Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 1/2010 ' A.C. 3097 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3097/XVI   DL N. 1 DEL 01-GEN-10
Serie: Progetti di legge    Numero: 267
Data: 11/01/2010
Descrittori:
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

11 gennaio 2010

 

n. 267/0

Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali

D.L. 1/2010 – A.C. 3097

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3097

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

11

Date:

 

trasmissione  alla Camera

7 gennaio 2010

assegnazione

7 gennaio 2010

Commissione competente

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni: I, II, V, VI, VIII, XI, XII, XIV

 


Contenuto

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa.

 

Sintesi del contenuto

Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, provvede a disciplinare, agli articoli da 1 a 3,  le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi  coinvolti in eventi bellici ed agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

 

L’articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,  la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afghano, nonché la partecipazione italiana ad una missione di stabilizzazione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

In particolare si prevede l’integrazione, nella misura di 22,3 milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall’apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan (comma1). Il medesimo comma autorizza altresì, il primo semestre del 2010, la spesa di 2.000.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano. E’ inoltre autorizzata, per il primo semestre dell’anno, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione (comma 2). organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma precedente.

L’articolo 2 dispone il finanziamento - ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49  –  per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Pakistan, Libano, Sudan e Somalia  nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla  legge 7 marzo 2001, n. 58. Il medesimo articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia in sede bilaterale che multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall’Unione europea, nonché la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace  e del rafforzamento della sicurezza in Somalia. Gli ultimi tre commi (7, 8 e 9) dettano la disciplina per l’invio in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza di personale del Ministero degli affari esteri.

L’ articolo 3  prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell’attività di cooperazione e di sostegno all’imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato. E’ altresì fissata  la disciplina per l’adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell’ambito degli  interventi di cooperazione.

 

L’articolo 4 disciplina la partecipazione italiana alla attuazione, nell’ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) in materia di sicurezza cui l’Italia è chiamata  analogamente agli altri paesi comunitari. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3, il  Ministero  degli  affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio  2010-2014  ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera  diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a  35  segretari  di legazione in prova. Il medesimo comma autorizza a tale fine, in aggiunta alle  risorse  ordinarie consentite dalla legislazione vigente in  base  alle  cessazioni  del personale.  Viene inoltre fissato a 90 euro, a far data dal 1° luglio 2010, ed a 105 euro, a decorrere dal 1° luglio  2011,  l'importo  della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, fissato – attualmente pari a 75 euro – dall’art. 1, comma 1315 della legge finanziaria per il 2007 (comma 4).

 

L’articolo 5 reca le autorizzazioni di spesa relative alla proroga fino al 30 giugno 2010 della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali.

 

In particolare, vengono prorogate le seguenti missioni (che si indicano ripartite per aree geografiche):

Balcani

• Joint Enterprise della NATO per il mantenimento della sicurezza nell’area dei Balcani, coordinando le attività delle missioni KFOR e MSU in Kosovo.

• NATO HQSkopje per il monitoraggio in Macedonia e per i rapporti tra NATO ed autorità macedoni.

• Althea dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (ex missione SFOR della NATO) per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e consolidamento della pace.

• EUPM dell'Unione europea per assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina e mantenimento della stabilità nell’area.

• NATO HQ Sarajevo di supporto alle attività di monitoraggio in Bosnia-Erzegovina, cura i rapporti tra NATO e autorità bosniache.

• DIE in Albania per la cooperazione bilaterale con le Forze armate albanesi ed il sostegno alla loro riorganizzazione.

• MAIL-T (ex NATO HQ) a Tirana di supporto alle Forze armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nella NATO.

• EULEX Kosovo: missione dell’Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale.

Caucaso

• EUMM Georgia dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio sugli accordi UE-Russia del 2008 e per la stabilità della Georgia e delle aree limitrofe.

Africa

• EUPOL RD Congo dell’Unione europea per la riforma e la ristrutturazione della polizia della Repubblica democratica del Congo.

• UNAMID, missione ONU - Unione africana in Darfur per il controllo del cessate il fuoco e per la protezione degli osservatori nel processo di pace nel Darfur.

Corno d'Africa

• Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria nell’area del Corno d’Africa.

• Atalanta (Eunavfor Somalia) dell’Unione europea nel golfo di Aden, di scorta al naviglio per la missione umanitaria del World Food Program e di contrasto alla pirateria.

Medio Oriente

• EUBAM Rafah dell’Unione europea al valico di Rafah, fra la striscia di Gaza e l’Egitto, per assistere le Autorità palestinesi nella gestione del valico. Dal 2007 il contingente è di stanza ad Askelon (Israele) per la chiusura del valico.

• TIPH II, a Hebron in Cisgiordania di supporto alla sicurezza del territorio, in coordinamento con le Autorità palestinesi ed israeliane.

• UNIFIL dell’ONU in Libano per l’assistenza al Governo libanese nel controllo del territorio confinante con Israele.

• EUPOL COPPS Missione di polizia dell’Unione europea nei Territori palestinesi.

• Missione in Iraq per attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene Iraqi National Police (INP), nel quadro della NATO Training Mission Iraq (NTM-I), nonché per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale.

Mediterraneo

• Active Endeavour della NATO nel Mediterraneo per il contrasto al terrorismo internazionale attraverso il monitoraggio del traffico delle merci via mare nella regione.

• UNFICYP dell’ONU a Cipro per il controllo del cessate il fuoco a Cipro.

• Missione di cooperazione italo - libica per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Afghanistan

• ISAF della NATO di supporto al Governo dell’Afghanistan nel mantenimento della sicurezza nel Paese.

• EUPOL Afghanistan dell'Unione europea per lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace.

 

Nel complesso il personale militare e delle forze di polizia impegnato nelle missioni internazionali risulta pari, in base alla relazione tecnica al provvedimento, a 8619 unità a fronte delle 8288 autorizzate con l’ultimo provvedimento di proroga.

Inoltre, con riferimento ai principali teatri di intervento delle forze italiane si registrano questi mutamenti:

- un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità.

 

L’incremento costituisce una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009 di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell’anno. Tale decisione si collega alla revisione della strategia in Afghanistan annunciata dall’amministrazione USA lo scorso 1° dicembre e alle conseguenti decisioni assunte in sede NATO

 

- una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall’Italia alla Spagna;

- una diminuzione del contingente impegnato nella missione Joint Enterprise nei Balcani di circa 480 unità (per ulteriori elementi cfr. infra il commento al comma 3).

 

Gli articoli 6, 7 e 8 recano rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali,

L’articolo 9 reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa.

 

In particolare, il comma 1 prevede un’equiparazione tra la disciplina relativa alle Forze armate e quella relativa alle Forze di polizia per quel che concerne i familiari di caduti nell’adempimento del proprio dovere appartenenti a tali corpi. Infatti anche per i coniugi e figli superstiti del personale delle Forze armate, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, deceduto in servizio e per causa di servizio è prevista una riserva di posti fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento nei concorsi delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri. Conseguentemente si prevede la medesima riserva, nei concorsi delle Forze armate, per le stesse tipologie di congiunti di personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o per causa di servizio. Una riserva dei posti messi a concorso è prevista anche per i diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dalle istituzioni militari preposte all’assistenza degli orfani. (Opera nazionale assistenza orfani militari dell’Esercito; Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani della Marina; Opera nazionale figli degli aviatori).

Il comma 2 reca una modifica all’articolo 32 della legge n. 3 del 2003 che ha trasformato il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia in struttura di diritto pubblico, specificando che il personale del circolo verrà trasferito nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Il comma 3 reca una norma interpretativa volta a precisare che al personale in posizione di aspettativa per riduzione quadri (ARQ) spettano tutti i benefici legati al raggiungimento dei limiti di età, per una completa equiparazione delle due tipologie di personale.

Il comma 4 intende tutelare il personale impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando dal personale non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto.

Il comma 5, infine, intende ridurre i tempi di pagamento e di liquidazione delle fornite effettuate in favore delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, consentendo a tali amministrazioni di pagare subito il 90 per cento del valore delle forniture dietro rilascio di un’apposita dichiarazione di ricevimento, senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, necessario invece per il completamento del pagamento.

 

L’articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Al testo del decreto-legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Necessità dell’intervento con legge

Come rilevato dall’analisi di impatto della regolamentazione, la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme stabile per l’autorizzazione e per lo svolgimento delle missioni internazionali. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre scorso. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) ) della Costituzione).

 

Compatibilità comunitaria

Come rilevato dall’analisi tecnico-normativa, contenendo il provvedimento disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

 

Si ricorda comunque che da ultimo il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009,  all’articolo 24 (ex articolo 11) del Trattato dell’Unione europea ha confermato l’impegno per una politica estera comune, segnalando che “la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera”. Si precisa però che “la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente” (vale a dire solo per misure di attuazione). “E’ esclusa l’adozione di atti legislativi”.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il Servizio diplomatico comune

Il Trattato di Lisbona prevede l'istituzione di un “Servizio europeo per l’azione esterna” (SEAE) con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza . L’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea. Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione europea e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre 2009 una risoluzione sul SEAE, nella quale, tra l'altro, ribadisce che:

·       il SEAE deve essere composto da funzionari scelti in base al merito, mediante una procedura aperta e trasparente, e provenienti, in proporzione corretta e rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla Commissione, dal Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali;

·       le delegazioni della Commissione esistenti in Paesi terzi, gli uffici di collegamento del Consiglio e, per quanto possibile, gli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero essere unificati per formare "ambasciate dell'Unione", che risponderebbero all'Alto rappresentante;

·       in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione;

·       l'Alto rappresentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate;

·       sarebbe auspicabile istituire una Scuola europea di diplomazia che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri, fornisca ai funzionari una preparazione basata su programmi di studi armonizzati e uniformi.

Il Consiglio europeo del 30 ottobre 2009 ha approvato una relazione sul SEAE nella quale, in consonanza con quanto auspicato dal PE, propone che le assunzioni in seno al SEAE vengano effettuate mediante una procedura trasparente basata sul merito, allo scopo di assicurare i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico. Dovrebbero inoltre essere intraprese iniziative per fornire al personale del SEAE un'adeguata formazione comune. Inoltre, il Consiglio condivide l'idea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione diventino delegazioni dell'Unione sotto l'autorità dell'Alto rappresentante e facciano parte della struttura del SEAE; esse dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri. A differenza del Parlamento europeo, invece, il Consiglio sottolinea che:

·       il SEAE dovrebbe essere un servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale;

·       la procedura di assunzione del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio (non il PE).

Dal punto di vista dell'iter procedurale, il Consiglio europeo ha deciso che l'Alto rappresentante presenti la sua proposta sull'organizzazione del SEAE in modo che la decisione possa essere adottata entro l'aprile 2010. Nel 2012 dovrebbe essere presentata una prima relazione sull’operativita' del SEAE, mentre un riesame completo del funzionamento e dell'organizzazione, seguito - se necessario - da una revisione della decisione, dovrebbe aver luogo nel 2014.

 

Il Consiglio del 17 novembre 2009

Il Consiglio del 17 novembre 2009, nel commemorare il decimo anniversario della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), ha lodato il successo di questa politica, che ha dispiegato personale pari a circa 70.000 persone in 22 missioni e operazioni, di cui 12 attualmente in corso, a sostegno della pace e della sicurezza internazionali. Secondo il Consiglio, la PESD si è dimostrata uno strumento efficace per l'insieme dell'azione esterna dell'UE. Nel corso della riunione il Consiglio ha effettuato la consueta verifica semestrale degli sviluppi in ambito PESD. In particolare, il Consiglio:

·        ha sottolineato il contributo fornito dalla missione EUNAVFOR-Atalanta alla sicurezza marittima al largo delle coste somale e ha concordato di estenderne la durata di un anno, fino al dicembre 2010 . Il Consiglio ha inoltre approvato il concetto di gestione della crisi di una possibile missione PESD per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del Governo federale transitorio della Repubblica di Somalia;

·        ha accolto con favore gli sforzi compiuti dall'EUPM Bosnia-Erzegovina per assolvere il mandato. La missione contribuirà al rafforzamento dell'impegno globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, e ne preparerà la riorganizzazione conformemente al mandato per il periodo dopo il 2009, incentrato sul sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione ;

·        ha accolto con favore l'avanzamento dei lavori preparatori per l'eventuale futura evoluzione di ALTHEA (Bosnia Erzegovina) verso un'operazione non esecutiva sullo sviluppo di capacità e la formazione delle forze armate. Il Consiglio ha ribadito che la decisione sull'eventuale evoluzione dell'operazione ALTHEA dovrebbe tener conto degli sviluppi politici, compreso il ruolo futuro del Rappresentante speciale dell'UE. Si prevede che il Consiglio torni sulla questione nella prossima sessione in dicembre;

·        ha accolto con favore il contributo della missione EUMM alla stabilità, al ritorno alla normalità e alla creazione di un clima di fiducia in Georgia e ha confermato il sostegno alla piena attuazione del mandato dell'EUMM nell'intero paese, compreso l'accesso alle due entità de facto. Il mandato della missione è stato prorogato dal Consiglio per un altro anno fino al 14 settembre 2010;

·        ha espresso soddisfazione per il consolidamento delle priorità strategiche di EUPOL AFGHANISTAN attorno a sei obiettivi, ossia: attività di polizia fondate sull'intelligence; catena di comando, controllo e comunicazione nel settore della polizia; indagini penali; lotta alla corruzione; collegamenti tra polizia e procuratori; diritti umani e integrazione di genere all'interno della polizia afghana;

·        ha accolto con favore il lavoro svolto dalla missione EUPOL COPPS nel settore della polizia e della giustizia penale dell’Autorità palestinese. Il Consiglio ha convenuto di far avanzare i lavori relativi ad ulteriori azioni nell'ambito più vasto dello stato di diritto nei territori palestinesi;

·        nel rallegrarsi per la proroga di altri sei mesi del mandato dell'EUBAM Rafah, il Consiglio ha ribadito la disponibilità dell'UE a schierarsi nuovamente al valico di Rafah (fra la striscia di Gaza e l’Egitto) se le circostanze lo consentiranno. Malgrado la chiusura del valico, la missione mantiene la sua capacità operativa;

·        ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto da EUPOL RD Congo a sostegno della riforma della polizia nazionale congolese e della sua interazione con il settore della giustizia. Malgrado la situazione della sicurezza nel paese resti precaria, secondo il Consiglio la riforma sta cominciando a produrre effetti positivi.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa hanno avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1213, C. 1820 e C. 2605 volte a introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero. Ai fini dell’istruttoria legislativa su tali proposte di legge, le due Commissioni stanno procedendo ad un’indagine conoscitiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


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