Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - D.L. 29/2010 - A.C. 3273 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3273/XVI   DL N. 29 DEL 05-MAR-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 307
Data: 10/03/2010
Descrittori:
ELEZIONI REGIONALI   INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ORGANIZZAZIONE ELETTORALE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 Marzo 2010

 

n. 307/0

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

D.L. 29/2010 - A.C. 3273

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3273

Numero del decreto-legge

29/2010

Titolo del decreto-legge

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

testo originario

3

Date:

 

emanazione

5 marzo 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

6 marzo 2010

assegnazione

6 marzo 2010

scadenza

4 maggio 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia) e Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo 1, reca interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione e l’ammissione delle liste nelle elezioni regionali.

 

Ai sensi dell’ articolo 9, primo comma, L. 108/1968, «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente» (ossia presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia) «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.»

L’articolo 1, comma 1, prevede che tale disposizione si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle lista si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può essere provata con ogni mezzo idoneo.

 

L’espressione “ingresso nei locali del tribunale” sembrerebbe non limitarsi alla cancelleria, che è l’ufficio competente a ricevere le liste.

In merito si nota che Cons. St., V sez. del 21/5/02 ha affermato che “l’unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 570/1960[Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali], in ordine alla presentazione delle liste dei candidati è quella della tempestiva presentazione da parte dei rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all’interno dell’ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria”.

 

Si ricorda che in occasione di competizioni elettorali il Ministero dell’Interno provvede alla predisposizioni di apposite istruzioni. In particolare, le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni 2010 stabiliscono che “il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o i contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.” Tali Istruzioni sono dettate “per le regioni che ancora non abbiano adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l’art. 5 della legge n. 1  del 1999”. Tuttavia, esse trovano applicazione anche in altre regioni, come si desume dalle istruzioni adottate dalla regione Lazio, nelle quali si afferma che “per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni si rinvia all’analoga pubblicazione predisposta dal Ministero dell’Interno”.

 

L’articolo 9, secondo comma, L. 108/1968 dispone che le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni, variabile in base al numero degli abitanti delle circoscrizioni medesime.

 

Ai sensi dell’ articolo 9, terzo comma, L. 108/1968, «La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53[1]; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.»

L’articolo 1, comma 2, prevede che il citato articolo 9, terzo comma, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, ultima parte, DPR 445/2000, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

In particolare, ai sensi del comma 2, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.

 

Tale disposizione interviene nella materia della potestà pubblicistica di attestazione/certificazione. In questo ambito alla contestualità dell’apposizione della firma avanti il pubblico ufficiale certificante viene ricondotto un effetto legale tipico.

 

L’articolo 10 L. 108/1968 reca la disciplina sull’esame e l’ammissione delle liste presentate alle elezioni regionali e sui ricorsi avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste procede alle verifiche dettagliatamente indicate dalla legge (comma primo). Alle 9 del giorno successivo al termine di presentazione, l’ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi per l’eventuale contraddittorio con i delegati delle liste contestate o modificate e l’eventuale ammissione di nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e delibera seduta stante (commi secondo e terzo).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (comma quarto).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (comma quinto).

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (commi ottavo e nono).

Bisogna peraltro considerare che la disciplina della legge 108/1968, che prevedeva un sistema elettorale proporzionale basato su liste circoscrizionali, deve essere integrata con quella della legge 43/1995, che, introducendo un correttivo in senso maggioritario del predetto sistema, ha previsto l’elezione con sistema maggioritario di un quinto dei consiglieri regionali, sulla base di liste regionali. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale (art. 1, comma 11, L 43/1995).

 

L’articolo 1, comma 3, detta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 10, quinto comma, della L. 108/1968, relativo – come si è già detto – esclusivamente al regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati, in base alla quale:

§       le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell’ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio (primo periodo). La disposizione del primo periodo appare riferita  all’ipotesi in cui l’ufficio centrale regionale opera in sede di verifica sulla presentazione delle liste regionali (e non come organo decidente sui ricorsi avverso le decisioni dell’ufficio ufficio centrale circoscrizionale), con la conseguenza di escludere ricorsi “in opposizione” avanti il suddetto ufficio per le decisioni di ammissione delle liste regionali.

Dalla disposizione non emerge invece alcun riferimento alle decisioni di ammissione dell’ufficio centrale circoscrizionale ed al relativo regime di impugnazione amministrativa.

Contro le decisioni di ammissione (presumibilmente quelle contemplate dal primo periodo) può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse (secondo periodo).

§       contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all’ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista cui la decisione si riferisce (terzo periodo). Avverso la decisione dell’ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo (quarto periodo).

Il comma 3, terzo e quarto periodo, sembrerebbe riguardare le decisioni di eliminazione sia dell’ufficio centrale circoscrizionale che dell’ufficio centrale regionale.

La disposizione dirime un contrasto giurisprudenziale in ordine all’immediata ricorribilità di tali atti. In particolare secondo l’interpretazione fornita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con specifico riferimento alle elezioni comunali (sentenza 24 novembre 2005, n. 10), deve essere esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, degli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali (conforme anche la sentenza n. 156 del 1986). Nel senso invece dell’immediata impugnabilità di atti autonomamente lesivi, quali l’esclusione di una lista, cfr. le precedenti sentenze del Consiglio di Stato n. 15 del 1997 e n. 92 del 1994 e, da ultimo, l’ordinanza del TAR Lombardia n. 208 del 6 marzo 2010 (che richiama anche le precedenti sentenze nn. 3868 e 3869 del 2009).

Analoga esplicitazione in merito all’immediata ricorribilità non è formulata con riferimento all’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni di ammissione di liste o di singoli candidati.

 

L’articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni dell’articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 – ossia che abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale nel termine previsto per la presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione - possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia di lunedì 8 marzo 2010.

Non risulta invece disciplinata la modalità di presentazione delle liste per le elezioni le cui operazioni non sono in corso.

 

L’articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l’affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione, anziché entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (come attualmente previsto dall’art. 11, primo comma, n. 4, L. 108/1968).

 

L’articolo 3 prevede che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta sabato 6 marzo 2010.

Relazioni allegate

Al decreto legge è allegata la relazione illustrativa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge in esame interviene su una delle fasi del procedimento elettorale preparatorio: la presentazione delle candidature per le elezioni regionali.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 15, comma 2, lett. b), della L. 400/1988 stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie che l’art. 72, quarto comma, Cost. riserva alla procedura normale di esame e di approvazione diretta del Parlamento. Fra queste ultime è compresa la materia elettorale. La giurisprudenza costituzionale ha delimitato la materia elettorale, cui applicare il divieto di intervento della legislazione di urgenza, al “voto” e al “procedimento” elettorale in senso proprio (sent. 161/1995).

Su tale orientamento si è basato il Comitato per la legislazione, che, nel corso delle ultime legislature, ha sviluppato una linea che può essere così riassunta:

-        non appaiono in contrasto, anche sulla base dei numerosi precedenti, con l’articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988 disposizioni aventi una finalità limitata, volta a regolare aspetti di carattere organizzativo;

-        presentano profili problematici e suscitano perplessità disposizioni che incidono più in profondità sulla materia elettorale.

A titolo esemplificativo:

•     nel parere sul decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (A. C. 6292 della XIV legislatura), il Comitato ha rilevato che suscita perplessità la presenza di “disposizioni che disciplinano aspetti quali la presentazione delle liste e delle candidature nonché le cause di ineleggibilità”;

•     analogamente, nel parere sul decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (A. C. 3431 della XV legislatura), il Comitato ha rilevato che presenta “profili problematici il contenuto dell’articolo 4, in quanto incidente sul regime della presentazione delle liste alla competizione elettorale, nella misura in cui si modifica il requisito della loro sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori”.

Si ricorda che in occasione dell’esame del D.L. 90/1995, la Camera respinse il relativo d.d.l. di conversione per mancanza dei presupposti di costituzionalità, pur approvando contestualmente una p.d.l. di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge. In quell’occasione il relatore fece riferimento “ad una nozione di indisponibilità, sia per il Parlamento sia per il Governo, ad intervenire in un procedimento elettorale per evitare che si possa anche oggettivamente alterare (...) l’andamento delle elezioni” (seduta del 4 aprile 1995).

Si registrano, peraltro, diversi precedenti di interventi in materia elettorale con decreto-legge; tali interventi, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

Si segnalano, in particolare:

D.L. 18 gennaio 1992, n. 10 (convertito dalla legge 19 febbraio 1992, n. 163) "Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992";

D.L. 18 settembre 1992, n. 380 (respinto) "Modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali";

D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 (convertito dalla legge 23 aprile 1993, n. 120) "Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993"

D.L. 19 gennaio 1994, n. 42 (convertito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 68) "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"

D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162) "Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale"

D.L. 4 febbraio 1994, n. 88 (convertito dalla legge 24 febbraio 1994 n. 127) "Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale"

D.L. 24 giugno 1994, n. 408 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483) "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo"

D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453) "Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"

D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68) "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995"

D.L. 16 marzo 1995, n. 72 (convertito dalla legge 15 maggio 1995, n. 169) "Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995"

D.L. 29 marzo 1995, n. 90 (respinto; la L. 5 aprile 1995, n. 102 ha disciplinato gli effetti prodotti dal DL 90/1995) "Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995"

D.L. 10 maggio 1996, n. 257 (convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368) "Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto) “Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali”

D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto), “Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali” D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271) “Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali”

D.L. 29 marzo 2004, n. 80 (convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140) “Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative".

D.L. 1 febbraio 2005, n. 8, (convertito dalla legge 24 marzo 2005, n. 40)“Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005”. D.L. 26 aprile 2005, n. 64 (conv. , con modificazioni, dalla 1, L. 25 giugno 2005, n. 110) “Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 (conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22) Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (conv., con modificazioni, dalla L. 20 marzo 2006, n. 72)

Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30) Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008

D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (in corso di conversione).

 

Incidente su materia affine al provvedimento in esame, il citato D.L. 29 marzo 1995, n. 90 ha posticipato il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali (e amministrative) del 23 aprile 1995 che scadeva lo stesso giorno di emanazione del decreto-legge (29 marzo). Il termine era già stato posticipato, per le elezioni regionali, dalla legge ordinaria del 23 febbraio 1995, n. 43 e, per le elezioni amministrative, dal D.L. 16 marzo 1995, n. 72 (conv. L. 169/1995). Il disegno di legge di conversione del D.L. 90/1995 (A.C. 2313) è stato respinto, pressoché all’unanimità, dall’Assemblea della Camera, ai sensi dell’art. 96-bis Reg., che non ha riconosciuto la sussistenza nel provvedimento dei presupposti di costituzionalità (seduta del 4 aprile 1995). Gli effetti prodotti dal D.L. sono stati fatti salvi dalla L. 5 aprile 1995, n. 102.

Si ricorda infine che l’articolo 4 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 30/2008) ha introdotto una disposizione sull’esonero dalle sottoscrizioni delle liste per le elezioni politiche del 2008.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le cause di necessità e di urgenza che hanno portato all’emanazione del decreto-legge sono esplicitate nella premessa dello stesso decreto-legge e risiedono nella esigenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle regioni a statuto ordinario fissate il 28 e 29 marzo 2010, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli artt. 1 e 48 Cost.

Si ricorda che il principio del favor electionis è richiamato nella giurisprudenza in materia elettorale per questioni analoghe a quelle affrontate dal provvedimento, per le quali, tuttavia, sono in corso procedimenti avanti agli organi di giustizia amministrativa con riguardo alle procedure relative alle elezioni di alcune regioni.

 

Nell’ambito della giurisprudenza sopra richiamata, possono ricordarsi e plurimis: Cons. St. – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165 che, afferma la legittimità della decisione dell’organo deputato alla decisione di ammissione che, in caso di difficoltà interpretative, legittimamente si attiene al principio del favor; Cons. St. V sez. 4 marzo 2002 n.1271, secondo cui un minimo scostamento di orario, nella presentazione della lista, giustificato da validi motivi, di per sé non è motivo sufficiente a giustificarne l’esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 122, primo comma, Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

In materia, l’assetto delle competenze è stato precisato da pronunce della Corte costituzionale.

In merito si ricorda la sentenza n. 196 del 2003 che afferma che, “con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell’organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell’elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.)”.

Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e alla ordinanza n. 383 del 2002 in forza del quale la Corte costituzionale afferma che a  “seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni. Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essereesercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”. Inoltre, anche in questo caso (come gia stabilito dalla sentenza n. 282 del 2002) “non vi è ragione per ritenerne precluso l’esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l’esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l’elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale”.

La normativa statale emanata prima della riforma del titolo V sul sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consigli regionali è sostanzialmente recata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, integrata dalla legge n. 43 del 1995.

Dopo la riforma del titolo V è intervenuta la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che ha dettato i principi fondamentali in materia.

 

A questo complesso di disposizioni  si sono aggiunte quelle dettate in materia dagli statuti e dalle leggi regionali che le regioni sono andate via via approvando.

Le regioni Campania, Marche, Toscana e Umbria hanno emanato proprie leggi elettorali che sostituiscono quasi integralmente la disciplina statale. Le regioni Calabria, Lazio e Puglia hanno approvato leggi elettorali che in varia misura e per aspetti diversi sostituiscono, integrano e modificano la legislazione nazionale. La regione Piemonte ha modificato parzialmente soltanto le disposizioni che disciplinano la presentazione delle liste circoscrizionali e regionali. La regione Basilicata ha approvato una legge che sopprime le candidature della lista regionale (il cosiddetto ‘listino’) salvo quella del candidato alla Presidenza della Giunta regionale. In limine però, dopo la delibera di impugnativa da parte del Governo, una successiva legge ne ha posposto l’applicazione alle votazioni per il rinnovo degli organi successivo a quello in corso. Nelle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e, salvo quanto detto sopra, Piemonte si applica la disciplina nazionale. Anche la regione Abruzzo ha approvato proprie leggi che modificano ed integrano la legislazione elettorale nazionale.

Talune leggi regionali dettano una normativa autonoma, altre sono formulate come novelle che modificano il testo delle leggi nazionali, limitatamente alla applicazione che ne è fatta per l’elezione degli organi della rispettiva regione. In particolare le leggi elettorali delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia e Toscana talora modificano, talora recepiscono espressamente, oppure ancora rinviano alla legge n. 108/1968 e successive integrazioni e modificazioni per quanto le rispettive leggi regionali non dispongono diversamente.

Da notare che la tecnica legislativa seguita da alcune leggi regionali (come l’Abruzzo) è stata valutata dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 196 del 2003. Tale sentenza – che pure per alcune norme perviene a declaratoria di incostituzionalità - ha ritenuto non censurabili disposizioni regionali che sostituiscono disposizioni di legge statale che riguardano il procedimento elettorale in quanto di competenza della regione. Infatti la sentenza ha osservato che “la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale”. Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l’art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni". Inoltre, tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia”. Comunque la Corte ha affermato che “non si può omettere di notare l’improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.”

Nessuna regione ha modificato il sistema di elezione  stabilito dalle leggi elettorali nazionali: le modifiche introdotte riguardano prevalentemente: la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; la presentazione delle liste e delle candidature e, in particolare, la disciplina delle sottoscrizioni e l’introduzione della clausola di genere; la modifica o la soppressione del cosiddetto ‘listino’; la soglia di sbarramento; le modalità di assegnazione del premio di maggioranza e l’introduzione di un numero minimo di seggi da assegnare alle minoranze; la garanzia del seggio ai candidati alla carica di Presidente della Giunta, quando le loro liste abbiano ottenuto almeno un seggio.

Quanto alla convocazione dei comizi elettorali, in assenza della legge elettorale regionale, la data delle elezioni è fissata dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (ex-Commissario del Governo). Questi determina anche l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Nel Consiglio dei ministri tenutosi il 28 gennaio, il Ministro dell’Interno ha indicato le giornate di domenica 28 e lunedì 29 marzo per il rinnovo degli organi regionali che dovrà svolgersi nell’anno 2010.

A quelle date hanno aderito le regioni in cui la convocazione dei comizi – in base alle rispettive leggi elettorali - è rimessa al Presidente della Giunta regionale: Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

Per la sottoscrizione delle liste e delle candidature la regione Marche riduce per le liste provinciali scaglioni e numero delle sottoscrizioni necessarie; anche la regione Toscana riduce, in misura maggiore per le circoscrizioni di minore dimensione, il numero delle sottoscrizioni richieste dalla legge n. 108/1968. La regione Umbria invece aumenta il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione sia delle liste circoscrizionali che delle liste regionali.

La normativa delle regioni Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, e Umbria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108/1968, stabilisce che le liste sono presentate da (o nel simbolo contengono elementi identificativi di) partiti e gruppi politici presenti in Parlamento, nel Consiglio regionale e - solo nel caso del Piemonte - nel Parlamento europeo. La regione Lazio ha disposto l’esenzione dalla sottoscrizione limitatamente alle elezioni regionali del 2005.

Le disposizioni relative ai contrassegni o simboli riprendono in parte quelle già presenti nella legge n. 108/1968 e specificano ulteriormente i criteri di confondibilità (Calabria, Lazio, Marche Puglia e Toscana) o le adattano alle modifiche introdotte per la composizione e presentazione della lista regionale.

 

Con riferimento alla competenza legislativa in ordine all’interpretazione autentica, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232/2006, ha rilevato che «l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva […] perché “solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede”: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa – e non già di una “soggettiva” volontà “chiarificatrice” del suo autore - e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di “autore” della legge interpretata».

 

Il decreto-legge è venuto in considerazione in sede giurisdizionale per la prima volta nell’ordinanza del TAR Lazio n. 1119 del 2010. Tale ordinanza ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’Associazione politica nazionale “Il Popolo della Libertà” per la sospensione dell’efficacia della decisione del 3 marzo 2010 con cui l’Ufficio centrale regionale ha respinto l’appello dei ricorrenti contro il rigetto dell’istanza di riammissione in termini per il deposito della lista “Il popolo della Libertà”.

In particolare, il TAR Lazioha applicato l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge in esame - relativo all’immediata impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni di eliminazione di liste – in quanto esercizio delle potestà legislativa esclusiva in materia di giustizia amministrativa (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Il TAR Lazio non ha invece ritenuto applicabile nella fattispecie esaminata l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, atteso che la Regione Lazio, con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”, esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n. 165.

Conformità con altri princìpi costituzionali

In relazione alle disposizioni contenute nel provvedimento possono essere richiamati i principi contenuti negli artt. 1 e 48, già citati, nonché negli artt. 3 e 51 Cost..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: D10029.doc



[1] Ai sensi dell’art. 14 L 53/1990, sono competenti ad eseguire le autenticazioni nell’ambito del procedimento elettorale i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.