Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 ' A.C. 4829-A - Schede di lettura (articoli 25-49) - Tomo II
Riferimenti:
DL N. 201 DEL 06-DIC-11   AC N. 4829-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 570    Progressivo: 1
Data: 14/12/2011
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   CONTABILITA' DI STATO
DECRETO LEGGE 2011 0201     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici

 

D.L. 201/2011 – A.C. 4829-A

Schede di lettura
(Articoli 25-49)

 

 

 

 

 

 

n. 570/1

Tomo II

 

 

14 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D11201b.doc

 


INDICE

(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Aiuto alla crescita economica - ACE)3

§      Articolo 2 (Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani)8

§      Articolo 3, commi 1-3 (Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)12

§      Articolo 3, comma 4 (Finanziamento Fondo di garanzia PMI)18

§      Articolo 3, comma 5 (Sostegno alle esportazioni)19

§      Articolo 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)21

§      Articolo 5 (Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)29

§      Articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate)35

§      Articolo 6-bis (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti)38

§      Articolo 7 (Partecipazione italiana a banche e fondi)41

§      Articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio)46

§      Articolo 9 (Imposte Differite Attive)59

§      Articolo 10, commi 1-13 (Regime premiale per favorire la trasparenza)65

§      Articolo 10, commi 13-bis–13-undecies e 13-terdecies (Regime premiale per favorire la trasparenza)76

§      Articolo 10, comma 13-duodecies (Fatturazione elettronica)89

§      Articolo 11 (Emersione di base imponibile)92

§      Articolo 11-bis (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie)102

§      Articolo 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)104

§      Articolo 13, commi 1-17 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)114

§      Articolo 13, commi 18-19-bis (Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni)136

§      Articolo 13, comma 20 (Fondo di solidarietà mutui prima casa)138

§      Articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)139

§      Articolo 14-bis(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)151

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di accise)153

§      Articolo 16, commi 1-10 e 15-ter (Disposizioni per la tassazione di auto e imbarcazioni di lusso)157

§      Articolo 16, commi 11-15-bis (Imposta erariale sugli aeromobili privati)163

§      Articolo 17 (Canone RAI)167

§      Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)169

§      Articolo 19 (Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari; tassazione dei valori “scudati” e delle attività immobiliari e finanziarie estere)173

§      Articolo 20 (Riallineamento partecipazioni)183

§      Articolo 21, commi 1-9 (Soppressione INPDAP ed ENPALS)186

§      Articolo 21, commi 10 e 11 (Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI)193

§      Articolo 21, comma 12 (Istituzione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini)195

§      Articolo 21, commi 13-21 (Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale)198

§      Articolo 22, comma 1 (Obbligo comunicazione bilanci al MEF da parte di enti e organismi che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato)204

§      Articolo 22, commi 2-4 (Riorganizzazione organi collegiali delle Agenzie)205

§      Articolo 22, comma 5 (Regolamenti per il riordino settore lirico-sinfonico)209

§      Articolo 22, commi 6-9 (Riordino ICE)210

§      Articolo 22, comma 9-bis (Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)219

§      Articolo 23, commi 1-3 (Riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)222

§      Articolo 23, commi 4 e 5 (Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)229

§      Articolo 23, comma 6 (Trattamento economico dei membri del Governo)231

§      Articolo 23, comma 7 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)234

§      Articolo 23, comma 8-13 (Riordino del CNEL)236

§      Articolo 23, commi 14-21 (Disposizioni in materia di province)241

§      Articolo 23, comma 22(Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali non previsti dalla Costituzione)253

§      Articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze)255

§      Articolo 23-ter(Disposizioni in materia di trattamenti economici)260

§      Articolo 24, comma 1 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)266

§      Articolo 24, comma 2 (Calcolo contributivo pro-rata)270

§      Articolo 24, comma 3 (Certificazione dei requisiti d’accesso e fattispecie pensionistiche)273

§      Articolo 24, comma 4 (Flessibilità in uscita ed incentivazioni)275

§      Articolo 24, comma 5 (Soppressione del regime delle decorrenze annuali)277

§      Articolo 24, commi 6, 7 e 9 (Pensione di vecchiaia)279

§      Articolo 24, comma 8 (Assegno sociale)285

§      Articolo 24, commi 10 e 11 (Pensione anticipata)287

§      Articolo 24, commi 12 e 13 (Adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)291

§      Articolo 24, commi 14 e 15 (Esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale)293

§      Articolo 24, comma 15-bis (Regime agevolato di accesso al pensionamento)298

§      Articolo 24, comma 16 (Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione)300

§      Articolo 24, commi 17 e 17-bis (Lavori usuranti)303

§      Articolo 24, comma 18 (Armonizzazione dei requisiti pensionistici)306

§      Articolo 24, comma 19 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)308

§      Articolo 24, comma 20 (Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)309

§      Articolo 24, comma 21 (Contributo di solidarietà personale di volo)311

§      Articolo 24, comma 22 (Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti)313

§      Articolo 24, comma 23 (Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni315

§      Articolo 24, comma 24 (Casse previdenziali privatizzate)318

§      Articolo 24, comma 25 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)321

§      Articolo 24, comma 26 (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata)323

§      Articolo 24, comma 27 (Fondo per occupazione giovanile e femminile)326

§      Articolo 24, comma 27-bis (Fondo interventi strutturali di politica economica)327

§      Articolo 24, comma 28 (Commissione di esperti per nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale per i giovani)328

§      Articolo 24, comma 29 (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale)329

§      Articolo 24, comma 30 (Riordino degli strumenti di sostegno al reddito)330

§      Articolo 24, comma 31 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato)331

§      Articolo 24, comma 31-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)334


INDICE

(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 25 (Riduzione del debito pubblico)339

§      Articolo 26 (Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)343

§      Articolo 27, comma 1 (Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari)345

§      Articolo 27, comma 2 (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)353

§      Articolo 27 commi 3-3-quinquies (Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali)363

§      Articolo 27, comma 4 (Locazioni passive di immobili pubblici)365

§      Articolo 27, comma 5 (Agenzia del demanio – Manutentore unico)368

§      Articolo 27, comma 6 (Alloggi pubblici)370

§      Articolo 27, commi 7-7-quater (Semplificazione normativa in materia immobiliare)371

§      Articolo 27, comma 8 (Federalismo demaniale relativo ai beni culturali)373

§      Articolo 27, commi 9-17 (Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari)375

§      Articolo 28, commi 1- 6 (Concorso alla manovra delle regioni)381

§      Articolo 28, commi 7-10 (Riduzione fondi enti locali)387

§      Articolo 28, comma 11 (Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)390

§      Articolo 28, comma 11-bis (Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)391

§      Articolo 28, comma 11-ter (Disposizioni per l’avvio della ridefinizione del patto di stabilità interno)392

§      Articolo 28, comma 11-quater (Divieto di assunzioni negli enti locali)393

§      Articolo 29, commi 1 e 2 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale)394

§      Articolo 29, comma 3 (Disposizioni in materia di editoria)397

§      Articolo 29, comma 3-bis (Risorse per attività della minoranza slovena in Friuli Venezia-Giulia)400

§      Articolo 29-bis (Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)402

§      Articolo 30, comma 1 (Missioni di pace)404

§      Articolo 30, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)405

§      Articolo 30, commi 3-bis-3-quinquies (Trasporto pubblico locale lagunare)409

§      Articolo 30, comma 4 (Rifinanziamento AGEA)412

§      Articolo 30, comma 5 (Rifinanziamento Fondo protezione civile a valere su 8 per mille)413

§      Articolo 30, comma 5-bis (Interventi di messa in sicurezza delle scuole)415

§      Articolo 30, commi 6 e 7 (Risorse per l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca)417

§      Articolo 30, comma 8 (Assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali)419

§      Articolo 30, comma 8-bis (Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)422

§      Articolo 30, commi 8-ter e 8-quater (Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)425

§      Articolo 31 (Esercizi commerciali)427

§      Articolo 32 (Farmacie)429

§      Articolo 33 (Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali)433

§      Articolo 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante)438

§      Articolo 35 (Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)442

§      Articolo 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)444

§      Articolo 36-bis (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)447

§      Articolo 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)450

§      Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale)458

§      Articolo 39, commi 1-6 (Fondo di garanzia a favore delle PMI)460

§      Articolo 39, comma 7 (Patrimonializzazione dei Confidi)463

§      Articolo 39, comma 7-bis (Microcredito per la micro-imprenditoria)464


§      Articolo 40, comma 1 (Semplificazione registrazione clienti strutture ricettizie)467

§      Articolo 40, comma 2 (Codice privacy)468

§      Articolo 40, comma 3 (Permesso di soggiorno lavoratori stranieri)470

§      Articolo 40, comma 4 (Registro lavoratori)472

§      Articolo 40, comma 5 (Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere)474

§      Articolo 40, comma 6 (Imprese autoriparazione)476

§      Articolo 40, comma 7 (Semplificazione in materia di composti organici volatili477

§      Articolo 40, comma 8 (Semplificazione gestione rifiuti pericolosi per talune attività)478

§      Articolo 40, comma 9 (Agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali)480

§      Articolo 40, comma 9-bis (Cessione di impianti radiotelevisivi)482

§      Articolo 40, comma 9-ter (Proroga termine iniziative a valere sulla programmazione negoziata)483

§      Articolo 41, commi 1-5 (Misure per le opere di interesse strategico)487

§      Articolo 41, commi 5-bis e 5-ter (Finanza di progetto)497

§      Articolo 42, commi 1-5 (Modifiche codice appalti)510

§      Articolo 42, commi 6 e 7 (Copertura delle riserve tecniche mediante investimenti in infrastrutture)513

§      Articolo 42, commi 8 e 9-bis (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)515

§      Articolo 42, comma 9 (Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali)517

§      Articolo 43, commi 1-4 (Convenzioni autostradali)520

§      Articolo 43, comma 5 (Concessione di costruzione e gestione stradale)523

§      Articolo 43, comma 6 (Impianti tecnologici autostradali)525

§      Articolo 43, commi 7-15 (Sicurezza grandi dighe)527

§      Articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici)535

§      Articolo 44-bis (Elenco- Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)546

§      Articolo 45 (Disposizioni in materia edilizia)548

§      Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)552


§      Articolo 47, comma 1 (Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)554

§      Articolo 47, comma 2 (Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.)555

§      Articolo 48 (Clausola di finalizzazione)556

§      Articolo 49 (Norma di copertura)559

 


Schede di lettura


 

 

Articolo 25
(Riduzione del debito pubblico)

 


1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


 

 

L’articolo 25, comma 1, destina al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione di CO2.

La quota deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e finanze.

 

La relazione tecnica afferma che da stime preliminari, considerando uno scenario low, è possibile valutare prudenzialmente i ricavi derivanti dal sistema delle aste per i diritti di emissione di CO2 – di cui alla Direttiva 2003/87/CE[1] - nell’ordine di complessivi 780-840 milioni di euro negli anni 2013 e 2014, e che le quote a disposizione dell’Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni di euro.

La norma in esame – afferma la citata relazione - è finalizzata a consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari circa la volontà dell’Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito. Nelle more della definizione della quota da destinare al Fondo da parte del D.P.C.M. non vengono, in via prudenziale, ascritti effetti positivi sui saldi.

 

Nell’ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, denominato Emission Trading System (ETS). Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Si ricorda inoltre che all'interno dell'Allegato B della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) è inclusa la direttiva 2009/29/CE (che concerne la revisione per il periodo post-2012 del sistema comunitario ETS), il cui termine di recepimento per gli Stati membri scade il 31 dicembre 2012 e che fa parte del cd. pacchetto clima-energia.

Nella fase post-2012 del sistema ETS si avrà uno spostamento progressivo verso la messa all’asta integrale delle quote, in sostituzione dell’attuale sistema che ne prevede l’assegnazione gratuita[2].

Relativamente alla messa all’asta si ricorda che l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 72/2010[3] demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[4] la definizione delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione di esse ai pertinenti capitoli di spesa per le attività stabilite dalla Direttiva 2009/29/CE, articolo 10, paragrafo 3[5].

L’art. 10, par. 3 dispone che gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita delle quote, riservando almeno il 50% dei proventi a uno o più dei seguenti scopi:

a)  ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

b)  sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie;

c)  favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione;

d)  favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e)  incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;

f)   incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g)  finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite

h)  favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a sostegno delle problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i)   coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

 

Per quanto riguarda il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico – si ricorda che esso è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” e dalle relative disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 397/2003. In base a queste ultime (art. 48), le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato in circolazione o nel rimborso di titoli di Stato in scadenza, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società in cui il Tesoro è unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45, D.Lgs. n. 396/2003) sono individuate in:

a)       titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)       proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni di immobili statali confluiti in fondi immobiliari[6];

c)       gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)       eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)       proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)         proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato[7], per essere poi trasferiti ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2) ed essere infine accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 25, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone che le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole previste dall’art. 2, comma 239 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), in misura pari a 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera V e VII il 25 novembre 2010, vengano destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 398/2003.

 

In materia di interventi per la messa in sicurezza delle scuole si veda anche la scheda relativa all’art. 30, comma 5-bis.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 239, della legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha introdotto alcune norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Pertanto, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 137/2008[8].

La risoluzione n. 8-00099 è stata quindi approvata il 25 novembre 2010 dalle Commissioni V e VII della Camera e nelle premessa della citata risoluzione si faceva presente che “il gruppo dell'Italia dei Valori ha proposto che una quota pari a euro 2.500.000 delle predette risorse sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398”.

Successivamente, tenuto conto delle risultanze dell'audizione svolta dal sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti presso le Commissioni riunite V e VII, in data 21 luglio 2011, si è ravvisata la necessità di adottare una nuova risoluzione in sostituzione della n. 8-00099 a seguito della necessità, per i soggetti richiedenti i finanziamenti di produrre idonea certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2010. Pertanto, nella seduta del 2 agosto 2011 è stata approvata dalle Commissioni V e VII della Camera una nuova risoluzione n. 8-00143 dove è stato sottolineato come risultino da erogare risorse pari a circa 115 milioni di euro e che il Governo dovrà attenersi, ai fini dell'assegnazione delle citate risorse, alle priorità indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione. Analogamente alla precedente risoluzione, è stato ribadito, su proposta del gruppo dell'Italia dei Valori, che una quota pari a euro 2.500.000 delle predette risorse sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, inserendo tale destinazione nelle priorità dell’elenco 1 cui rinvia il dispositivo.

 

Per quanto concerne la ricostruzione normativa del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato si rinvia a quanto riportato nella scheda relativa al comma 1 dell’articolo 25.

 

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Articolo 26
(Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)

 

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

 

L’articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell’erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

La prescrizione opera con decorrenza immediata, in deroga:

§      al termine di prescrizione decennale dei biglietti, delle banconote e delle monete che hanno cessato il loro corso legale, previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 96/1997[9] e dall’articolo 52-ter comma 1 del D.Lgs. n. 213/1998[10];

§      al termine del 28 febbraio 2012 previsto per la conversione in euro delle lire in circolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 96/1997 e dall’articolo 52-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 213/1998.

 

Si osserva che la norma in esame, più che operare una “deroga”, opera un’abrogazione implicita dell’articolo 3, comma 1-bis della legge n. 96/1997 e dell’articolo 52-ter, comma 1-bis del D.Lgs. n. 213/1998.

 

Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 96 del 7 aprile 1997, al comma 1, prevede che le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. Il medesimo articolo, al comma 1-bis[11], dispone che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. L’articolo 52-ter del D.Lgs. n. 213/1998, reca le stesse previsioni di cui sopra con riferimento alle monete metalliche in lire.

 

La relazione tecnica (A.C. 4829) afferma che la quantificazione delle risorse oggetto della norma in commento sarà possibile solo all’esito dell’operazione, fermo restando che le stesse, in base alle regole di contabilità nazionale, non rappresentano un’entrata avente effetti migliorativi dell’indebitamento netto.


 

Articolo 27, comma 1
(Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso
strumenti societari)

 


1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.

2. L'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all'avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti

5. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.

6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:

     “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

     2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”.»


 

 

Il comma 1, attraverso l’inserimento di un articolo 33-bis nel decreto-legge n. 98 del 2011, attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

Il nuovo articolo 33-bis, inoltre, modifica i primi due commi dell’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008, relativo al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” con il quale le Regioni, gli enti locali e, a seguito della modifica introdotta, anche gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Con la modifica in esame l’approvazione del Piano da parte del consiglio comunale non costituisce più automaticamente una variante allo strumento urbanistico generale: l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio è disciplinata dalle Regioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame.

 

La normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge n. 579/1993. Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni immobili. In primo luogo, merita rilevare che la legge n. 127/1997, sullo snellimento delle procedure amministrative (articolo 12), ha stabilito che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Più di recente, il D.L. n. 351 del 2001 ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Disposizioni in materia sono state dettate dal D.L. n. 112 del 2008, in particolare all’art. 58 (il cui comma 8 riguarda lo strumento dei fondi comuni) e dal più recente D.Lgs. 85 del 2010 che, all’art. 6 disciplinava – senza prevedere una SGR - la valorizzazione dei beni attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Con particolare riferimento alle iniziative a livello locale, l'articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 haistituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza-partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma ha previsto inoltre la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A.

Il comma 2 dell’articolo 33 ha stabilito che ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del D.L. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale).

Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell’ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi.

 

In tema di valorizzazione degli immobili pubblici da ultimo l’articolo 6 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha autorizzato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società di gestione del risparmio anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate. I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

L’articolo 7 dello stesso provvedimento ha disposto l’alienazione a cura dell’Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in esame, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio.

 

Il nuovo articolo 33-bis del decreto legge n. 98 del 2011 prevede l’istituzione di strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici. La costituzione, ad iniziativa dell’Agenzia del demanio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari ha lo scopo di valorizzare, trasformare, gestire e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali.

Il comma 2 dell’articolo 33-bis dispone che l'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative sopra menzionate è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto legge 25 settembre 2001 (introdotto dal secondo comma dell’articolo 27 del decreto-legge in esame), ai sensi del quale l’Agenzia e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali possono individuare le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma.

 

Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata espressione entro il termine, la proposta deve essere considerata inattuabile.

Nel caso in cui vengano istituite delle società l’Agenzia del demanio vi aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti e, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento di tali attività deve avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria.

I rapporti tra l’Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.

L'investimento nelle iniziative avviate da queste procedure di valorizzazione immobiliare è compatibile con i fondi disponibili degli Enti previdenziali di cui all'articolo 2, comma 488, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 488 disciplina i limiti e le modalità degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, prevedendo che a decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

 

Per allineare il modulo procedimentale agli strumenti di valorizzazione, alienazione e dismissione utilizzabili dagli enti territoriali e locali, il comma 7 del nuovo articolo 33-bis introduce una modifica al secondo comma dell’articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008 volta anche a superare, con l’applicazione di un riferimento oggi considerabile principio generale di semplificazione, le censure della Corte Costituzionale circa la procedura di variazione urbanistica, connessa all’approvazione del “piano di valorizzazione” allegato al bilancio degli enti territoriali.

 

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del D.L. n. 351 del 2001.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

 

I nuovi primo e secondo comma dell’articolo 58 del D.L.. 25 giugno 2008, n. 112, inseriti dal comma 7 del nuovo articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, sembrano porre rimedio alla pronuncia di incostituzionalità segnalata. Si prevede in particolare che nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

Inoltre, fermo restando che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche, si prevede che il piano sia trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47[12], anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.

Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

La normativa indicata prescrive che le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

a)    prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b)    definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;

c)    prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.

Al secondo comma si prevede che le norme su indicate devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.

Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.

 

Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Si segnala che, probabilmente per un refuso, il riferimento al “comma 3” (dello stesso articolo 58) non appare pertinente, ma dovrebbe piuttosto considerarsi rispetto all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE.

L'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) al presente decreto.

 

Si segnala, infine, che il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale, ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso;i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito D.P.C.M. dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.


 

Articolo 27, comma 2
(Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

 


2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter.

(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).

1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai princìpi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.

2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.

3. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.

4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze – Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei princìpi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.

6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.

7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.

8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.

10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.

13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.».


 

 

Il comma 2, attraverso l’inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto legge n. 351 del 2001, nell’ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale – sul punto si veda la scheda riferita all’art. 27, comma 8).

I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono concepiti come strumenti volti a promuovere un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica, fungendo anche da elemento di stimolo e di attrazione di investimenti.

Il compito di promuovere l’iniziativa per la formazione del programma in esame è attribuito di norma al Presidente della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, attraverso lo strumento degli accordi fra amministrazioni, disciplinato dall’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (nella norma in esame definiti “protocolli d’intesa”). Tuttavia qualora i programmi coinvolgano un livello di governo diverso (solo alcuni enti territoriali ovvero amministrazioni centrali) il potere d’impulso può essere esercitato dall’ente interessato ovvero dall’Agenzia del demanio.

Dal punto di vista dei principi applicabili la norma ispira l’attività degli enti territoriali e dello Stato ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione e al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni.

Per attuare tali piani l’Agenzia del demanio e le strutture tecniche degli enti territoriali coinvolti possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti e le risorse che saranno oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, potendo costituire una struttura unica di attuazione del programma anche nelle forme (società, consorzi o fondi immobiliari)disciplinate dall’articolo 33-bis del decreto legge n. 98 del 2011 (inserito dal comma precedente dell’articolo in esame, alla cui scheda si rimanda).

Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’ambito del quale può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all’amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (contributo per il rilascio del permesso di costruire) e delle relative leggi regionali. La regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento, in vista dell’applicazione dei commi da 138 a 150 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). I suddetti importi sono versati all’ente territoriale direttamente al momento dell’alienazione degli immobili valorizzati. Sono, infine, previste norme volte a garantire la conclusione in tempi certi dell’accordo di programma.

Per la realizzazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale è possibile avvalersi di quanto previsto dagli articoli 33 (società di gestione del risparmio) e 33-bis (società, consorzi o fondi immobiliari)del decreto legge n. 98 del 2011 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 haistituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza -partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

Il comma 2 dell’articolo 33 ha stabilito che ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del D.L. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale). Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell’ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi.

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del D.L. n. 351 del 2001.

 

I commi 9 e 10 del nuovo art. 3-ter del D.L. 351/2001, come emerge dalla relazione tecnica, inseriscono nel procedimento esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutele ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

In particolare, il comma 9 dispone che il Presidente della giunta regionale, le province e i comuni, ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche al fine di supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, procedendo alla identificazione degli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria ed attuativa del programma stesso.

 

Al riguardo, poiché il comma 2 dell’art. 3-ter del D.L. 351/2001 dispone che i programmi unitari di valorizzazione territoriale possono riguardare anche gli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al d.lgs. 85/2010 - tra i quali vi sono i beni culturali cui fa riferimento l’art. 5, comma 5, dello stesso D.Lgs.- sembrerebbe opportuno chiarire il raccordo fra l’accordo di valorizzazione da raggiungere ai sensi dello stesso art. 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010, e l’accordo di cooperazione da promuovere sulla base del comma 9 sopra illustrato.

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 42/2004 prevedono la possibilità, rispettivamente, da parte di regioni e altri enti pubblici territoriali, di individuare con accordi o intese, previo parere della Conferenza Stato-regioni, forme di coordinamento in materia di tutela del patrimonio culturale ulteriori rispetto a quelle individuate nei commi precedenti[13].

Con riferimento agli “elementi vincolanti” citati dalla norma, si ricordano gli immobili per i quali deve essere dichiarato il notevole interesse pubblico soggetti alle disposizioni della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, che ai sensi dell'art. 136 sono costituiti, tra l'altro, da ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Per essi è avviato un apposito procedimento disciplinato dagli artt. 137 e segg. volto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico e per il quale sono istituite apposite commissioni regionali che hanno il compito di formulare proposte alla regione per l'adozione della relativa dichiarazione[14].

Si valuti l’opportunità di una più esaustiva definizione di “elementi vincolanti” per la trasformazione dei beni immobili.

 

Il comma 10 prevede che gli organi periferici dello Stato preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6 - vale a dire l’accordo volto alla definizione e all'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici (v. infra)[15] - unificando tutti i procedimenti previsti dal Codice dei beni culturali.

 

In proposito si citano, a titolo esemplificativo, alcuni dei procedimenti che, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio potrebbero coinvolgere organi periferici dello Stato, come l’autorizzazione per interventi di edilizia (art. 22) - anche se, al riguardo si ricorda, che, in base all’art. 24, per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione può già essere espressa nell'àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato - l’avvio della Conferenza dei servizi in materia di misure di protezione dei beni nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali (art. 25), l’adozione di misure cautelari e preventive che il soprintendente può ordinare ai fini della sospensione di determinati interventi eseguiti contro ovvero in difformità delle autorizzazioni previste (art. 28), l’avvio di procedure di esecuzione di interventi conservativi imposti (art. 33) o di prescrizioni di tutela indiretta per evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili (art. 45).

 

Al riguardo, per una più chiara formulazione del testo, si valuti l’opportunità di esplicitare a quali procedimenti previsti dal d.lgs. 42/2004 si intenda fare riferimento.

 

Qualora l’espressione delle valutazioni di competenza non avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di programma[16], il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sè la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del Codice dei beni culturali, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. La norma riserva analoga facoltà al Ministro per l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento al termine di 120 giorni di cui al primo periodo del comma 8, ovvero anche all’ulteriore termine di 60 giorni di cui al terzo periodo dello stesso comma.

 

Tra i diversi pareri previsti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio si ricordano, a titolo esemplificativo, quelli resi in materia di manifesti e cartelli pubblicitari quando questi devono essere collocati in prossimità di edifici o aree tutelati come beni culturali(art. 49), ovvero in materia di alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale (art. 55) su autorizzazione del Ministero che viene rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.

 

Al riguardo per una più chiara formulazione del testo, si valuti l’opportunità di esplicitare a quali pareri previsti dal D.Lgs. 42/2004 si intenda fare riferimento.

 

In relazione alla valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della Difesa, il comma 12 dell’articolo 33-ter introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal precedente comma 2 in relazione alla valorizzazione degli immobili pubblici.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del comma 2, qualora i programmi di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere di impulso in merito alla loro definizione “è assunto dal Ministero dell’economia e delle finanze- Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore”.

 

Nello specifico, la disposizione in esame:

§      affida al Ministero della Difesa il compito di individuare la destinazione d’uso da assegnare ai richiamati immobili in uso al Ministero della difesa;

§      prevede l’acquisizione, da parte del Ministro della difesa, della previa intesa degli organi di governo dei comuni interessati e del Presidente della Regionale o della Provincia;

La medesima disposizione dispone, poi, che la citata individuazione dovrà tener conto di quanto previsto dagli strumenti territoriali ed urbanistici e precisa che, nel caso in cui tali strumenti siano oggetto di riconformazione, spetta al Presidente della giunta regionale o al Presidente della provincia il compito di promuovere un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 34 si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Il procedimento per la conclusione dell'accordo è promosso dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

 

Il comma 13 dell’articolo 33-ter prevede la possibilità di far ricorso all’istituto della concessione di valorizzazione al fine di procedere alle attività di conservazione, recupero e riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità della difesa.

Lo strumento della concessione di valorizzazione è stato previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) il cui comma 259 dell’articolo 1 ha inserito il nuovo articolo 3 bis nel decreto legge n. 351 del 2001 prevedendo la possibilità di concedere o locare a terzi i beni immobili individuati dall’articolo 1 del medesimo decreto legge. La concessione e la locazione sono consentite a titolo oneroso per un periodo non superiore a 50 anni e risultano finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei beni attraverso interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio dei cittadini nel rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le concessioni e le locazioni sono affidate con procedure di evidenza pubblica.

 

La medesima disposizione, oltre a disporre che il ricorso alla concessione di valorizzazione deve avvenire previa intesa con il Comune e l’Agenzia del demanio, quest’ultima per quanto di sua competenza, precisa, inoltre, che:

§      il ricorso alo strumento della concessione di valorizzazione è consentito nel rispetto delle volumetrie esistenti;

§      la concessione di valorizzazione può essere attivata anche per lo svolgimento di interventi di restauro e di risanamento conservativo;

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi della lettera c) dell’articolo 3 del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380, espressamente richiamata dal comma in esame, per interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

§      possono essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione;

§      in sede di concessione dell’immobile possono essere previsti accordi con l’amministrazione comunale finalizzati alla esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi.

 

Per quanto riguarda, poi, gli adempimenti che gravano sul titolare della concessione, la disposizione in esame prevede espressamente l’obbligo di ripristinare l’originario stato dei luoghi al termine della concessione o della locazione, ove richiesto. La disposizione riconosce poi al Comune, in aggiunta a quanto percepito in virtù della concessione, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo alla concessione.


 

Articolo 27 commi 3-3-quinquies
(Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali)

 


3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»

3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo»

3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»

3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta dei soggetti interessati»

3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli».


 

 

I commi 3-3-quinquies novellano l’articolo 7 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha introdotto disposizioni volte alla dismissioni di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali, attribuendo ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione.

In particolare l’articolo 7 della legge n. 183 dispone che l’Agenzia del Demanio debba curare l’alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, ricorrendo alla trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro, e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Per le stesse finalità e con le medesime modalità anche le regioni, le province e i comuni possono vendere i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Inoltre, nel caso in cui nei cinque anni successivi alla vendita si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% della rivalutazione.

Oggetto dell’alienazione possono essere i terreni statali “a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali” (co. 1), e quelli regionali o comunali “aventi destinazione agricola” (co. 4).

 

Più precisamente sono introdotte le seguenti novelle all’articolo 7 della legge n. 183:

§      la modifica apportata al primo comma, con il comma 3 dell’articolo in esame, e quelle apportate al comma 4, con i commi 3-quater e 3-quinquies, rendono omogenea la definizione dell’oggetto dell’alienazione che viene individuato nei terreni a vocazione agricola e agricoli, siano essi statali o degli enti territoriali;

§      la modifica apportata al secondo comma, con il comma 3-bis, chiarisce che la devoluzione allo Stato di una quota della eventuale rivalutazione dei terreni alienati va applicata alle sole dismissioni operate in base allo stesso articolo 7;

§      il periodo aggiunto al primo comma, con il comma 3-ter, stabilisce che il prezzo dei terreni da alienare, che determina il ricorso alla procedura dell’asta pubblica e della trattativa privata, va determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. n. 327/2001, Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità;

§      quanto all’individuazione dei terreni da dismettere, ai soggetti interessati è attribuito un potere di segnalazione dei beni di proprietà dello Stato; per quelli delle regioni è consentita la presentazione di una richiesta (così il comma 3 e comma 3-quater)


 

Articolo 27, comma 4
(Locazioni passive di immobili pubblici)

 


4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1o gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:

     «c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».


 

 

Il comma 4, modificando la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, prevista dall’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle predette amministrazioni e dispone che non sia più l’Agenzia del demanio a stipulare e ad adempiere i contratti di locazione: tale compito è assegnato alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’Agenzia del demanio è individuato come “conduttore unico”, ovvero come l’unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all’esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. L’Agenzia, quindi, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

a)    accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici (al riguardo si ricorda che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato istituito il Fondo immobili pubblici): tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato;

b)    verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all’Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

c)    stipula i contratti di locazione, ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e adempie i predetti contratti;

d)    consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

E’ prevista inoltre l’istituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

 

Il comma 4 in commento sostituisce le lettere c) e d) del comma 222, prevedendo che la stipula dei contratti di locazione sia effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio. Le predette amministrazioni, inoltre, adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità ed onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione.

E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le amministrazione comunicano all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato è soppresso.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma in esame è stata elaborata alla luce di alcune criticità emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni su cui intende incidere ed è finalizzata a semplificare, snellire e rendere più spedita l’azione amministrativa connessa all’attuazione del citato articolo 2 comma 222, senza intaccare i presupposti e la ratio che governano tale norma e lasciando sostanzialmente inalterato l’impianto generale della stessa. Infatti, in base all’attuale formulazione del comma 222, pur essendo l’Agenzia del demanio tenuta a sottoscrivere il contratto di locazione con la proprietà dell’immobile, è l’amministrazione utilizzatrice che risponde ex lege di tutti gli oneri e le responsabilità connessi all’uso del bene. Tale situazione determina un rapporto triadico alquanto complesso che, come si è potuto verificare nella quotidianità, costringe tutte le parti interessate ad una continua mediazione per conciliare le diverse esigenze con conseguente allungamento dei tempi occorrenti per addivenire alla stipula del contratto di locazione.

La previsione del rilascio del nulla osta alla stipula da parte dell’Agenzia del demanio e della nullità degli atti contrattuali sottoscritti in assenza di detto provvedimento superano le criticità riscontrate, non intaccando la struttura generale della norma e garantendo comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze di monitoraggio e coordinamento della pianificazione dei fabbisogni delle amministrazioni dello Stato voluti dal legislatore.


 

Articolo 27, comma 5
(Agenzia del demanio – Manutentore unico)

 


5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «1 gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1 gennaio 2013»;

     b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»

     c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole «può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi».


 

 

Il comma 5, modificando la normativa in materia di manutenzione degli immobili pubblici, posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia.

Si prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia circa la copertura finanziaria di quegli interventi che pur ricompresi nel piano generale degli interventi non possono essere affidati secondo il sistema centralizzato, nell’eventualità che contingenze particolari impediscano la stipula dei relativi accordi o delle relative convenzioni quadro. Gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni, infatti, devono essere comunicati all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

 

L’articolo 12 (commi da 2 ad 11) del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili pubblici. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

In particolare l’Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha compiti di gestione e di spesa relativamente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

 

La relazione illustrativa afferma che la norma in commento è volta a superare le criticità operative scaturenti dall’incoerenza tra l’avvio del sistema di gestione centralizzata degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato fissato al 1° gennaio 2012 e la previsione dei relativi stanziamenti a decorrere dal 1° gennaio 2013. La proposta prevede il riallineamento dei due termini (fissati rispettivamente al comma 2 e al comma 6), fermo restando che nel corso del 2012 saranno avviate tutte quelle attività preordinate alla gestione degli interventi stessi (programmazione; stipula degli accordi o delle convenzioni per l’esecuzione degli interventi).

La norma in esame, oltre a posticipare, come detto, l’inizio dell’attività manutentiva ad opera dell'Agenzia del demanio al 1° gennaio 2013, le attribuisce la facoltà di dotarsi proprie professionalità e di strutture interne dedicate al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo i relativi oneri con le risorse previste dalla norma nella misura massima dello 0,5%.

In alternativa l’Agenzia può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può selezionare società specializzate ed indipendenti.


 

Articolo 27, comma 6
(Alloggi pubblici)

 

6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonché agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.

 

 

Il comma 6 prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.

La norma abroga una disposizione di interpretazione autentica, il comma 442 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Conseguentemente a queste abitazioni si applica la norma (comma 441) che prevede che gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è volta a ricondurre anche gli alloggi realizzati a totale carico dello Stato e destinati all’eliminazione delle abitazioni malsane (L. n. 640/1954) nell’alveo della disciplina prevista dai primi due periodi del comma 441 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ai sensi dei quali gli alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.

Ciò per ragioni di razionalità, coerenza, economicità ed unificazione delle competenze in capo ai medesimi soggetti, ed al fine di consentire che anche gli immobili in argomento, che non presentano peculiarità tali da giustificare l’esclusione degli stessi dal trasferimento ai Comuni, possano essere utilizzati da questi ultimi per sopperire ad esigenze di carattere sociale.

Peraltro la proposta è coerente con il recente orientamento seguito dal legislatore, che, con il comma 15 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), ha ricondotto anche gli alloggi realizzati a favore dei profughi ai sensi della legge n. 137 del 1952 nella disciplina generale di cui al citato comma 441.


 

Articolo 27, commi 7-7-quater
(Semplificazione normativa in materia immobiliare)

 

7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).

 

 

I commi da 7 a 7-quatermirano ad abrogare alcune disposizioni relative a Roma Capitale che devono intendersi ormai superate per effetto dell’entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive che di usi governativi.

 

In particolare:

§      viene modificato l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 396 del 1990 relativa a Roma capitale, sopprimendo la disposizione che considerava di preminente interesse nazionale per l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica la definizione del piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici (comma 7);

§      viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 62, comma 4, della legge n. 388/2000, che non richiedeva per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti. La norma che viene abrogata prevedeva, inoltre, che per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale doveva essere preventivamente acquisito il relativo nulla-osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta (comma 7-bis);

§      è inoltre abrogata la norma di cui all’articolo 1, comma 208, della legge n. 296/2006, che prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare per la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché dei contenuti e delle modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio. Conseguentemente viene abrogato il comma 209, che faceva discendere dall’entrata in vigore del suddetto decreto l’abrogazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui il suddetto comma 208 (comma 7-ter).

Al riguardo si osserva che l’abrogazione del comma 209 risulta coerente con l’intento abrogativo del comma 208. Tuttavia desta qualche perplessità rispetto alle altre due norme ivi citate per le quali risulta dubbia l’attuale vigenza. Si tratta del comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, in materia di gestione delle locazioni passive delle amministrazioni pubbliche.

§      è previsto infine che il direttore dell'Agenzia del demanio non rivesta più la qualifica di membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 3, comma 4, lett. h), del D.P.R. n. 204 del 2006) (comma 7-quater).


 

Articolo 27, comma 8
(Federalismo demaniale relativo ai beni culturali)

 

8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento».

 

 

Il comma 8 modifica l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali, eliminando alcuni vincoli temporali che non apparivano chiari.

La relazione tecnica evidenzia, infatti, che la norma è “volta a superare la rigida prescrizione, nell’ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale”.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il D.Lgs. n. 85 del 2010 - primo provvedimento di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009) – dispone l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale)[17].

Ai sensi del comma 2 dell’art. 5, dal trasferimento dei beni statali sono esclusi i beni appartenenti al patrimonio culturale, “salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7” (rectius: comma 5).

Il comma 5, esplicitando il riferimento alla normativa vigente contenuto nel comma 2, specifica quali beni culturali possono essere trasferiti: dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. ed entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero, entro il 26 giugno 2011), lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, co. 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), di cose e beni culturali inalienabili indicati in specifici accordi di valorizzazione, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, co. 4, dello stesso codice.

 

Con la disposizione in commento, l’applicazione del meccanismo delineato nell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010 non è più riferita alla fase di prima applicazione e il termine di un anno entro il quale deve intervenire il trasferimento non decorre più dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, bensì dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.

 

Al riguardo si ricorda che con circolare 18 maggio 2011, n. 18[18] il MIBAC ha emanato le Linee guida per l’elaborazione dei programmi di valorizzazione per il federalismo demaniale, facendo seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 con l’Agenzia del Demanio, alle prime riflessioni sviluppate nell’ambito della Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art. 6 dello stesso Protocollo, nonché alle prime esperienze operative condotte presso i Tavoli Tecnici Operativi istituiti a livello regionale ai sensi dell’art. 4 del medesimo Protocollo.

Nell’allegato A[19] si precisa, per quanto qui interessa, che l’iniziativa in merito all’attivazione del procedimento è in capo agli enti territoriali interessati ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale, che presentano alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una richiesta contenente anche l’illustrazione delle finalità e delle linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene.

In base a notizie di stampa, che fanno riferimento a fonti del Demanio, il canale previsto dall'articolo 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010 è stato attivato da 211 enti locali sparsi in 15 regioni. Ne sono nati altrettanti tavoli territoriali per la cessione di 466 beni [20].

 

Per completezza si ricorda che l’art. 4, comma 16, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), al fine di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, ha elevato a settanta anni (dai precedenti cinquanta) la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Parallelamente, ha spostato ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica e ha disposto l’inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale.

In base alla relazione illustrativa, attraverso queste novità si è sottratto al meccanismo dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010 una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la II guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale.


 

Articolo 27, commi 9-17
(Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari)

 


9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.

11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

     a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;

     b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;

     c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

     d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

     e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

     f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

     g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 11, in virtù del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.

15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.

     16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

17. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.


 

 

Al fine di risolvere i problemi legati all’eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il comma 9 consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti pubblici e privati in favore dei quali possono essere dismessi gli immobili non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 196/2009 prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche centrali è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Si fa presente che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato del 30 settembre 2011.

 

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare (comma 10). A seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, il Ministero affida a società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza (ai sensi dall’articolo 33 del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente (comma 11).

Si ricorda, in proposito, che il testo originario del decreto faceva riferimento all’affidamento a una società partecipata al 100 % dal Ministero dell’economia e delle finanze in qualità di contraente generale.

La centrale di committenzapuò convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma (ex articolo 34 del TUEL), con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate (comma 12) .

 

Si rammenta che l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f) [21], non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

Si ricorda, inoltre, che con il comma 1 dell’art. 44-bis del D.L. 207/2008 (convertito dalla L. 14/2009), per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) sono stati attribuiti, fino al 31 dicembre 2011, i poteri commissariali previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.

Il comma 34 dell’art. 44-bis ha poi demandato ad appositi D.P.C.M. l’individuazione delle opere da realizzare, che – ai sensi del successivo comma 5 – vengono inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla L. 443/2001 (legge obiettivo) .

Successivamente, con il D.P.C.M. 13 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2010 (prorogato sino al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 11 gennaio 2011).

Con l’art. 17-ter del D.L. 195/2009 (convertito dalla L. 26/2010) sono state introdotte ulteriori disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari. In particolare il comma 1 ha incaricato il Commissario straordinario per l’emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (individuato nella persona del capo del DAP dall’O.P.C.M. 19 marzo 2010, n. 3861 ) di provvedere, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche .

Per l’attuazione, “anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”, l’art. 2, comma 219, della L. 191/2009 (finanziaria 2010) ha stanziato complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’art. 18, comma 1, lett. b)), del D.L. 185/2008 .

 

Il comma 13 disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, che possono articolarsi nelle seguenti fasi:

a)   la possibilità per il Ministero della giustizia, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di taluni enti;

b)   la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione;

c)   la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[22]. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo;

d)   l’individuazione degli immobili da dismettere con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, e la confluenza nel patrimonio disponibile dello Stato;

e)   la possibilità di convocare le citate conferenze di servizi e promuovere accordi di programma con gli enti locali interessati per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

f)     l’approvazione dei contratti di permuta da parte del Ministero della giustizia, che può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g)   il versamento degli eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, per una quota pari al 80%.

 

Il comma 14 pone a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società di cui al comma 11.

In caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti pubblici e privati devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione (comma 15).

In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi e gli accordi di programma sono conclusi rispettivamente entro il termine di quindici giorni e di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato (comma 16).

Il comma 17 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16 (comma 17).


 

Articolo 28, commi 1- 6
(Concorso alla manovra delle regioni)

 


1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.

2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.

5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.

6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.».


 

 

L'articolo 28, ai commi da 1 a 6, dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all’1,23% (commi 1 e 2).

Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza - la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma dispone l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

 

Il comma 1, in particolare, dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 allo 1,23%, destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La norma modifica a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 recante il cosiddetto federalismo fiscale regionale.

Il citato articolo 6 fissa la misura dell’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012, il potere di modificare tale aliquota, nell’ambito dell’autonomia ad esse riconosciuta.

In particolare, la misura dell’aliquota di base è pari allo 0,9 per cento, sino a successiva rideterminazione da effettuarsi con D.P.C.M., che deve essere emanato entro il 26 maggio 2012 (ai sensi articolo 2, comma 1 dello stesso D.Lgs. 68/2011).

 

La modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.

Tale previsione sembra derogare a quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che sancisce il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie: in particolare, in rapporto ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

La relazione tecnica specifica che la norma determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario, destinata al finanziamento della sanità, riduzione operata ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame (vedi infra).

Regioni a statuto speciale

Il comma 2 estende l'aumento disposto dal comma 1 anche alle autonomie speciali. Le autonomie speciali sono titolari, al pari delle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale regionale all'IRPEF.

L’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, così come disciplinato dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, prevede la possibilità di riservare all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze.

Si segnala che l'articolo 48 del testo in esame contiene una disposizione in tal senso riferita a tutte le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge: in particolare che le maggiori entrate erariali derivanti dal provvedimento in esame siano riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, e siano finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica.

 

Con il successivo comma 3 lo Stato in sostanza 'riserva all'erario' il maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale. Anche se in questo caso – trattandosi di una addizionale - il termine è improprio, gli effetti sono gli stessi dal momento che viene determinata la somma che le regioni a statuto speciale nel loro complesso debbono versare all'erario.

 

Il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla manovra di finanza pubblica è così determinato in complessivi 920 milioni di euro annui.

A decorrere dal 2012 regioni e province autonome devono versare all'erario 857 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori.

 

Per quanto attiene al contributo riferito ai comuni, sono escluse le regioni Sicilia e Sardegna, in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, infatti, si applicano le disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo in esame (vedi oltre) al pari dei comuni del resto del territorio nazionale.

Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione[23]: Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale, nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

 

Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica la norma fa riferimento alle procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009, che disciplina le modalità di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale e le province autonome, prevedendo che tali enti, nel rispetto degli statuti speciali, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.

 

Il citato articolo 27 conferma la necessità dell'accordo con ciascuna regione o provincia autonoma e dispone che le modifiche all’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l’attuazione della delega, quali il principio della partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano gli schemi delle rispettive norme di attuazione (comma 5); la partecipazione di un rappresentante tecnico della singola regione o provincia autonoma interessata alla Commissione tecnica paritetica per l’emanazione delle norme di attuazione (comma 6); l'istituzione dei tavoli paritetici tra ciascuna regione e Governo, volti a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi della legge delega di attuazione del federalismo fiscale e con i nuovi assetti della finanza pubblica (comma 7).

Si segnala, inoltre, che norme recanti disposizioni di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale sono state emanate per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125) e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Valle d'Aosta dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, rispettivamente, commi 151-159 e commi 160-164). In particolare, le disposizioni citate quantificano il contributo di ciascuna regione per l'attuazione dei principi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale, recano disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità e norme generali per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione.

 

Fino all'emanazione delle citate norme di attuazione, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia; la ripartizione di questa cifra tra le autonomie speciali verrà fatta sulla base della [in proporzione alla] media degli impegni finali di ciascun ente, nel triennio 2007-2009.

 

Com'è noto, le regioni a statuto speciale ricevono quote di tributi erariali, nella misura stabilita da ciascuno statuto speciale e da norme di attuazione. I tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere’ alla regione la quota spettante; le somme transitano quindi nel bilancio dello Stato. Fanno eccezione la regione Sicilia e la regione Friuli-Venezia Giulia, che provvedono direttamente alla riscossione dei tributi; in questi casi si provvederà attraverso regolazioni contabili.

 

La norma precisa, inoltre, che per la regione Sicilia si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario operata ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.

Il riferimento è al finanziamento del Servizio sanitario regionale nella regione Sicilia, cui lo Stato contribuisce ancora per più del 50 per cento.

In sostanza, per la Regione siciliana, il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF (che la relazione tecnica quantifica in 130 milioni di euro) è destinato a finanziare una parte della quota di finanziamento del servizio sanitario nazionale ancora a carico dello Stato.

Si ricorda al riguardo che la regione siciliana è rimasta la sola, tra le autonomie speciali, a non finanziarie direttamente con risorse del proprio bilancio, il servizio sanitario nazionale nel proprio territorio. Da ultimo, la legge 296/2006, articolo 1 comma 830, "al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana", ha progressivamente aumentato la quota di partecipazione alla spesa sanitaria fino alla misura del 49,11%[24]. La regione perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

 

Il comma 4 sopprime il termine temporale per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali di cui al citato articolo 27 della legge 42/2009 per l'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale, fissato . Tale termine era quello di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi stabilito dall'articolo 2 della legge delega.

 

Regioni a statuto ordinario

Il comma 5 dispone la riduzione delle quote di compartecipazione all'IVA, direttamente sui conti di tesoreria per le regioni a statuto ordinario.

Ai fini della definizione della misura della compartecipazione IVA spettante a ciascuna regione a statuto ordinario – dispone la norma - si tiene conto degli effetti derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, vale a dire si diminuisce per la cifra corrispondente.

 

Si ricorda che la compartecipazione IVA[25] finanzia il Fondo sanitario nazionale di parte corrente insieme alla addizionale IRPEF, all'IRAP ed alle entrate proprie delle regioni (ticket). L’ammontare complessivo spettante alle regioni viene ripartito tra le stesse sulla base sia delle quote di trasferimenti soppressi, sia della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente necessaria per finanziare la differenza tra il fabbisogno sanitario riconosciuto e le entrate specifiche delle regioni (IRAP, addizionale regionale IRPEF e altre entrate proprie)[26].

L'articolo 77-quater del D.L. 112/2008 disciplina l’accreditamento alle regioni a statuto ordinario – nei conti di tesoreria unica - delle somme che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 4 dispone che la compartecipazione IVA è corrisposta (in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante) sulla base dell'ultima ripartizione disponibile e al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

 

Il comma 6, infine, reca una disposizione ordinamentale, ancora in relazione ai conti di tesoreria ed alle erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità.

In particolare dispone in merito alle somme accantonate, pari alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente (così dispone per tutte le regioni a statuto ordinario il comma 4 e per la regione Sicilia il comma 5 dell'art. 77-quater del decreto legge n.112/08). Queste somme rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che ne consentono l'erogabilità e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.


 

Articolo 28, commi 7-10
(Riduzione fondi enti locali)

 


7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.


 

 

I commi 7 e 8 recano la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge n. 42/2011 di attuazione del federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali, gestiti dal Ministero dell’interno, dovuti ai comuni e alle province della Regioni Sicilia e Sardegna.

 

In particolare, il comma 7 dispone, per i comuni, la riduzione complessiva di 1.450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo perequativo - come determinati in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale[27] - nonché a valere sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

 

Il comma 8dispone, per le province, la riduzione complessiva di 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e del Fondo perequativo - come determinati in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province[28] - nonché a valere sui trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

 

Si evidenzia che i commi 7 e 8, fanno riferimento agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, nonché ai comuni e alle province delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato[29].

Per quanto concerne i nuovi Fondi per gli enti locali (Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo perequativo delle province e dei comuni), si ricorda che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

In particolare, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono stati soppressi già a decorrere dal 2011, dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2001 sul federalismo fiscale municipale[30]; i trasferimenti erariali in favore delle province sono soppressi a decorrere dal 2012, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2011.

A seguito della soppressione dei trasferimenti, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione ai comuni e alle province dell'autonomia di entrata, è stata prevista l’istituzione:

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 23/2011), la cui durata è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 2011, alimentato con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni stessi. Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo, nonché la tempistica di pagamento del Fondo, sono disciplinate dal D.M. Interno 21 giugno 2011.

-        Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, si ricorda che l’articolo 13 del provvedimento in esame prevede, ai commi 18 e 19, che, per il triennio 2012-2014, al Fondo confluisca anche il gettito dalla compartecipazione all’IVA attribuita ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011;

-        del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province (art. 21, D.Lgs. n. 68/2011), la cui durata è fissata in un periodo di due anni a decorrere dal 2012, alimentato con quota parte del gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF.

L’istituzione del Fondo perequativo dello Stato per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province è disciplinata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011. Il Fondo perequativo, destinato a sostituire il Fondo sperimentale di riequilibrio, è finalizzato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard. Le modalità di alimentazione del Fondo sono disciplinate dal medesimo articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2001 per quanto concerne le risorse per i comuni, e dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011, per quel che concerne le risorse per le province.

 

Si osserva che l’utilizzo della locuzione “ulteriori” contenuta nei commi 7 e 8 riferita alle riduzioni dei trasferimenti non appare chiara in quanto non sembra correlata ad alcuna altra misura di riduzione contenuta nell’articolo in esame.

 

Con riferimento ai comuni, peraltro, la riduzione di 1.450 milioni dal 2012 disposta dal comma 7 potrebbe essere considerata ulteriore rispetto alle diminuzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo comunali disposte da altri articoli del decreto-legge in esame, in particolare, dall’articolo 13, comma 17, che ne prevede la riduzione in misura corrispondente al maggior gettito attribuito ai comuni a seguito della nuova disciplina dell’imposta municipale, che la relazione tecnica quantifica in circa 2 miliardi di euro annui a partire dal 2012, e dall’articolo 14, comma 13-bis, che ne prevede la riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013.

Per quanto concerne le province, invece, si ricordano soltanto le norme introdotte dall’articolo 23, comma 19, che, in relazione al trasferimento ai comuni, entro il 30 aprile 2012, delle competenze ora attribuite alle province, dispongono anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite medesime.

 

Si ricorda che nel bilancio per il 2012 (legge n. 184/2011) il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale - istituito nel corso dell’esercizio finanziario 2011 con una dotazione di 8.375,9 milioni di euro ai sensi del D.M. Interno 21 giugno 2011 – risulta dotato di 7.963,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014 (capitolo 1350/Interno).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nella legge di bilancio per il 2012, presenta una dotazione di 788 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014 (capitolo 1352/Interno).

 

I successivi commi 9 e 10 sono finalizzati a disciplinare i criteri di riparto delle riduzioni dei trasferimenti ai comuni e alle province tra i singoli enti locali.

In particolare, per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 9).

Per le province, la riduzione viene ripartita in misura proporzionale (comma 10).


 

Articolo 28, comma 11
(Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)

 

11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

 

 

Il comma 11 sopprime il comma 6 dell’articolo 18 del D.Lgs. n.68/2011[31], recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al riordino fiscale per esse derivante dall’articolo 18 di tale decreto, con specifico riguardo alla soppressione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica

L’articolo 18 in questione ha disposto al comma 1 che a decorrere dal 2012 l’aliquota della compartecipazione provinciale all’IRPEF venga stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti:

-        ai trasferimenti statali soppressi, costituiti da tutti i trasferimenti di parte corrente e, se non finanziati tramite indebitamento, di conto capitale aventi carattere di generalità e di permanenza nel tempo);

-       alle entrate derivanti dall’ addizionale provinciale sull’energia elettrica, soppressa dall’articolo medesimo, con attribuzione allo Stato del relativo gettito.

Il comma 6 del medesimo articolo ha peraltro stabilito, in sostanza ribadendo la finalità espressamente enunciata nel comma 1 di tutelare le province da possibili perdite di risorse, che alla provincia competente per territorio venga devoluto un gettito non inferiore a quello derivante nel 2011 dalla soppressa addizionale dell’energia elettrica.

La soppressione del comma sembra pertanto da ricondursi alla finalità di una migliore formulazione dell’articolo 18, come del resto appare desumersi anche dalla relazione tecnica, che non ascrive effetti finanziari alla norma.


 

Articolo 28, comma 11-bis
(Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)

 

11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale.

 

 

Le Commissioni V e VI riunite hanno introdotto all’articolo 28 il comma 11-bis.

Il primo periodo del nuovo comma dispone la soppressione dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 relativo al federalismo fiscale per le regioni e le province, concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento specifico alle modalità di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

Il secondo periodo del comma 11-bis dispone l’applicazione nell’intero territorio nazionale delle misure previste dall’articolo 1, comma 12, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011relative all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), per la quale si prevede la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.


 

Articolo 28, comma 11-ter
(Disposizioni per l’avvio della ridefinizione del
patto di stabilità interno)

 

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

 

 

Il comma 11-ter dell’articolo 28, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca una norma di carattere programmatico che dispone, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che per gli anni 2012 e successivi, la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni è contenuta agli articoli 31 e 32 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011).

Per una analisi della disciplina del patto, si rinvia al Dossier Progetti di legge n. 567/1 del Servizio Studi.


 

Articolo 28, comma 11-quater
(Divieto di assunzioni negli enti locali)

 

11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

 

 

Il comma 11-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI, reca disposizioni in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

In particolare, viene modificato il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008, il quale vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

In base alla modifica introdotta, il richiamato divieto di assunzioni opera nei confronti degli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50%.

 

Lo stesso comma ha disposto altresì che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della richiamata percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Infine, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti vengono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio di specifiche funzioni.


 

Articolo 29, commi 1 e 2
(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso
alla centrale di committenza nazionale)

 


1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.


 

 

Al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria[32], il comma 1 dell’articolo in esame disciplina la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A.[33] come centrale di committenza.

 

La norma in esame si applica alle amministrazioni pubbliche centrali che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, sono identificate con “gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”.Il comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Si fa presente che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato del 30 settembre 2011.

 

Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici ha trasposto nell’ordinamento nazionale (art. 3, comma 34 e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea (art. 1, par. 10 e art. 11 della direttiva 2004/18/CE e art. 1, par. 8 e art. 29 della direttiva 2004/17/CE). Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

§      acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

§      aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.

L’istituto della centrale di committenza è entrato nell’ordinamento italiano con il D.M. 24 febbraio 2000, emanato sulla base dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000)che ha affidato a Consip S.p.A: il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

 

Per ciò che riguarda l’intervento di CONSIP, si ricorda che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, l’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individui [34], con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche hanno l’obbligo di ricorrere alla CONSIP Spa in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro[35], anche con l’utilizzo dei sistemi telematici. Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 [36].

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di valutare la coerenza della norma in esame con quanto previsto dalla disciplina vigente.

 

Al fine di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, compresi quelli stabiliti dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il comma 2 dell’articolo in esame disciplina la facoltà per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

 

Si segnala che l’articolo 4, comma 66, della legge n. 183/2011 prevede l’adozione di misure di razionalizzazione organizzativa da parte dell’INPS, dell’INPDAP e dell’INAIL nell’ambito della propria autonomia al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti.

 

La relazione tecnica evidenzia che dalle disposizioni in esame derivano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo, attraverso una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, nonché economie di scala realizzate mediante l’aggregazione di fabbisogni.


 

Articolo 29, comma 3
(Disposizioni in materia di editoria)

 


3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.


 

 

Il comma 3 dispone la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all’editoria di cui alla L. n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla “gestione 2013”, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013.

Dispone, inoltre, che il Governo provvede alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (D.P.R. n. 223 del 2010), con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le finalità sono il“risanamento della contribuzione pubblica” – che la relazione tecnica specifica come “riduzione della contribuzione pubblica”, in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta –,una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse, nonché il conseguimento di risparmi di spesa.

Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire il bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie a decorrere dal quale avranno effetto la cessazione dell’erogazione dei contributi diretti, nonché le disposizioni di modifica del regolamento di riordino.

I risparmi sono destinati – compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio – alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

 

In materia di sostegno all’editoria si veda anche quanto dispone l’art. 30, co. 8-bis.

 

La prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell’editoria è stata dettata con la L. n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi, che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. I principali tra questi sono la L. n. 67 del 1987, la L. n. 250 del 1990, e la L. n. 62 del 2001, anch’esse più volte modificate ed integrate.

L’intervento dello Stato si esplica in misure di sostegno economico, di tipo diretto o indiretto, agli editori. In particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell’erogazione di un contributo calcolato in percentuale dei costi risultanti dal bilancio delle imprese editrici che presentino i requisiti previsti dalla legge, mentre gli aiuti economici indiretti sono costituti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato.

 

Tra i beneficiari[37] di contributi diretti erogati ai sensi della legge n. 250 del 1990 si ricordano:

-        quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater);

-        quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis);

-        quotidiani o emittenti radiotelevisive editi o che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (art. 3, co. 2-ter, primo e secondo periodo);

-        quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo);

-        periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 3);

-        quotidiani e periodici organi di forze politiche(art. 3, co. 10[38]).

-        imprese radiofoniche organi di partiti politici che trasmettano quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali (art. 4, co. 1).

A causa della frammentarietà della materia, negli anni più recenti sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione finalizzati a rendere più coerente la normativa di settore. Nel corso dell’attuale legislatura, è stato emanato – ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 112 del 2008 (L. n. 133 del 2008), come modificato dall’art. 41-bis, co. 3, del D.L. n. 207 del 2008 (L. n. 14 del 2009) – il Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (DPR n. 223 del 2010).

Il regolamento – la cui vigenza decorre a partire dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie – prevede la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione, stabilendo anche che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria costituiscono limite massimo di spesa[39] e che sono destinate prioritariamente ai contributi diretti.

Le principali novità recate dal DPR 223/2010 riguardano l’invio telematico delle domande e le nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite, in particolare, all’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (invece che al previo criterio della tiratura). Tra i requisiti viene, inoltre, inserito quello relativo all’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale. Si stabiliscono altresì, tetti all’ammontare dei contributi. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2, co. 62, della L.. finanziaria per il 2010 (L. n. 191 del 2009).

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “contenere l’aumento” con le parole “far fronte all’aumento”. Poiché, inoltre, la L. n. 250 del 1990 è stata oggetto di numerose modifiche, occorre inserire le parole “e successive modificazioni”.

In ogni caso, con riferimento all’ambito di applicazione della norma in commento, sembrerebbe opportuno chiarire se si intenda effettivamente circoscrivere la cessazione delle provvidenze ai soli contributi diretti erogati ex L. n. 250 del 1990, considerato che, a legislazione vigente, sussistono tipologie di beneficiari cui le medesime provvidenze sono concesse in virtù di altre disposizioni normative.

 

A titolo esemplificativo, si ricorda che l’art. 21, comma 1, lettera a), n. 10), del D.P.R. n. 223 del 2010 ha abrogato il comma 10 dell’art. 3 della L. 250/1990, concernente la concessione di contributi a quotidiani e periodici organi di forze politiche(v. supra), a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011 delle imprese beneficiarie.

L’erogazione di contributi diretti in favore di tale categoria di quotidiani e periodici continua ad essere disciplinata, oltre che dagli artt. 3, comma 3, e 4 del medesimo D.P.R. 223/2010, da altre disposizioni normative[40].


 

Articolo 29, comma 3-bis
(Risorse per attività della minoranza slovena in Friuli Venezia-Giulia)

 

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 

 

Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e VI è stato inserito nell’articolo 29il comma 3-bis che destina al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali della minoranza slovena in Friuli Venezia-Giulia, di cui all’art. 16 della L. 38 del 2001, 2,5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, provenienti dal capitolo 7315.

 

Sembrerebbe preliminarmente utile chiarire che l’importo indicato è destinato alle attività di cui all’art. 16 della L. 38 del 2001 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

 

Il capitolo 7513, rimodulabile, è iscritto nell’ambito del programma “Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale”, Missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, dello stato di previsione del MEF ed è parzialmente esposto in tabella C della legge di stabilità.

 

In particolare, in tab. C è iscritto proprio lo stanziamento derivante dall’art. 16 della L. 38/2001, che al comma 1 dispone che la regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tal fine, la regione provvede alla consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena, dando priorità, per le finalità sopra richiamate, al funzionamento della stampa in lingua slovena.

 

Il comma 2 prevede che, per le medesime finalità, lo Stato assegna ogni anno propri contributi[41] che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Nella legge di bilancio 2011 (L. 221/2010) il capitolo 7513 presenta, per lo stesso 2011, una disponibilità di 8,8 milioni di euro, dei quali 2,8, destinati alle finalità di cui all’art. 16 della L. 38/2001, sono esposti in tab. C della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010).

Come risulta dalla Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio per il 2012-2014, approvata a seguito dell’esame parlamentare, il capitolo espone un importo pari a 7 milioni di euro per il 2012, 8,5 euro per il 2013 e 6 per il 2014, dei quali 2,8 esposti, per ciascuno dei tre anni, in tab. C della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) per le finalità di cui all’art. 16 della L. 38/2001.

 

Alla luce della ricostruzione effettuata, l’obiettivo della disposizione appare dunque quello di integrare le risorse destinate alle finalità indicate dalle leggi di stabilità per il 2011 e per il 2012 - quanto a quest’ultima, limitatamente agli anni 2012 e 2013, non includendo la stessa disposizione il 2014 - con ulteriori risorse provenienti sempre dal capitolo 7513, recante contributi al Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena[42].


 

Articolo 29-bis
(Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici
per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)

 

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

     «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».

 

 

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è volto a modificare parzialmente l’art. 68, comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) al fine di consentire alla pubblica amministrazione l’utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.

 

La norma oggetto della modifica si limita prevedere che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra varie soluzioni disponibili sul mercato, previste ex lege, tra le quali si cita l’acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto.

 

L'espressione “software libero”, oggetto dell’integrazione, si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il software o, più precisamente: libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo; libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità; libertà di ridistribuirne copie; libertà di migliorare il programma e divulgarne pubblicamente i miglioramenti apportati in modo tale che la comunità degli utenti ne tragga beneficio (l'accesso al codice sorgente ne costituisce un prerequisito).

 

A tal proposito, merita evidenziare come anche la Corte costituzionale (sent. n. 122/2010), investita di una questione di legittimità costituzionale concernente tale tematica, ha avuto modo di precisare che, nel linguaggio informatico il concetto di open source e software libero individua un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo sfruttamento del diritto d’autore su un programma per elaboratore, che si fonda sulla diretta accessibilità al sottostante codice sorgente e sulla libera modificabilità del software concesso in uso secondo tale modello. La licenza di tipo open source, quindi, esprime la rinunzia volontaria del titolare del copyright ad utilizzare le facoltà escludenti tipiche di esso, così favorendo l’interesse degli altri operatori/utenti, sia a fruire della conoscenza del codice sorgente, sia ad utilizzare i prodotti sviluppati sulla base del primo. Di recente, però, accanto al modello di licenza tradizionale, che prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della concessione del diritto d’uso, si sono imposti, nel mondo dell’informatica, schemi negoziali alternativi, i quali consentono all’utilizzatore del programma di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e d’impiegare il software anche senza corrispettivo. Si tratta di formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il programma in ogni settore di attività (il software libero presuppone l’autorizzazione dell’autore alla ridistribuzione).

In sostanza un programma open source è un software che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono pattuire nell’ambito dell’autonomia negoziale[43].

In aggiunta a quanto sopra riportato si ricorda che con la direttiva 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni) sono state fornite alle pubbliche amministrazioni indicazioni e criteri tecnico-operativi circa la gestione più efficace del processo di predisposizione o acquisizione di programmi informatici. In particolare, nella direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto della offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi informatici, definita «open source» o «a codice sorgente aperto».

In conclusione si segnala che l’art. 1, comma 895 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che nella valutazione dei progetti per la società dell’informazione finanziati ai sensi del comma 892 si dovrà dare prioritaria attenzione a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto (open source), autorizzando uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, destinato all’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.


 

Articolo 30, comma 1
(Missioni di pace)

 

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni».

 

 

Il comma 1, mediante novella dell’art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014 – ovvero della legge 12 novembre 2011, n. 183 – opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma in commento, il successivo articolo 49 prevede che per essa, come per una serie di altre norme del provvedimento esplicitamente richiamate, agli oneri si faccia fronte con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento medesimo.

 

Si segnala che il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

E’ opportuno a tale proposito ricordare che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Per l’esercizio finanziario 2011 sul Fondo è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.


 

Articolo 30, commi 2 e 3
(Trasporto pubblico locale)

 


2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4».

     b) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;

     c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».


 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 30 recano disposizioni relative al finanziamento del trasporto pubblico locale.

 

Il comma 2, primo periodo, dell’articolo 30 prevede che le risorse di cui all’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 185/2008[44], possano essere utilizzate, per l’anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.

 

Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 25 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla ripartizione del Fondo, come di seguito indicato:

a)    500 milioni di euro a favore di Trenitalia S.p.A., da destinare:

-        per 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale;

-        per 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all’Expo 2015;

b)    460 milioni di euro a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per il finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007/2011.

 

Il secondo periodo del comma 2 abroga l’articolo 1, comma 6, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011).

Il citato comma 6 detta disposizioni per la ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale di cui all’articolo 25 del D.L. n. 185/2008.

Il primo periodo del citato comma 6, nel confermare che l’erogazione delle risorse disponibili di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 185/2008, è subordinata alla verifica della previsione, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione, prescriveva che la verifica dovesse essere effettuata, entro il primo semestre del 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che il citato articolo 25, comma 2, ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A.. L’erogazione è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che:

-        il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni;

-        non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.

 

Il secondo periodo dello stesso comma 6 prevedeva che i 425 milioni di euro per l’anno 2009, rinvenienti dal comma 1 del medesimo articolo 25 del D.L. n. 185/2008, fossero ripartiti quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le Regioni a statuto ordinario. La ripartizione avrebbe dovuto essere effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

 

Il terzo periodo del comma 6 stabiliva che la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 25 del D.L. n. 185/2008 fosse effettuata in deroga a quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 25 (15 per cento al nord del Paese e 85 per cento al sud) e tenendo conto dei seguenti criteri:

a)    programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009 – 2011 e nel triennio precedente;

b)    aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011, da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c)    razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto rispetto all’anno precedente;

d)    ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

 

Viene confermata l’esigenza di applicare misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dall’anno 2012.

 

Il comma 3, primo periodo, dell’articolo 30 incrementa di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Il Fondo è stato istituito, a decorrere dal 2011, dall’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011,[45] con una dotazione di 400 milioni di euro annui. La norma citata detta inoltre disposizioni per la ripartizione del Fondo tra le regioni, che dovrà avvenire sulla base di criteri premiali.

 

Il comma 3, secondo periodo, prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge. L’aliquota di compartecipazione verrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012.

 

Il comma 3, terzo periodo, abroga alcune norme del D.Lgs. n. 68/2011[46] relative alla soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporto pubblico locale.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 12 della legge n. 549 del 1995 ha attribuito, dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, nella misura originaria di lire 350 al litro, alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio[47]. L’articolo 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56[48] ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la periodica rideterminazione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

 

La soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, disposta dall’articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 68/2011, era collegata alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni per il trasporto pubblico locale, che, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, dello stesso decreto legislativo, avrebbe dovuto essere realizzata dallo Stato a decorrere dal 2012, con la conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

 

Con riferimento ai trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale, si segnala che la lettera c) del comma 3 in esame pospone la loro soppressione dal 2012 al 2013, anno nel quale sarà operativa la compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, di cui al secondo periodo del comma in esame.


 

Articolo 30, commi 3-bis-3-quinquies
(
Trasporto pubblico locale lagunare)

 


3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

     a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

     b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

3-quinquies. Per i trasporti pubblici non di linea per via d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.


 

 

I commi da 3-bis a 3-quinquies dell’articolo 30, introdotti durante l’esame in sede referente, disciplinano il trasporto pubblico locale effettuato nella laguna di Venezia.

 

Il comma 3-bis novella l’articolo 2 del D.Lgs. n. 422/1997[49], il quale contiene le definizioni utilizzate nel decreto legislativo sul trasporto pubblico locale. La novella specifica che per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette[50] della laguna di Venezia.

Il citato D.Lgs. n. 422/1997, che ha conferito alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, comprende espressamente, tra i servizi pubblici di trasporto regionale e locale, i sistemi di mobilità lagunari (articolo 1, comma 2).

Al trasporto lacuale e lagunare è poi dedicato l’articolo 11, che attribuisce poteri regolamentari alla provincia di Venezia, al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, prevedendo in particolare un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare, per garantire la sicurezza della navigazione.

Lo stesso articolo, facendo salve le competenze dell’autorità marittima, stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di persone e cose all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Il numero massimo di unità adibite al servizio di trasporto pubblico, per la navigazione che interessa zone di acque interne e di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente.

 

Il comma 3-ter dispone che il Governo emani uno o più regolamenti[51] per modificare, secondo criteri di semplificazione:

§      le norme del Libro VI, Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima – D.P.R. n. 328/1952), relative al personale navigante, anche al fine di istituire specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

Il Titolo I del Libro VI è dedicato a “Organi e attività amministrativa della navigazione” e contiene alcuni articoli relativi alla laguna di Venezia, estesi in parte anche alle lagune di Marano e di Grado. Le norme relative al personale navigante sono gli articoli da 519 a 521.

§      il D.P.R. n. 435/1991, recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”. Le modifiche dovranno essere dirette a delimitare l’ambito di applicazione delle norme del D.P.R. con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

 

I regolamenti di cui al presente comma dovranno essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il comma 3-quater, primo periodo, stabilisce che al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il comma 3-quater, secondo periodo, prevede che la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al trasporto pubblico locale lagunare sia emanata con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. Il regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988[52] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il comma 3-quinquies prevede che per trasporti pubblici non di linea per via d’acqua nella laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalle vigente legislazione regionale.

Si segnala che le norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna sono dettate dalla legge della regione Veneto n. 63/1993, che definisce servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

La legge citata, agli articoli 22-28, disciplina anche il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia, assimilandolo all’attività di taxi.

 

Si osserva che non appare chiara la finalità del comma 3-quinquies, considerato che la materia del trasporto pubblico locale, ad eccezione dei profili di tutela della concorrenza, è già attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni (articolo 117 Cost.).

 


 

Articolo 30, comma 4
(Rifinanziamento AGEA)

 

4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 30 reca un aumento delle risorse destinate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per il solo 2012, pari a 40 milioni di euro. L’incremento è attribuito all’autorizzazione di spesa quantificata nella tab. C dell’ultima legge di stabilità (L. 183/2011), destinata al D.Lgs. n. 165/1999 di istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I 40 meuro si riverseranno sul cap. 1525 della tabella del dicastero dell’economia e delle finanze, nel quale sono iscritti per il 2012 poco meno di 61 milioni: il capitolo assicura i fondi necessari all’AGEA per assolvere ai propri compiti, in primo luogo quello di gestire per conto lo Stato italiano il sistema di aiuti, contributi e premi che la Comunità stabilisce con la PAC.

Per la copertura dell’onere si attinge alle risorse del Fondo istituito dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, e destinato al finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.


 

Articolo 30, comma 5
(Rifinanziamento Fondo protezione civile a valere su 8 per mille)

 

5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

 

L’articolo 30, comma 5 incrementa di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile.

Si ricorda che la determinazione annuale del Fondo di protezione civile (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e finanze, cap. 7446), a decorrere dal 1994, viene disposta con la legge finanziaria (Tabella C), ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991. Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) prevede uno stanziamento pari a 70,8 milioni di euro per il 2012, 78,4 per il 2013 e 86,2 per il 2014.

 

Il comma dispone che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille dell’IRPEF – di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/1985 – relativamente alla quota di pertinenza statale per l’anno 2012.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[53].

Nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2013, la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 61,1 milioni di euro nel 2012, a 73,7 milioni nel 2013 e a 71, 7 milioni nel 2014.

Si ricorda che sullo stanziamento dell’otto per mille di competenza statale ha già inciso l’articolo 21, comma 9 del D.L. n. 98/2011[54], che ne ha operato una riduzione pari a 64 milioni a decorrere dall’anno 2011.

Il medesimo D.L. n. 98/2011, all’articolo 5, ha previsto che, dall’anno 2012, i risparmi degli organi costituzionali (che da questi dovranno essere autonomamente deliberati entro il 31 dicembre 2013), saranno devoluti agli interventi dell’otto per mille di pertinenza statale relativi a fame nel mondo, calamità, assistenza rifugiati, conservazione beni culturali.

Si ricorda, infine, che sulla dotazione del capitolo relativo all’otto per mille di competenza statale [55] per gli anni 2012-2014, ha altresì inciso la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), la quale, all’articolo 3, ha operato una riduzione, a decorrere dall’anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri in attuazione delle misure di contenimento di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011[56].


 

Articolo 30, comma 5-bis
(Interventi di messa in sicurezza delle scuole)

 

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma.

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 30, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo dia attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’art. 2, comma 239, della legge n. 191/2009 ed adotti gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e nell'ambito della procedura ivi prevista.

Il Governo dovrà, quindi, riferire alle Camere in merito all’attuazione di tale disposizione.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 239, della legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha introdotto alcune norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Pertanto, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 137/2008[57]. La risoluzione n. 8-00099 è stata quindi approvata il 25 novembre 2010 dalle Commissioni V e VII della Camera. Successivamente tenuto conto delle risultanze dell'audizione svolta dal sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti presso le Commissioni riunite V e VII, in data 21 luglio 2011, si è ravvisata la necessità di adottare una nuova risoluzione in sostituzione della n. 8-00099 a seguito della necessità, per i soggetti richiedenti i finanziamenti, di produrre idonea certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2010. Pertanto, nella seduta del 2 agosto 2011 è stata approvata dalle Commissioni V e VII della Camera una nuova risoluzione n. 8-00143 ove è stato sottolineato come risultino da erogare risorse pari a circa 115 milioni di euro e che il Governo dovrà attenersi, ai fini dell'assegnazione delle citate risorse, alle priorità indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione.

Si ricorda, infine, che l’art. 33, commi 2 e 3, della legge di stabilità 2012 ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (istituito dall'art. 4 del D.lgs. n. 88/2011 in luogo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 289/2002), vengano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali e che ad esso venga assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, alla messa in sicurezza di edifici scolastici, all'edilizia sanitaria, al dissesto idrogeologico, agli interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I citati interventi dovranno essere individuati con decreto del MEF, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

 

In materia di interventi per la messa in sicurezza delle scuole si veda, inoltre, la scheda riguardante l’art. 25 comma 1-bis.


 

Articolo 30, commi 6 e 7
(Risorse per l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca)

 


6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

     a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;

     b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.


 

 

Il comma 6 autorizza la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, per complessivi 2 milioni di euro, così ripartiti:

a)   1,3 milioni di euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei. Il contributo è finalizzato ad assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di promozione, coordinamento e diffusione delle conoscenze scientifiche;

b)   0,7 milioni di euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia della Crusca. Il contributo è finalizzato a promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana.

 

Ai sensi della L. n. 466 del 1988, all’Accademia Nazionale dei Lincei[58] è concesso un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità.

 

La legge di stabilità n. 183 del 2011 ha fissato per il triennio 2012-2014 importi pari, rispettivamente, a € 1.670.000 per il 2012, € 1.300.000 per il 2013 e € 1.061.000 per il 2014.

 

L’Accademia della Crusca[59] figura tra i beneficiari previsti dalla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'art. 1, della L. n. 534 del 1996 (Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2009), con un contributo pari a € 148.583[60].

 

Il comma 7 dispone che all’onere derivante si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 (L. n. 75 del 2011) per la manutenzione e conservazione dei beni culturali, a valere sugli importi destinati alla spesa di parte corrente.

Durante l’esame in sede referente la norma di copertura è stata modificata precisando l’anno di decorrenza, che è stato allineato alla previsione recata dal comma 6.

Ciò è finalizzato, come chiarisce la relazione tecnica, ad evitare la dequalificazione della spesa[61].

 

L’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 (L. n. 75 del 2011) ha autorizzato, a decorrere dal 2011, la spesa di 80 milioni di euro annui – aggiuntivi rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio – per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali[62].


 

Articolo 30, comma 8
(Assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali)

 


8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i princìpi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.


 

 

Il primo periodo del comma 8 conferma che al MIBAC non si applicano le disposizioni recate dall’art. 2, commi 8-bis e 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010), nonché dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni.

In tal senso aveva già disposto, da ultimo, l’art. 24, comma 2, della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 2011), attraverso una modifica apportata all’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), della quale, al di là della collocazione (l’articolo 2 è rubricato “Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei”), era stata intuita la portata generale, volta ad escludere il Mibac dalle riduzioni organiche richieste dal D.L. 138/2011.

La finalità continua ad essere quella di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese. Viene, inoltre, richiamata la coerenza con quanto disposto dal già citato articolo 2 del D.L. 34/2011.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 ha autorizzato l'assunzione di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, stabilendo che tale personale ha l’obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei[63]. Ha, altresì, autorizzato l’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Tali assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di assunzione disposto dall'art. 2, co. 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010) nell’ipotesi in cui non si sia proceduto alle riduzioni organiche previste dal c. 8-bis (in base a tale disposizione, entro il 30 giugno 2010 occorreva procedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 74, c. 1, del D.L. 112/2008, e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74).

Infine, ha disposto che alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e che deve essere rispettata la disciplina in materia di turn over di cui all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, e successive modificazioni.

Ha, infine, previsto l’obbligo, per il Ministero, di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ed i relativi oneri.

L’art. 24, comma 2, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha, quindi, disposto che le assunzioni previste dall’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 avvengono in deroga da quanto previsto dall’art. 2, co. 8-bis, dello stesso D.L. 194/2009 - ante illustrato -, nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011, che prescrive ulteriori riduzioni organiche entro il 31 marzo 2012, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni).

La relazione tecnica chiariva che la disposizione era finalizzata ad escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^ fascia e delle aree, prevista dalle due disposizioni citate[64].

 

Il secondo periodo autorizza per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 - l'assunzione presso il Mibac di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente (si veda ante) e con copertura degli oneri nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero.

Le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane[65]. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Si tratta di una soluzione analoga a quella proposta dall’art. 24, comma 2, della L. di stabilità 2012 per le assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

Come già previsto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011, infine, si dispone che il MIBAC provvede alle attività descritte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.


 

Articolo 30, comma 8-bis
(Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)

 

8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

     «Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione».

 

 

Il comma 8-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente,è volto ad includere nell’elenco delle finalità cui sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 - elenco 3, allegato all’articolo 33, comma 1 della legge di stabilità 2012 – le seguenti voci:

§      interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori socialmente utili - LSU di Napoli e Palermo (art. 3 del D.L. n. 67/1997[66]), nonché finanziamento per la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione degli LSU (art. 2, co. 552, legge n. 244/2007).

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del D.L. 67/1997 ha disposto uno stanziamento per l’anno 1997 pari a 69.721.681,38 milioni di euro (135 miliardi di lire) a favore del comune e della provincia di Napoli e a 28.405.129,45 milioni di euro (55 miliardi di lire) a favore del comune di Palermo, ai fini della prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di lavori socialmente utili. L’erogazione del contributo è subordinata da parte del Ministero dell'interno all'approvazione della relazione presentata da parte degli enti locali allo stesso Ministero sugli specifici programmi di lavoro[67].

Inoltre, si ricorda che l’articolo 2, comma 552, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, a valere sulle risorse trasferite alle regioni in attuazione della L. 144 del 1999.

§      interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione.

In materia di sostegno all’editoria si veda anche quanto dispone l’art. 29, comma 3.

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009[68] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il comma 1 dell’articolo 33 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla medesima legge.

Le finalità indicate nell’elenco 3, sono le seguenti:

-        Fondo nazionale per le politiche giovanili;

-        investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

-        professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del "Codice dell'ordinamento militare", D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66[69];

-        partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

-        esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

-        provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

-        ulteriori esigenze dei Ministeri;

-        interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998;

-        Unione italiana ciechi.

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo è destinata per il 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza dei territori, e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011).

 

Nel bilancio di previsione per il 2012 (legge n. 184/2011) le risorse del Fondo ammontano complessivamente a 1.144,5 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013. Il Fondo non presenta nessuna disponibilità nel 2014.

 

Si ricorda che sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili hanno inciso ulteriori norme, in particolare:

-        il comma 26-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011, che ha dotato il Fondo di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013;

-        il comma 34 dell’articolo 33 della medesima legge di stabilità 2012 che ha ridotto di 18 milioni nel 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo operato dal sopra citato comma 26-ter.

-        l’articolo 3 della citata legge di stabilità, il quale ha operato una riduzione, a decorrere dall’anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri in attuazione delle misure di contenimento di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

 


 

Articolo 30, commi 8-ter e 8-quater
(Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)

 

8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «32,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «47,2 milioni di euro».

8-quater. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

I commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 30, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono, rispettivamente, che:

§      l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all’entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2012 non più 32,4 milioni di euro, come previsto dalla legge di stabilità 2012, ma 47,2 milioni di euro;

§      la differenza, pari a 14,8 milioni di euro, venga riassegnata ad apposito capitolo di spesa del Ministero delle politiche agricole per essere destinata alle attività di competenza del Ministero medesimo (art. 4 L. 499/1999).

Il comma 53dell’art. 4 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all’entrata del bilancio dello Stato, 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

 

La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

 

Per quanto riguarda la destinazione di 14,8 milioni di euro, il testo fa riferimento all’art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Detta legge, per la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, si è posta l’obiettivo di assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici, favorendo l'evoluzione strutturale del comparto agricolo.

 

Si tratta dell’ultima legge di programmazione del comparto primario, approvata successivamente al decreto legislativo n. 143/97 che, dando per primo attuazione alla legge Bassanini, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nel contempo riorganizzando l'Amministrazione centrale.

 

Alla luce dunque del nuovo riparto di competenze fra ministero e regioni, la legge n. 499 ha stabilito le procedure di programmazione e le dotazioni finanziarie per gli interventi in agricoltura: con l’articolo 3 sono state determinare le risorse spettanti alle regioni; e con l’articolo 4 è stato quantificato (per il periodo 1999-2002) il finanziamento delle attività di competenza del Mipaaf, per il quale sono poi di norma intervenuti annualmente i documenti di bilancio. Il capitolo della tabella 12 nel quale si riversano le autorizzazioni di spesa per il Mipaaf è il cap. 7810, della missione 6 Fondi da ripartire, che per l’anno finanziario 2012 viene soppresso per insussistenza dei residui (per il 2009 lo stanziamento era di 110 meuro, 70 meuro per il 2010 e 48 per il 2011).

 

A norma dello stesso articolo 4 sono di competenza del dicastero in particolare: la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.


 

Articolo 31
(Esercizi commerciali)

 


1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 31 mira a realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell’ordinamento sia dell’Unione Europea che nazionale in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi.

In particolare, il comma 1 intende portare a conclusione la liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali, completando l’articolata vicenda che, a partire dal 1998 e da ultimo ancora nel 2011, ha avviato tale liberalizzazione, ed elimina qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto.

Si ricorda che fino al 2011 l’apertura degli esercizi commerciali è stata soggetta, in base alle norme legislative e alle disposizioni regionali e comunali, a limitazioni concernenti, in particolare, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e l’obbligo di rispettare determinati orari di apertura e chiusura. In tal senso, criteri generali erano stabiliti dall’art. 11 del D.Lgs. 114/1998 recante la disciplina generale per il settore del commercio. Per altro, lo stesso D.Lgs. 114/1998 già prevedeva, all’art. 12, per i comuni ad economia turistica e per le città d’arte, deroghe particolari agli obblighi di chiusura domenicale e festiva e in materia di orari di apertura. Il superamento di tali limiti è stato consolidato dal D.L. 98/2011 (art. 35, comma 6): novellando l’art 3 del D.L. 223/2006[70], che aveva cancellato una serie di limiti e vincoli preesistenti all’esercizio del commercio, il D.L. 98/2011 vi ha aggiunto una lettera d-bis), in base alla quale l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e il rispetto di particolari orari di apertura e chiusura è venuto senz’altro e definitivamente meno, a due condizioni. La prima era il carattere sperimentale di questa liberalizzazione; la seconda era invece l’applicabilità della liberalizzazione soltanto nei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d’arte. Poco dopo, il D.L. 138/2011 ha tentato (art. 6, comma 4) di eliminare la seconda di queste condizioni, estendendo la liberalizzazione dei giorni/orari di apertura a qualsiasi comune. Ma la legge di conversione 148/2011 ha soppresso tale estensione, ripristinando il regime del D.L. 98/2011.

Il comma 1 dell’art. 31 del D.L. in esame fa venir meno entrambe le condizioni poste dal D.L. 98/2011 alla liberalizzazione dei giorni/orari di apertura degli esercizi commerciali. La liberalizzazione diviene infatti permanente e non più solo sperimentale. Inoltre, essa vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d’arte.

Sotto il profilo di costituzionalità, vale la pena di segnalare che secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia “commercio” rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost (ordinanza 199/2006), e che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Tuttavia la stessa Corte (sentenza 288/2010) ha anche rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. Nel 2011, con la novella all’art. 3 del D.L. 223/2006 apportata dal D.L. 98/2011, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali è entrata a far parte degli ambiti normativi direttamente afferenti alla tutela della concorrenza e, quindi, appare rientrante nell’ambito di materia di competenza esclusiva della legislazione statale.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente, tende a far superare le altre restrizioni e limiti che tutt’ora caratterizzano l’apertura di esercizi commerciali, in base a norme di carattere ora nazionale, ora regionale e locale. A tal fine, esso richiama il principio generale – presente tanto nell'ordinamento dell'Unione Europea che in quello italiano in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – per il quale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali non può essere sottoposta a contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, fatta eccezione solo per quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Conseguentemente, la norma assegna a regioni ed enti locali un termine di 90 giorni per adeguare i propri ordinamenti, eliminando eventuali contingenti, limiti e vincoli di altra natura presenti nelle rispettive regolamentazioni sulla apertura di esercizi commerciali.


 

Articolo 32
(
Farmacie)

 


1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.


 

 

La norma in esame modificata in sede referente prevede:

§      la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata[71], nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (commi 1 e 2);

§      che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali (comma 1-bis);

§      l’applicazione della normativa, prevista nei casi di pratica commerciale sleale, alle aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci), che, nell’esercizio della loro attività, discriminano tra farmacie e parafarmacie (comma 3);

§      la libertà di effettuare sconti su medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione, consentendo pertanto alle farmacie la possibilità di scontare i farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica (comma 4).

 

Nel particolare, il comma 1 permette agli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti, ubicati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, e fuori dalle aree rurali, individuate dai Piani Sanitari Regionali, la possibilità, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, di vendere i medicinali senza obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino[72]. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope[73], quelli che prevedono una ricetta non ripetibile (da rinnovarsi di volta in volta)[74], nonché i farmaci del sistema endocrino e somministrabili per via parenterale.  Diversamente da quanto precedentemente disposto, alle farmacie resta pertanto la competenza esclusiva a vendere i farmaci di fascia C, non rimborsabili dal SSN, con l'obbligo di ricetta medica.

 

Il comma 1-bis prevede che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individui entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, un elenco, aggiornabile periodicamente, dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

 

Si ricorda che a legislazione vigente[75] si consente già ora sia la vendita dei farmaci cosiddetti OTC (over the counter) o di automedicazione sia dei farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione, compresi nella classi A e C), con libertà di sconto per entrambi le tipologie, sia presso le parafarmacie sia presso i punti della grande distribuzione, e nei comuni con popolazione inferiore o superiore ai 10.000 abitanti, a seconda della grandezza dell’esercizio commerciale previsto. La norma introdotta fa salire a 12.500 gli abitanti dei comuni in cui l’esercizio di vendita è consentito, restringendo conseguentemente l’attuale possibilità di esercitare la vendita dei suddetti farmaci di classe C.

 

Il comma 2 stabilisce che la vendita dei medicinali deve avvenire in un reparto delimitato rispetto all’area commerciale, in cui i farmaci sono accessibili solo al personale addetto.

 

Il comma 3 qualifica come pratiche commerciali sleali le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura.

 

Il comma 4 consente alle farmacie e ai suddetti esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui medicinali di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, in modo trasparente e chiaro, e per tutti gli acquirenti.

La facoltà delle farmacie, delle parafarmacie e dei corner della grande distribuzione di praticare sconti sui prezzi al pubblico non  opera su tutti i prodotti venduti, come precedentemente previsto, bensì sui medicinali di cui al comma 1 e al comma 1-bis, consentendo pertanto alle farmacie la possibilità di scontare i farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica.

 

L'articolo 2 della legge 287/1990 considera Intese restrittive della libertà di concorrenza gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Inoltre sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.


 

Articolo 33
(Soppressione di limitazioni all’esercizio
di attività professionali)

 


1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

     «2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     “5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

     5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400” ».

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».


 

 

L’articolo 33 novella l’articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto-legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.

 

In particolare, la disposizione emendata nel corso dell’esame in sede referente –sostituisceil comma 2 dell’articolo 10 della legge di stabilità, che dispone l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali[76] a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di delegificazione.

A seguito della modifiche apportate, le norme abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento saranno solo le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi cui deve attenersi il regolamento medesimo.

Queste norme saranno inoltre comunque abrogate, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, alla data del 13 agosto 2012. Il 13 agosto 2012 è il termine previsto per l’emanazione del regolamento; il termine ha peraltro carattere meramente ordinatorio: il regolamento potrà dunque essere emanato anche oltre tale scadenza.

 

La disposizione in esame prevede dunque l’abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi dettati per il regolamento di delegificazione, rimettendo peraltro l’individuazione di tali norme all’interprete, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di certezza del diritto.

Occorre inoltre valutare se, in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma al 13 agosto 2012, la disposizione non possa determinare, in talune ipotesi, una lacuna normativa, non potendosi ritenere direttamente applicabili le norme di principio (si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme che prevedono tirocini superiori ai 18 mesi: esse sarebbero abrogate perché in contrasto con il principio di cui all’art. 3, comma 5, lett. c), D.L. 138/2011 (su cui v. lett. b)); a seguito dell’abrogazione risulterebbe peraltro indeterminata la durata del tirocinio).

 

E’ altresì previsto che il Governo provveda a raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni aventi forza di legge (deve intendersi: relative agli ordinamenti professionali) non abrogate perché non in contrasto con i principi della delegificazione, in un testo unico di carattere compilativo, da emanarsi ai sensi dell’art. 17-bis L. 400/88.

 

Il citato art. 17-bis prevede che il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

a)    puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b)    ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c)    coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d)    ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Governo può infine demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato.

 

A seguito dell’attuazione delle disposizioni dell’art. 3 D.L. 138/2011 (come modificate dalla legge di stabilità e dalla disposizione in esame), la nuova disciplina sugli ordinamenti professionali sarà dunque contenuta in due atti aventi diverso rango normativo: il regolamento, di rango secondario, disciplinerà gli aspetti toccati dai principi della delegificazione, il testo unico, con forza di legge, disciplinerà gli altri aspetti.

 

Il successivo comma dell’articolo 33 interviene su uno dei principi della delegificazione (art. 3, comma 5, lett. c), D.L. 138/2011) per stabilire che il tirocinio professionale non dovrà essere superiore a 18 mesi (attualmente la durata massima è fissata in 3 anni).

 

I commi 1, 2 e 12 dell’art. 10 della legge di stabilità novellano l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011 prevedendo che, fatto salvo l’esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dalla Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate[77], gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (13 agosto 2011) attraverso un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400)[78], sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

§      la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale (lettera a));

§      gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione (lettera b));

§      la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente (lettera c));

§      il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (lettera d);

§      a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (lettera e));

§      gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente (lettera f));

§      la riforma dovrà liberalizzare la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni[79]. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie (lettera g)).

 

Si segnala infine che la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando in sede referente due proposte di legge (AA.CC. 503 e 3581) in tema di riforma delle professioni regolamentate.

 

Si osserva che commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge di stabilità, nella parte in cui attribuiscono potestà regolamentare allo Stato in una materia di competenza concorrente quale quella delle ‘professioni’, devono essere valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni. Nelle materie di competenza concorrente spetta infatti alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare è riservata alle Regioni (art. 117, secondo e sesto comma, Cost.) (sulla inidoneità della fonte regolamentare a dettare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 92/2011 e n. 200/2009).


 

Articolo 34
(Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante)

 


1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

     a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

     b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

     c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più are geografiche;

     d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

     e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

     f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.

     g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai princìpi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).


 

 

L’articolo 34 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale. La Relazione tecnica al ddl di conversione precisa che la norma si intende riferita a tutte le tipologie di attività economica: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. Sono esclusi dalla norma di liberalizzazione dell’art. 34 le professioni - cui fa riferimento separatamente l’art. 33 del D.L. in esame - e i servizi specificati dal comma 8 dell’art. 34 in esame.

La struttura della norma è analoga a quella di altra adottata in passato per il più limitato settore del commercio (cfr. D.L. 223/2006, art 3). Infatti, come fece nel 2006 la norma sul commercio, oggi l’art. 34 del D.L. in esame richiama, ai commi 1 e 2, i presupposti e principi costituzionali e comunitari in forza dei quali il legislatore nazionale adotta una normativa di liberalizzazione delle attività economiche che s’impone anche sulla eventuale legislazione regionale esistente. Tali presupposti e principi sono costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall’esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale. Inoltre, come nel 2006 fece la norma sul commercio, oggi l’art. 34 del D.L. in esame elenca, nel comma 3, le tipologie di restrizione che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate.

Questa analogia di struttura assume rilievo ai fini della valutazione di eventuali profili di costituzionalità della norma in ordine al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni. Questa struttura normativa, infatti, mira a rendere immediatamente percepibile la diretta connessione della abrogazione di determinate restrizioni alle attività economiche e professionali con i principi comunitari in tema di concorrenza e libertà delle attività economiche e, quindi, la sua vincolatività anche per le Regioni.

Le tipologie di restrizione eventualmente preesistenti e da considerare abrogate [80] riguardano, secondo l’elencazione data dal comma 3 della norma in esame:

§      il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

§      l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica[81];

§      il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

§      la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

§      la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

§      l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.

§      l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

L’introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa dai commi 2 e 4 dell’art 34 del D.L. in esame, ma solo per “esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario”, nonché “nel rispetto del principio di proporzionalità”. Il comma 6 prevede inoltre che quando una normativa stabilisce la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità civili e penali per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.

 

Il comma 5 introduce un parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato su tutti i disegni di legge governativi e i regolamenti (intendesi: governativi e ministeriali) che introducono o restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche. Detto parere, di carattere preventivo e da rendere entro 30 giorni, avrà per oggetto il rispetto del principio di proporzionalità.

 

Coerentemente con la diretta discendenza delle misure di liberalizzazione descritte dai principi comunitari in tema di concorrenza e libertà di attività economica, il comma 7 prevede l’obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti. In particolare, si impongono anche alle Regioni sia il principio per cui l’esercizio delle attività economiche può essere sottoposto a preventivi assenzi, autorizzazioni e controlli solo per esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e comunque compatibili con l’ordinamento comunitario, sia l’obbligo di ammettere sempre in materia l’autocertificazione.

 

Infine il comma 8 precisa che la descritta disciplina di liberalizzazione non si applica:

§      alle le professioni, per le quali vale però l’art. 33 del D.L. in esame[82];

§      ad alcuni servizi finanziari e, per la precisione, a quelli definiti dall’art. 4 del 26 marzo 2010, n. 59;

§      ai servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59[83]

Durante l’esame presso le Commissioni V e VI, è stato approvato un emendamento che, integrando il comma 8, ha escluso dalla liberalizzazione anche il “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Va tuttavia segnalato che la tematica potrebbe forse rientrare, almeno per quanto attiene alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti, tra gli interventi di “liberalizzazione ed efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture” della cui disciplina si occupa l’art. 37 del D.L. in esame, a sua volta modificato durante l’esame presso le Commissioni V e VI[84].

Si ricorda che l’articolo 4del decreto legislativo n. 59/2010 fa riferimento ai servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti; l’articolo 5del decreto legislativo n. 59/2010 fa a propria volta riferimento ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che si riferisce, tra l’altro, al servizio di comunicazione elettronica ad uso privato, al servizio di comunicazione elettronica e al servizio telefonico accessibile al pubblico.


 

Articolo 35
(Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

 


1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

     «21-bis – (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

     2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

     3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».


 

 

L’articolo 35 amplia i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato previsti all’articolo 21 della L. 287/1990. A tal fine introduce, nella legge 287/1990, un apposito art. 21-bis che conferisce all’Autorità anche la legittimazione ad agire nei confronti di regolamenti, atti amministrativi generali e provvedimenti emanati dalla P.A.

Si ricorda che l’articolo 21 della L. 287/1990 disciplina i poteri di segnalazione dell’Autorità nei confronti del Parlamento e del Governo. Più in particolare è previsto che l'Autorità individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

La norma in esame determina dunque una sostanziale integrazione delle attribuzioni dell’Autorità. Infatti, mentre le preesistente funzioni di monitoraggio/controllo e proposta, disciplinate dall’art. 21 della legge 287/1990, si esaurivano/arrestavano con la sottoposizione della questione all’organo istituzionale competente (Parlamento, Governo, ente territoriale), il nuovo potere attribuito all’Autorità dall’art. 21-bis è in grado di determinare una conseguenza diretta sull’atto censurato (regolamento, atto amministrativo generale, provvedimento), nel senso di poter attivare un procedimento giurisdizionale davanti al giudice amministrativo utilizzando anche tutti i conseguenti strumenti di tutela, incluse eventuali misure cautelari.

La legittimazione dell’Autorità ad agire in giudizio è prevista quando questi atti e provvedimenti violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Preliminarmente, l’Autorità deve indirizzare all’Amministrazione che ha adottato l’atto un parere motivato entro 60 giorni[85]; in tale atto sono indicate  le violazioni riscontrate. Se l’Amministrazione, nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere, non si conforma l’Autorità può adire il giudice amministrativo. Ai giudizi instaurati ai sensi della disposizione in esame si applica la particolare disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che concerne i riti abbreviati relativi a speciali controversie.

Il titolo V del libro IV del D.Lgs. 104/2010 è dedicato ai riti abbreviati relativi a speciali controversie. La prima parte del titolo riguarda il rito abbreviato comune per determinate materie ed è composto dal solo art. 119che tassativamente elenca le materie a cui si applicherà il rito speciale. I termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati dall’art. 119. La norma riprende il contenuto dell’art. 23-bis della legge TAR n. 1034 del 1971 introdotto dalla legge 205 del 2000, con le integrazioni che considerino i nuovi settori che il legislatore ha sottoposto alla disciplina processuale del rito abbreviato.

La seconda parte del titolo V (artt. 120-125) riguarda disposizioni in materia di controversie per affidamento di appalti pubblici ed assorbono le norme processuali del D.Lgs. 53/2010 di attuazione della direttiva 2007/66/CE (la cd. direttiva ricorsi) per il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in tema di aggiudicazione di appalti pubblici.


 

Articolo 36
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate
nei mercati del credito e finanziari)

 


1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Le disposizioni recate dall’articolo 36 fanno divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Il comma 2 reca una disposizione interpretativa, specificando che, ai fini dell’applicazione del divieto previsto al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

 

Il richiamato articolo 7 specifica che si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359[86] del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a)    diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b)    diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a)    che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b)    che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

 

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite hanno introdotto due ulteriori commi che definiscono la tempistica per i casi di incompatibilità.

In particolare il comma 2-bis prevede che nell’ipotesi prevista dal comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di vigilanza di settore competente.

Il comma 2-ter reca la disciplina in sede di prima applicazione, fissando il termine per esercitare l’opzione previsto dal comma 2-bis, è in 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Si segnala che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha effettuato nel 2008 una indagine conoscitiva su “La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni”, analizzato i rapporti tra concorrenza e corporate governance nel settore finanziario, attraverso la ricostruzione di un quadro aggiornato degli assetti di governo societario di banche, compagnie assicurative e società di gestione del risparmio, quotate e non quotate in Italia.

 

Si ricorda che nel modello di governance tradizionale, gli organi sociali delle s.p.a. sono tre: l’assemblea dei soci, gli amministratori, che possono essere sia organo individuale (ad esempio, l’amministratore unico) che organo collegiale, e il collegio sindacale. Nel modello di governance dualistico sono invece presenti l’assemblea dei soci, il consiglio di sorveglianza e i consiglio di gestione.

Va ricordato peraltro che in data 4 marzo 2008 la Banca d’Italia ha emanato Le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”.

Nella relazione conclusiva l’Autorità sottolinea come “con riferimento ai legami personali, l’analisi svolta indica come l’80% dei gruppi esaminati presentino all’interno dei propri organismi di governance soggetti con incarichi nella governance di gruppi concorrenti. Tali società comprendono i principali gruppi bancari ed assicurativi italiani, rappresentando il 96% circa dell’attivo totale del campione. L’indagine sottolinea come solo poche società hanno adottato nei propri statuti regole chiare nello stabilire divieti alla presenza nei propri organi di governance di membri che siano contestualmente presenti in organi di governance di società concorrenti e che prevedano meccanismi efficaci, tali da evitare l’insorgere del fenomeno, sia al momento della nomina (ad esempio, in sede di formazione delle liste), sia in corso di mandato (ad esempio, con appropriate cause di decadenza). E’ evidente, tuttavia, che la prassi statutaria, anche laddove effettivamente orientata alla best practice in materia, di per sé non è sufficiente se non è accompagnata da una reale percezione delle implicazioni negative dei cumuli di incarichi tra concorrenti.”

Nel corso dell’indagine “l’Autorità si è già soffermata più volte, nell’ambito della valutazione di importanti concentrazioni bancarie, sulle possibili interrelazioni tra corporate governance e concorrenza; in particolare, l’Autorità ha rilevato come le varie forme di legami esistenti tra i principali operatori del settore possano contribuire ad allentare le dinamiche competitive all’interno del mercato. Ci si riferisce in particolare ai fenomeni di interlocking directorates e all’assunzione di partecipazioni in società concorrenti, che, in talune circostanze, può dare luogo alla partecipazione a patti di sindacato di voto o di blocco, relativi al capitale sociale di propri competitors”.

Quanto agli individui con posizioni di interlocking directorates, l’Autorità evidenzia che 325 dei 2876 incarichi svolti negli organi di governance dei gruppi/imprese analizzate sono ricoperti da individui presenti anche nella governance di imprese concorrenti. Di questi 325 incarichi, 150 sono svolti nelle società quotate e 175 in quelle non quotate.


 

Articolo 36-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)

 

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

 

 

L’articolo 36-bis,inserito nel corso dell’esame in sede referente, è volto a qualificare come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato.

A tal fine è inserito un comma 3-bis all’articolo 21 del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Tale articolo disciplina, all’interno della sezione dedicata alle pratiche commerciali scorrette, le cd. “pratiche ingannevoli” ex lege.

 

In particolare, è definita scorretta la pratica commerciale contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori (articolo 20, comma 2, del Codice del consumo). Esse sono esplicitamente vietate dalla legge (articolo 20, comma 1 del Codice).

Il codice del consumo distingue due tipi di pratiche commerciali scorrette: da un lato, vi sono le “pratiche ingannevoli” (articolo 21 e seguenti) che possono consistere in “azioni ingannevoli” o “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Dall’altro lato, vi sono le “pratiche aggressive” (articolo 24), che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto, mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento. La disciplina del codice del consumo, inoltre, individua specificamente una serie di pratiche ingannevoli e di pratiche aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno di dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore.

Si ricorda in merito che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato , in base all’articolo 27 del Codice del consumo può, per le pratiche commerciali scorrette, avviare i procedimenti ex officio. Essa (articolo 27, comma 2), è dotata di poteri investigativi, che permettono di accedere a qualsiasi documento pertinente, di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi della Guardia di finanza, di disporre perizie e analisi economiche. E’ possibile sospendere l’applicazione delle pratiche scorrette, in caso di particolare urgenza (articolo 27, comma 3)

Una volta accertata la violazione, l’Autorità ne inibisce la continuazione e irroga all’impresa una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro (articolo 27, comma 7); in caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro (comma 12). L’Autorità può inoltre disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile (comma 8).

 

In merito si ricorda che l’ISVAP ha emanato il Provvedimento 2946 del 6 dicembre 2011[87], recante una nuova disciplina delle polizze legate ai mutui. In particolare, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private introduce norme volte a stabilire che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possano ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse, al fine di far cessare un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.

La disposizione entrerà in vigore il 2 aprile 2012, in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento.

 

L’Istituto precisa che tale intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato - quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari - che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010.

Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che:

1)       le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;

2)       le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato;

3)       la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro);

4)       la banca (o l’intermediario finanziario) ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti;

5)       a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%).

Ad esito dell’indagine l’Autorità, dopo aver sollecitato, senza esiti significativi, le principali associazioni di categoria ad intervenire sui propri aderenti allo scopo di creare le condizioni per introdurre maggiore concorrenza e ridurre i livelli provvigionali, era intervenuta con un primo Regolamento (n. 35), poi parzialmente annullato dal TAR del Lazio per vizi procedurali.

Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP nell’aprile 2011 ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi.

 

Il provvedimento ISVAP, nel dettaglio, inserisce il comma 1-bis all’articolo 48 del regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006[88], recante la disciplina i conflitti di interesse. Si rammenta al riguardo che la violazione delle norme del regolamento n. 5, ai sensi dell’articolo 62 del provvedimento medesimo (comma 1) implica l’applicazione di sanzioni di natura disciplinare, ai sensi del codice delle assicurazioni private e delle disposizioni attuative.

In particolare, la violazione delle norme sui conflitti di interesse (di cui al citato articolo 48) comporta la sanzione della censura (articolo 62, comma 2, lettera b), n. 7) del regolamento intermediari).


 

Articolo 37
(Liberalizzazione del settore dei trasporti)

 


1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:

     a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;

     b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:

     1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

     2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

     3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

     4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:

     a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

     b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

     c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

     d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

     e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

     f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

     g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

     h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

     i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

     l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

          1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

          2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

     m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5. L'Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

     a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;

     b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.


 

 

L’articolo 37, al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del sistema dei trasporti, prevede l’attribuzione delle relative funzioni ad una delle Autorità indipendenti esistenti.

In particolare, il comma 1 prevede che il Governo adotti, mediante regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture.

La norma, cosìmodificatanel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI, nella formulazione originaria non conteneva riferimenti alla regolazione né alle modalità di accesso alle infrastrutture.

I regolamenti dovranno essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Si ricorda che l’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Il comma 2 reca le norme generali cui il Governo deve attenersi nella elaborazione dei regolamenti:

la lettera a) prevede che venga individuata l’Autorità indipendente che svolge competenze assimilabili a quelle successivamente indicate dalla lettera b);

la lettera b) prevede che siano attribuite alla suddetta Autorità le seguenti funzioni:

§      garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali, e alla mobilità urbana collegata a stazioni aeroporti e porti. L’estensione alla mobilità urbana è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente presso le commissioni V e VI;

§      definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

§      stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

§      definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

 

Il comma 3 individua i compiti che, nell'esercizio delle competenze conferite dal comma 2, l’Autorità, individuata secondo i predetti criteri, è chiamata a svolgere.

In particolare, l’Autorità

a)  può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b)  determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c)  propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d)  richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, e raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e)  svolgere ispezioni, ed effettuare controlli di documenti aziendali presso i soggetti sottoposti alla regolazione, ove vi siano sospetti di possibili violazioni degli atti di regolazione adottati;

f)   ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione, disponendo le misure di ripristino. In circostanze straordinarie, al fine di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti, rispetto al rischio di danno grave e irreparabile, l’Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g)  valutare reclami e istanze degli utenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti sottoposti a regolazione;

h)  favorire l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la soluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i)   irrogare una sanzione amministrativa fino al 10 per cento del fatturato all’impresa interessata, nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti al controllo amministrativo, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile dei costi e dei ricavi relativi alle attività di servizio pubblico, e di violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture ovvero delle condizioni imposte dall’Autorità, o di inottemperanza alle misure adottate;

l)   applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora: i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte o incomplete o non forniscano le informazioni nei termini stabiliti; i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire o forniscano in modo incompleto i documenti aziendali, ovvero rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto o incompleto i chiarimenti richiesti;

m)     applicare una sanzione fino al 10 per cento del fatturato all’impresa che non ottemperi agli impegni di cui alla lettera f).

 

Il comma 4 stabilisce che restano ferme le competenze – diverse da quelle disciplinate dall’articolo in esame – attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori in oggetto; in particolare, quelle in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, in materia di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale, nonché di promozione degli investimenti.

Restano ferme anche le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287/1990, e quelle dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, di cui all’art. 36 del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

 

Ai sensi del comma 5, l’Autorità rende pubblici i provvedimenti adottati e riferisce ogni anno alle Camere sullo stato di attuazione della disciplina relativa al processo di liberalizzazione.

ll secondo periodo del comma dispone che la regolazione apportata ai sensi dell’articolo in esame resta efficace fino a quando venga sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dallo stesso articolo. La norma, che non appare formulata in modo chiaro, sembra quindi configurare un’efficacia temporanea della disciplina regolatoria dettata secondo le nuove disposizioni, in quanto destinata ad essere sostituita da una regolazione adottata successivamente dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che alle attività previste dal comma 3 si provvede:

§      nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata ai sensi del comma 2;

§      mediante un contributo - determinato dall’Autorità e sottoposto all’approvazione del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell’economia – posto a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi oggetto di regolazione, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato relativo all’ultimo esercizio. Sull’atto proposto dall’Autorità possono essere presentati rilievi, cui l’Autorità stessa è tenuta a conformarsi.

Per quanto riguarda infine le risorse umane, il comma in esame prevede che l’Autorità provveda all’esercizio delle proprie attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Si osserva che l’articolo in esame, nel demandare ai regolamenti di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la disciplina delle competenze sulla regolazione nel settore dei trasporti, produce un effetto di delegificazione in tale materia, con particolare riguardo alle attribuzioni dell’Autorità indipendente individuata ai sensi del comma 2; l’articolo non reca peraltro l’indicazione delle norme vigenti destinate ad essere abrogate, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, come previsto dal citato art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

 

L’organismo di regolazione nazionale italiano del settore ferroviario, previsto dall’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, è l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), disciplinato dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 188/2003. L’URSF opera nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro. L’URSF è pienamente indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti l’accesso alle infrastrutture. È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. L’URSF vigila sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, con particolare riferimento all’attività del gestore dell’infrastruttura, e provvede alla risoluzione del relativo contenzioso. Svolge inoltre attività di supporto al Ministro per la definizione delle linee guida per la regolazione del settore e per lo sviluppo della concorrenza.

In relazione ai profili di compatibilità di questo organismo con la normativa comunitaria, è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (n. 2008/2097), nella quale si contesta “la non corretta trasposizione dell’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l’organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all’assegnazione nonché dai richiedenti”.

Anche al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea, l’art. 21 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha modificato i criteri di nomina del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, che secondo l’art. 37 del D.Lgs. n. 188/2003 era individuato in un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La nuova disposizione prevede che il soggetto preposto all’Ufficio venga scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all’audizione della persona designata. Il soggetto preposto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio.

Nel settore del trasporto aereo, l’organismo cui sono attribuite funzioni di regolazione è l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), istituito con D.Lgs. n. 250/1997, un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’ENAC sono attribuite funzioni in materia di: regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo; razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali; istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione; definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo; regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

Nel settore del trasporto marittimo, nel quale non è previsto un apposito organismo di regolazione, rilevano, con riferimento al rispetto dei principi di concorrenza e di tutela degli utenti, le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Alle Autorità portuali, istituite dalla legge n. 84/1994, e che hanno sede nei maggiori porti italiani, sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, nonché delle attività relative a servizi di interesse generale per gli utenti portuali.

Per quanto riguarda il settore stradale e autostradale, l’articolo 36 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo. All’Agenzia sono attribuite funzioni in materia di proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS S.p.A., l’affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali. L’Agenzia svolge altresì funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali e si avvale - nell’espletamento delle proprie funzioni concernenti le infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale - delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A., Autostrade del Molise S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A.

 

Si ricorda che presso la IX Commissione trasporti della Camera è in corso l’esame di due proposte di legge (C 1057 e C 4337) finalizzate ad istituire un'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. Il 7 luglio 2011 è stato nominato un comitato ristretto, che si è riunito, da ultimo, il 19 ottobre 2011.


 

Articolo 38
(Misure in materia di politica industriale)

 

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse;

     b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: «c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

 

 

L’articolo 38 interviene sulle norme della legge finanziaria per il 2005 (legge, n. 311/2004) riguardanti il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, estendendone l’ambito di operatività ai progetti di innovazione industriale (PII).

Si ricorda che il comma 354 dell’articolo 1 della citata legge finanziaria istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Con la delibera del CIPE n. 76/2005 sono state fissate le modalità di funzionamento del citato fondo. Secondo il successivo comma 355, il fondo è ripartito mediante apposite delibere del CIPE, per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi, la medesima norma elenca i progetti di investimento da considerare prioritariamente.

 

Più nel dettaglio, la norma in esame novella il comma 355 dell’articolo 1 della citata legge finanziaria, apportandovi le seguenti modifiche:

a)      sono soppresse le parole “e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio” e pertanto l’esistenza di uno specifico stanziamento per il progetto d’investimento individuato sembra non essere più condizione necessaria per l’ammissione al finanziamento;

b)      viene integrato l’elenco dei progetti da considerare prioritariamente con le iniziative e i programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito dei progetti di innovazione industriale, ovvero progetti di intervento organico che, a partire dagli obiettivi tecnologico-produttivi individuati dal Governo, mirano a favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree strategiche per lo sviluppo del Paese[89].

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 842, della legge n. 296/2006) dispone il finanziamento, a valere sul .Fondo per la competitività e lo sviluppo (istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere l’innovazione industriale dal precedente comma 841), dei progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.


 

Articolo 39, commi 1-6
(Fondo di garanzia a favore delle PMI)

 


1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.


 

 

L’articolo 39 interviene in materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, rinviando per la disciplina di dettaglio a decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662[90] ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

 

Si segnala che il decreto legge in esame, all’articolo 3, comma 4, ha provveduto ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 1 dell’articolo 39 in esame dispone che la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del citato Fondo di garanzia fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono regolate la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia e la misura della copertura massima delle perdite, in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche.

 

Sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF può essere definita, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2).

 

Il comma 3 eleva a 2 milioni e cinquecentomila euro l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo, per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF. Una quota non inferiore all’80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa.

Secondo il comma 4, la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993[91]. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

 

Ai sensi del comma 5, con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, può essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo.

 

Sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono definite le modalità e le condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo (comma 6).


 

Articolo 39, comma 7
(Patrimonializzazione dei Confidi)

 

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

 

 

Il comma 7 reca disposizioni relative alla patrimonializzazione dei Confidi. In particolare la norma, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l’ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea; inoltre la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all’assemblea.


 

Articolo 39, comma 7-bis
(Microcredito per la micro-imprenditoria)

 


7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.


 

 

Il comma 7-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, è volto ad assicurare alla micro-imprenditoria l’accesso a garanzie su micro-crediti.

 

Nel dettaglio, la disposizione del comma in esame riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996) ad interventi di garanzia a favore del micro-credito per la micro-imprenditoria.

L’apertura di questa linea di garanzia deve comunque avvenire nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

L’attività di erogazione di microcredito alla micro-imprenditoria è disciplinata dall’articolo 111 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al D.Lgs. 385/1993[92]

La norma qualifica come micro-credito alla micro-imprenditoria la concessione di finanziamenti finalizzati all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e destinati a persone fisiche o società di persone o società cooperative. La concessione di questa tipologia di finanziamenti è riservata (in deroga all’art. 106, comma 1, del TUB) a soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo creato ad hoc (di cui al successivo articolo 113 del TUB). Per i finanziamenti di micro-credito alla micro-imprenditoria sono prescritte le seguenti caratteristiche (comma 1 dell’articolo 111):

a)    siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b)    siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c)    siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Per essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al microcredito in esame, devono ricorrere le seguenti condizioni (articolo 111, comma 2, TUB)

a)    forma di società di capitali;

b)    specifico ammontare di capitale versato, non inferiore a quello stabilito dalle disposizioni di attuazione;

c)    requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;

d)    oggetto sociale limitato alle sole attività di concessione di microcredito, come illustrate supra, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e)    presentazione di un programma di attività.

I soggetti iscritti all’albo possono erogare, in via non prevalente, anche finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato (comma 3 dell’articolo 111).

E’ prevista anche (comma 4 dell’articolo 111) in una sezione speciale dell’elenco dei soggetti abilitati al microcredito, nella quale sono iscritti i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle specifiche caratteristiche individuate dalle norme secondarie di attuazione; tali soggetti possono svolgere le attività di microcredito o di credito a soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale (rispettivamente, commi 1 e 3 dell’articolo 111) a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità e alla presentazione di un programma di attività (comma 2, lettere c) ed e)).

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, che tra l’altro disciplina i seguenti elementi disciplinando:

a)    i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b)    i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1e dal comma 3;

c)    le caratteristiche dei soggetti che beneficiano dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo;

d)    le informazioni da fornire alla clientela.

 

La norma rimanda poi a successivo decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, adottato dopo aver sentito l’Ente nazionale per il microcredito, la definizione di una serie di aspetti specifici quali:

§      la percentuale delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI da destinare al microcredito;

§      le tipologie di operazioni ammissibili;

§      le modalità di concessione, i criteri di selezione, l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di questa garanzia.

 

Infine, all’Ente nazionale per il microcredito è demandato il compito di stipulare convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali ed europee per accrescere le risorse del Fondo per le PMI da destinare al micro-credito per la micro-imprenditoria.


 

Articolo 40, comma 1
(Semplificazione registrazione clienti strutture ricettizie)

 

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

 

 

Il comma 1 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Viene novellato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[93], prevedendo quali uniche modalità di trasferimento alle questure territorialmente competenti, da parte dei gestori, delle generalità dei clienti, quella informatica o telematica, oppure il fax  secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Durante l’esame presso le Commissioni è stata reintrodotta la possibilità di effettuare la comunicazione delle generalità dei clienti mediante fax. Avendo, inoltre, sostituito integralmente il comma 3 dell’articolo 109 del R.D. n.773/1931, in precedenza solo parzialmente modificato dal provvedimento in esame, è stato anche eliminato l’adempimento relativo alla compilazione da parte dei clienti della scheda di dichiarazione delle generalità.

 

 


 

Articolo 40, comma 2
(Codice privacy)

 

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

     a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile».

     b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.

     c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.

     d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.

     e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa.

 

 

Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l’articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Viene dunque modificata la definizione di “dato personale”, che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a)).

Analogamente, la definizione di “interessato” è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b)).

Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della privacy che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche o enti.

 

In particolare:

§      è soppresso il comma 3-bis dell’art. 5, che esclude dall’applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili[94] (lettera c));

§      è soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l’interessato sia una persona giuridica, un impresa o un’associazione (lettera d));

§      è soppressa la lett. h) del comma 1 dell’art. 49, che consente il trasferimento all’estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera e)).

 

Non viene invece modificata la definizione di “abbonato”, che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (art. 4, comma 1, lettera f), del codice della privacy).

Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

L’art. 121 del codice della privacy, che individua l’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di comunicazione elettronica continua peraltro a fare riferimento al trattamento di “dati personali”, definizione non più riferibile a persone giuridiche ed enti.


 

Articolo 40, comma 3
(Permesso di soggiorno lavoratori stranieri)

 


3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:

     «9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

          a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

          b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»


 

 

Il comma 3 dell’articolo 40 interviene in materia di disciplina dell’immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno.

 

A tal fine, il comma in esame novella il testo unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998)[95] aggiungendo all’articolo 5 (rubricato “Permesso di soggiorno”) il comma 9-bis che prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa del lavoratore straniero decorsi inutilmente i 20 giorni entro i quali, ai sensi del comma 9, deve essere rilasciato (o rinnovato o convertito) il permesso di soggiorno. La disposizione in esame si riferisce esclusivamente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, e pertanto, sembrerebbe non si applichi anche alla fattispecie della conversione del permesso di soggiorno (ad esempio da permesso per studio a permesso per lavoro).

L’attività lavorativa è consentita fino alla eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza di diniego del permesso di soggiorno. La comunicazione deve essere motivata e deve essere inviata anche al datore di lavoro.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è, tuttavia, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

§      presentazione della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro all’atto della stipula del contratto di soggiorno o presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di prima della sua scadenza o entro 60 giorni della scadenza stessa;

§      rilascio da parte del competente ufficio della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso per motivi di lavoro nel territorio italiano è regolato con il sistema della quote annuali e la concessione del permesso di soggiorno è subordinato alla firma del contratto di soggiorno per lavoro tra lo stranero e il suo datore di lavoro. Il contratto è stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente, nel quale è concentrata la gran parte delle competenze nella procedura dell’accesso al lavoro degli immigrati.

In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Esso è configurato quale organismo responsabile dell’interno procedimento relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.

Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell’indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all’autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Il “contratto di soggiorno per lavoro subordinato”fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario deve contenere la garanzia – da parte del datore di lavoro – della disponibilità di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


 

Articolo 40, comma 4
(Registro lavoratori)

 

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».

 

 

In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, il comma 4 in esame modifica una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, previsto all’articolo 39 del D.L. 112/2008[96], disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Al fine di introdurre alcune misure di semplificazione riguardanti gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, con l’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 è stato istituito il libro unico del lavoro, in sostituzione dei libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente (il libro matricola e il libro paga, e nel settore agricolo, il registro d’impresa).

Nel libro unico del lavoro istituito e tenuto da ogni datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, indicando distintamente le somme erogate a titolo di premio o per lavoro straordinario. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze del lavoratore, da cui deve risultare, per ogni giornata, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore dipendente, nonché l’indicazione delle ore di lavoro straordinario, delle assenze dal lavoro, delle ferie e dei riposi.

I dati sopra indicati, devono essere riportati per ciascun mese di riferimento e, nella normativa previgente al decreto in esame, entro il 16 del mese successivo.

Un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disciplina le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro nonché del relativo regime transitorio[97].

La consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l’adempimento degli obblighi di cui alla L. 4/1953[98], relativi alla consegna dei prospetti di paga.

Sono poi previste sanzioni per i casi di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione nonché per le irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro

Infine è previsto per il datore di lavoro, anche artigiano, non soggetto a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di denunciare l’impiego delle persone indicate, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

Per quanto concerne il lavoro a domicilio, con le modifiche alla L. 877/1973[99], si è previsto per il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda l’obbligo di trascrivere nel libro unico del lavoro il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione, nonché le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della quantità e della qualità di esso, con le relative sanzioni per le irregolarità commesse dal datore di lavoro a domicilio.


 

Articolo 40, comma 5
(Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere)

 


5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «con attività in esercizio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi».


 

 

Il comma 5 dell'articolo in esame, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati, prevede le seguenti disposizioni:

§      il comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) viene integrato con l’aggiunta, dopo il primo periodo, di una disposizione secondo cui – nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi – è consentita l’articolazione del progetto per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive;

Si ricorda che il primo periodo del comma 7 citato prevede che, “qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito”.

§      il comma 9 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 viene modificato al fine di estendere l’applicabilità della disposizione ivi recata e riguardante la messa in sicurezza operativa del sito, a tutti i siti inquinati e non solo a quelli con attività in esercizio.

Il testo previgente del citato comma 9 disponeva infatti che “La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio (le parole “attività in esercizio” vengono soppresse dalla norma in esame), garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti” e che “I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente”.

Riguardo alla modifica in esame si riporta di seguito la definizione di messa in sicurezza operativa (MSO) recata dalla lettera n), del comma 1, dell’art. 240 del D.Lgs. 152/2006 sottolineando che con tale definizione si intende “l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate”.

Alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare opportuno valutare la portata della norma e la sua compatibilità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 con specifico riferimento alla definizione di cui al comma 1, lett. n), dell’articolo 240.

§      al medesimo comma 9 dell’art. 242, viene aggiunto, infine, un periodo ai sensi del quale è consentita l’autorizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.


 

Articolo 40, comma 6
(Imprese autoriparazione)

 

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

 

 

Il comma 6 dell’articolo 40 abroga il D.M. 30 luglio 1997, n. 406, “Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione”.

 

Il citato regolamento è stato emanato in attuazione della legge n. 122/1992, che disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e cose, distinguendo le attività di autoriparazione in quattro categorie: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto e gommista[100].

Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione devono specificare le attività che intendono esercitare ed essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni prescritte per le suddette attività dal regolamento del quale si dispone l’abrogazione. E’ ammesso il contemporaneo svolgimento di più di una delle attività previste.

 

In conseguenza dell’abrogazione del regolamento le imprese di autoriparazione non saranno più tenute ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel D.M. n. 406/1997, ma potranno scegliere le attrezzature e strumentazioni delle quali dotarsi.

 

Si ritiene che sarebbe opportuno abrogare anche l’articolo 2, comma 3-bis della citata legge n. 122/1992, il quale prevede che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, sia stabilita ed aggiornata con decreto ministeriale, con cadenza biennale.


 

Articolo 40, comma 7
(Semplificazione in materia di composti organici volatili

 

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.

 

 

Il comma 7 dell'articolo in esame, in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione dei COV (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, modifica la definizione di “immissione sul mercato” di prodotti contenenti COV – recata dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 161/2006 – eliminando dalla stessa l’operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.

Si ricorda che ai sensi della definizione previgente, recata dalla citata lettera o), per “immissione sul mercato” si intendeva “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.

Si ricorda altresì che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 161/2006 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I (pitture e vernici e prodotti per carrozzeria) al medesimo decreto aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite indicati nell’allegato II o se non etichettati in conformità all'art. 4 del medesimo decreto.

 

La finalità dichiarata del comma in esame è quella di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione dei COV per la vendita dei prodotti ai consumatori finali. La registrazione cui si fa riferimento sembra essere quella connessa agli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 161/2006. Se così fosse sarebbe opportuno che la norma lo esplicitasse chiaramente.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 5 del D.Lgs. 161/2006, come novellato dal D.Lgs. 33/2008, prevede, tra l’altro, che “per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente … entro il 1° marzo di ciascun anno i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente”.


 

Articolo 40, comma 8
(Semplificazione gestione rifiuti pericolosi per talune attività)

 


8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.


 

 

Il comma 8 è volto a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attivitàquali quelle di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure.

Si trattadi rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo prodotti al di fuori delle strutture sanitarie e costituiti da aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e identificati dal Codice CER 18 01 03 come rifiuti pericolosi che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

Il comma prevede che i soggetti che svolgono le citate attività possano trasportare tali rifiuti, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg. al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta autorizzati.

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale). Tali formulari dovranno essere conservati presso la sede dei soggetti esercenti le citate attività, con le modalità previste dallo stesso art. 193.

 

Si ricorda che l’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. Inoltre i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.

Si osserva che ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 gli enti ed imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad aderire al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che tale obbligo è ribadito anche dall’art. 3 del DM 18 febbraio 2011, n. 52 (T.U. sul SISTRI).

 

Alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare opportuno pertanto valutare la compatibilità delle disposizioni introdotte dal comma in esame con la normativa sul SISTRI.

 

Si segnala che la provincia autonoma di Bolzano, con delibera della Giunta n. 700/2005, ha approvato un accordo di programma con l’Associazione provinciale dell’artigianato (APA) per la gestione di alcuni rifiuti pericolosi prodotti al di fuori delle strutture sanitarie da imprese e/o attività di estetica, acconciatura (parrucchieri e barbieri), operatori del trucco permanente e semipermanente, tatuaggio e piercing, agopuntura, manicure, pedicure, podologia e callista che introduce alcune semplificazioni amministrative che ricalcano il contenuto del comma in esame[101].


 

Articolo 40, comma 9
(Agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali)

 


9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefìci si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.


 

 

Il comma 9 dispone che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alle agevolazioni. Il medesimo Ministero esegue controlli a campione .

Le spese cui si fa riferimento sono quelle previste dall’art. 15, comma 1, lett. g) ed h) e dall’art. 100, comma 2, lett. e) ed f), del TUIR.

 

Si tratta delle spese, rispettivamente detraibili (art. 15) e deducibili (art. 100), sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e delle erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti (fra gli altri, Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro) che organizzano e realizzano attività culturali.

La normativa vigente prevede che ai fini della detrazione o della deduzione i soggetti beneficiari debbano ricevere dal Ministero per i beni culturali e ambientali apposita documentazione; ad esempio nel caso delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 1963 la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, espressamente richiamato nel testo, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38[102]. Lo stesso articolo dispone, inoltre, che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46[103] sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Lo stesso D.P.R., agli articoli 71 e 72 disciplina le modalità dei controlli, che possono essere anche a campione, e le relative responsabilità.


 

Articolo 40, comma 9-bis
(Cessione di impianti radiotelevisivi)

 

9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».

 

Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI, modifica l’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al D.Lgs. n. 177/2005, introducendo un comma 7-bis, con il quale si prevede che la cessione di un impianto radiotelevisivo, ove non abbia per oggetto le sole attrezzature, è da considerarsi equiparato ad una cessione di ramo di azienda. Il nuovo comma precisa che restano comunque validi gli atti di trasferimento effettati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Si ricorda che l’articolo 27 del D.Lgs. n. 177/2005 prevede, al comma 1, che, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in àmbito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 5/2001 (recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito dalla legge n. 66/2001, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Il comma 3 dispone inoltre che, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in àmbito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

La nozione di ramo di azienda è ricavabile dall’articolo 2112 del codice civile, come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, e prevede l’applicazione di tali garanzie anche all’ipotesi di trasferimento di parte dell'azienda, intesa come “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.


 

Articolo 40, comma 9-ter
(Proroga termine iniziative a valere sulla
programmazione negoziata)

 

9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.

 

 

Il comma 9-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.

 

Il termine, fissato originariamente al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 862, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 3, comma 35, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) poi al 31 dicembre 2009 dall’articolo 43, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) ed infine differito dall’articolo 2, comma 17-ter del decreto legge n. 225/2010 (legge n. 10/2011).

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree sottoutilizzate, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Quanto alla vigente normativa sulle erogazioni per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato dal D.M. attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215 (a sua volta modificato dal D.M. sviluppo economico 4 febbraio 2009, n. 65), ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.

Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori (art. 4, D.M. n. 215/2006, come modificato dal D.M. n. 65/2009).

 

Il comma prevede che per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e \, oggetto di proroga, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione delle erogazioni ulteriori a carico dello Stato.

 

A tal proposito si ricorda che, l’articolo 2, comma 17-ter del D.L. n. 225/2010 – nel differire al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento delle iniziative agevolate in oggetto – mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel limite dell’85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati[104].

A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

Relativamente alle economie, va ricordato che esse sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009), con il D.M. 13 marzo 2009 in complessivi 375 milioni di euro e con il D.M. 4 maggio 2010 in 230 milioni di euro (di cui, 78 milioni da considerarsi in perenzione amministrativa).

In particolare, con il decreto 4 maggio 2010, il Ministro per lo sviluppo economico ha accertato economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/92, nella misura complessiva di 230 milioni di euro, di cui 78 milioni in perenzione amministrativa e 152 milioni disponibili ed effettivamente utilizzabili.

Nell'ambito di tali disponibilità, l'importo di 50 milioni di euro è stato destinato agli interventi agevolativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. n. 149/1993 (ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento), a fronte delle domande pervenute nell’anno 2010, e l'importo di 48 milioni di euro è destinato agli interventi di programmazione negoziata per le aree del centro-nord.


 

Articolo 41, commi 1-5
(Misure per le opere di interesse strategico)

 


1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

     «1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:

          a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;

          b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;

          c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

     1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:

          a) le opere da realizzare;

          b) il cronoprogramma di attuazione;

          c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

          d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

     1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 169 è inserito il seguente:

     «Art. 169-bis. – (Approvazione unica progetto preliminare).1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.

     2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:

          a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;

          b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;

          c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

     3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.

     4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2.

     5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;

     b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

          «f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».

3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.


 

 

Comma 1 - Programmazione opere strategiche

Fatte salve le priorità già deliberate dal CIPE, il comma 1, attraverso la sostituzione dei commi 1-bis ed 1-ter dell’art. 161 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), ridefinisce, infatti, le modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l’apporto di capitale privato.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 163 prevede pertanto che nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), il Documento di finanza pubblica individui, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle opere prioritarie in base a tre criteri:

1        coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;

2        stato di avanzamento dell'iter procedurale;

3        possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

 

Tali criteri ricalcano, con lievi modifiche, quelli previsti dal comma 1-ter previgente dell’art. 163, introdotto dal D.Lgs. n. 113/2007 (secondo correttivo al Codice dei Contratti pubblici) e che attribuisce, nell’ambito del PIS, priorità alle infrastrutture:

-        già avviate;

-        oppure con il progetto esecutivo approvato;

-        oppure quelle per le quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.

 

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 163, con una disposizione pressoché analoga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 443/2001 (cd, legge obiettivo), dispone che per le opere prioritarie individuate nell’elenco di cui al comma precedente, vengano specificate i seguenti elementi:

§      le opere da realizzare;

§      il cronoprogramma di attuazione;

§      le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

§      la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1-bis, della citata legge n. 443/2001 prevede che il PIS da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di finanza pubblica) debba contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

 

Previgente comma 1-ter dell’art. 161

Nuovo comma 1-ter dell’art. 161

1-ter Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.

1-ter Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:

a) le opere da realizzare;

b) il cronoprogramma di attuazione;

c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

 

Viene, infine, aggiunto anche un comma, il comma 1-quater all’art. 163 volto a contenere i tempi necessari per il reperimento delle risorse con cui finanziare le opere del PIS.

Il nuovo comma 1-quater prevede, infatti, che per ogni infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentino al MIT lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal CIPE e, comunque, conformemente alla normativa vigente.

Il MIT, entro 60 giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto (UFP) e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'art. 163, comma 4, lett. b) – ossia la Cassa depositi e prestiti -, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità del progetto; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine é prorogato a trenta giorni.

A tal fine la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA) devono essere coordinate con i tempi sopra indicati.

 

Si osserva che il nuovo comma 1-quater riproduce sostanzialmente alcune delle disposizioni del previgente comma 1-bis come si evince dalla tabella seguente. La principale novità che viene introdotta è relativa all’attribuzione al MIT della verifica, entro termini certi, in merito allo studio di fattibilità.


 

Previgente comma 1-bis dell’art. 161

Nuovo comma 1-quater dell’art. 161

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.

1-quater Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni”.

 

Si ricorda che, nella precedente legislatura, durante l’esame del D.Lgs. n. 113/2007 (secondo correttivo al Codice dei Contratti pubblici), l’Autorità di vigilanza, nel corso di alcune audizioni informali svolte dall’VIII Commissione, aveva sottolineato l’importanza dello studio di fattibilità (SDF) che può rappresentare per le amministrazioni aggiudicatrici una opportunità per contribuire all’abbattimento del rischio amministrativo”.

Per quanto riguarda, invece, l’Unità tecnica Finanza di Progetto (UFP), si ricorda che essa è stata istituita dall’art. 7 della legge n. 144/1999 nell’ambito del CIPE, con il compito precipuo (comma 1) di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge n. 10971994 (trasposto nei commi 11 e 12 dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163), e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. Si ricorda, inoltre, che l’art. 57 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha reso obbligatoria l’acquisizione delle valutazioni dell’UFP da parte delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa, secondo modalità e parametri definiti successivamente dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57. L’art. 163 del Codice ha previsto, tra l’altro, che il MIT possa richiedere al MEF, per lo svolgimento delle attività in materia di infrastrutture strategiche, la collaborazione dell’UFP, allo scopo riorganizzata, da ultimo, con DPCM del 22 luglio 2008 tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 che ne ha previsto il trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Comma 2 – Approvazione unica progetto preliminare

Il comma 2, lett. a), con l’inserimento dell’articolo aggiuntivo 169-bis al D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), disciplina una nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare relativo alle infrastrutture strategiche da parte del CIPE, eliminando l’esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare.

Pertanto, come precisa anche la relazione tecnica, tale nuova procedura è volta a semplificare ed accelerare la procedura di approvazione dei progetti delle opere strategiche e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali.

 

Conseguentemente il nuovo art. 169-bis, comma 1, prevede che, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi MIT), il CIPE possa valutare solamente il progetto preliminare – istruito secondo la procedura prevista dall’art. 165 del Codice - ai fini dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto.

Nel caso in cui le opere siano a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per l’approvazione del progetto definitivo.

Qualora venga seguita tale nuova procedura dell’approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’art. 165, comma 7, il progetto definitivo dovrà essere approvato, non più dal CIPE, ma dal MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi MEF) per i profili di propria competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità introdotte dall’articolo in esame e nel rispetto di una serie di condizioni elencate al successivo comma 2.

Il Ministro delle infrastrutture è tenuto a comunicare periodicamente al CIPE le avvenute approvazioni dei progetti definitivi e lo stato di avanzamento delle opere.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 165, comma 7, del Codice, l’approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE determina, ove necessario, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio.

 

Il comma 2 dell’art. 169-bis, elenca quindi i requisiti del progetto definitivo previsto datale nuova procedura. Esso dovrà essere accompagnato, oltre che dalla prevista relazione del progettista ai sensi dell’art. 166 comma 1, da un’ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti che il progetto definitivo:

a)   rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni del CIPE;

b)   non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'art. 167, comma 6;

c)   che la sua realizzazione non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

 

Il comma 3 dell’art. 169-bis fissa quindi le fasi procedimentali per l’approvazione del progetto definitivo in tale nuova procedura. Il progetto definitivo dovrà pertanto:

§      essere trasmesso - da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale - a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti;

§      nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento del progetto le P.a. competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento, comprese eventuali prescrizioni o varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare;

§      nei 30 giorni successivi il MIT valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle P.a. competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato;

§      il MIT approva quindi il progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1 una volta verificato il rispetto delle condizioni previste nel precedente comma 2.

 

Si osserva, che i tempi di approvazione ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l’approvazione del progetto definitivo dall’art. 166 del Codice a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 70/2011, anche se sono diversi i soggetti coinvolti. Nell’iter di approvazione del progetto definitivo previsto dal citato art. 166, è il MIT a valutare le proposte dei soggetti interessati nei 45 giorni successivi e a formulare la propria proposta al CIPE che è l’organo deputato ad approvare il progetto definitivo nei 30 giorni successivi.

 

Al riguardo si ricorda che tra le modifiche alla normativa in tema di infrastrutture strategiche introdotte con l’art. 4 decreto-legge n. 70/2011, vi è stata l’introduzione della Conferenza di servizi (CdS) nella fase di approvazione del progetto preliminare, con un conseguente allungamento dei tempi per la sua approvazione. Con un’operazione opposta a quella fatta per il progetto preliminare, per la valutazione del progetto definitivo, è stata eliminata la CdS prodromica all’approvazione da parte del CIPE: spetta quindi al MIT valutare le proposte dei soggetti interessati nei 45 giorni successivi (prima erano 60) e formulare la propria proposta al CIPE che, nei 30 giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (art. 166, commi 3 e 4, del Codice).

 

Il comma 4 dell’art. 169-bis prevede che l’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell’art. 166, comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applicano le disposizioni contenute nell’art. 166, comma 2, relativo progetto definitivo.

Si ricorda che sensi dell’art. 166, comma 5, l'approvazione del progetto definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L’art. 166, comma 2 reca, invece, la procedura per l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione.

 

Il comma 5 dell’art. 169-bis dispone la riduzione da 60 a 45 giorni del termine previsto dall’art. 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore. Inoltre si prevede che il programma di risoluzione delle interferenze, approvato insieme al progetto definito con il decreto ministeriale di cui al comma 1, diventa vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'art. 170, commi 4 e 5.

 

Si ricorda che il termine previsto dall’art. 170, comma 3, entro cui i soggetti legittimati possono indicare le interferenze è stato recentemente ridotto da 90 a 60 giorni dall’art. 4 del decreto legge n. 70/2011. Ai sensi dei citati commi 4 e 5 dell’art. 170 gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze approvato dal CIPE insieme al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. In caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze, o di mancata segnalazione delle stesse da parte degli enti gestori al soggetto aggiudicatore, l’ente gestore è obbligato a risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori. Il soggetto aggiudicatore può anche chiedere al Prefetto o al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

 

Il comma 2, lett. b) introduce, aggiungendo la lett. f-ter) al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 163/2006, un nuovo compito in capo al MIT che è quello di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati avvalendosi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, con la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

Comma 3, 4 e 5 - Riduzione termini riguardanti le delibere CIPE e l’utilizzo delle relative risorse

Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere strategiche, i tre commi in esame recano disposizioni volte ad introdurre termini certi per l’adozione delle delibere CIPE e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione.

 

Il comma 3, attraverso una novella all'art. 4, comma 177-bis, della legge n. 350/2003, introduce un termine perentorio di 60 giorni - dalla pubblicazione nella G.U. della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse - per l’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 177-bis qualora i contributi siano destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 512, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto un nuovo comma 177-bis, all’art. 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), che reca la procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali. Si introduce una specifica procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati da disposizioni legislative, che ricalca quella introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2006. In particolare, si prevede che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali; solo in tal caso, sulla base del combinato disposto del comma 512 del citato art. 1 della legge n. 296/2006 e dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario[105].Si ricorda, da ultimo, che anche il D.L. 98/2011, all’art. 32, commi 2-7, reca criteri e procedure per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

 

Per quanto riguarda, invece, le infrastrutture strategiche - disciplinate nella parte II, Titolo III, Capo IV del D.Lgs. n. 163/2006 - tale termine viene ridotto a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di cui all’art. 165, comma 5-bis per il progetto preliminare e art. 166, comma 5-bis per il progetto definitivo.

 

L’art. 165 prevede, al comma 5-bis, che il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. Analoga procedura ed analoghi tempi sono previsti per la pubblicazione del bando di gara relativo al progetto definitivo dall’art. 166. comma 5-bis.

 

Il comma 4, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, prevede che le delibere del CIPE relative ai progetti di opere pubbliche vengano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma che dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui è assunta la delibera.

Qualora, per criticità procedurali, non sia possibile rispettare tale termine, il MIT è tenuto a riferire al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

 

Il comma 5 introduce, infine, una riduzione dei tempi - pari ad un terzo – previstidall'art. 3, comma 2, della legge n. 20/1994, per la registrazione da parte delle Corte dei Conti delle delibere del CIPE relative alle opere strategiche sottoposte al controllo preventivo della Corte.

 

Si ricorda che ai sensi del citato art. 3, comma 2, della legge n. 20/1994, I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi


 

Articolo 41, commi 5-bis e 5-ter
(Finanza di progetto)

 


5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 175. – (Finanza di progetto)1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

     2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibiltà al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

     3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

     4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

     5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:

     a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

     b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;

     c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

     6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

     7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

     8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.

     9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.

     10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

     11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.

     12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

     13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

     14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75 e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessario, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente a integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta è rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.


 

 

Il nuovo comma 5-bis introduce una nuova procedura per la finanza di progetto per le infrastrutture strategiche, alle quali, fino ad ora veniva invece applicata la procedura della finanza di progetto per i lavori pubblici o di pubblica utilità finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, procedura prevista dall’articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), che viene così sostituito.

Il comma 1 prevede, infatti, che tale procedura di cui al nuovo art. 175 del D.Lgs. n. 163/2006si applichi alla lista delle infrastrutture inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’art. 161, comma 1, qualora intendano ricorrervi i soggetti aggiudicatori.

Il comma 2 pone l’obbligo (precedentemente costituiva una mera facoltà) in capo ai soggetti aggiudicatori, ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, di presentare lo studio di fattibilità al MIT, che è l’organo deputato a curarne l’istruttoria. Tale istruttoria, secondo le nuove modalità introdotte con il nuovo comma 1-quater dell’art. 161 dal decreto in esame, dovrà concludersi entro termini certi, ovvero entro 60 giorni, prorogabili in caso di integrazioni di ulteriori 30 giorni (vedi infra).

Il MIT, inoltre, è tenuto a sottoporre lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Tali risorse devono inoltre essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione. In proposito, in mancanza dell’indicazione di un termine entro il quale il CIPE è tenuto a formulare il proprio parere, sembra che esso debba essere espresso entro il termine di 60 giorni previsti per la conclusione dell’intera istruttoria da parte del MIT.

Il comma 3 dispone quindi che il MIT è tenuto ad aggiornare la lista degli interventi da attuare con la finanza di progetto indicando le opere i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

Il comma 4 obbliga il soggetto aggiudicatore a provvedere alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità, entro 90 giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità.

Il comma 5 arricchisce il contenuto del bando di gara che deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 177[106], una serie di elementi aggiuntivi (si veda iltesto a fronte allegato) che riproducono, nella sostanza quanto già previsto dall’art. 153, commi 3 e 9, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quanto previsto dal comma 3 dell’art. 165 per il progetto preliminare.

Il comma 6, pressoché analogamente a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 153, prevede che il soggetto aggiudicatore valuti le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rediga una graduatoria e nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è, inoltre, esteso ad ulteriori aspetti quali: la qualità del progetto preliminare presentato, il valore economico/finanziario del piano e il contenuto della bozza di convenzione.

Il comma 7 richiede per tale nuova procedura che le offerte siano corredate dalle stesse garanzie e dalle cauzioni previste dal vigente art. 153, comma 13, primo periodo.

Il comma 8 introduce un limite temporale per la validità dell’offerta del promotore la quale è vincolante per il periodo indicato nel bando e comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell’offerta.

Il comma 9 riproduce il contenuto del comma 3 dell’art. 175 in materia diVIA e di localizzazione urbanistica.

Il comma 10 riguarda la procedura di istruzione del progetto preliminare che deve essere conforme a quanto previstodall’art. 165, comma 4, nonché quella diapprovazione che deve adeguarsi alla nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare da parte del CIPE prevista dal nuovo art. 169-bis introdotto dal decreto legge in esame. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all’offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

Il comma 11 riguarda, invece le modalità di aggiudicazione e di stipula del contratto di concessione che dovrà avvenire secondo lecondizioni precisate al comma 5, lettere b) e c).

Qualora risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni previste dal comma 9 sulla VIA.

Il comma 12 pone in capo al soggetto aggiudicatario gli adempimenti previsti dall’art. 153, comma 13, secondo e terzo periodo relativi alla prestazione della cauzione definitiva prevista dall’art. 113 e della cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

 

Testo vigente art. 175 (Promotore)

Nuovo art. 175 (Finanza di progetto)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell’Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

(omissis)

 

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

2. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

 

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

 

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall’articolo 177, deve specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest’ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore aggiornato con le prescrizioni del CIPE.

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell’aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto della integrale copertura finanziaria dell’investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

 

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall’articolo 177, il soggetto aggiudicatore, valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

 

7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all’articolo 153, comma 13, primo periodo.

 

8. L’offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell’offerta.

3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

 

10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell’articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all’offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

 

11. Il soggetto aggiudicatore procede all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.

 

12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo

2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

13.E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l’istruttoria ai sensi dell’articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l’approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell’intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti

2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1.

14 (primo periodo). I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentarealsoggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1.

 

Il comma 13 prevede la facoltà, per i soggetti di cui all'art. 153, comma 20, di presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel PIS, non presenti nella lista di cui al comma 1.

Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al MIT il quale, svolta l’istruttoria ai sensi del nuovo comma 1-quater dell’art. 161, lo sottopone al CIPE per l’approvazione ai sensi del nuovo comma 2. L'inserimento dell’intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

 

Si ricorda che il comma 20 dell’art. 153, come modificato dal decreto legge n. 70/2011, prevede che possono presentare proposte di realizzazione di lavori pubblici:

-        i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38;

-        i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento;

-        i soggetti di cui agli artt. 34 e 90, comma 2, lett. b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Lo stesso comma dispone che la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs. 153/1999 e che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte, ferma restando la loro autonomia decisionale.

 

Il comma 14prevede l’ulteriore facoltà, sempre per i soggetti di cui all'art. 153, comma 20, di presentare al soggetto aggiudicatore, oltre che studi di fattibilità, anche proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel PIS, non presenti nella lista di cui al comma 1.

 

Confrontando le norme in esame con il testo previgente del comma 2 dell’art. 175 (cfr. testo a fronte precedente) si nota come la disciplina in esso recata, che consentiva ai soggetti in questione la facoltà di presentare sia studi di fattibilità che proposte di interventi, sia stata suddivisa in due differenti discipline contenute rispettivamente nei commi 13 e 14. Il comma 14 introduce, inoltre, per la presentazione delle proposte, una disciplina analoga a quella prevista dal comma 19 dell’art. 153, come modificato dal decreto legge n. 70/2011, per la presentazione di proposte di lavori non presenti nella programmazione triennale[107], come appare evidente dalla seguente tabella. L’unica rilevante differenza rispetto alla procedura prevista dal citato comma 19 dell’art. 153 risiede nel fatto che non viene contemplato il diritto di prelazione per il promotore[108].

 

Art. 153, comma 19

Comma 14
(periodi successivi al primo)

(si veda il periodo del comma 19 che prevede che l’amministrazione aggiudicatrice valuti il pubblico interesse della proposta)

Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma.

La proposta contiene un progetto preliminare,

 

una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e

La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale,

la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente neces­sario alla realizzazione del progetto e

la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

(si veda il comma 9 dell’art. 153)

Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.

La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97;

(settimo periodo)

Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure.

La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario.

il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore.

Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto.

Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75.

Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

 

I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8.

(si veda il comma 4 dell’art. 153)

Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

 

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario.

Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.

 

(si veda il comma 12 del nuovo art. 175 in esame)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.".

 

 

Il comma 5-ter è relativo all’applicabilità delle disposizioni recate dal nuovo comma 5-bis prevedendo che esse non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano, invece, ad applicarsi le norme previste dall’art. 175 del D.Lgs. n. 163/2006.


 

Articolo 42, commi 1-5
(Modifiche codice appalti)

 


1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.».

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;

     b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa»;

     c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo» sono inserite le seguenti: «nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.»

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Comma 1 – Cessione di immobili nelle concessioni

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il comma 5 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d’ora in avanti Codice), al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo della cessione di immobili nell’affidamento delle concessioni di opere pubbliche.

 

L’articolo 143, nel testo previgente, prevedeva la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di cedere in proprietà o in godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione fosse strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvessero più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 128. Alla cessione di immobili si applicavano i commi 6, 7, 8, 11 e 12 dell’articolo 53 del Codice, che regolamenta la permuta di immobili, ossa la possibilità per un’amministrazione di pagare il corrispettivo dovuto a un appaltatore mediante la cessione di un bene pubblico.

 

Rispetto al testo previgente, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati prevedendo tale cessione nel piano economico-finanziario e nella convenzione, dopo aver valutato la convenienza economica dell’operazione e purché l’utilizzo o la valorizzazione degli immobili sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si prevede che la decisione di ricorrere a tale strumento possa avvenire anche al di fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici.

La norma in esame prevede, inoltre, che le modalità di utilizzazione e di valorizzazione dei beni immobili sono definite in occasione dell’approvazione dei progetti e costituiscono un presupposto determinante nel raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

 

L’articolo 97 del Codice prevede che l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni venga effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Commi 2 e 3 –Anticipazione della gestione nelle concessioni

Il comma 2 dell’articolo in esame è volto a modificare la disciplina delle concessioni di lavori pubblici allo scopo di consentire che la gestione funzionale ed economica possa eventualmente riguardare in via anticipata anche le opere o parti di esse connesse all’oggetto della concessione e da ricomprendere in essa. La finalità della norma – come evidenziato nella relazione tecnica – sembrerebbe quella di anticipare l’afflusso dei proventi della gestione e di ridurre l’onerosità finanziaria dell’operazione.

In tal senso la lett. a) del comma 2 novella il Codice aggiungendo un periodo all’articolo 3, comma 11, che reca la definizione della “concessione di lavori pubblici”.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 definisce la “concessione di lavori” un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La definizione di concessione di lavori di cui al comma 11 è in linea con quella comunitaria e pone l’accento sull’aspetto “gestionale” specificando in che modo il rischio di gestione dell’opera è ripartito tra concedente e concessionario. La controprestazione a favore del concessionario è, infatti, costituita dal diritto di gestire funzionalmente l’opera o da tale diritto accompagnato da un prezzo.

 

Conseguentemente, le lett. b) e c)del comma 2modificano rispettivamente i commi 1 e 4 dell’articolo 143 del Codice, che provvede a disciplinare le concessioni di lavori pubblici.

 

Il comma 1 dell’articolo 143 ribadisce l’oggetto delle concessioni di lavori pubblici come già definite al comma 11 dell’articolo 3, mentre il comma 4 prevede la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo al fine di rendere appetibile la concessioni non solo per le opere calde (quelle la cui gestione è idonea a fornire un profitto al concessionario) ma anche per le opere cosiddette fredde (quelle a bassa redditività).

 

Il comma 3 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge

 

Commi 4 e 5 – Durata delle concessioni superiori a 1 miliardo di euro

Il comma 4 dell’articolo in esame, aggiungendo un periodo al comma 8 dell’articolo 143 del Codice prevede la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro al fine di consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

 

Si ricorda che, in merito alla durata della concessione, il comma 6 dell’articolo 143 individua in trenta anni il limite temporale massimo della concessione ma prevede, al comma 8 del medesimo articolo, la possibilità di stabilire un termine più lungo qualora ciò sia necessario per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, laddove una durata trentennale non sia sufficiente, in base al piano economico-finanziario predisposto, per ripagare gli investimenti effettuati.

 

Il comma 5 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.


 

Articolo 42, commi 6 e 7
(Copertura delle riserve tecniche mediante
investimenti in infrastrutture)

 


6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.


 

 

I commi 6 e 7, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.

Nel dettaglio, si affida (comma 6) a un regolamento ISVAP (adottato ai sensi delle norme del Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005) le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Le riserve tecniche, genericamente, sono le riserve gestite dalla compagnia assicuratrice per far fronte agli impegni da essa assunti in rapporto alle proprie attività.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del codice delle assicurazioni private, l'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.

Il successivo articolo 37, comma 1 obbliga l’'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del codice, richiamato dalle norme in commento, le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione (che comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari) sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. Tale norma si applica – ai sensi del successivo articolo 42-bis, comma 1 – anche agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.

 

Ai sensi del comma 7, gli investimenti in questione possono essere rappresentati da:

§      azioni e obbligazioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture;

§      quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

 

Si ricorda che con regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 (come modificato e integrato dal provvedimento n. 2896 del 26 maggio 2011) l’ISVAP ha dettato le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche.


 

Articolo 42, commi 8 e 9-bis
(
Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

 

8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».

9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «infrastrutture autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale,».

 

 

I commi 8 e 9-bis dell’articolo 42 estendono l’ambito di applicazione dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), il quale ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto (c.d. project financing). Si tratta quindi di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale.

 

Si ricorda che le agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 18 si applicano ad infrastrutture le cui procedure siano state avviate, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2012). L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite.

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

§      possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione;

§      si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.

Tra le misure previste dal citato articolo 18 è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l’ammontare del canone annuo di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché l’integrazione della misura del canone annuo prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

 

Il comma 8 integra il comma 1 dell’articolo 18, inserendo all’ambito di applicazione della norma il riferimento a nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana, e di sviluppo e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete transeuropea di trasporto essenziale (Core Ten-T Network).

 

Si ricorda che il 19 ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato il "pacchetto per le nuove strategie sulle infrastrutture e i trasporti", nel cui ambito è contenuta una proposta di revisione degli orientamenti della "Rete transeuropea di trasporto" (TEN-T). In particolare, si prevede un’articolazione del progetto in due settori: il “Comprehensive network”, che consiste di tutte le infrastrutture già pianificate e deve essere realizzato entro il 2050; e il “Core network”, che individua alcune opere di particolare rilevanza strategica, con specifico riguardo alle infrastrutture di trasporto intermodale, e dovrà essere realizzato entro il 2030.

 

Il comma 9-bis, introdotto durante l’esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e VI, estende le menzionate agevolazioni fiscali anche alla realizzazione di infrastrutture stradali e di infrastrutture stradali e autostradali di carattere regionale.


 

Articolo 42, comma 9
(
Riassegnazione di somme elargite per scopi del
Ministero dei beni culturali
)

 

9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

 

 

Il comma 9 è finalizzato a riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali alcune somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.

Dispone, infatti, l’abrogazione (rectius: soppressione),nell’Elenco 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) - relativo alle disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate che, in base all’art. 2, comma 615, dal 2008 non è stato più possibile iscrivere negli stati di previsione dei Ministeri - di due riferimenti legislativi,contenutial numero 14 - riferito al Mibac - , rubricati, rispettivamente:

 

§      Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2”. Si tratta delle somme elargite da enti e privati per scopo determinato rientrante nei fini istituzionali dell’Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

Si osserva che non è stato indicato – e va pertanto inserito nel testo -, il riferimento all’articolo 2 della legge n. 340/1965, citato nell’Elenco 1 e che, peraltro, è l’unico articolo ancora vigente della legge medesima[109] .

§      Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Si tratta delle somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale.

 

I commi 615 e ss. dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto specifiche norme per il contenimento e la razionalizzazione delle spese, prevedendo il divieto, a decorrere dall’anno 2008, dell’iscrizione negli stati di previsione della spesa dei Ministeri elencati, tra i quali anche il MIBAC, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 della legge stessa[110].

In relazione a quanto sopra previsto, è stata disposta l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione, di appositi Fondi da ripartire, con decreto ministeriale, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. In tali Fondi in particolare confluisce il 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. La dotazione dei Fondi è tuttavia annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti. L’obiettivo della norma è infatti acquisire al bilancio dello Stato la restante parte del Fondo da ripartire non più assegnata alla spesa dei Ministeri competenti in modo da assicurare in ciascun anno una quota di risparmio in termini di indebitamento netto[111].

 

Il comma 9 in esame pertanto dispone la non applicabilità del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla sopra citata legge finanziaria per il 2008 agli introiti derivanti da elargizioni da parte di enti e privati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 340 del 1965, nonché agli introiti derivanti dalle erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati in favore dello Stato in base all’art. 2, comma 8, della L. n. 352 del 1997[112], venendo pertanto ripristinate le disposizioni che riassegnano allo stato di previsione della spesa del MIBAC le somme derivanti dalle predette elargizioni ed erogazioni versate all’erario.

 

La norma dispone, inoltre - riprendendo nella sostanza quanto già previsto dall’art. 2 della L. 340/1965 per la fattispecie ivi disciplinata - che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato che rientra nei fini istituzionali del MIBAC, versate all’erario, devono essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del MIBAC stesso, imputando tali risorse ai capitoli che corrispondono alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, a nuovi capitoli appositamente istituiti.

In base alla formulazione, sembrerebbe trattarsi di una previsione generale.

Viene infine previsto che le predette somme non possono essere utilizzate a scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

 

La relazione tecnica sottolinea che, tenuto conto dell’andamento dei versamenti che sono stati effettuati negli ultimi anni a favore di beni ed attività culturali, l’onere annuo derivante dalla norma è prudenzialmente stimato pari a 500.000 euro a decorrere dal 2012, coperto a valere sulle maggiori risorse derivanti dal decreto in esame.


 

Articolo 43, commi 1-4
(Convenzioni autostradali)

 


1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.


 

 

I commi 1, 2 e 3 prevedono la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Tali aggiornamenti o revisioni sono approvati con decreto emanato (di concerto dal MIT e dal MEF) entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.

Si segnala che i commi 2 e 3 nel testo presentato dal Governo facevano riferimento all’aggiornamento o alla revisione delle concessioni autostradali e che, nel corso dell’esame in sede referente sono stati modificati i commi 2 e 3 nel senso di fare riferimento alle convenzioni autostradali e non alle concessioni. Tale modifica appare opportuna e rende coerente il disposto dei commi 2 e 3 con quello di cui al comma 1, sulla base peraltro di quanto evidenziato nella relazione illustrativa. Si fa presente, inoltre, che anche la VIII Commissione (Ambiente), in un’osservazione contenuta nel parere approvato nella seduta del 9 dicembre 2011, aveva rilevato l’opportunità di apportare tale modifica.

Qualora l’aggiornamento o la revisione riguardino convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comportino variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, allora è previsto (dal comma 1) il previo parere del CIPE che, sentito il NARS (Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità), si pronuncia entro 30 giorni.

 

Si fa notare che nel nuovo iter procedurale previsto dai commi in esame non è più prevista l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e, nel caso disciplinato dal comma 2 (aggiornamenti o revisioni che non comportano variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica), anche di quello del CIPE. Il parere del CIPE non viene previsto nemmeno nel comma 3, che disciplina il caso in cui l’aggiornamento o la revisione riguardi concessioni i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda, infatti, che l’art. 2, comma 84, del D.L. 262/2006, prevede che gli schemi di convenzione unica, concordati tra le parti e sentito il NARS, sono sottoposti all'esame del CIPE, che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere delle Commissioni deve essere reso entro 30 giorni, decorsi i quali le convenzioni possono essere comunque adottate.

Si rammenta che la convenzione unica è stata introdotta dal comma 82 dell’art. 2 del medesimo decreto-legge, che ha previsto che “In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi”.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 la disciplina citata si applica anche per l’approvazione di ogni successiva modificazione o integrazione delle convenzioni.

 

Il comma 4 reca le necessarie abrogazioni delle norme disciplinanti l’iter riscritto dai commi in esame. Vengono infatti abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del D.L. 59/2008 e il comma 4 dell’art. 21 del D.L. 355/2003.

Si rammenta infatti che il comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 ha previsto che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del D.L. 262/2006, mentre il comma 4 dell’art. 21 del D.L. 355/2003 prevedeva che “le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione recata dai commi in esame “costituisce una notevole misura di semplificazione e di accelerazione che consente l’accelerazione dei tempi di realizzazione degli investimenti infrastrutturali, anche in vista della necessità di adeguare i piani economico e finanziari a seguito dell’avvenuto recepimento della normativa europea in materia di sicurezza delle infrastrutture. In molti casi si potrebbe conseguire una riduzione di circa un anno dei tempi di avvio degli investimenti in materia di infrastrutture stradali per la realizzazione di terze corsie, svincoli ecc.”

 

Si ricorda, in proposito, che la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è stata recentemente recepita con il D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35.


 

Articolo 43, comma 5
(Concessione di costruzione e gestione stradale)

 


5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     «2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo».


 

 

Il comma 5 dell'articolo in esame novella l’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 (convertito dalla legge 101/2008) aggiungendovi un comma 2-ter in base al quale i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli artt. 144 o 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

Si ricorda che l’art. 144 del Codice disciplina le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici prevedendo, in particolare, che “Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” (comma 1) e che “Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la concessione” (comma 2).

In alternativa alle procedure previste dall’art. 144, il Codice prevede, all’art. 153 (recante la disciplina della finanza di progetto) che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori da realizzare, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma in esame è “tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione, specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione”.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, il comma in esame è stato modificato attraverso l’aggiunta di un periodo in cui si specifica che ai fini dell’applicazione della norma si considerano concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163/2006, che comprende le norme riguardanti le concessioni di lavori pubblici. La modifica approvata presso le Commissioni riunite V e VI fa, inoltre, salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base della normativa nazionale di riferimento (in proposito, sarebbe opportuno valutare la possibilità di specificare più chiaramente la portata della norma), nonché i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, che sarebbero pertanto esclusi dall’applicazione della presente norma.

 

Si segnala che l’articolo 253, comma 25, del d.lgs. 163/2006 specifica che, in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.


 

Articolo 43, comma 6
(Impianti tecnologici autostradali)

 

6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

 

 

Il comma 6 reca una norma che, come evidenziato dalla relazione tecnica, semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali.

Il comma in esame dispone infatti che, ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente:

§      non si applicano le disposizioni del Titolo II del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001);

Si ricorda che il citato Titolo II (artt. 6-23) contiene la disciplina dei titoli abilitativi (DIA, permesso di costruire, ecc.).

§      non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

 

La relazione illustrativa segnala che la norma in esame “è volta a consentire di procedere in tempi rapidi ad interventi di ammodernamento su infrastrutture autostradali e stradali esistenti mediante l’installazione di impianti tecnologici (e opere civili connesse) che in quanto accessori e funzionali all’infrastruttura non incidono sull’impatto della struttura già oggetto dei necessari provvedimenti approvativi ed autorizzativi, con conseguente riduzione di 180/210 giorni dei tempi necessari per avviare gli interventi di installazione di impianti tecnologici sulle strade esistenti. In particolare si segnala che la disposizione consentirebbe una rapida installazione dei portali necessari al pedaggiamento della rete autostradale in gestione diretta ANAS”.

 

Relativamente al pedaggiamento della rete Anas si ricorda che esso è stato previsto dal comma 1 dell’art. 15 del D.L. 78/2010, come novellato dal D.L. 125/2010. Il Presidente dell’Anas, nel corso dell’audizione del 3 febbraio 2011 presso l’VIII Commissione (Ambiente) ha ricordato che - in attesa del D.P.C.M. che dovrà stabilire i criteri e le modalità relative all’applicazione del pedaggio e l’elenco delle tratte autostradali - l’Anas ha pubblicato in data 13 settembre 2010 il bando di gara per la fornitura e messa in opera di un sistema di esazione senza barriere sulle autostrade ed i raccordi autostradali e che, comunque, prima della formalizzazione del contratto dovrà esser emesso il D.P.C.M. di cui sopra”.


 

Articolo 43, commi 7-15
(Sicurezza grandi dighe)

 


7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.

8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.

9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.

10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga.

11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.

14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata».


 

 

Il comma 7, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provveda entro il 31 dicembre 2012 (la previsione di tale termine è stata inserita nel corso dell’esame in sede referente):

§      all’individuazione, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. 79/2004, delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione;

Relativamente alle verifiche effettuate si ricorda che l’art. 4 del D.L. 79/2004 aveva previsto, al comma 1, che il Registro Italiano Dighe (RID), ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994 (vedi infra), determinasse, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/2003 con cui sono stati dettati “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

§      alla fissazione dei relativi tempi di esecuzione.

 

Si segnala che, nel parere approvato dall’VIII Commissione (Ambiente), è stata inserita un’osservazione volta a rilevare l'opportunità di graduare gli interventi di cui ai commi da 9 a 14, valutata la loro effettiva compatibilità ambientale, prevedendo la loro gradualità in ragione della vetustà degli impianti e dell'ultimo intervento di ripristino dell'invaso effettuato, nonché in ragione della vulnerabilità sotto il profilo idrogeologico dell'area su cui insiste l'impianto.

 

La vigilanza sulle grandi dighe

Con l’art. 91 del D.Lgs. 112/1998 il Servizio Nazionale Dighe (SND) è stato soppresso e trasformato in Registro Italiano Dighe (RID), cui è stato affidato il compito di provvedere, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali opere, che il decreto citato qualifica come dighe, sono assoggettate, dal comma citato, all'approvazione tecnica del Servizio nazionale dighe. Lo stesso comma esclude, tuttavia, tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 hanno soppresso il RID e trasferito le relative funzioni al MIT.

Con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[113] le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Le principali funzioni in materia di dighe attribuite alla citata direzione dall’art. 5, comma 10, del D.P.R. 211/2008 sono:

-        approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;

-        vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

-        attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;

-        approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;

-        esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;

-        definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe.

 

Per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID il comma 172 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che le relative spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato. In attuazione del successivo comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato integralmente sostituito il comma 8 che prevede, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, che il MIT, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con le regioni e le province autonome, provveda, entro il 30 giugno 2013 all’individuazione, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, delle grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l’adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Si prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, individuino e mettano a disposizione dei concessionari siti idonei per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e dei sedimenti asportati dagli interventi previsti.

 

Si ricorda, del citato art. 114 del D.Lgs. 152/2006, il contenuto del comma 2, secondo cui “Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse”.

 

Il comma 9 prevede che i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti:

§      a provvedere entro il 31 dicembre 2012 (tale termine, che originariamente era fissato al 30 giugno 2012 è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente);

§      e ad attuare gli interventi di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi (individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo) entro 2 anni dall’approvazione del progetto di gestione.

 

Ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni (decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’art. 13 del D.P.R. 1363/1959), i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012 (tale termine, inizialmente stabilito in sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente), il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 38 del D.P.R. 207/2010, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga.

L’art. 13 del D.P.R. 1363/1959 prevede, tra l’altro, che “Prima che lo sbarramento sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura”.

L’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) dispone, tra l’altro, che “il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento” di attuazione del Codice. L’art. 38 del citato regolamento (D.P.R. 207/2010), rubricato “Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti”, reca la disciplina di dettaglio.

 

Il comma 11, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 6, comma 4-bis, della L. 166/2002, dispone che i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012 (tale termine, inizialmente stabilito in sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente), gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.L. 507/1994.

Il citato comma 4-bis dell’art. 6 della L. 166/2002 dispone che con il regolamento previsto dall'art. 2 del D.L. 507/1994, sono definite le modalità con cui il RID provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.

Il comma 7 dell’art. 4 del D.L. 507/1994 prevede, al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, che ogni concessionario o gestore delle opere sia tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Il comma 11 prevede altresì che il MIT integri il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.

 

Ai sensi del comma 12, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MIT procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

Si fa notare che nella citata circolare n. 22806/1995[114] non compare l’espressione “fasi di allerta”. La norma in esame sembra riferirsi alla lettera B) della circolare citata, ove si prescrive l’effettuazione di “studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e) del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, …, devono redigere, attenendosi alle allegate raccomandazioni …, gli studi sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura. I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale”.

 

Ai sensi del comma 13, per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 79/2004, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe devono provvedere alla trasmissione al MIT, per via telematica ed in tempo reale, dei dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.

Gli obiettivi richiamati riguardano il monitoraggio delle grandi dighe, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza idraulica (art. 3, comma 3, del D.L. 79/2004). Quanto alla citata direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 si ricorda che essa ha dettato “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

 

Il comma 14 attribuisce al MIT poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.

Lo stesso comma prevede che, in tali casi, il MIT può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’art. 2, commi 172-173, del D.L. 262/2006, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

Sul contenuto dei commi 172-173 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 si rinvia al box “La vigilanza sulle grandi dighe”.

 

Il comma 15 integra il dettato dell’art. 1, comma 7-bis, del D.L. 507/1994 con disposizioni relative al collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, differenziando la disciplina in base al fatto che la data di realizzazione sia antecedente l’entrata in vigore della L. 1086/1971 o successiva.

Si ricorda che la legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” è stata pubblicata nella G.U. 21 dicembre 1971, n. 321 ed è quindi entrata in vigore il 5 gennaio 1972.


Lo schema seguente evidenzia le diverse discipline previste:

 

Opere realizzate prima del 5 gennaio 1972

Il MIT acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti

Opere realizzate successivamente

I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione (il termine è stato differito da tre a dodici mesi a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente)i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata

 


 

Articolo 44
(Disposizioni in materia di appalti pubblici)

 


1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:

     a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

     b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a: «gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

     «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».

5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 100.000 euro». L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato.

6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

     1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

     1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.

          b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

L’articolo 44 reca disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici.

Commi 1 e 2 - Costo del lavoro

In particolare, il comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l’applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia.

 

I richiamati aspetti, più specificamente, restano comunque disciplinati:

§      dagli articoli 86, commi 3bis e 3ter, 87, commi 3 e 4, ed 89, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (lettera a));

L’articolo 86, comma 3-bis, recante i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, prevede l’obbligo, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, per gli enti aggiudicatori, di valutazione dell’adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il successivo comma 3-ter stabilisce che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.

L’articolo 87, comma 3, concernente i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Il successivo comma 4 non ammette invece giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità ai piani di sicurezza, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 81/2008. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Infine, l’articolo 89, comma 3, recante disposizioni inerenti agli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi, stabilisce che nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g), dello stesso D.Lgs. 163[115].

§      dall’articolo 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) (lettera b));

Il richiamato articolo disciplina gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.

In particolare, la norma prevede l’obbligo di inserimento della clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione accertata comporta specifiche determinazioni da parte degli enti ed istituzioni vigilanti, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, all'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Tali disposizioni si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici.

§      dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del D.Lgs. 81/2008 (lettera c)) (vedi infra).

 

Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

 

Il richiamato comma 3-bis, introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis), del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011, ha stabilito che l’offerta migliore nei contratti pubblici, oltre a quanto stabilito nello stesso articolo 81, debba altresì essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a questa disposizione, quindi, il costo del personale non figura più elemento di offerta e quindi non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

Al riguardo, il 14 luglio 2011 l’Istituto per l’Applicazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione di tale disposizione. In particolare, il documento, nel sottolineare come la norma in questione imponga di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza, evidenzia come la nuova normativa non limiti più l’azione “ad un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia valutato puntualmente in quanto “costo puro ed incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale”[116].

Quindi, sempre secondo il richiamato documento, dall’applicazione del comma 3-bis “deriva che può ritenersi superato il disposto dei citati art. 86, comma 3-bis del Codice e 39, comma 3 del Regolamento nelle parti in cui presuppongono la conduzione di verifica dell’anomalia per la componente di costo della manodopera, in quanto il costo del personale non è più elemento di offerta e pertanto come non dovrà più essere sottoposto a verifica di congruità.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il documento precisa che il richiamo “pare ragionevolmente intendersi come rinvio a quanto già previsto dal tessuto normativo di settore (in particolare dal D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10), ossia, per la componente da sottrarre dal ribasso, ai soli costi per la sicurezza derivanti dagli elaborati specifici.

Si ricorda che in materia di sicurezza sul lavoro gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione sono regolamentati dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo, in particolare:

§      individua gli obblighi a carico del datore di in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, e consistenti nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, nell’acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nell’acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso di specifici requisiti di idoneità tecnico-professionale e nella somministrazione delle informazioni, agli stessi soggetti, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (comma 1);

§      evidenzia la cooperazione tra datori di lavoro esubappaltatori circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva(comma 2);

§      dispone l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto o di opera e da adeguare in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (comma 3). Sono altresì regolamentati specifici casi in cui tale disposizione non trova applicazione (comma 3-bis) e in cui il datore di lavoro non coincida con il committente (comma 3-ter);

§      regolamenta la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL (comma 4)[117];

§      prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 c.c., debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso (comma 5);

§      l’obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, l’adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro – determinato periodicamente in apposite tabelle dal ministro del lavoro e delle politiche sociali - e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture (comma 6);

§      dispone l’applicazione del D.Lgs. 81 per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/2006 (comma 7);

§      stabilisce l’obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro(comma 8).

Comma 3 - Varianti

Il comma 3, con una norma di interpretazione autentica, prevede un periodo transitorio che limita ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 (14 maggio 2011), le modifiche in tema di varianti introdotte dalle lettere n) e v) dell’art. 2 del medesimo decreto n. 70.

 

Si ricorda che l’art. 4, comma 2, lett. n) ha modificato l’art. 132, comma 3, in tema di varianti migliorative, il cui importo in aumento, secondo la disciplina già vigente, non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. A tale inciso è stata aggiunta la regola secondo cui la somma si intende al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti. Stante la collocazione della nuova norma alla fine del comma 3, è da ritenere che ‘‘il netto’’ si riferisce alla somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, e non all’importo originario del contratto[118]. Tale previsione è entrata in vigore dal 14 maggio 2011, essendo stata introdotta dal decreto legge e non modificata dalla legge di conversione.

La lett. v) del comma 2 ha invece modificato l’art. 169, comma 3, che riguarda le varianti apportate in sede di redazione del progetto definitivo, oppure in corso d’opera. La novella è finalizzata a dimezzare le somme derivanti dai ribassi d'asta, a disposizione delle stazioni appaltanti, per le varianti migliorative. In buona sostanza, mentre prima della modifica era possibile utilizzare l’intero importo conseguito in esito ai ribassi d’asta per apportare varianti alle opere da realizzare, oggi tale facoltà è limitata all’impiego del 50% del risparmio di gara ottenuto. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento del decreto, questo consentirebbe di recuperare almeno il 50% di tali somme per destinarle al finanziamento di altre opere.

Non essendo stato previsto un regime transitorio, le disposizioni hanno avuto immediata applicazione anche alle gare già bandite ed ai contratti già in corso di esecuzione.

 

Conseguentemente:

§      ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 70 - al 14 maggio 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 132, comma 3, e dell’art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente prima della medesima data;

§      ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto art. 4, comma 2, lettera v), non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate al 14 maggio 2011.

Comma 4 - Conferenza di servizi

Il comma 4 reca alcune modifiche alle disposizioni transitorie in materia di Conferenza di servizi introdotte dall’art. 4 del decreto legge n. 70/2011.

 

La prima modifica, introdotta con la lett. a), con una novella al comma 10 del citato art. 4 del decreto-legge n. 70, prevede che le disposizioni recate dal comma 2, lettere s), n. 1), t) n. 2) e z) si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dal MIT alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (14 maggio 2011).

 

Si ricorda che il novellato comma 10 prevede, invece, che le disposizioni recate dal comma 2, lettere s), n. 1), t) n. 2) e z) si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In merito alle richiamate disposizioni delle citate lettere del comma 2 esse riguardano: l’esclusione della Conferenza di servizi dall’iter del progetto definitivo (lettera s) n. 1); la riduzione del termine da 90 a 60 giorni entro il quale le regioni possono esprimersi sul progetto di monitoraggio ambientale che può far parte del progetto definitivo (lettera t), n. 2); la riduzione del termine da 90 giorni a 60 giorni entro il quale il soggetto aggiudicatore o gli enti gestori sono tenuti ad indicare le interferenze a corredo del progetto definitivo (lettera z).

 

La seconda modifica prevista dalla lett. b), attraverso la riformulazione della disposizione transitoria contenuta nel comma 10-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 70/2011, prevede che le disposizioni che hanno introdotto la Conferenza di servizi (CdS) istruttoria sul progetto preliminare si applicano alle opere strategiche i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto[119] (13 luglio 2011).

Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino al 13 luglio, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente prima della medesima data.

 

La disposizione transitoria dell’art. 4, comma 10-bis, del decreto legge n. 70/2011 ora novellata prevedeva, invece, che la CdS sul progetto preliminare si applicasse alle opere i cui progetti preliminari non fossero stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (13 luglio 2011), mentre ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuavano ad applicarsi le disposizioni degli artt. da 165 a 168 del Codice nel testo vigente prima della medesima data.

Comma 5 – Statuto delle imprese

Il comma 5 abroga l’art. 12 della legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” che, modificando l'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che prevedeva, relativamente all’affidamento dei servizi di progettazione, l’elevazione da 100.000 euro agli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), vale a dire 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello Stato (sostanzialmente i ministeri) e 193.000 euro per gli altri committenti. Il comma in esame ripristina, pertanto, la formulazione dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 antecedente alla modifica apportata dal citato art. 12. La relazione tecnica precisa che la norma è volta a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell’affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria.

Comma 6 – Scorrimento graduatorie

Il comma 6, con una novella all’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, estende al ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già previste dal citato comma, la possibilità di procedere all’affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando, in tal modo, di bandire una nuova gara.

Le nuove ipotesi riguardano, oltre al fallimento dell’appaltatore, la liquidazione coatta ed il concordato preventivo, nonché anche il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

 

L’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, come recentemente modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 70/2011, disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, estendendo le disposizioni ivi previste a tutti i casi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 135-136 del Codice e non solamente al caso, attualmente previsto dal testo vigente, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore. Il nuovo testo rende quindi sempre possibile lo scorrimento della graduatoria per l’individuazione del soggetto cui affidare il completamento delle opere nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione.

Da ultimo il citato art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) dispone in merito alla revoca o al recesso dai contratti qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa anche successivamente alla stipula del contratto.

Comma 7 - Misure per le PMI

Il comma 7 è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l’introduzione di una norma di principio volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.

Conseguentemente, con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, si prevede che le stazioni appaltanti devono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, suddividere gli appalti in lotti.

 

Si ricorda che la legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), all'art. 2, commi 232-234, al fine di facilitare l'avvio di progetti strategici, ha introdotto la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN -T, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiori a quattro anni, da individuarsi con DPCM. Si rammenta, altresì, che nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) sono tre le opere per le quali il CIPE ha autorizzato l’avvio per lotti costruttivi con specifiche delibere: deliberazione n. 83/2010 relativa alla Galleria di base del Brennero nell’ambito del potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona; deliberazione n. 84/2010 sul Terzo Valico nell’ambito Linea AV-AC Milano-Genova; deliberazione n. 85/2010 relativa alla linea AV-AC Milano-Verona.

 

Infine, con l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, viene previsto che la realizzazione delle grandi infrastrutture, comprese le infrastrutture strategiche disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, dello stesso D.Ls., nonché delle connesse opere integrative o compensative, dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle PMI.

 

Si ricorda che la definizione comunitaria di microimprese[120], piccole e medie imprese è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

-        media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-        piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-        microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata “Small Business Act” (SBA)[121] per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.

Infine, si ricorda che è recentemente stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese[122], con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ". In proposito, si segnala che l’art. 13 reca norme in materia di appalti pubblici volte, tra l’altro, a suddividere gli appalti in lotti e semplificare le modalità di accesso delle PMI agli appalti.

Commi 8 e 9 – Consultazione preliminare

Il comma 8, lettera a),con il nuovo art. 112-bis al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), introduce una fase di consultazione preliminare che le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando di gara qualora si tratti di lavori:

§      di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro;

§      da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55, comma 6.

Il comma specificare poi che la consultazione preliminare dovrà garantire il contraddittorio tra le parti.

 

Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette, per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’art. 62 e dall’art. 177 che disciplinano rispettivamente il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette e l’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale che avviene mediante procedura ristretta.

 

La lettera b), con una novella all’art. 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163, estende l’applicabilità della consultazione preliminare introdotta dal nuovo art. 112-bis anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

 

Come precisa la relazione tecnica, l’introduzione di tale procedura è volta a favorire che la realizzazione dell’opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati, attraverso l’individuazione di un momento di confronto tra imprese invitate alla gara e stazione appaltante nel corso del quale possano essere chiarite incertezze sugli elaborati progettuali, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi nella fase esecutiva dei lavori.

 

Da ultimo il comma 9 dispone che tale nuovo procedimento dovrà essere applicato alle procedure i cui bandi o avvisi di gara saranno pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.


 

Articolo 44-bis
(Elenco- Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)

 


     1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

     a) per mancanza di fondi;

     b) per cause tecniche;

     c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

      d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

     e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

     2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

 


 

L’articolo in oggetto, introdotto durante l’esame in sede referente, reca una disciplina delle opere pubbliche incompiute finalizzata, in particolare, alla creazione di un elenco-anagrafe di tali opere costruito in base a criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori possibili destinazioni di ogni singola opera.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame introduce la definizione di «opera pubblica incompiuta» con cui si intende l'opera che non è stata completata:

§         per mancanza di fondi;

§         per cause tecniche;

§         per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

§         per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

§         per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

 

Ai sensi del comma 2 si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta anche l’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, presso il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), dell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

 

Tale elenco, ai sensi del comma 4, è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

 

Il comma 5 prevede che la redazione dell'elenco nazionale e di quelli regionali avvenga contestualmente.

Lo stesso comma individua i seguenti criteri per l’inserimento delle opere pubbliche incompiute negli elenchi citati:

§         criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo;

§         criteri che indicano le ulteriori destinazioni possibili di ogni singola opera.

 

Il comma 6 affida al MIT il compito di provvedere con proprio regolamento, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla fissazione delle modalità:

§         di redazione dell’elenco-anagrafe;

§         di formazione della graduatoria e dei criteri di iscrizione in elenco delle opere incompiute tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

 

Il comma 7 prevede che ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si debba tener conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

 

Si fa notare che l’articolo in esame riproduce in buona parte il contenuto delle proposte di legge C. 2727 e C. 4161 nonché del disegno di legge S. 2596, il cui esame non è stato avviato dalle competenti Commissioni parlamentari.

Sulla consistenza delle opere pubbliche incompiute in Italia, si ricorda che recenti inchieste giornalistiche hanno indicato un numero di circa 360-400 opere incompiute sul territorio nazionale[123].


 

Articolo 45
(Disposizioni in materia edilizia)

 


1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;

     b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.

3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».


 

 

Comma 1- Opere di urbanizzazione a scomputo

Il comma 1 prevede, attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’art. 16 del TU dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), nell’ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati[124], nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte del titolare del permesso di costruire qualora esse siano:

§      di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 4.845.000 euro);

§      funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio.

In tal caso, infatti, a tali interventinon si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che prevedono, invece, il ricorso alla cd. gara informale.

La relazione tecnica precisa, pertanto, che tale norma, escludendo le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria dall’applicabilità del Codice, tende a favorire gli investimenti privati.

 

Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 163/2006, reca,all’art. 122, comma 8 la disciplina delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, riformulata a seguito di alcuni rilievi della Commissione europea. Si prevede, infatti, che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte dei soggetti privati, venga applicata la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, comma 6[125], con comparazione tra cinque offerte[126] (cd. gara informale).

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del comma 7 dell’art. 16 del TU dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), quelle relative ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Sostanzialmente le opere relative alla viabilità e servizi sono caratterizzate da un rapporto di stretta interconnessione funzionale rispetto all’intervento edilizio primario, essendo essenziali per rendere fruibile lo stesso.

Per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo sotto soglia comunitaria permane, invece, l’obbligo di svolgimento della procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 122, comma 8, ed il conseguente divieto di realizzazione in via diretta da parte del titolare del permesso di costruire.

Occorre, infine, rammentare che una disposizione analoga era contemplata dal decreto-legge n. 70/2011 (art. 5, comma 2, lett. a) n. 2), ma è stata espunta dalla legge di conversione. Nella relazione illustrativa al decreto legge tale intervento veniva motivato “con l’esigenza di progettare unitariamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse fossero eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali. L’esecuzione di tali opere, infatti, essendo un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto di trasformazione”.

Comma 2- Materiali innovativi

Il comma in esame, alla lettera a), riscrive il comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 380/2001 relativo al giudizio di idoneità, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli “standard”.

Rispetto al testo vigente, che elenca in modo puntuale le tipologie costruttive e i materiali ritenuti “standard”, la norma in esame richiede la certificazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogniqualvolta vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

Il rinvio al D.M. 14 gennaio 2008 (approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) sembra finalizzato, alla luce della vastità della disciplina tecnica in esso contenuta (si veda in particolare il punto 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”), a ridurre il ricorso alla procedura autorizzativa prevista dal comma 2 dell’art. 52.

La relazione tecnica precisa che tale disposizione è volta a semplificare le procedure per l’utilizzo di materiali innovativi.

 

La successiva lettera b) modifica la procedura prevista dall’art. 59, comma 2, del D.P.R. 380/2001, per l’autorizzazione di altri laboratori (oltre a quelli ufficiali previsti dal comma 1 del medesimo articolo) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, eliminando l’obbligo, posto in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cui compete il rilascio dell’autorizzazione), di acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si ricorda che i laboratori ufficiali elencati dal comma 1 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

 

La relazione tecnica precisa che l’eliminazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, riveste carattere semplificatorio.

Commi 3 e 4 - Approvazione accordi di programma piano casa

Il comma 3, con una novella all’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, è volto a semplificare le procedure relative all’approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa), prevedendo che essi vengano approvati con decreto del MIT, anziché con DPCM.

Conseguentemente, il comma 4 novella anche il comma 2 dell’art. 4 del DPCM 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il Piano casa.

 

Al riguardo, si segnala che il comma in esame novella una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato e che pertanto non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, prevede l’approvazione di appositi accordi di programma con DPCM, previa delibera CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, promossi dal MIT che potranno essere comunque approvati decorsi 90 giorni in caso di mancata acquisizione della prevista intesa. A sua volta il DPCM 16 luglio 2009, con cui è stato approvato il Piano casa, ha precisato, all’art. 4, comma 2, dell’allegato, le modalità di elaborazione di tali accordi di programma da approvare con le modalità indicate dal citato decreto legge n. 112.

Si rammenta, da ultimo, in merito all’attuazione di tali disposizioni che il CIPE, con la delibera n. 16 del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordi di programma tra il MIT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento e che il MIT, in data 15 ottobre 2011, ha sottoscritto i 15 accordi di programma con le 14 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento[127]. Tali accordi attiveranno investimenti pubblici e privati per oltre 2 miliardi e 700 mila euro per realizzare 15.200 alloggi da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito, a giovani coppie, anziani, studenti fuorisede, sfrattati non per morosità, immigrati regolari a basso reddito residenti da 10 anni in Italia. Sono, pertanto, tali accordi di programma ad essere interessati dalle disposizioni in commento.


 

Articolo 46
(Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)

 


1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’articolo 46 reca norme finalizzate alla creazione di sistemi logistici, destinate a implementare i collegamenti fra porti e aree retro portuali.

 

Il comma 1, in particolare, prevede che, al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

 

Il comma 2 precisa che le predette attività devono realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, anche con riferimento ai corridoi transeuropei, e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

 

Ai sensi del comma 3, gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2; tali esigenze sono considerate prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

 

Il comma 4 prevede infine che, nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale viene svolto dalla stessa articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con riferimento al settore della logistica, va ricordato che il Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, elaborato dalla Consulta generale per l’autotrasporto, prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica. Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto. Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus), i Sistemi intelligenti di trasporto.

 

In tema di politica portuale, la Commissione europea ha fornito alcune indicazioni nella Comunicazione (COM(2007)616), che, nel sottolineare l’importanza di collegamenti affidabili e sostenibili con l’entroterra per lo sviluppo dei porti, individua una serie di opzioni per fare fronte all’aumento della domanda di capacità portuali. Tra le altre misure, la Commissione prospetta interventi intesi ad aumentare l’efficienza e la produttività dei porti mediante una gestione integrata della catena di trasporto e l’elaborazione di indicatori di prestazione validi per tutte le modalità di trasporto, un migliore funzionamento dell’interfaccia tra i modi e gli operatori e l’individuazione di nuovi itinerari. La Commissione lascia peraltro alle autorità regionali e nazionali la possibilità di definire le modalità per la gestione dei porti sulla base delle opzioni che possono meglio assecondare l’interesse generale e le dinamiche di mercato.

 

Si ricorda, infine, che la IX Commissione della Camera ha concluso l’11 ottobre 2011 l’esame del testo unificato di due proposte di legge in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (C 3681 e C 4296).


 

Articolo 47, comma 1
(Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)

 

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 47 modifica la denominazione del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dall’articolo 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011: la nuova denominazione è Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico.

 

Il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi[128], ai contratti di programma con RFI S.p.A.[129] e con ANAS S.p.A..[130]

 

Il cambiamento di denominazione del Fondo è diretto a consentire l’utilizzo delle risorse del medesimo anche per opere di interesse strategico (ovvero comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443) diverse dalle infrastrutture ferroviarie e stradali.


 

Articolo 47, comma 2
(Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.)

 

2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico. Le somme alle quali si riferisce la norma sono quelle previste con questa finalità dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2011.

 

Il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e la società Trenitalia S.p.A., previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994), regola i rapporti tra i suddetti soggetti concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari. I relativi oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Secondo la normativa comunitaria, è definito contratto di servizio il contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Esso assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento di esigenze di trasporto che le imprese stesse non avrebbero convenienza economica ad assicurare. A tal fine, il contratto provvede attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti.


 

Articolo 48
(Clausola di finalizzazione)

 


1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statuaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

L’articolo 48, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal provvedimento in esame sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, e sono finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica.

Poiché, peraltro, a norma del successivo articolo 49 quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge in esame è utilizzata dal medesimo provvedimento a copertura degli oneri in esso previsti, la norma in esame è da ritenersi riferita alle maggiori entrate non utilizzate a copertura.

 

La definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, da operarsi attraverso contabilizzazione separata, è rinviata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e da trasmettere - secondo quanto specificato a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame referente - alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

 

Com'è noto, il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. L’ordinamento finanziario di queste regioni prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Di norma, nelle disposizioni statutarie, è altresì disciplinata la necessità della definizione dell'ammontare della 'riserva' in accordo con la regione (o provincia autonoma) interessata[131]. Di queste disposizioni si sono avvalse molte leggi statali che hanno introdotto nuovi tributi, o aumentato il gettito di quelli esistenti, con lo scopo di contribuire al risanamento della finanza pubblica.

 

Il comma 1-bisreca una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali in base alla quale ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle di cui all’articolo in esame, le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del decreto saranno definiti, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, con le norme di attuazione statutaria di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

 

Il citato articolo 27 conferma la necessità dell'accordo con ciascuna regione o provincia autonoma e dispone che le modifiche all’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l’attuazione della delega, quali il principio della partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano gli schemi delle rispettive norme di attuazione (comma 5); la partecipazione di un rappresentante tecnico della singola regione o provincia autonoma interessata alla Commissione tecnica paritetica per l’emanazione delle norme di attuazione (comma 6); l'istituzione dei tavoli paritetici tra ciascuna regione e Governo, volti a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi della legge delega di attuazione del federalismo fiscale e con i nuovi assetti della finanza pubblica (comma 7).

Si segnala, inoltre, che norme recanti disposizioni di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale sono state emanate per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125) e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Valle d'Aosta dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, rispettivamente, commi 151-159 e commi 160-164). In particolare, le disposizioni citate quantificano il contributo di ciascuna regione per l'attuazione dei principi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale, recano disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità e norme generali per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione.


 

Articolo 49
(Norma di copertura)

 


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 49, modificato nel corso dell’esame in sede referente,reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto in esame – quantificati e riferiti alle disposizioni espressamente indicate nel medesimo articolo – stabilendo che ad essi si provveda con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese previste dal provvedimento medesimo.

 

In conseguenza delle modifiche apportate all’articolato del decreto legge, in particolare la revisione del finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (cfr. articolo 24, comma 27) gli oneri sono stati rideterminati in 6.882,7 milioni di euro per il 2012, in 11.162,7 milioni per il 2013, in 12.669,3 milioni per il 2014, in 13.048,6 milioni per il 2015, in 14.330,9 milioni per il 2016, in 13.838,2 milioni per 2017, in 14.156,2 milioni per il 2018, in 14.466,1 milioni per il 2019, in 14.778,4 milioni per il 2020, in 15.090,7 milioni per il 2021, in 15.403,0 milioni per il 2022 e in 15.421,1 milioni a decorrere dal 2023.

 

In sostanza, dunque, le modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente hanno determinato una riduzione degli oneri di 60 milioni nel 2015 e di 300 milioni a decorrere dal 2016.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 



[1]     Direttiva n. 2003/87/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio”, modificata dalla Direttiva 2009/29/CE.

[2]     Per il periodo 2008-2012 le quote sono state assegnate con decisione del 20 febbraio 2008 (www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/autorizzazioni/decisione_assegnazione_2008_2012.pdf).

[3]     Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2010.

[4]     Da adottarsi di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[5]     Articolo 10, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

[6]     Ai sensi dell’articolo 3, commi da 86 a 119 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[7]     Si tratta in particolare del capitolo 3330 (UPB 2.2.1) dello stato di previsione dell'entrata. Il Fondo di ammortamento è amministrato dal Ministro dell’economia, coadiuvato da un Comitato consultivo composto dal Direttore generale del Tesoro, con funzioni di presidente, dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia del demanio (art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 396/2003).

[8]     L’art. 7-bis del decreto-legge n. 137/2008 ha previsto l’assegnazione al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo (legge 443/2001) in cui il piano stesso è ricompreso.

[9]     L. n. 96/1997, recante “Norme in materia di circolazione monetaria”.

[10]    D.Lgs. n. 213/1998, recante “Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433”.

[11]    Aggiunto dal comma 1 dell'art. 87, della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003).

[12]    Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

[13]    In particolare, il comma 2 dispone che le funzioni di tutela che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato sono esercitate dalle regioni, a meno che l’interesse culturale delle stesse cose non sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale. Il comma 3 fa riferimento ad accordi o intese che possono autorizzare le regioni ad esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

[14]    Spetta alla regione emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati. Tale dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato e costituisce parte integrante del piano paesaggistico non suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

[15]    Si ricorda che l’accordo di programma è finalizzato ad assicurare il coordinamento delle azioni e a determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Esso può prevedere altresì procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

[16]    Si veda in proposito il comma 8 che fissa il termine perentorio di 120 giorni dalla data di promozione dell’accordo di programma, disponendo che, ove l’accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure di vigilanza e l’eventuale intervento sostitutivo di cui all’art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

[17]    In particolare, esso prevede l’attribuzione dei beni statali secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, stabilendo l’obbligo in capo all’ente territoriale di favorire la massima valorizzazione funzionale dei beni trasferiti e la possibilità di conferirli nell’ambito di fondi immobiliari, ovvero di alienarli allo scopo di destinarne i proventi in quota-parte alla riduzione del debito dell’ente e dello Stato, ovvero a spese di investimento.

[18]      http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1306827526616_circolare_018_2011.pdf

[19]    http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Protocollo-di-intesa-Mibac_Demanio_ALLEGATO-A.pdf

[20]    Il Sole 24 Ore del 28 novembre 2011: Federalismo demaniale. Al via la prima cessione. Domani il convento di San Gimignano passa dallo Stato agli enti locali.

[21]    Si tratta di appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo 142 (lettera b)), lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (lettera c)); lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice (lettera f).

[22]    L’art. 12, co. 2, del Codice prevede che i competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione

Il successivo comma 3 dell’art. 12 stabilisce che per i beni immobili dello Stato, la richiesta di verifica dell’interesse culturale è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio.

[23]    I riferimenti normativi sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia: L.cost. 1/1963 (Statuto) art. 4; DPR 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Valle d’Aosta: L.cost. 4/1948 (Statuto) artt. 2-3, D.Lgs. 431/1989 D.Lgs. 282/1992, Trentino-Alto Adige: DPR 670/1972 (Statuto) artt. 4, 8, 80; DPR 473/1975, D.Lgs. 268/1992. Sardegna: L.cost. 3/1948 (Statuto) art. 3; Sicilia: R.D.Lgs. 455/1946 art. 15.

[24]    La norma ha disposto l’aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l’anno 2007, 47,05 per cento per l’anno 2008 e 49,11 per cento per l’anno 2009.

[25]    Istituita dal decreto legislativo n. 56 del 2000 , emanato in attuazione della precedente legge di riforma basata sul federalismo fiscale (legge n. 133/1999).

[26]    La misura dell'aliquota di compartecipazione nonché il prospetto di ripartizione tra le varie regioni sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato annualmente. L'aliquota della compartecipazione IVA è stata da ultimo definita nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2010, Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Per le quote spettanti a ciascuna regione si veda da ultimo il D.P.C.M. 11-6-2010, Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2008.

[27]    Tali due fondi sono stati istituiti rispettivamente dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[28]    Tali due fondi sono stati istituiti rispettivamente dall’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n 68, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e dall’articolo 13 del D.Lgs. n.23/2011 relativo al federalismo municipale. Le modalità di alimentazione del Fondo perequativo delle province sono inoltre disciplinate dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011.

[29]    Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[30]    Per la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni si veda il D.M. Interno 21 giugno 2011.

[31]    Recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

[32]    L’art. 28 del decreto legislativo n. 163 del 2006(Codice dei contratti pubblici) elenca gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Si segnala che il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 ha modificato le soglie con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

[33]    La CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) è un organismo a struttura societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminati.

[34]    L’individuazione avviene sulla base dei prospetti redatti annualmente dalle citate amministrazioni e contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi per il cui acquisto si applica la disciplina prevista nel codice degli appalti. La previsione di tali prospetti è contenuta nell’articolo 2, comma 569 della legge n. 244/2007.

[35]    L'Accordo Quadro è uno strumento di contrattazione, introdotto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 59) che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici. Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

      La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede 2 fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

[36]    Il D.M. 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

1.       carburanti avio - gara su delega;

2.       ristorazione collettiva - accordo quadro;

3.       trasferte di lavoro - accordo quadro.

      Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali si prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete MEF-CONSIP S.p.A.

[37]    Sul sito del Dipartimento per l’editoria sono disponibili i dati relativi ai contributi erogati dal 2003 al 2009.

http://www.governo.it/DIE/dossier/contributi_editoria_2009/contributi_editoria_index.html

[38]    Ora abrogato dal D.P.R. n. 223 del 2010 (v. infra).

[39]    Le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono attualmente collocate per la gran parte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tab. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).

Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012 (L. n. 184 del 2011) sono complessivamente stanziate per tale programma risorse per 169,3 milioni di euro (nello stanziamento sono incluse, tra l’altro, le spese relative alle agevolazioni tariffarie per l’editoria – cap. 1501 – e le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575). Ulteriori stanziamenti per interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, nell’ambito della missione Comunicazioni (15), Programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione (15.8), sono previsti stanziamenti per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, che insistono sul cap. 3121.

[40]    In particolare, l’art. 153, co. 2, L. 388/2000 ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 3, co. 10, della L. 250/1990 si applicano esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultano essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi. Inoltre, il co. 4 del medesimo articolo ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 10, della L. 250/1990, di costituirsi, entro la data del 1° dicembre 2001, in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative la disposizione prevede che siano attribuiti i contributi di cui all'art. 3, co. 2, della L. 250/1990.

      L’art. 20, co. 3-ter, del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), successivamente modificato, ha stabilito che il requisito della rappresentanza parlamentare richiesto dall’art. 153, co. 2, L. 388/2000 non è richiesto per le imprese e le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi.

      L’art. 2, co. 61, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha precisato che anche le disposizioni dell’art. 20, co. 3-ter, del D.L. 223/2006 si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

[41]    L’art. 16 ha attribuito al fondo 5.000 milioni per l'anno 2001 e 10.000 milioni per l'anno 2002 prevedendo, per gli anni successivi, che l'ammontare fosse determinato annualmente dalla legge finanziaria in Tabella C.

[42]    Nella seduta delle Commissioni riunite V e VI del 10 dicembre 2011, il primo firmatario di uno dei due identici emendamenti, presentandolo, ha fatto presente che esso “contiene una disposizione di carattere contabile volta a consentire l'effettivo utilizzo delle somme iscritte nel bilancio dello Stato da destinare alla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia”.

http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201112/1210/html/0506/

[43]    La sentenza concerne la legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) la quale, tra l’altro, stabilisce che "...la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza." (art. 6 co. 2°). Il 23 marzo 2010 la Corte, su ricorso promosso dal Governo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., ha stabilito che la preferenza per il software libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza precisando che "I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica". In sostanza, secondo la Corte preferire un software libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio.

[44]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[45]    Il citato articolo 21, comma 3, è stato successivamente novellato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 138/2011, e dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

[46]    Recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[47]    Tale quota è versata dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata “Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario”; le relative predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme tra Regioni è effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico.

[48]    Recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[49]    D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[50]    Le acque protette sono meno esposte rispetto a quelle del mare aperto. Si identificano in relazione alla forza del vento e all’altezza delle onde.

[51]    I menzionati regolamenti dovranno essere emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, ovvero mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

[52]    I regolamenti emanati ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 17 possono essere emanati quando la legge espressamente conferisca tale potere e non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Sono decreti ministeriali se riguardano materie di competenza di un ministro o di autorità a questo sottordinate. Assumono invece la forma di decreti interministeriali se riguardano materie di competenza di più ministri.

[53]    Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

[54]    Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[55]    Il capitolo 2780 è dotato di risorse “rimodulabili”(R).

[56]    Secondo quanto risulta dalla nota di variazione approvata al bilancio di previsione 2012-2014, l’importo della riduzione operata ai sensi del sopra citato art.3 della legge di stabilità 2012 è pari a 15,5 milioni nel 2012, a 2,9 milioni nel 2013 e a 4,9 milioni nel 2014.

[57]    L’art. 7-bis del decreto legge n. 137/2008 ha previsto l’assegnazione al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo (legge 443/2001) in cui il piano stesso è ricompreso.

[58]    http://www.lincei.it/

[59]    http://www.accademiadellacrusca.it/

[60]    Il decreto chiarisce che l'importo della tabella stabilito per il 2009, pari complessivamente ad € 5.104.356,41 (da imputare sul capitolo 3671), “potrà subire variazioni a seguito delle successive disposizioni legislative”.

[61]    Utilizzo di stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

[62]    Il provvedimento non reca indicazioni circa le modalità attuative di tale spesa (né le stesse sono state evidenziate nella relazione illustrativa di cui era corredato l’A.S. 2665).

      Al riguardo, si ricorda che, nella seduta dell’Assemblea del Senato del 19 aprile 2011, il Governo, accogliendo l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), si era impegnato, tra l’altro: ai fini della ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), a prevedere l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.

     http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=531328

[63]    Con l’ordine del giorno G1.101 (testo 2) accolto nella seduta del 19 aprile 2011, il Governo si è peraltro impegnato a “vincolare alla permanenza presso le sedi di servizio della medesima Soprintendenza il nuovo personale di III area, assunto nell'ambito delle graduatorie in corso di validità, per un triennio dalla data di assunzione”.

[64]    Il MIBAC ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 24), dal 1° gennaio saranno , attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi dell'ultimo assunte 308 unità di personale quadriennio (18 dirigenti archeologi, architetti, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari e amministrativi, 127 funzionari di diversi profili professionali di cui 22 tra archeologi, architetti e amministrativi da assegnare alla Soprintendenza di Pompei, 106 assistenti alla vigilanza e 57 ausiliari dalle categorie protette). http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1173753877.html.

[65]    L'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

[66]    Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

[67]    Merita ricordare che ulteriori disposizioni in materia di LSU sono contenute anche nei successivi commi 4 e 4-bis dello stesso articolo 33, in relazione, rispettivamente, alla possibilità per i soggetti promotori di LSU di costituire società miste in cui la loro partecipazione sia anche “non maggioritaria”, ai fini dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle effettuate nell’ambito di precedenti lavori socialmente utili, nonché la concessione, ai lavoratori impegnati negli LSU e in progetti di pubblica utilità per un periodo superiore a 3 anni di un titolo di preferenza, a parità di punteggio, nei concorsi pubblici banditi fino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e, a parità di professionalità, nelle selezioni effettuate dalle Pubbliche amministrazioni tra gli iscritti al collocamento e alle liste di mobilità.

[68]    Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario(legge n. 33/2009).

[69]    Si tratta, rispettivamente, degli oneri derivanti dalla graduale riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) in ragione della progressiva professionalizzazione dello strumento militare e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583.

[70]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[71]    Indicati all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali esercizi commerciali sono quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e I), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

[72]    Previsti all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I medicinali venduti negli esercizi pubblici (farmacie, parafarmacie e nella grande distribuzione), escludendo quelli dispensati in regime ospedaliero, i cosiddetti farmaci di classe h, si distinguono in tre classi: A), C) e C-bis), ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Nella classe A) sono presenti i farmaci essenziali e quelli per malattie croniche, rimborsati dal SSN ovvero acquistabili a totale carico del cittadino, vendibili con o senza obbligo di prescrizione medica, senza pubblicità. Nella classe C) ci sono i farmaci, acquistabili a totale carico del consumatore, senza pubblicità, venduti con o senza obbligo di prescrizione medica. Nella classe C-bis)ci sono i farmaci che possono essere pubblicizzati e senza obbligo di prescrizione medica, i cosiddetti OTC (over the counter).

[73]    Ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L’articolo 45 reca la disciplina riguardante le modalità di dispensazione da parte del farmacista delle sostanze comprese nella Tabella II. In particolare le esclusioni dalla vendita riguardano i medicinali che includono le sostanze delle sezioni A-E della Tabella II.

[74]    Ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). L’articolo 89 definisce, in particolare, i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, quei medicinali che, presentando determinate caratteristiche, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

[75]    Vedi l’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[76]    Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

-        Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

-        Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

-        R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

-        Legge 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;

-        Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

-        Legge 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

-        Legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;

-        Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

-        Legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

-        Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;

-        Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

-        Legge 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

-        Legge 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

-        Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

[77]    L’art. 33, quinto comma, della Costituzione così dispone: «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

[78]    Lo strumento della delegificazione consente che la disciplina di alcune materie sia trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria. La materia è regolata dall'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, ai sensi del quale i regolamenti di delegificazione possono essere adottati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge. Tali regolamenti devono essere autorizzati espressamente dalla legge, che deve altresì individuare le norme generali regolatrici della materia e stabilire l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle commissioni parlamentari.

[79]    Si ricorda che l'art. 2 del c.d. decreto Bersani (decreto legge n. 223 del 2006) ha già abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

[80]    Trattasi di abrogazione cosiddetta “tacita”, in quanto la norma abrogata non è citata testualmente ma la sua identificazione discende dalla incompatibilità con la norma abrogante, rilevata da qualunque soggetto chiamato ad applicare o interpretare la normativa in questione.

[81]    Si segnala l’analogia fra questa tipologia di restrizione e quella menzionata dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 223/2006 sul commercio, la quale escluse la possibilità di imporre alle attività commerciali “il rispetto di distanze minime obbligatorie fra attività appartenenti alla medesima categoria di esercizio”.

[82]    In tal senso va inteso come ultroneo il riferimento alle attività economico di carattere professionale fatto dalla Relazione tecnica nell’illustrare il contenuto dell’art. 34.

[83]    Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

[84]    Si veda oltre la relativa scheda in questo dossier di documentazione.

[85]    Il termine di 60 giorni entro cui l’Autorità deve esprimere il proprio parere è stato introdotto durante l’esame nelle Commissioni riunite V e VI.

[86]    Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1.       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2.       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3.       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

      Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

      Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

[87]    http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F16610/isvcs308.pdf.

[88]    Il regolamento disciplina l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

[89]    Si veda anche il sito http://www.industria2015.ipi.it.

[90]    Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[91]    Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[92]    II Titolo V del TUB è stato integralmente sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, volto a recepire la direttiva 2006/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

[93]    Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in particolare il comma 3 dell’articolo 109.

[94]    Il citato comma 3-bis era stato recentemente introdotto dall’art. 6, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[95]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[96]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[97]    In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 9 luglio 2008, Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio. Il D.M. è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2008, n. 192.

[98]    L. 5 gennaio 1953, n. 4, Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

[99]    L. 18 dicembre 1973, n. 877, Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

[100]  Si segnala che in materia è stata presentata la proposta di legge A.C. 4574, attualmente all’esame della Commissione trasporti, che prevede l’accorpamento delle attività di meccanica e motoristica da una parte e elettrauto dall’altra. L’attività risultante dall’accorpamento dovrebbe assumere la denominazione di meccatronica.

[101]  http://www.zenomoretti.com/rifiuti/Il_registro_dei_rifiuti_.pdf

[102]  Ossia, sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

[103]  Fra gli altri, dati anagrafici, familiari, lavorativi.

[104]  Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria per il 2008 vengono finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste dalla legge n. 99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 2, commi 12-14. Si tratta di una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 12, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 12, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 12, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 12, lett. d);

-        incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (art. 2, co. 12, lett. e);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 12, lett. f);

-        accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico (art. 2, co. 12, lett. g);

-        sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati (art. 2, co. 12, lett. h);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 54).

[105]  Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture strategiche, si segnala che le Commissioni ambiente e trasporti hanno espresso un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari (Atto n. 179) nella seduta del 26 gennaio 2010.

[106]  Si ricorda che l’art. 177, comma 3 prevede che i soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

[107]  La lettera q), n. 2), del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011 ha novellato l’art. 153 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, sostituendo i commi 19-20 con tre nuovi commi 19, 19-bis e 20. La formulazione previgente dei commi 19-20 dell’art. 153 del Codice prevedeva la possibilità per i soggetti privati di presentare all’amministrazione, anche al di fuori della programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. In luogo di tale procedura la citata lettera q) ha inserito una procedura del tutto nuova, che va ad arricchire ulteriormente il panorama delle diverse procedure alternative previste in materia di project financing dall’art. 153. Per un commento più approfondito delle citate disposizioni , nonché per una ricostruzione della normativa sul project financing vigente prima dell’emanazione del decreto legge 70/2011 si veda il dossier progetti di legge, n. 486 del 20/05/2011 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm).

[108]  Sulle vicende relative al diritto di prelazione si veda la scheda “L’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di project financing (PF)” all’interno del citato dossier n. 486/2011 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D11070.htm).

[109]  La legge è stata infatti abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ad eccezione dell'art. 2. Il comma 1 dell'art.1 del D.Lgs. n. 179/2009,in combinato disposto con l'allegato 1, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dello stesso art. 2.

[110]  La norma fa eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente” in quanto spese a carattere obbligatorio e perciò inderogabili.

[111]  Il comma 617, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 fissa in particolare tale obiettivo di risparmio pari a 300 milioni di euro.

[112]  Si segnala che il limite pertanto rimarrebbe per gli altri riferimenti normativi elencati al predetto numero 14 rubricati come:

-        Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83 (che riserva al MIBAC una quota degli utili derivanti dall’estrazione del gioco del lotto ai fini del recupero e della conservazione dei beni culturali);

-        Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo4, comma 3 (che destina alle soprintendenze interessate le entrate derivanti da proventi diversi che vengono riscossi dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria);

-        Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110 (in materia di incassoe riparto di proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura.)

[113]  Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2009, n. 3.

[114]  Il testo è disponibile sul sito del RID al link www.registroitalianodighe.it/Leggi/22806.html.

[115]  Si ricorda che tale lettera è stata abrogata dall’articolo 4, comma 2, lettera i-ter), del D.L. 70/2011. Analoghe disposizioni sono comunque contenute nel comma 3-bis dell’articolo 86 dello stesso provvedimento, comma aggiunto dal comma 909 dell'articolo 1 della L. 296/2006, e successivamente sostituito, con i commi 3-bis e 3-ter, dall'articolo 8 della L. 123/2007.

[116]  Sempre lo stesso documento ricorda come la disciplina previgente imponesse, in fase di progettazione, la definizione del costo della manodopera e della sicurezza, attraverso voci di costo da indicare esplicitamente negli elaborati di progetto, e, in fase di valutazione dell’anomalia delle offerte, richiedesse altresì la verifica di congruità di tali voci, fornendo i parametri di riferimento da utilizzarsi, per la conduzione della verifica, per il solo costo del lavoro. Più specificamente, in fase di verifica di congruità dell’offerta, l’Amministrazione doveva «valutare che il valore economico fosse adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza» e a tal fine richiedeva che lo stesso dovesse essere specificatamente indicato. Infine, venivano indicati i parametri di riferimento per la individuazione di valore mediante rinvio a tabelle da predisporre da parte dei Ministeri competenti, e quindi non in modo specifico con riferimento al contratto posto in gara.

[117]  Il comma in oggetto fa riferimento anche all’IPSEMA, istituto attualmente soppresso e confluito nell’INAIL ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

[118]  R. De Nictolis, “Le novità dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti”, in: Urbanistica e appalti n. 9/2011.

[119]  La legge n. 106/2011, di conversione del decreto legge n. 70/2011, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. del 12 luglio 2011.

[120]  A questa definizione il legislatore nazionale si è adeguato con il decreto dell’allora Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

[121]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

[122]  Per approfondimenti, si rinvia al tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi e disponibile al link http://www.camera.it/465?area=21&tema=385&Statuto+delle+imprese.

[123]  Si veda L'Italia incompiuta, di R. Bocca (18 marzo 2010,

      ttp://espresso.repubblica.it/dettaglio/litalia-incompiuta/2123325), nonché Il Quotidiano di Sicilia del 3 marzo 2011 (www.ancecatania.it/system/files/2011-03-03%20ance%20sicilia.pdf).

[124]  Si segnala che gli strumenti attuativi dei piani urbanistici si riferiscono al Piano Regolatore Generale (PRG) del quale ne precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l’attuazione. A titolo indicativo i principali piani attuativi variamente denominati sono: i piani particolareggiati (di iniziativa pubblica o privata); i piani di zona; i piani di lottizzazione; i piani per l'edilizia economica e popolare; i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi; i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

[125]  L’art. 57, comma 6, del Codice richiama i principi comunitari di trasparenza, concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura: esso prevede infatti che la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici che vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione. La stazione appaltante sceglie quindi l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti.

[126]  Si veda la determinazione 16 luglio 2009, n. 7 dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, circa la delegabilità alla parte esecutrice delle formalità di comparazione delle offerte.

[127]  http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1976

[128]  Si tratta, come segnalato dalla relazione tecnica al citato D.L. n. 98/2011, degli interventi già individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010:

-        n. 83: Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero;

-        n. 84: Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi;

-        n. 85: Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio – Brescia.

[129]  Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato.

[130]  Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS è l’atto che regola i rapporti tra il primo, quale amministrazione concedente, e la seconda, quale società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

[131]  In particolare le disposizioni statutarie sono le seguenti: per la Sicilia l’ articolo 2 del D.P.R. n. 1074/65, stabilisce che spettano allo Stato le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». La 'riserva all'erario' e insieme la necessità di un accordo tra il Governo e la Regione (o provincia autonoma) per determinare l'ammontare della riserva, è contenuta nelle seguenti norme: per la Valle d’Aosta dispone in tal senso l’articolo 8 della legge 690/1981; per il Friuli-Venezia Giulia è prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del D.P.R. 114/1965 (come modificato dal D.Lgs. 8/1997); per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, dispongono in proposito l’articolo 9 e l’articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 268/1992. Né lo statuto della Regione Sardegna, né le norme di attuazione, invece, recano una disposizione che preveda specificamente la riserva all’erario. Tuttavia, sulla base dell’articolo 54, quinto comma, dello statuto della Regione Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) che stabilisce che le disposizioni sull’ordinamento finanziario della regione (Titolo III) «possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione», la Corte costituzionale ha ritenuto che le riserve si applicano correttamente se si procede preventivamente alla specifica consultazione (così C. Cost. sentenza 11 giugno 1993, n. 363, interpretativa in favore della Regione, in relazione al ricorso avverso il D.L. n. 384/1992).