Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Schede di lettura - Edizione aggiornata
Riferimenti:
AC N. 4509/XVI   L N. 111 DEL 15-LUG-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 522    Progressivo: 1
Data: 07/10/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0098   FINANZA PUBBLICA
L 2011 0111   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2814/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Le leggi

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Schede di lettura

 

 

Edizione aggiornata

 

 

 

n. 522/1

Parte II

 

 

7 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9496 * st_finanze@camera.it
( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 326

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11098b.doc

 


INDICE

(Parte I)

Effetti sui saldi di finanza pubblica                                               3

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)................................... 11

§      Articolo 2 (Auto blu)...................................................................................... 21

§      Articolo 3 (Aerei blu)..................................................................................... 24

§      Articolo 4 (Benefits)...................................................................................... 26

§      Articolo 5 comma 1 (Economie degli organi costituzionali)......................... 29

§      Articolo 5 comma 2 (Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi).............................................................................................. 31

§      Articolo 5, comma 2-bis (Organi collegiali che operano presso il Ministero dell’ambiente) 35

§      Articolo 6 (Finanziamento dei partiti politici)................................................. 38

§      Articolo 7 (Election day)............................................................................... 44

§      Articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica) 47

§      Articolo 9 (Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)......................................................................... 49

§      Articolo 10, commi 1- 5 (Riduzione delle spese dei Ministeri)..................... 56

§      Articolo 10, comma 6 (Abrogazione dell’articolo 8, comma 5 del decreto legge n. 78/2010 in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato) 64

§      Articolo 10, comma 7 (Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell’ultimo triennio)    66

§      Articolo 10, commi 8-10 (Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione di norme di conservazione dei residui di stanziamento) 69

§      Articolo 10, commi 11-13 (Disposizioni in materia di impegni).................... 79

§      Articolo 10, commi 14 e 15 (Flessibilità di bilancio)..................................... 84

§      Articolo 10, comma 16 (Modifica del termine per la ricognizione delle amministrazioni del conto della P.A. effettuata dall’Istat)................................................................................ 88

§      Articolo 10, commi 17 e 18 (Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)    89

§      Articolo 10, comma 19 (Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)........................................................................... 95

§      Articolo 10, comma 20 (Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre)........................................................................................ 97

§      Articolo 10, comma 21 (Titoli sequestrati)................................................. 100

§      Articolo 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)................................................................ 102

§      Articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) 110

§      Articolo 13, comma 1 (Riduzione del Fondo “deposito dormienti”)............ 119

§      Articolo 13, comma 2 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi  urgenti e indifferibili) 121

§      Articolo 13, comma 3 (Riduzione fondo strategico per il paese a sostegno  dell’economia reale)    123

§      Articolo 14, commi 1-5 (Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP)  127

§      Articolo 14, commi 6-14 (Istituto Luce - Cinecittà)..................................... 132

§      Articolo 14, comma 15 (Norma interpretativa soppressione enti D.L. 78 del 2010, art. 7, co. 20)    141

§      Articolo 14, comma 16 (Comitato Sir)........................................................ 144

§      Articolo 14, commi 17-27 (ICE).................................................................. 147

§      Articolo 14, commi 28 e 29 (UNIRE)......................................................... 156

§      Articolo 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di  razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari)................................................................................................ 158

§      Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).... 164

§      Articolo 17 commi 1-3 (Disposizioni in materia di spesa sanitaria)........... 182

§      Articolo 17 comma 4 (Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario) 198

§      Articolo 17 comma 5 (Accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia)...................................................................................................... 202

§      Articolo 17 comma 6 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 e ticket per l’assistenza specialistica)........................................................................... 205

§      Articolo 17 commi 7-9 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà -INMP)............................................ 208

§      Articolo 17 comma 10 (Agenzia italiana del farmaco -AIFA)..................... 212

§      Articolo 18 (Sintesi degli interventi in materia previdenziale)..................... 215

§      Articolo 18, comma 1 (Requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici)   218

§      Articolo 18, comma 2 (Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità)............................................................................. 222

§      Articolo 18, comma 3 (Limitazioni alla rivalutazione delle pensioni).......... 224

§      Articolo 18, comma 4 (Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita) 228

§      Articolo 18, comma 5 (Pensioni ai superstiti)............................................ 232

§      Articolo 18, commi 6-9 (Disposizioni in materia di Indennità Integrativa Speciale)    234

§      Articolo 18, comma 10 (Trattamenti pensionistici personale enti creditizi) 238

§      Articolo 18, commi 11 e 12 (Obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati)....................................................... 240

§      Articolo 18, comma 13 (Obbligo di iscrizione all’ENASARCO per esercenti attività commerciali)   243

§      Articolo 18, commi 14 e 15 (Contrasto all’evasione contributiva).............. 244

§      Articolo 18, comma 16 (Indennità di malattia)............................................ 245

§      Articolo 18, comma 17 (Organizzazioni sindacali fasciste)....................... 247

§      Articolo 18, comma 18 (Prestazioni temporanee in agricoltura)................ 248

§      Articolo 18, comma 19 (Contributo di solidarietà su prestazioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici)...................................................................................................... 250

§      Articolo 18, comma 20 (Gestione “mutualità pensioni”)............................. 251

§      Articolo 18, comma 21 (Proroga della carica di direttore generale dell’ISPESL)   252

§      Articolo 18, comma 22 (Accertamento dei requisiti di invalidità)............... 254

§      Articolo 18, comma 22-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a determinati importi)..................................................................................... 255

§      Articolo 18, commi 22-ter-22-quinquies (Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità).................................................................................................... 259

§      Articolo 19, commi 1-3 (Sistema nazionale di valutazione della scuola)... 262

§      Articolo 19, commi 4 e 5 (Autonomia scolastica e dirigenza).................... 271

§      Articolo 19, comma 6 (Esonero e semiesonero dalle attività didattiche).. 274


§      Articolo 19, commi 7-11 (Dotazioni organiche del personale scolastico).. 276

§      Articolo 19, commi 12-15 (Docenti inidonei all’insegnamento).................. 283

§      Articolo 19, comma 16 (Raccordo fra Istruzione e formazione professionale e secondo ciclo di istruzione)................................................................................................... 286

§      Articolo 20, commi 1-2-ter, 3-5, 10-12, 14-16 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità) 288

§      Articolo 20, comma 2-quater (Esercizio associato delle funzioni da parte dei piccoli comuni)     310

§      Articolo 20, comma 9 (Assunzioni di personale da parte degli enti locali). 313

§      Articolo 20, comma 13 (Liquidazione delle società partecipate dai comuni con meno di 30.000 abitanti)....................................................................................................... 315

§      Articolo 20, comma 17 (Disposizioni per Roma capitale).......................... 317

§      Articolo 20, comma 17-bis (Riduzione delle risorse per rimborsi e compensazioni relativi alle imposte)...................................................................................................... 320

§      Articolo 21, comma 1 (Controllo del territorio)........................................... 322

§      Articolo 21, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)................................ 325

§      Articolo 21, comma 4, lettera a) (Sovrapprezzo al canone per il trasporto passeggeri sulle linee ad alta velocità)............................................................................................... 329

§      Articolo 21, comma 4, lett. b) (Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari) 332

§      Articolo 21, comma 5 (Gestioni commissariali governative ferroviarie)... 335

§      Articolo 21, comma 6 (Partecipazione a banche e fondi internazionali).... 337

§      Articolo 21, comma 7 (Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili)... 340

§      Articolo 21, comma 8 (Accordi internazionali con oneri finanziari)............ 342

§      Articolo 21, comma 9 (Flotta aerea protezione civile. Riduzione 8 per mille) 344

§      Articolo 21, comma 10 (Ulteriore voce Fondo spese urgenti e indifferibili) 347

§      Articolo 21, comma 11 (Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli)   349

§      Articolo 22 (Conto di disponibilità).............................................................. 352

 


INDICE

(Parte II)

Schede di lettura

§      Articolo 23, commi 1-4 (Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti) 357

§      Articolo 23, commi 5 e 6 (Maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento IRAP società concessionarie, banche e assicurazioni) 362

§      Articolo 23, comma 7 (Maggiori entrate per incremento imposta di bollo sui conti di deposito titoli) 366

§      Articolo 23, comma 8 (Riduzione aliquota ritenuta d’acconto su pagamenti  spese di ristrutturazione e altri oneri detraibili) 373

§      Articolo 23, comma 9 (Riduzione della quota deducibile in ciascun anno  delle perdite fiscali pregresse) 377

§      Articolo 23, commi 10 e 11 (Limite alla deducibilità degli accantonamenti per i concessionari di autostrade e trafori) 381

§      Articolo 23, commi 12-15 (Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali e civilistici avviamento e altre attività immateriali) 385

§      Articolo 23, comma 16 (Disapplicazione delle sanzioni erogate ai soggetti tenuti alla restituzione di agevolazioni fiscali indebitamente fruite) 391

§      Articolo 23, commi 17-20 (Eliminazione obbligo di prestazione di garanzia per fruire  della rateazione del pagamento dei debiti tributari) 394

§      Articolo 23, comma 21 (Addizionale erariale sul bollo per autoveicoli con potenza fiscale superiore a 225 kw) 398

§      Articolo 23, commi 22 e 23 (Partite IVA inattive) 401

§      Articolo 23, commi 24-27 (Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie) 403

§      Articolo 23, comma 28 (Studi di settore) 408

§      Articolo 23, comma 29 (Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni) 414

§      Articolo 23, comma 30 (Differimento della data di inizio dell’applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento) 417

§      Articolo 23, comma 31 (Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia) 419

§      Articolo 23, commi 32 e 33 (Rimborsi spese ai concessionari per procedure esecutive.) 421

§      Articolo 23, comma 34 (Proroga termini inesigibilità) 424

§      Articolo 23, commi 35 e 36 (Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.) 427

§      Articolo 23, commi 37-40 (Crediti privilegiati per tributi diretti dello Stato) 430

§      Articolo 23, comma 41 (Spesometro - Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate  da parte degli istituti finanziari emittenti di carte di credito delle operazioni rilevanti ai fini IVA) 434

§      Articolo 23, comma 42 (Noleggio autoveicoli) 437

§      Articolo 23, comma 43 (Imprenditori agricoli in crisi) 439

§      Articolo 23, commi 44 e 45 (Sospensioni versamenti tributi e contributivi e zona franca urbana a Lampedusa) 441

§      Articolo 23, comma 46 (Nuova finalità 5 per mille (beni paesaggistici)) 445

§      Articolo 23, comma 47 (Regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali) 447

§      Articolo 23, commi 48-50 (Indicazione codice fiscale in atti di organi giurisdizionali) 451

§      Articolo 23, commi 50-bis e 50-ter (Regime fiscale di bonus e stock options percepiti dagli operatori del settore finanziario) 455

§      Articolo 23, comma 50-quater  (Aliquote di accisa su benzina e gasolio) 458

§      Articolo 24, commi 1-7 (Liquidazione automatica dell’imposta unica sulle scommesse e sui giochi a distanza) 464

§      Articolo 24, commi 8-16 (Competenze in materia di accertamento di giochi) 478

§      Articolo 24, commi 17 e 18 (Determinazione del prelievo erariale unico) 482

§      Articolo 24, commi 19-23 (Divieto di gioco per minori) 484

§      Articolo 24, commi 24-27 (Requisiti per le società partecipanti a gare nel settore dei giochi) 487

§      Articolo 24, commi 28 (Titolarità o conduzione di esercizi con offerta di giochi) 490

§      Articolo 24, commi 29-31 (Obblighi di segnalazioni per operatori finanziari) 492

§      Articolo 24, comma 32 (Destinazione del 3% spese pubblicità giochi  al finanziamento della carta acquisti) 494

§      Articolo 24, comma 33 (Bingo a distanza) 496

§      Articolo 24, commi 34 (Tornei non a distanza di poker sportivo) 498

§      Articolo 24, commi 35 e 36 (Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT) 500

§      Articolo 24, commi 37 e 38 (Assegnazione di concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse su base ippica e sportiva) 502

§      Articolo 24, commi 39 e 40 (Introduzione di forme innovative per il gioco del Lotto e dell’Enalotto) 504

§      Articolo 24, commi 41 (Incremento del contributo annuale di iscrizione all’elenco degli operatori degli apparecchi da gioco) 506

§      Articolo 24, commi 42 (Rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio) 508

§      Articolo 25 (Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico) 510

§      Articolo 26 (Contrattazione aziendale) 517

§      Articolo 27 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) 520

§      Articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) 527

§      Articolo 29, comma 1 (Liberalizzazione del collocamento) 534

§      Articolo 29, commi 1-bis e 2-4 (Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche) 537

§      Articolo 29, comma 1-ter (Programma di dismissione di partecipazioni pubbliche) 539

§      Articolo 30 (Finanziamento della banda larga) 541

§      Articolo 31 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio  verso le nuove imprese) 544

§      Articolo 32, comma 1 (Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali) 548

§      Articolo 32, commi 2-7 (Opere del Programma infrastrutture strategiche) 552

§      Articolo 32, comma 8 (Potenziamento sistema informativo MIT) 556

§      Articolo 32, comma 9 (Servizio intermodale Autostrada Ferroviaria Alpina) 558

§      Articolo 32, commi 10 e 11 (Copertura oneri commi 8 e 9) 560

§      Articolo 32, comma 12 (Interpretazione in merito all’applicazione del codice degli appalti ad associazioni e fondazioni) 563

§      Articolo 32, commi 13-15 (Sessione della Conferenza Stato-regioni per la coesione territoriale) 565

§      Articolo 32, comma 16 (Utilizzo del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie per interventi a favore dei beni culturali) 568

§      Articolo 32, commi 17 e 18 (Expo 2015) 571

§      Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) 573

§      Articolo 34 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) 582

§      Articolo 35, commi 1-3 (Salvaguardia delle risorse ittiche) 588

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni) 590

§      Articolo 35, commi 6 e 7 (Regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte) 592

§      Articolo 35, commi 8 e 9 (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile) 595

§      Articolo 36, commi 1-10 (Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.) 597

§      Articolo 36, comma 10-bis (Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade) 605

§      Articolo 37, commi 1-5 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) 606

§      Articolo 37, commi 6-19 (Spese di giustizia) 609

§      Articolo 37, comma 20 (Revisione contabile) 624

§      Articolo 37, comma 21 (Sedi disagiate) 626

§      Articolo 38 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale) 628

§      Articolo 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) 640

§      Articolo 40, commi 1 e 1-bis e commi 2 e 3 (Disposizioni finanziarie) 658

§      Articolo 40, commi 1-ter e 1-quater (Riduzione di regimi di esenzione e agevolazione fiscale) 665

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 23, commi 1-4
(Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti)

 


1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 23 introducono una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri UE, stante alcune specifiche condizioni e qualora i suddetti pagamenti siano destinati a finanziare la corresponsione di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che pagano gli interessi o da altre società del gruppo.

Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6 per cento anche sugli interessi già corrisposti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 introduce il comma 8-bis all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973[1].

In sintesi, il citato articolo 26-quater prevede un regime di non imponibilità per gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in Stati membri dell'Unione Europea, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (come


modificata nel tempo) concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, attuata nell’ordinamento interno. Tali disposizioni sono state attuate con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, che ha introdotto specifici requisiti per usufruire di detto regime agevolativo.

In particolare, tali somme sono esenti da imposizione se pagate da società di capitali ed enti, pubblici e privati, che esercitano attività industriali o commerciali (ai sensi dell’allegato A al citato D.Lgs. 143/2005); essi devono risiedere ai fini fiscali nel territorio dello Stato ed essere soggetti IRES, senza fruire di esoneri. Analogamente, le norme si applicano alle somme erogate da stabili organizzazioni di società non residenti (purché in possesso di determinati requisiti su cui si veda infra), site nel territorio dello Stato e assoggettate all’IRES senza esoneri, ma solo se gli interessi o i canoni sono inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

Le disposizioni in commento fissano le condizioni (soggettive e oggettive) alle quali i beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione, in particolare stabilendo le percentuali di controllo (e il relativo regime civilistico) che l’erogante deve detenere nell’ente beneficiario delle somme, nonché definendo quali pagamenti si possono considerare “utili” e “canoni” ai fini dell’applicazione del regime di favore.

In particolare, l’esenzione si applica se i beneficiari delle somme, accanto ai requisiti soggettivi richiesti dalle norme, siano beneficiari effettivi dei proventi. Il comma 4, lettera c) dell’articolo 26-quater; a tal fine prevede che siano considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1)       le società che ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2)       le stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni, e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B al D.Lgs. 143/2005, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

 

Con le modifiche introdotte, è disposta – in deroga al predetto regime di esenzione - l’applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti ai soggetti consociati non residenti, ove i soggetti percettori non siano “beneficiari effettivi” degli interessi pagati (ai sensi del sopra illustrato comma 4, lettera c)), purché tali somme siano destinate a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori che siano:

§      negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996[2] e successive modificazioni e integrazioni;

§      garantiti dai soggetti, obbligati alla ritenuta d’acconto, che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante (ai sensi delle disposizioni del codice civile) , ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo, l’atto di garanzia dei prestiti obbligazionari è comunque soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

 

Ai sensi del comma 2, la novella si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In tal caso è prevista l'applicazione di una ritenuta del 6 per cento su tali interessi già corrisposti, che è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia (comma 4).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

39

94

94

94

74

94

94

94

74

94

94

94

 

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dai commi 1, 2 e 4 mentre non considera le disposizioni contenute nel comma 3.

La quantificazione degli effetti recati dai commi 1 e 2, valutati a decorrere dal 6 luglio 2011, (ritenuta del 5%) è effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

§      ammontare dei finanziamenti potenzialmente interessati, stimati in base all’analisi del portafoglio investimenti delle maggiori società italiane operanti nei mercati regolamentati: 150.000 milioni;

§      soggetti interessati dalla norma: ¼ del totale;

§      aliquota media di interessi corrisposti: 5%.

Pertanto, l’ammontare su base annua della ritenuta è pari a 94 milioni (150.000 x ¼ x 5%x 5%); per l’anno 2011, considerata una frazione di 5 mesi, il maggior gettito risulta pari a 39 milioni di euro.

Le disposizioni contenute nel comma 4 introducono una ritenuta del 6% - da versare entro il 30 novembre 2011 - sugli interessi già corrisposti per prestiti in corso aventi le caratteristiche indicate nel comma 1. La relazione tecnica quantifica gli effetti sulla base dei seguenti dati:

§      contestazioni effettuate dagli Uffici per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 (tra i requisiti richiesti per l’esenzione è compreso il pagamento degli interessi effettuato in favore dell’effettivo soggetto beneficiario). In base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate l’imposta accertata, corrispondente all’aliquota della ritenuta del 12,50%, è pari a 150 milioni di euro. Pertanto, l’imponibile complessivo risulta pari a 1.200 milioni di euro (150/12,5%);

§      gli accertamenti conclusi con esito positivo corrispondono a circa il 25 per cento del totale.

Pertanto, l’ammontare del gettito atteso entro il 30 novembre 2011 risulta pari a 35 milioni di euro corrispondente alla differenza tra la nuova ritenuta introdotta (1.200 x 6%) e il riscosso da accertamento (150x25%).

Tali ultime entrate, in quanto relative, in ogni caso, ad attività di accertamento fiscale, rilevano ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento mentre non rilevano ai fini del saldo netto da finanziare.

Il comma 3 non è considerato dalla relazione tecnica. Tale comma afferma, senza alcun rinvio alla disciplina introdotta dal comma 1, che “l’atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25%”.

Tra le condizioni poste dal comma 1 per l’applicazione della ritenuta del 5% vi è, tuttavia, l’obbligo di fornire una garanzia da parte dei sostituti d’imposta che corrispondono gli interessi.

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 1 in esame non necessita di un recepimento delle norme da parte degli altri Stati appartenenti all’Unione europea in quanto si discosta dalla disciplina prevista dalla Direttiva 2003/49/CE (regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate U.E.) che è riferita a società che non possiedono i requisiti per essere definite “beneficiarie effettive” ai sensi della direttiva medesima.

Inoltre, in merito alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, la Nota fa presente che in genere le suddette convenzioni prevedono una ritenuta alla fonte sugli interessi che non può essere superiore al 10%. Peraltro, rimane ferma la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione del regime estero, se più favorevole (art. 169 del T.U.I.R.); tale facoltà, tuttavia, si ritiene che non sia esercitata in quanto l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 6% risulta comunque più conveniente.

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 chiarisce che, ai fini della quantificazione dei commi 1 e 2, non è stato possibile effettuare un confronto tra quanto attualmente introitato e quanto ci si attende dalla nuova disposizione poiché, in base ad informazioni apprese dall’Agenzia delle Entrate, sui redditi in argomento non sono state sostanzialmente applicate ritenute. In merito al comma 4 e all’osservazione effettuata dal Servizio bilancio del Senato circa una possibile sovrastima del gettito, la Nota ritiene che le caratteristiche della normativa in oggetto e l’incertezza legata all’esito dell’ordinaria procedura di contenzioso possono ragionevolmente far prevedere gli effetti di gettito stimati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito assumendo ipotesi di natura discrezionale non suffragate da oggettivi elementi di valutazione.

Per quanto concerne, più specificatamente gli effetti ascritti al comma 1, si segnala che gli interessi ai quali si applica la ritenuta del 5% risultano imponibili anche a legislazione previgente; infatti, il regime di esenzione previsto dal richiamato articolo 26-quater è subordinato al possesso di alcuni requisiti tra i quali quello di essere l’effettivo beneficiario. Nonostante i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze, si ritiene che gli effetti finanziari andrebbero valutati effettuando un raffronto con il gettito a normativa previgente.

Inoltre, si rileva che la relazione tecnica non considera il comma 3 ai sensi del quale l’atto di garanzia è soggetto ad imposta di registro in misura pari allo 0,25%. Sul punto si osserva che la norma è suscettibile di recare effetti finanziari, tenuto anche conto che è formulata senza alcun esplicito riferimento alle disposizioni del comma 1 e, pertanto, potrebbe avere portata generale. La predetta imposta, peraltro, si considera non dovuta rispetto agli interessi già corrisposti sui quali grava l’imposta del 6%.

 


 

Articolo 23, commi 5 e 6
(Maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento IRAP società concessionarie, banche e assicurazioni)

 


5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento»;

b) al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le parole: «e 1-bis».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

I commi 5 e 6 dell'articolo 23, oggetto di modifica durante l’esame del provvedimento al Senato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 incrementano l'aliquota IRAP da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi.

Nel dettaglio:

§       l’aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento) nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori:

§       l’aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446/1997);

§       l’aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 446/1997).

 

Tale modifica è operata (comma 5) inserendo il comma 1-bis all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) col quale, in deroga all’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, sono inseriti i predetti incrementi.

Di conseguenza il comma in esame reca modifiche anche al comma 3 dell’articolo 16, in modo tale da estendere il potere di modifica ordinariamente attribuito alle Regioni anche alle aliquote testé maggiorate.

Il citato comma 3 consente infatti alle regioni di modificare l’aliquota IRAP, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di un punto percentuale, nonché di applicare aliquote differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

 

Il comma 6 dispone che le norme introdotte si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la suddetta modifica sarà operativa con riferimento al periodo d’imposta 2011.

Tale disposizione, con caratteri di retroattività, opera espressamente in deroga all’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), ai sensi del quale - salvo i casi di adozione di norme interpretative - le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 5 del D.Lgs. n. 68 del 2011 in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale ha attribuito alle regioni a statuto ordinario la facoltà, con decorrenza dal 2013, di ridurre l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino anche ad azzerarla, ovvero di disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa comunitaria e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, fermo restando il potere di modifica di cui al citato articolo 16, comma 3. Il conseguente minor gettito è esclusivamente a carico della regione stessa e non comporta alcuna forma di compensazione perequativa. Le regioni che hanno deliberato un incremento dell’addizionale regionale IRPEF (ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo) superiore allo 0,5% non possono disporre la riduzione dell’aliquota IRAP.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese per trasferim.

0

840,7

453,8

453,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

0

888,7

479,7

479,7

0

888,7

479,7

479,7

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese per trasferim.

0

119,2

59,6

59,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate (IRAP)

 

 

 

 

0

126,0

63,0

63,0

0

126,0

63,0

63,0

Minori entrate (IRES)

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica della norma in esame risulta il seguente.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese (*) per trasferim.

0

0

840,7

119,2

453,8

59,6

453,8

59,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate (IRAP) (*)

 

 

 

 

0

0

888,7

126,0

479,7

63,0

479,7

63,0

0

0

888,7

126,0

479,7

63,0

479,7

63,0

Minori entrate (IRES)

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

0

-2,8

-1,58

-1,58

(*) La prima riga è riferita alle disposizioni su banche e assicurazioni e la seconda riga alle società concessionarie, ad esclusione delle società autostradali.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (aumento IRAP per banche e assicurazioni) afferma che il modello di microsimulazione IRAP, applicato al settore bancario e assicurativo, quantifica il maggior gettito IRAP in 493 milioni di euro annui in termini di competenza.

Considera, inoltre, che il 10% dell’IRAP pagata è deducibile ai fini IRES e pertanto determina gli effetti di minor gettito applicando un’aliquota media IRES del 27%.

Per la determinazione degli effetti di cassa si considera una misura dell’acconto pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

Infine, viene segnalata la ripartizione del gettito IRAP tra regioni a statuto ordinario (91%) e le regioni a statuto speciale (9%).

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 chiarisce che - in merito a possibili diversi effetti di cassa dovuti all’applicazione, da parte dei contribuenti, del metodo previsione per la determinazione dell’acconto (in luogo di quello storico) – i dati relativi a precedenti fattispecie simili hanno evidenziato un trascurabile effetto in sede di acconto.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche (aumento IRAP per le società concessionarie, escluse le società autostradali) afferma che applicando il modello di microsimulazione ai dati delle dichiarazioni delle società interessate dalla modifica, gli effetti ascrivibili sono stimati in misura pari a 63 milioni di euro annui in termini di competenza a decorrere dal 2011.

Si stima, inoltre, una perdita di gettito a titolo di IRES in conseguenza della maggiore IRAP deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRES pari a 1,58 milioni di euro annui per competenza a partire dal 2011.

La relazione tecnica ipotizza, per la determinazione degli effetti di cassa, un acconto pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione del maggior gettito IRAP in termini di competenza viene fornita come risultato di una microsimulazione. Non è pertanto possibile procedere alla verifica di dati e delle ipotesi sottostanti tale risultato.

Per quanto concerne la determinazione degli effetti di cassa, si segnala che – diversamente da quanto indicato in relazione tecnica – la misura dell’acconto IRAP utilizzata per le società concessionarie diverse da quelle autostradale è pari al 100% (e non all’85%); ciò determina una sovrastima di circa 10 milioni del gettito 2011.

In merito al prospetto riepilogativo, andrebbe verificata la coerenza dell’iscrizione di minori spese a titolo di minori trasferimenti erariali ai fini del saldo netto da finanziare rispetto all’ordinamento vigente, tenuto conto che il D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone, all’articolo 7, la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013 e all’articolo 11 stabilisce che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

Peraltro si segnala che i minori trasferimenti erariali ascritti ai fini del SNF rappresentano il 94,6% circa degli effetti finanziari quantificati. Andrebbero precisate le motivazioni di tale rapporto, tenuto conto che quest’ultimo non coincide neppure con la ripartizione tra RSO e RSS indicati nella relazione tecnica.

Infine, si segnala che – sul piano metodologico – la relazione tecnica introduce nella quantificazione degli effetti IRAP la distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

 


 

Articolo 23, comma 7
(Maggiori entrate per incremento imposta di bollo
sui conti di deposito titoli)

 


7. All'articolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole: «comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli» sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità trimestrale euro 17,5

d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 680,00

b) con periodicità semestrale euro 340,00

c) con periodicità trimestrale euro 170,00

d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 230,00

b) con periodicità semestrale euro 115,00

c) con periodicità trimestrale euro 57,50

d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 780,00

b) con periodicità semestrale euro 390,00

c) con periodicità trimestrale euro 195,00

d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 1.100,00

b) con periodicità semestrale euro 550,00

c) con periodicità trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67».


 

 

Il comma 7 dell'articolo 23 incrementa l’ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento modifica l’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo (tale tariffa è contenuta nel D.M. 20 agosto 1992).

 

La lettera a) del comma 7 modifica il comma 2-bis del citato articolo 13, in modo da espungere le comunicazioni relative ai depositi di titoli dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene infatti disposta un’apposita disciplina alla successiva lettera b).

 

Si tratta delle comunicazioni inviate dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (di cui al D.Lgs. 385 del 1993), da inviarsi periodicamente alla clientela nei contratti di durata. E’ infatti obbligatorio, per tali forme negoziali, inviare al cliente - in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso – almeno una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

 

Nel dettaglio, per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

 

La lettera b) inserisce il comma 2-ter al citato articolo 13.

Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità:

§       per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 l’imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al citato comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. In particolare, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile);

§       per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi. Le modalità di incremento sono illustrate nella seguente tabella:

 

Importi dei depositi (euro)

Periodicità
comunicazione

imposta (euro)
dal 2011

imposta (euro)
dal 2013

Tra 50.000 e 149.999

annuale

70,00

230,00

semestrale

35,00

115,00

trimestrale

17,5

57,50

mensile

5,83

19,17

Tra 150.000 e 499.999

annuale

240,00

780,00

semestrale

120,00

390,00

trimestrale

60,00

195,00

mensile

20,00

65,00

Pari o superiore a 500.000

annuale

680,00

1.100,00

semestrale

340,00

550,00

trimestrale

170,00

275,00

mensile

56,67

91,61

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

721

1.315,7

3.581,3

2.400

721

1.315,7

3.581,3

2.400

721

1.315,7

3.581,3

2.400

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

4,1

7,4

219,0

125,0

 

 

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica delle norme in esame risulta il seguente.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che da un’indagine ABI risulta che il numero dei conti correnti è di circa 40 milioni, mentre da un’indagine condotta, a fine 2010, dall’EURISKO risulta che il 26 per cento dei correntisti ha un conto titoli. Applicando tale incidenza al numero totale dei conti correnti si perviene ad un numero di conti titoli pari a 10,4 milioni.

Poiché a legislazione previgente l’imposta di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1072, n. 642, si applica nella misura annua di 34,2 euro[3] ne consegue, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, quanto segue:

       l’incremento dell’imposta a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 determina un incremento di gettito su base annua di circa 892 milioni di euro per ciascuno di tali anni [(120-34,2)* 10,4 milioni = 892,3 milioni di euro];

       l’incremento dell’imposta, a decorrere dal 2013, a 150 euro per i depositi di valore inferiori a 50.000 euro ed a 380 euro per i depositi di valore non inferiore a 50.000 euro determina un incremento di gettito annuo di 2.400 milioni di euro dal 2013.

 

Considerando che, in ragione delle modalità di versamento dell’imposta, entro il mese di novembre di ciascun anno i sostituti d’imposta sono tenuti a versare a titolo di acconto il 95 per cento di quanto liquidato nell’anno e che, per il 2011, la norma si applica a decorrere dal mese di luglio, la relazione tecnica iniziale individua i seguenti effetti di cassa:

 

(milioni di euro)

Anno di riferimento

2011

2012

2013

2014

2015

2011

297,3

148,7

 

 

 

Acconto 2012

423,7

-423,7

 

 

 

Saldo 2012

 

743,3

148,7

 

 

Acconto 2013

 

847,4

-847,4

 

 

Saldo 2013

 

 

2.000,0

400,0

 

Acconto 2014

 

 

2.280,0

-2.280,0

 

Saldo 2014

 

 

 

2.000,0

400,0

Acconto 2015

 

 

 

2.280,0

-2.280,0

Saldo 2015

 

 

 

 

2.000,0

Acconto 2016

 

 

 

 

2.280,0

Totale

721,0

1.315,7

3.581,3

2.400,0

2.400,0

 

Si segnala che in una nota del Ministero dell’economia e delle finanze presentata in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato[4], il Governo ha precisato quanto segue:

       il dato di partenza riguardante il numero dei conti correnti è riferito all’anno 2006. Per motivi prudenziali tale dato non è stato aggiornato, anche per tenere conto degli effetti disincentivanti correlati alla nuova imposizione;

       in merito alla distribuzione dei conti deposito titoli tra quelli di importo superiore o inferiore a 50.000 euro, dall’indagine Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie emerge che la ricchezza netta pro capite è di circa 142.000 euro e che il complesso delle attività finanziarie risulta essere pari a circa un terzo del totale. L’importo di 50.000 euro rappresenterebbe all’incirca la ricchezza finanziaria netta media pro-capite. Di conseguenza, si può ragionevolmente ipotizzare, come previsto dalla relazione tecnica originaria, che i conti deposito titoli si distribuiscano equamente per valore tra conti di importo inferiore a 50.000 euro e conti di importo uguale o superiore a tale valore.

 

Il Senato ha modificato le norme in esame rimodulando gli importi dell’imposta di bollo in considerazione dell’ammontare del deposito titoli, sulla base di una ripartizione per scaglioni di importi (fino a 50.000 euro, da 50.000 a 150.000 euro, da 150.000 a 500.000 euro, superiore a 500.000). Le misure dell’imposta sono progressivamente incrementate a decorrere dal 2011 e dal 2013 con riguardo esclusivamente ai depositi di titoli con valori pari o superiori a 50.000 euro. Alle comunicazioni riguardanti i depositi titoli con valore inferiore a 50.000 euro l’imposta di bollo continua ad applicarsi nella misura previgente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche afferma che, da dati forniti recentemente dalla Banca d’Italia, il numero complessivo dei conti titoli è di circa 22 milioni. Pertanto, applicando i nuovi incrementi di imposta introdotti dalla modifica, si determina complessivamente un maggior gettito annuo per competenza pari a 897 milioni negli anni 2011 e 2012 ed a 2.525 milioni annui a decorrere dal 2013.

Ai fini della determinazione degli effetti di cassa, riportati nella tavola che segue, si considera un acconto del 95% e la decorrenza della disposizione dal 1° luglio 2011.

 

(milioni di euro)

Anno di riferimento

2011

2012

2013

2014

2015

2011

299,0

149,5

 

 

 

Acconto 2012

426,1

-426,1

 

 

 

Saldo 2012

 

747,5

149,5

 

 

Acconto 2013

 

852,2

-852,2

 

 

Saldo 2013

 

 

2.104,2

420,8

 

Acconto 2014

 

 

2.398,8

-2.398,8

 

Saldo 2014

 

 

 

2.104,2

420,8

Acconto 2015

 

 

 

2.398,8

-2.398,8

Saldo 2015

 

 

 

 

2.104,2

Acconto 2016

 

 

 

 

2.398

Totale

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

 

Confrontando il gettito indicato nella tavola precedente, ascritto alle norme a seguito delle modifiche introdotte, con quello esposto nella relazione tecnica originaria si determina il seguente incremento di gettito.

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

RT originaria

721,0

1.315,7

3.581,3

2.400,0

2.400,0

RT maxiemendamento

725,1

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

Differenza

4,1

7,4

219,0

125,0

125,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica al maxiemendamento, che si riferisce al testo approvato in via definitiva, non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, utili ai fini della verifica della stima proposta. Con particolare riferimento alla distribuzione dei conti titoli per i diversi scaglioni di valore superiori a 50.000, cui si applicano le nuove misure dell’imposta.

In merito ai dati forniti, si rileva che il numero dei conti deposito considerati nella relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte (22 milioni) è maggiore rispetto a quello utilizzato nella RT riferita al decreto-legge iniziale (10,4 milioni), i cui dati erano desunti da indagini ABI (numero dei conti correnti) ed EURISKO (incidenza dei conti deposito titoli sui rapporti di conto corrente). Il Governo, in particolare, ha precisato che tali dati erano riferiti all’anno 2006 e che non erano stati aggiornati al fine di tenere prudenzialmente conto di eventuali fenomeni di ricollocamento degli attivi finanziari, indotti dall’effetto disincentivante della nuova imposizione. Non è chiaro se tale effetto disincentivante sia stato considerato ai fini della nuova quantificazione.

Si rileva, infine, che le norme del comma 7 in esame, alla lettera b), espungono dal comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa le comunicazioni relative ai depositi di titoli. A seguito di tale esclusione non appare chiaro – dal punto di vista applicativo - se ai depositi di titoli continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 691 del 1994, che istituiscono un’addizionale dell’imposta di bollo di cui al suddetto comma 2-bis, nonché le disposizioni delle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa che prevedono, rispettivamente, una maggiorazione dell’imposta per i clienti diversi dalle persone fisiche e l’esenzione dall’imposta per le comunicazioni relative ai depositi titoli di valore nominale inferiore a mille euro.

 


 

Articolo 23, comma 8
(Riduzione aliquota ritenuta d’acconto su pagamenti
spese di ristrutturazione e altri oneri detraibili)

 

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".

 

 

Il comma 8 dell'articolo 23 – novellando l’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 - riduce dal 10 al 4 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni.

 

Il citato articolo 25 aveva infatti assoggettato a ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata da Poste Italiane S.p.A. o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 ha individuato le tipologie di pagamenti interessate dalla disposizione nelle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e le spese per interventi di risparmio energetico, nonché le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute.

In particolare, le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono:

§      versare la ritenuta con le modalità ordinarie, utilizzando l’apposito codice tributo;

§      certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

§      indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

 

La riduzione è disposta, secondo la lettera della legge, “per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici”.

La relazione illustrativa che accompagna il ddl di conversione in proposito osserva che, in fase di prima applicazione della disposizione, si è rilevato che l’originaria misura della ritenuta potesse pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese artigiane. Fermo restando l’impianto normativo esistente e l’efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione consente di che si temperino i soli effetti finanziari e si eviti l’insorgere di crediti di imposta.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, non modificata nel corso dell’iter parlamentare, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

180

216

 

 

180

216

 

 

180

216

 

 

Maggiori entrate

 

 

297

0

 

 

297

0

 

 

297

0

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede la riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta a titolo di acconto, disposta dall’articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010. A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ad operare tale ritenuta, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta[5].

La relazione afferma che, ai fini della quantificazione, è stata applicata la stessa metodologia e sono stati utilizzati i medesimi dati riportati nella relazione tecnica di corredo al citato comma 1 dell’articolo 25. In particolare, tale relazione tecnica riferiva la stima ai soli pagamenti mediante bonifico bancario effettuati per le spese di ristrutturazione edilizia. Tali spese godono di un regime agevolato, che ne consente la parziale detrazione, la cui vigenza è fissata a tutto il 31 dicembre 2012. La medesima relazione ipotizzava, inoltre, che il 25 per cento dei contribuenti avrebbe continuato ad effettuare pagamenti con bonifico bancario successivamente alla scadenza dell’agevolazione.

Analizzando tale relazione tecnica risulta che la disposizione ora introdotta produce esclusivamente effetti sul gettito della ritenuta di acconto in esame[6].

Nella relazione tecnica citata erano indicati, a fronte di una ritenuta d’acconto del 10 per cento i seguenti effetti, rispettivamente per competenza e per cassa.

(milioni di euro)

Gettito ritenuta d’acconto

2010

2011

2012

2013

2014

Competenza

360

720

720

180

180

Cassa

300

360

0

-495

0

 

 

La relazione tecnica in esame ricorda che tali stime di gettito erano state ottenute ipotizzando una equidistribuzione mensile delle spese per interventi edilizi, stimate pari, per il periodo di vigenza dell’agevolazione, a 7,2 miliardi annui. Il documento, inoltre, ricorda che il versamento della ritenuta d’acconto deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Ne consegue che per il 2010, anno nel quale la norma si applicava a decorrere dal 1° luglio, si stimava sarebbero stati versati i 5/6 della ritenuta, mentre il rimanente 1/6 sarebbe stato versato nel 2011. Per gli anni successivi, nei quali la norma si applicava all’intero periodo annuale i versamenti sarebbero stati effettuati per gli 11/12 nell’anno in corso e, per il rimanente 1/12, nell’anno successivo. Gli effetti finanziari risultanti, distinti per i singoli anni di applicazione della ritenuta, erano i seguenti:

 

(milioni di euro)

Anno di competenza

2010

2011

2012

2013

2014

Ritenuta 2010

300,0

60,0

-360,0

 

 

 

Ritenuta 2011

 

660,0

60,0

-720,0

 

 

Ritenuta 2012

 

 

660,0

60,0

-720,0

 

Ritenuta 2013

 

 

 

165,0

15,0

-180,0

Ritenuta 2014

 

 

 

 

165,0

Totale

300,0

360,0

0,0

-495,0

0,0

 

 

Applicando la ritenuta d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dalle norme in esame ed ipotizzandone la decorrenza dal mese di luglio 2011, si hanno i seguenti effetti su base annua.

 

(milioni di euro)

Anni

Ammontare ritenuta d’acconto

2010

360 = (7,2*10%*1/2)

2011

504 = (7,2*10%*1/2)+(7,2*4%*1/2)

2012

288 = (7,2*4%)

2012 e successivi

72 = (7,2*4%*25%)

 

In base alle considerazioni già esposte in riferimento alle modalità di acquisizione del gettito dell’imposta per cassa, applicando la suddetta aliquota del 4 per cento si ottengono i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

Anno di competenza

2010

2011

2012

2013

2014

Ritenuta 2010

300,0

60,0

-360,0

 

 

 

Ritenuta 2011

 

480,0

24,0

-504,0

 

 

Ritenuta 2012

 

 

264,0

24,0

-288,0

 

Ritenuta 2013

 

 

 

66,0

6,0

-72,0

Ritenuta 2014

 

 

 

 

66,0

Totale

300,0

180,0

-216,0

-198,0

0,0

 

Ponendo a confronto gli effetti della legislazione previgente (aliquota del 10 per cento) e della legislazione variata (aliquota del 4 per cento) si ottengono i seguenti effetti differenziali, imputabili alla norma in esame.

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Ritenuta d’acconto

0,0

-180,0

-216,0

297,0

0,0

 

Si segnala che, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che i versamenti effettuati nel corso del 2010 tramite il codice tributo F24 “1039”, utilizzabile per il pagamento della ritenuta d’acconto in esame risulta un ammontare versato pari a 559,4 milioni, a fronte di una previsione di 300 milioni. Pertanto, l’ammontare versato risulta pari ad 1,86 volte quello stimato. Si può quindi ritenere che le ipotesi poste alla base della relazione tecnica riferita alla norma di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 fossero adeguate e sufficientemente prudenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione di quanto reso noto dal Governo in merito ai risultati di gettito ottenuti dall’applicazione della disposizione nella sua formulazione originaria.

 


 

Articolo 23, comma 9
(Riduzione della quota deducibile in ciascun anno
delle perdite fiscali pregresse)

 


9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.".


 

 

L’articolo 23, comma 9 modifica il regime di riporto delle perdite a fini IRES, novellando a tal fine i primi due commi dell’articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Con le modifiche introdotte, si dispone che per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventino riportabili senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito per ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti di tempo.

 

Il previgente articolo 84, comma 1 del TUIR prevedeva un regime di riportabilità delle perdite (in sostanza, la possibilità di computare le perdite di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi) limitato nel tempo, ovvero non oltre il quinto periodo d’imposta successivo, per l'intero ammontare che trovasse capienza nel reddito imponibile di ciascuno dei periodi d’imposta successivi.

 

Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini del computo delle perdite in diminuzione del reddito; dall’altro lato, la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trovi capienza in tale ammontare.

 

Le norme novellano anche il comma 2 dell’articolo 84, ai sensi del quale le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possano computarsi in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza limite di tempo, a condizione che siano riferite a una nuova attività produttiva; le modifiche operate precisano che tali perdite sono riportabili entro il limite del reddito imponibile di ciascuno dei periodi d’imposta successivi, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, in mancanza di una norma relativa al periodo transitorio, “le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”.

Dalle indicazioni della relazione tecnica, dunque, sembrerebbe evincersi l’operatività delle norme in esame già a partire dall’esercizio di imposta in corso alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in commento); sembrerebbe a tal fine opportuno chiarire il termine di vigenza delle norme in esame ed eventualmente specificare – come previsto ai commi 6 e 11 dell’articolo 23 in commento – se esse derogano alle prescrizioni in materia di irretroattività delle norme tributarie recate dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

471

269

269

0

471

269

269

0

471

269

269

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari solo rispetto al maggior gettito IRES/IRPEF recato dalla norma. A tal fine, effettua una elaborazione sulla base degli accertamenti effettuati per il recupero a tassazione di imponibile dovuto ad eccessive deduzioni di perdite pregresse. I dati utilizzati interessano, quindi, le perdite pregresse – diverse da quelle riportabili illimitatamente – utilizzate in compensazione, indicate nei quadri RN, TN (società che hanno optato per il regime di trasparenza) e GN (società che hanno optato per il consolidato nazionale) delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2008 e 2009 e che sono state oggetto di accertamento fiscale. Il recupero di base imponibile considerato è risultato pari a 760 milioni rispetto al quadro RN (il dato è riferito al 2009, mentre nel 2008 il valore indicato risulta pari a 843 milioni), a 1,4 milioni annui per quanto riguarda il quadro TN e a 269 milioni annui relativamente al quadro GN.

In merito alla decorrenza, la relazione tecnica chiarisce che le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso (2011) mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità.

Applicando un’aliquota media IRES/IRPEF pari a 27,5% (quadro RN), 26% (quadro TN) e 22% (quadro GN) si ottiene, in competenza, un maggior gettito annuo di 269 milioni di euro.

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 fornisce chiarimenti in merito alla mancata considerazione, in relazione tecnica, della eliminazione temporale dei cinque anni entro i quali le perdite sono riportabili in base alla normativa previgente affermando che la quantificazione originaria resta confermata anche in considerazione del superamento del predetto limite. Ciò in quanto le società di capitali che si trovano nelle condizioni di avere esclusivamente perdite pregresse del quinto esercizio sono una minoranza (0,7% dell’intera platea) e tali perdite rappresentano meno del 5 per diecimila del monte perdite pregresse complessive; inoltre, secondo quanto affermato nella Nota, si può ritenere che il maggiore utilizzo marginale delle perdite pregresse “ex quinto” esercizio sia residuale, tenuto conto dello stock di perdite pregresse più “giovane” e del correlato limite dell’80% all’utilizzo delle stesse.

La Nota, inoltre, chiarisce – in merito alla scelta delle aliquote IRPEF/IRES utilizzate nella quantificazione per i soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza e per i partecipanti al consolidato nazionale – che tali aliquote derivano, per le persone fisiche, da modello IRPEF, quale aliquota marginale media sui redditi di impresa/di partecipazione, mentre quella utilizzata per i redditi da attribuire al consolidato è stata ricavata dal modello IRES – sezione relativa al consolidato nazionale – e tiene conto della compensazione tra redditi e perdite apportate dalle società partecipanti al gruppo fiscale.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala, in primo luogo, che la quantificazione del maggior gettito viene fornita come risultato di “una specifica elaborazione” di calcolo basata su dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 (periodo d’imposta 2009) e che pertanto non è possibile procedere ad una verifica degli effetti finanziari.

Inoltre, tenuto conto che la nuova disciplina determina, da un lato, effetti di maggior gettito dovuti all’introduzione di un limite massimo di deducibilità annua delle perdite pregresse (80% del reddito) e, dall’altro lato, effetti di minor gettito in quanto consente la riportabilità illimitata delle perdite realizzate non appare chiaro se la specifica elaborazione effettuata tenga conto dei due effetti contrapposti e se il valore fornito rappresenti un valore differenziale tra maggiore e minore gettito di imposte.

In merito alla decorrenza, si fa presente che – in assenza di una esplicita indicazione nella formulazione della norma – la relazione tecnica ritiene che la nuova disciplina si applichi alle perdite realizzate a decorrere dal periodo d’imposta 2011 e, pertanto, la quantificazione è effettuata senza considerare le perdite realizzate fino al periodo d’imposta 2010.

 


 

Articolo 23, commi 10 e 11
(Limite alla deducibilità degli accantonamenti
per i concessionari di autostrade e trafori)

 

10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento».

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

I commi 10 e 11 dell'articolo 23 limitano all’1 per cento - in luogo del 5 per cento - la deducibilità degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

 

In particolare il comma 10 aggiunge un periodo all’articolo 107, comma 2, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Tale norma disciplina la deducibilità degli accantonamenti effettuati, da parte delle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e delle relative subconcessionarie, a fronte di spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, nonché delle altre spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (ai sensi dell’articolo 102, comma 6 del TUIR), ovvero del cd. “fondo di ripristino”.

 

In particolare, per beni “gratuitamente devolvibili” si intendono quei beni, acquistati da un’impresa titolare di concessione amministrativa, che alla scadenza della concessione devono essere trasferiti gratuitamente all’ente concedente in buono stato di conservazione e funzionamento[7].

Gli accantonamenti hanno la funzione di far partecipare al risultato d’esercizio anche perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, di cui alla chiusura di esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza (ai sensi dell’articolo 2424-bis, comma terzo del codice civile). Sotto il profilo tributario, la disciplina degli accantonamenti prevede un tetto massimo alla deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di determinati accantonamenti.

 

Le norme vigenti ammettono la deduzione, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo; non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo, l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.

Al fine di rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti nei confronti di imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, le disposizioni in commento limitano all’1 per cento la deducibilità dei suddetti accantonamenti.

 

Ai sensi del comma 11, la disposizione così modificata si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, espressamente in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), ai sensi del quale le norme tributarie – salve le disposizioni interpretative - non hanno effetto retroattivo e in particolare, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 23, comma 47 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), in attesa della riforma del sistema fiscale, affida a un regolamento il compito di apportare modifiche al regime degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

Profili finanziari (Art. 23, comma 10)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

282

93

71

0

282

93

71

0

282

93

71

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti recati dalla norma, come modificata dal Senato, utilizza le informazioni riguardanti i soggetti concessionari interessati dalla disciplina, dalle quali si rilevano i seguenti dati:

§      stock di investimenti: circa 30 miliardi di euro;

§      fondo dedotto: circa 1 miliardo di euro;

§      accantonamenti effettuati nell'esercizio 2010: 800 milioni di euro;

§      accantonamenti fiscalmente non deducibili: circa 160 milioni di euro[8];

§      accantonamenti dell'anno deducibili a legislazione previgente: circa 640 milioni di euro (800-160 milioni). Il valore ammortizzabile risulta pertanto di 12,8 miliardi di euro (dei quali 640 milioni rappresentano il 5%);

§      accantonamenti deducibili a legislazione previgente nel secondo anno: 667 milioni di euro (640+1/6 di 640);

L’importo di 1/6 deriva dalla circostanza che, in base all’articolo 107 del D.P.R. 917/1986, la quota delle spese (sostenute in un esercizio) eccedente rispetto all'ammontare del fondo deducibile è a sua volta deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi;

§      accantonamenti deducibili a legislazione previgente nel terzo anno: circa 693 milioni di euro [640+(1/6 di 640)+(1/6 di 640)];

§      accantonamenti deducibili a legislazione previgente nel quarto anno: circa 720 milioni di euro [640+(1/6 di 640)+(1/6 di 640)+(1/6 di 640)].

 

Applicando la nuova normativa, gli accantonamenti deducibili diventano:

§      nel primo anno, circa 128 milioni di euro (corrispondente all’1% di 12,8 mld); l'effetto del primo sesto deducibile nell'esercizio in corso è stato neutralizzato dalla presenza di un fondo capiente;

§      nel secondo anno, circa 240 milioni di euro costituiti dalla somma tra: a) deduzione dell'anno di circa 128 milioni di euro (1% di 12,8 mld); b) un sesto della quota di ammortamento non deducibile per effetto della nuova normativa (640-128)/6; c) un sesto della quota di ammortamento già non deducibile a legislazione previgente (160/6);

§      nel terzo anno circa 352 milioni di euro costituiti dalla somma tra: a) deduzione dell'anno di circa 128 milioni di euro (1% di 12,8 mld); b) due sesti della quota non deducibile per effetto della nuova normativa (640 -128)/6×2; c) due sesti della quota già non deducibile a legislazione previgente (160/6×2);

§      nel quarto anno circa 464 milioni di euro costituiti dalla somma tra: a) deduzione dell'anno di circa 128 milioni di euro (1%di 12,8 mld); b) tre sesti della quota non deducibile per effetto della nuova normativa (640 -128)/6×3, più tre sesti della quota già non deducibile a legislazione previgente (160/6 x 3).

 

Ai fini della determinazione degli effetti di cassa è stata applicata un’aliquota IRES del 27,5% e un acconto pari al 100 per cento.

Si evidenzia che la RT riferita al testo originario (poi modificato nel corso dell’esame presso il Senato) aveva utilizzato una percentuale di acconto pari al 75 per cento.

In termini finanziari, si determinano i seguenti effetti di maggior gettito sul bilancio dello Stato:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IRES

0

282

93

71

46

24

1

 

Il procedimento di calcolo non viene esplicitato dettagliatamente dalla relazione tecnica. Presumibilmente, sono stati utilizzati i seguenti parametri.

Per l’esercizio 2012, si tiene conto della quota deducibile a legislazione previgente si è tenuto (5%), dalla quale è stata sottratta la quota deducibile a legislazione variata (1%). All’importo risultante, è stata applicata l’aliquota IRES del 27,5% ed è stato moltiplicato per due (per considerare l’effetto saldo/acconto, con acconto al 100%).

Per gli esercizi successivi (dal 2013), i parametri sono i medesimi, ma al risultato finale va sottratto l’acconto versato nell’anno precedente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica allegata alla modifica introdotta al Senato ipotizza, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, una misura dell’acconto d’imposta pari al 100%, diversamente dal parametro utilizzato nella RT allegata al testo originario del provvedimento, indicato, per le medesime società, al 75%.

Per quanto concerne, invece, i dati relativi all’ammontare delle spese sostenute, e quindi delle sue quote (deducibili in parte fiscalmente nell’anno, e in parte in quote costanti nei successivi cinque anni) si osserva che la RT assume la costanza in tutto il periodo considerato delle spese medesime senza fornire elementi a supporto di tali ipotesi.

 


 

Articolo 23, commi 12-15
(Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali e civilistici avviamento e altre attività immateriali)

 


12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.».

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.


 

 

I commi da 12 a 15 dell'articolo 23 ampliano l’operatività delle norme (articolo 15, comma 10 del decreto-legge n. 185 del 2008[9]) che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni aziendali straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR ovvero, rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda) relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Con le norme in esame la facoltà di affrancamento è estesa anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

In estrema sintesi, Il citato comma 10 ha introdotto, per le imprese coinvolte nelle citate operazioni straordinarie, la facoltà (ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR) di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, applicabile limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. La nuova facoltà si concretizza col pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori che decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva.

 

Sostanzialmente, obiettivo delle norme in esame è rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione ricorda che l’articolo 15, comma 10, del D.L. 185/2008 consente l’affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

Nel dettaglio, il comma 12 in esame aggiunge all’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 i commi 10-bis e 10-ter.

 

Il comma 10-bis, come già anticipato, estende le previsioni del citato comma 10 anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Si specifica peraltro che per partecipazioni di controllo si intendono:

§      quelle incluse nel consolidamento ai sensi del Capo III del decreto legislativo n 127 del 1991[10].

Si tratta delle disposizioni (articoli 25-43 del decreto legislativo n 127 del 1991) che disciplinano la redazione del bilancio consolidato da parte di società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa;

§      quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002[11].

L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

 

Il successivo comma 10-ter introduce la possibilità di applicare l’affrancamento anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, nel settore bancario sussisterebbero ipotesi in cui, a seguito di un’operazione straordinaria, l’avviamento e le altre attività immateriali non vengono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell’avente causa pur essendo stati “pagati”. L’esempio sarebbe quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall’avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accadrebbe anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione.

Sulla base della normativa previgente, prosegue la relazione, questi maggiori valori “incorporati” nel costo della partecipazione non risulterebbero affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell’acquirente come avviamento o altre attività immateriali. La norma in esame mirerebbe a superare tale situazione in quanto, per le partecipazioni di controllo, la parte del valore di carico delle partecipazioni che costituisce avviamento risulta in via autonoma dal bilancio consolidato (pur non risultando dal bilancio individuale): il riferimento ai valori risultanti dal bilancio consolidato servirebbe pertanto a consentire il riallineamento mediante pagamento della sostitutiva.

 

Il successivo comma 13 disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte. Esse si applicano in particolare:

§      alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010;

§      alle operazioni effettuate nei periodi di imposta precedenti.

 

Per le operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

 

Per quanto concerne invece gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 12, questi decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (comma 14).

 

Il comma 15 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni così introdotte.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

544

 

 

 

544

 

 

 

544

 

 

 

Minori entrate

 

16

16

240

 

16

16

240

 

16

16

240

 

La relazione tecnica ricorda che l’articolo 15, comma 10, del decreto legge n. 185 del 2008 consente il riallineamento, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dall’avente causa nel proprio bilancio individuale.

Tuttavia, nel settore bancario, sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di operazioni straordinarie, l’avviamento e le altre attività immateriali non sono autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell’avente causa, nonostante siano incorporati nel valore dell’operazione. E’ il caso della fusione di società il cui attivo sia costituito esclusivamente da partecipazioni. In tale esempio, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall’avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. In base alla normativa previgente, che prevede il solo riallineamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali, tali maggiori valori, incorporati nel costo della partecipazione non sono affrancabili, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell’acquirente.

In base a quanto affermato dalla relazione tecnica, le norme in esame hanno la finalità di rimuovere tale inconveniente. Infatti, per le partecipazioni di controllo, la parte del valore di carico delle partecipazioni che costituisce avviamento è desumibile in via autonoma dal bilancio consolidato, al quale occorrerà fare riferimento ai fini dell’individuazione dei maggiori valori riallineabili mediante versamento dell’imposta sostitutiva.

Secondo la relazione tecnica la facoltà di affrancamento offerta dalle disposizioni appare molto “appetibile” per alcune banche, in quanto consente di poter dedurre in dieci anni il maggior valore affrancato.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, la fruizione della predetta facoltà determina, nell’immediato, un effetto di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva a fronte di una perdita di gettito negli anni successivi.

Con riguardo alla stima degli effetti, la relazione evidenzia che, in base ad informazioni raccolte presso gli operatori del settore, si può ipotizzare un importo potenzialmente assoggettabile ad imposta sostitutiva pari a 3,5 miliardi.

Si stima, pertanto un maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva di 560 milioni (3,5mld*16%), versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011. Le perdite di gettito a titolo di IRES e di IRAP, a seguito della deducibilità in 10 quote costanti dei maggiori ammortamenti sono stimate rispettivamente in 96 milioni (3,5 mld./10*27,5%) ed in 16 milioni (3,5 mld/10*4,5%) annui per competenza dal 2013.

La relazione tecnica segnala, inoltre, che la deducibilità per maggiori ammortamenti riguardanti il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali incide sul valore delle attività per imposte anticipate (DTA) che, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59, del decreto legge n. 225 del 2010 danno diritto ad un maggior credito d’imposta. Dai dati dichiarativi, tale maggior credito d’imposta è stimabile in 16 milioni di euro annui.

Pertanto, la relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari delle disposizioni in esame, distintamente per cassa e per competenza.

(milioni di euro)

COMPETENZA

2011

2012

2013

Imposta sostitutiva

560

 

 

Credito d’imposta DTA

-16

-16

-16

IRES

 

 

-96

IRAP

 

 

-16

Totale

544

-16

-128

(milioni di euro)

CASSA

2011

2012

2013

2014

Imposta sostitutiva

560

 

 

 

Credito d’imposta DTA

-16

-16

-16

-16

IRES

 

 

 

-192

IRAP

 

 

 

-32

Totale

544

-16

-16

-240

Si segnala che, nella Nota di risposta[12] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, il Governo ha precisato quanto segue:

       la stima del maggior credito d’imposta sulle DTA ex articolo 2, commi 55-59, del decreto legge n. 225 del 2010 è stata effettuata sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria;

       la stima ai fini IRAP è stata effettuata a legislazione vigente al momento della presentazione della norma;

       ai fini della stima degli effetti di cassa, è stata utilizzata una percentuale di versamento in acconto ai fini IRES ed IRAP del 100 per cento, come già operato in precedenti occasioni nei casi di disposizioni di esclusivo interesse del settore bancario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’adozione di una percentuale di acconto pari al 100 per cento (quindi coincidente con la percentuale di acconto nominale) presuppone che tutti i soggetti interessati siano tenuti al versamento dell’acconto e che, quindi, non espongano situazioni di perdite di esercizio. Tale ipotesi, che appare generalmente plausibile nelle stime degli effetti di misure afferenti esclusivamente il settore bancario, nel caso in esame non appare coerente con la previsione di un maggior credito d’imposta relativo alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, adottata nella relazione tecnica. Infatti, ai sensi del comma 55 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio della società venga individuata una perdita d’esercizio.

Pertanto, se si ipotizza un effetto delle disposizioni in termini di credito d’imposta relativo alle attività per imposte anticipate, non sembra potersi presupporre la piena redditività dei medesimi contribuenti interessati.

Si segnala, altresì, che la relazione tecnica, come asserito nella stessa Nota del Governo, non tiene conto della nuova aliquota IRAP introdotta per il settore bancario, dai commi 5 e 6 dell’articolo in esame, pari al 4,65 per cento.

Si rileva, infine, sempre con riguardo all’effetto di perdita di gettito a titolo di IRAP dal 2014, che ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 68 del 2011 (federalismo regionale) gli interventi statali sulle aliquote e sulle basi imponibili dei tributi regionali sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

 


 

Articolo 23, comma 16
(Disapplicazione delle sanzioni erogate ai soggetti tenuti alla restituzione di agevolazioni fiscali indebitamente fruite)

 

16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

 

 

Il comma 16 dell'articolo 23 dispone che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio (di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990) in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite (in particolare, l’abbattimento dell’IRPEG previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, in materia di agevolazioni tributarie, e l’esonero della ritenuta sui dividendi previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 1745 del 1962, che ha istituito la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificato la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari), anche ove sui provvedimenti interessati penda ricorso per revocazione.

 

Nel dettaglio, non sono dovute le sanzioni irrogate nei confronti del gruppo creditizio in sede di recupero delle seguenti agevolazioni, indebitamente fruite:

§      riduzione a metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (già IRPEG), disposta dall’articolo 6 del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 601 (recante disciplina delle agevolazioni tributarie) nei confronti di specifici soggetti, purché aventi personalità giuridica: tra di essi vi sono gli enti e gli istituti di assistenza sociale, gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro; gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi;

§      esenzione dalla ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sui dividendi (combinato disposto degli articoli 10 e 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che ha istituito la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società) spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

 

La disposizione consente la disapplicazione delle sanzioni anche se irrogate con provvedimenti interessati da ricorso per revocazione, ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

 

La revocazione è un mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, esperibile ove:

-        la sentenza è effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

-        si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

-        dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

-        la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L’errore di fatto si verifica quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la si è pronunciata la sentenza;

-        la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

-        la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

 

La norma è emanata in applicazione dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

 

L’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

 

L’articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari significativi e, comunque, le previsioni di bilancio delle pertinenti unità di voto non scontano effetti nell’ambito delle entrate extratributarie (in cui tali sanzioni trovano allocazione).

Si segnala che, nella Nota di risposta[13] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, il Governo ha precisato che la disposizione in questione intende esplicitare e dare attuazione a principi già insiti nell’ordinamento – alla stregua delle disposizioni di carattere interpretativo – in tema di non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza del quadro normativo. Si può quindi sostenere che la stessa non comporta maggiori oneri o minori entrate per l’erario. Inoltre, come indicato nella RT, si ribadisce che le previsioni di bilancio delle pertinenti unità di voto non scontano, fra le entrate extratributarie, alcun effetto finanziario riferito a tali sanzioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 23, commi 17-20
(Eliminazione obbligo di prestazione di garanzia per fruire
della rateazione del pagamento dei debiti tributari)

 


17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia" sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "prevista".

19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

I commi da 17 a 20 dell'articolo 23 eliminano l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50 mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, ovvero all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

 

A tal fine, il comma 17 novella l’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997[14] (in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), norma che disciplina, tra l’altro, gli adempimenti successivi all’atto di accertamento con adesione e i versamenti delle somme dovute per effetto dell'accertamento medesimo.

Per effetto delle norme in esame:

§      viene modificato il comma 2 del citato articolo 8, eliminando in tal modo l’obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia (nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, ovvero di garanzia rilasciata da Confidi, per il periodo di rateazione aumentato di un anno) al fine di accedere al beneficio della rateazione dei pagamenti, conseguenti ad accertamento con adesione, di importo superiore a 50.000 euro;

§      analogamente, al comma 3 viene soppresso il riferimento alla documentazione relativa alla prestazione di garanzia;

§      viene novellato il comma 3-bis, eliminando il riferimento all’ipotesi di mancato pagamento del garante, nonché espungendo il preventivo obbligo dell’Amministrazione di invitare all’adempimento il fideiussore. Dunque, se l’obbligato non paga anche una sola rata diversa dalla prima nel termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate iscrive direttamente a ruolo sia le residue somme dovute sia – per effetto della novella – anche della sanzione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

 

Con finalità di coordinamento, il successivo comma 18 dell'articolo in esame novella l’articolo 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (in materia di perfezionamento dell’accertamento con adesione) sopprimendo il riferimento ivi previsto alla prestazione della garanzia.

 

Il comma 19 reca analoghe prescrizioni in materia di conciliazione giudiziale, disciplinata dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 recante disposizioni sul processo tributario.

 

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 19:

§      al comma 3 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene soppresso l'obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia (nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, ovvero di garanzia rilasciata da Confidi, per il periodo di rateazione aumentato di un anno) al fine di accedere al beneficio della rateazione dei pagamenti, conseguenti a conciliazione giudiziale, di importo superiore a 50.000 euro;

§      analogamente, al comma 3 viene soppresso il riferimento alla prestazione di garanzia, con riferimento al perfezionamento della procedura di conciliazione;

§      al comma 3-bis è eliminato il riferimento alla preventiva richiesta di pagamento al garante (dunque, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate iscriverà direttamente a ruolo le residue somme dovute e la sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo).

 

Il comma 20 dispone che le suddette disposizioni non si applichino:

§      agli atti di adesione;

§      alla rinuncia del contribuente ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione (definizione ai sensi dell’articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997, con pagamento delle somme complessivamente dovute entro il termine per la proposizione del ricorso);

§      alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

300

400

400

 

300

400

400

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione in esame sopprime l’obbligo per il contribuente, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria al fine di ottenere la rateazione dei pagamenti. La norma consentirebbe di superare l’attuale situazione in base alla quale circa la metà degli accertamenti, per un ammontare di maggiori imposte accertate di 16 miliardi, non risulta definita, per impugnazione o per rinuncia.

La relazione afferma, altresì, che l’eliminazione dell’obbligo di garanzia comporta un effetto positivo solo sugli incassi a mezzo ruolo, non incidendo sul volume degli accertamenti. Pertanto, tale effetto si determina esclusivamente ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle P.A.

Ai fini della stima, la relazione ipotizza che, per effetto della norma, in almeno il 5 per cento dei casi, corrispondenti a maggiori imposte accertate per 800 milioni, la definizione possa aver luogo. Considerando gli interessi e le sanzioni si perverrebbe ad un gettito di circa un miliardo di euro che, tenuto conto della possibilità di rateizzazione, determinerebbe maggiori entrate per 300 milioni di euro nel 2012 e 400 milioni di euro annui dal 2013.

 

Si segnala che, nella Nota di risposta[15] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, l’Agenzia delle entrate ha fornito una precisazione in merito ai possibili oneri derivanti dal venir meno della tutela dell’amministrazione finanziaria, alla quale non sarebbe più garantito l’incasso delle somme accertate e rateizzate. In merito, secondo l’Agenzia, occorre considerare che i soggetti in gravi difficoltà finanziarie, proprio in ragione degli elevati costi connessi al rilascio delle garanzie, difficilmente hanno la possibilità di definire la pretesa tributaria tramite accertamento con adesione o conciliazione giudiziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti di gettito si basa su un’ipotesi di incremento delle riscossioni indotto dai comportamenti dei contribuenti: si tratta, pertanto, di previsioni caratterizzate da margini di incertezza. Ciò premesso, si osserva che la relazione tecnica non ha suffragato l’ipotesi di incremento delle riscossioni (5 per cento) con specifici dati ed elementi di valutazione.

Inoltre la RT ha computato per intero, ad incremento delle previsioni di entrata per cassa, il maggior gettito ascritto alle disposizioni in esame. Ciò potrebbe non risultare coerente con la considerazione che, anche in assenza di tali disposizioni, una quota delle somme in questione avrebbe potuto essere comunque recuperata, sia pure presumibilmente in tempi più lunghi, attraverso gli strumenti di escussione di cui dispone l’amministrazione finanziaria.

 


 

Articolo 23, comma 21
(Addizionale erariale sul bollo per autoveicoli
con potenza fiscale superiore a 225 kw)

 


21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.


 

 

Il comma 21 dell'articolo 23 introduce, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose. L'importo dell'addizionale, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, ammonta a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt.

 

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all’archivio dell’anagrafe tributaria risulterebbe che le autovetture interessate dalla norma aventi potenza superiore ai 225 KW sarebbero circa 98 mila.

 

La norma rinvia ad un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per l'individuazione di modalità e termini di pagamento dell'imposta.

 

La sanzione da applicare nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale è pari al 30 per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997[16].


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

50,3

48,6

49,4

49,4

50,3

48,6

49,4

49,4

50,3

48,6

49,4

49,4

 

La relazione tecnica afferma che dall’anagrafe tributaria risulta che le autovetture con potenza superiore ai 225 kw sono circa 98.000 e che pertanto il maggior gettito è stimato in 50,3 milioni di euro annui.

Per le imposte pagate dalle imprese, viene riconosciuto un minor gettito IRAP e IRES stimato, in termini di cassa, in 1,7 milioni nel 2012 e 0,9 milioni a decorrere dal 2013.

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011 ha chiarito che, ai fini della quantificazione, è stata utilizzata un’aliquota media IRPEF/IRES pari a 22% per tenere conto dei soggetti in perdita e un’aliquota media IRAP del 4%. Per gli effetti di cassa, sono stati considerati acconti pari al 75% per IRPEF/IRES e 85% per IRAP.

Ulteriori informazioni sono state inoltre fornite in merito alla stima della deducibilità della maggiore imposta pagata. In proposito, la Nota precisa che, trattandosi di auto di grossa cilindrata, si è reputato che verosimilmente la misura della deducibilità sia quella normalmente utilizzata (40%).

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che le informazioni fornite dalla relazione tecnica, integrate con quelle fornite dalla successiva Nota del dipartimento delle finanze del 12 luglio 2011, non sono sufficienti per effettuare una verifica degli effetti finanziari ascritti.

Andrebbero illustrati anche gli ulteriori parametri utilizzati ai fini della quantificazione quali:

§      la potenza media in kw del parco macchine interessate, tenuto conto che l’addizionale è pari a 10 euro per ciascun kw eccedente i 225 indicati dalla norma;

§      la quota attribuita alle imprese, relativamente alle quali sono stati scontati gli effetti di minor gettito IRES/IRAP.

In merito al prospetto riepilogativo, non appare coerente l’iscrizione del minor gettito IRAP tra le minori entrate anche ai fini del saldo netto da finanziare.

 

Si fa presente, inoltre, la necessità di coordinare la disposizione con la disciplina sul federalismo fiscale, ed in particolare con il D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) che dispone, all’articolo 7, la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013 e all’articolo 11 stabilisce che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

 


 

Articolo 23, commi 22 e 23
(Partite IVA inattive)

 


22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.".

23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell' articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.


 

 

I commi 22 e 23 dell'articolo 23, perseguendo l’intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, prevedono la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive da tre anni. È altresì contemplata la possibilità di una sanatoria nell'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

 

Più in dettaglio il comma 22, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, inserisce un nuovo comma (il 15-quinquies) all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il comma 15-quinquies prevede in particolare che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare:

§      non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni;

§      o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Viene altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

 

Il comma 23 introduce una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tal modo si intende agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

La sanatoria si effettua con il versamento mediante il modello F24, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (4 ottobre 2011), di una sanzione ridotta pari a 129 euro[17].

Non è tuttavia possibile accedere alla sanatoria se la violazione sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

80

50

50

50

80

50

50

50

80

50

50

50

 

La relazione tecnica afferma che dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate il numero delle partite IVA inattive è stimato in 2 milioni. Considerando un versamento di sanzione pro-capite pari a 129 euro e un abbattimento prudenziale (circa il 70%) del numero dei soggetti che aderiscono, il gettito atteso per l’anno 2011 è stimato in 80 milioni di euro.

Inoltre, la RT ritiene che la norma determini anche un effetto dissuasivo a regime in quanto un minor numero di partite IVA attive determina una maggiore possibilità di accertamento fiscale; pertanto viene considerato un maggior gettito da parte dei contribuenti a decorrere dal 2012 stimato in 50 milioni annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la quantificazione del maggior gettito è basata su ipotesi discrezionali che non consentono la verifica degli effetti finanziari ascritti.

 

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati nella quantificazione del maggior gettito. In particolare, è stato precisato che la platea considerata include quei soggetti che non possono fruire del pagamento ridotto della sanzione (ravvedimento operoso); infatti, chiarisce la Nota, la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive opera qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

 


 

Articolo 23, commi 24-27
(Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie)

 


24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".

25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie";

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".

26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";

2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.".

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".


 

 

I commi da 24 a 27 dell'articolo 23 recano norme aventi la finalità di ampliare i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono introdotte inoltre norme volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso, sull’industria finanziaria.

 

I commi 24 e 25 modificano anzitutto le procedure di cd. “indagine finanziaria” da parte degli Uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza, ovvero quell’attività di richiesta di informazioni ad enti creditizi e finanziari volta ad acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale (o l’effettivo volume di operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente).

Nell’esercizio del predetto potere, l’Amministrazione – previa autorizzazione dei competenti organi e uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza - può raccogliere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra enti creditizi e finanziari e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

 

In particolare il comma 24 modifica le norme (articolo 32, comma primo, numeri 5) e 7) del D.P.R. n. 600/1973) che individuano i poteri degli uffici di effettuare indagini finanziarie in sede di accertamento delle imposte sui redditi.

L’articolo 32, comma 1, n. 5) consente infatti all’Amministrazione di richiedere dati e notizie su soggetti - indicati singolarmente ovvero per categorie - ad organi e Amministrazioni statali, a enti pubblici non economici, a società ed enti di assicurazione, a società ed enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi. Sono previsti tuttavia dei limiti per le società e gli enti di assicurazione, in relazione ai rapporti con gli assicurati del ramo vita: ad essi possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo; le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.

Tra i soggetti cui non si applica questa disposizione rientrano l’ISTAT, gli ispettorati del lavoro per alcune rilevazioni e, salvi i poteri di indagini finanziarie (disciplinati al successivo n. 7)), le banche e Poste italiane S.p.A. per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie. Per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame, tra tali soggetti vengono anche inserite le società e gli enti di assicurazione, per quanto riguarda le attività finanziarie

Il successivo n. 7) disciplina lo svolgimento delle procedure di cd. “indagine finanziaria”.

Per effetto delle modifiche in esame, previa autorizzazione dei competenti organi dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza, l’Amministrazione potrà esercitare il proprio potere di richiesta anche nei confronti di società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie (oltre che a banche, a Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli OICR, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie).

Un secondo ordine di modifiche riguarda l’ampliamento dell’oggetto delle richieste dell’Amministrazione. Essa potrà infatti chiedere dati, notizie e documenti relativi anche alle garanzie prestate dagli operatori finanziari cui è indirizzata la richiesta, nonché le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato operazioni e servizi, o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

 

Il comma 25 reca analoghe modifiche all’articolo 51, secondo comma, numeri 5) e 7) del D.P.R. n. 633 del 1972, concernenti i poteri di indagine finanziaria dell’Amministrazione nell’accertamento dell’IVA.

 

I commi 26 e 27 coordinano la materia dei poteri di accesso dell’Amministrazione in sede di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA con quanto disposto in precedenza relativamente ai poteri di indagine.

 

In particolare, il comma 26 modifica la disciplina di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici del fisco in sede di accertamento delle imposte dirette (secondo e sesto comma dell’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973).

Con un primo ordine di modifiche, volte a coordinare la disciplina degli accessi con le nuove procedure di indagine finanziaria, si specifica che l’accesso dell’Amministrazione è consentito anche presso gli operatori finanziari destinatari delle indagini finanziarie (di cui al n. 7) del citato articolo 32).

Inoltre, per esigenze di snellimento e semplificazione, le norme in commento precisano che scopo dell’accesso è l’acquisizione diretta di dati, notizie e documenti relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste rivolte agli operatori finanziari (a norma del citato n. 7)) ove questi non siano stati trasmessi tempestivamente, ovvero la rilevazione diretta della completezza o dell'esattezza delle risposte, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.

Le norme novellano inoltre il sesto comma dell'articolo 33 al fine di raccordare le procedure e le autorizzazioni in materia di accesso con la nuova organizzazione interna sia dell’Amministrazione finanziaria, sia del Corpo della Guardia di finanza (autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale delle Entrate; del Comandante regionale della GdF); viene specificato, rispetto alla formulazione vigente, che gli accessi devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico.

Viene eliminata la previsione che affidava a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di esecuzione degli accessi.

Viene infine modificato (comma 27) l’articolo 52 del D.P.R. 633/1972 in materia di accertamento dell’ IVA, rinviando, per quanto riguarda la disciplina degli accessi presso pubbliche amministrazioni ed enti, nonché presso operatori finanziari, a quanto disposto dalle novellate disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi (in particolare, ai novellati secondo e sesto comma del citato articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

660

660

660

0

100

100

100

0

100

100

100

 

La relazione tecnica rileva che le norme, che includono le società e gli enti di assicurazione nell’ambito dei soggetti presso i quali l’amministrazione finanziaria può attingere informazioni relativamente alle attività finanziarie, al fine di effettuare congrui accertamenti in materia di imposte dirette e di IVA in capo ai contribuenti, determineranno una maggiore efficacia dei suddetti accertamenti.

Si stima, pertanto, un miglioramento dei risultati in termini di maggiori imposte accertate e definite. L’ammontare di tale miglioramento è stimato dalla relazione tecnica considerando che, nel 2010, l’Agenzia delle entrate ha incassato, a seguito della definizione degli accertamenti supportati da indagini finanziarie, circa 100 milioni di euro. Poiché l’utilizzo di tale strumento istruttorio è in costante aumento, si può ritenere che le disposizioni determinino un incremento degli incassi corrispondente a quelli realizzati nel 2010 e pari, quindi, a circa 100 milioni annui dal 2012. In considerazione del rapporto sussistente tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse, si stima, per competenza un effetto, corrispondente alle maggiori imposte accertate, pari a 660 milioni di annui dal 2012.

Nella Nota di risposta[18] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter del provvedimento al Senato, l’Agenzia delle entrate ha precisato quanto segue:

       la vigente disposizione, di cui al comma 1, numero 5), dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, consente l’utilizzo dello strumento delle indagini finanziare nei confronti delle società ed enti di assicurazione ai soli fini dell’acquisizione di dati e notizie attinenti la durata del contratto, l’ammontare del premio e l’individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, relativamente ai soli rapporti con gli assicurati del ramo vita;

       l’evoluzione dei mercati e dei prodotti finanziari ha determinato un forte orientamento dei contribuenti ad investire in prodotti assicurativi. Pertanto, le disposizioni introdotte permetteranno agli uffici di attingere notizie sui prodotti di natura finanziaria forniti dalle imprese assicuratrici (polizze vita index-linked, polizze unit linked), non contemplati dalla normativa vigente, realizzando un ampliamento dei soggetti verso i quali indirizzare le indagini finanziarie ed un potenziamento dello strumento istruttorio;

       tenuto conto, pertanto, del prevedibile potenziamento dello strumento e del notevole incremento dell’efficacia dello stesso, l’aumento stimato dalla relazione tecnica in termini di maggiori incassi appare congruo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’adeguamento della normativa in materia di indagini finanziarie operato dalle norme, appare potenziare tale strumento istruttorio, adeguandolo all’evoluzione delle tipologie di investimenti finanziari offerti agli operatori. Tra le conseguenze di tale potenziamento, la relazione tecnica e la Nota fornita dall’Agenzia delle entrate individuano un ampliamento della platea dei soggetti verso i quali indirizzare le indagini finanziarie. Potrebbe, tuttavia, risultare poco prudenziale presupporre un conseguente raddoppio dei risultati in termini di maggiori imposte accertate e definite ove si consideri che tali risultati dovrebbero essere conseguiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria in una situazione di invarianza delle risorse professionali e strumentali disponibili.

 


 

Articolo 23, comma 28
(Studi di settore)

 


28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comuni­cazione dei dati rilevanti ai fini dell'appli­cazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presen­tazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.";

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del mo­dello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.";

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presen­tazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.".


 

 

Il comma 28 dell'articolo 23 reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore dirette, in estrema sintesi:

§      a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore;

§      ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

§      a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati;

§      a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore;

§      ad innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

 

In primo luogo, la lettera a) (aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999[19]) dispone che, a decorrere dall'anno 2012, gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore devono invece essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale le eventuali integrazioni necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali.

 

La lettera b) (aggiungendo un periodo all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997[20]) prevede l'applicazione della sanzione in misura massima pari a 4 milioni di lire, 2065,8 euro nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Per effetto delle modifiche operate dalla lettera c) (che aggiunge la lettera d-ter) al secondo comma dell’articolo 39 del DPR 600 del 1973[21]), l'ufficio delle imposte potrà procedere ad accertamento induttivo – determinando quindi il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici - anche quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La disposizione è applicabile a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ovvero a condizione che il maggior reddito d'impresa - ovvero di arte o professione - accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Il comma 2-bis eleva del 10 per cento la sanzione dovuta per l’ipotesi di dichiarazione infedele (dal cento al duecento per cento della maggior imposta dovuta) nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, purché sia superata la soglia del 10 per cento del predetto scostamento tra l’accertato e il dichiarato.

 

La lettera d) modifica le disposizioni (recate dal comma 4-bis dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998[22]) relative ai poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nel caso di congruità di un soggetto alle risultanze degli studi di settore.

Resta ferma la previsione secondo cui in questo caso l’ufficio non può procedere a rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ma viene eliminato l’obbligo dell’amministrazione di evidenziare, nella motivazione dell’atto di eventuale rettifica, le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

 

Le lettere e), f) e g), recando analoghe modifiche alla normativa in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, elevano del 50 per cento gli importi delle sanzioni minima e massima in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP compiuta a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei medesimi studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

94,7

362

375,3

0

94,7

362

375,3

0

94,7

362

375,3

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame producono effetti principalmente in termini di deterrenza, in quanto sono dirette a garantire una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione degli studi di settori.

Al fine di quantificare il maggior gettito, la RT distingue due categorie di soggetti:

§      la prima categoria riguarda i contribuenti che fino ad ora hanno omesso la presentazione degli studi di settori anche se obbligati. Relativamente a tali soggetti – stimati in misura pari al 10% del complesso degli interessati (4.500.000) - la RT ritiene che un 30% inizierà a presentare il modello degli studi di settori e che tra questi ultimi una metà dichiarerà un maggiore imponibile stimato, in media, pari a 3.000 euro ciascuno per l’anno 2012 e 4.500 euro ciascuno a decorrere dal 2013. Il maggiore imponibile, pertanto, risulta pari a 202,5 milioni di euro nel 2012 (4.500.000x10%x30%x50%x3.000) e a 303 milioni di euro nel 2013 (4.500.000x10%x30%x50%x4.500);

§      la seconda categoria riguarda i soggetti che già presentano i modelli degli studi di settore allegati alla dichiarazione dei redditi. Relativamente a tali soggetti la RT afferma che 2.428.000 soggetti risultano congrui e che 434.000 soggetti si sono adeguati agli studi di settore incrementando l’imponibile per un valore complessivo pari a 3.144 milioni di euro. La RT ipotizza, quindi, che il 5%[23] di tutti questi soggetti (2.428.000+434.000=2.862.000) dichiarerà ulteriore base imponibile pari in media a 3.000 euro nel 2012 e 4.500 nel 2013 cui corrisponde, complessivamente, un maggiore imponibile complessivo di 429 milioni nel 2012 (5%x2.862.000x3.000) e 643 milioni[24] (5%x2.862.000x4.500) nel 2013.

Ipotizzando, infine, un’aliquota media di imposte dirette pari al 20%, un’aliquota media IVA del 15% e un acconto di imposte dirette del 75% si ottengono gli effetti di cassa ascritti nel prospetto riepilogativo.

 

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri utilizzati in relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari.

In primo luogo, ha precisato che la stima effettuata non considera, prudenzialmente, gli effetti di maggior gettito in termini di IRAP, addizionali IRPEF e contributi previdenziali.

In secondo luogo, in merito al numero dei soggetti considerati, ha precisato che a fronte di un numero complessivo di partite IVA attive (oltre 5.500.000) il modello degli studi di settore è presentato da circa 3.545.000 contribuenti. La parte residuale (circa 2 milioni) è distinta in due grandi gruppi:

-        coloro che non sono obbligati alla presentazione del modello (attività agricole, attività per le quali non sono stati approvati gli studi, contribuenti che dichiarano ricavi superiori al limite previsto, altre cause di esclusione);

-        coloro che, pur essendo obbligati, non presentano il modello degli studi di settore e che la Nota ritiene possano essere prudenzialmente stimati in 450.000 soggetti. Di questi ultimi si è ritenuto che il 30% modifichi il proprio comportamento in fase dichiarativa e presenti lo studio di settore.

In terzo luogo, sono stati forniti chiarimenti in merito all’incremento di base imponibile medio stimato. In proposito, la Nota precisa che l’ammontare medio indicato in 3.000 euro pro-capite (per l’anno 2012) non rappresenta l’adeguamento medio allo studio di settore, ma un incremento spontaneo della base imponibile da parte dei soggetti che, iniziando a presentare gli studi di settore, sanno di fornire all’Amministrazione informazioni fondamentali per l’analisi del rischio, la selezione ed il controllo e che, pertanto, sono indotti ad avere un comportamento più virtuoso. A decorrere dal 2013 la RT ipotizza un incremento del maggiore imponibile dichiarato da 3.000 a 4.500 euro pro- capite. Tale incremento, precisa la Nota, sarà incentivato anche dagli effetti dell’applicazione concreta delle nuove disposizioni in materia di controllo.

La stima del maggior gettito è determinata applicando un’aliquota media di imposte dirette pari al 20% e di IVA pari al 15%. Pertanto, il maggior gettito pro-capite, per l’anno 2012, è pari a 1.050 euro annui ed è ritenuto dalla nota cautelativamente attendibile. A decorrere dal 2013 le maggiori imposte pagate da ciascun contribuente salgono a circa 1.600 euro annui (4.500 x (20%+15%)).

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica, pur indicando dettagliatamente i singoli passaggi, quantifica effetti di maggior gettito assumendo delle ipotesi di natura discrezionale non suffragate da oggettivi elementi di valutazione.

Si fa, comunque, presente che, poiché la relazione tecnica non indica il periodo d’imposta cui sono riferiti i dati utilizzati e tenuto conto che, nel corso della legislatura, sono stati approvati diversi provvedimenti finalizzati a potenziare l’attività di accertamento e riscossione anche attraverso l’utilizzo degli studi di settore, potrebbe risultare utile una verifica della quantificazione finalizzata a valutare gli effetti complessivi delle varie misure introdotte. Ciò anche al fine di ed evitare duplicazioni che determinerebbero una sovrastima del maggior gettito ascritto.

In base ai dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze[25] risulta che, con riferimento al periodo d’imposta 2008, “il numero dei contribuenti soggetti agli Studi di Settore diminuisce rispetto all’anno precedente (-6%), a causa dell’introduzione del nuovo regime dei “contribuenti minimi” (ai quali non si applicano gli Studi di Settore)”. Inoltre, per quanto concerne il valore imponibile, il Dipartimento delle finanze segnala che “le statistiche mostrano che, dopo due anni di crescita sostenuta, nel 2008 l’incremento dei ricavi/compensi totali dichiarati registra un sensibile rallentamento, conseguenza sia della crisi economica iniziata negli ultimi mesi del 2008, sia del calo del numero dei contribuenti soggetti agli Studi di Settore”.

 


 

Articolo 23, comma 29
(Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)

 


29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.


 

 

Il comma 29 dell'articolo 23, detta norme volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, modificando gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997[26] al fine, rispettivamente, di:

§      ampliare l’operatività della definizione agevolata delle sanzioni anche al caso in cui esse siano state rideterminate dall’ufficio, a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente;

§      rendere obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 29 aggiunge il comma 7-bis al citato articolo 16, che disciplina la procedura di irrogazione delle sanzioni da parte dell'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Per effetto delle modifiche in commento, le sanzioni rideterminate a seguito di deduzioni presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo ridotto, pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, senza sanzioni accessorie (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 16).

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 16, se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono produrre deduzioni difensive entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, dunque impugnabile.

 

La predetta disposizione introdotta all’articolo 16 si applica:

§      agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame);

§      agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati anche prima della predetta data, ove risultino ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso.

 

La lettera b) del comma 29 modifica l’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'ipotesi di irrogazione immediata delle sanzioni.

In particolare, per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 17 citato, viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

L'applicazione della predetta disposizione è prevista per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

0

0

0

0

137,0

137,0

137,0

0

137,0

137,0

137,0

 

La relazione tecnica afferma che l’estensione della facoltà di definizione agevolata delle sanzioni irrogate (qualora le stesse siano rideterminate dall’ufficio a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente) nonché l’obbligatorietà dell’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica consentono un’abbreviazione dei tempi di soddisfacimento della pretesa erariale e un miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Ai fini della quantificazione la relazione tecnica considera che il rapporto tra sanzioni definite e quelle contestate per atti emessi nel 2010 è pari al 12%, mentre il rapporto tra sanzioni definite e quelle irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento nel 2010 è pari al 36%. Posto, inoltre, che le sanzioni contestate con atti di contestazione nel 2010 ammontano a 1.370 milioni di euro, applicando una percentuale prudenziale del 10%, rappresentativa del maggiore ammontare delle sanzioni definito, il maggior gettito da accertamento stimato a decorrere dal 2012 è pari a 137 milioni di euro annui.

Trattandosi di entrate da accertamento, rilevano ai soli fini di cassa e quindi non interessano il saldo netto da finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito assumendo ipotesi non suffragate da oggettivi elementi di valutazione.

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 ha evidenziato che “il grado di soggettività” della quantificazione appare prudenziale rispetto alla differenza, pari a circa 24 punti percentuali, esistente tra la percentuale di definizione delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento e la percentuale delle sanzioni contenute in separati atti di contestazione.


 

Articolo 23, comma 30
(Differimento della data di inizio dell’applicazione della norma
in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento)

 

30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" è sostituita dalla seguente: "ottobre".

 

 

Il comma 30 dell'articolo 23 differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione della disposizioni relative al cd. “accertamento esecutivo”, disciplinato dall’articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010, come recentemente modificato dal D.L. n. 70 del 2011[27].

Si tratta degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate contenenti l’intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati.

 

In sintesi, l’articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso; in sostanza, in applicazione delle disposizioni in esame, l'avviso di accertamento così emesso ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono titolo esecutivo.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione e gli atti in cui siano rideterminati gli importi da pagare diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (comma 1, lettera b) dell’articolo 29) e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata; tuttavia è prevista la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.

Il ricorso avverso i predetti atti non sospende la riscossione; tuttavia l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che la norma dispone il differimento dal 1° luglio al 1° ottobre dell’applicazione dell’accertamento esecutivo di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La relazione afferma che la disposizione non ha impatto sul maggior gettito ascritto all’attuazione del suddetto articolo 29, comma 1, per gli anni 2012 e 2013 (rispettivamente 1,5 ed 1,3 miliardi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto). Inoltre, il differimento non determina alcun impatto apprezzabile sull’anno corrente, per il quale era previsto un maggior gettito di 400 milioni, successivamente ridotti a 310 milioni, a seguito dell’approvazione della norma sulla sospensione dell’esecuzione forzata, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera n), del decreto-legge n. 70 del 2011.

L’assenza di impatto sulle previsioni per l’anno 2011 può presupporsi considerando che il rinvio al 1° ottobre è, di fatto, di soli 45 giorni, in quanto nel periodo feriale i termini di riscossione sono sospesi.

Nella Nota di risposta[28] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter del provvedimento al Senato, l’Agenzia delle entrate:

       ha ribadito che il non apprezzabile impatto del rinvio sul 2011 è connesso alla circostanza che la dilazione si riduce a soli 45 giorni tenuto conto della sospensione delle riscossioni nel periodo feriale;

       ha affermato che l’impatto negativo potrebbe, in ogni caso, ritenersi riferibile agli eventuali incassi che sarebbero potuti derivare dalle iscrizioni a ruolo provvisorie in caso di presentazione di ricorsi sui detti atti. Peraltro tali incassi sono ora commisurati ad un terzo della maggiore imposta contestata, anziché alla metà, per effetto della modifica introdotta dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, pur ipotizzando che il periodo di rinvio dell’accertamento esecutivo si riduca a soli 45 giorni, sarebbe stato, comunque, prudenziale valutarne l’effetto, analogamente a quanto indicato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge n. 70 del 2011, in riferimento alla norma riguardante la sospensione di 120 giorni dell’esecutività in caso di impugnativa. Tanto più che la relazione tecnica riferita all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che scontava l’applicazione dell’accertamento esecutivo dal 1° luglio 2011, prevedeva che gli effetti in termini di riscossioni per l’anno in corso si sarebbero determinati a decorrere dal 1° ottobre, quindi, con tre mesi di ritardo. Non sembra potersi escludere, pertanto, che il rinvio al 1° ottobre possa determinare uno slittamento degli effetti in termini di riscossioni all’esercizio successivo, incidendo negativamente sulle previsioni di maggior gettito per il 2011.


 

Articolo 23, comma 31
(Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia)

 

31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".

 

 

Il comma 31 dell'articolo 23 estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997) a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia reale o personale.

 

L’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 disciplina i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi. Ai sensi del primo periodo, chi non esegue tempestivamente ed esattamente i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione (detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati), è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

 

Il secondo periodo, come novellato dal comma in esame, disciplina l'ipotesi di riduzione della sanzione per i citati “ritardi brevi”: la sanzione del trenta per cento degli importi non versati, oltre ad essere ridotta ad un decimo del minimo (secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto eseguito poi nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma rende il sistema sanzionatorio più graduale, rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’inadempimento e, pertanto, non comporta sostanziali effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma, prevedendo l’applicazione di sanzioni ridotte in favore di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, risulta suscettibile di recare effetti di minor gettito ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento.

 


 

Articolo 23, commi 32 e 33
(Rimborsi spese ai concessionari per procedure esecutive.)

 


32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilità";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma : "6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.


 

 

I commi 32 e 33 dell'articolo 23 recano disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive all'agente della riscossione. Esso viene svincolato dalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

 

In dettaglio, il comma 32 (lettera a)) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplina la remunerazione del servizio della riscossione.

L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, che è parzialmente o totalmente a carico del debitore, a seconda della tempestività del pagamento del debito tributario.

 

All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. Tale rimborso è carico:

§      dell'ente creditore, nel caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio e, secondo la previgente formulazione dell’articolo 17, comma 6, lettera a), nel caso di trasmissione da parte dell'agente della riscossione della comunicazione di inesigibilità del ruolo;

§      del debitore, nelle altre ipotesi.

 

Con le modifiche in commento – che intervengono sulla citata lettera a) del comma 6 – si svincola il diritto al rimborso dall’obbligo dell'agente della riscossione di trasmettere la comunicazione di inesigibilità.

Esso rimane dunque a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità dello stesso.

 

In virtù del successivo comma 33, che reca l’efficacia temporale delle norme introdotte, il previgente testo del novellato comma 6 continua ad applicarsi ai rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010.

 

La lettera b) del comma 32 inserisce il comma 6-bis al citato articolo 17, stabilendo che il rimborso delle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo venga erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In caso di mancata erogazione del rimorso, l’agente della riscossione viene autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Viceversa, nel caso in cui vi sia stato il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, l’agente della riscossione è obbligato a restituire all’ente l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. Detta restituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

È infine stabilito che l’importo dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, sia riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

Ai sensi del successivo comma 33, il comma 6-bis si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni regolano il rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate a partire dal 2011. In particolare, il rimborso è svincolato dalla presentazione, da parte dell’agente della riscossione, della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l’erogazione diretta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di richiesta ovvero – in caso di inadempienza dell’ente creditore – mediante compensazione con il riscosso da riversare.

La relazione tecnica asserisce che le norme non comportano oneri aggiuntivi e, di conseguenza, variazioni alle attuali dotazioni di bilancio previste nell’ambito dell’unità di voto 1.5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi”, nel pertinente capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Nella Nota di risposta[29] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato, l’Agenzia delle entrate ha precisato quanto segue:

       le norme proposte non eliminano il principio in base al quale il rimborso delle spese può essere definitivamente riconosciuto solo in caso di inesigibilità della quota e di accertata correttezza dell’operato dell’agente della riscossione;

       tali norme sono volte ad anticipare il momento della restituzione provvisoria dell’importo, spostandolo dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità all’anno successivo a quello in cui il rimborso è maturato, fermi restando i criteri in base ai quali il rimborso è riconosciuto in via definitiva;

       il rimborso in via definitiva spetterà solo se l’ente creditore avrà considerato immune da rilievi l’operato dell’agente della riscossione nell’attività di recupero affidatagli. Qualora ciò non avvenga, l’agente sarà in ogni caso tenuto alla restituzione delle spese liquidate in via provvisoria, per un importo maggiorato, per effetto delle norme in esame, degli interessi legali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’anticipazione del momento della restituzione provvisoria all’agente della riscossione delle spese sostenute per le procedure esecutive appare suscettibile di determinare effetti di anticipazione della spesa in capo agli enti creditori, con conseguenti possibili squilibri in termini di cassa.

 


 

Articolo 23, comma 34
(Proroga termini inesigibilità)

 


34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:

a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;

b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".


 

 

Il comma 34 dell'articolo 23 proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli.

Si ricorda preliminarmente che la disciplina della comunicazione di inesigibilità, inviata dall’agente della riscossione al creditore del debito tributario, al fine di ottenere nei casi previsti dalla legge il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive, è stata modificata dai commi 32 e 33 dell’articolo 23 in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

In sostanza, il diritto di ottenere dall’ente creditore il rimborso delle spese per le procedure esecutive sostenute in relazione a ruoli divenuti inesigibili è stato svincolato dall’obbligo dell'agente della riscossione di trasmettere la relativa comunicazione di inesigibilità (novellato articolo 17, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 112 del 1999).

Tuttavia le novelle hanno previsto che, per i ruoli maturati sino al 31 dicembre 2010, continui ad applicarsi la normativa previgente e che, dunque, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per ruoli inesigibili il concessionario debba inviare la relativa comunicazione.

 

La lettera a) del comma 34 proroga di un anno (al 30 settembre 2012) i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l’esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti. A tal fine, è modificato il comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, rinviandosi dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009.

 

La disposizione modificata prevedeva originariamente che le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005, da parte degli agenti della riscossione, dovessero essere presentate alle società partecipate da Equitalia Spa entro il 31 ottobre 2008. Tali termini sono stati successivamente prorogati nel tempo, da ultimo, dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 194 del 2009.

 

La lettera b) proroga anche i termini della sanatoria degli illeciti amministrativi disposta, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007..

 

L’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 ha previsto la sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, sia del già esaminato articolo 3, comma 12, del D.L. n. 203 del 2005.

Per effetto del citato comma 4-quinquies dell’articolo 35 del D.L. 248/2007, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale fosse stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, potevano presentare entro il 30 settembre 2010, anche ai fini della stessa sanatoria, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007; entro tale termine, potevano altresì integrare le comunicazioni già presentate con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 4-sexies è intervenuto in tema di decorrenza del termine per il discarico del concessionario per l’inesigibilità delle somme iscritte a ruolo: in particolare, disponendo che per tutte le comunicazioni di inesigibilità il cui termine di presentazione fosse fissato al 30 settembre 2010, il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato decorresse dal 1° ottobre 2010.

Tutti i suddetti termini sono stati successivamente posticipati di un anno dall'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 194 del 2009.

 

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

§      le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012 (anziché entro il 30 settembre 2011), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 (anziché al 30 settembre 2008) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);

§      per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2012 (anziché al 30 settembre 2011) - il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2012 (anziché dal 1° ottobre 2011) (novellato articolo 36, comma 4-sexies).

 

La lettera c) infine novella l’articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1999: per effetto delle modifiche in commento, il mancato svolgimento dell’azione esecutiva mobiliare non è più causa di perdita del diritto al discarico.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, pur introducendo una proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, non incide sul diritto all’incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato nel titolo esecutivo, che continua a sussistere nei confronti del debitore, indipendentemente dall’avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Inoltre, la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina l’esaurimento dell’attività di riscossione coattiva finalizzata al recupero, tanto che tale comunicazione è suscettibile di successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive non si siano concluse per cause non imputabili all’agente della riscossione.

La relazione tecnica rileva, pertanto, che dalle disposizioni non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato.

 

Nella Nota di risposta[30] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato, l’Agenzia delle entrate ha escluso che il differimento del termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità possa comportare un aumento dei discarichi, in quanto le condizioni per il discarico sono oggettive e la loro sussistenza è verificata dagli enti impositori.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 23, commi 35 e 36
(Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.)

 

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a: "data,";

b) nella lettera b), dopo la parola: "credito" sono inserite le seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli".

36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.».

 

 

Il comma 35 dell'articolo 23 introduce modifiche in materia di gestione dei crediti di giustizia affidati alla società Equitalia-Giustizia.

Si ricorda che Equitalia-Giustizia S.p.A. è la società del Gruppo Equitalia (interamente posseduta da Equitalia S.p.A., a sua volta partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’INPS) cui, in attuazione dell’art. 1, commi 367 e ss., della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e sulla base di una convenzione con il Ministero della Giustizia, è attribuita la gestione dei crediti di giustizia (di cui al DPR n. 115/2002) conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi dal 1° gennaio 2008. La stessa Equitalia-Giustizia gestisce, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 143/2008 (convertito dalla legge n. 181/2008), il Fondo Unico Giustizia, istituito dall’art. 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) ed alimentato principalmente con i proventi dei sequestri.

Il comma 35 attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2008 o spese di mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l’espiazione in istituto prima del 1° gennaio 2008.

Sono poi definite le modalità di gestione, da parte dell’ente stesso, dell’attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

Il comma 36 abroga conseguentemente le disposizioni della legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) che disciplinano la gestione dei predetti crediti e fanno salve le disposizioni del D.P.R. 115/2002, testo unico sulle spese di giustizia, relative alla natura del credito.

A seguito di una modifica apportata al Senato:

§      viene mantenuta la destinazione delle entrate - prevista dalla medesima legge finanziaria 2010 - ad un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili ed al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento all’assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria, previa verifica della compatibilità finanziaria;

§      viene specificato che le citate assunzioni avvengono nei limiti delle risorse derivanti dalla gestione delle spese di giustizia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che il comma 35 interviene in materia di gestione dei crediti di giustizia[31], prevedendo che Equitalia Giustizia S.p.A. provveda alla gestione dei crediti non solo con riferimento ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, ma anche con riferimento a quelli divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007. A tale gestione Equitalia provvede mediante l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e la quantificazione del credito, nonché mediante l'iscrizione a ruolo del credito sottoscritto (mediante apposita delega del titolare dell'ufficio competente) da un dipendente di Equitalia.

 

Nella documentazione tecnica trasmessa dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’incremento del tasso di recupero dei crediti a suo tempo associato all’articolo 2, comma 213, della legge 191/2001 potrà essere ottenuto a maggior ragione attraverso l’intervento della società Equitalia Giustizia per i crediti anteriori al 1° gennaio 2008. D’altra parte è proprio tale considerazione ad aver determinato le previsioni dell’articolo 1, commi 367 e seguenti, della legge 244/2007, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, considerato che i crediti di giustizia sorti prima del 1° gennaio 2008 non si differenziano dagli altri.

 

Si ricorda che ad alcune disposizioni dell’articolo 2, commi 212-215, della legge 191/2009 sono stati a suo tempo ascritti gli effetti finanziari. In particolare, con riferimento al comma 212 (aumento del contributo unificato per le spese di giustizia) la relazione tecnica aveva stimato maggiori entrate per 60,7 milioni di euro annui, che tuttavia non erano state scontate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Anche nel caso del successivo comma 213 (stipula, da parte del Ministero della giustizia, di convenzioni per la gestione e la riscossione dei crediti per spese di giustizia) il prospetto riepilogativo non aveva scontato effetti finanziari, sebbene la relazione tecnica avesse previsto maggiori introiti per circa 168 milioni di euro. In base al successivo comma 215, le risorse derivanti dagli incrementi del contributo unificato (di cui al comma 212) e dalla gestione dei crediti (di cui al comma 213) dovevano essere assegnate:

-        al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

-        al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria;

-        all’adeguamento dell'organico della polizia penitenziaria, anche mediante l'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria (nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, con la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 215, della legge 191/2009 (proposta dal comma 36 in esame), non vengono modificate le finalità di spesa già previste a legislazione previgente (smaltimento dei processi civili, potenziamento dell’amministrazione giudiziaria; organici della polizia penitenziaria). Non è chiaro se, ed in quale misura, dovrebbe essere destinata a finanziare le predette finalità anche una quota delle risorse provenienti dalla gestione dei crediti per le spese di giustizia. Diversamente, infatti, concorrerebbero a sostenere quelle spese solo gli incrementi del contributo unificato previsti dal precedente comma 212.

Si ricorda che, nel testo originario del D.L. in esame, il comma 215 veniva abrogato, unitamente ai precedenti commi 213 e 214. Il Senato – durante l’esame in prima lettura – ha invece riformulato il comma 215[32], con una semplice integrazione del testo[33]. La nuova formulazione del comma 215 fa quindi salvo il primo periodo della norma, che dispone i predetti utilizzi[34] delle risorse derivanti sia dagli incrementi del contributo unificato (di cui al comma 212) sia dalla gestione dei crediti per spese di giustizia (di cui al comma 213). Come detto, tali fonti di finanziamento presuppongono il mantenimento del comma 213, che risulta invece abrogato dal testo in esame[35].

D’altra parte, la nuova formulazione della norma in materia di crediti di giustizia recata dal comma 35 presenta finalità analoghe a quelle perseguite dall’abrogato comma 213 (ossia una maggiore efficacia nel recupero dei predetti crediti). Tale ultima circostanza è sostanzialmente confermata dalla documentazione tecnica dell’Agenzia delle entrate sopra richiamata.

In particolare, anche se il comma 35 in esame (che riformula la norma in materia di gestione dei crediti di giustizia) e l’abrogato comma 213 presentano finalità analoghe (maggiore efficienza nel recupero dei crediti), tuttavia non si desume direttamente dal testo se, con la nuova disciplina recata dal D.L. in esame, si intendano mantenere inalterate le finalizzazioni di dette risorse già disposte dalla normativa previgente (smaltimento dei processi civili, potenziamento dell’amministrazione giudiziaria, adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria).

 


 

Articolo 23, commi 37-40
(Crediti privilegiati per tributi diretti dello Stato)

 


37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.

39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.


 

 

I commi da 37 a 40 dell'articolo 23 modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari.

A tal fine i privilegi per i crediti tributari, riguardanti le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione promuove l’esecuzione o vi interviene e nell’anno precedente, vengono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti; viene esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di IVA; viene soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari; vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Si segnala che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto delle norme in esame viene stimato un ampliamento "sino al doppio" dei crediti tributari cui viene riconosciuto il privilegio nell’ambito delle sole procedure regolate dalla legge fallimentare.

 

Più in dettaglio il comma 37 modifica il primo comma dell'articolo 2752 del codice civile.

Si ricorda che l'art 2752, comma 1, nella formulazione previgente, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, ne limitava l'efficacia, sotto il profilo temporale, rispetto alla disciplina prevista per gli altri creditori. Detta disposizione prevedeva, infatti, che per i crediti suddetti il privilegio si estendesse unicamente a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

La disposizione in esame provvede, pertanto, anzitutto ad eliminare la suddetta limitazione di efficacia temporale, sopprimendo al comma 1 dell'articolo 2752 del Codice Civile il riferimento ai crediti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Lo stesso comma 37 provvede altresì anche a ricomprendere tra i crediti assistiti dal privilegio di cui al primo comma dell'articolo 2752 anche le sanzioni relative alle imposte dirette. Per effetto di tale modifica, pertanto, viene esteso alle imposte dirette quanto già previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2752 alle sanzioni in materia di IVA.

La modifica apportata all'articolo 2752 tiene altresì conto, peraltro, dell'avvenuta introduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

 

Il comma 38 sopprime l'articolo 2771 del codice civile, che accorda per le imposte dovute sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel Comune in cui è effettuata la riscossione.

Più in dettaglio, si ricorda che il citato articolo 2271 prevedeva che i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, fossero privilegiati sopra tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio suddetto era limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo fosse stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta sopra richiamata veniva effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la ratio di tale soppressione sarebbe da rinvenire nella inadeguatezza dell'articolo 2771, nella sua attuale formulazione, a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza.

La norma, prosegue la relazione, ben si prestava al raggiungimento di tale finalità in un'epoca, in cui i redditi fondiari o comunque rivenienti da immobili costituivano la fonte quantitativamente più importante di entrate per i soggetti d'imposta. Oggi, invece, le imposte che colpiscono i redditi immobiliari possono considerarsi residuali rispetto ad altre fattispecie impositive, da cui l'inadeguatezza della norma a garantire efficacemente il soddisfacimento della pretesa erariale. Inoltre, conclude la relazione, anche il fatto che il privilegio previsto dall'articolo 2771 si applichi ai soli immobili situati nel territorio del comune in cui il tributo viene riscosso appare una limitazione anacronistica in una realtà caratterizzata dall'ampiezza della circolazione della ricchezza e dalla mobilità dei capitali d'investimento.

 

Il comma 39 modifica il terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, in tema di collocazione sussidiaria sugli immobili.

Si ricorda che l'articolo 2776 del codice civile prevede che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, in caso di esecuzione infruttuosa sugli stessi, sono collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, in grado posteriore rispetto ai privilegi immobiliari e alle ipoteche.

A loro volta il concorso di tali crediti è regolato da un ordine di priorità che vede:

-        al primo posto i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità di cui all'articolo 2118 del codice civile;

-        a seguire i crediti indicati dagli articoli 2751, 2751-bis e 2753;

-        in ultimo grado, i crediti IVA dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2752, terzo comma.

Per effetto della modifica apportata dal comma 39 all'articolo 2776 del codice civile viene attribuito il suddetto privilegio - già previsto in via sussidiaria per i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto - anche ai crediti concernenti le imposte sui redditi ed alle relative sanzioni.

 

Viene precisato, sia al comma 37 sia al comma 39, che le disposizioni si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame (6 luglio 2011). Tenendo conto di ciò il comma 40 detta disposizioni a tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al codice civile disposte dai commi precedenti. Gli strumenti giurisdizionali a cui è possibile fare ricorso sono, nell'ordinaria procedura di espropriazione, l'articolo 512 del codice di procedura civile, che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva, e, nella procedura fallimentare, l'articolo 98, comma 3, del regio decreto n. 267 del 1942, che regolamenta l'impugnazione dei crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

Si ricorda che l'articolo 512 del codice di procedura civile disciplina la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva. Esso prevede che, se in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

L'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942 stabilisce che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

0

0

0

0

200

300

300

0

200

300

300

 

La relazione tecnica afferma che il passaggio dalla qualifica di “crediti chirografari” alla qualifica di “crediti privilegiati” dei crediti di natura tributaria vantati nei confronti di contribuenti soggetti alle procedure concorsuali comporta una maggiore percentuale di soddisfazione del credito stesso e un conseguente effetto di maggior gettito in termini di cassa.

Ai fini della quantificazione, la relazione tecnica considera:

§      le riscossioni conseguenti procedure concorsuali nelle quali gli agenti della riscossione sono insinuati nel passivo;

§      le riscossioni ottenute a seguito di transazioni fiscali con i contribuenti.

Le suddette riscossioni, complessivamente, hanno determinato un gettito nel 2010 pari a circa 251,5 milioni di euro. L’ulteriore maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai crediti tributari, in quanto privilegiati, nell'ambito delle procedure fallimentari è stimato in un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro nel 2012 e a 300 milioni di euro dal 2013.

Trattandosi di entrate da accertamento, rilevano ai soli fini di fabbisogno e indebitamento mentre non interessano il saldo netto da finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito assumendo ipotesi di natura discrezionale non suffragate da oggettivi elementi di valutazione.

 


 

Articolo 23, comma 41
(Spesometro - Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate
da parte degli istituti finanziari emittenti di carte di credito delle operazioni rilevanti ai fini IVA)

 

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "è aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

b) dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".

 

 

Il comma 41 dell'articolo 23 modifica le norme (recate dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e recentemente novellate dall’articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge n. 70 del 2011[36]) concernenti l'obbligo di comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cd. “spesometro”).

Il D.L. 70/2011 ha escluso dal predetto obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’Anagrafe tributaria (ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

Per effetto delle modifiche in commento – che aggiungono il comma 1-ter all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 – si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate e che sono soggetti ai predetti obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria devono altresì comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.

Si demanda a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di termini e modalità di tale comunicazione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate

 

175,0

187,5

150,0

 

175,0

187,5

150,0

 

175,0

187,5

150,0

 

La relazione tecnica ricorda che l’articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto legge n. 70 del 2011 ha escluso l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito, o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973.

Si ricorda che alla disposizione di cui sopra non era assegnato alcun effetto finanziario.

La relazione tecnica ricorda, altresì, che la norma in esame prevede che gli stessi operatori che emettono i suddetti strumenti di pagamento elettronici sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le suddette operazioni rilevanti ai fini IVA, secondo termini e modalità fissati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Secondo la relazione tecnica la norma potenzia notevolmente l’efficacia degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione tributaria per una più puntuale ed esaustiva individuazione di spese e consumi di particolare rilievo, utili all’individuazione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico ai fini IRPEF.

Si stima, pertanto, che la disposizione eserciti una valenza dissuasiva che si rifletta sui comportamenti dell’ampia platea dei contribuenti persone fisiche, soggette ad accertamento sintetico, determinando un aumento dei redditi dichiarati e, quindi, delle imposte assolte.

La relazione ipotizza, pertanto, in via prudenziale, un incremento di gettito, per competenza, di 100 milioni nel 2011 e di 150 milioni annui dal 2012.

In termini di cassa, scontando una percentuale di acconto del 75%, si perviene agli ammontari annui indicati dal prospetto riepilogativo.

 

Si segnala che la Nota dell’Agenzia delle entrate[37] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, in riferimento alla norma in esame, si limita, in larga parte, a riprodurre il contenuto della relazione tecnica. Solo in merito al rischio che l’elevata numerosità delle informazioni che perverranno all’Agenzia delle entrate possa risultare ingestibile o produrre un’attività di controllo eccessivamente dispendiosa, l’Agenzia delle entrate precisa che i dati sono elaborati in modo da evidenziare le situazioni di anomalia più rilevati ai fini dell’accertamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi quantitativi che possano in qualche modo suffragare l’entità della stima di maggiore entrata proposta.

Occorre, inoltre, osservare che all’introduzione sia della disposizione di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante aggiornamento dell’accertamento sintetico (cosiddetto spesometro), sia della disposizione di cui all’articolo 21 del medesimo decreto-legge, riguardante il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini IVA, sono stati assegnati cospicui effetti di ripresa di gettito.

Ciò in base alla considerazione che tali norme, che operano sinergicamente, esplichino una valenza dissuasiva tale da modificare i comportamenti dei contribuenti, inducendoli ad aumentare il reddito dichiarato.

E’, tuttavia, evidente che tale effetto di emersione derivi da una percezione unitaria che il contribuente matura rispetto alla valenza dissuasiva delle misure nel loro complesso. Pertanto, imputare effetti aggiuntivi, in termini di emersione di gettito, a norme di perfezionamento dei meccanismi di monitoraggio dei pagamenti potrebbe risultare scarsamente prudenziale.

 


 

Articolo 23, comma 42
(Noleggio autoveicoli)

 

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:

a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

c) la fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.

 

 

Il comma 42 dell'articolo 23, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, al fine di semplificare i relativi adempimenti, sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 (Istituzione e disciplina dell’Iva), analogamente a quanto avveniva fino al 1992.

 

Si prevede che nella fattura emessa dopo il pagamento debbano essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento. Si stabilisce, inoltre, che la fattura deve essere consegnata al cliente (e non inviata al domicilio) qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda in grado di emettere il documento.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma reca semplificazioni di procedure fiscali ai fini della locazione dei veicoli senza conducente e che, pertanto, non comporta effetti in termini di gettito.

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 chiarisce che le semplificazioni introdotte non comportano limitazioni all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione. Ciò in quanto il noleggio di autovetture nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA, ossia di coloro che non hanno interesse a chiedere l’emissione della fattura, è comunque documentato dal contratto di noleggio, il quale va esaminato per verificare la congruità delle prestazioni certificate.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e tenuto conto che la norma impone l’obbligo di indicare nella fattura gli estremi del contratto di locazione.

 


 

Articolo 23, comma 43
(Imprenditori agricoli in crisi)

 

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 43 dell'articolo 23, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi, estende agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza la possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

 

L'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti. In sintesi, la norma prevede che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

L'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina la transazione fiscale. La norma prevede, in sintesi, che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina sostanziali effetti di gettito in quanto introduce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, l’eventuale scelta di favorire la transazione fiscale, liberando l’imprenditore agricolo dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, consente all’imprenditore medesimo di superare la crisi e riprendere la propria attività economica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 


 

Articolo 23, commi 44 e 45
(Sospensioni versamenti tributi e contributivi
e zona franca urbana a Lampedusa)

 


44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.

45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.


 

 

In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa in relazione all’afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, il comma 44 differisce il termine - dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 - previsto dall’art. 3 dell’OPCM 3497/2011 - relativo alla sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con DPCM del 12 febbraio 2011. La precedente sospensione, fino al 16 dicembre 2011, dei citati contributi era stata disposta dall’art. 3, comma 2, della citata OPCM 3947/2011. Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

 

Il comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell’art. 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296/2006.

L'efficacia della disposizione è tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'UE al fine di assicurarne l’effettiva compatibilità comunitaria.

 

La relazione tecnica precisa che tale norma permetterà alle piccole e micro imprese di usufruire di alcune agevolazioni fiscali quali l’esenzione, per i primi cinque anni, dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività agricole e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro.

 

Si ricorda, infatti, che i citati commi 340-343 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 - da ultimo modificati dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 194/2009 - hanno istituito le zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000 abitanti, al fine di contrastare i fenomeni di degrado urbano e sociale. Viene previsto che le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1/1/2008 e il 31/12/2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, possono fruire di una serie di agevolazioni per i primi 5 periodi di imposta, quali: l’esenzione dalle imposte sui redditi; l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; l’esenzione dell'ICI per i soli immobili siti nelle zone franche posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche; l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a determinate condizioni. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo alcune tipologie di imprese (costruzione di automobili, costruzione navale, fabbricazione di fibre tessili artificiali/sintetiche, siderurgia e trasporto su strada). Il comma 341-bis ha anche previsto che le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni previste, nel rispetto del citato regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

Da ultimo il CIPE, con le delibere n. 5/2008 (Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane) e n. 14/2009 (Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse), ha provveduto a definire i criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

a) Proroga sospensione versamenti contributi previdenziali

Maggiori spese

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

2,8

 

 

 

2,8

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

2,8

 

 

b) Proroga sospensione versamenti tributari

Minori entrate

5,2

 

 

 

5,2

 

 

 

5,2

 

 

 

Maggiori entrate

 

5,2

 

 

 

5,2

 

 

 

5,2

 

 

c) Zona franca urbana

Minori entrate

 

0,3

0,2

0,2

 

0,3

0,2

0,2

 

0,3

0,2

0,2

 

La relazione tecnica ricorda che le norme prorogano al 30 giugno 2012 il termine della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa, termine attualmente fissato al 16 dicembre 2011 dall’articolo 3 dell’OPCM del 16 giugno 2011. Poiché tale ordinanza nulla dispone in merito alla restituzione delle somme non versate, si presuppone che le medesime sarebbero state versate al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 2011.

Le norme dispongono, inoltre, che il territorio del comune di Lampedusa costituisca zona franca urbana ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006.

Distintamente per i singoli interventi, la relazione tecnica espone, quindi, quanto segue.

 

Con riguardo ai versamenti tributari, la relazione stima che l’ammontare delle somme sospese fino al 16 dicembre 2011 sia di circa 5,2 milioni. A seguito della proroga, tali somme non saranno più versate entro il 2011, ma al termine del nuovo periodo di sospensione, fissato al 30 giugno 2012.

Le somme sospese per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2012[38] sono stimate pari a 3 milioni. Poiché le norme in esame non dispongono in merito alla loro restituzione, tali somme saranno versate dopo il 30 giugno 2012, nell’ambito dello stesso esercizio di competenza e, quindi, senza effetto sui saldi.

Pertanto la proroga determina un effetto di perdita di gettito di 5,2 milioni nel 2011 ed un effetto di recupero di gettito di pari importo nel 2012.

Con riguardo ai versamenti contributivi, la relazione afferma che, in base ai dati amministrativi, il monte contributivo annuo è stimabile in 5,3 milioni. Pertanto le minori entrate che si determineranno nel 2011 per effetto della proroga sono stimate in 2,8 milioni, dal momento che l’OPCM n. 3497 del 2011 ha sospeso di fatto i versamenti mensili e trimestrali della seconda parte del 2011.

Poiché le norme in esame non dispongono in merito alla restituzione dei versamenti sospesi, ne consegue che gli stessi saranno corrisposti nell’anno 2012, alla prima scadenza successiva al termine di proroga, con un effetto di maggiore entrata pari a 2,8 milioni.

Pertanto la proroga determina un effetto di perdita di gettito a titolo di contributi di 2,8 milioni nel 2011 ed un effetto di recupero di gettito di pari importo nel 2012.

Con riguardo alla previsione di una zona franca urbana, la relazione ricorda, in particolare, che per le piccole e micro imprese che iniziano una attività economica in una ZFU sono previste diverse agevolazioni, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e degli obblighi contributivi.

Dalle elaborazioni dei versamenti risulta che il gettito annuo complessivo afferente il territorio interessato è di circa 2 milioni annui. Ipotizzando che la disposizione incida su un 10 per cento di tale ammontare, la relazione stima una perdita di gettito di circa 200.000 euro in ragione d’anno.

Per cassa, la perdita di gettito si determina in misura di 300.000 euro nel 2012 e di 200.000 euro annui dal 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

In merito alla istituzione della ZFU, si segnala che tale regime agevolativo in favore delle imprese compare nell’elenco C-bis, allegato al provvedimento in esame, oggetto delle riduzioni di cui all’articolo 40, comma 1-ter, del provvedimento medesimo.

 


 

Articolo 23, comma 46
(Nuova finalità 5 per mille (beni paesaggistici))

 

46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

 

 

Il comma 46 dell'articolo 23 introduce una ulteriore finalità cui destinare, a decorrere dall'anno 2012, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La disposizione rimanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare[39] del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione:

§      delle modalità di richiesta;

§      delle liste dei soggetti ammessi al riparto;

§      delle modalità di riparto delle somme.

 

Si ricorda che la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di enti che svolgono attività socialmente rilevanti in base alla scelta del contribuente è stata inizialmente prevista, a titolo sperimentale, dai commi 337-340 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e successivamente riproposta di anno in anno.

Da ultimo, l’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 225/2010 (c.d. milleproroghe) ha esteso all’esercizio finanziario 2011 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010) la disciplina del 5 per mille per l’anno 2010, contenuta all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e al D.P.C.M. 23 aprile 2010. La disciplina è sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti sia per quanto riguarda i beneficiari che i criteri di riparto.

In particolare, il 5 per mille IRPEF 2011 (ex art. 2, co. 4-novies, D.L. n. 40/2010) è destinato alle seguenti finalità:

-        volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

-        finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

-        finanziamento della ricerca sanitaria;

-        attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

-        sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale .

Il decreto legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha disciplinato le finalità e i soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, stabilendo, in particolare, le modalità di accesso degli enti al beneficio, i criteri di determinazione delle liste dei soggetti ammessi, l’attribuzione, la rendicontazione e il recupero del contributo del cinque per mille.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 225/2010, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applicano anche all'esercizio finanziario 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la finalità della disposizione è ampliare l’ambito delle attività finanziabili con le risorse del 5 per mille, e pertanto non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la norma potrebbe determinare una riduzione delle risorse IRPEF in quanto è suscettibile di incentivare l’esercizio dell’opzione da parte di nuovi contribuenti.

 


 

Articolo 23, comma 47
(Regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali)

 

47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

 

 

Il comma 47 dell'articolo 23, in attesa della riforma del sistema fiscale (come esplicitamente previsto dalla norma stessa), affida a un regolamento il compito di apportare modifiche al regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

 

L’ammortamento è la procedura che consente la ripartizione in più anni, ai fini fiscali, del costo sostenuto per l’acquisto di beni ad utilità pluriennale. La legge (e in particolare il Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR) stabilisce le modalità di calcolo delle quote che possono essere dedotte dal reddito a titolo di ammortamento dei beni, secondo regole che variano secondo la natura dei beni considerati.

Per quanto concerne l’ammortamento dei beni materiali, il decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988 ha individuato i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

L'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2009 ha poi previsto una revisione di detti coefficienti che si sarebbe dovuta concludere entro il 31 dicembre 2009, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, compensando tale revisione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

Più in dettaglio, la norma in esame stabilisce che la modifica del regime degli ammortamenti sia affidata a un regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

 

I predetti regolamenti (cd. regolamenti di delegificazione) sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia: essi disciplinano quelle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi ordinarie della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Tale revisione deve effettuarsi sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, e prevede l’individuazione di:

§      attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti;

§      attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto in esame, la revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali dovrebbe essere effettuata secondo lo schema del pooling, ovvero prevedendo l’individuazione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento.

La revisione si proporrebbe pertanto di ridurre il numero dei coefficienti di ammortamento attualmente vigente, attraverso l’aggregazione dei beni in gruppi definiti pool, aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea. I nuovi coefficienti saranno applicati sia ai beni di nuova acquisizione, sia allo stock dei beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.

 

Si segnala, in materia, quanto previsto dalla proposta di direttiva della Commissione europea COM(2011)121 definitiva del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, già sottoposta all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Nella seduta del 25 maggio 2011 la Commissione VI Finanze della Camera ha approvato il documento finale relativo alla predetta proposta.

Al considerando n. 14 la proposta rileva che le attività materiali e immateriali di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre le altre dovrebbero confluire in un paniere. Il raggruppamento delle attività immobilizzate in un paniere semplificherebbe infatti le procedure sia per le autorità tributarie che per i contribuenti, in quanto si eviterebbe di dover stilare e aggiornare un elenco contenente ogni tipo di attività immobilizzata e la sua vita utile.

L’articolo 36 della proposta prevede che le attività cd. “di lunga durata” siano ammortizzate individualmente lungo la loro vita utile e secondo il metodo delle quote costanti. Tra di esse rientrano gli edifici e le attività immateriali (nel periodo in cui beneficiano di protezione giuridica o per le quali il diritto d'uso è concesso in concessione).

L’articolo 40 della proposta esclude dagli ammortamenti i beni materiali immobilizzati non soggetti a deterioramento fisico e obsolescenza (terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli) e le attività finanziarie.

Tutte le attività diverse da quelle “di lunga durata” e da quelle non ammortizzabili verrebbero (articolo 39) ammortizzate insieme in un paniere di attività, ad un tasso percentuale (25%) del valore ammortizzabile.

 

Si segnala che specifiche disposizioni in materia di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono contenute nell’articolo 23, commi 10 e 11 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

 

 

1.312

 

 

 

1.312

 

 

 

1.312

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prefigura una sostanziale revisione e semplificazione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali di cui al D.M. del 31 dicembre 1988, attraverso l’individuazione di macrocategorie omogenee di beni cui applicare un coefficiente unico. La definizione dei nuovi coefficienti è affidata ad un successivo regolamento.

I nuovi coefficienti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, saranno applicati sia ai beni di nuova acquisizione sia allo stock di beni già posseduti e, quindi, parzialmente ammortizzati.

Ai fini della stima degli effetti in termini di gettito, in coerenza con quanto previsto dal vigente decreto sono stati adottati dalla relazione tecnica i seguenti periodi di durata dell’ammortamento:

§      40 anni per gli edifici;

§      15 anni per i beni materiali di lunga durata;

§      15 anni per i beni immateriali;

§      4 anni per le immobilizzazioni ammortizzabili cumulativamente.

Ai fini della stima sono state effettuate specifiche elaborazioni mediante l’utilizzo di dati di contabilità nazionale e di dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, al fine di determinare, a livello macro e settoriale, le variazioni di gettito conseguenti. La stima comprende anche gli effetti sul valore residuo dei beni in corso di ammortamento.

Da tali elaborazioni risulta un recupero di gettito a titolo di imposte dirette di 750 milioni di euro in ragione d’anno, con un profilo crescente degli effetti nei primi anni di applicazione che va a compensarsi negli anni successivi.

 

 

 

Per cassa, considerando una percentuale di acconto del 75 per cento, si hanno i seguenti effetti.

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

Irpef/Ires

 

 

1.312,0

750,0

 

La relazione, infine, afferma che, in ogni caso i nuovi coefficienti di ammortamento previsti dal regolamento garantiranno un effetto positivo di gettito non inferiore a quanto stimato.

In proposito, si ricorda che nella Nota di risposta[40] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato, il Dipartimento dell’economia ha precisato che, nella stima, non si considerano effetti in termini di IRAP, in quanto, ai fini di tale imposta, gli ammortamenti, salvo specifiche disposizioni, sono determinati in base alla disciplina civilistica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la definizione dei nuovi coefficienti di ammortamento, nonché dei criteri di aggregazione dei beni in macro categorie, è rinviata ad un successivo regolamento, e che la relazione tecnica, sulla base di ipotesi circa la misura di tali coefficienti per macro categorie di beni, fornisce il risultato di elaborazioni complesse, di cui non sono esplicitati i dati di base, né le successive fasi di calcolo.

In merito alle ipotesi adottate dalla relazione tecnica circa le modalità di applicazione e le misure dei coefficienti di ammortamento per macro categorie di beni, si rileva che tali criteri sono sostanzialmente quelli previsti, in sede europea, dal Capo VI della proposta di Direttiva del Consiglio europeo relativa ad una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società COM(2011) 121.

Tale proposta di Direttiva prevede, in via opzionale, la facoltà per le società di determinare la base imponibile dell’imposta in base a regole comuni, svincolandole dalla normativa fiscale nazionale in materia[41]. Con riguardo ai criteri di calcolo degli ammortamenti deducibili, la Direttiva prevede, in particolare, che il regime si applichi ai beni ammortizzabili di nuova acquisizione.

In relazione a quanto assicurato, infine, dalla relazione tecnica circa il vincolo di gettito imposto alla determinazione, tramite regolamento, dei nuovi coefficienti, si sottolinea che tale previsione non è contenuta nella norma in esame.

 


 

Articolo 23, commi 48-50
(Indicazione codice fiscale in atti di organi giurisdizionali)

 

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

 

 

I commi da 48 a 50 dell'articolo 23 recano disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio.

 

Più in dettaglio il comma 48 novella l’articolo 6, primo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), in cui sono elencati gli atti in cui è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale. È resa obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori. In base al testo previgente l'indicazione del codice fiscale era esclusa per gli atti degli organi giurisdizionali.

 

Il comma 49 modifica il primo comma dell’articolo 11 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) estendendo anche agli atti degli organi giurisdizionali l'obbligo di registrazione in duplice esemplare su appositi stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 50, infine, stabilisce che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa, devono essere indicati:

§      le generalità complete della parte;

§      la residenza o sede;

§      il domicilio eletto presso il difensore;

§      il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

0

45

357,5

341,2

0

45

357,5

341,2

0

45

357,5

341,2

 

La relazione tecnica evidenzia che la stima del gettito atteso è di non agevole quantificazione.

La valutazione degli effetti finanziari è effettuata considerando due tipologie di emersione spontanea di base imponibile fiscale:

a)      la prima interessa i soggetti beneficiari degli effetti economici dei provvedimenti giurisdizionali;

b)      la seconda riguarda gli avvocati e le altre professioni che effettuano la rappresentazione in giudizio ed indicano il proprio codice fiscale.

Considerando che l’imposta di registro liquidata nel 2010 è pari a circa 200 milioni di euro, la RT stima un valore complessivo degli atti giudiziari su base annua pari a 10 miliardi di euro (200/2%).

Valutazione emersione sub a)

Si ipotizza che la quota del valore complessivo degli atti giudiziari rilevanti ai fini della determinazione del reddito sia pari ad ¼ e che, di questo, una parte (anche questa stimata in misura pari ad ¼) non risulti indicata in dichiarazione dei redditi. L’effetto “emersione” attribuito alla norma in esame è valutato in misura corrispondente ad 1/3 del valore non dichiarato. Al maggiore imponibile emerso, pari a 200 milioni su base annua, (10.000 x ¼ x ¼ x 1/3) viene applicata un’aliquota media imposte dirette pari al 25% per ottenere un maggior gettito in termini di competenza annua pari a 50 milioni. L’aliquota media è stabilita tenendo conto che rientrano in questa tipologia di emersione tutte le possibili categorie di contribuenti.

 

Valutazione emersione sub b)

Si ipotizza che l’emersione dei compensi dei professionisti sia pari a 500 milioni su base annua (corrispondente al 5%[42] del valore complessivo degli atti giudiziari). Il maggior gettito di imposte sui redditi si determina applicando all’imponibile emerso un’aliquota fiscale del 20% stabilita considerando la specifica categoria di contribuenti (500 x 20% = 100 milioni). Viene, inoltre, quantificato un maggior gettito IVA pari a 45 milioni annui - sulla base di un’aliquota media pari al 15%.

Il maggior gettito IVA indicato non corrisponde al 15% di 500 milioni. In assenza di elementi esplicativi nella relazione tecnica, è presumibile supporre che solo una parte della maggiore imposta sia relativa a consumatori finali (60%) mentre la restante parte interessa parcelle emesse nei confronti di soggetti passiva IVA (500 x 60% x 15%=45).

Proiezione temporale del maggior gettito stimato

La relazione tecnica afferma che, su base annua, il complessivo maggior gettito di competenza risulta pari a 195 milioni (50 + 100 + 45) e che tale gettito è “destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a circa 300 milioni di euro”.

 

La Nota dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2011 non ha fornito chiarimenti ulteriori, limitandosi a riportare quanto già indicato nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la norma potrebbe incentivare l’emersione di base imponibile fiscale, si segnala che la stima degli effetti è basata su ipotesi di carattere discrezionale non supportate da basi informative o statistiche oggettive.

Peraltro, per quanto concerne la procedura adottata, si segnala quanto segue:

§      esistono alcune discordanze tra il dato di stima illustrato e il risultato ottenuto indicato nella relazione tecnica. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi di emersione dei compensi dei professionisti indicata in misura pari al 2% e calcolata in misura corrispondente al 5% nonché del maggior gettito IVA calcolato, presumibilmente, non sull’intero imponibile emerso ma su una quota attribuibile ai compensi percepiti dai consumatori finali;

§      per il primo anno di applicazione, gli effetti calcolati su base annua (pari, in termini di competenza, a 195 milioni di euro) non sono stati proporzionati per tener conto della data di entrata in vigore della norma in esame (6 luglio 2011) e, pertanto, gli effetti indicati negli anni 2011 (IVA) e 2012 (imposte dirette) risultano sovrastimati;

§      per gli anni successivi di applicazione, non risultano indicate le modalità di crescita dell’imponibile emerso assumendo che, a far corso dal 2013, il maggior gettito è stimato in 300 milioni.

La relazione tecnica non evidenzia, inoltre, i criteri adottati per la stima degli effetti di cassa ed in particolare le misure degli acconti delle imposte dirette utilizzate nella quantificazione, non ricavabili neppure indirettamente in quanto non è reso noto il dato di competenza intermedio.

Infine, si segnala la necessità di scorporare gli effetti in termini di IRAP e di addizionali IRPEF al fine di assicurare la corretta imputazione degli effetti sui singoli saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 23, commi 50-bis e 50-ter
(Regime fiscale di bonus e stock options percepiti dagli operatori del settore finanziario)

 

50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione».

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

I commi 50-bis e 50-ter dell’articolo 23, inseriti durante l’esame del provvedimento al Senato, modificano la disciplina fiscale delle cd. stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento.

 

Le stock options sono opzioni call, ovvero strumenti finanziari derivati che conferiscono al possessore il diritto - ma non l’obbligo - di acquistare azioni di una società quotata ad un determinato prezzo d'esercizio (strike price).

Esse sono conferite gratuitamente ai dipendenti (solitamente ai manager): i dipendenti non pagano alcun prezzo d'acquisto; l'opzione perde ogni valore dopo la scadenza e, dunque, prima della scadenza viene esercitata ove ciò sia conveniente, ovvero se il prezzo d'esercizio (strike price) è inferiore al valore di mercato cui è quotata l'azione sottostante.

In relazione al loro trattamento fiscale, la legge ne prevedeva inizialmente un regime agevolato (disciplinato dall’articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) consistente nell’esclusione da imposizione, in capo al lavoratore dipendente, del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intratteneva il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo. In seguito l’articolo 82, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008 ha abolito il suddetto regime agevolato; a seguito di tali modifiche, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

 

Nel dettaglio, le norme in commento aggiungono il comma 2-bis all’articolo 33 del D.L. 78 del 2010.

L’articolo 33 del D.L. n. 78/2010, oggetto di modifica con le disposizioni in commento, ha introdotto un’addizionale del 10 per cento che incide sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, nei confronti di dirigenti e collaboratori operanti nel settore finanziario.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

-        dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;

-        titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione degli emolumenti.

 

Per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame (combinato disposto dei commi 50-bis e 50-ter), per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’addizionale del 10 per cento si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo, relativo alla legge di conversione, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

5,4

21,6

21,6

21,6

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la norma amplia l’ambito di applicazione dell’addizionale 10% ed in particolare l’ammontare della base imponibile. Infatti, mentre in base alla normativa previgente l’imposta si applicava sugli emolumenti eccedenti il triplo della quota di retribuzione fissa, la norma in esame stabilisce che il tributo si applica agli emolumenti che eccedono la quota fissa di retribuzione.

Ai fini della quantificazione, la RT afferma che il gettito dell’addizionale (normativa previgente) per il periodo 1/1-12/7/2011 ammonta a 2,7 milioni di euro cui corrisponde, su base annua, un gettito di 5,4 milioni di euro. Viene inoltre precisato che, in assenza di ulteriori basi informative disponibili, il nuovo imponibile è determinato applicando a quello vigente un coefficiente fissato in misura pari a 5.

Sulla base delle predette ipotesi, il nuovo ulteriore gettito annuo è stimato in 21,6 milioni ottenuto dalla differenza tra il totale del gettito atteso (5,4 x 5) e il gettito realizzato in base alla normativa vigente (5,4).

Per gli effetti di cassa, si ipotizza che la norma in esame produca i suoi effetti da ottobre 2011 e pertanto, per il primo anno di applicazione, il maggior gettito è pari ai 3/12 di quello annuo (21,6 x 3/12 = 5,4).

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la scelta, di natura discrezionale, del coefficiente moltiplicativo determina gli effetti ascritti alla norma.

 


 

Articolo 23, comma 50-quater
(Aliquote di accisa su benzina e gasolio)

 

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

 

 

Il comma 50-quater dell’articolo 23, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, conferma dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011.

 

Si ricorda che, nella premessa della richiamata determinazione direttoriale, viene precisata la necessità di provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa, ai sensi dell’ art. 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992[43]. Il richiamato comma 5-quinquies appartiene a un complesso di disposizioni introdotte dal decreto-legge “milleproroghe” (articolo 2, comma 2-quater del D.L. 225 del 2010) in favore di enti territoriali colpiti da calamità naturali. In particolare, esso disciplina le ipotesi di accesso della Regione colpita da calamità al Fondo per la protezione civile; dispone inoltre che, qualora sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, esso venga reintegrato mediante l'aumento dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Tale aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane ha modificato le aliquote di accisa dei suddetti prodotti energetici con le cadenze temporali esposte nella seguente tabella (i valori sono espressi in euro per mille litri di prodotto):

 

 

28 giugno 2011-
30 giugno 2011

1° luglio 2011-
31 dicembre 2011

Benzina e benzina con piombo

611,30

613,20

Gasolio carburazione

470,30

472,20

 

 

Mediante rinvio all’articolo 1, comma 4, terzo periodo del D.L. 34 del 2011[44], non trovano applicazione le norme che limitano gli effetti dell’aumento dell'accisa rispetto alle eventuali forme di imposizione regionale vigenti e, nel dettaglio, quelle contenute nell’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996[45]: tale comma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

In sostanza, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina si somma all’imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario.

L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398[46] ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154 della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

Il terzo periodo del citato comma 4 prevede inoltre la suddetta disapplicazione delle limitazioni opera per gli aumenti disposti ai sensi del comma in esame e per gli aumenti disposti per la reintegrazione del fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi del citato articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 nel caso di calamità naturali. Anche in tali ipotesi l’aumento dell’accisa erariale si sommerà all’eventuale imposizione regionale.

 

Per effetto del rinvio, inoltre, sono confermate le disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l’attività di trasporto.

 

Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa disposti dal comma in esame nei confronti di:

       soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001[47]) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

       enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422[48], e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

       imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822[49], al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992[50], e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

       enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

 

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

 

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate tributarie (Aumento accise)*

 

 

0,0

 

 

2.091,9

 

 

2.016,1

 

 

2.048,6

 

 

0,0

 

 

2.091,9

 

 

2.001,5

 

 

2.040,7

 

 

0,0

 

 

2.091,9

 

 

2.001,5

 

 

2.040,7

Maggiori spese correnti (Aumento trasferimenti-effetto aumento accise)

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

14,6

 

 

7,9

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Maggiori spese correnti (Credito di imposta autotrasporto) **

 

 

0,0

 

 

306,0

 

 

306,0

 

 

306,0

 

 

0,0

 

 

306,0

 

 

306,0

 

 

306,0

 

 

0,0

 

 

306,0

 

 

306,0

 

 

306,0

* Gli effetti di maggiore entrata incorporano anche le riduzioni di entrate IRES/IRPEF per il conseguente incremento dei costi detraibili. Inoltre, con riferimento alla proiezione temporale degli effetti di entrata, si segnala che la tabella contenuta nella relazione tecnica (v. sotto) riporta anche la quantificazione del maggior gettito tributario per l’anno 2015: euro 1.734,8 milioni. Pertanto il maggior gettito dell’ultimo esercizio del triennio (1.734,8 milioni di euro) è da intendersi permanente (a decorrere dal 2014).

 

** Per l’esenzione degli autotrasportatori dagli incrementi di accisa (di norma prevista in occasione degli interventi di incremento delle accise), v. la parte successiva della presente scheda.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, afferma che la norma comporta, sulla base dei dati relativi ai consumi dell’anno 2010, un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP.

La RT fornisce quindi i seguenti dati sottostanti la quantificazione:

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Accise

0

1.819,60

1.819,60

1.819,60

1.819,60

IVA

0

272,3

272,3

272,3

272,3

IRES/IRPEF

0

0

-75,8

-43,3

-43,3

IRAP

0

0

-14,6

-7,9

-7,9

Credito di imposta autotrasporto

0

-306

-306

-306

-306

TOTALE

0

1.785,9

1.695,6

1.734,8

1.734,8

 

Come si evince dalla tabella della RT sopra riportata, si intendono confermate, anche per la norma in esame, le esenzioni dall’aumento dell’accisa già previste dal decreto-legge 34/2011 (Interventi urgenti per la cultura, per la Cassa depositi e prestiti, per il servizio sanitario nazionale in Abruzzo) e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 per le categorie ivi indicate. Pertanto il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante dovrà essere rimborsato (mediante credito d’imposta a compensazione) nei confronti dei seguenti soggetti:

§      esercenti di attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

§      enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;

§      imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la quantificazione fornita dalla relazione tecnica appare sostanzialmente in linea con la precedente quantificazione degli effetti di maggior gettito ascritti all’aumento delle accise previsto dal D.L. 34/2011 (Interventi urgenti per la cultura, per la Cassa depositi e prestiti, per il servizio sanitario nazionale in Abruzzo).

Il precedente incremento di 0,73 centesimi di euro al litro fino al 30 giugno 2011 e di 0,92 centesimi di euro al litro fino al 31 dicembre 2011, previsto dal D.L. 34/2011, è stato finalizzato alla compensazione sia di oneri espressamente quantificati (281 milioni per il 2011; 326 milioni di euro per il 2012 e per il 2013) sia di oneri non quantificati (esenzione dall’incremento delle accise per gli autotrasportatori di mezzi pesanti e per altri operatori). Rispetto a questi ultimi, non si dispone di informazioni circa la quota di incremento delle accise che sarebbe stata necessaria a garantire la compensazione. D’altra parte non sono disponibili i dati sul gettito effettivo registrato ad oggi per i predetti incrementi di accisa previsti dal D.L. 34/2011.

Ciò premesso, si osserva che - secondo la relazione tecnica - le quantificazioni sono state operate “sulla base dei dati relativi ai consumi dell’anno 2010”. Andrebbe chiarito se siano stati scontati in via prudenziale possibili effetti di riduzione del gettito connessi ad una diminuzione dei consumi.

Non è chiaro, inoltre, se anche per la determinazione dell’Agenzia delle Dogane 28 giugno 2011 si applichi (analogamente al D.L. 34/2011 e alla relativa determinazione del 5 aprile 2011) la deroga ai limiti di aumento dell'accisa erariale sulla benzina per autotrazione previsti dalla normativa vigente.

Si fa riferimento alla legge 662/1996, in base alla quale eventuali aumenti erariali dell’accisa sulla benzina per autotrazione hanno effetto, nelle regioni che hanno istituito l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale.

Nella risposta ad un’interrogazione svolta presso la Commissione Finanze[51], in data 13 luglio 2011, il rappresentante del Governo ha ribadito che le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di istituire una imposta regionale sul consumo di benzina nel loro territorio, precisando che ciò può avvenire entro il limite massimo di 258 centesimi di euro per litro. Ha inoltre chiarito che di tale facoltà si sono avvalse la Campania, la Liguria, il Molise, la Calabria, la Puglia, l’Abruzzo e le Marche.

Qualora tale deroga non operasse nel caso della determinazione del 28 giugno 2011 e della disposizione in esame (che rende permanente gli effetti del predetto provvedimento), le previsioni di entrata formulate dalla RT dovrebbero tenere conto dei valori di imposta regionale sulla benzina per autotrazione già vigenti.

 


 

Articolo 24, commi 1-7
(Liquidazione automatica dell’imposta unica
sulle scommesse e sui giochi a distanza)

 


1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.


 

 

I commi da 1 a 7 introducono la liquidazione automatica dell’imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza.

 

In particolare il comma 1 stabilisce che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), avvalendosi di procedure automatizzate, proceda:

§      alla liquidazione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e dei relativi interessi e sanzioni;

§      al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Ministero dell’economia e delle finanze, prevista dall’articolo 2 del D.P.R. n. 66 del 2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)

 

Con il decreto legislativo n. 504 del 1998 si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998. Con il D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 è stato emanato il regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 504 del 1998, prevedendo, all’articolo 3 che, ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse stesse, nonché di un prospetto di liquidazione dei concorsi pronostici. I soggetti d'imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare. Di norma l'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario (comma 2), che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica (comma 3).

 

In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo (comma 4).

 

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva o derivante dal controllo automatizzato (comma 5). In questo caso la sanzione amministrativa de pagamento del 30% degli importi non pagati entro il termine (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1998) è ridotta a un terzo (cioè al 10% delle somme non pagate).

 

Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l’imposta unica (comma 6). È altresì previsto che, in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali da parte del concessionario entro i termini di scadenza, l’AAMS possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione; in tal caso l’Amministrazione dovrà comunicare l’importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi estinto tramite escussione delle garanzie ad Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l’eventuale credito residuo.

 

Le disposizioni sulla rateazione delle somme dovute di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento), si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo.

Il richiamato articolo 3-bis prevede che le somme dovute a seguito di controlli possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le garanzie previste dallo stesso articolo 3-bis non sono invece applicabili qualora si verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica sia di importo superiore alla somma da rateizzare (comma 7).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2014

Entrate tributarie giochi TOTALE

442,5

481,0

501,0

501,0

442,5

481,0

501,0

501,0

442,5

481,0

501,0

501,0

Contrasto fenomeni illegali e evasione

31,5

13,0

13,0

13,0

31,5

13,0

13,0

13,0

31,5

13,0

13,0

13,0

Bingo a distanza

20,0

50,0

70,0

70,0

20,0

50,0

70,0

70,0

20,0

50,0

70,0

70,0

Poker live

50,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

30,0

50,0

30,0

30,0

30,0

Una tantum gara apparecchi

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

Gara apparecchi AWP– VLT*

100,0

150,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

150,0

Gara concessioni pre Bersani sport ippiche

115,0

 

 

 

115,0

 

 

 

115,0

 

 

 

Manutenzione giochi - Lotto

50,0

100,0

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0

100,0

Manutenzione giochi Enalotto

35,0

120,0

120,0

120,0

35,0

120,0

120,0

120,0

35,0

120,0

120,0

120,0

Elenco operatori apparecchi da gioco

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

18,0

18,0

18,0

6,0

18,0

18,0

18,0

*   La tabella contiene la seguente indicazione “50.000 AWP aggiuntive-14%=6.667”. Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente scheda.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (non modificato, per questa parte, nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato) afferma quanto segue.

Riguardo alla liquidazione dell’imposta unica (commi 1-6), all’accertamento in materia di giochi pubblici (comma 8), all’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (comma 12), la RT afferma preliminarmente che le disposizioni non comportano effetti finanziari.

 

In ordine alle attribuzioni degli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (commi 13-16), la RT conferma che detti uffici provvederanno alle funzioni di controllo e di accertamento ad essi assegnate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

Con riferimento al complesso dei commi da 1 a 16, la RT precisa che tali norme costituiscono un unicum da cui dovrebbe derivare un maggior gettito di circa 5 milioni di euro all’anno. Alla base di tale stima vengono indicati i seguenti elementi:

§      entrate erariali dal settore dei giochi nel 2010: circa 8,8 miliardi di euro;

§      fisiologica percentuale di recupero di imposta non corrisposta attraverso l’utilizzo del sistema disciplinato dai predetti commi: 0,5 per mille delle entrate.

Per l’anno 2011, la RT stima un maggior gettito di circa 2,5 milioni di euro.

 

Con riferimento ai commi 17 e 18 (raddoppio della misura forfetaria di raccolta in funzione del prelievo erariale unico; raddoppio delle sanzioni previste in caso di evasione del PREU[52]), la RT stima maggiori entrate pari a 4 mln. di euro nel 2011 e a 8 mln. a decorrere dal 2012. La stima è basata sui seguenti elementi ed ipotesi:

§      attuale importo forfetario di raccolta per ogni singolo apparecchio: 280 euro al giorno. Somma da raddoppiare;

§      incremento del gettito PREU per circa 8 milioni di euro su base annua.

Dal rapporto fra le due cifre (8 mln. e 280 euro al giorno) potrebbe ricavarsi la    dimensione delle irregolarità[53] che viene ipotizzata. La RT tuttavia non fornisce tale      dato;

§      per il 2011, maggior gettito pari a circa 4 milioni di euro.

 

Riguardo ai commi da 19 a 23 (divieto di gioco per i minori), la RT stima un incremento di gettito pari a 25 mln. di euro nel 2011, precisando che il testo coordina le varie disposizioni nel tempo introdotte in tema di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie. Viene inoltre disposto un inasprimento delle sanzioni, che passano da 500-1.000 euro a 5.000-20.000 euro. La stima di maggior gettito si basa sui seguenti elementi:

§      presenza sul territorio nazionale di 150.000 esercizi;

§      percentuale di accertamento annuo dell’infrazione pari al 5 per cento degli esercizi;

§      maggior gettito erariale dell’ordine di 25 milioni di euro per il solo anno 2011

Dalle ipotesi formulate dalla RT si ricava che la disposizione alla quale viene ascritto un effetto di maggior gettito è il comma 21.

Posto che, in base ai dati forniti dalla RT, il numero di infrazioni ipotizzato è intorno alle 7.500 (150.000×5%), la RT comunque non esplicita l’ipotesi relativa alla sanzione media irrogata[54].

 

Per gli anni successivi la RT afferma che tale inasprimento dovrebbe esercitare un effetto dissuasivo. Pertanto non ascrive prudenzialmente effetti finanziari a titolo di sanzioni.

 

Con riferimento ai commi 24-27 (requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi) la RT afferma che la norma è volta ad estendere (per le società di capitali e per le società estere assimilabili alle società di capitali) l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia (non soltanto l’interessato e la società, ma anche i soci che detengano direttamente o indirettamente partecipazioni al capitale o al patrimonio superiori al 2 per cento, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili in Italia delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti). Secondo al RT le norme non determinano effetti negativi per il bilancio dello Stato. Analoga assenza di effetti finanziari viene rilevata, dalla relazione tecnica, con riferimento ai successivi commi 28 (requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico) e 29-31 (divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali).

 

Anche il finanziamento della carta acquisti con introiti da gioco (previsto dal comma 32) non determina effetti onerosi, in quanto tali risorse (quota parte delle somme che i concessionari sono tenuti ad investire per campagne pubblicitarie) vengono versate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

 

Riguardo al comma 33 (Bingo a distanza) la RT precisa che la norma consente di separare la disciplina del Bingo di sala da quella del Bingo on line, al fine di adeguare quest’ultima all’offerta già presente su siti non autorizzati da AAMS alla raccolta di gioco. Dalla disposizione dovrebbero derivare maggiori introiti pari a 20 mln. di euro nel 2011, 50 mln. nel 2012 e 70 mln. a decorrere dal 2013. La stima si basa sui seguenti parametri e ipotesi:

§      raccolta del gioco su siti illegali: circa 1-2 miliardi di euro annui;

§      aliquota del 10% di imposta unica;

§      fisiologica diffusione dell’offerta di gioco, che dovrebbe consentire di incrementare il gettito del 2011 (20 mln. di euro) passando a 50 mln. nel secondo anno e a 70 mln. a regime.

Con riferimento al comma 34 (Poker sportivo) la RT afferma che il testo riformula le previsioni contenute nella legge comunitaria per il 2008 relative alla regolamentazione del poker sportivo, intervenendo su diversi aspetti. Viene risolta la mancata definizione di un’aliquota di imposta nella formulazione originaria, ora fissata al 3 per cento della raccolta (in analogia a quanto avviene per i giochi di abilità a distanza). Inoltre, viene previsto lo svolgimento di una gara per 1.000 punti di esercizio per il poker sportivo, che dovrebbe consentire di far riemergere dal nero le migliaia di circoli di poker che già operano in tutta Italia. La stima di maggior gettito si basa sui seguenti parametri e ipotesi:

§      500 diritti assegnati in sede di gara al prezzo minimo (100.000 euro): corrispettivo per lo Stato pari a 50 milioni di euro;

§      raccolta a regime, dal 2012, di 1 miliardo di euro (quella del poker a distanza nel 2009 ha superato i 2,3 miliardi): prelievo di 30 milioni all’anno.

 

Riguardo ai commi 35-36 (affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento), la relazione tecnica afferma che le norme costituiscono disposizioni di coordinamento, rispetto gli articoli di legge che si sono succeduti in materia. In vista della prossima gara per l’affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, si prevede (comma 36) l’istituzione di un contributo una tantum a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara, commisurata al numero di apparecchi AWP installati (100 euro per apparecchio). Considerato che detti apparecchi sono oggi circa 350.000, ne deriverebbe, per il solo anno 2011, un maggior introito erariale di 35 milioni di euro; cifra che va ad aggiungersi ai 15.000 euro versati dai nuovi concessionari per ogni VLT di cui chiedono l’autorizzazione all’installazione Gli effetti erariali connessi alla diffusione dei prodotti di gioco rendono verosimile attendersi, per il 2011, maggiori entrate per 35 milioni (una tantum) più 100 milioni nel 2012 e 150 milioni per gli anni successivi.

 

Riguardo ai commi 37-38 (gara per l’assegnazione di punti di vendita di giochi pubblici), la RT afferma che l’aggiudicazione di ulteriori punti di vendita in luoghi in cui l’attività prevalente è diversa dalla commercializzazione di prodotti di gioco pubblici [comma 38, lett. a)] consentirebbe di convertire tali esercizi commerciali, la cui numerosità è superiore alle 10.000 unità, riconducendo alla più generale disciplina del gioco su rete fisica l’offerta di gioco ora impropriamente veicolata attraverso peculiari modalità del gioco a distanza. Con l’occasione, anche ai fini di non discriminare gli attuali “corner” della cosiddetta “rete Bersani” (oltre 7.000), nonché di consentire loro di completare l’offerta di gioco (a base ippica o sportiva), è prevista la possibilità, a fronte di un ammortamento del prezzo di aggiudicazione, in ragione dei precedenti investimenti, di conseguire la parte di prodotto mancante (sport per i corner ippici e ippica per i corner sportivi). Nell’ipotesi di assegnazione di almeno la metà dei diritti messi a gara, ad un prezzo di aggiudicazione di 25.000 euro, è stimabile un introito per lo Stato di circa 62 milioni di euro (2.500 punti vendita×25.000 euro). Allo stesso scopo, il comma 38, lett. b), è volto ad individuare nuovi operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive. È prevista una procedura selettiva per l’aggiudicazione di 2.000 punti di vendita la cui attività prevalente sia l’offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d’asta di 40.000 euro. Considerato che esiste un turn over legato allo scadere di circa 1.500 concessioni assegnate nel 2000, è possibile prevedere l’assegnazione di due terzi dei diritti disponibili al prezzo di aggiudicazione. Conseguentemente, il gettito atteso ammonterebbe a 53 milioni di euro (1.320 punti vendita×40.000 euro).

La RT non precisa ulteriormente le ipotesi poste alla base del procedimento di calcolo. Il gettito atteso di 53 milioni di euro potrebbe teoricamente essere stato così calcolato: 1.325 punti vendita×40.000 euro.

 

Con riferimento al comma 39 (innovazioni da apportare al gioco del Lotto), finalizzato a rendere l’offerta di prodotto più rispondente alle richieste di mercato, la RT fornisce i seguenti dati e ipotesi posti alla base gli effetti di gettito:

§      utili erariali del Lotto nel 2010 pari a circa 1,2 miliardi di euro;

§      effetto migliorativo dato dalla norma stimabile nell’ordine del 9-9,5%;

§      maggior gettito stimabile a regime pari a 100 milioni (e pari a 50 milioni nel 2011).

 

Per il comma 40 (innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore, come l’Enalotto), i dati e le ipotesi posti alla base degli effetti di gettito sono i seguenti:

§      gettito erariale nel 2010 per il comparto giochi numerici : circa 1,6 miliardi di euro;

§      l’azione migliorativa potrebbe dare luogo ad un incremento dell’ordine 8-9%;

§      maggiori entrate stimabili intorno ai 120-130 milioni annui a regime (35 milioni nel 2011).

 

Con riferimento al comma 41 (Elenco degli operatori autorizzati) la relazione tecnica precisa che è verosimile attendersi richieste di iscrizione per 120.000-150.000 soggetti (alcuni dei quali hanno già versato i 100 euro previsti dalla formulazione vigente). Pertanto dalla norma possono derivare maggiori entrate nell’ordine di 6-7,5 milioni nel 2011 e di 18- 22,5 milioni per gli anni successivi.

La RT non esplicita i procedimenti di calcolo adottati. Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente scheda.

 

Nella documentazione tecnica trasmessa dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha precisato quanto segue.

Con riferimento alla dinamica decrescente del rendimento medio dei giochi (che consente un incremento del gettito erariale solo in presenza di una significativa espansione del mercato o di una emersione di basi imponibili), l’AAMS ha evidenziato che nel settore dei giochi vale il principio dell’allargamento della base imponibile e dell’utilizzo di un livello di imposte graduato anche al fine di neutralizzare e combattere l’offerta di gioco illegale. Una accorta governance delle leve gestionali che incidono sul pay-out, sull’efficace combinazione tra i giochi con minor redditività fiscale ed i giochi con maggiore redditività fiscale, consentono allo Stato di esercitare al meglio la funzione regolatrice di un settore di forte impatto oltre che finanziario, anche sociale, innescando processi di responsabilizzazione, di controllo e di lotta al gioco illegale ed irregolare ed ai connessi fenomeni di evasione. Per esempio, il prelievo erariale unico sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento (ad aliquote decrescenti in rapporto alla crescita della raccolta) è volto ad incentivare i soggetti della filiera e, in particolar modo, i concessionari ad una maggiore diffusione di offerta. Infatti questo tipo di tassazione ha portato ad un incremento delle entrate erariali nel settore pari a circa il 20 per cento sia nel 2009 rispetto al 2008 sia nel 2010 rispetto al 2009.

Per quanto riguarda il Bingo a distanza, l’Amministrazione ha precisato che l’esperienza maturata - anche all’esito delle attività di inibizione dei siti illegali che offrono gioco senza concessione statale – consente di stimare che la potenziale raccolta del gioco del Bingo attraverso tali siti può aggirarsi intorno ai 500-800 milioni di euro annui. Una valutazione prudenziale per il 2011 e per gli anni successivi porta verosimilmente ad attendersi gli effetti di maggior gettito erariale indicati nella relazione tecnica (70 mln. di euro annui a regime).

Relativamente al comma 32 (devoluzione allo Stato di quota delle somme che i concessionari sono tenuti, per concessione, a utilizzare in campagne promozionali), viene affermato che la riduzione di investimenti in pubblicità dovrebbe avere effetti assolutamente ininfluenti sull’andamento della raccolta di gioco, considerate sia la bassa percentuale prevista (3 per cento) sia le somme che in termini assoluti sono previste per tali investimenti.

Relativamente al comma 41, secondo la documentazione dell’AAMS appare più che verosimile attendersi per il 2011 un introito pari ad un terzo di quello che si andrà a realizzare a regime. Ciò considerato il numero dei soggetti che alla data del 30 giugno hanno già eseguito il versamento previsto per l’iscrizione all’elenco degli operatori autorizzati, nonché il residuale periodo di anno solare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che alcuni dei settori di intervento disciplinati dall’articolo in esame hanno già formato oggetto di specifiche misure legislative nell’ambito del D.L. 39/2009 (Interventi in favore dell’Abruzzo), rispetto alle quali erano stati ascritti un effetto di maggior gettito pari a 500 milioni all’anno (a carattere permanente) ed un effetto di maggiore entrata per il solo anno 2010 pari a 150 milioni di euro.

La relazione tecnica attribuiva tale incremento di entrate alle seguenti misure:

-        introduzione di nuove tipologie di gioco nel Lotto e nell’Enalotto (+180 mln.);

-        rafforzamento dei controlli con finalità di contrasto alle pratiche illegali di gioco (+40 mln.);

-        avvio a regime dell’esercizio dei videoterminali (cd. apparecchi VLT), con prelievo erariale fissato al 4% delle somme giocate (+300 mln.);

-        obbligo di versamento di 15.000 euro per ciascun videoterminale VLT installato (+100 mln. una tantum).

Le quantificazioni relative alle analoghe norme contenute nell’articolo 24 in esame dovrebbero pertanto assumere come base di calcolo, presumibilmente, l’effettiva acquisizione dei predetti introiti, già scontati a normativa vigente per i medesimi settori di intervento.

Dal punto di vista metodologico, si osserva inoltre che ai fini delle quantificazioni in esame andrebbero distintamente evidenziati sia gli eventuali effetti (positivi) di incremento della raccolta – a seguito dei nuovi interventi posti in essere - sia quelli (negativi) di sostituzione all’interno del comparto dei giochi.

Ciò premesso, si osserva comunque che anche nel 2011 i dati sulla raccolta di giochi hanno mostrato un andamento crescente nei mesi da gennaio a maggio (+19% circa rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente)[55], così come i dati sul gettito erariale, che hanno fatto registrare un significativo incremento (+12% circa[56]).

In ordine alle singole norme dell’articolo in esame si osserva quanto segue:

Commi 1-16 (Rafforzamento dei controlli). La relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi necessari per verificare le stime di maggior gettito ascritte alle norme, il cui ambito di operatività interessa tutto il comparto dei giochi.

A tale settore sono applicate forme di tassazione (modalità di determinazione degli imponibili e aliquote di imposta) del tutto eterogenee. LA RT si limita a mettere in relazione il dato complessivo di gettito 2010 con una “fisiologica” percentuale di recupero di imposte, derivante dalle nuove misure introdotte, senza precisare a quali campi di intervento si faccia riferimento (e con quali effetti finanziari).

 

Commi 13-16 (Poteri di accertamento di AAMS)[57]. Si rileva preliminarmente che l’attribuzione ad AAMS dei compiti di accertamento e liquidazione delle imposte (comma 13), pur apparendo coerente con le misure di ispezione e di controllo già affidate alla stessa AAMS da precedenti norme di legge[58], sembrerebbe tuttavia richiedere un rilevante impiego di risorse umane e strumentali. Non è chiaro se l’Amministrazione disponga – a normativa vigente – dei mezzi finanziari per fare fronte a tali impegnativi adempimenti.

Riguardo all’assunzione della qualità di agenti di polizia tributaria per gli appartenenti all'AAMS nell'esercizio dei loro poteri, si rileva che tale previsione – pur non determinando effetti onerosi di carattere diretto – potrebbe costituire il presupposto per futuri incrementi della spesa per il personale impiegato in compiti di controllo tributario.

 

Comma 33 (Bingo a distanza[59]). Si osserva che questa modalità di gioco è già prevista a legislazione vigente[60] con un’aliquota d’imposta del 11% e un compenso ad AAMS del 1%. Pertanto in base alla norma in esame:

§      sembrerebbe ridotto il prelievo fiscale dal 11% al 10%;

§      non è chiaro se sia implicitamente previsto il mantenimento del compenso ad AAMS del 1%.

Si osserva, quindi, che a parità di raccolta queste due misure (o, almeno, la prima di esse, nel caso in cui il compenso ad AAMS rimanesse inalterato) potrebbero determinare una riduzione del gettito complessivo.

Ai fini della quantificazione del maggior gettito (20 mln. nel 2011, 50 mln. nel 2012 e 70 mln. dal 2013), la relazione tecnica fa riferimento ad una stima della raccolta del gioco su siti illegali (indicata fra 1 e 2 miliardi di euro annui) e all’ipotesi di una "fisiologica diffusione dell'offerta di gioco". Sembra potersi desumere da tali indicazioni che il predetto maggior gettito debba essere ricondotto non all’introduzione di una nuova forma di gioco (che, come detto, è già prevista a normativa vigente), ma all’emersione di una potenziale base imponibile attualmente non sottoposta a tassazione. Non viene tuttavia chiarito con quali modalità e attraverso quali strumenti tale contrasto al gioco irregolare dovrebbe avvenire al fine di assicurare i risultati di gettito attesi.

 

Commi 35-36 (Apparecchi da intrattenimento). Come in precedenza illustrato, il comma 35, lettera a), dispone il versamento di euro 15.000 per ciascun terminale VLT[61]. Si segnala che, con riferimento alle norme di analogo contenuto previste dal D.L. 39/2009 (v. sopra), la relazione tecnica al medesimo D.L. affermava che il completamento della procedura di gara entro il 2010 avrebbe reso possibile, in quell’anno, un introito una tantum, per l’aggiudicazione dei terminali, pari a circa 100 milioni di euro. Come detto, la misura è di contenuto analogo a quella prevista dall’articolo 24 in esame: dall’indicazione riportata nel prospetto riepilogativo ( “50.000 AWP aggiuntive-14%=6.667”)[62] si desume che l’introito di 100 milioni di euro, previsto per l’assegnazione delle nuove concessioni della rete telematica, è da riferire all’installazione di circa 6.700 nuovi apparecchi[63]. Non viene esplicitato, tuttavia, se tale introito debba essere considerato (analogamente a quello riferito all’aggiudicazione di licenze AWP)[64] come una tantum.

Con riferimento agli effetti di maggiore entrata ascritti alle procedure per il nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica, si osserva che le ipotesi di gettito indicate dalla RT non appaiono verificabili in assenza di dati più puntuali in ordine:

§      ai tempi necessari per il completamento della procedura di assegnazione dei nuovi apparecchi (le previsioni di gettito, infatti, non sembrano considerare la possibilità che la piena entrata in funzione degli apparecchi richieda un avvio graduale);

§      al numero di apparecchi che si prevedono in esercizio sia nel 2011 sia negli anni successivi;

§      alle ipotesi di raccolta e di rendimento medio per ciascun apparecchio, considerato che il prelievo erariale sui terminali VLT era stato fissato dal D.L. 39/2009 nella misura ridotta del 4 per cento delle somme giocate (contro l’aliquota media di circa il 12 per cento attualmente applicata sugli apparecchi AWP).

 

Comma 41 (Versamento diritti di iscrizione all’elenco degli operatori autorizzati[65]). Si osserva preliminarmente che la quantificazione degli effetti finanziari a regime (anni 2012 e seguenti) sembra assumere, come parametro per la stima del maggior gettito (18 mln. di euro all’anno), l’intero importo dei diritti annuali di iscrizione all’elenco degli operatori autorizzati (150 euro per ciascun soggetto) e non solo la parte aggiuntiva di detto importo (50 euro), stabilita dal testo in esame rispetto alla legislazione previgente (che fissava il diritto di iscrizione a 100 euro all’anno).

Infatti il predetto effetto di maggior gettito (18 mln. di euro all’anno) si ottiene moltiplicando il numero di soggetti autorizzati indicato dalla RT (120.000 soggetti, nell’ipotesi più prudenziale) per l’importo intero di 150 euro e non per quello (aggiuntivo) di 50 euro.

Ciò va presumibilmente collegato alla circostanza che alla disposizione con la quale era stato originariamente introdotto tale diritto di iscrizione (articolo 1, comma 82, della legge 220/2010) non erano stati ascritti autonomi effetti di maggior gettito.

La relazione tecnica alla legge 220/2010 – infatti - ascriveva complessivamente ai commi 81-82 (Programma straordinario di controlli nel settore dei giochi, delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento; Istituzione dell’elenco dei soggetti autorizzati) effetti di maggior gettito pari a 125 milioni di euro nel solo anno 2011. Tali effetti venivano espressamente collegati ad un incremento dell’efficacia dell’azione di contrasto al gioco illecito e al recupero dell’evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento al contingentamento degli apparecchi nei locali dove tale tipo di gioco è offerto in via principale o accessoria. Altre fonti di entrata erano rappresentate – secondo la RT – dalla fissazione di sanzioni per gli operatori e dalla previsione di oneri in capo ai soggetti che svolgono il ruolo di “terzi incaricati”. Si osserva, pertanto, che fra gli effetti di maggior gettito non erano inclusi i diritti di iscrizione all’elenco degli operatori autorizzati (diritti che, peraltro, avrebbero dovuto dare luogo ad un effetto finanziario di carattere permanente, non previsto dalla relazione tecnica).

Per quanto riguarda la stima di maggior gettito per l’anno 2011, si prende atto di quanto precisato nella documentazione tecnica dell’Amministrazione dei monopoli di Stato in ordine alla congruità del rapporto (di 1/3) fra effetto nel primo anno e effetto a regime. Si osserva peraltro che la quantificazione per il 2011 sembrerebbe scontare un versamento integrativo di 50 euro da parte dei soggetti che avevano già effettuato il loro versamento nella misura ridotta fissata dalla legislazione previgente (100 euro). In tal senso andrebbe quindi interpretata la disposizione in base alla quale “…restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011".

Ovvero: per i soggetti già titolari di autorizzazioni, e quindi già iscritti nell’elenco per il 2011, rimarrebbe da versare un importo di 50 euro.

In caso contrario, le previsioni di maggior gettito per il 2011 (6 mln. di euro) potrebbero risultare sovrastimate.

Si osserva, comunque, che non sono stati esplicitati dalla relazione tecnica i parametri (numero di soggetti da iscrivere e rispettive quote da pagare) che sono stati utilizzati per quantificare il maggior gettito per il 2011.

Le ipotesi da assumere potrebbero essere molteplici. Per esempio, potrebbe essere stato ipotizzato:

-        che tutti gli operatori, circa 120.000, dovranno versare nel corso del 2011 almeno la quota residua di 50 euro;

-        ovvero che, alla data del 30 giugno 2011, non era ancora iscritto all’elenco (e avrebbe quindi dovuto versare per intero l’importo di 150 euro) un numero di circa 40.000 soggetti;

-        ovvero ancora che, nella parte residua del 2011, sarà versato un numero di quote (intere, di 150 euro, o integrative, di 50 euro) sufficienti per raggiungere l’introito sopra indicato (6 mln. di euro).

 

Con riferimento, infine, alla qualificazione delle maggiori entrate previste con riferimento all’articolo 24 nel suo complesso, si osserva che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tali entrate sono state sempre classificate come tributarie. Va rilevato, tuttavia, che fra esse sono incluse anche talune entrate che – per la loro natura non strettamente fiscale – erano state classificate, in precedenti provvedimenti, come extratributarie.

Nel testo in esame, tali introiti derivano da:

§      irrogazione di sanzioni (commi 19-23: divieto di gioco per i minori). Maggiori entrate per 25 mln. nel solo anno 2011, incluse nel totale delle entrate tributarie per “Contrasto ai fenomeni illegali e all’evasione”[66];

§      pagamento di diritti (comma 41: incremento del diritto di iscrizione nell’elenco AAMS dei soggetti autorizzati ad operare nel settore degli apparecchi da intrattenimento). Maggiori entrate per 6 mln. nel 2011 e per 18 mln. a decorrere dal 2012 indicate sotto la voce “Elenco operatori apparecchi da gioco”;

§      versamento di corrispettivi per l’assegnazione di concessioni di gioco:

-       comma 34: aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker in sala. Maggiori entrate per 50 mln. nel solo anno 2011, incluse nel totale delle entrate tributarie per “Poker live”[67];

-       commi 35-36: nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica. Maggiori entrate per 35 mln. nel solo anno 2011, indicate come entrate tributarie per “Una tantum gara apparecchi”[68];

-       commi 37-38: aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita. Maggiori entrate per 115 mln. nel solo anno 2011, indicate come entrate tributarie per “Gara concessionari ‘pre Bersani’ – Sport - Ippiche”.

 


 

Articolo 24, commi 8-16
(Competenze in materia di accertamento di giochi)

 


8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.


 

 

I commi da 8 ad 11 dell'articolo 24 concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici.

Analogamente alla disciplina che definisce i compiti dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamenti sulle imposte sui redditi ed IVA – si prevede che le competenze in materia di rettifica e accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi spettino agli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), anche sulla base di accertamenti constatati dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia (comma 8).

 

Gli avvisi relativi a rettifiche e accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta; in caso di violazioni tributarie e amministrative, si rinvia ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché dall'articolo 28 della legge n. 689 del 1981 (comma 9).

Il richiamato articolo 20 stabilisce che l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Qualora la notificazione è stata eseguita nei termini previsti ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. Analoga disposizione sul termine di prescrizione in cinque anni è indicata all’articolo 28 della legge n. 689 del 1981.

 

Nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o nei casi di sottrazione di base imponibile all'imposta unica, l’Amministrazione dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche in modo autonomo mediante metodologie induttive (“elementi documentali comunque reperiti”). In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente ai fini della determinazione dell’imposta unica si applica l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa (comma 10).

 

Il contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può presentare istanza di accertamento con adesione in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli da 6 a 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997 recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”. (comma 11). L’accertamento con adesione non è tuttavia possibile in caso di determinazione forfetaria del prelievo unico erariale (PREU) previsto dall’articolo 39-quater, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003 (cfr. comma 17 del presente articolo).

 

Il comma 12, allo scopo di uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi. In particolare prevede che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50 per cento.

 

I commi da 13 a 16 dell'articolo 24 dispongono in ordine alle attribuzioni degli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) in materia di controllo e di accertamento, prevedendo per essi - in ragione della loro capacità di valutare, con immediatezza, l'entità della violazione - anche la possibilità di irrogare sanzioni tributarie ed amministrative.

In particolare si prevede che gli uffici rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d’imposta e provvedono all’accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute, vigilando altresì sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge (comma 13).

Si tratta, anche in questo caso, di una estensione all’AAMS relativamente alla materia del gioco pubblico delle disposizioni già vigenti per l’Agenzia delle entrate relativamente alle imposte sui redditi e all’IVA.

 

Per le attività riferibili agli uffici periferici il comma 14 attribuisce la competenza all’ufficio nella cui circoscrizione risulta il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo.

 

Gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge assumono la qualità di agenti di polizia tributaria (comma 15).

 

I suddetti compiti sono svolti dall'AAMS con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 16).

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 17 e 18
(Determinazione del prelievo erariale unico)

 

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".

 

 

I commi 17 e 18 dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU)[69].

 

In particolare il comma 17 prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l'importo forfetario giornaliero, previsto dall’articolo 39-quater, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 269 del 2003, e definito con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia raddoppiato.

Il richiamato comma 3 stabilisce che gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni[70]. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'A.A.M.S. determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero

L’importo forfetario giornaliero è attualmente determinato in 280 euro per apparecchio (decreto D.G. AAMS 29 maggio 2006).

 

Il successivo comma 18, novellando l’articolo 39-quinquies del D.L. n. 269 del 2003, provvede a raddoppiare le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

Tali sanzioni – attualmente indicate in un importo variabile dal 120 al 240 per cento del PREU dovuto, con un minimo di 1.000 euro - vengono elevate ad un importo che va dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del PREU dovuto, con un importo minimo di 5.000 euro.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 19-23
(Divieto di gioco per minori)

 


19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di preven­zione dei fenomeni ludopatici.


 

I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori.

 

Il comma 19 - per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina proposta - dispone l'abrogazione parziale (secondo, terzo e quarto comma) dell'articolo 1, comma 70, della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) e dei commi 8, 8-bis e 9-ter (limitatamente al primo periodo) del Regio Decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), commi che dettano misure di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie

 

Il richiamato articolo 1, comma 70, della legge di stabilità 2011 prevede, al primo periodo, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Ai sensi dei successivi periodi (dei quali viene ora disposta l’abrogazione) è comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

Le disposizioni dell’articolo 110 del TULPS, che vengono abrogate, stabiliscono che:

-        l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco è vietato ai minori di anni 18 (co. 8);

-        chiunque, gestendo apparecchi da gioco, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni (co. 8-bis);

-        per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 9-tre, primo periodo).

 

Il comma 20 esplicita il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro.

 

Il successivo comma 21 dispone un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dalla legge di stabilità (comma 70). In particolare il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (precedentemente da 500 a 1.000 euro), nonché con la chiusura dell'esercizio da dieci fino a trenta giorni (prima fino quindici giorni).

Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.

Si prevede l’obbligo per il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

Le sanzioni sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.

Una analoga disposizione è presente all’ultimo periodo del comma 9-ter, dell’articolo 110 del TULPS che stabilisce che per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Ai sensi del comma 22, nei casi in cui la violazione del divieto indicato al comma 20 (minori di anni 18) riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco di cui al comma 6 dell’articolo 110 del TULPS, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore; qualora il titolare dell'esercizio sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.

 

Il comma 23, da ultimo, prevede l'avvio in via sperimentale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco finalizzati alla introduzione di misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 70, primo periodo della legge di stabilità 2011, prevede l’emanazione di un decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute per l’adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 24-27
(Requisiti per le società partecipanti a gare nel settore dei giochi)

 


24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.


 

 

I commi da 24 a 27 dell'articolo in titolo disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi.

 

In particolare il comma 24, novellando l'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) estende l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici.

In particolare, introducendo un comma 3-bis, si prevede che, nel caso di società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione concernente i “requisiti antimafia” prevista dal regolamento stesso, debba essere riferita anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

 

Il comma 25 non consente la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

 

A tal fine il comma 26 stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento; in caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.

 

Infine il comma 27 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 per le gare indette successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 28
(Titolarità o conduzione di esercizi con offerta di giochi)

 

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 

 

Il comma 28, analogamente a quanto disposto dai precedenti commi 24-27, stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico:

§       le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge antimafia).

Il richiamato articolo 10 stabilisce che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a)    licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b)    concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c)    concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d)    iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e)    altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f)      contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

§       le società o imprese sulle quali penda la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle informazioni del prefetto di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 (Norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

L’articolo 10, al comma 7 prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a)    dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter c.p., o dall'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.;

b)    dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge n. 575 del 1965 ;

c)    dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 29-31
(Obblighi di segnalazioni per operatori finanziari)

 


29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.


 

 

I commi da 29 a 31 dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.

 

In particolare il comma 29 - in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) relativo all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, nonché al fine di contrastare il gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione ed il riciclaggio e di garantire l'ordine pubblico e la tutela - impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma.

Secondo la norma sono considerati “operatori di gioco illegali” coloro che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

Il comma 30 detta le conseguenti misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da 300.000 a 1.300.000 euro) per le società emittenti ed operatori inadempienti, la cui competenza è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

 

Infine il comma 31 affida ad uno più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, comma 32
(Destinazione del 3% spese pubblicità giochi
al finanziamento della carta acquisti)

 

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

 

 

Il comma 32 prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti prevista dall’articolo 81, comma 32, del D.L. 112/2008[71].

La norma in esame prevede il versamento ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato a cura dei concessionari e la conseguente riassegnazione alla suddetta Carta acquisti, con corrispondente riduzione dell’ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

 

Il decreto-legge 112/2008 ha disposto l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti. Successivamente sono stati individuati i titolari del beneficio, l’ammontare del beneficio unitario e le modalità di fruizione dello stesso, prevedendo la stipula di convenzioni tra i ministeri interessati ed il settore privato . La Carta acquisti viene concessa, con onere a carico dello Stato, ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili. E’ stato inoltre previsto l'accredito di un importo aggiuntivo mensile (pari a 25 euro) a titolo di concorso alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini . Le risorse sono state collocate nel Fondo Carta acquisti. In ultimo, è stato disposto l’accredito di un importo aggiuntivo mensile di 10 euro per i titolari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL . Con il proroga termini 2011, ha preso avvio una sperimentazione, della durata di un anno e con un limite di impegno massimo di risorse fino a 50 milioni di euro, a favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti. Si stima che le risorse ancora disponibili, a normativa vigente e al netto dei 50 milioni di euro destinati alla Carta Acquisti “sperimentale” (Enti caritativi), consentano la prosecuzione del programma Carta Acquisti fino al bimestre settembre-ottobre 2012.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, comma 33
(Bingo a distanza)

 

33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

 

 

Il comma 33 istituisce il Bingo a distanza, con una aliquota di imposta stabilita al 10% delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo "di sala".

 

Si ricorda che il comma 11 dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, sono intervenute sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a)    scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati; sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b)    concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c)    giochi di ippica nazionale;

d)    giochi di abilità;

e)    scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f)      Bingo;

g)    giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h)    lotterie ad estrazione istantanea e differita.

 

 

Per la definizione degli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, delle modalità di versamento dell’imposta, nonché per l’individuazione della data di decorrenza delle nuove disposizioni la norma rinvia al comma 12 dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009.

Il richiamato comma 12 prevede che la disciplina di tali giochi sia introdotta ovvero adeguata con regolamenti. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 34
(Tornei non a distanza di poker sportivo)

 


34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


 

 

Il comma 34 interviene in materia di regolamentazione del “poker sportivo”, prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei “non a distanza” di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota.

 

L’aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta.

È altresì prevista l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro.

 

La ratio dell'intervento, come esplicitato dalla relazione introduttiva (A.S. 2814), si fonda sulla necessità di recuperare alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano nel Paese, garantendo che l'esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili.

 

L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 27, aveva previsto che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (ex art. 16, co. 1, della legge n. 133/1999), adottato di concerto con il Ministro dell’interno, fossero disciplinati i “tornei non a distanza di poker sportivo”; con il medesimo regolamento sarebbero stati altresì determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

 

Si ricorda come col termine "poker sportivo" si definisca una particolare forma di gioco del poker, l'unica non definita "d'azzardo", che si svolge in forma di torneo.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 35 e 36
(Nuovo affidamento in concessione di videoterminali VLT)

 


35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;

b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.


 

 

I commi 35 e 36 dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il comma 35 in particolare stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo:

§      l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti da parte dell’AAMS; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali (da un minimo del 7 per cento fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di 15.000 euro per ciascun terminale VLT (videolotteries);

§      la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali fino al termine delle concessioni.

 

In vista della successiva gara per l’affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il comma 36 prevede l’istituzione di un contributo una tantum nella misura di 100 euro per ogni apparecchio installato a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro ex art. 110, co. 6 del T.U.L.P.S., comunemente definiti New Slot o AWP (Amusement with Price).

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 37 e 38
(Assegnazione di concessioni per l’esercizio
di giochi e scommesse su base ippica e sportiva)

 


37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializ­zazione di prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


 

 

I commi 37 e 38 dispongono in ordine alla procedura di messa a gara di ulteriori punti vendita di giochi pubblici.

 

Il comma 37, in particolare prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all’entrata in vigore del decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi.

 

Le procedure per la realizzazione delle procedure selettive, individuate dal comma 38, devono rispondere a criteri di:

§      aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d’asta non può essere inferiore a 25.000 euro per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In caso di concessione a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l’importo da corrispondere è ridotto del 7% per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell’offerta e, all’atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

§      aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d’asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 39 e 40
(Introduzione di forme innovative per il gioco
del Lotto e dell’Enalotto)

 


39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".


 

 

I commi 39 e 40 dell'articolo in titolo disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

 

In particolare il comma 39 prevede che l’Amministrazione autonoma del monopoli di Stato (AAMS) con propri provvedimenti stabilisca innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso:

§      la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni;

§      la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari;

§      l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.

 

Il comma 40 prevede invece l’introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso:

§      un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro, con destinazione del 50% della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38% della raccolta nazionale ad imposta;

§      modifiche al gioco Win for Life, mantenendo un montepremi pari al 65% della raccolta e un imposta pari al 23% della raccolta[72];

§      l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato "Si vince tutto superenalotto") per un numero massimo di 12 eventi.

Si ricorda che il montepremi del “SiVinceTutto SuperEnalotto”, diversamente dal “Superenalotto”, è distribuito interamente ai vincitori delle varie categorie di premi. Di conseguenza, per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il relativo montepremi sarà attribuito in parti uguali al montepremi della terza e della quarta categoria ed in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi della quarta categoria. Qualora poi in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi dell’estrazione speciale “SiVinceTutto SuperEnalotto” sarà suddiviso tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito del pronostico effettuato.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 41
(Incremento del contributo annuale di iscrizione all’elenco degli operatori degli apparecchi da gioco)

 


41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".


 

 

Il comma 41 modifica le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco nell’apposito elenco tenuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi del comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)

 

La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) all’articolo 1, comma 82 ha sostituito il comma 533 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, ed inserito i commi 533-bis e 533-ter. Si è previsto, in particolare che presso l’A.A.M.S., venga istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un elenco riportante:

-        i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l’esercizio dei giochi;

-        i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali;

-        ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli altri ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

Vengono infine disciplinate la tenuta del relativo elenco e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché la revoca della concessione in casi particolari.

 

In particolare il comma 41 in esame - novellando il richiamato comma 533-bis, della legge finanziaria 2006 – ricomprende anche la licenza ex art. 88 del TULPS (licenza per l'esercizio delle scommesse), oltre a quella ex art. 86, provvede ad aumentare (da 100 a 150 euro) la somma annuale dovuta per l’iscrizione, nonché a fissare un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all’anno 2011.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 24, commi 42
(Rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio)

 


42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.


 

 

Il comma 42 stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

I principi cui tali disposizioni dovranno attenersi sono:

§      la razionalizzazione della rete di vendita;

§      l’istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

§      l'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;

§      i trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima l’istituzione di rivendite speciali solo in casi di effettive esigenze di servizio;

§      il rilascio ed i rinnovi dei patentini in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio.

 

Si ricorda che nella tipologia di rivendite ordinarie rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T". Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:

-        distanza dalla più vicina rivendita, con parametri variabili a seconda della popolazione del comune;

-        produttività, intesa come la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio regionale AAMS sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine.

 

Nella tipologia delle rivendite speciali rientrano le rivendite ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da un specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 24, commi 1-7.


 

Articolo 25
(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

 


1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le seguenti: "e non oltre";

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Ammini­strazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempe­stivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale,";

2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8";

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.";

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.";

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso. "


 

 

L’articolo 25 reca modifiche alla disciplina recata dalla legge di stabilità 2011 concernente l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili.

 

L’articolo 1, comma 8, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha affidato all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni il compito di dare avvio a una procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, ai fini della loro destinazione a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Una percentuale degli introiti della gara - valutati in 240 milioni di euro - sarà versata su un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale.

L’Autorità ha provveduto all’adempimento della norma con la deliberazione 11 gennaio 2011, n. 3/11/CONS., a cui è seguita un’attività di consultazione con i soggetti interessati e l’adozione di altre due deliberazioni.

Va ricordato che l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 34/2011, convertito con legge n. 75/2011, che ha dettato disposizioni sul medesimo argomento, senza novellare esplicitamente la legge 220/2010, ha fissato per l'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive la data del 30 giugno 2012.

Gli ultimi due periodi del testo previgente dell’articolo 1, comma 8, della citata legge n. 220/2010, consentono al Ministero dello sviluppo economico di sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate e dispongono che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive siano conseguentemente adeguati.

 

Il comma 1, lettera a) reca novelle all’articolo 1, comma 8, della citata legge di stabilità 2011.

Viene trasformato in perentorio il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale deve realizzarsi la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

Mediante inserimento di tre nuovi periodi dopo il terzo periodo del citato articolo 1, comma 8, della legge 220/2011, si prevede inoltre:

§       un procedimento forzoso per la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012, prevedendo che l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003);

§       un meccanismo compensativo qualora, nonostante il predetto procedimento forzoso, le frequenze non siano disponibili: dalla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 2012 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze non utilizzabili hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§       la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze di rivalersi sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse, al fine di recuperare l’importo riconosciuto agli assegnatari delle frequenze impossibilitati ad utilizzarle.

 

Il comma 1, lettera b) modifica l’articolo 1, comma 9, della citata legge 220/2010 in tema di misure compensative per le emittenti locali, finalizzate al rilascio delle frequenze di cui al comma 8.

In particolare, si stabilisce il termine del 31 dicembre 2011 per l'attribuzione delle compensazioni che vengono espressamente riservate agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Si prevede che le compensazioni sono finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze. Si modifica il secondo periodo del comma 9, che prevedeva l’iscrizione delle somme rivenienti dalla gara per la banda larga in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; il nuovo testo dispone che, successivamente alla data del 31 dicembre 2011, le risorse per le compensazioni all’emittenza locale che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

 

Il comma 1, lettera c), integra l’articolo 1, comma 13, della legge n. 220/2010, che disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti dalla procedura di assegnazione delle frequenze. Le nuove norme prevedono che una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di 2.400 milioni di euro, viene riassegnata nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si dispone inoltre che una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per il sostegno ai soggetti che hanno volontariamente liberato le frequenze. Viene esclusa, in tal caso, l’applicazione del limite massimo di 240 milioni di euro previsto dal comma 9 per le misure compensative in favore degli operatori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 1, lettera d), inserisce due nuovi commi dopo l’articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, in tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi (stimati, come detto, in 2.400 milioni di euro), nonché degli effetti sulla spesa pubblica, derivanti dal mancato introito dei proventi entro i tempi previsti:

§       il nuovo comma 13-bis demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi riguardanti assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, le gare e tutte le relative procedure disciplinate dall’art. 1, commi 8-13, della legge n. 220/2010. Per ragioni di interesse nazionale, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle predette procedure non comporta la reintegrazione in forma specifica, l'eventuale risarcimento del danno avviene solo per equivalente e la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.

§       Il nuovo comma 13-ter incrementa, inoltre, i margini di flessibilità gestionale dei Ministeri, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste (dall’articolo 1, comma 13 della legge n. 220/2010) nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per l’assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, consentendo - a certe condizioni - variazioni tra gli accantonamenti gestionali, che possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse.

In particolare, il comma prevede che nelle more della realizzazione dei proventi, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti (di cui al citato comma 13 dell’articolo 1, della legge n. 220/2010), al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte - nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni - variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Le variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse, restando preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.

Si osserva che il nuovo comma 13-ter deve essere letto in combinato disposto con il comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto legge in esame. Tale comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sono resi definitivi e che le entrate previste per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, pari a 2.400 milioni di euro, siano conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 2 sostituisce l’ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2011.

Il testo previgente prevedeva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disponesse le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle radiofrequenze hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011; tali soggetti non devono risultare destinatari di diritti d'uso sulla base delle graduatorie che verranno redatte dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle previsioni del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011.

Il nuovo testo, come sostituito dal comma 2 in esame, prevede che, secondo modalità e condizioni economiche stabilite dall’AGCom, una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a due programmi, dovrà essere ceduta a favore dei soggetti operanti in ambito locale al 1° gennaio 2011, che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, a condizione che gli stessi rilascino le frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che, sulla base delle graduatorie, non siano destinatari dei diritti d’uso delle frequenze.

 

Il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011, demanda al Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2012, il compito di:

-        assegnare i diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della citata legge 220/2010;

-        predisporre, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

-        entità del patrimonio al netto delle perdite;

-        numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

-        ampiezza della copertura della popolazione;

-        priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze per la gara della banda larga.

Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le medesime frequenze, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica:

§      con riferimento al comma 1, lettera a), relativo alla disattivazione coattiva degli impianti e alla corresponsione agli assegnatari dei diritti d’uso di un importo pari agli interessi legali sulle somme versate per effetto della gara, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nulla aggiunge al contenuto delle norme;

§      per quanto riguarda il comma 1, lettera b), relativo alle misure compensative per gli operatori di media audiovisivi in ambito locale, afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto costituiscono una specificazione riguardo alla destinazione delle risorse già accantonate a legislazione vigente;

§      relativamente al comma 1, lettera c), che disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti dalla gara per interventi relativi al settore, afferma che in via prudenziale non si imputano eventuali effetti finanziari positivi in quanto al momento non quantificabili, atteso che le maggiori entrate dipenderanno dall’effettivo risultato delle gare;

§      con riferimento al comma 1, lettera d), cpv. comma 13-bis, relativo al contenzioso in materia di assegnazione dei diritti d’uso, afferma che la norma non determina effetti finanziari;

§      per quanto attiene al comma 1, lettera d), cpv. comma 13-ter, che consente maggiore flessibilità gestionale del bilancio dei vari Ministeri in relazione alle riduzioni lineari eventualmente disposte a seguito dello scostamenti rispetto alla quota realizzata con i proventi delle gare, afferma che la neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

§      con riferimento al comma 2, che concerne l’assegnazione di quota di capacità trasmissiva anche a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme evidenziano i seguenti profili di criticità:

§      con riferimento alla rivalsa da parte del Ministero dell’economia (nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alla liberazione delle frequenze entro il 31 dicembre 2012) per gli interessi legali corrisposti agli assegnatari in base alle gare, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale tra il versamento degli interessi e l’introito per il Ministero dell’economia a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa. Le norme altresì non chiariscono se, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturino gli interessi legali per le somme versate in precedenza o se detti interessi si applichino alle somme versate dopo tale data;

§      in merito alla lettera d), cpv comma 13-ter, l'incremento della flessibilità gestionale sembra derogare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità del bilancio dello Stato. In particolare, l’articolo 33, comma 4, della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili.

 


 

Articolo 26
(Contrattazione aziendale)

 


1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.


 

 

L'articolo 26 prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il Governo provvede alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

 

Si ricorda che nell’accordo interconfederale dello scorso 28 giugno 2011 tra CONFINDUSTRIA CGIL, CISL, e UIL in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione nazionale e aziendale, al punto 8 si legge che le parti intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, con riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello, che collega aumenti di retribuzione a obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008, originariamente in via transitoria e con natura sperimentale, e poi prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[73] in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%[74]. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[75], in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008 e poi anch’essa prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[76].

In particolare, il comma 67[77] prevede la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969[78], costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

 

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

-        importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

-        determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

-        determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

 

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[79].

Lo stesso comma 68, inoltre, istituisce un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, al momento, non sono ascrivibili alla norma effetti finanziari dal momento che la misura dei benefici sarà stabilita con provvedimento governativo, nei limiti delle risorse che risulteranno disponibili ad hoc.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma e la relazione tecnica rinviano a fasi successive l’individuazione delle risorse necessarie per finanziare le agevolazioni fiscali previste dal testo. Pertanto non si dispone degli elementi necessari per una verifica dei possibili effetti di riduzione del gettito tributario.

 


 

Articolo 27
(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità)

 


1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.


 

 

L'articolo 27, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi[80] si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento).

Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età. In sostanza il regime fiscale agevolato si estende fino ai trentacinque anni, anche oltre il limite temporale dei cinque anni, per chi abbia iniziato l’attività imprenditoriale in giovane età. Rimane fermo, peraltro, che chi intraprende un’attività o l’abbia intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, avendo più di trentacinque anni di età, potrà godere del beneficio in esame entro il limite dei cinque anni.

La disposizione viene emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese.

 

Si ricorda che i commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 hanno introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi. Il regime semplificato opera - per tali contribuenti - come un regime naturale, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I tratti peculiari del regime sono sinteticamente i seguenti:

1.    esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;

2.    applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;

3.    assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento;

4.    estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

5.    esclusione dell’applicazione degli studi di settore;

6.    riduzione degli adempimenti contabili.

In breve, ai sensi dei commi suddetti si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a)    nell’anno solare precedente:

1)    hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2)    non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3)    non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori.

b)    nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

 

La norma precisa che gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese.

Si segnala che l’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (in vigore dal 1° gennaio 2001) prevede un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Tale normativa stabilisce un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% e l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

Al riguardo si segnala che non risulta del tutto chiaro il coordinamento tra la normativa introdotta e il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

 

Il comma 2 individua le condizioni per accedere al beneficio:

a)   il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1;

b)   l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;

c)   nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

 

I soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, fuoriescono dal regime dei contribuenti minimi sono in ogni caso esentati dall’IRAP e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA[81] (comma 3).

In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973[82], i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

 

Il comma 4 stabilisce che per i soggetti esclusi dal regime dei contribuenti minimi l'applicazione della disciplina prevista dal comma 3 cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni richieste dalla norma per la qualifica di contribuente minimo (sopra richiamate) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della finanziaria 2008.

Tale norma stabilisce che non sono considerati contribuenti minimi:

a)    le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

b)    i soggetti non residenti;

c)    i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d)    gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

 

Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, il comma 5 consente loro l’applicazione del regime contabile ordinario. Tale opzione:

§      è valida per almeno tre anni;

§      va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare dopo aver effettuato la scelta;

§      trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, resta valida per ciascun anno successivo (fino a quando permane l'applicazione della scelta).

 

Il comma 6 rimanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione dei commi precedenti.

 

Il comma 7, infine, a fini di coordinamento interviene modificando il comma 117 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

-

-

82,8

100,1

-

-

82,8

100,1

-

-

82,8

100,1

Minori entrate

-

6,2

-

-

-

6,2

-

-

-

6,2

-

-

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la stima degli effetti di gettito è stata effettuata mediante elaborazioni condotte sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009. In particolare sono stati individuati i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi in base alla normativa vigente. Applicando a tale platea i criteri di cui alla disposizione in esame, la RT afferma che solo il 4 per cento dei soggetti può continuare ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96 per cento ne rimarrebbe escluso. Mediante elaborazioni di microsimulazione condotte sui soggetti esclusi dal regime dei minimi, la RT stima i seguenti effetti di gettito annuo di competenza:

 

(milioni di euro)

IRPEF

691,8

Addizionale regionale

39,6

Addizionale comunale

13,2

IRAP

0

IVA

83,7

Imposta sostitutiva

-720

TOTALE

108,3

 

A tali importi occorre aggiungere la perdita di gettito di imposta sostitutiva relativa ai soggetti che restano nel regime e che beneficiano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento, stimata, sulla base delle considerazioni ed elaborazioni sopra descritte, in circa -8,2 milioni di euro di competenza annua. La RT stima, pertanto, i seguenti effetti totali di gettito di competenza:

(milioni di euro)

IRPEF

691,8

Addizionale regionale

39,6

Addizionale comunale

13,2

IRAP

0

IVA

83,7

Imposta sostitutiva

-728,2

TOTALE

100,1

 

La RT afferma, inoltre, che la stima del recupero IVA è stata effettuata supponendo che i contribuenti fuoriusciti dal regime, nell’ambito delle agevolazioni contabili riconosciute, nel mese di dicembre 2012 non siano tenuti al versamento dell’acconto IVA. Si è ipotizzato, infine, che i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi versino in ogni caso l’acconto sull’imposta sostitutiva recuperandola nell’anno d’imposta successivo e che i soggetti che restano nel regime versino nel 2012 l’acconto sull’imposta sostitutiva applicando la nuova aliquota del 5 per cento.

In base a tali ipotesi la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

IRPEF

0

1210,6

691,8

Addizionale regionale

0

39,6

39,6

Addizionale comunale

0

17,2

13,2

IRAP

0

0

0

IVA

0

83,7

83,7

Imposta sostitutiva

-6,2

-1268,3

-728,2

TOTALE

-6,2

82,8

100,1

 

Nella Nota di risposta[83] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, il Governo ha precisato nella RT non si è tenuto conto dei possibili effetti incentivanti connessi alla misura particolarmente vantaggiosa (5 per cento) dell’imposta sostitutiva, esclusivamente per motivi prudenziali. Infatti, considerando le caratteristiche ed i limiti stabiliti dalla norma relativamente ai nuovi soggetti che aderiranno al nuovo regime, si prospetteranno effetti positivi sul gettito, collegati all’applicazione di detta imposta sostitutiva, che appaiono più che adeguatamente compensativi degli eventuali effetti negativi relativi alle imposte dirette e all’IVA che, tra l’altro, risulterebbero praticamente nulli per i soggetti che inizieranno una nuova attività in conseguenza dell’effetto incentivante della norma. Ai fini della stima si è preferito, quindi, in via prudenziale, non ascrivere effetti di gettito per la fattispecie considerata.

La Nota, infine, afferma che le diverse modalità previste relativamente agli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili non paiono suscettibili di determinare effetti negativi sul gettito.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, (applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età), afferma che tale modifica appare produrre un ulteriore effetto incentivante a intraprendere una nuova attività da parte di giovani, in particolare con un’età inferiore a 30 anni. Tali nuovi ingressi, indotti dalla forma di prelievo fortemente agevolativa, determinano un maggior gettito riconducibile all’applicazione della prevista imposta sostitutiva del 5%: effetto positivo che, per motivi prudenziali, non viene stimato.

La RT afferma che, in base ai dati dichiarativi, risulta che la quota di reddito attribuibile ai soggetti di età non superiore ai 35 anni è inferiore al 2%. La disposizione in oggetto può potenzialmente riguardare una quota dei soggetti in esame di età inferiore ai 30 anni, quindi una frazione della percentuale indicata. Tale frazione, di entità non particolarmente rilevante, si riduce ulteriormente in considerazione delle condizioni previste dalla norma per l’adesione al nuovo regime (l’attività non deve essere una prosecuzione di un’altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro autonomo o dipendente).

La RT ritiene, pertanto, che la modifica in esame non comporta variazioni degli effetti già stimati in sede di relazione tecnica originaria, riguardando una fattispecie che rappresenta una percentuale esigua e tale da rientrare ampiamente nel grado di variabilità statistica che contraddistingue ogni stima.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, si osserva che l’introduzione di un limite di età appare suscettibile sia di determinare una riduzione della platea dei soggetti beneficiari sia di incidere sulla durata di fruizione dell’agevolazione. Dette condizioni potrebbero determinare un contenimento degli oneri riferiti alla fruizione dell’agevolazione. A fronte di tale effetto, si determina tuttavia un incremento degli oneri per gli esercizi successivi al quinto anno di applicazione, a causa del venir meno del limite di fruizione prima previsto. L’eventuale compensatività tra i predetti effetti non risulta evidenziata né suffragata da elementi quantitativi nella RT allegata alla modifica introdotta. Dal tenore letterale delle norme e dall’analisi della RT, inoltre, non appare chiaro se il limite di età considerato operi solo con riferimento alla fruizione dell’agevolazione oltre il quarto anno.

 


 

Articolo 28
(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

 


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.


 

 

L’articolo 28 del D.L. in esame integra la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 – con cui fu tra l’altro istituito, presso la Cassa conguaglio GPL, un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti - e da alcune successive disposizioni di legge[84].

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in esame, in particolare, tendono a stimolare e rilanciare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali. A tal fine è istituito, per 2 anni, un contributo – aggiuntivo rispetto alle tradizionali finalizzazioni del citato Fondo – destinato a:

a)   incentivare la chiusura di impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti, purché non integrati verticalmente nel settore della raffinazione;

b)   agevolare la chiusura degli impianti anche attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino dei luoghi su cui gli impianti da chiudere insistono.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 32/1998, anche al fine di favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti per i consumatori, liberalizzò (art. 1) l’installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburanti (subordinate non più ad una concessione, ma ad una autorizzazione da rilasciare in coerenza con le disposizioni urbanistiche, fiscali, sanitarie, ambientali e per la tutela dei beni storico/artistici, nonché con le norme di indirizzo programmatico delle Regioni) e disciplinò le modalità per l’esercizio dei singoli impianti da parte di gestori distinti dal titolare dell’autorizzazione. Precisò, inoltre, le competenze comunali, regionali e statali in materia (artt. 2 e 4) e promosse una razionalizzazione dello stoccaggio (art. 5).

Con l’art. 6, poi, cercò di stimolare un processo di razionalizzazione della rete distributiva mediante dismissione degli impianti marginali. A tal fine, fu istituito il menzionato “Fondo” ad hoc presso la cassa conguaglio GPL, destinato ad erogare indennizzi per la chiusura di impianti ai gestori e ai titolari di autorizzazione, e il successivo DM attuativo 24 febbraio 1999 destinò i contributi ai gestori nonché ai titolari di non più di 5 impianti. All’atto della sua istituzione, nel 1998, il Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti fu finanziato (art. 6 del D.Lgs. 32/1998) con i residui disponibili in un preesistente conto economico del bilancio statale, nonché con le entrate, nel triennio 1998-2000, di un contributo (temporaneo e ad hoc) a carico dei titolari e dei gestori di impianti di distribuzione, nella misura complessiva di 4 lire per ogni litro di carburante per autotrazione venduto (3 lire a carico del titolare e 1 a carico del gestore). Successivamente, il Fondo è stato rifinanziato con analoghe modalità dal DM 7 agosto 2003, in attuazione dell’art. 29 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

 

Rispetto al quadro normativo preesistente, i principali elementi di novità dei commi 1-2 dell’art. 28 del D.L. stanno nello sforzo di:

§      alleggerire (con l’erogazione del contributo ad hoc) gli oneri di ripristino ambientale che gravano su chi chiude un impianto di distribuzione (oneri che spesso disincentivano l’uscita dal sistema di impianti anche antieconomici);

§      innalzare da 5 a 10 il numero massimo di impianti che il richiedente, per poter beneficiare del contributo, deve possedere (fermo comunque che tali impianti non devono essere integrati verticalmente nel settore della raffinazione).

A queste due finalità aggiuntive è destinata, per il biennio 2012-2013, una quota del 25 per cento delle disponibilità complessive del Fondo, che a tutt’oggi mantiene ancora una dotazione.

 

Il comma 2 pone comunque le premesse per un eventuale – se necessario – rifinanziamento integrativo del Fondo. A tal fine esso lascia al Ministro dello Sviluppo economico la valutazione se, per far fronte alle nuove finalità, sia eventualmente da prevedere, per un periodo non eccedente i due anni, una nuova contribuzione al Fondo a carico dei titolari e gestori degli impianti di distribuzione, articolata in una componente fissa per ciascun impianto e in una componente variabile in funzione dei litri erogati, fermo comunque che l’importo complessivo della contribuzione non dovrà eccedere il valore di 0,0004 euro (3 decimillesimi di euro a carico dei titolari e 1 a carico dei gestori) già fissato dal D.M. 7 agosto 2003 sopra citato.

 

I commi 3 e 4 mirano ad assicurare l’effettiva chiusura di tutti gli impianti di distribuzione cosiddetti “incompatibili”.

 

Si ricorda che la nozione di “impianto incompatibile” risale al D.M. 31 ottobre 2001 sul “Piano nazionale e Linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”, adottato dal Ministro per le Attività produttive, in base al D.Lgs. 32/1998 e all’art. 19 della L. 57/2001, dopo una consultazione delle categorie interessate e acquisita l’intesa della Conferenza unificata. Tale D.M. individuò una serie di fattispecie di incompatibilità (impianti siti all’interno di aree pedonalizzate o a traffico limitato, o privi di un’area propria di rifornimento, o in corrispondenza di biforcazioni o di curve a raggio stretto, ecc.), che talune Regioni hanno poi integrato con leggi proprie, e demandò ai comuni la individuazione concreta degli impianti incompatibili e l’adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura. Tuttavia, l’attuazione del programma di ammodernamento del sistema distributivo non è ancora completata (la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. informa che risultano ancora in esercizio circa 1000 esercizi incompatibili, con un erogato generalmente medio/basso).

 

Per stimolare la effettiva piena attuazione del programma di ammodernamento della rete distributiva con chiusura degli impianti incompatibili i commi 3 e 4 dell’art. 28 del D.L. in esame impegnano:

a)   le Regioni ad emanare, entro 90 giorni, appositi indirizzi ai comuni;

b)   i comuni ancora inadempienti a provvedere, entro 120 giorni, alla chiusura degli impianti “incompatibili”, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre l’ultimo periodo del comma 4 prescrive che fino alla effettiva chiusura tali impianti “incompatibili” saranno gravati da una contribuzione a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva in misura stabilita ad hoc con il D.M. di cui al comma 2 dell’art. 28. La relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che tale contributo potrà comprendere un incremento differenziale per disincentivare il ritardo nella chiusura.

 

I commi 5-7 sono volti a generalizzare l’installazione, in tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, di apparecchi per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (cd. self service). La relazione al ddl di conversione chiarisce che tra le finalità di questo intervento, oltre a quelle già esplicitate dalla norma, rientra anche quella di diffondere una modalità di rifornimento più economica per gli utenti.

A tal fine la esistenza, in ogni impianto, di apparecchi per il rifornimento “fai da te” diviene un obbligo (comma 5), cui gli impianti già esistenti devono adeguarsi entro un anno pena una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro ogni mese di ritardo (comma 6). Da ultimo, è vietata la previsione “specifici vincoli” all'utilizzo di apparecchiature self service durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, purché siano presenti il titolare della licenza di esercizio dell'impianto o suoi dipendenti (comma 7).

 

La relazione al disegno di legge di conversione del D.L. chiarisce, a quest’ultimo proposito, che il divieto nasce dal fatto che le Regioni hanno talvolta imposto restrizioni al funzionamento degli impianti self service.

 

I commi 8-11 disciplinano l’allargamento dell'offerta merceologica “non oil” presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ammettendo la vendita, presso tali impianti, anche di alimenti e bevande, quotidiani e periodici e pastigliaggi. Tali attività commerciali si aggiungono alla possibilità, già oggi prevista, di svolgere presso gli impianti di distribuzione carburanti anche attività di autolavaggio e di ordinaria e minuta manutenzione/riparazione di veicoli e motore.

L’ottica della nuova norma è quella – sollecitata, secondo quanto ricorda la relazione al ddl di conversione, anche dall’Antitrust – di stimolare i gestori, compensati da questi possibili maggiori introiti, a contenere i costi dei carburanti (così incrementando l’efficienza del mercato di settore). Tali diverse attività commerciali possono essere esercitate sia dallo stesso titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione del carburante, sia da soggetti da esso distinti, se il titolare della licenza di distribuzione carburante vi rinuncia e l’attività di vendita di alimenti ecc. è svolta in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza. Le Regioni, province autonome ed enti locali sono tenuti (comma 11) ad adeguare la propria normativa a questo nuovo regime.

 

Nell’autorizzare la vendita di alimenti e bevande il comma 8 mantiene comunque fermo il rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) in tema di conformità del locale di vendita ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal ministero dell’interno e alle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro (art. 64, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 59) e di possesso da parte dell’esercente dei requisiti di onorabilità e professionali (art. 71 del D.Lgs. n. 59). Inoltre, la lettera b) del comma 8 e il comma 9 dell’art. 28 del D.L. in esame precisano che la vendita di quotidiani e periodici è ammessa senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto di distribuzione carburanti e, in particolare, anche in deroga al parametro dei 1500 mq precedentemente stabilito dall'art. 2, lett. b), del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.

 

I commi 12-14 pongono le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.

 

Si ricorda che la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti può essere effettuata sia direttamente dal proprietario dell’impianto e titolare della licenza (per lo più una Compagnia petrolifera, in altri e minori casi i cosiddetti distributori “indipendenti”), sia da soggetti diversi denominati “gestori”. Attualmente i rapporti tra soggetto titolare della licenza di distribuzione di carburanti e soggetto gestore dell’impianto sono disciplinati – ai sensi dell’art. 1, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 32/1998 e del comma 3 della Legge 57/2001 – da contratti di comodato in uso gratuito dell’impianto (la legge parla di “attrezzature fisse e mobili finalizzati alla distribuzione del carburante”) della durata di 6+6 anni, cui accedono contratti di fornitura o di somministrazione. Le condizioni economiche “tipo” di questi contratti di fornitura o somministrazione sono definite mediante accordi interprofessionali tra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei titolari di impianti e dei gestori di impianti.

 

In particolare, il comma 12 dell’articolo 28 del D.L. in esame prevede la possibilità di adottare, per l’approvvigionamento di carburanti presso gli impianti di distribuzione, in alternativa agli attuali contratti di fornitura o di somministrazione, anche forme contrattuali nuove da definire. La norma cioè non stabilisce direttamente il nuovo tipo contrattuale, ma ne rimette la definizione ad accordi interprofessionali tra le associazioni nazionali più rappresentative dei titolari e dei gestori di impianti stipulati con le modalità dell’art. 19, comma 3, della Legge n. 57/2001.

Inoltre, in ottica di controllo, adeguata pubblicizzazione e tutela della parte potenzialmente più debole costituita dai gestori, i commi 13 e 14 dell’art. 28 stabiliscono che i nuovi modelli contrattuali dovranno comunque assicurare ai gestori condizioni contrattuali eque e non discriminatorie e che potranno essere concretamente adottati dagli operatori solo dopo il deposito presso il Ministero dello sviluppo economico (che ne curerà la pubblicazione).

 

La relazione al ddl di conversione del D.L. in esame prospetta due ipotesi possibili di nuovo modello contrattuale, costituite dal “contratto di commissione” (la Compagnia petrolifera mantiene la proprietà del carburante presente nei serbatoi del punto vendita e quindi anche il potere di definire il prezzo al pubblico, pagando al gestore l’importo della commissione) e dal “contratto di franchising o affiliazione commerciale” di cui alla Legge 6 maggio 2004, n. 129 (con possibile cessione al gestore dell’uso del marchio e di altri diritti affini).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle misure relative al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi 1 e 2, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che si tratta di disposizioni che non determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si risolvono sostanzialmente in una diversa destinazione dei contributi attualmente previsti e disciplinati dal D.Lgs. 32/1998.

Con riferimento alle norme di cui ai commi da 3 a 14, la RT afferma che si tratta di norme procedimentali che non comportano effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma potrebbe comportare profili problematici con riferimento a una possibile perdita di gettito erariale a seguito di un eventuale innalzamento dei contributi versati dagli operatori interessati, qualora detti contributi fossero sottoposti a regime di deducibilità.

 


 

Articolo 29, comma 1
(Liberalizzazione del collocamento)

 


1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



Il comma 1 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[85], il quale disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa.

 

Il Titolo II (articoli 3-7) del decreto legislativo n. 276 del 2003 detta norme sull’organizzazione e la disciplina del mercato del lavoro. In particolare, l’articolo 4 istituisce presso il Ministero del lavoro un apposito albo delle agenzie del lavoro, mentre l’articolo 5 definisci i requisiti giuridici e finanziari per l’iscrizione ad esso.

L’articolo 6, in particolare, prevede che all’attività di intermediazione siano autorizzati anche altri soggetti, ossia università pubbliche e private, fondazioni universitarie, comuni singoli o associati, camere di commercio, scuole secondarie di secondo grado – statali e paritari - associazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale, enti bilaterali.

 

Rispetto alla normativa previgente le modifiche riguardano, in particolare:

§      l’inserimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale tra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione[86];

§      per quanto concerne le università (pubbliche e private), si prevede che l’attività di intermediazione possa essere svolta anche da consorzi universitari;

§      per quanto concerne gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (statali e paritari), si pone la condizione che essi rendano pubblici e gratuitamente accessibili, sui relativi siti istituzionali, i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso, per almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (una condizione analoga era già prevista dalla normativa previgente – e sostanzialmente confermata - per le università);

§      si sopprime la condizione che l'attività di intermediazione sia svolta senza finalità di lucro (tale condizione, che era prevista dalla normativa previgente per le università e per i comuni, è confermata invece per i soli gestori di siti internet);

§      si introduce un regime volto a garantire che l’attività venga svolta in modo trasparente, stabilendo che per tutti i soggetti ammessi, l'autorizzazione all’attività di intermediazione sia subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro[87] per il tramite del portale Cliclavoro[88] (secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro da adottare entro 30 giorni), nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 12.000 euro) e con la cancellazione dall'albo, con conseguente divieto di proseguire l'attività.


 

Articolo 29, commi 1-bis e 2-4
(Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche)

 


1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Il comma 1-bis, prevede che il Governo, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del D.L. in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. Infine è modificata la rubrica dell’articolo 29 come segue “Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche”.

 

I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario devono far parte della predetta commissione. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero di giustizia. Essa termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 2-4 del testo originario (istituzione dell’Alta Commissione), afferma che le norme non comportano oneri in quanto prevedono esplicitamente che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Inoltre, alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

Con riferimento al comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato (liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche), la relazione tecnica precisa che, data la portata ordinamentale e regolatoria dell’intervento normativo, lo stesso non determina effetti finanziari diretti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che gli oneri di funzionamento della Commissione (commi 2-4), presumibilmente di entità limitata, possano trovare copertura a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 29, comma 1-ter
(Programma di dismissione di partecipazioni pubbliche)

 

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 29 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell’economia e finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni[89], approvi, su conforme deliberazione del Consiglio del Ministri, uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali.

I programmi di dismissione, dopo l’approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento.

Le modalità di alienazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

Il Ministro riferisce sullo stato di attuazione delle procedure di dismissione in esame entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Si ricorda che le prime norme adottate a livello nazionale, nei primi anni novanta, in materia di privatizzazioni, sono contenute nel decreto-legge n. 333 del 1992[90], il quale oltre a prevedere, all’articolo 15, la trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL in società per azioni, ha previsto all’articolo 16 l’approvazione da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e finanze) di un programma di riordino delle partecipazioni, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, da trasmettere, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992[91].

Successivamente a tale decreto, con il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332[92], è stata adottata una disciplina generale in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, volta tra l’altro a regolare i poteri speciali in capo all’azionista pubblico nell’ipotesi di cessione delle partecipazioni da esso detenute in società operanti in settori strategici, quali quello della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, la quale è stata poi oggetto di diversi interventi modificativi (cd. golden share).

Il decreto-legge n. 332, in via generale, precisa e rafforza le competenze in materia di attuazione del programma di privatizzazioni già attribuite al Ministero del tesoro (ora economia e finanze) dal precedente decreto-legge n. 333/1992.

Si ricorda, infine, che le privatizzazioni nel settore dei servizi di pubblica utilità sono oggetto della legge n. 481 del 1995, che contiene, tra l’altro, specifiche disposizioni per la concorrenza e la regolazione dei servizi pubblici ed istituisce le Autorità di settore.


 

Articolo 30
(Finanziamento della banda larga)

 


1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% "al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

 

L’articolo 30, al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini “ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s” (e almeno per il 50% “al di sopra di 100 Mb/s”), prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico predisponga un apposito progetto strategico, nel quale vengono individuati interventi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione di infrastrutture già esistenti.

La norma precisa che le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico costituiscono servizio di interesse economico generale, in conformità all’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 106, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

 

Il comma 2 prevede che il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è competente per la definizione del sistema tariffario, che dovrà essere idoneo a incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e ad assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

 

Si ricorda che il Programma nazionale di riforma (PNR) per il 2011, nell’ambito delle politiche di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione, distingue il “Piano nazionale banda larga” ed il “Piano per le reti di nuova generazione” (NGN). Il primo mira a ridurre il numero di cittadini italiani ancora in digital divide dagli 8 milioni del 2008 a 3 milioni entro il 2011; il secondo è focalizzato sulle aree più densamente abitate del Paese ed è volto a realizzare, entro il 2020, reti ultra veloci sia su rete fissa, per almeno il 50 per cento della popolazione, sia su rete mobile.

 

Il comma 4 dispone che la realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possa essere finanziato mediante risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Al fine di una tempestiva realizzazione del progetto, si prevede l’utilizzo delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa, di cui alla delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011.

 

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnica precisa che non sono previsti effetti sulla finanza pubblica, in quanto la norma si limita alla destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell’ambito della procedura di riprogrammazione delle stesse.

 

La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1/2011 (CIPE) definisce obiettivi, criteri e modalità:

-        per la programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE 79/2010);

-        per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013;

-        per l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico.

L’eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica specifica che la norma si propone il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea introducendo un piano di interesse nazionale per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di telecomunicazioni, predisposto dal Ministro per lo sviluppo economico con il concorso di imprese ed enti proprietari di reti e impianti di telecomunicazione fissa o mobile. Ai soggetti proprietari delle infrastrutture costituenti la rete nazionale di telecomunicazione di nuova generazione (NGN) potranno essere imposti obblighi di servizio universale e pertanto dovrà essere garantito l’accesso a tutti i fornitori dei servizi di telecomunicazione. L’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha il compito di definire il sistema tariffario con l’obiettivo di incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della citata infrastruttura nazionale e di assicurare un’adeguata remunerazione dei capitali investiti.

La RT afferma che la norma non comporta effetti sulla finanza pubblica in quanto la previsione di cui al comma 4 si limita a prevedere una destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell’ambito della procedura, già definita, di riprogrammazione delle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che le risorse pubbliche il cui impiego è previsto dal comma 4 derivino esclusivamente da riprogrammazioni i cui effetti finanziari risultino già scontati, a normativa vigente, sui saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 31
(Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio
verso le nuove imprese)

 


1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

a) non essere quotate;

b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;

d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;

e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;

f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

L'articolo 31, al fine di favorire l'accesso al c.d. venture capital e sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese.

 

Si ricorda che il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di early stage ovvero l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita.

 

Più in dettaglio, per favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento (obiettivo individuato dal comma 1), vengono esentati da imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) derivanti dalla partecipazione ai "Fondi di Venture Capital" (FVC) come individuati ai sensi dei commi 2 e 3 (comma 4).

 

Si ricorda che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR individua come redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

 

Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE in materia di aiuti di stato (comma 6).

 

Il comma 2 individua i Fondi di Venture Capital (FVC) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto.

Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire fondi e società di investimento a capitale variabile (SICAV) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.), che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di:

§       sperimentazione (seed financing);

§       costituzione (start-up financing);

§       avvio dell’attività (early-stage financing);

§       sviluppo del prodotto (expansion financing).

 

Il comma 3 specifica le ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC:

§       non essere quotate;

§       avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

§       essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta;

§       essere soggette all’imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale;

§       esercire attività di impresa da non più di 36 mesi;

§       avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC).

 

Il comma 5 infine rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, al fine di stabilire, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC per rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

-

7,3

19,5

14,3

-

7,3

19,5

14,3

-

7,3

19,5

14,3

 

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati pubblicati dall’AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), risulta un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2010, a 2.187 milioni di euro, di cui solo il 4,2%, dei capitali raccolti, proviene da investitori individuali. Per quanto riguarda la distribuzione della raccolta per investimento target, circa il 53% degli investimenti è destinata alle fasi di expansion ed early stage.

La RT, assumendo che la disposizione esplichi i suoi effetti a decorrere dal 2012, ipotizza, in via prudenziale, un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento (il Fondo per il Venture Capital) più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

 

Utilizzando una aliquota media Irpef/Ires del 25% nei confronti dei proventi percepiti dagli investitori non individuali (quasi il 96%) ed ipotizzando un rendimento netto annuo pari a circa il 5%, la RT stima la seguente perdita di gettito in termini di competenza: 2.200 X 5% X 53% X (25% X 96% + 12,5% X 4%) = -14,3 milioni di euro.

 

 

 

 

In termini di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef/Ires del 75% si stimano i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

Minori ritenute

-7,3

-7,3

-7,3

-7,3

IIDD

 

-12,2

-7,0

-7,0

TOTALE

-7,3

-19,5

-14,3

-14,3

 

Si segnala che, nella Nota di risposta[93] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, il Governo ha precisato che, in via generale, in presenza di soggetti IRES, non viene utilizzata l’aliquota nominale del 27,5% nel caso di una stima derivante dal modello IRES oppure nei casi in cui non si sia in presenza di soggetti particolari, nei confronti dei quali è ragionevole attribuire una redditività elevata, tale da giustificare l’utilizzo dell’aliquota nominale piuttosto che di una media netta.

Nella Nota si osserva, inoltre, che un’aliquota netta del 25 per cento equivale assumere una redditività molto elevata, superiore al 90 per cento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che essa, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, appare corretta.

 


 

Articolo 32, comma 1
(Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali)

 

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

 

L’articolo 32, comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali”, con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi.

Si tratta, come segnalato dalla relazione tecnica, degli interventi già individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010:

§      n. 83: Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero;

§      n. 84: Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi;

§      n. 85: Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio – Brescia.

 

Il citato comma 232 introduce la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232.

Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma 232, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse (comma 233).

Il comma 234 dispone che dei progetti disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza.

 

Le risorse del Fondo sono, altresì, destinate ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A..

La relazione tecnica precisa che occorrerà tenere conto dei fabbisogni finanziari relativi ai contratti di programma con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per gli anni 2012 e seguenti con particolare riferimento alle esigenze connesse alle spese di manutenzione straordinaria necessarie per la sicurezza delle reti stradali e ferroviarie.

 

Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce in particolare gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE.

Il 1° dicembre 2010 la Commissione trasporti della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA, schema sul quale era già stato acquisito il parere del CIPE in data 13 maggio 2010.

 

Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS è l’atto che regola i rapporti tra il primo, quale amministrazione concedente, e la seconda, quale società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si segnala che, nella seduta del 5 maggio 2011, il CIPE ha espresso parere favorevole sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo all’anno 2011.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese conto capitale – Fondo infrastrutture

0,0

930,0

1000,0

1000,0

0,0

250,0

500,0

800,0

0,0

250,0

500,0

800,0

Minori spese conto capitale – Tab. B

0,0

930,0

1000,0

1000,0

0,0

250,0

500,0

800,0

0,0

250,0

500,0

800,0

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali”, con una dotazione di 930 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

Le risorse saranno assegnate dal CIPE in favore di specifici interventi tenendo conto delle esigenze prioritarie da soddisfare, quali i fabbisogni relativi:

§      agli interventi ferroviari in corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, - c.d. procedura “per lotti costruttivi” - già individuati con delibere CIPE n. 83, 84 e 85 del 18 novembre 2010;

§      ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. per gli anni 2012 e seguenti, con particolare riferimento alle esigenze connesse alle spese di manutenzione straordinaria necessarie per la sicurezza delle reti stradali e ferroviarie.

La RT ribadisce altresì che la copertura finanziaria è reperita mediante l’utilizzo del fondo speciale di conto capitale relativamente all’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato all’articolo 40, comma 2, lettera C).

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo agli effetti attribuiti alla disposizione in esame, dal prospetto riepilogativo si rileva che, con riguardo al saldo netto da finanziare, sono ascritti effetti pari a 930 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1 miliardo per gli anni 2013 e 2014. Viceversa, per quanto riguarda gli effetti su fabbisogno e indebitamento, gli effetti sono pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012, a 500 milioni per il 2013 e a 800 milioni per l’anno 2014. In proposito, la relazione tecnica non esplicita i parametri in base ai quali è stata determinata la dinamica di detti effetti.

Con riferimento alle modalità di copertura, individuate a valere sul fondo speciale di conto capitale relativamente all’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che la rimodulazione prevista sia compatibile con eventuali interventi connessi a programmi già avviati e finanziati a valere su detta Tabella B, allegata alla L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011).

 

Si ricorda che la suddetta Tabella B, con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come allegata alla L. 220/2010, riporta i seguenti importi:

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Tabella B

Ministero delle infrastrutture e trasporti

0

1.000

1.000

 


 

Articolo 32, commi 2-7
(Opere del Programma infrastrutture strategiche)

 


2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto , non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.


 

 

L’articolo 32, commi 2-7, disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

 

In particolare, il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 72/2004[94]; si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa, del decreto interministeriale del 13 dicembre 2010[95], con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma ARCUS), a valere sulle risorse stanziate dal CIPE nell’ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di 85 milioni di euro, per i quali – come risulta dalla relazione illustrativa – non risulta ancora emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all’articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006.

L’articolo 1, comma 512, della citata legge 296/2006 ha introdotto un nuovo comma 177-bis, all’articolo 4 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003), che reca la procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali. Si prevede una specifica procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati da disposizioni legislative, che ricalca quella introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2006 [96]. In particolare, si prevede che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali; solo in tal caso, sulla base del combinato disposto del comma 512 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario[97].

 

Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dal citato articolo 1, comma 512, della legge 296/2006 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

 

Il comma 4, analogamente ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001.

 

Il comma 5 prevede che con decreti, di natura non regolamentare, aventi carattere ricognitivo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Nel corso dello svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata n. 5-5099 in Commissione, nella seduta del 13 luglio 2011, il Governo ha segnalato che l’attività di individuazione delle opere oggetto di revoca è attualmente in corso.

 

Il comma 6 dispone che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratterebbe, pertanto, di un fondo istituito ad hoc al quale affluiscono gli importi dei finanziamenti revocati.

 

Il comma 7 demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati, che affluiscono ad apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono assegnati dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme non specificano esplicitamente quanto riportato nella relazione tecnica in merito al vincolo della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica dell’afflusso delle risorse revocate sul fondo da istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 32, comma 8
(Potenziamento sistema informativo MIT)

 

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

 

 

L’articolo 32, comma 8, dispone un finanziamento, per l’anno 2011, di 16,7 milioni di euro per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

La relazione tecnica puntualizza che tale spesa sarà destinata all’infrastrutturazione informatica ed al funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del MIT.

 

L’autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in commento è stata successivamente ridotta di 7 milioni di euro dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 (legge n. 148/2011), il quale ha utilizzato il suddetto importo a copertura della spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2011, per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 nei territori della regione Basilicata.

Pertanto l’autorizzazione di spesa per l’anno 2011 per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta attualmente a 9,7 milioni di euro.

 

Sulla base delle norme di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale definita dal D.P.R. n. 211/2008, la direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione è ricompresa fra le nove direzioni generali che costituiscono il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. La direzione, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base; gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonché delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento; coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale; gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici; comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici; monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero; conto nazionale dei trasporti.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese conto capitale

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

La relazione tecnica afferma che la norma prevede una spesa di 16,7 milioni di euro per il 2011 per l’infrastrutturazione informatica e il funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 32, comma 9
(Servizio intermodale Autostrada Ferroviaria Alpina)

 

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

 

 

Il comma 9 autorizza, per l’anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell’Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus.

La relazione tecnica precisa che la norma si riferisce al tratto dell’Autostrada Alpina che da Orbassano raggiunge Aiton, in Francia. La stessa relazione sottolinea inoltre che l’utilizzo di tale servizio intermodale è stato deciso dai Governi italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni, in attesa della realizzazione del collegamento Tav, che ha subito rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 29, comma 1-novies, del D.L. n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, ha stabilito che le risorse, pari a 6,3 milioni di euro, rivenienti nell’esercizio finanziario 2008 dall’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), iscritte sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 quale copertura degli interventi effettuati nel 2008, in ordine alla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.

L'AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina) è una società controllata pariteticamente da Trenitalia e dalla francese SNCF-GEODIS. La sua attività è volta alla commercializzazione del servizio di “autostrada viaggiante” tra i terminal, appositamente attrezzati, di Torino Orbassano e di Bourgneuf-Aiton (in Francia). Il servizio, a carattere sperimentale, ha tra i principali obiettivi il riequilibrio modale in favore del ferro lungo la direttrice in questione che, in Italia, interessa la Valle di Susa.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese conto capitale

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che Il servizio è stato voluto dai due Governi italiano e francese per incentivare il trasferimento delle merci sui treni in attesa della Tav, che ha subito rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frejus.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 32, commi 10 e 11
(Copertura oneri commi 8 e 9)

 

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti dai commi 8 e 9, prevedendo che siano mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 – per essere versate al bilancio dello Stato - nel limite di 23 milioni di euro, le risorse - iscritte in conto residui al capitolo 7192 dello stato di previsione del MIT - resesi disponibili per pagamenti non più dovuti del Fondo per fronteggiare aumenti di prezzi di alcuni materiali di costruzione istituito dall’art. 1, comma 11, del decreto-legge 162/2008.

 

La Relazione tecnica precisa che le risorse del citato fondo per pagamenti non più dovuti ammontano a 23,5 milioni di euro, dei quali 23 verranno destinati alla citata copertura finanziaria e la parte rimanente (circa 513.458,98 euro) sarà mantenuta in via cautelativa in bilancio per fronteggiare eventuali ricorsi.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 11, del decreto legge 162/2008 ha istituito un apposito Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del MIT, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del MIT stabilisce le modalità di utilizzo del Fondo che dovrà garantire due condizioni:

-        la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione;

-        la proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 19 agosto 2009.

 

Il comma 11 reca la copertura all’onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo, per 23 milioni di euro per l’anno 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008.

 

Per quanto concerne il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/u.p.b.1.2.8), si ricorda che esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Nel bilancio triennale 2011 (legge n. 221/2010 e D.M. 21 dicembre 2010), il Fondo in oggetto è dotato di 1.122,6 milioni per il 2011, di 1.000 milioni per il 2012 e di 1.000 milioni per il 2013.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratributarie – Versamento entrata residui art.1, c.11, D.L. n. 162/08 (comma 10)

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese in conto capitale (Fondo attualizzazione contributi pluriennali) (comma 11)

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

 

 

La relazione tecnica afferma che gli interventi di cui ai precedenti commi 8 e 9 trovano copertura finanziaria in termini di saldo netto da finanziare, mediante utilizzo di risorse per pagamenti non più dovuti riguardanti il fondo per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione di cui all’articolo 1, comma 11, del D.L. 162/2008. Tali risorse, impegnate ed iscritte nel conto dei residui per l’anno 2011, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per 23 milioni di euro per l’anno medesimo. Infatti, a fronte di un impegno di spesa di 179.512.157,93 euro, sono pervenute richieste di stazioni appaltanti ammissibili al contributo per un importo complessivo di € 155.998.698,95 euro. La RT afferma tuttavia che l’amministrazione, in via cautelativa, manterrà in bilancio nel conto dei residui € 513.458,98 per poter fronteggiare eventuali ricorsi.

L’utilizzo di tali disponibilità è corrispondentemente compensato per gli effetti sull’indebitamento netto mediante il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, (Fondo attualizzazione contributi pluriennali) del D.L. 154/2008 per l’importo di 23 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni appaiono neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica nel presupposto che l’importo residuo di 513.458,98 euro, iscritto nel Fondo per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, sia sufficiente alla copertura degli eventuali ricorsi cui fa riferimento la relazione tecnica.

 


 

Articolo 32, comma 12
(Interpretazione in merito all’applicazione del codice
degli appalti ad associazioni e fondazioni)

 

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".

 

 

L’articolo 32, comma 12, con una novella all’art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 162/2008, ai fini dell'applicazione della disciplina degli appalti pubblici recata dal D.Lgs. 163/2006 (cd. codice dei contratti pubblici), stabilisce che l'esclusione dalla medesima disciplina degli enti trasformati in associazioni o fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

 

Si rammenta che il citato comma 10-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 162/2008 reca una norma interpretativa ai fini della applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici. Esso esclude dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico[98] soggetti all’applicazione del Codice le fondazioni bancarie[99] e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o in fondazioni[100], a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Sono comunque fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

 

Nella sostanza il comma in esame sottopone le casse previdenziali privatizzate alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici come auspicato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 26 gennaio 2011[101] con il quale l’Autorità chiede un intervento normativo per la qualificazione di organismi di diritto pubblico degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

 

Nella segnalazione Attribuzione alle casse previdenziali privatizzate della qualifica di organismi di diritto pubblico” l’Autorità rileva che a causa della contribuzione obbligatoria, infatti, tali organismi dispongono di forme di finanziamento statale, anche se indirette, e quindi dovrebbero essere assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti. Si rileva quindi la necessità di un intervento normativo atto a rimuovere le circostanze che impediscono una chiara applicazione dell’art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 162/2008 in merito alla questione sorta, al fine di non eludere “il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall’applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.”

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 32, commi 13-15
(Sessione della Conferenza Stato-regioni
per la coesione territoriale)

 


13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.


 

 

L’articolo 32, commi 13-15, istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome “la sessione per la coesione territoriale”.

 

Il comma 13 demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di svolgere, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale, alla quale partecipano anche le parti sociali, al fine di monitorare l’utilizzo:

§       dei fondi strutturali;

§       del Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011[102]).

 

Il comma 14 prevede che la sessione per la coesione territoriale:

§       monitora la realizzazione degli interventi strategici;

§       propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l’efficacia della spesa.

 

Alla sessione per la coesione territoriale i Presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Adottato sulla base della delega legislativa per il federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione definisce le modalità:

-        per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive;

-        per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali;

-        al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

All’articolo 6 è disciplinato il "contratto istituzionale di sviluppo"[103]. Con esso il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un contratto, con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

 

Il comma 15 prevede che lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale sia disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

Il D.L. n. 78 del 2010, all’articolo 7, comma 27, ha previsto che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato si avvalgano del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Pertanto, il DPCM 10 giugno 2010 ha stabilito che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del medesimo decreto-legge, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, che se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ed al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, limitatamente alle funzioni delegate dal decreto stesso.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme procedimentali relative al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La RT conclude che dalle norme in esame non si rilevano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che agli adempimenti connessi alle attività di monitoraggio, nonché a quelli di supporto tecnico, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dell’economia, si faccia fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 32, comma 16
(Utilizzo del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie per interventi a favore dei beni culturali)

 

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

 

 

Il comma 16 dell’articolo 32 destina alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3 per cento del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (istituito dal comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 930 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2016).

L’assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al CIPE medesimo viene trasmessa annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il comma prevede, altresì, che per il 2011 non si applicano le disposizioni dell’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), che destinano il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, e che – a partire dal 2012 – il citato 3 per cento è definito esclusivamente nei termini previsti dalla norma in commento.

 

Mentre il primo periodo dispone, a decorrere dal 2012, l’assegnazione di una quota “fino al 3 per cento”, il quarto periodo dispone, sempre a decorrere dal 2012, la definizione “del 3 per cento”.

 

L’art. 60, co. 4, della L. 289/2002 ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale. Nel frattempo, l’art. 3 del D.L. 72/2004 (L. 128/2004) ha introdotto una disciplina transitoria disponendo che con decreto interministeriale fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[104]. Il medesimo D.L. ha, inoltre, previsto l’adozione, con decreto ministeriale, di un programma degli interventi da finanziare[105] a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione[106], da stipulare tra ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi[107].

La disciplina transitoria è stata prorogata, con successive disposizioni, fino al 31 dicembre 2008[108]; nel frattempo, per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007, ai progetti di intervento sui beni e le attività culturali è stato destinato un ulteriore 2 per cento[109].

Criteri e modalità per l’utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sono stati infine adottati con il D.M. 24 settembre 2008, n. 182, entrato in vigore il 3 dicembre 2008[110].

Operativamente, con i Decreti 1 dicembre 2009 e 13 dicembre 2010 il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ha approvato il programma di interventi relativi alla tutela dei beni ed alle attività culturali, rispettivamente, per i periodi 2010-2012 e 2011-2012.

 

Conclusivamente, si segnala che, di fatto, la disposizione in commento, introducendo una procedura analoga a quella finora operante ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 289/2002, cambia la base di calcolo, essendo quest'ultima costituita non più dagli stanziamenti previsti per le infrastrutture, ma dal nuovo "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali".

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme in esame, afferma che le disposizioni non comportano effetti sulla finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di una potenziale destinazione delle risorse autorizzate dall’articolo 32, comma 1, del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che la nuova destinazione sia compatibile con eventuali interventi connessi a programmi già avviati e finanziati a valere sulle suddette risorse.

 


 

Articolo 32, commi 17 e 18
(Expo 2015)

 


17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


 

 

L’articolo 32, commi 17 e 18, reca disposizioni relative all’Expo Milano 2015.

In particolare il comma 17, al fine di permettere la realizzazione delle opere “essenziali” dell’Expo 2015 indicate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, sostituito dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2010, consente una deroga, per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l’edificazione del nastro stradale e per l’edificazione nei centri abitati previste dalla normativa vigente.

La normativa vigente che è consentito derogare è quella contenuta:

§       nell’art. 41-septies della legge urbanistica 1150/1942 in base al quale fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, stabilite con decreto ministeriale;

In proposito, si segnala che l’art. 26 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada) reca le norme vigenti sulle fasce di rispetto fuori dai centri abitati

§       all’art. 4, del decreto ministeriale 1404/1968 che reca le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale;

§       all’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, D.P.R. 495/1992, che disciplina le fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati.

 

Il comma prevede, infine, che tali deroghe vengano concesse su richiesta degli interessati, con provvedimento del MIT, sentita l’ANAS.

 

Si ricorda che con il citato D.P.C.M. 22 ottobre 2008 si è proceduto non solo all’istituzione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, ma anche all’individuazione delle opere da realizzare, suddivise in opere essenziali, indicate nell’Allegato 1, ed opere connesse nell’Allegato 2. Il citato Allegato 1 relativo alle opere essenziali è stato sostituito dall’Allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2010.

La disposizione in commento sulle deroghe alle fasce di rispetto consentirebbe di venire incontro ad una problematica di rilievo, al fine di realizzare l’asse viario tangente a tutto il comparto in cui si svolgerà l’EXPO [111].

 

Il comma 18, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell’EXPO Milano 2015, nonché di garantire l’adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del Bureau international des expositions (BIE), dispone l’applicazione alle opere definite essenziali nel D.P.C.M. 22 ottobre 2008, da ultimo modificato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, delle disposizioni processuali previste per le controversie per le infrastrutture strategiche dall’art. 125 del D.Lgs. 104/2010 (cd. Codice del processo amministrativo).

 

Si ricorda che il citato art. 125 del D.Lgs. 104/2010 prevede, infatti, che:

-        in sede di pronuncia sulla tutela cautelare ante causam, il giudice amministrativo tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento sugli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera; ai fini dell’accoglimento della domanda, va anche valutata l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse alla celere prosecuzione delle procedure va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore del contratto;

-        fatte salve le ipotesi di inefficacia del contratto per gravi violazioni e la conseguente, possibile applicazione di sanzioni alternative, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere procedimentale e che non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 33
(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

 


1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.


 

 

L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Ai sensi del comma 1, la costituzione della SGR è effettuata con decreto del Ministro dell'economia, la cui pubblicazione fa luogo ad ogni adempimento di legge”.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza -partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma prevede quindi la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a..

 

La normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge n. 579/1993. Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni immobili. In primo luogo, merita rilevare che la legge n. 127/1997, sullo snellimento delle procedure amministrative (articolo 12), ha stabilito che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Più di recente, il D.L. n. 351 del 2001 ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Disposizioni in materia sono state dettate dal D.L. n. 112 del 2008, in particolare all’art. 58 (il cui comma 8 riguarda lo strumento dei fondi comuni) e dal più recente D.Lgs. 85 del 2010 che, all’art. 6 (abrogato dall’articolo in esame) disciplinava – senza prevedere una SGR - la valorizzazione dei beni attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento immobiliare.

 

Il comma 2 dell’articolo 33 stabilisce che, ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del D.L. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale).

Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell’ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi.

 

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del D.L. n. 351 del 2001.

 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

 

Il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale, prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con DPCM, a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

 

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso;i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

 

Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito D.P.C.M. dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

 

Il successivo periodo del comma 2 in esame abroga l’articolo 6 del D.Lgs. 85 del 2010 (federalismo demaniale) che recava disposizioni per la valorizzazione dei beni immobili degli enti territoriali attraverso il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare. Il comma 2, infine, rende possibile anche ai fondi costituiti ai sensi all’articolo 4, comma 1, del D.L. 351 del 2001, l'apporto di beni ai fondi.

 

Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

 

Il comma 3 attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e con i provvedimenti ISVAP (n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011).

 

Si segnala che il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) e il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita) risultano abrogati dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, art. 354 mentre i provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 30 gennaio 1996 sono stati abrogati dal regolamenti ISVAP n. 36 del 2011.

Si ricorda che il Regolamento ISVAP n. 36 del 2011[112] introduce innovazioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

 

Il comma 3 riserva altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall’articolo 65 della legge 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi d'investimento immobiliare, e autorizza la Cassa depositi e prestiti a partecipare ai fondi in esame.

 

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

 

Il comma 5 detta quindi la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), mentre il comma 6 aggiunge un comma 9-bis all'art. 58 del D.L. 112/2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall’articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

 

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

 

Infine il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

 

L’articolo 7 del D.L. 63 del 2002 ha previsto l’istituzione di una apposita società, denominata “Patrimonio dello Stato S.p.A.”, ai fini della valorizzazione, della gestione e dell’alienazione del patrimonio dello Stato. L’assemblea costitutiva ha avuto luogo il 31 ottobre dello stesso anno e la società è diventata pienamente operativa nel gennaio del 2003. Il capitale sociale di Patrimonio dello Stato ammonta ad un milione di euro. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Fintecna S.p.A..

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese c/capitale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società gestione del risparmio

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Minori spese c/ capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB B - MEF

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1-7 – concernenti la possibilità per gli enti territoriali, o società da essi interamente partecipate, di conferire immobili oggetto di valorizzazione a fondi immobiliari chiusi, appositamente costituiti, le cui quote, offerte su base competitiva a investitori qualificati, possano essere anche acquistate da fondi di investimento partecipati dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite una Società di gestione del risparmio appositamente costituita con capitale sociale di due milioni di euro – afferma che, trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Con riferimento al comma 8 – inerente lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A., sottoposta al controllo dello Stato mediante la Fintecna S.p.A. – la relazione tecnica afferma che eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica potranno essere valutati solo al momento della liquidazione del patrimonio immobiliare conferito alla società e non ancora dismesso.

 

.In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

 

§      La norma non opera un espresso richiamo alla disposizione del D.Lgs. n. 85/2010[113] che prevede l’obbligo di destinazione a riduzione del debito pubblico statale e locale dei proventi della valorizzazione degli immobili attribuiti alle amministrazioni locali ai sensi del predetto provvedimento. Appare comunque presumibile, in assenza di un’espressa abrogazione della predetta disposizione, che le risorse rinvenienti alle amministrazioni locali dalle procedure di conferimento dei predetti immobili ai fondi immobiliari e di collocazione delle relative quote presso investitori istituzionali debbano soggiacere al predetto vincolo di destinazione. In caso contrario al depauperamento dell’attivo patrimoniale della P.A., derivante dalla liquidazione di immobili pubblici, non farebbe fronte un corrispondente effetto di riduzione del passivo patrimoniale.

§      Più in generale si segnala l’assenza nella relazione tecnica di informazioni in merito alle modalità di utilizzo, da parte degli enti locali delle risorse rinvenienti dal collocamento delle quote dei propri fondi immobiliari. Per la parte non destinata a rimborso del debito si segnala la possibilità di un effetto di peggioramento dei saldi strutturali.

     L’eventuale destinazione a finalità di spesa delle suddette risorse determinerebbe infatti un incremento delle spese computate ai fini del saldo strutturale, laddove gli incassi derivanti dal collocamento delle quote dei fondi verrebbero esclusi dal predetto saldo.

     Si rammenta in proposito che la necessità di una previa verifica della compatibilità con i predetti saldi strutturali delle operazioni di dismissione immobiliare è prevista dall’articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame limitatamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle locali. Per queste ultime, quindi, si configura la concreta possibilità che la disposizione in esame, mirante a favorire il processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, incluso quello derivante dalle attribuzioni effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 85, determini effetti negativi sul saldo dell’indebitamento netto strutturale della P.A.

§      La relazione non fornisce inoltre informazioni in merito ai profili inerenti la classificazione contabile rispetto al perimetro della P.A. dei soggetti costituiti ai sensi delle norme in esame (SGR, fondi di investimento), nonché informazioni inerenti la natura economica, ai sensi del SEC 95, delle operazioni prefigurate.

     In merito alla collocazione dei soggetti rispetto al perimetro della PA si evidenzia che su tale aspetto potrebbe influire la proprietà pubblica di tutti i soggetti interessati (SGR e fondi immobiliari istituiti sia da amministrazioni locali che dal MEF) e il previsto obbligo di investimento di altri soggetti pubblici (enti previdenziali e assicurativi pubblici) in quote dei predetti fondi.

     In merito alla natura economica delle operazioni prefigurate (conferimento degli immobili ai fondi immobiliari, collocazione delle quote di questi ultimi presso investitori istituzionali, nonché presso istituti previdenziali e assicurativi pubblici, eventuale locazione, da parte di soggetti della PA, di immobili acquistati dai predetti fondi) non appare chiaro se possano configurarsi eventuali rischi di riclassificazione delle operazioni stesse nell’ambito della sfera del debito (cui potrebbero essere assimilate, a certe condizioni, le operazioni di raccolta di risorse mediante collocazione delle quote dei fondi, o eventuali operazioni di “sale and lease back”).

 

Più in generale non risultano sufficientemente chiari i riflessi finanziari dell’operazione complessiva che vede:

§      l’attribuzione a titolo gratuito di immobili dallo Stato agli enti locali, ai sensi del D.Lgs. 85/2010;

§      il conferimento degli stessi immobili e di altri di proprietà delle amministrazioni locali (ovvero di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali) a fondi immobiliari da esse costituiti;

§      il riacquisto delle quote dei predetti fondi dal MEF, mediante altri fondi immobiliari da esso costituiti tramite apposita SGR, interamente posseduta dal demanio (dallo stesso MEF);

§      il collocamento di quote dei fondi predetti, istituiti dal MEF e dagli enti locali, presso investitori istituzionali, Cassa Depositi e Prestiti e, obbligatoriamente, enti pubblici di natura previdenziale ed assicurativa;

§      la possibilità di riaffitto da parte delle amministrazioni locali degli immobili da esse stesse conferiti ai fondi immobiliari, ovvero degli immobili acquistati da questi ultimi mediante investimento diretto.

 


 

Articolo 34
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

 


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.".


 

 

L'articolo 34 introduce nel D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) l'art. 42-bis, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione (Pa) a stabilire l’indennizzo. La norma dispone il pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell’area da parte della Pa. La nuova norma colma di fatto un vuoto normativo determinatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2010, che aveva dichiarato illegittima la precedente procedura della cd. acquisizione sanante contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 sotto il profilo dell’eccesso di delega [114].

 

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza 293/2010, ha ritenuto illegittimo il citato art. 43 in quanto violava l’art. 76, Cost. Infatti, nella redazione del TU il legislatore delegato era tenuto a rispettare i principi e i criteri direttivi contenuti nell’art. 7, comma 2, della legge delega 50/1999, ovvero a provvedere soltanto ad un coordinamento «formale» relativo a disposizioni «vigenti». L'istituto dell’acquisizione sanante era connotato, invece, da aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale. La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 76 della Costituzione ha determinato, pertanto, l’assorbimento delle questioni che erano state poste con riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

Si segnala, inoltre, che la fattispecie in questione è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo[115].

 

Nel dettaglio i commi 1 2 e 3 prevedono che l’autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Tale acquisizione non può però avere carattere retroattivo.

Si prevede, pertanto, in luogo del risarcimento del danno previsto dall’articolo 43, la corresponsione al privato di un doppio indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e per quello non patrimoniale:

§      il primo è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;

§      il secondo è liquidato forfetariamente nella misura del 10% del valore venale del bene.

Qualora poi l’occupazione riguardi un terreno edificabile, l’indennizzo è liquidato sulla base delle disposizioni dettate dal TU espropri per il calcolo del valore dei terreni edificabili di cui all’art. 37, commi 3-7 [116].

Rispetto a quanto previsto dal sesto comma dell’art. 43, la nuova disposizione innova anche in relazione al ristoro per il periodo di occupazione senza titolo, per il quale è previsto, salve diverse risultanze dagli atti del procedimento, che il danno da risarcire debba essere forfetariamente determinato nella misura fissa dell’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene.

Le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio.

Rispetto all’art. 43, viene previsto che il provvedimento di acquisizione possa essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti appena citati, ma a condizione che l’amministrazione che ha adottato il precedente atto impugnato lo ritiri (secondo periodo del comma 2).

Un’altra novità è contenuta nell’ultimo periodo del comma 2, laddove si prevede che, in caso di adozione di un provvedimento acquisitivo in pendenza di giudizio di annullamento, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, debbano essere detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

 

Il comma 4 richiama l’obbligo motivazionale da rispettare da parte delle Pa: il provvedimento di acquisizione dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e, se possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio, dovendo specificamente motivare in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

L’atto di acquisizione dovrà inoltre indicare la liquidazione dell'indennizzo, essere notificato, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione.

Con riferimento all'indennizzo, se ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni. Ne consegue che la notifica del provvedimento di sanatoria trasferisce la proprietà alla Pa dietro la condizione sospensiva che il pagamento sia realmente erogato entro trenta giorni. Il pagamento, pertanto, assume un ruolo centrale in quanto condiziona il passaggio di proprietà.

 

Il comma 5 riguarda le ipotesi nelle quali l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati. In tali casi, la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stabilita nella misura del venti per cento del valore venale del bene, anziché del dieci, come disposto in via generale dal comma 1 dell'articolo in esame. Il comma ribadisce la competenza nel procedimento di acquisizione in capo all'autorità pubblica che ha occupato il terreno.

 

Il comma 6, analogamente all’art. 43, estende il campo di applicazione della norma anche ai casi in cui sia imposta una servitù ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. In tali situazioni è previsto che l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, possa procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

 

Il comma 7 introduce l’obbligo della comunicazione, entro trenta giorni, dell’atto alla Corte dei conti mediante trasmissione di sua copia integrale.

 

Il comma 8, infine, prevede che le relative disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione e di disporre il conguaglio con le somme eventualmente già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale. Il comma disciplina, pertanto, la questione della applicabilità della norma che, nel silenzio sul punto, dell'art. 43 era stata risolta in modo non univoco dalla giurisprudenza[117].

 

Si segnala, da ultimo, che alcune disposizioni vigenti richiamano espressamente l'art. 43 dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale: il comma 8 dell'art. 2 del decreto legge 39/2009 sul sisma in Abruzzo, il comma 5 dell'art. 17-ter del decreto legge 195/2009 e il comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge 90/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania. Al riguardo tale ultima disposizione è richiamata anche dal comma 2 dell’art. 1 del decreto- legge 94/2011 recante le ultime misure urgenti per l’emergenza rifiuti nella regione Campania, in corso di conversione alla Camera (A.C. 4480), in merito ai poteri del Commissario straordinario nominato dal Presidente della regione ai fini dell’individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disciplina è stata introdotta per colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, disciplinante l'istituto della cosiddetta "acquisizione sanante". Agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina e alla corresponsione degli indennizzi le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità a legislazione vigente, che potranno essere rimodulate nell'ambito della pianificazione dei lavori pubblici.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è diretta a rimediare ad incertezze derivanti dalla impossibilità di applicare l'articolo 43 del D.P.R. 327 del 2001, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Pur considerando quindi che i relativi effetti sono sostanzialmente riconducibili ad una pronuncia della Corte già intervenuta, ai fini della neutralità finanziaria della norma andranno considerati, in sede applicativa, gli effetti di diverso segno, che scaturiscono dalla nuova disciplina.

 


 

Articolo 35, commi 1-3
(Salvaguardia delle risorse ittiche)

 


1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.


 

 

Il comma 1 prevede il fermo temporaneo della pesca, per un periodo massimo di 45 giorni, per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante. Ai sensi del comma 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali può concedere alle imprese di pesca una compensazione, che non vale ai fini della formazione della base imponibile per l’imposta sui redditi e del calcolo del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, non rilevando, altresì, ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. La compensazione sarà definita tenendo conto di quanto previsto nel Programma operativo per l’applicazione in Italia del Fondo europeo della pesca e non potrà comunque determinare una spesa superiore ai 22 milioni per l’anno 2011. Il relativo onere è coperto, quanto a 13 milioni, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - misura 1.2, "Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca (art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006)" e quanto a 9 milioni, sulle disponibilità del Fondo rotativo per l’attuazione delle politiche comunitarie. Le modalità di attuazione del fermo pesca saranno definite, ai sensi del comma 3, da un decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura.

 

In data 13 luglio 2011, la Commissione Agricoltura ha approvato la risoluzione n. 8-00133 con la quale si impegna il Governo: ad assumere iniziative per disporre un tempo di fermo biologico di almeno 60 giorni per tutte le imbarcazioni abilitate alla pesca a strascico e/o volante da attuarsi nell’immediato periodo estivo e a definire modalità di attivazione di eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per specifiche esigenze biologiche; a prevedere congrue risorse a favore degli operatori del settore, necessarie a compensare l’alleggerimento dello sforzo di pesca ed il relativo mancato reddito; ad attivarsi per l’applicazione della misura della cassa integrazione in deroga per i lavoratori del comparto, estendendola anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui pescherecci di cui sono proprietari. Si ricorda, al riguardo, che, seguito del fermo biologico del 2009, vennero attivati gli ammortizzatori sociali per tutte le imprese interessate, facendo ricorso alla integrazione straordinaria in deroga ed alle risorse residue del 2008 disponibili sul fondo degli ammortizzatori sociali (cui vennero aggiunti ulteriori 10 milioni di euro).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da
finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

22,0

 

 

 

22,0

 

 

 

22,0

 

 

 

Minori spese correnti (Fondo rotativo ex art. L. 183/1987)

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie (Asse prioritario 1)

13,0

 

 

 

13,0

 

 

 

13,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni specificano che l’onere derivante dalle compensazioni connesse all’arresto temporaneo della pesca sia previsto fino alla concorrenza massima di 22 milioni. Tuttavia, qualora tale compensazione dovesse configurarsi come diritto in capo all’operatore soggetto all’arresto delle attività di pesca, il suddetto tetto massimo di 22 milioni per l’anno 2011 potrebbe rivelarsi insufficiente alla copertura degli oneri complessivi. La relazione tecnica, inoltre, nulla specifica con riferimento all’eventuale minor gettito derivante dall’esclusione dell’importo della compensazione ai fini IRPEF e IRAP.


 

Articolo 35, commi 4 e 5
(Semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni)

 


4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".


 

 

L’articolo 35, ai commi 4 e 5, reca semplificazioni degli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni.

In particolare, il comma 4 consente l’espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radiolettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto, all’ente locale e all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 36/2001[118].

Gli adempimenti previsti dal comma 4 sono quelli relativi ad impianti con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, così specificati:

§       le modifiche degli impianti di cui all'art 87 del decreto legislativo n. 259/2003[119] oggetto di modifiche da parte del successivo comma 5, che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

§       le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all’articolo 87-bis del citato decreto legislativo n. 259/2003, che disciplina gli impianti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive;

§       le procedure per le istallazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto, e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico.

 

Il comma 5 modifica l’articolo 87, comma 9, del citato decreto legislativo 259/2003 che disciplina le istanze di autorizzazione e le denunce di attività relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, o alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti. Le predette istanze e denunce si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda – fatta salva l’ipotesi di dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico - non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

La norma in esame integra la disposizione prevedendo che, in alternativa al provvedimento di diniego, possa essere comunicato un parere negativo da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della citata legge n. 36/2001. Anche in questo caso, opera il meccanismo di silenzio assenso qualora il parere non sia stato espresso nel predetto termine.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 14, le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presìdi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che si tratta di misure di semplificazione amministrativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni, che non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare

 


 

Articolo 35, commi 6 e 7
(Regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte)

 

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

 

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 35 introducono un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte. A tal fine, viene aggiunta una lettera d-bis) nell’art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

Si ricorda che il D.L. 223/2006 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale) ha dettato regole in materia di liberalizzazione e tutela della concorrenza in diversi settori, tra cui, all’art. 3, quello della distribuzione commerciale. Quest’ultima norma, richiamando in premessa il principio comunitario della concorrenza e libera circolazione delle merci e una serie di altri principì (pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, livello minimo uniforme di accesso ai prodotti per i consumatori, ecc.) escluse la soggezione delle attività commerciali a tutta una serie di limiti e prescrizioni preesistenti (iscrizione a registri abilitanti alla previsione, distanze fra esercizi, limitazioni all’assortimento merceologico, ecc.).

 

La nuova disposizione introdotta dal comma 6 dell’art. 35 del D.L. in esame esclude ora, per l’attività commerciale, anche l’obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è, però, né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall’altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d’arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni.

 

Si ricorda altresì che l’art. 3 del D.L. 223/2006 non si applicava ad una serie di altre attività non rientranti nella definizione di attività commerciale sancita dal D.L. 31 marzo 1998, n. 114. Queste attività “non commerciali”, di cui di seguito si riporta l’elenco, non rientrano perciò neanche nell’ambito di applicazione della nuova norma in tema di aperture/chiusure:

-       farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;

-       titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

-       associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

-       produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

-       vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni;

-       artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

-       pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

-       chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

-       vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

-       attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

-       enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

 

Il comma 7 vincola Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare

 


 

Articolo 35, commi 8 e 9
(Riconversione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati ad olio combustibile)

 

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

 

 

Il comma 8 novella la norma (articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) che disciplina in forma agevolata la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido.

La norma del 2009 autorizzava la deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come la relazione al ddl di conversione del D.L. in esame precisa, tuttavia, in alcuni casi disposizioni di legge regionale ponevano, come vincolo per la riconversione, anche quello di una previa comparazione in termini di impatto ambientale tra diversi modalità/combustibili di alimentazione.

La novella introdotta dal D.L. in esame tende a superare questo obbligo di previa comparazione, stabilendo che il regime derogatorio dettato dall’art. 5-bis del D.L. 5/2009 per la riconversione degli impianti alimentati ad olio combustibile comprende anche la deroga ad eventuali obblighi di comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi.

La novella si applica - ai sensi del comma 9 - anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 5 del 2009.

Si ricorda che la questione della obbligatorietà o meno - nell’ambito della procedura di riconversione di centrali elettriche alimentate ad olio combustibile in centrali alimentate a carbone - di una previa comparazione fra combustibili sotto il profilo dell’impatto ambientale è stata recentemente oggetto di opposte sentenze del TAR (TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 32824/2010) e del Consiglio di Stato (CdS, 10 maggio 2011, sentenza n. 03107/2011) in merito alla vicenda della centrale Enel di Porto Tolle (RO). In particolare, il Consiglio di Stato, ritenendo carente la valutazione comparativa delle alternative di riconversione, ha annullato, su ricorso di alcune associazioni ambientaliste, il provvedimento positivo di VIA emanato nel 2009 dal Ministero dell’Ambiente con riferimento al progetto di riconversione proposto dall’Enel.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di deroghe di carattere procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che le modifiche siano compatibili con l’ordinamento comunitario

 


 

Articolo 36, commi 1-10
(Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas S.p.A. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui conces­sionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas S.p.A., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A., Autostrade del Molise S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Conces­sioni Autostradali Piemontesi S.p.A., relativamente alle infrastrutture autostra­dali, assentite o da assentire in conces­sione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adegua­mento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segna­letica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti rite­nuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade mede­sime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas S.p.A. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusiva­mente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo migliora­mento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incre­mento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas S.p.A., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministra­zione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas S.p.A. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.


 

 

L’articolo 36 reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali[120] presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A.[121] in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del MIT.

La relazione illustrativa precisa che tale nuovo assetto si giustifica con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

 

Il comma 1, in particolare, attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’Agenzia al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF.

 

I commi 2 e 3 elencano rispettivamente le funzioni dell’Agenzia e di ANAS, che riprendono in gran parte quelle di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1994.

Si ricorda che i compiti affidati all’ANAS sono elencati dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1994, sul quale si è innestata la riforma intervenuta con l’art. 7 del decreto-legge n. 138/2002 (cd. “privatizzazione dell’ANAS”), che però non ha avuto sostanziale incidenza sui compiti attribuiti ad ANAS, atteso che questa nuova disciplina si è limitata, riguardo ai compiti, di natura prettamente pubblica, attribuiti all’ANAS dall’art. 2, comma 1, lett. a)-g) e alla lett. l) del citato D.Lgs. 143, ad attribuirli allo stesso soggetto (trasformato in S.p.A.) attraverso una concessione stipulata con il MIT.

 

Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di ANAS S.p.A. e ferme restando le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione dei relativi atti e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS s.p.a., a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, l’affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e)).

Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell’Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell’affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. L’Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali e si avvale - nell’espletamento delle proprie funzioni concernenti le infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale - delle società miste regionali Autostrade del Lazio S.p.A., Autostrade del Molise S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A.[122].

 

Il comma 3 elenca i compiti di ANAS S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2012, volti a: costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali (quelle in gestione diretta), anche per effetto di subentro[123] ai sensi del precedente comma 2, lett. a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; migliorare ed adeguare la rete delle strade e delle autostrade statali; curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; espletare, con proprio personale, i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade[124].

 

Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il subentro dell'Agenzia ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere a tale data.

 

Il comma 5 trasferisce all'Agenzia le competenze già attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di ANAS S.p.A. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono dettate disposizioni per il trasferimento delle risorse umane e per l’applicazione del trattamento economico. Sono altresì trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del MIT e le risorse di cui all'art. 1, comma 1020[125], della legge n. 296 del 2006 già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

 

Il comma 6 demanda, entro il termine del 31 dicembre 2011, al MIT e ad ANAS S.p.A. il compito di predisporre lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia sottoscrive con ANAS S.p.A. – in funzione della nuova disciplina introdotta dal presente articolo - e che è approvata con decreto del MIT, di concerto con il MEF.

 

Il comma 7 attribuisce gratuitamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al MEF, o a società dallo stesso controllata tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A.[126].

 

Il comma 8 prevede la nomina di un amministratore unico di ANAS S.p.A. - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – con ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria anche con riferimento alle risorse da attribuire all’Agenzia, nonché la contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A.

 

Il comma 9 affida all'amministratore unico anche la predisposizione del nuovo statuto della società da approvare con decreto del MEF, di concerto con il MIT entro il 1° gennaio 2012, Il nuovo statuto di ANAS S.p.A. deve prevedere i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del MEF e del MIT sulla società al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

Si ricorda che lo statuto vigente dell’ANAS è stato approvato con decreto interministeriale del 25 giugno 2010[127]. Con riferimento agli affidamenti a società in house, si ricorda che la giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno fissato i principi per l’affidamento diretto senza gara. Si veda, in particolare, la sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia (c.d. “Sentenza Teckal”, in causa C-107/98) che fa riferimento a due requisiti: l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi; la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente committente (o gli enti se sono più di uno) che la controlla.

 

l comma 10 abroga l’art. 1, comma 1023, della citata legge 296/2006 che mirava a separare in ANAS le attività di vigilanza e controllo sulle concessionarie autostradali che ora sono attribuite all’ Agenzia[128].


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 introitate dall'Anas e già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali. Con riferimento a tale ultime risorse la RT precisa che le società concessionarie continueranno a versare il canone annuo all'Anas che provvederà a trasferire all'Agenzia la quota finalizzata all'attività di vigilanza sulle società concessionarie.

Viene inoltre stabilito che in caso di trasferimento in capo all'Agenzia delle funzioni attualmente esercitate dalle amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime in relazione al personale effettivamente trasferito.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’ipotesi di neutralità finanziaria del riordino, affermata dalla RT, non risulta suffragata da dati ed elementi diretti a quantificare sia i costi connessi alla creazione e al funzionamento dell’Agenzia, sia le risorse, già disponibili, con le quali far fronte a tali occorrenze finanziarie. In particolare, non viene definita l’entità delle risorse di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Si segnala in proposito che l’operazione di riordino non è corredata di una generale clausola di non onerosità; solo con riferimento alla definizione dei compiti di Anas s.p.a., il comma 3 prescrive il rispetto del limite delle risorse disponibili e degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Nello specifico, nel corso dell’esame presso il Senato (cfr. Dossier n. 108 del Servizio Bilancio), sono state evidenziate, tra l'altro, le seguenti criticità finanziarie:

-        l possibile rischio di una duplicazioni di funzioni laddove al comma 2 la norma prevede che le attività e i compiti dell'Agenzia possano essere svolti anche avvalendosi di Anas S.p.A.;

-        la costituzione di nuove figure quali il direttore generale e i componenti il comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia;

-        la nomina di un amministratore unico di Anas S.p.A. per l'espletamento dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e contestuale decadenza del consiglio di amministrazione in carica;

-        il possibile incremento delle risorse finanziarie rispetto a quelle previste a legislazione vigente attribuendo all'Agenzia la funzione di soggetto concedente in materia di concessioni autostradali e all'Anas S.p.A. la funzione di organo "in house" dell'amministrazione.

In generale si può qui affermare che ogni processo di creazione di nuove istituzioni nonché di riorganizzazione delle strutture esistenti reca con se una serie di oneri e gravami di tipo straordinario che non possono essere riconducibili a quelli riferiti alla gestione ordinaria previsti a legislazione vigente. Oltretutto la scissione di una società in due unità potrebbe far venire meno alcune economie di scala e potrebbe per alcune funzioni e attività (funzioni di amministrazione e generali, consigli di amministrazione) creare una duplicazione di funzioni e spese prima non presenti.

 


 

Articolo 36, comma 10-bis
(Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade)

 

10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato».

 

 

Il comma 10-bis dell’articolo 36 aumenta l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.376,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo.

Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, oltre a dover rispettare le prescrizioni contenute nello stesso articolo 23 e nel regolamento di attuazione del codice della strada, deve essere autorizzata dal proprietario della strada.

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 398 a 1.596 euro per chi viola le disposizioni dell’articolo 23 e del regolamento di attuazione (comma 11) e una sanzione amministrativa pecuniaria da 159 a 639 euro per chi non osserva le prescrizioni indicate nell’autorizzazione (comma 12). E’ su quest’ultima sanzione che interviene il comma 10-bis in esame.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica,riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, afferma che la disposizione introduce una sanzione amministrativa, con possibili maggiori entrate per il bilancio dello Stato, che non sono al momento valutabili. Pertanto, secondo la RT, alla suddetta disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 37, commi 1-5
(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

 


1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.


 

 

L’articolo 37, commi 1-3, prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi ed omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni. Il programma è altresì trasmesso ai locali consigli dell'ordine degli avvocati ed al C.S.M., ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo.

L’art. 45 del D.Lgs. 160/2006 prevede che le funzioni direttive esercitate dai magistrati hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di 4 anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per 5 anni.

In sede di prima applicazione il programma - con l’indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari raggiungibili entro il 31 dicembre 2012 - doveva essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (e dunque entro il 5 settembre 2011). Il successivo decreto-legge n. 138 del 2011 ha però corretto questa disposizione (art. 2, comma 35-quinquies, lett. a) posticipando al 31 ottobre 2011 il termine entro il quale i capi degli uffici giudiziari devono redigere il primo programma.

 

Il comma 4 autorizza i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti - ai sensi del successivo comma 5 - assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d’ufficio; al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È consentita la partecipazione alle convenzioni a terzi finanziatori.

 

I commi 1-5 dell'articolo 37 riprendono, pur con alcune modifiche, i contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo A.S. 2612, recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la formazione professionale presso gli uffici giudiziari, prevista dai commi 4 e 5, non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per gli interessati non è prevista alcuna forma di compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione ed è espressamente escluso che il loro rapporto possa considerarsi di pubblico impiego.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare. Si rileva comunque che le attività previste dai commi da 1 a 3, sebbene siano finalizzate a ridurre il numero dei procedimenti pendenti, comportano lo svolgimento di un ulteriore carico di lavoro amministrativo che si sostanzia nella programmazione delle attività processuali e nel monitoraggio delle prestazioni rese dai magistrati assegnati ai singoli uffici giudiziari.

 


 

Articolo 37, commi 6-19
(Spese di giustizia)

 


6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unifi­cato nel processo civile, amministrativo e tributario";

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo am­ministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'im­porto previsto dall'articolo 76, sono sog­gette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposi­zione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le contro­versie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali ammini­strativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di sog­giorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attua­zione della direttiva 2003/4/CE sull'acces­so del pubblico all'informazione ambien­tale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi­slativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repub­blica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che intro­ducono domande nuove.";

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle con­clusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "volontaria giuris­dizione," è soppressa la seguente: "e";

2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti: "e nel processo tributario";

z) all'articolo 131, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo ammi­nistrativo e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministra­tivo e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministra­tivo e tributario";

cc) l'articolo 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'ap­plicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, non­ché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura ammini­strativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzio­namento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assun­zioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale ammini­strativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Diparti­mento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno prece­dente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistra­tura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monito­raggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.


 

 

I commi da 6 a 9 dell'articolo 37 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia[129], aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di attuali esenzioni).

 

I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

 

I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione.

 

I commi 18 e 19 prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito Internet del Ministero della giustizia.

La legge 69/2009 (art. 37) ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che la pubblicazione delle sentenze penali di condanna debba avvenire, oltreché sui giornali, sul sito Internet del ministero della Giustizia, per una durata non superiore a 30 giorni.

La legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) è nuovamente intervenuta sulla disciplina in oggetto con il comma 216 dell’art. 2 che, modificando l’art. 36 c.p., ha previsto che, per le sentenze diverse da quelle di condanna all’ergastolo, la pubblicazione nei giornali è sempre fatta mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo Internet del sito del Ministero della giustizia.

In particolare, il comma 6 reca novelle alla disciplina del contributo unificato contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. in materia di spese di giustizia. In sintesi, il decreto legge:

§       prevede il contributo unificato anche per il processo tributario. La lettera a) modifica la rubrica del titolo I della parte II del T.U., aggiungendo infatti alla dicitura “Contributo unificato nel processo civile e amministrativo” il richiamo anche al processo tributario. Dello stesso tenore la modifica al comma 1 dell'art. 9 introdotta dalla lettera b), n. 1). Conseguentemente, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'articolo 13 - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U.;

§      elimina l’attuale esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; il n. 2) della lettera b), attraverso l’inserimento all’art. 9 del T.U. di un comma aggiuntivo (1-bis), dispone tuttavia che in tali controversie debbano versare il contributo unificato solo le parti titolari di un reddito imponibile IRPEF pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio (fissato dall’articolo 76 del T.U. in 10.628,16 euro), ovvero almeno 31.884,48 euro.

Con finalità di coordinamento, la lettera e) novella il comma 6-bis dell'articolo 10 del T.U. che prima dell’entrata in vigore del decreto-legge specificava che il contributo unificato era dovuto per i soli giudizi di lavoro dinanzi alla Cassazione. L’applicazione del contributo a tali controversie è infatti ora generalizzata;

§       elimina l’esenzione dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio (lettera c));

§       elimina l’esenzione dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi (lettera d)); per la determinazione dell'importo del contributo unificato in relazione a tali procedimenti si vedano infra le lettere f) e g);

§       aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)). Per chiarezza, si evidenziano le nuove cifre attraverso un raffronto tra la normativa in vigore prima del decreto-legge e la normativa vigente (post decreto-legge);

 

 

 

Normativa pre decreto-legge

Normativa vigente

D.P.R. n. 115/2002
Art. 13 (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

 

a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

2-bis. Identico.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

 

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. Abrogato.

 

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6. Identico.

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sen­tenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo ammi­nistrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000;

per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forni­ture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provve­dimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contri­buto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle infor­mazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambien­tale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di resi­denza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottem­peranza del giudicato il contributo do­vuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’arti­colo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambien­tale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate ma­terie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

 

 

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo ammi­nistrativo di cui al decreto legisla­tivo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello inci­dentale e i motivi aggiunti che intro­ducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Abrogato.

 

6-quater . Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

 

§      prevede che nei processi tributari il valore della lite – e dunque l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato o, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, l’entità della sanzione stessa - debba essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso (lettera u));

§      coordina le restanti disposizioni del T.U. con le novelle già descritte (lettere v), z), aa), bb) e cc)).

 

Il comma 7 prevede che tutte le disposizioni recate dal comma 6 si applichino alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

I commi 8 e 9 hanno finalità di coordinamento, in quanto intervengono a correggere la normativa vigente in conseguenza della disposizione che prevede il pagamento del contributo unificato anche per le controversie di lavoro (v. sopra).

 

Il comma 10 prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi precedenti. Inoltre il comma 14 stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis dell'articolo 13 del T.U. (relativo al contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato). Conseguentemente lo stesso comma 14 abroga il comma 6-ter dell'articolo 13 T.U. che attualmente prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma 6-bis allo stato di previsione del Ministero dell'economia per spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.

 

Si osserva che anche l’effetto abrogativo dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Il comma 11 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12.

La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo; la restante metà è destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (tra le quali potranno essere ricomprese misure incentivanti a favore del personale della magistratura).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

 

Il comma 12 definisce gli obiettivi degli uffici giudiziari, al cui raggiungimento è legata l’assegnazione della quota del fondo di cui al comma 11. In particolare, conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

 

I commi 16 e 17 prevedono una relazione annuale alle Camere sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro della giustizia, entro il mese di giugno. La relazione contiene un monitoraggio dell'andamento delle stesse nel semestre precedente. Se dalla relazione emerge un possibile scostamento con gli stanziamenti di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre l'aumento del contributo unificato fino all'integrale copertura delle spese, in misura comunque non superiore al 50%.

 

Il comma 18 reca disposizioni volte ridurre le spese di giustizia relative alla pubblicazione delle sentenze. La lettera a) modifica l'articolo 36 del codice penale, eliminando la pubblicazione delle sentenze di condanna sui giornali e mantenendo unicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Analogamente, la lettera b) interviene sull'articolo 729 del codice di procedura civile, che prevede la pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, sostituendo la previsione della pubblicazione sui giornali con quella della pubblicazione sul sito internet del ministero.

Il comma 19 stabilisce che una quota dei risparmi derivanti dall’applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, nei limiti del 30%, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l’editoria.

Profili finanziari (Art. 37, commi da 6 a 17)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia ordinaria, comportano maggiori entrate per circa 77 milioni di euro. Per i procedimenti per i quali la misura del contributo è stata innalzata è stato preso in considerazione, per la determinazione delle maggiori entrate, il numero dei giudizi incardinati nel 2010 mentre per i procedimenti che, in base alla legislazione previgente, erano esenti è stato utilizzato il numero medio dei procedimenti avviati del periodo 2006-2009.

 

Le disposizioni in esame prevedono, altresì, che il contributo unificato sia applicato anche al processo tributario e che le entrate derivanti da tale applicazione affluiscano distintamente ad apposito nuovo capitolo d’entrata, distintamente rispetto agli altri introiti di contributo unificato, per essere destinate a specifiche nuove finalità concernenti l’erogazione dell’incremento della quota variabile dei compensi al personale delle commissioni tributarie i in cui si sono realizzati i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e i dell’articolo in esame.

 

Le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia amministrativa, comportano maggiori entrate per 3,3 milioni per il 2011 e per 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Il maggior gettito derivante da queste misure è, poi, destinato alla riassegnazione con le modalità indicate dai commi 10 e seguenti.

La stima del maggior gettito atteso sarebbe improntata, secondo le relazione tecnica, a criteri di estrema prudenza e cautela, considerato che i dati statistici disponibili non consentirebbero una determinazione puntuale delle maggiori entrate.

La relazione tecnica precisa che nell’ultimo quinquennio il numero dei ricorsi avanti ai TAR si è mantenuto sostanzialmente stabile intorno al valore di 55.000 nuovi procedimenti annui. Il contenzioso sul pubblico impiego innanzi al TAR, in virtù della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e della devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle relative controversie, mostra un trend decrescente; appare verosimile considerare un numero di 4.500 nuovi giudizi annui.

Il numero di nuovi procedimenti innanzi al Consiglio di Stato, invece, è risultato in graduale incremento, ancorché con percentuali minime, risultando sempre non lontano dai 10.000 affari annui.

Il dato più di rilievo, per quanto attiene agli effetti finanziari, sarebbe, tuttavia, quello relativo alle controversie in materia di appalti. Per l’anno 2010 risultano in totale circa 6.100 ricorsi (di cui 1.641 avanti il Consiglio di Stato) per un totale di versamenti a titolo di contributo unificato di euro 12.200.000 a fronte di un versamento complessivo per contributo unificato avanti a tutta la giurisdizione amministrativa di euro 30.860.892.

Ciò precisato, ai fini della determinazione degli effetti finanziari, la quantificazione relativa si fonda sui seguenti elementi:

§      sostanziale stabilità del numero dei ricorsi. Non si ritiene che le nuove misure del contributo unificato possano costituire un deterrente significativo all’instaurazione di una lite;

§      calcolo dell’aumento del contributo unificato in materia di appalti nella sola misura minima del 50%, relativamente al primo scaglione;

§      calcolo di un aumento generalizzato del 20% su tutti gli altri ricorsi, con esclusione di quelli in materia di pubblico impiego, e senza tenere conto degli incrementi maggiori previsti per talune tipologie di controversie;

§      determinazione distinta del contributo unificato sui ricorsi in materia di pubblico impiego.

 

Le maggiori entrate sopra descritte sono versate all’entrata e successivamente riassegnate da un fondo destinato a finanziare le spese di cui al comma 11. Tale comma prevede:

§      che una quota fissa delle risorse destinate nel primo anno al fondo finanzino assunzioni di personale di magistratura. Le assunzioni potranno essere disposte solo dopo che sia stata determinata la misura della quota stessa. Negli anni successivi al primo detta quota dovrà essere modulata al fine di tenere conto dell’evoluzione della spesa sostenuta per tale personale;

§      che la restante quota sia destinata a finanziare misure di incentivo per il personale operante nel settore della giustizia sia impiegato in funzioni amministrative che appartenente alla magistratura.

 

Con riferimento al comma 15, la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri dal momento che si limita a prevedere la possibilità di portare a termine le procedure concorsuali in atto, ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non viene indicato la misura del maggior gettito complessivo stimato in relazione ai commi in esame né l’importo della maggior spesa riveniente dall’impiego dei maggiori introiti disposto a norma del comma 10. La relazione tecnica non indica a decorrere da quale anno si stimi che possa essere conseguito il maggior gettito stimato per l’incremento del contributo unificato relativo ai procedimenti instaurati davanti al giudice ordinario. La relazione tecnica non indica, altresì, quali siano le maggiori entrate rivenienti dalla introduzione del contributo unificato nei processi tributari, al netto delle minori entrate derivanti dall’abolizione del bollo[130], né l’entità della spesa da sostenere per l’assunzione di magistrati e procuratori dello Stato. Non è indicato, infine, l’effetto di minore entrata conseguente l’approvazione, nel corso dell’esame al Senato, delle modifiche che hanno fissato, per coloro che incardinano una controversie in materia di previdenza, assistenza o lavoro, un limite di reddito più alto al fine di usufruire dell’esenzione del pagamento dal contributo unificato. Pertanto, pur avendo l’insieme delle disposizioni in esame un effetto sostanzialmente nullo, non è possibile conoscere puntualmente la portata finanziaria di tutte le disposizioni recate dal testo in esame.

Si rileva, inoltre, che il comma 14 destina il maggior gettito recato dall’articolo 13, comma 6-bis del DPR n. 115/2002 (ossia l’intero gettito riveniente dai procedimenti innanzi al giudice amministrativo) al Fondo di cui al comma 10 e abroga il comma 6-ter del medesimo DPR che destinava gli stessi introiti (nella misura inferiore fissata dalla legislazione previgente) al finanziamento delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. A riguardo si rileva che dalla RT non emergono dati ed elementi tesi a confermare che la nuova destinazione di somme non pregiudica finalità di finanziamento agli atti necessarie a garantire il corretto funzionamento della giustizia amministrativa ovvero che si continui a garantire gli stessi finanziamenti adottando una formulazione normativa dotata di più ampi margini di flessibilità.

Non risulta evidente l’esatta portata della disposizione di cui al comma 15 la quale prevede che possano essere completate le procedure concorsuali per l’assunzione di personale di magistratura già bandite, ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge. Non risulta altresì specificato se la procedura autorizzatoria rappresenti un mero passo procedurale da compiersi per garantire il completamento della procedura (che doveva però essere assicurato) ovvero se tale passo avrebbe potuto escludere l’effettuazione dell’assunzione di parte del personale per motivi inerenti ai vincoli di finanza pubblica.

 

Profili finanziari (Art. 37, commi 18 e 19)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la spesa media annua sostenuta per la pubblicazione delle sentenze nel periodo 2006/2009 è pari 3.692.029,15 euro. La relazione tecnica afferma, altresì, che pur in assenza di dati aggiornati è possibile ritenere che per l'anno 2010, in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nella finanziaria del 2010, la spesa sostenuta si sia ridotta del 50 per cento rispetto all’anno precedente attestandosi intorno a 1.500.000 euro. Tale somma sarà destinata ad essere risparmiata al netto della parziale rassegnazione al Fondo dell’editoria. Si precisa che gli effetti migliorativi sui saldi derivanti dall’applicazione delle disposizioni non vengono prudenzialmente considerati.

.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 37, comma 20
(Revisione contabile)

 

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

 

 

Il comma 20 introduce il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare.

In particolare, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, devono affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti.

Tale collegio sarà composto da 3 membri:

§      un Presidente di sezione della Corte dei Conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti;

§      un componente designato dal Presidente della Corte dei Conti e scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza;

§      un componente designato dal Ministro dell’economia.

 

Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dall’anno 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

.

 

La relazione tecnica chiarisce che attualmente il collegio dei revisori previsto solo per il Consiglio di presidenza di giustizia tributaria tale organo e che per la remunerazione dei suoi componenti è sostenuta una spesa annua di 31.200 euro. Estendendo i medesimi compensi anche agli altri due collegi si determina un maggior onere quantificabile in 63.000 euro a decorrere dal 2011.

.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Si rileva tuttavia che l’onere per il 2011 sembrerebbe potersi quantificare in misura pari a circa la metà della somma indicata, considerata la data di entrata in vigore delle norme in esame.

 


 

Articolo 37, comma 21
(Sedi disagiate)

 

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

 

 

Il comma 21 mira a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l’accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all’atto della prima nomina.

 

In particolare, ove le sedi disagiate (ovvero l’ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20% dell'organico) registrino una scopertura superiore al 30%, il Consiglio superiore della magistratura - con provvedimento motivato - potrà assegnare i magistrati ordinari nominati con D.M. giustizia 5 agosto 2010 (ovvero quelli dell’ultimo concorso, che terminano il prescritto tirocinio) ad una sede provvisoria nella quale potranno svolgere – in deroga alla disciplina generale – funzioni requirenti e funzioni giudicanti monocratiche penali.

Si rammenta, infatti, che l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 160 del 2006[131] prevede che «i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

 

Ai suddetti magistrati si applica l’articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 193 del 2009[132]. Ciò significa che quando e se tali magistrati saranno chiamati a svolgere funzioni requirenti, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l’udienza preliminare dovrà essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Il procuratore della Repubblica potrà disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio. Ovviamente tali cautele cessano con la prima verifica di professionalità.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 38
(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

 


1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

«Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.»;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.

6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente" sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".


 

 

L’articolo 38 detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

Il comma 1 reca una serie di interventi normativi volti a realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata. La lettera a) del comma 1 prevede l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

 

La successiva lettera b) introduce nel codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445-bis, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (n. 1).

La nuova disposizione – che ai sensi del comma 2 si applica dal 1° gennaio 2012 - stabilisce che, con riferimento alle predette controversie, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 c.p.c., che una modifica apportata al Senato, ha individuato nel tribunale del circondario di residenza dell’attore (rispetto all’atecnica definizione “tribunale del capoluogo di provincia…”, del testo originario), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto compatibili, nonché secondo le previsioni inerenti consulenza tecnica d’ufficio di cui all’art. 10, comma 6-bis, D.L. 203/2005 e all’art. 195 c.p.c.

L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196 del codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

 

Il n. 2) della lettera b) modifica l’art. 152 disp. att. c.p.c. introducendo, ai fini della liquidazione delle spese processuali nelle controversie previdenziali e assistenziali, l’obbligo per la parte ricorrente di formulare nel ricorso, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Il comma 3 dell’art. 38 in esame prevede la disciplina transitoria. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) , numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

 

La lettera c) del comma 1 prevede l’utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali a favore dei procuratori legali legalmente costituiti. A tal fine la disposizione novella l'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserendo un nuovo comma 35-quinquies, volto a prevedere che gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi, in favore dei procuratori legalmente costituiti, esclusivamente attraverso l’accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine si stabilisce, altresì, che il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme in questione alla struttura territoriale dell’Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione (c.d. spatium adimplendi).

 

La lettera d) del comma 1:

§      integra l’articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, che disciplina l’azione giudiziale nelle controversie previdenziali, al fine di prevedere che i termini di decadenza ivi previsti per l’esercizio dell’azione operino anche in caso riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto (numero 1);

§      aggiunge un nuovo art. 47-bis allo stesso D.P.R., per il quale si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88) o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni (numero 2).

 

La relazione tecnica ricorda che in tema di decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12720 del 2009), dopo un contrasto durato per lungo tempo, ha ritenuto che tale decadenza non opera nel caso di riconoscimento parziale delle prestazioni e quindi per le ipotesi di azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere la riliquidazione delle stesse. In contrapposizione a tale orientamento altre recenti pronunce della Suprema Corte hanno avallato la tesi dell’applicabilità della decadenza dell’azione di cui al citato articolo 47 anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto. Di conseguenza, risulta opportuno trasfondere in norma quest’ultimo orientamento della Cassazione.

 

Ai sensi del comma 4, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Il successivo comma 5 prevede che, a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore, all’allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[133], è soppressa la voce n. 2529. Il citato allegato A contiene i provvedimenti legislativi di cui è stata disposta l'abrogazione con l'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008. La voce in questione è relativa alla legge 11 marzo 1970, n. 83 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

 

I commi 6 e 7 riformulano la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

La nuova disciplina prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successive alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

 

La normativa vigente, recata dall'art. 9-quinquies del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, dispone che l'elenco nominativo annuale sia pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo, mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori[134]; sono previsti altresì elenchi nominativi trimestrali, sempre pubblicati mediante affissione all'albo pretorio. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successive alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato notifica (che viene ora sostituita dagli elenchi nominativi trimestrali di variazione).

 

Infine, il comma 8 dell’articolo 38 novella l’articolo 10, comma 6-bis, del D.L. 203/2005[135] (conv. dalla L. 248/2005).

La norma prevede che la richiesta dell'assistenza del medico legale dell'INPS deve essere formulata dal consulente nominato dal giudice, che provvederà ad inviare, entro 15 giorni prima dell’avvio della perizia, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione; l’eccezione di nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il medico legale dell’ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga alle previsioni dell’art. 201, primo comma, c.p.c.

Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. a))

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

53

 

 

 

53

 

 

 

53

 

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri relativamente alle 160.263 cause che risultano pendenti al 31 dicembre 2010 e di valore inferiore a 500 euro (fonte INPS), applicando un’ipotesi di soccombenza (riguardante 55.121 cause) determinata utilizzando i parametri di soccombenza che sono stati rilevati sulle singole materie negli ultimi anni.

Con riferimento alla tipologia ed al numero delle cause pendenti di valore inferiore a 500 euro, la relazione tecnica fornisce i seguenti dati:

 

 

 

 

cause pendenti

previsione soccombenza

rivalutazione indennità disoccupazione agricola

7.292

2.744

differenza retribuzione media convenzionale

9.271

3.337

disoccupazione agricola

14.185

4.274

determinazione retribuzione agricola effettiva

129.515

44.766

TOTALE

160.263

55.121

 

Gli effetti finanziari della norma sono stati stimati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-        costi della chiusura delle liti: 160.263 x 500 euro (ipotesi massima) = 80 milioni di euro;

-        costo delle spese legali conseguenti alla soccombenza (al costo medio di 1.000 euro a causa): 55.121 x 1.000 euro = 55 milioni di euro (minori spese legali);

-        costo della soccombenza ai valori attuali: 55.121 x 500 = 27,6 milioni di euro;

-        totale economie cumulate: 82,6 milioni di euro, prudenzialmente rideterminate in 81 milioni di euro;

-        ipotesi di chiusura delle cause a normativa vigente, prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame: 3 anni.

Prudenzialmente, per effetto dello smaltimento dell’arretrato, si è effettuata l’ipotesi si un’accelerazione della risoluzione del contenzioso, tenendo conto degli oneri di soccombenza, per un biennio, tra l’altro parametrati su un volume di cause particolarmente ampio (tenuto conto che si tratta di un numero sostanzialmente analogo a quello risultante a fine 2010 per effetto dello stratificarsi del contenzioso relativo a più esercizi).

Gli effetti finanziari complessivi sono stati quantificati come segue (in milioni di euro):

 

 

2011

2012

2013

maggiori prestazioni erogate

-80

 

 

minori costi sostenuti

27

27

27

maggiori costi accelerazione nel breve periodo contenzioso soccombente

 

-27

-27

effetto netto

-53

0

0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla distribuzione nel triennio delle economie riguardanti i minori costi processuali sostenuti (27 milioni annui), si rileva che, almeno per quanto riguarda il 2011, tali costi potrebbero risultare, almeno in parte, già sostenuti. Ciò potrebbe determinare una riduzione dell’effetto compensativo attribuito a tale voce di (minore) spesa. D’altra parte, anche una quota dei maggiori costi per le prestazioni da erogare (80 mln. di euro) sarebbe stata comunque sostenuta (dal momento che gli effetti sono calcolati sulla base della percentuale di soccombenza), ma con una diversa imputazione temporale.

Si rileva infine che l’imputazione al solo 2011 dei maggiori costi per prestazioni in conseguenza della soccombenza sembrerebbe connessa a cause riguardanti prestazioni non più in pagamento, riguardando, pertanto, la liquidazione di arretrati.

 

Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, e commi 2 e 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che dalle disposizioni, da valutare complessivamente, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 8, relativo alla comunicazione all’INPS dell’avvio delle operazioni di consulenza tecnica, mira a razionalizzare e ad incrementare l’efficienza operativa del meccanismo di comunicazione, già previsto dall’articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009 ma che, in realtà, è stato disatteso. La finalità della norma, infatti, è quella di garantire il principio del contraddittorio sin dall’inizio delle operazioni processuali, consentendo ai medici legali dell’INPS di svolgere un’attività immediata e diretta con il consulente del giudice, assistendo alle indagini e svolgendo efficacemente un’attività di difesa degli interessi dell’amministrazione. La comunicazione telematica prevista dalla disposizione è rilevante ai fini della validità della visita peritale. L’importanza della disposizione discende dal fatto che la soccombenza dell’INPS in sede giudiziaria dipende, nella gran parte dei casi, dalla mancata presenza dei propri consulenti tecnici di parte nell’espletamento delle indagini peritali.

Alla luce di quanto detto, l’introduzione, al comma 1, lettera b), numero 1, del c.d. accertamento tecnico preventivo obbligatorio non compromette l’attività in giudizio da parte dell’INPS e la relativa tutela dell’interesse pubblico.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche esclude l’insorgenza di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, e comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, sono volte a scoraggiare fenomeni elusivi della norma che prevede che le spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono essere superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio (articolo 52, comma 6, della legge n. 69/2009). Attualmente, infatti, si sono evidenziati fenomeni elusivi consistenti nelle prassi di non quantificare il petitum, limitandosi a richiedere un accertamento generico del diritto, o nell’indicare valori generici o richieste non sufficientemente quantificate contenute nei ricorsi, a supporto di pronunce sulle spese e onorari di difesa ex articolo 91 c.p.c. sorrette dal principio del valore indeterminabile della causa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. c), e comma 4

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, sono volte ad agevolare l’economicità dell’azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti. Inoltre, l’introduzione del limite temporale prima del quale è vietata l’attivazione delle procedure esecutive è finalizzata ad impedire il differimento delle comunicazioni al fine della lievitazione delle spese e degli accessori del credito (per l’attivazione delle azioni esecutive) e ad evitare che gli enti pubblici non economici possano subire un inutile aggravio delle spese di lite, aggiuntive rispetto agli oneri di soccombenza statuiti dal giudice.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, e comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, in considerazione di pronunce giurisdizionali di segno opposto in materia di decadenza dall’azione giurisdizionale nelle controversie previdenziali, si è ritenuto opportuno confermare in norma l’ultimo orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, in base al quale la decadenza annuale si applica anche con riferimento alle azioni riguardanti la rideterminazione delle prestazioni temporanee e la decadenza triennale opera in tutti i casi di rideterminazione di prestazioni pensionistiche con decorrenza dalla domanda originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


Profili finanziari (Art. 38, comma 1, lett. d), n. 2, e comma 4)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare, essa recepisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, a differenza del trattamento pensionistico, di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 38, comma 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare, la disposizione ripristina la vigenza dell’articolo 22 del decreto-legge n. 7/1970 che prevede, per la proposizione del ricorso giudiziario contro i provvedimenti definitivi in materia agricola[136] da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento stesso.

L’abrogazione di tale norma da parte del cosiddetto decreto taglia leggi ha comportato il ripristino dei termini di decadenza ordinari, più lunghi, per la proposizione del ricorso giudiziario, con conseguente notevole aumento del contenzioso in violazione del principio generale della certezza del diritto in funzione del ragionevole lasso di tempo di definizione delle controversie e della ragionevole durata dell’intero procedimento di accertamento delle giornate di lavoro in agricoltura. Pertanto, al fine di deflazionare il contenzioso e anche a tutela del cittadino ricorrente, appare opportuno il ripristino del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 38, commi 6 e 7)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme riformulano la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, prevedendo che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l’elenco annuale nominativo dell’INPS sia pubblicato,secondo specifiche tecniche stabilite dall’INPS medesimo, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto. Sono contestualmente soppressi gli elenchi trimestrali. L’INPS provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che una disposizione di analogo contenuto è recata dal ddl A.S. 2147, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. 2100 e abbinati), attualmente all’esame del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 39
(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

 


1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato;

c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

c) all'articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.»;

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attività" è aggiunta la seguente: "giurisdizionale";

f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";

g) all'articolo 24:

1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";

2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attività giurisdizionale" e dopo la parola:

"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.A., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


 

 

L'articolo 39, le cui disposizioni sono state in parte modificate dal decreto-legge n. 138 del 2011, detta norme (comma 1, che riassume le finalità dell'articolo) volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

In tale prospettiva il comma 2 dell'articolo in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sull’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria.

In particolare le lettere a) e b) del comma 2 modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo, prevedendo che i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

La lettera c) interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 545, che disciplina le incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie. La disposizione viene modificata in primo luogo con la soppressione della lettera f), eliminando, a seguito della soppressione del Secit (Servizio Centrale degli Ispettori tributari), il riferimento alla incompatibilità con la figura degli ispettori tributari.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 45 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto la soppressione del SECIT, con il contestuale trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Servizio, operante alle dirette dipendenze del Ministro dell’Economia e delle Finanze (articolo 25, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 30 ), era stato istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 con funzioni in parte ispettive ed in parte di controllo sui contribuenti, di programmazione e di studio.

La lettera i) è sostituita con una diversa formulazione, che amplia la sfera di operatività dell'ipotesi di incompatibilità. Più specificamente la nuova formulazione prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

Viene poi abrogata la lettera m) sull’incompatibilità dei coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) - il cui contenuto peraltro confluisce nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 8 - e viene inserita una nuova lettera m-bis), volta a prevedere l'incompatibilità di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e del personale dipendente individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario.

Al medesimo articolo 8, dopo il comma 1 - in correlazione con l'abrogazione della lettera m) - viene inserito un nuovo comma 1-bis con il quale si stabilisce che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ed esercitano - anche in forma non individuale - le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale ovvero nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale o nelle regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità provvede il Consiglio di Presidenza.

Viene, infine, modificato il comma 2 dello stesso articolo 8, estendendo ai conviventi il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante, già previsto per i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

 

Le illustrate disposizioni dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 545 del 1992 sono state oggetto di ulteriori modifiche e precisazioni da parte dell’articolo 2, comma 35-septies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[137].

In particolare (comma 35-septies, lettera a)) è stato specificato che la citata incompatibilità dei dipendenti e dei soggetti iscritti in ruoli ed albi che consentono l’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie opera se i predetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori / preposti alla riscossione di tributi.

Inoltre è precisato (lettera b)) che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente -di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

 

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 39 in commento interviene sull'articolo 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992, stabilendo che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato a riposo.

 

La lettera e) modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 545 del 1992 delimitando all'attività giurisdizionale l'attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e separandola così dalla funzione di vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria, attribuita al Direttore dell’ufficio.

 

La lettera f) interviene sull'articolo 17 del D.Lgs. n. 545 del 1992, sostituendone il comma 2-bis) al fine di prevedere che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria elegga nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

 

Infine la lettera g) modifica l'articolo 24 del D.Lgs. n. 545 del 1992, riformulando innanzitutto la vigente lettera m) nel senso di attribuire al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la funzione di esprimere parere sul decreto del MEF che determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. Restano, pertanto, esclusi dal parere le liquidazioni periodiche dei compensi effettuate dagli uffici delle segreterie delle Commissioni tributarie. In analogia a quanto previsto all’articolo 15 per i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, viene poi modificato il comma 2 del citato articolo 24, circoscrivendo all'attività giurisdizionale la funzione di vigilanza del Consiglio di presidenza.

 

Il comma 3 dell'articolo in commento contiene quindi una disposizione di carattere transitorio con la quale si prevede che i giudici tributari devono comunicare, pena la decadenza, la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011. Scaduto il temine, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria accerta la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Ai sensi del successivo comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il Consiglio di Presidenza indice apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Sono quindi revocate le procedure di nomina avviate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

L’articolo 2, comma 35-quinquies, lettera b) del citato D.L. 138/2011 ha aggiunto un periodo al citato comma 4, stabilendo che si intendono “in servizio” i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile (comma 5), mentre i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione del Presidente di sezione più anziano, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione (comma 6).

Il comma 7 prevede invece che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il personale delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Il comma 8, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale, introduce alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, stabilendo innanzitutto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata ovvero nell'ambito del Sistema pubblico di connettività se si tratta di pubbliche amministrazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Si demanda poi ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l’introduzione di disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 9 inserisce nel già citato D.Lgs. n. 546 del 1992 il nuovo articolo 17-bis, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, ad eccezione di quelle riguardanti ad atti volti al recupero di aiuti di Stato. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tali controversie costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

Nelle controversie cui si applica la procedura in questione la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Tale disposizione si applica, ai sensi del comma 11 dell'articolo in commento, con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il successivo comma 10 dell'articolo in commento dispone, quindi, che i rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono - in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica - solo in caso di dolo.

Il comma 12 dell'articolo in esame, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni applicative.

Da ultimo il comma 13 dell'articolo in commento, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l’attività di riscossione attraverso la procedura di coazione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Dal tenore letterale della disposizione in commento sembra evincersi che il passaggio di funzioni da Equitalia ad altri enti e organismi pubblici riguarda anche le attività di recupero relative agli importi da riscuotere a titolo di sanzioni, ivi incluse le multe derivanti dalla violazione di obblighi comunitari.

Al riguardo si segnala che, a seguito degli interventi normativi di semplificazione e accelerazione delle procedure esecutive esperibili dagli agenti della riscossione (Equitalia), questi ultimi dispongono - sostanzialmente - di strumenti più efficaci rispetto a quelli ordinariamente previsti per la riscossione di entrate patrimoniali dal citato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In estrema sintesi, si ricorda che, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, che consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio di conciliazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione, il debitore può produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Respinto il ricorso, il procedimento coattivo non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore. Decorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

Quanto alla esecuzione sugli immobili, notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, su istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di tre giorni e l'avviso per l’immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile.

 

Viceversa, le procedure esecutive esperibili dagli agenti della riscossione, (articolo 49, comma 1 del D.P.R. 602/1973), prevedono innanzitutto che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme entro sessanta giorni dalla notifica, cui si aggiunge metà dell’aggio, ovvero della remunerazione spettante all’agente della riscossione. Decorso inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora e l’aggio è dovuto integralmente. Secondo le regole generali, il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Inoltre, la normativa speciale delle procedure di esecuzione forzata fiscale, contenuta nel citato D.P.R. 602/1973, stabilisce che, rispetto alle ordinarie forme civilistiche, il concessionario:

-        può rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

-        non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona;

-        ha cura che gli atti del procedimento di espropriazione siano depositati nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nel termine di dieci giorni dalla vendita dei beni; nello stesso termine la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

Il processo esecutivo non può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Le attribuzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ordinari sono svolte dagli agenti della riscossione. Agenti e concessionari possono dunque procedere:

-        all’espropriazione di beni mobili non registrati del soggetto inadempiente;

-        all’espropriazione di beni mobili registrati del soggetto inadempiente;

-        all’espropriazione di beni immobili del soggetto inadempiente.

 

L’articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010 ha infine previsto la concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione per alcune tipologie di atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. In particolare, l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Di conseguenza, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l’accertamento diventa immediatamente esecutivo; decorsi ulteriori trenta giorni, quindi novanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

 

Si ricorda che da ultimo il decreto-legge n. 70 del 2011 ha disposto la cessazione, a decorrere dal primo gennaio 2012, da parte delle società del gruppo Equitalia delle attività di riscossione per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi e ha definito le modalità con le quali i comuni possono provvedere al recupero delle entrate di spettanza. (art. 7, comma 2, lettere da gg-ter) a qq-decies)).


Profili finanziari (Art. 39, commi 1-4)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme recate dai commi da 1 a 3.

Con riferimento alle norme recate dal comma 4, la relazione tecnica afferma che le stesse non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto alla spesa relativa ai posti vacanti di giudice tributario, rientranti nell'ambito dell'organico previsto dal D.Lgs. n. 545 del 1992, si provvede con le risorse già stanziate per la revisione del contenzioso tributario di cui alla legge n. 413 del 1991

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione di cui al comma 2, lettera d), che impone che le commissioni tributarie regionali siano composte, per due terzi, da magistrati in servizio o a riposo e da avvocati dello Stato a riposo, appare suscettibile di determinare problemi di funzionalità amministrativa in assenza di un numero congruo di candidati. Detti problemi potrebbero concernere tanto l’amministrazione della giustizia tributaria, per l’eventuale difficoltà a formare le commissioni, quanto le amministrazioni della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e militare che si potrebbero trovare nelle condizioni di dover “cedere” unità di forza lavoro indispensabili all’ordinario svolgimento delle attività giurisdizionali di propria competenza. A tal proposito deve anche considerasi che la disposizione di cui al comma 4 prevede lo svolgimento delle procedure previste dalla legge per la copertura dei posti vacanti riservati proprio ai magistrati e agli avvocati dello Stato.

 

Profili finanziari (Art. 39, comma 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma assoggetta al regime di tassazione ordinario anche i compensi corrisposti nel periodo di imposta successivo a quello di riferimento. Ciò sembrerebbe implicare un modesto incremento delle entrate, stante la non ampia platea dei membri delle Commissioni tributarie, ed un’anticipazione degli incassi considerato che in assenza della disposizione in esame gli stessi importi sarebbero stati assoggettati a tassazione separata.

 

Profili finanziari (Art. 39, comma 6)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina una attribuzione di compensi aggiuntivi, ma prevede la corresponsione dello stesso compenso spettante al Presidente o Vice presidente di sezione al giudice tributario che svolga le funzioni degli stessi in loro sostituzione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare nel presupposto, che sembrerebbe prefigurato dalla relazione tecnica, che la norma abbia natura meramente ricognitiva della prassi amministrativa in essere e non costituisca norma di interpretazione autentica volta a dirimere un eventuale contenzioso circa la misura dei compensi spettanti.

 

Profili finanziari (Art. 39, comma 7)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il distacco non ha effetti finanziari trattandosi di spese già sostenute a legislazione vigente e che l'individuazione delle voci del trattamento economico spettanti all'Amministrazione di destinazione non cumulabili con quelle in godimento è garanzia dell'assenza di oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che dal tenore letterale della norma sembrerebbe che possano essere individuate voci del trattamento accessorio dell’amministrazione di destinazione cumulabili con quelle dell’amministrazione di provenienza. Ciò appare comprensibile per voci non aventi natura fissa e continuativa (ad. esempio gli straordinari) che, peraltro, apparirebbero cumulabili anche in assenza della previsione normativa in questione. Ne consegue che la norma, se applicata in modo estensivo, potrebbe consentire di riconoscere al dipendenti voci di trattamento accessorio, anche a contenuto fisso e continuativo, di entrambe le amministrazioni.

Profili finanziari (Art. 39, comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 39, commi 9-13)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

 

 

 

112,8

77,6

103,0

103,0

112,8

77,6

103,0

103,0

 

 

Commi 9-11 Istituto del reclamo e della mediazione

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti dell’introduzione della procedura della mediazione delle controversie di importo inferiore a 20.000 euro ricorda che le controversie innanzi le Commissioni tributarie provinciali instaurate nel 2010 avverso atti emessi dall’Agenzia delle entrate sono stati 187.734 (di cui circa 85.000 avverso atti di accertamento). Le stesse esprimono un valore pari a 34,3 miliardi di euro (di cui 22,9 miliardi di euro per controversie relative ad accertamenti).

Di tali controversie, quelle di valore economico (certo e determinato) non superiore a 20.000, in quanto tali interessati dal procedimento di mediazione, sono circa 105.000, pari al 56% del totale, per un valore di circa 960 milioni di euro, pari al 2,80% del valore complessivo delle controversie instaurate.

Ipotizzando che, a flussi di controversie costanti, il 30% delle liti interessate dalla mediazione venga definito senza rinvio alla Commissione tributaria provinciale, si avrebbero 31.500 controversie definite in fase pre-contenziosa (di cui 14.100 relative ad accertamenti).

E’ fondato altresì ritenere che, esercitando la mediazione sulla quota parte di tali definizioni relative ad atti di accertamento (n. 47.000 controversie, di valore pari a 685 milioni di euro), possa realizzarsi annualmente una maggiore entrata pari a 103 milioni di euro, corrispondente al 50 per cento del relativo valore (685 milioni*30% mediazioni*50% valore), da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto della P.A.

Nel 2012 sono stimabili in 77,6 milioni di euro (103 milioni/366 giorni anno*276 giorni utili per la mediazione), in considerazione dell’applicazione dell’istituto agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 2012.

Comma 12 Definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro

Per stimare gli effetti economici della definizione delle liti fiscali minori la relazione tecnica utilizza i dati risultanti dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

In primo luogo è stato ricostruito il “tasso di adesione” alla definizione prevista dall’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – definizione delle liti fiscali pendenti. Al 31 dicembre 2002 risultavano, pendenti dinanzi agli organi della Giustizia tributaria circa 1.080.000 controversie (566 mila in CTP, 111 mila in CTR, 378 mila in CTC e 23 mila in Cassazione) di queste oltre 300.000 risultano chiuse a seguito di adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti, con un tasso di adesione che si aggira intorno al 28%.

Per rendere attendibile la stima si è ritenuto opportuno escludere le controversie ancora pendenti presso le sezioni Regionali della Commissione Tributaria Centrale poiché tali controversie avrebbero potuto già essere definite in occasione dei precedenti condoni e, dunque, è altamente probabile che le adesioni avranno un effetto trascurabile in termini di gettito.

In proposito, si segnala che, nella Nota di risposta[138] alle osservazioni formulate nel corso dell’iter presso il Senato, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il tasso di adesione è stato stimato escludendo le liti pendenti presso la Commissione tributaria centrale. Tali liti, in occasione della precedente definizione avevano fatto registrare un tasso di adesione del 6,2 per cento (di 378.224 liti pendenti al 31 dicembre 2002, ne risultano definite 23.420). Al netto delle cause pendenti in Commissione centrale il tasso di adesione alla precedente definizione è stato del 37,7%; prudenzialmente, tuttavia, per stimare gli effetti della nuova definizione introdotta per le liti minori, si è adottato un tasso di adesione del 30 per cento.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede un versamento forfetario di 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro. Dal sistema informativo dell’Agenzia risultano attualmente pendenti circa 38.000 cause relative ad atti potenzialmente definibili con valore complessivo in contestazione compreso tra zero e 2.500 euro. Per eliminare possibili duplicazioni (ad esempio impugnativa dell’accertamento da parte di più coobbligati) si ritiene opportuno eliminare il 25% delle controversie pendenti, sicché quelle potenzialmente definibili sarebbero 28.500 (75% di 38.000). Ipotizzando un tasso di adesione del 30% si arriva ad un totale di circa 8.550 controversie definibili per un incasso potenziale di 1,3 milioni di euro.

La lettera b) numero 1), del comma 1 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 10% dell’importo in contestazione in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente l’Agenzia delle entrate, che sono complessivamente quasi 17.000 (14.000 in CTR e 2.600 in Cassazione) per un importo in contestazione di 82,5 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l’incasso potenziale sarebbe di 1,8 milioni di euro (82,5*75%*30%*10%).

La lettera b) numero 2), del comma 1 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 50% dell’importo in contestazione in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente il contribuente, che sono complessivamente 15.300 (12.400 in CTR e 2.900 in Cassazione) per un importo complessivo in contestazione di 65,8 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 10% (più basso perché la definizione in esame è meno conveniente per i contribuenti delle altre) l’incasso potenziale sarebbe di 2,4 milioni di euro (65,8*75%10%*50%).

La lettera b) numero 3) prevede il versamento del 30% dell’importo in contestazione per le liti pendenti in primo grado. Dal sistema informativo dell’Agenzia risultano pendenti in CTP 95.800 controversie, relative ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, L’importo complessivo delle imposte in contestazione definibile è di 1.590 milioni di euro.

 

Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l’incasso stimabile della definizione sarebbe di 107,3 milioni di euro (1.590*75%*30%*30%).

 

L’incasso complessivo stimato dalla relazione tecnica è di 112,8 milioni di euro nel 2011, da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell’indebitamento netto della P.A.

 

Gli effetti complessivi delle disposizioni di cui ai commi da 9 a 12 in esame, pertanto, sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Mediazione

 

 

 

 

 

77,6

103

103

 

77,6

103

103

Definizione liti

 

 

 

 

112,8

 

 

 

112.8

 

 

 

Totale

 

 

 

 

112,8

77,6

103

103

112,8

77,6

103

103

 

La relazione tecnica afferma, infine, che, ai fini del rispetto dell’invarianza della spesa, l’Agenzia delle entrate provvederà ai compiti derivanti dai commi in esame comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che, nella Nota di risposta sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per quanto concerne l’istituto della mediazione, per la cui gestione la norma indica “apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”, non sono ravvisabili maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, tali strutture, diverse ed autonome, già esistono all’interno dell’organizzazione delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate. Si tratta delle Aree legali istituite con delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia del 31 ottobre 2008, n. 55.

Tali strutture, cui è già affidata per intero la struttura del contenzioso, cureranno anche la procedura di mediazione, senza alcun ulteriore aggravio di costi.

 

Comma 13 Razionalizzazione del sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

La relazione tecnica non considera la disposizione, che prevede, entro il 31 dicembre 2011, l’adozione di un decreto che disciplini il trasferimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, di entrate erariali non tributarie e contributive, da Equitalia S.p.A. ad enti ed organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.

In proposito, si segnala che la relazione tecnica[139], afferma che “ai fini del rispetto dell’invarianza della spesa gli enti di cui al presente comma provvedono ai compiti derivanti dalla presente disposizione nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 9 a 12, riguardanti gli istituti della mediazione e della definizione delle liti fiscali pendenti di valore minore, in considerazione anche delle successive precisazioni fornite dall’Amministrazione interessata.

Con riguardo alla norma di cui al comma 13, si rileva in primo luogo che la medesima incide sulle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione e che ciò è quindi potenzialmente suscettibile di determinare effetti sul gettito. Ciò anche in considerazione del fatto che all'unificazione della riscossione in capo a Equitalia S.p.A., operata con il decreto-legge n. 203 del 2005, furono associati - in termini di quantificazione ex-ante riportata in sede di relazione tecnica -importanti effetti di gettito.

Si ricorda peraltro che il decreto-legge n. 70 del 2011, nella versione definitivamente approvata, prevede che, a partire dal 1°gennaio 2012, la Società Equitalia S.p.A. cessi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni.

Si sottolinea, inoltre, che il trasferimento delle citate attività di accertamento, liquidazione e riscossione ad enti ed organismi pubblici (non individuati puntualmente dalla norma) comporterà un'organizzazione di beni, mezzi e persone, nonché l’esigenza di disporre di determinate professionalità, dalla quale potrebbero derivare oneri aggiuntivi di tipo gestionale ed amministrativo. A tal proposito, è la stessa norma a fare riferimento a "enti ed organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali"; occorre perciò chiarire se ci si riferisca ad enti già esistenti e dotati di risorse strutturalmente e professionalmente idonee, ovvero ad enti che debbano essere istituiti ad hoc e conseguentemente forniti delle necessarie risorse umane e strumentali.

Si rileva, infine, che le entrate erariali la cui riscossione è gradualmente trasferita ai citati organismi pubblici sono definite per differenza e quindi in modo non univoco.

 


 

Articolo 40, commi 1 e 1-bis e commi 2 e 3
(Disposizioni finanziarie)

 


1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 40, recante disposizioni finanziarie, al comma 1 prevede l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 835 milioni di euro per l’anno 2011, e di 2.850 milioni di euro per l’anno 2012. Contestualmente, la disposizione prevede che l’incremento della dotazione relativa all’anno 2012 del suddetto Fondo sia destinato all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo.

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse stanziate per l’anno 2011 siano già preordinate al finanziamento di interventi di spesa non contenuti nel provvedimento in esame e, in particolare, che le stesse siano destinate alla copertura di quota parte degli oneri recati dal decreto-legge n. 107 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, recante “Proroga degli interventi ci cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”, che prevede l’utilizzo delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, per un importo di 725.064.192 euro per l’anno 2011.

 

Il comma 1-bis, prevede che gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dall’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2011, in relazione all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, siano resi definitivi con le modalità previste nella medesima disposizione.

Le entrate derivanti dall’assegnazione delle frequenze, stimate dalla legge di stabilità in misura non inferiore a 2.400 milioni di euro, sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) prevede che, qualora in sede di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica – da cui sono stati stimati proventi non inferiori a 2.400 milioni di euro – si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento finanziario, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalla eventuale riduzione lineare sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali.

La norma prevede che le procedure di assegnazione dei diritti debbano concludersi in termini tali che i relativi introiti vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011.

La disposizione di cui al comma 13 della legge n. 220/2011 è stata prevista a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia, volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazioni mobili in larga banda, l’importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica.

Nella Nota depositata dal Ministro dell’economia presso la Commissione bilancio del Senato in data 15 aprile 2011, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione nel corso dell’esame del decreto-legge n. 34/2011 (legge n. 75/2011), il Ministero aveva reso noto che erano stati già predisposti, sebbene in via provvisoria, gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili dei singoli Ministeri per l’intero importo di 2.400 milioni di euro, che, soltanto in caso di conferma di minori introiti derivanti dall’operazione, sarebbero stati trasformati in riduzioni di spesa.

Dall’allegato n. 2 alla Nota del Ministero, gli accantonamenti disposti sui programmi di spesa risultavano così ripartiti tra i vari Ministeri:

(milioni di euro)

MINISTERO

2011

Riduzioni

Ministero economia e finanze

579,1

Ministero dello sviluppo economico

1.012,0

Ministero del lavoro e politiche sociali

42,5

Ministero della giustizia

55,0

Ministero degli affari esteri

39,3

Ministero istruzione, università e ricerca

165,5

Ministero dell'interno

107,2

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

25,1

Ministero infrastrutture e trasporti

78,0

Ministero della difesa

235,1

Ministero politiche agricole, alimentari e forestali

36,9

Ministero beni e le attività culturali

11,3

Ministero della salute

13,0

TOTALE

2.400,0

 

Relativamente alla disposizione in esame, si osserva che essa andrebbe letta in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto in esame, il quale, introducendo un nuovo comma 13-ter all’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede maggiori margini di flessibilità gestionale per i Ministeri in relazione agli accantonamenti effettuati ai sensi del citato comma 13 della legge n. 220 del 2010 (si veda la relativa scheda di lettura).

 

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da specifici articoli del decreto-legge in esame. In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni:

§       art. 13, comma 1, recante la rimodulazione della dotazione del cosiddetto “fondo depositi dormienti” di cui all’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria per il 2006;

§       art. 17, comma 6, recante disposizioni di razionalizzazione della spesa sanitaria;

§       art. 21, comma 1, che proroga il piano di impiego relativo al concorso delle forze armate nel controllo del territorio; comma 3, che prevede il finanziamento del fondo per trasporto pubblico locale; comma 6, recante la partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali;

§       art. 23, comma 8, in materia di riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali; commi da 12 a 15, recanti il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali, commi 44 e 45, che prevedono disposizioni in favore dell’isola di Lampedusa;

§       art. 27, che reca disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

§       art. 32, comma 1, che prevede l’istituzione e il finanziamento del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali;

§       art. 33, comma 1, che prevede disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

§       art. 31, recante interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese;

§       art. 37, comma 20, recante disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie;

§       art. 38, comma 1, lettera a), in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale;

§       art. 40, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Al riguardo, fermo restando che tutte le disposizioni trovano adeguata copertura finanziaria come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si segnala che, dal punto di vista formale, la norma di copertura in esame non indica esplicitamente alcune disposizioni introdotte durante l’esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica. Si tratta in particolare del riferimento agli articoli 18, comma 22-bis, e 23, commi 5 e 50-quater.

 

Gli oneri derivanti dalle citate disposizioni vengono quantificati complessivamente, pari a:

-         1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011,

-         4.427,863 milioni per l'anno 2012,

-         1.435,763 milioni per l'anno 2013,

-         1.654,563 milioni per l'anno 2014,

-         1.642,563 milioni per l'anno 2015,

-         1.542,563 milioni per l'anno 2016,

-         542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

 

A tali oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, si provvede:

-       quanto a 1.490,463 milioni per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni per l’anno 2012, a 435,763 milioni per l’anno 2013, a 654,563 milioni per l’anno 2014, a 642,563 milioni per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 (norme in materia tributaria) e dall’articolo 24 (norme in materia di gioco);

-       quanto a 162 milioni per l’anno 2011 e a 2.181 milioni per l’anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 10, comma 2 (riduzione spese dei Ministeri), dall’articolo 13, commi da 1 a 3 (rimodulazioni di fondi), dall’articolo 18, commi 3 e 5 (interventi in materia previdenziale), e dall’articolo 21, comma 7 (fondo per l'istruzione);

-       quanto a 932 milioni per l’anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2012, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-       quanto a 165 milioni per l’anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato, per pari importo, di una quota delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale per anni successivi a quelli relativi al triennio 2011-2013 approvati con la legge di stabilità per il 2011 non produca effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 3 autorizza infine il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Profili finanziari (Art. 40, comma 1)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

835

2.850

 

 

 

835

2.850

 

 

 

835

2.850

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Profili finanziari (Art. 40, comma 1-bis)

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese in conto corrente

2400,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

500,0

300,0

0,0

1700,0

400,0

300,0

0,0

 

 

La relazione tecnica,.riferita alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, corrispondente alle entrate previste per un importo non inferiore a 2.400 euro.

La norma si riferisce agli accantonamenti disposti sui capitoli interessati dalla clausola di salvaguardia, di cui all’articolo 1, comma 13, della L. 220/2010 in materia di vendita delle frequenze. In vista dell’applicazione di tali disposizioni, sono infatti state rese indisponibili, prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, le somme in questione, come risulta anche dalla risposta fornita dal Governo all’Interrogazione a risposta immediata 5/04441 Toccafondi, presentata presso la V Commissione (Bilancio)[140].

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo allegato alla legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) ascriveva alle norme relative all’attribuzione di frequenze radioelettriche, effetti di maggior gettito per 2.400 milioni di euro, scontati interamente nel 2011 con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica. Nelle more dello svolgimento delle gare, il Governo, nel corso del 2011 - in considerazione dell’eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 13 dell’art. 1 della legge di stabilità, prevista per l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’obiettivo di entrata connesso alle aste - ha provveduto ad accantonare e rendere indisponibili sui capitoli dei Ministeri interessati le relative somme. Le norme in esame provvedono a rendere definitivi gli accantonamenti in questione. Pertanto, le somme accantonate contribuiscono a determinare risparmi di spesa, che dovrebbero aggiungersi alle maggiori entrate determinate dalla vendita delle frequenze e che costituiranno quindi entrate aggiuntive, da destinare al miglioramento dei saldi.

In proposito, dalla relazione tecnica si evince che gli accantonamenti già disposti e resi definitivi dalle norme in esame riguardano somme di importo equivalente a quello già scontato a miglioramento dei saldi in relazione alla vendita delle frequenze (2.400 milioni nell’anno 2011).

Riguardo agli effetti attribuiti alla disposizione in esame, dal prospetto riepilogativo si rileva che, con riguardo al saldo netto da finanziare, è prevista una riduzione di spesa per 2,4 mld. Diverse sono invece le conseguenze della disposizione in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, rispetto ai quali il risparmio complessivo di 2,4 miliardi di euro viene modulato su base triennale. In proposito, la relazione tecnica non fornisce chiarimenti circa i parametri in base ai quali è stata determinata tale dinamica di risparmio.

Tenuto conto di tale proiezione triennale dei risparmi e considerato che all’attribuzione delle frequenze era ascritta una maggiore entrata per 2,4 miliardi interamente conseguibile nel 2011, anche ai fini dell’indebitamento e del fabbisogno, le entrate derivanti dalle aste dovrebbero determinare per il medesimo esercizio 2011 un effetto almeno pari alla differenza tra l’importo previsto dalla legge di stabilità (2,4 miliardi) e quello scontato ai fini del fabbisogno (1,6 miliardi) e dell’indebitamento (1,7 miliardi) dalla norma in esame. In caso contrario, potrebbero verificarsi disallineamenti rispetto agli effetti sui saldi scontati in relazione alla legge di stabilità 2011.

 


 

Articolo 40, commi 1-ter e 1-quater
(Riduzione di regimi di esenzione e agevolazione fiscale)

 


1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 40 dispone la riduzione del 5% nel 2013 e del 20% a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis.

Per i casi nei quali tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

 

Il successivo comma 1-quater prevede che la disposizione di cui al comma 1-ter non si applichi qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 138/2011 ha successivamente modificato i commi 1-ter e 1-quater, anticipando la riduzione del 5% al 2012, ponendo quella del 20% a decorrere dal 2013, nonché facendo riferimento al 30 settembre 2012 quale termine per l’adozione dei richiamati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che da conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

 

Il totale degli effetti finanziari derivanti dalle citate agevolazioni è indicato nell’allegato C-bis in 161,2 miliardi di euro, così articolati:

 

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:

103,438

- Agevolazioni per la casa

9,197

- Agevolazioni per la famiglia

21,449

- Agevolazioni per lavoro e pensioni

56,812

- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore

0,135

- Altre agevolazioni (comprese agevolazioni fiscalità finanziaria)

15,845

Agevolazioni in materia di enti non commerciali

0,403

Agevolazioni reddito impresa

10,300

Agevolazioni in materia di accisa

3,572

Agevolazioni in materia di IVA

38,797

Agevolazioni in materia di registro e imposte ipocatastali

4,724

TOTALE AGEVOLAZIONI

161,237

 

Sul punto, si segnala che nell’allegato C-bis al presente decreto-legge sono riportate disposizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella tabella allegata allo stato di previsione delle entrate (A.C. 3779 - Tab. 1) relativo all’esercizio 2011 (483 voci in luogo di 242) e l’ammontare complessivo delle agevolazioni appare superiore rispetto a quello contenuto nella medesima tabella (143,3 miliardi).


Si riporta di seguito un estratto dell’allegato C-bis contenente, per ciascuna delle voci ivi riportate, la sintesi dei riferimenti normativi e della descrizione del regime agevolativo di riferimento.

 

N.

Riferimento normativo

Descrizione

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

 

 

 

 

PER LA CASA

 

 

1

Art. 10, c. 3-bis), T.U.I.R.

Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

 

 

2

Art. 1, legge 449/1997

Detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (fino al 2012)

 

 

3

Art. 37, c. 4-bis, T.U.I.R.

Deduzione forfetaria canoni di locazione

 

 

4

Art. 15, c. 1, lett. b) e c. 1-ter, T.U.I.R.

Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale

 

 

5

Art. 15, c. 1, lett. b-bis), T.U.I.R.

Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale

 

 

6

Art. 1, c. 344 – 347,
legge 297/2006

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (fino al 2011)

 

 

7

Art. 16, c. 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, T.U.I.R.

Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale

 

 

8

Art. 8, legge 431/1998

Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile per contratti di locazione a canone concordato, a studenti universitari e con enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio

 

 

9

Art. 9, c. 2,
legge 448/2001

Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 2008 al 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione (fino al 2012)

 

 

10

Art. 11, c. 2-bis, T.U.I.R.

Esenzione per redditi fondiari

 

 

11

Art. 11, c. 2,
legge 413/1991

Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artistico

 

 

12

Art. 3, c. 7,
D.L. 330/1994

Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale (per mutui contratti entro il 31/12/1992)

 

 

13

Art. 15, c. 1, lett. g), T.U.I.R.

Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della l. n. 1089 del 1939

 

 

14

Art. 10, c. 1, lett. a), T.U.I.R.

Deduzione su canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo

 

 

15

Art. 2, legge 9/2007

Misure a favore del disagio abitativo (fino al 2011)

 

 

16

Art. 1, c. 496, legge 266/2005

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni

 

 

17

Art. 1, c. 4, D.L. 669/1996

Detrazione su interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

 

18

Art. 42 T.U.I.R.

Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni rurali appartenenti al possessore dei terreni destinate a specifici utilizzi

 

 

19

Art. 5-bis, D.P.R.
601/1973

Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali

 

 

20

Art. 3, D.Lgs. 23/2011

Cedolare secca. Imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota del 21% o del 19% sui canoni da locazione di immobili a uso abitativo.

 

 

 

 

PER LA FAMIGLIA

 

 

21

Art. 12, c. 1, lett. a)-d), c. 1-bis, c. 3 T.U.I.R.

Detrazione per familiari a carico

 

 

22

Art. 10, c. 1, lett. e) e c. 2, T.U.I.R.

Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

 

 

23

Art. 15, c. 1, lett. c) e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica del T.U.I.R., spese per prestazioni mediche specialistiche

 

 

24

Art. 3, c. 3, lett. b) e d), T.U.I.R.

Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento.

 

 

25

Art. 15, c. 1, lett. f), e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza

 

 

26

Art. 15, c. 1, lett. e) e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per spese di istruzione

 

 

27

Art. 10, c. 1, lett. c), T.U.I.R.

Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o di scioglimento del matrimonio

 

 

28

Art. 10, c. 1, lett. b), e c. 2, T.U.I.R.

Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione

 

 

29

Art. 10, c. 2, T.U.I.R.

Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare

 

 

30

Art. 15, c. 1, lett. c) e lett. c-ter), T.U.I.R.

Detrazione per spese per mezzi necessari all'accompagnamento e per l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese per cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato

 

 

31

Art. 15, c. 1, lett. i-quinquies) e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per l'iscrizione/abbonamento per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine

 

 

32

Art. 15, c. 1, lett. i-sexies) e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per canoni di locazione stipulati da studenti universitari

 

 

33

Art. 1, c. 335, legge 266/2005

Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido

 

 

34

Art. 15, c. 1, lett. i-septies) e c. 2, T.U.I.R.

Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

 

 

35

Art. 10, c. 1, lett. e-ter), T.U.I.R.

Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

 

 

36

Art. 4, legge 476/1984

Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari

 

 

37

Art. 4, legge 407/1998

Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, agli orfani ed ai loro figli.

 

 

38

Art. 10, c. 1, lett. d), T.U.I.R.

Deduzione degli assegni periodici corrisposti in forma di testamento o donazione e gli assegni alimentari corrisposti alle “persone obbligate”

 

 

39

Art. 10, c. 1, lett. l-bis), T.U.I.R.

Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

 

 

40

Art. 1, c. 1324-1326, legge 296/2006

Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti

 

 

41

Art. 2, c. 5-bis, D.Lgs. 184/1997

Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico

 

 

42

Art. 15, c. 1-quater, T.U.I.R.

Detrazione spese mantenimento cani guida

 

 

43

Art. 1, c. 10, legge 62/2000

Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

 

 

44

Art. 3, c. 3 lett. d-ter), T.U.I.R.

Esclusione dalla base imponibile delle borse di studio a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali

 

 

45

Art. 6, c. 13, legge 488/1999

Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio ex programma Socrates e le somme corrisposte dalle Università (max 7.746,85 euro)

 

 

46

Art. 6, legge 978/1989

Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LAVORO E PENSIONI

 

 

47

Art. 13, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, T.U.I.R.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati, di pensione; di lavoro autonomo e di imprese minori

 

 

48

Art. 51, c. 2, lett. a)

Esclusione dal reddito dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché dei contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

 

 

49

Art. 5, D.L. 185/2008

Detassazione premi di produttività - per l'anno 2011

 

 

50

Art. 34, D.P.R. 601/1973

Esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra, delle pensioni ai militari di leva per menomazioni subite nel servizio di leva, della pensione reversibile e delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili, nonché dei sussidi dello Stato e di altri enti pubblici a titolo assistenziale.

 

 

51

Art. 10, c. 1, lett. e-bis, T.U.I.R.

Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari

 

 

52

Art. 3, c. 3, lett. d-bis), T.U.I.R.

Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici

 

 

53

Art. 2, c. 514, legge 244/2007

Detrazione sulle indennità di fine rapporto

 

 

54

Art. 1, c. 9, legge 296/2006

Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto

 

 

55

Art. 4, c. 3, D.L. 185/2008

Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa

 

 

56

Art. 1, c. 204, legge 244/2007

Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 euro - frontalieri

 

 

57

Art. 17, c. 1, lett. g) T.U.I.R.

Tassazione separata di plusvalenze realizzate con cessione di aziende possedute da più di 5 anni e di redditi per liquidazione di imprese commerciali esercitate da più di 5anni.

 

 

58

Art. 17, c. 1, lett. d) T.U.I.R.

Tassazione separata di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (persone fisiche e società di persone)

 

 

59

Art. 8, c. 5, D.Lgs. 252/2005

Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse dei familiari a carico

 

 

60

Art. 3, D.P.R. 601/1973

Esenzione IRPEF per retribuzioni, pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e da enti dalla stessa gestiti

 

 

61

Art. 67, c. 1, lett. m) e art. 69, c. 2, T.U.I.R.

Agevolazioni su compensi erogati per prestazioni artistiche non professionali e per attività sportive dilettantistiche

 

 

62

Art. 17, c. 1, lett. g-bis, T.U.I.R.

Tassazione separata delle plusvalenze per cessioni onerose di terreni edificabili

 

 

63

Art. 10, c. 1, lett. f), T.U.I.R.

Deduzione di somme corrisposte a dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali

 

 

64

Art. 17, c. 1, lett. l), T.U.I.R.

Tassazione separata di redditi assegnati o imputati a soci di società di persone per alcune vicende societarie, trascorsi più di 3 anni tra la costituzione della società e la vicenda medesima

 

 

65

Art. 3, c. 2, legge 206/2004

Esenzione IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 

 

66

Art. 17, c. 1, lett. h), T.U.I.R.

Tassazione separata dell'indennità per perdita d’avviamento per finita locazione di immobili non abitativi, e dell’indennità di avviamento delle farmacie

 

 

67

Art. 17, c. 1, lett. e), T.U.I.R.

Tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili

 

 

68

Art. 17, c. 1, lett. i), T.U.I.R.

Tassazione separata delle indennità spettanti come risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

 

 

69

Art. 17, c. 1, lett. n), T.U.I.R.

Tassazione separata di redditi attribuiti alla scadenza di contratti e titoli superiori a 5 anni, non soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva

 

 

70

Art. 17, c. 1, lett.g-ter), T.U.I.R.

Tassazione separata dei corrispettivi per cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale

 

 

71

Art. 17, c. 1, lett.f), T.U.I.R.

Tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività

 

 

72

Art. 17, D.L. 185/2008 e art. 44 D.L. 78/2010

Agevolazioni Irpef ed Irap su emolumenti di docenti e ricercatori che rientrano in Italia.

 

 

73

Art. 11, c. 2, T.U.I.R.

Esenzione dalla tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione

 

 

74

Art. 17, c. 1, lett. b), T.U.I.R.

Tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente

 

 

75

Art. 17, c. 1, lett. c-bis), T.U.I.R.

Tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente

 

 

76

Art. 17, c. 1, lett. n-bis), T.U.I.R.

Tassazione separata di rimborsi di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per cui si è fruito di detrazione

 

 

77

Art. 51, c. 2, lett. c), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (mense, buoni pasto) fino a € 5,29

 

 

78

Art. 51, c. 2, lett. d), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di prestazioni di servizi di trasporto collettivo fornite a dipendenti

 

 

79

Art. 51, c. 2, lett. e), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di alcuni compensi reversibili

 

 

80

Art. 51, c. 2, lett. f), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dell’uso di opere e servizi per varie finalità (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto)

 

 

81

Art. 51, c. 2, lett. f-bis), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili e colonie per familiari del dipendente o per borse di studio

 

 

82

Art. 51, c. 2, lett. g), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di azioni offerte ai dipendenti per importo annuo non superiore a € 2065,83

 

 

83

Art. 51, c. 2, lett. h), T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di somme trattenute al dipendente per oneri deducibili, nonché di erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie

 

 

84

Art. 51, c. 2, lett. i), T.U.I.R.

Parziale non concorrenza alla formazione del reddito di mance percepite dai croupiers

 

 

85

Art. 51, c. 3, T.U.I.R.

Non concorrenza alla formazione del reddito di beni ceduti e servizi prestati complessivamente non superiori a € 258,23 l’anno

 

 

86

Art. 51, c. 4, lett. a), T.U.I.R.

Detrazioni dal reddito per lavoro dipendente per autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo

 

 

87

Art. 51, c. 4, lett. b), T.U.I.R.

Detrazioni dal reddito per lavoro dipendente per concessione di prestiti

 

 

88

Art. 51, c. 4, lett. c), T.U.I.R.

Detrazioni dal reddito per lavoro dipendente per i fabbricati in locazione, in uso o in comodato:

 

 

89

Art. 51, c. 4, lett. c-bis), T.U.I.R.

Detrazioni dal reddito per lavoro dipendente trasporto ferroviario gratuito

 

 

90

Art. 51, c. 5, T.U.I.R.

Parziale concorrenza alla formazione dell’imponibile delle indennità di trasferta/missione

 

 

91

Art. 51, c. 6, T.U.I.R.

Parziale concorrenza alla formazione dell’imponibile delle indennità e delle maggiorazioni corrisposte a trasfertisti

 

 

92

Art. 51, c. 7, T.U.I.R.

Parziale non concorrenza alla formazione dell’imponibile di indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti

 

 

93

Art. 51, c. 8, T.U.I.R.

Parziale non concorrenza alla formazione dell’imponibile di assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all'estero

 

 

94

Art. 51, c. 8-bis, T.U.I.R.

Determinazione su base convenzionale del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa da dipendenti soggiornanti nello Stato estero per oltre 183 giorni nei 12 mesi

 

 

95

Art. 52, c. 1, lett. a-bis) T.U.I.R.

Parziale concorrenza alla formazione dell’imponibile dei compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria

 

 

96

Art. 52, c. 1, lett. b), T.U.I.R.

Parziale concorrenza alla formazione dell’imponibile di rimborsi spese erogati a titolari di cariche elettive e giudici costituzionali

 

 

97

Art. 52, c. 1, lett. d), T.U.I.R.

Imposta sostitutiva su prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione per parte maturata dal 1° gennaio 2007

 

 

98

Art. 52, c. 1, lett. d-bis), T.U.I.R.

Aliquota agevolata su compensi da LSU svolti da soggetti aventi età per la pensione di vecchiaia, con reddito non superiore a € 9296,22

 

 

99

Art. 4, D.P.R. 601/73

Esenzione IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati

 

 

100

Art. 17, c. 1, lett. a), T.U.I.R.

Tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme

 

 

101

Art. 17, c. 1, lett. c), T.U.I.R.

Tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

 

 

102

L. 238/2010

Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori

 

 

103

Art. 11, D.Lgs. 47/2000

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE

 

 

104

Art. 14, c. 1, D.L. 35/2005

Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, volontariato, etc)

 

 

105

Art. 15, c. 1, lett. i-bis), T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche che svolgono attività umanitarie

 

 

106

Art. 10, c. 1, lett. i), T.U.I.R.

Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana

 

 

107

Art. 10, c. 1, lett. l), T.U.I.R.

Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a confessioni religiose (Chiese cristiane avventiste, Assemblee di Dio in Italia e Chiesa valdese)

 

 

108

Art. 16, legge 116/1996

Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana evangelica battista d'Italia

 

 

109

Art. 26, c. 2, legge 520/1995

Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa evangelica luterana in Italia

 

 

110

Art. 10, c. 1, lett. e), T.U.I.R.

Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni comunità ebraiche italiane

 

 

111

Art. 15, c. 1-bis, T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici

 

 

112

Art. 15, c. 1, lett. i-bis), T.U.I.R.

Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso

 

 

113

Art. 10, c. 1, lett. g), T.U.I.R.

Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative

 

 

114

Art. 15, c. 1, lett. i-ter), T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

 

 

115

Art.10, c. 1, lett. l-quater), T.U.I.R.

Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie, ecc

 

 

116

Art. 15, c. 1, lett. h), T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali allo Stato, a enti locali territoriali e altre persone giuridiche per attività di studio, ricerca e documentazione, nonché per organizzazione di mostre ed esposizioni

 

 

117

Art. 15, c. 1, lett. i-octies), T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari

 

 

118

Art.15, c. 1, lett. i-quater), T.U.I.R.

Detrazione liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

 

 

119

Art. 15, c. 1, lett. i), T.U.I.R.

Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che svolgono attività nello spettacolo

 

 

120

Art. 8, c. 3, legge 12/2001

Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova

 

 

121

Art. 1, c. 1, legge 28/1999

Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"

 

 

122

Art. 25, c. 2, D.Lgs. 367/1996

Detrazione delle erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale che si trasformano in fondazioni

 

 

 

 

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

 

 

123

Art. 15, c. 1, lett. d), T.U.I.R.

Detrazione spese funebri

 

 

124

Art. 15, c. 1, lett. a), T.U.I.R.

Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari

 

 

125

Art. 31, c. 1, T.U.I.R.

Reddito dominicale al 30% per mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria

 

 

126

Art. 31, c. 2, T.U.I.R.

Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali

 

 

127

Art. 15, c. 1, lett. c-bis), T.U.I.R.

Detrazione spese veterinarie

 

 

128

Art. 35, T.U.I.R.

Reddito agrario pari a zero in particolari ipotesi

 

 

129

Art. 10, c. 1, lett. d-bis), T.U.I.R.

Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti

 

 

130

Art. 10, c. 1, lett. h), T.U.I.R.

Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento in caso di cessazione di locazione di immobili ad uso non abitativo

 

 

131

Art. 10, c. 1, lett. l-ter), T.U.I.R.

Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

 

 

132

Art. 54, c. 8, primo periodo, T.U.I.R.

Deduzione forfetaria del 25% o del 40% per i redditi da utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc.

 

 

133

 Art. 7, c. 2, lett. z), dd), D.L. 70/ 2011

Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1/7/2011

 

 

134

Art. 28, T.U.I.R.

Redditi dominicali determinati su base catastale

 

 

135

Art. 34, T.U.I.R.

Redditi agrari determinati su base catastale

 

 

136

Art. 37, T.U.I.R.

Redditi dei fabbricati determinati su base catastale

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA

 

 

137

Art. 26-ter, D.P.R. 600/1973

Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, rendimenti da prestazioni pensionistiche e da rendite vitalizie con funzione previdenziale

 

 

138

Art. 27-ter D.P.R. 600/1973

Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli spa

 

 

139

Art. 26-quinquies D.P.R. 600/1973

Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici

 

 

140

Art. 10-ter, c. 1 e 2, legge 77/1983

Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati e non armonizzati

 

 

141

Art. 26-quinquies, c. 5, D.P.R. 600/1973

Esenzione da ritenuta per i proventi dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici

 

 

142

Art. 18, D.P.R. 917/1986

Redditi di capitale di fonte estera

 

 

143

Art. 2, D.Lgs. 239/1996

Interessi e proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti depositati presso intermediari

 

 

144

Art. 5, c. 2, D.Lgs. 461/1997

Imposta sostitutiva del 12,50% per le plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list, ecc

 

 

145

Art. 6, D.Lgs. 461/1997

Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list, ecc.

 

 

146

Art. 7, D.Lgs. 461/1997

Risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

 

 

147

Art. 26-bis, c. 1, D.P.R. 600/1973

Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis

 

 

148

Art. 17, c. 3, D.Lgs. 252/2005

Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione

 

 

149

Art. 68, c. 6-bis e 6-ter, T.U.I.R.

Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di 3 anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dimesse

 

 

150

Art. 6, D.Lgs. 239/1996

Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate

 

 

151

Art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997

Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi diversi di natura finanziaria

 

 

152

Art. 7, c. 3 D.L. 351/2001

Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare

 

 

153

Art. 7, c. 1, D.L. 351/2001

Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.

 

 

154

Art. 8, c. 4, D.L. 70/2011

Tassazione dei titoli di scopo emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ENTI NON COMMERCIALI

 

 

155

Art. 6, D.P.R. 601/1973

Riduzione al 50% dell’IRES per enti aventi scopi di assistenza e beneficienza, culturali e didattici, per gli IACP

 

 

156

Art. 100, T.U.I.R.

Deduzioni dal reddito d'impresa con limiti determinati per le single fattispecie (tra cui erogazioni liberali).

 

 

157

Art. 100, c.2, lett. f), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro

 

 

158

Art. 100, c.2, lett. g), T.U.I.R.

Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro

 

 

159

Art. 100, c. 2, lett.h), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa

 

 

160

Art. 100, c. 2, lett i), T.U.I.R.

Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti

 

 

161

Art. 100, c.2, lett. l), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa

 

 

162

Art, 100, c.2, lett. m), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro

 

 

163

Art, 100, c.2, lett. n), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro

 

 

164

Art, 100, c.2, lett. o), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro

 

 

165

Art, 100, c.2, lett. o-bis), T.U.I.R.

Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato (massimo di 70.000 euro annui)

 

 

166

Art. 148 T.U.I.R.

Non commerciale l’attività degli enti associativi - con limitazioni – svolta in favore di associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

 

 

167

Art. 150, T.U.I.R.

Le attività istituzionali delle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali: i relativi proventi non costituiscono reddito imponibile.

 

 

168

Legge 398/1991

Regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali.

 

 

169

Art. 147, T.U.I.R.

Detrazione d’imposta del 19% per gli oneri a favore degli enti non commerciali residenti.

 

 

170

Art. 1, c. 353, legge 266/2005

Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca e dell’università, a titolo di contributo o liberalità.

 

 

171

Art. 20, D.L. 269/2003

Credito d’imposta per acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato.

 

 

172

Art. 145, T.U.I.R.

Gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa.

 

 

173

Art. 90, c. 1, legge 289/2002

Agevolazioni tributarie per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

 

 

174

Art. 10, c. 1, lett. g), T.U.I.R.

Deduzioni dal reddito complessivo degli enti non commerciali per i contributi a favore di organizzazioni non governative.

 

 

175

Art. 7, D.P.R. 601/1973

Le attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici non sono soggette ad IRES.

 

 

176

Art. 38, c. 11, D.L. 78/2010

Estensione della disciplina degli enti pubblici agli enti privati di previdenza.

 

 

177

Art. 9-bis, D.L. 417/1991

Alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco sono estese le disposizioni in materia di determinazione forfetaria del reddito.

 

 

178

Art. 1, legge 28/1999

Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per la Fondazione La Biennale di Venezia.

 

 

179

Art. 1, c. 3, legge 28/1999

I proventi percepiti dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell’esercizio di attività commerciali sono esclusi dalle imposte sui redditi.

 

 

180

Art. 25, D.Lgs. 367/1996

Trattamento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali.

 

 

181

Art. 13, c. 2 e 3, D.Lgs. 460/1997

Erogazioni liberali alle ONLUS consistenti in derrate alimentari e prodotti farmaceutici o altri beni non di lusso non più commerciabili

 

 

182

Art. 25, c. 1-bis) e 2 legge 133/1999

I proventi delle associazioni sportive e delle pro-loco connessi agli scopi istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile.

 

 

183

Art. 54, legge 342/2000

Agevolazioni fiscali per la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche ceduti gratuitamente ad alcuni enti

 

 

184

Art. 90, c. 11-bis, legge 289/2002

Agevolazione per la pubblicità realizzata negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche.

 

 

185

Art. 90, c. 23, legge 289/2002

Ai dipendenti pubblici che prestano attività presso associazioni sportive possono essere riconosciute indennità e rimborsi

 

 

186

Art. 92, legge 289/2002

Esenzione dal dall’imposta sugli intrattenimenti per attività di intrattenimento a favore dei centri sociali per anziani

 

 

187

Art. 2, c. 31, legge 350/2003

Agevolazioni tributarie per associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare

 

 

188

Art. 25, c. 3, D.Lgs. 28/2004

Per i circoli di cultura cinematografica le quote versate dai soci e gli incassi non concorrono a formare reddito imponibile

 

 

189

Art. 14, D.L. 35/2005

Deducibilità delle liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di tutela sociale, artistica e di ricerca scientifica

 

 

190

Art. 1, c. 185-187, legge 296/2006

Esenzione dall’Ires per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale

 

 

191

Art. 74, c. 1, T.U.I.R.

Esenzione dall’Ires degli organi e delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali

 

 

192

Art. 74, c. 2, T.U.I.R.

Non commercialità dell’esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.

 

 

193

Art. 2, c. 115, legge 191/2009

Esenzione Ires per le comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della l. provinciale 16 giugno 2006, 3.

 

 

194

Art. 143, c. 3, T.U.I.R.

Esenzione per gli enti non commerciali dei proventi da raccolte pubbliche e dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

 

 

195

Art. 78, c. 8, legge 413/1991

Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo

 

 

196

Art. 8, c. 4, legge 266/1991

Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive dell’organizzazione di volontariato.

 

 

197

Art. 20, legge 383/2000

Esenzione per cessione di beni e prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale a familiari conviventi

 

 

198

Art. 21, legge 383/2000

Esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti dei contributi alle associazioni di promozione sociale.

 

 

199

Art. 8, c. 3, D.L. 90/1990

Non costituiscono attività commerciali le attività didattiche svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN MATERIA DI IMPRESA

 

 

200

Art. 8, c. 2, D.L. 90/1990

Non costituiscono attività commerciale le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.

 

 

201

Art. 1, c. 266-269, legge 296/2006

Cuneo fiscale: riduzione base imponibile IRAP

 

 

202

Art. 15, c. 10-12, D.L. 185/2008

Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all’avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali

 

 

203

Art. 1, c. 48 legge 244/2007

Imposte sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili

 

 

204

Art. 1 , c. 2, D.L. 324/1997

Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli a metano o GPL o a trazione elettrica o per impianti di alimentazione a metano e GPL

 

 

205

Art. 6, D.L. 6320/02

Esclusione dall’imponibile delle cooperative della quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.

 

 

206

Art.1, c. 271, legge 296/2006; art. 1, c. 284, legge 244/2007

Credito d’imposta per nuovi investimenti aree centro-sud ammissibili alle deroghe in materia di aiuti di stato europei

 

 

207

Art. 1, c. 47 legge 244/07; art. 176, c. 2-ter, T.U.I.R.

Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni.

 

 

208

Art. 12 D.P.R. 601/1973

Deducibilità dal reddito delle cooperative delle somme ripartite tra soci come restituzione di parte del prezzo di beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per conferimenti.

 

 

209

Art. 45, c.1 D.Lgs. 446/97; art.2, c. 1 legge 203/2008

Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%

 

 

210

Art. 12, legge 904/1977

Non concorrenza a formare l’imponibile delle cooperative delle somme destinate alle riserve indivisibili.

 

 

211

Art. 1, c. 96-117, legge 244/2007

Regime dei contribuenti minimi.

 

 

212

Art. 10 D.P.R. 601/1973; art. 1, c. 461 L. 311/04

Esenzione IRES di alcuni redditi di cooperative agricole e loro consorzi

 

 

213

Art. 11, D.P.R. 601/1973

Esenzione IRES dei redditi delle cooperative di produzione e lavoro, per l’imponibile derivante dall'indeducibilità dell’IRAP

 

 

214

Art. 13 legge 388/00

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.

 

 

215

Art. 1 D.L. 265/00; art. 6 D.Lgs. 26/07

Credito d’imposta sul gasolio per autotrazione per esercenti attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto

 

 

216

Art. 1, c. 137 legge 296/2006

Imposta sostitutiva su plusvalenze realizzate al conferimento di immobili in SIIQ, in SIINQ e fondi comuni immobiliari

 

 

217

art. 1, c. 172, legge 244/2007

Agevolazioni a imprese che esercitano la pesca costiera, nonché nelle acque interne e lagunari..

 

 

218

Art. 81 c. 21 e ss. D.L. 112/08

Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali, a seguito di applicazione del loro nuovo criterio di valutazione.

 

 

219

Art. 21, c. 1, legge 448/1998

Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante

 

 

220

Art. 1, c. 325-337, legge 244/2007

Crediti d’imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche

 

 

221

Art. 15, c. 3, lett. a) D.L. 185/2008

Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS

 

 

222

Art. 15,
 c. 7, 8 e 8-bis,
D.L. 185/2008





Imposte sostitutive per riallineamento di divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS.

 

 

223

Artt. da 155 a 161, T.U.I.R.

Tonnage tax”: determinazione forfettaria dei redditi di alcuni soggetti IRES, per uso di navi iscritte nel registro internazionale

 

 

224

Art. 8, c. 10, lett. f), legge 448/1998

Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

 

 

225

Art. 11, legge 59/1992

Esenzione e deducibilità IRES dei versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

 

226

Art. 4, c. 2, D.L. 457/1997

Parziale concorrenza del reddito derivante da uso di navi iscritte nel registro internazionale a formare il reddito IRES e IRPEF.

 

 

227

Art. 20 D.Lgs. 60/1999

Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA

 

 

228

Art. 1, c. 49, legge 244/2007

Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti

 

 

229

Art. 1, c. 1094 legge 296/06; art.1, c. 177, legge 244/07

Determinazione agevolata del reddito di società di persone e srl di imprenditori agricoli, svolgenti attività su prodotti ceduti dai soci

 

 

230

Art.1, c. 1093, legge 296/2006

Opzione per la determinazione catastale del reddito per società di persone, srl e cooperative agricole

 

 

231

Art. 7, c. 3, legge 59/1992

Non concorrenza a formare l’imponibile ai fini delle imposte dirette degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale

 

 

232

Art. 24, D.Lgs. 504/1994

Credito d’imposta a favore dei titolari di licenza di taxi-noleggio con conducente

 

 

233

Art.4, c. 1, D.L. 457/97 e art. 13, c. 2, legge 488/1999

Credito d'imposta a favore imprese armatoriali

 

 

234

Art. 1, c. 172 legge 244/07; art. 2, c. 2 legge 203/2008

Agevolazioni alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

 

235

Art.1, c. 228-230 legge 244/07

Credito d’imposta in favore di PMI per l’adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti

 

 

236

Art.1, c. 233-235, legge 244/2007

Credito d’imposta in favore dei rivenditori di generi di monopolio per prevenzione del rischio di furti, rapine e altri atti illeciti

 

 

237

Art. 5, legge 449/1997

Credito d’imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica

 

 

238

Artt. 3 e 4, legge 193/2000

Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti

 

 

239

Art. 22, legge 342/2000

Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP sui fondi per rischi su crediti trasferiti al “Fondo rischi bancari generali”

 

 

240

Art. 1, c. 126, legge 296/2006

Imposta d’ingresso nel regime SIIQ e SIINQ per immobili posseduti alla chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario

 

 

241

Art. 15, c. 7, D.L. 185/2008

Imposta sostituiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili

 

 

242

Art. 1, legge 77/1997

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura

 

 

243

Art.13, c. 5, legge 388/2000

Credito d'imposta acquisto PC per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

 

 

244

Art.103, c. 5 e 6, legge 388/2000

Credito d'imposta per l'e-commerce

 

 

245

Art. 50, c. 6 e 13-bis, D.L. 269/2003

Credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software

 

 

246

Art. 61, c. 13, legge 289/2002

Credito d’imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese

 

 

247

Art. 11 legge 449/1997

Incentivi al settore del commercio e del turismo: credito d’imposta a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali

 

 

248

Art. 1, c. 338-341 legge 244/2007

Detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico

 

 

249

Art. 8, legge 342/2000

Imposta sostitutiva su plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF.

 

 

250

Art. 15 legge 86/1994

Imposta sostitutiva sul reddito da gestione di fondi immobiliari chiusi

 

 

251

Art. 1, c. 341-341-ter, legge 296/2006

Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU).

 

 

252

Art.1, c. 1075, legge 296/2006

Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.

 

 

253

Art. 22, D.P.R. 601/1973

Parziale concorrenza a formare l’imponibile IRES di alcuni proventi di fondi di garanzia derivanti da contributi (anche statali)

 

 

254

Art. 31, D.P.R. 601/1973

Esenzione IRES/IRPEF di proventi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni postali, cartelle di credito CDP e obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali e territoriali.

 

 

255

Art.2, c. 6, legge 350/2003

Agevolazioni in favore del settore agricolo (definizione di attività agricole connesse ed altre attività agricole)

 

 

256

Art.2, c. 8, legge 350/2003

Esenzione IRES di redditi di cooperative agricole (allevamento e manipolazione prodotti agricoli con apporto di terreni dei soci).

 

 

257

Art.1, c. 366-371-ter, legge 266/2005

Distretti produttivi e reti di imprese

 

 

258

Art.1, c. 366-371-ter, legge 266/2005

Reti di impresa

 

 

259

Art. 15, c. 1-bis, D.L. 81/2007

Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore ittic.

 

 

260

Art. 2, c. 218-220, legge 244/2007

Ammortamento accelerato di alcuni beni mobili registrati concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto.

 

 

261

Art. 2, c. 178, legge 191/2009

Agevolazione strumenti finanziari emessi da banche a finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno

 

 

262

Art.40, D.L. 78/2010

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

 

 

263

Art. 41, D.L. 78/2010

Regime fiscale di attrazione europea

 

 

264

 Art. 6 c. 1, D.L. 185/2008

Parziale deducibilità IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES).

 

 

265

Art. 66, c. 4, T.U.I.R.

Deduzione forfetaria per spese di intermediari, rappresentanti ed esercenti attività di somministrazione pasti e bevande e prestazioni alberghiere

 

 

266

Art. 66, c. 5, T.U.I.R.

Deduzione forfetaria per spese di viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni

 

 

267

Art. 11, c. 4-bis, D.Lgs. 446/1997

Deduzione forfetaria Irap per i soggetti di minori dimensioni

 

 

268

Art.1, c. 131, legge 296/2006;

Esenzione IRES del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare; agevolazioni IRAP

 

 

269

Art. 1, c. 134-136, legge 296/2006

Agevolazioni per tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIIQ o SIINQ.

 

 

270

Art. 6, D.L. 351/2001

Esenzione da imposte sui redditi e IRAP per i fondi comuni d’investimento immobiliare

 

 

271

Art. 1, c. 40, legge 220/2010

Rimborso in F24 contributi al SSN sui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA

 

 

272

Tabella A, punto 2, TUA

Esenzione accisa su prodotti energetici impiegati come carburanti per navigazione aerea

 

 

273

Tabella A, punto 5, TUA

Aliquota di accisa agevolata per l’impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

 

 

274

Tabella A, punto 3 , TUA

Esenzione accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie

 

 

275

Tabella A, punto 3 , TUA

Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque interne, per trasporto di merci e il dragaggio di vie navigabili e porti.

 

 

276

Art. 52, c. 3, lett. f) , TUA

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata negli opifici industriali

 

 

277

Art. 52, c. 3, lett. e) , TUA

 Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza

 

 

278

 Art. 6, c. 1 2, D.Lgs. 26/2007

Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri

 

 

279

Art. 2, c. 11 legge 203/08

Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui -

 

 

280

Art. 8, c. 10, lettera c), legge 448/98 e art.2, c. 12 legge 203/08

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo

 

 

281

Tabella A, punto 16-bis, TUA

Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali

 

 

282

Art. 52, c. 3, lett. c), TUA

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

 

 

283

Tabella A, punto 12, TUA

Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi

 

 

284

Art. 52, c. 3, lett. b) , TUA

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili per autoconsumo

 

 

285

Art. 21-bis, TUA

Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili

 

 

286

Art. 52, c. 3, lett. d) , TUA

Esenzione dall'accisa sull’energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

 

 

287

Tabella A, punto 4, TUA

Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale

 

 

288

Tabella A, punto 10, TUA

Riduzione accisa sul gas naturale per usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

 

 

289

Art. 17, c. 1, TUA

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici forniti nel quadro di relazioni diplomatiche, a organizzazioni internazionali, alle Forze armate di Stati NATO o usati secondo accordi internazionali.

 

 

290

Art. 17, c. 1, TUA

Esenzione dall'accisa su alcool e bevande alcoliche forniti nel quadro di relazioni diplomatiche, a organizzazioni internazionali, alle Forze armate di Stati NATO o usati secondo accordi internazionali.

 

 

291

Art. 21, c. 13, TUA

Non sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi

 

 

292

Art. 27, c. 3 lett. a) TUA

Esenzione dall'accisa per l'alcool denaturato

 

 

293

Art. 27, c. 3 lett. b) TUA

Esenzione dall'accisa per prodotti alcolici denaturati usati per prodotti non destinati al consumo umano alimentare

 

 

294

Art. 27, c. 3 lett. c) TUA

Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto

 

 

295

Art. 27, c. 3 lett. d) TUA

Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali

 

 

296

Art. 27, c. 3 lett. e) TUA

Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati in processi di fabbricazione di prodotti finali non contenenti alcool

 

 

297

Art. 27, c. 3 lett. f) TUA*

Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche usati per produrre aromi alimentari e bevande analcoliche

 

 

298

Art. 27, c. 3 lett. g) TUA*

Esenzione dall'accisa per prodotti alcolici impiegati come componenti di semilavorati per usi alimentari

 

 

299

Art. 27, c. 3 lett. h) TUA

Esenzione dall'accisa per prodotti alcolici impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA

 

300

Art. 27, c. 3 lett. i) TUA

Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non contenete alcole

 

301

Art. 33, c. 2, TUA

Determinazione forfettaria dell’accisa sull’alcole etilico prodotto da piccoli alambicchi

 

302

Art. 35, c. 4 , TUA

Determinazione forfettaria dell’accisa sulla birra per piccole fabbriche

 

303

Art. 52, c. 2, lettera e)

Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici

 

304

Art. 52, c. 2, lettera f)

Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici

 

305

Art. 52, c. 3, lett. a) TUA*

Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità

 

306

Art. 55, c. 3, TUA

Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture di elettricità )

 

307

Art. 55, c. 5, TUA

Pagamento dell'accisa con canone annuo di abbonamento per l’energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori

 

308

Art. 55, c. 5, TUA

Pagamento dell'accisa con canone annuo di abbonamento per energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non forniti di misuratori

 

309

Art. 62, c. 2, TUA

Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione di alcuni materiali

 

310

Tabella A, punto 1, TUA

Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

 

311

Tabella A, punto 6, TUA

Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

 

312

Tabella A, punto 7, TUA

Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

 

313

Tabella A, punto 8, TUA

Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

 

314

Tabella A, punto 9 TUA

Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo industriali, laboratori, cantieri

 

315

Tabella A, punto 11 TUA

Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia

 

316

Tabella A, punto 11-bis, TUA

Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione

 

317

Tabella A, punto 13, TUA

Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze

 

318

Tabella A, punto 14, TUA

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare

 

319

Tabella A, punto 15 TUA

Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

 

320

 Tabella A, punto 15 TUA

Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

 

321

Tabella A, punto 16, TUA

Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA

 

322

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72

Aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte III: prodotti alimentari, ristorazione, bar e alberghi, abitazione.

 

323

Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72

Aliquota IVA del 4% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte II: prodotti alimentari, mense, assistenza disabili e anziani, spese sanitarie, libri e giornali, tempo libero, acquisti P.A.

 

324

Art. 34 del D.P.R. 633/72

Regime speciale IVA per i produttori agricoli

 

325

Art. 74, c. 1, lett. c), del D.P.R. 633/72

Regime speciale IVA per il settore editoriale

 

326

Art. 34-bis del D.P.R. 633/72

Attività agricole connesse

 

327

Art. 74-ter del D.P.R. 633/72

Regime speciale per le agenzie di viaggio

 

328

Art. 74-quater del D.P.R. 633/72

Regime speciale per le attività spettacolistiche

 

329

Artt. da 36 a 40 del D.L. 41/1995

Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione

 

330

Artt. da 36 a 40 del D.L. 41/1995

Regime del margine per le auto usate

 

331

Art. 40-bis del D.L. 41 del 23 febbraio 1995.

Regime speciale per le vendite all'asta

 

332

Art. 8, primo c., lett. c), del D.P.R. 633/72

Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato

 

333

Art. 8-bis, lett. a), del D.P.R. 633/72

Cessioni di navi destinate all''esercizio di attività commerciali o della pesca

 

334

Art. 8-bis, lett. b), del D.P.R. 633/72

Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato

 

335

Art. 8-bis, lett. c), del D.P.R. 633/72

Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali

 

336

Art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. 633/72

Cessioni di apparati motori (e loro componenti) delle navi ed aeromobili agevolate

 

337

Art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. 633/72

Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate

 

338

Art. 8-bis, lett. e), del D.P.R. 633/72

Prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, locazione e noleggio delle navi ed aeromobili agevolate

 

339

Art. 9, 1, del D.P.R. 633/72

Trasporti internazionali di persone

 

340

Art. 9, 2, del D.P.R. 633/72

Trasporti di beni oggetto di esportazioni

 

341

Art. 9, 3, del D.P.R. 633/72

Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, etc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni

 

342

Art. 9, 4, del D.P.R. 633/72

Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone e di beni

 

343

Art. 9, 5, del D.P.R. 633/72

Servizi di carico, scarico, e simili relativi a beni in esportazione

 

344

Art. 9, 6, del D.P.R. 633/72

Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari

 

345

Art. 9, 7, del D.P.R. 633/72

Servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione ed in transito fuori del territorio dell'Unione europea

 

346

Art. 9, 7-bis, del D.P.R. 633/72

Servizi di intermediazione per di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio dell'Unione europea

 

347

Art. 9, 8, del D.P.R. 633/72

Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali

 

348

Art. 9, 9, del D.P.R. 633/72

Trattamenti doganali di cui all'articolo 176 del D.P.R. 43 del 1973, eseguiti su beni di provenienza estera nonché su beni nazionali o comunitari destinati ad essere esportati

 

349

Art. 10, c. 1, 1), D.P.R. 633/1972

Esenzione per i servizi finanziari, esclusi i servizi di recupero crediti

 

350

Art. 10, c. 1, 2), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni di assicurazione

 

351

Art. 10, primo c., 3), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni relative a valute estere

 

 

352

Art. 10, primo c., 4), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli

 

 

353

Art. 10, primo c., 5), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi

 

 

354

Art. 10, primo c., 6), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse.

 

 

355

Art. 10, primo c., 7), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse per gare, corse, giuochi, concorsi ecc, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e alle operazioni di sorte locali

 

 

356

Art. 10, primo c., 8), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le locazioni di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e di fabbricati

 

 

357

Art. 10, primo c., 8-bis), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento

 

 

358

Art. 10, primo c., 8-ter), D.P.R. 633/1972

Esenzione per talune cessioni di fabbricati strumentali

 

 

359

Art. 10, primo c., 9), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie

 

 

360

Art. 10, primo c., 11), D.P.R. 633/1972

Esenzione per talune cessioni di oro da investimento

 

 

361

Art. 10, primo c., 12), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le cessioni gratuite di beni in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni e ONLUS

 

 

362

Art. 10, primo c., 13), D.P.R. 633/1972

Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

 

 

363

Art. 10, primo c., 14), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone mediante taxi o altri mezzi per servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

 

 

364

Art. 10, primo c., 15), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze

 

 

365

Art. 10, primo c., 16), D.P.R. 633/1972

Esenzione del servizio postale universale

 

 

366

Art. 10, primo c., 18), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni sanitarie

 

 

367

Art. 10, primo c., 19), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate

 

 

368

Art. 10, primo c., 20), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti

 

 

369

Art. 10, primo c., 21), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, delle colonie, degli alberghi e ostelli per la gioventù

 

 

370

Art. 10, primo c., 22), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni delle biblioteche e per la visita di musei, gallerie, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici

 

 

371

Art. 10, primo c., 23), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente

 

 

372

Art. 10, primo c., 24), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno

 

 

373

Art. 10, primo c., 27), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri

 

 

374

Art. 10, primo c., 27-ter), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS

 

 

375

Art. 10, primo c., 27-quater), D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari

 

 

376

Art. 10, secondo c., D.P.R. 633/1972

Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti

 

 

377

Art. 34, sesto c. D.P.R. 633/72

Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero

 

 

378

Art. 38-quater del D.P.R. 633/72

Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea

 

 

379

Art. 72, n 1, 3, 4, D.P.R. 633/72

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanze diplomatiche, dell'Unione europea, di imprese o enti che eseguono contratti di ricerca o di associazione con l'UE e dell'ONU

 

 

380

Art. 72, 2, del D.P.R. 633/72

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO

 

 

381

Art. 74, c. 4, D.P.R. 633/72

Versamenti senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)

 

 

382

Art. 74, c. 4, D.P.R. 633/72

Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione

 

 

383

Art.74, c. 4, D.P.R. 633/1972

Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi

 

 

384

Art. 74, c. 4, D.P.R. 633/1972

Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi

 

 

385

Art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972

Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori

 

 

386

Art. 74, c. 6, D.P.R. 633/1972

Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività

 

 

387

Art. 14, c. 4, legge 49/1987

Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatte allo Stato e alle ONG per spedizioni all'estero per finalità umanitarie

 

 

388

Art. 7, c. 1, lett. b), legge 488/99

Aliquota ridotta a taluni servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

 

 

389

Art. 1, c. 96-117, legge 244/2007

Regime dei “contribuenti minimi

 

 

390

Art. 5, c. 2, legge 413/1991

Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo

 

 

391

Art. 50-bis, c. 4, D.L. 331/1993

Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA

 

 

392

Art. 13, legge 388/2000

Esonero dai versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività e godono del relativo regime fiscale agevolato

 

 

393

Art. 7, D.L. 185/2008

Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E IMPOSTE IPOCASTALI

 

 

394

Artt. 15 e ss., D.P.R. 601/1973

Applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative per le operazioni concernenti il settore del credito

 

 

395

Allegato C legge 1216/1961

Esenzione da imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi

 

 

396

Nota 2-bis, art. 1 Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986

Agevolazione per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali in misura fissa

 

 

397

Art. 16, c. 2, legge 1216/1961

Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze

 

 

398

L. 604/1954

Agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina)

 

 

399

Art. 5, legge 168/1982

Imposte ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa per permute e trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero

 

 

400

Allegato B - art.1, legge 1216/1961

Un quarto dell'imposta a favore dei titolari di case popolari ed economiche contratti di assicurazione sulla vita a garanzia della casa

 

 

401

L. 244/2007

Imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

 

 

402

Art. 32, D.P.R. 601/1973

Esenzione dall’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà:
a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica
b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi

 

 

403

Art. 3, D.Lgs. 346/1990

Esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dello Stato, enti territoriali, enti pubblici, associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici.

 

 

404

Artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/1990

Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a favore dello Stato, enti territoriali, enti pubblici, associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici.

 

 

405

Art. 9, D.P.R. 601/1973

Imposta catastale in misura fissa per atti di trasferimento di terreni in zone montane

 

 

406

Art.13 del D.Lgs. 346/1990

Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali

 

 

407

Art. 1-bis, c. 3, legge 1216/1961

Esenzione da qualsiasi tassa e imposta ecc., pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti

 

 

408

Art. 13-bis, c. 1, D.P.R. 641/1972

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società sportive dilettantistiche

 

 

409

Art. 13-bis, c. 1-bis, D.P.R. 641/1972

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti, ecc, per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici.

 

 

410

Nota punto 3, art. 4, tariffa D.P.R. 641/1972

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato

 

 

411

Nota punto 1, art. 18, tariffa D.P.R. 641/1972

Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario

 

 

412

Nota punto 3, art. 21, tariffa D.P.R. 641/1972

Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi

 

 

413

Tabella allegata al D.P.R. 131/1986

Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione

 

 

414

Art. 1, D.Lgs. 346/1990

Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione

 

 

415

Art. 25, D.Lgs. 346/1990

Casi di riduzione d’imposta di successione

 

 

416

D.Lgs. 347/1990 - Note della tariffa

Agevolazioni imposte ipotecarie e catastali

 

 

417

Art. 8, c. 1, legge 431/1998

Base imponibile al 70% del corrispettivo annuo per imposta di registro sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo

 

 

418

Art. 14, legge 441/1998

Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, di bollo e assoggettamento alle sole imposte ipotecarie in misura fissa per gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda agricola, oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado

 

 

419

Art. 18, D.P.R. 115/2002

Esenzione dall’imposta di bollo nel processo penale e nei processi civili, amministrativi e tributari in cui è dovuto il contributo unificato

 

 

420

Art. 7, c. 2, D.Lgs. 99/2004

Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costi T.U.I.R. e un compendio unico ed a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali per un periodo di almeno 10 anni.

 

 

421

Art. 9, c. 1, D.Lgs. 9920/04

Riduzione del 50% delle imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici

 

 

422

Art. 9, c. 2, D.Lgs. 99/2004

Riduzione del 50% delle imposte alle vendite di beni del patrimonio immobiliare pubblico aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

 

 

423

Art. 2, c. 26, legge 191/2009

Esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi e i loro superstiti

 

 

424

Art. 1, Ordinanza P.C.M. 13 agosto 2010

Esenzione da imposta sulle sucessioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

 

 

425

Art. 13, c. 2-bis, D.P.R. 642/1972

Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui c/c postali e bancari

 

 

426

Tabella B, D.P.R. 642/1973

La tabella individua gli atti esenti dall'imposta

 

 

427

Nota art. 19 Tariffa, D.P.R. 642/1972

Esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale

 

 

428

Art. 37, D.P.R. 445/ 2000

Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti

 

 

429

Art. 34, D.P.R. 445/ 2000

Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali

 

 

430

Art. 32, c. 5-ter, D.L. 78/2010

Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare

 

 

431

Tariffa allegge B, art. 1, legge 1216/ 1961

Contratti di assicurazione sulla vita umana

 

 

432

Tariffa allegge B, art. 3, legge 1216/ 1961

Un quinto dell'imposta stabilito dall'art. 7, lettera a) della tariffa, allegato A, a favore di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato

 

 

433

Convenzione di Vienna

Agevolazioni ed esenzioni sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare

 

 

434

Accordi internazionali ed accordi di sede

Agevolazioni ed esenzioni a specifiche condizioni

 

 

435

Articolo 47, c. 1, D.P.R. 602/1973

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione

 

 

436

Art. 47-bis, c. 1, D.P.R. 602/1973

Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro

 

 

437

D.Lgs. 271/1989

Esenzione da bolli imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio

 

 

438

Articolo unico legge 319/1058

Esenzione da imposta di bollo, di registro, ecc per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

 

 

439

Art. 2, primo c., legge 692/1981

Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, ecc.

 

 

440

Art. 82, primo c., legge 184/1983

Esenzione da imposte di bollo, di registro, tassa o diritto per gli atti, e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori

 

 

441

Art. 19, legge 74/1987

Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e per gli assegni

 

 

442

Art. 5, c. 3, D.Lgs. 269/1993

Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie

 

 

443

Art. 40-bis, c. 2,

D.Lgs. 385/1993

Esenzione da imposte per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca

 

 

444

Art. 8, c. 4-bis, D.L. 7/2007

Esenzione dalla imposta sostitutiva ed esenzione dalle imposte per le operazioni di portabilità del mutuo

 

 

445

Art. 4, D.L. 510/1996

Esenzioni e agevolazioni su cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite

 

 

446

Art. 31, c. 22, legge 448/1998

Esenzione per registrazione e trascrizione di provvedimenti di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale

 

 

447

Art. 118, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esenzione da imposte e tributi dei trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico

 

 

448

Art. 67, legge 342/2000

Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra alla Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra

 

 

449

Art. 7, legge 154/2001

Esenzione da imposte di atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché dei procedimenti anche esecutivi e cautelari per ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento

 

 

450

Art. 8, c. 10, D.L. 63/2002

Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture S.p.A.

 

 

451

Art. 2, c. 6, D.L. 351/2001

Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

 

 

452

Art 5, c. 24, D.L. 269/2003

Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, ecc, per operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP S.p.A.

 

 

453

Art. 2, c. 1-bis, D.L. 220/2004

Applicabilità degli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 601/1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni

 

 

454

Art. 1, c. 275, legge 311/2004

Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

 

 

455

Art. 34, c. 5, D.Lgs. 346/1990

Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale

 

 

456

Art. 1, c. 497, legge 266/2005

Base imponibile costituita dal valore determinato su base catastale

 

 

457

Art. 73, legge 219/1981

Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi alla ricostruzione di zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

 

 

458

Art. 28 legge 1431/1962

Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962

 

 

459

Articolo unico, legge 228/1954

Esenzione da diritti e compensi per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di regioni, province, comuni, enti di beneficenza

 

 

460

Art. 1, legge 1149/1967

Esenzione da diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici

 

 

461

Artt. 91-96 R.D. 2153/1938

Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti

 

 

462

Art. 74, legge 865/1971

Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi

 

 

463

Art. 47-bis, D.P.R. 602/1973

Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati

 

 

464

Art. 19, D.Lgs. 347/1990

Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato

 

 

465

Art. 11, c. 3, D.Lgs. 504/1992

Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI

 

 

466

Art. 66, c. 6-bis, D.L. 331/1993

Esenzioni e agevolazioni per le società cooperative edilizie di abitazione e consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti, ecc

 

 

467

Art. 39, c. 7, D.Lgs. 385/1993

Agevolazioni in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario

 

 

468

Art. 18, c. 1, D.Lgs. 112/1999

Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo

 

 

469

Articolo 31, legge 133/1999

Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati

 

 

470

Art. 1, c. 295, legge 296/2006

Alle Agenzie fiscali si applicano le disposizioni per le amministrazioni dello Stato previste dai D.P.R. 641/1972, 642/1972 e 131/1986

 

 

471

Art. 1, c. 139, legge 296/2006

Riduzione al 50% delle imposte ipocatastali sui conferimenti e cessioni di immobili strumentali a SIIQ e SIINQ in regime speciale

 

 

472

Art. 35, c. 10-ter, D.L. 223/2006

Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali

 

 

473

Art. 1, c. 138, legge 296/2006

Imposte di registro e ipocatastali in misura fissa sui conferimenti a SIIQ e SIINQ, che abbiano optato per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locati da chiunque effettuati.

 

 

474

L. regione Sicilia 22 marzo 1952, n. 6

Equiparazione della Regione Siciliana e dei relativi organi alle amministrazioni statali, agli effetti delle imposte, tasse o diritti regionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI

 

 

475

Art. 3, D.P.R. 10 marzo 1997

Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

 

 

476

Art. 54, c. 8-bis, T.U.I.R.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, in base a retribuzioni convenzionali stabilite dal Ministero degli esteri

 

 

477

Art. 1, c. 1-5, D.L. 70/2011

Credito d’imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca

 

 

478

Art. 2, c. 1-9, D.L. 70/2011

Credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno

 

 

479

Art. 4, c. 181-186 e 189, legge 350/2003

Credito d'imposta per l'acquisto della carta

 

 

480

Art. 2-bis, D.L. 70/2011

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (rifinanziamento art. 1, commi 27-279, l. 296/2006)

 

 

481

Art. 17, c. 2, D.Lgs. 28/2010

Esenzione da imposta di bollo e ogni altra spesa tassa o diritto

 

 

482

Art. 17, c. 3, D.Lgs. 28/2010

Esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente

 

 

483

Art. 2, D.Lgs. 28/2010

Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro.

 

 

 

 


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del provvedimento, come modificato nel corso dell’esame parlamentare ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

 

4.000

20.000

 

 

4.000

20.000

 

 

4.000

20.000

 

La relazione tecnica riferita al testo del provvedimento, come modificato nel corso dell’esame parlamentare, ricorda che la disposizione, di cui al comma 1-ter, prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014.

Per i casi in cui la suddetta disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione della predetta riduzione, con riferimento ai singoli regimi interessati.

La relazione afferma che, in considerazione dell’ammontare complessivo del gettito indicato nel predetto allegato, le riduzioni previste dal comma 1-ter garantiranno un recupero di gettito non inferiore agli importi indicati nel comma 1-quater.

Il comma 1-quater prevede che la disposizione di cui al comma 1-ter non si applichi qualora, entro il 30 settembre 2013, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, Le disposizioni in esame comportano, pertanto, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli importi e per gli anni indicati dalle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, pur considerando che gli effetti ascritti alle disposizioni appaiono indicati in termini di obiettivi minimi di gettito, non appaiono esplicitate le modalità in base alle quali si giunge alla determinazione di tali importi di maggior gettito.

In particolare, non è stato evidenziato:

§      se si sia tenuto conto del disallineamento temporale tra competenza e cassa dei diversi regimi fiscali e, in particolare per le imposte dirette, del fatto che una quota dei versamenti segue il criterio del saldo e acconto; in caso di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, occorrerebbe inoltre tener conto del fatto che, per cassa, in ciascun esercizio è acquisita all’erario una quota pari agli 11/13 dell’imposta di competenza del periodo di riferimento;

§      se il dato riferito agli effetti finanziari ascritti nell’allegato C-bis ad ogni singola agevolazione, ed in particolare alle detrazioni e deduzioni dalle imposte sui redditi, tenga conto dell’ammontare del beneficio effettivamente fruito ovvero del beneficio teoricamente spettante. Ciò al fine di verificare se si sia considerata l’incidenza dei fenomeni di incapienza.

Poiché generalmente le principali agevolazioni in materia di IRPEF (detrazione lavoro dipendente e detrazione familiari a carico) sono modulate in ragione inversa rispetto al livello di reddito complessivo fino ad annullarsi al di sopra di determinate soglie di reddito, i contribuenti maggiormente beneficiari potrebbero presentare fenomeni di incapienza che determinano la non integrale utilizzazione del beneficio a cui teoricamente avrebbero diritto.

Andrebbe inoltre confermato che, ai fini dell’applicazione delle riduzioni forfetarie, non si sia fatto riferimento agli effetti finanziari (esposti nell’allegato C-bis), riferiti a disposizioni agevolative destinate a scadere negli anni 2011 e 2012.

Si segnala, infine, che l’intervento sulle agevolazioni che implicano riduzioni della base imponibile IRPEF appare suscettibile di determinare effetti di maggior gettito anche con riferimento alle addizionali regionali e comunali.

 


 



[1]     D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[2]     Recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

[3]     L’imposta è prevista, per la periodicità annuale delle comunicazioni, nella misura di 22,80 euro. La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 dispone che, se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata di 26,40 euro in ragione d’anno. L’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994 ha, inoltre, istituito un’addizionale dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis ed alla relativa nota 3-bis della suddetta Tariffa.

[4]     MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 12 luglio 2011.

[5]     Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 (Protocollo n. 94288/2010) ha precisato che la ritenuta va operata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio (articolo 1, legge n. 449 del 1997) e per le spese per interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006).

[6]     La relazione tecnica all’articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 ipotizzava in particolare, per effetto dell’introduzione della ritenuta a titolo di acconto, un incremento del 20 per cento della spesa per ristrutturazioni edilizie rispetto al dato registrato nel 2008, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2010 ed il 31 dicembre 2012, termine ultimo di durata dell’agevolazione. Tale maggiore spesa avrebbe dato luogo ad una maggiore entrata a titolo di IVA e di imposte dirette.

[7]     L’ammortamento del costo di tali beni è disciplinato dall’articolo 104 del TUIR, che consente di scegliere tra l’ammortamento “tecnico-economico” (disciplinato dagli articoli 102 e 103) e il cd. “ammortamento finanziario” per quote costanti.

[8]     Analisi delle dichiarazioni (Unico 2010 - Società di capitali) dei soggetti interessati.

[9]     Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[10]    Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69.

[11]    Regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

[12]    Cfe. MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 12 luglio 2011.

[13]    Cfe. Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[14]    D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[15]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[16]    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[17]    Tale importo corrisponde alla sanzione minima indicata nell’articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

[18]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[19]    D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[20]    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[21]    D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[22]    L. 8 maggio 1988, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

[23]    Più precisamente, la RT stima in un 20% il numero dei soggetti che hanno raggiunto artificiosamente la congruità e ipotizza che ¼ di questi modifichi il proprio comportamento a seguito della normativa in commento.

[24]    L’inesatta indicazione in RT di 607 milioni in luogo di 644 è imputabile ad un mero errore di scrittura poiché, nella quantificazione, è utilizzato il valore corretto (644 milioni).

[25]    Statistiche sui dati comunicati ai fini degli Studi di settore, Dipartimento delle finanze, http://www.finanze.gov.it/export/download/studi_settore/Studi_di_Settore_al_2008_21_giugno_2010.pdf

[26]    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[27]    Al momento della redazione del presente lavoro, la legge di conversione del DL 70/2011è stata approvata con modificazioni dal Senato in via definitiva e non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

[28]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[29]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[30]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[31]    Di cui al D.P.R. 115/2002.

[32]    Ferma restando l’abrogazione dei predetti commi 213 e 214.

[33]    Sono state aggiunte - alla fine del secondo periodo – le parole “e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo”.

[34]    Piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili; potenziamento dei servizi dell’amministrazione giudiziaria; organico del Corpo di polizia penitenziaria.

[35]    Ossia dal comma 36.

[36]    Al momento della redazione del presente lavoro, la legge di conversione del DL 70/2011è stata approvata con modificazioni dal Senato in via definitiva e non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

[37]    Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[38]    Si segnala che per il periodo dal 17 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 non sono previste scadenze ordinarie di versamenti fiscali.

[39]    La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto è volta, nella sostanza, a escludere l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto abbia natura normativa, si configura come tacita deroga alla legge n. 400.

[40]    MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 12 luglio 2011.

[41]    Cfr. Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze, Commissione VI Senato, 8 giugno 2011.

[42]    La relazione tecnica indica, erroneamente, una percentuale del 2% ma effettua la quantificazione sul valore di 500 milioni.

[43]    Legge 24 febbraio 1992 n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[44]    D.L. 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2011, n. 75.

[45]    L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[46]    Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

[47]    D.L. 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni; è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[48]    Recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[49]    Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

[50]    Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

[51]    Interrogazione Barbato n. 5-05097 (Misure per contrastare l’incremento del prezzo dei carburanti). V. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni – Commissione Finanze – seduta del 13 luglio 2011.

[52]    Per mancata memorizzazione, leggibilità o alterazione dei dati.

[53]    Che potrebbe riguardare complessivamente 28.500 giornate irregolari per tutti gli apparecchi.

[54]    Ipotesi che, in base ai dati forniti dalla RT, dovrebbe essere la seguente: 25 mln. di euro/ (150.000×5%)= 3.300 euro di sanzione media per ciascuna violazione.

[55]    Dati sulla raccolta 2010 e 2011 di fonte Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

[56]    V. MEF - Dipartimento delle Finanze - Bollettino delle entrate tributarie n. 111 (luglio 2011), riferito ai mesi gennaio-maggio 2011.

      Si ricorda che – secondo i dati di fonte AAMS - il gettito complessivo per il settore dei giochi nel 2010 è stato di circa 9,4 miliardi di euro (8,7 mld. a carattere permanente + 1,2 mld. una tantum per l’aggiudicazione di concessioni nei settori degli apparecchi da intrattenimento e delle lotterie a estrazione istantanea).

[57]    Si ricorda che vengono affidati agli uffici (centrali e periferici) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

-        la rilevazione delle violazioni (occultamenti di base imponibile o omissione di versamenti d'imposta);

-        l'accertamento e la liquidazione delle imposte dovute;

-        la vigilanza sugli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione.

      Si prevede, inoltre, che nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti gli appartenenti all'AAMS assumano la qualità di agenti di polizia tributaria.

      Si stabilisce, infine, che AAMS debba adempiere ai predetti compiti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

[58]    V. articolo 4-septies, comma 5, del DL 97/2008 e articolo 1, comma 76, della legge 220/2010 (riorganizzazione di AAMS per incrementare l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e all’evasione fiscale nel settore del gioco pubblico). Articolo 1, commi 65, 69 e 80, della legge 220/2010 (attribuzione ad AAMS dei poteri ispettivi, di accertamento e di accesso previsti dal D.Lgs. 471/1997 per le imposte dirette e l’IVA – Cooperazione fra AAMS e Guardia di Finanza).

[59]    Come in precedenza illustrato, il testo prevede l’istituzione del Bingo a distanza (“è istituito il gioco del Bingo a distanza, con un’aliquota d’imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate” … ).

[60]    V. legge 88/2009; decreto direttoriale AAMS 24 maggio 2011; decreto direttoriale AAMS 17 giugno 2011.

[61]    Comma 35, lettera a): “I soggetti aggiudicatari sono autorizzati all'installazione dei videoterminali [ossia i terminali VLT] da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) [ossia gli apparecchi AWP cd. Newslot] … e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale [VLT]”.

[62]    Tale aspetto non viene esplicitato né dalla relazione tecnica né dalla documentazione integrativa sopra richiamata.

[63]    Con 100 milioni (introito complessivo) divisi per 15.000 euro (versamento per ciascun apparecchio) si ottiene il numero di 6.667 apparecchi VLT installati.

[64]    35 mln. di euro per il solo anno 2011.

[65]    Il testo incrementa da 100 euro a 150 euro l’importo da versare annualmente per i diritti di iscrizione nell’elenco AAMS dei soggetti autorizzati ad operare nel settore degli apparecchi da intrattenimento. Viene precisato che – per i soggetti già titolari di autorizzazioni e quindi già iscritti nell’elenco – “…restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011".

[66]    Il totale delle entrate tributarie ascritto ai commi 1-23 sotto la voce “Contrasto ai fenomeni illegali e all’evasione” è pari a 31,5 mln. nel 2011 e a 13 mln. a decorrere dal 2012.

[67]    Il totale delle entrate tributarie ascritto al comma 34 sotto la voce “Poker live” è pari a 50 mln. nel 2011 e a 30 mln. a decorrere dal 2012.

[68]    Circa i possibili procedimenti di calcolo degli effetti finanziari connessi alle procedure di assegnazione di licenze per la gestione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (AWP e VLT) si rinvia a quanto osservato nella parte precedente della presente scheda.

[69]    L'articolo 39, comma 13, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 ha disposto l’applicazione di un prelievo erariale unico (c.d. “PREU) delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. La misura era stata fissata, inizialmente, al 13,5% delle somme giocate. Per il 2004 e sino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno la disposizione prevedeva il versamento di un acconto. Il PREU è dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. L’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2088determina l’ammontare del PREU a decorrere dal 2009 relativamente ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008.

[70]    Si ricorda che il prelievo erariale unico (PREU) è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta previsto dall'articolo 38, comma 5, n. 388/2000, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

[71]    Decreto legge 25 giugno 2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[72]    Con il decreto direttoriale AAMS del 16 settembre 2009 è stata regolamentata l’organizzazione dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life.

[73]    Si ricorda che tali misure sperimentali sono stati dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e poi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge L. 13 dicembre 2010, n. 220, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

[74]    Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria.

[75]    L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[76]    Si ricorda che tali misure sperimentali sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

[77]    A tal fine viene istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[78]    L. 30 aprile 1969, n. 153, “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[79]    In attuazione della previsione del comma 68 è stato adottato per il D.M. 17 dicembre 2009.

[80]    La disciplina dei contribuenti minimi è contenuta nell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008).

[81]    Previsti dal D.P.R. n. 100 del 1998, Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[82]    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[83]    Cfr. MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 12 luglio 2011.

[84]    Si vedano soprattutto: il D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346; il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383; l’art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57; l’art. 29 della L. 12 dicembre 2002, n. 273; i commi 19-21 dell’art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; il comma 3 dell’art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[85]    Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi).

[86]    In merito alla disciplina di questi ultimi, cfr. la L. 30 marzo 2001, n. 152.

[87]    La Borsa continua nazionale del lavoro, istituita dagli articoli 15 e ss. del D.Lgs. 276/2003, è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Esso è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. La Borsa è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

[88]    Cliclavoro è il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avviato il 22 ottobre 2010, realizzato per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali (www.cliclavoro.gov.it).

[89]    Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993. Il Comitato ha il compito di fornire assistenza tecnica alle Autorità preposte al programma di dismissione delle partecipazioni pubbliche, nonché di assolvere a funzioni di garanzia della trasparenza e della congruità delle procedure poste in essere dal Governo.

[90]    Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

[91]    La Delibera Cipe del 30 dicembre 1992 reca la disciplina modalità e procedure di cessione di società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici.

      Tale delibera ha previsto la cessione delle partecipazioni, anche in modo parziale, mediante:

-        offerta pubblica di vendita, sia a prezzo fisso sia a prezzo determinato con sistema d'asta;

-        asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti, anche finalizzata alla formazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento;

-        trattativa privata.

      Il D.L. n. 333/19992, ha inoltre previsto, all’articolo 16, un programma di riordino delle partecipazioni alle predette società, finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il programma doveva essere approvato dal Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e doveva prevedere la quotazione delle società interessate dal riordino, stabilendo l’ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico .

[92]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).

[93]    Cfr. MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 12 luglio 2011.

[94]    Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 72/2004, recante Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare, compresi quelli a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

[95]    Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87.

[96]    Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006.

[97]    Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture strategiche, si segnala che le Commissioni ambiente e trasporti hanno espresso un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari (Atto n. 179) nella seduta del 26 gennaio 2010.

[98]    Ai sensi dell’art. 3, comma 25 del Codice, l’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o, in alternativa, il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L’Allegato III del Codice reca gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

[99]    Di cui al d.lgs. 153/1999 recante Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.

[100]  Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 509/1994 gli enti trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni sono elencati nell’allegato A e comprendono:Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; ENASARCO; ENPACL; ENPAM; ENPAF; ENPAV; ENPAIA; Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; INPDAI; INPGI; ONAOSI.

[101]  http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4506

[102]  Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[103]  L’istituto del contratto istituzionale di sviluppo era già stato disciplinato dalla delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 (Gazz. Uff. n. 80 del 7 aprile 2011). Con il decreto legislativo n. 88 del 2011 si è provveduto a “normativizzare” l’istituto.

[104]  A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, co. 1, della L. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

[105]  A tale adempimento ha provveduto il decreto interministeriale 7 luglio 2004.

[106]  Lo strumento della “convenzione” sostituisce, pertanto, quello del “decreto ministeriale” previsto dall’art. 60, c. 4, della legge 289/2002 per la definizione dei criteri di effettuazione degli interventi.

[107]  La convenzione è stata stipulata il 9 luglio 2004 ed approvata con decreto interministeriale 30 luglio 2004.

[108]  Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, co. 1, del D.L. 7/2005 (L.43/2005); per il 2007 dall’art. 2, co. 102, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, co. 407, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007). L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’art. 4, co. 6, del D.L. 97/2008 (L. 129/2008). Con riguardo al D.L. 262/2006, si segnala, per completezza, che esso ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di Arcus S.p.a. (art. 2, co. 103). I limiti di impegno per il 2005 e il 2006 sono stati fissati con decreto interministeriale 19 aprile 2005.

[109]  Per gli anni 2005 e 2006 ciò è stato previsto dall’art. 3, co. 2, del DL 7/2005, mentre per il 2007 è stato previsto dall’art. 1, co. 102, del DL 262/2006.

[110]  Ai sensi del DM 182/2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta, il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3% per interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

      Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e trasporti, sono indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità ( sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale per un importo non inferiore al 50% delle risorse disponibili; interventi di tutela paesaggistica per un importo non inferiore al 30% delle risorse disponibili; interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo per un importo non superiore al 20% delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie). Le proposte di intervento devono pervenire ad ARCUS s.p.a.. Il programma degli interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il MIBAC presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.

[111]  Si veda l’articolo “Edilizia, le 20 mosse del DL 98”, in Edilizia e territorio dell’11-16 luglio 2011.

[112]  In particolare, con riferimento agli attivi a copertura delle riserve tecniche, il Regolamento, oltre a semplificare le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, detta nuove regole in materia di partecipazioni in società immobiliari, di titoli strutturati e di titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione.

      In relazione alle partecipazioni in società immobiliari, l’operatività delle imprese di assicurazioni è stata ampliata introducendo la possibilità di destinare alla copertura delle riserve tecniche anche le partecipazioni nelle società immobiliari nelle quali l’impresa detenga almeno il 10% del capitale sociale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo ne detenga direttamente o indirettamente più del 50%. Inoltre è stato specificato che i fondi riservati immobiliari non speculativi sono classificati nel comparto immobiliare.

      Sono introdotte delle limitazioni all’utilizzo dei titoli strutturati e dei titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, al fine di contenere il rischio di investimento. Sono state, altresì, stabilite delle limitazioni all’utilizzo dei crediti verso i riassicuratori, mentre è stata prevista l’ammissibilità, nel rispetto di specifici limiti, dei crediti derivanti dalla gestione accentrata della tesoreria di gruppo. Infine, in materia di investimenti, il Regolamento introduce regole di governance, che tengono conto degli standard e delle best practice internazionali. In particolare le imprese sono tenute a definire e formalizzare le linee di indirizzo in materia di investimento mediante l’adozione di una specifica delibera quadro da parte dell’organo amministrativo, i cui contenuti dovranno essere comunicati a coloro che operano nell’area finanza, area nella quale sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di sistema di controllo interno.

[113]  Cfr. l’art. 9, comma 5, che prevede che il 25% dei proventi - derivanti sia dall’alienazione dei beni immobili, attribuiti dallo Stato alle amministrazioni locali, che dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti - debbano essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, mentre la restante parte debba essere destinata prioritariamente alla riduzione del debito dell’amministrazione locale.

[114]  Durante i nove mesi successivi i giudici amministrativi (TAR Puglia –Lecce n. 2683 del 24/11/2010) hanno invocato un accordo transattivo tra le parti diretto a garantire, per mezzo di un negozio bilaterale tra Pa e proprietari, una soluzione traslativa che desse conto delle situazioni generate e delle esigenze della collettività. Nel caso in cui, invece, il privato espropriato insistesse per la tutela restitutoria, la stessa andava disposta a meno che, a discrezione del giudice, la restituzione non fosse eccessivamente onerosa per la Pa (Consiglio di Stato, sentenza n. 3561/2011).

[115]  Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia, Ric. 43662/98; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 15 novembre 2005, Lanteri c. Italia, Ric. 56578/00. Si vedano, da ultimo, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. III, 9 febbraio 2006, Prenna e altri c. Italia, Ric. 69907/01 e Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 13 luglio 2006, Zaffuto e altri c. Italia, Ric. 12894/04, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 6 marzo 2007, Scordino (ter) c. Italia, Ric. 43662/98.

[116]  L'art. 37 del D.P.R. 327/2001 riguarda la determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile e precisa, a tal fine, che:

-        si considerano le possibilità di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, escludendo il rilievo di costruzioni abusive (comma 3);

-        si esclude la possibilità legale di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta salva la disposizione dell’articolo 32 comma 1 (comma 4);

-        si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, sulla base delle caratteristiche oggettive dell'area, nelle more dell'emanazione di decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in cui sono definiti i criteri per valutare l'edificabilità di fatto (commi 5 e 6);

-        infine, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione.

[117]  La Corte di cassazione aveva escluso, infatti, l'ammissibilità dell'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell'entrata in vigore del TU espropri (sentenze n. 26732/2007, n. 23943/2008 e n. 20543/2008). Diversamente, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato era risultato prevalente il principio secondo cui «la procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata sine titulo, descritta dal citato art. 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore della norma» (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1762/2010; Sez. IV, n. 3509/2009; Sez. IV, n. 5830/2007).

[118]  Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

[119]  Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

[120]  L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, disciplina l’ordinamento delle agenzie.

[121]  Per una ricostruzione normativa della disciplina riguardante l’ANAS e le concessionarie stradali si rinvia al dossier Documentazione e ricerche n. 249 del 6 luglio 2011.

[122]  Si veda, al riguardo, il paragrafo “Il federalismo infrastrutturale” nel dossier Documentazione e ricerche n. 249.

[123]  Dalle valutazioni della Corte dei Conti – contenute nella Relazione sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.A. per l’esercizio 2009 – si evince che nel Piano economico-finanziario di ANAS S.p.A. 2007-2052, il cui decreto ministeriale per l’approvazione definitiva non è stato emanato, si prevedeva il subentro di ANAS in specifiche concessioni di prossima scadenza.

[124]  Il comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) prevede che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possa essere effettuati anche dal personale dell'Anas, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal citato art. 23 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

[125]  L’art. 10, comma 3, della legge 537/1993 ha previsto che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata. L’art. 1, comma 1020, della legge finanziaria per il 2007, oltre a modificare tale misura, ha stabilito che il 42% di tale canone è corrisposto direttamente all’Anas che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal MIT volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia.

[126]  Si veda, al riguardo, la Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.A. per l’esercizio 2009 (Determinazione n. 9 del 10 marzo 2011), disponibile al link www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_9_2011.pdf.

[127]  Il testo dello statuto è disponibile al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10259.

[128]  Si ricorda che con la direttiva 30 luglio 2007, registrata alla Corte dei Conti in data 20 agosto 2007, n. 3310, adottata dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state impartite disposizioni all’ANAS ai fini dell’attuazione del citato comma 1023, per realizzare l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativo-finanziaria e contabile delle attività della stessa ANAS S.p.A. volte alla vigilanza ed al controllo sui concessionari autostradali.

[129]  D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[130]  Disposta a norma del comma 6, lettera v), numero 2).

[131]  D.Lgs. recante Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[132]  D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24.

[133]  Recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[134]  Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione.

[135]  Recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[136]  Adottati in applicazione del decreto-legge medesimo.

[137]  Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[138]  Agenzia delle entrate, Nota del 12 luglio 2011.

[139]  Presumibilmente per un mero errore materiale, la relazione fa riferimento al comma 16 dell’articolo in esame, che peraltro si compone di soli tredici commi.

[140]  Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 24 marzo 2011, p. 52.