Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie del 12-13 giugno 2011 - D.L. 37/2011 - A.C. 4362 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 37 DEL 11-APR-11   AC N. 4362/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 489
Data: 23/05/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0037   REFERENDUM ABROGATIVO
VOTO ALL' ESTERO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 2680/XVI     

 

23 maggio 2011

 

n. 489/0

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie
del 12-13 giugno 2011

D.L. 37/2011 - A.C. 4362

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4362

Numero del decreto-legge

37/2011

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

Iter al Senato

Si (A.S. 2680)

Numero di articoli

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

3

Date:

 

emanazione

11 aprile 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

11 aprile 2011, n. 83

approvazione del Senato

18 maggio 2011

assegnazione

18 maggio 2011

scadenza

10 giugno 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

III Commissione (Affari esteri), IV Commissione (Difesa), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze), VII Commissione (Cultura) e XI Commissione (Lavoro)

 


Contenuto

Il decreto-legge, approvato dal Senato senza modificazioni, si compone di 3 articoli e reca disposizioni urgenti in materia elettorale aventi per oggetto:

§       il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali (art. 1, co. 1);

§       le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori (art. 1, co. 2);

§       la partecipazione al voto referendario del 2011 (per corrispondenza) dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio (art. 2).

L’art. 3 reca la consueta formula sull’entrata in vigore.

 

L’articolo 1, comma 1, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell’attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall’art. 23 del testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967).

Le Commissioni elettorali circondariali, disciplinate  dal D.P.R. 223/1967 (artt. 23 e seguenti) sono istituite in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario e svolgono importanti funzioni nel procedimento elettorale preparatorio, tra le quali rilevano in particolare:

§    l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dal responsabile dell’ufficio elettorale comunale (L. 244/2007, art. 2, co. 30) in materia di aggiornamento delle liste elettorali;

§    l’esame e la decisione sull’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (quest’ultima funzione è prevista dal D.P.R. 570/1960, art. 30).

La Commissione viene costituita dopo l’insediamento del consiglio provinciale con decreto del presidente della corte di appello; essa è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto (scelti tra i dipendenti dello Stato), e tre effettivi e tre supplenti designati, mediante votazione, dal consiglio provinciale (tra gli elettori dei comuni del circondario estranei all’amministrazione dei comuni medesimi). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della Commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti (art. 22).

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale).

Il citato testo unico sull’elettorato attivo (art. 23) prevede la decadenza dei membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si riducano in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l’intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall’ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Una disposizione analoga era contenuta nel decreto-legge 3/2009 (conv. L. 26/2009) art. 4, limitatamente alle elezioni del 2009; successivamente il decreto-legge 194/2009 (conv. L. 25/2010) art. 3, co. 2, ha esteso l’ambito di applicazione della disposizione anche fino al 2010. Con l’articolo in esame la previsione viene introdotta a regime e non limitatamente alle elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011.

 

L’articolo 1, comma 2, novella l’articolo 2 della legge 241/1969, in materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori, introducendo una agevolazione tariffaria per i viaggi aerei (di andata e ritorno e limitatamente al territorio nazionale) per gli elettori che si recano nella sede elettorale dove sono iscritti. L’agevolazione consiste nel rimborso del costo del biglietto, nella misura pari al 40% del costo e con un tetto massimo di 40 € a biglietto di andata e ritorno.

Le agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano nel luogo di residenza per votare sono contenute principalmente negli articoli 116 e 117 della legge elettorale della Camera (DPR 361/1957) dove si prevede la riduzione della tariffa del 70% per i viaggi in ferrovia (art. 116) e la gratuità del trasporto ferroviario nel territorio nazionale per gli emigrati per motivo di lavoro che rimpatriano per le elezioni (art. 117). Tali disposizioni si applicano alle elezioni politiche, alle elezioni regionali e locali (L. 241/1969, art. 1), ai referendum (L. 352/1970, art. 50) e alle elezioni europee (L. 18/1979, art. 51). La citata legge 241/1969 ha esteso le agevolazioni anche ai viaggi per mare (art. 2, co. 2). Successivamente, con l’introduzione del voto per corrispondenza di cittadini residenti all’estero l’agevolazione di cui all’art. 117 della legge elettorale (la gratuità del trasporto ferroviario) è stato soppresso per le elezioni politiche (L. 459/2001, art. 20), mentre è stato mantenuto per le altre elezioni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come chiarito dalle relazione tecnica, in quanto l’agevolazione per il viaggio aereo è alternativa a quella già prevista per il trasporto ferroviario, per i quali negli anni dal 2004 al 2009 sono stati erogati rimborsi pari a circa 20 € a viaggio, quindi 40 € per elettore: cifra pari all’importo massimo concesso dalla disposizione in esame.

 

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto ai referendum dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini la possibilità, previa richiesta, di votare per corrispondenza all’estero, per la circoscrizione Estero.

La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossimi referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l’intervento normativo. Si tratta:

-      del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali;

-      dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, e delle Regioni, che per ragioni di servizio si trovino all’estero, purché la durata prevista del soggiorno sia superiore a 3 mesi;

-      dei professori e ricercatori universitari, e dei docenti titolari di incarichi e contratti a tempo determinato di cui all’art. 1, commi 12 e 14 (quest’ultimo recentemente abrogato dall’art. 29, co. 11, lettera c) della L. 240/2010, ma i contratti a tempo determinato stipulati in base alle disposizioni da esso recate mantengono ovviamente validità) della L. 230/2005 e della L. 240/2010, in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per almeno 6 mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all’estero da almeno 3 mesi;

-      dei familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui ai due punti precedenti, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero.

L’esercizio del diritto di voto è condizionato alla presentazione di una apposita dichiarazione degli interessati disciplinata dai commi da 2 a 6 dell’articolo 2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia (8 maggio 2011) al comando (per i militari) o all’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) o all’ufficio consolare (per professori e ricercatori). L’attestazione dei requisiti è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione possono votare solo per corrispondenza nella circoscrizione Estero. E’ prevista la possibilità di revoca della dichiarazione, che permette all’interessato di votare in Italia nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli elettori impegnati in missioni internazionali, anche se hanno presentato la richiesta di voto per corrispondenza, possono votare in Italia (previa attestazione del comando), qualora per cause di forza maggiore non abbia potuto votare all’estero.

Il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza e alla formazione delle liste degli elettori che ne hanno diritto.

Ai sensi del comma 7 con riguardo all’esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, si applicano le disposizioni della L. 459/2001 sul voto degli italiani residenti all’estero e al relativo regolamento di attuazione (DPR 104/2003), in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 8 negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di “attività istituzionali”, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto – nella modalità per corrispondenza, deve intendersi – anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l’esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l’art. 19, co. 1 e 4, della L. 459/2001 escluderebbero l’applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all’estero.

In ogni caso, il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.

Il comma 12 reca l’autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, stimati in 700 mila euro per l’anno 2011. La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2011, alla missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”.

Infine, il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del DPR 200/1967, prevedendone la decorrenza degli effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. Come chiarisce la relazione tecnica, la decisione di confermare gli articoli e gli importi dei diritti consolari fino al 31 dicembre 2011 è finalizzata a garantire l’esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico ed è motivata dalla previsione per il 2011 di importanti adempimenti per il Ministero degli affari esteri, tra i quali, appunto, l’effettuazione del referendum. Sul punto si vedano i paragrafi Specificità ed omogeneità delle disposizioni e Coordinamento con la normativa vigente.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è accompagnato – oltre che dalla relazione illustrativa – dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari; non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, 4° co., della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

L’immediato precedente del provvedimento in esame è rappresentato dal decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, il quale, agli articoli 3 e 4, reca disposizioni finalizzate – rispettivamente – ad assicurare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione svolti nel 2009 e ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Nel parere sul disegno di legge di conversione del citato decreto-legge, dal contenuto più ampio rispetto a quello in esame, il Comitato per la legislazione ha annotato, nelle premesse, che «nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: ad esempio i decreti-legge 43 e 111 del 2000, 166/2001, 8/2005, 1 e 75 del 2006, n. 24 del 2008), il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 400/1988.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali” e per ”disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011”. Ulteriori indicazioni dell’urgenza dell’intervento normativo si rinvengono nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione presentato al Senato, laddove si fa riferimento al fatto che già il 16 aprile le commissioni elettorali si sarebbero dovute riunire per la formazione e revisione delle liste elettorali e per l’esame e ammissione dei candidati alle elezioni comunali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento rientrano nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie “referendum statali” “legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane” di cui all’art. 117, co. 2°, lett. f) e p), della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono alle consultazioni referendarie previste per l’anno in corso e alle elezioni amministrative; le disposizioni di cui all’art 1 non hanno portata limitata nel tempo, mentre quelle dell’art. 2 si riferiscono esclusivamente ai referendum del 12 giugno 2011. Non appare strettamente riconducibile al’ambito del decreto il comma 11 dell’articolo 2, che riguarda l’applicazione dei diritti consolari. La relazione tecnica connette il “congelamento” per tutto il 2011 dei diritti consolari a “due importanti adempimenti di particolare rilevanza per il Ministero degli affari esteri: le consultazioni referendarie ed il censimento dei cittadini italiani all’estero, che si terranno rispettivamente nei mesi di giugno e di ottobre dell’anno in corso”. Va però rilevato che il “congelamento” dei diritti consolari, essendo il loro importo disposto con provvedimento ministeriale, non necessiterebbe di un intervento legislativo. Peraltro, il recentissimo decreto legislativo 71/2011 prevede che il loro adeguamento sia biennale (art. 64).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1, comma 1 reintroduce a regime una disposizione volta ad assicurare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali già presente nell’articolo 4 del decreto-legge 3/2009 (come modificato dal decreto-legge 194/2009), con efficacia fino al 2010.

Andrebbe valutata l’opportunità di inserire la disposizione in oggetto nell’ambito del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. 223/1967, che regolamenta dette commissioni, anche al fine di mantenere l’unitarietà del testo codicistico.

L’articolo 1, comma 2, introduce una agevolazione tariffaria per gli elettori che si recano al seggio elettorale con il mezzo aereo, attraverso una novella della L. 241/1969. Come si legge nella relazione illustrativa, l’agevolazione si applica anche alle consultazioni referendarie e europee.

Dal momento che sia il titolo, sia l’art. 1 della legge 241/1969 si riferiscono esclusivamente alle elezioni politiche, regionali e locali, andrebbe in proposito valutata l’opportunità di novellare anche il titolo e l’articolo 1 della medesima legge, al fine di esplicitare che le agevolazioni di viaggio si applicano anche ai referendum ed alle elezioni europee.

L’articolo 2 detta disposizioni relative al voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 giugno 2011.

Dal momento che disposizioni aventi la stessa finalità sono state adottate in occasione di altre elezioni (D.L. 1/2006, 3/2009 e D.L. 24/2008), andrebbe valutata l’ipotesi di prevederne l’introduzione a regime.

Con riguardo all’articolo 2, comma 11 – che integra in maniera non testuale l’articolo 56 del D.P.R. 200/1967 – si segnala che il recentissimo decreto legislativo 71/2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2011, n. 110) introduce una nuova disciplina in materia di uffici consolari e provvede all’abrogazione del D.P.R. 200/1967. In particolare, l’articolo 64 riforma la disciplina dei diritti consolari, attualmente oggetto dell’articolo 56 del citato DPR.

Andrebbe quindi valutata l’opportunità di verificare il comma in esame alla luce della nuova disciplina dei diritti consolari.

 

 

 

 

 

 


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