Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - D.L. n. 4/2010 - A.C. 3175 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 293 | ||||
Data: | 15/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia | ||||
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata D.L. n. 4/2010 – A.C. 3175 |
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n. 293 |
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15 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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File: D10004.doc |
INDICE
§ Art. 2 (Organi dell'Agenzia)
§ Art. 3 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)
§ Art. 4 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)
§ Art. 5 (Disposizioni sull’attività dell’Agenzia e rapporti con l’autorità giudiziaria)
§ Art. 6 (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale).
§ Art. 7 (Disciplina transitoria)
§ Art. 8 (Rappresentanza in giudizio)
§ Articolo 10 (Disposizioni finanziarie).
§ Articolo 11 (Entrata in vigore)
Riferimenti normativi
§ Codice penale (art. 416-bis)
§ Codice di procedura penale (art. 51)
§ Codice civile (art. 823)
§ R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
§ L. 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (art. 12sexies)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 65)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
§ D.M. 24 luglio 2003, n. 263. Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45.
§ L. 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (Tabella C)
Documentazione
§ Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare Camera e Senato) (Doc. XXIII, n. 3)
§ Sintesi della relazione annuale 2009 di Antonio Maruccia (Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali)
Art. 1
(Istituzione
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
L’articolo in esame, al comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il comma 2 riconosce l'Agenzia quale personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia organizzativa e contabile, ponendone la sede principale in Reggio Calabria.
L’Agenzia è sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
Lo strumento delle agenzie pubbliche, generalizzato dal D.Lgs. n. 300/1999[1] ed ispirato a modelli privatistici sulla base di criteri di efficacia e di efficienza, risponde all’esigenza di svolgere le attività di carattere tecnico dei dicasteri.
Anche l’istituenda Agenzia, come la generalità dell’istituto richiede, è posta sotto la vigilanza di un dicastero godendo, al contempo, di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti assegnati dai ministri. Molte delle Agenzie presenti nel nostro ordinamento hanno personalità giuridica ed agiscono, pertanto, jure proprio; altre, al contrario, operano quali organi dell’amministrazione di riferimento.
In relazione a quanto sopra esposto, a differenza delle autorità amministrative indipendenti (authorities), le Agenzie sono soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia dall’Esecutivo tanto che i vertici (direttori generali) vengono individuati dai Ministri e nominati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (v. sub art.2); rispetto ai dipartimenti ministeriali, pertanto, tali istituti godono di una maggiore autonomia ma non tanto da porli in una posizione di terzietà rispetto al Governo. La loro posizione di separatezza, per dirla con la dottrina dominante, appare, più che altro, giustificata dalla natura prevalentemente tecnica delle funzioni svolte (funzioni operative strumentali all’amministrazione statale) e non, come per le authorities, da funzioni tutorie e di garanzia che postulino una posizione super partes.
Il comma 3, infine, attribuisce all'Agenzia le seguenti competenze:
§ acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata[2], acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione (lettera a);
§ amministrazione e custodia dei beni sequestrati e amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia (L. 575/1965) (lettere b) e d));
La relativa disciplina è modificata dall’art. 5, comma 1, del provvedimento in esame, al cui commento si rinvia.
§ amministrazione e custodia dei beni sequestrati e amministrazione e destinazione dei beni confiscati in caso di condanna per determinati gravi delitti per i quali è prevista una disciplina particolare in ordine al sequestro e alla confisca (art. 12-sexies DL 306/1992) (lettere c) ed e);
La relativa disciplina è modificata dall’art. 5, comma 2, del provvedimento in esame, al cui commento si rinvia.
§ adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta (lettera f).
Il comma 1 dell’articolo in esame identifica, quali organi dell’Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.
Ai sensi del comma 2 il Direttore, scelto tra i prefetti, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo
Il comma 3 disciplina il Consiglio direttivo, composto di 5 membri:
§ il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede:
§ un rappresentante del Ministero dell'interno;
§ un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
§ un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
§ il Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
I
l decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto, , ai sensi del comma 4, dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Come si apprende da un comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2010, il Ministro dell’interno ha annunciato la nomina di Alberto Di Pace a direttore dell'Agenzia per beni sequestrati alla criminalità organizzata, e elencato gli altri componenti dell’Agenzia, nominati con DPCM firmato nella medesima data dal Presidente del Consiglio: il dott Carlo Meloni, in rappresentanza del ministero dell'Interno, il dott. Luigi Birritteri, in rappresentanza del ministero della Giustizia, il dott. Alberto Cisterna, sostituto procuratore antimafia designato dal Procuratore nazionale antimafia, e il dott. Maurizio Prato, in rappresentanza del ministero dell'Economia.
Il collegio dei revisori, a norma del comma 5, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Si osserva che le non è specificata la durata degli mandati conferiti ai suddetti organi nonché, la possibilità che la stessa carica possa essere o meno rinnovata.
Non è invece previsto un controllo specifico sull’Agenzia da parte della Corte dei conti.
Essa è comunque soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n.20/1994.
Il comma 6, infine, stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 3
(Attribuzioni
degli organi dell'Agenzia)
L’articolo 3 definisce le attribuzioni degli organi dell’Agenzia.
Il comma 1 dell’articolo in esame specifica le competenze attribuite al Direttore dell'Agenzia, che:
§ assume la rappresentanza legale dell’Agenzia;
§ può nominare uno o più delegati;
§ convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
§ provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
§ presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
§ riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, co. 4, ultimo periodo, della L. n. 575/1965.
Il comma 4 dell’art. 2-duodecies della L. n.575/1965, prevede che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione riguardo ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.
Il comma 2, in via generale, assegna all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
L’Agenzia adotta, altresì, i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso le primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla già citata legge n. 575/1965.
Sempre secondo le modalità dalla predetta legge, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, in casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del medesimo bene.
Si osserva che andrebbe chiarito il contenuto innovativo della disposizione in relazione ai casi di vendita, demolizione o distruzione già previsti dalla legge n. 575, con particolare riferimento ai beni improduttivi e ai casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, con riferimento ai quali andrebbe valutata l’opportunità di una maggiore specificazione.
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. In tali casi i prefetti costituiscono, sempre senza oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
Ai sensi del comma 4, spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;
h) sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
l) adottare un regolamento di organizzazione interna.
Il comma 5 autorizza l’Agenzia a chiamare rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati, a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Art. 4
(Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia)
L’articolo 4 disciplina l’organizzazione dell’Agenzia.
Il comma 1 rimette ad uno o più regolamenti ex art. 17, co. 1, L. n. 400/1988, adottati, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all'art. 1, co. 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.
Si ricorda, in breve, che, ai sensi dell’art. 17, co. 1 della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta. Successivamente l’atto, perfetto ma non ancora efficace, è sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, la quale provvede ad apporre il visto e la registrazione.
Il comma 2 disciplina i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, di cui all'art. 1, comma 3, lettere d) ed e), prescrivendo, a tale scopo, una apposita convenzione non onerosa.
Ai sensi del comma 3, l'Agenzia, in seguito all’entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.
In virtù del comma 4, l'Agenzia viene ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Più specificamente, si ricorda che la legge n.720/1984 ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici elencando, alla tabella A, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici che effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.
Art. 5
(Disposizioni sull’attività dell’Agenzia
e rapporti con l’autorità giudiziaria)
L’articolo 5 novella gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia e l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria.
Le misure di prevenzione patrimoniale antimafia
La legge n. 575 del 1965, reca disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. A seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 646 del 1982 (cd. legge Rognoni–La Torre), essa contiene anche la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca antimafia). Sulla concreta gestione dei beni sottratti alla mafia ha successivamente inciso fortemente la normativa introdotta dalla legge n. 109 del 1996,con la finalità di una più razionale amministrazione dei beni confiscati ed una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali.
Da ultimo, sulla materia è intervenuto prima il decreto-legge n. 92 del 2008, che ha modificato gli stessi presupposti per l’applicazione della misura (sganciando il sequestro e la confisca antimafia dall’esistenza di un procedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e prevedendo la possibilità di disporre le misure di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione); quindi la legge cd. sicurezza n. 94 del 2009, che ha previsto l’applicabilità di tali misure indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta ed è intervenuta sulle modalità di esecuzione dei sequestri (prevedendo, con il nuovo art. 104 disp. att. cod. pen., modalità differenziate in relazione alla natura del bene per l’esecuzione del sequestro). Sul piano della gestione di tali beni, la legge sicurezza ha delegato il Governo all’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari (avvenuta con un decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) e previsto modalità di gestione dei beni aziendali ispirate anche ad un’esigenza di conservazione dei valori produttivi (in particolare, prevedendo la presentazione al tribunale di un programma per la prosecuzione dell’attività d’impresa, nonché la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia s.p.a. o di altri concessionari di riscossione pubblica, l’esclusione dell’applicazione dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del codice appalti per partecipare alle gare rispetto alle aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).
Il sequestro e la confisca antimafia
Le misure di prevenzione patrimoniale consistono nel sequestro e nella confisca antimafia. Tali misure possono essere richieste e applicate disgiuntamente dalle misure di prevenzione personale e indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Possono inoltre essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione; nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 2-bis, comma 6-bis)
Il sequestro antimafia è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, che il tribunale (o, in via temporanea, il suo presidente) su richiesta del Procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore o anche d’ufficio, può, in specifiche ipotesi, disporre sui beni della persona oggetto del procedimento di prevenzione personale: 1) quando il valore di tali beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta; 2) quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La misura - finalizzata ad anticipare e ad assicurare gli effetti della confisca, rispetto alla quale assume natura strumentale - ha come effetto la provvisoria perdita da parte del destinatario della disponibilità materiale del bene e la altrettanto provvisoria limitazione a compiere atti giuridici che abbiano ad oggetto il bene sequestrato (art. 2-ter della legge n. 575/1965). A richiesta del Procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini, nei casi di particolare urgenza, il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato, ma il provvedimento perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 10 giorni.
Le condizioni per poter disporre la misura, quindi, sono:
- la disponibilità del bene oggetto del sequestro in capo ad un soggetto candidato all’applicazione di una misura di prevenzione personale, in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, camorristica o ad esse assimilabile;
- il valore sproporzionato dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero, in alternativa, la sussistenza di sufficienti indizi circa la provenienza illegittima dei beni[3].
Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 4 della legge n. 575/1965, il sequestro può anche essere disposto anticipatamente, su richiesta del procuratore della Repubblica, del direttore della DIA, o del questore, dal Presidente del tribunale prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati (cd. sequestro anticipato).
Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro 5 giorni dalla richiesta, ma il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro 30 giorni dalla proposta. Analogo effetto consegue al respingimento della proposta di applicazione della misura di prevenzione ovvero alla dimostrazione della provenienza legittima dei beni o dal fatto che di essi l’indiziato non poteva disporre, direttamente o meno.
La confisca antimafia consiste, invece, in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto.
Essa ha ad oggetto i beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza (art. 2-ter, 3° comma L. n. 575/1965). In sostituzione di quest’ultima misura, il tribunale può altresì imporre all'indiziato un'adeguata cauzione o idonee garanzie patrimoniali; tale cauzione, in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, viene confiscata su provvedimento del tribunale (art. 3-bis).
I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente “destinati” al termine dello speciale procedimento previsto dalla legge n. 109/1996 (vedi infra).
Il comma 1 dell’articolo 5 modifica gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
L’amministrazione dei beni sequestrati
L'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede preventiva è attualmente disciplinata dagli artt. 2-sexies e seguenti della legge n. 575 del 1965.
Si riporta di seguito la disciplina su cui è intervenuto il decreto-legge n. 4 del 2010.
L'art. 2-sexies stabilisce che, nel disporre il sequestro, il tribunale provvede a nominare un giudice delegato alla procedura ed un amministratore.
Circa i requisiti per la nomina, il comma 3 dell'art. 2-sexies dispone che l'amministratore sia scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari (da ultimo istituito con un decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ovvero nella ipotesi in cui il sequestro riguardi beni aziendali, tra coloro che abbiano svolto o svolgano funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi aziende in crisi ai sensi del D.L. n. 26/1979 (L.n. 95/1979)[4]. Sono esclusi dalla nomina le persone oggetto delle misure patrimoniali, i parenti, gli affini, i conviventi o le persone interdette anche temporaneamente ai pubblici uffici o sottoposte a misure di prevenzione. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
Le funzioni dell'amministratore sono specificate al comma 1 dell'art. 2-sexies e all'art. 2-septies; in particolare l’amministratore:
- provvede alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione; la norma precisa che l'amministrazione non deve necessariamente avere finalità conservative, potendo essere anche diretta essere ad incrementare la redditività dei beni;
- presenta al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati; successive relazioni sono svolte con la cadenza stabilita dal giudice;
- segnala al giudice delegato l'esistenza di altri beni di cui sia venuto a conoscenza e che potrebbero essere sequestrati.
Ai sensi dell’art. 2-octies della legge 575, le spese necessarie o utili per la conservazione e la gestione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da essa riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento. Specifiche disposizioni sono dettate per il compenso ed i rimborsi spettanti all’amministratore.
Nel caso di aziende, l’amministratore deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Con finalità conservative dell’aziende, si prevede inoltre la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica, con conseguente sospensione della decorrenza dei relativi termini di prescrizione
Al giudice delegato sono affidate le seguenti funzioni:
- dirigere la attività dell’amministratore nella gestione dei beni sequestrati;
- autorizzare, per iscritto, il compimento di atti di straordinaria amministrazione (es: mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, ipoteche, alienazioni di immobili);
- autorizzare la concessione di un sussidio alimentare al titolare dei beni e alla sua famiglia (cfr art. 47 RD n.267/1942), qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza;
- autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o personale retribuito;
- proporre al tribunale la revoca dell’amministratore in caso di inosservanza dei propri doveri o di incapacità;
- nel caso di aziende, indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
Le lettere a)-c) modificano gli articoli 2-sexies-2-octies, con la finalità di sostituire l’Agenzia nazionale all’attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati.
In base al nuovo comma 1 dell’articolo 2-sexies, infatti, il tribunale, con il provvedimento con cui viene disposto il sequestro, affida all’Agenzia l’amministrazione giudiziaria dei beni. Si segnala, inoltre, che attraverso la sostituzione integrale del comma 1, viene meno la previsione che attribuiva al presidente del tribunale la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore nel caso di provvedimento emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso).
Per quanto riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l’Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni; nel caso di aziende (nuovo comma 3), l’Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo (nuovo comma 4-bis).
Viene anche ridimensionato il ruolo del giudice delegato: non vengono riprodotti infatti i compiti di direzione rispetto all’attività dell’amministratore previsti dall’attuale comma 1, il potere di autorizzare l’utilizzo da parte dell’Agenzia di tecnici o altre persone retribuite (nuovo comma 2). Inoltre, nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell’Agenzia all’autorizzazione scritta del giudice delegato si sostituisce il nulla osta del medesimo (nuovo comma 1 dell’art. 2-septies) e viene meno, a seguito della sostituzione integrale del comma 3 dell’articolo 2-septies, il potere di proporre al tribunale la revoca dell’amministratore (nonché il potere di quest’ultimo di disporla d’ufficio) attualmente prevista nel caso di inosservanza dei doveri o di incapacità dell’amministratore.
In relazione a tale aspetto, la relazione illustrativa spiega che “l'iniziativa è destinata, altresì, a liberare il giudice delegato da una serie di incombenze con effetti positivi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché a determinare consistenti risparmi nelle spese di gestione e di amministrazione finora sostenute”.
All’Agenzia – immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria – vengono attribuiti i compiti attualmente spettanti all’amministratore di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati (nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni) (nuovo comma 1) nonché le funzioni attualmente assegnate all’amministratore nel caso di aziende (nuovi articoli 4-bis e 4-ter). Il nuovo comma 3 dell’articolo 2-septies attribuisce, in via generale, all’Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.
Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni contenuta nell’articolo 2-octies (salvo, naturalmente, per la sostituzione del riferimento all’Agenzia a quello all’amministratore); per quanto riguarda i compensi, viene meno, invece, attraverso l’abrogazione dell’articolo 2-septies, comma 4, il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell’ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell’amministratore. Attraverso la modifica dell’articolo 2-octies, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell’Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dell’Agenzia:
§ al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, essa trasmette al tribunale periodiche relazioni (nuovo comma 1 dell’art. 2-sexies);
§ viene aumentato da uno a tre mesi il termine entro il quale l’Agenzia deve presentare al giudice delegato la relazione particolareggiata e precisato che tale relazione riguarda, oltre che lo stato e la consistenza, anche il valore dei beni sequestrati.
Le lettere d)-f) intervengono sull’amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli 2-novies-2-undecies della legge n. 575.
L’amministrazione e destinazione dei beni confiscati
Dopo l’emanazione del provvedimento di confisca, con cui i beni sono devoluti allo Stato, l'amministratore continua ad esercitare le proprie funzioni[5] sotto la direzione non più del giudice delegato ma dell’Agenzia del territoriocompetente; l'opera dell'amministratore prosegue sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione ovvero sino all'attuazione del decreto con il quale il bene confiscato viene destinato (art. 2-nonies, L 575/1965).
Con disposizione aggiunta al D.Lgs n. 300 del 1999 (art. 65) dal D.Lgs. n. 173 del 2003[6], alla Agenzia del demanio èattribuita la gestione dei beni confiscati; l’articolo 2 dello statuto della medesima Agenzia individua, tra i compiti dell’ente, la gestione dei beni mobili e immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei veicoli sequestrati e confiscati.
La Corte dei conti, nella deliberazione 17/2005, ha evidenziato talune criticità legate in particolare ai tempi eccessivamente lunghi per emettere il decreto di destinazione, e, in numerosi casi, al mancato utilizzo del bene o perché non materialmente consegnato o per problematiche rilevate nelle fase giurisdizionale nonché a difficoltà nella gestione dei beni. La stessa Corte ha ribadito, inoltre, la necessità di completare il sistema di monitoraggio e di integrarlo con ulteriori dati finalizzati a rendere più agevole la gestione del bene.
Anche la Commissione parlamentare antimafia, nella relazione approvata all’unanimità nella XV legislatura nella seduta del 27 novembre 2007 (Doc. XXIII, n. 3), al termine di un’indagine conoscitiva sul sistema dei beni sequestrati, ha evidenziato la necessità di procedere a modifiche normative volte in particolare: alla creazione di una struttura centrale che si occupi della gestione e destinazione dei beni confiscati, in alternativa all’Agenzia del Demanio, al fine di gestire e rendere più celere il procedimento di destinazione dei beni; all’esplicita disciplina dei rapporti tra procedure di prevenzione e diritti di terzi in buona fede, al fine di prevenire i rischi derivanti da precostituzioni di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli esiti della misura di prevenzione; allo stanziamento di adeguate risorse costituite in apposito fondo per la gestione dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità, condotta con l’obiettivo della destinazione a fini sociali. La necessità dell’istituzione di un’apposita Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità “per assicurare la proficua gestione di tali beni e la restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale” è evidenziata nella relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali[7].
In base all’articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato.
L'art. 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall’Agenzia. Tale destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell’Ufficio territoriale del Governo ove si trovano i beni o ha sede l’aziendasu proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, formulata entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca; il provvedimento è adottato sulla base della stima del valore dei beni, sentite le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.
Il successivo articolo 2-undecies detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi.
Esso è stata da ultimo modificato con l’articolo 2, comma 52 della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che è in particolare intervenuto sulla destinazione dei beni immobili, in quali in particolare sono:
- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);
- trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
- trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.
A seguito delle modiche apportate dalla finanziaria:
- sono destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall’articolo 2-decies (comma 2-bis);
- il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni (comma 2-ter);
- gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell’adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi dei comma 4 (v. infra) (comma 2-quater).
I beni aziendali sono invece mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
- all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;
- alla vendita, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- alla liquidazione, ove vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Secondo quanto riportato nella sopra richiamata relazione 2009 del Commissario straordinario del Governo, al 30 giugno 2009:
- con riferimento agli immobili, su 8.933 beni confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.
- con riferimento alle aziende, su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio.
I beni mobili registrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale
In tale contesto, si richiama anche la cd. manovra estiva per il 2009 (decreto-legge 112/2008) che ha previsto che le somme di denaro sequestrate nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia affluiscono al cd. Fondo unico giustizia amministrato da Equitalia s.p.a.
Secondo i dati forniti dal Governo, le risorse del Fondo al 31 dicembre 2009 ammontavano a 1.549 milioni di euro (Cfr. comunicato del Consiglio dei ministri del 28 gennaio)..
La legge finanziaria 2010 ha inoltre specificamente previsto la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:
- per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
- per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
La stessa legge finanziaria ha inoltre previsto che alle operazioni di destinazione dei beni aziendali nonché alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. La disposizione ha confermato inoltre la possibilità di affidamento all’amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. Il dirigente del competente ufficio dell’agenzia del demanio deve chiedere al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti comunque riconducibili alla criminalità organizzata.
Le modifiche all’articolo 2-nonies riguardano:
§ l’introduzione dell’obbligo di comunicazione del provvedimento definitivo di confisca all’Agenzia e la corrispondente eliminazione dell’analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno (comma 1);
§ l’attribuzione dei poteri di gestione dei beni confiscati all’Agenzia (comma 3);
§ attraverso l’abrogazione del comma 2, l’eliminazione della previsione del controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca in ogni tempo dell’amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all’attuazione del provvedimento di destinazione.
A seguito dell’attribuzione di tali poteri all’Agenzia, viene modificato il comma 1 dell’articolo 2-decies, nella parte in cui si fa riferimento alla competenza dell’Agenzia del demanio.
In conseguenza di tale modifica, occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare l’art. 65 del D.Lgs n. 300 del 1999 che prevede compiti di gestione dei beni confiscati da parte dell’Agenzia del demanio.
Le ulteriori modifiche all’articolo 2-decies riguardano il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall’Agenzia.
In particolare:
§ il provvedimento di destinazione, anziché dal prefetto, viene adottato dall’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo;
§ viene eliminata la proposta del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio;
§ viene eliminato l’obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni;
§ ai fini della stima del valore dei beni, si tiene conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima agenzia al giudice delegato.
Sono invece confermati i termini per l’adozione del provvedimento (90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di confisca, prorogabili di ulteriori 90 giorni per operazioni particolarmente complesse).
Le modifiche all’articolo 2-undecies riguardano la destinazione dei beni confiscati.
Esse operano in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello all’Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell’Agenzia.
In proposito, occorre valutare se prevedere esplicitamente la necessità di un provvedimento dell’Agenzia anche al comma 2, lett. c), in materia di trasferimento del bene immobile al patrimonio del comune.
Si segnalano le ulteriori significative novità:
§ nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, la previsione secondo la quale l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
§ al comma 3-bis si prevede l’estensione anche ai beni mobili della disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; si prevede anche la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia).
Si segnala che andrebbe soppresso il secondo periodo del comma 3-bis, che continua a prevedere la figura dell’amministratore giudiziario, richiedendo il parere favorevole di quest’ultimo.
§ attraverso la novella al comma 4, si modifica ulteriormente la disciplina delle operazioni di destinazione dei beni aziendali e di vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, su cui è da ultimo intervenuta la legge finanziaria 2010 (vedi sopra); si prevede in particolare che a tali operazioni proceda l’Agenzia, la quale, come nel testo vigente, dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.
La lettera g) del comma 1, infine, novella l’articolo 2-duodecies, comma 4,della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.
Tale regolamento è stato approvato con D.M. 24 febbraio 1997, n. 73.
Il comma 2 modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all’articolo 12-sexies (vedi sopra) del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992), intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati (comma 4-bis).
Alla confisca quale misura di prevenzione l’ordinamento giuridico affianca specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria, previste dall’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 (legge n. 356/1992) cd. decreto antimafia Scotti-Martelli, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai seni dell’art. 444 c.p.p. per determinati reati; la confisca ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tale disposizione, anch’essa modificata dal decreto-legge n 92 del 2008 e dalla legge sicurezza, prevede inoltre la confisca per equivalente (comma 2-ter): in caso di condanna per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose nonché per un delitto di contrabbando aggravato, quando vi sia impossibilità di confiscare il denaro e beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità - per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato - delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Con riferimento al profilo della gestione e destinazione dei beni, il comma 2-bis richiama l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies (su cui sopra) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (in materia di confisca antimafia) con riferimento alle ipotesi di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio) del codice penale. Il comma 2-quater estende tale disciplina ai casi di condanna o patteggiamento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 648 (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del medesimo decreto n. 306 del 1992 (Trasferimento fraudolento di valori) e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del t.u. stupefacenti
Il comma 3 richiama l’applicazione per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.L. n. 230 del 1989 (convertito dalla legge n. 282 del 1989, che è intervenuto sulla legge n. 575 in materia di destinazione e amministrazione dei beni confiscati), e prevede la nomina da parte del giudice di un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.
Il comma 4-bis, aggiunto dall’art. 24 della n. 45 del 2001, prevede in generale l’applicazione anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge n. 575 del 1965, facendo comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Con D.M. 24 luglio 2003, n. 263, è stato adottato il Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45.
La novella apportata dal decreto-legge in esame è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto:
§ nel caso di procedimenti per delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dai sopra commentati articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della n. 575 del 1965.
Si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del t.u. immigrazione) 416, realizzato allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473 e 474, 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del t.u. stupefacenti (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del t.u. in materia doganale (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
§ nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi le stesse disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità; in tali casi il tribunale nomina un amministratore.
Si tratta dei seguenti delitti, previsti dal comma 1, contemplati dalle seguenti disposizioni: 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 629 (Estorsione), 644 (Usura), 644-bis (Usura impropria), 648 (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, art. 12-quinquies del medesimo decreto n. 306 del 1992 (Trasferimento fraudolento di valori) e articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del t.u. stupefacenti (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il comma 1 fa altresì riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
Il comma 2 contempla inoltre il reato di cui all’art. 295, secondo comma, del T.U. in materia doganale (fattispecie aggravate di contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Art. 6
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e al codice penale).
L’articolo 6 novella, rispettivamente, la sopra richiamata legge n. 565 del 1975 e l’articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso anche straniere) c.p., con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di “adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria”.
In particolare, vengono modificati:
§ l’articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l’ambito di applicazione della medesima legge, con l’esplicitazione della sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla ‘ndrangheta;
§ l’articolo 416-bis, ottavo comma, c.p., con la precisazione dell’applicabilità del medesimo articolo anche alla ‘ndrangheta.
Su tali provvedimenti sono da ultimo intervenuti il d.l. sicurezza n. 92 del 2008 (che novellando l’art. 416-bis c.p. ne ha previsto l’applicabilità anche alle associazioni di tipo mafioso straniere) e la cd. legge sicurezza n. 94 del 2009 (che ha modificato in senso analogo il titolo della legge n. 575 del 1965).
Art. 7
(Disciplina
transitoria)
L’articolo 7 detta disposizioni volte a garantire l’immediata operatività dell’Agenzia, che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
Si ricorda, per quanto rileva in questa sede, che i problemi connessi all'applicazione della legge 109 del 1996[8] avevano portato, nel 1999, all'istituzione di un "Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali".
Finalità dell’ufficio era la formulazione di proposte di riforma della disciplina, il monitoraggio dei beni e dei relativi procedimenti nonché l’elaborazione di una banca dati dei beni confiscati. Con il decreto del 23 dicembre 2003 il Governo ha sciolto l’Ufficio ed i compiti del Commissario sono stati affidati all’Agenzia del Demanio, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il successivo D.P.R. 6 novembre 2007 ha nuovamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, autorità centrale di coordinamento operativo di tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle procedure amministrative al fine della corretta gestione, celere destinazione ed effettivo utilizzo dei beni confiscati[9].
Le attribuzioni amministrative e di impulso dell’Ufficio sono state rese più incisive e per la prima volta si è attribuito il compito del raccordo con la fase giudiziaria, secondo una visione unitaria dell’intervento dello Stato, che abbia al centro la valorizzazione del bene, dal sequestro giudiziario e fino alla fase dell’utilizzo sociale e pubblico.
Nell’ottica del compito prioritario dell’Ufficio, che è quello di coordinare e realizzare la massima collaborazione tra tutti i soggetti impegnati nelle procedure in oggetto, il Commissario straordinario svolge le seguenti principali attività:
§ conferisce continuità all’azione pubblica sui beni confiscati rafforzando i meccanismi applicativi delle leggi vigenti, con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive ed atti d’impulso per la sollecita adozione degli atti amministrativi necessari;
§ promuove l’adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni, anche attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione e sviluppo dei beni confiscati e l’inserimento di appositi progetti nei programmi di sviluppo economico locali e nazionali;
§ promuove intese con le Autorità giudiziarie al fine di raccordare i procedimenti giudiziari sin dalla fase del sequestro e della confisca non definitiva ai procedimenti di destinazione dei beni;
§ gestisce la linea di finanziamento per i beni confiscati del progetto PON Sicurezza 2007-2013 del Ministero dell’Interno;
§ procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti;
§ riferisce annualmente al Presidente del Consiglio e formula proposte riguardanti modifiche amministrative e legislative.
Il comma 1 stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Di seguito, prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
In seconda battuta, dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
Ai sensi del comma 2, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all’Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario.
Si prevede, altresì, che l'Agenzia subentra, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 10, di esperti e collaboratori esterni.
Il comma 3 stabilisce in via transitoria che, sino all’entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 4, ai procedimenti di cui all'art. 1, co. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo art. 1, co. 3, pendenti alla stessa data.
Art. 8
(Rappresentanza in giudizio)
L’articolo 8, attraverso il richiamo del t.u. in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e di ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611) attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell’Agenzia nazionale.
Conseguentemente, per le controversie di cui al comma 1 dell’articolo 9, in base al comma 2 della medesima disposizione, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Il comma 1 dell’articolo 9 prevede:
§ la competenza del TAR Lazio con sede in Roma per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari;
§ la rilevabilità d’ufficio delle questioni di competenza.
Articolo 10
(Disposizioni finanziarie).
Articolo 11
(Entrata in vigore)
Gli articoli 10 e 11 rispettivamente recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.
Gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge vengono quantificati in: 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Per quanto riguarda la copertura:
§ 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 vengono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
§ 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
Tale voce reca uno stanziamento di 406,52 milioni di euro per il 2010 e di 372, 11 milioni di euro per il 2011 e 2012.
Normativa precedente |
Normativa modificata |
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Codice penale |
Codice penale |
Art. 416 bis |
Art. 416 bis |
Associazioni di tipo mafioso anche straniere. |
Associazioni di tipo mafioso anche straniere. |
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(art. 6, co. 2) |
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1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni . 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [ 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. |
1. Identico
2. Identico
3. Identico
4. Identico
5. Identico
6. Identico
7. Identico
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
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L. 31 maggio 1965, n. 575. |
L. 31 maggio 1965, n. 575. |
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(art. 6, co. 1) |
Art. 1 |
Art. 1 |
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La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. |
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla ‘ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. |
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(art. 5. co. 1, lett. a) |
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Art. 2 sexies |
Art. 2 sexies |
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1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. |
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'amministrazione giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni |
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite. |
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite. |
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. |
3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione |
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. |
4. Abrogato |
4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa. |
4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa |
4-ter. Il tribunale autorizza l’amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. |
4-ter. Il tribunale autorizza l'Agenzia al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione |
4-quater. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili. |
4-quater. Identico |
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione. |
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione |
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. |
4-sexies. Identico |
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(art. 5. co. 1, lett. b) |
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Art. 2 septies |
Art. 2 septies |
1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. |
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato |
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. |
2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione |
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o di ufficio. |
3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato. |
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore. |
4. Abrogato |
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(art. 5. co. 1, lett. c) |
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Art. 2-octies. |
Art. 2-octies. |
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento. |
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme da essa riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento |
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. |
2. Identico |
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. |
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'Agenzia, per il rimborso delle spese da essa sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato |
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. |
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi |
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. |
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale dispone entro cinque giorni, su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale |
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. |
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all’Agenzia mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. |
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente. |
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l’Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente. |
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(art. 5. co. 1, lett. d) |
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Art. 2-nonies. |
Art. 2-nonies. |
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. |
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente |
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. |
(abrogato) |
3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 |
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(art. 5. co. 1, lett. e) |
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Art. 2-decies |
Art. 2-decies |
1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni. |
1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. |
2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. |
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorniin caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile. |
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile. |
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(art. 5. co. 1, lett. f) |
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Art. 2-undecies. |
Art. 2-undecies. |
1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze. |
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) Identico
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) Identico |
2. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. |
2. . I beni immobili sono: a) Identico
b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. |
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. |
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita |
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. |
2-ter. Identico |
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo. |
2-quater. Identico |
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b). |
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati: a) all'affitto con provvedimento dell'Agenzia, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia.
c)Identico |
3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo. |
3-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo |
4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata. |
4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede l'Agenzia. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata |
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. |
5. Identico |
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica. |
5-bis. Identico |
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero. |
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero |
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. |
7. Identico |
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. |
8. Identico |
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(art. 5. co. 1, lett. g) |
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Art. 2-duodecies. |
Art. 2-duodecies. |
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati. |
1.Identico |
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1: a) i comuni ove sono siti gli immobili; b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta. |
2. Identico |
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. |
3. Identico |
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. |
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti |
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. |
5. Identico |
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies. |
6. Identico |
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D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (L. 7 agosto 1992, n. 356) Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. |
D.L. 8 giugno 1992, n. 306( L. 7 agosto 1992, n. 356). Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa |
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(art. 5. co. 2) |
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Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca. |
Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca |
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. |
1. Identico |
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. |
2. Identico |
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. |
2-bis. Identico |
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. |
2-ter. Identico |
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
2-quater. Identico |
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. |
3. Identico |
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. |
4. Identico |
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. |
4-bis Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. |
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. |
4-ter. Identico |
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. |
4-quater. Identico |
[1] D.Lgs. 30-7-1999 n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[2] L’ art. 2-duodecies, co. 4, della L. n. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera g), del decreto in esame rimette ad un regolamento adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'istituenda Agenzia.
[3] La legge n. 256/1993, novellando l’art. 2-ter, secondo comma della legge n. 575, ha ampliato l’operatività del sequestro di prevenzione, rendendo applicabile la misura anche in presenza di uno solo dei due presupposti principali (sperequazione tra tenore di vita e redditi dichiarati; sufficienti indizi sulla provenienza illecita dei beni).
[4] Tale previsione va oggi riferita ai commissari giudiziali di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274).
[5] La gestione deve essere effettuata secondo le disposizioni della legge n. 1041/1971(relativa alle gestioni fuori bilancio), secondo le norme che regolano l'amministrazione durante il sequestro e la confisca ed in base alle prescrizioni contenute nel DM Tesoro 27 marzo 1990: il principio cardine, comune a tali disposizioni, è quello della copertura delle spese con le risorse della gestione: Il rimborso e le anticipazioni di spese non coperte dalle risorse della gestione sono disposte dal dirigente dell’Agenzia del territorio, secondo le procedure delle aperture di credito sui fondi a propria disposizione.
[6] D.Lgs 3 luglio 2003, n. 173, Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[7] Disponibile, nella versione integrale,
sul sito:
http://www.beniconfiscati.gov.it/documentazione/relazioni/relazione-annuale-2009.aspx
[8] Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
[9] Il Dr. Antonio Maruccia è stato Commissario straordinario fino al 16 dicembre 2009. Con Deliberazione Consiglio dei ministri 17 dicembre 2009 è stato nominato Commissario straordinario il Dr. Alberto Di Pace.