Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - DL 195/2009 - AC 3196-A - Schede di lettura | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 292 Progressivo: 2 | ||||||||
Data: | 16/02/2010 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||||||
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile D.L. 195/2009 – A.C. 3196-A |
Schede di lettura |
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n. 292/2 |
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16 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente ( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it Hanno inoltre partecipato alla redazione del dossier i seguenti dipartimenti: Dipartimento Affari costituzionali Dipartimento Bilancio Dipartimento Difesa Dipartimento Finanze Dipartimento Giustizia Dipartimento Lavoro |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: D09195c.doc |
INDICE
Articolo 5 (Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)
Articolo 6 (Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)
Articolo 7 (Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)
Articolo 8 (Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)
Articolo 9 (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)
Articolo 10 (Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)
Art. 10-bis (Disciplina sanzionatoria)
Articolo 11 (Regione, province, società provinciali e consorzi)
Articolo 11-bis (Accordo di programma)
Articolo 12 (Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani)
Articolo 13 (Personale dei consorzi)
Articolo 14 (Personale del Dipartimento della protezione civile)
Articolo 15 (Disposizioni in materia di protezione civile)
Articolo 15-bis (Formazione continua dei pubblici dipendenti)
Articolo 15-ter (Uso del logo della Protezione civile e dei vigili del fuoco)
Articolo 16 (Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile)
Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali)
Articolo 17-ter (Disposizioni per la realizzazione urgenti di istituti penitenziari)
Articolo 18 (Copertura finanziaria)
Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)
Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)
Normativa di riferimento
D.L. 23 maggio 2008, n. 90 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
D.L. 6 novembre 2008, n. 172. Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
D.L. 28 aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
DPCM 20 ottobre 2009, n. 226 Linee guida ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania per l’anno 2010.
O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3833).
Articolo 1
(Funzioni delle amministrazioni
territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6
aprile 2009)
L'articolo 1 disciplina le modalità di subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle attività di ricostruzione.
Il comma 1 precisa che il passaggio di consegne avviene a decorrere dal 1° febbraio 2010 e si protrae per l'intera durata dello stato di emergenza.
Allo stato attuale, il D.P.C.M. 6 aprile 2009 ha dichiaratolo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 conferendo al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 225/1992.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, con tale subentro si intende assicurare un maggior coinvolgimento negli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da parte delle amministrazioni territoriali le quali possono assicurare un migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita.
Restano comunque ferme le competenze già attribuite al Presidente della regione Abruzzo dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge Abruzzo (n. 39 del 2009) per la gestione del piano di interventi urgenti finalizzati al ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal terremoto.
L’art. 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009 ha infatti affidato al Presidente della regione Abruzzo, quale Commissario delegato - con il supporto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali - l’attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
La lett. b) del comma 1 dello stesso art. 4 ha quindi precisato il MIT dovrà predisporre ed attuare tale piano con d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati e che il piano dovrà ricomprendere, tra gli immobili pubblici da ripristinare, quelli adibiti all’uso scolastico, le strutture edilizie universitarie e il Conservatorio di musica, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine, le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dichiarati di interesse storico-artistico.
Restano invece esclusi dalle competenze del Presidente della regione Abruzzo gli interventi previsti per il completamento del progetto C.A.S.E. (complessi antisismici sostenibili ecocompatibili), dei MAP (moduli abitativi provvisori) e MUSP (moduli ad uso scolastico provvisori).
Si ricorda che gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 si sono articolati in tre fasi: l'emergenza immediata, con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni, l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, principalmente attraverso il decreto-legge 39/2009.
Il decreto ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'hanno persa, riavviare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia, fino al recupero del patrimonio storico-artistico) e incentivare la ripresa delle attività produttive. Nel mese di luglio sono iniziate le attività di ricostruzione e nel mese di settembre sono state consegnate le prime case. Il progetto "CASE" ha definito 27 aree d'intervento e consentirà di costruire 183 edifici, che potranno accogliere 17.000 persone[1]; il progetto MAP (moduli abitativi provvisori) impernia la sua azione sul centro del sisma nel territorio dell'Aquila e consentirà di costruire 2.000 case temporanee per gli abitanti di 53 comuni, mentre il progetto MUSP (moduli ad uso scolastico provvisori) prevede la costruzione di 34 scuole temporanee alloggiate in edifici prefabbricati[2].
Ulteriori misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma sono state disposte dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, legge 191/2009) con l’intento di garantire il riequilibrio economico finanziario degli enti locali, di introdurre rateizzazioni dei versamenti tributari nonché alcuni sgravi di carattere fiscale:
- il comma 42 prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni;
- i commi 197 e 198 intervengono, modificando l’art. 25 del decreto legge78/2009, sulle modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. In primo luogo, con riferimento alla già disciplinata rateizzazione delle somme dovute, si dispone l’ampliamento del numero dei versamenti (da 24 a 60 rate mensili) e il differimento da gennaio 2010 a giugno 2010 della scadenza della prima rata. In secondo luogo, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale del D.M. 9 aprile 2009.
- il comma 228 introduce, in via transitoria per l’anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%. Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti: il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998 (c.d. canoni concordati); le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione; l’immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.
- il comma 250 e l’elenco1 prevedono che quota parte (pari a 571 milioni per il 2010, 123 milioni per il 2011 e 60 milioni per il 2012) delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze venga destinata, tra le numerose altre finalità, con D.P.C.M, tra l’altro anche al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
Da ultimo, il D.L. 194/2009 - in corso di conversione al Senato (AS 1955) - ha introdotto alcune disposizioni (art. 1, commi 10 ed 11) per la sospensione dei tributi e contributi per le popolazioni delle aree colpite dal sisma.
Con due delibere CIPE del 6 novembre 2009 (n. 82 e 95) sono stati quindi disposti alcuni finanziamenti per il sisma in Abruzzo.
Con la delibera n. 82 sono stati assegnati 200,85 milioni di euro a favore del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma stralcio di cui all'art. 4 del decreto legge 39/2009, per la ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della provincia dell'Aquila danneggiati dagli eventi sismici. L'onere finanziario è posto a carico del Fondo infrastrutture, a valere sulle residue disponibilità dello stanziamento di 408,5 milioni di euro previsto dall'art. 14 del citato decreto legge 39. Il predetto finanziamento di 200,85 milioni di euro sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.
La delibera n. 95 assegna, per la corresponsione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito del sisma e tenendo conto del carattere prioritario degli interventi concernenti le abitazioni principali, 227 milioni di euro per il 2009 e di 567 milioni di euro per il 2010 a valere sulle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 35/2009 ai sensi del citato art. 14 del decreto legge 39.
Si ricorda che con la delibera n. 35/2009 il CIPE aveva assegnato, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal decreto legge 39, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, l'importo complessivo di 3.955 milioni di euro.
Con un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, il comma 1 autorizza, al fine di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 329, della legge 244/2007 (finanziaria 2008). L’onere sarà coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 202/2005.
Si ricorda che il citato art. 2, comma 329, della legge 244/2007 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.
L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto legge 202/2005 riguarda misure a favore del settore avicolo.
Con un altro emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato viene prevista la possibilità, per il Commissario delegato, di nominare quali sub-commissari i sindaci dei comuni interessati dal sisma o i presidenti delle province, per le rispettive competenze. Viene, quindi, precisato che non è previsto nessun compenso per lo svolgimento delle attività relative a tali incarichi.
Si ricorda che con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici, il cui elenco è stato successivamente integrato con il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009[3].
Il comma 2 precisa quindi gli adempimenti in capo all’attuale Commissario delegato per poter effettuare il passaggio di consegne.
Pertanto, entro la data del 31 gennaio 2010 - data di cessazione dell’incarico - l'attuale Commissario delegato dovrà fornire al nuovo Commissario e al Ministero dell'economia e delle finanze la seguente documentazione:
§ lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;
§ la situazione contabile delle entrate e delle spese indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa;
§ la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell’emergenza, con l’indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro.
Lo stesso comma 2 precisa che tale passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese dovranno avvenire tramite ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 39/2009.
Si ricorda, infatti, che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge Abruzzo individua nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto-legge, prevedendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l’ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari.
Si fa presente che con l'ordinanza n. 3833 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 sono state già definite le procedure per il passaggio delle consegne tra il Capo del Dipartimento della Protezione civile e il Presidente della Regione Abruzzo.
L’ordinanza ribadisce che le funzioni di Commissario delegato, affidate al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, vengano assunte dal 1° febbraio 2010 dal Presidente della Regione, nominato Commissario delegato per la ricostruzione. Il Commissario delegato opera con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per il superamento dell’emergenza.
L’ordinanza reca, però, un termine più lungo di quello previsto dal comma 2 del decreto per poter effettuare il passaggio di consegne, ovvero entro il 28 febbraio 2010.
Il Presidente della Regione subentra, inoltre, nei contratti firmati dal Commissario delegato, ad eccezione di quelli stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione e il completamento degli alloggi del progetto C.A.S.E., dei Moduli abitativi provvisori (Map) e dei Moduli ad uso scolastico provvisori (Musp). Dal 1° febbraio 2010 il Presidente della Regione opererà con le risorse pubbliche e private destinate alla ricostruzione, comprese le donazioni, che affluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
L’ordinanza n. 3833 dispone, infine, che il Sindaco del Comune dell’Aquila venga nominato Vice Commissario vicario del Commissario delegato con il compito di predisporre la ripianificazione del territorio comunale, le strategie per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo per la ricostruzione del centro storico.
Analogamente, i Sindaci dei comuni del “cratere” dovranno predisporre, d’intesa con il Commissario delegato, la ripianificazione dei territori comunali, definendo le linee d’indirizzo per la ricostruzione dei centri storici e la ripresa socio economica del territorio.
Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire una Struttura Tecnica di Missione per la risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, nonché ad avvalersi di una Commissione tecnico-scientifica e del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche come soggetto attuatore per gli interventi urgenti di ripristino degli immobili pubblici, individuati dal decreto legge Abruzzo.
Il comma 2-bis, introdotto con un emendamento durante l’iter al Senato, introduce l’obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame ed a conclusione dell'emergenza, fermo restando l’obbligo di trasmissione dell’informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge Abruzzo.
Il comma 2-ter, introdotto con un emendamento durante l’iter al Senato, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni recate dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto Abruzzo, in materia di sospensione dei processi civili e amministrativi (nonché di competenza di altre giurisdizioni speciali) pendenti alla data del 6 aprile 2009 fino al 31 luglio 2009.
L’art. 5, comma 1, del decreto Abruzzo sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto legge stesso. La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché ad alcuni procedimenti specificamente indicati (cause relative ad alimenti, procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile).
Il comma 1, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).
Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.
Tali disposizioni si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009; vengono esplicitamente esclusi dall’applicazione di tale disposizionei processi tributari di primo e secondo grado e quelli amministrativi di primo grado già definiti.
Il comma 2-quater, introdotto durante l’iter al Senato, prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordinanze di cui all'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale), ma limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici.
Si tratta delle ordinanze contingibili e urgenti che possono essere emanate, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia o dal Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente, della salute, delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Tali ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Inoltre, qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può adottare le ordinanze anche oltre i predetti termini.
Infine le ordinanze che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi devono essere comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione europea.
Considerando che la normativa relativa alle citate ordinanze dispone che non possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi, non appare chiaro come tale termine possa coordinarsi con la possibilità di reiterarle fino a quattro volte.
Articolo 2
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa
per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)
Il comma 1 dell'articolo in esame demanda ad apposito D.P.C.M.,da emanarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa».
Lo stesso comma prevede che tali unità:
§ siano coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud;
Si rammenta che il Comando Logistico Sud è il Comando responsabile della logistica di sostegno dell'Esercito nell'Italia del centro sud. Svolge questa attività a favore di 180 Comandi, Enti, Reparti e Distaccamenti della Forza Armata che insistono nell'area di giurisdizione e nei teatri operativi fuori area.
Con l’O.P.C.M. 11 gennaio 2008, n. 3639 sono state attribuite al comandante del citato comando funzioni di supporto operativo e logistico poi confermate dall’O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.
§ siano allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli;
§ cessano alla data del 31 gennaio 2011 (termine prorogabile per non più di 6 mesi con apposito D.P.C.M.).
Viene altresì previsto che le predette unità operino utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal D.L. 90/2008[4], che cessano alla data del 31 dicembre 2009.
Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle citate unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali istituite, ai sensi del successivo comma 2, con il medesimo D.P.C.M. previsto dal comma in esame.
Com’è noto, il D.L. 90/2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana: i commissari delegati e le relative strutture sono stati sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio. L'incarico è stato quindi attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009).
In particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 90/2008 ha incaricato il Sottosegretario citato a provvedere, con proprio decreto, alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
In attuazione di tale disposizione è stata emanata l’O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682[5].
Con tale ordinanza sono state individuate le seguenti missioni:
a) coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali;
b) tecnico-operativa;
c) comunicazione;
d) finanziaria;
e) amministrativo-legale;
f) aree, siti ed impianti;
g) coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali;
h) liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta.
L’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 3756 del 15 aprile 2009, al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania con conseguente riduzione dei costi e tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, ha soppresso le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), nonché la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa» istituita dall’art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3686 del 1° luglio 2008. Inoltre, al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attività già affidate alle Missioni soppresse, ha istituito la struttura di missione denominata: «amministrativo-finanziaria». Il successivo comma 2-bis, inserito dall'art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 3764 del 6 maggio 2009, ha precisato che la nuova Missione «amministrativo-finanziaria» subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa Missione «Finanziaria» e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa».
Successivamente l’art. 4 dell’ordinanza n. 3768 del 13 maggio 2009 ha soppresso le Missioni «coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle lettere a) e c). Le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione sono assicurate dalla Missione «amministrativo-legale».
Come sottolineato nella relazione illustrativa all’A.S. 1956[6] “A partire dal maggio 2008 e fino ad oggi, le strutture di supporto al Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti (strutture di carattere straordinario per far fronte all’emergenza in atto, che hanno sostituito le strutture delle precedenti gestioni commissariali, anch’esse di carattere straordinario), hanno atteso a tutti i compiti di amministrazione connessi all’emergenza rifiuti e, in particolare, hanno svolto le attività occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti, in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, ripristinando nella regione Campania adeguate condizioni igienico-sanitarie; hanno, altresì, provveduto alla realizzazione, al completamento e alla gestione tecnico-amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, nonché al coordinamento dell’azione amministrativo-finanziaria connessa all’emergenza rifiuti in Campania”.
Sulle funzioni delle missioni e sulle relative contabilità si veda altresì il paragrafo 5 “Ambito amministrativo finanziario” della “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2)[7].
Il comma 2 demanda allo stesso D.P.C.M. previsto dal comma 1 l’individuazione delle contabilità speciali sulle quali confluiscono le seguenti somme:
§ le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria;
§ gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e il relativo impianto di servizio (stimati dalla Struttura del Sottosegretario in 35,9 milioni di euro annui);
§ i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso (stimati dalla Struttura del Sottosegretario in 52 milioni di euro annui);
§ gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani; ciò nelle more dell'aggiornamento - previsto dall'art. 6-bis, comma 5, del D.L. 90/2008 - del Piano regionale di gestione dei rifiuti e fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione per il 2009 della regione Campania (stimati dalla Struttura del Sottosegretario in 4 milioni di euro annui).
Relativamente all’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti si ricorda che, successivamente all’approvazione del citato art. 6-bis del D.L. 90/2008 – con cui è stato previsto l’aggiornamento del piano regionale adottato con Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 500 del 30 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 9 della legge 87/2007 –, nel B.U.R. Campania del 25 maggio 2009[8] è stata pubblicata la Deliberazione n. 215 del 10 febbraio 2009 della Giunta regionale campana.
Tale delibera, recante “Linee programmatiche 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani”, rappresenta – come si legge nella delibera stessa - “il punto di partenza per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento”.
Articolo 3
(Unità stralcio)
L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività.
Il comma 1 prevede che l'Unità stralcio - entro 30 giorni dalla propria costituzione - avvii le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti imputabili alle Strutture commissariali e al Sottosegretario di Stato di cui all’art. 1 del decreto legge 90/2008. Il piano della massa passiva dovrà includere, oltre i debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da transazioni.
Com’è noto, con l’art. 1 del decreto-legge 90/2008 è stato introdotto un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio. L'incarico, è stato, quindi, attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009). Il Sottosegretario provvede all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cui è attribuita la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale”. Viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza.
Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'art. 4 del decreto-legge n. 90 del 2008.
Quest’ultimo disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.
Il comma 2 dedica un esplicito riferimento a particolari situazione creditorie.
Si tratta dei crediti delle strutture commissariali verso i soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti, conseguenti ad anticipi erogati dalle strutture commissariali per la costruzione o altri interventi atti a garantire il funzionamento degli impianti stessi.
In merito ai soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra, si ricorda che nel novembre 2008, mediante procedura negoziale, la struttura del Sottosegretario di Stato ha affidato alla società lombarda A2A, operante nel settore energetico ambientale, la gestione dell'impianto di Acerra, integrata con quella dell’impianto di selezione e trattamento di Caivano. L'affidamento ha durata di 15 anni e la A2A subentrerà nella conduzione degli impianti dopo l'emissione del certificato di collaudo del termovalorizzatore; si prevede che i costi per l'affidamento vengano compensati dalla quota di energia elettrica che A2A cederà al gestore nazionale del servizio elettrico, mentre quota parte dei proventi verrà riversata nelle casse dello Stato. Il 26 marzo 2009 è stato firmato un protocollo d'intesa[9] con il Comune di Acerra per un piano di interventi volti a mitigare il possibile impatto del termovalorizzatore ed una convenzione preliminare[10] con il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE per regolare le modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Da ultimo, il 13 novembre 2009 è stato firmato l'atto formale che sancisce l’affidamento del termovalorizzatore di Acerra ad A2A[11].
Il comma 3, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze dei creditori e all'accertamento e pagamento dei relativi debiti, rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla costituzione dell'Unità stralcio.
Accertata definitivamente la massa attiva e passiva, l’Unità stralcio predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze dei creditorie – previo loto invio al Ministero dell'economia e delle finanze - provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, stabilendo un ordine di priorità per gli stessi pagamenti. Dovranno, infatti, essere estinti nell'ordine: i debiti privilegiati, quelli accompagnati da un titolo esecutivo, quelli derivanti da un atto transattivi tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, i crediti di lavoro (questi ultimi introdotti da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato), nonché gli altri debiti nell’ordine di esigibilità (comma 4).
Riguardo ai crediti detti privilegiati si rammenta che l'art. 2741 del codice civile li riconosce in relazione alle cd. cause di prelazione elencate dalla legge: il pegno, l’ipoteca e i privilegi. Nell’ambito della procedura di distribuzione, i crediti privilegiati ottengono il pagamento prima degli altri e secondo uno specifico ordine fissato dalla legge. I crediti chirografari, invece, ottengono soddisfazione dopo e comunque solo qualora dal pagamento dei privilegiati sia avanzato un residuo. Se tale residuo non è sufficiente alla soddisfazione di tutti chirografari, essi ottengono in pagamento una somma percentuale che viene calcolata in rapporto all’ammontare dei crediti di ciascuno e alla somma rimasta.
Per quanto attiene ai crediti recati da titolo esecutivo, si rammenta che il principale titolo esecutivo giudiziale è la sentenza di condanna. Dopo la riforma del 1990, il codice di procedura civile (cpc) riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi" (art. 283 e 351 cpc). Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali: il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 cpc); l'ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 cpc), le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 cpc), la condanna provvisionale (art 278 secondo comma), i provvedimenti cautelari, il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall'art 410cpc per il processo del lavoro).
Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 cpc), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l'assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 cpc).
Il testo originario del comma 5 (non modificato dal Senato) prevedeva che – dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 gennaio 2011 – non potessero essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell’Unità stralcio e che quelle pendenti venissero sospese.
Il testo modificato dalla VIII Commissione:
§ precisa che tale disposizione opera con esclusivo riferimento alle azioni giudiziarie di natura civile ed amministrativa; vengono quindi implicitamente escluse le azioni di natura penale;
§ reca una disposizione di raccordo con il precedente comma 4 (che, rinviando al comma 1, prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso il definitivo accertamento della massa attiva e passiva), al fine di escludere tale ricorso dal divieto di intraprendere azioni giudiziarie .
Il comma 5 precisa inoltre che i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
In proposito si segnala che il parere reso dalla Commissione giustizia contiene un’osservazione nel senso della soppressione di tale ultima disposizione.
Articolo 4
(Unità operativa)
L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa volti a consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Il comma 1 individua i compiti dell'Unità operativa, che consistono:
§ nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previste dall’art. 6 del decreto-legge 90/2008, comprese quelle relative all'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
§ nella prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
§ nell'organizzazione funzionale del dispositivo militare previsto dal successivo art. 5;
§ in ogni altro compito espressamente attribuito dal decreto in esame. Tale disposizione è stata soppressa da un emendamento approvato durante l’iter al Senato.
Si rammenta che il richiamato art. 6 del decreto-legge 90/2008 dispone una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti: Caivano (NA); Tufino (NA); Giugliano (NA); Santa Maria Capua Vetere (CE); Avellino - località Pianodardine; Battipaglia (SA); Casalduni (BN); termovalorizzatore di Acerra (NA). All'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani.attiene ai seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:
In merito al contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra si veda quanto riportato nella scheda relativa all’art. 3 del decreto legge in esame.
Il comma 1-bis, introdotto con un emendamento durante l’iter al Senato, dispone che, in fase di prima attuazione e sino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto in esame, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi previsti dall'art. 2, comma 12, del decreto legge 90/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania.
Nello specifico l’art. 2, comma 12 del citato decreto legge 90/2008 dispone che, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.
Il comma 2 affida all'Unità operativa il compito di provvedere alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - sentiti gli enti locali[12]e tenendo conto delle linee guida indicate nel decreto del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti n. 266, temporalmente vigente fino all'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale.
Si fa notare che il citato decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 è stato emanato, come si legge nella premessa, in considerazione della necessità di proporre alla regione Campania e alle province linee programmatiche afferenti al ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle more di adozione del piano regionale dei rifiuti e in vista del subentro delle amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione del ciclo stesso. Si è ritenuto, sempre come indicato nella premessa, che le linee guida potessero essere utili al più proficuo avviamento delle società provinciali anche per la determinazione dei costi di smaltimento. Il documento contiene stime sullo smaltimento, sezionate per province, sulla produzione dei rifiuti, sulla capacità delle singole discariche e l'indicazione riassuntiva degli obbiettivi di raccolta differenziata.
L'Unità operativa, infine, è chiamata a prestare il proprio supporto alla regione Campania e alle relative province, su esplicita richiesta delle stesse e unicamente in casi di necessità ed urgenza, nonché ad adottare azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali al momento della cessazione dello stato di emergenza (comma 3).
Articolo 5
(Impiego delle Forze armate e
cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)
L'articolo 5, al comma 1, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare.
Le unità di personale militare impiegate nell'ambito delle attività previste e disciplinate nell'articolo in esame svolgono attività di vigilanza e protezione e agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza anche al fine di prevenire e impedire comportamenti che possono diventare potenzialmente dannosi, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla Unità operativa di cui all'art. 4 del decreto in esame. Non hanno, invece, poteri di polizia giudiziaria.
Per la definizione delle attribuzioni delle forze armate ai sensi del presente articolo si fa riferimento all'articolo 2, comma 7-bis, del più volte ricordato decreto-legge n. 90 del 2008, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. Tale disposizione prevede che senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato in attività di vigilanza e protezione agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. A fini di identificazione, per completare gli accertamenti e procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini Uffici o Comandi della Polizia di stato o dell’Arma dei carabinieri.
Agli oneri conseguenti - quantificati nella relazione tecnica in spese anche di funzionamento pari a euro 5.400.000 fino alla data di cessazione delle Unità stralcio ed operativa, previste dall'art. 2 del presente decreto - si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali, di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, individuate dal Presidente del Consiglio con apposito decreto. Si ricorda che su tali contabilità speciali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, e fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.
Si ricorda che già con l'ordinanza 3639 del 11 gennaio 2008 l'allora Commissario delegato era stato autorizzato a richiedere l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonchè per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Successivamente l'impiego delle Forze armate nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania era stato confermato dalle disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 già richiamato. Il comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge dichiarava che, al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato all'emergenza per i rifiuti in Campania, all'uopo istituito, potesse richiedere l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché potesse utilizzare le Forze armate stesse, unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti.
Il comma 2 dispone che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, termine dello stato di emergenza, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.
Si ricorda che il termine del 31 dicembre 2009 era stato già fissato come scadenza dell'emergenza dall'art. 19 del citato decreto legge 90/2008.
Articolo 5-bis
(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)
L’articolo 5-bis reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è una Sezione particolare del Club Alpino Italiano (CAI), istituita il 12 dicembre 1954, come suo organo tecnico centrale. Il Corpo é composto di circa 7.000 tecnici, tutti soci CAI, che operano prevalentemente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità[13].
La struttura territoriale si compone di 21 Servizi Regionali, 33 Zone Alpine con 232 Stazioni e 16 Zone Speleologiche con 29 Stazioni di soccorso.
L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle Scuole nazionali alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici.
Nel 2008 sono stati compiuti 5.898 interventi, soccorrendo 6.521 persone ed impegnando 27.746 volontari CNSAS, a cui si aggiungono 794 militari.
Si è fatto ricorso all’impiego dell'elicottero in circa 3.300 interventi; nella maggioranza dei casi si è trattato di mezzi del Sistema Sanitario Nazionale (118), presso le cui basi di elisoccorso dell’arco alpino è sempre presente un tecnico del soccorso alpino (nel periodo invernale anche una unità cinofila da ricerca in valanga). L’utilizzo dell’elicottero è aumentato considerevolmente negli anni, contribuendo a salvare numerosi infortunati grazie alla tempestività dell’intervento.
Circa il 95% delle persone soccorse non era socio del CAI.
Il comma 1 dell’articolo in esame apporta le seguenti modifiche alla legge 74/2001 recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal CNSAS:
la lettera a) modifica il comma 3 dell’articolo 1 della legge 74/2001 apportando alcune specificazioni di dettaglio:
L. 21 marzo 2001, n. 74, art. 1 |
Proposte di modifica |
3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo. |
3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi. |
§ la lettera b) novella l’articolo 2 della legge 74/2001 relativamente alle convenzioni tra le strutture territoriali del CNSAS e le regioni:
L. 21 marzo 2001, n. 74, art. 2 |
Proposte di modifica |
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS. |
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso |
§ la lettera c) del comma 1 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 4 (Attività specialistiche) della legge n. 74 del 2001. Tale comma aggiuntivo prevede la stipula, da parte delle società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico, di apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
La normativa in tema di sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è contenuta nella direttiva europea 2000/9/CE, che è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 210/2003. In particolare si precisa che l'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere, e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone (punto 4.2.2). Inoltre Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante (punto 7.2).
Con la norma UNI EN 1909 2007 sono stati specificati i requisiti di sicurezza applicabili al recupero del carrello e il salvataggio dei passeggeri per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone.
Pertanto le società degli impianti in oggetto per ottenere l’autorizzazione all’esercizio devono dimostrare di poter effettuare autonomamente le procedure di evacuazione dei passeggeri attraverso il proprio personale oppure di aver stipulato apposita convenzione con soggetti terzi.
Il comma 2 autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad apportare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
Si tratta del regolamento attuativo, emanato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 162 del 1992, recante disposizioni sull'accertamento dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari, sulle caratteristiche di tale impiego, nonché sulle modalità e termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di corresponsione dell'indennità.
Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti stili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico il comma 3 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC sulla disciplina dell'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
Il comma 4 integra a decorrere dall'anno 2010 di 250.000 euro il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni.
Il contributo, è stato previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 nella misura originaria di 600 milioni di lire annui.
Si ricorda che soltanto nel 2009 il CNSAS ha registrato il decesso di 8 soccorritori, di cui 4 nella caduta dell’elicottero Falco 2 a Cortina d’Ampezzo (mese di agosto) e di altri 4 soccorritori nell’operazione di soccorso post-valanga in val di Fassa (mese di dicembre)
Il comma 5 pone la copertura dell’onere recato dal comma 5 a carico del Fondo di protezione civile (art. 3 della legge n. 225/1992), come determinato dalla Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009).
Articolo 6
(Determinazione
del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)
Il comma unico dell'articolo 6, a seguito di alcune modifiche approvate nel corso dell’iter in VIII Commissione, provvede a determinare il valore del termovalorizzatore di Acerra - alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell’impianto, in 355 milioni di euro, sulla base di criteri elaborati dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel Rapporto del 2007 “Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani”[14].
Si ricorda che la norma originaria prevedeva che il valore dell’impianto fosse definito dall’Enea. Nel corso dell’esame in Commissione, il Sottosegretario Bertolaso ha reso noto che l’Enea ha già completato la predetta valutazione e comunicato ufficialmente al governo il valore determinato. Conseguentemente, il governo ha ritenuto opportuno modificare la norma in esame nel senso sopra descritto.
Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe eliminare le parole da “ai fini” fino a “in proprietà” in quanto non coerenti con le finalità dell’articolo.
Si ricorda che l'art. 37 della legge 99/2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è stato soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia.
In relazione alle modalità di determinazione del valore del termovalorizzatore, la norma, come sopra ricordato, prevede che esso sia determinato in base al Rapporto ENEA del 2007 sugli aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani, con esplicito riferimento al parametro del carico termico.
Si ricorda che il citato Rapporto ENEA del 2007 definisce criteri per la valutazione dei parametri economici (costi di investimento, costi e ricavi di gestione) dell’impiantistica annessa al ciclo di gestione dei rifiuti in relazione alla taglia dell'impianto espressa in termini di carico termico.
Il parametro del carico termico (MW) esprime la grandezza dell'impianto ed è definito quale prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti per la portata oraria dei rifiuti in ingresso.
Per quanto riguarda, infine, il termovalorizzatore di Acerra, si ricorda che le principali caratteristiche dell’impianto sono descritte in uno specifico documento[15] a cura dell’Osservatorio Ambientale, organo autonomo istituito per informare costantemente i cittadini di Acerra, di S.Felice a Cancello e degli altri comuni limitrofi sul funzionamento dell’impianto, all’interno della struttura tecnica del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania.
Articolo 7
(Trasferimento della proprietà del
termovalorizzatore di Acerra)
Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra avvenga entro il 31 dicembre 2011.
Entro tale data la proprietà dovrà essere trasferita:
§ alla Regione Campania, previa intesa della regione stessa;
§ o al Dipartimento della protezione civile;
§ o ad un soggetto privato;
§ ad altro ente pubblico anche non territoriale, a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione VIII (Ambiente).
Si ricorda che tale ultima alternativa era prevista nel testo originario del decreto ma era stata poi eliminata nel corso dell’esame al Senato.
Lo stesso comma dispone che il trasferimento è stabilito con apposito D.P.C.M., che individua le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda brevemente[16] esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A.
Nella recente “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2)[17] si legge che “i lavori di completamento dell’impianto sono stati dichiarati conclusi lo scorso 11 settembre con la redazione del verbale di ultimazione dei lavori in accordo con le integrazioni realizzative concordate tra i rappresentanti dell’Amministrazione, della Direzione lavori e della Società FIBE” e che “la progressione temporale delle operazioni ha consentito l’avvio delle tre linee di trattamento rifiuti di cui si compone l’impianto”.
Nella stessa relazione si rammenta che “le attività di gestione dell’impianto sono state affidate alla Società A2A all’esito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 163/2006, tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili. Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare un atto negoziale tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il periodo 2009-2024”.
Un emendamento approvato dalla VIII Commissione (Ambiente) ha soppresso il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, che prevedeva che qualora il trasferimento di proprietà non fosse avvenuto entro il 31 gennaio 2012, questo avrebbe dovuto comunque essere trasferito, con D.P.C.M., al Dipartimento della Protezione civile.
Ai sensi del comma 2, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quota regionale o nazionale.
Occorrerebbe chiarire la natura giuridica del citato provvedimento nonché il soggetto chiamato ad emanarlo.
Il comma 3 disciplina la determinazione del prezzo da corrispondere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento definitivo di proprietà.
Tale prezzo sarà pari al valore stimato dall'ENEA (secondo quanto previsto dall’art. 6), ridotto delle cifre relative alle seguenti voci:
§ canone di affitto corrisposto nei 12 mesi antecedenti all'atto di trasferimento;
§ somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'art. 12 del D.L. 90/2008;
Si ricorda che il citato art. 12 del D.L. 90/2008 ha autorizzato i capi missione a provvedere – nel limite di 40 milioni di euro[18] con le risorse del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania istituito dall’art. 17 del medesimo D.L. 90/2008 - alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
§ somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.
Il comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al trasferimento di proprietà, il Dipartimento della protezione civile:
§ mantiene la disponibilità, il godimento e l'utilizzazione del termovalorizzatore;
§ è autorizzato a sottoscrivere un contratto per l'affitto dell'impianto.
La durata del contratto, con un emendamento approvato dalla VIII Commissione è stata riportata a quella del testo originale del decreto, ovvero fino a 15 anni. Nel corso dell’esame al Senato era stata ridotta a soli 2 anni.
Ai sensi del medesimo comma la stipulazione del contratto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore. Tale fideiussione garantisce, fino al trasferimento di proprietà, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al precedente comma 3.
Il comma precisa altresì che si applicano le norme del codice civile concernenti l'istituto della fideiussione e che la fideiussione deve contenere espressamente la rinuncia all'escussione da parte del fideiussore. In deroga all'articolo 1597 del codice civile, non si verifica in nessun caso decadenza del diritto del creditore.
La norma in esame richiama esplicitamente la disciplina in materia di fideiussione recata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile. Il cd. beneficio dell'escussione, esplicitamente escluso dalla norma in commento, è regolato dall'articolo 1944. Questo prevede che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale e che le parti si possono accordare nel senso che il creditore debba prima rivolgersi nei confronti del debitore principale (beneficium excussionis, qui appunto escluso). Si ricorda, poi, che l'art. 1597, derogato dalla norma in commento, stabilisce che la fideiussione può estinguersi, se, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non sono state proposte entro sei mesi le istanze contro il debitore o non siano state diligentemente continuate.
Ai sensi del comma 5 spettano al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, anche i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2[19].
Lo stesso comma prevede che siano fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
Il riferimento implicito sembra essere all’atto negoziale stipulato in data 13 novembre 2008 tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il periodo 2009-2024.
Il comma 6 fissa il canone mensile di affitto a 2,5 milioni di euro e stabilisce l'automatica risoluzione del contratto al momento del perfezionamento del trasferimento di proprietà.
All'onere di 30 milioni annui, recato dal presente comma, si provvede ai sensi dell'art. 18, recante copertura finanziaria.
Il comma 7 stabilisce che l'ENEA, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provveda alla riduzione del valore dell'impianto determinato ai sensi dell'art. 6 qualora all'esito del collaudo l’impianto non raggiunga determinati parametri produttivi, pure rispettando i requisiti relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
Lo stesso comma dispone che il collaudo dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2010.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo volto a disporre che gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del soggetto costruttore.
Il comma 8 detta le seguenti condizioni per l’esigibilità del canone mensile di affitto:
§ esito positivo del collaudo.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito un periodo volto a disporre la riduzione proporzionale del canone di affitto se, all'esito del collaudo, l'impianto non raggiunge i parametri produttivi ai sensi del precedente comma 7.
§ prestazione, da parte del proprietario, di apposita garanzia pari al 25% del 10% del valore dell’impianto definito dall’ENEA ai sensi dell'art. 6.
Tale garanzia:
- è prestata, a favore del Dipartimento della protezione civile, con le modalità previste dall'art. 75, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici);
L'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici reca disposizioni relative alle garanzie a corredo dell'offerta. Il comma 2 prevede che la garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico. Il comma 3 dispone che la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 75, la garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma secondo, del codice civile. Quest'ultimo prevede che anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La garanzia deve inoltre prevedere l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
- è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
L'articolo 113 (recante disposizioni in tema di cauzione definitiva) del Codice dei contratti pubblici prevede, al comma 5, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Lo stesso comma dispone, inoltre, che il proprietario dell'impianto deve prestare ulteriore garanzia per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti, con le modalità previste dall'art. 129, comma 2, del medesimo D.Lgs. 163/2006.
L'articolo 129 (recante disposizioni in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici) prevede, al comma 2, che per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il comma 9 detta norme specifiche per la tutela del termovalorizzatore che, secondo la relazione illustrativa, trovano giustificazione nella valenza strategica dell’impianto nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania e nel relativo vincolo di destinazione.
In base a tali norme, fino al trasferimento di proprietà, il termovalorizzatore:
§ è insuscettibile di alienazione e di altri atti di disposizione;
§ è impignorabile;
§ non può essere assoggettato a trascrizioni o ad iscrizioni pregiudizievoli.
Articolo 8
(Procedure di collaudo e funzionamento del
termovalorizzatore di Acerra)
Il comma 1 stabilisce che il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra (da effettuare entro il 31 gennaio 2011, ai sensi dell’art. 7 comma 1) è condizionato all'esito positivo del collaudo.
Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che restano ferme le disposizioni previste dal comma 7 dell'art. 7, che riguardano la riduzione del valore dell’impianto qualora all’esito del collaudo l’impianto non raggiunga determinati parametri produttivi e che pongono in carico al produttore gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto.
Ai sensi del comma 2, dal 15 gennaio 2010 e previa stipula del contratto di affitto di cui al precedente art. 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita (cioè A2A S.p.A.) assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto.
Lo stesso comma demanda ad apposito D.P.C.M. la disciplina:
§ delle modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario;
§ modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo secondo cui il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto.
Il comma 3 prevede la cessazione dell’affidamento provvisorio all'esito positivo del collaudo e comunque non oltre il 28 febbraio 2010 (termine previsto dall’art. 7, comma 7) e la conseguente assunzione della gestione definitiva da parte del soggetto affidatario ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.
Il comma 4 prevede che per assicurare la coerenza del funzionamento dell'impianto con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.
Si ricorda che l'articolo 5 del D.L. 90/2008 ha autorizzato il conferimento ed il trattamento di determinate categorie di rifiuti (rifiuti urbani non pericolosi tra cui le cosiddette "ecoballe") presso il termovalorizzatore di Acerra, per un quantitativo massimo di 600.000 tonnellate annue.
I codici CER (Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006) ivi richiamati corrispondono alle seguenti tipologie di rifiuti:
19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03 compost fuori specifica
19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati
20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.
Con riferimento al rispetto del carico termico di progetto si segnala che la formulazione della norma potrebbe consentire di superare la quota di 600.000 t/a. Infatti il carico termico di progetto, è dato dal prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti bruciati per la potenzialità reale dell'impianto[20].
In sostanza, in corrispondenza della riduzione del PCI si libera capacità di combustibile (rifiuti) da alimentare nel bruciatore. (Si osserva, peraltro, che se l’inceneritore va al massimo carico e funziona in continuo senza transitori se ne ricava un beneficio in termini di funzionamento e sotto il profilo ambientale).
Dal punto di vista delle emissioni di inquinanti in massa, cioè di kg/anno di polveri, NOx, metalli, HCl emessi, ad un aumento di t/anno di rifiuti bruciati corrisponde un incremento, un po’ meno che proporzionale di inquinanti emessi in atmosfera.
Per garantire il livello delle emissioni inquinanti, occorrerebbe quindi, oltre a rispettare il carico termico, imporre un limite di inquinanti emessi all’anno, da rispettare in uscita. Ciò consentirebbe di utilizzare al meglio la macchina termica e al contempo di ridurre le concentrazioni in uscita degli inquinanti e rispettare i kg/anno di inquinanti emessi.
Articolo 9
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)
Il comma 1 dell'articolo in esame contiene disposizioni volte a garantire il mantenimento della sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti previsti dall’art. 6 del D.L. 90/2008.
A tal fine viene prevista la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo dei vigili del fuoco, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010.
Nel corso dell’esame al Senato il comma in esame è stato integrato al fine di specificare che il Corpo dei vigili del fuoco continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768, in quanto compatibile.
Il menzionato art. 6 del D.L. 90/2008 attiene ai seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:
• Caivano (NA);
• Tufino (NA);
• Giugliano (NA);
• Santa Maria Capua Vetere (CE);
• Avellino - località Pianodardine;
• Battipaglia (SA);
• Casalduni (BN);
• termovalorizzatore di Acerra (NA).
Si ricorda poi, riguardo all'impiego dei vigili del fuoco, che l’art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768 ha disposto che per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è affidata la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste avanzate dalla Missione Sicurezza. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, nonché le necessarie attività per conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, secondo particolari modalità.
I restanti commi del citato art. 1 dettano ulteriori disposizioni relative all’impiego dei vigili del fuoco.
Lo stesso comma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame si provvede facendo ricorso alle contabilità speciali previste dal comma 2 dell'art. 2 del presente decreto-legge.
Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che a tale copertura si provveda nel limite di 7,2 milioni di euro.
Ai sensi del comma 2, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli previsto dall’art. 8 del D.L. 90/2008, l'ASIA S.p.a. del Comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità degli impianti dell'intero ciclo di gestione rifiuti ubicati nella stessa provincia e, a tal fine:
§ subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino;
§ provvede - secondo priorità concordate con la Provincia di Napoli - al conferimento e trattamento nei suddetti impianti dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.
Tale parte della disposizione è stata modificata al Senato. Nel testo iniziale del decreto-legge, infatti, tale disposizione era limitata al conferimento e trattamento dei rifiuti prodotti nella sola città di Napoli.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito un periodo volto a disporre che i relativi oneri sono a carico esclusivo dell’Asia S.p.A., che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.
Si ricorda che l'art. 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, onde raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, ha autorizzato il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.
Il sito è stato individuato in una zona posta all’interno dell’impianto di depurazione di Napoli-est. E' stata avviata la procedura finalizzata alla conclusione di operazioni di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006. E' stata emanata l’O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719, in forza della quale il Sottosegretario di Stato è stato autorizzato ad avvalersi, anche per la progettazione e gestione di impianti di termovalorizzazione, di soggetti promotori pubblici e privati, a norma dell’articolo 153 del citato D.Lgs. 163/2006, mediante procedure coerenti con la massima urgenza, nonché a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma per l’individuazione di soggetti idonei con i quali porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione dell’impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli. E' stato predisposto un accordo di programma con la società ASIA Napoli s.p.a.
ASIA Napoli s.p.a. è un'impresa a totale capitale pubblico e costituita, a norma di statuto, per la gestione dell’intero ciclo dei servizi di igiene urbana ed ambientale e, segnatamente, per le attività gestorie di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione dei rifiuti.
Gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino sono impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio dei Rifiuti). In tali impianti i rifiuti vengono sottoposti essenzialmente a processi di riduzione dimensionale e selezione tesi a: omogeneizzare la pezzatura del prodotto; separare la frazione più secca del rifiuto (con maggior potere calorifico) da quella umida (con maggior contenuto d’acqua e sostanza organica), dagli scarti (da conferire in discarica) e dai materiali recuperabili (es. ferrosi).
Articolo 10
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)
Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina l’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, prevedendo che tali operazioni siano eseguite:
§ a decorrere dal 31 dicembre 2009;
§ entro il termine di 3 anni previsto all'art. 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del D.Lgs. 36/2003;
§ senza tener conto della destinazione degli stessi rifiuti;
§ per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 36 del 2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede, all'art. 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, l'esclusione dalla definizione di discarica dello “stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.
Peraltro nulla viene detto per i rifiuti in attesa di smaltimento per i quali il termine previsto dal D.Lgs. 36/2003 è di un solo anno.
Relativamente alla formulazione del testo, si osserva che occorrerebbe utilizzare il termine “stoccaggio” in luogo di deposito (poiché ai sensi dell’art. 183 il deposito temporaneo è quello effettuato prima della raccolta); non è inoltre necessario aggiungere il termine “temporaneo” in quanto – sempre ai sensi dell’art. 183 – lo stoccaggio è per definizione temporaneo.
Lo stesso comma prevede, inoltre, che si proceda al collaudo, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle discariche realizzate in deroga al D.Lgs. 36/2006 e all'art. 18 del D.L. 90/2008.
Il testo iniziale del decreto-legge prevedeva che il collaudo riguardasse anche le discariche “da realizzarsi”. Tale previsione è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato.
L’articolo 18 del D.L. 90/2008 ha autorizzato il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, urbanistica, nonché di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, paesaggio e beni culturali.
Ai sensi del comma in esame, inoltre, il previsto collaudo dovrà avvenire entro il 30 giugno 2010, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009, per le fasi di realizzazione comunque compiute.
Tale parte della norma è stata modificata nel corso dell’esame al Senato per eliminare le incongruenze presenti nel testo iniziale del decreto-legge.
Si ricorda, infatti, che nel testo iniziale del decreto era previsto che il collaudo venisse effettuato entro il 31 dicembre 2009 (cioè il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto). La modifica apportata dal Senato non solo sposta in avanti il termine (al 30 giugno 2010), ma indica anche che i lavori da collaudare sono solo quelli eseguiti fino al 31 dicembre 2009, in modo che il collaudo possa avvenire sui lavori già conclusi.
Il comma 2 impone il collaudo, entro il 30 giugno 2010, di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del D.L. 90/2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Struttura del Sottosegretario di Stato da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui al successivo art. 11.
Tale norma è stata modificata nel corso dell’esame al Senato per eliminare, attraverso lo spostamento in avanti (al 30 giugno 2010) della data del collaudo, le incongruenze presenti nel testo iniziale del decreto-legge.
Come per il comma 1, infatti, anche in tale comma del testo iniziale del decreto era previsto che il collaudo venisse effettuato entro il 31 dicembre 2009 (cioè il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto).
Lo stesso comma concede a province e società provinciali la facoltà di provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata Struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti gli impianti di discarica attraverso:
§ l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti;
§ l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma.
Viene infine previsto che, in fase di prima attuazione, si provveda all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di cui al D.Lgs. 59/2005, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
Il comma 3, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, consente l’estensione dei siti e degli impianti di cui all'art. 9 del D.L. 90/2008 e all'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3697 del 2008 nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.
Si ricorda che l’art. 9 del D.L. 90/2008 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti: Sant'Arcangelo Trimonte – loc. Nocecchie; Savignano Irpino – loc. Postarza; Serre – loc. Macchia Soprana; Serre – loc. Valle della Masseria; Andretta – loc. Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno – loc. Pozzelle; Terzigno – loc. Cava Vitiello; Napoli loc. Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta – loc. Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa – loc. Ferrandelle.
L’art. 1 dell'O.P.C.M. 3697/2008 ha autorizzato la realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta.
Lo stesso comma dispone che agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2.
Il comma 4 stabilisce, ai fini dell’applicazione della normativa che disciplina i rifiuti ammessi in discarica (recata dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2003), che, fino alla data del 31 dicembre 2010, nell'intero territorio regionale campano si fa riferimento agli obiettivi dettati dalle Linee guida inerenti al ciclo dei rifiuti, contenute nel decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania.
Sono fatte salve le competenze della Regione Campania, previste dall’art. 6-bis, comma 5, del D.L. 90/2008, in ordine all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.
Il testo del decreto-legge indica il citato decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania come determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009.
L'atto è stato emanato, come si legge nella premessa, in considerazione della necessità di proporre alla regione Campania e alle province linee programmatiche afferenti al ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle more di adozione del piano regionale dei rifiuti e in vista del subentro delle amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione del ciclo stesso. Si è ritenuto, sempre come indicato nella premessa che le linee guida potessero essere utili al più proficuo avviamento delle società provinciali anche per la determinazione dei costi di smaltimento.
Il documento contiene stime sullo smaltimento dei rifiuti, divise per province, sulla produzione dei rifiuti, sulla capacità delle singole discariche e l'indicazione riassuntiva degli obbiettivi di raccolta differenziata.
Il comma 5, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, prevede l’aumento fino all’8% dell’autorizzata capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale.
L’operatività di tale disposizione, fissata inizialmente fino al 31 dicembre 2010, è stata prorogata – nel corso dell’esame al Senato – fino al 31 dicembre 2011.
Sempre nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che l’aumento della capacità degli impianti previsto dal comma in esame è funzionale alle esigenze della Regione Campania.
Lo stesso comma dispone, conseguentemente, la cessazione degli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
Si ricorda che con l’O.P.C.M. 31 luglio 2008, n. 3695 al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica, nelle more del completamento e successiva attivazione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione sul territorio della medesima regione, ha consentito un aumento fino al 10% della capacità autorizzata per gli impianti di compostaggio siti sul territorio nazionale per poter ricevere, laddove tecnicamente possibile, i soli rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Regione Campania.
Il comma 6 prevede, per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno:
§ che la provincia (anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4) ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti;
§ che l’impianto venga dimensionato per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue.
Il comma in esame è stato modificato nel corso dell’esame al Senato al fine di chiarire che la provincia provveda ai lavori citati mediante le risorse previste dall'O.P.C.M. 3724/2008.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 1, della citata ordinanza prevede, al fine di consentire, in termini di somma urgenza, l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, che le risorse di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, assegnate alla regione Campania a valere sul FAS[21] e già programmate con deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 28 agosto 2008, rimangono destinate, quanto a 25 milioni di euro, alla realizzazione del suddetto impianto, ancorché non ancora impegnate o programmate in ambito di accordi di programma quadro già sottoscritti. Il successivo comma 2 dispone il trasferimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle citate risorse finanziarie sulla contabilità speciale del Commissario delegato, sindaco di Salerno.
Si osserva che, poiché l’art. 2 assegna altre risorse al Comune di S. Tammaro, occorrerebbe specificare il riferimento al solo comma 1 dell’art. 1 della citata O.P.C.M.
Lo stesso comma prevede altresì la revoca degli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dalla Provincia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Nella recente “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania” aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2)[22] si legge, che “l’attività connessa alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno è stata affidata con O.P.C.M n. 3641 del 16 gennaio 2008 al Sindaco di Salerno, all’uopo nominato Commissario Delegato” e che la potenzialità dell’impianto “sarà pari a 450.000 tonnellate/anno di rifiuto «tal quale» trattato” e che sono state concluse le fasi progettuali fino al livello esecutivo.
Nella stessa relazione viene sottolineato che, contrariamente al disposto dell’art. 3, comma 4, dell’O.P.C.M. 3641/2008 - secondo cui la potenzialità minima dell'impianto dovrà essere tale da garantire lo smaltimento almeno delle quantità di rifiuti prodotte nell'ambito della provincia di Salerno - il Presidente della Provincia ritiene che l’impianto venga dimensionato sulle esigenze del territorio della sola Provincia di Salerno.
La norma in esame, che di fatto riduce la potenzialità dell’impianto, sembra quindi accogliere le richieste dell’ente locale.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare la compiuta ed urgente attuazione del comma 1-bis dell’art. 8 del D.L. 90/2008 che prevede la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.
Si ricorda che il citato comma 1-bis dell’art. 8 del D.L. 90/2008 ha affidato al Sottosegretario di Stato il compito di disporre, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Lo stesso comma prevede che, a tale fine, il Sottosegretario di Stato individui, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania e che all'attuazione del presente comma si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per le finalità indicate il comma in esame prevede che l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti sia realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area:
§ individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno;
§ ovvero, trascorsi inutilmente 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della Regione Campania.
Art. 10-bis
(Disciplina sanzionatoria)
L’articolo 10-bis, al comma 1, oltre a confermare l’applicabilità dell’articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 (convertito dalla legge n. 210 del 2008), detta ulteriori disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
Il richiamato articolo 6 introduce una disciplina speciale volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, si prevede la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, si differenziano le condotte dolose da quelle colpose e si opera un significativo inasprimento delle pene.
Tale disciplina prevede – nel caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 – l’obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva (aumento che non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto).
La disposizione ha una portata analoga a quella dell’articolo 99, quinto comma, c.p., secondo il quale, con riferimento ai delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.(si tratta di delitti di particolare allarme sociale per i quali si prevede l’aumento del termine di durata massima delle indagini preliminari) l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto, nei casi indicati al secondo comma (nuovo delitto non colposo della stessa indole; nuovo delitto non colposo commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; nuovo delitto non colposo commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena).
In via generale, l’art. 99, primo comma, c.p. prevede che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo di un terzo e fino alla metà (nei casi indicati dal secondo comma).
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Con un emendamento approvato in VIII Commissione viene soppresso il comma 2 che prevedeva la possibilità di prorogare per dodici mesi il regime giudiziario speciale nella materia dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 90/2008.
Articolo 11
(Regione, province, società provinciali e consorzi)
L'articolo in commento reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali. Nelle attività di raccolta, trasporto, selezione e recupero dei rifiuti, le province potranno utilizzare tali società e, in una prima fase, i soggetti pubblici e privati che attualmente se ne occupano.
In particolare il comma 1 attribuisce ai Presidenti delle province campane - dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010 - le funzioni e i compiti (spettanti agli organi provinciali in materia)[23] di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. 267/2000.
Lo stesso comma precisa che tale servizio debba essere organizzato prioritariamente[24] per ambiti del territorio provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Si ricorda che gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 disciplinano le attribuzioni e le competenze, rispettivamente, del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, mentre l’art. 50 del medesimo decreto si riferisce alle competenze del Presidente della Provincia.
Il comma 2 dispone che, nel rispetto della legge regionale n. 4 del 2007 e tenuto conto delle linee guida adottate dalla Struttura del Sottosegretario il 20 ottobre 2009, le amministrazioni provinciali[25], intervengono nei contratti in corso con i soggetti privati per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti:
§ subentrando, fatta salva la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle attuali gestioni comunali prevista dal comma 2-bis,
§ affidando il servizio secondo la procedura della somma urgenza;
§ prorogando i contratti cui sono subentrate, per una sola volta e per non più di un anno, con l'abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
Si evidenzia a tale proposito, che la legge regionale n. 4 del 2007, così come modificata dalla successiva legge n. 4/2008, dispone ai sensi dell'articolo aggiuntivo 32-bis il trasferimento alle province delle funzioni già svolte dai consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti.
E' utile ricordare che, secondo le modifiche introdotte dalla richiamata legge regionale del 2008, sono attribuzioni provinciali:
a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi;
c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni;
e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
f) l'individuazione, stante il piano regionale, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l'individuazione, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;
g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4.
Si ricorda che il comma 68 dell’art. 1 della legge finanziaria regionale campana per il 2010 (L.R. Campania 21 gennaio 2010, n. 2) ha modificato l’art. 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, inserendo un comma 1-bis secondo cui il Piano regionale di gestione dei rifiuti “riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati”.
Quanto all’affidamento del servizio, si ricorda che nell’attuale legislatura il comparto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è già stato oggetto di una riforma, ispirata ai principi di concorrenza, disposta con il decreto legge n. 112 del 2008 in coerenza con la normativa comunitaria.
L’articolo 15 del decreto legge 135/2009 consente l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano - in deroga alle modalità di affidamento ordinario (gara ad evidenza pubblica ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica), per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.
In tal caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
La nuova disciplina inoltre:
- esclude dalla disciplina di carattere generale sui servizi pubblici locali la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali (il settore del gas era già stato escluso dalla legge 99/2009, art. 30, comma 26);
- aggiunge, alla previsione del conferimento in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti, l’ulteriore possibilità di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a società a capitale misto pubblico-privato, purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette “a doppio oggetto” (sulla persona e sull’attività), con l’ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento;
- introduce un silenzio assenso (che scatta decorsi sessanta giorni) sul parere che l’Antitrust già oggi è chiamata a dare sulle ipotesi “straordinarie” di affidamento in house (vale a dire senza gara);
- detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti “difformi” (gli affidamenti in house cessano - improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante - il 31 dicembre 2011 ovvero alla scadenza del contratto se, a quella data, gli enti affidanti cedono ai privati il 40% della proprietà; gli affidamenti a società quotate cessano alla scadenza del contratto se la quota pubblica scende, anche progressivamente, sotto il 40% entro il 30 giugno 2013 e sotto il 30% entro il 31 dicembre 2015, altrimenti cessano il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi;
- stabilisce i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e dell’autonomia gestionale del soggetto gestore affidatario del servizio ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 112/2008.
Lo stesso comma prevede che l’intervento nei contratti in corso da parte delle amministrazioni provinciali possa avvenire anche per il tramite delle relative società, che - secondo quanto inserito nel corso dell’esame al Senato - sono da intendersi costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali.
Viene altresì previsto che, in fase di prima attuazione, tali società possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
Il comma 2-ter, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, e di smaltimento o recupero inerenti nonché la raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.
Il comma 3 assicura l’integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti tramitel'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza.
Nel corso dell’esame in Commissione VIII è stato chiarito che i citati costi sono comprensivi di quelli derivanti dalle assunzioni di personale da parte del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, previste dall’art. 13, comma 1.
Relativamente alla citata imposizione, lo stesso comma dispone che le società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi, ferme restando le previsioni in materia di accertamento e riscossione dettate dai commi da 5-bis a 5-quater.
A tale fine viene prevista la trasmissione - entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - alle province, da parte dei comuni della regione Campania, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, delle seguenti informazioni:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione.
Si ricorda che la legge regionale 4/2008 di modifica della legge regionale 4/2007 stabilisce che le province affidano il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Stabilisce inoltre che, sentiti i comuni e nel rispetto della normativa vigente, le province possano adottare apposito regolamento per l'applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini (articolo 20, comma 4).
Nel corso dell’esame in Commissione VIII è stato chiarito che i citati costi sono comprensivi di quelli derivanti dall’attuazione dell’art. 13, comma 1,
Il successivo comma 4 consente alle province, anche per il tramite delle società provinciali, di accedere alle informazioni messe a disposizione dai comuni e relative a:
§ contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua;
§ contratti di locazione.
Nel corso dell’esame al Senato il comma in esame è stato integrato con la possibilità di richiedere, ai fini dell’accesso, l'ausilio degli organi di polizia tributaria.
Nel corso dell’esame da parte dell’VIII Commissione dellaCamera tale parte del comma è stata integrata al fine di disporre che la citata richiesta di ausilio avvenga in forza di apposita convenzione.
Il comma 5, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che - ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo - il prefetto provvede in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta attivando contestualmente le procedure di cui all'art. 142 del D.Lgs. 267/2000, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 (che disciplina le competenze dei comuni nella gestione dei rifiuti).
La norma sembra riferirsi ai commi 1 e 2 dell’articolo 142, del D.Lgs 267/2000. Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità (comma 2).
In considerazione della conclusione dello stato di emergenza, non sembrerebbe invece più applicabile il comma 1-bis (introdotto dall'art. 3, D.L. 172/2008) il qualedisponeva che nei territori interessati dall'urgenza (dichiarata ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225), in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province e dei comuni, fosse il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza ad assegnare all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno potevano essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dal Senato, recano una serie di disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
In particolare il comma 5-bisprevede un metodo di calcolo della tassa o tariffa, che viene introdotto in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale per il solo anno 2010, nella regione Campania.
Tale metodo prevede che i comuni provvedano alla determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti sulla base di due distinti costi:
§ uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;
§ uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis.
Lo stesso comma dispone che, per la corretta esecuzione delle previsioni citate, le amministrazioni comunali provvedano all’emissione di apposito elenco, entro il termine perentorio del 30 settembre 2010, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010.
Il comma 5-ter disciplina le modalità di riscossione degli importi calcolati ai sensi del comma precedente.
Viene infatti previsto, sempre limitatamente all’anno 2010, che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali.
Viene altresì previsto che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, tali soggetti provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale.
Il comma in esame specifica che gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
Il comma 5-quater, disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) a decorrere dal 1º gennaio 2011, nella regione Campania.
Viene infatti previsto che, per l’esercizio di tali funzioni, le società provinciali potranno avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997.
L’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, elenca al comma 5 i criteri cui devono essere informati i regolamenti emanati da tali enti per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate.
Il criterio indicato alla lettera b) prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Lo stesso comma dispone che, in ogni caso, i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della tassa e della tariffa continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.
Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 6 che prevedeva l’emanazione di apposito D.P.C.M. che, fermo quanto disposto dall'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 90/2008, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento alle amministrazioni territoriali competenti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, della proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dall’Unità operativa di cui all'articolo 4.
Si ricorda che il citato comma 1 dell’art. 6-bis del D.L. 90/2008 ha previsto, allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, il trasferimento alle province della regione Campania della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti previsti dall'art. 6 del medesimo decreto-legge, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Lo stesso comma dispone che “le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107”.
Il comma 7 prevede l’assegnazione alle province della gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso contenzioso.
Lo stesso comma dispone che le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali e a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nel limite di un milione di euro mensili fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente all’Unità stralcio di cui all'art. 3.
Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.
Il comma 8 prevede il trasferimento alle competenti società provinciali - con contratto a tempo indeterminato senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi.
Viene altresì previsto che nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
Si fa notare che il testo del comma in esame è stato riscritto nel corso dell’esame da parte dell’VIII Commissione. Il nuovo testo elimina le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato e ripristina, quindi, quanto previsto nel testo iniziale del decreto-legge.
Nel corso dell’esame al Senato era stato soppresso l’ultimo periodo del testo iniziale relativo all’assegnazione, nelle more del trasferimento, del predetto personale alle province con contratto a tempo determinato. Il comma era stato inoltre modificato nel senso di prevedere il trasferimento non alle società provinciali (come previsto dal testo iniziale), ma ai soggetti subentranti.
Il comma 9 prevede, ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni previste dall’articolo in esame, l’assegnazione alle società provinciali, per il tramite delle province, all’atto della loro costituzione, di 1,50 euro per ogni contribuente residente nel territorio di competenza.
Complessivamente, come indicato nella relazione tecnica, si tratta di circa 8,7 milioni di euro.
Ai sensi del comma 10, per le medesime finalità, il Presidente della provincia è autorizzato a revocare - entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - gli impegni assunti fino alla concorrenza dell'importo risultante dal procedimento di quantificazione inerente al contributo previsto dal comma 9, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
Occorrerebbe chiarire a quali impegni si riferisce la norma.
Il comma 11 infine estende l'applicabilità delle norme dell'articolo in esame, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, anche al commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della legge della regione Campania n. 4 del 2007, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 della legge citata la Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti e all'affidamento del servizio. Lo stesso articolo dispone che “i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della Giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta”.
Si ricorda infine che per assicurare l'attuazione dell'articolo in esame l’art. 3, comma 2, dell’O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3841, prevede, per consentire alle società provinciali della regione Campania, incaricate del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'indifferibile e tempestivo adempimento dei compiti ad esse attribuite dal presente decreto, che i cassieri delle province della regione Campania sono autorizzati a concedere anticipazioni di cassa, entro il limite previsto dalla normativa vigente, alle predette società provinciali da estinguersi entro il 31 dicembre 2010.
Articolo 11-bis
(Accordo di programma)
L’articolo 11-bis, inserito dal Senato è finalizzato a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2.
A tal fine viene previsto che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'art. 206, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato a aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete.
Lo stesso comma dispone che tale attività avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che il citato art. 206 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla parte quarta del medesimo decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e le altre autorità competenti possano stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria.
Lo stesso articolo elenca i possibili oggetti di tali accordi, tra cui rientrano prioritariamente la sperimentazione e la promozione di iniziative finalizzate a ridurre la produzione dei rifiuti.
Il comma 3 del medesimo articolo - recentemente riscritto dall'art. 8-quater, del D.L. 208/2008 – prevede che i citati accordi e contratti di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.
Relativamente alla parte del comma in esame che dispone l’invarianza della spesa pubblica, si ricorda che tali accordi e programmi trovano già finanziamento ai sensi del comma 4 dell’art. 206 il quale prevede che con apposito decreto interministeriale siano individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, ai citati accordi e contratti di programma e che siano fissate le modalità di stipula dei medesimi.
Relativamente alla promozione dell’aumento dei consumi di acqua potabile di rete si ricorda che l’art. 2, comma 334, della legge finanziaria 2008, ha introdotto il comma 1284-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, istitutivo di un fondo per la potabilizzazione/microfiltrazione/dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati. Tale fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dal contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico[26].
Con il D.L. 208/2008 (art. 6-bis), che ha novellato il citato comma 1284-bis, è stata inserita, tra le finalità del fondo, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.
Relativamente alla naturizzazione, si ricorda che si tratta di un procedimento, brevettato in Italia[27], per il trattamento dell’acqua potabile finalizzato all’eliminazione del cattivo sapore e/o odore nonché delle impurità solide e chimiche.
Tale trattamento consente – secondo quanto dichiarato dalle aziende che producono i cd. naturizzatori - anche “una disinfezione in grado di garantire la perfetta potabilità batteriologica anche nelle peggiori condizioni”. Tale metodo inoltre – sempre secondo quanto dichiarato dalle aziende - non “determina nessuno spreco d'acqua” e consente di evitare il ricorso alle acque minerali imbottigliate[28].
Articolo 12
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni
campani)
Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione.
A tal fine, la disposizione in commento prevede che, in ragione della cessazione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti e del relativo trasferimento di funzioni alle province (ai sensi dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4), i Presidenti delle province campane provvedano - entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto[29] - alla nomina di un soggetto liquidatore per:
§ l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza;
§ la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto, alla fine del comma, un periodo ai sensi del quale al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi, e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei consorzi stessi.
Il comma 2 prevede il recupero delle somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto.
Lo stesso comma prevede che, a tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti siano certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza.
Viene infine demandata ad apposito D.P.C.M. la fissazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del presente comma.
L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti.
Per assicurare la richiamata gestione, al comma 1 si prevede l’obbligo, per il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, di definire la propria dotazione organica, realizzata previa consultazione delle organizzazioni sindacali e tenuto conto anche del piano industriale già predisposto, entro il termine massimo di venti giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
La dotazione organica deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Approvata la dotazione, i consorzi devono provvedere all'assunzione (non necessariamente a tempo indeterminato) del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008. Lo stesso comma prevede altresì che nell’ambito di tali procedure di assunzione, anche in soprannumero con riassorbimento (a seguito dell’approvazione di un emendamento da parte dell’VIII Commissione), sia data priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative rispetto alla definizione dei criteri di assunzione.
Con lo stesso emendamento è stato modificato l’ultimo periodo del comma 1, ripristinando sostanzialmente il testo originario, che prevedeva che, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, per la prima attuazione delle disposizioni in esame fosse autorizzata una spesa, nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2010 (e non più a regime dal 2010), cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18 (vedi infra).
Il testo modificato al Senato, inoltre, prevedeva che la spesa autorizzata operasse fino all'assunzione dell'onere da parte dei Consorzi, a valere sulle proprie risorse.
Si ricorda che la L. 123/2008 ha previsto lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro contestuale riunione in un unico consorzio al fine di garantire un puntuale funzionamento del servizio di smaltimento e la riduzione dei costi amministrativi per incrementare il sistema della raccolta differenziata nelle due Province.
Infine, l’emendamento citato ha sostituito il comma 2.
Il nuovo testo prevede, per il personale dei consorzi che risulti in esubero rispetto alla dotazione organica, in luogo dell’applicazione della disciplina sulla mobilità, l’applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, comma 36 della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ferma restando l’attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica originaria, i suddetti esuberi sarebbero stimabili in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30.000.000 euro.
L’articolo 2, comma 36, della L. 203/2008 ha rinnovato, anche per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa.
Più in particolare, il primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993 , il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, entro il 31 dicembre 2009, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:
§ la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;
§ tali programmi devono essere definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Il secondo periodo del comma 36 ha disposto la riduzione della finalizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999[30], ad un importo, per il 2009, di euro 139.109.570.
Il terzo periodo del comma 36 ha destinato la somma di 150 milioni di euro, per il 2009, per le finalità di cui all’articolo 68, comma 1, della L. 144/1999, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione per la formazione professionale, istituito dall’articolo 25 della L. 845/1978[31].
Il quarto periodo, infine, conseguentemente a quanto disposto dal periodo precedente, ha previsto che per il 2009 l’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del richiamato Fondo di rotazione non possa eccedere l’importo di 420 milioni di euro.
Con l’Accordo Stato–Regioni del 12 febbraio 2009, sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 , sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.
L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione.
In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).
Le risorse statali sono state coperte:
§ in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);
§ in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) , sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ).
L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.
Infine, il comma 3 dispone che anche i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse allo scopo finalizzate, procedano all'assunzione a tempo indeterminato del personale necessario a coprire i posti della propria dotazione organica, con le medesime modalità e criteri previsti per la definizione della dotazione organica del consorzio unico di bacino richiamato al comma 1.
Lo stesso comma 3, inoltre, dispone la priorità all’assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.
L'articolo 14 autorizza il Dipartimento della protezione civile (di seguito Dipartimento) ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, “per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale”.
Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno il fine di completare, almeno in parte, l'organico del Dipartimento che, allo stato, è ben inferiore alle complessive disponibilità previste dal ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato a cui, in linea generale, si applicano le disposizioni sul rapporto di lavoro, stante la particolare previsione della risoluzione del contratto stesso al decorso di un termine normalmente fissato dalle parti o in seguito alla realizzazione di un determinato evento.
Al fine di evitare abusi, la normativa, contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368[32], ha fissato come principio fondamentale la condizione che l’apposizione del termine debba ricondursi all’esistenza di determinate motivazioni , fissando altresì limiti numerici e di durata del contratto stesso.
Più specificamente, l’articolo 21 del D.L. 112/2008 ha precisa in primo luogo che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, consentita unicamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è ammessa anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Quanto alla possibilità di prevedere rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, già circoscritta entro il limite massimo complessivo di 36 mesi (pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del contratto) dall'articolo 1, comma 40, della L. 247/2007 (di attuazione del Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007), si introduce la possibilità di derogare ai limiti di legge da parte dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai medesimi contratti collettivi è consentito di derogare alla disciplina sulla precedenza nelle assunzioni (in base alla quale i lavoratori a termine hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato fatte dal datore di lavoro entro 12 mesi).
Inoltre, si stabilisce che dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 112 (il 22 agosto 2010), il Ministro del lavoro proceda ad una verifica degli effetti delle nuove norme con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riferendo al Parlamento entro i successivi 3 mesi.
Si ricorda, infine, che l’articolo 32 dell’A.S. 1167-B (cd. collegato lavoro), attualmente all’esame del Senato in quarta lettura, reca disposizioni relative anche ai criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
In seguito all’emanazione del D.Lgs. 276/2003, le collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili, ai sensi dell’articolo 61 dello stesso D.Lgs. 276, ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, possono applicarsi solamente al lavoro pubblico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato, da ultimo, dall’articolo 17, comma 26 del D.L. 78/2009, che dispone che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza di determinati presupposti
Nell’ambito del rapporto lavorativo con la P.A., quindi, le collaborazioni coordinate e continuative continuano trovare applicazione, e con la circolare 15 luglio 2004, n. 4, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono stati individuati i presupposti e i limiti entro i quali possono operare le collaborazioni richiamate.
In particolare, il comma 1 prevede che le suddette procedure straordinarie di reclutamento, che possono avvenire anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, debbano essere effettuate attraverso la valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Dipartimento:
§ dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
§ dal personale titolare di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell’ambito dei servizi individuati dal D.P.C.M. 31 luglio 2008[33];
§ dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90[34].
Tale comma ha immesso il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 90, nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del menzionato D.Lgs. 303/1999, nel limite di 80 posti.
Il numero dei posti del suddetto ruolo speciale è stato successivamente incrementato di ulteriori 90 unità dall'articolo 1-bis del D.L. 30 novembre 2005, n. 245[35].
§ dal personale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508[36].
Tale norma ha autorizzato il Dipartimento ad avvalersi di 11 unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato al fine di fronteggiare determinati stati di emergenza.
Lo stesso comma, inoltre, per le medesime esigenze, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
L’inquadramento è effettuato a condizione che i soggetti richiamati abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico.
Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti da accertare con decreto del Ministro competente, da registrare alla Corte dei Conti.
Si segnala che il testo non prevede un termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.
Il comma 2 rimanda le modalità valutative, anche speciali, nonché le relative procedure ed i requisiti di partecipazione per il reclutamento del richiamato personale, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si segnala che anche in questo caso il testo non prevede un termine per l’emanazione del richiamato decreto.
Più specificamente, le procedure di reclutamento si effettuano in deroga alle norme concernenti:
§ le limitazioni al turn over del personale delle pubbliche amministrazioni e gli obblighi di ridimensionamento delle piante organiche previste agli articoli 66 e 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), e cioè: delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Per quanto attiene agli interventi sulle assunzioni di personale, essi si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle possibilità di assumere per le amministrazioni richiamate, nonché nella sottoposizione a specifiche procedure di rideterminazione del fabbisogno del personale e di contenimento delle assunzioni.
Il successivo articolo 74 ha disposto l’obbligo, per tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali, di ridimensionare, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
§ il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001;
Tale articolo, tra gli altri, ha disposto che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
§ tramite procedure selettive, conformi a specifici principi, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
§ mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Più specificamente, l’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997 .
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
§ la stabilizzazione del personale di cui all'articolo 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.
I commi 10-13 del richiamato articolo 17 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni nella P.A.. Tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.
Più specificamente, si prevedono:
§ concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della L. 296/2006 e dell'articolo 3, comma 90, della L. 244/2007 (comma 10);
§ concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (comma 11);
§ concorsi per l’assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all’articolo 16 della legge 56/1987 , con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione (comma 12);
§ la destinazione, per il triennio 2010-2012, da parte di determinate amministrazioni del 40% delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11 (comma 13):
§ il rinvio al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009), tra gli altri, dei termini per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (comma 15).
Le modalità valutative devono in ogni caso valorizzare la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza.
Lo stesso comma, infine, dispone che il personale a tempo determinato interessato dalle procedure richiamate sia mantenuto in servizio presso il Dipartimento fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere.
Il comma 3 autorizza il Capo del Dipartimento, nell’ambito dell'espletamento delle procedure di reclutamento, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa utilizzato presso lo stesso Dipartimento.
La stipulazione dei suddetti contratti richiede la previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento.
Dalla richiamata stipulazione viene escluso il personale :
§ di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755[37] (50 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il Capo del Dipartimento è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di scelta di carattere fiduciario);
§ di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757[38] (personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di una scelta di carattere fiduciario, di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore);
§ di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797[39] (3 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il Commissario delegato alla ricostruzione in Abruzzo è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di una scelta di carattere fiduciario).
Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma in esame è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di reclutamento in esame.
Conseguentemente, vengono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati in base alla disposizione in questione, fino all’espletamento delle procedure di cui al precedente comma 2.
Il comma 3-bis reca disposizioni concernenti il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303[40], con le modalità previste nel precedente comma 2, al fine di razionalizzare la gestione e l’impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento. In via provvisoria, la consistenza del predetto contingente è determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame risulti in servizio presso il Dipartimento medesimo.
Il successivo comma 3-ter prevede la facoltà, per il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Dipartimento, di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il comma 3-quater prevede la facoltà, per il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e posizione economica di appartenenza.
Contestualmente, il comma 3-quinquies riduce le corrispondenti dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dei precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1-3, nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In particolare, alla richiamata copertura si provvede:
§ quanto a 4,8 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39;
La disposizione richiamata, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2010, per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
§ quanto a 2,82 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008);
La disposizione richiamata ha incrementato il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici di cui all'articolo 1, comma 417, della legge finanziaria per il 2007.
§ quanto a 0,4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del già ricordato D.L. 90/2005.
L’articolo 3 del D.L. 90/2005 disciplina il reclutamento e l’utilizzo di personale da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri[41].
La norma autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile, su delega del Presidente del Consiglio, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale[42], sulla base delle procedure delineate dal successivo comma 2, fino al limite di dodici.
Si prevede, inoltre, che le assunzioni di personale dirigenziale, attesa la “non fungibilità” delle figure professionali occorrenti, possano avvenire in deroga al blocco del turn-over di cui all’articolo 1, comma 95, della L. 311/2004[43], rendendo i relativi posti indisponibili. In ogni caso, a tali assunzioni si applicano le norme concernenti il collocamento dei nuovi assunti in posizione successiva, anche soprannumeraria, rispetto ai dirigenti già collocati in ruolo[44].
Le procedure per l’assunzione di personale di livello dirigenziale di seconda fascia sono delineate al comma 2. I posti dirigenziali da ricoprire sono assegnati, con procedure contestuali:
§ per il 40 per cento, tramite concorso pubblico (lettera a));
§ per il 40 per cento, tramite concorso per titoli ed esame-colloquio, riservato al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio presso il Dipartimento della protezione civile[45] (lettera b)), in possesso di un diploma di laurea rilasciato da università statali oppure di almeno cinque anni di servizio, ovvero tre anni se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
§ per il restante 20 per cento, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2005 (lettera c))[46].
Per il personale in servizio il 1° giugno 2005 presso il Dipartimento della protezione civile si dispone nei termini seguenti:
§ entro il limite di 80 posti, il personale di livello non dirigenziale in posizione di comando o di fuori ruolo viene immesso nel ruolo speciale di cui all’articolo 9-ter del D.Lgs. 303/1999 (comma 3);
§ nel limite di 100 unità, il personale con contratto a tempo determinato viene assunto nel ruolo speciale di cui all’articolo 9-ter del D.Lgs. 303/1999 (comma 4).
I rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati[47], devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del Dipartimento (comma 5).
Infine, il comma 6 esclude l’applicazione al Dipartimento della protezione civile delle disposizioni della legge finanziaria 2005 in tema di riduzione del personale[48]. Tali disposizioni ed in particolare la prevista rideterminazione degli organici si applicano comunque alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel suo complesso.
Il comma 4-bis inserisce il nuovo comma 4-bis all’articolo 3 del D.L. 90/2005, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 3, comma 4, lettera c).
Il richiamato comma 4, lettera c), prevede che i posti di personale dirigenziale di seconda fascia, reclutati in relazione alle emergenze di protezione civile in atto e nel limite di 12 unità, siano ricoperti, con procedure bandite contestualmente, nella misura del 20%, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui al richiamato articolo 9-ter del D.Lgs. 303/1999, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 165/2001, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
Ai sensi del nuovo comma 4-bis, si prevede che il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non possa superare complessivamente il numero di 150 unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo in esame.
Infine, con il comma 5 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 14-bis estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’indennità di trasferimento, prevista all’articolo 1, comma 1, della legge 86/2001[49].
La richiamata indennità di trasferimento viene riconosciuta al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 224/1986, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 139/2000[50], al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.
L’indennità è mensile ed è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
Per la copertura degli oneri previsti dalla norma in commento, stimati in euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 39/2009[51].
In quest’ultima norma, si è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile.
Ai fini della prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 2 viene affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari.
Gli oneri risultati da tale impegno sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 39/2009.
Tale comma prevede che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure previste dal D.L. 39/2009, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013:
§ un importo non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, che sarà ripartito dal CIPE in quote annuali;
§ un importo di 408,5 milioni, a valere sul Fondo infrastrutture.
Le somme assegnate ai sensi di tale disposizione possono essere utilizzate anche senza il vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord, di cui all'articolo 18, comma 3, del D.L. 185/2008, n. 185[52].
Articolo 15
(Disposizioni in materia di
protezione civile)
L'articolo 15 istituisce temporaneamente, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la figura del Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, applicando le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 90/2008 (comma 1).
Si ricorda che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 90/2008 ha istituito in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, la figura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. Per tale incarico poteva essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui restava ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile.
Pertanto, come già avveniva per la precedente figura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, l'incarico in questione può essere attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, che cumula, in tal modo, i due compiti.
Si ricorda che con il recente D.P.R. 4 febbraio 2010[53] il dott. Guido Bertolaso è stato incaricato, fino al 31 dicembre 2010, del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale ai sensi dell’articolo in esame.
Inoltre, il nuovo Sottosegretario agisce, come precisato dallo stesso comma, in deroga alle norme applicabili al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo recate dall’art. 72, comma 1, del decreto legge 112/2008.
L'art. 72, comma 1, del decreto-legge 112/2008 prevede che, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
Si segnala, infine, che la disposizione in commento deroga alla legge 215/2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, ai sensi della quale il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico ovvero ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici (articolo 2, lettere b) ed e)).
Più in generale la norma introduce una deroga al principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa (cfr le sentenze 390 del 2008, 103 del 2007 e 453 del 1990).
L’ultimo periodo del comma 1, introdotto da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non debba percepire ulteriori emolumenti, mentre il testo originario del decreto prevedeva una spesa di 173.000 euro.
Si ricorda che, in attuazione del comma 1, l’art. 5 dell’ordinanza n. 3841 del 19 gennaio 2010[54] ha provveduto ad istituire, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura per le attività di informazione e di carattere divulgativo di supporto al nuovo Sottosegretario per il coordinamento e la cura dei rapporti con gli organi di informazione nonché la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti. Con successivo decreto del Sottosegretario saranno individuati i componenti della Struttura per le attività di informazione e di carattere divulgativo é determinato il trattamento economico del coordinatore della medesima Struttura.
Al fine di individuare le competenze nelle attività di «allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza», il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la definizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
- dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile;
- degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento qualora venga dichiarato lo stato di emergenza.
Il comma 3 prevede, al fine di assicurare risparmi di spesa, la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 225/1991 e di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 343/2001.
Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende, invece, la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).
La medesima disposizione, nel testo modificato al Senato, reca una norma transitoria, secondo la quale sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.
Con un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, vengono introdotti due ulteriori commi che prevedono l’aumento del numero dei componenti del Governo.
Il comma 3-bis, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, incrementa da sessantatre a sessantacinque il numero totale dei componenti del Governo che comprende i Ministri, i Ministri senza portafoglio, i vice Ministri ed Sottosegretari, ai sensi del comma 376, dell'art. 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), che viene, pertanto, modificato dal comma in esame.
Il comma 3-ter dispone che alla copertura degli oneri del comma precedente - pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010 - si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 282/2004.
Si ricorda che l’art. 10, comma 5, del decreto legge 282/2004 ha istituito, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica».
Con un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, viene introdotto un ulteriore comma che interviene sulla disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi pubblici utilizzati dalle amministrazioni dello Stato contenuta nell’articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010.
L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 ha introdotto specifici obblighi di comunicazione, con decorrenza 1° gennaio 2010, all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Le Amministrazioni dello Stato interessate sono quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali .
In particolare, il quarto periodo del comma 222 dispone la nullità dei contratti di locazione di immobili non stipulati dall’Agenzia del demanio.
Con un emendamento approvato in VIII Commissione viene soppresso il comma 3-quater, introdotto al Senato, che attribuiva alla Presidenza del consiglio - Dipartimento della protezione civile, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana.
Il comma 3-quinquies, modificando il quarto periodo del richiamato comma 222, limita l’ambito di applicazione della nullità dei contratti di locazione non stipulati dall’Agenzia del demanio. In particolare, si dispone che non sono nulli i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che siano dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’articolo 15-bis, soppresso da un emendamento approvato in VIII Commissione, prevedeva che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisse in un nuovo Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti, destinato a finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti.
Articolo 15-ter
(Uso del logo della Protezione
civile e dei vigili del fuoco)
L’articolo aggiuntivo 15-ter, introdotto durante l’iter al Senato, modifica i commi 2 e 3 dell’art. 15 del decreto legge Abruzzo relativi all’uso del logo della protezione civile ed introduce due nuovi commi (3-bis e 3-ter ) che estendono tali disposizioni anche ai vigili del fuoco.
Il nuovo comma 2 precisa che non solo l’uso del logo della Protezione civile di cui al DPCM 11 ottobre 2002, ma anche l’uso degli stemmi, emblemi, denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Dipartimento della protezione civile sia esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
Si ricorda che con il citato DPCM 11 ottobre 2002 si è disciplinato l’adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell’art. 1 del citato DPCM, l'emblema del Dipartimento della protezione civile è costituito da tre moduli uniti, con angolo di rotazione di 120°, che formano un triangolo, con le punte arrotondate; i moduli sono, rispettivamente, di colore verde, bianco e rosso, con contorno di colore grigio, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta «Protezione Civile Nazionale», di colore grigio.
Il citato DPCM prevede che anche le associazioni di volontariato possono fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile, purché siano inserite negli appositi elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneità tecnico-operativa. Ai sensi, infatti, della legge 225/1992 rientrano tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile anche le organizzazioni di volontariato (art. 11, comma 1, lettera i).
Il nuovo comma 3 introduce la facoltà, per il Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare l'uso temporaneo delle denominazioni, stemmi, emblemi ed i segni distintivi del Dipartimento della protezione civile anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali, in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento stesso.
Viene confermato il reato per l’utilizzo indebito del logo che viene genericamente esteso ad ogni circostanza, mentre la versione originaria dell’articolo prevedeva l’applicabilità della norma ai soli territori ove fosse stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge della legge 225/1992.
Infine, la sanzione penale (di cui all’art. 497-bis c.p., ovvero la reclusione da uno a quattro anni) è sostituita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Con i commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter le disposizioni relative all’uso del logo, degli stemmi, emblemi, denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Dipartimento della protezione civile vengono estesi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
A differenza delle disposizioni previste per la protezione civile, per tale corpo viene introdotto, oltre al reato di utilizzo indebito, anche il reato di indebita fabbricazione, vendita, esposizione, uso industriale o utilizzo per trarne profitto.
Viene, infine, prevista una norma transitoria che dispone che i rapporti già instaurati all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia.
L'articolo 16, interamente sostituito nel corso dell’iter presso l’VII Commissione, ha soppresso le norme sulla costituzione di una società per azioni di interesse nazionale a totale partecipazione pubblica denominata "Protezione civile servizi spa”.
Restano ferme le disposizioni relative alla gestione della flotta aerea.
L’articolo così modificato, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione e funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nelle attività di contrasto agli incendi boschivi, autorizza il Dipartimento stesso ad incaricare un dirigente pubblico responsabile, con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale (comma 1).
Qualora l'incarico sia conferito a dipendente pubblico non dirigente del Dipartimento, egli verrà collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico.
Agli oneri derivanti da tale disposizioni quantificati in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 225/1992, così come determinata dalla tabella C della legge 191/2009 (finanziaria 2010).
La legge 191/2009 reca in Tabella C le seguenti autorizzazioni di spesa per l’art. 1 della legge 225/1992 recante l’Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: 26,535 milioni di euro per il 2010, 19,574 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
E’ inoltre previsto che all'atto del subentro del Dipartimento all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio venga stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge 225/1992.
Si ricorda che l’art. 3 della legge 225/1992 reca i finanziamenti per le attività ed i compiti del Servizio nazionale della protezione civile e che nella Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) insistono sul relativo capitolo (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447) 391,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-1012.
Articolo 17
(Interventi
urgenti nelle situazioni a più alto rischio idrogeologico e al fine di
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale)
L’articolo 17 è volto a permettere la realizzazioni di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l’istituzione di Commissari straordinari delegati e, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, dispone finanziamenti a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.
Il comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 dei decreto-legge 185/2008, per l’attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.
La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
La gravità della situazione per quanto concerne l'applicazione di alcune norme di programmazione per la difesa idrogeologica del territorio nazionale è stata sottolineata anche nella mozione unitaria n. 1-00324 concernente iniziative per la difesa del suolo e del paesaggio e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio, approvata dall’Aula nella seduta del 26 gennaio 2010[55].
Si ricorda, infatti, che con l’approvazione del Codice ambientale (D.lgs. 152/2006) è stata operata, tra l’altro, anche una revisione della normativa sulla difesa del suolo, assorbendo i contenuti della cd. legge quadro 183/1989, ora abrogata.
Per quanto riguarda, nello specifico, le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, oltre alla competenza ordinaria sulla pianificazione di bacino prevista dall’articolo 65, l’art. 67, comma 2, del Codice prevede che le Autorità di bacino approvano dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali. Tali piani devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992, nonché individuare e perimetrale le aree a rischio idrogeologico molto elevato. Per tali aree sono adottate alcune misure di salvaguardia e, in caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo previsto dall’art. 57, adottare gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle citate aree. Il Comitato dei Ministri, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari, definisce - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - programmi di interventi urgenti, per i quali possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 225.
Inoltre, entro sei mesi dall'adozione dei piani straordinari o dei programmi di interventi urgenti, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli, anche piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
Si ricorda, inoltre, che il 23 settembre 2008 la Commissione Ambiente ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, al difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi. In tale ambito, la Commissione ha audito tutti i soggetti istituzionali competenti nonché le associazioni ambientaliste e il mondo delle imprese, prefigurando, nel documento conclusivo alcune proposte di intervento (tra le quali si ricordano la necessità di rafforzare la programmazione triennale attraverso un’intesa del governo con le regioni e le autorità di bacino e sulla base dei piani per l’assetto idrogeologico (PAI) nonché di promuovere un programma straordinario di prevenzione e di manutenzione del territorio da parte dei singoli comuni), anche in vista del provvedimento d'urgenza per contrastare le cause del dissesto idrogeologico che il governo ha annunciato a seguito dei tragici eventi avvenuti nella provincia di Messina (confluito nelle norme in esame).
I commissari dovranno essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.
La nomina avrà una precisa durata temporale, ovvero in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data in vigore del decreto legge in esame.
In merito ai compiti dei Commissari delegati essi dovranno, in analogia a quelli del decreto legge 185 citato:
§ provvedere all’attuazione degli interventi con opportune azioni di indirizzo e supporto;
§ promuovere le necessarie intese tra i soggetti pubblici e privati interessati;
§ emanare gli atti e i provvedimenti necessari;
§ curare tutte le attività di competenza delle p.a. necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
§ avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del decreto-legge n. 185/2008.
Si ricorda che il citato art. 20 del decreto legge 185/2008 ha introdotto, tra le norme volte a velocizzare le procedure dei progetti statali facenti parte del Quadro Strategico Nazionale (QSN), anche la figura del commissario straordinario delegato con lo specifico compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti. Egli ha infatti, poteri di impulso e anche sostitutivi e svolge, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento stesso. Qualora non siano rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma o sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato ha l’obbligo, nel primo caso, di comunicare le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione e, nel secondo caso, di proporre agli stessi soggetti la revoca dell'assegnazione delle risorse.
In particolare il comma 4, come sostituito dall'art. 7, comma 3-bis, lett. a), del decreto-legge 5/2009, assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari.
Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi ai Commissari, viene applicato il comma 9 dell’art. 20 del citato decreto legge 185/2008, che ne dispone la determinazione con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
L’ultima disposizione del comma riguarda la disciplina sul collocamento fuori ruolo del Commissario straordinario delegato che risulta leggermente diversa da quella prevista dal comma 5 dell’art. 20 del decreto legge 185.
Viene previsto che qualora il commissario sia alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, venga collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantenga il trattamento economico in godimento.
Inoltre, il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza dovrà essere indisponibile per tutta la durata del fuori ruolo.
Al riguardo si ricorda che il comma 5 dell’art. 20 del citato decreto legge n. 185/2008, come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, lett. b), del decreto legge n. 5/2009, prevede che il commissario, se alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, venga collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni.
Ciascun commissario, dovrà presentare al Parlamento, una relazione sull'attività svolta sia annualmente che al termine dell'incarico.
L’obbligo annuale è stato introdotto da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato.
Per quanto riguarda l'attività di coordinamento nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi e la successiva attività di verifica, il comma 2 del presente articolo attribuisce la competenza al Ministero dell'ambiente.
Viene comunque salvaguardata la competenza del Dipartimento della protezione civile per i profili di sua competenza, in quanto si prevede che tale struttura conservi le competenze attribuitale dalla legislazione vigente e comunque debba essere sentita - al pari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dal Ministero dell'ambiente per procedere alle predette attività di coordinamento e verifica.
Gli organi del Ministero dell'ambiente preposti a tali attività sono individuati nelle strutture del Ministero, "anche vigilate", nonché con l’istituzione di un ispettorato generale.
A tale ispettorato sarà preposto un dirigente generale e altri due dirigenti che non sono titolari di uffici dirigenziali, ma svolgono funzioni ispettive e di consulenza, studio o ricerca, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Il Ministero vi provvede con le proprie strutture, nonché con l’istituzione di un Ispettorato generale cui sarà preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e due dirigenti di livello dirigenziale generale (dello stesso ministero) con incarico conferito, anche in soprannumero, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. 165/2001.
Si ricorda che l’art. 19, comma 10, del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
L'articolazione dell'Ispettorato generale e la distribuzione al suo interno degli uffici di livello dirigenziale non generale dovranno essere definite con decreto ministeriale non regolamentare, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del d.lgs. 300/1999.
Dovrà comunque essere rispettato il limite del numero massimo di uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'ambiente, fissato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 in 50 unità, di cui 6 assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Si rammenta che l’art. 4, commi 4 e 4-bis del d.lgs. 300/1999 prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione venga applicata anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
Con D.P.R. 140/2009 è stato approvato il nuovo Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che rinvia a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero (art. 10, comma 3).
Quanto poi al riferimento alle strutture vigilate, la norma sembra fare riferimento principalmente all’ISPRA, ente vigilato dal Ministero dell’ambiente e alla Sogesid, società in house strumentale alle esigenze e finalità del Ministero.
L’art. 28 del decreto-legge 112/2008 ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono confluiti alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni ‘APAT’, ‘ICRAM’ e ‘INFS’.
L’istituzione della SOGESID trova il suo fondamento normativo nell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96[56] che ha autorizzato il Commissario liquidatore della cessata Cassa per il Mezzogiorno a costituire una società per azioni alla quale affidare in regime di concessione la gestione degli impianti idrici già detenuti dalla stessa Cassa.
L’art. 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244[57] prevede, inoltre, che il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio nel settore idrico, da attuarsi in linea con la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cd. legge Galli), possa avvalersi della SOGESID S.p.A. Alle relative esigenze la Società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui destinazione è decisa dal CIPE. Lo stesso articolo (comma 2) elenca una serie di compiti che possono essere affidati alla Sogesid.
Da ultimo con l’art. 1, commi 503 e 504 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) viene disposta la strumentalità della Sogesid alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare ilcomma 503 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentito il Ministero delle infrastrutture - a procedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire il 29 giugno 2007), alla trasformazione della Società per la gestione degli impianti idrici S.p.A. (SOGESID) al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente.
Sul ruolo dei due organismi, il governo, rispondendo all’interrogazione 5-00482 nella seduta della Commissione VIII del 15 gennaio 2009[58] ha precisato come la SOGESID si configuri come strumento societario in house dello Stato, in quanto interamente partecipata dal Ministero dell'economia, di cui il Ministero dell'ambiente si avvale, attraverso apposite convenzioni, per la fornitura di prestazioni ingegneristiche e di servizi, per concorre alla soluzione delle criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici eccetera), nonché alla soluzione di problematiche inerenti l'uso e la gestione delle risorse idriche, in conformità alle normative nazionali e comunitarie. In tale circostanza il governo ha inoltre sottolineato la diversità dei ruoli e delle funzioni di tale società da quelli dell’ISPRA e, nel contempo, la complementarietà delle rispettive competenze delle quali il Ministero può avvalersi per il perseguimento delle proprie attività. Tale complementarietà è evidenziata anche dalla Convenzione Quadro, sottoscritta nell'aprile del 2008 tra l'ICRAM (ora ISPRA) e la SOGESID, finalizzata all'esecuzione congiunta di attività nel rispetto delle reciproche competenze.
Con un emendamento approvato dalla VIII Commissione viene soppressa la disposizione che prevedeva che la copertura della spesa per l’istituzione dell'Ispettorato generale venisse compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalentidal punto di vista finanziario effettivamente coperte.
Conseguentemente, lo stesso emendamento aumenta a 690.000 euro - a decorrere dall'anno 2010 - gli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame (un emendamento del Senato li quantificava in 460.000 euro) e modifica l’importo delle autorizzazioni di spesa necessarie alla relativa copertura finanziaria, aggiungendo l’ultima di esse:
§ 230.000 euro dall'autorizzazione di spesa dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10/2007;
§ 320.000 euro dall'autorizzazione di spesa dell'art. 8, comma 11, della legge 93/2001;
§ 100.000 euro dall'autorizzazione di spesa dell'art. 5, comma 1, della legge 179/ 2002;
§ 40.000 euro dall'autorizzazione di spesa dell'art. 6, comma 1, della legge 179/ 2002.
L’art. 5-bis del decreto-legge 10/2007 reca l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e, al comma 5, autorizza, tra l’altro, una spesa di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
L'art. 8, comma 11, della legge 93/2001 autorizza, per il funzionamento della segreteria tecnica per le aree protette marine la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
L'art. 5, comma 1, della legge 179/2002 autorizza, al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è una spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
L’art. 6, comma 1, della legge 179/2002 autorizza per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, la spesa di 3.437.000 euro per il 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dal 2003.
Il comma 2-bis, introdotto da un emendamento approvato dal Senato, reca finanziamenti a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al DPCM 13 gennaio 2010[59]che ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010.
A tal fine il Fondo della protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 142/1991 viene integrato con 100 milioni di euro, solo in termini di competenza, per l'anno 2010.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 (finanziaria 2010), che sono pertanto ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE del 6 novembre 2009 al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Con il successivo comma 2-ter, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Si rammenta che nella Tabella C della legge 191/2009 (finanziaria 2010) sul citato Fondo della protezione civile di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 142/1991 insistono finanziamenti pari a 168,756 milioni di euro.
L'art. 2, comma 240, della stessa legge 191/2009 ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) un miliardo di euro assegnati dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009 al finanziamento di interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale previsti dall’art. 18 del D.L. 185/2008.
Il comma 2-quater, aggiunto durante l’esame del provvedimento in Commissione, reca disposizioni in materia di sospensione o differimento di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per le ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
All’uopo, è inserito un nuovo comma 5-terall’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, norma che disciplina la dichiarazione dello Stato di emergenza e i relativi poteri di ordinanza attribuiti all’esecutivo.
Ai sensi dell’articolo 5 in presenza di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Per l'attuazione degli interventi si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
La disposizione in commento prescrive che la sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi siano disciplinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Sembrerebbe opportuno chiarire se con la locuzione “sono disciplinati” si consenta di disporre direttamente con decreto la sospensione e il differimento dei termini per gli adempimenti suddetti, ovvero se si lasci alla fonte di rango secondario la sola determinazione delle modalità e delle condizioni.
Nella prima ipotesi, che sembrerebbe quella cui fa riferimento la norma in esame, per come formulata, la sospensione opera comunque “nei limiti delle risorse finanziaria all’uopo disponibili”. Ciò comporta – necessariamente, sulla base dei principi dell’ordinamento – che il decreto ministeriale intervenga nell’ambito di stanziamenti riconducibili a norma di rango primario. Per questo aspetto potrebbe essere opportuno, al fine di rendere più esplicito il legame tra la fonte che dispone la provvista di risorse e il provvedimento che le utilizza, inserire il predetto inciso già nel primo periodo del comma in 5-ter in esame.
In ambito strettamente tributario, si ricorda che lo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212) ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, con proprio decreto, la sospensione o il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
Tuttavia, si segnala che nel corso del tempo la disciplina della sospensione e del differimento di termini tributari per eventi eccezionali e imprevedibili è stata recata, di fatto, da fonti normative di rango eterogeneo - disposizioni di legge, ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti ministeriali - ovvero, più spesso, dalla loro combinazione[60].
Stante la collocazione del nuovo comma 5-ter in commento entro la disciplina dei poteri di ordinanza concessi al’esecutivo per fronteggiare lo stato di emergenza, sembra potersi ritenere che l’applicazione delle nuove disposizioni sia circoscritta esclusivamente a tale ipotesi (dunque, in presenza di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari) e non sia volta a sostituire la più generale previsione di cui all’articolo 9, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente.
La norma in esame prosegue fissando condizioni stringenti per fruire della sospensione o del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Anzitutto, i predetti benefici coinvolgono solo i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili ove abbiano subito danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive; la sospensione o il differimento sono concessi per un periodo fino a sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il diritto è riconosciuto - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.
La sospensione non trova applicazione per gli adempimenti e i versamenti da porre in essere in qualità di sostituti di imposta, a meno che i danni subiti non impediscano l’ordinaria effettuazione degli adempimenti.
La norma, così formulata, sembra avere la funzione di applicare il beneficio della sospensione ai sostituti d’imposta profondamente danneggiati dagli eventi calamitosi - ad esempio, per la collocazione delle principali strutture produttive e/o amministrative entro le aree geografiche colpite dalle catastrofi naturali – e non a quelli che, pur avendo una o più sede nelle zone colpite dagli eventi straordinari, sono in grado di continuare ad effettuare ordinariamente gli adempimenti tributari, contributivi e assicurativi.
Le ritenute sono versate in ogni caso.
Da ultimo, il comma in esame reca prescrizioni in termini di adempimenti scaduti nel periodo di sospensione - da effettuarsi entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione medesima - e di versamenti; questi ultimi devono essere effettuati a decorrere dallo stesso mese e in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.
L’articolo 17-bis, introdotto durante l’esame al Senato, modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all’art. 7, comma 4, della legge 157/1992, che viene ridenominata "Scuola di specializzazione in discipline ambientali" a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Lo stesso articolo precisa che tale modifica trova giustificazione in considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.
Viene altresì previsto che all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che l’art. 7, comma 4, della legge 157/1992 ha istituito presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) - oggi confluito nell’ISPRA ai sensi dell’art. 28 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 - una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica nonché corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
L’articolo 17-ter reca le prime misure per l’attuazione del piano straordinario per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, cd. Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture e conferendo, a tal fine, pieni poteri al Commissario straordinario che può avvalersi anche della società ''Protezione civile S.p.A.''.
Il comma 1 incarica il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale ad individuare, d'intesa con il presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 241/1990.
Si ricorda che, a fronte dell’emergenza determinata dall’eccezionale sovraffollamento carcerario, la legge n. 14 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008 (cd. milleproroghe) ha istituito un Commissario straordinario, individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (attualmente il Dr. Franco Ionta), “al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”. Il Piano straordinario carceri è stato varato con il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, che ha confermato come Commissario il Capo del DAP[61].
Secondo quanto affermato nel comunicato del Consiglio dei ministri, il Piano carceri si basa su quattro pilastri. Alla base dell’intervento c’è la dichiarazione dello stato di emergenza in cui versa attualmente il sistema penitenziario italiano, deliberata con DPCM lo stesso 13 gennaio e che durerà fino al 31 dicembre 2010. Per i primi interventi di edilizia penitenziaria il Commissario straordinario potrà procedere in deroga alle ordinarie competenze, velocizzando procedure e semplificando le gare d'appalto per la costruzione, entro il 2010, di 47 nuovi padiglioni, utilizzando il modello adottato per il dopo-terremoto a L'Aquila. A partire dal 2011, poi, saranno realizzate le altre strutture di edilizia straordinaria (secondo pilastro) - 18 nuove carceri di cui 10 “flessibili” (probabilmente di prima accoglienza o destinate a detenuti con pene lievi) a cui se ne aggiungeranno altre 8 in aree strategiche anch'esse “flessibili". Il “braccio operativo” con cui gestire l'emergenza carceri sarà la Protezione Civile. Gli interventi porteranno -secondo il Governo - alla creazione di 21.709 nuovi posti negli istituti penitenziari (circa 4.000 in più rispetto ai 18 mila iniziali) e al raggiungimento di una capienza totale di 80 mila unità. Per realizzare tutto ciò, saranno utilizzati 500 milioni di euro già stanziati dalla Finanziaria 2010 e altri 100 milioni di euro provenienti dal bilancio della Giustizia[62]. Sul piano normativo (terzo pilastro), dovrebbero essere introdotte misure di accompagnamento che prevedano, da un lato, la possibilità della detenzione domiciliare per chi deve scontare solo un anno di pena residua e, dall’altro, la messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni, che potranno così svolgere lavori di pubblica utilità con conseguente sospensione del processo. Il quarto pilastro del Piano del ministro Alfano prevede infine l’assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria.
Si ricorda che l’art. 7 della legge 241/1990 prevede, riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento. L'art. 8 attiene a modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.
Dato che l'art. 7 della legge 241/1990 prevede la possibilità di derogare all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto interessato nel caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, l’esplicitazione della non applicabilità degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 sembrerebbe avere un carattere rafforzativo di tale disposizione.
Il comma 1 dispone, infine, che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
Si ricorda, per quanto concerne il decreto di occupazione di urgenza, che esso è volto a trasferire temporaneamente il possesso di un bene immobile per soddisfare urgenti necessità pubbliche, spesso preordinate all'esproprio per pubblica utilità. La relativa procedura di occupazione, recata dall’art. 22-bis del DPR 327/2001 (TU in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere così riassunta:
§ dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;
§ decreto di occupazione emesso dal sindaco previa deliberazione consiliare;
§ inizio dell'occupazione entro e non oltre 3 mesi dal decreto e contestuale redazione dello stato di consistenza dell'immobile, in contraddittorio con il proprietario in presenza di almeno due testimoni;
§ termine dell'occupazione non oltre 5 anni dalla immissione in possesso.
Si osserva che la procedura per la localizzazione delle aree e di successiva espropriazione ai commi 1-5 ripercorre l’iter procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d’urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione) e adottata recentemente anche per la costruzione dei moduli abitativi provvisori a seguito del sisma in Abruzzo (’art. 2 del decreto legge 39/2009).
Il comma 2 prevede che la localizzazione - qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - costituisce di per sé variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione, tanto più che contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo (si veda il successivo comma 4).
Per quanto riguarda il vincolo preordinato all’esproprio, esso è previsto nella prima fase del procedimento espropriativo. Infatti, secondo le disposizioni del citato DPR n. 327 del 2001 (artt. 9-11), l’emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:
• l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale o una sua variante e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
• sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
• sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.
Lo stesso comma 2 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quellerecate dalla vigente normativa di cui al citato TU 327/2001.
Viene previsto che il Commissario delegato informi dell’avvenuta localizzazione edella conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale.
Viene, infine, esclusa l’applicabilità dell’art. 11 del citato DPR 327/2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.
L’art. 11 del citato DPR 327/2001 disciplina la partecipazione degli interessati nella fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio dovrà essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1 (ovvero per un'opera pubblica o di pubblica utilità non prevista dal piano urbanistico generale) almeno 20 giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
I commi 3-5 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dall’articolo in esame, derogando alla normativa recata dal citato DPR 327/2001.
Il comma 3 dispone che per l'attuazione delle nuove infrastrutture carcerarie, il Commissario straordinario provvede alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree, redigendo unicamente lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli.
Il verbale di immissione in possesso costituisce, altresì provvedimento di:
§ provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario;
§ espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
Il Commissario straordinario determina, altresì, l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro 6 mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di localizzazione di cui al comma 1.
Con tale norma si intende evitare che l’indennità possa essere determinata in via discrezionale.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.
L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
Per quanto riguarda la determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio essa è disciplinata dall’art. 20 dello stesso DPR n. 327che prevede una complessa procedura che coinvolge anche l’interessato.
L’art. 32 dispone che, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
Infine, l’art. 37 reca ladeterminazione l’indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile, mentre l’art. 40 quella diun’area non edificabile.
Il comma 4 stabilisce che – avverso il provvedimento di approvazione (da parte del Commissario straordinario) delle localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture carcerarie e dalla redazione del conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli - è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale (al tribunale amministrativo regionale) o il ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude esplicitamente gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa (opposizione e ricorso gerarchico).
Il riferimento è ai ricorsi ordinari ovvero: il ricorso in opposizione (esperibile nei soli casi previsti dalla legge davanti alla stessa autorità che ha emanato l’atto); il ricorso gerarchico proprio (con cui si richiede l’intervento dell’autorità gerarchicamente superiore a quella emanante); il ricorso gerarchico improprio (mezzo di tutela eccezionale praticabile in casi tassativi davanti ad un’autorità non legata a quella emanante da rapporti gerarchici, spesso appartenente a distinto apparato amministrativo).
Per quanto concerne l’ammesso ricorso giurisdizionale, l’art. 53 del TU sull’espropriazione (DPR 327/2001) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni in materia di espropriazione. In particolare, per i giudizi relativi a provvedimenti sulle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità si prevede l’applicazione della procedura accelerata di cui all’art. 23-bis della legge TAR, n. 1034 del 1971 (in particolare, sono ridotti della metà i termini processuali).
Sono, invece, di competenza del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità di esproprio.
Il comma 5 consente al Commissario straordinario, in via di “somma urgenza”, di utilizzare beni immobili già esistenti anche senza un titolo ablatorio valido, motivando espressamente, con proprio provvedimento, la contingibilità e l’urgenza dell’utilizzazione.
L’atto di acquisizione, ai sensi dell’art. 43 del DPR 327/2001, sarà adottato con successiva ordinanza, qualora ritenuto necessario dal Commissario straordinario, a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
Si ricorda che l’art. 43 del DPR 327/2001 relativo all’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico prevede che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, possa disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
Si rileva, al riguardo, che la disposizione in esame non chiarisce, nel caso dell’eventuale acquisizione al patrimonio regionale, il corrispettivo da erogare al proprietario (per esempio se a prezzo di mercato o altro).
Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi, a seguito di un emendamento approvato dalla VIII Commissione, del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali.
Il comma 7, al fine di accelerare la realizzazione del Piano carceri, introduce anche una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti che potranno aumentare dall’attuale 30 per cento fino al 50 per cento.
Tale previsione è introdotta “in deroga all’art. 18” del decreto legislativo 163/2006, cd. Codice appalti.
Si segnala che occorre sostituire il riferimento all’articolo 18 del codice dei contratti pubblici con quello corretto all’art. 118 del medesimo codice.
Si ricorda che ai sensi del comma 2 del citato art. 118 del Codice appalti relativo ai tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, è il regolamento che definisce la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
Il regolamento attualmente ancora vigente, approvato con D.P.R. 554/1999, prevede all’art. 141 sul subappalto, ribadisce che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, il comma 8 prevede che vengano utilizzate le risorse di cui all'art. 2, comma 219, della legge 191/2009, ossia del Fondo infrastrutture di cui all’ art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008[63] destinati all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
L’utilizzo di tali risorse avviene anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 185/2008 relativo al vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse, nonché alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2.
Si ricorda che la citata delibera CIPE del 6 marzo 2009 n. 2 recante “Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008)” dispone che, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali è disposta, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione. La ripartizione, su base territoriale nazionale, della predetta assegnazione di 4 miliardi di euro, è la seguente: 2,950 miliardi al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno.
L’articolo 17-quater, introdotto durante l’esame al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie previste dall’art. 17-ter, reca una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dall’art. 16 del primo decreto-Abruzzo (DL 39/2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione in Abruzzo.
Il comma 1 affida, infatti, ai prefetti competenti per territorio il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di edilizia penitenziaria cui all'articolo 17-ter.
La disposizione è connessa alla vigente disciplina antimafia che affida rilevanti poteri ai prefetti nel quadro della repressione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.
L’art. 10, comma 7, del DPR n. 252/1998 (regolamento per le certificazioni antimafia) fa riferimento, a proposito dei poteri interdittivi antimafia e al loro esercizio ad “accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno” (lett. c)[64].
Il citato art. 10 del regolamento del 1998 prevede che, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni di valore pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie[65] nonché in ulteriori specifiche ipotesi, le amministrazioni, gli enti pubblici ed altri particolari soggetti pubblici – anziché le comunicazioni - devono acquisire dal Prefetto informazioni antimafia relative a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle società o imprese interessate.
In tali ipotesi, le amministrazioni, comunicando il valore del contratto, erogazione, concessione, ecc., chiedono le informazioni al prefetto sulla società o impresa stipulante, allegando alla richiesta il citato certificato rilasciato dalla Camera di commercio, con la regolare dicitura “antimafia”. In caso di verifiche complesse, il termine per il rilascio delle informazioni da parte del Prefetto può essere aumentato di 30 gg., fermo restando quello massimo di 45 gg. dalla ricezione della richiesta.
A tal fine, in base al comma 2, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (di cui al DM Interno 14 marzo 2003) è posto a immediato e diretto supporto delle prefetture attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura,che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
L’articolo 180, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, riproducendo l'articolo 15 del decreto legislativo 190/2002, aveva previsto che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture, fossero individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 14 marzo 2003, che ha istituito la rete di monitoraggio e il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero dell'Interno[66]; in base a tale D.M. il Comitato, svolgendo funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio: a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni; b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze istituito in ogni provincia; c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.
Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge definirà le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata (da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).
In base al comma 3, la sorveglianza sui tentativi di infiltrazioni mafiosa è effettuata sulla base delle linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici - compresi gli eventuali subappalti e subcontratti da essi derivanti - nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuate in esecuzione del Piano carceri, adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi opere[67] anche in deroga a quanto previsto dal citato regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al DPR 252/1998.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti previsti dal comma 3, nonché la costituzione, presso il Prefetto competente per territorio, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori del Piano carceri.
Per l’adozione del DPCM viene fissato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Lo stesso comma 4 prevede un obbligo, da parte del Governo, di relazione semestrale al Parlamento in merito ai risultati conseguiti.
Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Art. 17-quinquies
(Disposizioni
sui Commissari Straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78)
L’articolo 17-quinquies relativo alladisapplicazione delle disposizionirecate dall’art. 11 della legge 400/1988 ai commissari straordinari previsti dall’art. 4 del D.L. 78/2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia è stato soppresso da un emendamento approvato dalla VIII Commissione.
L’articolo 18, comma 1, come modificato nel corso dell’esame presso la Commissione Ambiente, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti:
- dall’articolo 7, comma 6, relativi al contratto di affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dal 2010;
- dall’articolo 13, comma 1, concernente la ridefinizione della dotazione organica del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, previsti nel limite massimo di spesa di 5 milioni per la sola annualità 2010.
Si osserva che il testo approvato dalla Commissione indica anche la copertura degli oneri recati dall’articolo 15, comma 1, relativo alla nomina di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile, per un importo pari a 173.000 euro per il 2010.
Tale onere era previsto nel testo originario del decreto-legge. Nel corso dell’esame al Senato la relativa autorizzazione di spesa è stata sostituita con la previsione che “il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisca ulteriori emolumenti”. Tuttavia l’onere è rimasto indicato nella copertura finanziaria (articolo 18) che veniva fissata per il 2010 in 35.173.000 euro.
Con l’approvazione in Commissione dell’emendamento 13.500 l’onere relativo al 2010 (lettera a) viene correttamente indicato in 35 milioni.
Sarebbe, pertanto, opportuno eliminare dal comma 1 il riferimento all’articolo 15, comma 1.
A tali oneri si provvede:
a) quanto a 35 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni per il 2011, a valere, in parte, sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, per un importo pari a 60,819 milioni per l’anno 2010 ed a 30 milioni per l’anno 2011, e in parte, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, per un importo di 14,9 milioni per l’anno 2010.
Anche in questo caso, si osserva che la copertura ricomprende per il 2010 anche gli oneri relativi all’articolo 15, comma 1, che non dovrebbero più essere contabilizzati.
Per quanto concerne il Fondo strategico per il Paese, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 7-quinquies, commi 10-11, del D.L. n. 5/2009, va ricordato che il CIPE, con la delibera n. 4 del 6 marzo 2009, ha assegnato a tale Fondo una riserva di programmazione di 9.053 milioni, per il periodo 2007-2013[68].
Per quanto concerne il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/u.p.b.1.2.8), si ricorda che esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative. Nel bilancio triennale per il 2010, le disponibilità del Fondo risultano pari a 547 milioni di euro per il 2010, a 131,5 milioni di euro per il 2011 e a 54 milioni per il 2012.
La norma dispone inoltre l’incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, in termini di sola cassa, di 5,1 milioni per il 2011 e di 35,1 milioni per l’anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale;
b) quanto a 30 milioni a decorrere dall’anno 2012, attraverso l’utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, con riferimento all’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze.
Prospetto di copertura |
2010 |
2011 |
2012 |
durata onere |
Art. 7, co. 6: affitto termovalorizzatore di Acerra |
30.000.000 |
30.000.000 |
30.000.000 |
quindicennale |
Art. 13, co. 1: dotazione organica consorzio unico di bacino province Napoli e Caserta |
5.000.000 |
- |
- |
annuale |
Totale oneri |
35.000.000 |
-30.000.000 |
-30.000.000 |
|
Art. 18, lett. a): FAS (Fondo strategico per il paese) |
-60.819.000 |
-30.000.000 |
- |
annuale |
Art. 18, lett. a): Fondo compensazione effetti finanziari |
-14.900.000 |
- |
- |
annuale |
Art. 18, lett. b): Fondi speciali |
- |
- |
-30.000.000 |
permanente |
Totale copertura |
-75.719.000 |
-30.000.000 |
-30.000.000 |
|
Come risulta dalla tabella, l’importo della copertura finanziaria per l’anno 2010 risulta superiore agli oneri indicati a causa dell’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui riduzionerisulta aggravata in misura superiore di tre volte rispetto alle risorse occorrenti ai fini della copertura (20,273 milioni, quale differenza tra 35,173 milioni di oneri complessivi considerati nel testo originario - comprensivi dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1)[69] e i 14,900 milioni coperti con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari), in quanto il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è più basso, posta l’articolata procedura di spesa ad esso sottesa. Il coefficiente è valutato nell’ordine del 30% annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30% delle risorse.
La riduzione delle risorse del FAS in termini di saldo netto da finanziare, comporta peraltro un effetto positivo in termini di fabbisogno e indebitamento che si trascina anche per il biennio successivo (quindi per gli anni 2011-2012).
Tali effetti positivi vengono dunque utilizzati per incrementare la dotazione di cassa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di 5,1 milioni di euro per il 2011 e di 35,1 milioni per il 2012.
La Commissione ha soppresso il comma 1-bis recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 6, che, nel testo modificato dal Senato, definiva le modalità per la determinazione da parte dell’ENEA del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra. A tal finevenivanoresi indisponibili nel 2011 355 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. La nuova formulazione dell’articolo 6, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.500 del Governo, determina il valore dell’impianto in 355 milioni di euro.
Va peraltro ricordato che con la delibera n. 4 del 6 marzo 2009 il CIPE ha già disposto a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale una riserva di 400 milioni da destinare, in parte, al finanziamento di interventi urgenti di competenza del Dipartimento della protezione civile concernenti l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra), ed in parte al G8 sull’Isola della Maddalena.
Si ricorda, infine, che l’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ai fini della copertura finanziaria dell’eventuale trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, è prevista dall’articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, il quale dispone, in caso di trasferimento della proprietà dell’impianto alla regione Campania ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della protezione civile), che le risorse necessarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
Il 3 luglio 2008 la Commissione ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C‑297/08) inteso ad ottenere la condanna dell’Italia per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità, e ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. In tal modo, secondo la Commissione, l’Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, come contestato i precedenza dalla Commissione nella procedura d’infrazione 2007/2195.
Il 23 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa a un approccio comunitario per ridurre l’impatto delle catastrofi d’origine naturale e umana (COM(2009)82). La Commissione, in particolare, propone un approccio comunitario inteso a ridurre le disparità che attualmente si registrano nell'UE per quanto riguarda la tutela delle persone, dell'economia e dell'ambiente contro gli effetti delle catastrofi, nonché a permettere di rafforzare le capacità dell'UE e della sua economia di far fronte alle minacce sempre più pressanti rappresentate dalle catastrofi naturali e di origine umana.
Il 27 gennaio 2010, il Presidente Barroso ha annunciato che la costituenda Commissione europea presenterà ulteriori proposte per migliorare la capacità di reazione dell'UE in caso di catastrofe naturale o d'origine umana.
Si ricorda che il Trattato di Lisbona (titolo XXII, art. 196 TFUE) riconosce all’Unione europea il ruolo di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, in particolare: sostenendo e completando l'azione degli Stati membri; promuovendo una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
D.L. 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.
(3) Vedi, anche, gli artt. 4– octies e 4– novies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 e gli artt. da 2 a 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18-26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (4) (5)
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali. (7)
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato. (6)
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(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con D.P.R. 30 maggio 2008 il dott. Guido Bertolaso è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008.
(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008. Successivamente il D.L. 17 giugno 2008, n. 107, non è stato convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191).
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682. Vedi, anche, l'art- 4, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9. (9)
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. (10)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17. (8)
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. (13)
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, nonchè per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. (12)
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. (10)
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale. (9)
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti. (9)
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. (11)
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(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e, successivamente, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008. Successivamente il D.L. 17 giugno 2008, n. 107, non è stato convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191).
(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(10) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(12) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
(13) Comma così modificato dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 3. Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni. (14)
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica. (14)
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2. (14)
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17. (14)
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.
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(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 4. Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno 1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. (15)
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo. (16)
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni. (17)
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni. (15)
[4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17. (18)]
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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(17) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(18) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(19) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 5 marzo 2009, n. 3745 e gli artt. da 6 a 8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti (22)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (21). (20)
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonchè per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite di spesa di euro 10.900.000. (20)
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(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(21) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 1, O.P.C.M. 5 marzo 2009, n. 3745.
(22) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Art. 6-bis. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra (23)
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania (25) .
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti (24) .
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(23) Articolo inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(24) Vedi, anche, l'art. 3, O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 e l'art. 14, O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.
(25) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3785.
Art. 6-ter. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti (27)
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01 (26) .
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(26) Vedi, anche, l'art. 7, comma 1, O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.
(27) Articolo inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali (30)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. (31)
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonchè mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. (28)
[3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1. (29) (32)]
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(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(29) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(30) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(31) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.
(32) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 9, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140.
Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi (37)
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (35)
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati. (33) (36)
[3. E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo. (34)]
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
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(33) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(34) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(35) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
(36) L'art. 2-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha interpretato il presente comma nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Per ulteriori disposizioni sull'attuazione del presente comma, vedi il comma 2 del medesimo art. 2-ter, D.L. 172/2008.
(37) Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Art. 8-bis Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori (38)
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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(38) Articolo inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 9. D i s c a r i c h e (42)
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani. (41)
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. (39)
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (40)
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
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(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(40) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. a), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
(42) Vedi, anche, l'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Art. 10. Impianti di depurazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali. (43)
2. E' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il compito di valutare, in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, nonchè di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia. (44)
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(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. b), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
Art. 11. Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento. (45)
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (45)
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (45)
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato (46) . (45)
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. (45)
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(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(46) Vedi, anche, gli artt. 7 e 8, O.P.C.M. 1° luglio 2008, n. 3686 e l'art. 4, O.P.C.M. 31 luglio 2008, n. 3695.
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. (47) (49)
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17 (50). (48)
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(47) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(48) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(49) L'art. 10, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha interpretato il presente comma nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
(50) Per la deroga al limite massimo di spesa previsto dal presente comma vedi l'art. 4, comma 15, O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.
Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (51)
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (51)
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad attività aggiuntive di insegnamento. (51)
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(51) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 14. Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis , comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (52)
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(52) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a: (53)
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco (56) .
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonchè delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di euro 12.214.000. (54)
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.
3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali». (55)
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(53) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(54) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 2 luglio 2008, n. 3687 e il comma 5 dell'art. 7, O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.
Art. 16. Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione (60)
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; (57)
a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell’ articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l’espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo; (61)
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato. (58)
2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. (59)
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(57) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(58) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(60) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(61) Lettera inserita dall'art. 41, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 17. Copertura finanziaria investimenti
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente. (62)
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. (63)
2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (64)
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. (65)
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi. (65)
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(62) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(63) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(64) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(65) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 18. Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: (66)
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
[ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; (68)]
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», articolo 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; (69)
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; (67)
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214, 215, 216, 238; (70)
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste. (71)
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(66) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(67) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(68) Capoverso soppresso dall'art. 4-decies, comma 1, lett. c), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
(69) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. d), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
(70) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, dall'art. 4-decies, comma 1, lett. e), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
(71) Comma aggiunto dall'art. 4-decies, comma 1, lett. f), D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.
Art. 19-bis. Relazione al Parlamento (72)
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria (73) .
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(72) Articolo inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(73) Vedi, anche, il comma 4– bis dell'art. 7, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.L.
6 novembre 2008, n. 172.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2008, n. 260.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2008, n. 210.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;
Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - è stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;
Considerata altresì la necessità e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). (3)
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (5). (3)
3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo (4) .
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3715.
(5) Vedi, anche, l'art. 10, O.P.C.M. 19 dicembre 2008, n. 3721.
Art. 2.
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti
1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali (8) . (6)
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi. (7) (10)
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini.». (7)
3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (9) .
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». (6)
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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(7) Comma inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(8) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 7, O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.
(9) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.
(10) Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746.
Art. 2-bis.
Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale (11)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli uffici».
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(11) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 2-ter.
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti (12)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
[2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria. (13)
]
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(12) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(13) Comma abrogato dall'art. 43, comma 1, L. 7 luglio 2009, n. 88.
Art. 3.
Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.». (14)
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(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 4.
Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo (16) . (15)
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 (17) .
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (15)
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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(16) Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 28 novembre 2008, n. 3718.
(17) Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 28 novembre 2008, n. 3718 e l'art. 6, O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.
Art. 5.
Lavoro straordinario del personale militare
1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. (18)
[2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. (19)
]
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».
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(18) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(19) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro; (20)
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi; (20)
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. (21)
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(20) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 7. Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. (22)
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (22)
4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma web. (23)
4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti. (24)
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(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 7-bis.
Formazione scolastica (25)
1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(25) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 8.
Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni. (26)
2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. (27)
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno. (26)
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.
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(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
(27) Comma inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 9.
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (28), come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.». (29)
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(28) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 27 dicembre 2007, n. 244».
(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 9-bis.
Altre misure urgenti di tutela ambientale (30)
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.
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(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 9-ter.
Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (31)
1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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(31) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 e, successivamente, così sostituito dall'art. 27, comma 46, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, il comma 32 del suddetto art. 27, L. 99/2009.
Art. 9-quater.
Misure urgenti in materia di rifiuti (32)
1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.».
2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
«19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato.».
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(32) Articolo inserito dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210.
Art. 10.
Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.L. 29-11-2008 n.
185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (art. 20)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.
(omissis)
Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. (134) (141)
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse. (134)
4. Per l’espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare. (138)
5. Il commissario, se alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. (139)
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (134)
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (134)
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (135)
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale. (134)
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004. (134)
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». (136)
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. (136)
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi. (136)
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa. (136)
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo. (137)
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,» (140). (136)
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(134) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
(135) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
(136) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
(137) Comma inserito dall'art. 6, comma 1-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.
(138) Comma modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 3-bis, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.
(139) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3-bis, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.
(140) Vedi, anche, l'art. 44–bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(141) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 5 agosto 2009.
D.L. 28 aprile 2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 1. Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo (7)
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009 (5). (3)
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. (4) (6)
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(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(5) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782 e il comma 3 dell'art. 9, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 9, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
(7) Vedi, anche, il comma 42 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 1-bis. Misure urgenti in materia antisismica (8)
1. All’ articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009» e il secondo periodo è soppresso.
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(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 2. Apprestamento urgente di abitazioni (11)
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. (9) (17)
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. (9)
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti (12).
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (9)
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi (19) dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009. (9)
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento. (9)
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso (14). (18)
11. Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’ articolo 1, l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari (15). (9)
11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all’articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma. (10)
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1. (13)
12-bis. I comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. (10)
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010. (9) (16)
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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(10) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(11) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 30 aprile 2009, n. 3760.
(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761.
(14) Per i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al presente comma vedi l'O.P.C.M. 15 maggio 2009, n. 3769.
(15) Per i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al presente comma vedi l'O.P.C.M. 15 maggio 2009, n. 3769.
(16) Vedi, anche, l'art. 10, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
(17) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.
(18) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.
(19) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 8, comma 1, Ordinanza 27 novembre 2009, n. 3827.
Art. 2-bis. Informativa annuale al Parlamento (20)
1. Il Governo è tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
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(20) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: (21)
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso comune; (22) (31)
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale (29) ;
[c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra; (23)]
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; (24)
e-bis) nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l’amministratore si avvale dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali; (25)
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate; (24)
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose; (24)
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi (28) .
1-bis. Ferma l’integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall’Agenzia del territorio. Al fine dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali. (26)
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. (26) (32)
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (30)
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all’ articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. (27)
5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. (26)
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
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(21) Alinea così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(22) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(23) Lettera soppressa dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(25) Lettera inserita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(26) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(28) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3778, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3779, l'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3789 e l'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790.
(29) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 7, O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.
(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 settembre 2009.
(31) Vedi, anche, l'art. 9, comma 1, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.
(32) Vedi, anche, l'art. 9, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.
Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati; (33)
b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine di L’Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (33) (39)
c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare l’esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L’Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo. (33)
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali. (34) (37)
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. (35)
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni (38) .
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d’intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie. (35)
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione. (35)
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. (36)
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(33) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(34) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(37) Vedi, anche, gli articoli 2 e 5, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784 e gli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833.
(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 giugno 2009, n. 47/2009.
(39) Vedi, anche, la Del. 31 luglio 2009, n. 79/2009.
Art. 5. Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti
1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. (40)
1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2. (41)
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. (40)
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 (42) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’ articolo 6 del presente decreto. (40)
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 (42), relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (40)
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. (40)
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L’Aquila. E' fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate. (40)
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.
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(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(41) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(42) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 2, Ordinanza 6 agosto 2009, n. 3799.
Art. 6. Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni (52);
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (53); (43)
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (50);
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa (54); (43)
m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’ articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (44)
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati; (43)
o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (55) .
r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi dell’azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009; (45)
r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275; (45)
r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali. (45)
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (43)
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D (51) .
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. (49)
3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all’esercizio finanziario 2009, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. (46)
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettere da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000. (47)
4-bis. Il termine per l’approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. (48)
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(43) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(44) Lettera inserita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(45) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(46) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(47) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(49) Per l'ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 165.
(50) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'O.P.C.M. 28 aprile 2009, n. 3758.
(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2009.
(52) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 1, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.
(53) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 4, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.
(54) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 3, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.
(55) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.
Art. 7. Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate
1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate. (56)
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (56)
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. (56)
4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (57)
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(56) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(57) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 8. Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese
1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:
a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2; (59)
e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA (60);
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1. (58) (61)
2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.
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(58) Lettera corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(59) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(60) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771.
(61) Vedi, anche, l'art. 4, O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771.
Capo II
Misure urgenti per la ricostruzione
Art. 9. Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all’ articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. (62) (65)
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. (62)
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA, nell’ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo. (63)
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo (67).
[7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06. (64)]
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo (66).
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(62) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(63) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(64) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(65) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 6, comma 1, Ordinanza 15 agosto 2009, n. 3803.
(66) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767.
(67) Per il ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo vedi la Del. 27 maggio 2009.
Art. 9-bis. Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche (68)
1. La provincia di L’Aquila, ovvero l’Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l’ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell’efficacia depurativa dell’impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l’Autorità di ambito, per l’ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall’impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;
b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell’impianto;
c) planimetria dell’insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell’intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L’Aquila, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall’impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all’ articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l’affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
6. Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche», ovunque presente. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 161:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 6, nell’alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L’Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;
4) al comma 6-bis, le parole: «e dell’Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;
b) all’ articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche». (69)
7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell’ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all’ articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall’ISPRA nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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(68) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(69) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.
Capo III
Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate
Art. 10. Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia di cui all’ articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento. (70)
1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell’ articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione «a decorrere dall’anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione «a decorrere dall’anno 2009». Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto. (71)
1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l’applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell’imponibile per il reddito di impresa dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l’imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione. (71)
1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall’ articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori. (71)
1-quinquies. Al fine di assicurare l’effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. (71)
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all’ articolo 2. (72)
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(70) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(71) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(72) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Capo IV
Misure per la prevenzione del rischio sismico
Art. 11. Interventi per la prevenzione del rischio sismico (73)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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(73) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Capo V
Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria
Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di giochi
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (86) ;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (82) ;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (83) ;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’ articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse; (74)
h) per le scommesse a quota fissa di cui all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’alinea, le parole «introduce con uno o più provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o più provvedimenti» e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l’aderenza della scommessa proposta ai princìpi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»; (75)
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: (76)
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica, ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo (77); (84)
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: (76)
1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; (78)
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; (78)
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010; (77)
5) le modalità con cui le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione; (80) (85)
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro; (74)
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo; (74)
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. (81) (87)
[2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive. (79) ]
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(74) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(75) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(76) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(77) Numero così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(78) Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(79) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(80) Numero sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 21, comma 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
(81) Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
(82) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.
(83) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 10 giugno 2009.
(84) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi i due D.Dirett. 10 agosto 2009. Vedi, anche, i commi 3 e 5 dell'art. 15–bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
(85) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 6 agosto 2009 e il D.Dirett. 15 settembre 2009.
(86) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 16 settembre 2009.
(87) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 8 ottobre 2009.
Art. 13. Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria
1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: (89)
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, nè ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata nell’anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009; (90) (91)
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni (93); (88) (91)
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro. (92)
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.
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(88) Lettera così corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.
(89) Alinea così corretto da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.
(90) Lettera corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(91) L'art. 2, comma 99, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha interpretato la presente lettera nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
(92) L'art. 2, comma 99, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha interpretato il presente comma nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
(93) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 26 novembre 2009.
Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18. (94)
1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per l’anno 2012. (95) (98)
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni di cui all’ articolo 1. (94)
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate. (94)
4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà. (94)
5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l’anno 2009 e 270 milioni di euro per l’anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l’anno 2009, 260 milioni di euro per l’anno 2010, 350 milioni di euro per l’anno 2011 e 30 milioni di euro per l’anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l’anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno. (96)
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’ articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere a) ed e). (97)
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall’Unione europea all’Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano. (97)
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull’andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (97)
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(94) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(95) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
(96) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(97) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 giugno 2009, n. 35/2009.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica
1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall’estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l’ articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. (100)
1-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all’estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis. (100)
2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. (99)
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.
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(99) Comma così corretto da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.
(100) Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 16. Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo
1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’ articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (101)
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (102). (101)
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l’applicazione delle disposizioni del presente comma. (101)
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell’ articolo 74. Il Ministero dell’interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo. (101)
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(101) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(102) Per le linee guida previste dal presente comma vedi il Comunicato 8 luglio 2009.
Art. 17. Svolgimento G8 nella regione Abruzzo
1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all’organizzazione del predetto Vertice nella città di L’Aquila. (103)
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito. (103)
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (105). (104)
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(103) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(104) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
(105) Vedi, anche, l'art. 14, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782.
Art. 18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 13, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6, dall’ articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall’ articolo 8, comma 3, e dall’ articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto: (107)
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. (106)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(106) Lettera così corretta da Comunicato 5 maggio 2009, pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.
(107) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
O.P.C.M. 22 dicembre
2009, n. 3833
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare
gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e
altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3833).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2009, n. 299.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la qualifica di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;
Visti gli articoli 2, comma 12-bis e 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuiscono ai comuni interessati dagli eventi, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, il compito di predisporre la pianificazione del territorio comunale, nonché di predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato;
Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009;
Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio richiedono un supporto tecnico ed amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti;
Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio, è necessario dare continuità e compiutezza alle attività operative di valutazione del danno e dei rischi residui conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché di assistenza alle popolazioni ed ai territori colpiti, già poste in essere dal Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
Considerato che per conseguire tali finalità non risulta sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche delle singole autorità locali coinvolte;
Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti di cui alla richiamata normativa è indispensabile costituire una struttura che supporti il Commissario delegato nelle fasi della ricostruzione anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte le attività di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Ritenuto che, per assicurare l'adeguato supporto tecnico-amministrativo è necessario altresì costituire una «Struttura tecnica di missione» di elevata ed indiscutibile professionalità, di cui possa avvalersi il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario delegato per la ricostruzione nelle aree terremotate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il 28 febbraio 2010 fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni per fronteggiare l'emergenza e l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono essere prorogati per assicurare l'assistenza alla popolazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente della regione Abruzzo.
3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.
4. L'attività svolta dalla Direzione di comando e controllo - DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata, a partire dal 1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di coordinamento e raccordo anche con le istituzioni statali, le amministrazioni locali ed i diversi enti pubblici e privati, appositamente istituita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, che assume la responsabilità della prosecuzione, ove necessario, o della progressiva chiusura delle attività connesse all'emergenza ancora in atto. A tal fine il personale del Dipartimento della protezione civile, già operante nell'ambito della Di.Coma.C., organizzato in una struttura di missione all'uopo costituita dal capo del Dipartimento della protezione civile, provvede, ove necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al trasferimento delle attività in corso allo stesso Commissario delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata.
5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità speciale, previa certificazione dei competenti uffici di bilancio, che verificano, altresì, le relative rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità destinati al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilità speciale.
6. La contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino all'esaurimento delle risorse su di essa appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella predetta contabilità avviene sotto il coordinamento del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo.
7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui personale può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di cui il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali può essere riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione, aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso assimilabile.
Art. 2
1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed è autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale.
2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge.
3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.
4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuità alle attività poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attività inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella città dell'Aquila.
5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge.
6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore già assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonché per tutti gli interventi di competenza dell'ente Provincia.
Art. 3
1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non più di trenta unità di personale di cui quindici unità già previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
2. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico-scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione.
3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.
Art. 4
1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento, nonché di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti.
2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per:
la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio;
l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito;
la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;
il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonché individuazione delle criticità e delle relative soluzioni.
3. Nell'ambito delle attività della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono.
4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione è nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al quale è riconosciuto il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.
Art. 5
1. La Struttura tecnica di missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza.
2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione Abruzzo, è altresì corrisposto il trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo 2010.
4. Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010.
5. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.
Art. 6
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel territorio del comune dell'Aquila si avvalgono del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio quale soggetto attuatore, che può provvedere, ove necessario, con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
2. Il Commissario delegato completa gli interventi urgenti di ripristino di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, quale soggetto attuatore.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 9 si fa fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.
Art. 8
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826 del 27 novembre 2009 è abrogata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il decreto del Commissario delegato n. 26 del 1° ottobre 2009 reca, infatti, il nuovo elenco delle aree del Progetto C.A.S.E.: le 19 aree destinate agli edifici del Progetto C.A.S.E. riportate nei decreti n. 6 e n. 18, sono state ulteriormente integrate e modificate, così come risulta dagli elenchi allegati al provvedimento.
[2] Le prime aree per la realizzazione dei MAP e dei MUSP sono state individuate con i decreti del Commissario delegato n. 13 e n. 14 del 20 e 23 luglio 2009 e integrate, da ultimo, con il decreto n. 29 del 13 ottobre 2009.
[4] Convertito dalla legge 123/2008.
[5] Recante “Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività”, Pubblicata nella G.U. 16 giugno 2008, n. 139.
[11] Vedi al riguardo la Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - aggiornata al mese di ottobre 2009, Doc. CCXIV, n. 2, https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/214/002/INTERO.pdf
[12] La consultazione degli enti locali è stata introdotta da un emendamento approvato dal Senato.
[13] La legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776, stabilisce che il C.A.I. provvede, sia a favore dei propri soci che di altre persone, all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti (articolo 2, lett. g).
Con la legge 21 marzo 2001, n. 74 si è provveduto a disciplinare specificamente la materia. Innanzitutto viene riconosciuto "il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del C.N.S.A.S. del C.A.I." Sono quindi specificate le competenze in merito al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Il Corpo contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
La legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, legge 24 febbraio 1992, n° 225, ha ricompreso anche il C.N.S.A.S. fra le strutture operative nazionali.
Il C.N.S.A.S. è, inoltre, inserito nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria “118”, con il quale opera in stretto coordinamento, attraverso apposite convenzioni con le regioni e le province autonome. Il Corpo è quindi il soggetto di riferimento esclusivo per quanto attiene al soccorso sanitario in ambiente montano, impervio e ostile.
Il Corpo é, inoltre, membro del Comitato nazionale del volontariato (DPCM 26 luglio 1993).
Con la legge 18 febbraio 1992, n. 162 sono state previste delle agevolazioni in favore dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S) del Club alpino italiano. In particolare, l’articolo 1 della legge n. 162 del 1992 stabilisce che i volontari del C.N.S.A.S. hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. Qualora i volontari siano lavoratori dipendenti, il datore di lavoro corrisponde direttamente l’intero trattamento economico e previdenziale, chiedendone il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Per i lavoratori autonomi è stato istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di accantonamento per la corresponsione di una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui hanno svolto le attività di soccorso. Con decreto del Ministro del lavoro del 24 marzo 1994, n. 379 è stato emanato il relativo regolamento di attuazione.
Inoltre l’articolo 80, comma 39, della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289)stabilisce che, di noma, il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al C.N.S.A.S. e al Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenvereins Sudtirol (AVS) ai quali, peraltro spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza alle operazioni di altri enti o organizzazioni, salvo i casi di grandi emergenze o calamità.
Si ricorda che nell’attività di soccorso alpino opera anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza, con la quale il CNSAS ha sottoscritto nel 1996 una dichiarazione di principio per il coordinamento tra le rispettive strutture operative. Si è trattato, in realtà, di un mero atto formale, in quanto il personale dei due enti ha sempre operato in un regime di fattiva e concreta collaborazione.
Nella Provincia di Bolzano l’attività di soccorso alpino è svolta anche dal Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenvereins Sudtirol (AVS).
[15] Per le principali caratteristiche tecniche del termovalorizzatore di Acerra si può consultare il sito http://www.emergenzarifiuticampania.it/erc/ERC_Documento/TMV_Acerra_25-03_ESECUTIVO,0.pdf
[16] Per approfondimenti si rinvia al citato Doc. CCXIV, n. 2.
Ulteriori approfondimenti, soprattutto di natura tecnica, sono disponibili in G. Vacca, Il termovalorizzatore di Acerra - Tecnologie e principali caratteristiche dell’impianto (http://www.acquaeterritorio.it/doc/archivio/pdf/23/AeT_23_Il_termovalorizzatore_di_Acerra.pdf) e nel sito della Struttura del Sottosegretario Bertolaso al link http://www.emergenzarifiuticampania.it/erc/Acerra/AC_HomePage/AC_Impianto/AC_caratteristicheTecniche/ERC-ERC_Layout_acerra-1_locale-1199880667264_1199893090110.htm.
[18] L'art. 4, comma 15, dell'O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742 ha disposto la deroga a tale limite di spesa.
[19] La parte del periodo in cui si specifica che i ricavi sono successivamente destinati alle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2 è stata aggiunta durante l’esame al Senato.
[20] Se la potenzialità - come sembra emergere dal sito dell’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra istituito dall’O.P.C.M. 3730 del 07/01/2009:
http://www.emergenzarifiuticampania.it/erc/Acerra/AC_HomePage/AC_Impianto/ERC-ERC_Layout_locale-1199880667264_AC_caratteristicheTecniche.htm - è pari a 27 t/h di rifiuti per 3 linee, quindi 81 t/h, quindi 1.950 t/g, quindi 600.000 t/anno e il PCI è 15.000 Kj/Kg, cioè 3.580 kcal/kg, allora si ottiene un carico termico di 2.150.280.731.000 kcal/anno. Posto questo valore limite, se però – come da molti ritenuto probabile – il PCI campano fosse inferiore al valore ipotizzato e pari ad es. a 2.800, allora l’impianto potrebbe bruciare – nel rispetto del carico termico – fino a 768.000.
[21] Fondo aree sottoutilizzate.
[23] Tale specificazione, qui inclusa tra parentesi, è stata inserita nel corso dell’esame al Senato.
[24] Nel testo iniziale del decreto anziché prioritariamente compariva la congiunzione “anche”.
[25] Nel testo iniziale del decreto-legge si faceva riferimento, in luogo delle amministrazioni provinciali, alle amministrazioni territoriali competenti.
[26] In realtà di questi 0,5 centesimi, al fondo citato sono destinati 0,45 centesimi, come stabilito dal comma 1284-ter.
[27] Brevetto n.01258179. Nel sito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (http://www.uibm.gov.it/it) tale brevetto risulta titolato come “apparecchiatura perfezionata per la sterilizzazione a freddo di un fluido per mezzo di raggi ultravioletti”.
[28] Al link www.terranauta.it/a367/consumo_critico/firenze_acqua_naturizzata_al_posto_delle_bottiglie.html viene segnalata un’esperienza promossa a livello locale di uso di tali naturizzatori.
[29] Il testo iniziale prevedeva che il termine decorresse dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel corso dell’esame al Senato è stato differito tale termine riferendolo all’entrata in vigore della legge di conversione.
[30] Il citato articolo 68, comma 4, disciplina le modalità di copertura degli oneri derivanti dall’intervento relativo all’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 68.
In particolare, il richiamato articolo 68, comma 4, lettera a), come novellato dall’articolo 78, comma 18 della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), ha disposto, in particolare, che agli oneri derivanti dall’intervento di cui al precedente comma 1 si provveda a carico del Fondo per l’occupazione, istituito presso il Ministero del lavoro dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l’anno 1999, lire 430 miliardi per l’anno 2000, lire 562 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 590 miliardi (corrispondenti a 304.709.570 euro) a decorrere dall’anno 2002.
[31] L’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 226/2005, ha abrogato il richiamato comma 1 dell’articolo 68, disponendo, tra l’altro, che i finanziamenti già disposti per l’obbligo formativo dal comma 4 dello stesso articolo 68 siano destinati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, disciplinato dal D.Lgs. 76/2005.
[32] “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
[33] “Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile”.
[34] “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”.
[35] “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.
[36] “Disposizioni urgenti di protezione civile”.
[37] “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”.
[38] “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”.
[39] “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”.
[40] “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”. L’articolo in questione ha istituito il ruolo speciale della Protezione civile.
[41] Di cui all’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
[42] Istituito dall’articolo 9-ter del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, aggiunto dall’articolo 4 del D.Lgs. 343/2003.
[43]L. 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.
[44] cui all’articolo 9-bis, comma 9, del D.Lgs. 303/1999
[45] Alla data di entrata in vigore del decreto (1° giugno 2005)
[46] Tale personale deve essere in possesso:
§ dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 165/2001, relativo ai requisiti per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione per l’accesso alla dirigenza nelle pubbliche amministrazioni;
§ di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali;
§ di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
[47]Nominati dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal ministro per il coordinamento della protezione, in base all’articolo 5, comma 4, della L. 225/1992, per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.
[48]Si tratta dei commi 93 e 95 dell’articolo 1 della 311/2004 (Legge finanziaria 2005) posti in relazione all’articolo 30, commi 2-quater, del D.Lgs. 165/2001.
[49]L. 29 marzo 2001, n. 86, “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”.
[50] Il richiamato comma 1 dispone, per il personale della carriera prefettizia, che formano oggetto del procedimento negoziale, tra gli altri, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale.
[51]D.L. 28 aprile 2009, n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” Convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77
[52] D.L. n. 185/2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[53] GU n. 29 del 5 febbraio 2010.
[54] Pubblicata nella G.U. n. 20 del 26 gennaio 2010.
[55]https://www.camera.it/resoconti/dettaglio_resoconto.asp?idSeduta=273&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00100&fase=#sed0273.stenografico.tit00100
[56] Successivamente modificato dall’art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104.
[57] Convertito dalla legge 10 agosto 1995 n. 341.
[58] https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200901/0115/html/08/
[59] Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2010, n. 18.
[60] A titolo esemplificativo, si ricorda che gli interventi relativi alla sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dal sisma dell’aprile 2009 sono recati dal combinato disposto di norme primarie (decreto-legge n. 39/2009, c.d. decreto Abruzzo; decreto-legge n. 78/2009, anticrisi e proroga termini; legge n. 191/2009, legge finanziaria 2010; decreto-legge “mille proroghe”, n. 194 del 2009), OPCM e decreti ministeriali.
[61] In proposito, si ricorda che nell’audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera il 7 ottobre scorso, il capo del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, Franco Ionta, aveva annunciato l’intenzione del Governo di adottare un nuovo piano per l’edilizia penitenziaria, destinato a «creare tra i 17 e i 20 mila posti detentivi in più», il cui costo è stato stimato «intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro circa».
[62] Si ricorda che, con delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 3, sono stati inoltre assegnati al Fondo infrastrutture (istituito nello stato di previsione del Ministero delle sviluppo economico) 5 miliardi di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture, di cui 200 milioni riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria. Con la successiva delibera 31 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 267 del 16 novembre scorso, il CIPE ha disposto l’assegnazione dell’intera dotazione al Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione presentato dal Ministero della giustizia. Tale Programma include 8 opere, attualmente in corso di completamento, e più specificatamente riguarda i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumentano la capacità totale a 2095 “posti-detenuto”.
[63] Tale fondo richiama a sua volta il Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 112/2008 relativo al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale.
[64] Si tratta dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario antimafia dal decreto-legge n. 629/1982 e successivamente dalla legge n. 327/1988, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto Commissario.
[65] In dette materie la soglia comunitaria, ai sensi delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE (da ultimo modificate dal Reg. (CE) n. 1177/2009 del 30 novembre 2009), è pari a 4.845.000 euro in caso di lavori, e 387.00 euro (e, in alcuni specifici casi, 125.000 o 193.000 euro), nel caso di appalti di forniture e servizi (cfr. artt. 28 e 215 del D.Lgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici).
[66] I componenti del Comitato sono stati nominati con successivo DM 24 giugno 2004.
[67] Le linee guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2009.
[68] Va ricordato che l’articolo 22-ter del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009) ha previsto che le risorse del Fondo strategico saranno incrementate con le somme derivanti dalla minore spesa per pensioni (conseguente all'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici), che il citato provvedimento quantifica nella misura di 120 milioni nel 2010 (tale importo è stato peraltro utilizzato a copertura di oneri recati dalla legge finanziaria per il 2010) e di 242 milioni annui a decorrere dal 2011. La norma prevede peraltro che tali risorse aggiuntive siano destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.
[69] Non considerando più l’onere di 173.000 euro per il 2010 indicati dall’art. 15, co. 1, del testo originario del D.L. in esame (la cui copertura a carico del FAS risulta pari a 519.000 euro), la riduzione del FAS potrebbe essere indicata in 60,3 milioni di euro nel 2010 (20,1 milioni X 3). La copertura complessiva ammonterebbe a 75,2 milioni per il 2010.