Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura - Parte I
Riferimenti:
AC N. 3638/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 373
Data: 18/07/2010
Descrittori:
SOPPRESSIONE DI ENTI   SPESA PUBBLICA
TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2228/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

D.L. 78/2010 – A.C. 3638

Schede di lettura

(artt. 1-14)

 

 

 

 

 

 

n. 373

Parte I

 

 

18 luglio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 208

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

Il presente dossier si compone di due parti:

-    n. 373 – parte I – Schede di lettura articoli 1-14

-    n. 373 – parte II – Schede di lettura articoli 15-55

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D10078s1.doc


INDICE

 

Quadro di sintesi 1

Approfondimenti settoriali 13

Governance economica. 33

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni) 39

§      Articolo 2 (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio) 42

§      Articolo 3 (Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e principi per il contenimento della spesa della Banca d’Italia) 52

§      Articolo 4, commi 1-4 (Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni) 57

§      Articolo 4, commi 4-bis-4-decies (Disposizioni in materia di cedolino unico per il personale delle pubbliche amministrazioni 61

§      Articolo 5, comma 1 (Economie degli organi costituzionali e riduzioni di spesa per trattamenti dei componenti degli organi regionali) 67

§      Articolo 5, comma 2 (Riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato) 72

§      Articolo 5, comma 3 (Riduzione dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL) 76

§      Articolo 5, comma 4 (Riduzione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici ) 81

§      Articolo 5, comma 5 (Limiti ai conferimenti per incarichi delle pubbliche amministrazioni) 85

§      Articolo 5, commi 6-11 (Riduzione dei costi della politica locale) 87

§      Articolo 6, commi 1-5 (Riduzioni dei costi degli organi collegiali) 93

§      Articolo 6, comma 6 (Riduzione del 10% del compenso degli organi di amministrazione e controllo di società non quotate del conto della P.A. e di società totalmente possedute dalle amministrazioni pubbliche) 104

§      Articolo 6, commi 7-14 (Limiti per le amministrazioni pubbliche del conto P.A., incluse le autorità indipendenti, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche,convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture) 108

§      Articolo 6, comma 15 (Termine per il versamento allo Stato del corrispettivo provvisorio per il trasferimento dei cespiti degli enti disciolti) 119

§      Articolo 6, commi 16-18 (Soppressione del Comitato SIR e passaggio del patrimonio e delle partecipazioni a Fintecna S.p.a.) 123

§      Articolo 6, comma 19 (Società partecipate da amministrazioni inserite nel conto consolidato della P.A. aventi perdite di esercizio) 130

§      Articolo 6, comma 20 (Applicazione delle norme di risparmio alle regioni e redistribuzione di trasferimenti erariali) 132

§      Articolo 6, commi 21-21-bis (Versamento all’entrata delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6 ed esclusioni dall’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di cui allo stesso articolo) 136

§      Articolo 6, commi 21-ter–21-quater (Programmi militari di investimenti e alloggi militari di servizio) 140

§      Articolo 6, comma 21-quinquies (Vendita di titoli sequestrati) 142

§      Articolo 6, comma 21-sexies (Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali) 146

§      Articolo 6, comma 21-septies (Non rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria) 150

§      Articolo 7, commi 1-14 e 16 (Soppressione di IPSEMA, ISPESL, IPOST e riordino organi enti previdenziali. Soppressione ENAM. Soppressione ENAPPSMSAD) 152

§      Articolo 7, comma 15 (Soppressione Istituto Affari sociali) 174

§      Articolo 7, comma 17 (Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali) 176

§      Articolo 7, comma 18 (Soppressione dell’ISAE) 177

§      Articolo 7, comma 19 (Soppressione dell'Ente italiano Montagna) 179

§      Articolo 7, comma 20 (Soppressione di enti) 181

§      Articolo 7, comma 21 (Soppressione INSEAN) 187

§      Articolo 7, comma 22 (Attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico della nomina degli organi sociali della SACE) 191

§      Articolo 7 comma 23 (Sogin) 193

§      Articolo 7, comma 24 (Riduzione del 50% dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni e altri organismi) 196

§      Articolo 7, comma 25 (Soppressione di alcune commissioni mediche di verifica) 199

§      Articolo 7, commi 26-29 (Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri) 202

§      Articolo 7, comma 30 (Esclusione dalla soppressione del procedimento taglia-enti degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) 207

§      Articolo 7, comma 31 (Comitato nazionale permanente per il Microcredito) 210

§      Articolo 7, comma 31-bis (Finanziamento attività Autorità nazionale anticorruzione) 212

§      Articolo 7, commi 31-ter-31-septies (Soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali) 215

§      Articolo 7, comma 31-octies (Rideterminazione dotazioni organiche amministrazioni destinatarie del personale degli enti soppressi) 219

§      Articolo 8, commi 1e 3 (Riduzione della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) 222

§      Articolo 8, commi 2 e 15 (Contenimento delle spese degli immobili e verifica del rispetto dei saldi strutturali in relazione alle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché gestione di fondi immobiliari, da parte di enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ed estensione) 227

§      Articolo 8, comma 4 (Destinazione risorse finanziarie derivanti dagli investimenti degli enti previdenziali pubblici) 230

§      Articolo 8, comma 5 (Razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) 233

§      Articolo 8, commi 6-9 (Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali) 237

§      Articolo 8, comma 10 (Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali in materia di contratti segretati) 240

§      Articolo 8, comma 11 (Rimborsi ONU) 243

§      Articolo 8, comma 11-bis (Misure perequative personale FF.AA, polizia e VV.FF) 246

§      Articolo 8, comma 12 (Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro) 248

§      Articolo 8, comma 13 (Blocco dei trattamenti economici accessori) 250

§      Articolo 8, comma 14 (Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico) 253

§      Articolo 8, comma 15-bis (Esclusioni dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8) 256

§      Articolo 9, commi 1-4 (Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti) 258

§      Articolo 9, commi 5-12 (Turn over del personale) 270

§      Articolo 9, comma 15 (Organico dei docenti di sostegno) 277

§      Articolo 9, comma 15-bis (Collaboratori scolastici) 283

§      Articolo 9, commi 16 e 24 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il servizio Sanitario nazionale) 285

§      Articolo 9, commi 17-22 (Trattamento economico del personale del pubblico impiego) 287

§      Articolo 9, comma 23 (Personale ATA della scuola) 298

§      Articolo 9, commi 25-27 (Mobilità di personale delle P.A. in eccedenza) 301

§      Articolo 9, comma 28 (Limitazione delle spese per il personale “precario” nelle P.A.) 308

§      Articolo 9, comma 29 (Limiti alle assunzioni nelle società pubbliche inserite nel conto P.A.) 315

§      Articolo 9, comma 30 (Decorrenza degli effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia) 316

§      Articolo 9, comma 31 (Limitazione ai trattenimenti in servizio) 322

§      Articolo 9, comma 32 (Possibilità di conferimento di incarichi di valore economico inferiore ai dirigenti) 329

§      Articolo 9, comma 33 (Riduzione risorse per contrattazione integrativa) 332

§      Articolo 9, comma 34 (Indennità impiego operativo reparti di campagna) 337

§      Articolo 9, comma 35 (Indennità di comando navale) 340

§      Articolo 9, comma 35-bis (Spese di difesa nei procedimenti a carico di personale in servizio di pubblica sicurezza) 344

§      Articolo 9, comma 36 (Limiti alle assunzioni per gli enti di nuova istituzione non derivanti da accorpamento o fusione) 345

§      Articolo 9, comma 37 (Disposizioni contrattuali per il comparto scuola) 347

§      Articolo 10, comma 1 (Assegno mensile di assistenza per invalidità civile - Soppresso) 348

§      Articolo 10, comma 2 (Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità) 350

§      Articolo 10, comma 3 (False attestazioni degli esercenti una professione sanitaria) 352

§      Articolo 10, comma 4 (Piano di controlli in materia di invalidità civile) 354

§      Articolo 10, comma 4-bis (Utilizzazione Commissioni ASL per Piano straordinario verifiche INPS) 357

§      Articolo 10, comma 5 (Alunni in situazione di handicap) 358

§      Articolo 10-bis (Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali) 361

§      Articolo 11, commi 1-2 (Regioni sottoposte ai Piani di rientro del disavanzo sanitario) 364

§      Articolo 11, comma 3 (Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) 369

§      Articolo 11, comma 4 (Acquisti ASL fuori convenzione CONSIP) 372

§      Articolo 11, commi 5-12 (Norme in materia di spesa farmaceutica) 375

§      Articolo 11, commi 13-14 (Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario) 390

§      Articolo 11, comma 15 (Tessera sanitaria) 392

§      Articolo 11, comma 16 (Trasmissione telematica delle prescrizioni mediche) 395

§      Articolo 12, commi 1-6 (Decorrenza dei trattamenti pensionistici) 398

§      Articolo 12, commi 7-9 (Rateizzazione dei trattamenti di fine servizio) 407

§      Articolo 12, comma 10 (Applicazione regime TFR ai dipendenti pubblici) 414

§      Articolo 12, comma 11 (Interpretazione autentica articolo 1, comma 208, legge 662/1996) 418

§      Articolo 12, comma 12 (Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - Soppresso) 420

§      Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies (Elevamento requisiti trattamenti pensionistici) 422

§      Articolo 12, comma 12-sexies (Innalzamento età pensionabile pubbliche dipendenti) 430

§      Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies (Disposizioni in materia di ricongiunzione) 436

§      Articolo 12, comma 12-duodecies (Previdenza complementare per i dipendenti pubblici) 443

§      Articolo 12, comma 12-terdecies (Finanziamento istituti di patronato) 445

§      Articolo 13 (Casellario dell'assistenza e norme sulle prestazioni collegate al reddito) 448

§      Articolo 14, commi 1-2 (Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e riduzione dei trasferimenti erariali) 453

§      Articolo 14, commi 3-6 (Riduzione dei trasferimenti dovuti a regioni ed enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità) 465

§      Articolo 14, commi 7-10 (Contenimento costi personale enti territoriali) 470

§      Articolo 14, commi 11-12 (Deroghe al Patto di stabilità enti locali per l’anno 2010 per i pagamenti in conto capitale e disapplicazione del meccanismo della premialità) 475

§      Articolo 14, comma 13 (Contributo in favore dei comuni per l’anno 2010) 480

§      Articolo 14, commi 13-bis-14-bis e 14-quater-18 (Finanziamento del Piano di rientro dall’indebitamento pregresso e misure per l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del Comune di Roma) 482

§      Articolo 14, comma 14-ter (Disposizioni in favore dei comuni dissestati  della Provincia de L’Aquila) 499

§      Articolo 14, commi 19-24 (Disposizioni per la regione Campania per il mancato rispetto del patto nel 2009) 502

§      Articolo 14, commi 24-bis-24-ter (Deroghe ai limiti di spesa per personale a contratto delle autonomie speciali) 508

§      Articolo 14, commi 25-31 (Funzioni fondamentali dei comuni) 510

§      Articolo 14, comma 32 (Divieto di costituzione di società da parte dei comuni  con meno di 30.000 abitanti) 516

§      Articolo 14, comma 33 (Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) 519

§      Articolo 14, commi 33-bis-33-ter (Patto di stabilità per enti locali commissariati negli anni 2007-2009 ed esclusione di alcune voci dal calcolo del saldo finanziario) 525

§      Articolo 14, comma 33-quater (Proroga del termine per la trasmissione delle dichiarazioni sul maggior gettito ICI per immobili di categoria D) 531


AVVERTENZA

 

 

 

Il presente dossier, per le sezioni riguardanti i profili finanziari, è stato elaborato tenendo conto della documentazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare. Si fa riferimento, in particolare:

§      alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo degli  effetti finanziari allegati al testo originario del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 (A.S. 2228);

§      alle relazioni e note tecniche, riferite a proposte emendative in discussione, trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’esame presso il Senato;

§      alla relazione tecnica riferita all’emendamento 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale al Senato è stata posta la questione di fiducia;

§      al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo dell’emendamento 1.10000, integrativo rispetto al precedente prospetto allegato al testo originario.

 

Al momento della pubblicazione del presente dossier non sono pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati, la cui trasmissione è prevista - ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 - all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti legislativi tra i due rami del Parlamento.

 


Quadro di sintesi

Il D.L. 78/2010, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l’ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità.

Si ricorda che l’Ecofin, nella raccomandazione del 30 novembre 2009, ha invitato l’Italia a riportare l’indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012, a garantire un aggiustamento annuo di bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, e a definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo.

Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il provvedimento in esame costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all’impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L’emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l’intervento. Il Governo ha ritenuto, pertanto, opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità (legge 196/2009).

I saldi tendenziali e la correzione richiesta

Secondo gli andamenti tendenziali rilevati dalla RUEF e confermati dalla Nota informativa, che vedono l’indebitamento netto pari al 4,7 per cento del PIL nel 2011 e al 4,3 per cento nel 2012[1], la conferma degli obiettivi a suo tempo indicati (rispettivamente il 3,9 e il 2,7 per cento nei due anni), comporta una correzione pari, in termini cumulati, all’1,6 per cento del PIL[2].

Tavola 1 - Saldi tendenziali e programmatici

(milioni di euro - % PIL)

 

2010

2011

2012

Indebitamento netto tendenziale l.v.

5,0

4,7

4,3

Indebitamento netto programmatico

5,0

3,9

2,7

Manovra netta cumulata

-

0,8

1,6

PIL

1.554.347

1606.014

1.669.371

Fonte: RUEF 2010 e Nota informativa 16 giugno 2010

 

 

 

La manovra correttiva oggetto del D.L. 78/2010 determina una correzione (12.053,2 milioni nel 2011, 24.982,2 milioni nel 2012 e 24.978,6 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo) pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all’1,5 per cento nel 2012[3] (per il 2013 non è possibile individuare la portata della correzione in quanto per tale anno non è disponibile il conto tendenziale della P.A.).

Le modifiche introdotte dal Senato, determinano un’ulteriore riduzione dell’indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013. Nel 2012 la correzione cresce a 25.068 milioni. Nonostante tale miglioramento, l’incidenza sul PIL della manovra si conferma pari all’1,5 per cento.

Rispetto a quanto indicato nei documenti programmatici, resterebbe quindi da effettuare un ulteriore aggiustamento pari a 0,1 punti di PIL[4].

L’aggiustamento richiesto potrebbe essere più o meno accentuato, a seconda dell’evoluzione del quadro macroeconomico e dell’impatto della manovra sul tasso di variazione del PIL rispetto a quanto ipotizzato nella RUEF.

Successivamente all’emanazione del D.L. 78, in occasione dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha presentato[5] una stima dell’impatto macroeconomico della manovra rispetto alle stime contenute nella RUEF, che evidenzia una minore crescita del PIL pari a 0,1 punti nel 2010 e a 0,2 punti nel 2011 e 2012. Non si verificherebbero invece differenze per il 2013, anno peraltro non preso in considerazione nella Relazione.

Ove tali valutazioni dovessero essere confermate, la minore crescita – a parità di altre condizioni - si ripercuoterebbe negativamente sui tendenziali di finanza pubblica ed in particolare sulle entrate[6], determinando un peggioramento del rapporto indebitamento/PIL. In tale ipotesi, il mantenimento degli obiettivi programmatici potrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo.

Secondo quanto si evince dalla Nota del 16 giugno, il Governo sembrerebbe ritenere che l’effetto negativo indotto dalla manovra possa essere bilanciato da una maggiore crescita dell’economia rispetto alle precedenti stime. Nella Nota si sottolinea, infatti, “l’intonazione più favorevole della congiuntura” rispetto alla RUEF, alla luce del miglioramento del contesto economico internazionale e dell’assunzione delle variabili esogene, nonché dei segnali di ripresa della produzione industriale. “Nel complesso, l’evoluzione di tali fattori e il presumibile impatto della manovra correttiva inducono a confermare sostanzialmente il quadro macroeconomico delineato dalla RUEF”.

Si ricorda che precedentemente a tali stime del Governo, nel corso delle audizioni al Senato sul D.L. 78/2010, la Banca d’Italia[7] ha rilevato che la manovra ridurrebbe l’indebitamento netto di 1,6 punti percentuali del PIL nel 2012,di cui circa 0,1 punti per la minore spesa per interessi.

La B.I. ha inoltre sottolineato come “nel biennio 2011-2012 la manovra potrebbe cumulativamente ridurre la crescita del PIL di poco più di mezzo punto percentuale”, attraverso una compressione dei consumi e degli investimenti, mentre gli effetti sui prezzi sarebbero “trascurabili”. La minore crescita retroagirebbe sui conti pubblici, determinando “un maggior disavanzo nel 2012 valutabile in poco meno di 0,3 punti percentuali, che porterebbe il saldo di quell’anno a circa il 3 per cento del PIL” (rispetto al 2,7 per cento indicato nei documenti programmatici).

La Banca d’Italia ha rilevato, infine, come il quadro macroeconomico assunto a base della RUEF sia più favorevole degli scenari attualmente delineati da altri previsori, ed in particolare dal FMI che prevede una crescita del PIL italiano pari allo 0,8 per cento nel 2010, dell’1,2 per cento nel 2011 e dell’1,5 per cento nel 2012. In tale scenario, nel 2012 un PIL inferiore di circa un punto a quello indicato nella Relazione determinerebbe un disavanzo pari al 3,2 per cento del PIL. Con gli effetti di retroazione suddetti, il disavanzo di tale anno salirebbe al 3,5 per cento.

Gli effetti sui saldi e la composizione della manovra

Nella tabella 2 si riepilogano gli effetti del D.L. 78/2010 (nella versione iniziale ed in quella modificato dal Senato) disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e quelle che ne indicano gli impieghi per finalità espansive (minori entrate e maggiori spese). La differenza tra tali grandezze determina la manovra netta, ovvero l’effetto di correzione del deficit.


Tavola 2 – Effetti del D.L. 78/2010 sui saldi di finanza pubblica

 

 

 

(milioni di euro)

 

Testo Senato (A.S. 2228)

Modifiche Senato

Testo Camera (A.C. 3638)

Saldo netto da finanziare

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Risorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

264,5

9.413,4

13.362,9

13.724,9

15,60

93,47

144,80

273,70

280,1

9.506,9

13.507,7

13.998,6

Minori spese in conto capitale

0,0

1.613,0

1.395,0

1.571,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.613,0

1.395,0

1.571,0

Maggiori entrate

848,0

7.835,3

11.671,7

9.359,8

722,60

626,62

524,82

525,12

1.570,6

8.461,9

12.196,5

9.884,9

Impieghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

984,5

1.911,1

532,3

150,0

399,00

400,40

339,92

329,12

1.383,5

2.311,5

872,2

479,1

Maggiori spese in conto capitale

20,0

320,0

320,0

320,0

0,00

215,00

225,00

365,00

20,0

535,0

545,0

685,0

Minori entrate

0,0

2.318,4

624,5

200,2

339,16

104,67

104,67

104,67

339,2

2.423,1

729,2

304,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale risorse (manovra lorda)

1.112,5

18.861,7

26.429,6

24.655,7

738,20

720,09

669,62

798,82

1.850,7

19.581,8

27.099,3

25.454,6

Totale impieghi (misure espansive)

1.004,5

4.549,5

1.476,8

670,2

738,16

720,07

669,59

798,79

1.742,7

5.269,6

2.146,4

1.469,0

Manovra netta

108,0

14.312,2

24.952,8

23.985,5

0,04

0,03

0,03

0,03

108,0

14.312,2

24.952,9

23.985,6

 


 

 

Testo Senato (A.S. 2228)

Modifiche Senato

Testo Camera (A.C. 3638)

Fabbisogno

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Risorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

81,4

9.386,4

14.411,9

15.555,0

30,10

95,07

141,50

265,10

111,5

9.481,4

14.553,4

15.820,1

Minori spese in conto capitale

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

Maggiori entrate

893,0

6.585,3

11.115,7

8.603,8

722,60

632,62

530,82

531,12

1.615,6

7.217,9

11.646,5

9.134,9

Impieghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

743,7

1.908,1

531,0

150,0

67,80

288,20

213,92

231,92

811,5

2.196,3

744,9

381,9

Maggiori spese in conto capitale

20,0

320,0

320,0

320,0

12,50

227,50

237,50

375,00

32,5

547,5

557,5

695,0

Minori entrate

0,0

2.318,4

624,5

200,2

667,16

134,67

134,67

134,67

667,2

2.453,1

759,2

334,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale risorse (manovra lorda)

974,4

16.721,7

26.827,6

26.058,8

752,70

727,69

672,32

796,22

1.727,1

17.449,4

27.499,9

26.855,1

Totale impieghi (misure espansive)

763,7

4.546,5

1.475,5

670,2

747,46

650,37

586,09

741,59

1.511,2

5.196,9

2.061,6

1.411,8

Manovra netta

210,7

12.175,2

25.352,2

25.388,6

5,24

77,33

86,23

54,63

215,9

12.252,5

25.438,4

25.443,3


 

 

Testo Senato (A.S. 2228)

Modifiche Senato

Testo Camera (A.C. 3638)

Indebitamento netto PA

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Risorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

81,4

9.436,4

14.441,9

15.545,0

30,10

95,07

141,50

265,10

111,5

9.531,4

14.583,4

15.810,1

Minori spese in conto capitale

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

Maggiori entrate

693,0

6.413,3

10.715,7

8.203,8

722,60

632,62

530,82

531,12

1.415,6

7.045,9

11.246,5

8.734,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impieghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

743,7

1.908,1

531,0

150,0

67,80

288,20

213,92

231,92

811,5

2.196,3

744,9

381,9

Maggiori spese in conto capitale

0,0

320,0

320,0

320,0

12,50

227,50

237,50

375,00

12,5

547,5

557,5

695,0

Minori entrate

0,0

2.318,4

624,5

200,2

667,16

134,67

134,67

134,67

667,2

2.453,1

759,2

334,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale risorse (manovra lorda)

774,4

16.599,7

26.457,6

25.648,8

752,70

727,69

672,32

796,22

1.527,1

17.327,4

27.129,9

26.445,1

Totale impieghi (misure espansive)

743,7

4.546,5

1.475,5

670,2

747,46

650,37

586,09

741,59

1.491,2

5.196,9

2.061,6

1.411,8

Manovra netta

30,7

12.053,2

24.982,2

24.978,6

5,24

77,33

86,23

54,63

35,9

12.130,5

25.068,4

25.033,3


Le misure comportano un impatto limitato nel 2010: in termini d’indebitamento netto, si tratta di 1.527 milioni di risorse (774 milioni nel testo iniziale), pressoché interamente utilizzati per finalità di carattere espansivo. La correzione esplica i propri effetti a decorrere dal 2011: con riferimento alla manovra lorda si evidenzia che il provvedimento reperisce risorse pari a 17,3 miliardi in tale anno, che salgono a 27,1 miliardi nel 2012 per poi ridursi a 26,4 miliardi nel 2013.

A fronte di impieghi per finalità espansive ancora di rilievo nel 2011 (circa il 30 per cento delle risorse reperite), nel biennio successivo tale componente si riduce (rispettivamente al 7,6 e al 5,3 per cento) (vedi tavola 3).

 

Tavola 3 – Confronto manovra lorda e manovra netta

(valori %)

Indebitamento netto PA

AS 2228

AC 3638

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Totale risorse (manovra lorda)

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale impieghi (misure espansive)

96

27,4

5,6

2,6

98

30,0

7,6

5,3

Correzione deficit (manovra netta)

4,0

72,6

94,4

97,4

2,4

70,0

92,4

94,7

 

Con riferimento alla manovra netta negli anni 2011-2013, ovvero alla correzione del deficit operata attraverso un miglioramento del saldo primario, essa opera prevalentemente (62,2 per cento nella media del triennio) attraverso il contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente.

Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate (dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all’esame della Camera); all’interno della spesa si riduce l’apporto assicurato da quella in conto capitale (dal 4,6 al 3,1 per cento).

 

Tavola 4 - Composizione della manovra netta

(milioni di euro)

Indebitamento netto PA

AS 2228

AC 3638

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Manovra netta sulle entrate

4.095

10.091

8.004

4.593

10.487

8.400

Maggiori entrate

6.413

10.716

8.204

7.046

11.247

8.735

Minori entrate

2.318

625

200

2.453

759

335

Manovra netta sulle spese

7.958

14.891

16.975

7.538

14.581

16.633

di cui corrente

7.528

13.911

15.395

7.335

13.839

15.428

Minori spese correnti

9.436

14.442

15.545

9.531

14.583

15.810

Maggiori spese correnti

1.908

531

150

2.196

745

382

di cui capitale

430

980

1.580

203

743

1.205

Minori spese in conto capitale

750

1.300

1.900

750

1.300

1.900

Maggiori spese in conto capitale

320

320

320

548

558

695

Manovra netta

12.053

24.982

24.979

12.130

25.068

25.033

 

 

Tavola 5 – Composizione della manovra netta

(valori %)

Indebitamento netto PA

AS 2228

AC 3638

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Manovra netta sulle entrate

34,0

40,4

32,0

37,9

41,8

33,6

Manovra netta sulle spese

66,0

59,6

68,0

62,1

58,2

66,4

di cui:   parte corrente

62,5

55,7

61,6

60,5

55,2

61,6

             parte capitale

3,6

3,9

6,3

1,7

3,0

4,8

 

 

Rispetto agli andamenti tendenziali, come rilevati dalla RUEF, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di circa l’1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012 (per il 2013 non è disponibile il conto tendenziale della P.A.).

Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all’1,4 per cento nel secondo.

 

Tavola 6 - Incidenza della manovra sui tendenziali a l.v. (Conto economico della PA)

(milioni di euro - %)

Indebitamento netto PA

AS 2228

AC 3638

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Totale Spesa netto interessi (RUEF)

741.599

756.554

n.d.

741.599

756.554

n.d.

Manovra netta sulle spese

7.958

14.891

16.975

7.538

14.581

16.633

incidenza %

1,07

1,97

n.d.

1,02

1,93

n.d.

Totale Entrate (RUEF)

744.655

771.475

n.d.

744.655

771.475

n.d.

Manovra netta sulle entrate

4.095

10.091

8.004

4.593

10.487

8.400

incidenza %

0,55

1,31

n.d.

0,62

1,36

n.d.

Principali settori di intervento

Nella tavola 7 viene presentata, in termini di indebitamento netto, una aggregazione della manovra per risorse e impieghi, evidenziando i principali settori di intervento.

 


 

Tavola 7 - Settori di intervento

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

RISORSE

Indebitamento netto PA

IMPIEGHI

Indebitamento netto PA

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

111,5

9.531,4

14.583,4

15.810,1

Maggiori spese correnti

811,5

2.196,3

744,9

381,9

Pubblico impiego

4,9

1.020,3

1.512,9

1.836,8

Pubblico impiego

30,4

98,9

106,2

71,3

Tagli lineari

5,3

650,0

750,0

800,0

 

 

 

 

 

Previdenza e assistenza

0,0

850,0

3.041,0

3.917,0

Previdenza e assistenza

108,0

40,0

30,0

40,0

Patto di stabilità

0,0

6.300,0

8.500,0

8.500,0

 

 

 

 

 

Altri interventi su enti locali

14,5

12,5

12,5

10,0

Altri interventi su enti locali

2,0

50,0

50,0

50,0

Sanità

0,0

600,0

600,0

600,0

Sanità

250,0

0,0

0,0

0,0

Infrastrutture e trasporti

0,0

0,0

0,0

0,0

Infrastrutture e trasporti

15,2

0,0

0,0

0,0

Fondo ISPE

2,0

25,0

29,0

0,0

Fondo ISPE

37,8

1.773,4

253,3

44,7

Altro

84,8

73,6

138,1

146,3

Altro

368,1

234,0

305,4

175,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

Maggiori spese in conto capitale

12,5

547,5

557,5

695,0

Tagli lineari

0,0

750,0

1.300,0

1.900,0

Altri interventi su enti locali

12,5

512,5

512,5

510,0

 

 

 

 

 

Sanità

0,0

20,0

20,0

20,0

 

 

 

 

 

Altro

0,0

15,0

25,0

165,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.415,6

7.045,9

11.246,5

8.734,9

Minori entrate

667,2

2.453,1

759,2

334,9

Entrate tributarie

1.137,6

5.751,9

10.405,5

7.893,9

Entrate tributarie e contributive

339,2

2.423,1

729,2

304,9

Infrastrutture e trasporti

128,0

1.088,0

635,0

635,0

 

 

 

 

 

Altri interventi su enti locali

0,0

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

Previdenza e assistenza

0,0

6,0

6,0

6,0

Previdenza e assistenza

328,0

30,0

30,0

30,0

Altro

150,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale risorse

1.527,1

17.327,4

27.129,9

26.445,1

Totale impieghi

1.491,2

5.196,9

2.061,6

1.411,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOVRA NETTA

35,9

12.130,5

25.068,4

25.033,3


I grafici che seguono evidenziano la composizione della manovra lorda limitamento all’anno 2011.

Le risorse sono reperite prevalentemente attraverso una riduzione della spese corrente (9.531 milioni), cui si aggiungono maggiori entrate per 7.046 milioni. Circa il 70 per cento delle risorse - per un valore di 12.130 milioni di euro – è utilizzato a correzione dell’indebitamento, mentre il restante 30 per cento è destinato a riduzioni di entrate (per 2.453 milioni) e a maggiori spese, di cui 2.196 milioni di parte corrente e 548 milioni in conto capitale.

 

 


I grafici seguenti mostrano la composizione percentuale delle risorse reperite  e dei relativi impieghi, al netto delle risorse destinate alla correzione del deficit. Le prime sono costituite prevalentemente da minori spese correnti per interventi relativi al Patto di stabilità (36,4%) e da maggiori entrate tributarie (33,2%), mentre gli impieghi sono costituiti per la maggior parte da minori entrate tributarie e contributive (46,6%), cui si aggiungono un rifinanziamento del Fondo ISPE (34,1%) utilizzato a copertura di interventi a favore dell’Abruzzo e per il pubblico impiego, nonché interventi in conto capitale relativi a enti locali (9,9%).

 

 

 


Approfondimenti settoriali

Le entrate tributarie

Tavola 1 - Le entrate tributarie

(milioni di euro)

INDEBITAMENTO NETTO

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate

 

 

 

 

Aggiornamento del catasto

0

183

104

104

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate

0

628

837

837

Aggiornamento accertamento sintetico

0

741

709

815

Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi

0

100

100

100

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistematica

0

533

925

966

Contrasto di interessi

355

756

559

0

Direttiva OCSE documentazione prezzi trasferimento

0

651

415

415

Normativa europea su operaz. intracomunitarie per contrasto frodi

0

192

0

0

Contrasto alla microevasione massiva

0

10

10

10

Centralizzazione attività di controllo telematiche

0

100

200

200

Potenziamento processi riscossione

0

400

1.500

1.300

Preclusione autocompensazione in presenza di debito

0

700

2.100

1.900

Disciplina fiscali fondi immobiliari chiusi

0

39

29

29

Stock options ed emolumenti variabili

10

10

10

10

Accertamento su soggetti che aderiscono al consolidato nazionale

0

100

100

100

Razionalizzazione modalità di notifica in materia fiscale

0

50

50

50

Potenziamento servizi telematici

0

30

30

30

Sospensione in sede giudiziale della riscossione

51

103

103

103

Riduzione acconti IRPEF

0

0

2.300

600

Cedolino unico

 

8

8

8

Fondi immobiliari - imposta sostitutiva

0

40

34

34

Entrate assicurazioni 

99

363

264

264

Proroga scudo fiscale - versamento all'entrata

617

0

0

0

Aumento del  contributo unificato

7

16

19

20

Totale maggiori entrate

1.138

5.752

10.406

7.893

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

Contrasto d'interessi

0

0

0

168

Modifica tassazione enti privati previdenza

0

4

3

3

Regime fiscale di attrazione europeo

0

14

22

30

Riduzione acconti IRPEF

0

2.300

600

0

Soppressione sospensione in sede giudiziale della riscossione

51

103

103

103

Sospensione versamenti tributari Abruzzo -

288

2

2

2

Totale minori entrate

339

2.423

729

305

Manovra netta sulle entrate

798

3.329

9.676

7.589

 

 

Il comparto delle entrate tributarie garantisce un contributo netto alla manovra di stabilizzazione recata dal provvedimento, in termini di indebitamento netto, di circa 798 milioni di euro nel 2010, 3.329 milioni di euro nel 2011, 9.676 milioni di euro nel 2012 e di 7.589 milioni di euro nel 2013.

Rispetto al testo iniziale del provvedimento, i cui effetti in termini di contributo netto del comparto tributario erano stimati in 415 milioni di euro nel 2010, 3.007 milioni di euro nel 2011, 9.456 milioni di euro nel 2012 e 7.368 milioni di euro nel 2013, le maggiori entrate nette risultano incrementate per ciascuno degli esercizi di riferimento.

Tale incremento è principalmente dovuto:

§      all’inasprimento dell’imposizione sostitutiva sui fondi comuni immobiliari chiusi (articolo 32), che assicura un maggior gettito di 40 milioni di euro nel 2011 e di 34 milioni di euro annui dal 2012;

§      alla parziale indeducibilità delle variazione delle riserve tecniche obbligatorie delle società assicuratrici operanti nel ramo vita (articolo 38, commi da13-bis a 13-quater), che determina un maggior gettito di 99 milioni di euro nel 2010, 363 milioni di euro nel 2012 e 264 milioni di euro annui dal 2013;

§      con riguardo al solo esercizio 2010, al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di gran parte del maggior gettito derivante dalla riapertura dei termini dello scudo fiscale.

Tali effetti di maggiore entrata derivanti dalle misure introdotte al Senato, sono, infatti, solo in parte compensati dai nuovi interventi con effetti di riduzione di gettito, riconducibili essenzialmente all’abrogazione della misura in materia di sospensione in sede giudiziale della riscossione delle imposte iscritte a ruolo (articolo 38, comma 9), nonché dall’estensione della sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo (articolo 39).

Le modifiche introdotte al Senato non hanno sostanzialmente alterato l’impianto della manovra, per la parte riguardante il comparto tributario. L’intervento appare incentrato, principalmente, su misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e di accelerazione degli incassi delle maggiori imposte dovute a seguito dell’attività di accertamento.

Come osservato dalla Corte dei conti[8], con il decreto in esame, si rafforza la linea, adottata negli ultimi anni dal Governo, di non considerare più il maggior gettito atteso dalle misure di contrasto all’evasione come semplicemente eventuale ed aggiuntivo, ma di contabilizzarlo a pieno titolo come fonte di finanziamento delle manovre di finanza pubblica. Inoltre, con il decreto stesso, tale fonte è deputata ad assicurare, quasi in via esclusiva, il maggior gettito tributario, necessario ai fini della manovra. 

Le misure di potenziamento della lotta all’evasione adottate operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione.

Tra le misure del primo gruppo, un impatto significativo sul gettito viene garantito dall’aggiornamento dell’accertamento sintetico (articolo 22, cosiddetto redditometro), dall’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle fatture di importo superiore ad una certa soglia (articolo 21), dalla procedura di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie (articolo 27), la previsione di una documentazione standardizzata di conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento (articolo 26).

Tra le misure volte ad orientare efficacemente l’attività di accertamento si segnalano quelle di contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” (articolo 23) e delle imprese in perdita sistemica (articolo 24),

Le stime di maggior gettito ascritte al complesso delle misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione considerano generalmente l’operare di due distinti effetti: da un lato l’effetto di deterrenza indotto dalle singole misure, cui conseguirebbe un adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti interessati; dall’altro un’autonoma più efficace e mirata azione dell’attività di accertamento da parte degli uffici.

In merito occorre osservare che la considerazione di effetti di adeguamento spontaneo del contribuente nella valutazione delle maggiori entrate attese connota tali stime di un certo margine di aleatorietà, in quanto dipendenti da valutazioni di convenienza del contribuente e dal grado di percezione dell’efficacia della successiva azione accertatrice e sanzionatoria.


Pubblico impiego

Tavola 1 – Misure in materia di pubblico impiego

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno
Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Articolo 9 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

0

88

104

119

0

50

55

61

Minori spese correnti

128

1.030

2.466

2.999

5

1020

1.513

1.837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

0

80

80

0

0

41

41

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 48-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

7

16

19

20

3

8

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 55

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

53

0

0

0

27

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

68

846

2.263

2.860

-25

921

1.407

1.766

(*) Con l’esclusione del comma 29

(segno “-“ peggioramento dei saldi)

 

Come risulta dalla tavola 1, gli interventi contenuti nel decreto legge n. 78/2010 e riferibili al pubblico impiego sono finalizzati al contenimento della spesa sostenuta per il pagamento dei redditi da lavoro dipendente. In termini di indebitamento netto la minore spesa netta è pari a circa 921 milioni di euro per il 2011, 1.407 milioni di euro e 1.766 milioni di euro per il 2013.

Si fa riferimento ai risparmi netti in quanto la contabilizzazione dei risparmi, ai fini del saldo di indebitamento netto, non tiene conto del lordo pagato dalle singole amministrazioni bensì la minor spesa al netto dei contributi e delle imposte che gravano sulle retribuzioni e che riaffluiscono all’entrata.

Considerando che i risparmi netti corrispondono a circa il 51,5 per cento del lordo per l’amministrazione, l’effetto di riduzione sulla spesa per redditi da lavoro dipendente determinato dalle norme in esame può stimarsi, in via orientativa, pari a circa 1,8 miliardi di euro per il 2011, 2,7 miliardi di euro per il 2012 e 3,4 miliardi di euro per il 2013[9].

L’entità della manovra è più ampia se si considera che i dati sopra esposti non includono le riduzioni di spesa eventualmente attuate dalle autonomie locali in applicazione dell’articolo 14.

Ponendo in relazione le economie lorde, come sopra stimate, con la spesa per redditi da lavoro dipendente prevista dalla RUEF per gli anni 2011 e 2012 pari, rispettivamente, a 176 e 177,5 miliardi di euro, risulta che l’intervento correttivo incide sul tendenziale a legislazione vigente per circa l’1 per cento nel primo esercizio e l’1,5 per cento nel successivo.

Le misure di contenimento si sostanziano, principalmente nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013. A tal fine si prevede di non procedere ai rinnovi dei contratti, e di bloccare gli automatismi di carriere ed i meccanismi che determinano l’incremento automatico delle retribuzioni. L’intervento in esame rappresenta un’assoluta novità e si affianca al rafforzamento delle tradizionali misure volte a ridurre il turn over e a contenere la spesa per l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state approvate disposizioni con effetti di ridotta entità volte ad alleviare, per alcune categorie di personale, il rigore di alcune misure sopra descritte.

La manovra si completa con una pluralità di norme, i cui effetti finanziari sono contenuti, riguardanti categorie di personale che godono di trattamenti più elevati: tra le misure si ricorda la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro e di quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari, nonché la riduzione delle risorse destinate a retribuire gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.


Tagli lineari degli stanziamenti di bilancio

Tavola 1 – Tagli lineari

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto

Articolo 2

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correnti

 

831

821

824

 

600

720

810

 

650

750

800

Capitali

 

1.613

1.395

1.571

 

750

1.300

1.900

 

750

1.300

1.900

Totale

 

2.444

2.216

2.395

 

1.350

2.020

2.710

 

1.400

2.050

2.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 55,
co. 7-bis, lett a)

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correnti

5,29

 

 

 

5,29

 

 

 

5,29

 

 

 

Totale

5,29

 

 

 

5,29

 

 

 

5,29

 

 

 

Tra le misure di contenimento della spesa delle Amministrazioni centrali previste dal D.L. 78/2010, è compresa la riduzione, a decorrere dal 2011, del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lett b), della legge 196, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni dei Ministeri. Dalla riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all’informatica, alla ricerca e al 5 per mille del gettito IRPEF(articolo 2)[10].

Secondo la modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentare al Senato, ulteriori riduzioni lineari degli stanziamenti rimodulabili potranno essere disposti con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio e fino a concorrenza dello scostamento riscontrato, ove i risparmi di spesa previsti in relazione all’articolo 9 del D.L. in esame risultassero inferiori a quelli stimati.

Rinviando a quanto osservato nella scheda relativa all’articolo 2 circa gli ulteriori dati che il Governo dovrebbe fornire ai fini di una più completa valutazione delle misure in esame, una indicazione circa il rilievo della manovra si può desumere dai dati della RGS relativi alla ripartizione dei tagli lineari per categorie economiche, presentati nel corso dell’iter al Senato[11].

Come evidenziato dalla Tavola 2, la spesa in conto capitale contribuisce alla riduzione complessiva per circa il 65 per cento (in termini di saldo netto da finanziare). Di essa, circa il 13 per cento interessa gli investimenti fissi lordi ed oltre il 22 per cento i contributi agli investimenti e alle imprese. All’interno della spesa corrente, il principale contributo (oltre il 44 per cento) proviene dai consumi intermedi.

Tavola 2 - Ripartizione per categorie economiche dei tagli lineari

(valori %)

 

SNF

Indebitamento netto

Categorie di spesa

2011

2012

2013

2011

2012

2013

consumi intermedi

15,8

16,5

15,3

27,1

17,6

13,3

Trasferimenti correnti a AP

10,6

11,7

10,8

10,7

11,0

9,4

trasferimenti correnti a famiglie e ISP

1,4

1,8

1,7

1,4

1,7

1,5

Trasferimenti correnti a imprese

2,9

3,4

3,1

3,9

3,2

2,7

Trasferimenti correnti a estero

1,1

1,2

1,1

1,4

1,2

0,9

altre uscite correnti

2,3

2,5

2,3

1,8

2,0

1,9

spesa corrente

34,0

37,0

34,4

46,4

36,6

29,6

investimenti fissi lordi

9,4

12,3

3,0

5,7

10,2

9,3

contributi agli investimenti a AP

5,1

12,5

1,6

2,9

4,9

5,6

contributi agli investimenti e alle imprese

13,6

16,2

13,9

18,9

19,0

14,8

contributi agli investimenti a famiglie e ISP

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

contributi agli investimenti a estero

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

altri trasferimenti in conto capitale

37,7

21,9

47,0

26,1

29,3

40,7

spesa in conto capitale

66,0

63,0

65,6

53,6

63,4

70,4

spesa finale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazione sui dati RGS

 

 

 

 

 

Tale composizione della riduzione lineare è ricollegabile alla quota di spesa considerata rimodulabile: circa l’1,7 per cento nel periodo in esame per quanto riguarda la spesa corrente, a fronte di una quota crescente (da circa il 30 per cento negli stanziamenti iniziali 2009 al 37 per cento nel 2011 e al 34 per cento nel 2012) per la parte capitale (v. Tavola 3).

La composizione tra spesa rimodulabile e non rimodulabile è tratta, per quanto riguarda il 2009, dalla tavola presentata dalla Corte dei conti in occasione della audizione presso la Commissione bilancio del Senato sulla manovra[12]. Per il biennio 2011-2012, è stata ricavata dall’ammontare dei tagli indicato nella tavola della RGS, pari al 10 per cento degli stanziamenti rimodulabili, assumendo che il taglio sia operato nella stessa percentuale su tutte le voci. Gli stanziamenti iniziali 2010-2012 sono tratti dalla legge di bilancio 2010, mentre gli stanziamenti assestati 2010 dal relativo ddl di assestamento. Non sono ancora disponibili i dati relativi al BLV 2013.


 

Tavola 3 - Stanziamenti, spese rimodulabili e tagli lineari nel bilancio 2011- 2012

 

 

 

 

 



(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

categorie di spesa

Stanz. iniziali

di cui rimodu-labili

% r su totale stanz.

Stanzia-menti definitivi

di cui rimodu-labili

% r su totale stanz.

Stanzia-menti iniziali

Stanzia-menti assestati

Stanzia-menti iniziali

di cui rimodu-labili

% r su totale stanz.

Riduzio-ni D.L. 78/2010

Stanzia-menti iniziali

di cui rimodu-labili

%  su totale stanz.

Riduzio-ni D.L. 78/2010

redditi da lavoro dipendente

    91.370

            6

         0,0

    92.404

          21

         0,0

    91.270

    91.381

    91.547

             -

             -

             -

    92.328

             -

             -

             -

consumi intermedi

      7.710

     4.449

       57,7

    13.679

     8.805

       64,4

      8.070

      8.085

      6.941

      3.850

       55,5

         385

      6.834

      3.650

       53,4

         365

imposte sulla produzione

      4.865

 

             -

      4.975

 

             -

      4.816

      4.799

      4.749

             -

             -

             -

      4.725

             -

             -

             -

trasferimenti correnti a AP

  213.260

     1.404

         0,7

  218.301

     1.864

         0,9

  224.020

  221.285

  221.626

      2.590

         1,2

         259

  223.501

      2.590

         1,2

         259

trasferimenti correnti a famiglie e ISP

      3.923

        411

       10,5

      6.900

        545

         7,9

      3.808

      4.017

      3.736

         340

         9,1

           34

      3.702

         390

       10,5

           39

trasferimenti correnti a imprese

      3.305

        853

       25,8

      4.534

        883

       19,5

      4.293

      4.319

      3.977

         720

       18,1

           72

      4.007

         750

       18,7

           75

trasf. correnti a estero

      1.493

        324

       21,7

      1.686

        421

       25,0

      1.509

      1.509

      1.394

         270

       19,4

           27

      1.394

         270

       19,4

           27

risorse proprie Ue

    17.000

 

             -

    17.000

 

             -

    17.200

    17.200

    18.000

             -

             -

 

    18.400

             -

             -

             -

interessi passivi e redditi da capitale

    81.320

 

             -

    79.040

 

             -

    79.348

    74.149

    88.124

             -

             -

             -

    94.108

             -

             -

             -

poste correttive e compensative

    54.028

 

             -

    53.991

 

             -

    53.559

    51.676

    53.451

             -

             -

             -

    53.636

             -

             -

             -

ammortamenti

         890

 

             -

      1.054

 

             -

         900

         900

         910

             -

             -

             -

         910

             -

             -

             -

altre uscite correnti

      7.596

        600

         7,9

      4.016

        220

         5,5

      8.765

      8.900

      7.628

         550

         7,2

           55

      6.848

         550

         8,0

           55

spesa corrente

  486.760

     8.047

         1,7

  497.580

   12.759

         2,6

  497.558

  488.220

  502.083

      8.320

         1,7

         832

  510.393

      8.200

         1,6

         820

investimenti fissi lordi

      4.868

     1.494

       30,7

      7.007

     2.007

       28,6

      5.089

      5.116

      5.075

      2.300

       45,3

         230

      5.590

      2.720

       48,7

         272

contributi agli investimenti a AP

    20.491

     3.422

       16,7

    22.489

     3.354

       14,9

    16.988

    16.620

    15.502

      1.250

         8,1

         125

    16.637

      2.770

       16,6

         277

contributi agli investimenti alle imprese

    10.564

     3.890

       36,8

    14.042

     5.481

       39,0

      9.285

    10.435

      8.175

      3.330

       40,7

         333

      7.599

      3.580

       47,1

         358

contributi agli invest. a famiglie e ISP

           96

          37

       38,5

         101

          38

       37,6

           49

           51

           38

           20

       52,6

             2

           38

           20

       52,6

             2

contributi agli investimenti a estero

         204

          20

         9,8

         854

          20

         2,3

         541

         536

         644

           10

         1,6

             1

         683

           10

         1,5

             1

altri trasferimenti in conto capitale

    14.015

     6.214

       44,3

    11.630

     1.559

       13,4

    12.544

    12.544

    13.741

      9.220

       67,1

         922

    10.515

      4.850

       46,1

         485

acquisizioni di attività finanziarie

         350

 

             -

      4.583

 

             -

      1.153

      1.153

         160

             -

             -

 

         122

             -

             -

 

spesa in conto capitale

    50.588

   15.077

       29,8

    60.706

   12.459

       20,5

    45.649

    46.455

    43.335

    16.130

       37,2

      1.613

    41.184

    13.950

       33,9

      1.395

spesa finale

  537.348

   23.124

         4,3

  558.286

   25.218

         4,5

  543.207

  534.675

  545.418

    24.450

         4,5

      2.445

  551.577

    22.150

         4,0

      2.215

Spesa finale al lordo delle regolazioni debitorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: legge bilancio: stanziamenti iniziali; rendiconto: stanziamenti definitivi;  Corte dei conti: importi rimodulabili e non rimodulabili

 

 

 

 

 

 

2010 -2012: legge di bilancio 2010 (All. C/2, p 57-58) per gli stanziamenti iniziali; la quota rimodulabile 2011-2012 è ricavata dai tagli lineari, 10 per cento dell'ammontare rimodulabile di ciascuna voce (elaborazione del Servizio Bilancio); 2010: stanziamenti assestati da disegno di legge di assestamento


All’interno della spesa in conto capitale aumenta la quota rimodulabile degli stanziamenti riguardanti gli investimenti fissi lordi (che passa dal 30,7 per cento nel 2009 al 45,3 per cento nel 2011 e al 48,7 per cento nel 2012) e dei contributi agli investimenti alle imprese (dal 36,8 per cento nel 2009 al 40,7 per cento nel 2011 e al 47,1 per cento nel 2012).

Tenuto conto dei tagli lineari disposti dall’articolo 2 del D.L. 78/2010, che si aggiungono alle riduzioni ex articolo 60 del D.L. 112/2008, si determina nel 2011 una riduzione della spesa in conto capitale, rispetto agli stanziamenti iniziali 2010, pari complessivamente all’8,6 per cento. In particolare si riducono del 15,5 per centro i contributi agli investimenti e alle imprese, del 9,5 per cento i contributi agli investimenti delle Amministrazioni pubbliche e del 4,8 per cento gli investimenti fissi lordi.

Come si è detto, all’interno della spesa corrente, il principale contributo (oltre il 44 per cento) alla riduzione della spesa disposta dall’articolo 2 proviene dai consumi intermedi, voce che, nel 2011, evidenzia nel bilancio a legislazione vigente una significativa contrazione rispetto alla dotazione 2010 (si passa dagli 8.070 milioni degli stanziamenti iniziali di competenza dell’esercizio in corso ai 6.941 milioni del 2011, -18,8 per cento). Anche in questo caso, su entrambi gli esercizi, pesa la riduzione delle dotazioni disposta dal D.L. 112/2008.

E’ da rilevare, poi, che gli stessi stanziamenti iniziali 2010 (8.070 milioni) sono significativamente ridimensionati rispetto a quelli 2009 (7.710 milioni gli stanziamenti iniziali e 13.679 milioni quelli definitivi): su tale esercizio ha pesato sia il fisiologico accrescimento che si determina in corso d’anno per effetto dell’approvazione di provvedimenti legislativi e il riversamento alle varie componenti della spesa delle risorse allocate nei Fondi speciali e in quelli di riserva, sia l’integrazione di risorse[13], disposta in sede di assestamento, diretta a consentire un’accelerazione nell’estinzione dei debiti contratti dalle Amministrazioni centrali nei confronti delle imprese.

In particolare, come rilevato dalla Corte dei conti[14], nel 2009 sono state stanziate (e impegnate) risorse per circa 2 miliardi per far fronte ad acquisti di beni e servizi effettuati in anni precedenti, ma non regolati contabilmente. Secondo la Corte, l’emersione in tale esercizio di una quota così consistente di “debiti pregressi” consiglia una particolare cautela nel valutare gli andamenti futuri, non potendosi escludere il ripetersi di tale fenomeno anche nel 2009 e nel 2010.

 

Si ricorda, infine, che alla riduzione lineare disposta dall’articolo 2 si aggiunge quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del D.L. 78/2010 in esame, secondo cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute a ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009, al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto legge 185 del 2008[15].

La norma si pone come una misura di razionalizzazione strutturale della spesa per consumi intermedi, prevedendo un tetto agli stanziamenti definitivi, commisurato al livello raggiunto nel 2009 (pari a 13.679 milioni a fronte di 7.710 milioni di stanziamenti iniziali), al netto delle risorse autorizzate a ripiano dei debiti pregressi.

Tale importo dovrebbe presumibilmente essere di circa 2 miliardi di euro. Come si è detto, nel Rapporto di coordinamento della finanza pubblica presentato nel maggio 2010 dalla Corte dei conti, nell’analizzare il livello di spesa per consumi intermedi del bilancio dello Stato 2009, si rileva come in tale esercizio sono stati stanziati e impegnati 2.127 milioni a fronte di debiti pregressi relativi al periodo 2000-2008.

Si tratta, pertanto, di un vincolo che si affianca, rafforzandola, alla riduzione delle missioni di spesa di cui all’articolo 2.


Previdenza e assistenza

Tavola 1 - Misure nel settore pensionistico (articolo 12)

(milioni di euro)

 

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

rimodulazione decorrenze

0

360

2.600

3.500

rateizzazione buonuscita

-100

390

240

0

TFR pro rata

0

0

1

7

 TOTALE

-100

750

2.841

3.507 

(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)

 

 

Tavola 2 - Prestazioni di invalidità (articolo 10)

(milioni di euro)

 

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

piano controlli

0

80

160

220

TOTALE

0

80

160

220

 

 

Tavola 3 - Totale interventi

(milioni di euro)

 

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

articolo 12

-100

750

2.841

3.507 

articolo 10

0

80

160

220

TOTALE

-100

830

3.001

3.727

(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)

 

Tavola 4 - Incidenza delle misure sul PIL nel triennio 2010-2012

(milioni di euro -%)

 

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

TOTALE

-100

830

3.001

% PIL

-0,01

0,05

0,18

PIL nominale

1.554.347

1.606.014

1.669.371

Fonte:Elaborazione su dati RUEF 2010

(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)

 

 

Tavola 5 – Incidenza delle misure sulla spesa per prestazioni sociali

(milioni di euro- %)

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

totale prestazioni sociali a l.v.

298.030

306.330

315.990

totale interventi D.L. 78/2010

-100

830

3.001

%

-0,03

0,27

0,95

Fonte: Elaborazione su dati RUEF 2010

(segno “-“ uguale peggioramento dei saldi)

 

Come risulta dalle tavole, gli interventi nel settore della spesa previdenziale, pensionistica e non pensionistica, recano risparmi strutturali a decorrere dal 2011.

 

Le misure nel settore delle invalidità appaiono incidere in maniera minore in quanto si innestano in un settore dimensionalmente più contenuto e che ha già visto interventi volti, via via, a razionalizzare la spesa, coinvolgendo in modo sempre più stringente l’INPS nel ruolo di controllo nell’erogazione delle prestazioni.

 

Più incisive le misure nel settore propriamente pensionistico, volte a conseguire il contenimento della spesa in modo strutturale. Con particolare riferimento all’articolo 12, commi 1-6, la modifica del regime delle decorrenze (le cosiddette finestre) comporta, in pratica, l’innalzamento dell’età effettiva per l’accesso al trattamento pensionistico, al pari di quanto disposto, ma in maniera esplicita, dal comma 12-sexies, con riferimento alle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dai commi da 12-bis a 12-quinquies, in materia di adeguamento dell’età di accesso al pensionamento all’aumento della speranza di vita. Tali interventi, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, hanno effetti strutturali di minore spesa pensionistica che si manifesteranno dal 2012 e nel medio-lungo periodo.

 

Si segnala inoltre che:

-             l’innalzamento dal 2012 del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del pubblico impiego a 65 anni (la disposizione originaria recata dal decreto-legge n. 78/2009 prevedeva un percorso graduale, con raggiungimento di tale livello di 65 anni nel 2018) ha carattere compensativo, in quanto le relative economie, destinate ad interventi diversi finalizzati a politiche sociali e familiari, non modificano gli effetti iscritti nei saldi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 preso in considerazione nella scheda in esame;

-             le misure in materia di adeguamento dell’età di accesso al pensionamento all’aumento della speranza di vita comportano un miglioramento della sostenibilità di medio-lungo termine del sistema pensionistico e della finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica.

 

Sempre nel settore previdenziale, si segnala che gli articoli 30 e 38, comma 12, relativo al potenziamento delle procedure di riscossione e recupero dei crediti contributivi da parte dell’INPS, producono effetti positivi esclusivamente con riferimento al saldo di fabbisogno.

 

Infine, si ricorda che il Senato ha introdotto ulteriori misure riconducibili al settore previdenziale. Esse, tuttavia, non hanno carattere strutturale e presentano effetti limitati. Si segnalano, in particolare, dal punto di vista della spesa, la concessione della CIGS in deroga agli armatori imbarcati su navi da pesca marittima[16] (2 milioni di euro nel 2010) e la riduzione dei finanziamenti ai patronati[17] (30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013) a parziale copertura della disapplicazione dell’aumento contributivo disposto, per il 2011, dalla legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare). Per quanto riguarda il settore delle entrate contributive, si segnalano la soppressione della norma di interpretazione autentica che escludeva il riconoscimento di benefici contributivi in favore delle vittime degli eventi alluvionali in Piemonte nel 1994 (articolo 12, comma 12), con una conseguente maggiore spesa per contenzioso di 5 milioni nel 2010 e 20 milioni nel 2011, nonché le disposizioni sulla rateizzazione decennale dei contributi sospesi a causa del terremoto in Abruzzo nel 2009 (articolo 39, comma 3-ter), con un effetto di riduzione delle entrate contributive pari a 328 milioni nel 2010, e di recupero di entrate per 6 milioni annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012.


Amministrazioni locali

Tavola 1 – Misure previste nel testo iniziale

(milioni di euro)

 Indebitamento netto

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

 

6.300

8.500

8.500

Totale riduzione dei trasferimenti statali
art 14 comma 2

 

5.800

7.500

7.500

di cui: Regioni a statuto ordinario

 

4.000

4.500

4.500

Comuni

 

1.500

2.500

2.500

Province

 

300

500

500

Patto di stabilità interno Regioni a statuto speciale art 14, comma. 1

 

500

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 Maggiori spese correnti

 

300

300

300

Contributo per Roma

 

300

300

300

 

 

 

 

 

Manovra netta a carico delle amministrazioni locali

 

6.000

8.200

8.200

Incidenza percentuale su totale manovra

 

50%

33%

33%

 

In merito alla composizione della manovra, si evidenzia che le misure correttive nette poste a carico del comparto delle Amministrazioni locali nel testo iniziale del provvedimento rappresentano una quota della manovra complessiva pari alla metà nell’esercizio 2011 e a un terzo nei due esercizi successivi. Il comparto maggiormente inciso è quello delle regioni a statuto ordinario, sul quale grava oltre la metà[18] della correzione complessiva richiesta al totale delle amministrazioni locali.

Le modifiche apportate al Senato riguardano esclusivamente il comparto dei comuni e hanno effetti sostanzialmente compensativi all’interno dello stesso, fatta eccezione per uno stanziamento di 50 milioni in favore dei comuni commissariati, che trova copertura a valere sugli effetti di maggiore entrata recati da altre disposizioni introdotte al Senato.

 

 

Tavola 2 – Misure introdotte al Senato

(milioni di euro)

Indebitamento netto

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

52,0

50,0

50,0

50,0

Piani rientro Comuni commissariati

50,0

50,0

50,0

50,0

Contributo ai Comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto - pagamento dei debiti

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

14,0

12,5

12,5

10,0

Rideterminazione obiettivo patto di stabilità interno comuni

14,0

12,5

12,5

10,0

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

10

212,5

212,5

212,5

Comuni dissestati della Provincia dell'Aquila - esclusione investimenti dal patto di stabilità interno

 

2,5

2,5

2,5

Istituzione fondo per copertura del piano di rientro di Roma

 

200,0

200,0

200,0

Enti locali commissariati deroghe ai vincoli patto di stabilità interno

10,0

10,0

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 Maggiori entrate

 

200,0

200,0

200,0

Addizionale IRPEF e sui diritti d’imbarco per il comune di Roma

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

Effetto netto modifiche (maggiore spesa del comparto)

48,0

50,0

50,0

52,5

Maggiori spese correnti o in c. capitale

62,0

262,5

262,5

262,5

Minori spese o maggiori entrate

14,0

212,5

212,5

210,0

 

Le modifiche apportate non cambiano dunque sostanzialmente la struttura dell’intervento a carico del comparto delle amministrazioni locali, limitandosi a ridurre di circa 50 mln tale intervento con misure in favore di specifici comuni.

 

Rispetto alla tipologia degli strumenti utilizzati nella manovra, a differenza di quanto operato nel decennio trascorso, l’effetto di contenimento dei saldi per le regioni a statuto ordinario, i comuni e le province non risulta affidato allo strumento del patto di stabilità interno, inteso come vincoli sulle poste di bilancio, bensì ad una riduzione di trasferimenti spettanti ai predetti comparti. I vincoli previsti dalla normativa vigente del patto, che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, non sono infatti modificati dal provvedimento in esame.

In merito all’utilizzo dello strumento del taglio dei trasferimenti, si segnala che il susseguirsi, nel passato, di manovre basate sui vincoli di spesa (per le regioni) o di saldo (per gli enti locali), mediante lo strumento del patto di stabilità interno, ha portato in molti casi all’emersione di avanzi di amministrazione[19]. Interventi aggiuntivi miranti a restringere ulteriormente la capacità di spesa delle regioni (a parità di risorse disponibili), o a imporre agli enti locali miglioramenti cumulativi di saldi già in avanzo, avrebbero comportato effetti distorsivi rispetto ad un efficiente allocazione di risorse (cfr. in proposito quanto affermato dal Governo in sede di risposta alle richieste di chiarimento sollevate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato[20]). Di qui la scelta di intervenire mediante una riduzione delle risorse spettanti ai diversi comparti delle amministrazioni locali.

 

Con riferimento alle regioni a statuto speciale, invece, lo strumento utilizzato per la manovra resta affidato, come nel passato, al meccanismo del patto di stabilità interno (da attuarsi mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse). Tali regioni, pertanto, a differenza di quelle a statuto ordinario, non sono soggette ad una riduzione delle risorse loro spettanti.

 

Con riferimento al profilo temporale dell’intervento, l’articolo 14 comma 2 afferma che delle riduzioni dei trasferimenti operate non si terrà conto in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale[21]. Nondimeno, i relativi risparmi sono indicati nel prospetto riepilogativo per l’intero arco temporale ivi considerato (fino al 2013).


Sanità

Tavola 1 – Misure sul comparto sanitario

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno
Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Articolo 11, co. 5-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

250

0

0

0

250

0

0

0

Minori spese correnti

0

600

600

600

0

600

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9, co. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

0

418

1.132

1.132

0

246

628

628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale manovra

-250

1.018

1.732

1.732

-250

846

1.228

1.228

(segno “-“ peggioramento dei saldi)

 

Il D.L. 78/2010 interviene in materia di spesa farmaceutica prevedendo delle misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, valutate in complessivi 600 milioni annui (articolo 11, commi 5-12). Tali minori spese si aggiungono a quelle concernenti il personale dipendente e convenzionato del settore sanitario, stimate in 418 milioni nel 2011 e a 1.132 a decorrere dal 2012 (in termini di SNF[22]) (articolo 9, comma 16).

Conseguentemente è ridotto di pari importo, dal 2011, il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato rispetto ai livelli definiti in occasione dell’Intesa Stato-Regioni del dicembre 2009 “Nuovo Patto della salute” (comma 5, lett. b e comma 12).

Per quanto riguarda invece il 2010 (articolo 11, comma 5, lett. a), sono autorizzate maggiori risorse per 250 milioni (non compresi nei tendenziali a l.v.), che trovano copertura a valere delle economie derivanti dal D.L. in esame. Gli ulteriori 300 milioni da assicurare in base all’Intesa sono posti a carico delle economie derivanti dalla farmaceutica.

Il livello di finanziamento del SSN a carico dello Stato risulta, pertanto, così determinato:

Tavola 2 - Livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

2013

Livello finanziamento l.v. (DL 78/09) pre-Intesa

1

104.564

106.884

 

 

Intesa Stato-Regioni dicembre 2009

incremento riconosciuto

totale livello finanziamento

 

a

2=1+a

 

+1.600

106.164

 

+1.719

108.603

 

 

111.644*

 

 

….

Legge finanziaria 2010[23]
copertura incremento riconosciuto con Intesa:

 

 

 

 

 

autorizzazione nuove risorse

b

584

419

0

 

economie spesa del personale

c

466

466

466

 

ulteriori importi assicurati dallo Stato
con successivi provvedimenti legislativi

 

d

550

834

 

834

 

….

TOTALE livello finanziamento l.v.

3=1+b+c

105.614

107.769

 

 

(Livello da ripartire tra le regioni)

4=1+b

(105.148)

(107.303)

(110.344)

….

D.L. 78/2010

 

 

 

 

 

economie spesa del personale[24]

e

 

-418

-1.132

-1.132

economie spesa farmaceutica[25]

f

+300

 

 

 

economie spesa farmaceutica

g

 

-600

-600

-600

nuove risorse autorizzate

h

+250

 

 

 

TOTALE livello finanziamento l.v.

5=3+e+f+g+h

106.164

106.751

….

….

(Livello da ripartire tra le regioni)

6=4+e+g+h

(105.398)

(106.285)

(108.612)

….

*N.B: per il 2012 è riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%.

 

Fonte: elaborazioni su R.T. em. 2.1384 ddl legge finanziaria 2010 (AC 2936) e RT D.L. 78/2010 (AS 2228)

 

 

A fronte di un contenimento della spesa del settore e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l’impatto complessivo sulle disponibilità dei bilanci regionali dovrebbe risultare neutrale nel triennio 2011-2013, in quanto le maggiori economie compensano la riduzione del finanziamento statale. Nel 2010, invece, le regioni avrebbero a disposizione maggiori risorse.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, si ricorda che a fronte delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 17 e 24, l’articolo 9, comma 16, riduce il livello del finanziamento del SSN, che era parametrato al costo dei rinnovi contrattuali sulla base della legislazione pre-vigente al D.L. 78/2010

Per quanto riguarda la farmaceutica, il D.L. 78/2010 interviene con diverse disposizioni dirette a contenere la spesa, ed in particolare quella ospedaliera che ha evidenziato negli ultimi anni una dinamica accentuata, registrando nel 2009 il superamento del limite del 2,4 per cento del finanziamento ordinario del SSN.

In particolare, l’art 11 (comma 7, lett a) prevede lo spostamento di una quota della spesa farmaceutica da ospedaliera (600 milioni in termini annui di risparmio per le regioni) a territoriale (600 milioni di maggiori costi). Tali maggiori costi sono recuperati con la riduzione dei margini dei grossisti e dei farmacisti disposta dal comma 6, da cui dovrebbero derivare 400 milioni su base annua, nonché con l’attivazione del meccanismo del pay back ovvero delle altre misure di cui all’articolo 11, per complessivi 200 milioni annui.

La norma dispone, infatti:

-        misure dirette a favorire una maggiore appropriatezza delle prescrizioni, da cui si attendono risparmi per 600 milioni annui, che restano nella disponibilità dei SSR (comma 7, lett b).

-        il potenziamento degli strumenti di gestione dei SSR per quanto concerne l’acquisizione, l’immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali, i cui effetti in termini di risparmio non sono prudenzialmente quantificati (comma 8);

-        la ridefinizione dal 2011 del prezzo di rimborso dei medicinali equivalenti di fascia A, che dovrebbe comportare risparmi quantificati anch’essi in 600 milioni su base annua nel testo come modificato in prima lettura al Senato (comma 9). In via transitoria, fino al 31 dicembre 2010, il comma 10 prevede una riduzione del 12,5 per cento del prezzo di tali medicinali. Il complesso di tali risorse (di cui quelle relative al 2010 non vengono quantificate) resta nella disponibilità dei SSR;

-        il potenziamento dell’attività di controllo dell’AIFA, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi (comma 11).

 

La tavola seguente, tratta dalla RT al testo del disegno di legge, indica gli effetti finanziari sulle regioni derivanti dalle suddette misure.

 

Tavola 3 – Effetti della manovra sulla spesa farmaceutica sulle disponibilità delle regioni

(+ maggiori risorse, - minori risorse)

(milioni)

D.L. 78/2010 – art 11, co. 5-12

 

2010

2011

2012

2013

Riduzione farmaceutica. ospedaliera (co. 7, lett a)

a

300

600

600

600

Riallocazione nella farmaceutica territoriale (co. 7, lett a)

b

-300

-600

-600

-600

Copertura della maggiore spesa territoriale, di cui:

c

300

600

600

600

- Riduzione margine grossisti (co. 6)

 

200

400

400

400

- Payback e altre misure (commi 7-11)

 

100

200

200

200

Effetto complessivo risparmio (+)

d=a+b+c

300

600

600

600

Manovra - Variazione livello finanziamento SSN
(co. 5, lett. a- b) e co. 12)


e

250

-600


-600


-600

Effetto sulle disponibilità delle regioni

f=d+e

550

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Il D.L. 78/2010 reca infine diverse disposizioni in materia sanitaria, di cui non sono quantificati effetti in termini di saldi di finanza pubblica, tra le quali quelle dirette a:

-        consentire la prosecuzione dei Piani di rientro per le regioni che, pur avendo garantito la copertura dei disavanzi, non hanno completato il processo di riequilibrio[26] (comma 1);

-        sospendere, fino al 31 dicembre 2010, le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni con Piano[27], disponendo al contempo tempi molto contenuti per la definizione della consistenza dei debiti (comma 2);

-        precisare che i recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria non siano effettuati a valere delle risorse derivanti dalle manovre fiscali attivate autonomamente dalle regioni per riportare in equilibrio le gestioni sanitarie (comma 3).

Il D.L. dispone, infine, il potenziamento della Tessera sanitaria e la sua evoluzione in Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) tecnologicamente più avanzata, per la quale vengono stanziati 15 milioni annui a decorrere dal 2011 (comma 15).


Governance economica

Il rafforzamento della governance economica europea

Il 30 giugno la Commissione, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha presentato la comunicazione “Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE” (COM(2010)367). Il documento propone una serie di misure, legislative e non legislative, relative a quattro ambiti di intervento:

§      una più forte sorveglianza macroeconomica;

§      un quadro nazionale di bilancio più rigoroso;

§      un’applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita;

§      l’introduzione di un “semestre europeo” che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

Sorveglianza macroeconomica

La Commissione propone l’introduzione di un sistema articolato in:

§      un braccio preventivo, basato su valutazioni annuali, per ciascun Paese membro, dei rischi di squilibri macroeconomici, con particolare riguardo alle debolezze strutturali che inficiano la competitività, tenendo conto di un sistema di indicatori tra i quali il debito del settore pubblico e privato (famiglie e imprese). Laddove un Paese evidenziasse rischi di squilibrio macroeconomico, la Commissione formulerebbe raccomandazioni da sottoporre all’esame del Consiglio dell’UE ovvero invierebbe una allerta preventiva direttamente allo Stato in questione;

§      un braccio correttivo. In caso di squilibri macroeconomici particolarmente rilevanti, lo Stato interessato sarebbe sottoposto a procedura per “squilibrio eccessivo”. Il Consiglio indirizzerebbe raccomandazioni politiche al Paese in questione, che dovrebbe riferire al Consiglio ECOFIN e all’Eurogruppo sui progressi conseguiti nell’attuazione delle medesime raccomandazioni, entro 6 mesi e successivamente su base trimestrale. Tale meccanismo si applicherebbe a tutti i 27 Paesi membri, ma con regole più stringenti per gli Stati dell’Eurozona.

Quadro nazionale di bilancio

La Commissione prospetta alcuni interventi nella disciplina nazionale di bilancio di ciascuno Stato membro:

-        l’adozione di regole di bilancio che assicurino il rispetto delle norme del Trattato relative al disavanzo e al debito pubblico e che siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;

-        l’introduzione di una pianificazione pluriennale del bilancio, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide;

-        il quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l’intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati;

-        gli uffici statistici nazionali dovrebbero essere messi nelle condizioni di espletare i propri compiti in conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e l’insieme delle previsioni concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe garantire affidabilità ed imparzialità. A questo riguardo, la Commissione propone di specificare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale.

Applicazione del Patto di stabilità e crescita

La Commissione propone sia un’applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto sia l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni/incentivi.

Con riferimento al braccio preventivo del Patto, si propone:

       di obbligare gli Stati con un livello particolarmente alto di debito o che presentino maggiori rischi per l’evoluzione del debito stesso ad assicurare progressi più rapidi nella riduzione del disavanzo eccessivo verso la soglia di sicurezza del 3% del PIL e verso l’obiettivo di bilancio a medio termine;

       l’imposizione agli Stati dell’area euro laddove che registrino persistenti violazioni nel processo di consolidamento del bilancio concordato a livello europeo, di un deposito fruttifero temporaneo, che verrebbe restituito una volta che lo Stato steso ripristini una condotta virtuosa;

       l’introduzione nella politica di coesione di un principio di condizionalità ex ante, in base al quale l’allocazione dei relativi finanziamenti sia vincolata all’adozione di riforme strutturali mirate ad accrescerne l’efficacia e l’efficienza.

Per ciò che concerne il braccio correttivo, la Commissione propone:

       di introdurre, nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, un termine di riferimento per definire i progressi nella riduzione del debito pubblico: i Paesi membri con un rapporto debito/PIL superiore al 60% potrebbero essere oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo se la riduzione del debito in un dato periodo fallisse l’obiettivo fissato dal termine di riferimento. Allo stesso modo, riportare il disavanzo al di sotto della soglia del 3% potrebbe non essere sufficiente se un Paese non assicura anche un’adeguata riduzione del debito verso livelli più sostenibili (parametri più precisi verrebbero definiti con modifiche al Codice di condotta che accompagna il Patto);

       di fare leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca). In particolare:

-        l’avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi.

-        nel caso di mancata attuazione della raccomandazioni adottate nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno;

-        altri incentivi potrebbero derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento oppure dall’introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell’ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Il ciclo di coordinamento nell’ambito del semestre europeo

L’introduzione del “semestre europeo” mira ad assicurare coordinamento delle politiche economiche nell’Eurozona e nell’UE a 27, incluse sia la disciplina di bilancio e la stabilità macroeconomica sia le misure per promuovere la crescita, in linea con gli obiettivi della Strategia UE 2020.

Il semestre si articolerebbe nelle seguenti fasi:

-        a gennaio con una “indagine annuale sulla crescita”, predisposta dalla Commissione europea e presentata al Parlamento europeo, che includerebbe una ricognizione complessiva delle sfide economiche per l’UE e per l’Eurozona;

-        entro la fine di febbraio il Consiglio dell’UE adotterebbe le linee guida strategiche che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione nella predisposizione dei Piani di Stabilità e convergenza e dei Piani nazionali di riforma, da sottoporre  alle istituzioni UE entro aprile;

-        all’inizio di luglio il Consiglio dell’UE approverebbe le linee guida per i singoli Paesi membri, che adotterebbero il proprio bilancio – anche sulla base delle indicazioni ricevute – nella seconda metà dell’anno;

-        in questo quadro, i Programmi di stabilità e convergenza (adottati nell’ambito del Patto di stabilità) e i Programmi nazionali di riforma (nell’ambito della Strategia UE 2020) dovranno essere presentati dagli Stati membri (ed esaminati dalla Commissione europea) simultaneamente e contenere alcuni requisiti minimi.

L’obiettivo della Commissione non è sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di valutazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali, bensì di fornire elementi per una discussione ex-ante sulle politiche di bilancio.

La Commissione sottolinea che questo nuovo modello di governance economica dell’UE trarrebbe beneficio da un coinvolgimento forte e precoce dei Parlamenti nazionali, nonché da un dialogo più strutturato con il Parlamento europeo.

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Definanziamento delle leggi di spesa
totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

 


1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.


 

 

L’articolo 1 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati.

La norma sembra far riferimento, come anche precisato nella relazione tecnica, a quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali siano risultati totalmente non impegnati con riferimento a ciascuno degli anni indicati, abbiano cioè costituito economie di bilancio in ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

 

Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2010, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2009[28].

Nel DPCM saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziare esistenti per l’anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le disponibilità finanziarie, come individuate dal DPCM, sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003 in:

a)       titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)       proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)       gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)       eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)       proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)        proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2.9) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che trattasi di autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti costituiscono “integralmente” economie di bilancio.

La R.T. rileva che dalla norma potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, al momento non quantificabili, per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2011, nonché in generale per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l’anno 2010 al fondo ammortamento titoli di Stato, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

Si ricorda che in occasione dell’esame al Senato[29] è stato sottolineato come non sia agevole una puntuale ricostruzione degli stanziamenti riconducibili ad autorizzazioni legislative, anche per la presenza di capitoli di bilancio su cui insistono finanziamenti relativi a più autorizzazioni di spesa.

Relativamente a ciascun anno del triennio 2007-2009, dovrebbero essere indicate le autorizzazioni di spesa, il relativo capitolo di bilancio, l’importo degli stanziamenti non impegnati in ciascun anno, le economie ipotizzabili per il 2010 e per il triennio 2011-2013 e il conseguente effetto sui saldi rispetto a quanto previsto e già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Data la natura economica di tali minori spese, dovrebbero inoltre essere evidenziati gli effetti oltre che sul SNF anche su fabbisogno e indebitamento.

Dovrebbe, infine, essere chiarito se la norma si applichi anche alle risorse eventualmente già affluite a contabilità speciali o a conti di tesoreria, ove risultino non impegnate dalle amministrazioni competenti. In tali casi, infatti, a fronte di stanziamenti di bilancio che potrebbero risultare totalmente impegnati, si verificherebbe una “sostanziale” disponibilità delle somme, che potrebbero quindi essere soggette alla riduzione suddetta se provenienti dagli esercizi 2007-2009.

In risposta alle osservazioni formulate in occasione dell’esame del provvedimento al Senato, il Governo ha precisato[30] che l’accertamento, di natura alquanto complessa, è ancora in corso e che esso riguarda anche la verifica delle risorse affluite alle contabilità speciali negli ultimi tre anni, per le quali andrà verificato caso per caso l’effettiva fruibilità per le originarie finalità di spesa.

In ogni caso, la possibilità di definanziare le leggi di spesa dipenderà dalla situazione contabile aggiornata al momento dell’emanazione e dell’entrata in vigore del relativo provvedimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che i risparmi ascrivibili alla norma non sono prudenzialmente quantificati dalla R.T. e dal prospetto riepilogativo, si rileva l’opportunità che il Governo, eventualmente in sede di emanazione del decreto ministeriale che dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, fornisca gli elementi informativi necessari a valutare i suddetti effetti.


 

Articolo 2
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

 


1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'arti­colo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.


 

 

Flessibilità degli stanziamenti di bilancio

 

L’articolo 2 prevede, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (articolo 23, legge n. 196/2009), che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.

Come specificato dalla norma, le variazioni concernono soltanto le spese di cui all’articolo 21, comma 7, della legge n. 196/2009, e cioè quelle rimodulabili, riconducibili, in base alla norma richiamata, a quelle disposte da fattori legislativi (lett. a) e alle spese di adeguamento al fabbisogno (lett. b)[31].

La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi rimodulati per ciascuna missione e programma siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi.

Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

 

Tale rimodulazione è finalizzata, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a mettere le amministrazioni in condizione di far fronte alla riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, disposta dal medesimo articolo 2 in esame (cfr infra), e a consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime.

Va sottolineato, inoltre, che la flessibilità disciplinata dall’articolo in esame, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23 disciplina la possibilità di rimodulazione delle risorse finanziarie “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa.

In tema di flessibilità di bilancio, l’articolo 23 della legge n. 196/2009 prevede, infatti, che in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, i Ministri quantifichino le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (comma 1).

Per quanto riguarda, in particolare, le rimodulazioni di dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, il comma 3 dell’articolo 23 specifica che esse devono avere carattere compensativo all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione, nel rispetto dell’invarianza dei saldi. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni presentate a bilancio, sulla legislazione sostanziale di spesa, in allegato agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo[32].

Va ricordato che la normativa introdotta dall’articolo 23 della legge n. 196/2009 autorizza a regime quanto previsto, in via sperimentale per gli esercizi 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. 112/2008[33] e dall’articolo 23, comma 21-quater, del D.L. 78/2009.

 

Al riguardo, si rileva l’ampiezza (e la durata, un triennio) della deroga introdotta dalla norma in esame rispetto a quanto previsto dalla legge di riforma della contabilità pubblica, che avrebbe dovuto avere la sua prima attuazione proprio con il bilancio 2011-2013.

Se, da un lato, le rimodulazioni sono dirette a consentire il consolidamento degli stanziamenti delle differenti missioni anche a seguito del taglio lineare del 10 per cento delle spese rimodulabili disposto dal decreto medesimo, dall’altro, aggiustamenti continui, specie se rilevanti, potrebbero rendere più difficile alle stesse amministrazioni la programmazione della loro attività, che dovrebbe potersi basare su risorse certe. Obiettivo, questo, che il legislatore ha inteso perseguire con la triennalità del bilancio e della connessa manovra di finanza pubblica.

Inoltre, come rilevato durante l’iter al Senato, la deroga, consentendo variazioni tra missioni, determina un’alterazione del circuito programmazione – decisione – gestione - rendicontazione che, secondo la legge 196, impernia il ciclo di bilancio sul programma, cui fa capo un responsabile amministrativo (art 21). Si ripropone, quindi, una questione circa la simmetria tra la lettura degli stanziamenti per missioni e quella amministrativa per programmi, per cui a suo tempo si è scelto di optare per quest’ultima ai fini dell’approvazione parlamentare.

In risposta a tali osservazioni, il Governo ha precisato[34] che, fermo restando la necessità di assicurare un margine di flessibilità tra le missioni al fine di consentire eventuali aggiustamenti conseguenti ai tagli lineari, è da ritenere che, superata la prima fase di sistemazione contabile delle criticità che si dovessero rilevare in sede di programmazione all’atto di predisposizione del bilancio, non dovrebbero derivare ulteriori squilibri, né a livello di gestione e rendicontazione, né a livello dei controlli e delle responsabilità.

 

Si rileva, infine, che la maggiore flessibilità prevista dalla norma in esame sembrerebbe trovare applicazione esclusivamente in sede di bilancio di previsione, mentre l’assestamento continuerebbe ad essere regolato da quanto disposto dall’articolo 33 della legge 196, secondo cui eventuali rimodulazioni compensative sono possibili tra programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dall’articolo 23, comma 3. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che la norma è diretta a consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni, assicurando un’ulteriore flessibilità rispetto a quella – tra programmi di un stessa missione - già prevista dalla legge 196/2009.

Tali rimodulazioni, da effettuare su proposta del Ministro competente, saranno evidenziati in apposito allegato a ciascun stato di previsione della spesa, nel quale verranno esposte, per ciascuna missione e programma, le autorizzazioni legislative e gli importi rimodulati.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che le rimodulazioni tra missioni dovranno rispettare il principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, si osserva che, ai fini della verificabilità del rispetto dello stesso, in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio dovranno essere forniti i necessari elementi informativi di raccordo tra i valori del SNF e quelli riferibili ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Riduzioni lineari degli stanziamenti di bilancio

L’articolo 2 dispone, come accennato, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili[35] delle missioni di ciascun Ministero, con l’esclusione delle risorse destinate:

§      al fondo ordinario delle università;

§      all’informatica;

§      alla ricerca;

§      al 5 per mille del gettito IRE.

 

Le riduzioni sono operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.

Tali riduzioni, i cui importi per singola missione di ciascun Ministero sono indicati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6, e della spesa degli Organi costituzionali, in base alle norme di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che dispone la riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle riduzioni di spesa che potranno essere autonomamente deliberate dagli organi costituzionali).

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, ai sensi dell’Allegato 1, così distribuite tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013
(milioni di euro)

MINISTERO

2011

2012

2013

riduzioni

di cui predeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

Ministero economia e finanze

712,0

470,2

847,5

626,9

644,2

423,5

Ministero dello sviluppo economico

963,2

952,4

561,5

550,3

1142,2

1130,9

Ministero del lavoro e politiche sociali

12,3

7,4

12,2

7,4

12,3

7,5

Ministero della giustizia

47,8

0,8

48,5

0,8

48,6

0,8

Ministero degli affari esteri

43,9

27,6

43,9

27,6

43,0

26,7

Ministero istruzione, università e ricerca

104,2

76,2

104,8

76,7

103,8

75,9

Ministero dell'interno

118,7

12,1

120,5

12,4

122,8

12,7

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

34,2

32,1

33,3

31,1

33,6

31,4

Ministero infrastrutture e trasporti

56,1

30,2

49,1

28,6

50,3

30,0

Ministero della difesa

255,8

162,7

304,8

211,6

104,8

11,6

Ministero politiche agric. alimen e forest.

23,3

14,9

17,5

9,1

17,5

9,1

Ministero beni e le attività culturali

58,3

53,0

58,3

53,0

58,1

52,8

Ministero della salute

13,7

11,0

14,1

11,4

14,1

11,4

TOTALE

2.443,7

1.850,5

2.215,8

1.646,9

2.395,2

1.824,4

Secondo la modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentare al Senato, ulteriori riduzioni lineari degli stanziamenti rimodulabili potranno essere disposti con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri qualora i risparmi di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, previsti ai sensi dell’articolo 9 del provvedimento, risultassero,  per qualsiasi motivo, inferiori a quelli stimati.

Tali DPCM, che potranno disporre ulteriori riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie fino a concorrenza dello scostamento riscontrato rispetto ai risparmi attesi e con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati, potranno essere emanati su proposta del Ministro dell’economia e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Gli stanziamenti corrispondenti ad una definizione di spesa sostanzialmente riconducibile a quella rimodulabile del bilancio dello Stato sono stati più volte oggetto di riduzione in occasione delle manovre correttive di finanza pubblica. In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa iscritte nel BLV 2009-2011, escludendo le spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili[36], nonché il fondo ordinario per l’università, le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille. Come specificato dalla relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. n. 112/2008, le previsioni di spesa iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente sono state previamente ridefinite sulla base degli elementi previsionali più aggiornati. Si è quindi proceduto all’individuazione delle spese autorizzate per legge e di adeguamento al fabbisogno, al netto delle fattispecie escluse dalla riduzione. Si è così individuato, per differenza, l’importo della “massa aggredibile”, cui è stato applicato un taglio lineare pari[37] al 22,7 per cento per il 2009, 24 per cento nel 2010 e al 41,6 per cento nel 2012.

 

D.L. 112/2008, art 60, co. 1-2
(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto/Fabbisogno

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

“Massa aggredibile”

37.142

37.176

37.562

23.515

29.642

35.809

Percentuale di riduzione

22,7%

24%

41,2%

22,7%

24%

41,2%

Manovra

8.435

8.929

15.611

5.330

7.150

14.900

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correnti

831

821

824

600

720

810

650

750

800

Capitali

1.613

1.395

1.571

750

1.300

1.900

750

1.300

1.900

Totale

2.444

2.216

2.395

1.350

2.020

2.710

1.400

2.050

2.700

Il prospetto riepilogativo non quantifica gli effetti della modifica introdotta nel corso dell’iter al Senato, dato il carattere eventuale di tale misura, che sarà, se del caso, attivata fino a concorrenza dei risparmi stimati in relazione all’articolo 9.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento specifica che le riduzioni scontano gli ulteriori effetti di contenimento della spesa dei Ministeri derivanti dalle misure di cui all’articolo 6, concernenti le riduzioni di consumi intermedi.

Ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo della riduzione, si è proceduto all’individuazione del complesso delle spese considerate rimodulabili, quelle cioè predeterminate per legge e quelle relative al fabbisogno, al netto delle dotazioni di spesa delle fattispecie escluse.

Le previsioni di spesa che formano oggetto delle riduzioni sono quelle risultanti dalla legislazione vigente, ridefinite per il triennio 2011-2013 sulla base degli elementi previsionali aggiornati in sede RUEF, che saranno presi come base per la predisposizione del prossimo bilancio. La R.T. rileva che tali previsioni potranno essere ulteriormente riviste in sede di predisposizione del ddl di bilancio nel caso di modifiche nelle previsioni degli andamenti tendenziali o di un aggiornamento per l’anno in corso, anche alla luce delle indicazioni della prossima Decisione di finanza pubblica.

Si ricorda inoltre che, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Senato circa la necessità di disporre di un quadro di sintesi degli effetti complessivi attesi per la verifica dell’impatto della misura sui saldi tendenziali di finanza pubblica, il Governo nella citata Nota del 17 giugno ha presentato la tavola di seguito riportata che quantifica le riduzioni, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, relativamente agli stanziamenti ripartiti per categoria economica[38].

 

Ripartizione per categorie economiche dei tagli lineari

(milioni di euro)

Categorie di spesa

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Consumi intermedi

385

365

367

380

360

360

Trasferimenti correnti a AP

259

259

259

150

225

253

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP

34

39

41

20

35

40

Trasferimenti correnti a imprese

72

75

75

55

65

72

Trasferimenti correnti a estero

27

27

26

20

25

25

Poste correttive e compensative

0

0

0

0

0

0

Altre uscite correnti

55

55

55

25

40

50

Spesa corrente

831

821

824

650

750

800

Investimenti fissi lordi

230

272

72

80

210

250

Contributi agli investimenti a AP

125

277

38

40

100

150

Contributi agli investimenti a imprese

333

358

332

265

390

400

Contributi agli investimenti a famiglie e ISP

2

2

2

0

0

0

Contributi agli investimenti a estero

1

1

1

0

0

0

Altri trasferimenti in conto capitale

922

485

1.125

365

600

1.100

Acquisizioni di attività finanziarie

0

0

0

0

0

0

Spesa in conto capitale

1.613

1.395

1.571

750

1.300

1.900

Spesa finale

2.444

2.216

2.395

1.400

2.050

2.700

Fonte: RGS.

 

Nella Nota si dà inoltre assicurazione sulla sostenibilità nel medio-lungo periodo dei tagli lineari adottati e si precisa che, per le spesi permanenti, sia di natura corrente che di parte capitale, le riduzioni si devono intendere come strutturali, mentre per le spese pluriennali l’impatto va considerato limitato al 2013.

Per quanto riguarda infine la modifica introdotta nel corso dell’iter al Senato, la relazione tecnica al maxiemendamento del Governo specifica che la disposizione è volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi considerati dall’articolo 2 con riguardo agli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, pur fornendo l’Allegato 1 al decreto legge separata indicazione della quota del taglio lineare sugli stati di previsione dei singoli Ministeri ascrivibile a spese predeterminate per legge, al fine di poter valutare la sostenibilità della riduzione, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi alla base della quantificazione. Tali informazioni potranno, inoltre, consentire al Parlamento di valutare le variazioni che le Amministrazioni eventualmente proporranno in sede di predisposizione del bilancio 2011 e del bilancio triennale 2011-2013.

 

In particolare, dovrebbe essere fornita la ripartizione per missioni e programmi del BLV 2011-2013, aggiornato per gli effetti della gestione 2010 (ante D.L. 78/2010) e delle variazioni intervenute nelle previsioni, di cui si è tenuto conto, come rilevato nella R.T., in occasione della predisposizione della RUEF. Gli stanziamenti a legislazione vigente così ridefiniti dovrebbero essere ripartiti tra spese non rimodulabili e rimodulabili, con separata evidenza della quota ascrivibile ad autorizzazioni normative[39].

Sempre ai fini della valutazione della sostenibilità delle riduzioni, appare inoltre opportuno disporre di una ripartizione delle missioni e dei programmi di spesa per categoria economica, aggiornata in base alle attuali previsioni e riferita al periodo 2011-2013, con l’indicazione della quota ritenuta rimodulabile, cui commisurare le riduzioni, anch’esse ripartite per categoria economica, come indicato nella tavola presentata dal Governo.

Una prima indicazione al riguardo si può, comunque, desumere dai dati della RGS relativi alla ripartizione dei tagli lineari per categorie economiche.

Da un primo esame, si rileva che la riduzione lineare interessa (in termini di saldo netto da finanziare) per circa il 65 per cento la spesa in conto capitale, e di questa circa il 13 per cento gli investimenti fissi lordi ed oltre il 22 per cento i contributi agli investimenti e alle imprese.

All’interno della spesa corrente, il principale contributo (oltre il 44 per cento) proviene dai consumi intermedi, voce che, nel 2011, evidenzia nel bilancio a legislazione vigente una significativa contrazione rispetto alla dotazione 2010 (si passa dagli 8.070 milioni degli stanziamenti iniziali di competenza dell’esercizio in corso ai 6.941 milioni del 2011), anche per effetto della riduzione del 41,6 per cento delle dotazioni ritenute disponibili disposto dal D.L. 112/2008.

E’ da rilevare, poi, che gli stessi stanziamenti iniziali 2010 (8.070 milioni) sono significativamente ridimensionati rispetto a quelli 2009 (7.710 milioni gli stanziamenti iniziali e 13.679 milioni quelli definitivi): su tale esercizio ha pesato sia il fisiologico accrescimento che si determina in corso d’anno per effetto dell’approvazione di provvedimenti legislativi e il riversamento alle varie componenti della spesa delle risorse allocate nei Fondi speciali e in quelli di riserva, sia l’integrazione di risorse[40], disposta in sede di assestamento, diretta a consentire un’accelerazione nell’estinzione dei debiti contratti dalle Amministrazioni centrali nei confronti delle imprese.

In particolare, come rilevato dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione presso la V Commissione al Senato sulla manovra in esame[41], nel 2009 sono state stanziate (e impegnate) risorse per circa 2 miliardi per far fronte ad acquisti di beni e servizi effettuati in anni precedenti, ma non regolati contabilmente. Secondo la Corte, l’emersione in tale esercizio di una quota così consistente di “debiti pregressi” consiglia una particolare cautela nel valutare gli andamenti futuri, non potendosi escludere il ripetersi di tale fenomeno anche nel 2009 e nel 2010.

Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca i necessari elementi informativi volti ad escludere che la riduzione degli stanziamenti delle categorie suddette possa comportare, come avvenuto nel 2009 in relazione ad esercizi precedenti, non un effettivo contenimento della spesa, bensì uno slittamento nei tempi di riconoscimento della stessa e della sua registrazione contabile, con un aggravio della situazione debitoria delle Amministrazioni centrali.

Occorre inoltre rilevare che non appare prudenziale la percentuale di abbattimento, utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti dei tagli sul fabbisogno ed indebitamento, per quanto concerne la spesa in conto capitale. Come è noto, in termini di contabilità nazionale, tale componente di spesa viene valutata in base ai pagamenti che, di norma, non superano il primo anno un terzo degli stanziamenti di competenza (due terzi il secondo). La R.T. evidenzia, invece, un effetto di risparmio in termini di indebitamento netto pari a oltre il 46 per cento della riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio già nel 2011.

Per quanto riguarda, infine, gli ulteriori tagli eventualmente attivabili in base alla modifica introdotta dal Senato in caso di minori risparmi ex articolo 9, si rileva innanzitutto come essi siano diretti a garantire un contenimento della spesa ed il conseguimento del valore obiettivo dei saldi di finanza pubblica cui è finalizzata la manovra in esame. L’ammontare delle eventuali riduzioni dovrà essere tale, inoltre, da garantire per ciascun saldo l’ammontare dei risparmi richiesti.

Si osserva, infine, come esse renderebbero ancor più di rilievo i tagli già disposti dall’articolo 2 che, come rilevato, appaiono particolarmente incisivi anche alla luce di quelli effettuati in base al D.L. 112/2008.

 


 

Articolo 3
(
Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e principi per il contenimento della spesa della Banca d’Italia)

 


1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

     a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;

     b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;

     c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.

3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.


 

 

L'articolo 3, comma 1, prevede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2010 specifici obblighi di riduzione della spesa, in aggiunta a quelli, generali, derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame.

In particolare, la disposizione stabilisce tre diverse misure di contenimento per il solo anno finanziario 2010.

La prima riguarda l’eliminazione di posti negli organici dirigenziali della Presidenza fino al raggiungimento di un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro. Secondo la lettera della disposizione, tale misura è ulteriore rispetto alle misure analoghe già previste da norme vigenti.

 

Il riferimento riguarda l'art. 74, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[42], come modificato dall'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194[43] (che ha attenuato gli obblighi di riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza, rispetto a quanto previsto per le altre amministrazioni dello Stato dal medesimo art. 74). Tale norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il conseguimento di economie corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7% della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15% di quella di livello non generale, con l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

In secondo luogo, sul bilancio 2010 la Presidenza del Consiglio è tenuta a contenere le spese per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro.

 

Le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999[44], con il quale si è provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza, dotandola di autonomia gestionale e contabile, prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti. Tra queste, le strutture di missione, che possono essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio per:

-        svolgere compiti particolari;

-        raggiungere risultati determinati;

-        realizzare specifici programmi.

Sempre con DPCM vengono disciplinate anche le eventuali strutture di supporto alle strutture di missione. Si tratta di organismi caratterizzati da una ampia flessibilità e rapidità di costituzione, utilizzate per diversi scopi[45].

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999 – come modificato dal comma 155 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006[46]– ha stabilito, come norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a quella del Governo che le ha istituite. Successivamente, è intervenuto in materia l’art. 10 del D.L. 59/2008[47], stabilendo che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Presso la Presidenza del Consiglio risultano operanti attualmente (15 luglio 2010) 10 strutture di missione.

Di queste, 8 sono organismi pre-esistenti riconfermati dall’attuale Governo:

-    struttura di missione per il supporto organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linee ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione;

-       struttura di missione “Unità per l’e-Government e l’innovazione per lo sviluppo”;

-    struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economiche-finanziarie dei provvedimenti normativi; nonché per il supporto negli adempimenti connessi all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - DAGL;

-    struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche comunitarie con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

-    struttura di missione “Progetto opportunità delle regioni in Europa” (PORE) quale strumento di informazione e di diffusione della conoscenza in materia di fondi tematici comunitari;

-    struttura di missione “Unità per la comunicazione sull’attività di governo”;

-    struttura di missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;

-    segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della Regolazione;

Le altre 2 strutture sono state istituite ex novo all’inizio della legislatura:

-    struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa (istituita con DPCM 20 giugno 2008);

-    struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, di cui si avvale il Ministro con delega al turismo (istituita con DPCM 30 settembre 2008 e riorganizzata con DPCM 24 giugno 2009 e 22 dicembre 2009).

 

In terzo luogo, si richiede la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

 

Nell’attuale compagine governativa sono presenti 10 Ministri senza portafoglio, preposti ad altrettante strutture amministrative (dipartimenti o strutture di missione) della Presidenza del Consiglio:

-    Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (On. Raffaele Fitto);

-    Ministro per l’attuazione del programma di Governo (On. Gianfranco Rotondi);

-    Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (on. Renato Brunetta);

-    Ministro per le Pari opportunità (On. Mara Carfagna);

-    Ministro per le Politiche europee (On. Andrea Ronchi);

-    Ministro per i Rapporti con il Parlamento (On. Elio Vito);

-    Ministro per le riforme per il federalismo (On. Umberto Bossi);

-    Ministro per la semplificazione normativa (On. Roberto Calderoli);

-    Ministro per le Politiche per i giovani (On. Giorgia Meloni);

-    Ministro per il turismo (On. Michela Brambilla).

Vi sono, inoltre, 10 Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 1 (Gianni Letta) è il Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; 5 (Paolo Bonaiuti; Gianfranco Miccichè; Carlo Giovanardi; Rocco Crimi; Guido Bertolaso) a cui sono state conferiti con delega incarichi su politiche specifiche (rispettivamente: Informazione, comunicazione ed editoria; CIPE; Famiglia, Droga, Servizio civile; Sport; Coordinamento protezione civile in ambito europeo ed internazionale) e 4 con funzioni di supporto ad altrettanti Ministri senza portafoglio (Daniela Santanché per il Programma di Governo; Andrea Augello per la Pubblica amministrazione e l’innovazione; Laura Ravetto per i rapporti con il Parlamento, Francesco Belsito per la Semplificazione normativa).

Con riferimento a tale ultima riduzione va rilevato, che essa inciderà sulle singole strutture, e sulle relative politiche, in una misura la cui entità non è preventivamente conoscibile all’atto della decisione parlamentare.

 

Ai sensi del comma 2, le somme disponibili derivanti dalle suddette riduzioni verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3 prevede che la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del provvedimento in esame (articoli da 1 a 17), relativi alla stabilizzazione finanziaria, che prevedono: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

60

-

-

-

45

15

0

0

45

15

0

0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione non fornisce le indicazioni necessarie a verificare l’effettiva realizzabilità delle economie previste dalla norma. Appare, pertanto, necessario che siano integrate le informazioni recate dalla relazione tecnica anche al fine di valutare la conseguibilità dei risparmi attesi.

In particolare, appare necessario che il Governo chiarisca se gli incarichi dirigenziali in scadenza consentano, se non rinnovati nell’anno 2010, di conseguire risparmi di spesa per 7 milioni di euro. Analogamente, con riferimento alla riduzione dei 50 milioni degli stanziamenti per le politiche dei Ministri senza portafoglio e sottosegretari, dovrebbe essere fornito un chiarimento circa gli importi già impegnati a valere sui relativi stanziamenti, atteso che la riduzione interviene in corso di esercizio.

Si osserva altresì che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i motivi che inducono a quantificare gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento nella misura di 45 milioni di euro nel 2010 e 15 milioni di euro nel 2011. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

A tal proposito si rileva che le riduzioni di spesa corrente determinano, per lo più, i propri effetti nel corso dell’anno in cui sono disposte mentre nel caso in esame il 25 per cento degli effetti si produce nell’anno successivo.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo fornisca ulteriori indicazioni circa gli effetti attesi dalla norma di cui al comma 1, lettera a), la quale dispone “…la eliminazione di posti negli organici dirigenziali..”. Tale formulazione sembrerebbe implicare la determinazione di effetti di risparmio con natura permanente, nonostante il fatto che il prospetto riepilogativi degli effetti finanziari recati dalle norme in esame attribuisca alla disposizione effetti finanziari limitati agli anni 2010 e 2011.

 

 


 

Articolo 4, commi 1-4
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

 


1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

     a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

     b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;

     c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;

     d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conse­guite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;

     e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

     f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Le disposizioni previste dall'articolo in esame intervengono a rafforzare l’ambito delle iniziative che mirano alla modernizzazione e al miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni[48].

L’articolo introduce una specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favore l’efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti (comma 1).

La relazione illustrativa, chiarendo che il nuovo sistema si affianca ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione, sottolinea che le norme intendono introdurre un processo per i pagamenti e i rimborsi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il cittadino infatti può avvalersi della facoltà di ricevere le somme dovute dalla pubblica amministrazione mediante accredito sulle carte elettroniche istituzionali già avviate a regime, quali la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’INPS.

Il comma 2 definisce i contenuti che devono presentare i provvedimenti approvati dal Ministero per dare attuazione all’articolo in esame. In particolare, essi dovranno:

§      individuare gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui gli enti della pubblica amministrazione distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

§      individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto;

§      disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;

§      stabilire un canone a carico del gestore finanziario del servizio, definito nella misura dello 0,20% calcolato sulle commissioni di interscambio che vengono conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte[49];

§      disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

§      stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

 

Il successivo comma 3 prevede che il corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Infine il comma 4 specifica che alle spese necessarie a dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo, si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma realizza anzi economie di gestione ed entrate finanziarie, potenzialmente anche significative e commisurate al tasso di utilizzo del sistema da parte di enti e amministrazioni, nonché all’adesione all’iniziativa da parte dei cittadini. Come esempio richiama i pagamenti effettuati dall’INPS per contante stimando un risparmio potenziale per l’Amministrazione quantificabile in 82,5 milioni di euro all’anno. Infine afferma che i costi di realizzazione del sistema saranno a carico del concessionario e per i costi necessari all’amministrazione del sistema (monitoraggio e informazione) si provvederà a valere e nei limiti delle risorse generate dall’intervento normativo.

Con nota del 17 giugno 2010 – in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato - il Governo ha ribadito l’impossibilità di verificare gli effetti, anche in termini positivi, che si potranno produrre a seguito dei provvedimenti del MEF e ha assicurato che gli stessi verranno emanati nel rispetto dell’invarianza finanziaria, tenuto conto sia delle entrate conseguite sia dei tempi di effettuazione delle necessarie spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il testo subordina l’attivazione del servizio nazionale per i pagamenti su carte elettroniche istituzionali all’emanazione, da parte del MEF, dei provvedimenti amministrativi di regolazione dell’attività. Ciò premesso, si rileva tuttavia che non sono forniti gli elementi di dettaglio necessari a quantificare l’entità dei costi di attivazione e di funzionamento del sistema. Si segnala pertanto l’opportunità di acquisire tali elementi.

 Andrebbe inoltre chiarito se il meccanismo di finanziamento delineato dal testo sia effettivamente idoneo a garantire l’integrale copertura delle spese di attivazione del sistema, anche sotto il profilo della necessaria coerenza temporale tra acquisizione delle risorse e determinazione degli oneri. A tal fine, andrebbe fornita una stima circa i presumibili introiti di competenza del MEF, risultanti dall’applicazione di una percentuale delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio.

Si rileva, sul punto, che non appare confermata dal testo l’affermazione – contenuta nella relazione tecnica - secondo la quale “ i costi di realizzazione del sistema saranno a carico del concessionario”. Il comma 4, al contrario, dispone che alle spese attuative della nuova disciplina si provveda “con la quota di competenza del Ministero dell’economia”.

Non risulta evidente, infine, come sia stata ottenuta la misura del  risparmio potenziale quantificato in 82,5 milioni di euro attribuibile ai soli pagamenti effettuati in contanti dall’INPS.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245) che rientra tra le iniziative di “Europa 2020”; tra le azioni fondamentali da intraprendere, la Commissione indica, tra l’altro, la creazione di un mercato unico digitale, da ottenere tramite l’eliminazione delle barriere normative e l’agevolazione delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici, il cui mercato è ancora frammentato dai confini nazionali.

La Commissione intende:

§      garantire il completamento dell'area di pagamento unica in euro (SEPA), facilitando la creazione di un quadro europeo interoperabile di fatturazione elettronica, pubblicando una comunicazione e creando un forum su tale materia;

§      proporre nel 2011 una revisione della direttiva sulla firma elettronica, al fine di istituire un quadro normativo per il riconoscimento e l'interoperabilità transfrontalieri di sistemi di autenticazione elettronica sicuri.

Il Consiglio Ecofin del 13 luglio 2010 ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, concernente le norme in materia di fatturazione IVA (COM(2009)21) con particolare riferimento alla fatturazione elettronica.

 


 

Articolo 4, commi 4-bis-4-decies
(Disposizioni in materia di cedolino unico
per il personale delle pubbliche amministrazioni

 


4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.

4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.

4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.

4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.


 

 

I commi da 4-bis a 4-sexies recano disposizioni volte a definire i criteri di iscrizione contabile e di imputazione ai capitoli di bilancio delle poste finanziarie relative al cedolino unico, come istituito dall’articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010 (L. n. 196 del 2009), nonché a dettare – ai commi da 4-septies a 4-nonies - una specifica disciplina per i pagamenti mediante il cedolino unico per il personale scolastico. Scopo delle disposizioni, come precisa la relazione tecnica (per il cui esame si rinvia alla parte che segue, concernente i profili finanziari), è anche di agevolare il perseguimento del maggior gettito affidato dalla predetta legge finanziaria alla disposizione citata, nonché di acquisire ulteriori risparmi con riguardo alle norme, introdotte dalle disposizioni in esame, concernenti il cedolino per il personale della scuola.

Si ricorda che il comma 197 citato ha disposto, a partire dal mese di novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e di quelle accessorie in un cedolino unico per il personale della amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per il pagamento dei propri dipendenti. La norma incide soprattutto sulle competenze accessorie, quali gli straordinari ed i fondi incentivanti, che vengono generalmente pagate con modalità diverse da quelle informatiche e che verranno, a seguito della nuova disciplina, pagate contestualmente alle competenze con l’unico strumento del cedolino.

In particolare il comma 4-bis dispone la non applicabilità, per le amministrazioni cui si applica il comma 197 sopradetto, a decorrere dal 1°gennaio 2011 – presumibilmente per ragioni di compatibilità rispetto alla nuova disciplina ora predisposta dalle norme in esame -  delle disposizioni in materia di stipendi ed altre retribuzioni dettate dall’articolo 383 del R.D. n. 827 del 1924[50].

Tale norma interviene in materia di deleghe da parte dei pubblici impiegati, nei confronti di appositi dipendenti del medesimo ufficio allo scopo incaricati, alla riscossione ed al rilascio di quietanza degli emolumenti.

Il comma 4-ter dispone che le competenze fisse ed accessorie erogate al personale delle amministrazioni centrali dello Stato siano imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui sono pagate; le eventuali somme rimaste da pagare vanno versate all’entrata per essere poi riassegnate nell’anno successivo. Ulteriori disposizioni contabili sono dettate con il comma 4-quater , in cui si stabilisce che i pagamenti in questione vanno emessi con riferimento soltanto al capitolo di bilancio di pertinenza; l’imputazione agli articoli in cui si ripartisce il capitolo deve essere effettuata solo successivamente all’avvenuto pagamento. Per quanto concerne i pagamenti non andati a buon fine, il comma 4-quinquies ne dispone il versamento all’entrata, ai fini della successiva rassegnazione, nell’ambito dello specifico piano gestionale, ai pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione del titolo di pagamento.

Il comma 4-sexies è volto a definire le procedure di determinazione delle competenze accessorie delle strutture periferiche di ciascuna amministrazione, stabilendo che con decreto del Ministro competente venga determinata la dotazione finanziaria annuale per tali strutture, che costituisce il limite entro il quale le stesse devono programmare la propria attività. Nel vincolo di tali limiti la dotazione medesima andrà poi successivamente ripartita ed erogata (il comma utilizza il termine “definita”) in base alla contrattazione collettiva integrativa.

Per quanto concerne il personale della scuola, il comma 4-septies stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie debba essere effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite lo strumento degli ordini collettivi di pagamento previsti dal D.M. 31 ottobre 2002[51]. Viene precisato che quanto disposto dal presente comma è disposto a modifica di quanto dispone attualmente l’articolo 1, comma 601, della L.296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede l’assegnazione diretta di alcuni specifici Fondi[52] alle istituzioni scolastiche. E’ fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, che continua ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole[53].

 

Al riguardo, poiché il nuovo di sistema di pagamenti disposto dal comma 4-septies in esame interviene “a modifica”, come recita il comma medesimo, del meccanismo risultante dal comma 601 dell’articolo 1 L. 296/2006, si segnala l’opportunità di una modifica espressa di tale ultima norma..

 

Il comma 4-octies prevede che per ciascuna istituzione scolastica debba essere fissata annualmente,con apposito D.M., la dotazione finanziaria per le competenze accessorie del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici. Tale dotazione verrà poi ripartita ed erogata (anche qui il comma utilizza il termine “definita”) in base a criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Infine il comma 4-novies rimanda ad un successivo decreto ministeriale eventuali modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 1° febbraio 2001 n. 44.

 

Infine il comma 4-decies in esame reca disposizioni in merito alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai precedenti commi da 4-septies a 4-octies che dispongono una specifica disciplina per i pagamenti mediante cedolino unico per il personale scolastico.

In particolare il comma dispone che esse concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale verranno attuate le disposizioni di cui al successivo articolo 42 che reca la disciplina delle reti di impresa (cui si rinvia).

La norma precisa che le somme destinate alle reti di impresa devono considerarsi al netto di quanto disposto dall’articolo 55, comma 7-bis, lett. c) che prevede dell’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4, commi 4-bis e 4-undecies (che includono pertanto i predetti commi da 4-septies a 4-octies) in materia di cedolino unico, i quali costituiscono prioritariamente la parziale copertura, pari a 5.772.720 euro per il 2011 e 5.000.000 per il 2012, degli oneri recati dai commi da 5-bis a 5-septies dell’articolo 55, in materia di spesa per il personale militare.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate

0

7,6

7,6

7,6

0

7,6

7,6

7,6

0

7,6

7,6

7,6

 

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento reca un’ulteriore riga riferita all’articolo 42 che utilizza, secondo quanto esposto dallo stesso allegato, parte delle entrate derivanti dai commi in esame. La riga in questione esplicita i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese –

Fondo reti di imprese

0

1,9

2,6

7,6

0

1,9

2,6

7,6

0

1,9

2,6

7,6

 

La relazione tecnica La RT, allegata all’emendamento[54] che ha introdotto i commi da 4-bis a 4-decies, afferma che la modifica comporta una radicale semplificazione nelle procedure di pagamento degli emolumenti complessivi che compongono la retribuzione dei dipendenti pubblici il cui stipendio è pagato attraverso il Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di circa 1,5 milioni di dipendenti pubblici di cui la gran parte è costituita dal personale della scuola.

L’emendamento favorisce il processo di attuazione delle disposizioni introduttive del cosiddetto “cedolino unico” a fronte delle quali sono previste maggiori entrate tributarie nel 2011 per 200 milioni di euro.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che le disposizioni semplificano la gestione dei capitoli di bilancio ed accrescono la capacità di controllo sulla spesa.

La relazione tecnica afferma, altresì, che l’emendamento, nell’ambito del comparto scuola consente di conservare in bilancio le somme che attualmente vengono versate dal Ministero dell’Istruzione presso i conti correnti bancari delle singole scuole e lì giacenti fino all’effettivo pagamento al dipendente. Ciò implica una riduzione del fabbisogno e della spesa per il finanziamento del debito, che prudenzialmente non viene quantificata.

L’applicazione dell’emendamento per il comparto scuola ha poi una seconda conseguenza. Per il solo primo anno d'applicazione, si osserverà, secondo la relazione tecnica, una minore spesa pari alle economie complessivamente realizzate dalle scuole sui propri fondi d'istituto. Ciò perché le economie realizzate dalle singole scuole sul proprio fondo sono ricontrattate sul fondo successivo e sono eventualmente pagate quindi con dodici mesi di ritardo. Né il costituendo fondo dovrà caricarsi dei residui corrispondenti alle economie degli anni precedenti, considerato che questi rimangono a carico dei bilanci delle scuole. Trattandosi, tuttavia, di somme una tantum, prudenzialmente, si ritiene opportuno non quantificarne gli effetti ai fini del bilancio dello stato.

Infine, si deve considerare che la centralizzazione dei pagamenti delle competenze accessorie nel comparto scuola consentirà un recupero di gettito tributario e contributivo che, per diversi motivi, non viene acquisito all’erario e che può essere stimato, in via prudenziale, limitatamente alla componente tributaria, nello 0,5% dell’ammontare dei “compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa”, pari a 1.524 milioni di euro come previsto dal CCNL del comparto relativo all’anno 2010. Pertanto, si stima un effetto di maggiori ritenute pari a 7,62 milioni di euro annui dal 2011.

Infine, la relazione specifica che le maggiori entrate, derivanti dai commi da 4-bis a 4-nonies, sono destinate a fronteggiare in parte l'onere di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies (c.d. mini naja), nella misura fissata dall'articolo 55, comma 7-bis, lettera c)[55], e per la parte residuale, pari a circa 1,9 milioni per il 2011, 2,6 milioni per il 2012 e 7,6 milioni per il 2013 concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.

 


 

Articolo 5, comma 1
(Economie degli organi costituzionali e riduzioni di spesa
per trattamenti dei componenti degli organi regionali)

 


1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.


 

 

L'articolo 5 apre il Capo II del provvedimento in esame recante riduzioni del costo degli apparati politici ed amministrativi. Esso riguarda, in particolare, gli organi costituzionali e di governo e gli apparati politici.

 

Il comma 1, prevede che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, deliberate per gli anni 2011, 2012 e 2013, da Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003[56].

 

L'articolo 44 del suddetto D.P.R. 398/2003 ha appunto istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Ai sensi del successivo art. 45, sono conferiti al Fondo:

-        i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;

-        gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato;

-        il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

-        le eventuali assegnazioni da parte del Ministero; i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

-        i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

 

In ordine alla riduzione di spesa disposta dal comma in commento, rileva anche quanto previsto all’articolo 2 del presente provvedimento che dispone, tra l’altro, la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, relative alle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun ministero. Tali riduzioni sono comprensive anche delle riduzioni di spesa disposte dagli organi costituzionali dal presente comma, fatte salve, come specificato nell’articolo 2, sia le modalità di individuazione delle riduzioni (che sono deliberate autonomamente da tali organi), sia il vincolo di destinazione (a riduzione del debito pubblico).

Si ricorda in proposito che gli organi costituzionali oggetto della disposizione in commento godono di autonomia contabile: il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascun degli organi citati che approvano il proprio bilancio interno. L’ammontare delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e precisamente nell’unità previsionale di base 21.1.3 nell’ambito della missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1.1. Nel Bilancio 2010 tale u.p.b. reca uno stanziamento di competenza pari a 1.985,9 milioni di euro.

 

Il comma in esame, prevede, inoltre, che al medesimo Fondo di ammortamento dei titoli di Stato verranno altresì riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’articolo 121 della Costituzione, ossia Consiglio regionale, Giunta e Presidente della Giunta.

 

Il trattamento economico degli organi regionali è stato oggetto negli ultimi anni di interventi normativi finalizzati alla loro riduzione.

Si ricorda, in particolare, l’articolo 61, comma 16, del decreto-legge 112/2008[57],dove si prevede che, entro il 2008, le regioni adottano disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi. La disposizione riporta un elenco non tassativo delle misure di carattere normativo o amministrativo finalizzate alla riduzione delle spese, tra le quali, la diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi.

 

Più recentemente, l’articolo 3 del decreto-legge n. 2/2010[58], sempre ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, ha fissato un tetto massimo dell’importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

 

In proposito, si ricorda che la legge 10 febbraio 1953, n. 62[59] demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti.

Nel vigente quadro normativo, gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l’assegno vitalizio. Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura.

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzata:

-        indennità di carica e di funzione;

Nella maggior parte delle regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata «indennità di carica»[60], è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l’altra, indicata come «indennità di funzione» si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse[61].

-        diaria per rimborso spese determinate in misura forfettaria;

-        rimborso di spese commisurate a servizi (autostrada, taxi…);

-        trattamento di missione;

-        indennità di fine mandato;

-        assegno vitalizio;

-        assicurazione contro infortuni e invalidità.

Anche il trattamento economico del Presidente e dei membri della Giunta regionale è fissato dalla legge regionale.

In materia di indennità dei consiglieri regionali, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (L. 266/2005, art. 1, co. 54).

Secondo la Corte, «la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti [...]. Il censurato comma 54, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali “nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005»”, pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005). La legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Ciò si risolve «in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali» (si vedano, tra le molte, le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)”.

Nella sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali.

Dopo aver ribadito il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).», la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l’adozione da parte delle regioni, entro sei mesi, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all’anno precedente (L. 296/2006, art. 1, commi 721-723). L'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, riconducibile all'esercizio della competenza a dettare princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, può infatti comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.

Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma (L. 296/2006, art. 1, comma 730), ritenuta specifica e di dettaglio, che estendeva alle regioni alcune disposizioni relative alla fissazione dei compensi e degli emolumenti del presidente e dei consiglieri di amministrazione delle società a partecipazione pubblica ed al numero dei consiglieri di amministrazione delle predette società.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica specifica che le variazioni di entrata dovute al riversamento delle riduzioni di spesa conseguite dagli organi costituzionale e dalle Regioni non sono quantificabili e che le stesse andranno, come specificato dalla disposizione, interamente a riduzione del debito.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 5, comma 2
(Riduzione del trattamento economico complessivo
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.

 

 

L'articolo 5, comma 2, riduce del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento, di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 212/1952[62].

La norma attenua la differenza di trattamento venutosi a creare con la decurtazione del 30% dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari disposta dalla legge 269/2006 (vedi oltre).

La disposizione della legge 212/1952 sopra richiamata prevede che ai ministri segretari di Stato e ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, 2 ministri e 7 sottosegretari, per complessive 9 unità.

 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952, ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923[63].

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50%.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari[64].

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l’indennità parlamentare.

La L. 418/1999[65], all’art. 1, ha stabilito che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l’indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l’indennità ex legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall’art. 1, co. 52, della L. 266/2005[66]. Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 375)[67] ha stabilito che per 5 anni a partire dal 2008 nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non vengano applicati gli adeguamenti retributivi annuali previsti per i magistrati dall’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998.

L’indennità pari a quella parlamentare spettante ai ministri per il 2010 è calcolata in 135.231 euro, non esattamente coincidente con l’indennità spettante ai parlamentari, pari a 140.444 euro[68].

 

L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10% dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[69]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005)[70]. Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L’art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Il trattamento economico di ministri e sottosegretari, spettante per il 2010, è riportato nella tabella che segue. Nel calcolo non è compresa la riduzione disposta dal decreto-legge in commento che avrà effetto a partire dal 2011.

 

Trattamento economico annuo lordo dei membri del Governo dal 1° gennaio 2010

2010

Stipendio

I.I.S.*

Totale

Ministro parlamentare

41.408

8.796

50.204

Sottosegretario parlamentare

33.911

7.808

41.719

Ministro non parlamentare

59.154

12.566

71.720

Sottosegretario non parlamentare

48.444

11.154

59.598

* I.I.S.: indennità integrativa speciale

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, luglio 2010. Gli importi sono in euro e sono comprensivi della 13ª mensilità.

 

Alle somme suindicate vanno applicate la ritenuta per gli oneri previdenziali (nella misura del 9,75%) e la ritenuta erariale (che è in funzione dell’aliquota contributiva di ciascun soggetto).

Come accennato, la riduzione del 30% degli emolumenti dei ministri e sottosegretari disposta nel 2006 non si applica ai membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all’indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 575 della L. 296/2006), anche l’indennità corrispondente a quella parlamentare ex L. 418/1999.

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980[71] (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese Compensi Ministri

0

0,07

0,07

0,07

0

0,04

0,04

0,04

0

0,04

0,04

0,04

 

La relazione tecnica specifica che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, 2 Ministri e 7 Sottosegretari di Stato, per complessive 9 unità. La minore spesa annua di 0,07 milioni di euro è stata valutata considerando gli emolumenti che compongono il trattamento economico di soggetti interessati (stipendio e indennità integrativa speciale). I dati utilizzati per le quantificazioni sono riepilogati nella tabella che segue[72].

 

 

Unità

Trattamento economico (lordo amministrazione)

Riduzione 10 per cento

Risparmio

Ministri

2

92.319

9.232

18.464

Sottosegretari

7

76.717

7.672

53.702

Totale

9

 

 

72.165

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 5, comma 3
(Riduzione dei compensi dei componenti degli organi
di autogoverno della magistratura e del CNEL)

 

3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.

 

 

L'articolo 5, comma 3, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature e precisamente:

§       Consiglio superiore della magistratura;

§       Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa;

§       Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

§       Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

§       Consiglio della magistratura militare.

 

La riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio, intendendosi, presumibilmente, che la riduzione è operata esclusivamente sull’indennità prevista per retribuire la partecipazione a tali organi e non anche sulla retribuzione derivante dall’eventuale rapporto di lavoro in essere dei loro componenti.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del presente provvedimento.

 

Una riduzione del 10% dei compensi di tali organi è stata disposta dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 62). In quell’occasione è stata prevista anche la riduzione dei compensi dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana[73].

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di rilievo costituzionale previsto dall’articolo 99 della Costituzione svolge funzioni di consulenza delle Camere e del Governo e ha il potere di proporre al Parlamento progetti di legge nelle materie economiche e sociali.

Il CNEL è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive in proporzione alla loro importanza.

La composizione e le funzioni del CNEL sono disciplinate dalla legge n. 936/1986[74].

Il Presidente del CNEL è nominato, al di fuori dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il CNEL è composto da 121 consiglieri (oltre il Presidente):

-       12 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

-       10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;

-       99 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali 44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 18 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 37 rappresentanti delle imprese.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

L’indennità dei componenti è deliberata annualmente con deliberazione del CNEL. Oltre all’indennità, è previsto un trattamento di missione e un trattamento accessorio per i componenti non residenti a Roma (D.P.R. 20 gennaio 2009, Approvazione del regolamento per la revisione delle indennità al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

 

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) a seguito della riforma della legge 195/1958[75] introdotta dalla legge 44/2002 è attualmente composto da 27 membri:

-       il Presidente della Repubblica, che lo presiede;

-       il Primo Presidente della Corte di cassazione;

-       il Procuratore generale della Corte di cassazione;

-       16 magistrati eletti dai magistrati ordinari;

-       8 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la stessa Corte, presidente delle Corti d'appello e procuratore generale presso le stesse Corti). Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità (L. 195/1958, art. 40)[76].

 

Attualmente la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è definita dalla legge 186/1982[77], secondo la quale ne fanno parte:

-        il Presidente del Consiglio di Stato (membro di diritto) che lo presiede;

-        4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e 6 in servizio presso i TAR, eletti da tutti i magistrati dei rispettivi organi;

-        4 cittadini eletti, due dalla Camera e due dal Senato, tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale.

Il Consiglio di presidenza ha compiti relativi sia ai provvedimenti disciplinari e allo stato giuridico dei magistrati (trasferimenti, promozioni ecc.), sia all’organizzazione interna, tra cui la predisposizione dei criteri per la ripartizioni degli affari tra le sezioni del Consiglio di Stato e tra i TAR e per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati, l’elaborazione di proposte di adeguamento e ammodernamento delle strutture e dei servizi.

In virtù del rinvio operato dalla citata legge 186 (art. 7, comma 5), ai componenti non magistrati si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previste per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti (vedi oltre).

 

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha compiti e funzioni simili a quelli della giustizia amministrativa. Tale organo è stato recentemente riformato ad opera dell’art. 11 della legge 15/2009[78], che ne ha modificato anche la composizione riducendone il numero dei membri da 17 a 11. L’attuale composizione è la seguente:

-        il Presidente della Corte;

-        il Presidente aggiunto;

-        il Procuratore generale;

-        4 rappresentanti del Parlamento eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato;

-        4 magistrati eletti dai magistrati contabili (in precedenza erano 10).

Il trattamento economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento (L. 117/1988, art. 12)[79].

 

Il Consiglio della magistratura militare (CMM) è l'organo di autogoverno della magistratura militare. Istituito con la legge n. 561 del 1988[80], ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Esso è composto da:

-       il Primo Presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

-       il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

-       2 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

-       1 componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

Anche in questo caso la composizione del Consiglio è stata riformata di recente, prima ad opera della legge finanziaria 2008 che ha ridotto i componenti eletti dai magistrati da 5 a 4 e quelli di nomina parlamentare da 2 a 1[81] e poi dal decreto-legge 78/2009 che ha ulteriormente ridotto la componente togata[82].

Il trattamento economico del componente non magistrato è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economa e delle finanze tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento (art. 1, co. 6, L. 561/1988).

 

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno dei giudici delle commissioni tributarie regionali e provinciali è composto da 15 membri (D.Lgs. 545/1992[83]):

-        11 componenti eletti dai giudici tributari;

-        4 componenti eletti dal Parlamento, 2 dalla Camera e 2 dal Senato tra professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 12 anni.

I componenti del consiglio di presidenza conservano la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C (art. 27, co. 1, D.Lgs. 545/1992).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che non risultano evidenti i motivi della mancata quantificazione dei risparmi, seppur esigui, recati dalla norma in esame.

 


 

Articolo 5, comma 4
(Riduzione dei rimborsi delle spese elettorali
sostenute
dai partiti politici )

 

4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

 

 

L'articolo 5, comma 4, riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

 

L'art. 1, comma 5, della legge n. 157/1999[84] dispone che l'ammontare dei fondi per i rimborsi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La disposizione in esame riduce del 10% il suddetto importo di 1 euro, a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

La disposizione in esame, inoltre, abroga l'art. 1, comma 6, quarto periodo, della suddetta legge 157/1999, che prevede che il versamento della quota annua di rimborso sia effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. In altri termini, si prevede l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato dei predetti organi collegiali.

 

La disciplina dei rimborsi per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[85] ed alla L. 43/1995[86] (v. infra).

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

-        Camera dei deputati;

-        Senato della Repubblica;

-        Parlamento europeo;

-        Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, connessi al rinnovo dei sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state recentemente introdotte specifiche disposizioni[87]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti per tali consultazioni elettorali nella circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[88].

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’insieme dei cui componenti forma il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[89].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo è versato per ciascun anno di legislatura degli organi interessati entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 273/2005[90], in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

 

La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. n. 157 del 1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275)[91].

In conseguenza di tale riduzione attualmente lo stanziamento di competenza per i fondi relativi ai rimborsi delle spese elettorali ammonta a 184.319.044 euro[92].

 

Si segnala che è all’esame della Camera una proposta di legge (A.C. 17) in materia di rimborsi elettorali ai partiti politici. Tale proposta prevede la riapertura del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che hanno preso parte alle elezioni politiche dell’aprile 2008.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese rimborsi elettorali

0

0

0,03

10,8

0

0

0,03

10,8

0

0

0,03

10,8

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma comporta una riduzione delle risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

La relazione tecnica quantifica i risparmi considerando gli effetti conseguenti la riduzione del 10% agli importi dei rimborsi previsti dalla legge n. 157/1999. I risparmi sono crescenti nel tempo in relazione al progressivo rinnovo delle assemblee il cui mandato verrà a scadenza a decorrere dal 2012. La relazione tecnica assume che a regime, dal 2015, la minore spesa sarà pari a circa 20 milioni di euro. La norma prevede anche l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi relativi a consultazioni elettorali per le quali si sia verificata la fine anticipata della legislatura. La quantificazione non considera i possibili risparmi derivanti da eventuali elezioni anticipate. Il prospetto che segue stima le minori spese rivenienti dalle norme in esame.

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Senato

-

-

5,1

Camera

-

-

5,1

Parlamento europeo

-

-

-

Regioni a statuto ordinario

-

0,03

-

Sicilia

-

-

0,5

Valle d’Aosta

-

-

0

Friuli

-

-

0,1

Trentino alto Adige

-

-

-

Sardegna

-

-

-

Totale

-

0,03

10,8

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Si osserva, peraltro, che il risparmio di 0,03 milioni di euro stimato per il 2012 con riferimento alle Regioni a statuto ordinario dovrebbe, presumibilmente, essere proiettato anche sul 2013 dal momento che, una volta tenutosi il rinnovo delle assemblee regionali in questione, la quota annuale dei rimborsi sembrerebbe risultare definitivamente ridotta.

 


 

Articolo 5, comma 5
(Limiti ai conferimenti per incarichi delle pubbliche amministrazioni)

 

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

 

 

L'articolo 5, comma 5, stabilisce che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009[93], inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Un analogo limite all’importo unitario del gettone di presenza (pari anch’esso a 30 euro) è fissato in via generale dall’articolo 6 che stabilisce tale tetto per la partecipazione agli organi collegiali della pubblica amministrazione (comma 1) e degli enti che ricevono contributi dallo Stato (comma 2).

 

Si rileva tuttavia che mentre le disposizioni dell’articolo 6 sopra richiamate fanno riferimento all’importo per “seduta giornaliera”, il comma in esame fissa il tetto per “seduta”.

 

La L. 196/2009 richiamata afferma che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'art. 1 della suddetta legge 196 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della medesima legge 196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

L'ISTAT non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento ex art. 1, comma 3, della legge 196/2009.

Tuttavia, si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2005 e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In relazione ad una richiesta di fornire una quantificazione, anche di massima, dei possibili risparmi rivenienti dalla norma, avanzata in prima lettura  al  Senato, la Ragioneria generale dello Stato nella nota del 17 giugno ha affermato di non disporre degli elementi necessari per una quantificazione e che le economie potranno essere compiutamente definite solo a consuntivo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione atteso che le eventuali economie non sono scontate nei saldi.

 


 

Articolo 5, commi 6-11
(Riduzione dei costi della politica locale)

 


6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente »;

     b) al comma 8:

2) è soppressa la lettera e);

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»;

     b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».

9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:

     a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;

     b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicom­prensivo per le altre spese,».

10. Soppresso

11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.


 

 

La seconda parte dell’articolo 5, (commi da 6 a 11), modificata nel corso dell’esame del Senato, è finalizzata al contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali.

Tra gli interventi più rilevanti:

§      la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali;

§      l’abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali;

§      l’introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi.

 

Nella versione originaria e vigente del decreto-legge, con una serie di modifiche al testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) viene, tra l’altro, istituita un’indennità di funzione onnicomprensiva e sostitutiva dei gettoni di presenza. Nel corso dell’esame del Senato, sono state – tra l’altro - reinserite le previsioni relative ai gettoni di presenza, sopprimendo le disposizioni del decreto-legge in esame, a loro volta soppressive delle pertinenti disposizioni del TUEL.

 

In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 82 del TUEL.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

§      viene soppressa la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare, come per i consiglieri comunali e provinciali, il quarto dell’indennità del rispettivo presidente;

§      è soppressa la parametrazione dell'indennità dei presidenti della provincia e dei sindaco al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti.

Nella formulazione vigente, viene istituita un’indennità di funzione sostitutiva dei gettoni di presenza, soppressa nel corso dell’esame parlamentare.

 

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'interno sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametrali rapportate inversamente al fattore demografico, sia la quantificazione del gettone di presenza come modificato dal comma precedente. La riduzione è valida almeno per un triennio.

In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato ai sensi del sopra riportato articolo 82, comma 8, del T.U.E.L., entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dello stesso comma 8, siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

§      il 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

§      il 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

§      il 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i comuni con meno di 1.000 abitanti.

L’emanando decreto ministeriale dovrà pertanto modificare il vigente decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119 adottato in attuazione del citato comma 8.

 

Il limite di efficacia temporale disposto dalla norma per le riduzioni operate (“non inferiore a tre anni”) lascia un’amplia discrezionalità attuativa al decreto ministeriale.

 

Il comma vieta infine di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.

 

Si osserva che quest’ultima disposizione andrebbe coordinata con il comma 1 dell’art. 82 TUEL che dispone l’erogazione di una indennità di funzione, oltre che per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, anche per il presidente della comunità montana e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

 

Il comma 1 dell’articolo 82 TUEL attribuisce un’indennità di funzione ai seguenti componenti degli organi esecutivi e consiliari:

-        sindaco;

-        presidente della provincia;

-        sindaco metropolitano;

-        presidente di comunità montana;

-        presidente del consiglio circoscrizionale nei soli comuni capoluogo di provincia;

-        presidente del consiglio comunale;

-        presidente del consiglio provinciale.

L’indennità di funzione spetta inoltre ai componenti degli organi esecutivi di:

-        comuni e loro articolazioni (circoscrizioni), ove previste;

-        province;

-        città metropolitane;

-        comunità montane;

-        unioni di comuni;

-        consorzi fra enti locali.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 82, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni i componenti degli organi elettivi di seguito indicati:

-        consiglieri comunali;

-        consiglieri provinciali;

-        consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;

-        consiglieri delle comunità montane.

 

Il comma 8, che modifica l’art. 83 del TUEL, estende, a qualsiasi emolumento previsto dal capo IV (status degli amministratori locali) del TUEL, il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, e per i consiglieri regionali, di percepire (cosiddetto divieto di cumulo). In precedenza il divieto era limitato al solo gettone di presenza.

Inoltre viene soppressa l’indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all’esercizio delle proprie funzioni.

 

Il comma 9, attraverso una novella del’art. 84 del TUEL, sopprime il rimborso - forfetario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

 

Il comma 10, soppresso dal Senato, elimina il riferimento ai gettoni di presenza contenuto nell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha abolito i regimi fiscali particolari per le indennità e gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, ai consiglieri regionali e ai titolari di cariche elettive negli enti locali.

 

Il comma 11 limita ad uno l’emolumento che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (presumibilmente territoriali) di governo. L’indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso titolare.

 

Ferma restando la disciplina vigente in tema di incompatibilità, la norma, pur se non specificato, sembrerebbe applicabile ai soli amministratori locali, in quanto l’articolo 83 TUEL, come modificato dal comma 8 dell’articolo in esame, dispone l’assoluto divieto di cumulo da parte di parlamentari nazionali ed europei e dei consiglieri regionali con le indennità dovute agli amministratori locali.

In tal caso sembrerebbe opportuno riformulare la disposizione in forma di novella del TUEL.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le misure introdotte sono volte ad ottenere una riduzione dei costi della politica a livello locale, attraverso la modifica di talune disposizioni del testo unico sugli enti locali[94].

La relazione riassume quindi il dettato delle disposizioni, nel testo originario, nei seguenti termini:

- si prevede che i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali abbiano diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva[95], la cui entità non può essere superiore a un quinto[96] di quella massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

- si sopprime l'attribuzione di gettoni di presenza[97] e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.

- si prevede che, con decreto del Ministero dell'Interno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrate all'entità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

- si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione.

- si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il "rimborso forfetario onnicomprensivo" attualmente previsto dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti finanziari delle disposizioni, la relazione tecnica evidenzia che esse producono effetti riduttivi sulla spesa a carico degli enti, la cui entità sarà calcolabile a consuntivo. In ogni caso, le economie di spesa - tenuto conto dei profili di autonomia costituzionale degli enti locali e delle regole del patto di stabilità interno - non sono computabili ai fini dei saldi di finanza pubblica, e sono destinate a incidere in modo positivo sui saldi di bilancio dei singoli enti.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato afferma che le modifiche incidono su disposizioni i cui effetti non sono scontati sui saldi di finanza pubblica. Pertanto anche le modifiche proposte, di alcune delle quali si sottolinea la portata meramente tecnica, hanno esclusivamente effetti sulla predetta spesa, incidendo positivamente solo sui saldi di bilancio dei singoli enti e senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, convenendo con quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all’impossibilità di scontare effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica in relazione alle economie di spesa delle amministrazioni locali per la riduzione degli oneri di rappresentanza politica, appare utile acquisire chiarimenti circa la  necessità di considerare invece nei saldi complessivi del provvedimento, gli effetti indotti, di segno peggiorativo, derivanti dal minor gettito fiscale e contributivo conseguente alla riduzione dei compensi agli amministratori locali.

 

Nulla da osservare con riferimento alle modifiche apportate al Senato.


 

Articolo 6, commi 1-5
(Riduzioni dei costi degli organi collegiali)

 


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subìte dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.


 

 

L'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi.

I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (comma 1) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate (comma 3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (comma 4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5).

 

Il comma 1 rende onorifica, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[98].

 

Tale disposizione, come posto in evidenza dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni.

Si ricorda a tal proposito che l’art. 29 del D.L. 223/2006[99] ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988[100]) ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2-bis, in particolare, prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati, proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo prevedendo il concerto dell’amministrazione competente.

Più specificamente il citato art. 68 del D.L. n.112/2008, reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) alcune categorie di organismi collegiali.

 

In ordine a quanto sopra esposto, la norma in commento fa, dunque, esplicito riferimento agli organismi collegiali:

§      istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

§      istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008;

§      svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

Pertanto, la partecipazione ai suddetti organismi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Il comma prosegue stabilendo che la disposizione non si applichi:

1)    alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali;

2)    agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente;

3)    alla struttura tecnica di missione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

4)    al consiglio tecnico-scientifico di esperti operante presso il Dipartimento del tesoro, con il compito di svolgere le attività di analisi e di studio nelle materia di competenza del Dipartimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43[101].

Nel corso dell’esame presso il Senato il testo è stato emendato (emendamento 1.10000 del Governo) al fine di escludere dall’applicazione della norma in esame anche la Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex colonie ed in altri Paesi; il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni e la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.

 

Il comma 2 rende onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la partecipazione agli organi collegiali - anche di amministrazione - degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame si applica anche agli organi collegiali di controllo, ma il testo della disposizione si riferisce solo agli organi di amministrazione.

Premesso che dal regime sanzionatorio previsto emerge che gli enti in questione possono essere sia pubblici che privati - regime che, quanto alla responsabilità erariale dovrebbe essere riferito anche ai soggetti riguardati dal comma 1- si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche".

 

Come già osservato con riferimento al disposto di cui al comma 1, la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

La formulazione impiegata dal comma 2, con riferimento ai gettoni di presenza, è diversa da quella di cui al comma 1 e, al contrario di questa, non solo pone un limite all'importo dei gettoni di presenza, ma si presta ad una duplice interpretazione: nel senso che sembrerebbe vietare l'introduzione di gettoni di presenza in caso in cui ciò non sia già previsto oppure consentire l'introduzione di nuovi gettoni di presenza non sottoposti al tetto dei 30 euro.

 

Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in esame stabilisce, in primo luogo, che la violazione di quanto sopra previsto determina responsabilità erariale e che gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli; invece gli enti privati che non si adeguano a quanto previsto da tale comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dell'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito IRPEF.

L’ultimo periodo di tale comma prevede che le disposizioni ivi previste non si applichino ai seguenti soggetti:

-       enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[102];

-       enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[103];

-       università nonché enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati;

-       camere di commercio;

-       enti del servizio sanitario nazionale;

-       enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;

-       enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Le modifiche intervenute nel corso dell’esame presso il Senato hanno aggiunto all’elencazione sopra riportata: le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società, indicazione, quest’ultima, il cui tenore appare piuttosto indeterminato.

 

Il comma 3, a decorrere dal 1 gennaio 2011, riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):

-       ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

-       ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La norma fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma in esame prevede inoltre che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti.

 

Il suindicato comma 58 stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

 

La norma trova applicazione, allo stesso modo, nei confronti de:

-       i commissari straordinari di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400[104] (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali);

-       gli altri commissari straordinari, comunque denominati.

Infine si prevede che la riduzione in discussione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

 

Il comma 4 modifica l'art. 62 del Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di partecipazione dell'impiegato all'amministrazione di enti e società.

Attualmente, la disposizione in esame prevede che, nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

 

Il comma in esame aggiunge al suddetto art. 62 un nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di rilascio della suddetta autorizzazione del Consiglio dei Ministri, i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

La nuova previsione si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 5 prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

Tali enti ed organismi dovranno infatti adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame:

-       gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 5;

-       gli organi di revisione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 3.

 

Si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'espressione "organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato".

 

Le amministrazioni vigilanti devono provvedere all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare i suddetti adeguamenti, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

 

L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, richiamata dal comma in esame, ha previsto l'emanazione, entro il 31 ottobre 2009, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e la messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

I regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 dovevano essere emanati entro il 31 ottobre 2009. Si valuti se occorra indicare un termine entro il quale le Amministrazioni vigilanti devono provvedere ad emanare i regolamenti da essa previsti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. n.112/2008 come modificato dall’art.10-bis del D.L. n. 194/2009 ai sensi del quale sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.

 

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma in esame nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

 

Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del provvedimento in esame.

 

Profili finanziari (commi 1 e 2)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme.

 

La relazione tecnica non rileva effetti finanziari con specifico riferimento ai commi 1 e 2 in esame ed afferma che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha fornito una quantificazione affermando  che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).

Nel corso dell’esame presso il Senato il testo dei commi 1 e 2 è stato emendato[105] al fine di escludere dall’applicazione delle norme alcuni enti ed organismi specificamente indicati[106].

La successiva relazione tecnica, allegata al maxiemendamento del Governo, afferma che tutte le modifiche apportate all’articolo 6 non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i risparmi attesi dall’articolo in questione sono già inclusi nelle riduzioni previste dall’articolo 2. Resta evidente, secondo la relazione, che ogni esclusione o deroga rende più difficile il conseguimento degli obiettivi di risparmio, rispetto ai quali ciascuna amministrazione dovrà comunque adeguarsi attivando le necessarie misure alternative di contenimento e di razionalizzazione della spesa[107].

 

In merito ai profili di quantificazione, in linea generale si rinvia a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per taluni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo 6.

Appare opportuno, inoltre, che sia chiarito se l’esclusione di qualsiasi compenso per lo svolgimento delle funzioni affidate ad organi collegiali possa incidere negativamente sull’efficacia degli organismi in esame e sull’efficienza delle amministrazioni che se ne avvalgono.

Con specifico riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, volte ad escludere alcuni organismi dall’applicazione delle norme in esame, si osserva che esse potranno determinare – come rilevato dalla stessa relazione tecnica integrativa – difficoltà nel conseguimento degli obiettivi di risparmio. Gli eventuali minori risparmi dovrebbero quindi essere necessariamente compensati dalle amministrazioni interessate (considerato che sono scontati nell’ambito dei tagli delle dotazioni per spese rimodulabili previsti dall’articolo 2). Appare pertanto necessario che il Governo confermi l’effettiva possibilità – per tali amministrazioni – di effettuare le compensazioni necessarie.

 

Profili finanziari (comma 3)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica non rileva effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame ed afferma, che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6).

In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha fornito una quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo in esame.

 

Profili finanziari (comma 4)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica non rileva effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame. La relazione afferma, infatti, che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri dall’articolo 6). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha indicato una quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo in esame.

 

Profili finanziari (comma 5)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica non rileva effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame. La relazione afferma, infatti, che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 (che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri dall’articolo 6). In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica non ha indicato una quantificazione affermando che gli stessi effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6, con esclusione di quelle di cui al comma 6 (riduzione dei compensi degli amministratori delle società).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in linea generale a quanto osservato con riferimento al citato articolo 2, nonché – per alcuni aspetti formali - al comma 21 dell’articolo in esame.

Appare inoltre  opportuno che si confermi che il  dimensionamento degli organi di amministrazione e di controllo fissato dalla disposizione in esame sia idoneo rispetto alle necessità amministrative di tutti gli enti pubblici destinatari della norma e non sia suscettibile di determinare criticità funzionali per alcuni organismi di maggiore dimensione. 

 


 

Articolo 6, comma 6
(Riduzione del 10% del compenso degli organi di amministrazione e controllo di società non quotate del conto della P.A. e di società totalmente possedute dalle amministrazioni pubbliche)

 


6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.


 

 

L'articolo 6, comma 6 - modificato nel corso dell’esame al Senato - riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società:

§       inserite nel conto economico consolidato della P.A.[108];

§       totalmente possedute, alla data del 31 maggio 2010 (entrata in vigore del provvedimento in esame), direttamente o indirettamente - secondo la precisazione introdotta in sede di esame al Senato - dalle pubbliche amministrazioni.

 

Si tratta – come specificato in sede di esame in prima lettura – della riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo (nel testo originario, consiglio di amministrazione e collegio sindacale), di cui all’articolo 2389, comma 1 c.c., cioè dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

Si segnala che secondo il tenore letterale della disposizione la predetta riduzione dei compensi si riferisce sia agli organi di amministrazione, sia a quelli di controllo, mentre il richiamo introdotto nel corso dell’esame al Senato all’articolo 2389, comma 1, del codice civile riguarda solo il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo delle società per azioni.

 

Il secondo periodo specifica che la riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza “del consiglio o del collegio” successiva all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si osserva come in tal caso la norma non appare del tutto coordinata con le modifiche apportate dal Senato, che hanno sostituito il riferimento contenuto nel testo vigente al “consiglio di amministrazione” e al “collegio sindacale” con quello agli organi di amministrazione e di controllo.

 

La riduzione dei compensi in oggetto non si applica alle società quotate e - secondo quanto specificato dal Senato - alle loro controllate.

 

Si ricorda che la legislazione vigente già prevede vincoli ai compensi degli organi societari di società non quotate a partecipazione pubblica, disponendo, in primo luogo, un generale tetto al trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente o autonomo(art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

Per esplicita previsione normativa tale “tetto retributivo” si applica ai presidenti e ai componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate[109].

Il trattamento non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione [110].

L’applicazione dei suddetti vincoli è stata da ultimo subordinata all’adozione di un regolamento governativo attuativo, che non è stato ancora adottato, benché sul relativo schema sia stato già espresso, nel dicembre 2009, il prescritto parere parlamentare .

 

Anche per quanto attiene i compensi degli organi sociali di società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali – la normativa vigente già prevede una serie di vincoli, ed in particolare:

-       il divieto di corrispondere gettoni di presenza per i componenti gli organi societari (articolo 3, comma 12, lettera g), legge n. 244/2007);

-       la riduzione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a), ultimo periodo, legge n. 244/2007);

-       la carica di “sostituto” del presidente deve essere senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2008);

-       sono previsti compensi per le deleghe operative attribuite al presidente e tale compenso è fissato dall’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2008) e le deleghe, attribuite, eventualmente unitamente al presidente, ad un solo altro componente del CDA (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2008);

-       la riduzione della remunerazione dei membri di comitati con funzioni consultive o di proposta, che comunque possono costituirsi solo in casi strettamente necessari (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2008)[111].

 

Inoltre, per ciò che concerne i compensi degli amministratori delle società partecipate dal MEF, vige lo specifico divieto di inserire clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici superiori ad una annualità di indennità (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .

 

Per quanto riguarda i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali sono inoltre previsti vincoli specifici (articolo 1, commi 725-728 legge n. 296/2006, come modificati dall’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 )[112].

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non rileva effetti finanziari con riferimento al comma in esame, ricordando che ad esso non si applica l’obbligo di riversamento all’erario dei relativi risparmi previsto dal successivo comma 21[113].

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Con riferimento ai possibili effetti della norma, si rileva che, non applicandosi al comma in esame l’obbligo di riversamento all’erario dei risparmi, previsto dal citato comma 21, questi potranno essere interamente trattenuti all’interno dei bilanci autonomi delle società e utilizzati per altra finalità di spesa. E’ presumibile, pertanto, che dalla norma non saranno conseguiti effetti di risparmio nemmeno in sede di consuntivo.

 


 

Articolo 6, commi 7-14
(Limiti per le amministrazioni pubbliche del conto P.A., incluse le autorità indipendenti, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche,convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture)

 


7. Al fine di valorizzare le profes­sionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini­strazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pub­blica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.


 

 

I commi da 7 a 10 dell'articolo 6 prevedono riduzioni alle spese – sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A.[114], incluse le autorità indipendenti[115] – effettuate per studi e consulenze (comma 7), pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni (comma 9).

Ai medesimi principi di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (comma 11).

 

In particolare, il comma 7 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Per esplicita previsione del comma, la riduzione in esame non si applica i seguenti soggetti:

§      università;

§      enti e fondazioni di ricerca ed enti equiparati

§      agli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario. Tale ultima esclusione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

§       Si ricorda, a tale ultimo riguardo, che – ai sensi la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, comma 467)[116] – gli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche alla dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze sono stati esclusi dalla disciplina di limitazione alle spese per consulenza delle pubbliche amministrazioni, disposta dall’articolo 1, comma 9 della legge finanziaria 2006 (cfr. oltre), nonché dalla procedura per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza prevista dalla legge finanziaria 2005[117].

 

Inoltre, in virtù di una modifica introdotta al Senato, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 8 , modificato nel corso dell’esame al Senato, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

 

A partire dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

L’autorizzazione è rilasciata:

§      per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno;

§      per le autorità indipendenti, dai rispettivi organi di vertice;

 

Il comma non prevede più – a seguito della modifica introdotta al Senato – che per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione sia rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

 

L’autorizzazione è concessa solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi all’uso dei mezzi di comunicazione istituzionale via internet.

In ogni caso, gli eventi autorizzati non devono comportare aumento delle spese destinate alla predette finalità e si devono svolgere al di fuori dell'orario di ufficio, senza dunque corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

E’ stata soppressa al Senato la previsione che escludeva la possibilità di fruire di riposi compensativi.

 

I limiti di cui al comma 8 non si applicano:

§      ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;

§      alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

§      agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari;

§      alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e di Polizia. Quest’ultima esclusione è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

Il comma 10 mantiene ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8, con le modalità previste dall'art. 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[118], e dunque con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.

Le variazioni devono assicurare l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Il comma 9 introduce, sempre a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

 

Per ciò che concerne la riduzione delle spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto della P.A., si ricorda che l’articolo 61 del decreto legge n. 112/2008 ha già previsto significative limitazioni in materia[119].

Il comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della PA devono conformarsi al principio di riduzione della spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché al divieto di sponsorizzazione di cui ai commi 7, 8 e 9.

In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti.

 

I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

 

In ogni caso, l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

 

Si ricorda che – ai sensi del già citato articolo 61, comma 7, del decreto legge n. 112/2008[120] - alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione erano già tenute a conformarsi ai principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsti dallo stesso articolo 61 per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto della P.A.. La stessa norma ha previsto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, la corrispondente riduzione dei relativi corrispettivi, nonché, all’atto dell’approvazione del bilancio, la distribuzione, ove possibile, da parte dei soggetti che esercitano i poteri dell’azionista di un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

 

Il comma 12 introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti.

In particolare sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Sono escluse dalla riduzione:

§      le missioni internazionali di pace e – in virtù della modifica introdotta al Senato - delle Forze armate;

§      le missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco;

§      le missioni del personale di magistratura;

§      le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico;

§      lo svolgimento di compiti ispettivi.

 

La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 

Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

 

Il comma prevede, inoltre, che, a decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), non sono più dovute – al personale appartenente alle amministrazioni pubbliche[121] - le diarie per le missioni all'estero previste alla tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998[122].La disposizione suddetta non si applica alle missioni internazionali di pace, nonché – secondo quanto specificato dal Senato - a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale vigili del Fuoco.

 

Un decreto del Ministero degli affari esteri, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze determinerà le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

La relazione illustrativa afferma che il rinvio ad un apposito provvedimento per la determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per l'alloggio deriva dal fatto che, in base alla normativa vigente, la diaria compensava anche le spese per il vitto.

 

Infine, il comma 12 stabilisce, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale contrattualizzato della pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo n. 165/2001, delle seguenti norme:

§      l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836[123], il quale stabilisce un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;

§      l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417[124], che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).

 

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di avere effetto.

 

Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente – secondo la precisazione introdotta dal Senato - di formazione del personale.

 

Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

 

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

 

La disposizione di cui al comma in esame non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, nonché – secondo la modifica apportata al Senato – dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.

 

Il comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti.

 

Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa 2009.

Il suddetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Il limite suddetto non si applica:

§      alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Si ricorda che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. sono già soggette a limitazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture, - con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica - ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 11 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) e dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) [125].

In particolare, il citato articolo 1, comma 11 ha previsto che per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni - con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica - a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Inoltre – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 588 e 600 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) - a decorrere dall’anno 2008 vi sono limiti alla cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, la quale non può superare i 1.600 centimetri cubici, fatta esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare - secondo i propri ordinamenti - gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dalla suddetta norma.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente alle norme in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, precisa che gli effetti delle disposizioni di risparmio di cui all’articolo 6 sono già scontati, per quanto riguarda le amministrazioni centrali, tra quelli ascritti all’articolo 2, relativo alla riduzione degli stanziamenti di bilancio, e, per quanto riguarda le società controllate da amministrazioni pubbliche, gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, tra quelli – rilevabili a consuntivo - di cui al comma 21 dell’articolo in esame.

Si ricorda inoltre che le somme rivenienti dalla soppressione degli enti di cui all’articolo 6,  commi da 15 a 18, sono oggetto di autonoma quantificazione e risultano scontate nel prospetto riepilogativo degli effetti.

 

Comma 7

Con riferimento alla modifica apportata al Senato – relativa all’esclusione delle Forze armate dalla norma in esame - la relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che il comma 7, pur determinando minori risparmi di spesa, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che i medesimi sono comunque da considerarsi nell'ambito della riduzione lineare degli stanziamenti di spesa disposta all'articolo 2. Resta infatti fermo l’obbligo per l’amministrazione interessata di adeguarsi alle predette riduzioni, attivando le necessarie misure alternative di contenimento di razionalizzazione della spesa.

 

Commi 8-13

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato, afferma che le modifiche apportate ai commi 8-13, insieme a quelle introdotte ad altri commi dell’articolo in esame, comporterebbero minori risparmi in senso relativo. Tuttavia, dal momento che tali risparmi non sono stati direttamente quantificati nella relazione tecnica riferita al testo originario e rientrano nella complessiva riduzione lineare di cui all’articolo 2 (riduzione del 10% delle spese rimodulabili), le modifiche non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ciò, fermo restando che l’Amministrazione dovrà comunque adeguarsi alle riduzioni previste dall’articolo 2, attivando le necessarie misure alternative di contenimento e razionalizzazione della spesa per raggiungere gli obiettivi complessivi di riduzione anche con riferimento alle categorie escluse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che i risparmi conseguibili per effetto delle norme in esame risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 e in quelli, rilevabili a consuntivo, di cui al comma 21 dell’art. 6.

Con riferimento ad alcuni profili specifici riguardanti il comma 21, si rinvia alla successiva scheda relativa a tale disposizione.

In ordine ad alcune delle norme considerate nella presente scheda, si osserva quanto segue.

 

Comma 7

Si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alla sostenibilità, per talune amministrazioni, del taglio operato. Quest’ultimo infatti, commisurato alla spesa sostenuta in un determinato esercizio pregresso (il 2009), potrebbe risultare penalizzante per le amministrazioni che in tale esercizio avessero sostenuto spese per consulenze di importo minimo o nullo, le quali si troverebbero pertanto impossibilitate ad acquisire consulenze nel futuro.

Con riferimento alla modifica operata dal Senato, relativa all’esclusione delle Forze armate, si osserva che una verifica circa i possibili effetti finanziari di tale deroga richiederebbe l’acquisizione di dati in ordine al livello di riduzione della spesa che sarà richiesto al Ministero della difesa per conseguire i risparmi previsti dall’articolo 2 senza intaccare le spese per consulenze (e quindi senza conseguire una quota di risparmio da esse). Tali elementi – che non sono stati forniti dalla relazione tecnica – consentirebbero, fra l’altro, di verificare l’impatto amministrativo della norma rispetto al livello di contenimento della spesa reso necessario per l’introduzione del meccanismo di riduzioni lineari previsto dall’articolo 2.

 

Comma 12

Si osserva che l’abrogazione del diritto al riconoscimento del trattamento di missione per il personale contrattualizzato del pubblico impiego determina effetti di risparmio che – come già rilevato nel corso dell’esame presso il Senato -  dovrebbero essere quantificabili anche sulla base della spesa media sostenuta negli anni più recenti, sia pure per la sola quota a carico del bilancio dello Stato. Si rileva che il Governo si è limitato, a tale proposito, a confermare che queste riduzioni di costi sono da ricomprendere, al pari di quelle di cui al comma 3, tra le riduzioni dei consumi intermedi i cui effetti sono già globalmente scontati nell’ambito delle riduzioni lineari del 10 per cento di cui all’articolo 2.

 

Comma 14

SI osserva che la norma in esame (limiti all’utilizzo di autovetture di servizio) - appare suscettibile di determinare sensibili riduzioni di spesa. Pur considerato che i relativi effetti di risparmio sono almeno parzialmente scontati nell’ambito delle riduzioni previste all’art. 2 (riduzione del 10% delle spese rimodulabili), sembrerebbe tuttavia opportuno acquisire – da parte del Governo – una indicazione circa la spesa complessiva sostenuta nell’anno di riferimento (2009)  per tale finalità nell’ambito dei principali comparti pubblici.

 


 

Articolo 6, comma 15
(Termine per il versamento allo Stato del corrispettivo provvisorio per il trasferimento dei cespiti degli enti disciolti)

 

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato».

 

 

Il comma 15 prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato - entro il 31 ottobre 2010 – del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento a FINTECNA dei cespiti relativi agli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009.

A tal fine, modifica il comma 16-quinquies dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207[126] - che rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze le modalità per la fissazione di tale corrispettivo provvisorio - aggiungendovi un ultimo periodo.

 

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo, si ricorda che l’attività di gestione liquidatoria degli enti disciolti da parte di Fintecna S.P.A. - società affidataria di tale compito sin dal 2002[127] - è stata prorogata fino al 30 giugno 2009 dall’articolo 41, comma 12, del decreto legge n. 207/2008.

Lo stesso articolo 41, al comma 16-ter, ha disposto a decorrere dal 1° luglio 2009 il trasferimento alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata dei rapporti giuridici, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, dichiarando estinti tali enti alla data del trasferimento. Ha inoltre previsto che i patrimoni così trasferiti formino un unico patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.

 

La norma in esame è stata esplicitamente adottata per le finalità di cui all’articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) il quale aveva previsto che Fintecna S.p.a – società alla quale, come si è detto, è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi – acquistasse nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di tali enti per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso è stata esclusa dal trasferimento, ai sensi del successivo comma 16-quater.

Sono stati inoltre esclusi dal trasferimento i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici sei seguenti enti, indicati dal successivo comma 16-octies: Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., la società LAMFOR S.r.l e il Consorzio del Canale Milano Cremona Po, dei quali la società Fintecna - o una società da essa interamente controllata - assume le funzione di liquidatore.

Sono stati parimenti esclusi dal trasferimento gli enti disciolti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Per tali liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.

Le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a FINTECNA sono state demandate – ai sensi del comma 16-quinquies - ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

La liquidazione del patrimonio trasferito avviene da parte della società Fintecna – ai sensi del comma 16-sexies e 16-septies - secondo le modalità già stabilite, dall’articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo[128], della legge finanziaria 2007, per la liquidazione (da parte della stessa FINTECNA) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate.

Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l’eventuale maggiore importo - risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato allo Stato – è ripartito tra il Ministero dell’economia e finanze, per il 70 per cento, e FINTECNA S.p.a per il restante 30 per cento.

La Relazione della Fintecna S.p.a[129] sulla gestione 2009 – presentata all’assemblea degli azionisti l’8 giugno 2010 – dichiara terminato “il mandato relativo alla gestione delle attività ex IGED - relativamente alle quali il Decreto Legge n. 207/2008, all’articolo 41, comma 16-ter, ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2009, il trasferimento a Fintecna o a sua Società interamente controllata, e successivamente individuata nella Ligestra Due, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti ex IGED in essere alla data del 30 giugno 2009”[130].

In tale relazione si legge che “un Collegio di periti all’uopo incaricato dovrà procedere ad una stima dell’esito finale della liquidazione delle suddette attività ex IGED che costituirà il corrispettivo provvisorio del trasferimento stesso che Ligestra Due S.r.l. dovrà versare al bilancio dello Stato”.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate extra-tributarie

150.0

-

-

-

150.0

-

-

-

150.0

-

-

-

Minori spese correnti

-

-

-

-

-

-

-

    -

-

-

-

-

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che per effetto della disposizione in esame si determinerà una variazione in aumento di entrata stimabile prudenzialmente in 150 milioni di euro per il 2010 sulla base del valore patrimoniale degli immobili di cui all'art. 41, comma 16-bis, del D.L. n. 207/2008.

Nel corso del dibattito presso il Senato, il Governo ha fornito le seguenti precisazioni. In via preliminare, è stata confermata la classificazione di Fintecna SpA all’esterno del perimetro della P.A., in considerazione della natura “market” della sua attività produttiva. I flussi finanziari generati dalla norma in esame non sembrerebbero incidere sui parametri utilizzati per determinare la classificazione della società, riguardando solo in maniera marginale le voci da considerare ai fini della classificazione settoriale. Nello specifico, inoltre, è stato chiarito che la convenzione[131] con Fintecna SpA è venuta a cessare il 30 giugno 2009, in concomitanza con il trasferimento alla società dei rapporti patrimoniali degli enti disciolti, avvenuto a decorrere dal 1° luglio 2009[[132]]. La spesa per il compenso della società (stanziamento annuo massimo di 1,5 milioni di euro)[133] si ferma, pertanto, al 30 giugno 2009 (per il 2009 il compenso è stato determinato con DM in euro 500.000). Poiché, però, dal suddetto trasferimento sono state escluse la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso, i fondi stanziati per il compenso Fintecna (Cap. 2835) sono stati destinati al finanziamento del nuovo capitolo utilizzato per la spesa inerente le attività escluse dal trasferimento (Cap. 2822), sulla base della stessa autorizzazione legislativa (legge n. 112/2002). La spesa sostenuta dal bilancio per gli enti in liquidazione, pertanto si riferisce alle attività escluse dal trasferimento e non già al compenso della società.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato con specifico riferimento al computo dei costi sostenuti da Fintecna SpA in relazione al processo di liquidazione degli enti, si rileva l’opportunità di acquisire da parte del Governo i dati e gli elementi di quantificazione (sia pure di carattere prudenziale) relativi alle maggiori entrate di natura extratributaria derivanti dal processo di dismissione immobiliare richiamato dalla relazione tecnica. Si segnala, infine, che le maggiori entrate ascritte alla norma hanno presumibilmente natura una tantum: pertanto la loro acquisizione non dovrebbe determinare un miglioramento del saldo strutturale.

 


 

Articolo 6, commi 16-18
(Soppressione del Comitato SIR e passaggio del patrimonio e delle partecipazioni a Fintecna S.p.a.)

 


16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 16 prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687.

Il Comitato per l'intervento nella Sir (Società italiana resine) istituito il 5 settembre 1980 presso il Ministero delle partecipazioni statali con DPCM, è stato autorizzato dalla legge n. 784/1980 a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR, composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico, in tutto 163, delle quali 116 italiane e 47 estere. Per effetto del D.L. 79/1993 (L. di conversione 157/1993) l’attività del Comitato si è estesa dal gruppo SIR alla liquidazione del gruppo REL spa (Ristrutturazione elettronica spa)[134] e all’acquisizione e gestione del 49,9% delle partecipazioni nella MEI srl - Micro Elettronica Italiana srl (per la restante parte posseduta per il 50% dall’IRI) che si è conclusa con l’entrata in vigore della legge 144/1999[135].

Nel corso degli anni sono intervenute varie norme, l’ultima delle quali contenuta nella citata legge 144/1999 il cui articolo 33 ha previsto: al comma 1 che la partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR nei settori fosse trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro; al comma 3, che il Comitato dovesse presentare un programma per il prosieguo delle operazioni, da appprovare con decreto del Ministro del tesoro, al quale il Comitato avrebbe dovuto rendere conto al termine delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 7. La norma non ha proceduto allo scioglimento del Comitato e alla nomina di un commissario straordinario, ma gli ha consentito di gestire le attività di liquidazione. Sono, pertanto rimaste in essere le funzioni del Comitato discendenti dalla titolarità delle partecipazioni nella società SIR e nella REL (entrambe in stato avanzato di liquidazione).

Le partecipazioni possedute dal Comitato al 31 dicembre del 2007, come risultano dalla relazione della Corte dei conti trasmessa alla Camera dei deputati il 6 agosto 2009, risultano le seguenti:

-       60% del capitale del consorzio bancario SIR spa in liquidazione (il restante 40% risulta nella titolarità di vari istituti bancari indicati nella relazione). Tramite il consorzio CBS il Comitato controlla il gruppo SIR composto al 31 dicembre 2007 da 2 società entrambe in liquidazione;

-       95% del capitale della REL spa in liquidazione (il restante 5% è in mano alla Fintecna spa) già partecipe del capitale di 33 società del settore elettronico di consumo e oggi in relazione con 4 società tutte soggette a procedure concorsuali.

 

Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella REL s.p.a. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il patrimonio trasferito costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

Si prevede inoltre l'intervento di un collegio di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente scelto dal MEF) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale entro 90 giorni dalla data di consegna della stessa e a predisporre, sulla sua base, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione specifica che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato (come precisato dal Senato) - e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

Il comma 17 prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società REL, Consorzio Bancario Sir spa e ISAI spa (Società iniziative e sviluppo di attività industriali) in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria (Fintecna spa).

Il comma dispone, infine, l’abrogazione dei commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 144/1999 recanti disposizioni sul funzionamento e sui compiti del Comitato Sir.

Il comma 5 autorizza il Comitato a continuare ad avvalersi anche del personale e delle strutture della ISAI spa in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze). Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI, la possibilità di richiedere il trasferimento, previa determinazione del Comitato e con salvezza dei diritti acquisiti, all'IRI o all'ENI, ovvero a società del primo o del secondo gruppo, come prevede l'articolo 6 del D.L. 7 aprile 1977, n. 103 (Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

La disposizione abrogata del comma 7 prevede che il Comitato al termine delle liquidazioni ad esso attribuite renda al Ministro del tesoro il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e tale conto è approvato con decreto del Ministro medesimo e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile, relativo alla partecipazioni agli utili e alle perdite nelle associazioni in partecipazione[136]. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 18 stabilisce l'esenzione da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato per tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nelle parti richiamate nel comma in esame, regola le modalità della liquidazione coatta dei patrimoni della società Efim e delle sue controllate, con ogni loro componente attiva e passiva, inclusi i rapporti in corso e le cause pendenti, i quali sono trasferiti alla società Fintecna e alle società controllate da quest'ultima.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive all’articolo 6, comma 16, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori entrate extratrib.

200

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi ad affermare che le disposizioni comportano effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, ma non ai fini dell’indebitamento netto.

Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha precisato – in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio - che le eventuali spese future per la gestione del Comitato per l’intervento nella Sir (spese comunque destinate a venir meno, in esito alla soppressione del Comitato) non saranno contabilizzate nel conto della PA, in ragione del trasferimento dei rapporti attivi e passivi a Fintecna, che si configura quale soggetto esterno alla pubblica amministrazione (al pari del medesimo Comitato).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma, con riferimento alla disposizione che prevede la riassegnazione dei maggiori proventi della liquidazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, che tale previsione è necessaria per il risanamento dei conti pubblici e per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, fra gli altri elementi ai quali fa espresso riferimento il comma 16 nel delineare la procedura di liquidazione del patrimonio del Comitato Sir, vengono indicate sia possibili poste attive (disponibilità finanziarie, attivi patrimoniali, partecipazioni societarie) sia possibili poste passive (debiti, passività patrimoniali, costi di liquidazione, oneri di funzionamento, compensi  per i periti). Inoltre l’effetto finanziario ascritto alla norma (maggiori entrate per 200 milioni di euro nel 2010) potrebbe anche configurarsi, in base al tenore letterale del testo[137], come un’anticipazione di importi più consistenti, derivanti da una valutazione più elevata - in esito al completamento delle  stime - del patrimonio trasferito.

In ordine a tali elementi (poste attive e passive, valutazione complessiva delle disponibilità e del patrimonio del Comitato), la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione. Ciò non consente di valutare i criteri con cui la somma da trasferire in via immediata al bilancio dello Stato, scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti del decreto-legge, è stata individuata.

Tali elementi andrebbero pertanto acquisiti, anche al fine di verificare se le risorse escluse dal predetto versamento (e quindi disponibili per il soggetto subentrante nelle procedure di gestione e di liquidazione) potranno risultare sufficienti per una compiuta definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti (per esempio, eventuali coperture di perdite o oneri connessi alla risoluzione di contenziosi). L’operazione delineata dal testo, infatti, richiede che i mezzi residui, a disposizione della società trasferitaria per la prosecuzione dei rapporti in atto, risultino adeguati per completare il processo di gestione e di liquidazione del patrimonio[138].

Si segnala che, nell’ultima relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato Sir[139], si dà conto di un saldo netto di tesoreria (positivo) pari a circa 241,4 milioni di euro e di un avanzo di competenza pari a circa 12 milioni di euro. Con riferimento, invece, al Consorzio bancario Sir (del quale il Comitato detiene una partecipazione maggioritaria del 60 per cento), il patrimonio netto della società consortile risulta negativo per 499,9 milioni di euro in conseguenza delle perdite.

I predetti dati sono riferiti al 31 dicembre 2007 e non si dispone di informazioni più aggiornate.

Sotto il profilo contabile, andrebbero chiariti sia la natura delle risorse che si prevede di introitare al bilancio dello Stato sia – in connessione a ciò – i criteri di registrazione dei relativi effetti finanziari. Considerato, infatti, che il Comitato Sir e Fintecna sono enti esterni alla P.A.[140] e considerato inoltre che il versamento in esame determina un transito di risorse dal Comitato Sir al bilancio dello Stato (ossia all’interno della P.A.), la mancata contabilizzazione dell’introito ai fini dell’indebitamento netto presuppone che le risorse oggetto del versamento rappresentino attività finanziarie non rilevanti per quest’ultimo saldo. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento.

Si segnala inoltre, sempre con la finalità di chiarire gli effetti contabili dell’intervento in esame, che il Comitato Sir rientra nell’elenco degli enti che ai sensi della legge 720/1984 sono tenuti ad aderire al sistema di tesoreria unica[141]. La registrazione di effetti positivi sul fabbisogno per un importo complessivo di 200 milioni, identico a quello iscritto ai fini del saldo netto da finanziare, presuppone quindi che le risorse in questione non derivino, neanche in parte, da somme già depositate in tesoreria. Sul punto si rende quindi necessaria una precisazione.

Con riferimento al comma 18, in base al quale tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposizione o obbligo tributario, si osserva che, al fine di escludere effetti finanziari negativi, l’ambito applicativo della disposizione dovrebbe essere inteso come strettamente limitato agli adempimenti connessi alla soppressione del Comitato e al trasferimento del suo patrimonio a Fintecna. Diversamente, qualora l’esenzione fosse estesa ad ordinarie operazioni finanziarie di cessione e di liquidazione, già realizzate in base alla vigente normativa, si potrebbe determinare una perdita di gettito non prevista. Sul punto andrebbe pertanto acquisita una conferma da parte del Governo.

 


 

Articolo 6, comma 19
(Società partecipate da amministrazioni inserite nel conto consolidato della P.A. aventi perdite di esercizio)

 


19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.


 

 

Il comma 19 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

 

Dal citato divieto di aumento di capitale, viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, riguardante la riduzione del capitale sociale di società per azioni al di sotto del limite legale.

 

L'art. 2447 c.c. prevede – nell’ipotesi di perdita oltre un terzo di capitale della società e dunque di abbassamento al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327c.c (centoventimila euro)- l’obbligo per gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.

 

Sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame è prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infatti in tali circostanze, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive espressamente alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale del provvedimento, non rileva effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che sia confermato che la norma in esame, in ragione del carattere meramente eventuale dei suoi effetti, non è inclusa tra quelle considerate ai sensi dell’articolo 2 ai fini della determinazione dell’ammontare dei tagli operati alle dotazioni per le spese rimodulabili.

 


 

Articolo 6, comma 20
(Applicazione delle norme di risparmio alle regioni e redistribuzione di trasferimenti erariali)

 


20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


 

 

Il comma 20 dispone sull’applicazione delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell’articolo stesso.

In primo luogo ne viene esclusa l’applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale e, contempora­neamente, vengono qualificate come disposizioni di principio.

La seconda parte del comma dispone una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. “federalismo amministrativo”, a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dallo stesso articolo 6.

 

La norma in esame, nel primo periodo, qualifica come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni dell’articolo stesso, escludendone l’applicazione diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda, al riguardo, che l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto)qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, sentenze n. 169/2007, 447/2006 e n. 482/1995).

 

Nel secondo periodo si dispone l’accantonamento, a decorrere dal 2011, del 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “federalismo amministrativo”), a favore delle regioni a statuto ordinario.

Il complesso di questi trasferimenti, destinati all’esercizio delle funzioni trasferite alle regioni dai decreti attuativi della legge 59 del 1997 – tra cui trasposto pubblico locale, mercato del lavoro, incentivi alle imprese, agricoltura, viabilità, opere pubbliche, ambiente, salute umana sono quantificati dalla relazione tecnica (nell’Allegato 1 alla R.T.) in complessivi 3.186 milioni di euro.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 14 del disegno di legge in esame dispone la riduzione delle risorse spettanti alle regioni – a qualsiasi titolo - di 4.000 milioni di euro per l’anno 2011. Nella citata Tabella 1 allegata alla relazione tecnica le risorse complessive spettanti alle regioni sono quantificate in 4.782 milioni di euro (al netto del finanziamento per il Trasporto pubblico locale). Sul punto si rinvia alla parte concernente i profili finanziari. Si ricorda inoltre che questi trasferimenti dovranno essere soppressi per essere sostituiti da entrate proprie nell’ambito dell’attuazione della legge 42 del 2009 e che una prima stima dei trasferimenti dello Stato alle regioni suscettibili di essere fiscalizzati è contenuta nella relazione sull’attuazione del federalismo fiscale trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2010.

 

Dell’importo così accantonato si prevede il successivo svincolo ai fini della destinazione alle regioni a statuto ordinario, che rispondono a le seguenti condizioni:

§       definiscano gli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali nell’ambito del “tetto” stabilito dall’art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 (il complesso degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali non devono eccedere, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento).

§       aderiscano volontariamentealle norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contemplate nell'articolo 6 in esame.

 

Per definire modalità, tempi e criteri attuativi, la norma indica quale atto normativo un decreto “di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni.

La modifica introdotta al Senato dispone che ai lavori della Conferenza Stato-Regioni, chiamata nella fattispecie in esame ad esprimere un mero parere, partecipino due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, organismo collegiale di rappresentanza dei ‘parlamenti’ regionali.

Il riferimento agli articoli 5, 8 e 15 della legge 11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, si interpreta nel senso che in questi articoli l’organismo di rappresentanza delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, viene citato con specifici ruoli istituzionali.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la quota da accantonare in funzione premiale è stimata in circa 300 milioni, tenuto conto che l'importo dei trasferimenti erariali per le funzioni trasferite è pari a complessivi 3.186 milioni[142]. La relazione afferma inoltre che la norma non comporta effetti sui saldi, trattandosi di redistribuzione di risorse già previste a legislazione vigente in favore delle regioni a statuto ordinario.

La relazione evidenzia infine che le misure di contenimento previste dall'articolo 6 costituiscono per gli enti territoriali misure strumentali per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica in quanto, ai sensi del successivo comma 21, non è previsto, nei loro confronti, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle economie di spesa.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che la modifica approvata al Senato, che prevede che ai lavori della Conferenza Stato-regioni partecipino due rappresentanti delle assemblee legislative regionali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che sia chiarito, in via preliminare, se, per le regioni che dovessero risultare inadempienti rispetto alle disposizioni di principio di cui all’articolo 6[143], l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi del D.Lgs. n. 59/1997 sia possibile anche in presenza di una riduzione del 10 per cento delle risorse a tale fine destinate a legislazione vigente. In secondo luogo andrebbe chiarito con quali modalità ed entro quali termini sarà possibile verificare l’avvenuta spontanea adesione alle predette disposizioni di principio ai fini della conseguente erogazione, in funzione premiale, delle risorse accantonate. Si segnala infatti che, qualora la predetta verifica fosse effettuata ex-post rispetto alla conclusione dell’esercizio, l’erogazione delle risorse in funzione premiale avverrebbe con una tempistica diversa rispetto a quella prevista a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 6, commi 21-21-bis
(Versamento all’entrata delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6 ed esclusioni dall’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di cui allo stesso articolo)

 


21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.


 

 

Il comma 21 prevede il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato da parte degli enti e delle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6.

Tale previsione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento le somme - di cui al primo periodo del comma 6 dell’articolo 6 - concernenti la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. e delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni.

 

Per ciò che attiene agli effetti di contenimento della spesa derivanti dall’articolo 6 per i Ministeri, l’articolo 2 del decreto legge prevede che il taglio lineare del 10% per cento sulle spese rimodulabili a legislazione vigente sia comprensivo di tali effetti.

 

In sede di esame presso il Senato è stato introdotto il comma 21-bis, il quale prevede che le disposizioni di contenimento della spesa di cui all’articolo 6 in esame non si applichino agli enti, gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del1994, nonché agli enti di cui al decreto legislativo n. 103/1996, cioè quelli ai quali sono iscritti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, ha previsto la trasformazione degli enti indicati nell’elenco allegato al decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private riportati nell’elenco sono i seguenti:

-        Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;

-        Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;

-        Cassa nazionale del notariato;

-        Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

-        Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

-        Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

-        Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);

-        Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

-        Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

 

Con il D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” è stata esercitata la delega attribuita al Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

In attuazione del D.Lgs. n. 103 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, non ascrive espressamente alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, evidenzia che il comma 21 è volto ad assicurare l’effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dal complesso delle misure di contenimento delle spese delle società controllate da amministrazioni pubbliche e degli enti del medesimo comparto dotati di autonomia di bilancio, impedendo il riutilizzo delle risorse che si renderanno disponibili sui bilanci autonomi di tali società ed enti. Al momento non sono  pertanto contabilizzati effetti migliorativi sui saldi, atteso che gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo. Per quanto riguarda gli enti territoriali, la RT afferma che gli interventi di contenimento previsti dall’articolo 6 costituiscono per tale comparto misure strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (non è infatti previsto, per tali enti, il versamento all’entrata delle somme corrispondenti alle economie di spesa).

Con riferimento al comma 21-bis, la RT afferma che la norma non comporta effetti, considerato che gli enti previdenziali e assistenziali indicati dal testo utilizzano solo entrate proprie e non ricevono trasferimenti dallo Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, in ordine al comma 21, si segnala che la norma sembra riguardare - sulla base del tenore letterale del testo - l’intero complesso delle disposizioni dell’articolo 6[144] e non solo quelle riguardanti le società e gli enti della PA dotati di autonomia di bilancio. Pertanto la norma sembra destinare ad apposito capitolo dell’entrata anche i risparmi di spesa conseguiti dai Ministeri. Sotto il profilo formale, andrebbe pertanto chiarito il coordinamento fra tale disposizione e quanto previsto dall’articolo 2, che opera una riduzione del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili includendo espressamente nella misura di tali riduzioni gli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri derivanti dall’articolo 6[[145]].

Si segnala comunque che la relazione tecnica al citato articolo 2, includendo espressamente fra gli effetti di risparmio scontati nei saldi i risparmi derivanti dall’articolo 6, non ne indica la misura, né fornisce informazioni in merito ai dati e ai metodi alla base della relativa stima.

Con riferimento invece ai risparmi, non scontati nei saldi ma registrabili a consuntivo, relativi alle società controllate da amministrazioni pubbliche e agli enti dotati di autonomia di bilancio del comparto della PA, si segnala che la norma non fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui potrà esserne verificato l’effettivo conseguimento, né annette alcuna sanzione all’eventuale mancato versamento del relativo importo all’erario.

In ordine al comma 21-bis si segnala che la disposizione appare suscettibile di ridurre gli effetti positivi derivanti dal comma 21[[146]], connessi al riversamento all’entrata dei risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 6 alle amministrazioni pubbliche dotate di autonomia giuridica, fra le quali rientrano anche gli enti previdenziali e assistenziali privatizzati.


 

Articolo 6, commi 21-ter–21-quater
(Programmi militari di investimenti e alloggi militari di servizio)

 


21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla ridetermi­nazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Ammi­nistrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma afflui­scono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.


 

 

Il comma 21-ter dell'articolo in esame, introdotto al Senato, prevede che il Ministro della difesa, compatibilmente con i vincoli pattizi in materia di programmi militari di investimento, possa autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le economie così ottenute possano essere finalizzate ad esigenze del Ministero della difesa, tra cui la realizzazione di alloggi militari di servizio

 

Il successivo comma 21-quater, introdotto al Senato, stabilisce che siano riassegnate al Ministero della Difesa le risorse provenienti dalla rideterminazione, a partire dal 2011, del canone di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa dovuto dagli utenti sine titulo. Tale rideterminazione è effettuata, mediante decreto del Ministero della Difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazioni. Il presente comma ribadisce l'obbligo per l'occupante di rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dall'Amministrazione.

 

Si ricorda che lo schema di regolamento di attuazione del programma pluriennale di costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare - esaminato dalle Camere, ma non ancora emanato (Atto del Governo n. 138) - prevedeva che la rideterminazione dei canoni per gli utenti sine titulo fosse stabilita, con analoga procedura, in base ai prezzi del libero mercato ed in relazione alla tipologia, vetustà ed ubicazione degli alloggi.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la possibilità del differimento delle consegne, prevista al comma 21-ter, può comportare effetti di disallineamento temporale rispetto alla spesa prevista nei conti tendenziali, atteso che l'impatto sulla PA delle relative spese si verifica proprio in corrispondenza della messa a disposizione dei beni in questione. I citati effetti, tuttavia, dovrebbero essere compensativi nel medio-lungo periodo, assicurando che la norma risulti sostanzialmente neutrale per quanto riguarda l'impatto complessivo. Resta fermo, conclude la RT, che la clausola di invarianza è riferita alla finanza pubblica.

In merito al comma 21-quater, la RT precisa che i maggiori introiti derivanti dalla rideterminazione dei canoni di locazione attiva a prezzi di mercato verranno riassegnati per le esigenze del Ministero della difesa, senza effetti per la finanza pubblica, una volta verificate le maggiori entrate effettivamente ascrivibili alla rideterminazione. L’Agenzia del demanio dovrà, comunque, attestare l’effettività e l’entità della quota aggiuntiva di canone rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ai fini della riassegnazione delle conseguenti maggiori entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che il comma 21-ter è assistito da una specifica clausola di non onerosità riferita alla finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca, ai sensi dell’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), i dati e gli elementi idonei a suffragare l'effettiva sostenibilità dell'ipotesi di invarianza. Tali chiarimenti appaiono opportuni, considerato quanto affermato nella RT in relazione al possibile disallineamento degli effetti finanziari, rispetto a quelli già scontati sui saldi a legislazione vigente, che si verrebbe a determinare per effetto del differimento delle consegne. In proposito andrebbe quindi precisata l’entità complessiva delle spese interessate e andrebbe, altresì, fornita un’ipotesi (suffragata dei necessari elementi di informazione) circa la quota delle spese che potrebbe essere rinviata in base alla norma.

Nulla da osservare relativamente al comma 21-quater, considerato che la norma riassegna i maggiori introiti al Ministro della difesa con finalità di spesa, per un ammontare che sarà riscontrabile soltanto a consuntivo.


 

Articolo 6, comma 21-quinquies
(Vendita di titoli sequestrati)

 


21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.


 

 

Il comma 21-quinquies, introdotto dal Senato, prevede l’emanazione di un D.P.C.M. volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’art. 2 del D.L. 143/2008[147] (L: 181/2008). Il riferimento è ai titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia di cui alla legge 575/1965[148] e il cui ricavato, l’art. 2 citato, ha previsto debba affluire al cd. Fondo unico giustizia.

Il D.P.C.M., di natura non regolamentare - per il quale , quindi, non sono ncessari il parere del Consiglio di Stato né l’obbligo di registrazione della Corte dei conti – deve essere emanato, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2010 in esame, su proposta del ministro dell’economia, con il concerto dei ministri della giustizia e dell’interno.

Il Fondo unico giustizia è stato istituito dall’art. 61, comma 23, della manovra finanziaria 2009 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)[149] che ha individuato le tipologie di proventi che affluiscono al Fondo (le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia di cui alla legge 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 231/2001[150]). L’art. 2, del citato D.L. 143/2008 – denominando esplicitamente detto Fondo come “Fondo unico giustizia” - ha ampliato le tipologie di risorse che devono affluire nel Fondo. Tra queste rientrano (art. 2, comma 2, lett. c) “le somme di denaro e i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative incluse quelle di cui al D.Lgs. 231/2001”.

 

Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile:

-    nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, vendita che - secondo il comma in esame - deve in ogni caso avvenire entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di sequestro;

-    in caso di dissequestro dei titoli[151], nella restituzione all’avente diritto “esclusivamente di quanto ricavato della vendita”, fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall’art. 2 del D.L. 143/2008.

 

La disposizione sembra volta a precisare la responsabilità patrimoniale di Equitalia assicurando che quest’ultima, nell’ipotesi di dissequestro - ove non sia possibile restituire i titoli sequestrati in quanto già alienati - debba garantire all’avente diritto soltanto il quantum ricavato dalla vendita, indipendentemente dal valore attribuito ai titoli al momento del sequestro e (presumibilmente, in quanto non esplicitati dalla norma) dagli eventuali interessi nel frattempo maturati.

Si osserva, tuttavia, come la disposizione in esame non sembri contemplare l’opposta ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dei titoli, versato all’avente diritto, risulti maggiore rispetto al valore del titolo al momento del sequestro.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo non considera la norma.

La relazione tecnica che accompagnava l’emendamento 6.1000 del relatore e datata 1° luglio 2010, riferita ad un testo simile ma non analogo a quello recato dal maxiemendamento, parimenti non considerava la disposizione. In pari data una nota tecnica predisposta dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha suggerito di applicare le disposizioni in esame ai beni confiscati e non a quelli sequestrati.

Si rammenta, infine, che in data 25 giugno 2010 la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso una relazione tecnica a commento di una bozza di emendamento il cui primo comma era sostanzialmente analogo a quello recato dall’emendamento 6.1000. Detta relazione tecnica formulava parere contrario alla previsione di utilizzo delle risorse del FUG costituite da valori mobiliari, affermando che il dispositivo è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica. Nel documento si affermava che la norma sarebbe potuta risultare di difficile applicazione attesa la composizione dei portafogli titoli da liquidare, che  contengono valori non negoziabili come polizze, garanzie etc ed altri titoli di valore reale pressoché nullo. Inoltre, proseguiva la RT, “…va considerato che la vendita di titoli sequestrati configura, in realtà, la cessione di valori e di beni di proprietà di terzi … (e) può determinare, all’atto del possibile dissequestro, oneri a carico del bilancio dello Stato per la restituzione del titolo”. L’eventualità della restituzione è, peraltro, esclusa dal testo presentato dal Governo, il quale  prevede la restituzione del solo ricavato. La nota della Ragioneria proseguiva affermando che l’affidamento delle procedure di vendita dei titoli sequestrati all’operatore finanziario detentore degli stessi, oltre ad estromettere Equitalia giustizia dalla gestione delle risorse di cui è responsabile, non ne avrebbe garantito l’ottimale collocazione sul mercato, stante l’assenza di controlli e la mancata disciplina della possibile situazione di conflitto. Ciò avrebbe potuto determinare oneri a carico del bilancio dello Stato per la differenza tra il valore nominale e il valore di realizzo.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che il testo della norma prevede, in caso di dissequestro, la restituzione del ricavato dell’alienazione, appare necessario che sia chiarito se la liquidazione delle attività sequestrate non sia suscettibile di determinare un contenzioso volto ad ottenere il  riconoscimento di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla vendita di beni dissequestrati.

Appare, altresì, utile[152] che il Governo fornisca indicazioni riguardo all’impatto della norma sui saldi di finanza pubblica, considerate le possibili incertezze circa il trattamento contabile delle entrate rivenienti dalle alienazioni in esame secondo le regole del SEC95. Tenuto conto, infatti, dell'incerta titolarità giuridica dei cespiti in questione, qualora tali entrate non potessero essere imputate al conto economico della P.A. o lo fossero con un disallineamento temporale, verrebbero registrate solo le uscite legate all'utilizzo dei proventi, con conseguente aggravio dell'indebitamento netto della P.A. Andrebbe infine valutato il possibile impatto sul debito, in quanto potrebbe trattarsi di somme classificate come prestito.

 


 

Articolo 6, comma 21-sexies
(Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali)

 


21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.


 

 

Il comma 21-sexies dispone il concorso delle Agenzie fiscali[153] agli obiettivi di contenimento della spesa perseguite dagli articoli 6 ed 8, primo periodo, del provvedimento in esame, nonché alle “disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo”. A tal fine, con norma avente carattere generale, il comma dispone che esse per il triennio 2011-2013 debbano effettuare il riversamento all’entrate del bilancio dello Stato, dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge di bilancio per il 2010 (L. 192/2009).

Inoltre il comma in questione elenca alcune disposizioni in materia di risparmi di spesa che debbono in ogni caso trovare applicazione nei confronti delle Agenzie, vale a dire:

§      il comma 3 dell’articolo 6 in questione, concernente la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi collegiali;

§      l’articolo 1, comma 22, della legge finanziaria 2006 (L.266/2005), recante l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri, per l’acquisto di beni e servizi;

§      l’articolo 2, comma 589 della legge finanziaria 2008 (L.244/2007), in tema di spese per corrispondenza e telefonia;

§      l’articolo 3, commi 18, 54 e 59 della legge n.244/2007 medesima, in tema, rispettivamente, di consulenze, pubblicità web dei nomi e compensi dei collaboratori esterni, nullità dei contratti dell’ente pubblico con i propri amministratori;

§      gli articoli 27, comma 2 e 48, comma 1, del D.L. n.112 del 2008[154], concernenti, rispettivamente, l’abbonamento telematico alla G.U. e l’obbligo di alcuni approvvigionamenti mediante convenzioni Consip.

 

Il comma dispone inoltre che le Agenzie fiscali devono altresì adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 , comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiarità nonché alla necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.

 

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 19 citato stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre o di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto determinate attività.

 

La disposizione prevede infine la possibilità, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo, che ha introdotto la norma in esame, riferisce che la disposizione prevede la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo mediante riversamento all’entrata dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell'anno 2010. Qualora le Agenzie fiscali adottassero tale opzione, si determinerebbe un miglioramento del solo saldo netto da finanziare pari a 42 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La stima è stata effettuata sulla base dell'importo delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento di dette Agenzie, stabilite con la legge 192/2009.

La relazione tecnica attribuisce valore ordinamentale alle ulteriori modifiche, le quali stabiliscono tra l’altro che le Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali anche a magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato e che possono conferire incarichi ad esterni alla pubblica amministrazione in deroga ai limiti fissati a norma dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001. Tali disposizioni, conclude la relazione tecnica, non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in quanto il conferimento di eventuali incarichi oltre le percentuali previste dall'art. 19, comma 6, deve essere disposto a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma consente alle Agenzie fiscali di non applicare “disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo” a condizione che sia effettuato il riversamento all’entrata di un importo determinato in misura fissa. Tale riversamento determinerebbe un miglioramento del saldo netto da finanziare, in quanto la contabilità delle Agenzie non rientra nel bilancio dello Stato. In proposito, appare necessario che sia fornito il dettaglio delle norme di cui, in concreto, si dispone la deroga e degli effetti finanziari ad esse collegati con riferimento alle Agenzie fiscali, al fine di riscontrare la congruità del riversamento previsto  a fini compensativi e quantificato dalla RT.

Con riferimento alle norme che derogano ai limiti previsti per il reclutamento di  dirigenti esterni all’amministrazione procedente, si rileva che detti limiti costituiscono presidio all’incremento della spesa pubblica dal momento che il ricorso a professionalità esterne risulta essere più oneroso rispetto all’effettuazione di promozioni di personale già in servizio. Analogamente l’utilizzo di magistrati per la copertura di posti dirigenziali, sebbene possa essere disposta solo nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie, deroga ad una norma di principio volta al contenimento della spesa. Con riferimento a tali aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, anche in relazione a possibili richieste emulative provenienti da altre amministrazioni pubbliche.


 

Articolo 6, comma 21-septies
(Non rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)

 

21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.

 

 

Il comma 21-septies, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, tramite una novella all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545[155] dispone la non rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Nella formulazione originaria della norma, era prevista la sola non rieleggibilità immediata dei predetti componenti. La modifica in commento, espungendo l’avverbio “immediatamente” dal testo, ne prevede invece la non rieleggibilità in assoluto.

 

Il capo III del citato D.Lgs. n. 545 del 1992 disciplina il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, stabilendo tra l’altro regole in merito alla sua composizione e durata (articolo 17 e 18), alla presidenza (articolo 19), all’ineleggibilità e all’elezione dei relativi componenti (articoli 20 e 21), alle attribuzioni (articolo 24) ed al suo funzionamento (articoli da 25 a 29-bis).

Ai sensi del citato articolo 24, il Consiglio di Presidenza ha le seguenti attribuzioni:

a)    verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b)    disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c)    delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d)    formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e)    predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze sull’andamento della giustizia tributaria, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f)      stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g)    stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h)    promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i)      esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l)         esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m)     esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie;

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso àmbito regionale, per la durata massima di un anno ;

n)    delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Inoltre, il Consiglio di Presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

 


 

Articolo 7, commi 1-14 e 16
(Soppressione di IPSEMA, ISPESL, IPOST e riordino organi enti previdenziali. Soppressione ENAM.
Soppressione ENAPPSMSAD
)

 


1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato »;

     c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;

     d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;

     e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;

     f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;

     g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;

     h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1o luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie)

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

(omissis)

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppres­so, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina


 

 

I commi da 1 a 14 recano alcune modifiche alla disciplina degli enti previdenziali pubblici.

 

In seguito all’emanazione dei decreti di privatizzazione degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nonché del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, con i quali è stata disposta la privatizzazione della quasi totalità degli enti previdenziali, sono rimasti fuori dalla normativa richiamata, conservando quindi la loro caratteristica di ente previdenziale pubblico, i seguenti enti[156]:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (si ricorda che quest’ultimo ente ha anche caratteristiche assistenziali).

 

In particolare:

§      si sopprimono l’IPSEMA, l’ISPESL e l’IPOST, le cui funzioni vengono trasferite, rispettivamente all’INAIL e all’INPS, che subentrano in tutti rapporti attivi e passivi (commi da 1 a 3). Nel corso dell’esame al Senato, è stata disposta anche la soppressione dell’ENAM (comma 3-bis);

§      si demanda il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi ad appositi decreti, con contestuale aumento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL (commi 4 e 5);

§      si trasformano i posti corrispondenti all’incarico di componente dei collegi dei sindaci soppressi negli enti interessati in posti di livello dirigenziale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 6);

§      si prevede la soppressione del consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono attribuite al presidente dell'ente; come altri organi generali restano confermati il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale (commi 7 e 8);

§      si riduce, in misura non inferiore al 30%, il numero dei componenti, rispettivamente, dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali nonché, in identica misura, dei componenti i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS e i comitati regionali e provinciali (commi 9 e 10);

§      si dispone che, dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta (comma 11);

§      si sopprimono, dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti (comunque denominati) legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, tranne specifiche eccezioni (comma 12);

§      si prevede l'adeguamento della disciplina di rango regolamentare, in relazione alle modifiche normative richiamate, ferma restando l'immediata applicazione di queste ultime (comma 13);

§      si dispone l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame nei confronti dell’ENPALS (comma 14).

Soppressione di IPSEMA, ISPESL, IPOST ed ENAM e trasferimento di risorse e funzioni all’INPS, all’INAIL e all’INPDAP (commi 1-5)

Il comma 1 dispone, con effetto della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (è cioè dal 31 maggio 2010), la soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, con conseguente attribuzione delle funzioni all’INAIL, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

La soppressione è motivata con la necessità di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività (indicate in modo sintetico):

elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;

interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese;

progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro;

consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro;

elaborazione, raccolta e diffusione di determinate buone prassi;

predisposizione di specifiche linee guida;

contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito con il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, ha unificato in un nuovo soggetto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le competenze in precedenza attribuite a tre distinte Casse: la Cassa marittima adriatica, la Cassa marittima tirrenica e la Cassa marittima meridionale.

L’IPSEMA, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolge compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro ed eroga le prestazioni previdenziali di malattia e maternità per il personale della navigazione marittima e quello della navigazione aerea. Dal 2006, ha anche compiti di certificazione a fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.

 

Si ricorda che attualmente è all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati la pdl AC 2863 (Moffa), che, in particolare, istituisce un nuovo ente di diritto pubblico non economico, denominato Ente sociale italiano della navigazione, con la contemporanea soppressione degli enti e degli uffici già operanti nel settore (IPSEMA, SANS, CIRM e USMAF)[157], le cui competenze e funzioni confluiscono nel nuovo ente.

Istituito, con il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è un ente di diritto pubblico, operante nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’Istituto è un organo tecnico-scientifico del S.S.N., alle dipendenze del Ministro della sanità, per quanto attiene alla ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

 

Il successivo comma 2 prevede la soppressione dell’IPOST, anche in questo caso al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività. Ai sensi del comma 3, le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

 

L'Istituto Postelegrafonici (IPOST), Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, eroga il trattamento di quiescenza e le prestazioni di assistenza, mutualità e credito al personale di Poste Italiane S.p.A. e delle società collegate

Si ricorda, in particolare, che il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, istitutivo dell'Ente poste italiane, ha unificato presso l'IPOST, a decorrere dal 1° agosto 1994, la gestione previdenziale di tutto il personale proveniente dall'Amministrazione delle poste. In precedenza tale gestione era ripartita tra lo stesso istituto (competente per il personale degli uffici locali e delle agenzie) ed il Ministero del tesoro (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze) competente per il personale degli uffici centrali (i cd. uffici principali). La medesima L. 71/1994 ha inoltre disposto il pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente poste all'IPOST per tutto il personale in servizio. Si ricorda, infine, che l'articolo 53, comma 6, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ha disposto che l’Istituto eroghi, con apposita gestione, a tutto il personale iscritto, le prestazioni creditizie previste dalla previgente normativa. L'Istituto pertanto gestisce prestazioni creditizie anche in favore di personale per il quale, anteriormente al 1° agosto 1994, non riceveva versamento di contributi.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il comma 3-bis, che dispone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione dell'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale), le cui funzioni sono trasferite all’INPDAP, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è un ente pubblico non economico, nato dalla fusione tra l'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri e l'Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale, prevista dal D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346, poi ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190. L’Ente è stato poi incluso nelle strutture disciplinate dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, recante riordinamento degli enti pubblici.

Ai sensi dell’art. 605, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 297/1994[158] sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alle ritenute di cui all'art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato sopra indicato, gli insegnanti di ruolo delle scuole materne ed elementari (ora, scuole dell’infanzia e scuole primarie), nonché i direttori didattici[159]. Secondo le previsioni dello Statuto (approvato l’11 maggio 2001) possono chiedere l’iscrizione gli insegnanti a tempo determinato delle scuole dell’infanzia e primarie, gli insegnanti di religione, gli insegnanti delle scuole primarie parificate, nonché le dirigenti o insegnanti delle scuole dell’infanzia gestite da Comuni o da Enti morali (art. 3).

Sempre ai sensi dello Statuto, l’ENAM ha le finalità assistenziali e previdenziali indicate dalla legge istitutiva: si tratta di prestazioni in campo sanitario, scolastico, culturale, climatico, mutualistico e previdenziale[160].

 

Si ricorda che l’art. 27, comma 3, della legge 69/2009[161] ha escluso l’ENAM dalla soppressione automatica disposta dall’art. 26 (cosiddetto taglia-enti), comma 1, del D.L. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008) per gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009[162], non fossero stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall’art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, a condizione che il regolamento di riorganizzazione fosse adottato entro il 31 dicembre 2009. Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha proceduto all’approvazione preliminare di uno schema di regolamento di riordino[163].

 

Il comma 4 demanda a specifici decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (e, per quanto concerne l’ISPESL, del Ministro della salute), e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, come precisato nel corso dell’esame al Senato, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (è cioè entro il 30 luglio 2010), le modalità di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, in relazione alle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data del 31 maggio 2010.

Per quanto concerne l’ENAM, nel corso dell’esame al Senato, è stato disposto che le modalità di trasferimento delle risorse dell’Ente soppresso siano da adottare con gli specifici decreti di natura non regolamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, in relazione alle risultanze dei bilanci di chiusura alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento stesso.

 

Contestualmente alla soppressione dei richiamati enti, è previsto l’incremento delle dotazioni organiche di INPS ed INAIL, in numero pari alle unità di personale trasferite (comma 5); tali enti subentrano altresì nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato.

Unica eccezione concerne il personale trasferito dall’ISPESL, al quale, in attesa della definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, continua ad applicarsi il trattamento giuridico–economico previsto dal comparto ricerca e dell’area VII.

Si segnala, in proposito, che il provvedimento non prevede espressamente l’incremento delle dotazioni organiche dell’INPDAP in seguito alla soppressione dell’ENAM, a differenza di quanto previsto per INPS e INAIL in seguito alla soppressione di IPOST e IPSEMA.

 

Lo stesso comma, infine, stabilisce la facoltà, all’interno del nuovo comparto di contrattazione per gli enti pubblici non economici ai sensi del richiamato articolo 40, comma 2, di prevedere un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in ricerca scientifica e tecnologica.

L’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, ha disposto, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo specifiche procedure e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la definizione di un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.. Lo stesso comma dispone la possibilità di costituire, nell'ambito dei comparti di contrattazione, apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

Organismi statutari (commi 6-14)

Il comma 6 prevede la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, degli enti soppressi, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[164], in materia di riordino degli enti previdenziali pubblici, riferiti a posizioni soppresse per effetto delle precedenti disposizioni, cessano dalla data di adozione dei decreti di natura non regolamentare con i quali vengono definite le modalità di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

 

Il comma 7 apporta una serie di modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[165], che reca disposizioni sull’ordinamento degli enti previdenziali pubblici.

Secondo il testo previgente all’entrata in vigore del provvedimento in esame, sono organi degli Enti: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci ed il direttore generale (comma 2).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza (comma 3). E’ nominato ai sensi della L. 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della L. 400/1988); la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze).

Il comma 4 individua le funzioni e i compiti del consiglio di indirizzo e vigilanza. Tra i compiti del Consiglio rientrano, tra gli altri, la definizione dei programmi e delle linee di indirizzo dell'ente; l’elezione del proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali nell'ambito della programmazione generale, la definizione della propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, l’emanazione delle direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei piani pluriennali e dei piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Per quanto concerne la composizione, i consigli dell'INPS e dell'INPDAP sono composti da 24 membri. Il consiglio dell'INAIL è composto da 25 membri, Il consiglio dell'IPSEMA è composto da 12 membri.

Il comma 5 definisce le funzioni e i compiti del consiglio di amministrazione Ad esso spetta, tra gli altri, predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare i piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberare i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; deliberare il regolamento organico del personale; trasmettere trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio di amministrazione, inoltre, esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Il comma 6 individua i compiti del direttore generale. Nominato su proposta del consiglio di amministrazione, tra le sue funzioni si evidenzia la partecipazione, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle del consiglio di vigilanza. Egli ha inoltre la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; e sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi.

Il comma 7 definisce i compiti e la composizione del collegio dei sindaci.

Il comma 8 individua le procedure per la nomina del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

Gli organi degli enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta (comma 9).

Il comma 10, infine, prevede che per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse.

 

Di seguito si fornisce un quadro delle modifiche rispetto alla normativa previgente:

§       tra gli organi statutari si sopprime il consiglio di amministrazione (lettera a)). Tutte le competenze dello stesso previste dalla normativa, ai sensi del successivo comma 8, sono devolute al presidente, che le esercita con proprie determinazioni;

§       nella procedura di nomina del presidente, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si acquisisce l’intesa del consiglio di indirizzo e sorveglianza, che deve intervenire nel termine di 30 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, come specificato nel corso dell’esame al Senato, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato (lettera b));

§       si dispone l’obbligo, per il consiglio di indirizzo e sorveglianza, almeno 30 giorni prima del termine naturale di scadenza della carica di presidente, od entro 10 giorni in caso di cessazione anticipata, di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per procedere alla nuova nomina (lettera c));

§       in relazione alla soppressione del consiglio di amministrazione:

-       le funzioni ed i compiti dello stesso sono trasferiti per intero al presidente; inoltre vengono abrogati tutti i periodi del comma 5 inerenti la composizione del consiglio di amministrazione degli enti (lettera d));

-       viene soppresso il riferimento alla partecipazione del direttore generale alle sedute del consiglio stesso (lettera e));

-       si sopprimono i riferimenti alla procedura di nomina del consiglio di amministrazione di cui al comma 8 dell’articolo 3 (lettera f));

-       si coordina formalmente la disposizione di cui al comma 9, relativa alla durata in carica dei componenti degli organi statutari (lettera g));

§       infine, aggiungendo il nuovo comma 11 all’articolo 3, si prevede l’erogazione di un emolumento omnicomprensivo al presidente per l’esercizio delle funzioni inerenti la carica, da stabilire con apposito decreto interministeriale (lettera h)).

Al riguardo, si segnala che il testo non prevede un termine entro il quale debba essere emanato il richiamato decreto.

 

Per quanto attiene la composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali si prevede, rispettivamente ai sensi dei commi 9 e 10, una riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30%.

Il successivo comma 11 prevede un massimale economico ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, pari a 30 euro a seduta.

 

Il comma 12 sopprime, a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti, comunque denominati, legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, ad eccezione dei comitati richiamati dal precedente comma 11.

 

Il comma 13 prevede l'adeguamento della disciplina di rango regolamentare concernente l’organizzazione ed il funzionamento degli enti previdenziali pubblici, in relazione alle modifiche apportate dai commi in precedenza analizzati. In ogni caso, nell’ambito di tale adeguamento, trovano applicazione le disposizioni contenute in tutto l’articolo 7 del provvedimento in esame.

 

Il comma 14 prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame anche all’organizzazione ed al funzionamento dell’ENPALS.

 

Infine il comma 16 dispone, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè dal 31 maggio 2010, la soppressione dell’Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD). Le relative funzioni sono trasferite all’ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

 

L’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori e gli Scultori, i Musicisti, gli Scrittori e gli Autori Drammatici (ENAPPSMSAD) è un ente pubblico istituito con il D.P.R. 1° aprile 1978, n. 202, mediante fusione nell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori e gli Scultori (già Cassa Nazionale Assistenza Belle Arti) della Cassa Nazionale Assistenza Musicisti, della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Scrittori italiani, della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Autori Drammatici. L’Ente è succeduto nei patrimoni, nei diritti e nelle obbligazioni delle richiamate persone giuridiche.

L’Ente sostiene i propri iscritti nella loro attività professionale, promuovendo altresì - ove necessario in collaborazione con istituzioni aventi scopi similari in Italia e all’estero – la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale ed internazionale.

Tra le funzioni dell’Ente rientrano quelle dell’assegnazione di provvidenze economiche, premi di incoraggiamento o di operosità, contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento a singoli o gruppi di iscritti, nonché della cura forme di previdenza in favore degli iscritti e dei loro superstiti.

 

Lo stesso comma istituisce altresì presso l'ENPALS, con effetto dal 31 maggio 2010, il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, con evidenza contabile separata.

Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dell’Ente soppresso affluiscono, con evidenza contabile separata, presso l'ENPALS.

Contestualmente, la dotazione organica dell'ENPALS viene aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD, alla stessa data del 31 maggio 2010.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, della L. 400/1988, vengono apportate le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ENPALS.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato disposto che l’individuazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso è demandata ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge medesima.

In ogni caso, il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'ENPALS in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

Profili finanziari (commi 1-19)

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, ascrive alle norme di cui ai commi 1-19 seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

/

/

/

/

0.0

2.26

2.26

2.26

0.0

2.26

2.26

2.26

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che dall’attuazione di commi 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 18, e 19 dell’articolo 7 sono conseguibili risparmi pari complessivamente ad euro 4.689.626 annui, da riferire agli anni 2011 e successivi, ferma restando che i risparmi per il corrente esercizio potranno rilevarsi solo a consuntivo.

In relazione al suddetto importo, la RT precisa che una parte di questo, pari ad euro 2.429.844, è da imputarsi, ai sensi del comma 17, agli obiettivi di risparmio previsti dall’art. 1, comma 8 della legge n. 247/2007, così determinati: euro 636.433 derivanti dalla soppressione dell’IPSEMA (comma 1); euro 790.427 derivanti dalla soppressione dell’IPOST (comma 2); euro 1.002.984 derivanti dalla riforma dell’assetto organizzativo degli enti previdenziali ed assistenziali (comma 7).

L’art. 1, comma 8, della legge 247/2007, prevede che il Governo adotti[166] un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro. La RT allegata al suddetto provvedimento afferma che tale effetto di risparmio non viene scontato sui saldi di finanza pubblica. Come precisato[167], infatti, dal rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), essendo il procedimento di razionalizzazione prefigurato dalla norma assai complesso, la realizzazione di risparmi potrà essere valutata solo a consuntivo. In particolare, in una prima fase, potrebbero al contrario emergere maggiori costi derivanti dalla necessità di reperire sedi più grandi, da fenomeni di allineamento verso l’alto dei trattamenti economici del personale e, in generale, dall’aumento delle spese per consumi intermedi. Gli eventuali risparmi, la cui effettiva consistenza potrà essere valutata solo al termine di tale processo di razionalizzazione, secondo il rappresentante della RGS, non possono, pertanto, essere programmaticamente scontati.

La restante parte del suddetto importo complessivo, pari ad euro 2.259.782 è ascrivibile al presente decreto, è conforme all’effetto sui saldi evidenziato nel prospetto riepilogativo e corrisponde alla differenza tra i risparmi conseguibili a seguito della soppressione e razionalizzazione degli enti - euro 3.312.359 - e l’impatto negativo sull’indebitamento netto delle P.A., - euro 945.000 – determinato dalla soppressione dell’ENAPPSMSAD (comma 16) e dell’INCA (comma 20).

 

I risparmi ascrivibili al decreto in esame (euro 2.259.782) sono quantificati dalla medesima RT con specifico riferimento ai singoli seguenti commi.

 

Comma 1 (Soppressione IPSEMA e ISPESL)

In relazione all’IPSMA, il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 636.433 così determinato:

(euro)

ORGANI

RISPARMI

Presidente

105.000

CIV

237.000

CDA

221.000

Collegio dei Sindaci

73.433

TOTALE

636.433

 

In relazione all’ ISPESL, il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 426.248 così determinato:

 

(euro)

ORGANI

RISPARMI

Commissario straordinario

139.207

Comitato Tecnico Scientifico

200.000

Collegio dei Revisori

87.041

TOTALE

426.248

 

Comma 2 (Soppressione IPOST)

In relazione all’IPOST, il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, ammonta ad euro 790.427 così determinato:

(euro)

ORGANI

RISPARMI

Commissario straordinario

192.170

Comitato di indirizzo e di vigilanza

487.862

Collegio dei Revisori

110.395

TOTALE

790.427

 

Comma 6 (riallocazione Dirigenti)

La RT precisa che l’attuazione della disposizione in esame, che modifica la collocazione organizzativa di posti dirigenziali di livello generale già esistenti, dovrà essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Comma 7 (riforma assetti organizzativi INPDAP, INPS, INAIL, ENPALS)

La RT afferma che dalla riforma degli assetti organizzativi degli enti previdenziali pubblici in riferimento il risparmio di spesa complessivo è pari euro 1.002.984. Tale risparmio è ripartito tra gli enti interessati dalla riforma nei termini riportati nella seguente tabella.

(euro)

ENTE

Risparmi derivanti dall’eliminazione dei CdA

INPS

257.916

INAIL

317.000

INPDAP

257.916

ENPALS(*)

170.152

TOTALE

1.002.984

(*) Le disposizioni del comma in esame, che disciplinano il riassetto organizzativo dell’INPDAP,dell’INPS e dell’INAIL, si applicano anche all’ ENPALS in virtù del rinvio alle stesse  effettuato dal comma 14 dell’articolo in esame.

 

Comma 9 (riduzione componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza)

La RT afferma che i risparmi derivanti dalla riduzione del 30 % dei componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, quantificabili in euro 463.334, saranno effettivi a decorrere dalla ricostituzione degli organi stessi prevista per l’anno 2013.

 

Comma 15 (Soppressione Istituto per gli affari sociali)

La RT quantifica i risparmi in misura pari al costo per gli organi, pari a complessivi 195.000 euro, come risultanti dal bilancio preventivo per il 2010.

 

Comma 16 (Soppressione ENAPPSMSAD)

La RT afferma che le entrate di cui dispone l’Istituto sono indicate all’art. 26 dello Statuto[168] e consistono principalmente, in contributi degli iscritti, contributi ordinari annui da parte dello Stato per il funzionamento e le attività dell’Istituto, a carico del bilancio dello Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da eventuali trasferimenti da parte delle Regioni e altri enti del settore pubblico. In particolare, precisa la RT, nell’esercizio 2010, sono previsti trasferimenti da parte dello Stato pari a circa 62.000[169] euro. Le spese per organi risultano, dal bilancio preventivo 2010, pari a 63.500 euro. La RT evidenzia, inoltre, che l'ente, non ricompreso nell'elenco delle PP.AA[170], prevede per il 2010 un disavanzo finanziario di competenza pari a circa 513.000 euro. Pertanto, a seguito della disposta fusione con l'ENPALS, al RT stima prudenzialmente un aggravio dell'indebitamento della P.A. paria a circa 450.000 euro (513.000 - 63.000 euro di risparmi), che trova compensazione nei risparmi generati dal presente articolo.

 

Comma 18 (Soppressione ISAE)

La RT prevede, per effetto della soppressione dell’ISAE, un risparmio di spesa stimabile in un importo di euro 135.000. Tale importo è quantificato sulla base delle spese di funzionamento degli organi dell'ente determinate nei seguenti termini:

(euro)

ORGANI

RISPARMI

Presidente

83.666

Comitato Amministrativo

34.704

Collegio dei revisori dei conti

16.733

TOTALE

135.1043

 

Comma 19 (Soppressione EIM)

La RT prevede, per effetto della soppressione dell’ EIM, un risparmio di spesa stimabile in un importo di euro 128.000. Tale importo è quantificato sulla base delle spese di funzionamento degli organi dell'ente determinate nei seguenti termini:

(euro)

ORGANI

RISPARMI

Presidente Consiglio direttivo

70.000

Componente Consiglio direttivo

28.000

Collegio dei revisori dei conti

29.866

TOTALE

128.000

 

La RT precisa che ulteriori risparmi, allo stato non quantificabili, scaturirebbero dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative e dal minor fabbisogno di risorse logistiche e strumentali derivanti dalle operazioni di soppressione degli enti previsti dall’articolo 7 e di trasferimento delle relative attribuzioni.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che:

 

il previsto coinvolgimento del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione nell’ambito di talune norme relative alla soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici (comma 4) non comporta oneri per la finanza pubblica;

 

la possibilità per il Consiglio dei ministri di procedere comunque alla nomina dei Presidenti degli enti previdenziali pubblici in riferimento, in caso di mancata acquisizione della prevista intesa dei Consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti entro il termine di trenta giorni previsto dalla norma (comma 7), non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;

 

l’inserimento dell’attività di ricerca a supporto all’attività di elaborazione delle politiche sociali, nell’ambito in una delle macroaree già operative all’interno dell’organizzazione dell’ISFOL (comma 15), è volto ad evitare la creazione di un’altra macroarea, in quanto quelle già esistenti sono di livello dirigenziale generale. La modifica proposta, pertanto, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;

 

il differimento del bilancio di chiusura della gestione soppressa dell’ ENAPPSMSAD (comma 16) alla data di conversione del decreto legge in luogo della data di entrata in vigore dello stesso, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;

le modifiche apportate ai commi 17 e 18, sono di natura procedimentale. Il comma 18 prevede altresì che il previsto trasferimento del personale dell’ISAE sia all’ISTAT. Le modifiche non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire ulteriori dati da parte del Governo in merito all’apparente incongruenza aritmetica che sembra evidenziarsi tra l’insieme dei risparmi riferibili ai commi 1-19, riportati nella RT, e l’effetto complessivo ascritto agli stessi sui saldi di finanza pubblica, come evidenziati nel prospetto riepilogativo.

A seguito della verifica della RT, sembrerebbero configurarsi degli effetti di risparmio complessivo pari ad euro 2.669.062, d’importo differente rispetto a quelli evidenziati nella RT medesima e pari ad euro 4.689.626. Tale risparmio complessivo, al netto della componente ascritta alla legge n. 247/2007, pari ad euro 2.429.844, si ridurrebbe ad euro 239.218, a fronte degli stimati euro 2.259.782. Si illustrano a seguire gli effetti riferibili alle norme richiamate che non appaiono coincidere con quanto risultante dalla RT.

(euro)

Norma

RISPARMI

Comma 1

426.248

Comma 2

/

Comma 7

/

Comma 13

/

Comma 14

/

Comma 16

-450.000

Comma 17

2.429.844

Comma 18

135.104

Comma 19

127.866

TOTALE

2.669.062

I risparmi relativi al comma 1, sono riferibili esclusivamente ad ISPESL (426.248 euro), essendo i risparmi relativi ad IPSEMA, computati nel comma 17. I risparmi relativi al comma 2 e al comma 7, riferibili rispettivamente ad IPOST e agli enti previdenziali, vanno computati nel comma 17. Al comma 13, non sono ascritti risparmi. Gli effetti di risparmio relativi all’ENPALS, di cui al comma 14, sono già quantificati nel comma 7 e vanno computati nel comma 17. Il comma 16, relativo all’ENAPPSMSAD, prevede un minor risparmio (-450.000 euro). Il comma 17, prevede un risparmio di euro 2.429.844. I commi 18 e 19 prevedono rispettivamente risparmi pari ad euro 135.104 ed euro 127.866. Si rileva, altresì, che la RT computa anche i minor risparmi (-495.000) riferiti dal comma 20 all’INCA e che non dovrebbero rientrare nella quantificazione degli effetti che sono evidenziati nel prospetto riepilogativo esclusivamente con riferimento ai commi 1-19.

In merito al processo di riallocazione organizzativa di cui al comma 6, che prevede che ai componenti dei collegi dei sindaci soppressi ai sensi dei commi 1-5, siano conferite funzioni di livello dirigenziale generale nell’ambito del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze, pur rilevato che la RT afferma che questo sarà effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi volti ad escludere effetti finanziari suscettibili di determinarsi per effetto dell’alterazione delle dotazioni organiche vigenti presso le amministrazioni destinatarie del nuovo personale dirigente. A tale ultimo riguardo, più in generale si rileva che il processo di riallocazione complessiva del personale dirigente e non degli enti interessati dal processo di soppressione riorganizzazione disposto dalle norme in esame (commi 5, 18 e 19), appare suscettibile di determinare una significativa alterazione degli assetti organici vigenti delle amministrazioni che sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatorie delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in esame. Considerato, in particolare che le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 sono assistite da specifiche previsioni di neutralità finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n. 196/2009 appare opportuno, pertanto, che il Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi di invarianza. Si rileva, inoltre, che se le norme di cui ai commi 18 e 19, disciplinano il caso in cui il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto presso gli enti di destinazione, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza, nulla dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso l’amministrazione di destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno, sempre al fine di escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per effetto delle disposizione in esame, acquisire una  valutazione da parte del Governo.

Le suddette richieste di chiarimenti appaiono, altresì opportune con specifico riferimento alla norma di cui al comma 5, che, in assenza di un espresso obbligo d’invarianza finanziaria, prevede espressamente un incremento delle dotazioni organiche dell’INPS e dell’INAIL in numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite dagli enti soppressi, nonché il subentro dei medesimi enti  nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro (comma 5).

Nulla da osservare In merito al comma 17, preso atto di quanto affermato nella RT che ascrive i risparmi complessivi (quantificati in euro 2.429.844), derivanti dalla soppressione di IPSEMA, IPOST e dalla riforma dell’assetto organizzativo degli enti previdenziali ed assistenziali, agli obiettivi di risparmio, di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 247/2007, considerato che la disposizione richiamata prevede di conseguire nell’arco di un decennio, nell’ambito di un generale piano di razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro che non sono scontati nei tendenziali di spesa e la cui valutazione complessiva, come precisato dalla RGS, potrà esser valutata solo a consuntivo al termine del processo di razionalizzazione previsto.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione in merito a quanto evidenziato nella RT riferita al maxiemendamento approvato mal Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura, in merito alla norma di cui al comma 6, posto che la RT afferma che questa dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è stato evidenziata[171] l'opportunità di inserire nel testo della disposizione un espresso vincolo di invarianza a presidio del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito al comma 7, è stato chiesto di chiarire se gli emolumenti onnicomprensivi spettanti ai presidenti degli enti previdenziali pubblici resteranno all'attuale livello o se verranno incrementati, con conseguente riduzione dei risparmi attesi, in rapporto alle più ampie funzioni attribuite ai presidenti per effetto della soppressione dei consigli di amministrazione. In merito ai commi 9 e 10 è stato richiesto al Governo di fornire i dati nonché le fonti poste alla base della quantificazione. In merito al comma 12, infine, è stato evidenziato che la relativa disposizione è suscettibile di determinare risparmi di spesa non quantificati nella RT. Nella nota di risposta, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito i seguenti chiarimenti. In merito alla norma di cui al comma 6 è stato evidenziato che questa si limita a modificare le collocazione organizzative, variando, altresì, il contenuto e le finalità relativi agli incarichi di posizione dirigenziali preesistenti all’entrata in vigore del D.L. in esame, per i quali risulta già attivata la spesa, con conseguente sostanziale invarianza degli oneri a livello di finanza pubblica. Nella nota è stato precisato, inoltre, che in ogni caso, non vi sono elementi ostativi all’inserimento di una clausola di invarianza. In relazione al comma 7, è stato chiarito che i compensi per i presidenti degli enti pubblici sono determinati sulla base di criteri oggettivi e soggettivi[172]. Tra i criteri soggettivi sono state evidenziati le più ampie funzioni attribuite ai presidenti per effetto della soppressione dei Consigli di amministrazione, precisando che la scelta di considerare tali ampliate funzioni ai fini dei compensi rientra comunque nella valutazione politica dei soggetti competenti per la rideterminazione dei compensi. Con riferimento, infine, ai commi 9 -10, è stato precisato che i risparmi relativi alla riduzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza saranno effettivi, come fatto presente nella RT, solo a partire dalla ricostituzione degli organi stessi. L’importo di 460.000 euro si evince dagli ultimi bilanci pervenuti e non comprende quello relativo alla spesa per i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti soppressi. E’ stato chiarito, quindi, che detto risparmio, divenendo effettivo solo nel corso del 2013, non è computato negli effetti finanziari del decreto.

 

Profili finanziari (comma 3-bis)

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che dalla soppressione dell’ente in riferimento ed il trasferimento delle relative attribuzioni all’INPDAP, discende un risparmio, relativo al costo degli organi, stimato in euro 242.358. Ulteriori risparmi potranno scaturire dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative e del minor fabbisogno di risorse logistiche e strumentali scaturenti dall’operazione di soppressione,

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire da parte del Governo i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la stima del risparmio effettuata dalla RT in relazione al costo degli organi dell’ente soppresso. Nel silenzio della RT, inoltre, andrebbe, anche, precisato l’ambito temporale a cui ascrivere il suddetto risparmio. Appare, altresì opportuno acquisire una valutazione circa gli ulteriori eventuali effetti finanziari connessi alla norma. In particolare, il Governo dovrebbe chiarire in merito a quale tipo di inquadramento nei ruoli dell’ INPDAP, si prevede di far ricorso per assicurare l’assorbimento del personale (dirigente e non) dell’ente soppresso, nonché all’effettiva disponibilità di posti nella dotazione organica dell’INPDAP ed, infine, in relazione al trattamento economico che verrà accordato allo stesso personale che potrebbe attualmente godere di un trattamento complessivo differente rispetto a quello previsto, a parità di qualifica, nell’ente di destinazione.

 


 

Articolo 7, comma 15
(Soppressione Istituto Affari sociali)

 


15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, confluisce nell'ambito dell'organiz­zazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova­zione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.


 

 

Il comma 15, come modificato dal Senato, sopprime l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le relative funzioni all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In particolare, è previsto che l’attività svolta dall’IAS confluisca nell'ambito dell'ISFOL in una delle macroaree esistenti.

 

L'Istituto per gli affari sociali, già Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS), rinominato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è un ente pubblico, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge attività di ricerca, di consulenza, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali.

L'ISFOL è un ente pubblico, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge e promuove attività di ricerca, documentazione, valutazione, informazione, consulenza ed assistenza tecnica in materia di formazione professionale, di politiche sociali e del lavoro.

 

Il testo attualmente in vigore, dell’articolo 7, comma 15, del decreto legge n. 78 del 2010 prevede la costituzione di una nuova macroarea.

 

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’IAS all'ISFOL, che incrementa la sua dotazione organica per un numero pari alle unità di personale di ruolo in servizio presso l'Istituto soppresso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'ISFOL deve adeguare il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.

 


 

Articolo 7, comma 17
(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)

 

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

 

Il comma 17 dispone che i risparmi derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel decreto in esame, vengano computati tra quelli programmati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 247 del 2007 che reca norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività volte a favorire l'equità e la crescita sostenibili. La predetta operazione di computo dovrà attuarsi previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[173].

 

Si ricorda che la predetta norma del comma 8 ha previsto che, entro il 31 gennaio 2008, il Governo debba presentare un piano industriale volto alla razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro. Tale piano industriale deve essere informato ai criteri disposti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, dei soli enti previdenziali pubblici, integrati con la previsione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

Si segnala che, alla data della pubblicazione del decreto, il predetto piano industriale non risulta essere stato ancora adottato.

 

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.

 


 

Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell’ISAE)

 


18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


 

 

Il comma 18 dispone la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) allo scopo di razionalizzare e semplificare le funzioni di studio e analisi in materia di politica economica.

La norma prevede che le funzioni svolte dall’Istituto, nonché le relative risorse siano corrispondentemente assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'ISAE è stato istituito con D.P.R. n. 374 del 1998, in attuazione della dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 94 del 1997 che ha modificato la legge di contabilità generale, che, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, ha stabilito l'emanazione di un regolamento per disciplinare la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto. L'ISAE ha beneficiato di un’autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il predetto D.P.R. n. 374 ne fissava altresì i compiti[174], le fonti di finanziamento e gli organi e stabiliva le risorse per lo svolgimento delle sue attività: a) contributo dello Stato, con un importo annuo determinato dalla legge finanziaria; b) contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione.

 

Le funzioni svolte dall’ISAE vengono trasferite mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

I medesimi decreti, oltre a stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite, individuano le risorse, umane finanziare e strumentali, da riallocare presso il Ministero o, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, presso gli istituti o enti di ricerca.

I dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero mediante apposite tabelle di corrispondenza, anch'esse determinate dai predetti decreti del Ministro dell'economia.

Le amministrazioni di destinazione provvedono a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto al momento dell'inquadramento presso il Ministero, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello dovuto al corrispondente personale del Ministero, la differenza è attribuita mediante corresponsione di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di qualsiasi titolo. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la previsione concernente il passaggio di ricercatori e tecnologi deriverebbe dal fatto che - nel comparto Ministeri - non sarebbero rinvenibili figure loro equiparabili, mentre per il passaggio ad altri enti di ricerca non si ravvisa la necessità di formulare tabelle di equiparazione.

La norma stabilisce infine che da tale operazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.

 


 

Articolo 7, comma 19
(Soppressione dell'Ente italiano Montagna)

 


19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 19 prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna, la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della data in cui saranno esercitate le funzioni trasferite.

Tale decreto disciplinerà nel dettaglio i trasferimenti di risorse e di personale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà prevedere, ma solo per i ricercatori e i tecnologi, la collocazione anche presso enti o istituzioni di ricerca.

Il comma in esame, quanto al trattamento del personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce che venga inquadrato in apposite tabelle di corrispondenza, conservando il trattamento economico, con riferimento alle voci fisse e continuative, con la previsione - in caso di trattamento economico più elevato di quello previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell'attribuzione di assegni riassorbibili. Non vi sono invece previsioni specifiche per ricercatori e tecnologi che dovessero essere collocati presso enti o istituzioni di ricerca; per tali casi si stabilisce unicamente che le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.

Si ricorda che l'Ente italiano montagna (EIM), ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, è stato istituito dalla legge n. 296 del 2006[175], art. 1, comma 1279, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contestualmente (comma 1280), è stata prevista la soppressione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT), con trasferimento all’EIM dei suoi impegni e funzioni, del patrimonio, dei beni mobili, delle attrezzature e della dotazione organica. Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata affidata (comma 1281) la determinazione degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. Peraltro è stata affidata (comma 1283) ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM[176].

Con D.P.C.M. 20 marzo 2008 è stato approvato lo statuto dell'Ente.

Per quanto concerne le risorse per il funzionamento[177], da ultimo, l'art. 41, comma 15, del D.L. n. 207 del 2008[178] ha concesso all'Ente, un contributo di 2.800.000 euro, per l'anno finanziario 2009.

Si segnala che il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di nomina di Massimo Romagnoli a presidente dell’EIM, e che nella stessa seduta, secondo comunicato diramato, è stato approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell’Ente Italiano Montagna, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 7, commi 1-14 e 16.


 

Articolo 7, comma 20
(Soppressione di enti)

 


20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.». Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.


 

 

L'articolo 7, comma 20, dispone la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame e individua i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni.

 


 

Enti soppressi

Amministrazione subentrante

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)

CCIAA Parma

Stazione Sperimentale del vetro

CCIAA Venezia

Stazione Sperimentale per la seta

CCIAA Milano

Stazione Sperimentale per i combustibili

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)

CCIAA Reggio Calabria

Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540)

CCIAA Napoli

IPI, Istituto per la promozione industriale

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454)

Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO (D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182

Ente teatrale italiano (legge 14 dicembre 1978, n. 836)

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle Sementi Elette – ENSE (D.P.R. 12 novembre 1955, n. 1461)

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – INRAN
 (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, art. 11)

Istituto Nazionale Conserve Alimentari

 

Il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Conseguentemente, le amministrazioni subentranti dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenze un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi servizi pubblici.

Alle amministrazioni subentranti sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti soppressi.

 

Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

 

Il Senato ha introdotto un ultimo periodo del comma 20, prevedendo una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA) l’adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

Si riportano di seguito brevi note su alcuni degli enti soppressi:

 

L’Ente teatrale italiano (ETI), istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e poi riordinato con legge 14 dicembre 1978, n. 836, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, sotto il controllo finanziario della Corte dei Conte ed è organizzato sulla base dello Statuto. Quest’ultimo, approvato il 4 marzo 2002 e successivamente integrato, cita fra le finalità dell’ente la valorizzazione e la diffusione della cultura e delle attività teatrali di prosa, musicali e di danza in Italia e all’estero. L’ETI non ha scopo di lucro; le sue entrate sono costituite da contributi dello Stato (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo) e degli enti locali, da eventuali proventi di attività, da rendite patrimoniali e donazioni. L’ente è proprietario dei Teatri della Pergola di Firenze e Valle di Roma ed ha in gestione due teatri (“Quirino” di Roma; “Duse” di Bologna).

La legge 20 marzo 1975, n. 70, Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici, ha incluso l’ETI tra gli enti culturali e di promozione artistica; da ultimo, l’Elenco 1 (Amministrazioni pubbliche per tipologia e di attività istituzionale) allegato all’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) lo ha incluso tra gli enti pubblici produttori di servizi culturali.

Da ultimo si ricorda che l’ETI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati con il D.M. 19 novembre 2008[179] al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'articolo 26, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

 

Ai sensi del D.Lgs. 540/1999[180], le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. In relazione ai settori di competenza, esse svolgono attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi, analisi e controlli, consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, attività di documentazione e divulgazione, partecipazione all'attività di normazione tecnica.

Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso i proventi delle loro attività e i contributi a carico delle imprese, oltre che le rendite del patrimonio, i lasciti, le donazioni ed eventuali altre entrate.

Secondo la relazione tecnica, la spesa complessiva per gli organi è pari a 697.000 euro, che costituisce la misura del risparmio conseguibile con la soppressione.

 

L’IPI (Istituto per la promozione industriale) è l'agenzia tecnica che supporta e assiste il Ministero dello Sviluppo Economico nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi pubblici a sostegno del sistema imprenditoriale italiano. E’ un'associazione con personalità giuridica, struttura in house del Ministero dello Sviluppo Economico, suo socio di maggioranza.

Secondo la relazione tecnica, l’IPI si trova in sostanziale equilibrio finanziario, e quindi la sua soppressione non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

 

L'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari (INCA), istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501[181] (articolo 12), esercita i seguenti compiti[182]:

a)       vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari;

b)       accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti;

c)       controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate;

d)       adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari;

e)       raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l’esportazione e l’importazione delle conserve alimentari;

f)         studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originaria del provvedimento, quantifica i risparmi in relazione alle spese per il funzionamento degli organi dei seguenti enti soppressi.

(euro)

Centro per la formazione in Economia e Politica dello sviluppo rurale:

8.991

Ente teatrale italiano

164.671

Le otto Stazioni sperimentali per l’industria[183]:

697.000.

Comitato FAO[184]:

36.215

TOTALE

906.877

 

La RT esclude dagli effetti di risparmio la disposta soppressione dell'INCA[185], dell'ENSE[186] e dell'IPI[187]. In riferimento a questi tre enti, la RT rappresenta quanto segue. L'INCA, di cui è previsto l'accorpamento all'INRAN, presenta un disavanzo finanziario di competenza stimato nel 2010 in euro 543.572. Non essendo l'INCA incluso nell'elenco delle P.A. detto disavanzo, dedotti i risparmi connessi alla soppressione degli organi collegiali (euro 49.630), viene  prudenzialmente stimato ai fini dell'indebitamento della P.A. per un importo di 495.000 euro, che trova compensazione nei risparmi generati dal presente articolo. Per quanto concerne l'ENSE, la RT evidenzia che si tratta di un ente “market”, nel quale le entrate di mercato coprono la totalità delle spese, per cui l'inserimento nel perimetro delle P.A., a seguito del previsto accorpamento nell’INRAM non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica. Analoga precisazione - conclude la RT – deve essere effettuata per l'IPI, ente che si trova in sostanziale equilibrio finanziario.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che al fine di garantire la continuità operativa delle Stazioni sperimentali e dell’INCA, la norma affida ad un decreto l’attuazione del trasferimento dei compiti degli enti e delle correlate risorse, fermi i risparmi attesi come qualificati nella RT riferita al testo originario del comma in esame. Pertanto, conclude la RT, la  modifica introdotta non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione. si rileva che il processo di riallocazione complessiva del personale degli enti interessati dal processo di soppressione disposto dalla norma in esame, appare suscettibile di incidere significativamente sugli attuali assetti organici delle amministrazioni che sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatorie delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in esame. Considerato che la disposizione è assistita da specifica previsione di neutralità finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n. 196/2009, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi di invarianza. Si rileva, inoltre, che se la norma disciplina il caso in cui il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto presso gli enti di destinazione, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un assegno ad personam riassorbile pari alla differenza, nulla dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso l’amministrazione di destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno, sempre al fine di escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per effetto della disposizione in esame, acquisire una  valutazione da parte del Governo.

 


 

Articolo 7, comma 21
(Soppressione INSEAN)

 


21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 21, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina la soppressione dell’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il transito del personale presso il CNR (il testo originario prevedeva il passaggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca).

 

L’INSEAN, succeduto alla “Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale” mediante il Regio decreto legislativo 530/1946[188], è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza ed opera nel campo delle ricerche, in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche, svolgendo i seguenti compiti:

a)    compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;

b)    provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;

c)    sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

d)    raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

e)    stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

f)      contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;

g)    curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;

h)    svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere- in ambito nazionale e internazionale - attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di espansione delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.

Il CNR è stato recentemente riordinato dal D.Lgs. n. 213/2009[189] che ha riconosciuto agli enti di ricerca ampia  autonomia statutaria e nel contempo ha prescritto la programmazione delle attività  con cadenza triennale, la riduzione dei componenti degli organi di gestione, l’introduzione di un sistema di ripartizione dei contributi statali ancorato alla valutazione e al merito.

 

Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al CNR con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Gli stessi decreti stabiliscono altresì le date di esercizio effettivo delle funzioni trasferite.

Si rileva che non è previsto un termine per l’adozione dei richiamati decreti.

 

Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nei ruoli del CNR sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza, approvata anch’essa con uno dei richiamati decreti.

Contestualmente è previsto l’obbligo di rideterminazione delle proprie dotazioni organiche da parte del CNR.

I lavoratori trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio posseduto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. In caso di trattamento più favorevole rispetto a quello posseduto dal personale del CNR, per la parte eccedente è prevista l’erogazione di un assegno ad personam  riassorbibile con i successivi incrementi economici.

 

Il CNR subentra anche nella titolarità dei rapporti di cui siano titolari i soggetti con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato.

 

Infine, si prevede che dall’attuazione del comma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, quantifica i risparmi derivanti dalla soppressione dell’Ente, sulla base delle spese di funzionamento degli organi risultanti dal bilancio preventivo 2010, in complessivi 127.000 euro.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che il trasferimento dei compiti dell’INSEAN al CNR, assicura, comunque, il conseguimento del risparmio di spesa derivante dalla soppressione dell’ente.

La RT precisa che la modifica consente di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività di ricerca nel settore dell’ingegneria navale e marittima già svolta dall’Istituto, mediante la quale, tra l’altro, negli ultimi esercizi è stato consentito un autofinanziamento del 30 %. Siffatta configurazione del processo di accorpamento, precisa la RT, evita, da una parte, che il patrimonio dell’ente ed il personale in grado di utilizzarlo (il personale dipendente dell’Istituto inquadrato nel comparto Ricerca) abbiano destinazioni diverse (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il patrimonio ed altri enti di ricerca per il personale) con il conseguente verosimile abbandono del patrimonio stesso e, dall’altra, che si debba appositamente individuare un ente nel quale far confluire il personale di ricerca dell’Istituto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il processo di riallocazione complessiva del personale dell’INSEAN appare suscettibile di incidere significativamente sull’attuale assetto organico dell’amministrazione chiamata a rilevare il medesimo personale, in modo potenzialmente derogatorio delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA., richiamate all’art. 7, comma 31-octies del provvedimento in esame. Considerato che la disposizione è assistita da specifica previsione di neutralità finanziaria, appare opportuno, pertanto - anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009 - che il Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare la suddetta ipotesi di invarianza, precisando, altresì, l’ambito temporale a cui ascrivere il suddetto risparmio. Come osservato in relazione al comma 20, si fa presente, inoltre, che la norma disciplina il caso in cui il trattamento in godimento del personale trasferito risulti più elevato di quello previsto al Consiglio nazionale per le ricerche, prevedendo - al fine di garantire il mantenimento del trattamento in godimento - l’attribuzione, al medesimo personale, di un assegno ad personam riassorbile pari alla differenza. La norma, invece, nulla dispone in merito all’ipotesi in cui, viceversa, il trattamento originario si configuri inferiore rispetto a quello previsto a parità di qualifica presso l’ente di destinazione. Sul punto, appare, pertanto, opportuno, sempre al fine di escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, acquisire una valutazione da parte del Governo.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione in merito a quanto evidenziato nella RT riferita al maxiemendamento approvato mal Senato.

 


 

Articolo 7, comma 22
(Attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico della nomina degli organi sociali della SACE)

 


22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico».


 

 

Il comma 22 sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[190], relativo alla nomina degli organi sociali della SACE S.p.A., società risultante dalla trasformazione in società per azioni dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai Ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.

Si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003 aveva trasformato in Società per azioni l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) con decorrenza dal 1° gennaio 2004, attribuendo le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

La nomina dei componenti degli organi sociali (il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il vice presidente) era prima era esercitata d'intesa tra vari ministri (Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro degli Affari esteri, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e su designazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero).

La norma in esame attribuisce tale competenza al Ministro dell'economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Secondo la relazione tecnica, la riconduzione del potere di nomina alle competenze dei due ministeri verrebbe effettuata anche in previsione della riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a cinque.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma, precisando che la revisione del meccanismo di nomina degli organi sociali della SACE s.p.a. viene disposta anche in previsione di una riduzione del numero dei membri del suo CdA da sette a cinque.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7 comma 23
(Sogin)

 

23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

 

 

Il comma 23 è volto a superare la gestione commissariale della società Sogin in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società e a ricostituire il consiglio di amministrazione della società.

Viene, pertanto, disposta l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 99/2009, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Si fa notare che l’art. 27, comma 8, della legge 99/2009, prevede l’emanazione di un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, stabilendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico. Il comma 9, nelle more dell’attuazione del citato atto, ha demandato ad apposito D.P.C.M. la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il D.P.C.M. 16 agosto 2009 con cui l’ing. Francesco Mazzuca è stato nominato Commissario.

Da ultimo alcune disposizioni relative alla Sogin sono contenute nel D.Lgs. 31/2010 recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Tra esse l’affidamento dell’attività di disattivazione degli impianti nucleari (art. 20), la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale (art. 27).

 

Il comma prevede, pertanto, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, venga ricostituito il consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, come auspicato nella relazione illustrativa per assicurare il corretto funzionamento della società.

 

Si ricorda che la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)[191] è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal d.lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi[192].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, precisa che, considerato il prolungarsi delle procedure di ridifinizione dei compiti e delle funzioni della società, la norma mira a superare la gestione commissariale della SOGIN S.p.a. - prevista dalle norme di cui di dispone l’abrogazione – disciplinando la procedura di nomina di un nuovo consiglio d’amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il testo non dispone un obbligo di invarianza finanziaria, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari connessi al passaggio nella gestione della SOGIN s.p.a. da un regime commissariale ad uno ordinario, mediante la nomina di un CdA di cinque membri.

 

 


 

Articolo 7, comma 24
(Riduzione del 50% dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni e altri organismi)

 

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

 

 

Il comma 24 riduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli stanziamenti sui capitoli iscritti per il 2010 agli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009.

I Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma.

Si sottolinea che né la relazione illustrativa, né la relazione tecnica chiariscono quale sia il perimetro degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi interessati dalla norma. A seguito di chiarimenti acquisiti durante l’esame in sede referente al Senato, è stato precisato l’ambito degli enti interessati, come esaminato più in dettaglio nella parte relativa alla quantificazione dell’effetto di miglioramento dei saldi ascritto alla disposizione, pari a 31.480.000 euro per il 2010 e a 26.241.800 euro a decorrere dal 2011 (v. oltre).

 

Profili finanziari (art. 7, comma 24) Riduzioni contributi ad enti.

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

31.48

26.24

26.24

26.24

31.48

26.24

26.24

26.24

31.48

26.24

26.24

  26.24

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura, in merito alla norma in esame, sono state richieste informazioni[193] in ordine ai capitoli di bilancio incisi dalla disposizione, rilevato che, in assenza di siffatte informazioni, non risultava possibile procedere ad una verifica della quantificazione dei risparmi connessi alla norma. Nella nota di risposta, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che l’effetto sui saldi è stato calcolato con riferimento ai capitoli la cui quantificazione è demandata alla Tabella C della legge finanziaria[194]. La RGS, nello specifico ha, inoltre, precisato che la riduzione degli stanziamenti si applica in misura da assicurare il contenimento al 50 % del livello della spesa annua a decorrere dal 2010, rispetto al corrispondente livello della tabella C della legge finanziaria 2010; le quote residue dei contributi comprendono la riduzione lineare del 10 % delle dotazioni delle spese rimodulabili, apportate ai sensi dell’art. 2, del D.L. in esame. Nella nota di risposta è stato allegato il prospetto riepilogativo dei capitoli di bilancio incisi dalla norma che viene riportato a seguire.

(euro)

STP

CAP

50 % Tab. C legge n. 191/2009

Taglio enti 2010

Taglio enti 2011-2013

2

1613

20.600

13.500

7.400

3

2280

384.500

376.281

138.858

3

2501

12.286.000

12.326.634

4.773.923

5

1160

47.000

38.256

19.674

6

1163

2.258.000

2.034.109

943.498

7

1261

1.563.000

1.219.442

1.095.686

8

2309

41.500

32.500

8.900

9

1551

35.983.000

174.953

10.579.689

10

1952

114.000

112.049

/

12

1352

200.500

254.945

126.245

13

2200

2.500.000

/

2.422.545

14

3670

5.762.000

8.681.721

3.718.288

14

3671

3.224.500

4.553.005

1.867.527

15

3412

1.857.500

1.662.129

539.567

TOTALE

66.300.000 (*)

31.479.524

26.241.800

(*) L’importo esatto è pari a euro 66.242.100

 

Si evidenzia che, nel quadro riepilogativo sopra esposto - non risulta computato il cap. n. 1679, relativo al Programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” della Missione “Ricerca e innovazione” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca che, pur non rilevando ai fini della quantificazione dei risparmi ascritti alla norma in esame, al pari degli altri capitoli sopra elencati, è riportato nella Tab. C, allegata alla legge finanziaria 2010, ai sensi della legge n. 549/1995.

 


 

Articolo 7, comma 25
(Soppressione di alcune commissioni mediche di verifica)

 


25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.


 

La norma in esame sopprime le Commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse e che possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la definizione delle date di effettiva decorrenza del nuovo assetto delle Commissioni mediche.

 

Le ex Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, istituite in ciascun capoluogo di provincia dall’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988[195], sono state ridenominate Commissioni mediche di verifica dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 157 del 30 aprile 1997, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 278 del 29 giugno 1998; attualmente risultano istituite cento Commissioni mediche di verifica.

Le Commissioni mediche di verifica svolgono, sulla base della vigente normativa, le seguenti principali competenze:

§       accertamenti sanitari per il successivo riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per talune categorie di dipendenti pubblici[196];

§       accertamenti sanitari di idoneità al servizio ed altre forme di inabilità per talune di categorie di dipendenti pubblici, incluso il personale del comparto Scuola[197];

§       accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra[198];

 

A livello centrale attualmente opera, il Comitato di verifica delle cause di servizio, organo consultivo che emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, e sulla interdipendenza tra infermità.

Si ricorda inoltre che alle ex Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile era stato attribuito anche il compito di esaminare i verbali di accertamento relativi agli stati di invalidità civile, finalizzati alla concessione dei diversi benefici economici, rilasciati dalle Commissione mediche delle ASL[199].

 

Successivamente, con l’articolo 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203[200], le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche, in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, concesse dalle ASL, sono state definitivamente trasferite all’INPS e svolte dalle Commissioni di verifica dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni, con il trasferimento allo stesso INPS del contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero.

Da ultimo, in forza della previsione di cui all’articolo 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78[201], a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma di razionalizzazione in esame è finalizzata al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica. La norma non determina effetti finanziari diretti.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato nella RT circa l’assenza di effetti finanziari diretti, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari indiretti connessi alla norma in esame. In particolare, considerato che il testo non dispone alcun obbligo di invarianza finanziaria, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che le Commissioni mediche di verifica dei capoluoghi di regione e di provincia ad autonomia speciale, che subentrano nelle competenza di quelle soppresse, nonché le Asl e le strutture sanitarie del Ministero della difesa, dei cui organismi territoriali potranno avvalersi a titolo gratuito le medesime Commissioni mediche, possano far fronte al maggior carico di lavoro nell’ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 7, commi 26-29
(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

 


26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.


 

 

I commi da 26 a 29 dell'articolo 7 attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa le gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

In particolare, il comma 26 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[202], ossia le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

E' altresì attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Esulano dall'attribuzione in questione le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

 

Si ricorda che l'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999 attribuiva originariamente le suddette funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63[203] ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree. Per l'esercizio delle funzioni delegate, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato poteva utilizzare anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restavano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[204] ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui al suddetto art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999, ivi inclusa la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione (di competenza del Ministero dell'economia) e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 2-ter, del suddetto decreto-legge 181/2006 ha anche modificato l'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 per inserire tra le finalità del Ministero delle attività produttive (ribattezzato Sviluppo economico) gli interventi a favore delle aree sottoutilizzate. Si valuti l'opportunità di apportare al suddetto art. 27, comma 2, del decreto legislativo 300/1999 modifiche conseguenti a quelle disposte dai commi in esame.

 

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 26, il comma 27 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Il suddetto Dipartimento dipenderà funzionalmente dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato.

 

Il comma 27 fa riferimento ad una possibilità di delega ad un Ministro della quale non è fatta menzione nel precedente comma 26.

 

In attuazione di tale disposizione con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato nella G.U. del 13 luglio 2010, n. 161) il Presidente del Consiglio ha conferito al Ministro senza portafoglio Raffaele Fitto l’incarico per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il medesimo Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di cui 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo.

 

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197[205]. Esso provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Esso svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Dipartimento si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

a)       Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;

b)       Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;

c)       Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

Il comma 28 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, adotti un decreto finalizzato alla ricognizione delle risorse di cui al comma 26.

Sembrerebbe dunque che l'oggetto del D.P.C.M. in questione debba essere l'individuazione delle risorse attualmente presenti nel FAS.

 

Le risorse del FAS restano allocate nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico.

 

A decorrere dall’anno 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono concentrate nel FAS, istituito dall'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nel FAS sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici (cap. 8425/Sviluppo economico).

Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’art. 60, comma 1, della legge 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del FAS tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[206], all’art. 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana.

A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

-         il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione.;

-         il Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del decreto-legge 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata;

-         il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[207].

Infine una quota di risorse del FAS è destinata alle Amministrazioni regionali per la realizzazione dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi.

 

Ai sensi del comma 29, restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alle norme effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa, inoltre, che il Fondo per le aree sottoutilizzate resta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 30
(Esclusione dalla soppressione del procedimento taglia-enti degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione)

 

30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

 

 

L'articolo 7, comma 30, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

 

Il procedimento “taglia-enti” è stato introdotto dall’art. 26, comma 1, del D.L. 112/2008, che prevede:

-        la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - con determinate esclusioni -, al novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa (primo periodo);

-        la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008[208] o non siano stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi dei regolamenti di riordino medesimi (secondo e terzo periodo).

Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi (quarto periodo).

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni, a quella titolare delle maggiori competenze in materia che ne è oggetto, che succede a titolo universale all’ente soppresso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale (comma 2).

L'art. 10-bis del D.L. n. 194/2009[209] ha chiarito che il secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. Con riferimento ai medesimi enti, il D.L. 194 ha altresì disposto che per evitare la soppressione degli enti i cui schemi di regolamento di riordino siano stati approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 è necessaria l’adozione in via definitiva dei regolamenti medesimi entro il 31 ottobre 2010. Sono comunque esclusi dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislativa di riordino entrate in vigore nella XVI legislatura (che ha avuto inizio il 29 aprile 2008). Da ultimo, si è stabilito che gli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati possono essere oggetto dei regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria 2008.

 

La disposizione in esame, mediante la novella del citato articolo 10-bis, chiarisce ulteriormente che l'effetto soppressivo di cui al secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 non opera solo nei confronti degli enti già espressamente esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo (come già chiarito dal citato D.L. 194/2009), ma anche degli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[210].

 

Le esclusioni previste dal primo periodo dell’art. 26, co. 1, D.L. 112/2008 e già estese dalla versione originaria dell’art. 10-bis del D.L. 194/2009 per gli enti di cui al secondo periodo riguardano: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nel conto economico consolidato dello Stato secondo l’elenco redatto annualmente dall’ISTAT, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi istitutive della Giornata della memoria e del Giorno del ricordo, le Autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca.

 

Tale precisazione interpretativa, che pare non innovativa rispetto alla normativa vigente, si rende necessaria, secondo la relazione illustrativa, «anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 26 del D.L. 112/2008 non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che, a quella data, seppure risultanti istituiti per legge, comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare l'effetto della mancata conferma e quindi l'effetto soppressivo».

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 31
(Comitato nazionale permanente per il Microcredito)

 

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

 

 

Il comma 31 dell’articolo 7 dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Il Comitato è stato istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"[211].

 

Il citato art. 4-bis, recante norme per la lotta alla contraffazione e misure di finanziamento, ha disposto (comma 8) la trasformazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito, in Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 - ha stabilito (art. 2, commi 185, 186 e 187) che il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Esso è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato.

Si ricorda che il comma 4-bis dell'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78[212], a decorrere dall’anno 2010 ha autorizzato la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.

Il D.P.C.M. 27 novembre 2008, recante "Regolamento di amministrazione e contabilità del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito" dispone che il Collegio dei revisori al quale è attribuito il controllo contabile e altre forme di vigilanza viene designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non ci sono osservazioni da formulare, nel presupposto che il Ministero dello Sviluppo economico possa esercitare le attribuite funzioni di vigilanza, nell’ambito delle dotazioni, strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 7, comma 31-bis
(Finanziamento attività Autorità nazionale anticorruzione)

 

31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

 

 

Il comma 31-bis, inserito durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2011 allo scopo di permettere lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 6 della legge 116/2009[213].

 

L’art. 6 della legge n. 116/2009 ha designato quale autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale il 31 ottobre 2003, il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. Tale soggetto è attualmente il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica.

L’attuale Autorità nazionale anticorruzione trae quindi origine dal citato Alto Commissario, istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 3/2003[214], che lo aveva posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La legge prevedeva che l’Alto Commissario, nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, fosse scelto tra alti magistrati e massimi dirigenti della PA; l’incarico aveva durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. Le funzioni attribuite dalla legge all’Alto Commissario – specificate con il D.P.R. 258/2004, come modificato ed integrato dal D.P.R. 236/2006 - erano originariamente “volte ad assicurare l’osservanza dei principi costituzionali di correttezza, imparzialità e buon andamento che regolano l’attività dell’intera pubblica amministrazione ed appaiono correlate alla volontà del legislatore di accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti della legalità dell’agire pubblico”. L’oggetto della sua attività riguardava essenzialmente la ricostruzione e l’individuazione di fenomeni di illecito ed il contrasto alla corruzione e i pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della pubblica amministrazione.

L’art. 68 del D.L. 112/2008[215] (L. 133/2008) – manovra di finanza pubblica per il 2009 - al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, ha previsto la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche. In particolare, il comma 6 ha disposto la soppressione dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.

Con DPCM 5 agosto 2008 le funzioni dell’Alto Commissario sono state attribuite al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica che, a sua volta, le svolge attraverso una nuova struttura, il S.A.@T. ovvero il "Servizio anticorruzione e trasparenza".

La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dall’allargamento dell’area imponibile delle imprese assicurative, come determinata dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti (v. ultra).

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

/

2.0

/

/

/

2.0

/

/

/

2.0

/

/

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

 


In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.

 


 

Articolo 7, commi 31-ter-31-septies
(Soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

 


31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti manten­gono il trattamento economico fonda­mentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inqua­dramento.

31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1o gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innova­zione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.


 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, dispongono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.

Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e le risorse umane e strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza, approvata con il medesimo decreto, e mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

 

Il comma 31-quinquies prevede che, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dall'Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

 

A partire dal 1° gennaio 2011, è soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia (di cui all’art. 102, co. 5 del Testo unico degli enti locali). Ai fini della copertura delle disposizioni in esame, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

 

Si ricorda, in proposito, che il funzionamento dell’Agenzia è garantito principalmente dal fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali istituito dall’articolo 102, commi 5 e 6 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e disciplinato dall’articolo 20 del citato regolamento del 1997. Nel fondo confluiscono due voci: il fondo di mobilità “propriamente detto” (che costituisce la voce più cospicua pari al 79% del totale) e i proventi derivanti da una quota dei diritti di segreteria (21% del totale). Il fondo di mobilità propriamente detto è costituito dal contributo che province e comuni sono tenuti a versare annualmente all’Agenzia; tale contributo è calcolato sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell’ente. I diritti di segreteria sono costituiti dai proventi corrisposti dal contraente privato per gli atti e i contratti nei quali una delle parti è l’ente locale, una quota pari al 10% è destinata all’agenzia. Nel 2007 il Fondo aveva una dotazione complessiva di 45,952 milioni di euro, di cui 36,276 milioni del Fondo propriamente detto[216].

 

Gli articoli 102 e 103 del Testo unico degli enti locali, che istituiscono e disciplinano organizzazione e funzionamento dell'Agenzia vengono abrogati.

Tutti i richiami all'Agenzia devono intendersi effettuati nei confronti del Ministero dell'interno.

 

L’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali è stata istituita dall’articolo 17, co. 76 e seguenti, della L. 127/1997[217] (così detta “Bassanini 2”) nell’ambito più generale della riforma del ruolo dei segretari comunali e provinciali. A questi ultimi, infatti, la legge ha mantenuto rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti; tuttavia, ai sensi della nuova disciplina, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico.

L’Agenzia, articolata in sezioni regionali, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

L’Agenzia era inizialmente posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno (ai sensi della L. 127/1997, art. 17, co. 76 poi confluiti nel’art. 102 del TUEL). Il decreto-legge181/2006[218] ha attribuito al Presidente del Consiglio le funzioni di vigilanza sull'Agenzia (nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). La legge finanziaria 2008 ha ricondotto l’Agenzia sotto la vigilanza del Ministero dell’interno (art. 1, co. 377, L. 244/2007)[219].

L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono stati regolati con il regolamento di delegificazione adottato con il D.P.R. n. 465/1997[220].

L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, che, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

Ai sensi dell’art. 103 TUEL l’Agenzia è soggetta al controllo di gestione della Corte dei conti che periodicamente riferisce al Parlamento sull’esito del controllo.

L’ultima relazione della Corte dei conti (citata sopra) è stata presentata il 30 luglio 2009 e si riferisce al triennio 2005-2007. Nella relazione la magistratura contabile ha rilevato alcune criticità nella struttura dell’Agenzia: innanzitutto, alla Corte l’entità delle entrate appare “superiore all’effettivo fabbisogno del sistema, soprattutto in un contesto nel quale i margini di attività dell’Agenzia sembrano ridursi”; ciò determina un’ingente liquidità non giustificata alla luce delle attività istituzionali. In secondo luogo, la Corte rileva “l’opportunità di riconsiderare l’attuale assetto organizzativo, ipotizzando la riduzione delle sedi (…) e il contestuale ridimensionando del numero e della composizione dei consigli di amministrazione, in coerenza, peraltro, agli indirizzi generali dettati in materia di organi collegiali dal legislatore (art. 68, D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133)”.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a sintetizzare il contenuto della disposizione - che sopprime l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell’interno e sopprime altresì il contributo a carico di comuni e province destinato al finanziamento dell’Agenzia, riducendo contestualmente del medesimo importo i contributi ordinari spettanti agli enti locali – afferma che i risparmi relativi alle spese per gli organi ed a talune spese di funzionamento verranno verificati a consuntivo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 7, comma 31-octies
(Rideterminazione dotazioni organiche amministrazioni destinatarie del personale degli enti soppressi)

 


31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 31-octies, introdotto al Senato, prevede l’obbligo, per le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 7 medesimo, di rideterminazione delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri.

 

In particolare, la rideterminazione deve essere effettuata sulla base dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 74 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010.

L’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero:

-       ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);

-       ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

-       rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

-       rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il termine previsto per la riorganizzazione era il 30 novembre 2008 ed è stato successivamente differito al 31 maggio 2009 per i soli ministeri in virtù dell’art. 41, co. 10, D.L. 207/2008.

 

L’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 ha successivamente specificato che il ridimensionamento degli assetti organizzativi deve essere attuato anche “con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207”, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare i decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.

In ogni caso, le amministrazioni interessate devono effettuare:

-       un’ulteriore riduzione, entro il 30 giugno 2010, degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti dall'applicazione del predetto articolo 74;

-       una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

 

Le dotazioni organiche sono rideterminate tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente di personale di supporto in osservanza delle disposizioni relative, appunto, al personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto (vedi supra).

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione ha la finalità di indicare, alle amministrazioni che ricevono il personale degli enti soppressi, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 7, in raccordo con le misure di riorganizzazione previste a legislazione vigente, introducendo criteri di razionalizzazione degli organi delle amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione, ribadendo quanto già evidenziato con specifico riferimento all’art. 7, commi 1-19, 20 e 21, la riallocazione complessiva del personale degli enti interessati dal processo di soppressione disposto all’art. 7, appare suscettibile di determinare una significativa modifica degli attuali assetti organici delle amministrazioni che sono chiamate a rilevare il medesimo personale, potenzialmente derogatoria delle disposizioni vigenti, in materia di riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA., richiamate dal comma 31-octies. Considerato che quest’ultima disposizione è assistita da un ulteriore specifica previsione di neutralità finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n. 196/2009, appare opportuno, pertanto, che il Governo fornisca i dati e gli elementi idonei a suffragare al suddetta ipotesi di invarianza con riferimento all’aggregato della finanza pubblica.

 


 

Articolo 8, commi 1e 3
(Riduzione della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato)

 


1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

(omissis)

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.


 

 

L’articolo 8, comma 1, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l’aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che costituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il limite predetto è stato introdotto dall’articolo 2, comma 618, della legge finanziaria per il 2008[221], richiamato dalla disposizione in commento.

 

La predetta norma ha fissato un limite alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per l’anno 2008, nella misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, nella misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa era ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, era ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Erano previste economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

 

La norma in commento richiama gli obblighi previsti dall’articolo 2, commi da 619 a 623, della legge finanziaria per il 2008.

 

Il comma 619 attiene alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che devono essere imputate a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità.

Il comma 620 demanda all’Agenzia del demanio, ponendo il termine del febbraio 2008, di determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni, anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa.

Il comma 621 consente al Ministro competente di richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell’economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

Il comma 622 esclude gli immobili trasferiti ai fondi immobiliari dall’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 618 a 621.

Il comma 623 pone agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di adeguarsi ai princìpi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

 

Sono, altresì, richiamati i limiti e gli obblighi informativi contenuti nell’articolo 2, comma 222, periodo decimo e undicesimo, della legge finanziaria per il 2010.[222]

La richiamata norma obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non stipulati dall’Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decimo periodo obbliga le amministrazioni interessate a comunicare semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. L’undicesimo periodo impone che gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio.

 

La norma in esame consente deroghe ai predetti limiti, accordate dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si osserva che tale previsione andrebbe coordinata con il citato comma 621 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 - che la norma in esame mantiene fermo - il quale consente al Ministro competente di richiedere una deroga ai limiti di spesa in oggetto al Ministro dell’economia in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

 

La norma in commento introduce rilevanti eccezioni ai predetti limiti, avuto riguardo alla finalità dei lavori; infatti, i limiti predetti non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori previsti:

§      dal codice dei beni culturali e del paesaggio[223] ove all’articolo 30 è resa obbligatoria la conservazione dei beni;

§      dal decreto legislativo 81/2008[224], relativo alla sicurezza suoi luoghi di lavoro che all’articolo 18, commi 3 e 3-bis pone in capo all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative; gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico; il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento dei predetti obblighi.

 

Infine, viene attribuito alle Amministrazioni diverse dallo Stato, il compito di verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni, mediante il proprio organo interno di controllo.

Si rileva che non è specificato il criterio per determinare le “Amministrazioni diverse dallo Stato” né quale sia “l’organo di controllo interno”, né le sanzioni per la mancata osservanza del predetto obbligo.

 

Il comma 3 prevede una sanzione per l'amministrazione che, per motivi ad essa imputabili, non provvede – in attuazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle amministrazioni dello Stato elaborato dall’Agenzia del demanio - al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito.

Tale sanzione consiste in una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione inadempiente pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza.

La disposizione fa riferimento ai piani di razionalizzazione dell’uso degli spazi immobiliari in uso alle amministrazioni statali, previsti dall’articolo 2, comma 222, periodo nono, della legge finanziaria per il 2010[225].

La richiamata norma obbliga le amministrazioni dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie e le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. Scopo della disposizione è di evitare la stipula decentrata di contratti di locazione, i quali, dal 2011, saranno nulli se non stipulati dall’Agenzia del demanio, eccezion fatta per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ottavo periodo impone alle predette amministrazioni, con la finalità di contenere la spesa pubblica, di comunicare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Il nono periodo, sulla base di tali comunicazioni, demanda all’Agenzia del demanio, di elaborare un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

Qualora l’amministrazione non si conformi alle indicazioni dell’Agenzia del demanio, rilasciando l’immobile che non deve più utilizzare ai sensi del piano di razionalizzazione dell’uso degli spazi immobiliari, scatta la sanzione finanziaria della riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione, pari, come accennato, all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

La riduzione degli stanziamenti è operata dal Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia del demanio.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento al comma 1, oltre a riportare il contenuto delle norme, afferma che le risorse destinate alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, come stabilito dalla legge finanziaria per il 2008, possono essere quantificate nel loro ammontare massimo al 3% del valore degli immobili, stimato dall'Agenzia del Demanio in circa 65 miliardi di euro. Questo comporta che il limite massimo delle risorse destinate alla manutenzione siano pari a circa 1,95 miliardi di euro. Riducendo la percentuale al 2%, tale limite sarebbe pari a circa 1,3 miliardi di euro, comportando la riduzione di 650 milioni di euro del massimale di spesa.

La norma conferma inoltre i limiti introdotti con il comma 222, undicesimo periodo, dell'articolo 2, della legge 191/2009 in materia di razionalizzazione degli spazi per le Amministrazioni statali. È pertanto possibile che la riduzione di spesa, rispetto a quanto previsto, sia superiore alla quantificazione della relazione tecnica. Trattandosi di una norma di razionalizzazione delle attività delle amministrazioni, la RT ritiene prudenzialmente opportuno verificare l'entità degli effettivi risultati a consuntivo.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma l’impossibilità di quantificare un risparmio di spesa, ancorché la norma introduca un forte incentivo affinché le amministrazioni razionalizzino gli spazi utilizzati. L'impatto della norma non è soltanto quello di ridurre le locazioni passive, ma anche tutti i costi associati all'utilizzo degli immobili, come energia elettrica, pulizie e riscaldamento, con effetti sul lungo termine, in relazione alla progressiva attuazione del sopra citato comma 222.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, atteso che i risparmi ascritti non sono quantificati né computati nel prospetto riepilogativo.

In proposito, si ricorda che il Governo[226] ha ribadito, in risposta ai rilievi sollevati durante l’iter al Senato, che gli effetti finanziari positivi attesi dall’introduzione della norma non sono stati indicati per ragioni di prudenza, in considerazione delle numerose variabili presenti. Infatti, oltre alle possibilità di deroghe al limite del 2% previsto per le spese di manutenzione – eventualità di difficile previsione – è opportuno attendere i risultati connessi all’applicazione delle precedenti norme di analogo tenore, prima di esporre una stima ragionevole dei risparmi realizzabili. Peraltro, la coesistenza di limiti di spesa in valori assoluti potrebbero configurare, almeno in talune circostanze, più una rimodulazione delle spese di manutenzione sui vari immobili in uso che non una riduzione delle stesse spese globalmente calcolate.

 


 

Articolo 8, commi 2 e 15
(Contenimento delle spese degli immobili e verifica del rispetto dei saldi strutturali in relazione alle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché gestione di fondi immobiliari, da parte di enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ed estensione)

 


2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alie­nazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


 

 

Il comma 2 stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal successivo comma 15 concernente la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica per le operazioni immobiliari degli enti assistenziali e previdenziali – stabilendo “misure analoghe” ai fini del contenimento della spesa per locazioni passive e costi legati all'utilizzo degli immobili.

 

Finalità espressa, recata dal comma in esame, è la tutela dell'unità economica della Repubblica, così come esplicita è l’evocazione del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione.

 

Al riguardo appare opportuno verificare la correttezza del richiamo al citato comma 15, considerato che la relazione illustrativa sembra invece fare riferimento al comma 1 concernente l’applicazione dei limiti alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

 

Per le medesime finalità di contenimento della spesa, la norma prevede l’estensione a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall’ISTAT[227] delle misure di ricognizione dei portafogli immobiliari disposte dal comma 222[228], periodo dodicesimo, della legge n. 191/2009, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.

 

L’ultimo periodo del comma 2 dispone, infine, che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, si applichino, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti, le disposizioni di cui al successivo comma 15, ai sensi del quale le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché quelle di utilizzo delle somme derivanti dalla cessione di immobili o di quote di fondi immobiliari, effettuate da parte degli enti, pubblici e privati[229] che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, sono subordinate ad una verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

 

Tale verifica deve essere attuata, come specificato nel corso dell’esame al Senato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Quanto alla portata dell’obbligo testè decritto di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, si segnala l’opportunità di chiarire se esso possa configurare una sorta di condizione preliminare di procedibilità alla effettuazione delle predette operazioni di gestione immobiliare.

Profili finanziari (comma 15)

Il prospetto riepilogativo al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 


 

Articolo 8, comma 4
(D
estinazione risorse finanziarie derivanti dagli investimenti degli enti previdenziali pubblici)

 


4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.


 

 

Il comma 4 reca disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili. Inoltre, nella stessa norma veniva autorizzata l’INAIL, sempre nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)[230].

Il successivo comma 489 dell’articolo 2 sopra citato faceva salvi comunque i procedimenti allora in corso relativi alle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non erano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali somme potevano essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488 (cioè entro il 7% dei fondi disponibili) [231].

Successivamente, l’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008[232] ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in materia di investimenti dell’INAIL recate dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, tale abrogazione ha comportato il venir meno dei maggiori oneri recati dal D.L. n. 248/2007, per complessivi 700 milioni di euro in termini d’indebitamento netto per il 2008 e di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

 

In particolare, si prevede che le richiamate risorse, ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 39/2009, convertito dalla L. 77/2009, siano destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione.

 

Il richiamato comma 3 dell’articolo 14 ha stabilito che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all’articolo 1 del D.L. 39/2009, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Nella norma è stato fissato il limite del 7% dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli interventi ai territori dei comuni elencati al precedente articolo 1 ed è stata specificata la loro finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici” indicate dall’articolo 4 dello stesso provvedimento.

In ogni caso, l’attuazione degli investimenti sopra citati non esclude il completamento di quelli in corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale interruzione dei programmi di investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.

 

Riguardo il piano di razionalizzazione, si prevede l’obbligo, per l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Si segnala che il testo non prevede un termine per l’emanazione del decreto.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario precisa che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la disposizione precisa che le modalità di attuazione della norma sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 8, comma 5
(Razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato)

 


5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministra­zioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficienta­mento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di raziona­lizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadem­piente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.


 

 

Il comma 5 reca disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

A tale scopo, prevede che il Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2011, fornisca criteri di riferimento ed indicazioni per l'efficientamento della spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché sulla base del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

 

La Consip S.p.a. fornisce supporto a tale iniziativa, potendo prendere in considerazione le eventuali proposte formulate dai nuclei interministeriali di analisi e valutazione della spesa [233].

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame deve essere adottata dal Ministero dell’economia e finanze una circolare che fissa schemi nonché modalità di trasmissione per la comunicazione al medesimo Ministero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi.

 

Si ricorda in proposito che il comma 454, dell’articolo 1, della legge n. 296/2996 ha previsto la realizzazione, da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione di un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 570 della legge n. 244/2007 ha previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individuasse, sulla base delle informazioni e dei dati degli acquisti delle amministrazioni statali, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi integrati indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni, tenendo conto delle caratteristiche delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

 

Sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e finanze, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione finalizzati a ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008[234].

I piani sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2011 ed attuati dalle predette amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti.

In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani, si opererà riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa.

 

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

 

Non è specificato l’esercizio finanziario nel quale si dovranno operare – nell’ipotesi di inadempimento - tali riduzioni.

 

Il comma, infine, prevede un aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione affinché la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla disposizione in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al teso originario del provvedimento, pur considerando la norma, non associa alla medesima effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, afferma che il presente comma ai fini dell'ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è previsto che, sulla base di modelli e indicatori fissati con Circolare dal Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2011, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborino piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento per il 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa 2009, al netto delle assegnazione per i debiti pregressi. Al fine di garantire l'efficacia della disposizione, è stabilito che in caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una ulteriore riduzione del 10 per cento della spesa, mentre, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte del 8 per cento rispetto al 2009. La RT precisa che in via prudenziale non si rilevano effetti dall'attuazione delle disposizioni in quanto è preferibile verificare a consuntivo l'effettiva riduzione della spesa in esito al complessivo piano di razionalizzazione cui comunque sono tenute le amministrazioni, pena sanzioni.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato nella RT in merito all’esigenza di verificare a consuntivo l’effettività dei risparmi derivanti dall'attuazione della disposizione, essendo gli stessi subordinati all’effettivo esito dei piani di razionalizzazione. Si rileva, altresì, che essendo, comunque, previsto dalla norma l’attivazione di un meccanismo sanzionatorio, con sensibili riduzioni di stanziamenti nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che non adottino i piani o non ne garantiscano l’attuazione, sarebbe opportuno acquisire da parte del Governo una valutazione prudenziale degli effetti di risparmio attesi dalla disposizione.

Posto, inoltre, che il provvedimento in esame, all’articolo 2, dispone un ulteriore riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili riferite ai Ministeri di cui all’allegato 1, appare opportuno, acquisire un chiarimento da parte del Governo, in merito alle modalità di armonizzazione tra siffatta misura di riduzione e quella disposta dalla norma in esame, al fine di poterne valutarne la praticabilità nonché l’effettività complessiva.

In particolare, sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse, per amministrazione e per missione, l’importo relativo alla spesa registrata a consuntivo nel 2009 (al netto delle somme destinate al ripiano dei debiti pregressi) al fine di consentire una valutazione della stringenza del vincolo programmatico proposto.

 


 

Articolo 8, commi 6-9
(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)

 


6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi in esame recano disposizioni inerenti gli immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali.

In particolare:

§      i commi da 6 ad 8 prevedono la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero;

§       il comma 9 dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.

 

La razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati avvengono, in attuazione dell’articolo 1, comma 9, della L. 13 novembre 2009, n. 172[235], mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero e gli enti vigilati (comma 6), riconoscendo canoni ed oneri agevolati al predetto Ministero, come specificato nel corso dell’esame al Senato, in misura ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

Si segnala, in proposito, che la disciplina in esame, pur se esplicitamente emanata in attuazione dell’articolo 1, comma 9, della L. 247/2007, a differenza di quanto contenuto nel richiamato comma 9, che fa espresso riferimento “agli enti previdenziali ed assistenziali pubblici vigilati”, prende in considerazione ”gli enti previdenziali e assistenziali vigilati”, con la conseguenza che la disposizione in esame potrebbe essere applicata anche agli enti privatizzati.

 

Il richiamato comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 172/2009 ha disposto, ai fini dell'attuazione delle riorganizzazione delle sedi periferiche, la promozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, dell'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della L. 247/2007, in materia, appunto, di razionalizzazione degli enti previdenziali. A tal fine, questi ultimi sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della L. 247/2007, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro. Il richiamato decreto non risulta ancora essere stato emanato.

 

Al fine della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati devono utilizzare sedi uniche, riducendo inoltre l’indice di occupazione pro-capite in uso “alla data di entrata in vigore della legge” nella misura del 40% (comma 7).

Si segnala, al riguardo, l’opportunità di precisare se con la dizione “alla data di entrata in vigore della legge” si faccia riferimento alla legge di conversione del decreto–legge in esame.

Ai sensi del comma 8, gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Gli investimenti da parte degli enti previdenziali per l'integrazione logistica e funzionale delle loro sedi territoriali sono effettuati in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. E’ prevista l’approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei piani relativi ai richiamati investimenti, nonché dei criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari relativi alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi.

 

Infine, il comma 9, aggiungendo due periodi all’articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009), dispone che gli enti pubblici di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (cioè gli enti previdenziali pubblici) debbano effettuare, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata in base a modalità da stabilire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala, in proposito, che la norma non individua il termine entro il quale il decreto debba essere emanato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la disposizione appare volta ad indicare con maggiore dettaglio la procedura per la realizzazione dell’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali già prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 172/2009.

 


 

Articolo 8, comma 10
(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali in materia di contratti segretati)

 

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».

 

 

L'articolo 8, comma 10, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Tale attribuzione è effettuata al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.

 

L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[236] stabiliva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 in materia di responsabilità dirigenziale;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

 

Il decreto-legge in esame ha inserito nella suddetta elencazione una nuova lettera d-bis), che riconduce alla competenza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si tratta dei provvedimenti motivati con i quali le amministrazioni e gli enti fruitori dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161[237] e della legge 24 ottobre 1977, n. 801[238] o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Il citato art. 17, al comma 1, individua l’ambito oggettivo della disposizione nelle opere, servizi e forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui alla parte III del Codice. In tali casi, qualora siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere derogate le disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici attraverso appunto l’emanazione del provvedimento motivato di cui sopra, che consente di utilizzare la procedura semplificata di affidamento dei lavoro indicata dai commi successivi del’art. 17.

Il Codice (art. 17, co. 2) non specifica il soggetto competente all’adozione del provvedimento in questione, limitandosi a stabilire che “le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi segreti”. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel Ministro competente l’organo deputato all’emanazione del provvedimento (Con. Stato, sez. III, 14 luglio 1987).

 

La disposizione in esame ha anticipato il contenuto dell'art. 6 dell'A.S. 2156 (il c.d. disegno di legge anti-corruzione del Governo, attualmente all'esame delle Commissioni 1 e 2 del Senato), che è tuttavia formulato non come novella all'art. 16 del decreto legislativo 165/2001, bensì come novella all'art. 17 del Codice degli appalti.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

 


 

Articolo 8, comma 11
(Rimborsi ONU)

 


11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.


 

 

Il comma 11 dell'articolo 8 provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping.

 

Il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del Contingent Owned Equipment (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del Department of Field Support dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente.

I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011.

Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

 

Il secondo periodo del comma in esame precisa che, per la riassegnazione dei rimborsi ONU al Fondo missioni presso il MEF, non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

 

Il comma citato prevede che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo.

 

La disposizione del presente comma - come precisato dall'ultimo periodo dello stesso- si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

 

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 102/2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (A.C. 3610 attualmente all’esame delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera), ha quantificato in 24.142.221 euro la somma relativa alla copertura finanziaria derivante dagli introiti di cui al presente comma dell’articolo 8 sulla destinazione dei rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace.

 

L’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) aveva istituito un apposito Fondo per le missioni internazionali di pace, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 55, comma 5, del presente decreto-legge ha previsto un’integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Per una ricostruzione normativa del finanziamento del Fondo per le missioni internazionali si veda il commento al successivo articolo 55, comma 5.

 

Si segnala che la legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), all’articolo 1, comma 1238 aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare. Il medesimo comma disponeva che il suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, pur considerando la norma, non associa alla medesima effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che dall'applicazione della disposizione in esame che determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata e di spesa, quantificabile solo all'atto del versamento del citato corrispettivo, non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali entrate vengono direttamente finalizzate alla copertura degli oneri connessi alle missioni di pace a valere sull'apposito fondo.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, in merito alla norma in oggetto, il è stato rilevato[239] che il versamento delle risorse ONU per il rimborso di oneri sostenuti per le missioni dovrebbe avere già una finalizzazione in conto entrate "diverse" in bilancio. A tale riguardo, è stato richiesto al Governo di chiarire se a tali versamenti siano già associati effetti di riassegnazione a voci di spesa, ovvero se tali rimborsi affluiscano in economia. In entrambi i casi, infatti, la norma potrebbe determinare una diversa finalizzazione di entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente che andrebbe quantificata e coperta. È stato, inoltre, evidenziato che la norma derogando espressamente ai limiti alla rassegnazione di entrate stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge n. 266/2005, appare suscettibile di alterare gli effetti di minor spesa che sono associati alla stessa disposizione e che sono scontati, a decorrere dal 2008, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, rispettivamente, per 288 e 238 milioni di euro[240]. Nella nota di risposta, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha rilevato che, tenuto conto che nello stato di previsione dell’entrata non sono indicate delle specifiche appostazioni relative ai rimborsi corrisposti dall’ONU, la suddetta tipologia di entrate non risulta considerata nelle previsioni di bilancio, né, pertanto, alla stessa sono associati effetti di riassegnazione a voci di spesa a legislazione vigente.


 

Articolo 8, comma 11-bis
(Misure perequative personale FF.AA, polizia e VV.FF)

 


11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.


 

 

Il comma 11-bis, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'art. 9, comma 21, del provvedimento in esame (v. relativa scheda di lettura).

Le misure e la ripartizione delle risorse in questione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture,della giustizia, dell'economia e delle politiche agricole sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38 (v. relativa scheda di lettura).

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

/

80.0

80.0

/

/

41.2

41.2

/

/

41.2

41.2

/

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che con la disposizione viene istituito un fondo per le esigenze del personale adibito alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al soccorso pubblico con una dotazione di 80 milioni di euro annui per i 2011 e il 2012. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, che sono all'uopo incrementate in base a quanto previsto all'articolo 38, comma 13-bis.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma si limita ad autorizzare uno stanziamento nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro limitando temporalmente il maggior onere agli anni 2011 e 2012, si rileva che il suddetto stanziamento è finalizzato al finanziamento di misure di perequazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizie e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, misure che dal tenore letterale della disposizione non si può escludere possano determinare degli effetti finanziari di natura permanente. Sul punto, appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Nello specifico, inoltre, al fine di valutare l'adeguatezza dello stanziamento rispetto alle finalità della norma, andrebbero forniti dati ed elementi informativi in merito alle platee interessate e agli istituti giuridici ed economici che saranno oggetto di adeguamento.

In relazione all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 


 

Articolo 8, comma 12
(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi
sui luoghi di lavoro)

 

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.

 

 

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2010, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[241], nonché per i datori di lavoro privati (come precisato a seguito di una modifica introdotta al Senato), il termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (termine in origine fissato al 1° gennaio 2009 e già prorogato al 16 maggio 2009 dall'articolo 32, comma 2, del D.L. 207/2008) al fine di adottare le opportune misure organizzative.

Si ricorda, inoltre che il comma 1-bis del richiamato articolo 28 del d.lgs. n.81/2008 (introdotto dall’articolo art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) ha disposto la valutazione dello stress lavoro-correlato effettuata sulla base di specifiche indicazioni, nonché il relativo obbligo, decorrente dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

 

Nel corso dell’esame al Senato, inoltre, è stata disposta la riapertura dei termini per 12 mesi, e cioè fino al 15 maggio 2011, per l’emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all'attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, per particolari categorie di lavoratori di cui all’articolo 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. 81[242]. Si ricorda che il termine previsto per l’emanazione dei richiamati decreti era il 15 maggio 2010 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione si rende necessaria al fine di estendere anche alle imprese private l’applicazione della norma inerente il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio da stress da lavoro–correlato, in quanto anche per queste vale la medesima logica di adottare le necessarie misure organizzative, in considerazione della perdurante difficoltà di individuare le modalità con le quali concretamente condurre la valutazione di siffatto rischio, stante anche la perdurante assenza di indicazioni da parte della Commissione di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 81/2008. La RT conclude affermando che da tale disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 8, comma 13
(Blocco dei trattamenti economici accessori)

 

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013».

 

 

Il comma 13 reca disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita, attraverso la modifica dell’articolo 41, comma 7 del D.L. 207/2008

 

Si ricorda che tale blocco fu disposto per il triennio 2003-2005 dalla legge finanziaria 2003[243], che ‘congelò’ gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita[244].

In seguito, l’articolo 1, comma 212, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) dispose che il congelamento de quo dovesse protrarsi anche nel triennio 2006-2008.

Le pp.aa. interessate alle misure di “congelamento” sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2[245], e 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le seguenti autorità ed organismi indipendenti:

-        l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (D.Lgs. n. 39/1993, art. 4);

-        la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (Legge n. 124/1993, art. 16);

-        l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge n. 287/1990, art. 10);

-        l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge n. 249/1997, art. 1);

-        l’Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni) (Legge n. 481/1995, art. 2);

-        l’Autorità per la vigilanza sui lavoro pubblici (Legge 109/1994, art. 4);

-        la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990, art. 12);

-        il Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996, art. 30);

-        la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB (legge n. 281/1985, art. 1);

-        l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP (legge n. 576/1982, art. 3).

 

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, il congelamento riguarda in particolare tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che siano rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita (tali emolumenti restano agganciati ai livelli del 1992); riguarda, inoltre, le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, che siano suscettibili, per legge o per disposizioni contrattuali, di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita (tali emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996); riguarda, infine, emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche ad estranei - cioè a persone non dipendenti - per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici concorsi, etc.; anche i relativi emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996).

 

Con le modifiche operate nel comma in esame, oltre a disporre la proroga del blocco fino all’anno 2013, si prevede anche che:

§      a decorrere dall'anno 2014, le indennità e i compensi non più ‘congelati’ possano tornare a essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle rispettive disposizioni istitutive;

§      l’aggiornamento degli importi dovrà essere effettuato solo con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica riferisce che la disposizione blocca anche per il triennio 2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento. Per effetto della disposizione, si evita, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, una sicura maggiore spesa stimata, in via prudenziale, per il settore statale in circa 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 ed in circa 50 milioni di euro annui per il settore non statale. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco.

Si rammenta che nel passato si era soliti considerare gli effetti finanziari recati dalla proroga delle disposizioni che bloccavano la rivalutazione dei trattamenti economici accessori in esame. Tale prassi è stata conservata fino alla proroga disposta per il triennio 2006-2008 dall’articolo 1, comma 212 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Al contrario, in relazione alla iterazione del blocco della rivalutazione disposta per gli anni 2009 e 2010 dall’articolo 41, comma 7 del decreto legge n. 207/2008, per la prima volta non erano stati scontati effetti sui saldi. Tale impostazione è stata ripresa dalla relazione tecnica riferita al comma 13 che estende gli effetti del blocco al triennio 2011-2013.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che sia chiarito se la mancata considerazione degli effetti finanziari recati dalla norma in esame sia dovuta ad una scelta prudenziale ovvero non sia stata disposta in quanto i tendenziali di spesa sono stati determinati, in tal caso, non in base al criterio della legislazione vigente ma in base a quello delle politiche invariate.

 


 

Articolo 8, comma 14
(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

 


14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


 

 

Il comma 14 dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[246] siano comunque riservate al settore scolastico, con le modalità previste dal comma 9, secondo periodo, dell’art. 64 citato (vedi infra).

Tali risparmi, quantificati dal comma 6 del medesimo articolo (vedi infra), erano destinati dal comma 9 dello stesso, nella indicata quota del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010.

 

Al fine di dar conto della finalità della disposizione in commento appare utile richiamare quanto riporta la relazione tecnica in cui si precisa che la disposizione discende dal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012 previsto dall’art. 9 del D.L. ed evidenzia che gli importi saranno destinati al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici[247].

Occorre, peraltro, evidenziare che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato rileva che con le modifiche apportate all’art. 9, comma 23 – nel quale è stato fatto salvo il disposto dell’art. 8, comma 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa”.

Durante l’esame al Senato, inoltre, è stato stabilito che alla destinazione delle risorse in questione si provvede con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Si ricorda che l’art. 64 del D.L. 112/2008 reca una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, riassumibili nell’incremento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, nel dimensionamento della rete scolastica, nella revisione dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), nella revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico[248]. Il comma 6 dell’art. citato quantifica i risparmi di spesa lordi discendenti[249] in 456 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2009, 1.650 milioni di euro per il 2010, 2.538 milioni di euro per il 2011, 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012. Il comma 9 – come sopra anticipato - prevede che una quota parte, pari al 30 per cento, delle economie di spesa sono finalizzate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. Si precisa, inoltre, che tali quote saranno iscritte in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno rese disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica riferisce che la norma, stante il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012 di cui al successivo articolo 9, destina le economie di cui all'art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle spese per supplenze brevi e di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all'art. 78, comma 31 della legge n. 388/2000. Al contrario il comma 9 del citato art. 64 destinava i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.

L'intervento, conclude la relazione tecnica, modificando soltanto la destinazione delle risorse innanzi indicate, risulta priva di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si deve preliminarmente rilevare che l’attuale formulazione del comma in esame destina le risorse di cui all’articolo 64, comma 9 del decreto legge n. 112/2008 non alle finalità indicate dalla relazione tecnica bensì più genericamente “al settore scolastico” e non dichiara esplicitamente non più finanziabili le finalità dichiarate dall’articolo 64 stesso. La puntuale destinazione delle risorse non risulta nota in quanto sarà stabilita, come specificato da un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato[250], successivamente con decreto del Ministro dell’istruzione. Al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione sarebbe, pertanto, necessario che fosse assicurato che gli effetti finanziari recati dalle nuove finalità coincidano con quelli a suo tempo scontati in sede di approvazione dell’articolo 64, comma 9. A tal proposito il Senato va evidenziato la diversa natura economica delle finalizzazioni[251] previste dalla relazione tecnica potrebbero far presumere una diversa modulazione degli effetti finanziari sui saldi.

Nella nota di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato, la Ragioneria generale dello Stato ha replicato che le maggiori spese per il settore scolastico, che saranno finanziate in base al comma in esame, dovranno essere contenute in misura da compensare i corrispondenti effetti netti già previsti a regime e derivanti dall’originaria destinazione prevista dal decreto legge n. 112/2008. In altre parole, prosegue la replica, gli effetti derivanti dalle nuove tipologie di spesa non potranno essere superiori agli effetti originariamente scontati. Nella nota, tuttavia, non viene fornito alcun elemento di dettaglio sulle spese previste e sui loro effetti per cui la garanzia fornita rimane racchiusa all’interno della procedura amministrativa che sarà disposta per l’attuazione della norma.

 


 

Articolo 8, comma 15-bis
(Esclusioni dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8)

 

15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

In sede di esame presso il Senato è stato introdotto il comma 15-bis, il quale prevede che le disposizioni di cui all’articolo 8ad eccezione del comma 15 - non si applicano agli enti, gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del1994, nonché agli enti di cui al decreto legislativo n. 103/1996, cioè quelli  ai quali sono iscritti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

 

Il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, ha previsto la trasformazione degli enti indicati nell’elenco allegato al decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private riportati nell’elenco sono i seguenti:

-       Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;

-       Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

-       Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

-       Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;

-       Cassa nazionale del notariato;

-       Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

-       Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

-       Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

-       Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);

-       Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

-       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

 

Con il D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” è stata esercitata la delega attribuita al Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

In attuazione del D.Lgs. n. 103 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Profili finanziari

La norma, introdotta al Senato[252], stabilisce che le misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio previste dall’articolo 8, con esclusione di quelle di cui al comma 15, non si applicano agli enti di previdenza privatizzati.

 

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica è stata integrata nel corso dell’esame al Senato al fine di considerare la disposizione in esame.  Essa asserisce che “la disposizione non comporta effetti atteso che tale ambito di applicazione non è rilevante ai fini della quantificazione della manovra”. Con tale espressione si intende, probabilmente, che in sede di quantificazione degli effetti dell’articolo 8 non sono stati considerati i risparmi che sarebbero stati conseguiti in capo agli enti di previdenza privatizzati.

 

Nulla da osservare in quanto, pur considerando che la disposizione appare suscettibile di ridurre gli effetti positivi recati dall’articolo 8, si rileva che per motivi prudenziali a detto articolo non erano stati ascritti risparmi nel prospetto riepilogativo degli effetti e dunque la limitazione dell’ambito applicativo disposta  non determina la riduzione di economie già contabilizzate.


 

Articolo 9, commi 1-4
(Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti)

 


1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.


 

 

I commi da 1 a 4 dell'articolo 9 recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 blocca, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Il comma 2 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-bis prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Infine, il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%.

 

Il comma 1, nel testo modificato durante l’esame al Senato, stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il trattamento:

-    eventi straordinari della dinamica retributiva;

-    variazioni dipendenti da eventuali arretrati;

-    conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree (ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'articolo 9 in esame: v. oltre);

-    maternità;

-    malattia;

-    missioni svolte all'estero;

-    effettiva presenza in servizio.

Nella disposizione viene fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (con il rinvio alla previsione del successivo comma 17, secondo periodo; v. oltre)

Inoltre, con la modifica intervenuta al Senato, viene fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame (v. oltre), il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[253] siano comunque riservate al settore scolastico. Tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010 (si rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 14).

 

La disposizione si applica nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009[254].

Si fa presente, peraltro, che l’articolo 9, comma 22 (come modificato al Senato), del provvedimento in esame, dispone la non applicazione al personale di cui alla legge 27/1981 (ossia magistrati, avvocati e procuratori dello Stato) dei commi 1 (blocco della retribuzione) e 21, secondo e terzo periodo (disapplicazione dei meccanismi di progressione automatica dello stipendio e della limitazione ai fini giuridici delle progressioni di carriera nel triennio 2011-2013) dell’articolo 9; tali disposizioni restano, quindi, applicabili al restante personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

L’articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della legge n. 196, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio: l'Istituto non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento.

Si ricorda che l'ISTAT già pubblica annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005). Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

 

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non esauriscono il novero delle amministrazioni pubbliche. Non sono in esso inserite, ad esempio, la Banca d'Italia (che, ai fini del provvedimento in esame è destinataria di una specifica previsione - l'articolo 3, comma 3 - che prevede che essa tenga conto dei principi di contenimento della spesa nell'ambito del proprio ordinamento), la Consob, l'ISVAP e la COVIP.

Si segnala che gli organi costituzionali, pur essendo inseriti nell'elenco ISTAT, ai fini del provvedimento in esame sono destinatari di una previsione specifica - l'articolo 5, comma 1 - che prevede che riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, siano deliberate autonomamente.

 

Il comma 2, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 196/2009), nei seguenti termini:

§       per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;

§       per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

 

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali.

La disposizione si applica nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Nella norma si prevede, altresì, una riduzione del 10 per cento, calcolato sull’intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’articolo 14, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.

L’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 400/1988[255].

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:

-       dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando a cui si applica l’articolo 17, comma 14 della legge 127/1997[256];

-       collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

-       esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Infine, con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 59/1997[257], senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Si fa presente che la relazione illustrativa evidenzia come la disposizione in questione ha finalità equitative, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero: "Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa".

 

Inoltre, nella disposizione in esame si prevede che per quanto concerne i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo 21 del R.D. 1611/1933[258].

 

Infine, si stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[259], i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale - ferma restando la riduzione del 5 e del 10 per cento disposta con il comma in esame - non possono essere stabiliti in misura superiore:

-       a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare dell’incarico dirigenziale;

-       a quella indicata nel contratto stipulato dal dirigente interessato, in caso di rinnovo.

Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame al Senato, con effetto dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, stabilisce che:

-       l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

-       tale ammontare viene comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Il comma 3 stabilisce che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche (individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 196/2009), di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

Tale divieto ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 4 pone un limite, nella misura del 3,2%, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico.

Tale limite si applica retroattivamente anche ai contratti e accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le clausole difformi contenute nei predetti contratti e accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, mentre i trattamenti retributivi saranno adeguati conseguentemente.

Il limite in questione non si applica al comparto sicurezza-difesa e ai Vigili del fuoco.

Profili finanziari (comma 1)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, afferma che la norma è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013, i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'indennità di vacanza contrattuale. La relazione tecnica prosegue affermando che “tenuto conto delle altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni non comprese nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione possono essere considerati solo a consuntivo”.

Nel corso dell’esame presso il Senato la norma è stata modificata ed il blocco dei trattamenti non fa più riferimento a quello “…in godimento nell’anno 2010…” bensì a quello “…ordinariamente spettante per l’anno 2010”. In pratica la modifica considera non più il trattamento effettivamente goduto nel 2010 ma quello spettante in via teorica sulla base dell’inquadramento. La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto le modifiche[260] chiarisce che la nuova formulazione serve ad evitare dubbi interpretativi e a escludere fattispecie che influiscono sulla retribuzione in godimento (assenze, straordinari, trasferte, maternità, attribuzione di funzioni ecc.) ma che per motivi di equità non posso essere ricompresse nell’ambito applicativo del comma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare non essendo ascritti alla norma effetti finanziari.

 

Profili finanziari (comma 2)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese – Riduzione trattamenti

0

25,4

25,4

25,4

0

24,7

23,4

23,4

0

24,7

23,4

23,4

Minori spese – Uffici diretta collabor.

0

1,4

1,4

1,4

0

0,7

0,7

0,7

0

0,7

0,7

0,7

 

La relazione tecnica quantifica, in primo luogo, il contenimento delle spese ottenuto riducendo i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici del 5 per cento, limitatamente alla parte eccedente i 90.000 euro annui lordi e non superiore ai 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte superiore ai 150.000 euro annui lordi.

Una valutazione di massima del numero di dipendenti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma è stata effettuata sulla base dei dati disponibili relativi alle unità di personale ed alle retribuzioni medie di fatto rilevati con riferimento all’anno 2008 nel Conto annuale[261]. A tal proposito si rammenta che la rilevazione Conto Annuale si riferisce al personale delle amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165/2001 e non considera le rimanenti amministrazioni comprese nella lista S13 elaborata dall' ISTAT per le quali non sono disponibili gli elementi informativi di interesse.

La tabella che segue espone i dati contenuti nel Conto Annuale 2008 e riferiti alle unità di personale con trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi.

 

 

Unità di personale

Retribuzione fra 90.000 e 150.000 euro

Retribuzione superiore a 150.000

Totale

Settore statale

12.218

1.336

13.554

Settore non statale

12.807

111

12.918

Totale

25.025

1.447

26.472

 

Le economie di spesa riportate nella tabella sono da considerare, prudenzialmente, al lordo della sola quota IRAP (8,5 per cento), in quanto si specifica che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.

La relazione tecnica stima le economie complessive rivenienti dalla riduzione dei trattamenti economici elevati, al lordo dell’IRAP, pari a 28,96 milioni di euro a decorrere dal 2011 di cui 25,45 milioni riferiti al personale delle amministrazioni dello Stato e 3,51 milioni al personale delle amministrazioni non statali.

 

Nella nota di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’iter al Senato[262], la Ragioneria generale dello Stato ha indicato le retribuzioni medie annue in euro percepite dal personale in questione nel 2008 come riepilogate nella tabella che segue.

 

 

 

 

 

 

Retribuzione fra 90.000 e 150.000 euro

Retribuzione media

Retribuzione superiore a 150.000

Retribuzione media

Settore statale

12.218

116.530

1.336

174.256

Settore non statale

12.807

93.629

111

201.935

Totale

25.025

 

1.447

 

 

I risparmi conseguenti il taglio delle indennità spettanti ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione sono state quantificate, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, prendendo a riferimento i CDR del "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro". Detti risparmi ammontano a 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che utilizzando i dati relativi alle retribuzioni medie forniti dalla Ragioneria generale dello Stato si determina una quantificazione dei risparmi inferiore a quella indicata nella relazione tecnica. In particolare i risparmi a livello statale risultano pari a 23,45 milioni in luogo 25,45 mentre i risparmi delle amministrazioni non statali sono pari a 3,23 milioni di euro in luogo di 3,51.

I calcoli sono stati effettuati utilizzando le retribuzioni medie ed applicando una trattenuta del 10 per cento sugli importi che eccedono i 150.000 euro ed una del 5 per cento sulle somme erogate comprese tra 90.000 e 150.000 euro.

Con riferimento alla disposizione che riduce le retribuzioni elevate, si rileva  che la relazione tecnica non indica le motivazioni che hanno indotto a quantificare l’effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto relativo all’anno 2011 in misura diversa rispetto a quello degli anni 2012 e 2013. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si ricorda altresì che il comma 1 dell’articolo 2, come modificato nel corso dell’iter al Senato, prevede che qualora non si conseguissero i risparmi attesi dal complesso dell’articolo 9, si procederà con decreto non regolamentare del Presidente del consiglio dei ministri, ad un taglio lineare delle dotazioni delle spese rimodulabili dei Ministeri interessati, fino alla concorrenza dei risparmi attesi[263].

Profili finanziari (comma 2-bis)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha lo scopo di contenere le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche in relazione alla riduzione del personale in servizio. La relazione tecnica afferma, altresì, che la proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma in esame appare suscettibile di determinare eventuali risparmi non quantificati dalla relazione tecnica e non scontati nei saldi della manovra.

Profili finanziari (comma 3)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma. Nella nota di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato, circa una quantificazione di massima dei possibili risparmi recati dalla norma, la Ragioneria generale dello Stato ha specificato che la norma non comporta risparmi. Ciò in quanto la disapplicazione delle norme che consentono la corresponsione ai dirigenti di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi comporta il versamento di detta quota al fondo per la corresponsione del trattamento accessorio della dirigenza.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Profili finanziari (comma 4)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese  Rinnovi contratti  2008/2009

9

9

9

9

4,9

4,9

4,6

4,6

4,9

4,9

4,6

4,6

 

La relazione tecnica chiarisce che i periodi primo e terzo del comma in esame comportano una minore spesa strutturale per 9 milioni di euro annui lordi, per effetto della riduzione dei fondi già stanziati per il rinnovo del contratto del personale prefettizio relativo al biennio 2008-2009, ed aggiuntivi rispetto alle risorse necessarie per assicurare miglioramenti economici pari al 3,2 per cento a regime per lo stesso biennio.

Tali risorse aggiuntive (9 milioni di euro a decorrere dal 2008), sono state stanziate dall'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 (personale interessato 1.510 unità).

Non sono ipotizzabili risparmi scontabili sui saldi di finanza pubblica in riferimento al secondo periodo del comma, che stabilisce, a partire dal mese successivo l’entrata in vigore del decreto, l’inefficacia delle clausole recate da contratti già sottoscritti che riconoscano incrementi superiori al 3,2 per cento ed il conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. Ciò in quanto la previsione ivi contenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del SSN (personale dirigente e non) e incide su benefici - la cui erogazione, peraltro a carattere non automatico, è subordinata al ricorrere di determinati limiti e condizioni - definiti contrattualmente su richiesta specifica del sistema delle autonomie e con risorse non a carico del bilancio statale. La prevista inefficacia delle disposizioni contrattuali con cui sono stati introdotti tali benefici non dà luogo a risparmi da scontare sui saldi di finanza pubblica in considerazione di quanto innanzi evidenziato, in merito all'origine di dette risorse e in ragione della vigenza, per gli enti interessati, di una disciplina vincolistica che, nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento, riguarda l'entità della spesa di personale complessivamente considerata.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 9, commi 5-12
(Turn over del personale)

 


5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon­dente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     le parole «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole «anno 2010».

     dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno prece­dente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

I commi da 5 a 12 dell'articolo 9 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni:

§      l’estensione al 2012 e 2013 dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente) (comma 5);

§      l’aumento del 50% nel 2014 della spesa per le assunzioni (comma 7), per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over (comma 8);

§      la previsione di regimi speciali per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 6) e per gli enti di ricerca (commi 9 e 10);

§      particolari modalità per procedere alle nuove assunzioni (commi 11 e 12).

 

In particolare, il comma 5 estende agli anni 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 102, della 244/2007 (Finanziaria per il 2008) disponeva limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001). Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

L'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010) ha escluso dalla limitazione suddetta i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Il comma 102 sopra citato, inoltre, prevede che anche nel 2012 e nel 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potranno procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

 

Il comma 6 rende permanente, a decorrere dall'anno 2010, il regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica dell’articolo 66, comma 9-bis del D.L. 112/2008.

Nella norma citata, introdotta dalla legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010) si prevede, per i soli anni 2010, 2011 e 2012, un regime speciale valevole per i soli Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (derogatorio rispetto a quello generale recato dall’articolo 66, comma 7 del D.L. n. 112/2008) per cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentite nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Il comma 7 apporta all'articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008, una modifica conseguente alla proroga delle limitazioni del turn over disposta, fino al 2013, dal comma 5 dell'articolo in esame. Pertanto, nel momento in cui il comma 5 ha ulteriormente prorogato la limitazione del turn over al 2013, si pone la necessità di posticipare anche la decorrenza della disciplina dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 112/2008 che trova applicazione nel 2014.

Il comma 9 dell’articolo 66 del D.L. n.112/2008 dava facoltà, per l’anno 2012, alle amministrazioni di cui al comma 523 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Il comma 8 stabilisce che, a decorrere dal 2015, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al turn over potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

Pertanto, a partire dal 2015 l’effetto della disposizione in esame è il ritorno al reintegro del turn over (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008), con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverà applicazione solo nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Il comma in esame dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 1, comma 103, della legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il quale prevede che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Il comma 9 modifica, per il 2011 e il 2012, il regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca.

In particolare, la disposizione in esame:

§       limita tale regime più favorevole al solo 2010;

§       prevede che per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente;

§       stabilisce la predetta facoltà assunzionale nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.

 

L'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008 prevedeva la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

Si ricorda che il citato comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[264]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[265], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998[266].

 

Il comma 10 fa salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del D.L. 207/2008[267], ai sensi del quale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 66 del D.L. 112/2008, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico[268].

 

Il comma 11 stabilisce che, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

 

Il comma 12 chiarisce che per tutte le assunzioni previste dai commi 5 a 9 in precedenza esaminati si applica quanto già previsto dall'articolo 66, comma 10, del D.L. 112/2008.

L’articolo 66, comma 10, del D.L. n. 112/2008 rinvia alle modalità previste all'articolo 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

L’articolo 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese  blocco del turn over

0

7,9

58,0

198,1

0

4,3

33,4

118,5

0

4,3

33,4

118,5

 

La relazione tecnica riferisce che il dispositivo nel suo complesso prevede, per le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), per le Agenzie fiscali e per gli enti pubblici non economici, il limite del 20% del turn over per il triennio 2011-2013, del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015, in luogo delle percentuali del 20% per l'anno 2011, 50% per l'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 previste a legislazione vigente.

Anche per gli Enti di ricerca vengono ridefiniti i limiti assunzionali nelle stesse misure delle amministrazioni dello Stato, in luogo della vigente normativa che prevede il pieno reintegro del turn over, nei limiti dell'80% delle entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per le Università resta in vigore la possibilità di assumere nei limiti dei 50% del turn-over nel biennio 2010-2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 66 comma 13 del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni nella Legge 133/2008.

Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dell'anno precedente.


Le economie derivanti dalla disposizione sono sintetizzate nel prospetto seguente.

(euro)

Settore

2011

2012

2013

2014

2015

Ministeri

-

22.975.500

106.307.800

203.826.600

240.988.600

Agenzie

-

6.839.100

31.643.800

60.667.900

71.726.400

Diplomatici

-

293.250

1.334.500

2.550.000

3.017.500

Prefetti

-

459.000

2.108.000

4.041.750

4.785.500

Magistrati

-

3.765.000

17.450.000

33.470.000

39.570.000

Enti non economici

-

6.915.600

32.000.800

61.364.900

72.559.400

Ricerca

7.922.000

23.677.200

39.217.200

51.658.500

56.393.000

Totale

7.922.000

64.924.650

230.062.100

417.579.650

489.040.400

 

Ai fini della stima delle economie sono stati utilizzati, relativamente alle consistenze di personale ed ai costi per le retribuzioni, i dati pubblicati nel Conto annuale del anno 2008 ed i tassi di cessazione medi di comparto dell'ultimo triennio (2006-2008).

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce le informazioni di dettaglio necessarie a verificare la correttezza della quantificazione proposta.

Considerato che disposizioni limitative del turn over sono presenti da oltre un decennio nelle manovre di finanza pubblica e considerato che le stesse sono applicate solo da alcuni comparti, appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni anche circa le conseguenze che le limitazioni possono determinare sulla funzionalità delle amministrazioni interessate e sulla eventuale necessità di provvedere, in un futuro più o meno prossimo, ad immissioni in servizio presso gli enti maggiormente colpiti dal blocco nel corso dell’ultimo decennio.

 

 


 

Articolo 9, comma 15
(Organico dei docenti di sostegno)

 

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

 

Il comma 15 dispone che per l'anno scolastico 2010-2011 il contingente dei docenti di sostegno è pari a quello in servizio nell'organico di fatto[269] dell'anno scolastico 2009-2010 (ovvero, 90.469 unità, vedi infra), fatte salve le deroghe da autorizzare per le minorazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge quadro sull’handicap (L. 104/1992).

Si tratta delle minorazioni che abbiano ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tali situazioni determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici[270].

 

La nuova disciplina prevista per la determinazione dell’organico di sostegno va posta in relazione con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 (vedi infra). Inoltre, la relazione tecnica (A.S. 2228) specifica che la disposizione è volta al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, quindi, è funzionale al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6[271], del decreto-legge n. 112 del 2008[272].

E’ opportuno, infine, ricordare che l’art. 10, comma 5, del ddl in commento ridefinisce la procedura per l’accertamento della sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap (vedi infra).

 

Si riepilogano, di seguito, le disposizioni concernenti la determinazione dell’organico dei docenti di sostegno.

 

L’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997[273] ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il rapporto di uno ogni 138 alunni frequentanti gli istituti della provincia; il medesimo articolo, al comma 1, ha consentito, tuttavia, in presenza di handicap particolarmente gravi, l’assunzione di insegnanti di sostegno, con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[274] ed ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[275].

 

L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha poi prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni definito dal sopra illustrato art. 40, comma 3, della legge 449/1997, procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

 

Da ultimo, è intervenuto l’art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).

Il comma 413, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007, ha stabilito che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non può superare il 25 per cento del numero di sezioni[276] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Il comma 414 ha disposto la progressiva rideterminazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, del 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’a.s. 2006-2007 comprensivi dei posti attivati in deroga (pari a 92.185 unità, comprensive dei posti attivati in deroga[277]). Inoltre, ha soppresso la possibilità di nominare docenti di sostegno in deroga (modificando l’art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge n. 449/1997), lasciando comunque fermo il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili.

In base ai dati presenti nella relazione tecnica all’epoca presentata, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’A.S. 2006-2007 era di 375.722, quindi i posti complessivamente attivabili sarebbero stati pari a 93.930[278].

 

Le misure conseguenti alle disposizioni della legge finanziaria 2008 sono state adottate nell’ambito dei decreti ministeriali recanti determinazioni degli organici.

Per l’anno scolastico 2008- 2009 è stato emanato il D.M. 24 aprile 2008 il cui art. 9 ha stabilito che il numero di posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’organico di diritto, non può superare 90.882 unità (Tab. E). La dotazione organica di diritto per il medesimo anno, comprensiva della prima quota dell’incremento di cui all’art. 2, comma 414, della legge finanziaria, è stata fissata in 53.581 unità. Il medesimo D.M. ha, inoltre, indicato (Tab. F) l’incremento progressivo dell’organico di diritto anche per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, pari, rispettivamente, a 58.463 e 63.348 unità.

Per l’anno scolastico 2009/2010, il D.L. n. 62 del 6 luglio 2009[279], ha indicato in 90.469 il numero di posti di sostegno complessivamente attivabili, comprensivi degli spezzoni orario e dei posti in deroga (Tab. E). La dotazione organica di diritto per il medesimo anno è stata fissata - come già anticipato dal D.M. 24 aprile 2008 - in 58.463 unità. L’amministrazione precisa[280] che sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto per l’a.s. 2008/2009, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti fra le varie regioni e per raggiungere gradualmente il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Sulla questione è poi intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010[281] ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 413, della legge finanziaria 2008 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e l’art. 2, comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, in precedenza prevista, di assumere insegnanti di sostegno in deroga nelle classi di studenti con disabilità grave.

Ad avviso della Corte, le norme impugnate incidono sul «nucleo indefettibile di garanzie» individuato da precedenti sentenze[282] come limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. Peraltro, prosegue la Corte, la scelta “di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”.

In relazione alla sentenza citata, il MIUR, diffondendo con Circolare n. 37 del 13 aprile 2010[283] lo schema di DM recante determinazione degli organici per l’a.s. 2010-2011, si è riservato di impartire apposite disposizioni nella circolare sull’organico di fatto, anche in esito ai necessari confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del problema.

Peraltro, registrata l’assenza di censure costituzionali alle disposizioni sulla progressiva rideterminazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno nei tre anni scolastici dal 2008 al 2010 fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’a.s. 2006/07 (art. 2, comma 414, L. 244/2007), l’amministrazione ha confermato per l’a.s. 2010-2011 un incremento dell’organico di diritto pari 4.885 unità e la determinazione di quest’ultimo in 63.348 posti.

In aggiunta a tale consistenza numerica, il ministero ha previsto altre 27.121 unità da utilizzare in sede di definizione dell’organico di fatto, fino a computare in 90.469 i posti complessivamente attivabili, a prescindere - precisa ancora il Ministero - da eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario, dopo aver affermato che la norma assicura, per l'A.S. 2010-2011, un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, specifica che la possibilità di autorizzare posti di sostegno in deroga al predetto contingente è correlata esclusivamente alle situazioni di particolare gravità sulla base dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104. La disposizione, secondo la RT, rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate, solo nei casi di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, al fine di contenere il contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente. Pertanto, come sottolineato dalla RT, la disposizione in esame sarebbe funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’art. 2, comma 414, della legge finanziaria 2008, ha modificato l’art. 40 della legge 449/1997[284], nella parte in cui prevede le nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche stabilite, in presenza di handicap particolarmente gravi. Tale disposizione, i cui effetti di risparmio non erano peraltro stati scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica,  è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione consente, in relazione alle decisioni giurisprudenziali intervenute, una deroga al limite delle assunzioni di docenti di sostegno in presenza di situazioni di particolare gravità connesse a condizioni di handicap. Appare tuttavia necessario, tenuto conto di quanto rilevato dalla relazione tecnica, che il Governo chiarisca con quali modalità e con quali misure la disposizione in esame possa considerarsi finalizzata al  contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno ed al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008.

A tal fine andrebbero chiariti, altresì, i termini e i presupposti in base ai quali può essere concessa l’ ”autorizzazione in deroga” cui fa riferimento la norma.

Tali chiarimenti andrebbero forniti anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 10, comma 5, in merito alla individuazione di risorse materiali e professionali per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.

 


 

Articolo 9, comma 15-bis
(Collaboratori scolastici)

 


15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.


 

 

Il comma 15-bis autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici.

L’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999.

 

La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009.

Il comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

A tal fine, la norma prevede che a tale Fondo siano riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come integrata con le entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 135/2009.

Il comma 250 prevede la destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – al finanziamento di specifiche finalità, indicate nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli schemi di D.P.C.M. di riparto delle risorse di cui all’Elenco 1, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

 

Si osserva che nel citato elenco è presente la voce "Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili" con una indicazione di 370 milioni di euro per il solo 2010; tra le norme richiamate all’interno della voce è presente la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardanti i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come indicate nell’elenco 1 (parere n. 195) assegna 260 milioni di euro per il 2010 al personale LSU scuola.

 

La disposizione non indica l’ambito temporale di proroga, che tuttavia si desume limitata al solo 2010 in base alle risorse attualmente disponibili.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, dopo aver descritto la disposizione, afferma che dette proroghe, da autorizzarsi nei limiti di spesa previsti dall’art. 2, comma 250, nell’allegato elenco 1, della legge n. 191/2009,  costituiscono un intervento finanziariamente neutro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione, nel prevedere la proroga dei rapporti convenzionali in essere, attivati dagli Uffici scolastici provinciali, fa riferimento ad un’autorizzazione di spesa riferita al solo esercizio 2010 (articolo 2, comma 250, allegato elenco 1,della legge finanziaria 2010). Le proroghe dovrebbero, quindi, considerarsi limitate a tale esercizio. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, il riferimento al limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009, deve intendersi più specificatamente riferito alla corrispondente voce dell’elenco.

 


 

Articolo 9, commi 16 e 24
(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il servizio Sanitario nazionale)

 


16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(omissis)

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.


 

 

Il comma 16 riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010). Tale misura è posta in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale derivanti dai successivi commi 17 e 24.

 

Va ricordato che l’articolo 2, comma 67 della legge n. 191/2009 dispone, per gli anni 2010 e 2011, un incremento pari rispettivamente a 584 milioni di euro e 419 milioni di euro rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente – e pari a 104.564 milioni di euro per il 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011. Per l’anno 2012 si prevede un incremento pari al 2,8 per cento rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011.

Viene poi previsto che lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni.

A tale proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 2 della citata Intesa recante il nuovo “Patto per la salute” prevede che lo Stato si impegni ad assicurare risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l‘anno 2011.

 


Profili finanziari (comma 16)

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

418

1.132

1.132

0

246

628

628

0

246

628

628

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione è diretta a ridurre il livello di finanziamento del settore sanitario di un ammontare corrispondente ai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 dell’articolo 9 in esame,  relativi al personale dipendente e convenzionato con il SSN. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l’attuale livello di finanziamento del SSN, come determinato dall’articolo 2, comma 67, della legge finanziaria 2010, sconta già le misure per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni, secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento.

La differenza tra il finanziamento già previsto ed onere effettivo per il personale come rideterminato in applicazione della norma in esame, è pari a circa 418  milioni di euro per il 2011 e  a circa 1.130 milioni di euro a decorrere dal 2012.

(milioni di euro)

Finanziamento  SSN

 

2011

2012

2013

Spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutata secondo parametro di finanza pubblica di riferimento (periodo 2010-2012) scontato nel livello di finanziamento del SSN, come determinato dall’articolo 2, comma 67 della legge n. 191/2009

(1)

46.304

47.487

47.487

Spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rideterminata secondo quanto disposto dall’articolo 9 del presente D.L.

(2)

45.886

46.355

46.355

Economie di spesa derivanti dalle disposizioni recate in materia di costo del personale per gli anni 2011 e 2012

(3=2-1)

-418

-1.132

-1.132

 

Pertanto, la RT precisa che in conseguenza della riduzione del livello del finanziamento del SSN si riduce la capacità di spesa degli enti del comparto per i medesimi importi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla puntuale quantificazione dei risparmi afferenti al solo comparto sanitario, recati dall’articolo 9, comma 17, del provvedimento in esame.


 

Articolo 9, commi 17-22
(Trattamento economico del personale del pubblico impiego)

 


17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideter­minate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

     a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

     b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessiva­mente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.


 

 

I commi 17-20 dispongono il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini:

§      al comma 17 si sospendono – senza possibilità di recupero – le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale;

§      al comma 18 sono rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale per cui al successivo comma 19 si precisa che tali risorse comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;

§      il comma 20 prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012.

 

In particolare, il comma 17 stabilisce che non si darà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale, di cui agli articoli 2, comma 2, e 3 del D.lgs. 165/2001.

 

L'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 165/2001 prevede in via generale la privatizzazione dell'impiego pubblico. In deroga a tale disposizione, il successivo articolo 3 elenca invece il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, vale a dire sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato - quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato; personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari).

 

La norma fa comunque salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria per il 2009).

L'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009 stabilisce che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione in esame si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

 

Conseguentemente, il comma 18 riduce la quantificazione degli oneri posti a carico del bilancio statale rideterminando gli importi previsti all'articolo 2 della legge Finanziaria per il 2010 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, nei termini seguenti:

§       in 313 milioni di euro per la contrattazione collettiva nazionale per il personale contrattualizzato (lettera a));

§       in 222 milioni di euro annui, per i miglioramenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico (lettera b)), destinando 135 milioni annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

 

Il comma 19 precisa che le risorse rideterminate ai sensi del comma 18, comprendenti gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP), concorrono l'importo complessivo massimo indicato al cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 196/2009[285].

La disposizione richiamate della legge 196/2009 definisce l'importo complessivo massimo, indicato nella legge di stabilità, come quello destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.lgs. 165/2001, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Nella norma si precisa, inoltre, che tale importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

 

Il comma 20 stabilisce che gli oneri per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, di cui all’articolo 2, comma 16 della legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010), si adeguano a quelli indicati nel precedente comma 18, lettera a) della disposizione in esame, relativo al personale contrattualizzato dello Stato

Pertanto, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, devono rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale non contrattualizzato.

L’articolo 2, comma 16, della legge n. 191/2009 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, si prevede che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo dei contratti collettivi nazionali ed integrativi[286].

Nello stesso comma 16, inoltre, si dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Il comma 21 stabilisce che – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165/2001 (vedi sopra) i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448[287], ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.

 

L’articolo 24 sopra richiamato stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale[288]. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Il criterio suddetto si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal comma 1 dell’articolo 24, le disposizioni dell’articolo 2, della legge 27/1981[289], tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

Per le categorie del suddetto personale in regime di diritto pubblico che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/2001, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici, le progressioni di carriera e i passaggi tra le aree.

In sintesi, per le categorie suddette si prevede:

§      il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;

§      che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;

§      che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

 

Si fa presente, peraltro, che il successivo comma 22 modificato dal Senato, reca disposizioni specifiche per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

 

In particolare, esso conferma (primo periodo), in relazione agli adeguamenti retributivi previsti dall'art. 24 della legge 448/1998 (v. ante), che per detto personale non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né gli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 né il conguaglio per il triennio 2010-2012

Al fine, però, di evitare che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinamento degli effetti di blocco retributivo oltre il 2013, la norma prevede il criterio – di valenza programmatica – con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni successivi 2014 e 2015, stabilendo che:

-       per l’anno 2014 l’acconto spettante è quello nella misura già riconosciuta per l’anno 2010;

-       per il 2015, fermo restando il meccanismo di definizione dell’adeguamento retributivo come previsto dal suddetto art. 24, il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l’intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009, 2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;

 

Il maxi emendamento del Governo approvato al Senato ha sostituito il contenuto dei periodi dal secondo al sesto del comma 22 stabilendo:

-       una riduzione del 15% per l'anno 2011,del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013 della cd. indennità giudiziaria[290] ovvero la speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge 27/1981. Istituita originariamente a favore dei magistrati ordinari "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività" è stata estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato (art. 2 della legge 425/1984[291]); la norma precisa che la riduzione dell'indennità giudiziaria non opera ai fini previdenziali;

-       la non applicazione al personale di cui alla legge 27/1981 dei commi 1 (blocco della retribuzione) e 21, secondo e terzo periodo dell’art. 9 (disapplicazione dei meccanismi di progressione automatica dello stipendio e della limitazione ai fini giuridici delle progressioni di carriera nel triennio 2011-2013); tali disposizioni restano, quindi, applicabili al restante personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

Il contenuto delle disposizioni sostituite dal Senato prevedevano, in particolare, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) fosse differita, una tantum, di 3 anni a partire dal 1º gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorreva alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1º gennaio 2014. Analogamente, da tale data, per il personale cessato dal servizio nel triennio di differimento, si prevedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico anche in base all’entità della contribuzione commisurata al valore economico della classe o dello scatto biennale maturati nei mesi di differimento.

Profili finanziari (commi 17, 18, 19, 20 e 24)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese Contratti 2010-2012

0

36

357

357

0

2,19

307,5

307,5

0

2,19

307,5

307,5

 

La relazione tecnica ribadisce che i commi 17-18 provvedono alla sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione nelle misure previste dell'indennità di vacanza contrattuale. Conseguentemente sono rideterminate per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione. Le risorse comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi previdenziali e IRAP).

La relazione tecnica quantifica i risparmi confrontando le risorse stanziate dalla legge n. 191/2009 (riepilogate nel primo prospetto che segue) con quelle che è necessario accantonare per corrispondere la sola indennità di vacanza contrattuale in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 17 a 21[292] (secondo prospetto).


Risorse stanziate dalla legge n. 191/2009

(milioni di euro)

Settore

2011

2012

2013

Stato (ARAN)

370

585

585

Stato non contrattualizzati

201

307

307

Totale Stato

571

892

892

Amministrazioni non statali

516

788

788

Totale pubblico impiego

1.087

1.680

1.680

 

 

Risorse rideterminare ai sensi dell’articolo 9, commi da 17 a 21 in esame

(milioni di euro)

Settore

2011

2012

2013

Stato (ARAN)

313

313

313

Stato non contrattualizzati

222

222

222

Totale Stato

535

535

535

Amministrazioni non statali

548

548

548

Totale pubblico impiego

1.083

1.083

1.083

 

Le economie conseguite si determinano mediante la differenza dei valori esposti nei campi corrispondenti delle due tabelle precedenti e sono riepilogate nel prospetto che segue.

 

Economie di spesa

(milioni di euro)

Settore

2011

2012

2013

Stato (ARAN)

57

272

272

Stato non contrattualizzati

-21

85

85

Totale Stato

36

357

357

Amministrazioni non statali

-32

240

240

Totale pubblico impiego

4

597

597

 

La relazione tecnica informa che la disapplicazione per l'anno 2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti a legislazione vigente per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d. lgs. 165/2001, non produce ulteriori economie, in quanto le relative risorse non sono state ancora stanziate.

Per la determinazione puntuale delle economie la relazione tecnica afferma che si è anche tenuto conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti nella base informativa utilizzata, in particolare per quanto concerne alcuni dati stipendiali di riferimento, nonché della definizione della percentuale di incremento per l'anno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione comunicata dall'ISTAT nel mese di marzo 2010.

Il comma 24 rende applicabili le disposizioni di cui al comma 17 anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Profili finanziari (commi 21 e 22)

 

Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese blocco automatismi

0

51,6

68

108

0

47,94

87,05

139,1

0

47,94

87,05

139,1

 

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese per esclusione magistrati da blocco

0

12

34

54

0

6,6

17,5

27,8

0

6,6

17,5

27,8

Minori spese Riduzione indennità di magistratura

0

22,4

37,3

47,7

0

17,5

27,5

35,1

0

17,5

27,5

35,1

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto-legge, afferma che le norme dispongono per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del dlgs. 165/2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate) le seguenti misure:

-  il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;

- che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;

- che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato) è stato previsto un apposito meccanismo volto ad evitare che il blocco dell’adeguamento automatico potesse comportare un trascinamento degli effetti oltre il triennio 2011-2013. Sono stati definiti, pertanto, i criteri sulla base dei quali verranno calcolati gli incrementi delle retribuzioni spettanti a dette categorie negli anni 2014 e 2015. Norme particolari sono state definite anche con riferimento alla maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. Detta maturazione è differita di tre anni a partire dal 1° gennaio 2011 con successiva attribuzione, a decorre dal 1° gennaio 2014, del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate.

La relazione tecnica indica l’ammontare delle economie stimate con riferimento agli interventi sopra riportati. I risparmi sono riepilogati nella tabella che segue che è integrata con le ulteriori informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato.

 

Settore

Unità

2011

2012

2013

Magistrati (scatti e classi) (*)

10.280

12

34

54

Magistrati (adeguamento automatico)

10.280

27,6

0

0

Dirigenti sicurezza (scatti e classi)

21.164

12

34

54

Professori e ricercatori (scatti e classi))

59.921

36

101

162

Totale

 

87,6

169

270

(*)  Gli importi indicati nella riga verranno defalcati dai risparmi ascritti al testo originario delle disposizioni in relazione alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato[293].

 

Segnala poi che l'intervento su classi e scatti del personale ex art. 3 del dlgs 165/2001, comporta economie di tipo strutturale per i soli dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e per i Professori e ricercatori universitari (in milioni di euro, tali economie possono essere stimate per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente in 62, 60 e 59 milioni di euro per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e 186, 181 e 176 milioni di euro per i Professori e ricercatori universitari) mentre, per i magistrati, non si realizzano economie per gli anni successivi al 2013.

Il blocco dell'adeguamento retributivo automatico, per i magistrati, per gli anni 2012 e 2013 non produce effetti di ulteriore risparmio in quanto le relative risorse non sono state ancora appostate in bilancio.

Per garantire il conseguimento degli effetti migliorativi recati dalle norme in esame si è provveduto a ridurre degli stanziamenti di risorse previsti dalla legislazione vigente.

 

Nel corso dell’esame è stata approvata una modifica[294] corredata di relazione tecnica. La modifica non rende più applicabili ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato le norme che bloccano per il triennio 2011-2013 le progressioni di carriera e la maturazione di scatti e classi stipendiali. A fini compensativi si dispone la riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 dell’indennità speciale prevista dall’articolo 3 della legge n. 27/1981 che ammonta a 13.390 euro ed è fruita nella misura del 50 per cento dai magistrati in tirocinio.

Il numero delle unità di personale interessate dalla norma è pari a 10.410 di cui 320 sono magistrati ordinari in tirocinio.

L’applicazione della norma comporta la riduzione dell’indennità annua pro capite nella misura di seguito indicata:

- anno 2011: euro 2.009 (15 per cento);

- anno 2012: euro 3.348 (25 per cento);

- anno 2013: euro 4.285 (32 per cento).

Sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica è possibile stimare, in via approssimativa, il maggior risparmio conseguibile considerando le dotazioni organiche costanti e tenendo presente che le unità di personale che si riferiscono ai magistrati in tirocinio determinano risparmi ridotti alla metà rispetto agli altri magistrati. Al fine di stimare le economie lorde, i risparmi calcolati devono essere incrementati del 8,5 per cento pagato dal datore di lavoro (lo Stato) a titolo di IRAP. Nell’ambito dei risparmi non devono essere considerati i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore in quanto comunque dovuti. Ne consegue che i risparmi lordi ammontano, come evidenziato nell’allegato 7, a circa 22,4 milioni di euro per il 2011, 37,3 milioni di euro per il 2012 e 47,7 milioni di euro per il 2013.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.


 

Articolo 9, comma 23
(Personale ATA della scuola)

 

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.

 

 

Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Nella modifica intervenuta al Senato, viene fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008[295] siano comunque riservate al settore scolastico. Tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010 (si rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 14).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

/

320.0

640.0

960.0

/

175.1

329,6

494.5

/

175.1

329.6

494.5

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, ricorda che per il personale docente ed ATA della scuola la struttura stipendiale è suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale. Con l’esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell’anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell’arco di 37 anni, a decorrere dal 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive. La relazione tecnica stima quindi, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo integrato del MEF in ordine agli oneri sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del personale scolastico, con riferimento agli anni 2004-2010, un onere medio lordo pari a circa 329 milioni di euro che, prudenzialmente, nello sviluppo del calcolo viene arrotondato a 320 milioni di euro.

Ai fini del computo delle economie conseguenti all’attuazione dell’intervento, la relazione prende in considerazione la struttura stipendiale stabilita contrattualmente per il predetto personale che prevede la seguente articolazione:

 

Da 0 a 2

Da 3 a 8

Da 9 a 14

Da 15 a 20

Da 21 a 27

Da 28 a 34

Da 35 in poi

 

La relazione tecnica stima, quindi, le seguenti economie scaturenti dallo sviluppo degli effetti finanziari sull’intero arco temporale contrattualmente definito conseguenti allo slittamento di tre anni del passaggio nella classe stipendiale successiva:

milioni di euro

Anni

2011

2012

2013-2015

2016-2021

2022-2027

2028-2033

2034-2040

2041-2047

2048-2050

Totale

Lordo Stato

320

640

960*

800*

640*

480*

320*

160*

0

18.720

Netti

175,1

329,6

494,5

400

320

240

160

80

0

 

* Economie di spesa in ragione d’anno

 

La relazione specifica, infine, che ai fini del computo delle predette economie di spesa, per motivi prudenziali, non sono stati valutati i risparmi conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo spettante al personale docente ed ATA che sarà immesso in ruolo negli anni scolastici successivi all’a.s. 2009-2010, trattandosi di un fenomeno allo stato attuale difficilmente quantificabile.

 

Una Nota del Governo[296], in relazione alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato  - che ha richiesto dati di dettaglio in merito alla distribuzione per classi di anzianità e, quindi, stipendiale, del personale scolastico attualmente in servizio, la proiezione nei prossimi anni degli avanzamenti alle successive classi stipendiali e le basi salariali per ciascuna classe stipendiale – ha fatto presente che, considerata la rilevante entità del personale interessato nonché la complessità della relativa struttura stipendiale, le stime sono state effettuate per macroaggregati, sulla base dell’andamento medio annuo della spesa per passaggi tra posizioni stipendiali, calcolato sui valori forniti nell’ultimo sessennio dal sistema informativo MEF. Ha inoltre specificato che il valore di partenza corrisponde, in linea di massima, all’onere annuo per passaggi di classe, quantificato in bilancio dallo stesso MIUR tra le spese di personale.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma che con l’emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato – che ha fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 14, che, a sua volta, conferma la destinazione delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008, al settore scolastico - è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui al medesimo art. 64, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente ed ATA della scuola, anche ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del comma 23 in esame, mediante compensazione delle correlate economie di spesa.

Pertanto la modifica introdotta risulta finanziariamente neutra, comportando un ampliamento delle finalità cui destinare il 30% delle economie previste dall’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che dalla relazione tecnica, come osservato anche nel corso dell’iter al Senato, non si evincono i dati necessari alla completa verifica delle quantificazioni. Ciò con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione, alla loro distribuzione tra le classi stipendiali secondo la struttura indicata nella relazione tecnica e, in tale ambito, anche alla diversa anzianità maturata dai soggetti predetti. In mancanza di tali parametri, non risulta possibile procedere ad una verifica delle economie che la relazione medesima attribuisce allo slittamento di tre anni degli incrementi economici legati ai passaggi alle classi stipendiali successive.

Quanto alla modifica apportata dal Senato, si rileva che la destinazione delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008 alla parziale compensazione delle economie derivanti dalla norma in esame, ai fini del graduale sblocco delle progressioni, si evince dalla relazione tecnica e non dalla formulazione letterale della norma.

Si ricorda che, in base all’articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008, una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo citato è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Il comma 23 in esame, all’ultimo periodo, fa salvo quanto previsto dal precedente art. 8, comma 14, che, a sua volta, nel ribadire l’assegnazione al settore scolastico delle predette risorse, dispone che la destinazione delle somme sia stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia.


 

Articolo 9, commi 25-27
(Mobilità di personale delle P.A. in eccedenza)

 


25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in sopran­numero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercom­partimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.


 

 

I commi 25, 26 e 27 dell'articolo 9 prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del D.L. 194/2009[297]. Essi inoltre prevedono che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

 

Nell’ambito delle misure strutturali finalizzate al contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici, da attuare mediante un processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali, adottate negli ultimi anni, da ultimo, l’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero:

-       ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);

-       ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

-       rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

-       rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il termine previsto per la riorganizzazione del 30 novembre 2008 è stato successivamente differito al 31 maggio 2009 per i soli ministeri in virtù dell’art. 41, comma 10, D.L. 207/2008.

 

Con l’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 si è prevista, all’esito del processo di riorganizzazione di cui all’articolo 74, D.L. 112/2008[298], un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di contenimento della spesa, quali le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese – precisa la disposizione – le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[299]. In particolare, la norma dispone:

-       entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

-       la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

 

Il comma 8-bis specifica, inoltre, che il ridimensionamento degli assetti organizzativi potrà essere attuato anche con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10 del D.L. 207/2008[300], che prevede la possibilità per i Ministeri sia di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia di utilizzare i decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.

 

Il comma 25 introduce una disciplina per le unità di personale che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione disposto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 che deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del D.lgs.165/2001.

L'articolo 33 del D.lgs.165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale che riguardi almeno 10 dipendenti siano tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale. La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. La procedura si conclude decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 469/1997[301]. La procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.

 

Il comma in esame stabilisce invece che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi del suddetto articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.

Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.

 

Il comma in esame contiene inoltre una previsione che riguarda specificamente il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 283/1998[302].

In occasione dell'istituzione dell'Ente Italiano Tabacchi, che preludeva alla trasformazione dello stesso in s.p.a. e alla privatizzazione, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Al personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo sarebbe stato trasformato, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, era riconosciuto il diritto di essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale del ruolo ad esaurimento nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio si sarebbero dovute applicare le disposizioni sulla mobilità di cui agli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. 29/1993, ora riprodotte nel già ricordato articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, con conseguente applicazione degli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale. Il suddetto personale che risultasse in esubero nelle pubbliche amministrazioni in cui è stato ricollocato non potrà dunque essere posto in mobilità.

 

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, saranno invece inquadrati, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ad essi la norma attribuisce un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

 

In alternativa a quanto stabilito dal comma 25, il comma 26 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico

Fino al completo riassorbimento, il comma 27 vieta alle amministrazioni interessate di procedere all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazione a posti indisponibili ai sensi del comma 25.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 25 prevede che non costituiscono eccedenze[303] le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni degli organici previste a norma dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194[304] e che dunque non debbono essere attivate, in relazione a tali unità, le procedure di mobilità. Le unità di personale in questione restano, dunque, temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico. Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

     Il comma 26 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma 25, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico,mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.

     Infine, il comma 27 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree delle stessa amministrazione.

     Le norme, secondo la relazione tecnica, inciderebbero sulla funzionalità e sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e non determinerebbero effetti finanziari quantificabili.

 

     In merito ai profili di quantificazione si osserva che la procedura di mobilità intercompartimentale di cui al comma 26, pur sostanziandosi in una misura di razionalizzazione nell’utilizzo del personale e risultando sostanzialmente confermativa di norme analoghe già vigenti, appare suscettibile di recare oneri qualora il trattamento economico assegnato al dipendente nell’amministrazione di destinazione risulti essere superiore a quello goduto nell’amministrazione di provenienza.


 

Articolo 9, comma 28
(Limitazione delle spese per il personale “precario” nelle P.A.)

 


28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integra­zioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modifi­cazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.


 

 

Il comma 28 dell’articolo 9 riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni:

§      per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

§      per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

La disposizione si applica a partire dall’anno 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Con la modifica apportata al Senato è stato rimosso il riferimento agli enti di ricerca come destinatari della norma in esame.

Inoltre, i contenuti della disposizione in esame costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Vengono poi fatte salve le disposizioni presenti agli articoli 7, comma 65 e 36 del D.Lgs. 165/2001.

L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)       l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)       l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)       la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d)       devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

L'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

 

Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Nella norma si fa salva la previsione dell’articolo 1, comma 188 della legge 266/2005 (finanziaria per il 2006).

In questa disposizione si stabilisce che per gli enti di ricerca l’Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

 

Il comma in esame non si applica alla struttura tecnica di missione istituita di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006

Tale struttura è stata istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture ed è composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (si ricorda che tale struttura è dispensata anche dalle regole in materia di organismi collegiali di cui all'art. 6, comma 1, del provvedimento in esame).

 

Infine, durante l’esame al Senato sono stati introdotti due ulteriori periodi al comma in esame.

Con riferimento agli enti di ricerca, si è previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge 266/2005 (come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008), fissato nel 35% rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[305], solo entro il limite del 35%[306] della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003, secondo la modifica poi intervenuta con l’articolo 3, comma 80 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008): l’applicazione di tale limite è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Più specificamente, tale norma è diretta:

-       alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-       alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-       agli enti pubblici non economici;

-       agli enti di ricerca;

-       alle università;

-       agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[307].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Si ricorda che il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[308]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-       enti di ricerca;

-       Istituto superiore di sanità;

-       Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-       Agenzia per servizi sanitari regionali;

-       Agenzia italiana del farmaco;

-       Agenzia spaziale italiana;

-       Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-       CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-       Università;

-       Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-       Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Si fa presente alla norma del comma 187 sopra indicata è prevista una deroga, contenuta nell’articolo 1, comma 11, del D.L. 152/2009[309], il quale autorizza il Ministero degli affari esteri[310] a procedere all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati, con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

 

Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate del presente provvedimento indicate all’articolo 38, commi 1-bis e seguenti (alla cui scheda si rinvia).

Con l’ultimo periodo è stato stabilito che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese tempi determinati

-

100

100

100

-

54,7

51.5

51.5

-

54,7

51.5

51.5

 

 


Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese per l’esclusione degli enti di ricerca

-

27

27

27

-

14

14

14

-

14

14

14

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme sono finalizzate a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2009, mediante il contenimento dell'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

Dai dati contenuti nel conto annuale 2008 risulta che la spesa sostenuta nel medesimo anno per l'utilizzo delle principali tipologie contrattuali di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie della norma in esame ammonta a circa 640 milioni di euro.

Tali dati di spesa, dovrebbero risultare in tendenziale diminuzione per l'anno 2009, in conseguenza dei seguenti fattori: la modifica dell'art. 36 del dlgs n. 165/01 volta alla drastica riduzione di tale voce di spesa (decreto legge 112/08) e il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario previste dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 incide in maniera decisa sulle cause generative dei contratti di lavoro flessibile, consentendo quindi di ipotizzare ulteriori riduzioni di tali prestazioni lavorative.

Infatti, la limitazione a casi eccezionali e per periodi temporali, ridotti, nonché l'impossibilità di rinnovo dei contratti ai medesimi soggetti, permettono di quantificare in via prudenziale la spesa, per tali tipologie lavorative, relativa all'anno 2009 in circa 200 milioni di euro.

Pertanto, i risparmi derivanti dall'intervento normativo proposto possono essere stimati in circa 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e in termini di fabbisogno e indebitamento si colgono i seguenti effetti pari a 54,70 milioni di euro, 51,50 milioni e 51, 50 milioni, rispettivamente, per ciascun anno del triennio.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato approvato un emendamento[311] che esclude dalla applicazione delle norme in esame gli enti di ricerca. La relazione tecnica allegata alla proposta si limita ad affermare che l’esclusione determina minori economie lorde per 27 milioni di euro annui che si traducono, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, in minori economie per 14 milioni di euro annui al netto degli effetti indotti[312]. L’entità della minore spesa è stata determinata tenendo conto dei dati rilevati dal conto annuale 2008.

Infine, un’ulteriore disposizione[313] approvata nel corso dell’esame presso il Senato prevede che la riduzione della spesa sostenuta per l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili sia calcolata con riferimento alla spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009 qualora nel 2009 non sia stata effettuata alcuna spesa. La relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo chiarisce che la proposta è finalizzata a consentire di ricorrere all’impiego di personale con forme contrattuali flessibili anche alle Amministrazioni che non hanno sostenuto spese a tale titolo nel corso del 2009. La relazione prosegue affermando che l’ipotesi in questione si applica in casi molto limitati e pertanto non si procede ad un ulteriore revisione dei risparmi stimati anche considerando che gli stessi erano stati determinati sulla base di criteri di estrema prudenzialità.

 

In merito ai profili di quantificazione appare, preliminarmente, necessario che siano indicati i criteri per la costruzione della base di calcolo utilizzata per la contabilizzazione dei risparmi dal momento che la norma prevede che la riduzione degli oneri consideri anche la spesa sostenuta per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano tra i consumi intermedi. In tale ottica appare necessario chiarire se la riduzione delle spese discrezionali disposta dalla norma in esame sia da considerare totalmente aggiuntiva a quella già disposta a norma dell’articolo 2. 

Appare, inoltre, necessario che sia chiarito se la riduzione della spesa in questione nella misura determinata dalla norma non possa determinare problemi di funzionalità alle amministrazioni pubbliche.

Non appaiono, altresì, palesi, come evidenziato nel corso dell’esame al Senato,i motivi che hanno indotto a determinare la quantificazione della minore spesa a partire dai dati di consuntivo 2008 invece di considerare, i dati di consuntivo 2009 ed i preventivi di bilancio 2010. Ciò consentirebbe, tra l’altro, di accertare se le stime della relazione tecnica coincidano con la realtà dei bilanci ad oggi in gestione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (lettera c), si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.

 


 

Articolo 9, comma 29
(Limiti alle assunzioni nelle società pubbliche inserite nel conto P.A.)

 

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

 

Il comma 29, sostituito nel corso dell’esame al Senato, dispone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, sono tenute ad adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previste dall’articolo 9 in esame.

La modifica apportata dal Senato sembra circoscrivere l’obbligo di adeguamento alle politiche di contenimento della spesa del personale alle sole società in mano pubblica inserite nel conto della PA, mentre nella formulazione vigente della norma tale obbligo appare esteso alle società non quotate controllate da amministrazioni pubbliche inserite nel predetto conto della PA.

Si ricorda che l'ISTAT redige annualmente entro il 31 luglio, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, un elenco degli enti pubblici facenti parte del settore istituzionale della PA (c.d. elenco S13).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera la disposizione che prevede che le società non quotate, incluse nel perimetro della PA, adeguino le proprie politiche assunzionali a quanto previsto dall’articolo 9.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la modifica apportata alla disposizione in esame, mirante a meglio definire l’ambito applicativo della stessa, non determina effetti di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.


 

Articolo 9, comma 30
(Decorrenza degli effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)

 

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1o gennaio 2011.

 

 

Il comma 30 stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti dei provvedimenti normativi, volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il 2004.

Il richiamato comma 155, al secondo periodo, autorizzava la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Il quadro normativo relativo alle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e di polizia, viene richiamato in sintesi qui di seguito.

Le Forze armate italiane sono costituite dall’Esercito, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare

L’Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza[314].

Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti disposti dalla legge n. 189/1959[315].

La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all’articolo 16, definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

I ruoli del personale non direttivo delle Forze armate sono definiti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196[316].

I ruoli del servizio permanente nelle Forze armate, esclusa l’Arma dei Carabinieri, sono i seguenti: ruolo dei volontari di truppa; ruolo dei sergenti; ruolo dei marescialli; ruolo dei musicisti.

 

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, con esclusione del personale dirigente e direttivo, è regolata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198[317], le cui disposizioni intendono realizzare un riallineamento della progressione di carriera e del trattamento economico del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto a quello delle altre Forze di Polizia.

Sono istituiti, nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, tre ruoli:

-        il ruolo degli appuntati e carabinieri.

-        il ruolo dei sovrintendenti;

-        il ruolo degli ispettori.

 

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come successivamente modificato da ulteriori provvedimenti legislativi.

 

Sono istituiti, nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, tre ruoli:

-        il ruolo degli appuntati e finanzieri.

-        il ruolo dei sovrintendenti;

-        il ruolo degli ispettori.

 

Anche le disposizioni relative all’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, sono state oggetto della sopraccitata disposizione di delega contenuta nell’articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, con l’obiettivo di realizzare una razionalizzazione del precedente impianto normativo.

 

La legge 1° aprile 1981, n. 121 di riforma della Polizia di Stato ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull’ordinamento del personale.

Riguardo al personale la situazione antecedente vedeva la compresenza di quattro distinti ruoli: due a ordinamento militare, il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e il ruolo degli ufficiali medici, e due a ordinamento civile: il ruolo dei funzionari di P.S. (personale con qualifiche dirigenziali e direttive) e il Corpo della polizia femminile.

La legge di riforma ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale. Questo è stato suddivido in tre gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi. Questi sono:

-        ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia;

-        ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia;

-        ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).

La disciplina dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.

In particolare, per il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati, ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335[318] che costituisce ancora la fonte di riferimento principale per la disciplina del personale non dirigenziale. Il D.P.R. 335/1982 è stato modificato più volte, e in modo sostanziale dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197[319].

Il personale non dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli:

-        agenti ed assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati);

-        sovrintendenti;

-        ispettori.

Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche (quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle singole qualifiche.

 

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del Ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.

In attuazione della delega concessa al Governo con l’articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ha disciplinato l’ordinamento del relativo personale, con l’istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale, ecc.

 

I ruoli non direttivi sono articolati in:

-        ruolo degli agenti e assistenti;

-        ruolo dei sovrintendenti;

-        ruolo degli ispettori.

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che sono attualmente all'esame delle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera una serie di proposte di legge (A.C. 137 e abb.) recanti deleghe al governo per il riordino delle carriere delle forze di polizia e forze armate.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Art. 9  c. 30

 

Minori spese correnti

 

119

 

-

 

-

 

-

 

-

 

421,40

 

-

 

-

 

-

 

421,40

 

-

 

-

 

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha stanziato risorse finalizzate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa.

Si rammenta che l’articolo 3, comma 155, richiamato dalla RT, aveva autorizzato per le predette finalità la spesa di 73 milioni  di euro per il 2004, 118 milioni per il 2005 e 122 milioni a decorrere dal 2006 . Alla norma erano stati ascritti i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2004

2005

dal 2006

2004

2005

dal 2006

2004

2005

dal 2006

73

118

122

44

71

74

44

71

74

Gli oneri erano stati stimati, per quanto concerne il saldo netto da finanziare, al lordo degli effetti indotti; la copertura risultava dunque sovrabbondante rispetto all’onere. Gli effetti indotti erano invece stati scontati sugli altri saldi.

 

La relazione tecnica in esame afferma che tali risorse non sono state utilizzate se non - in piccola parte - dall'articolo 6 del D.L. 238/2004, che a valere sulla predetta autorizzazione di spesa ha finanziato una serie di misure perequative riguardanti le posizioni di carriera del personale del comparto della sicurezza (per un ammontare pari a 11.509.000 euro per il 2004, 3.586.000 euro per il 2005 e 2.996.000 euro a decorrere dal 2006). Pertanto le risorse residue, pari a 770 milioni di euro lordi (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti una tantum), possono essere soppresse in quanto non sono state ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Restano, tuttavia, stanziate le risorse a regime, pari a 119 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio - che le risorse residue utilizzabili a regime per le finalità previste dal richiamato articolo 3, comma 155, secondo periodo (riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo del comparto sicurezza-difesa), ammontano a 119 milioni annui a decorrere dal 2011.

Riguardo agli effetti di risparmio sui tre saldi, il Governo ha precisato che essi sono stati così contabilizzati:

-          per il saldo netto da finanziare, poiché in applicazione della norma in esame vengono meno le risorse che risultavano disponibili in termini di competenza per l’anno 2010, ovvero 119 milioni di euro, tale somma viene conseguentemente registrata come minore spesa corrente;

-          per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, l’effetto positivo è stato valutato in circa 421,4 milioni di euro nel 2011 considerando la riduzione che viene operata sulle risorse complessivamente spendibili negli anni 2011 e successivi: queste ultime, infatti, si riducono in una misura corrispondente alla differenza fra l’ammontare lordo di 889 milioni di euro (comprensivo degli arretrati iscritti nel conto dei residui, con esclusione degli utilizzi già effettuati ai sensi del richiamato articolo 6 del D.L. 238/2004) e il suddetto importo di 119 milioni[320].

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che sia la relazione tecnica sia gli elementi di precisazione forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato mostrano che i risparmi derivanti dal differimento degli effetti delle disposizioni in esame  (articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 350/2003) sono stati così calcolati:

-          per il saldo di bilancio, si è considerato che la riduzione di spesa opera per un solo esercizio (il 2010), in quanto a seguito del rinvio disposto dal testo l’importo di competenza per il predetto anno non risulta più spendibile. Conseguentemente il risparmio ascritto alla norma ammonta ad una annualità di spesa per competenza;

-          per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, invece, il calcolo dei risparmi è stato effettuato cumulando tutte le quote annuali di spesa (dal 2004 al 2010) non utilizzate a valere sulla medesima autorizzazione;  tali risorse sono state infatti considerate come iscritte in conto residui. Conseguentemente il risparmio ascritto alla norma in esame equivale alla somma delle quote annuali di spesa nel periodo di vigenza della legge 350/2003 (ossia dal 2004 all’anno in corso).

In proposito, andrebbero meglio precisati i diversi criteri contabili adottati per quantificare i risparmi in esame sui tre saldi. Infatti, per il saldo di bilancio le risorse non utilizzate a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, negli anni dal 2004 al 2009, sono state considerate alla stregua di economie (e quindi non sono state portate ad incremento dei risparmi conseguiti con il presente rinvio). Per i saldi di fabbisogno e di indebitamento – invece – le medesime risorse sono state considerate come disponibili per tutto il periodo di vigenza della norma originaria (ossia dal 2004 all’anno in corso), il che ha consentito di quantificare gli effetti di risparmio sommando le singole annualità (come se nel corso del periodo fosse intervenuto qualche atto di impegno). Non è chiaro, quindi, se per le risorse in esame sia stato assunto il principio delle “politiche invariate”: in base a tale principio, le risorse - nelle more della loro utilizzazione – sarebbero state accantonate di anno in anno, come se in conseguenza della predetta autorizzazione di spesa fosse stata considerata già assunta anche la relativa obbligazione giuridica (con la necessità, quindi, di predisporre gli arretrati da corrispondere ai soggetti interessati). In base a tale impostazione, la predetta obbligazione risulterebbe ora revocata – per gli anni dal 2004 al 2010 - sulla scorta della norma in esame.

Su tali profili andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.


 

Articolo 9, comma 31
(Limitazione ai trattenimenti in servizio)

 


31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 9, comma 31, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal D.L. 112/2008. In particolare, i trattenimenti in servizio previsti possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Per i trattenimenti in esame la norma stabilisce il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008.

Nelle disposizioni sopra richiamate dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, riguardanti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, si prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di accogliere la richiesta del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi.

In particolare, il comma 7 – modificando l’art. 16 del D.Lgs. 503/1992[321] - rimette alla valutazione dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, quale appunto prevista dal citato articolo 16, comma 1 (nella normativa previgente il trattenimento in servizio era totalmente demandato alla volontà dei dipendenti stessi, quindi configurato come un diritto soggettivo).

I parametri funzionali all’accoglimento della richiesta sono indicati nella particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’andamento efficiente dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

I successivi commi da 8 a 10 recano disposizioni procedurali e transitorie ed in particolare:

-        il comma 8 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, nonché quelli già disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi a tale data;

-        con il comma 9 si prevede altresì l’obbligo, per le amministrazioni indicate a comma 7, di riconsiderare, con provvedimento motivato, tenuto conto della nuova disciplina sui trattenimenti in servizio introdotta dal medesimo comma 7, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

-        con il comma 10 si dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevedendo contestualmente l’obbligo, per i dipendenti interessati al trattenimento in servizio, della presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dal comma 7.

Nella norma in esame vengono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, mentre quelli aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

La norma conclude infine prevedendo la non applicabilità dell'intero comma 31 ai trattenimenti in servizio quali previsti dall'articolo 16, comma 1-bis (v. infra) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - si tratta in sintesi delle categorie dei magistrati ordinari, amministrativi e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.

A tale ultima deroga al disposto del comma 31 il Senato, ha aggiunto la previsione per la quale, in via transitoria, il disposto del comma 31 in esame non si applica neppure, limitatamente al 2011 e al 2012, ai Capi di rappresentanza diplomatica nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Con riferimento alla norma aggiunta dal Senato la relazione tecnica al c.d. maxiemendamento del Governo specifica che, in ragione del carattere transitorio e del ridotto numero di soggetti interessati, gli effetti finanziari sono da considerare trascurabili.

 

Si segnala infine che il comma 1-bis dell'articolo 16 del citato Decreto legislativo 503/1992, introdotto dalla legge finanziaria per il 2003, ha previsto per alcune categorie di personale la facoltà di trattenimento in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Con una serie complessa di successivi rinvii, dal comma 1-bis in commento si perviene infine alla legge n. 392 del 1951, riguardante tra l'altro il trattamento economico della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché dei magistrati militari e degli avvocati e procuratori dello Stato: a tali categorie si applica pertanto la facoltà di permanenza in servizio fino al settantacinquesimo anno di età.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Art. 9  c. 31

 

Maggiori spese correnti

 

-

 

11,10

 

5,30

 

-

 

-

 

8,10

 

3,97

 

-

 

-

 

8,10

 

3,97

 

-

Art. 9  c. 31

 

Minori spese correnti

 

-

 

-

 

-

 

22,17

 

-

 

-

 

-

 

14,32

 

-

 

-

 

-

 

14,32

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che il comma 31 intende equiparare i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni. Pertanto, qualora un'amministrazione soggetta a misure limitative delle assunzioni dovesse consentire trattenimenti in servizio, la stessa dovrà rinunciare ad un corrispondente numero di nuove assunzioni nel medesimo anno. Sulla base dei dati del Conto annuale 2008 è stato stimato, per le amministrazioni destinatarie[322], un numero annuo di trattenimenti in servizio pari a circa 1.200 unità. Considerando che l'articolo 72, comma 7, del D.L.  112/2008 è intervenuto in materia di trattenimenti in servizio modificando il precedente obbligo di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio del personale da parte delle amministrazioni (obbligo che è stato trasformato in semplice facoltà), viene ipotizzata una riduzione dei trattenimenti in servizio, che potrebbe attestarsi in 720 unità annue nei due anni successivi al 2008. Quanto alla norma in esame, viene ipotizzato che l'alternatività – ora introdotta - tra assunzioni o trattenimenti comporti un'ulteriore contrazione del fenomeno. Infatti, proprio in virtù della predetta discrezionalità, una politica assunzionale orientata allo svecchiamento della propria forza lavoro potrebbe generare un forte disincentivo verso la concessione dei trattenimenti in servizio da parte delle amministrazioni, anche in considerazione della circostanza che l'apporto lavorativo di un dipendente trattenuto sarebbe limitato ad un solo biennio. Sulla base di tali valutazioni, la RT ritiene che il numero annuo dei trattenimenti in servizio possa essere stimato in 360 unità a partire dal 2011.

In considerazione del fatto che la norma fa salvi i trattenimenti disposti prima dell'entrata in vigore del decreto ed aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, si può ragionevolmente supporre che la norma stessa inizi a dispiegare i propri effetti a decorrere dal 2011.

Per la stima degli effetti finanziari a partire dall'anno 2011 e fino all'anno 2016 (anno di regime) sono stati considerati: un esborso pensionistico medio pari a 30.000 euro annui lordi; una retribuzione media pari a 35.000 euro annui lordi; una indennità di buonuscita media stimata in via prudenziale pari a 80.000 euro lordi.

Nella seguente tabella la RT illustra i conseguenti effetti in termini di saldo netto, di fabbisogno e di indebitamento (il segno negativo indica che i costi sono superiori alle economie):

 

 

2011

2012

2013

SNF

-11,10

-5,30

22,17

Fabbisogno e indebitamento

-8,10

-3,97

14,32

 

Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio – che per individuare il numero annuo dei trattenimenti in servizio sono stati utilizzati i dati presenti del Conto annuale 2008, i quali indicano (per le amministrazioni prese a riferimento[323]) personale in servizio, nella fascia d’età “65 anni e oltre”, pari a 4.800 unità.


Nel confermare i criteri di quantificazione già indicati nella RT, il Governo ha così integrato le informazioni precedentemente fornite:

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(anno a regime)

Mancate assunzioni

360

360

360

360

360

360

Economie per mancate assunzioni

(milioni  di euro)

 

6,3

 

18,9

 

31,5

 

44,1

 

56,7

 

69,3

Economie per mancati trattenimenti

(milioni di euro)

 

6,3

 

18,9

 

25,2

 

25,2

 

25,2

 

25,2

 

Costi pensioni

(milioni di euro)

 

 

5,4

 

16,2

 

21,6

 

21,6

 

21,6

 

21,6

 

TOTALE

(milioni di euro)

 

 

 

 

7,2

 

 

21,6

 

 

35,1

 

 

47,7

 

 

60,3

 

 

72,9

 

Oneri indennità di buonuscita

(milioni di euro)

 

22

 

29,3

 

7,3

 

 

 

TOTALE

EFFETTI FINANZIARI LORDI

(milioni di euro)

 

-14,8

 

-7,7

 

27,8

 

47,7

 

60,3

 

72,9

 

La successiva relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma - con riferimento alla disposizione che esclude transitoriamente il personale diplomatico dal nuovo regime sui trattenimenti - che tale previsione non comporta apprezzabili effetti finanziari, considerato che la deroga ha portata limitata e peculiare, nonché un carattere transitorio.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica e la successiva documentazione fornita dal Governo ipotizzano che il contingente annuo di trattenimenti in servizio si attesti a partire dal 2011 sul livello di 360 unità[324].

Si ricorda che all’articolo 72, comma 7, del D.L. 112/2008[[325]] erano stati ascritti i seguenti effetti finanziari (maggiori oneri):

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Effetti netti complessivi

 

157,5

162,5

64,5

65

66

66,5

 

In particolare, con riferimento al comma 7, la relazione tecnica aveva dato conto di un complesso di effetti di segno opposto derivanti dalla riduzione del numero di dipendenti trattenuti in servizio[326]: la somma algebrica di tali effetti determinava un saldo negativo (maggiori oneri: riconducibili, essenzialmente, ad un aumento della spesa previdenziale).

Tali effetti finanziari sono condizionati dal limite operante in base alla disciplina generale sui trattenimenti[327], secondo il quale l’istituto può essere utilizzato per un massimo di 2 anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo[328].

Si ricorda inoltre che, in materia di limitazione delle assunzioni, sono attualmente operanti due norme, che consentono di effettuare ogni anno reclutamenti entro una determinata percentuale della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente: si tratta dei commi 7 e 9 dell’articolo 66 del D.L. 112/2008.

In base al comma 7, negli anni 2010 e 2011 le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro il limite del 20 per cento sia della spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente per il personale cessato sia rispetto al numero di unità di personale cessate nel medesimo anno.

In base al comma 9, nell'anno 2014 le medesime amministrazioni possono reclutare personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (anche in questo caso la percentuale si intende riferita sia alla spesa sostenuta sia alle unità di personale cessate).

In base alla norma in esame, il trattenimento in servizio di 360 di unità comporta una proporzionale riduzione delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Per quantificare gli effetti della norma in esame, la RT e la documentazione tecnica del Governo hanno assunto come parametro di riferimento il livello di 360 unità annue (“Mancate assunzioni”), che è stato considerato come stabile nel periodo 2011-2016[[329]].

Come detto, i vigenti limiti alle assunzioni - posti dal D.L. 112/2008 – sono attualmente determinati in base al numero delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Ciò implica che ad un maggior numero di cessazioni potrà corrispondere un più elevato numero di assunzioni.

Tale aspetto sembra rivestire particolare rilievo anche nella stima degli effetti connessi al comma 31 in esame, in quanto mentre il Governo calcola il risparmio per retribuzioni sulla base di un numero stabile di “mancate assunzioni”, la medesima norma, disincentivando il trattenimento in servizio, potrebbe determinare un aumento delle cessazioni e tale aumento potrebbe indirettamente riflettersi sulla base di calcolo per le nuove assunzioni dell’anno successivo. Considerato che la più consistente voce di risparmio di carattere permanente indicata dalla documentazione tecnica in esame deriva appunto dalla riduzione della spesa per nuove assunzioni (in ragione del principio di sostanziale assimilazione fra trattenimenti e reclutamenti), andrebbe chiarito se tale effetto indiretto - di possibile elevazione dei limiti alle assunzioni - sia stato considerato ai fini delle stime in esame.

 


 

Articolo 9, comma 32
(Possibilità di conferimento di incarichi di valore economico inferiore ai dirigenti)

 


32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.


 

 

L'articolo 9, comma 32, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possano conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

 

La norma in commento fa esplicito riferimento all’art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 265/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Il comma stabilisce, altresì, che non si applicano eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli e precisa che resta fermo come al dirigente venga conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il medesimo appartenga alla prima o alla seconda fascia.

 

Conseguentemente, il comma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo del decreto legislativo 165/2001; disposizione che, in presenza dei presupposti della fattispecie in commento, prevede un obbligo di comunicazione delle motivazioni della decisione amministrativa e implica una facoltà di scelta di nuovo incarico del dirigente.

 

Il citato art. 19, comma 1-ter, stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1 ai sensi del quale, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

La disposizione in questione, modificata dall’art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[330], prevede che l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che il comma 32 interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/09, all'esito dell'indagine sull'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 62 del CCNL dell'Area I della dirigenza, ha auspicato l'abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.

L’articolo 62, al quale la RT fa riferimento[331], ha introdotto una speciale clausola di salvaguardia in favore dei dirigenti (dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) non confermati. In base a tale norma, i dirigenti non confermati senza demerito sono destinatari di un “altro incarico di pari valore economico” ovvero di una retribuzione di posizione il cui valore economico sia non inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico[332]. Sulla norma la Corte dei conti ha affermato: «È innegabile che la disposizione del Contratto collettivo, interrompendo il nesso esistente tra incarico e retribuzione spettante, abbia fortemente inciso sul rapporto sinallagmatico tra “funzioni attribuite e connesse responsabilità” voluto dal legislatore (…) La Corte auspica, dunque, che la disposizione sia espunta dall’ordinamento»[333].

Secondo la relazione tecnica, l'intervento normativo in esame produce risparmi soltanto eventuali e non valutabili, tenuto conto che le ipotesi di mancata riconferma dell'incarico rientrano nella piena discrezionalità dell'amministrazione.

Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato – in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio – che  non risulta possibile effettuare una stima, sia pure di massima, delle economie derivanti dalla norma, tenuto conto che le stesse sono collegate a decisioni (mancata conferma dell’incarico o avvio di un processo di riorganizzazione) caratterizzate da discrezionalità amministrativa, per le quali non appare possibile prevedere una casistica. In tale contesto le economie sono meramente eventuali e verificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma è suscettibile di generare risparmi e tenuto conto, altresì, delle affermazioni del Governo, in base alle quali la discrezionalità amministrativa  delle decisioni riguardanti la mancata conferma di incarichi dirigenziali è tale da rendere al momento non sufficientemente attendibile la prospettazione di effetti finanziari determinati.


 

Articolo 9, comma 33
(Riduzione risorse per contrattazione integrativa)

 


33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione eco­nomico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corri­spondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.


 

 

L’articolo 9, comma 33, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997[334]:

per il 50 per cento al fondo di assistenza dei finanzieri;

per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

L’articolo 12 sopra richiamato reca disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

Esso prevede in particolare che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 662/1996, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.

Le somme derivanti dall’applicazione del comma succitato, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività sopra citate.

Il fondo di assistenza per i finanzieri, istituito dalla legge 1265/1960[335], è dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza. Il fondo ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

-        all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

-        al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

-        all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

-        alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

-        alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;

-        alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

 

Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze è stato istituito dal D.P.R. 211/1981[336], che ha unificato in un unico ente di diritto pubblico, denominato «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», una serie di fondi di previdenza precedentemente previsti[337].

Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza sopra indicati. Al fondo è, altresì, iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 211 e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:

-        il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della Guardia di finanza;

-        gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 1600/1960, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;

-        gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 98/1971, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;

-        il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all’articolo 1, della legge 397/1975;

-        gli impiegati assunti ai sensi del D.P.R. 649/1972.

 

Inoltre, la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario conferma che il comma 33 interessa una quota pari al 10% delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 165, della legge 350/2003 (norma con cui è stata introdotta l’attuale formulazione dell'articolo 12 del D.L. 79/1997)[338] e si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del Fondo di assistenza per i finanzieri, atteso che l'articolo 67, comma 1, del D.L. 112/2008 già ne prevedeva la destinazione[339].

Secondo la RT, la disposizione non determina oneri né realizza economie per il bilancio dello Stato, atteso che si tratta di una finalizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente.

La successiva relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma, con riferimento alla disposizione che a decorrere dal 2011 stabilisce un tetto di spesa al Fondo di previdenza per il personale civile del MEF (cap. 3985),  che tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva cha la neutralità finanziaria della norma ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento appare subordinata al mantenimento del medesimo livello di spendibilità delle risorse delle quali è prevista la nuova destinazione (ai Fondi per i finanzieri e per il personale del Ministero delle finanze). Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla disposizione che estende l’iscrizione al Fondo di previdenza del Ministero delle finanze a tutti i dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria (inclusi quelli attualmente non rientranti fra le categorie di personale che possono essere iscritte di diritto al predetto Fondo), andrebbero  acquisiti elementi di maggiore dettaglio circa i possibili effetti applicativi e finanziari della norma, con particolare riferimento alla necessità di non incidere negativamente sull’equilibrio fra contributi e prestazioni del Fondo.

Sul punto la relazione illustrativa afferma che la disposizione è finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra il personale del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché tensioni interne che possono incidere negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dell’unificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero (attuato con l’articolo 24 del D.P.R. 43/2008). La disposizione, inoltre, potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora l’Amministrazione risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per l’Amministrazione sono già state emesse da parte di alcuni tribunali.

Riguardo – infine - all’integrazione apportata al testo nel corso dell’esame presso il Senato[340], tenuto conto che tale norma è suscettibile di incidere sui livelli di stanziamento negli esercizi successivi al 2010 (anno assunto quale parametro per delimitare la spesa consentita), andrebbero meglio chiariti la portata applicativa e i connessi effetti finanziari della disposizione che assume – a decorrere dal 2011 - come limite massimo dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 3985 “la dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma”. 

Si segnala in proposito che nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2010, il citato capitolo 3985 (“Quota del 30 per cento del gettito dei tributi speciali di cui alla tabella ‘A' allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, riscossi per i servizi resi dal Ministero delle finanze, da attribuire al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze”) reca per il 2010 una disponibilità di euro 57.326.700 sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Tale previsione è stata confermata in sede di bilancio di assestamento per il medesimo anno 2010[[341]].

 


 

Articolo 9, comma 34
(Indennità impiego operativo reparti di campagna)

 


34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.


 

 

Il comma 34, come modificato dal Senato, prevede che a decorrere dal 2014 (nel testo originario era dal 2011) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30%.

Agli oneri conseguenti il posticipo di tre anni della riduzione dell’indennità, pari a 38 milioni di euro per ciascun anno dal 2011 al 2013 si provvede attraverso il ricorso a una quota delle maggiori entrate di cui all’articolo 32 del D.L. in esame derivanti dalla riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi ed agli ulteriori oneri di 4 milioni di euro per il 2012 ed il 2013, con l’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38 commi 13-bis e seguenti che modificano la disciplina della determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative.

 

Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 [342] all'articolo 4, comma 2 prevede che al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita un'indennità mensile, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna.

Tale indennità è prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78[343] e rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[344].

 

L'articolo 3, comma 1 della legge n. 78/83 stabilisce che l'indennità mensile di impiego operativo spetta nella misura del 115 per cento di quella base -stabilita dal primo comma dell'articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare- agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati:

-        corpi d'armata;

-        divisioni;

-        brigate e aerobrigate;

-        stormi e reparti di volo equivalenti;

-        gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

-        reparti elicotteri e reparti antisom;

-        reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

-        reparti intercettori teleguidati (IT);

-        comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

-        unità di controllo operativo e unità di scoperta;

-        centrali e centri operativi in sede protetta;

-        unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

 

Il medesimo articolo 3 della legge n. 78/83, al comma 2, stabilisce poi che l'indennità mensile di impiego operativo spetta nella misura del 125 per cento dell'indennità mensile di impiego operativo di base agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta, sempre ai sensi del citato articolo 3, comma 3, un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi.

 

Il richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 78/83 stabilisce che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica -salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 per i titolari di altre indennità,- spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base, nella misure stabilita dalla tabella I allegata alla medesima legge per gli ufficiali e i sottufficiali, nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, allegato al testo originario del provvedimento, ascriveva alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

/

38.0

38.0

38.0

/

20.8

19.6

19.6

/

20.8

19.6

19.6

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato, in relazione alle modifiche apportate alla norma, provvede a compensare gli effetti scontati in precedenza, sui saldi di finanza pubblica, recando una quantificazione per importi identici in valore assoluto ma di segno opposto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, più correttamente, avrebbe dovuto richiamare le maggiori entrate derivanti dai soli commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38, in linea con quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel provvedimento.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

/

38.0

38.0

38.0

/

20.8

19.6

19.6

/

20.8

19.6

19.6

 

 


 

Articolo 9, comma 35
(Indennità di comando navale)

 

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.

 

 

Il comma 35 dell'articolo 9 dispone - con norma interpretativa - che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziate, in conformità all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. 195/1995.

 

Il D.P.R. n. 164 del 2002, recante Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, all'art. 52, comma 3 prevede che, ai fini della corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale -delle Forze di polizia ad ordinamento militare (dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate- che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge n. 78 del 1983[345] (sulle indennità operative), si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il richiamato art. 10 della legge n. 7/8/1983 stabilisce che agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta un'indennità mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo base, stabilita dalla tabella I allegata alla legge (v. supra, scheda di lettura del comma 34).

 

Tale determinazione deve -alla luce della presente norma interpretativa- tener conto delle risorse appositamente stanziate, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 10 del d.lgs. 195/1995.

 

Il D.Lgs. 195 del 1995[346], all'art. 7, comma 10 prevede che l'ipotesi di accordo sindacale riguardante i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di D.P.R. di cui ai commi 5 e 7, rispettivamente riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, siano corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Sui costi esorbitanti si può pronunciare il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il CNEL). Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.

L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio.

In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei D.P.R. che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e forze armate, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

 

Dalla relazione illustrativa si apprende che l'attuale formulazione dell'art. 52 del D.P.R. citato non ha consentito a tutt'oggi l'individuazione dei titolari, in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo, riportate nella relazione tecnica al citato D.P.R. Pertanto si renderebbe necessario il presente intervento normativo interpretativo, volto a chiarire come l'individuazione dei destinatari di tale indennità vada ricompresa nell'ambito delle risorse stanziate a tale scopo. Tale chiarimento si renderebbe necessario "soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi".


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che l'articolo 10, comma 2, della legge n. 78/1983 ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa, in virtù dell'art. 52 del D.P.R. n. 164/2002, anche alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative, previa individuazione dei titolari delle predette funzioni - ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52 - con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attuale formulazione dell'articolo 52 del D.P.R. citato non ha consentito, fino ad ora, l'individuazione dei beneficiari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario l'intervento normativo al fine di chiarire, anche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 che l'individuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nell'ambito delle risorse stanziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. La RT conclude l'esame della norma affermando che la disposizione non realizza economie ma è rivolta alla risoluzione di un contenzioso che qualora le decisioni giurisprudenziali dovessero essere favorevoli al personale determinerebbe un aggravio per il bilancio dello Stato di circa 200 milioni di euro rilevabili sulla base dei decreti già emanati e oggetto di contenzioso, considerati anche i periodi pregressi.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, pur rilevato che la norma in esame ha introdotto in via d’interpretazione autentica un condizionamento finanziario al riconoscimento al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare dell’indennità per incarichi di comando navale[347], è stato richiesto[348] al Governo di confermare che a tale interpretazione restrittiva non risulti associabile alcun beneficio in termini di minore spesa per il bilancio dello Stato ovvero che non siano già stanziate risorse in bilancio a legislazione vigente che, in virtù della norma in esame possano andare in economia. È stato richiesto, inoltre, di confermare che, stante la attuale formulazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 164/2002 - indipendentemente da quanto affermato nella RT circa il rischio che decisioni giurisprudenziali possano determinare un aggravio futuro per il bilancio dello Stato - sino ad oggi la norma vigente non ha comunque consentito l'individuazione dei titolari beneficiari e che, dunque, non ha dato luogo ad effettivi esborsi. Nella nota di risposta, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato che, tenuto conto che attualmente non risultano ancora emanati i provvedimenti di determinazione dei predetti contingenti, la disposizione non ha effetti in termini di minor spesa in quanto a legislazione vigente, risultano stanziate unicamente le risorse previste dagli accordi di concertazione a cui la disposizione fa esplicito riferimento.


 

Articolo 9, comma 35-bis
(Spese di difesa nei procedimenti a carico di personale in servizio di pubblica sicurezza)

 

35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

 

 

Il comma 35, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

Il suddetto art. 32 stabilisce che nei procedimenti penali a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta - a richiesta dell'interessato - dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

Nel caso di nomina del libero professionista, le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Il comma in esame chiarisce, in particolare, che le spese di difesa in questione, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non associa alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la norma interpretativa non produce effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la norma come rilevato nella RT, non innovi rispetto alla prassi e che venga comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dello Stato nel caso di accertata responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

 


 

Articolo 9, comma 36
(Limiti alle assunzioni per gli enti di nuova istituzione non derivanti da accorpamento o fusione)

 


36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limita­tamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'ammini­strazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.


 

 

L’articolo 9, comma 36, detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi.

In particolare, si prevede che nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione gli enti possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica.

Sono fatte tuttavia salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva.

Ai fini del comma in esame, gli enti in questione predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il ministero dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario afferma che per gli enti di nuova istituzione, per i quali non è possibile effettuare assunzioni sulla base delle cessazioni, viene comunque prevista la possibilità di assumere personale entro il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica, nel corso del quinquennio decorrente dall’istituzione degli stessi. La relazione afferma inoltre che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le assunzioni vengono effettuate nell’ambito di risorse aventi carattere certo e continuativo destinate a tale scopo dalla legge istitutiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la norma appare ispirata ad obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente.

 

 


 

Articolo 9, comma 37
(Disposizioni contrattuali per il comparto scuola)

 

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 

 

Il comma 37 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame (blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013), le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, nell’ambito della procedura contrattuale 2013-2015 e nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione vigente, demanda ad uno specifico confronto tra le parti la materia concernente le voci relative al trattamento accessorio fisso e continuativo spettante al personale ATA e docente, di cui agli articoli 82 e 83 del CCNL Scuola relativo al quadriennio 2006-2009.

La relazione afferma inoltre che l’iniziativa, in quanto attuabile comunque nei limiti delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legislazione vigente per il triennio 2013-2015, non determina oneri aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 10, comma 1
(Assegno mensile di assistenza per invalidità civile - Soppresso)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 10 è stato soppresso durante l’esame del provvedimento al Senato.

 

Il comma, nel testo originario del decreto-legge,  incrementava da 74 a 85 punti percentuali il tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.

L'elevamento concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.

 

Profili finanziari

La norma, soppressa nel corso dell’esame presso il Senato, disponeva l’elevazione del requisito sanitario ai fini dell’accesso alla corresponsione dell’assegno mensile di assistenza, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (età, condizione economica, condizione lavorativa e cittadinanza).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

10

30

40

0

10

30

40

0

10

30

40

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla soppressione della norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

0

10

30

40

0

10

30

40

0

10

30

40

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione, che prevede, per le domande presentate a decorrere dal 1 giugno 2010, l’elevazione dell’attuale limite del 74 per cento all’85 per cento per l’accesso al beneficio economico dell’assegno mensile di invalidità civile, determina effetti positivi per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro nel 2011, 30 milioni di euro nel 2012 e 40 milioni di euro nel 2012.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

§         importo medio annuo dell’assegno di invalidità: 3.400 euro;

§         ipotesi di minori flussi annui: circa 6.000 soggetti (pari ad una riduzione di circa il 15 per cento).

Tenuto conto dei tempi del procedimento accertativo-concessorio e di liquidazione, la relazione tecnica stima che gli effetti possano verificarsi nella misura sopra esposta.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che dalla soppressione della norma in esame derivano maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per il 2011, 30 milioni per il 2012 e 40 milioni per il 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che i maggiori oneri derivanti dalla soppressione del comma 1 sono compensati dai risparmi conseguibili dall’attuazione del piano straordinario di verifiche previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del provvedimento in esame, come modificato dal maxiemendamento.

 


 

Articolo 10, comma 2
(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)

 

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

 

La norma in esame, come modificata durante l’esame al Senato, estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS l’applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni INAIL.

 

Il testo attualmente in vigore dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 non limita l’applicazione alle prestazioni di invalidità della citata disciplina sugli indebiti e rettifiche, alle sole risultanze degli accertamenti di natura medico-legale[349].

 

La disciplina[350] prevista stabilisce che in caso di rettifica, le prestazioni economiche non dovute, non sono recuperate, con esclusione dei casi di dolo dell'interessato e di dolo o colpa grave del funzionario responsabile.

La facoltà di rettifica si prescrive in dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario, salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati giudizialmente.

Infine, l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

Si ricorda che, attualmente, per i trattamenti assistenziali e previdenziali INPS, è prevista la sola procedura di revisione dei requisiti accertati.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la norma estendendo il meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall’INPS, consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.

 

Inoltre, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che le  modifiche apportate al comma 2, nel corso dell’esame presso il Senato, hanno carattere procedurale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

 


 

Articolo 10, comma 3
(False attestazioni degli esercenti una professione sanitaria)

 


3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.


 

 

Il comma 3 estende - fermo quanto previsto dal codice penale - agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap o disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, le disposizioni di cui all’articolo 55-quinquies del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165[351], disciplinante le false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti.

 

Il citato articolo 55-quinquies dispone che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

In tali casi il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

 

In tema di revoca di benefici economici vanno poi richiamate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698[352], prescriventi che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

 

Oltre a richiamare espressamente il comma 1 del citato articolo 55-quinquies, che sancisce l’applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 400 ad euro 1.600, il comma in esame sancisce l’obbligo del medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, di risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

Il terzo e quarto periodo del comma 3 prevedono poi, rispettivamente, l’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità, ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità contabile, e l’applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 del citato articolo 55-quinquies (vale a dire la radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 10, comma 4
(Piano di controlli in materia di invalidità civile)

 


4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un program­ma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».


 

 

La norma in esame, come modificata durante l’esame al Senato, prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012[353].

 

Il testo attualmente in vigore, all’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede la verifica di 200.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

Le verifiche concernono i titolari dei benefici economici assistenziali per l’invalidità civile e sono disposte in via aggiuntiva rispetto alle revisioni che l’INPS effettua ordinariamente per l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

In particolare, la norma in esame modifica l'articolo 20, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78[354], che prevedeva, solo per l’anno 2010, un programma straordinario di 100.000 verifiche condotte dall’INPS, al fine di estendere le medesime verifiche, anche agli anni 2011 e 2012, con un incremento di 250.000 verifiche per ciascuno dei due anni.

 

Si ricorda che, in precedenza, l’articolo 80 del D.L. 25 giugno 2008, n 112[355] ha previsto l’attuazione, per l’anno 2009, da parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile[356]. Con D.M. 29 gennaio 2009 sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione del suddetto piano straordinario.

I risultati della verifica del 2009 hanno portato alla sospensione di una prestazione su sette, per motivi reddituali o di non sussistenza delle condizioni di invalidità, portando conseguentemente nelle casse dello Stato un recupero di oltre 100 milioni di euro. In particolare, su 200 mila verifiche effettuate, più del 15 per cento sono gli irregolari ai quali è stata revocata la prestazione di invalidità[357].

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

70

130

180

0

70

130

180

0

70

130

180

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla modifica, introdotta nel corso dell’esame al Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

10

30

40

0

10

30

40

0

10

30

40

 

Pertanto, gli effetti complessivi della norma sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

80

160

220

0

80

160

220

0

80

160

220

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che dalla disposizione conseguono economie valutate in 70 milioni di euro per il 2011, 130 milioni di euro per l’anno 2012 e 180 milioni di euro per il 2013.

La quantificazione tiene conto dell’esperienza derivante dall’attuazione del programma straordinario di verifiche relativo al 2009, previsto dall’articolo 80 del decreto legge n. 112/2008[358]. In particolare, dai dati amministrativi dell’INPS risultano recuperati su base annua importi superiori a 100 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa inoltre che il numero delle verifiche aggiuntive pari a 400.000 unità si stratifica nel biennio considerato e che, pertanto, le economie nel terzo anno sono valutate in 180 milioni di euro. Tale quantificazione tiene conto anche degli effetti riduttivi, dovuti alla interazione derivante da attività straordinarie di verifica pianificate da più anni, rispetto ai risultati conseguiti con le prime verifiche straordinarie.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, che prevede un ulteriore incremento del numero delle verifiche di 50.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, precisa che tale incremento risulta congruo a compensare i maggiori oneri derivanti dalla soppressione del comma 1 dell’articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per il 2011, 30 milioni per il 2012 e 40 milioni per il 2013. In particolare, un incremento delle verifiche del 25 per cento, rispetto al programma di verifiche previsto dal testo originario del provvedimento, determina un risparmio atteso, per il terzo anno di applicazione, pari a circa il 20 per cento dei risparmi già quantificati dalla relazione tecnica originaria, e a una percentuale inferiore per i primi due anni, per tener conto dei tempi con cui si manifestano i relativi effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, che la metodologia e i parametri adottati dalla relazione tecnica risultano coerenti con le relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore ed ispirati ad una maggiore prudenzialità.

In proposito, si ricorda che l’articolo 80 del decreto legge n. 112/2008 prevedeva un piano straordinario di 200.000 verifiche per l’anno 2009, a fronte del quale la relazione tecnica quantificava risparmi per 100 milioni di euro annui per gli anni 2009-2011. Parimenti, anche la che la legge finanziaria per il 2010 aveva previsto un programma di 100.000 verifiche straordinarie a fronte delle quali la relazione tecnica quantificava risparmi pari a 50 milioni di euro.

 


 

Articolo 10, comma 4-bis
(Utilizzazione Commissioni ASL per Piano straordinario verifiche INPS)

 

4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

 

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la facoltà per l’INPS di avvalersi, per effettuare i programmi straordinari di controlli in materia di invalidità civile, delle Commissioni ASL che, dal 1 gennaio 2010, sono integrate con un medico dell’Istituto medesimo.

 

L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione,  appare necessario che il Governo chiarisca se possano conseguire oneri a carico delle strutture sanitarie dalla possibilità da parte dell’INPS di avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nell’ambito dei piani straordinari di verifica.

 


 

Articolo 10, comma 5
(Alunni in situazione di handicap)

 


5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni interna­zionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusiva­mente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.


 

 

La norma in esame è volta alla ridefinizione delle procedure relative alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap[359], accertata dagli organi collegiali delle Aziende Sanitarie locali[360].

In particolare, è obbligatorio che il verbale di accertamento della Commissione ASL, relativo alla situazione di handicap, indichi chiaramente il livello e la gravità della patologia[361], secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità[362], ed è inoltre prevista la responsabilità per danno erariale per il medesimo collegio[363], riguardo alla errata valutazione.

E’, altresì, obbligatorio per i soggetti (GLH) [364] che formulano il piano educativo individualizzato indicare, in particolare, il numero delle ore di sostegno, esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, in modo da assegnare agli altri soggetti istituzionali la fornitura di ulteriori risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato[365].

 

Gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992 disciplinano il diritto all'educazione e all'istruzione e l’integrazione scolastica per la persona handicappata.

Nello specifico, l’articolo 12 stabilisce il diritto all'educazione e all'istruzione per la persona handicappata dall’asilo nido all’istruzione universitaria.

In particolare, il coinvolgimento dei parenti della persona, degli operatori delle ASL, del personale insegnante specializzato della scuola e dell'insegnante operatore psico-pedagogico, interviene per la formulazione del piano educativo individualizzato (comma 5). Inoltre, il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie è previsto anche nelle verifiche, per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico (comma 6).

L’articolo 13 prevede lo sviluppo dell’integrazione scolastica della persona, attraverso la partecipazione di scuola, famiglia, ASL, enti locali e servizi sociali. Il D.M. 9 luglio 1992 ha dato gli indirizzi per la stipula di accordi di programma per favorire l’attuazione della disciplina riguardante l’integrazione scolastica. Il comma 3 prevede nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, e garantisce l’attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati da parte della scuola.

Infine, l’articolo 15 disciplina i due principali gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. Il primo (GLIP) è istituito presso ogni ufficio scolastico provinciale e composto da un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni. Il secondo (GLH) è istituito, presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti, e si suddivide in, GLH d’istituto, e, GLH operativo, che insieme elaborano e verificano il Piano educativo individuale della persona handicappata.

 

Nella relazione illustrativa si sottolinea che l’intervento predisposto ha lo scopo di “rendere più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell’alunno disabile avente diritto al docente di sostegno”.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento  precisa che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap si rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell’alunno disabile avente diritto all’insegnante di sostegno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia l’esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli effetti finanziari della norma in esame nella parte in cui prevede che nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto dal Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), siano indicate le risorse necessarie, ivi comprese le ore di sostegno richieste per l’alunno affetto da grave disabilità (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ), nonché le altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, che restano a carico degli altri soggetti istituzionali.

In primo luogo, andrebbero forniti gli elementi e i dati necessari alla quantificazione degli effetti di maggiore spesa connessi all’incremento del numero dei docenti di sostengo per  gli alunni affetti da grave disabilità che l’articolo 9, comma 15, del decreto legge in esame (cfr. scheda articolo 9) consente di attivare in deroga al contingente fissato per l’anno scolastico 2010/2011. Si rileva, inoltre, che tale contingente, essendo pari a quello in attività di servizio d’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010,  potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo di insegnanti di sostegno, come ridefinito dal citato articolo 9, comma 15.

L’articolo, 9, comma 15, del decreto legge in esame prevede, tra l’altro, che per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello di in attività di servizio d’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, consentendo, come sopra evidenziato, l’attivazione di ulteriori posti di sostegno in deroga. Si ricorda che l’articolo 2, commi 413 e 414 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) fissava un limite massimo complessivo della dotazione relativa ai docenti di sostegno (progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007) non consentendo l’attivazione di posti di sostegno in deroga.

In secondo luogo, appare opportuno un chiarimento circa l’identificazione dei soggetti istituzionali, a carico dei quali è posta l’individuazione delle altre risorse professionali e materiali per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, nonché una conferma circa la congruità delle risorse finanziarie a legislazione vigente a disposizione di tali enti per far fronte alle suddette attività.


 

Articolo 10-bis
(Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali)

 


1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo econo­mico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.


 

 

L’articolo 10-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’applicazione di alcune norme contro le false attestazioni, tese al riconoscimento del risarcimento del danno da parte delle imprese assicuratrici, relative a micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali. In tali ipotesi, la norma in esame estende, a carico dei medici responsabili, le sanzioni penali previste per i casi di false attestazioni di stati di malattia dei pubblici dipendenti volte a giustificare l'assenza dal servizio dei medesimi. La norma in esame dispone altresì che il medico sia tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice.

 

L’articolo 55-quinquies, comma 1, del D.lgs. 165/2001[366] disciplina le ipotesi di false attestazioni o certificazioni prevedendo la figura di reato del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio con alterazione dei sistemi di rilevamento o giustificando l’assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa. Per tale reato la pena è quella della reclusione da uno a cinque anni con multa da euro 400 a 1.600; tale pena si applica anche al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del delitto.

La disposizione prevede, inoltre:

-        per il lavoratore condannato l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione e del danno all’immagine subiti dall’amministrazione;

-        per il medico che ha concorso alla commissione del delitto, come conseguenza della sentenza definitiva di condanna, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convezione; la medesima sanzione è prevista per il rilascio di certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

 

L’articolo 640 del Codice penale, che contempla il delitto di truffa, stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Il secondo comma dell’art. 640 prevede che la pena è aggravata (reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; in presenza della circostanza aggravante, indicata all’articolo 61, numero 5 del c.p., del fatto commesso con l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

È inoltre stabilito (terzo comma) che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di truffa aggravata, per i quali è prevista la procedibilità di ufficio.

 

Ai fini del precedente comma 1, i successivi commi 2 e 3 della norma in esame prevedono in ciascuna regione la costituzione di una commissione che rilevi i dati derivanti dall'attuazione del precedente comma e li trasmetta trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

La commissione è composta da un rappresentante della Regione, uno del Consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri (su designazione dell’organo competente) ed uno delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

 

Infine, ai sensi del comma 4, il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione, da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle norme in esame, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma i effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato afferma che dalla disposizione non derivano effetti di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire dati ed elementi che suffraghino l’invarianza della spesa, affermata dalla relazione tecnica, in merito all’attività di verifica da parte del Ministero per lo sviluppo economico dell’andamento dei premi RC auto. Egualmente, andrebbero acquisiti elementi tesi a dimostrare che non vi siano oneri per le Regioni, con riflessi sul saldo di indebitamento, relativamente alle funzioni di vigilanza attribuite alle commissioni miste.

 


 

Articolo 11, commi 1-2
(Regioni sottoposte ai Piani di rientro del disavanzo sanitario)

 


1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.

 


 

 

L’articolo 11, ai commi 1 e 2, detta alcune norme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Più in particolare, mentre il comma 1 concerne le regioni sottoposte ai Piani di rientro non sottoposte a commissariamento, il comma 2 riguarda le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge operi il commissario ad acta per l’attuazione del Piano.

 

Con la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) e con la successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sono stati introdotti una serie di adempimenti per le Regioni con un bilancio sanitario in deficit.

In particolare, l’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, ha stabilito che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale che persista nel quarto trimestre dell'anno, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora la Regione persista nella propria inerzia, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap entro i limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di inerzia da parte del commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque, nella misura massima prevista dalla vigente normativa, l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap. Scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte.

Per quanto riguarda la definizione dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha stabilito il nuovo livello del 5 per cento[367], ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo.

Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione è obbligata a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausilio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della citata legge finanziaria 2005. Il suddetto piano di rientro deve contenere le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

La legge finanziaria 2010 ha stabilito che il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio (STEM)[368] e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nei termini perentori, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dalla data di approvazione da parte della regione. Il Consiglio dei ministri [369], decorsi i termini di cui sopra, accerta l’adeguatezza e, in caso di riscontro positivo, approva il piano, con immediata efficacia ed esecuzione.

In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l’intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del commissario ad acta si fa luogo all’applicazione di una serie di misure tra cui la sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, l’incremento delle aliquote IRAP e IRPEF, la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente.

La verifica [370]dell’attuazione del piano di rientro avviene, ordinariamente, con periodicità trimestrale e annuale, e, straordinariamente, all’occorrenza. L’approvazione del piano di rientro[371] da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento [372] dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso.

In particolare, una quota pari al 40 per cento è concessa a seguito dell’approvazione del piano. Il restante 60 per cento è erogato a seguito della verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura (vedi infra) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 [373].

Attualmente, le regioni che hanno dovuto predisporre i piani di rientro sono il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Liguria, la Sardegna, l’Abruzzo, il Molise e la Calabria[374], tra le quali, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Campania, sono state successivamente commissariate. Si ricorda che dal 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 836 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), la Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 1, riguarda pertanto le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, alla data del 31 dicembre 2009, non venga verificato positivamente il conseguimento degli obbiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale di cui all’articolo 1, comma 77 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) e non siano sottoposte a commissariamento.

Il citato standard dimensionale è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento ancorché coperto dalla regione, ovvero al livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Alle regioni così individuate il comma 1 consente di richiedere la prosecuzione del piano di rientro per una durata non superiore al triennio 2010-2012, ai fini del completamento dei programmi operativi (vale a dire degli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale). La prosecuzione e il completamento del piano sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva (in termini di competenza e di cassa) della quota di risorse finanziarie già subordinata, a legislazione vigente, alla piena attuazione del piano. Tale prescrizione si applica anche nell’ipotesi in cui la quota di risorse sia stata, in tutto o in parte, oggetto di anticipazione in favore della regione[375].

 

Il comma 2, come già ricordato, riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, operi il commissario ad acta per l’attuazione del piano medesimo. Per queste regioni si prevede che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e che predisponga un piano che individui modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi. Viene poi posto il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2010 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 15 dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

Tale divieto era già previsto per il 2010 dall’articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ma, in virtù della novella di cui all’articolo 1, comma 23-vicies del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194[376], esso è stato riferito solo ai primi due mesi dell’anno. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge tale divieto è diretto ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o addirittura impediscano l’attuazione del citato piano dei pagamenti.

Va poi rilevato che, diversamente dalle previsioni del comma 89 dell’articolo 2 della legge 191/2009, non sono state riprodotte le ulteriori previsioni del Patto per la salute 2010-2012.

 

Infatti, la citata Intesa, al comma 15 lettera a) dell’articolo 13, prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge attuativa della presente Intesa non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

Profili finanziari (comma 1)

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento al comma 1, afferma che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, dal momento che il completamento degli interventi strutturali, previsti nei Piani di rientro (Pdr), è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dall’altro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei Lea. A detto completamento degli interventi inoltre è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi.

In merito al comma 2, la relazione tecnica precisa che la norma è diretta ad evitare maggiori oneri a carico delle regioni sottoposte ai Pdr, causati dalle criticità del sistema dei pagamenti.  Inoltre, al fine di non compromettere o rallentare l’operazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, la norma prevede, fino al 31 dicembre 2010, una sospensione  delle procedure esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Pdr e commissariate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 11, comma 3
(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento
della spesa sanitaria)

 

3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».

 

 

Il comma 3 in esame apporta una novella all’articolo 77-quater, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 concernente il recupero delle anticipazioni di tesoreria erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana per il finanziamento della spesa sanitaria, volta a garantire che tale recupero non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai tributi IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF.

 

La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che l’obiettivo della norma è quello di “non vanificare le finalità sottese alle manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità”.

 

Si ricorda che il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa annualmente alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia il 97 per cento delle somme che spettano a ciascuna di esse per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1, lett. d), nn. 1-7 e successive modificazioni ed integrazioni e legge 191/2009, articolo 2, co, 68, lett. b)). Le anticipazioni, effettuate tramite versamenti sul conto di tesoreria centrale intestato a ciascuna regione, sono parametrate alle somme spettanti per l’anno precedente, rivalutate delle maggiori assegnazioni eventualmente stabilite dalla legge finanziaria di esercizio, o da altro provvedimento ad hoc.

Il fabbisogno corrispondente al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (quanto stabilito dal CIPE) è finanziato per ciascuna regione dal gettito dell’IRAP, dal gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF, dai proventi della compartecipazione degli assistiti (ticket) e dal gettito della quota IVA. Le somme incassate (centralmente) a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e di IRAP vengono versate al tesoriere regionale o provinciale entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo; la quota IVA è corrisposta tramite le anticipazioni dell’esercizio in corso e regolazione definitiva nell’esercizio successivo.

Le anticipazioni eventualmente accreditate in eccesso rispetto quanto spetta definitivamente alla regione sono recuperate direttamente dal Tesoro a valere sulle spettanze dell’anno seguente, o su qualsiasi altra somma spetti alla regione che ha ricevuto in eccedenza (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 796, lettera d) e decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 77-quater, co. 3). In assenza della disposizione qui introdotta, quel recupero potrebbe dunque avvenire anche a carico delle maggiori somme che le regioni incassano come proventi del maggiore gettito dell’IRAP e dell’Addizionale IRPEF, gettito determinatosi a seguito degli aumenti di aliquota (o altra variazione) che esse hanno introdotto per finanziare il rientro dai disavanzi sanitari.

La disposizione in esame fa si che quel gettito resti nella disponibilità della regione anche quando questa sia correntemente eccedentaria nel sistema delle anticipazioni corrisposte dal Tesoro. Come prima si ricordava dalla Relazione tecnica, l’obiettivo è quello di «non vanificare ... le manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità».

Per altro, va segnalato che la disposizione in esame si applicherebbe anche alle regioni non sottoposte ai piani di rientro qualora esse, per altra ragione, decidessero di adottare manovre di incremento del gettito dei due tributi.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che la norma è diretta alla salvaguardia delle finalità sottese alle manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità. Infatti, la tempestiva erogazione del gettito delle manovre fiscali (quantificabile per l’anno 2009, sulla base delle stime del Dipartimento delle Finanze, in circa 2,7 miliardi) riduce la necessità delle regioni di indebitarsi, per l’adempimento delle misure previste nei Pdr. In tal modo, si determina un miglioramento dei saldi finanziari delle regioni e, conseguentemente della finanza pubblica nel suo complesso, in quanto il costo del debito sostenuto dalle regioni è maggiore di quello che lo Stato sostiene con il ricorso al mercato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente la norma in esame appare diretta ad allentare i vincoli finanziari dei bilanci sanitari delle regioni, senza pregiudicare i saldi di finanza pubblica, che scontano a legislazione vigente l’erogazione delle anticipazioni alle regioni. Andrebbe, tuttavia, chiarito da parte del Governo se tale divieto possa avere conseguenze negative, anche solo in termini di cassa, sul bilancio dello Stato, in considerazione delle inerzie che potrebbero verificarsi nel recupero delle anticipazioni, in caso di mancata verifica positiva degli adempimenti previsti dalla normativa in materia sanitaria.

Andrebbe, inoltre, chiarito se l’esclusione prevista dalla norma in esame possa rendere meno efficace il meccanismo di recupero, che costituisce uno degli strumenti di incentivazione/disincentivazione previsti dalla normativa vigente in tema di gorvernance sanitaria.

 

 


 

Articolo 11, comma 4
(Acquisti ASL fuori convenzione CONSIP)

 

4. In conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

 

 

Il comma 4 prevede l’obbligo di specifica e motivata relazione per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni quadro Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento delle convenzioni quadro.

 

La relazione deve essere sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il comma dispone che ciò è in conformità con quanto previsto:

§       dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi.

Si osserva in proposito che la disciplina in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche tramite convenzioni quadro Consip è il frutto di complesso di norme, che nel tempo si sono stratificate.

Allo stato, la disciplina è contenuta in un insieme composito di interventi: l’articolo 26, legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e l’articolo 58, legge n. 388/2000[377], nonché, per quanto attiene l’obbligo di aderire a tali convenzioni, l’articolo 1, commi 449 e 450, e commi 454-457 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l’articolo 2, comma 574, legge n. 244/2007, l’articolo 2, commi 225-227, legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

In particolare, si segnala che per gli enti del servizio sanitario nazionale la disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il quale prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere siano tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento[378].Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis della legge n. 488/1999, i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, a titolo di atto di notorietà, il rispetto delle disposizioni relative all’obbligo di acquisto di beni e servizi tramite convenzioni.

Le centrali regionali, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano convenzioni quadro, e con Consip costituiscono un “sistema a rete”, finalizzato all’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla sinergia nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e di servizi (articolo 1, comma 455, legge n. 266/2006). Le convenzioni quadro stipulate dalle centrali regionali soggiacciono comunque al “tetto” di prezzo fissato dalle convenzioni quadro Consip stipulate in ordine alla stessa tipologia di beni e servizi. Qualora invece Consip, per quella stessa tipologia di bene e servizio, non abbia stipulato convenzioni quadro, le regioni fisseranno tale “tetto”.

§       dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina l’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa.

Con riferimento al richiamo – operato dal comma 4 - all’articolo 59 della legge n. 388/2000, si osserva che tale articolo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 458 della legge n. 296/2009 (fatta eccezione per il comma 3, relativo alla possibilità per una o più università di costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati).

Il comma mantiene altresì fermo il monitoraggio sulla spesa nel settore sanitario, previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 347 del 2001.

Tale disposizione, in particolare, prevede che nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisca separata evidenza – tra l’altro - agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la norma è diretta ad introdurre controlli più severi nella gestione degli acquisti delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

 


 

Articolo 11, commi 5-12
(Norme in materia di spesa farmaceutica)

 


5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:

     a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a). e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010;

     b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto del­l'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farma­ceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:

     a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n, 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;

     b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.

8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corre­sponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.

10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell'12,5 per cento a decorrere dal 1o giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.

11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.

12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.


 

 

Come esplicitato dal comma 5, le disposizioni recate dai successivi commi 6-12 dell’articolo in commento, intendono fornire gli strumenti necessari per una corretta programmazione e razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Tali interventi intendono assicurare le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della finanziaria 2010 (L. 191/2009). Tali risorse corrispondono alla somma di 550 milioni di euro.

Alla copertura dei 550 milioni di euro di risorse aggiuntive per il 2010 si provvede per 300 milioni mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni previste dal comma 7, lettera a), dell’articolo in commento, vale a dire dallo spostamento di un volume di spesa farmaceutica, pari a 600 milioni di euro annui, dall’aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera a quello della spesa farmaceutica territoriale. Tali economie transitano immediatamente nelle disponibilità delle Regioni (a tale proposito vedi infra). Per la restante parte di 250 milioni di euro, la copertura è assicurata dalle economie complessive del decreto legge in esame, ricadendo pertanto nel livello del SSN cui concorre lo Stato.

 

L’art. 2, comma 67, primo periodo, della L. 191/2009 dispone un incremento di risorse pari a 584 milioni di euro, rispetto al livello di finanziamento per il 2010 determinato dalla legislazione previgente in 104.564 milioni di euro. Dispone inoltre economie di spesa per il personale per 466 milioni annui, che restano nella disponibilità delle Regioni. Il secondo periodo del comma 67, stabilisce che lo Stato si impegna ad assicurare, anche con provvedimenti legislativi successivi, l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni recante il nuovo “Patto per la salute”. Tali risorse, stabilite dall’articolo 1, comma 2, dell’Intesa, risultano pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l‘anno 2011.

 

Contestualmente viene statuita (lettera b), a decorrere dal 2011, la riduzione di 600 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato. Tale misura, intesa come concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario, viene ulteriormente ribadita al comma 12 dell’articolo in commento (vedi infra).

 

In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie, il comma 6, sostituito nel corso dell’esame al Senato, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante.

 

L’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica, classifica le specialità medicinali erogabili dal SSN, in medicinali di Classe A, comprendenti i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche interamente rimborsati dal SSN, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket) e in medicinali di Classe H, comprendenti i farmaci di esclusivo uso ospedaliero che possono essere utilizzati solo in ospedale o essere distribuiti dalle strutture sanitarie.

Il prezzo al pubblico dei farmaci rimborsati integralmente dal SSN viene definito a seguito di una contrattazione fra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le aziende produttrici. L’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996[379] stabilisce le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche, i grossisti ed i farmacisti, ovvero le percentuali di ricavo, pari rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. Il prezzo al pubblico di un farmaco rimborsabile viene pertanto fissato partendo dal prezzo ex fabrica negoziato fra l’azienda produttrice ed il SSN, con l’aggiunta delle quote di spettanza dovute ai grossisti ed ai farmacisti, ovvero agli altri attori della filiera del farmaco.

L’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legge 39/2009[380] ha previsto la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti portandole, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell’8 per cento da distribuire tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento.

 

Contestualmente il comma in esame stabilisce che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente. Tale quota dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 258.228,45.

 

Per quanto riguarda i titoli di sconto già previsti, nel comma in esame ci si riferisce a quanto previsto dall’articolo 48, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[381], che a sua volta rinvia al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996: il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale[382]. La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della legge 549/1995[383]. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.

 

Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN.

Si rileva che il testo del comma non reca alcuna indicazione in merito alle modalità temporali relative alla predisposizione e all’approvazione da parte dell’AIFA delle tabelle di riferimento, né in merito alle modalità di versamento della percentuale di sconto così determinata.

 

Il decreto legge 78/2010, attualmente in vigore, prevede che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto nel corrispondere alle farmacie la remunerazione di loro spettanza, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’Iva, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente. Come sopra illustrato tale titolo di sconto viene ora distribuito tra farmacie (1,82 per cento) e le aziende farmaceutiche (1,83 per cento).

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, l’avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. Tale confronto è finalizzato ad una riduzione di spesa da parte del SSN. Vengono contestualmente indicati i seguenti criteri:

§      estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci;

Nell’ambito del SSN sono stati realizzati sistemi di monitoraggio che, consentono di completare la visione d’insieme del progetto di “Tracciabilità del farmaco”. In particolare, il comma in esame sembra riferirsi ai flussi informativi dedicati alla rilevazione della distribuzione diretta e per conto, ossia al monitoraggio dei medicinali distribuiti tramite le strutture sanitarie o le farmacie aperte al pubblico, e a quelli destinati alla rilevazione dei consumi ospedalieri, vale a dire al monitoraggio dei medicinali utilizzati in ambito ospedaliero ed ambulatoriale.

§      possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta recentemente sull’argomento[384], ribadendo la necessità di adottare un nuovo criterio di remunerazione della componente distributiva dei farmaci erogati dal SSN. A parere dell’Autorità, l’impianto normativo vigente non sarebbe idoneo ad assicurare spinte concorrenziali nel settore ed il conseguente contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, l’Autorità ha osservato che la definizione di un titolo di sconto ancorato al prezzo finale del farmaco non tiene conto degli effettivi costi sostenuti da farmacisti e grossisti nell’attività di distribuzione. L’Autorità ribadisce l’opportunità di riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per il servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, incentivando in tal senso anche la vendita di farmaci a minor prezzo. In tal senso il comma in esame accoglie in parte i rilievi dell’AGCM.

 

Il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provveda:

a)   all’individuazione, fra i medicinali a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, di quelli che, in quanto utilizzabili sia in ambito ambulatoriale che domiciliare, devono essere erogati attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale per un importo su base annua di 600 milioni di euro (relativi alla riallocazione degli oneri dalla spesa farmaceutica territoriale a quella ospedaliera). Il transito ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati.

La spesa farmaceutica territoriale indica l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A distribuiti:

§     attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate;

§     attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio . La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto). Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:

-        alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;

-        ai pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici;

-        ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;

-        da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.

La spesa farmaceutica ospedaliera indica invece la spesa riferibile ai farmaci di fascia H acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta.

Dall’anno 2010, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, non può superare il tetto del 13,3 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN[385]. In caso di superamento del tetto, tale eccedenza è ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, fermo restando l’obbligo per le regioni di adottare le necessarie misure di contenimento. In virtù di tale procedura, e solo nel caso in cui vi sia un superamento del limite di spesa a livello nazionale, le aziende farmaceutiche interessate versano direttamente alle regioni la loro quota di spettanza, proporzionale allo sfondamento del tetto di spesa (payback)[386], mentre gli atri soggetti della filiera scontano una riduzione proporzionale dei margini di loro spettanza. Nel caso in cui lo sfondamento del tetto riguardi solo alcune regioni, il maggior costo rimane a carico delle stesse. Nel 2009 non si è registrato sforamento del tetto della farmaceutica territoriale.

Relativamente al tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera, come definito dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 159/2007[387], a decorrere dal 2008, il tetto, al netto della distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN. Negli ultimi anni, il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera è stato ripetutamente sforato, attestandosi intorno al 4 per cento, in tal caso ogni scostamento rispetto al tetto programmato deve essere coperto dalla singola Regione, attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica o di altre voci del bilancio sanitario, oppure a valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra sanitario).

b)   alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria[388], di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del SSN. La norma intende pertanto monitorare la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, ovvero uguale composizione in principi attivi.

Come riportato nella relazione introduttiva, i dati già emersi dal Sistema Tessera sanitaria documentano come per alcune categorie terapeutiche equivalenti (statine, sartani e inibitori della pompa protonica), il margine di economie sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni le economie annue conseguibili. Le economie restano nelle casse delle Regioni.

Il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, la definizione di linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti, nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

 

I commi 9 e 10 intervengono sulla erogabilità a carico del SSN e sul prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti.

 

Il comma 9, sostituito nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 2011, l’AIFA stabilisca un prezzo massimo di rimborso per i medicinali equivalenti, collocati in classe A, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. Tali limiti di rimborso sono determinati dall’AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea e in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi di spesa restano nella disponibilità delle regioni. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali equivalenti con le stesse caratteristiche ma con un prezzo di vendita al pubblico più alto di quello rimborsabile dal SSN, è possibile previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.

 

I farmaci generici sono medicinali non coperti da brevetto, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie di una specialità a brevetto scaduto (originator). I generici sono normalmente identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'AIC (Autorizzazione all'immissione in Commercio). Se il titolare segue una procedura di registrazione nazionale, l'AIC è concessa dal Ministero della Salute, a fronte di un abbassamento del prezzo di almeno il 20% rispetto al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale (originator) o delle specialità medicinali che hanno beneficiato della licenza da parte dell’originator.

I medicinali generici sono stati definiti equivalenti dal decreto legge 87/2005[389] . Gli equivalenti si distinguono in equivalenti branded, ovvero farmaci con brevetto scaduto e nome di fantasia ed unbranded, vale a dire farmaci con brevetto scaduto e nome del principio attivo[390].

L’articolo 7, comma 1, del decreto legge 347/2001[391], disciplina la rimborsabilità dei farmaci non coperti da brevetto, affidando alle Regioni, sulla base di apposite direttive regionali, la determinazione della misura del rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Il medico nel prescrivere i farmaci generici, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso. In mancanza di tale indicazione, il farmacista, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’insostituibilità del farmaco prescritto ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

 

Il decreto legge 78/2010, attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 2011, la rimborsabilità di soli quattro medicinali equivalenti a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. Tali medicinali sono individuati dall’AIFA con procedura selettiva in base al criterio del minor costo.

 

Il comma 10 contiene una disposizione a carattere transitorio. In particolare, la norma prevede, che dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti sia ridotto del 12,5 per cento.

 

La relazione illustrativa collega la presente norma alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 39/2009 finalizzate al recupero del danno economico subito dal SSN in conseguenza del fenomeno degli extrasconti, praticati dall’industria farmaceutica alla distribuzione intermedia e finale come strumento di incentivazione alla commercializzazione dei propri equivalenti di fascia A. In particolare il decreto legge 39/2009 ha previsto la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento fino al 31 dicembre 2009, e la trattenuta dell’1,4 per cento dell’importo dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, per una durata di dodici mesi (quindi fino all’aprile 2010), al fine di recuperare il valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, con esclusione da tale misura delle farmacie rurali con bassi fatturati[392].

 

La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i qual il prezzo in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009.

 

Si rileva, in tal proposito che l’articolo 2, comma 99, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica, e con riguardo alle disposizioni in materia di farmaci equivalenti contenute nel decreto legge 39/2009[393], che il riferimento operato dalle disposizioni ai farmaci non coperti da brevetto, è riferito soltanto alla copertura brevettuale sul principio attivo. Si ritiene pertanto che l’identica formulazione rimandi anche in questo caso all’interpretazione autentica recata dalla legge finanziaria 2010.

 

Il comma 11 prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), attribuiscano priorità all’effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.

 

Il comma 12, ribadisce quanto già stabilito dal comma 5, rideterminando in riduzione di 600 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

Minori spese correnti

0

600

600

600

0

600

600

600

0

600

600

600

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che l’effetto complessivo, in termini di manovra per la sanità, è determinato dalla disposizione di cui al comma 7, lettera a), prevedendo a regime lo spostamento di un volume di spesa farmaceutica pari a 600 milioni di euro annui dall’aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni, con conseguente onere a loro carico) a quello della spesa territoriale, per la quale sono in vigore meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche.

La relazione tecnica precisa che si tratta di farmaci che, pur essendo erogati dalle strutture ospedaliere, vengono assunti dai pazienti a domicilio o in regime ambulatoriale. Pertanto, la riallocazione determina:

·         una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni;

·         un incremento  della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni che, fermo restando il vigente tetto di spesa del 13,3 per cento, viene recuperata dalla regioni tramite gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay back) e della filiera distributiva e attraverso le ulteriori misure previste ai commi 6, 7, lettera b), e 9 del medesimo articolo 11. Queste ultime disposizioni comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica che, se attuate pienamente, potrebbero consentire alle regioni, secondo la Relazione tecnica di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto di spesa.

Con riferimento alle economie derivanti dai commi 6, 7 lettera b) e 9, la relazione tecnica afferma quanto segue.

Per quanto riguarda il comma 6, come sostituito nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce solo uno spostamento del peso di quota parte della manovra nel settore farmaceutico, comunque garantita dal meccanismo del pay back, dai farmacisti alle aziende farmaceutiche.

In particolare, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la norma in esame conferma la rideterminazione delle quote di spettanza dei grossisti e farmacisti, definite dal testo originario del comma in esame, che passano rispettivamente dal 6,65% al 3% e dal 26,7% al 30,35%. Dispone, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la trattenuta a favore del SSN a titolo di sconto sui medicinali pari al 3,65% (nella versione originaria interamente a carico delle farmacie) è ripartita tra aziende farmaceutiche (1,83%) e farmacisti (1,82%), con l’esclusione di talune tipologie di farmacie in relazione a soglie di fatturato.

Si ricorda che la relazione tecnica relativa al testo originario afferma che dalla norma derivano risparmi quantificabili prudenzialmente in circa 400 milioni di euro su base annua. La determinazione delle predette economie è ottenuta applicando la percentuale di sconto del 3,65 per cento al livello di spesa farmaceutica convenzionata pari a circa 11.700 milioni di euro, al netto di IVA;

In merito al comma 7, lettera b) la relazione riferita al testo originario precisa che l’attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci consente di realizzare margini di risparmio stimati in almeno 600 milioni di euro annui, conseguenti a minori spese potenziali attese su base annua.

La stima delle economie si basa sui dati resi disponibili  dal Sistema Tessera Sanitaria  con particolare riferimento ad alcune categorie di farmaci (come le statine, sartani e inibitori della pompa protonica) in riferimento ai quali il margine di risparmio conseguibile da una migliore appropriatezza prescrittiva, precisa la relazione tecnica, è assai cospicuo. Il sistema di monitoraggio è basato sulla costruzione di un benchmark costituito dal comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato, definito come percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali prescritti appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.

Con riferimento al comma 9, come sostituito nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la rideterminazione dei prezzi di rimborso dei farmaci equivalenti, deve essere tale da comportare un effetto di risparmio non inferiore a 600 milioni di euro annui, che restano nelle disponibilità delle regioni.

I risparmi derivano, secondo la relazione tecnica, dal differenziale tra il prezzo massimo di rimborso, rideterminato dall’AIFA sulla base del monitoraggio dei prezzi praticati nell’Unione europea, e il prezzo praticato in Italia, che risulta attualmente superiore, talvolta anche in misura rilevante, a quello vigente in altri paesi europei.

In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9, il comma 10, prevede, dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, la riduzione del 12,5 per cento del prezzo dei medicinali equivalenti. Riguardo a tale disposizione, di cui non vengono quantificati i relativi effetti finanziari, la relazione tecnica riferita al testo originario precisa che essa è finalizzata a contrastare il fenomeno degli extrasconti.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, in merito alle altre norme (commi 8 e 11), alle quali, peraltro, non sono associati effetti finanziari, precisa che:

·         non sono scontati prudenzialmente effetti economici positivi con riferimento alla definizione delle linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente (comma 8);

·         l’incremento dell’attività dell’AIFA relativamente ai controlli sui medicinali in commercio, con particolare riferimento alla qualità dei principi attivi utilizzati, non determina effetti per la finanza pubblica (comma 11).

 

Inoltre, con riferimento al comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che l’avvio del confronto tecnico tra i Ministeri della salute e dell’economia, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative è finalizzato alla revisione dei criteri di remunerazione dei farmacisti, tale da garantire la riduzione di spesa per il SSN.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario sintetizza l’effetto del complesso delle norme in materia di controllo della spesa farmaceutica, precisando con riferimento al livello di finanziamento del SSN, che:

§         a decorrere dall’anno 2011, le economie di 600 milioni di euro di cui al comma 7 lettera a) concorrono alla manovra di finanza pubblica, attraverso la riduzione del livello del finanziamento del SSN per un importo corrispondente su base annua (comma 12);

§         per l’anno 2010, l’obiettivo dell’individuazione delle risorse aggiuntive da assicurare alle regioni per un importo pari a 550 milioni di euro è realizzato per 300 milioni di euro (quota parte dei 600 milioni conseguibili nell’anno 2010) attraverso le misure di cui al comma 7, lettera a). Per la restante parte, pari a 250 milioni di euro, la copertura è assicurata dalle complessive economie del presente decreto. Pertanto, per l’anno 2010, il livello di finanziamento del SSN è incrementato di 250 milioni di euro (comma 5).

Gli effetti finanziari sulle regioni sono sintetizzati dalla relazione tecnica riferita al testo originario nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

2013

Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera  (art. 11, comma 7, lett. a))

(a)

300

600

600

600

Riallocazione nella farmaceutica territoriale (art. 11, comma 7, lett. a))

(b)

-300

-600

-600

-600

Fonti di copertura della maggiore spesa farmaceutica territoriale:

 

 

 

 

 

1) riduzione dei margini dei grossisti (art. 11, comma 6)

(c)

200

400

400

400

2) meccanismo pay back (ovvero azione delle altre misure introdotte)

(d)

100

200

200

200

Effetto complessivo di risparmio per le regioni

1=a+b+c+d

300

600

600

600

Manovra/Variazione del livello di finanziamento del SSN (commi 5 e 12)

2

250

-600

-600

-600

Effetto finanziario complessivo per le regioni

3=1+2

550

0

0

0

(segno “-“ effetto finanziario negativo)

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che le norme in esame sono dirette, da un lato, ad assicurare l’incremento del finanziamento del SSN per l’anno 2010, come determinato dalla legge finanziaria n. 191/2009 (per un ammontare pari a 550 milioni di euro) e, dall’altro, a reperire risorse, attraverso la riduzione del finanziamento del SSN pari a  600 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, da destinare alla manovra di finanza pubblica attuata con il decreto legge in esame.

Il minore impatto sui saldi di finanza pubblica per il 2010 pari a 250 milioni di euro (anziché  550 milioni di euro) per il finanziamento del SSN e la neutralità degli effetti finanziari sul comparto regioni conseguenti alla riduzione del finanziamento del SSN a decorrere dal 2011, sono assicurati dalle economie realizzabili dalle regioni in applicazione delle norme di risparmio previste dai commi 6, 7 lettera b) e 9, nonché dal meccanismo del pay back.

Con riferimento al comma 6, come modificato dal Senato, si segnala che l’esclusione di talune tipologie di farmacie dall’applicazione della trattenuta a titolo di sconto potrebbe rendere più difficile  la realizzazione dei risparmi,  pari a 200 milioni di euro nel 2010 e a 400 milioni di euro a decorrere dal 2011,  quantificati dalla relazione tecnica al testo originario, in riferimento al complesso delle farmacie.

I risparmi derivanti dalle misure contenute nei commi 7, lettera b) e 9, dovrebbero assicurare, unitamente all’operare del meccanismo del pay back, risorse per 100 milioni nel 2010 e 200 milioni a decorrere dal 2011. In particolare, la relazione tecnica stima che ciascuna delle norme sopra citate potrebbe garantire risparmi per 600 milioni di euro annui che resterebbero nelle disponibilità regionali.

Con riferimento al meccanismo del pay back si segnala che tale meccanismo di recupero scatta automaticamente solo nel caso di sforamento, a livello nazionale, del tetto di spesa programmato per la  farmaceutica territoriale (pari per il 2010 al 13,3 per cento del finanziamento ordinario del SSN). Inoltre, qualora lo sforamento si verificasse solo in alcune regioni il maggior costo resterebbe a carico delle stesse.

A fronte dell’incertezza dell’entità dei risparmi conseguibili con il meccanismo del pay back, sarebbe opportuno che il Governo fornisse gli elementi e i dati utili per una più puntuale quantificazione degli effetti finanziari positivi da ascrivere al monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva (comma 7, lettera b)) e alla rideterminazione del prezzo per il rimborso dei farmaci equivalenti (comma 9).

Dovrebbero, parimenti, essere quantificati gli effetti finanziari relativi al comma 10, che è diretto ad assicurare transitoriamente una quota dei citati risparmi.

Con riferimento a tale ultimo comma, si ricorda che una analoga norma era prevista dall’articolo 13, comma 1, decreto legge n. 39/2009[394], che prevedeva l’applicazione dello sconto del 12 per cento sul prezzo dei medicinali equivalenti. La relativa relazione tecnica stimava risparmi pari a 432 milioni su base annua, rideterminati in 250 milioni di euro, in quanto lo sconto operava solo negli ultimi 7 mesi del 2009[395].

Con riferimento, infine, al comma 11, che assegna all’AIFA nuovi compiti in materia di controlli di qualità sui farmaci, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo che l’Agenzia sia in grado di espletare tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione (COM (2008)666) “Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico”, che definisce, tra l’altro, le linee di azione della Commissione per migliorare l’accesso al mercato, rendendo le decisioni di prezzatura e rimborso più trasparenti.

In particolare la comunicazione sottolinea che il mercato dei farmaci nell'UE è caratterizzato da una forte frammentazione dovuta principalmente alla diversità dei sistemi nazionali di fissazione dei prezzi e di rimborso. Pur spettando agli Stati membri stabilire quali medicinali rimborsare anche in considerazione dei rispettivi vincoli di bilancio, la Commissione sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali hanno tuttavia una dimensione europea. In particolare la Commissione osserva che meccanismi di mercato più efficienti e, in particolare, una concorrenza basata sui prezzi per i medicinali non rimborsati darebbero più scelta ai pazienti a un costo più conveniente; gli Stati membri dovrebbero quindi eliminare i controlli dei prezzi sui fabbricanti, che impediscono la piena concorrenza dei medicinali autorizzati che non sono né acquistati né rimborsati dallo Stato.


 

Articolo 11, commi 13-14
(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)

 


13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Il comma 13 reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2, dell’articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante la disciplina in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e somministrazione di emoderivati (soggetti contagiati con infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati o da epatiti post-trasfusionali).

 

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l’indennizzo previsto dall’articolo 1 della legge 210/1992 consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli articoli 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996) e trova il proprio fondamento nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti» in questo specifico settore (sentenza n. 476 del 2002).

 

L’indennizzo ex legge 210/1992 è composto da due parti:

-    indennizzo consistente in un assegno, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (articolo 2, comma 1);

-    somma corrispondente all’indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato di cui alla legge n. 324 del 1959 che va ad integrare l’indennizzo sopra descritto (articolo 2, comma 2).

La norma di interpretazione autentica recata dal comma 13 chiarisce che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

 

Il comma 14 stabilisce che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma, in forza di un titolo esecutivo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento precisa che l’indennità integrativa speciale prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 210/1992, non è espressamente oggetto di rivalutazione a differenza dell’indennizzo propriamente detto disciplinato dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge  che, per espressa previsione normativa, è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Un primo orientamento giurisprudenziale[396] ha riconosciuto la rivalutabilità anche sull’integrazione, con ciò comportando un aggravio di spesa per il bilancio dello Stato con riferimento al contenzioso sviluppatosi nei confronti del Ministero della salute.

La Corte di Cassazione[397] ha successivamente modificato il proprio orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e la citata legge all’articolo 2 disciplina non l’indennizzo nella sua globalità, ma lo divide in due parti (indennizzo propriamente detto e indennità integrativa), regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.

La norma è diretta a recepire normativamente l’ultimo orientamento giurisprudenziale, con evitando che insorgano maggiori oneri a carico del bilancio statale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare, considerato che la norma è diretta ad evitare che insorgano contenzioni nei confronti del Ministero della Salute, con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 11, comma 15
(Tessera sanitaria)

 


15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.


 

 

Il comma 15, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina la fase transitoria dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS – CSN), ai sensi dell’articolo 50, comma 13, del decreto legge 269/2003[398]. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna delle TSN-CSN nell’ambito del processo di remissione delle TS in scadenza.

 

Ai sensi della previsione di cui all’articolo 50, comma 13, del citato decreto legge 269/2003, la definizione delle modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi viene demandata ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione). In tal senso il comma in esame regola transitoriamente la generazione e la progressiva consegna delle TS-CSN.

Si ricorda che la TS, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 269/2003, è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario nonché per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e di sorveglianza epidemiologica. La tessera sanitaria può essere utilizzata per le funzionalità che ne hanno determinato l'emissione: sostituisce il tesserino di codice fiscale; abilita all'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale ed è Tessera di assicurazione malattia (Team) ai fini del riconoscimento dell'assistenza sanitaria nei Paesi della Comunità europea. Il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della salute ed il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha definito le caratteristiche tecniche della TS[399].

 

Il comma in esame rimanda per le caratteristiche tecniche della TS-CSN all’allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell’ 11 marzo 2004.

Per far fronte ai nuovi oneri collegati ai costi legati alla generazione della TS-CSN e dei servizi informatici a questa collegati, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capitale

0

20

20

20

0

20

20

20

0

20

20

20

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che l’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011 è destinata a far fronte alle maggiori costi legati alla generazione della TS-CNS, tecnologicamente più evoluta della TS, e per l’attivazione dei servizi informatici.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la modifica introdotta è di natura meramente formale.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, pari a 20 milioni di euro annui, si ravvisa l’opportunità che il Governo fornisca gli elementi e i dati utili alla quantificazione degli oneri, al fine di verificare la congruità delle risorse destinate al finanziamento della generazione e dell’adeguamento dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni.

Si segnala, infatti, che la Carta nazionale dei servizi, a differenza della Tessera sanitaria, è dotata di un microprocessore contente i dati identificativi della persona, il codice fiscale, il certificato di autenticazione che, in combinazione con il PIN fornito dall’Ente emettitore, consente l’autenticazione in rete, e può contenere anche il certificato di firma digitale. Inoltre, l’articolo 52, comma 9, della legge n. 289/2002 assegna alla TS-CNS  una importante finalità, quella di potenziare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, il contenimento della spesa sanitaria, nonché l’accelerazione dell'informatizzazione del sistema sanitario.

 


 

Articolo 11, comma 16
(Trasmissione telematica delle prescrizioni mediche)

 


16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.


 

 

Il comma 16, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca una norma transitoria ai fini dell’attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del SSN. Si prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti in materia, il Ministero dell'economia e delle finanze curi l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecnico operative di cui all’allegato 1 del D.M. 26 febbraio 2010[400]. L’invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

 

Il comma 5-bis dell’articolo 50 del D.L. 269/2003, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), concernente il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, ha previsto tra l’altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, siano emanate le ulteriori disposizioni attuative.

Il DPCM 26 marzo 2008 ha pertanto definito le modalità di trasmissione al MEF - e all’INPS per quanto attiene alla certificazioni di malattia -, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), delle ricette prescritte dai medici sui modulari del SSN contenenti i dati sia delle prescrizioni farmaceutiche che quelli della specialistica ambulatoriale, dettando anche specifiche regole per assicurare la tutela della riservatezza. Successivamente il D.M. 26 febbraio 2010 ha definito le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC (Sistema di accoglienza centrale), ovvero l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia trasmessi in via telematica.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che l’attuazione della norma in esame, che consentirà di favorire l’avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche, non dà luogo a costi aggiuntivi, in quanto si provvede con le risorse già stanziate allo scopo dall’articolo 50, comma 12 del decreto legge 269/2003.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la modifica introdotta è diretta a stabilire, nell’ambito del già previsto avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche, il principio secondo il quale l’invio telematico sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo. La relazione afferma, inoltre, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma da parte del Governo circa la congruità delle risorse stanziate dall’articolo 50, comma 12, decreto legge n. 269/2003, pari a 50 milioni annui, per la completa realizzazione e funzionamento a regime del sistema delle ricette digitali. Tale chiarimento si rende necessario anche in considerazione del fatto che a valere sulle medesime risorse sono finanziate non solo le altre misure previste dal medesimo articolo 50, tra cui la generazione della Tessera sanitaria(per la quale il comma 15 dell’articolo 11 in esame stanzia ulteriori 20 milioni di euro), ma anche gli oneri derivanti dal potenziamento del sistema disposto dalla legge finanziaria 2007.

Si ricorda, a tale proposito, che la relazione tecnica all’articolo 1, comma 810 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha modificato l’articolo 50 del citato decreto legge, precisava che le disponibilità esistenti pari a 50 milioni di euro annui risultavano congrue e disponibili per fare fronte sia agli oneri per la realizzazione a regime delle disposizioni vigenti prima degli interventi previsti dalla medesima legge finanziaria (pari a circa 20 milioni di euro annui) sia ai maggiori oneri derivanti dal potenziamento del sistema di ricetta digitale e al contributo erogato ai medici convenzionati (pari quest’ultimo a 10 milioni di euro annui), previsti dalla citata legge finanziaria.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In materia di prescrizioni elettroniche si segnala che, nell’ambito del Programma comunitario per la competitività e l'innovazione (PCI) 2007-2013, nel luglio 2008 la Commissione europea ha lanciato il progetto pilota Smart Open Services (SOS) per la durata di 36 mesi, a cui partecipano 12 Stati membri (Austria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Slovacchia, Svezia e Regno Unito), Il progetto mira a garantire la compatibilità delle informazioni mediche in formato elettronico indipendentemente dalla lingua o dalla tecnologia utilizzata, in modo da permettere ai professionisti del settore sanitario di accedere elettronicamente, nella loro lingua, ai dati di un paziente proveniente da un altro paese. Il progetto intende inoltre consentire alle farmacie il trattamento elettronico delle prescrizioni di farmaci effettuate in altri Stati membri, in modo che i pazienti che si spostano nell'UE possano ottenere i medicinali necessari.

L’iniziativa è stata valutata positivamente dal Consiglio occupazione e affari sociali nelle conclusioni in materia di “Sicurezza ed efficienza dell'assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica”, adottate nel dicembre 2009. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a impegnarsi politicamente e strategicamente nella sanità elettronica quale uno dei principali strumenti per rafforzare la qualità, l'accesso e la sicurezza dell'assistenza sanitaria, inserendo la sanità elettronica nel contesto dei programmi di riforma dell'assistenza sanitaria e prendendo in esame la creazione di specifici meccanismi finanziari di incentivazione.

Il 16 marzo 2010 i ministri della sanità dell’Unione europea hanno adottato una dichiarazione istituzionale per promuovere l’applicazione della sanità in rete (e-health), attraverso la realizzazione dei seguenti impegni entro i prossimi dieci anni: un maggiore coordinamento politico tra i vari settori nei quali la sanità in rete può procurare maggiori vantaggi per la salute dei cittadini; maggiori sinergie sul piano nazionale ed europeo in materia di competitività, di ricerca e di sviluppo; completa integrazione della sanità in rete in tutte le politiche europee; azioni a livello UE per garantire la qualità tecnica e la sicurezza giuridica nella gestione dei dati.

Nella comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245), presentata il 19 maggio dalla Commissione europea e che rientra nell’ambito delle iniziative FARO di “Europa 2020”, si afferma che la diffusione delle tecnologie connesse alla sanità online (eHealth) in Europa può migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e favorire l'autonomia delle persone, anche nei luoghi isolati.


 

Articolo 12, commi 1-6
(Decorrenza dei trattamenti pensionistici)

 


1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

     a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

     b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

  c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

     a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

     b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

  c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011 ».

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

     a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

     b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età-

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011, di cui al comma 6:

     a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

     c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.


 

 

L’articolo 12 reca disposizioni in materia previdenziale.

 

In particolare, i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. finestre).

 

Più specificamente:

§      si modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario (comma 1) e per quello di anzianità (comma 2);

§      si armonizzano le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi al nuovo regime introdotto in precedenza (comma 3);

§      si prevedono alcune deroghe dalla nuova disciplina (commi 4-6).

 

I commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità[401], che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

§       per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento (comma 1, lettera a), per il pensionamento di vecchiaia e comma 2, lettera a), per il pensionamento di anzianità);

§       per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (comma 1, lettera b), per il pensionamento di vecchiaia e comma 2, lettera b), per il pensionamento di anzianità).

 

Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno (lettere c) dei commi 1 e 2).

 

Il comma 3 - novellando interamente l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42[402] - modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (cioè, dal meccanismo in base al quale ogni gestione corrisponde all'iscritto la quota di pensione di propria competenza, in relazione all'anzianità contributiva ivi maturata)[403].

Il richiamato articolo 5 dispone in materia di pagamento dell’onere dei trattamenti, stabilendo il principio che quest’ultimo è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota (comma 1), e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, tramite apposite convenzioni (comma 2).

In particolare, il comma 3 stabiliva che i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorressero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione, invece, poteva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 

Il nuovo testo del richiamato comma 3 equipara, per i termini di decorrenza, i trattamenti derivanti da totalizzazione a quelli liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi (per le pensioni relative a questi ultimi, i precedenti commi 1 e 2 prevedono, come detto in precedenza, un termine dilatorio di 18 mesi, e non più dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione).

Allo stesso tempo, il nuovo testo conferma il principio di decorrenza della pensione ai superstiti (anche se derivante da totalizzazione) dal mese successivo a quello di decesso del dante causa e specifica che il trattamento di inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che le disposizioni richiamate trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, in seguito all’utilizzo della totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti al provvedimento in esame in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei confronti dei lavoratori:

§       che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (lettera a));

§       per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

 

Il comma 5 prevede l’applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:

§       dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (a7c2 L. 223/1991) (lettera a);

§       dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b));

§       dei lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (lettera c)).

 

Il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, come specificato nel corso dell’esame al Senato, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l’INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

360

1.200

1.200

0

360

2.600

3.500

0

360.

2.600

3.500

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma è diretta ad unificare il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario (comma 1) e per il pensionamento anticipato (comma 2), prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento trascorsi dodici mesi o diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi o parasubordinati. La disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 2011. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale della scuola.

Più in particolare, nella valutazione delle economie di spesa, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto dei seguenti parametri e valutazioni:

 

a)  pensionamento di vecchiaia ordinario

     -    stima della spesa su base annua per una leva di pensionamento di vecchiaia del settore privato[404]: per i lavoratori dipendenti, circa 1.200/1.300 milioni di euro nel 2011, crescente a circa 1.400 milioni di euro nel 2012 (rispettivamente, con riferimento a circa 120.000/130.000 soggetti e circa 140.000 soggetti, di cui circa il 5/10 per cento manifestano la propensione oltre i requisiti minimi); circa 700 milioni di euro per i lavoratori autonomi (con riferimento a circa 90.000 soggetti, sostanzialmente una volta maturati i requisiti minimi);

     -    stima della leva annua per il settore pubblico, pari a 6.000 soggetti, con un importo medio di pensione di circa 20.000 euro, per un posticipo medio di 12 mesi.

          A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che la disposizione ha un impatto limitato sul settore pubblico in quanto è escluso il settore della scuola e ed è significativa la propensione, in particolare per gli uomini, ad accedere al pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive elevate (superiori ai 35 anni), avendo quindi già maturato i requisiti di accesso al pensionamento e, pertanto, non più soggetti a meccanismi di finestre[405]. Inoltre, nella valutazione delle economie relative al settore pubblico, anche in termini di minori liquidazioni di indennità di buonuscita e/o indennità di premio servizio, il limitato impatto delle disposizioni in esame è stato valutato in coerenza con le interazioni con le altre misure contenute nel provvedimento in esame;

     -    la valutazione degli effetti relativi al primo anno tiene conto degli effetti delle finestre previste per il periodo 2008-2011 dalla legge n. 247/2007.

 

b) pensionamento anticipato

          L’effetto della disposizione è più limitato rispetto al pensionamento di vecchiaia ordinaria, in quanto si passa da un posticipo medio della decorrenza di 9 mesi per i lavoratori dipendenti e di 15 mesi per i lavoratori autonomi ad un posticipo medio della decorrenza di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (quindi, con un aumento medio di 3 mesi per tutte le categorie di lavoratori). Più in particolare, nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri e valutazioni:

     -    nel settore privato, 90.000 dipendenti in media all’anno (80.000 che maturano i requisiti nel 2011, crescenti per chi matura i requisiti successivamente), con un trattamento medio annuo pari a circa 26.000 euro; 50.000 lavoratori autonomi in media all’anno (circa 40.000 per chi matura i requisiti nel 2011, crescenti per chi matura successivamente), con un trattamento medio annuo di circa 17.500 euro[406].

          La relazione tecnica precisa che, per i lavoratori dipendenti, si è anche tenuto conto dei casi di specificità relativi alla prima e alla seconda “finestra” in vigore prima del decreto in esame. In particolare, con riferimento ai lavoratori che maturano i requisiti nel 2011, l’effetto finanziario di manifesta sostanzialmente nel 2012, atteso che già tali soggetti avrebbero conseguito comunque il pensionamento nel 2012[407];

     -    con riferimento al 2011, è stato calcolato anche l’effetto di economie su parte dei soggetti che maturano 40 anni di anzianità contributiva nel 2011 per il passaggio dal regime di 4 finestre a quello previsto dalle disposizioni in esame[408];

     -    nel settore pubblico, le economie sono limitate, tenuto conto della completa esclusione del settore della scuola, degli effetti di interazione con altre misure recate dal provvedimento in esame e della circostanza che, rispetto al settore privato, vi è una maggiore propensione, soprattutto per gli uomini, ad accedere al pensionamento con requisiti superiori a quelli minimi. In ogni caso, la relazione tecnica valuta prudenzialmente il coinvolgimento di circa 18.000 soggetti (soprattutto nel comparto degli enti locali e, in parte residuale, nel comparto dei ministeri), con un importo medio annuo di circa 30.000 euro.

          Anche in questo caso, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto dell’effetto dell’interazione delle altre misure recate dal provvedimento per la stima degli effetti in termini di minori liquidazioni di indennità di buonuscita e/o indennità di premio di servizio.

c)  deroghe

     La riduzione delle economie recata dalla deroga prevista nei limiti di 10.000 unità (soggetti in mobilità, in mobilità lunga e percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore) è stata calcolata sulla base di un importo medio annuo di 20.000 euro.

     Le altre deroghe previste dalle disposizioni ( lavoratori in preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché lavoratori raggiungono il limite di età richiesto per lo svolgimento della specifica attività lavorativa) sono sostanzialmente riassorbite dalla circostanza che la nuova normativa si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti minimi dal 2011, nonché dalla prudenzialità adottata nelle valutazioni[409].

 

     In termini di previsione decennale, la relazione tecnica sottolinea che le economie recate dalle disposizioni risultano confermate, da un lato, dalla tendenza alla crescita delle dimensioni delle leve di vecchiaia ordinaria (anche come effetto indotto dell’incremento dei requisiti per il pensionamento anticipato) e, dall’altro, dallo stratificarsi dei maggiori importi medi riconosciuti per effetto della maggiore anzianità contributiva maturata.

     Con riferimento agli effetti di medio-lungo periodo, l’Allegato n. 2 alla relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame recano una riduzione di circa 0,2 punti percentuali dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL dal 2013 fino a oltre il 2030, per poi attestarsi a 0,1 punti percentuali fino al 2040. Tali valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base elaborato coerentemente al quadro macroeconomico della RUEF 2010 che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’ISTAT – scenario centrale.

 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento presentato al Senato ai commi 1 e 3 precisa che da queste non derivano effetti finanziari. Infatti, tali modifiche, di carattere tecnico, sono finalizzate ad esplicitare il campo di azione del comma 1 in materia di decorrenze (tenuto conto anche del coordinamento con la disposizione di cui al successivo comma 4, lettera b), e a precisare che l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 si riferisce a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento a seguito di totalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la metodologia e i parametri adottati relazione tecnica appaiono coerenti con le relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore. Appare opportuno, tuttavia, acquisire maggiori informazione per quanto attiene gli effetti nel 2011, con particolare riferimento all’incidenza sul pensionamento di vecchiaia ordinaria del meccanismo temporaneo delle finestre, previste fino al 2011 dalla legge n. 247/2007. Con riferimento a tale incidenza, infatti, la relazione tecnica si limita ad affermare che se ne è tenuto conto per la quantificazione degli effetti della nuova disciplina. In merito alla differenza di effetti, a decorrere dal 2012, tra saldo netto, da un lato, e fabbisogno ed indebitamento netto, dall’altro, il Governo ha precisato che. tale differenza deve essere ricondotta alla circostanza che il miglioramento dei saldi di bilancio degli enti previdenziali si traduce solo in parte in una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a tali enti[410].

In ordine alla limitazione a 10.000 lavoratori del diritto all’accesso al pensionamento secondo le regole previgenti, appare necessario acquisire dal Governo informazioni sulla quantificazione di tale limite che, verosimilmente, dovrebbe essere prossimo al numero di soggetti che, effettivamente, si trovano nelle condizioni indicate dal comma 5 (lavoratori in mobilità, mobilità lunga e titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011).

 

 


 

Articolo 12, commi 7-9
(Rateizzazione dei trattamenti di fine servizio)

 


7. A titolo di concorso al conso­lidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiorna­mento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'inde­nnità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

     a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della presta­zione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

     b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della presta­zione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

     c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della presta­zione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi da 7 a 9 dell’articolo 12 intervengono in materia di Trattamenti di Fine Servizio dei dipendenti pubblici, disponendone, in particolare, la loro corresponsione in forma rateale (comma 7).

Inoltre, si conferma la disciplina inerente la determinazione delle scadenze utili per il riconoscimento delle prestazioni (comma 8), e si dispone la non applicazione della rateizzazione della corresponsione dei trattamenti per i collocamenti a riposo avvenuti il 30 novembre 2010 (comma 9).

I Trattamenti di Fine Servizio

Nel settore pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali.

I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

 

Indennità premio di fine servizio

Spetta, all’atto del collocamento a riposo, ai dipendenti degli enti locali, del S.S.N. e degli altri enti iscritti alla ex gestione INADEL (Istituto Nazionale per i Dipendenti degli Enti Locali), assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

L’indennità consiste in una somma in denaro erogata “una tantum” e ne hanno diritto gli iscritti che:

-        abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all’INPDAP);

-        abbiano almeno un anno di iscrizione all’INPDAP.

 

Durante il periodo di iscrizione, le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico e il restante 2,5% a carico del lavoratore.

La prestazione è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell’indennità integrativa speciale (cioè l’indennità di contingenza).

Nei casi di reiscrizione, l'indennità viene riliquidata limitatamente al nuovo servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

L’indennità si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi. Attualmente non è consentita, a differenza di quanto previsto per il TFR, la corresponsione di anticipazioni sulla prestazione.

 

Indennità di buonuscita

Spetta, all’atto del collocamento a riposo, ai dipendenti statali e gli altri iscritti alla ex gestione ENPAS (Ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali), assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

L’indennità consiste, come nel caso dell’indennità premio di fine servizio, in una somma in denaro erogata “una tantum” alla quale hanno diritto gli iscritti in possesso degli identici requisiti di iscrizione all’INPDAP individuati in precedenza.

Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del lavoratore.

L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo, dell’indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

Gli iscritti, inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.

Come l’’indennità premio di fine servizio, l’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi. Anche in questo caso non è consentita, a differenza di quanto previsto per il TFR, la corresponsione di anticipazioni sulla prestazione.

 

La seguente tabella riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR

Prestazione

Calcolo

Contr. lavoratore

Contr. Datore di lavoro

Indennità di buonuscita (Stato)

1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili(*)

2,50%

7,10%

Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc)

1/15 dell’80% ultima retribu­zione annua compresa IIS

2,50%

3,60%

TFR

Somma degli 6,91% accan­tonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata an­nualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

==

6,91%

(*)  Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’IIS cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

 

 

Il comma 7 dispone che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge finanziaria per il 2010 (L. 196/2009), il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio venga erogata:

§      in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro (lettera a));

§      in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo (lettera b));

§      in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo (lettera c)).

 

Ai sensi del comma 8, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

 

Si ricorda, che ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 79/1997, le prestazioni sono liquidate d'ufficio, all'atto della cessazione dell'iscritto. I termini entro i quali l’INPDAP è obbligato a corrispondere i Trattamenti di fine servizio (Indennità premio di fine servizio e Indennità di buonuscita), identici per i due Istituti, presentano delle differenze in ordine alle cause di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, i Trattamenti devono essere corrisposti entro:

-        105 giorni dalla data di cessazione per limiti d’età, decesso, inabilità e limiti di servizio;

-        270 giorni dalla data di cessazione per destituzione dall’impiego, dimissioni e altre cause di decadenza.

Se la liquidazione viene effettuata oltre i termini di legge l’Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.

In altri termini, la documentazione utile ai fini della corresponsione delle indennità, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, prevista da norme e da contratti di categoria, per decesso e per infermità deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto all'INPDAP, che deve provvedere alla liquidazione della prestazione nei successivi tre mesi.

In tutti gli altri casi, il pagamento è rinviato di ulteriori 6 mesi, trascorsi i quali sono dovuti, appunto, in via automatica gli interessi legali.

 

Infine, la nuova disciplina non si applica (comma 9):

§       in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;

§       alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate (il testo originario, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevedeva anche le domande accolte) prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Si specifica, riguardo a questa seconda ipotesi di eccezione, che l'accoglimento e la presa d’atto, come specificato nel corso dell’esame al Senato, della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato al comma in esame generano un onere, pari a 10 milioni di euro per il 2011, alla copertura del quale si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10 , comma 5, del D.L. 282/2004, convertito dalla L. 307/2004.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

Minori spese correnti

0

400

240

0

0

400

240

0

0

400

240

0

 

La relazione tecnica al testo originario, con riferimento alle norme che dispongono il versamento in tre rate annuali dell’indennità di buonuscita a seconda che l’importo da liquidare sia pari o inferiore a 90.000 euro (in un’unica rata), compreso tra 90.000 euro e 150.000 (in due rate annuali) ovvero maggiore di 150.000 euro (in tre rate annuali), espone i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro, con segno – effetti negativi, con il segno + effetti positivi)

 

2010

2011

2012

2013

Minori spese

0

680

240

0

Maggiori spese effetto incentivo

-100

-280

0

0

Effetto netto

-100

400

240

0

In particolare, la relazione tecnica precisa che la quantificazione degli effetti finanziari è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri e valutazioni:

-    la disposizione produce effetti positivi dal 2011, dal momento che l’esclusione dei soggetti che accedono al pensionamento entro il 30 novembre 2010 per raggiungimento dei limiti di età nonché dei soggetti la cui domanda di pensionamento è stata presentata ed accolta alla data di entrata in vigore del decreto in esame (a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010) costituisce, di fatto, un’esenzione dalla nuova disciplina;

-    prudenzialmente, si è tenuto conto di un effetto incentivante all’accesso al pensionamento nel 2010 per circa 2.900 soggetti con requisiti superiori ai requisiti minimi richiesti, non previsti negli andamenti tendenziali. In riferimento a tali soggetti, tenuto conto dei tempi di liquidazione e di accesso al pensionamento, la relazione tecnica stima una maggiore erogazione di trattamenti di fine servizio (con un importo medio di circa 130.000 euro, tenuto conto della tipologia di tali soggetti) per 800 soggetti nel 2010 e per 2.100 soggetti nel 2011 (oltre agli oneri relativi all’anticipo, rispetto agli andamenti tendenziali, in termini di ratei pensionistici);

-    l’esclusione di altre cause di cessazione nel 2010, che non siano dovute al raggiungimento dei limiti di età, ha consentito di evitare un incremento delle domande di pensionamento nella seconda parte del 2010 per un effetto “annuncio” della disposizione, con conseguenti maggiori oneri pensionistici e per trattamenti di fine servizio non scontati negli andamenti tendenziali;

-    le disposizioni sono volte al contenimento della spesa nel breve periodo, dal momento che, a regime, non risultano sostanzialmente variati i profili tendenziali definiti sulla base della legislazione previgente;

-    i soggetti interessati annualmente sono stimati in circa 12.000 unità (di cui, 1.700 con importo di buonuscita medio di circa 92.500 euro; 900 con importo medio di circa 97.500 euro; 7.500 con importo medio di circa 150.000 euro; 1.300 con un importo medio di circa 250.000 euro e circa 500 soggetti con un importo medio di circa 450/500.000 euro);

-    nella quantificazione si è tenuto conto degli effetti fiscali indotti[411];

-    si è tenuto conto anche della interazione di economie sulle prestazioni in esame per effetto delle altre disposizioni recate dal decreto in esame, nonché di una riduzione prudenziale per tenere conto di eventuali soggetti (in numero limitato, stante la tipologia dei lavoratori interessati) che possano comunque avere presentato domanda entro la data di entrata in vigore del decreto stesso.


Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla modifica al comma 9, che riduce la platea degli interessati alla rateizzazione della buonuscita provvedendo alla copertura mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

Minori spese correnti

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

Come risulta dalla precedente tabella, le modifiche introdotte dal Senato alle norme in esame hanno un effetto netto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, in relazione alla modifica introdotta al comma 9, precisa che la disposizione è diretta a salvaguardare dalla nuova disciplina le domande di cessazione presentate prima del 31 maggio 2010, a prescindere dalla circostanza che siano accolte o meno. Ciò comporta una aumento dei soggetti non interessati alla rateizzazione della liquidazione, con conseguente riduzione delle economie quantificate rispetto al testo originario in 10 milioni di euro nel 2011.

Tale quantificazione si basa sull’ipotesi che l’ampliamento dell’esenzione dalla nuova disciplina comporti un incremento di circa 2-5 per cento dei soggetti già considerati incentivati ad anticipare dalla cessazione dal servizio dalla relazione tecnica al testo originario, tendo conto anche dei tempi amministrativi di liquidazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che essa, sulla base dei parametri e delle ipotesi utilizzati, risulta corretta.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione, dalla quale deriva un ampliamento dei soggetti esenti dalla nuova disciplina di riconoscimento delle liquidazioni di fine rapporto, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno acquisire dal Governo un prospetto riepilogativo delle disponibilità del suddetto Fondo anche alla luce degli incrementi e degli utilizzi previsti dal presente provvedimento.

 

 


 

Articolo 12, comma 10
(Applicazione regime TFR ai dipendenti pubblici)

 


10. Con effetto sulle anzianità contri­butive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indivi­duate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.


 

 

Il comma 10 applica, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità equipollenti (cfr. al riguardo la scheda relativa all’articolo 12, commi 7-9) relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano optato per il TFR stesso).

 

Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari o all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

 

La L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Prima della riforma del sistema pensionistico attuata dalla L. 335/1995, i trattamenti di fine servizio riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni avevano natura previdenziale (con eccezione dei dipendenti del parastato, per i quali operava un sistema simile a quello privatistico), consistendo in una prestazione - determinata su parametri costituiti dalla base contributiva e dal periodo di servizio computabile - a cui concorrevano, in misura diversa, i dipendenti, con contributi trattenuti mensilmente dallo stipendio, e le singole amministrazioni di appartenenza.

In particolare, la base contributiva era costituita dall'80% dello stipendio annuo lordo (compresa la tredicesima mensilità nonché - nella misura del 60% per i dipendenti statali - l'indennità di contingenza). L'aliquota contributiva non risultava identica nelle varie gestioni; in quella relativa ai dipendenti dello Stato, la misura era pari al 9,60%, ripartita tra lavoratore (2,50%) e datore di lavoro (7,10%); quote differenti vigevano nella gestione per i dipendenti degli enti locali, ove il contributo era del 6,10%, di cui 3,60% a carico dell'ente ed il 2,50% a carico del dipendente. L'importo dell'indennità si determinava moltiplicando per il numero degli anni di servizio computabili il dodicesimo (il quindicesimo nella gestione relativa ai dipendenti degli enti locali) della base contributiva dell'ultimo stipendio (proiettato su scala annua).

L'articolo 2, comma 5, della L. 335/1995, ha disposto, per i soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'applicazione della normativa sul trattamento di fine rapporto relativo ai lavoratori privati. Il comma 6 del medesimo articolo 2 ha inoltre demandato alla contrattazione collettiva nazionale dei comparti pubblici la definizione - entro il 30 novembre 1995 - delle norme attuative, ai fini delle conseguenti modificazioni della struttura contributiva e retributiva del personale.

Il successivo comma 7 ha altresì previsto che i contratti collettivi nazionali (sempre dei comparti pubblici) definiscano le modalità di applicazione della nuova disciplina ai lavoratori pubblici già in servizio alla data del 31 dicembre 1995. Le misure previste dai citati commi 6 e 7 sono state recepite con il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 15 maggio 2000, n. 111), recante disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti. In sostanza, dall'omologazione tra settore pubblico e privato è derivata, per i dipendenti pubblici, un calcolo non più basato sull'ultima retribuzione, ma sull'entità degli accantonamenti annuali.

 

Con il DPCM 20 dicembre 1999, sono stati assoggettati al regime del T.F.R. i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 ed il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza dal 1° gennaio 2001, nonché quelli che avevano già esercitato l’opzione per il passaggio al T.FR. ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).

Tale disciplina è obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro e che dopo il 30/5/2000 siano stati riassunti presso una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.

Resta invece assoggettato al regime dei trattamenti di fine servizio il personale che alla data di entrata in vigore del citato DPCM prestava servizio a tempo indeterminato e che, successivamente a tale data, transiti da uno ad altro Ente pubblico per trasferimento, mobilità – volontaria od obbligatoria – distacco e comando, nonché il personale che risolva il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e venga di nuovo assunto senza soluzione di continuità sempre con contratto a tempo indeterminato presso un’altra pubblica Amministrazione.

Il T.F.R. viene accantonato figurativamente e viene liquidato dall’INPDAP alla cessazione dal servizio del lavoratore.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

0

0

1

7

0

0

1

7

0

0

1

7

 

La relazione tecnica al testo originario, con riferimento alla norma che dispone l’estensione del regime di computo dei trattamenti di fine servizio secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, anche ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni per i quali tale regime non è ancora applicato, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, reca elementi di chiarificazione che giustificano il limitato livello di economie.

In particolare, la relazione tecnica precisa che gli istituti del TFR e quello dell’indennità di buonuscita (dipendenti statali) e dell’indennità di premio servizio (dipendenti degli enti locali) differiscono sostanzialmente:

-    per la base retributiva, sensibilmente più elevata nel caso del TFR.

     In particolare, la retribuzione di riferimento per l’indennità di buonuscita è pari all’80 per cento dello stipendio ed al 48 per cento dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 12) mentre quella per l’indennità di premio servizio è pari all’80 per cento della somma dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 15). Invece, per il TFR la retribuzione di riferimento è pari al 100 per cento di stipendio e di indennità integrativa speciale (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione);

-    per le modalità di calcolo.

     Infatti, per il calcolo della buonuscita e dell’indennità premio servizio si utilizza la retribuzione dell’ultimo anno, laddove per il TFR si prevede il calcolo della prestazione secondo uno schema a capitalizzazione, sulla base del quale ogni anno viene accantonato il 6,91 per cento della retribuzione complessiva (insieme delle competenze fisse e continuative);

-    per il beneficio della rivalutazione del TFR.

     In particolare, l’accantonamento del TFR è annualmente rivalutato sulla base di un tasso di capitalizzazione pari a 1,5 per cento + 0,75 dell’indice di variazione dei prezzi al consumo.

Sulla base di tali premesse e considerando che per i lavoratori neoassunti dal 2001 è già previsto il passaggio obbligatorio al TFR, la relazione tecnica precisa che l’estensione pro-rata, esclusivamente ai fini del calcolo, del regime del TFR anche ai lavoratori in essere con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 2011 comporta, nel breve-medio periodo, effetti di limitata economia per la finanza pubblica.

Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale, per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retributivi (contenuti, anche per effetto delle complessive disposizioni recate dal decreto-legge in esame) per i primi anni risulta in buona parte compensativo l’effetto di ampliamento della base retributiva di riferimento e di rivalutazione del TFR. Solo successivamente (dopo 6-7 anni in media), si verifica una graduale riduzione dei trattamenti complessivi, per effetto dell’accesso al pensionamento di soggetti che svilupperebbero parte significativa della loro carriera nel nuovo regime. Le economie, pertanto, dapprima poco significative, si svilupperanno fino ad arrivare, appunto dopo 6-7 anni, ad importi dell’ordine di alcune decine di milioni di euro nel momento in cui il calcolo secondo le modalità del TFR riguarderà un numero consistente di annualità di servizio, di cui una parte corrisponderà a livelli retributivi che potranno essere significativamente inferiori rispetto a quello dell’ultimo anno di retribuzione. Successivamente, tali economie si annullerebbero per il progressivo peso dei neoassunti dal 2001, per i quali già vige il regime del TFR.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti i dati relativi alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione ed i parametri di retribuzione posti alla base della quantificazione delle economie previste.

 


 

Articolo 12, comma 11
(Interpretazione autentica articolo 1, comma 208, legge 662/1996)

 

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

Il comma 11 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208, della L. 662/1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), inerente gli obblighi previdenziali dei soggetti esercitanti contemporaneamente diverse attività autonome.

 

Il richiamato articolo 1, comma 208, ha disciplinato l'ipotesi in cui i soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione all’INPS esercitino contemporaneamente diverse attività autonome, anche in un'unica impresa, le quali rientrino in diverse forme pensionistiche obbligatorie. In questo caso, l'INPS decide a quale gestione debba iscriversi il soggetto sulla base dell'attività prevalente. Contro tale decisione, l'interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'INPS, che delibera in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche interessate.

 

Il comma in esame specifica che le attività autonome cui si fa riferimento per l’assoggettamento previdenziale all’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS.

Restano esplicitamente esclusi dall’applicazione dell’articolo 1, comma 208, della L. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica al testo originario precisa che la disposizione in esame è volta a fornire l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208, della legge n. 662/1996, in base alla quale, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in materia dall’INPS, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l’obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell’INPS. Tale obbligo non è incompatibile con quello recato dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in tale caso, l’imposizione previdenziale riguarda redditi di natura diversa.

Di conseguenza, la norma è finalizzata ad evitare che, a causa del contenzioso in tale materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive e di restituzione di contributi (valutati dall’INPS, sulla base di dati amministrativi, in circa 1,7 miliardi di euro nel primo anno e 80 milioni di euro annui negli anni successivi), non previsti degli andamenti tendenziali a normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 12, comma 12
(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994
- Soppresso)

 

 

Il comma 12 dell’articolo 12 è stato soppresso durante l’esame del provvedimento al Senato.

Esso recava l’interpretazione autentica delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che autorizzano i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte del novembre 1994, destinatari di provvedimenti di agevolazione in tema di versamento di tributi, contributi e premi, a definire in via automatica la propria posizione; nel dettaglio, le norme soppresse precisavano che i predetti benefici si applicavano esclusivamente ai versamenti tributari ed ai connessi adempimenti, senza rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

Si osserva che l’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78/2010 mantiene ferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici nel frattempo sorti sulla base del comma soppresso.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo al maxiemendamento presentato al Senato[412] ascrive alla soppressione del comma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

5

20

 

 

5

20

 

 

5

20

 

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento, con riferimento alla disposizione soppressa dal Senato, precisa che l’interpretazione autentica in esame è volta a chiarire, in conformità con la prassi costantemente seguita dall’INPS, che i benefici concessi alle vittime dell’alluvione in Piemonte del 1994 dall’articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003 e dall’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300/2006[413] sono esclusivamente di natura fiscale e non anche contributiva. Tale interpretazione è finalizzata quindi ad evitare che, in conseguenza del contenzioso generatosi in materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza pubblica (in termini di minori entrate contributive e di restituzione di contributi) non previsti negli andamenti tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, la soppressione della disposizione comporta l’insorgenza di futuri oneri derivanti dalla soccombenza nell’ulteriore contenzioso in materia che, sulla base dei dati pervenuti dagli istituti previdenziali, possono essere stimati in 5 milioni di euro nel 2010 e 20 milioni di euro nel 2011. A tali maggiori oneri si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal successivo articolo 38, commi 13-bis e seguenti (assicurazioni).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies
(Elevamento requisiti trattamenti pensionistici)

 


12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adegua­mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsa­bilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.

12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:

     a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

     b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggior­namento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1o gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armoniz­zati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensioni­stiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbliga­toria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adegua­mento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.


 

 

I commi da 12-bis a 12-quinquies, introdotti al Senato, dispongono l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita.

 

Il comma 12-bis, introdotto al Senato, da’ attuazione alla disciplina sull’adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, di cui all’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n.78/2009.

L’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n.78 del 2009 ha disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico debbano essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

L’attuazione della relativa normativa tecnica è stata demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non può superare i 3 mesi.

 

In particolare, si prevede, in attuazione del richiamato articolo 22-ter del D.L. n.78 del 2009, l’aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti anagrafici (e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva) per l’accesso ai trattamenti pensionistici[414] (compreso l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995), al fine di adeguarli agli incrementi della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2015. L’aggiornamento, effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter, è disposto mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.

 

Merita segnalare, in proposito, che, sebbene la procedura di aggiornamento dei requisiti prevista dai commi da 12-bis a 12-quinquies sia stabilita “in attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del D.L. 78/2009”, sostanzialmente essa appare sostituire tale disposizione (senza, peraltro, disporne l’abrogazione).

 

Il comma 12-ter, prevede l’obbligo per l'ISTAT, a decorrere dal 2013, di rendere disponibile, entro il 30 giugno di ciascun anno, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con i decreti a cadenza triennale in precedenza richiamati, si dispone:

§      l’aggiornamento dei requisiti di età in precedenza indicati, incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi; allo stesso tempo, l’aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. Specifiche procedure sono previste per il calcolo dell’aggiornamento nei casi di periodi temporali frazionati (lettera a));

§       l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al precedente comma 12-bis, in misura pari al valore dell'aggiornamento, rapportato all’anno, dei requisiti di età. Anche in questo caso, specifiche procedure sono previste per il calcolo dell’aggiornamento nei casi di periodi temporali frazionati (lettera b));

Restano in ogni caso fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici[415], nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, così come modificata dai precedenti commi 1 e 2.

Infine, al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995, concernente la rideterminazione triennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019. A tal fine, l'ISTAT rende disponibile, entro il 30 giugno 2017, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

 

Il comma 12-quater estende l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici, con gli stessi criteri di adeguamento indicati in precedenza e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 335/1995[416], nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, requisiti diversi da quelli vigenti nell'A.G.O., ivi compresi i lavoratori impiegati presso miniere, cave e torbiere, ed il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco, , nonché dei rispettivi dirigenti.

Si segnala, a fini di coordinamento legislativo, che, per quanto attiene al Corpo dei vigili del fuoco, la L. 27 dicembre 1941, n. 1570, cui fa riferimento il testo, è stata abrogata dall’articolo 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In ogni caso, l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

 

Il comma 12-quinquies prevede l’adattamento dei coefficienti di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori del requisito anagrafico superiori a 65, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della L. 335/1995 (vedi supra), nel caso in cui l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporti - in riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni - l'incremento del requisito stesso in modo tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione.

In ogni caso, la rideterminazione aggiornata dei coefficienti di trasformazione adattati sulla base della procedura indicata in precedenza opera anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni.

 

Il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, introdotto dalla L. 335/1995, differisce notevolmente dal sistema retributivo: la prestazione pensionistica, infatti, non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).

I coefficienti di trasformazione sono i coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo per la trasformazione del montante contributivo (cioè, il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro attivo) in rendita. Tali indici variano in base all’età anagrafica al momento del pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato nell’1,5%. Introdotti dall’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, tali coefficienti sono stati rideterminati con effetto 1° gennaio 2010.

L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all’età posseduta, aumentando al crescere della stessa. Più specificamente, si considera il limite inferiore di 57 anni (età inferiore) per arrivare ad un valore massimo del coefficiente in corrispondenza dei 65 anni (età superiore). In sostanza, quindi, un’età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica per il periodo 2010-2013. Con riferimento agli anni successivi, il prospetto ascrive effetti di riduzione della spesa corrente pari a 40 milioni di euro nel 2015 e 380 milioni di euro nel 2016 sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato quantifica i seguenti effetti di risparmio:

(milioni di euro)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

40

380

800

850

900

1.600

 

In particolare, la relazione tecnica precisa che per la valutazione degli effetti di minore spesa si è tenuto conto:

-    del regime delle decorrenze, come anche modificato dai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo in esame;

-    degli incrementi della speranza di vita calcolati adottando lo scenario demografico ISTAT centrale.

     Sulla base di tale scenario, l’incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2015 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l’incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente, risultante superiore (4 mesi)[417]; per i successivi adeguamenti triennali dal 2019, la stima è pari a 4 mesi fino al 2030, con successivi adeguamenti inferiori, e attorno ai 3 mesi fino al 2050. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3,5 anni. In ogni caso, come specificato dalla norma in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’Istat a consuntivo;

-    un numero di soggetti che maturano ogni anno i requisiti nel periodo 2016-2020, oggetto di valutazione nella proiezione decennale 2010-2020, di circa 250/270.000 in media.

 

Con riferimento agli effetti di medio-lungo periodo, la norma in esame produce una riduzione della spesa pensionistica in rapporto al PIL di circa 0,1 punti percentuali attorno al 2020, che cresce fino a 0,3 punti percentuali al 2030, che si mantiene fino al 2040, per poi decrescere a 0,1 punti percentuali al 2045. Successivamente si evidenzia un effetto sostanzialmente nullo.

La relazione tecnica precisa che tali valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base che adotta le previsioni demografiche elaborate dall’ISTAT – scenario centrale ed elaborato coerentemente con il quadro macroeconomico della RUEF 2010.

La relazione tecnica, infine, dà conto dell’effetto complessivo delle norme in esame e di quelle recate dal testo originario del decreto-legge in esame. In particolare, l’effetto combinato di tali norme comporta una riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL di circa 0,2 punti percentuali nel 2015, crescente fino a 0,5 punti percentuali nel 2030, che scende attorno a 0,4 punti percentuali al 2040 circa, per poi decrescere a 0,1 punti percentuali al 2045; successivamente si evidenziano un effetto sostanzialmente nullo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea ha presentato il 7 luglio 2010 il libro verde “Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa” (COM(2010)365), con il quale analizza lo stato e le prospettive dei sistemi pensionistici europei e avvia un processo di consultazione che durerà 4 mesi (sino al 15 novembre 2010).

Garantire a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un reddito di pensione adeguato e sostenibile è uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea.

La Commissione ribadisce che è compito degli Stati membri erogare le prestazioni previdenziali e non intende mettere in discussione le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali né suggerire che esista un modello "ideale" di sistema pensionistico.

La Commissione considera, però, che alcuni settori specifici rientrino tra le competenze dell'Unione europea e rileva che gli stessi Stati membri riconoscono che un intervento di livello europeo può essere efficace e può presentare un valore aggiunto.

Alcuni temi comuni richiedono, infatti, un coordinamento degli interventi a livello europeo: è il caso del funzionamento del mercato interno, degli obblighi imposti dal patto di stabilità e di crescita, o della coerenza delle riforme delle pensioni con la strategia "Europa 2020".

Affinché l'Unione europea possa sostenere adeguatamente gli sforzi di riforma nazionali, il quadro di coordinamento deve basarsi su un approccio integrato che rifletta la complessità crescente dei sistemi pensionistici e tenga conto degli aspetti economici, sociali e finanziari coinvolti.

La Commissione ritiene che l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici debbano essere esaminati congiuntamente. Per quanto riguarda l’adeguatezza dei sistemi pensionistici la Commissione, in particolare, ritiene che occorre promuovere la possibilità per i cittadini di lavorare più a lungo e favorire l'accesso a regimi di pensione complementare. Per la sostenibilità dei sistemi pensionistici sono importanti riforme che stimolino l'offerta di lavoro e accrescano i tassi d'occupazione, in particolare dei lavoratori anziani.

La Commissione ritiene, inoltre, che si debba raggiungere un equilibrio sostenibile tra la durata della vita professionale e la durata della pensione, evitando che la durata della pensione continui ad aumentare rispetto alla durata della vita attiva. Una soluzione potrebbe essere quella di adeguare automaticamente l'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.

La Commissione propone, inoltre, di avviare un dibattito sulle modalità con le quali promuovere:

§      la mobilità delle pensioni in Europa;

§      la sicurezza e la trasparenza dei sistemi pensionistici;

§      una adeguata informazione ai cittadini sul funzionamento sui regimi e prodotti pensionistici.

 


 

Articolo 12, comma 12-sexies
(Innalzamento età pensionabile pubbliche dipendenti)

 


12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1o gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attua­zione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».


 

 

Il comma 12-sexies modifica i commi 1 e 3 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, relativi all’età pensionabile delle dipendenti pubbliche.

 

L’articolo 22-ter, commi 1 e 3 , del D.L. n. 78 del 2009 ha recato disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti[418].

In particolare, il comma 1 ha aggiunto un periodo all’articolo 2, comma 21, della L. 335/1995, in base al quale i requisiti anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego, individuato dallo stesso comma 21 nonché dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, sono incrementati di un anno, a decorrere dal 2010. Lo stesso periodo ha disposto altresì un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni.

In sostanza, l’età pensionabile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia per le lavoratrici si incrementerebbe secondo quanto evidenziato nella seguente tabella.

 

Anno

2010

2012

2014

2016

2018
ed oltre

Età

61

62

63

64

65

 

La norma, inoltre, ha salvaguardato la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nonché delle disposizioni relative a specifici ordinamenti che richiedono requisiti anagrafici più elevati, nonché delle disposizioni inerenti le armonizzazioni del regime previdenziale generale del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, il quale, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[419], prevede l’innalzamento del limite di età per la cessazione dal servizio per il personale richiamato a 60 anni.

Infine, è stata disposta una clausola di salvaguardia per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente entro il 31 dicembre 2009 ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia secondo la richiamata normativa, potendo altresì chiedere all’ente di appartenenza apposita certificazione.

 

Il comma 3 ha previsto che le economie derivanti dalle disposizioni esaminate confluiscano nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2[420], per porre in essere interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

A tal fine, la dotazione del Fondo richiamato è stata incrementata di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

In particolare, la lettera a) modifica il richiamato comma 1 dell’articolo 22-ter.

Rispetto al testo vigente si prevede che:

§      il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012 – quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni - in luogo del sistema di incrementi progressivi che prevede il raggiungimento, a regime, dei 65 anni a decorrere dal 2018;

§       la clausola di salvaguardia operi per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data:

 

La successiva lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 22-ter, disponendo che le economie derivanti dalle disposizioni in esame confluiscano Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale non solo per porre in essere interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza, ma anche all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.

La stessa lettera, inoltre, modifica l’incremento della dotazione del richiamato Fondo, prevedendo, in luogo dei 242 milioni di euro a decorrere dal 2011, 252 milioni di euro nel 2012, 392 milioni di euro nel 2013, 492 milioni di euro nel 2014, 592 milioni di euro nel 2015, 542 milioni di euro nel 2016, 442 milioni di euro nel 2017, 342 milioni di euro nel 2018, 292 milioni di euro nel 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dal 2020.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo al maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica nel periodo 2010-2013:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumento età pensionabile

 

 

 

 

 

 

10

150

 

 

10

150

riduzione trasferimenti all’INPDAP

 

 

10

150

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riassegnazione Fondo strate­gico per il Paese

 

 

10

150

 

 

10

150

 

 

10

150

 

Con riferimento agli anni successivi, il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti di minore spesa corrente pari a 250 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015 e 300 milioni di euro nel 2016 sui tre saldi, cui corrispondono effetti di eguale ammontare di maggiore spesa in conto capitale per la riassegnazione dei risparmi al Fondo strategico per il Paese.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato quantifica i seguenti effetti di risparmio connessi all’accelerazione nell’aumento dell’età anagrafica per l’accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni:

(milioni di euro)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

10

150

250

350

300

200

100

50

0

 

Tuttavia, dal momento che la disposizione prevede, altresì, che le economie in esame confluiscano nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, le cui dotazioni sono incrementate per i corrispondenti importi, l’effetto netto complessivo delle disposizioni in esame è nullo.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti di risparmio sulla spesa pensionistica, la relazione tecnica precisa che il calcolo degli effetti tiene conto della circostanza che, di fatto, per buona parte della base assicurativa interessata, rispetto a quanto già previsto e scontato, l’ulteriore accelerazione interessa esclusivamente le lavoratrici per le quali non rileva la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con i requisiti contributivi minimi di 35/36 anni e i requisiti anagrafici via via previsti (dal 2013, 62/61 anni). Risultano, pertanto, interessate le donne con anzianità contributiva relativamente bassa (inferiore a 33/34 anni) ed, ovviamente, non per cinque anni ma per periodi più limitati, stante l’innalzamento già previsto a normativa vigente.

Tenendo anche conto che continuano ad accedere al pensionamento secondo quanto previsto dalla normativa previgente le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età ed anzianità già previsti, la relazione tecnica stima complessivamente interessate alle disposizioni in esame circa 20/25.000 lavoratrici, con un minor numero di pensioni liquidate nei vari anni contenuto nel 2012 (circa 300/400 soggetti), pari a circa 5.000/5.500 l’anno nel biennio 2013-2014, 4.000 l’anno nel biennio 2015-2016, poi gradualmente decrescente negli anni successivi.

La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari sono quantificati sulla base dei parametri e delle metodologie di calcolo già indicati nella relazione tecnica alla disposizione originaria (articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009)[421], tenuto anche conto delle interazioni con altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire la quantificazione disaggregata degli effetti recati dalla disposizione in esame al pari di quanto esplicitato dalla richiamata relazione tecnica alla norma di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009.

In proposito, si ricorda che tale relazione tecnica forniva un quadro degli effetti finanziari, distinto con riferimento ai risparmi relativi ai trattamenti pensionistici, all’effetto buonuscita e, agli effetti di segno opposto, riguardante la riduzione dei risparmi per effetto della disciplina del turn over nel pubblico impiego.

 

Procedure di contenzioso

Il 3 giugno del 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura di infrazione n. 2005/2114), ai sensi dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, annunciando l’eventualità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea richiedendo la comminazione di una sanzione economica nei confronti dell’Italia per non essersi adeguata alla sentenza della Corte del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) ed insistendo affinché l'età pensionabile di vecchiaia dei dipendenti statali italiani dovesse essere parificata senza distinzione tra uomini e donne a partire dal 2012 e non dal 2018 come prevede la normativa italiana attuale.

Il 1° febbraio 2007 la Commissione europea, in seguito ad una procedura di infrazione avviata nel 2005, aveva presentato ricorso (causa C-46/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee ritenendo che l’Italia, mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 141 del Trattato CE (ora art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona).

In particolare, la Commissione ha ritenuto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all’articolo 141 CE (ora art. 157 del TFUE), dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60.

La Corte di giustizia UE con la sentenza nella causa C-46/07 del 13 novembre 2008 ha invitato all'Italia a rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova procedura di infrazione e una nuova condanna "in automatico", accompagnata questa volta da una sanzione economica.

Nel giugno del 2009, la Commissione europea ha aperto una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per non essersi conformata alle disposizioni della sentenza della Corte di giustizia.

L’Italia ha successivamente notificato l’adozione di nuove norme che avrebbero portato, al termine di un periodo di transizione la cui conclusione era prevista per il 2018, a un’età pensionabile identica, 65 anni, per tutti i dipendenti pubblici.

 


 

Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies
(Disposizioni in materia di ricongiunzione)

 


12-septies. A decorrere dal 1o luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicu­rativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1o luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1o luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicu­rativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1o luglio 2010.

12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.


 

 

I commi da 12-septies a 12-undecies intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29, al fine di armonizzare le norme previste in materia nei diversi regimi pensionistici.

 

L’istituto della ricongiunzione dei contributi pensionistici

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione, generalmente di importo più elevato di quello che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni, calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

La legge ha razionalizzato e generalizzato il criterio della ricongiunzione, ponendo in taluni casi l’onere del trasferimento a carico del lavoratore.

Con la riunificazione dei periodi l’interessato può:

-        far confluire nell’Assicurazione Generale Obbligatoria tutti i periodi di assicurazione e chiedere la pensione in tale assicurazione. L’operazione in questo caso è totalmente gratuita;

-        unificare i diversi periodi dell’Ente previdenziale in cui l’interessato è iscritto al momento della domanda di ricongiunzione. In questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo oneroso;

-        far confluire i periodi in un terzo Ente, dove l’interessato è stato iscritto in passato. In questo caso, il lavoratore deve possedere, nell’Ente cui vuol fare confluire i periodi, almeno 8 anni di contribuzione. Anche in questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo oneroso.

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti va chiesta al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

La ricongiunzione presso l’INPS è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo. Presso un’altra Cassa o Istituto previdenziale è a carico dell’interessato.

La L. 5 marzo 1990, n. 45, ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Destinatari della legge, fra gli altri, sono:

-        dipendenti, pubblici o privati, nonché lavoratori autonomi che siano stati iscritti ad una Cassa professionale;

-        liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi;

-        liberi professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse Casse professionali;

-        liberi professionisti che godano già dell'erogazione di una pensione;

-        superstiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto.

La ricongiunzione può avvenire sia presso l'Ente dove l'interessato è assicurato come lavoratore dipendente o autonomo oppure presso la Cassa professionale, sempre dove l'interessato è iscritto all'atto della domanda.

L'operazione è sempre a titolo oneroso. Il costo si basa sull'aumento di pensione che il soggetto ricava dalla ricongiunzione, tenendo conto di fattori quali l'età della persona, il sesso (le donne pagano un importo maggiore perché vanno in pensione prima), il reddito professionale e l'anzianità contributiva raggiunta.

In base all'art. 10, comma 1, lett. e), del D.P.R. 917/1986, gli importi versati dall'iscritto ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi sono fiscalmente deducibili.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999, è stato stabilito che la riduzione del 50% prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi dalla L. 29/1979 non può essere estesa ai professionisti a causa della diversità delle regole che disciplinano i rispettivi fondi.

La legge 5 non prevede, infine, (artt. 1 e 2) una norma che tuteli il lavoratore che in nessuno dei fondi dove ha versato raggiunge i requisiti minimi per la pensione. In questo caso, se la ricongiunzione è particolarmente costosa, deve scattare il meccanismo della totalizzazione (cfr. scheda su comma 3 dell’articolo 12), in modo, che sommando i diversi periodi di contribuzione, il soggetto possa comunque maturare il diritto alla prestazione, fermo restando che ogni Ente erogherà la sua quota di pensione in base ai versamenti ricevuti. Lo stesso sistema, detto del "pro-rata", viene già utilizzato per le pensioni maturate con i contributi esteri e per quelle dei lavoratori autonomi con versamenti di lavoro dipendente.

 

Il comma 12-septies dispone, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[422].

 

In base ai richiamati terzo, quarto e quinto dell’articolo 2 della legge 29/1979, viene posta a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

 

L’articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 184/1997 reca disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l’applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell’onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

 

L'ordinamento pensionistico italiano è strutturato in un regime previdenziale generale, costituito dall'Assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che copre la maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ed in altre forme pensionistiche, anche esse obbligatorie per legge, che fanno capo ad enti diversi oppure sono - in qualche caso - confluite nell'INPS, dando vita a gestioni speciali.

Le gestioni sostitutive

Le gestioni sostitutive, anche esse obbligatorie per legge, si sostituiscono appunto al regime generale e sono state costituite al fine di garantire un miglior trattamento pensionistico per determinate categorie professionali.

Istituite per legge, in genere con la denominazione di "fondi", esse sono dotate di personalità giuridica propria e comunque di autonomia patrimoniale rispetto all'INPS.

Alcuni fondi sostitutivi sono però gestiti (pur sostituendo, in quanto tali, l'A.G.O.) direttamente dall'INPS.

Si tratta dei fondi relativi al seguente personale:

-        Fondo personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (L. 13 luglio 1965, n. 859; D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 per l'armonizzazione all'A.G.O.);

-        Fondo per il personale già addetto alla gestione delle imposte di consumo (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138);

-        Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

-        Fondo Dazieri;

-        Fondo speciale ad esaurimento per gli spedizionieri doganali (soppresso dal 1° gennaio 1998).

Tra gli enti gestori di fondi sostitutivi si ricordano inoltre :

-        l'ENPALS (D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708), a tutela dei lavoratori dello spettacolo e, successivamente, anche degli sportivi professionisti;

-        gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, alcuni istituiti con provvedimenti legislativi ad hoc e privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, e del D.Lgs. 103/1996.

Le gestioni esclusive

Le gestioni previdenziali esclusive traggono origine dalla volontà legislativa di sottrarre all’obbligo dell’iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente.

La previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è attualmente gestita dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), istituito con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.

Le gestioni esonerative

Le gestioni pensionistiche esonerative rappresentavano anche esse forme previdenziali alternative al regime generale: l'esonero determinava un distacco temporaneo e provvisorio dall'A.G.O., potendo i fondi-pensione esonerati trasformarsi in un secondo momento (come per molti è avvenuto) in fondi integrativi della pensione di base, previo trasferimento dei propri assicurati nel regime obbligatorio gestito dall'INPS. Tali gestioni, presenti soprattutto nel settore creditizio, avevano natura privata e si ponevano in alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS. Analogamente a quanto già operato nei confronti delle gestioni esclusive dei c.d. Banchi meridionali (Napoli e Sicilia), il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 ha soppresso tali fondi, trasferendoli nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, costituendo allo scopo una gestione speciale presso il FPLD dell'INPS.

 

I successivi commi 12-octies e 12-nonies intervengono sulla disciplina di specifici fondi previdenziali, armonizzando le modalità di ricongiunzione alle disposizioni in esame, intendendo soprattutto rendere di generale applicazione il criterio della riserva matematica.

In particolare, il comma 12-octies prevede l’applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Contestualmente, viene abrogato l'articolo 3, comma 14, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562[423], che già prevede tale trasferimento nel caso in cui il dipendente cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, o non possa o non voglia avvalersi di specifiche facoltà previste dalla normativa. Continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies). Contestualmente viene abrogato l'articolo 28 della L. 4 dicembre 1956, n. 1450[424]. L'applicazione del richiamato articolo 28 è comunque salvaguardata nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

In relazione all’applicazione del criterio della riserva matematica, il comma 12-decies, intervenendo sulle disposizioni di cui all’articolo 4,comma 1 (rectius: primo comma) della L. 7 luglio 1980, n. 299[425], modifica i parametri di calcolo previsti per determinate categorie di dipendenti pubblici, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi.

Per tali lavoratori si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della stessa L. 29, i coefficienti contenuti nelle specifiche tabelle contenenti le tariffe per il calcolo della medesima riserva, di cui all'articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con D.M. 27 gennaio 1964.

Sulla base di quanto disposto dal comma 12-decies, i coefficienti da prendere in considerazione, in luogo di quelli approvati con il richiamato D.M. 27 gennaio 1964 sono quelli adeguati in base alla normativa vigente.

 

Infine, il comma 12-undecies, per fini di coordinamento della normativa, provvede ad abrogare alcune norme, e precisamente:

§       la L. 2 aprile 1958, n. 322, che reca disposizioni in materia di ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza;

§       l'articolo 40 della L. 22 novembre 1962, n. 1646, recante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze).

Tale articolo disciplina la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla L. 322/1958, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento;

§       l'articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulla costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti vivili e militari dello Stato;

§       l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), che prevedono, rispettivamente, la costituzione della posizione assicurativa per i carabinieri ausiliari di leva e per i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato precisa che le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto sono volte ad armonizzare e razionalizzare la materia delle ricongiunzioni, prevedendo che alle diverse categorie di lavoratori si applichi una normativa analoga a quella applicata nel sistema generale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 


 

Articolo 12, comma 12-duodecies
(Previdenza complementare per i dipendenti pubblici)

 

12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle ammini­strazioni pubbliche.

 

 

Il comma 12-duodecies prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 74 comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), limitatamente allo stanziamento per il 2010, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 74 ha dettato disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche, quali datori di lavoro (commi 1 e 2), sia su quello dei contributi dovuti dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime privatistico in materia di TFR (comma 3).

In particolare, il comma 1 ha definito il quadro delle risorse destinate alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse (la cui concreta utilizzazione appare peraltro condizionata alla destinazione delle corrispondenti risorse da parte dei lavoratori, sulla base delle intese contrattuali) sono costituite:

-        dalle somme (200 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998;

-        da ulteriori 100 miliardi annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

-        Per gli anni successivi al 2003 si provvederà con la tabella C della legge finanziaria.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo del maxiemendamento presentato al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato precisa che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Essa, prorogando al 2010 quanto già previsto per gli anni precedenti, è finalizzata a garantire l’avvio della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, stabilendo che – nell’ambito delle risorse stanziate per il 2010 per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – possano essere utilizzate anche le somme necessarie per la costituzione e l’avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma da parte del Governo, che lo stanziamento in esame presenti le necessarie disponibilità per il 2010, considerando gli impieghi già previsti a normativa vigente.

Si segnala che, per la finalità del finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare nel settore delle pubbliche amministrazioni (articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000), risultano stanziati nella Tabella C della legge finanziaria 2010 (n. 191/2009) – capitolo 2156 (Ministero dell’economia e delle finanze) 92,225 milioni di euro nel 2010 e 92,214 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 


 

Articolo 12, comma 12-terdecies
(Finanziamento istituti di patronato)

 


12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziam­ento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.


 

 

Il comma 12-terdecies dispone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di 30 milioni di euro annui.

Per il finanziamento di tali Istituti, l’articolo 13, comma 1, della L. 30 marzo 2001, n. 152[426], ha disposto il prelevamento di un’aliquota pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA.

 

I risparmi derivanti da tale riduzione sono destinati a compensare i mancati o ridotti aumenti delle aliquote contributive previste dall’articolo 1, comma 10 della L. 24 dicembre 2007, n. 247[427].

 

Tale comma 10 (fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11[428]) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

-        all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

-        alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

-        alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 .

E’ stato inoltre previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiori trasferimenti enti di previ­denza

 

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione stanziamento patronati

 

30

30

30

 

30

30

30

 

30

30

30

Minori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disapplicazione aumento aliquote contributive

 

 

 

 

 

30

30

30

 

30

30

30

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato precisa che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Infatti, i risparmi derivanti dalla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro, destinati al finanziamento dei patronati (a fronte delle maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, dal momento che non viene ridotto il prelievo contributivo previsto dalla normativa vigente[429]) concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dalla non applicazione dell’aumento contributivo di 0,09 punti percentuali per il 2011 dell’aliquota contributiva pensionistica, previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 247/2007.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Si segnala che i risparmi derivanti dalla disposizione in esame concorrono in parte alla compensazione del mancato gettito derivante dalla non applicazione dell’aumento di 0,09 punti percentuali per il 2011 dell’aliquota contributiva pensionistica, previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 247/2007, quantificato dalla relativa relazione tecnica in 393 milioni di euro.


 

Articolo 13
(Casellario dell'assistenza e norme sulle prestazioni collegate al reddito)

 


1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

     b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo:

«Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni»;

     c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.


L’articolo 13 reca disposizioni concernenti l’istituzione del Casellario dell’Assistenza (commi 1-5) e le prestazioni previdenziali collegate al reddito (comma 6).

Casellario della Assistenza (commi 1-5)

Il comma 1 istituisce, presso l'INPS, il Casellario dell'Assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

 

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Tale anagrafe è condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (comma 2).

Tali organismi hanno l’obbligo di fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. In ogni caso, la formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali

Si segnala, in proposito, che il riferimento alle sole amministrazioni centrali dello Stato potrebbe determinare un'esclusione degli uffici periferici dei Ministeri.

 

Ai sensi del successivo comma 3, i richiamati organismi hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica al Casellario i dati relativi alle posizioni assistenziali risultanti nei propri archivi e banche dati, secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.

 

La definizione delle modalità di attuazione del Casellario dell'assistenza è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4).

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede un termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti relativi all'istituzione e alla gestione del Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 5).

Prestazioni previdenziali collegate al reddito (comma 6)

Il comma 6 reca modifiche all’articolo 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, in particolare modificando il comma 8 e introducendo un nuovo comma 10-bis.

 

I commi da 8 a 13 del richiamato articolo 35 del D.L. n. 207/2008 dettano disposizioni inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito. Più specificamente, il comma 8 ha previsto che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento sia quello conseguito, il 1º luglio di ciascun anno, dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Tale riferimento ha poi valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo

 

Rispetto al testo previgente, il comma in esame:

§      sopprime il periodo che individuava il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni, come quello conseguito il 1° luglio di ciascun anno (con valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo ) (lettera a));

§       aggiunge un nuovo periodo in base al quale i redditi che rilevano sono quelli conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (cioè i trattamenti previdenziali), di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 (lettera b)).

Il Casellario centrale dei pensionati opera per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

a)       dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b)       di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

c)       di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

d)       di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

e)       di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Gli enti erogatori di trattamenti previdenziali devono trasmettere annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al Casellario i dati e gli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'INPS. Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono inoltre trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame si fa presente che la modifica è connessa alla già avvenuta soppressione dell'obbligo - per i titolari delle prestazioni in oggetto - di comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno i dati reddituali all'ente previdenziale erogatore, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.L. 78/2009[430];

§       introducendo il nuovo comma 10-bis, prevede che, al fine della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, nel caso in cui non comunichino integralmente all'Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti, siano obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali eroganti la prestazione medesima (lettera c)). In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione, si procede alla sospensione della prestazione, nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni nonché al recupero delle somme erogate a tale titolo, nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli Enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.

Il richiamato articolo 13 della legge n. 412 del 1991 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, il quale dispone che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. La norma di interpretazione autentica è volta a precisare che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del provvedimento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, con riguardo ai commi 1-5, che prevedono l’istituzione presso l’INPS del Casellario dell’assistenza, nulla aggiunge al contenuto della norma laddove precisa che l’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente (come previsto dal comma 5) e che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come prevede la clausola di invarianza recata dal comma 1).

Con riferimento al comma 6, che dispone modifiche alla disciplina di accertamento dei requisiti reddituali richiesti per la percezione dei benefici previdenziali ed assistenziali (recata dall’articolo 35 del decreto-legge n. 207/2008[431]), la relazione tecnica precisa che le modifiche sono volte alla razionalizzazione della materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, per evitare l’insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegare le medesime prestazioni all’accertamento di dati reddituali certi e non presuntivi. In tale modo, evitando l’insorgenza di indebiti pensionistici, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica, non previsti nell’ambito degli andamenti tendenziali a normativa vigente.

In particolare, la relazione tecnica precisa, in primo luogo, che la modifica al comma 8 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 207/2008 (che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo) si è resa necessaria dal momento che tale normativa non aveva più ragion d’essere, essendo venuto meno (in seguito all’abrogazione dei commi 11-13 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 207/2008, da parte dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009[432]) l’obbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. In secondo luogo, la relazione tecnica precisa che la rilevanza dei redditi da pensione dell’anno in corso (che sono a conoscenza dell’INPS in quanto sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dell’importo del reddito percepito. Infine, la relazione tecnica sottolinea che l’obbligo di comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali da parte dei pensionati è limitato ai redditi per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione finanziaria e che la disposizione prevede la sospensione della prestazione legata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità stabilite dagli enti previdenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 14, commi 1-2
(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e riduzione dei trasferimenti erariali)

 


1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

     a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

     b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

     c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

     d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza perma­nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata delibera­zione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.


 

 

Comma 1 – Determinazione del concorso delle autonomie territoriali alla manovra

 

L’articolo 14 definisce, al comma 1, la misura del concorso delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

Il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è indicato, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nei seguenti importi:

a)   per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)   per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)   per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)   per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Va segnalato che, a seguito delle modificazioni apportate al provvedimento in esame nel corso dell’iter al Senato, ed in particolare, in conseguenza della introduzione dei commi 14-ter e 33-bis all’articolo 14 (cui si rinvia) - che hanno allentato i vincoli del patto di stabilità, rispettivamente, per i comuni dissestati della provincia dell’Aquila e per i comuni commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafiosogli obiettivi finanziari assegnati ai comuni ai sensi della lettera d) dovranno essere rideterminati, secondo quanto disposto dal comma 33-ter, al fine di compensare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli effetti finanziari recati dai citati commi, valutati, nella relazione tecnica, allegata al maxi-emendamento governativo, presentata al Senato, in complessivi 12,5 milioni di euro (nello specifico, 10 milioni a decorrere dal 2011 per l’agevolazione concessa in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazioni mafiose di cui al comma 33-bis e 2,5 milioni nel biennio 2011-2012 per le agevolazioni disposte in favore dei comuni dissestati della Provincia dell’Aquila relativi al comma 14-ter).

Il comma 33-ter prevede che gli obiettivi finanziari previsti per i comuni ai sensi del comma 1, lettera d) vengano adeguati in sede di deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, ai sensi del comma 2, deve definire i criteri e le modalità per operare la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali, strumentale al raggiungimento degli obiettivi medesimi, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

 

Nel complesso, dunque, - non considerando la rideterminazione degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni - la misura del concorso alla manovra a carico degli enti territoriali è determinato in 6.300 milioni di euro nel 2011 e 8.500 milioni a decorrere dal 2012, come evidenziato nella seguente tabella:

 

 

2011

2012

2013*

Regioni S.O.

4.000

4.500

4.500

Autonomie speciali

500

1.000

1.000

Province

300

500

500

Comuni >5.000 ab.

1.500

2.500

2.500

Totale

6.300

8.500

8.500

* I risparmi sono previsti, nello stesso ammontare, anche per gli anni successivi.

Per le province e per i comuni i risparmi sopra indicati saranno garantiti attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali, secondo quanto disposto dal successivo comma 2 (cfr. ultra).

 

Comma 2 – Riduzione dei trasferimenti erariali

 

Il comma 2, come riformulato nel corso dell’iter al Senato, prevede alcune misure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso finanziario quantificato nel comma precedente.

 

Con riferimento alle regioni, il comma 2, dispone:

§      l'abrogazione della normativa che avrebbe trasformato, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (primo periodo del comma 2).

I trasferimenti statali in questione sono le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati alle regioni , con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 abrogato dalla disposizione in esame, sarebbero dovuti essere sostituiti da una quota della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione già spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti, a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione, avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

§      la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (secondo, terzo e quarto periodo).

Tale riduzione – che nella versione vigente del decreto, modificata nel corso dell’esame al Senato, fa riferimento ai trasferimenti e non più genericamente, come ora previsto, alle “risorse” - è ripartita tra gli enti secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di principi che tengano conto della:

§       adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;

§       minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;

§       adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria,

§       e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

In caso di  mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.

Si segnala come le modifiche apportate dal Senato appiano dirette a valorizzare il ruolo delle autonomie, in sede di Conferenza permanente, nella definizione dei criteri e delle modalità per il riparto della riduzione delle risorse disposta per le regioni ai fini del consolidamento dei conti, posto che la formulazione vigente del decreto prevede solo una consultazione della Conferenza, ancorando il riparto delle risorse sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità. Al contempo, i criteri previsti ai fini della riduzione medesima sembrano volti ad introdurre criteri di premialità a favore nei regioni più virtuose in termini di equilibri di bilancio, ridotta incidenza della spesa del personale, contenimento delle spese sanitaria e contrasto alla crescita di alcune tipologie di spesa nel settore previdenziale.

Sotto altro profilo si osserva, come il procedimento di determinazione dei criteri per la riduzione delle risorse sopra illustrato, che proietta i suoi effetti anche per gli anni successivi al 2011, possa essere inquadrato alla luce di quanto disposto dalla recente legge di contabilità n.196 del 2009, la quale prevede che entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, invii alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma dispone altresì la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, relativo alla individuazione delle competenze legislative regionali e alle relative modalità di finanziamento di tali competenze (quinto periodo).

La relazione tecnica nell’Allegata Tabella 1 quantifica i trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs. 422/1997), che avrebbero dovuto essere trasformati  in fiscalità dal 2011.

 

Con riferimento agli enti locali, il comma 2 dispone le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti per le province e i comuni dal precedente comma 1:

§      riduzione dei trasferimenti erariali alle province, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dal 2012 (sesto periodo).

§      la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell’importo di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (settimo periodo).

 

Anche con riferimento agli enti locali, nel corso dell’esame presso il Senato è stato specificato che le riduzioni dei trasferimenti erariali sono ripartite secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, sulla base di principi che tengano conto dei risultati raggiunti dagli enti locali in alcuni ambiti:

§       adozione di misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità;

§       bassa incidenza della spesa di personale sul complesso della spesa corrente;

§       raggiungimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

 

Va ricordato che, ai sensi del successivo comma 33-ter, in sede di deliberazione, la Conferenza dovrà altresì provvedere all’adeguamento degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni, necessario per la compensazione finanziaria delle agevolazioni concesse in favore dei comuni dissestati della Provincia dell’Aquila e dei comuni commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale.

Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.

Anche per gli enti locali, il comma dispone la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell’attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, relativo alla individuazione delle funzioni fondamentali e alle relative modalità di finanziamento.

 

Con riferimento ai trasferimenti erariali agli enti locali, si ricorda che essi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 504/1992 ed iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente, secondo lo schema delineato dal D.Lgs. n. 504/1992, sono previsti i seguenti fondi (U.P.B. 2.3.2/Interno):

§       Fondo ordinario”, formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica (cap. 1316);

§       Fondo perequativo” (cap. 1317);

§       Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi (cap. 1318).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, il D.Lgs. n. 504/1992 prevede:

§       il “Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”, destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, riservato per l’80% ai piccoli comuni (cap. 7236), privo di dotazione nel bilancio per il 2010;

§       il “Fondo nazionale speciale per gli investimenti”, finanziato con i proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione d'Italia e destinato alla realizzazione di opere pubbliche degli enti in condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Il fondo è soppresso dal 2007;

§       il ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti”, mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente al D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso (cap. 7232 e 7233).

A seguito dell’istituzione della compartecipazione comunale e provinciale al gettito dell’IRPEF, nella indicata U.P.B. è stato costituito un apposito fondo corrente nel quale confluiscono le somme spettanti a tale titolo a province e comuni (cap. 1320).

A decorrere dal 2008, inoltre, a seguito della soppressione dell’ICI, è stato istituito un ulteriore fondo (cap. 1321) sul quale sono iscritte le somme da trasferire ai comuni a titolo compensativo dei minori introiti derivanti dall’imposta.

La relazione tecnica ricorda che i trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui citati capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all'IRPEF) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni per il 2011 ed a 14.776 milioni a decorrere dal 2012.

 

Per un approfondimento in relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale, si rinvia al dossier sulla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Progetti di legge n. 111/2, 2 marzo 2010) nonché al dossier predisposto in occasione della trasmissione al Parlamento della Relazione del Governo sul federalismo fiscale (“Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse” - Doc. XXVII, n. 22), avvenuta il 30 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 42/2009[433].

 

Profili finanziari (commi 1–6)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale e rimasto invariato a seguito delle modifiche operate al Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Co

Minori spese correnti

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

Regioni S.O.

0

0

0

0

0

4000

4500

4500

0

4000

4500

4500

Comuni

0

0

0

0

0

1500

2500

2500

0

1500

2500

2500

Province

0

0

0

0

0

300

500

500

0

300

500

500

Regioni S.S.

0

0

0

0

0

500

1000

1000

0

500

1000

1000

2

Regioni S.O.

0

4000

4500

4500

0

0

0

0

0

0

0

0

Comuni

0

1500

2500

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

Province

0

300

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totale

0

5800

7500

7500

0

6300

8500

8500

0

6300

8500

8500

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, con riferimento al comma 1, nel riepilogare il contenuto della disposizione – che definisce il concorso alla manovra 2011-2013 dei diversi comparti di amministrazioni territoriali (regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province e comuni con più di 5000 abitanti) – evidenzia che, per le province e i comuni, il concorso alla manovra è ottenuto attraverso la riduzione dei trasferimenti correnti[434] disposta al comma 2. La relazione sottolinea inoltre che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere andamenti omogenei nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, pertanto gli effetti finanziari della disposizione sono iscritti nei medesimi importi ai fini dei saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica afferma:

§      la neutralità finanziaria della disposizione che abroga la norma della finanziaria per il 2008[435] relativa alla trasformazione in compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 422/1997;

§      il carattere strumentale - ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per le regioni previsto al comma 1 - della norma che dispone la riduzione dei trasferimenti[436] statali alle regioni a statuto ordinario, il cui effetto si limita pertanto ad assicurare, anche ai fini del saldo netto da finanziare, i medesimi effetti di riduzione della spesa quantificati con riferimento al comma 1 per i saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. In una tabella allegata, di seguito riportata, è inoltre fornito un quadro riepilogativo dei trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della sanità.

 

Trasferimenti alle regioni a statuto ordinario

(mln di euro)

L. 59/97 - Federalismo amministrativo

 

Trasporto pubblico locale art. 9, D.L. 422/97

1.181

Trasporto pubblico locale art. 8, D.L. 422/97

42

Mercato lavoro

35

Polizia amministrativa

0

Incentivi imprese

674

Protezione civile

6

Servizio Maregrafico

7

Demanio idrico

3

Energia e miniere

2

Trasporti

10

Invalidi civili

8

Salute umana

174

Opere pubbliche

51

Agricoltura

249

Viabilità

493

Ambiente

249

Totale L. 59/97 (art 6, comma 20)

3.184

 

 

Rimborso tasse automobilistiche

40

Difesa incendi

8

Borse di studio

90

Contratti TPL

150

Politiche sociali

150

Lavoro disabili

42

Procreazione assistita ed altro Salute

10

Prestiti d'onore

76

Lotta all'inquinamento

41

Fondo affitti

110

Fondo politiche per la famiglia

130

Consiglieri dì parità

2

Turismo

21

Edilizia residenziale agevolata

350

Sostituzione autobus

167

Fondo non autosufficienze

400

Fondo occupazione

190

Edilizia sanitaria pubblica

800

TOTALE (art 14, comma 2)

5.961

 

 

Totale al netto trasporto pubblico locale art. 9, D.L. 422/97

4.780

 

§      il carattere strumentale - ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti locali previsto al comma 1 - della norma che dispone la riduzione dei trasferimenti statali alle province e ai comuni con più di 5.000 abitanti, i cui effetti determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, del fabbisogno e dell’indebitamento netto di pari importo. Viene inoltre evidenziato che la somma delle dotazioni dei principali capitoli relativi ai trasferimenti correnti agli enti locali[437] ammonta a circa a 14.901 mln di euro per il 2011 e a 14.776 mln di euro a decorrere dal 2012;

     Con riferimento ai commi 3-6, la relazione tecnica si limita a richiamare il contenuto delle disposizioni che integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano il patto di stabilità interno. In particolare, sono richiamate le sanzioni previste nel caso in cui l’inadempienza riguardi:

§      enti locali soggetti al patto, per i quali è prevista la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento fra il risultato registrato e l’obiettivo;

§      le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali è previsto il versamento all’erario del predetto scostamento;

§      il mancato invio della certificazione del rispetto del patto, per la quale è previsto, nel caso degli enti locali, l’azzeramento dei trasferimenti correnti spettanti, mentre nel caso delle regioni e delle province autonome il blocco dei prelievi dai conti della tesoreria statale, fino a quando la certificazione viene acquisita.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, il Governo[438] ha chiarito che:

§      l’obiettivo di risparmio fissato dalla norma doveva intendersi aggiuntivo rispetto a quello determinato a legislazione vigente;

§      le misure di dettaglio del patto di stabilità interno avrebbero costituito oggetto di appositi emendamenti;

§      la riduzione dei trasferimenti doveva intendersi senz’altro come un contributo al raggiungimento degli obiettivi del patto, anche perché sarebbe altrimenti facile per le regioni eccepire l’illogicità di una riduzione consistente della spesa in presenza di consistenti risorse finanziarie destinate ad accumularsi.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato al comma 2 – volte a ridefinire le modalità di ripartizione della riduzione dei trasferimenti – la relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che esse non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.

Con riferimento al comma 1 si osserva che la norma, non modificata dal Senato, si limita a definire l’ammontare complessivo del concorso dei diversi comparti di amministrazioni locali alla manovra, senza chiarire in che modo tale concorso si traduca in una regola fiscale applicabile ai bilanci dei singoli enti territoriali. In assenza di tale regola, il mero taglio dei trasferimenti disposto dal comma 2 non appare sufficiente a garantire un miglioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto equivalente a quello iscritto ai fini del saldo netto da finanziare. A tal fine, infatti, occorrono regole di bilancio che impongano obiettivi differenziati, come di seguito indicato.

 

A) Per gli enti territoriali per i quali il comma 2 prevede un taglio dei trasferimenti (regioni a statuto ordinario ed enti locali maggiori) si determina la necessità di assicurare che gli enti in questione mantengano inalterati i propri saldi di bilancio tendenziali anche in presenza della decurtazione dei trasferimenti spettanti, onde evitare che, a fronte del miglioramento del saldo netto da finanziare, si determini un peggioramento, parzialmente compensativo, dei saldi delle amministrazioni locali.

A tal fine, le regole fiscali già previste dalla legislazione vigente[439], che peraltro coprono un arco temporale che arriva fino all’esercizio 2011, non appaiono sufficienti in quanto:

§      con riferimento all’esercizio 2011 il comparto delle regioni a statuto ordinario non è tenuto ad obiettivi di saldo, ma solo ad obiettivi di spesa[440], non modificati dalla norma in esame: tale comparto potrebbe pertanto registrare, a parità di spesa, un peggioramento dei propri saldi conseguente alla riduzione delle entrate da trasferimenti, parzialmente compensativo del miglioramento iscritto sul saldo netto da finanziare.

     Si ricorda infatti che sussisterebbe la possibilità, per le regioni, di utilizzare per    finalità di spesa eventuali risorse accantonate negli esercizi precedenti[441], ovvero di     finanziare la spesa in conto capitale con indebitamento.

     Con riferimento al comparto degli enti locali, invece, i vincoli di saldo previsti dalla      normativa vigente per il 2011, nel presupposto che essi si intendano confermati,     risultano sufficienti a garantire la possibilità di considerare ai fini di tutti i saldi      l’effetto di risparmio derivante dal taglio dei trasferimenti operato dal comma 2: a   fronte del miglioramento del saldo del bilancio dello Stato, derivante dal predetto      taglio, la vigenza dei vincoli previsti dal D.L. 112/2008 impedirebbe infatti un      peggioramento del saldo degli enti locali rispetto agli andamenti tendenziali;

§      per gli esercizi 2012-2013, per i quali né la normativa vigente né la norma in esame prevedono alcuna regola fiscale per i bilanci delle amministrazioni locali, andrebbe chiarito quali siano gli andamenti tendenziali dei saldi previsti per ciascun comparto e con quali modalità si preveda che sarà concretamente realizzato il mantenimento di tali andamenti nonostante il taglio ai trasferimenti operato dal comma 2. Si ribadisce infatti che quest’ultimo, non accompagnato da una regola fiscale che impedisca un peggioramento dei saldi delle amministrazioni locali rispetto agli andamenti tendenziali, non appare sufficiente a garantire un miglioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto equivalente a quello iscritto ai fini del saldo netto da finanziare.

 

B) Con riferimento alle regioni a statuto speciale, per le quali, a differenza  delle regioni a statuto ordinario, non è prevista alcuna sottrazione di risorse, il conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati implica la necessità che a tale comparto sia imposto un obiettivo di  miglioramento dei loro saldi di bilancio rispetto agli andamenti tendenziali.

Tale obiettivo potrebbe essere ottenuto con una riduzione di spese (analogamente a quanto avvenuto negli accordi relativi al patto di stabilità interno siglati nel passato), ovvero mediante un vincolo sui risultati complessivi di bilancio: l’attuale formulazione della norma, non affermando esplicitamente l’attribuzione di tale obiettivo di miglioramento dei saldi tendenziali alle regioni in questione, non indica le modalità con cui esso debba essere realizzato.

Si segnala peraltro che - ove fosse confermato che la norma imponga alle regioni a statuto speciale, a parità di risorse loro attribuite, un obiettivo di riduzione della spesa (ovvero di miglioramento dei saldi) - potrebbe determinarsi, per tali amministrazioni, l’emersione di posizioni di avanzo, con il conseguente “congelamento” di risorse non spendibili, come peraltro evidenziato dal Governo[442] nel motivare la necessità di prevedere un taglio dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali. In relazione a tali risorse potrebbero emergere in futuro pressioni volte a consentire forme di smobilizzo delle somme accantonate, con conseguenti possibili effetti negativi futuri sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di salvaguardia, di cui al quinto e all’ultimo periodo del comma 2 – che prevedono che in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale[443] non si tenga conto del taglio ai trasferimenti operato per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali[444] – si osserva che la norma fa sì che i risparmi iscritti a regime, su tutti i saldi, in corrispondenza del taglio dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario (pari, a partire dal 2012, a 4,5 mld annui), siano invece destinati a venir meno a seguito dell’attuazione della predetta delega sul federalismo fiscale. Andrebbe pertanto chiarita la ragione per la quale tali risparmi siano iscritti in bilancio per un periodo superiore a quello previsto dalla predetta delega per l’emanazione dei decreti legislativi.

Tali decreti dovranno prevedere la sostituzione integrale dei trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali[445] con risorse proprie. Per tale sostituzione non è previsto un regime transitorio, previsto invece per la transizione da un sistema di ripartizione delle risorse basato sulla spesa storica a uno basato sui costi standard. Pertanto, sin dalla loro prima applicazione, i decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale dovranno prevedere il reintegro del taglio delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario operato dal comma 2.

Nulla da osservare con riferimento alle modifiche apportate al Senato.

 


 

Articolo 14, commi 3-6
(Riduzione dei trasferimenti dovuti a regioni ed enti locali
in caso di mancato rispetto del patto di stabilità)

 


3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.


 

 

I commi 3 e 4 recano alcune modifiche al sistema sanzionatorio attualmente previsto per le regioni e per gli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, prevedendo, ad integrazione delle misure già esistenti, che a tali enti si applichi una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo.

 

Con riferimento agli enti locali, il comma 3 modifica quanto già stabilito in materia di riduzione dei trasferimenti erariali dal comma 20 dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca le misure sanzionatorie da applicare agli enti in caso di mancato rispetto del patto relativo agli anni 2008-2011.

Va sottolineato, infatti che la riduzione dei trasferimenti erariali per le province e i comuni inadempienti, nell’importo pari alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale, è già prevista tra le sanzioni elencate dal citato comma 20, con riferimento al mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011[446]. Tuttavia, il comma richiamato pone un limite massimo a tale riduzione, che non può comunque essere superiore al 5 per cento dei trasferimenti spettanti.

 

In particolare, la norma in esame prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010 e successivi, il Ministro dell’interno provveda, con proprio decreto, a ridurre i trasferimenti dovuti agli enti locali inadempienti per l’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato e l’obiettivo programmatico prefissato.

La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti corrisposti dal Ministero dell’interno, fatti salvi quelli destinati all’onere per l’ammortamento dei mutui.

 

A tal fine, spetta al Ministero dell’economia, cui compete il monitoraggio del rispetto del Patto, comunicare al Ministero dell’interno l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno. In caso di mancata trasmissione della certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente[447], si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti, ferma restando l’esclusione di quelli destinati all’ammortamento dei mutui.

La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi a quello di riferimento nelle ipotesi in cui i trasferimenti interessati risultino insufficienti ovvero in tutto o in parte già erogati.

 

Il comma 4 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni.

La norma dispone che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno in corso e per i successivi – la regione – o la provincia autonoma – sia tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato.

Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, la somma dovuta è quella – tra cassa e competenza - che determina il maggiore scostamento.

Il termine per il versamento è di 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero delle somme dovute sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente si procede al blocco dei conti della tesoreria statale, sino a quando la certificazione non viene acquisita.

 

Il comma 5 chiarisce la portata delle suddette misure sanzionatorie rispetto alla disciplina attualmente vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni, precisando che il comma 3 modifica quanto già previsto nell’attuale disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 77-bis, comma 20, D.L. n. 112/2008) mentre il comma 4 introduce una nuova previsione per le regioni, ad integrazione delle misure sanzionatorie già previste per tali enti (art. 77-ter, commi 15 e 16, D.L. n. 112/2008).

 

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino “in deficit eccessivo di bilancio”.

 

Le diposizioni in oggetto sono adottate in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana (sul punto, si rinvia alla parte introduttiva del presente dossier concernente il rafforzamento della governance economica europea  ).

 

La sospensione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

La disposizione non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit “eccessivo”; non è, inoltre, espressamente indicata la durata della sospensione e non risulta chiaro il coordinamento con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni.

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 14 commi 1-2.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - strumenti per una governance economica più forte in ambito UE" (COM(2010)367).

Tra le varie misure proposte dalla Commissione, alcune riguardano specificamente il quadro nazionale delle politiche di bilancio, e in particolare:

§      al fine di assicurare standard di qualità in tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene essenziale un approccio coerente in tema di contabilità: gli uffici statistici nazionali dovrebbero essere messi nelle condizioni di espletare i propri compiti in conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e l’insieme delle previsioni concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe garantire affidabilità ed imparzialità. A questo riguardo, la Commissione propone di specificare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale;

§      gli Stati membri dovrebbero adottare regole di bilancio che assicurino il rispetto delle norme del Trattato relative al disavanzo e al debito pubblico e che siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;

§      eventuali riforme dei quadri di bilancio nazionali dovrebbero prevedere l’introduzione di una pianificazione pluriennale del bilancio stesso, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide:

§      il quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l’intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati: l’assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate procedure di controllo.

La Commissione europea presenterà in settembre delle proposte legislative relative ai requisiti minimi richiesti per i quadri di bilancio nazionale e per le procedure di verifica della conformità degli stessi alle norme UE. Tali proposte legislative prenderanno la forma di un nuovo regolamento ex art. 126, paragrafo 14 del TFUE (Trattati sul  funzionamento dell’Unione europea, che disciplina la procedura per disavanzo eccessivo).

 


 

Articolo 14, commi 7-10
(Contenimento costi personale enti territoriali)

 


7. L’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

     a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

     b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

     c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

«È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.


 

 

I commi 7-10 dettano norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, introducendo disposizioni di contenimento della spesa del personale degli enti sottoposto al patto di stabilità.

In particolare, rispetto al testo previgente, si evidenzia anzitutto che la riduzione delle spese per il personale include gli oneri riflessi e l'IRAP ed esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Vengono poi indicati i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento dei costi, consistenti:

§      nella riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile;

§      nello snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali;

§      nel contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

 

Infine, si stabilisce che in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, si applica l’articolo 76, comma 4 del D.L. 112/2008[448] che in tali casi prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto.

 

Il comma 557 dell’articolo 1, della legge 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno introdotte per il triennio 2007-2009 previste dai “commi da 655 a 695”, aveva attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale.

La norma in esame, ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, si limitava ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

In particolare le regioni e gli enti locali, per contenere la spesa per il personale, potevano seguire i principi desumibili dalle seguenti disposizioni:

-        commi da 513 a 543 dell’articolo 1 della legge 296/2006, relativi al riassetto organizzativo;

-        commi 189, 191 e 194 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa, al fine di rendere coerente l’entità dei medesimi fondi con l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale.

Inoltre, si prevedeva che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 266/2005 non si applicassero più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

La norma in esame, inoltre (come integrata, sul punto, dall’art. 3, comma 120, della legge 244/2007 – legge finanziaria per il 2008), disponeva peraltro che eventuali assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale, disposte ai sensi dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, dovessero comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

-        che l’ente avesse rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

-        che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non fosse superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario[449];

-        che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superasse quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

Infine, è stata precisata la definizione del concetto di spesa di personale negli enti locali. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di personale sopra esposte si è specificato che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all’articolo 110 del D.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

 

Il comma 8 abroga (in conseguenza delle modifiche introdotte dal comma 7) i commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del D.L. 112/2008, contenenti alcune disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

In particolare, si tratta delle norme che:

-        comprendono (comma 1) tra le spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

-        sospendono (comma 2) le assunzioni di personale, da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, previsto all’articolo 3, comma 121, della legge 244/2007, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10, in attesa dell’emanazione del DPCM (previsto al successivo comma 6) volto a stabilire i parametri e criteri di virtuosità di regioni ed autonomie locali;

-        quelle che ai fini del contenimento delle spese di personale (comma 5), impongono agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

 

Il comma 9 contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio, attraverso la sostituzione del comma 7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008.

Rispetto al testo previgente diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, si consente airestanti enti”, che non eccedono il parametro di spesa per il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Infine, si prevede l’applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

Il comma 10 modifica il comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 2006, al fine di abrogare la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consentiva agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno di effettuare le assunzioni di personale (da intendersi a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente.

A seguito della suddetta abrogazione, pertanto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

 

Si segnala che l’abrogazione è erroneamente riferita al terzo periodo del comma 562 (il comma 562 è infatti composto di soli due periodi; pertanto, l’abrogazione deve intendersi evidentemente riferita al secondo periodo).

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme – riguardanti il contenimento delle spese per il personale negli enti sottoposti al patto di stabilità interno - sono destinate a produrre sicuri e percepibili effetti di contenimento della spesa di personale degli enti destinatari delle disposizioni. Tali effetti, in linea con i profili di autonomia degli enti stessi, sono considerati come strumentali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, con riferimento alla quota di risparmi attesi dal patto di stabilità interno, specificatamente ascrivibili, alle misure di contenimento della spesa per il personale, andrebbero considerati gli effetti indotti per le minori entrate fiscali e contributive per l’amministrazione centrale e gli enti di previdenza. Appare pertanto necessario che sia chiarito se tale posta, cui la relazione tecnica non fa alcun cenno, sia stata considerata nell’ambito della quantificazione degli effetti complessivi del provvedimento. Poiché ai fini della quantificazione dei predetti effetti indotti risulta necessario stimare la quota dei risparmi del patto di stabilità interno attribuita alla riduzione della spesa per il personale, risulterebbe opportuno, ai fini di verifica delle quantificazioni eventualmente operate, acquisire informazioni in merito alle predette poste.

Con riferimento ai comuni non inclusi nel patto di stabilità interno, si segnala che la disposizione di cui al comma 10, che sopprime una misura derogatoria ai limiti alle assunzioni degli enti non soggetti al patto di stabilità interno, appare suscettibile di generare risparmi, non inclusi in quelli attribuibili al patto stesso, in merito alla cui significatività potrebbe risultare utile un chiarimento.

 


 

Articolo 14, commi 11-12
(Deroghe al Patto di stabilità enti locali per l’anno 2010 per i pagamenti in conto capitale e disapplicazione del meccanismo della premialità)

 


11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'am­montare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 11 dell’articolo 14 introduce una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, prevedendo l’esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto relativo all’anno 2010 dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell’anno 2010 dalle province e dai comuni virtuosi.

 

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo corrispondente allo 0,78 per cento dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all’esercizio finanziario 2008 (ultimo disponibile).

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta modifica del Patto di stabilità, in termini di indebitamento e fabbisogno, in 390 milioni.

 

Possono beneficiare della misura in questione soltanto le province ed i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.

 

Va segnalato che, a seguito delle modificazioni apportate al provvedimento in esame nel corso dell’iter al Senato, ed in particolare, in conseguenza della introduzione dei commi 14-ter e 33-bis e 33-ter all’articolo 14 in esame (cui si rinvia) - che hanno allentato i vincoli del patto di stabilità, rispettivamente, per i comuni dissestati della provincia dell’Aquila e per i comuni commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso - la percentuale dello 0,78 per cento è stata ridotta allo 0,75 per cento, al fine di compensare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli effetti finanziari da essi derivati; per i rilievi di ordine sistematico concernenti la tecnica legislativa afferenti a tale riduzione si rinvia alla relativa scheda di lettura relativa al predetto comma 33-ter.

 

Si ricorda che una misura analoga è stata introdotta dall’articolo 9-bis, co. 1 e 2, del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009), con riferimento al patto di stabilità interno relativo all’anno 2009. La norma prevedeva l’esclusione dal saldo del Patto di stabilità 2009 dei pagamenti in conto capitale effettuati al 31 dicembre 2009 dagli enti locali virtuosi, nell’importo complessivo pari a 2,25 miliardi di euro, corrispondente al 4 per cento dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all’esercizio finanziario 2007.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, gli effetti finanziari derivanti dalla misura agevolativa, stimati in termini di indebitamento e fabbisogno, in 390 milioni di minori risparmi realizzati dagli enti locali sarebbero compensati attraverso la mancata applicazione nell’anno 2010 del meccanismo della premialità, stabilita dal successivo comma 12, che, secondo la disciplina vigente, consente maggiori margini di spesa agli enti locali virtuosi.

 

Il meccanismo della premialità, introdotto dall’articolo 77-bis, commi 23-26, D.L. n. 112/2008, è posto in correlazione ai risultati raggiunti dall’intero comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati al comparto medesimo.

Qualora l’obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo previsto dai commi richiamati consente agli enti "virtuosi", che hanno cioè adempiuto ai loro obiettivi programmatici, di ridurre, nell'anno successivo, l’obiettivo di saldo ad essi assegnato. L’entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento registrato tra il saldo programmatico assegnato e saldo effettivamente realizzato dagli enti che, nell’anno di riferimento, non hanno rispettato il patto.

Lo “sconto” di cui ciascun ente virtuoso può beneficiare è determinato in funzione del “grado di virtuosità” dell’ente medesimo, determinato in base alla valutazione della posizione dell’ente rispetto a due indicatori economico-strutturali, finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale del bilancio e il grado di autonomia finanziaria dell’ente.

Per le province, l’indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria non si applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.

I due indicatori economico-strutturali sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono altresì definite le modalità di riparto in base agli indicatori.

 

L’applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno per l’anno 2009 è stata disciplinata con il D.M. Economia 22 dicembre 2009.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 11 – riguardante l’esclusione dal patto di stabilità interno per il 2010 delle spese in conto capitale nei limiti dello 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2008 – determina un impatto negativo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, stimato in 390 mln di euro. Tale effetto negativo è compensato dai risparmi di spesa, di pari importo, derivanti dal comma 12 – riguardante la disapplicazione per il 2010 del meccanismo di premialità, previsto dalla legislazione vigente per gli enti locali virtuosi, finanziato a valere sulle sanzioni previste per gli enti inadempienti.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha chiarito inoltre:

- che lo stock di residui passivi in conto capitale in essere al 31 dicembre 2008, ammonta a circa 51 mld, cui corrisponde un volume di spesa in conto capitale esclusa dal patto di stabilità interno pari a 390 mln di euro (0,78%);

- che dal monitoraggio del patto di stabilità interno per il 2009 risulta che il 70% dello sforamento registrato dagli enti inadempienti ammonta a circa 390 mln.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in via preliminare che il comma 33-bis, lettera b), alinea comma 7-sexies, lettera a), introdotto al Senato, ha previsto la riduzione della percentuale di utilizzo dei residui dallo 0,78 allo 0,75%, senza peraltro modificare l’importo della stessa percentuale indicato nel comma 11 in esame. Considerando la quantificazione degli effetti sulla base della percentuale dello 0,78, si rileva che la relazione tecnica quantifica espressamente effetti ascritti ai commi 11 e 12 in esame, pari rispettivamente a maggiori spese e minori spese per 390 mln per il 2010: risulterebbe opportuno che anche il prospetto riepilogativo, che riporta distintamente le quantificazioni relative agli altri commi dell’articolo in esame, indicasse distintamente anche gli importi in questione.

In merito alle informazioni fornite nel corso del dibattito presso il Senato relative ai dati e ai metodi di stima alla base della asserita compensatività degli effetti derivanti dai due commi, appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti aggiuntivi, riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

a)   con riferimento al comma 11 – che prevede l’esclusione dal saldo valido ai fini del patto per il 2010, per gli enti locali adempienti nel 2008, di una quota[450] delle spese in conto capitale - andrebbero forniti i dati relativi all’ammontare complessivo dei residui in conto capitale al 31/12/2008 distinti per comuni e province, specificando la relativa quota facente capo ai soli enti adempienti. Si segnala infatti in primo luogo che al dato di 51 mld circa, fornito al Senato, corrisponderebbe un ammontare di spesa leggermente superiore a quello di 390 mln indicato dalla relazione tecnica[451] (lo 0,78% di 51 mld ammonta infatti a 398). Appare in proposito opportuno che sia chiarito se la differenzia sia eventualmente imputabile agli enti non rispettosi del patto 2009, i quali non potranno avvalersi della norma in esame. Si segnala inoltre che il dato relativo ai residui utilizzato in questa sede non appare del tutto coerente con quello considerato in occasione del precedente D.L. n. 78/2009, contenente una disposizione analoga[452].

     In occasione del D.L. n. 78/2009, l’ammontare dei residui sulla cui base venne operata la stima di spesa risultava pari a circa 56,2 mld[453]. Pertanto, anche tenendo conto del pieno utilizzo della citata misura di smobilizzo dei residui (stimata in 2.250 mln[454]), si perverrebbe ad un ammontare restante di residui (53,95 mld) leggermente superiore a quello considerato dalla relazione tecnica attualmente in esame;

b)   al fine di verificare il carattere compensativo del comma 12 – che prevede la disapplicazione del meccanismo premiale per gli enti virtuosi - andrebbero acquisite informazioni definitive[455] in merito ai risultati del patto di stabilità interno conseguiti per il 2009.

La legislazione vigente subordina infatti l’operatività del predetto meccanismo premiale, per ciascun comparto di enti territoriali, alla condizione del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno posti all’intero comparto. Andrebbe pertanto confermato che tali obiettivi siano stati effettivamente raggiunti.

Inoltre, al fine di verificare la stima, operata dalla relazione tecnica[456], delle risorse interessate dal meccanismo premiale di cui si prevede la disapplicazione, andrebbero forniti dati di maggior dettaglio in merito all’ammontare dello scarto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati per gli enti locali risultati inadempienti.

Dai dati indicati dalla relazione tecnica, si ricava implicitamente un ammontare di tale scarto pari a circa 557 mln di euro, cui corrisponde un ammontare di risorse premiali di 390 mln (pari, ai sensi dell’art. 77-bis, comma 23,del D.L. 112/2008, al 70 per cento del predetto scarto). Il citato Rapporto della corte dei Conti non consente una compiuta verifica della stima, in quanto riporta unicamente l’ammontare dello scarto dei comuni inadempienti, che risulta pari a 499 mln.

 

Infine, si segnala che il meccanismo premiale per il 2009, adottato di fatto all’inizio del 2010[457], non è intervenuto in tempo utile per modificare le decisioni di spesa degli enti virtuosi, al fine di sfruttare i maggiori margini consentiti dalla premialità[458]. Qualora, in assenza della norma in esame, si fosse replicata tale scansione temporale anche per il 2010, dal meccanismo premiale non sarebbero derivati oneri aggiuntivi per tale esercizio e quindi una sua soppressione non risulterebbe suscettibile di liberare risorse per finalità di copertura.

In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 


 

Articolo 14, comma 13
(Contributo in favore dei comuni per l’anno 2010)

 

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

 

 

Il comma 13 dell’articolo 14 attribuisce ai comuni, per l’anno 2010, un contributo di 200 milioni.

La ripartizione tra gli enti sarà effettuata con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

I criteri per la ripartizione del contributo devono tener conto:

§      della popolazione;

§      del rispetto del patto di stabilità interno.

 

I contributi assegnati a ciascun comune non sono conteggiati tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo del saldo rilevate per il patto di stabilità interno per l’anno 2010.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese correnti

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Contributo ai comuni

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la norma – che prevede l’attribuzione ai comuni di un contributo di 200 mln, non computabile ai fini delle entrate valide per il patto di stabilità interno – non determina un peggioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno, mentre ha un effetto negativo sul saldo netto da finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la neutralità finanziaria della disposizione ai fini dei saldi complessivi della P.A., asserita dalla relazione tecnica, presenta profili problematici. Tale neutralità si fonda infatti sull’assunto che, al peggioramento di 200 mln del saldo del bilancio dello Stato, corrisponda un identico miglioramento, compensativo, del saldo del comparto degli enti locali. Tale miglioramento si verificherebbe unicamente ove gli enti locali fossero del tutto impossibilitati ad utilizzare le maggiori risorse disponibili, per effetto della vigenza del vincolo del patto di stabilità interno, ai cui fini tali risorse non risultano computabili. Peraltro, tale vincolo non risulta stringente per l’intero comparto degli enti locali, all’interno del quale una larga quota di enti mostra in ciascun esercizio ampi margini di rispetto del vincolo, che consentirebbero lo sfruttamento integrale delle maggiori risorse disponibili. Ne consegue che la valutazione di invarianza della norma ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, operata dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare ispirata a  principi di prudenzialità.

 


 

Articolo 14, commi 13-bis-14-bis e 14-quater-18
(Finanziamento del Piano di rientro dall’indebitamento pregresso e misure per l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del Comune di Roma)

 


13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

     a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

     b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straor­dinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.

(omissis)

14-quater. L'addizionale commissa­riale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si appli­cano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

     a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

     b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     c) razionalizzazione delle parteci­pazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

     d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

     e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

     f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conse­guibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

     f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

     g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

     h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'eco­nomia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

L’articolo 14 reca diverse disposizioni (commi da 13-bis a 18), ampiamente modificate nel corso dell’iter al Senato, relative all’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell’articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008), che, ai sensi del comma 18, costituiscono attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

 

Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del Comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 l’attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dall’anno 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

Per l’anno 2010, l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha attribuito al Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell’articolo 2 della finanziaria medesima ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni.

 

In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42[459], ed in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro dall’indebitamento del Comune di Roma, previsto dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 154/2008 sopra descritto, il comma 14 prevede la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011 in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario.

Poiché il richiamato D.L. n. 154/2008 prevedeva all’articolo 5, comma 3, un contributo annuale di 500 milioni di euro, la norma in esame dispone che la restante quota delle somme occorrenti, pari a 200 milioni, venga reperita mediante i seguenti interventi:

a)       istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma fino a un 1 euro per passeggero

Il comma 14-quater, introdotto nel corso dell’iter al Senato, precisa che tale imposta deve essere istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma.

Si tratta di una nuova misura, che si somma all’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili istituita, dapprima in via transitoria[460], dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). Tale addizionale è attualmente pari a 4,50 euro per ogni passeggero imbarcato;

b)      incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite massimo dello 0,4%.

Il comma 14-quater dispone che l'incremento dell'addizionale comunale, viene stabilito dalla giunta comunale, su proposta del Commissario.

Qualora il Comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Per il reperimento dei finanziamenti occorrenti al finanziamento del piano di rientro e per la relativa copertura di spesa, il comma 13-bis, introdotto al Senato, autorizza il Commissario straordinario del Governo a stipulare un apposito contratto di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 con cui è stato approvato il piano di rientro.

La stipula è effettuata previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai finanziamenti concessi si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi alla disciplina dei contributi pluriennali e al loro utilizzo, anche mediante attualizzazione.

 

Il comma 15, come modificato nel corso dell’iter al Senato, chiarisce, con riferimento alla restante quota di 200 milioni, che nello stato di previsione del Ministero dell’economia viene istituito, oltre al fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriore fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, finalizzato esclusivamente all’attuazione del piano di rientro.

Tale ulteriore capitolo di spesa è compensato dalla previsione che le entrate derivanti dall’addizionale sui diritti di imbarco e dall’incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, previste dal comma14, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il Comune di Roma è tenuto a garantire in ogni caso l'ammontare di 200 milioni di euro annui (comma 14-quater).

Nel caso in cui le entrate derivanti dalle misure suddette siano inferiori a 200 milioni di euro, a garanzia del bilancio dello Stato, viene vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Come già detto, la dotazione dei 200 milioni di euro del fondo è riservata all’attuazione al piano dei rientro dei debiti del Comune; l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è dunque consentita, ai sensi del comma 15, esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.

Va ricordato che nel testo originario del provvedimento non era prevista la costituzione di questo secondo fondo, dotato di 200 milioni, presso il Ministero dell’economia, compensato dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle maggiori entrate derivanti al Comune dalle addizionali comunali, ma era totalmente rimesso al Comune, senza ulteriori garanzie, il reperimento degli ulteriori 200 milioni necessari al finanziamento del piano di rientro, come previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 154/2008.

 

In aggiunta alle risorse stanziate nei due suddetti fondi, pari a complessivi 500 milioni di euro, possono inoltre essere considerate, ai fini del finanziamento del piano di rientro del Comune di Roma, anche le risorse stanziate ai sensi del successivo comma 14-bis, introdotto dal Senato, che ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011[461], appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

La norma prevede che le disponibilità del fondo saranno utilizzate con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare.

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, il comma 15-bis prevede che il Ministro dell'economia corrisponda direttamente all'istituto finanziatore le risorse dei due fondi di 300 milioni e di 200 milioni.

Il Commissario straordinario è tenuto a trasmettere annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano (comma 15-ter).

 

L’acceso al fondo di 300 milioni annui è condizionato, dal comma 17, alla verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del fondo di 200 milioni, nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria disposte ai sensi del comma 16.

Le somme riscosse oltre l’importo di 200 milioni di euro annui sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

 

Con riferimento alla gestione ordinaria del Comune di Roma e alla sua stabilità finanziaria, il comma 16 detta una serie di misure che il Comune può adottare al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

Nel corso dell’iter al Senato sono state inoltre introdotte alcune disposizioni nel comma 16 che prevedono una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma.

La procedura prevista ricalca quella stabilita per le autonomie speciali.

In sostanza, si prevede che il Comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria.

In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-quater.

 

Per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comma 16 elenca una serie di misure, che il Comune può adottare, fermo restando le altre misure di contenimento della spesa previste dal decreto in esame:

lett. a):     conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza.

Si ricorda che nella legge delega n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale, il costo standard costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica, nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle rispettive funzioni. Il costo standard, in sostanza, dovrebbe riflettere il fabbisogno reale (non storico) da associare a livelli essenziali delle prestazioni secondo criteri di efficienza, appropriatezza e di omogeneità sul territorio nazionale. Elementi utili per la definizione dei costi/fabbisogni standard dei diversi livelli di governo sono contenuti nell’allegato 3, approfondimenti tecnici n.4 e 5, allegati alla Relazione sul federalismo fiscale presentata alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze il 30 giugno 2010.

lett. b):    adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e dell’articolo 58 della legge n. 388 del 2000;

Si tratta delle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni.

lett. c):     razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Roma allo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, secondo il principio della concentrazione dei compiti e delle funzioni, nonché della riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

lett. d):    riduzione dei costi per il funzionamento dei propri organi.

La disposizione specifica la possibilità di ridurre i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 267/2000[462], recante il Testo unico degli enti locali (T.U.E.L.).

In materia di permessi retribuiti degli amministratori locali[463], l’art. 79 del Tuel prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. In particolare, l'art. 80 del T.U.E.L. dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente locale presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, che provvede a rimborsarli al datore di lavoro. Sono invece a carico del datore di lavoro gli oneri per i permessi dei lavoratori dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici diversi da quelli economici.

lett. e):    introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

L’istituzione della tassa di soggiorno – che ha fatto per lungo tempo parte della legislazione fiscale italiana - risale alla L. 11 dicembre 1910 n. 863 che attribuiva ai comuni la facoltà di introdurla nei confronti dei soggetti soggiornanti per almeno cinque giorni a scopo di cura in comuni nei quali esistevano stabilimenti idroterapeutici o qualificati come stazioni climatico-balneari.

Dopo una serie di modifiche apportate nel corso degli anni venti e trenta con il RDL 24 novembre 1938 n. 1926[464] (Modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, di cura e turismo) l’imposta assunse l’aspetto che ha mantenuto fino alla sua soppressione ad opera dell’art. 10 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) (L. 144/1989), a decorrere dal 1° gennaio 1989.

La tassa di soggiorno era applicata nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, oltre che nelle località climatiche, balneari e termali o comunque di interesse turistico, individuate da un decreto del Ministero dell’Interno. Si trattava di un tributo di natura strettamente personale e a carattere autonomo e si applicava nei confronti di coloro che prendevano alloggio in maniera temporanea, in alberghi, locande, pensioni, stabilimenti di cura e case di salute, nonché di coloro che dimorassero temporaneamente, per un periodo superiore a 5 giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate e altri alloggi.

lett. f):     introduzione di un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico.

Con la disposizione, modificata durante l’esame al Senato, viene sostanzialmente fatta salva la norma del Piano regolatore di Roma che introduceva un contributo straordinario di urbanizzazione sulle più rilevanti valorizzazioni immobiliari prodotte dal nuovo Piano regolatore generale (Prg), dichiarata illegittima dal TAR del Lazio (sentenza n. 1524/2010) in quanto priva della necessaria base legislativa statale o regionale (vedi oltre).

Si segnala peraltro che dopo l’emanazione del decreto-legge è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010, che giunge a conclusioni diametralmente opposte, in virtù “dell’ampia discrezionalità che connota le scelte pianificatorie, a fronte delle quali il privato non può mai vantare (salvo ipotesi eccezionali che in questo caso non ricorrono) un’aspettativa giuridicamente qualificata a un regime urbanistico più favorevole”.

Analogamente all’art. 20 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del Prg dichiarato illegittimo dal TAR, il contributo straordinario è fissato nella misura massima del 66% del maggior valore conseguibile a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari derivanti - direttamente o indirettamente - dallo strumento urbanistico generale, rispetto alla disciplina previgente.

Ai sensi del nuovo testo modificato al Senato, i proventi devono essere destinati a realizzare opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, ricadenti nell’ambito di intervento interessato.

Essi possono essere in parte volti anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo, a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Il contributo straordinario di urbanizzazione costituisce una delle fattispecie di perequazione urbanistica (ambiti di compensazione; contributo straordinario; compensazioni urbanistiche; incentivi per il rinnovo edilizio; cessione compensativa) introdotta dal sistema di perequazione del nuovo Prg di Roma volto a ridistribuire i “vantaggi” e compensare gli “svantaggi” generati dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché a compensare gli “svantaggi” dovuti alla pregressa condizione di degrado del patrimonio edilizio esistente[465].

lett. f-bis): previsione – introdotta durante l’esame al Senato – di una maggiorazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 446/1997[466],.

Il citato articolo 62 permette (comma 1) che i comuni, con regolamento, escludano l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità (di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507[467]), sottoponendo invece le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

Il comma 2 reca i criteri che devono informare il predetto regolamento; tra l’altro (lettera d)) si prescrive che la tariffa sia determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale e in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dalle norme (citato D.Lgs. n. 507 del 1993) per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di mezzi pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone.

l regolamento può anche prevedere (comma 3), con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

Infine, il comma 4 dell’articolo 62 prescrive che il Comune proceda alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Per effetto della disposizione in esame, la tariffa del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari può essere aumentata in modo tale da non eccedere di oltre il 50 per cento – in luogo del 25 per cento, come previsto dalla norma generale (articolo 62, comma 2, lettera d) commentata supra) - le tariffe stabilite dalle norme vigenti per l'imposta comunale sulla pubblicità.

lett. g): possibilità di introdurre una maggiorazione fino al 3 per mille dell'imposta comunale sugli immobili - ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

L’articolo 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504[468] dispone che l'aliquota ICI sia fissata dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille; può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; essa l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

I comuni ad alta tensione abitativa, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono deliberare l'aliquota fino al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Il Comune di Roma, con delibera n. 26 del 16 marzo 2009[469], ha stabilito:

-        che si applichi un’aliquota ICI del 9 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2009;

-        in caso di soggetto passivo persona fisica, l’aliquota del 9 per mille si applica agli immobili diversi dalla prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta infatti soggetta all’aliquota del 7 per mille, ove non si rientri nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;

-        l’aliquota del 9,0 per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo diversa dalla prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.

lett. h): destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria, nonché l’utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Una norma analoga recante un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie era stata inserita nella legge 244/2007 (finanziaria 2008) che aveva, all’art. 2, comma 8, consentito, ma solo per il triennio 2008-2010, l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 (TU unico in materia edilizia):

-        per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;

-        per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Si ricorda che nella vigente normativa, recata dal citato TU, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della legge 10/1977) qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.

In relazione alle concessioni cimiteriali si ricorda che ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (artt. 90 e segg.). Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ed hanno durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Inoltre, mentre ai sensi dell’art. 63, i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà è compito del sindaco provvedere alla manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero (art. 51).

Come rilevato dalla Corte dei Conti sulla natura delle concessioni cimiteriali sussistono notevoli incertezze e due sono le tesi prevalenti che si contrappongono, tendenti ad assimilarle ora ai canoni di locazione di beni, ora a corrispettivi per la cessione di diritti di superficie, tra l’altro di durata particolarmente lunga, per sostenerne i caratteri propri delle entrate correnti o, viceversa, quelli delle entrate in conto capitale. La giurisprudenza contabile si è pronunciata a più riprese sul punto nell’ambito dei controlli di regolarità contabile, manifestando opzione prioritaria per il secondo orientamento, in quanto più rigoroso sul piano motivazionale e comunque maggiormente in linea con gli obiettivi di una equilibrata gestione[470].

 

Ai sensi del comma 18, i commi da 14 a 17 dell’articolo 14 costituiscono attuazione di quanto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008) (cfr.supra).

Profili finanziari (commi 13-bis-18)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, prevede i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

Maggiori spese correnti

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

14

Contributo per Roma

0

300

300

300

0

300

300

300

0

300

300

300

 


Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, contabilizza i seguenti ulteriori effetti:

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-bis

Contributo comuni commissariati.

 

50

50

50

0

50

50

50

0

50

50

50

14-ter

Comuni dissestati Aquila: contributo per pagamento dei debiti

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-ter

Comuni dissestati Aquila: esclusione investimenti da patto stab. int.

 

 

 

 

2,5

2,5

2,5

 

2,5

2,5

2,5

 

15

Istituzione fondo per copertura del piano di rientro di Roma

 

200

200

200

 

200

200

200

 

200

200

200

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Addizionale IRPEF e sui diritti di imbarco

 

200

200

200

 

200

200

200

 

200

200

200

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma di cui al comma 14, primo periodo – che prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo con una dotazione annua di 300 mln per contribuire al finanziamento del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma[471] – comporta effetti peggiorativi sui tre saldi di finanza pubblica pari a 300 mln annui.

Con riferimento alle disposizioni dei restanti commi – che prevedono misure di entrata e di spesa che dovranno essere adottate dal comune di Roma ali fine di beneficiare delle dotazioni del fondo istituito dal comma 14 - la relazione evidenzia che esse comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili, i quali verranno tuttavia annullati dai pagamenti che saranno posti in essere dal Commissario straordinario per la liquidazione dell’indebitamento pregresso.

Relativamente alle modifiche e alle integrazioni apportate dal Senato ai commi da 13-bis a 15-ter, la relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato[472] afferma che le stesse sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti procedurali e che producono effetti finanziari neutri sulla finanza pubblica. In particolare:

§      con riferimento al comma 14-bis, (che istituisce un fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei comuni commissariati) la relazione tecnica[473] afferma che la disposizione  determina un onere predeterminato di 50 mln di euro annui, cui si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater, aggiunti all'articolo 38;

§      con riferimento alle modifiche apportate al comma 15, la relazione sottolinea che l’istituzione del Fondo di 200 mln dal 2011, per contribuire al piano di rientro del Comune di Roma, è compensato dalla previsione che le entrate derivate dall’addizionale commissariale sui diritti di imbarco e dall’addizionale comunale all’IRPEF siano versate all’entrata del bilancio dello Stato. A garanzia del bilancio dello Stato, inoltre, è previsto che, nel caso in cui le predette addizionali dovessero produrre entrate inferiori a quelle previste di 200 milioni di euro, il Comune di Roma sia tenuto a versare la parte mancante;

§      con riferimento al comma 14-ter - che prevede per i comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto: a) l’esclusione dal patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012 degli investimenti deliberati entro il 2010, entro un importo di 2,5 mln annui complessivi; b) un contributo di 2 mln per il 2010 per il pagamento dei debiti – la relazione tecnica afferma che le due disposizioni producono effetti negativi, per importi pari a quelli indicati nelle disposizioni stesse, da iscrivere, nel primo caso, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, nel secondo caso anche sul saldo netto da finanziare. Alla copertura dei relativi oneri provvede il successivo comma 33-ter;

§      con riferimento alle modifiche apportate al comma 16 – che prevedono: a) l’applicazione del patto di stabilità interno per il comune di Roma secondo procedure analoghe a quelle stabilite per le autonomie speciali; b) una diversa disciplina del contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari – la relazione tecnica afferma che le stesse non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è previsto che il concorso al patto di stabilità interno del comune di Roma sia determinato in coerenza con la misura stabilita per gli altri enti locali e in tale ambito sono ricompresi gli effetti della modifica al contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari previsto alla lett. f) del medesimo comma 16.

 

In merito ai profili di quantificazione appare, in primo luogo, necessario acquisire chiarimenti con riferimento alla natura contabile dei debiti inclusi nel piano di rientro del comune di Roma, nonché alle modalità con cui le relative previsioni di pagamento sono state considerate nell’ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Più precisamente, andrebbero fornite informazioni in merito:

§      alla natura contabile dei pagamenti che sono previsti dal predetto piano, distinguendo, nell’ambito delle poste relative a debiti pregressi, quelle destinate ad incidere sul saldo dell’indebitamento netto da quelle non aventi effetti su tale saldo, in quanto già registrate al momento dell’insorgenza del debito in relazione agli ordinari criteri della contabilità economica.

     A titolo esemplificativo, con riferimento a debiti di fornitura riguardanti la spesa corrente, il relativo effetto sull’indebitamento netto dovrebbe essere già stato registrato al momento della consegna dei beni. Pertanto, in sede di pagamento dei relativi debiti di fornitura, dovrebbero registrarsi effetti ai soli fini del fabbisogno e non anche dell’indebitamento netto. Nel caso di debiti relativi alla spesa in conto capitale, il criterio della competenza economica prevede, in linea generale, che i relativi effetti sull’indebitamento netto incidano in conformità con il pagamento degli stati di avanzamento lavori. Pertanto, ove il pagamento dei debiti sia relativo al rimborso al sistema bancario di risorse utilizzate per far fronte a stati di avanzamento lavori pregressi, esso non dovrebbe incidere né sul saldo dell’indebitamento netto, né su quello del fabbisogno, in quanto per entrambi i saldi la registrazione della spesa in questione dovrebbe essere stata già contabilizzata nel passato;

§      al criterio adottato per la stima negli andamenti tendenziali delle spese del piano di rientro del comune di Roma, già previsto a legislazione vigente[474]. Sulla base delle valutazioni della relazione tecnica sembra infatti che gli andamenti tendenziali non includano tali spese[475], benché obbligatorie e già oggetto di valutazione nell’ambito del predetto piano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si osserva quanto segue:

a)   ove una quota del contributo per il comune di Roma sia destinata al pagamento di poste pregresse non aventi effetto sul saldo dell’indebitamento netto o del fabbisogno (quali il rimborso di prestiti con il sistema bancario o di debiti di fornitura), risulterebbe sovrastimato l’effetto di incremento di spesa iscritto ai fini dei predetti saldi.

Diversamente, ove le maggiori risorse trasferite dalla norma fossero    interamente destinate a spese non correlate a debiti pregressi (quali ad    esempio le spese connesse al prosieguo nella realizzazione delle opere      deliberate), risulterebbe corretto computarne gli effetti ai fini di tutti i saldi;

b)   ove parte delle maggiori risorse per 200 mln, che il comune è chiamato a reperire, mediante le misure di risparmio e di maggiore entrata previste dai commi 14-17, sia parimenti destinata alle medesime finalità connesse al pagamento di debiti pregressi, non aventi effetti sul saldo dell’indebitamento netto e del fabbisogno, si determinerebbero corrispondenti effetti positivi sui predetti saldi non registrati dalla relazione tecnica.

     Si segnala inoltre che la norma non chiarisce quale sia la disciplina, a regime,relativa alle somme in questione, una volta esaurito il piano di rientro cui la norma vincola la destinazione delle risorse.

Nulla da osservare relativamente ai profili di quantificazione con riferimento alle modifiche apportate al Senato.

 


 

Articolo 14, comma 14-ter
(Disposizioni in favore dei comuni dissestati
della Provincia de L’Aquila)

 


14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.


 

 

Il comma 14-ter introduce alcune misure agevolative nei confronti dei comuni della Provincia de L'Aquila in stato di dissesto.

 

In particolare, il primo periodo del comma introduce la possibilità per i comuni dissestati della Provincia dell’Aquila di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

La misura agevolativa è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Alla ripartizione del predetto importo tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

 

In favore dei comuni dissestati della Provincia de L’Aquila è altresì autorizzato un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione.

La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.

Per quanto concerne la compensazione finanziaria degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 14, comma 33-ter.

 

Si ricorda che il risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario è disciplinato dal titolo VIII del D.Lgs. n. 267 del 2000 (artt. 242-269).

La gestione dello stato di dissesto finanziario è affidata all’organo straordinario di liquidazione. I compiti attribuiti in via generale all'organo straordinario di liquidazione sono disciplinati dall’art. 252, comma 3. Essi consistono nella rilevazione della massa passiva dell’ente locale; nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; nella liquidazione e pagamento della massa passiva.

Verificata la situazione debitoria, l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva, attraverso la formulazione di un piano di rilevazione, e alla acquisizione dei mezzi finanziari disponibili per il risanamento (artt. 254-255). Entro 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a predisporre il piano di estinzione delle passività, che viene sottoposto al Ministero dell’interno, cui spetta approvarlo, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 256-257).

A seguito dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquida­zione provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Mentre l’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso, gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto. Entro il termine di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, il consiglio dell’ente è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il proprio parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il riequilibrio viene realizzato mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica da sottoporsi all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, secondo una disciplina che vincola la gestione del bilancio dal momento della deliberazione del dissesto fino a quella dell’approvazione del bilancio riequilibrato (artt. 259-263).

Infine, a seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’ente provvede alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. Il testo unico stabilisce le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L’osservanza delle prescrizioni è curata dagli amministratori ordinari e straordinari, che hanno l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione nella relazione al rendiconto annuale, per tutto il periodo interessato al risanamento, fissato in cinque anni (artt. 264-267).

 

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 14, commi 13-bis-14-bis, 14-quater-18.

 


 

Articolo 14, commi 19-24
(Disposizioni per la regione Campania per il mancato rispetto del patto nel 2009)

 


19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.


 

 

I commi da 19 a 24 dispongono una serie di disposizioni che si applicano alla sola regione Campania, in quanto ente in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

 

Il comma 19, dopo aver confermato la disciplina sanzionatoria per le regioni che non rispettano i limiti posti dal patto di stabilità (commi 15 e 16 dell'art. 77-ter del più volte citato D.L. n. 112 del 2008 ) prevede che alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applichino le disposizioni di cui ai commi 20 a 24 dell'articolo in esame. La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l’unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009.

 

Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. La norma specifica che gli atti in questione, sia quelli adottati dalla Giunta regionale che quelli adottati dal Consiglio regionale, sono annullati "senza indugio" dallo stesso organo che li ha adottati. La delibera di annullamento e l’atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.

Una modifica apportata durante il dibattito al Senato ha soppresso la disposizione, contenuta nel testo vigente del decreto legge, secondo cui le delibere di attuazione di programmi comunitari non sono oggetto di annullamento.

 

La norma non fornisce elementi per l'identificazione degli “atti con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno”; né sono indicate eventuali azioni nel caso di non ottemperanza di quanto disposto.

 

Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. In particolare, revoca di diritto i contratti e gli incarichi deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Le tipologie elencate dalla norma in esame sono le seguenti:

§       i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale;

§       i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati;

§       i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del più volte citato decreto–legge n.112 del 2008, identificabili come del 2008, nei contratti di servizio con soggetti privati considerati elusivi della disposizione che vieta alle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

La norma esclude altresì il titolare dell'incarico o del contratto dal diritto all'indennizzo per le prestazioni non ancora rese.

 

Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria, (la denominazione è stata così modificata durante l’esame del provvedimento al Senato) sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomini uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.

 

L’ultimo periodo del comma 22, introdotto durante l’iter al Senato, consente alla Regione Campania di includere nel piano l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).

 

Si ricorda che l'art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 stabilisce che il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra avvenga entro il 31 dicembre 2011.

Entro tale data la proprietà dovrà essere trasferita:

-        alla Regione Campania, previa intesa della regione stessa;

-        o al Dipartimento della protezione civile;

-        o ad un soggetto privato;

-        ad altro ente pubblico anche non territoriale.

Lo stesso comma dispone che il trasferimento è stabilito con apposito D.P.C.M., che individua le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella recente “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si legge che “i lavori di completamento dell’impianto sono stati dichiarati conclusi lo scorso 11 settembre con la redazione del verbale di ultimazione dei lavori” e che “la progressione temporale delle operazioni ha consentito l’avvio delle tre linee di trattamento rifiuti di cui si compone l’impianto”. Secondo quanto indicato nel sito web dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall’O.P.C.M. 3730/2009) “dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell’impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All’esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto” .

Tornando alle disposizioni dell’art. 7 del D.L. 195/2009, si ricorda che esso già prevede, in caso di trasferimento ad un soggetto pubblico, che vengano previamente individuate, con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dell'impianto, anche a valere sul FAS, per la quota regionale o nazionale.

 

Il comma 23 dispone l'applicazione dell’art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull’attuazione del piano al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’art. 2, comma 95 della citata legge 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) prevede - con riferimento ai piani di rientro per le regioni inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario - che gli interventi individuati dal piano di rientro stesso siano vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Il successivo primo periodo del comma 96 stabilisce che la verifica dell’attuazione del piano di rientro avvenga con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti.

 

Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano.

La disposizione - nelle more dell’approvazione del piano - consente altresì di affidare gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e la stipula di non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.

La norma lascia ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno.

 

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione conferma l’applicabilità delle norme in esame alla sola regione Campania e sottolinea come gli effetti favorevoli per la finanza pubblica non sono quantificabili.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, evidenzia nella rubrica che le disposizioni in esame – riguardanti: a) l’annullamento delle decisioni di violare il patto di stabilità interno 2009 eventualmente assunte dalle regioni nei 10 mesi antecedenti le elezioni regionali[476]; b) la revoca degli incarichi dirigenziali conferiti e dei contratti a tempo determinato stipulati in conseguenza degli atti annullati; c) la previsione di piani di stabilizzazione[477] nei cui limiti possono essere conferiti incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente e stipulati otto contratti di lavoro a tempo determinato – si riferiscono essenzialmente alla regione Campania. In proposito la relazione afferma che le disposizioni comportano effetti favorevoli per la finanza pubblica non quantificabili, conseguenti al venir meno degli oneri correlati agli atti ed ai rapporti di lavoro revocati, nonché dall’attuazione dei piani di rientro previsti. Tali effetti positivi sono in parte ridotti dai maggiori oneri derivanti dagli incarichi e dai rapporti di lavoro previsti ai sensi del comma 24[478].

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, in merito al tema dell’eventuale contenzioso connesso alla revoca degli incarichi e dei rapporti di lavoro disposta dalla norma, il Governo ha affermato di non disporre di elementi conoscitivi circa il numero, la durata e la portata finanziaria degli incarichi in questione e di non essere pertanto in grado di stimare gli eventuali riflessi in tema di contenzioso. In termini generali, tuttavia, viene evidenziato che l’annullamento degli atti che hanno portato alla violazione del patto di stabilità interno produrranno effetti positivi di significativa entità, in grado di compensare gli eventuali profili di spesa legati al contenzioso, alla nomina di commissari ad acta e all’attribuzione di nuovi incarichi, in misura comunque sensibilmente minore rispetto a quelli precedentemente in essere.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate non determinano effetti finanziari sui saldi in quanto:

- che l’inclusione delle deliberazioni attuative di programmi comunitari tra gli atti oggetto di annullamento riguarda meri atti esecutivi e non atti della Giunta o del Consiglio;

- l’inclusione dell’acquisto del termovalorizzatore di Acerra nel piano di rientro della regione Campania, anche mediante l’utilizzo di risorse FAS destinate al programma attuativo regionale (PAR), configura una finalizzazione di una quota di risorse già stanziate e destinate ad un programma generale di interventi.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme del testo originario, alla luce del dibattito già svolto  al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla disposizione introdotta al Senato, relativa all’acquisto dell’inceneritore di Acerra, appare opportuno che sia chiarito se resti confermato l’ammontare di risorse FAS di 355 mln a tal fine destinato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.

 


 

Articolo 14, commi 24-bis-24-ter
(Deroghe ai limiti di spesa per personale a contratto
delle autonomie speciali)

 


24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette ammi­nistrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.


 

 

Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza le Regioni a statuto speciale ed i relativi enti territoriali, al superamento - a determinati limiti e condizioni - dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28 (che riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003) (si rinvia alla scheda dell’articolo 9, comma 28).

Ai fini del superamento, la disposizione in esame prevede le seguenti condizioni:

che il superamento consegua alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, e dai relativi enti territoriali;

§       che il superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

 

La disposizione lascia comunque fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti nell'articolo 14 in esame.

Le amministrazioni sono chiamate ad assumere prioritariamente i lavoratori considerati dalla disposizione in esame nel caso in cui le assunzioni siano consentite dalla normativa vigente, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

Il comma 24-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 9 (si rinvia alla relativa scheda di lettura) non trovano applicazione per le proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis sopra esaminato.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica[479] afferma che le disposizioni – che introducono una specifica disciplina in materia di proroga dei rapporti a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale e nei relativi enti territoriali – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del richiamo al previsto reperimento di risorse finanziarie attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

 

In merito ai profili di quantificazione,non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 14, commi 25-31
(Funzioni fondamentali dei comuni)

 


25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30 La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.


 

 

Il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31, che riguardano la materia delle funzioni fondamentali degli enti locali la cui determinazione è prevista come competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in termini di disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

 

Il comma 26 - riproducendo l’identica previsione contenuta nell’art. 8, comma 1, disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”, già approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all’esame del Senato (A.S. 2259) – prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare.

 

Il comma 27 considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni già considerate in via provvisoria come tali dall’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

 

La disposizione è definita come transitoria in attesa dell’entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

 

Va rilevato che tale lettera dell’art. 117 Cost. fa riferimento non solo ai comuni – ai quali si limita la considerazione delle funzioni fondamentali recata dal testo in esame - ma anche alle province e alle città metropolitane, le cui funzioni fondamentali sono individuate dal citato disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all’esame del Senato (A.S. 2259).

 

Le funzioni provvisoriamente individuate dal citato art. 21 della legge n. 42/2009 ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo finanziamento integrale sono le seguenti:

a)       funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009;

b)       funzioni di polizia locale;

c)       funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)       funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)       funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f)         funzioni del settore sociale.

Il comma 28, primo periodo, obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Nel corso dell’esame presso il Senato il testo è stato emendato (emendamento 1.10000 del Governo), escludendo da tale obbligo le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Una disposizione specifica in termini di esercizio associato è stabilita dal secondo periodo del comma 28 per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti .

Il primo periodo di tale comma riproduce le previsioni del citato art. 8, comma 3, primo periodo, dell’A.S. 2559 – che, senza far riferimento alle isole monocomune e al comune di Campione d’Italia, esclude però dall’obbligo dell’esercizio associato i comuni il cui territorio non sia limitrofo a quello di altri comuni - in tema di modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, indicate alle seguenti lettere dell’art. 2 del medesimo provvedimento:

g)       l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h)       le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

i)         la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

j)         l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

k)       la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di competenza dell’ente;

l)         la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

m)     la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

n)       l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all’istruzione secondaria di primo grado; 

o)       l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;

p)       l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;

q)       l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

r)        la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il secondo periodo di tale comma riproduce le disposizioni dell’art. 8, comma 3, secondo periodo.

 

Le “forme associative” degli enti locali sono disciplinate dal Capo V del D.Lgs. 267/2001 (TUEL), articoli 30-34. In particolare, l’art. 30 riguarda le convenzioni tra enti locali, l’art. 31 i consorzi, l’art. 32 le unioni di comuni, l’art. 33 l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni e l’art. 34 gli accordi di programma. Dei consorzi l’art. 18 del citato ddl A.S. 2559 dispone la soppressione a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore.

 

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

 

Analoga disposizione è contenuta nel citato art. 8, comma 4, dell’A.S. 2559. (Semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) attualmente all'esame della Camera.

 

Il comma 30 affida alla legge regionale - nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto stabilito dal comma 28 - il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. A seguito delle modifiche introdotte con l’emendamento 1.10000 del Governo, l’individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del criterio dell’ omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali.

Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l’associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

 

La disposizione, come modificata, riproduce sostanzialmente le previsioni dell’art. 8, comma 6, dell’A.S. 2559.

Dal tenore della disposizione non emerge quale incidenza nel procedimento abbia la prevista concertazione, né quali effetti, da valutare nel quadro costituzionale, ad essa siano riconducibili. Inoltre, va considerato che il contenuto delle leggi regionali dovrà essere concordato nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, che non è ancora istituito in tutte le regioni. Infine, la disposizione, pur tenendo conto delle previsioni del successivo comma 31, non indica le conseguenza dell’eventuale mancato adeguamento dei comuni alla normativa regionale.

 

Il comma 31, con disposizione non contenuta nel citato ddl A.S. 2559, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell’attuazione delle disposizioni dei precedenti commi.

 

Ne consegue che il termine potrebbe cadere prima che sia stata possibile l’adozione delle leggi regionali di cui al comma 30, con ripercussioni: o sui tempi per l’avvio dell’esercizio associato delle funzioni, nel caso in cui i comuni attendano l’emanazione delle suddette leggi; oppure sull’efficacia di tali leggi, che potrebbero intervenire su fattispecie già in atto, per le quali i comuni dovrebbero porre in essere attività di adeguamento.

 

Il decreto è adottato su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni.

Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

Quest’ultima previsione si aggiunge a quella che, al comma 28, pone soglie demografiche che rendono obbligatorio l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata.

 

Anche sotto questo profilo, oltre a quello già menzionato della determinazione del termine di completamento, la disposizione in esame potrebbe avere un effetto limitativo sulle leggi regionali previste dal comma 30.

 


Profili finanziari (commi 25-32)

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale delle disposizioni – volte a razionalizzare l’esercizio delle funzioni fondamentali da parte degli enti di piccole dimensioni –, evidenzia che le stesse determinano risparmi non quantificabili.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, in merito all’eventualità che dall’esercizio associato di funzioni discendano nella fase iniziale oneri di implementazione e avvio del servizio, il Governo ha affermato che non si dispone di elementi sull’effettivo impatto delle misure stesse. Per tale ragione non si è operata alcuna iscrizione di risparmi che pure si ritiene potranno prodursi in ragione delle economie di scala che le norme potranno assicurare.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato afferma che le modifiche apportate, volte ad escludere dall’obbligo di esercizio associato delle funzioni alcuni ambiti territoriali, non determinano effetti di finanza pubblica. Il rinvio dal 31/12/2010 al 31/12/2011 del termine entro il quale i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti sono tenuti a liquidare o a dismettere le società già costituite, disposto al comma 32, non determina effetti finanziari, attesa la neutralità finanziaria della norma di base.

 

In merito ai profili di quantificazione con specifico riferimento al comma 32, si segnala che appare opportuno acquisire chiarimenti circa eventuali effetti di minore entrata connessi all’obbligo di messa in liquidazione delle società costituite da parte degli enti locali con meno di 30.000 abitanti. Appare in proposito opportuno che sia chiarito se da tale obbligo di carattere generale possano discendere effetti finanziari negativi con riferimento all’esercizio di servizi economicamente redditizi per i bilanci degli enti.

In secondo luogo andrebbe chiarito se, nell’ambito del procedimento di liberalizzazione, potranno realizzarsi per gli enti locali incassi di tipo mobiliare, ad esempio in relazione alla cessione di quote azionarie di società attualmente possedute dagli enti stessi . In tal caso, non sussistendo per gli enti in questione un obbligo di utilizzo dei proventi di tipo mobiliare ai fini dell’ammortamento del proprio debito, andrebbe chiarito se l’eventuale utilizzo dei predetti proventi per finalità di spesa possa determinare effetti negativi sul saldo dell’indebitamento netto.

 


 

Articolo 14, comma 32
(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni
con meno di 30.000 abitanti
)

 


32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipa­zione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.


 

 

Il comma 32 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

 

Entro la scadenza, come modificata dal Senato, del 31 dicembre 2011, tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

 

Tali disposizioni non specificano espressamente se il divieto e l’obbligo ivi previsti riguardino tutte le partecipazioni societarie, anche minoritarie, dei comuni.

 

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

La disposizione è tale da non consentire ad un comune una partecipazione societaria proporzionalmente inferiore al numero dei propri abitanti.

La norma in esame non prevede un limite numerico delle società che l'associazione intercomunale può costituire, limite numerico previsto - per i comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti - nelle disposizioni che seguono.

 

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro la scadenza, come modificata dal Senato, del 31 dicembre 2011, tali comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

 

Non appare espressamente prevista, come nel caso precedente, la possibilità di cessione delle partecipazioni nelle società eccedenti.

La già esaminata deroga, in caso di partecipazione di più comuni, potrebbe essere ritenuta applicabile (in quanto riferita al presente comma, e non al precedente periodo) anche per la partecipazione a più società.

 

La disposizione lascia fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

 

Ai sensi delle predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).

L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata (comma 28).

Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2011) le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma 29).

Tra le disposizioni in materia vanno rammentate anche quelle stabilite dall’art. 23-bis, comma 8, del d.l. 112/2008[480] , come modificato dal d.l. 135/2009, in tema di regime transitorio delle gestioni dei servizi pubblici locali. La disciplina stabilita da tale articolo, non trova applicazione per i settori espressamente esclusi dal comma 1 del medesimo articolo, esclusioni alle quali lo schema di regolamento adottato ai sensi del successivo comma 10 ha aggiunto i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti locali.

 

Dalla relazione allegata alla deliberazione dell’Adunanza plenaria della Corte dei Conti del 22 giugno 2010[481], emerge che, sul totale di 8101 comuni, 7797 sono interessati alla norma in esame perché con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e 160 perché con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti. I 144 comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non sono interessati alla norma. Secondo tale relazione, da una prima elaborazione dei dati acquisiti dalla Corte, risulta che, con riferimento al triennio 2005/2007, su un totale di 3361 società partecipate dai comuni, quelle relative a comuni con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle di comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti sono 488 e quelle partecipate dai comuni con più di 50.000 abitanti sono 930 (cioè, rispettivamente, il 76,9%, il 14,5% e il 27,7% delle 3361 società rilevate nel triennio).

Le considerazioni conclusive di tale relazione, evidenziano quanto già rilevato nella precedente relazione del 2008 e quanto già esposto dalla Corte dei Conti nell’audizione parlamentare del 20 gennaio 2010 in merito ad aspetti critici del fenomeno della partecipazione di comuni a società e in particolare agli effetti sui bilanci degli enti locali “che inducono a ritenere la costituzione di società quale strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali”. D’altro canto tale relazione sottolinea anche la ricaduta in termini di responsabilità organizzative, contabili, gestionali, economiche e finanziarie che investe gli enti locali di maggiori dimensioni. Profili, questi, che sono in parte oggetto di attenzione delle disposizioni in tema di controlli, di identico tenore, contenute nei disegni di legge A.S. 2156 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e A.S. 2259 recante Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”, già esaminato dalla Camera (A.C. 3118).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo al comma in esame che demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni – da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – la determinazione delle modalità attuative della disciplina in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione.

 

Profili finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari inerenti la disposizione in esame, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 14, commi 25-31.

 


 

Articolo 14, comma 33
(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

 

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

 

 

L’articolo 14, comma 33, reca una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale (cd. Codice ambientale). Inoltre, la norma affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame) alla giurisdizione ordinaria.

 

La qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, assume rilevanza con particolare riferimento all’obbligo di assoggettare o meno le somme all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La questione della natura di tributo piuttosto che di "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa di igiene ambientale è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, oltre che di differenti interpretazioni dottrinali.

I dubbi interpretativi sono sorti a seguito della sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui all’articolo 4 della legge n. 421 del 1992, con la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – in un primo momento – e con la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all’articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 – in un secondo momento.

Il richiamato articolo 238 dispone - tra l'altro - che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Poiché il D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) stabilisce che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese mentre non include tra le operazioni imponibili i tributi e le tasse, l’esatta qualificazione della natura giuridica determina l’assoggettamento o meno ad IVA dell’importo dovuto.

 

L’attuale situazione tariffaria e l’evoluzione normativa (dalla TARSU alle tariffe)

L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all’istituzione di tale nuova tariffa, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come “tariffa d’igiene ambientale”, quindi con lo stesso acronimo TIA della tariffa prevista dall’art. 238 del Codice dell’ambiente).

L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007 (in virtù del comma 184 della L. 296/2006) non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Si ricorda che l’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede, infatti, l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Ma prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è intervenuta la citata disposizione recata dal comma 184 della L. 296/2006, volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU), dapprima per l’anno 2007 e poi, sulla base di successive novelle, anche per gli anni 2008-2009. In tal modo, nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la cd. tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49 citato, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale; tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Relativamente alla mancata applicazione della nuova tariffa rifiuti prevista dall’art. 238, si fa notare che sullo scenario normativo suesposto si è innestata la norma recata dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, recentemente modificata prima dall’art. 23, comma 21, del D.L. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009) e poi dall'art. 8, comma 3, del D.L. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010).

Tale comma 2-quater, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all’articolo 238, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Sulla natura tributaria della tariffa d’igiene ambientale (cd. tariffa Ronchi)

La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa di igiene ambientale (TIA) o cd. tariffa Ronchi (prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997) è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, differenti interpretazioni dottrinali[482].

Da ultimo si è pronunciata la Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2009) che le ha riconosciuto natura tributaria (e, quindi, la conseguente competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie), non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo". Tale sentenza ha determinato, di fatto, l’esclusione dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell’IVA pagata.

La Corte costituzionale, nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, ha infatti affermato che essi sono indipendenti dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Questa sentenza differisce da precedenti orientamenti assunti - tra l'altro - dalla Corte di Cassazione civile che aveva qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (S.U. ordinanza n. 3274/2006), anche se successive decisioni della Corte stessa, con varie motivazioni e differenze, avevano invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (S.U: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902/2007 e n. 4895/2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526/2007).

La posizione della citata giurisprudenza si pone peraltro in netta contrapposizione con il parere dell’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione 17 giugno 2008, n. 250, ribadendo quanto già espresso con le Risoluzioni n. 25/2003 e n. 111/1999 aveva affermato che la tariffa si configura alla stregua di un corrispettivo per l’espletamento di un servizio.

Quanto affermato dalla Corte costituzionale è stato successivamente ribadito anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010) secondo la quale “il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all’utilizzazione di superficie idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio (punto 7.2.3.1. della sentenza n. 238/2009). Ciò fa della TIA, come già della TARSU, un tributo, la cui natura non può essere mutata se non sganciando l’obbligazione dal presupposto impositivo, e non attribuendo ad un privato un impossibile potere impositivo”.

La norma in esame, attribuendo la natura non tributaria alla tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 D.Lgs. n. 152/2006, fornisce un’interpretazione opposta a quella indicata dalla Corte costituzionale relativamente alla tariffa di igiene ambientale e determina la imponibilità ai fini IVA delle somme dovute.

In proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame ritiene che l’interpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in esame, di natura interpretativa, opta per l’affermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Conseguentemente, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all’autorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in oggetto.

Come risulta chiaramente dalle brevi analisi suesposte, la finalità della norma recata dal comma in esame non è quella di dirimere le possibili controversie originanti dalla recente giurisprudenza (in primis la sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale), ma quella di creare le premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale. Avvio che dovrebbe essere imminente[483], essendo scaduto – come segnalato nella ricostruzione normativa precedente - il termine previsto dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008.

Ciò in quanto la richiamata giurisprudenza investe la cd. tariffa Ronchi (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997), mentre la norma in esame riguarda la non ancora applicata tariffa integrata ambientale prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

 

Relativamente, invece, alle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 238/2009, cui ha fatto seguito la presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata, si ricorda che, in risposta all’interrogazione n. 5-01802 Mariani, il rappresentante del Governo (nella seduta del 22 settembre 2009) ha ricordato che “al fine di definire le iniziative e le misure per l'adeguamento ai principi espressi nella evocata sentenza della Consulta risulta necessario procedere ad una serie di verifiche sullo stato generale di applicazione della TIA attualmente in vigore (disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997), mirate ad accertare, tra l'altro, la corretta natura dei rapporti tra gli enti locali e le aziende di gestione dei rifiuti (alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale), la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa, nonché la definizione di una procedura semplificata che disciplini, ove spettanti, le modalità degli eventuali rimborsi da erogare agli utenti in conto dell'imposta già illegittimamente addebitata. Sulle questioni emerse di carattere tributario e finanziario, attesa la particolare complessità della questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta effettuando specifici approfondimenti al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda”.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame – volta a specificare la natura non tributaria della nuova tariffa integrata ambientale – non determina effetti finanziari diretti. La relazione precisa altresì che essa è volta a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla natura giuridica della tariffa stessa, tenuto conto della mancanza di un’univoca giurisprudenza di legittimità in materia. Viene in proposito ricordato che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, riconoscendo la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale[484], successivamente sostituita[485] dalla tariffa integrata ambientale, non si è però espressa in merito a tale ultima tariffa, destinata a divenire operativa a seguito della pubblicazione, entro il 30 giugno 2010, di un apposito decreto ministeriale[486].

 

Nel corso dell’esame al Senato[487] è stato segnalato che lo scopo della norma appare quello di escludere, per il futuro, la richiesta di rimborsi dell'IVA applicata sulla TIA ed è stato rilevato peraltro che la formulazione della norma, tenuto conto delle argomentazioni della sentenza della Corte e di elementi di analogia tra la nuova disciplina della tariffa e quella oggetto della sentenza, non sembra in grado di escludere contenziosi.

In merito ai profili di quantificazione si segnala l’opportunità di chiarimenti circa quanto evidenziato nel corso dell’esame al Senato. Ciò al fine di valutare le possibili implicazioni finanziarie, anche di carattere indiretto, della disposizione.

 

 


 

Articolo 14, commi 33-bis-33-ter
(Patto di stabilità per enti locali commissariati negli anni 2007-2009 ed esclusione di alcune voci dal calcolo del saldo finanziario)

 


33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;

     b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

     a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.


 

 

Il comma 33-bis, alle lettere a) e b), reca alcune integrazioni all’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008), recante la disciplina generale del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011.

 

In particolare, la lettera a) aggiunge il comma 4-bis al citato articolo 77-bis, con il quale sono introdotte le regole del Patto di stabilità da applicare agli enti locali che negli anni 2007-2009 siano stati commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

 

In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che agli enti che siano stati commissariati per infiltrazioni mafiose nel periodo 2007-2009 si applicano, ai fini del patto di stabilità interno e del calcolo della misura del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le stesse regole valide per gli enti di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 77-bis, nel senso che sono considerati come enti che hanno rispettato il Patto di stabilità per il 2007 e presentano in tale anno un saldo positivo, in termini di competenza mista.

Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, la norma prevede che vengano assunti come base di riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del Patto medesimo.

In base al citato comma 3, lettera b), dell’art. 77-bis, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, sia le province che i comuni sono tenuti ad applicare al saldo 2007 le seguenti percentuali: 10% per l’anno 2009, 10% per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011.  

 

A tale riguardo, si ricorda che il comma 18 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 dispone che agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso le regole del patto di stabilità interno si applicano a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

 

La lettera b) aggiunge il comma 7-sexies all'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, volto ad escludere dal calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno alcune voci di entrata e di spesa connesse a specifici trasferimenti autorizzati, dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.

Si tratta, in particolare:

§      delle risorse provenienti dai trasferimenti statali concessi a tali enti quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali - che, a decorrere dal 2007 sono stati posti a carico del bilancio dello Stato -, che sono destinati dagli enti locali a spese di investimento (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006);

§      dei contributi autorizzati in favore degli suddetti enti locali commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche (ai sensi del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006).

Si tratta di contributi concessi nella misura massima annuale di 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire in base alla popolazione residente risultante al 31 dicembre 2005. Si ricorda che tali contributi sono corrisposti in favore degli enti che si trovino nella condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 alla data del 1° gennaio di ciascun anno;

§         le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

 

Gli oneri derivanti dalle agevolazioni, in tema di patto di stabilità interno, concesse in favore dei comuni commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso sono quantificati dalla relazione tecnica, allegata al maxiemendamento governativo 1.1000 presentata al Senato, nel limite preordinato di 10 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2010.

 

Il comma 33-ter reca la  copertura degli effetti finanziari recati:

§         dall’attenuazione dei vincoli del patto di stabilità interno disposta in favore dei comuni commissariati per infiltrazioni mafiose ai sensi del precedente comma 33-bis, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, in termini di indebitamento netto e fabbisogno;

§         dall’attenuazione dei vincoli del patto nonché in favore dei comuni dissestati della provincia dell’Aquila ai sensi del comma 14-ter dell’articolo 14 in esame (cui si rinvia), nella misura massima di 2,5 milioni di euro annui nel triennio 2010-2012, in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

§         dalla concessione di un contributo di 2 milioni per il 2010 in favore dei comuni dissestati della provincia dell’Aquila, autorizzato dal terzo periodo del comma 14-ter.

 

Gli effetti finanziari derivati dalle suddette disposizioni, valutati dunque in complessivi 14,5 milioni per l’anno 2010, 12,5 milioni per gli anni 2011 e 2012 e 10 milioni a decorrere dal 2013, vengono compensati come segue:

 

§      per l’anno 2010, i 14,5 milioni (di cui 10 milioni ai sensi del comma 33-bis e 4,5 milioni ai sensi del comma 14-ter) sono compensati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, attraverso la riduzione della percentuale di cui al comma 11, in base alla quale è calcolata la misura dei pagamenti in conto capitale che nel 2010 sono concessi in deroga ai vincoli del Patto a tutti gli enti locali (cfr. relativa scheda di lettura), che viene abbassata dallo 0,78 allo 0,75% dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni, quali risultanti dai rendiconti;

Si segnala come la disposizione testè illustrata appaia incongrua sotto il profilo della tecnica legislativa e della corretta formulazione del testo posto che è volta a modificare in via indiretta una disposizione (la percentuale dei pagamenti in conto capitale ammessi in deroga al patto) contenuta non già in altro testo normativo vigente ma nello stesso testo del decreto legge in oggetto (ossia il comma 11 dell’articolo 14 in esame)

§      in termini di saldo netto da finanziare, il contributo di 2 milioni di euro nel 2010 a favore dei comuni dissestati della provincia dell’Aquila è compensato anche attraverso la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004[488];

§      per gli anni 2011 e seguenti, i complessivi 12,5 milioni (nello specifico, 10 milioni a decorrere dal 2011 relativi al comma 33-bis e 2,5 milioni per il biennio 2011-2012 relativi al comma 14-ter) sono compensati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante la corrispondente determinazione degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni quale concorso alla manovra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, come definiti dal comma 1, lettera d) dell’articolo 14.

La norma prevede che gli obiettivi finanziari previsti per i comuni ai sensi del comma 1, lettera d) siano adeguati in sede di deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, ai sensi del comma 2, deve definire i criteri e le modalità per operare la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali, strumentale al raggiungimento degli obiettivi medesimi, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Maggiori spese c. capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti locali commissariati deroghe patto di stabilità interno  - esclusione effetti dl 112/2008

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

10

10

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione agevolaz. sui residui e Rideterminazione obiettivo patto di stabilità interno - art.14 c.1 lett.d)

 

 

 

 

14,5

12,5

12,5

10,0

14,5

12,5

12,5

10,0

Riduzione F. Ispe

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, con specifico riferimento ai commi 33-bis e 33-ter – che prevedono criteri agevolati per il patto di stabilità interno 2007-2009 per gli enti soggetti allo scioglimento del consiglio per fenomeni di infiltrazione mafiosa, coprendo i relativi oneri, nonché gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14-ter, a valere: a) su una riduzione dell’ammontare dei residui passivi esclusi dal patto di stabilità interno; b) sulla riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; c) su un incremento degli obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2012 con modalità da determinarsi con deliberazione della Conferenza Stato-Città – evidenzia unicamente:

- che l’agevolazione in favore dei comuni commissariati per infiltrazione mafiosa comporta un peggioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto per gli anni 2010 e successivi nel limite preordinato di 10 mln annui;

- che la relativa compensazione è prevista, per l’anno 2010, attraverso una quota delle maggiori entrate di cui all’art. 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater e, per gli anni successivi, attraverso la rideterminazione degli obiettivi del patto previsti dal comma 1, lettera d), dello stesso articolo 14.

La stessa relazione tecnica, nella parte riferita ai commi 14-bis e 14-ter (cfr. supra) riporta più correttamente le disposizioni di copertura riferibili ai diversi commi. In particolare, viene specificato quanto segue:

- la disposizione di cui al comma 14-bis, che istituisce un fondo di 50 mln di euro annui in favore dei comuni commissariati, reca oneri coperti a valere sulle maggiori entrate di cui all’art. 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater;

- le disposizioni di cui al comma 14-ter, in favore dei comuni dissestati della provincia dell’Aquila, nonché quella di cui al comma 33-bis, in favore dei comuni commissariati per mafia, sono compensate a valere sulle seguenti misure disposte dal comma 33-ter:

- la riduzione dell’agevolazione relativa ai residui passivi di cui al comma 11, con effetti sul solo 2010, in termini di fabbisogno e indebitamento;

- la riduzione del fondo ISPE, con effetti sul solo 2010 su tutti i saldi;

- la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno a carico dei comuni, con deliberazione della Conferenza Stato-città.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva quanto segue:

a)   non sono forniti gli elementi alla base della stima né degli oneri recati dall’agevolazione sul patto di stabilità interno per gli enti commissariati per mafia;

b)   risulta congrua, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica[489], la quantificazione in 14,5 mln di euro per il 2010 dell’effetto della riduzione da 0,78 a 0,75 della percentuale di esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale effettuate a valere sui residui passivi che peraltro – come segnalato – non si evince dal testo del comma 11 dell’art. 14, non modificato dal Senato;;

c)   la copertura a valere sulla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno è demandata ad una successiva deliberazione della Conferenza Stato-città: non è peraltro prevista espressamente una procedura di quantificazione e verifica, anche parlamentare, degli effetti derivanti dalla predetta rideterminazione..

 


 

Articolo 14, comma 33-quater
(Proroga del termine per la trasmissione delle dichiarazioni sul maggior gettito ICI per immobili di categoria D)

 

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.

 

 

Il comma 33-quater, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, posticipa dal 31 gennaio 2009 al 30 ottobre 2010 il termine (fissato dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[490]) per la trasmissione al Ministero dell’Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 1° luglio 2002, n. 197), per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.

Tali dichiarazioni sono strumentali all’erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una correlata diminuzione del gettito ICI.

La Relazione tecnica che accompagna l’emendamento 1.10.000 del Governo (maxiemendamento) precisa che tale norma è necessaria a consentire ai comuni la presentazione della predetta dichiarazione entro il 30 ottobre 2010 e che la disposizione riguarda pochi enti territoriali.

 

Si tratta, in particolare, del contributo statale (istituito dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria per il 2001), riconosciuto, a decorrere dall'anno 2001, ai comuni che abbiano subìto diminuzione delle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai soggetti interessati sulla base delle previsioni del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

I fabbricati di categoria catastale D sono, in generale, edifici a destinazione speciale utilizzati per attività con finalità di lucro (ad esempio alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).Secondo il decreto ministeriale n. 701 del 1994 è infatti possibile – alle condizioni previste dalle stesse norme – proporre l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita (articolo 1, comma 3 del DM) rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva[491]. Per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili (ICI), la determinazione del valore dei fabbricati di categoria D si ottiene, a norma del decreto ministeriale 14 dicembre 1991[492], moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di 50[493].

Con il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 197 sono stati determinati i criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2[494] dell’articolo 64.

La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno - per il tramite degli uffici territoriali del Governo - apposita dichiarazione in cui si attesta l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. Gli uffici territoriali del Governo, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Tali dichiarazioni (ai sensi del citato articolo 2-quater, comma 7) devono essere corredate da un’attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell’ente locale ed asseverate dall’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate ICI registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, nonché i relativi contributi statali che vengono richiesti in compensazione delle predette minori entrate.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, che dispone il differimento del termine per la trasmissione delle dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI derivane da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare..

 

 


 

 



[1]     Tali andamenti segnano un peggioramento di 0,4 punti rispetto alle precedenti stime della Nota di aggiornamento al DPEF del settembre 2009.

[2]     Per un approfondimento, v. dossier predisposto per l’esame della RUEF dal Servizio Bilancio e Servizio Studi della Camera e dal Servizio Bilancio del Senato, n. 9 , Documentazione di finanza pubblica, maggio 2010.

[3]     Tale effetto è calcolato rapportando l’effetto della correzione in termini di indebitamento netto al valore del PIL nominale indicato nei documenti citati, che a sua volta presuppone un tasso di crescita reale pari all’1 per cento nel 2010, all’1,5 per cento nel 2011 e al 2 per cento nel 2012.

[4]     Si ricorda che la RUEF (tavola 3.6, pag. 48) nell’indicare l’entità della manovra (in termini di PIL) necessaria ad ottenere l’indebitamento netto-obiettivo, specifica che si tratta di una correzione sul primario. La Relazione ipotizza, inoltre, un medesimo valore della spesa per interessi nel quadro tendenziale e in quello programmatico.

[5]     Seduta della Commissione bilancio del Senato del 23 giugno 2010.

[6]     Si ricorda che, secondo quanto indicato da ultimo nel DPEF 2010-2013, l’elasticità al PIL delle entrate tributarie è pari a 0,9 e quella dei contributi sociali a 0,8. Le spese, invece, risultano essenzialmente rigide rispetto alla crescita.

[7]     Cfr audizione del 10 giugno 2010, presso la Commissione Bilancio del Senato.

[8]     Senato della Repubblica, Commissione V, Audizione sul D.L. n. 78/2010, giugno 2010.

[9]     Valori riferiti a stime del Servizio Bilancio dello Stato.

[10]    Le riduzioni sono comprensivi degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 6, e di quella degli Organi costituzionali di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

[11]    Cfr Nota del MEF-RGS del 17 giugno 2010.

[12]    Seduta del 10 giugno 2010.

[13]    In termini di cassa, ma anche di competenza, attraverso, ad esempio, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti.

[14]    Corte conti, audizione presso Commissione Bilancio del Senato del 10 giugno 2010. Cfr. inoltre il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, maggio 2010. Nel Rapporto, nel rilevare l’emersione nel 2009 di debiti pregressi (“da leggere come spese fatte ma non registrate nel triennio precedente”), la Corte sottolinea come tale fenomeno confligga con una corretta gestione del bilancio, che dovrebbe escludere l’assunzione a carico dell’erario di obbligazioni verso terzi al di là delle dotazioni disponibili, o comunque non precedute dalle prescritte procedure contabili.

[15]    In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani di riduzione si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi dei piani, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009.

[16]    Articolo 54-bis.

[17]    Articolo 12, comma 12-terdecies.

[18]    Il 67% nel 2011 e il 55% dal 2012: tali valori percentuali si ottengono rapportando l’importo della misura a carico delle regioni a statuto ordinario rispetto alla manovra netta a carico delle amministrazioni locali. Le stesse percentuali ammontano, rispettivamente al 20% e 27%  per i comuni (al netto del contributo in favore di Roma), al 5% e 6% per le province e all’8% e 12% per le regioni a statuto speciale.

[19]    Tali avanzi di amministrazione avrebbero peraltro registrato una crescita per il 2010 e il 2011 in conseguenza dell’applicazione dei parametri sulle poste di bilancio previsti per tali esercizi dal D.L. n. 112/2008. In proposito, nel corso dell’audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del 4 febbraio 2010, tenutasi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla finanza locale, i rappresentanti dell’ANCI hanno sottolineato che, sulla base della normativa previgente rispetto al provvedimento in esame, quasi tutti i comuni soggetti al patto di stabilità interno avrebbero esposto bilanci in avanzo nell’esercizio 2011.

[20]    Cfr. la Nota depositata presso la Commissione bilancio del Senato il 17 giugno 2010.

[21]    Infatti, nella Relazione del 30 giugno 2010 - concernente “il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse” - le prime stime dell’ammontare dei trasferimenti potenzialmente suscettibili di sostituzione mediante gettito tributario sono operate senza tenere conto della riduzione dei trasferimenti disposta dal provvedimento in esame.

[22]    In termini di indebitamento netto, la minore spesa è pari a 246 milioni nel 2011 e a 628 milioni a decorrere dal 2012.

[23]    Art 2, comma 67, della legge 191/2009.

[24]    Art 9, coma 16.

[25]    Art 11, commi 5, lett. a)  e 7 lett. a) per il 2010; comma 5 lett. b), e commi 6-12 per il 2011 e anni successivi.

[26]    Per le regioni con Piano di rientro e sottoposte al commissariamento alla data del 31 dicembre 2009, è già prevista dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 88) la possibilità di prosecuzione del Piano, salva la possibilità per la regione di presentarne uno nuovo.

[27]    Il suddetto termine, fissato in dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 89) era stato ridotto a due mesi dall’articolo 1, comma 23-vicies del D.L. 194/2009.

[28]    Il disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2009 è stato presentato alle Camere in data 30 giugno 2010 (A.C. 3593), ed è ora all’esame della Camera.

[29]    Cfr Nota di lettura n. 81 del giugno 2010, predisposta dal Servizio Bilancio del Senato in occasione dell’esame del decreto n. 78 in esame.

[30]    Nota del Ministero dell’economia, RGS, del 17 giugno 2010.

[31]    Secondo la legge n. 196/2009, le spese iscritte in bilancio si ripartiscono in spese non rimodulabili (art. 21, comma 5, lett. a) e comma 6). e spese rimodulabili (art. 21, co. 5, lett. b) e commi 7-8). Di tale suddivisione, per ciascun programma, macroaggregato e capitolo, si dà conto in apposito allegato agli stati di previsione (art. 21, comma 4).

      Per quanto riguarda in particolare le spese rimodulabili, quelle riconducibili a fattori legislativi (art 21, comma 7, lett. a) sono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. Le spese di adeguamento al fabbisogno (lett. b) sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. E’ da notare che anche in tale componente vi è una quota rigida (non rimodulabile), corrispondente alle risorse minime necessarie al funzionamento dell’amministrazione, o a spese relative a obblighi giuridicamente perfezionati che, assunti in esercizi precedenti in relazione all’acquisto di beni e servizi, a contratti, locazioni, ecc, rendono le risorse accantonate di fatto indisponibili.

[32]    Si ricorda che mentre la rimodulabilità dei fattori legislativi opera solo nella fase di formazione del bilancio, per le spese di adeguamento al fabbisogno un margine di flessibilità è previsto anche in corso di gestione. La legge n. 196/2009 (art. 33, comma 4) prevede, infatti, la possibilità di disporre variazioni compensative, all’interno dello stesso programma, mediante appositi decreti del Ministro dell’economia. Anche in questo caso, vale il limite dell’invarianza dei saldi e il divieto dell’utilizzo di spese di parte capitale per finanziare spese correnti.

[33]    A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, l’articolo 60, comma 3, del D.L. 112/2008 ha introdotto un margine di flessibilità in sede di formazione del bilancio, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti. Tali rimodulazioni sono soggette al rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, al limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi per la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi; al divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

      In apposito allegato (“Allegato 2”) agli stati di previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

      Nella legge di bilancio di tali esercizi è inoltre riportato il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero, esposto per programmi e con gli importi riferiti al triennio, (Allegato n. 2 di ciascuno stato di previsione).

[34]    Nota del Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato, del 17 giugno 2010.

[35]    Come già sopra commentato, si tratta delle spese di cui all’articolo 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009 riconducibili, in base al comma 7 del medesimo articolo 21, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

[36]    In particolare sono state escluse dalla riduzione le seguenti spese: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; Fondi di riserva (riassegnazione dei residui perenti, spese obbligatorie, spese impreviste); ammortamenti, poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili con le regioni; acquisizione di attività finanziarie; interessi; trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria; spese dipendenti da parametri stabiliti per legge o derivanti da accordi internazionali.

[37]    Nel testo del decreto come modificato in sede di esame parlamentare.

[38]    Si ricorda che una prima elaborazione, sempre su dati della RGS, è stata fornita dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione presso la V Commissione del Senato sul D.L. 78/2010. Tale elaborazione pone a confronto i tagli disposti dal provvedimento in esame (in termini di SNF), ripartiti per categorie economiche, con la quota rimodulabile degli stanziamenti, iniziali e definitivi, gli impegni e i pagamenti relativi all’esercizio 2009.

[39]    Tali informazioni sono infatti disponibili, allo stato, solo parzialmente.

Il bilancio a legislazione vigente reca il bilancio pluriennale, ripartito per missioni e programmi, con una proiezione fino al 2012. Inoltre, la ripartizione tra spese rimodulabili e non rimodulabili, presente nel disegno di legge (Tabella 13, A.S. 1791), non è riportata dalla legge di bilancio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa derivanti da fattore legislativo considerate rimodulabili, in allegato agli stati di previsione (allegato 2) sono indicate i relativi stanziamenti, cui si applica il 10 per cento delle riduzioni disposte dalla norma in esame. Anche in questo caso manca l’anno terminale del triennio.

[40]    In termini di cassa, ma anche di competenza, attraverso, ad esempio, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti.

[41]    Corte conti, audizione presso Commissione Bilancio del Senato del 10 giugno 2010. Cfr. inoltre il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, maggio 2010. Nel Rapporto, nel rilevare l’emersione nel 2009 di debiti pregressi (“da leggere come spese fatte ma non registrate nel triennio precedente”), la Corte sottolinea come tale fenomeno confligga con una corretta gestione del bilancio, che dovrebbe escludere l’assunzione a carico dell’erario di obbligazioni verso terzi al di là delle dotazioni disponibili, o comunque non precedute dalle prescritte procedure contabili.

[42]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, da L. 6 agosto 2008, n. 133

[43]    D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, da L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[44]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[45]    Ad esempio la struttura di missione denominata Ufficio per il programma di Governo istituita con il DPCM 1° febbraio 2003 ha costituito la struttura di supporto al Ministro per il programma di Governo fino alla istituzione di un Dipartimento ad hoc presso la Presidenza del Consiglio. Così anche le due strutture di missione per le politiche per la famiglia (istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata con il DPCM 29 settembre 2007) e per le politiche giovanili e lo sport (istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata con il DPCM 29 settembre 2007) sono state organismi di carattere temporaneo, volti a fornire il supporto necessario per l’attività dei due ministri senza portafoglio istituiti dal Governo (Ministro delle politiche per la famiglia e Ministro delle politiche giovanili e attività sportive) fino alla costituzione dei rispettivi dipartimenti, disposta con DPCM 29 ottobre 2009.

[46]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[47]    D.L. 8 aprile 2008, n. 59, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6 giugno 2008, n. 101.

[48]   Si ricorda che, ad esempio, il D.L. n. 78 del 2009 (convertito dalla legge n. 102 del 2009) ha introdotto una disciplina di garanzia per il sollecito pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

[49]   La disposizione è stata modificata rispetto al testo iniziale durante l’esame in Commissione, chiarendo che la quota dello 0,20% è calcolata sulle commissioni di interscambio conseguite dal gestione del servizio per i pagamenti diretti.

[50]    Recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

[51]    Si tratta del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui si dispone che il pagamento degli stipendi sia effettuato con ordini collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di spesa, da erogarsi mediante bonifici da accreditare ai conti correnti intestati ai beneficiari.

[52]    Si tratta del Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ai quali affluiscono anche gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione previsti nel comma 601 in commento.

[53]    E’ escluso da tale eccezione, in virtù del rinvio all’articolo 2, comma 5, del D.L. n.147/2007 previsto nel comma 4-septies in esame, il personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione dei pagamenti è già attribuita al Servizio centrale informativo del ministero dell’economia e delle finanze.

[54]    Si tratta dell’emendamento 4.1000 del relatore.

[55]    Ossia per euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012.

[56]    D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico

[57]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 133/29ì008), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

[58]    D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (conv. L. 42/2010), Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

[59]    Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

[60]    La maggior parte delle regioni definisce l’importo dell’indennità di carica come una percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale.

[61]    Per un esame dettagliato della normativa concernente il trattamento economico dei consiglieri, per ciascuna regione, limitatamente alla disciplina dettata dalle leggi regionali aggiornata al 2007, si v. il dossier del Servizio Studi “Costi della politica” del 5 giugno 2007 (n. 183/1).

[62]    L. 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

[63]    R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dal dall’art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti al Primo Presidente della Corte di cassazione e all’ambasciatore.

[64]    Il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 10, co. 2, come modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 81, Norme in materia di disciplina dell’attività di Governo.

[65]    L. 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[66]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[67]    L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

[68]    Fonte: Ragioneria generale dello Stato.

[69]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[70]    Il comma 55 del medesimo articolo, impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni.

[71]    L. 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

[72]    Si riportano i dati esposti nella tabella inclusa nella relazione tecnica. I dati esposti possono presentare incongruenze minime in quanto sono stati arrotondati all’euro.

[73]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

[74]    L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

[75]    L. 24 marzo 1958 n. 195, Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

[76]    L. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

[77]    L. 27 aprile 1982, n. 186, Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

[78]    L. 4 marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

[79]    L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

[80]    L. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

[81]    L. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare e L. 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, co. 604.

[82]    D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 102/2009), Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (art. 23, co. 18).

[83]    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413

[84]    L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

[85]    L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

[86]    L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

[87]    L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[88]    Il regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[89]    Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[90]    Art. 39-quaterdecies D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[91]    L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

[92]    Tabella 2 Ministero dell’economia e delle finanze. U.p.b. 21.1.3 (Organi costituzionali – oneri comuni di parte corrente) Capitolo 1638 (Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali).

[93]    L. 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica

[94]    Cfr. in particolare gli artt. 82, 83 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000.

[95]    Tale indennità è stata sostituita al Senato con un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

[96]    Il Senato ha elevato la soglia del compenso spettante a tali consiglieri a un quarto di quella prevista per il sindaco o presidente.

[97]    Tale disposizione è stata soppressa dal Senato.

[98]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[99]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).

[100]  L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[101]  Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[102]  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[103]  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[104]  Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[105]  Emendamento 6.27 (testo 3) Esposito.

[106]  Comma 1: in base alle modifiche apportate, sono state escluse dall’applicazione dei limiti agli emolumenti per la partecipazione ad organi collegiali la Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex colonie ed in altri Paesi; il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni; la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.

Comma 2: in base alle modifiche apportate, sono state escluse dall’applicazione dei limiti agli emolumenti per la partecipazione ad organi collegiali: l’Università; gli enti e le fondazioni di ricerca; le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale; gli Enti pubblici economici individuati con decreto del MEF.

[107]  La RT afferma infine che il conseguimento degli obiettivi sarebbe comunque garantito dalla modifica apportata all’articolo 2: si tratta, presumibilmente, della clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato, che dovrebbe essere attivata – sotto forma di ulteriori tagli lineari – in presenza di scostamenti rispetto ai risultati di risparmio contabilizzati. Si osserva che il testo della modifica richiamata dalla relazione tecnica fa riferimento all’articolo 9 (spese di personale) e non all’articolo 2 (spese rimodulabili).

[108]  La ricognizione delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della P.A. è effettuata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 dall’ISTAT, sulla base Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti. L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.

[109]  Inoltre, coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

[110]  In caso di violazione del tetto retributivo, l’amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario della retribuzione sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. La deroga al tetto vi può essere solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Inoltre, le società sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla Corte dei conti. Vi sono poi obblighi di trasparenza: nessun atto che comporta la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente reso noto, con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web della società, nonché deve essere comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

[111]  La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle società controllate da amministrazioni statali è comunque limitata a casi strettamente necessari, e comunque, la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve superare il 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell’organo amministrativo (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2008).

[112]  Nelle società totalmente partecipate da comuni o province, e nelle società da queste controllate, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 1, commi 725 e 726 legge n. 296/2006, come modificati dall’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 ).

      Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate dagli enti locali hanno il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del TUEL- testo unico sugli enti locali (articolo 1, comma 727, legge n. 296/2006).

      Nelle società a partecipazione mista di enti locali, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, secondo specifici criteri (articolo 1, comma 728, legge n. 296/2006) .

[113] Tale comma prevede il riversamento ad un capitolo dell’entrata del bilancio dello stato dei risparmi derivanti dall’intero articolo, con esclusione di quelli di cui al primo periodo del comma 6.

[114]  La ricognizione delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della P.A. è effettuata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 dall’ISTAT, sulla base Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti. L'ultimo elenco dell'ISTAT risale al 31 luglio 2009.

[115]  Ai sensi dell’ultimo elenco ISTAT (31 luglio 2009, v. nota 1) le autorità indipendenti incluse nel conto economico consolidato della P.A. sono: Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Garante per la protezione dei dati personali, Registro Italiano Dighe – RID4.

[116]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296: art. 1, comma 467.

[117]  L’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

[118]  "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[119]  In particolare, ha disposto a decorrere dal 2009:

-        il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007.

-        il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007;

-        una riduzione – ulteriore rispetto a quella vigente (originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 266/2005 per le amministrazioni di cui al D.lg. n. 165/2001 poi estesa alle amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della PA dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria per il 2007) – della spesa annuale per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei e interni all’amministrazione, portandola dal 40 al 30 percento rispetto alla spesa sostenuta 2004 (comma 2), rimanendo esclusi dal limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati;

-        una riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 delle spese complessive per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni, con esclusione delle autorità amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati (comma 1).

[120]  Come integrato dall’articolo 8-novies del D.L. n. 5/2009.

[121]  Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui al D. lgs. n. 165/2001, articolo 1, comma 2.

[122]  Recante, Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola. L'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha ridotto le diarie – relativamente al personale della pubblica a amministrazione – del 20%.

[123]  Legge n. 836/1973, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

[124]  "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

[125]  Anche tale disposizione, inizialmente operante per le amministrazioni di cui al D.lg. n. 165/2001 è stata estesa alle amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione dall’articolo 1, comma 505 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

[126]  Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

[127]  Conseguentemente alla soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 140/1956 - l’articolo 9, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 63/2002 ha previsto – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti disciolti potesse essere affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Tale società avrebbe potuto esercitare ogni potere fino ad allora attribuito all’IGED - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

      Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società avrebbe potuto compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali.

      L’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1-bis, lettera c), ha stabilito che i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo sarebbero stati disciplinati in base ad una apposita convenzione.

      Sulla base di tale disposizione, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002, è stato individuato nella Fintecna S.p.A. il soggetto affidatario dei compiti di gestione della liquidazione, di cui sopra, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze.

      La convenzione è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004. Con decreto 17 novembre 2006 è stato da ultimo approvato l’atto aggiuntivo della convenzione per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

      Con convenzione del 2004 ed atto aggiuntivo del 2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dunque affidato a Fintecna il mandato a gestire le attività liquidatorie dell'IGED (Ispettorato Generale Enti Disciolti) relative a 148 enti in liquidazione, caratterizzati da un elevato contenzioso e da un significativo patrimonio immobiliare.

[128]  Il citato comma 491 prevede che - effettuato il trasferimento dei patrimoni, FINTECNA proceda alla liquidazione degli stessi con lo scopo di monetizzazione gli attivi, e definisca nel modo più celere i rapporti creditori e debitori e i contenziosi in corso; paghi i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando la separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società FINTECNA – infatti - non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.

      Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti da tali trasferimenti patrimoniali devono infatti affluire su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria.

      I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo Stato.

      Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

[129]  Fintecna S.p.a, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. Sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione.

      Successivamente alla trasformazione dell’IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333 del 1992, nello stesso anno, l’IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in FINTECNA S.p.A.

      Il Ministero dell’economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell’IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.a.

      Il Ministero dell’economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.

[130]  Dal trasferimento sono stati esclusi i rapporti facenti capo all’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, alla LAM.FOR. S.r.l. ed al Consorzio del canale Milano Cremona Po, per i quali Ligestra Due ha assunto dal 1° luglio 2009 le funzioni di liquidatore.

[131]  Di cui alla legge n. 112/2002.

[132]  In virtù dell’art. 41, comma 16-ter, del D.L. n. 207/2008.

[133]  Si ricorda che all’articolo 41, comma 16-ter, del D.L. 207/2008 sono stati ascritti effetti di maggiore spesa corrente pari a euro 1,5 milioni annui proprio a titolo di compenso per gli adempimenti relativi alla procedura di liquidazione degli enti disciolti.

[134]  La REL fu costituita con D.L 22 dicembre 1981, n. 807 (L. di conversione 63/1982) per il riordino di comparti nell’ambito del settore dell’elettronica e dei beni di consumo e della componentistica connessa. Esaurito il suo compito la REL è stata posta in liquidazione il 9 dicembre 1992.

[135]  La legge 17 maggio 1999, n. 144 reca Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[136]  Si ricorda che l'articolo 2454 del codice civile stabilisce che alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alle società per azioni in materia di atti che devono farsi in forma scritta e di responsabilità - ivi compresi casi di insolvenza - in quanto tali norme siano compatibili con ulteriori disposizioni recate dal codice stesso riguardo a recessi unilaterali, partecipazione agli utili e atti per i quali si richiede prova scritta o forma scritta.

[137]  Come in precedenza esposto – infatti – il testo fa riferimento a un versamento di 200 milioni di euro “a valere  sulle  disponibilità del soppresso Comitato”. Prevede, inoltre, che in una fase successiva sia determinato, in base ad apposita valutazione dell'esito finale della liquidazione, “l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della  liquidazione ed il corrispettivo pagato”.

[138]  Tale necessità si ricava dalla condizione – posta dal testo – in base alla quale, a seguito del versamento al bilancio di 200 milioni di euro, “il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir (…) è trasferito alla società Fintecna  (…) . Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato (…) ad essa trasferito. La societa` trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato (…) senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi”.

[139]  Relazione trasmessa alla Presidenza il 6 agosto 2009. Doc. XV n. 123: “Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo – Comitato per l’intervento nella Sir e in settori di alta tecnologia”.

[140]  Si ricorda tuttavia che il Comitato è un organismo pubblico (istituito nel 1980 dal Ministero delle partecipazioni statali) e la Fintecna è una società interamente partecipata dallo Stato.

[141]  In base all’articolo 1 della legge 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), gli istituti di credito o i tesorieri di una serie di enti ed organismi pubblici (fra i quali il Comitato Sir) devono effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere su contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Una di queste contabilità è fruttifera (in essa affluiscono gli introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, i canoni etc.), mentre l’altra è infruttifera (altre entrate, contributi dal bilancio dello Stato). Il tasso di interesse per le somme versate nella contabilità speciale fruttifera è fissato in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

[142] Con riferimento a tale ammontare, la relazione tecnica richiama una tabella, riportata in allegato, che espone le quote di trasferimenti destinate alle regioni per l’attuazione delle norme sul federalismo amministrativo (legge 59 del 1997).

[143] Nonché alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 2/2010.

[144] Ad eccezione del citato comma 6, nonché degli enti territoriali e degli enti del SSN.

[145]  Sulla base del tenore letterale delle citate disposizioni, pertanto, i risparmi dei Ministeri connessi alle misure previste nell’articolo 6, darebbero luogo sia ad una riduzione di capitoli di spesa che ad un aumento di un capitolo di entrata.

[146]  Risparmi non iscritti nel prospetto riepilogativo – come detto - in quanto determinabili solo a consuntivo.

[147]  D.L. 16 settembre 2008 n. 143 “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” (conv. dalla L. 13 novembre 2008, n. 181).

[148]  Legge 31 maggio 1965 n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

[149]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[150]  D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[151]  Sulle restituzioni delle risorse, da parte di Equitalia Giustizia, in caso di dissequestro, vedi in particolare, l’art. 2 del regolamento di attuazione di cui al D.M. Economia e finanze 30 luglio 2009, n. 127.

[152]  Come anche ravvisato dal Servizio bilancio del Senato: si veda l’appunto disposto a commento degli emendamenti 4.1000, 6.1000, 6.2000, 7.1000, 9.1000 (testo 2), 10.1000, 11.1000, 12.1000 (testo 2), 14.1000 e 39.1000.

[153]  Vale a dire dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia del demanio, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.300 del 1999 (recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge n.59 del 1997). Le agenzie in questione sono vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

[154]  Convertito dalla legge n.133 del 2008.

[155]  Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[156]  Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 31, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, aveva delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. Tale delega non è stata esercitata nei termini previsti e si è pertanto esaurita. Merita al riguardo ricordare, peraltro, che una norma di delega di contenuto analogo è ora contenuta all’articolo nell’AS 1167-B (disegno di legge “collegato” alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro), di cui le Camere (AC 1441-quater-D) hanno riavviato l’esame a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 Cost., del testo deliberato in via definitiva dal Senato il 3 marzo 2010)

[157]  Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), strutture direttamente dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale, operano nel settore della sanità transfrontaliera. Il loro coordinamento è a cura della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione Generale della Sicurezza alimentare per quanto concerne gli alimenti di origine non animale. Tali uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di svolgere controlli contro il rischio di importazione di malattie.

      I servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (ed ai loro familiari aventi diritto), sono assicurati delle aziende ASL nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora. L’assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti a tali categorie aventi diritto attraverso poliambulatori dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della salute, ubicati in prossimità di porti od aeroporti, organizzati in sezioni territoriali denominate Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN).

      Il Centro Internazionale Radiomedico (CIRM), costituito nel 1935 (e trasformato in Fondazione dal D.P.R. n. 553 del 1950), fornisce assistenza radiomedica ai marittimi, imbarcati su navi senza medico a bordo, di qualsiasi nazionalità, in navigazione su tutti i mari. Il CIRM ha sede in Roma ed i suoi servizi medici, gratuiti, includono l'intervento per un eventuale trasbordo del paziente su nave fornita di servizi medici o, se la distanza lo permette, il prelievo del malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione.

[158]  D.Lgs. 16 aprile1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[159]  Ai sensi della medesima disposizione, l’ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (ora, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). L’attività di quest’ultimo si espleta nell’esame e nell’approvazione dei documenti di bilancio e nella trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dall’ente, sui bilanci e sulla consistenza degli organici (l’ultima relazione ministeriale, al bilancio consuntivo 2008 ed al preventivo 2009, ed è stata trasmessa alla Camere il 21 settembre 2009).

[160]  http://www.enamonline.it/statuto.html

[161]  L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[162]  Così definita, da ultimo, dall’art. 17, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.102/2009.

[163]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 17 del D.L. 78/2009, il termine entro cui emanare i regolamenti di riordino si intende rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei relativi schemi. La relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2009 evidenzia che dal riordino dell’ENAM si è ottenuto un risparmio a regime pari a 421.554,52 euro.

[164]  Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente

[165]  “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”.

[166]  La presentazione del piano, che in base alla norma esame avrebbe dovuto essere presentato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad oggi non è stato ancora adottato.

[167]  Nell’ambito dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Sul punto Cfr. XVª Leg. resoconto dell’11 luglio 2007.

[168]  Approvato con D.P.R. n. 1109/1981

[169]  La RT riporta un importo paria a euro 61.975

[170]  ’ENAPPSMSAD non è ricompreso nell’elenco ISTAT, di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009

[171]  Cfr. Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.

[172]  Definiti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.

[173]  Si segnala che tale modifica è stata introdotta con l’emendamento del Relatore 1.10.000.

[174]  L'Istituto ha svolto attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio della finanza pubblica, e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, nonché, su richiesta dei singoli dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il CIPE. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE era chiamato a svolgere altresì incarichi conferiti dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

[175]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[176]  Con DPCM 7 marzo 2007 è stato nominato il commissario straordinario dell’EIM – il cui incarico è stato, poi, prorogato con DPCM 21 dicembre 2007 – mentre con DPCM 20 marzo 2008 è stato approvato lo Statuto dell’ente, il cui art. 3 prevede che l'EIM è dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Con altro DPCM del 20 marzo 2008, nelle more della definizione delle procedure per la nomina degli organi di amministrazione, è stato nominato il Commissario dell’EIM.

[177]  l'art. 1, comma 1282 della citata legge n. 296 del 2006 ha stabilito che si provveda in parte con le risorse disponibili su apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 2, comma 45, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che ha precisato che esso si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all’EIM sono tutte quelle già attribuite all’IMONT al 1° gennaio 2007 e ha precisato che tali risorse sono rese immediatamente disponibili. Al riguardo, si ricorda che l’IMONT, fino al 2006, è stato fra i destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 204 del 1998.

[178]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[179]  Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa.

[180]  Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[181]  Decreto recante Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

[182]  Il D.P.R. 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 18 febbraio 1993, n. 135, ha definito i compiti dell’Istituto.

[183]  Le Stazioni sperimentali per l’Industria, enti pubblici economici, ai sensi del D.lgs. n. 540/1999, costituiscono organizzazioni che svolgono, in stretta collaborazione con i settori produttivi di riferimento, attività finalizzate a sostenere la competitività delle imprese. Tali attività includono, in particolare, l’effettuazione di analisi e controlli di laboratorio, la certificazione, la consulenza e la formazione.

[184]  Comitato Nazionale Italiano per il collegamento fra il Governo Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

[185]  Istituto Nazionale Conserve Alimentari

[186]  Ente Nazionale delle Sementi Elette, istituito con D.P.R. n. 1461/1955.

[187]  Istituto per la Promozione Industriale.

[188]  R.D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 530 “Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale».

[189]  D.Lgs. 31 dicembre-2009 n. 213 Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

[190]  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[191]  www.sogin.it.

      Sulla Sogin, vedi anche la relazione della Corte dei Conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN SPA) per l’esercizio 2007 (DOC. XV, n. 119) - Luglio 2009 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/Anno-2009/All-55-09/Relaz--SOGIN-2007-corretta-dopo-adunanza---Ant-il-22-7-09.doc_cvt.htm

[192]  Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l’impianto ITREC di Rotondella), mentre nel 2005 è stato acquisito l'impianto di Bosco Marengo. Per una panoramica dello stato delle procedure di decommissioning degli impianti si veda l’articolo di M. Cumo, Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, dell’ottobre 2008, disponibile all’indirizzo web http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf.

[193]  Cfr. Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.

[194]  Ai sensi della legge n. 549/1995.

[195]  Convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 26 luglio 1988.

[196]  D.P.R. n. 461 del 29 gennaio 2001, e successive modificazioni, e decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.

[197]  D.P.R. n. 461 del 29 gennaio 2001, e successive modificazioni, articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.

[198]  D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978.

[199]  Cfr. l’articolo 1, comma7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che ha modificato ed integrato il citato articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, che assegnava tale competenza alle ex Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e contro gli eventuali accertamenti effettuati dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, era possibile presentare ricorso alla Commissione medica superiore e d'invalidità civile.

[200]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[201]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

[202]  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

[203]  "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.

[204]  "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[205]  "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

[206]  "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[207]  "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[208]  L’art. 2, comma 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2009, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, secondo determinati princìpi e criteri direttivi di razionalizzazione.

[209]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[210]  Legge di contabilità e finanza pubblica. L’articolo 1, comma 2, della legge definisce l’ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. A norma del successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta ufficiale.

[211]  Convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

[212]  Recante " Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", e convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[213]  L. 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

[214]  L. 16 gennaio 2003 n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[215]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[216]  Corte dei conti, Sezione delle autonomie, Relazione di controllo sui rendiconti della gestione finanziaria dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, 30 luglio 2009 (www.corteconti.it).

[217]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Tali commi sono in seguito confluiti negli articoli 102 e seguenti del testo unico sugli enti locali.

[218]  D.L. 18 maggio 2006, n. 181, (conv. L. 233/2006), Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

[219]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[220] D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[221]  Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[222]  Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[223]  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.

[224]  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[225]  Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[226]  Nella Nota RGS del 17 giugno 2010 presentata nel corso dell’esame al Senato.

[227]  L’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 196 del 2009, effettua annualmente la ricognizione delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri del SEC95 e redige l’elenco degli enti appartenenti al settore istituzionale della PA (c.d. elenco S13) con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta ufficiale entro il 31 luglio.

[228]  Il citato comma 222 prevede specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio, relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare, in capo alla stessa Agenzia, le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Il periodo dodicesimo, in particolare, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche (definite con riferimento all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei beni rilevanti ai fini, come accennato, della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.

[229]  Tali enti sono generalmente compresi negli elenchi ISTAT che, annualmente, individuano gli enti da ricomprendere nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[230]  A tal proposito, l’articolo 1, comma 438, della legge 296/2006 disponeva, al primo periodo, l’obbligo per gli enti previdenziali, fino al 31 dicembre 2009, di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Inoltre, al secondo periodo, l’INAIL doveva realizzare gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali investimenti al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, nonché agli investimenti indicati nel precedente periodo.

[231]  Si ricorda le norme della legge finanziaria per il 2008, sopra richiamate erano state novellate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 agli articoli 22-quater, che aveva provveduto a modificare l’articolo 2, comma 489, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), e 47-quinquies che aveva aggiunto un periodo all’articolo 2, comma 488.

[232]  D.L. 27 maggio 2008, n. 93, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[233]  I nuclei di analisi e valutazione della spesa sono contemplati dall’articolo 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009, quale organi di collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, cui partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzati a garantire il supporto per il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi programmatici e in particolare a svolgere verifiche sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni di spesa; nonché sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi, anche attraverso poteri di proposta in ordine ai fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi.

Con decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 22 marzo 2010, si è provveduto a disciplinare composizione e funzionamento di tali Nuclei.

[234]  Il comma 1, articolo 9, del D.L. n. 185/2008, aggiungendo un periodo al comma 12 dell’articolo 15-bis del D.L. n. 81/2007, ha previsto che le risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali  fossero iscritte, per gli anni 2008 e 2009, sul Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dall’articolo 50 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tali risorse sono state finalizzate:

-          per l’anno 2008, all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007 e alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientrasse, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della circolare n. 7 del 5 febbraio 2008;

-          per l’anno 2009, alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio” per la successiva erogazione ai contribuenti che abbiano effettuato richiesta di rimborso da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 1, comma 139, della legge n. 244/2007.

[235]  “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.

[236]  "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

[237]  "Norme relative al segreto militare".

[238]  "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Tale legge è stata abrogata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante " Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

[239]  Cfr. Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.

[240]  Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla legge finanziaria 2006 scontava in conto minori spese correnti 50, 139 e 238 milioni di euro in termini di minore fabbisogno e 90, 189 e 288 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il triennio 2006/2008 e a decorrere.

[241]  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

[242]  La norma fa riferimento a lavoratori delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

[243]  In particolare, dall’art. 36, che prorogò in sostanza l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'art. 7, comma 5, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e più volte prorogato.

[244]  Successivamente, è intervenuta l’interpretazione autentica disposta dall’articolo 3, comma 73 della legge finanziaria 2004, a mente del quale nel blocco deve ritenersi compreso anche l’importo dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425.

[245]  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

[246]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[247]  Tale impiego è disposto dall’art. 78, comma 31, della legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388).

[248]  In attuazione dell’art. 64 sono stati emanati i regolamenti sull'organizzazione della rete scolastica e sul razionale utilizzo delle risorse umane (D.P.R. 81/2009), sull'assetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.P.R. 89/2009), sugli organici del personale ATA (D.P.R. 119/2009) sul riordino degli istituti professionali (D.P.R. 87/2010), degli istituti tecnici( D.P.R. 88/201) e dei licei (D.P.R. 89/2010).

[249]  Ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008.

[250]  Si tratta dell’emendamento 10.1000 del relatore approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione.

[251]  L’una di parte corrente, mentre l'altra sia di parte corrente che di parte capitale. Cfr. Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato, n. 81.

[252]  Emendamento 6.2000.

[253]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[254]  L. 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[255]  L. 23 agosto 1988, n. 400,Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Con lo stesso regolamento la norma richiamata prevede il riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.

[256]  L. 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”. Nella norma richiamata si prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

[257]  L. 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Nella norma sopra richiamata – articolo 12, comma 1, lettera n) - si fa riferimento al criterio da utilizzare per l’esercizio della delega contenuta nella stessa legge consistente nel “rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari”.

[258]  R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”, il quale all’articolo 21 disciplina l’esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti laddove siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Tale compito è affidato all’avvocatura generale dello Stato e alle avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati.

[259]  Secondo la norma sopra richiamata per amministrazioni pubbliche vanno intese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

[260] Si tratta dell’emendamento 9.2000 del relatore.

[261] Il Conto annuale è una pubblicazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che da conto del numero e delle retribuzione dei dipendenti pubblici.

[262] Cfr. Nota di lettura n. 81 – Servizio Bilancio del Senato.

[263] Cfr. Supra commento all’articolo 2.

[264]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro); L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[265]  Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[266]  Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[267]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[268]  Tale decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 207, non è stato finora adottato.

[269]  L’organico di diritto dei docenti è quello risultante dalla formazione delle classi effettuata in base iscrizioni pervenute; l’organico di fatto registra le modifiche determinate nel numero degli alunni per classe dall’esito degli scrutini finali e da eventuali trasferimenti di alunni, anche disabili. Le nomine effettuate su posti disponibili nell’organico di diritto hanno la durata dell’intero anno scolastico (31 agosto).

[270]  Con riguardo al settore scolastico, la tutela dei diritti dei portatori di handicap, sempre ai sensi della legge quadro, si realizza attraverso l’integrazione degli alunni con handicap nelle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla medesima e con le risorse dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Strumenti principali di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici necessari, sono: un progetto educativo individualizzato, il supporto di insegnanti specializzati, e la limitazione del numero di alunni nelle classi che ospitano alunni diversamente abili (artt. 12-16, poi confluiti nel d.lgs. 297/1994).

[271]  Il comma 6 dell'articolo 64 del D.L.112/2008 dispone che dall'attuazione delle misure di razionalizzazione del settore scolastico indicate devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

[272]  Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 6 agosto 2008, n. 133.

[273]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[274]  A tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

[275]  In precedenza il D.M. 24 luglio 1998, oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art. 40, comma 3, della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.

[276]  Sono così definite - invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.

[277]  Il dato è riportato nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008.

[278]  Secondo dati ministeriali, i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 erano 174.586.

[279]  Lo schema di D.Lgs., inizialmente diffuso dal MIUR con circolare 2 aprile 2009, n. 38, è stato registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2009. Con circolare n.63 del 6 luglio 2009 si è poi proceduto all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto

[280]  Si veda la Circolare 2 aprile 2009, n.38, al paragrafo “Posti di sostegno”.

[281]  http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo _deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=80&annodec=2010&trmd=&trmm=

[282]  Sentenza n. 251 del 2008, che richiama sentenza n. 226 del 2000.

[283]  Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale. In relazione agli schemi di D.Lgs. relativi agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 risultano in corso procedure di contenzioso.

[284]  Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[285] L. 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[286] In particolare, secondo l’articolo 48 sopra richiamato spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri sopra richiamati.

[287]  L. 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

[288]  L’ultimo provvedimento è stato adottato con il D.P.C.M. 29 aprile 2009, recante “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2009”.

[289]  L. 19 febbraio 1981, n. 27, “Provvidenze per il personale di magistratura”.

[290]  La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo riferisce che il valore economico annuo pro-capite dell’indennità giudiziaria considerata come base di calcolo ammonta a circa 13.390,00 euro (comprensivo dell’acconto per adeguamento automatico per il 2010).

[291]  L. 6 agosto 1984, n. 425, Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

[292] Si osservi che la determinazione delle risorse contrattuali include anche l’applicazione di alcuni meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni che sono bloccati a norma del comma 21.

[293] Cfr. infra.

[294] Recata dall’emendamento 9.4000 del Relatore.

[295]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[296]  Nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 17 giugno 2010.

[297]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[298]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[299]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[300]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14. Si ricorda che l’articolo 41, al comma 10, oltre a differire al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dall’articolo 74 del D.L. 112/2008, ha previsto per i ministeri, la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M.

[301]  D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[302]  D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, “Istituzione dell'Ente tabacchi italiani”.

[303] In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[304] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[305]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[306]  Tale limite era stato ridotto dall’originario 60% della spesa sostenuta indicato nel comma 187, al 40 % della spesa ad opera dell’art. 1, comma 538 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

[307]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[308]  La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[309]  D.L. 4 novembre 2009, n. 152, “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[310]  Purché con le finalità e nei limiti temporali indicate nello stesso articolo 1, ai commi 1, 5, 6 e 8.

[311] Con l’emendamento 4.1000 del Relatore.

[312] Le economie lorde sono ridotte in quanto parte della minore spesa disposta sarebbe affluita nuovamente all’entrata a causa del pagamento delle imposte e dei contributi che gravano sulle retribuzioni.

[313] Recata dall’emendamento 52.9 Grillo.

[314]  Al riguardo, si ricorda che la legge n. 78 del 2000 reca Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”. Si segnala, altresì, che il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, recante Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ribadisce, all’articolo 2, che l’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

[315]  Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante Ordinamento del corpo della Guardia di finanza.

[316] Come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[317]  Come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[318]  D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

[319]  D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

[320] Si ottiene così la somma di 770 milioni di euro indicata dalla relazione tecnica.

[321]  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[322] Le amministrazioni prese a riferimento sono: i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università con riferimento al solo personale amministrativo.

[323] Amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca e università con riferimento al solo personale amministrativo.

[324] Con una riduzione di 360 unità rispetto al precedente livello, di 720 unità, che era stato a sua volta raggiunto attraverso le misure disincentivanti introdotte con il D.L.  112/2008

[325] Con l’articolo 70, comma 7, del D.L. 112/2008 la previgente normativa sui trattenimenti in servizio era stata modificata trasformando da obbligatorio a facoltativo l’accoglimento della domanda del dipendente interessato (subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione).

[326] Incremento della spesa o riduzioni di entrata:

-     aumento della spesa per i trattamenti pensionistici (accresciuti per l’allargamento della platea dei pensionati);

-     aumento della spesa per le indennità di buonuscita (a fronte del predetto allargamento della platea dei pensionati);

-     riduzione di entrate a fronte di più bassi redditi da lavoro dipendente (riduzione delle assunzioni nei settori interessati dalle misure limitative del turn over ovvero, in caso di assunzioni, differenza fra il più elevato compenso del soggetto trattenuto in servizio e il più ridotto compenso del personale neoassunto)

Risparmi di spesa o aumenti di entrata:

-     maggiori entrate fiscali sulla più elevata spesa pensionistica;

-     maggiori entrate fiscali su buonuscita;

-     risparmi sui redditi da lavoro dipendente (limitazione del turn over ovvero compensi più ridotti per i neoassunti).

[327] Articolo 16 del D.Lgs. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici).

[328] Pertanto, mentre la maggiore spesa per le indennità di buona uscita (una tantum) si scarica interamente sui primi due anni e poi viene meno, la maggiore spesa per pensioni (di carattere permanente) si stabilizza intorno al terzo anno e si mantiene inalterata per gli anni successivi.

[329] Va sottolineato che la cifra di 360 unità fa riferimento a tre ordini di grandezza:

-     il numero di unità che saranno trattenute in servizio con la nuova disciplina;

-     il numero di unità che saranno ridotte, in base alla nuova disciplina, rispetto ai livelli di trattenimento in servizio a legislazione previgente (D.L. 112/2008);

-     il numero di unità che non potranno essere assunte in base al nuovo principio (trattenimenti=assunzioni) introdotto con la norma in esame (a tale ultimo numero fa riferimento la prima riga della tabella sopra riportata: “Mancate assunzioni”).

[330]  "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

[331] Articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area I per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003 firmato il 21 aprile 2006.

[332] Il trattamento economico dei dirigenti è articolato in una parte fissa (stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa), stabilita dal CCNL in misura uguale per tutti i dirigenti appartenenti alla stessa fascia, indipendentemente dall’Amministrazione presso la quale gli stessi prestano servizio e dall’incarico svolto, e in una parte variabile correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, sulla cui misura le singole Amministrazioni sono chiamate preventivamente a decidere in relazione alle disponibilità presenti sul pertinente fondo (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato). V. Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato: L’attuazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 62, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell’Area I.

[333] Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato: L’attuazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 62, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell’Area I.

[334]  D.L. 28 marzo 1997, n. 79, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140.

[335]  L. 20 ottobre 1960, n. 1265, “Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri”.

[336]  D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211,Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

[337]  Si tratta dei fondi a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, del personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, del personale delle dogane e del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

[338] In base all’attuale formulazione dell’articolo 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale), il Ministro dell'economia, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su alcune disponibilità specificamente individuate dal testo (somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale; risparmi di spesa conseguenti a controlli; maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato; risparmi di spesa per interessi connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico) e da destinare all'Amministrazione economica e finanziaria sia per il suo potenziamento sia per l’alimentazione di appositi fondi per il personale dell'Amministrazione in servizio presso gli uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi, determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione al loro apporto. Dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate annualmente in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. La misura deve comunque essere tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. 

[339] L’articolo 67 richiamato (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) ha disposto che le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 79/1997 fossero ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro fosse destinato al Fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 1265/1960.

[340]  Emendamento Tancredi 9.303: “A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa ''Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'', non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma».

[341] AC. 3594/I - Disegno di legge “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2010” - Presentato il 30 giugno 2010. Allegato I  - Tabella 1  (Entrata) e Tabella 2  (Ministero dell’economia e delle finanze). Attualmente all’esame del Parlamento.

[342]  Recante Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

[343]  Recante Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

[344]  Recante Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[345]  Recante Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

[346]  Recante Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[347] Peraltro in aderenza in aderenza a quanto affermato nella RT allegata al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, e, comunque, compatibilmente e nei limiti delle risorse previste da tale decreto.

[348] Cfr. Nota di verifica n. 81, del Servizio bilancio del Senato, relativa all’AS. n. 2228.

[349]  Di regola, gli accertamenti medico-legali sono compiuti dalla Commissione medica ASL, per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Comunque, l’Istituto INPS, al quale dal 1 gennaio 2010 sono state attribuite nuove competenze in materia, effettua anche verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5 per cento dei verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.

[350]  Di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

[351]  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[352]  Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

[353]  Con il trasferimento all’Inps delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, effettuato dall’art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e attuato con il DPCM 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennità, è entrata nelle competenze dell’Istituto stesso.

[354]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e poi modificato dall’articolo 2, comma 159 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010).

[355]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

[356]  Vedi anche le circolari Inps n. 77 del 21 luglio 2008 e n. 26 del 23 febbraio 2009.

[357]  Da Rapporto annuale INPS 2009.

[358] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008.

[359]  In particolare, l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) definisce persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (comma 1). La situazione ha connotazione di gravità qualora sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

[360]  Come previsto, nelle fasi successive all’accertamento, dagli articoli 12 e 13 della medesima legge n. 104 del 1992.

[361]  In presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

[362]  Si ricorda che l’Italia ha recepito, con legge 3 marzo 2009, n. 18, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e accogliendo, inoltre, la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

[363]  Vedi l’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992.

[364]  Vedi l’articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 per la norma generale e l’articolo 15 della medesima legge per la specifica disciplina dei gruppi preposti all’elaborazione tra l’altro dei paini educativi individuali.

[365]  Vedi infra Il comma 3 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992 per la ripartizione delle competenze tra istituzioni scolastiche e enti locali.

[366]  Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 69, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[367]  Il precedente livello di disavanzo era fissato al 7 per cento dall’articolo 8 della citata Intesa del 23 marzo 2005

[368]  Cfr. l’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni per il triennio 2010-2012.

[369]  Cfr. l’articolo 2, comma 79

[370]  Cfr. art. 2, comma 81

[371]  Cfr. l’articolo 2, comma 82

[372]  Il maggior finanziamento è dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse.

[373]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[374]  I piani di rientro sono stati stipulati per il Lazio, il 28 febbraio 2007, per l’Abruzzo e la Liguria, il 6 marzo 2007, per la Campania, il 13 marzo 2007, per il Molise, il 27 marzo 2007, per la Sicilia e la Sardegna, 31 luglio 2007, per la Calabria, 17 Dicembre 2009.

[375]  Ai sensi dell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[376]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[377]  In particolare, nell’ottica di un generale processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche, finalizzato tra l’altro a conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 ha conferito al Ministero dell’economia la competenza - successivamente attribuita alla CONSIP S.p.a dall’art. 58 della legge 388/2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura.

[378]  Sono dunque le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare l’attuazione dei principi relativi al rispetto dei parametri prezzo qualità, di cui all’articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 59, legge n. 388/2000 (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

      Le regioni possono infatti costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

      Solo alcune regioni hanno istituito le centrali regionali di acquisto. Si ricordi in particolare, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Lombardia ed il Piemonte.

      Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è rimessa l’approvazione annuale dei programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché la definizione delle modalità e il monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi (articolo 1, commi 456- 457, legge n. 296/2006).

      La Conferenza, il 24 gennaio 2008, ha approvato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome che definisce le linee di intervento per la costituzione del sistema a rete.

[379]  L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[380]  D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

[381]  D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[382]  In particolare, gli sconti sono pari al 3,75 per cento per i prodotti con prezzo fino a 25,81 euro, al 6 per cento per i prodotti con prezzo da 25,82 euro a 51,64 euro, al 9 per cento per i prodotti con prezzo da 51,65 fino a 103,28 euro, al 12,5 per cento da 103,29 fino a 154,93 euro, al 19 per cento da 154, 94 euro.

[383]  L. 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[384]  Segnalazione AS523 del 15 maggio 2009 disponibile sul bollettino dell’Agcom n. 18, anno XIX, del 25 maggio 2009, pagg. 49 e segg., disponibile sul sito: www.agcom.it.

[385]  Articolo 22, comma 3, del decreto legge 78/2009.

[386]  Al riguardo Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione presso la Commissione Bilancio del Senato sul D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, 10 giugno 2010.

[387]  D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222

[388]  Art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[389]  D.L. 27 maggio 2005, n. 87, Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 149.

[390]  Il Rapporto Osmed 2009 rileva che nell’anno di riferimento i farmaci equivalenti rappresentano quasi la metà del consumo territoriale e circa il 28% della spesa, anche se la maggiore prescrizione si concentra ancora sui prodotti branded.

[391]  D.L. 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405.

[392]  Da ultimo, si ricorda che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione del 15 maggio 2009, sottolinea, sul tema degli extra sconti, l’inadeguatezza e l’insufficienza delle misure contenute nell’articolo 13 del D.L. 39/2009. Tali misure che recepiscono, con alcune aggiunte e modifiche, quanto concordato tra Governo, Regioni e rappresentanti del settore farmaceutico nel tavolo di confronto del 15 ottobre 2008, evidenziano, a parere dell’Autorità, la piena consapevolezza del legislatore in merito alla prassi degli extra sconti, risultando tuttavia del tutto inidonee a contenerne gli effetti distorsivi. Segnalazione AS523 disponibile sul bollettino dell’Agcom n. 18, anno XIX, del 25 maggio 2009, pagg. 49 e segg., disponibile sul sito: www.agcom.it.

[393]  D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77. Le disposizioni a cui si fa riferimento sono quelle recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell’ articolo 13, al cui interno si fa riferimento, con identica formulazione “ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto”.

[394]  Convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009.

[395]  Cfr. Audizione della Corte dei Conti del 10 giugno 2010, svoltasi presso la Commissione bilancio del Senato.

[396] V. in tal senso anche Cass. Civ. Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894.

[397]  Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 Corte di Cassazione Sezione Lavoro.

[398]  D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[399]  Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 11 marzo 2004, Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria. Il decreto è stato integrato dal Decreto 19 aprile 2006 al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali, autorizzate ai sensi del comma 11 del citato articolo 50 del D.L. 269/2003. In ultimo, il decreto 25 febbraio 2010 ha aggiornato il decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni.

[400]  Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.

[401]  Per la pensione di vecchiaia il requisito minimo anagrafico richiede, in generale, 65 anni per gli lavoratori dipendenti, 60 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 61 anni per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell’articolo 22-ter, comma 1., del D.L. 78/2009. Tale comma, aggiungendo un periodo all’articolo 2, comma 21, della L. 335/1195, ha incrementato di un anno, a decorrere dal 2010, i requisiti anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero con età previste dagli ordinamenti, negli altri casi (come specificato a seguito di una modifica introdotta al Senato), individuato dallo stesso comma 21 nonché dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004. Lo stesso comma ha disposto altresì un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni (a regime nel 2018). Si ricorda, inoltre, che lo stesso comma ha salvaguardato la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nonché delle disposizioni relative a specifici ordinamenti che richiedono requisiti anagrafici più elevati, nonché delle disposizioni inerenti le armonizzazioni del regime previdenziale generale del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

[402]  “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.

[403]  In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. n. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche.

La riforma rende possibile la totalizzazione sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di anzianità.

Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:

-        assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

-        enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Si ricorda che il D.Lgs. n. 509/94 ha previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti;

-             gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

-             fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

-        20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

-        possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

-        richiesta di totalizzare tutti i periodi assicurativi per intero.

Viene inoltre specificato che l’eventuale domanda di restituzione dei contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi.

La riforma prevede la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità ed per quelle in favore dei superstiti.

[404] Si tratta di coloro che, in possesso dei requisiti, manifestano la propensione ad accedere al pensionamento.

[405] Ciò, ovviamente, non considerando il meccanismo transitorio delle decorrenze operante, anche per i pensionamenti di vecchiaia, nel periodo 2008-2011.

[406] Si segnala che, nella delimitazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati alla disposizione, la relazione tecnica ha tenuto conto dell’innalzamento dei requisiti previsto per il 2011, sulla base del meccanismo delle quote, di cui alla legge n. 247/2007.

[407] Infatti, coloro che maturano i requisiti entro il 30 giugno del 2011, avrebbero avuto accesso al pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012; coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, avrebbero avuto accesso al pensionamento con decorrenza dal 1° luglio del 2012.

[408] Con riferimento ai lavoratori dipendenti, coloro che maturano i requisiti (40 anni di contributi) entro il 31 marzo 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 giugno); coloro che maturano i requisiti entro il 30 giugno 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° ottobre dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 settembre); coloro che maturano i requisiti nella restante parte dell’anno avrebbero avuto accesso al pensionamento comunque nel 2012. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, coloro che maturano i requisiti entro il 31 marzo 2011 avrebbero avuto accesso al pensionamento a decorrere dal 1° ottobre dello stesso anno (a condizione di avere compiuto 57 anni di età entro il 30 giugno), mentre coloro che maturano i requisiti nella restante parte dell’anno avrebbero avuto accesso al pensionamento comunque nel 2012.

[409] La relazione tecnica precisa che di tali collettività, proprio perché caratterizzate da una elevata specificità, non si è tenuto conto ai fini del calcolo dei risparmi.

[410] Cfr la documentazione trasmessa dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato in data 17.6.2010.

[411]  Si segnala che l’indennità di buonuscita è soggetta a tassazione separata con aliquota del 15 per cento.

[412] Si segnala che alla norma di cui all’articolo 12, comma 12, non risultavano ascritti effetti nel prospetto riepilogativo allegato al testo originario.

[413] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007.

[414]  Per un quadro della normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento si rinvia all’apposita sezione della scheda relativa all’articolo 12, commi 1-6.

[415]  Per un quadro della normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento si rinvia all’apposita sezione della scheda relativa all’articolo 12, commi 1-6.

[416]  Si tratta dei: regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'ENPALS, nonché con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale; degli appartenenti alle Forze armate; dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; dei lavoratori dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; del personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; dei lavoratori marittimi relativamente a specifici casi; dei lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti a determinate categorie; dei giocatori di calcio, allenatori di calcio e sportivi professionisti; delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[417] Ciò in quanto la norma prevede esplicitamente che, in fase di prima applicazione, l’incremento è pari a 3 mesi.

[418]  In particolare, la norma ha risposto alla necessità di attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa 46/07), emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea. Con tale sentenza la Corte ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti .pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

Nell’avviare la procedura di infrazione, la Commissione europea ha sostenuto che il regime gestito dall’INPDAP è un regime c.d. professionale al quale si applicano la direttiva 86/378/CEE nonché l’articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Conseguentemente, il sistema pensionistico definito in Italia per il pubblico impiego è stato ritenuto un regime discriminatorio in quanto stabilisce che l’età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

[419]  “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”.

[420]  “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

[421]  Si segnala che tale relazione tecnica, tra l’altro, quantificava gli effetti finanziari adottando tra i parametri di calcolo una platea interessata all’innalzamento pari a 8.000/8.500 lavoratrici ed un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000.

[422]  “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”.

[423]  “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private”.

[424]  “Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione”. Tale articolo disciplina il caso in cui l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al richiamato Fondo.

[425]  “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980”.

[426]  “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”.

[427]  “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[428]  Il comma 11 ha stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici, come risultanti dai bilanci degli stessi enti. E’ stato quindi disposto che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

[429] La normativa vigente (articolo 13 della legge n. 152/2001) prevede che gli istituti previdenziali provvedono ogni anno al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di quanto dovuto agli istituti di patronato sui contributi previdenziali incassati nell’esercizio precedente . Tale somma è determinata applicando l’aliquota pari a 0,226 punti percentuali al gettito dei contributi previdenziali incassati per l’anno precedente. Tali somme sono quindi riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il finanziamento degli istituti di patronato.

[430]  “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 del citato articolo 35.

[431] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.

[432] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

[433] Dossier Documentazione e ricerche n. 154, 12 luglio 2010.

[434] Il Senato ha modificato la norma riguardante il taglio dei trasferimenti agli enti locali riferendolo al complesso dei trasferimenti erariali in luogo dei soli trasferimenti correnti, originariamente previsti.

[435] Cfr. l’art. 1, comma 302 e parte del comma 296 della L. n. 244/2007.

[436] Il Senato ha modificato la norma riguardante il taglio dei trasferimenti a qualunque titolo spettanti alle regioni, riferendolo al complesso delle risorse statali, in luogo dei soli trasferimenti originariamente previsti.

[437] Vengono in particolare richiamati i capitoli 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale).

[438] Cfr. la Nota del 17 giugno 2010.

[439] Cfr. gli articoli 77-bis e 77-ter del D.L. 112/2008, rispettivamente, modificato e integrato dalla norma in esame.

[440] Per tale esercizio il citato articolo prevede che il complesso delle spese finali non possa superare quello del 2010, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, ridotto dello 0,9%.

[441] La disponibilità di risorse accantonate potrebbe originarsi i avanzi di amministrazione conseguiti nel passato proprio a causa dei vincoli sulla spesa del patto di stabilità interno cui, a differenza del caso in esame, non si accompagnavano analoghe restrizioni dei trasferimenti, con un conseguente eccesso di risorse non spendibili.

[442] Cfr. la citata Nota del 17 giugno 2010.

[443] L. n. 42/2009.

[444] L’estensione a tale comparto di enti della disposizione di salvaguardia in oggetto è stata disposta dal Senato.

[445] Salvo quelli connessi ai meccanismi di perequazione, al finanziamento dello sviluppo e al rimborso dei mutui in essere.

[446]  Per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto relativo agli anni 2008-2011 è prevista:

-        la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo. La riduzione è operata in misura pari all’importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall’ente, e comunque per un importo non superiore al 5%;

-        il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

-        il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti.

-        il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

[447]  Ai sensi del comma 15 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, gli enti soggetti al Patto devono inviare al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. Tale certificazione è obbligatoria; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

[448]  Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Nella norma richiamata si è introdotta una misura sanzionatoria applicabile nei confronti delle regioni e degli enti locali nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. In particolare, si prevede per gli enti responsabili del mancato rispetto del patto nell’esercizio precedente, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Inoltre, è’ fatto divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[449]  Con il D.M. 10 giugno 2003, n. 217 è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. L’articolo 1, comma 714, della legge finanziaria per il 2007, ha esteso agli anni successivi la validità di tali parametri.

[450] Pari allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2008.

[451] La stima della relazione tecnica risulta implicitamente commisurata ad un ammontare di residui passivi in conto capitale pari a circa 50 mld: 50 mld x 0,78% = 390 mln.

[452] Cfr. l’art. 9-bis, commi 1 e 2.

[453] La norma escludeva dal patto per il 2009 spese in conto capitale per un importo pari al 4% dell’ammontare 2007 dei residui passivi in conto capitale. Veniva quantificato un onere pari a 2.250 mln, cui corrisponde un ammontare di residui pari a 56,2 mld.

[454]  Si segnala in proposito che il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti indica un utilizzo della misura in questione per un importo leggermente inferiore, pari a 2018 mln di cui 542 facenti capo alle province e 1476 ai comuni (cfr. pgg. 106-107).

[455]  Attualmente risultano disponibili i dati provvisori pubblicati nel citato Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti, dai quali risulta il pieno raggiungimento degli obiettivi da parte degli enti locali, a livello di comparto, con casi di inadempienza limitati a 2 province e a 220 comuni.

[456] La relazione indica tale ammontare in 390 mln di euro.

[457] Il relativo provvedimento di attuazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 19 gennaio 2010.

[458] L’effetto del meccanismo di premialità, intervenuto ad esercizio concluso, è stato quindi quello di sanare ex-post, in funzione premiale, eventuali situazioni di inadempienza già verificatesi, ovvero di aumentare il margine di rispetto del vincolo degli enti già adempienti.

[459] A tal riguardo, il citato articolo 24 prevede uno o più decreti legislativi con cui è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo princìpi e criteri che prevedono - tra l'altro - la specificazione delle funzioni ed il trasferimento di risorse e mezzi, l'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento, i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma.

[460]  Ai sensi della norma istitutiva, l’addizionale avrebbe dovuto essere applicata per il solo anno 2004. Successivamente l’articolo 7-quater del D.L. n. 8072004 (legge n. 140/2004) ha novellato l’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 rendendo permanente l’addizionale.

[461] Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38, volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni che si occupano del ramo vita, alla cui scheda si rinvia.

[462]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[463]  Ai sensi dell’art. 77, co. 2, per amministratori locali si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

[464]  Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.

[465]  L. Casini, Perequazione e compensazioni nel nuovo piano regolatore generale di Roma, http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di/OSSERVATOR/riflession/L.-Casini-Perequazione-e-compensazioni-nel-nuovo-Prg-di-Roma.pdf

[466]  Recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[467]  Recante Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

[468]  Recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421; esso ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili – ICI.

[469]  Dato tratto dal sito internet del Dipartimento finanze del MEF, all’indirizzo http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/dati/2009/12rm09h501d.pdf

[470]  Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, Il controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma per gli esercizi 2004-2007, con proiezioni all'esercizio 2008, Deliberazione n. 20/2010/VSGF, adunanza del 12 maggio 2010.

[471] Di cui all’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

[472]  Allegata all’emendamento 14.3000 del Relatore, approvato durante l’esame al Senato.

[473]  Allegata all’emendamento 8.2000, recante la disposizione in esame e approvato durante l’esame al Senato.

[474] Cfr. l’art. 78 del D.L. 112/2008 e l’art. 4, comma 8-bis del D.L. n. 2/2010.

[475] Qualora esse fossero già incluse nelle previsioni tendenziali, il relativo finanziamento a valere su trasferimenti statali inciderebbe infatti solo sul saldo netto da finanziare.

[476] Fra le decisioni oggetto di annullamento il Senato ha incluso anche quelle riguardanti l’attuazione di programmi comunitari.

[477]  Il Senato ha approvato una disposizione diretta ad includere nel piano di rientro della regione Campania l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo della quota regionale delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

[478] La relazione tecnica fa riferimento, presumibilmente per un errore materiale, al comma 23.

[479] Allegata all’emendamento 14.2000 del Relatore, approvato in Commissione bilancio al Senato.

[480]  D.L. 25/6/2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv. Con mod. L. 133/2009. D.L. 25/9/2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, conv. con mod. L. 166/2009.

[481]  Così pag. 6 della relazione, nota 13.

[482]  La recente posizione assunta dai massimi organi giurisdizionali sulla natura tributaria della tariffa rifiuti è stata oggetto di numerosi interventi critici. Si veda, a titolo di esempio: A. Muratori, La Consulta ribadisce: la tariffa idrica è «corrispettivo», e la tariffa rifiuti è «tassa». Ma è nel giusto?, in Ambiente e sviluppo n. 5/2010 (disponibile all’indirizzo, valido unicamente per le postazioni intranet, www.camera.it/temiap/ASV10_05_TIA.pdf).

[483]  Si segnala che, in ogni caso, anche in assenza di un ulteriore proroga del termine citato, scaduto il 30 giugno scorso, l’applicazione della nuova tariffa integrata ambientale non dovrebbe avvenire prima del 1° gennaio 2011, in quanto – in forza del disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 – i regolamenti comunali relativi alle entrate “non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo”.

[484] Di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997.

[485] Ad opera dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

[486] La relazione tecnica ricorda che, ove non intervenga nei termini previsti tale provvedimento, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti.

[487]  Cfr. la Nota di lettura del Servizio Bilancio n. 81 del giugno 2010, pg 144.

[488]  Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 milioni per il 2012. Per quanto concerne le effettive disponibilità del Fondo per l’anno 2010, si ricorda che le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni.

[489] Cfr. supra il dato di 51 mld di residui passivi indicato dalla relazione tecnica con riferimento al comma 11.

[490]  Recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[491]  Il termine di dodici mesi è stato prorogato a ventiquattro mesi per i primi due anni di applicazione.

[492]  “Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili”.

[493]  Nel caso di fabbricati di categoria D, interamente posseduti dalle imprese e contabilizzati distintamente, ma sforniti di rendita catastale, il valore è determinato (secondo l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992) sulla base dei costi di acquisto e dei costi incrementativi contabilizzati, attualizzati per mezzo dei coefficienti aggiornati con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’anno in cui tali fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, anche qualora si tratti di “rendita proposta” il valore sarà determinato applicando alla rendita il coefficiente 50. Tuttavia, in caso di “rendita proposta”, il comune procederà alla riliquidazione dell’ICI, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992; qualora la rendita catastale attribuita sia superiore del 30% a quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta viene maggiorata del 20%.

[494]  Il comma 2 dell’articolo 64 della citata legge n. 388 del 2000 disciplina le modalità di riduzione dei trasferimenti erariali nei riguardi dei comuni che abbiano conseguito aumenti di introiti ICI per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali.