Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Frodi fiscali, riscossione e incentivi - D.L. 40/2010 - A.C. 3350-A - Schede di lettura per l'Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3350/XVI   AC N. 3350-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 319    Progressivo: 1
Data: 30/04/2010
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   REATI TRIBUTARI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

Frodi fiscali, riscossione e incentivi

D.L. 40/2010 – A.C. 3350-A

Schede di lettura per l’Assemblea

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 319/1

 

 

30 aprile 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D10040a.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-3 (Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: comunicazione telematica)3

§      Articolo 1, comma 4 (Contrasto alle frodi fiscali internazionali: trasferimento di sede sociale all’estero)7

§      Articolo 1, comma 5 (Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: crediti fiscali e previdenziali)9

§      Articolo 1, comma 6 (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali: compensazione dei crediti d’imposta)12

§      Articolo 1, commi 6-bis – 6-ter (Riscossione crediti INPS)14

§      Articolo 1, commi 6-quater – 6-quinquies (Riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali)16

§      Articolo 2, comma 1 (Modifiche all’articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973)17

§      Articolo 2, commi 1-bis – 1-ter (Personale dell’amministrazione economico finanziaria)21

§      Articolo 2, comma 2 (Concessioni pubbliche)25

§      Articolo 2, commi 2-bis – 2-quater (Disposizioni varie sui giochi)27

§      Articolo 2, comma 2-quinquies (Utilizzo maggiori entrate giochi)29

§      Articolo 2, comma 2-sexies (Avvio procedure per nuovo affidamento gestione telematica giochi)30

§      Articolo 2, commi 2-septies – 2-undecies (Definizione di controversie in materia di riscossione, missioni internazionali, tariffe postali agevolate per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro)32

§      Articolo 2, comma 3 (Esercizio servizio di taxi e di noleggio con conducente)38

§      Articolo 2, comma 4 (Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)40

§      Articolo 2, commi 4-bis – 4-ter (Regime IVA delle prestazioni del servizio postale)44

§      Articolo 2, comma 4-quater  (Agenzia del demanio)46

§      Articolo 2, commi 4-quinquies – 4-sexies (Fondo per l’etichettatura dei prodotti tessili e disposizioni finanziarie)47

§      Articolo 2, comma 4-septies (Attività telematica in materia di giochi e scommesse)49

§      Articolo 2, comma4-octies (Nuove concessioni in materia di giochi)51

§      Articolo 2, commi 4-novies – 4-sexiesdecies (5 per mille IRPEF)54

§      Articolo 3 commi 1-2, 2-ter – 3-bis (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)59

§      Articolo 3, comma 2-bis (Definizione accelerata del processo tributario e finanziamento delle missioni internazionali)67

§      Articolo 3-bis (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)70

§      Articolo 4, commi 1 – 1-quater (Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro)72

§      Articolo 4, commi 1-quinquies – 1-septies (Fondo per l’efficientamento dei generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna)76

§      Articolo 4, commi 2-4 (Incentivi fiscali agli investimenti)78

§      Articolo 4, comma 5 (Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa)81

§      Articolo 4, commi 5-bis – 5-quater (Rinnovo delle flotte per la navigazione lacuale)85

§      Articolo 4, commi 6, 7-8 (Fondo per le infrastrutture portuali e revoca di finanziamenti al “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma)89

§      Articolo 4, comma 6-bis (Formazione nel settore nautico)93

§      Articolo 4, commi 8-bis – 8-quinquies (Finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali)95

§      Articolo 4, comma 9 (Copertura oneri D.L. n. 40/2010 e  compensazione copertura finanziaria D.L. n. 5/2009)98

§      Articolo 5 (Attività edilizia libera)102

§      Articolo 5-bis (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica))106


Schede di lettura


 

Articolo 1, commi 1-3
(Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: comunicazione telematica)

 

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo in esame recano disposizione finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell’economia e delle finanze (black list).

I richiamati decreti sono relativi, rispettivamente, alle persone fisiche e alle società controllate estere.

Ai sensi del D.M. 4 maggio 1999, in relazione alle operazioni commerciali eseguite da persone fisiche, sono fiscalmente considerati privilegiati i seguenti Paesi: Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Mauritius; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Sark; Seychelles; Singapore; Federazione di Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

L’articolo 1 del D.M. 21 novembre 2001 individua, con riferimento alle società estere partecipate i seguenti Stati e territori a regime fiscale privilegiato: Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Ai sensi dell’articolo 2 sono inclusi anche: Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Si ricorda, infine, che l’articolo 3 del citato D.M. individua ulteriori Paesi (Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera e Uruguay) che possono essere considerati inclusi nella black list limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi.

 

Il comma 1 introduce l’obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

La finalità indicata dalla norma è quella, in linea con le regole europee sulla fatturazione elettronica, di contrastare i fenomeni conosciuti come “operazione carosello” attuati mediante società fittiziamente costituite note come “società cartiere”.

Le “operazioni carosello” consistono in scambi commerciali effettuati tra non meno di tre società, delle quali almeno una con sede, residenza o domicilio fuori dall’Unione europea. In sostanza, in luogo di una cessione diretta tra soggetti europei operanti in due diversi paesi membri viene effettuata una operazione triangolare attraverso l’introduzione di almeno un soggetto operante in territorio extra-europeo. In linea generale, nella semplice ipotesi di soli tre soggetti, l’operazione ha inizio con una cessione o prestazione effettuata da un soggetto comunitario nei confronti di un soggetto extra-comunitario e, pertanto, qualificata come operazione non imponibile ai fini IVA. L’acquirente (società cartiera) effettua successivamente la cessione di quanto acquistato senza provvedere al versamento dell’imposta dovuta in quanto iscrive nella propria contabilità un ricavo complessivo comprendente il valore IVA. Il terzo soggetto acquirente (normalmente appartenente ad un paese comunitario diverso da quello in cui l’operazione ha avuto inizio) effettua il pagamento dell’IVA al fornitore e la normale detrazione dell’imposta pagata in sede di liquidazione IVA.

La fatturazione elettronica è espressamente prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 39 del citato D.P.R., come modificato dal D.Lgs. n. 52/2004 emanato in attuazione della direttiva 2001/115/CE[1], stabilisce che le fatture elettroniche sono conservate in un archivio elettronico il quale “può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato il 30 marzo 2010 è stato stabilito che la disciplina introdotta dalle norme in esame si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2010.

 

Per quanto concerne la individuazione dei Paesi interessati dalla disposizione in esame, il comma 2 stabilisce che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere alcuni Stati già inclusi nella black list ovvero può, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, estendere l’applicazione della disciplina anche a Paesi non inclusi nella black list.

 

Ai sensi del comma 3, ai soggetti che non adempiono l’obbligo di comunicazione telematica indicata nel comma 1, ovvero che presentano una comunicazione incompleta o non veritiera, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio di quella indicata nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997; in sostanza, pertanto, la misura della sanzione varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro. Viene, inoltre, esclusa la possibilità di applicare la sanzione unica prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che consente, nei casi di continua e ripetuta violazione della norma fiscale, la riduzione della sanzione medesima.

Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente è stato precisato che il raddoppio delle sanzioni è disposto per le violazioni indicate nel solo comma 1 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 471/1997. La modifica, come precisato nella seduta del 27 aprile u.s., ha natura formale. Si evidenzia, in proposito, che il richiamato articolo 11 dispone, al comma 2, l’applicazione del comma 1 e nei commi successivi l’applicazione di sanzioni per violazioni non direttamente collegabili alla disciplina di contrasto all’evasione internazionale su cui si interviene.

 


 

Articolo 1, comma 4
(Contrasto alle frodi fiscali internazionali: trasferimento di sede sociale all’estero)

 

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1o maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

 

Il comma 4 dispone che, per le delibere assembleari approvate a decorrere dal 1° maggio 2010, nei casi di trasferimento all’estero della sede sociale i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la Comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007. Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, l’obbligo è stato esteso anche a tutte le operazioni straordinarie, quali i conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni societarie.

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se il riferimento a “i conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni” debba intendersi a solo titolo esemplificativo in quanto la norma si applica, in ogni caso, a tutte le operazioni straordinarie.

 

Il D.L. n. 7/2007 dispone, tra l’altro, la possibilità per i soggetti che avviano una nuova attività, di presentare una Comunicazione unica, valida anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio il quale, a sua volta, la inoltra agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL).

In sostanza, con la nuova disciplina vengono introdotte, da un lato, semplificazioni degli adempimenti in favore dei contribuenti e, dall’altro lato, l’obbligo a carico delle Camere di Commercio di inoltrare le Comunicazioni uniche ricevute agli altri enti interessati, garantisce a questi ultimi la conoscenza dei dati e delle modifiche che riguardano i contribuenti.

La norma è finalizzata a contrastare i fenomeni di frodi fiscali e finanziarie internazionali nonché, come precisato nel corso dell’esame in sede referente, a tutelare i creditori residenti in Italia.

 

La conoscenza immediata, da parte dell’Agenzia delle entrate, del trasferimento all’estero della sede sociale sembrerebbe diretta a consentire maggiori verifiche fiscali in merito all’applicazione dell’articolo 166 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Tale articolo, infatti, dispone che il trasferimento della sede all’estero determina, ai fini fiscali, il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell’azienda commerciale trasferita. Nel caso in cui la stessa, o parte di essa, confluisca in una stabile organizzazione in Italia, l’eventuale plusvalenza si considera realizzata nel momento in cui i componenti siano distolti dalla stabile organizzazione.

 

In virtù del combinato disposto tra il comma in esame e la disciplina relativa alla Comunicazione unica di cui al decreto-legge n. 7 del 2007, l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL riceveranno una duplice comunicazione – una dal contribuente e una dalla Camera di commercio - concernente la medesima delibera assembleare di modifica dello statuto per trasferimento della sede sociale all’estero.

 

 


 

Articolo 1, comma 5
(Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie: crediti fiscali e previdenziali)

 

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.

 

 

Il comma 5, finalizzato ad introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, estende all’Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina - di cui agli articoli 15 e 17 della L. 26 luglio 1984, n. 413[2], e l’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione[3] – già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditizi sopra richiamati.

Il citato articolo 15 stabilisce, infatti, che le autorità marittime possano autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l’INPS l’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave[4] o l'avvenuta costituzione in favore dello stesso istituto di un deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, nella misura e con le modalità determinate dall'INPS.

Il successivo articolo 17 dispone l’obbligo, per gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, di comunicare all'INPS le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto. Lo stesso articolo stabilisce altresì l’obbligo, da parte della cancelleria del competente Ufficio giudiziario, di avvisare l’INPS per la tutela dei crediti qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso.

L’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione stabilisce l’obbligo, a carico del proprietario intenzionato ad alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intenda cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, di presentare una dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. Tale ufficio, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Lo stesso Ufficio ha l’obbligo, contestualmente, di comunicare immediatamente all’INPS l’avvenuta cancellazione, nonché di dare pubblicità della cancellazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali[5].

 

Il comma in esame, pertanto, subordina il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera (cioè il trasferimento e la cancellazione dai registri) per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei richiamati crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate.

 

Con particolare riferimento al profilo fiscale, il secondo periodo del comma in esame stabilisce che, qualora dalle verifiche effettuate dall’Anagrafe tributaria emergano carichi pendenti, la società debitrice dovrà fornire una garanzia fideiussoria, rilasciata da un’azienda o da un istituto di credito, ovvero una polizza fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazione, di ammontare corrispondente all’intero valore del debito esistente. La suddetta garanzia dovrà rimanere valida fino alla data di completa estinzione del carico pendente.

 

L’ultimo periodo del comma in esame, infine, interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all’articolo 2778 del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall’IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all’ottavo posto per un ammontare pari al 50% del credito stesso, devono essere inclusi, per l’intero ammontare, al primo posto nell’ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

Il richiamato articolo 2778 stabilisce l’ordine con il quale si debba provvedere al recupero di crediti sui quali esiste un diritto di privilegio sui beni mobili. In particolare, sono individuati:

-        al numero “1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753”;

-        al numero “8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo”.

 

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si valuti l’opportunità, in relazione all’inclusione dei crediti vantati dall’IPSEMA tra quelli aventi privilegio generale o speciale su beni mobili, di intervenire come novella all’articolo 2778 c.c..

 


 

Articolo 1, comma 6
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali: compensazione dei crediti d’imposta)

 

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

 

 

Il comma 6 reca disposizioni finalizzate a garantire un più efficace contrasto agli indebiti utilizzi dei crediti d’imposta effettuati attraverso la compensazione degli stessi per il pagamento di altre tasse, tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Il richiamato articolo 17 dispone che i contribuenti che vantano dei crediti per imposte possono compensare il suddetto importo portandolo in riduzione dalle somme a debito dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi. Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi del credito d’imposta alcune misure sono già state introdotte dall’articolo 10 del D.L. n. 78/2009 ai sensi del quale le compensazioni di crediti IVA superiori a 10.000 euro, effettuabile esclusivamente in via telematica, è ammessa solo se il credito risulta espressamente nella dichiarazione annuale o trimestrale IVA. Inoltre, se il credito IVA è superiore a 15.000 euro, ai fini della compensazione è richiesto che la dichiarazione sia corredata dal visto di conformità da parte dei soggetti abilitati (c.d. “visto leggero”) ovvero che la dichiarazione sia sottoscritta anche dal soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile (revisore legale dei conti o società di revisione iscritta nell’apposito albo).

 

La relazione illustrativa evidenzia che le norme contenute nel comma in esame interessano i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma di credito d’imposta.

In particolare, si introduce l’obbligo della trasmissione – da parte dell’Agenzia delle entrate alle amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite - dei dati relativi ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni dei redditi ovvero ai crediti utilizzati in compensazione nei versamenti unitari effettuati con modello F24.

Le modalità e i termini per l’invio dei suddetti dati saranno stabiliti con appositi provvedimenti dirigenziali generali da emanare in attuazione della norma in esame.

Le somme recuperate dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nell’attività di contrasto alle frodi fiscali in commento, devono essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite nelle casse erariali.

 

In merito al profilo contabile, l’ultimo periodo del comma in esame mantiene ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni dei crediti d’imposta utilizzate ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, denominata "Fondi di bilancio", confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti di imposta. Ciò in quanto, nel Bilancio dello Stato, le entrate sono previste al lordo dei crediti di imposta, mentre tra le spese viene iscritto un apposito stanziamento che ha lo scopo di lordizzare le imposte della quota corrispondente al mancato versamento connesso al credito utilizzato. La lordizzazione avviene ad opera dell'Agenzia delle entrate che utilizza le disponibilità finanziarie esistenti sulla contabilità speciale (n. 1778) a cui affluiscono le risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio.

 


 

Articolo 1, commi 6-bis – 6-ter
(Riscossione crediti INPS)

 

6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, è effettuato a mezzo ruolo ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

6-ter. L'I.N.P.S. provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

 

 

I nuovi commi 6-bis e 6-ter, inseriti durante l’esamein sede referente, ferma restando la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, consentono il recupero coattivo a mezzo ruolo delle somme indebitamente erogate dall’INPS e dei crediti vantati ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536[6]).

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 12 della legge n. 412 del 1991 ha permesso di continuare ad applicare ad alcuneistituzioni ed enti - nella specie, enti e istituzioni non aventi fini di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria, direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali - le abrogate disposizioni che consentivano la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, per regolarizzare il pagamento di somme dovute alle gestioni previdenziali e assistenziali.

In particolare, il citato comma 12 esclude l’applicazione alle predette persone giuridiche del disposto contenuto nell’articolo 2, comma 6, della legge 262/1989[7], il quale ha abrogato le seguenti disposizioni:

- l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688[8], ai sensi del quale si consentiva ai datori di lavoro che vantassero crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, di regolarizzare il pagamento di contributi, premi e relativi oneri accessori dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione dei predetti crediti;

- l’articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, ai sensi del quale, fra i crediti ammessi alla cessione per la regolarizzazione del pagamento dei contributi e premi non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali; tra l’altro, dispone che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che, entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice debba comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

 

Le disposizioni in commento consentono dunque il recupero tramite ruolo anche dei suddetti crediti ceduti perregolarizzare il pagamento di somme dovute alle gestioni previdenziali e assistenziali.

Il comma 6-terautorizza l'I.N.P.S. a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

 

 


 

Articolo 1, commi 6-quater – 6-quinquies
(Riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali)

 

6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l'attività di riscossione», sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».

6-quinquies. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011.

 

 

Il comma 6-quater, inserito durante l’esame in sede referente, modificando l’articolo 3, comma 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005[9], affida sia la riscossione spontanea, sia la riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali alle società che hanno ceduto ad altre il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, alla società Equitalia S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e alle società da quest’ultima partecipate. L’affidamento avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, dal 1° gennaio 2011.

 

Parallelamente, il comma 6-quinquieselimina la previsione (articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) secondo cui la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la potestà regolamentare in materia di entrate proprie e in materia di ICI, nei limiti appositamente previsti dall’ordinamento (di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.


 

Articolo 2, comma 1
(Modifiche all’articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973)

 

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:

a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 reca norme funzionali alla prima applicazione della proposta n. 5531/10, elaborata dall’Ecofin nel corso della riunione del 19 gennaio 2010econfluita nella direttiva 2010/24/UE del Consigliodel 16 marzo 2010. La direttiva concerne l’assistenza reciproca - tra Stati membri - in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.84 (serie L) del 31 marzo 2010).

 

In relazione alla formulazione del testo si osserva che, alla luce della pubblicazione nella GUCE della citata direttiva 2010/24/UE, appare opportuno modificare il riferimento al consiglio ECOFIN e alla data del 19 gennaio 2010.

 

Le disposizioni in commento modificano la disciplina delle notificazioni in sede di accertamento, inserendo due nuovi commi (dopo il terzo) all’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 2973, n. 600[10].

 

In proposito si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato la parziale illegittimità - per violazione degli articoli 3 e 24 Cost. – del combinato disposto di alcune norme del DPR n. 600/1973, tra cui il citato articolo 60 (primo comma, lettere c), e) ed f)), nella parte in cui viene esclusa l’applicazione dell’articolo 142 del codice di procedura civile all’ipotesi di notifica a cittadino italiano avente, all'estero, una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

La Consulta rileva in proposito che le modalità di notificazione previste in via generale dall'art. 142 cod. proc. civ. “assicurerebbero, […] l'effettiva conoscenza dell'atto […], imponendo all'amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'AIRE”.

La sentenza tuttavia sottolinea come - ferma la non applicazione del citato articolo 142 c.p.c. - il legislatore abbia cercato di porre rimedio a tale inconveniente seguendo la diversa via della spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'atto tributario all'indirizzo estero che il contribuente ha facoltà di comunicare al competente ufficio locale (ai sensi della già illustrata lettera e-bis)).

 

Anche al fine di porre rimedio alle predette censure, la lettera a) del comma 1 aggiunge due commi, dopo il terzo, all’articolo 60.

Alla luce delle norme introdotte, per l’effettuazione di notifiche al contribuente non residente è possibile esperire alternativamente due opzioni, fatte salve le prescrizioni dei commi da primo a terzo dell’articolo 60:

§      le disposizioni di cui all'articolo 142 del c.p.c. le quali (come visto supra), consentono di avvalersi di modalità di cooperazione internazionale (quale, per i paesi UE, le norme della citata direttiva 2010/24/UE) o i canali consolari;

§      la notifica a mezzo posta (tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati, e nei modelli indicati al terzo comma dell’articolo 60, ovvero delle dichiarazioni annuali.

Per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, stante il riferimento all’articolo 36, secondo comma del DPR n. 600 del 1973, si dovrebbe trattare della comunicazione di variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero; tale disposizione è stata però abrogata dall'art. 37, della l. 24 novembre 2000, n. 340. Anche per i summenzionati soggetti si può dedurre che i dati rilevanti possano essere tratti dalle dichiarazioni annuali.

 

Le norme in commento consentono dunque all’amministrazione finanziaria di effettuare notifiche di atti e di avvisi ai contribuenti residenti all’estero – tramite il riferimento all’AIRE e ad altri documenti da cui possano desumersi i dati necessari all’espletamento della funzione – con il mezzo postale, anche ove i predetti soggetti non abbiano esercitato la facoltà (prevista al già commentato articolo 60, comma 1, lettera e-bis)) di comunicare al fisco il proprio indirizzo estero.

 

In caso di esito negativo della notificazione, l'avviso di deposito è affisso (ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e)) in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

 

Viene poi introdotto un modello unico di comunicazione e variazione dati della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti: la notifica effettuata ai sensi delle norme introdotte e testé commentate (nuovo quarto comma) si considera valida se i contribuenti non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità disposte da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione di tali comunicazioni.

 

La lettera b)del comma 1 dispone che le disposizioni introdotte in materia di notifica operino simmetricamente ai fini della riscossione modificando, a tal fine, la disciplina della notifica cartelle di pagamento contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[11], in particolare aggiungendo un periodo alla fine del quinto comma.

Con le modifiche introdotte si precisa che, per la notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti non residenti, si applicano le disposizioni testé introdotte, ovvero i nuovi quarto e quinto comma del citato articolo 60.

 


 

Articolo 2, commi 1-bis – 1-ter
(Personale dell’amministrazione economico finanziaria)

 

1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento secondo le regole vigenti. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso», sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.

1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II, sezione II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 2.

In particolare:

§      il nuovo comma 1-bis prevede, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico finanziaria, il transito, a domanda, del personale dell’amministrazione economico finanziaria (escluso quello a tempo determinato ma compreso quello in regime di diritto pubblico), in possesso di specifiche esperienze e professionalità, nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Agenzie fiscali o del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con specifico decreto di natura non regolamentare. Tali transiti sono effettuati osservando in ogni caso le disposizioni vigenti inerenti la riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 21, comma 9, del D.L. 78/2009), nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell’AAMS e delle Agenzie fiscali effettuate tramite rispettiva diminuzione, in misura equivalente sul piano finanziario, della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009);

§      il nuovo comma 1-ter prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, al fine del potenziamento dell’AAMS in vista della sua trasformazione in Agenzia fiscale. Si precisa che la riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale concorre a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa fissati dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194[12], da realizzare tramite riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche Si prevede altresì il riallocamento delle funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare. Gli stessi decreti stabiliscono le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ed individuano le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Lo stesso comma dispone, altresì, il trasferimento, a domanda, del personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, prioritariamente all'AAMS, anche in soprannumero, ovvero l’assegnazione alle Ragionerie territoriali dello Stato. Per il transito di tale personale si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai sensi del quale agli oneri relativi si provvede a valere e nei limiti delle risorse rinvenienti dalla lotta all’evasione, al gioco irregolare e alle frodi negli scambi intracomunitari, indicati dall'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 262 del 2006[13], ed utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006[14]. Il personale interessato dal transito è destinatario di un apposito programma di riqualificazione. Nei confronti dell'AAMS, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 74 del D.L. 112/2008, concernenti la riduzione degli assetti normativi della P.A. Infine, si prevede, con apposito decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la possibilità di apportare modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.


 

Articolo 2, comma 2
(Concessioni pubbliche)

 

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

 

 

Il comma 2, primo periodo, reca disposizioni volte a regolamentare il comportamento dei concessionari pubblici teso ad instaurare rapporti con soggetti terzi successivamente allo svolgimento delle gare indette dallo Stato.

In particolare, si considerano lesivi dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali e sono conseguentemente vietati ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara.

Ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente[15].

La disposizione introduce dunque un’ipotesi di nullità dell’atto amministrativo con efficacia retroattiva.

 

Il secondo periodo interviene altresì in materia di sistema sanzionatorio nel caso in cui vi siano delle inadempienze, anche a titolo di colpa, da parte dei concessionari.

In particolare, le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco:

§      assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa;

§      assicurano la graduazione delle predette sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento,

§      provvedono all'introduzione di meccanismi volti alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

 

 


 

Articolo 2, commi 2-bis – 2-quater
(Disposizioni varie sui giochi)

 

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdiecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-ter. L'articolo 88 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, disponein merito alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro, prevedendo che esso può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica.

 

E’ conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del D.L. n. 203/2005, che, nell’ambito delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, prevede la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse.

 

Il comma 2-ter reca una norma interpretativa dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), precisando che la licenzaper l'esercizio delle scommesse, ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito dei rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il successivo comma 2-quater prevede inoltre che la suddetta licenza è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi idonei per il gioco lecito, facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, così come previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931.

 

Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale, previsto dall'articolo 15-ter del D.L. n. 78/2009, è previsto che siano elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regio decreto n. 773/1931, ai sensi del quale la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

 

 


 

Articolo 2, comma 2-quinquies
(Utilizzo maggiori entrate giochi)

 

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrate, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

 

 

 

Ai sensi del comma 2-quinquies, introdotto in sede referente,si dispone che le maggiori entrare derivanti dai commi precedenti sono destinate:

§      per l'anno 2010 al fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);

§      per l'anno 2011 al rifinanziamento per l'anno 2011 del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

A decorrere dall'anno 2012, le maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia, sono destinate al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

 


 

Articolo 2, comma 2-sexies
(Avvio procedure per nuovo affidamento gestione telematica giochi)

 

2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».

 

 

Il comma 2-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, differisce al 16 maggio 2011 il termine – attualmente fissato al 15 settembre 2009 dall’articolo 21, comma 7, D.L. n. 78/2009 – per l’avvio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - delle procedure, previste dallo stesso articolo 21, comma 7, occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

 

La previsione delle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete è finalizzata alla realizzazione dei sistemi di gioco - di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39/2009 - costituiti dal controllo remoto attraverso videoterminali.

Il citato articolo 21, comma 7, del D.L. n. 78/2009 dispone che il nuovo affidamento consti:

a)    nell’attribuzione della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all’installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b)    nell’attribuzione della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti definiti dall’Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari.

 

Conseguentemente, il comma 2-bis – attraverso una novella al punto 4) del citato articolo 12, comma 1, lettera I) del decreto legge n. 39/2009 - proroga dal 30 giugno 2010 al 20 novembre 2010 il termine entro il quale è versata la seconda rata del contributo dovuto dai concessionari ai fini dell’installazione dei videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti.

Il punto 4) del citato articolo 12 comma 1 lettera I) del decreto legge n. 39/2009 prevede, in particolare, che l’autorizzazione dei concessionari all'installazione di videoterminali avvenga previo versamento di euro 15.000 ciascuno, fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti.

Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010.


 

Articolo 2, commi 2-septies – 2-undecies
(Definizione di controversie in materia di riscossione, missioni internazionali, tariffe postali agevolate per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro)

 

2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.

2-octies. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.

2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro per il 2010 sono destinate a copertura degli oneri residui derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi, è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane S.p.a. non può essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

 

 

I commi da 2-septies a 2-decies, inseriti durante l’esame in sede referente, consentono alle società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione, le cui quote sono state acquisite da Equitalia S.p.A. a seguito della riforma del sistema della riscossione, di definire con modalità agevolate alcune controversie, tuttora pendenti, relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione.

 

Nel dettaglio, il comma 2-septies consente alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, le cui quote sono state acquisite da Equitalia S.p.A. a seguito della riforma del sistema della riscossione, di definire con modalità agevolate le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, derivanti dalle contestazioni relative a:

 

§      ammissione del diritto al rimborso delle quote inesigibili (articolo 83 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43[16]);

§      diritto al discarico (articolo 90 del medesimo DPR n. 43 del 1988);

§      pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre, nel corso di giudizi di responsabilità contabile (articolo 5 del decreto-legge 14 novembre 1993, n. 453[17]);

§      atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.

 

Le controversie oggetto di definizione agevolata sono quelle relative alle attività svolte da tali società, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione.

Si ricorda che, con la riforma del sistema della riscossione (decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 è stato superato il sistema dell’affidamento del servizio di riscossione mediante ruolo a concessionari privati, individuati per circoscrizioni territoriali, e contestualmente il servizio è stato attribuito all’Agenzia delle entrate mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A..

Per agevolare il passaggio dei carichi dai precedenti concessionari al nuovo soggetto, è stato previsto (articolo 3, comma 7 del decreto-legge n. 203 del 2005) che la società Equitalia acquisti quote non inferiori al 51 per cento del capitale delle società concessionarie, ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno gestito direttamente l'attività di riscossione, a condizione che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione al capitale sociale di essa. Entro il 31 dicembre 2010 i soci pubblici dovranno riacquistare tali partecipazioni, nonché le azioni eventualmente ancora detenute da soggetti privati nelle società ex concessionarie non interamente partecipate.

L’articolo 3, comma 10 del decreto-legge n. 203 del 2005[18], a seguito degli acquisti delle società concessionarie del servizio della riscossione dei tributi da parte di Equitalia S.p.A, ha disposto il trasferimento ai cedenti dell'obbligo di versamento delle somme da corrispondere, a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché delle somme dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria delle responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005, ex articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[19].

 

I commi 2-octies e 2-novies recano le modalità di tale definizione agevolata. Nel dettaglio, essa si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione, individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Allo stesso decreto è demandata la disciplina del termine e delle modalità per il versamento.

Una copia della ricevuta del versamento è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

 

Il comma 2-undeciesreca la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte ai predetti commi. In particolare, accanto al rifinanziamento del fondo per il finanziamento delle missioni di pace e la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, nei limiti di tre milioni di euro per il 2010si provvede a coprire gli oneri residui derivanti dagli interventi recati dal comma 4-quinquies del provvedimento in esame, in favore del settore tessile e dell’abbigliamento (per cui cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Il comma 2-undecies, primo periodo, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies siano utilizzate nel limite di 20 milioni di euro, per l’anno 2010, per il finanziamento del fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

L’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo non è stato rifinanziato per l’esercizio finanziario 2010 ed è presente nel bilancio solo per memoria.

Per il finanziamento delle missioni internazionali si è da ultimo previsto, con la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), all’esterno del Fondo, una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che rifinanzia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

 

Il comma 2-undecies, periodi da 2 a 6, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010.

Si ricorda che le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal D.L. n. 353/2003[20], che prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

Successivamente l’articolo 10-sexies, comma 2, del D.L. n. 194/2009[21], ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l’editoria. Con riferimento a tale norma, essendo già maturato nel primo trimestre un importo di circa 50 milioni di euro per le compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30 marzo 2010[22] ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010. Esse potranno essere rideterminate nel corso dell'anno in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie.

 

L’incremento di 30 milioni di euro per il 2010 affluisceallo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010[23], alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67, utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies del presente articolo 2.

 

Il terzo periodo novella l’articolo 1, comma 2, del citato D.L. 353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che hanno diritto alle tariffe postali agevolate:

§      le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento;

§      gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche, per quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi.

Il quarto periodo prevede che lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui al secondo periodo del presente comma, sia destinato alla riduzione delle tariffe postali per le spedizioni effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei confronti di detti soggetti potrà essere effettuata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria e la spesa complessiva dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro.

Il quinto periodo stabilisce che anche il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni di euro.

 

Il sesto periodo demanda al Ministero per lo sviluppo economico il monitoraggio degli oneri derivanti dalla concessione dell’agevolazione in esame. Qualora l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento del limite di 30 milioni di euro, si dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.


 

Articolo 2, comma 3
(Esercizio servizio di taxi e di noleggio con conducente)

 

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

 

 

L’articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21/1992, dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

L’applicazione della nuova disciplina è stata più volte prorogata; da ultimo, l’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia del citato articolo 29 comma1-quater è sospesa fino al 31 marzo 2010.

 

Va ricordato che la legge n. 21/1992 reca la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della legge, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Si ricorda, in proposito, che la materia del trasporto pubblico locale rientra fra quelle rimesse alla potestà legislativa delle Regioni. Alla legislazione statale resta tuttavia attribuita la competenza di disciplinare i profili connessi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

 

Le disposizioni introdotte con il citato art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni.

Il comma 3 in esame prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Nella relazione illustrativa del decreto legge si precisa che tali disposizioni sono connesse al Protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla predetta disciplina.

 

Si osserva che la disposizione in esame non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa, come già detto, fino al 31 marzo 2010 dall’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009. Tale normativa, pertanto, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanarsi entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3.

In proposito, va segnalato che nel corso dell’esame in sede consultiva presso la IX Commissione è stata rilevata l’opportunità di introdurre nel testo modifiche sostanziali alla normativa recata dal D.L. n. 207/2008, allo scopo di ridurre gli effetti derivanti dalla entrata in vigore della predetta disciplina nei riguardi del settore dei noleggiatori di auto con conducente. Tale indicazione è stata oggetto di una delle condizioni introdotte nel parere espresso dalla IX Commissione sul decreto legge.

Va altresì segnalato che la I Commissione, nel proprio parere sul decreto legge, ha rilevato l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle norme in esame,, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni.


 

Articolo 2, comma 4
(Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)

 

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti - ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.

La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall'articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene infine stabilito che l'attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest'ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all'articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell'amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l'articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall'estrema brevità del termine previgente, sia dall'opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall'introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.

 

Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.

Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.

 

Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.

 

Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

 

Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.

 

Da notizie di stampa[24] si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.

 

Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

 

In sede referente il Governo ha dichiarato che, in ordine all’esigenza di assicurare una parità di trattamento tra tutti i titolari delle polizze dormienti, risulta difficile al momento quantificare l’ammontare delle risorse necessarie per estendere la possibilità di restituzione anche alle somme già versate al Fondo alimentato dalle suddette polizze, sottolineando, peraltro, la disponibilità dell’esecutivo ad approfondire tale aspetto che potrebbe essere affrontato nuovamente in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.


 

Articolo 2, commi 4-bis – 4-ter
(Regime IVA delle prestazioni del servizio postale)

 

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.

 

 

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, intervengono sulla disciplina IVA delle prestazioni del servizio postale.

 

Il comma 4-bis, sostituendo il numero 16) del primo comma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972[25], modifica l’ambito di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto - attualmente stabilito per le “prestazioni relative ai servizi postali” – prevedendo che esso si applichi alle “prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione”.

 

Il servizio postale universale (articolo 3 del D.Lgs. 261/1999) assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto di determinati standard di qualità e deve essere fornito in via continuativa per tutta la durata dell’anno.

 

La modifica, finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione delle norme previgenti (comma 4-ter).


 

Articolo 2, comma 4-quater
(Agenzia del demanio)

 

4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011».

 

 

Il comma 4-quater, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, incrementa di 5,9 milioni di euro annui lo stanziamento di risorse disposto, a decorrere dal 2011, in favore dell’Agenzia del demanio.

 

Sul piano normativo si interviene sul comma 23-novies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 194/2009 il quale aveva, a sua volta, disposto l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno 2010).

Secondo quanto indicato nella richiamata Tabella C, l’autorizzazione di spesa di cui all’art.70, c.2, del D.Lgs. 300/99 concernente “Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – cap. 3901)” ammonta a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 


 

Articolo 2, commi 4-quinquies – 4-sexies
(Fondo per l’etichettatura dei prodotti tessili e disposizioni finanziarie)

 

4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 4-quater e 4-quinquies, nei limiti di 2 milioni di euro per il 2010 e di 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

 

 

Il comma 4-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in Commissione,istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2010 finalizzato a misure di sostegno e incentivazione per le imprese dei distretti del tessile ed abbigliamento che “volontariamente” applicano il sistema di etichettatura dei prodotti introdotto dalla legge 55/2010 recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. La norma è volta a promuovere un’adeguata informazione dei consumatori sull’origine dei prodotti e quindi a contrastare il fenomeno della contraffazione.

Si ricorda che la legge 55/2010 istituisce, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi.

Inoltre si consente l’uso dell'indicazione «Made in Italy» esclusivamente per i suindicati prodotti (oltre che per i prodotti conciari e del settore dei divani) le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata o commessa mediante attività organizzate è soggetta a sanzione penale.

 

Le modalità di attuazione del comma in esame sono stabilite con un decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Si osserva che il comma in esame, nella parte in cui fa riferimento alle imprese dei distretti del tessile ed abbigliamento che “volontariamente” applicano il sistema di etichettatura dei prodotti di cui alla legge 55/2010, non appare coerente con tale legge che invece prevede un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione.

 

Infine si evidenzia che alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame si provvede:

§      per 3 milioni di euro con parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, commi da 2-septies a 2-decies (ai sensi del comma 2-undecies);

§      per 2 milioni di euro con parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 4-bis (ai sensi del comma 4-sexies).

 

Il comma 4-sexies, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente,stabilisce che con quota parte delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis (modifica al regime di esenzione IVA delle prestazioni di servizi postali) si provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater (potenziamento Agenzia del demanio) e 4-quinquies (Fondo per il sostegno e l’incentivazione delle imprese del settore tessile e abbigliamento).

In particolare, viene stabilito che l’utilizzo delle maggiori entrate è consentito entro il limite di 2 milioni di euro per l’anno 2010 e il limite di 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

 


 

Articolo 2, comma 4-septies
(Attività telematica in materia di giochi e scommesse)

 

4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

 

 

Il comma 4-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, novella le lettere e) ed e-bis) dell’articolo 14 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le modifiche riguardano l’ambito di attività relative all’offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività.

 

In particolare, con riferimento a tali attività, le novelle incidono:

§      sulla lettera e) dell’articolo 14, relativa all’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione.

La novella è volta a precisare che tra i soggetti destinatari degli obblighi anti- riciclaggio rientrano quelli che esercitano attività riguardante l’offerta di giochi via internet o altra rete in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 1, co. 539 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005). Vengono peraltro esclusi in maniera esplicita il lotto e le lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita.

Per i concorsi pronostici, non vi è più la specificazione che si tratta solo di quelli con vincite in denaro;

 

§      sulla lettera e-bis) dell’articolo 14, relativa all’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici su rete fissa.

La novella è volta a precisare che tra i soggetti destinatari degli obblighi anti- riciclaggio rientrano quelli che esercitano attività riguardante l’offerta di giochi su rete fisica da parte dei soli soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia. Anche in questo caso, vengono esclusi in maniera esplicita il lotto e le lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita.

Per i concorsi pronostici, non vi è più la specificazione che si tratta di quelli con vincite in denaro.

 


 

Articolo 2, comma4-octies
(Nuove concessioni in materia di giochi)

 

4-octies. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 4-octies, introdotto in sede referente, demanda ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78/2009, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione.

Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

L’articolo 21 del decreto legge n. 78/2009 [26] reca norme relative al rilascio di concessioni in materia di giochi.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono su tale materia, specificando che dovrà sempre avvenire mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale.

In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) avvia entro il 31 luglio 2009 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 78/2009) le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione, comprensiva anche della raccolta a distanza di tali lotterie, agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali (c.d. "video lotteries") previsto dall'articolo 12, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo)[27], il comma 7 autorizza l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare entro il 15 settembre 2009, termine che l’articolo 2, comma 2- sexies del decreto legge in esame differisce al 16 maggio 2011, le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972[28], prevedendo:

a)      l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b)      l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'A.A.M.S. in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (apparecchi con vincite in denaro), ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c)      la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. n. 39, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

In merito alla formulazione del comma 4-octies, si osserva che non risulta chiaro l’ambito applicativo in quanto non è precisato a quale disposizione dell’articolo 21 il comma in esame intenda fare riferimento.


 

Articolo 2, commi 4-novies – 4-sexiesdecies
(5 per mille IRPEF)

 

4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c)finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'anno 2010.

4-quaterdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

4-sexiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestiva­mente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei precedenti commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati inseriti, all’articolo 2, i commi aggiuntivi da 4-novies a 4-terdecies, i quali dettano la disciplina del 5 per mille dell’IRE per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo 2009.

I commi da 4-quaterdecies e 4-sexiesdecies estendono, inoltre, la ripartizione delle quote del 5 per mille relative agli anni 2007 e 2008 ad ulteriori categorie di soggetti, rispetto a quelli indicati nella disciplina originaria.

 

La nuova disciplina recata per l’anno 2010 rimane sostanzialmente analoga a quella disposta per l’anno finanziario 2009, ai sensi dall’articolo 63-bis del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008), con alcune modifiche che riguardano i presupposti per l’ammissione al riparto delle associazioni sportive dilettantistiche.

Appare utile preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), la proroga della devoluzione della quota del 5 per mille dell’IRPEF compare tra le destinazioni delle risorse affluite al fondo, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 (Elenco 1). A tale finalità è destinato uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010.

 

Le finalità indicate per il riparto del 5 per mille IRPEF dell’anno finanziario 2010, elencate dal comma 4-novies, corrispondono a quelle già previste dalla disciplina vigente disposta per il 2009 dal già citato articolo 63-bis del D.L. 112/2008. E’ peraltro introdotto un ulteriore requisito per l’ammissibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali è previsto che l’attività svolta debba essere di rilevante interesse sociale.

 

Le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille per l’anno 2010 sono:

a)   il volontariato e l’attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

b)   la ricerca scientifica e dell'università;

c)   la ricerca sanitaria;

d)   le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e)   le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono unarilevante attività di interesse sociale.

 

La norma richiama inoltre, ai fini della disciplina della destinazione del 5 per mille IRPEF per l’anno finanziario 2010, i criteri e le modalità stabiliti dal DPCM del 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, che definisce le procedure per la richiesta di iscrizione - esclusivamente in via telematica - all’apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate, nonchè le modalità per il riparto delle quote

 

Il comma 4-decieschiarisce che rimane fermo il meccanismo dell’8 per mille, disciplinato dalla legge n. 222 del 1985.

 

Il comma 4-undecies, analogamente a quanto previsto con riferimento alla disciplina relativa all’esercizio finanziario 2009, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

 

Il comma 4-duodecies modifical’attuale disciplina nella parte in cui prevede il trasferimento al Ministro dell’economia e delle finanze del potere di proposta ai fini dell’adozione del decreto di natura non regolamentare (schema di DPCM) per la definizione delle procedure di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto, delle modalità del riparto medesimo e di recupero delle somme, potere che per l’anno 2009 era invece posto in capo al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute, con il concerto del Ministro dell’economia. La proposta emendativa prevede in sostanza un’inversione delle funzioni attualmente svolte dai predetti Ministri. La norma fa, inoltre, riferimento al recupero delle somme “non spettanti”, laddove invece la disciplina per il 2009 si riferiva al recupero delle somme “non rendicontate” ai sensi della disciplina sopra richiamata.

 

Il comma 4-terdecies conferma l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche – come ridefinite dal comma 4-novies che impone l’ulteriore requisito dello svolgimento di attività di “rilevante interesse sociale” - delle disposizioni del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2009 relativamente alle modalità di ammissione delle medesime associazioni, facendo salvi gli effetti del DPCM 23 aprile 2010 che individua specificamente i soggetti beneficiari e le procedure per la destinazione del 5 per mille.

Si segnala, al riguardo, che sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate sono disponibili, con riferimento alla nuova disciplina del 2010, le indicazioni circa le categorie di soggetti ammessi al beneficio, le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti in base al citato DPCM 23 aprile 2010, che tuttavia non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

I commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies, novellando la disciplina del 5 per mille contenuta, rispettivamente, nella legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, co. 1234) e per il 2008 (L. n. 244 del 2007, art. 3, co. 5), estendono alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 il diritto al riparto della quota del cinque per mille con riferimento, rispettivamente, agli anni finanziari 2007 e 2008. Con esclusivo riferimento all’esercizio 2008 la novella specifica peraltro che deve trattarsi di fondazioni riconosciute che “senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente” nei settori di cui al citato articolo 10.

Questi ultimi soggetti operano senza scopo di lucro nei settori indicati dalla normativa tributaria degli enti non commerciali, quali: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

Si rammenta che le citate fondazioni erano già state inserite nel riparto del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2009. La disposizione in esame appare pertanto finalizzata a far rientrare tali soggetti anche nelle procedure del riparto per gli anni 2007 e 2008, le quali non risultano ancora concluse.

Con specifico riferimento a questi ultimi soggetti beneficiari ammessi al riparto del 5 per mille per gli anni 2007 e 2008, il comma 4-sexiesdecies proroga al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente (DPCM 16 marzo 2007 e DPCM 19 marzo 2008), per l’integrazione documentale delle domande, da presentare tempestivamente in via telematica[29].


 

Articolo 3 commi 1-2, 2-ter – 3-bis
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)

 

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.

(omissis)

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondente­mente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni.

3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.».

 

 

 

L’articolo 3 introduce norme eterogenee, complessivamente volte alla deflazione del contenzioso tributario nell’ottica di razionalizzazione della riscossione dei tributi.

Le modifiche apportate alla disciplina del processo tributario

Il comma 1 modifica le vigenti disposizioni in materia di processo tributario, di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546[30] con lo scopo di accelerare la riscossione delle relative somme, nell’ottica di potenziamento del contrasto all’evasione tramite la concentrazione e la razionalizzazione delle risorse dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, la lettera a) interviene sulla disciplina della notifica delle sentenze emesse dagli organi di giurisdizione tributaria di cui all’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 546/1992. Fermo restando l’onere delle parti di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, si dispone che la notifica non avvenga più a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, bensì con modalità semplificate, previste dall’articolo 16 del medesimo D. Lgs. 546/1992 per gli altri atti del processo tributario.

Viene simmetricamente consentito il deposito, oltre all'originale o copia autentica dell'originale notificato, anche della copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, unitamente all'avviso di ricevimento.

 

La lettera b)del comma 1 reca disposizioni volte a facilitare l’accesso al beneficio della rateizzazione delle somme dovute all’erario, estendendolo agli importi determinati in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza.

A tal fine è modificato all’articolo 48, comma 3 del medesimo D.Lgs. 546/1992, in tema di conciliazione giudiziale, ai sensi del quale il verbale di conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute, che possono essere direttamente versate in un'unica soluzione oppure rateizzate (commi 3).

Nella formulazione originaria della norma, la rateizzazione era subordinata alla prestazione di garanzia, qualsiasi fosse l’importo da versare. Le modifiche in commento eliminano l’obbligo di prestare garanzia, con l’eccezione del caso in cui l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro.

Simmetricamente, le norme intervengono anche sull'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[31], in materia di versamento delle somme dovute per effetto di accertamento con adesione; anche in tal caso, la prestazione di garanzia per accedere al beneficio della rateizzazione è obbligatoria solo se le rate successive alla prima sono superiori a 50.000 euro.

La Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione chiarisce che, “stante il richiamo al comma 2 dell'articolo 8 operato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza”.

 

La lettera c) abroga l’articolo 52 del D. Lgs. 546/1992, il quale prevedeva, ai fini della proposizione dell’appello principale, che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate fossero preventivamente autorizzati, da parte del funzionario responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate.

Il comma 2 dell’articolo in esame estende alle decisioni della Commissione tributaria centrale (CTC) le norme sul pagamento del tributo in pendenza di processo di cui all’articolo 68 del D. Lgs. 546/1992, con finalità di accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.

 

Il comma 2-ter, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010 in esame vieta agli agenti della riscossione di iscrivere ipoteca cautelare (ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973[32]) sugli immobili del debitore e dei coobbligati del credito tributario, se l’importo complessivo del credito per cui si procede è complessivamente inferiore ad ottomila euro.

La gestione della crisi delle società di riscossione degli enti locali

Il comma 3, al fine di porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, dispone che esse siano ammesse didirittoalle procedure di ristrutturazione industriale di grandi impresein stato di insolvenza, disciplinate dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347[33], ove sussistano le condizioni richieste dalla norma in esame.

Si ricorda che il decreto-legge n. 347/03, successivamente modificato nel tempo, ha introdotto una disciplina speciale in materia di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, rinviando, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, alle norme del decreto legislativo n. 270/99, il quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni della c.d. “legge fallimentare” (RD 16 marzo 1942, n. 267). Tale disciplina speciale ha la finalità di consentire il superamento di alcuni limiti derivanti dalla tempistica e dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure di amministrazione straordinaria previgenti, essendo orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita, ovvero di cessione di complessi aziendali; ciò al fine di assicurare la continuazione delle attività industriali.

 

L’ammissione di diritto opera in presenza di tutti i seguenti presupposti:

 

§      esercizio, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, di funzioni di accertamento e riscossione di tributi e altre entrate di enti locali (di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[34], e successive modificazioni), per conto di non meno di cinquanta enti locali;

§      cancellazione con deliberazione, ancorché non definitiva, dall'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (disciplinato all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289.

L’articolo 53 ha disposto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Ad appositi decreti del Ministro delle finanze è stata affidata la definizione di condizioni e requisiti per l'iscrizione nell'albo, l’emanazione di disposizioni relative in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione, nonché di norme concernenti la tenuta dell'albo, le modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, e infine dei casi di revoca e decadenza della gestione. In particolare, l’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289[35] disciplina le ipotesi di cancellazione dall’albo, che comporta la decadenza da tutte le gestioni.

§      presentazione di apposita domanda da parte della società stessa, ovvero della società capogruppo. Le norme in commento prevedono però l’ammissione di diritto alle procedure, anche in assenza di domanda, per le società per le cui venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza.

 

In tali casi, il commissario straordinario (che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 del citato D.L. 347/2003; tra l’altro, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, tale soggetto provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza) viene nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi delle norme in commento, l'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni per l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dal summenzionato albo (ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara) e dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla data di cancellazione.

A seguito delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, si precisa che ciò non opera per le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo dei soggetti abilitati.

 

E’ previsto poi il potere del commissario di certificare – dietro istanza degli enti locali creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Modalità e termini di attuazione sono demandati a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Parallelamente, le modifiche apportate al provvedimento in sede referente hanno previsto la possibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, di ridefinire in via corrispondente i termini di approvazione dei principali documenti contabili di suddette società (bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto).

 

Le norme prevedono altresì un pronto aggiornamento (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero entro il 25 maggio 2010) dei regolamenti (emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997) che dispongono in ordine:

§      alle condizioni ed i requisiti per l'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;

§      alla tenuta dell'albo stesso,

§      alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, ai casi di revoca e decadenza della gestione.

 

Si specifica che l’aggiornamento delle norme deve comprendere in particolare, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo, quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, da disciplinare graduandoli in funzione:

§      delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione;

§      del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di accertamento e riscossione;

§      dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

 

Infine, le modifiche apportate al provvedimento in sede referente hanno introdotto il divieto, per gli amministratori delle società ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria di esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi, per un periodo di dieci anni.

Prova dell’avvenuto pagamento e comunicazioni dell’ente creditore

Il comma 3-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca modifiche all'articolo 49 del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di espropriazione forzata per la riscossione di somme non pagate dal contribuente.

Anzitutto, con una modifica al comma 1 del predetto articolo 49, al debitore è consentito di evitare l’espropriazione ove dimostri (con apposita documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 1-bis) l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore.

Dopo il comma 1, le norme in commento aggiungono poi i commi da 1-bis a 1-quater.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis,viene introdotto l’obbligo di comunicazione tempestiva al concessionario della riscossione, da parte dell’ente creditore, dei pagamenti avvenuti nei confronti di quest’ultimo, ovvero del riconoscimento dello sgravio, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale riconosciuto. Tale dichiarazione è opponibile al concessionario della riscossione.

Il nuovo comma 1-ter demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le modalità attuative delle predette norme, nonché l’approvazione del modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

Il successivo comma 1-quater dispone infine che, nei casi di opposizione all'attività di riscossione da parte del debitore in possesso di opportuna documentazione, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione se l'ente creditore non ha inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio.

 


 

Articolo 3, comma 2-bis
(Definizione accelerata del processo tributario e finanziamento delle missioni internazionali)

 

2-bis Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automatica­mente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

 

 

Il comma 2-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca disposizioni di accelerazione del processo tributario.

Le disposizioni introdotte hanno finalità di contenimento del contenzioso nei termini di durata ragionevole dei processi previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione.

In ordine ai termini processuali, il suddetto paragrafo 1 dispone che ogni persona abbia diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel dettaglio, sono prescritte modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

La lettera a) sancisce che la definizione delle controversie aventi le suddette caratteristiche e pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale - salve quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso – avvenga automaticamente con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato.

Inoltre, il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione.

Si demanda al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la determinazione dei carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni della Commissione tributaria centrale, riorganizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ubicate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012. La sanzione per il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico.

Inoltre, entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse.

Si ricorda che già il predetto comma 351 aveva disposto l’applicazione a tali sezioni come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi.

 

Per quanto attiene alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, la successiva lettera b)ne consente l’estinzione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002[36] e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89[37].

Al contribuente è consentito di presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, con attestazione del relativo pagamento.

Tali procedimenti restano sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento; sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. E’ previsto che in ogni caso non si faccia luogo a rimborso.

Infine, le disposizioni prevedono che le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscano al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

Il Fondo sopracitato non è mai stato utilizzato finora per il finanziamento delle missioni internazionali. Per l’esercizio finanziario 2010, la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha previsto una “riserva” di 750 milioni di euro nell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che rifinanzia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.


 

Articolo 3-bis
(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)

 

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti nell’albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

L’articolo 3-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

In particolare, il comma 1 stabilisce le seguenti misure minime di capitale interamente versato per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e altre entrate delle province e dei comuni (di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

a)  un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b)  cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;

c)  dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

 

Ai sensi del successivo comma 2, i soggetti iscritti nell’apposito albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010. Essi, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni in materia di requisiti di capitale recate dall’articolo 32, comma 7-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[38], che prevedevano una misura unica di capitale interamente versato (10 milioni di euro), ai fini dell'iscrizione all’albo, e – tra l’altro – la nullità dell'affidamento dei predetti servizi ai soggetti non aventi tale requisito finanziario.

 


 

Articolo 4, commi 1 – 1-quater
(Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro)

 

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.

1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.

1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009 relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica (anche con riferimento al parco immobiliare esistente, come precisato nel corso dell’esame in Commissione), ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La dotazione del Fondo risulta di 300 milionidi euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento:

§      200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli 1-3 del decreto;

§      50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d’impresa, di cui all’art. 1, comma 847, della legge finanziaria 2007, che a tal fine vengono versatiall’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all’istituendo Fondo per il sostegno della domanda.

§      50 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d’imposta per investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2, comma 236, della legge 191/2009 (finanziaria 2010).

 

La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale da adottareentro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi - ai fini della loro erogazione - della collaborazione di enti esterni alla PA ed ogni ulteriore disposizione applicativa.

In attuazione della norma in esame è stato adottato il D.M. 26 marzo 2010 (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010).

 

Come stabilito dal D.M. 26 marzo 2010, beneficiano dei contributi gli acquisti di: motocicli, elettrodomestici a basso consumo, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, immobili ad alta efficienza energetica, rimorchi, gru per l'edilizia, macchine agricole, motori nautici, componenti elettrici ed elettronici per l’efficienza energetica industriale, internet veloce per i giovani.

In particolare, il decreto stabilisce:

-        il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi;

-        la misura dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne, precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione). Una disciplina specifica è peraltro prevista per i contributi all’acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, nel qual caso il contributo è stabilito in un importo per metro quadrato entro un determinato limite massimo complessivo ed è prevista una particolare procedura per ottenere il beneficio incentrata sulla sussistenza dell’attestato di certificazione energetica.

Si dispone inoltre che per motocicli, cucine, elettrodomestici, rimorchi, macchine agricole, motori fuoribordo e gru la corresponsione del contributo è prevista per la vendita in sostituzione di beni corrispondenti.

I consumatori e le imprese possono acquistare i prodotti con gli incentivi a partire dal 15 aprile 2010[39].

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone che i contributi assegnati dal decreto attuativo (D.M. 26 marzo 2010) per l’acquisto di gru a torre nel settore dell’edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità fissate dal decreto stesso, vengono riconosciuti anche per gli acquisti tramite locazione finanziaria, precisando che il certificato di rottamazione richiesto deve essere prodotto dall’acquirente ovvero dal conduttore nel caso di locazione finanziaria.

Il citato D.M. stabilisce un tetto massimo di spesa di 40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia. La misura dei contributo unitario è pari al 20% del costo del prodotto ed è corrisposto nel limite massimo di 30.000 euro (previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985).

 

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, stabilisce che i contributi destinati dal D.M. 26 marzo 2010 all’acquisto dei motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili per tale tipologia di intervento.

Il citato D.M. stabilisce un tetto massimo di spesa di 12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli.

La misura dei contributo unitario è pari al 10% del costo del prodotto ed è corrisposto nel limite massimo di 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1». Nel caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo è del 20% sino a un massimo di 1.500 euro.

 

Il comma 1-quater, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone che, se l’acquirente è un’impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009, che dà attuazione al regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione 2009/C83/01 della Commissione europea[40]. Si ricorda che, ai sensi di tale disciplina, è consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis», purché nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

La normativa europea stabilisce che la concessione alle imprese di aiuti di Stato necessita di un’apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “de minimis”, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Come sopra ricordato, inoltre, la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TCE.

 


 

Articolo 4, commi 1-quinquies – 1-septies
(Fondo per l’efficientamento dei generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna)

 

1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, del Titolo IV dell'allegato annesso alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 KW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.

1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 1-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, un fondo di 1.000.000 di euro destinato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna che rientrano nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell’allegato al decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)[41]. In particolare, l’energia cui si fa riferimento è quella generata mediante pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30Kw.

Le modalità di erogazione delle risorse del fondo, mediante contributo, definendo un limite massimo di spesa per ciascun rifugio, sono demandate ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il comma 1-sexiesconcerne la copertura dell’onere derivante dal precedente comma, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente, a tal fine utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

 

Il comma 1-septies autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti.

 


 

Articolo 4, commi 2-4
(Incentivi fiscali agli investimenti)

 

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009 relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

 

 

I commi da 2 a 4 introducono un’agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari fatti – come precisato a seguito delle modifiche apportate al provvedimento in Commissione nell’Unione europea, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia - come individuati nelle divisioni della tabella ATECO[42] 13 e 14, o 15 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni, come risultante dalle suddette modifiche operate in sede referente.

 

Ai sensi del comma 2, il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito d’impresa determinato ai fini delle imposte sui redditi di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti.

 

L’agevolazione fiscale introdotta dal comma 2 sembrerebbe rilevare, tenuto anche conto di quanto indicato nell’ultimo periodo del comma medesimo, ai soli fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’Imposta sul reddito delle società (IRES). Al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe tuttavia opportuno chiarire se l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa rilevi anche ai fini delle addizionali IRPEF nonché all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

In merito alla misura del beneficio la norma stabilisce che l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa debba essere effettuato “nel limite complessivo di settanta milioni di euro”.

Tale limite si intende riferito agli effetti complessivi in termini di finanza pubblica conseguenti all’introduzione dell’agevolazione fiscale; infatti, come chiarito nella relazione tecnica allegata al provvedimento, esso è riferito a “l’onere massimo, in termini di perdita di gettito”.

Peraltro, il successivo comma 4 prevede l’emanazione, entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del presente D.L.), di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate diretto a definire le modalità e i criteri di attuazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

Si valuti l’opportunità di riformulare la norma al fine di evitare dubbi interpretavi in merito all’applicazione del limite complessivo fissato dal comma 2 in esame. In particolare, andrebbe chiarito se il predetto limite si intende riferito ai soggetti beneficiari ovvero agli oneri complessivi a carico della finanza pubblica.

 

L’agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel 2010.

 

In ogni caso, la fruizione del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

 

Il comma 3, sostituito nel corso dell’esame in Commissione, dispone che l’agevolazione fiscale di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009, che dà attuazione al regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione 2009/C83/01 della Commissione europea[43]. Si ricorda che, ai sensi di tale disciplina, è consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis», purché nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

La normativa europea stabilisce che l’introduzione di agevolazioni fiscali di natura “non generalizzata”, ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un’apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “de minimis”, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Come sopra ricordato, inoltre, la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TCE.

 


 

Articolo 4, comma 5
(Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa)

 

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.

 

 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa, di cui all’art. 1, comma 847, della legge 296/2006,rimaste disponibili nel bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010 (cfr. anche la scheda relativa al comma 1).

Per l’adozione del decreto si richiede il concerto con il Ministro dell’economia e, limitatamente alle attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare di cui all’art. 29 della legge n. 99/2009 (cfr. infra), con il Ministro dell’ambiente.

 

Nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, si precisa che le disponibilità residue delle risorse di cui all’art. 1, comma 847, della legge 296/2006ammontano a 49,9 milioni di euro.

La norma prevede che tale importo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla spesa e destinato a determinate finalità, definite dalle lettere a), b) e c) del comma in esame.

 

Si osserva che dalla formulazione della norma non risulta chiaro se le risorse in questione, qualificate come quelle “rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010”, facciano riferimento alla dotazione di competenza del Fondo ovvero alle disponibilità iscritte in conto residui, come invece sembra evincersi dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che con riferimento all’articolo 4, comma 5 in esame parla espressamente di riassegnazione di residui alla spesa previo versamento all’entrata.

Sarebbe pertanto opportuno che ai fini della corretta formulazione della norma si precisasse che si tratta di risorse disponibili iscritte in conto residui, secondo la dizione utilizzata, con riferimento alle medesime somme, al comma 1 dell’articolo 4.

 

Per quanto concerne le finalità tra cui devono essere ripartite le risorse in questione, la lettera a) del comma in esame prevede che tali risorse vengano destinate alla realizzazione di piattaforme navali multiruolo costruite con avanzate tecnologie duali,ossia suscettibili di applicazioni sia civili che militari, da destinare in via prioritaria ad operazioni di soccorso.

 

Ai sensi della lettera b), le risorse devono essere inoltre destinate ad interventi a favore del settore dell’alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all’art. 1 della legge 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico), procedendo altresì all’ “applicazione delle disposizioni” recate dalla legge 662/1996 all’art. 2, comma 100, lett. a) (Fondo di garanzia per le PMI).

La legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico, all’articolo 1 prevede appositi interventi in favore delle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. Tali interventi sono finalizzati alla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, al consolidamento e aumento dei livelli occupazionali e al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore.

L’articolo 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

 

La lettera c) destina le risorse sopraindicate agli interventi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998 e dall’art. 52, comma 18, della legge n. 448/2001, in materia di emittenti televisive e radiofoniche locali.

Si ricorda che l’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), ha introdotto i contributi per le emittenti televisive locali titolari di concessione, disponendo uno stanziamento per il triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001). Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000. L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Lo stesso articolo 52 ha inoltre ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

I criteri per l’assegnazione dei contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 (recante Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998), sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

 

La lettera c) include, infine, fra le finalità di destinazione del finanziamento previsto dal comma 5 l'avvio delle attività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99[44].

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 29, comma 1, della legge n. 99/2009, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA), svolge, sulla base delle linee guida indicate dal Governo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle seguenti attività:

-        gli impieghi pacifici dell'energia nucleare;

-        la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

-        la protezione dalle radiazioni;

-       le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

In relazione al finanziamento delle attività dell’Agenzia (commi 5 e 6) si ricorda che esso deriva, in regime ordinario, dalle sanzioni pecuniarie che l’Agenzia può irrogare in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o a seguito dei controlli effettuati e dal corrispettivo che gli esercenti interessati sono tenuti a versare all’Agenzia per le prestazioni svolte e che dovrà essere determinato con un decreto interministeriale (che non è stato ancora emanato).

 

 


 

Articolo 4, commi 5-bis – 5-quater
(Rinnovo delle flotte per la navigazione lacuale)

 

5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, dispone degli incentivi per il rinnovo delle flotte utilizzate nella navigazione sui laghi. Nello specifico, si prevede in favore delle imprese di navigazione lacuale un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite complessivo di 700.000 euro. Per accedere al contributo le imprese dovranno provvedere, per ogni battello acquistato, alla demolizione di una imbarcazione con propulsione a motore, e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Con il medesimo decreto saranno stabiliti gli standard ambientali che i battelli dovranno rispettare.

Va segnalato che la sperimentazione di imbarcazioni alimentate con energia solare, avviata da alcuni anni in diversi paesi europei, riguarda sopratutto la navigazione a scopo turistico. Sul Serpentine Lake di Hyde Park, a Londra, è attivo dal 2006 il Solarshuttle, un traghetto interamente alimentato con pannelli solari, con una capacità di 42 passeggeri ed una velocità massima di circa 8 chilometri orari. Analoghe imbarcazioni ad energia solare sono operative già da alcuni anni su diversi laghi svizzeri. Per quanto riguarda il nostro paese, nel 2007 è stato inaugurato il primo battello per la navigazione turistica alimentato integralmente da energia solare, nato da un progetto patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Dotato di due motori elettrici da 8 kw, alimentati da impianto fotovoltaico, può ospitare fino a 57 persone, ed effettua itinerari lungo il fiume Mincio, nei pressi di Mantova.

 

Il comma 5-ter, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione dei contributi per l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale di cui al comma 5-bis, quantificati in 0,7 milioni di euro per il 2010.

A tal fine si dispone una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Il comma 5-quater, anch’essointrodotto in sede referente, dispone, al primo periodo, che il Ministro dello sviluppo economico provveda al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma richiama l’articolo 17, comma 12, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), recante la disciplina della clausola di salvaguardia finanziaria, senza tuttavia specificare le modalità di copertura da attivare per la compensazione degli oneri che eventualmente eccedano le previsioni di spesa per la concessione dei contributi all'acquisto dei suddetti battelli a ridotto impatto ambientale.

Si segnala pertanto l’opportunità di valutare la congruità del riferimento normativo contenuto nel primo periodo del comma, il quale si limita a delineare una clausola di mero monitoraggio degli oneri.

Una effettiva clausola di salvaguardia specificata nel suo concreto operare ai sensi del citato articolo 17, comma 12, si rinviene, invece, nel secondo periodo del comma in esame, il quale fa tuttavia riferimento al caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa “di cui al comma 1”,recante, si ricorda, l’istituzione, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro per il 2010, del Fondo per il sostegno alla domanda.

In tale fattispecie, la norma prevede, in particolare, che il Ministro dell'economia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provveda, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma autorizza pertanto il Ministro dell’economia a disporre, con proprio decreto, un taglio – che si presume lineare – delle dotazioni di bilancio di parte corrente del suddetto programma classificate come spese rimodulabili, tra le quali sono incluse anche autorizzazioni di spesa derivanti da fattori legislativi.

Il Ministro dell'economia è chiamato, inoltre, a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle relative misure correttive.

La norma fa altresì salva l'adozione di provvedimenti recanti misure correttive degli effetti finanziari di cui dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, che richiama a sua volta l’art.17, comma 13, della medesima legge, ai sensi del quale il Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Si ricorda che in base alla nuova legge di contabilità nazionale n. 196/2009, la disciplina delle clausola di salvaguardia è contenuta all’articolo 17 commi 1 e 12.

In particolare, l’articolo 17, comma 1, prevede che una legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento, la spesa autorizzata, da intendersi come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni. Tale clausola di salvaguardia è redatta secondo i criteri previsti dal successivo comma 12. Ai sensi di quest’ultimo comma e del comma 1, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva[45], automatica[46], e garantire, anche temporalmente, la corrispondenza tra l’onere e la relativa copertura.

La clausola deve indicare misure di riduzione delle spese, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, o di aumento delle entrate tali da compensare gli scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivi. Ai fini dell’accertamento dell’eventuale scostamento – già verificato o in procinto di verificarsi - tra gli oneri previsti dalla norma e quelli effettivi, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione.

Si ricorda inoltre, che, il comma 10 dell’articolo 17 dispone che le norme che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dai relativi provvedimenti legislativi e un decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e finanze – RGS, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, accerta l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.


 

Articolo 4, commi 6, 7-8
(Fondo per le infrastrutture portuali e revoca di finanziamenti al “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata
per la città di Parma)

 

6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici.

(omissis)

7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l’8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale[47]. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente, è stato specificato che le Autorità portuali che hanno diritto al finanziamento in oggetto sono quelle che, al 31 dicembre 2009, abbiano speso una quota superiore all’80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Lo stesso emendamento dispone inoltre che le risorse del Fondo devono essere destinate a progetti già approvati per opere immediatamente cantierabili, finalizzate allo sviluppo dei traffici.

 

Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse, ancora disponibili, destinate all’ammortamento del finanziamento statale previsto per la realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma, finanziamento revocato dal successivo comma 7 del presente articolo 4.

 

La quantificazione dell’importo da trasferire al Fondo in oggetto verrà effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente. Il Fondo sarà poi ripartito in favore delle Autorità portuali aventi diritto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente, si richiede che sullo schema di decreto sia acquisito il preventivo parere del CIPE.

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, le disponibilità residue, utilizzabili nella misura del 50% per il nuovo Fondo per le infrastrutture portuali, saranno quantificabili solo al termine della transazione con il contraente generale affidatario dell’opera di cui al successivo comma 7.

Va segnalato che nel parere espresso dalla I Commissione sul decreto legge è stata rilevata l’opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali.

 

Il comma 7 revoca il finanziamento previsto per l'opera Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Si tratta di una delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla cd. Legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).

 

Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. La norma fa salva la quota necessaria all’indennizzo che il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. E’ inoltre previsto che il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore (in questo caso il comune) continui ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche con riferimento alle spese relative al citato indennizzo.

Su tale questione, si segnala che in sede di espressione del parere alle Commissioni referenti, la VIII Commissione ha condizionato il proprio parere favorevole all’introduzione di un coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale e alla definizione degli investimenti pubblici ai quali può essere destinata la quota residua di finanziamento. Analoga condizione è contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente, qualora la transazione non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per gli investimenti previsti dal successivo comma 8, l'otto per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta in materia di accordo bonario e arbitrato dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, di recepimento della direttiva ricorsi (articoli 4 e 5) non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

 

La norma prevede altresì l’abrogazione del comma 6 dell'articolo 15 del citato d.lgs. 53/2010 in materia di applicazione della disciplina sull’accordo bonario e l’arbitrato limitatamente ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successiva­mente alla entrata in vigore del D.Lgs., nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

 

Il successivo comma 8 demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura descritta.

Tale importo può essere devoluto integralmente ad altri investimenti pubblici, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento, il quale può succedere parzialmente nel contratto di mutuo.

Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento confluiscono – come già detto – nel Fondo per le infrastrutture portuali di cui al comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

 


 

Articolo 4, comma 6-bis
(Formazione nel settore nautico)

 

6-bis. Le disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, sono utilizzate a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

 

 

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene in materia di sostegno alla formazione professionale del settore nautico, prevedendo l’utilizzo delle somme disponibili sul Fondo di cui all’art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). Tale comma ha istituito un fondo - di lire 1,5 miliardi nel 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002 - per la promozione di trasporti marittimi sicuri, ed ha previsto che, per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, fossero destinate a misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. L’emendamento in esame prevede che le somme disponibili su tale fondo, nei limiti della quota destinata al finanziamento e al sostegno dell’alta formazione professionale, vengano destinate, a decorrere dal 2010, al finanziamento dell’incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per l’alta formazione realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili secondo i criteri indicati dal DM 17 aprile 2003 (Modalità di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388).

Va ricordato che l’articolo unico di tale decreto ha stabilito che:

§      lo stanziamento annuale del fondo è ripartito nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri;

§      Il finanziamento per l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale è riservato agli istituti per le professionalità nautiche costituiti sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partecipati direttamente da o convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano istituito un forum permanente per la formazione e l'alta formazione professionale;

§      la selezione delle richieste ammissibili al finanziamento è effettuata da una apposita commissione interministeriale.

 

Il comma in esame precisa che nell’ambito delle quote da destinarsi alle predette finalità devono essere considerati anche quelle iscritte nel capitolo 2246 (UPB 4.1.2) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, impegnate nel triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione presenta alcuni profili problematici. In particolare, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse si faccia riferimento con l’inciso “disponibilità” di quota parte degli stanziamenti di cui all’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, anche in considerazione del fatto che le stesse vengono successivamente identificate come quelle “impegnate nel triennio 2007-2009”.

Analogo chiarimento può essere richiesto con riferimento all’assegnazione a specifiche finalità anche delle risorse iscritte nel capitolo 2246 del suddetto Ministero.

Al riguardo, infatti, si ricorda che tale capitolo è stato istituito nel bilancio relativo all’anno 2010 con uno specifico emendamento approvato al disegno di legge di bilancio per il medesimo anno. Trattandosi di un capitolo di nuova istituzione non appare chiaro il riferimento alle risorse “impegnate nel triennio 2007-2009”.


 

Articolo 4, commi 8-bis – 8-quinquies
(Finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali)

 

8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.

8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.

8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle Autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater.

Il commi da 8-bis a 8-quinquies dell’articolo 4, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono la revoca dei finanziamenti concessi, anche mediante accensione di mutui, alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati entro il quinto anno dall’assegnazione. Le somme conseguentemente disponibili sono ripartite tra le Autorità portuali sulla base della loro capacità di autofinanziamento e di un apposito indice di capacità di spesa per investimenti infrastrutturali.

 

In dettaglio, il comma 8-bis stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può revocare, con proprio decreto, i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, che non siano stati utilizzati entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Il decreto obbliga le Autorità portuali alla restituzione dei suddetti fondi.

Qualora il finanziamento sia stato realizzato mediante un’operazione di mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto sopra indicato disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale (da individuare ai sensi del successivo comma 8-quater). Resta fermo l’obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di continuare a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del contributo dovuta in relazione al finanziamento già erogato.

Si prevede infine che l’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

 

Le somme come sopra restituite dalle Autorità portuali sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su richiesta, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ulteriori interventi infrastrutturali nei porti (comma 8-ter).

 

Il comma 8-quater dispone in ordine all’utilizzo delle somme restituite dalle Autorità portuali e di quelle ancora da erogare nell’ambito di contratti di mutuo in essere: tali somme sono ripartite tra le Autorità portuali sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna di esse e sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali, che dovrà essere determinato con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l’individuazione di tale indice dovranno essere considerati i pagamenti effettivamente sostenuti da parte delle Autorità portuali per investimenti infrastrutturali tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009.

 

Il comma 8-quinquies demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la determinazione dei principi e criteri di registrazione delle operazioni finanziarie in esame nei bilanci delle Autorità portuali.

La norma fa riferimento all’articolo 2 della legge n. 196/2009[48], il quale delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

A tal proposito si segnala la previsione di un decreto interministeriale sulla base di un rinvio ad una norma che delega il Governo ad emanare decreti legislativi, finalizzati al riordino dei principi contabili, appare incongrua, tenuto conto che tale delega non ha avuto ancora attuazione.


 

Articolo 4, comma 9
(Copertura oneri D.L. n. 40/2010 e
compensazione copertura finanziaria D.L. n. 5/2009)

 

 

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

 

 

 

Il comma 9 dell’articolo 4 reca, al primo periodo, la norma di copertura finanziaria degli oneri pari a 200 milioni di euro per il 2010 e a 70 milioni di euro per il 2011 derivanti, rispettivamente, dal comma 1 (istituzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell’articolo 4 in esame (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo).

 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

 

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, in relazione alle misure introdotte dai primi tre articoli del provvedimento sono stimate maggiori entrate pari complessivamente a 213,5 milioni nel 2010, 292 milioni nel 2011 e 292 milioni nel 2012.

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

Art. 1

Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

120

160

160

Art. 2

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria e recupero imposte italiane all’estero

17

22

22

Art. 3

Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

76,5

110

110

 

Totale maggiori entrate

213,5

292

292

 

Il secondo periodo del comma 9 dispone l’utilizzo di una ulteriore quota delle suddette maggiori entrate – per complessivi 307 milioni di euro - al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[49], in conseguenza della accertata insufficiente copertura finanziaria, per la parte posta a valere sulle risorse, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009 medesimo.

Come indicato nella relazione tecnica del decreto-legge in esame, tale intervento è disposto in attuazione della disposizione di cui all’articolo 17, comma 13, della nuova legge di contabilità (legge 31 dicembre 2009, n. 196) secondo la quale, allorché il Ministro dell'economia e delle finanze riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è tenuto ad assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Si ricorda che tra i vari mezzi di copertura finanziaria degli oneri del D.L. n. 5/2009, l’articolo 8, comma 1, lettera a) ha previsto l’utilizzo delle economie conseguenti a rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488/1992, iscritte in conto residui 2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342 (Fondo per la competitività e lo sviluppo), quantificate dalla norma citata in complessivi 933 milioni di euro.

Ai fini della copertura finanziaria, la norma ha disposto che una quota pari a 311,1 milioni venisse versata direttamente all'entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009; la restante parte, pari a 621,9 milioni, avrebbe dovuto essere versata su una apposita contabilità speciale (n. 5343), ai fini del suo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, in quote annuali pari a 211 milioni nel 2010, 215 milioni nel 2011, 95,9 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014. Parte delle quote versate nel 2012 e nel 2012 sono state altresì destinate, nell’importo di 80,5 milioni nel 2010 e di 95,9 milioni nel 2012, al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, come previsto dalla medesima lettera a) dell’articolo 8.

Come specificato dalla norma in esame, sulla suddetta contabilità speciale n. 5343 risulta accertato un minore versamento dei residui iscritti sul capitolo 7342/Ministero dello sviluppo economico, per la somma complessiva di 307 milioni di euro.

Relativamente alla quantificazione delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ed iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero, al fine di essere destinate, nel limite dell’85%, alla realizzazione di interventi specificamente indicati dalla norma. Successivamente, il D.L. n. 185/2008 (art. 11) ha destinato tali risorse al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

Le economie sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro, e 13 marzo 2009, in complessivi 375 milioni di euro[50].

Nel complesso, dunque, le risorse accertate dalle revoche delle agevolazioni ex legge n. 488/1992 sono state pari a 1.160 milioni. Di questi, una quota pari a 71 milioni è stata assegnata al finanziamento del Fondo di garanzia come previsto dal D.L. n. 185/2008.

Da informazioni acquisite presso i competenti uffici ministeriali, tuttavia, delle somme complessivamente accertate con i due suddetti decreti circa 463 milioni di euro erano da considerarsi perenti agli effetti amministrativi, e dunque non più utilizzabili. Soltanto la quota residua ha potuto pertanto essere utilizzata a copertura del D.L. n. 5/2009 e, di conseguenza, versata nella contabilità speciale n. 5343.

Il minore versamento accertato in contabilità risulterebbe pertanto relativo a tali residui perenti, di cui quota parte (156 milioni di euro) sono stati compensati dalle maggiori revoche accertate.

 

Al fine di compensare il minor versamento accertato sulla contabilità speciale n. 5343, conseguente alla perenzione di quota parte dei residui 2008 rivenienti dalle revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, la norma in esame dispone che parte delle maggiori entrate derivanti dai primi tre articoli del provvedimento, nell’importo di 111,1 milioni per il 2011 e di 100 milioni per il 2014, resti acquisita all’entrata del bilancio dello Stato e che ulteriori 95,9 milioni per il 2012 siano versati sulla suddetta contabilità per essere destinati al rifinanziamento del Fondo di garanzia[51], ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009.

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

Art. 1

Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

120

160

160

Art. 2

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria e recupero imposte italiane all’estero

17

22

22

Art. 3

Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

76,5

110

110

 

Maggiori entrate art. 1-3

213,5

292

292

Art. 4, co. 9, primo periodo

Copertura finanziaria

-200

-70

-

Art. 4, co. 9, secondo periodo

Compensazione finanziaria minori versamenti residui derivanti da revoche ex legge n. 488/1992

 

-111,1

-95,9

 

Maggiori entrate residue

13,5

110,9

196,1

 

 

L’ultimo periodo del comma 9 dispone che la parte residua delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sia destinato alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Secondo quanto indicato nel prospetto che riepiloga gli effetti finanziari del provvedimento nel triennio 2010-2012, in termini di saldo netto da finanziare, dal provvedimento discendono effetti positivi pari agli importi indicati per ciascun anno nella precedente tabella[52].

In termini di indebitamento netto, gli effetti positivi sono quantificati in 22,1 milioni nel 2010, 119,3 milioni per il 2011 e 179,1 milioni per il 2012.

 

Va peraltro ricordato che le maggiori entrate che si stima derivino dal provvedimento in esame sono di carattere permanente.

 

 


 

Articolo 5
(Attività edilizia libera)

 

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c)le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d)i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’articolo 5, nel testo interamente sostitutivo approvato nel corso dell’esame in sede referente, è volto ad ampliare - mediante sostituzione dell’art. 6 del cd. T.U. dell’edilizia (DPR 380/2001) - le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera (attualmente tale tipologia include la manutenzione ordinaria, l’eliminazione di barriere architettoniche e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, dalle quali il decreto-legge ha escluso le attività di ricerca di idrocarburi). Detti interventi diventano quindi realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (cd. DIA).

 

Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).

 

Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).

 

La norma differenzia le tipologie di intervento in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all’amministrazione comunale dell’inizio dei lavori - anche per via telematica - da parte dell’interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2).

 

Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria – che includono, nel nuovo testo, l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne - la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Si osserva che le indicazioni recate dal comma 2, lettera a) rispetto agli interventi consentiti non sembrano corrispondere alla definizione recata dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico dell’ edilizia relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria. Al fine di consentire una più agevole interpretazione degli interventi ammessi, potrebbe ritenersi opportuno introdurre un rinvio al predetto TU.

 

Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all’amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).

Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell’emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

 

Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro trenta giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

 

Viene, inoltre, specificato che la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione (comma 7).

 

Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.

 

 


 

Articolo 5-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica))

 

1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche di cu al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti».

2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1 mediante inserimento di un articolo 87-bis al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 59/2003), introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile. In particolare, si prevede che per avviare l’installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell’organismo di controllo - Agenzia nazionale e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente - di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non subordinati al permesso di costruire (di cui all’articolo 10 dello stesso DPR 380), e non rientranti nella categoria dell’attività edilizia libera (di cui all’articolo 6 del DPR), purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

 

La norma precisa che devono comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, del comma 3-bis, il quale, con riferimento al completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, impone il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla citata legge n. 36/2001.

Va ricordato che il citato art. 87 del Codice, sottopone la procedura di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici – quali torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica – all’autorizzazione degli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Agenzia dell’ambiente, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale dalla legge n. 36/2001. Il comma 3 dello stesso art. 87, peraltro, prevede la procedura della denuncia di inizio attività qualora si tratti di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt.

 

Il comma 2, anch’esso inserito nel corso dell’esame in sede referente, sostituendo il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo il comma 4 dello stesso art. 2 del D.L. n. 112/2008, deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell’operatore della comunicazione, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori.

 


 



[1]    Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, n. 2001/115/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

[2]    “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.

[3]    Approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 1327 e successivamente modificato ed integrato.

[4]     Tali crediti sono assistiti da privilegio sulla nave e sulle sue pertinenze, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio, ai sensi dell’articolo 552 del codice della navigazione.

[5]    Si ricorda che i fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'articolo 31, della L. 340/2000 (legge di semplificazione 1999), dal 9 marzo 2001. Lo stesso articolo ha altresì stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[6]    Recante Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 29 febbraio 1988, n. 48.

[7]    L. 28 luglio 1989, n. 262, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi

[8]    Recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 gennaio 1986, n. 11.

[9]    Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 , recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[10]   Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[11]   Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[12]   Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[13]   Ai sensi del comma 14, gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

[14]   Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle Agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali.

[15]   In via generale, si ricorda che, essendo la concessione un provvedimento amministrativo rilasciato intuitu personae, il concessionario non può cedere la propria posizione se non previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione concedente.

[16]   Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[17]   Recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 19

[18]    Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 , recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[19]   Ai sensi delle predette norme, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione è stata data la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento di ammontari commisurati al numero di residenti negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione, ratealmente. Per effetto dell’adesione alla sanatoria, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

[20]    Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[21]    Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[22]    Pubblicato sulla G.U. 31 marzo 2010, n. 75.

[23]    Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Lo stanziamento in tabella C sopra citato ammonta attualmente a 264,5 milioni di euro per il 2010.

[24]   F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore, 20 marzo 2010, pag. 6.

[25]   Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[26] D.L. n. 78/2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, in legge n. 102/2009.

[27]   La richiamata lettera l) consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "video lotteries") caratterizzati:

-        dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

-        dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;

-        dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.

      L’A.A.M.S. potrà definire:

-        il prelievo erariale unico (c.d. PREU) comunque non superiore 4% delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco (punto 1);

-        le caratteristiche degli ambienti dedicati assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali (punto 2);

-        l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale (punto 4);

-        le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari (punto 5).

[28]   Il richiamato comma 4 ha previsto che entro il 30 giugno 2004 fossero individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi da gioco indicati all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931. Tale rete o reti devono consentire la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per tali apparecchi. Con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86 , sono dettate le disposizioni attuative.

[29]   Si ricorda che il D.L. 194/2009 (c.d. “Milleproroghe”, L. 25/2010), al comma 23-quaterdecies, ha già disposto, in occasione di un analogo ampliamento dei soggetti beneficiari, una proroga al 30 aprile 2010 dei termini previsti per l’integrazione documentale delle domande, ai fini del completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

[30]   Recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Si ricorda in proposito che, in forza della predetta delega, il 31 dicembre 1992 sono stati emanati due decreti legislativi, n. 545 e 546 che hanno riassestato, rispettivamente, il sistema degli organi della giurisdizione tributaria e il procedimento contenzioso.

[31]   Recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[32]   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[33]   Recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

[34]   Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[35]   Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

[36]   La lettera c) dell’articolo 16, comma 3 prevede che, per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si consideri l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

[37]   Recante Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile.

[38]   Recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[39]   Ovviamente all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate per ogni tipologia di intervento non si potrà più beneficiare degli incentivi.

[40]   Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

[41]   Si tratta dei rifugi non rientranti nelle categorie A (raggiungibili con strada rotabile) e B (raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie) e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

[42]   Le tabelle ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, individuano dei codici convenzionali corrispondenti a ciascuna tipologia di attività esercitata dai contribuenti.

[43]   Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

[44]   Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[45]   Deve cioè individuare, ad esempio, le misure di intervento sulla copertura quali un aumento di entrate - tributarie e contributive - o riduzioni di spesa, ovvero di eventuale riduzione dell’onere, attraverso la ridefinizione dei requisiti per l’accesso alla prestazione, la rideterminazione della misura della prestazione, ecc.

[46]   Cioè non richiedere ulteriori provvedimenti di natura legislativa per essere attuata, ma solo atti di natura amministrativa.

[47]    Si segnala che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 84/1994, i porti di rilevanza nazionale sono quelli sede di Autorità portuali, ovvero: Ancona; Augusta; Bari; Brindisi; Cagliari; Catania; Civitavecchia; Genova; Gioia Tauro; La Spezia; Livorno; Marina di Carrara; Messina; Napoli; Olbia e Golfo Aranci; Palermo; Piombino; Ravenna; Salerno; Savona; Taranto; Trieste e Venezia.

[48]    Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica.

[49]   Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

[50]   Va ricordato che al momento dall’approvazione del D.L. n. 5/2009, le economie, accertate con il D.M. Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, risultavano pari a 785 milioni di euro.

Nella Nota tecnica presentata alla Commissione bilancio in data 17 marzo 2009, il Ministero dell’economia ha precisato che la copertura del provvedimento, posta a valere sui residui di impegno della legge n. 488/1992, si basa sulle revoche individuate dal citato D.M. 28 febbraio 2008 per 785 milioni, nonché su ulteriori revoche che il Ministero dello sviluppo economico “ha garantito che effettuerà nei primi mesi del 2009”. Il Ministero ha precisato inoltre che per provvedere alla copertura del provvedimento sarebbe stato ridotto il contributo che il D.L. n. 185/2008 assegnava in favore del Fondo di garanzia (previsto nel limite massimo di 450 milioni). Le ulteriori revoche sono state poi accertate con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 marzo 2009, nella misura di 375 milioni di euro.

[51]   Si ricorda che ai sensi del comma 847 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 15 della legge 266/1997) è confluito nel Fondo per la finanza d’impresa.

[52]   Ai fini del calcolo del saldo degli effetti del provvedimento, va considerato che anche in relazione all’articolo 4, commi 2 e 5, sono stimate maggiori entrate che tuttavia vengono compensate da maggiori spese autorizzate dal medesimo articolo 4 per pari importo.

[53]    Universal Mobile Telecommunications System, tecnologia di comunicazione telefonica mobile che si è sviluppato successivamente al GSM (Global System for Mobile Communications), il quale resta tuttora il sistema tecnologico di telefonia mobile largamente più diffuso nel mondo.