Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine per l'esercizio della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche - D.L. 125/2010 ' A.C. 3725
Riferimenti:
DL N. 125 DEL 05-AGO-10     
Serie: Progetti di legge    Numero: 390
Data: 23/09/2010
Descrittori:
BILANCI PUBBLICI   COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI   FINANZA PUBBLICA
SOCIETA' DI NAVIGAZIONE TIRRENIA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine per l’esercizio della delega sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche

D.L. 125/2010 – A.C. 3725

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 390

 

 

23 settembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 / 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 223

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10125.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Disegno di legge di conversione - Articolo 1, comma 2 (Differimento del termine per l’esercizio della delega legislativa per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche)     3

§      Articolo 1, commi 1, 5-bis, 5-ter (Gruppo Tirrenia)........................................ 7

§      Articolo 1, commi 2-3 (Aumento del limite massimo della garanzia dello Stato per le grandi imprese in crisi).............................................................................................................. 17

§      Articolo 1, commi 4-5 (Pedaggi autostradali e riduzioni lineari degli stanziamenti di bilancio)  22

§      Articolo 2, comma 1 (Differimento del termine per il finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali)............................ 30

§      Articolo 2, comma 1-bis (Agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)     33

§      Articolo 2, comma 1-ter (Servizio ispettivo tributario).................................. 36

§      Articolo 2, comma 1-quater (Accertamento con adesione)......................... 38

§      Articolo 2, comma 1-quinquies (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)40

§      Articolo 2, comma 1-sexies (Giurisdizione esclusiva in materia di silenzio assenso)    42

§      Articolo 2, commi 2-2-bis (Disavanzo sanità Puglia e norme per le regioni sottoposte ai piani di rientro).......................................................................................................... 44

§      Articolo 2, comma 2-ter (Recupero IVA a carico del MIPAF)..................... 48

§      Articolo 3 (Partecipazione italiana ad esposizioni internazionali)................. 52

§      Articolo 3-bis (Contributo al Segretariato generale dell’Unione per il Mediterraneo)   58

§      Articolo 3-ter (Interpretazione autentica)...................................................... 61

§      Articolo 3-quater (Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell’autotrasporto)    64

 

 


 

 

Premessa

 

 

Sul decreto legge in esame è stato redatto, in data 23 settembre 2010, il dossier di documentazione n. 390, in edizione provvisoria. Per i profili finanziari tale dossier ha preso in considerazione la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

In data 24 settembre 2010 è pervenuta, a norma dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato.

La presente edizione definitiva del dossier tiene conto, per i profili finanziari, anche di tale ultima relazione tecnica.

 


Schede di lettura

 


 

Disegno di legge di conversione
Articolo 1, comma 2
(Differimento del termine per l’esercizio della delega legislativa per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche)

 

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: “un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Al 31 maggio 2011”.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una modifica all’articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), recante la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, nonché per l’armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione.

In particolare, la norma differisce al 31 maggio 2011 il termineper l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, fissato dalla norma originaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 196/2009 (vale a dire, entro il 1° gennaio 2011).

Disposizioni correttive ed integrative dei suddetti decreti possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.

 

Si ricorda che la delega in questione è finalizzata a consentire il perseguimento degli obiettivi indicati della medesima legge di contabilità, cioè il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al governo della finanza pubblica, che ha, come premessa necessaria, la confrontabilità dei dati di bilancio delle differenti amministrazioni.

Il perimetro delle pubbliche amministrazioni interessate è quello individuato annualmente dall’ISTAT con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

I sistemi contabili e gli schemi di bilancio armonizzati devono essere raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi (art. 2, co. 1, legge n. 196/2009).

Principi e criteri direttivi della delega sono in particolare (comma 2):

-        adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato(lett. a);

-        adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (COFOG), nonché di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci riportate nei bilanci (lett. c).

-        adozione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi per le amministrazioni pubbliche (lett. b).

-        Va ricordato, in merito, che, secondo il SEC95 (Sistema europeo dei conti) il perimetro della P.A. include tutti i soggetti i quali, al di là della forma giuridica che rivestono, producono prevalentemente servizi cd. non market, cioè non destinabili alla vendita. Il settore della pubblica amministrazione, pertanto, non comprende solo organismi pubblici, quali Stato, enti territoriali e enti previdenziali, bensì anche soggetti, ad esempio configurati sotto forma di società, che non adottano la contabilità finanziaria ma quella civilistica d'impresa (si pensi ad esempio ad ANAS S.p.a., ad Equitalia S.p.a., ecc.).

A questo riguardo, tra i principi e criteri direttivi, rientra l’adozione di un bilancio consolidato delle PP. AA con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema-tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali (lett. e).

-        affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni (lett. d).

-        definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, e individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (lett. f).

-        Si osservi in proposito che per, quanto riguarda le amministrazioni statali, il Rapporto sulla spesa, periodicamente presentato dal Ministero dell’economia, fornirà la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di risultato, nonché proporrà, per i principali programmi di spesa, gli indicatori di risultato da adottare (articolo 41, comma 3, lettere b) e c));

 

Ai fini della loro adozione, gli schemi dei decreti legislativi attuativi devono essere inviatialla Camera dei deputati e al Senato della Repubblicaper l’espressione, entro 60 giorni, del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi i 60 giorni, i decreti possono essere comunque adottati.

Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni e rende comunicazioni in merito dinnanzi a ciascun ramo del Parlamento. Decorsi 30 giorni dalla trasmissione, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

E’ inoltre prevista l’istituzione del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione. Il Comitato, composto da ventitré componenti - rappresentanti di Governo, Parlamento, Corte dei Conti, ISTAT ed enti territoriali, nonché esperti in materie giuridico contabili – è stato istituito con D.M. Economia 4 maggio 2010.

 

Si ricorda, infine, che la delega al Governo per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali è contenuta nella legge n. 42 del 2009 (articolo 2, lettera h) di attuazione del federalismo fiscale.

Pertanto, il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche si realizza attraverso due deleghe distinte (contenute, rispettivamente, nella legge n. 196 del 2009 e nella legge n. 42 del 2009), ma ispirate a principi e criteri generali di contenuto uniforme. A tal fine è previsto un raccordo tra il Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge n. 42/2009[1].

Tale attività di raccordo e scambio di informazioni rappresenta lo strumento operativo volto a garantire l’attuazione conforme e coordinata delle due distinte deleghe finalizzate a realizzare il principio fondamentale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in esame, il cui perseguimento è garantito, sul piano normativo, dalla previsione di principi e criteri direttivi omogenei.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 2 del DDL di conversione)

Il prospetto riepilogativodegli effetti del provvedimento non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica aggiornata ricorda che l'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 ha previsto l'adozione, entro un anno dalla sua entrata in vigore (31 dicembre 2010), di uno o più decreti legislativi per I'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi è stato istituito, con DM 4 maggio 2010, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche insediatosi il 25 maggio 2010. Il numero dei rappresentanti in seno al Comitato e la pluralità delle amministrazioni che dovevano proporre le designazioni hanno comportato la consistente riduzione del periodo a disposizione per la predisposizione dei predetti decreti legislativi.

Tenuto conto dell'esiguità del tempo a disposizione, la disposizione prevede una proroga per un periodo corrispondente al tempo occorso per l'istituzione del citato Comitato, rispettando, in tal modo, la previsione di un anno per i lavori, così come disposto dalla legge n. 196 del 2009.

Trattandosi di una norma procedimentale non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili finanziari.

 


 

Articolo 1, commi 1, 5-bis, 5-ter
(Gruppo Tirrenia)

 


1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all’ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all’articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

(omissis)

5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straor­dinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:

a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministra­zione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal Commissario straordinario anche separatamente;

b) il Commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);

c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);

d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1º ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;

e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal Commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura compe­titiva di cui alla lettera b);

f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui alla lettera b);

g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

"24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale".

5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marit­timo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale e per favorire la conclusione dei processi di privatizza­zione in atto, le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009.


 

 

Il comma 1 introduce disposizioni concernenti le società del gruppo Tirrenia. Le società del gruppo (Tirrenia S.p.a., Caremar S.p.a., Siremar S.p.a., Saremar S.p.a., Toremar S.p.a.) vengono autorizzate ad utilizzare risorse finanziarie, in precedenza attribuite, per fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa. In particolare, le risorse in questione sono quelle destinate all’ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all’art. 19, comma 13-bis, del D.L. n. 78/20098, convertito dalla legge n. 102/2009, e quelle di cui all’art. 19-ter, comma 19, del D.L. n. 135/2009, convertito dalla legge n. 166/2009.

 

Va ricordato che l’art. 19, comma 13-bis del D.L. n. 78/2009, ha previsto l’utilizzazione di risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007, pari a 50 milioni di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelle di cui all’autorizzazione di spesa ex. art. 8, comma 4, del D.L. n. 159/2007, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stesso stato di previsione, pari a 14,5 milioni di euro, ed ha destinato un importo pari a 49 milioni alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimi del gruppo Tirrenia e all’ammodernamento della flotta, e un importo pari a 9.5 milioni di euro all’adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza.

L’articolo 19-ter, comma 19, del citato decreto-legge 135/2009, ha a sua volta previsto di destinare la somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia, reperibili tra le risorse iscritte in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1046, della legge finanziaria 2007, somme non ancora impegnate al momento della entrata in vigore del decreto. Il citato comma 1046 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 24 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per favorire il potenziamento la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, al fine di favorire la demolizione delle navi, di età superiore a venti anni, non più conformi agli standard di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino.

 

Il comma 1 in esame prevede, inoltre, che resta fermo il ripristino delle risorse in oggetto, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

La relazione tecnica allegata al decreto legge precisa che le norme illustrate non recano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le somme in questione sono già nella disponibilità delle società, e dovranno comunque essere ripristinate per la finalità cui erano originariamente destinate.

 

Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, interviene sul processo di dismissione di Tirrenia S.p.a. e della controllata Siremar S.p.a., con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione indicati dall'articolo 19-terdel decreto-legge n. 135/2009, convertito dalla legge n. 166/2009, garantendo sia la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo, sia la continuità territoriale con le isole. Tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, si prevede pertanto in primo luogo la proroga, fino al termine della procedura di dismissione, delle convenzioni con le società di navigazione del gruppo Tirrenia, che il comma 6 del citato art. 19-ter aveva a sua volta prorogato fino al 30 settembre 2010.

Si dispone inoltre che:

§       i complessi aziendali di Tirrenia e Siremar possano essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;

§       il Commissario debba contenere nei tempi minimi consentiti la procedura competitiva trasparente e non discriminatoria relativa alle predette cessioni;

§       le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania debbano completare le procedure di privatizzazione delle altre società del gruppo (Saremar, Toremar, Caremar) entro il termine di dismissione di Tirrenia e Siremar;

§       fino al completamento delle procedure di dismissione, i finanziamenti attivati dal Commissario straordinario, e garantiti dallo Stato ai sensi dall'articolo 2-bisdel decreto-legge n. 26/1979, convertito con legge n. 95/1979[2], saranno impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;

§       sono fatti salvi gli schemi di convenzione con Tirrenia e Siremar, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire che le relative convenzioni vengano stipulate dal Ministero con i soggetti che risulteranno aggiudicatari a seguito della procedure di dismissione.

Si introduce inoltre un comma aggiuntivo all’art. 19-ter del D.L. n. 135/2009, il quale prevede l’esenzione fiscale per gli atti posti in essere ai fini dei trasferimenti a titolo gratuito del capitale delle società controllate del gruppo Tirrenia alle regioni, previsti dallo stesso art. 19-ter.

 

Il comma 5-ter, anch’esso introdotto dal Senato, dispone che, per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, connessa alle esigenze di continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione, le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS, relative ai programmi di interesse strategico regionale previste nella delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009. Si ricorda in proposito che tale delibera ha previsto una ripartizione delle risorse a valere sul FAS che attribuisce 21.8 milioni di euro ai programmi di interesse strategico per le regioni del Mezzogiorno, e 5.19 milioni ai programmi di interesse strategico per le regioni del Centro Nord.

 

In merito alla procedura di dismissione del capitale di Tirrenia S.p.a. e delle società controllate - detenuto dallo Stato per il tramite di Fintecna S.p.a. - si ricorda che essa è stata avviata sulla base dell’art. 19-ter del D.L. n. 135/2009, comma 8, che ha disposto la privatizzazione di tali società, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte,non discriminatorie, atte a determinare unprezzo dimercato. Con D.P.C.M. del 13 marzo 2009 sono stati definiti i criteri e modalità per la dismissione, autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni, come previsto dall’art. 57 del D.L. n. 112/2008. A seguito dell’acquisizione a titolo gratuito di Caremar Saremar e Toremar da parte delle regioni, sono rimaste oggetto della procedura di dismissione Tirrenia e Siremar. All’esito della pubblicazione del bando da parte di Fintecna il 23 dicembre 2009, sono pervenute sedici lettere di manifestazione di interesse. Nelle fasi successive della procedura, le società interessate si sono ridotte a otto, delle quali solo una, la Mediterranean Holding - partecipata dalla regione Sicilia - ha formalizzato un'offerta vincolante. L'offerta è stata accettata da Fintecna, ma per contrasti insorti successivamente fra Fintecna e Mediterranean Holding, la procedura di privatizzazione è stata dichiarata chiusa senza esito e, con DPCM del 5 agosto, la Tirrenia è stata posta in amministrazione straordinaria secondo la procedure della legge n. 166/2004 (c.d.legge Marzano). E’ stato nel frattempo emanato il decreto legge n. 103/2010, convertito con legge n. 127/2010, il quale ha previsto che, nelle more del completamento della procedura di dismissione del capitale di Tirrenia, condecreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, venga nominato un amministratore unico per Tirrenia e per Siremar, cui sono attribuiti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, destinato a restare in carica fino al 30 settembre 2010, ovvero, se anteriore, fino alla data di dismissione del capitale di Tirrenia L'amministratore unico, nella persona di Giancarlo D’Andrea, è stato nominato con decreto del 14 luglio 2010. Lo stesso è stato poi nominato Commissario straordinario delle due società, con il citato DPCM del 5 agosto 2010. Il 15 settembre 2010 è stato pubblicato un invito a presentare, entro il 29 settembre, manifestazioni di interesse per l'acquisizione di Tirrenia S.p.a.

 

Va ricordato che il 28 gennaio 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell’art. 4 del Regolamento n. 3577/92, relativo all’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri. L’art. 4, par. 1, del citato regolamento prevede la possibilità per gli Stati di concludere contratti di servizio pubblico o imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che gestiscono servizi da e per le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al par. 3 si autorizza la continuazione fino alla scadenza dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del citato regolamento. Ad avviso della Commissione, si configura una violazione di tali disposizioni da parte dell’Italia, considerato che, nelle more delle procedure di privatizzazione di Tirrenia, le società del gruppo continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, e quindi oltre il termine previsto dal citato Regolamento n. 3577/92.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 1)

Il prospetto riepilogativodegli effetti del provvedimento non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica[3] afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dato che le risorse in questione sono già nella disponibilità delle società e devono essere ripristinate per lo scopo originario.

 Nel corso dell’esame presso il Senato sono state formulate richieste di chiarimento In merito ai profili di conformità della disposizione in esame rispetto alle regole di contabilità nazionale, con particolare riferimento alla temporanea destinazione, da parte delle imprese beneficiarie, di risorse provenienti da stanziamenti di conto capitale a finalità di spesa di parte corrente. Il Governo[4] ha affermato in proposito che il vincolo posto dalla legge di contabilità opera con riferimento alle amministrazioni pubbliche e non alle imprese private, che godono invece di autonomia gestionale. Il Governo ha precisato inoltre che la disposizione si giustifica con un’esigenza di trasparenza nei confronti di eventuali acquirenti, tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui il Gruppo versa sin dal mese di agosto e fermo restando il carattere temporaneo della disposizione che non sottrae le società interessate dall’obbligo di adeguare la propria flotta agli standard richiesti, ripristinando le risorse “nei tempi necessari”.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire elementi circa le indifferibili esigenze di cassa all’origine della disposizione e l’effettivo carattere transitorio delle stesse. Qualora non fosse infatti possibile dare corso, in tempi congrui, al ripristino dell’originaria destinazione delle risorse in questione, potrebbero determinarsi in futuro ripercussioni a carico della finanza pubblica, per la inderogabile necessità di assicurare comunque condizioni di sicurezza nei trasporti pubblici marittimi.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche alla luce dell’attuale condizione delle società interessate, la cui proprietà fa tuttora capo a soggetti appartenenti al comparto della P.A.

Si ricorda in proposito che la società Tirrenia Navigazione s.p.a, dopo essere stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria[5], è stata dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Roma[6]. Anche la società Siremar s.p.a ha recentemente presentato[7] al Tribunale di Roma la dichiarazione d'insolvenza e l'istanza di fallimento, con la richiesta di attrazione della controllata nella procedura di amministrazione straordinaria di Tirrenia Navigazione s.p.a. A seguito di tale richiesta, la società Siremar s.p.a. è stata anch’essa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Appare opportuno inoltre che sia chiarito entro quale termine andranno ripristinate le predette risorse e come verrà verificato il rispetto di tale adempimento, dal momento che la norma non fissa un termine di ripristino né prevede sanzioni in caso di mancato rispetto di tale disposizione.

 

 

 

Profili finanziari (articolo 1, commi 5-bis e 5-ter)

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la disposizione, introdotta al Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata, nel richiamare il contenuto delle disposizioni previste dal comma 5-bis, lettere a) e d) (che prevedono, rispettivamente: la cessione separata dei compendi aziendali di Tirrenia s.p.a. e Siremar s.p.a necessari alla gestione del servizio pubblico; la proroga delle convenzioni in essere fino al completamente della procedura di privatizzazione), afferma che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito del processo di privatizzazione, alla prosecuzione del servizio pubblico di trasporto marittimo e alla continuità territoriale con le isole si provvede – infatti - con le risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 dell’articolo 19-ter del DL 135/2009, già destinate allo scopo. In base al citato comma 16, le somme da destinare, per il cabotaggio marittimo, alle società Tirrenia e Siremar, sono pari complessivamente ad euro 128.380.537 (ripartite in euro 72.685.642 per la società Tirrenia e euro 55.694.895 per la società Siremar)[8].

In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dalle lettere b) e c), la relazione afferma che le stesse hanno contenuto prettamente regolatorio e non comportano alcun tipo di onere né diretto né indiretto a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera e) - che prevede che gli eventuali finanziamenti, attivati dal Commissario straordinario e assistiti dalla garanzia[9], siano utilizzati per far fronte alla gestione del servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura di privatizzazione – la relazione afferma che essa è volta esclusivamente ad esplicitare la finalizzazione degli interventi già previsti dal comma 1 dell’articolo in esame.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera f), tesa a consentire la salvaguardia delle convenzioni approvate in data 10 marzo 2010[[10]], la relazione afferma che essa non determina effetti sulla finanza pubblica.

In merito alla disposizione di cui alla lettera g) (che introduce il comma 24-bis all'articolo 19-ter del decreto legge 135/2009, disponendo che gli atti e le operazioni poste in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 di tale decreto siano esenti da imposizione fiscale) la relazione evidenzia che l'esenzione riguarda unicamente gli atti e le operazioni che saranno posti in essere entro il termine di conclusione della procedura competitiva relativa alla cessione della Tirrenia di navigazione s.p.a. e della Siremar-Sicilia regionale marittima s.p.a, da parte del Commissario straordinario. Pertanto, sotto l'aspetto finanziario, si evidenzia che tale esenzione non determina effetti sulle previsioni di gettito iscritte in bilancio, configurandosi come una rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti.

Con riferimento alla previsione di una cessione separata dei rami di azienda di Tirrenia s.p.a. e Siremar s.p.a. che effettuano la gestione del servizio pubblico, sarebbe opportuno acquisire elementi riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale dei rami oggetto di cessione e di quelli la cui proprietà resterebbe, per ora, in capo a Fintecna. Ciò al fine di assicurare che le aziende, la cui proprietà continui a far capo, anche indirettamente, a soggetti pubblici, rispettino i parametri previsti in sede comunitaria affinché le stesse non siano riclassificate, anche in relazione agli ulteriori benefici previsti dal provvedimento in esame, all’interno del perimetro della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda, in particolare, che a tal fine è necessario che le aziende si finanzino per oltre il 50 per cento dei propri costi mediante ricavi di mercato, e che non siano beneficiarie di trasferimenti a ripiano delle perdite d’esercizio.

Qualora, in sede comunitaria, dovesse darsi luogo a tale eventuale riclassificazione, l’esposizione debitoria delle aziende in questione determinerebbe un incremento dell’ammontare del debito pubblico.

Appare quindi opportuno che siano forniti chiarimenti in merito alla futura ripartizione dell’attuale esposizione debitoria delle società Tirrenia s.p.a e Siremar s.p.a, attualmente in amministrazione straordinaria: in particolare, andrebbe precisato quale quota di tale esposizione sia attribuibile ai rami di azienda oggetto di cessione e quale quota sia invece attribuibile ai rami di azienda che rimarrebbero, per il momento, di proprietà pubblica.

Sotto il profilo fiscale, andrebbe chiarito se la previsione secondo la quale gli atti e le operazioni posti in essere ai fini del processo di privatizzazione sono esenti da imposizione fiscale comporti eventualmente minori entrate per il bilancio dello Stato.

Infatti, risulta ipotizzabile che, dato il carattere straordinario della privatizzazione in oggetto, le previsioni tendenziali non scontino, in relazione alla stessa, né maggiori entrate, né riduzioni di gettito. Queste ultime potrebbero invece determinarsi qualora alle società cessionarie fosse consentito di iscrivere il valore patrimoniale dei cespiti acquisiti per importi diversi da quelli iscritti nello stato patrimoniale delle società cedenti: in tal caso si determinerebbe infatti un incremento degli ammortamenti deducibili.

Da ultimo, con riferimento alla possibilità, da parte delle Regioni, di utilizzare le risorse del FAS per far fronte all'esigenza di garantire la continuità territoriale e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, andrebbe specificato se tale modalità di utilizzo sia compatibile con il profilo temporale della spesa prevista negli andamenti a legislazione vigente con riferimento alle risorse del FAS, le quali coprono – in termini di competenza - un arco di tempo pluriennale e, presentano – in termini di cassa - un grado di spendibilità più contenuto nei primi anni.

 

Procedure di contenzioso

Articolo 1, comma 5 bis – Privatizzazione di Tirrenia

Il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). La Commissione ricorda che il citato regolamento n. 3577/92 ha liberalizzato, a partire dal 1° gennaio 1993, il cabotaggio marittimo, prevedendo un periodo transitorio, che è scaduto il 1° gennaio 1999, per i servizi passeggeri e traghetto nel Mediterraneo.

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.

Per quanto riguarda l’Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni.

A tale riguardo la Commissione ricorda che, ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni (ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale), lo Stato italiano e ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tra cui Tirrenia di Navigazione, hanno concluso nel luglio 1991 convenzioni della durata di 20 anni con decorrenza dal 1° gennaio 1989 per l’espletamento di collegamenti marittimi con le isole. Tali convenzioni, che sarebbero scadute il 31 dicembre 2008, sono state prorogate una prima volta, senza indicazione di scadenza, dall’articolo 1, comma 999, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e da ultimo fino al 30 settembre 2010, dall’articolo 19-ter, paragrafo 6, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166(attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

La Commissione osserva che, sebbene nell’ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all’acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le convenzioni continuano ad essere applicate in regime di proroga al di là del termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92 e quindi rappresentano una violazione dell’obbligo precedentemente richiamato volto ad assicurare a tutti gli armatori comunitari, senza discriminazione, la possibilità di avere accesso ai contratti di servizio pubblico per il trasporto marittimo.

Alla luce di tali considerazioni la Commissione invita le autorità italiane a trasmetterle le proprie osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere motivato.


 

Articolo 1, commi 2-3
(Aumento del limite massimo della garanzia dello Stato per le grandi imprese in crisi)

 


2. All’articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall’articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l’anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l’anno 2010. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 2 modifica l’articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 26/1979[11] aumentando da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro l’ammontare complessivo delle garanzie che il Tesoro dello Stato può accordare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è contenuta nel decreto-legislativo 270/1999[12].

 

Si ricorda che la procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). Si trattava di una procedura caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale - per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante - che rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.

La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, c.d. legge Prodi-bis) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale.

Il D.Lgs. 270/1999 con l’art. 109 ha disposto l’abrogazione della “legge Prodi” ad eccezione dell’articolo 2-bisin commento, che ha previsto la possibilità per lo Stato di garantire in tutto o in parte i debiti contratti dalle società (ora imprese[13]) in amministrazione straordinaria con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

Peraltro il meccanismo introdotto dall’articolo 2-bis è stato tra quelli sui quali si sono incentrati i rilievi della Commissione europea che ha ritenuto la concessione della garanzia, così come prevista dalla “legge Prodi”, incompatibile con le norme del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, ove non si dimostri che l’impresa non sia in grado di ottenere garanzie alternative sul mercato.

Al fine di recepire i rilievi espressi in ambito comunitario il D.Lgs. 270/1999, all’art. 101, ha previsto anche l’adozione di un regolamento per l’adeguamento delle disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni dello stesso decreto legislativo. A tale previsione è stata data attuazione con il D.M. 23 dicembre 2004 n. 319 (Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270).

 

Quanto al decreto legislativo n. 270/1999, si ricorda brevemente che ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza di due requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 347/2003[14] (c.d. Legge Marzano), che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro[15].

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico circa l’utilizzo della garanzia statale nella situazione di grave crisi dell’industria italiana - che ha determinato nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010 un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - è necessario aumentare il plafond a 500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno finanziario alle imprese interessate. Di tale plafond l’ammontare attualmente disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è di circa 56 milioni di euro.

 

Il comma 3 incrementa di 140 milioni di euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato.

Si provvede alla copertura del relativo onere mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), che ha istituito i fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera 36/2009[16], per un importo di euro 140 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Profili finanziari (articolo 1, commi 2 e 3)

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento riporta le seguenti quantificazioni:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri garanzie di Stato (c .2)[17]

140

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione FAS (c. 3)

140

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

 

La relazione tecnica[18], con riferimento al comma 2, che eleva il tetto alle garanzie complessivamente concedibili dallo Stato, afferma che, sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico, l’utilizzo di tale strumento nella situazione di grave crisi dell’industria italiana ha determinato, nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010, un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Si rende pertanto necessario aumentare il plafond a 500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno finanziario alle imprese interessate. L’ammontare disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è infatti attualmente pari a circa 56 milioni di euro.

Con riferimento al comma 3, che prevede l’integrazione di euro 140 milioni nel 2010, dello stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla possibilità di attivare le garanzie statali, la relazione tecnica afferma tale adeguamento si rende necessario per far fronte ai possibili maggiori oneri derivanti dalla possibilità di attivare garanzie concesse dallo Stato per un importo maggiore.

In merito alla disposizione di copertura a valere sul FAS la relazione tecnica specifica che si tratta di risorse anch’esse destinate al sostegno alle imprese in crisi.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti.

 - Con riferimento all’esercizio 2010, andrebbero forniti ulteriori elementi circa le ragioni alla base della coincidenza tra l’incremento delle garanzie complessive assumibili dallo Stato e l’incremento dello stanziamento riguardante gli oneri destinati a far fronte al rischio di effettiva escussione di tali garanzie.

 Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, il Governo[19], nel rinviare in proposito al competente Dipartimento del tesoro, ha comunque specificato che “la necessità dell’incremento del Fondo è stata anche correlata alle stime di possibile fabbisogno di finanziamento formulate dalla Società”. Il riferimento implicito sembrerebbe riguardare la Società Tirrenia s.p.a., ma a tale proposito andrebbe acquisita una conferma.

Qualora la ragione della predetta coincidenza dovesse risiedere nella necessità dell’integrale attivazione delle garanzie in questione a fronte di beneficiari specifici, la misura in questione, sotto un profilo sostanziale, potrebbe configurarsi, ai fini delle contabilità europea, comeun trasferimento in conto capitale a talune imprese in amministrazione straordinaria piuttosto che come un incremento dell’ammontare delle c.d. “contingent liabilities[20].

Prudenzialmente tuttavia il provvedimento in esame predispone un’apposita copertura con effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

Andrebbero in ogni caso verificati i profili di complessiva compatibilità con l’ordinamento europeo, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

- Con riferimento agli esercizi successivi al 2010, andrebbe chiarito se l’incremento dello stanziamento disposto per il 2010 sia destinato ad essere reintegrato, a valere sui soggetti che ne beneficino nel 2010. In caso contrario, potrebbe determinarsi l’esigenza di disporre, per il futuro, ulteriori finanziamenti del capitolo in questione, al fine di mantenere un criterio di proporzionalità tra il maggiore importo delle garanzie complessivamente concedibili (il cui ammontare è aumentato a regime) e quello degli oneri derivanti dal rischio di effettiva escussione delle stesse (il cui ammontare è stato aumentato per il solo 2010).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria e, in particolare, all’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera CIPE n. 36 del 2009 (articolo 1, comma 3), si ricorda che, nel corso dell’esame svolto in prima lettura presso il Senato della Repubblica, il Governo ha chiarito che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle relative risorse non necessita di una ulteriore compensazione degli effetti finanziari attesi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già considerati nei tendenziali di spesa.


 

Articolo 1, commi 4-5
(Pedaggi autostradali e riduzioni lineari degli stanziamenti di bilancio)

 


4. All’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole: «modalità per l’applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

5. Per garantire gli effetti derivanti dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 4 modifica il comma 1 dell’art. 15 del decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, introducendo il termine del 30 aprile 2011 entro il quale il Governo deve disciplinare l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

 

Si ricorda che con l’art. 15, commi 1-5, del citato decreto legge 78/2010, sono state introdotte alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale:

-        ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS S.p.a., si introduce un pedaggiamento dal 1° luglio 2010;

-        per le autostrade in concessione, è previsto l’aumento del canone che le concessionarie corrispondono all’ANAS (commi 4 e 5).

Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS: la relazione tecnica stimava, infatti, maggiori entrate quantificabili in circa 315 milioni di euro annui.

 

In particolare, per quanto qui interessa, il comma 1 introduce il pagamento di pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti dall’ANAS ponendo quale criterio per la loro determinazione i costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione. Per l’attuazione della disposizione è stata prevista l’emanazione di un DPCM, non ancora emanato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia volto a fissare, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge[21], ossia entro il 16 luglio:

-        i criteri e le modalità del pedaggiamento;

-        l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

 

La relazione governativa afferma che si “intende imprimere accelerazione ad ANAS S.p.a. nel suo impegno realizzativo degli impianti e dei sistemi occorrenti per il pedaggiamento di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade, un impegno la cui scadenza viene ora temporalizzata al 30 aprile 2011”.

La relazione tecnica afferma che l’anticipazione dell’effettiva applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a. consentirà di far affluire ad ANAS S.p.a. risorse per compensare, per l’anno 2011, le minori entrate derivanti dalle ordinanze di sospensione dei tribunali amministrativi già emesse e dalle eventuali successive decisioni di merito in senso contrario all’applicazione dell’art. 15, comma 2.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 15 prevedeva, in via transitoria, dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, una maggiorazione tariffaria forfetaria del pedaggio riscosso ai caselli delle autostradein concessione che si interconnettono con la rete autostradale gestita da ANAS: un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. Con D.P.C.M. 25 giugno 2010 è stata quindi approvata la prevista maggiorazione, fornendo l’elenco delle stazioni e dei raccordi interessati dal provvedimento.

Tale D.P.C.M. è stato oggetto di ricorsi al giudice amministrativo che ha accolto le domande di sospensione cautelare presentate dalle Province di Roma, Pescara e Rieti e da alcuni comuni dell'hinterland romano. Il Tar del Lazio (Prima sezione), nella seduta del 29 luglio, ha infatti riconosciuto fondato il motivo di ricorso circa la necessità che il pedaggio sia riscosso per l’effettiva percorrenza delle infrastrutture autostradali gestite da ANAS e non mediante una stima della loro utilizzazione basata sul fatto che si attraversa una stazione di esazione di autostrade in concessione che si interconnette con un’autostrada in gestione ANAS. Il provvedimento impugnato per essere coerente con la finalità di circolazione stradale alternativa a quella a pedaggio "deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale; al contrario tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione a uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell'infrastruttura".

Il 3 agosto 2010, secondo il Consiglio di Stato, «la situazione controversa» relativa all’aumento dei pedaggi autostradali «va conservata immutata in tutti i suoi aspetti sino alla decisione cautelare da parte del Collegio» in quanto «non ricorrono gli estremi per una misura cautelare connotata dalla estrema urgenza», come invece teorizzato nel ricorso della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio ha così respinto "l’istanza di misure cautelari provvisorie" e ha stabilito che l’appello del governo contro l’ordinanza del Tar potrà essere esaminato nel rispetto del contraddittorio tra le parti nella camera di consiglio fissata per il 31 agosto.

Infine, il 1° settembre, il Consiglio di Stato (Quarta sezione) ha confermato la sentenza del TAR di sospensione degli aumenti dei pedaggi, precisando peraltro che la decisione del Tar del Lazio «deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all'intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti».

Da ultimo si segnala che l’Anas ha pubblicato nella G.U. V Serie speciale – Contratti pubblici n. 106 del 13 settembre 2010 il bando di gara per la fornitura e la messa in opera di un sistema di pedaggiamento senza barriere sulle autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta. L’appalto, in particolare, è costituito dalla fornitura di un sistema di esazione dinamico senza barriere, da installare per ogni autostrada e raccordo autostradale in gestione diretta all’Anas. L’importo complessivo a base di gara ammonta a 150 milioni di euro e la durata dell’appalto è fissato in 24 mesi. La gara sarà assegnata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Il comma 5contiene una disposizione di carattere finanziario volta a garantire per l’anno 2010 gli effetti finanziari positivi che sarebbero dovuti derivare dal citato articolo 15, comma 2, la cui applicazione, come si è visto, è stata sospesa dai giudici amministrativi.

Gli effetti finanziari negativi derivanti dalle predette ordinanze sospensive, indicati in 83 milioni di euro per l’anno 2010, vengono garantiti mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto-legge.

Come precisato dalla norma, le riduzioni concernono soltanto le spese di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196/2009, e cioè quelle rimodulabili, riconducibili, in base al successivo comma 7, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno[22].

In base all’Allegato 1, le riduzioni sono operate per un importo complessivo pari a 83 milioni di euro nel 2010.Di tale importo complessivo, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 36,357 milioni (circa il 43,8% del taglio complessivo).

 

In analogia alla procedura adottata nell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010[23], vengono escluse dalle predette riduzioni le spese destinate:

§      al fondo ordinario delle università;

§      all’informatica;

§      alla ricerca;

§      al 5 per mille del gettito IRE.

 

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, ai sensi dell’Allegato 1, così distribuite tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero
(milioni di euro)

MINISTERO

2010

riduzioni

di cuipredeterminate per legge

Ministero economia e finanze

28,414

8,074

Ministero dello sviluppo economico

2,544

2,143

Ministero del lavoro e politiche sociali

0,703

0,191

Ministero della giustizia

3,143

0,080

Ministero degli affari esteri

4,584

3,104

Ministero istruzione, università e ricerca

10,698

8,507

Ministero dell'interno

10,750

1,458

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

1,734

1,501

Ministero infrastrutture e trasporti

3,054

1,552

Ministero della difesa

10,597

4,276

Ministero politiche agricole, alimentari e forestali

1,080

0,313

Ministero beni e le attività culturali

4,365

4,048

Ministero della salute

1,333

1,112

TOTALE

83,000

36,357

 

In merito alle indicate riduzioni, va ricordato che il Governo ha presentato presso la 5a Commissione Bilancio del Senato un ulteriore elenco in cui, per ciascun Ministero e con riferimento a ciascuna missione, viene fornita l’indicazione analitica dei programmi di spesa sui quali sono state disposte le riduzioni nonché, per le riduzioni operate sulle spese predeterminate per legge, l’indicazione specifica delle disposizioni legislative interessate dalle riduzioni e l’entità del taglio medesimo per ciascuna di esse.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Profili finanziari (articolo 1, commi 4 e 5)

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento riporta le seguenti quantificazioni:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedaggio rete ANAS (art. 1 c. 5)

 

 

 

 

83

 

 

 

83

 

 

 

Riduzioni c/capitale(*)

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglio lin. In partite corr. (art. 1 c.5)

83

 

 

 

83

 

 

 

83

 

 

 

 

(*)    Si segnala, dal punto di vista formale, che con riferimento al saldo netto da finanziare la posta relativa alle “riduzioni conto capitale” sembrerebbe doversi iscrivere come maggiore spesa in conto capitale piuttosto che come minore entrata extratributaria (alle minori entrate da pedaggio dell’ANAS corrisponderebbero infatti maggiori trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato); inoltre tale posta, al pari di quella relativa alle minore entrate per pedaggi ANAS, non sembrerebbe strettamente riferibile al comma 5, come invece indicato nel prospetto.

 

La relazione tecnica[24]afferma che per quanto riguarda l’anno 2011, le maggiori entrate per ANAS s.p.a., derivanti dall’anticipazione al 30 aprile 2011 dell’effettiva applicazione del nuovo sistema di pedaggio sulle autostrade in gestione diretta, compensano le minori entrate derivanti dalle ordinanze di sospensione dei tribunali amministrativi già emesse e dalle eventuali successive decisioni di merito in senso contrario all’applicazione dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Per quanto riguarda l’anno 2010, al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dalle predette ordinanze sospensive, quantificati in 83 milioni di euro dalla relazione tecnica del medesimo decreto-legge n. 78/2010, viene prevista una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero. Tenuto conto della natura corrente delle spese assoggettate alle riduzioni lineari, disposte in corso d’esercizio, si ritiene che le stesse generino effetti sostanzialmente equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle modalità di determinazione dei predetti tagli lineari, la relazione chiarisce che, in analogia alla procedura adottata in occasione del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si è proceduto alla individuazione delle spese rimodulabili (predeterminate per legge e relative al fabbisogno) iscritte nelle previsioni iniziali dell’anno 2010, come individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle dotazioni di ciascuna missione destinate:

-    al fondo ordinario delle università;

-    alla ricerca;

-    al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;

-    all’informatica.

La relazione specifica infine che le riduzioni operate tengono altresì conto delle effettive disponibilità di bilancio, esistenti attualmente nell’ambito delle missioni di ciascun Ministero interessato alle riduzioni.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, il Governo ha inoltre fornito il dettaglio dei programmi di spesa interessati dal taglio delle spese rimodulabili, operato dal comma 5 dell’articolo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala preliminarmente che, pur non potendosi attribuire al provvedimento in esame gli effetti negativi sui saldi derivanti dai provvedimenti di sospensione degli aumenti dei pedaggi finora disposti, tali effetti non risultano scontati negli andamenti tendenziali; appare pertanto corretto l’orientamento adottato dalla relazione tecnica, che evidenzia la finalità meramente compensativa, ai predetti fini, degli effetti attesi dal taglio delle dotazioni relative a spese rimodulabili.

Si segnala inoltre l’opportunità di acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti:

- in merito all’entità delle minori entrate derivanti dai provvedimenti di sospensione degli aumenti disposti in attuazione del citato art. 15, comma 2, del DL 78/2010, si osserva che la relazione tecnica assume che le stesse siano pari all’intero importo delle maggiori entrate attese, mentre la sospensione dei predetti aumenti è intervenuta a circa un mese dall’entrata in vigore degli stessi[25]. Andrebbe in proposito chiarito se, pure in assenza di una disposizione in tal senso contenuta nel provvedimento in esame, sia eventualmente previsto un obbligo di restituzione degli aumenti transitoriamente applicati. In caso contrario, gli effetti di minore entrata da compensare a valere sul taglio dei trasferimenti potrebbero risultare inferiori;

- con riferimento agli effetti dei tagli operati alle spese rimodulabili, nel ribadire quanto già osservato in occasione del DL n. 78/2010 - circa la necessità di escludere che la riduzione degli stanziamenti possa comportare, come talvolta avvenuto in passato, uno slittamento nei tempi di riconoscimento della spesa e della sua registrazione contabile, con un conseguente aggravio dei saldi per gli esercizi successivi - si osserva in questa sede che l’ipotesi di identità degli effetti ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica, assunta dalla relazione tecnica, si discosta da quella adottata in occasione del citato decreto-legge. Quest’ultimo infatti assumeva, anche per le spese correnti, effetti di risparmio più contenuti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quanto iscritto ai fini del saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla neutralità degli effetti per il 2011, garantita dall’anticipazione del nuovo regime tariffario, si rileva che detta compensatività resta subordinata alla tempestiva applicazione di tale nuovo regime a decorrere dal maggio 2011.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative alle missioni di spesa dei Ministeri di cui all’Allegato 1 al presente decreto (articolo 1, comma 5), è stata da ultimo utilizzata dal decreto-legge n. 1 del 2010 e, limitatamente al Ministero della difesa, dal decreto-legge n. 78 del 2010. La riduzione prevista dalla disposizione in esame, pur se limitata - come le precedenti - al solo anno 2010 ed effettuata quasi a conclusione del medesimo esercizio finanziario, si configura come una modalità di copertura che non rientra tra quelle previste dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, nonostante sia più volte stata utilizzata negli ultimi anni. Al riguardo, si ricorda che, durante l’esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, il Governo ha chiarito che “lo spirito della norma richiama, peraltro, il principio introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010”, seppure non con riferimento alle disposizioni in oggetto. Ai sensi di tale ultima disposizione, qualora non vengano raggiunti i risultati positivi attesi, in termini finanziari, dalle disposizioni di contenimento delle spese di cui all’articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 78, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla riduzione lineare degli stanziamenti relativi a spese rimodulabili sino alla concorrenza dello scostamento riscontrato.

Si ricorda, inoltre, che, sempre nel corso dell’esame presso il Senato della repubblica, il Governo ha depositato un elenco più dettagliato delle voci oggetto di riduzione, specificando i programmi e le autorizzazioni di spesa oggetto della riduzione, e ha confermato che l’utilizzo delle suddette risorse, data la modesta entità, è tale da non compromettere la funzionalità delle amministrazioni interessate.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Articolo 1, comma 4 – Pedaggi su infrastrutture viarie connesse con autostrade

L’8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(2008)436).

La proposta prevede, in particolare, l’istituzione di un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e modulare i pedaggi-sulla base di princìpi di tariffazione comuni– tenendo conto deicosti dell’inquinamento generato dal traffico e della congestione. Le entrate derivanti dalla riscossione dei pedaggi dovranno essere utilizzate dagli Stati membri al fine di migliorare la sostenibilità dei trasporti. La Commissione sottolinea la necessità di evitare un’eccessiva tassazione degli utenti, in particolare nel caso in cui un onere basato sui costi della congestione e dell’inquinamento sia combinato con un onere destinato a recuperare il costo dell’infrastruttura. La proposta in esame, infine, estende il campo di applicazione della direttiva 1999/62/CEal di là della rete transeuropea per evitare differenze nella tariffazione tra i maggiori corridoi ed altre strade urbane. E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di applicare sulle strade urbane oneri destinati espressamente a ridurre la congestione o a combattere l’impatto ambientale negli agglomerati urbani.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo l’11 marzo 2009. Il 15 ottobre 2010 il Consiglio dovrebbe raggiungere l’accordo politico in vista della posizione comune che verrà adottata in una delle sessioni successive.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Differimento del termine per il finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali)

 


1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si procede all’eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».


 

 

Il comma 1 dell'articolo 2 in esame novella il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", ai fini della riapertura dei termini per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile[26], computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.

 

La sottoscrizione di tali strumenti finanziari, effettuata dal Ministero al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, avviene su richiesta delle banche interessate.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 in esame differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la sottoscrizione degli strumenti predetti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La lettera b) delegifica invece la materia, prevedendo che l'eventuale proroga del termine indicato possa essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (purché in conformità con la normativa comunitaria).

 

Secondo la relazione al provvedimento la riapertura dei termini per l’utilizzo di tali strumenti viene disposta dalla norma in esame a seguito degli esiti dei c.d. stress test effettuati recentemente sulle banche per valutarne la solidità patrimoniale e in linea all’orientamento comunitario, "pur non sussistendo alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrervi".

 

Si ricorda altresì che le misure di cui all'art. 12 del DL 185 del 2008 (e del DM di attuazione 2 febbraio 2009) sono state già autorizzate dalla Commissione europea con le seguenti decisioni:

- Decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2008, C(2008) 8998 definitivo, concernente «Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia;

- Decisione della Commissione europea del 20 febbraio 2009, C(2009) 1288 definitivo, concernente «Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia.

Successivamente alle decisioni è stata altresì presentata la comunicazione sul ripristino della redditività delle misure di ristrutturazione del settore finanziario del 19 agosto 2009 (C 195).

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica[27]precisa che, in seguito alla pubblicazione dei risultati degli stress test sulle banche[28], gli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione europea, al fine di preservare la fiducia dei mercati, hanno condiviso l’esigenza di predisporre o mantenere meccanismi nazionali idonei a consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari interessati.

In conformità a tale orientamento, nonostante non sussista alcun elemento che possa far ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti, si è ritenuto comunque opportuno riaprire i termini per l’utilizzo degli interventi già previsti dall’articolo 12 del decreto legge n. 185[[29]].

La relazione precisa che, in caso di eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari, le condizioni, anche economiche, per la realizzazione di tali operazioni resterebbero invariate rispetto a quelle già approvate dalla Commissione europea.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione appare in linea teorica suscettibile di determinare riflessi sugli aggregati di finanza pubblica nell’esercizio 2010 e nei successivi, nella misura in cui si farà effettivo ricorso agli strumenti previsti dal decreto-legge n. 185 del 2008.

Tale eventualità resta subordinata al verificarsi di condizioni di rischio sui mercati ed alle specifiche richieste delle banche interessate.

La natura e l’entità di tali effetti nonché gli aggregati di finanza pubblica sui quali i medesimi potrebbero incidere dipenderanno dalle modalità adottate di volta in volta, in sede di adozione dei relativi DPCM, per la copertura finanziaria degli interventi attraverso il reperimento delle relative risorse necessarie alla sottoscrizione dei titoli bancari.

In particolare, nel caso in cui si provvedesse, come avvenuto nel corso del 2009, alla copertura di eventuali sottoscrizioni mediante emissioni nette di debito pubblico, si determinerebbe un incremento dello stock di debito lordo e, a parità di altre condizioni, un incremento del parametro debito/PIL.

 


 

Articolo 2, comma 1-bis
(Agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)

 


1-bis. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1º settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comuni­cazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 non si applicano, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), e dalle imprese editrici di libri, le agevolazioni postali previste dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 353/2003[30]. Si prevede inoltre l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale saranno determinate le tariffe massime applicabili alle suddette spedizioni. Il decreto dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e non dovrà recare oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che il citato D.L. n. 353/2003 disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali, prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società deve praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali[31], e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario[32] della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

L’applicazione delle tariffe agevolate è stata sospesa, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal D.M. 30 marzo 2010[33], emanato in applicazione dell’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009[34]. Tale articolo ha destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010. Essendo stato già maturato nel primo trimestre del 2010 un importo di circa 50 milioni di euro, il citato D.M. 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano fino al 31 marzo 2010. Esse potranno essere rideterminate nel corso dell'anno solo in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.

Successivamente l’articolo 2, comma 2-undecies, del D.L. n. 40/2010[35], ha previsto il ripristino delle agevolazioni tariffarie, limitatamente alle spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro. La misura delle agevolazioni sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1-bis)

La relazione tecnica aggiornata specifica che le tariffe da definire con il decreto ministeriale previsto dalla disposizione non daranno luogo ad alcun rimborso a carico dello Stato poiché si tratterebbe di tariffe massime correlate ai requisiti di settore. Afferma, quindi, che la norma in esame non determina alcun onere a carico del Bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, secondo la relazione tecnica aggiornata, le nuove tariffe massime non daranno luogo ad alcun rimborso a carico dello Stato. Non sono chiare, tuttavia, le modalità di applicazione di tali tariffe. Andrebbe quindi precisato se continuerà comunque ad operare un meccanismo agevolativo e su quali soggetti ricadranno eventualmente i relativi costi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si segnala che la clausola di invarianza finanziaria non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, prevedendo che la disposizione sia attuata “senza oneri” per il bilancio dello Stato, anziché “senza nuovi o maggiori oneri”. In ogni caso va valutata l’opportunità di riferire la clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

 


 

Articolo 2, comma 1-ter
(Servizio ispettivo tributario)

 

1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del Servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

 

 

Il comma 1-terdell’articolo 2,introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 45, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[36], che ha disposto la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario – SECIT.

La disposizione in commento precisa che l’incarico onorario di esperto del SECIT si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del predetto articolo 45).

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 1 dell’articolo 45 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto la soppressione del SECIT a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D. L. n. 112 del 2008), con il contestuale trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la restituzione del personale amministrativo alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, l’assegnazione al Dipartimento delle finanze.

Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, ufficio operante alle dirette dipendenze del Ministro dell’ Economia e delle Finanze (articolo 25, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300[37]), è stato istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146[38] con funzioni in parte ispettive ed in parte di controllo contribuenti, di programmazione e di studio.

Esso (le cui prerogative erano stabilite dall' articolo 22 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107[39]) era costituito da cinquanta esperti, con il compito di elaborare studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi, anche nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie.

Si ricorda in proposito che il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze[40], ha attribuito (sezione III del Capo II, agli articoli 14 e 15) al Dipartimento delle finanze, tra l’altro, compiti di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali (articolo 14, comma 1, lett. a)) nonché di vigilanza, in relazione alla quale valuta le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme (articolo 14, comma 1, lettera l) del D.P.R. n. 43 del 2008).

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1-ter)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che la disposizione ha lo scopo di prevenire dubbi interpretativi sulla portata degli effetti della norma di soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario. Precisa, altresì, che alla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive il Servizio era già da tempo un ufficio di diretta collaborazione e, quindi, di staff. Pertanto, considerata la tipologia di ufficio, con la soppressione del medesimo cessano anche tutti gli incarichi degli esperti ad esso assegnati. La norma non determina, quindi, alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 2, comma 1-quater
(Accertamento con adesione)

 

1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,".

 

 

Il comma 1-quater dell’articolo 2, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina della rateizzazione delle somme dovute al fisco a seguito di accertamento con adesione (contenuta nell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218[41]), escludendo per il contribuente l’obbligo di prestazione di idonea garanzia (mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi) per ottenere il beneficio della dilazione del pagamento, ove il debito sia inferiore a 50.000 euro.

 

Il citato articolo 8 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede, al comma 2, che le somme dovute a seguito di accertamento con adesione possano essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire (euro 51,646). Con la novella in esame si precisa che solo per il versamento di somme superiori a 50.000 euro il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'apposito albo, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1-quater)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che, per effetto dell’entrata in vigore della disposizione, che riallinea il limite al di sotto del quale, in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ed acquiescenza, non è dovuta la garanzia, possono ritenersi garantiti i positivi effetti finanziari già stimati per il 2010 e connessi all’entrata in vigore della norma recata dal decreto-legge n. 40 del 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti, in termini di recupero di imposte dovute, della disposizione che limita l’obbligo di prestazione per il contribuente di garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai residui debiti tributari di importo superiore a 50.000 euro. Per i debiti di importo inferiore esclusi dall’obbligo di garanzia, infatti, l’eliminazione - per il contribuente - dell’ostacolo rappresentato dall’ottenimento da parte degli istituti bancari di idonea garanzia, da un lato, può facilitare il completamento dei versamenti rateali dovuti e la relativa definizione della controversia, dall’altro, in caso di inadempienza, fa venir meno per l’amministrazione finanziaria la certezza dell’integrale recupero delle somme dovute, mediante escussione della garanzia stessa.

Come ricordato dalla relazione tecnica aggiornata, in occasione dell’introduzione di identica previsione normativa operata dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del DL 40/2010 (successivamente soppressa dall’articolo 9, comma 5, del D. Lgs. 141/2010), l’eliminazione, in ambito di accertamento con adesione, dell’obbligo di presentazione di garanzia fideiussoria per debiti tributari di importo inferiore a 50.000 euro è stata ritenuta suscettibile di determinare, unitamente alla medesima previsione per i casi di acquiescenza all’accertamento, effetti di maggior entrata di 33 milioni di euro nel 2010 e di 43 milioni di euro annui dal 2011. Tali effetti, quantificati dalla relazione tecnica allegata al decreto legge n. 40 del 2010, dovrebbero pertanto risultare già scontati a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 2, comma 1-quinquies
(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

 

1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

 

 

Il comma 1-quinquies, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di semplificazioni di natura amministrativa, di cui all’articolo 19 della legge n. 241/1990[42], tutte le attività economiche a prevalente carattere finanziario.

Tale disposizione ripristina una previsione inserita, nell’ambito del comma 5, dell’articolo 19, dal decreto-legge n. 78/2010; successivamente l’intero comma 5 dell’articolo 19 è stato abrogato dall’articolo 4 dell’Allegato 4 al Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104[43] entrato in vigore il 16 settembre 2010 (cfr anche il commento all’articolo 2, comma 1-sexies).

 

Si ricorda che la legge n. 241/1990 reca disposizioni finalizzate ad introdurre semplificazioni delle procedure amministrative. L’articolo 19, interamente sostituito dal D.L. n. 78/2010, ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la quale può essere presentata dal soggetto interessato in sostituzione di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale" qualora ricorrano alcuni condizioni. Tre le altre erano escluse, ai sensi del comma 5, le attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1-quinquies)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che la norma si è resa necessaria in seguito all’abrogazione dell’articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990[[44]] ad opera del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante il Codice del processo amministrativo. L’entrata in vigore differita al 16 settembre 2010 del suddetto Codice, pubblicato sulla G.U. il 7 luglio 2010, ha determinato l’abrogazione dell’articolo 19, comma 5, nel testo introdotto dalla recente manovra finanziaria. Pertanto, l’intervento normativo è volto a ripristinare la disposizione recentemente introdotta e non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare In merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 2, comma 1-sexies
(Giurisdizione esclusiva in materia di silenzio assenso)

 

1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ogni controversia relativa all'applica­zione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi­nistrativo".

 

 

Il comma 1-sexies, attraverso una novella all’art. 20 della legge n. 241 del 1990, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di silenzio assenso dell’amministrazione disciplinate dal medesimo articolo.

 

Nelle materie di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce, pure a fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi (articolo 7 del Codice del processo amministrativo[45]). Le materie di giurisdizione esclusiva sono definite dall’articolo 133 del medesimo Codice (entrato in vigore lo scorso 16 settembre).

Tra le materie di giurisdizione esclusiva il Codice contempla anche la dichiarazione di inizio attività (art. 133, comma 1, lett. a), n. 3), disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Conseguentemente, l’Allegato 4 del Codice reca l’abrogazione dell’articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990.

 

La novella è volta a superare taluni dubbi interpretativi sorti con riferimento al sopra richiamato articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990, abrogato dal Codice del processo amministrativo.

Tale disposizione su cui, da ultimo, era intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, prevedeva, al secondo e terzo periodo, che le controversie relative all’applicazione dell’articolo 19 (relativo alla dichiarazione di inizio attività, ora Segnalazione certificata di inizio attività – Scia) fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essa stabiliva inoltre che il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, potesse riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20[46].

Tale ultima previsione, per la sua collocazione nell’ambito dell’articolo 19, aveva dato luogo ad interpretazioni discordanti, non essendo chiara la sua riferibilità in generale alle fattispecie di silenzio assenso di cui all’articolo 20 o alle specifiche ipotesi di silenzio assenso che si forma a seguito di DIA.

 

In considerazione della finalità del Codice del processo amministrativo di semplificazione normativa, attraverso l’inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti, occorre valutare, piuttosto che novellare l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, se inserire la disposizione in commento nell’elenco dei casi di giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 133 del Codice.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 1-sexies)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che il comma in esame reintroduce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di silenzio assenso, collocandola nella sede più appropriata dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

La disposizione non comporta, pertanto, oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare In merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 2, commi 2-2-bis
(Disavanzo sanità Puglia e norme per le regioni
sottoposte ai piani di rientro)

 


2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l’aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta defini­zione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'impo­sta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale


 

 

Il comma 2 dell'articolo 2 reca una riapertura dei termini per la stipulazione dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e la Regione Puglia.

La disposizione consente che la suddetta Regione integri, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipulazione dell'accordo entro il 15 ottobre 2010.

La norma in esame prevede, altresì, che la stipulazione, entro il suddetto termine, faccia salvo il riconoscimento della quota di maggior finanziamento della spesa sanitaria, subordinata alla conclusione dell'accordo. Tale quota, in caso di mancata conclusione dell'accordo entro il termine previsto, si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), la Regione Puglia è tra le regioni che devono sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo con il relativo piano di rientro. La norma ha disposto, inoltre, una riapertura dei termini, consentendo alle regioni previste, la stipulazione dell'accordo entro il 30 aprile 2010, allegando un adeguato piano di rientro. Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo entro i novanta giorni successivi, la quota di maggior finanziamento si intendeva definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

La relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto in esame, sottolinea che la Regione Puglia non ha concluso l'accordo, in quanto il relativo schema ed il piano di rientro presentato dalla Regione "sono stati ritenuti dal Governo non adeguati e idonei a costituire un piano di rientro per la riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale".

 

In sede di esame al Senato, la norma in commento è stata modificata.

Con la prima modifica, all’articolo 2, comma 2 in esame, è stato aggiunto un ulteriore periodo che introduce la possibilità di differire, fino al 15 dicembre 2010, i due termini del 30 settembre e del 15 ottobre 2010, al fine di consentire una compita definizione degli adempimenti previsti. Tale disposizione, è attuata con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione Territoriale.

La seconda modifica ha aggiunto un ulteriore comma (comma 2-bis) all’articolo 2 in esame, e prevede, per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari[47], la non applicazione dei seguenti provvedimenti, disposti per l’anno 2010:

§       incrementi automatici nella misura di 0,15% e 0,30%, rispettivamente per l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF[48];

§       blocco automatico del turn over del personale e divieto di effettuare spese non obbligatorie[49].

 

La norma introdotta prevede, altresì, che la disapplicazione delle misure previste è condizionata alla verifica positiva dei piani di rientro, effettuata, entro il 31 ottobre 2010, dai Tavoli tecnici. Un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione Territoriale dispone la non applicazione delle misure di penalizzazione citate.

 

L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 prevede, in particolare, che la regione in disavanzo sanitario, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ilmancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, in particolare, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti.

L’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 2, comma 76, della citata legge n. 191 del 2009, prevede in particolare, che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. In mancanza dell’adozione dei medesimi provvedimenti è previsto un atto di diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e, da ultimo, la nomina di un commissario ad acta per il settore sanitario. Con la modifica apportata dalla successiva legge 191/2009 viene previsto il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e stabilito il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Viene inoltre sancita la nullità degli atti e contratti stipulati in violazione dei limiti sopraccitati.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 2)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica[50] afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa è volta a mettere in condizione la regione Puglia di accedere alla quota, già programmata a legislazione vigente, del maggior finanziamento del settore sanitario per gli anni 2006 e 2008.

La relazione tecnica precisa che lo schema di accordo ed il piano di rientro presentati dalla regione non sono stati ritenuti dal Governo idonei per la riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, non si è potuto procedere alla stipula dell’accordo entro la data del 29 luglio 2010, come disposto dalla legge n. 191/2009.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, dal momento che le somme in questione appaiono già scontate a legislazione vigente e che quindi la disposizione non sembra suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche con riferimento alla modifica introdotta dal Senato non si hanno rilievi da formulare.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 2-bis)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata precisa che la neutralità finanziaria della disposizione è assicurata dal fatto che la disapplicazione degli automatismi citati può intervenire solo a fronte del verificato venir meno dei relativi presupposti (copertura dei disavanzi sanitari con risorse alternative, già disponibili ad ordinamento vigente; attuazione degli interventi strutturali di riduzione della spesa).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che - come desumibile dalla relazione tecnica aggiornata - la neutralità finanziaria della disposizione in esame discende dalla sostanziale equivalenza, per la finanza pubblica, degli interventi strutturali nel settore sanitario e delle misure alternative previste dalla normativa vigente[51], finalizzati - entrambi - al raggiungimento dei medesimi obiettivi di contenimento della spesa.

 


 

Articolo 2, comma 2-ter
(Recupero IVA a carico del MIPAF)

 


2-ter. L'onere derivante dall'applica­zione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.


 

 

Il comma 2-ter, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che una quota degli oneri relativi alle operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEP), dai regolamenti CE n. 1543/2000[52] e n. 861/2006[53] relativi alla politica comune della pesca (PCP) inseriti nell’ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia considerata a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

La quota dell’onere è determinata in misura corrispondente all’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata ai pagamenti effettuati sulle predette operazioni.

La disposizione, come si evince dal dibattito parlamentare[54], consente “di recuperare per il Ministero delle politiche agricole un 20 per cento relativo all’IVA che diversamente andrebbe perduto e di sanare una discriminazione inaccettabile tra i fondi strutturali europei e quelli che non sono più considerati tali, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo europeo per la pesca (FEP)”.

In merito al profilo finanziario, la norma stabilisce che la quota a carico del Fondo di rotazione è pari a 25,5 milioni di euro.

 

Profili finanziari (articolo 2, comma 2-ter)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che la norma trova giustificazione nella circostanza che, ai sensi della normativa comunitaria riguardante gli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEP, le spese sostenute a titolo di IVA dai beneficiari che hanno la qualità di Organismi pubblici non sono ammesse al contributo comunitario, con la conseguenza che detti Organismi si trovano nell'impossibilità di usufruire dei contributi UE per la stipula di contratti ed acquisti sui quali si applica I'IVA in mancanza di una copertura finanziaria di tale tipologia di spesa. Per assicurare, quindi, l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie nei settori dell’agricoltura e della pesca, la norma pone i predetti oneri a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Gli oneri in questione sono stati quantificati sulla base dei piani finanziari relativi agli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 a titolarità dell’amministrazione centrale dello Stato, per i quali trova attuazione la norma.

Si ricorda che la norma in esame riproduce, con qualche modifica, l’articolo 2 della proposta di legge n. 3472[[55]], attualmente all’esame della Camera dei deputati e già esaminata in sede consultiva dalla Commissione bilancio[56]. In particolare il citato articolo 2 indica la medesima quantificazione dell’onere derivante dall'applicazione dell'IVA ai pagamenti relativi al FEASR e al FEP (25,5 milioni di euro), nonché la medesima copertura finanziaria (Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie).

Si ricorda che durante l’esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera il rappresentante del Governo ha affermato che l’importo di 25,5 milioni di euro va inteso quale limite massimo di spesa, calcolato sulla base dei piani finanziari degli interventi sostenuti con i fondi FEASR e FEP approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Il rappresentante del Governo ha chiarito, altresì, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie presenta le necessarie disponibilità, essendo le sue dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007-2013. Ha precisato, inoltre, che l’impatto delle uscite del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie è già stato considerato nell’ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica per il periodo di riferimento.

Nella medesima sede, il Governo ha depositato una documentazione tecnica nella quale si dà conto della necessità di fronteggiare - con la norma in esame – il problema determinato dal costo IVA (gravante sulla realizzazione delle attività cofinanziate dal Ministero delle politiche agricole) che allo stato non può essere rendicontato ai fini del rimborso in quanto, a differenza di ciò che avviene per i fondi strutturali europei, la normativa comunitaria del FEASR e del FEP prevede la rimborsabilità dell’IVA non recuperabile solo per i soggetti passivi (fra i quali non rientra il Ministero delle politiche agricole).

La stessa documentazione tecnica, infine, espone la metodologia di calcolo dell’onere di 25,5 milioni di euro, che è stato indicato dal testo sulla base dei seguenti elementi:

§       quota nazionale e comunitaria assegnata per la realizzazione del Programma rete rurale nazionale: 82,9 milioni di euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;

§       percentuale IVA massima applicabile 20% = 16,5 milioni di euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;

§       onere IVA annuale = 2,4 milioni di euro (16,5 milioni : 7 anni);

§       quota nazionale e comunitaria assegnata per la realizzazione degli interventi del settore pesca: 45 milioni di euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013[[57]];

§       percentuale IVA massima applicabile 20% = 9 milioni di euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;

§       onere IVA annuale = 1,3 milioni di euro (9 milioni : 7 anni).

Le predette somme complessive (16,5 milioni di euro per il Programma rete rurale nazionale + 9 milioni di euro per gli interventi nel settore pesca) vanno distribuite linearmente, in termini di fabbisogno di cassa, per il periodo 2009-2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma è finalizzata a dare copertura finanziaria all’onere che il Ministero delle politiche agricole è tenuto a sostenere per il pagamento dell’IVA riguardante alcuni programmi di intervento finanziati con i Fondi europei per lo sviluppo rurale e per la pesca. Poiché la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione dell’onere di 25,5 milioni di euro, andrebbe chiarito se, per la necessaria acquisizione di tali elementi, si debba fare riferimento alla documentazione tecnica trasmessa alla Commissione bilancio della Camera in data 21 settembre 2010 e riguardante una norma di analogo contenuto.

Si segnala inoltre che il testo in esame non contiene indicazioni circa l’imputazione temporale dell’onere di 25,5 milioni di euro, rispetto alla quale la predetta documentazione tecnica indica una distribuzione lineare, in termini di fabbisogno di cassa, per i sette anni del periodo 2009-2015. Sul punto andrebbe pertanto fornito un chiarimento, anche in considerazione del fatto che il primo esercizio del periodo (il 2009) è ormai scaduto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si ricorda che la norma in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto dell’articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge C. 3472, sul quale la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 21 settembre 2010, ha espresso parere favorevole, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La condizione era volta a configurare l’onere in termini di limite massimo di spesa, anziché in termini di previsione della stessa, e a specificare, inoltre, che il profilo temporale dell’onere è costituito dagli anni 2010-2015.

Si osserva che nella predetta seduta del 21 settembre 2010, il Governo ha chiarito che l’onere di 25,5 milioni di euro derivante dalle misure in esame riveste natura di limite massimo di spesa e rappresenta la spesa complessiva da sostenere in relazione ai piani finanziari degli interventi FEASR e FEP approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007/2013. Il Governo ha inoltre chiarito che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, reca le necessarie disponibilità, essendo le sue dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007/2013 e i relativi utilizzi sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica per il periodo considerato.

La disposizione in esame configura l’onere in termine di limite massimo di spesa, come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio sulla proposta di legge C. 3472, senza tuttavia specificare l’ambito temporale nel quale si manifesta l’onere.

 


 

Articolo 3
(Partecipazione italiana ad esposizioni internazionali)

 


1. È autorizzata la partecipazione italiana all’Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all’Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall’aprile all’ottobre 2012. Per l’espletamento dei compiti organiz­zativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all’Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all’Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l’inno­vazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al presente comma e sono stabilite la durata, l’articolazione e le modalità di funziona­mento della struttura.

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 1 disciplina la partecipazione italiana a due Esposizioni internazionali, oggetto di riconoscimento da parte della 144ª Assemblea generale del Bureau International des Expositions(BIE) che si tenne a Parigi il 2 dicembre 2008. Si tratta dell’Esposizione internazionaleL’Oceano vivo e la Costa”, che si terrà a Yeosu (Corea del Sud) nel periodo maggio-agosto 2012, e dell’Esposizione internazionale orticolaBe part of the theatre in nature; get closer to the quality of life”, che si terrà a Venlo (Paesi Bassi) nel periodo aprile-ottobre 2012.

La Convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali - firmata il 22 novembre del 1928 e modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, del 16 novembre 1966 e del 30 novembre 1972 - disciplina le manifestazioni e gli scopi delle esposizioni internazionali. L'Italia è uno dei 155 Stati parte di questo sistema pattizio internazionale, da ultimo in virtù della ratifica autorizzata dalla legge 3 giugno 1978, n. 314 (che recava anche l'ordine di esecuzione), ma ciò non ha impedito in passato di approvare con legge ad hoc le norme per la partecipazione ad Esposizioni internazionali oggetto di riconoscimento ad opera del BIE (cfr. da ultimo i commi 951-962 della legge finanziaria 2007, concernenti la partecipazione dell’Italia alle esposizioni internazionali di Saragozza del 2008 e di Shanghai del 2010).

La Convenzione di Parigi (art. 13) prevede che ciascun governo partecipante ad un’esposizione disponga la nomina di un Commissario generale di sezione che lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di sezione, tra l'altro:

a) è il solo incaricato dell'organizzazione della sua presentazione nazionale, dotato dell'obbligo di informare il commissario generale dell'esposizione della composizione di tale presentazione e di curare il rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori (articolo 13);

b) è dotato dell'esclusiva in ordine alla designazione come nazionale della sezione dell'esposizione, la quale dipende da lui (articolo 17);

c) autorizza eventualmente l'uso di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, per designare un partecipante o un gruppo di partecipanti (articolo 18).

Benché il dettato dell’articolo 13 della richiamata Convenzione del 1928 sia stato in passato ritenuto sufficiente per procedere alla nomina di un Commissario generale (cfr. la nomina in data 20 novembre 1997, con decreto 277/5391 del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, per la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000), il disegno di legge A.S. 2323, nella relazione introduttiva, dà conto della scelta di intervenire nella forma del decreto-legge, in quanto essa "discende dalla consapevolezza che la partecipazione a un’esposizione internazionale comporta un lavoro organizzativo di tre anni che precedono l’evento".

Va rimarcato, in proposito, che nei precedenti interventi legislativi era generalmente affidata ad una disciplina di rango primario la regolamentazione della struttura amministrativa così istituita, mentre la norma in commento – dopo aver previsto l’istituzione presso il Ministero degli Affari esteri del Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alle due Esposizioni del 2012, per l’espletamento dei compiti di carattere organizzativo - conferisce ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per il turismo, sia la nomina del Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni, sia la durata, l’articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

Il comma 2 fissa le modalità di reperimento degli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione alle due manifestazioni (1,5 milioni di euro per il 2010, 2,5 milioni per il 2011 e 9,8 milioni per il 2012, per un totale di 13,8 milioni), a valere sull’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri di cui in Tabella A della legge finanziaria - Fondo speciale di parte corrente -, con riferimento al bilancio triennale 2010-2012.

In base alla relazione tecnica, si evince anzitutto come le maggiori spese previste siano quelle per oneri di personale (4,37 milioni di euro), seguite da quelle per gli eventi (un milione) e dalle spese di funzionamento, pari a 600.000 euro.

La medesima relazione consente altresì di distinguere tra le spese complessive di progettazione e allestimento per l’Esposizione di Yeosu – rispettivamente 650.000 e 4,3 milioni di euro – e gli stessi costi relativi all’Esposizione di Venlo (250.000 e 1,58 milioni di euro).

Con riferimento alle voci di personale, i compensi del commissariato generale, del commissario, dei due segretari generali e del direttore amministrativo sono stati determinati con riferimento all’indennità di sede dell’Ambasciatore a Seoul ridotta del 10% (totale 954.968 euro); i compensi per le qualifiche funzionali sono stati determinati con riferimento all’indennità di sede del pari grado a Seul ridotta del 75% (totale 526.120 euro); i compensi del personale a tempo determinato sono riferiti a personale Co.Co.Co. i cui parametri economici sono stati determinati tenendo conto dei parametri economici corrisposti al personale di ruolo (totale 1.871.664 euro); le spese per consulenze ammontano a 530.000 euro e, infine, nella voce di spesa per viaggi e missioni si comprende il rimborso dei biglietti aerei e l rimborso forfettario pari al 50% della diaria previgente (totale 487.800 euro).

 

Profili finanziari (articolo 3)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

Minori entrate

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

1,5

2,5

9,8

 

 

La relazione tecnica[58]afferma che gli oneri complessivi (pari a 13,8 milioni di euro) sono stati quantificati e ripartiti sulla base dei costi sostenuti dal Ministero degli affari esteri per analoghe iniziative e per le pubblicazioni messe a disposizione dagli organizzatori delle due manifestazioni:

 

(milioni di euro)

2010

2011

2012

1,5

2,5

9,8

 

 

Con riferimento alle singoli voci di costo, queste risultano così quantificate:

 

 

TABELLA 1
(euro)

Voci comuni esposizioni YEOSU e VENLO

2010

2011

2012

Spese di funzionamento

50.000

65.000

485.000

Pubblicità e stampa

20.000

60.000

270.000

Spese di rappresentanza

2.000

34.000

244.000

Eventi

0

100.000

900.000

Revisori dei conti

50.000

65.500

80.000

Eventi imprevisti

54.364

59.892

109.692

Personale

643.636

1.665.608

2.061.308

TOTALE

820.000

2.050.000

4.150.000

 

 

 

 

TABELLA 2

Voci per singola manifestazione (progettazione e allestimento)

(euro)

      YEOSU

2010

2011

2012

      Progettazione

300.000

0

350.000

      Allestimento

200.000

400.000

3.700.000

      Totale Yeosu

500.000

400.000

4.050.000

      VENLO

 

 

 

      Progettazione

100.000

50.000

100.000

      Allestimento

80.000

0

1.500.000

      Totale Venlo

180.000

50.000

1.600.000

TOTALE

230.000

450.000

5.650.000

 

 

 

Con riferimento alle voci di personale, indicate nella settima riga della Tabella 1, la RT riporta i seguenti elementi:

 

 

 

 

 

 


 

(euro)

Voci comuni esposizioni YEOSU e VENLO

2010

2011

2012

Commissariato generale:
-     1 Commissario,
-     2 Segretari generali
­-     1 Direttore amministrativo
[59]

136.424

409.272

409.272

Qualifiche funzionali [60]

75.160

225.480

225.480

Personale tempo determinato [61]

220.952

725.356

925.356

Consulenze

160.000

165.000

205.000

Viaggi e missioni [62]

51.100

160.100

276.600

TOTALE

643.636

1.685.208*

2.041.708*

 

*     Si osserva che il totale dei costi analiticamente riportati nella presente tabella differisce lievemente, per gli anni 2011 e 2012, dagli analoghi valori riportati nella Tabella 1 (voce “Personale”). Infatti, la spesa desumibile dalla presente tabella ammonta, per il 2011, a 1.685.208 euro, invece che a 1.665.608 euro (con un’eccedenza di 19.600 euro). Per il 2012 si registra, all’inverso, una somma di 2.041.708 euro, invece che di 2.061.308 euro (con una differenza di 19.600 euro).

 

 

Pertanto il complesso degli oneri può essere così sintetizzato:

TABELLA 1 + TABELLA 2

(euro)

 

 

2010

2011

2012

Voci comuni esposizioni YEOSU e VENLO

820.000

2.050.000

4.150.000

Voci di progettazione ed allestimento, per singola manifestazione

230.000

450.000

5.650.000

TOTALE ONERI

1.500.000

2.500.000

9.800.000

 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che la spesa autorizzata si configura come limite massimo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari alla verifica delle quantificazioni indicate, con particolare riferimento alle unità di personale da utilizzare, ai periodi di impiego e alle principali voci di costo relative all’allestimento delle strutture.

Per quanto riguarda l’affermazione della relazione tecnica che specifica che gli oneri sono stati quantificati e ripartiti sulla base dei costi sostenuti in analoghe iniziative, sarebbe utile indicare le iniziative e le modalità di ripartizione alle quali la RT fa riferimento.

Si ricorda che le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno stanziato, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010, le seguenti somme: 800.000 euro per l'anno 2007; 3,25 milioni per il 2008; 12 milioni per il 2009; 6 milioni per il 2010[[63]]

Quanto all’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, si ricorda che nel corso dell’esame presso il Senato[64] il Governo ha precisato che le risorse autorizzate sono state considerate come integralmente spendibili anche se il grado di spendibilità appare variabile attesa l’eterogeneità degli interventi. Andrebbe peraltro chiarito se un eventuale diverso sviluppo per cassa della spesa rispetto a quello indicato nel prospetto riepilogativo possa determinare un incremento dei pagamenti negli esercizi finali del periodo, con un possibile impatto negativo in termini di indebitamento e di fabbisogno.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 

 


 

Articolo 3-bis
(Contributo al Segretariato generale dell’Unione per il Mediterraneo)

 


1. Per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato Generale con sede a Barcellona.

2. Per l'attuazione di cui al comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 3-bis – introdotto durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento - autorizza la spesa, per il 2010, di 125.000 euro quale contributo al funzionamento del Segretariato generale dell’Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona.

Il comma 2 reca la norma di copertura della spesa, che si rinviene mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri nell’ambito del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2010-2012.

L’Unione per il Mediterraneo (UpM) è nata ufficialmente per impulso del Presidente francese Sarkozy nel Vertice di Parigi del luglio 2008, con lo scopo di superare l’impasse del processo di cooperazione euromediterranea (lanciato a Barcellona nel novembre 1995), attraverso un maggior ruolo degli Stati nazionali, ha attraversato anch’essa una fase delicata negli ultimi mesi del 2009. Il malcontento palestinese ed arabo per l’andamento del Processo di Pace si è confermato il nodo più intricato da sciogliere, comportando dapprima il rinvio della Ministeriale Esteri UpM, che doveva svolgersi alla fine di novembre 2009 a Istanbul, e successivamente lo spostamento a novembre 2010 del secondo Vertice dei Capi di Stato e di Governo UpM , inizialmente fissato per il mese di giugno.

Un negoziato avviato nel 2009 ha portato ad un’intesa sul testo dello Statuto del Segretariato UpM. Un consenso è stato anche raggiunto, superando le resistenze tunisine e anche francesi, sulla nomina del candidato giordano alla posizione di Segretario Generale del Segretariato UpM. La nomina dell’Ambasciatore giordano Masadeh a Segretario Generale è stata formalmente approvata il 3 marzo 2010.

Il Segretariato UpM, già formalmente inaugurato il 4 marzo 2010 a Barcellona, dovrebbe essere ufficialmente istituito nei prossimi appuntamenti UpM.

E’ importante ricordare che l’Italia ha assunto nel marzo 2010 la Presidenza dell’Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), l’unico organismo parlamentare riconosciuto in ambito UpM. L’APEM intende stabilire un raccordo sempre più stretto con tutte le istituzioni UpM, incluso il Segretariato.

L’imminente nascita del Segretariato, che favorirà lo sviluppo delladimensione progettuale, il vero valore aggiunto dell’iniziativa UpM, impone all’Italia la definizione delle priorità che si intendono perseguire in tale quadro.

L’iniziativa a sostegno delle PMI (Mediterranean Business Development Initiative-MBDI), promossa da Italia e Spagna, è stata oggetto di uno studio di fattibilità della BEI. Lo studio ha prospettato tre ipotesi (un’agenzia, lo sviluppo di un network con una struttura “leggera” di coordinamento o il rafforzamento delle attività già in essere nella BEI). Il Governo è impegnato a favorire l’assunzione di una leadership italiana dell’iniziativa, d’intesa con i principali Partners, la BEI stessa in primo luogo. Milano è candidata ad ospitare la struttura.

L’iniziativa del Forum Economico e Finanziario per il Mediterraneo, il cuiesito positivo nel 2009 ha legittimato le aspirazioni del Forum a trasformarsi in un Forum permanente euromediterraneoquale sede di dialogo per rappresentanti dei Governi e del mondo degli affari dei Paesi della regione, potrebbe forse essere meglio valorizzata fuori dal quadro formale UpM, come hanno appena fatto i francesi con il nuovo Centro di Integrazione nel Mediterraneo di Marsiglia. Il Forum del 2010, che si è svolto Milano il 12-13 luglio scorsi, è stato aperto dall’On. Presidente del Consiglio.

La promozione degli interessi italiani in alcuni settori di prioritario interesse euro-mediterraneo - energia, infrastrutture, trasporti, ambiente, protezione civile, sicurezza marittima - è inoltre avvenuta anche attraverso iniziative quali il primo Forum Mediterraneo delle Guardie Costiere (Genova, maggio 2009), la Conferenza “Lo Spazio mediterraneo della mobilità” (Trieste, febbraio 2010) dedicata allo sviluppo della cooperazione euro-mediterranea nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, il Forum Economico del Mediterraneo (Roma, febbraio 2010), organizzato da Confindustria, e la Conferenza dell’ANCE “Ricostruire il Mediterraneo” (Cagliari, aprile 2010) focalizzata su autostrade del mare e energie rinnovabili.

 

Profili finanziari (articolo 3-bis)

La relazione tecnica aggiornata esclude effetti finanziari ulteriori[65], trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l’autorizzazione in esame si configura come limite massimo di spesa, si osserva tuttavia che non si dispone degli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere. In particolare, andrebbero chiarite le modalità di calcolo della quota di contribuzione dell’Italia in relazione ai meccanismi di finanziamento complessivo dell’UpM.

Andrebbe inoltre chiarito se la spesa, essendo connessa ad un obbligo di carattere internazionale, possa essere limitata entro un tetto massimo.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 


 

Articolo 3-ter
(Interpretazione autentica)

 


1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


 

 

L’articolo aggiuntivo, con una norma di interpretazione autentica, è volto a semplificare ed accelerare l’iter per l’assegnazione e l’appalto di lavori per la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale e non e di quelli condominiali danneggiati, distrutti o dichiarati inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009.

Pertanto le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lett. a), e) ed e-bis) del decreto legge 39/2009 si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 e, conseguentemente, i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti).

 

Si richiamano le norme citate nell’articolo in esame.

L’art. 3 del decreto legge 39/2009, relativo alle ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo,prevede:

-        lett. a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente;

-        lett. e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

-        e-bis) nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l’amministratore si avvale dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali.

 

L’art. 1117 e segg del Codice civile reca le norme relative al condominio negli edifici. In particolare l’art. 1117 dispone che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo [disp. att. c.c. 61]:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari [c.c. 1126], le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini [c.c. 1120, 1122, 1123, 1128, 1130,n. 2 e n. 4, 1131, 1134, 1138].

 

L’art. 32, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 163/2006 riguarda l’applicabilità delle disposizioni del Codice appalti ai seguenti contratti:

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte delle amministrazioni aggiudicatici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 211.000 euro e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti delle amministrazioni aggiudicatici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi.

 

Profili finanziari (articolo 3-ter)

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che dalla norma non si evincono elementi, allo stato attuale, per configurare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che l’espressa esclusione della disciplina del Codice dei contratti pubblici con riferimento ai contributi destinati ai privati per la ricostruzione in Abruzzo evita che a tali contributi sia esteso (come previsto dall’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici per i lavori commissionati da privati aventi ad oggetto opere di interesse pubblico) l’obbligo di procedura ad evidenza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma sembrerebbe intervenire su aspetti ordinamentali relativi a procedure di utilizzo di contributi già previsti a legislazione vigente. In quanto tale, pertanto, essa non dovrebbe incidere sulla quantificazione delle relative spese. In proposito appare opportuna una conferma.


 

Articolo 3-quater
(Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell’autotrasporto)

 


1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".


 

 

L’articolo 3-quater, introdotto dal Senato, modifica l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che, al comma 28, destina risorse finanziarie alle imprese di autotrasporto, con particolare riguardoalle aggregazioni imprenditoriali (9 milioni) e alla formazione professionale (7 milioni). L’articolo in esame introduce, nell’ambito di tale comma, una disposizione finalizzata a precisare che le risorse in oggetto potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti, da attivare secondo modalità stabilite dai regolamenti già previsti dal comma 28, e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Va ricordato che in attuazione del comma 28 sono stati emanati: il DPR n. 83/2009, Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, e il DPR n. 84/2009, Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto.

 

Profili finanziari (articolo 3-quater)

La relazione tecnica aggiornata precisa che la disposizione non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevede un ampliamento delle finalità originarie, comunque ricomprese nell'ambito dello stesso settore dell’autotrasporto, di risorse già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 83-bis, comma 28, del DL112/2008 prevede che agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale siano destinate risorse, rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro; con regolamenti governativi sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma".

I previsti regolamenti sono stati in seguito adottati i (DPR 29 maggio 2009 pubblicati nella GU 9 luglio 2009, n. 157) e sono stati inoltre emanati i relativi decreti ministeriali recanti le modalità operative per I'erogazione dei contributi (DD.MM. 6 novembre 2009 pubblicati in G.U. 21 novembre 2009, n. 272). Sono state quindi avviate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività di istruttoria dei progetti di aggregazione imprenditoriale e di formazione professionale proposti dalle imprese di autotrasporto. Sulla base delle domande pervenute e dell'istruttoria svolta, è emerso che le risorse destinate ai progetti di aggregazione imprenditoriale, pari a 9 milioni di euro, non saranno utilizzate, se non in minima parte (circa 100.000 euro), mentre i fondi destinati alla formazione professionale, pari a 7 milioni di euro, non sono sufficienti neppure a consentire I'erogazione degli incentivi previsti, a fronte delle domande pervenute ed accolte. Nello stesso tempo le Associazioni di categoria, visto il successo e l'indubbia utilità dei processi di formazione per accrescere la professionalità del settore e la sicurezza dei trasporti, hanno richiesto di poter riaprire i termini per le domande al fine di consentire, utilizzando i fondi già disponibili, I'incentivazione e l'effettuazione di ulteriori corsi di formazione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la norma consente l’utilizzo, a beneficio delle imprese di autotrasporto, di somme già autorizzate a legislazione vigente per il medesimo settore.

 


 



[1]    la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale è stata istituita con DPCM 3 luglio 2009. La Commissione è composta da 32 membri.

[2]    Tale norma prevede che lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

[3]    Si segnala che, con riferimento alla norma in esame, la relazione tecnica aggiornata riproduce quella originaria e non fornisce - quindi - elementi ulteriori.

[4]    Nella nota di risposta del 14 settembre 2010, depositata presso la Commissione bilancio del Senato.

[5]    Tale ammissione è stata disposta, con decorrenza immediata, dal DPCM del 5 agosto 2010 a seguito dell’istanza, del giorno precedente, in cui la Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ha addotto lo stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge 347/2003.

[6]    Con sentenza dell’11 agosto 2010. Nelle motivazioni della sentenza viene fatto riferimento al grave e irreversibile stato di crisi finanziaria, all'attuale assoluta illiquidità della società e alla conseguente impossibilità, per la stessa, di fare fronte alle obbligazioni già scadute e a quelle a scadere (l’ammontare complessivo di debiti è indicato in 646 mln, di cui 15 già scaduti verso creditori non strategici e 227 a breve scadenza verso il sistema bancario).

[7]    In data 16 settembre 2010.

[8]    Tali somme sono iscritte sul capitolo 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Sovvenzioni, contributo di avviamento ed erogazioni di ripianamento derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale" - Missione 013 "Diritto alla mobilità" - Programma 009 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne".

[9]    Di cui all'art. 2-bis del DL 95 del 1979.

[10]   Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 9, del DL 135 del 2009.

[11]   Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

[12]   Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recanteNuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.

[13]   L’art. 100 del D.Lgs. 270/1999 ha novellato il citato art. 2-bis sostituendo il riferimento alle società in amministrazione straordinaria con quello (più ampio) alle imprese in amministrazione straordinaria.

[14]   D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39.

[15]   Il D.L. 347/2003 è stato modificato ed integrato da successivi decreti-legge: D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito dalla L. 5 luglio 2004, n. 166; D.L. 29 novembre 2004, n. 281, convertito dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71; D.L. 28 agosto 2008 n. 134, convertito dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

[16]   Comitato interministeriale per la programmazione economica, Delibera 26 giugno 2009, n. 36/2009 “Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi ivi compresi gli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese (fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri). (Deliberazione n. 36/2009)”.

[17]   L’effetto in questione, attribuito dal prospetto al comma 2, appare piuttosto riferibile al comma 3 che aumenta lo stanziamento del capitolo destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla possibilità di attivare le garanzie statali.

[18]   Si segnala che, con riferimento alle norme in esame, la relazione tecnica aggiornata riproduce quella originaria e non fornisce - quindi - elementi ulteriori.

[19]   Nella citata Nota del 14 settembre 2010.

[20]   Qualora, infatti, l’escussione della garanzia in questione non sia una possibilità eventuale, ma una circostanza già prevista con sicurezza, in quanto la relativa esigenza costituisce l’origine della norma stessa, potrebbe eventualmente configurarsi il rischio di una riclassificazione della posta in questione in sede comunitaria.

[21]    Il decreto legge in esame è entrato in vigore il 31 maggio 2010.

[22]    Secondo la legge n. 196/2009, le spese iscritte in bilancio si ripartiscono in spese non rimodulabili (art. 21, comma 5, lett. a) e comma 6). e spese rimodulabili (art. 21, co. 5, lett. b) e commi 7-8). Di tale suddivisione, per ciascun programma, macroaggregato e capitolo, si dà conto in apposito allegato agli stati di previsione (art. 21, comma 4).

      Per quanto riguarda in particolare le spese rimodulabili, quelle riconducibili a fattori legislativi (art 21, comma 7, lett. a) sono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. Le spese di adeguamento al fabbisogno (lett. b) sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. E’ da notare che anche in tale componente vi è una quota rigida (non rimodulabile), corrispondente alle risorse minime necessarie al funzionamento dell’amministrazione, o a spese relative a obblighi giuridicamente perfezionati che, assunti in esercizi precedenti in relazione all’acquisto di beni e servizi, a contratti, locazioni, ecc, rendono le risorse accantonate di fatto indisponibili.

[23]   La citata norma reca, a sua volta, a decorrere dall’anno 2011, una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, con l’esclusione delle citate risorse, per importi complessivamente pari, nel triennio 2011-2013, a 2.443,7 milioni nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

[24]   Si segnala che, con riferimento alle norme in esame, la relazione tecnica aggiornata riproduce quella originaria e non fornisce - quindi - elementi ulteriori.

[25]   Dopo una prima decisione del Tar del Lazio del 29 luglio 2010, riguardante i soli tratti autostradali compresi nei territori dei soggetti ricorrenti (la Provincia di Roma, assieme al Codacons e ad alcuni comuni, la provincia di Pescara e il comune di Fiano Romano), l’ANAS ha esteso a tutta Italia, a decorrere dal 4 agosto, la sospensione degli aumenti.

[26]    L'articolo 2351, che disciplina il diritto di voto, prevede, in linea generale, che ogni azione attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati.

[27]   Si segnala che, con riferimento alla norma in esame, la relazione tecnica aggiornata nulla aggiunge alle considerazioni svolte dalla relazione tecnica iniziale.

[28]   Nell’ambito di una iniziativa promossa da Ecofin, il Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) e le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri hanno condotto, con la collaborazione della Banca Centrale europea e della Commissione, un esercizio di stress test sul sistema bancario dell’Unione, con l’obiettivo di valutare la solidità del sistema bancario europeo e la capacità delle banche di assorbire eventuali shock sui rischi di credito e di mercato, inclusi quelli derivanti da un aumento del rischio sovrano nell’Unione europea.

      Lo stress test, condotto a livello consolidato, ha riguardato 91 gruppi bancari di 20 Stati membri.

[29]   L’esercizio di stress test ha riguardato 5 gruppi bancari italiani (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco popolare ed UBI Banca), che rappresentano oltre il 60 per cento del totale attivo del mercato bancario italiano. I relativi risultati sono stati pubblicati sul sito della Banca d’Italia il 23 luglio scorso. In particolare, per nessuno dei cinque gruppi italiani il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) scenderebbe alla fine del 2011 al di sotto della soglia del 6 per cento, superiore di due punti all’attuale minimo regolamentare. La soglia del 6 per cento è stata adottata dalle autorità come riferimento per valutare la necessità di eventuali interventi di ricapitalizzazione (Cfr. Banca D’Italia, Comunicato stampa del 23 luglio 2010).

[30]    Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[31]    Si tratta di tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia, che sono richiamati anche dalla norma in esame:

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 10 novembre 2002, n. 289) recante Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 11 novembre 2002, n. 290) recante Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 12 novembre 2002, n. 291) Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit.

[32]    Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, della legge n. 99/2009, il costo unitario delle spedizioni, al quale si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A., è fissato in misura pari a quello praticato dalle Poste al cliente al quale vengono concesse le tariffe più convenienti.

[33]    Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, recante “Tariffe postali agevolate per l’editoria”, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2010.

[34]    Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[35]    D.L. 25 marzo 2101, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

[36]   Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[37]   Recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[38]   Articoli 9-12 della legge 24 aprile 1980, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[39]   Recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

[40]   A norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

[41]   Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[42]   Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[43]   Recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, contenente delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

[44]   Come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge n. 78 del 2010.

[45]   D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

[46]   Tale ultima previsione era stata inserita dalla legge n. 69 del 2009.

[47]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

[48]   Ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, 191 (legge finanziaria 2010).

[49]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 311 (legge finanziaria 2005).

[50]   Si segnala che, con riferimento alla norma in esame, la relazione tecnica aggiornata non fornisce elementi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica originaria.

[51]   Incrementi di aliquote fiscali, blocco delle assunzioni, divieto di spese discrezionali.

[52]   Regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

[53]   Regolamento del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare.

[54]   Cfr Resoconto Aula Senato seduta n. 426 del 22 settembre 2010.

[55]   La proposta di legge n. 3472, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all’Italia.

[56]   V. Commissione bilancio – seduta del 21 settembre 2010. Si segnala che l’articolo 2 della proposta di legge n. 3472 ha riprodotto sostanzialmente, a sua volta, l’articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040, presentato al disegno di legge 2260 (Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare). Su tale proposta emendativa il Governo aveva espresso parere favorevole.

[57]   Il dato relativo alla quota nazionale e comunitaria assegnata per la realizzazione degli interventi del settore pesca, pari a 45 milioni di euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, non è indicato espressamente dalla documentazione tecnica, ma è desumibile da essa, in quanto “per la quantificazione degli oneri a copertura dell’IVA per gli interventi del settore pesca” è stata applicata “la medesima metodologia di calcolo”. La documentazione fornisce espressamente, invece, i dati relativi all’onere IVA per l’intero periodo di programmazione 2007-2013 (9 milioni di euro) e all’onere IVA annuale (1,3 milioni di euro).

[58]   Si segnala che, con riferimento alla norma in esame, la relazione tecnica aggiornata non fornisce elementi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica originaria.

[59]   I compensi sono stati determinati con riferimento all’indennità dell’Ambasciatore a Seul, ridotti del 10%.

[60]   I compensi sono stati determinati con riferimento all’indennità di sede del pari grado a Seul, ridotto del 75%.

[61]   Personale Co.Co.Co i cui parametri economici sono stati determinati tenendo conto di quelli corrisposti al personale di ruolo.

[62]   Comprende il rimborso dei biglietti aerei e il rimborso forfettario pari al 50% della diaria previgente.

[63]   Nello specifico, l’articolo 1, comma 952, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 800.000 euro per il 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009. La relazione tecnica non considerava la norma, in quanto gli oneri erano configurati come limite massimo di spesa. Successivamente l’articolo 2, comma 68, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha autorizzato, per la medesima finalità, l’ulteriore spesa di 2 milioni per il 2008, di 5 milioni per il 2009 e di 6 milioni per il 2010.

[64]   Esame dell’A.S. 2323. Nello specifico il Governo ha fornito elementi in relazione all’uniformità degli effetti di spesa sui tre saldi, specificando che le risorse autorizzate sono state considerate integralmente spendibili entro la conclusione dei rispettivi esercizi di competenza anche se - in linea generale - il grado di spendibilità appare variabile, attesa l’eterogeneità degli interventi. Tale criterio è quindi stato adottato in considerazione sia del limitato importo dell’intervento medesimo sia della circostanza che una parte delle risorse è destinata a coprire spese di personale, valutate in modo prudenziale e al lordo degli effetti indotti.

[65]   Rispetto a quelli già indicati dal testo: onere quantificato come limite massimo di spesa e relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo speciale di parte corrente,