle montagne di Nefusa, nell’ovest del Paese, e dall’azione della milizia di Zintan, sempre nell’ovest del Paese, mentre nell’est del Paese permaneva una situazione di stallo. Nel mese di agosto gran parte delle Tripolitania e la stessa Tripoli sono passate sotto il controllo delle forze ribelli, mentre le forze fedeli a Gheddafi sono andate progressivamente concentrandosi nelle città di Sirte e di Bani Walid.  Nel medesimo mese il Consiglio nazionale transitorio libico ha approvato una dichiarazione costituzionale che disciplina il processo di transizione da avviarsi al momento del completamento della “transizione libica”. Questo processo prevede, tra le altre cose, entro 30 giorni dalla dichiarazione della liberazione la formazione di un nuovo governo transitorio ed entro 90 giorni l’approvazione della legge elettorale di un’assemblea costituente (il “Congresso nazionale generale”) composta da 200 membri, da eleggere entro 240 giorni. Il 17 settembre il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato la risoluzione 2009 autorizzando una missione ONU di sostegno al governo transitorio per tre mesi, nonché la prosecuzione dell’azione militare internazionale a sostegno della popolazione civile. I combattimenti tra le forze fedeli a Gheddafi e il Consiglio nazionale transitorio libico sono proseguiti fino alla conquista di Bani Walid (il 17 ottobre) e di Sirte (il 20 ottobre) e all’uccisione di Gheddafi (20 ottobre). Il 23 ottobre il  presidente del Consiglio nazionale transitorio libico Mustafa Abdel Jalil ha proclamato la liberazione della Libia, avviando formalmente il processo di transizione. Il Consiglio di sicurezza ONU ha quindi adottato all’unanimità la risoluzione 2016, la quale autorizzava la fine dell’azioni militari internazionali, la NATO ha sospeso le operazioni il 31 ottobre 2011. Il 19 novembre Saif al-Islam, figlio di Gheddafi, e Mohammed al-Senussi,  capo dei servizi segreti libici,sono stati catturati. Il 23 novembre si è formato il nuovo governo con a capo il Primo Ministro Abdurrahim El-Keib. Nel mese di novembre è stata avviata la costituzione di forze armate nazionali unitarie, allo scopo di superare la proliferazione delle milizie. L’operazione appare tuttavia assai difficoltosa, soprattutto per i contrasti tra il Consiglio nazionale transitorio, da un lato, e le milizie di Zintan e le milizie di Misurata, dall’altro lato. Ha suscitato dubbi e perplessità la designazione, fin dalla fine di agosto, a comandante militare di Tripoli di Abdul Hakim Belhaj, esponente islamista del Gruppo di combattimento libico, in passato in contatto con esponenti di Al Qa’ida. Forze fedeli a Belhaj si sono scontrate con le milizie di Zintan che controllano l’aeroporto di Tripoli. Nel mese di dicembre si è costituita l’”Unione di Thwar in Libia”, che rappresenta il 70 per cento delle forze ribelli, richiedendo che ai ribelli siano riservati il 40 per cento dei seggi nel nuovo congresso nazionale. Manifestazioni di protesta contro le milizie si sono svolte nel a Tripoli il 7 dicembre, organizzate dall’associazione degli avvocati, mentre a Bengasi una manifestazione di 30.000 persone ha richiesto maggiore trasparenza nel governo e un’adeguata rappresentanza delle regioni orientali nel nuovo congresso nazionale.

 

Il comma 17 autorizza per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU l’8 luglio 2011. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 2 unità.

 

La missione UNMISS, stabilita per un periodo iniziale di un anno a decorrere dal 9 luglio 2011, è finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan.

 

Il comma 18 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuitoalle Forze armate della Repubblica di Gibuti mezzi di trasporto e logistici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 430.000 per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento la cessione si inserisce nell’ambito dell’attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall’Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003.

 

Il comma 19 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 6.180.586 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania (3 unità) e nei Paesi dell'area balcanica (18 unità) già prorogati dall’articolo 4, comma 20, del D.L. n. 107/2011 che aveva disposto un’autorizzazione di spesa, per il secondo semestre del 2011, pari ad euro 3.382.400 ed un impiego complessivo di 52 unità.

Si tratta delle attività svolte nell’ambito della collaborazione realizzata dalla missione Bilaterale interni.

 

Il comma 20 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 1.695.480 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 62.630 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un’unità) alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 21, del D.L. n. 107/2011, che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva disposto l’impiego di un medesimo numero di personale ed una autorizzazione di spesa di 867.940 euro.

 

Il comma 21 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 128.190 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 4, comma 22, del D.L. n. 228/2010, che aveva disposto, limitatamente al secondo semestre del 2011, l’impiego di un medesimo numero di personale ed una autorizzazione di spesa di 63.730 euro.

 

Il comma 22 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 541.803 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri (3 unità) e della Polizia di Stato (6 unità) alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission), già prorogata dall’articolo 4, comma 23, del D.L. n. 228/2010 che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto l’impiego complessivo di 9 unità di personale ed una autorizzazione di spesa di 270.851 euro.

 

Il comma 23 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 3.048.367 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF (20 unità). La partecipazione della Guardia di finanza alla suddetta missione era già stata prorogata dall’articolo 4, comma 24, del D.L. n.107/2011 che aveva previsto, limitatamente al secondo semestre del 2011, l’impiego di 21 unità ed una autorizzazione di spesa di 1.600.179 euro.

 

Il comma 24 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 735.454 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza (11 unità)alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), già prevista dal precedente decreto-legge n. 107 del 2011, all’art. 4, comma 25, che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva previsto l’impiego delle medesime unità di personale ed una autorizzazione di spesa di 342.220 euro.

 

 

Il comma 25 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 514.244 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti(2 unità)e nelKosovo (un’unità),già prevista dal precedente decreto-legge n. 107 del 2011, all’art. 5, comma 26, che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva disposto l’impiego di medesimo numero di personale ed una autorizzazione di spesa di 227.628 euro.

 

Al riguardo si ricorda che le Joint Multimodal Operational Units, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo sono articolazioni della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta al coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

 

Il comma 26 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 289.043 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, e di personale del Corpo della polizia penitenziaria (9 unità) e personale amministrativo (un’unità) del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.La partecipazione è stata da ultimo prorogata dall’articolo 4, comma 27, del D.L. n. 107/2011, che aveva previsto, limitatamente al secondo semestre del 2011,  il medesimo numero di magistrati, 12 unità appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria ed una autorizzazione di spesa di 260.991 euro.

 

Il comma 27 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 29.410 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS (vedi il precedente comma 21), già prevista dal D.L. n. 107 del 2011, all’art. 4, comma 28 che aveva disposto, limitatamente al secondo semestre del 2011, l’impiego di un magistrato collocato fuori ruolo ed una autorizzazione di spesa di 19.254 euro.

 

Il comma 28 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 80.440 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina (vedi precedente comma 22), già prevista dal D.L. n.107 del 2011, all’art. 4, comma 29 che, limitatamente al secondo semestre del 2011, aveva disposto l’impiego di due magistrati ed una autorizzazione di spesa di 96.971 euro.

 

Il comma 29 autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la spesa di 10.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il D.L. n.107 del 2011 conteneva, all’articolo 4, comma 30, un’identica disposizione per il secondo semestre 2011, con una spesa prevista di 5.000.000 di euro.

 

 

 


Art. 2
(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

 

 

L’articolo 2 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A  tal fine, il comma 1 del citato articolo 2, rinvia alle disposizioni di cui:

 

Ø    all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

Ø    all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

Ø    all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 102 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia,sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni, come sopra ricordato) sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensileragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001[6], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[7] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore14 e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[8], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-       l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;

-       il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2010 prevede che ai contributi direttamente erogati dall’Unione europea al personale che partecipa alle missioni EUPM non si applica la disposizione originariamente contenuta nell’articolo 1, comma 1238 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ed ora confluita nel codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la quale prevede la confluenza in un fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare di tutte le somme erogate all’Italia da organizzazioni internazionali.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·       98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratui impiegato :

Ø      in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO:

Ø      in Libia, per la missione di cui al precedente comma16 dell’articolo 1;

Ø      in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, nelle missioni EUPM e JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 1, commi 22 e 25 del presente decreto-legge;

 

·       98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 1, comma 13 del presente decreto;

 

·       nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje; stessa disposizione si applica al personale impiegato nella missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS di cui al comma 17 del precedente articolo 1;

 

Il comma 3 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all’articolo 5 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (n107 del 2011).

 

Il presente comma deroga, quindi:

-       ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario;

-       ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

 

Nello specifico l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

Il comma 4 prevede che il ministro della difesa possa avvalersi del personale appartenente ai corpi ausiliari della Croce Rossa Italiana (Corpo militare della Croce Rossa e Corpo delle infermiere volontarie), nei limiti dei finanziamenti assicurati dall’articolo 11 comma 4 del DPR n. 170 del 2007.  Tale norma dispone che, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.

 


Art. 3
(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

 

 

L’articolo rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[9], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[10].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[11];

 

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

-      l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-      la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-      la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

 

§         che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[12].

 

In particolare, prevede che:

-      al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[13] (art. 5, co. 4);

-      nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-      l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);

-      possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§         la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

§         l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[14].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 

 

 


Art. 4
(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

 

 

Il comma 1 del presente articolo dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 600.000.000 e per il Ministero degli affari esteri , pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Si segnala che nell’analoga disposizione contenuta, per la seconda metà del 2011, nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2011 era prevista la sola anticipazione, in favore del Ministero della difesa, di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto n. 107 del 2011 e comunque pari a 350.000.000.

 


Art. 5
(Disposizioni per l’Amministrazione della difesa)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 831:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:

«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

«Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

e) all'articolo 2190:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».

3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

L’articolo 5 del provvedimento in esame, composto da quattro commi, reca talune disposizioni per l’Amministrazione della difesa non presenti in precedenti decreti legge di proroga delle missioni internazionali e finalizzate, come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, “a potenziare, sotto il profilo organizzativo e finanziario, l’operatività dello strumento militare per le esigenze connesse con l’impiego del personale militare nelle missioni internazionali e nelle attività istituzionali svolte sul territorio nazionale”.

 

Nello specifico, il comma 1, limitatamente al triennio 2012-2014, consente l’assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over di cui agli articoli 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e 66, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

 

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente[15]. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato comma 523[16] ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§       amministrazioni dello Stato[17], anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§       agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

§       enti pubblici non economici;

§       enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[18].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente[19].

Tale limite trova applicazione anche alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. 165.

Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Infine, le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331/2000, al D.Lgs. n. 215/2001[20] e alla legge n. 226/2004[21], fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 226.

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della richiamata L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

Più specificamente, il comma 9 del richiamato articolo 66 ha disposto la facoltà, per il 2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, è previsto che il numero delle unità di personale da assumere non possa eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente.

 

In relazione alle citate assunzioni il medesimo comma precisa che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare la procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

 

L’istituto della mobilità nella P.A. è disciplinato dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Più specificamente la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dal richiamato articolo 30, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis disciplinano la mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Posto che le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

In particolare, per la copertura delle vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti sopra descritto. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza (comma 2-bis)

 

Come si legge nella richiamata relazione, “l’intervento si rende necessario e urgente per consentire ai poli di mantenimento dell’Esercito e agli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, di disporre del personale tecnico occorrente a garantire i livelli minimi delle attività di riparazione, manutenzione e trasformazione di mezzi e materiali impiegati soprattutto nei teatri all’estero secondo quanto richiesto dalle esigenze operative. Esso prevede una parziale e temporanea deroga alla disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni, motivata dalla necessità di garantire le più rapide procedure di assunzione possibili per quelle categorie di personale tecnico, per le quali le riduzioni di assunzioni nel pubblico impiego imposte dalle necessarie misure di contenimento della spesa pubblica adottate negli ultimi posti hanno determinato gravi carenze non altrimenti compensabili”.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 reca, invece, una serie di modifiche al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare, la lettera a) incide sull’articolo 831 del Codice, riguardante i concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, al fine di inserirvi il nuovo comma 6-bis.

La nuova disposizione è intesa a consentire, in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, il transito nei ruoli normali dei corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all’esercizio della professione previste per l’accesso a tali ruoli. La medesima disposizione prevede, altresì, il transito nei ruoli speciali degli stessi corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione.

In relazione ai richiamati transiti, il nuovo comma 6-bis precisa che l’ordine di iscrizione al ruolo è stabilito secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 797 del codice.

 

Il comma 2 dell’articolo 797 precisa che nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità posseduta prima del trasferimento. Ai sensi del successivo comma 3 nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l’ordine di precedenza è determinato dall’età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l’ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell’anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

 

In relazione a tale nuova disposizione l’allegata relazione illustrativa del decreto legge precisa che “si tratta di disposizioni che si sono rese ormai necessarie e urgenti, soprattutto in ragione dei protratti e consistenti impieghi del personale sanitario nei teatri operativi per consentirne l’avvicendamento”.

 

La successiva lettera b) novella, invece, l’articolo 833 del Codice, riguardante il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

Nello specifico, la modifica proposta è volta a consentire il transito dal ruolo normale delle citate Armi al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello.

Come precisato nella richiamata relazione illustrativa, “la disposizione risponde all’esigenza - ormai urgente per ragioni di impiego nei settori addestrativi e operativi particolarmente coinvolti nelle operazioni che, in Patria e all’estero, impegnano con continuità contingenti di personale assai elevati - di adeguare le consistenze dei capitani del ruolo normale, che risultano in eccedenza rispetto ai volumi organici di legge, e del ruolo speciale, che invece sono carenti”.

La lettera c), novella l’articolo 833 del codice al fine di inserirvi il nuovo articolo 833-bis in materia di trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

Come precisato dalla relazione illustrativa del provvedimento, la disposizione in esame risponde all’esigenza di riunire nel solo ruolo normale del corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività.

Nello specifico, la nuova disposizione, al comma 1, prevede, a partite dal 1 gennaio 2013, il transito nel ruolo normale del corpo del genio navale della Marina militare, degli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina.

Ai fini del citato transito è necessario che i richiamati ufficiali:

 

a) risultino in possesso di una laurea in:

Ø      ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio ;

Ø      ovvero

Ø      in architettura.

 

b) Risultino reclutati ai sensi dell’articolo 652, comma 1, del codice, che prevede una forma straordinaria di alimentazione dei ruoli normali degli ufficiali, riguardante i cittadini italiani in possesso di uno dei diplomi di laurea adeguati al corpo militare a cui intendono accedere, che non abbiamo superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

 

c) Siano operativi nel settore delle infrastrutture.

 

In relazione al reclutamento in esame si osserva che il nuovo articolo 833 -bis, al comma 1, sembra prevedere una forma di trasferimento operativa ex lege, che prescinde, quindi, da una specifica richiesta dei soggetti interessati.

Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di specificare a quale data è necessario possedere i requisiti sopra richiamati.

 

Il successivo comma 2, prevede, invece, una forma di trasferimento, a richiesta, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, da parte degli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare che:

siano laureati in ingegneria o in architettura;

operano o abbiano operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell’ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati.

 

Rispetto al precedente comma 1, il trasferimento in esame ha carattere facoltativo. Non risulta, invece, specificata la decorrenza della disposizione (nella fattispecie prevista dal precedente comma 1 il trasferimento è, invece, operativo a partire dal 2013). Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa del provvedimento spiega che “la prevista decorrenza dal 1° gennaio 2013 si giustifica con l’esigenza di predisporre nel corso dell’anno 2012 tutti gli atti necessari per attuare il transito in parola” senza chiarire, però, se tale limite temporale si riferisca ad entrambe le ipotesi di trasferimento di cui al nuovo articolo 833-bis.

 

In relazione ai trasferimenti previsti dai precedenti commi 1 e 2, il successivo comma 3 precisa che gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi delle citate disposizioni mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità previste dai sopra riportati commi 2 e 3 dell’articolo 797 del Codice.

 

La lettera d) novella l’articolo 1096, comma 3, del codice contenente disposizioni in merito all’avanzamento al grado superiore da parte degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate.

Al riguardo, la modifica proposta è volta a prevedere che sono validi ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore anche i periodi di comando o imbarco effettuati presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche e non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame “si tratta, evidentemente, di una disposizione strettamente connessa all’impiego dei contingenti militari nelle missioni internazionali, tesa a conferire la necessaria flessibilità di impiego per il personale con incarichi di comando”.

 

La successiva lettera e) modifica i commi 1 e 3 del dell’articolo 2190 riguardanti l’Agenzia industrie difesa (AID).

 

Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell’articolo 20 del Codice dell’ordinamento militare (enti vigilati), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all’Agenzia.

In particolare, ai sensi dell’articolo 48 del Codice scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell’articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità.

Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manufatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

 

Nello specifico, le modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 2190 del Codice sono volte a:

Ø      prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall’AID devono raggiungere l’obiettivo dell’economica gestione, pena la loro chiusura;

Ø      prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell’Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall’anno 2015.

 

Tali importi sono determinati in euro 6.000.000, nell’anno 2012, euro 5.000.000, per l’anno 2013 ed euro 4.000.000. per l’anno 2014.

 

Per quanto riguarda, invece, le modifiche al comma 3, la disposizione in esame, in primo luogo,  proroga al 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale l’Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 143 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90,.

 

Tale disposizione prevede che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

 

La medesima disposizione precisa, altresì, che la richiamata proroga è possibile nei limiti della spesa già sostenuta nell’anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame “l’intervento si rende necessario e urgente, considerata l’imminente citata scadenza del 31 dicembre 2011, al fine di consentire alle unità produttive e agli stabilimenti gestiti dall’AID, che operano in settori di rilevante interesse e specialistici per le Forze armate (produzione di munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione, produzione di vaccini), di continuare a svolgere tale indispensabile attività di diretto supporto alle attività operative, addestrative e logistiche, per gli impieghi nei teatri internazionali e nelle attività istituzionali sul territorio nazionale, e più in generale dello strumento militare”.

 

Il comma 3 dell’articolo 5 reca, invece, disposizioni in favore del settore industriale della difesa attraverso la semplificazione delle procedure relative ai programmi di interesse della difesa.

 

Nello specifico, il comma in esame dispone che, limitatamente al settore dei programmi di interesse della difesa, il decreto previsto dal comma 177-bis della legge n. 350 del 2003, riguardante, in generale, l’utilizzo di contributi pluriennali, venga adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’economia e finanze e della difesa.

Tale decreto dovrà, inoltre:

Ø      definire le modalità di attuazione dei programmi, precedentemente demandate a convenzioni sottoscritte dai diversi dicasteri (lettera a);

Ø      fissare il tasso di interesse massimo da utilizzare per le operazioni di attualizzazione (lettera b);

Ø      verificare l’impatto dell’operazione sui tendenziali di finanza pubblica, accertandone la neutralità ovvero quantificandone l’eventuale aggravamento.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame “la previsione è necessaria in quanto consente di avviare con la dovuta tempestività le attività relative ai programmi di investimento nei settori ad alta tecnologia, quale quello relativo all’acquisizione dei sistemi d’arma nelle forme di legge previste, necessari per l’implementazione dei livelli di protezione del personale e di sostituzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali”.

 

Da ultimo, il comma 4 dell’articolo in esame autorizza un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica disposti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996.

Come precisato nelle relazioni illustrative e tecniche allegate al provvedimento in esame, si tratta, in particolare, “di programmi prioritari, quali quelli per l’acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l’addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC - Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di Comunicazione Terrestre (SICOTE) dell’Arma dei Carabinieri”.

Alla copertura di tali oneri si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 180 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, concernente il finanziamento di programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, i cui importi sono evidenziati nella Tabella E allegata alla legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) alla voce Legge n. 244 del 2007, alinea “Articolo 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico-Interventi a favore delle imprese industriali”.

 


Art. 6
(Modificazioni dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.»;

b) al comma 5 -bis , sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell’interno rilasciata all’armatore ai sensi dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata all’armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

2) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l’imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;

c) al comma 5-ter , le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5 -bis e 5-ter , comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis , comprese quelle relative all’imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».

 

 

L’articolo 6 del decreto legge in esame, reca misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, attraverso alcune circoscritte modifiche alla disciplina vigente relativa al ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio di cui all'art 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 107/2011[22].

 

Il citato D.L. n. 107/2011, all’articolo 5 prevede alcune misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata. Il comma 4, in particolare, autorizza, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al precedente comma 1, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter.

Più specificamente il comma 5, oggetto della novella, prevede che l’impiego delle guardie giurate è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti ex lege.

Si ricorda, a tal proposito, che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[23], all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

Il comma 5-bis stabilisce poi che Il personale di cui sopra, nell'espletamento delle attività di contrasto alla pirateria entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S., rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale.

Il comma 5-ter  rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del testo, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei suddetti commi, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. Si segnala che le modifiche di cui si discute, secondo quanto messo in evidenza dalla relazione illustrativa, si reputano urgenti e necessarie proprio al fine di dare concreta attuazione alla disciplina de qua, alla luce delle difficoltà emerse in sede di predisposizione del regolamento attuativo previsto dal richiamato comma 5-ter. .

 

Con la lettera a) , modificando il comma 5 dell’art. 6, si prevede la possibilità di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.

 

Alla lettera b), attraversa una variazione del comma 5 –bis , si prevede, in prima battuta la possibilità di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo quelle di cui all'articolo 28 del TULPS, richiamato al comma 5-bis (punto 1).

Il citato art. 28 proibisce la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Mentre con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

Si segnala che, da ultimo, la disciplina recata dagli artt. 28 e 31 del TULPS è stata modificata dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 recante Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

 

Viene, altresì, prevista la possibilità di imbarcare, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio, con le medesime autorizzazioni di cui sopra, da individuare con decreto del Ministro della difesa (punto 2).

Con la lettera c), di modifica del comma 5-ter, si ridefinisce la determinazione delle modalità attuative con decreto ministeriale dei commi 5 e 5 -bis , includendovi quelle relative all’imbarco e allo sbarco delle armi oltreché al porto e al trasporto delle stesse.

 

In conclusione, in merito a quanto sopra disposto, si segnala, che presso la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso l’iter di esame di un testo unificato, adottato come testo base risultante da due distinte proposte di legge (AC 3321 e 3406), recante Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria[24].

Più specificamente l’art. 1, al comma 2, dispone che i servizi di vigilanza privata possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori su navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni. Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro due mesi (sessanta giorni, cfr. pdl 3321) dall’entrata in vigore delle leggi de quibus, la definizione delle caratteristiche, condizioni e requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle merci e dei valori e delle persone sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e reprimere gli atti di pirateria.


Art. 7
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.

3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18, nonché la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto, possono, a decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Il comma 1 prevede l’integrazione, nella misura di 34.700.000 euro, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall’apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2012[25], per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan e Pakistan. A tal fine è previsto che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione possano destinare personale, anche reclutato in loco, alla sede della cooperazione civile italiana di Herat, che opera sotto il coordinamento dell’unità tecnica ivi costituita ai sensi della legge n. 49 del 1987[26].

Come specifica la relazione tecnica allegata al provvedimento, per quanto riguarda l’Afghanistan, il contributo italiano è destinato all’Afghanistan Reconstruction Trust Fund, sulla base degli impegni assunti nell’ambito delle conferenze internazionali di Londra e Kabul. Sempre secondo la relazione tecnica, la cooperazione italiana in Pakistan riguarda invece il consolidamento delle iniziative di assistenza tecnica agli interventi nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito, nonché il sostegno alle attività di sicurezza alimentare realizzate dal PAM e dalla FAO.

Il comma 2 assegna al Ministro degli Affari esteri  e al Ministro per la cooperazione internazionale il compito di individuare le misure intese ad agevolare l’azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Il comma 3 integra di 33.300.000 euro, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987 come determinati dall’apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2012 (recte legge 12 novembre 2011, n. 183 e non “legge 12 novembre 2011, n. 18” come riportato nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale), al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi.

Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L’autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo, e nella misura di 2 milioni di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Alla luce di tale disposizione sembrano pertanto consentiti interventi di sminamento umanitario e di bonifica (ai sensi della legge n. 58 del 2001) non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri – non previamente indicati - nonché autorizzare il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, a destinare risorse per ulteriori iniziative di cooperazione in aree di crisi per le quali emergano urgenti necessità di intervento.

Il comma 3 prevede inoltre che - a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di 33 milioni di euro - il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione avranno la facoltà di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell’applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti nel comma in esame e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all’art. 1, comma 4 e più dettagliatamente disciplinati all’art. 11.

Si ricorda inoltre che la legge di stabilità per il 2012 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l’importo di 86,5 milioni di euro per il 2012 (nonché 139,4 milioni per il 2013 e 124,9 per il 2014).

 

 


Art. 8
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.

13. È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.

 

Il comma 1 prevede una spesa di 5.236.199 euro per l’anno 2012 destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto nonché – in continuità con quanto inaugurato dal decreto-legge 228/2010 – al contributo al funzionamento dell’Unione per il Mediterraneo. Inoltre, il comma 1 in commento prevede che, a valere sullo stesso stanziamento, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi, nel periodo di vigenza del presente decreto.

La relazione tecnica allegata all’A.C. 4864 riconduce tale spesa ad interventi in Libia (che assorbe oltre la metà dello stanziamento), in Iraq, nello Yemen e in Afghanistan. All’Unione per il Mediterraneo sono destinati 125.000 euro.

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA (Dipartimento per gli affari politici) dell’Onu per contribuire a rispondere a situazioni di emergenza in Medio Oriente e Nord Africa, e al Fondo del Gruppo di contatto presso l’UNODC (UN Office on Drug and Crime) per il contrasto della pirateria al largo delle coste somale.

Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, il comma 3 autorizza una spesa di 995.800 euro perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 4 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 3,5 milioni di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia per l’Afghanistan per la manutenzione di elicotteri e l’addestramento di elicotteristi in Afghanistan.

Il comma 5 autorizza, per il medesimo periodo, la spesa di 3.167.719 euro per la partecipazione italiana alle iniziativedella Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali.

Il comma 6 autorizza, per l’anno 2012, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale speciale per il Libano, che ha sede a l’Aja, ha il compito di processare i responsabili dell’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l’ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l’istituzione. L’Italia è uno dei venticinque paesi contributori del Tribunale.

Il comma 7 autorizza per il 2012 la concessione di un contributo volontario di 250.000 euro allo Staff College delle Nazioni Unite, con sede a Torino.

Lo Staff College ha l’obiettivo  di promuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;   l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256) e ad euro 250 mila per l’anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).

Il comma 8 integra di 3 milioni di euro, relativamente all’arco di tempo menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge n. 180/1992[27], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub- sahariana.

Il comma 9 autorizza, per il 2012, una spesa di 2 milioni di euro per assicurare la partecipazione italiana al Trust Fund InCE  (Iniziativa Centro-europea) istituito presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) allo scopo di rafforzare la cooperazione regionale attraverso progetti i cui beneficiari sono paesi dell’area balcanica non membri dell’Unione europea.

Si ricorda che il menzionato decreto-legge n. 107/2011 aveva autorizzato, per il secondo semestre del 2011, una spesa di 1 milione di euro per le medesime finalità di partecipazione del nostro Paese al Trust Fund.

Il comma 10 prevede una spesa, per l’anno 2012, di 11,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

Come riporta la Relazione tecnica allegata al provvedimento, tale spesa è da ripartirsi tra interventi operativi in atto in Iraq, Afghanistan, Libano e Libia.

Il comma 11 autorizza per il 2012 la spesa di 616.940 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente otto ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Sud del Caucaso e Georgia, Kosovo, Sponda Sud del Mediterraneo, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del DPR n. 18/1967. Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Si ricorda che l’art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un’ulteriore autorizzazione di spesa di 152.000 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall’articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L’art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all’estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l’indennità personale è ridotta della metà. L’articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il comma 12 autorizza, sempre per l’anno 2012, la spesa di 48.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio NATO di Herat del Senior Civilian Representative.

L'Ufficio dell’Alto rappresentante civile (Senior Civilian Representative) è stato istituito dalla NATO in Afghanistan nell’ottobre 2003 per seguire l'attuazione degli obiettivi politico-militari dell'Alleanza, intrattenere rapporti con la società civile e con il Governo, nonché con i rappresentanti della Comunità internazionale e con i diplomatici delle nazioni confinanti. Assicura un costante e stretto canale di comunicazione tra la realtà locale e i centri decisionali al Quartier Generale NATO a Bruxelles.

Il comma 13 autorizza per il 2012 una spesa di 8.514.728 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Il comma 13, inoltre, autorizza una spesa di 8,2 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004[28], destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero. Il comma 13 prevede inoltre una deroga alle disposizioni previste dall’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122[29], che fissa al 2% del valore dell’immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il comma 14 autorizza la spesa di 852.945 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, (v. supra) che tuttora regola in buona parte l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. Il medesimo comma 14 autorizza la spesa di 178.022 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in questione e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all’art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

L’art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all’estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi,  è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Viene altresì autorizzata dal comma in esame la spesa di 360.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Con formulazione di non agevole lettura, la norma prevede che “il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto”, senza alcun riferimento al periodo di durata del contratto a tempo determinato – presente invece nelle precedenti versioni del provvedimento – con il quale vengono assunte le due unità di supporto.

Il comma 15 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro al Comitato atlantico italiano al fine di assicurarne la funzionalità: si ricorda che il richiamato decreto-legge n. 228/2010, all’art. 2, comma 11-bis, aveva disposto un stanziamento di 250.000 euro, per l’annualità 2011, per le medesime finalità 

Il Comitato atlantico italiano è un ente a carattere internazionalistico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli esteri in base alla legge n. 948/1982. Costituito a Roma nel 1955, è presieduto dal luglio 2005 dall’on. Enrico La Loggia. Il compito istituzionale del Comitato Atlantico Italiano è di assicurare la presenza italiana in seno all’ATA (Atlantic Treaty Association), cui aderiscono i comitati atlantici di tutti i paesi NATO e di quelli aderenti ai programmi di partenariato. Il Comitato atlantico Italiano, pertanto, cura l’analisi, la formazione e l’informazione sui temi di politica estera, sicurezza e difesa relativi all’Alleanza atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell’Italia nella NATO. Con riguardo all’attività internazionale, il Comitato atlantico italiano ha sviluppato rapporti di collaborazione con i Comitati atlantici dei Paesi dell’Europa centrale e sud-orientale ed è impegnato, altresì, nella promozione di iniziative di dialogo e cooperazione internazionale sui temi della sicurezza con i Paesi del Mediterraneo, del Golfo e del Medio Oriente. Il Comitato garantisce ogni anno la partecipazione dell’Italia alle riunioni del Consiglio dell’ATA, che si svolgono a Bruxelles, e all’Assemblea generale, che ha luogo a rotazione in uno dei paesi aderenti all’ATA.

 


Art. 9
(Regime degli interventi)

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

 

Il comma 1 prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge in esame. La norma dispone, con una formulazione di lettura non immediata, che i decreti attinenti all’applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, siano adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, “fatto salvo quanto previsto dalla legge medesima”.

Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, intesa ad aggiornare in maniera non testuale il disposto della legge n. 49 del 1987, alla luce della nomina del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione;

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli artt. 7 e 8, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali.

 

Il comma 3 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall’art. 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L’indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926[30] in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l’art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato.

 

In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all’articolo 7 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987 e delle Sezioni distaccate delle unità tecniche istituite dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177[31].

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il comma 4 prevede inoltre una deroga ai limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dispone che la copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti (pari a 252.643 euro, come precisa la Relazione tecnica) sia ottenuta dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 7.

Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, al comma 28 dell’art. 9, stabilisce che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio (di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

 

Il comma 5 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazionedi norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con  modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L’art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell’art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996). 

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. 

Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l’art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l’introduzione dell’istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall’art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

 

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all’applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell’art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 citato, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l’autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 7 e 8.

Si ricorda che l’art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L’art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 

Il comma 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 7 e 8.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute:

§       nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all’articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 , e all’articolo 9, comma 28 (v. supra, nel commento al comma 4);

§       nell’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005;

§       nell’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[32], che stabiliscono che , a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;

§       nell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che disciplina la gestione delle risorse umane al fine di garantire, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione;

§        l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sull’utilizzo di contratti di lavoro flessibile

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Il comma 8 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge,utilizzando le risorse previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto-legge, nonché gli stanziamenti residui di cui a precedenti analoghi decreti-legge (e in particolare di quelli riconducibili agli articoli 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, tutti vertenti su iniziative in favore dell’Afghanistan e interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione).

Il comma 9 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all’art. 7, alla normativa dettata dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136[33], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 10 prevede la proroga al 29 febbraio 2012 dei contratti degli esperti – figure contemplate dal già ricordato articolo 16 [(comma 1, lettere c) ed e)] della legge n. 49 del 1987 - la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2011 dall’articolo 3, comma 12, del D.L. n. 102/2010.

Si ricorda che gli esperti di cui al presente comma, i quali fanno parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), sono gli esperti e i tecnici, nonché i funzionari esperti di cittadinanza italiana che provengono da organismi internazionali, i quali sono assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 49/1987.

La relazione illustrativa riferendo della particolare necessità ed urgenza della disposizione, allude alla imminente pubblicazione di un regolamento, attualmente in fase di esame da parte della Corte dei conti. La mancata proroga renderebbe impossibile, secondo la relazione, qualsiasi attività di cooperazione prevista nel presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti 2009-2012 per gli interventi umanitari, di ricostruzione e di cooperazione allo sviluppo disposti nell’ambito dei provvedimenti dei provvedimenti di proroga e rifinanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali

 

 

PERIODO

(copertura temporale)

 

 

PROVVEDIMENTO

 

IMPORTO (in mln euro)

 

1/1/2009 – 30/06/2009

(semestre)

 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 209 (art. 01, 1 e 2)

 

68,7

 

1/7/2009 – 31/10/2009

(quadrimestre)

L. 3 agosto 2009, n. 108 (art. 1)

 

36,6

 

1/11/2009 – 31/12/2009

(bimestre)

D.L. 4 novembre 2009, n. 152 (art. 1)

 

11,5

 

1/1/2010 – 30/06/2010

(semestre)

 

 

D.L. 1° gennaio 2010, n. 1 (artt. 1 e 2)

 

 

 

62,8

 

1/7/2010 – 31/12/2010

(semestre)

 

 

D.L. 6 luglio 2010, n. 102 (artt. 1 e 2)

 

 

55,5

 

1/1/2011 – 30/06/2011

(semestre)

 

D.L. 29 dicembre 2010, n. 228  (artt. 1 e 2)

 

 

44,0

 

1/7/2011 – 31/12/2011

(semestre)

 

 

D.L. 12 luglio 2011, n. 107  (artt. 1 e 2)

 

 

23,9

 

1/1/2012 – 31/12/2012

(annuale)

 

 

D.L. 29 dicembre 2011, n. 215  (artt. 7 e 8)

- in corso di esame parlamentare

 

78,2

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 10
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 10 reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge in commento, ad eccezione di quanto previsto (v. supra) dall’articolo 5, comma 4 del medesimo.

L’onere complessivo per il 2012 è valutato in 1.402.405.458 euro: tale importo è reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

E’ opportuno a tale scopo ricordare che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Da ultimo, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.


Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Documentazione

 


Rifinanziamento missioni internazionali delle Forze armate e di polizia: comparazione DL 107/2011 (semestrale) – DL 215/2011 (annuale)

 

La tabella che segue, ricapitolativa degli importi ascritti al finanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia disposti dagli ultimi due provvedimenti in materia, il decreto legge 107/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011 n. 130, e il decreto legge 215/2011 in esame, è finalizzata a consentire una valutazione comparativa delle somme imputate a ciascuna voce di spesa.

 

Come è noto, mentre il decreto legge 107/2011 aveva disposto, in analogia a quanto previsto dalla maggioranza degli analoghi precedenti provvedimenti, la proroga semestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2011 - il decreto legge 215/2011 in esame ne prevede il rinnovo per l’intero arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

 

Al fine di rendere comparabili i valori, nelle prime due colonne della tabella, contrassegnate dal colore blu, sono esposti, rispettivamente, gli importi ascritti a ciascuna missione dal decreto legge 107/2011 (a) , che, come accennato, ne ha disposto il rifinanziamento per il secondo semestre 2011 e, nella seconda colonna (b), il doppio di tali importi, corrispondente a un ipotetico finanziamento annuale. Nella terza colonna (c) sono riportati gli importi ascritti a ciascuna missione dal decreto legge 215/2011 in esame, che ne dispone, come detto, il rifinanziamento per l’intero anno 2012. La differenza tra gli importi annuali disposti dal provvedimento in esame (c) e gli importi “annualizzati” attraverso il raddoppio delle somme previste dalla precedente proroga semestrale (b) è esposta nell’ultima colonna.

 

 

 

DL 107/2011 articolo 4         (a)             

 raddoppio importi DL 107/2011)         (b)=a x 2

DL 215/2011 articolo 1       (c)

variazione           (c) - (b)

ISAF EUPOL AFGHANISTAN

 

 

 

 

comma 1

399.704.836

799.409.672

 

 

comma 1

 

 

    747.649.929

-    51.759.743

UNIFIL

 

 

 

 

comma 2

92.021.055

184.042.110

 

 

comma 2

 

 

    157.012.056

-    27.030.054

BALCANI  (MSU, EULEX KOSOVO, SECURITY FORCE TRAINING PLAN KOSOVO, JOINT ENTERPRISE)

 

 

 

 

comma 3

33.234.000

66.468.000

 

 

comma 3

 

 

      98.548.822

     32.080.822

ALTHEA

 

 

 

 

comma 4

150.248

300.496

 

 

comma 4

 

 

          298.461

-            2.035

ACTIVE ENDEAVOUR

 

 

 

 

comma 5

7.308.028

14.616.056

 

 

comma 5

 

 

      20.967.090

       6.351.034

TIPH2

 

 

 

 

comma 6

603.986

1.207.972

 

 

comma 6

 

 

       1.212.168

             4.196

EUBAM RAFAH

 

 

 

 

comma 7

61.345

122.690

 

 

comma 7

 

 

          122.024

-               666

UNAMID

 

 

 

 

comma 8

128.507

257.014

 

 

comma 8

 

 

          256.320

-               694

UNFICYP

 

 

 

 

comma 10

134.228

268.456

 

 

comma 9

 

 

          266.997

-            1.459

ASSISTENZA FF AA ALBANESI

 

 

 

 

comma 11

158.749

317.498

 

 

comma 10

 

 

          309.242

-            8.256

ATALANTA, OCEAN SHELD

 

 

 

 

comma 13

20.873.434

41.746.868

 

 

comma 11

 

 

      49.686.380

       7.939.512

PERSONALE MILITARE APPOGGIO MISSIONE AFGHANISTAN

 

 

 

 

comma 15

10.483.835

20.967.670

 

 

comma 12

 

 

      21.977.519

       1.009.849

EUTM SOMALIA

 

 

 

 

comma 16

508.319

1.016.638

 

 

comma 13

 

 

       2.293.954

       1.277.316

 

 

DL 107/2011 articolo 4         (a)             

 raddoppio importi DL 107/2011)         (b)=a x 2

DL 215/2011 articolo 1       (c)

variazione           (c) - (b)

CONTRATTI ASSICURAZIONE E TRASPORTO, INFRASTRUTTURE

 

 

 

 

comma 17

64.255.200

128.510.400

 

 

comma 14

 

 

    139.885.137

     11.374.737

INTERVENTI URGENTI AFGHANISTAN, LIBANO, BALCANI

 

 

 

 

comma 18

1.600.000

3.200.000

 

 

comma 15

 

 

       7.485.360

       4.285.360

ASSISTENZA, SUPPORTO, FORMAZIONE LIBIA

 

 

 

 

comma 16

 

 

      10.081.868

                    -

UNMISS SUD SUDAN

 

 

 

 

comma 17

 

 

          143.259

                    -

CESSIONE MEZZI REPUBBLICA GIBUTI

 

 

 

 

comma 18

 

 

          430.000

                    -

COOPERAZIONE POLIZIA ALBANIA E AREA BALCANICA

 

 

 

 

comma 20

3.382.400

6.764.800

 

 

comma 19

 

 

       6.180.586

-        584.214

PARTECIPAZIONE POLIZIA EULEX  KOSOVO

 

 

 

 

comma 21

867.940

1.735.880

 

 

comma 20

 

 

       1.695.480

 

PARTECIPAZIONE POLIZIA UNMIK  KOSOVO

 

 

 

 

comma 21

31.480

62.960

 

 

comma 20

 

 

            62.630

-          40.730

EUPOL COPPS (TERRITORI PALESTINESI)

 

 

 

 

comma 22

63.730

127.460

 

 

comma 21

 

 

          128.190

                730

EUPM (BOSNIA-ERZEGOVINA)

 

 

 

 

comma 23

270.851

541.702

 

 

comma 22

 

 

          541.803

                101

 

 

 

DL 107/2011 articolo 4         (a)             

 raddoppio importi DL 107/2011)         (b)=a x 2

DL 215/2011 articolo 1       (c)

variazione           (c) - (b)

ISAF AFGHANISTAN                        GUARDIA FINANZA

 

 

 

 

comma 24

1.600.179

3.200.358

 

 

comma 23

 

 

       3.048.367

-        151.991

EULEX KOSOVO                             GUARDIA FINANZA

 

 

 

 

comma 25

342.220

684.440

 

 

comma 24

 

 

          735.454

           51.014

JMOUs

 

 

 

 

comma 26

227.628

455.256

 

 

comma 25

 

 

          514.244

           58.988

EULEX KOSOVO:  MAGISTRATI E POLIZIA PENITENZIARIA

 

 

 

 

comma 27

260.991

521.982

 

 

comma 26

 

 

          289.043

-        232.939

EUPOL COPPS (TERRITORI PALESTINESI): MAGISTRATO

 

 

 

 

comma 28

19.254

38.508

 

 

comma 27

 

 

            29.410

-            9.098

EUPM (BOSNIA-ERZEGOVINA): MAGISTRATO

 

 

 

 

comma 29

96.971

96.971

 

 

comma 28

 

 

            80.440

-          16.531

AISE

 

 

 

 

comma 30

5.000.000

10.000.000

 

 

comma 29

 

 

      10.000.000

                    -

 


Afghanistan e Pakistan: dati statistici

 

Di seguito si riporta un estratto dell’Afghanistan Index del 31 dicembre 2011 e del Pakistan Index del 29 dicembre 2011 redatti dalla Brookings Institution. Nei due Index sono riportate statistiche di diversa natura e diversa fonte sulla situazione afgana e pakistana, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista politico sociale ed economico. La stessa Brookings Institution precisa che la maggior parte delle informazioni proviene dal Governo USA anche se le stesse vengono spesso rielaborate in modo da mostrare i trend complessivi a partire dal 2001. Le informazioni provengono anche da fonti ONU, da organizzazioni non governative e da giornalisti stranieri sul campo. In particolare nell’estratto vengono di seguito indicati (dove non altrimenti specificato le figure forniscono la serie storica dei relativi dati a partire dal 2001):

-      truppe USA  dispiegate in Afghanistan (al novembre 2011);

-      attacchi dell’insorgenza per settimana (gennaio 2008-giugno 2011);

-      vittime della coalizione internazionale (all’ottobre 2011);

-      attacchi terroristici in Pakistan (ottobre 2008-ottobre 2011;

-      numero di attacchi in Pakistan con aerei Droni (2004-2011).



[1]    D.L. 12 luglio 2011, n. 107,Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2011, n. 130.

[2]    Estratto da Servizio Studi, Mappa dei conflitti e delle crisi internazionali, luglio-dicembre 2011. Le informazioni sono aggiornate al 1° gennaio 2012.

[3]    Estratto da Servizio Studi, Mappa dei conflitti e delle crisi internazionali, luglio-dicembre 2011. Le informazioni sono aggiornate al 1° gennaio 2012.

[4]    Estratto da Servizio Studi, Mappa dei conflitti e delle crisi internazionali, luglio-dicembre 2011. Le informazioni sono aggiornate al 1° gennaio 2012.

[5]    Estratto da Servizio Studi, Mappa dei conflitti e delle crisi internazionali, luglio-dicembre 2011. Le informazioni sono aggiornate al 1° gennaio 2012.

[6]    D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[7]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[8]     Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[9]    D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[10]   D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[11]   D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[12]   Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[13]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[14]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

[15]   In precedenza all’intervento dell’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008, il limite era del 60%.

[16]   In realtà, il comma 523 in esame ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulle già limitate possibilità per amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo indicato. Infatti, l’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 aveva già previsto che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

L’applicazione del comma 103 era stata prorogata a partire dal 2010, ai sensi dell’articolo 1m, comma 537, della L. 296/2006, ma successivamente la norma era stata abrogata dall’articolo 9, comma 8 del D.L. 78/2010. Quest’ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn over, indicate al comma 523, potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

[17]   Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).

[18]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[19]    Una disciplina ad hoc relativa alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, per gli enti di ricerca pubblici, è invece prevista al comma 643 della L. 296/2006.

[20]   D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[21]   L. 23 agosto 2004 n. 226, “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

 

[22]   D.L. 12 luglio 2011, n. 107,Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2011, n. 130.

[23]   Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[24]   In data 13 aprile 2001 la Commissione ha proceduto, altresì, all’abbinamento della proposta AC 4272 (Norme per il contrasto della pirateria marittima). Il 21 giugno 2011, data in cui si è tenuta l’ultima seduta del procedimento di esame delle suddette proposte, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi a seguito dell’esame delle proposte emendative, si è deciso di rinviare la trattazione ad ulteriore seduta.

[25]   Legge 12 novembre 2011, n. 183

[26]   Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[27]   Legge 6 febbraio 1992 n. 180, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[28]   Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[29]   Il D.L. n. 78/2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[30]   Per l’illustrazione del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, in materia di trattamento di missione all’estro del personale statale, si veda il commento all’articolo 6.

[31]   “Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

[32]   “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

[33]   “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.