Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Schede di lettura - Edizione aggiornata
Riferimenti:
AC N. 4509/XVI   L N. 111 DEL 15-LUG-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 522    Progressivo: 1
Data: 07/10/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0098   FINANZA PUBBLICA
L 2011 0111   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2814/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Le leggi

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Schede di lettura

 

 

Edizione aggiornata

 

 

 

n. 522/1

Parte II

 

 

7 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9496 * st_finanze@camera.it
( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 326

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11098b.doc

 


INDICE

(Parte I)

Effetti sui saldi di finanza pubblica                                               3

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)................................... 11

§      Articolo 2 (Auto blu)...................................................................................... 21

§      Articolo 3 (Aerei blu)..................................................................................... 24

§      Articolo 4 (Benefits)...................................................................................... 26

§      Articolo 5 comma 1 (Economie degli organi costituzionali)......................... 29

§      Articolo 5 comma 2 (Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi).............................................................................................. 31

§      Articolo 5, comma 2-bis (Organi collegiali che operano presso il Ministero dell’ambiente) 35

§      Articolo 6 (Finanziamento dei partiti politici)................................................. 38

§      Articolo 7 (Election day)............................................................................... 44

§      Articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica) 47

§      Articolo 9 (Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)......................................................................... 49

§      Articolo 10, commi 1- 5 (Riduzione delle spese dei Ministeri)..................... 56

§      Articolo 10, comma 6 (Abrogazione dell’articolo 8, comma 5 del decreto legge n. 78/2010 in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato) 64

§      Articolo 10, comma 7 (Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell’ultimo triennio)    66

§      Articolo 10, commi 8-10 (Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione di norme di conservazione dei residui di stanziamento) 69

§      Articolo 10, commi 11-13 (Disposizioni in materia di impegni).................... 79

§      Articolo 10, commi 14 e 15 (Flessibilità di bilancio)..................................... 84

§      Articolo 10, comma 16 (Modifica del termine per la ricognizione delle amministrazioni del conto della P.A. effettuata dall’Istat)................................................................................ 88

§      Articolo 10, commi 17 e 18 (Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)    89

§      Articolo 10, comma 19 (Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)........................................................................... 95

§      Articolo 10, comma 20 (Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre)........................................................................................ 97

§      Articolo 10, comma 21 (Titoli sequestrati)................................................. 100

§      Articolo 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)................................................................ 102

§      Articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) 110

§      Articolo 13, comma 1 (Riduzione del Fondo “deposito dormienti”)............ 119

§      Articolo 13, comma 2 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi  urgenti e indifferibili) 121

§      Articolo 13, comma 3 (Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno  dell’economia reale)    123

§      Articolo 14, commi 1-5 (Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP)  127

§      Articolo 14, commi 6-14 (Istituto Luce - Cinecittà)..................................... 132

§      Articolo 14, comma 15 (Norma interpretativa soppressione enti D.L. 78 del 2010, art. 7, co. 20)    141

§      Articolo 14, comma 16 (Comitato Sir)........................................................ 144

§      Articolo 14, commi 17-27 (ICE).................................................................. 147

§      Articolo 14, commi 28 e 29 (UNIRE)......................................................... 156

§      Articolo 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di  razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari)................................................................................................ 158

§      Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).... 164

§      Articolo 17 commi 1-3 (Disposizioni in materia di spesa sanitaria)........... 182

§      Articolo 17 comma 4 (Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario) 198

§      Articolo 17 comma 5 (Accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia)...................................................................................................... 202

§      Articolo 17 comma 6 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 e ticket per l’assistenza specialistica)........................................................................... 205

§      Articolo 17 commi 7-9 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà -INMP)............................................ 208

§      Articolo 17 comma 10 (Agenzia italiana del farmaco -AIFA)..................... 212

§      Articolo 18 (Sintesi degli interventi in materia previdenziale)..................... 215

§      Articolo 18, comma 1 (Requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici)   218

§      Articolo 18, comma 2 (Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità)............................................................................. 222

§      Articolo 18, comma 3 (Limitazioni alla rivalutazione delle pensioni).......... 224

§      Articolo 18, comma 4 (Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita) 228

§      Articolo 18, comma 5 (Pensioni ai superstiti)............................................ 232

§      Articolo 18, commi 6-9 (Disposizioni in materia di Indennità Integrativa Speciale)    234

§      Articolo 18, comma 10 (Trattamenti pensionistici personale enti creditizi) 238

§      Articolo 18, commi 11 e 12 (Obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati)....................................................... 240

§      Articolo 18, comma 13 (Obbligo di iscrizione all’ENASARCO per esercenti attività commerciali)   243

§      Articolo 18, commi 14 e 15 (Contrasto all’evasione contributiva).............. 244

§      Articolo 18, comma 16 (Indennità di malattia)............................................ 245

§      Articolo 18, comma 17 (Organizzazioni sindacali fasciste)....................... 247

§      Articolo 18, comma 18 (Prestazioni temporanee in agricoltura)................ 248

§      Articolo 18, comma 19 (Contributo di solidarietà su prestazioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici)...................................................................................................... 250

§      Articolo 18, comma 20 (Gestione “mutualità pensioni”)............................. 251

§      Articolo 18, comma 21 (Proroga della carica di direttore generale dell’ISPESL)   252

§      Articolo 18, comma 22 (Accertamento dei requisiti di invalidità)............... 254

§      Articolo 18, comma 22-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a determinati importi)..................................................................................... 255

§      Articolo 18, commi 22-ter-22-quinquies (Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità).................................................................................................... 259

§      Articolo 19, commi 1-3 (Sistema nazionale di valutazione della scuola)... 262

§      Articolo 19, commi 4 e 5 (Autonomia scolastica e dirigenza).................... 271

§      Articolo 19, comma 6 (Esonero e semiesonero dalle attività didattiche).. 274


§      Articolo 19, commi 7-11 (Dotazioni organiche del personale scolastico).. 276

§      Articolo 19, commi 12-15 (Docenti inidonei all’insegnamento).................. 283

§      Articolo 19, comma 16 (Raccordo fra Istruzione e formazione professionale e secondo ciclo di istruzione)................................................................................................... 286

§      Articolo 20, commi 1-2-ter, 3-5, 10-12, 14-16 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità) 288

§      Articolo 20, comma 2-quater (Esercizio associato delle funzioni da parte dei piccoli comuni)     310

§      Articolo 20, comma 9 (Assunzioni di personale da parte degli enti locali). 313

§      Articolo 20, comma 13 (Liquidazione delle società partecipate dai comuni con meno di 30.000 abitanti)....................................................................................................... 315

§      Articolo 20, comma 17 (Disposizioni per Roma capitale).......................... 317

§      Articolo 20, comma 17-bis (Riduzione delle risorse per rimborsi e compensazioni relativi alle imposte)...................................................................................................... 320

§      Articolo 21, comma 1 (Controllo del territorio)........................................... 322

§      Articolo 21, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)................................ 325

§      Articolo 21, comma 4, lettera a) (Sovrapprezzo al canone per il trasporto passeggeri sulle linee ad alta velocità)............................................................................................... 329

§      Articolo 21, comma 4, lett. b) (Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari) 332

§      Articolo 21, comma 5 (Gestioni commissariali governative ferroviarie)... 335

§      Articolo 21, comma 6 (Partecipazione a banche e fondi internazionali).... 337

§      Articolo 21, comma 7 (Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili)... 340

§      Articolo 21, comma 8 (Accordi internazionali con oneri finanziari)............ 342

§      Articolo 21, comma 9 (Flotta aerea protezione civile. Riduzione 8 per mille) 344

§      Articolo 21, comma 10 (Ulteriore voce Fondo spese urgenti e indifferibili) 347

§      Articolo 21, comma 11 (Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli)   349

§      Articolo 22 (Conto di disponibilità).............................................................. 352

 


INDICE

(Parte II)

Schede di lettura

§      Articolo 23, commi 1-4 (Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti) 357

§      Articolo 23, commi 5 e 6 (Maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento IRAP società concessionarie, banche e assicurazioni) 362

§      Articolo 23, comma 7 (Maggiori entrate per incremento imposta di bollo sui conti di deposito titoli) 366

§      Articolo 23, comma 8 (Riduzione aliquota ritenuta d’acconto su pagamenti  spese di ristrutturazione e altri oneri detraibili) 373

§      Articolo 23, comma 9 (Riduzione della quota deducibile in ciascun anno  delle perdite fiscali pregresse) 377

§      Articolo 23, commi 10 e 11 (Limite alla deducibilità degli accantonamenti per i concessionari di autostrade e trafori) 381

§      Articolo 23, commi 12-15 (Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali e civilistici avviamento e altre attività immateriali) 385

§      Articolo 23, comma 16 (Disapplicazione delle sanzioni erogate ai soggetti tenuti alla restituzione di agevolazioni fiscali indebitamente fruite) 391

§      Articolo 23, commi 17-20 (Eliminazione obbligo di prestazione di garanzia per fruire  della rateazione del pagamento dei debiti tributari) 394

§      Articolo 23, comma 21 (Addizionale erariale sul bollo per autoveicoli con potenza fiscale superiore a 225 kw) 398

§      Articolo 23, commi 22 e 23 (Partite IVA inattive) 401

§      Articolo 23, commi 24-27 (Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie) 403

§      Articolo 23, comma 28 (Studi di settore) 408

§      Articolo 23, comma 29 (Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni) 414

§      Articolo 23, comma 30 (Differimento della data di inizio dell’applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento) 417

§      Articolo 23, comma 31 (Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia) 419

§      Articolo 23, commi 32 e 33 (Rimborsi spese ai concessionari per procedure esecutive.) 421

§      Articolo 23, comma 34 (Proroga termini inesigibilità) 424

§      Articolo 23, commi 35 e 36 (Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.) 427

§      Articolo 23, commi 37-40 (Crediti privilegiati per tributi diretti dello Stato) 430

§      Articolo 23, comma 41 (Spesometro - Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate  da parte degli istituti finanziari emittenti di carte di credito delle operazioni rilevanti ai fini IVA) 434

§      Articolo 23, comma 42 (Noleggio autoveicoli) 437

§      Articolo 23, comma 43 (Imprenditori agricoli in crisi) 439

§      Articolo 23, commi 44 e 45 (Sospensioni versamenti tributi e contributivi e zona franca urbana a Lampedusa) 441

§      Articolo 23, comma 46 (Nuova finalità 5 per mille (beni paesaggistici)) 445

§      Articolo 23, comma 47 (Regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali) 447

§      Articolo 23, commi 48-50 (Indicazione codice fiscale in atti di organi giurisdizionali) 451

§      Articolo 23, commi 50-bis e 50-ter (Regime fiscale di bonus e stock options percepiti dagli operatori del settore finanziario) 455

§      Articolo 23, comma 50-quater  (Aliquote di accisa su benzina e gasolio) 458

§      Articolo 24, commi 1-7 (Liquidazione automatica dell’imposta unica sulle scommesse e sui giochi a distanza) 464

§      Articolo 24, commi 8-16 (Competenze in materia di accertamento di giochi) 478

§      Articolo 24, commi 17 e 18 (Determinazione del prelievo erariale unico) 482

§      Articolo 24, commi 19-23 (Divieto di gioco per minori) 484

§      Articolo 24, commi 24-27 (Requisiti per le società partecipanti a gare nel settore dei giochi) 487

§      Articolo 24, commi 28 (Titolarità o conduzione di esercizi con offerta di giochi) 490

§      Articolo 24, commi 29-31 (Obblighi di segnalazioni per operatori finanziari) 492

§      Articolo 24, comma 32 (Destinazione del 3% spese pubblicità giochi  al finanziamento della carta acquisti) 494

§      Articolo 24, comma 33 (Bingo a distanza) 496

§      Articolo 24, commi 34 (Tornei non a distanza di poker sportivo) 498

§      Articolo 24, commi 35 e 36 (Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT) 500

§      Articolo 24, commi 37 e 38 (Assegnazione di concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse su base ippica e sportiva) 502

§      Articolo 24, commi 39 e 40 (Introduzione di forme innovative per il gioco del Lotto e dell’Enalotto) 504

§      Articolo 24, commi 41 (Incremento del contributo annuale di iscrizione all’elenco degli operatori degli apparecchi da gioco) 506

§      Articolo 24, commi 42 (Rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio) 508

§      Articolo 25 (Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico) 510

§      Articolo 26 (Contrattazione aziendale) 517

§      Articolo 27 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) 520

§      Articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) 527

§      Articolo 29, comma 1 (Liberalizzazione del collocamento) 534

§      Articolo 29, commi 1-bis e 2-4 (Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche) 537

§      Articolo 29, comma 1-ter (Programma di dismissione di partecipazioni pubbliche) 539

§      Articolo 30 (Finanziamento della banda larga) 541

§      Articolo 31 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio  verso le nuove imprese) 544

§      Articolo 32, comma 1 (Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali) 548

§      Articolo 32, commi 2-7 (Opere del Programma infrastrutture strategiche) 552

§      Articolo 32, comma 8 (Potenziamento sistema informativo MIT) 556

§      Articolo 32, comma 9 (Servizio intermodale Autostrada Ferroviaria Alpina) 558

§      Articolo 32, commi 10 e 11 (Copertura oneri commi 8 e 9) 560

§      Articolo 32, comma 12 (Interpretazione in merito all’applicazione del codice degli appalti ad associazioni e fondazioni) 563

§      Articolo 32, commi 13-15 (Sessione della Conferenza Stato-regioni per la coesione territoriale) 565

§      Articolo 32, comma 16 (Utilizzo del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie per interventi a favore dei beni culturali) 568

§      Articolo 32, commi 17 e 18 (Expo 2015) 571

§      Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) 573

§      Articolo 34 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) 582

§      Articolo 35, commi 1-3 (Salvaguardia delle risorse ittiche) 588

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni) 590

§      Articolo 35, commi 6 e 7 (Regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte) 592

§      Articolo 35, commi 8 e 9 (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile) 595

§      Articolo 36, commi 1-10 (Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.) 597

§      Articolo 36, comma 10-bis (Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade) 605

§      Articolo 37, commi 1-5 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) 606

§      Articolo 37, commi 6-19 (Spese di giustizia) 609

§      Articolo 37, comma 20 (Revisione contabile) 624

§      Articolo 37, comma 21 (Sedi disagiate) 626

§      Articolo 38 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale) 628

§      Articolo 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) 640

§      Articolo 40, commi 1 e 1-bis e commi 2 e 3 (Disposizioni finanziarie) 658

§      Articolo 40, commi 1-ter e 1-quater (Riduzione di regimi di esenzione e agevolazione fiscale) 665

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 23, commi 1-4
(Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti)

 


1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 23 introducono una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri UE, stante alcune specifiche condizioni e qualora i suddetti pagamenti siano destinati a finanziare la corresponsione di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che pagano gli interessi o da altre società del gruppo.

Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6 per cento anche sugli interessi già corrisposti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 introduce il comma 8-bis all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973[1].

In sintesi, il citato articolo 26-quater prevede un regime di non imponibilità per gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in Stati membri dell'Unione Europea, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (come


modificata nel tempo) concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, attuata nell’ordinamento interno. Tali disposizioni sono state attuate con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, che ha introdotto specifici requisiti per usufruire di detto regime agevolativo.

In particolare, tali somme sono esenti da imposizione se pagate da società di capitali ed enti, pubblici e privati, che esercitano attività industriali o commerciali (ai sensi dell’allegato A al citato D.Lgs. 143/2005); essi devono risiedere ai fini fiscali nel territorio dello Stato ed essere soggetti IRES, senza fruire di esoneri. Analogamente, le norme si applicano alle somme erogate da stabili organizzazioni di società non residenti (purché in possesso di determinati requisiti su cui si veda infra), site nel territorio dello Stato e assoggettate all’IRES senza esoneri, ma solo se gli interessi o i canoni sono inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

Le disposizioni in commento fissano le condizioni (soggettive e oggettive) alle quali i beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione, in particolare stabilendo le percentuali di controllo (e il relativo regime civilistico) che l’erogante deve detenere nell’ente beneficiario delle somme, nonché definendo quali pagamenti si possono considerare “utili” e “canoni” ai fini dell’applicazione del regime di favore.

In particolare, l’esenzione si applica se i beneficiari delle somme, accanto ai requisiti soggettivi richiesti dalle norme, siano beneficiari effettivi dei proventi. Il comma 4, lettera c) dell’articolo 26-quater; a tal fine prevede che siano considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1)       le società che ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2)       le stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni, e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B al D.Lgs. 143/2005, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

 

Con le modifiche introdotte, è disposta – in deroga al predetto regime di esenzione - l’applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti ai soggetti consociati non residenti, ove i soggetti percettori non siano “beneficiari effettivi” degli interessi pagati (ai sensi del sopra illustrato comma 4, lettera c)), purché tali somme siano destinate a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori che siano:

§      negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996[2] e successive modificazioni e integrazioni;

§      garantiti dai soggetti, obbligati alla ritenuta d’acconto, che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante (ai sensi delle disposizioni del codice civile) , ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo, l’atto di garanzia dei prestiti obbligazionari è comunque soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

 

Ai sensi del comma 2, la novella si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In tal caso è prevista l'applicazione di una ritenuta del 6 per cento su tali interessi già corrisposti, che è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia (comma 4).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

39

94

94

94

74

94

94

94

74

94

94

94

 

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dai commi 1, 2 e 4 mentre non considera le disposizioni contenute nel comma 3.

La quantificazione degli effetti recati dai commi 1 e 2, valutati a decorrere dal 6 luglio 2011, (ritenuta del 5%) è effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

§      ammontare dei finanziamenti potenzialmente interessati, stimati in base all’analisi del portafoglio investimenti delle maggiori società italiane operanti nei mercati regolamentati: 150.000 milioni;

§      soggetti interessati dalla norma: ¼ del totale;

§      aliquota media di interessi corrisposti: 5%.

Pertanto, l’ammontare su base annua della ritenuta è pari a 94 milioni (150.000 x ¼ x 5%x 5%); per l’anno 2011, considerata una frazione di 5 mesi, il maggior gettito risulta pari a 39 milioni di euro.

Le disposizioni contenute nel comma 4 introducono una ritenuta del 6% - da versare entro il 30 novembre 2011 - sugli interessi già corrisposti per prestiti in corso aventi le caratteristiche indicate nel comma 1. La relazione tecnica quantifica gli effetti sulla base dei seguenti dati:

§      contestazioni effettuate dagli Uffici per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 (tra i requisiti richiesti per l’esenzione è compreso il pagamento degli interessi effettuato in favore dell’effettivo soggetto beneficiario). In base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate l’imposta accertata, corrispondente all’aliquota della ritenuta del 12,50%, è pari a 150 milioni di euro. Pertanto, l’imponibile complessivo risulta pari a 1.200 milioni di euro (150/12,5%);

§      gli accertamenti conclusi con esito positivo corrispondono a circa il 25 per cento del totale.

Pertanto, l’ammontare del gettito atteso entro il 30 novembre 2011 risulta pari a 35 milioni di euro corrispondente alla differenza tra la nuova ritenuta introdotta (1.200 x 6%) e il riscosso da accertamento (150x25%).

Tali ultime entrate, in quanto relative, in ogni caso, ad attività di accertamento fiscale, rilevano ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento mentre non rilevano ai fini del saldo netto da finanziare.

Il comma 3 non è considerato dalla relazione tecnica. Tale comma afferma, senza alcun rinvio alla disciplina introdotta dal comma 1, che “l’atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25%”.

Tra le condizioni poste dal comma 1 per l’applicazione della ritenuta del 5% vi è, tuttavia, l’obbligo di fornire una garanzia da parte dei sostituti d’imposta che corrispondono gli interessi.

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 1 in esame non necessita di un recepimento delle norme da parte degli altri Stati appartenenti all’Unione europea in quanto si discosta dalla disciplina prevista dalla Direttiva 2003/49/CE (regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate U.E.) che è riferita a società che non possiedono i requisiti per essere definite “beneficiarie effettive” ai sensi della direttiva medesima.

Inoltre, in merito alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, la Nota fa presente che in genere le suddette convenzioni prevedono una ritenuta alla fonte sugli interessi che non può essere superiore al 10%. Peraltro, rimane ferma la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione del regime estero, se più favorevole (art. 169 del T.U.I.R.); tale facoltà, tuttavia, si ritiene che non sia esercitata in quanto l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 6% risulta comunque più conveniente.

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 chiarisce che, ai fini della quantificazione dei commi 1 e 2, non è stato possibile effettuare un confronto tra quanto attualmente introitato e quanto ci si attende dalla nuova disposizione poiché, in base ad informazioni apprese dall’Agenzia delle Entrate, sui redditi in argomento non sono state sostanzialmente applicate ritenute. In merito al comma 4 e all’osservazione effettuata dal Servizio bilancio del Senato circa una possibile sovrastima del gettito, la Nota ritiene che le caratteristiche della normativa in oggetto e l’incertezza legata all’esito dell’ordinaria procedura di contenzioso possono ragionevolmente far prevedere gli effetti di gettito stimati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito assumendo ipotesi di natura discrezionale non suffragate da oggettivi elementi di valutazione.

Per quanto concerne, più specificatamente gli effetti ascritti al comma 1, si segnala che gli interessi ai quali si applica la ritenuta del 5% risultano imponibili anche a legislazione previgente; infatti, il regime di esenzione previsto dal richiamato articolo 26-quater è subordinato al possesso di alcuni requisiti tra i quali quello di essere l’effettivo beneficiario. Nonostante i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze, si ritiene che gli effetti finanziari andrebbero valutati effettuando un raffronto con il gettito a normativa previgente.

Inoltre, si rileva che la relazione tecnica non considera il comma 3 ai sensi del quale l’atto di garanzia è soggetto ad imposta di registro in misura pari allo 0,25%. Sul punto si osserva che la norma è suscettibile di recare effetti finanziari, tenuto anche conto che è formulata senza alcun esplicito riferimento alle disposizioni del comma 1 e, pertanto, potrebbe avere portata generale. La predetta imposta, peraltro, si considera non dovuta rispetto agli interessi già corrisposti sui quali grava l’imposta del 6%.

 


 

Articolo 23, commi 5 e 6
(Maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento IRAP società concessionarie, banche e assicurazioni)

 


5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento»;

b) al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le parole: «e 1-bis».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

I commi 5 e 6 dell'articolo 23, oggetto di modifica durante l’esame del provvedimento al Senato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 incrementano l'aliquota IRAP da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi.

Nel dettaglio:

§       l’aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento) nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori:

§       l’aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446/1997);

§       l’aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 446/1997).

 

Tale modifica è operata (comma 5) inserendo il comma 1-bis all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) col quale, in deroga all’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, sono inseriti i predetti incrementi.

Di conseguenza il comma in esame reca modifiche anche al comma 3 dell’articolo 16, in modo tale da estendere il potere di modifica ordinariamente attribuito alle Regioni anche alle aliquote testé maggiorate.

Il citato comma 3 consente infatti alle regioni di modificare l’aliquota IRAP, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di un punto percentuale, nonché di applicare aliquote differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

 

Il comma 6 dispone che le norme introdotte si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la suddetta modifica sarà operativa con riferimento al periodo d’imposta 2011.

Tale disposizione, con caratteri di retroattività, opera espressamente in deroga all’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), ai sensi del quale - salvo i casi di adozione di norme interpretative - le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 5 del D.Lgs. n. 68 del 2011 in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale ha attribuito alle regioni a statuto ordinario la facoltà, con decorrenza dal 2013, di ridurre l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino anche ad azzerarla, ovvero di disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa comunitaria e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, fermo restando il potere di modifica di cui al citato articolo 16, comma 3. Il conseguente minor gettito è esclusivamente a carico della regione stessa e non comporta alcuna forma di compensazione perequativa. Le regioni che hanno deliberato un incremento dell’addizionale regionale IRPEF (ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo) superiore allo 0,5% non possono disporre la riduzione dell’aliquota IRAP.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese per trasferim.

0

840,7

453,8

453,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

0

888,7

479,7

479,7

0

888,7

479,7

479,7

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese per trasferim.

0

119,2

59,6

59,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate (IRAP)

 

 

 

 

0

126,0

63,0

63,0

0

126,0

63,0

63,0

Minori entrate (IRES)

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica della norma in esame risulta il seguente.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese (*) per trasferim.

0

0

840,7

119,2

453,8

59,6

453,8

59,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate (IRAP) (*)

 

 

 

 

0

0

888,7

126,0

479,7

63,0

479,7

63,0

0

0

888,7

126,0

479,7

63,0

479,7

63,0

Minori entrate (IRES)

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

(*) La prima riga è riferita alle disposizioni su banche e assicurazioni e la seconda riga alle società concessionarie, ad esclusione delle società autostradali.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (aumento IRAP per banche e assicurazioni) afferma che il modello di microsimulazione IRAP, applicato al settore bancario e assicurativo, quantifica il maggior gettito IRAP in 493 milioni di euro annui in termini di competenza.

Considera, inoltre, che il 10% dell’IRAP pagata è deducibile ai fini IRES e pertanto determina gli effetti di minor gettito applicando un’aliquota media IRES del 27%.

Per la determinazione degli effetti di cassa si considera una misura dell’acconto pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

Infine, viene segnalata la ripartizione del gettito IRAP tra regioni a statuto ordinario (91%) e le regioni a statuto speciale (9%).

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 chiarisce che - in merito a possibili diversi effetti di cassa dovuti all’applicazione, da parte dei contribuenti, del metodo previsione per la determinazione dell’acconto (in luogo di quello storico) – i dati relativi a precedenti fattispecie simili hanno evidenziato un trascurabile effetto in sede di acconto.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche (aumento IRAP per le società concessionarie, escluse le società autostradali) afferma che applicando il modello di microsimulazione ai dati delle dichiarazioni delle società interessate dalla modifica, gli effetti ascrivibili sono stimati in misura pari a 63 milioni di euro annui in termini di competenza a decorrere dal 2011.

Si stima, inoltre, una perdita di gettito a titolo di IRES in conseguenza della maggiore IRAP deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRES pari a 1,58 milioni di euro annui per competenza a partire dal 2011.

La relazione tecnica ipotizza, per la determinazione degli effetti di cassa, un acconto pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione del maggior gettito IRAP in termini di competenza viene fornita come risultato di una microsimulazione. Non è pertanto possibile procedere alla verifica di dati e delle ipotesi sottostanti tale risultato.

Per quanto concerne la determinazione degli effetti di cassa, si segnala che – diversamente da quanto indicato in relazione tecnica – la misura dell’acconto IRAP utilizzata per le società concessionarie diverse da quelle autostradale è pari al 100% (e non all’85%); ciò determina una sovrastima di circa 10 milioni del gettito 2011.

In merito al prospetto riepilogativo, andrebbe verificata la coerenza dell’iscrizione di minori spese a titolo di minori trasferimenti erariali ai fini del saldo netto da finanziare rispetto all’ordinamento vigente, tenuto conto che il D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone, all’articolo 7, la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013 e all’articolo 11 stabilisce che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

Peraltro si segnala che i minori trasferimenti erariali ascritti ai fini del SNF rappresentano il 94,6% circa degli effetti finanziari quantificati. Andrebbero precisate le motivazioni di tale rapporto, tenuto conto che quest’ultimo non coincide neppure con la ripartizione tra RSO e RSS indicati nella relazione tecnica.

Infine, si segnala che – sul piano metodologico – la relazione tecnica introduce nella quantificazione degli effetti IRAP la distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

 


 

Articolo 23, comma 7
(Maggiori entrate per incremento imposta di bollo
sui conti di deposito titoli)

 


7. All'articolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole: «comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli» sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità trimestrale euro 17,5

d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 680,00

b) con periodicità semestrale euro 340,00

c) con periodicità trimestrale euro 170,00

d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 230,00

b) con periodicità semestrale euro 115,00

c) con periodicità trimestrale euro 57,50

d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 780,00

b) con periodicità semestrale euro 390,00

c) con periodicità trimestrale euro 195,00

d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 1.100,00

b) con periodicità semestrale euro 550,00

c) con periodicità trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67».


 

 

Il comma 7 dell'articolo 23 incrementa l’ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento modifica l’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo (tale tariffa è contenuta nel D.M. 20 agosto 1992).

 

La lettera a) del comma 7 modifica il comma 2-bis del citato articolo 13, in modo da espungere le comunicazioni relative ai depositi di titoli dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene infatti disposta un’apposita disciplina alla successiva lettera b).

 

Si tratta delle comunicazioni inviate dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (di cui al D.Lgs. 385 del 1993), da inviarsi periodicamente alla clientela nei contratti di durata. E’ infatti obbligatorio, per tali forme negoziali, inviare al cliente - in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso – almeno una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

 

Nel dettaglio, per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

 

La lettera b) inserisce il comma 2-ter al citato articolo 13.

Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità:

§       per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 l’imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al citato comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. In particolare, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile);

§       per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi. Le modalità di incremento sono illustrate nella seguente tabella:

 

Importi dei depositi (euro)

Periodicità
comunicazione

imposta (euro)
dal 2011

imposta (euro)
dal 2013

Tra 50.000 e 149.999

annuale

70,00

230,00

semestrale

35,00

115,00

trimestrale

17,5

57,50

mensile

5,83

19,17

Tra 150.000 e 499.999

annuale

240,00

780,00

semestrale

120,00

390,00

trimestrale

60,00

195,00

mensile

20,00

65,00

Pari o superiore a 500.000

annuale

680,00

1.100,00

semestrale

340,00

550,00

trimestrale

170,00

275,00

mensile

56,67

91,61

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

721

1.315,7

3.581,3

2.400

721

1.315,7

3.581,3

2.400

721

1.315,7

3.581,3

2.400

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

 

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica delle norme in esame risulta il seguente.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che da un’indagine ABI risulta che il numero dei conti correnti è di circa 40 milioni, mentre da un’indagine condotta, a fine 2010, dall’EURISKO risulta che il 26 per cento dei correntisti ha un conto titoli. Applicando tale incidenza al numero totale dei conti correnti si perviene ad un numero di conti titoli pari a 10,4 milioni.

Poiché a legislazione previgente l’imposta di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1072, n. 642, si applica nella misura annua di 34,2 euro[3] ne consegue, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, quanto segue:

       l’incremento dell’imposta a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 determina un incremento di gettito su base annua di circa 892 milioni di euro per ciascuno di tali anni [(120-34,2)* 10,4 milioni = 892,3 milioni di euro];

       l’incremento dell’imposta, a decorrere dal 2013, a 150 euro per i depositi di valore inferiori a 50.000 euro ed a 380 euro per i depositi di valore non inferiore a 50.000 euro determina un incremento di gettito annuo di 2.400 milioni di euro dal 2013.

 

Considerando che, in ragione delle modalità di versamento dell’imposta, entro il mese di novembre di ciascun anno i sostituti d’imposta sono tenuti a versare a titolo di acconto il 95 per cento di quanto liquidato nell’anno e che, per il 2011, la norma si applica a decorrere dal mese di luglio, la relazione tecnica iniziale individua i seguenti effetti di cassa:

 

(milioni di euro)

Anno di riferimento

2011

2012

2013

2014

2015

2011

297,3

148,7

 

 

 

Acconto 2012

423,7

-423,7

 

 

 

Saldo 2012

 

743,3

148,7

 

 

Acconto 2013

 

847,4

-847,4

 

 

Saldo 2013

 

 

2.000,0

400,0

 

Acconto 2014

 

 

2.280,0

-2.280,0

 

Saldo 2014

 

 

 

2.000,0

400,0

Acconto 2015

 

 

 

2.280,0

-2.280,0

Saldo 2015

 

 

 

 

2.000,0

Acconto 2016

 

 

 

 

2.280,0

Totale

721,0

1.315,7

3.581,3

2.400,0

2.400,0

 

Si segnala che in una nota del Ministero dell’economia e delle finanze presentata in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato[4], il Governo ha precisato quanto segue:

       il dato di partenza riguardante il numero dei conti correnti è riferito all’anno 2006. Per motivi prudenziali tale dato non è stato aggiornato, anche per tenere conto degli effetti disincentivanti correlati alla nuova imposizione;

       in merito alla distribuzione dei conti deposito titoli tra quelli di importo superiore o inferiore a 50.000 euro, dall’indagine Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie emerge che la ricchezza netta pro capite è di circa 142.000 euro e che il complesso delle attività finanziarie risulta essere pari a circa un terzo del totale. L’importo di 50.000 euro rappresenterebbe all’incirca la ricchezza finanziaria netta media pro-capite. Di conseguenza, si può ragionevolmente ipotizzare, come previsto dalla relazione tecnica originaria, che i conti deposito titoli si distribuiscano equamente per valore tra conti di importo inferiore a 50.000 euro e conti di importo uguale o superiore a tale valore.

 

Il Senato ha modificato le norme in esame rimodulando gli importi dell’imposta di bollo in considerazione dell’ammontare del deposito titoli, sulla base di una ripartizione per scaglioni di importi (fino a 50.000 euro, da 50.000 a 150.000 euro, da 150.000 a 500.000 euro, superiore a 500.000). Le misure dell’imposta sono progressivamente incrementate a decorrere dal 2011 e dal 2013 con riguardo esclusivamente ai depositi di titoli con valori pari o superiori a 50.000 euro. Alle comunicazioni riguardanti i depositi titoli con valore inferiore a 50.000 euro l’imposta di bollo continua ad applicarsi nella misura previgente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche afferma che, da dati forniti recentemente dalla Banca d’Italia, il numero complessivo dei conti titoli è di circa 22 milioni. Pertanto, applicando i nuovi incrementi di imposta introdotti dalla modifica, si determina complessivamente un maggior gettito annuo per competenza pari a 897 milioni negli anni 2011 e 2012 ed a 2.525 milioni annui a decorrere dal 2013.

Ai fini della determinazione degli effetti di cassa, riportati nella tavola che segue, si considera un acconto del 95% e la decorrenza della disposizione dal 1° luglio 2011.

 

(milioni di euro)

Anno di riferimento

2011

2012

2013

2014

2015

2011

299,0

149,5

 

 

 

Acconto 2012

426,1

-426,1

 

 

 

Saldo 2012

 

747,5

149,5

 

 

Acconto 2013

 

852,2

-852,2

 

 

Saldo 2013

 

 

2.104,2

420,8

 

Acconto 2014

 

 

2.398,8

-2.398,8

 

Saldo 2014

 

 

 

2.104,2

420,8

Acconto 2015

 

 

 

2.398,8

-2.398,8

Saldo 2015

 

 

 

 

2.104,2

Acconto 2016

 

 

 

 

2.398

Totale

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

 

Confrontando il gettito indicato nella tavola precedente, ascritto alle norme a seguito delle modifiche introdotte, con quello esposto nella relazione tecnica originaria si determina il seguente incremento di gettito.

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

RT originaria

721,0

1.315,7

3.581,3

2.400,0

2.400,0

RT maxiemendamento

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

Differenza

4,1

7,4

219,0

125,0

125,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica al maxiemendamento, che si riferisce al testo approvato in via definitiva, non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, utili ai fini della verifica della stima proposta. Con particolare riferimento alla distribuzione dei conti titoli per i diversi scaglioni di valore superiori a 50.000, cui si applicano le nuove misure dell’imposta.

In merito ai dati forniti, si rileva che il numero dei conti deposito considerati nella relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte (22 milioni) è maggiore rispetto a quello utilizzato nella RT riferita al decreto-legge iniziale (10,4 milioni), i cui dati erano desunti da indagini ABI (numero dei conti correnti) ed EURISKO (incidenza dei conti deposito titoli sui rapporti di conto corrente). Il Governo, in particolare, ha precisato che tali dati erano riferiti all’anno 2006 e che non erano stati aggiornati al fine di tenere prudenzialmente conto di eventuali fenomeni di ricollocamento degli attivi finanziari, indotti dall’effetto disincentivante della nuova imposizione. Non è chiaro se tale effetto disincentivante sia stato considerato ai fini della nuova quantificazione.

Si rileva, infine, che le norme del comma 7 in esame, alla lettera b), espungono dal comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa le comunicazioni relative ai depositi di titoli. A seguito di tale esclusione non appare chiaro – dal punto di vista applicativo - se ai depositi di titoli continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 691 del 1994, che istituiscono un’addizionale dell’imposta di bollo di cui al suddetto comma 2-bis, nonché le disposizioni delle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa che prevedono, rispettivamente, una maggiorazione dell’imposta per i clienti diversi dalle persone fisiche e l’esenzione dall’imposta per le comunicazioni relative ai depositi titoli di valore nominale inferiore a mille euro.

 


 

Articolo 23, comma 8
(Riduzione aliquota ritenuta d’acconto su pagamenti
spese di ristrutturazione e altri oneri detraibili)

 

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".

 

 

Il comma 8 dell'articolo 23 – novellando l’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 - riduce dal 10 al 4 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni.

 

Il citato articolo 25 aveva infatti assoggettato a ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata da Poste Italiane S.p.A. o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 ha individuato le tipologie di pagamenti interessate dalla disposizione nelle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e le spese per interventi di risparmio energetico, nonché le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute.

In particolare, le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono:

§      versare la ritenuta con le modalità ordinarie, utilizzando l’apposito codice tributo;

§      certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

§      indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

 

La riduzione è disposta, secondo la lettera della legge, “per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici”.

La relazione illustrativa che accompagna il ddl di conversione in proposito osserva che, in fase di prima applicazione della disposizione, si è rilevato che l’originaria misura della ritenuta potesse pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese artigiane. Fermo restando l’impianto normativo esistente e l’efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione consente di che si temperino i soli effetti finanziari e si eviti l’insorgere di crediti di imposta.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, non modificata nel corso dell’iter parlamentare, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

180