Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura - Parte I | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 373 | ||||
Data: | 18/07/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica D.L. 78/2010 – A.C. 3638 |
Schede di
lettura (artt. 1-14) |
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n. 373 |
Parte I |
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18 luglio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Bilancio dello
Stato Nota di verifica - dossier
n. 208 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
§
La nota
di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio
Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto
concerne le coperture. §
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle
procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione
europea. |
Il presente dossier
si compone di due parti: - n. 373 – parte I – Schede di lettura articoli 1-14 - n. 373 – parte II – Schede di lettura
articoli 15-55 |
|
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: D10078s1.doc |
INDICE
§
Articolo 1 (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente
non utilizzate negli ultimi tre anni)
§
Articolo 2 (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti
di bilancio)
§
Articolo 4, commi 1-4 (Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
§
Articolo 5, comma 4 (Riduzione dei rimborsi delle spese
elettorali sostenute dai partiti
politici )
§
Articolo 5, comma 5 (Limiti ai conferimenti per incarichi delle
pubbliche amministrazioni)
§
Articolo 5, commi 6-11 (Riduzione dei costi della politica locale)
§
Articolo 6, commi 1-5 (Riduzioni dei costi degli organi
collegiali)
§
Articolo 6, comma 21-quinquies (Vendita di titoli sequestrati)
§
Articolo 6, comma 21-sexies (Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali)
§
Articolo 7, comma 15 (Soppressione Istituto Affari sociali)
§
Articolo 7, comma 18 (Soppressione dell’ISAE)
§
Articolo 7, comma 19 (Soppressione dell'Ente italiano Montagna)
§
Articolo 7, comma 20 (Soppressione di enti)
§
Articolo 7, comma 21 (Soppressione INSEAN)
§
Articolo 7, comma 25 (Soppressione di alcune commissioni mediche
di verifica)
§
Articolo 7, comma 31 (Comitato nazionale permanente per il
Microcredito)
§
Articolo 7, comma 31-bis (Finanziamento
attività Autorità nazionale anticorruzione)
§
Articolo 8, comma 11 (Rimborsi ONU)
§
Articolo 8, comma 11-bis (Misure
perequative personale FF.AA, polizia e VV.FF)
§
Articolo 8, comma 12 (Decorrenze di norme in materia di
valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)
§
Articolo 8, comma 13 (Blocco dei trattamenti economici accessori)
§
Articolo 8, comma 14 (Utilizzo di economie di spesa destinate al
settore scolastico)
§
Articolo 8, comma 15-bis (Esclusioni
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8)
§
Articolo 9, commi 1-4 (Disposizioni sul trattamento economico dei
pubblici dipendenti)
§
Articolo 9, commi 5-12 (Turn over del personale)
§
Articolo 9, comma 15 (Organico dei docenti di sostegno)
§
Articolo 9, comma 15-bis (Collaboratori
scolastici)
§
Articolo 9, commi 17-22 (Trattamento economico del personale del
pubblico impiego)
§
Articolo 9, comma 23 (Personale ATA della scuola)
§
Articolo 9, commi 25-27 (Mobilità di personale delle P.A. in
eccedenza)
§
Articolo 9, comma 28 (Limitazione delle spese per il personale
“precario” nelle P.A.)
§
Articolo 9, comma 29 (Limiti alle assunzioni nelle società
pubbliche inserite nel conto P.A.)
§
Articolo 9, comma 31 (Limitazione ai trattenimenti in servizio)
§
Articolo 9, comma 33 (Riduzione risorse per contrattazione
integrativa)
§
Articolo 9, comma 34 (Indennità impiego operativo reparti di
campagna)
§
Articolo 9, comma 35 (Indennità di comando navale)
§
Articolo 9, comma 37 (Disposizioni contrattuali per il comparto
scuola)
§
Articolo 10, comma 1 (Assegno mensile di assistenza per
invalidità civile - Soppresso)
§
Articolo 10, comma 3 (False attestazioni degli esercenti una
professione sanitaria)
§
Articolo 10, comma 4 (Piano di controlli in materia di invalidità
civile)
§
Articolo 10, comma 4-bis (Utilizzazione
Commissioni ASL per Piano straordinario verifiche INPS)
§
Articolo 10, comma 5 (Alunni in situazione di handicap)
§
Articolo 10-bis (Accertamenti
in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali)
§
Articolo 11, commi 1-2 (Regioni sottoposte ai Piani di rientro del
disavanzo sanitario)
§
Articolo 11, comma 4 (Acquisti ASL fuori convenzione CONSIP)
§
Articolo 11, commi 5-12 (Norme in materia di spesa farmaceutica)
§
Articolo 11, commi 13-14
(Norme sui benefici per i soggetti
danneggiati in ambito sanitario)
§
Articolo 11, comma 15 (Tessera sanitaria)
§
Articolo 11, comma 16 (Trasmissione telematica delle prescrizioni
mediche)
§
Articolo 12, commi 1-6 (Decorrenza dei trattamenti pensionistici)
§
Articolo 12, commi 7-9 (Rateizzazione dei trattamenti di fine
servizio)
§
Articolo 12, comma 10 (Applicazione regime TFR ai dipendenti
pubblici)
§
Articolo 12, comma 11 (Interpretazione autentica articolo 1, comma
208, legge 662/1996)
§
Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies (Elevamento
requisiti trattamenti pensionistici)
§
Articolo 12, comma 12-sexies (Innalzamento età pensionabile pubbliche dipendenti)
§
Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies (Disposizioni in
materia di ricongiunzione)
§
Articolo 12, comma 12-duodecies (Previdenza complementare per i dipendenti pubblici)
§
Articolo 12, comma 12-terdecies (Finanziamento istituti di patronato)
§
Articolo 13 (Casellario dell'assistenza e norme sulle
prestazioni collegate al reddito)
§
Articolo 14, commi 7-10 (Contenimento costi personale enti
territoriali)
§
Articolo 14, comma 13 (Contributo in favore dei comuni per l’anno
2010)
§
Articolo 14, comma 14-ter (Disposizioni
in favore dei comuni dissestati della
Provincia de L’Aquila)
§
Articolo 14, commi 25-31
(Funzioni fondamentali dei comuni)
§
Articolo 14, comma 33 (Natura non tributaria della Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani)
AVVERTENZA
Il presente dossier, per le sezioni riguardanti i profili finanziari, è stato elaborato tenendo conto della
documentazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame
parlamentare. Si fa riferimento, in particolare:
§
alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo
degli effetti finanziari allegati al testo
originario del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010
(A.S. 2228);
§
alle relazioni e note tecniche, riferite a proposte
emendative in discussione, trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato nel
corso dell’esame presso il Senato;
§
alla relazione tecnica riferita all’emendamento
1.10000 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di
legge di conversione, sul quale al Senato è stata posta la questione di
fiducia;
§
al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
riferiti al testo dell’emendamento 1.10000, integrativo rispetto al precedente
prospetto allegato al testo originario.
Al momento della pubblicazione del presente dossier non sono pervenuti
la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati, la cui
trasmissione è prevista - ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n.
196 del 2009 - all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti legislativi
tra i due rami del Parlamento.
Il D.L. 78/2010, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l’ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità.
Si ricorda che
l’Ecofin, nella raccomandazione del 30 novembre 2009, ha invitato l’Italia a
riportare l’indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3
per cento del PIL entro il 2012, a garantire un aggiustamento annuo di bilancio
pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, e a definire in dettaglio,
entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la
correzione del disavanzo eccessivo.
Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il provvedimento in esame costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all’impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L’emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l’intervento. Il Governo ha ritenuto, pertanto, opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità (legge 196/2009).
I saldi
tendenziali e la correzione richiesta
Secondo gli andamenti tendenziali rilevati dalla RUEF e confermati dalla Nota informativa, che vedono l’indebitamento netto pari al 4,7 per cento del PIL nel 2011 e al 4,3 per cento nel 2012[1], la conferma degli obiettivi a suo tempo indicati (rispettivamente il 3,9 e il 2,7 per cento nei due anni), comporta una correzione pari, in termini cumulati, all’1,6 per cento del PIL[2].
Tavola 1 - Saldi tendenziali e
programmatici
(milioni di euro - % PIL)
|
2010 |
2011 |
2012 |
Indebitamento netto tendenziale l.v. |
5,0 |
4,7 |
4,3 |
Indebitamento netto programmatico |
5,0 |
3,9 |
2,7 |
Manovra netta cumulata |
- |
0,8 |
1,6 |
PIL |
1.554.347 |
1606.014 |
1.669.371 |
Fonte: RUEF 2010 e Nota informativa 16 giugno 2010 |
|
|
La manovra correttiva oggetto del D.L. 78/2010
determina una correzione (12.053,2 milioni nel 2011, 24.982,2 milioni nel 2012
e 24.978,6 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo) pari
allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all’1,5 per cento nel 2012[3] (per il 2013
non è possibile individuare la portata della correzione in quanto per tale anno
non è disponibile il conto tendenziale della P.A.).
Le modifiche introdotte dal Senato, determinano
un’ulteriore riduzione dell’indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2
milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013. Nel 2012 la correzione cresce a
25.068 milioni. Nonostante tale miglioramento, l’incidenza sul PIL della
manovra si conferma pari all’1,5 per cento.
Rispetto
a quanto indicato nei documenti programmatici, resterebbe quindi da effettuare
un ulteriore aggiustamento pari a 0,1 punti di PIL[4].
L’aggiustamento
richiesto potrebbe essere più o meno accentuato, a seconda dell’evoluzione del
quadro macroeconomico e dell’impatto della manovra sul tasso di variazione del
PIL rispetto a quanto ipotizzato nella RUEF.
Successivamente all’emanazione del D.L. 78, in occasione dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha presentato[5] una stima dell’impatto macroeconomico della manovra rispetto alle stime contenute nella RUEF, che evidenzia una minore crescita del PIL pari a 0,1 punti nel 2010 e a 0,2 punti nel 2011 e 2012. Non si verificherebbero invece differenze per il 2013, anno peraltro non preso in considerazione nella Relazione.
Ove tali valutazioni dovessero essere confermate, la minore crescita – a parità di altre condizioni - si ripercuoterebbe negativamente sui tendenziali di finanza pubblica ed in particolare sulle entrate[6], determinando un peggioramento del rapporto indebitamento/PIL. In tale ipotesi, il mantenimento degli obiettivi programmatici potrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo.
Secondo quanto si evince dalla Nota del 16 giugno, il Governo sembrerebbe ritenere che l’effetto negativo indotto dalla manovra possa essere bilanciato da una maggiore crescita dell’economia rispetto alle precedenti stime. Nella Nota si sottolinea, infatti, “l’intonazione più favorevole della congiuntura” rispetto alla RUEF, alla luce del miglioramento del contesto economico internazionale e dell’assunzione delle variabili esogene, nonché dei segnali di ripresa della produzione industriale. “Nel complesso, l’evoluzione di tali fattori e il presumibile impatto della manovra correttiva inducono a confermare sostanzialmente il quadro macroeconomico delineato dalla RUEF”.
Si ricorda che
precedentemente a tali stime del Governo, nel corso delle audizioni al Senato
sul D.L. 78/2010, la Banca d’Italia[7] ha rilevato che la manovra ridurrebbe l’indebitamento
netto di 1,6 punti percentuali del PIL nel 2012,di cui circa 0,1 punti per la
minore spesa per interessi.
La B.I. ha
inoltre sottolineato come “nel biennio 2011-2012 la manovra potrebbe cumulativamente
ridurre la crescita del PIL di poco più di mezzo punto percentuale”, attraverso
una compressione dei consumi e degli investimenti, mentre gli effetti sui
prezzi sarebbero “trascurabili”. La minore crescita retroagirebbe sui conti
pubblici, determinando “un maggior disavanzo nel 2012 valutabile in poco meno
di 0,3 punti percentuali, che porterebbe il saldo di quell’anno a circa il 3
per cento del PIL” (rispetto al 2,7 per cento indicato nei documenti
programmatici).
La Banca
d’Italia ha rilevato, infine, come il quadro macroeconomico assunto a base
della RUEF sia più favorevole degli scenari attualmente delineati da altri
previsori, ed in particolare dal FMI che prevede una crescita del PIL italiano
pari allo 0,8 per cento nel 2010, dell’1,2 per cento nel 2011 e dell’1,5 per
cento nel 2012. In tale scenario, nel 2012 un PIL inferiore di circa un punto a
quello indicato nella Relazione determinerebbe un disavanzo pari al 3,2 per
cento del PIL. Con gli effetti di retroazione suddetti, il disavanzo di tale
anno salirebbe al 3,5 per cento.
Gli effetti sui
saldi e la composizione della manovra
Nella tabella 2 si riepilogano gli effetti del D.L. 78/2010 (nella versione iniziale ed in quella modificato dal Senato) disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e quelle che ne indicano gli impieghi per finalità espansive (minori entrate e maggiori spese). La differenza tra tali grandezze determina la manovra netta, ovvero l’effetto di correzione del deficit.
Tavola 2 – Effetti del D.L. 78/2010
sui saldi di finanza pubblica
|
|
|
(milioni di euro) |
|||||||||
|
Testo Senato (A.S. 2228) |
Modifiche Senato |
Testo Camera (A.C. 3638) |
|||||||||
Saldo netto da finanziare |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Risorse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
264,5 |
9.413,4 |
13.362,9 |
13.724,9 |
15,60 |
93,47 |
144,80 |
273,70 |
280,1 |
9.506,9 |
13.507,7 |
13.998,6 |
Minori spese in conto capitale |
0,0 |
1.613,0 |
1.395,0 |
1.571,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1.613,0 |
1.395,0 |
1.571,0 |
Maggiori entrate |
848,0 |
7.835,3 |
11.671,7 |
9.359,8 |
722,60 |
626,62 |
524,82 |
525,12 |
1.570,6 |
8.461,9 |
12.196,5 |
9.884,9 |
Impieghi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
984,5 |
1.911,1 |
532,3 |
150,0 |
399,00 |
400,40 |
339,92 |
329,12 |
1.383,5 |
2.311,5 |
872,2 |
479,1 |
Maggiori spese in conto capitale |
20,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
0,00 |
215,00 |
225,00 |
365,00 |
20,0 |
535,0 |
545,0 |
685,0 |
Minori entrate |
0,0 |
2.318,4 |
624,5 |
200,2 |
339,16 |
104,67 |
104,67 |
104,67 |
339,2 |
2.423,1 |
729,2 |
304,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale risorse (manovra lorda) |
1.112,5 |
18.861,7 |
26.429,6 |
24.655,7 |
738,20 |
720,09 |
669,62 |
798,82 |
1.850,7 |
19.581,8 |
27.099,3 |
25.454,6 |
Totale impieghi (misure espansive) |
1.004,5 |
4.549,5 |
1.476,8 |
670,2 |
738,16 |
720,07 |
669,59 |
798,79 |
1.742,7 |
5.269,6 |
2.146,4 |
1.469,0 |
Manovra netta |
108,0 |
14.312,2 |
24.952,8 |
23.985,5 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
108,0 |
14.312,2 |
24.952,9 |
23.985,6 |
|
Testo Senato (A.S. 2228) |
Modifiche Senato |
Testo Camera (A.C. 3638) |
|||||||||
Fabbisogno |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Risorse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
81,4 |
9.386,4 |
14.411,9 |
15.555,0 |
30,10 |
95,07 |
141,50 |
265,10 |
111,5 |
9.481,4 |
14.553,4 |
15.820,1 |
Minori spese in conto capitale |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
Maggiori entrate |
893,0 |
6.585,3 |
11.115,7 |
8.603,8 |
722,60 |
632,62 |
530,82 |
531,12 |
1.615,6 |
7.217,9 |
11.646,5 |
9.134,9 |
Impieghi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
743,7 |
1.908,1 |
531,0 |
150,0 |
67,80 |
288,20 |
213,92 |
231,92 |
811,5 |
2.196,3 |
744,9 |
381,9 |
Maggiori spese in conto capitale |
20,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
12,50 |
227,50 |
237,50 |
375,00 |
32,5 |
547,5 |
557,5 |
695,0 |
Minori entrate |
0,0 |
2.318,4 |
624,5 |
200,2 |
667,16 |
134,67 |
134,67 |
134,67 |
667,2 |
2.453,1 |
759,2 |
334,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale risorse (manovra lorda) |
974,4 |
16.721,7 |
26.827,6 |
26.058,8 |
752,70 |
727,69 |
672,32 |
796,22 |
1.727,1 |
17.449,4 |
27.499,9 |
26.855,1 |
Totale impieghi (misure espansive) |
763,7 |
4.546,5 |
1.475,5 |
670,2 |
747,46 |
650,37 |
586,09 |
741,59 |
1.511,2 |
5.196,9 |
2.061,6 |
1.411,8 |
Manovra netta |
210,7 |
12.175,2 |
25.352,2 |
25.388,6 |
5,24 |
77,33 |
86,23 |
54,63 |
215,9 |
12.252,5 |
25.438,4 |
25.443,3 |
|
Testo Senato (A.S. 2228) |
Modifiche Senato |
Testo Camera (A.C. 3638) |
|||||||||
Indebitamento netto PA |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Risorse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
81,4 |
9.436,4 |
14.441,9 |
15.545,0 |
30,10 |
95,07 |
141,50 |
265,10 |
111,5 |
9.531,4 |
14.583,4 |
15.810,1 |
Minori spese in conto capitale |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
Maggiori entrate |
693,0 |
6.413,3 |
10.715,7 |
8.203,8 |
722,60 |
632,62 |
530,82 |
531,12 |
1.415,6 |
7.045,9 |
11.246,5 |
8.734,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impieghi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
743,7 |
1.908,1 |
531,0 |
150,0 |
67,80 |
288,20 |
213,92 |
231,92 |
811,5 |
2.196,3 |
744,9 |
381,9 |
Maggiori spese in conto capitale |
0,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
12,50 |
227,50 |
237,50 |
375,00 |
12,5 |
547,5 |
557,5 |
695,0 |
Minori entrate |
0,0 |
2.318,4 |
624,5 |
200,2 |
667,16 |
134,67 |
134,67 |
134,67 |
667,2 |
2.453,1 |
759,2 |
334,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale risorse (manovra lorda) |
774,4 |
16.599,7 |
26.457,6 |
25.648,8 |
752,70 |
727,69 |
672,32 |
796,22 |
1.527,1 |
17.327,4 |
27.129,9 |
26.445,1 |
Totale impieghi (misure espansive) |
743,7 |
4.546,5 |
1.475,5 |
670,2 |
747,46 |
650,37 |
586,09 |
741,59 |
1.491,2 |
5.196,9 |
2.061,6 |
1.411,8 |
Manovra netta |
30,7 |
12.053,2 |
24.982,2 |
24.978,6 |
5,24 |
77,33 |
86,23 |
54,63 |
35,9 |
12.130,5 |
25.068,4 |
25.033,3 |
Le misure comportano un impatto limitato nel 2010: in termini d’indebitamento netto, si tratta di 1.527 milioni di risorse (774 milioni nel testo iniziale), pressoché interamente utilizzati per finalità di carattere espansivo. La correzione esplica i propri effetti a decorrere dal 2011: con riferimento alla manovra lorda si evidenzia che il provvedimento reperisce risorse pari a 17,3 miliardi in tale anno, che salgono a 27,1 miliardi nel 2012 per poi ridursi a 26,4 miliardi nel 2013.
A fronte di impieghi per finalità espansive ancora di rilievo nel 2011 (circa il 30 per cento delle risorse reperite), nel biennio successivo tale componente si riduce (rispettivamente al 7,6 e al 5,3 per cento) (vedi tavola 3).
Tavola 3 – Confronto
manovra lorda e manovra netta
(valori %)
Indebitamento netto PA |
AS 2228 |
AC 3638 |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Totale risorse (manovra lorda) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Totale impieghi (misure espansive) |
96 |
27,4 |
5,6 |
2,6 |
98 |
30,0 |
7,6 |
5,3 |
Correzione deficit (manovra netta) |
4,0 |
72,6 |
94,4 |
97,4 |
2,4 |
70,0 |
92,4 |
94,7 |
Con riferimento alla manovra netta negli anni 2011-2013, ovvero alla correzione del deficit operata attraverso un miglioramento del saldo primario, essa opera prevalentemente (62,2 per cento nella media del triennio) attraverso il contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente.
Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate (dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all’esame della Camera); all’interno della spesa si riduce l’apporto assicurato da quella in conto capitale (dal 4,6 al 3,1 per cento).
Tavola 4 - Composizione della manovra
netta
(milioni di euro)
Indebitamento netto PA |
AS 2228 |
AC 3638 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Manovra netta sulle entrate |
4.095 |
10.091 |
8.004 |
4.593 |
10.487 |
8.400 |
Maggiori entrate |
6.413 |
10.716 |
8.204 |
7.046 |
11.247 |
8.735 |
Minori entrate |
2.318 |
625 |
200 |
2.453 |
759 |
335 |
Manovra netta sulle spese |
7.958 |
14.891 |
16.975 |
7.538 |
14.581 |
16.633 |
di cui corrente |
7.528 |
13.911 |
15.395 |
7.335 |
13.839 |
15.428 |
Minori spese correnti |
9.436 |
14.442 |
15.545 |
9.531 |
14.583 |
15.810 |
Maggiori spese correnti |
1.908 |
531 |
150 |
2.196 |
745 |
382 |
di cui capitale |
430 |
980 |
1.580 |
203 |
743 |
1.205 |
Minori spese in conto capitale |
750 |
1.300 |
1.900 |
750 |
1.300 |
1.900 |
Maggiori spese in conto capitale |
320 |
320 |
320 |
548 |
558 |
695 |
Manovra netta |
12.053 |
24.982 |
24.979 |
12.130 |
25.068 |
25.033 |
Tavola 5 – Composizione della manovra
netta
(valori %)
Indebitamento netto PA |
AS 2228 |
AC 3638 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Manovra netta sulle entrate |
34,0 |
40,4 |
32,0 |
37,9 |
41,8 |
33,6 |
Manovra netta sulle spese |
66,0 |
59,6 |
68,0 |
62,1 |
58,2 |
66,4 |
di cui: parte corrente |
62,5 |
55,7 |
61,6 |
60,5 |
55,2 |
61,6 |
parte capitale |
3,6 |
3,9 |
6,3 |
1,7 |
3,0 |
4,8 |
Rispetto agli andamenti tendenziali, come
rilevati dalla RUEF, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di
circa l’1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012 (per il 2013 non è
disponibile il conto tendenziale della P.A.).
Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all’1,4 per cento nel secondo.
Tavola 6 - Incidenza della manovra sui
tendenziali a l.v. (Conto economico della PA)
(milioni di euro - %)
Indebitamento netto PA |
AS 2228 |
AC 3638 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Totale Spesa netto interessi (RUEF) |
741.599 |
756.554 |
n.d. |
741.599 |
756.554 |
n.d. |
Manovra netta sulle spese |
7.958 |
14.891 |
16.975 |
7.538 |
14.581 |
16.633 |
incidenza % |
1,07 |
1,97 |
n.d. |
1,02 |
1,93 |
n.d. |
Totale Entrate (RUEF) |
744.655 |
771.475 |
n.d. |
744.655 |
771.475 |
n.d. |
Manovra netta sulle entrate |
4.095 |
10.091 |
8.004 |
4.593 |
10.487 |
8.400 |
incidenza % |
0,55 |
1,31 |
n.d. |
0,62 |
1,36 |
n.d. |
Principali settori
di intervento
Nella tavola 7 viene presentata, in termini di indebitamento netto, una aggregazione della manovra per risorse e impieghi, evidenziando i principali settori di intervento.
Tavola 7 - Settori di intervento |
|
|
|
|
|
|
|
(milioni di euro) |
|
RISORSE |
Indebitamento netto PA |
IMPIEGHI |
Indebitamento netto PA |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
Minori spese
correnti |
111,5 |
9.531,4 |
14.583,4 |
15.810,1 |
Maggiori
spese correnti |
811,5 |
2.196,3 |
744,9 |
381,9 |
Pubblico
impiego |
4,9 |
1.020,3 |
1.512,9 |
1.836,8 |
Pubblico
impiego |
30,4 |
98,9 |
106,2 |
71,3 |
Tagli lineari |
5,3 |
650,0 |
750,0 |
800,0 |
|
|
|
|
|
Previdenza e
assistenza |
0,0 |
850,0 |
3.041,0 |
3.917,0 |
Previdenza e
assistenza |
108,0 |
40,0 |
30,0 |
40,0 |
Patto di
stabilità |
0,0 |
6.300,0 |
8.500,0 |
8.500,0 |
|
|
|
|
|
Altri
interventi su enti locali |
14,5 |
12,5 |
12,5 |
10,0 |
Altri
interventi su enti locali |
2,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Sanità |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Sanità |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Infrastrutture
e trasporti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Infrastrutture
e trasporti |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Fondo ISPE |
2,0 |
25,0 |
29,0 |
0,0 |
Fondo ISPE |
37,8 |
1.773,4 |
253,3 |
44,7 |
Altro |
84,8 |
73,6 |
138,1 |
146,3 |
Altro |
368,1 |
234,0 |
305,4 |
175,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese
in conto capitale |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
Maggiori
spese in conto capitale |
12,5 |
547,5 |
557,5 |
695,0 |
Tagli lineari |
0,0 |
750,0 |
1.300,0 |
1.900,0 |
Altri
interventi su enti locali |
12,5 |
512,5 |
512,5 |
510,0 |
|
|
|
|
|
Sanità |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
Altro |
0,0 |
15,0 |
25,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate |
1.415,6 |
7.045,9 |
11.246,5 |
8.734,9 |
Minori
entrate |
667,2 |
2.453,1 |
759,2 |
334,9 |
Entrate
tributarie |
1.137,6 |
5.751,9 |
10.405,5 |
7.893,9 |
Entrate
tributarie e contributive |
339,2 |
2.423,1 |
729,2 |
304,9 |
Infrastrutture
e trasporti |
128,0 |
1.088,0 |
635,0 |
635,0 |
|
|
|
|
|
Altri
interventi su enti locali |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Previdenza e
assistenza |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Previdenza e
assistenza |
328,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Altro |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
risorse |
1.527,1 |
17.327,4 |
27.129,9 |
26.445,1 |
Totale
impieghi |
1.491,2 |
5.196,9 |
2.061,6 |
1.411,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MANOVRA
NETTA |
35,9 |
12.130,5 |
25.068,4 |
25.033,3 |
I grafici
che seguono evidenziano la composizione della manovra lorda limitamento
all’anno 2011.
Le
risorse sono reperite prevalentemente attraverso una riduzione della spese
corrente (9.531 milioni), cui si aggiungono maggiori entrate per 7.046 milioni.
Circa il 70 per cento delle risorse - per un valore di 12.130 milioni di euro –
è utilizzato a correzione dell’indebitamento, mentre il restante 30 per cento è
destinato a riduzioni di entrate (per 2.453 milioni) e a maggiori spese, di cui
2.196 milioni di parte corrente e 548 milioni in conto capitale.
I grafici
seguenti mostrano la composizione percentuale delle risorse reperite e dei relativi impieghi, al netto delle
risorse destinate alla correzione del deficit. Le prime sono costituite
prevalentemente da minori spese correnti per interventi relativi al Patto di
stabilità (36,4%) e da maggiori entrate tributarie (33,2%), mentre gli impieghi
sono costituiti per la maggior parte da minori entrate tributarie e
contributive (46,6%), cui si aggiungono un rifinanziamento del Fondo ISPE
(34,1%) utilizzato a copertura di interventi a favore dell’Abruzzo e per il
pubblico impiego, nonché interventi in conto capitale relativi a enti locali
(9,9%).
Le entrate tributarie
Tavola 1 - Le entrate tributarie
(milioni di euro)
INDEBITAMENTO NETTO |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate |
|
|
|
|
Aggiornamento del catasto |
0 |
183 |
104 |
104 |
Comunicazioni telematiche
all'Agenzia delle entrate |
0 |
628 |
837 |
837 |
Aggiornamento accertamento
sintetico |
0 |
741 |
709 |
815 |
Contrasto al fenomeno
delle imprese apri e chiudi |
0 |
100 |
100 |
100 |
Contrasto al fenomeno
delle imprese in perdita sistematica |
0 |
533 |
925 |
966 |
Contrasto di interessi |
355 |
756 |
559 |
0 |
Direttiva OCSE
documentazione prezzi trasferimento |
0 |
651 |
415 |
415 |
Normativa europea su
operaz. intracomunitarie per contrasto frodi |
0 |
192 |
0 |
0 |
Contrasto alla microevasione
massiva |
0 |
10 |
10 |
10 |
Centralizzazione attività
di controllo telematiche |
0 |
100 |
200 |
200 |
Potenziamento processi
riscossione |
0 |
400 |
1.500 |
1.300 |
Preclusione
autocompensazione in presenza di debito |
0 |
700 |
2.100 |
1.900 |
Disciplina fiscali fondi
immobiliari chiusi |
0 |
39 |
29 |
29 |
Stock options ed emolumenti variabili |
10 |
10 |
10 |
10 |
Accertamento su soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale |
0 |
100 |
100 |
100 |
Razionalizzazione modalità
di notifica in materia fiscale |
0 |
50 |
50 |
50 |
Potenziamento servizi
telematici |
0 |
30 |
30 |
30 |
Sospensione in sede
giudiziale della riscossione |
51 |
103 |
103 |
103 |
Riduzione acconti IRPEF |
0 |
0 |
2.300 |
600 |
Cedolino unico |
|
8 |
8 |
8 |
Fondi immobiliari -
imposta sostitutiva |
0 |
40 |
34 |
34 |
Entrate assicurazioni |
99 |
363 |
264 |
264 |
Proroga scudo fiscale - versamento
all'entrata |
617 |
0 |
0 |
0 |
Aumento del contributo unificato |
7 |
16 |
19 |
20 |
Totale maggiori entrate |
1.138 |
5.752 |
10.406 |
7.893 |
|
|
|
|
|
Minori entrate |
|
|
|
|
Contrasto d'interessi |
0 |
0 |
0 |
168 |
Modifica tassazione enti
privati previdenza |
0 |
4 |
3 |
3 |
Regime fiscale di
attrazione europeo |
0 |
14 |
22 |
30 |
Riduzione acconti IRPEF |
0 |
2.300 |
600 |
0 |
Soppressione sospensione
in sede giudiziale della riscossione |
51 |
103 |
103 |
103 |
Sospensione versamenti
tributari Abruzzo - |
288 |
2 |
2 |
2 |
Totale minori entrate |
339 |
2.423 |
729 |
305 |
Manovra netta sulle entrate |
798 |
3.329 |
9.676 |
7.589 |
Il comparto delle entrate tributarie garantisce un contributo netto alla manovra di stabilizzazione recata dal provvedimento, in termini di indebitamento netto, di circa 798 milioni di euro nel 2010, 3.329 milioni di euro nel 2011, 9.676 milioni di euro nel 2012 e di 7.589 milioni di euro nel 2013.
Rispetto al testo iniziale del provvedimento, i cui effetti in termini di contributo netto del comparto tributario erano stimati in 415 milioni di euro nel 2010, 3.007 milioni di euro nel 2011, 9.456 milioni di euro nel 2012 e 7.368 milioni di euro nel 2013, le maggiori entrate nette risultano incrementate per ciascuno degli esercizi di riferimento.
Tale incremento è principalmente dovuto:
§ all’inasprimento dell’imposizione sostitutiva sui fondi comuni immobiliari chiusi (articolo 32), che assicura un maggior gettito di 40 milioni di euro nel 2011 e di 34 milioni di euro annui dal 2012;
§ alla parziale indeducibilità delle variazione delle riserve tecniche obbligatorie delle società assicuratrici operanti nel ramo vita (articolo 38, commi da13-bis a 13-quater), che determina un maggior gettito di 99 milioni di euro nel 2010, 363 milioni di euro nel 2012 e 264 milioni di euro annui dal 2013;
§ con riguardo al solo esercizio 2010, al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di gran parte del maggior gettito derivante dalla riapertura dei termini dello scudo fiscale.
Tali effetti di maggiore entrata derivanti dalle misure introdotte al Senato, sono, infatti, solo in parte compensati dai nuovi interventi con effetti di riduzione di gettito, riconducibili essenzialmente all’abrogazione della misura in materia di sospensione in sede giudiziale della riscossione delle imposte iscritte a ruolo (articolo 38, comma 9), nonché dall’estensione della sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo (articolo 39).
Le modifiche introdotte al Senato non hanno sostanzialmente alterato l’impianto della manovra, per la parte riguardante il comparto tributario. L’intervento appare incentrato, principalmente, su misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e di accelerazione degli incassi delle maggiori imposte dovute a seguito dell’attività di accertamento.
Come osservato dalla Corte dei conti[8], con il decreto in esame, si rafforza la linea, adottata negli ultimi anni dal Governo, di non considerare più il maggior gettito atteso dalle misure di contrasto all’evasione come semplicemente eventuale ed aggiuntivo, ma di contabilizzarlo a pieno titolo come fonte di finanziamento delle manovre di finanza pubblica. Inoltre, con il decreto stesso, tale fonte è deputata ad assicurare, quasi in via esclusiva, il maggior gettito tributario, necessario ai fini della manovra.
Le misure di potenziamento della lotta all’evasione adottate operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione.
Tra le misure del primo gruppo, un impatto significativo sul gettito viene garantito dall’aggiornamento dell’accertamento sintetico (articolo 22, cosiddetto redditometro), dall’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle fatture di importo superiore ad una certa soglia (articolo 21), dalla procedura di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie (articolo 27), la previsione di una documentazione standardizzata di conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento (articolo 26).
Tra le misure volte ad orientare efficacemente l’attività di accertamento si segnalano quelle di contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” (articolo 23) e delle imprese in perdita sistemica (articolo 24),
Le stime di maggior gettito ascritte al
complesso delle misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione
considerano generalmente l’operare di due distinti effetti: da un lato
l’effetto di deterrenza indotto dalle singole misure, cui conseguirebbe un
adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti interessati; dall’altro
un’autonoma più efficace e mirata azione dell’attività di accertamento da parte
degli uffici.
In merito occorre osservare che la considerazione di effetti di adeguamento spontaneo del contribuente nella valutazione delle maggiori entrate attese connota tali stime di un certo margine di aleatorietà, in quanto dipendenti da valutazioni di convenienza del contribuente e dal grado di percezione dell’efficacia della successiva azione accertatrice e sanzionatoria.
Pubblico impiego
Tavola 1 – Misure in materia di
pubblico impiego
(milioni di
euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Articolo 9 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
0 |
88 |
104 |
119 |
0 |
50 |
55 |
61 |
Minori spese correnti |
128 |
1.030 |
2.466 |
2.999 |
5 |
1020 |
1.513 |
1.837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
41 |
41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 48-bis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
7 |
16 |
19 |
20 |
3 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
53 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
68 |
846 |
2.263 |
2.860 |
-25 |
921 |
1.407 |
1.766 |
(*) Con l’esclusione del comma 29
(segno “-“ peggioramento dei saldi)
Come risulta dalla tavola 1, gli interventi contenuti nel decreto legge n. 78/2010 e riferibili al pubblico impiego sono finalizzati al contenimento della spesa sostenuta per il pagamento dei redditi da lavoro dipendente. In termini di indebitamento netto la minore spesa netta è pari a circa 921 milioni di euro per il 2011, 1.407 milioni di euro e 1.766 milioni di euro per il 2013.
Si fa
riferimento ai risparmi netti in quanto la contabilizzazione dei risparmi, ai
fini del saldo di indebitamento netto, non tiene conto del lordo pagato dalle
singole amministrazioni bensì la minor spesa al netto dei contributi e delle
imposte che gravano sulle retribuzioni e che riaffluiscono all’entrata.
Considerando che i risparmi netti corrispondono a circa il 51,5 per cento del lordo per l’amministrazione, l’effetto di riduzione sulla spesa per redditi da lavoro dipendente determinato dalle norme in esame può stimarsi, in via orientativa, pari a circa 1,8 miliardi di euro per il 2011, 2,7 miliardi di euro per il 2012 e 3,4 miliardi di euro per il 2013[9].
L’entità della manovra è più ampia se si considera che i dati sopra esposti non includono le riduzioni di spesa eventualmente attuate dalle autonomie locali in applicazione dell’articolo 14.
Ponendo in relazione le economie lorde, come sopra stimate, con la spesa per redditi da lavoro dipendente prevista dalla RUEF per gli anni 2011 e 2012 pari, rispettivamente, a 176 e 177,5 miliardi di euro, risulta che l’intervento correttivo incide sul tendenziale a legislazione vigente per circa l’1 per cento nel primo esercizio e l’1,5 per cento nel successivo.
Le misure di contenimento si sostanziano, principalmente nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013. A tal fine si prevede di non procedere ai rinnovi dei contratti, e di bloccare gli automatismi di carriere ed i meccanismi che determinano l’incremento automatico delle retribuzioni. L’intervento in esame rappresenta un’assoluta novità e si affianca al rafforzamento delle tradizionali misure volte a ridurre il turn over e a contenere la spesa per l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili.
Nel corso dell’esame parlamentare sono state approvate disposizioni con effetti di ridotta entità volte ad alleviare, per alcune categorie di personale, il rigore di alcune misure sopra descritte.
La manovra si completa con una pluralità di norme, i cui effetti finanziari sono contenuti, riguardanti categorie di personale che godono di trattamenti più elevati: tra le misure si ricorda la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro e di quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari, nonché la riduzione delle risorse destinate a retribuire gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
Tagli lineari degli
stanziamenti di bilancio
Tavola 1 – Tagli lineari
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
Articolo 2 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correnti |
|
831 |
821 |
824 |
|
600 |
720 |
810 |
|
650 |
750 |
800 |
Capitali |
|
1.613 |
1.395 |
1.571 |
|
750 |
1.300 |
1.900 |
|
750 |
1.300 |
1.900 |
Totale |
|
2.444 |
2.216 |
2.395 |
|
1.350 |
2.020 |
2.710 |
|
1.400 |
2.050 |
2.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 55, |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correnti |
5,29 |
|
|
|
5,29 |
|
|
|
5,29 |
|
|
|
Totale |
5,29 |
|
|
|
5,29 |
|
|
|
5,29 |
|
|
|
Tra le misure di contenimento della spesa delle Amministrazioni centrali previste dal D.L. 78/2010, è compresa la riduzione, a decorrere dal 2011, del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lett b), della legge 196, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni dei Ministeri. Dalla riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all’informatica, alla ricerca e al 5 per mille del gettito IRPEF(articolo 2)[10].
Secondo la
modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentare al Senato, ulteriori
riduzioni lineari degli stanziamenti rimodulabili potranno essere disposti con
decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio e fino a concorrenza
dello scostamento riscontrato, ove i risparmi di spesa previsti in relazione
all’articolo 9 del D.L. in esame risultassero inferiori a quelli stimati.
Rinviando a quanto osservato nella scheda relativa all’articolo 2 circa gli ulteriori dati che il Governo dovrebbe fornire ai fini di una più completa valutazione delle misure in esame, una indicazione circa il rilievo della manovra si può desumere dai dati della RGS relativi alla ripartizione dei tagli lineari per categorie economiche, presentati nel corso dell’iter al Senato[11].
Come evidenziato dalla Tavola 2, la spesa in conto capitale contribuisce alla riduzione complessiva per circa il 65 per cento (in termini di saldo netto da finanziare). Di essa, circa il 13 per cento interessa gli investimenti fissi lordi ed oltre il 22 per cento i contributi agli investimenti e alle imprese. All’interno della spesa corrente, il principale contributo (oltre il 44 per cento) proviene dai consumi intermedi.
Tavola 2 - Ripartizione per categorie economiche dei tagli
lineari
(valori %)
|
SNF |
Indebitamento netto |
||||
Categorie di spesa |
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
consumi intermedi |
15,8 |
16,5 |
15,3 |
27,1 |
17,6 |
13,3 |
Trasferimenti correnti a AP |
10,6 |
11,7 |
10,8 |
10,7 |
11,0 |
9,4 |
trasferimenti correnti a famiglie e ISP |
1,4 |
1,8 |
1,7 |
1,4 |
1,7 |
1,5 |
Trasferimenti correnti a imprese |
2,9 |
3,4 |
3,1 |
3,9 |
3,2 |
2,7 |
Trasferimenti correnti a estero |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
1,4 |
1,2 |
0,9 |
altre uscite correnti |
2,3 |
2,5 |
2,3 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
spesa corrente |
34,0 |
37,0 |
34,4 |
46,4 |
36,6 |
29,6 |
investimenti fissi lordi |
9,4 |
12,3 |
3,0 |
5,7 |
10,2 |
9,3 |
contributi agli investimenti a AP |
5,1 |
12,5 |
1,6 |
2,9 |
4,9 |
5,6 |
contributi agli investimenti e alle imprese |
13,6 |
16,2 |
13,9 |
18,9 |
19,0 |
14,8 |
contributi agli investimenti a famiglie e ISP |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
contributi agli investimenti a estero |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
altri trasferimenti in conto capitale |
37,7 |
21,9 |
47,0 |
26,1 |
29,3 |
40,7 |
spesa in conto capitale |
66,0 |
63,0 |
65,6 |
53,6 |
63,4 |
70,4 |
spesa finale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: elaborazione sui dati RGS |
|
|
|
|
|
Tale composizione della riduzione lineare è ricollegabile alla quota di spesa considerata rimodulabile: circa l’1,7 per cento nel periodo in esame per quanto riguarda la spesa corrente, a fronte di una quota crescente (da circa il 30 per cento negli stanziamenti iniziali 2009 al 37 per cento nel 2011 e al 34 per cento nel 2012) per la parte capitale (v. Tavola 3).
La composizione
tra spesa rimodulabile e non rimodulabile è tratta, per quanto riguarda il
2009, dalla tavola presentata dalla Corte dei conti in occasione della
audizione presso la Commissione bilancio del Senato sulla manovra[12]. Per il biennio 2011-2012, è stata ricavata
dall’ammontare dei tagli indicato nella tavola della RGS, pari al 10 per cento
degli stanziamenti rimodulabili, assumendo che il taglio sia operato nella
stessa percentuale su tutte le voci. Gli stanziamenti iniziali 2010-2012 sono
tratti dalla legge di bilancio 2010, mentre gli stanziamenti assestati 2010 dal
relativo ddl di assestamento. Non sono ancora disponibili i dati relativi al
BLV 2013.
Tavola 3 -
Stanziamenti, spese rimodulabili e tagli lineari nel bilancio 2011- 2012 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||||||
categorie
di spesa |
Stanz.
iniziali |
di cui
rimodu-labili |
% r su
totale stanz. |
Stanzia-menti
definitivi |
di cui
rimodu-labili |
% r su
totale stanz. |
Stanzia-menti
iniziali |
Stanzia-menti
assestati |
Stanzia-menti
iniziali |
di cui
rimodu-labili |
% r su
totale stanz. |
Riduzio-ni D.L.
78/2010 |
Stanzia-menti
iniziali |
di cui
rimodu-labili |
% su totale stanz. |
Riduzio-ni D.L.
78/2010 |
redditi da
lavoro dipendente |
91.370 |
6 |
0,0 |
92.404 |
21 |
0,0 |
91.270 |
91.381 |
91.547 |
- |
- |
- |
92.328 |
- |
- |
- |
consumi
intermedi |
7.710 |
4.449 |
57,7 |
13.679 |
8.805 |
64,4 |
8.070 |
8.085 |
6.941 |
3.850 |
55,5 |
385 |
6.834 |
3.650 |
53,4 |
365 |
imposte sulla
produzione |
4.865 |
|
- |
4.975 |
|
- |
4.816 |
4.799 |
4.749 |
- |
- |
- |
4.725 |
- |
- |
- |
trasferimenti
correnti a AP |
213.260 |
1.404 |
0,7 |
218.301 |
1.864 |
0,9 |
224.020 |
221.285 |
221.626 |
2.590 |
1,2 |
259 |
223.501 |
2.590 |
1,2 |
259 |
trasferimenti
correnti a famiglie e ISP |
3.923 |
411 |
10,5 |
6.900 |
545 |
7,9 |
3.808 |
4.017 |
3.736 |
340 |
9,1 |
34 |
3.702 |
390 |
10,5 |
39 |
trasferimenti
correnti a imprese |
3.305 |
853 |
25,8 |
4.534 |
883 |
19,5 |
4.293 |
4.319 |
3.977 |
720 |
18,1 |
72 |
4.007 |
750 |
18,7 |
75 |
trasf. correnti
a estero |
1.493 |
324 |
21,7 |
1.686 |
421 |
25,0 |
1.509 |
1.509 |
1.394 |
270 |
19,4 |
27 |
1.394 |
270 |
19,4 |
27 |
risorse
proprie Ue |
17.000 |
|
- |
17.000 |
|
- |
17.200 |
17.200 |
18.000 |
- |
- |
|
18.400 |
- |
- |
- |
interessi
passivi e redditi da capitale |
81.320 |
|
- |
79.040 |
|
- |
79.348 |
74.149 |
88.124 |
- |
- |
- |
94.108 |
- |
- |
- |
poste
correttive e compensative |
54.028 |
|
- |
53.991 |
|
- |
53.559 |
51.676 |
53.451 |
- |
- |
- |
53.636 |
- |
- |
- |
ammortamenti |
890 |
|
- |
1.054 |
|
- |
900 |
900 |
910 |
- |
- |
- |
910 |
- |
- |
- |
altre
uscite correnti |
7.596 |
600 |
7,9 |
4.016 |
220 |
5,5 |
8.765 |
8.900 |
7.628 |
550 |
7,2 |
55 |
6.848 |
550 |
8,0 |
55 |
spesa
corrente |
486.760 |
8.047 |
1,7 |
497.580 |
12.759 |
2,6 |
497.558 |
488.220 |
502.083 |
8.320 |
1,7 |
832 |
510.393 |
8.200 |
1,6 |
820 |
investimenti
fissi lordi |
4.868 |
1.494 |
30,7 |
7.007 |
2.007 |
28,6 |
5.089 |
5.116 |
5.075 |
2.300 |
45,3 |
230 |
5.590 |
2.720 |
48,7 |
272 |
contributi
agli investimenti a AP |
20.491 |
3.422 |
16,7 |
22.489 |
3.354 |
14,9 |
16.988 |
16.620 |
15.502 |
1.250 |
8,1 |
125 |
16.637 |
2.770 |
16,6 |
277 |
contributi
agli investimenti alle imprese |
10.564 |
3.890 |
36,8 |
14.042 |
5.481 |
39,0 |
9.285 |
10.435 |
8.175 |
3.330 |
40,7 |
333 |
7.599 |
3.580 |
47,1 |
358 |
contributi
agli invest. a famiglie e ISP |
96 |
37 |
38,5 |
101 |
38 |
37,6 |
49 |
51 |
38 |
20 |
52,6 |
2 |
38 |
20 |
52,6 |
2 |
contributi
agli investimenti a estero |
204 |
20 |
9,8 |
854 |
20 |
2,3 |
541 |
536 |
644 |
10 |
1,6 |
1 |
683 |
10 |
1,5 |
1 |
altri trasferimenti
in conto capitale |
14.015 |
6.214 |
44,3 |
11.630 |
1.559 |
13,4 |
12.544 |
12.544 |
13.741 |
9.220 |
67,1 |
922 |
10.515 |
4.850 |
46,1 |
485 |
acquisizioni
di attività finanziarie |
350 |
|
- |
4.583 |
|
- |
1.153 |
1.153 |
160 |
- |
- |
|
122 |
- |
- |
|
spesa in
conto capitale |
50.588 |
15.077 |
29,8 |
60.706 |
12.459 |
20,5 |
45.649 |
46.455 |
43.335 |
16.130 |
37,2 |
1.613 |
41.184 |
13.950 |
33,9 |
1.395 |
spesa
finale |
537.348 |
23.124 |
4,3 |
558.286 |
25.218 |
4,5 |
543.207 |
534.675 |
545.418 |
24.450 |
4,5 |
2.445 |
551.577 |
22.150 |
4,0 |
2.215 |
Spesa
finale al lordo delle regolazioni debitorie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2009: legge
bilancio: stanziamenti iniziali; rendiconto: stanziamenti definitivi; Corte dei conti: importi rimodulabili e non
rimodulabili |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2010 -2012:
legge di bilancio 2010 (All. C/2, p 57-58) per gli stanziamenti iniziali; la
quota rimodulabile 2011-2012 è ricavata dai tagli lineari, 10 per cento
dell'ammontare rimodulabile di ciascuna voce (elaborazione del Servizio
Bilancio); 2010: stanziamenti assestati da disegno di legge di assestamento |
All’interno della spesa in conto capitale aumenta la quota rimodulabile degli stanziamenti riguardanti gli investimenti fissi lordi (che passa dal 30,7 per cento nel 2009 al 45,3 per cento nel 2011 e al 48,7 per cento nel 2012) e dei contributi agli investimenti alle imprese (dal 36,8 per cento nel 2009 al 40,7 per cento nel 2011 e al 47,1 per cento nel 2012).
Tenuto conto dei tagli lineari disposti dall’articolo 2 del D.L. 78/2010, che si aggiungono alle riduzioni ex articolo 60 del D.L. 112/2008, si determina nel 2011 una riduzione della spesa in conto capitale, rispetto agli stanziamenti iniziali 2010, pari complessivamente all’8,6 per cento. In particolare si riducono del 15,5 per centro i contributi agli investimenti e alle imprese, del 9,5 per cento i contributi agli investimenti delle Amministrazioni pubbliche e del 4,8 per cento gli investimenti fissi lordi.
Come si è detto, all’interno della spesa
corrente, il principale contributo (oltre il 44 per cento) alla riduzione della
spesa disposta dall’articolo 2 proviene dai consumi intermedi, voce che, nel
2011, evidenzia nel bilancio a legislazione vigente una significativa
contrazione rispetto alla dotazione 2010 (si passa dagli 8.070 milioni degli
stanziamenti iniziali di competenza dell’esercizio in corso ai 6.941 milioni
del 2011, -18,8 per cento). Anche in questo caso, su entrambi gli esercizi,
pesa la riduzione delle dotazioni disposta dal D.L. 112/2008.
E’ da rilevare,
poi, che gli stessi stanziamenti iniziali 2010 (8.070 milioni) sono
significativamente ridimensionati rispetto a quelli 2009 (7.710 milioni gli
stanziamenti iniziali e 13.679 milioni quelli definitivi): su tale esercizio ha
pesato sia il fisiologico accrescimento che si determina in corso d’anno per
effetto dell’approvazione di provvedimenti legislativi e il riversamento alle
varie componenti della spesa delle risorse allocate nei Fondi speciali e in
quelli di riserva, sia l’integrazione di risorse[13], disposta in sede di assestamento, diretta a
consentire un’accelerazione nell’estinzione dei debiti contratti dalle
Amministrazioni centrali nei confronti delle imprese.
In particolare,
come rilevato dalla Corte dei conti[14], nel 2009 sono state stanziate (e impegnate) risorse
per circa 2 miliardi per far fronte ad acquisti di beni e servizi effettuati in
anni precedenti, ma non regolati contabilmente. Secondo la Corte, l’emersione
in tale esercizio di una quota così consistente di “debiti pregressi” consiglia
una particolare cautela nel valutare gli andamenti futuri, non potendosi
escludere il ripetersi di tale fenomeno anche nel 2009 e nel 2010.
Si ricorda, infine, che alla riduzione lineare
disposta dall’articolo 2 si aggiunge quanto previsto dall’articolo 8, comma 5,
del D.L. 78/2010 in esame, secondo cui le Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato sono tenute a ridurre la spesa annua per
consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal
2013 rispetto alla spesa del 2009, al netto delle assegnazioni per il ripiano
dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto legge 185 del 2008[15].
La norma si pone come una misura di razionalizzazione strutturale della spesa per consumi intermedi, prevedendo un tetto agli stanziamenti definitivi, commisurato al livello raggiunto nel 2009 (pari a 13.679 milioni a fronte di 7.710 milioni di stanziamenti iniziali), al netto delle risorse autorizzate a ripiano dei debiti pregressi.
Tale importo
dovrebbe presumibilmente essere di circa 2 miliardi di euro. Come si è detto,
nel Rapporto di coordinamento della
finanza pubblica presentato nel maggio 2010 dalla Corte dei conti,
nell’analizzare il livello di spesa per consumi intermedi del bilancio dello
Stato 2009, si rileva come in tale esercizio sono stati stanziati e impegnati
2.127 milioni a fronte di debiti pregressi relativi al periodo 2000-2008.
Si tratta, pertanto, di un vincolo che si
affianca, rafforzandola, alla riduzione delle missioni di spesa di cui
all’articolo 2.
Previdenza e assistenza
Tavola 1 - Misure nel settore
pensionistico (articolo 12)
(milioni di euro)
|
Indebitamento netto |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
rimodulazione decorrenze |
0 |
360 |
2.600 |
3.500 |
rateizzazione buonuscita |
-100 |
390 |
240 |
0 |
TFR pro rata |
0 |
0 |
1 |
7 |
TOTALE |
-100 |
750 |
2.841 |
3.507 |
(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)
Tavola 2 - Prestazioni di invalidità
(articolo 10)
(milioni di euro)
|
Indebitamento netto |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
piano controlli |
0 |
80 |
160 |
220 |
TOTALE |
0 |
80 |
160 |
220 |
Tavola 3 - Totale interventi
(milioni di euro)
|
Indebitamento netto |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
articolo 12 |
-100 |
750 |
2.841 |
3.507 |
articolo 10 |
0 |
80 |
160 |
220 |
TOTALE |
-100 |
830 |
3.001 |
3.727 |
(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)
Tavola 4 - Incidenza delle misure sul
PIL nel triennio 2010-2012
(milioni di euro -%)
|
Indebitamento netto |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
TOTALE |
-100 |
830 |
3.001 |
% PIL |
-0,01 |
0,05 |
0,18 |
PIL nominale |
1.554.347 |
1.606.014 |
1.669.371 |
Fonte:Elaborazione su dati RUEF 2010 |
(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)
Tavola 5 – Incidenza delle misure sulla
spesa per prestazioni sociali
(milioni di euro- %)
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
totale prestazioni sociali a l.v. |
298.030 |
306.330 |
315.990 |
totale interventi D.L. 78/2010 |
-100 |
830 |
3.001 |
% |
-0,03 |
0,27 |
0,95 |
Fonte: Elaborazione su dati RUEF 2010 |
(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)
Come risulta dalle tavole, gli interventi nel settore della spesa previdenziale, pensionistica e non pensionistica, recano risparmi strutturali a decorrere dal 2011.
Le misure nel settore delle invalidità appaiono
incidere in maniera minore in quanto si innestano in un settore
dimensionalmente più contenuto e che ha già visto interventi volti, via via, a
razionalizzare la spesa, coinvolgendo in modo sempre più stringente l’INPS nel
ruolo di controllo nell’erogazione delle prestazioni.
Più incisive le misure nel settore propriamente
pensionistico, volte a conseguire il contenimento della spesa in modo
strutturale. Con particolare riferimento all’articolo 12, commi 1-6, la modifica
del regime delle decorrenze (le cosiddette finestre) comporta, in pratica,
l’innalzamento dell’età effettiva per l’accesso al trattamento pensionistico,
al pari di quanto disposto, ma in maniera esplicita, dal comma 12-sexies, con
riferimento alle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dai
commi da 12-bis a 12-quinquies, in materia di adeguamento dell’età di accesso
al pensionamento all’aumento della speranza di vita. Tali interventi,
introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, hanno effetti strutturali di
minore spesa pensionistica che si manifesteranno dal 2012 e nel medio-lungo
periodo.
Si segnala inoltre che:
-
l’innalzamento dal 2012 del requisito anagrafico
per il pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del pubblico
impiego a 65 anni (la disposizione originaria recata dal decreto-legge n.
78/2009 prevedeva un percorso graduale, con raggiungimento di tale livello di
65 anni nel 2018) ha carattere compensativo, in quanto le relative economie,
destinate ad interventi diversi finalizzati a politiche sociali e familiari,
non modificano gli effetti iscritti nei saldi di finanza pubblica per il
triennio 2010-2012 preso in considerazione nella scheda in esame;
-
le misure in materia di adeguamento dell’età di
accesso al pensionamento all’aumento della speranza di vita comportano un
miglioramento della sostenibilità di medio-lungo termine del sistema
pensionistico e della finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione
tecnica.
Sempre nel settore previdenziale, si segnala
che gli articoli 30 e 38, comma 12, relativo al potenziamento delle procedure
di riscossione e recupero dei crediti contributivi da parte dell’INPS,
producono effetti positivi esclusivamente con riferimento al saldo di
fabbisogno.
Infine, si ricorda che il Senato ha introdotto
ulteriori misure riconducibili al settore previdenziale. Esse, tuttavia, non
hanno carattere strutturale e presentano effetti limitati. Si segnalano, in
particolare, dal punto di vista della spesa, la concessione della CIGS in deroga
agli armatori imbarcati su navi da pesca marittima[16] (2 milioni
di euro nel 2010) e la riduzione dei finanziamenti ai patronati[17] (30 milioni
di euro annui nel triennio 2011-2013) a parziale copertura della
disapplicazione dell’aumento contributivo disposto, per il 2011, dalla legge n.
247/2007 (Protocollo Welfare). Per quanto riguarda il settore delle entrate
contributive, si segnalano la soppressione della norma di interpretazione
autentica che escludeva il riconoscimento di benefici contributivi in favore
delle vittime degli eventi alluvionali in Piemonte nel 1994 (articolo 12, comma
12), con una conseguente maggiore spesa per contenzioso di 5 milioni nel 2010 e
20 milioni nel 2011, nonché le disposizioni sulla rateizzazione decennale dei
contributi sospesi a causa del terremoto in Abruzzo nel 2009 (articolo 39,
comma 3-ter), con un effetto di riduzione delle entrate contributive pari a 328
milioni nel 2010, e di recupero di entrate per 6 milioni annui per ciascuno
degli anni 2011 e 2012.
Amministrazioni locali
Tavola 1 – Misure previste nel testo
iniziale
(milioni di euro)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Minori spese correnti |
|
6.300 |
8.500 |
8.500 |
Totale riduzione dei
trasferimenti statali |
|
5.800 |
7.500 |
7.500 |
di cui: Regioni a statuto ordinario |
|
4.000 |
4.500 |
4.500 |
Comuni |
|
1.500 |
2.500 |
2.500 |
Province |
|
300 |
500 |
500 |
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto speciale art 14, comma. 1 |
|
500 |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
300 |
300 |
300 |
Contributo per Roma |
|
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
Manovra netta a carico delle amministrazioni locali |
|
6.000 |
8.200 |
8.200 |
Incidenza percentuale su
totale manovra |
|
50% |
33% |
33% |
In merito alla composizione della manovra, si
evidenzia che le misure correttive nette poste a carico del comparto delle
Amministrazioni locali nel testo iniziale del provvedimento rappresentano una
quota della manovra complessiva pari alla metà nell’esercizio 2011 e a un terzo
nei due esercizi successivi. Il comparto maggiormente inciso è quello delle
regioni a statuto ordinario, sul quale grava oltre la metà[18] della
correzione complessiva richiesta al totale delle amministrazioni locali.
Le modifiche apportate al Senato riguardano
esclusivamente il comparto dei comuni e hanno effetti sostanzialmente
compensativi all’interno dello stesso, fatta eccezione per uno stanziamento di
50 milioni in favore dei comuni commissariati, che trova copertura a valere
sugli effetti di maggiore entrata recati da altre disposizioni introdotte al
Senato.
Tavola 2 – Misure introdotte al Senato
(milioni di euro)
Indebitamento netto |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
52,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Piani rientro Comuni commissariati |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Contributo ai Comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto
- pagamento dei debiti |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
14,0 |
12,5 |
12,5 |
10,0 |
Rideterminazione obiettivo patto di stabilità interno comuni |
14,0 |
12,5 |
12,5 |
10,0 |
|
|
|
|
|
Maggiori spese in conto
capitale |
10 |
212,5 |
212,5 |
212,5 |
Comuni dissestati della Provincia dell'Aquila - esclusione
investimenti dal patto di stabilità interno |
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Istituzione fondo per copertura del piano di rientro di Roma |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Enti locali commissariati deroghe ai vincoli patto di stabilità
interno |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
Maggiori entrate |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Addizionale IRPEF e sui diritti d’imbarco per il comune di Roma |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Effetto netto modifiche (maggiore spesa del
comparto) |
48,0 |
50,0 |
50,0 |
52,5 |
Maggiori spese correnti o in c. capitale |
62,0 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
Minori spese o maggiori entrate |
14,0 |
212,5 |
212,5 |
210,0 |
Le modifiche apportate non cambiano dunque
sostanzialmente la struttura dell’intervento a carico del comparto delle
amministrazioni locali, limitandosi a ridurre di circa 50 mln tale intervento
con misure in favore di specifici comuni.
Rispetto alla tipologia degli strumenti
utilizzati nella manovra, a differenza di quanto operato nel decennio
trascorso, l’effetto di contenimento dei saldi per le regioni a statuto
ordinario, i comuni e le province non risulta affidato allo strumento del patto
di stabilità interno, inteso come vincoli sulle poste di bilancio, bensì ad una
riduzione di trasferimenti spettanti ai predetti comparti. I vincoli previsti
dalla normativa vigente del patto, che copre un arco temporale che arriva fino
al 2011, non sono infatti modificati dal provvedimento in esame.
In merito
all’utilizzo dello strumento del taglio dei trasferimenti, si segnala che il
susseguirsi, nel passato, di manovre basate sui vincoli di spesa (per le
regioni) o di saldo (per gli enti locali), mediante lo strumento del patto di
stabilità interno, ha portato in molti casi all’emersione di avanzi di
amministrazione[19]. Interventi aggiuntivi
miranti a restringere ulteriormente la capacità di spesa delle regioni (a parità
di risorse disponibili), o a imporre agli enti locali miglioramenti cumulativi
di saldi già in avanzo, avrebbero comportato effetti distorsivi rispetto ad un
efficiente allocazione di risorse (cfr. in
proposito quanto affermato dal Governo in sede di risposta alle richieste di
chiarimento sollevate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato[20]). Di qui la scelta di
intervenire mediante una riduzione delle risorse spettanti ai diversi comparti
delle amministrazioni locali.
Con riferimento alle regioni a statuto
speciale, invece, lo strumento utilizzato per la manovra resta affidato, come
nel passato, al meccanismo del patto di stabilità interno (da attuarsi mediante
accordi tra lo Stato e le regioni stesse). Tali regioni, pertanto, a differenza
di quelle a statuto ordinario, non sono soggette ad una riduzione delle risorse
loro spettanti.
Con riferimento al profilo temporale
dell’intervento, l’articolo 14 comma 2 afferma che delle riduzioni dei
trasferimenti operate non si terrà conto in sede di attuazione della legge
delega sul federalismo fiscale[21]. Nondimeno,
i relativi risparmi sono indicati nel prospetto riepilogativo per l’intero arco
temporale ivi considerato (fino al 2013).
Sanità
Tavola 1 – Misure sul comparto
sanitario
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Articolo 11, co. 5-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese correnti |
0 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 9, co. 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
0 |
418 |
1.132 |
1.132 |
0 |
246 |
628 |
628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale manovra |
-250 |
1.018 |
1.732 |
1.732 |
-250 |
846 |
1.228 |
1.228 |
(segno “-“ peggioramento dei
saldi)
Il D.L. 78/2010 interviene in materia di spesa farmaceutica prevedendo delle misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, valutate in complessivi 600 milioni annui (articolo 11, commi 5-12). Tali minori spese si aggiungono a quelle concernenti il personale dipendente e convenzionato del settore sanitario, stimate in 418 milioni nel 2011 e a 1.132 a decorrere dal 2012 (in termini di SNF[22]) (articolo 9, comma 16).
Conseguentemente è ridotto di pari importo, dal 2011, il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato rispetto ai livelli definiti in occasione dell’Intesa Stato-Regioni del dicembre 2009 “Nuovo Patto della salute” (comma 5, lett. b e comma 12).
Per quanto riguarda invece il 2010 (articolo 11, comma 5, lett. a), sono autorizzate maggiori risorse per 250 milioni (non compresi nei tendenziali a l.v.), che trovano copertura a valere delle economie derivanti dal D.L. in esame. Gli ulteriori 300 milioni da assicurare in base all’Intesa sono posti a carico delle economie derivanti dalla farmaceutica.
Il livello di finanziamento del SSN a carico
dello Stato risulta, pertanto, così determinato:
Tavola 2 - Livello del finanziamento
del SSN cui concorre lo Stato
(milioni di euro)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Livello finanziamento l.v. (DL 78/09) pre-Intesa |
1 |
104.564 |
106.884 |
|
|
|
Intesa Stato-Regioni
dicembre 2009 incremento riconosciuto totale livello
finanziamento |
a 2=1+a |
+1.600 106.164 |
+1.719 108.603 |
111.644* |
…. |
|
Legge finanziaria 2010[23] |
|
|
|
|
|
|
autorizzazione nuove risorse |
b |
584 |
419 |
0 |
|
|
economie spesa del personale |
c |
466 |
466 |
466 |
|
|
ulteriori importi
assicurati dallo Stato |
d |
550 |
834 |
834 |
…. |
|
TOTALE livello finanziamento l.v. |
3=1+b+c |
105.614 |
107.769 |
|
|
|
(Livello da ripartire tra
le regioni) |
4=1+b |
(105.148) |
(107.303) |
(110.344) |
…. |
|
D.L. 78/2010 |
|
|
|
|
|
|
economie spesa del personale[24] |
e |
|
-418 |
-1.132 |
-1.132 |
|
economie spesa farmaceutica[25] |
f |
+300 |
|
|
|
|
economie spesa farmaceutica |
g |
|
-600 |
-600 |
-600 |
|
nuove risorse autorizzate |
h |
+250 |
|
|
|
|
TOTALE livello finanziamento l.v. |
5=3+e+f+g+h |
106.164 |
106.751 |
…. |
…. |
|
(Livello da ripartire tra
le regioni) |
6=4+e+g+h |
(105.398) |
(106.285) |
(108.612) |
…. |
|
*N.B: per il 2012 è riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%. |
|
|||||
Fonte: elaborazioni su R.T. em. 2.1384 ddl legge finanziaria 2010 (AC
2936) e RT D.L. 78/2010 (AS 2228) |
|
|||||
A fronte
di un contenimento della spesa del settore e di un miglioramento dei saldi di
finanza pubblica, l’impatto complessivo sulle disponibilità dei bilanci
regionali dovrebbe risultare neutrale nel
triennio 2011-2013, in quanto le maggiori economie compensano la riduzione del
finanziamento statale. Nel 2010, invece, le regioni avrebbero a disposizione
maggiori risorse.
Per quanto riguarda la spesa per il personale, si ricorda che a fronte delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 17 e 24, l’articolo 9, comma 16, riduce il livello del finanziamento del SSN, che era parametrato al costo dei rinnovi contrattuali sulla base della legislazione pre-vigente al D.L. 78/2010
Per quanto riguarda la farmaceutica, il D.L. 78/2010 interviene con diverse disposizioni dirette a contenere la spesa, ed in particolare quella ospedaliera che ha evidenziato negli ultimi anni una dinamica accentuata, registrando nel 2009 il superamento del limite del 2,4 per cento del finanziamento ordinario del SSN.
In
particolare, l’art 11 (comma 7, lett a)
prevede lo spostamento di una quota della spesa farmaceutica da ospedaliera
(600 milioni in termini annui di risparmio per le regioni) a territoriale (600
milioni di maggiori costi). Tali maggiori costi sono recuperati con la riduzione
dei margini dei grossisti e dei farmacisti disposta dal comma 6, da cui
dovrebbero derivare 400 milioni su base annua, nonché con l’attivazione del
meccanismo del pay back ovvero delle
altre misure di cui all’articolo 11, per complessivi 200 milioni annui.
La norma
dispone, infatti:
-
misure dirette a
favorire una maggiore appropriatezza delle prescrizioni, da cui si attendono
risparmi per 600 milioni annui, che restano nella disponibilità dei SSR (comma
7, lett b).
-
il potenziamento
degli strumenti di gestione dei SSR per quanto concerne l’acquisizione,
l’immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali, i cui effetti in termini
di risparmio non sono prudenzialmente quantificati (comma 8);
-
la ridefinizione
dal 2011 del prezzo di rimborso dei medicinali equivalenti di fascia A, che
dovrebbe comportare risparmi quantificati anch’essi in 600 milioni su base
annua nel testo come modificato in prima lettura al Senato (comma 9). In via
transitoria, fino al 31 dicembre 2010, il comma 10 prevede una riduzione del
12,5 per cento del prezzo di tali medicinali. Il complesso di tali risorse (di
cui quelle relative al 2010 non vengono quantificate) resta nella disponibilità
dei SSR;
-
il potenziamento
dell’attività di controllo dell’AIFA, con particolare riguardo alla qualità dei
principi attivi (comma 11).
La
tavola seguente, tratta dalla RT al testo del disegno di legge, indica gli
effetti finanziari sulle regioni derivanti dalle suddette misure.
Tavola 3 – Effetti della manovra sulla
spesa farmaceutica sulle disponibilità delle regioni
(+ maggiori risorse, - minori risorse)
(milioni)
D.L. 78/2010 – art 11,
co. 5-12 |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Riduzione farmaceutica. ospedaliera (co. 7, lett a) |
a |
300 |
600 |
600 |
600 |
Riallocazione nella farmaceutica territoriale (co. 7, lett a) |
b |
-300 |
-600 |
-600 |
-600 |
Copertura della maggiore spesa territoriale, di cui: |
c |
300 |
600 |
600 |
600 |
- Riduzione margine
grossisti (co. 6) |
|
200 |
400 |
400 |
400 |
- Payback e altre misure
(commi 7-11) |
|
100 |
200 |
200 |
200 |
Effetto complessivo
risparmio (+) |
d=a+b+c |
300 |
600 |
600 |
600 |
Manovra - Variazione
livello finanziamento SSN |
|
250 |
-600 |
|
|
Effetto sulle
disponibilità delle regioni |
f=d+e |
550 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Il D.L. 78/2010
reca infine diverse disposizioni in materia sanitaria, di cui non sono
quantificati effetti in termini di saldi di finanza pubblica, tra le quali
quelle dirette a:
-
consentire la
prosecuzione dei Piani di rientro per le regioni che, pur avendo garantito la
copertura dei disavanzi, non hanno completato il processo di riequilibrio[26] (comma 1);
-
sospendere, fino
al 31 dicembre 2010, le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
delle regioni con Piano[27], disponendo al contempo tempi molto contenuti per la
definizione della consistenza dei debiti (comma 2);
-
precisare che i
recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa
sanitaria non siano effettuati a valere delle risorse derivanti dalle manovre
fiscali attivate autonomamente dalle regioni per riportare in equilibrio le
gestioni sanitarie (comma 3).
Il D.L. dispone, infine, il potenziamento della Tessera sanitaria e la sua evoluzione in Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) tecnologicamente più avanzata, per la quale vengono stanziati 15 milioni annui a decorrere dal 2011 (comma 15).
Il rafforzamento della
governance economica europea
Il 30 giugno la Commissione, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha presentato la comunicazione “Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE” (COM(2010)367). Il documento propone una serie di misure, legislative e non legislative, relative a quattro ambiti di intervento:
§ una più forte sorveglianza macroeconomica;
§ un quadro nazionale di bilancio più rigoroso;
§ un’applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita;
§ l’introduzione
di un “semestre europeo” che definisca una cornice per le politiche economiche
nazionali.
Sorveglianza macroeconomica
La Commissione propone l’introduzione di un sistema articolato in:
§
un braccio
preventivo, basato su valutazioni annuali, per ciascun Paese membro, dei
rischi di squilibri macroeconomici,
con particolare riguardo alle debolezze strutturali che inficiano la
competitività, tenendo conto di un sistema di indicatori tra i quali il debito
del settore pubblico e privato (famiglie e imprese). Laddove un Paese
evidenziasse rischi di squilibrio macroeconomico, la Commissione formulerebbe
raccomandazioni da sottoporre all’esame del Consiglio dell’UE ovvero invierebbe
una allerta preventiva direttamente allo Stato in questione;
§ un braccio correttivo. In caso di squilibri macroeconomici particolarmente rilevanti, lo Stato interessato sarebbe sottoposto a procedura per “squilibrio eccessivo”. Il Consiglio indirizzerebbe raccomandazioni politiche al Paese in questione, che dovrebbe riferire al Consiglio ECOFIN e all’Eurogruppo sui progressi conseguiti nell’attuazione delle medesime raccomandazioni, entro 6 mesi e successivamente su base trimestrale. Tale meccanismo si applicherebbe a tutti i 27 Paesi membri, ma con regole più stringenti per gli Stati dell’Eurozona.
Quadro nazionale di bilancio
La Commissione prospetta alcuni interventi nella disciplina nazionale di bilancio di ciascuno Stato membro:
-
l’adozione
di regole di bilancio che assicurino il rispetto
delle norme del Trattato relative al disavanzo e al debito pubblico e che
siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;
-
l’introduzione di una pianificazione pluriennale del bilancio, con una indicazione di
entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare
l’obiettivo di finanze pubbliche solide;
-
il
quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l’intero sistema di finanza pubblica, in
particolare nei Paesi con assetti decentrati;
-
gli uffici statistici nazionali dovrebbero
essere messi nelle condizioni di espletare i propri compiti in
conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e l’insieme delle previsioni
concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe garantire affidabilità ed
imparzialità. A questo riguardo, la Commissione propone di specificare la
corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali),
attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero
riportati nel sistema ESA su base trimestrale.
Applicazione del Patto di
stabilità e crescita
La Commissione propone sia un’applicazione più
rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto sia
l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni/incentivi.
Con riferimento al braccio preventivo del Patto, si propone:
di obbligare gli Stati con un livello particolarmente alto di debito o che
presentino maggiori rischi per l’evoluzione del debito stesso ad assicurare
progressi più rapidi nella riduzione del disavanzo eccessivo verso la soglia di
sicurezza del 3% del PIL e verso l’obiettivo di bilancio a medio termine;
l’imposizione agli Stati dell’area euro laddove
che registrino persistenti violazioni nel processo di consolidamento del
bilancio concordato a livello europeo, di un deposito fruttifero temporaneo, che verrebbe restituito una volta
che lo Stato steso ripristini una condotta virtuosa;
l’introduzione nella politica di coesione di un principio
di condizionalità ex ante, in base al quale l’allocazione dei relativi
finanziamenti sia vincolata all’adozione di riforme strutturali mirate ad
accrescerne l’efficacia e l’efficienza.
Per ciò che concerne il braccio correttivo, la Commissione propone:
di
introdurre, nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, un termine di riferimento per definire i progressi
nella riduzione del debito pubblico: i Paesi membri con un rapporto debito/PIL
superiore al 60% potrebbero essere oggetto di una procedura per disavanzo
eccessivo se la riduzione del debito in un dato periodo fallisse l’obiettivo
fissato dal termine di riferimento. Allo stesso modo, riportare il disavanzo al
di sotto della soglia del 3% potrebbe non essere sufficiente se un Paese non
assicura anche un’adeguata riduzione del
debito verso livelli più sostenibili (parametri più precisi verrebbero
definiti con modifiche al Codice di condotta che accompagna il Patto);
di fare
leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi
strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca).
In particolare:
-
l’avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe
la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali
relativi a tali fondi.
-
nel caso di mancata attuazione della
raccomandazioni adottate nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo,
verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno;
-
altri incentivi potrebbero derivare da una
rimodulazione dei tassi di cofinanziamento oppure dall’introduzione di una
riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati
nell’ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che
attuano politiche di bilancio virtuose.
Il ciclo di coordinamento
nell’ambito del semestre europeo
L’introduzione
del “semestre europeo” mira ad assicurare coordinamento delle politiche
economiche nell’Eurozona e nell’UE a 27, incluse sia la disciplina di bilancio
e la stabilità macroeconomica sia le misure per promuovere la crescita, in
linea con gli obiettivi della Strategia UE 2020.
Il
semestre si articolerebbe nelle seguenti fasi:
-
a gennaio
con una “indagine annuale sulla crescita”, predisposta dalla Commissione
europea e presentata al Parlamento europeo, che includerebbe una ricognizione
complessiva delle sfide economiche per l’UE e per l’Eurozona;
-
entro la fine
di febbraio il Consiglio dell’UE adotterebbe le linee guida strategiche che
gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione nella predisposizione dei
Piani di Stabilità e convergenza e dei Piani nazionali di riforma, da
sottoporre alle istituzioni UE entro
aprile;
-
all’inizio di luglio il Consiglio dell’UE approverebbe le linee guida per i singoli Paesi membri, che adotterebbero il
proprio bilancio – anche sulla base delle indicazioni ricevute – nella seconda
metà dell’anno;
-
in questo quadro, i Programmi di stabilità e
convergenza (adottati nell’ambito del Patto di stabilità) e i Programmi
nazionali di riforma (nell’ambito della Strategia UE 2020) dovranno essere
presentati dagli Stati membri (ed esaminati dalla Commissione europea)
simultaneamente e contenere alcuni requisiti minimi.
L’obiettivo
della Commissione non è sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di
valutazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali,
bensì di fornire elementi per una discussione
ex-ante sulle politiche di
bilancio.
La
Commissione sottolinea che questo nuovo modello di governance economica dell’UE trarrebbe beneficio da un
coinvolgimento forte e precoce dei Parlamenti nazionali, nonché da un dialogo
più strutturato con il Parlamento europeo.
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano
impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato
relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun
Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
Stato.
L’articolo 1 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati.
La norma sembra far riferimento, come anche
precisato nella relazione tecnica, a quelle autorizzazioni di spesa i cui
stanziamenti annuali siano risultati totalmente non impegnati con riferimento a
ciascuno degli anni indicati, abbiano cioè costituito economie di bilancio in
ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.
Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2010, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2009[28].
Nel DPCM saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziare esistenti per l’anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Le disponibilità finanziarie, come individuate dal DPCM, sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.
Il Fondo
ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con
l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla
riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30
dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III
del Titolo I (artt. 44-52).
Per
quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità
che affluiscono al Fondo debbono
essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di
titoli in scadenza a decorrere dal
1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società
delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.
Le risorse finanziarie di
cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003
in:
a)
titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la
vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello
Stato;
b)
proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in
ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;
c)
gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;
d)
eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze;
e)
proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie,
comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
f) proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.
Le somme
destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2.9) ed essere, infine, accreditate
presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che trattasi di autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti costituiscono “integralmente” economie di bilancio.
La R.T. rileva che dalla norma potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, al momento non quantificabili, per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2011, nonché in generale per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l’anno 2010 al fondo ammortamento titoli di Stato, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.
Si ricorda che in
occasione dell’esame al Senato[29] è stato sottolineato come non sia agevole una
puntuale ricostruzione degli stanziamenti riconducibili ad autorizzazioni
legislative, anche per la presenza di capitoli di bilancio su cui insistono
finanziamenti relativi a più autorizzazioni di spesa.
Relativamente a
ciascun anno del triennio 2007-2009, dovrebbero essere indicate le
autorizzazioni di spesa, il relativo capitolo di bilancio, l’importo degli
stanziamenti non impegnati in ciascun anno, le economie ipotizzabili per il
2010 e per il triennio 2011-2013 e il conseguente effetto sui saldi rispetto a
quanto previsto e già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Data la
natura economica di tali minori spese, dovrebbero inoltre essere evidenziati
gli effetti oltre che sul SNF anche su fabbisogno e indebitamento.
Dovrebbe, infine,
essere chiarito se la norma si applichi anche alle risorse eventualmente già affluite
a contabilità speciali o a conti di tesoreria, ove risultino non impegnate
dalle amministrazioni competenti. In tali casi, infatti, a fronte di
stanziamenti di bilancio che potrebbero risultare totalmente impegnati, si
verificherebbe una “sostanziale” disponibilità delle somme, che potrebbero
quindi essere soggette alla riduzione suddetta se provenienti dagli esercizi
2007-2009.
In risposta alle osservazioni formulate in
occasione dell’esame del provvedimento al Senato, il Governo ha precisato[30] che l’accertamento,
di natura alquanto complessa, è ancora in corso e che esso riguarda anche la
verifica delle risorse affluite alle contabilità speciali negli ultimi tre
anni, per le quali andrà verificato caso per caso l’effettiva fruibilità per le
originarie finalità di spesa.
In ogni caso,
la possibilità di definanziare le leggi di spesa dipenderà dalla situazione
contabile aggiornata al momento dell’emanazione e dell’entrata in vigore del
relativo provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione,
rilevato che i risparmi ascrivibili alla
norma non sono prudenzialmente quantificati dalla R.T. e dal prospetto
riepilogativo, si rileva l’opportunità che il Governo, eventualmente in sede di
emanazione del decreto ministeriale che dispone il definanziamento delle
autorizzazioni di spesa, fornisca gli elementi informativi necessari a valutare
i suddetti effetti.
Articolo 2
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad
un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di
previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo
23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013,
nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n.
196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono
indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i
corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta
la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato
1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario
delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento
della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli
Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1,
primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo
9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella
prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con
riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del
presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.
Flessibilità degli stanziamenti di bilancio
L’articolo 2 prevede, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (articolo 23, legge n. 196/2009), che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.
Come specificato dalla norma, le variazioni concernono soltanto le spese di cui all’articolo 21, comma 7, della legge n. 196/2009, e cioè quelle rimodulabili, riconducibili, in base alla norma richiamata, a quelle disposte da fattori legislativi (lett. a) e alle spese di adeguamento al fabbisogno (lett. b)[31].
La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi rimodulati per ciascuna missione e programma siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi.
Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
Tale rimodulazione è finalizzata, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a mettere le amministrazioni in condizione di far fronte alla riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, disposta dal medesimo articolo 2 in esame (cfr infra), e a consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime.
Va sottolineato, inoltre, che la flessibilità disciplinata dall’articolo in esame, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23 disciplina la possibilità di rimodulazione delle risorse finanziarie “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa.
In tema di flessibilità di bilancio, l’articolo 23
della legge n. 196/2009 prevede, infatti, che in sede di predisposizione del
disegno di legge di bilancio, i Ministri quantifichino le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del Dicastero anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse all’interno
di un programma o tra programmi di una
medesima missione di spesa (comma
1).
Per quanto riguarda, in particolare, le rimodulazioni di dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, il comma 3 dell’articolo 23 specifica che esse devono avere carattere compensativo all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione, nel rispetto dell’invarianza dei saldi. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni presentate a bilancio, sulla legislazione sostanziale di spesa, in allegato agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo[32].
Va ricordato che la normativa introdotta dall’articolo
23 della legge n. 196/2009 autorizza a regime quanto previsto, in via sperimentale
per gli esercizi 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. 112/2008[33] e
dall’articolo 23, comma 21-quater,
del D.L. 78/2009.
Al riguardo,
si rileva l’ampiezza (e la durata, un triennio) della deroga introdotta dalla
norma in esame rispetto a quanto previsto dalla legge di riforma della
contabilità pubblica, che avrebbe dovuto avere la sua prima attuazione proprio
con il bilancio 2011-2013.
Se, da un lato, le
rimodulazioni sono dirette a consentire il consolidamento degli stanziamenti
delle differenti missioni anche a seguito del taglio lineare del 10 per cento
delle spese rimodulabili disposto dal decreto medesimo, dall’altro,
aggiustamenti continui, specie se rilevanti, potrebbero rendere più difficile
alle stesse amministrazioni la programmazione della loro attività, che dovrebbe
potersi basare su risorse certe. Obiettivo, questo, che il legislatore ha
inteso perseguire con la triennalità del bilancio e della connessa manovra di
finanza pubblica.
Inoltre, come rilevato durante l’iter al Senato,
la deroga, consentendo variazioni tra missioni, determina un’alterazione del
circuito programmazione – decisione – gestione - rendicontazione che, secondo
la legge 196, impernia il ciclo di bilancio sul programma, cui fa capo un
responsabile amministrativo (art 21). Si ripropone, quindi, una questione circa
la simmetria tra la lettura degli stanziamenti per missioni e quella
amministrativa per programmi, per cui a suo tempo si è scelto di optare per
quest’ultima ai fini dell’approvazione parlamentare.
In risposta a tali osservazioni, il Governo
ha precisato[34]
che, fermo restando la necessità di assicurare un margine di flessibilità tra
le missioni al fine di consentire eventuali aggiustamenti conseguenti ai tagli
lineari, è da ritenere che, superata la prima fase di sistemazione contabile
delle criticità che si dovessero rilevare in sede di programmazione all’atto di
predisposizione del bilancio, non dovrebbero derivare ulteriori squilibri, né a
livello di gestione e rendicontazione, né a livello dei controlli e delle
responsabilità.
Si rileva,
infine, che la maggiore flessibilità prevista dalla norma in esame sembrerebbe
trovare applicazione esclusivamente in sede di bilancio di previsione, mentre
l’assestamento continuerebbe ad essere regolato da quanto disposto
dall’articolo 33 della legge 196, secondo cui eventuali rimodulazioni
compensative sono possibili tra programmi di una stessa missione, con le
modalità indicate dall’articolo 23, comma 3. Sul punto appare opportuno un
chiarimento da parte del Governo.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che la norma è diretta a consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni, assicurando un’ulteriore flessibilità rispetto a quella – tra programmi di un stessa missione - già prevista dalla legge 196/2009.
Tali rimodulazioni, da effettuare su proposta del Ministro competente, saranno evidenziati in apposito allegato a ciascun stato di previsione della spesa, nel quale verranno esposte, per ciascuna missione e programma, le autorizzazioni legislative e gli importi rimodulati.
In
merito ai profili di quantificazione, rilevato che le rimodulazioni tra missioni dovranno rispettare il
principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, si osserva che, ai fini
della verificabilità del rispetto dello stesso, in sede di presentazione del
disegno di legge di bilancio dovranno essere forniti i necessari elementi
informativi di raccordo tra i valori del SNF e quelli riferibili ai saldi di
fabbisogno e indebitamento netto.
Riduzioni lineari degli stanziamenti di
bilancio
L’articolo 2 dispone, come accennato, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili[35] delle missioni di ciascun Ministero, con l’esclusione delle risorse destinate:
§
al fondo ordinario delle università;
§
all’informatica;
§
alla ricerca;
§
al 5 per mille del gettito IRE.
Le riduzioni sono operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.
Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni
relative alle spese predeterminate per
legge corrispondono a 1.850,5
milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.
Tali riduzioni, i cui importi per singola missione di ciascun Ministero sono indicati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6, e della spesa degli Organi costituzionali, in base alle norme di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che dispone la riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle riduzioni di spesa che potranno essere autonomamente deliberate dagli organi costituzionali).
Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, ai
sensi dell’Allegato 1, così distribuite tra i Ministeri:
Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun
Ministero nel triennio 2011-2013
(milioni
di euro)
MINISTERO |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
riduzioni |
di cui predeterm. per
legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per
legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
|
Ministero economia e finanze |
712,0 |
470,2 |
847,5 |
626,9 |
644,2 |
423,5 |
Ministero dello sviluppo economico |
963,2 |
952,4 |
561,5 |
550,3 |
1142,2 |
1130,9 |
Ministero del lavoro e politiche sociali |
12,3 |
7,4 |
12,2 |
7,4 |
12,3 |
7,5 |
Ministero della giustizia |
47,8 |
0,8 |
48,5 |
0,8 |
48,6 |
0,8 |
Ministero degli affari esteri |
43,9 |
27,6 |
43,9 |
27,6 |
43,0 |
26,7 |
Ministero istruzione, università e ricerca |
104,2 |
76,2 |
104,8 |
76,7 |
103,8 |
75,9 |
Ministero dell'interno |
118,7 |
12,1 |
120,5 |
12,4 |
122,8 |
12,7 |
Ministero ambiente
tutela del territorio e mare |
34,2 |
32,1 |
33,3 |
31,1 |
33,6 |
31,4 |
Ministero infrastrutture e trasporti |
56,1 |
30,2 |
49,1 |
28,6 |
50,3 |
30,0 |
Ministero della difesa |
255,8 |
162,7 |
304,8 |
211,6 |
104,8 |
11,6 |
Ministero politiche agric. alimen e forest. |
23,3 |
14,9 |
17,5 |
9,1 |
17,5 |
9,1 |
Ministero beni e le attività culturali |
58,3 |
53,0 |
58,3 |
53,0 |
58,1 |
52,8 |
Ministero della salute |
13,7 |
11,0 |
14,1 |
11,4 |
14,1 |
11,4 |
TOTALE |
2.443,7 |
1.850,5 |
2.215,8 |
1.646,9 |
2.395,2 |
1.824,4 |
Secondo la modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentare al Senato, ulteriori riduzioni lineari degli stanziamenti rimodulabili potranno essere disposti con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri qualora i risparmi di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, previsti ai sensi dell’articolo 9 del provvedimento, risultassero, per qualsiasi motivo, inferiori a quelli stimati.
Tali DPCM, che potranno disporre ulteriori riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie fino a concorrenza dello scostamento riscontrato rispetto ai risparmi attesi e con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati, potranno essere emanati su proposta del Ministro dell’economia e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Gli stanziamenti corrispondenti ad una definizione di spesa sostanzialmente riconducibile a quella rimodulabile del bilancio dello Stato sono stati più volte oggetto di riduzione in occasione delle manovre correttive di finanza pubblica. In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa iscritte nel BLV 2009-2011, escludendo le spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili[36], nonché il fondo ordinario per l’università, le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille. Come specificato dalla relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. n. 112/2008, le previsioni di spesa iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente sono state previamente ridefinite sulla base degli elementi previsionali più aggiornati. Si è quindi proceduto all’individuazione delle spese autorizzate per legge e di adeguamento al fabbisogno, al netto delle fattispecie escluse dalla riduzione. Si è così individuato, per differenza, l’importo della “massa aggredibile”, cui è stato applicato un taglio lineare pari[37] al 22,7 per cento per il 2009, 24 per cento nel 2010 e al 41,6 per cento nel 2012.
D.L. 112/2008, art 60, co. 1-2
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento
netto/Fabbisogno |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
“Massa aggredibile” |
37.142 |
37.176 |
37.562 |
23.515 |
29.642 |
35.809 |
Percentuale di riduzione |
22,7% |
24% |
41,2% |
22,7% |
24% |
41,2% |
Manovra |
8.435 |
8.929 |
15.611 |
5.330 |
7.150 |
14.900 |
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correnti |
831 |
821 |
824 |
600 |
720 |
810 |
650 |
750 |
800 |
Capitali |
1.613 |
1.395 |
1.571 |
750 |
1.300 |
1.900 |
750 |
1.300 |
1.900 |
Totale |
2.444 |
2.216 |
2.395 |
1.350 |
2.020 |
2.710 |
1.400 |
2.050 |
2.700 |
Il prospetto riepilogativo non quantifica gli
effetti della modifica introdotta nel corso dell’iter al Senato, dato il
carattere eventuale di tale misura, che sarà, se del caso, attivata fino a
concorrenza dei risparmi stimati in relazione all’articolo 9.
La relazione tecnica riferita
al testo originario del provvedimento specifica che le riduzioni scontano gli
ulteriori effetti di contenimento della spesa dei Ministeri derivanti dalle
misure di cui all’articolo 6, concernenti le riduzioni di consumi intermedi.
Ai fini della
quantificazione dell’ammontare complessivo della riduzione, si è proceduto
all’individuazione del complesso delle spese considerate rimodulabili, quelle
cioè predeterminate per legge e quelle relative al fabbisogno, al netto delle
dotazioni di spesa delle fattispecie escluse.
Le previsioni di
spesa che formano oggetto delle riduzioni sono quelle risultanti dalla
legislazione vigente, ridefinite per il triennio 2011-2013 sulla base degli
elementi previsionali aggiornati in sede RUEF, che saranno presi come base per
la predisposizione del prossimo bilancio. La R.T. rileva che tali previsioni
potranno essere ulteriormente riviste in sede di predisposizione del ddl di
bilancio nel caso di modifiche nelle previsioni degli andamenti tendenziali o
di un aggiornamento per l’anno in corso, anche alla luce delle indicazioni
della prossima Decisione di finanza pubblica.
Si ricorda inoltre che, in risposta alla richiesta di chiarimenti del
Senato circa la necessità di disporre di un quadro di sintesi degli effetti
complessivi attesi per la verifica dell’impatto della misura sui saldi
tendenziali di finanza pubblica, il Governo nella citata Nota del 17 giugno ha
presentato la tavola di seguito riportata che quantifica le riduzioni, in
termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, relativamente
agli stanziamenti ripartiti per categoria economica[38].
Ripartizione per categorie economiche dei tagli
lineari
(milioni di euro)
Categorie di spesa |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Consumi intermedi |
385 |
365 |
367 |
380 |
360 |
360 |
Trasferimenti correnti a AP |
259 |
259 |
259 |
150 |
225 |
253 |
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP |
34 |
39 |
41 |
20 |
35 |
40 |
Trasferimenti correnti a imprese |
72 |
75 |
75 |
55 |
65 |
72 |
Trasferimenti correnti a estero |
27 |
27 |
26 |
20 |
25 |
25 |
Poste correttive e compensative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Altre uscite correnti |
55 |
55 |
55 |
25 |
40 |
50 |
Spesa corrente |
831 |
821 |
824 |
650 |
750 |
800 |
Investimenti fissi lordi |
230 |
272 |
72 |
80 |
210 |
250 |
Contributi agli investimenti a AP |
125 |
277 |
38 |
40 |
100 |
150 |
Contributi agli investimenti a imprese |
333 |
358 |
332 |
265 |
390 |
400 |
Contributi agli
investimenti a famiglie e ISP |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Contributi agli investimenti a estero |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
922 |
485 |
1.125 |
365 |
600 |
1.100 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spesa in conto capitale |
1.613 |
1.395 |
1.571 |
750 |
1.300 |
1.900 |
Spesa finale |
2.444 |
2.216 |
2.395 |
1.400 |
2.050 |
2.700 |
Fonte: RGS.
Nella Nota si dà
inoltre assicurazione sulla sostenibilità nel medio-lungo periodo dei tagli
lineari adottati e si precisa che, per le spesi permanenti, sia di natura
corrente che di parte capitale, le riduzioni si devono intendere come strutturali,
mentre per le spese pluriennali l’impatto va considerato limitato al 2013.
Per quanto
riguarda infine la modifica introdotta nel corso dell’iter al Senato, la relazione tecnica al maxiemendamento
del Governo specifica che la disposizione è volta a garantire il raggiungimento
degli obiettivi considerati dall’articolo 2 con riguardo agli effetti previsti
sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione, si rileva che, pur fornendo l’Allegato 1
al decreto legge separata indicazione della quota del taglio lineare sugli
stati di previsione dei singoli Ministeri ascrivibile a spese predeterminate
per legge, al fine di poter valutare la sostenibilità della riduzione, appare
necessario che il Governo fornisca gli elementi alla base della
quantificazione. Tali informazioni potranno, inoltre, consentire al Parlamento
di valutare le variazioni che le Amministrazioni eventualmente proporranno in
sede di predisposizione del bilancio 2011 e del bilancio triennale 2011-2013.
In particolare, dovrebbe essere fornita la
ripartizione per missioni e programmi del BLV 2011-2013, aggiornato per gli
effetti della gestione 2010 (ante D.L. 78/2010) e delle variazioni intervenute
nelle previsioni, di cui si è tenuto conto, come rilevato nella R.T., in occasione
della predisposizione della RUEF. Gli stanziamenti a legislazione vigente così
ridefiniti dovrebbero essere ripartiti tra spese non rimodulabili e
rimodulabili, con separata evidenza della quota ascrivibile ad autorizzazioni
normative[39].
Sempre ai fini della valutazione della
sostenibilità delle riduzioni, appare inoltre opportuno disporre di una
ripartizione delle missioni e dei programmi di spesa per categoria economica,
aggiornata in base alle attuali previsioni e riferita al periodo 2011-2013, con
l’indicazione della quota ritenuta rimodulabile, cui commisurare le riduzioni,
anch’esse ripartite per categoria economica, come indicato nella tavola
presentata dal Governo.
Una prima indicazione al riguardo si può,
comunque, desumere dai dati della RGS relativi alla ripartizione dei tagli
lineari per categorie economiche.
Da un primo esame, si rileva che la
riduzione lineare interessa (in termini di saldo netto da finanziare) per circa
il 65 per cento la spesa in conto capitale, e di questa circa il 13 per cento
gli investimenti fissi lordi ed oltre il 22 per cento i contributi agli
investimenti e alle imprese.
All’interno della spesa corrente, il
principale contributo (oltre il 44 per cento) proviene dai consumi intermedi,
voce che, nel 2011, evidenzia nel bilancio a legislazione vigente una
significativa contrazione rispetto alla dotazione 2010 (si passa dagli 8.070
milioni degli stanziamenti iniziali di competenza dell’esercizio in corso ai
6.941 milioni del 2011), anche per effetto della riduzione del 41,6 per cento
delle dotazioni ritenute disponibili disposto dal D.L. 112/2008.
E’ da rilevare, poi,
che gli stessi stanziamenti iniziali 2010 (8.070 milioni) sono
significativamente ridimensionati rispetto a quelli 2009 (7.710 milioni gli
stanziamenti iniziali e 13.679 milioni quelli definitivi): su tale esercizio ha
pesato sia il fisiologico accrescimento che si determina in corso d’anno per
effetto dell’approvazione di provvedimenti legislativi e il riversamento alle
varie componenti della spesa delle risorse allocate nei Fondi speciali e in
quelli di riserva, sia l’integrazione di risorse[40], disposta in sede di assestamento, diretta a
consentire un’accelerazione nell’estinzione dei debiti contratti dalle
Amministrazioni centrali nei confronti delle imprese.
In particolare, come
rilevato dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione presso la V
Commissione al Senato sulla manovra in esame[41], nel 2009 sono state stanziate (e impegnate) risorse
per circa 2 miliardi per far fronte ad acquisti di beni e servizi effettuati in
anni precedenti, ma non regolati contabilmente. Secondo la Corte, l’emersione
in tale esercizio di una quota così consistente di “debiti pregressi” consiglia
una particolare cautela nel valutare gli andamenti futuri, non potendosi escludere
il ripetersi di tale fenomeno anche nel 2009 e nel 2010.
Appare, pertanto, opportuno che il Governo
fornisca i necessari elementi informativi volti ad escludere che la riduzione
degli stanziamenti delle categorie suddette possa comportare, come avvenuto nel
2009 in relazione ad esercizi precedenti, non un effettivo contenimento della
spesa, bensì uno slittamento nei tempi di riconoscimento della stessa e della
sua registrazione contabile, con un aggravio della situazione debitoria delle
Amministrazioni centrali.
Occorre inoltre rilevare che non appare
prudenziale la percentuale di abbattimento, utilizzata ai fini della
quantificazione degli effetti dei tagli sul fabbisogno ed indebitamento, per
quanto concerne la spesa in conto capitale. Come è noto, in termini di
contabilità nazionale, tale componente di spesa viene valutata in base ai
pagamenti che, di norma, non superano il primo anno un terzo degli stanziamenti
di competenza (due terzi il secondo). La R.T. evidenzia, invece, un effetto di
risparmio in termini di indebitamento netto pari a oltre il 46 per cento della
riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio già nel 2011.
Per quanto riguarda, infine, gli ulteriori
tagli eventualmente attivabili in base alla modifica introdotta dal Senato in
caso di minori risparmi ex articolo 9, si rileva innanzitutto come essi siano
diretti a garantire un contenimento della spesa ed il conseguimento del valore
obiettivo dei saldi di finanza pubblica cui è finalizzata la manovra in esame.
L’ammontare delle eventuali riduzioni dovrà essere tale, inoltre, da garantire
per ciascun saldo l’ammontare dei risparmi richiesti.
Si osserva, infine, come esse renderebbero
ancor più di rilievo i tagli già disposti dall’articolo 2 che, come rilevato,
appaiono particolarmente incisivi anche alla luce di quelli effettuati in base
al D.L. 112/2008.
Articolo 3
(Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e principi per il contenimento della spesa della Banca d’Italia)
1. Oltre alle riduzioni di
spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio
2010:
a) eliminazioni di
posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti,
complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget
per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di
euro.
2. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal
bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
L'articolo 3, comma 1, prevede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2010 specifici obblighi di riduzione della spesa, in aggiunta a quelli, generali, derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame.
In particolare, la disposizione stabilisce tre diverse misure di contenimento per il solo anno finanziario 2010.
La prima riguarda l’eliminazione di posti negli organici dirigenziali della
Presidenza fino al raggiungimento di un risparmio
non inferiore a 7 milioni di euro. Secondo la lettera della disposizione,
tale misura è ulteriore rispetto alle misure analoghe già previste da norme
vigenti.
Il riferimento riguarda l'art. 74, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[42], come modificato dall'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194[43] (che ha attenuato gli obblighi di riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza, rispetto a quanto previsto per le altre amministrazioni dello Stato dal medesimo art. 74). Tale norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il conseguimento di economie corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7% della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15% di quella di livello non generale, con l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
In secondo luogo, sul bilancio 2010 la Presidenza del Consiglio è tenuta a contenere le spese per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro.
Le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999[44], con il quale si è provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza, dotandola di autonomia gestionale e contabile, prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti. Tra queste, le strutture di missione, che possono essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio per:
- svolgere compiti particolari;
- raggiungere risultati determinati;
- realizzare specifici programmi.
Sempre con DPCM vengono disciplinate anche le eventuali strutture di supporto alle strutture di missione. Si tratta di organismi caratterizzati da una ampia flessibilità e rapidità di costituzione, utilizzate per diversi scopi[45].
L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999 – come modificato dal comma
155 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006[46]– ha
stabilito, come norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a
quella del Governo che le ha istituite. Successivamente, è intervenuto in
materia l’art. 10 del D.L. 59/2008[47], stabilendo
che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio decadono,
ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.
Presso la Presidenza del Consiglio risultano operanti attualmente (15
luglio 2010) 10 strutture di missione.
Di queste, 8 sono organismi pre-esistenti riconfermati dall’attuale
Governo:
- struttura di missione per il supporto
organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per
la realizzazione della linee ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione;
-
struttura di missione “Unità per l’e-Government e l’innovazione per lo
sviluppo”;
- struttura di missione con compiti di studio,
analisi e valutazioni delle implicazioni economiche-finanziarie dei
provvedimenti normativi; nonché per il supporto negli adempimenti connessi
all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di
competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - DAGL;
- struttura di missione presso il Dipartimento
per le politiche comunitarie con il compito di attivare tutte le possibili
azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso e rafforzare il
coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di
infrazione;
- struttura di missione “Progetto opportunità
delle regioni in Europa” (PORE) quale strumento di informazione e di diffusione
della conoscenza in materia di fondi tematici comunitari;
- struttura di missione “Unità per la comunicazione
sull’attività di governo”;
- struttura di missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;
- segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della Regolazione;
Le altre 2 strutture sono state istituite ex novo all’inizio della legislatura:
- struttura di supporto al Ministro per la
semplificazione normativa (istituita con DPCM 20 giugno 2008);
- struttura di missione per il rilancio
dell’immagine dell’Italia, di cui si avvale il Ministro con delega al turismo
(istituita con DPCM 30 settembre 2008 e riorganizzata con DPCM 24 giugno 2009 e
22 dicembre 2009).
In terzo luogo, si richiede la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
Nell’attuale compagine governativa sono presenti 10 Ministri senza portafoglio, preposti ad
altrettante strutture amministrative (dipartimenti o strutture di missione)
della Presidenza del Consiglio:
- Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (On. Raffaele
Fitto);
- Ministro
per l’attuazione del programma di Governo (On. Gianfranco Rotondi);
- Ministro
per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (on. Renato Brunetta);
- Ministro
per le Pari opportunità (On. Mara Carfagna);
- Ministro
per le Politiche europee (On. Andrea Ronchi);
- Ministro
per i Rapporti
con il Parlamento (On. Elio Vito);
- Ministro
per le riforme per il federalismo (On. Umberto Bossi);
- Ministro
per la semplificazione normativa (On. Roberto Calderoli);
- Ministro
per le Politiche per i giovani (On. Giorgia Meloni);
- Ministro
per il turismo (On. Michela Brambilla).
Vi sono, inoltre, 10 Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 1 (Gianni Letta) è il Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; 5 (Paolo Bonaiuti; Gianfranco Miccichè; Carlo Giovanardi; Rocco Crimi; Guido Bertolaso) a cui sono state conferiti con delega incarichi su politiche specifiche (rispettivamente: Informazione, comunicazione ed editoria; CIPE; Famiglia, Droga, Servizio civile; Sport; Coordinamento protezione civile in ambito europeo ed internazionale) e 4 con funzioni di supporto ad altrettanti Ministri senza portafoglio (Daniela Santanché per il Programma di Governo; Andrea Augello per la Pubblica amministrazione e l’innovazione; Laura Ravetto per i rapporti con il Parlamento, Francesco Belsito per la Semplificazione normativa).
Con
riferimento a tale ultima riduzione va rilevato, che essa inciderà sulle singole
strutture, e sulle relative politiche, in una misura la cui entità non è
preventivamente conoscibile all’atto della decisione parlamentare.
Ai sensi del comma 2, le somme disponibili derivanti dalle suddette riduzioni verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 prevede che la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del provvedimento in esame (articoli da 1 a 17), relativi alla stabilizzazione finanziaria, che prevedono: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori
spese correnti |
60 |
- |
- |
- |
45 |
15 |
0 |
0 |
45 |
15 |
0 |
0 |
La relazione tecnica si limita a
ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai
profili di quantificazione, si osserva che la relazione non fornisce le
indicazioni necessarie a verificare l’effettiva realizzabilità delle economie
previste dalla norma. Appare, pertanto, necessario che siano integrate le
informazioni recate dalla relazione tecnica anche al fine di valutare la
conseguibilità dei risparmi attesi.
In particolare, appare
necessario che il Governo chiarisca se gli incarichi dirigenziali in scadenza
consentano, se non rinnovati nell’anno 2010, di conseguire risparmi di spesa
per 7 milioni di euro. Analogamente, con riferimento alla riduzione dei 50
milioni degli stanziamenti per le politiche dei Ministri senza portafoglio e
sottosegretari, dovrebbe essere fornito un chiarimento circa gli importi già
impegnati a valere sui relativi stanziamenti, atteso che la riduzione
interviene in corso di esercizio.
Si osserva altresì che la relazione tecnica non
fornisce indicazioni circa i motivi che inducono a quantificare gli effetti sui
saldi di fabbisogno e indebitamento nella misura di 45 milioni di euro nel 2010
e 15 milioni di euro nel 2011. Sul punto appare necessario un chiarimento da
parte del Governo.
A tal proposito si rileva
che le riduzioni di spesa corrente determinano, per lo più, i propri effetti
nel corso dell’anno in cui sono disposte mentre nel caso in esame il 25 per
cento degli effetti si produce nell’anno successivo.
Appare, inoltre, opportuno che il Governo fornisca
ulteriori indicazioni circa gli effetti attesi dalla norma di cui al comma 1,
lettera a), la quale dispone “…la eliminazione di posti negli organici
dirigenziali..”. Tale formulazione sembrerebbe implicare la determinazione di
effetti di risparmio con natura permanente, nonostante il fatto che il
prospetto riepilogativi degli effetti finanziari recati dalle norme in esame
attribuisca alla disposizione effetti finanziari limitati agli anni 2010 e
2011.
Articolo 4, commi 1-4
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire
ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da
parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio
nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione
del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri
provvedimenti:
a) individua gli standard
tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici
distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il
soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi
e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le
modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi
dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti
tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20
per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del
servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il
canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le
modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le
modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui
al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti
pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei
limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Le disposizioni previste dall'articolo in esame intervengono a rafforzare l’ambito delle iniziative che mirano alla modernizzazione e al miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni[48].
L’articolo introduce una specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favore l’efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti (comma 1).
La relazione illustrativa, chiarendo che il nuovo
sistema si affianca ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla
pubblica amministrazione, sottolinea che le norme intendono introdurre un processo per i pagamenti e i rimborsi
da parte delle pubbliche amministrazioni. Il cittadino infatti può avvalersi
della facoltà di ricevere le somme dovute dalla pubblica amministrazione
mediante accredito sulle carte elettroniche istituzionali già avviate a regime,
quali la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’INPS.
Il comma
2 definisce i contenuti che devono presentare i provvedimenti
approvati dal Ministero per dare attuazione all’articolo in esame. In
particolare, essi dovranno:
§
individuare gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con
cui gli enti della pubblica amministrazione distributori di carte elettroniche
istituzionali possono avvalersene;
§
individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti
qualitativi e del livello di servizio offerto;
§
disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici,
anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai
propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
§
stabilire un canone a carico del gestore
finanziario del servizio, definito nella misura dello 0,20% calcolato sulle
commissioni di interscambio che vengono conseguite dal gestore del servizio per
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte[49];
§
disciplinare le modalità di certificazione degli
avvenuti pagamenti;
§
stabilire le modalità di monitoraggio del
servizio e dei flussi di pagamento.
Il successivo comma 3 prevede che il
corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori
delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo
stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine il comma 4 specifica che alle spese
necessarie a dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo, si
provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Profili
finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.
La relazione
tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma
realizza anzi economie di gestione ed entrate finanziarie, potenzialmente anche
significative e commisurate al tasso di utilizzo del sistema da parte di enti e
amministrazioni, nonché all’adesione all’iniziativa da parte dei cittadini.
Come esempio richiama i pagamenti effettuati dall’INPS per contante stimando un
risparmio potenziale per l’Amministrazione quantificabile in 82,5 milioni di
euro all’anno. Infine afferma che i costi di realizzazione del sistema saranno
a carico del concessionario e per i costi necessari all’amministrazione del
sistema (monitoraggio e informazione) si provvederà a valere e nei limiti delle
risorse generate dall’intervento normativo.
Con nota del 17
giugno 2010 – in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso
il Senato - il Governo ha ribadito l’impossibilità di verificare gli effetti,
anche in termini positivi, che si potranno produrre a seguito dei provvedimenti
del MEF e ha assicurato che gli stessi verranno emanati nel rispetto
dell’invarianza finanziaria, tenuto conto sia delle entrate conseguite sia dei
tempi di effettuazione delle necessarie spese.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il testo subordina l’attivazione
del servizio nazionale per i pagamenti su carte elettroniche istituzionali
all’emanazione, da parte del MEF, dei provvedimenti amministrativi di
regolazione dell’attività. Ciò premesso, si rileva tuttavia che non sono
forniti gli elementi di dettaglio necessari a quantificare l’entità dei costi
di attivazione e di funzionamento del sistema. Si segnala pertanto
l’opportunità di acquisire tali elementi.
Andrebbe inoltre chiarito se il meccanismo di
finanziamento delineato dal testo sia effettivamente idoneo a garantire
l’integrale copertura delle spese di attivazione del sistema, anche sotto il
profilo della necessaria coerenza temporale tra acquisizione delle risorse e
determinazione degli oneri. A tal fine, andrebbe fornita una stima circa i
presumibili introiti di competenza del MEF, risultanti dall’applicazione di una
percentuale delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del
servizio.
Si rileva, sul punto, che non appare confermata dal testo l’affermazione
– contenuta nella relazione tecnica - secondo la quale “ i costi di
realizzazione del sistema saranno a carico del concessionario”. Il comma 4, al
contrario, dispone che alle spese attuative della nuova disciplina si provveda
“con la quota di competenza del Ministero dell’economia”.
Non risulta evidente, infine, come sia stata
ottenuta la misura del risparmio
potenziale quantificato in 82,5 milioni di euro attribuibile ai soli pagamenti
effettuati in contanti dall’INPS.
Documenti
all’esame delle istituzioni dell’UE
Il
19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245) che rientra tra le iniziative di “Europa
2020”; tra le azioni fondamentali da intraprendere, la Commissione indica, tra
l’altro, la creazione di un mercato unico digitale, da ottenere tramite
l’eliminazione delle barriere normative e l’agevolazione delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici,
il cui mercato è ancora frammentato dai confini nazionali.
La
Commissione intende:
§ garantire
il completamento dell'area di pagamento
unica in euro (SEPA), facilitando la creazione di un quadro europeo
interoperabile di fatturazione elettronica, pubblicando una comunicazione e
creando un forum su tale materia;
§ proporre
nel 2011 una revisione della direttiva sulla firma elettronica, al fine
di istituire un quadro normativo per il riconoscimento e l'interoperabilità
transfrontalieri di sistemi di autenticazione elettronica sicuri.
Il Consiglio Ecofin del 13 luglio 2010 ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, concernente le norme in materia di fatturazione IVA (COM(2009)21) con particolare riferimento alla fatturazione elettronica.
4-bis. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le
disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di
armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre
2009, n. 196, dal 1o gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie
al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio
relativamente alle competenze accessorie, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali
dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei
pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche
e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il
solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a
pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in
cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con
l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono
essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui
al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti
delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non
andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano
gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le
medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che
delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al
personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le
attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto
dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento
delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al
pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente
breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori
dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per
ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli
stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al
comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le
medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione
ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione
collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento
riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai
commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera
c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della
quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.
I commi da 4-bis a 4-sexies recano disposizioni volte a definire i criteri di iscrizione contabile e di imputazione ai capitoli di bilancio delle poste finanziarie relative al cedolino unico, come istituito dall’articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010 (L. n. 196 del 2009), nonché a dettare – ai commi da 4-septies a 4-nonies - una specifica disciplina per i pagamenti mediante il cedolino unico per il personale scolastico. Scopo delle disposizioni, come precisa la relazione tecnica (per il cui esame si rinvia alla parte che segue, concernente i profili finanziari), è anche di agevolare il perseguimento del maggior gettito affidato dalla predetta legge finanziaria alla disposizione citata, nonché di acquisire ulteriori risparmi con riguardo alle norme, introdotte dalle disposizioni in esame, concernenti il cedolino per il personale della scuola.
Si ricorda che il comma 197 citato ha disposto, a partire dal mese di novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e di quelle accessorie in un cedolino unico per il personale della amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per il pagamento dei propri dipendenti. La norma incide soprattutto sulle competenze accessorie, quali gli straordinari ed i fondi incentivanti, che vengono generalmente pagate con modalità diverse da quelle informatiche e che verranno, a seguito della nuova disciplina, pagate contestualmente alle competenze con l’unico strumento del cedolino.
In particolare il comma 4-bis dispone la non applicabilità, per le amministrazioni cui si applica il comma 197 sopradetto, a decorrere dal 1°gennaio 2011 – presumibilmente per ragioni di compatibilità rispetto alla nuova disciplina ora predisposta dalle norme in esame - delle disposizioni in materia di stipendi ed altre retribuzioni dettate dall’articolo 383 del R.D. n. 827 del 1924[50].
Tale norma interviene in materia di deleghe da parte dei pubblici impiegati, nei confronti di appositi dipendenti del medesimo ufficio allo scopo incaricati, alla riscossione ed al rilascio di quietanza degli emolumenti.
Il comma 4-ter dispone che le competenze fisse ed accessorie erogate al personale delle amministrazioni centrali dello Stato siano imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui sono pagate; le eventuali somme rimaste da pagare vanno versate all’entrata per essere poi riassegnate nell’anno successivo. Ulteriori disposizioni contabili sono dettate con il comma 4-quater , in cui si stabilisce che i pagamenti in questione vanno emessi con riferimento soltanto al capitolo di bilancio di pertinenza; l’imputazione agli articoli in cui si ripartisce il capitolo deve essere effettuata solo successivamente all’avvenuto pagamento. Per quanto concerne i pagamenti non andati a buon fine, il comma 4-quinquies ne dispone il versamento all’entrata, ai fini della successiva rassegnazione, nell’ambito dello specifico piano gestionale, ai pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione del titolo di pagamento.
Il comma 4-sexies è volto a definire le procedure di determinazione delle competenze accessorie delle strutture periferiche di ciascuna amministrazione, stabilendo che con decreto del Ministro competente venga determinata la dotazione finanziaria annuale per tali strutture, che costituisce il limite entro il quale le stesse devono programmare la propria attività. Nel vincolo di tali limiti la dotazione medesima andrà poi successivamente ripartita ed erogata (il comma utilizza il termine “definita”) in base alla contrattazione collettiva integrativa.
Per quanto concerne il personale della scuola, il comma 4-septies stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie debba essere effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite lo strumento degli ordini collettivi di pagamento previsti dal D.M. 31 ottobre 2002[51]. Viene precisato che quanto disposto dal presente comma è disposto a modifica di quanto dispone attualmente l’articolo 1, comma 601, della L.296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede l’assegnazione diretta di alcuni specifici Fondi[52] alle istituzioni scolastiche. E’ fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, che continua ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole[53].
Al riguardo, poiché
il nuovo di sistema di pagamenti disposto dal comma 4-septies in esame interviene
“a modifica”, come recita il comma medesimo, del meccanismo risultante dal
comma 601 dell’articolo 1 L. 296/2006, si segnala l’opportunità di una modifica
espressa di tale ultima norma..
Il comma 4-octies prevede che per ciascuna istituzione scolastica debba essere fissata annualmente,con apposito D.M., la dotazione finanziaria per le competenze accessorie del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici. Tale dotazione verrà poi ripartita ed erogata (anche qui il comma utilizza il termine “definita”) in base a criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Infine il comma 4-novies rimanda ad un successivo decreto ministeriale eventuali modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 1° febbraio 2001 n. 44.
Infine il comma 4-decies in esame reca disposizioni in merito alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai precedenti commi da 4-septies a 4-octies che dispongono una specifica disciplina per i pagamenti mediante cedolino unico per il personale scolastico.
In particolare il comma dispone che esse concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale verranno attuate le disposizioni di cui al successivo articolo 42 che reca la disciplina delle reti di impresa (cui si rinvia).
La norma precisa che le somme destinate alle reti
di impresa devono considerarsi al netto di quanto disposto dall’articolo 55,
comma 7-bis, lett. c) che prevede
dell’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4,
commi 4-bis e 4-undecies (che includono pertanto i predetti commi da 4-septies a 4-octies) in materia di cedolino unico, i quali costituiscono
prioritariamente la parziale copertura, pari a 5.772.720 euro per il 2011 e
5.000.000 per il 2012, degli oneri recati dai commi da 5-bis a 5-septies
dell’articolo 55, in materia di spesa per il personale militare.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive
alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate |
0 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
0 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
0 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento reca un’ulteriore riga riferita all’articolo 42 che utilizza,
secondo quanto esposto dallo stesso allegato, parte delle entrate derivanti dai
commi in esame. La riga in questione esplicita i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese – Fondo reti di imprese |
0 |
1,9 |
2,6 |
7,6 |
0 |
1,9 |
2,6 |
7,6 |
0 |
1,9 |
2,6 |
7,6 |
La relazione
tecnica La RT, allegata all’emendamento[54] che ha introdotto
i commi da 4-bis a 4-decies, afferma che la modifica comporta
una radicale semplificazione nelle procedure di pagamento degli emolumenti
complessivi che compongono la retribuzione dei dipendenti pubblici il cui
stipendio è pagato attraverso il Service Personale Tesoro del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di circa 1,5 milioni di dipendenti
pubblici di cui la gran parte è costituita dal personale della scuola.
L’emendamento favorisce il processo di attuazione delle disposizioni introduttive
del cosiddetto “cedolino unico” a fronte delle quali sono previste maggiori
entrate tributarie nel 2011 per 200 milioni di euro.
La relazione tecnica riferisce, inoltre, che le disposizioni semplificano
la gestione dei capitoli di bilancio ed accrescono la capacità di controllo
sulla spesa.
La relazione tecnica afferma, altresì, che l’emendamento, nell’ambito
del comparto scuola consente di conservare in bilancio le somme che attualmente
vengono versate dal Ministero dell’Istruzione presso i conti correnti bancari
delle singole scuole e lì giacenti fino all’effettivo pagamento al dipendente.
Ciò implica una riduzione del fabbisogno e della spesa per il finanziamento del
debito, che prudenzialmente non viene quantificata.
L’applicazione dell’emendamento per il comparto scuola ha poi una
seconda conseguenza. Per il solo primo anno d'applicazione, si osserverà,
secondo la relazione tecnica, una minore spesa pari alle economie
complessivamente realizzate dalle scuole sui propri fondi d'istituto. Ciò perché
le economie realizzate dalle singole scuole sul proprio fondo sono
ricontrattate sul fondo successivo e sono eventualmente pagate quindi con
dodici mesi di ritardo. Né il costituendo fondo dovrà caricarsi dei residui
corrispondenti alle economie degli anni precedenti, considerato che questi
rimangono a carico dei bilanci delle scuole. Trattandosi, tuttavia, di somme
una tantum, prudenzialmente, si ritiene opportuno non quantificarne gli effetti
ai fini del bilancio dello stato.
Infine, si deve considerare che la centralizzazione dei pagamenti delle
competenze accessorie nel comparto scuola consentirà un recupero di gettito
tributario e contributivo che, per diversi motivi, non viene acquisito
all’erario e che può essere stimato, in via prudenziale, limitatamente alla
componente tributaria, nello 0,5% dell’ammontare dei “compensi ed indennità per
il miglioramento dell’offerta formativa”, pari a 1.524 milioni di euro come
previsto dal CCNL del comparto relativo all’anno 2010. Pertanto, si stima un
effetto di maggiori ritenute pari a 7,62 milioni di euro annui dal 2011.
Infine, la relazione specifica che le maggiori entrate, derivanti dai
commi da 4-bis a 4-nonies, sono
destinate a fronteggiare in parte l'onere di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies (c.d. mini naja), nella misura fissata dall'articolo 55,
comma 7-bis, lettera c)[55], e per la parte residuale,
pari a circa 1,9 milioni per il 2011, 2,6 milioni per il 2012 e 7,6 milioni per
il 2013 concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale
sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.
1. Per gli anni 2011, 2012
e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con
riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno
autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati
al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo
sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che
verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici
degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.
L'articolo 5
apre il Capo II del provvedimento in esame recante riduzioni del costo degli
apparati politici ed amministrativi. Esso riguarda, in particolare, gli organi costituzionali e di governo e gli apparati politici.
Il comma 1,
prevede che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che
saranno, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
deliberate per gli anni 2011, 2012 e 2013, da Presidenza della Repubblica, Senato,
Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al
bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 398/2003[56].
L'articolo 44 del suddetto D.P.R. 398/2003 ha appunto istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione
del Fondo. Ai sensi del successivo art. 45, sono conferiti al Fondo:
-
i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce
le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il
prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di
partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi
delle disposizioni vigenti;
-
gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato;
-
il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti
stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
-
le eventuali assegnazioni da parte del Ministero; i proventi derivanti
da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al
conseguimento delle finalità del Fondo;
-
i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari
confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte
illecitamente alla pubblica amministrazione.
In ordine alla riduzione di spesa disposta dal comma in commento, rileva anche quanto previsto all’articolo 2 del presente provvedimento che dispone, tra l’altro, la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, relative alle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun ministero. Tali riduzioni sono comprensive anche delle riduzioni di spesa disposte dagli organi costituzionali dal presente comma, fatte salve, come specificato nell’articolo 2, sia le modalità di individuazione delle riduzioni (che sono deliberate autonomamente da tali organi), sia il vincolo di destinazione (a riduzione del debito pubblico).
Si ricorda in proposito che gli organi costituzionali oggetto della disposizione in commento godono di autonomia contabile: il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascun degli organi citati che approvano il proprio bilancio interno. L’ammontare delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e precisamente nell’unità previsionale di base 21.1.3 nell’ambito della missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1.1. Nel Bilancio 2010 tale u.p.b. reca uno stanziamento di competenza pari a 1.985,9 milioni di euro.
Il comma in esame, prevede, inoltre, che al
medesimo Fondo di ammortamento dei titoli di Stato verranno altresì riassegnati
gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate
dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi
indicati nell’articolo 121 della Costituzione, ossia Consiglio regionale, Giunta
e Presidente della Giunta.
Il trattamento economico degli organi regionali è stato oggetto negli ultimi anni di interventi normativi finalizzati alla loro riduzione.
Si ricorda, in particolare, l’articolo 61, comma 16, del decreto-legge 112/2008[57],dove si prevede che, entro il 2008, le regioni adottano disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi. La disposizione riporta un elenco non tassativo delle misure di carattere normativo o amministrativo finalizzate alla riduzione delle spese, tra le quali, la diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi.
Più recentemente, l’articolo 3 del decreto-legge n. 2/2010[58], sempre ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, ha fissato un tetto massimo dell’importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.
In proposito, si ricorda che la legge 10 febbraio 1953, n. 62[59] demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti.
Nel vigente quadro normativo, gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l’assegno vitalizio. Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura.
La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzata:
-
indennità di carica e di funzione;
Nella maggior parte delle regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata «indennità di carica»[60], è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l’altra, indicata come «indennità di funzione» si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse[61].
-
diaria per rimborso spese determinate in misura forfettaria;
-
rimborso di spese commisurate a servizi (autostrada, taxi…);
-
trattamento di missione;
-
indennità di fine mandato;
-
assegno vitalizio;
-
assicurazione contro infortuni e
invalidità.
Anche il trattamento
economico del Presidente e dei membri della Giunta regionale è fissato
dalla legge regionale.
In materia di indennità dei consiglieri regionali, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (L. 266/2005, art. 1, co. 54).
Secondo la Corte, «la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e
funzionamento degli organi regionali) demanda la fissazione delle indennità
spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi
regionali e ai rispettivi statuti [...]. Il censurato comma 54, nel fissare la
riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici
regionali “nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 settembre 2005»”, pone un precetto specifico e puntuale,
comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei
poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n.
417 del 2005). La legge statale può
prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa
pubblica), non imporre alle Regioni
minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi. Ciò si risolve «in un'indebita invasione dell'area riservata
dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali» (si vedano, tra le molte, le
sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)”.
Nella sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali.
Dopo aver ribadito il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).», la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l’adozione da parte delle regioni, entro sei mesi, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all’anno precedente (L. 296/2006, art. 1, commi 721-723). L'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, riconducibile all'esercizio della competenza a dettare princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, può infatti comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.
Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma (L. 296/2006, art. 1, comma 730), ritenuta specifica e di dettaglio, che estendeva alle regioni alcune disposizioni relative alla fissazione dei compensi e degli emolumenti del presidente e dei consiglieri di amministrazione delle società a partecipazione pubblica ed al numero dei consiglieri di amministrazione delle predette società.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma.
La relazione
tecnica specifica che le variazioni di entrata dovute al riversamento delle
riduzioni di spesa conseguite dagli organi costituzionale e dalle Regioni non sono
quantificabili e che le stesse andranno, come specificato dalla disposizione,
interamente a riduzione del debito.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
2. A decorrere dal 1o
gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del
10 per cento.
L'articolo 5, comma 2, riduce del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento, di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 212/1952[62].
La norma attenua la differenza di trattamento
venutosi a creare con la decurtazione del 30% dello stipendio di ministri e
sottosegretari che siano anche parlamentari
disposta dalla legge 269/2006 (vedi oltre).
La disposizione della legge 212/1952 sopra
richiamata prevede che ai ministri segretari di Stato e ai sottosegretari di
Stato è attribuito uno stipendio
pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il
personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.
La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento
riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, 2 ministri e 7 sottosegretari,
per complessive 9 unità.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952, ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923[63].
Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50%.
Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari[64].
Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l’indennità parlamentare.
La L. 418/1999[65], all’art. 1, ha stabilito che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l’indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l’indennità ex legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall’art. 1, co. 52, della L. 266/2005[66]. Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 375)[67] ha stabilito che per 5 anni a partire dal 2008 nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non vengano applicati gli adeguamenti retributivi annuali previsti per i magistrati dall’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998.
L’indennità pari a quella parlamentare spettante ai ministri per il 2010 è calcolata in 135.231 euro, non esattamente coincidente con l’indennità spettante ai parlamentari, pari a 140.444 euro[68].
L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10% dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[69]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005)[70]. Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.
L’art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.
Il trattamento economico di ministri e sottosegretari, spettante per il 2010, è riportato nella tabella che segue. Nel calcolo non è compresa la riduzione disposta dal decreto-legge in commento che avrà effetto a partire dal 2011.
Trattamento economico annuo lordo dei membri del Governo dal 1° gennaio
2010
2010 |
Stipendio |
I.I.S.* |
Totale |
Ministro parlamentare |
41.408 |
8.796 |
50.204 |
Sottosegretario parlamentare |
33.911 |
7.808 |
41.719 |
Ministro non parlamentare |
59.154 |
12.566 |
71.720 |
Sottosegretario
non parlamentare |
48.444 |
11.154 |
59.598 |
* I.I.S.:
indennità integrativa speciale
Fonte: Ragioneria generale dello Stato, luglio
2010. Gli importi sono in euro e sono comprensivi della 13ª mensilità.
Alle somme suindicate vanno applicate la ritenuta per gli oneri
previdenziali (nella misura del 9,75%) e la ritenuta erariale (che è in funzione dell’aliquota
contributiva di ciascun soggetto).
Come accennato, la riduzione del 30% degli emolumenti dei ministri e sottosegretari disposta nel 2006 non si applica ai membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all’indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 575 della L. 296/2006), anche l’indennità corrispondente a quella parlamentare ex L. 418/1999.
I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980[71] (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese Compensi
Ministri |
0 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
La relazione
tecnica specifica che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo
attualmente in carica, 2 Ministri e 7 Sottosegretari di Stato, per complessive
9 unità. La minore spesa annua di 0,07 milioni di euro è stata valutata
considerando gli emolumenti che compongono il trattamento economico di soggetti
interessati (stipendio e indennità integrativa speciale). I dati utilizzati per
le quantificazioni sono riepilogati nella tabella che segue[72].
|
Unità |
Trattamento economico (lordo amministrazione) |
Riduzione 10 per cento |
Risparmio |
Ministri |
2 |
92.319 |
9.232 |
18.464 |
Sottosegretari |
7 |
76.717 |
7.672 |
53.702 |
Totale |
9 |
|
|
72.165 |
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
3. A decorrere dal 1o
gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei
componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono
ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del
2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i
gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo
periodo.
L'articolo 5, comma 3, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature e precisamente:
§
Consiglio superiore della magistratura;
§
Consiglio di presidenza della magistratura
amministrativa;
§
Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
§
Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
§
Consiglio della magistratura militare.
La riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio, intendendosi, presumibilmente,
che la riduzione è operata esclusivamente sull’indennità prevista per
retribuire la partecipazione a tali organi e non anche sulla retribuzione
derivante dall’eventuale rapporto di lavoro in essere dei loro componenti.
Eventuali gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera,
come previsto dall’articolo 6, comma 2, del presente provvedimento.
Una riduzione del 10% dei compensi di tali organi è
stata disposta dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 62). In
quell’occasione è stata prevista anche la riduzione dei compensi dei membri del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana[73].
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di rilievo costituzionale previsto dall’articolo 99 della Costituzione svolge funzioni di consulenza delle Camere e del Governo e ha il potere di proporre al Parlamento progetti di legge nelle materie economiche e sociali.
Il CNEL è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive in proporzione alla loro importanza.
La composizione e le funzioni del CNEL sono disciplinate dalla legge n. 936/1986[74].
Il Presidente del CNEL è nominato, al di fuori dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il CNEL è composto da 121 consiglieri (oltre il Presidente):
- 12 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- 99 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali 44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 18 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 37 rappresentanti delle imprese.
I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
L’indennità dei componenti è deliberata annualmente con deliberazione
del CNEL. Oltre all’indennità, è previsto un trattamento di missione e un
trattamento accessorio per i componenti non residenti a Roma (D.P.R. 20 gennaio
2009, Approvazione del regolamento per la
revisione delle indennità al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) a seguito della riforma della legge 195/1958[75] introdotta dalla legge 44/2002 è attualmente composto da 27 membri:
- il Presidente della Repubblica, che lo presiede;
- il Primo Presidente della Corte di cassazione;
- il Procuratore generale della Corte di cassazione;
- 16 magistrati eletti dai magistrati ordinari;
- 8 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.
Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la stessa Corte, presidente delle Corti d'appello e procuratore generale presso le stesse Corti). Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità (L. 195/1958, art. 40)[76].
Attualmente la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è definita dalla legge 186/1982[77], secondo la quale ne fanno parte:
- il Presidente del Consiglio di Stato (membro di diritto) che lo presiede;
- 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e 6 in servizio presso i TAR, eletti da tutti i magistrati dei rispettivi organi;
- 4 cittadini eletti, due dalla Camera e due dal Senato, tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale.
Il Consiglio di presidenza ha compiti relativi sia ai provvedimenti disciplinari e allo stato giuridico dei magistrati (trasferimenti, promozioni ecc.), sia all’organizzazione interna, tra cui la predisposizione dei criteri per la ripartizioni degli affari tra le sezioni del Consiglio di Stato e tra i TAR e per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati, l’elaborazione di proposte di adeguamento e ammodernamento delle strutture e dei servizi.
In virtù del rinvio operato dalla citata legge 186 (art. 7, comma 5), ai componenti non magistrati si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previste per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti (vedi oltre).
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha compiti e funzioni simili a quelli della giustizia amministrativa. Tale organo è stato recentemente riformato ad opera dell’art. 11 della legge 15/2009[78], che ne ha modificato anche la composizione riducendone il numero dei membri da 17 a 11. L’attuale composizione è la seguente:
- il Presidente della Corte;
- il Presidente aggiunto;
- il Procuratore generale;
- 4 rappresentanti del Parlamento eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato;
- 4 magistrati eletti dai magistrati contabili (in precedenza erano 10).
Il trattamento economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento (L. 117/1988, art. 12)[79].
Il Consiglio della magistratura militare (CMM) è l'organo di autogoverno della magistratura militare. Istituito con la legge n. 561 del 1988[80], ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Esso è composto da:
- il Primo Presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
- il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
- 2 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
- 1 componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.
Anche in questo caso la composizione del Consiglio è stata riformata di recente, prima ad opera della legge finanziaria 2008 che ha ridotto i componenti eletti dai magistrati da 5 a 4 e quelli di nomina parlamentare da 2 a 1[81] e poi dal decreto-legge 78/2009 che ha ulteriormente ridotto la componente togata[82].
Il trattamento economico del componente non magistrato è stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economa e delle finanze tesoro,
avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei
componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento
(art. 1, co. 6, L. 561/1988).
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno dei giudici delle commissioni tributarie regionali e provinciali è composto da 15 membri (D.Lgs. 545/1992[83]):
- 11 componenti eletti dai giudici tributari;
- 4 componenti eletti dal Parlamento, 2 dalla Camera e 2 dal Senato tra professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 12 anni.
I componenti del consiglio di presidenza conservano la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C (art. 27, co. 1, D.Lgs. 545/1992).
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione
tecnica non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che non risultano evidenti i motivi
della mancata quantificazione dei risparmi, seppur esigui, recati dalla norma
in esame.
Articolo 5, comma 4
(Riduzione dei rimborsi delle spese elettorali
sostenute dai partiti politici )
4. A decorrere dal primo
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5
primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed
è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
L'articolo 5,
comma 4, riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi
delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per
il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
L'art. 1, comma 5, della legge n. 157/1999[84] dispone che
l'ammontare dei fondi per i rimborsi è pari, per ciascun anno di legislatura
degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo
di euro 1,00 per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.
La disposizione in esame riduce del 10% il suddetto
importo di 1 euro, a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del
Parlamento europeo e dei consigli regionali.
La disposizione in esame, inoltre, abroga l'art. 1,
comma 6, quarto periodo, della suddetta legge 157/1999, che prevede che il
versamento della quota annua di rimborso sia effettuato anche nel caso in cui
sia trascorsa una frazione di anno. In altri termini, si prevede l'interruzione
dell'erogazione dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato dei predetti
organi collegiali.
La disciplina dei rimborsi per
le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999, anche
attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da
assegnare, alla L. 515/1993[85] ed alla L.
43/1995[86] (v. infra).
Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese
si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:
-
Camera
dei deputati;
-
Senato
della Repubblica;
-
Parlamento
europeo;
-
Consigli
regionali.
I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti
politici aventi diritto, quattro fondi,
connessi al rinnovo dei sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).
L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari,
per ciascun anno di legislatura degli
organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali
per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3
e 5).
Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in
campagna elettorale nella circoscrizione
Estero sono state recentemente introdotte specifiche disposizioni[87]. Esse
prevedono l’incremento dell’ammontare
dei due fondi relativi alle spese
elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative
alle formazioni politiche concorrenti per tali consultazioni elettorali nella
circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).
Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[88].
Sono escluse dal rimborso le
campagne per le elezioni comunali e
provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’insieme dei cui
componenti forma il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[89].
La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative
ai referendum
abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum
costituzionali ex art. 138 della
Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori
un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per
il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra
minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari
complessivamente a 2.582.285 euro annui.
Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese
elettorali, il contributo è versato per
ciascun anno di legislatura degli organi interessati entro il 31 luglio di
ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 273/2005[90], in caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati
il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. L'erogazione
dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati
per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei
referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il
rinnovo del Senato della Repubblica.
La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. n. 157 del 1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275)[91].
In conseguenza di tale riduzione attualmente lo stanziamento di competenza per i fondi
relativi ai rimborsi delle spese elettorali ammonta a 184.319.044 euro[92].
Si segnala che è
all’esame della Camera una proposta di legge (A.C. 17) in materia di rimborsi
elettorali ai partiti politici. Tale proposta prevede la riapertura del termine
previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di
rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che
hanno preso parte alle elezioni politiche dell’aprile 2008.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese rimborsi
elettorali |
0 |
0 |
0,03 |
10,8 |
0 |
0 |
0,03 |
10,8 |
0 |
0 |
0,03 |
10,8 |
La relazione
tecnica ribadisce che la norma comporta una riduzione delle risorse destinate
ai rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
La relazione tecnica quantifica i risparmi considerando gli effetti
conseguenti la riduzione del 10% agli importi dei rimborsi previsti dalla legge
n. 157/1999. I risparmi sono crescenti nel tempo in relazione al progressivo rinnovo
delle assemblee il cui mandato verrà a scadenza a decorrere dal 2012. La
relazione tecnica assume che a regime, dal 2015, la minore spesa sarà pari a
circa 20 milioni di euro. La norma prevede anche l'interruzione dell'erogazione
dei rimborsi relativi a consultazioni elettorali per le quali si sia verificata
la fine anticipata della legislatura. La quantificazione non considera i
possibili risparmi derivanti da eventuali elezioni anticipate. Il prospetto che
segue stima le minori spese rivenienti dalle norme in esame.
(milioni di euro)
|
2011 |
2012 |
2013 |
Senato |
- |
- |
5,1 |
Camera |
- |
- |
5,1 |
Parlamento europeo |
- |
- |
- |
Regioni a statuto ordinario |
- |
0,03 |
- |
Sicilia |
- |
- |
0,5 |
Valle d’Aosta |
- |
- |
0 |
Friuli |
- |
- |
0,1 |
Trentino alto Adige |
- |
- |
- |
Sardegna |
- |
- |
- |
Totale |
- |
0,03 |
10,8 |
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Si
osserva, peraltro, che il risparmio di 0,03 milioni di euro stimato per il 2012
con riferimento alle Regioni a statuto ordinario dovrebbe, presumibilmente,
essere proiettato anche sul 2013 dal momento che, una volta tenutosi il rinnovo
delle assemblee regionali in questione, la quota annuale dei rimborsi
sembrerebbe risultare definitivamente ridotta.
Articolo 5, comma 5
(Limiti ai conferimenti per incarichi
delle pubbliche amministrazioni)
5. Ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche
elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
L'articolo 5, comma 5, stabilisce che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009[93], inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Un analogo limite all’importo unitario del gettone di presenza (pari anch’esso a 30 euro) è fissato in via generale dall’articolo 6 che stabilisce tale tetto per la partecipazione agli organi collegiali della pubblica amministrazione (comma 1) e degli enti che ricevono contributi dallo Stato (comma 2).
Si rileva
tuttavia che mentre le disposizioni dell’articolo 6 sopra richiamate fanno
riferimento all’importo per “seduta giornaliera”, il comma in esame fissa il
tetto per “seduta”.
La L. 196/2009 richiamata afferma che la ricognizione delle
amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio
provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.
L'art. 1 della suddetta legge 196 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti
responsabilità. Ai fini della medesima legge 196/2009, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il
settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT
sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata
annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 luglio.
L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento ex art. 1, comma 3, della legge
196/2009.
Tuttavia, si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria per il 2005).
Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea,
indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005
- 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla
legge finanziaria per il 2005 e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di
ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti
previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione
previsionale e programmatica.
L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione
tecnica non considera la norma.
In relazione ad una
richiesta di fornire una quantificazione, anche di massima, dei possibili
risparmi rivenienti dalla norma, avanzata in prima lettura al
Senato, la Ragioneria generale dello Stato nella nota del 17 giugno ha
affermato di non disporre degli elementi necessari per una quantificazione e
che le economie potranno essere compiutamente definite solo a consuntivo.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione atteso che
le eventuali economie non sono scontate nei saldi.
Articolo 5, commi 6-11
(Riduzione dei costi della politica
locale)
6. All'articolo 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati
dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità
massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo
presidente »;
b) al comma 8:
2) è soppressa la lettera e);
7. Con decreto del Ministro
dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del
citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di
una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001
e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001
e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i
restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della
presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo
decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui
al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme
associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e
funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni,
indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «i gettoni di
presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque
denominato»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello
dovuto per spese di indennità di missione,».
9. All'articolo 84 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle
seguenti: «è dovuto»;
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso
forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
10. Soppresso
11. Chi è eletto o nominato
in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere
più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
La seconda parte dell’articolo 5, (commi da 6 a 11), modificata nel corso dell’esame del Senato, è finalizzata al contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali.
Tra gli interventi più rilevanti:
§ la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali;
§ l’abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali;
§ l’introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi.
Nella versione originaria e vigente del decreto-legge, con una serie di modifiche al testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) viene, tra l’altro, istituita un’indennità di funzione onnicomprensiva e sostitutiva dei gettoni di presenza. Nel corso dell’esame del Senato, sono state – tra l’altro - reinserite le previsioni relative ai gettoni di presenza, sopprimendo le disposizioni del decreto-legge in esame, a loro volta soppressive delle pertinenti disposizioni del TUEL.
In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 82 del TUEL.
Le modifiche apportate sono le seguenti:
§ viene soppressa la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare, come per i consiglieri comunali e provinciali, il quarto dell’indennità del rispettivo presidente;
§
è soppressa la parametrazione dell'indennità dei
presidenti della provincia e dei sindaco al trattamento economico fondamentale
del segretario generale dei rispettivi enti.
Nella formulazione vigente, viene istituita un’indennità di funzione sostitutiva dei gettoni di presenza, soppressa nel corso dell’esame parlamentare.
Il comma 7 affida
ad un decreto del Ministro dell'interno
sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametrali rapportate
inversamente al fattore demografico, sia la quantificazione del gettone di
presenza come modificato dal comma precedente. La riduzione è valida almeno per
un triennio.
In particolare, si prevede che, con decreto del
Ministro dell'Interno, adottato ai sensi del sopra riportato articolo 82, comma
8, del T.U.E.L., entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legge qui in esame, gli importi delle indennità già determinate ai
sensi dello stesso comma 8, siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una percentuale pari a:
§
il 3 per cento per i comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;
§
il 7 per cento per i comuni con popolazione tra
15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un
milione di abitanti;
§
il 10 per cento per i restanti comuni e per le
restanti province.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione
in esame i comuni con meno di 1.000 abitanti.
L’emanando decreto ministeriale dovrà pertanto modificare il vigente decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119 adottato in attuazione del citato comma 8.
Il limite di
efficacia temporale disposto dalla norma per le riduzioni operate (“non
inferiore a tre anni”) lascia un’amplia discrezionalità attuativa al decreto
ministeriale.
Il comma vieta infine di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.
Si osserva
che quest’ultima disposizione andrebbe coordinata con il comma 1 dell’art. 82
TUEL che dispone l’erogazione di una indennità di funzione, oltre che per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i presidenti
dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli
organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle città metropolitane, anche per il presidente della comunità
montana e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità montane, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
Il comma 1 dell’articolo 82 TUEL attribuisce un’indennità di funzione ai seguenti componenti degli organi esecutivi e consiliari:
-
sindaco;
-
presidente
della provincia;
-
sindaco
metropolitano;
-
presidente
di comunità montana;
-
presidente
del consiglio circoscrizionale nei soli comuni capoluogo di provincia;
-
presidente
del consiglio comunale;
-
presidente
del consiglio provinciale.
L’indennità di funzione spetta inoltre ai componenti degli organi esecutivi di:
-
comuni
e loro articolazioni (circoscrizioni), ove previste;
-
province;
-
città
metropolitane;
-
comunità
montane;
-
unioni
di comuni;
-
consorzi
fra enti locali.
Ai sensi del co. 2 dell’art. 82, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni i componenti degli organi elettivi di seguito indicati:
-
consiglieri
comunali;
-
consiglieri
provinciali;
- consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;
- consiglieri delle comunità montane.
Il comma 8,
che modifica l’art. 83 del TUEL, estende, a qualsiasi emolumento previsto dal
capo IV (status degli amministratori
locali) del TUEL, il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, e per i
consiglieri regionali, di percepire (cosiddetto divieto di cumulo). In precedenza il divieto era limitato al solo
gettone di presenza.
Inoltre viene soppressa l’indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori
locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa
all’esercizio delle proprie funzioni.
Il comma 9, attraverso
una novella del’art. 84 del TUEL, sopprime il rimborso - forfetario ed
onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.
Il comma 10,
soppresso dal Senato, elimina il riferimento ai gettoni di presenza contenuto
nell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha abolito
i regimi fiscali particolari per le indennità e gli assegni vitalizi spettanti
ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte
costituzionale, ai consiglieri regionali e ai titolari di cariche elettive
negli enti locali.
Il comma 11
limita ad uno l’emolumento che può percepire chi sia eletto o nominato in più
organi appartenenti a diversi livelli (presumibilmente territoriali) di
governo. L’indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso
titolare.
Ferma
restando la disciplina vigente in tema di incompatibilità, la norma, pur se non
specificato, sembrerebbe applicabile ai soli amministratori locali, in quanto
l’articolo 83 TUEL, come modificato dal comma 8 dell’articolo in esame, dispone
l’assoluto divieto di cumulo da parte di parlamentari nazionali ed europei e
dei consiglieri regionali con le indennità dovute agli amministratori locali.
In tal caso
sembrerebbe opportuno riformulare la disposizione in forma di novella del TUEL.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario, afferma che le misure introdotte sono volte ad ottenere una
riduzione dei costi della politica a livello locale, attraverso la modifica di
talune disposizioni del testo unico sugli enti locali[94].
La relazione
riassume quindi il dettato delle disposizioni, nel testo originario, nei
seguenti termini:
- si prevede che i
consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali abbiano diritto a una
indennità di funzione onnicomprensiva[95], la cui entità non può essere superiore a un quinto[96] di quella massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente;
- si sopprime
l'attribuzione di gettoni di presenza[97] e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non
è dovuta alcuna indennità.
- si prevede che,
con decreto del Ministero dell'Interno, si riducano gli importi delle indennità
attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrate
all'entità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- si prevede la non
attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e
di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di
qualsiasi forma di retribuzione.
- si interviene
sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il
"rimborso forfetario onnicomprensivo" attualmente previsto dalla
normativa vigente.
Quanto agli
effetti finanziari delle disposizioni, la relazione tecnica evidenzia che esse
producono effetti riduttivi sulla spesa a carico degli enti, la cui entità sarà
calcolabile a consuntivo. In ogni caso, le economie di spesa - tenuto conto dei
profili di autonomia costituzionale degli enti locali e delle regole del patto
di stabilità interno - non sono computabili ai fini dei saldi di finanza
pubblica, e sono destinate a incidere in modo positivo sui saldi di bilancio
dei singoli enti.
La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento approvato al
Senato afferma che le modifiche incidono su disposizioni i cui effetti non sono
scontati sui saldi di finanza pubblica. Pertanto anche le modifiche proposte,
di alcune delle quali si sottolinea la portata meramente tecnica, hanno
esclusivamente effetti sulla predetta spesa, incidendo positivamente solo sui
saldi di bilancio dei singoli enti e senza effetti sui saldi di finanza
pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione, convenendo con quanto affermato dalla relazione
tecnica con riferimento all’impossibilità di scontare effetti migliorativi sui
saldi di finanza pubblica in relazione alle economie di spesa delle
amministrazioni locali per la riduzione degli oneri di rappresentanza politica,
appare utile acquisire chiarimenti circa la
necessità di considerare invece nei saldi complessivi del provvedimento,
gli effetti indotti, di segno peggiorativo, derivanti dal minor gettito fiscale
e contributivo conseguente alla riduzione dei compensi agli amministratori
locali.
Nulla da osservare con riferimento alle
modifiche apportate al Senato.
Articolo 6, commi 1-5
(Riduzioni dei costi degli organi
collegiali)
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al
presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero
per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al
consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame
delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subìte dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex
territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi
a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti
enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano
a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche La disposizione del presente
comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo
n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle
università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle
camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti
indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed
assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione
sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle
società.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere
dal 1o gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui
al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento
retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del
Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende
svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla
predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato,
provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a
decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente
comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
L'articolo 6
prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli
apparati amministrativi.
I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei
costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (comma 1) e agli organi collegiali degli
enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10% i compensi
dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche
amministrazione comunque denominate (comma
3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia
autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi
sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma
all'amministrazione di cui egli fa parte (comma
4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di
amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di
tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto
privato (comma 5).
Il comma 1 rende
onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la
partecipazione agli organi collegiali di
cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[98].
Tale disposizione, come posto in evidenza dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni.
Si ricorda a tal proposito che l’art. 29 del D.L. 223/2006[99] ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988[100]) ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2-bis, in particolare, prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo prevedendo il concerto dell’amministrazione competente.
Più specificamente il citato art.
68 del D.L. n.112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle
istituzionali delle Amministrazioni. Il comma
1 esclude dalla proroga (che il
co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una
valutazione di perdurante utilità)
alcune categorie di organismi collegiali.
In ordine a quanto sopra esposto, la norma in
commento fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:
§ istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
§ istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;
§ svolgenti
funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di
organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi
siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
Pertanto, la partecipazione
ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente
al rimborso delle spese sostenute,
ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
Il comma prosegue stabilendo che la disposizione
non si applichi:
1)
alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali;
2)
agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente;
3)
alla struttura tecnica di missione istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti
nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative,
della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4) al consiglio tecnico-scientifico di esperti operante presso il Dipartimento del tesoro, con il compito di svolgere le attività di analisi e di studio nelle materia di competenza del Dipartimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43[101].
Nel corso dell’esame presso il Senato il testo è stato emendato (emendamento 1.10000 del Governo) al fine di escludere dall’applicazione della norma in esame anche la Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex colonie ed in altri Paesi; il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni e la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.
Il comma 2
rende onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in esame, la partecipazione agli organi
collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli
organi medesimi.
La relazione
illustrativa afferma che la disposizione in esame si applica anche agli organi
collegiali di controllo, ma il testo della disposizione si riferisce solo agli
organi di amministrazione.
Premesso che
dal regime sanzionatorio previsto emerge che gli enti in questione possono
essere sia pubblici che privati - regime che, quanto alla responsabilità
erariale dovrebbe essere riferito anche ai soggetti riguardati dal comma 1- si
valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "enti che
comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche".
Come già osservato con riferimento al disposto di
cui al comma 1, la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di
cui al comma 2 comporta esclusivamente
il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e,
qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
La
formulazione impiegata dal comma 2, con riferimento ai gettoni di presenza, è
diversa da quella di cui al comma 1 e, al contrario di questa, non solo pone un
limite all'importo dei gettoni di presenza, ma si presta ad una duplice
interpretazione: nel senso che sembrerebbe vietare l'introduzione di gettoni di
presenza in caso in cui ciò non sia già previsto oppure consentire
l'introduzione di nuovi gettoni di presenza non sottoposti al tetto dei 30 euro.
Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in esame
stabilisce, in primo luogo, che la violazione di quanto sopra previsto determina
responsabilità erariale e che gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli; invece gli enti privati che non
si adeguano a quanto previsto da tale comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, ad
eccezione dell'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per
mille del gettito IRPEF.
L’ultimo periodo di tale comma prevede che le
disposizioni ivi previste non si applichino ai seguenti soggetti:
-
enti previsti nominativamente dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300[102];
-
enti previsti nominativamente dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165[103];
-
università nonché enti e Fondazioni di ricerca e
organismi equiparati;
-
camere di commercio;
-
enti del servizio sanitario nazionale;
-
enti indicati nella tabella C della legge
finanziaria;
-
enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
Le modifiche intervenute nel corso dell’esame
presso il Senato hanno aggiunto all’elencazione sopra riportata: le ONLUS, le
associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonché le società, indicazione,
quest’ultima, il cui tenore appare piuttosto indeterminato.
Il comma 3,
a decorrere dal 1 gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni,
le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità
indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):
- ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
-
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
La norma fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.
Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il
comma in esame prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre
2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
così come ridotti.
Il suindicato comma 58 stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
La norma trova applicazione, allo stesso modo, nei
confronti de:
-
i commissari straordinari di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400[104] (ossia, i
commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare
specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali);
-
gli altri commissari straordinari, comunque
denominati.
Infine si prevede che la riduzione in discussione non
si applica al trattamento retributivo di servizio.
Il comma 4
modifica l'art. 62 del Testo unico delle
disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, in materia di partecipazione
dell'impiegato all'amministrazione di enti e società.
Attualmente, la disposizione in esame prevede che, nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Il comma in esame aggiunge al suddetto art. 62 un
nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di rilascio della suddetta autorizzazione del Consiglio dei Ministri,
i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, per confluire nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale
non dirigenziale.
La nuova previsione si applica anche agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il comma 5
prevede un limite al numero di
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti
pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con
personalità giuridica di diritto privato.
Tali enti ed organismi dovranno infatti adeguare i
rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame:
-
gli organi di amministrazione e di controllo,
ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di
componenti non superiore a 5;
-
gli organi di revisione siano costituiti da un
numero di componenti non superiore a 3.
Si valuti
l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "organismi pubblici,
anche con personalità giuridica di diritto privato".
Le amministrazioni vigilanti devono provvedere
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione con riferimento a
tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di
apportare i suddetti adeguamenti, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il
2008).
L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, richiamata
dal comma in esame, ha previsto l'emanazione,
entro il 31 ottobre 2009, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la
trasformazione o soppressione e la messa in liquidazione, di enti ed organismi
pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo
Stato, anche in forma associativa.
I regolamenti
di cui all'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 dovevano
essere emanati entro il 31 ottobre 2009. Si valuti se occorra indicare un
termine entro il quale le Amministrazioni vigilanti devono provvedere ad
emanare i regolamenti da essa previsti, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 26 del D.L. n.112/2008 come modificato dall’art.10-bis del D.L. n.
194/2009 ai sensi del quale sono soppressi gli enti pubblici non economici di
cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano
oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura.
La mancata adozione dei provvedimenti di
adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma in esame nei
termini indicati determina responsabilità
erariale e tutti gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del provvedimento in esame.
Profili finanziari (commi 1 e 2)
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alle norme.
La relazione tecnica non rileva
effetti finanziari con specifico riferimento ai commi 1 e 2 in esame ed afferma
che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente
quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni
per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di
risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6). In
relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate
dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di
autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha fornito una quantificazione
affermando che gli stessi effetti
potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire
l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede in linea generale il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui
all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei
compensi degli amministratori delle società).
Nel corso
dell’esame presso il Senato il testo dei commi 1 e 2 è stato emendato[105] al fine di
escludere dall’applicazione delle norme alcuni enti ed organismi specificamente
indicati[106].
La successiva relazione
tecnica, allegata al maxiemendamento del Governo, afferma che tutte le
modifiche apportate all’articolo 6 non comportano effetti sui saldi di finanza
pubblica, in quanto i risparmi attesi dall’articolo in questione sono già
inclusi nelle riduzioni previste dall’articolo 2. Resta evidente, secondo la
relazione, che ogni esclusione o deroga rende più difficile il conseguimento
degli obiettivi di risparmio, rispetto ai quali ciascuna amministrazione dovrà
comunque adeguarsi attivando le necessarie misure alternative di contenimento e
di razionalizzazione della spesa[107].
In merito ai
profili di quantificazione, in linea generale si rinvia a quanto osservato
con riferimento al citato articolo 2, nonché – per taluni aspetti formali - al
comma 21 dell’articolo 6.
Appare opportuno, inoltre, che sia chiarito se
l’esclusione di qualsiasi compenso per lo svolgimento delle funzioni affidate
ad organi collegiali possa incidere negativamente sull’efficacia degli
organismi in esame e sull’efficienza delle amministrazioni che se ne avvalgono.
Con specifico riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, volte ad escludere alcuni organismi dall’applicazione delle norme in esame, si osserva che esse potranno determinare – come rilevato dalla stessa relazione tecnica integrativa – difficoltà nel conseguimento degli obiettivi di risparmio. Gli eventuali minori risparmi dovrebbero quindi essere necessariamente compensati dalle amministrazioni interessate (considerato che sono scontati nell’ambito dei tagli delle dotazioni per spese rimodulabili previsti dall’articolo 2). Appare pertanto necessario che il Governo confermi l’effettiva possibilità – per tali amministrazioni – di effettuare le compensazioni necessarie.
Profili finanziari (comma 3)
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione tecnica non rileva
effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame ed afferma, che
i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente
quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni
per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di
risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6).
In relazione ad
eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle
amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di
autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha fornito una quantificazione
affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo.
Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede
in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle
riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al
comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo in esame.
Profili finanziari (comma 4)
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione tecnica non rileva
effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame. La relazione
afferma, infatti, che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli
complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un
taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche
gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri dall’articolo
6). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società
controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni
dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha indicato una
quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati
solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi,
il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di
quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle
società).
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo in esame.
Profili
finanziari (comma 5)
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma.
La relazione tecnica non rileva
effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame. La relazione
afferma, infatti, che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli
complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un
taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche
gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri dall’articolo
6). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società
controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni
dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha indicato una
quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati
solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi,
il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di
quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle
società).
In merito ai
profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato
con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al
comma 21 dell’articolo in esame.
Appare inoltre
opportuno che si confermi che il
dimensionamento degli organi di amministrazione e di controllo fissato
dalla disposizione in esame sia idoneo rispetto alle necessità amministrative
di tutti gli enti pubblici destinatari della norma e non sia suscettibile di
determinare criticità funzionali per alcuni organismi di maggiore
dimensione.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo
comma, del codice civile, dei componenti degli organi di
amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima
scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società quotate e alle loro controllate.
L'articolo 6, comma 6 - modificato nel corso dell’esame al Senato - riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società:
§
inserite
nel conto economico consolidato della P.A.[108];
§ totalmente possedute, alla data del 31 maggio 2010 (entrata in vigore del provvedimento in esame), direttamente o indirettamente - secondo la precisazione introdotta in sede di esame al Senato - dalle pubbliche amministrazioni.
Si tratta – come specificato in sede di esame in prima lettura – della riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo (nel testo originario, consiglio di amministrazione e collegio sindacale), di cui all’articolo 2389, comma 1 c.c., cioè dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Si segnala
che secondo il tenore letterale della disposizione la predetta riduzione dei
compensi si riferisce sia agli organi di amministrazione, sia a quelli di controllo,
mentre il richiamo introdotto nel corso dell’esame al Senato all’articolo 2389,
comma 1, del codice civile riguarda solo il consiglio di amministrazione e il
comitato esecutivo delle società per azioni.
Il secondo periodo specifica che la riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza “del consiglio o del collegio” successiva all’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si osserva
come in tal caso la norma non appare del tutto coordinata con le modifiche
apportate dal Senato, che hanno sostituito il riferimento contenuto nel testo
vigente al “consiglio di amministrazione” e al “collegio sindacale” con quello agli
organi di amministrazione e di controllo.
La riduzione
dei compensi in oggetto non si applica
alle società quotate e - secondo quanto specificato dal Senato - alle loro controllate.
Si ricorda che la
legislazione vigente già prevede vincoli
ai compensi degli organi societari di società non quotate a partecipazione
pubblica, disponendo, in primo luogo, un generale tetto al trattamento
economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di
lavoro dipendente o autonomo(art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).
Per esplicita
previsione normativa tale “tetto retributivo” si applica ai presidenti e ai componenti
di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate[109].
Il trattamento non
può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione [110].
L’applicazione dei
suddetti vincoli è stata da ultimo subordinata all’adozione di un regolamento
governativo attuativo, che non è stato ancora adottato, benché sul relativo
schema sia stato già espresso, nel dicembre 2009, il prescritto parere
parlamentare .
Anche per quanto
attiene i compensi degli organi sociali
di società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
statali – la normativa vigente già prevede una serie di vincoli, ed in
particolare:
-
il divieto di corrispondere gettoni di presenza per i componenti gli
organi societari (articolo 3, comma 12, lettera g), legge n. 244/2007);
-
la riduzione dei compensi
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun
componente dell’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a),
ultimo periodo, legge n. 244/2007);
-
la carica di “sostituto” del presidente deve essere senza compensi
aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2008);
-
sono previsti compensi per le deleghe operative attribuite al presidente e tale compenso è fissato dall’organo
di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2008) e le
deleghe, attribuite, eventualmente unitamente al presidente, ad un solo altro
componente del CDA (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2008);
-
la riduzione della remunerazione dei membri di comitati con funzioni
consultive o di proposta, che comunque possono costituirsi solo in casi
strettamente necessari (articolo 3, comma
12-bis, legge n. 244/2008)[111].
Inoltre, per ciò che
concerne i compensi degli amministratori delle società partecipate dal MEF, vige lo specifico divieto di inserire
clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli
amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici
superiori ad una annualità di indennità (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006,
modificato dall’articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .
Per quanto riguarda
i compensi agli amministratori delle
società partecipate dagli enti locali sono inoltre previsti vincoli
specifici (articolo 1, commi 725-728
legge n. 296/2006, come modificati dall’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 )[112].
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario, non rileva effetti finanziari con riferimento al comma in
esame, ricordando che ad esso non si applica l’obbligo di riversamento
all’erario dei relativi risparmi previsto dal successivo comma 21[113].
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
Con riferimento ai possibili effetti della norma, si rileva che, non
applicandosi al comma in esame l’obbligo di riversamento all’erario dei
risparmi, previsto dal citato comma 21, questi potranno essere interamente
trattenuti all’interno dei bilanci autonomi delle società e utilizzati per
altra finalità di spesa. E’ presumibile, pertanto, che dalla norma non saranno
conseguiti effetti di risparmio nemmeno in sede di consuntivo.
7. Al fine di valorizzare
le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e
alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al
20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno
2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per
un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro
pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di
giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla
preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione,
sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia
possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso
gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario
di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi
per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le
magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi
organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati
dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per
i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi
all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali
previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
9. A decorrere dall'anno
2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese
per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la
possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi
7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della
spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché
per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno
2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese
per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di
pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei
vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari,
nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito
pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed
agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa
effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i
limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26
luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dall'anno
2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata
dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle
Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno
2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché
per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in
essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
I commi da 7
a 10 dell'articolo 6 prevedono
riduzioni alle spese – sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti
al conto economico consolidato della P.A.[114], incluse le
autorità indipendenti[115] – effettuate
per studi e consulenze (comma 7), pubbliche relazioni, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza (comma 8), nonché il divieto di spese per
sponsorizzazioni (comma 9).
Ai medesimi principi di riduzione si devono
conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT
(comma 11).
In particolare, il comma 7 riduce, a decorrere dal
2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza,
compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che
essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell'anno 2009.
L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma in esame
costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.
Per esplicita previsione del comma, la riduzione in esame non si applica i seguenti soggetti:
§
università;
§
enti e
fondazioni di ricerca ed enti equiparati
§
agli incarichi
di studio e consulenza connessi ai
processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario. Tale ultima esclusione è stata introdotta
nel corso dell’esame al Senato.
§
Si ricorda, a
tale ultimo riguardo, che – ai sensi la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, comma
467)[116] – gli incarichi di consulenza conferiti per lo
svolgimento di attività propedeutiche alla dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze
sono stati esclusi dalla disciplina di limitazione alle spese per consulenza
delle pubbliche amministrazioni, disposta dall’articolo 1, comma 9 della legge
finanziaria 2006 (cfr. oltre), nonché
dalla procedura per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o
consulenza prevista dalla legge finanziaria 2005[117].
Inoltre, in virtù di una modifica introdotta al
Senato, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Il comma 8
, modificato nel corso dell’esame al Senato, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza.
Tale spesa non
potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalità.
A partire dal
1° luglio 2010, l'organizzazione di
convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e
delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente.
L’autorizzazione è rilasciata:
§
per le magistrature, dai rispettivi organi di
autogoverno;
§
per le autorità indipendenti, dai rispettivi
organi di vertice;
Il comma non prevede più – a seguito della modifica
introdotta al Senato – che per le forze armate e le forze di polizia,
l’autorizzazione sia rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente.
L’autorizzazione è concessa solo nei casi in cui
non sia possibile limitarsi all’uso dei mezzi di comunicazione istituzionale
via internet.
In ogni caso, gli eventi autorizzati non devono
comportare aumento delle spese destinate alla predette finalità e si devono
svolgere al di fuori dell'orario di ufficio, senza dunque corresponsione di
compensi per lavoro straordinario.
E’ stata soppressa al Senato la previsione che
escludeva la possibilità di fruire di riposi compensativi.
I limiti
di cui al comma 8 non si applicano:
§
ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;
§
alle mostre
realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività
culturali;
§
agli incontri
istituzionali connessi all'attività di organismi
internazionali o comunitari;
§
alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze
armate e di Polizia. Quest’ultima esclusione è stata introdotta nel corso
dell’esame in prima lettura al Senato.
Il comma 10
mantiene ferma la possibilità di
effettuare variazioni compensative tra
le spese di cui ai commi 7 e 8, con le modalità previste dall'art. 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[118], e dunque con
decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei
conti per la registrazione.
Le variazioni devono assicurare l'invarianza in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Il comma 9
introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto
di effettuare spese per sponsorizzazioni.
Per ciò che concerne
la riduzione delle spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute dalle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto della P.A., si ricorda che
l’articolo 61 del decreto legge n. 112/2008 ha già previsto significative
limitazioni in materia[119].
Il comma 11
prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della
PA devono conformarsi al principio
di riduzione della spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, nonché al divieto di sponsorizzazione di cui ai commi 7, 8
e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti.
I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
In ogni caso, l'inerenza della spesa effettuata per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo
del collegio sindacale.
Si ricorda che – ai
sensi del già citato articolo 61, comma 7, del decreto legge n. 112/2008[120] - alle società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione erano già tenute a conformarsi ai
principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsti dallo
stesso articolo 61 per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto della
P.A.. La stessa norma ha previsto, in sede di rinnovo dei contratti di
servizio, la corrispondente riduzione dei relativi corrispettivi, nonché,
all’atto dell’approvazione del bilancio, la distribuzione, ove possibile, da
parte dei soggetti che esercitano i poteri dell’azionista di un dividendo corrispondente
al relativo risparmio di spesa.
Il comma 12
introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le
autorità indipendenti.
In particolare sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel
2009.
Sono escluse
dalla riduzione:
§
le missioni
internazionali di pace e – in
virtù della modifica introdotta al Senato - delle Forze armate;
§
le missioni
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco;
§
le missioni
del personale di magistratura;
§
le missioni
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali
o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico;
§
lo svolgimento di compiti ispettivi.
La violazione
del limite costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità
erariale.
Il limite di
spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
Il comma prevede, inoltre, che, a decorrere dal 31
maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), non sono più dovute – al personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche[121] - le diarie per le missioni all'estero previste
alla tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998[122].La disposizione suddetta non si applica alle missioni internazionali
di pace, nonché – secondo quanto specificato dal Senato - a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale vigili del Fuoco.
Un decreto
del Ministero degli affari esteri, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze determinerà
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio
per il personale inviato all'estero.
La relazione illustrativa afferma che il rinvio ad
un apposito provvedimento per la determinazione dei criteri e delle misure
delle spese per il vitto e per l'alloggio deriva dal fatto che, in base alla
normativa vigente, la diaria compensava anche le spese per il vitto.
Infine, il comma 12 stabilisce, a decorrere dal 31
maggio 2010, la disapplicazione al
personale contrattualizzato della pubblica amministrazione, di cui al
decreto legislativo n. 165/2001, delle seguenti norme:
§
l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836[123], il quale
stabilisce un’indennità chilometrica
per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di
recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale
dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella
provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;
§
l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417[124], che
disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto
art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super
vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale).
Le disposizioni contenute nei contratti collettivi
analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di avere effetto.
Il comma 13,
riduce del 50% rispetto a quella
sostenuta nel 2009 la spesa annua,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente –
secondo la precisazione introdotta dal Senato - di formazione del personale.
Le suddette amministrazioni devono svolgere
prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.
Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale.
La disposizione di cui al comma in esame non si applica all'attività di
formazione effettuata dalle Forze armate,
nonché – secondo la modifica apportata al Senato – dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.
Il comma 14,
riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A.,
incluse le autorità indipendenti.
Tale spesa non
potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.
Il suddetto limite può essere derogato, per il solo
anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
Il limite suddetto non si applica:
§
alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
§
alle autovetture utilizzate per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Si ricorda che le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. sono già
soggette a limitazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di
autovetture, - con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza
pubblica - ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 1,
comma 11 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) e dall’articolo 1,
comma 505 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) [125].
In particolare, il
citato articolo 1, comma 11 ha previsto che per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni - con
esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica - a
decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
Inoltre – ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 2, commi 588 e 600 della legge finanziaria
2008 (legge n. 244/2007) - a decorrere dall’anno 2008 vi sono limiti alla
cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non
esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile
dello Stato, la quale non può superare i 1.600 centimetri cubici, fatta
esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza
pubblica e della protezione civile.
Le regioni, le
province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
adottare - secondo i propri ordinamenti - gli atti di rispettiva competenza al
fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
desumibili dalla suddetta norma.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente
alle norme in esame.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, precisa che gli effetti delle disposizioni di
risparmio di cui all’articolo 6 sono già scontati, per quanto riguarda le
amministrazioni centrali, tra quelli ascritti all’articolo 2, relativo alla
riduzione degli stanziamenti di bilancio, e, per quanto riguarda le società
controllate da amministrazioni pubbliche, gli enti e le amministrazioni dotati
di autonomia finanziaria, tra quelli – rilevabili a consuntivo - di cui al
comma 21 dell’articolo in esame.
Si ricorda inoltre che le somme rivenienti dalla
soppressione degli enti di cui all’articolo 6,
commi da 15 a 18, sono oggetto di autonoma quantificazione e risultano
scontate nel prospetto riepilogativo degli effetti.
Comma 7
Con
riferimento alla modifica apportata al Senato – relativa all’esclusione delle
Forze armate dalla norma in esame - la relazione tecnica riferita al
maxiemendamento afferma che il comma 7, pur determinando minori risparmi di
spesa, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che
i medesimi sono comunque da considerarsi nell'ambito della riduzione lineare
degli stanziamenti di spesa disposta all'articolo 2. Resta infatti fermo
l’obbligo per l’amministrazione interessata di adeguarsi alle predette
riduzioni, attivando le necessarie misure alternative di contenimento di
razionalizzazione della spesa.
Commi 8-13
La relazione
tecnica, riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, afferma
che le modifiche apportate ai commi 8-13, insieme a quelle introdotte ad altri
commi dell’articolo in esame, comporterebbero minori risparmi in senso
relativo. Tuttavia, dal momento che tali risparmi non sono stati direttamente
quantificati nella relazione tecnica riferita al testo originario e rientrano
nella complessiva riduzione lineare di cui all’articolo 2 (riduzione del 10%
delle spese rimodulabili), le modifiche non comportano effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica. Ciò, fermo restando che l’Amministrazione dovrà
comunque adeguarsi alle riduzioni previste dall’articolo 2, attivando le necessarie
misure alternative di contenimento e razionalizzazione della spesa per
raggiungere gli obiettivi complessivi di riduzione anche con riferimento alle
categorie escluse.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare per quanto
attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che i risparmi
conseguibili per effetto delle norme in esame risultano compresi in quelli
ascritti all’articolo 2 e in quelli, rilevabili a consuntivo, di cui al comma
21 dell’art. 6.
Con riferimento ad alcuni profili specifici riguardanti il comma 21, si rinvia alla successiva scheda relativa a tale disposizione.
In ordine ad
alcune delle norme considerate nella presente scheda, si osserva quanto segue.
Comma 7
Si segnala l’opportunità di acquisire un
chiarimento in ordine alla sostenibilità, per talune amministrazioni, del
taglio operato. Quest’ultimo infatti, commisurato alla spesa sostenuta in un
determinato esercizio pregresso (il 2009), potrebbe risultare penalizzante per
le amministrazioni che in tale esercizio avessero sostenuto spese per
consulenze di importo minimo o nullo, le quali si troverebbero pertanto
impossibilitate ad acquisire consulenze nel futuro.
Con riferimento alla modifica operata dal Senato,
relativa all’esclusione delle Forze armate, si osserva che una verifica circa i
possibili effetti finanziari di tale deroga richiederebbe l’acquisizione di
dati in ordine al livello di riduzione della spesa che sarà richiesto al
Ministero della difesa per conseguire i risparmi previsti dall’articolo 2 senza
intaccare le spese per consulenze (e quindi senza conseguire una quota di
risparmio da esse). Tali elementi – che non sono stati forniti dalla relazione
tecnica – consentirebbero, fra l’altro, di verificare l’impatto amministrativo
della norma rispetto al livello di contenimento della spesa reso necessario per
l’introduzione del meccanismo di riduzioni lineari previsto dall’articolo 2.
Comma 12
Si osserva
che l’abrogazione del diritto al riconoscimento del trattamento di missione per
il personale contrattualizzato del pubblico impiego determina effetti di
risparmio che – come già rilevato nel corso dell’esame presso il Senato - dovrebbero essere quantificabili anche sulla
base della spesa media sostenuta negli anni più recenti, sia pure per la sola
quota a carico del bilancio dello Stato. Si rileva che il Governo si è limitato, a tale
proposito, a confermare che queste riduzioni di costi sono da ricomprendere, al
pari di quelle di cui al comma 3, tra le riduzioni dei consumi intermedi i cui
effetti sono già globalmente scontati nell’ambito delle riduzioni lineari del
10 per cento di cui all’articolo 2.
Comma 14
SI osserva che la
norma in esame (limiti all’utilizzo di autovetture di servizio) - appare
suscettibile di determinare sensibili riduzioni di spesa. Pur considerato che i
relativi effetti di risparmio sono almeno parzialmente scontati nell’ambito
delle riduzioni previste all’art. 2 (riduzione del 10% delle spese
rimodulabili), sembrerebbe tuttavia opportuno acquisire – da parte del Governo –
una indicazione circa la spesa complessiva sostenuta nell’anno di riferimento
(2009) per tale finalità nell’ambito dei
principali comparti pubblici.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato».
Il comma 15
prevede il versamento all’entrata
del bilancio dello Stato - entro il 31
ottobre 2010 – del corrispettivo
provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento a FINTECNA dei cespiti relativi agli enti disciolti in
essere alla data del 30 giugno 2009.
A tal fine, modifica il comma 16-quinquies dell'art. 41 del D.L. 30
dicembre 2008, n. 207[126] - che
rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
finanze le modalità per la fissazione di tale corrispettivo provvisorio -
aggiungendovi un ultimo periodo.
Ai fini della
ricostruzione del quadro normativo, si ricorda che l’attività di gestione
liquidatoria degli enti disciolti da parte di Fintecna S.P.A. - società
affidataria di tale compito sin dal 2002[127] - è stata prorogata fino al 30 giugno 2009 dall’articolo
41, comma 12, del decreto legge n. 207/2008.
Lo stesso articolo
41, al comma 16-ter, ha disposto a
decorrere dal 1° luglio 2009 il trasferimento
alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata dei
rapporti giuridici, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare di
titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009,
dichiarando estinti tali enti alla data del trasferimento. Ha inoltre previsto
che i patrimoni così trasferiti formino un unico
patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.
La norma in esame è stata esplicitamente adottata per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n.
296/2006) il quale aveva previsto che Fintecna S.p.a – società alla quale, come
si è detto, è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli
enti soppressi – acquistasse nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di tali enti per un controvalore
non inferiore a 180 milioni di euro.
La
definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli
enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso è stata esclusa dal
trasferimento, ai sensi del successivo comma 16-quater.
Sono stati inoltre esclusi dal
trasferimento i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici sei seguenti enti,
indicati dal successivo comma 16-octies:
Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., la società LAMFOR S.r.l e
il Consorzio del Canale Milano Cremona Po, dei quali la società Fintecna - o
una società da essa interamente controllata - assume le funzione di
liquidatore.
Sono stati parimenti esclusi dal
trasferimento gli enti disciolti sottoposti alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Per tali liquidazioni lo Stato risponde delle passività
nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.
Le
modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento dei cespiti a FINTECNA sono state demandate – ai sensi del
comma 16-quinquies - ad un decreto
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
La
liquidazione del patrimonio trasferito avviene da parte della società Fintecna
– ai sensi del comma 16-sexies e 16-septies - secondo le modalità già
stabilite, dall’articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo[128], della legge finanziaria 2007,
per la liquidazione (da parte della
stessa FINTECNA) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate.
Al
termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l’eventuale maggiore
importo - risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio
pagato allo Stato – è ripartito tra il Ministero dell’economia e finanze, per
il 70 per cento, e FINTECNA S.p.a per il restante 30 per cento.
La
Relazione della Fintecna S.p.a[129] sulla gestione 2009 – presentata
all’assemblea degli azionisti l’8 giugno 2010 – dichiara terminato “il mandato
relativo alla gestione delle attività ex IGED - relativamente alle quali il
Decreto Legge n. 207/2008, all’articolo 41, comma 16-ter, ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2009, il trasferimento
a Fintecna o a sua Società interamente controllata, e successivamente
individuata nella Ligestra Due, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e
del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti ex IGED in essere alla data del
30 giugno 2009”[130].
In
tale relazione si legge che “un Collegio di periti all’uopo incaricato dovrà
procedere ad una stima dell’esito finale della liquidazione delle suddette
attività ex IGED che costituirà il corrispettivo provvisorio del trasferimento
stesso che Ligestra Due S.r.l. dovrà versare al bilancio dello Stato”.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate extra-tributarie |
150.0 |
- |
- |
- |
150.0 |
- |
- |
- |
150.0 |
- |
- |
- |
Minori spese correnti |
- |
- |
- |
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La relazione
tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che per
effetto della disposizione in esame si determinerà una variazione in aumento di
entrata stimabile prudenzialmente in 150 milioni di euro per il 2010 sulla base
del valore patrimoniale degli immobili di cui all'art. 41, comma 16-bis, del D.L. n. 207/2008.
Nel corso del dibattito presso il Senato, il Governo ha fornito le
seguenti precisazioni. In via preliminare, è stata confermata la
classificazione di Fintecna SpA all’esterno del perimetro della P.A., in
considerazione della natura “market”
della sua attività produttiva. I flussi finanziari generati dalla norma in
esame non sembrerebbero incidere sui parametri utilizzati per determinare la
classificazione della società, riguardando solo in maniera marginale le voci da
considerare ai fini della classificazione settoriale. Nello specifico, inoltre,
è stato chiarito che la convenzione[131] con Fintecna SpA è venuta
a cessare il 30 giugno 2009, in concomitanza con il trasferimento alla società
dei rapporti patrimoniali degli enti disciolti, avvenuto a decorrere dal 1°
luglio 2009[[132]]. La spesa per il compenso
della società (stanziamento annuo massimo di 1,5 milioni di euro)[133] si ferma, pertanto, al 30
giugno 2009 (per il 2009 il compenso è stato determinato con DM in euro 500.000).
Poiché, però, dal suddetto trasferimento sono state escluse la definizione
delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti
disciolti e la gestione del relativo contenzioso, i fondi stanziati per il
compenso Fintecna (Cap. 2835) sono stati destinati al finanziamento del nuovo
capitolo utilizzato per la spesa inerente le attività escluse dal trasferimento
(Cap. 2822), sulla base della stessa autorizzazione legislativa (legge n.
112/2002). La spesa sostenuta dal bilancio per gli enti in liquidazione,
pertanto si riferisce alle attività escluse dal trasferimento e non già al
compenso della società.
In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame
presso il Senato con specifico riferimento al computo dei costi sostenuti da
Fintecna SpA in relazione al processo di liquidazione degli enti, si rileva
l’opportunità di acquisire da parte del Governo i dati e gli elementi di
quantificazione (sia pure di carattere prudenziale) relativi alle maggiori
entrate di natura extratributaria derivanti dal processo di dismissione
immobiliare richiamato dalla relazione tecnica. Si segnala, infine, che le
maggiori entrate ascritte alla norma hanno presumibilmente natura una tantum:
pertanto la loro acquisizione non dovrebbe determinare un miglioramento del
saldo strutturale.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,
istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e
legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto
salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle
disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il
15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi
incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito
alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale delle attività e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte
il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza
che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione
economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa,
una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio
trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla
società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze
e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto
di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del
compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle
Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo
pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la
residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori
delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e
Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle
loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla
società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art.
33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono
esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Il comma 16 prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687.
Il Comitato per l'intervento nella Sir (Società italiana resine)
istituito il 5 settembre 1980 presso il Ministero delle partecipazioni statali
con DPCM, è stato autorizzato dalla legge n. 784/1980 a partecipare (per il 60%
delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per
consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR,
composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico, in tutto
163, delle quali 116 italiane e 47 estere. Per effetto del D.L. 79/1993 (L. di
conversione 157/1993) l’attività del Comitato si è estesa dal gruppo SIR alla
liquidazione del gruppo REL spa (Ristrutturazione elettronica spa)[134] e
all’acquisizione e gestione del 49,9% delle partecipazioni nella MEI srl -
Micro Elettronica Italiana srl (per la restante parte posseduta per il 50%
dall’IRI) che si è conclusa con l’entrata in vigore della legge 144/1999[135].
Nel corso degli anni sono intervenute varie norme, l’ultima delle quali
contenuta nella citata legge 144/1999 il cui articolo 33 ha
previsto: al comma 1 che la partecipazione
azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR nei settori fosse
trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro; al comma 3, che
il Comitato dovesse presentare un programma per il prosieguo delle operazioni, da
appprovare con decreto del Ministro del tesoro, al quale il Comitato avrebbe
dovuto rendere conto al termine delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 7. La norma non ha proceduto allo
scioglimento del Comitato e alla nomina di un commissario straordinario, ma gli
ha consentito di gestire le attività di liquidazione. Sono, pertanto rimaste in
essere le funzioni del Comitato discendenti dalla titolarità delle
partecipazioni nella società SIR e nella REL (entrambe in stato avanzato di
liquidazione).
Le partecipazioni possedute dal Comitato al 31 dicembre del 2007, come
risultano dalla relazione della Corte dei conti trasmessa alla Camera dei
deputati il 6 agosto 2009, risultano le seguenti:
- 60% del capitale del consorzio bancario SIR spa in liquidazione (il restante 40% risulta nella titolarità di vari istituti bancari indicati nella relazione). Tramite il consorzio CBS il Comitato controlla il gruppo SIR composto al 31 dicembre 2007 da 2 società entrambe in liquidazione;
-
95% del capitale della REL spa in liquidazione
(il restante 5% è in mano alla Fintecna spa) già partecipe del capitale di 33
società del settore elettronico di consumo e oggi in relazione con 4 società
tutte soggette a procedure concorsuali.
Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella REL s.p.a. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il patrimonio trasferito costituisce un patrimonio
separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale
pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del
patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta
tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei
processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi.
Si prevede inoltre l'intervento di un collegio
di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra
Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e
il presidente scelto dal MEF) il quale è chiamato a verificare la situazione
economico-patrimoniale entro 90 giorni dalla data di consegna della stessa e
a predisporre, sulla sua base, una valutazione estimativa dell'esito finale
della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto
di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del
compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con
decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
La disposizione specifica che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato (come precisato dal Senato) - e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
Il comma 17 prevede la decadenza
dalle loro funzioni dei liquidatori delle società REL, Consorzio
Bancario Sir spa e ISAI spa (Società iniziative e sviluppo di attività industriali)
in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di
dette società è assunta dalla società trasferitaria (Fintecna spa).
Il
comma dispone, infine, l’abrogazione dei commi 5 e 7 dell'articolo 33
della legge 144/1999 recanti disposizioni sul funzionamento e sui compiti del
Comitato Sir.
Il comma 5 autorizza il
Comitato a continuare ad avvalersi anche del personale e delle strutture della
ISAI spa in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione
approvata con decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze).
Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la
stessa ISAI, la possibilità di richiedere il trasferimento, previa
determinazione del Comitato e con salvezza dei diritti acquisiti, all'IRI o
all'ENI, ovvero a società del primo o del secondo gruppo, come prevede
l'articolo 6 del D.L. 7 aprile 1977, n. 103 (Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie
metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo
all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi),
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.
La disposizione abrogata del comma 7 prevede che il Comitato al
termine delle liquidazioni ad esso attribuite renda al Ministro del tesoro il
conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e tale conto
è approvato con decreto del Ministro medesimo e produce gli effetti di cui
all'articolo 2454 del codice civile, relativo alla partecipazioni agli utili e
alle perdite nelle associazioni in partecipazione[136]. Resta fermo
il controllo sugli atti del Comitato esercitato dalla Corte dei conti e dalla
Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 18 stabilisce l'esenzione da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato per tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 488 a 495 e 497 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nelle parti
richiamate nel comma in esame, regola le modalità della liquidazione coatta dei
patrimoni della società Efim e delle sue controllate, con ogni loro componente
attiva e passiva, inclusi i rapporti in corso e le cause pendenti, i quali sono
trasferiti alla società Fintecna e alle società controllate da quest'ultima.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario ascrive all’articolo 6,
comma 16, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate extratrib. |
200 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
La relazione
tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle norme,
limitandosi ad affermare che le disposizioni comportano effetti in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno, ma non ai fini dell’indebitamento
netto.
Durante
l’esame presso il Senato, il Governo ha precisato – in risposta ai rilievi
formulati dalla Commissione Bilancio - che le eventuali spese future per la
gestione del Comitato per l’intervento nella Sir (spese comunque destinate a
venir meno, in esito alla soppressione del Comitato) non saranno contabilizzate
nel conto della PA, in ragione del trasferimento dei rapporti attivi e passivi
a Fintecna, che si configura quale soggetto esterno alla pubblica
amministrazione (al pari del medesimo Comitato).
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato
afferma, con riferimento alla disposizione che prevede la riassegnazione dei
maggiori proventi della liquidazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato, che tale previsione è necessaria per il risanamento dei conti pubblici e
per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento
del programma di stabilità e crescita.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che, fra gli altri elementi ai quali fa
espresso riferimento il comma 16 nel delineare la procedura di liquidazione del
patrimonio del Comitato Sir, vengono indicate sia possibili poste attive (disponibilità
finanziarie, attivi patrimoniali, partecipazioni societarie) sia possibili
poste passive (debiti, passività patrimoniali, costi di liquidazione, oneri di funzionamento,
compensi per i periti). Inoltre
l’effetto finanziario ascritto alla norma (maggiori entrate per 200 milioni di
euro nel 2010) potrebbe anche configurarsi, in base al tenore letterale del
testo[137], come un’anticipazione di importi più consistenti,
derivanti da una valutazione più elevata - in esito al completamento delle stime - del patrimonio trasferito.
In ordine a tali
elementi (poste attive e passive, valutazione complessiva delle disponibilità e
del patrimonio del Comitato), la relazione tecnica non fornisce alcuna
indicazione. Ciò non consente di valutare i criteri con cui la somma da
trasferire in via immediata al bilancio dello Stato, scontato nel prospetto
riepilogativo degli effetti del decreto-legge, è stata individuata.
Tali elementi
andrebbero pertanto acquisiti, anche al fine di verificare se le risorse
escluse dal predetto versamento (e quindi disponibili per il soggetto subentrante
nelle procedure di gestione e di liquidazione) potranno risultare sufficienti
per una compiuta definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti (per
esempio, eventuali coperture di perdite o oneri connessi alla risoluzione di
contenziosi). L’operazione delineata dal testo, infatti, richiede che i mezzi
residui, a disposizione della società trasferitaria per la prosecuzione dei
rapporti in atto, risultino adeguati per completare il processo di gestione e
di liquidazione del patrimonio[138].
Si segnala che, nell’ultima relazione della Corte dei conti sulla
gestione finanziaria del Comitato Sir[139], si dà conto di un saldo
netto di tesoreria (positivo) pari a circa 241,4 milioni di euro e di un avanzo
di competenza pari a circa 12 milioni di euro. Con riferimento, invece, al
Consorzio bancario Sir (del quale il Comitato detiene una partecipazione
maggioritaria del 60 per cento), il patrimonio netto della società consortile
risulta negativo per 499,9 milioni di euro in conseguenza delle perdite.
I predetti dati sono riferiti al 31 dicembre 2007 e non si dispone di
informazioni più aggiornate.
Sotto il profilo
contabile, andrebbero chiariti sia la natura delle risorse che si prevede di
introitare al bilancio dello Stato sia – in connessione a ciò – i criteri di registrazione
dei relativi effetti finanziari. Considerato, infatti, che il Comitato Sir e
Fintecna sono enti esterni alla P.A.[140] e considerato inoltre che il versamento in esame
determina un transito di risorse dal Comitato Sir al bilancio dello Stato
(ossia all’interno della P.A.), la mancata contabilizzazione dell’introito ai
fini dell’indebitamento netto presuppone che le risorse oggetto del versamento rappresentino
attività finanziarie non rilevanti per quest’ultimo saldo. Sul punto andrebbe
pertanto acquisito un chiarimento.
Si segnala
inoltre, sempre con la finalità di chiarire gli effetti contabili
dell’intervento in esame, che il Comitato Sir rientra nell’elenco degli enti
che ai sensi della legge 720/1984 sono tenuti ad aderire al sistema di
tesoreria unica[141]. La registrazione di effetti positivi sul
fabbisogno per un importo complessivo di 200 milioni, identico a quello
iscritto ai fini del saldo netto da finanziare, presuppone quindi che le
risorse in questione non derivino, neanche in parte, da somme già depositate in
tesoreria. Sul punto si rende quindi necessaria una precisazione.
Con riferimento al
comma 18, in base al quale tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi
16 e 17 sono esenti da qualunque imposizione o obbligo tributario, si osserva
che, al fine di escludere effetti finanziari negativi, l’ambito applicativo
della disposizione dovrebbe essere inteso come strettamente limitato agli
adempimenti connessi alla soppressione del Comitato e al trasferimento del suo
patrimonio a Fintecna. Diversamente, qualora l’esenzione fosse estesa ad
ordinarie operazioni finanziarie di cessione e di liquidazione, già realizzate
in base alla vigente normativa, si potrebbe determinare una perdita di gettito
non prevista. Sul punto andrebbe pertanto acquisita una conferma da parte del
Governo.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società
pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di
economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto
dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle
società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso
consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine
di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine
pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
Il comma 19 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico della P.A. non
possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate
non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali.
Dal citato
divieto di aumento di capitale, viene fatto salvo quanto previsto dall'art.
2447 del codice civile, riguardante la riduzione del capitale sociale di
società per azioni al di sotto del limite legale.
L'art. 2447 c.c. prevede – nell’ipotesi di perdita oltre un terzo di
capitale della società e dunque di abbassamento al di sotto del minimo
stabilito dall'articolo 2327c.c (centoventimila euro)- l’obbligo per gli
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al minimo.
Sono comunque
consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di
pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Una deroga a
quanto stabilito dalla disposizione in esame è prevista al fine di
salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse,
a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la
sanità.
Infatti in
tali circostanze, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e
soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli
interventi che la disposizione ha limitato.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non ascrive espressamente
alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo iniziale del provvedimento, non rileva effetti finanziari con specifico
riferimento al comma in esame.
In merito ai
profili di quantificazione appare opportuno che sia confermato che la norma in
esame, in ragione del carattere meramente eventuale dei suoi effetti, non è
inclusa tra quelle considerate ai sensi dell’articolo 2 ai fini della
determinazione dell’ammontare dei tagli operati alle dotazioni per le spese
rimodulabili.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al
10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario
che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per
l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni
partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati
d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Il comma 20 dispone sull’applicazione delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell’articolo stesso.
In primo luogo ne viene esclusa l’applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale e, contemporaneamente, vengono qualificate come disposizioni di principio.
La seconda parte del comma dispone una redistribuzione, tra le regioni a statuto
ordinario, del 10% dei trasferimenti
per il c.d. “federalismo amministrativo”, a vantaggio delle regioni che abbiano
contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato
“volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dallo stesso
articolo 6.
La norma in esame, nel primo periodo, qualifica come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni dell’articolo
stesso, escludendone l’applicazione diretta alle regioni, alle province autonome
e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda,
al riguardo, che l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del
giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto)qualificazione
legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad
esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis,
sentenze n. 169/2007, 447/2006 e n. 482/1995).
Nel secondo periodo si dispone l’accantonamento, a decorrere dal 2011, del 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “federalismo amministrativo”), a favore delle regioni a statuto ordinario.
Il complesso di questi trasferimenti, destinati
all’esercizio delle funzioni trasferite alle regioni dai decreti attuativi
della legge 59 del 1997 – tra cui trasposto pubblico locale, mercato del
lavoro, incentivi alle imprese, agricoltura, viabilità, opere pubbliche,
ambiente, salute umana sono quantificati dalla relazione tecnica (nell’Allegato 1 alla R.T.)
in complessivi 3.186 milioni di euro.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 14
del disegno di legge in esame dispone la riduzione delle risorse spettanti alle
regioni – a qualsiasi titolo - di 4.000 milioni di euro per l’anno 2011. Nella
citata Tabella 1 allegata alla relazione tecnica le risorse complessive
spettanti alle regioni sono quantificate in 4.782 milioni di euro (al netto del
finanziamento per il Trasporto pubblico locale). Sul punto si rinvia alla parte
concernente i profili finanziari. Si ricorda inoltre che questi trasferimenti
dovranno essere soppressi per essere sostituiti da entrate proprie nell’ambito
dell’attuazione della legge 42 del 2009 e che una prima stima dei trasferimenti
dello Stato alle regioni suscettibili di essere fiscalizzati è contenuta nella
relazione sull’attuazione del federalismo fiscale trasmessa al Parlamento il 30
giugno 2010.
Dell’importo così accantonato si prevede il
successivo svincolo ai fini della
destinazione alle regioni a statuto ordinario, che rispondono a le seguenti
condizioni:
§
definiscano gli emolumenti spettanti ai consiglieri
regionali nell’ambito del “tetto” stabilito dall’art. 3 del decreto legge
25 gennaio 2010, n. 2 convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 (il complesso degli emolumenti e delle
utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità
di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai
consiglieri regionali non devono eccedere, in alcun caso, l'indennità massima
spettante ai membri del Parlamento).
§
aderiscano
‟volontariamente‟alle norme di riduzione dei costi degli apparati
amministrativi contemplate nell'articolo 6 in esame.
Per definire modalità, tempi e criteri attuativi, la norma indica quale atto normativo un decreto “di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni.
La modifica introdotta al Senato dispone che ai lavori della Conferenza Stato-Regioni, chiamata nella fattispecie in esame ad esprimere un mero parere, partecipino due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, organismo collegiale di rappresentanza dei ‘parlamenti’ regionali.
Il riferimento agli articoli 5, 8 e 15 della legge
11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari, si interpreta nel senso che in questi articoli l’organismo di
rappresentanza delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, viene citato con specifici ruoli istituzionali.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo iniziale, afferma che la quota da accantonare in funzione premiale è
stimata in circa 300 milioni, tenuto conto che l'importo dei trasferimenti erariali
per le funzioni trasferite è pari a complessivi 3.186 milioni[142]. La relazione
afferma inoltre che la norma non comporta effetti sui saldi, trattandosi di
redistribuzione di risorse già previste a legislazione vigente in favore delle
regioni a statuto ordinario.
La relazione
evidenzia infine che le misure di contenimento previste dall'articolo 6
costituiscono per gli enti territoriali misure strumentali per raggiungere gli
obiettivi di finanza pubblica in quanto, ai sensi del successivo comma 21, non
è previsto, nei loro confronti, il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme corrispondenti alle economie di spesa.
La relazione
tecnica al maxiemendamento afferma che la modifica approvata al Senato, che
prevede che ai lavori della Conferenza Stato-regioni partecipino due
rappresentanti delle assemblee legislative regionali, non determina nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione appare necessario che sia chiarito, in via
preliminare, se, per le regioni che dovessero risultare inadempienti rispetto
alle disposizioni di principio di cui all’articolo 6[143], l’esercizio delle funzioni amministrative
trasferite ai sensi del D.Lgs. n. 59/1997 sia possibile anche in presenza di
una riduzione del 10 per cento delle risorse a tale fine destinate a
legislazione vigente. In secondo luogo andrebbe chiarito con quali modalità ed
entro quali termini sarà possibile verificare l’avvenuta spontanea adesione
alle predette disposizioni di principio ai fini della conseguente erogazione,
in funzione premiale, delle risorse accantonate. Si segnala infatti che,
qualora la predetta verifica fosse effettuata ex-post rispetto alla conclusione
dell’esercizio, l’erogazione delle risorse in funzione premiale avverrebbe con
una tempistica diversa rispetto a quella prevista a legislazione vigente, con
conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono
versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il comma 21 prevede
il versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato da
parte degli enti e delle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
delle somme provenienti dalle riduzioni
di spesa disposte dall'articolo 6.
Tale previsione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento le somme - di cui al primo periodo del comma 6 dell’articolo 6 - concernenti la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. e delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni.
Per ciò che attiene agli effetti di contenimento
della spesa derivanti dall’articolo 6 per i Ministeri, l’articolo 2 del decreto
legge prevede che il taglio lineare del 10% per cento sulle spese rimodulabili
a legislazione vigente sia comprensivo di tali effetti.
In sede di esame presso il Senato è stato introdotto
il comma 21-bis, il quale prevede che le disposizioni di contenimento della spesa di cui all’articolo 6 in esame non si applichino agli enti, gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, privatizzati ai sensi del decreto
legislativo n. 509 del1994, nonché agli enti di cui al decreto legislativo n.
103/1996, cioè quelli ai quali sono iscritti i soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione,
senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione
ad appositi albi o elenchi.
Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante “Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza”, ha previsto la trasformazione degli enti indicati nell’elenco
allegato al decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o
in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi,
adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a
condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili
pubblici di carattere finanziario.
Gli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private
riportati nell’elenco sono i seguenti:
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
-
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti;
-
Cassa nazionale del notariato;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
-
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio (ENASARCO);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA);
-
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
agenzie marittime;
-
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);
-
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
-
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
Con il D.lgs. 10 febbraio 1996, n.
103, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” è stata
esercitata la delega attribuita al Governo ad emanare norme volte ad assicurare
tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è
subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.
In attuazione del D.Lgs. n. 103 sono stati istituiti i
seguenti enti privatizzati:
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali,
assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi
forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive espressamente alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo iniziale, evidenzia che il comma 21 è volto ad assicurare
l’effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dal complesso delle misure di
contenimento delle spese delle società controllate da amministrazioni pubbliche
e degli enti del medesimo comparto dotati di autonomia di bilancio, impedendo
il riutilizzo delle risorse che si renderanno disponibili sui bilanci autonomi
di tali società ed enti. Al momento non sono
pertanto contabilizzati effetti migliorativi sui saldi, atteso che gli
stessi potranno essere registrati solo a consuntivo. Per quanto riguarda gli
enti territoriali, la RT afferma che gli interventi di contenimento previsti
dall’articolo 6 costituiscono per tale comparto misure strumentali per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (non è infatti previsto, per
tali enti, il versamento all’entrata delle somme corrispondenti alle economie
di spesa).
Con riferimento al
comma 21-bis, la RT afferma
che la norma non comporta effetti, considerato che gli enti previdenziali e
assistenziali indicati dal testo utilizzano solo entrate proprie e non ricevono
trasferimenti dallo Stato.
In merito ai
profili di quantificazione, in ordine al comma 21, si segnala che la
norma sembra riguardare - sulla base del tenore letterale del testo - l’intero complesso
delle disposizioni dell’articolo 6[144] e non solo quelle riguardanti le società e gli
enti della PA dotati di autonomia di bilancio. Pertanto la norma sembra
destinare ad apposito capitolo dell’entrata anche i risparmi di spesa
conseguiti dai Ministeri. Sotto il profilo formale, andrebbe pertanto chiarito
il coordinamento fra tale disposizione e quanto previsto dall’articolo 2, che
opera una riduzione del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte
nell’ambito delle spese rimodulabili includendo espressamente nella misura di
tali riduzioni gli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri derivanti
dall’articolo 6[[145]].
Si segnala comunque che la relazione tecnica al
citato articolo 2, includendo espressamente fra gli effetti di risparmio scontati
nei saldi i risparmi derivanti dall’articolo 6, non ne indica la misura, né
fornisce informazioni in merito ai dati e ai metodi alla base della relativa
stima.
Con riferimento invece ai risparmi, non scontati
nei saldi ma registrabili a consuntivo, relativi alle società controllate da
amministrazioni pubbliche e agli enti dotati di autonomia di bilancio del
comparto della PA, si segnala che la norma non fornisce indicazioni in merito
alle modalità con cui potrà esserne verificato l’effettivo conseguimento, né
annette alcuna sanzione all’eventuale mancato versamento del relativo importo
all’erario.
In ordine al comma 21-bis si segnala che la
disposizione appare suscettibile di ridurre gli effetti positivi derivanti dal
comma 21[[146]], connessi al riversamento all’entrata dei risparmi
derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 6 alle
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia giuridica, fra le quali rientrano
anche gli enti previdenziali e assistenziali privatizzati.
21-ter. Il Ministro
della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero
di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari
di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei
relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
21-quater. Con
decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del
demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011,
del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla
concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando
per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione,
anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le
maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente
comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
Il comma 21-ter dell'articolo in esame, introdotto al Senato, prevede che il Ministro della difesa, compatibilmente con i vincoli pattizi in materia di programmi militari di investimento, possa autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le economie così ottenute possano essere finalizzate ad esigenze del Ministero della difesa, tra cui la realizzazione di alloggi militari di servizio
Il successivo comma 21-quater, introdotto al Senato, stabilisce che siano riassegnate al Ministero della Difesa le risorse provenienti dalla rideterminazione, a partire dal 2011, del canone di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa dovuto dagli utenti sine titulo. Tale rideterminazione è effettuata, mediante decreto del Ministero della Difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazioni. Il presente comma ribadisce l'obbligo per l'occupante di rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dall'Amministrazione.
Si ricorda
che lo schema di regolamento di attuazione del programma pluriennale di
costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il
personale militare - esaminato dalle Camere, ma non ancora emanato (Atto del
Governo n. 138) - prevedeva che la rideterminazione dei canoni per gli utenti
sine titulo fosse stabilita, con analoga procedura, in base ai prezzi del
libero mercato ed in relazione alla tipologia, vetustà ed ubicazione degli
alloggi.
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla
norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la possibilità del
differimento delle consegne, prevista al comma 21-ter, può comportare effetti di
disallineamento temporale rispetto alla spesa prevista nei conti tendenziali,
atteso che l'impatto sulla PA delle relative spese si verifica proprio in
corrispondenza della messa a disposizione dei beni in questione. I citati
effetti, tuttavia, dovrebbero essere compensativi nel medio-lungo periodo, assicurando
che la norma risulti sostanzialmente neutrale per quanto riguarda l'impatto
complessivo. Resta fermo, conclude la RT, che la clausola di invarianza è
riferita alla finanza pubblica.
In merito al comma 21-quater,
la RT precisa che i maggiori introiti derivanti dalla rideterminazione dei
canoni di locazione attiva a prezzi di mercato verranno riassegnati per le
esigenze del Ministero della difesa, senza effetti per la finanza pubblica, una
volta verificate le maggiori entrate effettivamente ascrivibili alla
rideterminazione. L’Agenzia del demanio dovrà, comunque, attestare
l’effettività e l’entità della quota aggiuntiva di canone rispetto a quanto
previsto a legislazione vigente, ai fini della riassegnazione delle conseguenti
maggiori entrate.
In merito ai
profili di quantificazione, posto che il comma 21-ter è assistito da una
specifica clausola di non onerosità riferita alla finanza pubblica, appare
opportuno che il Governo fornisca, ai sensi dell’art. 17, comma 7, quarto
periodo, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), i dati
e gli elementi idonei a suffragare l'effettiva sostenibilità dell'ipotesi di
invarianza. Tali chiarimenti appaiono opportuni, considerato quanto affermato
nella RT in relazione al possibile disallineamento degli effetti finanziari,
rispetto a quelli già scontati sui saldi a legislazione vigente, che si
verrebbe a determinare per effetto del differimento delle consegne. In
proposito andrebbe quindi precisata l’entità complessiva delle spese
interessate e andrebbe, altresì, fornita un’ipotesi (suffragata dei necessari
elementi di informazione) circa la quota delle spese che potrebbe essere
rinviata in base alla norma.
Nulla da osservare relativamente al comma 21-quater,
considerato che la norma riassegna i maggiori introiti al Ministro della difesa
con finalità di spesa, per un ammontare che sarà riscontrabile soltanto a
consuntivo.
Articolo 6, comma 21-quinquies
(Vendita di titoli sequestrati)
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per
disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire
la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico
giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del
provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso
di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso
fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
Il comma 21-quinquies, introdotto dal Senato, prevede l’emanazione di un D.P.C.M. volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’art. 2 del D.L. 143/2008[147] (L: 181/2008). Il riferimento è ai titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia di cui alla legge 575/1965[148] e il cui ricavato, l’art. 2 citato, ha previsto debba affluire al cd. Fondo unico giustizia.
Il D.P.C.M., di natura non regolamentare - per il quale , quindi, non sono ncessari il parere del Consiglio di Stato né l’obbligo di registrazione della Corte dei conti – deve essere emanato, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2010 in esame, su proposta del ministro dell’economia, con il concerto dei ministri della giustizia e dell’interno.
Il Fondo unico giustizia è
stato istituito dall’art. 61, comma 23, della manovra finanziaria 2009 (D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133)[149] che ha individuato
le tipologie di proventi che affluiscono al Fondo (le somme di denaro
sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure
di prevenzione antimafia di cui alla legge 575/1965 o di irrogazione di
sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 231/2001[150]). L’art. 2, del
citato D.L. 143/2008 – denominando esplicitamente detto Fondo come “Fondo unico
giustizia” - ha ampliato le tipologie di risorse che devono affluire nel Fondo.
Tra queste rientrano (art. 2, comma 2, lett. c) “le somme di denaro e i proventi relativi a titoli al portatore, a
quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di
bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai
libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario
o patrimoniale oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 o di
irrogazione di sanzioni amministrative incluse quelle di cui al D.Lgs.
231/2001”.
Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile:
- nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, vendita che - secondo il comma in esame - deve in ogni caso avvenire entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di sequestro;
- in caso di dissequestro dei titoli[151], nella restituzione all’avente diritto “esclusivamente di quanto ricavato della vendita”, fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall’art. 2 del D.L. 143/2008.
La
disposizione sembra volta a precisare la responsabilità patrimoniale di
Equitalia assicurando che quest’ultima, nell’ipotesi di dissequestro - ove non
sia possibile restituire i titoli sequestrati in quanto già alienati - debba
garantire all’avente diritto soltanto il quantum ricavato dalla vendita,
indipendentemente dal valore attribuito ai titoli al momento del sequestro e
(presumibilmente, in quanto non esplicitati dalla norma) dagli eventuali
interessi nel frattempo maturati.
Si osserva,
tuttavia, come la disposizione in esame non sembri contemplare l’opposta
ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dei titoli, versato all’avente
diritto, risulti maggiore rispetto al valore del titolo al momento del
sequestro.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento del Governo non considera la norma.
La relazione
tecnica che accompagnava l’emendamento 6.1000 del relatore e datata 1° luglio
2010, riferita ad un testo simile ma non analogo a quello recato dal
maxiemendamento, parimenti non considerava la disposizione. In pari data una
nota tecnica predisposta dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri ha suggerito di applicare le
disposizioni in esame ai beni confiscati e non a quelli sequestrati.
Si rammenta,
infine, che in data 25 giugno 2010 la Ragioneria generale dello Stato ha
trasmesso una relazione tecnica a commento di una bozza di emendamento il cui
primo comma era sostanzialmente analogo a quello recato dall’emendamento 6.1000.
Detta relazione tecnica formulava parere contrario alla previsione di utilizzo
delle risorse del FUG costituite da valori mobiliari, affermando che il
dispositivo è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica. Nel
documento si affermava che la norma sarebbe potuta risultare di difficile applicazione
attesa la composizione dei portafogli titoli da liquidare, che contengono valori non negoziabili come
polizze, garanzie etc ed altri titoli di valore reale pressoché nullo. Inoltre,
proseguiva la RT, “…va considerato che la vendita di titoli sequestrati
configura, in realtà, la cessione di valori e di beni di proprietà di terzi …
(e) può determinare, all’atto del possibile dissequestro, oneri a carico del
bilancio dello Stato per la restituzione del titolo”. L’eventualità della
restituzione è, peraltro, esclusa dal testo presentato dal Governo, il
quale prevede la restituzione del solo
ricavato. La nota della Ragioneria proseguiva affermando che l’affidamento delle
procedure di vendita dei titoli sequestrati all’operatore finanziario detentore
degli stessi, oltre ad estromettere Equitalia giustizia dalla gestione delle
risorse di cui è responsabile, non ne avrebbe garantito l’ottimale collocazione
sul mercato, stante l’assenza di controlli e la mancata disciplina della possibile
situazione di conflitto. Ciò avrebbe potuto determinare oneri a carico del
bilancio dello Stato per la differenza tra il valore nominale e il valore di
realizzo.
In merito ai
profili di quantificazione, pur rilevando che il testo della norma prevede,
in caso di dissequestro, la restituzione del ricavato dell’alienazione, appare
necessario che sia chiarito se la liquidazione delle attività sequestrate non
sia suscettibile di determinare un contenzioso volto ad ottenere il riconoscimento di eventuali danni patrimoniali
derivanti dalla vendita di beni dissequestrati.
Appare, altresì, utile[152] che il Governo fornisca indicazioni riguardo all’impatto
della norma sui saldi di finanza pubblica, considerate le possibili incertezze
circa il trattamento contabile delle entrate rivenienti dalle alienazioni in
esame secondo le regole del SEC95. Tenuto conto, infatti, dell'incerta
titolarità giuridica dei cespiti in questione, qualora tali entrate non
potessero essere imputate al conto economico della P.A. o lo fossero con un
disallineamento temporale, verrebbero registrate solo le uscite legate
all'utilizzo dei proventi, con conseguente aggravio dell'indebitamento netto
della P.A. Andrebbe infine valutato il possibile impatto sul debito, in quanto
potrebbe trattarsi di somme classificate come prestito.
Articolo 6, comma 21-sexies
(Misure di contenimento della spesa per
le Agenzie fiscali)
21-sexies. Per il
triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23
dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo,
del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari
all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di
funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle
Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie
peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati
annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai
sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di
incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
Il comma 21-sexies dispone il concorso delle Agenzie fiscali[153] agli obiettivi di contenimento della spesa perseguite dagli articoli 6 ed 8, primo periodo, del provvedimento in esame, nonché alle “disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo”. A tal fine, con norma avente carattere generale, il comma dispone che esse per il triennio 2011-2013 debbano effettuare il riversamento all’entrate del bilancio dello Stato, dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge di bilancio per il 2010 (L. 192/2009).
Inoltre il comma in questione elenca alcune disposizioni in materia di risparmi di spesa che debbono in ogni caso trovare applicazione nei confronti delle Agenzie, vale a dire:
§ il comma 3 dell’articolo 6 in questione, concernente la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi collegiali;
§ l’articolo 1, comma 22, della legge finanziaria 2006 (L.266/2005), recante l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri, per l’acquisto di beni e servizi;
§ l’articolo 2, comma 589 della legge finanziaria 2008 (L.244/2007), in tema di spese per corrispondenza e telefonia;
§ l’articolo 3, commi 18, 54 e 59 della legge n.244/2007 medesima, in tema, rispettivamente, di consulenze, pubblicità web dei nomi e compensi dei collaboratori esterni, nullità dei contratti dell’ente pubblico con i propri amministratori;
§ gli articoli 27, comma 2 e 48, comma 1, del D.L. n.112 del 2008[154], concernenti, rispettivamente, l’abbonamento telematico alla G.U. e l’obbligo di alcuni approvvigionamenti mediante convenzioni Consip.
Il comma dispone inoltre che le Agenzie fiscali devono altresì adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 , comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiarità nonché alla necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.
Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 19 citato stabilisce, tra
l'altro, che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque,
non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre o di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei
ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto determinate attività.
La disposizione prevede infine la possibilità, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento del Governo, che ha introdotto la norma in esame, riferisce che
la disposizione prevede la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare
alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
mediante riversamento all’entrata dell’1 per cento delle dotazioni previste sui
capitoli relativi ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio
dell'anno 2010. Qualora le Agenzie fiscali adottassero tale opzione, si
determinerebbe un miglioramento del solo saldo netto da finanziare pari a 42
milioni di euro per ciascun anno del triennio. La stima è stata effettuata
sulla base dell'importo delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi
di funzionamento di dette Agenzie, stabilite con la legge 192/2009.
La relazione
tecnica attribuisce valore ordinamentale alle ulteriori modifiche, le quali
stabiliscono tra l’altro che le Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali anche a magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato e che
possono conferire incarichi ad esterni alla pubblica amministrazione in deroga
ai limiti fissati a norma dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001. Tali
disposizioni, conclude la relazione tecnica, non producono effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in quanto il conferimento
di eventuali incarichi oltre le percentuali previste dall'art. 19, comma 6,
deve essere disposto a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali
a tempo indeterminato previste dalla normativa vigente.
In merito ai
profili di quantificazione si rileva che la norma consente alle Agenzie
fiscali di non applicare “disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell’apparato amministrativo” a condizione che sia effettuato il
riversamento all’entrata di un importo determinato in misura fissa. Tale
riversamento determinerebbe un miglioramento del saldo netto da finanziare, in
quanto la contabilità delle Agenzie non rientra nel bilancio dello Stato. In
proposito, appare necessario che sia fornito il dettaglio delle norme di cui,
in concreto, si dispone la deroga e degli effetti finanziari ad esse collegati
con riferimento alle Agenzie fiscali, al fine di riscontrare la congruità del
riversamento previsto a fini
compensativi e quantificato dalla RT.
Con riferimento alle norme che derogano ai limiti previsti per il reclutamento di dirigenti esterni all’amministrazione procedente, si rileva che detti limiti costituiscono presidio all’incremento della spesa pubblica dal momento che il ricorso a professionalità esterne risulta essere più oneroso rispetto all’effettuazione di promozioni di personale già in servizio. Analogamente l’utilizzo di magistrati per la copertura di posti dirigenziali, sebbene possa essere disposta solo nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie, deroga ad una norma di principio volta al contenimento della spesa. Con riferimento a tali aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, anche in relazione a possibili richieste emulative provenienti da altre amministrazioni pubbliche.
21-septies. All'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» è soppressa.
Il comma 21-septies, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, tramite una novella all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545[155] dispone la non rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Nella formulazione originaria della norma, era
prevista la sola non rieleggibilità immediata dei predetti componenti. La
modifica in commento, espungendo l’avverbio “immediatamente” dal testo, ne
prevede invece la non rieleggibilità in assoluto.
Il capo III del citato D.Lgs. n. 545 del 1992 disciplina il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, stabilendo tra l’altro regole in merito alla sua composizione e durata (articolo 17 e 18), alla presidenza (articolo 19), all’ineleggibilità e all’elezione dei relativi componenti (articoli 20 e 21), alle attribuzioni (articolo 24) ed al suo funzionamento (articoli da 25 a 29-bis).
Ai sensi del citato articolo 24, il Consiglio di Presidenza ha le
seguenti attribuzioni:
a)
verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b)
disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c)
delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d)
formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i
presidenti delle commissioni tributarie;
e)
predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro delle finanze sull’andamento della giustizia tributaria,
anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
f)
stabilisce i criteri di massima per la
formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g)
stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in
sezioni;
h)
promuove iniziative intese a perfezionare la
formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;
i)
esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il
funzionamento delle commissioni tributarie;
l)
esprime parere sulla ripartizione fra le
commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle
finanze per le spese di loro funzionamento;
m)
esprime parere sulla determinazione dei compensi
fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie;
m-bis) dispone,
in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso àmbito regionale, per la
durata massima di un anno ;
n)
delibera su ogni altra materia ad esso
attribuita dalla legge.
Inoltre, il Consiglio
di Presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può
disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.
Articolo 7,
commi 1-14 e 16
(Soppressione di IPSEMA, ISPESL, IPOST e
riordino organi enti previdenziali. Soppressione ENAM. Soppressione ENAPPSMSAD)
1. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le
relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la
piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è
soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST
sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
3-bis. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM),
istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21
ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e
successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la
soppressione dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero,
per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse
strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le dotazioni organiche
dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di
personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa
della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo
40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico
previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti
pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40,
comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per
i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei
relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti
all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in
posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e
ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti
presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto
dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo
è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi
degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e
vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente
ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta
professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza
nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato
ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri
è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla
richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad
acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque
procedere alla nomina con provvedimento motivato »;
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro
dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio
di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il
presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5,
dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio
di vigilanza»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a
quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio
di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di
cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di
quello di cui alla lettera d)»;
h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente
dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un
emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
8. Le competenze attribuite
al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,
n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art.
1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla
ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla
ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni,
nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1o
luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei
comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,
comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare
l'importo di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1o
luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché
la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo
alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o
medaglie)
13. I regolamenti che
disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal
presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003,
n. 357.
(omissis)
16. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici
(ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1o
aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono
trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti
dall'ultimo bilancio consuntivo approveto affluiscono ad evidenza contabile
separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un
numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento
dell'ente Enpals. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare
sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina
I commi da 1
a 14 recano alcune modifiche alla disciplina degli enti previdenziali pubblici.
In seguito all’emanazione dei
decreti di privatizzazione degli Enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, nonché del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104,
recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8
agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo
immobiliare, con i quali è stata disposta la privatizzazione della quasi
totalità degli enti previdenziali, sono rimasti fuori dalla normativa
richiamata, conservando quindi la loro caratteristica di ente previdenziale
pubblico, i seguenti enti[156]:
Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS);
Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);
Istituto postelegrafonici
(IPOST);
Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA);
Ente nazionale di
assistenza magistrale (ENAM) (si ricorda che quest’ultimo ente ha anche
caratteristiche assistenziali).
In particolare:
§ si
sopprimono l’IPSEMA, l’ISPESL e l’IPOST,
le cui funzioni vengono trasferite, rispettivamente all’INAIL e all’INPS, che subentrano in tutti rapporti attivi e passivi
(commi da 1 a 3). Nel corso dell’esame al Senato, è stata
disposta anche la soppressione dell’ENAM
(comma 3-bis);
§ si
demanda il trasferimento delle risorse
strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi ad appositi decreti,
con contestuale aumento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL (commi 4 e 5);
§ si
trasformano i posti corrispondenti
all’incarico di componente dei collegi dei sindaci soppressi negli enti
interessati in posti di livello dirigenziale per le esigenze di consulenza,
studio e ricerca del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 6);
§ si
prevede la soppressione del consiglio di amministrazione, le cui
funzioni vengono attribuite al presidente dell'ente; come altri organi generali
restano confermati il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei
sindaci e il direttore generale (commi 7
e 8);
§ si
riduce, in misura non inferiore al 30%, il numero dei componenti, rispettivamente, dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali nonché, in identica
misura, dei componenti i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse
dell'INPS e i comitati regionali e provinciali (commi 9 e 10);
§ si
dispone che, dal 1° luglio 2010, gli
eventuali gettoni di presenza per i
membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse
dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta (comma 11);
§ si
sopprimono, dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti
(comunque denominati) legati alla partecipazione
alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, tranne specifiche
eccezioni (comma 12);
§ si
prevede l'adeguamento della disciplina
di rango regolamentare, in relazione alle modifiche normative richiamate,
ferma restando l'immediata applicazione di queste ultime (comma 13);
§ si
dispone l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo in esame nei confronti dell’ENPALS
(comma 14).
Soppressione di IPSEMA, ISPESL, IPOST ed
ENAM e trasferimento di risorse e funzioni all’INPS, all’INAIL e all’INPDAP
(commi 1-5)
Il comma 1
dispone, con effetto della data di entrata in vigore del provvedimento in esame
(è cioè dal 31 maggio 2010), la soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL,
con conseguente attribuzione delle funzioni all’INAIL, il quale subentra in
tutti i rapporti attivi e passivi.
La soppressione è motivata con la necessità di
assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente
agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per
ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività.
Ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA
operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,
svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le
seguenti attività (indicate in modo sintetico):
elaborazione e
applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
interazione, per i rispettivi
ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di
intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
consulenza alle
aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese;
progettazione ed
erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
formazione per i
responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
promozione e
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei
percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
partecipazione, con
funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza del lavoro;
consulenza alla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro;
elaborazione,
raccolta e diffusione di determinate buone prassi;
predisposizione di
specifiche linee guida;
contributo al
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
L'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA), istituito con il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, ha unificato
in un nuovo soggetto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le
competenze in precedenza attribuite a tre distinte Casse: la Cassa marittima
adriatica, la Cassa marittima tirrenica e la Cassa marittima meridionale.
L’IPSEMA, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, svolge compiti in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, accerta e riscuote
contributi dai datori di lavoro ed eroga le prestazioni previdenziali di
malattia e maternità per il personale della navigazione marittima e quello
della navigazione aerea. Dal 2006, ha anche compiti di certificazione a fini
pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.
Si ricorda che
attualmente è all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati
la pdl AC 2863 (Moffa), che, in particolare, istituisce un nuovo ente di diritto pubblico non
economico, denominato Ente sociale italiano della navigazione, con la contemporanea
soppressione degli enti e degli uffici già operanti nel settore (IPSEMA, SANS,
CIRM e USMAF)[157], le cui competenze e funzioni confluiscono nel nuovo
ente.
Istituito, con il
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è un ente
di diritto pubblico, operante nel settore della ricerca, dotato di autonomia
scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’Istituto è un
organo tecnico-scientifico del S.S.N., alle dipendenze del Ministro della
sanità, per quanto attiene alla ricerca, sperimentazione, controllo,
consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in
materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti
di vita e di lavoro. L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti
particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.
Il successivo comma 2 prevede la soppressione dell’IPOST, anche in questo caso al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività. Ai sensi del comma 3, le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
L'Istituto Postelegrafonici (IPOST), Ente pubblico non economico sottoposto alla
vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, eroga il trattamento di
quiescenza e le prestazioni di assistenza, mutualità e credito al personale di
Poste Italiane S.p.A. e delle società collegate
Si ricorda, in
particolare, che il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla L. 29
gennaio 1994, n. 71, istitutivo dell'Ente poste italiane, ha unificato presso
l'IPOST, a decorrere dal 1° agosto 1994, la gestione previdenziale di tutto il
personale proveniente dall'Amministrazione delle poste. In precedenza tale
gestione era ripartita tra lo stesso istituto (competente per il personale
degli uffici locali e delle agenzie) ed il Ministero del tesoro (attualmente
Ministero dell’economia e delle finanze) competente per il personale degli
uffici centrali (i cd. uffici principali). La medesima L. 71/1994 ha inoltre disposto
il pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente poste all'IPOST
per tutto il personale in servizio. Si ricorda, infine, che l'articolo 53,
comma 6, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria
per il 1998), ha disposto che l’Istituto eroghi, con apposita gestione, a tutto
il personale iscritto, le prestazioni creditizie previste dalla previgente
normativa. L'Istituto pertanto gestisce prestazioni creditizie anche in favore
di personale per il quale, anteriormente al 1° agosto 1994, non riceveva
versamento di contributi.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il comma
3-bis, che dispone, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione dell'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale),
le cui funzioni sono trasferite all’INPDAP,
che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
L'Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è un ente pubblico non economico, nato
dalla fusione tra l'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri e l'Istituto
Nazionale di Assistenza Magistrale, prevista dal D.lgs. del Capo Provvisorio
dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346, poi ratificato con la legge 21 marzo
1953, n. 190. L’Ente è stato poi incluso nelle strutture disciplinate dalla L.
20 marzo 1975, n. 70, recante riordinamento degli enti pubblici.
Ai sensi dell’art. 605, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 297/1994[158] sono
iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alle ritenute di cui all'art. 3 del
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato sopra indicato, gli insegnanti di ruolo
delle scuole materne ed elementari (ora, scuole dell’infanzia e scuole
primarie), nonché i direttori didattici[159]. Secondo le
previsioni dello Statuto (approvato
l’11 maggio 2001) possono chiedere l’iscrizione gli insegnanti a tempo
determinato delle scuole dell’infanzia e primarie, gli insegnanti di religione,
gli insegnanti delle scuole primarie parificate, nonché le dirigenti o
insegnanti delle scuole dell’infanzia gestite da Comuni o da Enti morali (art.
3).
Sempre ai sensi dello Statuto, l’ENAM ha le finalità assistenziali e previdenziali indicate dalla legge
istitutiva: si tratta di prestazioni in campo sanitario, scolastico,
culturale, climatico, mutualistico e previdenziale[160].
Si ricorda che
l’art. 27, comma 3, della legge 69/2009[161] ha escluso l’ENAM dalla soppressione automatica
disposta dall’art. 26 (cosiddetto taglia-enti), comma 1, del D.L. 112/2008
(convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008) per gli enti pubblici non
economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009[162], non fossero stati emanati i regolamenti di riordino
previsti dall’art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, a condizione che
il regolamento di riorganizzazione fosse adottato entro il 31 dicembre 2009. Il
17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha proceduto all’approvazione
preliminare di uno schema di regolamento di riordino[163].
Il comma 4 demanda a specifici decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (e, per quanto concerne l’ISPESL, del Ministro della salute), e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, come precisato nel corso dell’esame al Senato, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (è cioè entro il 30 luglio 2010), le modalità di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, in relazione alle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data del 31 maggio 2010.
Per quanto
concerne l’ENAM, nel corso
dell’esame al Senato, è stato disposto che le modalità di trasferimento delle risorse dell’Ente soppresso siano
da adottare con gli specifici decreti di natura non regolamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, in relazione alle risultanze dei bilanci
di chiusura alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del provvedimento stesso.
Contestualmente alla soppressione dei richiamati enti, è previsto l’incremento delle dotazioni organiche di INPS ed INAIL, in numero pari alle unità di personale trasferite (comma 5); tali enti subentrano altresì nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato.
Unica eccezione concerne il personale trasferito dall’ISPESL, al quale, in attesa della definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, continua ad applicarsi il trattamento giuridico–economico previsto dal comparto ricerca e dell’area VII.
Si segnala,
in proposito, che il provvedimento non prevede espressamente l’incremento delle
dotazioni organiche dell’INPDAP in seguito alla soppressione dell’ENAM, a
differenza di quanto previsto per INPS e INAIL in seguito alla soppressione di
IPOST e IPSEMA.
Lo stesso comma, infine, stabilisce la facoltà, all’interno del nuovo comparto di contrattazione per gli enti pubblici non economici ai sensi del richiamato articolo 40, comma 2, di prevedere un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in ricerca scientifica e tecnologica.
L’articolo 40, comma
2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’articolo 54, comma 1, del
D.Lgs. 150/2009, ha disposto, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo specifiche procedure e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la definizione di un massimo di quattro
comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di
quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.. Lo
stesso comma dispone la possibilità di costituire, nell'ambito dei comparti di
contrattazione, apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
Organismi
statutari (commi 6-14)
Il comma 6
prevede la trasformazione dei posti
corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, degli
enti soppressi, in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato.
Gli incarichi dirigenziali di livello generale
conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 479[164], in materia
di riordino degli enti previdenziali pubblici, riferiti a posizioni soppresse
per effetto delle precedenti disposizioni, cessano dalla data di adozione dei
decreti di natura non regolamentare con i quali vengono definite le modalità di
trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi. Ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente
articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di
livello dirigenziale generale.
Il comma 7
apporta una serie di modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[165], che reca
disposizioni sull’ordinamento degli enti previdenziali pubblici.
Secondo il testo previgente all’entrata in vigore
del provvedimento in esame, sono organi degli Enti: il presidente, il consiglio
di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei
sindaci ed il direttore generale (comma 2).
Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e
vigilanza (comma 3). E’ nominato ai sensi della L. 24 gennaio 1978, n. 14, con
la procedura di cui all'articolo 3 della L. 400/1988); la deliberazione del
Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale (attualmente ministro del lavoro e delle politiche sociali),
di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e
delle finanze).
Il comma 4 individua
le funzioni e i compiti del consiglio di indirizzo e vigilanza. Tra i compiti
del Consiglio rientrano, tra gli altri, la definizione dei programmi e delle
linee di indirizzo dell'ente; l’elezione del proprio presidente tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti; la determinazione degli obiettivi
strategici pluriennali nell'ambito della programmazione generale, la
definizione della propria organizzazione interna, nonché le modalità e le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, l’emanazione delle direttive
di carattere generale relative all'attività dell'ente, l’approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei piani pluriennali e dei piani
di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il
Ministro del lavoro provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente,
d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Per quanto concerne la
composizione, i consigli dell'INPS e dell'INPDAP sono composti da 24 membri. Il
consiglio dell'INAIL è composto da 25 membri, Il consiglio dell'IPSEMA è
composto da 12 membri.
Il comma 5 definisce
le funzioni e i compiti del consiglio di amministrazione Ad esso spetta, tra
gli altri, predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
approvare i piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberare i piani
d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; deliberare il regolamento organico del
personale; trasmettere trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza
una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo
produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga
richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio di
amministrazione, inoltre, esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.
Il comma 6 individua
i compiti del direttore generale. Nominato su proposta del consiglio di
amministrazione, tra le sue funzioni si evidenzia la partecipazione, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle del
consiglio di vigilanza. Egli ha inoltre la responsabilità dell'attività diretta
al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; e sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi.
Il comma 7 definisce
i compiti e la composizione del collegio dei sindaci.
Il comma 8 individua
le procedure per la nomina del consiglio di amministrazione e del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
Gli organi degli
enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, durano in carica 4
anni e possono essere confermati una sola volta (comma 9).
Il comma 10, infine,
prevede che per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle
gestioni, fondi e casse.
Di seguito
si fornisce un quadro delle modifiche
rispetto alla normativa previgente:
§
tra gli
organi statutari si sopprime il
consiglio di amministrazione (lettera
a)). Tutte le competenze dello stesso previste dalla
normativa, ai sensi del successivo comma
8, sono devolute al presidente,
che le esercita con proprie determinazioni;
§
nella
procedura di nomina del presidente, contestualmente alla richiesta di parere
parlamentare, si acquisisce l’intesa del
consiglio di indirizzo e sorveglianza, che deve intervenire nel termine di
30 giorni. In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro tale termine, come specificato nel corso
dell’esame al Senato, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla
nomina con provvedimento motivato (lettera
b));
§
si
dispone l’obbligo, per il consiglio
di indirizzo e sorveglianza, almeno 30 giorni prima del termine naturale di
scadenza della carica di presidente, od entro 10 giorni in caso di cessazione
anticipata, di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per
procedere alla nuova nomina (lettera c));
§
in
relazione alla soppressione del
consiglio di amministrazione:
-
le funzioni ed i compiti dello stesso sono
trasferiti per intero al presidente;
inoltre vengono abrogati tutti i periodi del comma 5 inerenti la composizione
del consiglio di amministrazione degli enti (lettera d));
-
viene
soppresso il riferimento alla partecipazione
del direttore generale alle sedute del consiglio stesso (lettera e));
-
si
sopprimono i riferimenti alla procedura di nomina
del consiglio di amministrazione di cui al comma 8 dell’articolo 3 (lettera f));
-
si
coordina formalmente la disposizione di cui al comma 9, relativa alla durata in carica dei componenti degli
organi statutari (lettera g));
§
infine,
aggiungendo il nuovo comma 11 all’articolo 3, si prevede l’erogazione di un emolumento
omnicomprensivo al presidente per l’esercizio delle funzioni inerenti la
carica, da stabilire con apposito decreto interministeriale (lettera h)).
Al
riguardo, si segnala che il testo non prevede un termine entro il quale debba
essere emanato il richiamato decreto.
Per quanto attiene la composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali si
prevede, rispettivamente ai sensi dei commi
9 e 10, una riduzione del numero
dei componenti non inferiore al 30%.
Il successivo comma
11 prevede un massimale
economico ai gettoni di presenza
corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e
casse, pari a 30 euro a seduta.
Il comma 12
sopprime, a decorrere dal 1° luglio
2010, tutti gli emolumenti,
comunque denominati, legati alla partecipazione
alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, ad eccezione dei comitati richiamati dal
precedente comma 11.
Il comma 13
prevede l'adeguamento della
disciplina di rango regolamentare concernente l’organizzazione ed il
funzionamento degli enti previdenziali pubblici, in relazione alle modifiche
apportate dai commi in precedenza analizzati. In ogni caso, nell’ambito di tale
adeguamento, trovano applicazione le disposizioni contenute in tutto l’articolo
7 del provvedimento in esame.
Il comma 14
prevede l’applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo in esame anche all’organizzazione ed al funzionamento dell’ENPALS.
Infine il comma
16 dispone, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e
cioè dal 31 maggio 2010, la soppressione dell’Ente Nazione di
Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori
Drammatici (ENAPPSMSAD). Le relative
funzioni sono trasferite all’ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi.
L’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i
Pittori e gli Scultori, i Musicisti, gli Scrittori e gli Autori Drammatici (ENAPPSMSAD) è un ente pubblico istituito con il D.P.R. 1° aprile
1978, n. 202, mediante fusione nell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza
per i Pittori e gli Scultori (già Cassa Nazionale Assistenza Belle Arti) della
Cassa Nazionale Assistenza Musicisti, della Cassa Nazionale Assistenza
Previdenza Scrittori italiani, della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza
Autori Drammatici. L’Ente è succeduto nei patrimoni, nei diritti e nelle
obbligazioni delle richiamate persone giuridiche.
L’Ente sostiene i
propri iscritti nella loro attività professionale, promuovendo altresì - ove
necessario in collaborazione con istituzioni aventi scopi similari in Italia e all’estero
– la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale ed
internazionale.
Tra le funzioni
dell’Ente rientrano quelle dell’assegnazione di provvidenze economiche, premi
di incoraggiamento o di operosità, contributi alle spese per viaggi di studio o
di perfezionamento a singoli o gruppi di iscritti, nonché della cura forme di previdenza in favore degli
iscritti e dei loro superstiti.
Lo stesso comma istituisce altresì presso l'ENPALS, con effetto dal 31 maggio 2010, il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, con evidenza contabile separata.
Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dell’Ente soppresso affluiscono, con evidenza contabile separata, presso l'ENPALS.
Contestualmente, la dotazione organica dell'ENPALS viene aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD, alla stessa data del 31 maggio 2010.
Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, della L. 400/1988, vengono apportate le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ENPALS.
Nel corso dell’esame
al Senato, è stato disposto che
l’individuazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente
soppresso è demandata ad appositi decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della
relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge medesima.
In ogni caso, il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'ENPALS in carica alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
Il
prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, ascrive alle norme di
cui ai commi 1-19 seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto
da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.0 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
0.0 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
La relazione
tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che
dall’attuazione di commi 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 18, e 19 dell’articolo 7 sono
conseguibili risparmi pari complessivamente ad euro 4.689.626 annui, da riferire agli anni 2011 e successivi,
ferma restando che i risparmi per il corrente esercizio potranno rilevarsi solo
a consuntivo.
In relazione al suddetto importo, la RT precisa che una parte di questo,
pari ad euro 2.429.844, è da imputarsi, ai sensi del comma 17,
agli obiettivi di risparmio previsti dall’art. 1, comma 8 della legge n.
247/2007, così determinati: euro 636.433 derivanti dalla soppressione
dell’IPSEMA (comma 1); euro 790.427 derivanti dalla soppressione dell’IPOST
(comma 2); euro 1.002.984 derivanti dalla riforma dell’assetto organizzativo
degli enti previdenziali ed assistenziali (comma 7).
L’art. 1, comma 8, della legge 247/2007, prevede che il Governo
adotti[166] un piano industriale volto
a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di
euro. La RT allegata al suddetto provvedimento afferma che tale effetto di
risparmio non viene scontato sui saldi di finanza pubblica. Come precisato[167], infatti, dal
rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), essendo il procedimento
di razionalizzazione prefigurato dalla norma assai complesso, la realizzazione
di risparmi potrà essere valutata solo a consuntivo. In particolare, in una
prima fase, potrebbero al contrario emergere maggiori costi derivanti dalla
necessità di reperire sedi più grandi, da fenomeni di allineamento verso l’alto
dei trattamenti economici del personale e, in generale, dall’aumento delle
spese per consumi intermedi. Gli eventuali risparmi, la cui effettiva
consistenza potrà essere valutata solo al termine di tale processo di
razionalizzazione, secondo il rappresentante della RGS, non possono, pertanto,
essere programmaticamente scontati.
La restante parte
del suddetto importo complessivo, pari ad euro
2.259.782 è ascrivibile al presente decreto, è conforme all’effetto sui
saldi evidenziato nel prospetto riepilogativo e corrisponde alla differenza tra
i risparmi conseguibili a seguito della soppressione e razionalizzazione degli
enti - euro 3.312.359 - e l’impatto negativo sull’indebitamento netto delle
P.A., - euro 945.000 – determinato dalla soppressione dell’ENAPPSMSAD (comma
16) e dell’INCA (comma 20).
I risparmi
ascrivibili al decreto in esame (euro 2.259.782) sono quantificati dalla medesima RT con specifico riferimento ai
singoli seguenti commi.
Comma 1 (Soppressione IPSEMA e ISPESL)
In relazione
all’IPSMA, il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 636.433 così determinato:
(euro)
ORGANI |
RISPARMI |
Presidente |
105.000 |
CIV |
237.000 |
CDA |
221.000 |
Collegio dei Sindaci |
73.433 |
TOTALE |
636.433 |
In relazione all’
ISPESL,
il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 426.248 così determinato:
(euro)
ORGANI |
RISPARMI |
Commissario straordinario |
139.207 |
Comitato Tecnico Scientifico |
200.000 |
Collegio dei Revisori |
87.041 |
TOTALE |
426.248 |
Comma 2 (Soppressione IPOST)
In relazione
all’IPOST, il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 790.427 così determinato:
(euro)
ORGANI |
RISPARMI |
Commissario straordinario |
192.170 |
Comitato di indirizzo e di vigilanza |
487.862 |
Collegio dei Revisori |
110.395 |
TOTALE |
790.427 |
Comma 6 (riallocazione Dirigenti)
La RT precisa che
l’attuazione della disposizione in esame, che modifica la collocazione
organizzativa di posti dirigenziali di livello generale già esistenti, dovrà
essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 7 (riforma assetti organizzativi INPDAP, INPS,
INAIL, ENPALS)
La RT afferma che
dalla riforma degli assetti organizzativi degli enti previdenziali pubblici in
riferimento il risparmio di spesa complessivo è pari euro 1.002.984. Tale risparmio è ripartito tra gli enti interessati
dalla riforma nei termini riportati nella seguente tabella.
(euro)
ENTE |
Risparmi derivanti
dall’eliminazione dei CdA |
INPS |
257.916 |
INAIL |
317.000 |
INPDAP |
257.916 |
ENPALS(*) |
170.152 |
TOTALE |
1.002.984 |
(*) Le disposizioni del
comma in esame, che disciplinano il
riassetto organizzativo dell’INPDAP,dell’INPS e dell’INAIL, si applicano anche
all’ ENPALS in
virtù del rinvio alle stesse effettuato dal
comma 14 dell’articolo in esame.
Comma 9 (riduzione componenti dei Consigli di Indirizzo e
Vigilanza)
La RT afferma che
i risparmi derivanti dalla riduzione del 30 % dei componenti dei Consigli di
Indirizzo e Vigilanza, quantificabili in euro
463.334, saranno effettivi a decorrere dalla ricostituzione degli organi
stessi prevista per l’anno 2013.
Comma 15 (Soppressione Istituto per gli affari
sociali)
La RT quantifica i
risparmi in misura pari al costo per gli organi, pari a complessivi 195.000 euro, come risultanti dal
bilancio preventivo per il 2010.
Comma 16 (Soppressione ENAPPSMSAD)
La RT afferma che
le entrate di cui dispone l’Istituto sono indicate all’art. 26 dello Statuto[168] e consistono
principalmente, in contributi degli iscritti, contributi ordinari annui da
parte dello Stato per il funzionamento e le attività dell’Istituto, a carico
del bilancio dello Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali, da eventuali trasferimenti da parte delle Regioni e altri enti del
settore pubblico. In particolare, precisa la RT, nell’esercizio 2010, sono
previsti trasferimenti da parte dello Stato pari a circa 62.000[169] euro. Le spese per
organi risultano, dal bilancio preventivo 2010, pari a 63.500 euro. La RT evidenzia, inoltre, che l'ente, non ricompreso
nell'elenco delle PP.AA[170], prevede per il
2010 un disavanzo finanziario di competenza pari a circa 513.000 euro. Pertanto, a seguito della disposta fusione con
l'ENPALS, al RT stima prudenzialmente un aggravio dell'indebitamento della P.A.
paria a circa 450.000 euro (513.000
- 63.000 euro di risparmi), che trova compensazione nei risparmi generati dal
presente articolo.
Comma 18 (Soppressione ISAE)
La RT prevede, per
effetto della soppressione dell’ISAE, un risparmio di spesa stimabile in un
importo di euro 135.000. Tale importo è quantificato sulla base delle spese di funzionamento degli organi dell'ente
determinate nei seguenti termini:
(euro)
ORGANI |
RISPARMI |
Presidente |
83.666 |
Comitato Amministrativo |
34.704 |
Collegio dei revisori dei conti |
16.733 |
TOTALE |
135.1043 |
Comma 19 (Soppressione EIM)
La RT prevede, per
effetto della soppressione dell’ EIM, un risparmio di spesa stimabile in un
importo di euro 128.000. Tale importo è quantificato sulla base delle spese di funzionamento degli organi dell'ente
determinate nei seguenti termini:
(euro)
ORGANI |
RISPARMI |
Presidente Consiglio direttivo |
70.000 |
Componente Consiglio direttivo |
28.000 |
Collegio dei revisori dei conti |
29.866 |
TOTALE |
128.000 |
La RT precisa che
ulteriori risparmi, allo stato non quantificabili, scaturirebbero dalla
razionalizzazione delle funzioni amministrative e dal minor fabbisogno di
risorse logistiche e strumentali derivanti dalle operazioni di soppressione
degli enti previsti dall’articolo 7 e di trasferimento delle relative
attribuzioni.
La relazione
tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che:
il previsto
coinvolgimento del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
nell’ambito di talune norme relative alla soppressione ed incorporazione di
enti ed organismi pubblici (comma 4) non comporta oneri per la finanza
pubblica;
la possibilità per
il Consiglio dei ministri di procedere comunque alla nomina dei Presidenti
degli enti previdenziali pubblici in riferimento, in caso di mancata
acquisizione della prevista intesa dei Consigli di indirizzo e vigilanza dei
medesimi enti entro il termine di trenta giorni previsto dalla norma (comma
7), non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;
l’inserimento
dell’attività di ricerca a supporto all’attività di elaborazione delle
politiche sociali, nell’ambito in una delle macroaree già operative all’interno
dell’organizzazione dell’ISFOL (comma 15), è volto ad evitare la
creazione di un’altra macroarea, in quanto quelle già esistenti sono di livello
dirigenziale generale. La modifica proposta, pertanto, non comporta effetti sui
saldi di finanza pubblica;
il differimento
del bilancio di chiusura della gestione soppressa dell’ ENAPPSMSAD (comma
16) alla data di conversione del decreto legge in luogo della data di
entrata in vigore dello stesso, non comporta effetti sui saldi di finanza
pubblica;
le modifiche
apportate ai commi 17 e 18, sono di natura procedimentale. Il comma 18
prevede altresì che il previsto trasferimento del personale dell’ISAE sia
all’ISTAT. Le modifiche non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione, appare opportuno acquisire ulteriori dati da parte
del Governo in merito all’apparente incongruenza aritmetica che sembra
evidenziarsi tra l’insieme dei risparmi riferibili ai commi 1-19,
riportati nella RT, e l’effetto complessivo ascritto agli stessi sui saldi di
finanza pubblica, come evidenziati nel prospetto riepilogativo.
A seguito della verifica
della RT, sembrerebbero configurarsi degli effetti di risparmio complessivo
pari ad euro 2.669.062, d’importo differente rispetto a quelli
evidenziati nella RT medesima e pari ad euro
4.689.626. Tale risparmio
complessivo, al netto della componente ascritta alla legge n.
247/2007, pari ad euro 2.429.844, si
ridurrebbe ad euro 239.218, a fronte
degli stimati euro 2.259.782. Si illustrano a seguire gli
effetti riferibili alle norme richiamate che non appaiono coincidere con quanto
risultante dalla RT.
(euro)
Norma |
RISPARMI |
426.248 |
|
Comma 2 |
/ |
Comma 7 |
/ |
Comma 13 |
/ |
Comma 14 |
/ |
Comma 16 |
-450.000 |
Comma 17 |
2.429.844 |
Comma 18 |
135.104 |
Comma 19 |
127.866 |
TOTALE |
2.669.062 |
I risparmi relativi al comma
1, sono riferibili esclusivamente ad ISPESL (426.248 euro), essendo i
risparmi relativi ad IPSEMA, computati nel comma 17. I risparmi relativi al comma
2 e al comma 7, riferibili rispettivamente ad IPOST e agli enti
previdenziali, vanno computati nel comma 17. Al comma 13, non sono
ascritti risparmi. Gli effetti di risparmio relativi all’ENPALS, di cui al comma
14, sono già quantificati nel comma 7 e vanno computati nel comma 17. Il comma
16, relativo all’ENAPPSMSAD, prevede un minor risparmio (-450.000 euro). Il
comma 17, prevede un risparmio di euro 2.429.844. I commi 18 e 19
prevedono rispettivamente risparmi pari ad euro 135.104 ed euro 127.866. Si
rileva, altresì, che la RT computa anche i minor risparmi (-495.000) riferiti
dal comma 20 all’INCA e che non dovrebbero rientrare nella
quantificazione degli effetti che sono evidenziati nel prospetto riepilogativo
esclusivamente con riferimento ai commi 1-19.
In merito al processo di riallocazione
organizzativa di cui al comma 6, che prevede che ai componenti dei
collegi dei sindaci soppressi ai sensi dei commi 1-5, siano conferite funzioni
di livello dirigenziale generale nell’ambito del Ministero del lavoro e del
Ministero dell’economia e delle finanze, pur rilevato che la RT afferma che questo
sarà effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare
opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi volti ad escludere effetti
finanziari suscettibili di determinarsi per effetto dell’alterazione delle
dotazioni organiche vigenti presso le amministrazioni destinatarie del nuovo
personale dirigente. A tale ultimo riguardo, più in generale si rileva che il
processo di riallocazione complessiva del personale dirigente e non degli enti
interessati dal processo di soppressione riorganizzazione disposto dalle norme
in esame (commi 5, 18 e 19), appare suscettibile di determinare una
significativa alterazione degli assetti organici vigenti delle amministrazioni
che sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatorie
delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi
delle PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in
esame. Considerato, in particolare che le disposizioni di cui ai commi 18 e 19
sono assistite da specifiche previsioni di neutralità finanziaria, anche ai
sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n.
196/2009 appare opportuno, pertanto, che il Governo fornisca i dati e gli
elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi di invarianza. Si rileva,
inoltre, che se le norme di cui ai commi 18 e 19, disciplinano il caso in cui
il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello
previsto presso gli enti di destinazione, prevedendo - al fine di garantire il
mantenimento del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo
personale, di un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza, nulla
dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si
configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso
l’amministrazione di destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno,
sempre al fine di escludere l’insorgere
di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per effetto delle
disposizione in esame, acquisire una
valutazione da parte del Governo.
Le suddette richieste di
chiarimenti appaiono, altresì opportune con specifico riferimento alla norma di
cui al comma 5, che, in assenza di un espresso obbligo d’invarianza
finanziaria, prevede espressamente un incremento delle dotazioni organiche
dell’INPS e dell’INAIL in numero pari alle unità di personale di ruolo
trasferite dagli enti soppressi, nonché il subentro dei medesimi enti nella titolarità dei restanti rapporti di
lavoro (comma 5).
Nulla da osservare In merito al comma 17,
preso atto di quanto affermato nella RT che ascrive i risparmi complessivi
(quantificati in euro 2.429.844), derivanti dalla soppressione di IPSEMA, IPOST
e dalla riforma dell’assetto organizzativo degli enti previdenziali ed
assistenziali, agli obiettivi di risparmio, di cui all’art. 1, comma 8, della
legge n. 247/2007, considerato che la disposizione richiamata prevede di
conseguire nell’arco di un decennio, nell’ambito di un generale piano di
razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi, risparmi finanziari
per 3,5 miliardi di euro che non sono scontati nei tendenziali di spesa e la
cui valutazione complessiva, come precisato dalla RGS, potrà esser valutata
solo a consuntivo al termine del processo di razionalizzazione previsto.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione
in merito a quanto evidenziato nella RT riferita al maxiemendamento approvato
mal Senato.
Nel corso dell’esame in prima
lettura, in merito alla norma di cui al comma 6, posto che la RT afferma
che questa dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, è stato evidenziata[171] l'opportunità di inserire nel
testo della disposizione un espresso vincolo di invarianza a presidio del
rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito al comma 7, è stato
chiesto di chiarire se gli emolumenti onnicomprensivi spettanti ai presidenti
degli enti previdenziali pubblici resteranno all'attuale livello o se verranno
incrementati, con conseguente riduzione dei risparmi attesi, in rapporto alle
più ampie funzioni attribuite ai presidenti per effetto della soppressione dei
consigli di amministrazione. In merito ai commi 9 e 10 è stato richiesto
al Governo di fornire i dati nonché le fonti poste alla base della
quantificazione. In merito al comma 12, infine, è stato evidenziato che
la relativa disposizione è suscettibile di determinare risparmi di spesa non quantificati
nella RT. Nella nota di risposta, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito i seguenti
chiarimenti. In merito alla norma di cui al comma 6 è stato evidenziato
che questa si limita a modificare le collocazione organizzative, variando,
altresì, il contenuto e le finalità relativi agli incarichi di posizione
dirigenziali preesistenti all’entrata in vigore del D.L. in esame, per i quali
risulta già attivata la spesa, con conseguente sostanziale invarianza degli
oneri a livello di finanza pubblica. Nella nota è stato precisato, inoltre, che
in ogni caso, non vi sono elementi ostativi all’inserimento di una clausola di
invarianza. In relazione al comma 7, è stato chiarito che i compensi per
i presidenti degli enti pubblici sono determinati sulla base di criteri
oggettivi e soggettivi[172]. Tra i criteri soggettivi sono
state evidenziati le più ampie funzioni attribuite ai presidenti per effetto
della soppressione dei Consigli di amministrazione, precisando che la scelta di
considerare tali ampliate funzioni ai fini dei compensi rientra comunque nella
valutazione politica dei soggetti competenti per la rideterminazione dei
compensi. Con riferimento, infine, ai commi 9 -10, è stato precisato che
i risparmi relativi alla riduzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza
saranno effettivi, come fatto presente nella RT, solo a partire dalla
ricostituzione degli organi stessi. L’importo di 460.000 euro si evince dagli
ultimi bilanci pervenuti e non comprende quello relativo alla spesa per i
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti soppressi. E’ stato chiarito,
quindi, che detto risparmio, divenendo effettivo solo nel corso del 2013, non è
computato negli effetti finanziari del decreto.
Il
prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla norma
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che dalla soppressione dell’ente
in riferimento ed il trasferimento delle relative attribuzioni all’INPDAP,
discende un risparmio, relativo al costo degli organi, stimato in euro 242.358. Ulteriori risparmi
potranno scaturire dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative e del
minor fabbisogno di risorse logistiche e strumentali scaturenti dall’operazione
di soppressione,
In merito ai
profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire da parte del
Governo i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la stima del
risparmio effettuata dalla RT in relazione al costo degli organi dell’ente
soppresso. Nel silenzio della RT, inoltre, andrebbe, anche, precisato l’ambito
temporale a cui ascrivere il suddetto risparmio. Appare, altresì opportuno
acquisire una valutazione circa gli ulteriori eventuali effetti finanziari
connessi alla norma. In particolare, il Governo dovrebbe chiarire in merito a
quale tipo di inquadramento nei ruoli dell’ INPDAP, si prevede di far ricorso per assicurare
l’assorbimento del personale (dirigente e non) dell’ente soppresso, nonché
all’effettiva disponibilità di posti nella dotazione organica dell’INPDAP ed,
infine, in relazione al trattamento economico che verrà accordato allo stesso
personale che potrebbe attualmente godere di un trattamento complessivo differente
rispetto a quello previsto, a parità di qualifica, nell’ente di destinazione.
Articolo 7, comma 15
(Soppressione Istituto Affari sociali)
15. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di
ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, confluisce
nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già
esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto
degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i
rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
Il comma 15, come modificato dal Senato, sopprime l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le relative funzioni all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
In particolare, è previsto che l’attività svolta dall’IAS confluisca nell'ambito dell'ISFOL in una delle macroaree esistenti.
L'Istituto per gli
affari sociali, già Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS), rinominato
dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è
un ente pubblico, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che svolge attività di ricerca, di consulenza, di assistenza tecnica e di
formazione in materia di politiche sociali.
L'ISFOL è un ente
pubblico, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
svolge e promuove attività di ricerca, documentazione, valutazione,
informazione, consulenza ed assistenza tecnica in materia di formazione
professionale, di politiche sociali e del lavoro.
Il testo attualmente
in vigore, dell’articolo 7, comma 15, del decreto legge n. 78 del 2010 prevede
la costituzione di una nuova macroarea.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’IAS all'ISFOL, che incrementa la sua dotazione organica per un numero pari alle unità di personale di ruolo in servizio presso l'Istituto soppresso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
L'ISFOL deve adeguare il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
Profili finanziari
Per quanto
concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla
scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.
17. Le economie derivanti
dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate,
previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
Il comma 17 dispone che i risparmi
derivanti dai processi di razionalizzazione
e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro
previsti nel decreto in esame, vengano computati tra quelli programmati ai
sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 247 del 2007 che reca norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività volte a favorire l'equità
e la crescita sostenibili. La predetta operazione di computo dovrà attuarsi
previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato[173].
Si ricorda che la
predetta norma del comma 8 ha previsto che, entro il 31 gennaio 2008, il
Governo debba presentare un piano industriale volto alla razionalizzazione
degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi
di euro. Tale piano industriale deve essere informato ai criteri disposti dalla
normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, dei
soli enti previdenziali pubblici, integrati con la previsione di modelli
organizzativi volti a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa
anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.
Si segnala che, alla
data della pubblicazione del decreto, il predetto piano industriale non risulta
essere stato ancora adottato.
Profili finanziari
Per quanto
concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla
scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.
Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell’ISAE)
18. Al fine di
razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di
politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso;
le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con
uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT.
I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero
sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti
di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma
provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti
di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Il comma 18 dispone la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) allo scopo di razionalizzare e semplificare le funzioni di studio e analisi in materia di politica economica.
La norma prevede che le funzioni svolte dall’Istituto, nonché le relative risorse siano corrispondentemente assegnate al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Si ricorda che l'ISAE
è stato istituito con D.P.R. n. 374 del 1998, in attuazione della dell'articolo
7, comma 6, della legge n. 94 del 1997 che ha modificato la legge di
contabilità generale, che, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a
supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, ha stabilito
l'emanazione di un regolamento per disciplinare la fusione dell'Istituto di
studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo
studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto. L'ISAE ha beneficiato di
un’autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il predetto D.P.R.
n. 374 ne fissava altresì i compiti[174], le fonti di finanziamento e gli organi e stabiliva
le risorse per lo svolgimento delle sue attività: a) contributo dello
Stato, con un importo annuo determinato dalla legge finanziaria; b)
contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di
organizzazioni internazionali; c) redditi di beni costituenti il proprio
patrimonio; d) proventi derivanti dalle attività di promozione,
consulenza e collaborazione.
Le funzioni svolte dall’ISAE vengono trasferite mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
I medesimi decreti, oltre a stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite, individuano le risorse, umane finanziare e strumentali, da riallocare presso il Ministero o, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, presso gli istituti o enti di ricerca.
I dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero mediante apposite tabelle di corrispondenza, anch'esse determinate dai predetti decreti del Ministro dell'economia.
Le amministrazioni di destinazione provvedono a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto al
momento dell'inquadramento presso il Ministero, limitatamente alle voci fisse e
continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a
quello dovuto al corrispondente personale del Ministero, la differenza è
attribuita mediante corresponsione di assegno ad personam, riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici di qualsiasi titolo. Per tutti gli
altri rapporti di lavoro, le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarità dei rispettivi rapporti.
Secondo quanto
riportato nella relazione illustrativa la previsione concernente il passaggio
di ricercatori e tecnologi deriverebbe dal fatto che - nel comparto Ministeri -
non sarebbero rinvenibili figure loro equiparabili, mentre per il passaggio ad
altri enti di ricerca non si ravvisa la necessità di formulare tabelle di
equiparazione.
La norma stabilisce infine che da tale operazione non
debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Profili finanziari
Per quanto
concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla
scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.
Articolo 7, comma 19
(Soppressione dell'Ente italiano
Montagna)
19. L'Ente italiano
Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è soppresso La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a
titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi
in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché,
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei
ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più
elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti
di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 19
prevede la soppressione dell'Ente
italiano Montagna, la successione dell'ente in capo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento
delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della data in cui saranno esercitate le funzioni trasferite.
Tale decreto disciplinerà nel dettaglio i
trasferimenti di risorse e di personale alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e potrà prevedere, ma solo per i ricercatori e i tecnologi, la
collocazione anche presso enti o istituzioni di ricerca.
Il comma in esame, quanto al trattamento del
personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce
che venga inquadrato in apposite tabelle di corrispondenza, conservando il trattamento economico, con riferimento
alle voci fisse e continuative, con la previsione - in caso di trattamento
economico più elevato di quello previsto per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - dell'attribuzione di assegni riassorbibili. Non vi sono invece
previsioni specifiche per ricercatori e tecnologi che dovessero essere
collocati presso enti o istituzioni di ricerca; per tali casi si stabilisce
unicamente che le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità
dei rispettivi rapporti.
Si ricorda che l'Ente italiano montagna (EIM), ente pubblico di ricerca
finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e
culturale dei territori montani, è stato istituito dalla legge n. 296 del 2006[175], art. 1, comma 1279, sotto
la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contestualmente
(comma 1280), è stata prevista la soppressione dell’Istituto nazionale della
montagna (IMONT), con trasferimento all’EIM dei suoi impegni e funzioni, del
patrimonio, dei beni mobili, delle attrezzature e della dotazione organica. Ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata affidata (comma 1281)
la determinazione degli organi di amministrazione e controllo, della sede,
delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del
personale, per l'erogazione delle risorse. Peraltro è stata affidata (comma
1283) ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di
un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM[176].
Con D.P.C.M. 20 marzo 2008 è stato approvato lo statuto dell'Ente.
Per quanto concerne le risorse per il funzionamento[177], da ultimo, l'art. 41,
comma 15, del D.L. n. 207 del 2008[178] ha concesso all'Ente, un
contributo di 2.800.000 euro, per l'anno finanziario 2009.
Si segnala che il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha
approvato la proposta di nomina di Massimo Romagnoli a presidente dell’EIM, e
che nella stessa seduta, secondo comunicato diramato, è stato approvato lo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di
riordino dell’Ente Italiano Montagna, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Profili finanziari
Per quanto concerne
i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda
di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.
Articolo 7, comma 20
(Soppressione di enti)
20. Gli enti di cui
all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono
trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a
tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito
alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del
predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di
corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione
adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello
previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle
predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le
esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato
di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono
trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali
contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai
medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo
agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di
garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.». Fermi
restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale
per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi
e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché
del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
L'articolo 7,
comma 20, dispone la soppressione degli enti elencati
nell'Allegato 2 al provvedimento in esame e individua i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni.
Enti
soppressi |
Amministrazione
subentrante |
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve
Alimentari (SSICA) |
CCIAA Parma |
Stazione Sperimentale del vetro |
CCIAA Venezia |
Stazione Sperimentale per la seta |
CCIAA Milano |
Stazione Sperimentale per i combustibili |
|
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per
carta (SSCCP) |
|
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e
dei Grassi (SSOG) |
|
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze
e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) |
CCIAA Reggio
Calabria |
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie
Concianti (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540) |
CCIAA Napoli |
IPI, Istituto per la promozione industriale |
Ministero dello
sviluppo economico |
Centro per la Formazione in Economia e Politica
dello Sviluppo Rurale (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454) |
Ministero per le
politiche agricole e forestali |
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra
il Governo e la FAO (D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182 |
|
Ente teatrale italiano (legge 14 dicembre 1978, n.
836) |
Ministero per i
beni e le attività culturali |
Ente nazionale delle Sementi Elette – ENSE (D.P.R.
12 novembre 1955, n. 1461) |
Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – INRAN |
Istituto Nazionale Conserve Alimentari |
Il personale
a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle
amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di
corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto del Ministro interessato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Conseguentemente, le amministrazioni subentranti
dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a
quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti
trasferiti percepiscono per la differenze un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici
a qualsiasi titolo conseguiti.
Dall'attuazione delle predette disposizioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli stanziamenti
a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le
esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della
spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali
contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai
medesimi servizi pubblici.
Alle amministrazioni subentranti sono altresì
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti
soppressi.
Al fine di garantire la continuità delle attività
di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo di
riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua
ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici già a tal fine utilizzati.
Il Senato
ha introdotto un ultimo periodo del
comma 20, prevedendo una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto
nazionale delle conserve alimentari (INCA) l’adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto stesso, di un decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di
trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle
risorse strumentali e finanziarie.
Si riportano di seguito brevi note su alcuni degli
enti soppressi:
L’Ente teatrale italiano (ETI),
istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e poi riordinato con legge 14
dicembre 1978, n. 836, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le
attività culturali, sotto il controllo finanziario della Corte dei Conte ed è
organizzato sulla base dello Statuto. Quest’ultimo, approvato il 4 marzo 2002 e
successivamente integrato, cita fra le finalità dell’ente la valorizzazione e
la diffusione della cultura e delle attività teatrali di prosa, musicali e di danza
in Italia e all’estero. L’ETI non ha scopo di lucro; le sue entrate sono
costituite da contributi dello Stato (a valere sul Fondo Unico per lo
Spettacolo) e degli enti locali, da eventuali proventi di attività, da rendite
patrimoniali e donazioni. L’ente è proprietario dei Teatri della Pergola di
Firenze e Valle di Roma ed ha in gestione due teatri (“Quirino” di Roma; “Duse”
di Bologna).
La legge 20 marzo
1975, n. 70, Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici, ha incluso l’ETI tra gli enti culturali
e di promozione artistica; da ultimo, l’Elenco 1 (Amministrazioni pubbliche per tipologia e di attività istituzionale)
allegato all’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) lo ha
incluso tra gli enti pubblici produttori di servizi culturali.
Da ultimo si ricorda
che l’ETI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici con
organico inferiore alle 50 unità confermati con il D.M. 19 novembre 2008[179] al fine di evitarne
la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'articolo
26, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 133/2008.
Ai sensi del D.Lgs.
540/1999[180], le Stazioni
Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. In relazione ai settori
di competenza, esse svolgono attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitiva, attività di certificazione di prodotti o di processi
produttivi, analisi e controlli, consulenza alle imprese, alle pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici, attività di documentazione e divulgazione,
partecipazione all'attività di normazione tecnica.
Le Stazioni
Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività
attraverso i proventi delle loro attività e i contributi a carico delle
imprese, oltre che le rendite del patrimonio, i lasciti, le donazioni ed
eventuali altre entrate.
Secondo la relazione tecnica, la spesa complessiva per gli organi è pari a 697.000 euro, che costituisce la misura del risparmio conseguibile con la soppressione.
L’IPI (Istituto per la promozione industriale) è l'agenzia tecnica che
supporta e assiste il Ministero dello Sviluppo Economico nella progettazione,
definizione e attuazione delle politiche e degli interventi pubblici a sostegno
del sistema imprenditoriale italiano. E’ un'associazione con personalità
giuridica, struttura in house del
Ministero dello Sviluppo Economico, suo socio di maggioranza.
Secondo la relazione tecnica, l’IPI si trova in sostanziale equilibrio finanziario, e quindi la sua soppressione non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.
L'Istituto Nazionale per le Conserve
Alimentari (INCA), istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n.
501[181] (articolo 12), esercita i seguenti compiti[182]:
a)
vigilanza presso
gli stabilimenti di produzione e/o confezionamento sull'applicazione delle
norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari;
b)
accertamento
merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle
norme nazionali e comunitarie vigenti;
c)
controllo
qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto
ovvero richiesto dalle aziende interessate;
d)
adempimento degli
incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve
alimentari;
e)
raccolta ed
elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il
commercio, l’esportazione e l’importazione delle conserve alimentari;
f)
studio ed
elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve
alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni
pubbliche interessate.
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originaria del provvedimento, quantifica i risparmi in relazione alle
spese per il funzionamento degli organi dei seguenti enti soppressi.
(euro)
Centro per la formazione
in Economia e Politica dello sviluppo rurale: |
8.991 |
Ente teatrale italiano |
164.671 |
Le otto Stazioni
sperimentali per l’industria[183]: |
697.000. |
Comitato FAO[184]: |
36.215 |
TOTALE |
906.877 |
La RT esclude
dagli effetti di risparmio la disposta soppressione dell'INCA[185], dell'ENSE[186] e dell'IPI[187]. In riferimento a
questi tre enti, la RT rappresenta quanto segue. L'INCA, di cui è previsto
l'accorpamento all'INRAN, presenta un disavanzo finanziario di competenza
stimato nel 2010 in euro 543.572. Non essendo l'INCA incluso nell'elenco delle P.A.
detto disavanzo, dedotti i risparmi connessi alla soppressione degli organi
collegiali (euro 49.630), viene prudenzialmente stimato ai fini
dell'indebitamento della P.A. per un importo di 495.000 euro, che trova compensazione
nei risparmi generati dal presente articolo. Per quanto concerne l'ENSE, la RT
evidenzia che si tratta di un ente “market”,
nel quale le entrate di mercato coprono la totalità delle spese, per cui
l'inserimento nel perimetro delle P.A., a seguito del previsto accorpamento
nell’INRAM non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.
Analoga precisazione - conclude la RT – deve essere effettuata per l'IPI, ente
che si trova in sostanziale equilibrio finanziario.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che al fine di garantire la
continuità operativa delle Stazioni sperimentali e dell’INCA, la norma affida
ad un decreto l’attuazione del trasferimento dei compiti degli enti e delle
correlate risorse, fermi i risparmi attesi come qualificati nella RT riferita
al testo originario del comma in esame. Pertanto, conclude la RT, la modifica introdotta non determina effetti
negativi sulla finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione. si rileva che il processo di riallocazione
complessiva del personale degli enti interessati dal processo di soppressione
disposto dalla norma in esame, appare suscettibile di incidere
significativamente sugli attuali assetti organici delle amministrazioni che sono
chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatorie delle
disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle
PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in esame.
Considerato che la disposizione è assistita da specifica previsione di
neutralità finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7,
quarto periodo della legge n. 196/2009, appare opportuno che il Governo
fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi di
invarianza. Si rileva, inoltre, che se la norma disciplina il caso in cui il trattamento
in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto presso
gli enti di destinazione, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento del
trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un assegno
ad personam riassorbile pari alla differenza, nulla dispone in merito
all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si configuri inferiore
rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso l’amministrazione di
destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno, sempre al fine di
escludere l’insorgere di nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica per effetto della disposizione in
esame, acquisire una valutazione da
parte del Governo.
Articolo 7, comma 21
(Soppressione INSEAN)
21. L'Istituto nazionale
per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio
decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte
dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono
trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti
di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I
dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio
nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente
comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a
rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle
ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il comma 21, modificato nel corso dell’esame al
Senato, disciplina la soppressione
dell’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)
e il transito del personale presso il
CNR (il testo originario prevedeva il passaggio al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca).
L’INSEAN, succeduto alla “Vasca nazionale
per le esperienze di architettura navale” mediante il Regio decreto legislativo
530/1946[188], è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche
dello Stato per tutte le questioni di propria competenza ed opera nel campo
delle ricerche, in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle
ricerche, svolgendo i seguenti compiti:
a)
compiere, promuovere e coordinare ricerche
sistematiche nel campo dell'architettura navale;
b)
provvedere alla esecuzione delle esperienze con
modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre
esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca
dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi
tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato,
dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in
genere;
c)
sovraintendere alle prove in mare che
interessano le materie di propria competenza;
d)
raccogliere e conservare la documentazione
dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;
e)
stabilire e mantenere rapporti di collaborazione
con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo
dell'architettura navale;
f)
contribuire alla formazione e al
perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;
g)
curare le pubblicazioni nelle materie di propria
competenza;
h)
svolgere ogni altra attività ai fini dello
sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.
Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale,
posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e
della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere- in ambito nazionale e
internazionale - attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei
principali settori di espansione delle conoscenze e delle loro applicazioni per
lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.
Il CNR è stato recentemente riordinato dal D.Lgs. n. 213/2009[189] che ha
riconosciuto agli enti di ricerca ampia
autonomia statutaria e nel contempo ha prescritto la programmazione
delle attività con cadenza triennale, la
riduzione dei componenti degli organi di gestione, l’introduzione di un sistema
di ripartizione dei contributi statali ancorato alla valutazione e al merito.
Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse
risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al CNR con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Gli
stessi decreti stabiliscono altresì le date di esercizio effettivo delle
funzioni trasferite.
Si rileva che
non è previsto un termine per l’adozione dei richiamati decreti.
Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nei
ruoli del CNR sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza, approvata
anch’essa con uno dei richiamati decreti.
Contestualmente è previsto l’obbligo di
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche da parte del CNR.
I lavoratori trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio posseduto al momento dell’inquadramento,
limitatamente alle voci fisse e continuative. In caso di trattamento più
favorevole rispetto a quello posseduto dal personale del CNR, per la parte
eccedente è prevista l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi incrementi economici.
Il CNR subentra anche nella titolarità dei rapporti
di cui siano titolari i soggetti con rapporti di lavoro diversi da quello a
tempo indeterminato.
Infine, si prevede che dall’attuazione del comma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario della norma, quantifica i risparmi derivanti dalla
soppressione dell’Ente, sulla base delle spese di funzionamento degli organi risultanti
dal bilancio preventivo 2010, in complessivi 127.000 euro.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che il trasferimento dei compiti
dell’INSEAN al CNR, assicura, comunque, il conseguimento del risparmio di spesa
derivante dalla soppressione dell’ente.
La RT precisa che la
modifica consente di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività di ricerca
nel settore dell’ingegneria navale e marittima già svolta dall’Istituto,
mediante la quale, tra l’altro, negli ultimi esercizi è stato consentito un
autofinanziamento del 30 %. Siffatta configurazione del processo di
accorpamento, precisa la RT, evita, da una parte, che il patrimonio dell’ente
ed il personale in grado di utilizzarlo (il personale dipendente dell’Istituto
inquadrato nel comparto Ricerca) abbiano destinazioni diverse (il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il patrimonio ed altri enti di ricerca
per il personale) con il conseguente verosimile abbandono del patrimonio stesso
e, dall’altra, che si debba appositamente individuare un ente nel quale far
confluire il personale di ricerca dell’Istituto.
In merito ai
profili di quantificazione, si rileva che il processo di riallocazione
complessiva del personale dell’INSEAN appare suscettibile di incidere
significativamente sull’attuale assetto organico dell’amministrazione chiamata
a rilevare il medesimo personale, in modo potenzialmente derogatorio delle
disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle
PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in esame.
Considerato che la disposizione è assistita da specifica previsione di
neutralità finanziaria, appare opportuno, pertanto - anche ai sensi di quanto
previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009 - che il
Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare la suddetta ipotesi
di invarianza, precisando, altresì, l’ambito temporale a cui ascrivere il
suddetto risparmio. Come osservato in relazione al comma 20, si fa presente,
inoltre, che la norma disciplina il caso in cui il trattamento in godimento del
personale trasferito risulti più elevato di quello previsto al Consiglio
nazionale per le ricerche, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento
del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un
assegno ad personam riassorbile pari alla differenza. La norma, invece, nulla
dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si
configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso
l’ente di destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno, sempre al fine
di escludere l’insorgere di nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, acquisire una valutazione da parte
del Governo.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione
in merito a quanto evidenziato nella RT riferita al maxiemendamento approvato
mal Senato.
22. L'ultimo periodo del
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono
effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico».
Il comma 22 sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[190], relativo alla nomina degli organi sociali della SACE S.p.A., società risultante dalla trasformazione in società per azioni dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai Ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.
Si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003 aveva trasformato in Società per azioni l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) con decorrenza dal 1° gennaio 2004, attribuendo le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.
La nomina dei componenti degli organi sociali (il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il vice presidente) era prima era esercitata d'intesa tra vari ministri (Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro degli Affari esteri, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e su designazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero).
La norma in esame attribuisce tale competenza al Ministro dell'economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
Secondo la relazione tecnica, la riconduzione del potere di nomina alle competenze dei due ministeri verrebbe effettuata anche in previsione della riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a cinque.
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma,
precisando che la revisione del meccanismo di nomina degli organi sociali della
SACE s.p.a. viene disposta anche in previsione di una riduzione del numero dei
membri del suo CdA da sette a cinque.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
23. Per garantire il pieno
rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi
gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è
ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5
membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin
S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 23
è volto a superare la gestione
commissariale della società Sogin in considerazione del prolungarsi delle
procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società e a ricostituire il consiglio di
amministrazione della società.
Viene, pertanto, disposta l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 99/2009, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Si fa notare che l’art. 27,
comma 8, della legge 99/2009, prevede l’emanazione di un atto di indirizzo
strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e
delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, stabilendo le modalità per
disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad
una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%,
operanti nel settore energetico. Il comma
9, nelle more dell’attuazione del
citato atto, ha demandato ad apposito D.P.C.M. la nomina di un commissario e di due vicecommissari per
la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli
attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al
fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. A tale ultima
disposizione è stata data attuazione con il D.P.C.M. 16 agosto 2009 con cui l’ing. Francesco Mazzuca è stato
nominato Commissario.
Da ultimo alcune disposizioni relative alla Sogin sono contenute nel D.Lgs. 31/2010 recante la disciplina
della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Tra esse
l’affidamento dell’attività di disattivazione degli impianti nucleari (art.
20), la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del
mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e
dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale (art. 27).
Il comma prevede, pertanto, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, venga ricostituito il consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, come auspicato nella relazione illustrativa per assicurare il corretto funzionamento della società.
Si ricorda che la Società
Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)[191] è stata
istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal d.lgs.
79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, le attività
nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le
strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione
e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente
acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e
Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata
la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere
impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo
nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari
e la gestione dei rifiuti radioattivi[192].
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, precisa che, considerato il prolungarsi
delle procedure di ridifinizione dei compiti e delle funzioni della società, la
norma mira a superare la gestione commissariale della SOGIN S.p.a. - prevista
dalle norme di cui di dispone l’abrogazione – disciplinando la procedura di
nomina di un nuovo consiglio d’amministrazione.
In merito ai
profili di quantificazione, tenuto conto che il testo non dispone un obbligo
di invarianza finanziaria, andrebbe acquisita una valutazione da parte del
Governo in merito ai possibili effetti finanziari connessi al passaggio nella
gestione della SOGIN s.p.a. da un regime commissariale ad uno ordinario,
mediante la nomina di un CdA di cinque membri.
24. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti
capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al
contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre
al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
Il comma 24 riduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli stanziamenti sui capitoli iscritti per il 2010 agli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009.
I Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma.
Si sottolinea che né
la relazione illustrativa, né la relazione tecnica chiariscono quale sia il
perimetro degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi interessati dalla
norma. A seguito di chiarimenti acquisiti durante l’esame in sede referente al
Senato, è stato precisato l’ambito degli enti interessati, come esaminato più
in dettaglio nella parte relativa alla quantificazione dell’effetto di
miglioramento dei saldi ascritto alla disposizione, pari a 31.480.000 euro per
il 2010 e a 26.241.800 euro a decorrere dal 2011 (v. oltre).
Profili
finanziari (art. 7, comma 24) Riduzioni contributi ad enti.
Il prospetto riepilogativo, riferito al teso
originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese
correnti |
31.48 |
26.24 |
26.24 |
26.24 |
31.48 |
26.24 |
26.24 |
26.24 |
31.48 |
26.24 |
26.24 |
26.24 |
La relazione tecnica ribadisce
il contenuto della norma
Nulla da osservare in merito ai profili di
quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame
del provvedimento al Senato.
Nel corso dell’esame in prima lettura, in merito alla norma in esame, sono
state richieste informazioni[193] in ordine ai capitoli di
bilancio incisi dalla disposizione, rilevato che, in assenza di siffatte
informazioni, non risultava possibile procedere ad una verifica della
quantificazione dei risparmi connessi alla norma. Nella nota di risposta, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze ha chiarito che l’effetto sui saldi è stato calcolato con
riferimento ai capitoli la cui quantificazione è demandata alla Tabella C della
legge finanziaria[194]. La RGS, nello specifico
ha, inoltre, precisato che la riduzione degli stanziamenti si applica in misura
da assicurare il contenimento al 50 % del livello della spesa annua a decorrere
dal 2010, rispetto al corrispondente livello della tabella C della legge
finanziaria 2010; le quote residue dei contributi comprendono la riduzione
lineare del 10 % delle dotazioni delle spese rimodulabili, apportate ai sensi
dell’art. 2, del D.L. in esame. Nella nota di risposta è stato allegato il
prospetto riepilogativo dei capitoli di bilancio incisi dalla norma che viene
riportato a seguire.
(euro)
STP |
CAP |
50 % Tab. C legge n. 191/2009 |
Taglio enti 2010 |
Taglio enti 2011-2013 |
1613 |
20.600 |
13.500 |
7.400 |
|
3 |
2280 |
384.500 |
376.281 |
138.858 |
3 |
2501 |
12.286.000 |
12.326.634 |
4.773.923 |
5 |
1160 |
47.000 |
38.256 |
19.674 |
6 |
1163 |
2.258.000 |
2.034.109 |
943.498 |
7 |
1261 |
1.563.000 |
1.219.442 |
1.095.686 |
8 |
2309 |
41.500 |
32.500 |
8.900 |
9 |
1551 |
35.983.000 |
174.953 |
10.579.689 |
10 |
1952 |
114.000 |
112.049 |
/ |
12 |
1352 |
200.500 |
254.945 |
126.245 |
13 |
2200 |
2.500.000 |
/ |
2.422.545 |
14 |
3670 |
5.762.000 |
8.681.721 |
3.718.288 |
14 |
3671 |
3.224.500 |
4.553.005 |
1.867.527 |
15 |
3412 |
1.857.500 |
1.662.129 |
539.567 |
TOTALE |
66.300.000 (*) |
31.479.524 |
26.241.800 |
(*) L’importo esatto è pari a euro 66.242.100
Si evidenzia che, nel quadro riepilogativo sopra esposto - non risulta
computato il cap. n. 1679, relativo al Programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” della Missione “Ricerca e innovazione” del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca che, pur non rilevando ai fini
della quantificazione dei risparmi ascritti alla norma in esame, al pari degli
altri capitoli sopra elencati, è riportato nella Tab. C, allegata alla legge
finanziaria 2010, ai sensi della legge n. 549/1995.
Articolo 7, comma 25
(Soppressione di alcune commissioni
mediche di verifica)
25. Le Commissioni mediche
di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle
Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono
avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero,
previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del
predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le
date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui
al presente comma.
La norma in esame sopprime le Commissioni
mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
delle finanze, ad eccezione di quelle
dei capoluoghi di regione e delle Province autonome, che subentrano nelle
competenze delle Commissioni soppresse e che possono avvalersi, a titolo
gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la definizione delle date di effettiva decorrenza del nuovo assetto delle Commissioni mediche.
Le ex Commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, istituite in
ciascun capoluogo di provincia dall’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n.
173 del 30 maggio 1988[195], sono state
ridenominate Commissioni mediche di
verifica dall’articolo 2-bis del
decreto legislativo n. 157 del 30 aprile 1997, introdotto dall’articolo 5 del
decreto legislativo n. 278 del 29 giugno 1998; attualmente risultano istituite cento
Commissioni mediche di verifica.
Le Commissioni mediche di verifica svolgono, sulla base della vigente
normativa, le seguenti principali competenze:
§
accertamenti sanitari per il successivo
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per talune
categorie di dipendenti pubblici[196];
§
accertamenti sanitari di idoneità al servizio ed
altre forme di inabilità per talune di categorie di dipendenti pubblici, incluso il personale del comparto Scuola[197];
§
accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra[198];
A livello centrale attualmente opera, il Comitato di verifica delle cause di servizio, organo consultivo che
emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o
lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, e sulla
interdipendenza tra infermità.
Si ricorda inoltre che alle ex Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile era stato attribuito anche il compito di esaminare i verbali di accertamento relativi agli stati di invalidità civile, finalizzati alla concessione dei diversi benefici economici, rilasciati dalle Commissione mediche delle ASL[199].
Successivamente, con l’articolo 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203[200], le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche, in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, concesse dalle ASL, sono state definitivamente trasferite all’INPS e svolte dalle Commissioni di verifica dell’INPS.
A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni, con il trasferimento allo stesso INPS del contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero.
Da ultimo, in forza della previsione di cui all’articolo 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78[201], a decorrere
dal 1° gennaio 2010, ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità le Commissioni
mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico
dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è
effettuato dall'INPS.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, afferma che la norma di razionalizzazione
in esame è finalizzata al miglioramento della funzionalità del sistema delle
Commissioni mediche di verifica. La norma non determina effetti finanziari
diretti.
In merito ai
profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato nella RT circa
l’assenza di effetti finanziari diretti, appare opportuno acquisire l’avviso
del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari indiretti connessi alla
norma in esame. In particolare, considerato che il testo non dispone alcun
obbligo di invarianza finanziaria, appare opportuno acquisire un chiarimento da
parte del Governo in merito alla possibilità che le Commissioni
mediche di verifica dei capoluoghi di regione e di provincia ad autonomia speciale,
che subentrano nelle competenza di quelle soppresse, nonché le Asl e le strutture
sanitarie del Ministero della difesa, dei cui organismi territoriali potranno
avvalersi a titolo gratuito le medesime Commissioni mediche, possano far fronte
al maggior carico di lavoro nell’ambito delle dotazioni disponibili a
legislazione vigente.
26. Sono attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa
la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le
funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione
generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini della
ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
29. Restano ferme le
funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
I commi da
26 a 29 dell'articolo 7
attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione
economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo
sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con
particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa le gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS).
In particolare, il comma 26 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300[202], ossia le
funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica
degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle
politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse,
esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei
fondi strutturali comunitari.
E' altresì attribuita al Presidente del Consiglio
dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Esulano dall'attribuzione in questione le funzioni
di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di
sviluppo e coesione.
Si ricorda che l'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
300/1999 attribuiva originariamente
le suddette funzioni al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63[203] ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero ad un Ministro da lui delegato, il coordinamento e la verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle
politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni
previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di
programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree. Per
l'esercizio delle funzioni delegate, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro delegato poteva utilizzare anche le strutture organizzative del
Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, cui restavano attribuite tali competenze ivi
comprese le relative risorse.
Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[204] ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le
funzioni di cui al suddetto art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
300/1999, ivi inclusa la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di
sviluppo e di coesione (di competenza del Ministero dell'economia) e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), la quale è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Si ricorda
che l'art. 1, comma 2-ter, del suddetto decreto-legge 181/2006 ha anche
modificato l'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 per inserire
tra le finalità del Ministero delle attività produttive (ribattezzato Sviluppo
economico) gli interventi a favore delle aree sottoutilizzate. Si valuti l'opportunità di apportare al
suddetto art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 modifiche
conseguenti a quelle disposte dai commi in esame.
Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal comma
26, il comma 27 prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attività imprenditoriali.
Il suddetto Dipartimento dipenderà funzionalmente
dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato.
Il comma 27
fa riferimento ad una possibilità di delega ad un Ministro della quale non è
fatta menzione nel precedente comma 26.
In attuazione di tale disposizione con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato
nella G.U. del 13 luglio 2010, n. 161) il Presidente del Consiglio ha conferito
al Ministro senza portafoglio
Raffaele Fitto l’incarico per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il medesimo Ministro è
delegato ad esercitare le funzioni di cui 7, commi 26, 27 e 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ivi comprese le connesse iniziative di
carattere amministrativo e normativo.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico è disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 28 novembre
2008, n. 197[205]. Esso provvede alla
programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla
verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul
territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Esso svolge,
inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di
competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti
della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi
dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il Dipartimento si articola nei seguenti tre Uffici di livello
dirigenziale generale:
a)
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b)
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c)
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.
Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al
Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni
delle altre strutture del Ministero.
Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di
staff di livello dirigenziale non generale.
Il comma 28
prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
in esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e dello sviluppo economico, adotti un decreto finalizzato alla
ricognizione delle risorse di cui al comma 26.
Sembrerebbe dunque che l'oggetto del D.P.C.M. in
questione debba essere l'individuazione delle risorse attualmente presenti nel
FAS.
Le risorse del FAS restano allocate nello stato di
previsione del Ministero per lo sviluppo economico.
A decorrere dall’anno 2003, le risorse destinate agli interventi nelle
aree sottoutilizzate del Paese sono concentrate nel FAS, istituito dall'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e
attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico. Nel FAS sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive
nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a
incentivi e investimenti pubblici (cap.
8425/Sviluppo economico).
Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’art. 60, comma 1, della
legge 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie
deliberazioni, la dotazione del FAS tra gli interventi in esso compresi,
destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.
In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[206], all’art. 18 ha previsto la
riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati
prioritari per il rilancio dell’economia italiana.
A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:
-
il Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento
degli ammortizzatori sociali e alla formazione.;
-
il Fondo infrastrutture,
istituito ai sensi del decreto-legge 112/2008 nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e
le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione
di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle
infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle
infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene
ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la
Conferenza unificata;
-
il Fondo strategico per il Paese
a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri dall’art. 7-quinquies,
commi 10 e 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[207].
Infine una quota di risorse del FAS è destinata alle Amministrazioni
regionali per la realizzazione dei programmi strategici di interesse
regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli
interventi.
Ai sensi del comma
29, restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria
generale dello Stato.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alle norme effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il
contenuto delle norme ed afferma che le stesse dovranno essere attuate senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa, inoltre, che il
Fondo per le aree sottoutilizzate resta nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
30. All'articolo 10-bis
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
L'articolo 7, comma 30, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
Il procedimento “taglia-enti” è stato introdotto dall’art. 26, comma 1, del D.L. 112/2008, che prevede:
- la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - con determinate esclusioni -, al novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa (primo periodo);
- la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008[208] o non siano stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi dei regolamenti di riordino medesimi (secondo e terzo periodo).
Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi (quarto periodo).
Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni, a quella titolare delle maggiori competenze in materia che ne è oggetto, che succede a titolo universale all’ente soppresso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale (comma 2).
L'art. 10-bis del D.L. n. 194/2009[209] ha chiarito che il secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. Con riferimento ai medesimi enti, il D.L. 194 ha altresì disposto che per evitare la soppressione degli enti i cui schemi di regolamento di riordino siano stati approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 è necessaria l’adozione in via definitiva dei regolamenti medesimi entro il 31 ottobre 2010. Sono comunque esclusi dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislativa di riordino entrate in vigore nella XVI legislatura (che ha avuto inizio il 29 aprile 2008). Da ultimo, si è stabilito che gli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati possono essere oggetto dei regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria 2008.
La disposizione in esame, mediante la novella del citato articolo 10-bis, chiarisce ulteriormente che l'effetto soppressivo di cui al secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 non opera solo nei confronti degli enti già espressamente esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo (come già chiarito dal citato D.L. 194/2009), ma anche degli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[210].
Le esclusioni previste dal primo periodo dell’art. 26, co. 1, D.L. 112/2008 e già estese dalla versione originaria dell’art. 10-bis del D.L. 194/2009 per gli enti di cui al secondo periodo riguardano: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nel conto economico consolidato dello Stato secondo l’elenco redatto annualmente dall’ISTAT, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi istitutive della Giornata della memoria e del Giorno del ricordo, le Autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca.
Tale precisazione interpretativa, che pare non innovativa rispetto alla normativa vigente, si rende necessaria, secondo la relazione illustrativa, «anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 26 del D.L. 112/2008 non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che, a quella data, seppure risultanti istituiti per legge, comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare l'effetto della mancata conferma e quindi l'effetto soppressivo».
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, non considera la norma.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
Articolo 7, comma 31
(Comitato nazionale permanente per il
Microcredito)
31. La vigilanza sul
Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art.
4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
Il comma 31
dell’articolo 7 dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente
per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
Il Comitato è stato istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006,
n. 2, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"[211].
Il citato art. 4-bis, recante
norme per la lotta alla contraffazione e misure di finanziamento, ha disposto
(comma 8) la trasformazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno
internazionale del Microcredito, in Comitato nazionale italiano permanente per
il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del
Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in
carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La legge 24
dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 - ha stabilito (art. 2, commi
185, 186 e 187) che il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico e
continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione
a favore dei Paesi in via di sviluppo, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri. Esso è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui
esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali.
La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un
regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito
da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti,
erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti
territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o
crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo
le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di
qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi
o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato.
Si ricorda che il comma 4-bis
dell'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78[212], a decorrere dall’anno 2010
ha autorizzato la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato, al fine di consentire la promozione, la
prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza
finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta
alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.
Il D.P.C.M. 27 novembre 2008, recante "Regolamento di
amministrazione e contabilità del Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito" dispone che il Collegio dei revisori al quale è attribuito
il controllo contabile e altre forme di vigilanza viene designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, non considera la norma.
In merito ai
profili di quantificazione, non ci sono osservazioni da formulare, nel
presupposto che il Ministero dello Sviluppo economico possa esercitare le
attribuite funzioni di vigilanza, nell’ambito delle dotazioni, strumentali,
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7, comma 31-bis
(Finanziamento attività Autorità
nazionale anticorruzione)
31-bis. Per
assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il comma 31-bis, inserito durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2011 allo scopo di permettere lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 6 della legge 116/2009[213].
L’art. 6 della legge n. 116/2009 ha designato quale
autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale il 31 ottobre 2003, il soggetto al quale sono
state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione. Tale soggetto è attualmente il Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica.
L’attuale Autorità nazionale anticorruzione trae quindi origine dal
citato Alto Commissario, istituito
dall’articolo 1, comma 1, della legge n.
3/2003[214], che lo aveva posto alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La legge
prevedeva che l’Alto Commissario, nominato con D.P.R., previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, fosse scelto
tra alti magistrati e massimi dirigenti della PA; l’incarico aveva durata
quinquennale, rinnovabile una sola volta. Le funzioni attribuite dalla legge
all’Alto Commissario – specificate con il D.P.R. 258/2004, come modificato ed
integrato dal D.P.R. 236/2006 - erano originariamente “volte ad assicurare
l’osservanza dei principi costituzionali di correttezza, imparzialità e buon
andamento che regolano l’attività dell’intera pubblica amministrazione ed
appaiono correlate alla volontà del legislatore di accrescere la fiducia dei
cittadini nei confronti della legalità dell’agire pubblico”. L’oggetto della
sua attività riguardava essenzialmente la ricostruzione e l’individuazione di
fenomeni di illecito ed il contrasto alla corruzione e i pericoli di
condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della
pubblica amministrazione.
L’art. 68 del D.L. 112/2008[215] (L. 133/2008) – manovra di finanza
pubblica per il 2009 - al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonché favorire una maggiore efficienza dei servizi e la
razionalizzazione delle procedure, ha previsto la soppressione delle strutture
amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di
elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche. In particolare, il comma 6 ha disposto la soppressione dell’Alto
Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.
Con DPCM 5 agosto 2008 le funzioni dell’Alto Commissario sono state attribuite al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica che, a sua volta, le svolge attraverso una nuova struttura, il S.A.@T. ovvero il "Servizio anticorruzione e trasparenza".
La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dall’allargamento dell’area imponibile delle imprese assicurative, come determinata dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti (v. ultra).
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
/ |
2.0 |
/ |
/ |
/ |
2.0 |
/ |
/ |
/ |
2.0 |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione, essendo il maggior onere limitato all’entità dello
stanziamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.
31-ter. L'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo
universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in
servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo.
31-quater. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo
periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al
fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già
facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad
essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal
comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è
soppresso dal 1o gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni
provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione
sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato
articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.
I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, dispongono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.
Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e le risorse umane e strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza, approvata con il medesimo decreto, e mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Il comma 31-quinquies prevede che, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dall'Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
A partire dal 1° gennaio 2011, è soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia (di cui all’art. 102, co. 5 del Testo unico degli enti locali). Ai fini della copertura delle disposizioni in esame, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
Si ricorda, in proposito, che il funzionamento dell’Agenzia è garantito principalmente dal fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali istituito dall’articolo 102, commi 5 e 6 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e disciplinato dall’articolo 20 del citato regolamento del 1997. Nel fondo confluiscono due voci: il fondo di mobilità “propriamente detto” (che costituisce la voce più cospicua pari al 79% del totale) e i proventi derivanti da una quota dei diritti di segreteria (21% del totale). Il fondo di mobilità propriamente detto è costituito dal contributo che province e comuni sono tenuti a versare annualmente all’Agenzia; tale contributo è calcolato sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell’ente. I diritti di segreteria sono costituiti dai proventi corrisposti dal contraente privato per gli atti e i contratti nei quali una delle parti è l’ente locale, una quota pari al 10% è destinata all’agenzia. Nel 2007 il Fondo aveva una dotazione complessiva di 45,952 milioni di euro, di cui 36,276 milioni del Fondo propriamente detto[216].
Gli articoli 102 e 103 del Testo unico degli enti locali, che istituiscono e disciplinano organizzazione e funzionamento dell'Agenzia vengono abrogati.
Tutti i richiami all'Agenzia devono intendersi effettuati nei confronti del Ministero dell'interno.
L’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali è stata istituita dall’articolo 17, co. 76 e seguenti, della L. 127/1997[217] (così detta “Bassanini 2”) nell’ambito più generale della riforma del ruolo dei segretari comunali e provinciali. A questi ultimi, infatti, la legge ha mantenuto rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti; tuttavia, ai sensi della nuova disciplina, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico.
L’Agenzia, articolata in sezioni regionali, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
L’Agenzia era inizialmente posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno (ai sensi della L. 127/1997, art. 17, co. 76 poi confluiti nel’art. 102 del TUEL). Il decreto-legge181/2006[218] ha attribuito al Presidente del Consiglio le funzioni di vigilanza sull'Agenzia (nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). La legge finanziaria 2008 ha ricondotto l’Agenzia sotto la vigilanza del Ministero dell’interno (art. 1, co. 377, L. 244/2007)[219].
L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono stati regolati con il regolamento di delegificazione adottato con il D.P.R. n. 465/1997[220].
L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, che, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
Ai sensi dell’art. 103 TUEL l’Agenzia è soggetta al controllo di gestione della Corte dei conti che periodicamente riferisce al Parlamento sull’esito del controllo.
L’ultima relazione della Corte dei conti (citata sopra) è stata presentata il 30 luglio 2009 e si riferisce al triennio 2005-2007. Nella relazione la magistratura contabile ha rilevato alcune criticità nella struttura dell’Agenzia: innanzitutto, alla Corte l’entità delle entrate appare “superiore all’effettivo fabbisogno del sistema, soprattutto in un contesto nel quale i margini di attività dell’Agenzia sembrano ridursi”; ciò determina un’ingente liquidità non giustificata alla luce delle attività istituzionali. In secondo luogo, la Corte rileva “l’opportunità di riconsiderare l’attuale assetto organizzativo, ipotizzando la riduzione delle sedi (…) e il contestuale ridimensionando del numero e della composizione dei consigli di amministrazione, in coerenza, peraltro, agli indirizzi generali dettati in materia di organi collegiali dal legislatore (art. 68, D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133)”.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a
sintetizzare il contenuto della disposizione - che sopprime l’Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, trasferendo le
relative funzioni al Ministero dell’interno e sopprime altresì il contributo a
carico di comuni e province destinato al finanziamento dell’Agenzia, riducendo
contestualmente del medesimo importo i contributi ordinari spettanti agli enti
locali – afferma che i risparmi relativi alle spese per gli organi ed a talune
spese di funzionamento verranno verificati a consuntivo.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
31-octies. Le
amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei
commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni
organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del
contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il comma 31-octies, introdotto al Senato, prevede l’obbligo, per le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 7 medesimo, di rideterminazione delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri.
In particolare, la rideterminazione deve essere effettuata sulla base dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 74 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010.
L’articolo 74 del
D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie
categorie di enti pubblici nazionali dovessero:
-
ridimensionare
gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità
ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per
quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);
-
ridurre il
contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con
contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali;
-
rideterminare le
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
-
rideterminare la
rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa,
riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici
periferici del Governo (UTG).
Per le
amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere
ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Il termine previsto
per la riorganizzazione era il 30 novembre 2008 ed è stato successivamente
differito al 31 maggio 2009 per i soli ministeri in virtù dell’art. 41, co. 10,
D.L. 207/2008.
L’articolo 2, comma
8-bis, del D.L. 194/2009 ha successivamente specificato che il
ridimensionamento degli assetti organizzativi deve essere attuato anche “con le
modalità indicate dall’articolo 41, comma 10 del decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207”, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere
alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità
di utilizzare i decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli
uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali
uffici operata dal regolamento di organizzazione.
In ogni caso, le
amministrazioni interessate devono effettuare:
-
un’ulteriore
riduzione, entro il 30 giugno 2010, degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10%
di quelli risultanti dall'applicazione del predetto articolo 74;
-
una rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di
quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore
al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
Le
dotazioni organiche sono rideterminate tenuto conto delle vacanze così coperte,
evitando l’aumento del contingente di personale di supporto in osservanza delle
disposizioni relative, appunto, al personale adibito allo svolgimento di
compiti logistico-strumentali e di supporto (vedi supra).
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla norma
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione ha la finalità
di indicare, alle amministrazioni che ricevono il personale degli enti
soppressi, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute
all’art. 7, in raccordo con le misure di riorganizzazione previste a
legislazione vigente, introducendo criteri di razionalizzazione degli organi
delle amministrazioni interessate.
In merito ai
profili di quantificazione, ribadendo quanto
già evidenziato con specifico riferimento all’art. 7, commi 1-19, 20 e 21, la
riallocazione complessiva del personale degli enti interessati dal processo di
soppressione disposto all’art. 7, appare suscettibile di determinare una
significativa modifica degli attuali assetti organici delle amministrazioni che
sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatoria
delle disposizioni vigenti, in materia di riduzione degli assetti
amministrativi delle PP.AA., richiamate dal comma 31-octies. Considerato che
quest’ultima disposizione è assistita da un ulteriore specifica previsione di
neutralità finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7,
quarto periodo della legge n. 196/2009, appare opportuno, pertanto, che il
Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi
di invarianza con riferimento all’aggregato della finanza pubblica.
1. Il limite previsto
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese
annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è
determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i
limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo
decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai
predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante
o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito
dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
(omissis)
3. Qualora nell'attuazione
dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa
imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia
e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una
riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari
all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di
maggior permanenza.
L’articolo
8, comma 1, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l’aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati
dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che costituisce la spesa massima per la loro manutenzione,
ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni
attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Il limite predetto è stato introdotto dall’articolo
2, comma 618, della legge finanziaria per il 2008[221], richiamato
dalla disposizione in commento.
La predetta norma ha
fissato un limite alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, per l’anno 2008, nella misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal
2009, nella misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto
limite di spesa era ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione
passiva, era ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1
per cento del valore dell’immobile utilizzato. Erano previste economie di
spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno
2010.
La norma in commento richiama gli obblighi previsti
dall’articolo 2, commi da 619 a 623, della legge finanziaria per il 2008.
Il comma 619 attiene alle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che devono essere imputate a
specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato,
rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono
tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità.
Il comma 620 demanda all’Agenzia
del demanio, ponendo il termine del febbraio 2008, di determinare il valore
degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni, anche mediante
inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa.
Il comma 621 consente al
Ministro competente di richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al
Ministro dell’economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze.
Il comma 622 esclude gli
immobili trasferiti ai fondi immobiliari dall’applicazione delle disposizioni
contenute nei commi da 618 a 621.
Il comma 623 pone agli enti
ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione individuati dall’ISTAT con esclusione degli enti territoriali e
locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di adeguarsi
ai princìpi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L’eventuale differenza tra l’importo delle
predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse rideterminato a
partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata
annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.
Sono, altresì, richiamati i limiti e gli obblighi
informativi contenuti nell’articolo 2, comma 222, periodo decimo e undicesimo,
della legge finanziaria per il 2010.[222]
La richiamata norma
obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio la
previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici
da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire
immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula
decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non
stipulati dall’Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il decimo periodo obbliga le amministrazioni
interessate a comunicare semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi
manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle
medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. L’undicesimo periodo
impone che gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario
2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio.
La norma in esame consente deroghe ai predetti limiti, accordate dall’Amministrazione centrale
vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Si osserva che tale previsione andrebbe
coordinata con il citato comma 621 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 -
che la norma in esame mantiene fermo - il quale consente al Ministro competente
di richiedere una deroga ai limiti di spesa in oggetto al Ministro dell’economia
in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
La norma in commento introduce rilevanti eccezioni ai predetti limiti, avuto
riguardo alla finalità dei lavori; infatti, i limiti predetti non si applicano
nei confronti degli interventi obbligatori previsti:
§
dal codice dei beni culturali e del paesaggio[223] ove
all’articolo 30 è resa obbligatoria la conservazione dei beni;
§
dal decreto legislativo 81/2008[224], relativo
alla sicurezza suoi luoghi di lavoro che all’articolo 18, commi 3 e 3-bis pone in capo all'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione,
gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative; gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico; il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in
ordine all’adempimento dei predetti obblighi.
Infine, viene attribuito alle Amministrazioni
diverse dallo Stato, il compito di verificare la correttezza della
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni, mediante il proprio organo interno di controllo.
Si rileva che
non è specificato il criterio per determinare le “Amministrazioni diverse dallo
Stato” né quale sia “l’organo di controllo interno”, né le sanzioni per la
mancata osservanza del predetto obbligo.
Il comma 3 prevede una sanzione per l'amministrazione che, per
motivi ad essa imputabili, non provvede
– in attuazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle
amministrazioni dello Stato elaborato dall’Agenzia del demanio - al rilascio degli immobili utilizzati
entro il termine stabilito.
Tale
sanzione consiste in una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa
dell'amministrazione inadempiente pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza.
La disposizione fa riferimento ai piani di
razionalizzazione dell’uso degli spazi immobiliari in uso alle amministrazioni
statali, previsti dall’articolo 2, comma 222, periodo nono, della legge
finanziaria per il 2010[225].
La richiamata norma
obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio la
previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici
da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire
immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula
decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non
stipulati dall’Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. L’ottavo periodo impone alle predette
amministrazioni, con la finalità di contenere la spesa pubblica, di comunicare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di
proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Il nono periodo, sulla base di
tali comunicazioni, demanda all’Agenzia del demanio, di elaborare un piano di
razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate
e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
Qualora l’amministrazione non si conformi alle
indicazioni dell’Agenzia del demanio, rilasciando l’immobile che non deve più
utilizzare ai sensi del piano di razionalizzazione dell’uso degli spazi
immobiliari, scatta la sanzione finanziaria della riduzione lineare degli
stanziamenti di spesa dell’amministrazione, pari, come accennato, all’8 per
cento del valore di mercato dell’immobile, rapportato al periodo di maggior
permanenza in uso.
La
riduzione degli stanziamenti è operata dal Ministero dell'economia e finanze -
Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione
dell’inadempimento da parte dell’Agenzia del demanio.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti alle norme.
La relazione
tecnica riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento al
comma 1, oltre a riportare il contenuto delle norme, afferma che le risorse
destinate alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, come stabilito dalla
legge finanziaria per il 2008, possono essere quantificate nel loro ammontare
massimo al 3% del valore degli immobili, stimato dall'Agenzia del Demanio in
circa 65 miliardi di euro. Questo comporta che il limite massimo delle risorse
destinate alla manutenzione siano pari a circa 1,95 miliardi di euro. Riducendo
la percentuale al 2%, tale limite sarebbe pari a circa 1,3 miliardi di euro,
comportando la riduzione di 650 milioni di euro del massimale di spesa.
La norma conferma inoltre i limiti introdotti con il comma 222,
undicesimo periodo, dell'articolo 2, della legge 191/2009 in materia di
razionalizzazione degli spazi per le Amministrazioni statali. È pertanto
possibile che la riduzione di spesa, rispetto a quanto previsto, sia superiore alla
quantificazione della relazione tecnica. Trattandosi di una norma di
razionalizzazione delle attività delle amministrazioni, la RT ritiene
prudenzialmente opportuno verificare l'entità degli effettivi risultati a
consuntivo.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma l’impossibilità di
quantificare un risparmio di spesa, ancorché la norma introduca un forte
incentivo affinché le amministrazioni razionalizzino gli spazi utilizzati.
L'impatto della norma non è soltanto quello di ridurre le locazioni passive, ma
anche tutti i costi associati all'utilizzo degli immobili, come energia
elettrica, pulizie e riscaldamento, con effetti sul lungo termine, in relazione
alla progressiva attuazione del sopra citato comma 222.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, atteso che
i risparmi ascritti non sono quantificati né computati nel prospetto riepilogativo.
In proposito, si ricorda che il Governo[226] ha ribadito,
in risposta ai rilievi sollevati durante l’iter al Senato, che gli effetti
finanziari positivi attesi dall’introduzione della norma non sono stati
indicati per ragioni di prudenza, in considerazione delle numerose variabili
presenti. Infatti, oltre alle possibilità di deroghe al limite del 2% previsto
per le spese di manutenzione – eventualità di difficile previsione – è
opportuno attendere i risultati connessi all’applicazione delle precedenti
norme di analogo tenore, prima di esporre una stima ragionevole dei risparmi
realizzabili. Peraltro, la coesistenza di limiti di spesa in valori assoluti
potrebbero configurare, almeno in talune circostanze, più una rimodulazione
delle spese di manutenzione sui vari immobili in uso che non una riduzione
delle stesse spese globalmente calcolate.
2. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi
ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi
legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma
15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
15. Le operazioni di
acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che
gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni
di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione
degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 2
stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti
da questi vigilati, le aziende
sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, sono tenuti ad
adeguarsi ai principi definiti
dal successivo comma 15 – concernente la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica per le operazioni immobiliari degli enti assistenziali e previdenziali
– stabilendo
“misure analoghe” ai fini del
contenimento della spesa per locazioni
passive e costi legati all'utilizzo
degli immobili.
Finalità espressa, recata dal comma in esame, è la
tutela dell'unità economica della Repubblica, così come esplicita è
l’evocazione del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione.
Al riguardo
appare opportuno verificare la correttezza del richiamo al citato comma 15,
considerato che la relazione illustrativa sembra invece fare riferimento al
comma 1 concernente l’applicazione dei limiti alle spese annue di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
Per le
medesime finalità di contenimento della spesa, la norma prevede l’estensione a tutte le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente
dall’ISTAT[227] delle
misure di ricognizione dei portafogli immobiliari disposte dal comma 222[228], periodo dodicesimo, della legge n.
191/2009, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.
L’ultimo
periodo del comma 2 dispone, infine, che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, si applichino,
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti, le disposizioni di cui al
successivo comma 15, ai sensi del
quale le operazioni di acquisto e vendita di
immobili, nonché quelle di utilizzo delle somme derivanti dalla
cessione di immobili o di quote di fondi immobiliari, effettuate da parte degli enti, pubblici e privati[229] che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, sono subordinate ad una verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Tale
verifica deve essere attuata, come specificato nel corso dell’esame al Senato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Quanto alla portata dell’obbligo testè
decritto di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, si
segnala l’opportunità di chiarire se esso possa configurare una sorta di
condizione preliminare di procedibilità alla effettuazione delle predette
operazioni di gestione immobiliare.
Profili finanziari
(comma 15)
Il prospetto riepilogativo al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al
contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 8, comma 4
(Destinazione
risorse finanziarie derivanti dagli investimenti degli enti previdenziali
pubblici)
4.
Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in
Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti
risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili
adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime
apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da
porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
Il comma 4 reca disposizioni
concernenti la destinazione delle risorse
derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali
pubblici.
Si ricorda che
l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto
che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello
europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008,
potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta
e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili. Inoltre, nella stessa
norma veniva autorizzata l’INAIL, sempre nel rispetto del limite del 7% dei
fondi disponibili, ad effettuare investimenti in forma diretta per la
realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui
all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)[230].
Il successivo comma
489 dell’articolo 2 sopra citato faceva salvi comunque i procedimenti allora in
corso relativi alle somme accantonate per piani di
impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non erano
state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali
somme potevano essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488
(cioè entro il 7% dei fondi disponibili) [231].
Successivamente,
l’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008[232] ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in
materia di investimenti dell’INAIL recate
dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, tale abrogazione ha
comportato il venir meno dei maggiori oneri recati dal D.L. n. 248/2007, per
complessivi 700 milioni di euro in termini d’indebitamento netto per il 2008 e
di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.
In particolare, si prevede che le richiamate risorse, ad eccezione di
quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma
3, del D.L. 39/2009, convertito dalla L. 77/2009, siano destinate all’acquisto
di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche
amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio
mediante un apposito piano di razionalizzazione.
Il richiamato comma 3 dell’articolo 14 ha stabilito che, con le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all’articolo 1 del D.L. 39/2009,
siano disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per
finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli
interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non
abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Nella norma è stato fissato il
limite del 7% dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli interventi ai
territori dei comuni elencati al precedente articolo 1 ed è stata specificata
la loro finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e
dei servizi pubblici” indicate dall’articolo 4 dello stesso provvedimento.
In ogni caso, l’attuazione degli investimenti sopra citati non esclude
il completamento di quelli in
corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad
evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale interruzione dei programmi di
investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.
Riguardo il piano di razionalizzazione, si prevede l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Si segnala
che il testo non prevede un termine per l’emanazione del decreto.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non ascrive alle norme
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario precisa che la
disposizione non comporta effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la
disposizione precisa che le modalità di attuazione della norma sono stabilite
con decreto di natura non regolamentare, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5. Al fine
dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze,
fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per
l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione
effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni
ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce
il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le
eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del
2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per
consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di
cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi
intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013
rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei
debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. I piani sono
trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed
attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti.
In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede
ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta
spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a
disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento
rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato
annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il
limite fissato dalla presente disposizione.
Il comma 5 reca
disposizioni volte ad ottimizzare la
spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
A tale scopo, prevede che il Ministero dell'economia, entro
il 31 marzo 2011, fornisca criteri
di riferimento ed indicazioni per l'efficientamento della spesa, sulla base
della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti
dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché sulla base del programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
La Consip
S.p.a. fornisce supporto a tale iniziativa, potendo prendere in considerazione
le eventuali proposte formulate dai nuclei
interministeriali di analisi e valutazione della spesa [233].
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto
in esame deve essere adottata dal Ministero dell’economia e finanze una
circolare che fissa schemi nonché modalità di trasmissione per la comunicazione
al medesimo Ministero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi.
Si ricorda in
proposito che il comma 454, dell’articolo 1, della legge n. 296/2996 ha
previsto la realizzazione, da parte del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di un programma per
l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a
supporto della definizione dei
fabbisogni di beni e servizi e la definizione di un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per
le categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 570
della legge n. 244/2007 ha previsto che il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di Consip Spa, individuasse, sulla base delle informazioni
e dei dati degli acquisti delle amministrazioni statali, per gli anni
2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati
attraverso l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi integrati indicatori di
spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni, tenendo conto delle
caratteristiche delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri
dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite
dal Ministero dell’economia e finanze, le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato elaborano piani
di razionalizzazione finalizzati a ridurre la spesa annua per consumi intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al
netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008[234].
I piani sono
trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il
30 giugno 2011 ed attuati dalle predette amministrazioni al fine di
garantire i risparmi previsti.
In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani, si opererà riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa.
In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.
Non è specificato
l’esercizio finanziario nel quale si dovranno operare – nell’ipotesi di
inadempimento - tali riduzioni.
Il comma, infine, prevede un aggiornamento annuale
del piano di razionalizzazione affinché la spesa complessiva non superi il
limite fissato dalla disposizione in esame.
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, pur considerando la
norma, non associa alla medesima effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
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La relazione tecnica, riferita al
testo originario della disposizione, afferma che il presente comma ai fini
dell'ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, è previsto che, sulla base di modelli e
indicatori fissati con Circolare dal Ministero dell'Economia e delle finanze
entro il 31 marzo 2011, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
elaborino piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi
intermedi del 3 per cento per il 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013
rispetto alla spesa 2009, al netto delle assegnazione per i debiti pregressi.
Al fine di garantire l'efficacia della disposizione, è stabilito che in caso di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una
ulteriore riduzione del 10 per cento della spesa, mentre, in caso di mancato
rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione
inadempiente sono ridotte del 8 per cento rispetto al 2009. La RT precisa che in
via prudenziale non si rilevano effetti dall'attuazione delle disposizioni in
quanto è preferibile verificare a consuntivo l'effettiva riduzione della spesa
in esito al complessivo piano di razionalizzazione cui comunque sono tenute le
amministrazioni, pena sanzioni.
In merito ai
profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato nella RT in
merito all’esigenza di verificare a consuntivo l’effettività dei risparmi
derivanti dall'attuazione della disposizione, essendo gli stessi subordinati
all’effettivo esito dei piani di razionalizzazione. Si rileva, altresì, che
essendo, comunque, previsto dalla norma l’attivazione di un meccanismo
sanzionatorio, con sensibili riduzioni di stanziamenti nei confronti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che non adottino i piani o
non ne garantiscano l’attuazione, sarebbe opportuno acquisire da parte del
Governo una valutazione prudenziale degli effetti di risparmio attesi dalla
disposizione.
Posto, inoltre, che il provvedimento in esame,
all’articolo 2, dispone un ulteriore riduzione lineare del 10% delle spese
rimodulabili riferite ai Ministeri di cui all’allegato 1, appare opportuno,
acquisire un chiarimento da parte del Governo, in merito alle modalità di
armonizzazione tra siffatta misura di riduzione e quella disposta dalla norma
in esame, al fine di poterne valutarne la praticabilità nonché l’effettività
complessiva.
In particolare, sarebbe opportuno che il Governo
esplicitasse, per amministrazione e per missione, l’importo relativo alla spesa
registrata a consuntivo nel 2009 (al netto delle somme destinate al ripiano dei
debiti pregressi) al fine di consentire una valutazione della stringenza del
vincolo programmatico proposto.
6. In attuazione dell'articolo
1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili
strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per
cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del
mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della
realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano
sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite
in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati
e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti
previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma
diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili
di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le
somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della
normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento
dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari
previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono
inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di
loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di
quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi in esame recano disposizioni inerenti gli immobili del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti previdenziali.
In particolare:
§ i
commi da 6 ad 8 prevedono la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi
degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti
previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero;
§ il comma 9 dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.
La razionalizzazione degli immobili strumentali e
la realizzazione dei poli logistici integrati avvengono, in attuazione
dell’articolo 1, comma 9, della L. 13 novembre 2009, n. 172[235], mediante la
stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero e gli enti vigilati (comma 6), riconoscendo canoni ed oneri
agevolati al predetto Ministero, come
specificato nel corso dell’esame al Senato, in misura ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo
fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
Si segnala,
in proposito, che la disciplina in esame, pur se esplicitamente emanata in
attuazione dell’articolo 1, comma 9, della L. 247/2007, a differenza di quanto
contenuto nel richiamato comma 9, che fa espresso riferimento “agli enti
previdenziali ed assistenziali pubblici vigilati”, prende in considerazione ”gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati”, con la conseguenza che la
disposizione in esame potrebbe essere applicata anche agli enti privatizzati.
Il richiamato comma
9 dell’articolo 1 della legge n. 172/2009 ha disposto, ai fini dell'attuazione
delle riorganizzazione delle sedi periferiche, la promozione, da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli enti previdenziali e
assistenziali pubblici vigilati, dell'integrazione logistica e funzionale delle
sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già
considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono computati
ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della L. 247/2007, in
materia, appunto, di razionalizzazione degli enti previdenziali. A tal fine, questi
ultimi sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili
strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della L. 247/2007, sono individuati gli ambiti e i modelli
organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della L. 247/2007, volti a
realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo
non inferiore a 100 milioni di euro. Il richiamato decreto non risulta ancora
essere stato emanato.
Al fine della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati devono utilizzare sedi uniche, riducendo inoltre l’indice di occupazione pro-capite in uso “alla data di entrata in vigore della legge” nella misura del 40% (comma 7).
Si segnala,
al riguardo, l’opportunità di precisare se con la dizione “alla data di entrata
in vigore della legge” si faccia riferimento alla legge di conversione del
decreto–legge in esame.
Ai sensi del comma
8, gli immobili acquistati e
adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Gli investimenti da parte degli enti previdenziali
per l'integrazione logistica e funzionale delle loro sedi territoriali sono
effettuati in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o
totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità
immobiliari strumentali, gli enti vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le
somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della
normativa vigente. E’ prevista l’approvazione, da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, dei piani relativi ai richiamati investimenti, nonché dei
criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di
funzionamento dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi finanziari relativi alla razionalizzazione
del sistema degli enti previdenziali e assicurativi.
Infine, il comma
9, aggiungendo due periodi all’articolo 2, comma 222, della legge
finanziaria per il 2010 (L. 191/2009), dispone che gli enti pubblici di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (cioè gli enti
previdenziali pubblici) debbano effettuare, entro il 31 dicembre 2010, un censimento
degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata in
base a modalità da stabilire con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si segnala,
in proposito, che la norma non individua il termine entro il quale il decreto
debba essere emanato.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al
contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la
disposizione appare volta ad indicare con maggiore dettaglio la procedura per
la realizzazione dell’integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali già prevista
dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 172/2009.
10. Al fine di rafforzare
la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano
i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
L'articolo 8,
comma 10, attribuisce ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti
con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti"
oppure "eseguibili con speciali
misure di sicurezza".
Tale attribuzione è effettuata al fine di
rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
gestione amministrativa.
L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165[236] stabiliva,
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che i dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati, esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro nelle materie di sua competenza;
a-bis)
propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli
incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 in materia di responsabilità
dirigenziale;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti
non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis)
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.
Il decreto-legge in esame ha inserito nella
suddetta elencazione una nuova lettera d-bis),
che riconduce alla competenza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione
dei provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del Codice degli appalti di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Si tratta dei provvedimenti motivati con i quali le
amministrazioni e gli enti fruitori dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941,
n. 1161[237] e della
legge 24 ottobre 1977, n. 801[238] o di altre
norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
Il citato art. 17, al comma 1, individua l’ambito oggettivo della disposizione nelle opere, servizi e forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui alla parte III del Codice. In tali casi, qualora siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere derogate le disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici attraverso appunto l’emanazione del provvedimento motivato di cui sopra, che consente di utilizzare la procedura semplificata di affidamento dei lavoro indicata dai commi successivi del’art. 17.
Il Codice (art. 17, co. 2) non specifica il soggetto competente all’adozione del provvedimento in questione, limitandosi a stabilire che “le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi segreti”. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel Ministro competente l’organo deputato all’emanazione del provvedimento (Con. Stato, sez. III, 14 luglio 1987).
La
disposizione in esame ha anticipato il contenuto dell'art. 6 dell'A.S. 2156 (il
c.d. disegno di legge anti-corruzione del Governo, attualmente all'esame delle
Commissioni 1 e 2 del Senato), che è tuttavia formulato non come novella
all'art. 16 del decreto legislativo 165/2001, bensì come novella all'art. 17
del Codice degli appalti.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non ascrive alle norme
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma non è corredata
di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 8, comma 11
(Rimborsi ONU)
11. Le somme relative ai
rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle
operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e non ancora riassegnati.
Il comma 11 dell'articolo
8 provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali
di pace istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri,
in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping.
Il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai
contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del Contingent Owned Equipment (COE), il
quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e
vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che
stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei
servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene
sottoscritto dai rappresentanti del Department
of Field Support dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni
Unite del paese contribuente.
I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo
di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è
prevista per l'inizio del 2011.
Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di
verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai
quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa
verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di
marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
Il secondo periodo del comma in esame precisa
che, per la riassegnazione dei rimborsi ONU al Fondo missioni presso il MEF,
non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).
Il comma citato prevede che a decorrere dall'anno
2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle
riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al
successivo periodo.
La disposizione del presente comma - come
precisato dall'ultimo periodo dello stesso- si applica anche ai rimborsi
corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non
ancora riassegnati.
Si ricorda che la relazione tecnica allegata
al decreto-legge n. 102/2010, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di
stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
(A.C. 3610 attualmente all’esame delle Commissioni riunite Affari esteri e
Difesa della Camera), ha quantificato in 24.142.221
euro la somma relativa alla copertura finanziaria derivante dagli introiti
di cui al presente comma dell’articolo 8 sulla destinazione dei rimborsi ONU al
Fondo per le missioni internazionali di pace.
L’articolo 1, comma
1240, della legge n. 296/2006 (finanziaria
2007) aveva istituito un
apposito Fondo per le missioni
internazionali di pace, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Si segnala inoltre che l’articolo 55, comma 5,
del presente decreto-legge ha previsto un’integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni
internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali. Per una
ricostruzione normativa del finanziamento del Fondo per le missioni
internazionali si veda il commento al successivo articolo 55, comma 5.
Si segnala
che la legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), all’articolo 1, comma 1238 aveva
istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con
la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento
dello strumento militare. Il medesimo comma disponeva che il suddetto fondo
fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati
od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace.
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, pur considerando la norma, non associa alla medesima effetti finanziari
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al
testo originario del provvedimento, afferma che dall'applicazione della
disposizione in esame che determinerà una corrispondente variazione in aumento
di entrata e di spesa, quantificabile solo all'atto del versamento del citato
corrispettivo, non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto
tali entrate vengono direttamente finalizzate alla copertura degli oneri
connessi alle missioni di pace a valere sull'apposito fondo.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame
del provvedimento al Senato.
Nel corso dell’esame in 5ª
Commissione al Senato, in merito alla norma in oggetto, il è stato rilevato[239] che il versamento delle
risorse ONU per il rimborso di oneri sostenuti per le missioni dovrebbe avere
già una finalizzazione in conto entrate "diverse" in bilancio. A tale
riguardo, è stato richiesto al Governo di chiarire se a tali versamenti siano
già associati effetti di riassegnazione a voci di spesa, ovvero se tali
rimborsi affluiscano in economia. In entrambi i casi, infatti, la norma
potrebbe determinare una diversa finalizzazione di entrate rispetto a quanto
previsto a legislazione vigente che andrebbe quantificata e coperta. È stato,
inoltre, evidenziato che la norma derogando espressamente ai limiti alla
rassegnazione di entrate stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge n.
266/2005, appare suscettibile di alterare gli effetti di minor spesa che sono
associati alla stessa disposizione e che sono scontati, a decorrere dal 2008,
in termini di indebitamento netto e fabbisogno, rispettivamente, per 288 e 238
milioni di euro[240]. Nella nota di risposta,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze ha rilevato che, tenuto conto che nello stato di
previsione dell’entrata non sono indicate delle specifiche appostazioni
relative ai rimborsi corrisposti dall’ONU, la suddetta tipologia di entrate non
risulta considerata nelle previsioni di bilancio, né, pertanto, alla stessa
sono associati effetti di riassegnazione a voci di spesa a legislazione
vigente.
Articolo 8, comma 11-bis
(Misure perequative personale
FF.AA, polizia e VV.FF)
11-bis. Al fine di
tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari
esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione
di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al
finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate
le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a
disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi
oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater
dell'articolo 38.
Il comma 11-bis, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'art. 9, comma 21, del provvedimento in esame (v. relativa scheda di lettura).
Le misure e la ripartizione delle risorse in questione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture,della giustizia, dell'economia e delle politiche agricole sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38 (v. relativa scheda di lettura).
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
/ |
80.0 |
80.0 |
/ |
/ |
41.2 |
41.2 |
/ |
/ |
41.2 |
41.2 |
/ |
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che con la disposizione viene
istituito un fondo per le esigenze del personale adibito alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al soccorso pubblico con una
dotazione di 80 milioni di euro annui per i 2011 e il 2012. Ai relativi oneri
si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente provvedimento, che sono all'uopo incrementate in
base a quanto previsto all'articolo 38, comma 13-bis.
In merito ai
profili di quantificazione, pur considerato che la norma si limita ad
autorizzare uno stanziamento nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro
limitando temporalmente il maggior onere agli anni 2011 e 2012, si rileva che
il suddetto stanziamento è finalizzato al finanziamento di misure di
perequazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizie e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, misure che dal tenore letterale della
disposizione non si può escludere possano determinare degli effetti finanziari
di natura permanente. Sul punto, appare pertanto opportuno un chiarimento da
parte del Governo.
Nello specifico, inoltre, al fine di valutare l'adeguatezza
dello stanziamento rispetto alle finalità della norma, andrebbero forniti dati
ed elementi informativi in merito alle platee interessate e agli istituti giuridici
ed economici che saranno oggetto di adeguamento.
In relazione all’effetto complessivo delle norme in
esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del
saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo
sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte
delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul
punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Articolo 8, comma 12
(Decorrenze di norme in materia di
valutazione dei rischi
sui luoghi di lavoro)
12. Al fine di adottare le
opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei
datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al
31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.
Il comma 12
proroga al 31 dicembre 2010, per le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[241], nonché per i datori di lavoro privati (come
precisato a seguito di una modifica
introdotta al Senato), il termine di
decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro connessi con la
valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, di
cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (termine in origine fissato al 1°
gennaio 2009 e già prorogato al 16 maggio 2009 dall'articolo 32, comma 2, del
D.L. 207/2008) al fine di adottare le opportune misure organizzative.
Si ricorda, inoltre
che il comma 1-bis del richiamato articolo
28 del d.lgs. n.81/2008 (introdotto dall’articolo art. 18, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) ha disposto la valutazione dello stress
lavoro-correlato effettuata sulla base di specifiche indicazioni, nonché il
relativo obbligo, decorrente dall’elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
Nel corso dell’esame al Senato, inoltre, è stata disposta la riapertura dei termini per 12 mesi, e cioè fino al 15 maggio 2011, per l’emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all'attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, per particolari categorie di lavoratori di cui all’articolo 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. 81[242]. Si ricorda che il termine previsto per l’emanazione dei richiamati decreti era il 15 maggio 2010 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).
Profili
finanziari
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al
testo originario del provvedimento, non considera la norma.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione si rende
necessaria al fine di estendere anche alle imprese private l’applicazione della
norma inerente il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio da stress da
lavoro–correlato, in quanto anche per queste vale la medesima logica di
adottare le necessarie misure organizzative, in considerazione della perdurante
difficoltà di individuare le modalità con le quali concretamente condurre la
valutazione di siffatto rischio, stante anche la perdurante assenza di
indicazioni da parte della Commissione di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
La RT conclude affermando che da tale disposizione non derivano effetti per la
finanza pubblica.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione.
Articolo 8, comma 13
(Blocco dei trattamenti economici
accessori)
13. All'art. 41, comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole. «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009,
2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'anno 2014»; le parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «all'anno 2013».
Il comma 13 reca
disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori
periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita,
attraverso la modifica dell’articolo 41, comma 7 del D.L. 207/2008
Si ricorda che tale
blocco fu disposto per il triennio 2003-2005 dalla legge finanziaria 2003[243], che ‘congelò’ gli importi erogati dallo Stato per
indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad
incremento in relazione alla variazione del costo della vita[244].
In seguito,
l’articolo 1, comma 212, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) dispose
che il congelamento de quo dovesse
protrarsi anche nel triennio 2006-2008.
Le pp.aa. interessate alle misure di “congelamento” sono le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2[245], e 70, comma 4, del D.Lgs.
n. 165/2001, nonché le seguenti autorità ed organismi indipendenti:
-
l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione (D.Lgs. n. 39/1993, art. 4);
-
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione –
COVIP (Legge n. 124/1993, art. 16);
-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (Legge n. 287/1990, art. 10);
-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Legge n. 249/1997, art. 1);
-
l’Autorità di regolazione di servizi di pubblica
utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni) (Legge n. 481/1995, art.
2);
-
l’Autorità per la vigilanza sui lavoro pubblici
(Legge 109/1994, art. 4);
-
la Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990,
art. 12);
-
il Garante per la protezione dei dati personali
(legge n. 675/1996, art. 30);
-
la Commissione nazionale per le società e la
borsa – CONSOB (legge n. 281/1985, art. 1);
-
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private – ISVAP (legge n. 576/1982, art. 3).
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, il congelamento riguarda in
particolare tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere
che siano rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita (tali
emolumenti restano agganciati ai livelli del 1992); riguarda, inoltre, le
indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità
di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, che siano suscettibili,
per legge o per disposizioni contrattuali, di variazioni in relazione al tasso
programmato di inflazione o agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita
(tali emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996);
riguarda, infine, emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati
dalle amministrazioni pubbliche ad estranei - cioè a persone non dipendenti -
per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche
funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici
concorsi, etc.; anche i relativi emolumenti restano congelati nella misura
corrisposta nel 1996).
Con le modifiche operate nel comma in esame, oltre a disporre la proroga
del blocco fino all’anno 2013, si prevede anche che:
§ a
decorrere dall'anno 2014, le
indennità e i compensi non più ‘congelati’ possano tornare a essere aggiornati,
secondo le modalità stabilite dalle rispettive disposizioni istitutive;
§ l’aggiornamento degli importi dovrà essere effettuato solo con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione
tecnica riferisce che la disposizione blocca anche per il triennio
2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in
relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità
bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.)
nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento
economico di missione e di trasferimento. Per effetto della disposizione, si
evita, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, una sicura maggiore
spesa stimata, in via prudenziale, per il settore statale in circa 80 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 ed in circa 50 milioni di euro
annui per il settore non statale. Tale stima è stata effettuata applicando la
variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco.
Si
rammenta che nel passato si era soliti considerare gli effetti finanziari
recati dalla proroga delle disposizioni che bloccavano la rivalutazione dei
trattamenti economici accessori in esame. Tale prassi è stata conservata fino
alla proroga disposta per il triennio 2006-2008 dall’articolo 1, comma 212
della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Al contrario, in relazione alla
iterazione del blocco della rivalutazione disposta per gli anni 2009 e 2010
dall’articolo 41, comma 7 del decreto legge n. 207/2008, per la prima volta non
erano stati scontati effetti sui saldi. Tale impostazione è stata ripresa dalla
relazione tecnica riferita al comma 13 che estende gli effetti del blocco al
triennio 2011-2013.
In merito ai profili di quantificazione appare necessario che sia chiarito se la mancata considerazione degli
effetti finanziari recati dalla norma in esame sia dovuta ad una scelta
prudenziale ovvero non sia stata disposta in quanto i tendenziali di spesa sono
stati determinati, in tal caso, non in base al criterio della legislazione
vigente ma in base a quello delle politiche invariate.
Articolo 8, comma 14
(Utilizzo di economie di spesa destinate
al settore scolastico)
14. Fermo quanto previsto
dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La
destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il comma 14 dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[246] siano comunque riservate al settore scolastico, con le modalità previste dal comma 9, secondo periodo, dell’art. 64 citato (vedi infra).
Tali risparmi, quantificati dal comma 6 del medesimo articolo (vedi infra), erano destinati dal comma 9 dello stesso, nella indicata quota del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010.
Al fine di dar conto
della finalità della disposizione in commento appare utile richiamare quanto
riporta la relazione tecnica in cui si precisa che la disposizione discende dal
blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012 previsto dall’art.
9 del D.L. ed evidenzia che gli importi saranno destinati al ripianamento dei
debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per
supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti
scolastici[247].
Occorre, peraltro,
evidenziare che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al
Senato rileva che con le modifiche apportate all’art. 9, comma 23 – nel quale è
stato fatto salvo il disposto dell’art. 8, comma 14 – “è possibile utilizzare
il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente
e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità,
congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle
correlate economie di spesa”.
Durante l’esame al Senato, inoltre, è stato stabilito
che alla destinazione delle risorse in questione
si provvede con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Si ricorda che l’art. 64 del
D.L. 112/2008 reca una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, riassumibili
nell’incremento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, nel
dimensionamento della rete scolastica, nella revisione dei parametri per la
definizione delle dotazioni organiche del personale docente e ATA (amministrativo,
tecnico ed ausiliario), nella revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico[248]. Il comma 6
dell’art. citato quantifica i risparmi di spesa lordi discendenti[249] in 456 milioni di euro per l’esercizio
finanziario 2009, 1.650 milioni di euro per il 2010, 2.538 milioni di euro per
il 2011, 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012. Il comma 9 – come
sopra anticipato - prevede che una quota parte, pari al 30 per cento, delle
economie di spesa sono finalizzate ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno
2010. Si precisa, inoltre, che tali quote saranno iscritte in bilancio in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di
spesa, e saranno rese disponibili in gestione con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo
ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione tecnica riferisce che la norma,
stante il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012 di
cui al successivo articolo 9, destina le economie di cui all'art. 64, comma 9,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, al ripianamento dei debiti pregressi delle
istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle spese per supplenze brevi
e di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all'art. 78,
comma 31 della legge n. 388/2000. Al contrario il comma 9 del citato art. 64
destinava i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali
stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del
personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.
L'intervento, conclude la relazione tecnica, modificando soltanto la
destinazione delle risorse innanzi indicate, risulta priva di effetti
finanziari.
In merito ai profili di quantificazione si deve preliminarmente rilevare che l’attuale formulazione del comma
in esame destina le risorse di cui all’articolo 64, comma 9 del decreto legge
n. 112/2008 non alle finalità indicate dalla relazione tecnica bensì più
genericamente “al settore scolastico” e non dichiara esplicitamente non più
finanziabili le finalità dichiarate dall’articolo 64 stesso. La puntuale
destinazione delle risorse non risulta nota in quanto sarà stabilita, come
specificato da un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato[250], successivamente con decreto del Ministro dell’istruzione. Al fine di
garantire la neutralità finanziaria della disposizione sarebbe, pertanto,
necessario che fosse assicurato che gli effetti finanziari recati dalle nuove
finalità coincidano con quelli a suo tempo scontati in sede di approvazione
dell’articolo 64, comma 9. A tal proposito il Senato va evidenziato la diversa
natura economica delle finalizzazioni[251] previste dalla relazione tecnica potrebbero far presumere una diversa
modulazione degli effetti finanziari sui saldi.
Nella nota
di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato, la
Ragioneria generale dello Stato ha replicato che le maggiori spese per il
settore scolastico, che saranno finanziate in base al comma in esame, dovranno
essere contenute in misura da compensare i corrispondenti effetti netti già
previsti a regime e derivanti dall’originaria destinazione prevista dal decreto
legge n. 112/2008. In altre parole, prosegue la replica, gli effetti derivanti
dalle nuove tipologie di spesa non potranno essere superiori agli effetti originariamente
scontati. Nella nota, tuttavia, non viene fornito alcun elemento di dettaglio
sulle spese previste e sui loro effetti per cui la garanzia fornita rimane
racchiusa all’interno della procedura amministrativa che sarà disposta per
l’attuazione della norma.
Articolo 8, comma 15-bis
(Esclusioni dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8)
15-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al
comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
In sede di esame presso il Senato è stato
introdotto il comma 15-bis, il quale prevede che le disposizioni di cui all’articolo 8 –
ad eccezione del comma 15 - non si applicano agli enti, gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, privatizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 509 del1994, nonché agli enti di cui al decreto
legislativo n. 103/1996, cioè quelli ai
quali sono iscritti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi
o elenchi.
Il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante “Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza”, ha previsto la trasformazione degli enti indicati nell’elenco
allegato al decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o
in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi,
adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a
condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili
pubblici di carattere finanziario.
Gli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private
riportati nell’elenco sono i seguenti:
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
-
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti;
-
Cassa nazionale del notariato;
-
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
-
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio (ENASARCO);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA);
-
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
agenzie marittime;
-
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);
-
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
-
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
Con il D.lgs. 10 febbraio 1996, n.
103, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” è stata
esercitata la delega attribuita al Governo ad emanare norme volte ad assicurare
tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è
subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.
In
attuazione del D.Lgs. n. 103 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali,
assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi
forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
Profili finanziari
La norma, introdotta al
Senato[252], stabilisce che
le misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio previste
dall’articolo 8, con esclusione di quelle di cui al comma 15, non si applicano
agli enti di previdenza privatizzati.
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica è stata integrata
nel corso dell’esame al Senato al fine di considerare la disposizione in
esame. Essa asserisce che “la
disposizione non comporta effetti atteso che tale ambito di applicazione non è
rilevante ai fini della quantificazione della manovra”. Con tale espressione si
intende, probabilmente, che in sede di quantificazione degli effetti
dell’articolo 8 non sono stati considerati i risparmi che sarebbero stati
conseguiti in capo agli enti di previdenza privatizzati.
Nulla da osservare in quanto, pur considerando che la disposizione
appare suscettibile di ridurre gli effetti positivi recati dall’articolo 8, si
rileva che per motivi prudenziali a detto articolo non erano stati ascritti
risparmi nel prospetto riepilogativo degli effetti e dunque la limitazione
dell’ambito applicativo disposta non
determina la riduzione di economie già contabilizzate.
Articolo 9, commi 1-4
(Disposizioni sul trattamento economico
dei pubblici dipendenti)
1. Per gli anni 2011, 2012
e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni
caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto
previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva
presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo
periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
2. In considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino
al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento
per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10
per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta
riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque
inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la
riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo
21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo
del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti
economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel
presente comma.
2-bis. A decorrere
dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.
3. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di
incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche,
come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le
disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro
favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi
aggiuntivi
4. I rinnovi contrattuali
del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di
diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare
aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute
nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto
sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
I commi da 1 a 4 dell'articolo 9 recano
disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi
da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1 blocca, per il triennio
2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti
pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in
ogni caso superare il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010. Il comma 2 prevede, per il triennio
2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei
trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000
euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-bis prevede, per il triennio 2011-2013,
che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non
possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio. Il comma 3 prevede
che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo
derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Infine, il comma 4 prevede
che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio
2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio
superiori al 3,2%.
Il comma 1, nel testo modificato durante l’esame al Senato, stabilisce che,
per gli anni 2011, 2012 e 2013, il
trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio -
dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può
superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di
elementi che compongono il trattamento:
- eventi straordinari della dinamica
retributiva;
- variazioni dipendenti da eventuali arretrati;
- conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di
progressioni in carriera e passaggi tra aree (ai sensi del comma 21, terzo e
quarto periodo, dell'articolo 9 in esame: v.
oltre);
- maternità;
- malattia;
- missioni svolte all'estero;
- effettiva presenza in servizio.
Nella disposizione viene fatta salva
l'erogazione dell'indennità di vacanza
contrattuale (con il rinvio alla previsione del successivo comma 17,
secondo periodo; v. oltre)
Inoltre, con la modifica intervenuta al Senato, viene fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame (v. oltre), il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[253] siano comunque riservate al settore scolastico. Tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010 (si rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 14).
La disposizione si applica nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, individuato dall'ISTAT, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009[254].
Si fa presente,
peraltro, che l’articolo 9, comma 22 (come modificato al Senato), del
provvedimento in esame, dispone la non applicazione al personale
di cui alla legge 27/1981 (ossia magistrati,
avvocati e procuratori dello Stato) dei commi 1 (blocco della retribuzione)
e 21, secondo e terzo periodo (disapplicazione dei meccanismi di progressione
automatica dello stipendio e della limitazione ai fini giuridici delle
progressioni di carriera nel triennio 2011-2013) dell’articolo 9; tali
disposizioni restano, quindi, applicabili al restante personale non
contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001.
L’articolo
1, comma 3, della legge 196/2009, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti
responsabilità. Ai fini della legge n. 196, per amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore
istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base
delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. La ricognizione
delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio:
l'Istituto non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento.
Si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente
l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
311/2004 (Finanziaria per il 2005). Tale disposizione prevede che, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate
per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla legge e per gli anni successivi
dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto
alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti
dalla Relazione previsionale e programmatica.
Si ricorda che le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato non esauriscono il novero delle
amministrazioni pubbliche. Non sono in esso inserite, ad esempio, la Banca
d'Italia (che, ai fini del provvedimento in esame è destinataria di una
specifica previsione - l'articolo 3, comma 3 - che prevede che essa tenga conto
dei principi di contenimento della spesa nell'ambito del proprio ordinamento),
la Consob, l'ISVAP e la COVIP.
Si segnala che gli organi costituzionali, pur
essendo inseriti nell'elenco ISTAT, ai fini del provvedimento in esame sono
destinatari di una previsione specifica - l'articolo 5, comma 1 - che prevede
che riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura
amministrativa e per il personale, siano deliberate autonomamente.
Il comma
2, in considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, prevede la riduzione dei trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione (individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 196/2009), nei seguenti termini:
§
per importi
superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione
del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000
euro;
§
per importi
superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione
del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.
In ogni caso, a seguito della predetta
riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui.
Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per
cento prevista non opera ai fini
previdenziali.
La disposizione si applica nel periodo che
va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2013.
Nella norma si prevede, altresì, una riduzione del 10 per cento, calcolato
sull’intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di
cui all’articolo 14, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennità.
L’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 prevede che per
l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro
si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
400/1988[255].
A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento:
-
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando a cui si applica l’articolo 17, comma 14 della legge 127/1997[256];
-
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato;
-
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli
incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal
giuramento del nuovo Ministro.
Infine, con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 59/1997[257], senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli
obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale.
Si fa presente che la relazione illustrativa evidenzia come la disposizione in questione
ha finalità equitative, considerato
che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti
economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del
Ministero: "Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i
trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di
contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico
accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di
valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici
di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento
della relativa spesa".
Inoltre, nella disposizione in esame si
prevede che per quanto concerne i procuratori
ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo
21 del R.D. 1611/1933[258].
Infine, si stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013,
nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001[259], i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi
dirigenziali, anche di livello
generale - ferma restando la riduzione del 5 e del 10 per cento disposta
con il comma in esame - non
possono essere stabiliti in misura
superiore:
-
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare dell’incarico
dirigenziale;
-
a quella indicata nel contratto stipulato dal
dirigente interessato, in caso di rinnovo.
Il comma 2-bis, introdotto
durante l’esame al Senato, con effetto dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre
2013, stabilisce che:
-
l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare
il corrispondente importo dell'anno 2010;
-
tale ammontare
viene comunque automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.
Il comma 3 stabilisce che non si applicano le disposizioni
normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei
titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche (individuate
dall’ISTAT, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 196/2009), di una
quota dell’importo derivante
dall’espletamento di incarichi
aggiuntivi.
Tale divieto ha effetto a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il comma 4 pone un limite,
nella misura del 3,2%, agli aumenti
retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto
pubblico.
Tale limite si applica retroattivamente anche ai contratti e accordi
stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le
clausole difformi contenute nei predetti contratti e accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del
decreto-legge in esame, mentre i trattamenti retributivi saranno adeguati
conseguentemente.
Il limite in
questione non si applica al comparto
sicurezza-difesa e ai Vigili del fuoco.
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione
tecnica, riferita al testo originario della disposizione, afferma che la norma
è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011,
2012 e 2013, i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi
ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi
corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'indennità di vacanza
contrattuale. La relazione tecnica prosegue affermando che “tenuto conto delle
altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute
nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi
necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni
non comprese nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 e
successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione
possono essere considerati solo a consuntivo”.
Nel corso dell’esame presso il Senato la norma è stata modificata ed il
blocco dei trattamenti non fa più riferimento a quello “…in godimento nell’anno
2010…” bensì a quello “…ordinariamente spettante per l’anno 2010”. In pratica
la modifica considera non più il trattamento effettivamente goduto nel 2010 ma
quello spettante in via teorica sulla base dell’inquadramento. La relazione
tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto le modifiche[260] chiarisce che la
nuova formulazione serve ad evitare dubbi interpretativi e a escludere
fattispecie che influiscono sulla retribuzione in godimento (assenze,
straordinari, trasferte, maternità, attribuzione di funzioni ecc.) ma che per
motivi di equità non posso essere ricompresse nell’ambito applicativo del comma
in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare non essendo ascritti alla norma
effetti finanziari.
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese – Riduzione
trattamenti |
0 |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
0 |
24,7 |
23,4 |
23,4 |
0 |
24,7 |
23,4 |
23,4 |
Minori spese – Uffici
diretta collabor. |
0 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
La relazione tecnica quantifica, in
primo luogo, il contenimento delle spese ottenuto riducendo i trattamenti
economici complessivi dei dipendenti pubblici del 5 per cento, limitatamente
alla parte eccedente i 90.000 euro annui lordi e non superiore ai 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte superiore ai 150.000 euro annui lordi.
Una valutazione di
massima del numero di dipendenti potenzialmente interessati dall'applicazione
della norma è stata effettuata sulla base dei dati disponibili relativi alle
unità di personale ed alle retribuzioni medie di fatto rilevati con riferimento
all’anno 2008 nel Conto annuale[261]. A tal proposito
si rammenta che la rilevazione Conto Annuale si riferisce al personale delle amministrazioni
comprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165/2001 e non
considera le rimanenti amministrazioni comprese nella lista S13 elaborata dall'
ISTAT per le quali non sono disponibili gli elementi informativi di interesse.
La tabella che
segue espone i dati contenuti nel Conto Annuale 2008 e riferiti alle unità di
personale con trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi.
|
Unità di personale |
||
Retribuzione fra 90.000 e
150.000 euro |
Retribuzione superiore a
150.000 |
Totale |
|
Settore statale |
12.218 |
1.336 |
13.554 |
Settore non statale |
12.807 |
111 |
12.918 |
Totale |
25.025 |
1.447 |
26.472 |
Le economie di
spesa riportate nella tabella sono da considerare, prudenzialmente, al lordo
della sola quota IRAP (8,5 per cento), in quanto si specifica che tali
riduzioni non operano ai fini previdenziali.
La relazione
tecnica stima le economie complessive rivenienti dalla riduzione dei
trattamenti economici elevati, al lordo dell’IRAP, pari a 28,96 milioni di euro
a decorrere dal 2011 di cui 25,45 milioni riferiti al personale delle
amministrazioni dello Stato e 3,51 milioni al personale delle amministrazioni
non statali.
Nella nota di
risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’iter al Senato[262], la Ragioneria
generale dello Stato ha indicato le retribuzioni medie annue in euro percepite
dal personale in questione nel 2008 come riepilogate nella tabella che segue.
|
|
|
|
|
Retribuzione fra 90.000 e
150.000 euro |
Retribuzione media |
Retribuzione superiore a
150.000 |
Retribuzione media |
|
Settore statale |
12.218 |
116.530 |
1.336 |
174.256 |
Settore non statale |
12.807 |
93.629 |
111 |
201.935 |
Totale |
25.025 |
|
1.447 |
|
I risparmi
conseguenti il taglio delle indennità spettanti ai dipendenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione sono state quantificate, secondo quanto indicato
dalla relazione tecnica, prendendo a riferimento i CDR del "Gabinetto e
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro". Detti risparmi
ammontano a 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2011.
In merito ai
profili di quantificazione si rileva che utilizzando i dati relativi alle
retribuzioni medie forniti dalla Ragioneria generale dello Stato si determina
una quantificazione dei risparmi inferiore a quella indicata nella relazione
tecnica. In particolare i risparmi a livello statale risultano pari a 23,45
milioni in luogo 25,45 mentre i risparmi delle amministrazioni non statali sono
pari a 3,23 milioni di euro in luogo di 3,51.
I calcoli
sono stati effettuati utilizzando le retribuzioni medie ed applicando una
trattenuta del 10 per cento sugli importi che eccedono i 150.000 euro ed una
del 5 per cento sulle somme erogate comprese tra 90.000 e 150.000 euro.
Con riferimento alla disposizione che riduce le
retribuzioni elevate, si rileva che la
relazione tecnica non indica le motivazioni che hanno indotto a quantificare
l’effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto relativo all’anno 2011
in misura diversa rispetto a quello degli anni 2012 e 2013. Sul punto appare
necessario un chiarimento da parte del Governo.
Si ricorda altresì che il comma 1 dell’articolo 2,
come modificato nel corso dell’iter al Senato, prevede che qualora non si
conseguissero i risparmi attesi dal complesso dell’articolo 9, si procederà con
decreto non regolamentare del Presidente del consiglio dei ministri, ad un taglio
lineare delle dotazioni delle spese rimodulabili dei Ministeri interessati,
fino alla concorrenza dei risparmi attesi[263].
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma.
La relazione tecnica afferma che la
disposizione ha lo scopo di contenere le risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale anche in relazione alla riduzione del
personale in servizio. La relazione tecnica afferma, altresì, che la proposta
non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione si rileva che la norma in esame appare
suscettibile di determinare eventuali risparmi non quantificati dalla relazione
tecnica e non scontati nei saldi della manovra.
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma.
La relazione
tecnica non considera la norma. Nella nota di risposta alle osservazioni
avanzate nel corso dell’esame al Senato, circa una quantificazione di massima
dei possibili risparmi recati dalla norma, la Ragioneria generale dello Stato
ha specificato che la norma non comporta risparmi. Ciò in quanto la
disapplicazione delle norme che consentono la corresponsione ai dirigenti di
una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi
comporta il versamento di detta quota al fondo per la corresponsione del
trattamento accessorio della dirigenza.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese Rinnovi
contratti 2008/2009 |
9 |
9 |
9 |
9 |
4,9 |
4,9 |
4,6 |
4,6 |
4,9 |
4,9 |
4,6 |
4,6 |
La relazione
tecnica chiarisce che i periodi primo e terzo del comma in esame comportano una
minore spesa strutturale per 9 milioni di euro annui lordi, per effetto della
riduzione dei fondi già stanziati per il rinnovo del contratto del personale
prefettizio relativo al biennio 2008-2009, ed aggiuntivi rispetto alle risorse
necessarie per assicurare miglioramenti economici pari al 3,2 per cento a
regime per lo stesso biennio.
Tali risorse aggiuntive (9 milioni di euro a decorrere dal 2008), sono
state stanziate dall'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 2007, n.
244 (personale interessato 1.510 unità).
Non sono ipotizzabili risparmi scontabili sui saldi di finanza pubblica
in riferimento al secondo periodo del comma, che stabilisce, a partire dal mese
successivo l’entrata in vigore del decreto, l’inefficacia delle clausole recate
da contratti già sottoscritti che riconoscano incrementi superiori al 3,2 per
cento ed il conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. Ciò in quanto
la previsione ivi contenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti del
personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di
quello degli enti del SSN (personale dirigente e non) e incide su benefici - la
cui erogazione, peraltro a carattere non automatico, è subordinata al ricorrere
di determinati limiti e condizioni - definiti contrattualmente su richiesta
specifica del sistema delle autonomie e con risorse non a carico del bilancio statale.
La prevista inefficacia delle disposizioni contrattuali con cui sono stati
introdotti tali benefici non dà luogo a risparmi da scontare sui saldi di
finanza pubblica in considerazione di quanto innanzi evidenziato, in merito
all'origine di dette risorse e in ragione della vigenza, per gli enti
interessati, di una disciplina vincolistica che, nel rispetto del quadro
costituzionale di riferimento, riguarda l'entità della spesa di personale
complessivamente considerata.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Articolo 9, commi 5-12
(Turn over del personale)
5. All'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
6. All'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno
2010».
7. All'articolo 66, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «2012» è sostituita dalla parola
«2014».
8. A decorrere dall'anno
2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello
delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,
comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. All'articolo 66, comma
14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole
«anno 2010».
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento
delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle
risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata
nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun
ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le
quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.
12. Per le assunzioni di
cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10
dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
I commi da 5 a 12 dell'articolo 9 introducono
nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte
delle pubbliche amministrazioni:
§ l’estensione
al 2012 e 2013 dei limiti alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato già previste dalla legislazione
vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato
nell'anno precedente) (comma 5);
§ l’aumento
del 50% nel 2014 della spesa per le assunzioni (comma 7), per poi
tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over (comma 8);
§ la
previsione di regimi speciali per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (comma 6) e per gli enti di ricerca (commi 9 e 10);
§ particolari
modalità per procedere alle nuove assunzioni (commi 11 e 12).
In particolare, il comma 5 estende
agli anni 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011.
Si ricorda che l'articolo 3, comma 102, della
244/2007 (Finanziaria per il 2008) disponeva limitazioni alla possibilità di
assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007
(amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi
comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001). Tali amministrazioni
potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno
2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa
complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente.
L'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20%
del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al
2011.
Da ultimo, l'articolo 2, comma 206, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010) ha escluso dalla limitazione
suddetta i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il
successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari
a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno
precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio
nel corso dell’anno precedente.
Il comma 102 sopra citato, inoltre, prevede che
anche nel 2012 e nel 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potranno procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20%
delle unità cessate nell'anno precedente.
Il comma 6 rende permanente, a
decorrere dall'anno 2010, il regime speciale in materia di turn over a
favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
attraverso la modifica dell’articolo 66, comma 9-bis del D.L. 112/2008.
Nella norma citata, introdotta dalla legge 191/2009
(Finanziaria per il 2010) si prevede, per i soli anni 2010, 2011 e 2012, un
regime speciale valevole per i soli Corpi di polizia e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (derogatorio rispetto a quello generale recato dall’articolo
66, comma 7 del D.L. n. 112/2008) per cui le assunzioni di personale a tempo
indeterminato sono consentite nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale
cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità
non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
Il comma 7 apporta all'articolo 66,
comma 9, del D.L. 112/2008, una modifica conseguente alla proroga delle
limitazioni del turn over disposta, fino al 2013, dal comma 5
dell'articolo in esame. Pertanto, nel momento in cui il comma 5 ha
ulteriormente prorogato la limitazione del turn
over al 2013, si pone la necessità di posticipare anche la decorrenza della
disciplina dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 112/2008 che trova applicazione nel 2014.
Il comma 9 dell’articolo 66 del D.L. n.112/2008 dava facoltà, per l’anno
2012, alle amministrazioni di cui al comma 523 della legge 296/2006
(Finanziaria per il 2007), di procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il
50% delle unità cessate nell’anno precedente.
Il comma 8 stabilisce che, a
decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn
over potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle
unità cessate nell'anno precedente.
Pertanto, a partire dal 2015 l’effetto della
disposizione in esame è il ritorno al reintegro del turn over (che
costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008),
con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverà
applicazione solo nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.
Il comma in esame dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 1, comma
103, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il quale prevede che a
decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001, possono, previo esperimento
delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro
i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Il comma 9 modifica, per il 2011 e il 2012, il regime speciale
per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca.
In particolare, la disposizione in esame:
§
limita tale regime più favorevole al solo 2010;
§
prevede che per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle
risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente;
§
stabilisce la predetta facoltà assunzionale nella
misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.
L'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008 prevedeva la facoltà,
relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1,
comma 643, della L. 296/2006. In ogni caso il numero delle unità di personale
da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate
nell’anno precedente.
Si ricorda che il citato comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca
pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con
rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate
correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni
di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.
Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il
reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla
base delle norme concernenti il pubblico impiego[264]. Nel rispetto delle norme
generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[265], ciascun ente definisce la
programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure
di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente
nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente
sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma
2, del D.Lgs. 204/1998[266].
Il comma 10 fa salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3,
del D.L. 207/2008[267], ai sensi del
quale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 66 del D.L.
112/2008, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo
delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato
economico[268].
Il comma 11 stabilisce che, qualora per ciascun ente
le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno
precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate
con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al
raggiungimento dell'unità.
Il comma 12 chiarisce che per tutte le assunzioni
previste dai commi 5 a 9 in precedenza esaminati si applica quanto già previsto
dall'articolo 66, comma 10, del D.L. 112/2008.
L’articolo 66, comma 10, del D.L. n. 112/2008 rinvia alle
modalità previste all'articolo 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
L’articolo 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che
le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate
da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio
delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Il prospetto
riepilogativo ascrive alle norme i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese blocco del turn over |
0 |
7,9 |
58,0 |
198,1 |
0 |
4,3 |
33,4 |
118,5 |
0 |
4,3 |
33,4 |
118,5 |
La relazione
tecnica riferisce che il dispositivo nel suo complesso prevede, per le
amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), per le Agenzie fiscali e
per gli enti pubblici non economici, il limite del 20% del turn over per il
triennio 2011-2013, del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015,
in luogo delle percentuali del 20% per l'anno 2011, 50% per l'anno 2012 e del
100% a decorrere dall'anno 2013 previste a legislazione vigente.
Anche per gli Enti di ricerca vengono ridefiniti i limiti assunzionali
nelle stesse misure delle amministrazioni dello Stato, in luogo della vigente
normativa che prevede il pieno reintegro del turn over, nei limiti dell'80%
delle entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente. Per le Università resta in vigore la possibilità di
assumere nei limiti dei 50% del turn-over nel biennio 2010-2012 e del 100% a
decorrere dall'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 66 comma 13 del
decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni nella Legge 133/2008.
Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene
confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il
limite delle cessazioni dell'anno precedente.
Le economie derivanti dalla disposizione sono sintetizzate nel prospetto
seguente.
(euro)
Settore |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Ministeri |
- |
22.975.500 |
106.307.800 |
203.826.600 |
240.988.600 |
Agenzie |
- |
6.839.100 |
31.643.800 |
60.667.900 |
71.726.400 |
Diplomatici |
- |
293.250 |
1.334.500 |
2.550.000 |
3.017.500 |
Prefetti |
- |
459.000 |
2.108.000 |
4.041.750 |
4.785.500 |
Magistrati |
- |
3.765.000 |
17.450.000 |
33.470.000 |
39.570.000 |
Enti non economici |
- |
6.915.600 |
32.000.800 |
61.364.900 |
72.559.400 |
Ricerca |
7.922.000 |
23.677.200 |
39.217.200 |
51.658.500 |
56.393.000 |
Totale |
7.922.000 |
64.924.650 |
230.062.100 |
417.579.650 |
489.040.400 |
Ai fini della stima delle economie sono stati utilizzati, relativamente
alle consistenze di personale ed ai costi per le retribuzioni, i dati
pubblicati nel Conto annuale del anno 2008 ed i tassi di cessazione medi di
comparto dell'ultimo triennio (2006-2008).
In merito ai profili di
quantificazione si rileva che la relazione
tecnica non fornisce le informazioni di dettaglio necessarie a verificare la
correttezza della quantificazione proposta.
Considerato che disposizioni limitative del turn over sono presenti da
oltre un decennio nelle manovre di finanza pubblica e considerato che le stesse
sono applicate solo da alcuni comparti, appare opportuno che il Governo
fornisca indicazioni anche circa le conseguenze che le limitazioni possono
determinare sulla funzionalità delle amministrazioni interessate e sulla
eventuale necessità di provvedere, in un futuro più o meno prossimo, ad
immissioni in servizio presso gli enti maggiormente colpiti dal blocco nel
corso dell’ultimo decennio.
Articolo 9, comma 15
(Organico dei docenti di sostegno)
15. Per l'anno scolastico
2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in
attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico
2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Il comma 15 dispone che per l'anno scolastico 2010-2011 il contingente dei docenti di sostegno è pari a quello in servizio nell'organico di fatto[269] dell'anno scolastico 2009-2010 (ovvero, 90.469 unità, vedi infra), fatte salve le deroghe da autorizzare per le minorazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge quadro sull’handicap (L. 104/1992).
Si tratta delle minorazioni che abbiano ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tali situazioni determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici[270].
La nuova disciplina prevista per la determinazione dell’organico di sostegno va posta in relazione con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 (vedi infra). Inoltre, la relazione tecnica (A.S. 2228) specifica che la disposizione è volta al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, quindi, è funzionale al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6[271], del decreto-legge n. 112 del 2008[272].
E’ opportuno, infine, ricordare che l’art. 10, comma 5, del ddl in commento ridefinisce la procedura per l’accertamento della sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap (vedi infra).
Si riepilogano, di seguito, le disposizioni concernenti la determinazione dell’organico dei docenti di
sostegno.
L’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997[273] ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il rapporto di uno ogni 138 alunni frequentanti gli istituti della provincia; il medesimo articolo, al comma 1, ha consentito, tuttavia, in presenza di handicap particolarmente gravi, l’assunzione di insegnanti di sostegno, con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[274] ed ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[275].
L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 (L.
296/2006) ha poi prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, si modifichi il rapporto
docenti di sostegno/alunni definito dal sopra illustrato art. 40, comma 3,
della legge 449/1997, procedendo all’individuazione di organici corrispondenti
alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi.
Da ultimo, è intervenuto l’art. 2, commi
413 e 414, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).
Il comma 413, ferme restando le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 605, lettera b),
della legge finanziaria 2007, ha stabilito che il numero dei posti dei docenti di sostegno
attivabili a decorrere dall’anno
scolastico 2008-2009 non può superare il
25 per cento del numero di sezioni[276] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province
diverse ed in modo da non superare un
rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
Il comma 414 ha disposto la progressiva rideterminazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, del 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’a.s. 2006-2007 comprensivi dei posti attivati in deroga (pari a 92.185 unità, comprensive dei posti attivati in deroga[277]). Inoltre, ha soppresso la possibilità di nominare docenti di sostegno in deroga (modificando l’art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge n. 449/1997), lasciando comunque fermo il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili.
In base ai dati presenti nella relazione tecnica all’epoca presentata,
il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’A.S. 2006-2007 era
di 375.722, quindi i posti complessivamente attivabili sarebbero stati pari a
93.930[278].
Le misure conseguenti alle disposizioni della legge finanziaria 2008 sono state adottate nell’ambito dei decreti ministeriali recanti determinazioni degli organici.
Per l’anno scolastico 2008- 2009 è stato emanato il D.M. 24 aprile 2008 il cui art. 9 ha stabilito che il numero di posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’organico di diritto, non può superare 90.882 unità (Tab. E). La dotazione organica di diritto per il medesimo anno, comprensiva della prima quota dell’incremento di cui all’art. 2, comma 414, della legge finanziaria, è stata fissata in 53.581 unità. Il medesimo D.M. ha, inoltre, indicato (Tab. F) l’incremento progressivo dell’organico di diritto anche per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, pari, rispettivamente, a 58.463 e 63.348 unità.
Per l’anno scolastico 2009/2010, il D.L. n. 62 del 6 luglio 2009[279], ha indicato in 90.469 il numero di posti di sostegno complessivamente attivabili, comprensivi degli spezzoni orario e dei posti in deroga (Tab. E). La dotazione organica di diritto per il medesimo anno è stata fissata - come già anticipato dal D.M. 24 aprile 2008 - in 58.463 unità. L’amministrazione precisa[280] che sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto per l’a.s. 2008/2009, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti fra le varie regioni e per raggiungere gradualmente il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Sulla questione è poi intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010[281] ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 413, della legge finanziaria 2008 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e l’art. 2, comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, in precedenza prevista, di assumere insegnanti di sostegno in deroga nelle classi di studenti con disabilità grave.
Ad
avviso della Corte, le norme impugnate incidono sul «nucleo indefettibile di
garanzie» individuato da precedenti sentenze[282] come limite invalicabile
all’intervento normativo discrezionale del legislatore nella individuazione
delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. Peraltro,
prosegue la Corte, la scelta “di sopprimere la riserva che consentiva di
assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna
giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno
degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale
all’istruzione del disabile grave. La ratio della
norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è,
infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si
trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento
mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste
dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i
disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona
de qua”.
In relazione alla
sentenza citata, il MIUR, diffondendo con
Circolare n. 37 del 13 aprile 2010[283] lo schema di DM recante determinazione degli organici per l’a.s. 2010-2011, si è riservato
di impartire apposite disposizioni nella circolare sull’organico di fatto, anche
in esito ai necessari confronti con i vari soggetti istituzionali interessati
alla soluzione del problema.
Peraltro, registrata
l’assenza di censure costituzionali alle disposizioni sulla progressiva
rideterminazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno nei tre anni
scolastici dal 2008 al 2010 fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/2011, di una
consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati
nell’a.s. 2006/07 (art. 2, comma 414, L. 244/2007), l’amministrazione ha
confermato per l’a.s. 2010-2011 un
incremento dell’organico di diritto
pari 4.885 unità e la determinazione di quest’ultimo in 63.348 posti.
In aggiunta a tale consistenza
numerica, il ministero ha previsto altre
27.121 unità da utilizzare in sede di definizione dell’organico di fatto, fino a computare in 90.469 i posti complessivamente attivabili, a prescindere - precisa
ancora il Ministero - da eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare
secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di
handicap da cui è affetto l’alunno.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica allegata al testo originario, dopo aver affermato che la norma
assicura, per l'A.S. 2010-2011, un contingente di docenti di sostegno pari a
quello in servizio nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010,
specifica che la possibilità di autorizzare posti di sostegno in deroga al
predetto contingente è correlata esclusivamente alle situazioni di particolare
gravità sulla base dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1993, n. 104. La disposizione, secondo la RT, rafforza il principio
del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni
organiche assegnate, solo nei casi di particolare gravità di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, al fine di contenere il
contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente. Pertanto,
come sottolineato dalla RT, la disposizione in esame sarebbe funzionale al
conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133.
L’art. 2, comma 414, della legge finanziaria 2008, ha modificato l’art.
40 della legge 449/1997[284], nella parte in cui
prevede le nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche
stabilite, in presenza di handicap particolarmente gravi. Tale disposizione, i
cui effetti di risparmio non erano peraltro stati scontati ai fini dei saldi di
finanza pubblica, è stata ritenuta
illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2010.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione consente, in
relazione alle decisioni giurisprudenziali intervenute, una deroga al limite
delle assunzioni di docenti di sostegno in presenza di situazioni di
particolare gravità connesse a condizioni di handicap. Appare tuttavia
necessario, tenuto conto di quanto rilevato dalla relazione tecnica, che il
Governo chiarisca con quali modalità e con quali misure la disposizione in
esame possa considerarsi finalizzata al
contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno ed al
conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del
D.L. 112/2008.
A tal fine
andrebbero chiariti, altresì, i termini e i presupposti in base ai quali può
essere concessa l’ ”autorizzazione in deroga” cui fa riferimento la norma.
Tali chiarimenti
andrebbero forniti anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 10, comma
5, in merito alla individuazione di risorse materiali e professionali per
l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.
Articolo 9, comma 15-bis
(Collaboratori scolastici)
15-bis. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri
uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali
in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.
Il comma
15-bis autorizza il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in
essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni
corrispondenti ai collaboratori
scolastici.
L’articolo 8 della
legge n. 124 del 1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato
del personale ATA già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data
attuazione con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio
1999.
La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009.
Il comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge
n. 191/2009) disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini
dell’utilizzo delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed
indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
A tal fine, la norma prevede che a tale Fondo siano riassegnate, con
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
riversate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla contabilità
speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78
del 2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come integrata con le entrate
derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti
servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 135/2009.
Il comma 250 prevede la destinazione delle disponibilità del Fondo -
negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di
160 milioni nel 2012 – al finanziamento di specifiche finalità, indicate nell'elenco 1 allegato alla legge
finanziaria 2010, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Gli schemi di D.P.C.M. di riparto delle risorse di cui all’Elenco 1,
corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
Si osserva
che nel citato elenco è presente la voce "Stipula di convenzioni con i
comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili" con una indicazione di 370 milioni di euro per
il solo 2010; tra le norme richiamate all’interno della voce è presente la
proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, riguardanti i soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili presso gli istituti scolastici.
Lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione delle
disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come indicate
nell’elenco 1 (parere n. 195) assegna 260
milioni di euro per il 2010 al personale
LSU scuola.
La
disposizione non indica l’ambito temporale di proroga, che tuttavia si desume
limitata al solo 2010 in base alle risorse attualmente disponibili.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, dopo aver descritto la
disposizione, afferma che dette proroghe, da autorizzarsi nei limiti di spesa
previsti dall’art. 2, comma 250, nell’allegato elenco 1, della legge n.
191/2009, costituiscono un intervento
finanziariamente neutro.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione, nel prevedere la
proroga dei rapporti convenzionali in essere, attivati dagli Uffici scolastici
provinciali, fa riferimento ad un’autorizzazione di spesa riferita al solo
esercizio 2010 (articolo 2, comma 250, allegato elenco 1,della legge
finanziaria 2010). Le proroghe dovrebbero, quindi, considerarsi limitate a tale
esercizio. In proposito andrebbe acquisita una conferma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, il riferimento al limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009, deve intendersi più specificatamente riferito alla corrispondente voce dell’elenco.
16. In conseguenza delle
economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si
determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di
quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di
1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
(omissis)
24. Le disposizioni recate
dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio
sanitario nazionale.
Il comma 16 riduce nella
misura di 418 milioni di euro per il
2011 e di 1.132 milioni di euro
annui, a decorrere dal 2012, il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010). Tale misura è posta in relazione
alle economie concernenti il personale
dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale derivanti dai
successivi commi 17 e 24.
Va ricordato che l’articolo 2,
comma 67 della legge n. 191/2009 dispone, per gli anni 2010
e 2011, un incremento pari rispettivamente a 584 milioni di euro e 419
milioni di euro rispetto al livello di finanziamento determinato dalla
legislazione previgente – e pari a 104.564 milioni di euro per il 2010 e a
106.884 milioni di euro per l’anno 2011. Per
l’anno 2012 si prevede un incremento pari al 2,8 per cento rispetto al
livello di finanziamento fissato per il 2011.
Viene poi previsto che lo Stato si impegna ad assicurare anche con
provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive
previste nell’Intesa Stato-regioni.
A tale
proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 2 della citata Intesa recante il
nuovo “Patto per la salute” prevede che lo Stato si impegni ad assicurare
risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719
milioni di euro per l‘anno 2011.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
418 |
1.132 |
1.132 |
0 |
246 |
628 |
628 |
0 |
246 |
628 |
628 |
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione è diretta a ridurre il livello di
finanziamento del settore sanitario di un ammontare corrispondente ai risparmi
di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 dell’articolo 9
in esame, relativi al personale
dipendente e convenzionato con il SSN. La relazione tecnica precisa, inoltre,
che l’attuale livello di finanziamento del SSN, come determinato dall’articolo
2, comma 67, della legge finanziaria 2010, sconta già le misure per il rinnovo
dei contratti e delle convenzioni, secondo il parametro di finanza pubblica di
riferimento.
La differenza tra il finanziamento già previsto ed
onere effettivo per il personale come rideterminato in applicazione della norma
in esame, è pari a circa 418 milioni di
euro per il 2011 e a circa 1.130 milioni
di euro a decorrere dal 2012.
(milioni di euro)
Finanziamento SSN |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Spesa per il personale
dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutata secondo parametro di
finanza pubblica di riferimento (periodo 2010-2012) scontato nel livello di
finanziamento del SSN, come determinato dall’articolo 2, comma 67 della legge
n. 191/2009 |
(1) |
46.304 |
47.487 |
47.487 |
Spesa per il personale
dipendente e convenzionato (anno base 2010), rideterminata secondo quanto
disposto dall’articolo 9 del presente D.L. |
(2) |
45.886 |
46.355 |
46.355 |
Economie di spesa derivanti dalle disposizioni recate in materia di costo del
personale per gli anni 2011 e 2012 |
(3=2-1) |
-418 |
-1.132 |
-1.132 |
Pertanto, la RT precisa che in conseguenza della riduzione del livello
del finanziamento del SSN si riduce la capacità di spesa degli enti del
comparto per i medesimi importi.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica non fornisce
gli elementi necessari alla puntuale quantificazione dei risparmi afferenti al
solo comparto sanitario, recati dall’articolo 9, comma 17, del provvedimento in
esame.
Articolo 9, commi 17-22
(Trattamento economico del personale
del pubblico impiego)
17. Non si dà luogo, senza
possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È
fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono
rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a
decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di
135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al
comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui
all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per
l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti
a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di
adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si
applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli
stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per
il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi
tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto,
per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui
alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli
acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012;
per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno
2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il
predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15
per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento
per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti
del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21,
secondo e terzo periodo.
I commi
17-20 dispongono il blocco della
contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti
termini:
§ al comma 17 si sospendono – senza
possibilità di recupero – le procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza
contrattuale;
§ al comma 18 sono rideterminate le risorse previste per i rinnovi
contrattuali per il personale statale per cui al successivo comma 19 si precisa che tali risorse
comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
§ il comma 20 prevede che anche le
amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo
contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012.
In particolare, il comma 17
stabilisce che non si darà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale, di cui
agli articoli 2, comma 2, e 3 del D.lgs. 165/2001.
L'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 165/2001 prevede in via generale la
privatizzazione dell'impiego pubblico. In deroga a tale disposizione, il
successivo articolo 3 elenca invece il personale della pubblica amministrazione
in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di
Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla
legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, vale a dire sostanzialmente nelle
materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio
e della tutela della concorrenza e del mercato - quali Banca d’Italia, Consob,
Autorità garante della concorrenza e del mercato; personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della
carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari).
La norma fa comunque salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere
dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (Finanziaria per il 2009).
L'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009
stabilisce che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del
personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del D.lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme
previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di
aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse
previste, la disposizione in esame si applica con riferimento al solo anno
2009, ferma restando l'erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per
l’anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs.
165/2001.
Conseguentemente, il comma 18 riduce la quantificazione degli
oneri posti a carico del bilancio statale rideterminando gli importi previsti
all'articolo 2 della legge Finanziaria per il 2010 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, nei termini seguenti:
§
in 313
milioni di euro
per la contrattazione collettiva nazionale per il personale contrattualizzato (lettera
a));
§
in 222
milioni di euro annui, per i miglioramenti stipendiali del personale in
regime di diritto pubblico (lettera b)),
destinando 135 milioni annui per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.
Il comma 19 precisa che le risorse
rideterminate ai sensi del comma 18, comprendenti gli oneri riflessi a carico
delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP), concorrono l'importo
complessivo massimo indicato al cui all'articolo
11, comma 3, lettera g) della legge 196/2009[285].
La disposizione richiamate della legge
196/2009 definisce l'importo complessivo massimo, indicato nella legge di
stabilità, come quello destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del D.lgs. 165/2001, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Nella norma si precisa,
inoltre, che tale importo, per la parte non utilizzata al termine
dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei
relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.
Il comma 20 stabilisce che
gli oneri per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici del
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, di cui all’articolo 2, comma 16 della legge
191/2009 (Finanziaria per il 2010), si adeguano a quelli indicati nel
precedente comma 18, lettera a) della disposizione in esame, relativo al
personale contrattualizzato dello Stato
Pertanto, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, devono rideterminare le risorse per il rinnovo
contrattuale del triennio 2010-2012 per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno
2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale non
contrattualizzato.
L’articolo 2, comma 16, della legge n. 191/2009 reca disposizioni in
materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale. Per tali categorie, si prevede che gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali, per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori
universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il meccanismo di finanziamento
della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono
determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo
dei contratti collettivi nazionali ed integrativi[286].
Nello stesso comma 16, inoltre, si dispone che, nell’ambito della
deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva
nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la
quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita
dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Il comma 21
stabilisce che – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – non si applicano al personale
in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165/2001
(vedi sopra) i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24
della legge 23 dicembre 1998, n. 448[287], ancorché a
titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.
L’articolo 24 sopra richiamato stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni
fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei
Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze
armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del
personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in
ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal
medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30
aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT
comunica la variazione percentuale[288]. Qualora i
dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è
effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo
successivo conguaglio.
Il criterio suddetto si applica anche al personale di magistratura ed
agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento
triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal comma 1 dell’articolo
24, le disposizioni dell’articolo 2, della legge 27/1981[289], tenendo
conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico
complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre
categorie del pubblico impiego.
Per le categorie del suddetto personale in regime di diritto pubblico
che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai
fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai
rispettivi ordinamenti.
Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
D.lgs. 165/2001, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici.
Per il personale contrattualizzato hanno effetto ai fini esclusivamente
giuridici, le progressioni di carriera e i passaggi tra le aree.
In sintesi, per le categorie suddette si prevede:
§ il
blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli
anni 2011, 2012 e 2013;
§ che
il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi
stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;
§ che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.
Si fa presente, peraltro, che il successivo comma 22 modificato dal Senato, reca
disposizioni specifiche per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.
27 (magistrati, avvocati e procuratori
dello Stato).
In particolare, esso conferma (primo periodo), in
relazione agli adeguamenti retributivi previsti dall'art. 24 della legge
448/1998 (v. ante), che per detto
personale non saranno erogati, senza
possibilità di recupero, né gli acconti
per gli anni 2011, 2012 e 2013 né il
conguaglio per il triennio 2010-2012
Al fine, però, di evitare che il meccanismo di
computo triennale possa comportare un trascinamento degli effetti di blocco
retributivo oltre il 2013, la norma prevede il criterio – di valenza
programmatica – con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli
anni successivi 2014 e 2015, stabilendo che:
-
per
l’anno 2014 l’acconto spettante è quello nella misura già riconosciuta per
l’anno 2010;
-
per il
2015, fermo restando il
meccanismo di definizione dell’adeguamento retributivo come previsto dal
suddetto art. 24, il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l’intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla
base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni
2009, 2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale
riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e
2014;
Il maxi emendamento del Governo approvato al Senato ha sostituito il contenuto dei periodi dal secondo al sesto del comma 22 stabilendo:
-
una riduzione
del 15% per l'anno 2011,del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013 della
cd. indennità giudiziaria[290] ovvero la speciale indennità prevista
dall'art. 3 della legge 27/1981. Istituita originariamente a favore dei
magistrati ordinari "in relazione
agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro
attività" è stata estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della giustizia
militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato (art. 2 della legge
425/1984[291]); la norma
precisa che la riduzione dell'indennità
giudiziaria non opera ai fini
previdenziali;
-
la non
applicazione al personale di cui alla legge 27/1981 dei commi 1 (blocco della retribuzione) e 21, secondo e terzo periodo dell’art. 9
(disapplicazione dei meccanismi di progressione automatica dello stipendio e
della limitazione ai fini giuridici delle progressioni di carriera nel triennio
2011-2013); tali disposizioni restano, quindi, applicabili al restante
personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001.
Il contenuto delle disposizioni sostituite dal Senato prevedevano, in
particolare, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e
scatti) fosse differita, una tantum, di 3 anni a partire dal 1º gennaio 2011
con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel
corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di
differimento concorreva alla maturazione degli automatismi stipendiali
spettanti dal 1º gennaio 2014. Analogamente, da tale data, per il personale
cessato dal servizio nel triennio di differimento, si prevedeva il ricalcolo
del trattamento pensionistico anche in base all’entità della contribuzione
commisurata al valore economico della classe o dello scatto biennale maturati
nei mesi di differimento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese Contratti
2010-2012 |
0 |
36 |
357 |
357 |
0 |
2,19 |
307,5 |
307,5 |
0 |
2,19 |
307,5 |
307,5 |
La relazione
tecnica ribadisce che i commi 17-18 provvedono alla sospensione, senza
possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione nelle misure previste
dell'indennità di vacanza contrattuale. Conseguentemente sono rideterminate per
l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 le risorse previste per il personale
statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23
dicembre 2009, n. 191, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli
importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza
contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto
della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per
il personale con adeguamento automatico della retribuzione. Le risorse
comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi
previdenziali e IRAP).
La relazione tecnica quantifica i risparmi confrontando le risorse
stanziate dalla legge n. 191/2009 (riepilogate nel primo prospetto che segue)
con quelle che è necessario accantonare per corrispondere la sola indennità di
vacanza contrattuale in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 17 a
21[292] (secondo
prospetto).
Risorse stanziate dalla
legge n. 191/2009
(milioni di euro)
Settore |
2011 |
2012 |
2013 |
Stato (ARAN) |
370 |
585 |
585 |
Stato non contrattualizzati |
201 |
307 |
307 |
Totale Stato |
571 |
892 |
892 |
Amministrazioni non statali |
516 |
788 |
788 |
Totale pubblico impiego |
1.087 |
1.680 |
1.680 |
Risorse rideterminare ai
sensi dell’articolo 9, commi da 17 a 21 in esame
(milioni di euro)
Settore |
2011 |
2012 |
2013 |
Stato (ARAN) |
313 |
313 |
313 |
Stato non contrattualizzati |
222 |
222 |
222 |
Totale Stato |
535 |
535 |
535 |
Amministrazioni non statali |
548 |
548 |
548 |
Totale pubblico impiego |
1.083 |
1.083 |
1.083 |
Le economie conseguite si determinano mediante la differenza dei valori
esposti nei campi corrispondenti delle due tabelle precedenti e sono
riepilogate nel prospetto che segue.
Economie di spesa
(milioni di euro)
Settore |
2011 |
2012 |
2013 |
Stato (ARAN) |
57 |
272 |
272 |
Stato non contrattualizzati |
-21 |
85 |
85 |
Totale Stato |
36 |
357 |
357 |
Amministrazioni non statali |
-32 |
240 |
240 |
Totale pubblico impiego |
4 |
597 |
597 |
La relazione tecnica informa che la disapplicazione per l'anno 2013 dei
meccanismi di adeguamento retributivo previsti a legislazione vigente per il
personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d. lgs. 165/2001, non
produce ulteriori economie, in quanto le relative risorse non sono state ancora
stanziate.
Per la determinazione puntuale delle economie la relazione tecnica
afferma che si è anche tenuto conto degli aggiornamenti nel frattempo
intervenuti nella base informativa utilizzata, in particolare per quanto
concerne alcuni dati stipendiali di riferimento, nonché della definizione della
percentuale di incremento per l'anno 2010 per il personale con adeguamento
automatico della retribuzione comunicata dall'ISTAT nel mese di marzo 2010.
Il comma 24 rende applicabili le disposizioni di cui al comma 17 anche
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo allegato al disegno
di legge originario ascrive alle
norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese blocco automatismi |
0 |
51,6 |
68 |
108 |
0 |
47,94 |
87,05 |
139,1 |
0 |
47,94 |
87,05 |
139,1 |
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento ascrive alle norme i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese per
esclusione magistrati da blocco |
0 |
12 |
34 |
54 |
0 |
6,6 |
17,5 |
27,8 |
0 |
6,6 |
17,5 |
27,8 |
Minori spese Riduzione
indennità di magistratura |
0 |
22,4 |
37,3 |
47,7 |
0 |
17,5 |
27,5 |
35,1 |
0 |
17,5 |
27,5 |
35,1 |
La relazione
tecnica, riferita al testo originario del decreto-legge, afferma che le norme
dispongono per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui
all'art. 3 del dlgs. 165/2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari,
dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate) le seguenti misure:
- il blocco degli incrementi
retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione
degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di
servizio;
- che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini
giuridici.
Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 (magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato) è
stato previsto un apposito meccanismo volto ad evitare che il blocco
dell’adeguamento automatico potesse comportare un trascinamento degli effetti
oltre il triennio 2011-2013. Sono stati definiti, pertanto, i criteri sulla
base dei quali verranno calcolati gli incrementi delle retribuzioni spettanti a
dette categorie negli anni 2014 e 2015. Norme particolari sono state definite anche
con riferimento alla maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e
scatti) dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. Detta
maturazione è differita di tre anni a partire dal 1° gennaio 2011 con
successiva attribuzione, a decorre dal 1° gennaio 2014, del valore economico
che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze
arretrate.
La relazione tecnica indica l’ammontare delle economie stimate con
riferimento agli interventi sopra riportati. I risparmi sono riepilogati nella
tabella che segue che è integrata con le ulteriori informazioni fornite dalla
Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate nel
corso dell’esame al Senato.
Settore |
Unità |
2011 |
2012 |
2013 |
Magistrati (scatti e classi) (*) |
10.280 |
12 |
34 |
54 |
Magistrati (adeguamento automatico) |
10.280 |
27,6 |
0 |
0 |
Dirigenti sicurezza (scatti e classi) |
21.164 |
12 |
34 |
54 |
Professori e ricercatori (scatti e classi)) |
59.921 |
36 |
101 |
162 |
Totale |
|
87,6 |
169 |
270 |
(*) Gli importi indicati nella riga verranno defalcati dai risparmi ascritti
al testo originario delle disposizioni in relazione alle modifiche apportate
nel corso dell’esame al Senato[293].
Segnala poi che l'intervento su classi e scatti del personale ex art. 3
del dlgs 165/2001, comporta economie di tipo strutturale per i soli dirigenti
del comparto Sicurezza-Difesa e per i Professori e ricercatori universitari (in
milioni di euro, tali economie possono essere stimate per gli anni 2014, 2015 e
2016 rispettivamente in 62, 60 e 59 milioni di euro per i dirigenti del
comparto Sicurezza-Difesa e 186, 181 e 176 milioni di euro per i Professori e
ricercatori universitari) mentre, per i magistrati, non si realizzano economie
per gli anni successivi al 2013.
Il blocco dell'adeguamento retributivo automatico, per i magistrati, per
gli anni 2012 e 2013 non produce effetti di ulteriore risparmio in quanto le
relative risorse non sono state ancora appostate in bilancio.
Per garantire il conseguimento degli effetti migliorativi recati dalle
norme in esame si è provveduto a ridurre degli stanziamenti di risorse previsti
dalla legislazione vigente.
Nel corso dell’esame è stata approvata una modifica[294] corredata di
relazione tecnica. La modifica non rende più applicabili ai magistrati ed agli
avvocati e procuratori dello Stato le norme che bloccano per il triennio
2011-2013 le progressioni di carriera e la maturazione di scatti e classi
stipendiali. A fini compensativi si dispone la riduzione, per gli anni 2011,
2012 e 2013 dell’indennità speciale prevista dall’articolo 3 della legge n.
27/1981 che ammonta a 13.390 euro ed è fruita nella misura del 50 per cento dai
magistrati in tirocinio.
Il numero delle unità di personale interessate dalla norma è pari a
10.410 di cui 320 sono magistrati ordinari in tirocinio.
L’applicazione della norma comporta la riduzione dell’indennità annua
pro capite nella misura di seguito indicata:
- anno 2011: euro 2.009 (15 per cento);
- anno 2012: euro 3.348 (25 per cento);
- anno 2013: euro 4.285 (32 per cento).
Sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica è possibile stimare,
in via approssimativa, il maggior risparmio conseguibile considerando le
dotazioni organiche costanti e tenendo presente che le unità di personale che
si riferiscono ai magistrati in tirocinio determinano risparmi ridotti alla
metà rispetto agli altri magistrati. Al fine di stimare le economie lorde, i
risparmi calcolati devono essere incrementati del 8,5 per cento pagato dal
datore di lavoro (lo Stato) a titolo di IRAP. Nell’ambito dei risparmi non devono
essere considerati i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore in
quanto comunque dovuti. Ne consegue che i risparmi lordi ammontano, come
evidenziato nell’allegato 7, a circa 22,4 milioni di euro per il 2011, 37,3
milioni di euro per il 2012 e 47,7 milioni di euro per il 2013.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Articolo 9, comma 23
(Personale ATA della scuola)
23. Per il personale
docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma
14.
Il comma
23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della
maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni
contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Nella modifica intervenuta al Senato, viene fatto salvo il disposto
dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, il quale dispone
che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di
razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[295] siano
comunque riservate al settore scolastico. Tali risparmi erano destinati ad
incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla
valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale
della scuola a decorrere dall'anno 2010 (si
rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 14).
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
/ |
320.0 |
640.0 |
960.0 |
/ |
175.1 |
329,6 |
494.5 |
/ |
175.1 |
329.6 |
494.5 |
La relazione
tecnica, riferita al testo originario, ricorda che per
il personale docente ed ATA della scuola la struttura stipendiale è suddivisa
in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte
per ciascun profilo professionale. Con l’esclusione degli anni 2010, 2011 e
2012 dal computo dell’anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si
determinerebbero nell’arco di 37 anni, a decorrere dal 2011, economie di spesa
conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio
nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle
classi stipendiali successive. La relazione tecnica stima quindi, sulla base
dei dati forniti dal sistema informativo integrato del MEF in ordine agli oneri
sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del personale scolastico,
con riferimento agli anni 2004-2010, un onere medio lordo pari a circa 329
milioni di euro che, prudenzialmente, nello sviluppo del calcolo viene
arrotondato a 320 milioni di euro.
Ai fini del computo delle economie conseguenti all’attuazione
dell’intervento, la relazione prende in considerazione la struttura stipendiale
stabilita contrattualmente per il predetto personale che prevede la seguente
articolazione:
Da 0 a 2 |
Da 3 a 8 |
Da 9 a 14 |
Da 15 a 20 |
Da 21 a 27 |
Da 28 a 34 |
Da 35 in poi |
La relazione tecnica stima, quindi, le seguenti economie scaturenti
dallo sviluppo degli effetti finanziari sull’intero arco temporale
contrattualmente definito conseguenti allo slittamento di tre anni del
passaggio nella classe stipendiale successiva:
milioni di euro
Anni |
2011 |
2012 |
2013-2015 |
2016-2021 |
2022-2027 |
2028-2033 |
2034-2040 |
2041-2047 |
2048-2050 |
Totale |
Lordo Stato |
320 |
640 |
960* |
800* |
640* |
480* |
320* |
160* |
0 |
18.720 |
Netti |
175,1 |
329,6 |
494,5 |
400 |
320 |
240 |
160 |
80 |
0 |
|
* Economie di spesa in
ragione d’anno
La relazione specifica, infine, che ai fini del computo delle predette
economie di spesa, per motivi prudenziali, non sono stati valutati i risparmi
conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo
spettante al personale docente ed ATA che sarà immesso in ruolo negli anni
scolastici successivi all’a.s. 2009-2010, trattandosi di un fenomeno allo stato
attuale difficilmente quantificabile.
Una Nota del Governo[296], in relazione
alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato - che ha richiesto dati di dettaglio in
merito alla distribuzione per classi di anzianità e, quindi, stipendiale, del
personale scolastico attualmente in servizio, la proiezione nei prossimi anni
degli avanzamenti alle successive classi stipendiali e le basi salariali per ciascuna
classe stipendiale – ha fatto presente che, considerata la rilevante entità del
personale interessato nonché la complessità della relativa struttura
stipendiale, le stime sono state effettuate per macroaggregati, sulla base
dell’andamento medio annuo della spesa per passaggi tra posizioni stipendiali,
calcolato sui valori forniti nell’ultimo sessennio dal sistema informativo MEF.
Ha inoltre specificato che il valore di partenza corrisponde, in linea di
massima, all’onere annuo per passaggi di classe, quantificato in bilancio dallo
stesso MIUR tra le spese di personale.
La relazione
tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma che con
l’emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato – che ha fatto salvo
quanto previsto dall’art. 8, comma 14, che, a sua volta, conferma la
destinazione delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008, al
settore scolastico - è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui al
medesimo art. 64, previa prescritta certificazione delle stesse, per il
personale docente ed ATA della scuola, anche ai fini di un graduale sblocco
degli scatti di anzianità, congelati per effetto del comma 23 in esame,
mediante compensazione delle correlate economie di spesa.
Pertanto la modifica introdotta risulta finanziariamente neutra,
comportando un ampliamento delle finalità cui destinare il 30% delle economie
previste dall’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008.
In merito ai profili di
quantificazione, si rileva che dalla relazione tecnica, come osservato anche nel corso
dell’iter al Senato, non si evincono i dati necessari alla completa verifica
delle quantificazioni. Ciò con particolare riferimento alla platea dei soggetti
interessati dalla disposizione, alla loro distribuzione tra le classi stipendiali
secondo la struttura indicata nella relazione tecnica e, in tale ambito, anche
alla diversa anzianità maturata dai soggetti predetti. In mancanza di tali
parametri, non risulta possibile procedere ad una verifica delle economie che
la relazione medesima attribuisce allo slittamento di tre anni degli incrementi
economici legati ai passaggi alle classi stipendiali successive.
Quanto alla modifica apportata dal Senato, si rileva che la destinazione
delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008 alla parziale
compensazione delle economie derivanti dalla norma in esame, ai fini del
graduale sblocco delle progressioni, si evince dalla relazione tecnica e non
dalla formulazione letterale della norma.
Si ricorda che,
in base all’articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008, una quota parte delle
economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo citato è destinata, nella
misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della scuola. Il comma 23 in esame, all’ultimo periodo,
fa salvo quanto previsto dal precedente art. 8, comma 14, che, a sua volta, nel
ribadire l’assegnazione al settore scolastico delle predette risorse, dispone
che la destinazione delle somme sia stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia.
Articolo 9, commi 25-27
(Mobilità di personale delle P.A. in
eccedenza)
25. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze
ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione
soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica
dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto
delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o
qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto
di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino
vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il
personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione
di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in
organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del
presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed
il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative
risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto
previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle
esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la
funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle
misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di
mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale
predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo
riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in
relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi
indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
I commi 25, 26 e 27 dell'articolo 9 prevedono una
disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche
amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti
dall’articolo 2, comma 8-bis del D.L.
194/2009[297]. Essi inoltre
prevedono che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in
esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli
degli enti presso i quali presta servizio.
Nell’ambito delle misure strutturali finalizzate al contenimento dei
costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e
periferici, da attuare mediante un processo di riorganizzazione e di
accorpamento delle amministrazioni centrali, adottate negli ultimi anni, da
ultimo, l’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le
amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero:
-
ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di
efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici
dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di
livello non dirigenziale);
-
ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con
contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali;
-
rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad
esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale;
-
rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o,
in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle
prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).
Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto
di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Il termine previsto per la riorganizzazione del 30 novembre 2008 è
stato successivamente differito al 31 maggio 2009 per i soli ministeri in virtù
dell’art. 41, comma 10, D.L. 207/2008.
Con l’articolo 2, comma 8-bis,
del D.L. 194/2009 si è prevista, all’esito del processo di riorganizzazione di
cui all’articolo 74, D.L. 112/2008[298], un’ulteriore riduzione
degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di
contenimento della spesa, quali le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo (ivi comprese – precisa la disposizione – le agenzie, incluse le
agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli
enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[299]. In particolare, la norma
dispone:
-
entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione
del predetto art. 74;
-
la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una
ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 74.
Il comma 8-bis specifica,
inoltre, che il ridimensionamento degli assetti organizzativi potrà essere
attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10 del D.L.
207/2008[300], che prevede la
possibilità per i Ministeri sia di provvedere alla riduzione delle dotazioni
organiche mediante D.P.C.M., sia di utilizzare i decreti ministeriali non
regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in
deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di
organizzazione.
Il comma 25 introduce una disciplina per le unità di personale
che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione disposto
dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 che deroga a quanto
previsto dall'articolo 33 del D.lgs.165/2001.
L'articolo 33 del D.lgs.165/2001 prevede che le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale che riguardi almeno 10
dipendenti siano tenute ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle
eccedenze delle unità è valutabile ai fini della responsabilità per danno
erariale. La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere
la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame
delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e
delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una
sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le
organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere,
in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto. La procedura si conclude decorsi 45 giorni
dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito
verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di
disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’ARAN, e per le
altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 469/1997[301]. La procedura si conclude
in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi
nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.
Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento
in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del
D.L. 69/1988.
Il comma in esame stabilisce invece che le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi
del suddetto articolo 33 e restano temporaneamente in posizione
soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica
dirigenziale.
Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle
cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o
qualifica dirigenziale.
La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in
aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.
Il comma in esame contiene inoltre una previsione che riguarda
specificamente il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in
esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 283/1998[302].
In occasione dell'istituzione dell'Ente Italiano Tabacchi, che preludeva
alla trasformazione dello stesso in s.p.a. e alla privatizzazione, il personale
già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato
inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e
distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la
prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Al personale trasferito all'Ente
e alle società per azioni in cui quest'ultimo sarebbe stato trasformato, che
risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, era riconosciuto
il diritto di essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria e in
quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale del ruolo ad
esaurimento nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio si
sarebbero dovute applicare le disposizioni sulla mobilità di cui agli artt. 35
e 35-bis del D.Lgs. 29/1993, ora riprodotte nel già ricordato articolo
33 del D.Lgs. 165/2001, con conseguente applicazione degli istituti in materia
di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale. Il suddetto personale che risultasse in esubero
nelle pubbliche amministrazioni in cui è stato ricollocato non potrà dunque
essere posto in mobilità.
Tali soggetti, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, saranno invece inquadrati, anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in
organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di
entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Ad essi la norma attribuisce un assegno personale riassorbibile pari
alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento
economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
In alternativa a quanto stabilito dal comma 25, il comma 26 prevede
che le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione
di cui all’articolo 2, comma 8-bis,
del D.L. 194/2009, possono stipulare accordi di mobilità, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso
uffici che presentino vacanze di organico
Fino al completo riassorbimento, il comma
27 vieta alle amministrazioni interessate di procedere all'assunzione di
personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree
che presentino soprannumero e in relazione a posti indisponibili ai sensi del
comma 25.
Il prospetto riepilogativo non ascrive
effetti finanziari alla norma
La relazione tecnica ribadisce che il comma
25 prevede che non costituiscono eccedenze[303] le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero
all'esito delle riduzioni degli organici previste a norma dell'art. 2, comma
8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194[304] e che dunque non debbono essere attivate, in relazione a tali unità, le
procedure di mobilità. Le unità di personale in questione restano, dunque,
temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento
all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente
area o qualifica dirigenziale.
Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in
relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in
aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico. Con una
specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il transito
presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già
appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato
presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene
prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed
il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.
Il comma 26 consente, in
alternativa a quanto previsto dal comma 25, la ricollocazione del predetto
personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che
presentino carenze di organico,mediante accordi di mobilità, anche
intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.
Infine, il comma 27 prevede
che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle
amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che
presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre
aree delle stessa amministrazione.
Le norme, secondo la relazione
tecnica, inciderebbero sulla funzionalità e sull'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e non determinerebbero effetti finanziari quantificabili.
In merito ai profili di
quantificazione si osserva che la procedura di mobilità intercompartimentale di cui al
comma 26, pur sostanziandosi in una misura di razionalizzazione nell’utilizzo
del personale e risultando sostanzialmente confermativa di norme analoghe già
vigenti, appare suscettibile di recare oneri qualora il trattamento economico
assegnato al dipendente nell’amministrazione di destinazione risulti essere
superiore a quello goduto nell’amministrazione di provenienza.
Articolo 9, comma 28
(Limitazione delle spese per il personale
“precario” nelle P.A.)
28. A decorrere dall'anno
2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli
7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per
le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011
derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle
disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di
cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel
triennio 2007-2009.
Il comma 28 dell’articolo 9
riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle
pubbliche amministrazioni:
§ per
il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
§ per i contratti di formazione lavoro, gli
altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale
rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di
committente pubblico).
La disposizione si applica a partire dall’anno 2011 alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie
fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici
di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Con la modifica apportata al Senato è stato
rimosso il riferimento agli enti di
ricerca come destinatari della norma in esame.
Inoltre, i contenuti della disposizione in esame costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Vengono poi fatte salve le disposizioni presenti agli articoli 7, comma
65 e 36 del D.Lgs. 165/2001.
L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica
nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore.
L'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni
pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.
Nella norma si fa salva la previsione dell’articolo 1, comma 188 della
legge 266/2005 (finanziaria per il 2006).
In questa disposizione si stabilisce che per gli enti di ricerca
l’Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali
(ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per
le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
Il comma in esame non si applica alla struttura tecnica di missione
istituita di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006
Tale struttura è stata istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture ed è composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il
Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma
3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (si ricorda
che tale struttura è dispensata anche dalle regole in materia di organismi
collegiali di cui all'art. 6, comma 1, del provvedimento in esame).
Infine, durante l’esame al Senato sono stati introdotti due ulteriori
periodi al comma in esame.
Con
riferimento agli enti di ricerca, si è previsto che resta comunque fermo il
limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1,
comma 187, della legge 266/2005 (come modificato dall'art. 3, comma 80, della
legge finanziaria per il 2008), fissato nel 35% rispetto alla spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2003.
Si ricorda che
l’articolo 1, comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere
dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a
tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa[305], solo entro il limite del 35%[306] della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno
2003, secondo la modifica poi intervenuta con l’articolo 3, comma 80 della
legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008): l’applicazione di tale limite è
prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Più specificamente,
tale norma è diretta:
-
alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
-
alle agenzie,
comprese le agenzie fiscali;
-
agli enti
pubblici non economici;
-
agli enti di
ricerca;
-
alle università;
-
agli enti
pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[307].
Il medesimo comma
187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per
il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative,
specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma
evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si ricorda che il
successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a
tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati
possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[308]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:
- enti di ricerca;
- Istituto superiore di sanità;
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro;
- Agenzia per servizi sanitari regionali;
- Agenzia italiana del farmaco;
- Agenzia spaziale italiana;
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;
- CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);
- Università;
- Scuole superiori ad ordinamento speciale;
- Istituti zooprofilattici sperimentali.
Si fa presente alla
norma del comma 187 sopra indicata è prevista una deroga, contenuta
nell’articolo 1, comma 11, del D.L. 152/2009[309], il quale autorizza il Ministero degli affari esteri[310] a procedere all’affidamento di incarichi di
consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni
specializzati, con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate
professionalità.
Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra
indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione,
pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate del presente
provvedimento indicate all’articolo 38, commi 1-bis e seguenti (alla cui scheda
si rinvia).
Con l’ultimo periodo è stato stabilito che per le amministrazioni che nell'anno 2009
non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il
limite del 50% va riferito alla media
sostenuta per le stesse finalità nel triennio
2007-2009.
Il prospetto riepilogativo allegato al
disegno di legge originario ascrive alla
norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese tempi determinati |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
54,7 |
51.5 |
51.5 |
- |
54,7 |
51.5 |
51.5 |
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese per l’esclusione degli enti di ricerca |
- |
27 |
27 |
27 |
- |
14 |
14 |
14 |
- |
14 |
14 |
14 |
La relazione
tecnica ribadisce che le norme sono finalizzate a conseguire la riduzione del
50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni nell'anno 2009, mediante il contenimento dell'utilizzo
delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.
Dai dati contenuti nel conto annuale 2008 risulta che la spesa sostenuta
nel medesimo anno per l'utilizzo delle principali tipologie contrattuali di
lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie della
norma in esame ammonta a circa 640 milioni di euro.
Tali dati di spesa, dovrebbero risultare in tendenziale diminuzione per
l'anno 2009, in conseguenza dei seguenti fattori: la modifica dell'art. 36 del
dlgs n. 165/01 volta alla drastica riduzione di tale voce di spesa (decreto
legge 112/08) e il completamento delle procedure di stabilizzazione del
personale precario previste dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008.
Al riguardo, si evidenzia che la modifica all'art. 36 del decreto
legislativo n. 165/2001 incide in maniera decisa sulle cause generative dei
contratti di lavoro flessibile, consentendo quindi di ipotizzare ulteriori
riduzioni di tali prestazioni lavorative.
Infatti, la limitazione a casi eccezionali e per periodi temporali,
ridotti, nonché l'impossibilità di rinnovo dei contratti ai medesimi soggetti,
permettono di quantificare in via prudenziale la spesa, per tali tipologie
lavorative, relativa all'anno 2009 in circa 200 milioni di euro.
Pertanto, i risparmi derivanti dall'intervento normativo proposto
possono essere stimati in circa 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011
e in termini di fabbisogno e indebitamento si colgono i seguenti effetti pari a
54,70 milioni di euro, 51,50 milioni e 51, 50 milioni, rispettivamente, per
ciascun anno del triennio.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato approvato un emendamento[311] che esclude dalla
applicazione delle norme in esame gli enti di ricerca. La relazione tecnica
allegata alla proposta si limita ad affermare che l’esclusione determina minori
economie lorde per 27 milioni di euro annui che si traducono, in termini di
fabbisogno ed indebitamento netto, in minori economie per 14 milioni di euro
annui al netto degli effetti indotti[312]. L’entità della
minore spesa è stata determinata tenendo conto dei dati rilevati dal conto
annuale 2008.
Infine, un’ulteriore disposizione[313] approvata nel
corso dell’esame presso il Senato prevede che la riduzione della spesa
sostenuta per l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili sia
calcolata con riferimento alla spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009
qualora nel 2009 non sia stata effettuata alcuna spesa. La relazione tecnica allegata
al maxiemendamento del Governo chiarisce che la proposta è finalizzata a
consentire di ricorrere all’impiego di personale con forme contrattuali
flessibili anche alle Amministrazioni che non hanno sostenuto spese a tale
titolo nel corso del 2009. La relazione prosegue affermando che l’ipotesi in
questione si applica in casi molto limitati e pertanto non si procede ad un
ulteriore revisione dei risparmi stimati anche considerando che gli stessi
erano stati determinati sulla base di criteri di estrema prudenzialità.
In merito ai profili di quantificazione appare, preliminarmente, necessario che siano
indicati i criteri per la costruzione della base di calcolo utilizzata per la
contabilizzazione dei risparmi dal momento che la norma prevede che la riduzione
degli oneri consideri anche la spesa sostenuta per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa che rientrano tra i consumi intermedi.
In tale ottica appare necessario chiarire se la riduzione delle spese
discrezionali disposta dalla norma in esame sia da considerare totalmente
aggiuntiva a quella già disposta a norma dell’articolo 2.
Appare, inoltre,
necessario che sia chiarito se la riduzione della spesa in questione nella
misura determinata dalla norma non possa determinare problemi di funzionalità
alle amministrazioni pubbliche.
Non appaiono,
altresì, palesi, come evidenziato nel corso dell’esame al Senato,i motivi che
hanno indotto a determinare la quantificazione della minore spesa a partire dai
dati di consuntivo 2008 invece di considerare, i dati di consuntivo 2009 ed i
preventivi di bilancio 2010. Ciò consentirebbe, tra l’altro, di accertare se le
stime della relazione tecnica coincidano con la realtà dei bilanci ad oggi in
gestione.
In merito ai profili di copertura finanziaria (lettera c), si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.
Articolo 9, comma 29
(Limiti alle assunzioni nelle società
pubbliche inserite nel conto P.A.)
29. Le società non quotate,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
Il comma 29, sostituito nel corso dell’esame al Senato, dispone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato
della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, sono
tenute ad adeguare le loro politiche assunzionali
alle disposizioni per il contenimento
delle spese in materia di pubblico impiego previste dall’articolo 9 in
esame.
La modifica
apportata dal Senato sembra circoscrivere l’obbligo di adeguamento alle
politiche di contenimento della spesa del personale alle sole società in mano
pubblica inserite nel conto della PA, mentre nella formulazione vigente della
norma tale obbligo appare esteso alle società non quotate controllate da
amministrazioni pubbliche inserite nel predetto conto della PA.
Si ricorda che l'ISTAT redige annualmente entro il 31 luglio, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, un elenco degli enti pubblici facenti parte del settore istituzionale della PA (c.d. elenco S13).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera la disposizione che prevede che le società non quotate,
incluse nel perimetro della PA, adeguino le proprie politiche assunzionali a
quanto previsto dall’articolo 9.
La relazione tecnica riferita
al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la modifica
apportata alla disposizione in esame, mirante a meglio definire l’ambito
applicativo della stessa, non determina effetti di finanza pubblica.
Nulla da osservare in merito ai profili di
quantificazione.
30. Gli effetti dei
provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1o gennaio 2011.
Il comma 30
stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti dei provvedimenti
normativi, volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui
al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il
2004.
Il richiamato comma 155, al secondo periodo,
autorizzava la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro
per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Il quadro normativo
relativo alle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e di polizia, viene richiamato in sintesi qui di seguito.
Le Forze armate italiane sono costituite
dall’Esercito, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare
L’Arma dei carabinieri ha una collocazione
autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed
è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza[314].
Il Corpo della
Guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e
della forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti
disposti dalla legge n. 189/1959[315].
La legge 1 aprile
1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, all’articolo 16, definisce Forze di polizia: la Polizia di
Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di
pubblica sicurezza; il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia
penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.
I ruoli del
personale non direttivo delle Forze
armate sono definiti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196[316].
I ruoli del servizio
permanente nelle Forze armate, esclusa l’Arma dei Carabinieri, sono i seguenti:
ruolo dei volontari di truppa; ruolo dei sergenti; ruolo dei marescialli; ruolo
dei musicisti.
La disciplina delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, con esclusione
del personale dirigente e direttivo, è regolata dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198[317], le cui disposizioni intendono realizzare un
riallineamento della progressione di carriera e del trattamento economico del
personale appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto a quello delle altre
Forze di Polizia.
Sono istituiti,
nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, tre ruoli:
-
il ruolo degli
appuntati e carabinieri.
-
il ruolo dei
sovrintendenti;
-
il ruolo degli
ispettori.
La disciplina delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, è contenuta nel
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come successivamente modificato da
ulteriori provvedimenti legislativi.
Sono istituiti,
nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, tre ruoli:
-
il ruolo degli
appuntati e finanzieri.
-
il ruolo dei
sovrintendenti;
-
il ruolo degli
ispettori.
Anche le
disposizioni relative all’inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di
finanza, sono state oggetto della sopraccitata disposizione di delega
contenuta nell’articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di
riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.
In attuazione di
tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, con
l’obiettivo di realizzare una razionalizzazione del precedente impianto
normativo.
La legge 1° aprile
1981, n. 121 di riforma della Polizia di
Stato ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della
pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia
e sull’ordinamento del personale.
Riguardo al
personale la situazione antecedente vedeva la compresenza di quattro distinti
ruoli: due a ordinamento militare, il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza
e il ruolo degli ufficiali medici, e due a ordinamento civile: il ruolo dei
funzionari di P.S. (personale con qualifiche dirigenziali e direttive) e il
Corpo della polizia femminile.
La legge di riforma
ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un
ordinamento omogeneo a tutto il personale. Questo è stato suddivido in tre
gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di
ciascuno di essi. Questi sono:
-
ruoli per il
personale che esplica funzioni di polizia;
-
ruoli per il
personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere
esecutivo, attinente ai servizi di polizia;
-
ruoli per il
personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi
di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali
(essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).
La disciplina
dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie
di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.
In particolare, per
il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati,
ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335[318] che costituisce ancora la fonte di riferimento
principale per la disciplina del personale non dirigenziale. Il D.P.R. 335/1982
è stato modificato più volte, e in modo sostanziale dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197[319].
Il personale non
dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli:
-
agenti ed
assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati);
-
sovrintendenti;
-
ispettori.
Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche
(quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli
ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle
singole qualifiche.
Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un
Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del
Ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa
comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.
In attuazione della
delega concessa al Governo con l’articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ha
disciplinato l’ordinamento del relativo personale, con l’istituzione dei ruoli
e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni,
delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo
status del personale, ecc.
I ruoli non
direttivi sono articolati in:
-
ruolo degli
agenti e assistenti;
-
ruolo dei
sovrintendenti;
-
ruolo degli
ispettori.
In relazione alla materia in esame si ricorda che sono attualmente
all'esame delle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera una
serie di proposte di legge (A.C. 137 e abb.) recanti deleghe al governo per il
riordino delle carriere delle forze di polizia e forze armate.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Art. 9 c. 30 Minori spese correnti |
119 |
- |
- |
- |
- |
421,40 |
- |
- |
- |
421,40 |
- |
- |
La relazione
tecnica ricorda che l'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
350/2003 (legge finanziaria 2004) ha stanziato risorse finalizzate al riordino
dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del
comparto sicurezza-difesa.
Si rammenta che l’articolo 3, comma 155, richiamato dalla RT, aveva
autorizzato per le predette finalità la spesa di 73 milioni di euro per il 2004, 118 milioni per il 2005
e 122 milioni a decorrere dal 2006 . Alla norma erano stati ascritti i seguenti
effetti di maggiore spesa corrente:
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
2004 |
2005 |
dal 2006 |
2004 |
2005 |
dal 2006 |
2004 |
2005 |
dal 2006 |
73 |
118 |
122 |
44 |
71 |
74 |
44 |
71 |
74 |
Gli oneri erano stati stimati, per quanto concerne il saldo netto da
finanziare, al lordo degli effetti indotti; la copertura risultava dunque
sovrabbondante rispetto all’onere. Gli effetti indotti erano invece stati
scontati sugli altri saldi.
La relazione tecnica in esame afferma che tali risorse non sono state
utilizzate se non - in piccola parte - dall'articolo 6 del D.L. 238/2004, che a
valere sulla predetta autorizzazione di spesa ha finanziato una serie di misure
perequative riguardanti le posizioni di carriera del personale del comparto
della sicurezza (per un ammontare pari a 11.509.000 euro per il 2004, 3.586.000
euro per il 2005 e 2.996.000 euro a decorrere dal 2006). Pertanto le risorse
residue, pari a 770 milioni di euro lordi (da utilizzare soltanto per la corresponsione
di emolumenti una tantum), possono
essere soppresse in quanto non sono state ancora utilizzate per le finalità
previste dalla norma. Restano, tuttavia, stanziate le risorse a regime, pari a
119 milioni a decorrere dall'anno 2011.
Durante
l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta ai rilievi
formulati dalla Commissione Bilancio - che le risorse residue utilizzabili a
regime per le finalità previste dal richiamato articolo 3, comma 155, secondo
periodo (riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo del
comparto sicurezza-difesa), ammontano a 119 milioni annui a decorrere dal 2011.
Riguardo
agli effetti di risparmio sui tre saldi, il Governo ha precisato che essi sono
stati così contabilizzati:
-
per il saldo
netto da finanziare, poiché in applicazione della norma in esame vengono
meno le risorse che risultavano disponibili in termini di competenza per l’anno
2010, ovvero 119 milioni di euro, tale somma viene conseguentemente registrata
come minore spesa corrente;
-
per i
saldi di fabbisogno e di indebitamento, l’effetto positivo è
stato valutato in circa 421,4 milioni di euro nel 2011 considerando la
riduzione che viene operata sulle risorse complessivamente spendibili negli
anni 2011 e successivi: queste ultime, infatti, si riducono in una misura
corrispondente alla differenza fra l’ammontare lordo di 889 milioni di euro
(comprensivo degli arretrati iscritti nel conto dei residui, con esclusione
degli utilizzi già effettuati ai sensi del richiamato articolo 6 del D.L. 238/2004) e il suddetto
importo di 119 milioni[320].
In merito ai profili di quantificazione si osserva che sia la relazione tecnica sia gli
elementi di precisazione forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il
Senato mostrano che i risparmi derivanti dal differimento degli effetti delle
disposizioni in esame (articolo 3, comma
155, secondo periodo, della legge 350/2003) sono stati così calcolati:
-
per il saldo di
bilancio, si è considerato che la riduzione di spesa opera per un solo
esercizio (il 2010), in quanto a seguito del rinvio disposto dal testo
l’importo di competenza per il predetto anno non risulta più spendibile.
Conseguentemente il risparmio ascritto alla norma ammonta ad una annualità di
spesa per competenza;
-
per i saldi di
fabbisogno e di indebitamento, invece, il calcolo dei risparmi è stato
effettuato cumulando tutte le quote annuali di spesa (dal 2004 al 2010) non utilizzate
a valere sulla medesima autorizzazione;
tali risorse sono state infatti considerate come iscritte in conto residui.
Conseguentemente il risparmio ascritto alla norma in esame equivale alla somma
delle quote annuali di spesa nel periodo di vigenza della legge 350/2003 (ossia
dal 2004 all’anno in corso).
In proposito,
andrebbero meglio precisati i diversi criteri contabili adottati per
quantificare i risparmi in esame sui tre saldi. Infatti, per il saldo di
bilancio le risorse non utilizzate a valere sulla predetta autorizzazione di
spesa, negli anni dal 2004 al 2009, sono state considerate alla stregua di
economie (e quindi non sono state portate ad incremento dei risparmi conseguiti
con il presente rinvio). Per i saldi di fabbisogno e di indebitamento – invece
– le medesime risorse sono state considerate come disponibili per tutto il
periodo di vigenza della norma originaria (ossia dal 2004 all’anno in corso),
il che ha consentito di quantificare gli effetti di risparmio sommando le
singole annualità (come se nel corso del periodo fosse intervenuto qualche atto
di impegno). Non è chiaro, quindi, se per le risorse in esame sia stato assunto
il principio delle “politiche invariate”: in base a tale principio, le risorse
- nelle more della loro utilizzazione – sarebbero state accantonate di anno in
anno, come se in conseguenza della predetta autorizzazione di spesa fosse stata
considerata già assunta anche la relativa obbligazione giuridica (con la
necessità, quindi, di predisporre gli arretrati da corrispondere ai soggetti
interessati). In base a tale impostazione, la predetta obbligazione
risulterebbe ora revocata – per gli anni dal 2004 al 2010 - sulla scorta della
norma in esame.
Su tali profili
andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.
Articolo
9, comma 31
(Limitazione ai trattenimenti in
servizio)
31. Al fine di agevolare il
processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai
commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere
disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto
delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove
assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza
anteriore al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva
al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente
agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
L’articolo 9,
comma 31, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che
vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal D.L. 112/2008. In particolare, i trattenimenti in servizio previsti possono
essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili
per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura
pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio.
Per i trattenimenti in esame la norma
stabilisce il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da
7 a 10 dell’articolo 72 del D.L.
112/2008.
Nelle disposizioni sopra
richiamate dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, riguardanti lo stato di servizio
e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, si prevede la facoltà per
le pubbliche amministrazioni di accogliere la richiesta del dipendente pubblico
di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo,
sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi.
In particolare, il comma 7
– modificando l’art. 16 del D.Lgs. 503/1992[321] - rimette alla valutazione
dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità per i
dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di
età per il collocamento a riposo, quale appunto prevista dal citato articolo
16, comma 1 (nella normativa previgente il trattenimento in servizio era
totalmente demandato alla volontà dei dipendenti stessi, quindi configurato
come un diritto soggettivo).
I parametri funzionali
all’accoglimento della richiesta sono indicati nella particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell’andamento efficiente dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il
compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.
I successivi commi da 8 a
10 recano disposizioni procedurali e transitorie ed in particolare:
-
il comma 8 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di
entrata in vigore del D.L. 112/2008, nonché quelli già disposti con riferimento
alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi a tale data;
-
con il comma 9 si prevede altresì l’obbligo, per le amministrazioni
indicate a comma 7, di riconsiderare, con provvedimento motivato, tenuto conto
della nuova disciplina sui trattenimenti in servizio introdotta dal medesimo
comma 7, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
-
con il comma 10 si dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio
già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevedendo
contestualmente l’obbligo, per i dipendenti interessati al trattenimento in
servizio, della presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dal
comma 7.
Nella norma in esame vengono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
mentre quelli aventi decorrenza
successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti.
La
norma conclude infine prevedendo la non applicabilità dell'intero comma 31 ai
trattenimenti in servizio quali previsti dall'articolo 16, comma 1-bis (v.
infra) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - si tratta in
sintesi delle categorie dei magistrati ordinari, amministrativi e militari,
nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
A tale ultima deroga al disposto del comma 31 il Senato, ha aggiunto la previsione per la quale, in via transitoria, il disposto del comma 31 in esame non si applica neppure, limitatamente al 2011 e al 2012, ai Capi di rappresentanza diplomatica nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Con riferimento alla norma aggiunta dal
Senato la relazione tecnica al c.d. maxiemendamento del Governo specifica che,
in ragione del carattere transitorio e del ridotto numero di soggetti
interessati, gli effetti finanziari sono da considerare trascurabili.
Si segnala infine che il comma 1-bis dell'articolo 16 del citato Decreto legislativo 503/1992,
introdotto dalla legge finanziaria per il 2003, ha previsto per alcune
categorie di personale la facoltà di trattenimento in servizio sino al
compimento del settantacinquesimo anno di età. Con una serie complessa di
successivi rinvii, dal comma 1-bis in
commento si perviene infine alla legge n. 392 del 1951, riguardante tra l'altro
il trattamento economico della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché
dei magistrati militari e degli avvocati e procuratori dello Stato: a tali
categorie si applica pertanto la facoltà di permanenza in servizio fino al
settantacinquesimo anno di età.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Art. 9 c. 31 Maggiori spese correnti |
- |
11,10 |
5,30 |
- |
- |
8,10 |
3,97 |
- |
- |
8,10 |
3,97 |
- |
Art. 9 c. 31 Minori spese correnti |
- |
- |
- |
22,17 |
- |
- |
- |
14,32 |
- |
- |
- |
14,32 |
La relazione
tecnica riferita al testo originario afferma che il comma 31 intende equiparare
i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni. Pertanto, qualora
un'amministrazione soggetta a misure limitative delle assunzioni dovesse
consentire trattenimenti in servizio, la stessa dovrà rinunciare ad un
corrispondente numero di nuove assunzioni nel medesimo anno. Sulla base dei
dati del Conto annuale 2008 è stato stimato, per le amministrazioni
destinatarie[322], un numero annuo
di trattenimenti in servizio pari a circa 1.200 unità. Considerando che
l'articolo 72, comma 7, del D.L.
112/2008 è intervenuto in materia di trattenimenti in servizio
modificando il precedente obbligo di accoglimento delle domande di trattenimento
in servizio del personale da parte delle amministrazioni (obbligo che è stato
trasformato in semplice facoltà), viene ipotizzata una riduzione dei
trattenimenti in servizio, che potrebbe attestarsi in 720 unità annue nei due
anni successivi al 2008. Quanto alla norma in esame, viene ipotizzato che
l'alternatività – ora introdotta - tra assunzioni o trattenimenti comporti
un'ulteriore contrazione del fenomeno. Infatti, proprio in virtù della predetta
discrezionalità, una politica assunzionale orientata allo svecchiamento della
propria forza lavoro potrebbe generare un forte disincentivo verso la
concessione dei trattenimenti in servizio da parte delle amministrazioni, anche
in considerazione della circostanza che l'apporto lavorativo di un dipendente
trattenuto sarebbe limitato ad un solo biennio. Sulla base di tali valutazioni,
la RT ritiene che il numero annuo dei trattenimenti in servizio possa essere
stimato in 360 unità a partire dal 2011.
In considerazione del fatto che la norma fa salvi i trattenimenti
disposti prima dell'entrata in vigore del decreto ed aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2011, si può ragionevolmente supporre che la norma
stessa inizi a dispiegare i propri effetti a decorrere dal 2011.
Per la stima degli effetti finanziari a partire dall'anno 2011 e fino
all'anno 2016 (anno di regime) sono stati considerati: un esborso pensionistico
medio pari a 30.000 euro annui lordi; una retribuzione media pari a 35.000 euro
annui lordi; una indennità di buonuscita media stimata in via prudenziale pari
a 80.000 euro lordi.
Nella seguente tabella la RT illustra i conseguenti effetti in termini
di saldo netto, di fabbisogno e di indebitamento (il segno negativo indica che
i costi sono superiori alle economie):
|
2011 |
2012 |
2013 |
SNF |
-11,10 |
-5,30 |
22,17 |
Fabbisogno e indebitamento |
-8,10 |
-3,97 |
14,32 |
Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta
ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio – che per individuare il numero
annuo dei trattenimenti in servizio sono stati utilizzati i dati presenti del
Conto annuale 2008, i quali indicano (per le amministrazioni prese a
riferimento[323]) personale in servizio,
nella fascia d’età “65 anni e oltre”, pari a 4.800 unità.
Nel confermare i criteri di quantificazione già indicati nella RT, il
Governo ha così integrato le informazioni precedentemente fornite:
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (anno a regime) |
Mancate assunzioni |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
Economie per mancate
assunzioni (milioni di euro) |
6,3 |
18,9 |
31,5 |
44,1 |
56,7 |
69,3 |
Economie per mancati
trattenimenti (milioni di euro) |
6,3 |
18,9 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
Costi pensioni (milioni di euro) |
5,4 |
16,2 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
TOTALE (milioni di euro) |
7,2 |
21,6 |
35,1 |
47,7 |
60,3 |
72,9 |
Oneri indennità di buonuscita (milioni di euro) |
22 |
29,3 |
7,3 |
|
|
|
TOTALE EFFETTI FINANZIARI LORDI (milioni di euro) |
-14,8 |
-7,7 |
27,8 |
47,7 |
60,3 |
72,9 |
La successiva relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato
al Senato, afferma - con riferimento alla disposizione che esclude
transitoriamente il personale diplomatico dal nuovo regime sui trattenimenti -
che tale previsione non comporta apprezzabili effetti finanziari, considerato
che la deroga ha portata limitata e peculiare, nonché un carattere transitorio.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica e la
successiva documentazione fornita dal Governo ipotizzano che il contingente
annuo di trattenimenti in servizio si attesti a partire dal 2011 sul livello di
360 unità[324].
Si ricorda che all’articolo 72, comma 7, del D.L. 112/2008[[325]] erano stati ascritti i
seguenti effetti finanziari (maggiori oneri):
(milioni di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Effetti netti complessivi |
|
157,5 |
162,5 |
64,5 |
65 |
66 |
66,5 |
In particolare, con riferimento al comma 7, la relazione tecnica aveva
dato conto di un complesso di effetti di segno opposto derivanti dalla riduzione
del numero di dipendenti trattenuti in servizio[326]: la somma algebrica di
tali effetti determinava un saldo negativo (maggiori oneri: riconducibili,
essenzialmente, ad un aumento della spesa previdenziale).
Tali effetti finanziari
sono condizionati dal limite operante in base alla disciplina generale sui
trattenimenti[327], secondo il quale
l’istituto può essere utilizzato per un massimo di 2 anni oltre i limiti di età
per il collocamento a riposo[328].
Si ricorda inoltre che, in materia di limitazione delle assunzioni,
sono attualmente operanti due norme, che consentono di effettuare ogni anno
reclutamenti entro una determinata percentuale della spesa sostenuta per il
personale cessato nell’anno precedente: si tratta dei commi 7 e 9 dell’articolo
66 del D.L. 112/2008.
In base al comma 7, negli anni 2010 e 2011 le amministrazioni dello
Stato, le agenzie e gli enti pubblici possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato entro il limite del 20 per cento sia della spesa complessiva
sostenuta nell’anno precedente per il personale cessato sia rispetto al numero
di unità di personale cessate nel medesimo anno.
In base al comma 9, nell'anno 2014 le medesime amministrazioni possono
reclutare personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 per cento
delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (anche in questo caso la
percentuale si intende riferita sia alla spesa sostenuta sia alle unità di
personale cessate).
In base alla norma
in esame, il trattenimento in servizio di 360 di unità comporta una
proporzionale riduzione delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Per
quantificare gli effetti della norma in esame, la RT e la documentazione
tecnica del Governo hanno assunto come parametro di riferimento il livello di
360 unità annue (“Mancate assunzioni”), che è stato considerato come stabile
nel periodo 2011-2016[[329]].
Come detto, i
vigenti limiti alle assunzioni - posti dal D.L. 112/2008 – sono attualmente
determinati in base al numero delle cessazioni intervenute nell’anno
precedente. Ciò implica che ad un maggior numero di cessazioni potrà
corrispondere un più elevato numero di assunzioni.
Tale aspetto
sembra rivestire particolare rilievo anche nella stima degli effetti connessi
al comma 31 in esame, in quanto mentre il Governo calcola il risparmio per
retribuzioni sulla base di un numero stabile di “mancate assunzioni”, la
medesima norma, disincentivando il trattenimento in servizio, potrebbe
determinare un aumento delle cessazioni e tale aumento potrebbe indirettamente
riflettersi sulla base di calcolo per le nuove assunzioni dell’anno successivo.
Considerato che la più consistente voce di risparmio di carattere permanente
indicata dalla documentazione tecnica in esame deriva appunto dalla riduzione
della spesa per nuove assunzioni (in ragione del principio di sostanziale
assimilazione fra trattenimenti e reclutamenti), andrebbe chiarito se tale
effetto indiretto - di possibile elevazione dei limiti alle assunzioni - sia
stato considerato ai fini delle stime in esame.
32. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla
scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei
processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,
conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,
nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un
incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda,
rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
L'articolo 9,
comma 32, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla
scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, possano conferirgli un altro
incarico, anche di valore economico inferiore.
La norma in commento fa esplicito riferimento all’art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 265/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il comma stabilisce, altresì, che non si applicano eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli e precisa che resta fermo come al
dirigente venga conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il medesimo appartenga alla prima o
alla seconda fascia.
Conseguentemente, il comma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo del decreto legislativo 165/2001; disposizione che, in presenza dei presupposti della fattispecie in commento, prevede un obbligo di comunicazione delle motivazioni della decisione amministrativa e implica una facoltà di scelta di nuovo incarico del dirigente.
Il citato art. 19, comma 1-ter, stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1 ai sensi del quale, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
La disposizione in questione, modificata dall’art. 40, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[330], prevede che
l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare
l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata
comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i
posti disponibili per un nuovo incarico.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario afferma che il comma 32 interviene sulla
materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi
dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che,
con la delibera n. 6/09, all'esito dell'indagine sull'applicazione della
clausola di salvaguardia di cui all'art. 62 del CCNL dell'Area I della dirigenza,
ha auspicato l'abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in
materia.
L’articolo 62, al quale la RT fa riferimento[331], ha introdotto una
speciale clausola di salvaguardia in favore dei dirigenti (dei Ministeri e
delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) non confermati. In
base a tale norma, i dirigenti non confermati senza demerito sono destinatari
di un “altro incarico di pari valore economico” ovvero di una retribuzione di
posizione il cui valore economico sia non inferiore del 10% rispetto a quella
corrisposta in relazione al precedente incarico[332]. Sulla norma la Corte dei
conti ha affermato: «È innegabile che la disposizione del Contratto collettivo,
interrompendo il nesso esistente tra incarico e retribuzione spettante, abbia
fortemente inciso sul rapporto sinallagmatico tra “funzioni attribuite e
connesse responsabilità” voluto dal legislatore (…) La Corte auspica, dunque,
che la disposizione sia espunta dall’ordinamento»[333].
Secondo la relazione tecnica, l'intervento normativo in esame produce
risparmi soltanto eventuali e non valutabili, tenuto conto che le ipotesi di
mancata riconferma dell'incarico rientrano nella piena discrezionalità
dell'amministrazione.
Durante
l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta ai rilievi
formulati dalla Commissione Bilancio – che
non risulta possibile effettuare una stima, sia pure di massima, delle
economie derivanti dalla norma, tenuto conto che le stesse sono collegate a
decisioni (mancata conferma dell’incarico o avvio di un processo di
riorganizzazione) caratterizzate da discrezionalità amministrativa, per le
quali non appare possibile prevedere una casistica. In tale contesto le
economie sono meramente eventuali e verificabili a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso che
la norma è suscettibile di generare risparmi e tenuto conto, altresì, delle
affermazioni del Governo, in base alle quali la discrezionalità
amministrativa delle decisioni riguardanti
la mancata conferma di incarichi dirigenziali è tale da rendere al momento non
sufficientemente attendibile la prospettazione di effetti finanziari
determinati.
Articolo 9, comma 33
(Riduzione risorse per contrattazione
integrativa)
33. Ferma restando la
riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota
del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al
fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265
e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2010,
anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa «Regolazione
giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio», non può essere comunque
superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.
L’articolo 9, comma 33, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate
ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997[334]:
per il 50 per
cento al fondo di assistenza dei finanzieri;
per il 50 per
cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
L’articolo 12 sopra richiamato reca disposizioni
per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di
contrasto dell'evasione fiscale.
Esso prevede in particolare che il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad
attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli
che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di
rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la
vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 662/1996, nonché
sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle
previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le
misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di
rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al
comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in
misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema.
Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno
in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non
superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
Le somme derivanti dall’applicazione del comma succitato, secondo
modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi
destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno
conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In
sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a
ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici
medesimi alle attività sopra citate.
Il fondo di assistenza per i finanzieri, istituito dalla legge 1265/1960[335], è dotato di personalità
giuridica e posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in
Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza. Il fondo ha scopi
previdenziali e assistenziali e provvede:
-
all'assistenza degli orfani dei militari della
guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari
stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
-
al conferimento, mediante concorso, di borse di
studio ai figli dei militari anzidetti;
-
all'assicurazione del personale della guardia di
finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non
sia a carico dello Stato;
-
alla concessione di sussidi straordinari ai
militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad
altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza
o di altro particolare stato di necessità;
-
alla concessione di indennità di buonuscita ai
militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;
-
alla concessione di contributi ad enti morali
che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del
Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e
reparti del Corpo.
Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze è
stato istituito dal D.P.R. 211/1981[336], che ha unificato in un
unico ente di diritto pubblico, denominato «Fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze», una serie di fondi di previdenza
precedentemente previsti[337].
Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i
dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze
appartenenti ai fondi di previdenza sopra indicati. Al fondo è, altresì,
iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla
data di entrata in vigore del decreto n. 211 e non risulti iscritto ad altri
fondi di previdenza:
-
il
personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della Guardia di
finanza;
-
gli
operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge
1600/1960, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di
finanza;
-
gli
impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 98/1971, anche se in
servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;
-
il
personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all’articolo 1, della
legge 397/1975;
-
gli
impiegati assunti ai sensi del D.P.R. 649/1972.
Inoltre, la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili
dell’Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del ministero delle
finanze.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario conferma che il comma 33 interessa una quota
pari al 10% delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma
165, della legge 350/2003 (norma con cui è stata introdotta l’attuale
formulazione dell'articolo 12 del D.L. 79/1997)[338] e si rende
necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal
citato comma 165 a favore del Fondo di assistenza per i finanzieri, atteso che
l'articolo 67, comma 1, del D.L. 112/2008 già ne prevedeva la destinazione[339].
Secondo la RT, la disposizione non determina oneri né realizza economie
per il bilancio dello Stato, atteso che si tratta di una finalizzazione di
risorse già disponibili a legislazione vigente.
La successiva relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato
al Senato afferma, con riferimento alla disposizione che a decorrere dal 2011
stabilisce un tetto di spesa al Fondo di previdenza per il personale civile del
MEF (cap. 3985), che tale previsione non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione si osserva cha la neutralità finanziaria della
norma ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento appare subordinata al
mantenimento del medesimo livello di spendibilità delle risorse delle quali è
prevista la nuova destinazione (ai Fondi per i finanzieri e per il personale
del Ministero delle finanze). Sul punto appare opportuno acquisire una conferma
da parte del Governo.
Con riferimento
alla disposizione che estende l’iscrizione al Fondo di previdenza del Ministero
delle finanze a tutti i dipendenti civili dell’Amministrazione
economico-finanziaria (inclusi quelli attualmente non rientranti fra le
categorie di personale che possono essere iscritte di diritto al predetto Fondo),
andrebbero acquisiti elementi di
maggiore dettaglio circa i possibili effetti applicativi e finanziari della
norma, con particolare riferimento alla necessità di non incidere negativamente
sull’equilibrio fra contributi e prestazioni del Fondo.
Sul punto la relazione illustrativa afferma che la disposizione è
finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra il personale del Ministero dell’economia
e delle finanze, nonché tensioni interne che possono incidere negativamente nei
rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dell’unificazione del ruolo
dei dipendenti del Ministero (attuato con l’articolo 24 del D.P.R. 43/2008). La
disposizione, inoltre, potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi
del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora l’Amministrazione
risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per l’Amministrazione sono
già state emesse da parte di alcuni tribunali.
Riguardo – infine
- all’integrazione apportata al testo nel corso dell’esame presso il Senato[340], tenuto conto che tale norma è suscettibile di
incidere sui livelli di stanziamento negli esercizi successivi al 2010 (anno
assunto quale parametro per delimitare la spesa consentita), andrebbero meglio
chiariti la portata applicativa e i connessi effetti finanziari della
disposizione che assume – a decorrere dal 2011 - come limite massimo dell'autorizzazione
di spesa di cui al capitolo 3985 “la dotazione per l'anno 2010, come integrata
dal presente comma”.
Si segnala in proposito che nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2010, il citato capitolo 3985 (“Quota del 30 per cento del gettito dei tributi speciali di cui alla tabella ‘A' allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, riscossi per i servizi resi dal Ministero delle finanze, da attribuire al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze”) reca per il 2010 una disponibilità di euro 57.326.700 sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Tale previsione è stata confermata in sede di bilancio di assestamento per il medesimo anno 2010[[341]].
Articolo 9, comma 34
(Indennità impiego operativo reparti di
campagna)
34. A decorrere dall'anno 2014,
con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di
campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione
del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto
dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di
campagna. Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di euro per l'anno
2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e,
quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti.
Il comma 34,
come modificato dal Senato, prevede che a decorrere dal 2014 (nel testo
originario era dal 2011) l'indennità di impiego operativo per reparti di
campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto
del 30%.
Agli oneri conseguenti il posticipo di tre anni
della riduzione dell’indennità, pari a 38 milioni di euro per ciascun anno dal
2011 al 2013 si provvede attraverso il ricorso a una quota delle maggiori
entrate di cui all’articolo 32 del D.L. in esame derivanti dalla riorganizzazione
della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi ed agli ulteriori oneri
di 4 milioni di euro per il 2012 ed il 2013, con l’utilizzo di una quota delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 38 commi 13-bis e seguenti che
modificano la disciplina della determinazione del reddito delle società e degli
enti che esercitano attività assicurative.
Il D.P.R. 10 maggio
1996, n. 360 [342] all'articolo 4, comma 2 prevede che al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, in
servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna impiegati
nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali
indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è
attribuita un'indennità mensile, l'indennità di impiego operativo per reparti
di campagna.
Tale indennità è
prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78[343] e rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[344].
L'articolo 3, comma
1 della legge n. 78/83 stabilisce che l'indennità mensile di impiego operativo
spetta nella misura del 115 per cento di quella base -stabilita dal primo comma
dell'articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso
grado e della stessa anzianità di servizio militare- agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso
i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati:
-
corpi d'armata;
-
divisioni;
-
brigate e
aerobrigate;
-
stormi e reparti
di volo equivalenti;
-
gruppi, gruppi
squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
-
reparti
elicotteri e reparti antisom;
-
reparti di difesa
di aeroporti e di eliporti armati;
-
reparti
intercettori teleguidati (IT);
-
comandi e reparti
di difesa foranea e batterie costiere;
-
unità di controllo
operativo e unità di scoperta;
-
centrali e centri
operativi in sede protetta;
-
unità di
supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi
caratteristiche di impiego operativo di campagna.
Il medesimo articolo 3 della legge n. 78/83, al comma 2, stabilisce poi
che l'indennità mensile di impiego operativo spetta nella misura del 125 per
cento dell'indennità mensile di impiego operativo di base agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso
comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi
e dei servizi.
Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta, sempre
ai sensi del citato articolo 3, comma 3, un'indennità di impiego operativo
mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti
e le unità di campagna e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi,
grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei
servizi.
Il richiamato
articolo 2, comma 1, della legge n. 78/83 stabilisce che al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica -salvo quanto diversamente
previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 per i
titolari di altre indennità,- spetta l'indennità mensile di impiego operativo
di base, nella misure stabilita dalla tabella I allegata alla medesima legge
per gli ufficiali e i sottufficiali, nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa
volontari, a ferma speciale o raffermati.
Il prospetto
riepilogativo, allegato al testo originario del provvedimento, ascriveva alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
/ |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
/ |
20.8 |
19.6 |
19.6 |
/ |
20.8 |
19.6 |
19.6 |
Il prospetto
riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato, in relazione alle
modifiche apportate alla norma, provvede a compensare gli effetti scontati in
precedenza, sui saldi di finanza pubblica, recando una quantificazione per
importi identici in valore assoluto ma di segno opposto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
/ |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
/ |
20.8 |
19.6 |
19.6 |
/ |
20.8 |
19.6 |
19.6 |
Articolo 9, comma 35
(Indennità di comando navale)
35. In conformità
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,
nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse
appositamente stanziate.
Il comma 35 dell'articolo 9 dispone - con
norma interpretativa - che la determinazione con cui le Amministrazioni
competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate,
i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa
indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziate, in conformità
all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. 195/1995.
Il D.P.R. n.
164 del 2002, recante Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, all'art. 52, comma 3 prevede che, ai fini della corresponsione
dell'indennità di comando navale per il personale -delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
e delle Forze armate- che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al
comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della
legge n. 78 del 1983[345] (sulle indennità operative), si provvede
all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole
Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
Il richiamato art. 10 della
legge n. 7/8/1983 stabilisce che agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in comando di singole unità o
gruppi di unità navali spetta un'indennità mensile di comando navale nella
misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo base, stabilita
dalla tabella I allegata alla legge (v. supra,
scheda di lettura del comma 34).
Tale
determinazione deve -alla luce della presente norma interpretativa- tener conto
delle risorse appositamente stanziate, anche in conformità a quanto disposto
dall'art. 7, comma 10 del d.lgs. 195/1995.
Il D.Lgs. 195 del 1995[346], all'art. 7,
comma 10 prevede che l'ipotesi di accordo sindacale riguardante i contenuti del
rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
gli schemi di D.P.R. di cui ai commi 5 e 7, rispettivamente riguardanti le
Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, siano corredati da
appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la
quantificazione complessiva della spesa, con l'indicazione della copertura
finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti,
prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero
di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza
dai limiti di spesa. Sui costi esorbitanti si può pronunciare il Nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il
CNEL). Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento
non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a
carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio.
In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o
indiretti, oltre il periodo di validità dei D.P.R. che disciplinano i contenuti
del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e forze armate, in
particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
Dalla relazione illustrativa si apprende che
l'attuale formulazione dell'art. 52 del D.P.R. citato non ha consentito a
tutt'oggi l'individuazione dei titolari, in quanto risultano insufficienti le
risorse stanziate a tale scopo, riportate
nella relazione tecnica al citato D.P.R. Pertanto si renderebbe
necessario il presente intervento normativo interpretativo, volto a chiarire
come l'individuazione dei destinatari di tale indennità vada ricompresa
nell'ambito delle risorse stanziate a tale scopo. Tale chiarimento si
renderebbe necessario "soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad
oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il
quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con
conseguenti riflessi onerosi".
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che
l'articolo 10, comma 2, della legge n. 78/1983 ha previsto per il personale
militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole
unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata
estesa, in virtù dell'art. 52 del D.P.R. n. 164/2002, anche alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni
operative, previa individuazione dei titolari delle predette funzioni - ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo 52 - con provvedimento delle singole
Amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'attuale formulazione dell'articolo 52 del D.P.R. citato non ha consentito, fino
ad ora, l'individuazione dei beneficiari in quanto risultano insufficienti le
risorse stanziate a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario l'intervento
normativo al fine di chiarire, anche, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 che
l'individuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nell'ambito
delle risorse stanziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. La RT conclude l'esame della norma affermando
che la disposizione non realizza economie ma è rivolta alla risoluzione di un
contenzioso che qualora le decisioni giurisprudenziali dovessero essere
favorevoli al personale determinerebbe un aggravio per il bilancio dello Stato
di circa 200 milioni di euro rilevabili sulla base dei decreti già emanati e
oggetto di contenzioso, considerati anche i periodi pregressi.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame
del provvedimento al Senato.
Nel
corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, pur rilevato che la norma in
esame ha introdotto in via d’interpretazione autentica un condizionamento
finanziario al riconoscimento al personale delle forze di polizia ad
ordinamento civile e militare dell’indennità per incarichi di comando navale[347], è
stato richiesto[348] al
Governo di confermare che a tale interpretazione restrittiva non risulti
associabile alcun beneficio in termini di minore spesa per il bilancio dello
Stato ovvero che non siano già stanziate risorse in bilancio a legislazione
vigente che, in virtù della norma in esame possano andare in economia. È stato
richiesto, inoltre, di confermare che, stante la attuale formulazione dell'art.
52 del D.P.R. n. 164/2002 - indipendentemente da quanto affermato nella RT
circa il rischio che decisioni giurisprudenziali possano determinare un
aggravio futuro per il bilancio dello Stato - sino ad oggi la norma vigente non
ha comunque consentito l'individuazione dei titolari beneficiari e che, dunque,
non ha dato luogo ad effettivi esborsi. Nella nota di risposta, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze ha confermato che, tenuto conto che attualmente non risultano ancora
emanati i provvedimenti di determinazione dei predetti contingenti, la
disposizione non ha effetti in termini di minor spesa in quanto a legislazione
vigente, risultano stanziate unicamente le risorse previste dagli accordi di
concertazione a cui la disposizione fa esplicito riferimento.
35-bis. L'articolo
32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza
dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle
anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta
dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.
Il comma 35, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".
Il suddetto art. 32 stabilisce che nei procedimenti penali a carico di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può
essere assunta - a richiesta dell'interessato - dall'Avvocatura dello Stato o
da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
Nel caso di nomina del libero professionista, le spese di difesa sono a
carico del Ministero dell'interno, salva rivalsa se vi è responsabilità
dell'imputato per fatto doloso.
Il comma in esame chiarisce, in particolare, che le spese di difesa in questione, anche diverse dalle anticipazioni,
sono liquidate dal Ministero
dell'interno, sempre a richiesta
dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.
Il prospetto
riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la norma interpretativa non produce
effetti per la finanza pubblica.
Nulla da osservare
in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la norma come rilevato nella
RT, non innovi rispetto alla prassi e che venga comunque fatto salvo il diritto
di rivalsa dello Stato nel caso di accertata responsabilità dell'imputato per
fatto doloso.
Articolo 9, comma 36
(Limiti alle assunzioni per gli
enti di nuova istituzione non derivanti da accorpamento o fusione)
36. Per gli enti di nuova
istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti
organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove
assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le
maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie
aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del
60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali
di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
L’articolo 9, comma 36, detta regole in materia di
assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi.
In
particolare, si prevede che nel quinquennio
decorrente dalla loro istituzione gli enti possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilità, nel limite del 50 per cento
delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della
dotazione organica.
Sono fatte tuttavia salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente
previste dalla legge istitutiva.
Ai fini del comma in esame, gli enti in questione predispongono piani
annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte
dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica ed il ministero dell’economia e delle finanze.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica allegata al testo originario afferma che per gli enti di nuova
istituzione, per i quali non è possibile effettuare assunzioni sulla base delle
cessazioni, viene comunque prevista la possibilità di assumere personale entro
il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie e, comunque, nel limite
complessivo del 60% della dotazione organica, nel corso del quinquennio
decorrente dall’istituzione degli stessi. La relazione afferma inoltre che la
disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le assunzioni vengono
effettuate nell’ambito di risorse aventi carattere certo e continuativo destinate
a tale scopo dalla legge istitutiva.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la
norma appare ispirata ad obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente.
Articolo 9, comma 37
(Disposizioni contrattuali per il
comparto scuola)
37. Fermo quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto
Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007
saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio
2010-2012.
Il comma 37 dispone che,
fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame (blocco dei
trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013), le disposizioni
contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il
personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra
le parti al termine del triennio 2010-2012.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica afferma che la norma, nell’ambito della procedura contrattuale
2013-2015 e nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione
vigente, demanda ad uno specifico confronto tra le parti la materia concernente
le voci relative al trattamento accessorio fisso e continuativo spettante al
personale ATA e docente, di cui agli articoli 82 e 83 del CCNL Scuola relativo
al quadriennio 2006-2009.
La relazione afferma inoltre che l’iniziativa, in quanto attuabile
comunque nei limiti delle risorse contrattuali rese disponibili dalla
legislazione vigente per il triennio 2013-2015, non determina oneri aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 10, comma 1
(Assegno mensile di assistenza per
invalidità civile - Soppresso)
Il comma 1
dell’articolo 10 è stato soppresso
durante l’esame del provvedimento al Senato.
Il comma, nel testo originario del
decreto-legge, incrementava da 74 a 85 punti percentuali il
tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione
dell'assegno di invalidità.
L'elevamento
concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.
La norma, soppressa nel corso dell’esame presso il Senato, disponeva l’elevazione del requisito sanitario ai fini dell’accesso alla corresponsione dell’assegno mensile di assistenza, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (età, condizione economica, condizione lavorativa e cittadinanza).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
Il prospetto
riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla soppressione della norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
La relazione
tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la
disposizione, che prevede, per le domande presentate a decorrere dal 1 giugno
2010, l’elevazione dell’attuale limite del 74 per cento all’85 per cento per
l’accesso al beneficio economico dell’assegno mensile di invalidità civile,
determina effetti positivi per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro
nel 2011, 30 milioni di euro nel 2012 e 40 milioni di euro nel 2012.
La quantificazione si basa sui seguenti parametri:
§
importo medio annuo dell’assegno di invalidità:
3.400 euro;
§
ipotesi di minori flussi annui: circa 6.000
soggetti (pari ad una riduzione di circa il 15 per cento).
Tenuto conto dei tempi del procedimento accertativo-concessorio e di
liquidazione, la relazione tecnica stima che gli effetti possano verificarsi
nella misura sopra esposta.
La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento afferma che dalla
soppressione della norma in esame derivano maggiori oneri pari a 10 milioni di
euro per il 2011, 30 milioni per il 2012 e 40 milioni per il 2013.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che i maggiori oneri derivanti dalla
soppressione del comma 1 sono compensati dai risparmi conseguibili
dall’attuazione del piano straordinario di verifiche previsto dal comma 4
dell’articolo 10 del provvedimento in esame, come modificato dal
maxiemendamento.
2. Alle prestazioni di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate
dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti
di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 88.
La norma in
esame, come modificata durante l’esame al Senato, estende ai trattamenti
assistenziali in materia di invalidità
civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati
dall'INPS l’applicazione, limitatamente
alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di
rettifica e di ripetizione degli
indebiti delle prestazioni INAIL.
Il
testo attualmente in vigore dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 78
del 2010 non limita l’applicazione alle prestazioni di invalidità della citata
disciplina sugli indebiti e rettifiche, alle sole risultanze degli accertamenti
di natura medico-legale[349].
La
disciplina[350] prevista stabilisce che in caso
di rettifica, le prestazioni economiche non dovute, non sono recuperate, con
esclusione dei casi di dolo dell'interessato e di dolo o colpa grave del
funzionario responsabile.
La
facoltà di rettifica si prescrive in
dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario, salvo i casi
di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati giudizialmente.
Infine,
l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni
economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.
Si ricorda che,
attualmente, per i trattamenti assistenziali e previdenziali INPS, è prevista
la sola procedura di revisione dei requisiti accertati.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la
norma estendendo il meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite
dall’INPS, consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di
verifica.
Inoltre, la relazione tecnica
riferita al maxiemendamento precisa che le modifiche apportate al comma 2, nel corso
dell’esame presso il Senato, hanno carattere procedurale e non comportano oneri
per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 10, comma 3
(False attestazioni degli esercenti una
professione sanitaria)
3. Fermo quanto previsto
dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo
beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli
organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento
alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì
estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il comma 3
estende - fermo quanto previsto dal codice penale - agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino
falsamente uno stato di malattia o di handicap
o disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, le disposizioni di cui all’articolo 55-quinquies
del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165[351],
disciplinante le false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti.
Il citato articolo 55-quinquies dispone che, fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si
applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
In tali casi il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali
sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
La sentenza definitiva di condanna o
di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il
medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
In tema di revoca di benefici
economici vanno poi richiamate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5,
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698[352], prescriventi che, nel caso di accertata
insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà
luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da
notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il
successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per
insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità
per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento
alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Oltre a richiamare espressamente il comma
1 del citato articolo 55-quinquies,
che sancisce l’applicazione della pena
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 400 ad euro 1.600,
il comma in esame sancisce l’obbligo del
medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, di risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti
economici nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del
beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Il terzo e quarto periodo del comma 3 prevedono
poi, rispettivamente, l’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei
provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile,
cecità civile, handicap e disabilità,
ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità contabile, e l’applicabilità delle sanzioni disciplinari
di cui al comma 3 del citato articolo 55-quinquies
(vale a dire la radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione).
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario
del provvedimento nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 10, comma 4
(Piano di controlli in materia di
invalidità civile)
4. Al fine di proseguire
anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del
possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel
contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso
articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012
l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della
permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000
verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile.».
La norma in esame, come modificata durante l’esame al Senato, prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012[353].
Il testo attualmente in vigore, all’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede la verifica di 200.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
Le verifiche concernono i titolari dei benefici economici
assistenziali per l’invalidità civile e sono disposte in via aggiuntiva
rispetto alle revisioni che l’INPS effettua ordinariamente per l’accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.
In particolare, la norma in esame modifica l'articolo 20, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78[354], che prevedeva, solo per l’anno 2010, un programma straordinario di 100.000 verifiche condotte dall’INPS, al fine di estendere le medesime verifiche, anche agli anni 2011 e 2012, con un incremento di 250.000 verifiche per ciascuno dei due anni.
Si ricorda che, in precedenza, l’articolo
80 del D.L. 25 giugno 2008, n 112[355] ha previsto
l’attuazione, per l’anno 2009, da
parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei
confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità
civile e sordità civile[356]. Con D.M. 29 gennaio 2009 sono stati
stabiliti i termini e le modalità di attuazione del suddetto piano
straordinario.
I risultati della verifica del
2009 hanno portato alla sospensione di una prestazione su sette, per motivi
reddituali o di non sussistenza delle condizioni di invalidità, portando
conseguentemente nelle casse dello Stato un recupero di oltre 100 milioni di euro. In particolare, su 200 mila verifiche effettuate, più del 15 per cento sono gli irregolari ai
quali è stata revocata la prestazione di invalidità[357].
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
70 |
130 |
180 |
0 |
70 |
130 |
180 |
0 |
70 |
130 |
180 |
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla modifica, introdotta nel corso
dell’esame al Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
0 |
10 |
30 |
40 |
Pertanto, gli
effetti complessivi della norma sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
80 |
160 |
220 |
0 |
80 |
160 |
220 |
0 |
80 |
160 |
220 |
La relazione
tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che dalla
disposizione conseguono economie valutate in 70 milioni di euro per il 2011,
130 milioni di euro per l’anno 2012 e 180 milioni di euro per il 2013.
La quantificazione tiene conto dell’esperienza derivante dall’attuazione
del programma straordinario di verifiche relativo al 2009, previsto
dall’articolo 80 del decreto legge n. 112/2008[358]. In particolare,
dai dati amministrativi dell’INPS risultano recuperati su base annua importi
superiori a 100 milioni di euro.
La relazione tecnica precisa inoltre che il numero delle verifiche aggiuntive
pari a 400.000 unità si stratifica nel biennio considerato e che, pertanto, le
economie nel terzo anno sono valutate in 180 milioni di euro. Tale
quantificazione tiene conto anche degli effetti riduttivi, dovuti alla
interazione derivante da attività straordinarie di verifica pianificate da più
anni, rispetto ai risultati conseguiti con le prime verifiche straordinarie.
La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento, che prevede
un ulteriore incremento del numero delle verifiche di 50.000 per ciascuno degli
anni 2011 e 2012, precisa che tale incremento risulta congruo a compensare i
maggiori oneri derivanti dalla soppressione del comma 1 dell’articolo in esame,
pari a 10 milioni di euro per il 2011, 30 milioni per il 2012 e 40 milioni per
il 2013. In particolare, un incremento delle verifiche del 25 per cento,
rispetto al programma di verifiche previsto dal testo originario del
provvedimento, determina un risparmio atteso, per il terzo anno di
applicazione, pari a circa il 20 per cento dei risparmi già quantificati dalla
relazione tecnica originaria, e a una percentuale inferiore per i primi due
anni, per tener conto dei tempi con cui si manifestano i relativi effetti
finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva, che la metodologia e i parametri
adottati dalla relazione tecnica risultano coerenti con le relazioni tecniche
relative a norme di analogo tenore ed ispirati ad una maggiore prudenzialità.
In
proposito, si ricorda che l’articolo 80 del decreto legge n. 112/2008 prevedeva
un piano straordinario di 200.000 verifiche per l’anno 2009, a fronte del quale
la relazione tecnica quantificava risparmi per 100 milioni di euro annui per
gli anni 2009-2011. Parimenti, anche la che la legge finanziaria per il 2010
aveva previsto un programma di 100.000 verifiche straordinarie a fronte delle
quali la relazione tecnica quantificava risparmi pari a 50 milioni di euro.
Articolo 10, comma 4-bis
(Utilizzazione Commissioni ASL per Piano
straordinario verifiche INPS)
4-bis. Nell'ambito
dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari
di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi,
l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un
medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la facoltà per l’INPS di avvalersi, per effettuare i programmi straordinari di controlli in materia di invalidità civile, delle Commissioni ASL che, dal 1 gennaio 2010, sono integrate con un medico dell’Istituto medesimo.
L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento non ascrive alla norma
effetti finanziari.
La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma, introdotta nel corso
dell’esame presso il Senato, ha carattere procedurale e non comporta oneri per
la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appare
necessario che il Governo chiarisca se possano conseguire oneri a carico delle
strutture sanitarie dalla possibilità da parte dell’INPS di avvalersi delle
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nell’ambito dei piani
straordinari di verifica.
Articolo 10, comma 5
(Alunni in situazione di handicap)
5. La sussistenza della
condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie,
mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta
la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la
patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di
gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle
classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap
sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato,
elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi
compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico
degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse
professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza
dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
La norma in esame è volta alla ridefinizione delle procedure
relative alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap[359], accertata
dagli organi collegiali delle Aziende Sanitarie locali[360].
In particolare, è obbligatorio che il verbale di accertamento della Commissione
ASL, relativo alla situazione di handicap,
indichi chiaramente il livello e la
gravità della patologia[361], secondo le
classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità[362], ed è
inoltre prevista la responsabilità per
danno erariale per il medesimo collegio[363], riguardo
alla errata valutazione.
E’, altresì, obbligatorio
per i soggetti (GLH) [364] che formulano
il piano educativo individualizzato indicare,
in particolare, il numero delle ore di
sostegno, esclusivamente finalizzate
all’educazione e all’istruzione, in modo da assegnare agli altri soggetti
istituzionali la fornitura di ulteriori risorse professionali e materiali
necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal
piano educativo individualizzato[365].
Gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992 disciplinano il diritto all'educazione e all'istruzione e
l’integrazione
scolastica per la persona handicappata.
Nello specifico, l’articolo 12 stabilisce il diritto all'educazione e all'istruzione per
la persona handicappata dall’asilo nido all’istruzione universitaria.
In particolare, il
coinvolgimento dei parenti della persona, degli operatori delle ASL, del
personale insegnante specializzato della scuola e dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, interviene per la formulazione del piano educativo
individualizzato (comma 5). Inoltre, il concorso degli operatori delle unità
sanitarie locali, della scuola e delle famiglie è previsto anche nelle
verifiche, per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico (comma 6).
L’articolo 13 prevede lo sviluppo dell’integrazione scolastica della persona,
attraverso la partecipazione di scuola, famiglia, ASL, enti locali e servizi
sociali. Il D.M. 9 luglio 1992 ha dato gli indirizzi per la stipula di accordi
di programma per favorire l’attuazione della disciplina riguardante
l’integrazione scolastica. Il comma 3 prevede
nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, e
garantisce l’attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati
da parte della scuola.
Infine, l’articolo 15 disciplina i due principali gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica. Il primo
(GLIP) è istituito presso ogni ufficio scolastico provinciale e composto da
un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni. Il secondo (GLH) è
istituito, presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti, e si suddivide in, GLH
d’istituto, e, GLH operativo, che insieme elaborano e verificano il Piano
educativo individuale della persona handicappata.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che l’intervento predisposto ha lo scopo di “rendere più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell’alunno disabile avente diritto al docente di sostegno”.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica relativa al testo originario
del provvedimento precisa che la norma non
comporta effetti finanziari, in quanto nel definire puntualmente i presupposti
e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap si
rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell’alunno disabile
avente diritto all’insegnante di sostegno.
In merito ai
profili di quantificazione, si evidenzia l’esigenza di acquisire un
chiarimento in merito agli effetti finanziari della norma in esame nella parte
in cui prevede che nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto dal
Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), siano indicate le risorse necessarie, ivi
comprese le ore di sostegno richieste per l’alunno affetto da grave disabilità
(come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ), nonché le
altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e
l’assistenza dell’alunno disabile, che restano a carico degli altri soggetti
istituzionali.
In primo luogo, andrebbero forniti gli elementi e i
dati necessari alla quantificazione degli effetti di maggiore spesa connessi
all’incremento del numero dei docenti di sostengo per gli alunni affetti da grave disabilità che
l’articolo 9, comma 15, del decreto legge in esame (cfr. scheda articolo 9)
consente di attivare in deroga al contingente fissato per l’anno scolastico
2010/2011. Si rileva, inoltre, che tale contingente, essendo pari a quello in
attività di servizio d’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare
il fabbisogno complessivo di insegnanti di sostegno, come ridefinito dal citato
articolo 9, comma 15.
L’articolo,
9, comma 15, del decreto legge in esame prevede, tra l’altro, che per l’anno
scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a
quello di in attività di servizio d’organico di fatto dell’anno scolastico
2009/2010, consentendo, come sopra evidenziato, l’attivazione di
ulteriori posti di sostegno in deroga. Si ricorda che l’articolo 2, commi
413 e 414 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) fissava un limite
massimo complessivo della dotazione relativa ai docenti di sostegno
(progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica
pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati
nell’anno scolastico 2006/2007) non consentendo l’attivazione di posti di
sostegno in deroga.
In secondo luogo, appare opportuno un chiarimento
circa l’identificazione dei soggetti istituzionali, a carico dei quali è posta
l’individuazione delle altre risorse professionali e materiali per
l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, nonché una conferma circa
la congruità delle risorse finanziarie a legislazione vigente a disposizione di
tali enti per far fronte alle suddette attività.
Articolo 10-bis
(Accertamenti in materia di
micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali)
1. Fermo quanto previsto
dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano
falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da
cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società
assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente
comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società
assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1,
ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri
per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione
medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli
odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle
associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le
procedure del CNEL.
3. Le commissioni
trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e
all'ISVAP.
4. Il Ministero dello
sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici
della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al
Parlamento con relazione annuale.
L’articolo
10-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’applicazione
di alcune
norme contro le false attestazioni, tese
al riconoscimento del risarcimento del danno da parte delle imprese
assicuratrici, relative a micro-invalidità
conseguenti ad incidenti stradali.
In tali ipotesi, la norma in esame estende, a carico dei medici responsabili,
le sanzioni penali previste per i casi di false attestazioni di stati di
malattia dei pubblici dipendenti volte a giustificare l'assenza dal servizio
dei medesimi. La norma in esame dispone altresì che il medico sia tenuto al
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice.
L’articolo 55-quinquies, comma 1, del D.lgs. 165/2001[366] disciplina le ipotesi di false attestazioni o
certificazioni prevedendo la figura di reato del lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio
con alterazione dei sistemi di rilevamento o giustificando l’assenza dal
servizio tramite certificazione medica falsa. Per tale reato la pena è quella
della reclusione da uno a cinque anni con multa da euro 400 a 1.600; tale pena
si applica anche al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del
delitto.
La disposizione prevede, inoltre:
-
per il lavoratore condannato l’obbligo del risarcimento del danno
patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione e
del danno all’immagine subiti dall’amministrazione;
-
per il medico che ha concorso alla commissione del delitto, come
conseguenza della sentenza definitiva di condanna, la sanzione disciplinare
della radiazione dall’albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica
o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per
giusta causa o la decadenza dalla convezione; la medesima sanzione è prevista
per il rilascio di certificazioni attestanti dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati.
L’articolo 640 del Codice penale, che
contempla il delitto di truffa, stabilisce che chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Il secondo comma
dell’art. 640 prevede che la pena è aggravata (reclusione da uno a cinque anni
e della multa da euro 309 a euro 1.549) se il fatto è commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire
un ordine dell'autorità; in presenza della circostanza aggravante, indicata all’articolo 61,
numero 5 del c.p., del fatto commesso con l’avere profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa.
È inoltre stabilito
(terzo comma) che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo
nei casi di truffa aggravata, per i quali è prevista la procedibilità di
ufficio.
Ai fini del
precedente comma 1, i successivi commi 2 e 3 della norma in esame prevedono in ciascuna regione la costituzione di una commissione che
rilevi i dati derivanti dall'attuazione del precedente comma e li trasmetta
trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.
La
commissione è composta da un rappresentante della Regione, uno del Consiglio
dell’ordine dei medici e degli odontoiatri (su designazione dell’organo
competente) ed uno delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici
individuata con le procedure del CNEL.
Infine, ai sensi
del comma 4, il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione,
da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi
nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle
norme in esame, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma i effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato afferma che dalla
disposizione non derivano effetti di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire dati ed elementi che
suffraghino l’invarianza della spesa, affermata dalla relazione tecnica, in
merito all’attività di verifica da parte del Ministero per lo sviluppo
economico dell’andamento dei premi RC auto. Egualmente, andrebbero acquisiti
elementi tesi a dimostrare che non vi siano oneri per le Regioni, con riflessi
sul saldo di indebitamento, relativamente alle funzioni di vigilanza attribuite
alle commissioni miste.
Articolo 11, commi 1-2
(Regioni sottoposte ai Piani di rientro
del disavanzo sanitario)
1. Nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale
il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di
rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico
nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono
chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al
triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi
nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per
l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla
piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i
risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
L’articolo
11, ai commi 1 e 2, detta alcune
norme destinate alle regioni sottoposte
ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario.
Più in particolare, mentre il comma 1 concerne le regioni
sottoposte ai Piani di rientro non sottoposte a commissariamento, il comma 2 riguarda le regioni nelle quali, alla data di
entrata in vigore del decreto-legge operi
il commissario ad acta per
l’attuazione del Piano.
Con la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) e con la successiva
Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sono stati introdotti una serie di
adempimenti per le Regioni con un bilancio sanitario in deficit.
In particolare, l’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, ha
stabilito che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario
regionale che persista nel quarto trimestre dell'anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari
entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora la Regione persista nella propria
inerzia, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di
gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap entro
i limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di inerzia da parte del
commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e
successivi, si applicano comunque, nella misura massima prevista dalla vigente
normativa, l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap. Scaduto
il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le
maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte.
Per quanto riguarda la definizione dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto
al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, la legge
finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha stabilito il nuovo livello del 5 per
cento[367], ancorché
coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento, qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano
con la quota libera la copertura integrale del disavanzo.
Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione è obbligata a presentare entro il
successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio,
elaborato con l’ausilio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della citata legge finanziaria 2005. Il suddetto piano di rientro
deve contenere le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli
essenziali di assistenza e le misure per garantire l’equilibrio di bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
La legge finanziaria 2010 ha stabilito che il piano di rientro,
approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
(STEM)[368] e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome nei termini perentori, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dalla
data di approvazione da parte della regione. Il Consiglio dei ministri [369], decorsi i
termini di cui sopra, accerta l’adeguatezza e, in caso di riscontro positivo,
approva il piano, con immediata efficacia ed esecuzione.
In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione
del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della
Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i
successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per
l’intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del commissario ad acta si fa luogo all’applicazione di
una serie di misure tra cui la sospensione dei trasferimenti erariali a
carattere non obbligatorio, l’incremento delle aliquote IRAP e IRPEF, la
decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del
servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente.
La verifica [370]dell’attuazione
del piano di rientro avviene, ordinariamente, con periodicità trimestrale e
annuale, e, straordinariamente, all’occorrenza. L’approvazione del piano di
rientro[371] da parte del
Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per
l’accesso al maggior finanziamento [372]
dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati
dal piano stesso.
In particolare, una quota pari al 40 per cento è concessa a seguito
dell’approvazione del piano. Il restante 60 per cento è erogato a seguito della
verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura (vedi infra) di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 [373].
Attualmente, le regioni che hanno dovuto predisporre i piani di rientro
sono il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Liguria, la Sardegna, l’Abruzzo, il
Molise e la Calabria[374], tra le
quali, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Campania, sono state successivamente
commissariate. Si ricorda che dal 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 836
della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), la Sardegna provvede al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul
proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1,
riguarda pertanto le regioni sottoposte
ai piani di rientro per le quali, alla
data del 31 dicembre 2009, non venga
verificato positivamente il conseguimento degli obbiettivi strutturali e
finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale di cui all’articolo 1, comma 77 della
legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) e non siano sottoposte a commissariamento.
Il citato standard
dimensionale è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate
proprie sanitarie, pari al 5 per cento ancorché coperto dalla regione, ovvero
al livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre
risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la
copertura integrale del disavanzo. Alle regioni così individuate il comma 1 consente di richiedere la prosecuzione del piano di rientro per
una durata non superiore al triennio 2010-2012, ai fini del completamento dei
programmi operativi (vale a dire degli interventi strutturali di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
regionale). La prosecuzione e il completamento del piano sono condizioni per
l’attribuzione in via definitiva (in termini di competenza e di cassa) della
quota di risorse finanziarie già subordinata, a legislazione vigente, alla
piena attuazione del piano. Tale prescrizione si applica anche nell’ipotesi in
cui la quota di risorse sia stata, in tutto o in parte, oggetto di
anticipazione in favore della regione[375].
Il comma 2,
come già ricordato, riguarda le regioni
sottoposte ai piani di rientro nelle quali, alla data di entrata in vigore
del decreto-legge, operi il commissario ad acta per l’attuazione del piano medesimo.
Per queste regioni si prevede che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati
(nel settore sanitario) e che predisponga un
piano che individui modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi.
Viene poi posto il divieto di
intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2010 azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni, in
attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 15 dell’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente
il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
Tale divieto era
già previsto per il 2010 dall’articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ma, in
virtù della novella di cui all’articolo 1, comma 23-vicies del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194[376], esso è
stato riferito solo ai primi due mesi dell’anno. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge tale divieto
è diretto ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o
addirittura impediscano l’attuazione del citato piano dei pagamenti.
Va poi rilevato che, diversamente dalle previsioni
del comma 89 dell’articolo 2 della legge 191/2009, non sono state riprodotte le
ulteriori previsioni del Patto per la salute 2010-2012.
Infatti, la citata Intesa, al comma 15 lettera a) dell’articolo 13,
prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di
rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei
medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge attuativa della presente Intesa non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non
vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle
somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono,
nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui
all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che
prevedano tassi di interesse inferiori.
Profili finanziari
(comma 1)
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, con
riferimento al comma 1, afferma che dalla norma non derivano oneri per la
finanza pubblica, dal momento che il completamento degli interventi
strutturali, previsti nei Piani di rientro (Pdr), è necessario al fine di
garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e
dall’altro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei Lea. A detto
completamento degli interventi inoltre è correlata la definitiva attribuzione
delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione e
condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi.
In merito al comma 2, la relazione tecnica precisa
che la norma è diretta ad evitare maggiori oneri a carico delle regioni
sottoposte ai Pdr, causati dalle criticità del sistema dei pagamenti. Inoltre, al fine di non compromettere o
rallentare l’operazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei
pagamenti e di smaltimento dei debiti, la norma prevede, fino al 31 dicembre
2010, una sospensione delle procedure
esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle
medesime regioni sottoposte ai Pdr e commissariate.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
3. All'art. 77-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle
anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui
proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con
riferimento ai due tributi sopraccitati.».
Il comma 3 in
esame apporta una novella all’articolo 77-quater,
comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 concernente il recupero delle anticipazioni di tesoreria erogate in favore delle regioni
a statuto ordinario e della Regione siciliana per il finanziamento della spesa
sanitaria, volta a garantire che tale recupero
non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai tributi IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF.
La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che l’obiettivo della norma è quello di “non vanificare le finalità sottese alle manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità”.
Si ricorda che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa annualmente alle regioni a
statuto ordinario e alla Regione Sicilia il 97 per cento delle somme che
spettano a ciascuna di esse per il finanziamento della spesa sanitaria corrente
(l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1, lett. d), nn. 1-7 e successive
modificazioni ed integrazioni e legge 191/2009, articolo 2, co, 68, lett. b)). Le anticipazioni, effettuate
tramite versamenti sul conto di tesoreria centrale intestato a ciascuna
regione, sono parametrate alle somme spettanti per l’anno precedente,
rivalutate delle maggiori assegnazioni eventualmente stabilite dalla legge
finanziaria di esercizio, o da altro provvedimento ad hoc.
Il fabbisogno
corrispondente al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (quanto
stabilito dal CIPE) è finanziato per ciascuna regione dal gettito dell’IRAP,
dal gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF, dai proventi della
compartecipazione degli assistiti (ticket) e dal gettito della quota IVA. Le
somme incassate (centralmente) a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e di
IRAP vengono versate al tesoriere regionale o provinciale entro il quinto
giorno lavorativo del mese successivo; la quota IVA è corrisposta tramite le anticipazioni
dell’esercizio in corso e regolazione definitiva nell’esercizio successivo.
Le anticipazioni
eventualmente accreditate in eccesso rispetto quanto spetta definitivamente
alla regione sono recuperate direttamente dal Tesoro a valere sulle spettanze
dell’anno seguente, o su qualsiasi altra somma spetti alla regione che ha
ricevuto in eccedenza (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 796, lettera d)
e decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 77-quater, co. 3). In assenza
della disposizione qui introdotta, quel recupero potrebbe dunque avvenire anche
a carico delle maggiori somme che le regioni incassano come proventi del
maggiore gettito dell’IRAP e dell’Addizionale IRPEF, gettito determinatosi a
seguito degli aumenti di aliquota (o altra variazione) che esse hanno
introdotto per finanziare il rientro dai disavanzi sanitari.
La disposizione in
esame fa si che quel gettito resti nella disponibilità della regione anche
quando questa sia correntemente eccedentaria nel sistema delle anticipazioni
corrisposte dal Tesoro. Come prima si ricordava dalla Relazione tecnica,
l’obiettivo è quello di «non vanificare ... le manovre deliberate dalle regioni per riportare in
equilibrio la gestione della sanità».
Per altro, va
segnalato che la disposizione in esame si applicherebbe anche alle regioni non
sottoposte ai piani di rientro qualora esse, per altra ragione, decidessero di
adottare manovre di incremento del gettito dei due tributi.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento
precisa che la norma è diretta alla salvaguardia delle finalità sottese alle
manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della
sanità. Infatti, la tempestiva erogazione del gettito delle manovre fiscali
(quantificabile per l’anno 2009, sulla base delle stime del Dipartimento delle
Finanze, in circa 2,7 miliardi) riduce la necessità delle regioni di
indebitarsi, per l’adempimento delle misure previste nei Pdr. In tal modo, si
determina un miglioramento dei saldi finanziari delle regioni e,
conseguentemente della finanza pubblica nel suo complesso, in quanto il costo
del debito sostenuto dalle regioni è maggiore di quello che lo Stato sostiene
con il ricorso al mercato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente la norma in
esame appare diretta ad allentare i vincoli finanziari dei bilanci sanitari
delle regioni, senza pregiudicare i saldi di finanza pubblica, che scontano a
legislazione vigente l’erogazione delle anticipazioni alle regioni. Andrebbe,
tuttavia, chiarito da parte del Governo se tale divieto possa avere conseguenze
negative, anche solo in termini di cassa, sul bilancio dello Stato, in
considerazione delle inerzie che potrebbero verificarsi nel recupero delle
anticipazioni, in caso di mancata verifica positiva degli adempimenti previsti
dalla normativa in materia sanitaria.
Andrebbe,
inoltre, chiarito se l’esclusione prevista dalla norma in esame possa rendere
meno efficace il meccanismo di recupero, che costituisce uno degli strumenti di
incentivazione/disincentivazione previsti dalla normativa vigente in tema di
gorvernance sanitaria.
Articolo 11, comma 4
(Acquisti ASL fuori convenzione CONSIP)
4. In conformità con quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto
dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni
e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e
motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle
aziende sanitarie ed ospedaliere.
Il comma 4 prevede l’obbligo di specifica e motivata
relazione per gli acquisti di beni e
servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di
fuori delle convenzioni quadro Consip e per
importi superiori ai prezzi di riferimento delle convenzioni quadro.
La
relazione deve essere sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle
aziende sanitarie ed ospedaliere.
Il comma
dispone che ciò è in conformità con quanto previsto:
§
dall’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina le convenzioni quadro
per l’acquisto di beni e servizi.
Si osserva in proposito che la
disciplina in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche tramite convenzioni quadro Consip è il frutto di
complesso di norme, che nel tempo si sono stratificate.
Allo stato, la disciplina è
contenuta in un insieme composito di interventi: l’articolo 26, legge n. 488/1999
(legge finanziaria 2000) e l’articolo 58, legge n. 388/2000[377], nonché, per quanto attiene
l’obbligo di aderire a tali convenzioni, l’articolo 1, commi 449 e 450, e commi
454-457 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l’articolo 2, comma
574, legge n. 244/2007, l’articolo 2, commi 225-227, legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010).
In
particolare, si segnala che per gli enti del servizio sanitario nazionale la
disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il
quale prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere siano tenute ad
approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di acquisto di
riferimento[378].Si ricorda,
inoltre, che ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis della legge n. 488/1999, i
provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbono essere trasmessi
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la
quale attesta, a titolo di atto di notorietà, il rispetto delle disposizioni
relative all’obbligo di acquisto di beni e servizi tramite convenzioni.
Le centrali regionali, per gli ambiti territoriali di
competenza, stipulano convenzioni quadro, e con Consip costituiscono un
“sistema a rete”, finalizzato all’armonizzazione dei piani di razionalizzazione
della spesa e alla sinergia nell’utilizzo degli strumenti informatici per
l’acquisto di beni e di servizi (articolo 1, comma 455, legge n. 266/2006). Le
convenzioni quadro stipulate dalle centrali regionali soggiacciono comunque al
“tetto” di prezzo fissato dalle convenzioni quadro Consip stipulate in ordine
alla stessa tipologia di beni e servizi. Qualora invece Consip, per quella
stessa tipologia di bene e servizio, non abbia stipulato convenzioni quadro, le
regioni fisseranno tale “tetto”.
§
dall’articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina l’acquisto di beni e
servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa.
Con
riferimento al richiamo – operato dal comma 4 - all’articolo 59 della legge n.
388/2000, si osserva che tale articolo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 458 della legge n. 296/2009 (fatta
eccezione per il comma 3, relativo alla possibilità per una o più università di
costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati).
Il comma
mantiene altresì fermo il monitoraggio sulla spesa nel settore sanitario,
previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 347 del 2001.
Tale
disposizione, in particolare, prevede che nel monitoraggio della spesa
sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisca separata evidenza – tra
l’altro - agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento nulla
aggiunge al contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal
momento che la norma è diretta ad introdurre controlli più severi nella
gestione degli acquisti delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Articolo 11, commi 5-12
(Norme in materia di spesa farmaceutica)
5. Al fine di
razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta
programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette
ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del
servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla
copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si
provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a). e per la restante
parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente
provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di
250 milioni di euro per l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte
del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. In attesa
dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i
farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A,
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento
dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per
cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi
spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di
sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 32,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all’1,82 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle
farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro
387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore
a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di
tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per
regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo
dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario
nazionale.
6-bis. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei
criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri:
estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di
distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione
della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta
percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata
evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per
il Servizio sanitario nazionale.
7. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco
provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a
carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n, 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma,
attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma
1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un
importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie
di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato
nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo
minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria
terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di
spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee
guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di
acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali
acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno
2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale
dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai
fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per
confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di
forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche.
La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le
medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di
rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi
di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa
non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità
regionali.
10. Il prezzo al pubblico
dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell'12,5 per cento a
decorrere dal 1o giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La
riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali
il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché
a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del
31 dicembre 2009.
11. Le direttive
periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del
farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
attribuiscono priorità all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi
attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto
disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Come esplicitato dal comma 5, le disposizioni recate dai successivi commi 6-12 dell’articolo in commento, intendono fornire gli strumenti necessari per una corretta programmazione e razionalizzazione della spesa farmaceutica.
Tali interventi intendono assicurare le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo
periodo, della finanziaria 2010 (L. 191/2009). Tali risorse corrispondono alla
somma di 550 milioni di euro.
Alla copertura
dei 550 milioni di euro di risorse aggiuntive per il 2010 si provvede per 300 milioni mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni
previste dal comma 7, lettera a),
dell’articolo in commento, vale a dire dallo spostamento di un volume
di spesa farmaceutica, pari a 600
milioni di euro annui, dall’aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera a
quello della spesa farmaceutica territoriale. Tali economie transitano immediatamente nelle disponibilità delle Regioni (a tale proposito vedi infra). Per la restante parte di 250 milioni di euro, la copertura è assicurata dalle economie complessive del decreto
legge in esame, ricadendo pertanto nel livello del SSN cui concorre lo
Stato.
L’art. 2, comma 67, primo periodo, della L. 191/2009 dispone un incremento di risorse pari a 584 milioni di euro, rispetto al livello di finanziamento per il 2010 determinato dalla legislazione previgente in 104.564 milioni di euro. Dispone inoltre economie di spesa per il personale per 466 milioni annui, che restano nella disponibilità delle Regioni. Il secondo periodo del comma 67, stabilisce che lo Stato si impegna ad assicurare, anche con provvedimenti legislativi successivi, l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni recante il nuovo “Patto per la salute”. Tali risorse, stabilite dall’articolo 1, comma 2, dell’Intesa, risultano pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l‘anno 2011.
Contestualmente viene statuita (lettera b), a decorrere dal 2011, la riduzione di 600 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato. Tale misura, intesa come concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario, viene ulteriormente ribadita al comma 12 dell’articolo in commento (vedi infra).
In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie, il comma 6, sostituito nel corso dell’esame al Senato, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante.
L’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica, classifica le specialità medicinali erogabili dal SSN, in medicinali di Classe A, comprendenti i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche interamente rimborsati dal SSN, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket) e in medicinali di Classe H, comprendenti i farmaci di esclusivo uso ospedaliero che possono essere utilizzati solo in ospedale o essere distribuiti dalle strutture sanitarie.
Il prezzo al pubblico dei
farmaci rimborsati integralmente dal SSN viene definito a seguito di una
contrattazione fra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le aziende
produttrici. L’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996[379] stabilisce
le quote di spettanza per le aziende
farmaceutiche, i grossisti ed i farmacisti, ovvero le percentuali di ricavo,
pari rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento
del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. Il prezzo al pubblico di
un farmaco rimborsabile viene pertanto fissato partendo dal prezzo ex fabrica negoziato fra l’azienda
produttrice ed il SSN, con l’aggiunta delle quote di spettanza dovute ai
grossisti ed ai farmacisti, ovvero agli altri attori della filiera del farmaco.
L’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legge
39/2009[380] ha previsto
la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle quote di
spettanza delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti portandole,
rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una
quota rimanente dell’8 per cento da distribuire tra grossista e farmacista, per
il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento.
Contestualmente il comma in esame stabilisce che il
SSN trattenga, ad ulteriore
titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari
all’1,82 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a
normativa vigente. Tale quota dell’1,82
per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al
netto dell’IVA, non superiore a euro
387.324,67 e alle altre farmacie con
fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 258.228,45.
Per quanto riguarda i titoli di sconto già previsti, nel comma in esame ci si riferisce a quanto previsto dall’articolo 48, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[381], che a sua volta rinvia al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996: il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale[382]. La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della legge 549/1995[383]. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.
Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN.
Si rileva che
il testo del comma non reca alcuna indicazione in merito alle modalità
temporali relative alla predisposizione e all’approvazione da parte dell’AIFA
delle tabelle di riferimento, né in merito alle modalità di versamento della
percentuale di sconto così determinata.
Il decreto legge 78/2010, attualmente in vigore, prevede che il SSN
trattenga, ad ulteriore titolo di sconto nel corrispondere alle farmacie la
remunerazione di loro spettanza, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva, lasciando peraltro
inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente. Come sopra illustrato
tale titolo di sconto viene ora distribuito tra farmacie (1,82 per cento) e le
aziende farmaceutiche (1,83 per cento).
Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, l’avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. Tale confronto è finalizzato ad una riduzione di spesa da parte del SSN. Vengono contestualmente indicati i seguenti criteri:
§ estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci;
Nell’ambito del SSN sono stati realizzati sistemi di monitoraggio che, consentono di completare la visione d’insieme del progetto di “Tracciabilità del farmaco”. In particolare, il comma in esame sembra riferirsi ai flussi informativi dedicati alla rilevazione della distribuzione diretta e per conto, ossia al monitoraggio dei medicinali distribuiti tramite le strutture sanitarie o le farmacie aperte al pubblico, e a quelli destinati alla rilevazione dei consumi ospedalieri, vale a dire al monitoraggio dei medicinali utilizzati in ambito ospedaliero ed ambulatoriale.
§ possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta recentemente sull’argomento[384], ribadendo la necessità di adottare un nuovo criterio di remunerazione della componente distributiva dei farmaci erogati dal SSN. A parere dell’Autorità, l’impianto normativo vigente non sarebbe idoneo ad assicurare spinte concorrenziali nel settore ed il conseguente contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, l’Autorità ha osservato che la definizione di un titolo di sconto ancorato al prezzo finale del farmaco non tiene conto degli effettivi costi sostenuti da farmacisti e grossisti nell’attività di distribuzione. L’Autorità ribadisce l’opportunità di riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per il servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, incentivando in tal senso anche la vendita di farmaci a minor prezzo. In tal senso il comma in esame accoglie in parte i rilievi dell’AGCM.
Il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provveda:
a) all’individuazione, fra i medicinali a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, di quelli che, in quanto utilizzabili sia in ambito ambulatoriale che domiciliare, devono essere erogati attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale per un importo su base annua di 600 milioni di euro (relativi alla riallocazione degli oneri dalla spesa farmaceutica territoriale a quella ospedaliera). Il transito ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati.
La spesa farmaceutica territoriale indica l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A distribuiti:
§ attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate;
§ attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio . La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto). Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:
-
alla
dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo;
-
ai
pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici;
-
ai
pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
- da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.
La spesa farmaceutica ospedaliera indica
invece la spesa riferibile ai farmaci di fascia H acquistati o resi disponibili
all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal
Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati in
distribuzione diretta.
Dall’anno 2010, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, non può superare il tetto del 13,3 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN[385]. In caso di superamento del tetto, tale eccedenza è ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, fermo restando l’obbligo per le regioni di adottare le necessarie misure di contenimento. In virtù di tale procedura, e solo nel caso in cui vi sia un superamento del limite di spesa a livello nazionale, le aziende farmaceutiche interessate versano direttamente alle regioni la loro quota di spettanza, proporzionale allo sfondamento del tetto di spesa (payback)[386], mentre gli atri soggetti della filiera scontano una riduzione proporzionale dei margini di loro spettanza. Nel caso in cui lo sfondamento del tetto riguardi solo alcune regioni, il maggior costo rimane a carico delle stesse. Nel 2009 non si è registrato sforamento del tetto della farmaceutica territoriale.
Relativamente al tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera, come definito dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 159/2007[387], a decorrere dal 2008, il tetto, al netto della distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN. Negli ultimi anni, il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera è stato ripetutamente sforato, attestandosi intorno al 4 per cento, in tal caso ogni scostamento rispetto al tetto programmato deve essere coperto dalla singola Regione, attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica o di altre voci del bilancio sanitario, oppure a valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra sanitario).
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria[388], di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del SSN. La norma intende pertanto monitorare la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, ovvero uguale composizione in principi attivi.
Come
riportato nella relazione introduttiva, i dati già emersi dal Sistema Tessera
sanitaria documentano come per alcune categorie terapeutiche equivalenti
(statine, sartani e inibitori della pompa protonica), il margine di economie
sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni le economie
annue conseguibili. Le economie restano nelle casse delle Regioni.
Il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, la definizione di linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti, nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.
I commi 9 e 10 intervengono sulla erogabilità a carico del SSN e sul prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti.
Il comma 9, sostituito nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 2011, l’AIFA stabilisca un prezzo massimo di rimborso per i medicinali equivalenti, collocati in classe A, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. Tali limiti di rimborso sono determinati dall’AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea e in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi di spesa restano nella disponibilità delle regioni. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali equivalenti con le stesse caratteristiche ma con un prezzo di vendita al pubblico più alto di quello rimborsabile dal SSN, è possibile previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.
I farmaci generici sono medicinali non coperti da brevetto, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie di una specialità a brevetto scaduto (originator). I generici sono normalmente identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'AIC (Autorizzazione all'immissione in Commercio). Se il titolare segue una procedura di registrazione nazionale, l'AIC è concessa dal Ministero della Salute, a fronte di un abbassamento del prezzo di almeno il 20% rispetto al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale (originator) o delle specialità medicinali che hanno beneficiato della licenza da parte dell’originator.
I medicinali generici sono stati definiti equivalenti dal decreto legge 87/2005[389] . Gli equivalenti si distinguono in equivalenti branded, ovvero farmaci con brevetto scaduto e nome di fantasia ed unbranded, vale a dire farmaci con brevetto scaduto e nome del principio attivo[390].
L’articolo 7, comma 1, del decreto legge 347/2001[391], disciplina la rimborsabilità dei farmaci non coperti da brevetto, affidando alle Regioni, sulla base di apposite direttive regionali, la determinazione della misura del rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Il medico nel prescrivere i farmaci generici, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso. In mancanza di tale indicazione, il farmacista, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’insostituibilità del farmaco prescritto ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.
Il decreto legge 78/2010, attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 2011, la rimborsabilità di soli quattro medicinali equivalenti a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. Tali medicinali sono individuati dall’AIFA con procedura selettiva in base al criterio del minor costo.
Il comma 10 contiene
una disposizione a carattere transitorio. In particolare,
la norma prevede, che dal 1 giugno 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei medicinali
equivalenti sia ridotto del 12,5 per cento.
La relazione illustrativa collega la presente norma alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 39/2009 finalizzate al recupero del danno economico subito dal SSN in conseguenza del fenomeno degli extrasconti, praticati dall’industria farmaceutica alla distribuzione intermedia e finale come strumento di incentivazione alla commercializzazione dei propri equivalenti di fascia A. In particolare il decreto legge 39/2009 ha previsto la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento fino al 31 dicembre 2009, e la trattenuta dell’1,4 per cento dell’importo dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, per una durata di dodici mesi (quindi fino all’aprile 2010), al fine di recuperare il valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, con esclusione da tale misura delle farmacie rurali con bassi fatturati[392].
La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i qual il prezzo in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009.
Si rileva, in
tal proposito che l’articolo 2, comma 99, della legge finanziaria 2010 (L.
191/2009) ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica, e con
riguardo alle disposizioni in materia di farmaci equivalenti contenute nel
decreto legge 39/2009[393], che il riferimento operato dalle
disposizioni ai farmaci non coperti da brevetto, è riferito soltanto alla
copertura brevettuale sul principio attivo. Si ritiene pertanto che l’identica
formulazione rimandi anche in questo caso all’interpretazione autentica recata
dalla legge finanziaria 2010.
Il comma 11 prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), attribuiscano priorità all’effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.
Il comma 12, ribadisce quanto già stabilito dal comma 5, rideterminando in riduzione di 600 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese correnti |
0 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
600 |
La relazione
tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che
l’effetto complessivo, in termini di manovra per la sanità, è determinato dalla
disposizione di cui al comma 7, lettera a), prevedendo a regime lo spostamento
di un volume di spesa farmaceutica pari a 600
milioni di euro annui dall’aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera
(di cui sono integralmente responsabili le regioni, con conseguente onere a
loro carico) a quello della spesa territoriale, per la quale sono in vigore
meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche
delle imprese farmaceutiche.
La relazione tecnica precisa che si tratta di farmaci che, pur essendo
erogati dalle strutture ospedaliere, vengono assunti dai pazienti a domicilio o
in regime ambulatoriale. Pertanto, la riallocazione determina:
·
una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600
milioni;
·
un incremento della spesa
farmaceutica territoriale di 600 milioni che, fermo restando il vigente tetto
di spesa del 13,3 per cento, viene recuperata dalla regioni tramite gli attuali
meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay back) e della filiera distributiva e
attraverso le ulteriori misure previste ai commi 6, 7, lettera b), e 9 del
medesimo articolo 11. Queste ultime disposizioni comportano rilevanti
economie di spesa farmaceutica che, se attuate pienamente, potrebbero
consentire alle regioni, secondo la Relazione tecnica di portare la spesa
farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto di spesa.
Con riferimento alle economie derivanti dai commi 6, 7 lettera b) e 9,
la relazione tecnica afferma quanto segue.
Per quanto riguarda il comma 6, come sostituito nel corso
dell’esame presso il Senato, la
relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto
introduce solo uno spostamento del peso di quota parte della manovra nel
settore farmaceutico, comunque garantita dal meccanismo del pay back, dai farmacisti alle aziende
farmaceutiche.
In
particolare, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la
norma in esame conferma
la rideterminazione delle quote di spettanza dei grossisti e farmacisti,
definite dal testo originario del comma in esame, che passano rispettivamente
dal 6,65% al 3% e dal 26,7% al 30,35%. Dispone, inoltre, che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, la trattenuta a favore
del SSN a titolo di sconto sui medicinali pari al 3,65% (nella versione originaria
interamente a carico delle farmacie) è ripartita tra aziende farmaceutiche (1,83%)
e farmacisti (1,82%), con l’esclusione di talune tipologie di farmacie in
relazione a soglie di fatturato.
Si ricorda che la relazione
tecnica relativa al testo originario afferma che dalla norma derivano
risparmi quantificabili prudenzialmente in circa 400 milioni di euro su base
annua. La determinazione delle predette economie è ottenuta applicando la
percentuale di sconto del 3,65 per cento al livello di spesa farmaceutica
convenzionata pari a circa 11.700 milioni di euro, al netto di IVA;
In merito al comma 7, lettera b)
la relazione riferita al testo
originario precisa che l’attività di monitoraggio dell’appropriatezza
prescrittiva dei farmaci consente di realizzare margini di risparmio stimati in
almeno 600 milioni di euro annui,
conseguenti a minori spese potenziali attese su base annua.
La stima
delle economie si basa sui dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria con particolare riferimento ad alcune
categorie di farmaci (come le statine, sartani e inibitori della pompa
protonica) in riferimento ai quali il margine di risparmio conseguibile da una
migliore appropriatezza prescrittiva, precisa la relazione tecnica, è assai
cospicuo. Il sistema di monitoraggio è basato sulla costruzione di un benchmark costituito dal comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato, definito come
percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto,
ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali prescritti
appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.
Con riferimento al comma 9, come sostituito nel corso dell’esame
presso il Senato, la relazione
tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la rideterminazione dei
prezzi di rimborso dei farmaci equivalenti, deve essere tale da comportare un
effetto di risparmio non inferiore a 600
milioni di euro annui, che restano nelle disponibilità delle regioni.
I risparmi derivano, secondo la relazione tecnica, dal differenziale tra
il prezzo massimo di rimborso, rideterminato dall’AIFA sulla base del
monitoraggio dei prezzi praticati nell’Unione europea, e il prezzo praticato in
Italia, che risulta attualmente superiore, talvolta anche in misura rilevante,
a quello vigente in altri paesi europei.
In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9,
il comma 10, prevede, dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, la
riduzione del 12,5 per cento del prezzo dei medicinali equivalenti. Riguardo a
tale disposizione, di cui non vengono quantificati i relativi effetti
finanziari, la relazione tecnica
riferita al testo originario precisa che essa è finalizzata a
contrastare il fenomeno degli extrasconti.
La relazione tecnica riferita al testo
originario, in
merito alle altre norme (commi 8 e 11), alle quali, peraltro, non sono
associati effetti finanziari, precisa che:
·
non sono scontati prudenzialmente effetti economici positivi con
riferimento alla definizione delle linee guida per incrementare l’efficienza
delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e
distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente (comma 8);
·
l’incremento dell’attività dell’AIFA relativamente ai controlli sui
medicinali in commercio, con particolare riferimento alla qualità dei principi
attivi utilizzati, non determina effetti per la finanza pubblica (comma 11).
Inoltre, con riferimento al comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica riferita al
maxiemendamento precisa che l’avvio del confronto tecnico tra i
Ministeri della salute e dell’economia, l’AIFA e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative è finalizzato alla revisione dei criteri di
remunerazione dei farmacisti, tale da garantire la riduzione di spesa per il
SSN.
La relazione tecnica riferita al testo originario sintetizza
l’effetto del complesso delle norme in materia di controllo della spesa
farmaceutica, precisando con riferimento al livello di finanziamento del SSN,
che:
§
a decorrere dall’anno 2011, le economie di
600 milioni di euro di cui al comma 7 lettera a) concorrono alla manovra di
finanza pubblica, attraverso la riduzione del livello del finanziamento del SSN
per un importo corrispondente su base annua (comma 12);
§
per l’anno 2010, l’obiettivo
dell’individuazione delle risorse aggiuntive da assicurare alle regioni per un
importo pari a 550 milioni di euro è realizzato per 300 milioni di euro (quota
parte dei 600 milioni conseguibili nell’anno 2010) attraverso le misure di cui
al comma 7, lettera a). Per la restante parte, pari a 250 milioni di euro, la
copertura è assicurata dalle complessive economie del presente decreto.
Pertanto, per l’anno 2010, il livello di finanziamento del SSN è incrementato
di 250 milioni di euro (comma 5).
Gli effetti
finanziari sulle regioni sono sintetizzati dalla relazione tecnica riferita al testo originario nella
seguente tabella:
(milioni di euro)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera (art. 11, comma 7, lett. a)) |
(a) |
300 |
600 |
600 |
600 |
Riallocazione nella farmaceutica territoriale (art. 11, comma 7, lett. a)) |
(b) |
-300 |
-600 |
-600 |
-600 |
Fonti di copertura della maggiore spesa farmaceutica territoriale: |
|
|
|
|
|
1) riduzione dei margini
dei grossisti (art. 11, comma 6) |
(c) |
200 |
400 |
400 |
400 |
2) meccanismo pay back (ovvero azione delle altre
misure introdotte) |
(d) |
100 |
200 |
200 |
200 |
Effetto complessivo di risparmio per le regioni |
1=a+b+c+d |
300 |
600 |
600 |
600 |
Manovra/Variazione del livello di finanziamento del SSN (commi 5 e 12) |
2 |
250 |
-600 |
-600 |
-600 |
Effetto finanziario complessivo per le regioni |
3=1+2 |
550 |
0 |
0 |
0 |
(segno “-“ effetto finanziario negativo)
In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che le norme in esame
sono dirette, da un lato, ad assicurare l’incremento del finanziamento del SSN
per l’anno 2010, come determinato dalla legge finanziaria n. 191/2009 (per un
ammontare pari a 550 milioni di euro) e, dall’altro, a reperire risorse,
attraverso la riduzione del finanziamento del SSN pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal
2011, da destinare alla manovra di finanza pubblica attuata con il decreto
legge in esame.
Il minore impatto
sui saldi di finanza pubblica per il 2010 pari a 250 milioni di euro
(anziché 550 milioni di euro) per il
finanziamento del SSN e la neutralità degli effetti finanziari sul comparto
regioni conseguenti alla riduzione del finanziamento del SSN a decorrere dal
2011, sono assicurati dalle economie realizzabili dalle regioni in applicazione
delle norme di risparmio previste dai commi 6, 7 lettera b) e 9, nonché dal
meccanismo del pay back.
Con riferimento al comma 6, come modificato dal Senato, si segnala che
l’esclusione di talune tipologie di farmacie dall’applicazione della trattenuta
a titolo di sconto potrebbe rendere più difficile la realizzazione dei risparmi, pari a 200 milioni di euro nel 2010 e a 400
milioni di euro a decorrere dal 2011,
quantificati dalla relazione tecnica al testo originario, in riferimento
al complesso delle farmacie.
I risparmi
derivanti dalle misure contenute nei commi 7, lettera b) e 9, dovrebbero
assicurare, unitamente all’operare del meccanismo del pay back, risorse per 100
milioni nel 2010 e 200 milioni a decorrere dal 2011. In particolare, la
relazione tecnica stima che ciascuna delle norme sopra citate potrebbe
garantire risparmi per 600 milioni di euro annui che resterebbero nelle
disponibilità regionali.
Con
riferimento al meccanismo del pay back
si segnala che tale meccanismo di recupero scatta automaticamente solo nel caso
di sforamento, a livello nazionale, del tetto di spesa programmato per la farmaceutica territoriale (pari per il 2010
al 13,3 per cento del finanziamento ordinario del SSN). Inoltre, qualora lo
sforamento si verificasse solo in alcune regioni il maggior costo resterebbe a
carico delle stesse.
A fronte dell’incertezza
dell’entità dei risparmi conseguibili con il meccanismo del pay back, sarebbe
opportuno che il Governo fornisse gli elementi e i dati utili per una più
puntuale quantificazione degli effetti finanziari positivi da ascrivere al
monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva (comma 7, lettera b)) e alla
rideterminazione del prezzo per il rimborso dei farmaci equivalenti (comma 9).
Dovrebbero,
parimenti, essere quantificati gli effetti finanziari relativi al comma 10, che
è diretto ad assicurare transitoriamente una quota dei citati risparmi.
Con riferimento a tale ultimo comma, si ricorda che una analoga norma
era prevista dall’articolo 13, comma 1, decreto legge n. 39/2009[394], che prevedeva
l’applicazione dello sconto del 12 per cento sul prezzo dei medicinali
equivalenti. La relativa relazione tecnica stimava risparmi pari a 432 milioni
su base annua, rideterminati in 250 milioni di euro, in quanto lo sconto
operava solo negli ultimi 7 mesi del 2009[395].
Con riferimento,
infine, al comma 11, che assegna all’AIFA nuovi compiti in materia di controlli
di qualità sui farmaci, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo che
l’Agenzia sia in grado di espletare tali attività con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
Il 10 dicembre 2008 la Commissione
europea ha presentato la comunicazione (COM
(2008)666) “Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico”, che definisce,
tra l’altro, le linee di azione della Commissione per migliorare l’accesso al mercato, rendendo le
decisioni di prezzatura e rimborso più trasparenti.
In particolare la comunicazione sottolinea che il mercato dei farmaci nell'UE è caratterizzato da una forte frammentazione dovuta principalmente alla diversità dei sistemi nazionali di fissazione dei prezzi e di rimborso. Pur spettando agli Stati membri stabilire quali medicinali rimborsare anche in considerazione dei rispettivi vincoli di bilancio, la Commissione sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali hanno tuttavia una dimensione europea. In particolare la Commissione osserva che meccanismi di mercato più efficienti e, in particolare, una concorrenza basata sui prezzi per i medicinali non rimborsati darebbero più scelta ai pazienti a un costo più conveniente; gli Stati membri dovrebbero quindi eliminare i controlli dei prezzi sui fabbricanti, che impediscono la piena concorrenza dei medicinali autorizzati che non sono né acquistati né rimborsati dallo Stato.
Articolo 11, commi 13-14
(Norme sui benefici per i soggetti
danneggiati in ambito sanitario)
13. Il comma 2
dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni
si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli
effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse
definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa
l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al
comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 13 reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2, dell’articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante la disciplina in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e somministrazione di emoderivati (soggetti contagiati con infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati o da epatiti post-trasfusionali).
Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l’indennizzo previsto dall’articolo 1 della legge 210/1992 consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli articoli 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996) e trova il proprio fondamento nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti» in questo specifico settore (sentenza n. 476 del 2002).
L’indennizzo ex legge 210/1992 è composto da due parti:
- indennizzo consistente in un assegno, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (articolo 2, comma 1);
- somma corrispondente all’indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato di cui alla legge n. 324 del 1959 che va ad integrare l’indennizzo sopra descritto (articolo 2, comma 2).
La norma di interpretazione autentica recata dal comma 13 chiarisce che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
Il comma 14 stabilisce che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma, in forza di un titolo esecutivo.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento
precisa che l’indennità integrativa speciale prevista dall’articolo 2, comma 2,
della legge n. 210/1992, non è espressamente oggetto di rivalutazione a
differenza dell’indennizzo propriamente detto disciplinato dall’articolo 2,
comma 1, della medesima legge che, per
espressa previsione normativa, è rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato. Un primo orientamento giurisprudenziale[396] ha
riconosciuto la rivalutabilità anche sull’integrazione, con ciò comportando un
aggravio di spesa per il bilancio dello Stato con riferimento al contenzioso
sviluppatosi nei confronti del Ministero della salute.
La Corte di Cassazione[397] ha
successivamente modificato il proprio orientamento, statuendo che il primo
canone di interpretazione della norma è quello letterale e la citata legge
all’articolo 2 disciplina non l’indennizzo nella sua globalità, ma lo divide in
due parti (indennizzo propriamente detto e indennità integrativa), regolate in
due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto
per la prima parte.
La norma è diretta a recepire normativamente
l’ultimo orientamento giurisprudenziale, con evitando che insorgano maggiori
oneri a carico del bilancio statale.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare,
considerato che la norma è diretta ad evitare che insorgano contenzioni nei
confronti del Ministero della Salute, con conseguenti maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Articolo 11, comma 15
(Tessera sanitaria)
15. Nelle more
dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria
(TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria –
Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in
scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del
25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
Il comma 15, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina la fase transitoria dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS – CSN), ai sensi dell’articolo 50, comma 13, del decreto legge 269/2003[398]. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna delle TSN-CSN nell’ambito del processo di remissione delle TS in scadenza.
Ai sensi della previsione di cui all’articolo 50, comma 13, del citato decreto legge 269/2003, la definizione delle modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi viene demandata ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione). In tal senso il comma in esame regola transitoriamente la generazione e la progressiva consegna delle TS-CSN.
Si ricorda che la TS, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 269/2003, è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario nonché per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e di sorveglianza epidemiologica. La tessera sanitaria può essere utilizzata per le funzionalità che ne hanno determinato l'emissione: sostituisce il tesserino di codice fiscale; abilita all'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale ed è Tessera di assicurazione malattia (Team) ai fini del riconoscimento dell'assistenza sanitaria nei Paesi della Comunità europea. Il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della salute ed il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha definito le caratteristiche tecniche della TS[399].
Il comma in esame rimanda per le caratteristiche tecniche della TS-CSN all’allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell’ 11 marzo 2004.
Per far fronte ai nuovi oneri collegati ai costi legati alla generazione della TS-CSN e dei servizi informatici a questa collegati, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese in conto capitale |
0 |
20 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento
afferma che l’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2011 è destinata a far fronte alle maggiori costi legati
alla generazione della TS-CNS, tecnologicamente più evoluta della TS, e per
l’attivazione dei servizi informatici.
La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la modifica introdotta
è di natura meramente formale.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’onere è limitato
all’entità dello stanziamento, pari a 20 milioni di euro annui, si ravvisa
l’opportunità che il Governo fornisca gli elementi e i dati utili alla
quantificazione degli oneri, al fine di verificare la congruità delle risorse
destinate al finanziamento della generazione e dell’adeguamento dei sistemi
informativi delle Pubbliche Amministrazioni.
Si segnala, infatti,
che la Carta nazionale dei servizi, a differenza della Tessera sanitaria, è
dotata di un microprocessore contente i dati identificativi della persona, il
codice fiscale, il certificato di autenticazione che, in combinazione con il
PIN fornito dall’Ente emettitore, consente l’autenticazione in rete, e può
contenere anche il certificato di firma digitale. Inoltre, l’articolo 52, comma
9, della legge n. 289/2002 assegna alla TS-CNS
una importante finalità, quella di potenziare il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, il
contenimento della spesa sanitaria, nonché l’accelerazione
dell'informatizzazione del sistema sanitario.
Articolo 11, comma 16
(Trasmissione telematica delle
prescrizioni mediche)
16. Nelle more
dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis,
ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità
telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità
tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute
del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo
2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli
effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
Il comma 16, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca una norma transitoria ai fini dell’attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del SSN. Si prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti in materia, il Ministero dell'economia e delle finanze curi l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecnico operative di cui all’allegato 1 del D.M. 26 febbraio 2010[400]. L’invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
Il comma 5-bis dell’articolo 50 del D.L. 269/2003, introdotto dall'art. 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), concernente
il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e
delle certificazioni di malattia all'INPS, ha previsto tra l’altro, che con uno
o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, siano emanate le ulteriori disposizioni attuative.
Il DPCM 26 marzo 2008 ha pertanto definito le modalità di trasmissione al MEF - e all’INPS per quanto attiene alla certificazioni di malattia -, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), delle ricette prescritte dai medici sui modulari del SSN contenenti i dati sia delle prescrizioni farmaceutiche che quelli della specialistica ambulatoriale, dettando anche specifiche regole per assicurare la tutela della riservatezza. Successivamente il D.M. 26 febbraio 2010 ha definito le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC (Sistema di accoglienza centrale), ovvero l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia trasmessi in via telematica.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento
afferma che l’attuazione della norma in esame, che consentirà di favorire
l’avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle
ricette mediche, non dà luogo a costi aggiuntivi, in quanto si provvede con le
risorse già stanziate allo scopo dall’articolo 50, comma 12 del decreto legge
269/2003.
La
relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la modifica
introdotta è diretta a stabilire, nell’ambito del già previsto avvio della
diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche, il
principio secondo il quale l’invio telematico sostituisce a tutti gli effetti
la prescrizione medica in formato cartaceo. La relazione afferma, inoltre, che
dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma da parte del
Governo circa la congruità delle risorse stanziate dall’articolo 50, comma 12,
decreto legge n. 269/2003, pari a 50 milioni annui, per la completa
realizzazione e funzionamento a regime del sistema delle ricette digitali. Tale
chiarimento si rende necessario anche in considerazione del fatto che a valere
sulle medesime risorse sono finanziate non solo le altre misure previste dal
medesimo articolo 50, tra cui la generazione della Tessera sanitaria(per la
quale il comma 15 dell’articolo 11 in esame stanzia ulteriori 20 milioni di euro),
ma anche gli oneri derivanti dal potenziamento del sistema disposto dalla legge
finanziaria 2007.
Si ricorda, a tale
proposito, che la relazione tecnica all’articolo 1, comma 810 della legge n.
296/2006 (finanziaria 2007), che ha modificato l’articolo 50 del citato decreto
legge, precisava che le disponibilità esistenti pari a 50 milioni di euro annui
risultavano congrue e disponibili per fare fronte sia agli oneri per la
realizzazione a regime delle disposizioni vigenti prima degli interventi
previsti dalla medesima legge finanziaria (pari a circa 20 milioni di euro
annui) sia ai maggiori oneri derivanti dal potenziamento del sistema di ricetta
digitale e al contributo erogato ai medici convenzionati (pari quest’ultimo a
10 milioni di euro annui), previsti dalla citata legge finanziaria.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
In materia di prescrizioni elettroniche si segnala
che, nell’ambito del Programma comunitario per la competitività e l'innovazione
(PCI) 2007-2013, nel luglio 2008 la Commissione europea ha lanciato il progetto pilota Smart Open Services (SOS) per la durata di 36 mesi, a cui
partecipano 12 Stati membri (Austria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca,
Francia, Grecia, Italia, Paesi
Bassi, Spagna, Slovacchia, Svezia e Regno Unito), Il progetto mira a garantire
la compatibilità delle informazioni mediche in formato elettronico
indipendentemente dalla lingua o dalla tecnologia utilizzata, in modo da
permettere ai professionisti del settore sanitario di accedere elettronicamente,
nella loro lingua, ai dati di un paziente proveniente da un altro paese. Il
progetto intende inoltre consentire alle farmacie
il trattamento elettronico delle prescrizioni di farmaci effettuate in
altri Stati membri, in modo che
i pazienti che si spostano nell'UE possano ottenere i medicinali necessari.
L’iniziativa è stata valutata positivamente dal
Consiglio occupazione e affari sociali nelle conclusioni in materia di “Sicurezza ed efficienza dell'assistenza
sanitaria mediante la sanità elettronica”, adottate nel dicembre 2009. Il
Consiglio ha invitato gli Stati membri a impegnarsi politicamente e
strategicamente nella sanità elettronica quale uno dei principali strumenti per
rafforzare la qualità, l'accesso e la sicurezza dell'assistenza sanitaria, inserendo
la sanità elettronica nel contesto dei programmi di riforma dell'assistenza
sanitaria e prendendo in esame la creazione di specifici meccanismi finanziari
di incentivazione.
Il 16 marzo 2010 i ministri della sanità
dell’Unione europea hanno adottato una dichiarazione
istituzionale per promuovere l’applicazione della sanità in rete (e-health),
attraverso la realizzazione dei seguenti impegni entro i prossimi dieci anni:
un maggiore coordinamento politico tra i vari settori nei quali la sanità in
rete può procurare maggiori vantaggi per la salute dei cittadini; maggiori
sinergie sul piano nazionale ed europeo in materia di competitività, di ricerca
e di sviluppo; completa integrazione della sanità in rete in tutte le politiche
europee; azioni a livello UE per garantire la qualità tecnica e la sicurezza
giuridica nella gestione dei dati.
Nella comunicazione
“Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245), presentata il 19 maggio dalla
Commissione europea e che rientra nell’ambito delle iniziative FARO di “Europa
2020”, si afferma che la diffusione delle
tecnologie connesse alla sanità online
(eHealth)
in Europa può migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e
favorire l'autonomia delle persone, anche nei luoghi isolati.
Articolo 12, commi 1-6
(Decorrenza dei trattamenti
pensionistici)
1. I soggetti che a
decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di
vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le
lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a
carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;
c) per
il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai
soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1o
gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,
con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a
carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;
c) per
il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3,
del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime
decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso
di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di
totalizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011 ».
4. Le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi
nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo
di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età
anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di
limite di età-
5. Le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011, di cui
al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro
il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a
decorrere dal 1o gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di
10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
L’articolo 12 reca disposizioni in materia previdenziale.
In particolare, i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. finestre).
Più specificamente:
§ si modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario (comma 1) e per quello di anzianità (comma 2);
§ si armonizzano le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi al nuovo regime introdotto in precedenza (comma 3);
§ si prevedono alcune deroghe dalla nuova disciplina (commi 4-6).
I commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità[401], che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:
§ per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento (comma 1, lettera a), per il pensionamento di vecchiaia e comma 2, lettera a), per il pensionamento di anzianità);
§ per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (comma 1, lettera b), per il pensionamento di vecchiaia e comma 2, lettera b), per il pensionamento di anzianità).
Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno (lettere c) dei commi 1 e 2).
Il comma 3 - novellando interamente l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42[402] - modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (cioè, dal meccanismo in base al quale ogni gestione corrisponde all'iscritto la quota di pensione di propria competenza, in relazione all'anzianità contributiva ivi maturata)[403].
Il richiamato
articolo 5 dispone in materia di pagamento dell’onere dei trattamenti,
stabilendo il principio che quest’ultimo è a carico delle singole gestioni,
ciascuna in relazione alla propria quota (comma 1), e che il pagamento degli
importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, tramite apposite
convenzioni (comma 2).
In particolare, il
comma 3 stabiliva che i trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione decorressero dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di
pensione ai superstiti la pensione, invece, poteva decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Il nuovo testo del richiamato comma 3 equipara, per i termini di decorrenza,
i trattamenti derivanti da
totalizzazione a quelli liquidati
dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi (per le pensioni
relative a questi ultimi, i precedenti commi 1 e 2 prevedono, come detto in
precedenza, un termine dilatorio di 18 mesi, e non più dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione).
Allo stesso tempo, il nuovo testo conferma il principio di decorrenza
della pensione ai superstiti (anche se derivante da totalizzazione) dal mese
successivo a quello di decesso del dante causa e specifica che il trattamento
di inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione in regime di totalizzazione. Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che le disposizioni
richiamate trovano applicazione nei
confronti dei soggetti che maturano i
requisiti di accesso al pensionamento, in seguito all’utilizzo della
totalizzazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti al provvedimento in esame in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei confronti dei lavoratori:
§ che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (lettera a));
§ per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Il comma 5 prevede l’applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:
§ dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (a7c2 L. 223/1991) (lettera a);
§ dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b));
§ dei lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (lettera c)).
Il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, come specificato nel corso dell’esame al Senato, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l’INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo relativo al
testo originario ascrive alla
norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori
spese correnti |
0 |
360 |
1.200 |
1.200 |
0 |
360 |
2.600 |
3.500 |
0 |
360. |
2.600 |
3.500 |
La
relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma è
diretta ad unificare il regime delle decorrenze per il pensionamento di
vecchiaia ordinario (comma 1) e per il pensionamento anticipato (comma 2),
prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento trascorsi dodici mesi o
diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, rispettivamente, per i
lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi o parasubordinati. La
disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 2011. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale della scuola.
Più in particolare, nella valutazione delle
economie di spesa, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto dei
seguenti parametri e valutazioni:
a) pensionamento di vecchiaia ordinario
- stima della spesa su base annua per una
leva di pensionamento di vecchiaia del settore privato[404]: per i lavoratori
dipendenti, circa 1.200/1.300 milioni di euro nel 2011, crescente a circa
1.400 milioni di euro nel 2012 (rispettivamente, con riferimento a circa
120.000/130.000 soggetti e circa 140.000 soggetti, di cui circa il 5/10 per
cento manifestano la propensione oltre i requisiti minimi); circa 700 milioni
di euro per i lavoratori autonomi (con riferimento a circa 90.000
soggetti, sostanzialmente una volta maturati i requisiti minimi);
- stima della leva annua per il settore
pubblico, pari a 6.000 soggetti, con un importo medio di pensione di circa
20.000 euro, per un posticipo medio di 12 mesi.
A tale
riguardo, la relazione tecnica precisa che la disposizione ha un impatto
limitato sul settore pubblico in quanto è escluso il settore della scuola e ed
è significativa la propensione, in particolare per gli uomini, ad accedere al
pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive elevate (superiori ai 35
anni), avendo quindi già maturato i requisiti di accesso al pensionamento e,
pertanto, non più soggetti a meccanismi di finestre[405]. Inoltre, nella valutazione delle economie relative
al settore pubblico, anche in termini di minori liquidazioni di indennità di
buonuscita e/o indennità di premio servizio, il limitato impatto delle
disposizioni in esame è stato valutato in coerenza con le interazioni con le
altre misure contenute nel provvedimento in esame;
- la valutazione degli effetti relativi al
primo anno tiene conto degli effetti delle finestre previste per il periodo
2008-2011 dalla legge n. 247/2007.
b) pensionamento
anticipato
L’effetto della disposizione è più
limitato rispetto al pensionamento di vecchiaia ordinaria, in quanto si passa
da un posticipo medio della decorrenza di 9 mesi per i lavoratori dipendenti e
di 15 mesi per i lavoratori autonomi ad un posticipo medio della decorrenza di
12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi
(quindi, con un aumento medio di 3 mesi per tutte le categorie di lavoratori).
Più in particolare, nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri
e valutazioni:
- nel settore privato, 90.000
dipendenti in media all’anno (80.000 che maturano i requisiti nel 2011,
crescenti per chi matura i requisiti successivamente), con un trattamento medio
annuo pari a circa 26.000 euro; 50.000 lavoratori autonomi in media all’anno
(circa 40.000 per chi matura i requisiti nel 2011, crescenti per chi matura
successivamente), con un trattamento medio annuo di circa 17.500 euro[406].
La
relazione tecnica precisa che, per i lavoratori dipendenti, si è anche tenuto
conto dei casi di specificità relativi alla prima e alla seconda “finestra” in
vigore prima del decreto in esame. In particolare, con riferimento ai lavoratori
che maturano i requisiti nel 2011, l’effetto finanziario di manifesta
sostanzialmente nel 2012, atteso che già tali soggetti avrebbero conseguito
comunque il pensionamento nel 2012[407];
- con riferimento al 2011, è stato calcolato
anche l’effetto di economie su parte dei soggetti che maturano 40 anni di
anzianità contributiva nel 2011 per il passaggio dal regime di 4 finestre a
quello previsto dalle disposizioni in esame[408];
- nel settore pubblico, le economie sono
limitate, tenuto conto della completa esclusione del settore della scuola,
degli effetti di interazione con altre misure recate dal provvedimento in esame
e della circostanza che, rispetto al settore privato, vi è una maggiore
propensione, soprattutto per gli uomini, ad accedere al pensionamento con
requisiti superiori a quelli minimi. In ogni caso, la relazione tecnica valuta
prudenzialmente il coinvolgimento di circa 18.000 soggetti (soprattutto nel
comparto degli enti locali e, in parte residuale, nel comparto dei ministeri),
con un importo medio annuo di circa 30.000 euro.
Anche
in questo caso, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto dell’effetto
dell’interazione delle altre misure recate dal provvedimento per la stima degli
effetti in termini di minori liquidazioni di indennità di buonuscita e/o
indennità di premio di servizio.
c) deroghe
La riduzione delle economie recata dalla
deroga prevista nei limiti di 10.000 unità (soggetti in mobilità, in mobilità
lunga e percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
di settore) è stata calcolata sulla base di un importo medio annuo di 20.000
euro.
Le altre deroghe previste dalle
disposizioni ( lavoratori in preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché
lavoratori raggiungono il limite di età richiesto per lo svolgimento della
specifica attività lavorativa) sono sostanzialmente riassorbite dalla
circostanza che la nuova normativa si applica con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti minimi dal 2011, nonché dalla prudenzialità adottata nelle
valutazioni[409].
In termini di previsione decennale,
la relazione tecnica sottolinea che le economie recate dalle disposizioni
risultano confermate, da un lato, dalla tendenza alla crescita delle dimensioni
delle leve di vecchiaia ordinaria (anche come effetto indotto dell’incremento
dei requisiti per il pensionamento anticipato) e, dall’altro, dallo
stratificarsi dei maggiori importi medi riconosciuti per effetto della maggiore
anzianità contributiva maturata.
Con riferimento agli effetti di medio-lungo
periodo, l’Allegato n. 2 alla relazione tecnica precisa che le disposizioni in
esame recano una riduzione di circa 0,2 punti percentuali dell’incidenza della
spesa pensionistica in rapporto al PIL dal 2013 fino a oltre il 2030, per poi
attestarsi a 0,1 punti percentuali fino al 2040. Tali valutazioni sono state
effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo
scenario nazionale base elaborato coerentemente al quadro macroeconomico della
RUEF 2010 che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’ISTAT – scenario
centrale.
La
relazione tecnica relativa al maxiemendamento presentato al Senato ai
commi 1 e 3 precisa che da queste non derivano effetti finanziari. Infatti,
tali modifiche, di carattere tecnico, sono finalizzate ad esplicitare il campo
di azione del comma 1 in materia di decorrenze (tenuto conto anche del
coordinamento con la disposizione di cui al successivo comma 4, lettera b), e a precisare che l’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 3 si riferisce a coloro che maturano i
requisiti di accesso al pensionamento a seguito di totalizzazione a decorrere
dal 1° gennaio 2011.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la metodologia e i parametri
adottati relazione tecnica appaiono coerenti con le relazioni tecniche relative
a norme di analogo tenore. Appare opportuno, tuttavia, acquisire maggiori
informazione per quanto attiene gli effetti nel 2011, con particolare
riferimento all’incidenza sul pensionamento di vecchiaia ordinaria del
meccanismo temporaneo delle finestre, previste fino al 2011 dalla legge n.
247/2007. Con riferimento a tale incidenza, infatti, la relazione tecnica si
limita ad affermare che se ne è tenuto conto per la quantificazione degli
effetti della nuova disciplina. In merito alla differenza di effetti, a
decorrere dal 2012, tra saldo netto, da un lato, e fabbisogno ed indebitamento
netto, dall’altro, il Governo ha precisato che. tale differenza deve essere
ricondotta alla circostanza che il miglioramento dei saldi di bilancio degli
enti previdenziali si traduce solo in parte in una riduzione dei trasferimenti
dal bilancio dello Stato a tali enti[410].
In ordine
alla limitazione a 10.000 lavoratori del diritto all’accesso al pensionamento
secondo le regole previgenti, appare necessario acquisire dal Governo
informazioni sulla quantificazione di tale limite che, verosimilmente, dovrebbe
essere prossimo al numero di soggetti che, effettivamente, si trovano nelle
condizioni indicate dal comma 5 (lavoratori in mobilità, mobilità lunga e
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di
settore, che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere
dal 1° gennaio 2011).
Articolo 12, commi 7-9
(Rateizzazione dei trattamenti di fine
servizio)
7. A titolo di concorso al
consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica
della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita,
dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra
indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata
spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal
caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo
importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a
60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima
scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero
del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del
terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi
dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni
derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro
la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande
di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il
30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto
della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere
derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
I commi da 7 a 9 dell’articolo 12 intervengono in materia di Trattamenti di Fine Servizio dei dipendenti pubblici, disponendone, in particolare, la loro corresponsione in forma rateale (comma 7).
Inoltre, si conferma la disciplina inerente la determinazione delle scadenze utili per il riconoscimento delle prestazioni (comma 8), e si dispone la non applicazione della rateizzazione della corresponsione dei trattamenti per i collocamenti a riposo avvenuti il 30 novembre 2010 (comma 9).
I Trattamenti di Fine
Servizio
Nel settore
pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal
servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all’emanazione del
DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di
Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l’indennità
premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di
buonuscita ai dipendenti statali.
I Trattamenti
di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della
prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento
che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si
aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.
Indennità
premio di fine servizio
Spetta, all’atto del
collocamento a riposo, ai dipendenti degli enti locali, del S.S.N. e degli altri
enti iscritti alla ex gestione INADEL (Istituto Nazionale per i Dipendenti
degli Enti Locali), assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2000.
L’indennità consiste
in una somma in denaro erogata “una tantum” e ne hanno diritto gli iscritti
che:
-
abbiano risolto,
per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha
pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso
un Ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un
altro Ente sempre iscritto all’INPDAP);
-
abbiano almeno un
anno di iscrizione all’INPDAP.
Durante il periodo
di iscrizione, le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare
all’INPDAP un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della
prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico e il restante 2,5% a carico del
lavoratore.
La prestazione è
pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di
servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell’indennità
integrativa speciale (cioè l’indennità di contingenza).
Nei casi di
reiscrizione, l'indennità viene riliquidata limitatamente al nuovo servizio
prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.
L’indennità si
prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è
soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile
nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi. Attualmente
non è consentita, a differenza di quanto previsto per il TFR, la corresponsione
di anticipazioni sulla prestazione.
Indennità di
buonuscita
Spetta, all’atto del
collocamento a riposo, ai dipendenti statali e gli altri iscritti alla ex gestione
ENPAS (Ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali), assunti con
contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.
L’indennità
consiste, come nel caso dell’indennità premio di fine servizio, in una somma in
denaro erogata “una tantum” alla quale hanno diritto gli iscritti in possesso
degli identici requisiti di iscrizione all’INPDAP individuati in precedenza.
Durante il periodo
di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare
all’INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della
prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del
lavoratore.
L’indennità di
buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento
retributivo, dell’indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della
tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi
con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di
servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite
disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore
a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).
Gli iscritti,
inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita,
la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili,
riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a
carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.
Come l’’indennità premio
di fine servizio, l’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di 5 anni
dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è
cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari
e di 1/5 negli altri casi. Anche in questo caso non è consentita, a differenza
di quanto previsto per il TFR, la corresponsione di anticipazioni sulla
prestazione.
La seguente tabella
riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR
Prestazione |
Calcolo |
Contr. lavoratore |
Contr. Datore di lavoro |
Indennità di buonuscita (Stato) |
1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili(*) |
2,50% |
7,10% |
Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc) |
1/15 dell’80% ultima retribuzione annua compresa IIS |
2,50% |
3,60% |
TFR |
Somma degli 6,91% accantonamenti annui, pari al 6,91% della
retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito
dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo |
== |
6,91% |
(*) Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto
Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’IIS cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare.
Il comma 7 dispone che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge finanziaria per il 2010 (L. 196/2009), il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio venga erogata:
§ in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro (lettera a));
§ in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo (lettera b));
§ in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo (lettera c)).
Ai sensi del comma 8, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.
Si ricorda, che ai
sensi dell’articolo 3 del D.L. 79/1997, le prestazioni sono liquidate
d'ufficio, all'atto della cessazione dell'iscritto. I termini entro i quali
l’INPDAP è obbligato a corrispondere i Trattamenti di fine servizio (Indennità
premio di fine servizio e Indennità di buonuscita), identici per i due
Istituti, presentano delle differenze in ordine alle cause di cessazione del
rapporto di lavoro. In particolare, i Trattamenti devono essere corrisposti
entro:
-
105 giorni dalla
data di cessazione per limiti d’età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
-
270 giorni dalla
data di cessazione per destituzione dall’impiego, dimissioni e altre cause di
decadenza.
Se la liquidazione
viene effettuata oltre i termini di legge l’Istituto è obbligato a pagare gli
interessi di mora.
In altri termini, la
documentazione utile ai fini della corresponsione delle indennità, nelle
ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio, per
collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio, prevista da norme e da contratti di categoria, per decesso e per infermità
deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto all'INPDAP,
che deve provvedere alla liquidazione della prestazione nei successivi tre
mesi.
In tutti gli altri
casi, il pagamento è rinviato di ulteriori 6 mesi, trascorsi i quali sono dovuti,
appunto, in via automatica gli interessi legali.
Infine, la nuova disciplina non si applica (comma 9):
§ in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
§ alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate (il testo originario, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevedeva anche le domande accolte) prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Si specifica, riguardo a questa seconda ipotesi di eccezione, che l'accoglimento e la presa d’atto, come specificato nel corso dell’esame al Senato, della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.
Le modifiche apportate nel corso dell’esame
al Senato al comma in esame generano
un onere, pari a 10 milioni di euro per il 2011, alla copertura del quale
si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10 , comma 5, del D.L.
282/2004, convertito dalla L. 307/2004.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo relativo al testo
originario ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Minori spese correnti |
0 |
400 |
240 |
0 |
0 |
400 |
240 |
0 |
0 |
400 |
240 |
0 |
La relazione
tecnica al testo originario, con riferimento alle norme che dispongono
il versamento in tre rate annuali dell’indennità di buonuscita a seconda che
l’importo da liquidare sia pari o inferiore a 90.000 euro (in un’unica rata),
compreso tra 90.000 euro e 150.000 (in due rate annuali) ovvero maggiore di
150.000 euro (in tre rate annuali), espone i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro, con segno
– effetti negativi, con il segno + effetti positivi)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese |
0 |
680 |
240 |
0 |
Maggiori spese effetto
incentivo |
-100 |
-280 |
0 |
0 |
Effetto netto |
-100 |
400 |
240 |
0 |
In particolare, la relazione tecnica precisa che la quantificazione
degli effetti finanziari è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri e
valutazioni:
- la disposizione produce effetti positivi dal
2011, dal momento che l’esclusione dei soggetti che accedono al pensionamento
entro il 30 novembre 2010 per raggiungimento dei limiti di età nonché dei
soggetti la cui domanda di pensionamento è stata presentata ed accolta alla
data di entrata in vigore del decreto in esame (a condizione che la cessazione
dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010) costituisce, di fatto,
un’esenzione dalla nuova disciplina;
- prudenzialmente, si è tenuto conto di un
effetto incentivante all’accesso al pensionamento nel 2010 per circa 2.900
soggetti con requisiti superiori ai requisiti minimi richiesti, non previsti
negli andamenti tendenziali. In riferimento a tali soggetti, tenuto conto dei
tempi di liquidazione e di accesso al pensionamento, la relazione tecnica stima
una maggiore erogazione di trattamenti di fine servizio (con un importo medio
di circa 130.000 euro, tenuto conto della tipologia di tali soggetti) per 800
soggetti nel 2010 e per 2.100 soggetti nel 2011 (oltre agli oneri relativi all’anticipo,
rispetto agli andamenti tendenziali, in termini di ratei pensionistici);
- l’esclusione di altre cause di cessazione
nel 2010, che non siano dovute al raggiungimento dei limiti di età, ha
consentito di evitare un incremento delle domande di pensionamento nella
seconda parte del 2010 per un effetto “annuncio” della disposizione, con
conseguenti maggiori oneri pensionistici e per trattamenti di fine servizio non
scontati negli andamenti tendenziali;
- le disposizioni sono volte al contenimento
della spesa nel breve periodo, dal momento che, a regime, non risultano
sostanzialmente variati i profili tendenziali definiti sulla base della
legislazione previgente;
- i soggetti interessati annualmente sono
stimati in circa 12.000 unità (di cui, 1.700 con importo di buonuscita medio di
circa 92.500 euro; 900 con importo medio di circa 97.500 euro; 7.500 con
importo medio di circa 150.000 euro; 1.300 con un importo medio di circa
250.000 euro e circa 500 soggetti con un importo medio di circa 450/500.000 euro);
- nella quantificazione si è tenuto conto
degli effetti fiscali indotti[411];
- si è tenuto conto anche della interazione di
economie sulle prestazioni in esame per effetto delle altre disposizioni recate
dal decreto in esame, nonché di una riduzione prudenziale per tenere conto di
eventuali soggetti (in numero limitato, stante la tipologia dei lavoratori
interessati) che possano comunque avere presentato domanda entro la data di
entrata in vigore del decreto stesso.
Il prospetto
riepilogativo relativo al maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla modifica al comma 9, che
riduce la platea degli interessati alla rateizzazione della buonuscita
provvedendo alla copertura mediante la riduzione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica, i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
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10 |
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10 |
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10 |
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Minori spese correnti |
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10 |
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10 |
|
|
|
10 |
|
|
Come risulta dalla
precedente tabella, le modifiche introdotte dal Senato alle norme in
esame hanno un effetto netto sui saldi di finanza pubblica.
La relazione
tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, in relazione
alla modifica introdotta al comma 9, precisa che la disposizione è diretta a
salvaguardare dalla nuova disciplina le domande di cessazione presentate prima
del 31 maggio 2010, a prescindere dalla circostanza che siano accolte o meno.
Ciò comporta una aumento dei soggetti non interessati alla rateizzazione della
liquidazione, con conseguente riduzione delle economie quantificate rispetto al
testo originario in 10 milioni di euro nel 2011.
Tale quantificazione si basa sull’ipotesi che l’ampliamento
dell’esenzione dalla nuova disciplina comporti un incremento di circa 2-5 per
cento dei soggetti già considerati incentivati ad anticipare dalla cessazione
dal servizio dalla relazione tecnica al testo originario, tendo conto anche dei
tempi amministrativi di liquidazione.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che essa, sulla base dei parametri e
delle ipotesi utilizzati, risulta corretta.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, dalla quale deriva un ampliamento dei soggetti esenti dalla nuova disciplina di riconoscimento delle liquidazioni di fine rapporto, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia.
Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno acquisire dal Governo un prospetto riepilogativo delle disponibilità del suddetto Fondo anche alla luce degli incrementi e degli utilizzi previsti dal presente provvedimento.
Articolo 12, comma 10
(Applicazione regime TFR ai dipendenti
pubblici)
10. Con effetto sulle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo
dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle
predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con
applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
Il comma 10 applica, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità equipollenti (cfr. al riguardo la scheda relativa all’articolo 12, commi 7-9) relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano optato per il TFR stesso).
Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) del
settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di
retribuzione differita e si determina accantonando per ciascun anno
di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari
all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La
retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. comprende tutte le voci
retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è rivalutato annualmente, su base
composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e
dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT
rispetto all'anno precedente.
Il prestatore di
lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al
70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari o all’acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli.
La L. 335/1995, di
riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di
fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine
rapporto.
Prima della riforma
del sistema pensionistico attuata dalla L. 335/1995, i trattamenti di fine
servizio riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni avevano
natura previdenziale (con eccezione dei dipendenti del parastato, per i quali
operava un sistema simile a quello privatistico), consistendo in una
prestazione - determinata su parametri costituiti dalla base contributiva e dal
periodo di servizio computabile - a cui concorrevano, in misura diversa, i
dipendenti, con contributi trattenuti mensilmente dallo stipendio, e le singole
amministrazioni di appartenenza.
In particolare, la
base contributiva era costituita dall'80% dello stipendio annuo lordo (compresa
la tredicesima mensilità nonché - nella misura del 60% per i dipendenti statali
- l'indennità di contingenza). L'aliquota contributiva non risultava identica
nelle varie gestioni; in quella relativa ai dipendenti dello Stato, la misura
era pari al 9,60%, ripartita tra lavoratore (2,50%) e datore di lavoro (7,10%);
quote differenti vigevano nella gestione per i dipendenti degli enti locali, ove
il contributo era del 6,10%, di cui 3,60% a carico dell'ente ed il 2,50% a
carico del dipendente. L'importo dell'indennità si determinava moltiplicando
per il numero degli anni di servizio computabili il dodicesimo (il quindicesimo
nella gestione relativa ai dipendenti degli enti locali) della base
contributiva dell'ultimo stipendio (proiettato su scala annua).
L'articolo 2, comma
5, della L. 335/1995, ha disposto, per i soggetti assunti dal 1° gennaio 1996
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'applicazione della normativa
sul trattamento di fine rapporto relativo ai lavoratori privati. Il comma 6 del
medesimo articolo 2 ha inoltre demandato alla contrattazione collettiva
nazionale dei comparti pubblici la definizione - entro il 30 novembre 1995 -
delle norme attuative, ai fini delle conseguenti modificazioni della struttura
contributiva e retributiva del personale.
Il successivo comma
7 ha altresì previsto che i contratti collettivi nazionali (sempre dei comparti
pubblici) definiscano le modalità di applicazione della nuova disciplina ai
lavoratori pubblici già in servizio alla data del 31 dicembre 1995. Le misure
previste dai citati commi 6 e 7 sono state recepite con il D.P.C.M. 20 dicembre
1999 (Gazz. Uff. 15 maggio 2000, n. 111), recante disposizioni in materia di
trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti. In sostanza, dall'omologazione tra settore pubblico e privato è
derivata, per i dipendenti pubblici, un calcolo non più basato sull'ultima retribuzione,
ma sull'entità degli accantonamenti annuali.
Con il DPCM 20 dicembre 1999,
sono stati
assoggettati al regime del T.F.R. i dipendenti pubblici assunti con contratto a
tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 ed il personale a tempo
indeterminato assunto con decorrenza dal 1° gennaio 2001, nonché quelli che
avevano già esercitato l’opzione per il passaggio al T.FR. ai sensi
dell’articolo 59, comma 56, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla
manovra finanziaria per il 1998).
Tale disciplina è obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che
abbiano risolto il rapporto di lavoro e che dopo il 30/5/2000 siano stati
riassunti presso una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e
secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Resta invece assoggettato al regime dei trattamenti di fine servizio il
personale che alla data di entrata in vigore del citato DPCM prestava servizio
a tempo indeterminato e che, successivamente a tale data, transiti da uno ad
altro Ente pubblico per trasferimento, mobilità – volontaria od obbligatoria –
distacco e comando, nonché il personale che risolva il proprio rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e venga di nuovo assunto senza soluzione di
continuità sempre con contratto a tempo indeterminato presso un’altra pubblica
Amministrazione.
Il T.F.R. viene accantonato figurativamente e viene liquidato
dall’INPDAP alla cessazione dal servizio del lavoratore.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
0 |
0 |
1 |
7 |
0 |
0 |
1 |
7 |
0 |
0 |
1 |
7 |
La relazione
tecnica al testo originario, con riferimento alla norma che dispone
l’estensione del regime di computo dei trattamenti di fine servizio secondo
quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell’aliquota del 6,91 per cento, anche ai lavoratori dipendenti da pubbliche
amministrazioni per i quali tale regime non è ancora applicato, con effetto
sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, reca
elementi di chiarificazione che giustificano il limitato livello di economie.
In particolare, la relazione tecnica precisa che gli istituti del TFR e
quello dell’indennità di buonuscita (dipendenti statali) e dell’indennità di
premio servizio (dipendenti degli enti locali) differiscono sostanzialmente:
- per la base retributiva, sensibilmente più
elevata nel caso del TFR.
In
particolare, la retribuzione di riferimento per l’indennità di buonuscita è
pari all’80 per cento dello stipendio ed al 48 per cento dell’indennità
integrativa speciale (rapportati a 12) mentre quella per l’indennità di premio
servizio è pari all’80 per cento della somma dello stipendio e dell’indennità
integrativa speciale (rapportati a 15). Invece, per il TFR la retribuzione di
riferimento è pari al 100 per cento di stipendio e di indennità integrativa
speciale (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione);
- per le modalità di calcolo.
Infatti,
per il calcolo della buonuscita e dell’indennità premio servizio si utilizza la
retribuzione dell’ultimo anno, laddove per il TFR si prevede il calcolo della
prestazione secondo uno schema a capitalizzazione, sulla base del quale ogni
anno viene accantonato il 6,91 per cento della retribuzione complessiva
(insieme delle competenze fisse e continuative);
- per il beneficio della rivalutazione del TFR.
In particolare,
l’accantonamento del TFR è annualmente rivalutato sulla base di un tasso di
capitalizzazione pari a 1,5 per cento + 0,75 dell’indice di variazione dei
prezzi al consumo.
Sulla base di tali premesse e considerando che per i lavoratori
neoassunti dal 2001 è già previsto il passaggio obbligatorio al TFR, la
relazione tecnica precisa che l’estensione pro-rata, esclusivamente ai fini del
calcolo, del regime del TFR anche ai lavoratori in essere con riferimento alle
anzianità contributive maturate dal 2011 comporta, nel breve-medio periodo,
effetti di limitata economia per la finanza pubblica.
Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale,
per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e
retributivi (contenuti, anche per effetto delle complessive disposizioni recate
dal decreto-legge in esame) per i primi anni risulta in buona parte
compensativo l’effetto di ampliamento della base retributiva di riferimento e
di rivalutazione del TFR. Solo successivamente (dopo 6-7 anni in media), si
verifica una graduale riduzione dei trattamenti complessivi, per effetto
dell’accesso al pensionamento di soggetti che svilupperebbero parte
significativa della loro carriera nel nuovo regime. Le economie, pertanto, dapprima
poco significative, si svilupperanno fino ad arrivare, appunto dopo 6-7 anni,
ad importi dell’ordine di alcune decine di milioni di euro nel momento in cui
il calcolo secondo le modalità del TFR riguarderà un numero consistente di
annualità di servizio, di cui una parte corrisponderà a livelli retributivi che
potranno essere significativamente inferiori rispetto a quello dell’ultimo anno
di retribuzione. Successivamente, tali economie si annullerebbero per il
progressivo peso dei neoassunti dal 2001, per i quali già vige il regime del
TFR.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti i dati relativi alla platea
dei soggetti interessati dalla disposizione ed i parametri di retribuzione
posti alla base della quantificazione delle economie previste.
Articolo 12, comma 11
(Interpretazione autentica articolo 1, comma
208, legge 662/1996)
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il comma 11 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208, della L. 662/1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), inerente gli obblighi previdenziali dei soggetti esercitanti contemporaneamente diverse attività autonome.
Il richiamato
articolo 1, comma 208, ha disciplinato l'ipotesi in cui i soggetti sottoposti
all'obbligo di iscrizione all’INPS esercitino contemporaneamente diverse
attività autonome, anche in un'unica impresa, le quali rientrino in diverse
forme pensionistiche obbligatorie. In questo caso, l'INPS decide a quale
gestione debba iscriversi il soggetto sulla base dell'attività prevalente.
Contro tale decisione, l'interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni
dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'INPS,
che delibera in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle
rispettive gestioni pensionistiche interessate.
Il comma in esame specifica che le attività
autonome cui si fa riferimento per l’assoggettamento previdenziale all’attività prevalente sono quelle esercitate
in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti,
i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS.
Restano esplicitamente esclusi dall’applicazione dell’articolo 1, comma 208, della L. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica al testo originario precisa che la disposizione in esame è
volta a fornire l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208, della
legge n. 662/1996, in base alla quale, in conformità con la prassi
amministrativa finora seguita in materia dall’INPS, lo svolgimento abituale di
attività autonoma in ambito commerciale comporta l’obbligo di assicurazione
previdenziale presso la gestione commercianti dell’INPS. Tale obbligo non è
incompatibile con quello recato dall’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, che prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge
attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in tale caso,
l’imposizione previdenziale riguarda redditi di natura diversa.
Di conseguenza, la norma è finalizzata ad evitare che, a causa del
contenzioso in tale materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza
pubblica, in termini di minori entrate contributive e di restituzione di
contributi (valutati dall’INPS, sulla base di dati amministrativi, in circa 1,7
miliardi di euro nel primo anno e 80 milioni di euro annui negli anni
successivi), non previsti degli andamenti tendenziali a normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 12
dell’articolo 12 è stato soppresso
durante l’esame del provvedimento al Senato.
Esso recava
l’interpretazione autentica delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma
90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che
autorizzano i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte del
novembre 1994, destinatari di provvedimenti di agevolazione in tema di
versamento di tributi, contributi e premi, a definire in via automatica la
propria posizione; nel dettaglio, le norme soppresse precisavano che i predetti
benefici si applicavano esclusivamente ai versamenti tributari ed ai connessi
adempimenti, senza rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di
contribuzione dovuta.
Si osserva che
l’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
78/2010 mantiene ferma la validità degli
atti e dei provvedimenti adottati, nonché fa salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici nel frattempo sorti
sulla base del comma soppresso.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo al
maxiemendamento presentato al Senato[412] ascrive alla soppressione del comma in esame i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di
euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
5 |
20 |
|
|
5 |
20 |
|
|
5 |
20 |
|
|
La
relazione tecnica al maxiemendamento, con riferimento alla disposizione
soppressa dal Senato, precisa che l’interpretazione autentica in esame è volta
a chiarire, in conformità con la prassi costantemente seguita dall’INPS, che i
benefici concessi alle vittime dell’alluvione in Piemonte del 1994
dall’articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003 e dall’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n.
300/2006[413] sono
esclusivamente di natura fiscale e non anche contributiva. Tale interpretazione
è finalizzata quindi ad evitare che, in conseguenza del contenzioso generatosi
in materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza pubblica (in termini
di minori entrate contributive e di restituzione di contributi) non previsti
negli andamenti tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, la soppressione
della disposizione comporta l’insorgenza di futuri oneri derivanti dalla
soccombenza nell’ulteriore contenzioso in materia che, sulla base dei dati
pervenuti dagli istituti previdenziali, possono essere stimati in 5 milioni di
euro nel 2010 e 20 milioni di euro nel 2011. A tali maggiori oneri si fa fronte
con le maggiori entrate derivanti dal successivo articolo 38, commi 13-bis e seguenti (assicurazioni).
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies
(Elevamento requisiti trattamenti
pensionistici)
12-bis. In
attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto
delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative
procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a
decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma
di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti
anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito
anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere
aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter,
con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La
mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità
erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire
dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno
dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla
media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso
comma 12-bis:
a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della
predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di
riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel
caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di
mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più
prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento
all'unità;
b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati
al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di
frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti
dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la
disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto
alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al
fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma
12-bis, con decorrenza 1o gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT
rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente
in Italia.
12-quater. In base
agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter
e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai
regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è
applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per
l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di età.
12-quinquies. Ogni
qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter
comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per
le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito
anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del
presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995.
I commi da 12-bis a 12-quinquies, introdotti al Senato, dispongono l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita.
Il comma 12-bis, introdotto al Senato, da’
attuazione alla disciplina sull’adeguamento
dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di
vita, di cui all’articolo 22-ter,
comma 2, del decreto-legge n.78/2009.
L’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n.78 del 2009 ha disposto un intervento
di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati,
stabilendo che, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, i requisiti anagrafici
per l’accesso al sistema pensionistico debbano essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e
convalidato dall’EUROSTAT, con
riferimento ai 5 anni precedenti.
L’attuazione della
relativa normativa tecnica è stata
demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della L. 400/1988, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il
richiamato incremento riferito ai 5
anni antecedenti non può superare i 3
mesi.
In particolare, si prevede, in attuazione del richiamato
articolo 22-ter del D.L. n.78 del
2009, l’aggiornamento con cadenza
triennale dei requisiti anagrafici (e dei valori di somma di età anagrafica
e di anzianità contributiva) per l’accesso ai trattamenti pensionistici[414] (compreso
l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995), al fine
di adeguarli agli incrementi della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2015. L’aggiornamento,
effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter, è disposto mediante decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi almeno 12
mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata
emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.
Merita
segnalare, in proposito, che, sebbene la procedura di aggiornamento dei
requisiti prevista dai commi da 12-bis a 12-quinquies sia stabilita “in
attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del D.L. 78/2009”, sostanzialmente
essa appare sostituire tale disposizione (senza, peraltro, disporne
l’abrogazione).
Il comma 12-ter, prevede l’obbligo per l'ISTAT, a decorrere dal 2013, di rendere
disponibile, entro il 30 giugno di
ciascun anno, il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età
corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente
in Italia.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con i decreti a cadenza triennale in
precedenza richiamati, si dispone:
§ l’aggiornamento dei requisiti di età in
precedenza indicati, incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della
predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di
riferimento. In sede di prima
applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi; allo stesso tempo, l’aggiornamento
non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. Specifiche
procedure sono previste per il calcolo dell’aggiornamento nei casi di periodi
temporali frazionati (lettera a));
§
l’incremento
dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati
al precedente comma 12-bis, in misura
pari al valore dell'aggiornamento,
rapportato all’anno, dei requisiti di età. Anche in questo caso, specifiche
procedure sono previste per il calcolo dell’aggiornamento nei casi di periodi
temporali frazionati (lettera b));
Restano in ogni caso fermi i requisiti di anzianità
contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici[415],
nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, così come modificata dai precedenti commi 1 e 2.
Infine, al fine di uniformare la periodicità temporale
dell'adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a
quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della L.
335/1995, concernente la rideterminazione triennale dei coefficienti di
trasformazione sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, il secondo
adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al
comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2019. A tal fine, l'ISTAT rende disponibile, entro il 30 giugno 2017, il dato relativo alla variazione nel
triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
Il comma 12-quater estende l’applicazione
dell’adeguamento dei requisiti anagrafici, con gli stessi criteri di
adeguamento indicati in precedenza e nell'ambito del decreto direttoriale di
cui al comma 12-bis, ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e
23, della L. 335/1995[416],
nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in
esame, requisiti diversi da quelli vigenti nell'A.G.O., ivi compresi i
lavoratori impiegati presso miniere, cave e torbiere, ed il personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco, , nonché
dei rispettivi dirigenti.
Si
segnala, a fini di coordinamento legislativo, che, per quanto attiene al Corpo
dei vigili del fuoco, la L. 27 dicembre 1941, n. 1570, cui fa riferimento il
testo, è stata abrogata dall’articolo 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139,
concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In ogni caso, l'adeguamento di cui al presente comma non
opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della
specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.
Il comma 12-quinquies prevede l’adattamento dei coefficienti di trasformazione anche per le età corrispondenti a
valori del requisito anagrafico superiori a 65, nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della L. 335/1995 (vedi supra), nel caso in cui l'adeguamento
triennale dei requisiti anagrafici comporti - in riferimento al requisito
anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni
- l'incremento del requisito stesso in modo tale da superare di una o più unità
il predetto valore di 65, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione.
In ogni caso, la rideterminazione aggiornata dei coefficienti
di trasformazione adattati sulla base della procedura indicata in precedenza
opera anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni.
Il sistema di
calcolo contributivo del trattamento pensionistico, introdotto dalla L.
335/1995, differisce notevolmente dal sistema retributivo: la prestazione
pensionistica, infatti, non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla
contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua
vita lavorativa. L'importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il
montante contributivo individuale per il coefficiente
di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della
pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).
I coefficienti di
trasformazione sono i coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo
contributivo per la trasformazione del montante contributivo (cioè, il capitale
che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro attivo) in
rendita. Tali indici variano in base all’età anagrafica al momento del
pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla
pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato
nell’1,5%. Introdotti dall’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, tali coefficienti sono stati
rideterminati con effetto 1° gennaio 2010.
L'accesso ai
trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla
maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore
del coefficiente di trasformazione è legato all’età posseduta, aumentando al
crescere della stessa. Più specificamente, si considera il limite inferiore di
57 anni (età inferiore) per arrivare ad un valore massimo del coefficiente in
corrispondenza dei 65 anni (età superiore). In sostanza, quindi, un’età
pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo allegato al testo del
maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica per il periodo 2010-2013. Con riferimento agli anni
successivi, il prospetto ascrive effetti di riduzione della spesa corrente pari
a 40 milioni di euro nel 2015 e 380 milioni di euro nel 2016 sui saldi di
fabbisogno ed indebitamento netto.
La relazione
tecnica al maxiemendamento presentato al Senato quantifica i
seguenti effetti di risparmio:
(milioni di euro)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
380 |
800 |
850 |
900 |
1.600 |
In particolare, la relazione tecnica precisa che per la valutazione
degli effetti di minore spesa si è tenuto conto:
- del regime delle decorrenze,
come anche modificato dai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo in esame;
- degli incrementi della
speranza di vita calcolati adottando lo scenario demografico ISTAT centrale.
Sulla base di tale scenario, l’incremento dei requisiti dal 1°
gennaio 2015 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l’incremento della
speranza di vita registrato nel triennio precedente, risultante superiore (4
mesi)[417]; per i successivi
adeguamenti triennali dal 2019, la stima è pari a 4 mesi fino al 2030, con
successivi adeguamenti inferiori, e attorno ai 3 mesi fino al 2050. Ciò
comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3,5 anni. In
ogni caso, come specificato dalla norma in esame, gli adeguamenti
effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’Istat a consuntivo;
- un numero di soggetti che
maturano ogni anno i requisiti nel periodo 2016-2020, oggetto di valutazione
nella proiezione decennale 2010-2020, di circa 250/270.000 in media.
Con riferimento agli effetti di medio-lungo periodo, la norma in
esame produce una riduzione della spesa pensionistica in rapporto al PIL di
circa 0,1 punti percentuali attorno al 2020, che cresce fino a 0,3 punti
percentuali al 2030, che si mantiene fino al 2040, per poi decrescere a 0,1
punti percentuali al 2045. Successivamente si evidenzia un effetto
sostanzialmente nullo.
La relazione tecnica precisa che tali valutazioni sono state effettuate
mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario
nazionale base che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’ISTAT –
scenario centrale ed elaborato coerentemente con il quadro macroeconomico della
RUEF 2010.
La relazione tecnica, infine, dà conto dell’effetto complessivo delle
norme in esame e di quelle recate dal testo originario del decreto-legge in
esame. In particolare, l’effetto combinato di tali norme comporta una riduzione
dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL di circa 0,2 punti
percentuali nel 2015, crescente fino a 0,5 punti percentuali nel 2030, che
scende attorno a 0,4 punti percentuali al 2040 circa, per poi decrescere a 0,1
punti percentuali al 2045; successivamente si evidenziano un effetto
sostanzialmente nullo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Documenti
all’esame delle istituzioni dell’UE
La
Commissione europea ha presentato il 7 luglio 2010 il libro verde “Verso sistemi
pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa” (COM(2010)365), con
il quale analizza lo stato e le prospettive dei sistemi pensionistici europei e
avvia un processo di consultazione che
durerà 4 mesi (sino al 15 novembre 2010).
Garantire
a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un
reddito di pensione adeguato e sostenibile è uno degli obiettivi prioritari
dell'Unione europea.
La
Commissione ribadisce che è compito degli Stati membri erogare le prestazioni
previdenziali e non intende mettere in discussione le prerogative degli Stati
né il ruolo delle parti sociali né suggerire che esista un modello "ideale" di sistema
pensionistico.
La
Commissione considera, però, che alcuni settori specifici rientrino tra le
competenze dell'Unione europea e rileva che gli stessi Stati membri riconoscono
che un intervento di livello europeo può essere efficace e può presentare un
valore aggiunto.
Alcuni
temi comuni richiedono, infatti, un coordinamento degli interventi a livello
europeo: è il caso del funzionamento del
mercato interno, degli obblighi imposti dal patto di stabilità e di crescita, o della coerenza delle riforme
delle pensioni con la strategia
"Europa 2020".
Affinché
l'Unione europea possa sostenere adeguatamente gli sforzi di riforma nazionali,
il quadro di coordinamento deve basarsi su un approccio integrato che rifletta
la complessità crescente dei sistemi pensionistici e tenga conto degli aspetti
economici, sociali e finanziari coinvolti.
La
Commissione ritiene che l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi
pensionistici debbano essere esaminati congiuntamente. Per quanto riguarda
l’adeguatezza dei sistemi pensionistici la Commissione, in particolare, ritiene
che occorre promuovere la possibilità per i cittadini di lavorare più a lungo e favorire
l'accesso a regimi di pensione complementare. Per la sostenibilità dei sistemi pensionistici sono
importanti riforme che stimolino
l'offerta di lavoro e accrescano i
tassi d'occupazione, in particolare dei lavoratori anziani.
La
Commissione ritiene, inoltre, che si debba raggiungere un equilibrio sostenibile tra la
durata della vita professionale e la durata
della pensione, evitando che la durata della pensione continui ad aumentare
rispetto alla durata della vita attiva. Una
soluzione potrebbe essere quella di adeguare automaticamente l'età pensionabile
all'aumento della speranza di vita.
La
Commissione propone, inoltre, di avviare un dibattito sulle modalità con le
quali promuovere:
§ la
mobilità delle pensioni in Europa;
§ la
sicurezza e la trasparenza dei sistemi pensionistici;
§ una
adeguata informazione ai cittadini sul funzionamento sui regimi e prodotti
pensionistici.
Articolo 12, comma 12-sexies
(Innalzamento età pensionabile pubbliche
dipendenti)
12-sexies. All'articolo
22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dal 1o
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1o
gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.
Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che
prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici
di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai
fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché
quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data,
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto”»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le economie
derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non
autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui
nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro
nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro
nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
Il comma 12-sexies modifica i commi 1 e 3
dell’articolo 22-ter del D.L.
78/2009, relativi all’età pensionabile
delle dipendenti pubbliche.
L’articolo 22-ter, commi 1 e 3 , del D.L. n. 78 del 2009 ha recato
disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte
alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti[418].
In particolare, il comma 1 ha aggiunto un periodo
all’articolo 2, comma 21, della L. 335/1995, in base al quale i requisiti
anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego, individuato
dallo stesso comma 21 nonché dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, sono incrementati
di un anno, a decorrere dal 2010. Lo stesso periodo ha disposto altresì un
ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un
ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni.
In sostanza, l’età
pensionabile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia per le
lavoratrici si incrementerebbe secondo quanto evidenziato nella seguente tabella.
Anno |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
Età |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
La norma, inoltre,
ha salvaguardato la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico nonché delle disposizioni relative a specifici ordinamenti che
richiedono requisiti anagrafici più elevati, nonché delle disposizioni inerenti
le armonizzazioni del regime previdenziale generale del personale militare,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del
personale non contrattualizzato del pubblico impiego, il quale, ai sensi
dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[419], prevede l’innalzamento del limite di età per la
cessazione dal servizio per il personale richiamato a 60 anni.
Infine, è stata
disposta una clausola di salvaguardia per le lavoratrici che abbiano maturato i
requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente
entro il 31 dicembre 2009 ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia
secondo la richiamata normativa, potendo altresì chiedere all’ente di
appartenenza apposita certificazione.
Il comma 3 ha previsto che le economie
derivanti dalle disposizioni esaminate confluiscano nel Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2[420], per porre in essere interventi finalizzati a
politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non
autosufficienza.
A tal fine, la
dotazione del Fondo richiamato è stata incrementata di 120 milioni di euro per
il 2010 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2011.
In particolare, la lettera a) modifica il
richiamato comma 1 dell’articolo 22-ter.
Rispetto al testo vigente si prevede che:
§ il
raggiungimento del requisito anagrafico
dei 65 anni ai fini del
riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012 – quindi con un incremento
anagrafico pari a quattro anni - in
luogo del sistema di incrementi progressivi che prevede il raggiungimento, a
regime, dei 65 anni a decorrere dal 2018;
§
la clausola
di salvaguardia operi per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti
anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data:
La successiva lettera
b) modifica il comma 3
dell’articolo 22-ter, disponendo che
le economie derivanti dalle disposizioni in esame confluiscano Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell’economia reale non solo per porre in essere
interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare
attenzione alla non autosufficienza, ma anche
all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle
lavoratrici.
La stessa lettera, inoltre, modifica l’incremento della dotazione del richiamato Fondo, prevedendo, in luogo dei 242 milioni di euro a decorrere dal 2011, 252 milioni di euro nel 2012, 392 milioni di euro nel 2013, 492 milioni di euro nel 2014, 592 milioni di euro nel 2015, 542 milioni di euro nel 2016, 442 milioni di euro nel 2017, 342 milioni di euro nel 2018, 292 milioni di euro nel 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo al maxiemendamento
presentato al Senato ascrive
alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica nel periodo
2010-2013:
(milioni di
euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aumento età pensionabile |
|
|
|
|
|
|
10 |
150 |
|
|
10 |
150 |
riduzione trasferimenti
all’INPDAP |
|
|
10 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
maggiori spese c/capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
riassegnazione Fondo
strategico per il Paese |
|
|
10 |
150 |
|
|
10 |
150 |
|
|
10 |
150 |
Con riferimento agli anni successivi, il prospetto riepilogativo
ascrive alla norma effetti di minore spesa corrente pari a 250 milioni di euro
nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015 e 300 milioni di euro nel 2016 sui tre
saldi, cui corrispondono effetti di eguale ammontare di maggiore spesa in conto
capitale per la riassegnazione dei risparmi al Fondo strategico per il Paese.
La relazione
tecnica al maxiemendamento presentato al Senato quantifica i
seguenti effetti di risparmio connessi all’accelerazione nell’aumento dell’età
anagrafica per l’accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni:
(milioni di euro)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
0 |
10 |
150 |
250 |
350 |
300 |
200 |
100 |
50 |
0 |
Tuttavia, dal momento che la disposizione prevede, altresì, che le
economie in esame confluiscano nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia
reale, le cui dotazioni sono incrementate per i corrispondenti importi,
l’effetto netto complessivo delle disposizioni in esame è nullo.
Con riferimento alla quantificazione degli effetti di risparmio sulla
spesa pensionistica, la relazione tecnica precisa che il calcolo degli effetti
tiene conto della circostanza che, di fatto, per buona parte della base
assicurativa interessata, rispetto a quanto già previsto e scontato,
l’ulteriore accelerazione interessa esclusivamente le lavoratrici per le quali
non rileva la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con i
requisiti contributivi minimi di 35/36 anni e i requisiti anagrafici via via
previsti (dal 2013, 62/61 anni). Risultano, pertanto, interessate le donne con
anzianità contributiva relativamente bassa (inferiore a 33/34 anni) ed,
ovviamente, non per cinque anni ma per periodi più limitati, stante
l’innalzamento già previsto a normativa vigente.
Tenendo anche conto che continuano ad accedere al pensionamento secondo
quanto previsto dalla normativa previgente le lavoratrici che abbiano maturato
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età ed anzianità già previsti, la
relazione tecnica stima complessivamente interessate alle disposizioni in esame
circa 20/25.000 lavoratrici, con un minor numero di pensioni liquidate nei vari
anni contenuto nel 2012 (circa 300/400 soggetti), pari a circa 5.000/5.500
l’anno nel biennio 2013-2014, 4.000 l’anno nel biennio 2015-2016, poi
gradualmente decrescente negli anni successivi.
La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari sono
quantificati sulla base dei parametri e delle metodologie di calcolo già
indicati nella relazione tecnica alla disposizione originaria (articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2009)[421], tenuto anche
conto delle interazioni con altre disposizioni contenute nel provvedimento in
esame.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire la quantificazione
disaggregata degli effetti recati dalla disposizione in esame al pari di quanto
esplicitato dalla richiamata relazione tecnica alla norma di cui all’articolo
22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009.
In proposito, si ricorda che tale relazione tecnica forniva un quadro
degli effetti finanziari, distinto con riferimento ai risparmi relativi ai
trattamenti pensionistici, all’effetto buonuscita e, agli effetti di segno
opposto, riguardante la riduzione dei risparmi per effetto della disciplina del
turn over nel pubblico impiego.
Procedure
di contenzioso
Il
3 giugno del 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura
di infrazione n. 2005/2114), ai sensi dell’art. 260 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione, annunciando l’eventualità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea richiedendo la
comminazione di una sanzione economica
nei confronti dell’Italia per non essersi adeguata alla sentenza della
Corte
del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) ed
insistendo affinché l'età pensionabile di vecchiaia dei dipendenti statali
italiani dovesse essere parificata senza distinzione tra uomini e donne a partire dal 2012 e non dal 2018 come
prevede la normativa italiana attuale.
Il 1° febbraio 2007 la Commissione europea, in seguito
ad una procedura di infrazione avviata nel 2005, aveva presentato ricorso (causa C-46/07) alla Corte di
giustizia delle Comunità europee ritenendo che l’Italia, mantenendo una
normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere
la pensione di vecchiaia a età diverse
a seconda che siano uomini o donne, è venuta meno agli obblighi di cui
all’articolo 141 del Trattato CE (ora art. 157 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona).
In particolare, la Commissione ha ritenuto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP
(Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica) costituisca un regime
professionale discriminatorio contrario all’articolo 141 CE (ora art. 157
del TFUE), dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli
uomini 65 anni e per le donne 60.
La Corte di giustizia UE con la sentenza nella
causa C-46/07 del 13 novembre 2008 ha invitato
all'Italia a rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova procedura
di infrazione e una nuova condanna "in automatico", accompagnata
questa volta da una sanzione economica.
Nel giugno del
2009, la Commissione europea ha aperto una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per non essersi conformata alle
disposizioni della sentenza della Corte di giustizia.
L’Italia ha successivamente
notificato l’adozione di nuove norme che avrebbero portato, al termine di un periodo di transizione la cui
conclusione era prevista per il 2018,
a un’età pensionabile identica, 65 anni, per tutti i dipendenti pubblici.
Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies
(Disposizioni in materia di ricongiunzione)
12-septies. A decorrere
dal 1o luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo
comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da
porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati
dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse
modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima
decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo
di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le
domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1o luglio
2010.
12-novies. A
decorrere dal 1o luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al
comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa
dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28
della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione
dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per
il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente
al 1o luglio 2010.
12-decies. All'articolo
4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con
decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come
successivamente adeguati in base alla normativa vigente».
12-undecies. Sono
abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322,
l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma
4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
I commi da 12-septies a 12-undecies intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29, al fine di armonizzare le norme previste in materia nei diversi regimi pensionistici.
L’istituto della ricongiunzione dei contributi pensionistici
La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione
maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di
ottenere un'unica pensione, generalmente di importo più elevato di quello che
risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni, calcolata su
tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori
dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi
in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.
La legge ha razionalizzato e generalizzato il criterio della
ricongiunzione, ponendo in taluni casi l’onere del trasferimento a carico del
lavoratore.
Con la riunificazione dei periodi l’interessato può:
-
far confluire nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria tutti i periodi di assicurazione e chiedere la pensione in tale
assicurazione. L’operazione in questo caso è totalmente gratuita;
-
unificare i diversi periodi dell’Ente
previdenziale in cui l’interessato è iscritto al momento della domanda di
ricongiunzione. In questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo
oneroso;
-
far confluire i periodi in un terzo Ente, dove
l’interessato è stato iscritto in passato. In questo caso, il lavoratore deve
possedere, nell’Ente cui vuol fare confluire i periodi, almeno 8 anni di contribuzione.
Anche in questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo oneroso.
La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola
volta. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere,
successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno
5 di lavoro effettivo, altrimenti va chiesta al momento del pensionamento e
solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente
ricongiunzione.
La ricongiunzione presso l’INPS è gratuita nel caso di ricongiunzione
da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da
lavoro autonomo. Presso un’altra Cassa o Istituto previdenziale è a carico
dell’interessato.
La L. 5 marzo 1990,
n. 45, ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative
esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite
presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Destinatari della
legge, fra gli altri, sono:
-
dipendenti,
pubblici o privati, nonché lavoratori autonomi che siano stati iscritti ad una
Cassa professionale;
-
liberi
professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per
lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi;
-
liberi
professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse Casse
professionali;
-
liberi
professionisti che godano già dell'erogazione di una pensione;
-
superstiti entro
2 anni dal decesso dell'iscritto.
La ricongiunzione
può avvenire sia presso l'Ente dove l'interessato è assicurato come lavoratore
dipendente o autonomo oppure presso la Cassa professionale, sempre dove
l'interessato è iscritto all'atto della domanda.
L'operazione è sempre
a titolo oneroso. Il costo si basa sull'aumento di pensione che il soggetto
ricava dalla ricongiunzione, tenendo conto di fattori quali l'età della
persona, il sesso (le donne pagano un importo maggiore perché vanno in pensione
prima), il reddito professionale e l'anzianità contributiva raggiunta.
In base all'art. 10,
comma 1, lett. e), del D.P.R. 917/1986, gli importi versati dall'iscritto ai
fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi sono fiscalmente deducibili.
Con la sentenza
della Corte costituzionale n. 61/1999, è stato stabilito che la riduzione del
50% prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi dalla L. 29/1979 non può
essere estesa ai professionisti a causa della diversità delle regole che
disciplinano i rispettivi fondi.
La legge 5 non
prevede, infine, (artt. 1 e 2) una norma che tuteli il lavoratore che in
nessuno dei fondi dove ha versato raggiunge i requisiti minimi per la pensione.
In questo caso, se la ricongiunzione è particolarmente costosa, deve scattare
il meccanismo della totalizzazione (cfr.
scheda su comma 3 dell’articolo 12), in modo, che sommando i diversi periodi di
contribuzione, il soggetto possa comunque maturare il diritto alla prestazione,
fermo restando che ogni Ente erogherà la sua quota di pensione in base ai
versamenti ricevuti. Lo stesso sistema, detto del "pro-rata", viene
già utilizzato per le pensioni maturate con i contributi esteri e per quelle
dei lavoratori autonomi con versamenti di lavoro dipendente.
Il comma 12-septies dispone, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[422].
In base ai richiamati terzo, quarto e quinto dell’articolo 2 della legge 29/1979, viene posta a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
L’articolo 2, commi
da 3 a 5, del D.Lgs. 184/1997 reca disposizioni in materia di riscatto dei
corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato
con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione
temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l’applicazione
di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché
particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai
quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il
calcolo dell’onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si
applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il
riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
L'ordinamento
pensionistico italiano è strutturato in un regime previdenziale generale,
costituito dall'Assicurazione Generale
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), gestita
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che copre la maggior
parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ed in altre forme
pensionistiche, anche esse obbligatorie per legge, che fanno capo ad enti
diversi oppure sono - in qualche caso - confluite nell'INPS, dando vita a
gestioni speciali.
Le gestioni
sostitutive, anche esse obbligatorie per legge, si sostituiscono appunto al
regime generale e sono state costituite al fine di garantire un miglior
trattamento pensionistico per determinate categorie professionali.
Istituite per legge,
in genere con la denominazione di "fondi", esse sono dotate di
personalità giuridica propria e comunque di autonomia patrimoniale rispetto
all'INPS.
Alcuni fondi
sostitutivi sono però gestiti (pur sostituendo, in quanto tali, l'A.G.O.)
direttamente dall'INPS.
Si tratta dei fondi
relativi al seguente personale:
-
Fondo personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (L. 13 luglio 1965, n. 859;
D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 per l'armonizzazione all'A.G.O.);
-
Fondo per il
personale già addetto alla gestione delle imposte di consumo (R.D. 30 aprile
1936, n. 1138);
-
Fondo per il
personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
-
Fondo Dazieri;
-
Fondo speciale ad esaurimento per gli spedizionieri
doganali (soppresso dal 1° gennaio 1998).
Tra gli enti gestori
di fondi sostitutivi si ricordano inoltre :
-
l'ENPALS (D.Lgs.
C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708), a tutela dei lavoratori dello spettacolo e,
successivamente, anche degli sportivi professionisti;
-
gli enti gestori
di forme di previdenza per i liberi professionisti, alcuni istituiti con
provvedimenti legislativi ad hoc e
privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, e del D.Lgs. 103/1996.
Le gestioni
previdenziali esclusive traggono origine dalla volontà legislativa di sottrarre
all’obbligo dell’iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a
causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello
speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente.
La previdenza dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche è attualmente gestita dall'Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica
(INPDAP), istituito con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.
Le gestioni
pensionistiche esonerative rappresentavano anche esse forme previdenziali
alternative al regime generale: l'esonero determinava un distacco temporaneo e
provvisorio dall'A.G.O., potendo i fondi-pensione esonerati trasformarsi in un
secondo momento (come per molti è avvenuto) in fondi integrativi della pensione
di base, previo trasferimento dei propri assicurati nel regime obbligatorio
gestito dall'INPS. Tali gestioni, presenti soprattutto nel settore creditizio, avevano natura privata e si ponevano in
alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS. Analogamente a
quanto già operato nei confronti delle gestioni esclusive dei c.d. Banchi
meridionali (Napoli e Sicilia), il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 ha soppresso
tali fondi, trasferendoli nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria,
costituendo allo scopo una gestione speciale presso il FPLD dell'INPS.
I successivi commi 12-octies e 12-nonies intervengono sulla disciplina di specifici fondi previdenziali, armonizzando le modalità di ricongiunzione alle disposizioni in esame, intendendo soprattutto rendere di generale applicazione il criterio della riserva matematica.
In particolare, il comma 12-octies prevede
l’applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima
decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Contestualmente, viene abrogato l'articolo 3, comma 14,
del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562[423], che già
prevede tale trasferimento nel caso in cui il dipendente cessi dal prestare
servizio o passi nella categoria dirigenti, o non possa o non voglia avvalersi di
specifiche facoltà previste dalla normativa. Continuano, in ogni caso, a
trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione,
a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione
assicurativa dal Fondo di previdenza per
il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (comma 12-nonies). Contestualmente viene abrogato
l'articolo 28 della L. 4 dicembre 1956, n. 1450[424]. L'applicazione
del richiamato articolo 28 è comunque salvaguardata
nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si
siano verificate in epoca antecedente al
1° luglio 2010.
In relazione all’applicazione del criterio della riserva matematica, il comma 12-decies, intervenendo sulle disposizioni di cui all’articolo 4,comma 1 (rectius: primo comma) della L. 7 luglio 1980, n. 299[425], modifica i parametri di calcolo previsti per determinate categorie di dipendenti pubblici, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi.
Per tali lavoratori
si applicano, per la determinazione della riserva
matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della stessa L. 29, i
coefficienti contenuti nelle specifiche tabelle contenenti le tariffe per il
calcolo della medesima riserva, di cui all'articolo 13 della L. 12 agosto 1962,
n. 1338, approvati con D.M. 27 gennaio 1964.
Sulla base di quanto disposto dal comma 12-decies, i coefficienti da prendere in considerazione, in luogo di quelli approvati con il richiamato D.M. 27 gennaio 1964 sono quelli adeguati in base alla normativa vigente.
Infine, il comma 12-undecies, per fini di coordinamento della normativa, provvede ad abrogare alcune norme, e precisamente:
§ la L. 2 aprile 1958, n. 322, che reca disposizioni in materia di ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza;
§ l'articolo 40 della L. 22 novembre 1962, n. 1646, recante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze).
Tale articolo disciplina la costituzione della
posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, prevista dalla L. 322/1958, per il personale
dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli
iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per
i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento;
§ l'articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulla costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti vivili e militari dello Stato;
§
l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma
3, della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata), che prevedono, rispettivamente, la
costituzione della posizione assicurativa per i carabinieri ausiliari di leva e
per i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata che cessino dal
servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato
precisa che le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza
pubblica in quanto sono volte ad armonizzare e razionalizzare la materia delle
ricongiunzioni, prevedendo che alle diverse categorie di lavoratori si applichi
una normativa analoga a quella applicata nel sistema generale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 12, comma 12-duodecies
(Previdenza complementare per i
dipendenti pubblici)
12-duodecies. Le
risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione
collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
Il comma 12-duodecies prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 74 comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), limitatamente allo stanziamento per il 2010, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 74 ha dettato
disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari
per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici,
agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche,
quali datori di lavoro (commi 1 e 2), sia su quello dei contributi dovuti dai
dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime
privatistico in materia di TFR (comma 3).
In particolare, il
comma 1 ha definito il quadro delle risorse destinate alla copertura degli
oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse (la cui
concreta utilizzazione appare peraltro condizionata alla destinazione delle
corrispondenti risorse da parte dei lavoratori, sulla base delle intese
contrattuali) sono costituite:
-
dalle somme (200
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma
18, della legge n. 448/1998;
-
da ulteriori 100
miliardi annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
-
Per gli anni
successivi al 2003 si provvederà con la tabella C della legge finanziaria.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo riferito al testo del
maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento
presentato al Senato precisa che la disposizione non determina
effetti negativi per la finanza pubblica.
Essa, prorogando al 2010 quanto già previsto per gli anni precedenti, è
finalizzata a garantire l’avvio della previdenza complementare per i dipendenti
pubblici, stabilendo che – nell’ambito delle risorse stanziate per il 2010 per
il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei
dipendenti delle amministrazioni statali – possano essere utilizzate anche le
somme necessarie per la costituzione e l’avvio dei fondi pensione dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel
presupposto, sul quale è necessaria una conferma da parte del Governo, che lo
stanziamento in esame presenti le necessarie disponibilità per il 2010,
considerando gli impieghi già previsti a normativa vigente.
Si segnala che, per la finalità del finanziamento della contribuzione a
carico del datore di lavoro e delle spese di avvio dei fondi di previdenza
complementare nel settore delle pubbliche amministrazioni (articolo 74, comma
1, della legge n. 388/2000), risultano stanziati nella Tabella C della legge
finanziaria 2010 (n. 191/2009) – capitolo 2156 (Ministero dell’economia e delle
finanze) 92,225 milioni di euro nel 2010 e 92,214 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011 e 2012.
Articolo 12, comma 12-terdecies
(Finanziamento istituti di patronato)
12-terdecies. Per
ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli
istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui.
I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme
effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal
citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di
euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti
derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del
predetto aumento contributivo nella misura prevista.
Il comma 12-terdecies dispone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di 30 milioni di euro annui.
Per il finanziamento
di tali Istituti, l’articolo 13, comma 1, della L. 30 marzo 2001, n. 152[426], ha disposto il prelevamento di un’aliquota pari allo
0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP,
dall'INAIL e dall'IPSEMA.
I risparmi derivanti da tale riduzione sono destinati a compensare i mancati o ridotti aumenti delle aliquote contributive previste dall’articolo 1, comma 10 della L. 24 dicembre 2007, n. 247[427].
Tale comma 10 (fatta
salva la previsione di cui al successivo comma 11[428]) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un
innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive
di finanziamento relative:
-
all'assicurazione
generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a
carico dei medesimi lavoratori;
-
alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali
dell’INPS;
-
alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L.
335/1995 .
E’ stato inoltre
previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive
per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura
corrispondente alle aliquote di finanziamento.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese correnti |
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maggiori trasferimenti
enti di previdenza |
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30 |
30 |
30 |
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Minori spese correnti |
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riduzione stanziamento
patronati |
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30 |
30 |
30 |
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30 |
30 |
30 |
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30 |
30 |
30 |
Minori entrate contributive |
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disapplicazione aumento
aliquote contributive |
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30 |
30 |
30 |
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30 |
30 |
30 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
presentato al Senato precisa che la disposizione non determina
effetti negativi per la finanza pubblica.
Infatti, i risparmi
derivanti dalla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero del lavoro, destinati al finanziamento dei patronati (a fronte
delle maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, dal
momento che non viene ridotto il prelievo contributivo previsto dalla normativa
vigente[429]) concorrono alla
compensazione degli effetti derivanti dalla non applicazione dell’aumento
contributivo di 0,09 punti percentuali per il 2011 dell’aliquota contributiva
pensionistica, previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 247/2007.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Si segnala che i risparmi derivanti dalla disposizione in esame
concorrono in parte alla compensazione del mancato gettito derivante dalla non
applicazione dell’aumento di 0,09 punti percentuali per il 2011 dell’aliquota
contributiva pensionistica, previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n.
247/2007, quantificato dalla relativa relazione tecnica in 393 milioni di euro.
Articolo 13
(Casellario dell'assistenza e norme sulle
prestazioni collegate al reddito)
1. È
istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale.
2. Il
Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e
delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali
dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che
forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri
archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle
risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli
enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente
in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati
secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo».
5.
L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6.
All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 8 sono soppresse le parole «il 1o luglio di ciascun anno ed ha
valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno
dell'anno successivo»;
b) al comma 8 è aggiunto il
seguente periodo:
«Per
le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso
anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i
seguenti:
«10-bis.
Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito,
di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni
in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si
procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso
dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe
dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto
essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il
suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso.
L’articolo
13 reca disposizioni concernenti l’istituzione del Casellario dell’Assistenza (commi
1-5) e le prestazioni previdenziali collegate
al reddito (comma 6).
Il comma 1
istituisce, presso l'INPS, il Casellario
dell'Assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della
gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Tale anagrafe è condivisa
tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici locali, le
organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (comma 2).
Tali organismi hanno l’obbligo di fornire i dati e
le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la
realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete
dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. In ogni caso, la
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
Si segnala,
in proposito, che il riferimento alle sole amministrazioni centrali dello Stato
potrebbe determinare un'esclusione degli uffici periferici dei Ministeri.
Ai sensi del successivo comma 3, i richiamati organismi hanno l'obbligo di trasmettere in
via telematica al Casellario i dati relativi alle posizioni assistenziali
risultanti nei propri archivi e banche dati, secondo criteri e modalità di
trasmissione stabilite dall’INPS.
La definizione delle modalità di attuazione del
Casellario dell'assistenza è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze (comma 4).
Si segnala,
al riguardo, che il testo non prevede un termine entro il quale il richiamato
decreto debba essere emanato.
L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti relativi all'istituzione e alla gestione del
Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 5).
Il comma 6
reca modifiche all’articolo 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, in
particolare modificando il comma 8 e introducendo un nuovo comma 10-bis.
I commi da 8 a 13
del richiamato articolo 35 del D.L. n. 207/2008
dettano disposizioni inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito. Più specificamente, il comma 8 ha previsto che ai fini della liquidazione o della
ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al
reddito, il reddito di riferimento sia quello conseguito, il 1º luglio di
ciascun anno, dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Tale
riferimento ha poi valore per la corresponsione del relativo trattamento fino
al 30 giugno dell'anno successivo
Rispetto al testo previgente, il comma in esame:
§ sopprime il periodo che individuava il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni, come quello conseguito il 1° luglio di ciascun anno (con valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo ) (lettera a));
§ aggiunge un nuovo periodo in base al quale i redditi che rilevano sono quelli conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (cioè i trattamenti previdenziali), di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 (lettera b)).
Il Casellario
centrale dei pensionati opera per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti
pensionistici a carico:
a)
dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti;
b)
di regimi
obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano
comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c)
di regimi
obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d)
di qualunque
altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e)
di qualunque
altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di trattamenti previdenziali devono
trasmettere annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da
iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al Casellario i dati e gli elementi
necessari per la gestione del Casellario stesso su supporto magnetico o per via
telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e
comunicate agli enti interessati dall'INPS. Le comunicazioni annuali al
casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere
effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono
inoltre trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati
nel corso dello stesso anno.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di
conversione del provvedimento in esame si fa presente che la modifica è
connessa alla già avvenuta soppressione dell'obbligo - per i titolari delle
prestazioni in oggetto - di comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno i
dati reddituali all'ente previdenziale erogatore, ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, del D.L. 78/2009[430];
§ introducendo il nuovo comma 10-bis, prevede che, al fine della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, nel caso in cui non comunichino integralmente all'Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti, siano obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali eroganti la prestazione medesima (lettera c)). In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione, si procede alla sospensione della prestazione, nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni nonché al recupero delle somme erogate a tale titolo, nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli Enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.
Il richiamato articolo
13 della legge n. 412 del 1991 fornisce un’interpretazione autentica
dell’articolo 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, il quale dispone che “Nel
caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse
rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La norma di interpretazione autentica è volta a precisare che “la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato
di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non
siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo allegato al testo
originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica riferita al testo originario, con riguardo ai
commi 1-5, che prevedono l’istituzione presso l’INPS del Casellario
dell’assistenza, nulla aggiunge al contenuto della norma laddove precisa che
l’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del
Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente
(come previsto dal comma 5) e che, pertanto, dalla disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come prevede la clausola di
invarianza recata dal comma 1).
Con riferimento al comma 6, che dispone modifiche alla disciplina di
accertamento dei requisiti reddituali richiesti per la percezione dei benefici
previdenziali ed assistenziali (recata dall’articolo 35 del decreto-legge n.
207/2008[431]), la relazione
tecnica precisa che le modifiche sono volte alla razionalizzazione della
materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni
previdenziali, per evitare l’insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte
e collegare le medesime prestazioni all’accertamento di dati reddituali certi e
non presuntivi. In tale modo, evitando l’insorgenza di indebiti pensionistici,
non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica, non previsti
nell’ambito degli andamenti tendenziali a normativa vigente.
In particolare, la relazione tecnica precisa, in primo luogo, che la
modifica al comma 8 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 207/2008 (che
prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al
periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo) si è resa
necessaria dal momento che tale normativa non aveva più ragion d’essere,
essendo venuto meno (in seguito all’abrogazione dei commi 11-13 del medesimo
articolo 35 del decreto-legge n. 207/2008, da parte dell’articolo 15, comma 1,
del decreto-legge n. 78/2009[432]) l’obbligo, nei confronti
dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti
previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. In secondo
luogo, la relazione tecnica precisa che la rilevanza dei redditi da pensione
dell’anno in corso (che sono a conoscenza dell’INPS in quanto sussiste
l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) consente una
più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la
prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza
dell’importo del reddito percepito. Infine, la relazione tecnica sottolinea che
l’obbligo di comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali da parte
dei pensionati è limitato ai redditi per i quali non sussiste l’obbligo di
comunicazione all’Amministrazione finanziaria e che la disposizione prevede la
sospensione della prestazione legata al reddito in caso di mancata
comunicazione nei tempi e con le modalità stabilite dagli enti previdenziali.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e
per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione
di cui al comma 2.
2. Il comma 302
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al
comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
«e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le
risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno
2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo
princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il
rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché
dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione
di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo,
secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno
sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti
di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo
criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo
princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il
rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre
dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti
secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene
conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Comma 1 – Determinazione del concorso delle
autonomie territoriali alla manovra
L’articolo 14
definisce, al comma 1, la misura del
concorso delle autonomie territoriali (regioni,
province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti) alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.
Il
contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica è indicato, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, nei seguenti
importi:
a)
per le regioni
a statuto ordinario: 4.000 milioni
di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
b)
per le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e
1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
c)
per le province:
300 milioni di euro per l’anno 2011 e
500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
d)
per i comuni
(con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012.
Va segnalato che, a seguito delle
modificazioni apportate al provvedimento in esame nel corso dell’iter al
Senato, ed in particolare, in
conseguenza della introduzione dei commi 14-ter e 33-bis all’articolo 14 (cui
si rinvia) - che hanno allentato i
vincoli del patto di stabilità, rispettivamente, per i comuni dissestati della provincia dell’Aquila e per i comuni
commissariati per fenomeni di
infiltrazioni di tipo mafioso – gli
obiettivi finanziari assegnati ai comuni ai sensi della lettera d) dovranno essere rideterminati, secondo
quanto disposto dal comma 33-ter, al
fine di compensare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli
effetti finanziari recati dai citati commi, valutati, nella relazione tecnica, allegata al maxi-emendamento governativo,
presentata al Senato, in complessivi 12,5 milioni di euro (nello
specifico, 10 milioni a decorrere dal 2011 per l’agevolazione concessa in favore dei comuni commissariati per fenomeni
di infiltrazioni mafiose di cui al comma 33-bis e 2,5 milioni nel
biennio 2011-2012 per le agevolazioni
disposte in favore dei comuni dissestati della Provincia dell’Aquila
relativi al comma 14-ter).
Il comma 33-ter prevede che gli obiettivi finanziari
previsti per i comuni ai sensi del comma 1, lettera d) vengano adeguati in sede di deliberazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, ai sensi del comma 2, deve
definire i criteri e le modalità per operare la riduzione dei trasferimenti
erariali agli enti locali, strumentale al raggiungimento degli obiettivi
medesimi, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi
previsto.
Nel complesso, dunque, - non considerando
la rideterminazione degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni - la misura
del concorso alla manovra a carico degli enti
territoriali è determinato in 6.300
milioni di euro nel 2011 e 8.500
milioni a decorrere dal 2012, come evidenziato nella seguente
tabella:
|
2011 |
2012 |
2013* |
Regioni S.O. |
4.000 |
4.500 |
4.500 |
Autonomie speciali |
500 |
1.000 |
1.000 |
Province |
300 |
500 |
500 |
Comuni >5.000 ab. |
1.500 |
2.500 |
2.500 |
Totale |
6.300 |
8.500 |
8.500 |
* I risparmi sono previsti, nello stesso ammontare,
anche per gli anni successivi.
Per le province e per i comuni i risparmi sopra indicati saranno garantiti attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali,
secondo quanto disposto dal successivo comma 2 (cfr. ultra).
Comma 2 – Riduzione dei trasferimenti
erariali
Il comma 2,
come riformulato nel corso dell’iter al Senato, prevede alcune misure di
riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il
concorso finanziario quantificato nel comma precedente.
Con riferimento alle regioni, il comma 2, dispone:
§
l'abrogazione della normativa che avrebbe
trasformato, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali per il trasporto
pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio
per autotrazione (primo periodo del comma 2).
I
trasferimenti statali in questione sono le risorse per i servizi ferroviari di
interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati
alle regioni , con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e
i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai
sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 abrogato dalla
disposizione in esame, sarebbero dovuti essere sostituiti da una quota della
compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione già
spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295
dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti,
a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna
regione, avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti
soppressi.
§
la riduzione
delle risorse statali a qualunque
titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario, in misura pari a 4.000
milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500
milioni annui a decorrere dal 2012 (secondo,
terzo e quarto periodo).
Tale riduzione – che nella versione vigente del decreto, modificata nel corso dell’esame al Senato, fa riferimento ai trasferimenti e non più genericamente, come ora previsto, alle “risorse” - è ripartita tra gli enti secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di principi che tengano conto della:
§ adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
§ minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;
§ adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria,
§ e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.
In caso
di mancata
deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è comunque
emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione
è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al
2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30
settembre dell’anno precedente.
Si segnala come le modifiche apportate dal
Senato appiano dirette a valorizzare il ruolo delle autonomie, in sede di
Conferenza permanente, nella definizione dei criteri e delle modalità per il
riparto della riduzione delle risorse disposta per le regioni ai fini del
consolidamento dei conti, posto che la formulazione vigente del decreto prevede
solo una consultazione della Conferenza, ancorando il riparto delle risorse
sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità. Al contempo, i
criteri previsti ai fini della riduzione medesima sembrano volti ad introdurre
criteri di premialità a favore nei regioni più virtuose in termini di equilibri
di bilancio, ridotta incidenza della spesa del personale, contenimento delle
spese sanitaria e contrasto alla crescita di alcune tipologie di spesa nel
settore previdenziale.
Sotto altro profilo si osserva, come il procedimento
di determinazione dei criteri per la riduzione delle risorse sopra illustrato,
che proietta i suoi effetti anche per gli anni successivi al 2011, possa essere
inquadrato alla luce di quanto disposto dalla recente legge di contabilità
n.196 del 2009, la quale prevede che entro il 15 luglio il Governo, tenendo
conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, invii alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il
preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la
ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma dispone altresì la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, relativo alla individuazione delle competenze legislative regionali e alle relative modalità di finanziamento di tali competenze (quinto periodo).
La relazione tecnica
nell’Allegata Tabella 1 quantifica i
trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186
milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni
per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge
59/1997 (c.d. federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro
sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs.
422/1997), che avrebbero dovuto essere trasformati in fiscalità dal 2011.
Con riferimento agli enti locali, il comma 2 dispone le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali
al raggiungimento degli obiettivi previsti per le province e i comuni dal
precedente comma 1:
§
riduzione
dei trasferimenti erariali alle province, comprensivi della
compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300
milioni per l’anno 2011 e di 500
milioni annui a decorrere dal 2012 (sesto periodo).
§ la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell’importo di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (settimo periodo).
Anche con riferimento agli enti locali, nel corso dell’esame presso il Senato è stato specificato che le riduzioni dei trasferimenti erariali sono ripartite secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, sulla base di principi che tengano conto dei risultati raggiunti dagli enti locali in alcuni ambiti:
§ adozione di misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità;
§ bassa incidenza della spesa di personale sul complesso della spesa corrente;
§ raggiungimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
Va ricordato che, ai sensi del successivo comma 33-ter, in sede di deliberazione, la Conferenza dovrà altresì provvedere all’adeguamento degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni, necessario per la compensazione finanziaria delle agevolazioni concesse in favore dei comuni dissestati della Provincia dell’Aquila e dei comuni commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale.
Per gli anni successivi al 2011, il termine per la
deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.
Anche per gli enti locali, il comma dispone la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell’attuazione dell’articolo 11
della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo
fiscale, relativo alla individuazione delle funzioni fondamentali e alle relative modalità di finanziamento.
Con
riferimento ai trasferimenti erariali agli enti locali, si ricorda che essi
sono disciplinati dal D.Lgs. n. 504/1992 ed iscritti su appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell’interno. Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente,
secondo lo schema delineato dal D.Lgs. n. 504/1992, sono previsti i seguenti
fondi (U.P.B. 2.3.2/Interno):
§ “Fondo ordinario”, formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e
perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica
(cap. 1316);
§ “Fondo perequativo” (cap. 1317);
§ “Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali
finalizzati da leggi speciali a specifici interventi (cap. 1318).
Per
quanto concerne i trasferimenti in conto
capitale, il D.Lgs. n. 504/1992 prevede:
§ il “Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”, destinato al
finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico,
riservato per l’80% ai piccoli comuni (cap. 7236), privo di dotazione nel
bilancio per il 2010;
§ il “Fondo nazionale speciale per gli investimenti”, finanziato con i
proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione
d'Italia e destinato alla realizzazione di opere pubbliche degli enti in
condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti per
infiltrazioni di tipo mafioso. Il fondo è soppresso dal 2007;
§ il ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti”, mantenuto tra le voci
della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei
mutui stipulati anteriormente al D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va
pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione
dell’indebitamento pregresso (cap. 7232 e 7233).
A
seguito dell’istituzione della compartecipazione
comunale e provinciale al gettito dell’IRPEF, nella indicata U.P.B. è stato
costituito un apposito fondo corrente nel quale confluiscono le somme spettanti
a tale titolo a province e comuni (cap. 1320).
A
decorrere dal 2008, inoltre, a seguito della soppressione dell’ICI, è stato istituito un ulteriore fondo (cap.
1321) sul quale sono iscritte le somme da trasferire ai comuni a titolo
compensativo dei minori introiti derivanti dall’imposta.
La
relazione tecnica ricorda che i trasferimenti correnti dovuti dal
Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui citati capitoli di parte
corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo
consolidato), 1320 (compartecipazione all'IRPEF) e 1321 (rimborso minor gettito
ICI sull'abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni per il 2011 ed a 14.776 milioni a decorrere
dal 2012.
Per un
approfondimento in relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale,
si rinvia al dossier sulla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Progetti di legge n.
111/2, 2 marzo 2010) nonché al dossier predisposto in occasione della
trasmissione al Parlamento della Relazione del Governo sul federalismo fiscale
(“Relazione concernente il quadro
generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su
base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse” -
Doc. XXVII, n. 22), avvenuta il 30 giugno
2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 42/2009[433].
Profili
finanziari (commi 1–6)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale e rimasto invariato a seguito delle modifiche operate al Senato,
ascrive alle norme i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di
euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
Co |
Minori spese correnti |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
Regioni S.O. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4500 |
4500 |
0 |
4000 |
4500 |
4500 |
Comuni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
2500 |
2500 |
0 |
1500 |
2500 |
2500 |
|
Province |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
500 |
500 |
0 |
300 |
500 |
500 |
|
Regioni S.S. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
1000 |
1000 |
0 |
500 |
1000 |
1000 |
|
2 |
Regioni S.O. |
0 |
4000 |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Comuni |
0 |
1500 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Province |
0 |
300 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
0 |
5800 |
7500 |
7500 |
0 |
6300 |
8500 |
8500 |
0 |
6300 |
8500 |
8500 |
La relazione tecnica riferita al testo
originario, con riferimento al comma 1,
nel riepilogare il contenuto della disposizione – che definisce il concorso
alla manovra 2011-2013 dei diversi comparti di amministrazioni territoriali
(regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province e comuni con
più di 5000 abitanti) – evidenzia che, per le province e i comuni, il concorso
alla manovra è ottenuto attraverso la riduzione dei trasferimenti correnti[434] disposta al comma
2. La relazione sottolinea inoltre che le voci di spesa considerate ai fini del
patto di stabilità hanno in genere andamenti omogenei nel conto economico e nel
conto di cassa del settore pubblico, pertanto gli effetti finanziari della
disposizione sono iscritti nei medesimi importi ai fini dei saldi
dell’indebitamento netto e del fabbisogno.
Con riferimento al
comma 2, la relazione tecnica afferma:
§ la neutralità
finanziaria della disposizione che abroga la norma della finanziaria per il
2008[435] relativa alla
trasformazione in compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per
autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui
all’art. 9 del D.Lgs. n. 422/1997;
§ il carattere
strumentale - ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità
interno per le regioni previsto al comma 1 - della norma che dispone la
riduzione dei trasferimenti[436] statali alle
regioni a statuto ordinario, il cui effetto si limita pertanto ad assicurare,
anche ai fini del saldo netto da finanziare, i medesimi effetti di riduzione
della spesa quantificati con riferimento al comma 1 per i saldi di
indebitamento netto e di fabbisogno. In una tabella allegata, di seguito
riportata, è inoltre fornito un quadro riepilogativo dei trasferimenti
spettanti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della sanità.
Trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
(mln di euro)
L. 59/97 - Federalismo
amministrativo |
|
Trasporto pubblico locale
art. 9, D.L. 422/97 |
1.181 |
Trasporto pubblico locale
art. 8, D.L. 422/97 |
42 |
Mercato lavoro |
35 |
Polizia amministrativa |
0 |
Incentivi imprese |
674 |
Protezione civile |
6 |
Servizio Maregrafico |
7 |
Demanio idrico |
3 |
Energia e miniere |
2 |
Trasporti |
10 |
Invalidi civili |
8 |
Salute umana |
174 |
Opere pubbliche |
51 |
Agricoltura |
249 |
Viabilità |
493 |
Ambiente |
249 |
Totale L. 59/97 (art 6,
comma 20) |
3.184 |
|
|
Rimborso tasse
automobilistiche |
40 |
Difesa incendi |
8 |
Borse di studio |
90 |
Contratti TPL |
150 |
Politiche sociali |
150 |
Lavoro disabili |
42 |
Procreazione assistita ed
altro Salute |
10 |
Prestiti d'onore |
76 |
Lotta all'inquinamento |
41 |
Fondo affitti |
110 |
Fondo politiche per la
famiglia |
130 |
Consiglieri dì parità |
2 |
Turismo |
21 |
Edilizia residenziale
agevolata |
350 |
Sostituzione autobus |
167 |
Fondo non autosufficienze |
400 |
Fondo occupazione |
190 |
Edilizia sanitaria
pubblica |
800 |
TOTALE (art 14, comma 2) |
5.961 |
|
|
Totale al netto trasporto
pubblico locale art. 9, D.L. 422/97 |
4.780 |
§ il carattere
strumentale - ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità
interno per gli enti locali previsto al comma 1 - della norma che dispone la
riduzione dei trasferimenti statali alle province e ai comuni con più di 5.000
abitanti, i cui effetti determinano un miglioramento del saldo netto da
finanziare, del fabbisogno e dell’indebitamento netto di pari importo. Viene
inoltre evidenziato che la somma delle dotazioni dei principali capitoli
relativi ai trasferimenti correnti agli enti locali[437] ammonta a circa a
14.901 mln di euro per il 2011 e a 14.776 mln di euro a decorrere dal 2012;
Con riferimento ai commi 3-6, la relazione tecnica si
limita a richiamare il contenuto delle disposizioni che integrano il sistema
sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano il patto di stabilità
interno. In particolare, sono richiamate le sanzioni previste nel caso in cui
l’inadempienza riguardi:
§ enti locali
soggetti al patto, per i quali è prevista la riduzione dei trasferimenti
erariali in misura pari allo scostamento fra il risultato registrato e
l’obiettivo;
§ le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, per le quali è previsto il versamento
all’erario del predetto scostamento;
§ il mancato invio
della certificazione del rispetto del patto, per la quale è previsto, nel caso
degli enti locali, l’azzeramento dei trasferimenti correnti spettanti, mentre
nel caso delle regioni e delle province autonome il blocco dei prelievi dai
conti della tesoreria statale, fino a quando la certificazione viene acquisita.
Nel corso
dell’esame del provvedimento presso il Senato, il Governo[438] ha chiarito che:
§ l’obiettivo di
risparmio fissato dalla norma doveva intendersi aggiuntivo rispetto a quello
determinato a legislazione vigente;
§ le misure di dettaglio
del patto di stabilità interno avrebbero costituito oggetto di appositi
emendamenti;
§ la riduzione dei
trasferimenti doveva intendersi senz’altro come un contributo al raggiungimento
degli obiettivi del patto, anche perché sarebbe altrimenti facile per le
regioni eccepire l’illogicità di una riduzione consistente della spesa in
presenza di consistenti risorse finanziarie destinate ad accumularsi.
Con riferimento
alle modifiche apportate al Senato al comma 2 – volte a
ridefinire le modalità di ripartizione della riduzione dei trasferimenti – la
relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che esse non determinano
effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai
profili di quantificazione appaiono necessari chiarimenti in merito ai
seguenti aspetti.
Con riferimento al comma 1 si osserva che la norma, non modificata dal Senato, si
limita a definire l’ammontare complessivo del concorso dei diversi comparti di
amministrazioni locali alla manovra, senza chiarire in che modo tale concorso
si traduca in una regola fiscale applicabile ai bilanci dei singoli enti
territoriali. In assenza di tale regola, il mero taglio dei trasferimenti
disposto dal comma 2 non appare
sufficiente a garantire un miglioramento del fabbisogno e dell’indebitamento
netto equivalente a quello iscritto ai fini del saldo netto da finanziare. A
tal fine, infatti, occorrono regole di bilancio che impongano obiettivi
differenziati, come di seguito indicato.
A) Per gli enti territoriali per i quali il comma 2
prevede un taglio dei trasferimenti (regioni
a statuto ordinario ed enti locali maggiori) si determina la necessità di
assicurare che gli enti in questione mantengano
inalterati i propri saldi di bilancio tendenziali anche in presenza della
decurtazione dei trasferimenti spettanti, onde evitare che, a fronte del
miglioramento del saldo netto da finanziare, si determini un peggioramento,
parzialmente compensativo, dei saldi delle amministrazioni locali.
A tal fine, le regole fiscali già previste dalla
legislazione vigente[439], che peraltro coprono un arco temporale che arriva
fino all’esercizio 2011, non appaiono sufficienti in quanto:
§ con riferimento all’esercizio 2011 il comparto delle regioni a statuto ordinario non è
tenuto ad obiettivi di saldo, ma solo ad obiettivi di spesa[440], non modificati dalla norma in esame: tale
comparto potrebbe pertanto registrare, a parità di spesa, un peggioramento dei
propri saldi conseguente alla riduzione delle entrate da trasferimenti,
parzialmente compensativo del miglioramento iscritto sul saldo netto da
finanziare.
Si
ricorda infatti che sussisterebbe la possibilità, per le regioni, di utilizzare
per finalità di spesa eventuali risorse
accantonate negli esercizi precedenti[441],
ovvero di finanziare la spesa in conto
capitale con indebitamento.
Con
riferimento al comparto degli enti locali, invece, i vincoli di saldo
previsti dalla normativa vigente per
il 2011, nel presupposto che essi si intendano confermati, risultano sufficienti a garantire la
possibilità di considerare ai fini di tutti i saldi l’effetto di risparmio derivante dal taglio dei trasferimenti
operato dal comma 2: a fronte del
miglioramento del saldo del bilancio dello Stato, derivante dal predetto taglio, la vigenza dei vincoli previsti dal
D.L. 112/2008 impedirebbe infatti un peggioramento
del saldo degli enti locali rispetto agli andamenti tendenziali;
§ per gli esercizi
2012-2013, per i quali né
la normativa vigente né la norma in esame prevedono alcuna regola fiscale per i
bilanci delle amministrazioni locali, andrebbe chiarito quali siano gli
andamenti tendenziali dei saldi previsti per ciascun comparto e con quali
modalità si preveda che sarà concretamente realizzato il mantenimento di tali
andamenti nonostante il taglio ai trasferimenti operato dal comma 2. Si
ribadisce infatti che quest’ultimo, non accompagnato da una regola fiscale che
impedisca un peggioramento dei saldi delle amministrazioni locali rispetto agli
andamenti tendenziali, non appare sufficiente a garantire un miglioramento del
fabbisogno e dell’indebitamento netto equivalente a quello iscritto ai fini del
saldo netto da finanziare.
B) Con riferimento
alle regioni a statuto speciale, per
le quali, a differenza delle regioni a
statuto ordinario, non è prevista alcuna sottrazione di risorse, il
conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati implica la necessità che a
tale comparto sia imposto un obiettivo
di miglioramento dei loro saldi di
bilancio rispetto agli andamenti tendenziali.
Tale obiettivo potrebbe essere ottenuto con una riduzione di spese (analogamente
a quanto avvenuto negli accordi relativi al patto di stabilità interno siglati
nel passato), ovvero
mediante un vincolo sui risultati complessivi di bilancio: l’attuale
formulazione della norma, non affermando esplicitamente l’attribuzione di tale
obiettivo di miglioramento dei saldi tendenziali alle regioni in questione, non
indica le modalità con cui esso debba essere realizzato.
Si segnala peraltro che - ove fosse confermato che
la norma imponga alle regioni a statuto speciale, a parità di risorse loro
attribuite, un obiettivo di riduzione della spesa (ovvero di miglioramento dei
saldi) - potrebbe determinarsi, per tali amministrazioni, l’emersione di
posizioni di avanzo, con il conseguente “congelamento” di risorse non
spendibili, come peraltro evidenziato dal Governo[442] nel motivare la necessità di prevedere un taglio
dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali. In
relazione a tali risorse potrebbero emergere in futuro pressioni volte a
consentire forme di smobilizzo delle somme accantonate, con conseguenti
possibili effetti negativi futuri sulla finanza pubblica.
Con riferimento alle disposizioni di salvaguardia,
di cui al quinto e all’ultimo periodo
del comma 2 – che prevedono che in sede di attuazione della legge delega
sul federalismo fiscale[443] non si tenga conto del taglio ai trasferimenti
operato per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali[444] – si osserva che la norma fa sì che i risparmi
iscritti a regime, su tutti i saldi, in corrispondenza del taglio dei
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario (pari, a partire dal 2012, a 4,5
mld annui), siano invece destinati a venir meno a seguito dell’attuazione della
predetta delega sul federalismo fiscale. Andrebbe pertanto chiarita la ragione
per la quale tali risparmi siano iscritti in bilancio per un periodo superiore
a quello previsto dalla predetta delega per l’emanazione dei decreti
legislativi.
Tali decreti dovranno prevedere la sostituzione integrale dei
trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali[445]
con risorse proprie. Per tale sostituzione non è previsto un regime
transitorio, previsto invece per la transizione da un sistema di ripartizione
delle risorse basato sulla spesa storica a uno basato sui costi standard.
Pertanto, sin dalla loro prima applicazione, i decreti legislativi di
attuazione del federalismo fiscale dovranno prevedere il reintegro del taglio
delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario operato dal comma 2.
Nulla da osservare con riferimento alle modifiche
apportate al Senato.
3. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti
del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero,
con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal
fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60
giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il
termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra
indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui
fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a
valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità
interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata
del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione
della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è
riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato
versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della
tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate
dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di
trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15
e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della
riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello
stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo
di bilancio.
I commi 3 e 4 recano alcune modifiche al sistema sanzionatorio attualmente previsto per le regioni e per gli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, prevedendo, ad integrazione delle misure già esistenti, che a tali enti si applichi una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo.
Con riferimento agli enti locali, il comma 3 modifica quanto già stabilito in materia di riduzione dei trasferimenti erariali dal comma 20 dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca le misure sanzionatorie da applicare agli enti in caso di mancato rispetto del patto relativo agli anni 2008-2011.
Va sottolineato,
infatti che la riduzione dei trasferimenti
erariali per le province e i comuni inadempienti, nell’importo pari alla
differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale, è già prevista tra le sanzioni elencate dal citato comma 20, con
riferimento al mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011[446]. Tuttavia, il comma richiamato pone un limite massimo a tale riduzione, che
non può comunque essere superiore al 5 per cento dei trasferimenti spettanti.
In particolare, la norma in esame prevede che, in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010 e successivi, il Ministro dell’interno provveda, con proprio decreto, a ridurre i trasferimenti dovuti agli
enti locali inadempienti per l’anno successivo, in misura pari alla differenza
tra il risultato e l’obiettivo programmatico prefissato.
La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti corrisposti dal Ministero dell’interno, fatti salvi quelli destinati all’onere per l’ammortamento dei mutui.
A tal fine,
spetta al Ministero dell’economia,
cui compete il monitoraggio del rispetto del Patto, comunicare al Ministero dell’interno l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale,
entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al patto di stabilità interno. In caso di mancata trasmissione della certificazione,
entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente[447], si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti,
ferma restando l’esclusione di quelli destinati all’ammortamento dei mutui.
La riduzione è effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi a quello di riferimento nelle ipotesi in
cui i trasferimenti interessati risultino insufficienti ovvero in tutto o in
parte già erogati.
Il comma 4 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni.
La norma dispone che, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l’anno in corso e per i successivi – la
regione – o la provincia autonoma – sia tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente allo
scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato.
Per gli enti per i quali il patto di stabilità è
riferito al livello della spesa, la somma dovuta è quella – tra cassa e
competenza - che determina il maggiore scostamento.
Il termine per il versamento è di 60 giorni dal
termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di
stabilità. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi,
al recupero delle somme dovute sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
In caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente si procede al blocco dei conti della tesoreria statale, sino a quando la certificazione non viene acquisita.
Il comma 5
chiarisce la portata delle suddette misure sanzionatorie rispetto alla
disciplina attualmente vigente del Patto di stabilità interno per gli enti
locali e per le regioni, precisando che il comma 3 modifica quanto già previsto
nell’attuale disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali
(art. 77-bis, comma 20, D.L. n.
112/2008) mentre il comma 4 introduce una nuova previsione per le regioni, ad
integrazione delle misure sanzionatorie già previste per tali enti (art. 77-ter, commi 15 e 16, D.L. n. 112/2008).
Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino “in deficit eccessivo di bilancio”.
Le diposizioni in oggetto sono adottate in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana (sul punto, si rinvia alla parte introduttiva del presente dossier concernente il rafforzamento della governance economica europea ).
La sospensione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.
La
disposizione non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione,
i parametri di deficit “eccessivo”; non è, inoltre, espressamente indicata la
durata della sospensione e non risulta chiaro il coordinamento con le altre
disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni.
Profili finanziari
Per quanto concerne
i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda
di lettura relativa all’articolo 14 commi 1-2.
Documenti
all’esame delle istituzioni dell’UE
Il
30 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Rafforzare
il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i
posti di lavoro - strumenti per una governance
economica più forte in ambito UE" (COM(2010)367).
Tra
le varie misure proposte dalla Commissione, alcune riguardano specificamente il
quadro nazionale delle politiche di bilancio, e in particolare:
§ al
fine di assicurare standard di qualità in tutti gli Stati membri, la
Commissione ritiene essenziale un approccio coerente in tema di contabilità:
gli uffici statistici nazionali dovrebbero essere messi nelle condizioni di
espletare i propri compiti in conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e
l’insieme delle previsioni concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe
garantire affidabilità ed imparzialità. A questo riguardo, la
Commissione propone di specificare la corrispondenza tra i sistemi contabili
nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e
regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile,
che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale;
§ gli
Stati membri dovrebbero adottare regole di bilancio che assicurino il
rispetto delle norme del Trattato relative al disavanzo e al debito pubblico e
che siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;
§ eventuali
riforme dei quadri di bilancio nazionali dovrebbero prevedere
l’introduzione di una pianificazione pluriennale del bilancio stesso,
con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti
richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide:
§ il
quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l’intero sistema di
finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati:
l’assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di
governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate
procedure di controllo.
La
Commissione europea presenterà in settembre delle proposte
legislative relative ai requisiti minimi richiesti per i quadri di
bilancio nazionale e per le procedure di verifica della conformità degli
stessi alle norme UE. Tali proposte legislative prenderanno la forma di un
nuovo regolamento ex art. 126, paragrafo 14 del TFUE (Trattati sul funzionamento dell’Unione europea, che
disciplina la procedura per disavanzo eccessivo).
Articolo 14, commi 7-10
(Contenimento costi personale enti
territoriali)
7. L’articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è
sostituito dai seguenti:
«557. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del
comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
557-ter. In caso di mancato
rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’articolo
76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5
dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
«È fatto divieto agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il
terzo periodo.
I commi 7-10
dettano norme volte al contenimento dei
costi del personale degli enti territoriali.
Il comma 7
modifica l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, introducendo
disposizioni di contenimento della
spesa del personale degli enti
sottoposto al patto di stabilità.
In particolare, rispetto al testo previgente, si
evidenzia anzitutto che la riduzione delle spese per il personale include gli
oneri riflessi e l'IRAP ed esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
Vengono poi indicati i principi sui quali modulare
le azioni volte al contenimento dei costi, consistenti:
§
nella riduzione della percentuale delle spese
per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale
reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile;
§
nello snellimento delle strutture con
accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni
dirigenziali;
§
nel contenimento della crescita della
contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.
Infine, si stabilisce che in caso di mancato
rispetto delle disposizioni sopra indicate, si applica l’articolo 76, comma 4
del D.L. 112/2008[448] che in tali
casi prevede il divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti
elusivi di tale divieto.
Il comma 557 dell’articolo 1, della legge
296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole
del patto di stabilità interno introdotte per il triennio 2007-2009 previste
dai “commi da 655 a 695”, aveva attuato una revisione, a partire dall’anno
2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese
per il personale.
La norma in esame,
ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da
perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative,
si limitava ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi,
una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui far leva,
nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del
rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità
interno.
In particolare le
regioni e gli enti locali, per contenere la spesa per il personale, potevano
seguire i principi desumibili dalle seguenti disposizioni:
-
commi da 513 a
543 dell’articolo 1 della legge 296/2006, relativi al riassetto organizzativo;
-
commi 189, 191 e
194 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione
dei fondi per la contrattazione integrativa, al fine di rendere coerente
l’entità dei medesimi fondi con l’obiettivo del contenimento della spesa per il
personale.
Inoltre, si
prevedeva che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge
311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 266/2005 non si
applicassero più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti
locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro
applicazione per gli anni 2005 e 2006.
La norma in esame,
inoltre (come integrata, sul punto, dall’art. 3, comma 120, della legge
244/2007 – legge finanziaria per il 2008), disponeva peraltro che eventuali
assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa
di personale, disposte ai sensi dall’articolo 19, comma 8, della legge n.
448/2001 (legge finanziaria per il 2002), da parte degli enti locali sottoposti
al patto di stabilità interno, dovessero comunque assicurare il rispetto delle
seguenti condizioni:
-
che l’ente avesse rispettato il patto di
stabilità nell’ultimo triennio;
-
che il volume complessivo della spesa per il
personale in servizio non fosse superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario[449];
-
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio
e popolazione residente non superasse quello determinato per gli enti in
condizioni di dissesto.
Infine, è stata precisata
la definizione del concetto di spesa di personale negli enti locali. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di personale
sopra esposte si è specificato che rientrano nelle spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all’articolo 110 del D.lgs.
267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
Il comma 8
abroga (in conseguenza delle
modifiche introdotte dal comma 7) i commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del D.L.
112/2008, contenenti alcune disposizioni in materia di contenimento del costo
del personale.
In particolare, si
tratta delle norme che:
-
comprendono (comma 1) tra le spese per il personale
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente;
-
sospendono (comma 2) le assunzioni di personale, da
parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, in deroga
al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, previsto
all’articolo 3, comma 121, della legge 244/2007, ad eccezione dei comuni con un
numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10, in attesa
dell’emanazione del DPCM (previsto al successivo comma 6) volto a stabilire i
parametri e criteri di virtuosità di regioni ed autonomie locali;
-
quelle che ai fini del contenimento delle spese di personale (comma 5), impongono agli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l’incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Il comma 9 contiene
disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli
enti locali e le camere di commercio, attraverso la sostituzione del comma
7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008.
Rispetto al testo previgente diminuisce dal 50% al
40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti,
oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale.
Inoltre, si consente ai“restanti enti”, che non eccedono il parametro di spesa per
il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Infine, si
prevede l’applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Il comma 10 modifica
il comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 2006, al fine di abrogare
la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consentiva agli enti non
sottoposti al patto di stabilità interno di effettuare le assunzioni di personale (da intendersi a tempo indeterminato) nel
limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente avvenute nell'anno precedente.
A seguito della suddetta abrogazione, pertanto, per
gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
Si segnala che l’abrogazione è erroneamente
riferita al terzo periodo del comma 562 (il comma 562 è infatti composto di
soli due periodi; pertanto, l’abrogazione deve intendersi evidentemente
riferita al secondo periodo).
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione
tecnica afferma che le norme – riguardanti il contenimento delle spese per il
personale negli enti sottoposti al patto di stabilità interno - sono destinate
a produrre sicuri e percepibili effetti di contenimento della spesa di
personale degli enti destinatari delle disposizioni. Tali effetti, in linea con
i profili di autonomia degli enti stessi, sono considerati come strumentali ai
fini del rispetto del patto di stabilità interno.
In merito ai profili di
quantificazione si osserva che, con
riferimento alla quota di risparmi attesi dal patto di stabilità interno,
specificatamente ascrivibili, alle misure di contenimento della spesa per il
personale, andrebbero considerati gli effetti indotti per le minori entrate
fiscali e contributive per l’amministrazione centrale e gli enti di previdenza.
Appare pertanto necessario che sia chiarito se tale posta, cui la relazione
tecnica non fa alcun cenno, sia stata considerata nell’ambito della
quantificazione degli effetti complessivi del provvedimento. Poiché ai fini
della quantificazione dei predetti effetti indotti risulta necessario stimare
la quota dei risparmi del patto di stabilità interno attribuita alla riduzione
della spesa per il personale, risulterebbe opportuno, ai fini di verifica delle
quantificazioni eventualmente operate, acquisire informazioni in merito alle
predette poste.
Con riferimento ai comuni non inclusi nel patto di stabilità interno, si
segnala che la disposizione di cui al comma 10, che sopprime una misura
derogatoria ai limiti alle assunzioni degli enti non soggetti al patto di
stabilità interno, appare suscettibile di generare risparmi, non inclusi in
quelli attribuibili al patto stesso, in merito alla cui significatività
potrebbe risultare utile un chiarimento.
11. Le province e i comuni
con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in
conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore
allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano
rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si
applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
Il comma 11 dell’articolo
14 introduce una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli
enti locali, prevedendo l’esclusione
dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del Patto relativo all’anno 2010 dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso
dell’anno 2010 dalle province e dai comuni virtuosi.
La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo corrispondente allo 0,78 per cento dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all’esercizio finanziario 2008 (ultimo disponibile).
La relazione tecnica stima gli effetti finanziari
derivanti dalla suddetta modifica del Patto di stabilità, in termini di
indebitamento e fabbisogno, in 390
milioni.
Possono beneficiare della misura in questione soltanto le province ed i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.
Va segnalato
che, a seguito delle modificazioni apportate al provvedimento in esame nel
corso dell’iter al Senato, ed in particolare, in conseguenza della introduzione dei commi 14-ter e
33-bis e 33-ter all’articolo 14 in esame (cui si rinvia)
- che hanno allentato i vincoli del patto
di stabilità, rispettivamente, per i comuni
dissestati della provincia dell’Aquila e per i comuni
commissariati per fenomeni di
infiltrazioni di tipo mafioso - la
percentuale dello 0,78 per cento è stata ridotta allo 0,75 per cento, al
fine di compensare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli
effetti finanziari da essi derivati; per i rilievi di ordine sistematico
concernenti la tecnica legislativa afferenti a tale riduzione si rinvia alla
relativa scheda di lettura relativa al predetto comma 33-ter.
Si ricorda che una
misura analoga è stata introdotta dall’articolo 9-bis, co. 1 e 2, del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009), con
riferimento al patto di stabilità interno relativo all’anno 2009. La norma
prevedeva l’esclusione dal saldo del Patto di stabilità 2009 dei pagamenti in
conto capitale effettuati al 31 dicembre 2009 dagli enti locali virtuosi,
nell’importo complessivo pari a 2,25 miliardi di euro, corrispondente al 4 per
cento dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle
province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai
rendiconti degli enti relativi all’esercizio finanziario 2007.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, gli effetti finanziari derivanti dalla misura agevolativa, stimati in termini di indebitamento e fabbisogno, in 390 milioni di minori risparmi realizzati dagli enti locali sarebbero compensati attraverso la mancata applicazione nell’anno 2010 del meccanismo della premialità, stabilita dal successivo comma 12, che, secondo la disciplina vigente, consente maggiori margini di spesa agli enti locali virtuosi.
Il meccanismo della premialità, introdotto dall’articolo 77-bis, commi 23-26, D.L. n. 112/2008, è posto in correlazione ai risultati raggiunti dall’intero comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati al comparto medesimo.
Qualora l’obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo previsto dai commi richiamati consente agli enti "virtuosi", che hanno cioè adempiuto ai loro obiettivi programmatici, di ridurre, nell'anno successivo, l’obiettivo di saldo ad essi assegnato. L’entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento registrato tra il saldo programmatico assegnato e saldo effettivamente realizzato dagli enti che, nell’anno di riferimento, non hanno rispettato il patto.
Lo “sconto” di cui
ciascun ente virtuoso può beneficiare è determinato in funzione del “grado di
virtuosità” dell’ente medesimo, determinato in base alla valutazione della
posizione dell’ente rispetto a due indicatori economico-strutturali, finalizzati
a misurare il grado di rigidità strutturale del bilancio e il grado di autonomia
finanziaria dell’ente.
Per
le province, l’indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria non si
applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.
I
due indicatori economico-strutturali sono definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei dati
annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del
rispetto del Patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono altresì
definite le modalità di riparto in base agli indicatori.
L’applicazione del
sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di
stabilità interno per l’anno 2009 è stata disciplinata con il D.M. Economia 22
dicembre 2009.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma di
cui al comma 11 – riguardante l’esclusione dal patto di stabilità interno per
il 2010 delle spese in conto capitale nei limiti dello 0,78% dei residui
passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2008 – determina un impatto
negativo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, stimato in 390 mln di
euro. Tale effetto negativo è compensato dai risparmi di spesa, di pari
importo, derivanti dal comma 12 – riguardante la disapplicazione per il 2010
del meccanismo di premialità, previsto dalla legislazione vigente per gli enti
locali virtuosi, finanziato a valere sulle sanzioni previste per gli enti
inadempienti.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il
Senato il Governo ha chiarito inoltre:
- che lo
stock di residui passivi in conto capitale in essere al 31 dicembre 2008,
ammonta a circa 51 mld, cui corrisponde un volume di spesa in conto capitale
esclusa dal patto di stabilità interno pari a 390 mln di euro (0,78%);
- che dal
monitoraggio del patto di stabilità interno per il 2009 risulta che il 70%
dello sforamento registrato dagli enti inadempienti ammonta a circa 390 mln.
In merito
ai profili di quantificazione, si osserva in via preliminare che il comma 33-bis, lettera b), alinea
comma 7-sexies, lettera a), introdotto al Senato, ha previsto la riduzione
della percentuale di utilizzo dei residui dallo 0,78 allo 0,75%, senza peraltro
modificare l’importo della stessa percentuale indicato nel comma 11 in esame.
Considerando la quantificazione degli effetti sulla base della percentuale
dello 0,78, si rileva che la relazione tecnica quantifica espressamente effetti
ascritti ai commi 11 e 12 in esame, pari rispettivamente a maggiori spese e
minori spese per 390 mln per il 2010: risulterebbe opportuno che anche il
prospetto riepilogativo, che riporta distintamente le quantificazioni relative
agli altri commi dell’articolo in esame, indicasse distintamente anche gli
importi in questione.
In merito alle informazioni fornite nel corso del
dibattito presso il Senato relative ai dati e ai metodi di stima alla base
della asserita compensatività degli effetti derivanti dai due commi, appare
opportuno acquisire alcuni chiarimenti aggiuntivi, riguardanti in particolare i
seguenti aspetti:
a)
con riferimento al comma 11
– che prevede l’esclusione dal saldo valido ai fini del patto per il 2010, per
gli enti locali adempienti nel 2008, di una quota[450] delle spese in conto capitale - andrebbero forniti i dati relativi
all’ammontare complessivo dei residui in conto capitale al 31/12/2008 distinti
per comuni e province, specificando la relativa quota facente capo ai soli enti
adempienti. Si segnala infatti in primo luogo che al dato di 51 mld circa,
fornito al Senato, corrisponderebbe un ammontare di spesa leggermente superiore
a quello di 390 mln indicato dalla relazione tecnica[451] (lo 0,78% di 51 mld ammonta infatti a 398). Appare in proposito
opportuno che sia chiarito se la differenzia sia eventualmente imputabile agli
enti non rispettosi del patto 2009, i quali non potranno avvalersi della norma
in esame. Si segnala inoltre che il dato relativo ai residui utilizzato in
questa sede non appare del tutto coerente con quello considerato in occasione
del precedente D.L. n. 78/2009, contenente una disposizione analoga[452].
In occasione del D.L. n. 78/2009,
l’ammontare dei residui sulla cui base venne operata la stima di spesa
risultava pari a circa 56,2 mld[453]. Pertanto, anche tenendo conto del pieno utilizzo della citata misura
di smobilizzo dei residui (stimata in 2.250 mln[454]), si perverrebbe ad un ammontare restante di residui (53,95 mld)
leggermente superiore a quello considerato dalla relazione tecnica attualmente
in esame;
b)
al fine di verificare il
carattere compensativo del comma 12 – che prevede la disapplicazione del
meccanismo premiale per gli enti virtuosi - andrebbero acquisite informazioni
definitive[455] in merito ai risultati del patto di stabilità interno conseguiti per il
2009.
La legislazione vigente subordina infatti
l’operatività del predetto meccanismo premiale, per ciascun comparto di enti
territoriali, alla condizione del raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno posti all’intero comparto. Andrebbe pertanto confermato che
tali obiettivi siano stati effettivamente raggiunti.
Inoltre, al fine di verificare la stima, operata
dalla relazione tecnica[456], delle risorse interessate dal meccanismo premiale di cui si prevede la
disapplicazione, andrebbero forniti dati di maggior dettaglio in merito
all’ammontare dello scarto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati
per gli enti locali risultati inadempienti.
Dai dati indicati dalla relazione tecnica, si
ricava implicitamente un ammontare di tale scarto pari a circa 557 mln di euro,
cui corrisponde un ammontare di risorse premiali di 390 mln (pari, ai sensi
dell’art. 77-bis, comma 23,del D.L. 112/2008,
al 70 per cento del predetto scarto). Il citato Rapporto della corte dei Conti
non consente una compiuta verifica della stima, in quanto riporta unicamente
l’ammontare dello scarto dei comuni inadempienti, che risulta pari a 499 mln.
Infine, si segnala che il meccanismo premiale per
il 2009, adottato di fatto all’inizio del 2010[457], non è intervenuto in tempo utile per modificare le decisioni di spesa
degli enti virtuosi, al fine di sfruttare i maggiori margini consentiti dalla
premialità[458]. Qualora, in assenza della norma in esame, si fosse replicata tale
scansione temporale anche per il 2010, dal meccanismo premiale non sarebbero
derivati oneri aggiuntivi per tale esercizio e quindi una sua soppressione non
risulterebbe suscettibile di liberare risorse per finalità di copertura.
In proposito
andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Articolo 14, comma 13
(Contributo in favore dei comuni per
l’anno 2010)
13. Per l'anno 2010 è
attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione
e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono
conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
Il comma 13
dell’articolo 14 attribuisce ai comuni, per l’anno 2010, un contributo di 200 milioni.
La ripartizione tra gli enti sarà effettuata con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
I criteri per la ripartizione del contributo devono
tener conto:
§
della popolazione;
§
del rispetto
del patto di stabilità interno.
I contributi assegnati a ciascun comune non sono conteggiati tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo del saldo rilevate per il patto di stabilità interno per l’anno 2010.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
Maggiori spese correnti |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Contributo ai comuni |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La relazione
tecnica afferma che la norma – che prevede l’attribuzione ai comuni di un
contributo di 200 mln, non computabile ai fini delle entrate valide per il
patto di stabilità interno – non determina un peggioramento dell’indebitamento
netto e del fabbisogno, mentre ha un effetto negativo sul saldo netto da
finanziare.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che la neutralità finanziaria della
disposizione ai fini dei saldi complessivi della P.A., asserita dalla relazione
tecnica, presenta profili problematici. Tale neutralità si fonda infatti
sull’assunto che, al peggioramento di 200 mln del saldo del bilancio dello
Stato, corrisponda un identico miglioramento, compensativo, del saldo del
comparto degli enti locali. Tale miglioramento si verificherebbe unicamente ove
gli enti locali fossero del tutto impossibilitati ad utilizzare le maggiori
risorse disponibili, per effetto della vigenza del vincolo del patto di
stabilità interno, ai cui fini tali risorse non risultano computabili.
Peraltro, tale vincolo non risulta stringente per l’intero comparto degli enti
locali, all’interno del quale una larga quota di enti mostra in ciascun
esercizio ampi margini di rispetto del vincolo, che consentirebbero lo
sfruttamento integrale delle maggiori risorse disponibili. Ne consegue che la
valutazione di invarianza della norma ai fini dei saldi di fabbisogno e
indebitamento netto, operata dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare
ispirata a principi di prudenzialità.
13-bis. Per
l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis,
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti
occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa
approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito
piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo
del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200
milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo
4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da
approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. In vista della compiuta
attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio
finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto
legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo
allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano
di rientro è reperita mediante l'istituzione fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco
dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma
fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di
agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un
commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo
38.
(omissis)
14-quater.
L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita
dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della
giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma
14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla
giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011,
intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui
equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni
di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14,
secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare
la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del
bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
15. Le entrate derivanti
dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni
esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette
risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n.
112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto
finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il
Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione
della gestione del piano.
16. Ferme le altre misure
di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in
considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e
fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze,
evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del
concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che
disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il
comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard
unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate
dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle
società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in
essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il
funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare
secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino
all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di
rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento
urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina
previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale,
ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia
e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere
pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui
accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da
destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle
attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni
caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal
privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere
elevato sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche
per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti
dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di
cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva
attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse
nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente
riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno
sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al
conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17
costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
L’articolo 14 reca diverse disposizioni
(commi da 13-bis a 18), ampiamente
modificate nel corso dell’iter al Senato, relative all’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento
pregresso del Comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del
Governo ai sensi dell’articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n.
133/2008), che, ai sensi del comma 18, costituiscono attuazione di quanto previsto all’articolo 5,
comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).
Si ricorda che
l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla
situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la
nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di
provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune
e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di
rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato
presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008 ed approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data.
Nelle
more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del
D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere
al Comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro per il 2008, al
fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di
Roma si trovava ad affrontare.
Successivamente, il D.L. n. 154/2008,
all’articolo 5, comma 3, ha previsto
per le medesime finalità del suddetto articolo 78 l’attribuzione al Comune di Roma
di un analogo contributo di 500 milioni
di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.
Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha
altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dall’anno 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale
un contributo annuale di 500 milioni di
euro nell’ambito delle risorse disponibili.
Per l’anno 2010, l’articolo
2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha attribuito
al Commissario straordinario del
Governo nominato ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 un contributo
pari a complessivi 500 milioni di
euro, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento
immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell’articolo 2 della finanziaria
medesima ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli
immobili stessi ai fondi comuni.
In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42[459], ed in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma, previsto dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 154/2008 sopra descritto, il comma 14 prevede la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011 in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario.
Poiché il richiamato D.L. n. 154/2008 prevedeva all’articolo 5, comma 3, un contributo annuale di 500 milioni di euro, la norma in esame dispone che la restante quota delle somme occorrenti, pari a 200 milioni, venga reperita mediante i seguenti interventi:
a) istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma fino a un 1 euro per passeggero
Il comma
14-quater, introdotto nel corso dell’iter al Senato, precisa che tale
imposta deve essere istituita
dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della
giunta comunale di Roma.
Si tratta di una nuova
misura, che si somma all’addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili istituita, dapprima in via transitoria[460], dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003
(legge finanziaria 2004). Tale addizionale è attualmente pari a 4,50 euro per ogni passeggero imbarcato;
b)
incremento
dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%.
Il comma
14-quater dispone che l'incremento dell'addizionale comunale, viene stabilito
dalla giunta comunale, su proposta del Commissario.
Qualora il Comune, successivamente al 31
dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Per il reperimento dei finanziamenti occorrenti al finanziamento del piano di rientro e per la relativa copertura di spesa, il comma 13-bis, introdotto al Senato, autorizza il Commissario straordinario del Governo a stipulare un apposito contratto di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 con cui è stato approvato il piano di rientro.
La stipula
è effettuata previa approvazione con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di
cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa
con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al
secondo periodo del comma 14.
Il
Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da
approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai finanziamenti concessi si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi alla disciplina dei contributi
pluriennali e al loro utilizzo, anche mediante attualizzazione.
Il comma 15, come modificato nel corso dell’iter al Senato,
chiarisce, con riferimento alla restante quota di 200 milioni, che nello stato
di previsione del Ministero dell’economia viene istituito, oltre al
fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriore fondo con una
dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, finalizzato
esclusivamente all’attuazione del piano di rientro.
Tale
ulteriore capitolo di spesa è compensato
dalla previsione che le entrate derivanti dall’addizionale sui
diritti di imbarco e dall’incremento
dell’addizionale comunale all’IRPEF, previste dal comma14, siano versate all’entrata del bilancio
dello Stato.
Il Comune di Roma è tenuto a garantire in ogni caso l'ammontare di 200
milioni di euro annui (comma 14-quater).
Nel caso in
cui le entrate derivanti dalle misure suddette siano inferiori a 200 milioni di
euro, a garanzia del bilancio dello Stato, viene vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale
per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
Come già detto, la dotazione dei 200 milioni di euro
del fondo è riservata all’attuazione al piano dei rientro dei debiti del
Comune; l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad
oggetto le predette risorse è dunque consentita, ai sensi del comma 15, esclusivamente
per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale per i finanziamenti
di cui al comma 13-bis.
Va
ricordato che nel testo originario del provvedimento non era prevista la
costituzione di questo secondo fondo, dotato di 200 milioni, presso il
Ministero dell’economia, compensato dal versamento all’entrata del bilancio
dello Stato delle maggiori entrate derivanti al Comune dalle addizionali
comunali, ma era totalmente rimesso al Comune, senza ulteriori garanzie, il
reperimento degli ulteriori 200 milioni necessari al finanziamento del piano di
rientro, come previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 154/2008.
In aggiunta alle risorse stanziate nei due
suddetti fondi, pari a complessivi 500 milioni di euro, possono inoltre essere
considerate, ai fini del finanziamento
del piano di rientro del Comune di Roma, anche le risorse stanziate ai sensi del successivo comma
14-bis, introdotto dal Senato, che
ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011[461], appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario.
La norma
prevede che le disponibilità del fondo saranno utilizzate con modalità
stabilite con decreto di natura non regolamentare.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, il comma 15-bis prevede che il Ministro dell'economia corrisponda
direttamente all'istituto finanziatore le risorse dei due fondi di 300 milioni e
di 200 milioni.
Il Commissario straordinario è tenuto a trasmettere
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano (comma 15-ter).
L’acceso al
fondo di 300 milioni annui è condizionato,
dal comma 17, alla verifica positiva da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e
dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle
risorse necessarie alla copertura del fondo di 200 milioni, nonché di quelle
finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria disposte ai sensi del comma 16.
Le somme
riscosse oltre l’importo di 200 milioni di euro annui sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e
concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
Con riferimento alla gestione ordinaria del Comune
di Roma e alla sua stabilità finanziaria, il comma 16 detta una serie di misure che il Comune può adottare al
fine di garantire l’equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, in considerazione della specificità di Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 42/2009 sul federalismo
fiscale.
Nel corso dell’iter al Senato sono state inoltre introdotte alcune disposizioni nel comma 16 che prevedono una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma.
La procedura prevista ricalca quella stabilita per le autonomie speciali.
In sostanza, si prevede che il Comune di Roma concordi
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, le modalità e l'entità del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.
A tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di
accordo al Ministro dell'economia, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria.
In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti
locali.
Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso
all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del
comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n.
185/2008, art. 18, comma 4-quater.
Per garantire
l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comma 16
elenca una serie di misure, che il Comune può adottare, fermo restando le altre misure di
contenimento della spesa previste dal decreto in esame:
lett. a): conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza.
Si ricorda che nella legge delega n. 42/2009 di
attuazione del federalismo fiscale, il costo standard costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e
valutare l’azione pubblica, nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere
le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Il costo standard, in sostanza,
dovrebbe riflettere il fabbisogno reale (non storico) da associare a livelli
essenziali delle prestazioni secondo criteri di efficienza, appropriatezza e di
omogeneità sul territorio nazionale. Elementi utili per la definizione dei costi/fabbisogni
standard dei diversi livelli di governo sono contenuti nell’allegato 3,
approfondimenti tecnici n.4 e 5, allegati alla Relazione sul federalismo
fiscale presentata alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze il 30
giugno 2010.
lett. b): adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e dell’articolo 58 della legge n. 388 del 2000;
Si tratta delle convenzioni stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A, per conto del Ministero
dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni.
lett. c): razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Roma allo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, secondo il principio della concentrazione dei compiti e delle funzioni, nonché della riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
lett. d): riduzione
dei costi per il funzionamento dei
propri organi.
La
disposizione specifica la possibilità di ridurre i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 267/2000[462], recante il
Testo unico degli enti locali (T.U.E.L.).
In materia di permessi retribuiti degli amministratori locali[463], l’art. 79 del Tuel prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. In particolare, l'art. 80 del T.U.E.L. dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente locale presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, che provvede a rimborsarli al datore di lavoro. Sono invece a carico del datore di lavoro gli oneri per i permessi dei lavoratori dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici diversi da quelli economici.
lett. e): introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
L’istituzione della tassa di soggiorno – che ha fatto
per lungo tempo parte della legislazione fiscale italiana - risale alla L. 11
dicembre 1910 n. 863 che attribuiva ai comuni la facoltà di introdurla nei
confronti dei soggetti soggiornanti per almeno cinque giorni a scopo di cura in
comuni nei quali esistevano stabilimenti idroterapeutici o qualificati come
stazioni climatico-balneari.
Dopo una serie di modifiche apportate nel corso degli
anni venti e trenta con il RDL 24 novembre 1938 n. 1926[464] (Modificazioni concernenti l'ordinamento
dell'imposta di soggiorno, di cura e turismo) l’imposta assunse
l’aspetto che ha mantenuto fino alla sua soppressione ad opera dell’art. 10 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) (L. 144/1989), a decorrere dal 1° gennaio 1989.
La tassa di soggiorno era applicata nelle stazioni di
soggiorno, cura e turismo, oltre che nelle località climatiche, balneari e
termali o comunque di interesse turistico, individuate da un decreto del
Ministero dell’Interno. Si trattava di un tributo di natura strettamente
personale e a carattere autonomo e si applicava nei confronti di coloro che
prendevano alloggio in maniera temporanea, in alberghi, locande, pensioni,
stabilimenti di cura e case di salute, nonché di coloro che dimorassero
temporaneamente, per un periodo superiore a 5 giorni, in ville, appartamenti,
camere ammobiliate e altri alloggi.
lett. f): introduzione di un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico.
Con la disposizione, modificata
durante l’esame al Senato, viene sostanzialmente fatta salva la norma del Piano regolatore di Roma
che introduceva un contributo
straordinario di urbanizzazione
sulle più rilevanti valorizzazioni immobiliari prodotte dal nuovo Piano
regolatore generale (Prg), dichiarata illegittima dal TAR del Lazio (sentenza
n. 1524/2010) in quanto priva della necessaria base legislativa statale o
regionale (vedi oltre).
Si segnala peraltro che dopo l’emanazione del
decreto-legge è intervenuta la sentenza
del Consiglio di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010, che giunge a conclusioni
diametralmente opposte, in virtù
“dell’ampia discrezionalità che connota le scelte pianificatorie, a fronte
delle quali il privato non può mai vantare (salvo ipotesi eccezionali che in
questo caso non ricorrono) un’aspettativa giuridicamente qualificata a un
regime urbanistico più favorevole”.
Analogamente all’art. 20 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del Prg dichiarato illegittimo dal TAR, il contributo straordinario è fissato nella misura massima del 66% del maggior valore conseguibile a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari derivanti - direttamente o indirettamente - dallo strumento urbanistico generale, rispetto alla disciplina previgente.
Ai sensi del nuovo
testo modificato al Senato, i proventi devono essere destinati a realizzare opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle
di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, ricadenti nell’ambito di intervento
interessato.
Essi possono essere in
parte volti anche a finanziare la spesa corrente, da
destinare a progettazioni ed esecuzioni
di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e
servizio del territorio.
Sono fatti
salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario
già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo, a far
data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.
Il contributo
straordinario di urbanizzazione costituisce una delle fattispecie di perequazione
urbanistica (ambiti di compensazione; contributo straordinario;
compensazioni urbanistiche; incentivi per il
rinnovo edilizio; cessione compensativa) introdotta dal sistema di perequazione
del nuovo Prg di Roma volto a ridistribuire i “vantaggi” e compensare gli
“svantaggi” generati dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché a compensare
gli “svantaggi” dovuti alla pregressa condizione di degrado del patrimonio
edilizio esistente[465].
lett. f-bis): previsione – introdotta durante l’esame al Senato – di una maggiorazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 446/1997[466],.
Il citato articolo 62 permette (comma 1) che i comuni, con regolamento, escludano
l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità
(di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507[467]), sottoponendo invece le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento
di un canone in base a tariffa.
Il comma 2
reca i criteri che devono informare il predetto regolamento; tra l’altro (lettera d)) si prescrive che la tariffa sia determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo
conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del
territorio comunale e dell'impatto ambientale e in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non
ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dalle norme (citato
D.Lgs. n. 507 del 1993) per l'imposta
comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di mezzi pubblicità
esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone.
l regolamento
può anche prevedere (comma 3), con carattere di generalità, divieti,
limitazioni e agevolazioni.
Infine, il
comma 4 dell’articolo 62 prescrive che il Comune proceda alla rimozione dei
mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in
difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento
del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da
competente pubblico ufficiale.
Per effetto della
disposizione in esame, la tariffa del canone
per l’installazione di mezzi pubblicitari può essere aumentata in modo tale
da non eccedere di oltre il 50 per cento – in luogo del 25
per cento, come previsto dalla norma generale (articolo 62, comma 2, lettera d) commentata supra) - le tariffe
stabilite dalle norme vigenti
per l'imposta comunale sulla pubblicità.
lett. g): possibilità di introdurre una maggiorazione fino al 3 per mille dell'imposta comunale sugli immobili - ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.
L’articolo 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504[468] dispone che l'aliquota ICI sia fissata dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille; può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; essa l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
I comuni ad
alta tensione abitativa, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, possono deliberare l'aliquota fino al 9 per mille limitatamente
agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
Il Comune di Roma, con
delibera n. 26 del 16 marzo 2009[469], ha stabilito:
- che si applichi un’aliquota ICI del 9 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2009;
- in caso di soggetto passivo persona fisica, l’aliquota del 9 per mille si applica agli immobili diversi dalla prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta infatti soggetta all’aliquota del 7 per mille, ove non si rientri nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;
-
l’aliquota del 9,0 per mille non si applica
all’unità immobiliare ad uso abitativo diversa dalla prima abitazione a
disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso
gratuito a parenti in linea retta e collaterale oltre il secondo grado che vi
risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità
per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.
lett. h): destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria, nonché l’utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
Una norma
analoga recante un vincolo di
destinazione dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie era stata
inserita nella legge 244/2007 (finanziaria 2008) che aveva, all’art. 2, comma
8, consentito, ma solo per il triennio 2008-2010, l’utilizzo dei proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 (TU unico in
materia edilizia):
-
per una quota non superiore al 50% per il
finanziamento di spese correnti;
-
per una quota non superiore ad un ulteriore 25%
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale.
Si ricorda
che nella vigente normativa, recata dal citato TU, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della
legge 10/1977) qualsiasi vincolo di
destinazione sui proventi in questione.
In relazione
alle concessioni cimiteriali si
ricorda che ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R.
285/1990 il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la
costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e
collettività (artt. 90 e segg.). Le concessioni cimiteriali sono a tempo
determinato ed hanno durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Inoltre,
mentre ai sensi dell’art. 63, i concessionari devono mantenere a loro spese,
per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i
manufatti di loro proprietà è compito del sindaco provvedere alla manutenzione,
ordine e vigilanza del cimitero (art. 51).
Come rilevato
dalla Corte dei Conti sulla natura
delle concessioni cimiteriali sussistono notevoli incertezze e due sono le tesi
prevalenti che si contrappongono, tendenti ad assimilarle ora ai canoni di
locazione di beni, ora a corrispettivi per la cessione di diritti di
superficie, tra l’altro di durata particolarmente lunga, per sostenerne i
caratteri propri delle entrate correnti o, viceversa, quelli delle entrate in
conto capitale. La giurisprudenza contabile si è pronunciata a più riprese sul
punto nell’ambito dei controlli di regolarità contabile, manifestando opzione
prioritaria per il secondo orientamento, in quanto più rigoroso sul piano
motivazionale e comunque maggiormente in linea con gli obiettivi di una
equilibrata gestione[470].
Ai sensi del comma 18, i commi da 14 a 17 dell’articolo 14 costituiscono attuazione di quanto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008) (cfr.supra).
Il prospetto
riepilogativo, riferito al testo originario, prevede i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
Maggiori spese correnti |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
14 |
Contributo per Roma |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
300 |
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento, contabilizza i seguenti ulteriori
effetti:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14-bis |
Contributo comuni
commissariati. |
|
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
14-ter |
Comuni dissestati Aquila:
contributo per pagamento dei debiti |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Maggiori spese conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14-ter |
Comuni dissestati Aquila:
esclusione investimenti da patto stab. int. |
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
15 |
Istituzione fondo per
copertura del piano di rientro di Roma |
|
200 |
200 |
200 |
|
200 |
200 |
200 |
|
200 |
200 |
200 |
|
Maggiori entrate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Addizionale IRPEF e sui
diritti di imbarco |
|
200 |
200 |
200 |
|
200 |
200 |
200 |
|
200 |
200 |
200 |
La relazione
tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma di cui al comma 14,
primo periodo – che prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo
con una dotazione annua di 300 mln per contribuire al finanziamento del piano
di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma[471] – comporta
effetti peggiorativi sui tre saldi di finanza pubblica pari a 300 mln annui.
Con riferimento alle disposizioni dei restanti commi – che prevedono
misure di entrata e di spesa che dovranno essere adottate dal comune di Roma
ali fine di beneficiare delle dotazioni del fondo istituito dal comma 14 - la
relazione evidenzia che esse comportano effetti positivi sui saldi di finanza
pubblica non quantificabili, i quali verranno tuttavia annullati dai pagamenti
che saranno posti in essere dal Commissario straordinario per la liquidazione
dell’indebitamento pregresso.
Relativamente alle
modifiche e alle integrazioni apportate dal Senato ai commi da 13-bis a 15-ter, la relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato[472] afferma che le
stesse sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti procedurali e che producono
effetti finanziari neutri sulla finanza pubblica. In particolare:
§ con riferimento al
comma 14-bis, (che istituisce
un fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei comuni commissariati)
la relazione tecnica[473] afferma che la
disposizione determina un onere
predeterminato di 50 mln di euro annui, cui si fa fronte mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-bis a
13-quater, aggiunti all'articolo
38;
§ con riferimento
alle modifiche apportate al comma 15, la relazione
sottolinea che l’istituzione del Fondo di 200 mln dal 2011, per contribuire al
piano di rientro del Comune di Roma, è compensato dalla previsione che le
entrate derivate dall’addizionale commissariale sui diritti di imbarco e
dall’addizionale comunale all’IRPEF siano versate all’entrata del bilancio
dello Stato. A garanzia del bilancio dello Stato, inoltre, è previsto che, nel
caso in cui le predette addizionali dovessero produrre entrate inferiori a
quelle previste di 200 milioni di euro, il Comune di Roma sia tenuto a versare
la parte mancante;
§ con riferimento al
comma 14-ter - che prevede per
i comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto: a) l’esclusione dal patto di stabilità interno per il triennio
2010-2012 degli investimenti deliberati entro il 2010, entro un importo di 2,5
mln annui complessivi; b) un
contributo di 2 mln per il 2010 per il pagamento dei debiti – la relazione
tecnica afferma che le due disposizioni producono effetti negativi, per importi
pari a quelli indicati nelle disposizioni stesse, da iscrivere, nel primo caso,
sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, nel secondo caso anche sul
saldo netto da finanziare. Alla copertura dei relativi oneri provvede il
successivo comma 33-ter;
§ con riferimento
alle modifiche apportate al comma 16 – che prevedono: a) l’applicazione del patto di stabilità
interno per il comune di Roma secondo procedure analoghe a quelle stabilite per
le autonomie speciali; b) una diversa
disciplina del contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari – la
relazione tecnica afferma che le stesse non comportano effetti sui saldi di
finanza pubblica in quanto è previsto che il concorso al patto di stabilità
interno del comune di Roma sia determinato in coerenza con la misura stabilita
per gli altri enti locali e in tale ambito sono ricompresi gli effetti della
modifica al contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari previsto
alla lett. f) del medesimo comma 16.
In merito ai profili di quantificazione appare, in primo luogo, necessario acquisire
chiarimenti con riferimento alla natura contabile dei debiti inclusi nel piano
di rientro del comune di Roma, nonché alle modalità con cui le relative
previsioni di pagamento sono state considerate nell’ambito degli andamenti
tendenziali di finanza pubblica. Più precisamente, andrebbero fornite
informazioni in merito:
§ alla natura contabile dei pagamenti che sono
previsti dal predetto piano, distinguendo, nell’ambito delle poste relative a
debiti pregressi, quelle destinate ad incidere sul saldo dell’indebitamento
netto da quelle non aventi effetti su tale saldo, in quanto già registrate al
momento dell’insorgenza del debito in relazione agli ordinari criteri della
contabilità economica.
A titolo esemplificativo, con riferimento a
debiti di fornitura riguardanti la spesa corrente, il relativo effetto
sull’indebitamento netto dovrebbe essere già stato registrato al momento della
consegna dei beni. Pertanto, in sede di pagamento dei relativi debiti di
fornitura, dovrebbero registrarsi effetti ai soli fini del fabbisogno e non
anche dell’indebitamento netto. Nel caso di debiti relativi alla spesa in
conto capitale, il criterio della competenza economica prevede, in linea
generale, che i relativi effetti sull’indebitamento netto incidano in
conformità con il pagamento degli stati di avanzamento lavori. Pertanto, ove il
pagamento dei debiti sia relativo al rimborso al sistema bancario di risorse
utilizzate per far fronte a stati di avanzamento lavori pregressi, esso non
dovrebbe incidere né sul saldo dell’indebitamento netto, né su quello del
fabbisogno, in quanto per entrambi i saldi la registrazione della spesa in
questione dovrebbe essere stata già contabilizzata nel passato;
§ al criterio adottato per la stima negli andamenti
tendenziali delle spese del piano di rientro del comune di Roma, già previsto a
legislazione vigente[474]. Sulla base delle valutazioni della relazione
tecnica sembra infatti che gli andamenti tendenziali non includano tali spese[475], benché obbligatorie e già oggetto di valutazione
nell’ambito del predetto piano.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si osserva
quanto segue:
a) ove una quota del contributo per il comune di Roma
sia destinata al pagamento di poste pregresse non aventi effetto sul saldo
dell’indebitamento netto o del fabbisogno (quali il rimborso di prestiti con il
sistema bancario o di debiti di fornitura), risulterebbe sovrastimato l’effetto
di incremento di spesa iscritto ai fini dei predetti saldi.
Diversamente, ove le maggiori risorse trasferite
dalla norma fossero interamente
destinate a spese non correlate a debiti pregressi (quali ad esempio le spese connesse al prosieguo nella
realizzazione delle opere deliberate),
risulterebbe corretto computarne gli effetti ai fini di tutti i saldi;
b) ove parte delle maggiori risorse per 200 mln, che
il comune è chiamato a reperire, mediante le misure di risparmio e di maggiore
entrata previste dai commi 14-17, sia parimenti destinata alle medesime finalità
connesse al pagamento di debiti pregressi, non aventi effetti sul saldo
dell’indebitamento netto e del fabbisogno, si determinerebbero corrispondenti
effetti positivi sui predetti saldi non registrati dalla relazione tecnica.
Si
segnala inoltre che la norma non chiarisce quale sia la disciplina, a
regime,relativa alle somme in questione, una volta esaurito il piano di rientro
cui la norma vincola la destinazione delle risorse.
Nulla da osservare relativamente ai profili di
quantificazione con riferimento alle modifiche apportate al Senato.
Articolo 14, comma 14-ter
(Disposizioni in favore dei comuni
dissestati
della Provincia de L’Aquila)
14-ter. I comuni
della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto
capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi
già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che
tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da
ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla
Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010,
in misura proporzionale agli stessi debiti.
Il comma 14-ter introduce alcune misure agevolative nei confronti dei comuni della Provincia de L'Aquila in stato di dissesto.
In particolare, il primo periodo del comma introduce la possibilità per i comuni dissestati della Provincia dell’Aquila di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti.
La misura agevolativa è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.
Alla ripartizione del predetto importo tra
gli enti si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, sulla
base di criteri che tengano conto
della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da
ciascun ente locale.
In favore dei comuni dissestati della Provincia de L’Aquila è altresì autorizzato un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione.
La ripartizione del contributo è effettuata con
decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.
Per quanto concerne la compensazione finanziaria degli
effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, si rinvia alla scheda
relativa all’articolo 14, comma 33-ter.
Si ricorda che il risanamento
finanziario degli enti locali deficitari o
in situazione di dissesto
finanziario è disciplinato dal titolo VIII del D.Lgs. n. 267 del 2000
(artt. 242-269).
La gestione dello stato di dissesto finanziario è affidata all’organo straordinario di liquidazione. I compiti attribuiti in via generale all'organo straordinario di liquidazione sono disciplinati dall’art. 252, comma 3. Essi consistono nella rilevazione della massa passiva dell’ente locale; nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; nella liquidazione e pagamento della massa passiva.
Verificata la
situazione debitoria, l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva,
attraverso la formulazione di un piano di rilevazione, e alla acquisizione dei mezzi finanziari disponibili per il risanamento
(artt. 254-255). Entro 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di
liquidazione è tenuto a predisporre il piano
di estinzione delle passività, che viene sottoposto al Ministero dell’interno,
cui spetta approvarlo, previo parere della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali (artt. 256-257).
A seguito
dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della
massa attiva realizzata. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva,
non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento
dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie
per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in
deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Mentre l’organo
straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso,
gli organi istituzionali dell’ente
assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che
hanno determinato il dissesto. Entro il termine di tre mesi dalla nomina
dell’organo straordinario di liquidazione, il consiglio dell’ente è tenuto a
presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi
di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il
proprio parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare
la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il riequilibrio viene
realizzato mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese
correnti, anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica da
sottoporsi all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, secondo una disciplina che vincola
la gestione del bilancio dal momento della deliberazione del dissesto fino a
quella dell’approvazione del bilancio riequilibrato (artt. 259-263).
Infine, a seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’ente provvede alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. Il testo unico stabilisce le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L’osservanza delle prescrizioni è curata dagli amministratori ordinari e straordinari, che hanno l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione nella relazione al rendiconto annuale, per tutto il periodo interessato al risanamento, fissato in cinque anni (artt. 264-267).
Profili finanziari
Per quanto
concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla
scheda di lettura relativa all’articolo 14, commi 13-bis-14-bis, 14-quater-18.
19. Ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla
Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti
alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta
le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza
indugio dallo stesso organo.
21. I conferimenti di
incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati
dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla
stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in
relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
22. Il Presidente della
Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina
uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità
ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra
gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale
acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa
delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate.
23. Agli interventi
indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del
comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e
le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato
il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere
attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono
essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta
collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.
I commi da 19 a 24 dispongono una serie di disposizioni che si applicano alla sola regione Campania, in quanto ente in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.
Il comma 19, dopo aver confermato la disciplina sanzionatoria per le regioni che non rispettano i limiti posti dal patto di stabilità (commi 15 e 16 dell'art. 77-ter del più volte citato D.L. n. 112 del 2008 ) prevede che alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applichino le disposizioni di cui ai commi 20 a 24 dell'articolo in esame. La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l’unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009.
Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. La norma specifica che gli atti in questione, sia quelli adottati dalla Giunta regionale che quelli adottati dal Consiglio regionale, sono annullati "senza indugio" dallo stesso organo che li ha adottati. La delibera di annullamento e l’atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.
Una modifica apportata durante il dibattito al Senato ha soppresso la disposizione, contenuta nel testo vigente del decreto legge, secondo cui le delibere di attuazione di programmi comunitari non sono oggetto di annullamento.
La norma non fornisce elementi per l'identificazione degli “atti con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno”; né sono indicate eventuali azioni nel caso di non ottemperanza di quanto disposto.
Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. In particolare, revoca di diritto i contratti e gli incarichi deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Le tipologie elencate dalla norma in esame sono le seguenti:
§
i
conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione
regionale;
§ i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati;
§ i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del più volte citato decreto–legge n.112 del 2008, identificabili come del 2008, nei contratti di servizio con soggetti privati considerati elusivi della disposizione che vieta alle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
La norma esclude altresì il titolare dell'incarico o del contratto dal diritto all'indennizzo per le prestazioni non ancora rese.
Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria, (la denominazione è stata così modificata durante l’esame del provvedimento al Senato) sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomini uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
L’ultimo periodo del comma 22, introdotto durante l’iter al Senato, consente alla Regione Campania di includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
Si ricorda che
l'art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 stabilisce che il trasferimento della
proprietà del termovalorizzatore di Acerra avvenga entro il 31 dicembre 2011.
Entro tale data la
proprietà dovrà essere trasferita:
-
alla Regione Campania, previa intesa della regione stessa;
-
o al Dipartimento della protezione civile;
-
o ad un soggetto privato;
-
ad altro ente pubblico anche non territoriale.
Lo stesso comma
dispone che il trasferimento è stabilito con apposito D.P.C.M., che individua
le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
Relativamente alle
vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda
che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo
Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella recente “Relazione sullo stato
di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si
legge che “i lavori di completamento dell’impianto sono stati dichiarati
conclusi lo scorso 11 settembre con la redazione del verbale di ultimazione dei
lavori” e che “la progressione temporale delle operazioni ha consentito l’avvio
delle tre linee di trattamento rifiuti di cui si compone l’impianto”. Secondo
quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del
termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) “dal 15
gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009
convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente -
società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto
la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un
presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il
collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito
positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente
ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del
passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre,
utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un
contratto di affitto” .
Tornando alle disposizioni dell’art. 7 del D.L. 195/2009, si ricorda che esso già prevede, in caso di trasferimento ad un soggetto pubblico, che vengano previamente individuate, con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dell'impianto, anche a valere sul FAS, per la quota regionale o nazionale.
Il comma 23 dispone l'applicazione dell’art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull’attuazione del piano al Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 2, comma 95
della citata legge 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) prevede - con
riferimento ai piani di rientro per le regioni inadempienti per motivi diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario - che gli interventi
individuati dal piano di rientro stesso siano vincolanti per la regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Il successivo primo
periodo del comma 96 stabilisce che la verifica dell’attuazione del piano di
rientro avvenga con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità
di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie
ove ritenute necessarie da una delle parti.
Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano.
La disposizione - nelle more dell’approvazione del piano - consente altresì di affidare gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e la stipula di non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.
La norma lascia ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno.
La Relazione tecnica
allegata al disegno di legge di conversione conferma l’applicabilità delle
norme in esame alla sola regione Campania e sottolinea come gli effetti
favorevoli per la finanza pubblica non sono quantificabili.
Profili
finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
iniziale, evidenzia nella rubrica che le disposizioni in esame – riguardanti: a) l’annullamento delle decisioni di
violare il patto di stabilità interno 2009 eventualmente assunte dalle regioni
nei 10 mesi antecedenti le elezioni regionali[476]; b) la revoca degli incarichi dirigenziali conferiti e dei contratti
a tempo determinato stipulati in conseguenza degli atti annullati; c) la previsione di piani di
stabilizzazione[477] nei cui limiti possono
essere conferiti incarichi di responsabile degli uffici di diretta
collaborazione del presidente e stipulati otto contratti di lavoro a tempo
determinato – si riferiscono essenzialmente alla regione Campania. In proposito
la relazione afferma che le disposizioni comportano effetti favorevoli per la
finanza pubblica non quantificabili, conseguenti al venir meno degli oneri
correlati agli atti ed ai rapporti di lavoro revocati, nonché dall’attuazione
dei piani di rientro previsti. Tali effetti positivi sono in parte ridotti dai
maggiori oneri derivanti dagli incarichi e dai rapporti di lavoro previsti ai
sensi del comma 24[478].
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il
Senato, in merito al tema dell’eventuale contenzioso connesso alla revoca
degli incarichi e dei rapporti di lavoro disposta dalla norma, il Governo ha
affermato di non disporre di elementi conoscitivi circa il numero, la durata e
la portata finanziaria degli incarichi in questione e di non essere pertanto in
grado di stimare gli eventuali riflessi in tema di contenzioso. In termini
generali, tuttavia, viene evidenziato che l’annullamento degli atti che hanno
portato alla violazione del patto di stabilità interno produrranno effetti
positivi di significativa entità, in grado di compensare gli eventuali profili
di spesa legati al contenzioso, alla nomina di commissari ad acta e all’attribuzione di nuovi incarichi, in misura comunque
sensibilmente minore rispetto a quelli precedentemente in essere.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato,
afferma che le modifiche apportate non determinano effetti finanziari sui saldi
in quanto:
- che l’inclusione delle deliberazioni attuative di programmi comunitari
tra gli atti oggetto di annullamento riguarda meri atti esecutivi e non atti
della Giunta o del Consiglio;
- l’inclusione dell’acquisto del termovalorizzatore di Acerra nel piano
di rientro della regione Campania, anche mediante l’utilizzo di risorse FAS
destinate al programma attuativo regionale (PAR), configura una finalizzazione
di una quota di risorse già stanziate e destinate ad un programma generale di
interventi.
In merito
ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme del testo originario, alla luce del
dibattito già svolto al Senato, non si
hanno osservazioni da formulare.
Con riferimento alla disposizione introdotta al
Senato, relativa all’acquisto dell’inceneritore di Acerra, appare opportuno che
sia chiarito se resti confermato l’ammontare di risorse FAS di 355 mln a tal
fine destinato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.
24-bis. I limiti
previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti
territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse
finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso
apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli
obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni
pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente
comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili
professionali richiesti.
24-ter. Resta fermo
che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei
rapporti di cui al comma 24-bis.
Il comma
24-bis, introdotto al
Senato, autorizza le Regioni a statuto speciale ed i relativi enti
territoriali, al superamento - a determinati limiti e condizioni - dei
limiti previsti
dall’articolo 9, comma 28 (che
riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni
per il personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, nonché
per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
276/2003) (si rinvia alla scheda dell’articolo 9, comma 28).
Ai fini del
superamento, la disposizione in esame prevede le seguenti condizioni:
che il
superamento consegua alla proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale, e dai relativi enti territoriali;
§
che il
superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e
razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.
La
disposizione lascia comunque fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi
previsti nell'articolo 14 in esame.
Le
amministrazioni sono chiamate ad assumere prioritariamente i lavoratori
considerati dalla disposizione in esame nel caso in cui le assunzioni siano
consentite dalla normativa vigente, salva motivata indicazione concernente gli
specifici profili professionali richiesti.
Il comma 24-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 9
(si rinvia alla relativa scheda di
lettura) non trovano applicazione per le proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis sopra esaminato.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo non ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica[479] afferma che le
disposizioni – che introducono una specifica disciplina in materia di proroga
dei rapporti a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale e nei
relativi enti territoriali – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche tenuto conto del richiamo al previsto reperimento
di risorse finanziarie attraverso apposite misure di riduzione e
razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.
In merito ai
profili di quantificazione,non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 14, commi 25-31
(Funzioni fondamentali dei comuni)
25. Le disposizioni dei
commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle
funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25
a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate
le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le
funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni
fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge
n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione
d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o
già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono
svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
30 La regione, nelle
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale
inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto
stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa
regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo
di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano
comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per
la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni.
Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che
l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in
forma associata deve raggiungere.
Il comma 25 qualifica
i successivi commi da 26 a 31, che riguardano la materia delle funzioni
fondamentali degli enti locali la cui determinazione è prevista come competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in termini di disposizioni per il coordinamento della
finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
Il comma 26
- riproducendo l’identica previsione contenuta nell’art. 8, comma 1,
disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di
Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti
locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi
decentrati”, già approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora
all’esame del Senato (A.S. 2259) – prevede che l'esercizio delle
funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio
per l'ente titolare.
Il comma 27
considera, in via transitoria, quali
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni già considerate in via provvisoria
come tali dall’articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione.
La disposizione è definita come transitoria in attesa dell’entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Va rilevato
che tale lettera dell’art. 117 Cost. fa riferimento non solo ai
comuni – ai quali si limita la considerazione delle funzioni fondamentali
recata dal testo in esame - ma anche alle province e alle città metropolitane,
le cui funzioni fondamentali sono individuate dal citato disegno di legge approvato
in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all’esame del Senato (A.S.
2259).
Le funzioni provvisoriamente individuate dal citato art. 21 della legge
n. 42/2009 ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo
finanziamento integrale sono le seguenti:
a)
funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese
come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della legge n. 42 del 2009;
b)
funzioni di polizia locale;
c)
funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione,
nonché l’edilizia scolastica;
d)
funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti;
e)
funzioni riguardanti la gestione del territorio
e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f)
funzioni del settore sociale.
Il comma 28,
primo periodo, obbliga i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio
in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con
riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Nel
corso dell’esame presso il Senato il testo è stato emendato (emendamento 1.10000 del Governo), escludendo
da tale obbligo le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Una disposizione
specifica in termini di esercizio associato è stabilita dal secondo periodo del
comma 28 per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000
abitanti .
Il primo periodo di tale comma riproduce le previsioni del citato art. 8, comma 3, primo periodo, dell’A.S. 2559 – che, senza far riferimento alle isole monocomune e al comune di Campione d’Italia, esclude però dall’obbligo dell’esercizio associato i comuni il cui territorio non sia limitrofo a quello di altri comuni - in tema di modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, indicate alle seguenti lettere dell’art. 2 del medesimo provvedimento:
g) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
i) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
j) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
k) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di competenza dell’ente;
l) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
m) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
n) l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all’istruzione secondaria di primo grado;
o) l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;
p) l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;
q) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
r) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
Il secondo periodo di tale comma riproduce le disposizioni dell’art. 8, comma 3, secondo periodo.
Le “forme associative” degli enti locali sono disciplinate dal Capo V
del D.Lgs. 267/2001 (TUEL), articoli 30-34. In particolare, l’art. 30 riguarda
le convenzioni tra enti locali, l’art. 31 i consorzi, l’art. 32 le unioni di
comuni, l’art. 33 l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei
comuni e l’art. 34 gli accordi di programma. Dei consorzi l’art. 18 del citato
ddl A.S. 2559 dispone la soppressione a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore.
Il comma 29
vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in
forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di
una forma associativa.
Analoga disposizione è contenuta nel citato art. 8, comma 4, dell’A.S. 2559.
(Semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento
di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente
all'esame della Camera.
Il comma 30 affida
alla legge regionale - nelle materie
di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto
stabilito dal comma 28 - il compito di individuare, previa concertazione con i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. A
seguito delle modifiche introdotte con l’emendamento 1.10000 del Governo,
l’individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del
criterio dell’ omogeneità delle aree
geografiche per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale
inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali.
Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l’associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.
La disposizione, come modificata, riproduce sostanzialmente le previsioni dell’art. 8, comma 6, dell’A.S. 2559.
Dal tenore
della disposizione non emerge quale incidenza nel procedimento abbia la
prevista concertazione, né quali effetti, da valutare nel quadro
costituzionale, ad essa siano riconducibili. Inoltre, va considerato che il
contenuto delle leggi regionali dovrà essere concordato nell’ambito del Consiglio
delle autonomie locali, che non è ancora istituito in tutte le regioni. Infine,
la disposizione, pur tenendo conto delle previsioni del successivo comma 31,
non indica le conseguenza dell’eventuale mancato adeguamento dei comuni alla
normativa regionale.
Il comma 31, con disposizione non contenuta nel citato ddl A.S. 2559, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell’attuazione delle disposizioni dei precedenti commi.
Ne consegue
che il termine potrebbe cadere prima che sia stata possibile l’adozione delle
leggi regionali di cui al comma 30, con ripercussioni: o sui tempi per l’avvio
dell’esercizio associato delle funzioni, nel caso in cui i comuni attendano
l’emanazione delle suddette leggi; oppure sull’efficacia di tali leggi, che
potrebbero intervenire su fattispecie già in atto, per le quali i comuni
dovrebbero porre in essere attività di adeguamento.
Il decreto è adottato su proposta del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni.
Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
Quest’ultima previsione si aggiunge a quella che, al comma 28, pone soglie demografiche che rendono obbligatorio l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata.
Anche sotto
questo profilo, oltre a quello già menzionato della determinazione del termine
di completamento, la disposizione in esame potrebbe avere un effetto limitativo
sulle leggi regionali previste dal comma 30.
Profili
finanziari (commi 25-32)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
iniziale delle disposizioni – volte a razionalizzare l’esercizio delle funzioni
fondamentali da parte degli enti di piccole dimensioni –, evidenzia che le
stesse determinano risparmi non quantificabili.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il
Senato, in merito all’eventualità che dall’esercizio associato di funzioni
discendano nella fase iniziale oneri di implementazione e avvio del servizio,
il Governo ha affermato che non si dispone di elementi sull’effettivo impatto
delle misure stesse. Per tale ragione non si è operata alcuna iscrizione di
risparmi che pure si ritiene potranno prodursi in ragione delle economie di
scala che le norme potranno assicurare.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato
afferma che le modifiche apportate, volte ad escludere dall’obbligo di
esercizio associato delle funzioni alcuni ambiti territoriali, non determinano
effetti di finanza pubblica. Il rinvio dal 31/12/2010 al 31/12/2011 del termine
entro il quale i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti sono tenuti
a liquidare o a dismettere le società già costituite, disposto al comma 32,
non determina effetti finanziari, attesa la neutralità finanziaria della norma
di base.
In merito
ai profili di quantificazione con specifico riferimento al comma 32, si segnala che appare
opportuno acquisire chiarimenti circa eventuali effetti di minore entrata
connessi all’obbligo di messa in liquidazione delle società costituite da parte
degli enti locali con meno di 30.000 abitanti. Appare in proposito opportuno
che sia chiarito se da tale obbligo di carattere generale possano discendere
effetti finanziari negativi con riferimento all’esercizio di servizi
economicamente redditizi per i bilanci degli enti.
In secondo luogo andrebbe
chiarito se, nell’ambito del procedimento di liberalizzazione, potranno
realizzarsi per gli enti locali incassi di tipo mobiliare, ad esempio in
relazione alla cessione di quote azionarie di società attualmente possedute
dagli enti stessi . In tal caso, non sussistendo per gli enti in questione un
obbligo di utilizzo dei proventi di tipo mobiliare ai fini dell’ammortamento del
proprio debito, andrebbe chiarito se l’eventuale utilizzo dei predetti proventi
per finalità di spesa possa determinare effetti negativi sul saldo
dell’indebitamento netto.
32. Fermo quanto previsto
dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni
con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.
Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società
già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale
al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione
complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra
30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola
società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in
liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del
presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di
applicazione.
Il comma 32 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.
Entro la scadenza, come modificata dal Senato, del 31 dicembre 2011, tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.
Tali
disposizioni non specificano espressamente se il divieto e l’obbligo ivi
previsti riguardino tutte le partecipazioni societarie, anche minoritarie, dei
comuni.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.
La
disposizione è tale da non consentire ad un comune una partecipazione
societaria proporzionalmente inferiore al numero dei propri abitanti.
La norma in
esame non prevede un limite numerico delle società che l'associazione
intercomunale può costituire, limite numerico previsto - per i comuni tra
30.000 e 50.000 abitanti - nelle disposizioni che seguono.
I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro la scadenza, come modificata dal Senato, del 31 dicembre 2011, tali comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Non appare
espressamente prevista, come nel caso precedente, la possibilità di cessione
delle partecipazioni nelle società eccedenti.
La già
esaminata deroga, in caso di partecipazione di più comuni, potrebbe essere
ritenuta applicabile (in quanto riferita al presente comma, e non al precedente periodo) anche per la partecipazione a più società.
La disposizione lascia fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Ai sensi delle
predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza
o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatici e l’assunzione di partecipazioni in
tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).
L’assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall’organo competente con delibera motivata (comma 28).
Entro trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2011)
le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma
29).
Tra le disposizioni
in materia vanno rammentate anche quelle stabilite dall’art. 23-bis, comma 8,
del d.l. 112/2008[480] , come modificato dal d.l. 135/2009, in tema di
regime transitorio delle gestioni dei servizi pubblici locali. La disciplina
stabilita da tale articolo, non trova applicazione per i settori espressamente
esclusi dal comma 1 del medesimo articolo, esclusioni alle quali lo schema di
regolamento adottato ai sensi del successivo comma 10 ha aggiunto i servizi
strumentali all’attività o al funzionamento degli enti locali.
Dalla relazione allegata alla deliberazione dell’Adunanza plenaria della Corte dei Conti del 22 giugno 2010[481], emerge che, sul totale di 8101 comuni, 7797 sono interessati alla norma in esame perché con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e 160 perché con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti. I 144 comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non sono interessati alla norma. Secondo tale relazione, da una prima elaborazione dei dati acquisiti dalla Corte, risulta che, con riferimento al triennio 2005/2007, su un totale di 3361 società partecipate dai comuni, quelle relative a comuni con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle di comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti sono 488 e quelle partecipate dai comuni con più di 50.000 abitanti sono 930 (cioè, rispettivamente, il 76,9%, il 14,5% e il 27,7% delle 3361 società rilevate nel triennio).
Le considerazioni conclusive di tale relazione, evidenziano quanto già rilevato nella precedente relazione del 2008 e quanto già esposto dalla Corte dei Conti nell’audizione parlamentare del 20 gennaio 2010 in merito ad aspetti critici del fenomeno della partecipazione di comuni a società e in particolare agli effetti sui bilanci degli enti locali “che inducono a ritenere la costituzione di società quale strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali”. D’altro canto tale relazione sottolinea anche la ricaduta in termini di responsabilità organizzative, contabili, gestionali, economiche e finanziarie che investe gli enti locali di maggiori dimensioni. Profili, questi, che sono in parte oggetto di attenzione delle disposizioni in tema di controlli, di identico tenore, contenute nei disegni di legge A.S. 2156 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e A.S. 2259 recante Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”, già esaminato dalla Camera (A.C. 3118).
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un
periodo al comma in esame che demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni – da adottare di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il
federalismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto – la determinazione
delle modalità attuative della disciplina in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di
applicazione.
Profili finanziari
Per quanto
concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla
scheda di lettura relativa all’articolo 14, commi 25-31.
Articolo 14, comma 33
(Natura non tributaria della Tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani)
33. Le disposizioni di cui
all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano
nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
L’articolo 14, comma 33, reca una norma interpretativa diretta ad
affermare la natura non tributaria
della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale (cd. Codice
ambientale). Inoltre, la norma affida le controversie relative alla predetta
tariffa, sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del
decreto in esame) alla giurisdizione
ordinaria.
La qualificazione
della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei
servizi di smaltimento dei rifiuti, oggetto di diverse interpretazioni e di un
ampio contenzioso, assume rilevanza
con particolare riferimento all’obbligo di assoggettare o meno le somme
all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La questione della natura di
tributo piuttosto che di "corrispettivo per il servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa
di igiene ambientale è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce
giurisdizionali, oltre che di differenti interpretazioni dottrinali.
I dubbi interpretativi sono sorti a seguito della sostituzione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui all’articolo
4 della legge n. 421 del 1992, con la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui
all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – in un primo momento – e con la tariffa
integrata ambientale (TIA) di cui all’articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 –
in un secondo momento.
Il richiamato articolo 238 dispone - tra l'altro - che chiunque possegga
o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è
tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
Poiché il D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) stabilisce che rientrano
nell’ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di
imprese mentre non include tra le operazioni imponibili i tributi e le tasse,
l’esatta qualificazione della natura giuridica determina l’assoggettamento o
meno ad IVA dell’importo dovuto.
L’attuale
situazione tariffaria e l’evoluzione normativa (dalla TARSU alle tariffe)
L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Contemporaneamente all’istituzione di tale nuova tariffa, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come “tariffa d’igiene ambientale”, quindi con lo stesso acronimo TIA della tariffa prevista dall’art. 238 del Codice dell’ambiente).
L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007 (in virtù del comma 184 della L. 296/2006) non è più possibile cambiare il regime di prelievo.
Si ricorda che l’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs.
22/1997) ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU,
disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini
indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto
provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di
deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei
citati termini.
Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative
operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non
sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1,
comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede, infatti,
l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Ma prima che tale
norma potesse esplicare i suoi effetti è intervenuta la citata disposizione recata
dal comma 184 della L. 296/2006, volta a lasciare invariato il regime di
prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU),
dapprima per l’anno 2007 e poi, sulla base di successive novelle, anche per gli
anni 2008-2009. In tal modo, nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la
TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la cd.
tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49 citato, avevano anticipato l’applicazione della
tariffa in via sperimentale; tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive
discipline legislative.
Relativamente alla mancata applicazione della nuova tariffa rifiuti
prevista dall’art. 238, si fa notare che sullo scenario normativo suesposto si
è innestata la norma recata dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, recentemente modificata prima dall’art.
23, comma 21, del D.L. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009) e poi
dall'art. 8, comma 3, del D.L. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010).
Tale comma 2-quater, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all’articolo 238, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.
Sulla
natura tributaria della tariffa d’igiene ambientale (cd. tariffa Ronchi)
La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa di igiene ambientale (TIA) o cd. tariffa Ronchi (prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997) è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, differenti interpretazioni dottrinali[482].
Da ultimo si è pronunciata la Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2009) che le ha riconosciuto natura tributaria (e, quindi, la conseguente competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie), non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo". Tale sentenza ha determinato, di fatto, l’esclusione dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell’IVA pagata.
La Corte costituzionale, nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, ha infatti affermato che essi sono indipendenti dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).
Questa sentenza differisce da precedenti orientamenti assunti - tra l'altro - dalla Corte di Cassazione civile che aveva qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (S.U. ordinanza n. 3274/2006), anche se successive decisioni della Corte stessa, con varie motivazioni e differenze, avevano invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (S.U: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902/2007 e n. 4895/2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526/2007).
La posizione della citata giurisprudenza si pone
peraltro in netta contrapposizione con il parere dell’Agenzia delle Entrate che
con la Risoluzione 17 giugno 2008, n. 250, ribadendo quanto già espresso con le
Risoluzioni n. 25/2003 e n. 111/1999 aveva affermato che la tariffa si
configura alla stregua di un corrispettivo per l’espletamento di un servizio.
Quanto affermato dalla Corte costituzionale è stato successivamente ribadito
anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010) secondo
la quale “il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non
all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla
effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente
all’utilizzazione di superficie idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale
fruibilità del servizio (punto 7.2.3.1. della sentenza n. 238/2009). Ciò fa
della TIA, come già della TARSU, un tributo, la cui natura non può essere
mutata se non sganciando l’obbligazione dal presupposto impositivo, e non
attribuendo ad un privato un impossibile potere impositivo”.
La norma in esame, attribuendo la natura non tributaria alla tariffa
integrata ambientale di cui all’art. 238 D.Lgs. n. 152/2006, fornisce un’interpretazione
opposta a quella indicata dalla Corte costituzionale relativamente alla tariffa
di igiene ambientale e determina la imponibilità
ai fini IVA delle somme dovute.
In proposito, la relazione illustrativa allegata al
provvedimento in esame ritiene che l’interpretazione legata al tratto
sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della
erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza pare, in verità da
prediligere. Per questo, la disposizione in esame, di natura interpretativa,
opta per l’affermazione della natura non tributaria della prestazione in
questione. Conseguentemente, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all’autorità giudiziaria
ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione
patrimoniale in oggetto.
Come risulta chiaramente dalle brevi analisi suesposte, la finalità della norma recata dal comma in esame non è quella di dirimere le possibili controversie originanti dalla recente giurisprudenza (in primis la sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale), ma quella di creare le premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale. Avvio che dovrebbe essere imminente[483], essendo scaduto – come segnalato nella ricostruzione normativa precedente - il termine previsto dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008.
Ciò in quanto la richiamata giurisprudenza investe la cd. tariffa Ronchi (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997), mentre la norma in esame riguarda la non ancora applicata tariffa integrata ambientale prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Relativamente, invece, alle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 238/2009, cui ha fatto seguito la presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata, si ricorda che, in risposta all’interrogazione n. 5-01802 Mariani, il rappresentante del Governo (nella seduta del 22 settembre 2009) ha ricordato che “al fine di definire le iniziative e le misure per l'adeguamento ai principi espressi nella evocata sentenza della Consulta risulta necessario procedere ad una serie di verifiche sullo stato generale di applicazione della TIA attualmente in vigore (disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997), mirate ad accertare, tra l'altro, la corretta natura dei rapporti tra gli enti locali e le aziende di gestione dei rifiuti (alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale), la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa, nonché la definizione di una procedura semplificata che disciplini, ove spettanti, le modalità degli eventuali rimborsi da erogare agli utenti in conto dell'imposta già illegittimamente addebitata. Sulle questioni emerse di carattere tributario e finanziario, attesa la particolare complessità della questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta effettuando specifici approfondimenti al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda”.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in
esame – volta a specificare la natura non tributaria della nuova tariffa
integrata ambientale – non determina effetti finanziari diretti. La relazione
precisa altresì che essa è volta a dirimere la pluralità di dubbi
interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla natura giuridica della
tariffa stessa, tenuto conto della mancanza di un’univoca giurisprudenza di
legittimità in materia. Viene in proposito ricordato che la recente sentenza
della Corte costituzionale n. 238 del 2009, riconoscendo la natura tributaria
della tariffa di igiene ambientale[484], successivamente
sostituita[485] dalla tariffa integrata
ambientale, non si è però espressa in merito a tale ultima tariffa, destinata a
divenire operativa a seguito della pubblicazione, entro il 30 giugno 2010, di
un apposito decreto ministeriale[486].
Nel corso dell’esame al Senato[487] è stato segnalato che lo scopo della norma appare quello di escludere,
per il futuro, la richiesta di rimborsi dell'IVA applicata sulla TIA ed è stato
rilevato peraltro che la formulazione della norma, tenuto conto delle
argomentazioni della sentenza della Corte e di elementi di analogia tra la
nuova disciplina della tariffa e quella oggetto della sentenza, non sembra in
grado di escludere contenziosi.
In merito
ai profili di quantificazione si segnala l’opportunità di chiarimenti circa quanto evidenziato nel
corso dell’esame al Senato. Ciò al fine di valutare le possibili implicazioni
finanziarie, anche di carattere indiretto, della disposizione.
Articolo 14, commi 33-bis-33-ter
(Patto di stabilità per enti locali commissariati negli anni 2007-2009 ed esclusione
di alcune voci dal calcolo del saldo finanziario)
33-bis. All'articolo
77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali
negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b),
del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze
contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento
alle regole del patto di stabilità interno»;
b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo
finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.
L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei
limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla
copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter
e 33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b),
mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per
cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2
milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter,
relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e
quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni
2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari
previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con
il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
Il comma
33-bis, alle lettere a) e
b), reca alcune
integrazioni all’articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008),
recante la disciplina generale del Patto di stabilità interno per gli enti
locali per il triennio 2009-2011.
In
particolare, la lettera a) aggiunge
il comma 4-bis al citato articolo 77-bis,
con il quale sono introdotte le regole del Patto di stabilità da
applicare agli enti locali che negli anni 2007-2009 siano stati commissariati per fenomeni
di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000, lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità
organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori
stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il
buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei
servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la
cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso
alle cariche ricoperte.
Il decreto di
scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi,
prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che
con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la
gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che agli enti che siano stati commissariati per infiltrazioni mafiose nel periodo 2007-2009 si applicano, ai fini del patto di stabilità interno e del calcolo della misura del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le stesse regole valide per gli enti di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 77-bis, nel senso che sono considerati come enti che hanno rispettato il Patto di stabilità per il 2007 e presentano in tale anno un saldo positivo, in termini di competenza mista.
Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, la norma prevede che vengano assunti come base di riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del Patto medesimo.
In base al citato
comma 3, lettera b), dell’art. 77-bis,
ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario,
sia le province che i comuni sono tenuti ad applicare al saldo 2007 le seguenti
percentuali: 10% per l’anno 2009, 10% per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno
2011.
A tale riguardo, si ricorda che il comma 18 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 dispone che
agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso le regole del patto di
stabilità interno si applicano a partire
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
La lettera b) aggiunge il comma 7-sexies all'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, volto ad escludere dal calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno alcune voci di entrata e di spesa connesse a specifici trasferimenti autorizzati, dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.
Si tratta, in particolare:
§
delle risorse provenienti dai trasferimenti statali concessi a tali enti quale rimborso degli oneri relativi
alle Commissioni straordinarie
nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali -
che, a decorrere dal 2007 sono stati posti a carico del bilancio dello Stato -, che sono
destinati dagli enti locali a spese di investimento (ai sensi del comma 704
dell'articolo 1 della legge n. 296/2006);
§ dei contributi autorizzati in favore degli suddetti enti locali commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (ai sensi del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006).
Si tratta di contributi concessi nella misura massima
annuale di 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire
in base alla popolazione residente risultante al 31 dicembre 2005. Si ricorda
che tali contributi sono corrisposti in favore degli enti che si trovino nella
condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000
alla data del 1° gennaio di ciascun anno;
§
le relative
spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse. L'esclusione
delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
Gli oneri
derivanti dalle agevolazioni, in tema di patto di stabilità interno, concesse
in favore dei comuni commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso sono
quantificati dalla relazione tecnica, allegata al maxiemendamento governativo
1.1000 presentata al Senato, nel limite preordinato di 10 milioni di euro per
ciascun anno a decorrere dal 2010.
Il comma
33-ter reca la copertura degli
effetti finanziari recati:
§
dall’attenuazione dei vincoli del patto di stabilità interno disposta in favore
dei comuni commissariati per infiltrazioni mafiose ai sensi del
precedente comma 33-bis, stimati
in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno;
§
dall’attenuazione dei vincoli del patto nonché in favore dei comuni dissestati
della provincia dell’Aquila ai sensi del comma 14-ter dell’articolo 14 in esame (cui si rinvia), nella misura massima di 2,5 milioni di euro
annui nel triennio 2010-2012, in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
§
dalla
concessione di un contributo di 2 milioni per il 2010 in favore dei comuni
dissestati della provincia dell’Aquila, autorizzato dal terzo periodo del comma
14-ter.
Gli effetti
finanziari derivati dalle suddette disposizioni, valutati dunque in complessivi
14,5 milioni per l’anno 2010, 12,5 milioni per gli anni 2011 e
2012 e 10 milioni a decorrere dal 2013, vengono compensati come segue:
§ per l’anno 2010, i 14,5 milioni (di cui 10 milioni ai sensi del comma 33-bis e 4,5 milioni ai sensi del comma 14-ter) sono compensati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, attraverso la riduzione della percentuale di cui al comma 11, in base alla quale è calcolata la misura dei pagamenti in conto capitale che nel 2010 sono concessi in deroga ai vincoli del Patto a tutti gli enti locali (cfr. relativa scheda di lettura), che viene abbassata dallo 0,78 allo 0,75% dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni, quali risultanti dai rendiconti;
Si segnala come la disposizione testè
illustrata appaia incongrua sotto il profilo della tecnica legislativa e della
corretta formulazione del testo posto che è volta a modificare in via indiretta
una disposizione (la percentuale dei pagamenti in conto capitale ammessi in
deroga al patto) contenuta non già in altro testo normativo vigente ma nello
stesso testo del decreto legge in oggetto (ossia il comma 11 dell’articolo 14
in esame)
§
in termini di saldo netto da finanziare, il
contributo di 2 milioni di euro nel
2010 a favore dei comuni dissestati della provincia dell’Aquila è compensato anche attraverso la riduzione del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004[488];
§ per
gli anni 2011 e seguenti, i complessivi 12,5 milioni (nello
specifico, 10 milioni a decorrere dal 2011 relativi al comma 33-bis e 2,5 milioni per il biennio
2011-2012 relativi al comma 14-ter) sono
compensati, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, mediante la corrispondente determinazione degli obiettivi finanziari
assegnati ai comuni quale concorso alla manovra alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, come definiti dal comma 1, lettera d) dell’articolo 14.
La norma
prevede che gli obiettivi finanziari previsti per i comuni ai sensi del comma
1, lettera d) siano adeguati in sede di
deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, ai
sensi del comma 2, deve definire i criteri e le modalità per operare la
riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali, strumentale al
raggiungimento degli obiettivi medesimi, e recepiti con il decreto annuale del
Ministro dell'interno ivi previsto.
Profili finanziari
Il prospetto
riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese c. capitale |
|
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Enti locali commissariati deroghe patto di
stabilità interno - esclusione effetti
dl 112/2008 |
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10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Minori spese correnti |
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|
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Riduzione agevolaz. sui residui e
Rideterminazione obiettivo patto di stabilità interno - art.14 c.1 lett.d) |
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14,5 |
12,5 |
12,5 |
10,0 |
14,5 |
12,5 |
12,5 |
10,0 |
Riduzione F. Ispe |
2 |
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2 |
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2 |
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La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento, con specifico riferimento ai commi 33-bis e 33-ter – che prevedono criteri agevolati per il patto di stabilità
interno 2007-2009 per gli enti soggetti allo scioglimento del consiglio per
fenomeni di infiltrazione mafiosa, coprendo i relativi oneri, nonché gli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14-ter, a valere: a) su una riduzione dell’ammontare dei residui
passivi esclusi dal patto di stabilità interno; b) sulla riduzione del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica; c) su un incremento degli
obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2012 con modalità
da determinarsi con deliberazione della Conferenza Stato-Città – evidenzia
unicamente:
- che l’agevolazione in favore dei comuni commissariati per
infiltrazione mafiosa comporta un peggioramento del fabbisogno e
dell’indebitamento netto per gli anni 2010 e successivi nel limite preordinato
di 10 mln annui;
- che la relativa compensazione è prevista, per l’anno 2010, attraverso
una quota delle maggiori entrate di cui all’art. 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater e, per
gli anni successivi, attraverso la rideterminazione degli obiettivi del patto
previsti dal comma 1, lettera d), dello stesso articolo 14.
La stessa relazione tecnica,
nella parte riferita ai commi 14-bis
e 14-ter (cfr. supra) riporta più
correttamente le disposizioni di copertura riferibili ai diversi commi. In
particolare, viene specificato quanto segue:
- la disposizione di cui al
comma 14-bis, che istituisce un fondo
di 50 mln di euro annui in favore dei comuni commissariati, reca oneri coperti
a valere sulle maggiori entrate di cui all’art. 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater;
- le
disposizioni di cui al comma 14-ter, in favore dei comuni dissestati della
provincia dell’Aquila, nonché quella di cui al comma 33-bis, in favore dei comuni commissariati per mafia, sono compensate
a valere sulle seguenti misure disposte dal comma 33-ter:
- la riduzione
dell’agevolazione relativa ai residui passivi di cui al comma 11, con effetti
sul solo 2010, in termini di fabbisogno e indebitamento;
- la riduzione del fondo ISPE,
con effetti sul solo 2010 su tutti i saldi;
- la rideterminazione degli
obiettivi del patto di stabilità interno a carico dei comuni, con deliberazione
della Conferenza Stato-città.
In merito ai profili di quantificazione si osserva quanto segue:
a) non sono forniti gli elementi alla base della stima
né degli oneri recati dall’agevolazione sul patto di stabilità interno per gli
enti commissariati per mafia;
b) risulta congrua, sulla base dei dati forniti dalla
relazione tecnica[489], la quantificazione in 14,5 mln di euro per il
2010 dell’effetto della riduzione da 0,78 a 0,75 della percentuale di
esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale
effettuate a valere sui residui passivi che peraltro – come segnalato – non si
evince dal testo del comma 11 dell’art. 14, non modificato dal Senato;;
c) la copertura a valere sulla rideterminazione degli
obiettivi del patto di stabilità interno è demandata ad una successiva
deliberazione della Conferenza Stato-città: non è peraltro prevista
espressamente una procedura di quantificazione e verifica, anche parlamentare,
degli effetti derivanti dalla predetta rideterminazione..
33-quater. Il
termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno
delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.
Il comma 33-quater, inserito
durante l’esame del provvedimento al
Senato, posticipa dal 31 gennaio 2009 al 30 ottobre 2010 il termine (fissato dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154[490]) per la trasmissione
al Ministero dell’Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti
il minor gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), in
conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli
immobili di categoria D (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro
dell’interno 1° luglio 2002, n. 197), per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.
Tali dichiarazioni sono strumentali all’erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una correlata diminuzione del gettito ICI.
La Relazione tecnica
che accompagna l’emendamento 1.10.000 del Governo (maxiemendamento) precisa che
tale norma è necessaria a consentire ai comuni la presentazione della predetta
dichiarazione entro il 30 ottobre 2010 e che la disposizione riguarda pochi
enti territoriali.
Si tratta, in
particolare, del contributo statale (istituito dall'articolo 64, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria per il 2001), riconosciuto,
a decorrere dall'anno 2001, ai comuni che abbiano subìto diminuzione delle
entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa
dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di
categoria D, eseguita dai soggetti interessati sulla base delle previsioni del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
I fabbricati di
categoria catastale D sono, in generale, edifici a destinazione speciale
utilizzati per attività con finalità di lucro (ad esempio alberghi e pensioni,
opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione,
palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività
agricole).Secondo il decreto ministeriale n. 701 del 1994 è infatti possibile –
alle condizioni previste dalle stesse norme – proporre l’attribuzione della
categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione
ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a
destinazione speciale o particolare. Tale rendita (articolo 1, comma 3 del DM)
rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non
provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a
campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale
definitiva[491]. Per quanto riguarda l’imposta comunale sugli
immobili (ICI), la determinazione del valore dei fabbricati di categoria D si
ottiene, a norma del decreto ministeriale 14 dicembre 1991[492], moltiplicando la rendita catastale per il
coefficiente di 50[493].
Con il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 197 sono stati
determinati i criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dai citati
commi 1 e 2[494] dell’articolo
64.
La
procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la
minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno - per il tramite degli
uffici territoriali del Governo - apposita dichiarazione in cui si attesta
l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D. Gli uffici
territoriali del Governo, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del
predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della
finanza locale.
Tali dichiarazioni
(ai sensi del citato articolo 2-quater,
comma 7) devono essere corredate da un’attestazione
firmata dal responsabile del servizio
finanziario dell’ente locale ed asseverate dall’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate ICI registrate
per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, nonché i relativi contributi statali
che vengono richiesti in compensazione delle predette minori entrate.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non considera la
norma.
La relazione
tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, che dispone il
differimento del termine per la trasmissione delle dichiarazioni attestanti il
minor gettito ICI derivane da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno
degli anni 2005 e precedenti.
In merito ai profili di quantificazione, non si
hanno osservazioni da formulare..
[1] Tali andamenti segnano un peggioramento di 0,4 punti rispetto alle precedenti stime della Nota di aggiornamento al DPEF del settembre 2009.
[2] Per un approfondimento, v. dossier predisposto per l’esame della RUEF dal Servizio Bilancio e Servizio Studi della Camera e dal Servizio Bilancio del Senato, n. 9 , Documentazione di finanza pubblica, maggio 2010.
[3] Tale effetto è calcolato rapportando l’effetto della correzione in termini di indebitamento netto al valore del PIL nominale indicato nei documenti citati, che a sua volta presuppone un tasso di crescita reale pari all’1 per cento nel 2010, all’1,5 per cento nel 2011 e al 2 per cento nel 2012.
[4] Si ricorda che la RUEF (tavola 3.6, pag. 48) nell’indicare l’entità della manovra (in termini di PIL) necessaria ad ottenere l’indebitamento netto-obiettivo, specifica che si tratta di una correzione sul primario. La Relazione ipotizza, inoltre, un medesimo valore della spesa per interessi nel quadro tendenziale e in quello programmatico.
[5] Seduta della Commissione bilancio del Senato del 23 giugno 2010.
[6] Si ricorda che, secondo quanto indicato da ultimo nel DPEF 2010-2013, l’elasticità al PIL delle entrate tributarie è pari a 0,9 e quella dei contributi sociali a 0,8. Le spese, invece, risultano essenzialmente rigide rispetto alla crescita.
[7] Cfr audizione del 10 giugno 2010, presso la Commissione Bilancio del Senato.
[8] Senato della Repubblica, Commissione V, Audizione sul D.L. n. 78/2010, giugno 2010.
[9] Valori riferiti a stime del Servizio Bilancio dello Stato.
[10] Le riduzioni sono comprensivi degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 6, e di quella degli Organi costituzionali di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
[11] Cfr Nota del MEF-RGS del 17 giugno 2010.
[12] Seduta del 10 giugno 2010.
[13] In termini di cassa, ma anche di competenza, attraverso, ad esempio, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti.
[14] Corte conti, audizione presso Commissione Bilancio del Senato del 10 giugno 2010. Cfr. inoltre il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, maggio 2010. Nel Rapporto, nel rilevare l’emersione nel 2009 di debiti pregressi (“da leggere come spese fatte ma non registrate nel triennio precedente”), la Corte sottolinea come tale fenomeno confligga con una corretta gestione del bilancio, che dovrebbe escludere l’assunzione a carico dell’erario di obbligazioni verso terzi al di là delle dotazioni disponibili, o comunque non precedute dalle prescritte procedure contabili.
[15] In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani di riduzione si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi dei piani, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009.
[16]
Articolo 54-bis.
[17] Articolo 12, comma 12-terdecies.
[18]
Il 67% nel 2011 e il 55% dal 2012: tali
valori percentuali si ottengono rapportando l’importo della misura a carico
delle regioni a statuto ordinario rispetto alla manovra netta a carico delle
amministrazioni locali. Le stesse percentuali ammontano, rispettivamente al 20%
e 27% per i comuni (al netto del
contributo in favore di Roma), al 5% e 6% per le province e all’8% e 12% per le
regioni a statuto speciale.
[19]
Tali avanzi di amministrazione
avrebbero peraltro registrato una crescita per il 2010 e il 2011 in conseguenza
dell’applicazione dei parametri sulle poste di bilancio previsti per tali
esercizi dal D.L. n. 112/2008. In proposito, nel corso dell’audizione presso la
Commissione bilancio della Camera dei deputati del 4 febbraio 2010, tenutasi
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla finanza locale, i rappresentanti
dell’ANCI hanno sottolineato che, sulla base della normativa previgente
rispetto al provvedimento in esame, quasi tutti i comuni soggetti al patto di
stabilità interno avrebbero esposto bilanci in avanzo nell’esercizio 2011.
[20]
Cfr.
la Nota depositata presso la Commissione bilancio del Senato il 17 giugno 2010.
[21]
Infatti, nella Relazione del 30 giugno
2010 - concernente “il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali
e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei
rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni
delle risorse” - le prime stime dell’ammontare dei trasferimenti potenzialmente
suscettibili di sostituzione mediante gettito tributario sono operate senza
tenere conto della riduzione dei trasferimenti disposta dal provvedimento in
esame.
[22] In termini di indebitamento netto, la minore spesa è pari a 246 milioni nel 2011 e a 628 milioni a decorrere dal 2012.
[23] Art 2, comma 67, della legge 191/2009.
[24] Art 9, coma 16.
[25] Art 11, commi 5, lett. a) e 7 lett. a) per il 2010; comma 5 lett. b), e commi 6-12 per il 2011 e anni successivi.
[26] Per le regioni con Piano di rientro e sottoposte al commissariamento alla data del 31 dicembre 2009, è già prevista dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 88) la possibilità di prosecuzione del Piano, salva la possibilità per la regione di presentarne uno nuovo.
[27] Il suddetto termine, fissato in dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 89) era stato ridotto a due mesi dall’articolo 1, comma 23-vicies del D.L. 194/2009.
[28] Il disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2009 è stato presentato alle Camere in data 30 giugno 2010 (A.C. 3593), ed è ora all’esame della Camera.
[29] Cfr Nota di lettura n. 81 del giugno 2010, predisposta dal Servizio Bilancio del Senato in occasione dell’esame del decreto n. 78 in esame.
[30] Nota del Ministero dell’economia, RGS, del 17 giugno 2010.
[31] Secondo la
legge n. 196/2009, le spese iscritte in bilancio si ripartiscono in spese non
rimodulabili (art. 21, comma 5, lett. a) e comma 6). e spese rimodulabili (art.
21, co. 5, lett. b) e commi 7-8). Di tale suddivisione, per ciascun programma,
macroaggregato e capitolo, si dà conto in apposito allegato agli stati di
previsione (art. 21, comma 4).
Per quanto riguarda in particolare le
spese rimodulabili, quelle riconducibili a fattori legislativi (art 21, comma
7, lett. a) sono le spese autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. Le spese
di adeguamento al fabbisogno (lett. b)
sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. E’ da
notare che anche in tale componente vi è una quota rigida (non rimodulabile),
corrispondente alle risorse minime necessarie al funzionamento
dell’amministrazione, o a spese relative a obblighi giuridicamente perfezionati
che, assunti in esercizi precedenti in relazione all’acquisto di beni e
servizi, a contratti, locazioni, ecc, rendono le risorse accantonate di fatto
indisponibili.
[32] Si
ricorda che mentre la rimodulabilità dei fattori legislativi opera solo nella
fase di formazione del bilancio, per le spese di adeguamento al fabbisogno un
margine di flessibilità è previsto anche in corso di gestione. La legge n.
196/2009 (art. 33, comma 4) prevede, infatti, la possibilità di disporre
variazioni compensative, all’interno dello stesso programma, mediante appositi
decreti del Ministro dell’economia. Anche in questo caso, vale il limite
dell’invarianza dei saldi e il divieto dell’utilizzo di spese di parte capitale
per finanziare spese correnti.
[33] A
fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie a legislazione
vigente per il triennio 2009–2011 delle missioni di spesa di competenza dei
vari Ministeri, l’articolo 60, comma 3, del D.L. 112/2008 ha introdotto un
margine di flessibilità in sede di formazione del bilancio, consentendo di
rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi
di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni
legislative di spesa ad essi sottostanti. Tali rimodulazioni sono soggette al
rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, al limite del 10 per
cento delle risorse stanziate per gli interventi per la rimodulazione tra spese
di funzionamento e spese per interventi; al divieto di utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
In apposito allegato (“Allegato 2”) agli
stati di previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e
2010 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa,
l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante
rimodulazione per ciascun anno del triennio e il conseguente importo iscritto
nel disegno di legge di bilancio.
Nella legge di bilancio di tali esercizi è
inoltre riportato il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili di
ciascun Ministero, esposto per programmi e con gli importi riferiti al
triennio, (Allegato n. 2 di ciascuno stato di previsione).
[34] Nota
del Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato, del 17 giugno
2010.
[35] Come
già sopra commentato, si tratta delle spese di cui all’articolo 21, comma 5,
lett. b), della legge n. 196/2009
riconducibili, in base al comma 7 del medesimo articolo 21, a quelle disposte
da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
[36] In
particolare sono state escluse dalla riduzione le seguenti spese: stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; Fondi di riserva (riassegnazione dei
residui perenti, spese obbligatorie, spese impreviste); ammortamenti, poste
correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili con
le regioni; acquisizione di attività finanziarie; interessi; trasferimenti agli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; spese dipendenti da parametri
stabiliti per legge o derivanti da accordi internazionali.
[37] Nel
testo del decreto come modificato in sede di esame parlamentare.
[38] Si ricorda che una prima elaborazione, sempre su dati della RGS, è stata fornita dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione presso la V Commissione del Senato sul D.L. 78/2010. Tale elaborazione pone a confronto i tagli disposti dal provvedimento in esame (in termini di SNF), ripartiti per categorie economiche, con la quota rimodulabile degli stanziamenti, iniziali e definitivi, gli impegni e i pagamenti relativi all’esercizio 2009.
[39]
Tali informazioni sono infatti
disponibili, allo stato, solo parzialmente.
Il bilancio a legislazione
vigente reca il bilancio pluriennale, ripartito per missioni e programmi, con
una proiezione fino al 2012. Inoltre, la ripartizione tra spese rimodulabili e
non rimodulabili, presente nel disegno di legge (Tabella 13, A.S. 1791), non è
riportata dalla legge di bilancio.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa derivanti da fattore legislativo considerate rimodulabili, in allegato agli stati di previsione (allegato 2) sono indicate i relativi stanziamenti, cui si applica il 10 per cento delle riduzioni disposte dalla norma in esame. Anche in questo caso manca l’anno terminale del triennio.
[40] In termini di cassa, ma anche di competenza, attraverso, ad esempio, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti.
[41] Corte conti, audizione presso Commissione Bilancio del Senato del 10 giugno 2010. Cfr. inoltre il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, maggio 2010. Nel Rapporto, nel rilevare l’emersione nel 2009 di debiti pregressi (“da leggere come spese fatte ma non registrate nel triennio precedente”), la Corte sottolinea come tale fenomeno confligga con una corretta gestione del bilancio, che dovrebbe escludere l’assunzione a carico dell’erario di obbligazioni verso terzi al di là delle dotazioni disponibili, o comunque non precedute dalle prescritte procedure contabili.
[42] D.L.
25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito,
con modificazioni, da L. 6 agosto 2008, n. 133
[43] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, convertito in legge, con modificazioni, da L. 26 febbraio
2010, n. 25.
[44] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[45] Ad esempio la struttura di missione
denominata Ufficio per il programma di Governo istituita con il DPCM 1°
febbraio 2003 ha costituito la struttura di supporto al Ministro per il
programma di Governo fino alla istituzione di un Dipartimento ad hoc presso la
Presidenza del Consiglio. Così anche le due strutture di missione per le
politiche per la famiglia (istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata
con il DPCM 29 settembre 2007) e per le politiche giovanili e lo sport
(istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata con il DPCM 29 settembre
2007) sono state organismi di carattere temporaneo, volti a fornire il supporto
necessario per l’attività dei due ministri senza portafoglio istituiti dal Governo
(Ministro delle politiche per la famiglia e Ministro delle politiche giovanili
e attività sportive) fino alla costituzione dei rispettivi dipartimenti,
disposta con DPCM 29 ottobre 2009.
[46] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24
novembre 2006, n. 286.
[47] D.L. 8 aprile 2008, n. 59, Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6
giugno 2008, n. 101.
[48] Si ricorda che,
ad esempio, il D.L. n. 78 del 2009 (convertito dalla legge n. 102 del 2009) ha
introdotto una disciplina di garanzia per il sollecito pagamento dei debiti
delle pubbliche amministrazioni, in linea con le disposizioni comunitarie in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[49] La
disposizione è stata modificata rispetto al testo iniziale durante l’esame in
Commissione, chiarendo che la quota dello 0,20% è calcolata sulle commissioni
di interscambio conseguite dal gestione del servizio per i pagamenti diretti.
[50] Recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
[51] Si tratta del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui si dispone che il pagamento degli stipendi sia effettuato con ordini collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di spesa, da erogarsi mediante bonifici da accreditare ai conti correnti intestati ai beneficiari.
[52] Si tratta del Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ai quali affluiscono anche gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione previsti nel comma 601 in commento.
[53] E’ escluso da tale eccezione, in virtù del rinvio all’articolo 2, comma 5, del D.L. n.147/2007 previsto nel comma 4-septies in esame, il personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione dei pagamenti è già attribuita al Servizio centrale informativo del ministero dell’economia e delle finanze.
[54] Si tratta dell’emendamento 4.1000 del
relatore.
[55] Ossia per euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed
euro 5.000.000 per l'anno 2012.
[56] D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico
[57] D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L.
133/29ì008), Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria
[58] D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (conv. L.
42/2010), Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni
[59] Costituzione
e funzionamento degli organi regionali.
[60] La maggior parte delle regioni definisce
l’importo dell’indennità di carica come una percentuale dell'indennità lorda
percepita dai componenti del Parlamento nazionale.
[61] Per un esame dettagliato della normativa concernente
il trattamento economico dei consiglieri, per ciascuna regione, limitatamente
alla disciplina dettata dalle leggi regionali aggiornata al 2007, si v. il
dossier del Servizio Studi “Costi della
politica” del 5 giugno 2007 (n. 183/1).
[62] L. 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
[63] R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni
dello Stato, successivamente abrogato dal dall’art. 385 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I
gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti al Primo
Presidente della Corte di cassazione e all’ambasciatore.
[64] Il titolo di vice ministro può essere
attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe
relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali
ovvero di più direzioni generali, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 10, co. 2,
come modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 81, Norme in materia di disciplina dell’attività di Governo.
[65] L. 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.
[66] L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[67] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
[68] Fonte: Ragioneria generale dello Stato.
[69] L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[70] Il comma 55 del medesimo articolo, impedisce
l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni.
[71] L. 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).
[72] Si riportano i dati esposti nella tabella inclusa nella relazione tecnica. I dati esposti possono presentare incongruenze minime in quanto sono stati arrotondati all’euro.
[73] L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
[74] L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro
[75] L. 24
marzo 1958 n. 195, Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.
[76] L. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della Magistratura
[77] L. 27
aprile 1982, n. 186, Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
[78] L. 4
marzo 2009, n. 15, Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti.
[79] L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati.
[80] L. 30
dicembre 1988, n. 561, Istituzione del
Consiglio della magistratura militare.
[81] L. 30
dicembre 1988, n. 561, Istituzione del
Consiglio della magistratura militare e L. 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, co.
604.
[82] D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 102/2009), Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (art. 23, co. 18).
[83] D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 545, Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413
[84] L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
[85] L. 10
dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica
[86] L. 23
febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
[87] L’art.
39-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in
questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.
[88] Il regolamento
recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007, n. 31.
[89] Al
riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno
1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio
1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai
movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
[90] Art.
39-quaterdecies D.L. 30 dicembre
2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
febbraio 2006, n. 51.
[91] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
[92] Tabella
2 Ministero dell’economia e delle finanze. U.p.b. 21.1.3 (Organi costituzionali – oneri comuni di parte corrente) Capitolo
1638 (Fondi relativi alle spese
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali).
[93] L. 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica
[94] Cfr. in particolare gli artt. 82, 83 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000.
[95] Tale indennità è stata sostituita al Senato con un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
[96] Il Senato ha elevato la soglia del compenso spettante a tali consiglieri a un quarto di quella prevista per il sindaco o presidente.
[97] Tale disposizione è stata soppressa dal Senato.
[98] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[99] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).
[100] L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
[101] Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[102] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[103] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[104] Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[105] Emendamento 6.27 (testo 3) Esposito.
[106] Comma 1: in base alle modifiche apportate, sono state escluse
dall’applicazione dei limiti agli emolumenti per la partecipazione ad organi
collegiali la Commissione
per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella zona B dell’ex
territorio libero di Trieste, nelle ex colonie ed in altri Paesi; il Comitato
di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni; la Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.
Comma 2: in base alle modifiche apportate, sono state escluse dall’applicazione dei limiti agli emolumenti per la partecipazione ad organi collegiali: l’Università; gli enti e le fondazioni di ricerca; le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale; gli Enti pubblici economici individuati con decreto del MEF.
[107] La RT afferma infine che il conseguimento degli obiettivi sarebbe
comunque garantito dalla modifica apportata all’articolo 2: si tratta,
presumibilmente, della clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato, che
dovrebbe essere attivata – sotto forma di ulteriori tagli lineari – in presenza
di scostamenti rispetto ai risultati di risparmio contabilizzati. Si osserva
che il testo della modifica richiamata dalla relazione tecnica fa riferimento
all’articolo 9 (spese di personale) e non all’articolo 2 (spese rimodulabili).
[108] La
ricognizione delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico
consolidato della P.A. è effettuata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge n. 196/2009 dall’ISTAT, sulla base Sulla base del Sec95, il sistema
europeo dei conti. L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.
[109] Inoltre,
coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con società a partecipazione
pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo
stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o
società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto
in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza.
[110] In caso
di violazione del tetto retributivo, l’amministratore che ha disposto il
pagamento e il destinatario della retribuzione sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente
la cifra consentita. La deroga al tetto vi può essere solo per motivate
esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre
anni. Inoltre, le società sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla
Corte dei conti. Vi sono poi obblighi di trasparenza: nessun atto che comporta
la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente
reso noto, con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web della società, nonché deve essere
comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).
[111] La
costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle
società controllate da amministrazioni statali è comunque limitata a casi
strettamente necessari, e comunque, la remunerazione che può essere
riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve superare il 30 per cento del
compenso spettante alla carica di componente dell’organo amministrativo
(articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2008).
[112] Nelle
società totalmente partecipate da comuni o province, e nelle società da queste
controllate, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, del presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il
presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità
spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo
1, commi 725 e 726 legge n. 296/2006, come modificati dall’articolo 61 del D.L.
n. 112/2008 ).
Il presidente e i componenti del consiglio
di amministrazione delle società totalmente partecipate dagli enti locali hanno
il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione
previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del TUEL- testo unico sugli
enti locali (articolo 1, comma 727, legge n. 296/2006).
Nelle società a partecipazione mista di enti locali, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, secondo specifici criteri (articolo 1, comma 728, legge n. 296/2006) .
[113] Tale comma prevede il riversamento ad un capitolo dell’entrata del bilancio dello stato dei risparmi derivanti dall’intero articolo, con esclusione di quelli di cui al primo periodo del comma 6.
[114] La ricognizione delle amministrazioni pubbliche facenti parte del
conto economico consolidato della P.A. è effettuata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge n. 196/2009 dall’ISTAT, sulla base Sulla base del Sec95,
il sistema europeo dei conti. L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio
2009.
[115] Ai sensi dell’ultimo elenco ISTAT (31 luglio 2009, v. nota 1) le autorità indipendenti incluse nel conto economico consolidato della P.A. sono: Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Garante per la protezione dei dati personali, Registro Italiano Dighe – RID4.
[116] Legge 27 dicembre 2006, n. 296: art. 1, comma 467.
[117] L’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
[118] "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
[119] In particolare, ha disposto a decorrere dal 2009:
- il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007.
-
il
divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007;
- una riduzione – ulteriore rispetto a quella vigente (originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 266/2005 per le amministrazioni di cui al D.lg. n. 165/2001 poi estesa alle amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della PA dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria per il 2007) – della spesa annuale per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei e interni all’amministrazione, portandola dal 40 al 30 percento rispetto alla spesa sostenuta 2004 (comma 2), rimanendo esclusi dal limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati;
- una riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 delle spese complessive per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni, con esclusione delle autorità amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati (comma 1).
[120] Come integrato dall’articolo 8-novies del D.L. n. 5/2009.
[121] Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui al D. lgs. n. 165/2001, articolo 1, comma 2.
[122] Recante, Adeguamento delle
diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle
università e della scuola. L'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 ha ridotto le diarie – relativamente al personale della pubblica a
amministrazione – del 20%.
[123] Legge n. 836/1973, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
[124] "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
[125] Anche tale disposizione, inizialmente operante per le amministrazioni di cui al D.lg. n. 165/2001 è stata estesa alle amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).
[126] Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
[127] Conseguentemente alla soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 140/1956 - l’articolo 9, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 63/2002 ha previsto – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti disciolti potesse essere affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Tale società avrebbe potuto esercitare ogni potere fino ad allora attribuito all’IGED - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società avrebbe potuto compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali.
L’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1-bis, lettera c), ha stabilito che i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo sarebbero stati disciplinati in base ad una apposita convenzione.
Sulla base di tale disposizione, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002, è stato individuato nella Fintecna S.p.A. il soggetto affidatario dei compiti di gestione della liquidazione, di cui sopra, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La convenzione è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004. Con decreto 17 novembre 2006 è stato da ultimo approvato l’atto aggiuntivo della convenzione per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Con convenzione del 2004 ed atto aggiuntivo del 2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dunque affidato a Fintecna il mandato a gestire le attività liquidatorie dell'IGED (Ispettorato Generale Enti Disciolti) relative a 148 enti in liquidazione, caratterizzati da un elevato contenzioso e da un significativo patrimonio immobiliare.
[128] Il
citato comma 491 prevede che - effettuato il trasferimento dei patrimoni,
FINTECNA proceda alla liquidazione degli stessi con lo scopo di monetizzazione
gli attivi, e definisca nel modo più celere i rapporti creditori e debitori e i
contenziosi in corso; paghi i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando
la separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società FINTECNA – infatti -
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni
ad essa trasferiti, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni.
Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti da tali trasferimenti patrimoniali devono infatti affluire su un
apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto
dello Stato, intestato alla società trasferitaria.
I creditori dei patrimoni trasferiti
continuano ad essere garantiti dallo Stato.
Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze è fissato l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal
predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario
per le esigenze urgenti relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
[129] Fintecna S.p.a, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi,
è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze.
Sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna
(fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la
ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di
privatizzazione.
Successivamente
alla trasformazione dell’IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333
del 1992, nello stesso anno, l’IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in
FINTECNA S.p.A.
Il
Ministero dell’economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al
capitale dell’IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di
Fintecna S.p.a.
Il Ministero dell’economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.
[130] Dal trasferimento sono stati esclusi i rapporti facenti capo
all’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, alla LAM.FOR. S.r.l. ed al
Consorzio del canale Milano Cremona Po, per i quali Ligestra Due ha assunto dal
1° luglio 2009 le funzioni di liquidatore.
[131] Di cui alla legge n. 112/2002.
[132] In virtù dell’art. 41, comma 16-ter,
del D.L. n. 207/2008.
[133] Si ricorda che all’articolo 41, comma 16-ter, del D.L. 207/2008 sono stati ascritti effetti di maggiore spesa corrente pari a euro 1,5 milioni annui proprio a titolo di compenso per gli adempimenti relativi alla procedura di liquidazione degli enti disciolti.
[134] La REL
fu costituita con D.L 22 dicembre 1981, n. 807 (L. di conversione 63/1982) per
il riordino di comparti nell’ambito del settore dell’elettronica e dei beni di
consumo e della componentistica connessa. Esaurito il suo compito la REL è
stata posta in liquidazione il 9 dicembre 1992.
[135] La
legge 17 maggio 1999, n. 144 reca Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali.
[136] Si ricorda
che l'articolo 2454 del codice civile stabilisce che alla società in
accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alle società per
azioni in materia di atti che devono farsi in forma scritta e di responsabilità
- ivi compresi casi di insolvenza - in quanto tali norme siano compatibili con
ulteriori disposizioni recate dal codice stesso riguardo a recessi unilaterali,
partecipazione agli utili e atti per i quali si richiede prova scritta o forma
scritta.
[137] Come in precedenza esposto – infatti – il testo fa riferimento a un versamento di 200 milioni di euro “a valere sulle disponibilità del soppresso Comitato”. Prevede, inoltre, che in una fase successiva sia determinato, in base ad apposita valutazione dell'esito finale della liquidazione, “l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato”.
[138] Tale necessità si ricava dalla condizione – posta dal testo – in base alla quale, a seguito del versamento al bilancio di 200 milioni di euro, “il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir (…) è trasferito alla società Fintecna (…) . Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato (…) ad essa trasferito. La societa` trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato (…) senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi”.
[139] Relazione trasmessa alla Presidenza il 6 agosto 2009. Doc. XV n. 123: “Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo – Comitato per l’intervento nella Sir e in settori di alta tecnologia”.
[140] Si ricorda tuttavia che il Comitato è un organismo pubblico (istituito nel 1980 dal Ministero delle partecipazioni statali) e la Fintecna è una società interamente partecipata dallo Stato.
[141] In base all’articolo 1 della legge 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), gli istituti di credito o i tesorieri di una serie di enti ed organismi pubblici (fra i quali il Comitato Sir) devono effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere su contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Una di queste contabilità è fruttifera (in essa affluiscono gli introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, i canoni etc.), mentre l’altra è infruttifera (altre entrate, contributi dal bilancio dello Stato). Il tasso di interesse per le somme versate nella contabilità speciale fruttifera è fissato in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.
[142] Con riferimento a tale ammontare, la relazione tecnica richiama una
tabella, riportata in allegato, che espone le quote di trasferimenti destinate
alle regioni per l’attuazione delle norme sul federalismo amministrativo (legge
59 del 1997).
[143] Nonché alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 2/2010.
[144] Ad eccezione del citato comma 6, nonché degli enti territoriali e degli enti del SSN.
[145] Sulla base del tenore letterale delle citate disposizioni, pertanto, i risparmi dei Ministeri connessi alle misure previste nell’articolo 6, darebbero luogo sia ad una riduzione di capitoli di spesa che ad un aumento di un capitolo di entrata.
[146] Risparmi non iscritti nel prospetto riepilogativo – come detto - in
quanto determinabili solo a consuntivo.
[147] D.L. 16 settembre 2008 n. 143 “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” (conv. dalla L. 13 novembre 2008, n. 181).
[148] Legge 31 maggio 1965 n. 575,
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere.
[149] Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
[150] D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
[151] Sulle restituzioni delle risorse, da parte di Equitalia Giustizia,
in caso di dissequestro, vedi in particolare, l’art. 2 del regolamento di
attuazione di cui al D.M. Economia e
finanze 30 luglio 2009, n. 127.
[152] Come anche ravvisato dal Servizio bilancio del Senato: si veda
l’appunto disposto a commento degli emendamenti 4.1000, 6.1000, 6.2000, 7.1000,
9.1000 (testo 2), 10.1000, 11.1000, 12.1000 (testo 2), 14.1000 e 39.1000.
[153] Vale a dire dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia del demanio, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.300 del 1999 (recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge n.59 del 1997). Le agenzie in questione sono vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
[154] Convertito dalla legge n.133 del 2008.
[155] Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
[156] Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 31, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, aveva delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. Tale delega non è stata esercitata nei termini previsti e si è pertanto esaurita. Merita al riguardo ricordare, peraltro, che una norma di delega di contenuto analogo è ora contenuta all’articolo nell’AS 1167-B (disegno di legge “collegato” alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro), di cui le Camere (AC 1441-quater-D) hanno riavviato l’esame a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 Cost., del testo deliberato in via definitiva dal Senato il 3 marzo 2010)
[157] Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), strutture direttamente dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale, operano nel settore della sanità transfrontaliera. Il loro coordinamento è a cura della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione Generale della Sicurezza alimentare per quanto concerne gli alimenti di origine non animale. Tali uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di svolgere controlli contro il rischio di importazione di malattie.
I servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (ed ai loro familiari aventi diritto), sono assicurati delle aziende ASL nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora. L’assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti a tali categorie aventi diritto attraverso poliambulatori dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della salute, ubicati in prossimità di porti od aeroporti, organizzati in sezioni territoriali denominate Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN).
Il Centro
Internazionale Radiomedico (CIRM), costituito nel 1935 (e trasformato in
Fondazione dal D.P.R. n. 553 del 1950), fornisce assistenza radiomedica ai
marittimi, imbarcati su navi senza medico a bordo, di qualsiasi nazionalità, in
navigazione su tutti i mari. Il CIRM ha sede in Roma ed i suoi servizi medici,
gratuiti, includono l'intervento per un eventuale trasbordo del paziente su
nave fornita di servizi medici o, se la distanza lo permette, il prelievo del
malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione.
[158] D.Lgs. 16 aprile1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[159] Ai sensi della medesima disposizione, l’ente è sottoposto alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (ora, Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca). L’attività di quest’ultimo
si espleta nell’esame e nell’approvazione dei documenti di bilancio e nella trasmissione
di una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dall’ente, sui bilanci
e sulla consistenza degli organici (l’ultima relazione ministeriale, al
bilancio consuntivo 2008 ed al preventivo 2009, ed è stata trasmessa alla
Camere il 21 settembre 2009).
[160] http://www.enamonline.it/statuto.html
[161] L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
[162] Così definita, da ultimo, dall’art. 17, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.102/2009.
[163] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 17 del D.L. 78/2009, il termine entro cui emanare i regolamenti di riordino si intende rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei relativi schemi. La relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2009 evidenzia che dal riordino dell’ENAM si è ottenuto un risparmio a regime pari a 421.554,52 euro.
[164] Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art.
2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette
membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per
l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del
Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale,
sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di
appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente
[165] “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L.
24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza”.
[166] La presentazione del piano, che in base alla norma esame avrebbe
dovuto essere presentato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge,
ad oggi non è stato ancora adottato.
[167] Nell’ambito dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di
controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale. Sul punto Cfr.
XVª Leg. resoconto dell’11 luglio 2007.
[168] Approvato con D.P.R. n. 1109/1981
[169] La RT riporta un importo paria a euro 61.975
[170] ’ENAPPSMSAD non è ricompreso nell’elenco ISTAT, di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009
[171] Cfr. Nota di verifica n.
81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.
[172] Definiti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 9 gennaio 2001.
[173] Si segnala che tale modifica è stata introdotta con l’emendamento del Relatore 1.10.000.
[174] L'Istituto
ha svolto attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e
di studio della finanza pubblica, e di politiche di sviluppo della coesione
economica, sociale e territoriale, nonché, su richiesta dei singoli
dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il
Ministero dell'economia e delle finanze e per il CIPE. Nell'ambito delle
proprie competenze l'ISAE era chiamato a svolgere altresì incarichi conferiti
dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da
enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.
[175] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[176] Con
DPCM 7 marzo 2007 è stato nominato il commissario straordinario dell’EIM – il
cui incarico è stato, poi, prorogato con DPCM 21 dicembre 2007 – mentre con
DPCM 20 marzo 2008 è stato approvato lo Statuto dell’ente, il cui art. 3
prevede che l'EIM è dotato di autonomia scientifica, amministrativa,
finanziaria e contabile. Con altro DPCM del 20 marzo 2008, nelle more della
definizione delle procedure per la nomina degli organi di amministrazione, è
stato nominato il Commissario dell’EIM.
[177] l'art. 1, comma 1282 della citata legge n. 296 del 2006 ha stabilito che si provveda in parte con le risorse disponibili su apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 2, comma 45, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che ha precisato che esso si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all’EIM sono tutte quelle già attribuite all’IMONT al 1° gennaio 2007 e ha precisato che tali risorse sono rese immediatamente disponibili. Al riguardo, si ricorda che l’IMONT, fino al 2006, è stato fra i destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 204 del 1998.
[178] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[179] Decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa.
[180] Riordino delle stazioni
sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59.
[181] Decreto recante Disposizioni
per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze
vegetali, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
[182] Il D.P.R. 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato, da ultimo,
dal D.P.R. 18 febbraio 1993, n. 135, ha definito i compiti dell’Istituto.
[183] Le Stazioni sperimentali per l’Industria, enti
pubblici economici, ai sensi del D.lgs. n. 540/1999, costituiscono
organizzazioni che svolgono, in stretta collaborazione con i settori produttivi
di riferimento, attività finalizzate a sostenere la competitività delle
imprese. Tali attività includono, in particolare, l’effettuazione di analisi e
controlli di laboratorio, la certificazione, la consulenza e la formazione.
[184] Comitato Nazionale Italiano per il
collegamento fra il Governo Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura.
[185] Istituto Nazionale Conserve Alimentari
[186] Ente Nazionale delle Sementi Elette, istituito
con D.P.R. n. 1461/1955.
[187] Istituto per la Promozione Industriale.
[188] R.D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 530 “Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale».
[189] D.Lgs. 31 dicembre-2009 n. 213 Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre
2007, n. 165.
[190] Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
[191] www.sogin.it.
Sulla
Sogin, vedi anche la relazione della Corte dei Conti riferita al risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti
nucleari per azioni (SOGIN SPA) per l’esercizio 2007 (DOC. XV, n. 119) - Luglio
2009 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/Anno-2009/All-55-09/Relaz--SOGIN-2007-corretta-dopo-adunanza---Ant-il-22-7-09.doc_cvt.htm
[192] Nel
2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del
combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU
della Casaccia, l’impianto ITREC di Rotondella), mentre nel 2005 è stato
acquisito l'impianto di Bosco Marengo. Per una panoramica dello stato delle
procedure di decommissioning degli
impianti si veda l’articolo di M. Cumo, Il
decommissioning degli impianti nucleari italiani, dell’ottobre 2008,
disponibile all’indirizzo web
http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf.
[193] Cfr.
Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n.
2228.
[194] Ai sensi della legge n. 549/1995.
[195] Convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 26 luglio 1988.
[196] D.P.R. n. 461 del 29 gennaio 2001, e successive modificazioni, e
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.
[197] D.P.R. n. 461 del 29 gennaio 2001, e successive modificazioni, articolo
35, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.
[198] D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978.
[199] Cfr. l’articolo 1, comma7, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che ha modificato ed integrato il citato articolo
3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, che assegnava tale competenza alle ex Commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Contro
gli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e contro gli eventuali
accertamenti effettuati dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e d'invalidità civile, era possibile presentare ricorso alla Commissione
medica superiore e d'invalidità civile.
[200] Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[201] Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2009, n. 102.
[202] "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
[203] "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre
misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109.
[204] "Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri",
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[205] "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico".
[206] "Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
[207] "Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[208] L’art. 2, comma 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)
prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di
ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti di delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2009, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi
pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, secondo determinati princìpi e criteri direttivi di
razionalizzazione.
[209] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.
[210] Legge di contabilità e
finanza pubblica. L’articolo 1, comma 2, della legge definisce l’ambito
delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche
individuati dall’ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. A norma del
successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle
amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro
il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta ufficiale.
[211] Convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
[212] Recante " Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", e convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
[213] L. 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica
ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003
con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003,
nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale.
[214] L. 16 gennaio 2003 n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
[215] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
[216] Corte dei conti, Sezione delle autonomie, Relazione di controllo sui rendiconti della gestione finanziaria
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, 30 luglio 2009 (www.corteconti.it).
[217] Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Tali commi sono in seguito confluiti negli articoli 102 e seguenti del testo unico sugli enti locali.
[218] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, (conv. L. 233/2006), Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
[219] L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).
[220] D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
[221] Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
[222] Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.
[223] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
[224] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
[225] Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.
[226] Nella Nota RGS del 17 giugno 2010 presentata
nel corso dell’esame al Senato.
[227] L’ISTAT,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 196 del 2009, effettua
annualmente la ricognizione delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri
del SEC95 e redige l’elenco degli enti appartenenti al settore istituzionale
della PA (c.d. elenco S13) con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta
ufficiale entro il 31 luglio.
[228] Il
citato comma 222 prevede specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del
demanio, relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato,
allo scopo di riunificare, in capo alla stessa Agenzia, le procedure
riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle
medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre
amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato. Il periodo dodicesimo, in particolare, dispone
che tutte le amministrazioni pubbliche (definite con riferimento all'articolo
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi
soggetti pubblici, trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei beni rilevanti ai fini,
come accennato, della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.
[229] Tali
enti sono generalmente compresi negli elenchi ISTAT che, annualmente,
individuano gli enti da ricomprendere nel conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni.
[230] A tal
proposito, l’articolo 1, comma 438, della legge 296/2006 disponeva, al primo
periodo, l’obbligo per gli enti previdenziali, fino al 31 dicembre 2009, di
destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi
annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto
di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti
pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria
agli enti interessati. Inoltre, al secondo periodo, l’INAIL doveva realizzare
gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 266/2005
(legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali
investimenti al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, nonché
agli investimenti indicati nel precedente periodo.
[231] Si ricorda le
norme della legge finanziaria per il 2008, sopra richiamate erano state novellate
dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 agli articoli 22-quater,
che aveva provveduto a modificare l’articolo 2, comma 489, della legge
finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), e 47-quinquies che aveva aggiunto
un periodo all’articolo 2, comma 488.
[232] D.L. 27 maggio
2008, n. 93, “Disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.
[233] I nuclei di analisi e valutazione della spesa sono contemplati dall’articolo 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009, quale organi di collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, cui partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzati a garantire il supporto per il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi programmatici e in particolare a svolgere verifiche sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni di spesa; nonché sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi, anche attraverso poteri di proposta in ordine ai fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi.
Con decreto del Ministro
dell’Economia e finanze del 22 marzo 2010, si è provveduto a disciplinare
composizione e funzionamento di tali Nuclei.
[234] Il comma 1, articolo 9, del D.L. n. 185/2008, aggiungendo un periodo al comma 12 dell’articolo 15-bis del D.L. n. 81/2007, ha previsto che le risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali fossero iscritte, per gli anni 2008 e 2009, sul Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dall’articolo 50 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tali risorse sono state finalizzate:
- per l’anno 2008, all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007 e alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientrasse, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della circolare n. 7 del 5 febbraio 2008;
- per l’anno 2009, alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio” per la successiva erogazione ai contribuenti che abbiano effettuato richiesta di rimborso da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 1, comma 139, della legge n. 244/2007.
[235] “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.
[236] "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
[237] "Norme relative al segreto militare".
[238] "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Tale legge è stata abrogata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante " Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".
[239] Cfr.
Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n.
2228.
[240] Il prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari allegato alla legge finanziaria 2006 scontava in conto minori spese
correnti 50, 139 e 238 milioni di euro in termini di minore fabbisogno e 90,
189 e 288 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il triennio
2006/2008 e a decorrere.
[241] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165
del 2001, per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
[242] La norma fa riferimento a lavoratori delle Forze armate e di
Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui
all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
[243] In
particolare, dall’art. 36, che prorogò in
sostanza l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'art. 7, comma 5, D.L.
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438 e più volte prorogato.
[244] Successivamente,
è intervenuta l’interpretazione autentica disposta dall’articolo 3, comma 73
della legge finanziaria 2004, a mente del quale nel blocco deve ritenersi
compreso anche l’importo dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425.
[245] Ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
[246] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
[247] Tale
impiego è disposto dall’art. 78, comma 31, della legge finanziaria 2001 (L. 23
dicembre 2000, n. 388).
[248] In
attuazione dell’art. 64 sono stati emanati i regolamenti sull'organizzazione
della rete scolastica e sul razionale utilizzo delle risorse umane (D.P.R.
81/2009), sull'assetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (D.P.R. 89/2009), sugli organici del personale ATA (D.P.R. 119/2009)
sul riordino degli istituti professionali (D.P.R. 87/2010), degli istituti
tecnici( D.P.R. 88/201) e dei licei (D.P.R. 89/2010).
[249] Ferme
restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall’art. 2,
commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008.
[250] Si tratta dell’emendamento 10.1000 del relatore approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione.
[251] L’una di parte corrente, mentre l'altra sia di parte corrente che
di parte capitale. Cfr. Nota di
lettura del Servizio Bilancio del Senato, n. 81.
[252] Emendamento 6.2000.
[253] Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[254] L. 31 dicembre
2009, n. 196, “Legge di contabilità e
finanza pubblica”.
[255] L. 23 agosto 1988,
n. 400, “Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”. Con lo stesso regolamento la norma richiamata prevede il
riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
[256] L. 15 maggio 1997,
n. 127, “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”. Nella norma richiamata si prevede che nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
[257] L. 15 marzo 1997,
n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”. Nella norma sopra richiamata – articolo
12, comma 1, lettera n) - si fa
riferimento al criterio da utilizzare per l’esercizio della delega contenuta
nella stessa legge consistente nel “rivedere, senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e
disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore
di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari”.
[258] R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”, il quale all’articolo 21
disciplina l’esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei
confronti delle controparti laddove siano poste a carico delle controparti
stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Tale compito
è affidato all’avvocatura generale dello Stato e alle avvocature distrettuali
nei giudizi da esse rispettivamente trattati.
[259] Secondo la norma
sopra richiamata per amministrazioni pubbliche vanno intese tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
[260] Si tratta dell’emendamento 9.2000 del relatore.
[261] Il Conto annuale è una pubblicazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che da conto del numero e delle retribuzione dei dipendenti pubblici.
[262] Cfr. Nota di lettura n. 81 – Servizio Bilancio del Senato.
[263] Cfr. Supra commento all’articolo 2.
[264] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(rapporto di lavoro); L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento).
Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[265] Si ricordano tra gli altri: Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di
astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257;
Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004,
n. 38.
[266] Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della
L. 15 marzo 1997, n. 59.
[267] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[268] Tale decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 207, non è stato finora adottato.
[269] L’organico
di diritto dei docenti è quello risultante dalla formazione delle classi
effettuata in base iscrizioni pervenute; l’organico di fatto registra le
modifiche determinate nel numero degli alunni per classe dall’esito degli
scrutini finali e da eventuali trasferimenti di alunni, anche disabili. Le
nomine effettuate su posti disponibili nell’organico di diritto hanno la durata
dell’intero anno scolastico (31 agosto).
[270] Con riguardo al
settore scolastico, la tutela dei diritti dei portatori di handicap, sempre ai
sensi della legge quadro, si realizza attraverso l’integrazione degli alunni
con handicap nelle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla
medesima e con le risorse dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione. Strumenti principali
di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici
necessari, sono: un progetto educativo individualizzato, il supporto di
insegnanti specializzati, e la limitazione del numero di alunni nelle classi
che ospitano alunni diversamente abili (artt. 12-16, poi confluiti nel d.lgs.
297/1994).
[271] Il
comma 6 dell'articolo 64 del D.L.112/2008 dispone che dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione del settore scolastico indicate devono derivare per
il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 1.650 milioni
di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
[272] Decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 6 agosto 2008, n. 133.
[273] L. 27
dicembre 1997, n. 449, Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.
[274] A tale
previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
[275] In
precedenza il D.M. 24 luglio 1998, oltre a disporre in merito all’attuazione
dell’art. 40, comma 3, della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in
presenza di handicap particolarmente
gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6
del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli
organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente
scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al
dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per
inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.
[276] Sono
così definite - invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.
[277] Il dato
è riportato nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008.
[278] Secondo
dati ministeriali, i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 erano
174.586.
[279] Lo
schema di D.Lgs., inizialmente diffuso dal MIUR con circolare 2 aprile 2009, n.
38, è stato registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2009. Con circolare
n.63 del 6 luglio 2009 si è poi proceduto all’adeguamento dell’organico di
diritto alle situazioni di fatto
[280] Si veda
la Circolare 2 aprile 2009, n.38, al paragrafo “Posti di sostegno”.
[281] http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo
_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=80&annodec=2010&trmd=&trmm=
[282] Sentenza
n. 251 del 2008, che richiama sentenza n. 226 del 2000.
[283] Dotazioni organiche del personale docente
per l’anno scolastico 2010/2011 – Trasmissione schema di Decreto
Interministeriale. In relazione agli schemi di D.Lgs. relativi agli anni
scolastici 2009-2010 e 2010-2011 risultano in corso procedure di contenzioso.
[284] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
[285] L. 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.
[286] In particolare, secondo l’articolo 48 sopra richiamato spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri sopra richiamati.
[287] L. 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
[288] L’ultimo provvedimento è stato adottato con il D.P.C.M. 29 aprile 2009, recante “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2009”.
[289] L. 19 febbraio 1981, n. 27, “Provvidenze per il personale di magistratura”.
[290] La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo riferisce che il valore economico annuo pro-capite dell’indennità giudiziaria considerata come base di calcolo ammonta a circa 13.390,00 euro (comprensivo dell’acconto per adeguamento automatico per il 2010).
[291] L. 6 agosto 1984, n. 425, Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.
[292] Si osservi che la determinazione delle risorse contrattuali include anche l’applicazione di alcuni meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni che sono bloccati a norma del comma 21.
[293] Cfr. infra.
[294] Recata dall’emendamento 9.4000 del Relatore.
[295] Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[296] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 17 giugno 2010.
[297] D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.
[298] D.L. 25 giugno 2008, n. 112
(conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
[299] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[300] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14. Si ricorda che l’articolo 41, al comma 10, oltre a differire al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dall’articolo 74 del D.L. 112/2008, ha previsto per i ministeri, la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M.
[301] D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[302] D.Lgs. 9 luglio
1998, n. 283, “Istituzione dell'Ente
tabacchi italiani”.
[303] In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
[304] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
[305] Si
ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica
disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a
progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta
improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che,
dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta
escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
[306] Tale limite era stato ridotto dall’originario 60% della spesa sostenuta indicato nel comma 187, al 40 % della spesa ad opera dell’art. 1, comma 538 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
[307] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del
D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico
italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[308] La deroga opera a condizione che gli oneri
derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del
Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
[309] D.L. 4 novembre 2009, n. 152, “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 29 dicembre 2009, n. 197.
[310] Purché con le finalità e nei limiti temporali indicate nello stesso articolo 1, ai commi 1, 5, 6 e 8.
[311] Con l’emendamento 4.1000 del Relatore.
[312] Le economie lorde sono ridotte in quanto parte della minore spesa disposta sarebbe affluita nuovamente all’entrata a causa del pagamento delle imposte e dei contributi che gravano sulle retribuzioni.
[313] Recata dall’emendamento 52.9 Grillo.
[314] Al riguardo, si ricorda che la legge n. 78 del 2000 reca Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”. Si segnala, altresì, che il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, recante Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ribadisce, all’articolo 2, che l’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.
[315] Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante Ordinamento del corpo della Guardia di finanza.
[316] Come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
[317] Come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
[318] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
[319] D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
[320] Si ottiene così la somma di 770 milioni di euro indicata dalla relazione tecnica.
[321] D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo
3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[322] Le amministrazioni prese a riferimento sono: i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università con riferimento al solo personale amministrativo.
[323] Amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici, enti
di ricerca e università con riferimento al solo personale amministrativo.
[324] Con una riduzione di 360 unità rispetto al precedente livello, di
720 unità, che era stato a sua volta raggiunto attraverso le misure
disincentivanti introdotte con il D.L.
112/2008
[325] Con l’articolo 70, comma 7, del D.L. 112/2008 la previgente
normativa sui trattenimenti in servizio era stata modificata trasformando da
obbligatorio a facoltativo l’accoglimento della domanda del dipendente
interessato (subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative e
funzionali dell’amministrazione).
[326] Incremento della spesa o riduzioni di entrata:
- aumento della spesa per i trattamenti pensionistici (accresciuti per l’allargamento della platea dei pensionati);
- aumento della spesa per le indennità di buonuscita (a fronte del predetto allargamento della platea dei pensionati);
- riduzione di entrate a fronte di più bassi redditi da lavoro dipendente (riduzione delle assunzioni nei settori interessati dalle misure limitative del turn over ovvero, in caso di assunzioni, differenza fra il più elevato compenso del soggetto trattenuto in servizio e il più ridotto compenso del personale neoassunto)
Risparmi di spesa o aumenti di entrata:
- maggiori entrate fiscali sulla più elevata spesa pensionistica;
- maggiori entrate fiscali su buonuscita;
- risparmi sui redditi da lavoro dipendente (limitazione del turn over ovvero compensi più ridotti per i neoassunti).
[327] Articolo 16 del D.Lgs. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici).
[328] Pertanto, mentre la maggiore spesa per le indennità di buona uscita
(una tantum) si scarica interamente
sui primi due anni e poi viene meno, la maggiore spesa per pensioni (di
carattere permanente) si stabilizza intorno al terzo anno e si mantiene
inalterata per gli anni successivi.
[329] Va sottolineato che la cifra di 360 unità fa riferimento a tre ordini di grandezza:
- il numero di unità che saranno trattenute in servizio con la nuova disciplina;
- il numero di unità che saranno ridotte, in base alla nuova disciplina, rispetto ai livelli di trattenimento in servizio a legislazione previgente (D.L. 112/2008);
- il numero di unità che non potranno essere assunte in base al nuovo principio (trattenimenti=assunzioni) introdotto con la norma in esame (a tale ultimo numero fa riferimento la prima riga della tabella sopra riportata: “Mancate assunzioni”).
[330] "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
[331] Articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dirigente dell’Area I per il quadriennio normativo 2002–2005 e
biennio economico 2002–2003 firmato il 21 aprile 2006.
[332] Il trattamento economico dei dirigenti è articolato in una parte
fissa (stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa),
stabilita dal CCNL in misura uguale per tutti i dirigenti appartenenti alla
stessa fascia, indipendentemente dall’Amministrazione presso la quale gli
stessi prestano servizio e dall’incarico svolto, e in una parte variabile
correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, sulla cui
misura le singole Amministrazioni sono chiamate preventivamente a decidere in
relazione alle disponibilità presenti sul pertinente fondo (retribuzione di
posizione parte variabile e retribuzione di risultato). V. Relazione della
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato:
L’attuazione della “clausola di
salvaguardia” di cui all’art. 62, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale
dirigenziale dell’Area I.
[333] Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato: L’attuazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 62, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell’Area I.
[334] D.L. 28 marzo 1997, n. 79, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140.
[335] L. 20 ottobre 1960, n. 1265, “Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri”.
[336] D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, “Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze”.
[337] Si tratta dei fondi a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, del personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, del personale delle dogane e del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.
[338] In base all’attuale formulazione dell’articolo 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale), il Ministro dell'economia, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su alcune disponibilità specificamente individuate dal testo (somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale; risparmi di spesa conseguenti a controlli; maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato; risparmi di spesa per interessi connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico) e da destinare all'Amministrazione economica e finanziaria sia per il suo potenziamento sia per l’alimentazione di appositi fondi per il personale dell'Amministrazione in servizio presso gli uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi, determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione al loro apporto. Dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate annualmente in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. La misura deve comunque essere tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema.
[339] L’articolo 67 richiamato (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) ha disposto che le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 79/1997 fossero ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro fosse destinato al Fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 1265/1960.
[340] Emendamento Tancredi 9.303: “A decorrere dall'anno 2011
l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo
3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del programma di spesa ''Regolazione giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità'' della missione ''Politiche economico-finanziarie
e di bilancio'', non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno
2010, come integrata dal presente comma».
[341] AC. 3594/I - Disegno di legge “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2010” - Presentato il 30 giugno 2010. Allegato I - Tabella 1 (Entrata) e Tabella 2 (Ministero dell’economia e delle finanze). Attualmente all’esame del Parlamento.
[342] Recante Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.
[343] Recante Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.
[344] Recante Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
[345] Recante Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.
[346] Recante Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
[347] Peraltro in aderenza in aderenza a quanto affermato nella RT
allegata al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, e, comunque, compatibilmente e nei
limiti delle risorse previste da tale decreto.
[348] Cfr. Nota di verifica n.
81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.
[349] Di regola, gli accertamenti medico-legali sono compiuti dalla Commissione medica ASL, per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Comunque, l’Istituto INPS, al quale dal 1 gennaio 2010 sono state attribuite nuove competenze in materia, effettua anche verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5 per cento dei verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.
[350] Di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38,
e successive modificazioni.
[351] Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[352] Regolamento recante norme sul riordinamento
dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla
concessione dei benefici economici.
[353] Con il trasferimento all’Inps delle funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e
disabilità, effettuato dall’art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e
attuato con il DPCM 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e
straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla
concessione di pensioni, assegni e indennità, è entrata nelle competenze
dell’Istituto stesso.
[354] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e
poi modificato dall’articolo 2, comma 159 della legge 23 dicembre 2009, n.191
(legge finanziaria 2010).
[355] Convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.
[356] Vedi anche le circolari Inps n. 77 del 21 luglio 2008 e n. 26 del
23 febbraio 2009.
[357] Da Rapporto annuale INPS 2009.
[358] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008.
[359] In particolare, l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) definisce persona handicappata chi presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa (comma 1). La situazione ha connotazione di gravità qualora sia necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione.
[360] Come previsto, nelle fasi successive all’accertamento, dagli
articoli 12 e 13 della medesima legge n. 104 del 1992.
[361] In presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della
legge n. 104 del 1992.
[362] Si ricorda che l’Italia ha recepito, con legge 3 marzo 2009, n. 18,
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
13 dicembre 2006, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità, e accogliendo, inoltre, la nuova Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).
[363] Vedi l’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992.
[364] Vedi l’articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 per la
norma generale e l’articolo 15 della medesima legge per la specifica disciplina
dei gruppi preposti all’elaborazione tra l’altro dei paini educativi
individuali.
[365] Vedi infra Il comma 3
dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992 per la ripartizione delle
competenze tra istituzioni scolastiche e enti locali.
[366] Articolo
aggiunto dal comma 1 dell’articolo 69,
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”.
[367] Il precedente livello di disavanzo era fissato
al 7 per cento dall’articolo 8 della citata Intesa del 23 marzo 2005
[368] Cfr. l’articolo 3, comma 2, della citata
intesa Stato-regioni per il triennio 2010-2012.
[369] Cfr. l’articolo 2, comma
79
[370] Cfr. art. 2, comma 81
[371] Cfr.
l’articolo 2, comma 82
[372] Il
maggior finanziamento è dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori
risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze
pregresse.
[373] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
[374] I piani di rientro sono stati stipulati per il
Lazio, il 28 febbraio 2007, per l’Abruzzo e la Liguria, il 6 marzo 2007, per la
Campania, il 13 marzo 2007, per il Molise, il 27 marzo 2007, per la Sicilia e
la Sardegna, 31 luglio 2007, per la Calabria, 17 Dicembre 2009.
[375] Ai
sensi dell’articolo 6-bis, commi 1 e
2, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
[376] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25.
[377] In particolare, nell’ottica di un generale processo di
razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante
il ricorso a strumenti e procedure informatiche, finalizzato tra l’altro a
conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l’articolo 26 della
legge n. 488 del 1999 ha conferito al Ministero dell’economia la competenza -
successivamente attribuita alla CONSIP S.p.a dall’art. 58 della legge 388/2000 -
a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di
beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti, ordinativi di fornitura.
[378] Sono dunque le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare l’attuazione dei principi relativi al rispetto dei parametri prezzo qualità, di cui all’articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 59, legge n. 388/2000 (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).
Le regioni possono infatti costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
Solo alcune regioni hanno istituito le centrali regionali di acquisto. Si ricordi in particolare, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Lombardia ed il Piemonte.
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è rimessa l’approvazione annuale dei programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché la definizione delle modalità e il monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi (articolo 1, commi 456- 457, legge n. 296/2006).
La Conferenza, il 24 gennaio 2008, ha approvato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome che definisce le linee di intervento per la costituzione del sistema a rete.
[379] L. 23
dicembre 1996, n. 662, Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.
[380] D.L. 28
aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.
[381] D.L. 30
settembre 2003, n. 269, Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24
novembre 2003, n. 326.
[382] In
particolare, gli sconti sono pari al 3,75 per cento per i prodotti con prezzo
fino a 25,81 euro, al 6 per cento per i prodotti con prezzo da 25,82 euro a
51,64 euro, al 9 per cento per i prodotti con prezzo da 51,65 fino a 103,28
euro, al 12,5 per cento da 103,29 fino a 154,93 euro, al 19 per cento da 154,
94 euro.
[383] L. 28
dicembre 1995, n. 549, Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.
[384] Segnalazione
AS523 del 15 maggio 2009 disponibile sul bollettino dell’Agcom n. 18, anno XIX,
del 25 maggio 2009, pagg. 49 e segg., disponibile sul sito: www.agcom.it.
[385] Articolo
22, comma 3, del decreto legge 78/2009.
[386] Al
riguardo Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione
presso la Commissione Bilancio del Senato sul D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, 10 giugno
2010.
[387] D.L. 1
ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n.
222
[388] Art. 50
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003,
n. 326.
[389] D.L. 27
maggio 2005, n. 87, Disposizioni urgenti
per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività
libero-professionale intramuraria , convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 149.
[390] Il
Rapporto Osmed 2009 rileva che nell’anno di riferimento i farmaci equivalenti
rappresentano quasi la metà del consumo territoriale e circa il 28% della
spesa, anche se la maggiore prescrizione si concentra ancora sui prodotti
branded.
[391] D.L. 18
settembre 2001, n. 347, Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405.
[392] Da
ultimo, si ricorda che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nella
segnalazione del 15 maggio 2009, sottolinea, sul tema degli extra sconti,
l’inadeguatezza e l’insufficienza delle misure contenute nell’articolo 13 del
D.L. 39/2009. Tali misure che recepiscono, con alcune aggiunte e modifiche,
quanto concordato tra Governo, Regioni e rappresentanti del settore
farmaceutico nel tavolo di confronto del 15 ottobre 2008, evidenziano, a parere
dell’Autorità, la piena consapevolezza del legislatore in merito alla prassi
degli extra sconti, risultando tuttavia del tutto inidonee a contenerne gli
effetti distorsivi. Segnalazione AS523 disponibile sul bollettino dell’Agcom n.
18, anno XIX, del 25 maggio 2009, pagg. 49 e segg., disponibile sul sito: www.agcom.it.
[393] D.L. 28
aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,
convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77. Le disposizioni a
cui si fa riferimento sono quelle recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal
comma 4 dell’ articolo 13, al cui interno si fa riferimento, con identica
formulazione “ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto”.
[394] Convertito, con modificazioni, nella legge n.
77/2009.
[395] Cfr.
Audizione della Corte dei Conti del 10 giugno 2010, svoltasi presso la Commissione
bilancio del Senato.
[396] V. in tal senso anche Cass. Civ. Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894.
[397] Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 Corte di Cassazione Sezione Lavoro.
[398] D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.
[399] Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 11 marzo 2004, Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria. Il decreto è stato integrato dal Decreto 19 aprile 2006 al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali, autorizzate ai sensi del comma 11 del citato articolo 50 del D.L. 269/2003. In ultimo, il decreto 25 febbraio 2010 ha aggiornato il decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni.
[400] Definizione delle modalità
tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC.
[401] Per la
pensione di vecchiaia il requisito minimo anagrafico richiede, in generale, 65
anni per gli lavoratori dipendenti, 60 anni per le lavoratrici dipendenti del
settore privato, 61 anni per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti ai sensi dell’articolo 22-ter, comma 1., del D.L.
78/2009. Tale comma, aggiungendo un periodo all’articolo 2, comma 21, della L.
335/1195, ha incrementato di un anno, a decorrere dal 2010, i requisiti
anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero con età
previste dagli ordinamenti, negli altri casi (come specificato a seguito di una
modifica introdotta al Senato), individuato dallo stesso comma 21 nonché
dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004. Lo stesso comma ha
disposto altresì un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio
2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al
raggiungimento dei 65 anni (a regime nel 2018). Si ricorda, inoltre, che lo
stesso comma ha salvaguardato la disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico nonché delle disposizioni relative a specifici
ordinamenti che richiedono requisiti anagrafici più elevati, nonché delle
disposizioni inerenti le armonizzazioni del regime previdenziale generale del
personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
[402] “Disposizioni
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.
[403] In
seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. n.
42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1,
lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dal 1°
gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei
periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione
versata in diverse gestioni pensionistiche.
La riforma rende possibile la totalizzazione sia alle pensioni di
vecchiaia sia a quelle di anzianità.
Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non siano
già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme
di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:
-
assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso
l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
-
enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Si ricorda che il D.Lgs. n. 509/94 ha
previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti;
-
gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2,
comma 26, della legge 335/1995;
-
fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
diverse da quella cattolica.
La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione,
permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei
periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso per i
soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione.
L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti
condizioni:
-
20 anni di anzianità contributiva e 65 anni
anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva,
indipendentemente dall’età anagrafica;
-
possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti
previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
-
richiesta di totalizzare tutti i periodi
assicurativi per intero.
Viene inoltre specificato che l’eventuale domanda di restituzione dei
contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del
decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei
periodi assicurativi.
La riforma prevede la possibilità di totalizzazione anche per le
pensioni di inabilità ed per quelle in favore dei superstiti.
[404] Si tratta di coloro che, in possesso dei requisiti, manifestano la propensione ad accedere al pensionamento.
[405] Ciò, ovviamente, non considerando il meccanismo transitorio delle decorrenze operante, anche per i pensionamenti di vecchiaia, nel periodo 2008-2011.
[406] Si segnala che, nella delimitazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati alla disposizione, la relazione tecnica ha tenuto conto dell’innalzamento dei requisiti previsto per il 2011, sulla base del meccanismo delle quote, di cui alla legge n. 247/2007.
[407] Infatti, coloro che maturano i requisiti entro il 30 giugno del 2011, avrebbero avuto accesso al pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012; coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, avrebbero avuto accesso al pensionamento con decorrenza dal 1° luglio del 2012.
[408] Con riferimento ai lavoratori dipendenti, coloro che maturano i requisiti (40 anni di contributi) entro il 31 marzo 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 giugno); coloro che maturano i requisiti entro il 30 giugno 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° ottobre dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 settembre); coloro che maturano i requisiti nella restante parte dell’anno avrebbero avuto accesso al pensionamento comunque nel 2012. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, coloro che maturano i requisiti entro il 31 marzo 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° ottobre dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 giugno), mentre coloro che maturano i requisiti nella restante parte dell’anno avrebbero avuto accesso al pensionamento comunque nel 2012.
[409] La relazione tecnica precisa che di tali collettività, proprio perché caratterizzate da una elevata specificità, non si è tenuto conto ai fini del calcolo dei risparmi.
[410] Cfr la documentazione trasmessa dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato in data 17.6.2010.
[411] Si segnala che l’indennità di buonuscita è soggetta a tassazione separata con aliquota del 15 per cento.
[412] Si segnala che alla norma di cui all’articolo 12, comma 12, non risultavano ascritti effetti nel prospetto riepilogativo allegato al testo originario.
[413] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007.
[414] Per un quadro della normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento si rinvia all’apposita sezione della scheda relativa all’articolo 12, commi 1-6.
[415] Per un quadro della normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento si rinvia all’apposita sezione della scheda relativa all’articolo 12, commi 1-6.
[416] Si tratta dei: regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'ENPALS, nonché con riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale
non statale; degli appartenenti alle Forze armate; dei lavoratori iscritti al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea; dei lavoratori dell’Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale; del personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al Fondo
pensioni delle Ferrovie dello Stato; dei lavoratori marittimi relativamente a
specifici casi; dei lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti a determinate
categorie; dei giocatori di calcio, allenatori di calcio e sportivi
professionisti; delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
[417] Ciò in quanto la norma prevede esplicitamente che, in fase di prima applicazione, l’incremento è pari a 3 mesi.
[418] In particolare, la norma ha risposto alla necessità di attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa 46/07), emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea. Con tale sentenza la Corte ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti .pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.
Nell’avviare la procedura di infrazione, la Commissione europea ha sostenuto che il regime gestito dall’INPDAP è un regime c.d. professionale al quale si applicano la direttiva 86/378/CEE nonché l’articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Conseguentemente, il sistema pensionistico definito in Italia per il pubblico impiego è stato ritenuto un regime discriminatorio in quanto stabilisce che l’età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
[419] “Attuazione
delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n.
335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996,
n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego”.
[420] “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
[421] Si segnala che tale relazione tecnica, tra l’altro, quantificava gli effetti finanziari adottando tra i parametri di calcolo una platea interessata all’innalzamento pari a 8.000/8.500 lavoratrici ed un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000.
[422] “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della
L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”.
[423] “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al
Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende
elettriche private”.
[424] “Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
telefonia in concessione”. Tale articolo disciplina il caso in cui l'iscritto
abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate
nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso
della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al richiamato Fondo.
[425] “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980,
n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980”.
[426] “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale”.
[427] “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
[428] Il comma 11 ha stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici, come risultanti dai bilanci degli stessi enti. E’ stato quindi disposto che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.
[429] La normativa vigente (articolo 13 della legge n. 152/2001) prevede
che gli istituti previdenziali provvedono ogni anno al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di quanto dovuto agli istituti di patronato sui contributi
previdenziali incassati nell’esercizio precedente . Tale somma è determinata
applicando l’aliquota pari a 0,226 punti percentuali al gettito dei contributi
previdenziali incassati per l’anno precedente. Tali somme sono quindi
riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per
il finanziamento degli istituti di patronato.
[430] “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 del citato articolo 35.
[431] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.
[432] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
[433] Dossier Documentazione e ricerche n. 154, 12 luglio 2010.
[434] Il Senato ha modificato la norma riguardante il
taglio dei trasferimenti agli enti locali riferendolo al complesso dei
trasferimenti erariali in luogo dei soli trasferimenti correnti,
originariamente previsti.
[435] Cfr. l’art.
1, comma 302 e parte del comma 296 della L. n. 244/2007.
[436] Il Senato ha modificato la norma riguardante il
taglio dei trasferimenti a qualunque titolo spettanti alle regioni, riferendolo
al complesso delle risorse statali, in luogo dei soli trasferimenti
originariamente previsti.
[437] Vengono in particolare richiamati i capitoli
1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato),
1320 (compartecipazione Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI
sull'abitazione principale).
[438] Cfr.
la Nota del 17 giugno 2010.
[439] Cfr. gli
articoli 77-bis e 77-ter del D.L. 112/2008, rispettivamente, modificato e
integrato dalla norma in esame.
[440] Per tale esercizio il citato articolo prevede
che il complesso delle spese finali non possa superare quello del 2010,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, ridotto
dello 0,9%.
[441] La disponibilità di risorse accantonate
potrebbe originarsi i avanzi di amministrazione conseguiti nel passato proprio
a causa dei vincoli sulla spesa del patto di stabilità interno cui, a
differenza del caso in esame, non si accompagnavano analoghe restrizioni dei
trasferimenti, con un conseguente eccesso di risorse non spendibili.
[442] Cfr.
la citata Nota del 17 giugno 2010.
[443] L. n. 42/2009.
[444] L’estensione a tale comparto di enti della
disposizione di salvaguardia in oggetto è stata disposta dal Senato.
[445] Salvo quelli connessi ai meccanismi di
perequazione, al finanziamento dello sviluppo e al rimborso dei mutui in
essere.
[446] Per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del
Patto relativo agli anni 2008-2011 è prevista:
-
la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti
per l’anno successivo. La riduzione è operata in misura pari all’importo
corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale
effettivamente raggiunto dall’ente, e comunque per un importo non superiore al
5%;
-
il divieto di impegnare spese di parte corrente
in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati
nell’ultimo triennio;
-
il divieto di ricorrere all’indebitamento per
finanziare gli investimenti.
-
il divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
[447] Ai sensi del comma 15 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, gli enti soggetti al Patto devono inviare
al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di
competenza mista, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario. Tale certificazione è obbligatoria; la
mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al
Patto di stabilità interno.
[448] Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Nella norma richiamata si è introdotta una misura sanzionatoria
applicabile nei confronti delle regioni e degli enti locali nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. In
particolare, si prevede per gli enti responsabili del mancato rispetto del
patto nell’esercizio precedente, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Inoltre, è’ fatto
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della presente disposizione.
[449] Con il D.M. 10 giugno 2003, n. 217 è stato approvato il Regolamento
concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio
2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli
enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella
da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri
obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. L’articolo 1,
comma 714, della legge finanziaria per il 2007, ha esteso agli anni successivi
la validità di tali parametri.
[450] Pari allo 0,78% dei residui passivi in conto
capitale al 31/12/2008.
[451] La stima della relazione tecnica risulta
implicitamente commisurata ad un ammontare di residui passivi in conto capitale
pari a circa 50 mld: 50 mld x 0,78% = 390 mln.
[452] Cfr.
l’art. 9-bis, commi 1 e 2.
[453] La norma escludeva dal patto per il 2009 spese
in conto capitale per un importo pari al 4% dell’ammontare 2007 dei residui
passivi in conto capitale. Veniva quantificato un onere pari a 2.250 mln, cui
corrisponde un ammontare di residui pari a 56,2 mld.
[454] Si segnala in proposito che il Rapporto sul coordinamento della finanza
pubblica della Corte dei conti indica un utilizzo della misura in questione
per un importo leggermente inferiore, pari a 2018 mln di cui 542 facenti capo
alle province e 1476 ai comuni (cfr.
pgg. 106-107).
[455] Attualmente risultano disponibili i dati
provvisori pubblicati nel citato Rapporto
sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti, dai quali
risulta il pieno raggiungimento degli obiettivi da parte degli enti locali, a
livello di comparto, con casi di inadempienza limitati a 2 province e a 220
comuni.
[456] La relazione indica tale ammontare in 390 mln
di euro.
[457] Il relativo provvedimento di attuazione è stato
pubblicato sulla G.U. n. 14 del 19
gennaio 2010.
[458] L’effetto del meccanismo di premialità,
intervenuto ad esercizio concluso, è stato quindi quello di sanare ex-post, in
funzione premiale, eventuali situazioni di inadempienza già verificatesi,
ovvero di aumentare il margine di rispetto del vincolo degli enti già
adempienti.
[459] A tal riguardo, il citato articolo 24 prevede uno o più decreti legislativi con cui è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo princìpi e criteri che prevedono - tra l'altro - la specificazione delle funzioni ed il trasferimento di risorse e mezzi, l'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento, i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma.
[460] Ai
sensi della norma istitutiva, l’addizionale avrebbe dovuto essere applicata per
il solo anno 2004. Successivamente l’articolo 7-quater del D.L. n. 8072004 (legge n. 140/2004) ha novellato l’articolo
2, comma 11, della legge n. 350/2003 rendendo permanente l’addizionale.
[461] Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38, volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni che si occupano del ramo vita, alla cui scheda si rinvia.
[462] D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.
[463] Ai sensi dell’art. 77, co. 2, per amministratori locali si
intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i
consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle
giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli
comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli
assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di
decentramento.
[464] Il provvedimento
è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n.
200, con la decorrenza ivi indicata.
[465] L.
Casini, Perequazione e compensazioni nel nuovo piano regolatore generale di
Roma, http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di/OSSERVATOR/riflession/L.-Casini-Perequazione-e-compensazioni-nel-nuovo-Prg-di-Roma.pdf
[466] Recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali.
[467] Recante
Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale.
[468] Recante
il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421; esso ha istituito e disciplinato l’imposta
comunale sugli immobili – ICI.
[469] Dato
tratto dal sito internet del
Dipartimento finanze del MEF, all’indirizzo
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/dati/2009/12rm09h501d.pdf
[470] Corte
dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, Il controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma per gli
esercizi 2004-2007, con proiezioni all'esercizio 2008, Deliberazione n. 20/2010/VSGF,
adunanza del 12 maggio 2010.
[471] Di cui all’art. 78 del D.L. n. 112/2008.
[472] Allegata all’emendamento 14.3000 del Relatore,
approvato durante l’esame al Senato.
[473] Allegata all’emendamento 8.2000, recante la
disposizione in esame e approvato durante l’esame al Senato.
[474] Cfr.
l’art. 78 del D.L. 112/2008 e l’art. 4, comma 8-bis del D.L. n. 2/2010.
[475] Qualora esse fossero già incluse nelle
previsioni tendenziali, il relativo finanziamento a valere su trasferimenti
statali inciderebbe infatti solo sul saldo netto da finanziare.
[476] Fra le decisioni oggetto di annullamento il
Senato ha incluso anche quelle riguardanti l’attuazione di programmi
comunitari.
[477] Il Senato ha approvato una disposizione
diretta ad includere nel piano di rientro della regione Campania l'eventuale
acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo della
quota regionale delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
[478] La relazione tecnica fa riferimento,
presumibilmente per un errore materiale, al comma 23.
[479] Allegata all’emendamento 14.2000 del Relatore,
approvato in Commissione bilancio al Senato.
[480] D.L. 25/6/2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv. Con mod. L. 133/2009. D.L. 25/9/2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, conv. con mod. L. 166/2009.
[481] Così pag. 6 della relazione, nota 13.
[482] La
recente posizione assunta dai massimi organi giurisdizionali sulla natura
tributaria della tariffa rifiuti è stata oggetto di numerosi interventi
critici. Si veda, a titolo di esempio: A. Muratori, La Consulta ribadisce: la tariffa idrica è «corrispettivo», e la
tariffa rifiuti è «tassa». Ma è nel giusto?, in Ambiente e sviluppo n. 5/2010
(disponibile all’indirizzo, valido unicamente per le postazioni intranet, www.camera.it/temiap/ASV10_05_TIA.pdf).
[483] Si segnala che, in ogni caso, anche in assenza di un ulteriore
proroga del termine citato, scaduto il 30 giugno scorso, l’applicazione della
nuova tariffa integrata ambientale non dovrebbe avvenire prima del 1° gennaio
2011, in quanto – in forza del disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs.
446/1997 – i regolamenti comunali relativi alle entrate “non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo”.
[484] Di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997.
[485] Ad opera dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
[486] La relazione tecnica ricorda che, ove non
intervenga nei termini previsti tale provvedimento, i comuni possono comunque
adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti.
[487] Cfr. la
Nota di lettura del Servizio Bilancio n. 81 del giugno 2010, pg 144.
[488] Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 milioni per il 2012. Per quanto concerne le effettive disponibilità del Fondo per l’anno 2010, si ricorda che le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni.
[489] Cfr.
supra il dato di 51 mld di residui passivi indicato dalla relazione tecnica
con riferimento al comma 11.
[490] Recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
[491] Il termine di dodici mesi è stato prorogato a ventiquattro mesi per
i primi due anni di applicazione.
[492] “Determinazione dei moltiplicatori da
applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei
terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte
ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili”.
[493] Nel caso di fabbricati di categoria D, interamente posseduti dalle
imprese e contabilizzati distintamente, ma sforniti di rendita catastale, il
valore è determinato (secondo l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del
1992) sulla base dei costi di acquisto e dei costi incrementativi
contabilizzati, attualizzati per mezzo dei coefficienti aggiornati con decreto
ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’anno in cui tali fabbricati
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, anche qualora si tratti
di “rendita proposta” il valore sarà determinato applicando alla rendita il
coefficiente 50. Tuttavia, in caso di “rendita proposta”, il comune procederà
alla riliquidazione dell’ICI, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del
1992; qualora la rendita catastale attribuita sia superiore del 30% a quella
dichiarata, la maggiore imposta dovuta viene maggiorata del 20%.
[494] Il comma 2 dell’articolo 64 della citata legge n. 388 del 2000 disciplina le modalità di riduzione dei trasferimenti erariali nei riguardi dei comuni che abbiano conseguito aumenti di introiti ICI per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali.