Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - A.C. 4086 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI   DL N. 225 DEL 29-DIC-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 436    Progressivo: 1
Data: 22/03/2011
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2518/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 436/1

 

 

 

22 marzo 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale

( 066760-9475 / 066760-2233– * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

 

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

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File: D10225a.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies (Proroghe non onerose di termini in scadenza)           3

§      Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater (Proroga dei magistrati onorari)               8

§      Articolo 1, comma 2-sexies (Graduatorie dei concorsi pubblici)                  10

§      Articolo 1, comma 2-septies (Interpretazione autentica relativa al concordato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria)                                                                11

§      Articolo 2, comma 1 (5 per mille)                                                                  15

§      Articolo 2, comma 1-bis (Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori confinanti)                                                                                          18

§      Articolo 2, comma 1-ter (Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia)   20

§      Articolo 2, comma 1-quater (Autorizzazione alla guida di ciclomotori)         22

§      Articolo 2, comma 1-quinquies (Obblighi di comunicazione in materia di procreazione  medicalmente assistita)                                                                                                        24

§      Articolo 2 commi 1-sexies e 1-septies (Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivatl da plasma nazionale)                                                                26

§      Articolo 2, comma 1-octies (Comitato per la verifica delle cause di servizio)29

§      Articolo 2, comma 2 (Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto)          30

§      Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter (Disposizioni in materia di rifiuti)                  32

§      Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies (Disposizioni in materia di protezione civile)        35

§      Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies (Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali)                                                                                            40

§      Articolo 2, comma 2-duodecies (Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo)           44

§      Articolo 2, comma 2-terdecies (Risorse per l’Istituto italiano di studi filosofici e l’Istituto italiano per gli studi storici)                                                                                                   47

§      Articolo 2, comma 2-quaterdecies (Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI)    49

§      Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies (Ente irriguo Puglia, Lucania e Irpinia)56

§      Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies e 3-octies (Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo)                                                                                    59

§      Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter (Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»)    64

§      Articolo 2, comma 3-quinquies (Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell’Abruzzo)             65

§      Articolo 2, comma 3-septies (Rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell’Aquila)                                                                                                      69

§      Articolo 2, comma 3-novies (Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell’Aquila)   71

§      Articolo 2, comma 3-decies (Giornata della memoria delle vittime del terremoto)   75

§      Articolo 2, commi da 4 a 4-quater (Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)77

§      Articolo 2, comma 4-quinquies (Contributi all’editoria per le emittenti televisive)      85

§      Articolo 2, comma 4-sexies (Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)   87

§      Articolo 2, comma 4-septies (Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)  89

§      Articolo 2, comma 4-octies (Fondo per il passaggio al digitale)                   90

§      Articolo 2, comma 4-novies (Istituzioni scolastiche italiane all’estero)         91

§      Articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies (Disposizioni in materia di autotrasporto)       93

§      Articolo 2, comma 4-quaterdecies (Contratti di servizio pubblico ferroviario)98

§      Articolo 2, comma 4-quinquiesdecies (Contributo unificato per le controversie di lavoro)   99

§      Articolo 2, comma 4-sexiesdecies (Rifiuti da demolizione di autoveicoli)  101

§      Articolo 2, comma 4-septiesdecies (Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)102

§      Articolo 2, comma 4-octiesdecies (Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)    104

§      Articolo 2, comma 4-noviesdecies (Sistema nazionale di valutazione)     106

§      Articolo 2, comma 5 (Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)                                                             108

§      Articolo 2, comma 5-bis (Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto)                                                                                                        110

§      Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies (Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco)                                                                                                           113

§      Articolo 2, comma 5-sexies (Contenimento delle spese della Banca d’Italia)115

§      Articolo 2, comma 5-septies (Centri autorizzati di assistenza agricola)     116

§      Articolo 2, comma 5-octies (Agenzia Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)    118

§      Articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies (Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)                                                   119

§      Articolo 2, comma 5-terdecies (Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)                                                             121

§      Articolo 2, comma 6 (Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)                                                              123

§      Articolo 2, comma 6-bis (Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)                                                       127

§      Articolo 2, comma 6-ter (Funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali  svolti dal Corpo delle capitanerie di porto)    129

§      Articolo 2, commi 6-quater e 6-quinquies (Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)131

§      Articolo 2-comma 6-sexies (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)                                                          132

§      Articolo 2 commi da 6-septies a 6-novies (Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)136

§      Articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies (Esperti per la sicurezza)        138

§      Articolo 2, commi 7 e 8 (Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma)                            144

§      Articolo 2, comma 9 (Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)    152

§      Articolo 2, comma 9-bis (Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale)      160

§      Articolo 2, comma 9-ter (Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)163

§      Articolo 2, comma 9-quater (Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane. Status degli amministratori di Roma capitale)                    165

§      Articolo 2, comma 10 (Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa)     167

§      Articolo 2, commi 11 e 12 (Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari)                                                                   170

§      Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (Continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como)                                                                                    174

§      Articolo 2, comma 12-quater (Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario)         176

§      Articolo 2, comma 12-quinquies (Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)                                           177

§      Articolo 2, comma 12-sexies (Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione)                                                                                      180

§      Articolo 2, comma 12-septies (Controllo della spesa farmaceutica)          183

§      Articolo 2, comma 12-octies (Accordi di programma per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria)                                                                                                      185

§      Articolo 2, comma 12-novies (Fondo unico per lo spettacolo)                   187

§      Articolo 2, comma 12–decies (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)                                                                          188

§      Articolo 2, comma 12-undecies (Lavoratori licenziati da enti non commerciali)       190

§      Articolo 2, comma 12-duodecies (Quote latte)                                           194

§      Articolo 2, comma 12-terdecies (Poteri del Dipartimento amministrazione penitenziaria)   197

§      Articolo 2, commi da 13 a 16 (Partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)199

§      Articolo 2, comma 16-bis (Partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model)                                                                                      204

§      Articolo 2, comma 16-ter (Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)        207

§      Articolo 2, comma 16-quater (Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza)209

§      Articolo 2, comma 16-quinquies (Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)210

§      Articolo 2, comma 16-sexies (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)       214

§      Articolo 2, comma 16-septies (Verifica depositi GPL)                                217

§      Articolo 2, comma 16-octies (Contributo all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)219

§      Articolo 2, comma 16-novies (Collaborazione in campo televisivo con San Marino)          222

§      Articolo 2, comma 16-decies (Conciliazione delle controversie civili e commerciali)          223

§      Articolo 2, comma 17 (Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro)     225

§      Articolo 2, comma 17-bis (Estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)                                                              229

§      Articolo 2, comma 17-ter (Proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata)                                                                        231

§      Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies (Garanzie sui mutui)             235

§      Articolo 2, comma 17-sexies (Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese)    238

§      Articolo 2, comma 17-septies (Investimenti per la realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano)                                                                                  239

§      Articolo 2, commi da 17-octies a 17-duodecies (Attività di bancoposta)   241

§      Articolo 2, comma 17-terdecies (Verifica di solvibilità delle imprese di assicurazione)       244

§      Articolo 2, comma 17-quaterdecies (Cessione delle partecipazioni bancarie)         248

§      Articolo 2, comma 18 (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali)250

§      Articolo 2, comma 19 (Internet point)                                                          251

§      Articolo 2, comma 20 (Dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione)      253

§      Articolo 2, comma 21 (Fondo unico giustizia)                                             254

§      Articolo 2, comma 22 (Completamento concorsi personale  Ministero dell’economia e delle finanze)257

§      Articolo 2, comma 23 (Fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani particolareggiati)            259

§      Articolo 2, comma 24 (Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010)       261

§      Articolo 2, commi da 25 a 28 (Applicazione dei principi contabili internazionali)       265

§      Articolo 2, comma 29 (Definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità)        269

§      Articolo 2, commi da 30 a 32 (Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)                                                                                          272

§      Articolo 2, commi 33 e 34 (Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni per la regione Campania)                                                                                      274

§      Articolo 2, commi 35, 36 e 38 (Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)                                                   280

§      Articolo 2, comma 37 (Esclusione dal patto di stabilità interno  delle spese per Expo Milano 2015)285

§      Articolo 2, comma 39 (Limiti all’indebitamento degli enti locali)                  286

§      Articolo 2, comma 40 (Esclusione del versamento all’entrata delle riduzioni di spesa  delle associazioni degli enti locali)                                                                       287

§      Articolo 2, comma 41 (Proventi delle concessioni edilizie)                         288

§      Articolo 2, comma 42 (Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000 abitanti)289

§      Articolo 2, comma 43 (Società partecipate dai Comuni con popolazione  fino a 30.000 abitanti )   290

§      Articolo 2, comma 44 (Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi)          292

§      Articolo 2, comma 45 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)       294

§      Articolo 2, commi 46, 47 e 48 (Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)                                      298

§      Articolo 2, comma 49 (Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti)301

§      Articolo 2, comma 50 (Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)  303

§      Articolo 2, comma 51 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)                                306

§      Articolo 2, comma 52 (Incarichi dirigenziali nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA)     307

§      Articolo 2, comma 53 (Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)                                                     309

§      Articolo 2, comma 54 (Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale)        310

§      Articolo 2, commi da 55 a 61 (Disposizioni concernenti il sistema bancario)311

§      Articolo 2, commi da 62 a 84 (Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento)          315

§      Articolo 3 (Copertura finanziaria)                                                                 332

Tabella 1 (art. 1, comma 1)

§      n. 1 -  Agenzia Torino 2006 - proroga dell'attività commissariale               341

§      n. 2 - Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini                        341

§      n. 3 - Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009                                                                                                             342

§      n. 4 - Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile          342

§      n. 5 - Trasporto pubblico locale                                                                   343

§      n. 6 - Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  344

§      n. 7 - Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni    345

§      n. 8 - Programma statistico nazionale                                                        347

§      n. 9 - Proroga dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP   348

§      n. 10 - Reti dell'energia                                                                                349

§      n. 11 - Esami di abilitazione professionale                                                  350

§      n. 12 - Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive351

§      n. 13 - Promozione alla qualifica di vice-prefetto                                        352

§      n. 14 - Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali                            354

§      n. 15 - Carta di identità                                                                                355

§      n. 16 - Agenzia albo segretari comunali e provinciali                                  356

§      n. 17 - Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa          357

§      n. 18 - Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.      359

§      n. 19 - Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione360

§      n. 20 - Comandi del personale di Poste italiane e IPZS                              362

§      n. 21 - Collegio dei revisori ENEA                                                               362

§      n. 22 - Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte363

§      n. 23 - Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura           364

§      n. 24 - Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni                      364

§      n. 25 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg                                  365

§      n. 26 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di prodotti per carrozzeria e l'edilizia                                                                                  366

§      n. 27 - Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso l’ISPRA367

§      n. 28 - Proroga delle disposizioni che prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali        368

§      n. 29 - Servizi pubblici non di linea                                                              369

§      n. 30 - Diritti aeroportuali                                                                             371

§      n. 31 - Verifiche sismiche                                                                            377

§      n. 32 - Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari                          378

§      n. 33 - Concessioni aeroportuali                                                                 379

§      n. 34 - Prova pratica di guida del ciclomotore                                             380

§      n. 35 - Personale marittimo: modalità di attestazione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di comandante e di primo ufficiale                                                                  381

§      n. 36 - Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto                                  382

§      n. 37 - Concessione di garanzie sui finanziamenti delle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti                                 383

§      n. 38 - Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto           384

§      n. 39 - Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie concernenti i requisiti richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione              385

§      n. 40 - Ambito di applicazione del lavoro accessorio                                  386

§      n. 41 - Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali                                    387

§      n. 42 - Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali          387

§      n. 43 - Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria  388

§      n. 44 - Pay back del prezzo dei farmaci                                                      389

§      n. 45 - Relazione sulla procreazione medicalmente assistita                    390

§      n. 46 - Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale        391

§      n. 47 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione                                  392

§      n. 48 - Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea        393

§      n. 49 - Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche         395

§      n. 50 - Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"396

§      n. 51 - Proroga dei magistrati onorari                                                          397

§      n. 52 - Adempimenti dei sostituti d'imposta                                                397

§      n. 53 - Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA                                       398

§      n. 54 - Riscossione delle entrate locali                                                       398

§      n. 55 - Approvazione degli studi di settore                                                  399

§      n. 56 - Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto        399

§      n. 57 - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi      400

§      n. 58 - Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo                  401

§      n. 59 - Attività di consulenza in materia di investimenti                               401

§      n. 60 – Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese   402

§      n. 61 - Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia402

§      n. 62 - Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale                                                                  402

§      n. 63 - Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994                                               403

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

 

1. É fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

 

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

 

2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

(omissis)

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza é fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

 

 

Nell'articolo 1, composto da due commi nel testo adottato dal Governo, sono stati introdotti ulteriori commi nel corso dell’esame parlamentare.

In particolare, si illustrano di seguito quelli che riguardano il procedimento di carattere generale di spostamento di termini e di regimi giuridici previsti dalle fonti normative indicate nella Tabella 1 allegata al provvedimento, in base al combinato disposto dei commi 1, 2, 2-bis, nonché 2-quinquies dell’art. 1.

 

Nelle fonti normative previste da tale tabella (illustrate più avanti nel presente dossier) sono contemplati termini aventi scadenze diverse: la gran parte di essi riguarda scadenze riferite all’anno 2010, altri si riferiscono al 2011, altri ancora riguardano scadenze da tempo trascorse, come quelle riferite al 2006 e al 2008.

In particolare si prevede: che siano “fissati” al 31 marzo 2011 sia i termini che i regimi giuridici con scadenza precedente al 15 marzo 2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata; l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 sia dei termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei  regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data (comma 2).

Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011 prevista dal comma 1 non riguarda tutti i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011. Nel testo originario del provvedimento le fonti normative interessate da questa proroga erano 59 su 63 totali, in quanto quattro avevano scadenze successive al 15 marzo 2011; esse riguardavano le seguenti materie: mandato di componenti di consigli delle forze armate (scadenza: 30 luglio 2011), valorizzazione dei risultati scolastici (scadenza:a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012), pubblicazione degli studi di settore (scadenza: entro il 30 settembre 2011), presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese (scadenza: entro il 30 aprile). Per tali materie, nel corso dell’esame parlamentare, sono state introdotte specifiche previsioni.

Il comma 2, prevede la facoltà del Governo di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi ai provvedimenti elencati nella Tabella 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il testo originario prevedeva che tali decreti fossero adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988[1], ma tale riferimento è stato soppresso nel corso dell’esame presso il Senato che ha introdotto nel provvedimento i commi 2-bis e 2-quinquies.

Il comma 2-bis prevede che le proroghe di termini di cui al comma precedente sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

 

I commi illustrati adottano dunque una tecnica legislativa che differisce da quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe" che impiegavano sia lo strumento della "novella" (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la previsione, senza modificare formalmente la disposizione previgente, della proroga della sua efficacia temporale. Sono, invece, fissati nuovi termini con disposizioni di carattere generale, nonché previste procedure per il loro spostamento, inserendo le fonti normative cui tale procedura si riferisce in una tabella allegata al testo.

Così, le procedure di cui al comma 2 consentono la modifica da parte dell’Esecutivo del termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario con fonti di rango secondario. Per tali procedure non si applicano le previsioni stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Infatti, il comma 2-bis reca un’autonoma previsione che innesta nel procedimento di emanazione dei D.P.C.M una fase parlamentare di tipo consultivo. Ma, a differenza di quanto stabilito per il procedimento di delegificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988: non è previsto il parere del Consiglio di Stato; sono individuate competenze parlamentari consultive specifiche; è ridotto il termine per la loro espressione a dieci giorni, anziché trenta; ai fini dell’emanazione dei D.P.C.M. di cui al comma. 2, non è contemplato l’intervento dei ministri competenti per materia, ma il concerto del Ministro dell’economia.

 

Alla data del 21 marzo 2011 risultano presentati, presso la Commissione parlamentare per la semplificazione (che dovrà esprimere il parere entro il 26 marzo 2011) 15 schemi di D.P.C.M. adottati ai sensi del comma 2, richiesti rispettivamente dal:

§       Dipartimento della protezione civile e dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione (schema n. 340);

§       Ministero della salute (schema n. 341);

§       Ministero dell’interno (schema n. 342);

§       Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (schema n. 343);

§       Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (schema n. 344);

§       Ministero per i beni e le attività culturali (schema n. 345);

§       Ministero del lavoro e delle politiche sociali (schema n. 346);

§       Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (schema n. 347);

§       Ministero della difesa (schema n. 348);

§       Ministero dell’economia e delle finanze (schema n. 349);

§       Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (schema n. 350);

§       Ministro della gioventù d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (schema n. 351);

§       Ministero per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale (schema n. 352);

§       Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (schema n. 353);

§       Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione (schema n. 354).

Complessivamente, i 15 schemi di D.P.C.M. prorogano 47 delle 54 disposizioni presenti nella Tabella 1, alla quale si rinvia.

Si rileva che, in due casi, più schemi di decreto concorrono alla definizione della proroga: il n. 7 (Validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni), prorogato dagli schemi n. 342, 349 e 354; il n. 48 (Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea), prorogato dagli schemi n. 343 e 348.

 

Il comma 2-quinquies è composto di due periodi. Il primo proroga al 30 aprile 2012 i termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 in scadenza dopo il 31 marzo 2011. Il secondo esclude da tale automatico differimento i termini e i regimi giuridici in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti (art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e di pubblicazione degli studi di settore (art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). Per tali termini e regimi giuridici è autorizzata la proroga da parte del Governo con D.P.C.M., per mezzo del rinvio alle previsioni del comma 2. É escluso inoltre, ma senza applicabilità di quest’ultima procedura, anche il termine di cui all’art. 12, co. 7 della legge n. 196/2009: ciò per effetto del rinvio alla previsione di cui all’art. 2 co. 17-sexies che reca uno specifico termine di differimento.

Conseguentemente, l’automatismo di cui al primo periodo riguarda solo le disposizioni relative al mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Perciò la procedura che prevede l’adozione di D.P.C.M. resta, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, applicabile limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 (termini in scadenza entro il 15 marzo 2011), nonché a quelle relative a termini in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti (art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e di pubblicazione degli studi di settore.

 

Dalle disposizioni illustrate, come modificate nel corso dell’esame parlamentare, risulta un procedimento di proroga così articolato:

§         I termini e i regimi giuridici indicati in Tabella 1 in scadenza prima del 15 marzo 2011 sono “fissati” al 31 marzo 2011 (comma 1);

§         per tali termini può essere disposta dal Governo la proroga ulteriore al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2);

§         termini e i regimi giuridici indicati in Tabella 1 “ulteriori” rispetto ai precedenti, quindi in scadenza dopo il 15 marzo 2011, possono essere anch’essi prorogati al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2 in fine);

§         i termini e i regimi giuridici indicati in Tabella 1 in scadenza successivamente al 31 marzo 2011 sono prorogati al 31 dicembre 2012 (comma 2-quinquies primo periodo);

§         i termini e i regimi giuridici indicati in Tabella 1 di cui all’art. 4, co. 9, del d.l. n. 97/2008 conv. l. n. 14/2009 (in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti) e all’art. 1, co. 1 del D.P.R. n. 195/1999 (applicazione degli studi di settore), sono esclusi dalla proroga al 31 dicembre 2012 e sottoposti al regime di proroga con D.P.C.M.

§         il termine di presentazione della relazione sulla situazione economica del paese di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 196/2009, attualmente stabilito entro il mese di aprile di ciascun anno, è fissato entro il 30 settembre di ciascun anno.

 


 

Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».

 

2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui mandato é scaduto 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato é scaduto il 31 dicembre 2010 »;

b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 »;

c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »;

d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».

 

 

L'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

 

In particolare, il comma 2-ter modifica l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni recate dal regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, quindi, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha integrato e modificato il regio decreto n. 12 del 1941, ha introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti in relazione a specifiche materie, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. La nomina a GOT, come a VPO avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (art. 42-ter, RD 12/1941); l’incarico ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge 193/2009 (convertito dalla legge n. 24 del 2010).

 

Il comma 2-quater novella l’articolo 1 del sopra richiamato D.L. n. 193 del 2009, prevedendo la proroga:

§      dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 (e non confermabili ai sensi dell’art. 42-quinquies dell’ordinamento giudiziario);

§      dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 (e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7 della legge n. 374 del 1991).

Nel testo novellato, la proroga opera a far data dal 1° gennaio 2011 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 


 

Articolo 1, comma 2-sexies
(Graduatorie dei concorsi pubblici)

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla «FONTE NORMATIVA. Articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

 

 

Il comma 2-sexies precisa che la proroga del termine (fino al 31 marzo 2011) ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge (n. 7) di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei nei medesimi concorsi.

 

L’articolo 17, comma 19, del D.L. 78/2009, ha prorogato al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

 


 

Articolo 1, comma 2-septies
(Interpretazione autentica relativa al concordato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria)

2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.

 

 

Il comma in esame prevede un’interpretazione autentica con riferimento all’articolo 4-bis del decreto-legge 347/2003[2], che tratta del concordato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nel caso sia stato adottato il programma di ristrutturazione.

 

Si ricorda che le disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e in tale ambito avvalersi del programma di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 270/1999[3], oppure del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a)       lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b)      debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Il citato art. 27 del D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a)       tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

b)      tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis)       per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Ai sensi dell'articolo 2 del citato DL 347/2003, l'impresa in stato di insolvenza può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. Con proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del commissario straordinario; per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione alla procedura, la nomina del commissario e la determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il predetto decreto determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

L'articolo 4 del DL 347/2003 statuisce in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del summenzionato decreto; il comma 1-bis, che, qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto di nomina, il commissario straordinario presenti al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto secondo uno degli indirizzi previsti (programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali) e al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis, che un estratto della relazione e del programma venga tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta motivata del commissario - il termine per la presentazione del programma possa essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico, per non più di ulteriori 90 giorni.

Disposizioni particolari sono previste per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, in caso di programma di ristrutturazione (articolo 4-bis). Nell’ambito della proposta di concordato è infatti possibile:

§       suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

§       contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;

§       ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

§       attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. É riconosciuta anche ai creditori o alle società da essi partecipate la possibilità di costituirsi come assuntori. Tale possibilità è prevista anche per le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Viene inoltre prevista la possibilità, quale patto di concordato, di trasferimento all’assuntore delle azioni revocatorie, di cui all’art. 6 del DL 347/2003, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

La proposta di concordato comporta l’interruzione della procedura di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato. Anche la sola possibilità concreta che venga avanzata una proposta di concordato può comportare l'interruzione delle operazioni di verifica dello stato passivo, previa richiesta in tal senso del commissario straordinario al giudice delegato.

É prevista la formulazione di un'unica proposta di concordato, anche nel caso in cui l'amministrazione straordinaria riguardi un gruppo al quale faccia capo una pluralità di società. Viene, tuttavia, fatta salva l'autonomia delle masse attive e passive riconducibili alle singole imprese, da cui discende la possibilità di trattare in maniera differenziata creditori anche appartenenti alla stessa classe, a seconda dell'effettiva situazione giuridica e patrimoniale di ogni singola società alla quale è riferibile la proposta di concordato.

In capo al commissario straordinario, ove intenda ricorrere al concordato, grava l'obbligo di trasmettere alla cancelleria del tribunale copia del programma di ristrutturazione autorizzato dal Ministro, entro tre giorni dall'autorizzazione all'esecuzione del programma, nonché l'obbligo di depositare presso il giudice delegato istanza di concordato.

É in ogni caso prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella proposta di concordato, e, unitamente a questa, del provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale tutti i soggetti che abbiano interesse a farlo possono depositare in cancelleria memorie scritte e proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, gli importi ivi indicati e le eventuali cause di prelazione. Il medesimo termine vale anche per i soggetti esclusi dall'elenco dei creditori che intendano depositare domanda di ammissione dei rispettivi crediti; corredata dai documenti attestanti i diritti patrimoniali che si intende far valere.

Per ciò che concerne l’accertamento dello stato passivo nel concordato, è disposto che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proposta, il giudice delegato, in collaborazione con il commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi, di quelli esclusi e di quelli ammessi con riserva, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione.

In caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.

Gli elenchi suddetti sono depositati in cancelleria e dichiarati esecutivi con provvedimento del giudice delegato. Il commissario straordinarioè tenuto a dare massima diffusione dell'elenco, necessariamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche con altri mezzi, in modo che i vari creditori ivi presenti siano immediatamente informati. Contestualmente al deposito degli elenchi, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, nonché i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.

Ai creditori esclusi, in tutto o in parte, o ammessi con riserva, è riconosciuto il diritto a ricorrere contro la decisione del giudice delegato. Il ricorso al giudice delegato ai fini dell’opposizione è disciplinato dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare. É altresì riconosciuta ai creditori ammessi la possibilità di impugnare le ammissioni di altri creditori, ai sensi dell’articolo 98 della legge fallimentare.

I termini per proporre l’opposizione da parte dei creditori esclusi e ammessi con riserva, nonché l’impugnazione delle ammissioni di altri creditori, sono determinati in quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta formazione degli elenchi per i creditori residenti in Italia ed in trenta giorni per i residenti all’estero.

Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori cherappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui i creditori siano ripartiti per classi, il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa classe.

Qualora la predetta maggioranza sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale, quando sono previste diverse classi di creditori, può dichiarare approvato il concordato anche quando una o più delle classi eventualmente costituite risultino dissenzienti, a patto che sussista in ogni caso la maggioranza richiesta e che la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato. Il tribunale, ai fini dell’approvazione del concordato, deve comunque previamente appurare che le classi dissenzienti possano essere concretamente soddisfatte in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

La procedura di amministrazione straordinaria si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Nel caso di sentenza di rigetto del concordato, ferma la prosecuzione dell’attività d’impresa, il commissario straordinario può presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 270/1999.

In caso di approvazione del programma di cessione, la prosecuzione dell'esercizio d’impresa può essere estesa fino a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione. Ciò in deroga a quanto previsto dal citato art. 27, comma 2, del D.Lgs. 270/1999.

 

In particolare, la disposizione in esame prevede che il citato art. 4-bis si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

 


 

Articolo 2, comma 1
(5 per mille)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro é destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

 

L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell’IRPEF.

 

In particolare, il primo ed il secondo periodo del comma estendono all’esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all’ articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Ai fini di un aggiornamento dei riferimenti temporali stabiliti nella procedura di attuazione del 5 per mille, contenuta nel citato D.P.C.M, si prevede che i termini in esso contenuti siano aggiornati di un anno in più: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012.

 

La disciplina del 5 per mille 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010. Essa è sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti quanto a criteri di riparto.

In particolare, i soggetti beneficiari del 5 per mille 2010 (ex articolo 2, comma 4-novies, D.L. n. 40/2010) sono:

§         volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

§         finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca accerta i requisiti entro il 30 novembre 2010.

§         finanziamento della ricerca sanitaria;

§         attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§         sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale .

Il decreto legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, si evidenzia che il comma 4-terdecies del citato articolo 2, ha stabilito che all’attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-quinquies.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha disciplinato le finalità e i soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, stabilendo, in particolare, le modalità di accesso degli enti al beneficio, i criteri di determinazione delle liste dei soggetti ammessi, l’attribuzione, la rendicontazione e il recupero del contributo del cinque per mille.

 

Relativamente al 5 per mille 2011, l’Agenzia delle entrate ha adottato la Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011, nella quale ha fissato le date, le modalità d'ammissione, le liste e le modalità di riparto del 5 per mille 2011, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge in commento.

 

Il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 – da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011(articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge n. 220/2010).

Le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 sono complessivamente pari a 400 milioni, ivi considerando in tale importo complessivo anche le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2011, articolo 1, comma 40 e dell’elenco 1 della legge n. 220/2010, destinate ad interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, pari a 100 milioni di euro.

Il comma specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro.

 

A questo proposito si rileva che in sede di conversione del decreto legge, sono stati accolti dal Governo tre ordini del giorno[4] volti ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie per garantire la piena disponibilità dello stanziamento previsto di 100 milioni di euro da destinare alla ricerca e all'assistenza dei malati di sclerosi laterale amiotrofica come stabilito dalla legge di stabilità per il 2011 (O.d.g. n. 9/4086/140 Argentin e n. 9/4086/73 Binetti); nonché a valutare l'opportunità di chiarire sulla base di quali criteri il Governo intenda ripartire materialmente i fondi destinati “fino a 100 milioni” a interventi per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati di sclerosi amiotrofica (SLA) e con quali modalità di impiego che non cancellino la disponibilità di 400 milioni del 5 per mille e non limitino la scelta dei cittadini (O.d.g. n. 9/04086/053 Evangelisti).

 

Per ciò che attiene alle risorse stanziate per il 5 per mille 2010, si ricorda che l’articolo 2, comma 2-quinquies, del D.L. n. 40/2010, ha stabilito che nel bilancio 2011 debbano essere iscritte sul relativo capito (cap. 3094/Economia) le risorse derivanti da quota parte delle maggiori entrate per l’anno 2011 provenienti dalle disposizioni sui giochi (commi da 2-bis a 2-quater del medesimo art. 2 del D.L. n. 40/2010), le quali dovranno essere accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il 5 per mille 2010 è stato poi finanziato, come sopra ricordato, per 100 milioni di euro per il 2011 dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), attraverso le risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, che sarà oggetto di ripartizione con D.P.C.M.

 


 

Articolo 2, comma 1-bis
(Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori confinanti)

1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, é riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».

 

 

La norma riguarda le iniziative e i progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti, disciplinati dalla legge finanziaria per il 2010 nell'ambito delle modifiche apportate all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige.

La norma prevede il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel finanziamento dei progetti stessi.

 

Tra le norme della legge finanziaria 2010 che hanno apportato modifiche all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, i commi 117-121 dell'articolo 2 , disciplinano e quantificano il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale, recati dalla legge 42/2009.

Le due province dovranno provvedere a finanziare iniziative e progetti del Ministero dell’economia e delle finanze relativi anche ai territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. Così stabilisce ora l'articolo 79, comma  1 lett. c) dello statuto di autonomia (DPR 670/1972) come modificato dalla legge finanziaria 2010. 

 

L'articolo 2, commi 117-121 della legge 191/2009, disciplina inoltre gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. É obiettivo che si colloca nella prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni. Anche in questo caso si tratta di «progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con ciascuna delle due province.

Ciascuna delle due Province contribuisce con 40 milioni di Euro annui, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.

Per la realizzazione di questi interventi viene istituito (comma 118) un apposito organismo che dovrà approvare (comma 119) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Questo organismo è composto da due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; un rappresentante del Ministro dell’interno; un rappresentante della provincia autonoma di Trento e uno della provincia autonoma di Bolzano; un rappresentante per ciascuna delle regioni dei territori confinanti. Ai componenti, specifica il comma 121, non è corrisposto alcun compenso (comma 121).

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2011[5] espressamente emanato in attuazione dell’articolo 2, commi da 117 a 121, della legge 191/2009 sopra citata, individua i soggetti beneficiari del finanziamento nei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto reca disposizioni sui criteri di ripartizione e sulle modalità di erogazione del finanziamento e stabilisce la composizione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo. L’ODI, sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM, dovrà definire annualmente la tipologia dei progetti ammessi al finanziamento, i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di verifica dell’attuazione dei progetti. A tal fine nell’ambito dell’ODI dovrà essere deliberata una commissione di approvazione dei progetti (CAP).

L’articolo 12 del DPCM 14 gennaio 2011, infine, ribadisce che i componenti dell’ODI e del CAP non percepiscono alcun compenso comunque denominato. Gli oneri  connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma in esame provvede a finanziare l'organismo di indirizzo – limitatamente all'anno 2011 - attraverso una quota dell'onere posto a carico di ciascuna provincia autonoma.

 


Articolo 2, comma 1-ter
(Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia)

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

 

 

Il comma 1-ter prevede che, fino al completo trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni del demanio marittimo e idrico, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provveda, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi chealla data di entrata in vigore del dell'art. 28 codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, erano già costituiti da valli arginate.

 

Le valli lagunari sono costituite dall'insieme di laghi, canali, acque, boschi, barene, paludi e piccole estensioni contigue alle zone lagunari, nelle quali è esercitata da molti secoli attività prevalentemente di pesca, ma anche agricola e di caccia. La valle da pesca è un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa -costituita da pali o argini- nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva. Nell’insieme, la valle da pesca è un’area artificializzata, creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di naturalità, contribuendo alla protezione dell’ambiente naturale. Nella laguna di Venezia lo sviluppo complessivo delle valli da pesca copre un’area di circa 92 Km2, che costituisce 1/6 della superficie lagunare: ci sono valli più piccole, con una superficie di poche decine di ettari, e altre molto grandi, fino a 1500 ettari.

La disposizione è legata alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Si discute infatti se debba trattarsi di spazi demaniali oppure no e conseguentemente se l'utilizzazione degli stessi sia ascrivibile ad un potere pubblicistico o meno. La questione ha origine dall'interpretazione della definizione di demanio marittimo che scaturisce dall'incrocio delle disposizioni dell'art. 822 del codice civile e l'art. 28 del codice della navigazione. L’articolo 822 del codice civile sancisce formalmente la demanialità del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti (nonché di altri beni), mentre l’articolo 28 del codice della navigazione integra tale casistica aggiungendovi, tra l'altro, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare. L'interpretazione della norma riguarda la questione se l'art. 28 del codice della navigazione, disciplinando separatamente i bacini comunicanti anche temporaneamente con il mare, intenda innovare rispetto alla distinzione affermatasi in dottrina circa la demanialità delle lagune vive e la non demanialità delle lagune morte. La questione è inoltre resa più complessa dal fatto che vi sono compendi considerati proprietà privata in ragione di titoli acquisiti negli Stati preunitari, nei confronti dei quali è incerta l'applicabilità delle disposizioni innovative del codice.

 


Articolo 2, comma 1-quater
(Autorizzazione alla guida di ciclomotori)

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì  che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì  le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta é punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

 

In relazione alla proroga al 31 marzo 2011, disposta in tabella 1, della norma che introduce la prova pratica per l’idoneità alla guida del ciclomotore e dei quadricicli leggeri (minicar), il comma in esame prevede che, con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - da emanarsi entro lo stesso termine del 31 marzo – vengano definite le modalità per il rilascio di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) per i candidati al conseguimento del certificato di idoneità che abilita alla conduzione del ciclomotore. Il decreto dovrà stabilire i limiti di validità dell’autorizzazione, e le modalità per l’esercitazione, in coerenza con quanto prevede l’articolo 122, del codice della strada, ed anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 170, comma 2, del codice. Tale norma vieta il trasporto sul ciclomotore di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.

Lo stesso decreto dovrà prevedere un arco temporale di almeno un mese dal rilascio dell’autorizzazione alla guida e la data dello svolgimento della prova pratica di guida, nonché fra una prova con esitosfavorevole e lo svolgimento di una successiva prova. Nell’ambito del periodo di autorizzazione, è consentito ripetere solo una volta la prova pratica.

A coloro che si esercitano alla guida senza autorizzazione, si applica la sanzione che l’art. 116, comma 13-bis, prevede per i conducenti che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale relativo al periodo 2011-2020 (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010, che tra le possibili azioni da attuare in materia individua:

·      la preparazione prima dell’esame di guida basata su esercitazioni pratiche;

·      l’esame per il conseguimento della patente chenon dovrà semplicemente valutare la conoscenza delle norme del codice della strada o la capacità di eseguire manovre, ma anche prendere in considerazione competenze di guida più estese nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale;

·      la formazione continua successiva al conseguimento della patente per i conducenti non professionisti.

 


Articolo 2, comma 1-quinquies
(Obblighi di comunicazione in materia di procreazione
medicalmente assistita
)

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, é prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 40/2004[6], al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

 

Si osserva che una proroga analoga è contenuta nella Tabella 1 (voce n. 45).

 

Il comma in esame dispone che, fatte salve le disposizioni sul registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di PMA, di cui all’articolo 11 della legge 40/2004, nonché quelle in tema di tracciabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 191/2007[7], tutte le strutture autorizzate inviano i dati richiesti al Ministero della salute che ne cura l’inoltro successivo all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

Le modalità di comunicazione dei dati da parte delle strutture, ai fini del successivo inoltro all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti, sono disciplinate da un decreto del Ministero della salute di natura non regolamentare.

Infine l’ultimo periodo del comma introduce la clausola di invarianza degli oneri finanziari.


 

Articolo 2 commi 1-sexies e 1-septies
(Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivatl da plasma nazionale)

1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

 

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

La norma in esame reca l’attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 sulla produzione di farmaci emoderivati.

In conformità all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010[8], e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, il Ministro della salute con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame:

a) istituisce un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l’adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari[9];

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina le modalità attraverso le quali:

-    l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari; 

-    l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

 

Tali modalità devono essere svolte in attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, la cui attuazione comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014.

 

Le norme in esame sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

 

 

Il citato Accordo Stato – Regioni  del 16 dicembre 2010 comprende, l’allegato A), recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e dell’articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”, e l’allegato B) parte integrante del presente atto, recante “Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261”.

I suddetti documenti sono definiti sulla base delle normative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, ferme restando le competenze delle singole regioni e province autonome nella disciplina delle autorizzazioni all’esercizio e dell’accreditamento delle attività sanitarie e nella programmazione ed organizzazione delle attività stesse.

Le regioni e province autonome si impegnano a recepire con propri provvedimenti i documenti di cui agli Allegati A) e B), entro sei mesi dalla definizione del citato Accordo.

Infine, le regioni e province autonome si impegnano a completare le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta entro il termine massimo di trentasei mesi dalla effettiva disponibilità dell’elenco di valutatori di cui all’Allegato B).

 

La legge 4 giugno 2010, n. 96[10], articolo 40, comma 2, ha modificato il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, recante la disciplina sulle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, prevedendo nuovi criteri per l’individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati, che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni. In particolare, i centri e le medesime aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono possedere determinati requisiti tecnologici e avere gli stabilimenti, idonei ad effettuare il processo di frazionamento, ubicati nei Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui sopra, dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.

Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, prevede che il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende previste, per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

Il comma 5 dell’articolo 15 della legge n. 219 del 2005 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni.  

L’articolo 40, comma 4 della citata legge n. 96 del 2010 ha stabilito che il decreto di cui al citato articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005, deve adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


Articolo 2, comma 1-octies
(Comitato per la verifica delle cause di servizio)

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, é prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 1-octies prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda che ai sensi del DPR n. 461 del 2001 Il Comitato per la verifica delle cause di servizio accerta, per i dipendenti pubblici, la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è integrato da un numero massimo di due ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato.


Articolo 2, comma 2
(Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali
nel Veneto
)

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, é differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

 

L'articolo 2, comma 2, differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Più in dettaglio, viene differito dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal D.M. 1° dicembre 2010 relativamente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento:

-    dei tributi;

-    dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-    dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini di minori entrate fiscali e contributive viene stimato pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 e per la sua copertura si rimanda al successivo articolo 3.

Si ricorda che con il D.M. 1 dicembre 2010[11], emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, danneggiati ed inclusi negli elenchi individuati nell'allegato A dello stesso decreto.

In particolare, nei confronti dei suddetti soggetti, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto già versato, sono stati sospesi:

a)       i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell'IRAP scadenti nello stesso periodo;

b)       i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Per fruire della suddetta sospensione gli aventi diritto, entro il 10 dicembre 2010, hanno dovuto rilasciare ai sindaci dei comuni di residenza (o sede delle relative aziende) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

 

Si segnala che con risoluzione n. 4/E dell’11 febbraio 2011 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “la predetta sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta”.

Tali soggetti, precisa la risoluzione, dovranno pertanto “continuare anche nel corrente anno ad operare le ritenute relative ai redditi erogati nei confronti dei soggetti interessati dall’evento eccezionale in argomento”.

 


Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizioni in materia di rifiuti)

2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può  essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

 

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

 

 

Il comma 2-bis reca una disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania recate dagli artt. 11-12 del D.L. 195/2009, e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali secondo le seguenti modalità:

a) si consente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della legge n. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal provvedimento in esame (comma 19-quater seguente), concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;

b) e c) comuni e province possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[12]. La materia è stata successivamente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[13]. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica ammonta a 9,30 euro per mille kWh in favore delle province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. L’ammontare dell’addizionale in favore dei comuni è pari a 18,59 euro per mille kWh, per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili; per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case, l’addizionale ammonta a euro 20,40 per mille kWh. Tali addizionali sono dovute dai soggetti obbligati al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Esse sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 6 consente – in via generale - alle province, con deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, di incrementare la misura dell’addizionale ad esse spettante fino a euro 11,40 per mille kWh.

 

Relativamente ai citati articoli 11 e 12 del D.L. 195/2009 si ricorda che l’art. 11 provvede all’attribuzione di compiti in materia di gestione dei rifiuti a regione, province e consorzi, disponendo altresì in merito alle risorse da utilizzare per la copertura dei relativi oneri e detta, altresì, norme relative al calcolo e alla riscossione della tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU e TIA). L’art. 12 detta invece disposizioni volte ad agevolare la riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani vantati dai consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti e dalla struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti.

 

Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata - in attuazione dell’art. 12 del D.L. 195/2009 - la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d’emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell’addizionale dell'accisa sull'energia elettrica.

Lo stesso comma prevede che tale maggiorazione venga applicata con una aliquota indifferenziata e consenta l’ottenimento di un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10%.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del D.L. 195/2009 ha disposto che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto.

 


Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(Disposizioni in materia di protezione civile)

2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, é autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può  essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo é corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, é stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può  intervenire anche nei territori per i quali é stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso».

 

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 5, comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;

2) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilitàspeciali».

 

2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), é inserita la seguente:

«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

 

2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, é ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci».

 

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Il comma 2-quater, attraverso l’introduzione di tre nuovi commi all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, prevede, sostanzialmente, la possibilità, per la regione colpita da calamità naturali, di deliberare l’aumento delle imposizioni tributarie o delle addizionali di propria competenza, compresa l'accisa sulla benzina "fino ad un massimo di cinque centesimi per litro".

Il nuovo comma 5-quater della legge n. 225 del 1992 attribuisce, pertanto, al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Il citato articolo 17 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva; ai sensi dell’articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’importo massimo di tale imposta è stato elevato a 0,025 euro per litro.

 

Il nuovo comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile:

·      nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti,

·      in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale.

 

Qualora, invece, sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 28 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici, di cui all’allegato I del Testo Unico sulle accise – TUA (D.Lgs. 504/1995[14]):

-          benzina e benzina senza piombo;

-          gasolio usato come carburante.

L'aumento dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva.

Tale aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Attualmente l’accisa sul gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri; quella sulla benzina a 564,00 euro. Sono previste aliquote agevolate se i suddetti prodotti energetici sono destinati a particolari impieghi.

Il nuovo comma 5-sexies della legge n. 225 del 1992 prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall’art. 28 del decreto legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.

A tal fine dovranno essere conferite al suddetto Fondo anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’art. 5 della legge n. 261 del 1997.

É demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.

 

Il comma 2-quinquies reca ulteriori modifiche all’art. 5 della legge n. 225 del 1992:

a) la prima modifica al comma 2 prevede che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la seconda modifica al comma 5-bis dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della corte dei Conti;

c) la terza modifica, sempre al comma 5-bis, vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa.

 

Il comma 2-sexies, attraverso l’inserimento della nuovalettera c-bis) all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Il comma 2-septies, novellando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

 

Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma 5-bis dell’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività.

Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

 

Si rammenta che il vigente comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 è stato da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 8 del decreto legge n. 208 del 2008 che ha introdotto una procedura di rendicontazione più articolata. Essa prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa Il rendiconto distingue i crediti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione e i debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Viene, infine, prevista anche una sanzione per l’omissione o il ritardo della rendicontazione.

 

 


Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali
delle Autorità portuali
)

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a)         nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)         nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c)         per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

 

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

 

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

I commi da 2-novies a 2-undecies dell’articolo 2 sostituiscono la disciplina, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, relativa alla revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati.

La relazione tecnica, che ha accompagnato la presentazione delle disposizioni in commento, evidenzia che si rende necessario riformare la disciplina introdotta dall’articolo 4, commi 8-bis e seguenti del D.L. n. 40/2010, in quanto tale normativa non ha consentito, sino ad oggi, un’immediata revoca ed inoltre nessun provvedimento di avviso di apertura del procedimento è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto dall’esame della documentazione acquisita presso le varie Autorità portuali è emersa la necessità di verificare le motivazioni addotte dalle Autorità stesse per giustificare la mancata utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.

 

Il comma 2-novies stabilisce che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo 2011.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione (ovvero entro il 28 aprile 2011) dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati e si destina una quota di tali finanziamenti, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità:

a)         una quota non superiore a 150 milioni di euro è destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati, nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, come previsto dall’articolo 1, comma 991, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

Si ricorda che il citato comma 991 ha autorizzato la concessione di un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

b)         una quota non superiore 20 milioni di euro è destinata alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment[15], per consentire l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 7-duodecies, del D.L. n. 194/2009;

Il citato comma 7-duodecies consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino al doppio, e in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011.

Come osserva la già citata relazione tecnica, la disposizione ha trovato applicazione solo in via residuale in ragione della sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e della concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione ed autorizzazione fissati nei titoli già rilasciati.

c)         la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

 

Il comma 2-decies stabilisce che lo stesso decreto di cui al precedente comma 2-novies dovrà individuare le somme che devono essere versate dalle Autorità portuali, interessate dalla revoca, ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per l’anno 2011. Tali somme saranno poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto, nelle ipotesi di cui al comma 2-undecies, ovvero per i finanziamenti originariamente realizzati mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, individuerà anche le quote di finanziamento, ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, soggette a revoca.

Si prevede che la stessa procedura di revoca disciplinata dai commi in esame si applicherà per gli anni 2012 e 2013 e ad essa si darà attuazione con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti cantierabili, dei finanziamenti revocati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

 

Il comma 2-undecies, primo e secondo periodo, che riprende il contenuto del vigente articolo 4, comma 8-bis, secondo e terzo periodo, del citato D.L. n. 40/2010, stabilisce che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto di cui al comma 2-decies disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. Resta fermo l’obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di continuare a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del contributo dovuta in relazione al finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Il terzo periodo del comma 2-undecies abroga i citati commi da 8-bis a 8-quater dell’articolo 4 del D.L. n. 40/2010.

I punti principali che caratterizzano l’intervento in esame rispetto a quanto previsto dal citato D.L. n. 40/2010 riguardano:

§       la previsione che i finanziamenti non utilizzati sono revocati, anziché la previsione della semplice possibilità di revoca;

§       la fissazione di una data (15 marzo 2011) per la revoca;

§       una più precisa individuazione delle finalità alle quali destinare i finanziamenti oggetto di revoca;

§       la previsione di analoghi interventi per gli anni 2012 e 2013.

 

Il quarto periodo del comma 2-undecies prevede infine che la revoca di cui al comma 2-novies non si applica ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati di interesse nazionale, di cui all’articolo 1 della legge n. 426/1998[16].

 


Articolo 2, comma 2-duodecies
(Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo)

2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 2-duodecies dell’articolo 2 prevede un contributo di 200.000 euro per il 2011 in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo.

Il comma dispone che all'assegnazione del contributo medesimo si provvede con il decreto ministeriale di riparto della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010)[17].

 

L’Associazione degli ospedali del mondo, costituita dai ministri della Salute, degli Affari Esteri, dell’Istruzione, Università e Ricerca, degli Italiani nel Mondo nonché dal Ministro dell’Innovazione e le Tecnologie, viene formalmente istituita nel febbraio 2004. Ad essa aderiscono, in qualità di soci ordinari, 44 Centri Sanitari Italiani nel Mondo[18] e 32 Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, rappresentati da Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e grandi Ospedali pubblici e privati. In qualità di soci sostenitori possono aderire, altre istituzioni private, società, consorzi, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative regolarmente costituite, che si impegnino a sostenerne le attività. Finalità proprie dell’organizzazione sono la promozione, la cooperazione sociale ed  il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero. L’Associazione, senza finalità di lucro, è orientata alla cooperazione e alla promozione sociale: in tale contesto, oltre a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di progetto, è impegnata nell’agevolare la dismissione delle apparecchiature sanitarie e tecnologiche - giudicate non più idonee rispetto agli standard raggiunti dalle strutture di appartenenza - a beneficio di quei Centri Sanitari Italiani nel Mondo, che ne facciano richiesta.

Dal punto di vista operativo, l’Associazione è riconosciuta Segretariato di Assistenza Tecnica del progetto IPOCM - Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo – , che ha fra le proprie finalità:

§       la creazione di una rete internet tra Centri Sanitari Italiani nel Mondo e Centri Sanitari Nazionali di Riferimento;

§       la riduzione delle criticità di tipo clinico-diagnostico e tecnico-organizzativo rilevabili nei Centri Sanitari, essenzialmente attraverso l’attivazione del servizio di teleconsulto, nell’interesse dei pazienti e dell’efficienza della struttura;

§       l’aumento delle capacità professionali del personale sanitario dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo attraverso il servizio di formazione a distanza;

§       il supporto per l’attuazione di gemellaggi su tematiche di mutuo interesse tra Centri Sanitari Italiani nel Mondo e Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, anche attraverso lo scambio temporaneo di esperti e la sperimentazione di soluzioni innovative;

§       l’acquisizione dei fabbisogni di salute delle popolazioni afferenti ai Centri Sanitari Italiani nel Mondo per la formulazione di politiche coerenti di cooperazione sanitaria.

 

Il secondo periodo del comma stabilisce che all’onere recato dalla misura in commento – pari a 200.000 euro - si provveda mediante corrispondente riduzione della medesima quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

L’articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge n. 220 del 2010 ha rifinanziato di 924 milioni di euro per l'anno 2011 il Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009.

Una quota di tali risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge.

La restante quota – pari a 50 milioni di euro – è destinata, ai sensi del medesimo comma 40, quarto periodo, ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

La ripartizione e la contestuale individuazione dei beneficiari della quota avviene - ai sensi del quinto periodo del comma 40 - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, coerentemente agli indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Sulla predetta quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata ad interventi vari incidono numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno disposto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Le seguenti disposizioni operano riduzioni sulla predetta quota:

§         articolo 2, comma 2-terdecies: 2 milioni di euro nel 2011 a copertura del finanziamento dell’Istituto italiano studi filosofici e dell’Istituto italiano per gli studi storici;

§         articolo 2, comma 2-quaterdecies: 2 milioni di euro nel 2011 a copertura degli oneri derivanti dal differimento all’anno 2012 dell’applicazione alle federazioni sportive del CONI delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;

§         articolo 2, comma 4-quinquiesdecies: 800.000 euro nel 2011 a copertura degli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2011, del mancato pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione;

§         articolo 2, comma 12-bis: riduzione di 2 milioni nel 2011 a copertura del finanziamento della Continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

§         articolo 2, comma 12-undecies: riduzione di 12,5 milioni nel 2011 a copertura degli oneri derivanti dalla proroga agevolazioni in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali.

§         articolo 2, comma 12-duodecies: riduzione di 5 milioni nel 2011 a copertura del differimento dei termini per il pagamento delle multe relative alle quote-latte;

§         articolo 2, comma 52: riduzione di 400.000 euro nel 2011 a copertura degli oneri derivanti dalla proroga degli incarichi dirigenziali in AGEA

§         articolo 3, comma 1, lett. b), primo periodo: riduzione di 30 milioni nel 2011 a parziale copertura degli oneri del decreto legge n. 225/2010;

§         articolo 3, comma 1, lett. b), secondo e terzo periodo: riduzione di 15 milioni nel 2011 a copertura del rifinanziamento a favore dell’emittenza televisiva locale.

 

Per ciò che concerne gli incrementi, si ricorda che la quota del Fondo destinata ad interventi vari di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 è incrementata di 120 milioni di euro nel 2011 dall’articolo 2, comma 16-sexies del decreto legge. Tale norma prevede inoltre che alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali viene destinata una quota non inferiore a 40 milioni di euro, rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 3, comma 2-bis prevede l’assegnazione al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili delle disponibilità di bilancio relative all’anno 2010 derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono risultati non impegnati sulla base dei rendiconti per gli anni 2007, 2008 e 2009(ex art. 1, D.L. n. 78 del 2010). La relazione tecnica presentata dal Governo quantifica le somme in questione in circa 49,5 milioni per il 2011.


Articolo 2, comma 2-terdecies
(Risorse per l’Istituto italiano di studi filosofici e l’Istituto italiano per gli studi storici)

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 2-terdecies dispone, letteralmente, che per l’esercizio 2011 sono prorogate, nel limite di 2 milioni di euro, le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) a favore dell’Istituto italiano studi filosofici[19] e dell’Istituto italiano per gli studi storici[20], aventi sede a Napoli.

Dispone, peraltro, chealla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili[21] destinata per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011.

Si è, quindi, in presenza di una nuova autorizzazione di spesa – come, peraltro, confermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento che ha introdotto la disposizione[22] – e non di una proroga.

 

L’art. 1, comma 219, della legge finanziaria per il 2005 ha previsto che il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, assegnasse un finanziamento ai due istituti sopra citati per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno. Si è disposto contestualmente che i due istituti presentassero al MEF e al MIUR entro il 31 dicembre di ogni anno i programmi di attività, indicanti, tra l’altro, le altre fonti di finanziamento destinate alla loro realizzazione (art. 1, comma 220).

Con delibera CIPE 35/2005[23] è stato autorizzato per il triennio 2005-2007 un finanziamento di 7,85 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e di 5,05 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano per gli studi storici.

In seguito l’art. 1, comma 1149, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha disposto che le risorse stanziate con la delibera CIPE 35/2005 si intendono prorogate per il biennio 2008/2009.

Per completezza di informazione si segnala che L'Istituto Italiano per gli studi storici figura tra leistituzioni culturaliammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante inserimento nell'apposita tabella ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996; in particolare, per il triennio 2009-2011, all’istituto sono assegnati 78.202,00 euro (D.M. 17 novembre 2009[24]).

 

Con riferimento alla fonte di copertura del nuovo onere, si ricorda che l’articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge n. 220 del 2010 dispone l’incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009. Una quota delle dette risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge.

La restante quota – pari a 50 milioni di euro – è destinata, ai sensi del citato comma 40, quarto periodo, ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

La ripartizione e la contestuale individuazione dei beneficiari della quota avviene - ai sensi del quinto periodo del comma 40 - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, coerentemente agli indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, altre una riduzione.

Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.


Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI)

2-quaterdecies. É differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

 

 

Il comma 2-quaterdecies dell’articolo 2 differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 78/2010[25].

La norma da ultimo citata prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario.

Pertanto, per comprendere la portata della proroga, occorre innanzitutto specificare la natura giuridica delle federazioni sportive al fine di individuare le misure contenute nell’articolo 6 alle stesse applicabili.

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1999[26], come modificato dal D.lgs. n. 15 del 2004[27], il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

In ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva nonché le associazioni benemerite e stabilisce i principi ispiratori dei loro statuti.

Il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, confermati con il Decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa il 19 novembre 2008 al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 242 del 1999, mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato, 31 sono presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[28].

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Con riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[29] ed assegna contributi agli altri organismi sportivi[30].

Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. e), dello Statuto[31], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni[32].

Per quanto attiene al personale, si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze del CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa, contestualmente costituita. Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali[33]. E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010. Da ultimo, l’art. 35, c. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

 

Considerato che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.

In particolare, alle federazioni sportive private si applica l’articolo 6, co. 2, del decreto, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

 

L’art. 6, co. 2, rende onorifica, a decorrere dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi. La partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010[34], l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

 

Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del decreto-legge 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate. Quest’ultima disposizione dovrebbe altresì applicarsi anche alle federazioni sportive private inserite nell’elenco ISTAT.

 

In particolare, l’art. 6, comma 1, rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[35].

Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n. 112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.

In ordine a quanto sopra esposto, l’articolo 68 fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:

- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;

- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

L’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):

-      ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

-      ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti.

 

Alle federazioni sportive inserite nell’elenco ISTAT (v. supra) si applicano le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 che prevedono misure di contenimento previste delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione, per autovetture e buoni pasto.

 

Tutte le disposizioni richiamate, infatti, si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT.

Segnatamente, il comma 7 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 8, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20%della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Il comma 9 introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto dieffettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 12 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenutanel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente di formazione del personale. Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 14, riduce, a decorreredal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A.,incluse le autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.

 

La proroga dell’applicazione delle disposizioni citate al 2012 - che ha contenuto oneroso - è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Pertanto, si dispone che all’onere conseguente si provveda per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi  dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Una quota parte di tale somma, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La residua quota di 50 milioni di euro – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 

L’ultimo periodo della disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[36], specificando che “fino alla revisione organica della disciplina di settore”, il medesimo decreto 165 - che pone norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – continua ad applicarsi al CONI.

 

L’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 individua, attraverso il criterio della enumerazione, il campo di applicazione soggettivo delle norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., ivi contenute. A tale scopo, sono considerate amministrazioni pubbliche: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, leaziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Quanto alla natura giuridica del CONI, che è ente pubblico non economico, si rinvia alla ampia ricostruzione di cui sopra, a commento della prima parte del comma in esame.

 

La norma dell’ultimo periodo non ha carattere innovativo poiché le disposizioni del decreto 165/2001 si applicano già al CONI che, in qualità di ente pubblico non economico, rientra nelle categorie di soggetti pubblici elencati nell’articolo 1, co. 2, d.lgs. 165/2001.

 


Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies
(Ente irriguo Puglia, Lucania e Irpinia)

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, é differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato é limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine entro il quale l’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

 

Si ricorda che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (cd. “taglia enti”) aveva disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici. L’articolo 26 citato disponeva infatti che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e di altri enti espressamente elencati, fossero soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Disponeva inoltre la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

É intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 205/08, che prorogava - per quel che riguarda l'EIPLI - al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 stabilito dal primo comma dell'articolo 26 del D.L. n. 112/08.

Il termine del 31 marzo 2010 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

 

Il comma in esame prescrive altresì al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di provvedere, con le procedure del citato articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di adottare il regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.Al relativo onere l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio.

 

Il comma dispone, inoltre, che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, di 272 mila euro per il 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), con una dotazione iniziale di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Il Fondo, che opera in termini di sola cassa ed è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato concessi in virtù di autorizzazioni legislative, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

Nel decreto legge in esame sono contenute varie disposizioni che prevedono una riduzione degli stanziamenti del fondo in oggetto ai fini della compensazione degli effetti finanziari delle misure in esse contenute. Il Fondo viene ridotto dalle seguenti norme:

-          articolo 2, comma 3-sexies: riduzione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a compensazione degli effetti derivanti dalla proroga dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo;

-          articolo 2, comma 6-ter: riduzione di 7,5 milioni nel 2011, di 4,9 milioni nel 2012 e di 3,4 milioni nel 2013 a compensazione degli effetti derivanti dalle misure finalizzate alle esigenze di funzionamento Corpo delle capitanerie di porto;

-          articolo 2, comma 16-quinquies: riduzione di 15 milioni nel 2011 a compensazione degli effetti finanziari derivanti dal finanziamento della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano (comma 16-ter), delle attività di infrastrutturazione informatica delle attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015 (comma 16-quater) e delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 16-quinquies);

-          articolo 2, comma 16-sexies: riduzione di 120 milioni nel 2011 del Fondo attualizzazione contributi pluriennali a compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla previsione del versamento al Fondo esigenze urgenti e indifferibili delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010 (pari a 120 milioni di euro) relative al Fondo per l'adeguamento prezzi;

-          articolo 3, comma 2, lettera b) riduzione di 107 milioni di euro per il 2011 a parziale copertura del degli oneri derivanti dal decreto-legge (art. 2, commi 1-6).

-          articolo 3,comma 2-bis riduzione di 49,5 milioni di euro per il 2011 a parziale copertura del degli oneri derivanti dall’assegnazione al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili delle disponibilità di bilancio relative all’anno 2010 derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono risultati non impegnati sulla base dei rendiconti per gli anni 2007, 2008 e 2009.


 

Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies e 3-octies
(Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo)

3. É sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma é disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

(…)

3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti»;

b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti»

(…)

3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

(…)

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

Il comma 3 e il comma 3-quater recano disposizioni finalizzate a prorogare i termini per la ripresa, rispettivamente, dei versamenti sospesi e degli adempimenti sospesi ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.

In particolare, il comma 3 dispone una ulteriore proroga del termine di sospensione delle rate, da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai versamenti tributari e contributivi[37] sospesi ai sensi del richiamato articolo 39.

Il testo contenuto nel decreto legge pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore il 29 dicembre 2010 recava la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.

 

L’articolo 39 del D.L. n. 78/2010, nel recare disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, ha disposto, ai commi da 1 a 3, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ed al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi INAIL in favore:

-          delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo;

-          dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

La ripresa dei versamenti sospesi deve avvenire, ai sensi dei commi da 3-bis a 3-quater del richiamato articolo 39, mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011 senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Il termine per gli adempimenti, diversi dai versamenti, è fissato, dai medesimicommi, al mese di gennaio 2011. Rientrano nell’ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

- tutti i versamenti tributari sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 1 dispone la proroga al 20 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

- tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il comma 3 dispone la proroga al 15 dicembre 2010 sia quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 151122 del 23 novembre 2010 erano state disciplinate le modalità di versamento delle rate dovute a decorrere da gennaio 2010.

 

Il comma in esame prevede inoltre che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Tale D.P.C.M., pertanto, dovrebbe disciplinare le modalità di recupero delle rate sospese entro il 2011.

 

Il comma 3-quater dispone una proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi dell’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter del D.L. n. 78/2010 sopra illustrato.

La modifica viene introdotta novellando i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Il comma 3-sexies dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila.

 

Più specificamente, si prevede, in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.

 

I commi 7-10 dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 dettano norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali. Più specificamente, il comma 9 contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio, attraverso la sostituzione del comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008.

Il nuovo testo stabilisce il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti che non eccedono il parametro di spesa per il personale possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

L’articolo 24 del D.Lgs. 150/2009 prevede che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001[38] le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Infine, la collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), dello stesso D.Lgs. 150, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

 

Lo stesso comma prevede altresì la facoltà, per i comuni della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla L. 24 giugno 2009, n. 77[39], con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto dì stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente.

 

I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. L’ultimo periodo del comma 3-sexies, infine, stabilisce che alla compensazione degli effetti intermini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai precedenti periodi, si provveda mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, in misura pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di in termini di sola cassa.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

Nel decreto legge in esame sono contenute varie disposizioni che prevedono una riduzione degli stanziamenti del Fondo in oggetto ai fini della compensazione degli effetti finanziari delle misure in esse contenute. Per una complessiva ricostruzione delle stesse si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-quinquiesdecies.

 

Il comma 3-octies dispone l'avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal D.M. Ambiente 29 maggio 2008.

I lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno 2011 dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'O.P.C.M. 4 ottobre 2007, n. 3614, lo stesso Commissario è stato chiamato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi.

Si ricorda, altresì, che con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 (G.U. 4 gennaio 2011, n. 2) lo stato di emergenza relativo alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Le opere di bonifica, che dovranno consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla ripresa economica ed occupazionale delle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009.

 

Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009 (recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).

 


Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter
(Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»)

3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

 

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

 

 

I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

In caso di inadempimento entro tale termine si dovrà ricorrere ad un commissario ad acta da nominare con DPCM entro i successivi trenta giorni.

Da ultimo, viene esplicitato che per l’attuazione di tali norme si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate con il citato art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

 

Si rammenta che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del il Parco nazionale «Costa teatina» con DPR da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa della regione Abruzzo.

Per l’istituzione del parco, da realizzarsi entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, veniva previsti limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Successivamente, con atto notificato il 4 maggio 2001, la Regione Abruzzo ha proposto "ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato", avente ad oggetto l’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. La denunciata violazione del principio di leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad avviso della Regione Abruzzo, nella menomazione delle sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un "conflitto di attribuzioni". Dal suo canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002, ha ritenuto la questione non fondata in quanto la norma impugnata non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione, ma ne prevede l’istituzione ad opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione.

 


Articolo 2, comma 3-quinquies
(Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell’Abruzzo)

3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, é inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

 

 

Il comma 3-quinquies, aggiungendo il comma 4-ter.2 all'articolo 4 del DL 347/2003[40],riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria, termine in precedenza fissato al 31 dicembre 2010 dal comma 4-quater dell’art. 39 del DL 78/2010 che, a sua volta, aveva novellato il citato articolo 4 del DL 347/2003.

La proroga, che deve essere richiesta dal commissario straordinario e può essere concessa solo dopo aver sentito il comitato di sorveglianza[41], può essere accordata nel caso in cui il programma non risulti completato al termine di scadenza, in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni riguardanti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali[42].

 

Si ricorda che le disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e in tale ambito avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 270/1999[43], oppure del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

c)       lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

d)       debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Il citato art. 27 del D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

c)       tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

d)       tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis)       per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Ai sensi dell'articolo 2 del citato DL 347/2003, l'impresa in stato di insolvenza può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. Con proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del commissario straordinario; per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione alla procedura, la nomina del commissario e la determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il predetto decreto determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

L'articolo 4 del DL 347/2003 statuisce in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del summenzionato decreto; il comma 1-bis, che, qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto di nomina, il commissario straordinario presenti al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto secondo uno degli indirizzi previsti (programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali) e al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis, che un estratto della relazione e del programma venga tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta motivata del commissario - il termine per la presentazione del programma possa essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico, per non più di ulteriori 90 giorni.

 

L’ultimo periodo del suddetto comma 4-ter.2 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute nel limite massimo di 2,5 milioni di euro, e dispone che a tale onere si provveda a valere sulle risorse, provenienti dalla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, destinate – ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009 - al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone della regione Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.

 

Si ricorda che l’articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 (terremoto Abruzzo), per il finanziamento degli interventi di ricostruzione, ha disposto l’assegnazione - nell’ambito delle risorse del FAS relative al periodo di programmazione 2007-2013 – di un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo strategicoper il Paese a sostegno dell'economia reale, e di un importo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture. Tali importi devono essere ripartiti dal CIPE in quote annuali.

Relativamente al Fondo strategico, con delibera del 26 giugno 2009, n. 35 il CIPE ha deliberato l’importo di 3.955 milioni per gli interventi connessi al terremoto. L'articolazione pluriennale delle risorse è stata rimessa a successive delibere, anche sulla base dei fabbisogni comunicati dal Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Nell’ambito dell’importo complessivo di 3.955 milioni previsto dalla delibera n. 35, il CIPE ha già provveduto ad assegnare, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, 227 milioni per il 2009 e 567 milioni nel 2010 (delibera n. 95 del 6 novembre 2009).

Relativamente al Fondo infrastrutture, il CIPE ha assegnato, con delibera n. 79 del 31 luglio 2009, 40 milioni per la ricostruzione dell’Università dell’Aquila; con delibera n. 82 del 6 novembre 2009, 200,8 milioni per la ricostruzione di 27 edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila.

 

 


Articolo 2, comma 3-septies
(Rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell’Aquila)

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila, é differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

 

 

Il comma 3-septies differisce al 1° novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila e proroga, conseguentemente,l’operatività degli organi attuali, al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell’aprile 2009, come individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009).

Già l’art. 23, comma 1, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) aveva recato analoghe misure, differendo l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi in questione al 30 aprile 2011.

 

La legge 508/1999[44] ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), e cioè: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza.

L’assetto ordinamentale delle istituzioni di alta formazione artistico musicale è stato definito dal D.P.R. n. 132 del 2003[45]. Gli organi di queste ultime, in base all’art. 4 del D.P.R., sono: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei docenti; la consulta degli studenti.

Tali organi, ad eccezione del collegio dei docenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il presidente è nominato dal Ministro competente nell’ambito di una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. I soggetti proposti devono possedere requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché avere comprovata esperienza gestionale di enti di istituzioni culturali, ovvero riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il Ministro provvede poi alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette designazioni (Art. 5[46]).

L’intera procedura prende pertanto avvio 60 giorni prima della data di effettiva scadenza del mandato.

Il direttore, responsabile dell'andamento didattico e scientifico dell'istituzione, è eletto (ogni 3 anni) dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: ne fanno parte di diritto il presidente e il direttore, affiancati da un docente ed uno studente (designati, rispettivamente, dal consiglio accademico e dalla consulta degli studenti), nonché da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro.

Il consiglio, inoltre, è integrato, fino ad un massimo di due componenti, da membri nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora tali soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione.

Il consiglio accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, è composto da un numero dispari di componenti (fino ad un massimo di tredici), individuato in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Ne fanno parte, oltre al direttore che lo presiede, i docenti eletti dal corpo docente e due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Il collegio dei docenti, che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione, è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte.

Della consulta degli studenti fanno parte studenti eletti in numero variabile (da tre a undici) in ragione dell’entità complessiva della popolazione studentesca.

 


Articolo 2, comma 3-novies
(Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell’Aquila)

3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

 

 

Il comma 3-novies riguarda gli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale (STMG)[47] di cui alla deliberazione ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Il comma stabilisce che ai predetti impianti continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal “Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica[48] (di cui all’art. 2, comma 1, lett. b3), del citato DM) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

Si ricorda difatti che l’art. 2, comma 173, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) dispone che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia di impianti con integrazione architettonica di cui di cui all’art. 2, comma 1, lett. b3), del DM 19 febbraio 2007, ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. Tale ultimo articolo attribuisce alla tipologia di impianti con integrazione architettonica una tariffa incentivante più alta rispetto alle altre due tipologie di impianti (impianti fotovoltaici non integrati e impianto fotovoltaici parzialmente integrati).

 

E previsto inoltre che la norma in esame si applica anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del DM 6 agosto 2010, che contiene le nuove modalità di incentivazione con riferimento agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel triennio 2011-2013 (“Terzo Conto Energia”).

L’art. 19 del citato DM 6 agosto 2010 dispone, al comma 1, che ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 173, della legge 244/2007 (cfr. supra), gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali o regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del medesimo DM 6 agosto 2010 («impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»). Si consideri che l’art. 8 del predetto DM attribuisce agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici una tariffa incentivante più alta rispetto agli altri impianti fotovoltaici.

Il comma 2 dello stesso art. 19 precisa quindi che, al fine di rispettare le norme generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell’accesso al mercato elettrico, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del medesimo DM 6 agosto 2010 (cioè prima del 25 agosto 2010).

 

Si ricorda che, in attuazione del disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE, dal 2005 in Italia è stata introdotta una nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di potenza elettrica, il c.d. cosiddetto “Conto Energia” (in sostituzione del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale per la costruzione degli impianti – erogati, sotto varie forme, a livello regionale, nazionale o comunitario - e idoneo a finanziare il 50-75% del costo di investimento).

Il DM 28 luglio 2005[49] (e successivamente il DM 19 febbraio 2007: cfr. infra) ha infatti definito i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni comunitarie.

A differenza delle incentivazioni “in conto capitale”, questo meccanismo incentiva “in conto esercizio” l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, il cui surplus potrà essere venduto alla rete stessa a tariffe incentivanti[50].

Ai DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 è poi subentrato il DM 19 febbraio 2007 disciplinante il “Secondo Conto Energia”.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, apportate dal DM 19 febbraio 2007, riguardano: la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l’eliminazione delle graduatorie e con la possibilità di richiesta dell’incentivazione al GSE dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile; tariffe differenziate in base al grado di integrazione architettonica; maggiorazioni delle tariffe per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli comuni, autoproduttori, scuole e strutture sanitarie pubbliche, ecc); l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

Con il successivo il DM 6 agosto 2010 sono state quindi introdotte nuove modalità di incentivazione con riferimento agli impianti che entrino in esercizio nel triennio 2011-2013 (“Terzo Conto Energia”)[51]. L’Autorità per l’energia ha dato attuazione a tale decreto con la delibera ARG/elt 181/10.

Il DM 6 agosto 2010 prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti da esso previste gli impianti che entrano in esercizio – come detto a partire dal 2011 - a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie:

§         impianti solari fotovoltaici;

§         impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

§         impianti a concentrazione;

§         impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Per ogni categoria è prevista una tariffa incentivante e un tetto massimo di potenza incentivabile. I trattamenti economici previsti dal decreto tengono conto della tipologia delle iniziative e della attesa evoluzione dei costi.

Nel nuovo decreto vengono modificati due aspetti fondamentali: la tempistica e la modalità di invio della documentazione da parte del richiedente.

Per quanto riguarda la tempistica, il soggetto responsabile deve richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) l’incentivo entro 90 giorni dall’entrata in servizio dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE. Il GSE avrà 120 giorni per determinare la tariffa ed erogare l’incentivo.

A differenza di quanto accadeva con la procedura precedente, la documentazione per l’ottenimento dell’incentivo deve essere inviata esclusivamente per via telematica.

Infine, si segnala che il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, approvato definitivamente ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interviene nuovamente sull’incentivazione degli impianti fotovoltaici, prevedendo che gli incentivi del Terzo Conto Energia saranno concessi solamente agli impianti che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli impianti che entrino in esercizio successivamente a tale termine l'incentivazione sarà disciplinata, entro il 30 aprile 2011, con un nuovo decreto ministeriale che dovrà: determinare un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici incentivabili; determinare le tariffe incentivanti tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie e di impianto e degli incentivi applicati negli altri Paesi UE; prevedere tariffe incentivanti e quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime.


Articolo 2, comma 3-decies
(Giornata della memoria delle vittime del terremoto)

3-decies. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.

 

 

Con la disposizione in esame è istituita, a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali che si sono verificati in Italia.

La Giornata verrà celebrata ogni anno, il giorno 6 aprile.

 

In proposito, si segnala che la I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, il 22 settembre 2010, ha concluso l’esame di due proposte di legge A.C. 197[52] e A.C. 3351[53], che prevedono l’istituzione di una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie, la prima, e di disastri ambientali e industriali, la seconda, causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali, chiedendone l’assegnazione in sede legislativa, che l’Assemblea ha successivamente deliberato il 6 ottobre 2010.

 

La disposizione specifica che l’istituzione della Giornata non costituisce festività ai fini lavorativi. Pertanto, non determina gli effetti previsti dalla L. 260/1949[54]; in ragione di ciò, qualora cada in giorni feriali, non può costituire giorno di vacanza né, in generale, può determinare riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici e per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi della L. 54/1977[55] (art. 1, co. 2).

 

L’art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successivamente, la citata L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Si ricorda, inoltre, che l’istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. Tuttavia, l’intervento con legge appare strettamente necessario solo per l’individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza.


 

Articolo 2, commi da 4 a 4-quater
(Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

 

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

 

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 é istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

 

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa é riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 2 proroga a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Nel dettaglio, si tratta delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'articolo 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della legge n. 244 del 2007.

Credito di imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema (art. 1, commi da 325 a 328[56] della L. 244/2007)

Il primo gruppo di disposizioni oggetto di proroga (come già detto supra, sino al 31 dicembre 2013) riguardano le agevolazioni concesse sotto forma di credito di imposta sia ad imprese esterne, sia ad imprese interne alla filiera cinematografica.

In primo luogo, è prorogato il credito di imposta (articolo 1, comma 325, della l. 244/2007) in favore dei soggetti passivi IRES (di cui all’art. 73 del TUIR[57]) e dei titolari di reddito di impresa, a fini IRPEF, che non appartengono al settore cinematografico ed audiovisivo e sono associati in partecipazione secondo le norme del codice civile[58] (cd. tax credit esterno).

Esso è riconosciuto nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[59]. Il beneficio è esteso anche ai contratti di cointeressenza, di cui all’articolo 2554 del codice civile[60], ed è concesso fino all’importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta.

Il successivo comma 326 pone il cd. “requisito di territorialità” ai fini della fruizione della predetta misura: in tal senso, le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Oggetto di proroga è inoltre il credito di imposta(articolo 1, comma 327, della legge 244/2007, cd. tax credit interno) riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, ai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:

a)    per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi del predetto articolo 5 del D.lgs. n. 28/2004, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

b)    per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

                             1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale[61],, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

                             2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

                             3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

c)      per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1)                      al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2)                      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

 

Il comma 328 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i suindicati benefici alle imprese interne alla filiera non sono cumulabili a favore della stessa impresa, ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo la nozione di controllo rilevante a fini civilistici.[62].

 

Ai sensi del successivo comma 330, gli apporti di cui ai già illustrati commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono in ogni caso superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica. Il comma 331 prescrive che i medesimi crediti d’imposta  possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film (di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161[63]) e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge (ai sensi dei commi 326 e 330).

I suddetti crediti di imposta non concorrono:

-      alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

-      alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In base al comma 332, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

Sul punto, si ricorda che l’articolo 13 del D.lgs. n. 28 del 2004 si riferisce ai contributi concessi per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 2), per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 3) e ai contributi corrisposti alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

Il comma 333 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 325 a 332[64]. Il comma 334 subordina l’efficacia delle agevolazioni introdotte all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[65], richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta per l’utilizzo di manodopera italiana

É altresì prorogato il gruppo di norme (articolo 1, commi da 335 a 337 della L. 244/2007) che attribuiscono un credito d’imposta alle imprese che si avvalgono di manodopera italiana.

Alle imprese di produzione esecutiva o post esecutiva nazionali viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento dei costi di produzione e nel limite di 5 milioni di euro per film, per l’utilizzo di mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere per i film, o le parti di questi, girati sul territorio nazionale. Anche in questo caso l’indicazione di disposizioni applicative è rimessa ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (art. 1, commi 335-336).

Analogamente a quanto previsto per il credito d’imposta di cui ai già commentati commi 325-330, il comma 337 stabilisce che il credito di imposta per l’uso di manodopera italiana non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico.

Le disposizioni in commento prorogano le ulteriori agevolazioni in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche disposte all’articolo 1, commi 338-340 della legge finanziaria 2008.

In particolare, il comma 338 stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, e solo alle che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[66].

Il comma 339 concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, dispone che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 non si applichi il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all’articolo 1, comma 53 della citata legge finanziaria 2008.

 

Il comma 4-teristituisce per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose,  il contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Per le disposizioni applicative della nuova disciplina, anche con riguardo alle procedure di riscossione e di versamento del contributo, si fa rinvio ad un decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo presentato al Senato stima che dalla disposizione in commento, sulla base dei dati SIAE, può derivare una maggiore entrata di 120 milioni annui per il triennio 2011-2013.

 

Il comma 4-quater fissa, per l’onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90 milioni per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e dispone la relativa copertura.

In particolare si provvede:

o        per l’anno 2011, quanto a euro 45 milioni, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3 del decreto-legge (si veda infra);

o        quanto a euro 45 milioni per l’anno 2011 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale sul biglietto di ingresso alle sale cinematografiche introdotto dal comma 4-ter.

Si prevede, inoltre, che l’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche istituito presso il Ministero dall’articolo 12 del già citato D.lgs. 28/2004.

 

Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il D.M. 6 marzo 2006, in attuazione dell’art. 12, comma 5, del D.lgs., ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche[67], il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità (indicate dall’art. 12, comma 3, del D.lgs.):

a)       finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       contributi a favore delle imprese e di esercizio e dei proprietari delle sale cinematografiche per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento delle medesime;

d)       contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per ristrutturazione e adeguamento di stabilimenti per la produzione e la postproduzione;

e)       contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

 


Articolo 2, comma 4-quinquies
(Contributi all’editoria per le emittenti televisive)

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 4-quinquies estende all’anno finanziario 2011 la concessione di contributi – nel limite di 1 milione di euro – alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, della L. n. 250 del 1990[68].

Al relativo onere si provvede a valere sull’incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale (di cui all’art. 10 del D.L. n. 323 del 1993) disposto dall’art. 1, comma 61, della legge di stabilità 2011.

 

L’art. 3, comma 2-ter, della L. n. 250 del 1990, nel testo modificato dall’art. 1, comma 717, della L. n. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007), ha previsto, tra l’altro, la concessione di contributi – in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa[69] – in favore delle imprese editrici che editano giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige[70]. La norma ha anche esteso il medesimo beneficio – per gli anni 2007, 2008 e 2009, per un importo annuo complessivo di due milioni di euro – alle emittenti radiotelevisive[71] che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle medesime regioni[72].

Successivamente, l’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007[73], interpretando autenticamente il comma 2-ter dell’art. 3 della L. 250/1990, e inserendo in esso il comma 2-quinquies, ha specificato i criteri per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ivi considerate. In particolare, la lett. c) del comma 2-quinquies ha stabilito che l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive[74].

 

Nello stesso ambito si ricorda, tra l’altro, che l’art. 10-sexies, comma 1, lettera a), del D.L. n. 194 del 2009[75] ha stabilito la non applicabilità a quotidiani ed emittenti radiotelevisive di cui all’art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990, per i contributi relativi al 2009, delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 62, della legge finanziaria 2010[76] (L. 191/2009), che hanno limitato l’erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. A tali testate è corrisposto un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008.

 

 


Articolo 2, comma 4-sexies
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

 

 

Il comma 4-sexies prevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010 e fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009.

 

L’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010, recante disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici, prevede che le risorse all’uopo disponibili[77], ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, convertito dalla L. 77/2009, siano destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. Riguardo tale piano, è stato previsto l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in oggetto sono state demandate ad un apposito decreto interministeriale, che allo stato attuale non risulta ancora essere stato emanato.

 

L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 39 del 2009, ha stabilito che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministripreviste all’articolo 1 del D.L. 39/2009, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Nella norma è stato fissato il limite del 7% dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli interventi ai territori dei comuni elencati al precedente articolo 1 ed è stata specificata la loro finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici” indicate dall’articolo 4 dello stesso provvedimento.

In ogni caso, l’attuazione degli investimenti sopra citati non esclude il completamento di quelli in corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale interruzione dei programmi di investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni concernenti gli investimenti degli enti previdenziali pubblici sono contenuti anche nell’articolo 2, comma 17-septies, alla cui scheda si rimanda.

 


Articolo 2, comma 4-septies
(Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)

4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

 

 

L’articolo 2, comma 4-septies, detta una disposizione applicabile ai componenti dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali (dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La disposizione, derogando parzialmente all’art. 2, comma 4 del DPR n. 169/2005, stabilisce per l’eleggibilità di tali soggetti il limite dei tre mandati consecutivi.

L’art. 2, comma 4, del DPR n. 169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) stabilisce che i consiglieri restano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

 


Articolo 2, comma 4-octies
(Fondo per il passaggio al digitale)

4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente é autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

 

 

Il comma 4-octies proroga per l’anno 2011 l’applicazione degli interventi previsti dall’art. 1, commi 927, 928 e 929 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale.

Tale Fondo è stato istituito presso il Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) dal citato comma 927, al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, per la realizzazione di specifici interventi: incentivazione della produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Il comma 928 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2007, per la realizzazione dei predetti interventi, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Per la copertura dell’onere, pari a 30 milioni di euro per il 2011, il comma in esame dispone che si provveda nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge n. 69/2009, il cuiarticolo 1 prevede che il Governo individui un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

 


Articolo 2, comma 4-novies
(Istituzioni scolastiche italiane all’estero)

4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola é prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può  quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.

Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

 

 

Il comma 4-novies dispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sedee, in ragione del termine fissato, precisa chela stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 vengono inoltre sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all’altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee[78], nonché i trasferimenti d’ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate.

Si prevede infine che, fino al 31 agosto 2012, sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

 

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994[79] e dall’art. 9 della legge 147/2000[80].

Attualmente (art. 9 L. 147/2000) la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 (Contingenti di personale da destinare all’estero) del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.  

Il personale in questione non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi non possono essere continuativi, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione per poter concorrere a un nuovo incarico.

Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto un particolare trattamento giuridico ed economico (artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994). In particolare, vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia[81].

Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs. 297/1994 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

 

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si è ridotto da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si è proceduto attraverso novella delle disposizioni previgenti.

 


Articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

 

4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: « 6, » è soppressa;

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

 

4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle del settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

 

 

I commi da 4-decies a 4-terdeciesdell’articolo 2, introdotti dalla legge di conversione, recano disposizioni relative all’autotrasporto di merci per conto di terzi.

 

Il comma 4-decies proroga al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Tale garanzia è concessa mediante ricorso alla Sezione speciale[82] riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il D.M. 21 settembre 2010, che ha concesso la garanzia statale per l’acquisto dei sopra indicati veicoli e rimorchi, aveva fissato, mediante rinvio all’articolo 3, del D.P.C.M. 3 giugno 2009[83], la scadenza dell’intervento al 31 dicembre 2010.

La garanzia in esame, la cui proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell’Unione europea, è concessa quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria».

 

Si segnala che il testo originario del decreto-legge prevedeva una proroga della possibilità di godere della menzionata garanzia sino al 31 marzo 2011. Tale previsione, contenuta nella tabella 1 (punto 37), è stata soppressa dalla legge di conversione.

 

Il comma 4-undecies dell’articolo 2 novella i commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008[84], il quale ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

In particolare la modifica introdotta dalla lettera a) del comma in esame comporta che, per la violazione del comma 6 del citato articolo 83-bis, non si applica la sanzione, precedentemente prevista, dell’esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell’esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge.

Il citato comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La lettera b) aggiunge un periodo finale al citato comma 15 con il quale si consente all’autorità competente[85] ad irrogare le sanzioni, di cui al comma 14, di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse. La conoscenza di tali informazioni è finalizzata all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

Il comma 4-duodecies, primo periodo, prevede il differimento, per l’anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 144/1999[86]. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all’articolo 44 del D.P.R. 1124/1965[87].

L’articolo 55, comma 5, disciplina i termini di pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo l'unificazione al giorno 16 (dei mesi di scadenza) dei termini relativi ai premi, ivi compresi quelli dovuti all'IPSEMA quale ente competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime[88].

La procedura di rateizzazione del pagamento viene estesa anche alla regolazione del premio prevista dal comma 5 dell’articolo 28 del T.U. 1124/1965 in riferimento alle operazioni di conguaglio annuale dei premi anticipati durante l'esercizio, con riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

 

Il secondo periodo del comma 4-duodecies prevede che parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 276 milioni di euro per il 2011, ferma restando la destinazione in favore di tale settore, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate.

Gli stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di euro e la ripartizione deve essere effettuata, entro il 31 gennaio 2011, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

 

Il comma 4-terdecies sostituisce il comma 3 dell’art. 11-bis (rubricato “Imballaggi e unità di movimentazione”)[89] del D.Lgs. 286/2005.

Esso prevede che per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione vengano applicati gli articoli 126 e 128 del TU delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, relativi al commercio di cose antiche o usate.

In base alle previsioni di cui ai citati articoli 126 e 128, dunque, risulta essere necessario ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione:

§      effettuare una dichiarazione preventiva di esercizio all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 126);

§      svolgere la propria attività esclusivamente con persone munite di carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato (art. 128, co. 1);

§      tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 128, co. 2).

La differenza tra la nuova formulazione del comma 3 e quella originaria sta proprio nei requisiti richiesti ai fini dell’esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione, che prima si concretizzavano:

§       nel possesso di una licenza rilasciata dalla questura competente per territorio;

§       nell’indicazione, da parte del titolare della licenza, da effettuarsi giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

 


 

Articolo 2, comma 4-quaterdecies
(Contratti di servizio pubblico ferroviario)

4-quaterdecies. É prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

 

 

Il comma 4-quaterdecies dell’articolo 2 proroga al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico.[90]

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge n. 166/2002[91], i contratti di servizio di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico devono essere sottoscritti almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore e il contratto di servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale per il periodo 2009-2014 non risulta ancora essere stato sottoscritto, così come non è stato sottoscritto il contratto relativo al trasporto merci.

Il secondo periodo del comma in esame, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere alla società Trenitalia spa, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario.

 


Articolo 2, comma 4-quinquiesdecies
(Contributo unificato per le controversie di lavoro)

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 4-quinquiesdecies dell’art. 2 prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non sia dovuto il pagamento del contributo unificato. In via transitoria, fino alla data indicata, quindi, troverà applicazione la disciplina del TU giustizia (DPR 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

L’art. 2, comma 212 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto in particolare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esenti da ogni imposta o tassa).

Agli oneri derivanti dalla disposizione - quantificati in 800.000 euro per il 2011- si provvede attraverso corrispondente riduzione della dotazione finanziaria che della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010)

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Di tale somma, 874 milioni sono destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I residui 50 milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 


Articolo 2, comma 4-sexiesdecies
(Rifiuti da demolizione di autoveicoli)

4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».

 

 

Il comma 4-sexiesdecies, con una novella all’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), ora prorogato al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, tabella 1, qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate al 27 febbraio 2011[92].

 

Si ricorda che l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36/2003 ha indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg, che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31/999/CE, recepita con il citato D.Lgs. n. 36, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

La norma riguarda soprattutto il cd. fluff, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il fluff) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.


Articolo 2, comma 4-septiesdecies
(Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 é prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

 

 

Il comma 4-septiesdecies proroga l’incarico del Commissario straordinario operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. L’incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010 (si tratta, pertanto, più correttamente, di un differimento, in quanto la disposizione non è intervenuta prima della scadenza dell’incarico).

In precedenza, l’incarico in questione è stato prorogato con DPCM.

 

L’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha istituito l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la soppressione.

L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, indicante anche la dotazione organica del personale nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare comunque l’avvio delle attività della nuova struttura, si è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

Con DPCM 10 gennaio 2007 sono stati inizialmente nominati fino al 30 giugno 2007 tre commissari straordinari; gli effetti del commissariamento sono poi stati prorogati con successivi DPCM, di sei mesi in sei mesi, fino al 31 dicembre 2009.

In seguito, il DPCM 27 gennaio 2010, nelle more dell’emanazione del regolamento organizzativo dell’Agenzia – oggetto di esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009 – ha disposto la nomina di un solo commissario straordinario. L’incarico in questione, conferito fino al 30 giugno 2010, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010[93]con il DPCM 30 luglio 2010.

Dopo l’intervento della disposizione che ha istituito l’Agenzia:

- l’art. 2, comma 634, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) - come modificato dall’art. 17, c. 2, del D.L. 78/2009 - ha previsto che con regolamenti di delegificazione da emanare entro il 31 ottobre 2009 si provvedesse al riordino di enti ed organismi pubblici al fine di aumentarne l’efficienza e razionalizzare la spesa;

- l’art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 112/2008 - come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 - ha previsto la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino;

- l’art. 27, comma 3, della L. 69/2009 ha previsto che all’ANSAS non si applicasse la prescrizione citata, a condizione che il regolamento di riordino fosse adottato entro il 31 dicembre 2009.

Con riguardo ai termini per l’adozione dei regolamenti, l’art. 26, comma 1, quarto periodo, del D.L. 112/2008, introdotto dall’art. 17, c. 1, lett. b), del D.L. 78/2009, ha specificato che la scadenza si intende rispettata con l'approvazione preliminare degli schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

Sullo schema di regolamento di approvazione dello statuto dell’ANSAS (Atto 326), presentato alle Camere il 14 gennaio 2011, la VII Commissione della Camera ha espresso il parere il 23 febbraio 2011, la 7° Commissione del Senato il 2 marzo 2011.

L’art. 14, comma 1, dello schema dispone che la procedura di nomina del Direttore generale - che a sua volta nomina il Comitato direttivo (art. 6) e i responsabili dei quattro settori centrali (art. 9) - è attivata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Sull’argomento, tuttavia, si veda anche quanto dispone il comma 4-noviesdecies.

 


Articolo 2, comma 4-octiesdecies
(Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)

4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 4-octiesdecies prevede la riorganizzazione della funzione ispettiva all’interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti.

A ciò si procede con regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988) da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L’unica norma generale regolatrice della materia che è individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. Non si individuano le disposizioni vigenti da abrogare.

Si dispone che la riorganizzazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che la pianta organica rimane quella prevista dal DPR n. 17 del 2009[94] (sulla quale peraltro, interviene, come meglio si vedrà infra, un ulteriore schema di regolamento il cui iter è in corso).

 

Il DPR n. 17 del 2009, all’art. 9, dispone che il corpo ispettivo è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l’istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Dispone, inoltre, che le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Ai sensi dell’art. 8, presso gli uffici scolastici regionali sono presenti 295 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, al Dipartimento per istruzione sono assegnate 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

Occorre, peraltro, ricordare che lo schema di regolamento n. 261, di modifica del DPR n. 17 del 2009, presentato alle Camere per il parere il 28 settembre 2010 al fine di dare seguito alle previsioni dell’art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194 del 2009 - che ha disposto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi - propone, all’art. 1, la soppressione presso il Dipartimento per l’istruzione di quattro posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva (che, quindi, diventerebbero 36). Inoltre, l’art. 4 propone la soppressione di 30 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento di funzioni tecnico ispettive presso gli USR[95] (che, quindi, diventerebbero 265). La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento – che non risulta aver ancora concluso il suo iter – il 27 ottobre 2010.


Articolo 2, comma 4-noviesdecies
(Sistema nazionale di valutazione)

4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

 

Il comma 4-noviesdecies prevede l’intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l’articolazione. Esso sarà costituito:

§         dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica (lett. a);

§         dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche (lett. b);

§         dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150 del 2009[96] (lett. c).

Non sono individuate, oltre la definizione degli organi che costituiranno il sistema e dei rispettivi ambiti di intervento, le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare.

In riferimento all’oggetto del regolamento di delegificazione, sembra, dunque, che si intenda intervenire sull’ambito regolato, da ultimo, dal d.lgs. n. 286 del 2004, con il quale si è proprio istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e si è riordinato l’omonimo istituto.

In particolare, il d.lgs. 286 del 2004 specifica che al perseguimento degli obiettivi del Servizio nazionale concorrono l’INVALSI e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, dispone la costituzione, presso il MIUR, di un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione. Con riferimento all’istruzione e alla formazione professionale, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione. I compiti dell’istituto sono individuati nell’art. 3 del d.lgs.

 

Con riferimento al d.lgs. 150 del 2009, si ricorda che l’art. 74, comma 4, dello stesso dispone che i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La stessa disposizione esclude direttamente la costituzione dell’organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all’art. 14, nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

 

Per quanto concerne il riferimento all’INDIRE - del quale nel commento riferito al comma 4-septiesdecies si è ricordata la soppressione ad opera della L. finanziaria per il 2007 e che, quindi, risulta impropriamente citato dal comma noviesdecies -, giova rilevare che il sottosegretario competente, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato il 1° marzo 2011, ha evidenziato che il testo originario dell'emendamento approvato al decreto-legge prevedeva il ripristino dell'INDIRE. In una sua successiva formulazione, sono stati tuttavia soppressi i commi che operavano il ripristino e nella versione definitiva (poi recepita nel maxi emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia) è rimasto solo un riferimento, che risulta pertanto del tutto improprio. Ha quindi concluso riferendo che, trattandosi di un errore materiale, gli Uffici del Ministero sono al lavoro per correggere la situazione[97].

 


 

Articolo 2, comma 5
(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

 

 

L'articolo 2, comma 5, dispone la proroga, per il periodo d’imposta 2011, dell’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al successivo articolo 3.

 

Si tratta dell’agevolazione - inizialmente istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata[98] fino al 2010 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

L'agevolazione viene concessa per la ristrutturazione delle reti distributive.

 

La disposizione prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (di 24 milioni di euro) fissato dalla norma.

 

Si ricorda che la riduzione forfetaria del reddito di impresa è attualmente pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

 

Il comma in esame prevede infine che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui sopra.

 


Articolo 2, comma 5-bis
(Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili
non registrati in catasto
)

5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, é differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione é data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

 

 

Il comma 5-bisproroga al 30 aprile 2011 il termine per gli adempimenti relativi alla presentazione – prevista dall’articolo 19, commi 8 e seguenti, del D.L. n. 78 del 2010 - delle dichiarazioni relative agli immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi tali da determinare una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

 

L’articolo 19 del D.L. n. 78 del 2010, al comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto, inseriti negli elenchi dell'Agenzia del territorio con riferimento alle pubblicazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701. Gli oneri relativi all’attribuzione provvisoria sono posti a carico dell’interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (comma 10).

 In sostanza la disposizione conferma l'obbligo, già previsto dalla legge, di effettuare la dichiarazione catastale da parte degli intestatari delle particelle in cui insistono gli immobili non dichiarati al catasto, prorogando, tuttavia, il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato, previsto dal citato art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, al 31 dicembre 2010.

Il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato (comma 9).

La disposizione fa salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del D.L. n. 262 del 2006, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Infine il comma 11 prevede che in caso di inottemperanza entro il termine del 31 dicembre 2010 l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.

 

Il comma 5-bis in esame disciplina la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita presunta disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Viene inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del comma 7 del richiamato articolo 19 del D.L. n. 78, a far data dal 2 maggio 2011.

Il comma 7 fissa all'Agenzia del territorio il termine del 30 settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto dall'art. 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006.

In base a tale disposizione l'Agenzia del territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.


Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies
(Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco)

5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;

b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

 

5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

 

5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce é inserita la seguente: «Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia»

 

 

I commi in esame recano norme relative al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP).

Il comma 5-ter, in particolare, intervenendo su un regolamento di delegificazione, modifica l'art. 14 (Disposizioni transitorie) del D.P.R. n. 222/2010[99], prolungando di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del Banco.

Il comma 5-quaterinserisce il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L. n. 78/2010[100] che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al decreto citato individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni.

Più specificamente, l’ultimo periodo del comma 20, a cui si riferisce la norma in commento, prevede una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA) con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

In conclusione, il comma 5-quinquies, inserendo il Banco di prova nell’Allegato 2 di cui al predetto art. 7, co. 20, del suddetto D.L. n. 78/2010, dispone in sostanza la soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

La disposizione non motiva il prolungamento dei termini relativi alla fase transitoria prevista dal D.P.R. 222/2010 per la definizione del nuovo assetto ordinamentale del Banco; né risulta motivata  la pur contestuale soppressione dello stesso Banco con trasferimento dei relativi compiti e delle dotazioni organiche ad un ente, la CCIA di Brescia, inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Infatti, con il suddetto decreto di riordino, è stato già realizzato il riassetto organizzativo del BNP in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 634-641, della legge finanziaria 2008[101] ed in ottemperanza a quanto stabilito anche dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008[102], con riduzione delle spese di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi.


Articolo 2, comma 5-sexies
(Contenimento delle spese della Banca d’Italia)

5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo».

 

 

Il comma 5-sexiesdell’articolo 2 reca disposizioni in materia di contenimento delle spese della Banca d’Italia; in particolare, viene attribuito alla Banca d’Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal D.L. 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

 

A tale fine è aggiunto un periodo alla fine dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[103], disposizione ai sensi della quale la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, deve tener conto dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del medesimo decreto-legge n. 78/2010 (articoli da 1 a 17), relativi alla stabilizzazione finanziaria, che prevedono: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

 

Si osserva che l’espressione “in tempo utile” non sembra fare riferimento a una precisa scadenza temporale.


Articolo 2, comma 5-septies
(Centri autorizzati di assistenza agricola)

5-septies. Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

 

 

Il comma 5-septies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal  decreto ministeriale 27 marzo 2008, il quale reca una significativa riforma della disciplina di  tali enti.

La riforma di cui al DM 27 marzo 2008 prevede un adeguamento dei requisiti delle strutture e un ampliamento dei servizi prestati dai Centri di assistenza agricola. Oltre alle attività svolte sulla base alle specifiche convenzioni con gli Organismi pagatori i Caa possono essere chiamati a fornire ulteriori servizi in convenzione con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici. Il decreto fissa anche requisiti minimi di garanzia. Innanzitutto lo statuto delle società deve prevedere oggetto sociale e svolgimento delle attività e in ogni caso le altre attività indicate devono comunque essere compatibii con il ruolo dei Caa.

Significative novità riguardano i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione. I Caa devono dimostrare infatti di avere «idonea capacità operativa» e strutture adeguate. Un altro requisito fondamentale per chi chiede l’autorizzazione è di prevedere la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione abilitate.

Il controllo del rispetto dei nuovi requisiti è affidato alle regioni e province nel cui ambito territoriale ricade l’operatività dei Caa. Le regioni effettuano i controlli sulla base di verifiche a campione nell’ambito di un piano annuale.

La nuova normativa prevede anche che i Caa possano avvalersi di società di servizi il cui capitale deve essere interamente posseduto dalle organizzazioni che hanno costituito il Caa e in ogni caso anche tali società devono essere in regola con i requisiti indicati dal decreto.

Il decreto ministeriale 27 marzo 2008 prevedeva originariamente per l’adeguamento dei CAA ai requisiti prescritti e dunque per l’operatività della riforma il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di esso. Tale termine è stato prorogato una prima volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 maggio 2009 e una seconda volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 aprile 2010. Tale ultima proroga modifica il decreto 27 marzo 2008 fissando il termine per l’adeguamento ai requisiti in trentasei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il termine viene dunque a scadere il 7 maggio 2011.

Con la disposizione in commento si stabilisce invece un termine diverso (31 marzo 2011), anticipato rispetto alla scadenza attualmente vigente.

Si segnala che con il comma 5-septies si interviene con legge in un ambito attualmente regolato da decreto ministeriale.


Articolo 2, comma 5-octies
(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)

5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

 

Il comma 5-octies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La relazione illustrativa che accompagnava la proroga che originariamente era stata inserita nella tabella 1 dell’art. 1, comma 1 (ma fino al 31 marzo 2011), chiariva che essa era stata introdotta al fine di pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 25, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), il Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell’Agenzia entro il termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, ovvero entro il 1° gennaio 2011. In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1° febbraio 2008, l’Ing. Domenico Arcidiacono è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia.


Articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, é prorogato al 31 dicembre 2011.

 

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

 

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

 

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì  un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 5-novies proroga fino al 31 dicembre 2011 il "Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre" la cui prima ed unica versione (quella per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l’anno 2010 al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari.

Il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009 è stato approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007; ai sensi dell’art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), esso è stato prorogato per l’anno 2010, al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n. 1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009), a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi 5-decies 5-undecies e 5-duodecies definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca: si tratta del ''Programma nazionale triennale della pesca'', che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura: esso deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale (indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria) ed è indirizzato sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali, alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Dopo aver previsto oneri informativi degli uffici ministeriali competenti, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che regolavano il precedente strumento programmatorio (ed il relativo organo definito "Tavolo azzurro"): ossia il citato "Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura in acque marine e salmastre".

Si prevede inoltre che sia la proroga che il nuovo regime, alla cui entrata in funzione essa è evidentemente funzionale non devono comportare nuovi o maggiori oneri.


Articolo 2, comma 5-terdecies
(Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)

5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, é prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85

 

 

L'articolo 2, comma 5-terdecies, prevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 85 del 2007 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

Per le modalità della proroga, la disposizione rinvia all’articolo 10 del d.l. n. 8 del 1991 (che ha previsto l’istituzione della Commissione) e precisa che essa deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri.

 

L’art. 10 del DL n. 8/1991 (L. n. 82/1991)[104] ha previsto l’istituzione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia.

La Commissione è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da 2 magistrati e da 5 funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

L’art. 3, comma 2, del DPR n. 85/2007, del quale si esclude l’applicazione, stabilisce che 3 mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi operanti presso il Ministero dell’interno presentino una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a 3 anni, da adottarsi con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura ed i componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

La valutazione circa la perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso pubbliche amministrazioni (commissioni, comitati ed organismi analoghi) è stata prevista dal DL n. 223/2006[105] (L. n. 248/2006) a fini di contenimento della spesa (art. 29, comma 2-bis).

 


 

Articolo 2, comma 6
(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

 

L'articolo 2, comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

E' tuttora in vigore lo stato di emergenza[106] sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

Lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011[107].

 

Lo stato di emergenza ha costituito il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità di diverse attività, in deroga alle procedure previste in via generale da leggi dello Stato. Tali attività hanno riguardato, ad esempio:

·         le procedure connesse alla valutazione delle istanze d'asilo;

·         le procedure di regolarizzazione del 2002[108] e del 2009[109];

·         la realizzazione degli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:

- dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296;

- dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

- dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,

- nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo 286/1998;

·         la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).

 

Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza in esame, l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro dell'interno ad espletare apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente in materia di impiego di personale a tempo determinato.

 

Il comma in esame autorizza il rinnovo per un anno dei suddetti contratti, al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

Si ricorda che l'art. 22 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9 del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di ricongiungimento familiare.

 

Ai fini della disposizione in esame non si applicano:

-          l'art. 5 del decreto legislativo 368/2001[110], che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato);

-          l'art. 1, comma 519, della legge 296/2006[111], in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni;

-          l'art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244[112], in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

 

Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

La relativa copertura è recata dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

 

La disposizione in esame attua l’ordine del giorno n. 9/3638/336 (On. Compagnon) accolto dal Governo il 28 luglio 2010 nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.C. 3638). L’ordine del giorno ha impegnato il Governo di prorogare, in attesa della definitiva stabilizzazione, di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato in scadenza il 31 dicembre 2010, di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell’interno 11 settembre 2007 stipulati dall’amministrazione dell’interno il 31 dicembre 2008. Con la nota trasmessa alla Camera il 2 febbraio 2011, il Ministero dell’interno riferisce, di aver rappresentato, in attuazione della disposizione in esame, ai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo interessati la necessità di provvedere tempestivamente alla stipula dell’atto di rinnovo dei contratti individuali ed agli adempimenti conseguenti per garantire la continuità operativa degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture e degli uffici immigrazione delle Questure.


Articolo 2, comma 6-bis
(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 é abrogato.

 

 

L’art. 2, comma 6-bis, abroga il comma 5 dell’art. 6 della legge di riforma del sistema universitario (L. 240/2010[113]) che novellava l’art. 1, comma 11, della L. 230/2005[114], a sua volta, però, abrogato dall’art. 29, comma 11, lett. c), della stessa L. 240/2010.

In sostanza, sull’argomento trattato, a suo tempo, dal comma 11 dell’art. 1 della L. 230/2005 interviene, ora, con una nuova disciplina, il comma 4 dell’art. 6 della L. 240/2010, i cui secondo e terzo periodo sostanzialmente coincidono con la novella alla vecchia norma disposta dal comma 5. 

L’abrogazione risponde ad un auspicio espresso dal Presidente della Repubblica nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge 240/2010. In quella sede, infatti, il Presidente ha sottolineato[115] che “pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore, si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il Governo adempia senza indugio all'impegno assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'articolo”.

 

L’art. 1, comma 11, della L. 230/2005 ha stabilito che ai ricercatori (oltre che agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati) che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della L. 341 del 1990, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Per la durata dell’incarico è attribuito il titolo di professore aggregato.

Rispetto alla disposizione citata, il comma 4 dell’art. 6 della L. 240/2010 si riferisce, per quanto concerne i ricercatori, esclusivamente a quelli a tempo indeterminato. Ulteriore novità è costituita dalla previsione che il titolo di professore aggregato è altresì conservato, esclusivamente per i ricercatori, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui essi usufruiscono nell’anno successivo a quello in cui hanno svolto gli stessi corsi e moduli.

Infine, si dispone che ogni università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali sono affidati gli stessi corsi e moduli.


Articolo 2, comma 6-ter
(Funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali
svolti dal Corpo delle capitanerie di porto
)

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

Il comma 6-terdell’articolo 2 prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le risorse per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all’art. 585 del D.Lgs. 66/2010, nei limiti di 14,8 milioni di euro per il 2011, di 9,6 milioni di euro per il 2012 e di 6,6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per i fini previsti dall’art. 2, co. 98, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), ossia per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto.

 

L’art. 2217 dello stesso D.Lgs. 66/2010, infatti, prevede che le consistenze di ognuna delle categorie di volontari del Corpo delle capitanerie di porto vengano determinate, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Le previsioni di tali consistenze per gli anni 2011, 2012 e 2013, realizzano dei risparmi di spesa per gli oneri rispettivamente di 14,8, 9,6 e 6,6 milioni di euro.

 

Il secondo periodo del comma 6-quater dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall’applicazione del precedente periodo - quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2011, in 4,9 milioni di euro per il 2012 e in 3,4 milioni per il 2013 – si provveda mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), con una dotazione iniziale di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Il Fondo, che opera in termini di sola cassa ed è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato concessi in virtù di autorizzazioni legislative, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

Nel decreto legge sono contenute varie disposizioni che prevedono riduzioni degli stanziamenti del Fondo in oggetto ai fini della compensazione degli effetti finanziari delle misure in esse contenute. Per una complessiva ricostruzione delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-quinquiesdecies.


Articolo 2, commi 6-quater e 6-quinquies
(Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)

6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 ».

(…)

 

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

 

 

I commi 6-quatere 6-quinquies posticipano al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

 

A tal proposito si ricorda che l’art. 57, co. 3, del D.Lgs. n. 334/2000[116] stabilisce che la frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento professionale, costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

 


Articolo 2-comma 6-sexies
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che é surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. É abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

 

 

Il comma 6-sexies dell’articolo 2 dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con leggi nn. 108/96 e 44/99 e regolato con D.P.R. 455/99 ha lo scopo di:

- concedere un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale;

- concedere un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

L'organo essenziale del Fondo è il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura presso il Ministero degli interni, presieduto dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”.

L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Anche se la vittima è un sottoposto a misura di prevenzione, l’elargizione è concessa nel caso questi fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.

Il Comitato delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici sopracitati. La delibera del Comitato viene tradotta in decreto dal Commissario Straordinario del Governo e viene quindi trasmesso alla Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione del Fondo stesso e a dare esecuzione al decreto.

 

Con il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso– istituito dalla legge n. 512 del 1999 - lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza.

Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

La Consap gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e  requisiti di legge.

Presupposto per l'accesso al Fondo è la costituzione di parte civile di persone fisiche o enti destinatari di sentenze emesse, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di imputati di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:

- di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

- di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;

- di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.

Gli enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.

I requisiti per l’accesso al Fondo sono l’inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un  procedimento penale in corso per uno dei predetti reati, dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; l’inesistenza a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati; dell’applicazione in via  definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.

Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati, ovvero mediante:

-                   uno stanziamento annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 10,3 mld di euro; i beni provenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, c.p.; le donazioni e i lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11, legge n. 108/1996);

-                   un contributo, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge (nel limite massimo di 41,3 mld di euro); una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575/1965; una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati alle mafie ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (art. 18, comma 1, legge n. 44/1999);

-                   un contributo annuale dello Stato di 10,3 mld, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose (art. 1, legge n. 512/1999).

 

La disposizione in esame abroga l'articolo 1-bis della legge n. 512/1999 che prevedeva l’alimentazione del Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso anche attraverso una quota annuale (definita con DM Interno) del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.

Il comma 6-sexies demanda, infine, ad un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi – il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate rispettivamente dal DPR n. 455 del 1999 (Regolamento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e dal DPR n. 284 del 2001 (Regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

 


Articolo 2 commi da 6-septies a 6-novies
(Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio nella qualifica »;

b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita ».

 

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

 

6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti é differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, é ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed é incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

 

 

Il comma 6-septies è volto a ridurre da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza al fine di ottenere la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, precisando che non solo da tale assetto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti generali a prefetto non deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche degli e delle qualifiche dirigenziali sottostanti (comma 6-octies).

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 2, co. 93 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale.

 

Il comma 6-novies, infine, differisce il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Si segnala che, in ordine alle provincie di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (istituite rispettivamente con leggi n. 146, 147 e 148 dell’11 giugno 2004), è stato recentemente pubblicato (GU 10 marzo 2011, n. 57) il DPR 11 febbraio 2011, n. 16 recante l’istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

 


Articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies
(Esperti per la sicurezza)

6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, é aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

 

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

 

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

 

6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e' prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni.

Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

 

6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.

 

6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per i servizi antidroga » e dopo le parole: «in qualità di esperti» sono inserite le seguenti: «per la sicurezza»;

b) al comma 2, le parole: «riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;

c) al comma 3, le parole: «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;

d) al comma 4, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga».

 

 

I commi in esame istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Gli esperti della sicurezza sostituiscono la rete degli ufficiali di collegamento di cui alla legge 311/2004[117].

 

Il comma 6-decies individua la finalità della norma nell’azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché nella cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati.

A tal fine, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto (ossia dal 15 marzo 2011), il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, secondo le procedure vigenti che regolano l’impiego di esperti all’estero (D.P.R. 18/1967, art. 168)[118].

Il numero di esperti non è definito direttamente dalla norma che fa riferimento al numero consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies. In ogni caso, il numero complessivo dovrà comprendere le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operano già presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990[119], per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. Tali esperti antidroga confluiscono, pertanto, nella nuova figura di esperti per la sicurezza.

 

L’impiego di esperti all’estero è disciplinato in generale dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, che fissa le procedure di nomina e il numero di posti disponibili.

In via generale, si prevede che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. L’amministrazione può utilizzare, in via eccezionale e qualora lo richiedano particolari esigenze, anche personale straneo alla pubblica amministrazione (al massimo 30 unità).

Gli incarichi di esperto sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Nel complesso gli esperti che possono essere utilizzati non possono superare il numero di 165.

 

Ai sensi del comma 6-undecies gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch’essa facente capo al Dipartimento di PS.

Gli esperti per la sicurezza operano nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP). Si tratta dell’organismo istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 187/2010[120], con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

 

Il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) è istituito presso il Ministero dell’interno con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Gli obiettivi della disposizione sono:

-      il potenziamento del contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare alle attività criminali transnazionali attribuibili ad essa;

-      l’incremento della cooperazione internazionale di Polizia, anche in attuazione di obblighi internazionali o comunitari.

Il COPSCIP è istituito nell’ambito della Direzione centrale della polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ed è presieduto dal direttore centrale della polizia criminale.

 

La collaborazione delle forze di polizia a livello internazionale è disciplinata in primo luogo dalla legge 121/1981[121] di riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza (art. 6) dove si dispone che il Dipartimento della pubblica sicurezza - a cui fa capo il coordinamento e la direzione unitaria delle azioni e delle direttive in materia di ordine e di sicurezza pubblica - è responsabile per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. L’art. 7, relativamente alla natura ed entità dei dati e delle informazioni raccolti, stabilisce che possono essere acquisiti le informazioni e i dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti all’Unione europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

All’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, è incardinato il Servizio per le relazioni internazionali che si occupa di supportare l’attività documentale e organizzativa relativa alla cooperazione internazionale di polizia, sia in ambito comunitario che multilaterale.

L’utilizzo e l’assegnazione degli ufficiali di collegamento dislocati presso gli organismi internazionali o utilizzati per la raccolta di informazioni o quali agenti operativi in paesi europei ed extraeuropei sono previste da diverse fonti normative. La legge 311/2004 ha ricondotto in un quadro unitario le disposizioni in materia disciplinando le reti di collegamento delle Forze di polizia finalizzate all’incremento della cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo (art. 1, co. 553 e seguenti, vedi oltre).

Il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia è istituito nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e coordina alcune delle principali attività di collaborazione internazionale delle forze di polizia, quali INTERPOL (International Criminal Police Organization) e Europol[122]. In particolare, l’articolo 5 della convenzione Europol che ciascuna unità nazionale (organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti) invii all’Europol almeno un ufficiale di collegamento incaricato dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime. Gli ufficiali di collegamento facilitano lo scambio di informazioni tra le unità nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare:

-      trasmettendo all'Europol informazioni provenienti delle rispettive unità nazionali,

-      comunicando alle rispettive unità nazionali le informazioni dell'Europol e

-      cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine.

Inoltre, gli ufficiali di collegamento contribuiscono allo scambio di informazioni provenienti delle unità nazionali.

 

Il comma 6-duodecies demanda la determinazione del numero degli esperti per la sicurezza ad un regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, secondo la procedura di cui l’art. 17, comma 3, della legge 400/1988 (decreto ministeriale adottato previo parere del Consiglio di Stato). Il regolamento dovrà indicare le modalità attuative della disposizione in commento, compresa l’individuazione degli esperti e la loro formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia.

 

La durata dell’incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. In ogni caso, la durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di cui all’art. 168 del DPR 18/1967 la durata massima è di 8 anni). Il periodo di incarico vale, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza (comma 6-terdecie).

 

Il comma 6-quaterdecies destina uno stanziamento di 5 milioni di euro per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione degli esperti per la sicurezza a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (articolo 3, comma 151, L. 24 dicembre 2003, n. 350)[123]; il fondo ha una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Tale somma si aggiunge alle disponibilità di cui all’articolo 11, comma 5, del citato DPR 309/1990 (4 miliardi di lire all’anno).

Inoltre, il comma in commento sopprime la figura degli ufficiali di collegamento, di cui all’art. 1, commi da 553 a 556 della legge 311/2004, sostituiti dagli esperti per la sicurezza. Di conseguenza è soppresso lo stanziamento di 5 milioni, ivi previsto, per lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento.

 

I commi da 553 a 556 della citata legge 311/2004 recano disposizioni finalizzate ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo. Il comma 553 reca uno stanziamento pari a 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 ed a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, destinato all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia che sono incaricati di mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede. Ai sensi del comma 554, gli ufficiali di collegamento sono scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia già in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, o ivi trasferiti per far fronte a tale specifica esigenza. Un regolamento, adottato dal ministro dell’interno ne disciplinerà il servizio. Il comma 555 consente che agli ufficiali di collegamento sia affidato l’incarico di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea. Il comma 556 rimette a un decreto del Ministro dell’interno la determinazione del trattamento economico degli ufficiali di collegamento.

 

Infine, il comma 6-quinquesdecies contiene alcune novelle testuali al più volte citato articolo 11 del DPR 309/1990, di carattere prevalentemente formale.

 

 

 


 

Articolo 2, commi 7 e 8
(Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma)

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 é fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che é approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.»

 

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é sostituito dal seguente: «L'anticipazione é accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

 

 

Il comma 7 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), introducendo due nuovi commi, il 196-bis e il 196-ter, relativi alle procedure per la dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati, in parte, a garantire la copertura finanziaria del rifinanziamento di 500 milioni di euro autorizzato per l’anno 2010 in favore del comune di Roma, per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento, predisposto dal Commissario straordinario del Governo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 (comma 196-bis) [124].

Il comma reca altresì la copertura finanziaria dell’anticipazione di tesoreria complessivamente concessa, nell’anno 2010, in favore del Commissario straordinario del Comune di Roma, ai sensi del comma 196 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010, in relazione al suddetto contributo di 500 milioni nel 2010.

Il comma 8novella, inoltre, il precedente comma 196 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, modificando le modalità di erogazione dell’anticipazione di tesoreria di 500 milioni concessa nell’anno 2010 al Commissario straordinario del Governo e precisando altresì che gli oneri relativi all'estinzione dell'anticipazione stessa - che la normativa previgente poneva in capo alla Gestione commissariale del comune di Roma al bilancio - sono invece posti a carico del bilancio dello Stato, secondo le modalità indicate dal comma 196-ter.

 

 

Per quanto concerne le procedure di dismissione, il nuovo comma 196-bis dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 introdotto dal comma 7 fissa al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari, nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, è attribuito, per l’anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma.

Resta fermo quanto previsto, a tal fine, dal comma 195, articolo 2, della finanziaria 2010 e dal comma 2, articolo 314, del Codice dell'ordinamento militare, che detta la procedura di individuazione degli immobili militari da alienare o valorizzare.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare[125], ha previsto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario del Governo, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni. Tali fondi comuni sono promossi dal Ministro della difesa allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate.

In sostanza, dunque, l’assegnazione del contributo di 500 milioni per il 2010 in favore del Commissario straordinario di Governo del comune di Roma è legata alla costituzione dei suddetti fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa. Il contributo è peraltro concesso nei limiti del trasferimento o conferimento ai fondi degli immobili individuati dal Ministro della difesa con decreti emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare.

 

Il nuovo comma 196-bis dispone, inoltre, che nell'ambito delle procedure di alienazione degli immobili militari, siano da considerarsi urgenti quelle relative agli immobili contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal Comune di Roma e dal Ministero della difesa firmato in data 4 giugno 2010, e cioè:

§         stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;

§         direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;

§         magazzini A.M., via dei Papareschi;

§         Forte Boccea, area libera adiacente.

 

Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste

 

Gli immobili oggetto delle disposizioni in commento sono alienati con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005); mentre non trova applicazione il successivo comma 437.

 

Il comma 436 citato (come sostituito dall'articolo 2, comma 223, della finanziaria per il 2010) autorizza l’Agenzia del Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

·         mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;

·         mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

 

Si osserva che l’alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[126]  in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell’interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Per quanto attiene all’aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Nelle procedure ad offerta libera, l’aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

Il comma 437, anch'esso sostituito dalla legge finanziaria 2010, non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata e prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

 

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari -unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 314, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare - il nuovo comma 196-bis prevede che essi siano versati:

a)  al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia delle entrate, fino a concorrenza dell'importo indicato ai sensi del successivo (vedi infra) comma 196-ter (500 milioni), incrementato degli interessi legali maturati;

b)qualora i proventi risultino superiori ai predetti importi, le somme eccedenti sono destinati ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati;

c)  eventuali ulteriori eccedenze sono destinate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Tale Fondo, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 396/2003 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45) sono individuate in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)      proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato[127] per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 9565) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

In base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

 

L'ultimo periodo del nuovo comma 196-bis autorizza il nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del D.L. n. 2/2010[128], ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie della gestione commissariale, rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010), concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

 

Il nuovo comma 196-ter della legge n. 191/2009, introdotto dal comma 7, reca la copertura finanziaria dell’anticipazione di tesoreria concessa nell’anno 2010 in favore del Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma, per il finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune, autorizzata in relazione al contributo di 500 milioni assegnato al Commissario, ai sensi del comma 196 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010.

A tal fine, il comma prevede l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate (su cui confluiranno in seguito i proventi derivanti dalla vendita degli immobili della Difesa, ai sensi del comma 196-bis) che vengono versate, nell’importo di 500 milioni nel 2010, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro successiva riassegnazione al Ministero dell'economia e finanze per l’estinzione dell'anticipazione medesima (in merito alla concessione dell’anticipazione vedi successivo comma 8).

 

La norma di copertura finanziaria dell’anticipazione di tesoreria, recata dal comma 196-ter, è connessa alla novella apportata dal successivo comma 8 al comma 196 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, volta, da un lato, a precisare le modalità di erogazione dell’anticipazione di tesoreria nell’anno 2010 e, dall’altro, a porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dall'estinzione dell'anticipazione stessa, che, invece, la normativa previgente poneva in capo alla Gestione commissariale del comune di Roma al bilancio, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Ai sensi del nuovo comma 196-bis, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare da parte della Difesa è ora fissato al 31 dicembre 2011.

 

Per quanto concerne l’erogazione del contributo autorizzato per il 2010, si ricorda che il testo previgente del comma 196 della legge finanziaria 2010, come successivamente modificato dal D.L. n. 2/2010, prevedeva l’autorizzazione di una anticipazione di tesoreriaal Commissario straordinario del Governo fino a concorrenza dell’importo complessivamente attribuito (500 milioni), da erogarsi per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni, secondo una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, al fine di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

Il comma prevedeva inoltre che l’anticipazione fosse estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Tale anticipazione è finalizzata al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato con DPCM 5 dicembre 2008, e, in particolare, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

 

Con la novella introdotta dal comma in esame si dispone che l’anticipazione di tesoreria venga accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo, e che venga erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010, come già previsto, e per la parte residua entro il 31 dicembre 2010, senza più alcun riferimento al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni.

La norma precisa, altresì, che l’anticipazione si estingue entro il 31 dicembre 2010con oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la previsione di porre in capo al bilancio statale l'onere di 500 milioni per l’anno 2010, quale contributo al rifinanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del comma 196 già citato, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano), a suo tempo specificatamente individuati, per evitare che l'utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della Gestione commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.


Articolo 2, comma 9
(Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis é sostituito dal seguente: « 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo é autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo é altresì  autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. »;

b) dopo il comma 13-bis é inserito il seguente:

« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, é stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. »;

c) al comma 14-quater, il quarto periodo é sostituito dai seguenti: « Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

d) al comma 15, il primo periodo é soppresso;

e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 é consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, é soppresso.

 

 

Il comma 9 reca alcune novelle alle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernenti la disciplina ed il rifinanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma a decorrere dall’anno 2011.

Il D.L. 78 del 2010 reca diverse disposizioni (commi da 13-bis a 18 dell’art. 14) relative all’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, nonché al sostegno finanziario degli oneri derivanti dall'attuazione del piano stesso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 154/2008, che, si ricorda, ha disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano, che a decorrere dal 2010, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni nell’ambito delle risorse disponibili.

Per il reperimento dei finanziamenti occorrenti e per la relativa copertura di spesa, il comma 13-bis ha autorizzato il Commissario straordinario del Governo a stipulare un apposito contratto di servizio.

Ai fini del concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, è stata prevista la costituzione di un fondo, allocato su un capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 (cap. 7287); la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dal piano, pari a 200 milioni, dovrà essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma, fino a un 1 euro per passeggero, ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4% (comma 14).

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia verrà pertanto istituito, oltre al fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriorefondo con una dotazione di 200 milioni annuia partire dal 2011, compensato dal versamento delle entrate derivanti dalle suddette addizionali all’entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, il comma 15-bis prevede che il Ministro dell'economia corrisponda direttamente all'istituto finanziatore le risorse dei due fondi di 300 milioni e di 200 milioni. Il Commissario straordinario è tenuto a trasmettere annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano (comma 15-ter).

 

Le principali modifiche introdotte dal comma 9 sono volte:

-         a precisare le modalità di stipula del contratto di servizio per l’attuazione del piano di rientro dall'indebitamento nonché le procedure per l’accertamento definitivo del debito da parte del Commissario straordinario del Governo (lett. a));

-         ad autorizzare il Commissario straordinario a rinegoziare i prestiti con rimborso unico a scadenza (lett. a), ult. per.);

-         a definire le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario del Governo (lett. b));

-         ad estendere al Commissario straordinario del Governo i poteri organizzatori che competono all'organo straordinario di liquidazione in caso di dissesto finanziario dell’ente locale (lett. b));

-         a precisare che le entrate derivanti dall'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri e dall’incremento dell’addizionale comunale IRPEF siano versate direttamente all'entrata del bilancio del comune di Roma anziché all'entrata del bilancio dello Stato, eliminando pertanto il vincolo sul bilancio comunale, posto a garanzia della copertura, da parte del comune, degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, qualora tali entrate risultassero insufficienti (lett. c) e d));

-         ad autorizzare il Commissario straordinario ad estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, in particolari condizioni (lett. e)).

 

La lettera a) del comma 9 in esame sostituisce il comma 13-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010.

Il comma, nella formulazione previgente, autorizzava il Commissario straordinario del Governo a stipulare il contratto di servizio per l’attuazione del piano di rientro pregresso previa approvazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di finanziamento posti a carico dello Stato, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a carico della gestione commissariale.

La norma prevedeva altresì che il Commissario straordinario procedesse all'accertamento definitivo del debito, anch’esso da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La nuova formulazione del comma è volta a precisare che il contratto di servizio - previsto dall’articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2008 di approvazione del piano di rientro, finalizzato al ripiano dei debiti e al reperimento dei finanziamenti occorrenti - può essere stipulato dal Commissario straordinario del Governo sotto qualsiasi forma tecnica, eliminando pertanto la previsione di un apposito piano di estinzione, per quanto attiene ai 300 milioni di finanziamento posi a carico dello Stato, e dell'intesa con il Comune di Roma, per quanto attiene gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a carico della gestione commissariale.

Per quanto attiene al definitivo accertamento del debito, la nuova formulazione del comma ribadisce che vi proceda il Commissario straordinario del governo, ma non ne viene più richiesta l’approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La nuova formulazione prevede una semplice comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle comunicazione delle modalità di attuazione del piano di rientro.

 

Rispetto alla previgente formulazione viene inserita una ulteriore disposizione volta ad autorizzare il Commissario straordinario a rinegoziare i prestiti con rimborso unico a scadenza, anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati, e ciò anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento di tali tipologia debitoria degli enti territoriali.

É inoltre precisato che la titolarità del debito resta in capo all'emittente, mentre l'ammortamento è a carico della gestione commissariale.

 

La disciplina della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è stata oggetto di eterogenea disciplina nel corso del tempo.

Nella prassi, alla sottoscrizione di finanziamenti con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (c.d. struttura bullet), al momento dell'emissione o dell'accensione era costituito un fondo di ammortamento del debito (sinking fund) reinvestibile o, in alternativa, erano concluse operazioni di swap per l'ammortamento del debito (amortizing swap). In base a tale operazione, l’ente s’impegnava a pagare rate di ammortamento; la controparte, invece, si premurava di corrispondere rate d’interesse più il capitale alla scadenza.

L’articolo 62, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008[129] (come modificato dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 203 del 2009 - legge finanziaria 2009), allo scopo di contenere l’indebitamento delle Amministrazioni locali, ha vietato agli enti territoriali il ricorso all’indebitamento attraverso finanziamenti da rimborsare in un’unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento - anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente - non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Inoltre, agli enti territoriali è stato vietato (articolo 62, comma 6) di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino della materia, contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2009 è stata fatta salva la sola possibilità di ristrutturare il derivato, a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, allo scopo di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Il riordino della materia è stato demandato ad apposito regolamento ministeriale, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, d’intesa – per i profili rilevanti – con la Conferenza permanente Stato-Regioni ed enti territoriali. Alla fonte secondaria è stata demandata l’individuazione della tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati ammissibili, l’indicazione delle componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento e, con finalità di trasparenza, le informazioni rese in lingua italiana che i contratti devono contenere[130].

 

La lettera b) del comma 9 in esame inserisce il nuovo comma 13-ter all'articolo 14 del D.L. n. 78/2010. La nuova disposizione è volta:

1) a disporre l’applicazione alla gestione Commissariale del comune di Roma delle disposizioni di cui all’articolo 253 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), che disciplina, in generale, i poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione in caso di dissesto finanziario dell’ente locale.

La disposizione richiamata prevede che l'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'ente locale è pertanto tenuto a fornire, su richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, i locali, le attrezzature nonché il personale necessario ritenuto idoneo alle sue attività.

Tuttavia, la norma prevede che l'organo straordinario di liquidazione possa anche auto-organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale

2)  a disciplinare le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma.

La norma pone un limite massimo a tali spese nell’importo complessivo di 2,5 milioni di euro annui, a carico del finanziamento statale annuale disposto dall’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2008, nella misura di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro[131].

In particolare, il compenso annuo per il Commissario straordinario è stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive.

La norma precisa, inoltre, che le somme necessarie al compenso annuo del Commissario sono reperite a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni del comune di Roma, che vengono, a tal fine, corrispondentemente ridotte.

 

Il comma 13-ter disciplina, inoltre, l’indennità dei sub commissari, che viene fissata in misura non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un Comune in dissesto, ai sensi della Tabella A del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119[132].

A tal fine, gli importi ivi previsti, di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento.

Anche gli oneri relativi al compenso dei sub commissari sono posti a valere sul predetto fondo statale previsto dall’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2008 (dotato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011 per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro).

 

Infine, il comma 13-ter dispone che la gestione commissariale abbia termine con l’esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria.

Alle residuali attività di carattere meramente esecutivo e adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di Roma Capitale.

 

La lettera c) del comma 9 modifica l‘ultimo periodo del comma 14-quater dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, nella parte in cui sono definite le modalità di partecipazione del comune di Roma alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, per un importo pari a 200 milioni di euro.

Al riguardo, si ricorda che la normativa introdotta dall’art. 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010 - che stabilisce il finanziamento annuale del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma nell’importo complessivo di 500 milioni annui, di cui 300 a carico del bilancio dello Stato, tramite la costituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e finanze - impone al comune di garantire un ammontare annuo di 200 milioni di euro, quale quota parte del predetto finanziamento, che il comune è tenuto a reperire attraverso l’istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma (fino ad un massimo di 1 euro per passeggero) ovvero l’incremento dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%, i cui introiti vengono versati, ai sensi del comma 15, all’entrata dal bilancio dello Stato.

L’ultimo periodo del comma 14-quater, nella formulazione previgente, prevedeva una particolare clausola a garanzia del bilancio dello Stato, nel caso in cui le entrate derivanti dalle suddette addizionali risultassero inferiori a 200 milioni di euro, stabilendo che fosse, a tal fine, vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

 

La nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 14-quater dispone, invece, che le entrate derivanti dall’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma e dall’incremento dell’addizionale comunale IRPEF - finalizzate al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui, quale sostegno da parte del comune agli oneri di attuazione del piano di rientro - siano versate all’entrata del bilancio del comune di Roma.

Il comune provvederà poi, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui, indipendentemente, dunque, dall’andamento del gettito delle due addizionali in questione, rilasciando apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del D.L. n. 267/2000 (TUEL).

 

Conseguentemente alla nuova formulazione del comma 14-quater, è soppresso il primo periodo del comma 15 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, che disponeva il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle entrate derivanti dalle suddette addizionali (lettera d)) nonché l’ultimo periodo del comma 17, che disponeva il versamento annuale delle somme eventualmente eccedenti i 200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune di Roma, ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria (lettera e)).

 

Infine, la lettera e) interviene sul comma 17 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 riformulandone anche il primo periodo, prevedendo che il Commissario straordinario possa estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva dell’adeguatezza e dell’attuazione delle misure messe in atto dal comune, sia per il reperimento dei 200 milioni di euro necessari alla copertura degli oneri di attuazione del piano di rientro sia per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del comune.

Nella nuova formulazione, la verifica è effettuata del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in luogo del Ministero dell’economia

Si ricorda che nella formulazione previgente, il comma 17 prevedeva, invece, che la verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e finanze fosse condizione necessaria per l’accesso alle risorse del Fondo di 300 milioni di euro istituito, a decorrere dal 2011, nello stato di previsione del ministero dell’economia e finanze, per il concorso dello Stato al finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento del comune di Roma.

 


 

Articolo 2, comma 9-bis
(Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale)

9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza».

 

 

Il comma 9-bis modifica la disciplina relativa allo status dei consiglieri dell’Assemblea capitolina (art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010), prevedendo un limite massimo agli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. I predetti oneri non possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

 

Si ricorda peraltro che la determinazione dell’indennità di spettanza dei consiglieri dell’Assemblea capitolina è rimessa ad un decreto ministeriale, da emanare dopo l’approvazione dello Statuto di Roma capitale, che dovrà tra l’altro prevedere la riduzione del numero delle circoscrizioni (art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010). Lo Statuto di Roma capitale deve, a sua volta, essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro il 25 maggio 2010).

La concreta operatività della norma appare pertanto subordinata all’adozione del citato decreto ministeriale.

 

Attualmente i consiglieri dell’Assemblea capitolina non hanno diritto ad un’indennità, ma percepiscono gettoni di presenza.

 

Si ricorda inoltre che ai membri dell’Assemblea capitolina si applica la disciplina del TUEL in materia di permessi retribuiti.

Il TUEL (art. 79, comma 1) prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Inoltre, i lavoratori dipendenti delle commissioni consiliari formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; il diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL).

Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art. 80 TUEL).

 

Il comma 9-bis in esame, ponendo un limite agli oneri a carico di Roma Capitale, determina di fatto un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati.

 

Ne discende che i membri dell’Assemblea capitolina dipendenti da datori di lavoro privati o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite della metà dell'indennità – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

 

Giova in proposito richiamare la giurisprudenza costituzionale relativa all’articolo 51, terzo comma, Cost., a norma del quale chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.

L’art. 51, terzo comma, Cost., costituisce «coerente e necessaria derivazione dei principi e valori supremi e fondamentali affermati negli artt. 1, 2, 3 e 4 della costituzione» (Corte cost. 388/1991): essa non implica il diritto a continuare l’esercizio dell’attività, ma solo il diritto a riprendere il lavoro al momento della cessazione del mandato (Corte cost. 6/1960 e 158/1985).

L’art. 51, terzo comma, individua solo il contenuto minimo della garanzia dovuta al lavoratore chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive: ciò non esclude che tali garanzie possano essere estese dal legislatore, anche in attuazione dell’art. 3, secondo comma, Cost. (Corte cost 194/1981); la disposizione dunque non impone, ma neppure esclude la retribuzione delle assenze del lavoratore finalizzate all’espletamento del mandato (Corte cost. 35, 193 e 194/1981), restando affidato al legislatore stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato, in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività (Corte cost. 35/1981, 52/1997, 145/2004).

L’art. 51, terzo comma, si rivolge tanto al datore di lavoro pubblico quanto al privato, fornendo giustificazione ad una legislazione che imponga a quest’ultimo il sacrificio economico consistente nell’obbligo di conservare il posto di lavoro (Corte cost. 124/1982) e, se previsto, di retribuire gli eventuali permessi necessari per l’espletamento del mandato (Corte cost. 193/1981 e 284/1983).

Sotto un altro profilo, la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici (che possono ottenere l’aspettativa senza perdere la retribuzione) e i dipendenti privati (che non godono di tale diritto) è stata ritenuta non illegittima (Corte cost. 193 e 194/1981) in quanto le situazioni non sono comparabili: nel caso del dipendente pubblico si riscontra una comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il lavoratore è, rispettivamente, dipendente ed amministratore, che non si riscontra nel caso del dipendente privato.

Quanto alla misura dell’indennità di carica, non è irragionevole la scelta del legislatore di non commisurare tale indennità alla retribuzione percepita dal pubblico dipendente, dal momento che la funzione dell’indennità è quella di fornire un ristoro economico per le funzioni svolte, non un trattamento sostitutivo del mancato stipendio (Corte cost. 35 e 193/1981, 158/1985, 52 e 454/1997); è invece ragionevole la scelta di differenziare le indennità in rapporto alla dimensione demografica dell’ente, indice della diversa gravosità degli impegni degli amministratori locali (Corte cost. 145/2004).

 

In materia di status degli amministratori di Roma capitale interviene altresì il comma 9-quater, secondo periodo, cui si fa rinvio.

 


 

Articolo 2, comma 9-ter
(Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 9-ter introduce una norma interpretativa, volta a consentire la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle istituende città metropolitane.

 

L’art. 82, comma 2, terzo periodo (come modificato dall’art. 5, comma 6, lett. a), DL n. 78/2010) TUEL prevede che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente[133].

Il comma 9-ter in esame stabilisce che, agli effetti di tale disposizione, per città metropolitane, si devono intendere, dalla data entrata in vigore della legge di conversione, i comuni capoluogo di regione individuati quali città metropolitane dagli artt. 23 e 24 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ossia i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale.

 

L’art. 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) introduce una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Tale disciplina rimarrà in vigore fino all’approvazione di una apposita legge ordinaria che stabilirà le modalità per la definitiva istituzione delle città metropolitane con la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del sistema elettorale delle città metropolitane.

L’art. 24 disciplina l’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell’art. 114, terzo comma, Cost[134]., in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell’adozione ed attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane. A tal fine viene conferita al Governo apposita delega, già parzialmente attuata con D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale).

 

Si ricorda altresì che la legge finanziaria 2010 ha previsto l’obbligo, per i comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti di procedere alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento (art. 2, comma 186, lett. b), L 191/2009 e successive modificazioni). L’obbligo decorre dal 2011 e si applica ai singoli dal primo rinnovo del consiglio (art. 1, comma 2, DL 2/2010):

 

Dal momento che l’interpretazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il diritto al gettone di presenza da parte dei consiglieri circoscrizionali dei comuni indicati e di Roma capitale sarà riconosciuto dalla predetta entrata in vigore, ossia dal 27 febbraio 2011.

 

Per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010 (31 luglio 2010) ed il 27 febbraio 2011, non sembrerebbe invece potersi procedere alla corresponsione del gettone, non risultando formalmente istituite le città metropolitane.

In tal senso depone la nota del Ministero dell’interno n. 15003/9(3-31), trasmessa alla Camera dei deputati il 28 febbraio 2011, relativo all’attuazione di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di conversione del DL 78/2010[135].


 

Articolo 2, comma 9-quater
(Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane.
Status degli amministratori di Roma capitale)

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, é abrogato.

 

 

Il comma 9-quater prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane (v. supra: comma 9-ter), gli oneri a carico dell’ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l’importo pari ad un quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale.

 

Come già visto per i consiglieri comunali, il TUEL (art. 79, comma 1) prevede che i consiglieri circoscrizionali dei comuni con più di 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Inoltre, i lavoratori dipendenti delle commissioni circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; il diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL). Anche in tal caso, le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art. 80 TUEL).

 

Il comma 9-quater in esame, ponendo un limite agli oneri a carico degli enti locali, determina di fatto – analogamente al comma 9-bis - un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati.

 

Ne discende che – come già visto per i membri dell’Assemblea capitolina,  nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, i consiglieri circoscrizionali dipendenti da datori di lavoro privati  o da enti pubblici economici continuano a fruire dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella eccedente il limite del quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale – è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

 

Il comma 9-quater, secondo periodo, sopprime la disposizione che subordina l’applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro il 25 maggio 2010).

 

Lo status degli amministratori di Roma capitale è disciplinato dall’art. 5 D.Lgs. n. 156/2010

Esso prevede che sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina (comma 1).

Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita (comma 2).

Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno. L’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 3).

I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, pari ad una quota parte dell'indennità del Sindaco determinata con decreto del Ministro dell'interno, da adottare successivamente all’approvazione dello Statuto di Roma capitale. L'indennità – che tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale - è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 4).

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dalla decurtazione dell’indennità prevista per i consiglieri in caso di ingiustificata assenza dalle seduta dell’Assemblea capitolina e della riduzione del numero dei municipi da 19 a 15, rimessa allo statuto di Roma capitale (comma 5).

Resta fermo il principio di non cumulabilità degli emolumenti per chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo (comma 6).

 

 


 

Articolo 2, comma 10
(Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa)

10. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) é sostituita dalla seguente:

« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le rassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

 

 

Il comma 10 dell’articolo 2, riguarda la dismissione di beni immobili del Ministero della difesa.

Nello specifico, si tratta dei beni immobili della Difesa di cui all'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare, diversi da quelli di servizio di cui all'art. 306 dello stesso codice, in relazione ai quali la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, quelli, tra gli immobili militari non compresi negli elenchi di cui al comma 2 (immobili non più utilizzati per finalità istituzionali), da alienare, permutare o valorizzare direttamente, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Novellando la lettera d) del comma 10 dell'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare[136], viene modificata la destinazione dei proventi derivanti dalle suddette alienazioni, specificando le quote che spettano rispettivamente:

§      al Ministero della Difesa, e più in particolare, a quali fondi del suo stato di previsione (alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare al MEF);

§      al bilancio dello Stato;

§      agli enti locali interessati.

 

Tale riparto risulta così articolato:

 

§      fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tale rassegnazione dovrà poi confluire, nei fondi per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, individuate per la consegna all’Agenzia del demanio(art. 619 Codice dell’ordinamento militare), nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel Fondo Casa di cui all'articolo 1836 del Codice dell’ordinamento militare;

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del citato articolo 619 sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del settore infrastrutturale della difesa. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa attraverso appositi decreti del Ministro della difesa, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo Casa di cui all'art. 1836 del citato Codice è un fondo per la concessione di mutui agevolati al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare, alimentato, in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, e in quota parte dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità. Tali somme sono versate su apposita contabilità speciale.

 

§         in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

 

§         in un range compreso tra il 5 ed il 15 per cento, proporzionato alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle quote spettanti al Ministero della difesa e al bilancio dello Stato. Viene inoltre specificato che tale assegnazione secondo il predetto riparto avviene da parte del MEF previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita-riferimento in precedenza non presente.

 


Articolo 2, commi 11 e 12
(Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari)

11. All'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 é sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. »;

b) il comma 6 é sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa. ».

 

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

 

 

Il comma 11 novella alcuni commi dell'articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

 

Si ricorda al riguardo che la legge finanziaria per il 2010, all'art. 2, commi 189-194, aveva autorizzato (co. 189) il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con cui vengono sottoscritti accordi di programma (co. 190) per la valorizzazione di detti immobili. Le disposizioni di cui ai commi 189 e 190 sono state abrogate dal nuovo Codice dell'ordinamento militare, ma sono state integralmente riprodotte, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del Codice stesso.

 

Con la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 314 viene assegnato al solo Ministero della difesa, eliminando il concerto con il MEF, il compito di individuare la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. La modalità prescelta per l'individuazione della SGR è la procedura competitiva. Viene anche eliminata la determinazione della quota spettante ai comuni con i quali sono stati sottoscritti accordi di programma, precedentemente non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati; tale quota in favore dei comuni è ora rideterminata dal novellato comma 6 in un range compreso tra 5 e 15 per cento.

 

Il nuovo testo del comma 6 del medesimo articolo 314 prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione o i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le percentuali (42,5%; 42,5%; 5-15%) e le modalità (previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita) previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d) e già illustrate. A tale fine possono essere destinate alle finalità del Fondo Casa fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.

 

Precedentemente erano destinate al fondo in conto capitale istituito presso lo stato di previsione della Difesa di cui all'art. 619 del Codice, nonché all'entrata del bilancio dello Stato, fermo restando l'importo dovuto a titolo di contributo al Comune di Roma e al Commissario straordinario per il ripiano del debito del Comune di Roma di cui al comma 195 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010.

 

La relazione illustrativa del Governo allegata al disegno di legge presentato al Senato, attesta che le modifiche agli articoli 307 e 314 del Codice risultano neutrali per la finanza pubblica, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

 

Il comma 12 stabilisce che nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4 del Codice, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, si proceda secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 4 del DL n. 351/2001[137], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Tali riferimenti normativi che corrispondono, rispettivamente, alla disciplina delle cartolarizzazioni e del conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, vengono in estrema sintesi ricordati qui di seguito.

 

A titolo introduttivo, si ricorda che la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che converte attività non facilmente negoziabili in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati, permettendo di ottenere in anticipo il valore attuale dei flussi di cassa generati. Nel caso degli immobili, essi sono trasferiti ad un'apposita società-veicolo (a responsabilità limitata), la quale emette titoli il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili oppure agisce mediante finanziamenti concessi da terzi, e versa ai proprietari cedenti l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale. I beni e i diritti acquisiti nell'ambito di una cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società-veicolo e da quello di altre operazioni.

 

Secondo l'articolo 3 del D.L. n. 351/2001, i beni immobili in oggetto possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società appositamente costituite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze determinano:

·         il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

·         le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;

·         l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

·         la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

·         le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

 

Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale viene riconosciuta una serie di diritti. Il principale tra questi è il diritto di opzione per l'acquisto, ad un prezzo di vendita il quale - tranne che per le unità immobiliari di pregio - è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento (e può diminuire ulteriormente in taluni casi di acquisto a mezzo di mandato collettivo, regolati dal comma 8 dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001). Altri importanti diritti riconosciuti ai conduttori sono il diritto di prelazione e, per coloro che dichiarano un reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a 19.000 euro, il diritto del rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni.

 

Ancora a proposito dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001 si precisa che le disposizioni recate dal suo comma 15-ter relativamente alla possibilità di permuta da parte del Ministero della Difesa di beni immobili di proprietà statale in uso al dicastero per finalità istituzionali, da effettuare con beni e servizi di enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, d’intesa con l’Agenzia del demanio, pur esplicitamente abrogate con articolo 2268, comma 1, n. 1001 del nuovo Codice dell'ordinamento militare, sono in realtà tuttora vigenti in quanto sono riprodotte integralmente dall'articolo 307, comma 7, del medesimo Codice.

 

L'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, in più punti modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 168/2004[138], autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. Gli immobili in uso governativo sono concessi in locazione all'Agenzia del Demanio la quale li assegna per un tempo massimo di nove anni (peraltro rinnovabili) ai soggetti che li hanno in uso. Il Ministro dell'economia e delle finanze fissa i canoni e altre condizioni riguardanti le suddette assegnazioni, basandosi su parametri di mercato.

 


Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter
(Continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como)

12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. É comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, é prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

 

 

Il comma 12-bis assegna la somma di 2 milioni di euro per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Tali maggiori risorse sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per i servizi della navigazione lacuale.

É inoltre fatta salva la previsione di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 614/1957 (Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como), secondo la quale gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1 della citata legge n. 614/1957, ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L’articolo 2 della legge prevede che l'eventuale disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull’amministrazione affidata al gestore.

Il comma prevede che agli oneri derivanti dall’assegnazione del contributo - pari come detto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 - si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) [139].

L’articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge n. 220 del 2010 ha rifinanziato di 924 milioni di euro per l'anno 2011 il Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009.

Una quota di tali risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge.

La restante quota – pari a 50 milioni di euro – è destinata, ai sensi del citato comma 40, quarto periodo, ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

La ripartizione e la contestuale individuazione dei beneficiari della quota avviene - ai sensi del quinto periodo del comma 40 - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, coerentemente agli indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Sulla predetta quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata ad interventi vari hanno inciso numerose altre disposizioni del decreto legge in esame. Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 

Il comma 12-ter proroga la previsione di cui all’articolo 7-sexies, comma 4, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ha autorizzato la Gestione Governativa Navigazione Laghi ad utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008.

Il comma 12-ter proroga tale facoltà per il biennio 2011-2012, con riferimento agli avanzi dei bilanci 2009 e 2010.


Articolo 2, comma 12-quater
(Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario)

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, é elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

 

 

Il comma 12-quater eleva da 60 a 90 giorni, per i soli datori di lavoro del settore minerario, il termine entro il quale essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili.

Inoltre, esclude alcune categorie di personale del settore minerario (personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale) dall’applicazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.

La L. 68/1999 disciplina le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, prevedendo specifiche quote di riserva. 

In particolare, l’articolo 9, comma 1, dispone che i datori di lavoro debbano presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione.

L’articolo 5 esclude dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili alcune categorie di datori di lavoro (in particolare, le quote di riserva non si applicano ai datori di lavoro, pubblici e privati, operanti nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; ai datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore; nonché ai datori di lavoro del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto, e a quelli operanti nel settore dell'autotrasporto).

 


Articolo 2, comma 12-quinquies
(Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, é autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

Il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinandoli in particolare per ciascuno degli anni 2011 e 2012:

§         45 milioni di euro alla regione Liguria;

§         30 milioni di euro alla regione Veneto;

§         20 milioni di euro alla regione Campania;

§         5 milioni di euro ai comuni della provincia di Messina per l’alluvione del 2009.

 

Alla copertura del relativo onere si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi pertanto ridotte di pari importo le risorse disponibili, già destinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi dì risanamento ambientale.

 

 

Si ricorda che in materia di politiche relative all'assetto idrogeologico del Paese, anche con riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali, il 12 novembre 2009 il governo aveva svolto un'informativa urgente. In tale sede il governo aveva sottolineato come circa il 9,8% del territorio nazionale fosse interessato da situazioni di alto rischio idrogeologico ed aveva stimato in 44 miliardi di euro –di cui 27 miliardi per il Centro-Nord, 13 miliardi per il Sud e 4 per le coste- il fabbisogno complessivo per la messa in sicurezza dell’intero territorio nazionale. Era stato, pertanto, preannunciato un Piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, da realizzarsi con il contributo di un miliardo di euro assegnati dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009 a valere sui fondi FAS e 254 milioni di euro da stanziamenti dello stesso Ministero destinati alla difesa del suolo. Tale stanziamento è poi confluito nella legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 240, ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le predette risorse a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. 185/2008. Ai sensi dello stesso comma 240 le citate risorse possono essere utilizzate anche tramite accordi di programma, sottoscritti tra le regioni interessati e il Ministero dell'ambiente, che definiscono altresì la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

Per l’attuazione di tali piani, a dicembre 2009, è stata prevista anche la possibilità di nominare Commissari straordinari ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 185/2008 (cd. decreto anticrisi).

Successivamente tali risorse hanno subito una riduzione con l'art. 17, comma 2-bis, del decreto legge n. 195 del 2009 che ha destinato, per gli interventi urgenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del dicembre 2009 e del gennaio 2010, 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei citati fondi, l’ANCE ha presentato uno specifico studio[140] in cui evidenzia le principali criticità emerse. Viene sottolineato come, a più di 15 mesi dall’assegnazione dei fondi, le risorse destinate alla riduzione del rischio idrogeologico rimangono ancora inattivate, anche se si dà atto al Ministero dell’Ambiente di avere accelerato, a partire da novembre 2010, la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro tra Ministero e Regioni per il finanziamento degli interventi. Ad oggi, 17 regioni su 20 risultano avere stipulato l’accordo con il Ministero dell’Ambiente per il finanziamento degli interventi (mancano Friuli, Trentino e Molise). Gli accordi già stipulati prevedono investimenti per circa 2 miliardi di euro finanziati con fondi nazionali, per circa 1,1 miliardi di euro, e con fondi regionali per circa 928 milioni di euro.

 

Per l'anno 2012 si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 


Articolo 2, comma 12-sexies
(Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
di immobili per finita locazione
)

12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

 

Si ricorda che il citato art. 5, comma 7-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 aveva ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall'art. 22-ter del decreto legge n. 248 del 2007.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 ovvero: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa.

 

La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, (individuati dall’articolo 2, comma 1 della legge 9/2007) disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 della citata legge 9/2007.

 

Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico (comma 1). Sono, inoltre, i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati (comma 3).

 

Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2012 non si dovrà tener conto del benefico della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile (di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell’esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.L. 1 febbraio 2006 n. 23[141]). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell’acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell’imponibile.

Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 9 del 2007 dispone altresì che in favore dei medesimi soggetti i Comuni possano disporre esenzioni o riduzioni dell’ICI.

 

L’ultimo periodo del comma quantifica le minori entrate derivanti dall’attuazione delle misure in esso contenute in 3,38 milioni di euro per l’anno 2012 e stabilisce che si provveda alla copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2012, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[142]).

La dotazione di competenza del Fondo interventi strutturali di politica economica è oggetto di incrementi e di riduzioni ad opera del decreto legge in esame.

Gli incrementi sono ascrivibili al combinato disposto dell’articolo 2, comma 16-quinquies e dell’articolo 2, comma 16-bis, i quali entrambi prevedono il versamento nel 2011 al Fondo ISPE della quota residua delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo non utilizzate a finalità di copertura (tale quota residua ammonterebbe dunque a circa 1,77 milioni di euro nel 2011).

Il citato articolo 2, comma 16-bis prevede inoltre, una riduzione del Fondo pari a 0,3 milioni per il 2012 e per il 2013 a copertura della partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model.

 

 


Articolo 2, comma 12-septies
(Controllo della spesa farmaceutica)

12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale » sono premesse le seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 12-septies reca misure di controllo della spesa sanitaria, in particolare della farmaceutica, sulla quale interviene novellando e precisando quanto disposto dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010[143]. Viene pertanto reso retroattivo il termine da cui applicare gli ulteriori sconti sui margini di spettanza delle farmacie e delle aziende farmaceutiche, stabiliti in sede di conversione del D.L. 78/2010.

 

L’introduzione della norma è stata resa necessaria a seguito del contenziososorto in relazione alla data da cui rendere applicabili le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, profondamente modificate in sede di conversione del decreto. Si ricorda che la legge di conversione 122/2010 ha stabilito che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di loro spettanza, trattenga ad ulteriore titolo di sconto una quota pari all’1,82 per cento, sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 11, comma 6, secondo periodo). Contestualmente la legge di conversione ha disposto che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondano alle regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN (articolo 11, comma 6, ultimo periodo). Oggetto del contenzioso era pertanto il periodo temporale compreso tra il 31 maggio ed il 31 luglio 2010, ovvero i due mesi di vigenza del decreto legge fino all’entrata in vigore della relativa legge di conversione. La relazione tecnica al provvedimento chiarisce che in tal modo si valuta di recuperare, a favore del SSN, circa 35 milioni di euro derivanti dallo sconto retroattivo da applicarsi sulla quota di spettanza dei farmacisti. Per il medesimo periodo, nei confronti delle aziende farmaceutiche viene stimato il recupero di un importo pari a circa 35 milioni di euro da versarsi all’entrata del bilancio dello Stato.

 

In particolare, il primo periodo del comma in esame prevede che, a decorrere dal 31 maggio 2010, il SSN, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle stesse farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva. Tale quota dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 258.228,45.

 

Si ricorda che l’articolo 11, comma 6, primo periodo, del D.L. 78/2010, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A, interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante.

 

Il secondo periodo del comma 12-septies dispone che, fermo quanto disposto dal primo periodo del comma, entro il 30 aprile 2011, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, le aziende farmaceutiche devono corrispondere un importo dell’1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010) e quella della legge di conversione 122/2010 (31 luglio 2010).

Tale importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato con modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 2, comma 12-octies
(Accordi di programma per il finanziamento di
interventi di edilizia sanitaria
)

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

 

 

La norma in esame consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

In particolare, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, può sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro[144], accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (vedi infra), per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente.

La norma prevede, altresì, che i citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute stipula, nell’ambito di programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali. Tali Accordi disciplinano le funzioni di monitoraggio e vigilanza demandate al Ministero della salute, i rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all’Accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati.

Le procedure per la stipula e l’attuazione dei menzionati Accordi di programma sono state oggetto di uno specifico Accordo Stato – Regioni del 19 dicembre 2002, sulla “semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”. L’Accordo Stato - Regioni del 28 febbraio 2008 integra i contenuti del precedente Accordo Stato - Regioni del 2002, tenendo conto dei nuovi adempimenti previsti dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006)[145], in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nonché delle nuove disposizioni recate in materia di appalti pubblici dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda le risorse, si ricorda che, l’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro l’importo totale per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 20 della legge n. 67/1988.

Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale, a partire dal 1999, con l’articolo 50, comma 1, lett. c), della citata legge n. 448/1998, sono stati stabiliti i finanziamenti degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo, a seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a 512,3 milioni per il 2012. Ad esse vanno aggiunti, per il 2012, i 1.500 milioni di euro relativi alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della citata legge 220/2010.

 


Articolo 2, comma 12-novies
(Fondo unico per lo spettacolo)

12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, é integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

 

Il comma 12-novies integra l’ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni cui fa riferimento il comma 16-quinquies (si veda infra). Il relativo onere viene coperto con le risorse derivanti dal secondo periodo del comma 12-septies (si veda ante).

Il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito dalla L. 163 del 1985, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente, pressoché annuale, approvazione di apposite leggi di finanziamento. Il suo importo, stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria (ora, di stabilità), è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Per il 2011, la L. 220 del 2010 reca un importo pari a 258,610 milioni di euro[146].

Attualmente, i criteri per l’assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata[147]. I criteri riferiti alle Fondazioni liriche sono indicati dal DM 29 ottobre 2007.

Per l’anno 2010, il DM 4 marzo 2010 ha assegnato al settore il 47,5% delle risorse.


Articolo 2, comma 12–decies
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche
)

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:

«sono collocati fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «, se ne fanno richiesta,». La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

 

 

Il comma 12-decies stabilisce che i componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta e che tale disposizione si applichi anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 150/2009[148], la Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione.

I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti del collegio in occasione della prima seduta.

Attualmente i membri, nominati con D.P.R. 15 dicembre 2009, sono Luciano Hinna (professore), Antonio Martone (professore), Pietro Micheli (professore), Filippo Patroni Griffi (Consigliere di Stato) e Luisa Torchia (professore). I componenti si sono insediati il 22 dicembre 2009 e hanno eletto Presidente Antonio Martone. In data 14 gennaio 2011, l’Ing. Pietro Micheli si è dimesso dalla Commissione.

 

Le disposizioni in commento modificano l’attuale disciplina - dalla quale consegue necessariamente, per i membri della Commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio, la collocazione fuori ruolo e l’indisponibilità per tutta la durata del mandato del posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza o la collocazione in aspettativa senza assegni se professori universitari – rimettendo tali effetti alla scelta di ogni membro.

 

 


 

Articolo 2, comma 12-undecies
(Lavoratori licenziati da enti non commerciali)

12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le parole: « 2.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 unità». É ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, é autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi.

In primo luogo si prevede la proroga, per il 2011, dell’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[149], consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). Tale agevolazione, prevista originariamente dall'articolo 1, commi 5-8, del D.L. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002, per il settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione, è stato esteso ai richiamati lavoratori per il periodo 2004-2010 dall’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002). Contestualmente, si riduce l’entità dell’organico minimo che deve essere posseduto dell’azienda ai fini della corresponsione dello stesso trattamento – originariamente superiore a 2.000 unità lavorative –, il quale, ai sensi del comma in esame, viene equiparato a quello richiesto dal citato D.L. n. 108, cioè superiore a 1.800 unità lavorative;

 

La norma prevede altresì che gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) abbiano comunque diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si ricorda che la legge finanziaria 2005 ha stabilito l’applicazione, in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003 – ovvero gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, aventi almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia –, fino al 31 dicembre 2005, della sospensione dei termini legali, tributari ed esecutivi (disciplinata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, dei differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ad adempimenti per obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata legge 311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della legge 244/2007) ha consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30 per cento, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio.

Il comma 12-undecies autorizza, per l’attuazione delle predette misure, la spesa di 15 milioni di euro per il 2011, stabilendo che al relativo onere si provveda:

§         quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all'artico 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993[150];

§         quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulla quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di una serie di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, di sviluppo dei territori, di ricerca, assistenza, promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), come incrementata dal provvedimento in esame.

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Una quota parte di tale somma, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La residua quota di 50 milioni di euro – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 

Infine, il comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Articolo 2, comma 12-duodecies
(Quote latte)

12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

 

 

Il comma 12-duodecies sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

All'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49[151] ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi, oggetto di un accordo politico tra l’Italia e l’Unione europea, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l’eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02. L’accordo è poi sfociato nella Decisione 2003/530/CE[152] (GUCE L n. 184/2003) con la quale l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte, peraltro a questi sostituendosi nel pagamento degli importi da essi dovuti[153], viene “eccezionalmente considerato compatibile con il mercato” alle seguenti condizioni:

§         che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo,

§         che il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

D.M. 6 luglio 2007 (1).

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[154] con l’articolo 8-quater ha definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro[155], delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. La dilazione del pagamento, in funzione della sua entità e con l’applicazione di un tasso di interesse crescente, deve avvenire nei seguenti termini:

§         entro tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

§         entro ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

§         ed entro trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte (GU n. 70/2010) che, relativamente alle scadenze, ha stabilito che:

§         per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge);

§         per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni di durata della rateizzazione (salvo l’ultima rata).

Il piano di rientro previsto dal D.L. n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un gentlemen’s agreemennt. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos[156] sottolinea che il piano del 2009 “non si fonda direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell’onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l’applicazione di tale piano l’Italia sarebbe ancora più distante dall’adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE.”. Il Commissario europeo, dopo aver ricordato la preoccupante lentezza con la quale l’Italia opera l’esazione dei prelievi, aggiunge che “se l’emendamento dovesse essere adottato la Commissione sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai sensi del Trattato”.

Per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009, per le multe dovute dai produttori di latte, la Comunità ha nel frattempo ridotto annualmente i trasferimenti all’Italia a titolo di aiuti all’agricoltura: per l’intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro. Di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro.

 

L’ultimo periodo del comma valuta gli oneri finanziari derivanti dalla sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione in 5 milioni di euro per l’anno 2011 e dispone che alla relativa copertura si provveda a valere sulle disponibilità della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quanto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Una quota parte di tale somma, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La residua quota di 50 milioni di euro – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Si segnala che alla tabella 1 (prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge) è prevista la proroga al 31 marzo 2011 delle attività del Commissario straordinario per le quote latte chiamato a vagliare le domande di rateizzazione.

 


Articolo 2, comma 12-terdecies
(Poteri del Dipartimento amministrazione penitenziaria)

12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

 

 

L’articolo 2, comma 12-terdecies, proroga di un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall’art. 44-bis del D.L. n. 207 del 2008 (L. n. 14 del 2009) per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso l’esercizio di tali poteri il capo del DAP dovrà procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

 

In relazione al sovraffollamento carcerario, il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 - deliberando un Piano straordinario penitenziario - aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2010 (DPCM 13 gennaio 2010); lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 11 gennaio 2011.

Il “Piano carceri” prevede interventi di edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza delle carceri (primo e secondo pilastro), misure di natura normativa (terzo pilastro) e l’assunzione di 2000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (quarto pilastro).

Con riferimento al “primo pilastro”, il Piano carceri è stato presentato dal Commissario straordinario all’edilizia penitenziaria ed approvato il 29 giugno 2010 dal Comitato di Sorveglianza costituito dal Ministro della Giustizia, dal Ministro delle Infrastrutture e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile. Il Ministero della giustizia, nelle sue comunicazioni alle Camere rese lo scorso 19 gennaio, si è soffermato sull’entità degli investimenti - 675 milioni di euro - sulla tempistica della loro esecuzione, nell'arco di un triennio, e sulla portata strategica volta a soddisfare un fabbisogno carcerario pari a circa 9.150 posti, in esecuzione della sola prima parte del piano.

 

L’art. 44-bis rinvia ai poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008 (L. n. 2/2009) ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici.

 

Il citato art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ha previsto tra le misure volte a velocizzare gli investimenti pubblici l’istituzione di un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi. In particolare il comma 3 attribuisce al commissario straordinario delegato le seguenti funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento: il monitoraggio dell'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; la vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; l’esercizio di ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi.

 

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, al capo del DAP spetta – in base al citato art. 44-bis - il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma (con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso) e, nei casi di particolare urgenza possono essere abbreviati fino alla metà i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. L’art. 44-bis dispone, inoltre, che le opere vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Al capo del DAP sono riconosciuti, in caso di inutile decorso dei termini previsti dalla normativa vigente, i poteri sostitutivi previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.

 

L’art. 20 attribuisce al commissario delegato, per la realizzazione degli investimenti pubblici, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del D.L. n. 67/1997. Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In pratica, il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

 


 

Articolo 2, commi da 13 a 16
(Partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia é autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia é altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) é autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

 

14. É altresì  prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia é autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

 

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 é accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

 

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

 

 

I commi da 13 a 16 dell'articolo 2 recano disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

 

Più in dettaglio, il comma 13 dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti quali previste dal decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7. Tale proroga viene disposta al fine di contrastare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

 

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7 del 1999[157] ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del medesimo articolo 1.

 

Si ricorda altresì che, per quanto concerne il Vertice G20 di Londra (aprile 2009), in tale sede sono stati assunti una serie di impegni in materia finanziaria. Tra questi:

·         sono stati stanziati 1.100 mld di dollari dal G20 in favore di FMI, Banca mondiale e banche per lo sviluppo per sostenere i flussi del credito, la crescita e la difesa dell'occupazione;

·         il FMI é stato autorizzato a vendere le sue riserve auree per finanziare i paesi più poveri in difficoltà;

·         è stato fissato l'obiettivo di varare la riforma della Banca mondiale nella primavera del 2010.

 

Nel Vertice G20 di Seul (novembre 2010) i leader dei paesi partecipanti hanno assunto un ''piano d'azione'' in materia finanziaria che prevede, in materia di FMI, una riforma delle quote e della governance, per dotare il Fondo di ''maggiore legittimità, credibilità ed efficacia'', garantendo maggiore rappresentanza ai Paesi emergenti.

 

Per quanto concerne invece il Consiglio europeo (giugno 2009), in tale sede è stata ribadita l'importanza della costituzione di un quadro globale transnazionale per la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie. Per quanto riguarda le risorse del FMI, gli Stati membri si sono dichiarati disponibili a fornire rapidamente un sostegno temporaneo per un importo totale di 75 miliardi di euro. "In linea di principio", nel quadro di una ripartizione equa degli oneri a livello mondiale, "gli Stati membri sono pronti a farsi carico, attraverso i nuovi accordi di prestito, in linea con il rispettivo peso economico, quale rispecchiato dalle rispettive quote, del fabbisogno supplementare di finanziamento che dovesse derivare nel medio periodo, riconoscendo il necessario collegamento tra contributo e rappresentanza".

 

Più in dettaglio, per fronteggiare la crisi finanziaria la lettera a) del comma 13 autorizza la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro.

Tale accordo di prestito, da stipularsi tra la Banca d'Italia ed il Fondo monetario internazionale, è già stato approvato in una bozza definitiva in data 21 ottobre 2009 ed è riportato in allegato al decreto legge n. 225 del 2010; la disposizione stabilisce altresì che l'accordo diventi esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

In estrema sintesi il "Borrowing Agreement" del FMI con la Banca d’Italia, approvato il 21 ottobre 2009, fissa nei dettagli i termini e le condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi finanziaria, la Banca d'Italia si impegna a prestare al Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente, calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11 miliardi di euro.

In particolare, nell'Accordo viene stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un periodo di due anni a partire dalla data del primo prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi, il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Con il consenso della Banca d'Italia, il FMI può estendere la possibilità di effettuare prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un totale di quattro anni.

 

In secondo luogo per fronteggiare la crisi finanziaria la lettera b) autorizza la Banca d'Italia, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare indicato alla lettera a), a contribuire ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro.

 

La successiva lettera c) autorizza la confluenza dei prestiti di cui alle lettere a) e b) - una volta completata la riforma dei New Arrangements to Borrow (NAB) - nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente che è pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) – equivalenti a circa 1,864 miliardi di euro.

 

Si ricorda che i New Arrangements to Borrow (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Le somme accordate in base ai nuovi accordi ammontano a 34 miliardi di DSP.

I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell’85% del potere di voto.

 

La lettera d) del comma 13 rinvia infine ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dai suddetti prestiti.

 

Il comma 14 proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003[158].

In particolare la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust. Per la definizione delle modalità di concessione del prestito si rimanda ad apposita intesa tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

 

Si ricorda che l'Extended Credit Facility (ECF) è lo strumento del Fondo monetario internazionale che ha sostituito, dal gennaio 2010, la Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) per garantire supporto finanziario ai Paesi a basso reddito. Le caratteristiche dell'ECF sono: tassi di interesse pari a zero, periodo di grazia di 5,5 anni, termine massimo di ripagamento di 10 anni.

Secondo quanto riportato nella Relazione al provvedimento, poiché l'importo del prestito da garantire è pari a 800 milioni di DSP ed il controvalore di 1 DSP, all’epoca della redazione del disegno di legge, risultava pari a circa 1,063.460 euro, il valore complessivo del prestito in euro ammonterebbe a circa 850 milioni.

 

In aggiunta al prestito erogabile dalla Banca d'Italia, anche il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato a concedere un sussidio ai Paesi più poveri, tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare complessivo di 22,1 milioni di DSP (circa 23,5 milioni di euro), già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

 

Come specificato anche dalla Relazione, saranno utilizzate le risorse già disponibili presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall’Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso reddito sulla base dell’articolo 2 della legge n. 173 del 1990[159]. Di conseguenza la disposizione non comporta l'esborso di nuove risorse a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 15 prevede che sui prestiti di cui ai commi precedenti è accordata la garanzia dello Stato tanto per il rimborso del capitale, quanto per gli interessi maturati e la copertura degli eventuali rischi di cambio.

 

Il comma 16 dispone che agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi (capitolo 7407/Economia, “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative”).

 

L’articolo 31 della legge di contabilità prevede che, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.


 

Articolo 2, comma 16-bis
(Partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model)

16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, é autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

 

 

L’articolo 2, comma 16-bis autorizza, la spesa di 0,3 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 per la partecipazione italiana alla Fondazione GEM - Global Earthquake Model (modello globale per i terremoti), con sede a Pavia.

 

La norma è adottata nelle more della costruzione di una Organizzazione internazionale tra i governi denominata Global Risk Modelling Organisation - Organizzazione per la costruzione di modelli di rischio globale - il cui scopo è l’adozione di standard uniformi a livello globale per il calcolo e la divulgazione di dati di rischio correlati alle diverse tipologie di disastri naturali, ovvero indotti dall’uomo.

Il Global Earthquake Model (GEM) è un’iniziativa di partenariato pubblico-privato avviata nel 2006 dal Global Science Forum dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), con l’intento di sviluppare su scala mondiale strumenti e software open-source per la valutazione del rischio sismico. Lo scopo è quello di conseguire una significativa riduzione degli effetti negativi per gli individui e le società che i terremoti e maremoti causano in tutto il mondo momento. Al momento, avendo iniziato già nel 2009 - la conclusione è prevista per il 2013 -, il GEM sta costruendo il suo primo modello di lavoro globale, al termine del quale dovrebbe essere in grado di fornire autorevoli standard di calcolo e di comunicazione del rischio di terremoti in tutto il mondo. Dal mese di marzo 2009 il GEM si è inoltre costituito quale persona giuridica, come Fondazione no-profit con sede a Pavia.

Il GEM cerca di dare risposta al problema dell’elevato numero di persone - oltre mezzo milione – uccise nel mondo dai terremoti e maremoti nel solo decennio 2000-2010, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo, ove gli effetti delle catastrofi naturali sono acuiti dai problemi di insediamento posti dalla rapida crescita della popolazione. A fronte di questi pericoli, si constata l’inesistenza o l’inaccessibilità de facto dei modelli di rischio sismico, e per porre rimedio a tale insufficienza ci si propone di fornire una base di confronto tra i rischi sismici nelle diverse regioni del mondo, con l’intento di giungere a una significativa riduzione dell’impatto sulle popolazioni e le economie. Il GEM curerà inoltre lo sviluppo dei metodi di telerilevamento e delle tecniche di raccolta dei dati su larga scala.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo alla Fondazione GEM - 0,3 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 - il comma prevede che ad essi si faccia fronte:

§         per l’anno 2011, attraverso il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006[160].

Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo 3041/Economia relativo al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo risulta una disponibilità di competenza pari a 15.570.000 euro.

Le predette risorse non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a 0,3 milioni di euro per il 2011 alla copertura del contributo a favore della Fondazione GEM, e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In merito al mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, si rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo 2, comma 16-quinquies, una disposizione di pressoché identico tenore.

La norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, prevedendone l’utilizzo per 13,5 milioni di euro nel 2011 per finalità di copertura e la destinazione della restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011;

 

§         per gli anni 2012 e 2013, attraverso corrispondente riduzione del già citato Fondo interventi strutturali di politica economica[161].

La dotazione di competenza del Fondo interventi strutturali di politica economica è dunque oggetto di incrementi e di riduzioni ad opera del decreto legge in esame.

Gli incrementi sono ascrivibili al combinato disposto del comma 16-bis in commento e dell’articolo 2, comma 16-quinquies, i quali entrambi prevedono il versamento nel 2011 al Fondo ISPE della quota residua delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo non utilizzate a finalità di copertura (tale quota residua ammonterebbe dunque a circa 1,77 milioni di euro nel 2011).

Relativamente alle riduzioni apportate al Fondo ISPE, l’articolo 2, comma 12-sexies ne prevede una riduzione di 3,38 milioni nel 2012 a copertura della proroga del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.

Il comma 16-bis in commento prevede, inoltre, una riduzione del Fondo pari a 0,3 milioni per il 2012 e per il 2013.


 

Articolo 2, comma 16-ter
(Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 é prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

 

 

Il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

La copertura del relativo onere è recata dal comma 16-quinquies (si veda infra).

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992[162].

La fondazione figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul Fondo unico dello spettacolo, del quale si è parlato nel commento del comma 12-novies.

Alla Fondazione sono stati attribuiti 365 mila euro per l’esercizio 2005, 285.000 per il 2009 euro e 300.000 per il 2010[163]. Per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008 non risultano liquidati finanziamenti a valere sul Fondo in relazione alla grave situazione debitoria della Fondazione nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)[164].

Merita peraltro segnalare che la Fondazione è risultata unica assegnataria del contributo di 5 milioni di euro autorizzato, per l’esercizio finanziario 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n. 248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria[165].

 

In relazione alla ricostruzione effettuata, la disposizione costituisce, quindi, piuttosto che una proroga, una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS.

 


 

Articolo 2, comma 16-quater
(Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziari
e della sicurezza
)

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 é autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

 

 

Il comma 16-quater trasferisce, ai sensi della legge n. 392 del 1941 sul trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari,  4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimentodell’EXPO Milano 2015.

 

Si ricorda che l’articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

 


Articolo 2, comma 16-quinquies
(Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

Il comma 16-quinquies, primo periodo,riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2011 a “ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64” (L. n. 100/2010), al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate, a condizione che nell’ultimo bilancio approvato:

§         abbiano avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti;

§         abbiano avuto ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale[166].

Con riferimento alla disposizione del D.L. 64/2010 richiamata, si evidenzia che essa si inserisce fra le norme generali regolatrici della materia cui attenersi in sede di emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino del settore lirico-sinfonico, previsti dallo stesso art. 1. In particolare, la lett. f) citata indica quale criterio l’eventuale previsione di forme organizzative speciali in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati[167].

I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quindi entro la fine del 2011.

Il 15 febbraio 2011 è pervenuta la richiesta di parere parlamentare proprio sullo schema di regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche (Atto 331) che prevede l’intervento di un decreto interministeriale di riconoscimento, a seguito di istanza presentata dalla fondazione interessata, che sia in possesso dei requisiti previsti.

Tra gli altri, è previsto (art. 2) il requisito, per almeno 4 volte nei 5 esercizi precedenti l’istanza di riconoscimento, dell’equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, desunto dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri – in particolare, i ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese non devono essere inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 40% del contributo statale – e dal significativo e continuativo apporto finanziario da parte dei privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell’ultimo triennio, sponsor privati.

Nella lettera inviata dal Ministero per i beni e le attività culturali al Consiglio di Stato il 30 dicembre 2010, allegata allo schema, è indicato che tali requisiti sono posseduti, allo stato, solo dal Teatro alla Scala e dall’Accademia di S. Cecilia.

 

Il secondo periodo del comma 16-quinquies in esame quantifica l’onere derivante dal contributo alle fondazioni lirico sinfoniche di cui al primo periodo in 6 milioni di euro nel 2011.

 

Al fine di compensare gli effetti recati dal primo periodo del comma in esame e dai commi 16-ter e 16-quater - rispettivamente pari a 6 milioni di euro nel 2011, 3 milioni di euro nel 2011 e a 4,5 milioni nel 2011, pari a complessivi 13,5 milioni nel 2011 - si dispone il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006.

Il Fondo in questione è stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle risorse derivanti dalle operazioni di contrasto all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto – come detto - presso il Ministero dell’economia e finanze/cap. 3041.

Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo 3041/Economia - relativo Fondo per la concessione di incentivi all’esodo di cui all’articolo 1 comma 14 del decreto legge n. 262/2006 - risulta una disponibilità di competenza pari a 15.570.000 euro.

 

Le predette risorse non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a complessivi 13,5 milioni di euro, alla copertura dei predetti oneri e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[168].

La dotazione di competenza del Fondo interventi strutturali di politica economica è oggetto di incrementi e di riduzioni ad opera del decreto legge.

Gli incrementi sono ascrivibili al combinato disposto del comma 16-quinquies, in esame e dell’articolo 2, comma 16-bis, i quali entrambi prevedono il versamento nel 2011 al Fondo ISPE della quota residua delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo non utilizzate a finalità di copertura (tale quota residua ammonterebbe dunque a circa 1,77 milioni di euro nel 2011).

Relativamente alle riduzioni apportate al Fondo ISPE, l’articolo 2, comma 12-sexies ne prevede una riduzione di 3,38 milioni nel 2012 a copertura della proroga del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.

Il citato articolo 2, comma 16-bis prevede inoltre, una riduzione del Fondo pari a 0,3 milioni per il 2012 e per il 2013 a copertura della partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model.

 

In merito al mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, si rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo 2, comma 16-bis, una disposizione di pressoché identico tenore.

La norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, prevedendone l’utilizzo per 0,3 milioni di euro nel 2011 per finalità di copertura e la destinazione della restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011.

 

Il comma dispone, infine, che agli effetti finanziari derivanti dai predetti commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, primo periodo, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per 15 milioni per il 2011, in termini di sola cassa[169].

 

 


 

Articolo 2, comma 16-sexies
(Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)

16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, é destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

L’articolo 2, comma 16-sexies dispone il mantenimento in bilancio nell’esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione, di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 2008.

 

L’articolo 1, comma 11 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162[170] ha istituito, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione nei contratti di appalti pubblici. Il Fondo è stato iscritto nel bilancio 2009 sul capitolo 7192 “Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008”[171].

 

Dall’interrogazione del capitolo 7192 effettuata nella banca dati della RGS, le somme non impegnate al 30 dicembre 2010 ammontano a 120 milioni di euro.

 

Lesomme sono versate all’entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all’incremento della quota – pari a 50 milioni di euro - del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

La norma precisa, inoltre, che alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alle attività desinate alla promozione di attività sportive, culturali e sociali viene riservata una quota non inferiore a 40 milioni di euro.

 

Pertanto, le restanti risorse come incrementate dal comma in esame, risulterebbero assegnabili agli interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

Si osserva, peraltro, che nel decreto legge in commento vi sono numerose disposizioni che operano – a copertura delle misure in esse contenute – una riduzione della quota in questione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

Per una complessiva ricostruzione delle stesse si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 

L’articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge n. 220 del 2010 ha rifinanziato il Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009 per complessivi 924 milioni di euro per l'anno 2011.

Una quota di tali risorse – 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge.

La restante quota – 50 milioni di euro – è destinata, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 40, ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali[172].

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 3, comma 2-bis del decreto legge in esame prevede poi che al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili siano assegnate le disponibilità di bilancio relative all’anno 2010 - di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 - derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sono risultati non impegnati.La relazione tecnica governativa quantifica tali somme in 49,5 milioni di euro per il 2011.

 

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per il 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008.

 

Il Fondo da ultimo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), con una dotazione iniziale di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Il Fondo, che opera in termini di sola cassa ed è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato concessi in virtù di autorizzazioni legislative, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Nel bilancio per il 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, 1.000 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni per il 2012.

Nel decreto legge in esame sono contenute varie disposizioni che prevedono una riduzione degli stanziamenti del Fondo in oggetto ai fini della compensazione degli effetti finanziari delle misure in esse contenute. Per una complessiva ricostruzione delle stesse si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-quinquiesdecies.

 


 

Articolo 2, comma 16-septies
(Verifica depositi GPL)

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

 

 

Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al D.M. 14 maggio 2004.

Si tratta (art. 1, co. 1, del citato D.M. 14 maggio 2004) dei depositi GPL in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. Difatti, il citato D.M. ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei predetti depositi di GPL.

La disciplina recata dal decreto non si applica invece (art. 1, co. 2) agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale (cioè impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili), per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Viene inoltre precisato (art. 1, co. 3) che le disposizioni del citato decreto si applicano ai depositi di nuova installazione, nonché ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Peraltro, i depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge n. 818/1984[173], dovevano essere adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Invece non sussisteva alcun obbligo di adeguamento per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio.

 

L'esame che viene prescritto, in ogni caso, deve essere condotto in aderenza alla norma tecnica UNI EN 970; esso deve essere accompagnato da controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto. Tali verifiche devono essere effettuate solo da personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473.

In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio; è presumibile che tale obbligo sia assistito dalle sanzioni contro i rischi di incendio (la prevenzione degli incendi e la sicurezza, per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, rappresenta il bene giuridico di cui all'articolo 2 D.M. 14 maggio 2004).

Il comma in esame dispone inoltre che, per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (27 febbraio 2011) hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2011.

Infine viene precisato che i costi per le verifiche sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

 


Articolo 2, comma 16-octies
(Contributo all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Il comma 16-octies incrementa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2011 il contributo ordinario destinato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

 

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che esercita sorveglianza sulla sismicità e sull'attività vulcanica del territorio nazionale svolgendo anche un ruolo di consulenza verso la Protezione civile, è uno degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recentemente riordinati con D.lgs. 213/2009[174].

Tali enti ricevono contributi annuali dallo Stato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca istituito nello stato di previsione del MURST (ora, MIUR), dall’art. 7 del D.lgs. 204/1998[175]. Ai sensi dell’articolo citato, l’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità)[176]ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati, - sulla base dei programmi pluriennali, che il Ministro è chiamato ad approvare[177] - con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare[178].

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 4 del D.lgs. 213/2009 ha stabilito che la ripartizione del fondo ordinario è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5[179], nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.

Per l’esercizio finanziario 2010, il DM 24 dicembre 2010, recante riparto del Fondo ordinario, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, assegna all’INGV l’importo globale di euro 57.557.900 dei quali 49.954.300 costituiscono il contributo ordinario, 3.000.000 rappresentano un’assegnazione straordinaria per la partecipazione al programma internazionale EMSO[180] e 4.603.600 sono ascrivibili alla corresponsione di arretrati.

 

In relazione al contenuto della disposizione in commento, all’importo del contributo ordinario da assegnare all’ente per il 2011 - che, ai sensi dell’art. 13 del DM 24 dicembre 2010 citato, dovrebbe costituire l’87% dell’importo 2010 -(ovvero 43.460.241 euro) andranno a sommarsi 1.500.000 euro.

 

Il comma 16-octies dispone che all’onere recato dal contributo all’INGV – pari, come detto, a 1,5 milioni di euro per il 2011 - si provveda:

§         quanto a 250 mila euro, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 (programma “Fondi di riserva e speciali”, missione “Fondi da ripartire”), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

§         quanto a 1,25 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, istituito dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008[181], come integrato dal decreto-legge n. 112/2008[182].

 

L’art. 5, comma 4, del D.L. 93/2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze un Fondo da utilizzare per reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa[183], dotandolo di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010.

Successivamente, l’articolo 60, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 ha integrato la dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per il 2010, finanziandolo anche per l’anno 2011 in misura pari a 300 milioni. Vari interventi normativi successivi hanno operato una riduzione delle dotazioni finanziarie del Fondo in oggetto.

Nel bilancio per il 2001[184], il Fondo (cap. 3076/Economia) presenta uno stanziamento di competenza pari a 4,45 milioni di euro per l’anno 2011 e nessuno stanziamento per il 2012 e 2013.

 


 

Articolo 2, comma 16-novies
(Collaborazione in campo televisivo con San Marino)

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri é autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

 

 

Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

L’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all’11 giugno 2007. In attesa della stipula del nuovo accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (L. n. 31/2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio.

Due ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 sono state poi disposta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 207/2008 (L. n. 14/2009) e dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010).

Il nuovo accordo internazionale intervenuto, come si è detto, il 5 marzo 2008, ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

 


 

Articolo 2, comma 16-decies
(Conciliazione delle controversie civili e commerciali)

16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, é prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

 

La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). La condizione di procedibilità non si applica per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma 4, esclude in alcuni procedimenti specificamente indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione, sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione; convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile nel processo penale).

Nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo si è in particolare approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente recepite, in particolare relative alla modifica delle materie oggetto di mediazione obbligatoria.

Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.

 

 


 

Articolo 2, comma 17
(Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro)

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, é possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, é effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

 

 

L'articolo 2, comma 17, consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010[185], ossia la garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell’area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF)[186].

In particolare, la norma prevede che, per far fronte agli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia, si possa ricorrere ad anticipazioni di tesoreria che devono essere regolarizzate entro il termine di novanta giorni dal pagamento con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Ciò in coerenza con quanto già previsto dalla procedura speciale disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2010[187].

 

La European Financial Stability Facility è una società creata dagli Stati membri dell’Area euro in conseguenza delle decisioni prese il 9 maggio 2010, all’interno del Consiglio ECOFIN. Essa ha sede in Lussemburgo ed è guidata da Klaus Regling, Direttore generale degli affari economici e finanziari presso la Commissione europea.

EFSF è essenzialmente un’emittente di obbligazioni. Essa infatti è in grado di emettere obbligazioni (bond) - garantite dagli Stati dell’area euro - fino a 440 miliardi di euro per concedere prestiti ai medesimi Stati in difficoltà. I prestiti sono soggetti a condizioni negoziate con la Commissione europea in collegamento con la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale e devono essere approvati dall'Eurogruppo.

La raccolta della provvista necessaria al finanziamento dei prestiti avviene tramite il collocamento sui mercati internazionali degli EFSF-bond al solo fine di un temporaneo aiuto gli stati dell'eurozona in difficoltà. EFSF è stata impegnata, per la prima volta, nel piano di aiuti disposto dall'Unione Europea a favore dell'Irlanda.

Al fine di dare attuazione alle decisioni assunte dal consiglio Ecofin di maggio, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze ad assicurare la partecipazione Italiana al capitale sociale della costituenda società EFSF, per una spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010.

Il comma 2 ha inoltre autorizzato il Ministro dell’economia a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, cioè con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010, il quale disciplina la procedura di concessione del prestito alla Grecia. La garanzia dello Stato è elencata in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze unitamente alle garanzie statali per cui non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva.

Il citato articolo 2 del decreto-legge n. 67 del disciplina la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia. In particolare, il comma 2 stabilisce che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio - lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Gli importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria.

Il comma 3 autorizza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti autorizzano il ricorso alle anticipazioni, la cui regolarizzazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal pagamento.

Si osserva in proposito che nella documentazione depositata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del decreto legge n. 67/2010, è stato precisato che le erogazioni verso la Grecia avrebbero trovato inizialmente copertura tramite l’utilizzo del conto disponibilità intrattenuto presso la Banca d’Italia. Tale conto, entro 90 giorni dal pagamento, avrebbe beneficiato della regolarizzazione dell’anticipo di cassa, previo reperimento di fondi con l’emissione di debito pubblico.

 

Come evidenziato dalla relazione governativa al provvedimento, la norma è finalizzata ad estendere il ricorso alla speciale procedura - già prevista nel caso di prestiti alla Grecia - alla luce degli accordi intervenuti in sede comunitaria.

Si tratta pertanto di una procedura d’urgenza che consente l’immediata erogazione dei pagamenti, attraverso anticipazioni di tesoreria, successivamente regolarizzate, con l’emissione di ordini di pagamento effettuati sui pertinenti capitoli di spesa avviene successivamente a valere sul ricavo netto dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Da qui la necessità di estendere la procedura d’urgenza, già attivata per il prestito alla Grecia, anche ad altre eventuali ipotesi di attivazione della garanzia dello Stato sugli interventi analoghi della European Financial Stability Facility (EFSF), previsti dall’articolo 17 del decreto legge n. 78/2010.

La Relazione sottolinea altresì che la disposizione servirebbe anche ad evitare il fenomeno dell'insorgere di pressioni speculative sui mercati al solo annuncio dell'emissione di titoli finalizzati alla salvaguardia dell'euro.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Nella riunione del 4 febbraio scorso, i Capi di stato e di governo dell’UE hanno posticipato al Consiglio europeo del 24-25 marzo l'adozione della decisione definitiva sulla modifica dell'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)[188] necessaria all'istituzione del meccanismo europeo di stabilità.

Il testo del progetto di decisione era già stato concordatodal Consiglio europeo di dicembre che aveva stabilito di avviare immediatamente la procedura semplificata di revisione di cui all'articolo 48, paragrafo 6 del TUE[189].

Il progetto di modifica prevede di aggiungere all’art. 136 il seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

Il Consiglio europeo di dicembre altresì stabilito che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro saranno associati ai lavori, se lo desiderano, e potranno decidere di partecipare caso per caso alle operazioni condotte secondo il meccanismo.

In base alla procedura prevista dall’art. 48, paragrafo 6 del TFUE, il Parlamento europeo deve essere consultato. Il parere sarà espresso nell’ambito della sessione plenaria del 23 marzo prima della riunione del Consiglio europeo del 24-25 marzo. Il previsto parere della Commissione europea (favorevole) è stato reso il 14 febbraio 2011.

 

La decisione di modificare il TFUE per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro era stata assunta dal Consiglio europeo del 16 dicembre 2010, accogliendo con favore la relazione presentata al riguardo dal Presidente Herman Van Rompuy, su mandato del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010.

Il meccanismo permanente sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che resteranno in vigore fino al giugno 2013.

Tali meccanismi transitori sono stati adottati, in seguito alla crisi finanziaria della Grecia, dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio scorso, e si articolano in misure volte a mobilizzare risorse di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro, mediante:

A tale riguardo, si ricorda che il 26 dicembre 2010 il Consiglio dei Governatori della BCE, al fine di preservare la stabilità finanziaria, ha deciso di raddoppiare le quote di partecipazione nel capitale della BCE, che, per i Paesi dell’Eurozona, risultano dunque le seguenti:

Paese membro

Quota (in euro)

Belgio

261.010.384,68

Germania

2.037.777.027,43

Irlanda

119.518.566,24

Grecia

211.436.059,06

Spagna

893.564.575,51

Francia

1.530.293.899,48

Italia

344.715.688,14

Cipro

14.731.333,14

Lussemburgo

18.798.859,75

Malta

6.800.732,32

Paesi Bassi

429.156.339,12

Austria

208.939.587,70

Portogallo

188.354.459,65

Slovenia

35.381.025,10

Slovacchia

74.614.363,76

Finlandia

134.927.820,48

Totale

7.510.020.721,55

Fonte: Banca centrale europea


 

Articolo 2, comma 17-bis
(Estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)

17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

 

 

La norma in commento proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, al fine di consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del Consiglio dei governatori della BERS del 14 maggio 2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge 18 maggio 1998, n. 160, recante contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali, ha previsto al comma 1 dell'articolo 3 l'autorizzazione alla partecipazione italiana all'aumento di capitale della BERS.

 

La relazione del Governo sul c.d. maxiemendamento segnala che le summenzionate sedi internazionali hanno richiesto a tutte le Banche multilaterali di sviluppo l'erogazione di crediti addizionali per contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria. In considerazione delle difficoltà che gli stessi paesi membri della BERS incontrano nel reperire risorse addizionali nella particolare contingenza, il Consiglio dei governatori della BERS ha determinato che il prospettato aumento di capitale di 10 miliardi di euro, che potrebbe avere carattere temporaneo, si suddivida in un pagamento effettivo di un miliardo, da conseguire attraverso la conversione parziale delle riserve della Banca; e in un aumento temporaneo della componente del capitale a chiamata, pari a 9 miliardi di euro. Sempre nella relazione si segnala che l'aumento di capitale consentirà alla BERS  di mantenere il rating di tripla A, consentendole il reperimento di risorse sul mercato dei capitali a costi minori. D'altra parte, si sottolinea che l'operazione non avrà costi per i paesi sottoscrittori, che in teoria vengono a rinunciare a una parte dei dividendi - la stessa relazione ricorda però che tali dividendi non sono mai stati pagati ai paesi membri da nessuna delle Banche multilaterali di sviluppo. Appare più rilevante l'osservazione che la sottoscrizione del capitale a chiamata - fermo restando che il miliardo di pagamento effettivo sarà a valere sulle riserve della Banca - costituisce solo un'obbligazione eventuale, ricordando che fino ad oggi nessuna Banca di sviluppo ha mai fatto ricorso al capitale a chiamata, il quale tuttavia contribuisce alla determinazione dei limiti statutari per l'attività di ciascuna Banca, permettendo un aumento dei volumi di attività finanziaria, sebbene entro i limiti fissati. La risoluzione n. 128 del 2010 del Consiglio dei governatori della BERS ha previsto che ogni paese membro sottoscriva ulteriori azioni fino al 42,857% di quelle sinora possedute: la nuova sottoscrizione dovrà essere compiuta entro il 30 aprile 2011, mediante il deposito di uno strumento di sottoscrizione nel quale si dichiari di aver adottato tutti provvedimenti normativi interni necessari allo scopo. L'Italia, tra i principali paesi membri della BERS, partecipa al capitale della Banca con una quota dell'8,6%, pari a quella detenuta dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito e dal Giappone. Il numero di azioni in possesso del nostro paese aumenterebbe, con il provvedimento in discussione, di 76.695 unità, cui corrisponde un valore di 766,95 milioni di euro, che però non comporta, si ribadisce, alcun esborso da parte dello Stato.

 

Si ricorda infine che la BERS, pur essendo annoverata generalmente tra le Banche multilaterali di sviluppo regionale, possiede la peculiarità di una marcata accentuazione politica del proprio mandato. Infatti l'istituzione della BERS avvenne nel quadro della dissoluzione del sistema economico e politico dei paesi di socialismo reale, come tentativo di risposta prevalentemente europea alle necessità dei paesi precedentemente appartenenti al blocco comunista e all'Unione sovietica, in via di transizione dal sistema monopartitico ad economia centralizzata verso un sistema democratico di stampo occidentale basato sull'economia di mercato. Proprio perciò l'obiettivo della BERS è precipuamente quello di sostenere i paesi destinatari di investimenti nell’attuazione di riforme economiche strutturali volte allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione e alla privatizzazione dell'economia. Proprio in considerazione della missione principale della BERS è stato posto il limite del 40% delle operazioni agli interventi della Banca nel settore pubblico di ciascuno dei paesi recipienti. Il carattere prevalentemente europeo della BERS è testimoniato dalla presenza tra i propri membri sia della Unione europea che della Banca europea degli investimenti, nonché dalla previsione per la quale il complesso delle azioni in possesso della UE, della BEI e dei singoli Stati membri dell'Unione non può mai scendere sotto la quota del 51% del capitale sociale della Banca.

 


 

Articolo 2, comma 17-ter
(Proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata)

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2011.

 

 

Il comma 17-terreca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.

 

Il termine, fissato originariamente al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 862, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 3, comma 35, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, poi, al 31 dicembre 2009 dall’articolo 43, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008).

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree sottoutilizzate, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Quanto alla vigente normativa sulle erogazioni per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato dal D.M. attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215 (a sua volta modificato dal D.M. sviluppo economico 4 febbraio 2009, n. 65), ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50% degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.

Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori (art. 4, D.M. n. 215/2006, come modificato dal D.M. n. 65/2009).

 

 

La norma mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

 

Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel limite dell’85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati[190].

A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

 

Relativamente alle economie, va ricordato che esse sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009), con il D.M. 13 marzo 2009 in complessivi 375 milioni di euro e con il D.M. 4 maggio 2010 in 230 milioni di euro (di cui, 78 milioni da considerarsi in perenzione amministrativa).

In particolare, con il decreto 4 maggio 2010, il Ministro per lo sviluppo economico ha accertato economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/92, nella misura complessiva di 230 milioni di euro, di cui 78 milioni in perenzione amministrativa e 152 milioni disponibili ed effettivamente utilizzabili.

 

Nell'ambito di tali disponibilità, l'importo di 50 milioni di euro è stato destinato agli interventi agevolativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. n. 149/1993 (ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento), a fronte delle domande pervenute nell’anno 2010, e l'importo di 48 milioni di euro è destinato agli interventi di programmazione negoziata per le aree del centro-nord.

 


 

Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies
(Garanzie sui mutui)

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca é surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

 

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

 

 

I commi 17-quater e 17-quinquies recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui.

 

Il comma 17-quater, in particolare, prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino assistere il rimborso del finanziamento, nell’ammontare risultante all’originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l’ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui.

 

Si ricorda in merito che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. É inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa. Con circolare del 1° luglio 2010 l’iniziativa è stata prorogata in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Avviso sino al 31 gennaio 2011.

Con comunicato stampa del 16 febbraio 2011, l’ABI ha annunciato la sigla del nuovo accordo relativo al predetto Avviso comune, che ha previsto:

-             la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici;

-             l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell’avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;

-             la previsione secondo cui le banche possono mettere a disposizione delle imprese che lo richiedono specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile.

-             appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

 

Resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (articolo 39, comma 5, del testa unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB,  di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

 

Inoltre, le norme in commento si applicano anche alle operazioni di finanziamento cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (legge 30 aprile 1999 n. 130).

La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario del credito secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa.

In tale ipotesi, la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, pro soluto: e cioè a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato del cessionario del mutuo cartolarizzato.

 

Il successivo comma 17-quinquiesprevede che qualora la banca, al fine di realizzare la predetta sospensione dell’ammortamento, riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato, deve darne notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

 


 

Articolo 2, comma 17-sexies
(Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese)

17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 

 

Il comma 17-sexies - modificando l’articolo 12, comma 7 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 - posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

 

Ai sensi dell’articolo 12 della legge di contabilità[191] la Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

-      l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

-      l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

-      le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.

 

 


 

Articolo 2, comma 17-septies
(Investimenti per la realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano)

17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato é autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Il comma 17-septies dell’articolo 2 reca disposizioni relative alla prosecuzione delle attività di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano (cui all’articolo 2, comma 586 della legge 24 dicembre 2007, n. 244); essa è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali e in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito (art. 2, comma 586) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

In particolare, la disposizione ha stanziato 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010  per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a)    acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano;

b)    trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

 

Il successivo comma 587 ha stabilito che i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo fossero individuate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (il DM non risulta emanato).

 

A tale scopo si autorizza lo Stato, per l’anno 2011, a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di Società di Gestione del Risparmio finalizzate a gestire Fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

Si ricorda che i fondi comuni sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società (Società di gestione del risparmio - SGR) che ne curano l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere depositato presso una banca. Essi sono disciplinati dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dai regolamenti di attuazione. Nei fondi comuni di investimento “chiusi”, a differenza dei fondi “aperti”, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Devono necessariamente assumere la forma chiusa i fondi che investono in attività immobiliari, in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10 per cento del patrimonio, in crediti e in altri beni diversi dagli strumenti finanziari. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell’attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo.

L’onere derivante dalla sottoscrizione dei fondi è quantificato in 1 milione di euro per l’anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” di conto capitale della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Ulteriori disposizioni concernenti gli investimenti degli enti previdenziali pubblici sono contenuti anche nell’articolo 2, comma 4-sexies, alla cui scheda di lettura si rimanda.

 


 

Articolo 2, commi da 17-octies a 17-duodecies
(Attività di bancoposta)

17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma e' disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

 

17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies é depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.

 

17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.

 

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato é redatto in conformità ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile é convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

 

17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testé i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

 

 

I commi in esame intervengono con riferimento all’attività svolta da Poste italiane S.p.a. in materia di bancoposta, al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d’Italia. Tale attività, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), comprende: la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate; il servizio di intermediazione in cambi; la promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; i servizi di investimento ed accessori.

l comma 17-octiesprevede pertanto che, entro il 30 giugno 2011, Poste italiane, con apposita delibera dell’assemblea, costituisca un patrimonio esclusivamente destinato all’esercizio della predetta attività, il cui valore potrà essere anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di patrimonio separato. La delibera dovrà individuare i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione e gestione dello stesso.

In proposito, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile (recante norme in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare), la società per azioni può a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare e b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Il comma 17-noviesprecisa che i beni e i rapporti individuati secondo le norme del codice civile sono destinati esclusivamente alle obbligazioni sorte sulla base delle attività di bancoposta, e formano un patrimonio separato da quello di Poste italiane. Di tali obbligazioni la società risponde nei limiti del patrimonio stesso, ferma restando la responsabilità illimitata per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il comma 17-deciesdispone che ogni modifica delle regole organizzative e di gestione del patrimonio, nonché il trasferimento di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane, deve essere oggetto di delibera dell’assemblea.

Il comma 17-undecies detta norme per la gestione contabile del patrimonio destinato alle attività di bancoposta, precisando che i beni e i rapporti ivi compresi devono essere indicati nello stato patrimoniale della società. Si prevede inoltre che il rendiconto separato debba essere redatto secondo i principi contabili internazionali.

Il comma 17-duodecies prevede che Poste italiane, al fine dell’attuazione dell’articolo 2 commi da 165 a 176 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Va ricordato che con i commi citati è stata istituita e disciplinata la Banca del Mezzogiorno S.p.a., con finalità di favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; di  emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno; di acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.

Il comma 17-duodecies fa salve, infine, le disposizioni autorizzative di cui al D.Lgs. n. 385/1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

 


 

Articolo 2, comma 17-terdecies
(Verifica di solvibilità delle imprese di assicurazione)

17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: « può essere estesa all'esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « può essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può  essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta ».

 

 

Il comma 17-terdecies reca disposizioni in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese di assicurazione.

In primo luogo, la norma prevede che le deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile IRES, previste dall’articolo 15, comma 13 del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185[192], possano essere reiterate, in luogo della sola possibilità di estenderle all’esercizio successivo, originariamente prevista dal medesimo comma 13.

Si ricorda in proposito che l’articolo 15, commi da 13 a 15 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto, in ragione della crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli; tali misure sono state da ultimo (articolo 51, comma 1-bis del D.L. 78/2010[193]) estese al periodo d’imposta in corso al 31 maggio 2010.

In particolare, a fronte della disciplina generale contenuta nell’articolo 110 del TUIR - ai sensi della quale il valore dei titoli iscritti in bilancio deve corrispondere al valore di mercato – il comma 13 ha disposto la possibilità di attribuire ai titoli un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale. La norma è stata introdotta in quanto, in considerazione della turbolenza dei mercati finanziari registrata nel 2008, i prezzi di scambio nei mercati potevano risultare non rappresentativi del reale valore dei titoli medesimi.

La facoltà di attribuire, per il periodo d’imposta in corso al 31 maggio 2010, un valore diverso da quello rilevato nei mercati finanziari interessa:

-      le società che non applicano gli International Accounting Standards – IAS (art. 15, co. 13, D.L. n. 185/2008);

-      le imprese del settore assicurativo (art. 15, co. 14 e 15, D.L. n. 185/2008) relativamente alle quali il comma 15 stabilisce l’obbligo di accantonare la quota di utili corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.

 

Le disposizioni in commento introducono alcune deroghe in tema di valutazione di titoli anche ai fini dell’attività di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative, a tale scopo introducendo i commi 15-bis e 15-teral citato articolo 15 del D.L. 185/2008.

Il capo IV del titolo XV del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si occupa della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione, calcolata secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento[194]. Il predetto regolamento reca, tra l’altro: i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato e le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo

É prevista una specifica disciplina della verifica di solvibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione controllanti, e la possibilità di stipulare accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di verifica, ove il rapporto di controllo intercorra tra imprese con sede legale in un altro Stato membro UE e l'ISVAP abbia concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

 

Il comma 15-bis consente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai fini della verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea.

Le norme riguardano i gruppi di cui all’articolo 210, commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni private, e cioè le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

La disposizione in esame consente dunque ai predetti gruppi di imprese – che detengono grandi quantità di obbligazioni governative – di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato recentemente connessa all’instabilità dell’Area Euro; in sostanza, le minusvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza.

 

La disposizione in commento permette la reiterazione di tale misura in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito l'ISVAP; tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione dell’agevolazione non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

É fatta salva la già menzionata disciplina di cui ai commi da 13 a 15 del citato articolo 15 del D.L. n. 185/2008.

 

Il successivo comma 15-ter, inserito dalla norma in commento, obbliga le medesime imprese assicuratrici ad assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione delle nuove disposizioni (comma 15-bis) in materia di  titoli.

É demandata all'ISVAP la disciplina, con regolamento, delle modalità,delle  condizioni e dei limiti di attuazione del comma 15-bis, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

 


 

Articolo 2, comma 17-quaterdecies
(Cessione delle partecipazioni bancarie)

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

 

 

Il comma 17-quaterdecies dell’articolo 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 30, comma 1, del TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 dell’articolo 30 stabilisce che nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

L’articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha differito di un anno il predetto termine per l’alienazione in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore ai limiti di legge.

Il differimento di un anno del predetto termine per l’alienazione è stato disposto, in via generale (ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207), per i casi in cui il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge n. 194 del 2009[195]ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione delle partecipazioni in eccesso nelle banche popolari per i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dalla legge, ove il superamento del limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, ferma restando l’impossibilità di incremento di tale partecipazione.

 

 


 

Articolo 2, comma 18
(Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci
delle Agenzie fiscali
)

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali é differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

 

 

Il comma 18 dell’articolo 2differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, differendo corrispondentemente tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

 


 

Articolo 2, comma 19
(Internet point)

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale, »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

 

L’articolo 2, comma 19, interviene sulla normativa dettata dall’articolo 7 del decreto legge n. 144/2005[196] (c.d. decreto Pisanu) convertito dalla legge n. 155/2005, che ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (internet point). Il comma 1 di tale articolo prevede l’obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s’intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 144/2005 e sino al 31 dicembre 2007. L’applicazione della norma è stata più volte prorogata, e da ultimo dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 194/2009, che ne ha fissato il termine sino al 31 dicembre 2010.

Il comma in esame, lettera a), proroga il termine di vigenza della norma fino al 31 dicembre 2011, specificando peraltro che essa si applica solo a chiunque, quale attività principale, apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.

La lettera b) del comma dispone l’abrogazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 7. Il comma 4 prevede che con decreto ministeriale[197] sono stabilite: a) le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono leattività suddette è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 122, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, del Codice della privacy, nonché b) le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili.

Il comma 5 dispone che, fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal Codice della privacy, il controllo sull'osservanza del suddetto decreto ministeriale e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

La finalità dell’abrogazione, secondo la relazione illustrativa, consiste nell’escludere l'obbligo di licenza per tutti coloro che mettono a disposizione il collegamento a internet quale servizio accessorio.

 

 


 

Articolo 2, comma 20
(Dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione)

20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

 

 

Il comma 20 interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l’esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall’agente di riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973

In particolare, qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero delle prime due rate, previste dal piano di rientro il versamento delle suddette rate può essere prorogato fino a 72 mesi in presenza delle seguenti condizioni:

-            la dilazione deve essere stata concessa prima del 27 febbraio 2011[198];

-            il contribuente deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

 


 

Articolo 2, comma 21
(Fondo unico giustizia)

21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, é inserito il seguente:

«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio».

 

 

L’articolo 2, comma 21, aggiunge un comma 6-bis all’art. 2 del DL n. 143/2008 (L. n. 181/2008) relativo ai rapporti di natura contabile intercorrenti tra lo Stato ed Equitalia-Giustizia in relazione alla gestione, da parte di quest’ultima, del cd. Fondo unico giustizia.

 

Equitalia Giustizia è la società per azioni interamente posseduta da Equitalia spa (ex Riscossione s.p.a.) cui è affidata la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia. Alla stessa società la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva già attribuito il recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato a partire dal 1° gennaio 2008.

Il Fondo unico giustizia è stato istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (n. 112/2008 e n 143/2008) con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia.

Al Fondo unico giustizia affluiscono le seguenti risorse (ed i relativi interessi):

§       somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;

§       somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative, anche a carico di enti;

§       somme e proventi devoluti a vario titolo allo Stato. In particolare:

-        somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e, dopo 5 anni dal provvedimento definitivo, non confiscate né reclamate in restituzione;

-        proventi di attività finanziarie sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o per l’irrogazione di sanzioni amministrative (es. titoli, valori di bollo, crediti pecuniari, conti correnti);

-        somme depositate presso Poste Italiane, banche e altri operatori finanziari nell’ambito di procedimenti civili o di ripartizione dell’attivo fallimentare, quando siano trascorsi 5 anni dalla definizione del procedimento che aveva dato causa al deposito, senza che l’avente diritto le abbia riscosse o reclamate.

§       somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

Restano comunque fuori dal Fondo altre somme riconducibili all’attività giudiziaria o di repressione degli illeciti: si pensi ai crediti relativi alle spese di giustizia (es. recupero delle spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; recupero delle spese processuali penali), alle pene pecuniarie (multe e ammende) e alle spese di mantenimento dei detenuti, la cui riscossione è disciplinata dal Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

La legge ha previsto che spetti ad un DPCM determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: almeno un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009 (1.592 milioni di euro), ha determinato in 158 milioni la quota del Fondo unico giustizia da distribuire ai ministeri della giustizia e dell'interno. A seguito di alcuni rilievi della Corte dei Conti  il DPCM reca la seguente ripartizione delle risorse disponibili: il 49% ciascuno ai ministeri della giustizia e dell'interno e il restante 2% all'entrata dello Stato.

In base a quanto disposto da uno dei decreti-legge “milleproroghe” (DL n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009), le risorse affluite nel Fondo unico giustizia non sono soggette ad esecuzione forzata, non possono cioè essere pignorate ad alcun titolo. Le modalità concrete di gestione del Fondo – che non devono comportare oneri a carico della finanza pubblica - e la remunerazione massima spettante alla società di gestione sono state disciplinate con il DM dell’economia e delle finanze n. 127/2009 che ha, in particolare, disposto che l’aggio spettante a Equitalia Giustizia non può superare il 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo. Ai sensi del decreto del DM dell'economia e delle finanze 15 settembre 2010, limitatamente agli anni 2009 e 2010, l'aggio spettante ad Equitalia Giustizia per la gestione del fondo è quello massimo previsto, ovvero il 5% dell'utile citato.

 

La prima parte del nuovo comma 6-bis stabilisce che:

§      le somme del Fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società;

§       i versamenti dovuti dal 1° aprile 2011, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A nell’ambito dei propri fini statutari, seguono invece il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. In sostanza, il versamento al bilancio dello Stato, da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute.

 

La seconda parte del comma 6-bis in esame intende migliorare la redditività delle somme di denaro sequestrate intestate ’’Fondo unico giustizia’’; la norma prevede, a tal fine, il trasferimento delle somme da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.

 


 

Articolo 2, comma 22
(Completamento concorsi personale
Ministero dell’economia e delle finanze
)

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, é autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

 

 

Il comma 22 autorizza, fino al 31 marzo 2011, il completamento dei programmi di cui al bandi di concorso del 5 agosto 2009 (36 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze - G.U. n. 67 del 1° settembre 2009) e del 28 novembre 2007 (40 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato negli uffici centrali e periferici - G.U. n. 102 del 28 dicembre 2007), mediante utilizzo delle relative graduatorie.

 

Gli oneri relativi al completamento dei programmi vengono posti a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del D.L. n. 262 del 2006.

Si tratta delle risorse provenienti dalla lotta all’evasione e al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo, che sono attribuite ad un apposito fondo per un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

Il completamento dei programmi richiamati si rende necessario anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 78 del 2010

La disposizione richiamata autorizza per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni statali (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

 

La disposizione finalizza il completamento di tali programmi di assunzione allo scopo di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e della legge n. 196 del 2010 (riforma della legge di contabilità).

 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

 


 

Articolo 2, comma 23
(Fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani particolareggiati)

23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é prorogato di tre anni.

All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 23dell’articolo 2 reca disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

A tal fine, le norme in commento modificano alcuni termini previsti dall’articolo 1, commi da 25 a 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008.

In particolare il comma 25 (inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131) ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

Il comma 26 (modificando l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) ha disposto l’applicazione dell’imposta ipotecaria con aliquota al 3 per cento alla trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Il comma 28 ha disposto l’applicazione delle predette misure agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati nonché alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

In primo luogo, le disposizioni in commento prorogano di tre anni il termine (di cui all’articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

Il secondo periodo del comma in esame sposta all'anno 2005 – in luogo dell’anno 2008, come originariamente previsto dall’articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.

La norma quantifica l’onere derivante dall’estensione delle predette misure agevolative in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 2, comma 24
(Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010)

24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, é differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 24, dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 28-29 marzo 2010 per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario.

Il differimento del termine consente ai partiti dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi nel quadro del piano di riparto approvato con il decreto del Presidente della Camera dei deputati del 29 luglio 2010[199].

In particolare, il comma in esame (primo periodo) introduce una deroga a quanto disposto dalla L. 157/1999[200] che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che – con riferimento alle richieste di rimborso relative alle elezioni regionali del 2010 – il termine dall’art. 1, co. 2, terzo periodo, di detta legge, per la presentazione dalla richiesta dei rimborsi delle spese, sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (ossia al 28 marzo 2011).

La disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. 157/1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

Si ricorda che per le elezioni regionali il termine per la presentazione delle liste di candidati è fissato dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello di votazione (L. 108/1968[201], art. 9, co. 1).

Inoltre, il comma in esame (secondo periodo) disciplina le modalità per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al primo periodo.

La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, già maturate, relative all’anno 2010, e non erogate in conseguenza della decadenza dal diritto al rimborso stesso, siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1 (e, quindi entro il settantacinquesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto), mentre per l’erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa, e cioè ai sensi dell’art. 1, co. 6, della già citata L. 157/1999. Tale disposizione prevede che i rimborsi elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

Disposizioni analoghe a quelle recate dal testo in esame sono state introdotte in altre occasioni, nel corso degli ultimi anni:

-      l’art. 1 della L. 156/2002[202] ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana;

-      l’art. 14-undecies del D.L. 115/2005[203] ha differito al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali regionali svoltesi il 3-4 e il 17-18 aprile 2005;

-      l’art. 51-bis del D.L. 248/2007[204] (art. 51-bis) ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

Si ricorda, inoltre, che è in corso presso la Camera l’esame di una proposta di legge (A.C. 17) in materia di rimborsi elettorali ai partiti politici. Tale proposta prevede la riapertura del termine per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che hanno preso parte alle elezioni politiche dell’aprile 2008.

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[205] ed alla L. 43/1995[206] (v. infra).

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

Camera dei deputati;

Senato;

Parlamento europeo;

Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislaturadegli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5). A decorrere dalle prossime elezioni l’importo di 1 euro è ridotto del 10%, come stabilito dal D.L. 78/2010 (art. 5, co. 4)[207].

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel 2006 sono state introdotte specifiche disposizioni[208]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti nelle consultazioni elettorali della circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[209].

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali formano insieme il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[210].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Con riferimento all’ammontare delle risorse destinate ai rimborsi elettorali e referendari, si ricorda peraltro che l’art. 2, co. 275, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007[211]) ha disposto la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 157/1999 destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

Per quanto attiene, invece, all’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso, la L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993).

Per le elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione[212]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato degli organi per i quali è previsto il rimborso delle spese elettorali, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto[213].

L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

 

Con riferimento alle ultime elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, che hanno riguardato 13 regioni a statuto ordinario, i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sono stati approvati con il decreto del Presidente della Camera del 27 luglio 2010,[214] integrato dal decreto del Presidente della Camera del 21 dicembre 2010[215].

 

Articolo 2, commi da 25 a 28
(Applicazione dei principi contabili internazionali)

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

 

26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE».

 

27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti:

«anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,».

 

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

 

 

I commi da 25a 28 dell’articolo 2 introducono una specifica procedura per l’applicazione interna della disciplina europea in materia di principi contabili internazionali.

 

A tal fine, il comma 26 della norma in commento inserisce i commi da 7-bis a 7-quater all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali.

 

I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. L’applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della Commissione europea, sono stati approvati i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (c.d. IAS/IFRS).

L’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

Il D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare l’applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d’impresa.

Le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano, necessariamente, dei disallineamenti di valore (dovuti unicamente all’applicazione di diversi principi contabili) tra il bilancio chiuso nell’esercizio precedente (redatto sulla base dei principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS (redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS). Ciò è dovuto alle necessarie rettifiche delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale cui corrispondono delle variazioni in termini di conto economico, di riserva di patrimonio netto, riserva in sospensione di imposta (imposte anticipate ovvero imposte differite).

 

In particolare, il comma 7-bis dispone che i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applichino nella redazione dei bilanci d’esercizio con le specifiche modalità individuate a seguito della procedura prevista nel successivo comma 7-ter.

Il comma 7-ter introduce infatti una specifica procedura di adozione nell’ordinamento interno dei regolamenti recanti i principi contabili internazionali; si affida infatti a un decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap, la determinazione delle eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile (che contiene la disciplina delle società), con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

Ai sensi del successivo comma 7-quater, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto applicativo dei principi contabili internazionali, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

Nel caso di mancata emanazione del decreto che reca le modalità applicative dei predetti principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.

 

Il comma 25 dell’articolo in esame reca una normativa di carattere transitorio, che mantiene ferma l’applicazione della disciplina vigente al 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010 in commento) fino all'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione illustrate in precedenza.

 

Il comma 27, con finalità di coordinamento, reca le opportune modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – a tale scopo intervenendo sull’articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – in tema di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, a fini IRES, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per effetto delle modifiche apportate si specifica che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES per i predetti soggetti, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili internazionali valgono anche nella formulazione derivante dalla procedura disciplinata del predetto articolo 4, comma 7-ter del D. Lgs. n. 38 del 2005.

Infine, il 28 prescrive infine che le disposizioni di coordinamento (previste dall’introdotto comma 7-quater) possano essere emanate entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

 

Si ricorda che l’ordine del giorno 9/4086/21 (Leo), presentato il 25 febbraio 2011 e accolto dall’esecutivo, ha impegnato il Governo ad interpretare le suesposte norme, e in particolare il comma 28, nel senso di fare salvi i comportamenti adottati dai soggetti “IAS adopter” in linea con i principi contabili internazionali finora vigenti, così come recepiti ai fini fiscali ai sensi della legge finanziaria 2008 e del relativo decreto attuativo (rispettivamente articolo 1, commi da 58 a 62 della legge n. 244 del 2007 e D.M. 1 aprile 2009, n. 48), con riguardo agli esercizi sociali per i quali è stato già approvato il bilancio, e in particolare, con riferimento al periodo d'imposta che include il 2009.

 


 

Articolo 2, comma 29
(Definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

 

 

Il comma 29 dell’articolo 2 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (27 febbraio 2011) possano essere definite nei termini previsti dal comma 42-bis del decreto legge 207/2008[216].

 

L’articolo 42-bis del D.L. 207/2008, le cui disposizioni sono di fatto prorogate ad opera del comma in esame, dispone (comma 1) la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2009), relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari[217].

Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia.

 

La norma costituisce anch’essa di fatto una proroga della sanatoria disposta in precedenza nella stessa materia dalla legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 480, lett. c). Nell’ambito di una revisione della disciplina delle affissioni dei manifesti politici, tale disposizione introduceva un comma 20-bis al D.Lgs. 507/1993[218] che, tra l’altro, sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1° gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia. Il comma 20-bis è stato poi abrogato, una volta esauriti i suoi effetti, dal comma 176 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 177 dell’art. 1 della citata L. 296/2006, ne ha fatti comunque salvi gli effetti prodotti. Tuttavia, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro, già fissato dall’articolo 20-bis al 31 maggio 2005, comma 2, è stato prorogato al 30 settembre 2008, dal comma 7 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42-bis il versamento è effettuato (come si è detto) entro il 31 marzo 2009 (termine differito al 31 maggio 2010 dal D.L. 194/2009 e al 31 maggio 2011 dalla norma in esame), a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni sono compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. Quest’ultimo termine, è differito dal comma in esame al 30 settembre 2011, per rendere possibile la definizione delle nuove violazioni.

Il comma 2, prevede che in caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. Inoltre, la definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni attualmente previste: l’art. 42-bis stabilisce, infatti, che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15, co. 2 e 3, della L. 515/1993[219].

 

Il co. 2 dell’art. 15 della L. 515/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 della medesima legge 515 (si tratta, tra l’altro, dell’affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune), mentre il comma 3 pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

 

Relativamente alle affissioni dei manifesti politici rilevano sia le norme in materia di affissioni in generale, sia quelle specifiche riguardanti la propaganda elettorale.

Le pubbliche affissioni sono soggette, in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Il servizio delle pubbliche affissioni (art. 18) è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità (art. 19).

Fruiscono di un’agevolazione nella misura del 50% della tariffa sulle pubbliche affissioni una serie di tipologie di manifesti, elencati all’articolo 20, tra cui i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

I comuni possono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 (art. 20.2)

Per quanto riguarda le affissioni durante la campagna elettorale rileva innanzitutto la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) che prevede che ogni comune metta a disposizione appositi spazi nei quali è consentita l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte di partiti, gruppi politici o candidati che partecipano alle competizioni elettorali (art. 1).

Altre disposizioni in materia si rinvengono nella citata legge 515/1993 che prevede quanto segue (art. 3):

§         nei 30 giorni che precedono le elezioni i manifesti di propaganda possono essere affissi solamente negli spazi consentiti;

§         tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile;

§         tutti i soggetti che producono materiale elettorale, compresi i tipografi, devono accertarsi che gli ordini provengano dalle autorità responsabili del partito, dai singoli candidati o dai loro mandatari elettorali.

L’articolo 15 dispone in ordine alle sanzioni delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 disponendo (come si accennato sopra) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione a 50 milioni di lire (da 516,46 a 25.822,84 euro) e pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

 

 


 

Articolo 2, commi da 30 a 32
(Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)

30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

 

31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

 

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

 

L'articolo 2, commi 30-32, detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento (art. 3, commi 57 e 57-bis, legge n. 350/2003, L. finanziaria 2004, come modificato dal DL n. 66/2004, convertito dalla L. 126/2004[220])

Il comma 30 della disposizione novella il richiamato comma 57, il cui ambito di applicazione era stato limitato dalla modifica del 2004, in considerazione della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Più specificamente, il vigente comma 57 limita attualmente il diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego, nel caso di provvedimenti definitivi di proscioglimento – con formule riconducibili ai casi di proscioglimento con cd. formula piena – pronunciati nei cinque anni precedentila data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004. Eliminando il citato riferimento temporale quinquennale, la novella generalizza nelle ipotesi indicate il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego nelle ipotesi di proscioglimento sopra indicate.

La novella all’art. 2 del D.L. n. 66/2004, recata dal comma 31, interviene quindi sul termine di proposizione all’amministrazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego sia a seguito di sentenze di proscioglimento nelle ipotesi sopra indicate (comma 57 dell’articolo 3 della finanziaria 2004) sia nel caso di proscioglimento con formula diversa (comma 57-bis, che prevede una facoltà dell’amministrazione, a determinate condizioni, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego). Il termine vigente (90 gg.) decorre, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge 126/2004 (di conversione del decreto legge 66/2004); la novella introduce invece un termine a regime decorrente dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il comma 32 infine prevede una disciplina transitoria sulla base della quale, per i provvedimenti penali di proscioglimento pronunciati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di 90 gg. per la domanda all’amministrazione di appartenenza decorre dalla citata data entrata in vigore; la medesima disposizione, inoltre, prevede che dalla nuova disciplina non possa derivare una permanenza in servizio del dipendente pubblico superiore di oltre 5 anni ai limiti ordinari previsti dai rispettivi ordinamenti.

 


 

Articolo 2, commi 33 e 34
(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni per la regione Campania)

 

33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g), é inserita la seguente:

«g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»;

b) dopo il comma 130 é inserito il seguente:

«130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma é determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma»;

c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»;

d) dopo il comma 138 é inserito il seguente:

«138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;

e) il comma 140 é sostituito dal seguente:

«140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» é sostituita dalla seguente: «triplo»;

g) dopo il comma 148, é inserito il seguente: «148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. É fatto altresì  divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione é trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione».

 

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

 

 

Il comma 33 dell'articolo 2 in esame reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011 in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013 (L. 220/2010, art. 1, commi da 125-150).

Le modifiche sono quelle proposte dalle regioni nell'ambito dell'Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010 e riguardano le spese escluse dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità (lettere a) e b)), la rimodulazione delle regole per gli enti locali del territorio regionale (lettere d), e) ed f)) e alcuni aspetti connessi con le misure sanzionatorie in caso di inosservanza del patto (lettere c) e g)).

Il comma 34, invece, riguarda la sola regione Campania, quale unica regione ad aver certificato il mancato rispetto del patto di stabilità, relativamente a all'esercizio finanziario 2009.

Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni (comma 33)

Il comma 33 reca le modifiche illustrate di seguito.

La lettera a) aggiunge altre tipologie di spese all'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità (elencate al comma 129, articolo 1, L. 220/2010):

§      spese finanziate con le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, di cui all'art. 1, commi 6 e 7, L. 220/2010; vale a dire le risorse stanziate dallo Stato e ripartite tra le regioni, finalizzate alla stipula dei nuovi contratti di servizio delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a[221];

§      spese finanziate con le risorse del fondo per le politiche sociali di cui all'art. 1, comma 38, L. 220/2010. Questa esclusione, considerando il complesso delle regioni, opera fino alla quota massima di 200 milioni di euro, cifra che corrisponde all'incremento del fondo per il 2011, disposto dalla legge di stabilità 2011[222].

 

La lettera b) introduce il comma 130-bis (le norme concernenti le spese computate ai fini del patto di stabilità sono contenute nei commi 129 e 130 articolo 1, L. 220/2010), che disciplina un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione.In particolare le spese classificate come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” dovranno essere ponderate secondo un coefficiente inferiore a 1 se di conto corrente, superiore a 1 se di conto capitale[223]. Il criterio della valutazione quantitativa ponderata, secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno successivo all'emanazione del DPCM.

La norma dispone, inoltre, che ai fini della determinazione della ponderazione dovranno essere utilizzati i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti, trasmessi dalle regioni alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 135/2009.

 

Si ricorda che l'articolo 19-bis del decreto legge 135/2009 concerne il coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio delle regioni e delle province autonome, in relazione all’attuazione del federalismo fiscale. La norma dispone che le regioni e le province autonome devono trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale i dati risultanti dai propri rendiconti, relativi ad entrate e spese. Per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

I dati devono essere trasmessi secondo i prospetti allegati alla norma. Le entrate distinte in accertamenti e incassi sono classificate secondo la codifica SIOPE ; le spese, distinte in impegni e pagamenti, sono classificate secondo una doppia codifica, quella SIOPE come per le entrate e la codifica funzionale di II grado che comprende 34 settori di intervento, tra cui la voce "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali".

 

La lettera c) modifica la norma contenuta nel comma 135 che consente alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio degli impegni di parte corrente per alcune tipologie di spese (spese per interesse passivi e oneri finanziari diversi, spesa per il personale, produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture). A queste tipologie di spese, sono aggiunte le spese relative ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie, e a istituzioni sociali private.

 

La lettere d), e) ed f) riguardano la rimodulazione, da parte della regione, delle regole per gli enti locali del proprio territorio.

Le regioni possono – ai sensi del comma 138, articolo 1, L. 220/2010 - autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldoprogrammatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Ai sensi del comma 138-bis, introdotto dalla lettera d) la regione, ai fini della rimodulazione, definisce criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto con le autonomie locali (in sede di Consiglio delle autonomie, ove presente, altrimenti con i rappresentanti degli enti locali).

La lettera e) modifica il comma 140 che reca la disciplina per la rimodulazione delle regole degli enti locali. Il termine entro cui gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare ad ANCI, UPI e regioni l'entità dei pagamenti che possono effettuare è posticipato al 15 settembre e il termine entro cui le regioni a loro volta comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun ente interessato, tutti gli elementi utili per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è posticipato al 31 ottobre. I due termini erano così fissati limitatamente all’esercizio 2011, mentre, a regime erano fissati, rispettivamente al 30 aprile e al 30 giugno.

La lettera f) modifica il comma 143 articolo 1, L. 220/2010 per aumentare la misura (dal doppio al triplo) dei trasferimenti erariali che la regione può sottrarre al vincolo di destinazione, a “compensazione” del maggiore onere assunto dalla regione.

 

La lettera g) detta disposizioni particolari per le regioni che si trovino nella condizioni (di cui al comma 148, articolo 1, L. 220/2010) per cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

Si ricorda che il comma 148 dispone che alla regione che si trovi nella condizione sopra descritta non si applica la sanzione del versamento  all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato (DL 78/2010, art. 14 comma 4).

Il comma 148-bis, introdotto dalla lettera g), dispone che la regione nella condizione di cui sopra, si considera adempiente se nell'anno successivo attua le misure di rigore finanziario elencate nel medesimo comma 148-bis, misure che ripropongono le sanzioni 'ordinarie', elencate al comma 147 art. 1, L. 220/2010). La regione, in sostanza, si auto applica le sanzioni, essa infatti non può:

§      impegnare spese correnti – al netto delle spese per la sanità - in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni dell'ultimo triennio;

§      ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

§      procedere ad assunzioni di personale con qualsiasi tipo di contratto né stipulare contratti di servizio "che si configurino elusivi della presente disposizione".

La norma prevede la trasmissione della certificazione attestante l'osservanza delle prescrizioni elencate, entro i dieci giorni successivi a ciascun trimestre. Decorsi i dieci giorni la regione si considera inadempiente.

 

Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 (comma 34)

 

La norma in esame concerne una serie di disposizioni recate dall'articolo 14, commi da 19 a 24, del decreto-legge 78/2010, che, benché formulate in termini generici, si applicano alla sola regione Campania, in quanto unica regione in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

La norma recata dal comma 22, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria, senza peraltro indicare alcun termine. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati. La disposizione consente inoltre alla Regione Campania di poter includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo  per le aree sottoutilizzate.

 

Il comma 34 in esame dispone che il piano di stabilizzazione finanziaria sia predisposto entro il 31 dicembre 2011 e che venga attuato entro il 31 dicembre 2012. La norma conferma, inoltre, il termine già stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 (legge di conversione 26/2010), per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2011.

 


 

Articolo 2, commi 35, 36 e 38
(Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)

35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

 

36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa».

(…)

38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

 

 

Il comma 35 precisa il tipo di strutture private - ospedaliere ed ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le Regioni a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi.

Il comma in esame recepisce integralmente l’emendamento contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225[224].

 

La disposizione in esame interviene sull’articolo 1, comma 796, lettera t)della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). La lettera, così modificata dal comma 100 dell'art. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), fissa al 1° gennaio 2011 il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Si ricorda che le strutture private provvisoriamente accreditate, se non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, decadono dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il permanere di strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù di accreditamenti “transitori” o “provvisori” ha indotto il legislatore statale, ad adottare misure per far cessare gli accreditamenti “provvisori” e “transitori”, che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore. Più in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione di nuovi accreditamenti è subordinato all’adozione di un provvedimento di ricognizione che proceda a:

-      definire il fabbisogno di attività e l’eventuale volume di attività superiore da ammettere per l’accreditamento delle strutture;

-      avviare il sistema dell’accreditamento definitivo;

-      trasformare i transitori accreditamenti delle strutture private in forma definitiva.

Il provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di assistenza .

Sempre in tema di accreditamento istituzionale è recentemente intervenuto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto un ulteriore criterio da considerare nella determinazione del fabbisogno regionale di strutture da accreditare, ossia la soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.

 

In particolare il comma in esame, introduce nel testo dell’articolo 1, comma 796, lettera t) la precisazione che le regioni devono adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, mentre proroga al 1° gennaio 2013 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private[225], nonché degli stabilimenti termali, come individuati dalla L. 323/2000[226], non confermati dagli accreditamenti definitivi.

 

Ai sensi dell’articolo 3 della L. 323/2000 sono stabilimenti delle aziende termali quelli che:

§       risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

§       utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della normativa vigente;

§       sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

§       rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi della normativa vigente.

 

Il comma 36 dell’articolo 2 si è reso necessario a seguito dei ricorsi diretti ad ottenere una interpretazione puntuale delle disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del D.L. 78/2010, concernenti il settore farmaceutico. Viene pertanto specificato che l’ulteriore sconto dell’1,82 per cento sulla quota di spettanza dei farmacisti deve essere applicato anche sui farmaci equivalenti e sull’ossigeno terapeutico.

 

In particolare, l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, riformulato in sede di conversione, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti, farmacisti e aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A, interamente rimborsati dal SSN. Viene inoltre previsto che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti dall’articolo 48, comma 32 del D.L. 269/2003[227], che  rinvia a sua volta al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996[228]. In particolare, il combinato delle due disposizioni stabilisce che il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale . La percentuale è ridotta a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della legge 549/1995. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.

 

Il comma interviene sul testo dell’articolo 11, comma 6, secondo periodo del D.L. 78/2010, dal quale elimina il riferimento alle previsioni dell’articolo 48, comma 32 del D.L. 269/2003[229], sostituendolo con la frase, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa. Ne deriva che l’ulteriore percentuale di sconto dell’1,82 per cento fissata dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, si applica su tutti i farmaci erogati in convenzione, senza l’esclusione dei farmaci equivalenti e dell’ossigeno terapeutico.

 

Il comma 38 stabilisce che l’importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, deve essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal Ministero della salute.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che la prevista attribuzione deve basarsi sui criteri individuati, in sede di Comitato paritetico permanente[230], istituito presso il Ministero della salute, per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, e previa valutazione congiunta degli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale 207/2010.

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[231](Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[232](Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), i commi 5-bis e 5-ter.

A parere della sentenza della Corte costituzionale, “il comma 5-bis dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni”.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha rideterminato, tra l’altro, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2010, in aumento di 250 milioni di euro.

 


 

Articolo 2, comma 37
(Esclusione dal patto di stabilità interno
delle spese per Expo Milano 2015
)

 

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

 

 

Il comma 37 estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga al patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dal comma 103 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

 

La deroga, autorizzata per il solo anno 2011, consente all’ente di escludere dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute per gli interventi necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Ai sensi del citato comma 103 della legge di stabilità 2001, l'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo complessivamente autorizzato dal comma 93 della medesima legge di stabilità, pari a 480 milioni di euro.

 

L’importo di 480 milioni è stato stabilito, nell’ambito delle norme di disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, con lo scopo specifico di fornire copertura finanziaria alle eventuali misure correttive delle nuove regole del Patto, per il solo anno 2011, al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative derivanti dalla variazione delle regole del Patto, nonché per provvedere a spese connesse ad interventi necessari relativi a impegni internazionali.

Le misure correttive che possono essere concesse entro tale limite finanziario, saranno specificate con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 


 

Articolo 2, comma 39
(Limiti all’indebitamento degli enti locali)

39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, é sostituito dal seguente:

«108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"».

 

 

Il comma 39 dell’articolo 2 reca una nuova formulazione del comma 108 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che introduce una misura per il contenimento del debito degli enti locali.

In particolare, il comma 108, nel testo previgente, prevedeva il divieto per province e comuni, nel triennio 2011-2013, di aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora la spesa per interessi di cui all’art. 204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) fosse superiore al limite dell'8 per cento delle entrate correnti (cioè, delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

 

La nuova formulazione del comma 108 ridisciplina la misura di contenimento del debito degli enti locali attraverso una novella all’articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo una riduzione progressiva del limite ivi previsto all’indebitamento.

L’articolo 204 del TUEL pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando l’entità della spesa per interessi - che rappresenta il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito- al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata (come risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente)

Con la novella introdotta all’articolo 204 del TUEL viene ridotta progressivamente la possibilità di indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa previgente, consentendo all'ente locale di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti:

§         il 12 per cento per l’anno 2011;

§         il 10 per cento per l’anno 2012;

§         l’ 8 per cento a decorrere dall’anno 2013.


 

Articolo 2, comma 40
(Esclusione del versamento all’entrata delle riduzioni di spesa
delle associazioni degli enti locali)

40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

 

Il comma 40 modifica l’articolo 6, comma 21, del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010), che reca la disciplina per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalle riduzioni di spesa effettuate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, disposte dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010[233].

La norma dispone l’obbligo per gli enti suddetti di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

La novella in esame è finalizzata ad escludere le associazioni degli enti locali, di cui all’articolo 270 del TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) dall’obbligo di riversamento delle economie effettuate al bilancio dello Stato.

L’articolo 270 del TUEL fa riferimento alle seguenti associazioni: Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Upi (Unione delle Province d’Italia), Aiccre (Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani), Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali), nonché delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale.

 

Si ricorda che, in base al citato comma 21, sono esclusi dall’applicazione della norma anche gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

 

Articolo 2, comma 41
(Proventi delle concessioni edilizie)

41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2012».

 

 

Il comma 41, con una novella all’art. 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia – DPR n. 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

La norma in commento ripropone quanto disposto, per il solo 2007, dal comma 713 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e, per il triennio 2008-2010, dal comma 8 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007), che ora viene novellato.

Si ricorda che nella vigente normativa, recata dal citato T.U. in materia edilizia, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 10 del 1977) qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.

Si segnala, infine, che il medesimo TU ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire, non eliminando però il contributo da corrispondere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 


 

Articolo 2, comma 42
(Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni
fino a 3.000 abitanti
)

42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

 

L’articolo 2, comma 42, introduce un’eccezione all’applicazione della disposizione che prevede l’incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, numero 2), TUEL).

 

La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora la partecipazione dell’ente locale sia inferiore al 3 per cento e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società (art. 1, comma 718, L 296/2006).

 

Non risulta chiaro se l’eccezione valga solo nel caso in cui il comune detenga una partecipazione nella società (e non negli altri casi; ad esempio, società o imprese sovvenzionate dal comune).

 

 


 

Articolo 2, comma 43
(Società partecipate dai Comuni con popolazione
fino a 30.000 abitanti
)

43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma

117 é sostituito dal seguente:

«117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, é inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».

 

 

Il comma 43 reca una riformulazione del comma 117 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) che, attraverso una novella all’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, modifica i criteri per la messa in liquidazione delle società partecipate da parte dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, definiti dal citato art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010,.

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

Pertanto, tali comuni devono provvedere a mettere in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78), ovvero a cederne le partecipazioni. Nella formulazione previgente, le operazioni di dismissione dovevano essere completate entro il 31 dicembre 2011.

L’applicazione della norma è esclusa per le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

Per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è invece prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società; entro il medesimo termine (del 31 dicembre 2011) i predetti comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Le modalità attuative della disciplina, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione, devono essere stabilite con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e per le riforme per il federalismo.

La norma mantiene peraltro fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)[234].

 

La novella apportata dal comma 117 dell’articolo unico della legge di stabilità 2011 escludeva i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti dall’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite, ovvero di cederne le partecipazioni, nel caso in cui le suddette società presentavano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari.

 

Con la nuova formulazione si provvede, innanzitutto, a posticipare al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni.

Analogamente, anche per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società, il termine per la messa in liquidazione delle altre società è posticipato al 31 dicembre 2013.

 

Per quanto concerne i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, la novella del comma in esame prevede che l’obbligo di liquidazione delle società non si applichi nel caso in cui le società già costituite alla data del al 31 maggio 2010:

a)   abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b)   non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c)   non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

 


 

Articolo 2, comma 44
(Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi)

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

 

 

L’articolo 2, comma 44, prevede l’esclusione dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dall'applicazione della disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

L’esclusione ha effetto fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge finanziaria 2010 (L 191/2009, modificata sul punto dall’ art. 1, comma 1-quater, lett. d), D.L. 2/2010) prevede l’obbligo per i comuni di procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM). Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Tale disposizione si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo (art. 1, comma 2, DL 2/2010).

 

La disposizione, in sostanza, interessa i comuni i cui organi si rinnovano nel 2011.

 

Non risulta chiaro se per i comuni che procedono al rinnovo degli organi nel 2011, l’obbligo di soppressione dei consorzi di funzione per la gestione degli enti parco si applichi dal 1° gennaio 2012 o a decorrere dal successivo rinnovo.

 

Il comma valuta in 0,8 milioni di euro per l'anno 2011 gli oneri derivanti dalla misura in esso contenuta, prevedendo che ad essi si provveda – fino a concorrenza - mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220), i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 45
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, é portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

Il comma 45dispone l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno.

Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell’interno entro il mese di marzo 2011, ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2002.

 

Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

 

La corresponsione di tale somma è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale.

Il comma 13 prevede, infatti, che tale acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42/2009.

 

La disposizione in esame appare funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell’attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell’autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42.

Il richiamo ai provvedimenti attuativi di tale legge appare in particolare riferibile allo schema di decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), recante il quadro generale del sistema di finanziamento dei comuni.

Su tale schema la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale non ha espresso il parere di propria competenza, essendo stata respinta la proposta di parere presentata dal Relatore. Sulla base di tali circostanze, il Governo, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge delega ha trasmesso, in data 15 febbraio 2011, il testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo (Atto 292-bis), corredato dalle osservazioni del Governo medesimo.

In base alla procedura prevista dalla legge delega il Governo ha reso comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

Sul testo, il Senato, in data 23 febbraio 2011, ha approvato la risoluzione 6-00061 (Gasparri, Bricolo); alla Camera, il 2 marzo scorso è stata approvata la risoluzione 6-00065 (Cicchitto ed altri), sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il decreto legislativo, come definitivamente approvato, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 13 provvede altresì, al terzo periodo, alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali (province e comuni) per l’anno 2011, diversi da quelli oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009, sulla base dei criteri già adottati lo scorso anno dall'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 2/2010, che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2011, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002.

La norma fa inoltre salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al D.L. n. 2/2010.

 

In merito alle disposizioni legislative intervenute successivamente al D.L. n. 2/2010, che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi, si ricorda che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, all’articolo 14, commi 1-2 ha disposto la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti negli importi di 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, per le province, e di 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, per i comuni, quale misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Per la riduzione dei trasferimenti erariali per l’anno 2011 a province e comuni superiori a 5000 abitanti, si ceda il D.M. Interno 9 dicembre 2010).

Per l’anno 2010, il comma 13 del medesimo articolo 14 ha disposto l’attribuzione ai comuni di un contributo di 200 milioni, da ripartire sulla base della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno (D.M. interno 10 dicembre 2010).

 

Con riferimento ai trasferimenti erariali agli enti locali, si ricorda che essi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 504/1992 ed iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente, secondo lo schema delineato dal D.Lgs. n. 504/1992, sono previsti i seguenti fondi (U.P.B. 2.3.2/Interno):

§       Fondo ordinario”, formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica (cap. 1316);

§       Fondo perequativo” (cap. 1317);

§       Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi (cap. 1318).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, il D.Lgs. n. 504/1992 prevede:

§       il “Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”, destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, riservato per l’80% ai piccoli comuni (cap. 7236), privo di dotazione nel bilancio per il 2010;

§       il “Fondo nazionale speciale per gli investimenti”, finanziato con i proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione d'Italia e destinato alla realizzazione di opere pubbliche degli enti in condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Il fondo è soppresso dal 2007;

§       il ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti”, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente al D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso (cap. 7232 e 7233).

A seguito dell’istituzione della compartecipazione comunale e provinciale al gettito dell’IRPEF, nella indicata U.P.B. è stato costituito un apposito fondo corrente nel quale confluiscono le somme spettanti a tale titolo a province e comuni (cap. 1320).

 

L’ultimo periodo del comma reca la proroga, per l'anno 2011, della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 

La compartecipazione provinciale all’IRPEF, istituita a decorrere dall’anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è stata via via confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2010, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010)[235].

 

La disciplina dettata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata.

In base a tale disciplina, alle province viene pertanto attribuito ogni anno, a titolo di compartecipazione, lo stesso ammontare riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003), con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ad esse spettanti.

 

La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci locali; la sua attribuzione è correlata ad una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti in misura pari al gettito della compartecipazione stessa. In sostanza, l’entità della compartecipazione è stabilita in un ammontare fisso, ed è assegnata ai singoli enti entro i limiti della capienza dei trasferimenti ad essi spettanti. Poiché dalla compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000). Pertanto, essa si configura ancora come una sorta di trasferimento dallo Stato.

Nel bilancio, le somme spettanti alle province (e ai comuni) a titolo di compartecipazione all’IRPEF vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, al capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2. - sul quale confluiscono anche le somme relative alla compartecipazione comunale all’IRPEF - con conseguente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo ordinario.

Per l’anno 2010, l’importo della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF è stato pari a 412 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.

 


 

Articolo 2, commi 46, 47 e 48
(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, é avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

 

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio é prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio é attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune é titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

 

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

 

 

L'articolo 2, commi 46, 47 e 48, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti[236] (comma 46), e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti (comma 47):

- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;

- le caratteristiche delle persone bisognose;

- le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;

- le modalità di adesione dei comuni.

La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti[237], nel limite massimo di 50 milioni di euro (comma 48).

La Carta acquisti, istituita con il citato decreto-legge n. 112/2008[238], dispone di un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, ed è concessa, con oneri a carico dello Stato, ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico - i cittadini nella fascia di bisogno assoluto di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. La Carta vale 40 euro mensili e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili.

Il decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008 ha dettato la disciplina sull’individuazione dei titolari del beneficio, sull’ammontare del beneficio unitario e sulle modalità di fruizione dello stesso, prevedendo la stipula di convenzioni tra i ministeri interessati ed il settore privato per il supporto economico dei titolari delle carte.

Il decreto direttivo 30 novembre 2009 ha disposto l’accredito di un importo aggiuntivo mensile di 10 euro per i titolari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL.

Infine, il D.M. 2 settembre 2009 dispone l'accredito di un importo aggiuntivo mensile di 25 euro, per l'acquisto di latte artificiale e pannolini.

Le risorse sono collocate presso il Fondo Carta acquisti[239].

Per quanto riguarda le risorse a disposizione per il programma carta acquisti, Il Ministero dell’Economia[240] fa presente che le risorse disponibili per l’attuazione del Programma Carta Acquisti, oltre allo stanziamento iniziale di 170 milioni di euro, sono state determinate da vari provvedimenti legislativi e consistono nelle seguenti fonti di finanziamento:

- una quota parte del fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti (risorse non ancora disponibili)[241];

- quanto destinato, sulla base di specifiche condizioni, dalle cooperative a mutualità prevalente, per un importo superiore a 10 milioni di euro[242];

- ulteriori somme che, in base all’articolo 83, comma 22, del decreto-legge 112 del 2008, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo Carta Acquisti (risorse non ancora disponibili);

- somme derivanti dal recupero di determinati aiuti di Stato da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la Carta Acquisti; le risorse così affluite ammontano a un importo superiore a 485 milioni di euro[243];

- integrazione del Fondo Carta Acquisti: 6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni dall’anno 2010, per un totale di 21 milioni di euro, affluiti al Fondo[244];

- risorse riguardanti le sanzioni comminate dall’Autorità sulla concorrenza integralmente affluite per un importo superiore a 259 milioni di euro[245].

Successivamente allo stanziamento iniziale di 170 milioni di euro, è stato versato nel Fondo e quindi erogato attraverso la Carta Acquisti l’importo di 2 milioni di euro al rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte in polvere e pannolini ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 185 del 2008[246].

Per quanto riguarda invece le risorse versate al Fondo da soggetti privati, sono da segnalare esclusivamente i contributi versati in esito alle convenzioni sottoscritte e richiamate nell’interrogazione. A fronte delle erogazioni già effettuate alla data del 31 dicembre 2010 restano disponibili risorse per un ammontare complessivo di circa 680 milioni di euro che al netto della somma di circa 193 milioni di euro residua della donazione destinata esclusivamente ai beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL, portano gli stanziamenti complessivi ancora disponibili per il programma Carta Acquisti a circa 487 milioni di euro.

In conclusione, a normativa vigente, con le citate risorse disponibili nel Fondo Carta Acquisti, il ministero dell’Economia stima che il programma potrebbe proseguire per tutto l’esercizio finanziario 2012.


Articolo 2, comma 49
(Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti)

49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti».

 

 

Il comma 49, aggiungendo un periodo all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (recante il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

 

In materia, originariamente il richiamato primo comma dell’articolo 1 del D.P.R. 180/1950 sanciva un principio generale di impignorabilità delle retribuzioni (precisamente gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie) dei dipendenti pubblici, salvo alcune ipotesi eccezionali previste dall’articolo 2 dello stesso D.P.R. 180[247], in cui la particolare natura del credito ammetteva una limitata “aggredibilità” della retribuzione. In sostanza, tale regime appariva profondamente diverso da quello previsto dall’articolo 545 c.p.c.[248] (recante le regole per la pignorabilità degli emolumenti dei dipendenti privati e del loro TFR) in tema di pignoramento e sequestro delle retribuzioni dei dipendenti privati. In materia, dalla fine degli anni ’80, è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con una serie di interventi ha imposto il principio di uguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilità della retribuzione.

In particolare, è stata estesa la sequestrabilità e pignorabilità del quinto della retribuzione a favore di ogni credito, prima con riferimento a quanto corrisposto da enti diversi dallo Stato e poi dalle amministrazioni statali (sentenza n. 878 del 26/7/1988), successivamente è stato esteso il regime di pignorabilità all’I.I.S. e all’indennità di fine rapporto (Sentenza n. 99 del 19/3/1993). Un’ulteriore serie di sentenze ha provveduto ad ampliare i casi consentiti di pignorabilità, assimilando sostanzialmente il regime pubblico alla disciplina dell’articolo 545 c.p.c., tanto da ammettere la soggezione degli emolumenti alle pretese esecutive di ogni creditore, ovviamente nei limiti consueti del quinto e salvo i casi di concorso con creditori qualificati. Identica sorte ha ricevuto l’indennità di fine rapporto, in virtù del riconoscimento della sua prevalente – anche se non esclusiva –natura di retribuzione differita[249].

La Corte, inoltre, è intervenuta anche in relazione ai limiti di pignorabilità degli emolumenti e delle indennità di fine rapporto, pronunciandosi varie volte sugli interessi confliggenti e sulla domanda di equiparazione di trattamento sia tra settore pubblico e privato[250], sia di equiparazione all’interno dei vari settori della P.A.[251].

Nel settore pubblico, fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i soggetti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000[252] la disciplina del TFR, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali (e del S.S.N. ed ex gestione INADEL) e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali[253]. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR, regolato dall’articolo 2120 c.c., sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

 

Articolo 2, comma 50
(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

 

 

L’articolo 2-quater, ai commi 5 e 6, dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli 1 e 4), 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965. 

L’effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010 viene disposto poiché è da tale data che è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che ha disposto l’abrogazione espressa delle leggi ora “ripristinate” e che è scattato il meccanismo cosiddetto della “ghigliottina”, nell’ambito del procedimento “taglia-leggi”, innescato dalla delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

 

Con tale delega lo Stato si è posto per la prima volta l’obiettivo di ridurre drasticamente lo stock normativo, facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall’unità d’Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le altre disposizioni sono considerate abrogate, a meno che non interessino alcuni settori esclusi dalla cosiddetta “ghigliottina” (cioè l’abrogazione generalizzata), tra i quali figura quello previdenziale.

In attuazione della delega, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, ha fatto salvi circa 3.300 atti normativi di rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore. Specularmente, il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, ha proseguito l’opera di abrogazione espressa già iniziata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e del decreto-legge n. 200/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2009, che avevano abrogato, complessivamente, oltre 30.000 atti legislativi, anche successivi al 1970. Tale procedura di abrogazione generalizzata, inizialmente realizzata con la decretazione d’urgenza, è stata poi ricondotta nell’alveo delladelega “taglia-leggi” attraverso le modifiche ad essa apportate dalla legge n. 69/2009.

 

Il comma 5 dispone dunque la soppressione delle voci relative alle leggi di cui si ripristina la vigenza contenute nell’elenco degli atti abrogati dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; il comma 6 inserisce le prime due delle quattro leggi “salvate” – che riguardano il settore delle società cooperative – nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 179/2009, che – come accennato – contiene la ricognizione di tutte le disposizioni legislative, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Le due leggi più recenti (n. 379/1955 e n. 965/1965) non vengono inserite in tale allegato in quanto ascrivibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e), della legge n. 246/2005, a settoriesclusi dalla “ghigliottina”, afferendo al settoreprevidenziale.

 

Con riguardo alle leggi di cui si ripristina la vigenza si segnala che:

• la legge n. 302/1951 ratifica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ne novella anche alcuni articoli [in particolare quelli inerenti alle commissioni provinciali di vigilanza (art. 17), al numero minimo dei componenti (art. 22) e ai requisiti mutualistici (art. 26)], la cui vigenza è stata confermata dal decreto legislativo n. 179/2009 e che costituiscono disposizioni basilari del settore, che non sono stati oggetto di modifica neppure ad opera del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»;

• la legge n. 114/1950 è da considerarsi superata nella parte relativa ai registri prefettizi (l'articolo 15 comma 2 del citato decreto legislativo n. 220/2002 infatti ha sostituito lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi con l'albo nazionale delle cooperative) ed ancora attuale per quanto riguarda gli articoli 1 e 4. Infatti, l'articolo 1 è una novella dell'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, tuttora in vigore anche se concernente una disciplina transitoria in riferimento ai termini per l'adeguamento alle nuove norme delle cooperative e alla disciplina in deroga derivante da leggi speciali (ad es., una di queste potrebbe essere quella sulle cooperative sociali); l'articolo 4 disciplina le deliberazioni delle cooperative sia in riferimento all'articolo 1, sia (e questo parrebbe il punto più qualificante) riferendosi "alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile (in materia di deliberazioni assembleari)". In pratica con tale deroga di stabilisce che le decisioni, come afferma lo stesso articolo 4, "possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo";

• le leggi 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), come già accennato, riguardano il settore previdenziale, esplicitamente escluso dall’ambito di azione della “ghigliottina” ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e) della legge n. 246/2005. Con riguardo alla legge n. 379/1955, si segnala che essa fa sistema con la legge 8 novembre 1961, n. 1295, recante modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, inserita al n. 70.504 dell’allegato al decreto legislativo n. 212/2010 e che risulta pertanto abrogata.


 

Articolo 2, comma 51
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».

 

 

Il comma 51 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

 

L’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, rimette a specifici decreti, da emanare entro trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’adozione delle disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con quella prevista in relazione alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

 


Articolo 2, comma 52
(Incarichi dirigenziali nell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura-AGEA)

52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, é autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 52 dell’articolo 2 riguarda i dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito con DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, per non oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi dirigenziali in questione nel limite massimo di tre unità.

 

L’ultimo periodo del comma valuta gli oneri finanziari derivanti dalla sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione in 0,4 milioni di euro per l’anno 2011 e dispone che alla relativa copertura si provveda a valere sulle disponibilità della quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, di cui all’articolo 1, comma 40, quanto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

L’articolo 1, comma 40 della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011.

Una quota parte di tale somma, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La residua quota di 50 milioni di euro – in virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo – sono destinati ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Sulla predetta quota hanno inciso numerose disposizioni del decreto legge in commento, talune delle quali ne hanno previsto un rifinanziamento, tal altre una riduzione.

Per un complessivo commento delle disposizioni del decreto che hanno inciso sugli stanziamenti del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 


 

Articolo 2, comma 53
(Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»;

b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:

«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

 

 

Il comma 53 proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell’istituto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011, dall’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008).

L’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008, ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. É data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

La norma specifica, inoltre, che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell’esonero non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.


 

Articolo 2, comma 54
(Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale)

54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

 

 

Il comma 54 proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall’articolo 32 della L. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”).

 

L’articolo 32 della legge n. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha introdotto una nuova procedura per l’impugnativa dei licenziamenti individuali, la quale, modificando i commi 1 e 2 dell’articolo 6, della L. 604/1966, prevede che l’impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Inoltre, qualora la conciliazione o l’arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.

Per effetto di tale nuova normativa, pertanto, il termine massimo per l’impugnativa dei licenziamenti individuali, in relazione alle procedure in essere, resta stabilito al 23 gennaio 2011 (ossia al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, avvenuta il 24 novembre 2010).

 


 

Articolo 2, commi da 55 a 61
(Disposizioni concernenti il sistema bancario)

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

 

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

 

57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non é rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

 

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

 

59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un decimo».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta.

 

60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Il comma 55 dell’articolo 2 prevede in generale, al comma 1, la trasformazione in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al d.P.R. n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari[254].

 

Secondo quanto illustrato nella Relazione tecnica al provvedimento, “la ratio della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA). L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi generano, superata una certa soglia, un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio accertate nel bilancio di esercizio approvato dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del DL n. 185/2008, convertito con modificazione nella legge n. 2/2009.”.

 

Nel dettaglio, il citato articolo 106 del TUIR reca norme in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR prevede inoltre che per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

 

Il comma 56 fissa la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato – tra:

a) la perdita d’esercizio e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

Il comma 58 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme in esame.

Il comma 59 in esame  provvede a modificare il penultimo periodo del comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (a mente del quale la deduzione di cui all'articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva), stabilendo che la suddetta deduzione possa ora effettuarsi in misura non superiore ad un decimo.

In deroga all’irretroattività delle norme tributarie disposta dello Statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212), le disposizioni del sopra descritto comma 59 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225 del 2010). Le stesse disposizioni rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il medesimo periodo d’imposta.

Il comma 60 reca la copertura finanziaria, stabilendo che all’onere derivante dai commi da 1 a 4, quantificato in 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvederà mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai sopra descritti commi 6 e 7, essendo il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Il comma 61 reca una norma di interpretazione dell’articolo 2935 del codice civile, ai sensi del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale disposizione si interpreta nel senso che, per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa, e che non si fa luogo alla restituzione degli importi versati alla data del 27 febbraio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010.


 

Articolo 2, commi da 62 a 84
(Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento)

62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater é aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».

 

63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, é inserito il seguente: « ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta é applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni é rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 é applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta é applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista».

 

64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,».

 

65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26» sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

 

66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973».

 

67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono inserite le seguenti: «e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

 

68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é sostituita dalla seguente: «a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile».

 

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

 

70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

 

71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale é imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

 

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti é riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

 

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto é aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, é riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, é riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, é riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed é detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

 

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo é applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

 

79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché» del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, é sostituito dal seguente:

«ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento é altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto é documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo é documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 é applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.

Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta é applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta é applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani».

 

81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

 

82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

 

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

 

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

 

 

I commi da 62 a 84 riformano il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla tassazione del cosiddetto “maturato” in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto “realizzato” in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell’effettiva percezione da parte del sottoscrittore, ovvero al disinvestimento.

Il regime precedente alla riforma risultava infatti informato al criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione prelevava annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5 per cento sul risultato annuo conseguito dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione dell’investimento risultasse negativo, veniva considerato un equivalente risparmio di imposta che si poteva portare in compensazione o accantonare per effettuare una futura compensazione.

 

Secondo quanto illustrato nella Relazione tecnica all’emendamento del Governo che ha introdotto la norma in commento, si ipotizza che una modifica della struttura di tassazione “possa frenare la tendenza a localizzare in paesi esteri la costituzione dei fondi al fine di collocarne le quote sul territorio nazionale con le regole proprie dei fondi esteri, ed anche invertire in parte tale tendenza incentivando lo spostamento in Italia di fondi costituiti all’estero per sole ragioni fiscali […] Nel passaggio alla tassazione dei proventi realizzati in capo ai sottoscrittori delle quote del fondo sono inoltre previste specifiche disposizioni transitorie volte a regolare lo smaltimento dello stock di risparmi d’imposta pregressi accumulato dal sistema dei fondi comuni nazionali. É infatti previsto che lo stock di risparmi maturati in anni precedenti e non ancora compensati, possa essere utilizzato in compensazione delle ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai partecipanti al fondo […] Nel regime attuale i risultati negativi dei fondi italiani, infatti, possono essere compensati con i risultati positivi maturati da altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione del risparmio oppure riportati in avanti senza limiti temporali. Nel nuovo regime, il risparmio d’imposta, corrispondente ai risultati negativi di gestione è utilizzabile dalla singola società di gestione del risparmio a scomputo delle ritenute applicabili in capo ai partecipanti sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi stessi.”

 

In primo luogo, il comma 62 dell’articolo 2 aggiunge il comma 5-quinquies all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al d.P.R. n. 917 del 1986), disposizione che individua i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società -  IRES.

Ai sensi delle disposizioni introdotte, gli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR con sede in Italia diversi dai fondi immobiliari e i cd. “fondi lussemburghesi storici”, con sede in Lussemburgo ed autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato[255] non sono soggetti alle imposte sui redditi, fatta salva l’imposta sostitutiva del 27 per cento sui titoli obbligazionari (di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996[256]).

Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta.

Il citato articolo 2 reca la disciplina dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata agli interessi, premi e ad altri frutti di talune obbligazioni e di titoli similari per i soggetti residenti. In particolare, sono sottoposti alla predetta a imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento gli interessi e gli altri proventi, derivanti da obbligazioni e titoli similari, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da persone fisiche, da alcuni tipi di società di persone e dai soggetti esenti dall’IRES residenti in Italia, ove la scadenza dei titoli sia inferiore a diciotto mesi (articolo 2, combinato disposto dei commi da 1 a 1-ter).

Nei confronti dell’OICR non trovano quindi applicazione né la ritenuta del 27 per cento (prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 600 del 1973[257]) sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari – a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito - né le seguenti ritenute del 12,50 per cento su:

§         proventi derivanti da riporti e da pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito (citato articolo 26, comma 3-bis);

§         altri redditi di capitale (articolo 26, comma 5);

§         redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi “storici” (articolo 26-quinquies del DPR 600/1973, introdotto dalle norme in commento);

§         proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77[258], novellato dalle norme in commento).

 

Parallelamente, il comma 63 inserisce nel corpo del DPR n. 600 del 1973 l’articolo 26-quinquies, che reca la tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi italiani e ai fondi lussemburghesi “storici”.

Nel dettaglio si prevede, al comma 1, l’applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento sui proventi (derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR) discendenti dalla partecipazione a OICR con sede in Italia diversi dai fondi immobiliari, nonché ai fondi lussemburghesi “storici”, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato.

Tale ritenuta è effettuata dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV, dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni (di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512), e da quelli incaricati della loro negoziazione (di cui all’articolo 23 del medesimo D.L. 512/1983).

Ove le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata (ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58), la ritenuta é applicata dai sostituti d’imposta che effettuano le ritenute presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Il deposito accentrato dei titoli nasce in Italia nel 1978 con la costituzione della Monte Titoli, a cui nel 1986 la legge 289 attribuisce il monopolio dei servizi per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari (azioni e obbligazioni del settore privato). Il Testo unico della finanza nel 1998 introduce la figura delle società di gestione accentrata (sul modello delle altre società mercato) e il riconoscimento del carattere imprenditoriale dell'attività. Il servizio è affidato alla Monte Titoli con delibera Consob per gli strumenti finanziari in genere e con decreto ministeriale per quanto riguarda i titoli di Stato.

Ai sensi del citato articolo 80 del TUF, le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, e possono svolgere attività connesse e strumentali. Sono vigilate da Consob e Banca d’Italia.

Si prescrive agli OICR non residenti - le cui quote siano immesse in un sistema di deposito accentrato - l’obbligo di nominare, quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata, che risponda dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti in Italia, provvedendo a versare la ritenuta e a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-quinquies, la ritenuta del 12,50 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo di quote ed azioni è rilevato dai prospetti periodici.

 

Il successivo comma 4 stabilisce che la ritenuta introdotta al già commentato  comma 1 si applica a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il suddetto articolo 65 definisce i “beni relativi all’impresa” ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, per le imprese individuali sono beni relativi all’impresa anche quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, nonché i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma del codice civile. Gli immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario (comma 2 dell'articolo 43 del TUIR) si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per le cd. “imprese minori” (soggetti indicati nell'articolo 66 del TUIR), tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo specifiche modalità previste dalla legge;

 b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (di cui all'articolo 5 del TUIR)

 c) società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residentiaventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, soggetti passivi IRES (di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del TUIR) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti nello Stato.

Nella sostituzione a titolo d’acconto il sostituto che opera la ritenuta non è debitore in luogo del soggetto che sarebbe obbligato secondo le norme generali, ma ha un autonomo obbligo di versamento. Il sostituito resta obbligato sull’intero suo reddito, salvo il diritto di detrarre le ritenute subite dall’imposta complessivamente dovuta. Sostanzialmente, la ritenuta d’acconto realizza una forma di riscossione anticipata.

 

Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

 

Non sono soggetti ad imposizione (comma 5) i proventi percepiti da soggetti non residenti, come indicati nell'articolo 6 del citato D.Lgs. 239/1996.

Il citato articolo 6 esenta da imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari se percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella “white list” (ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR)[259], da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il comma 6 precisa che, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento, si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

 

I commi da 64 a 68 recano disposizioni che modificano, a fini di coordinamento, la legislazione vigente in materia.

 

Il comma 69 fissa la decorrenza degli effetti delle commentate disposizioni (commi da  62 a 68) a partire dal 1° luglio 2011.

 

Il comma 70  in esame affida alle SGR, alle SICAV e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni il compito di prelevare l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e di versare tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

 

Il comma 71 dispone chedal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV (oggetto di imposizione ai sensi della disciplina tributaria previgente) che residuino dopo la compensazione, possano essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies, senza alcun limite di importo.

Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni accreditano al fondo - o al comparto al quale è imputabile - il risultato negativo, compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

 

Il comma 72 contempla l’ipotesi in cui, alla cessazione del fondo o della SICAV, i risultati negativi di cui al comma precedente non siano stati utilizzati. In tale ipotesi è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare ai partecipanti, computabile in diminuzione ai fini della tassazione ordinaria sui redditi (ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del TUIR) ovvero dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997).

 

Il comma 73 dispone che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale soggetti alla introdotta ritenuta (articolo 26-quinquies) e derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM (già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi del regime previgente) possedute alla data del 30 giugno 2011, il valore da prendere in considerazione è quello delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Parimenti, tale criterio si applica (comma 74) per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, che qualifica i “redditi diversi” ai fini delle imposte dirette) mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011. In tal caso, il costo o il valore di acquisto deve essere aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici al 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

Il comma 75 stabilisce che, per quanto attiene ai redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta spettante - ai sensi della previgente disciplina - sui proventi delle partecipazioni a fondi comuni di investimento sia riconosciuto nella misura del 15 per cento sia dei proventi percepiti, sia di quelli che si considerano percepiti (agli effetti della disciplina previgente) dal 1° luglio 2011.

Si ricorda in proposito che i proventi derivanti dalle partecipazioni a fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. Al fine di evitare una doppia imposizione dei proventi percepiti, su di essi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo.

Tale riconoscimento opera fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

 

Il comma 76, sempre secondo il medesimo criterio, prevede che sui proventi realizzati mediante la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, la quota spettante ai soggetti non residenti (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997) debba essere riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

L’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 461/1997 attribuisce ai soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti a imposte sostitutive hanno diritto, facendone richiesta, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento; tale quota è pari al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati

Al pagamento della predetta somma si provvede computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva, ovvero della ritenuta prevista dall’introdotto articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973.

 

Il comma 77 in esame prevede parimenti che, sui proventi derivanti da quote o azioni di OICVM già oggetto di imposta sostitutiva, possedute alla data del 30 giugno 2011, spetti il credito d’imposta (di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005) del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011.

Si ricorda in proposito che il secondo periodo del comma 2 del citato articolo 17 – abrogato dal comma 79 dell’articolo in esame a decorrere dal 1° luglio 2011– stabilisce che i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione del fondo pensione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo; al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, su di essi compete un credito d'imposta pari al 15 per cento.

Anche in tale ipotesi, il credito spetta fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

 

Il comma 78 reca disposizioni relative ai rapporti di custodia o amministrazione, nonché a quelli per cui sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio intrattenuti alla data del 30 giugno 2011.

Sono in particolare disciplinate le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento (disciplinata all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997) su alcune plusvalenze (nel dettaglio, derivanti dalla cessione di azioni e partecipazioni al capitale o al patrimonio di società; da cessioni o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) del TUIR ).

Tale imposta è applicata anche in mancanza di opzione, fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011 A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

 

Il comma 79 reca dispone l’abrogazione delle norme che recano la vigente disciplina tributaria, a seguito dell’introduzione del nuovo regime di tassazione dei fondi comuni. Le abrogazioni disposte hanno effetto dal 1° luglio 2011.

 

Il comma 80 sostituisce l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 che reca le disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

In sostanza, alla luce della disposizione in commento:

 

-            la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri conformi alla direttiva 2009/65/CE[260], siti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list”, le cui quote o azioni sono collocate sul mercato italiano (ai sensi dell’articolo 42 del TUF) è equiparata alla tassazione dei proventi derivanti da OICVM non conformi alla direttiva, purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri di appartenenza, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list” e con quote o azioni collocate sul mercato nazionale. In entrambi i casi, i proventi sono assoggettati a ritenuta del 12,50 per cento, operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime. Tali OICVM possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia, purché siano organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiano.

Tutti i proventi derivanti da OICVM diversi dai predetti concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente ai fini delle imposte dirette; i sostituti d’imposta operano una ritenuta del 12,50 per cento, ma a titolo di acconto;

-            ove le quote o azioni soggette a ritenuta sino collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, ai sensi delle nuove norme la ritenuta è applicata dai sostituti d’imposta (di cui all’articolo 23 del DPR 600/1973) che intervengono nella riscossione;

 

I commi 81 e 82 provvedono ad apportare alcune modifiche formali a fini di coordinamento con la legislazione vigente, mentre il comma 83 fissa al 1° luglio 2011 la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 80 a 82.

 

Il comma 84 quantifica la minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83 in 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013 prevedendo che ad essi si provveda mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987. In esso sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità. Nel bilancio per il 2011 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (cap. 7493/Economia) ed ammontano a 5.295,4 milioni di euro per il 2011, a 5.524,3 milioni di euro per il 2012 e a 5.500 milioni di euro per il 2013.

 


 

Articolo 3
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio »;

b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, é integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento é effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 2, commi da 1 a 6 del decreto legge pari a 93 milioni di europer l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno 2011 e 24 milioni per l’anno 2012.

 

I suddetti oneri derivano dalle seguenti misure:

-      Art. 2, comma 1: finanziamento di 200 milioni di euro nel 2011 del 5 per mille per il 2010.

-      Art. 2, comma 2: minori entrate pari a 93 milioni di euro nel 2010 derivanti dal differimento dei termini per il versamento dei tributi e contributi in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto.

-      Art. 2, comma 3: proroga dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Si rileva – secondo quanto emerge dalla relazione tecnico illustrativa al provvedimento – che al comma 3 non sembrano ascriversi effetti.

-      Art. 2, comma 4: 45 milioni di euro nel 2011 per la proroga dei termini di taluni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico (le proroghe relative ad ulteriori incentivi fiscali inserite nel corso dell’esame al Senato sono state coperte in maniera autonoma).

-      Art. 2, comma 5: 24 milioni di euro nel 2012 per la proroga dell’applicazione dell’agevolazione fiscale agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

-      Art. 2, comma 6: 19,1 milioni nel 2011 per il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l’afflusso eccezionale di extracomunitari.

 

Il comma 1 dispone che alla copertura degli oneri predetti si provveda come segue:

a)      quanto a 93 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, iscritte presso la contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate (Fondi di Bilancio) (lett. a));

b)      quanto a complessivi 50 milioni euro per l’anno 2011, mediante la riduzione di 20 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge di stabilità 2011, recante interventi a sostegno dell’editoria[261], e la riduzione di 30 milioni di euro del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili per la quota destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (lett. b, primo periodo));

 

Per quanto concerne la dotazione del Fondoper le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che l’articolo 1, comma 40, della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il 2011, di cui una quota, pari a 874 milioni di euro, è destinata ad una serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e sarà ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La quota residua, pari a 50 milioni di euro è destinata – secondo quanto stabilito dal quanto periodo del comma 40 – ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota si provvede con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Si segnala che sulla quota di cui al quanto periodo del comma 40 hanno inciso numerose disposizioni contenute nel decreto legge in esame. Per un complessiva ricostruzione di tali interventi si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

c)      quanto a 73 milioni di euro per il 2011, mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa (ex articolo 2, comma 847, della legge n. 296 del 2006), con riferimento alla quota delle risorse destinate alle imprese innovative (ai sensi dell'articolo 106 della legge n. 388/2000) gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514 (lett. c));

d)      quanto a 50 milioni di euro per il 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione del Fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario (lett. d)).

 

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 14, comma 14-bis del decreto legge n. 78 del 2010, finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7282), con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

e)      quanto ad 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate - entro il 30 novembre 2010 - all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi di quanto previsto dalle norme indicate nell'Allegato 2 del decreto, le quali non risultano essere state riassegnate nel 2010 ai pertinenti programmi. Pertanto, le predette somme sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011 (lett. e)).

La norma prevede che esse siano riassegnate nel 2011 ad apposito Fondo per il finanziamento del 5 per mille, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Nella tabella seguente sono riportate le norme indicate nell'allegato 2, con i rispettivi importi:

Norma di riassegnazione

Importo riassegnabile nel 2010

Articolo 1, co. 851, L. n. 296 del 2006[262]

65.000.000

Articolo 148, comma 1, L. n. 388 del 2000[263]

9.000.000

Articolo 3, co. 5, sec. per., L. n. 100 del 1990[264]

4.800.000

Articolo 11-bis D.L. n. 35 del 2005[265]

4.200.000

Totale

83.000.000

f)        quanto a 8,1 milioni di euro per il 2011, mediante riduzione del Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (lett. f)).

 

Il Fondo, istituito dall'art. 3, comma 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 3001) con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Il Fondo è stato tuttavia oggetto di riduzioni ad opera di successivi interventi legislativi. Nella legge di bilancio per il 2011 (Legge n. 221/2010 e relativo D.M. economia di riparto in capitoli), il Fondo presenta una dotazione di circa 41 milioni di euro per il 2011.

 

Nell’ambito della norma di copertura di cui al comma 1, è stata inserita una disposizione (lettera b, secondo e terzo periodo) che prevede il rifinanziamento di 15 milioni di euro per il 2011 dell’autorizzazione di spesa che reca incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13dicembre 2010, n. 220.

Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulla quota del già citato Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili destinata al finanziamento di una serie di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011.

Poiché, come specificato nella Relazione tecnico illustrativa, dalle suddette disposizioni di copertura non derivano eguali effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, il comma 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto come segue:

a)  quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento indisponibile delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Tali risorse, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto, anche interessando diverse categorie di spesa, e fermo restando il divieto di  utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b)  quanto a 107 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo in termini di sola cassa del Fondoper la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il Fondo da ultimo citato è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), con una dotazione iniziale di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Il Fondo, che opera in termini di sola cassa ed è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato concessi in virtù di autorizzazioni legislative, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Nel bilancio per il 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

Per una complessiva ricostruzione delle stesse si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies.

 

Il comma 2-bis prevede l’assegnazione al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili delle disponibilità di bilancio relative all’anno 2010 derivanti dal definanziamento, disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 78 del 2010, delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, sono risultati non impegnati.

Tale assegnazione è effettuata in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 78, che destinava tali disponibilità finanziarie al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La relazione tecnica governativa quantifica tali somme in 49,5 milioni di euro per il 2011.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla misura in esame, il comma provvede mediante corrispondente utilizzo in termini di sola cassa del sopra citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per euro 49,5 milioni per l’anno 2011.

 

 


 

Tabella 1
(art. 1, comma 1)

 


n. 1 -  Agenzia Torino 2006 - proroga dell'attività commissariale

1° gennaio 2011

articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Soppresso

(la proroga è confluita nel testo, all’articolo 2, comma 5-decies)

 

Agenzia Torino 2006
Proroga dell'attività commissariale

 

n. 2 - Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini

Scadenza al 31 maggio 2010

Prorogato al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 marzo 2011.

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 340

articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897

Adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini

La proroga concerne l'obbligo di adeguamento dello statuto della Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova) alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). In base alla proroga in esame, l'obbligo viene differito con riferimento al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo ai nuovi termini, vale a dire al 31 marzo 2011 (anziché al primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010). Si ricorda che lo scopo principale della Fondazione suddetta è il potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).

Si sottolinea che la disposizione in esame prevede il primo caso di deroga, ancorché temporanea, alla disciplina sulla riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti pubblici prevista dal D.L: 78/2010.

n. 3 - Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009

31 dicembre 2010

articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Soppresso

(si veda l’art. 2-ter, comma 2)

Disposizioni per la regione Campania, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009

 

n. 4 - Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 340

articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile

La proroga concerne il termine per l'emanazione del decreto interministeriale che individua le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

 

 


n. 5 - Trasporto pubblico locale

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 30 settembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 352

articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale

Trasporto pubblico locale

Il differimento concerne il termine entro il quale devono cessare le gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale, affidate con modalità non conformi alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 e che non rientrano nelle deroghe transitoriamente consentite dal comma 8, lettere da a) a d), dello stesso articolo. Si ricorda che il citato articolo 23-bis non si applica al trasporto ferroviario regionale.

In base all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine di cessazione delle gestioni sopra indicate, originariamente fissato al 31 dicembre 2010, è prorogato al 31 marzo 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 


n. 6 - Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

20 novembre 2008

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 352

Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

 

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

La norma prevede la riprogrammazione delle risorse non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, correlate a Programmi Operativi 2000-2006 e a Programmi Operativi 2007-2013, originate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

La ricognizione delle risorse non impegnate è effettuata – ai sensi dell’articolo 6-sexies, comma 1, del D.L. n. 112/2008 – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Si tratta dei c.d. progetti “sponda” (definiti anche progetti “coerenti”), cioè di quegli interventi già finanziati a valere sulle risorse nazionali (ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) che vengono poi inseriti nei rendiconti da inviare agli uffici comunitari, con lo scopo di ottenere un secondo pagamento, stavolta a valere sulle risorse dell’Unione europea. Le risorse così incassate, sono liberamente spendibili dalle amministrazioni regionali e centrali per altri interventi.

All’esito della ricognizione, il comma 2 del citato art. 6-sexies stabilisce che la Presidenza del Consiglio adotta, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la riprogrammazione con la quale sono definite le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili.

Nell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.

n. 7 - Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici
e di assunzioni

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dagli schemi di D.P.C.M. n. 343, 349 e 354

articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni

articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni

articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

La relazione illustrativa afferma che gli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni - recate da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009 - non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010.

Il provvedimento in esame dispone dunque la proroga dei termini per le suddette stabilizzazioni e assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le disposizioni richiamate si applicano, a seconda dei casi: alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della L. 296/2006; ai Corpi di polizia; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agli enti di ricerca e alle università.

Per quanto riguarda, più specificamente, le disposizioni di cui alla L. 244/2007, si ricorda che il richiamato comma 102 dell’articolo 3 ha disposto la facoltà, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia a del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quadriennio 2010-2013, di procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ulteriore condizione è che il numero delle unità di personale da assumere non possa eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente (in altre parole, tale limitazione non permetterebbe di sostituire, ad esempio 2 impiegati con 2 dirigenti).

E' inoltre prorogata la validità delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni approvate successivamente al 30 settembre 2003 (si veda in proposito anche la scheda relativa all’articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge in esame).

 


n. 8 - Programma statistico nazionale

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 340

Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009

Programma statistico nazionale

Proroga dell'efficacia del Programma Statistico Nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010, nelle more dell'entrata in vigore dell'analogo Programma 2011-2013.

Il Programma statistico nazionale (PSN) individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale con i relativi obiettivi.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), nel corso dell’iter di approvazione del PSN 2011-2013 farà riferimento alla riclassificazione dei lavori presenti nel PSN, operata nel corso di una riunione tenutasi il 15 dicembre 2008, articolandoli in "statistiche da indagine", "statistiche da fonti amministrative organizzate", "statistiche derivate (o rielaborazioni)","studio progettuale" e "sistema informativo statistico". Spetta, infatti a tale Comitato definire i contenuti del PSN predisponendo le Linee guida per l'intero triennio sulla base del criterio in virtù del quale la presenza di un lavoro nel Programma deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative.

Si ricorda, altresì, che il programma, che è a triennio fisso e viene aggiornato annualmente (il prossimo PSN interesserà il triennio 2011-2013), viene predisposto dall'Istat con la collaborazione dei Circoli di qualità e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipe.

L’ultimo PSN approvato, con particolare riferimento alla proroga in commento, è contenuto nel DPCM 6 agosto 2008, con validità 2008-2010 a cui ha fatto seguito il DPCM 3 agosto 2009 recante l’aggiornamento per il biennio 2009-2010. Il PNS 2011-2013 è stato deliberato dal Cipe in data 18 novembre 2010 (delibera n. 96, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 19 marzo 2011, n. 64).


n. 9 - Proroga dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

 

articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Proroga dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale

Le disposizioni in esame intervengono sulla norma, più volte oggetto di proroga, che ha parzialmente sospeso, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, il potere normativo delle regioni in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione – ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscalele regioni possono legiferare in materia di tributi regionali esclusivamente entro i limiti posti dal legislatore statale per ciascun tributo. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità di alcune leggi regionali, tuttavia, si è reso necessario operare una sanatoria di tali disposizioni affinché non ci fossero dubbi applicativi dei suddetti tributi da parte dei contribuenti.

La legge finanziaria del 2004 (art. 2, commi 22 e 23, legge 350/2003) ha disposto la sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. In tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), ed entro la stessa data le regioni avrebbero dovuto rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica. La legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1, comma 61) ha poi esteso la sanatoria anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1 comma 167) ha successivamente prorogato i due termini a tutto il periodo di imposta 2008.

Da ultimo, l’art. 2, commi 1 e 2, ha disposto una ulteriore proroga a tutto il periodo d'imposta 2010:

§          dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale (art. 2, comma 1 del decreto-legge 207/2008);

§          del termine per rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica (art. 2, comma 2 del decreto-legge 207/2008).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame, i due termini suddetti sono prorogati al 31 marzo 2011.

n. 10 - Reti dell'energia

Trenta giorni

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 340

articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Reti dell'energia

E’ disposta la proroga o il differimento del termine per il raggiungimentodell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale. Il termine è variabile, dipendendo dalla data di convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa. Scaduto il termine senza che l’intesa sia raggiunta, il Governo può individuare gli interventi, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità e definire i criteri di cooperazione tra Regione e commissario straordinario, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 78/2009 è stato riformulato dall’articolo 1 del decreto-legge 105/2010, per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, in materia di interventi urgenti per le reti di energia e la nomina di appositi commissari straordinari.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

n. 11 - Esami di abilitazione professionale

 

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 351

articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170

Esami di abilitazione professionale

La disposizione proroga al 31 marzo 2011 la possibilità, in capo ai possessori dei titoli di laurea conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 509/1999 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei") di sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"). Anche in questo caso, in base all’art. 1, comma 2, del decreto in commento, con D.P.C.M. sarà possibile prorogare ulteriormente il termine fino alla fine del 2011.

Si osserva che la precedente proroga era stata disposta dal decreto-legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) che all’art. 23, comma 21-decies aveva espressamente sostituito le parole «anno 2009» con le parole «anno 2010», consentendo per tutto il 2010 di svolgere gli esami di Stato in base alla disciplina del precedente ordinamento.


n. 12 - Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 350

articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive

L’art. 23, comma 9, del D.L. 78/2009 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2010 del termine fissato per completare gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Lo stesso art. 23, comma 9, ha esteso inoltre, rispetto alla normativa previgente, l’ambito delle strutture ricettive che potevano avvalersi della proroga, includendovi anche quelle che presentassero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi: in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimanevano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.M. 9 aprile 1994.

 


n. 13 - Promozione alla qualifica di vice-prefetto

1° gennaio 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 342

articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

Promozione alla qualifica di vice-prefetto

Proroga del regime transitorio in materia di requisiti per la promozione alla qualifica di vice-prefetto del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 139/2000, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

Il decreto legislativo n. 139/2000, nel quadro giuridico-ordinamentale della carriera prefettizia, ha riconosciuto per la prima volta ai funzionari prefettizi un proprio, organico e concluso, corpus normativo, operando una netta semplificazione dell’articolazione delle qualifiche di funzione riducendole a tre - prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto. Tali qualifiche sono correlate al livello di responsabilità connesso allo spessore della competenza assegnata e della esperienza maturata.

L’art. 36 oggetto della proroga reca disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera. Il comma 5, in particolare, come novellato dall’art. 8-bis del D.L. n. 45/2005, dispone, in primo luogo, che il personale in servizio al 17 giugno 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2000) rimane escluso dall’applicazione dei requisiti di servizio, ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, fissati dal precedente art. 7, co. 1.

Il citato art. 7, co. 1, subordina infatti il passaggio alla qualifica di viceprefetto ad una valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

-       almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera;

-       avere svolto il tirocinio operativo di 9 mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno, nell’àmbito del corso di formazione iniziale;

-       avere in seguito prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni.

Viene, tuttavia, prescritto anche per tale personale il requisito dell’anzianità (nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’inizio della carriera). Si prevede, altresì, che, in merito alla fissazione, per tale personale, di specifici requisiti di servizio, la competenza spetti ad un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2005 con efficacia, ai fini delle promozioni alla qualifica di vice prefetto, solo a decorrere dal 1° gennaio 2007; tale decreto non potrà comunque fissare requisiti inferiori a sei mesi di servizio presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Successivamente, l’art.12 del DL n. 207/2008[266], al comma 2, ha modificato la disciplina relativa alla promozione alla qualifica di vice-prefetto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2000. In particolare, la norma ha differito dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il termine di decorrenza per l’applicazione di requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici - da individuare con decreto ministeriale e comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici - per la promozione alla qualifica di vice prefetto.

 

 


n. 14 - Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 342

articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26

Mancata approvazione dei bilanci degli enti locali

Si prorogano per l’anno 2011 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e di attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La disposizione di cui al D.L. n. 314/2004 richiama, in sostanza, l’applicazione delle norme recate dall’art. 1 del D.L. n. 13/2002 per l’anno 2002 e poi via via prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga successivi, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio. In tali casi, l’art. 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri - prima spettanti al Comitato regionale di controllo - relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso.

La procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

a)     nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell’atto d’ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione;

b)     nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l’approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

 

 

n. 15 - Carta di identità

1° gennaio 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 342

articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Carta di identità

Proroga del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno essere rilasciate munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.

La proroga in esame riguarda la norma ai sensi della quale le carte d’identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

L’art. 3 del TULPS è stato, dapprima, riformulato ad opera in via sostanziale dall’art art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

In seguito l'art. 3, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovevano obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Val la pena ricordare che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n.194/2009 (A.S. 1955), poneva in evidenza come la proroga si rendesse indispensabile al fine di individuare misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici personali da inserire nel documento in formato cartaceo.

 

 


n. 16 - Agenzia albo segretari comunali e provinciali

 

1° gennaio 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 342

articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Agenzia albo segretari comunali e provinciali

L'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-sexies disponeva conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter.

Il provvedimento in esame proroga il termine a decorrere dal quale è soppresso il contributo a carico di Comuni e Province e il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

 


n. 17 - Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

 

30 luglio 2011

articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale (COCER) interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, è attualmente prorogato fino al 30 luglio 2011 dal richiamato art. 2257 del Codice dell'ordinamento militare.

In virtù dell'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge in esame, il termine viene prorogato al 30 aprile 2012.

La precedente proroga era stata disposta dal DL n. 152/2009 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 197 del 2009, all'art. 3 comma 7, disposizione successivamente riprodotta nel citato art. 2257 del Codice.

La proroga del mandato, che sarebbe scaduta altrimenti nel corso del 2010, era tesa - secondo la relazione illustrativa del provvedimento - ad assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le Amministrazioni nella fase, in atto, di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale. In particolare si affermava che l'urgenza dell'intervento normativo era motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, che l'elezione riguarda tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraversogradi successivi di votazione e che è necessario consentire ai militari eleggibili di svolgere la relativa attività di propaganda elettorale.

Si ricorda inoltre che le norme in materia di rappresentanza militare, già dettate dal D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, recante il Regolamento per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ('Norme di principio sulla disciplina militare'), abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 231 del Codice dell'ordinamento militare, sono ora contenute nel libro IV, Titolo IX, Capo III, agli art. 1476-1482 dello stesso Codice. In particolare l'art. 1477 prevede che gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Scopo di tale sistema di rappresentanza è quello di favorire, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e collaborazione, nonché di contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

-         il «consiglio centrale di rappresentanza» (Cocer);

-         i «consigli intermedi di rappresentanza» (Coir);

-         i «consigli di base di rappresentanza» (Cobar).

 

 


n. 18 - Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.

31 dicembre 2006

articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa

Proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.

L’articolo 2, commi 100-101, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7,250 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006, termine ora differito - di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi suddetti.

Il D.L. in esame, per effetto dell’articolo 1, comma 1, differisce al 31 marzo 2011 il termine precedentemente previsto al 31 dicembre 2006, entro il quale il suddetto personale (che sia stato licenziato in seguito alla chiusura delle basi militari) debba aver prestato servizio continuativo per almeno un anno, per poter accedere all’assunzione presso pubbliche amministrazioni.

Si segnala che, nel bilancio di previsione annuale 2011 e triennale 2011-2013 (Legge n. 221/2010) è presente uno stanziamento di 3.104.502 euro al capitolo relativo al suddetto.

I criteri e le modalità per l'assunzione del personale in esame, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni interessate, vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (cioè entro il 30 marzo 2008). Tale adempimento è stato attuato con il D.P.C.M. 15 gennaio 2009, recante individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse.

n. 19 - Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

31 dicembre 2010

articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

Divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

Viene prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, termine previsto dall’art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. n. 177/2005), che riproduce l’art. 15, comma 6, della legge n. 112/2004 (c.d. ‘Legge Gasparri’). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che la questione è stata oggetto di  una segnalazione al Governo emessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l’Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confrontocon i principali Paesi europei. In tal senso, l’Autorità sottolinea l’opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato art. 43, comma 12, del testo unico.

Con una segnalazione inviata il 1° marzo al Parlamento e al Governo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato un problema di opportunità circa la disposizione che affida a un decreto del Presidente del Consiglio la facoltà di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, la norma sul divieto di incroci proprietari fra settore televisivo e settore della stampa quotidiana. In particolare, l’Autorità sottolinea come l’adozione o la mancata adozione dell’atto di proroga potranno prestarsi ad essere sindacati, ai sensi della legge n. 215/2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), allo scopo di valutarne l’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del Presidente del Consiglio e il danno per l’interesse pubblico. L’Autorità auspica pertanto che la disciplina del divieto sancito dall’art. 43, comma 12, del D.Lgs. n. 177/2005 venga sottratta alle competenze del Presidente del Consiglio.

Il 16 marzo 2011 la Camera dei deputati ha approvato una serie di mozioni, accettate dal Governo (Di Pietro ed altri n. 1-00579, Gentiloni Silveri ed altri n. 1-00587, Briguglio ed altri n. 1-00588, Rao ed altri n. 1-00592, Landolfi, Sardelli ed altri n. 1-00593 e Tabacci ed altri 1-00597). Le mozioni impegnano il Governo ad adottare le opportune iniziative normative per prorogare la disposizione in commento almeno fino al 2012.


n. 20 - Comandi del personale di Poste italiane e IPZS

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Comandi del personale di Poste italiane e IPZS

Proroga la possibilità (prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2010), per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche. A tal fine, vengono altresì prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento.

 

n. 21 - Collegio dei revisori ENEA

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Collegio dei revisori ENEA

Proroga del termine a decorrere dal quale cesseranno le funzioni del collegio dei revisori dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), soppresso dall'art. 37 della legge 99/2009 in conseguenza dell'istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La disposizione prorogata dal decreto-legge in esame prevedeva che il collegio dei revisori dei conti già operante presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) proseguisse il suo incarico e l’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia (a seguito dell'avvio del funzionamento dell'Agenzia medesima) e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali.

 

 

 

 

n. 22 - Proroga delle attività del Commissario straordinario
per le quote latte

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 344

articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte

La disposizione oggetto di proroga prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), di un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell’Agea:

§        assegna le quote rese disponibili dall’aumento della quota nazionale;

§        definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull’accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione.

Il Commissario, il cui compenso è a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell’AGEA, sarebbe dovuto restare in carica - ai sensi del decreto-legge n. 5 - sino al 31 dicembre 2010, ma l'approvazione dell'articolo 40-bis della legge n. 122 del 2010 ha comportato la proroga al 31 dicembre 2010 delle domande di rateizzazione e, di conseguenza, ha reso necessario prorogare fino al 31 marzo 2011 l'attività del soggetto chiamato a vagliarle.

 


n. 23 - Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

31 dicembre 2010

Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267

Soppresso

Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

Si veda l’art. 2, commi 5-novies-5-duodecies

n. 24 - Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni

1° gennaio 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 353

articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni

Proroga del termine decorso il quale:

-       sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

-       ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo;

-       le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

-       sono comunque abrogati gli articoli sopra citati.

 

 

n. 25 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 353

articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni

Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg

Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 36/2003. Tale termine era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'art. 15, comma 2-ter, del D.L. n. 135/2009.

L’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36, con cui èstata dataattuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31/999/CE, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

La norma riguarda soprattutto il cd. fluff, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il fluff) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.

 


 

n. 26 - Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di prodotti per carrozzeria e l'edilizia

1° gennaio 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 353

articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni

Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006

La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili (COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, era già stata prorogata di un anno dall'art. 8, comma 4, del D.L. 194/2009.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 161/2006, con cui è stata data attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, disponeva, originariamente, che i citati valori limite previsti dall'allegato II, non si applicassero nei tre anni successivi (elevati a quattro anni dal citato D.L. 194/2009) alle date ivi previste (1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sarebbero stati applicati i valori limite per i quali l’allegato II prevedeva, come data, il 1° gennaio 2007.

 


n. 27 - Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso l’ISPRA

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 353

articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13

Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso ISPRA finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere

La proroga concerne il termine per l’autorizzazione ad assumere personale a favore dell’APAT disposta dall’art. 1, comma 347, della L. 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 208/2008, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8, comma 2, del D.L. 194/2009.

Si ricorda che l’art. 1, comma 347, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato l’APAT, per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze di protezione civile, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

Successivamente, l’art. 28 del D.L. 112/2008 ha istituito l’ISPRA, in cui sono confluiti, oltre all’APAT, anche l’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Conseguentemente, l’art. 3, comma 1, del D.L. 208/2008 ha fornito l’interpretazione autentica del richiamato comma 347 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT ha effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2010. Il comma 2 ha poi disposto che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

n. 28 - Proroga delle disposizioni che prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 353

articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

Proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali, nonché del regime transitorio previsto per il calcolo e la riscossione di TARSU e TIA

Viene prorogato il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Tale proroga si effettua intervenendo sul comma 2-ter del citato articolo 11.

E' inoltre prorogato il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Si segnala che, benché non venga esplicitato (se non nel comma 5-bis), le disposizioni citate si applicano unicamente nel territorio della Regione Campania.

Si fa notare che l’art. 1-bis del D.L. 196/2010 (convertito dalla L. 1/2011), recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha già prorogato a tutto il 2011 il regime transitorio previsto dai commi 2-ter, 5-bis e 5-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009, mediante puntuali modifiche testuali dei commi citati.

Ci si trova quindi di fronte a due diverse fonti normative, volte a prorogare – in forme e modi differenti – i medesimi termini. E’ pur vero, però, che la proroga in esame va mantenuta in quanto entrata in vigore prima della fine dell’anno 2010, mentre quella recata dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 è entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione n. 1 del 2011).

n. 29 - Servizi pubblici non di linea

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

Servizi pubblici non di linea

Viene prorogato il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della legge n. 21/1992, recante la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente. Le disposizioni riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni. L’Autorità della concorrenza e del mercato, in una segnalazione inviata al Parlamento il 20 febbraio 2009, ha evidenziato alcune criticità della nuova disciplina. In considerazione delle problematiche sollevate, menzionate anche nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, l’applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata. L’ultima di tali proroghe, disposta dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 194/2009, è scaduta il 31 marzo 2010.

Prima della scadenza del termine di sospensione della decorrenza della nuova normativa, l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, con riferimento sia al servizio di taxi che di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve essere emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata. Il termine per l’emanazione del decreto, inizialmente fissato al 25 maggio 2010, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010, ad opera dell’articolo 51, comma 7, del D.L. n. 78/2010. In base all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

 


n. 30 - Diritti aeroportuali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni

Diritti aeroportuali

La prima disposizione, con riferimento all’articolo 21-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, proroga al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993; viene, correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.

La seconda proroga (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) attiene al blocco generalizzato delle tariffe, con le esclusioni, già previste, relative: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; ai servizi ferroviari oggetto di obbligo di servizio pubblico; alle tariffe postali agevolate.

Il citato articolo 21-bis del D.L. n. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Lo stesso art. 21-bis dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono: diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commerciale; diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l’imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto: di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. La delega per l’attuazione di tale direttiva è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). Va inoltre ricordato che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. La legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Con riguardo alla seconda operazione di proroga, quella relativa al blocco selettivo delle tariffe, previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 194/2009 ne aveva prorogato l’efficacia fino al 31 dicembre 2010.E’esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate. In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 185/2008 ha sospeso fino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

Dal blocco sono esclusi:

-        i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

-        le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni specifiche di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3. Per le tariffe autostradali, in particolare, il comma 3 limita temporalmente la sospensione degli incrementi fino al 30 aprile 2009.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

Alle deroghe sopra citate l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 5/2009 citato ha aggiunto quelle concernenti: la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, e la regolazione delle tariffe postali agevolate. La regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva è contenuta nella deliberazione CIPE n. 38/2007, e dalla Linee Guida predisposte dall’ENAC e approvate con decreto interministeriale n. 231/2008. Si tratta dei servizi per i quali è configurabile una qualche forma di rendita di localizzazione o di monopolio per il gestore aeroportuale, che discende dalla possibilità esclusiva di utilizzare i sedimi aeroportuali anche per fini commerciali e dalla possibilità di limitare l’accesso di terzi concorrenti ai sedimi stessi.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di servizio pubblico, essi sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). Secondo tale norma, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico. Oggetto del contratto di servizio, in particolare, è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati infatti esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto è costituto da: servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; servizi di trasporto notturno e servizi di rinforzo dell’offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici); agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.

Le tariffe postali agevolate, secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si applicano alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici di libri, per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono inoltre alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche. Le tariffe sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente l’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009, ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l’editoria. Con riferimento a tale norma, essendo già maturato nel primo trimestre un importo di circa 50 milioni di euro per le compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010. Il decreto-legge 40/2010, articolo 2, comma 2-undecies, periodi da 2 a 6, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010. L’incremento di 30 milioni di euro per il 2010 affluisce allo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010, alla rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all’editoria», voce «legge n. 67 del 1987», utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies del presente articolo 2. Il terzo periodo novella l’articolo 1, comma 2, del citato D.L. 353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che hanno diritto alle tariffe postali agevolate: le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento; gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, per quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi. Il quarto periodo prevede che lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui al secondo periodo del presente comma, sia destinato alla riduzione delle tariffe postali per le spedizioni effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei confronti di detti soggetti potrà essere effettuata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria e la spesa complessiva dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il quinto periodo stabilisce che anche il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro. Il sesto periodo demanda al Ministero per lo sviluppo economico il monitoraggio degli oneri derivanti dalla concessione dell’agevolazione in esame. Qualora l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento del limite di 30 milioni di euro, si dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

In base all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

 


n. 31 - Verifiche sismiche

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139

Verifiche sismiche

Proroga del termine delle verifiche tecniche che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 2004. Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro cinque anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Si rammenta che con successivo decreto del 21 ottobre 2003 sono state emanate le disposizioni attuative della citata O.P.C.M. n. 3274 indicando (negli allegati 1 e 2) le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

Proroga del termine entro cui il Registro italiano dighe  (RID) determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti e ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe stesse. L’art. 4, comma 1, del DL n. 79/2004, indicava quale termine il 30 aprile 2004.

n. 32 - Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari

Due anni

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni

Proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e quelle generali degli impianti funicolari

Viene prorogato il termine previsto dall’articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), e successive modificazioni, prevedendo che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni. La proroga era condizionata alla previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.

Per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”.

La proroga di cui alla presente tabella si riferisce al citato articolo 145, comma 46, della legge n. 388/200, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 166/2002, ove era già contenuta una proroga di due anni; ora la nuova proroga deve necessariamente essere riferita ad ogni singolo impianto, la cui specifica scadenza dipende dall’anno di costruzione, o della precedente revisione.

Secondo la relazione tecnica governativa la proroga si rende necessaria in considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, nonché dei cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso od inesistente innevamento degli impianti.

n. 33 - Concessioni aeroportuali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Concessioni aeroportuali

Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali,fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005, recante Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, già più volte prorogato da successivi provvedimenti legislativi. Tale decreto legislativo ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevedendo che il provvedimento di concessione - da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento n. 521/1997. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato prima al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre 2009, infine al 31 dicembre 2010.

Tale termine viene ora prorogato al 31 marzo 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

n. 34 - Prova pratica di guida del ciclomotore

19 gennaio 2011

articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120

Prova pratica di guida del ciclomotore

Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine del 19 gennaio 2011 nel quale sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni, di cui all'articolo 17 della legge n. 120/2010, in materia di rilascio del certificato per la guida dei ciclomotori - e dei quadricicli leggeri ad essi assimilati (minicar) - che prevedono l’obbligo di superamento di una prova pratica di guida.

Il citato articolo 17 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, prevedendo una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, e introduce per il conseguimento del certificato stesso il superamento di un prova pratica di guida del ciclomotore. Per quest’ultima disposizione, è previsto un termine di applicabilità, il 19 gennaio 2011, coincidente con quello di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (sul cui schema di decreto di recepimento – atto n. 323 - la Commissione trasporti della Camera ha espresso parere favorevole il 22 febbraio 2011). Questo termine viene ora prorogato al 31 marzo 2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

 


n. 35 - Personale marittimo: modalità di attestazione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di comandante e di primo ufficiale

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Personale marittimo: modalità di attestazione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di comandante e di primo ufficiale

L’articolo 5, comma 7-sexies, del D.L. n. 194/2009, interviene in materia di attestazione dei requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (D.P.R. n. 55/2009). L’art. 3, comma 1, di tale regolamento, prevede che per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, e che, nelle more della definizione delle procedure di cui all’articolo 292-bis, secondo comma, del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore. Il comma 2 del citato art. 3 del regolamento ha limitato l’utilizzo di tali forme di attestazione ai primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (ovvero sino al 13 dicembre 2009). Il comma 7-sexies, oggetto della proroga in esame, autorizza il Governo a disporre che il periodo di utilizzo della predetta forma di attestazione venga prolungato fino all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al citato art. 292-bis del codice della navigazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Quest’ultimo termine è ora prorogato al 31 marzo 2011.

Va ricordato che l’art. 292-bis del codice della navigazione dispone, al primo comma, che, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e che l’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Il secondo comma dell’articolo prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

n. 36 - Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 207/2008, prevede l’emanazione di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della difesa, per la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l’assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.

Ai sensi del citato articolo 26 del D.L. n. 207/2008, il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2009. Questo termine è stato successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 194/2009 e viene ora fissato dal 31 marzo 2011 dalla disposizione in commento.

La relazione governativa al disegno di legge di conversione evidenzia che la proroga si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stanti gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

 


n. 37 - Concessione di garanzie sui finanziamenti delle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010

Soppresso

Concessione di garanzie sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996

Si veda la scheda di lettura dell’articolo 2, comma 4-decies.

 


n. 38 - Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Interventi già previsti in favore del settore dell'autotrasporto

L’articolo 2, comma 250, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), tra gli altri interventi, ha destinato 400 milioni di euro, provenienti dal Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, in favore dell’autotrasporto, da utilizzare, per l’anno 2010, per le seguenti finalità:

-       riduzione dei premi INAIL (art. 29, co. 1-bis, D.L. 207/2008);

-       contributi per investimenti e formazione personale (art. 2, co. 2, D.P.R. 227/2007);

-       contributi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione (art. 45, co. 1, lett. c), legge n. 488/1999);

-       credito d’imposta per le tasse automobilistiche (art. 83-bis, co. 26, D.L. n. 112/2008);

-       compensazione contributo SSN su premi RC e deduzione spese non documentate (art. 1, co. 103 e 106, legge n. 266/2005).

In base all’articolo 1 del decreto-legge, il termine del 31 dicembre 2010, entro il quale dovevano essere utilizzati gli stanziamenti per l’autotrasporto ancora disponibili per il 2010 (pari a 30 milioni di euro, come si legge nella relazione governativa) è ora prorogato al 31 marzo 2011.

La disposizione in oggetto richiama poi l’articolo 1, comma 40, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha rifinanziato per il 2011 il Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, prevedendo, per il settore dell’autotrasporto, uno stanziamento di 124 milioni di euro. Si evidenzia che sugli stanziamenti del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili incidono numerose disposizioni del decreto legge, talune delle quali ne hanno disposto un rifinanziamento, tal altre una riduzione. Per una ricostruzione di tali interventi si veda la scheda di lettura dell’articolo 2, comma 2-duodecies. Il comma 40, all’ultimo periodo, dispone che, entro il 31 gennaio 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci. Con tale decreto si deve provvedere anche all’attuazione di quanto previsto dalla proroga in oggetto.

n. 39 - Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie concernenti i requisiti richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 347

articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione

Proroga del termine previsto dall’art. 253 (Norme transitorie), comma 9-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, che prevede che le imprese, per dimostrare il possesso di taluni requisiti, possono fare riferimento al periodo di attività documentabile relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Proroga del termine previsto dal secondo periodo del citato comma 9-bis, che prevede che le imprese, per dimostrare il possesso del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, devono considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Tali disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47 del Codice (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia).

Proroga del termine previsto dal comma 15-bis che dispone che per le procedure di affidamento di cui all’art. 91 (incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, di importo pari o superiore a 100.000 euro), per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Tali disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia).

n. 40 - Ambito di applicazione del lavoro accessorio

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 346

articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Ambito di applicazione del lavoro accessorio

La proroga concerne le disposizioni che estendono, in via sperimentale, l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio. Tali norme estensive consentono lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, a prescindere dal settore produttivo in cui esse si collochino, con riferimento:

-         per il 2010, ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di impiegare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale);

-         per il biennio 2009-2010, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura occasionale, rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato.

Riguardo alla fattispecie di cui al richiamato numero 2), la norma ammette esplicitamente lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio anche presso gli enti locali e prevede che l'INPS sottragga dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

 


n. 41 - Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 346

articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali

La proroga concerne la possibilità, prevista dal comma 1-ter dell’articolo 19 del D.L. 185, che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possano essere utilizzate, in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al precedente comma 1 (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista) un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.

n. 42 - Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 346

articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali

La proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. Nella disciplina previgente, tali deroghe potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010. I regolamenti oggetto delle eventuali deroghe transitorie sono quelli adottati in base alla normativa-quadro di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro riguarda la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

n. 43 - Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria

Scadenza al 31 gennaio 2011

Prorogato al 31 marzo 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 341

articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120

Disciplina transitoria dell’attività libero-professionale intramuraria

La proroga concerne la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla normativa generale (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni), le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Negli ambiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine già stabilito al 31 gennaio 2011 e ora oggetto della presente proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principii, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'art. 15-quinquies, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'art. 22-bis, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).

n. 44 - Pay back del prezzo dei farmaci

 

Scadenza al 31 dicembre 2010

Prorogato al 31 marzo 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 341

articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Pay back del prezzo dei farmaci

La proroga concerne il meccanismo cosiddetto del pay back, concesso in via transitoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale (riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006).

Tale meccanismo - già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe - prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare.

Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto che ha stabilito la precedente proroga in materia), il meccanismo del pay-back consente: 1) alle aziende "di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)"; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata "rispetto al verificarsi dei consumi".

n. 45 - Relazione sulla procreazione medicalmente assistita

Scadenza al 28 febbraio 2011

articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40

Relazione sulla procreazione medicalmente assistita

La proroga concerne il termine, stabilito dalla normativa ordinaria al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati).

Resta fermo il termine del 30 giugno per la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita.

 

Si osserva che una proroga analoga è diasposta dall’art. 2, comma 1-quinques).

 


n. 46 - Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 343

Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

Si dispone una ulteriore proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che l'intento è quello di prorogare l'operatività del CNAM nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il rappresentante del Governo ha precisato, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, che la proroga è necessaria per assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e, nel contempo, procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Egli ha, inoltre, evidenziato come le ragioni della proroga del 2009 – tuttora valide – risiedevano nella necessità di superare il periodo di transizione connesso alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari con il conseguente nuovo inquadramento del personale docente in servizio, rilevando che allo stato, dovendosi ancora perfezionare le procedure per lo status dei docenti, non sarebbe possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l’individuazione delle componenti tecniche necessarie.

In base alle fonti istitutive (art. 3 della L. n. 508 del 1999 e art. 3 del D.M. n. 236 del 2005), il CNAM, organo di consulenza del MIUR, è costituito per la durata di un triennio e i suoi componenti (34, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN) non possono essere riconfermati.

L’organo attuale è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri DM.

 

 


n. 47 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 343

Articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

 

Consiglio nazionale della pubblica istruzione

 

Si dispone una ulteriore proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che l'intento è quello di prorogare l'operatività del CNPI nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il rappresentante del Governo, nella seduta del 25 gennaio 2011 della 7a Commissione del Senato, ha specificato che la proroga è necessaria per garantire la funzionalità del sistema, in attesa del perfezionamento della riforma degli organi collegiali.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo di consulenza tecnico-professionale del MIUR (istituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 416 del 1974 e disciplinato poi dagli artt. 23-25 del D.lgs. n. 297 del 1994), è presieduto dal Ministro e si compone di 74 membri, in gran parte elettivi, che rappresentano in diverse proporzioni il personale direttivo, docente, e A.T.A. dei vari ordini di scuole. L’organo dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta.

In seguito, il D.lgs. n. 223 del 1999 ha previsto novità in tema di organi collegiali e, per quanto qui interessa, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, disponendo la riduzione del numero dei componenti (36), e stabilendo che il CNPI restasse in carica fino all’insediamento dei nuovi organi collegiali. Per tale adempimento, ha indicato il termine del 1° settembre 2001, successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 del D.L. 411/2001. Tuttavia, essendo spirata tale scadenza senza che i nuovi organi fossero costituiti, hanno continuato ad operare gli organi previsti dal D.lgs. n. 297 del 1994, nella composizione di cui all’ultimo decreto di nomina emanato con DM 17 febbraio 1997 (le elezioni dei membri si erano svolte in data 10 e 11 novembre 1996). Una ulteriore delega per la riforma degli organi collegiali è stata prevista con l’art. 7 della L. n. 137 del 2002, che ha fissato in 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore il termine per l’esercizio. La delega è stata poi rinnovata dall’art. 2, comma 2, della L. n. 186 del 2004 che ha fissato il nuovo termine in 12 mesi dalla sua entrata in vigore (29 luglio 2005). Entrambi i termini sono scaduti senza che si pervenisse all’adozione di un provvedimento.

 

n. 48 - Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

anno accademico 2011-2012

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dagli schemi di D.P.C.M. n. 343 e 348

articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129

Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

Si dispone la proroga dell’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008, posticipando in tal modo l’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del 2008, concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato di cui all’art. 1 della L. n. 264 del 1999.

Le disposizioni del D.lgs. n. 21 del 2008 avrebbero dovuto trovare applicazione (art. 6), a partire dall’a.a. 2008-2009. Il primo differimento, all’a.a. 2009-2010, è stato disposto dall’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008. Successive proroghe – formulate come novelle dell’art. 4, co. 9, del D.L. 97/2008 – sono state disposte con l’art. 37, co. 2-bis, del D.L. n. 207 del 2008 (all’a.a. 2010-2011) e, da ultimo, con l’art. 4, co. 2, del D.L. n. 194 del 2009 che, pertanto, ha stabilito l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 21/2008 a decorrere dall’a.a. 2011-2012.

Si ricorda che l’art. 1, comma 2-quinquies, esclude esplicitamente questo regime giuridico da quelli che, in quanto aventi scadenza dopo il 31 marzo 2011, sono prorogati direttamente al 30 aprile 2012, ribadendo l’applicabilità allo stesso delle disposizioni di cui al comma 2.

La relazione illustrativa all’A.S. 2518 evidenziava che si prevedeva la proroga del termine già differito dall’art. 4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008, relativo alla valorizzazione dei risultati scolastici “ai fini dell’accesso ai corsi di laurea, nonché all’accesso ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici”.

Si ricorda, a tal proposito, che relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 194/2009 (A.S. 1955) chiariva che la proroga era necessaria in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si fossero applicati gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 21/2008 a partire dall’a.a. 2010-2011, si sarebbero determinati effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica, i cui bandi dovevano essere pubblicati entro il mese di marzo 2010. La relazione spiegava, infatti, che per gli allievi ufficiali medici, una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe stato più sufficiente aver superato i test selettivi, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso iter scolastico. Pertanto, si sarebbe potuto verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Accademia, non fosse poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso. In tale situazione, quindi, la relazione sottolineava che la proroga risultava indispensabile per consentire la conclusione dello studio avviato dal MIUR e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.

Il rappresentante del Governo, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 25 gennaio 2011, evidenziando come permangano difficoltà applicative delle norme (in particolare, non risulta agevole l’individuazione dei punteggi ottenuti da studenti che frequentano scuole straniere), ha ricordato che precedenti differimenti erano stati già disposti non solo per l’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, ma anche al fine di compiere dovuti approfondimenti sull’adeguatezza delle disposizioni stesse.

Poiché il comma 2 dell’art. 1 autorizza il Governo a disporre la proroga, al più tardi, fino al 31 dicembre 2011, non risulta chiaro se l'intenzione sia quella di posticipare l'applicazione della disciplina in esame a partire dall’a.a. 2012-2013.

 


n. 49 - Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 345

articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche

Si dispone una ulteriore proroga della durata in carica dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche, fissato al 31 dicembre 2010 dall’art. 40, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008.

La disciplina del commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche è recata dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.lgs. n. 367 del 1996. Con particolare riguardo alla durata dell’incarico dei commissari, l’art. 21, co. 2, come modificato dall’art. 2, co. 389 e 390, della L. n. 244 del 2007 (L. finanziaria 2008) fissava un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Successivamente, l’art. 5, co. 1, del D.L. n. 248 del 2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata dei commissari straordinari, allo scopo di assicurare continuità di gestione nella fase di adeguamento alla nuova disciplina prevista dalla legge finanziaria 2008.

Ancora in seguito, l’art. 40, co. 2, del D.L. n. 207 del 2008 ha previsto che i termini di durata dei commissari straordinari sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010. La relazione illustrativa al ddl di conversione evidenziava che la proroga si rendeva necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle fondazioni.

In relazione a tale situazione, l’art. 1 del D.L. n. 64 del 2010 (L. 100/2010) ha disposto l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, da emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, quindi entro la fine del 2011.

 


n. 50 - Mandato del presidente della Fondazione
"La Triennale di Milano"

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 345

articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273

Mandato del presidente della Fondazione "La Triennale di Milano"

Si dispone una ulteriore proroga del mandato del Presidente della Fondazione “La Triennale di Milano”, in scadenza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008, al 31 dicembre 2010.

Con il D.lgs. n. 273 del 1999 l'ente autonomo “La Triennale di Milano” – già ente pubblico disciplinato dal R.D.L. n. 949 del 1931 e dalla L. n. 137 del 1990 – è stato trasformato in fondazione sottoposta alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, ed ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni e ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta (art. 4, comma 3). Successivamente, l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata di tutti gli organi della Fondazione. Ancora in seguito, l’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008 ha disposto, per il solo Presidente, la proroga del mandato fino al 31 dicembre 2010. Per completezza di informazione si ricorda che lo stesso art. 40, comma 1, del D.L. 207/2008 ha anche disposto la proroga - alla medesima data - del Presidente della Fondazione “La Quadriennale di Roma”. La relazione illustrativa evidenziava che la proroga era necessaria per garantire la continuità del funzionamento della fondazione.

 


n. 51 - Proroga dei magistrati onorari

31 dicembre 2010

articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

Soppresso

Proroga dei magistrati onorari

 

n. 52 - Adempimenti dei sostituti d'imposta

1° gennaio 2011

31 dicembre 2010

Termine prorogato al gennaio 2012 (relativamente all’ avvio operatività del sistema della trasmissione mensile) e all’anno 2011 (relativamente all’avvio della sperimentazione), dallo schema di D.P.C.M. n. 349

articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Adempimenti dei sostituti d'imposta

Proroga il termine – fissato, da ultimo, a gennaio 2011 - a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art. 44-bis, D.L. n. 269/2003).

 


n. 53 - Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA

 

31 dicembre 2010

articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA

Proroga il termine a decorrere del quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Si segnala che il comma 3 dell'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale è abrogato dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011.

n. 54 - Riscossione delle entrate locali

1° gennaio 2011

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Riscossione delle entrate locali

La proroga in esame concerne alcune disposizioni in tema di riscossione delle entrate locali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 24 del D.L. 203/2005, sino al momento dell'eventuale cessione del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a (ora Equitalia S.p.A.) o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie della riscossione possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione di altre entrate delle province e dei comuni. In conseguenza di ciò la norma prevede che le società cessionarie del ramo d'azienda, in possesso dei requisiti di legge, fino al 31 dicembre 2010 (termine oggetto di proroga) possano esercitare le suddette attività di riscossione di entrati e tributi per conto degli enti locali. Nel caso di mancato trasferimento dall’originario concessionario ad altra società, la norma affida tale gestione, sino allo stesso termine del 31 dicembre 2010, a Equitalia o alle sue società partecipate (comma 25). Il comma 25-bis dispone che la riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate degli enti pubblici territoriali da parte delle società cessionarie, di Equitalia S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e dalle società da quest’ultima partecipate sia effettuata nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011.

 

n. 55 - Approvazione degli studi di settore

30 settembre 2011

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

 

articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195

Approvazione degli studi di settore

Il termine si riferisce all’obbligo, previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo del citato DPR n. 195/1999, di pubblicare gli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. La disposizione in commento contiene uno di quei termini (per le quali si veda la scheda di lettura dell’articolo 1 del provvedimento) non immediatamente prorogati col decreto-legge in esame, in quanto la loro eventuale estensione fino al 31 dicembre 2011 è rimessa al Governo.

n. 56 - Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto

31 dicembre 2010

articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Soppresso

Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto

 

n. 57 - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi

31 dicembre 2009

articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi

Differimento del termine previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per la presentazione, in via telematica, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti di tipo associativi.

L’obbligo di presentazione del predetto modello (EAS) è stato introdotto dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008 ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). I termini per la presentazione del modello sono fissati:

-          al 31 dicembre 2009, per tutti gli enti associativi già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (29 novembre 2008);

-          entro 60 gg dalla data di costituzione, per tutti gli enti associativi costituiti successivamente.

Si ricorda, infine, che entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni devono presentare il modello in relazione alle eventuali modifiche intervenute nell’anno precedente.

La norma in esame proroga al 31 marzo 2011 il termine per la presentazione, in via telematica all’Agenzia delle entrate, del modello EAS da parte degli enti associativi costituiti prima del 29 novembre 2008, per i quali il termine scadeva il 31 dicembre 2009.

Si segnala, inoltre, che con la circolare n. 6 del 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la proroga al 31 marzo 2011 interessa anche “gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011”.

 


n. 58 - Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

 

articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Destinazione delle somme giocate nel gioco del Bingo

Proroga del periodo di sperimentazione relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo, fissata nel seguente modo: le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a monte premi, per l’11% a prelievo erariale e per l’1% a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco. Inoltre il concessionario può versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

n. 59 - Attività di consulenza in materia di investimenti

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

 

articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

Attività di consulenza in materia di investimenti

La disposizione si riferisce al termine entro cui è consentito, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010).

 


n. 60 – Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese

30 aprile 2011

articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Soppresso

Relazione al Parlamento sulla situazione economica
del Paese

n. 61 - Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

31 dicembre 2010

articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Soppresso

Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

n. 62 - Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale

Un anno

articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Soppresso

Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50%
del capitale sociale

 


n. 63 - Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994

31 dicembre 2010

Termine prorogato al 31 dicembre 2011 dallo schema di D.P.C.M. n. 349

 

articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

Proroga delle convenzioni, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane

La disposizione citata prevedeva la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardassero la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga avveniva con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni. Presumibilmente tale riduzione si applica anche alla nuova proroga.

Le convenzioni in questione erano state stipulate ai sensi dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, legge che conteneva tra l’altro disposizioni (articoli 2 e 3) relative alla trasformazione degli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, in società per azioni. L’articolo 2 recava specifiche prescrizioni per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, mentre l'articolo 3 recava una disciplina specifica sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Si ricorda, infine, che per le eccezionali avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 era stato emanato il decreto-legge n. 646 del 1994 e, successivamente, con DPCM del 10 novembre 1994 erano state individuate le regioni colpite: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

 



[1]    L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[2]    Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[3]     Recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274.

[4]    O.d.g. n. 9/04086/140 Argentin Ileana, O.d.g. n. 9/04086/073 Binetti Paola, O.d.g. n. 9/04086/053 Evangelisti Fabio, non posti in votazione ed accolti dal Governo il 25/02/2011.

[5]    D.P.C.M. 14-1-2011, Modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le provincie [sic] autonome di Trento e Bolzano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2011, n. 66.

[6]      Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

[7]    Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

[8]   Concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

[9]    Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[10]   Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.  Articolo 40 (Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell’Unione europea).

[11] Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293, S.O.

[12]   “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

[13]    Decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[14]   Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[15]    Attività di trasbordo delle merci che si trovano a bordo di una nave su di un’altra nave.

[16]    Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”.

      I primi interventi di bonifica di interesse nazionale sono elencati nel comma 4 del citato art. 1.

[17]   L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[18]   L’elenco dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo è consultabile nella sezione del Ministero della Salute dedicata all’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo:

      http://www.ipocm.salute.gov.it/ipocm/pdOspedali.jsp?language=italiano&id=564&area=ipocm

 

[19]   L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche. L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, Basilicata e Calabria.

[20]   L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a varie attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una ricca biblioteca, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.

[21]   Istituito dall'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (L. 33/2009).

[22]   “Comma 2-terdecies em. 2359. La disposizione prevede un’ulteriore assegnazione di risorse nel limite di due milioni per l’anno 2011”.

[23]   Deliberazione 27 maggio 2005, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-Rifinanziamento della legge 208/1998-periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005).

[24]   Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per il triennio 2009-2011.

[25]   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[26]   D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[27]   D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[28]   Comunicato 24 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n. 171.

[29]   La L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport”. Da ultimo, l’art. 30-bis, c. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, c. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).

[30]   Il bilancio del CONI, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, c. 5, della L. 70/1975. Il 30 novembre 2010 è stata annunciata all’Assemblea della Camera la trasmissione della documentazione relativa al 2009. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti; l’ultima relazione presentata e annunciata il 31.3.2009 (Doc. XV, n. 83) è relativa all’esercizio 2007. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2009/delibera_8_2009_relazione.pdf.

[31]   Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 26 febbraio 2008 (http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statut2008.pdf ).

[32]   Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

[33]   Ciò sulla base dell'art. 14 della L. n. 91/1981, che, ai c. 3 e 4, prevedeva che per l'attività di amministrazione degli uffici centrali, le federazioni si avvalessero del personale del CONI e per le attività di carattere tecnico e sportivo di personale assunto da esse stesse con contratto di diritto privato. Con la L. n. 138/1992 (art. 3), tali disposizioni sono state abrogate ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato.

[34]   Ministero dell'economia e delle finanze, Circ. 23-12-2010 n. 40, Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2011.

[35]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[36]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[37]   Con messaggio n. 2509 del 2 febbraio 2011 l’INPS ha confermato che la prima rata sarà in scadenza nel mese di luglio 2011.

[38]   Tale articolo è stato introdotto dall’articolo 62 dello stesso D.Lgs. 150.

[39]   Cioè i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3.

[40]   Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[41]   Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, all’art. 42 prevede che gli atti di alienazione e di affitto di aziende o di rami di aziende, nonché, se di valore indeterminato o superiore a quattrocento milioni di lire (206.582,76 euro), quelli di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sugli stessi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, necessitano di autorizzazione ministeriale, che può essere concessa sentito il comitato di sorveglianza. Quest'ultimo, anch'esso di nomina ministeriale (come del resto il suo presidente), è composto da tre o cinque membri, uno (o due) dei quali scelto tra i creditori chirografari; i restanti (cui per l'attività svolta spetta un compenso) sono invece scelti tra esperti del ramo di attività esercitata dall'impresa o di procedure concorsuali (art. 45). Per quanto concerne le funzioni del comitato, esso è chiamato ad esprimere il proprio parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal decreto legislativo medesimo e in ogni altro caso in cui il Ministero dello sviluppo economico lo ritenga opportuno; esso delibera a maggioranza di voti dei suoi membri (art. 46).

[42]   La formulazione della norma in esame non coincide perfettamente con quella della precedente proroga (di cui al DL 78/2010) in ordine ai requisiti di non completamento del programma; nella norma in esame, per esempio, si prescinde dalle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

[43]    Recante Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274.

[44]    L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[45]    D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[46]    L’art. 5 del DPR 132/2005 è stato modificato dal D.P.R. 31 ottobre 2006, 295, Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali

[47]   Soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete a seguito di una richiesta.

[48]   L’ impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

[49]   Come modificato e integrato dal DM 6 febbraio 2006.

[50]   In sostanza, con l’attivazione del “conto energia”, a partire dal mese di settembre 2005 anche i privati, le famiglie e i condomini possono connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.

[51]   Il Secondo Conto Energia sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010 e – ai sensi del decreto-legge 105/2010 convertito dalla legge 129/2010 - si applicherà, alle condizioni indicate dal D.M. 19 febbraio 2007, anche agli impianti realizzati entro il predetto termine e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

[52]   MURGIA: «Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali» (197).

[53]   ROSSA ed altri: «Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall'incuria dell'uomo» (3351).

[54]   L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

[55]   L. 5 marzo 1977, n. 54, Disposizioni in materia di giorni festivi.

[56]Per completezza si ricorda che l’art. 1, commi 325-334, della L. 244/2007 è stato abrogato dall’art. 5, comma 9, lett. a), del D.L. 93/2008 (c.d. decreto taglia – ICI, convertito dalla L. 126/2008). I meccanismi di incentivazione alla filiera cinematografica sono stati poi ripristinati, dall’art. 63, comma 13-ter, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008.

[57]   Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[58]    L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[59]   D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto è riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano:

a)      le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;

b)      almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h) e cioè: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;

c)      almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m) e cioè: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;

d)      e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p) e cioè: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

[60]    L’articolo 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[61]   L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2004 stabilisce che per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare alcune componenti: quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane; effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali; inoltre, debbono presentare almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) e m) e cioè: autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano; autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano.

[62]    Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1)       le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)       le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)       le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[63]   Si ricorda che in base all’articolo 1 della legge n. 161 del 1962, la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).

[64]   In attuazione di quanto disposto sono stati adottati il D.M. 7 maggio 2009 e i due D.M. 21 gennaio 2010.

[65]   Il paragrafo 3 dell’art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. In tal caso si prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (obbligo c.d. di stand-still).

[66]   I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)   società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)   società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)   persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)   persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)    società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)   sostituti di imposta;

i)    allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

[67]    L’organismo (istituito dall’art. 4 del citato D.lgs. 28/2004) è composto di 13 membri, di cui 3 sono membri di diritto, 3 promanano dalle regioni, 3 dagli enti locali, 4 sono designati da associazioni di categoria. Oltre ad esercitare una funzione consultiva, l’organo predispone un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento (relativamente alle sale) e di promozione. L’art.5 del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha esteso la programmazione della Consulta alla programmazione stagionale, alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[68]    Legge 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[69]   L’art. 21, comma 1, lett. a), n. 4), del DPR 25 novembre 2010, n. 223, recante riordino dei contributi all'editoria, ha abrogato, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011, la parte del comma 2-ter che limita i contributi concessi a imprese editrici ed emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ad un massimo del 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa.

[70]   I contributi sono concessi a condizione che l’impresa non editi altri giornali quotidiani, nonché subordinatamente al possesso di requisiti già riferiti a imprese editrici di giornali e quotidiani (lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 dell’art. 3 della medesima L. 250/1990).

[71]   In tal caso, le imprese beneficiarie non devono possedere altre emittenti radiotelevisive.

[72]   L’art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990 ha anche escluso esplicitamente le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche dalla possibilità di beneficiare degli ulteriori contributi integrativi di cui al comma 11 del medesimo art. 3 (contributi aggiuntivi concessi, per ogni esercizio, nella misura del 50 per cento di quanto determinato dall’art. 3, comma 10, laddove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti). Il citato comma 11 è stato successivamente abrogato dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 11), del DPR 223/2010 (v. infra), a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011.

      L’ultima parte dell’art. 3, comma 2-ter ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la concessione di contributi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero.

[73]   Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[74]   La medesima norma stabiliva anche che la quota spettante alle emittenti radiofoniche è ripartita sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, mentre tra le emittenti televisive è suddivisa ai sensi della L. 250/1990. Tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 21, comma 1, lett. b), n. 1), del DPR 223/2010, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2011. Peraltro, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DPR, le erogazioni previste in favore delle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo.

[75]   Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[76]   Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[77]   Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili. Inoltre, nella stessa norma veniva autorizzata l’INAIL, sempre nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) .

Il successivo comma 489 dell’articolo 2 sopra citato faceva salvi comunque i procedimenti allora in corso relativi alle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non erano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali somme potevano essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488 (cioè entro il 7% dei fondi disponibili).

Successivamente, l’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in materia di investimenti dell’INAIL recate dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, tale abrogazione ha comportato il venir meno dei maggiori oneri recati dal D.L. n. 248/2007, per complessivi 700 milioni di euro in termini d’indebitamento netto per il 2008 e di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

[78]   Le Scuole europee sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. L’insegnamento in esse impartito comprende l’istruzione fino al termine degli studi medi superiori, al termine dei quali viene rilasciata la licenza liceale europea, i cui titolari possono iscriversi all’università. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. Lo Statuto è stato da ultimo adottato con Convenzione del 21 giugno 2004, ratificata con legge 6 marzo 1996, n. 151.

[79]   D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

[80]   L. 26 maggio 2000, n. 147, Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

[81]  La relazione tecnica all’emendamento del Governo specificava che la rimodulazione del periodo di permanenza all’estero dei docenti e la contestuale riduzione del limite massimo comportava economie di spesa con riferimento ai costi per indennità di trasferimento e di prima sistemazione; si allineava, pertanto, agli indirizzi di razionalizzazione della spesa pubblica.

[82]    La Sezione speciale è stata istituita dal D.M. 29 luglio 2009, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 162/2008. Con il successivo D.M. 21 settembre 2010, citato dalla norma in esame, è stata estesa la garanzia della Sezione speciale all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate.

[83]    Recante “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

[84]    D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[85]    Le autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 sono:

§l'Agenzia delle entrate, per l'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;

§il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. Il Ministero provvede altresì alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia previdenziale;

§il Ministero dello sviluppo economico, per l'esclusione dai benefici finanziari.

[86]    Legge 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[87]    La rateizzazione del premio all'INAIL, prevista in 4 rate annuali all’articolo 44 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è concessa su richiesta del datore di lavoro, con una maggiorazione delle somme afferenti alle scadenze successive a quella della prima rata. Nella stessa disposizione si prevede anche il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente  in un'unica soluzione.

[88]    Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010 ha disposto, con effetto della data di entrata in vigore dello stesso D.L. 78 (è cioè dal 31 maggio 2010), la soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, con conseguente attribuzione delle funzioni all’INAIL, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. La soppressione è motivata con la necessità di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività.

[89]    Si ricorda che l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 286/2005 è stato recentemente introdotto dall’articolo 1-bis, comma 2, D.L. 6 luglio 2010, n. 103.

[90]    I contratti in commento sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da una parte, e dalla società Trenitalia spa, dall’altra.

[91]    Recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[92]   L’articolo 1, comma 2, della legge di conversione del 26 febbraio 2011, n. 10, dispone che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. ).

 

 

 

[93]   Nel frattempo, secondo quanto prescritto dal DPCM 27 gennaio 2010, con atto di indirizzo del MIUR in data 6 agosto 2010, sono state individuate le priorità dell’azione dell’Agenzia per l’anno 2010. Esse sono riassumibili nella formazione del personale docente e non docente e dei dirigenti scolastici; nello sviluppo delle nuove tecnologie per l’innovazione; nella collaborazione al potenziamento della dimensione comunitaria dell’istruzione; nel monitoraggio dei fenomeni del sistema scolastico e nella documentazione dei processi di innovazione. Tali obiettivi si declinano nella collaborazione con le direzioni generali del Ministero.

[94]   D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[95]  La soppressione è prevista nei seguenti USR: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria (- 1 in ogni USR); Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto (-2 in ogni USR); Lazio e Toscana (-3 in ogni USR).

 

[96]   D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[97]http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=526045

 

[98]L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007. Quindi l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d’imposta 2008.

Da ultimo l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la disposizione per i periodi di imposta 2009 e 2010.

[99]   D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 222, Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[100]D.L. 31 maggio 2010 n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[101]L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

[102]L’articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, ad una determinata scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634; l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78/2010 ha interpretato il suddetto articolo 26 nel senso che l'effetto soppressivo previsto dalla norma concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

[103]RecanteMisure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[104]Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

[105]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[106]Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi suddetti, può avvalersi di commissari delegati.

[107]  Precedentemente, lo stato di emergenza era stato prorogato dai seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 11 dicembre 2002, D.P.C.M. 7 novembre 2003, D.P.C.M. 23 dicembre 2004, D.P.C.M. 28 ottobre 2005, D.P.C.M. 16 marzo 2007, D.P.C.M. 14 febbraio 2008, D.P.C.M. 18 dicembre 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2009. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2008, nel prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008, lo aveva circoscritto ai soli territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia. Tuttavia, il successivo D.P.C.M. 25 luglio 2008 lo ha nuovamente esteso a tutto il territorio nazionale, "considerato che il persistente afflusso di stranieri comunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti". Con D.P.C.M. 21 aprile 2005, lo stato di emergenza in questione è stato esteso "alla situazione di criticità di carattere economico-sociale derivante dalla rilevantissima richiesta di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero".

[108]Si ricorda che l'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici. Successivamente, la procedura di emersione è stata estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222.

[109]  L’art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) ha disposto una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

[110]  D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[111]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[112]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[113]Legge 30 dicembre 2010. n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[114]Legge 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[115]http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11150.

[116]D.Lgs. 5-10-2000 n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78)

 

[117]  L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[118]  D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[119]  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[120]  D.L. 12 novembre 2010, n. 187, Misure urgenti in materia di sicurezza, convertito L. 17 dicembre 2010, n. 217.

[121]  L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[122]  L. 23 marzo 1998, n. 93, Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull' articolo K3 del Trattato sull' Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia ( EUROPOL ), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del Protocollo concernente l' interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

[123]  L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

 

[124]Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euroanche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

Anche per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinariodel Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.

Per quanto concerne il rifinanziamento del piano a decorrere dall’anno 2011, si rinvia a quanto disposto dall’art. 14, commi 13-bis e seguenti del D.L. n. 78/2010.

[125]Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[126]Recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[127]  Si tratta, in particolare, dei capitoli 3330 “Proventi derivanti da donazioni ed eventuali assegnazioni da parte del ministero dell’economia e delle finanze” e 4055 “proventi derivanti da dismissioni patrimoniali” dello stato di previsione dell'entrata. Il Fondo di ammortamento è amministrato dal Ministro dell’economia, coadiuvato da un Comitato consultivo composto dal Direttore generale del Tesoro, con funzioni di presidente, dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia del demanio (art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 396/2003).

[128]Si ricorda che con l’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Lo scorso anno, il D.L. n. 2/2010, articolo 4, comma 8-bis, ha modificato il citato art. 78 del D.L. n. 112/2008 al fine di evitare che il Commissario straordinario dovesse necessariamente essere il Sindaco del Comune stesso.

Successivamente, con il D.L. n. 78 del 2010, articolo 14, comma 13-bis – peraltro interamente riformulato dal successivo comma 9 dell’articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rinvia – è stato previsto che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il D.L. n. 78/2010 prevedeva che tale documento dovesse essere approvato con decreto del Ministro dell’economia ed allegato al contratto di servizio previsto dal comma medesimo.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010.

[129]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[130]Sul sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/Derivati_enti_locali_-_regolamento_ex_articolo_62_d.l.pdf) è disponibile il documento di pubblica consultazione sullo schema di regolamento di riordino della materia.

[131]Tali risorse risultano iscritte, nel bilancio dello Stato (legge n. 221/2010 e relativo D.M. economia di riparto in capitoli), su un apposito Fondo istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 7287, Programma 2.1).

 

[132]Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[133] Si ricorda che i commi da 23 a 29 dell’art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) hanno di recente modificato in più parti il TUEL al fine, tra l’altro, di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. Il comma 25, lett. a), in particolare, ha apportato alcune modifiche all’art. 82 del TUEL, relativo alle indennità degli amministratori locali, sostituendo il testo del comma 2 in modo da ridurre da un terzo a un quarto l’indennità del sindaco o del presidente dell’organo rappresentativo dell’ente locale, il limite massimo di valore del gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni, limitando la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia ed escludendo dal diritto all’indennità tutti i consiglieri circoscrizionali.

Da ultimo, l’art. 5 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) – richiamato nel testo - allo scopo di perseguire ulteriormente il contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali, al comma 6, ha nuovamente modificato l'articolo 82 del TUEL sopprimendo, in primo luogo, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento, con l’eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare il quarto dell’indennità del rispettivo presidente.

 

[134]Ai sensi dell’art. 114, terzo comma, Cost., “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

[135] Si ricorda che l’ordine del giorno Osvaldo Napoli ed altri n. 9/3638/12, accolto dal Governo nella seduta della Camera del 28 luglio 2010 in sede di conversione del DL 78/2010, aveva impegnato il Governo ad interpretare il significato e l’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 6, DL 78/2010, nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione con almeno 250.000 abitanti, come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 42/2009, dando così immediata applicazione alla norma. Nella citata nota, il Ministero dell’interno fa tuttavia presente che l’applicabilità della norma appare legata all’istituzione delle città metropolitane nelle aree individuate dagli artt. 23 e 24 della legge 42/2009, che recano la disciplina della prima istituzione, comunque subordinata alla proposta dei comuni e della provincia interessati; in detto quadro normativo, ancora in evoluzione, e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica sottesi alle manovre finanziarie, l’immediato riconoscimento del diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza per i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane sembra non potersi risolvere in via di interpretazione, ma doversi ricondurre all’alveo di un intervento normativo di livello primario.

[136]D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

[137] Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[138] Recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

[139]L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[140] www.camera.it/temiap/ANCE_idrogeologico.pdf

 

[141]Recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni e Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 marzo 2006, n. 86.

[142]Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Nella legge di bilancio per il 2011 (L. n. 221/2010 e relativo D.M. 21/12/2010 di riparto in capitoli), il predetto fondo risulta avere uno stanziamento di competenza pari a 6,4 milioni di euro nel 2011, 200,1 milioni nel 2012 e 65,3 milioni nel 2013.

[143]D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[144]Ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni con un elevato disavanzo sanitario (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Piemonte), hanno stipulato un accordo, comprensivo di un piano di rientro,  al fine di adottare una serie di misure economiche, per rientrare dal deficit sanitario regionale.

[145]Previsti dall’articolo 1, commi 285, 310, 311 e 312.

[146]Con comunicato stampa del 9 marzo 2011, il Ministero per i beni e le attività culturali ha dato notizia del “congelamento”, da parte del MEF, di 27 milioni di euro del FUS per far fronte ad eventuali minori introiti derivanti dalla vendita delle frequenze radioelettriche prevista dalla legge di stabilità 2011: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1024761539.html.

[147]Si è addivenuti a tale procedura dopo l’intervento del nuovo art. 117 della Costituzione che ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l’organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005). In particolare, nella sentenza 255 del 2004, la Corte si è pronunciata sull’art. 1 del decreto legge n. 24 del 2003, che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l’intervento del decreto legge n. 314 del 2004, che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la legge n. 239 del 2005 che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge n. 24 del 2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.

 

[148]D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150,Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[149] Reg. (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999, “Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006”. Gli obiettivi 1 e 2 attengono al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. In base a tale programmazione, ricadevano:

§          nell’ambito dell’Obiettivo 1: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

§          nell’ambito dell’Obiettivo 2: la regione Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province.

Il regolamento citato è stato abrogato dall'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che ha introdotto la disciplina dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE)) e del Fondo di coesione relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.

[150]  Recante Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

[151]D.L. 28 marzo 2003 n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119.

[152]Decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (2003/530/CE).

[153]Con la menzionata decisione all’Italia è stato imposto di riconoscere un debito pari a 1.386,5 milioni di euro corrispondenti al prelievo totale oggetto del piano di rateizzo; tale debito, suddiviso in tre annualità di pari importo, è stato poi assolto con la decurtazione per tre anni degli aiuti comunitari trasferiti all’Italia. Dell’importo anticipato dallo Stato italiano restano da riscuotere 678 milioni di euro.

      L’accordo Ecofin del 2003 peraltro era stato preceduto da un primo accordo del 21/10/94 sulla mancata applicazione del regime delle quote latte nel periodo dal 1988/89 al 1992/93. Il prelievo nazionale dovuto risultò pari a 1.870 miliardi di euro che furono interamente posti a carico del bilancio pubblico suddivisi in quattro anni.

[154]D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[155]Per tali importi i produttori possono tuttora chiedere di aderire al piano di rateizzo previsto dal D.L. n. 49, non essendo previsto alcun termine di adesione dal decreto 6 luglio 2007 Ulteriori disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato nella GU n. 188 del 14/8/07). Il provvedimento, diretto a tutti i produttori che intendano estinguere il proprio debito per le campagne di commercializzazione 1995-1996 e 2001-2002 con pagamenti differiti, impone che la domanda contenga i seguenti elementi richiesti dalla Commissione con nota n. 002570 del 29 gennaio 2007:

-          la rinuncia al contenzioso in essere;

-          il versamento del prelievo supplementare non versato afferente alla campagna 2002-2003 e seguenti, con i relativi interessi maturati;

-          l'impegno ad effettuare il materiale versamento del prelievo per le campagne successive;

-          il versamento del prelievo dovuto dal 1995-1996 al 2001-2002 in non più di quattordici rate annuali, senza interessi, a partire dal  2004, previo versamento delle rate già scadute e d i relativi interessi maturati;

-          l'importo minimo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro.

[156]Nella propria lettera indirizzata al Ministro dell’agricoltura, protocollo DC/abv D(2010) 1175.

[157] Il decreto legge n. 7 del 1999 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 -, come ricordato nella premessa, era stato emanato per consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo al contempo uno strumento giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI.

[158] La legge n. 146 del 2003, recante "Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale", ha autorizzato, all'articolo 1, la Banca d'Italia a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad integrazione di detto prestito, la Banca d'Italia è stata autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sui prestiti suddetti è stata accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

[159] Recante "Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti ai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale".

[160]Il Fondo in questione è stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle risorse derivanti dalle operazioni di contrasto all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto – come detto - presso il Ministero dell’economia e finanze/cap. 3041.

[161]Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Nella legge di bilancio per il 2011 (L. n. 221/2010 e relativo D.M. 21/12/2010 di riparto in capitoli), il predetto fondo risulta avere uno stanziamento di competenza pari a 6,4 milioni di euro nel 2011, 200,1 milioni nel 2012 e 65,3 milioni nel 2013.

[162]Alla Fondazione fanno capo attualmente: il Coro di voci bianche costituito per favorire la pratica vocale e l’educazione alla musica di bambini tra i 6 e i 14 anni; l’Orchestra Amatoriale La Verdi, composta da circa 70 orchestrali tra i 17 e i 70 anni; l’Orchestra Sinfonica Junior, nella quale si esibiscono una cinquantina di ragazzi iscritti a corsi di strumento musicale.

[163]Gli importi relativi al 2005 e 2009 sono riportati nelle Relazioni annuali del Ministero per i beni e le attività culturali sull’utilizzo del FUS. Il dato relativo al 2010 è desunto dal sito del Ministero: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it//contributi/contributi.asp.

[164]Così specificato nella risposta scritta all’interrogazione Grimoldi 4-00412, pubblicata nell’allegato B al resoconto della seduta dell’Assemblea della Camera l’11.6.2009 (http://www.intra.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=186&resoconto=btris&param=n4-00412#n4-00412). Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 800/1967, recante ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, l’effettiva erogazione di contributi statali ai soggetti aventi diritto è subordinata ad una certificazione ENPALS attestante la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’assegnatario. In caso contrario, l’ammontare dei contributi assicurativi pendenti viene liquidato all’ente previdenziale, con effetto liberatorio per l’assegnazione del contributo.

[165]Ciò, a quanto risulta dalla risposta all’interrogazione 4-00412, in relazione al possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale MIBAC-MEF 23 luglio 2008 recante modalità attuative dell’art. 6-quater del D.L. 248/2007.

[166]In base alla relazione al Parlamento sul FUS 2009(http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it////attività/relfus/2009/Relazione_09.pdf) lo stanziamento 2009 per le Fondazioni lirico-sinfoniche è pari al 47,5% del FUS, per complessivi 199.078.844,18 euro, elevati a 240.328.148,98 euro mediante una serie di integrazioni extra-FUS. Le Tabelle relative ai finanziamenti ed ai risultati di bilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2004-2008 sono, invece, disponibili alla pagina http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1272013574828_FondazioniLirico-Sinfoniche.pdf).

[167]Stabilisce, inoltre che lo statuto delle fondazioni cui siano riconosciute forme organizzative speciali deve prevedere che l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, dispone che lo statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia prevede la presenza del Presidente–Sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici.

[168]Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Nella legge di bilancio per il 2011 (L. n. 221/2010 e relativo D.M. 21/12/2010 di riparto in capitoli), il predetto fondo risulta avere uno stanziamento di competenza pari a 6,4 milioni di euro nel 2011, 200,1 milioni nel 2012 e 65,3 milioni nel 2013.

[169]Il Fondo citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, che opera in termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

A bilancio 2011, le disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012 e a 1.000 milioni per il 2012.

[170]D.L. n. 162/2008, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[171]Con D.M. 19 agosto 2009 sono state fissate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008.

[172]La ripartizione e la contestuale individuazione dei beneficiari della quota avviene - ai sensi del quinto periodo del comma 40 - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, coerentemente agli indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

[173]Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[174]D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

[175]D.lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[176]Esso è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, rimodulabile. Per completezza, si segnala che all’INGV sono assegnati ulteriori finanziamenti (€ 1.291.142,24), allocati sul cap. 1681 del MIUR ai sensi dell’art. 23-septies del D.L. 6/1998 (L.61/1998), concernente interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, per assicurare il personale necessario alla sorveglianza permanente delle aree a rischio.

[177]           Così, in base all’art. 2, c. 1, lett. b-ter), della L. 168/1989, come modificata dall’art. 7 del d.lgs. 204/1998.

[178]Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell’anno precedente

[179]           L’art. 5 dispone che in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[180]Il Progetto EMSO (European Multidisciplinary Seafloor Observation) costituisce una rete permanente europea di osservatori multidisciplinari sottomarini, alcuni dei quali localizzati in acque italiane.

[181]Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

[182]D.L. n. 112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

[183]L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[184]Legge n. 221 del 13 dicembre 2010 e D.M. 21 dicembre 2010.

[185]Recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

[186]Si tratta di una società cd. special purpose vehicle.

[187]Recante "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro", pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2010, n. 107.

[188]L’art. 136 del TFUE prevede che, per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei Trattati, il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

      Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

[189]Tale articolo prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni della parte terza del TFUE relativa alle politiche interne dell’Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all’Unione. Tale procedura semplificata prevede la delibera all’unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione  di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali

[190]  Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria per il 2008 vengono finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste dalla legge n. 99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 2, commi 12-14. Si tratta di una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 12, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 12, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 12, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 12, lett. d);

-        incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (art. 2, co. 12, lett. e);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionaliz­zazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 12, lett. f);

-        accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico (art. 2, co. 12, lett. g);

-        sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati (art. 2, co. 12, lett. h);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operativi­tà della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 54).

[191]    L. 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.

[192]Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[193]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[194]In attuazione di tale prescrizione, l’ISVAP ha emanato il Regolamento 12 marzo 2008, n. 18.

[195]D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[196] "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[197] In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 144/2005 è stato adottato il D.M. 16 agosto 2005, recante "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155".

[198]Data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, di conversione del D.L. n. 225/2010 in esame.

[199]  L’indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti è riportata nel medesimo decreto.

[200]  Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[201]  L. 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

[202]  Legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

[203]  Decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[204]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31

[205]  L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[206]  L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[207]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito L. 30 luglio 2010, n.122

[208]  L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[209]  Il Regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il D.M. Economia e finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[210]  Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[211]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[212]  Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).

[213]  Il D.L. 273/2005, conv. L. 51/2006 (art. 39-quaterdecies) aveva stabilito che in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi sarebbe stato comunque effettuato. Il citato D.L. 78/2010 ha abrogato questa disposizione, ripristinando l’interruzione del versamento nel caso di scioglimento anticipato.

[214]  Decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2010, Piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.

[215]  Decreto del Presidente della Camera dei deputati 21 dicembre 2010, Rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali del 28 e 29 marzo 2010 – Ricorso da parte della lista Autonomia e diritti Loiero Presidente avverso la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2011.

[216]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (conv. L. 27 febbraio 2009, n. 14).

[217]  Successivamente il decreto-legge 194/2009, convertito dalla legge 25/2010 (art. 2, comma 8-novies) ha esteso la sanatoria per le violazioni commesse dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

[218]  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

[219]  L. 10 dicembre 1993 n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[220]Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

[221]I commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge 220/2010, dettano disposizioni per la ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, con riferimento a quelle di cui all’articolo 25 del D.L. n. 185/2008, vale a dire, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinati alla stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. L’erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione.

[222]Il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, comma 8, della legge 328/2000), è costituito dalle risorse che ogni anno lo Stato stanzia annualmente con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, avviene il riparto annuale degli stanziamenti per le politiche sociali a favore di INPS, regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'art. 1, comma 38, L. 220/2010 ha incrementato di 200 milioni di euro, per l’anno 2011, lo stanziamento del fondo.

[223]I coefficienti di ponderazione, rispettivamente minori e maggiori dell’unità per la spesa corrente e in conto capitale, sembrano penalizzare quest’ultima, favorendo la prima, contrariamente all’intento della disposizione dichiarato dalla relazione tecnica. I coefficienti di ponderazione sono comunemente intesi come parametri per i quali moltiplicare la spesa. Nel caso tale interpretazione si applichi anche alla norma in esame, risulterebbe che per ogni euro di spesa corrente, ponderato per un coefficiente inferiore all’unità, verrebbe contabilizzato un ammontare inferiore ad un euro, favorendo quindi tale tipo di spesa. Simmetricamente, per ogni euro di spesa in conto capitale, ponderato per un coefficiente superiore all’unità, verrebbe contabilizzato un ammontare superiore ad un euro, penalizzando tale tipo di spesa.

[224]Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, 11/05/CU2/C2.

[225]Circa la tipologia delle strutture private che erogano le prestazioni per nome e per conto del SSN: Age.Na.S, Indagine sullo stato di implementazione del percorso di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie private (ai sensi dell’art. 1, comma 796, legge n. 296/2006 e s.m.i.): seconda indagine, 30 luglio 2010.

[226]L. 24 ottobre 2000, n. 323, Riordino del settore termale.

[227]D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[228]L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[229]D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003.

[230]Costituito ai sensi dell'articolo 9 dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

[231]Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[232]Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[233]L’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto una serie di misure di contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche dello Stato (con alcune esclusioni) nonché degli enti e delle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria (contenimento della spesa degli apparati amministrativi, riduzione dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società, riduzioni alle spese per studi e consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni, ecc.)

[234]  Ai sensi delle predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).

      L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata (comma 28).

      Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2011) le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma 29).

[235]  Va segnalato che il comma 8 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 disciplina la compartecipazione al gettito dell’IRPEF sia delle province che dei comuni, in quanto i due istituti, fino al 2006, sono stati disciplinati secondo analoghe modalità. La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 697, legge n. 296/2006) ha confermato per le sole province la compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, recando invece per i comuni l’istituzione di una nuova forma di compartecipazione all’IRPEF (c.d. dinamica) a partire dall’anno 2007, legata all’andamento del gettito IRPEF (art. 1, commi 189-193, della legge n. 296/2006).

[236]Cfr. articolo 81, comma 32,  del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[237]Cfr. articolo 81, comma 29, deldecreto-legge n. 112 del 2008.

[238]Cfr. articolo 81, comma 32,  del decreto-legge n. 112 del 2008.

[239] Cfr. articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[240] Cfr. risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 3-01435, svolta presso l’Assemblea della Camera dei deputati in data 2 febbraio 2011.

[241] Articolo 1, comma 345-bis, Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

[242] Articolo 82, comma 25 e 26, D.L. 112/2008.

[243] Articolo 4, comma 1-bis, D.L. n.155/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 190/2008.

[244] Articolo 24 della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

[245] Articolo 24, comma 1, della legge n. 99 del 2009.

[246] Convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.

[247]Tale articolo ha disposto che gli emolumenti economici dei dipendenti pubblici sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

·          fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

·          fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

·          fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate agli ultimi due punti, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al primo punto, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

[248]Tale articolo stabilisce l’impignorabilità dei crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono inoltre essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Infine, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

[249]Corte Cost. sentenza 99/93.

[250]V. ad esempio sent. 878/88.

[251]Vedi al riguardo, la sentenza 225/97, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della L. 424/66 e 21 del D.P.R. 1032/73, nella parte in cui prevedevano per i dipendenti civili e militari dello Stato la sequestrabilità,la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, senza l’osservanza dei limiti indicati dall’articolo 545 c.p.c., 4° comma, oppure la sentenza 438/2005, in relazione alle indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti pubblici di enti pubblici diversi dallo Stato.

[252]Nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

[253]Tali soggetti possono comunque aderire alla disciplina del TFR e contestualmente alla previdenza complementare sulla base dell'articolo 59, comma 56, della L. 449/1997.

[254] Sul nuovo Accordo di Basilea III può vedersi in dettaglio quanto illustrato sul sito Internet del Comitato di Basilea: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.

[255]Con il termine fondi lussemburghesi storici si intendono tutti quei fondi offerti in Italia prima del 1983, anno di introduzione della regolamentazione e dell'offerta di fondi comuni di diritto italiano. Di fatto, sono uguali ai fondi di diritto italiano, anche sotto l'aspetto fiscale.

[256]D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

[257]D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[258]Recante istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

[259]Si ricorda che l’articolo 168-bis del TUIR attiene ai rapporti tra l’Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato. In materia, rilevanti novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244): il precedente sistema, incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da liste approvate con decreto ministeriale: Paesi “black list”), è stato sostituito con un nuovo sistema basato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (Paesi “white list”) adottati in sede europea. Si prevede l’emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di “white list”, per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore. La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di white list dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (si veda il nuovo articolo 168-bis del TUIR, appositamente introdotto): la prima recante l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

[260]Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

[261]Si ricorda che l'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

[262]Entrate derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità, sulla registrazione di disegni e modelli nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, che vengono riassegnate per potenziare determinate attività del Ministero dello sviluppo economico.

[263]Entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[264]Quota di utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a di competenza del Ministro del commercio con l'estero che viene riassegnata per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

[265]Somme provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e destinate ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

[266]D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.