Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 194/2009 - A.C. 3210 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3210/XVI   DL N. 194 DEL 30-DIC-09
Serie: Progetti di legge    Numero: 295
Data: 17/02/2010
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1955/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 194/2009 – A.C. 3210

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 295

Seconda edizione

 

 

17 febbraio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

( 066760-9475 / 066760-2233– * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 161

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

L’analisi dei profili finanziari è basata, oltre che sul testo delle disposizioni prese in esame, anche sulla documentazione tecnica appositamente predisposta dal Governo.  Si tratta, in particolare:

§       della relazione  tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di conversione (S. 1955);

§       delle note integrative, riferite al testo originario, successivamente trasmesse al Senato nel corso dell’esame in prima lettura;

§       della relazione tecnica presentata al Senato con riferimento all’emendamento 1.950 (testo 2) del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, approvato con voto di fiducia (c.d. maxiemendamento)

Ai fini dell’analisi dei profili finanziari si dispone, inoltre, del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al medesimo emendamento 1.950 (testo 2).

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09194.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi da 1 a 2-bis (Prosecuzione disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato)3

§      Articolo 1, comma 3 (Contrasto all’evasione fiscale)9

§      Articolo 1, comma 4 (Studi di settore)13

§      Articolo 1, comma 4-bis (Qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali)16

§      Articolo 1, comma 5 (Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)20

§      Articolo 1, comma 5-bis (Ammortizzatori sociali)22

§      Articolo 1, commi 5-ter e 5-quater (Sospensione di termini di pagamento)24

§      Articolo 1, comma 6 (Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta)30

§      Articolo 1, comma 7 (Proroga termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW – lavoratori transfrontalieri)32

§      Articolo 1, commi 7-bis e 7-ter (Lavoratori transfrontalieri)35

§      Articolo 1, comma 8 (Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)38

§      Articolo 1, comma 9 (Commissioni censuarie)40

§      Articolo 1, commi 10 e 11 (Sospensione tributi e contributi aree colpite dal sisma dell’Aquila)42

§      Articolo 1, commi 12 e 13 (Discarichi per inesigibilità)49

§      Articolo 1, comma 14 (Albo dei consulenti finanziari)52

§      Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter (Dipendenti CONSOB)54

§      Articolo 1, comma 15 (Conservazione delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2009 relative al 5 per mille)56

§      Articolo 1, comma 15-bis (Fondo tutela sicurezza pubblica)60

§      Articolo 1, comma 16 (Certificazione dei crediti)63

§      Articolo 1, comma 17 (Società di investimento immobiliare quotate)66

§      Articolo 1, comma 17-bis (Partecipazioni in banche popolari)68

§      Articolo 1, comma 18 (Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-creative)70

§      Articolo 1, comma 19 (Inquadramento del personale in comando delle Poste italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.)75

§      Articolo 1, comma 20 (Proroga per il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per il TFR)77

§      Articolo 1, commi 20-bis e 20-ter (Rappresentatività sindacale)80

§      Articolo 1, comma 21 (Ordinamento transitorio di Roma capitale)82

§      Articolo 1, commi 22 e 23 (Mantenimento in bilancio di risorse del fondo per le piccole opere)84

§      Articolo 1, comma 23-bis(Fabbisogno degli spazi allocativi della Pubblica Amministrazione)90

§      Articolo1, comma 23-ter (Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili)96

§      Articolo 1, comma 23-quater (Versamenti all’INPDAP)100

§      Articolo 1, commi 23-quinquies – 23-decies (Accise e agenzie fiscali)102

§      Articolo 1, comma 23-undecies (Regime generale delle accise)111

§      Articolo 1, commi 23-duodecies e 23-terdecies (Durata in carica dei membri della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)115

§      Articolo 1, comma 23-quaterdecies (Ulteriori norme relative al 5 per mille dell’IRE)118

§      Articolo 1, comma 23-quinquiesdecies (Contributo unificato per controversie di lavoro)122

§      Articolo 1, comma 23-sexiesdecies (Scuola Superiore dell’economia e delle finanze)125

§      Articolo 1, comma 23-septiesdecies (Piani di rientro dai disavanzi sanitari)127

§      Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. a) (Fondo Protezione civile)129

§      Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. b) (Partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico ad eventi)132

§      Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. c) (Risorse per il FORMEZ)134

§      Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. d) (Indennità di trasferimento)135

§      Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. e) (Revisori dei conti dell’ENEA)137

§      Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. f) (Finanziamento delle Agenzie fiscali)140

§      Articolo 1, comma 23-noviesdecies (Copertura degli oneri relativi alle proroghe di finanziamenti del comma 23-octiesdecies)142

§      Articolo 1, comma 23-vicies (Azioni esecutive riguardanti le Regioni con piani di rientro)144

§      Articolo 2, comma 1 (Azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan)145

§      Articolo 2, comma 2 (Proroga dell’accordo di collaborazione radiotelevisivo con la Repubblica di San Marino)147

§      Articolo 2, comma 3 (Proroga della convenzione con Radio Radicale)149

§      Articolo 2, comma 4 (Ente irriguo umbro-toscano)151

§      Articolo 2, comma 4-bis (Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina)154

§      Articolo 2, comma 5 (Pubblicità legale)161

§      Articolo 2, commi 6 e 7 (Proroga termine riordino all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)163

§      Articolo 2, commi 7-bis e 7-ter (Riduzione assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri)166

§      Articolo 2, comma 8 (Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)170

§      Articolo 2, commi 8-bis – 8-septies (Riduzione assetti organizzativi delle Pubbliche amministrazioni)172

§      Articolo 2, commi 8-octies e 8-novies (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)182

§      Articolo 2, comma 8-decies (Personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero)186

§      Articolo 3, comma 1 (Obbligo di licenza per gli internet point)188

§      Articolo 3, comma 1-bis (Attività di infrastrutturazione informatica degli uffici giudiziari di Milano per lo svolgimento dell’Expo 2015)190

§      Articolo 3, comma 2 (Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)193

§      Articolo 3, comma 3 (Carta d’identità)196

§      Articolo 3, comma 4 (Accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni) (soppresso)198

§      Articolo 3, comma 5 (Contabilità speciale relativa all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)199

§      Articolo 3, comma 6 (Proroga validità graduatoria concorso pubblico per esami a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)202

§      Articolo 3, comma 7 (Proroga del termine di applicazione della disciplina relativa alla promozione a Dirigente superiore della Polizia di Stato)203

§      Articolo 3, comma 8 (Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali)205

§      Articolo 3, comma 8-bis (Consenso o diniego per la donazione degli organi)209

§      Articolo 4, comma 1 (Proroga termini in materia di personale  delle Forze armate e di polizia)212

§      Articolo 4, comma 1-bis (Reclutamento sergenti delle Forze armate)214

§      Articolo 4, comma 2 (Valutazione ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)215

§      Articolo 4, commi 3-7 (Proroga termini in materia di personale  delle Forze armate e di polizia )219

§      Articolo 5, comma 1 (Concessioni aeroportuali)227

§      Articolo 5, comma 2 (Limitazioni alla guida)229

§      Articolo 5, comma 3 (Trasporto persone mediante autoservizi non di linea)230

§      Articolo 5, comma 4 (Disposizioni in materia di arbitrati sui contratti pubblici)233

§      Articolo 5, comma 5 (Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto)236

§      Articolo 5, comma 6 (Diritti aeroportuali)238

§      Articolo 5, comma 7 (Proroga blocco tariffe)242

§      Articolo 5, comma 7-bis (Proroga sfratti)245

§      Articolo 5, comma 7-ter (Proroga del regime transitorio dei servizi automobilistici interregionali)248

§      Articolo 5, comma 7-quater (Proroga della durata in carica del Commissario delegato  per il Porto di Gioia Tauro)250

§      Articolo 5, comma 7-quinquies (Accesso alla professione di autotrasportatore)252

§      Articolo 5, comma 7-sexies (Personale marittimo)254

§      Articolo 5, comma 7-septies (Versamento premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto)255

§      Articolo 5, comma 7-octies (Trasporto combinato)257

§      Articolo 5, commi 7-novies e 7-decies (Sicurezza impianti ENAV)261

§      Articolo 5, commi 7-undecies-7-terdecies (Adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi)264

§      Articolo 6, comma 1 (Attività professionale intramuraria)267

§      Articolo 6, comma 2 (Proroga termine assunzioni autorizzate)269

§      Articolo 6, comma 3 (Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)271

§      Articolo 6, comma 4 (Proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)273

§      Articolo 6, commi 5 e 6 (Proroga di termini in materia di commercio di prodotti medicinali)275

§      Articolo 6, commi 7-9 (Istituto Superiore di Sanità)278

§      Articolo 6, comma 9-bis (Benefici previdenziali lavoratori dell’amianto)280

§      Articolo 6, comma 9-ter (Sicurezza sul lavoro)283

§      Articolo 6, comma 9-quater (Esercizio della professione di odontoiatra)285

§      Articolo 6, comma 9-quinquies (Permessi retribuiti dei donatori del rene)287

§      Articolo 7, comma 1 (Proroga del CNVSU)290

§      Articolo 7, comma 2 (Proroga di disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari)292

§      Articolo 7, comma 3 (Proroga convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)294

§      Articolo 7, comma 4 (Proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)296

§      Articolo 7, comma 4-bis (Istituti universitari ad ordinamento speciale)298

§      Articolo 7, comma 4-ter (Personale precario della scuola)302

§      Articolo 7, comma 4-quater (Consiglio nazionale della Pubblica istruzione)306

§      Articolo 7, comma 5 (Servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura)308

§      Articolo 7, comma 5-bis (Interventi in favore del Comune di Pietrelcina)310

§      Articolo 7, comma 5-ter (Messa in sicurezza delle scuole)312

§      Articolo 7, comma 5-quater (Istituti tecnici superiori)314

§      Articolo 8, comma 1 (Proroga dei termini di cui al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, in materia di adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000)318

§      Articolo 8, comma 2 (Proroga di termini per la funzionalità dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)320

§      Articolo 8, comma 3 (Proroga di termini del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti)323

§      Articolo 8, comma 3-bis (Inquinamento impianti industriali)326

§      Articolo 8, comma 4 (Prodotti organici destinati all’esportazione verso Paesi extra UE)328

§      Articolo 8, comma 4-bis (Installazione impianti fotovoltaici)329

§      Articolo 8, comma 4-ter (Raccolta differenziata rifiuti)331

§      Articolo 9, comma 1 (Proroga della convenzione relativa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)332

§      Articolo 9, comma 2 (Proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)334

§      Articolo 9, comma 3 (Proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private)338

§      Articolo 9, comma 4 (Zone franche urbane)340

§      Articolo 9, comma 4-bis (Mercato dei fiori di Sanremo)345

§      Articolo 9, comma 4-ter (Società Expo Milano 2010)347

§      Articolo 10 (Proroga dei direttori di istituti di cultura all’estero)349

§      Articolo 10-bis (Termini in materia di “taglia enti” e di “taglia leggi”)351

§      Articolo 10-ter (Modifiche all’articolo 3, comma 4, testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998)354

§      Articolo 10-quater (Gestione dei libri genealogici)357

§      Articolo 10-quinques (Proroga al finanziamento delle attività di formazione professionale dell’ISFOL)359

§      Articolo 11 (Entrata in vigore)362

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, commi da 1 a 2-bis
(Prosecuzione disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato)

1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l’imposta di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:

a) con un’aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

b) con un’aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1º marzo 2010 al 30 aprile 2010.

2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione.

 

 

I commi da 1 a 2-bis intervengono sulla disciplina dello “scudo fiscale” introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009[1] e modificata dal decreto legge n. 103/2009[2] disponendo:

- la riapertura dei termini fino al 30 aprile 2010 (comma 1);

- la fissazione di maggiori aliquote di imposta straordinaria per le nuove operazioni di emersione (comma 2);

- la presentazione di un documento contenente i dati sullo scudo fiscale che il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà presentare al Parlamento entro il 15 giugno 2010 (comma 2-bis).

 

L’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 ha consentito, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009, la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all’estero fino al 2008, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal D.L. n. 167/90[3] (scudo fiscale-ter).

Si riporta, di seguito, una sintesi della disciplina in esame rinviando, per un’analisi più dettagliata, alle disposizioni contenute nelle norme richiamate nonché alle circolari dell’Agenzia delle entrate che hanno fornito importanti chiarimenti e interpretazioni.

Le operazioni di emersione possono essere effettuate dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Sono, inoltre, incluse nel campo di applicazione le imprese situate nei paesi a fiscalità vantaggiata (c.d. paradisi fiscali) le cui partecipazioni di controllo o di collegamento sono detenute da soggetti residenti in Italia ai quali, ai sensi degli articoli 167 e 168 del TUIR, viene imputato per trasparenza il reddito della partecipata in proporzione alla quota detenuta.

La disciplina prevede due modalità: il rimpatrio e la regolarizzazione; quest’ultima è ammessa limitatamente ad alcuni Paesi espressamente individuati.

In ogni caso, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato, che garantisce l’anonimato nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Gli intermediari, inoltre, non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate e sono esonerati dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 23/2007; tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività.

I termini ordinari, stabiliti dal vigente articolo 13-bis del DL n. 78//09, per la presentazione della dichiarazione riservata e per effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, che determina la decorrenza degli effetti dell’emersione, sono compresi tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009.

Rientrano nell’ambito oggettivo del rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie tra le quali le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria. Le operazioni di regolarizzazione interessano, oltre alle attività che possono essere rimpatriate, anche agli investimenti esteri di natura non finanziaria quali, ad esempio, gli immobili, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht.

L’operazione di emersione comporta effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. E’ pertanto preclusa l’attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d’imposta e agli imponibili che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Inoltre, virtù dei rinvii contenuti nel comma 4 dell’articolo 13-bis agli articoli 14, 15 e 17 del D.L. 350/2001 nonché all’articolo 8, comma 6, lettera c) della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) l’emersione comporta effetti estintivi di diversi reati, quali quelli relativi alla omessa o infedele dichiarazione.

I dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. La norma ha precisato inoltre che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria.

In materia di sanzioni, è stata raddoppiata la misura minima e massima applicabile. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all’estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l’estero la sanzione è stata elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato (comma 7 dell'articolo 13-bis).

 

Il comma 1 nel disporre la possibilità di effettuare le operazioni di emersione fino al 31 aprile 2010 non introduce una proroga della disciplina, ma una riapertura dei termini.

Infatti, lo scudo fiscale applicabile ai sensi del D.L. n. 78/2009 è scaduto il 15 dicembre 2009, ossia prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame (30 dicembre 2009). Pertanto, come confermato anche dall’Agenzia delle entrate, non sono ammissibili le operazioni di emersione effettuate nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il 29 dicembre 2009.

 

Il comma 2 stabilisce una maggiore aliquota di imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, la base imponibile dell'imposta è rappresentata dal rendimento presunto dell'attività rimpatriata determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In altri termini, l’imposta è stata applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intendeva regolarizzare.

Per l'applicazione dell'imposta è stata quindi fissata un’aliquota sintetica del 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all’estero (con esclusione della possibilità di scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente).

In sostanza, tenuto conto che l’imponibile è stato determinato sulla base di un rendimento presunto annuo del 2 per cento e di un periodo oggetto di emersione fissato in cinque anni e che l’aliquota d’imposta è stata fissata al 50 per cento, il carico tributario si è sostanziato in un importo corrispondente al 5 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate.

 

In particolare, l'aliquota sintetica dell'imposta straordinaria per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 viene fissata:

-            al 60 per cento, se il pagamento è effettuato tra il 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) e il 28 febbraio 2010; in sostanza, quindi, il carico tributario corrisponde al 6% del valore dichiarato delle attività emerse;

-            al 70 per cento per quelle perfezionate dal 1° marzo 2010 fino al 30 aprile 2010; in sostanza, quindi, il carico tributario corrisponde al 7% del valore dichiarato delle attività emerse.

 

Per quanto concerne la decorrenza iniziale della disciplina in esame, potrebbe essere opportuno modificare il riferimento alle operazioni “perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009”; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi relativamente ai quali, peraltro, la circolare 29 gennaio 2010 n. 3 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che “i soggetti interessati possono, infatti, porre in essere nuove operazioni a partire dal 30 dicembre 2009 (giorno dell’entrata in vigore del decreto) sino al 30 aprile 2010”.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, stabilisce che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà comunicare al Parlamento i risultati e i dati relativi allo scudo fiscale.

In particolare, il documento dovrà indicare - distinguendo le operazioni perfezionate entro ciascuna delle tre scadenze previste (15 dicembre 2009, 28 febbraio 2010 e 30 aprile 2010) - il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione suddivise per classi d’importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti con indicazione dei Paesi di provenienza dei capitali e delle attività emerse, gli intermediari coinvolti e l’ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi nonché l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate e rimpatriate distinguendo il rimpatrio fisico da quello giuridico.

Profili finanziari

La relazione tecnica , dopo aver sinteticamente riassunto il contenuto delle disposizioni, ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 168 del 2009[4] ha ipotizzato un ammontare di attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, pari ad 80 miliardi di euro.

 

Si ricorda, in proposito, che l’effetto di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva era quantificato in complessivi 4 miliardi di euro. In termini di cassa, si ipotizzava l’incasso di 3,8 miliardi di euro nel 2009 e di 200 milioni di euro nel 2010, in considerazione delle modalità di versamento all’erario dell’imposta sostitutiva da parte dei sostituti d’imposta. Delle somme affluite nel 2009, 3,716 miliardi erano destinati, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 168 del 2009, a copertura delle minori entrate derivanti dal differimento del versamento del secondo o unico acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2009.

La relazione tecnica al provvedimento in esame afferma che le prime indicazioni emerse dai principali operatori bancari rilevano un consistente numero di adesioni registrato fino al 15 dicembre 2009, con un corrispondente ammontare di attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate stimabile in una cifra che potrebbe rilevarsi superiore a quella indicata nella citata relazione tecnica al decreto legge n. 168 del 2009.

In termini di cassa è previsto che l’intero gettito sia riscosso entro il 2009, in considerazione delle modalità e delle scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva previste dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009  e dai successivi provvedimenti emanati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. La relazione cita, in particolare, il provvedimento del 30 novembre 2009, che ha imposto agli intermediari di versare l’imposta sostitutiva afferente alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione perfezionate dal 1° al 15 dicembre 2009 entro e non oltre il 18 dicembre 2009.

Pertanto, la relazione stima che l’ammontare dell’imposta straordinaria incassata nel 2009 sia tale da assicurare un ulteriore gettito sufficiente a garantire la copertura degli oneri, previsti per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame, recante proroga della sospensione dei versamenti di tributi e contributi nelle zone colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo (cfr. relativa scheda),

Si segnala, in proposito, che un comunicato stampa del MEF del 29 dicembre 2009 afferma che il volume delle operazioni effettuate risulta pari a circa 95 miliardi di euro, di cui il 98 per cento costituito da rimpatri effettivi di capitali in Italia. Il successivo comunicato n. 1 del 4 gennaio 2010, relativo all’ammontare del fabbisogno del settore statale del mese di dicembre 2009 afferma che l’introito derivante dall’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero è risultato pari nel mese di dicembre a circa 4.700 milioni di euro ed ha più che compensato il minore gettito tributario collegato alla riduzione della percentuale del secondo acconto IRPEF.

Nella Nota di risposta[5] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Dipartimento delle Finanze precisa che il gettito effettivo connesso allo scudo fiscale è risultato per il 2009 pari a complessivi 4.951 milioni di euro (cfr. la scheda riferita all’articolo 1, commi 10 ed 11 del provvedimento in esame).

 

In merito alla riapertura dei termini recata dalle norme in esame, la relazione tecnica afferma che tale misura si ritiene possa generare nel 2010 un ulteriore ammontare di attività rimpatriate o regolarizzate, con conseguenti eventuali maggiori introiti prudenzialmente non quantificati. Tali maggiori entrate affluiranno alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 e saranno riversate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con le modalità previste dalla legge finanziaria 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si ritiene di formulare osservazioni in quanto il maggior gettito che si realizzerà nel 2010 a seguito della riapertura dei termini per la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero non risulta quantificato e scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Andrebbero, tuttavia, forniti chiarimenti volti a confermare, in assenza di una esplicita previsione normativa ed in considerazione del fatto che le disposizioni in esame non integrano direttamente il testo dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,  la destinazione di tale maggiore gettito all’apposita contabilità speciale istituita ai sensi di tale  articolo ed il relativo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), come indicato dalla relazione tecnica.

In proposito, si ricorda che il comma 250 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 prevede la riassegnazione delle risorse, affluite nell’apposita contabilità speciale e riversate all’entrata del bilancio dello Stato, al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il medesimo comma destina, mediante l’adozione di DPCM, le disponibilità del suddetto fondo alle finalità di cui all’Elenco 1 allegato alla medesima legge finanziaria, nella misura massima ivi prevista per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. E’ previsto che i relativi schemi di DPCM siano corredati di relazione tecnica ed assoggettati alla procedura di acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

 

In tale contesto normativo, appare pertanto opportuno chiarire se anche le eventuali maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie affluiscano al suddetto fondo e, in caso affermativo, se i provvedimenti di utilizzo di tali maggiori risorse per nuove e diverse finalizzazioni di spesa seguano o meno la procedura di esame e verifica parlamentare dei provvedimenti di spesa prevista dal citato comma 250 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

Con riguardo, inoltre, all’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla regolarizzazione delle attività finanziarie nel 2009 a copertura delle minori entrate recate dal comma 11 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, si rinvia alla scheda relativa a tale disposizione.

Nulla da osservare, infine, in merito agli obblighi di comunicazione al Parlamento introdotti dal Senato.

  

 

 


Articolo 1, comma 3
(Contrasto all’evasione fiscale)

3. All’articolo 12 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

 

 

Il comma 3, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, reca disposizioni dirette a rafforzare il potere di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale nei c.d. paradisi fiscali.

In particolare, viene disposto il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 del richiamato articolo 12, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.

Più in dettaglio, il comma in esame introduce all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 i commi 2-bis e 2-ter.

Il richiamato articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”.

Ai sensi del comma 2 di detto articolo, in particolare, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale). Si tratta di una presunzione iuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente.

In questa ipotesi sono raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (ossia quelle previste all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471/1997).

Gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell’operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

 

Con il comma 2-bis si dispone il raddoppio dei termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del D.P.R. n. 600/73 e all'articolo 57, primo e secondo comma del D.P.R. n. 633/72 relativamente all'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

 

I termini in materia di imposte sui redditi di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che vengono raddoppiati dalla norma in esame concernono:

-        gli avvisi di accertamento che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno (anziché del quarto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

-        nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, gli avvisi di accertamento che possono essere notificato fino al 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

I termini in materia di IVA di cui all'articolo 57, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che vengono raddoppiati dalla norma in esame concernono:

-        gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 dello stesso D.P.R., che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno (anziché del quarto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

-        in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55, che può essere notificato fino al 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

Con il comma 2-ter introdotto all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 si dispone invece il raddoppio dei termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472[6].

 

Per effetto di tale raddoppio l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni.

Se la notificazione è stata eseguita nei suddetti termini ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di due anni (anziché di un anno).

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di dieci (anziché di cinque) anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

 

Il raddoppio opera relativamente alle violazioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2 dello stesso articolo 12 (ossia gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, su cui vedi supra).

 

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività), le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi (comma 1).

Ai sensi del comma 2, nella dichiarazione dei redditi va indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (obbligo che sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengano investimenti e attività finanziarie della specie).

Infine, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 3).

 

In relazione al raddoppio dei termini di accertamento, si segnala che lo "Statuto dei diritti del contribuente" (legge 27 luglio 2000, n. 212) all'articolo 3, comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati[7].

Profili finanziari

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame, che introduce il comma 2-bis all’articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del decreto-legge n. 78 del 2009, dispone il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’articolo 43, commi 1 e 2, del DPR n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 citato. La disposizione prevede, altresì, il raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione degli atti di notifica riguardanti l’irrogazione  di sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale ed il relativo diritto di riscossione.

La relazione afferma che la disposizione genera effetti positivi in termini di accertamento che, prudenzialmente, non vengono stimati.

 

Nella Nota di risposta[8] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, l’Agenzia delle entrate, in merito all’impegno dell’Amministrazione finanziaria ed agli eventuali oneri amministrativi connessi al recupero dei patrimoni detenuti all’estero, rileva che, in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono state intraprese modifiche organizzative. Ciò al fine di perseguire più efficacemente l’obiettivo di individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento di attività all’estero e di trasferimento all’estero della residenza a scopi evasivi, anche mediante la cooperazione con la Guardia di finanza, per l’attività di acquisizione di informazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare..

 

 


Articolo 1, comma 4
(Studi di settore)

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 1 - modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato - per gli anni 2009 e 2010 posticipa di 6 mesi il termine di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale, fissandolo rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, con lo scopo di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

La disposizione in commento deroga espressamente alle disposizioni generali del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195[9].

 

L’articolo 1, comma 1, secondo periodo del citato D.P.R. 195/1999 prevede che, a partire dall'anno 2009, gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

La citata disposizione è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche e deroghe: si ricorda da ultimo l’articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[10] il quale, con finalità anticrisi, ha previsto la possibilità di integrare gli studi di settore in un momento successivo al termine previsto dalla legge (ovvero quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 195/1999), previo parere favorevole della Commissione degli esperti per gli studi di settore. Per l’annualità 2008, a tale disposizione è stata data attuazione con il DM 19 maggio 2009.

 

La Relazione illustrativa al riguardo precisa che “il termine del 30 settembre 2009 e quello del 30 settembre 2010 di approvazione degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi d’imposta 2009 e 2010, non possono ritenersi idonei a garantire all’amministrazione finanziaria tempi congrui ai fini dell’acquisizione e della valutazione di tutte le informazioni necessarie allo scopo di assicurare la massima rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. A tale riguardo, la Commissione degli esperti per gli studi di settore, nella seduta del 16 settembre 2009, ha auspicato lo spostamento al 31 marzo 2010 del termine entro il quale esprimere il proprio motivato parere in relazione agli studi relativi al periodo di imposta 2009”.

 

Profili finanziari

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, in merito al fatto che l’ulteriore revisione degli studi di settore che sarà effettuata mediante lo slittamento dei termini in esame produrrà una contrazione degli accertamenti dovuta essenzialmente alla variazione verso il basso delle variabili e dei parametri posti alla base degli studi stessi con possibili effetti in termini di gettito,  l’Agenzia delle entrate ha affermato che alla norma non sono attribuibili gli effetti ipotizzati.

L’Agenzia precisa che la modifica della tempistica prevista dalla norma non modifica il periodo d’imposta di prima applicazione degli studi di settore evoluti. La variazione dei termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale garantisce, invece, in una fase di particolare congiuntura economica, l’effettuazione dei necessari approfondimenti, analisi ed elaborazioni.

L’Agenzia ha, inoltre, evidenziato che la modifica della tempistica di pubblicazione in Gazzetta degli studi al 30 settembre di ogni anno era stata approvata in vigenza di termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi al 31 luglio. Tali termini sono stati successivamente variati al 30 settembre restando, al tempo stesso, confermata al 30 settembre la pubblicazione degli studi in Gazzetta Ufficiale, con una contrazione di fatto dei tempi di elaborazione delle informazioni fiscali e strutturali contenute nella modulistica fiscale. Secondo l’Agenzia delle entrate, pertanto, la disposizione in esame consentirà per gli studi di settore relativi agli anni 2009 e 2010, come accaduto per quelli applicabili all’anno 2008, di verificare la necessità di operare modifiche degli stessi finalizzate a tenere conto degli effetti della particolare congiuntura economica.

In merito a tale ultimo profilo l’Agenzia afferma che maggiore è la capacità degli studi di settore di stimare i ricavi e i compensi conseguiti dai contribuenti, maggiori sono le possibilità che i contribuenti si adeguino alle risultanze degli stessi.

Con riferimento, inoltre, alla osservazione del Servizio bilancio del Senato che ritiene che se non fosse intervenuta la disposizione in esame gli studi di settore utilizzabili per il periodo d’imposta 2009 sarebbero stati quelli vigenti e pubblicati entro il 30 settembre 2009, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 maggio 2009, così come si evince dalla premessa alla circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 dell’Agenzia delle entrate, la stessa Agenzia rileva che, come chiarito dalla citata circolare n. 29/E, paragrafo 6, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 19 maggio 2009 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2008.

In merito, infine, alle attese di maggior gettito l’Istituto rileva che gli studi di settore, essendo uno strumento di accertamento finalizzato a stimare i ricavi ed i compensi attribuibili alle diverse attività economiche, non possono prescindere dall’andamento della congiuntura economica relativa alle diverse annualità di applicazione. Pertanto, l’evoluzione degli stessi, pur tendendo a migliorare la capacità dello strumento di individuare correttamente i ricavi e i compensi conseguibili e quindi indurre i contribuenti ad adeguarsi e ad aderire alle risultante dell’attività di controllo dell’Agenzia, deve necessariamente tenere conto degli effetti della crisi economica sulla capacità degli operatori economici di produrre detti ricavi e compensi.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate in sede di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’iscrizione in bilancio della stima di maggior gettito atteso dalla revisione degli studi di settore.

In particolare andrebbe chiarito se, alla luce, da un lato, degli andamenti economici congiunturali, dall’altro dei vari provvedimenti di proroga che hanno di fatto rimandato la revisione degli studi di settore, risultino effettivamente iscritte in bilancio le stime di gettito effettuate in sede di legge finanziaria per il 2007.

 


 

Articolo 1, comma 4-bis
(Qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore
di beni culturali)

4-bis. All’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: “di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420“ sono sostituite dalle seguenti: “del 31 luglio 2009“;

b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: “1º maggio 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2009“;

 

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, posticipa alcune date previste dall’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[11] per il possesso dell’esperienza professionale richiesta per l’acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

 

Si ricorda preliminarmente che l’art. 29 del D.Lgs. n. 42 del 2004 dispone che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono affidati in via esclusiva a soggetti qualificati restauratori di beni culturali (comma 6). Esso demanda a decreti ministeriali la definizione della disciplina in materia di formazione professionale dei restauratori (commi da 7 a 9)[12] e stabilisce (comma 9-bis) che dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti le qualifiche di restauratore e di collaboratore di restauratore di beni culturali sono acquisite esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

 

Ai sensi della lett. a)del comma in esame – che interviene sull’art. 182, comma 1-bis, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni[13] necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data di entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2001, n. 420[14]).

 

I commi da 1 a 1-quater dell’articolo 182 del Codice recano la disciplina transitoria relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali[15].

In particolare, ai sensi del comma 1, la qualifica si acquisisce direttamente con il possesso dei requisiti ivi indicati (c.d. “conseguimento ope legis)[16].

Il comma 1-bis individua, invece, le ipotesi in cui il possesso dei requisiti indicati consente la partecipazione ad una prova di idoneità, al cui superamento è legato il conseguimento della qualifica[17]. Esso si riferisce – oltre che ai soggetti che hanno maturato l’esperienza professionale sopra indicata – ai seguenti altri:

§     i diplomati in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

§     i diplomati presso scuole di restauro statali o regionali di durata non inferiore a due anni, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

§     coloro che hanno conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

§     coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), purché abbiano svolto, alla data del 30 giugno 2007, un periodo di pratica professionale pari almeno a tre anni, con le caratteristiche già prima indicate.

 

Parimenti, la lett. b) del comma in esame – che interviene sull’art. 182, comma 1-quinquies, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio – stabilisce che il periodo di pratica professionale[18] pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data del 1° maggio 2004).

 

Ai sensi del comma 1-quinquiesdell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,la qualifica può essere conseguita, oltre che dai soggetti in possesso dell’esperienza professionale sopra indicata, anche da coloro che abbiano conseguito:

§     un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

§     un diploma presso scuole di restauro statali o regionali di durata non inferiore a tre anni.

Possono, inoltre, conseguire la stessa qualifica i candidati che, non risultati idonei alla prova di idoneità alla qualifica di restauratore di beni culturali, nella stessa sede vengono giudicati idonei ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

 

Si evidenzia che poiché l’art. 1 riguarda proroga di termini tributari, nonché in materia economico finanziaria, mentre una disposizione concernenti i beni culturali è presente nell’art. 7- la cui rubrica dovrebbe essere opportunamente integrata – sembrerebbe opportuno riferire il comma in questione al medesimo art. 7.

Ai fini della formulazione del testo, inoltre, si evidenzia la necessità, dopo le parole: “articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di introdurre le parole “e successive modificazioni”, poiché l’articolo citato è stato modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 62 del 2008.

 

 

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica di corredo alla disposizione, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 5
(
Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 1, modificato in corso di esame in Commissione presso il Senato (em. 1.209), proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di modo che, oltre tale scadenza, il suddetto accesso dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi.

La suddetta modifica era originariamente contenuta nel comma 4 dell’art.3 del testo in esame che è stato soppresso nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Si ricorda, in breve, che la carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica. La carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità. Tutte le pubbliche amministrazioni possono emettere la carta nazionale dei servizi, attenendosi alle regole di produzione e sicurezza indicate dal Decreto interministeriale del 9 dicembre 2004.

Ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”.

Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identità del soggetto che richiede il servizio (art. 64. co. 2). Il Codice peraltro demanda a un decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione), d’intesa con la Conferenza unificata, la fissazione della data di conclusione della fase transitoria, oltre la quale non sarà più consentito l’accesso ai servizi in rete con strumenti diversi da CIE e CNS. In ogni caso, la fase transitoria non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2007, termine prorogato di un anno dal D.L. 248/2007, fino al 31 dicembre 2009 dal D.L. 207/2008 e di un ulteriore anno dal decreto in esame.

L’art. 64, primo periodo del co. 3, del suddetto Codice, sottrae ai termini sopra elencati la disciplina relativa alle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali; tali amministrazioni e enti centrali (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) distribuiscono fra l’altro da tempo credenziali di tipo convenzionale (basate su UserID, Password e/o PIN) ai cittadini che si registrano nei loro siti per ottenere l’abilitazione all’accesso telematico ai servizi. Malgrado ciò, l’art. 42, co. 1, del D.L. 207/2008 ha prorogato al 31 dicembre 2009 anche il termine a decorrere dal quale, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, è consentito l’accesso ai servizi in rete unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Precedentemente l’art. 1, co. 120, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) aveva disposto un’analoga proroga al 31 dicembre 2008.

 

Si segnala, infine, che l’art. 66, comma 8-bis del Codice dell’amministrazione digitale, introdotto dall’articolo 37 della legge 69/2009[19], dispone che sino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 101 della L. n.191/2009 (legge finanziaria 2010).

Profili finanziari

 

La relazione tecnica al testo iniziale affermava che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

 

La relazione tecnica di corredo alla norma che ha integralmente sostituito il comma in esame, nel corso dell’iter il prima lettura al Senato, ribadisce l’assenza di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 1, comma 5-bis
(Ammortizzatori sociali)

5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".

 

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 41, comma 7, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), prorogando al 2010 l’estensione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da determinati enti.

L’articolo 41, comma 7 citato, infatti, ha previsto, per il periodo 2004-2009, l’estensione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 1, commi 5-8, del D.L. 108/2002[20], in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti - nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[21] - nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Si è prevista una disciplina speciale, rispetto a quella del comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 108/2002, per quanto riguarda il trattamento economico erogato ai lavoratori in questione. In particolare, tale trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in una misura pari al massimo dell’indennità di mobilità prevista dalla normativa vigente e per una durata massima di 66 mesi dalla data del licenziamento.

 

Si ricorda altresì che i commi 5-8 dell’articolo 1 del D.L. 108/2002 concedono un trattamento economico al personale (per il quale sia scaduto il trattamento di CIGS) licenziato da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore a millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate dai suddetti obiettivi 1 e 2.

In particolare, ai sensi del comma 5, viene concesso, ad un numero massimo di 1.800 lavoratori e per un periodo non superiore a 24 mesi, un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). I lavoratori interessati sono quelli il cui trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270[22], sia scaduto entro il 14 maggio 2002.

Il comma 6 obbliga i lavoratori che fruiscono del trattamento concesso ai sensi del precedente comma 5 a frequentare, durante il periodo coperto dal trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, a pena di decadenza dal suddetto trattamento. I corsi professionali saranno indetti dalla regione o dai competenti enti locali e dovranno essere finalizzati da una parte all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori, dall’altra a percorsi di ricollocazione degli stessi. Sono esentati dalla partecipazione ai corsi i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione durante il periodo di godimento del trattamento.

Inoltre, il comma 7 dispone che le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei lavoratori in questione, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani a condizione che la forza lavoro occupata sia costituita, nella misura minima del 40 per cento, dai lavoratori indicati al comma 5.

Infine, il comma 8 riconosce la possibilità, per i lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al comma 5 e che intendono intraprendere un’attività autonoma (in forma singola o associata), di ottenere, secondo i criteri indicati dal regolamento contenuto nel D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata della parte del trattamento stesso non ancora percepita al momento di presentazione della relativa richiesta.[23] Le somme corrisposte ai sensi del comma 8 sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti in materia di lavoro autonomo.

 

In merito ai profili finanziari si rinvia alla successiva scheda relativa all’articolo 1 commi 5-ter e 5-quater.

 


 

Articolo 1, commi 5-ter e 5-quater
(
Sospensione di termini di pagamento)

5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

I commi 5-ter e 5-quater, introdotti nel corso dell’iter al Senato, dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.

 

La legge finanziaria 2005, all’articolo 1, comma 255, stabilisce che agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003, cioè gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 [24], con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si applicano fino al 31 dicembre 2005 la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, agli adempimenti per gli obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

 

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento alle situazioni d’emergenza di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area) e al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché al D.P.C.M. 8 novembre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.

L'articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 nonché dell’8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, la sospensione fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Lo stesso articolo 4 ha altresì previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresì per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il decreto legge n. 300/2006, richiamato dalla norma in esame, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2008 del termine di sospensione in oggetto. Tale scadenza, tuttavia, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 47-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

 

Sul piano della formulazione della norma, si valuti l’opportunità di introdurre una novella modificando la norma originaria.

 

Il comma 5-quater reca la norma di copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proroga disposta dai commia 5-bis e 5-ter, che quantifica in3,5 milioni di euro per il 2010, disponendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni di euro per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 per il 2012.

La dotazione esposta in bilancio non sconta, tuttavia, gli effetti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, che pure hanno inciso sulle disponibilità del Fondo stesso. Si tratta, in particolare:

-      della legge 15 ottobre 2009, n. 155, art. 2, co. 1, che ha ridotto le dotazioni del Fondo di 0,3 milioni a decorrere dal 2009, a copertura della concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea;

-      del D.L. 25 settembre 2009, n. 135[25], art. 19-ter, co. 23, che ha ridotto le dotazioni del Fondo di 22.022 euro per il 2010 e 2011 e di 3,572 milioni a partire dal 2012, a copertura dell’onere derivante nuove convenzioni e contratti di servizio con Tirrenia;

-      del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193[26], articolo 2, comma 2, lett. a), il quale ha ridotto il Fondo di 2,9 milioni di euro per il 2010, a parziale copertura dell’onere relativo all’incremento del personale di magistratura da destinarsi a sedi disagiate;

-      della legge n. 196/2009 di riforma della contabilità nazionale, entrata in vigore contestualmente alla legge di bilancio per il 2010, la quale, all’articolo 13, comma 4, ha ridotto il Fondo di 10 milioni per il 2010, 11 milioni per il 2011 e 5 milioni dal 2012, a copertura dell’onere derivante dall’istituzione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche e, all’articolo 43, comma 1, ne ha disposto un’ulteriore riduzione di 3 milioni per il 2012, a copertura dell’onere per l'adeguamento dei sistemi informativi necessitato dal graduale passaggio alla redazione dei documenti contabili dello Stato in termini di sola cassa, previsto, tramite apposita delega al Governo, dall’articolo 42 della legge;

-      del D.L. 1 gennaio 2010, n. 1[27] che nel disporre, all’articolo 10, un taglio lineare delle dotazioni delle missioni di spesa a legislazione vigente per l’anno 2010, ha determinato una ulteriore riduzione delle risorse del Fondo in questione pari a 241,9 migliaia di euro per il 2010[28].

Peraltro, il decreto legge in esame dispone ulteriori riduzioni del Fondo in commento, ed in particolare:

-      l’articolo 1, comma 23-decies riduce il Fondo di 1 milione per il 2012 a parziale copertura degli oneri derivanti dalle misure di incremento dei Fondi destinati al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate, Guardia di finanza e Capitanerie di porto, e di incremento del finanziamento delle Agenzie fiscali, previste dall’articolo 1, commi 23-sexies-23-novies;

-      l’articolo 1, comma 23-noviesdecies riduce il Fondo di 70 mila euro per il 2010 e per il 2011 a parziale copertura dell’onere derivante dal comma 23-octiesdecies recante una serie di proroghe di finanziamenti per l’anno 2010 e 2011;

-      l’articolo 5, comma 7-bis riduce il Fondo di 5,78 milioni per il 2011 a copertura dell’onere derivante dalle minori entrate determinate dalla proroga al 31 dicembre 2010 delle procedure esecutive di sfratto previste dall’art. 1 del D.L. 158/2008.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 5-bis, afferma che la disposizione determina oneri aggiuntivi anche per gli anni successivi al 2011, ulteriori rispetto a quelli già previsti (per 8 milioni di euro) nel bilancio dello Stato fino a tale anno (cfr. Tab. F della legge finanziaria 2010). Con riferimento al comma 5-ter, precisa che le minori entrate per gli Istituti previdenziali sono stimabili in circa 0,4 milioni di euro e il minor gettito tributario in 0,3 milioni di euro, nel presupposto che il recupero di tutto il sospeso (che riguarda sia il 2010 sia quanto sospeso per il triennio 2007-2009) avvenga entro il 2010[29].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle norme in esame un effetto di maggiore spesa corrente pari a 8 milioni di euro nel 2012 su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. La norma, invece, quantifica un onere pari a 3,5 milioni di euro nel 2010 (comma 5-quater).

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo, alla luce della discrasia che si registra tra le norme medesime e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sia con riferimento all’ammontare sia con riferimento all’esercizio di imputazione.

In particolare, con riferimento al comma 5-bis, che proroga al 2010 l’applicazione degli ammortizzatori sociali, delle misure di reinserimento lavorativo nonché dei prepensionamenti previsti per i lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della sanità privata nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dell’Unione europea dalla normativa vigente[30], si rileva quanto segue:

- gli oneri per la precedente proroga per il biennio 2008-2009 delle disposizioni in esame, disposta dal DL n. 248/2007, comprensivi anche di un aumento della platea dei beneficiari rispetto alla normativa originaria, erano stati quantificati in 8 milioni di euro annui, non comprensivi della maggiore spesa pensionistica recata dalla deroga alla normativa vigente in materia di età pensionabile[31]. Tale ammontare appare significativamente superiore a quanto quantificato dalle disposizioni in esame (pari a 2,6 milioni di euro) considerando che al comma 5-ter corrisponde un onere quantificabile in  0,7 milioni di euro;

-la copertura della precedente proroga era stata prevista a decorrere dal 2008 (comma 3 dell’articolo 6-bis del DL n. 248/2008[32]) ed era stata ritenuta idonea a fare fronte agli oneri relativi alla mobilità, che, pur non essendo stati quantificati, avrebbero interessato gli esercizi successivi dal 2009 al 2015[33]. Andrebbero pertanto chiariti sia l’ammontare sia le modalità di copertura dell’onere che, verosimilmente, si produrrà oltre il 2015 per effetto delle disposizioni in esame.

Con riferimento al comma 5-ter, che dispone la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010 della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte per gli enti non commerciali operanti nel settore sanitario con almeno una sede operativa in Sicilia, Puglia o Molise, si segnala che l’onere per la proroga di un anno (dal 2008 al 2009), disposta dall’articolo 47-bis del DL n. 248/2007, era stato quantificato in 1,2 milioni di euro ed era qualificato come tetto di spesa. Se, pertanto, l’onere mensile ammonta a 100.000 euro (1.200.000 euro/12), l’onere recato dalla disposizione in esame, rapportato a 10 mesi, è quantificabile in 1 milione di euro. Appare opportuno, alla luce del fatto che si tratta di una norma che ha già avuto modo di dispiegare i suoi effetti, acquisire dal Governo informazioni sugli effetti finanziari già prodotti al fine di verificare la congruità della quantificazione e della relativa copertura. Ciò appare tanto più significativo se si considera che l’autorizzazione di spesa si configura come tetto di spesa pur a fronte di un onere connesso ad un diritto soggettivo[34].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle residue disponibilità del suddetto Fondo.

Si ricorda che vi sono diverse disposizioni all’esame del Parlamento che prevedono l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, comma 1, terzo periodo, dell’Atto Camera n. 3196, dell’articolo 40 dell’Atto Senato n. 1720, e dell’articolo 2 dell’Atto Senato n. 1999, dell’articolo 17 dell’Atto Senato n. 1167-B.

 


 

Articolo 1, comma 6
(
Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta)

6. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall’anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Il comma 6 dell’articolo 1 posticipa dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine per la piena operatività del sistema telematico di trasmissione delle comunicazioni dei sostituti d'imposta a fini fiscali e contributivi, previa sperimentazione - a partire dall’anno 2010 – da effettuarsi con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS.

Si tratta, nel dettaglio, della trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

 

La disposizione in esame interviene sull’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[35] che a sua volta aveva disposto la proroga del termine di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[36], norma introdotta dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007. n. 244).

Il citato articolo 44-bis reca disposizioni di semplificazione delle dichiarazioni annuali presentate dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali e di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'INPS. A tale scopo, esso prevede che i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati comunichino mensilmente, per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per le seguenti finalità:

-          calcolo dei contributi;

-          rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;

-          implementazione delle posizioni assicurative individuali;

-          erogazione delle prestazioni.

La trasmissione avviene mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Nella sua originale formulazione, la norma prevedeva che il sistema delle comunicazioni telematiche fosse operativo a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009. Il comma 6 in esame differisce dunque tale termine - già prorogato al gennaio 2010 dal citato articolo 42 del D.L. n. 207 del 2008 - al gennaio 2011, prevedendo altresì un periodo di sperimentazione a partire dal 2010, con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS.

 

La Relazione illustrativa motiva il rinvio osservando che, “essendo ultimate le attività preparatorie per l’avvio delle nuove modalità di adempimento dei sostituti d’imposta, si rende necessaria un’ulteriore proroga, per consentire un’adeguata fase di sperimentazione, indispensabile in considerazione del significativo impatto delle novità previste”.

Profili finanziari

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 1, comma 7
(
Proroga termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW – lavoratori transfrontalieri)

7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

 

 

L'articolo 1, comma 7 proroga al 30 aprile 2010 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008 in favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW nella medesima dichiarazione.

 

La dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008 doveva essere presentata, in via telematica, entro il 30 settembre 2009.

Si segnala, tuttavia, che l’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (lettera b)) mentre, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è ridotta ad un dodicesimo se viene presentata entro novanta giorni dal termine fissato (lettera c)).

Nell’ambito della dichiarazione dei redditi, il modulo RW (investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero) deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, devono indicare:

-        i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500;

-        gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500;

-        i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500.

 

Sul piano normativo, la norma proroga al 30 aprile 2010 il termine di novanta giorni indicato nel richiamato articolo 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/1998.

La disposizione in esame è da ricondurre, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, a quanto indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 17 novembre 2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina del cosiddetto “scudo fiscale”.

La circolare n. 48/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate è intervenuta sull’ambito soggettivo della normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. “scudo fiscale”), con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero, ai lavoratori transfrontalieri e ai dipendenti di imprese multinazionali, che detengono all’estero depositi e/o conti correnti ai fini dell’accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta. In base a quanto indicato nella circolare, “qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero – il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando la predetta sanzione ridotta ad un decimo”. Inoltre, continua la circolare, “qualora non sia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso – per effetto dell’intervenuto avvio di accessi, ispezioni o verifiche ovvero della notifica di apposito questionario – la sanzione potrà comunque essere definita in forma agevolata dal contribuente, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione”.

In sostanza, trattandosi di disponibilità all'estero derivanti da redditi assoggettati a tassazione alla fonte, la circolare ha permesso a questi lavoratori di regolarizzare la propria posizione fino al 2008 presentando una dichiarazione dei redditi completa del modulo RW e pagando una sanzione ridotta di un decimo (avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso) qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472/1997 e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite.

 

I soggetti beneficiari sono i lavoratori dipendenti che detengono investimenti all’estero (ad esempio i conti correnti bancari) ovvero che hanno effettuato trasferimenti da o per l’estero e che, pertanto, sono tenuti all’indicazione dei relativi dati nel quadro RW del modello UNICO.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento afferma che la disciplina è applicabile anche dai soggetti che hanno omesso “legittimamente di presentare la predetta dichiarazione”.

Il periodo d’imposta interessato dalla norma è l’anno 2008. Tuttavia, si segnala che la relazione illustrativa allegata al provvedimento afferma che con la proroga in commento i soggetti beneficiari “possono regolarizzare l’intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi”.

 

Il comma in esame, infine, stabilisce che restano comunque ferme le misure delle sanzioni previste in forma ridotta per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la proroga del termine in esame consentirà all’erario di riscuotere somme che altrimenti avrebbe dovuto recuperare tramite l’attività di accertamento.

 

 


 

Articolo 1, commi 7-bis e 7-ter
(
Lavoratori transfrontalieri)

7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e 2010" sono sostituite con le seguenti: ", 2010 e 2011".

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’iter presso il Senato, proroga all’anno 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’estero in zone di frontiera (c.d. frontalieri).

Sul piano normativo, si interviene sull’articolo 1, comma 204, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che prevede una franchigia di esenzione dall’imponibile IRPEF di 8.000 euro per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010. In sostanza, i richiamati redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF limitatamente all’importo eccedente il valore di 8.000 euro.

La fruizione del beneficio da parte dei contribuenti è consentita in presenza delle seguenti condizioni:

§      essere persone fisiche residenti in Italia;

§      prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

§      prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi (per la nozione di paesi limitrofi v. sub).

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) al comma 398 dell’articolo 1 aveva riconfermato l’applicazione di un analogo beneficio che prorogava al 2007 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri, già previsti in passato dal comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Tale ultima norma infatti aveva disposto l'esenzione dall’IRPEF, per una quota fino a 8.000 euro, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.

Il predetto beneficio spettava per i redditi di lavoro dipendente prestati, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[37].

La franchigia, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nell’ambito dei beneficiari, i lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

 

Il comma 7-ter reca la norma di copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proroga disposta dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro nel 2012. In particolare, si dispone una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010.

 

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativodegli effetti finanziari ascrive alle norme in esame un effetto di maggiore spesa di conto capitale pari a 48 milioni di euro nel 2012 sui tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti in termini di cassa pari a 48 milioni di euro di perdita di gettito nel 2012 e a 20 milioni di euro di ripresa del gettito nel 2013.

In particolare, la quantificazione degli effetti della proroga al 2011 dell’esclusione dalla base imponibile dei redditi fino a 8.000 euro derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[38], si basa su un numero di potenziali interessati pari a 11.000 soggetti[39] (escludendo i lavoratori frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia) a cui corrisponde un reddito medio pro capite pari a 29.000 euro. Di conseguenza, la quota di reddito esente da imposizione ammonta a complessivamente a 28 milioni di euro (2.250 euro *11.000), in termini di competenza annua.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare. Appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca i dati relativi all’applicazione della disposizione negli anni 2008 e 2009, al fine di verificare la congruità della copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del quale è previsto l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica,  reca le necessarie disponibilità.

Sotto il profilo formale, si rileva che la disposizione, pur prevedendo l’utilizzo del Fondo speciale solo nell’anno 2012, non fa esplicito riferimento alle proiezioni, come previsto dalla vigente prassi contabile nel caso in cui l’utilizzo del suddetto Fondo non avvenga già dal primo anno del triennio di riferimento.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, in termini di limite massimo, appare opportuno che il Governo chiarisca se data la natura degli oneri, relativi alla proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori transfrontalieri, la spessa possa, effettivamente, essere contenuta in un tetto di spesa.

 


 

Articolo 1, comma 8
(
Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

 

 

Il comma 8 dell’articolo 1 estende l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante -  consistente nella riduzione del reddito di impresa a titolo di deduzione forfetaria di alcuni ricavi - ai i periodi d’imposta 2009 e 2010.

Tale agevolazione è stata istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998[40] per gli anni dal 1998 al 2000, e successivamente prorogata nel tempo (da ultimo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, dall’articolo 1, comma 168, della legge finanziaria 2008[41]).

 

Come sinteticamente illustrato supra, l’agevolazione consiste nella concessione, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, di una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi  TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) , ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Tale agevolazione è concessa per la ristrutturazione delle reti distributive.

 

La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

a)    1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

b)    0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

c)    0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione, la disposizione non comporterebbe maggiori oneri in quanto “in occasione della sua ultima proroga […] fu prevista la copertura anche per gli anni 2009 e 2010”.

Profili finanziari

La relazione tecnica sottolinea che, nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per il combinato disposto dell’articolo 1, comma 168, e dell’articolo 2, comma 554, lettera f), è già prevista la proroga dell’agevolazione in esame per il triennio 2008- 2010, con i seguenti effetti di minore entrata in termini di cassa:

 

(milioni di euro)

2008

2009

2010

2011

0

91,3

53,6

54,6

 

La relazione afferma che tali effetti sono stati recepiti nel bilancio dello Stato e che, pertanto, l’agevolazione in esame non necessita di copertura, non comportando ulteriori effetti rispetto a quanto già attualmente scontato nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in base al combinato disposto di norme contenute nella legge n. 244 del 2007, la proroga della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburante per il triennio 2008-2010 trova copertura, insieme ad altre finalizzazioni di spesa recate dall’articolo 2, comma 554, della legge finanziaria citata, nel limite dell’85 per cento delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992. Tali economie sono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 30 ottobre ed iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del medesimo Ministero dello sviluppo economico.

Si segnala, inoltre, che con DM del 13 marzo 2009 le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dal decreto legge n. 415 del 1992 sono state accertate nella misura complessiva di 375 milioni di euro.

Al riguardo, poiché la norma in esame formalizza l’estensione della deduzione forfetaria anche per gli anni 2009 e 2010, con effetti di minore entrata per cassa negli esercizi 2010 e 2011, appare opportuno che il Governo confermi che anche per tali esercizi resti stabile il prevedibile livello delle risorse utilizzabili.

 

 


 

Articolo 1, comma 9
(Commissioni censuarie)

9. La durata dell’incarico prevista dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’incarico.

 

 

Il comma 9 dell’articolo 1 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). I due anni di proroga decorrono dalla data di scadenza dell’incarico.

 

Ai sensi dell’articolo 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650[42] le commissioni censuarie – distrettuali (soppresse), provinciali e la commissione censuaria centrale – hanno la funzione di coadiuvare l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, mentre la commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

L'articolo 27 del DPR n. 650/72 dispone che i componenti delle commissioni censuarie restano in carica sei anni e possono essere confermati seguendo apposito procedimento, che si osserva anche per la sostituzione di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. I soggetti che surrogano i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza rimangono in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione, con la norma si intendono “superare taluni profili di incertezza circa l’operatività delle commissioni censuarie […] In particolare, la disposizione proroga la durata della permanenza in carica dei componenti le commissioni censuarie stesse, per un periodo equivalente a quello in cui, a causa delle accennate incertezze interpretative, detti organi collegiali non sono stati, di fatto, operativi”.

 

Profili finanziari)

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 1, commi 10 e 11
(Sospensione tributi e contributi aree colpite dal sisma dell’Aquila)

10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l’anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Il comma 10 dell’articolo 1 dispone un’ulteriore proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, ivi compresi i premi INAIL, sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

La norma non stabilisce i nuovi termini di scadenza, che dovranno essere fissati con provvedimento da adottare ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 39/2009. In attesa dell’emanazione del provvedimento che stabilirà le nuove scadenze, ai sensi della normativa vigente, i versamenti non effettuati a seguito della sospensione dovranno essere restituiti in 60 rate a decorrere da giugno 2010 e gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2010.

Si riporta, di seguito, una breve ricostruzione delle principali norme che hanno interessato la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Il decreto-legge n. 39/2009 (c.d. decreto Abruzzo) stabilisce che gli interventi di carattere fiscale e finanziario di attuazione del medesimo decreto di urgenza sono effettuati con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 1, comma 1). I destinatari dei predetti interventi sono i soggetti (persone fisiche o imprese) danneggiati dal sisma residenti o operanti nei comuni identificati da appositi decreti emanati dal Commissario delegato sulla base di rilevazioni tecniche (articolo 1, comma 2). Inoltre, l'articolo 6, comma 1, lettera g), del medesimo decreto-legge n. 39 dispone la rideterminazione della sospensione del versamento - con conseguente ripresa della riscossione - di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso, anche in forma rateale.

In attuazione del D.L. n. 39/2009,  sono stati emanati, il 9 aprile 2009, i seguenti provvedimenti che hanno disposto, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009:

1)    con riferimento ai comuni danneggiati individuati con apposito decreto[43], la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009);

2)    con riferimento ai territori della provincia di L’Aquila, la sospensione dei versamenti di tributi, ivi compresi quelli relativi ai sostituti d’imposta, dovuti dalle persone fisiche residenti ovvero dagli altri soggetti aventi sede legale o sede operativa nei predetti territori nonché la sospensione dei versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta, indipendentemente dal luogo del domicilio fiscale, che avrebbero dovuto operare ritenute nei confronti di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi residenti nei territori della provincia aquilana; a tal fine è necessario che il lavoratore presenti un’apposita richiesta finalizzata alla disapplicazione della ritenuta medesima (D.M. 9 aprile 2009).

Successivamente, l’articolo 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha esteso la sospensione dei versamenti tributari prevista dal DM 9 aprile 2009 a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009[44] ossia anche ad alcuni comuni appartenenti alle province di Teramo e Pescara.

Il decreto-legge n. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga termini) ha prorogato a gennaio 2010 la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e al 31 marzo 2010 il termine di sospensione dei relativi adempimenti. Inoltre, ha previsto la facoltà di rateizzare, fino a 24 mesi, le somme complessivamente dovute a seguito della sospensione.

Da ultimo, l’articolo 2, comma 198, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha fissato al mese di giugno 2010 la scadenza della prima delle 60 rate dovute per il versamento dei pagamenti sospesi.

 

Pur considerando che la norma non individua i nuovi termini per il pagamento dei tributi e contributi oggetto di sospensione, appare opportuno segnalare che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la scadenza dovrebbe essere fissata entro il 2010. Infatti, gli effetti finanziari indicati recano un minor gettito nel 2009 pari a 100 milioni di euro cui corrisponde un recupero di gettito nel 2010 di pari importo.

 

Il comma 11 dispone in merito alla copertura degli oneri recati dal precedente comma 10, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Viene pertanto utilizzata a copertura finanziaria delle minori entrate per l’anno 2009, quota parte delle entrate derivanti dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo “scudo fiscale”  di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Detto importo viene iscritto nella contabilità speciale di cui al comma 8 dello stesso articolo 13-bis, in cui sono state accantonate le entrate derivanti dallo scudo fiscale ai fini del loro successivo utilizzo nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2010 e seguenti.

 

Profili finanziari

 

La relazione tecnica al testo iniziale ricorda che la disposizione in esame prevede che con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri sia disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.

Si ricorda, in proposito, che, con O.P.C.M. del 6 giugno 2009 n. 3780, nei confronti dei medesimi soggetti, era stata disposta la sospensione di tali adempimenti dal 6 aprile al 30 novembre 2009. L’articolo 2, comma 198, della legge n. 191 del 2009 ha, da ultimo, previsto che i versamenti delle somme non corrisposte a seguito di tale sospensione siano effettuati a decorrere dal mese di giugno 2010 in 60 rate mensili di pari importo.

Si segnala, inoltre, che l’O.P.C.M.  30 dicembre 2009, emanata in attuazione delle norme in esame, ha fissato il termine di scadenza della ulteriore proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi al 30 giugno 2010, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione.

La relazione tecnica, per le entrate tributarie, stima un effetto di minore entrata per i mancati versamenti relativi al mese di dicembre 2009 pari a 40 milioni di euro.

Con riguardo ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, gli effetti di riduzione del gettito contributivo sono stimati, con riguardo ai versamenti dovuti nel mese di dicembre 2009, in circa 60 milioni di euro. Complessivamente l’effetto di perdita di gettito conseguente alla proroga della sospensione è pertanto stimato per il 2009 in 100 milioni di euro che saranno recuperati nel 2010, come previsto nella seguente tabella contenuta nella stessa relazione tecnica.

 

 

2009

2010

Entrate tributarie

-40

40    

Entrate contributive

-60

60

Totale

-100

100

 

In merito alla copertura delle minori entrate realizzate nel 2009, prevista dal comma 11 in esame a valere su quota parte delle entrate a titolo di imposta sostitutiva derivanti dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (scudo fiscale), si ricorda quanto precisato dalla stessa relazione tecnica al provvedimento in esame in riferimento all’articolo 1, commi 1 e 2 (cfr. la scheda riguardante tali commi).

In tale sede, infatti, la relazione tecnica afferma che le prime indicazioni emerse dai principali operatori bancari rilevano un consistente numero di adesioni registrato fino al 15 dicembre 2009, con un corrispondente ammontare di attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate stimabile in una cifra che potrebbe rilevarsi superiore a quella indicata nella quantificazione iniziale contenuta nella relazione tecnica al decreto legge n. 168 del 2009, pari a complessivi 4 miliardi di euro. Tali somme sarebbero state incassate integralmente nel 2009, a seguito dei provvedimenti adottati dall’amministrazione finanziaria che ne hanno prevista l’acquisizione all’erario entro e non oltre il 18 dicembre 2009.

Pertanto, la relazione stima che l’ammontare dell’imposta straordinaria incassata nel 2009 sia tale da assicurare un ulteriore gettito sufficiente a garantire la copertura degli oneri, previsti per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 11 in esame.

Si ricorda, altresì, che un comunicato stampa del MEF del 29 dicembre 2009 afferma che il volume delle operazioni effettuate risulta pari a circa 95 miliardi di euro, di cui il 98 per cento costituito da rimpatri effettivi di capitali in Italia. Il successivo comunicato n. 1 del 4 gennaio 2010, relativo all’ammontare del fabbisogno del settore statale del mese di dicembre 2009 afferma che l’introito derivante dall’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero è risultato pari nel mese di dicembre a circa 4.700 milioni di euro ed ha più che compensato il minore gettito tributario collegato alla riduzione della percentuale del secondo acconto IRPEF.

Nella Nota di risposta[45] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito quanto segue:

- le risorse utilizzate a copertura, per un ammontare di 100 milioni di euro nel 2009, derivano dagli incassi dell’originario scudo fiscale, realizzatisi in eccedenza rispetto alla originaria previsione ed afferiscono alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dai contribuenti a tutto il 15 dicembre 2009;

- il gettito effettivo derivante da tali operazioni si è cifrato in 4.951 milioni di euro, affluiti alla contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2009.  Una quota di tali entrate, pari a 3.716 milioni di euro, è stata versata da tale contabilità al bilancio dello Stato ai sensi del decreto legge n. 168 del 2009 a copertura della riduzione degli acconti IRPEF per il medesimo anno;

- le suddette risorse utilizzate a copertura dell’onere di cui al comma 10 in esame sono state prelevate dalla contabilità speciale e versate al bilancio dello Stato, secondo quanto espressamente previsto dal successivo comma 11. Tali risorse, pertanto, non sono affluite al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 5 del 2009 in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 2009 la successiva assegnazione a tale fondo è disposta esclusivamente con appositi decreti del MEF;

- in sede di valutazione degli effetti di minore entrata derivanti dalla sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma, la relazione tecnica ha adottato l’ipotesi di recupero nel 2010 dei versamenti sospesi in quanto la norma del decreto legge non contiene alcuna specifica previsione normativa al riguardo. Nel caso in cui, con successivi interventi, siano stabilite diverse modalità relativamente alla ripresa dei versamenti sospesi, saranno effettuate le relative valutazioni degli eventuali oneri finanziari e sarà garantita, ove necessaria, idonea copertura.

Una Nota della Ragioneria generale dello Stato[46], in seguito alla ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione Bilancio del Senato, ha, successivamente, fornito indicazioni in merito agli utilizzi ed alle giacenze della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare:

·         delle somme affluite a tale contabilità è stato versato all’entrata del bilancio dello Stato a fine 2009 il complessivo importo di 3.816 milioni di euro, di cui 3.716 milioni  a copertura del minore acconto IRPEF per il 2009 e 100 milioni a copertura degli oneri recati dal comma 11 in esame. Sulla predetta contabilità è rimasta pertanto in giacenza la somma corrispondente alla differenza tra quanto incassato a titolo di imposta sostitutiva sulle attività detenute all’estero (4.951 milioni di euro) e quanto versato al bilancio dello Stato (3.816 milioni di euro). Tale giacenza è integralmente imputabile all’anno 2009;

·         nella medesima contabilità affluiranno nel 2010 le entrate derivanti dal recupero degli aiuti di Stato alle imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 135 del 2009;

·         le risorse destinate alla manovra 2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) non sono ancora affluite alla suddetta contabilità speciale e, pertanto, non sono state rassegnate al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009;

·         la dotazione di tale fondo è stata incrementata per il 2010 di 3.716 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, comma 251 della legge n. 191 del 2009, a valere sulle maggiori entrate IRPEF previste per il 2010 a titolo di versamento a saldo.   

 

Infine, in una successiva Nota del 10 febbraio 2010 il Dipartimento delle finanze, in risposta ad ulteriori osservazioni della Commissione bilancio del Senato, ha ribadito che la norma di cui al comma 10 introduce una “nuova” sospensione dei versamenti relativamente ai tributi ed ai contributi dovuti dalle popolazioni del cratere a decorrere dal 30 novembre 2009, data di scadenza della precedente sospensione. Poiché tale norma non prevede nulla in merito alle modalità di restituzione dei nuovi importi sospesi, i medesimi dovranno essere restituiti allo scadere del termine della sospensione, fissato successivamente all’adozione del decreto in esame, al 30 giugno 2010, dall’OPCM n 3837, e, quindi, entro il 2010. In coerenza con tale assunto, è stato quantificato il solo onere afferente la sospensione dei versamenti del mese di dicembre 2009. La Nota ribadisce, altresì, che ove si prevedano ulteriori sospensioni, ovvero rateizzazioni dei versamenti dovuti e non ancora riscossi si provvederà a reperire preventivamente la necessaria copertura.

 

Si segnala, in proposito, che nel corso dell’iter al Senato, la Commissione Bilancio aveva sospeso il parere sul testo del decreto legge con riguardo ai due commi dell’articolo 1 in esame, per mancanza di chiarimenti da parte del Governo.

Nel corso della seduta dell’Assemblea dell’11 febbraio 2010, il Presidente della Commissione Bilancio ha ribadito la necessità che, ove il Governo intenda rateizzare il rimborso dei versamenti sospesi per effetto del comma 10 agendo con norma legislativa deve prevedere in tale norma la relativa copertura; ove intenda intervenire, come concesso dalla vigente normativa, con provvedimento amministrativo, tale provvedimento deve disporre preventivamente di una copertura.

Il rappresentante del Governo ha, in tale sede, ribadito l’impegno del Governo ad intervenire, nel caso di ulteriori rinvii o rateizzazioni dei versamenti, con una disposizione di legge, debitamente coperta.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la previsione di un integrale recupero nel 2010 dei versamenti sospesi, adottata dalla relazione tecnica in assenza di una specifica indicazione normativa circa i termini di scadenza della sospensione e del relativo recupero dei versamenti non effettuati, non sembra, come segnalato nel corso dell’iter al Senato, apparire del tutto in linea con il successivo disposto dell’O.P.C.M. del 30 dicembre 2009 n. 3837.

Tale ordinanza, infatti, che fissa al 30 giugno 2010 il termine della sospensione, rinvia le modalità di recupero dei tributi e dei contributi non versati ad un successivo provvedimento, di cui non è specificata la natura, prevedendo la possibile rateizzazione delle somme dovute.

La previsione, inoltre, di un integrale recupero nel 2010, pur se corretta per il profilo della normativa vigente al momento della sua adozione, potrebbe non apparire realistica, tenuto conto delle modalità di recupero delle somme non versate per effetto della precedente sospensione, per le quali, da ultimo, la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto la ripresa dei versamenti a decorrere dal giugno 2010, in 60 rate mensili di pari importo.

In tale contesto, appare, pertanto, opportuno ribadire che, ove si intenda adottare una modulazione temporale degli incassi in recupero dei versamenti sospesi che si discosti da quella prefigurata dalla relazione tecnica in esame, occorrerà quantificarne l’effetto in termini di gettito ed individuare idonea copertura per l’esercizio 2010.

In merito alla copertura delle minori entrate recate dalla proroga della sospensione, si rileva che i dati diffusi dal MEF in merito alle effettive entrate realizzate nel 2009, rispetto alle previsioni iniziali, a seguito del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività detenute all’estero, appaiono garantire le risorse necessarie a livello dei saldi di finanza pubblica.

Con particolare riguardo all’indebitamento netto, il loro utilizzo a copertura di oneri relativi all’esercizio 2009 appare coerente con il criterio di competenza economica adottato dalla contabilità europea, che ne impone la contabilizzazione e l’eventuale utilizzo esclusivamente nell’esercizio in cui si è determinato il diritto alla riscossione delle somme, indipendentemente dall’effettivo incasso.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 12 e 13
(Discarichi per inesigibilità)

12. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

13. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1º ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1º ottobre 2011».

 

 

L'articolo 1, comma 12, proroga di un anno i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l’esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti.

A tal fine, è modificato il comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005[47], rinviandosi dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2011 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli[48] consegnati fino al 30 settembre 2008 (e non più al 30 settembre 2007).

 

La disposizione modificata prevedeva originariamente che le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005, da parte degli agenti della riscossione, dovessero essere presentate alle società partecipate da Equitalia Spa entro il 31 ottobre 2008. I due termini sono stati poi prorogati dall'articolo 39, comma 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n.159[49], rispettivamente al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2010 e, da ultimo, con la disposizione in esame.

 

La Relazione illustrativa sottolinea che l’allungamento dei termini previsti (si veda in proposito anche il successivo comma 13) è correlato “all’esigenza di portare a termine il complesso processo di integrazione e di unificazione dei sistemi informativi e gestionali dei singoli agenti della riscossione, avviato dalla società pubblica di riscossione Equitalia S.p.A”.

 

Il successivo comma 13, di conseguenza, proroga i termini della sanatoria degli illeciti amministrativi in favore concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007[50].

 

Il citato comma 4-quinquies ha recato l’interpretazione autentica sia dell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i quali hanno previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, sia del già esaminato articolo 3, comma 12, del D.L. n. 203 del 2005.

Per effetto di tale interpretazione autentica, le società  aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale fosse stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, potevano presentare entro il 30 settembre 2010, anche ai fini della stessa sanatoria, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007; entro tale termine, potevano altresì integrare le comunicazioni già presentate con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 4-sexies è intervenuto in tema di decorrenza del termine per il discarico del concessionario per l’inesigibilità delle somme iscritte a ruolo: tale comma ha disposto che - per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione fosse fissato al 30 settembre 2010 - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato (previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), decorresse dal 1° ottobre 2010.

 

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

§      le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011 (anziché entro il 30 settembre 2010), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (anziché al 30 settembre 2007) (articolo 36, comma 4-quinquies);

§      per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011 (anziché al 30 settembre 2010) - il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2011 (anziché dal 1° ottobre 2010) (articolo 36, comma 4-sexies).

 

Profili finanziari

 

La relazione tecnica precisa che le norme operano il rinvio di un anno del termine per l’acquisizione, da parte dell’ente impositore, dell’informazione relativa all’asseverazione della non riscuotibilità  di posizioni per le quali l’attività di esazione si è ormai conclusa con esito negativo.

Pertanto, le disposizioni non hanno effetti sul bilancio dello Stato o degli altri enti creditori.

 

Nella relazione illustrativa si precisa che la proroga è connessa all’esigenza di ultimare il processo di integrazione e di unificazione dei sistemi informativi e gestionali dei singoli agenti della riscossione, avviato dalla società pubblica di riscossione Equitalia S.p.A.

 

Nella Nota[51] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, l’Agenzia delle entrate ha precisato che lo slittamento del termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità garantisce una maggiore tutela del credito erariale in quanto amplia il periodo di tempo per l’esperimento di eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione, con eventuale possibile incremento delle entrate recuperate coattivamente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 14
(Albo dei consulenti finanziari)

14. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

 

 

Il comma 14 dell’articolo 1, modificato durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga di un anno - dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 - il termine entro il quale è consentito, ai soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 5, del testo unico della finanza (TUF) di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

La norma in esame modifica all’uopo il comma 14 dell'articolo 19 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Nella sua formulazione precedente tale disposizione - oggetto di diversi rinvii nel corso del tempo - stabiliva che, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del TUF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 (termine da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 23, comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2009[52]), la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudicasse la possibilità per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il richiamato articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari[53].

Con delibera CONSOB del 12 gennaio 2010, n. 17130 è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria.

 

La norma in commento ha dunque eliminato il riferimento all’emanazione dei provvedimenti relativi all'istituzione dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (in quanto emanato con la citata delibera CONSOB n. 17130) e ha consentito fino al 31 dicembre 2010 l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

La Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione precisa come tale proroga sia disposta “fino al momento in cui l’Albo dei consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non diventi operativo

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter
(Dipendenti CONSOB)

14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.

14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

 

I commi 14-bis e 14-ter, inseriti durante l’esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso la Commissione nazionale per la società e la borsa – CONSOB.

Nel dettaglio, il comma 14-bis proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizioalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame.

La norma inserita ha la finalità di assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB medesima.

Il successivo comma 14-ter reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che vi si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, come determinate annualmente ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724[54], e dunque senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 40, entro il limite del fabbisogno finanziario (comunicato al Ministro del tesoro – ora dell’Economia e delle finanze - entro il 31 luglio di ciascun anno, per quello successivo) la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Essa deve adottare criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

Da ultimo, per l'anno 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione sono stati determinati con Del. CONSOB del 30 dicembre 2009, n. 17120, mentre la misura delle contribuzioni dovute è stata determinata con Del. 30 dicembre 2009, n. 17121. Infine, le modalità e i termini di versamento della contribuzione sono stati determinati con Del. 30 dicembre 2009, n. 17122, pubblicati sulla G.U. (Serie generale) n. 33 del 10 febbraio 2010.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non reca effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, la relazione tecnica precisa che la CONSOB, il cui finanziamento è in parte a carico del bilancio dello Stato, potrà provvedere alla copertura dei costi derivanti dalla proroga al 31 gennaio 2012 dei contratti a tempo determinato in essere mediante il meccanismo di autofinanziamento previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge n. 724/1994 e basato sulla determinazione dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione stessa.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che non si determinano incrementi delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle maggiori spese a carico della CONSOB, si rileva che la stessa non rientra nell’aggregato delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma utilizza a copertura le risorse proprie della CONSOB derivanti dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Tale tipo di copertura è stato già utilizzato in occasione di analoghe disposizioni, quali l’articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 e l’articolo , comma 8, della legge n. 62 del 2005, l’articolo 28 della legge n. 262 del 2005, nelle quali, tuttavia, non era esplicitamente prevista una clausola di invarianza come nel caso in esame. A tale proposito, si segnala, che qualora si ritenga opportuno mantenere, nella formulazione della disposizione, la suddetta clausola, la stessa andrebbe riformulata in maniera più conforme alla prassi vigente e riferita all’aggregato più ampio della finanza pubblica.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 15
(Conservazione delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2009
relative al 5 per mille)

15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

 

 

Il comma 15 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRE (ex IRPEF) iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso dell’esercizio 2009, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

 

Detti stanziamenti sono iscritti al capitolo 3094, relativo al Fondo corrispondente a quota parte del gettito IRE del 5 per mille, riportato nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica al provvedimento sottolinea che la necessità della conservazione delle risorse del 5 per mille iscritte in bilancio per l’anno finanziario 2009 consegue alla “complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate (al momento non ancora pervenuta) che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari”.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, in particolare, la norma è volta a garantire, sulla base delle stime disponibili, l’integrale copertura della misura del 5 per mille IRE relativa all’anno finanziario 2008. Nel disegno di legge di bilancio 2009, non risultano iscritte somme in conto residui relative all’anno 2009. Tuttavia, come deriva dai dati di consuntivo 2009 non ancora pubblicati, elaborati dalla RGS e ottenuti per vie informali, i residui relativi al 2008 ammontano a 31 milioni di euro e confluiscono nell’ammontare complessivo dei residui relativi al capitolo 3094 per essere spesi successivamente.

 

La norma autorizza inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze alla ripartizione per l’anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, delle somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo delle risorse derivanti dal 5 per mille IRE.

 

Si ricorda che il contributo del 5 per mille è stato introdotto in via sperimentale, per l'anno finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), dall’articolo 1, commi 337-340, della legge n. 266/2005, con la finalità di sostegno, in base alle scelte dei contribuenti, del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori; per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria; di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e, infine, per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Questi ultimi beneficiari sono stati ammessi al beneficio per l’anno finanziario 2006 e 2007 ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 159 del 2007[55].

Lo stanziamento relativo alla spesa per l’anno finanziario 2006 è stato appostato nel bilancio 2007 (cap. 3094/Economia, UPB 25.1.3), inizialmente per un ammontare pari a 270 milioni. Nel corso del 2007, con la legge di assestamento del 2007 (legge n. 211/2007) è stata effettuata un’integrazione di 47 milioni di euro. Lo stanziamento è stato ulteriormente integrato di 150 milioni dall’articolo 20, comma 1, del citato D.L. 159/2007. Lo stanziamento definitivo nel 2007 ammonta a 467 milioni di euro.

Con riferimento all’anno finanziario 2006, l’Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2007, ha pubblicato cinque distinti elenchi[56] di ripartizione delle risorse contenenti il numero delle scelte e la quota spettante a ciascun beneficiario. In particolare, rispetto ad un totale di risorse da ripartire pari a 345,2 milioni di euro, è stato ripartito un importo di 328,9 milioni tra gli aventi diritto. I restanti 16,3 milioni non sono stati ripartiti in quanto corrispondenti a scelte in favore di soggetti esclusi dal beneficio. Rispetto allo stanziamento definitivo di 467 milioni per il 2007, pertanto, 121,8 milioni figurano come economie di bilancio.

 

Per l’anno finanziario 2007, i commi 1234-1237, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), hanno riproposto la misura del 5 per mille IRE per gli stessi beneficiari dell’anno precedente, ad esclusione dei comuni a sostegno di attività sociali[57]. Successivamente, il “milleproroghe” del 2007 (DL. n. 248/2007[58]) ha esteso per tale anno le misure del 5 per mille alle fondazioni di carattere culturale.

Lo stanziamento relativo alla spesa del 5 per mille IRE per l’anno finanziario 2007 (sulla base di una stima delle scelte effettuate nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi 2006) è stato appostato nel bilancio 2008 per un ammontare di 400 milioni, innalzati di 5 milioni dal citato D.L. n. 248 del 2007, in relazione all’inserimento tra i soggetti beneficiari delle fondazioni nazionali di carattere culturale. Lo stanziamento definitivo ammonta, dunque, a 405 milioni di euro. Anche con riferimento all’anno finanziario 2007, l’Agenzia dell’entrata ha pubblicato, lo scorso 30 ottobre 2009, gli elenchi contenenti il numero delle scelte e le quote spettanti a ciascun beneficiario. Per tale anno finanziario, i contribuenti hanno destinato con le loro scelte la somma complessiva di 371,7 milioni, di cui 355,2 milioni sono stati ripartiti tra gli aventi diritto. I restanti 16,5 milioni non sono stati ripartiti in quanto relativi a scelte in favore di soggetti esclusi dal beneficio.

 

Con riferimento all’anno finanziario 2008 è intervenuta la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che, all’articolo 3, commi 4-11, ha confermato gli stessi beneficiari inseriti nella disciplina dell’anno precedente, estesi poi dal citato “milleproroghe” del 2007 (DL. 248/2007) alle fondazioni di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche. Rimangono esclusi i comuni di residenza del contribuente per lo svolgimento di attività sociali. Il corrispondente stanziamento di spesa appostato nel bilancio 2009 è pari a 385 milioni di euro, poi innalzato di 5 milioni dal predetto D.L. 248 del 2007 (articolo 45, comma 1-ter) per tenere conto dei nuovi beneficiari anche per l’anno finanziario 2008.

Tali importi tuttavia non risultano ancora ripartiti tra i beneficiari. Secondo quanto pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate, sono stati elaborati i soli elenchi provvisori dei nominativi. Con riferimento agli enti del volontariato, un elenco aggiornato è stato pubblicato in data 18 aprile 2008, mentre per le altre categorie di beneficiari, quali gli enti della ricerca scientifica e dell'università, gli enti della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, gli elenchi devono essere predisposti, rispettivamente, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, e del CONI.

 

Per l’anno finanziario 2009, infine, l’articolo 63-bis del D.L. 112 del 2008[59] ha riproposto l’intera disciplina del 5 per mille IRE a favore degli stessi beneficiari individuati per l’anno finanziario 2006, confermando inoltre il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e prevedendo un’integrazione dell’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2010[60].

Profili finanziari

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione intende conservare all’esercizio successivo le risorse destinate per l’anno 2009 al pagamento ai beneficiari del fondo relativo al 5 per mille dell’IRPEF, nelle more dell’espletamento delle relative procedure di riparto e di erogazione.

La norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, poiché tali risorse non utilizzate sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente del 2010. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al successivo comma 15bis.

 

 


 

Articolo 1, comma 15-bis
(Fondo tutela sicurezza pubblica)

15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell’ambito della missione “Fondi da ripartire“ e del programma “Fondi da assegnare“, unità previsionale di base 25.1.3, “Oneri comuni di parte corrente“, capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

 

 

Il comma 15-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l’anno finanziario 2009, al fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché all’assunzione in deroga alla legislazione vigente ed al finanziamento della contrattazione integrativa, che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

 

Lo stanziamento per la tutela della sicurezza pubblica è iscritto al capitolo 3077, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La norma dispone, inoltre, che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per il 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto residui del Fondo iscritto al predetto capitolo 3077.

 

La relazione tecnica, presentata a corredo dell’emendamento del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia al Senato, sottolinea che la norma è finalizzata a evitare che le risorse del predetto Fondo che residuano per il 2009, pari a 172.119.675 euro, siano considerate tra le economie di bilancio in chiusura di esercizio.

Si ricorda che il fondo è stato istituito con l’articolo 61, comma 17, del D.L. n. 112 del 2008, che inizialmente gli attribuiva una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204 del 2008) risulta iscritto uno stanziamento pari a 160 milioni di euro, considerato che il successivo comma 22 del predetto articolo 61 aveva già utilizzato 40 milioni del 2009, per l’assunzione in deroga alla normativa vigente di personale della la Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria ed del Corpo forestale dello Stato per esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2010, lo stanziamento iniziale di 160 milioni, ridotto di 60 milioni dalle variazioni proposte, risulta pari a 100 milioni. L’articolo 2, comma 48, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 203 del 2009) ha successivamente “svuotato” l’autorizzazione di spesa, riducendola di 100 milioni a decorrere dal 2010. Pertanto, nella legge di bilancio 2010 (legge n. 192 del 2009) il Fondo non risulta più iscritto.

L’importo dei residui relativo all’anno 2009 è dato dalla somma di 160 milioni di euro e da 12.119.675 di cui il decreto n. 127536 del MEF – Dipartimento RGS, che ha disposto il riversamento dall’entrata al predetto Fondo, secondo quanto previsto dall’articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008.

Il citato articolo 61, comma 17, ha disposto, in particolare, che il fondo venga alimentato mediante riassegnazione delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivante dall’intero articolo, recante misure di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei commi 14[61] e 16[62], e che le stesse siano versate annualmente, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, dagli enti e dalle amministrazioni interessate. La norma dispone esplicitamente l’esclusione degli enti territoriali e degli enti, di competenza regionale e delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale.

La citata relazione motiva la necessità di conservare le somme del predetto Fondo in quanto non è stato possibile adottare nei termini prescritti, ai fini del riparto delle corrispondenti risorse, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, propedeutico alla successiva variazione di bilancio.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica di cui è corredata la disposizione, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, precisa che la norma intende conservare in bilancio risorse, per complessivi 172.119.675 euro, iscritte su un fondo dello stato di previsione del MEF per l’anno 2009 in applicazione dell’articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112 del 2008. Tali somme sono destinate alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché ad assunzioni in deroga alla normativa vigente ed al finanziamento della contrattazione integrativa. La ripartizione delle risorse tra le diverse finalità di spesa è demandata ad un apposito decreto, propedeutico alle relative variazioni di bilancio. Poiché non è stato possibile adottare tale provvedimento nei termini dovuti, si rende necessaria la conservazione in bilancio nell’esercizio 2010, al fine di evitare che tali risorse siano considerate tra le economie di bilancio allo scadere dell’esercizio 2009[63].

Tuttavia, la norma di conservazione in esame non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica per l’esercizio in corso in quanto tali risorse, non utilizzate nel 2009, sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

      

In merito ai profili di quantificazione, non si ha nulla da osservare, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

Si rileva, tuttavia, che, atteso il cospicuo importo delle risorse oggetto della disposizione in esame, nonché di quelle di cui al precedente comma 15 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai criteri e alle ipotesi adottate - in sede di redazione dei documenti programmatici di finanza pubblica – ai fini della determinazione delle previsioni tendenziali di spesa a legislazione vigente. In tali previsioni, secondo quanto affermato dalla RT, risultano infatti incluse spese che, in base alla legislazione vigente, avrebbero dovuto essere effettuate nell’esercizio 2009, ormai concluso.

 

Si ricorda che, nell’anno 2009, sul capitolo 3077 sono state iscritte, in conto competenza, risorse pari a 160 milioni di euro. Le stesse sono state, successivamente, integrate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nella misura di 12.119.675 euro. L’intero stanziamento non è, quindi, dato impegnato.

 

 


 

Articolo 1, comma 16
(Certificazione dei crediti)

16. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».

 

 

L'articolo 1, comma 16, estende all’anno 2010 la procedura - introdotta in via sperimentale per l’anno 2009 dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2) – per la certificazione di crediti relativi a somme dovute dagli enti locali e dalle regioni nei casi di somministrazione, forniture e appalti compiuti dai creditori a favore dei suddetti enti.

 

Il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 185/2008 ha previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile.

 

Il comma in esame modifica il citato comma 3-bis dell’articolo 9, specificando inoltre che la certificazione del credito è finalizzata anche - e non più solo - a consentire al creditore la cessione pro soluto dello stesso credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Rimane la previsione che gli effetti nei confronti del debitore ceduto decorrono a far data dalla predetta certificazione, che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185/2008 escluda la possibilità di cedere il credito medesimo.

 

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'utilizzo della suddetta procedura di certificazione del credito ha avuto nel 2009 un riscontro positivo, tanto da giustificarne la proroga anche per l'anno 2010, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti presso il sistema degli intermediari finanziari.

 

Le modalità di attuazione della disciplina della certificazione dei crediti per il 2009 sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009[64].

 

Tale decreto disciplina la possibilità per i titolari di crediti non prescritti maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali di presentare istanza di certificazione del credito all'amministrazione debitrice entro il 31 dicembre 2009, utilizzando l’apposito modello.

Il decreto prevede che la richiesta sia finalizzata alla cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari (su tale punto, si ricorda, interviene la norma in esame che prevede che la certificazione del credito possa essere rilasciata non soltanto per questa finalità).

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo entro cui procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dal patto.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica al decreto legge in esame, l’istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali persegue la finalità di agevolare i creditori degli enti suddetti nella riscossione del credito.

Tale misura si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231[65].

In esplicita attuazione della direttiva è l’intervento contenuto nell’articolo 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (legge n. 102/2009), volto, da un lato, a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie della pubblica amministrazione - attraverso l’adozione, entro il 31 dicembre 2009, di misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento da parte delle P.A. delle somme dovute e prevedendo responsabilità di carattere disciplinare e amministrativa dei funzionari pubblici chiamati ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa - dall’altro, a procedere alla liquidazione dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 per somministrazioni, forniture e appalti.

Con riferimento alla liquidazione dei debiti già in essere, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 le amministrazioni statali sono state autorizzate ad emettere, entro il 1° agosto 2009, titoli di pagamento per i suddetti crediti esigibili vantati dalle imprese private riferibili a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, per un ammontare pari a 7 miliardi di euro.

 

Per quanto concerne, in generale, la problematica relativa allo smaltimento dei debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori misure erano già contenute nel D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), il quale all’articolo 9, comma 3(come successivamente modificato dall’articolo 6 del D.L. n. 5/2009) prevede l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione, che ha lo scopo di agevolare i creditori degli enti locali nella riscossione del credito o nella cessione dello stesso a banche o intermediari finanziari, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con la certificazione l’ente non sostiene alcun onere, non riceve alcun finanziamento diretto o indiretto ed effettua i pagamenti secondo le scadenze programmate in coerenza con il patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire un chiarimento con riferimento agli effetti della norma sullo stock di debito della PA. Infatti, mentre il debito di fornitura delle pubbliche amministrazioni non è incluso in tale aggregato, il debito nei confronti del sistema bancario vi è ricompreso. Pertanto, la proroga della procedura in esame, finalizzata ad agevolare le cessioni alle banche dei crediti vantati nei confronti della PA dalle imprese fornitrici, potrebbe incidere sull’entità dello stock di debito.

Un ulteriore chiarimento appare inoltre opportuno, al fine di assicurare che la norma non presenti effetti sui saldi di finanza pubblica. A tal fine andrebbe assicurato che la norma non inibisca di fatto la possibilità di effettuare compensazioni, qualora le stesse risultino possibili sulla base della legislazione vigente, tra posizioni debitorie e creditorie eventualmente vantate dalle amministrazioni locali nei confronti dei medesimi soggetti. Infatti, le singole posizioni debitorie delle pubbliche amministrazioni, riferite a specifiche operazioni (acquisti, contratti di somministrazione o appalto), potrebbero trovare parziale o totale compensazione in posizioni creditorie nei confronti dei medesimi soggetti, in relazione, ad esempio, ai tributi locali.

 


 

Articolo 1, comma 17
(Società di investimento immobiliare quotate)

17. Il secondo periodo del comma 120 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.

 

 

Il comma 17 dell’articolo 1 posticipa al 30 aprile 2010 il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

A tal fine, è novellato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 119 a 141, come successivamente modificati, nonché le norme di attuazione recate con il D.M. 7 settembre 2007, n. 174) ha istituito e disciplinato le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), riconoscendo ad esse un regime speciale civile e fiscale.

In particolare, i commi da 119 a 125 recano la definizione delle società di investimento immobiliare quotate: si tratta di società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cd. “white list” (di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) e in possesso di specifici requisiti previsti dalle norme medesime. I commi da 134 a 136 disciplinano il regime fiscale dei partecipanti alle SIIQ (che concerne, tra l’altro, la tassazione delle plusvalenze ed esenta dall'imposta sul reddito delle società (IRES) il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare). I commi da 137 a 140 dispongono in materia di conferimenti. Le norme di attuazione della disciplina delle SIIQ sono contenute nel D.M. 7 settembre 2007, n. 174.

Il comma 120 dell’articolo 1 della legge n. 296/1996, oggetto di novella con la norma in commento, disciplina l'esercizio del diritto di opzione prevedendo, in particolare, che il termine entro il quale tale diritto deve essere esercitato coincida con il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersi del regime speciale.

 

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 374, lett. b) della legge finanziaria 2008[66]) l’articolo 120 stabiliva inoltre che, in fase di prima applicazione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, l'opzione per il regime speciale potesse esercitarsi entro il 30 aprile 2008, con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l’ingresso nel regime speciale fossero posseduti nel predetto termine.

 

La disposizione in commento prescrive, novellando all’uopo il citato articolo 1, comma 120 della legge finanziaria 2007, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l’esercizio dell’opzione per ilregime speciale possa venire effettuata entro il 30 aprile 2010, con effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l’ingresso nel regime fiscale speciale siano posseduti nel predetto termine.

 

Secondo la Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, la decisione di "prorogare" il termine per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale sarebbe dipesa anche dal "trend negativo" dei mercati regolamentati a livello europeo e mondiale, che hanno fatto sì che una sola impresa quotata abbia esercitato detta opzione nel 2008 e nel 2009.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa precisa che si rende necessario provvedere ad una proroga del termine di esercizio dell’opzione per il regime speciale fino al 30 aprile 2010 in quanto, per i periodi d’imposta  2008 e 2009, di vigenza di tale regime, solo una società quotata ha esercitato l’opzione, a causa dell’andamento negativo dei mercati regolamentati europeo e mondiale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 17-bis
(Partecipazioni in banche popolari)

17-bis. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, già prorogato dall’articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata;

 

 

Il nuovo comma 17-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, differisce al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento del capitale sociale, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

 

Si ricorda che, in base all’art. 30, comma 1, del TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario). Il comma 2 dell’articolo 30 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

L’articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[67] ha previsto il differimento di un anno del termine per l’obbligo di alienazione in favore dei soli soggetti i quali detenessero una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento alla data del 31 dicembre 2007.

Un analogo differimento di un anno è stato introdotto (ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[68]) per i casi in cui il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

 

La disposizione in commento differisce al 31 dicembre 2010 il termine di alienazione, come già prorogato dal D.L. n. 207 del 2007 e D.L. n. 248 del 2008, in favore dei soli soggetti che, come già detto, alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, ove il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire se con la norma in commento si intende disciplinare un nuovo e specifico regime di proroga del termine di alienazione della partecipazione eccedente i limiti di legge – che opera in presenza di entrambi i requisiti, sia la detenzione di partecipazioni sopra lo 0,5 per cento al 31 dicembre 2008, sia il superamento del limite per effetto di operazioni di concentrazione -, ferma restando l’efficacia delle già commentate norme di cui ai D.L. n. 207 del 2007 e D.L. n. 248 del 2008, ovvero se l’intento del legislatore sia quello di disciplinare ex novo la materia, sostituendo le proroghe già disposte con i citati decreti-legge con un’unica, nuova disposizione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica di cui è corredata la disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si ha nulla da osservare.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 18
(Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-creative)

18. Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso.

 

 

Il comma 18 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, proroga sino al 31 dicembre 2015[69] le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015.

Nel testo modificato dal Senato, mediante un richiamo all’articolo 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993,[70] vengono espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015.

Il citato comma 4-bis dell’articolo 03, prevede che le concessioni in oggetto possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

 

La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime (che riguarda una quota importante del settore turistico nel nostro paese, con circa 28.000 stabilimenti balneari e un'occupazione che nella stagione estiva raggiunge i 300.000 addetti), è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni).

Per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell’attività di gestione di uno stabilimento balneare, l’articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell’assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico; con riguardo alla durata delle concessioni, l’articolo 01, comma 2, del citato D.L. n. 400/1993, ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale.

Riguardo alla normativa descritta, l’Unione europea ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein (direttiva 123/2006/CE). La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall’articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all’articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, è in contrasto con l’articolo 12 della “direttiva servizi” ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l’ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

 

La disposizione del decreto legge in esame intende perciò avviare il processo di revisione del quadro normativo vigente in materia di rilascio delle concessioni in modo da renderlo conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale e le sue norme di attuazione. Infatti prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, oggetto dell'intervento comunitario. Nelle more dell'adozione di una nuova normativa in materia, la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in atto viene incontro agli operatori del settore al fine consentire loro di proseguire l'attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole.

La norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.

Questi criteri dovranno consentire di contemperare le ragioni della concorrenza con quelle del riconoscimento del diritto a vedere valorizzati le attività e gli investimenti già realizzati.

 

In ordine all'intervento proposto è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 novembre 2009, e gli elementi essenziali dello stesso (data di proroga delle concessioni in essere, originariamente fissata al 31 dicembre 2012, e abrogazione del «diritto di insistenza») sono stati illustrati, con esiti positivi, in sede comunitaria ai fini della soluzione della predetta procedura d'infrazione. L'accordo raggiunto consentirà di adeguare la disciplina nazionale ai principi comunitari in tema di concorrenza e, allo stesso tempo, stabilisce una congrua fase di transizione al nuovo regime.

Procedure di contenzioso

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono:

·       il codice della navigazione che, all’art. 37, comma 2, stabilisce che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, sia data preferenza alle richieste che comportano attrezzature non fisse, amovibili, nonché, in caso di rinnovo, sia data preferenza, rispetto alle nuove, alle concessioni già rilasciate precedentemente;

·       la legge regionale Friuli 13 novembre 2006, n. 22, che all’art. 9, comma 4, stabilisce che:

“Per la determinazione della più proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di selezione:

a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

b) piano degli investimenti del concessionario;

c) capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo;

d) durata della concessione;

e) qualità di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

f) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;

g) trovarsi nella situazione di priorità indicata all'articolo 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione;

h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario”.

Il Piano di utilizzazione (Decreto Presidente Regione n. 320 del 9 ottobre 2007) in relazione al concorso di domande e alla procedura di comparazione, stabilisce che i criteri di cui all’art. 9 della L.reg. 22 del 2006 devono essere posseduti almeno nel numero di sei; che per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalità di lucro il criterio di cui alla lettera g) è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 30%; che per le concessioni con finalità turistico-ricreative già oggetto di concessione, il criterio è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 10%.

La Commissione ritiene che tali norme costituiscano una discriminazione sia per le imprese che hanno scopo di lucro sia per gli enti che non operano a scopo di lucro, provenienti da altri Stati membri, che si trovano nella condizione di essere ostacolati dall’associazione concessionaria uscente cui viene accordata la preferenza.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento governativo n. 1.950 (testo 2), afferma che la norma in esame non produce effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato.

Nel corso della trattazione[71] del provvedimento al Senato è stato richiesto al Governo di chiarire se nel bilancio per l'anno 2010 non siano stati scontati incrementi per concessioni in scadenza che per effetto della disposizione in esame non avranno più luogo. Sul punto, il Governo - con una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze depositata agli atti della 5ª Commissione[72] - ha confermato quanto affermato nella relazione tecnica del provvedimento, circa l’assenza di oneri derivanti dalla disposizione in esame. Nella medesima nota è stato, in particolare, evidenziato che la proroga non esplica riflessi significativi per la finanza pubblica, atteso che la misura dei canoni è predeterminata in via normativa (art. 3 del DL n. 400/1993), per cui, almeno sotto tale profilo, il soggetto concessionario è, di fatto ininfluente.

 

 


 

Articolo 1, comma 19
(Inquadramento del personale in comando delle Poste italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.)

All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 19, attraverso una novella all'articolo 3, comma 112, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), proroga al 31 dicembre 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, vengono altresì prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il suddetto comma 112 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008 disponeva originariamente che, per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., già dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso pubbliche amministrazioni era stato già prorogato per l’anno 2007, potesse essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestava servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.lgs. 165/2001[73], nei limiti dei posti disponibili in organico.

La disposizione stabiliva inoltre che i relativi provvedimenti di comando venissero prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 41, comma 9, del D.L. 207/2008[74] e viene ora prorogato al 31 dicembre 2010 dal provvedimento in esame.

Si ricorda che la proroga dei comandi in atto del personale di Poste Italiane S.p.A. è stata prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive alla trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni[75].

Secondo la relazione illustrativa, in ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (21 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le pubbliche amministrazioni di destinazione e del notevole periodo di tempo intercorso (comandi precedenti al 1998), sarebbe auspicabile procedere ad un'ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.

 

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare considerato che in sede di approvazione della precedente proroga dei comandi[76] si era disposta la copertura dell’onere permanente relativo all’inquadramento presso le amministrazioni pubbliche del personale in questione. Pertanto le somme disponibili per le assunzioni, pari a 10 milioni per il 2010, vengono parimenti utilizzate per la proroga dei comandi.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 20
(Proroga per il mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo
per il TFR)

20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

 

 

L'articolo 1, comma 20, dispone il mantenimento in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del “Fondo TFR”, che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, come indicati nell’elenco 1 della legge finanziaria 2007 medesima, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2010.

Si ricorda che le risorse che affluiscono al predetto Fondo sono quelle che derivano dal versamento, da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

Nella relazione tecnica al disegno di legge (A.S. 1955) si osserva che si tratta di una proroga necessaria nelle more dell’espletamento delle procedure, che necessariamente vengono concluse nell’anno successivo a quello di riferimento.

Con la norma in esame viene, infatti, riproposta – per l’anno 2010 – la deroga alla disciplina sulla contabilità di Stato già operata anche per gli anni precedenti[77].

 

Si ricorda che i commi 755-759 della legge finanziaria 2007 recano l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro.

Si ricorda altresì che la normativa introdotta dai commi 758-762 della legge finanziaria 2007reca una apposita disciplina per la destinazione delle risorse del Fondo TFR al finanziamento di interventi per lo sviluppo per il triennio 2007-2009. In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, siano destinate al finanziamento di specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco (comma 758).

Gli interventi indicati nel citato elenco 1, in larga parte ascrivibili a spese d’investimento, concernono: il Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, il Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, il Fondo competitività, il Fondo finanza di impresa, il Fondo di cui all’art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del commercio e del turismo), il Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, il FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), nonché le imprese pubbliche, l’Autotrasporto, Alta velocità/Alta capacità, il Contratto di servizio Ferrovie S.p.A., il rifinanziamento rete tradizionale F.S., nuovi investimenti ANAS, il Fondo per le spese di funzionamento della Difesa e il rifinanziamenti di altre spese di investimento.

L’elenco 1 ha indicato le quote da accantonare per gli interventi in esso indicati in 7.041 milioni di euro nel 2007, 6.659 milioni nel 2008 e 10.548 milioni nel 2009 in termini di saldo netto da finanziare, e per 5 miliardi di euro nel 2008, 4.550 milioni nel 2009 e 4 miliardi nel 2010 in termini di indebitamento netto.

La norma originaria prevede che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni (comma 761). L’utilizzo degli stanziamenti relativi agli interventi di cui in elenco 1 era peraltro subordinato all’adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo TFR e alla compatibilità comunitaria dell’utilizzo dello stesso. Tale procedura non sembra avere avuto attuazione.

 

Successivamente, l’articolo 13 del D.L. n. 81/2007 ha previsto - in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie sulla compatibilità del trattamento contabile del Fondo TFR e sul suo utilizzo – che le amministrazioni potessero ottenere anticipazioni di tesoreria del 30 per cento delle somme di cui all’elenco 1.

L’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 159/2007 è poi nuovamente intervenuto sulla disciplina, al fine di snellire la procedura relativa all’utilizzo delle relative risorse provenienti dal Fondo TFR. E’ stato così autorizzato l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’80 per cento di quelli indicati nell’elenco 1 per il 2007, e al 70 per cento per gli anni 2008 e 2009.

Infine, l’articolo 51 del D.L. n. 248/2007 ha stabilito che le risorse del Fondo TFR destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della legge finanziaria 2007 siano versate da parte dell'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3331[78].

 

Va inoltre ricordato che l’articolo 2, comma 105, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) prevede lacontinuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, ai sensi dell’articolo 51, del D.L. n. 248/2007.

In base alla relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto il citato comma 105, dalla disposizione derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, stimabili in 3.100 milioni di euro nel 2010, 2.600 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni di euro nel 2012.

Tali risorse, per effetto del successivo comma 126 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2010, sono affluite al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, iscritto presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), il cui utilizzo è disciplinato ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 medesima.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, va ricordato che numerose disposizioni della legge finanziaria per il 2010 prevedono il trasferimento di risorse al Fondo in questione (tra cui quelle provenienti dal versamento del TFR) e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi attuati dalla legge stessa. Le disponibilità residue del Fondo – indicate negli importi di 2.214 milioni nel 2010, 213 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012 – sono destinate, ai sensi del citato comma 250, al finanziamento delle finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Profili finanziari

 

La relazione tecnica precisa che la norma che dispone il mantenimento in bilancio nel conto dei residui delle somme accantonate al 31 dicembre 2009 nel Fondo TFR ai fini della loro utilizzazione nell’esercizio 2010 non comporta effetti finanziari in quanto l’utilizzo nel 2010 delle somme accantonate al 31 dicembre 2009 è già stato considerato nei tendenziali di spesa. Ciò in quanto le procedure per l’utilizzo di tali somme sono, a norma di legge, concluse nell’esercizio successivo a quello dell’avvenuto accantonamento.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare. Risulterebbe peraltro utile verificare se l’utilizzo in questione debba comunque avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla legge 286/2006 (art. 1, comma 758) e per le finalità ivi indicate. In considerazione del rispetto di procedure e finalità, infatti, la RT annessa alle predette norme aveva valutato l’assenza di impatto finanziario dell’utilizzo delle somme accantonate.

 

 


 

Articolo 1, commi 20-bis e 20-ter
(Rappresentatività sindacale)

20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: “, ai sensi dell’articolo 43“ fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: “Conseguentemente,“ è soppressa»;

 

 

I commi 20-bis e 20-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato,novellano l’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e l’articolo 65 del D.Lgs. 150/2009, al fine di stabilire che per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012 si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

 

L’articolo 43 del D.Lgs. 165/2001 detta norme sulla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. Il comma 1 stabilisce che l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato. Il comma 2 prevede che alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. In particolare, il comma 3 prevede che l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

 

Il D.Lgs. 150/2009 ha ridefinito la disciplina della contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel pubblico impiego (articoli 53-66). Per quanto concerne l’adeguamento e l’efficacia dei contratti collettivi vigenti, l’articolo 65 ha stabilito che entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge (comma 1). In caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili (comma 2). In particolare, il comma 3 prevede che in via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, definiti i comparti e le aree di contrattazione, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento afferma che la disposizione non reca effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare considerato che la norma si limita a stabilire i criteri per determinare la rappresentatività dei sindacati ammessi alla contrattazione collettiva nazionale relativa ai comparti del pubblico impiego per il triennio 2010-2012. 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 21
(Ordinamento transitorio di Roma capitale)

21. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».

 

 

L'articolo 1, comma 21, modifica l’articolo 24, comma 5, della legge 42/2009 (legge sul federalismo fiscale)[79], laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

Più specificamente, la disposizione in esame prevede la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possono essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di uno specifico decreto legislativo).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 24 citato disciplina, come precisa il comma 1, l’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell’art. 114, terzo comma, Cost., in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell’adozione ed attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane.

Il comma 5 dell'articolo 24, in particolare, rimetteva ad uno “specifico decreto legislativo” la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, di Roma capitale. L’esercizio della delega deve comunque conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

§         specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale in base al comma 3 (che dispone l’attribuzione a Roma capitale, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di una serie dettagliata di ulteriori funzioni amministrative) e definizione delle modalità per il trasferimento all’ente delle risorse umane e dei mezzi necessari;

§         ferme restando le norme di legge sul finanziamento dei comuni, assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie, parametrate sulle nuove funzioni amministrative attribuite, nonché sulle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.

 

La norma in esame incide così sulle modalità di esercizio di una delega.

Si ricorda al riguardo che: l’art. 15, co. 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuando i limiti di contenuto del decreto-legge, stabilisce che con tale strumento il Governo non può “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”; l’art. 15, co. 2, lett. a), della citata L. 400/1988[80] esclude che, mediante decreto-legge, possano conferirsi deleghe legislative; l’art. 72, quarto comma, della Costituzione riserva i disegni di legge di delegazione legislativa alla “procedura normale di esame e di approvazione” da parte delle Camere.

In tema di esercizio di delega, si segnala che i limiti di contenuto stabiliti dal citato art. 15, co. 1, lett. a) della L. 400/88 sono stati interpretati, per quanto riguarda la Camera,  in maniera estensiva dal Comitato per la legislazione. In base al costante orientamento del Comitato, sia i provvedimenti d’urgenza, sia le leggi di conversione sono inidonei ad intervenire anche su disposizioni di delega già approvate ed in corso di attuazione.

 

 


 

Articolo 1, commi 22 e 23
(Mantenimento in bilancio di risorse del fondo per le piccole opere)

22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’anno 2010.

23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l’anno 2010 e 14 milioni di euro per l’anno 2011, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

L'articolo 1, comma 22, prevede, per l’anno 2010, il mantenimento in bilancio delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 relative al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di disponibilità relative ai residui di stanziamento iscritti, per complessivi 43 milioni di euro, sul cd. Fondo per le piccole opere di cui al cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale, al 31 dicembre 2009 sul capitolo 7536/Economia risultano iscritti residui accertati di lettera F pari a 13,92 milioni di euro, nonché una disponibilità di competenza 2009 pari a 25,050 milioni di euro.

 

Si osserva che, secondo la disciplina generale contabile, le somme di conto capitale iscritte in conto competenza nell’anno 2009 e non impegnate nel medesimo esercizio finanziario ricevono già automatica iscrizione nel 2010 quali residui di stanziamento. Non è pertanto per esse necessaria un’apposita norma che ne disponga il mantenimento in bilancio. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento circa l’esercizio finanziario di provenienza delle somme cui la norma in commento fa riferimento (vedi successiva ricostruzione normativa sul Fondo in questione, nonché la nota 1).

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 (cap. 7536/u.p.b.14.1.6/Economia).

La norma istitutiva del Fondo destina le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008 [81].

Tali somme hanno ricevuto iscrizione nello stesso capitolo 7536/Economia, parimenti rubricato Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

 

Per ciò che attiene alla dotazione per il 2009 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, le iniziali dotazioni sono state incrementate attraverso due interventi legislativi:

-         l'articolo 7 del decreto-legge n. 5 del 2009  il quale, al comma 1-ter, ha disposto la riassegnazione al Fondo di quota parte delle somme provenienti dalle misure di lotta l’evasione fiscale - di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262/2006 - pari a 25.050.000 euro, e contestualmente al comma 1-sexies, ha ridotto il suddetto incremento di 10 milioni ;

-         l’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , che ha stanziato ulteriori 30 milioni per il 2009.

A seguito di tali interventi normativi, il Fondo è stato dunque complessivamente dotato di 105.050.000 euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

Con risoluzione parlamentare approvata in data 22 dicembre 2009 dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Risoluzione n. 8-00059 Gioacchino Alfano ed altri) il Governo è stato impegnato a destinare quota parte del Fondo - pari a circa 66,2 milioni di euro per il 2009, 18,9 milioni per il 2010 e 18,9 milioni per il 2011- agli  enti indicati in allegato alla risoluzione.

Per quanto poi attiene alle risorse del Fondo per il 2010, si ricorda che l’articolo 2, comma 48 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) gli riserva una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 2, comma 250 della legge medesima.

Pertanto, allo stato attuale, residuano da assegnare relativamente all’esercizio finanziario 2009 circa 38,9 milioni, all’esercizio 2010 circa 111,1 milioni e nel 2011 circa 11,1 milioni per il 2011.

 

Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 - valutati in 29 milioni di euro per l’anno 2010 e di 14 milioni di euro per l’anno 2011 – disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (capitolo 7593/Economia).

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593/u.p.b.1.2.8). Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative[82]. Nel bilancio triennale per il 2010, le disponibilità del suddetto Fondo risultano pari a 547 milioni di euro per l'anno 2010, a 131,5 milioni di euro per il 2011 e a 54 di euro milioni per il 2012.

Va poi segnalato che, a fine anno, il decreto legge n. 195/2009[83], attualmente all’esame della Camera (A.C. 3196)[84], dispone, all’art. 18, comma 1, lett. a) una ulteriore riduzione del Fondo di 14,9 milioni per il 2010, ed un incremento di 5,3 milioni per il 2011 e di 35,3 per il 2012.

Scontando anche gli effetti di questo decreto, le disponibilità residue del Fondo ammontano a complessivi 532,1 milioni per il 2010, a 136,8 milioni per il 2011 e a 89,3 milioni per il 2012.

Si segnala infine che due schemi di decreto ministeriale - schema di decreto n. 178[85] e 179[86] - già oggetto di parere favorevole parlamentare - dispongono ulteriori utilizzi del Fondo per complessivi 502,8 milioni per il 2010 e 40,2 per il 2011.

Profili finanziari

La relazione tecnica riferisce che il fondo per le piccole opere di cui al comma 22 risulta iscritto nel capitolo 7536 dello stato di previsione del MEF e le disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento, di cui si dispone il mantenimento in bilancio, ammontano a circa 43 milioni di euro.

Si afferma che, tenuto conto che tali importi non sono stati valutati nelle stime dei tendenziali di spesa, la norma determina effetti negativi in termini di indebitamento e di fabbisogno.

Viene, inoltre, riferito che alla compensazione degli effetti finanziari, valutabili nell’ordine di 29 milioni per l’anno 2010 e 14 milioni per l’anno 2011, si provvede a carico del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritto nel capitoli 7593 dello stato di previsione del MEF, che presenta sufficienti disponibilità.

Nel corso dell’esame al Senato[87], nell’osservare che la valutazione della scansione temporale dell’onere sui due anni 2010 e 2011 non risulta supportata da elementi di riscontro sui criteri utilizzati, sono stati chiesti chiarimenti anche sulla disponibilità di risorse sul fondo utilizzato a copertura anche di un eventuale utilizzo integrale dei 43 milioni nel corso del 2010, tenuto conto degli altri interventi eventualmente già finanziati a valere su tale stanziamento.

Con nota integrativa trasmessa al Senato[88] si fa presente che non vengono forniti i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri, in violazione del comma 3, dell’articolo 17 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), e che per quanto concerne i profili di copertura non appaiono risorse disponibili sul fondo citato.

Con un’ulteriore nota integrativa trasmessa al Senato[89] è stato affermato che la ripartizione su due anni degli utilizzi delle risorse, ai fini degli effetti sui saldi, risulta necessaria -  in assenza di ulteriori informazioni sulla spendibilità, in relazione alle complesse procedure ed alla imputazione degli interventi ad una massa notevole di enti beneficiari - per mantenere un profilo di cassa omogeneo con le valutazioni assunte in analoghi casi di conservazione.

Inoltre è stato precisato che, trattandosi di fondi di conto capitale, occorre tener conto che una parte delle procedure di spesa può essere ultimata, rispetto all’esercizio di mantenimento dei fondi in bilancio, anche a distanza superiore ad un anno con necessità di slittamenti all’esercizio successivo dell’effettivo pagamento delle risorse ai beneficiari.

Viene, infine, assicurato che l’utilizzazione del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali appare compatibile con le disponibilità del fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non sono  stati forniti dati ed elementi quantitativi volti a suffragare la scansione temporale dell’onere indicata dalla RT. Andrebbe altresì chiarito se l’effettiva disponibilità di risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali, tenuto conto degli altri interventi già finanziati a valere su tale stanziamento, possa garantire la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma, anche in caso di una diversa ripartizione degli effetti di cassa derivanti dalla norma in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l’entità delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 23-bis
(Fabbisogno degli spazi allocativi della Pubblica Amministrazione)

23-bis. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “gennaio“ è sostituita dalla seguente: “marzo“;

b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: “A decorrere dal 1º gennaio 2011,“;

c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: “A decorrere dal 1º gennaio 2010,“ e le parole: “entro il 31 dicembre di ciascun anno“ sono sostituite dalla seguente: “semestralmente“;

d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: “Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

 

 

Il comma 23-bis, introdotto durante l’esame al Senato, novella il comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) in materia di immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche[90] ed obblighi di comunicazione da parte delle stesse all’Agenzia del demanio.Le modifiche riguardano esclusivamente i nuovi procedimenti previsti per le amministrazioni dello Stato.

Le modifiche al citato comma 222 sono previste nei seguenti termini:

a)      è posticipato da gennaio a marzo del 2011 il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione;

b)      viene fissato il termine del 1° gennaio 2011 a decorrere dal quale è prevista la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’Amministrazione dello Stato interessata;

c)      viene fissato il termine del 1° gennaio 2010 a decorrere dal quale è previsto - fermo il disposto dell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007) -, che le amministrazioni interessate comunichino all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, concessi alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Viene inoltre modificato il termine per la comunicazione dei predetti interventi, originariamente fissato dalla norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, ridefinendolo su base semestrale;

Si ricorda che i commi da 618 a 622 della citata legge finanziaria per il 2008 recano limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

In particolare, ai sensi del comma 618, tali spese non possono superare la misura dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria; dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%. Per gli immobili in locazione passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato. Il citato comma 618 prevede, inoltre, che dai limiti posti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, le amministrazioni conseguano un certo ammontare di economie di spesa. Il comma 619 prevede infine lo stanziamento, in due appositi capitoli di bilancio di parte corrente uno di parte capitale, iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione interessata, delle somme relative a dette spese di manutenzione.

 

d)      infine, dopo il decimo periodo, viene aggiunta un’ulteriore disposizione con la quale si prevede un limite agli stanziamenti a favore delle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, tali stanziamenti non potranno andare oltre gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Come sopra accennato, il predetto comma 618 prevede il conseguimento di economie di spesa derivanti dai limiti alle spese annue di manutenzione degli immobili che, a decorrere dal 2010, sono pari, in termini di indebitamento netto, a 475 milioni di euro.

 

La relazione tecnica alla norma, presentata a corredo dell’emendamento del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia al Senato, riepilogando le novità introdotte dal citato comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, e principalmente quella per cui l’Agenzia del demanio assumerà il ruolo di conduttore unico per gli immobili locati dalle amministrazioni dello Stato, afferma che la tempistica stringente prevista dalle richiamate norme, soprattutto in relazione alle locazioni passive, nonché la connessa sanzione di nullità degli atti, ha ingenerato incertezza nelle amministrazioni, in relazione alle difficoltà di adempiere agli obblighi di comunicazione entro il 31 gennaio e di conoscere la procedura la procedura da seguire per la definizione dei contratti di locazione la cui istruttoria si è completata in base alla previgente normativa.

La norma pertanto è finalizzata a rimodulare i tempi originariamente previsti, concedendo in sostanza un periodo transitorio fino al gennaio 2011, in cui sia alle amministrazioni dello Stato, sia all’Agenzia del demanio, possano organizzarsi e strutturarsi conformemente ai nuovi procedimenti relativi alle locazioni passive. Le rimodulazioni dei tempi non hanno alcun impatto sulle previste riduzioni di spesa, in quanto gli effetti finanziari originariamente erano previsti a decorrere dai nuovi termini (2011) e in ogni caso rimangono vigenti le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli spazi previsti in attuazione delle disposizioni vigenti, ed in particolare dall’articolo 74 del D.L. 112/2008 (legge n.133/2008).

Con particolare riferimento alla lettera d) del comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in essa contenute costituiscono un rafforzamento dei limiti previsti a decorrere dal 2011 in materia di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà delle Stato e concessi alle amministrazioni dello Stato in uso governativo ovvero di proprietà di terzi ed utilizzati dalle medesime amministrazioni a qualunque titolo.

 

Si osserva che sembrerebbe opportuno, in base alla relazione tecnica che motiva la rimodulazione dei termini a causa delle difficoltà, da parte delle amministrazioni dello Stato, di adempiere all’obbligo di comunicazione dei fabbisogni allocativi, nonchè in base alle informazioni ottenute per le vie brevi dall’Agenzia del demanio secondo cui tali comunicazioni sono pervenute entro la scadenza del 31 gennaio soltanto da parte di alcune amministrazioni, che la posticipazione prevista da gennaio a marzo del termine riferito al secondo periodo (comunicazione delle istruttorie in corso) del comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 sia formulata anche con riferimento al primo periodo del predetto comma (comunicazione della previsione triennale dei fabbisogni allocativi).

 

Si ricorda che il comma 222, articolo 2, della citata legge finanziaria per il 2010, allo scopo di riunificare in capo all’Agenzia del demanio le procedureriguardanti le locazioni passive edi razionalizzare gli spazi in base ai fabbisogni allocativi, prevede i seguenti obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato:

entro il 31 gennaio, di ogni anno, la previsione triennale (primo periodo del comma):

a)         del loro fabbisogno di spazio allocativo;

b)         delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

§       entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione (secondo periodo del comma).

 

L'Agenzia del demanio, ferme restando le norme riguardanti gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica in materia di spazi allocativi della PA previsti all’articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)[91] e all’articolo 74 del D.L. n. 112/2008[92], svolge nuovi compiti relativi all’accertamento degli immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari, alla verifica della congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, alla stipula e adempimento dei contratti di locazione o al rinnovo, nel caso sia necessario, di quelli in scadenza sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato, nonché consegna degli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

Il citato comma 222 prevede inoltre l’istituzione di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi.

Entro il 30 giugno 2010, le richiamate amministrazioni sono tenute a comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, in base al quale l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi allocativi. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, inoltre, le amministrazioni interessate comunicano all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, concessi alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

Si prevede altresì, in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse amministrazioni, l’obbligo di trasmissione al MEF dell'elenco contenente l’identificazione di tali beni, allo scopo di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato[93] e del conto generale del patrimonio dello Stato[94]. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco,tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento introduttivo della norma in esame, afferma che questa non produce effetti finanziari.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia preliminarmente che il comma 222 della legge finanziaria 2010 ha previsto la riunificazione in capo all’Agenzia del Demanio, tra l’altro, del coordinamento e delle procedure di locazione passiva, che produce un effetto positivo in termini di generale contenimento della spesa pubblica a decorrere dal 2011. La modifica introdotta alla disciplina in questione, nello specifico, prevede una rimodulazione dei termini relativi all’entrata in vigore della nuova procedura delle localizzazioni passive e alla trasmissione dei relativi documenti da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. Tali rimodulazioni, prosegue la RT, non generano alcun impatto sulle previste riduzioni di spesa. Ciò, in quanto, per quel che riguarda le locazioni passive, in ordine al punto b), la norma sposta la decorrenza delle procedure che comportano la nullità di ogni contratto di locazione di immobili pubblici non stipulato dall’Agenzia del Demanio al 1° gennaio 2011, laddove gli effetti finanziari legati alla stessa decorrono proprio dal 2011. Per quanto attiene alle misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli spazi, la RT precisa che la norma non innova la relativa vigente disciplina, in quanto continuano ad operare le misure di contenimento della spesa pubblica, connesse all’attuazione di disposizioni vigenti (art. 74 del DL n. 112/2008). La RT precisa, inoltre, che continuano ad operare, per quanto concerne il contenimento della spesa connessa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le misure previste dall’art. 2, commi 618, 619 della legge finanziaria 2008. A tale riguardo la RT evidenzia, in particolare, che la norma in esame al punto d), contiene misure di ulteriore limitazione della spesa, a decorrere dal 2011, prevedendo che gli stanziamenti a favore delle singole Amministrazioni non potranno eccedere per ciascuna Amministrazione stessa gli importi già comunicati all’Agenzia del Demanio ai sensi del comma 222. Per quanto concerne, specificamente, le ulteriori modifiche disposte ai punti a) e c), la RT precisa che queste attengono ad aggiustamenti connessi ad adempimenti di comunicazione a carico delle Amministrazioni che non hanno alcun impatto finanziario e rispondono all’esigenza di poter disporre di tempi congrui per poter dare attuazione alla nuova disciplina delle locazioni di immobili pubblici.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma di proroga incide su una disciplina cui non risultano ascritti effetti finanziari per l’esercizio 2010.

 

 

 

 


 

Articolo1, comma 23-ter
(Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili)

23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:

"legge 21 marzo 2001, n. 73;

decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".

 

 

L'articolo 1, comma 23-ter, integra l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), recante le autorizzazioni legislativedi spesa che vengono rifinanziate con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, quantificate dall’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria nell’importo complessivo di 2.214 milioni per il 2010, 213 milioni per il 2011 e 160 milioni per il 2012.

 

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, con una dotazione di 400 milioni per il 2009, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi (cap. 3071/Economia).

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2010 e successivi, va ricordato che numerose disposizioni della legge finanziaria per il 2010 prevedono il trasferimento di ingenti risorse al Fondo in questione e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi[95].

Nel complesso, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge finanziaria 2010, al Fondo residuano disponibilità pari a 2.214 milioni nel 2010, 213 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria sono ripartite tra specifiche finalità, indicate nell’Elenco 1, secondo gli importi ivi previsti per gli anni 2010-2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’Elenco 1 prevede le seguenti finalità:

1)    130 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di norme volte all’adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;

2)    400 milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF.

3)    103 milioni nel 2010 per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

4)    100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;

5)    400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;

6)    130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;

7)    400 milioni nel 2010 per il sostegno del settore dell’autotrasporto;

8)    370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU;

9)   181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, di garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo, adempimenti comunitari enti locali, funzionalità sistema giustizia.

 

La norma in esame modifica l’Elenco 1, aggiungendo le seguenti autorizzazioni di spesa tra quelle destinatarie di 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, di cui all’ultima voce dell’elenco relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico:

-         legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

-         decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

-         articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa all’incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma;

-         legge 15 luglio 2003, n. 189, relativa alla promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

 

La norma della legge finanziaria per il 2010 prevede che la ripartizione dell’importo complessivo di 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012 tra le relative autorizzazioni di spesa previste nell’Elenco 1, viene operata con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari[96].

 

Va peraltro segnalato che l’articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, prevede la riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di 800.000 euro per il 2010, con riferimento specifico alla quota da destinare a favore del Ministero della giustizia, a copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione.

 

Si riporta, di seguito, l’elenco delle ulteriori autorizzazioni di spesa cui sono destinate le risorse di cui all’ultimo punto dell’Elenco 1:

-        articolo 1, L. n. 379/1993; articolo 3, L. n. 24/1996; articolo 1, L. n. 284/1997: articolo 1, L. n. 282/1998. si tratta di una serie di norme relative alla concessione di contributi a favore dell'Unione italiana ciechi, per la prevenzione della cecità e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, alcuni con vincolo di destinazione in favore dell'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.), dell'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), nonché del Centro nazionale del libro parlato;

-        articolo 2, L. n. 407/1998, che istituisce un assegno vitalizio a favore di coloro i quali abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi terroristici, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata;

-        articolo 3, L. n. 452/1999, che prevede l’istituzione e il funzionamento del Museo Omero presso il Comune di Ancona;

-        articolo 1, L. n. 72/2001, relativo al finanziamento per il potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

-        articolo 1, L. n. 260/2002, istitutiva del contributo annuale dello Stato a decorrere dal 2003 a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

-        L. n. 93/1994, recante concessione di contributi alle associazioni combattentistiche;

-        articolo 2, L. n. 92/2006, che dispone un sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche;

-        articolo 1, comma 40, L. n. 549/1995, relativa a contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati nella Tabella A allegata al provvedimento citato;

-        articolo 10, D.L. 248/2007, che reca, per il triennio 2008-2010, stanziamenti per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME);

-        articolo 94, comma 10, L. n. 289/2002, il quale reca un’autorizzazione di spesa a favore del Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA);

-        articolo 1, comma 1010, L. n. 296/2006, relativa alla concessione di contributi edilizia privata nel Belice per gli anni 2007, 2008 e 2009;

-        D.L. n. 39/2009 articolo 1, comma 2, relativo alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per far fronte allo stato di emergenza determinatosi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile;

-        R.D. n. 787/1931, recante il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

-        D.P.R. n. 115/2002, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

-        articolo 1, comma 1304, L. n. 296/2006, recante l’istituzione del Fondo per le spese di funzionamento della giustizia, per far fronte alle esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione;

-        articolo 2 del D.L. n. 143/2008, che disciplina il Fondo unico giustizia;

-        articolo 1, L. n. 124/1985, che reca disposizioni per l’assunzione di manodopera al fine della la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero delle politiche agricole, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori sui beni patrimoniali.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica di cui è corredata la disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, afferma che la medesima non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma integra le finalizzazioni di spesa di cui all’ultima voce dell’Elenco 1, alla cui realizzazione sono destinate, ai sensi dell’articolo 2, comma 250 della medesima legge finanziaria 2010, risorse finanziarie  di ammontare complessivo predefinito, da ripartirsi con apposito DPCM.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse di cui all’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari, nell’anno 2010, a 2.214 milioni di euro, sono iscritte nel capitolo 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili. Ai sensi legge di bilancio per il 2010, sul suddetto capitolo risultano stanziate risorse pari a 2.044 milioni di euro; il suddetto stanziamento dovrà, inoltre, essere integrato con la  riassegnazione di entrate ai sensi dell’articolo 19, del decreto-legge n. 135 del 2009.


 

Articolo 1, comma 23-quater
(Versamenti all’INPDAP)

23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.

 

 

Il comma 23-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.

 

Si ricorda che con sentenza n. 211 del 25 gennaio 2008 del Consiglio di Stato, in linea con un precedente parere dello stesso Consiglio di Stato e con l'orientamento espresso dai due enti previdenziali interessati (circolare INPDAP n. 46 del 27 luglio 2004 e comunicazione INPS del 10 settembre 2003), si è imposto il passaggio, con effetto retroattivo, ai fini della disciplina del rapporto previdenziale, dall'INPS all'INPDAP, per il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti. In precedenza le autorità amministrative indipendenti, ai sensi delle leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, avevano applicato la speciale disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a sua volta, ha applicato, ai sensi della legge n. 287 del 1990, lo specifico trattamento previdenziale (INPS) previsto per i dipendenti della Banca d'Italia.

In materia è stato accolto dal Governo (nella seduta del 16 dicembre 2009 dell’Assemblea della Camera) un ordine del giorno (9/2936-A/71 Antonino Foti, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana) volto ad impegnare il Governo ad introdurre nel disegno di legge atto Camera 1441-quater-B recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», all'esame della Camera dei Deputati in terza lettura, o, in un eventuale prossimo provvedimento recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, apposite misure atte a consentire al personale delle autorità amministrative indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, l'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma dispone che il pagamento all’INPDAP da parte delle Autorità indipendenti delle differenze contributive a qualunque titolo dovute rispetto a quanto in precedenza versato all’INPS avviene senza oneri a carico della finanza pubblica[97] e del personale dipendente. Andrebbero tuttavia chiarite le modalità attraverso le quali si intende garantire l’effettività di tali condizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, sotto il profilo formale, si segnala che la clausola di invarianza non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente.

 

 


 

Articolo 1, commi 23-quinquies – 23-decies
(Accise e agenzie fiscali)

23-quinquies. Al fine di assicurare l’adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1º marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce: “gasolio“, le parole: “euro 302,00“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 330,00“;

b) al punto 13, alla voce: “gasolio“, le parole: “euro 302,00“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 330,00“;

c) al punto 16-bis, alla voce: “Carburanti per motori“, le parole: “Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri“ sono sostituite dalle seguenti: “Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri“.

23-sexies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l’anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2011.

23-septies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l’anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.

23-octies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l’anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2011.

23-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2.000.000 di euro per l’anno 2010 e di 3.400.000 di euro a decorrere dall’anno 2011.

23-decies. All’onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l’anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l’anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All’onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

Il comma 23-quinquies dispone, a decorrere dal 1° marzo 2010, l’aggiornamento delle aliquota dell’accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio da piazza, dalle autoambulanze e per quello utilizzato dalle Forze armate nazionali.

A tal fine la norma interviene con una novella alla tabella A del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise), disponendo l’innalzamento da euro 302,00 a euro 330,00 per mille litri per il gasolio utilizzato:

·         per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 TAB. A):

·         per l’azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (punto 13 TAB A);

·         dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti (punto 16 bis TAB A):

 

Tali modifiche di aliquote di accisa sono disposte al fine di uniformarsi al dettato della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 del Consiglio europeo che ha ristrutturato il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità e che ha imposto, a partire dal 1° gennaio 2010, un aumento del livello minimo di imposizione da applicare al gasolio da autotrazioni.

 

La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) ha sostituito, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa ha ampliato l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, insieme in precedenza formato dai soli “olî minerali”.

Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene pertanto applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge l’elettricità. Per i carburanti per motore sono fissati livelli minimi di tassazione, applicabili rispettivamente dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, l’articolo 8 della direttiva autorizza l’applicazione di livelli minimi diversi e più favorevoli per i carburanti utilizzati in determinati settori (agricoltura, edilizia) nonché per motori fissi e veicoli destinati all’utilizzazione fuori della sede stradale pubblica.

Si ricorda che per "livello di tassazione" s’intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccettuata l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.

In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è consentita l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza (articolo 5).

La direttiva consente altresì agli Stati membri di concedere esenzioni o riduzioni di tassazione, rispettando comunque i livelli minimi prescritti.

La direttiva DTE è stata recepita nell’ordinamento con il decreto legislativo D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

Si ricorda altresì, in materia di accise, la direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE che stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti:

·         prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

·         alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

·         tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

-         della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità;

-         della loro importazione nel territorio della Comunità.

 

Conseguentemente, i commi da 23-sexies a 23-octiesrecano, rispettivamente, aumenti agli stanziamenti di spesa di seguito elencati:

-             un incremento pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dal 2010 e a 5 milioni a decorrere dal 2011 del Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto (articolo 1, c. 181 della legge  24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008)

-             un incremento pari a 340.000 euro a decorrere dal 2010 e a 400.000 euro a decorrere dal 2011 del Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza (articolo 1, c. 182 della legge  24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008)

-             un incremento pari a 160.000 euro a decorrere dal 2010 e a 200.000 euro a decorrere dal 2011 del Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (articolo 1, c. 183 della legge  24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008)

 

Il comma 23-noviesincrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni per il 2011 il finanziamento in favore delle agenzie fiscali (in particolare, dell’Agenzia del demanio, di cui all’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), rispetto a quanto rideterminato dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009).

Lo stanziamento previsto attualmente in Tabella C ammonta a 92,6 milioni per il 2010 e a 78,4 milioni sia per il 2011 che per il 2012.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. f) del presente decreto proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione di una serie di disposizioni finalizzate a consentire, tra l’altro, anche l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010 del finanziamento destinato all’Agenzia del demanio.

Conseguentemente, per effetto delle citate disposizioni, lo stanziamento previsto in Tabella C risulterebbe, dunque, aumentato a 101,8 milioni di euro per il 2010, a 81,8 milioni per il 2011 e si manterrebbe a 78,4 milioni per il 2012.

 

Il comma 23-decies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dallemisure previste dai precedenti commi da 23-sexies a 23-novies, quantificati in 6,6 milioni di euro per il 2010 e 9 milioni dal 2011.

 

Alla copertura degli oneri suddetti, pari complessivamente a 6,6 milioni di euro per il 2010 e in 9 milioni dal 2011, si provvede:

-      quanto a 4,6 milioni di euro per il 2010 e a 5,6 milioni dal 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’aggiornamento dell’aliquota dell’accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio da piazza, dalle autoambulanze e quello utilizzato dalle Forze armate, di cui al comma 23-quinquies;

-      quanto a 2 milioni di euro per il 2010 e 2,4 milioni dal 2011 con i risparmi di spesa derivanti dalle misure introdotte dal citato comma 23-quinquies, lett. a) e b). A tal fine, sono conseguentemente ridotte le previsioni di spesa destinate a tali finalità, contenute nel Programma 1.5 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2010;

Il Programma 1.5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte” iscritto nella Missioni Politiche economico finanziarie e di bilancio, reca uno stanziamento di competenza per il 2010 di 53.792,6 milioni di euro (legge n. 192/2009).

-      quanto a 1 milione di euro per il 2011 e 1 milione a decorrere dal 2013, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recante incentivi a favore degli allevatori agricoli, di cui all’articolo 5, comma 3-ter del D.L. n. 202/2005.

L’articolo 5, comma 3-ter del D.L. n. 202/2005 ha autorizzato la spesa di 2 milioni per l'anno 2006 e di 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2007 finalizzata all’attuazione delle misure di sgravio fiscale a favore degli allevatori avicoli. Tale autorizzazione è stata oggetto di riduzione da parte di una serie di interventi legislativi[98];

-      quanto a 1 milione di euro per il 2012 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004[99].

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni di euro per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 per il 2012.

La dotazione esposta in bilancio non sconta, tuttavia, gli effetti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, che pure hanno inciso sulle disponibilità del Fondo stesso.

Per una ricostruzione di tali misure si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 5-quater.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

ART. 1

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma

23-sexies

 

4,1

5

5

 

4,1

5

5

 

4,1

5

5

comma

23-septies

 

0,3

0,4

0,4

 

0,3

0,4

0,4

 

0,3

0,4

0,4

comma

23-octies

 

0,2

0,2

0,2

 

0,2

0,2

0,2

 

0,2

0,2

0,2

comma

23-novies

 

2

3,4

3,4

 

2

3,4

3,4

 

2

3,4

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 23.quinquies

 

4,6

5,6

5,6

 

4,6

5,6

5,6

 

4,6

5,6

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 23.quinquies

 

2,0

2,4

2,4

 

2,0

2,4

2,4

 

2,0

2,4

2,4

comma

23-decies Aviaria

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

comma

23-decies Fondo ISPE

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

L’effetto complessivo che si ricava dalle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo è quindi il seguente:

 

(milioni di euro)

 

 

ART. 1

commi da 23-quinquies23-decies

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

6,6

9,0

9,0

 

6,6

9,0

9,0

 

6,6

9,0

9,0

Maggiori  entrate

 

4,6

5,6

5,6

 

4,6

5,6

5,6

 

4,6

5,6

5,6

Minori spese correnti

 

2,0

3,4

3,4

 

2,0

3,4

3,4

 

2,0

3,4

3,4

 

TOTALE

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

La relazione tecnica fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 23-quinquies (incremento dell’aliquota minima di accisa sul gasolio per autotrazione da 302 a 330 euro per mille litri).

Premesso che l’incremento delle accise sul gasolio si traduce in maggiori entrate allorché ad utilizzare il carburante siano le Forze armate[100] ed in minori spese allorché ad utilizzarlo siano le autovetture da noleggio o le autoambulanze (in quanto a tali ultimi soggetti la differenza di prezzo[101] viene rimborsata attraverso compensazioni tributarie o tramite crediti d’imposta), gli effetti derivanti dal comma 23-quinquies risultano i seguenti:

 

 

 

FORZE ARMATE

(Maggiori entrate)

 

Consumo annuale

gasolio

(litri)

Aliquota vigente (minima CE)

Gettito (mln. euro)

Nuova aliquota

Nuovo gettito (mln. euro)

Incremento

gettito accisa

(mln. euro)

Incremento gettito IVA

(mln. euro)

Maggior gettito annuale

(mln. euro)

Maggior gettito 2010

(mln. euro)

 

166.325.000

 

302 euro

per

mille litri

 

50,2

330  euro

per

mille litri

 

54,9

 

4,7

 

0,9

 

5,6

 

4,6

 

 

 

AUTOVETTURE da NOLEGGIO

(Minori spese)

 

 

Aliquota vigente (minima CE)

 

Rimborso (mln. euro)

 

Nuova aliquota

 

Nuovo rimborso

 (mln. euro)

 

Riduzione spesa annuale

per rimborsi

(mln. euro)

 

Riduzione spesa

2010

per rimborsi

(mln. euro)

302 euro

per

mille litri

 

9,1

330 euro

per

mille litri

 

7

 

2,1

 

1,75

 

 

 

AUTOAMBULANZE

(Minori spese)

 

 

Aliquota vigente (minima CE)

 

Rimborso (mln. euro)

 

Nuova aliquota

 

Nuovo rimborso

 (mln. euro)

 

Riduzione spesa annuale

per rimborsi

(mln. euro)

 

Riduzione spesa

2010

per rimborsi

(mln. euro)

302 euro

per

mille litri

 

1,5

330 euro

per

mille litri

 

1,2

 

0,3

 

0,25

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che per le autovetture da noleggio e per le autoambulanze la relazione tecnica non fornisce i dati di consumo posti alla base delle stime di minore spesa (ossia dei minori rimborsi a carico dell’erario).

In ordine alle autoambulanze, inoltre, non è chiaro se nella valutazione degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto sia stato considerato che i risparmi di spesa possono rappresentare un effetto netto (ed essere quindi scontati nei saldi per un pari importo) soltanto nel caso degli operatori sanitari esterni alla pubblica amministrazione, mentre per gli operatori della sanità pubblica l’effetto di risparmio è subordinato all’operare dei vincoli del patto di stabilità interno.

Infatti al minore esborso per l’erario potrebbero corrispondere maggiori pagamenti per la PA, al fine di sostenere l’acquisto dei carburanti. In base alle regole del patto di stabilità, tuttavia, tali maggiori pagamenti dovrebbero essere compensati da minori spese in altri settori o per altre finalità.

Sugli aspetti richiamati andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte”, si ricorda che tale riduzione è già stata prevista in altri provvedimenti di analogo tenore, quali l’articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008 e articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009. Tali disposizioni, tuttavia, facevano riferimento alla riduzione della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, anziché allo specifico programma.

Con riferimento alla riduzione all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2275 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il suddetto capitolo, che negli anni 2011 e a decorrere dal 2013, come si evince dall’allegato 2 al disegno di legge di bilancio per il 2010, reca uno stanziamento pari a 2,9 milioni di euro. Tale stanziamento, che è stato ridotto, nella misura  di 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, dall’articolo 2, comma 58, della legge finanziaria per il 2010, e di 1 milione di euro per gli anni 2011 e a decorrere dall’anno 2013, e dall’articolo 1, comma 1 terzo periodo del decreto-legge n. 195 del 2009, approvato in prima lettura dal Senato,  reca, per i medesimi esercizi finanziari, le necessarie disponibilità.

Il capitolo in esame non reca, invece, per l’anno 2012, alcuno stanziamento in seguito alle riduzioni previste dal citato articolo 2, comma 58 della legge finanziaria per il 2010.

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 1, comma 5-quater.

 


 

Articolo 1, comma 23-undecies
(Regime generale delle accise)

23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.

 

 

Il comma 23–undeciesdell’articolo 1 – mediante l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – proroga al 1° aprile 2010 (dall’originario 1° gennaio 2010)la scadenza del termine per l’esercizio della delega, da parte del Governo, al recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise.

La norma in commento richiama, per la proroga del termine, l’articolo 47 della direttiva 2008/118/CE:quest’ultima disposizione indica il 1° aprile 2010 come il momento dal quale decorre l’abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[102]).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1 della L. n. 88 del 2009 ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B – in quest’ultimo elenco è inserita la direttiva 2008/118/CE - entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive[103].

Il termine di recepimento della direttiva 2008/118/CE è contenuto all’articolo 48, che ha imposto Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010 (data di operatività effettiva del nuovo regime generale).

 

La norma in esame, mediante la prescritta interpretazione autentica, con il riferimento al termine stabilito all’articolo 47 proroga al 1° aprile 2010 (dall’originario 1° gennaio 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega.

 

Disponendo una proroga del termine di cui all’art. 1, co. 1, della L. 88/2009, il provvedimento in esame interviene su una delega legislativa.

Si ricorda al riguardo che: l’art. 15, co. 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuando i limiti di contenuto del decreto-legge, stabilisce che con tale strumento il Governo non può “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”; l’art. 15, co. 2, lett. a), della citata L. 400/1988[104] esclude che, mediante decreto-legge, possano conferirsi deleghe legislative; l’art. 72, quarto comma, della Costituzione riserva i disegni di legge di delegazione legislativa alla “procedura normale di esame e di approvazione” da parte delle Camere.

In tema di esercizio di delega, si segnala che i limiti di contenuto stabiliti dal citato art. 15, co. 1, lett. a) della L. 400/88 sono stati interpretati, per quanto riguarda la Camera,  in maniera estensiva dal Comitato per la legislazione. In base al costante orientamento del Comitato, sia i provvedimenti d’urgenza, sia le leggi di conversione sono inidonei ad intervenire anche su disposizioni di delega già approvate ed in corso di attuazione.

 

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, composta da 50 articoli, stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti:

·         prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

·         alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

·         tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

-         della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità;

-         della loro importazione nel territorio della Comunità.

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Il debitore dell’accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato. I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

·         lo status commerciale del detentore dei prodotti;

·         il luogo in cui si trovano i prodotti;

·         qualsiasi documento relativo ai prodotti;

·         la natura dei prodotti;

·         la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l’accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

Al riguardo si segnala che la Direttiva 92/12/CEE stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

L’articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

 

Si ricorda che la direttiva 2008/118/CE è inserita nell’allegato B del disegno di legge Comunitaria 2009 (A. C. 2449-B), attualmente all’esame della Camera dei deputati. L’articolo 1 del disegno di legge  modificato dal Senato al fine di eliminare imprecisioni nella formulazione del testo - conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel richiamare i due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità analoghe a quelle introdotte dalla legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) e riprodotte nella legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88). Il termine generale per l’esercizio della delega, infatti, non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, elencate negli allegati A e B (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge: cfr. art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13).

 

Alla luce della proroga disposta della norma in esame, sembrerebbe dunque opportuno recare apposite disposizioni di coordinamento con il d.d.l. Comunitaria 2009.

 

 


 

Articolo 1, commi 23-duodecies e 23-terdecies
(Durata in carica dei membri della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
)

23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".

23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.

 

 

Il comma 23-duodecies, introdotto durante l’esame al Senato, eleva da tre a sei anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il successivo comma 23-terdecies applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del precedente comma ai membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'art. 12 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 (come modificata dalla legge n. 83/2000) è una Amministrazione indipendente composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione elegge nel suo seno il Presidente, è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Essa si avvale della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti e di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

La Commissione ha il compito di

a) valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerare indispensabili;

b) esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un lodo sul merito della controversia;

c) invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia;

d) indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;

e) invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

f) rilevare l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

g) segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;

h) assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

i) rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti;

l) valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall'art. 3 l.n.83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

m) assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei;

n) riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

o) trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento afferma che la  disposizione in esame non reca effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare considerato che la norma si limita a prolungare la durata in carica degli attuali membri della Commissione sul diritto di sciopero.

 


 

Articolo 1, comma 23-quaterdecies
(Ulteriori norme relative al 5 per mille dell’IRE)

 

23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:

a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

 

 

Il comma 23-quaterdecies, introdotto durante l’esame al Senato, dispone una proroga al 30 aprile 2010 di alcuni termini previsti per il completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

Per una più approfondita analisi normativa della disciplina relativa al 5 per mille IRE si rinvia alla scheda di lettura del comma 15, articolo 1.

 

La proroga è prevista per i termini relativi:

a) all’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai beneficiari interessati secondo quanto disposto dal DPCM 20 gennaio 2006 (articolo 1), dal DPCM del 16 marzo 2007 (articolo 1) e dal DPCM 19 marzo 2008 (articolo 1), pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

Si tratta dei soggetti beneficiari individuati dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) articolo 1, comma 337, lett. a)[105], dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), articolo 1, comma 1234, lettere b) e c)[106]e dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), articolo 3, comma 5, lett. a)[107], e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall’articolo 63-bis del D.L. 112/2008[108].

b) alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2 aprile 2009 (articolo 5, commi 1, 2 e 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal predetto decreto, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

Si ricorda, con riferimento alla lettera a) del comma in esame, che l’articolo 42 del “milleproroghe” dello scorso anno (D.L. n. 207[109]) aveva già prorogato al nuovo termine del 2 febbraio 2009 la scadenza relativa all’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati all’accesso della ripartizione al 5 per mille[110]. Tale proroga, ai sensi del DPCM del 24 aprile 2008, non ha comunque riguardato le posizioni amministrative definite, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, relative alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e, per il solo 2007, alle fondazioni nazionali di carattere culturale.

 

Con riferimento alla lettera b), relativa alle sole associazioni sportive dilettantistiche, il termine di cui si stabilisce la proroga era stato fissato, ai sensi dell’articolo 5 del DM del MEF del 2 aprile 2009, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo[111] (vale a dire entro il 16 maggio 2009), indifferentemente per le associazioni che hanno fatto domanda telematica per l’accesso ai benefici per gli anni finanziari 2006, 2007 ovvero 2008. La proroga si riferisce in particolare alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive (mediante raccomandata a.r.) di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per beneficiare della ripartizione del 5 per mille IRE, da parte dei legali rappresentanti delle predette associazioni.

 

Al riguardo si osserva che, come riferito dalla RGS per le vie brevi, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille e le corrispondenti quote spettanti per gli anni finanziari 2006 e 2007 sono definitivi e, in particolare per il 2006, sono state completate le procedure di controllo amministrativo per la ripartizione delle somme. La proroga dei termini al 30 aprile 2010 dovrebbe pertanto servire per consentire l’utilizzo delle somme trasferite ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate per sbloccare il pagamento a favore dei beneficiari la cui domanda è carente della necessaria documentazione.

 

Si segnala che la norma andrebbe più opportunamente collocata nell’ambito del comma 15 dell’articolo 1 che contiene ulteriori disposizioni riferite alla disciplina del 5 per mille dell’IRE.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga disposta dal testo  non determina effetti finanziari. Infatti le disposizioni legislative che autorizzano annualmente la destinazione del 5 per mille delle imposte sui redditi alle finalità previste dalla legge rinviano a successivi DPCM l’individuazione delle procedure di ammissione e dei criteri di riparto.

I decreti attuativi che si sono susseguiti hanno fissato, fin dall’esercizio finanziario 2006, procedure di ammissione al beneficio (iscrizione telematica, trasmissione di dichiarazioni sostitutive, firma del legale rappresentante) che in molti casi - specie nell’ambito del volontariato - hanno determinato problemi di accesso per i soggetti non adeguatamente attrezzati dal punto di vista organizzativo: di conseguenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 molti di essi sono risultati esclusi dal beneficio.

La RT ricorda che già il DL 207/2008 (Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti) ha disposto un’analoga proroga[112] per l’anno finanziario 2006 a favore degli enti del volontariato e delle Onlus. Inoltre l’articolo 20 del DL 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria), ammettendo al riparto delle somme del 5 per mille anche le associazioni sportive dilettantistiche, ha di fatto prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive[113].

La RT afferma, infine, che – per dare seguito alle segnalazioni pervenute sia dagli enti del volontariato sia dal CONI circa le difficoltà di trasmissione della documentazione da parte dei soggetti interessati  - l’Agenzia delle entrate ha richiesto che fossero appositamente accantonati gli importi afferenti ai soggetti esclusi per gli anni finanziari 2006 e 2007; per l’anno 2008, invece, le operazioni di riparto non sono state ancora avviate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la proroga in esame concerne termini di trasmissione della documentazione per il riparto delle somme del 5 per mille, le cui autorizzazioni legislative operano – per ciascun esercizio finanziario – nel limite degli importi erogabili, che vengono determinati di anno in anno sulla base delle percentuali di contribuenti che esprimono l’opzione.

Gli stanziamenti annuali per l’utilizzo del 5 per mille corrispondono infatti alla quota dell’imposta Irpef netta desumibile a consuntivo con riferimento al periodo d’imposta  rispetto al quale sono state espresse le opzioni.

Pertanto, come affermato dalla relazione tecnica, la norma non dovrebbe determinare effetti finanziari imprevisti rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Tali stanziamenti possono variare annualmente sulla base della percentuale dei contribuenti che esprimono l’opzione, ma non sulla base della maggiore o minore estensione della platea dei soggetti ammessi al riparto. A seguito della proroga in esame, quindi, le somme potranno essere destinate ad un numero maggiore di beneficiari, ma ciò non dovrebbe modificare il limite degli stanziamenti a suo tempo autorizzati.

Ciò premesso, si osserva tuttavia che non è chiaro - in termini generali - se le proroghe relative al completamento degli adempimenti necessari al riparto possano incidere sui tempi di erogazione delle somme. Infatti, tenuto conto che, in caso di disallineamento temporale fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e il profilo delle erogazioni, potrebbero determinarsi effetti negativi per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, andrebbe acquisito un chiarimento circa la coerenza di tali previsioni rispetto ai relativi flussi di cassa.

 


 

Articolo 1, comma 23-quinquiesdecies
(Contributo unificato per controversie di lavoro)

23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.

 

 

Il comma 23-quinquiesdecies, in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione, prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2010, della disciplina previgente rispetto a quella contenuta nell’art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, della legge finanziaria 2010.

 

L’art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha aggiunto all’articolo 10 del TU spese di giustizia (DPR 115/2002) un nuovo comma 6-bisin forza del quale è previsto il pagamento del contributo unificato (nonché delle spese forfettizzate di cui all’articolo 30 dello stesso TU)[114] oltre che nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrativedi cui alla legge 689/1981 (art. 23) anche nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esonerati da ogni imposta o tassa)[115]. Rispetto a tali giudizi, per i processi in cassazione - attraverso la modifica inserita nel comma 2-bis dell’art. 13 del T.U. spese di giustizia (v. art. 2, comma 212, lett, c), n. 2, legge finanziaria 2010) si esclude però il pagamento dell’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. La nuova disciplina, ai sensi del successivo comma 253, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2010.

 

Ne deriva che l’obbligo di pagamento del contributo unificato per dette controversie, troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2011.

 

Posto che l’articolo 2, comma 212, lettera c), ha, attraverso il richiamo al nuovo comma 6-bis – introdotto dalla precedente lettera b) – escluso per tale tipo di controversie il pagamento dell’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari occorre comprendere se anche tale agevolazione troverà applicazione soltanto dal 1° gennaio 2011.

 

In forza del comma 23-quinquiesdecies in esame, nei giudizi di lavoro in cassazione permarrà, fino al termine del 2010, il solo obbligo di pagamento dell’imposta fissa di registrazione.

 

La norma quantifica in 800.000 euro, per l’anno in corso, i mancati introiti derivanti dalla vigenza dell’indicata esenzione fino al termine del 2010; la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione delle risorse indicate nell’ultima voce dell’Elenco 1 di cui all’art. 2, comma 250, della finanziaria 2010 (Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia) cui corrisponde analoga riduzione dello stanziamento destinato al Ministero della giustizia.

 

Si ricorda che l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010 prevede il riparto tra specifiche finalità delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, pari a complessivi 2.214 milioni nel 2010, 213 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 sono ripartite, secondo gli importi ivi previsti per gli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

All’ultima voce dell’Elenco, interessata dalla norma in esame, relativa, come già detto, a interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, di garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti locali dell’Abruzzo danneggiati dal sisma, adempimenti comunitari per gli enti locali, funzionalità del sistema giustizia, risultano assegnati complessivi 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate extratributarie

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

Minori spese correnti

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento ribadisce, il contenuto delle norme, affermando che le stesse stabiliscono che fino al 31 dicembre 2010 non è dovuto il contributo unificato per le controversie in materia di lavoro dinnanzi alla Corte di Cassazione. L’onere è stimato considerando che nell’arco del 2010 saranno avviati circa 7000 ricorsi della tipologia in esame assoggettati, in applicazione dell’articolo 2, comma 212, lettera b) della legge n. 191/2009, ad un contributo fisso di 103,30 euro. La spesa risulterebbe pari a 723.100 euro[116]  arrotondati prudenzialmente a 800.000 euro. A tale spesa si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all’ultima voce dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 250, della citata legge n. 191/2009, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare considerato che l’onere quantificato corrisponde alla misura delle maggiori entrati contabilizzate dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria e riferite alle norme che hanno introdotto il contributo di cui si sospende l’applicazione per il 2010.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si segnala che la stessa, pur se formulata in termini di previsione, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Appare, quindi, opportuno un chiarimento da parte del Governo, in merito alla formulazione della norma e in ordine all’opportunità di modificarla nei termini di un limite massimo di spesa.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, appare opportuno che il Governo confermi che non essendo stato ancora predisposto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle suddette risorse, le stesse risultino ancora disponibili.

Dal punto di vista formale, occorre acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la copertura in termini di novella alla legge finanziaria per il 2010, anche al fine di modificare gli importi previsti dallo stesso Elenco 1.

 

 


 

Articolo 1, comma 23-sexiesdecies
(Scuola Superiore dell’economia e delle finanze)

23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196".

 

 

Il comma 23-sexiesdecies dell’articolo 1, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, consente che metà delle risorse previste in favore della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy siano utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, anche per le esigenzedi documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge sull’attuazione del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e dalla legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262[117], ultimo periodo, ha ridotto a 4 milioni di euro la dotazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. Contestualmente, la norma ha autorizzato l’utilizzo di metà delle predette risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.

 

Complessivamente, lo stanziamento di bilancio per il 2010 per i suddetti interventi in favore del made in Italy è recato dal capitolo 7394 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ed ammonta a 3.029.024 euro.  

 

Come si apprende per le vie brevi da parte del MEF, l’originario stanziamento autorizzato dal citato D.L. n. 262 del 2006 ha subito riduzioni dovute, principalmente, all’applicazione della manovra  recata dal D.L. 112/2008[118] convertito, con modificazioni dalla legge n.133 del 2008, oltre a quelle recate da successivi provvedimenti normativi comportanti tagli lineari alle Missioni/Programmi del bilancio dello Stato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma destina ad ulteriori finalità una parte di risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, comma 23-septiesdecies
(Piani di rientro dai disavanzi sanitari)

23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.

 

 

Il comma 23-septiesdecies, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica l’articolo 2, comma 98 della legge finanziaria 2010[119] relativo alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari. La disposizione prevede un’anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005[120], permettendo altresì l’accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani, in particolare, la Regione Calabria[121].

 

Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono anche previste, nell’ipotesi in cui la regione non adempia agli obblighi di restituzione, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero sia l’applicazione di interessi moratori.

 

Il comma in esame novella l’articolo 2, comma 98, della finanziaria 2010 disponendo che l’anticipazione di liquidità per l’estensione dei debiti pregressi fino al 2005 avvenga anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.

 

Profili finanziari

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto rimane invariato l’ammontare dell’anticipazione concessa dallo Stato alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, previsto dall’articolo 2, comma 98, della legge n. 191/2009.

 

 


 

Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. a)
(Fondo Protezione civile)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a)  l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;

 

 

Alla lettera a) si dispone l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del Fondo della protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 14271991 al fine di adottare misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell’ultimo anno.

 

Si ricorda che al verificarsi delle calamità naturali, si fa fronte alla prima emergenza con ordinanze di urgenza con le quali vengono anche mobilitate le prime risorse finanziarie a valere su un apposito Fondo, il Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria (in Tabella C).

Con il citato art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142è stato infatti previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Pertanto nella Tabella C dell’ultima legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) insistono sul citato Fondo della protezione civile - di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 142/1991 - finanziamenti pari a 168,756 milioni di euro per il 2010 e129,132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Si ricorda, da ultimo che, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 CONI

0

11,0

 

0

0

11,0

 

0

0

11,0

 

0

CIO

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

Formez

 

1,2

 

 

 

1,2

 

 

 

1,2

 

 

Indennità missione MEF[122]

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

Agenzia del Demanio

 

7,2

 

 

 

7,2

 

 

 

7,2

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Protezione civile

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento ricorda che le proroghe riguardanti le lettere a), b) e c) (inerenti rispettivamente il fondo per la protezione civile, il CONI, il Comitato italiano paraolimpico e il Formez) riguardano il prosieguo di attività con relativi trasferimenti ai soggetti interessati per complessivi 234 milioni di euro per l’anno 2010.

Per quanto riguarda la lettera d), relativa alle spese per la prosecuzione delle attività dei servizi ispettivi RGS, è autorizzato un onere aggiuntivo per gli anni 2010 e 2011, quantificabile in 70 mila euro annui.

Per quanto riguarda la lettera e) (ENEA), in relazione all’impatto finanziario, la RT evidenzia che la norma - così come sancito dall’articolo 37, comma 6 della L. 99/2009 istitutiva dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - non comporta alcuna nuova o maggiore spesa in quanto gli oneri per l’organo di controllo in questione rientrano nei normali oneri di funzionamento.

Per quanto riguarda la lettera f), la RT ribadisce la previsione di un incremento della dotazione dell’autorizzazione di spesa del D. Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), riguardante la prosecuzione del contratto di servizio dell’Agenzia del demanio di 7,2 milioni di euro per l’anno 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla prosecuzione delle attività dei servizi ispettivi RGS, di cui alla lettera d), pur rilevato che l’onere è di entità limitata, si osserva che la RT non fornisce gli elementi sottostanti alla quantificazione dell’onere – pur limitato -  corrispondente a 70 mila euro per gli anni 2010 e 2011.

Con riferimento alla prosecuzione delle funzioni del collegio dei revisori dei conti nulla da osservare nel presupposto che essa avvenga nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come sancito dalla clausola di invarianza di cui all’articolo 37, comma 6 della L. 99/2009.

Nulla da osservare infine con riferimento agli stanziamenti relativi al fondo per la protezione civile, al CONI, al Comitato italiano paraolimpico, al Formez e all’Agenzia del demanio atteso che gli stessi si configurano come limiti di spesa.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 1, comma 23-decies.

Con riferimento, alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, appare opportuno che il Governo chiarisca le effettive disponibilità, anche in considerazione delle numerose riduzioni del suddetto Fondo previste dal provvedimento. Dal punto di vistaformale, si segnale che la disposizione non specifica che il Fondo è stato rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009.

 


 

Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. b)
(Partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico
ad eventi
)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

(…)

b)  la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro.

 

 

La lettera b) prevede la proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l’adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano[123]) e del Comitato Italiano Paraolimpico[124]agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi  finanziati ai sensi dell’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009[125]. A tal fine, autorizza per l’anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro.

Si fa riferimento, presumibilmente, alle manifestazioni sportive di rilevanza internazionale.

 

L’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2009, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e ad eventi celebrativi. Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2010 e successivi, va ricordato che numerose disposizioni della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) hanno previsto il trasferimento al Fondo di ingenti risorse, ivi comprese quelle derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale). Molte delle risorse sono state peraltro contestualmente utilizzate a copertura finanziaria di alcune misure introdotte dalla medesima legge finanziaria; a valere sulle risorse residuali del Fondo, pari a 2.214 milioni per il 2010, 213 milioni per il 2011 e 160 milioni per il 2012, è stato predisposto un elenco di interventi da finanziare (art. 1, comma 250, ed Elenco 1 allegato alla medesima legge) ed individuata apposita procedura per la ripartizione degli importi in favore delle autorizzazioni di spesa indicate nell’Elenco (per la ricapitolazione delle disponibilità e dell’utilizzo del Fondo, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art. 1, comma 23-ter ).

 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 1, comma 23-ter, del disegno di legge in esame, il CONI e il Comitato Italiano Paraolimpico sono inclusi nell’elenco dei  destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (Elenco 1, di cui all’art. 2, comma 250, della legge finanziaria 2010).

Il finanziamento assegnato dalla disposizione in commento sembrerebbe, comunque, aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 23-ter.

 

Per quanto attiene ai profili finanziari delle disposizioni in esame si veda il prospetto riepilogativo  in calce al commento dell’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera a).


 

Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. c)
(Risorse per il FORMEZ)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

(…)

c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

 

 

Alla lettera c) del comma 23-octiesdecies, introdotta nel corso dell’esame al Senato, si rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez), di cui al D.lgs. 285/1999[126], delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica. Nato nel 1965 con lo scopo di affiancare alle opere pubbliche e alla creazione della grande impresa un intervento basato sulla formazione ornamento dei quadri direttivi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, il FORMEZ nel corso degli anni è passato attraverso vari mutamenti di competenze e funzioni.

Attualmente, nell'ambito delle competenze già stabilite dal D.Lgs. 285/99, l'Assemblea dei Soci dell'11 aprile 2007 ha individuato una nuova missione specifica per il FORMEZ, consistente, principalmente, nell’accompagnare le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle regionali e locali, nello sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e amministrativa e nel monitoraggio delle politiche e dei processi di innovazione, nonché fornire alle amministrazioni pubbliche assistenza tecnica e tecnico-formativa per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia delle politiche, la comunicazione delle stesse tra di loro, e di sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e/o organizzazioni italiane e di altri paesi, progetti di cooperazione internazionale.

 

Per quanto attiene ai profili finanziari delle disposizioni in esame si veda il prospetto riepilogativo  in calce al commento dell’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera a).

 


 

Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. d)
(Indennità di trasferimento)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

(…)

d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

 

 

Alla lettera d) del comma 23-octiesdecies, introdotta durante l’esame al Senato, viene rinviato al 31 marzo 2010 il termine per consentire l’adozione delle disposizioni ai fini dell’applicazione, fino al 31 dicembre 2011, della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 266/2005[127] (Finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

L'articolo 1, comma 213-bis, della legge finanziaria 2006, consente di applicare i trattamenti indicati al precedente comma 213, al personale delle Forze armate di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.

I trattamenti indicati al comma 213 sono quelli relativi all'indennità di trasferta, all'indennità supplementare connessa alle spese di viaggio o comunque alle modalità di viaggio (prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 836/1973[128]), nonché all'indennità (alternativa al trattamento di missione) prevista per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo luogotenenziale 320/1945[129].

 

Per quanto attiene ai profili finanziari delle disposizioni in esame si veda il prospetto riepilogativo  in calce al commento dell’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera a).

 


 

Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. e)
(Revisori dei conti dell’ENEA)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

(…)

e)  che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

 

 

La lettera e) prevede la proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l’adozione delle disposizioni occorrenti per consentire che, fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 99/2009, “e comunque fino al 31 dicembre 2010”, il collegio dei revisori dei conti già operante presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, prosegua il suo incarico e l’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

L’espressa finalità della norma è di garantire il controllo sull’ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali (affidati a un commissario e due subcommissari fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia: cfr. infra).

 

L'articolo 37 della legge 99/2009istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

L'Agenzia, che opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dallo stesso articolo 37 e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257[130], che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari a cui è affidata l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'effettivo avvio del funzionamento dell'Agenzia (cfr. infra).

Le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia, sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione[131]. In sede di adozione del decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Come accennato, è prevista la nomina di un commissario e due subcommissari, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 99/2009, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)[132].

 

In sostanza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 37 della legge 99/2009, che prevede la soppressione dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), e quindi la decadenza dei suoi organi amministrativi e di controllo, a decorrere dalla data di insediamento dei citati commissari, la disposizione in esame è volta a prevedere l’ultrattività del collegio dei revisori dei conti, al fine di garantire il controllo sull’ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali affidati agli stessi commissari fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia.

 

Si osserva, tuttavia, che la disposizione andrebbe formulata più chiaramente, poiché se l’intenzione è quella di prevedere una proroga dell’esercizio delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti durante la fase transitoria precedente alla costituzione degli organi dell’Agenzia e all’effettivo avvio del funzionamento della medesima, per cui il loro incarico dovrebbe cessare al verificarsi di tale avvio (con la nomina del nuovo organo di controllo) e comunque entro il 31 dicembre 2010, allora la proroga del collegio dovrebbe terminare anche prima del 31 dicembre 2010 se appunto prima di tale data si verifica l’effettivo avvio del funzionamento dell’Agenzia. Pertanto le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2010” andrebbero sostituite con le seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2010”.

 

Per quanto attiene ai profili finanziari delle disposizioni in esame si veda il prospetto riepilogativo  in calce al commento dell’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera a).

 


 

Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. f)
(Finanziamento delle Agenzie fiscali)

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

(…)

f) l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

La lettera f) del comma 23-octiesdecies, inserita durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni finalizzate a consentire, tra gli altri, anche l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali, in particolare, dell’Agenzia del demanio, di cui all’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[133].

Nel dettaglio, la norma dispone l’integrazione dell'autorizzazione di spesa in favore delle suddette Agenzie ai sensi dell’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[134], come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

 

Il comma 2 del citato articolo 70 prevede che i finanziamenti per le Agenzie fiscali posti a carico del bilancio dello Stato siano determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione; essi vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

 

Lo stanziamento previsto attualmente in Tabella C ammonta a 92,6 milioni per il 2010 e a 78,4 milioni sia per il 2011 che per il 2012.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 23-novies del presente decreto reca un incremento di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni per il 2011 del finanziamento in favore delle agenzie fiscali (Agenzia del demanio),rispetto a quanto rideterminato dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009).

Conseguentemente, per effetto delle citate disposizioni, lo stanziamento previsto in Tabella C risulterebbe, dunque, aumentato a 101,8 milioni di euro per il 2010, a 81,8 milioni per il 2011 e si manterrebbe a 78,4 milioni per il 2012.

 

Per quanto attiene ai profili finanziari delle disposizioni in esame si veda il prospetto riepilogativo  in calce al commento dell’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera a).

 


 

Articolo 1, comma 23-noviesdecies
(Copertura degli oneri relativi alle proroghe di finanziamenti del comma 23-octiesdecies)

23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011 si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

Il comma 23-noviesdecies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 23-octiesdecies, recante una serie di proroghe di finanziamenti per l’anno 2010 e 2011, quantificati in complessivi 30,670 milioni di euro per l'anno 2010 e in 70 mila euro per l'anno 2011.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:

§         quanto a 30,600 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012[135].

Con riferimento al Fondo di riserva in oggetto, si segnala che il 1° gennaio 2010, contemporaneamente alla legge finanziaria, è entrata in vigore la legge n. 196/2009, recante una nuova disciplina quadro di contabilità nazionale, la quale ha disposto – all’articolo 51, comma 1, lettera c) - l’abrogazione della legge n. 468/1978, sostituendola con una nuova disciplina che solo in parte, per taluni istituti, ricalca quella preesistente. Per ciò che specificamente attiene alla disciplina dei Fondi di riserva, la legge n. 196/2009 non prevede più all’interno del nuovo assetto contabile il “Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente”. L’autorizzazione legislativa di spesa relativa al Fondo di riserva, le cui risorse sono quantificate dalla legge finanziaria per il 2010, risulta pertanto abrogata.

Le risorse del Fondo di riserva, come quantificate nella Tabella C della legge finanziaria per il 2010 risultano comunque iscritte nel bilancio di previsione 2010 (cfr. legge 192/2009 e relativo D.M. di riparto in capitoli), nello stato di previsione del Ministero dell’economia, capitolo 3003. Secondo informazioni ricevute per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato, esso continua ad essere utilizzato in via gestionale per il 2010 per le finalità e secondo la procedura prevista dalla abrogata disciplina contenuta nell’articolo 9-ter della legge n. 468/78, cioè per incrementare le dotazioni delle voci di Tabella C.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge in esame dispone ulteriori riduzioni del Fondo di riserva, in particolare:

-      l’articolo 3, comma 1-bis dispone una riduzione di 3,5 milioni di euro per il 2010 a copertura dell’onere relativo al corrispondente finanziamento per il 2010 finalizzato alle opere di infrastrutturazione dell'EXPO Milano 2015;

-      l’articolo 6, comma 9 dispone una riduzione di 8 milioni per il 2010 a copertura del finanziamento finalizzato a consentire nel 2010 lo svolgimento da parte dell’istituto superiore di sanità dei compiti relativi alla tutela della salute pubblica;

-      l’articolo 6, comma 9-quinquies riduce il Fondo di 10 milioni per il 2010 a copertura degli oneri derivanti dall’estensione al 31 dicembre 2010 della disciplina dei permessi retribuiti nei confronti del ricevente e del donatore di trapianto di rene;

-      l’articolo 7, comma 5-bis dispone una riduzione del Fondo di 0,5 milioni per il 2010 e per il 2011, a copertura dell’onere derivante dalla prosecuzione degli interventi a favore del Comune di Pietrelcina;

-      l’articolo 7, comma 5-quater riduce il Fondo di 10 milioni per il 2010 a copertura dell’onere relativo alla proroga al 31 dicembre 2010 del finanziamento per l’istituzione degli istituti tecnici superiori.

§         quanto a 70 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (legge n. 307/2004).

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni di euro per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 per il 2012.

La dotazione esposta in bilancio non sconta, tuttavia, gli effetti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, che pure hanno inciso sulle disponibilità del Fondo stesso. Per una ricostruzione di tali misure si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 5-quater.


 

Articolo 1, comma 23-vicies
(Azioni esecutive riguardanti le Regioni con piani di rientro)

23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'articolo 2, comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "due".

 

 

Il comma 23-vicies, introdotto al Senato, modifica, da dodici mesi a due mesi, il termine previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191[136] all'articolo 2, comma 89, sulla durata della sospensione delle azioni esecutive, intraprese nei confronti delle aziende sanitarie locali,nelle regioni con i piani di rientro.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma in esame modifica l’articolo 2, comma 89, della legge finanziaria 2010[137], che prevede la sospensione delle azioni esecutive per l’anno 2010 nei confronti delle ASL e delle aziende ospedaliere delle regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dai piani stessi. Pertanto, la norma in esame, riducendo ai soli primi due mesi del 2010 tale divieto, prevede che, a decorrere dal 1 marzo 2010, possano essere intraprese o proseguite le azioni esecutive nei confronti dei medesimi enti, facendo venir meno la norma posta a tutela delle regioni in disavanzo sanitario, alla quale peraltro  non sono stati ascritti effetti finanziari.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan)

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

 

 

Il comma 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan. La proroga è finanziata con le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite massimo di euro 660.000[138].

La relazione illustrativa evidenzia che, in tal modo, si consente il mantenimento di un impegno preso dall’Italia in sede Nato al vertice di Varsavia.

 

Il riferimento è alla convenzione stipulata il 28 dicembre 2009 - che fa seguito ad altra stipulata il 27 maggio 2009 – e approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sulla base dell’autorizzazione recata dal comma 2 in esame. La stessa convenzione è stata stipulata, appunto, per la realizzazione di un progetto di collaborazione con le strutture Nato per rappresentare e sostenere le azioni di peacekeeping in Afghanistan[139].

 

Si ricorda la società NewCo Rai International è stata costituita sulla base dell’art. 45 del Testo unico della radiotelevisione[140] che ha previsto, nell'ambito di definizione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo, «la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale». Essa è operativa dall'aprile del 2008 e si occupa principalmente della diffusione del canale TV Raitalia[141].

Profili finanziari

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario delle disposizioni, afferma che le stesse non comportano effetti, tenuto conto che le relative risorse da destinare alla copertura dell'onere contrattuale, entro il limite massimo di 3 milioni di euro, sono iscritte nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria, destinato al finanziamento del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, anche se la modifica apportata dal Senato al comma 2 implica quale limite massimo di spesa quello già previsto per la convenzione a legislazione vigente[142], la relazione tecnica fa riferimento ad un limite massimo di 3 milioni di euro, senza specificare se detto limite includa le autorizzazioni di spesa riferite alle disposizioni contenute in entrambi i commi, 1 e 2.

In proposito, si ricorda che la spesa relativa, per la proroga disposta nel dicembre 2007, è stata quantificata in 3.099.000 euro all’anno, da garantire nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Si ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca quali oneri risultino inclusi nell’ammontare di 3.000.000 euro indicato dalla RT, suffragando con idonei elementi valutativi, la congruità di tale importo.

 


 

Articolo 2, comma 2
(Proroga dell’accordo di collaborazione radiotelevisivo
con la Repubblica di San Marino
)

2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

 

 

L'articolo 2, comma 2, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

 

Si ricorda che l’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all’11 giugno 2007. In attesa della stipula del nuovo accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2009 della fornitura dei servizi è poi stata disposta dall’articolo 1 del decreto legge n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009. Il nuovo accordo internazionale intervenuto, come si è detto, il 5 marzo 2008, ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario delle disposizioni, afferma che le stesse non comportano effetti, tenuto conto che le relative risorse da destinare alla copertura dell'onere contrattuale, entro il limite massimo di 3 milioni di euro, sono iscritte nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria, destinato al finanziamento del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, anche se la modifica apportata dal Senato al comma 2 implica quale limite massimo di spesa quello già previsto per la convenzione a legislazione vigente[143], la relazione tecnica fa riferimento ad un limite massimo di 3 milioni di euro, senza specificare se detto limite includa le autorizzazioni di spesa riferite alle disposizioni contenute in entrambi i commi, 1 e 2.

In proposito, si ricorda che la spesa relativa, per la proroga disposta nel dicembre 2007, è stata quantificata in 3.099.000 euro all’anno, da garantire nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Si ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca quali oneri risultino inclusi nell’ammontare di 3.000.000 euro indicato dalla RT, suffragando con idonei elementi valutativi, la congruità di tale importo.

 


 

Articolo 2, comma 3
(Proroga della convenzione con Radio Radicale)

3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

All’onere per la proroga della convenzione si provvede ricorrendo al fondo speciale di parte corrente allocato nella tabella A della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009), allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico[144], pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011[145].

 

La legge n. 224 del 1998[146], confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[147], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio della convenzione a suo tempo stipulata[148] tra il Ministero delle comunicazioni eil Centro servizi Spa,per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. L’onere fu quantificato in 11,5 mld. annui.

Le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie[149]; da ultimo, l’art. 1, comma 1242, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione. 

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria  si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del quale è previsto l’utilizzo  reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

 


 

Articolo 2, comma 4
(Ente irriguo umbro-toscano)

4. La gestione liquidatoria dell’Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all’effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull’attività svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

 

 

Il comma 4 stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscano debba cessare entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.  Tale termine è stato oggetto di numerosi interventi di proroga, l’ultimo dei quali – disposto dal decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 –ne ha fissato la scadenza al 7 novembre 2009.

In base a quanto previsto nella disposizione in commento la gestione liquidatoria dell’Ente potrà protrarsi non oltre il 6 novembre 2011.

La proroga di tale gestione è disposta allo scopo di consentire al Commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti, sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto che sarà costituito o individuato dalle regioni interessate.

Con l’aggiunta dell’ultimo periodo mediante un emendamento approvato nel corso dell’esame del Senato è stata introdotta una clausola d’invarianza della finanza pubblica a carico della quale non dovranno derivare oneri aggiuntivi.

 

L’Ente irriguo Umbro-Toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048 come “Ente per l’irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell’alta Valle del Tevere umbro-toscana” con sede in Arezzo e per la durata di trenta anni, ha avuto vicende istituzionali complesse che hanno comportato nel tempo il cambio della denominazione, la proroga e la ridefinizione delle funzioni istituzionali.

E’ un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del dicastero agricolo originariamente istituito per la durata di trenta anni che, successivamente alla scadenza di tale termine (7 novembre 1991), ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l’ultima delle quali ha posto il nuovo termine del 7 novembre 2009[150].

A seguito del trasferimento (con DPR 18 aprile 1979) alle regioni Toscana e Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario, deve la sua attuale denominazione al D.L. n. 352/91 (conv. legge 411/91) che lo ha definito “persona giuridica di diritto pubblico” conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, e ne ha anche prorogato l’operatività (fino al 30 dicembre 2001) oltre a rideterminarne le competenze istituzionali.

Le materie di intervento dell’Ente, che si occupa fondamentalmente della gestione e manutenzione delle dighe e adduzioni primarie nel territorio di Arezzo,Terni, Siena e Perugia, riguardano pertanto attualmente:

a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;

b) la gestione e manutenzione di tali opere;

c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopra indicate;

d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturale, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Venute meno, dunque, le competenze in materia di bonifica, l’Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell’Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua per scopi prevalentemente irrigui, cui si è aggiunta di recente l’erogazione di acqua per scopi potabili.

Si ricorda che l’Ente era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L’art. 26 (cd. “taglia enti”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto peraltro l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica aggiunge che le attività cui è chiamato a svolgere il Commissario ad acta saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

In risposta ai chiarimenti richiesti durante l’iter al Senato il Governo:

- ha confermato che gli oneri della gestione commissariale graveranno sulle risorse ordinarie dell’Ente, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2009, di nomina del Commissario ad acta;

- ha convenuto sull’opportunità di inserire nel testo della disposizione apposita clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda altresì che è stato segnalato come, in occasione delle precedenti proroghe dell'attività dell'ente, fosse stato previsto un finanziamento delle stesse, sia pure di importo modesto[151].

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto delle dichiarazioni rese durante l’esame presso il Senato, al fine di verificare l’effettività della clausola di neutralità finanziaria andrebbero esplicitate le ragioni per cui, a differenza di quanto disposto in occasione delle precedenti proroghe, la prosecuzione della gestione liquidatoria fino al 2011 non determini oneri aggiuntivi.

 

 


 

Articolo 2, comma 4-bis
(Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina)

4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;

 

 

Il nuovo comma 4-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, stabilisce per l’anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all’imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.

 

Nel dettaglio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2010, la disposizione in esame anzitutto prevede agevolazioni in favore delle seguenti operazioni:

§         atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze qualificati come “agricoli” in base a strumenti urbanistici vigenti, ove siano posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

§         operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Le agevolazioni concesse consistono nei seguenti benefici:

§         applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa,

§         applicazione dell’imposta catastale nella misura  dell'1 per cento;

§         riduzione del 50% degli onorari notarili dovuti per le operazioni suindicate.

In materia di piccola proprietà contadina, si ricorda che l’art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 1954, n. 604, come successivamente modificata, prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato per l’acquisto di terreni, finalizzato alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Tali agevolazioni consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili a una serie di atti (indicati all’articolo 1 della legge n. 604/1954, tra cui compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

Le suddette agevolazioni sono applicabili quando:

§         l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

§         il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

§         l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si può così riassumere:

§         l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);

§         l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;

§         l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);

§         il contratto è esente da imposta di bollo.

Le menzionate agevolazioni sono state prorogate una prima volta con la legge n. 590/1965 recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, che le ha procrastinate sino al 30 giugno 1983; a questa sono seguite numerose ulteriori norme di proroga annuale[152], da ultimo approvate con il comma 8 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008) che ha stabilito al 31 dicembre 2009 il termine per la concessione delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004[153], successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05[154], che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n.1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%[155]. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n.203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

 

La norma in commento prevede la decadenza dalle predette agevolazioni per l’ipotesi in cui, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti citati, i terreni siano volontariamente alienati, ovvero si cessi di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[156], nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99[157], e successive modificazioni.

Il richiamato articolo 11 del D.lgs. 228, cosiddetta legge di orientamento agricolo, ha modificato i vincoli precedentemente disposti in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice sostituendo il precedente periodo di dieci anni con quello più ridotto di cinque anni.

Anche l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici (comma 2) non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, mentre è escluso dalla decadenza (comma 3) l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo (come definito all'articolo 2135 del codice civile). Tale esclusione si applica anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

L’articolo 2 del D.lgs. n. 99/2004 reca, tra l’altro (commi 4 e 4-bis) le agevolazioni in favore delle società agricole, prevedendo che ad esse – se qualificate come imprenditori agricoli professionali - sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita da parte delle società dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di IAP (requisiti enunciati all’articolo 1, comma 3 del medesimo D.Lgs.) nei cinque anni dall’applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni stesse.

Inoltre, le stesse agevolazioni sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Anche per tali forme societarie la perdita di tali requisiti nei termini suddetti determina la decadenza dalle agevolazioni.

 

L’ultimo periodo del comma in esame prevede che all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Fondo, la cui istituzione è stata fin dall’inizio sottoposta a termine, è stato oggetto di una numerosa serie di interventi che ne hanno procrastinato la operatività. La originaria scadenza del 30/6/1964 è stata pertanto portata al 30/6/69 dall’art. 12 della legge n. 454/61; al 31/12/80 dall’art. 1 della legge n. 910/66; al 31/12//95 dall’art. 2 del D.L. n. 377/75 (con. mod. legge n. 493/75; al 31/12/2002 dall’art 1 del D.L. n. 552/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 642/96, che ne ha nel contempo assegnata la gestione alle regioni. Interventi di proroga del Fondo hanno tuttavia continuato ad essere approvati, ultimi l’art. 1, co. 1 del decreto legge n. 236/2002 (conv. mod. L.. 284/2002), che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2005, ed il successivo art. 26 del D.L. 273/2005 che lo ha protratto di dodici mesi e fino al 31 dicembre 2007. Infine l’art. 26, co. 2 del D.L. n. 248/07 ha stabilito il termine del 31/12/2008.

Il Fondo per la meccanizzazione in agricoltura è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne aveva la gestione al di fuori della amministrazione statale, dall’articolo 5 ss. della legge n. 949/1952 che gli aveva attribuito le caratteristiche del fondo di rotazione[158].

L'articolo 12 della legge n. 910/1966 ha completamente rivisto le modalità operative del Fondo, che è stato destinato a concedere prestiti per l'acquisto di macchine agricole e di attrezzature connesse, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Tali benefici potevano essere concessi anche per l'acquisto di mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito poteva essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, con particolare considerazione per le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Agli stessi, per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche, per una spesa non superiore ad un milione delle vecchie lire, potevano essere concessi, in alternativa ai prestiti, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

L’articolo 7 del decreto-legge n. 377/75 (conv.mod. L. 493/1975) aveva esteso le finalità operative del Fondo che poteva provvedere alla erogazione di mutui di durata decennale destinati a: l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua a fini irrigui, anche nel caso in cui dette attrezzature venissero a costituire parte integrante di impianti fissi di irrigazione; l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari o affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole, l'importo del mutuo arrivava al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri operatori, il mutuo era concesso nella misura del 75% della spesa. Era accordata preferenza alle domande di mutuo presentate da coltivatori diretti e dalle cooperative agricole.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo delle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori entrate

 

40,0

 

 

 

40,0

 

 

 

40,0

 

 

 

 

La relazione tecnica di corredo alla disposizione, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, ricorda che la norma dispone l’applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2010, delle agevolazioni fiscali per l’accorpamento della proprietà contadina, limitatamente ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Le agevolazioni comportano l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, pari a 168 euro per ciascuna imposta, e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.

In assenza di tale agevolazione ai trasferimenti di terreni agricoli in questione si applicherebbe un prelievo complessivo dell’11 per cento, di cui l’8 per cento a titolo di imposta di registro, il 2 per cento a titolo di imposta ipotecaria e l’1 per cento a titolo di imposta catastale.

La relazione tecnica quantifica, per competenza e cassa, una perdita di gettito di 40 milioni di euro nel 2010. 

      

La quantificazione utilizza i dati delle registrazioni di trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli effettuate nel 2008. In base a tali dati, risultano registrati 18.800 trasferimenti di terreni agricoli agevolati  per l’arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.900 milioni di euro.

In assenza dell’agevolazione tali trasferimenti avrebbero scontato imposte per un ammontare di 209 milioni di euro (1.900*11%).

La previsione dell’agevolazione produce, invece, un gettito di circa 25 milioni di euro [(168*18.800)*2+(1.900*1%)].

Pertanto, ipotizzando costante il numero dei trasferimenti, si produrrebbe nel 2010 una perdita di gettito potenziale di circa 184 milioni di euro.

Tuttavia la perdita di gettito si riduce a 46 milioni di euro in ragione d’anno, considerando che l’agevolazione è indirizzata ai soli coltivatori diretti iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi, in base a dati del Ministero delle politiche agricole e forestali, rappresentano circa un quarto dei coltivatori diretti.

La perdita di gettito effettiva si riduce a 40 milioni di euro nel 2010, tenendo conto del fatto che l’agevolazione si applica a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta in base ai dati ed alle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica.

 

 In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, appare opportuno, trattandosi di un fondo fuori bilancio, che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità e l’ammontare delle risorse residue.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 5
(Pubblicità legale)

5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2011».

 

 

Il comma 5, modificato in corso di esame presso il Senato, interviene sull’art. 32 della legge n. 69 del 2009[159], recante disposizioni finalizzate all’“eliminazione degli sprechi” collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea.

In particolare, la disposizione in esame prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 del termine fissato dal comma 5 del citato art. 32, già modificato dal D.L. n. 194/2009[160]. Alla scadenza di tale termine le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale. Infatti, questo effetto, scaduto il predetto termine, viene ricondotto esclusivamente ad atti e provvedimenti amministrativi pubblicati da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici sui propri siti informatici.

Resta, ad ogni modo, ferma la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Pertanto, in base alla novella in esame, a partire dal 1° gennaio 2011, l'unica forma di pubblicità legale sarà quella assolta in modo virtuale.

 

La disposizione in commento non interviene sugli altri commi dell’art. 32. In particolare restano fermi i commi 1 e 2 nei quali si fa riferimento al termine del 1° gennaio 2010. Il comma 1 prevede che  “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il comma 2 stabilisce che “dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.

 

 


 

Articolo 2, commi 6 e 7
(Proroga termine riordino all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)

6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.

7. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 6 interviene sulla vita dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) disponendo che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del D.L. n. 171/08 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato dal 31 marzo al 31 dicembre 2010.

Tale regolamento dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 Finanziaria 2008 che ha attribuito una delega al Ministro per la semplificazione normativa, al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e al Ministro dell'economia e delle finanze, per la emanazione di uno o più regolamenti volti al riordino, trasformazione o soppressione con conseguente messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

La delega, accompagnata dalla enunciazione di principi e criteri direttivi, è stata a suo tempo conferita allo scopo di ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche ed è accompagnata da un elenco degli enti da riordinare o sopprimere, nel quale è stato appunto inserito l’EIPLI.

Il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 205/08, prorogava - per quel che riguarda l'EIPLI - al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 stabilito dal primo comma dell'articolo 26 del D.L. n. 112/08[161], norma c.d. "taglia enti". Tale ultima norma disponeva che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e di altri enti espressamente elencati, fossero soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Disponeva inoltre la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

In merito al riordino dell’EIPLI si ricorda che il comma 1055, art. 1 della legge n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che entro il 30 novembre 2007 - termine differito in seguito al 30 aprile 2008[162] - il commissario straordinario dell'Ente doveva effettuare una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definire, con i creditori, un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale stabilire le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. La stessa disposizione prevede che, dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'EIPLI lo stesso comma 1055 gli ha assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

La relazione al disegno di legge rileva che il piano di rientro, ufficialmente trasmesso nel novembre scorso, è allo studio del Ministero che sta valutando le varie voci che lo compongono, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle somme iscritte come crediti nelle poste attive.  Trattandosi di una valutazione complessa, richiede tempi più ampi di quelli consentiti dall'attuale formulazione del comma 3-bis dell'articolo 3 citato, anche perché coinvolge diverse istituzioni, tra le quali, in primo luogo, le regioni Basilicata e Puglia.

 

Il comma 7 dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, per la quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

Il D.L. 1° ottobre 2005, n. 202 (conv. mod. L. 244/05) reca "Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria", e autorizza, nel richiamato art. 5 (riguardante il settore avicolo), comma 3-ter,  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole per i quali il precedente comma 3-bis ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale.


Profili finanziari

 

La relazione tecnica conferma l’onere indicato dal testo (204.000 euro per il 2010) e fa presente che la proroga si rende necessaria per consentire il completamento dell'azione di risanamento dell'EIPLI attualmente in corso.

La relazione precisa che il piano di rientro predisposto dal commissario straordinario è allo studio del MIPAF e coinvolge altre istituzioni, fra cui le regioni Basilicata e Puglia.

La RT conferma, inoltre, che il capitolo 2275 del MIPAF, utilizzato per la copertura finanziaria dell’onere, presenta le necessarie disponibilità.

In risposta ai rilievi formulati nel corso del dibattito presso il Senato, il Governo ha precisato[163] che l’onere è stato quantificato tenendo conto che, per l’anno 2010, la proroga opera per 9 mesi (aprile-dicembre).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’onere indicato dal testo e dalla relazione tecnica risulta in linea con le stime utilizzate per i precedenti provvedimenti di proroga: si fa riferimento, in particolare, all’articolo 3, comma 3-bis, del DL 171/2008[[164]], che per un analogo rinvio del termine di adozione del regolamento di riordino dell’ente (aprile-dicembre 2009) aveva previsto un onere pari a 200.000 euro.

Ciò premesso, si osserva che il Governo non ha fornito (né per il DL 171/2008 né per le norme in esame) i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione. Appare pertanto necessario acquisire tali elementi al fine di consentire una verifica della quantificazione indicata.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2275 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca le necessarie disponibilità.

 

 


 

Articolo 2, commi 7-bis e 7-ter
(Riduzione assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri)

7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri,»;

b)  al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.».

7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificate in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

L’articolo 2, comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in Senato, modifica la normativa relativa alla riduzione degli assetti organizzativi, prevista dall’art. 74, D.L. 112/2008[165], in relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

L’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio, e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Per un’esposizione più dettagliata si rinvia al commento dell’art. 2, co. 8-bis-8-septies del presente provvedimento.

 

In base al testo vigente, la Presidenza è tenuta, al pari delle altre amministrazioni soggette alle misure di razionalizzazione, a:

a)      ridurre il numero degli uffici dirigenziali generali in misura non inferiore al 20% e quelli di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al 15%;

b)      ridurre corrispondentemente la dotazione del personale con qualifica dirigenziale;

c)      rideterminare la dotazione organica del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Con due novelle al comma 1 e al comma 4, terzo periodo, dell’art. 74, le disposizioni in commento attenuano gli obblighi di riduzione dell’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio, che sarà tenuta esclusivamente a ridurre del 7% la dotazione di livello dirigenziale generale e del 15% della dotazione di livello dirigenziale non generale.

 

Il comma 7-ter dispone la copertura del minor risparmio derivante dal comma 7-bis, quantificato dalla norma in 2 milioni di euro, mediante la soppressione dell’autorizzazione di spesa, di pari importo, per il funzionamento dell'Unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali, istituita dall’articolo 1, comma 724, della legge finanziaria 2007[166]. La predetta Unità è stata però successivamente soppressa dall’articolo 26, comma 6, del citato D.L. 112/2008.

 

Si ricorda che l’Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali è stata costituita quale struttura amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e più precisamente presso il Dipartimento per gli affari regionali, con il compito di accertamento dei presupposti per il riconoscimento delle “misure premiali previste dalla normativa vigente” destinati agli enti locali che conseguano determinati obiettivi di contenimento e di efficienza della spesa, nonché verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali medesimi. Per tale Unità è stata prevista la vigilanza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed uno stanziamento per il suo funzionamento, costituito nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Si segnala che i compiti attribuiti all’Unità si affiancano, ma non sostituiscono le funzioni di verifica e controllo contabile e di gestione propri della RGS e della Corte dei conti.

Successivamente, l’articolo 26 (che riporta in epigrafe la denominazione di “taglia-enti”) del D.L 112/2008, al comma 6, ha disposto la soppressione, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del predetto D.L. 112[167], della predetta Unità di monitoraggio, prevedendo che la relativa dotazione finanziaria, pari a 2 milioni di euro, confluisse in un apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, rispetto alla formulazione del testo, si segnala che la disposizione relativa alla soppressione dell’autorizzazione di spesa andrebbe circoscritta con riferimento al solo articolo 26, comma 6, del D.L. 112/2008, istitutivo del fondo iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel quale sono confluite le risorse per il funzionamento dell’Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali, considerato che tale Unità risulta già soppressa dal medesimo articolo 26, comma 6.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Minori spese correnti

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione comporta effetti finanziari quantificati in 2 milioni di euro senza fornire informazioni aggiuntive.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che non è stato possibile riscontrare la congruità della quantificazione proposta in quanto non sono state fornite le informazioni circa gli elementi posti alla base della stima della spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo, pari a 2 milioni, derivano dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 724, della legge n. 296 del 2006, e sono iscritte nel capitolo 452 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Si segnala, tuttavia, che, nonostante la suddetta disposizione autorizzi la spesa di 2 milioni di euro, nel relativo capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per l’anno 2010, sono stanziate risorse pari a 1,8 milioni di euro. La differenza tra l’autorizzazione di spesa sostanziale e le relative risorse iscritte in bilancio potrebbe essere dovuta ai tagli lineari, che hanno riguardato anche il capitolo del bilancio con il quale si provvede al trasferimento delle risorse  alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, anche al fine di valutare la congruità della copertura, appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 Dal punto di vista formale, si segnala, inoltre, che la norma non specifica la decorrenza temporale dell’onere, che può desumersi solo dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.


 

Articolo 2, comma 8
(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni)

8. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

L’articolo 2, comma 8, proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004[168] (legge finanziaria per il 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 5 del D.L. 207/2008[169] il quale aveva disposto altresì l’applicazione di tale proroga alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001. Nel sopra richiamato comma 100 dell’articolo 1 si è prevista la proroga di un triennio (cioè fino al 31 dicembre 2007) del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

 

In precedenza analoghe disposizioni di proroga (annuali) erano state previste dall’articolo 34, comma 12, primo periodo della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall’articolo 3, comma 61 della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004). Da ultimo, il termine in questione è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 536, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

In materia di graduatorie dei concorsi pubblici, si ricorda che il comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001[170], prevede che tali graduatorie, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[171], rimangano valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Con il recente D.lgs. 150/2009[172] si è stabilito altresì che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Merita ricordare, infine, che una specifica deroga al richiamato comma 5-ter è contenuta nell’articolo 24-quater del D.L. 248/2007[173], riferita al solo Ministero del lavoro, il quale dispone che, per fronteggiare le esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, lo stesso Ministro del lavoro possa utilizzare la graduatoria formata all’esito dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro fino al 10 dicembre 2010.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo considerato che la disposizione si limita a prorogare il termine di validità delle graduatorie dei concorsi delle amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni.


Articolo 2, commi 8-bis – 8-septies
(Riduzione assetti organizzativi delle Pubbliche amministrazioni)

8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quinquies. Restano esclusi dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all’articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.

 

 

Con le disposizioni in esame, introdotte al Senato, si prevede, all’esito del processo di riorganizzazione di cui all’art. 74, D.L. 112/2008[174], un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di contenimento della spesa. Tale ulteriore riduzione non è prevista dalla disposizione del comma 8-ter per la Presidenza del Consiglio.

 

Si ricorda che negli ultimi anni, sono state adottate più volte misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici, da attuare mediante un processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali.

Da ultimo, l’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero:

§         ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);

§         ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

§         rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

§         rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il termine previsto per la riorganizzazione era il 30 novembre 2008 ed è stato successivamente differito al 31 maggio 2009 per i soli ministeri in virtù dell’art. 41, co. 10, D.L. 207/2008.

 

Le disposizioni in esame hanno, quali destinatari, le amministrazioni indicate nell’articolo 74, co. 1, D.L. 112/2008, ossia, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese – precisa la disposizione – le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, co. 4, del D.Lgs. 165/2001[175].

 

Il comma 4 dell’art. 70 citato fa riferimento ai seguenti enti e organismi:

§         Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con D.Lgs. 304/1999);

§         enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con D.Lgs. 367/1996);

§         Agenzia spaziale italiana (ASI);

§         Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

§         Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

§         Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

§         Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

§         Registro aeronautico italiano (RAI);

§         Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

§         Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

§         Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

§         Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

§         Cassa depositi e prestiti.

 

Come sopra accennato, il comma 8 ter non contiene disposizioni di riduzione di assetti organizzativi. Esso, infatti, effettua un rinvio all’art. 74, co. 1, D.L. 112/2008 nel quale, in base alla modifica introdotta dall’art. 2, co. 7-bis, del decreto in esame (v., supra), vengono attenuati gli obblighi di riduzione dell’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio (obbligo di riduzione del 7% della dotazione di livello dirigenziale generale e del 15% della dotazione di livello dirigenziale non generale).

 

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà comportare una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche entro il 30 giugno 2010, in misura non inferiore, al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.

Anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente rideterminate, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevede una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.

 

Il termine del 30 giugno 2010 è stabilito per la riduzione sia degli uffici dirigenziali generali, sia delle piante organiche del personale non dirigenziale ai sensi del comma 8-quater, che prevede la sanzione a carico delle amministrazioni inadempienti.

 

Il comma 8-bis specifica che il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche “con le modalità indicate dall’articolo 41, comma 10 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207”, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare i decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.

 

Si ricorda che l’articolo 41, al comma 10, oltre a differire al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dall’articolo 74 del D.L. 112/2008, ha previsto per i ministeri, la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, con una modifica all’art. 4 del D.Lgs. 300/1999[176], ha stabilito che i decreti ministeriali con i quali si procede alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, possono provvedere altresì alla distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche in deroga all’eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo ministero.

 

Per l’attuazione delle disposizioni di contenimento nella Presidenza del Consiglio dei Ministri occorre, invece, fare riferimento alle modalità indicate all’art. 74, co. 4, D.L. 112/2008, in base alle quali la Presidenza è chiamata ad assicurare il conseguimento dei risultati di contenimento previsti dalla norma attraverso specifici provvedimenti del Presidente del Consiglio (comma 8-ter).

 

In relazione all’operatività delle norme di razionalizzazione organizzativa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si consideri l’opportunità di coordinare le disposizioni in esame con le modifiche introdotte dal precedente comma 7-bis.

Per quanto concerne le modalità di attuazione delle misure di contenimento, va evidenziato che la norma in esame comprende nella sua sfera applicativa una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre le modalità richiamate riguardano solo i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Come già previsto per la riorganizzazione stabilita dal D.L. 112/2008, alle amministrazioni inadempienti al 30 giugno 2010 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 8-quater), fatta eccezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione di riferimento, di cui all’art. 19, co. 5-bis e 6, d.lgs. n. 165/2001.

 

L’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165 prevede la possibilità, a certe condizioni, di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato. Il numero di incarichi non può comunque eccedere una certa soglia, per ciascuna amministrazione, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e l’8% di quella di seconda fascia. Inoltre, tali incarichi devono essere conferiti a personale di particolare e comprovata esperienza professionale.

Tra le caratteristiche indicate si ricordano:

§         lo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati per almeno cinque anni;

§         il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da una formazione universitaria oppure da concrete esperienze di lavoro anche presso amministrazioni statali, comprese le stesse che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

§         la provenienza da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Entro certi limiti (10% della dotazione organica della prima fascia e 5% della seconda fascia) gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 165, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali (art. 19, co. 5-bis).

 

Sino all'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, salve le procedure concorsuali e di mobilità in corso, nonché quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.

 

Il comma 8-quinquies individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte.

In particolare, sono escluse dall’applicazione dell’articolo:

§      le amministrazioni che hanno subito una riduzione di risorse in applicazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 17, D.L. 78/2009[177];

 

L’articolo 17, comma 4, D.L. 78/2009, relativo al processo di riordino degli enti pubblici non economici, ha autorizzato il Ministro dell’economia e finanze, nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio da assegnare a ciascuna amministrazione vigilante, ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, da individuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008[178].

L’articolo 17, comma 6, del medesimo decreto ha integrato i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino degli enti pubblici economici (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008), introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

 

§      il personale amministrativo operante negli Uffici giudiziari;

§      il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

§      le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

§      le strutture del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):

a)            i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato) (art. 3, co. 1);

b)            il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (art. 3, co. 1-bis);

c)            il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 3, co. 1-ter);

d)            i professori e i ricercatori universitari (art. 3, co. 2).

Da ultimo, la disposizione esclude che il divieto di assunzione previsto dal precedente comma 8-quater e quello stabilito dal comma 7 dell’art. 17, D.L. 78/2009 (si v., infra), si applichi al personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269.

Con il decreto direttoriale 12 dicembre 2005, n. 269/2005[179] la SSPA ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici.

 

In relazione a tale ultima disposizione, occorre tenere presente che il comma 7 dell’art. 17, D.L. 78/2009, a cui la norma fa riferimento, è abrogato dal successivo comma 8-septies.

Il comma 8-sexies specifica che continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

 

In proposito, si ricorda, che l’articolo 66, D.L. 112/2008, come successivamente modificato, reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, che ribadisce il contenuto della norma in esame, non ascrive effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo, considerato che alle disposizioni, dirette a contenere la spesa per il personale, non sono ascritti finanziari.

 

 

Il comma 8-septies dispone l’abrogazione dei commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del D.L. 78/2009 (c.d. decreto anticrisi), concernenti il processo di razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici.

Le disposizioni abrogate prevedono, rispettivamente: l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa da parte del Ministero dell'economia alle amministrazioni vigilanti sugli enti pubblici economici; l'adozione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di interventi di contenimento strutturale della spesa degli enti vigilati; il divieto di nuove assunzioni sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento dei suddetti obiettivi di contenimento della spesa.

 

Si ricorda che l’articolo 17, commi 1-9, del D.L. 78/2009 ha modificato la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento integrale dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione, fatte salve alcune assunzioni.

Il comma 8, primo periodo, prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale[180]. Il terzo periodo mantiene inoltre ferma, nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici.

Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

 

L’abrogazione è da ricollegare alle nuove riduzioni previste dalle norme in esame, che andranno a sostituire il programma di contenimento per gli enti pubblici stabilito ai sensi dell’articolo 17 del decreto anticrisi.

In tale direzione, si prevede ulteriormente che a decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del già citato art. 17, comma 4, del decreto-legge 78/2009, nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui sopra, sono ridotte definitivamente.

Profili finanziari (articolo 2, comma 8-septies)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la riduzione delle dotazioni di bilancio è stata disposta al fine di conseguire in via immediata e definitiva i risparmi di spesa previsti dalle norme di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 in relazione al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche. 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 4, del DL 78/2009 ha autorizzato il Ministro dell’economia ad accantonare e rendere indisponibile, in maniera lineare, una quota delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per garantire, con effetti sull'indebitamento netto della PA, il conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati dalla precedente 296/2006 (415 milioni di euro a decorrere dal 2009). A tale articolo 17 non sono stati ascritti autonomi effetti di risparmio, in quanto la norma è stata considerata strumentale al conseguimento delle predette economie di spesa, già incorporate nei conti tendenziali ai sensi della precedente legge 296/2006. Peraltro tali economie, derivanti dalle procedure di riordino previste dalla legge 296/2006, erano stati contabilizzate soltanto ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, presumibilmente in quanto le relative somme – pur essendo state rese indisponibili - restavano tuttavia iscritte in bilancio[181].

La relazione tecnica precisa che l’intervento è stato disposto in quanto non era stata ancora definita la procedura volta a fissare gli obiettivi dei risparmi di spesa assegnati a ciascuna amministrazione vigilante e da conseguire a decorrere dall'anno 2009[182].

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dalla norma in esame dovrebbero derivare effetti di minore spesa con riferimento al saldo netto da finanziare. Si ricorda che le previsioni di risparmio a suo tempo ascritte alle misure di razionalizzazione degli enti pubblici (previsioni contenute nella legge 296/2006 e poi confermate dall’articolo 17 del DL 78/2009) erano state contabilizzate soltanto ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Si tratta – come detto – dei risparmi previsti ai sensi della legge 296/2006, contabilizzati soltanto ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto presumibilmente in quanto le relative dotazioni finanziarie – pur essendo state rese indisponibili - restavano tuttavia iscritte in bilancio

La misura di riduzione definitiva delle dotazioni finanziarie – disposta dalla norma in esame - dovrebbe pertanto comportare, presumibilmente, un analogo effetto di  riduzione della spesa (pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2010) ai fini del solo saldo netto da finanziare.

Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 


 

Articolo 2, commi 8-octies e 8-novies
(Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni
e pubblicità)

8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".

8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.

 

 

Il comma 8-octies, inserito nel corso dell’esame al Senato, differisce al 31 maggio 2010 il termine (scaduto il 31 marzo 2009) entro il quale è possibile di definire con un versamento le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità effettuate con affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e altri mezzi simili. Le violazioni sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009, ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 207/2008[183] che ha introdotto nel 2008 tale possibilità (art. 42-bis).

Il comma 8-novies si riferisce alle violazioni commesse successivamente, e segnatamente dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i cui termini per la conversione scadono il 28 febbraio prossimo.

Per la definizione delle violazioni si stabilisce l’applicazione delle modalità previste dal citato articolo 42-bis del decreto-legge 207/2008 e quindi anche del termine differito dal comma precedente al 31 maggio 2010, entro il quale provvedere a sanare le violazioni.

 

Si segnala, in proposito, che dal momento che la normativa vigente ha sanato le violazioni fino al 1° marzo 2009, e la disposizione di cui a comma 8-novies sana le violazioni compiute a partire dal 10 marzo 2009, le infrazioni compiute in alcuni giorni (quelli dal 2 al 9 marzo 2009) verrebbero escluse dall’ambito di applicazione della norma.

 

L’articolo 42-bis del D.L. 207/2008, oggetto della novella recata dal comma 8-octies in esame dispone (comma 1) la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari.

Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia.

 

La norma costituisce di fatto una proroga della sanatoria disposta nella stessa materia dalla L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 480, lett. c), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Nell’ambito di una revisione della disciplina delle affissioni dei manifesti politici, tale disposizione introduceva un comma 20-bis al D.Lgs. 507/1993[184] che, tra l’altro, sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1° gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia. Il comma 20-bis è stato poi abrogato, una volta esauriti i suoi effetti, dal comma 176 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 177 dell’art. 1 della citata L. 296/2006, ne ha fatti comunque salvi gli effetti prodotti. Tuttavia, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro, già fissato dall’articolo 20-bis al 31 maggio 2005, comma 2, è stato prorogato al 30 settembre 2008, dal comma 7 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42-bis il versamento è effettuato (come si è detto) entro il 31 marzo 2009 (termine differito al 31 maggio 2010 dalla norma in esame), a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni sono compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. Quest’ultimo termine è differito dal comma 8-novies in esame al 30 settembre 2010, per rendere possibile la definizione delle nuove violazioni.

Come previsto in origine dall’art. 42-bis,in caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia.

La definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.

Il versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni attualmente previste: l’art. 42-bis stabilisce, infatti, che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15, co. 2 e 3, della L. 515/1993[185].

 

Il co. 2 dell’art. 15 della L. 515/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 della medesima legge 515 (si tratta, tra l’altro, dell’affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune), mentre il comma 3 pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

 

Relativamente alle affissioni dei manifesti politici rilevano sia le norme in materia di affissioni in generale, sia quelle specifiche riguardanti la propaganda elettorale.

Le pubbliche affissioni sono soggette, in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Il servizio delle pubbliche affissioni (art. 18) è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità (art. 19).

Fruiscono di un’agevolazione nella misura del 50% della tariffa sulle pubbliche affissioni una serie di tipologie di manifesti, elencati all’articolo 20, tra cui i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

I comuni possono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 (art. 20.2)

Per quanto riguarda le affissioni durante la campagna elettorale rileva innanzitutto la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) che prevede che ogni comune metta a disposizione appositi spazi nei quali è consentita l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte di partiti, gruppi politici o candidati che partecipano alle competizioni elettorali (art. 1).

Altre disposizioni in materia si rinvengono nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) che prevede quanto segue (art. 3):

§         nei 30 giorni che precedono le elezioni i manifesti di propaganda possono essere affissi solamente negli spazi consentiti;

§         tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile;

§         tutti i soggetti che producono materiale elettorale, compresi i tipografi, devono accertarsi che gli ordini provengano dalle autorità responsabili del partito, dai singoli candidati o dai loro mandatari elettorali.

L’articolo 18 dispone in ordine alle sanzioni delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 disponendo (come si accennato sopra) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione a 50 milioni di lire (da 516,46 a 25.822,84 euro) e pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita alle disposizioni afferma che dalle medesime non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma potrebbe determinare effetti finanziari peggiorativi per i bilanci degli enti locali. Per questi ultimi, infatti, per effetto della norma in esame, a fronte di un gettito certo per l’adesione alla sanatoria, si verificherebbe una diminuzione di gettito, presumibilmente maggiore, per il venir meno di entrate da sanzioni. Essendo gli enti locali tenuti al rispetto degli obiettivi di saldo previsti dal patto di stabilità interno, l’esigenza di compensare all’interno dei propri bilanci le variazioni finanziarie derivanti dalla norma in esame potrebbe rendere più difficoltoso il rispetto dei vincoli del patto.

Inoltre, resterebbero in ogni caso a carico degli enti locali gli oneri relativi alla rimozione dei manifesti pubblicitari affissi.

In ordine ai predetti profili, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.


 

Articolo 2, comma 8-decies
(Personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero)

8-decies. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: “delle amministrazioni pubbliche“ sono aggiunte le seguenti: “o di altri organismi di diritto pubblico“.

 

 

Il comma 8-decies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.

 

Le amministrazioni pubbliche sono individuate dal D.Lgs. 165/2001[186] in tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:

§      gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

§      le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

§      le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,

§      le istituzioni universitarie,

§      gli Istituti autonomi case popolari,

§      le Camere di commercio, a loro associazioni,

§      gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

§      le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

§      le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

La definizione di organismo di diritto pubblico è di matrice comunitaria e si rinviene nel Codice degli appalti[187] secondo il quale è «organismo di diritto pubblico» qualsiasi organismo, anche in forma societaria che rispetta tre parametri fondamentali:

§      il fine, costituito dal soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

§      il possesso della personalità giuridica;

§      il finanziamento in modo maggioritario o il controllo da parte dello Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure il controllo di questi ultimi.

 

La legge 146/1990[188] ha regolato il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a istituito la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

La Commissione in quanto organismo indipendente e di garanzia è annoverato tra le autorità amministrative indipendenti.

La Commissione si compone di 9 membri designati dai Presidenti della Camera e del Senato e scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

La dotazione organica è fissata dalla Commissione entro il limite massimo, stabilito dalla legge, di 30 unità ed è costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo.

Il personale in servizio presso la Commissione conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, che rimane a carico di queste ultime. In aggiunta al trattamento economico fondamentale, al personale spetta un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 3, comma 1
(Obbligo di licenza per gli internet point)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 1 dell'articolo 3 proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere la licenza al questore per chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (ad esempio, i c.d. "internet point").

 

L'obbligo in questione, previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 144/2005, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale[189] (c.d. decreto Pisanu), doveva originariamente restare in vigore fino al 31 dicembre 2007.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge 144/2005 sottolineava che la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l’adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti non contrastano con il principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto il Codice stesso fa salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato. Secondo la relazione tale circostanza sembra consentire un regime autorizzatorio quale quello in esame, atteso che lo stesso è destinato ad incidere non sulle attività inerenti alla fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, ma sull’offerta all’utente occasionale di specifici servizi in locali pubblici o aperti al pubblico.

La vigenza dell'obbligo in questione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2008 dall'art. 34 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria[190].

Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2009 è stata effettuata dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"[191].

La nuova proroga al 31 dicembre 2010 è giustificata, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame presentato al Senato, sulla base dell'attualità del rischio terrorismo.


 

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservareal riguardo In merito ai profili di quantificazione.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 1-bis
(Attività di infrastrutturazione informatica degli uffici giudiziari
di Milano per lo svolgimento dell’Expo 2015)

1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

 

 

Il comma 1-bis dell’art. 3, introdotto dal Senato, autorizza fino al 30 aprile 2010, ai sensi della legge 392/1941 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari), il trasferimento di 3,5 milioni di euro per consentire, nell'ambito della realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015 previste dall’art. 14 del DL 112 del 2008 (L: 133 del 2009), la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

 

L’art. 14 del decreto legge 112/2008 (L. 133/2008), manovra di finanza pubblica per il 2009, ha previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

Ai fini indicati, il Sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo (COSDE) per l'attività preparatoria urgente.

Il DPCM. 22-ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015), poi modificato dal DPCM 4 aprile 2009, ha istituito gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore, confermando il sindaco di Milano Commissario straordinario del Governo fino al 31 dicembre 2016. In relazione ai criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti, l’art. 6 del DPCM prevede che i finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008) possono essere assegnati ed utilizzati, oltre che per il funzionamento del Commissario Straordinario del Governo, per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 o dei soggetti attuatori degli interventi che la EXPO 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il COSDE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE (Bureau International des Expositions) e secondo il piano finanziario di cui al DPCM..

La legge 392/1941 prevede l’obbligatorietà, a carico esclusivo dei Comuni (senza alcun concorso da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria), di una serie di spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari siti nel territorio comunale (riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ecc.). Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto dallo Stato, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge 392. I contributi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze.

I contributi potranno essere aumentati con legge nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, ove tali opere siano fatte dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e dell'interno. Ogni tre anni, sarà possibile rivedere ed eventualmente modificare i contributi stessi con DM Giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e dell'interno

 

Il comma quantifica l’onere in esso recato in 3,5 milioni di euro per il 2010 disponendoche ad esso si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente del Ministero dell’economia.

 

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto, dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012.

Per quanto concerne l’analisi delle disponibilità del Fondo in questione, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

3,5

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire che la disposizione comporta effetti finanziari quantificati in 3,5 milioni di euro. 

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare tenuto conto che l’onere è limitato all’importo del trasferimento autorizzato dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

 

 


 

Articolo 3, comma 2
(Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

2. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell’anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».

 

 

Il comma 2, al fine di garantire la regolarità delle consultazioni elettorali del 2010, proroga a tutto il 2010 le disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3/2009[192].

L’articolo estende anche al 2010 quanto previsto, per il solo 2009, dall’articolo 4 del decreto legge 3/2009 assicurando che il prefetto designi i funzionari statali (in numero non precisato), da nominare da parte del presidente della Corte d'appello, quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali[193].

La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell’attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall’art. 23 del testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967[194]).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 1955), la proroga per l'anno 2010 della disciplina recata dall’art. 4 appare indispensabile allo scopo di assicurare la regolarità delle prossime consultazioni elettorali, in quanto le commissioni elettorali circondariali sono chiamate ex lege ad un rilevante ruolo di amministrazione attiva in occasione della revisione straordinaria delle liste degli elettori in prossimità di ogni consultazione, ad una funzione di controllo e garanzia del sistema di godimento dell’elettorato attivo, nonché al compito di esame e di ammissione, entro termini ristretti, delle liste di candidati.

 

Il D.P.R. 223/1967 prevede, all’art. 21, la costituzione in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, con decreto del presidente della corte di appello, di una Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale svolge importanti funzioni nel procedimento elettorale preparatorio, tra le quali rilevano in particolare:

§       l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale[195] in materia di aggiornamento delle liste elettorali[196];

§       l’esame e la decisione sull’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (quest’ultima funzione è prevista dal D.P.R. 570/1960[197], art. 30).

La Commissione viene costituita dopo l’insediamento del consiglio provinciale con decreto del presidente della corte di appello; essa è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto (scelti tra i dipendenti dello Stato), e tre effettivi e tre supplenti designati, mediante votazione, dal consiglio provinciale (tra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all’Amministrazione dei Comuni medesimi). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della Commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale.

Per la nomina a componente della Commissione sono previsti specifici requisiti e incompatibilità. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti (art. 22).

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale).

Il citato testo unico sull’elettorato attivo (art. 23) prevede la decadenza dei membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si riducano in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l’intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall’ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, tenuto conto che gli oneri relativi all’impiego dei funzionari statali come componenti aggiunti alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali saranno sostenuti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 3, comma 3
(Carta d’identità)

3. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1º gennaio 2011».

 

 

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La norma modifica a tal fine l’art. 3 del R.D. 773/1931[198], che reca disposizioni in materia di carta d’identità, costituendo ancora oggi la base normativa della materia.

 

La carta d’identità, rilasciata dal Sindaco alle persone di età superiore ai quindici anni residenti nel Comune di riferimento, ha validità decennale e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Il documento è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

In ordine alle modifiche recentemente intervenute in materia, si ricorda che l’articolo 31, comma 1, del D.L 112/2008[199] ha modificato l’art. 3 del TULPS, prevedendo che la carta d’identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Contestualmente, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento delle impronte digitalidel soggetto.

 

Come posto in evidenza dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 1955), la proroga si rende indispensabile al fine di individuare misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici personali da inserire nel documento in formato cartaceo.


 

Profili finanziari (articolo 3, comma 3)

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo.

 

 


 

Articolo 3, comma 4
(Accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni)
(soppresso)

4. All’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 4 dell’art. 3, che recava la proroga al 31 dicembre 2010 del termine a decorrere dal quale sarà consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, è stato soppresso in corso di esame presso il Senato ed il suo contenuto è confluito nell’art. 1, comma 5, del testo in esame, cui si rinvia.

 

 


 

Articolo 3, comma 5
(Contabilità speciale relativa all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo
e di Barletta-Andria-Trani)

5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

 

 

Il comma 5, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[200]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

La norma è volta a impedire che dette disponibilità vadano “in economia”, così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province.

 

Con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, co. 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, co. 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, co. 1 e 2, L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali.

Le citate leggi istitutive hanno fissato un termine minimo ed uno massimo entro i quali devono essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: questi devono intervenire non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[201]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, co. 4, D.L. 97/2008[202]. In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, co. 1, D.L. 207/2008[203] dispone la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato nominato un commissario per ciascuna provincia[204]. Le leggi istitutive delle nuove province prevedono altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[205].

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. 300/2006[206] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime.

Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007[207], che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantire la costituzione delle province medesime.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che il capitolo 3003, relativo alle risorse finalizzate per le nuove province, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca disponibilità complessive contenute, la cui conservazione, a parità di spesa annuale, non comporta effetti significativi ai fini delle stime sui tendenziali di spesa.

La relazione illustrativa riferisce che la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto determina unicamente un prolungamento del periodo di intestazione delle contabilità speciali in favore dei tre prefetti. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la conservazione delle risorse finanziarie in questione nelle contabilità speciali  appare suscettibili di determinare un effetto peggiorativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Tale affermazione sembra asseverata dalla relazione tecnica la quale si limita ad escludere “effetti significativi” sui tendenziali. Appare, pertanto, che il Governo fornisca indicazioni circa gli attesi effetti al fine di consentire una piena valutazione delle conseguenze finanziarie recate dalle disposizioni in esame.

In relazione ad una richiesta di chiarimenti analoga avanzata nel corso del dibattito al Senato, il Governo ha chiarito[208] che le disponibilità complessive per l’anno 2009 ammontavano a 1.548.197 euro. Secondo la nota si deve, altresì, considerare che il completamento delle procedure di spesa delle somme affluite sulle contabilità speciali può differire rispetto ai versamenti dal bilancio statale alle contabilità medesime. 

 


 

Articolo 3, comma 6
(Proroga validità graduatoria concorso pubblico per esami a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

6. All’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal D.L. 78/2009.

 

Nello stesso decreto sopra richiamato venivano prorogate (articolo 23, comma 4) al 31 dicembre 2009 le graduatorie (in pratica una riapertura delle stesse) dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali.

 

Nella relazione illustrativa si sottolinea come tale proroga si renda necessaria in quanto, ad oggi, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di autorizzazione all’assunzione.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 3, comma 7
(Proroga del termine di applicazione della disciplina relativa
alla promozione a Dirigente superiore della Polizia di Stato)

7. Al comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».

 

 

Il comma 7, proroga al 31 dicembre 2012 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all’art. 57, co. 3 del D.Lgs. 334/2000[209], concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Tale norma, disposta in deroga a quella già prevista dall’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 300/2006[210], è efficace limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore.

 

In attuazione della delega legislativa di cui all’art. 5, co. 1, della L. 78/2000[211], finalizzata alla revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il Governo ha adottato il D.Lgs. 334/2000[212], sul riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. Il decreto legislativo è suddiviso in sei titoli, riguardanti rispettivamente:

§         il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

§         il riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

§         il riordino dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato;

§         le disposizioni comuni a tutto il personale direttivo e dirigente;

§         il capo della polizia;

§         una serie di disposizioni finali.

Tra le disposizioni comuni riferite a tutto il personale direttivo e dirigente, vi sono quelle relative alla formazione e aggiornamento professionale (art. 57).

L’art. 57, co. 1, del D.Lgs 334/2000, stabilisce che il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizzi dei corsi collegati alla progressione in carriera per gli appartenenti ai ruoli direttivi e per i primi dirigenti.Come indicato dal co. 3, la frequenza del corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi costituisce un requisito necessario per poter accedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, mentre il corso di aggiornamento per i primi dirigenti è requisito necessario per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e alla promozione a dirigente superiore.

Secondo quanto disposto dal co. 5 dell’art. 57 tali disposizioni si intendono da applicare alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.

Il termine indicato è stato oggetto di successive proroghe. Dapprima, l’articolo 3-quinquies del D.L. 220/2004[213] ha disposto che il termine di cui all'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 334/2000, fosse prorogato al 31 dicembre 2007. Successivamente, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 300/2006, ha disposto che limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni in materia di corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera, si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.

Il comma in esame interviene con una novella alla disposizione da ultimo citata e sposta la decorrenza della disciplina alle promozioni da conferire successivamente al 31 dicembre 2012.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 1955), l’intervento appare necessario a fronte del persistere di difficoltà di tipo organizzativo e logistico per la frequenza del corso di aggiornamento da parte di tutti i dirigenti scrutinabili ai fini della promozione a dirigente superiore con decorrenza 2010.

Profili finanziari (articolo 3, comma 7)

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare al riguardo.

 

 


 

Articolo 3, comma 8
(Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali)

8. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all’anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 8 dispone un differimento al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame, del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008.

 

Si ricorda che la disciplina ordinaria, contenuta nell’ art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. n. 157/1999[214], richiamato dal comma in esame, prescrive che i partiti o movimenti politici che intendano usufruire dei rimborsi siano tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

L’articolo in esame, inoltre, disciplina le modalità per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste.

 

La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, già maturate relativamente all’anno 2008 e non erogate in conseguenza della decadenza dal diritto al rimborso stesso, siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito; per l’erogazione delle quote successive si procederà entro il 31 luglio di ciascun anno, vale a dire secondo le scadenze previste dalla vigente normativa art. 1, co. 6, della già citata L. 157/1999.

 

Disposizioni analoghe a quelle recate dal testo in esame sono state introdotte in tre occasioni, nel corso degli ultimi anni:

§         l’art. 1 della L. 156/2002[215] ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana;

§         l’art. 14-undecies del D.L. 115/2005[216] ha differito al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali regionali svoltesi il 3-4 e il 17-18 aprile 2005;

§       l’art. 51-bis del D.L. 248/2007[217].ha differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali politiche svoltesi nel 2006.

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla citata L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[218] ed alla L. 43/1995[219] (v. infra). Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi: Camera dei deputati; Senato; Parlamento europeo e Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel 2006 sono state introdotte specifiche disposizioni[220]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti nelle consultazioni elettorali della circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[221]. Al riguardo, si segnala altresì che il comma 1 dell’art. 67 del testo originario del disegno di legge finanziaria, successivamente stralciato ai sensi dell’art. 126, comma 3, del Regolamento del Senato e confluito nel disegno di legge A.S. 1817-terdecies, aveva previsto la soppressione di tale Fondo.

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali formano insieme il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[222].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Con riferimento all’ammontare delle risorse destinate ai rimborsi elettorali e referendari, si ricorda peraltro che di recente l’art. 2, co. 275, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007[223]) ha disposto la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 157/1999[224] destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

Per quanto attiene, invece, all’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso, la L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993).

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi. Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi[225] (L. 515/1993, art. 9, co. 2).

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione[226].

In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 273/2005[227], in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Con riferimento alle ultime elezioni politiche, i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sono stati approvati con decreti dei Presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente in data 29 luglio 2008[228] e 28 luglio 2008[229].

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari della norma a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, atteso che l’intervento della disposizione risulta successivo alla scadenza di un termine fissato a pena di decadenza dal diritto di presentare istanza di rimborso.


 

Articolo 3, comma 8-bis
(Consenso o diniego per la donazione degli organi)

8-bis. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“La carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte“.

 

 

Il comma 8-bis, introdottonel corso dell’esame alSenato, permettedi indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.

 

L’Italia è fra i Paesi europei virtuosi per numero di donazioni da donatore deceduto (19,2 donazioni per milione di abitanti); seconda alla Spagna, e molto vicina ai valori ottenuti dalla Francia. Nel 2009, i pazienti trapiantati sono stati 3.164, contro i 2.932 del 2008, per un aumento percentuale tra organi solidi, tessuti e cellule pari al 10,5 per cento. I donatori utilizzati sono stati 1.167 (contro i 1.094 del 2008) con un aumento percentuale assoluto del 6,7 per cento. Nonostante l’incremento del numero di trapianti eseguiti, le liste di attesa non tendono a ridursi, a causa del progressivo allargamento delle indicazioni al trapianto, con tempi di attesa variabili: 3,14 anni per il rene, 2,07 per il fegato, 2,22 per il cuore, 3,69 per il pancreas e 2,09 per il polmone. La migrazione di pazienti dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali costituisce tuttora un fenomeno rilevante[230].

La disciplina in materia di trapianti è regolata dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

In particolare, il principio fondamentale recato dalla L. 91/1999 in materia di manifestazione della volontà, è fissato dall’articolo 4, comma 1, ove stabilisce che la mancata dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti dopo la morte è considerata quale assenso alla donazione. Il principio così enunciato del silenzio assenso non è stato applicato per la mancata costituzione di un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, necessaria per l’espletamento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarazione di volontà. Pertanto, il sistema attuale è transitorio, e regolato dall’articolo 23 della legge 91/1999 che prevede il consenso o dissenso esplicito; in caso di assenza di entrambi è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, solamente nei casi in cui i familiari (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) non si oppongano al prelievo (cd. non opposizione). Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della manifestazione di volontà[231]. Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza: in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio informatico situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti e collegato con i Centri regionali e interregionali. Si ricorda altresì che nel maggio del 2000 il Ministero della Sanità ha inviato a tutti gli assistiti un tesserino blu, che, se compilato, vale come dichiarazione di volontà alla donazione. Valgono nella stessa misura l'atto olografo o la tessera dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) o di una delle altre associazioni di volontariato attive nel settore.

 

A tal fine il comma in esame novella l’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[232] .

 

L’articolo 3 del R. D. 773/1931 reca disposizioni in materia di carta d’identità. Si ricorda che il documento ha durata di dieci anni e deve essere munito della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono inoltre essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

 

Va rilevato che, fermo restando la necessità che il modello della carta di identità contenga uno spazio riservato alla manifestazione di volontà sulla donazione degli organi, la norma in esame introduce in capo al titolare della carta la facoltà di esprimere o meno tale volontà. La formulazione letterale della disposizione andrebbe quindi modificata in modo da evidenziare la distinzione tra questi due aspetti.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

L’8 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008) 818), accompagnata da un piano d’azione in 10 punti per rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di donazione e trapianto. La direttiva e il piano d’azione si prefiggono tre obiettivi prioritari: migliorare la qualità e la sicurezza degli organi umani in Europa, incrementarne la disponibilità e rendere i sistemi di trapianto più efficaci ed accessibili.

Si segnala che l’articolo 13 della proposta fissa i principi che devono disciplinare la donazione di organi, stabilendo in particolare che gli Stati membri:

·       provvedano affinché le donazioni di organi umani di donatori deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate.

·       vietino la pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi umani nei casi in cui essa abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

·       provvedano affinché il reperimento degli organi sia effettuato senza fini di lucro.

L’articolo 14 della proposta prevede inoltre che il reperimento di organi avvenga solo previo adempimento di tutti gli obblighi relativi al consenso o all'autorizzazione in vigore nello Stato membro in questione.

Ulteriori disposizioni della proposta sono volte a tutelare i donatori viventi, attraverso: la corretta valutazione del loro stato di salute, la fornitura di informazioni complete sui rischi connessi alla donazione, l’introduzione di registri per seguire l’evoluzione della loro salute, la protezione dei dati personali, la garanzia dell’anonimato.

Il 16 dicembre 2009 la Commissione Ambiente e sanità pubblica del Parlamento europeo ha approvato una proposta di risoluzione legislativa. Per quanto riguarda il citato articolo 13, la proposta di risoluzione integra il testo della Commissione europea prevedendo, tra l’altro, che:

·       la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i soggetti interessati, esamini la possibilità di sviluppare un sistema grazie al quale si tenga conto, nel maggior numero possibile di Stati membri, delle volontà espresse dai cittadini che acconsentono alla donazione dei propri organi dopo il decesso;

·       gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere sistemi e registri facilmente accessibili ai fini della registrazione delle volontà dei futuri donatori e affinché le autorità competenti diano la priorità alle volontà espresse dal donatore rispetto ad eventuali volontà opposte espresse dal coniuge, da parenti di primo grado o da altre persone.

La proposta di risoluzione legislativa costituirà la base per l’esame della proposta di direttiva da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria, previsto per il 20 aprile 2010.

 

 


Articolo 4, comma 1
(Proroga termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia)

1. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: “quindici“ è sostituita dalla seguente: “venti“»;

 

 

L'articolo 4, comma 1, proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196[233], in materia di reclutamento dei sergenti.

 

L'articolo 10 del citato decreto legislativo prevede che il personale del ruolo dei sergenti sia tratto nella misura del 70 per cento dei posti disponibili dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti il grado apicale (caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti) e per il restante 30 per cento dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti i gradi inferiori. La disciplina dettata dall'articolo 35, comma 1, deroga, per un periodo transitorio di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs., quindi fino all'anno 2010, a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo che il reclutamento nel ruolo dei sergenti avvenga, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

E’ inoltre previsto che il Ministero della difesa definisca, fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1° marzo 2001, con decreto ministeriale, i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.

La novella ora prolunga da quindici a venti anni il periodo transitorio, la cui conclusione, come sopra rilevato, verrà spostato al 2015.

 

La relazione al disegno di legge riferisce che la proroga è ritenuta necessaria e urgente in quanto per il prossimo concorso interno per il passaggio al grado di sergente, da bandire nell'anno 2010, le sopra illustrate percentuali di riserva previste dalla normativa a regime non sono ancora applicabili in quanto i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti sono ancora in corso di nomina e manca un adeguato bacino di alimentazione nell'ambito del grado apicale dei volontari in servizio permanente.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che in materia di reclutamento dei sergenti delle Forze armate, sia la disciplina transitoria di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 196/1995, sia quella prevista, a regime, dall’art. 10 del medesimo decreto, prevedono il ricorso allo strumento del concorso interno per titoli ed esami, riservato ai volontari di truppa in servizio permanente, e al successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi.

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato, in merito ai profili di copertura, pur considerando l’asserita neutralità del dispositivo, è stato osservato che all'estensione del periodo provvisorio in cui operano l'efficacia delle procedure in esame di inquadramento nel ruolo sergenti delle FF. AA., è chiaramente associato anche il differimento della validità dell'obbligo di seguire anche un corso di aggiornamento professionale di durata espressamente non inferiore a tre mesi. In proposito, è stato rilevato che a rigore, la costruzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione, come confermato anche dalla nuova legge di contabilità, deve infatti avvenire secondo il criterio della legislazione vigente, per cui è stato evidenziato che ai relativi fabbisogni aggiuntivi di spesa, che deriveranno dal 2010 al 2014 per effetto del dispositivo in esame, in termini sia di oneri organizzativi che di funzionamento dei suddetti corsi, non si potrà far fronte avvalendosi degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2010.

 

 


 

Articolo 4, comma 1-bis
(Reclutamento sergenti delle Forze armate)

1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: “Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001,“ sono sostituite dalle seguenti: “Al termine del regime transitorio di cui all’articolo 35, comma 1,“;

 

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame del Senato, modifica il comma 1 dell’articolo 10 del sopracitato D.Lgs. n. 196 del 1995 rinviando al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo D.Lgs., l’adozione del decreto ministeriale che definisce i requisiti per la partecipazione al concorso per sergenti, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. (vedi scheda relativa al comma 1 dell’articolo 4)

 

 


 

Articolo 4, comma 2
(Valutazione ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
ad accesso programmato)

2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».

 

 

Il comma 2 è volto a differire dall’anno accademico 2010-2011 all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008[234], che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.

 

Si ricorda che il primo differimento dell’applicazione delle disposizioni in questione (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2009-2010) è stato disposto dall’art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008[235], in ragione della mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici e delle difficoltà in cui sarebbero potuti incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico. Il successivo differimento (all’a.a. 2010-2011) è stato disposto con l’art. 37, comma 2-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008[236], inserito durante l’esame parlamentare e formulato come novella dell’art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008.

 

Secondo la relazione introduttiva, questa ulteriore proroga è necessaria in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si applicassero gli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 21 del 2008 per l’a.a. 2010-2011, si determinerebbero effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademia militari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica, i cui bandi devono essere pubblicati entro il mese di marzo 2010. La relazione spiega, infatti, che per gli allievi ufficiali medici, una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe più sufficiente aver superato i test selettivi, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso iter scolastico. Pertanto, si potrebbe verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso.

In tale situazione, quindi, la relazione sottolinea che la disposizione in esame  risulta indispensabile per consentire la conclusione dello studio avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.

 

Poiché la proroga in esame è disposta in termini generali – sia pur motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa – la collocazione più adeguata è rappresentata, per omogeneità di materia, dall’art. 7 e non dall’art. 4.

 

Gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 21/2008 hanno introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato[237]. In particolare, sulla base della delega recata dall’art. 2 della legge n. 1 del 2007[238], l’art. 4, commi 1-3, del d.lgs. n. 21/2008 aveva fissato in 105 punti il punteggio complessivo degli esami di ammissione ai citati corsi di laurea e aveva disposto che, nell’ambito di tale punteggio, 80 punti fossero assegnati in relazione all’esito del test di ingresso, mentre i rimanenti 25 fossero attribuiti sulla base di risultati scolastici di particolare valore conseguiti nell’ultimo triennio di scuola secondaria superiore e nell’esame di Stato[239].

L’art. 5 del d.lgs. n. 21/2008 ha, poi, affidato ai dirigenti scolastici il rilascio della certificazione relativa alle valutazioni di qualità ottenute in sede di scrutinio finale dell’ultimo triennio e in sede di esame di Stato.

In seguito, l’art. 37, c. 2-ter,del decreto-legge n. 207 del 2008 (introdotto durante l’esame parlamentare), modificandol’art. 4, c. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 21 del 2008,haridotto da 105 a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, aumentato da 80 a 90 i punti da assegnare sulla base del risultato del test di ingresso e ridotto da 25 a 10 i punti da assegnare ai risultati conseguiti nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato. Ai fini dell’assegnazione di questi ultimi, è stata eliminata la lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato dal panel di elementi da considerare (si veda, però, oltre).

E’ stata, inoltre, apportata una modifica anche al c. 4 dell’art. citato che per i corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie e per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) la definizione dei punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico indicati in nota, mentre per i corsi di laurea di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato affida questo compito agli atenei stessi nei relativi bandi.

Con la modifica, si è previsto, anzitutto, che con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per l’attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico nei casi in cui gli elementi previsti al comma 3 non possono essere utilizzati in tutto o in parte[240]. Si è previsto, infine, che il Ministro e i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta nell’esame di Stato[241].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 4, commi 3-7
(Proroga termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia )

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) all’articolo 35, comma 2, le parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011» e «dal 2012»;

c) all’articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell’ambito dei posti in organico per i quali l’Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni.

7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

 

 

 

Il comma 3 dell’articolo 4 reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La lettera a) proroga dal 2010 al 2012 il termine per l’applicazione agli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri dell'articolo 19 del sopracitato decreto legislativo, che estende all'Arma dei Carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive già previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 490 del 1997 per le altre Forze Armate, a regime e senza limiti temporali di applicazione.

 

In base a tale norma, qualora dopo aver effettuato le promozioni tabellari in un grado si registrino ancora vacanze organiche al 1° luglio di ciascun anno, si procede ad attribuire altre promozioni (nel limite di un decimo di quelle tabellari e comunque non inferiori all'unità).

 

La ratio della norma è quella di evitare incrementi di spesa. Infatti, se il meccanismo delle promozioni aggiuntive per il ruolo normale nell'Arma dei Carabinieri cominciasse ad operare dal 2010, come previsto, gli ufficiali interessati percepirebbero gli incrementi retributivi legati al conseguimento del grado superiore anticipatamente rispetto al termine che avrebbero dovuto attendere, per il completamento delle procedure di valutazione riferite alle aliquote formate al successivo 31 ottobre, almeno del 1°gennaio 2011.

 

La lettera b) reca modifiche all’articolo 35, comma 2, disponendo la proroga fino all'anno 2011, ai ruoli speciale e tecnico logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dell’applicazione del comma 9 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 490 del 1997, che prevede il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado di riferimento fissate per ogni Forza Armata.

 

L'articolo 35, comma 2, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 299 del 2004, recante modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, ha previsto anche per i ruoli speciale e tecnico logistico, ma solo fino all'anno 2009, la possibilità, già contemplata per il ruolo normale, di compensare l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale con carenze in un altro ruolo, al fine di evitare l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ). Si tratta di un meccanismo previsto per le altre Forze armate, a regime e senza distinzione di ruoli, dall'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

 

La lettera c) del comma 3 proroga di due anni il termine previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ha autorizzato, dal 2001 al 2009, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

La disposizione prevedeva originariamente il termine del 2005, successivamente prorogato dall’art. 21, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, poi dal comma 1 dell'art 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ed infine dal comma 4 dell'art. 14, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

Il comma 4 appare volto aconsentire l'immissione in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010. Il temine era precedentemente fissato al 31 dicembre 2009, dall'articolo 6-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

 

L’articolo 6-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. disponeva, per l’anno 2009, che per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri possa procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, (Ufficiali in ferma prefissata) che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009.

 

La relazione al disegno di legge in esame evidenzia che tale disposizione ha consentito l'ingresso in servizio permanente di 71 ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali.

La stessa relazione sottolinea che, attraverso la novella al comma 4, si rende possibile l’assunzione dell'ulteriore ultima aliquota di 10 ufficiali medici in servizio da gennaio dell'anno 2007, che raggiungerà il richiamato requisito dei tre anni di servizio nei primi giorni del mese di gennaio 2010. La misura consente di dare attuazione agli impegni assunti dal Governo di adottare iniziative anche di carattere legislativo volte all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma appartenenti a tutti gli undici corsi complessivamente attivati dall'Arma dei carabinieri, assunto dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno G/949/107/5, presentato in 5° Commissione al Senato della Repubblica in data 30 luglio 2008, e 9/1441-quater-A/1, in Assemblea alla Camera in data 28 ottobre 2008.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali immissioni in servizio permanente sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

 

Si segnala che non è stata modificata la disposizione dell’articolo 6-bis del D.L. 11 del 2009 che limitava le assunzioni al solo anno 2009 e conseguentemente l’intervento normativo prospettato dalla novella potrebbe risultare vanificato.

Si segnala inoltre che il comma 208 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Conseguentemente per tali corpi non risultano più vigenti i limiti alle assunzioni stabiliti dalla legge finanziaria per il 2008 richiamati dalla disposizione.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, del Decreto legislativo n. 298 del 2000 recante Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che dispongono in materia di iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli.

 

In particolare l’articolo 16del suddetto decreto relativo ai "quadri di avanzamento e promozioni" dispone che i tenenti colonnelli del ruolo normale idonei siano iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di valutazione previste dal successivo articolo 18 (v. sotto) e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo l'ordine di graduatoria di merito, in numero dei posti pari a quello delle promozioni da effettuare.

Il successivo articolo 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione) dispone, al comma 2, che i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento siano inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo. Precisa inoltre che il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.

A far data quindi dal 31 dicembre 2012 l’iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli sarà effettuata a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.

Conseguentemente, sino al 31 dicembre 2012 la disposizione prevede una disciplina ad hoc per l’iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli, che partirà quindi dal 31 dicembre 2012. In particolare, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi, in tale periodo, in un’unica aliquota di valutazione. La disposizione rinvia al decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000 la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali. E’ comunque previsto un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

 

Il comma 14 dell’articolo 31, dispone che, fino a tutto il 2016, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi

 

La relazione al disegno di legge sottolinea che con questa proroga si intendeabbreviare le attuali tre aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale, prevedendo anche per l'Arma dei carabinieri le medesime modalità di avanzamento delle altre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica), fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali previste per il grado nella tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 298 del 2000.

 

Il comma 6 dell’articolo 4, come modificato dal Senato, contempla la "clausola di invarianza finanziaria" riferita ai precedenti commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni contenute nei medesimi non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si stabilisce altresì che le immissioni di cui al comma 3, lettera b, devono avvenire nell’ambito dei posti in organico per i quali l’Amministrazione competente è già stata autorizzata ad effettuare le promozioni.

 

Il comma 7 dell’articolo 4 proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella Polizia di Stato, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

 

Il comma 22 dell’articolo 61 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, per esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

Profili finanziari dei commi 3-5-6

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 3,  afferma che le norme di cui alla lett. a) b) e c) del comma in esame non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 5, la RT afferma che la norma è intesa a differire al 31 dicembre 2012, a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, le particolari procedure sull'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. La relazione precisa che la norma non determina accelerazioni di carriera a favore dei tenenti colonnelli, in quanto restano fermi sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale sia il numero delle promozioni annuali previsto per tale grado; pertanto la disposizione non determina maggiori oneri.

 

 

In merito ai profili di quantificazione,si rileva preliminarmente che la clausola di invarianza di cui al successivo comma 6 – oltre a disporre che dall’applicazione dei commi 3 e 5 non debbano derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - con specifico riferimento alle immissioni disposte ai sensi del comma 3, lett. b), prevede, altresì, che queste debbono avvenire nell’ambito dei posti in organico per i quali l’Amministrazione competente è già stata autorizzata ad effettuare le promozioni. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato che:

·       la norma di cui alla lettera a) proroga (dal 2010 al 2012) l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 298/2000, che prevede che, al termine delle procedure di avanzamento in grado, qualora si presentino nel ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle vacanze organiche, le stesse siano colmate con promozioni aggiuntive di ufficiali del medesimo ruolo nel limite di un decimo delle promozioni tabellari. In assenza della disposta dilazione, gli ufficiali interessati potrebbero beneficiare di incrementi retributivi legati al conseguimento del grado superiore anticipatamente rispetto al termine che avrebbero dovuto attendere, con un’accelerazione della progressione in carriera e con effetti di maggior onere per il bilancio dello Stato;

·       la norma di cui alla lettera b) proroga fino al 2011 la vigente disciplina - già prevista a regime e senza distinzione di ruoli per le altre Forze armate – che, relativamente all’Arma dei carabinieri, evita il collocamento in aspettativa per riduzioni quadri, ai sensi dell’art. 65, comma 9, del D.lgs. n. 490/1997, nel caso in cui l'eccedenza nel grado di colonnello e di generale in un determinato ruolo dell'Arma dei carabinieri possa essere compensata da una carenza in un altro ruolo, e che la stessa – come affermato in merito nella RT - non appare suscettibile di incidere sul volume complessivo degli organici e di produrre effetti finanziari di maggior onere;

·       il differimento disposto dalla disposizione di cui alla lettera c) non pregiudica i limiti quantitativi (n. 149 unità) e la disciplina dei presupposti, richiamati dalla relativa norma, per il transito nel ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Con specifico riferimento al comma 5, non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione, preso atto della clausola di invarianza contenuta al comma ,6 e considerato che la proroga è disposta senza alterare il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità) e nel rispetto del limite (29/30) delle promozioni annuali previsti per il medesimo grado nella tabella 1 allegata al D. lgs. n. 298/2000.

Profili finanziari del comma 4

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione consente l'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo ed ultimo corso attivato dall'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di tale personale. La RT precisa che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le predette immissioni sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[242].

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la proroga di un anno (dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010) del termine di maturazione dei tre anni di servizio a tempo determinato necessari ai fini dell’immissione in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri degli ufficiali in ferma prefissata arruolati ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 215/2001, è disposta nell’ambito dei limiti alle assunzioni previsti a legislazione vigente, anche per le forze di polizia, espressamente richiamati dalla norma in esame. Al riguardo, preso atto della clausola di invarianza di cui al successivo comma 6 alla norma in esame, non si rilevano profili di criticità finanziaria, nel presupposto che il suddetto rinvio ai limiti assunzionali debba intendersi anche con riferimento all’art. 66, comma 9-bis del DL 112/2008[243] che reca disponibilità atte a consentire assunzioni nei corpi di Polizia nel triennio 2010-2012.

A tale riguardo si evidenzia che i limiti assunzionali espressamente richiamati dalla norma sono quelli individuati all’art. 3, comma 102 della L. n. 244/2007 che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (30 dicembre 2009), trovavano espressa applicazione anche, tra gli altri, ai corpi di Polizia. La suddetta norma è stata oggetto di modifica da parte dell’art. 2, comma 206, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2010) che ha eliminato il suddetto riferimento ai corpi di Polizia. A tale riguardo, l’art. 2, comma 208 della L. n. 191/2009 (finanziaria 2010), ha disciplinato un ulteriore e specifico limite assunzionale, introducendo il comma 9-bis, all’art. 66 del DL n. 112/2008, che prevede che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i Corpi di polizia[244] possono procedere - secondo le modalità di cui al successivo comma 209, che a tal fine reca le relative autorizzazioni di spesa - ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Profili finanziari del comma 7

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha lo scopo di prorogare il termine per effettuare le assunzioni nei Corpi di polizia già autorizzate e, dunque, non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare tenuto conto che gli oneri connessi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato erano già scontate nei tendenziali che, in base alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

 

 


 

Articolo 5, comma 1
(Concessioni aeroportuali)

1. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali. Viene a tal fine novellato l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 207/2008[245] sostituendo le parole «31 dicembre 2009» con «31 dicembre 2010».

La relazione illustrativa rileva che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere l'iter procedurale, in fase di definizione, per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti. Infatti, solo recentemente è stato possibile acquisire l'assenso delle altre amministrazioni concertanti sullo schema di convenzione tipo che le società di gestione sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi della vigente normativa. Inoltre, per alcuni aeroporti non sono ancora conclusi i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

 Il citato decreto-legge 207/2008 aveva a sua volta prorogato il termine, modificando l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 248/2007[246] che, a sua volta aveva prorogato il termine contenuto nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005[247], recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Tale decreto legislativo ha introdotto, con l’articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l’articolo 704, che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale e prevedendo che il provvedimento di concessione (da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento 521/1997[248]. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato prima al 31 dicembre 2008, poi al 31 dicembre 2009 ed ora al 31 dicembre 2010.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare

 

 

 

 


 

Articolo 5, comma 2
(Limitazioni alla guida)

2. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2011».

 

 

L’articolo 5, comma 2, proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117.

La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all’articolo 117 del Codice della strada , con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

La disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Con l’articolo 22 del decreto legge 248/2007, l’applicazione della normativa era stata una prima volta prorogata al 1° luglio 2008. Successivamente, la data era stata fissata al 1° gennaio 2009 dall’articolo 4 del decreto legge n. 97/2008. Da ultimo, l’art. 24 del decreto legge n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, aveva disposto la proroga dell’entrata in vigore della nuova disciplina al 1° gennaio 2010.

L’articolo 16 in esame stabilisce ora, come detto, che le limitazioni alla guida previste dal nuovo comma 2-bis troveranno applicazione per i titolari di patente di guida rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2011.

 

 


 

Articolo 5, comma 3
(Trasporto persone mediante autoservizi non di linea)

3. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».

 

 

L'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, recate dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008,[249] che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° marzo 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

 

Va ricordato che costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap. Tali servizi sono disciplinati dalla legge n. 21/1992.[250]

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale e, all’interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

 

Le principali modifiche apportate dal citato articolo 29 alla legge n. 21/1992 riguardano l’ampliamento degli obblighi posti a carico degli esercenti i servizi di trasporto in esame e, in particolare:

-        la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

-        nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

-        la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;

-        l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

-        il divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Viene infine modificato l’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge.

 

Come sopra indicato, l’efficacia delle riforma è stata già prorogata due volte e precisamente:

§         al 30 giugno 2009 dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 5/2009;[251]

§         al 31 dicembre 2009 dell’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 78/2009.[252]

 

La relazione governativa afferma che la proroga mira a consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico, attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa e in particolare dell'intera legge n. 21/1992, che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente. L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza, poiché acquisterebbero altrimenti efficacia le norme di riforma della citata legge 21/1992, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale e di competitività comunitaria.

 

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento, in data 20 febbraio 2009, una segnalazione. In essa si afferma che le innovazioni normative recate dal citato articolo 29: "sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l’effetto di ridurre l’offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti." La segnalazione, inoltre, afferma che: "La portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione". In conclusione, l’Autorità auspica: "l’introduzione di interventi correttivi nelle disposizioni in esame, volti ad eliminare i vincoli amministrativi previsti per l’attività di noleggio con conducente ed a preservare l’attuale normativa nazionale in materia".

 

 


 

Articolo 5, comma 4
(Disposizioni in materia di arbitrati sui contratti pubblici)

4. All’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010».

 

 

Il comma in esame proroga, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, al 30 aprile 2010[253] le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici - dall’art. 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207/2008.

 

Si ricorda preliminarmente che la direttiva 2007/66/CE, attraverso alcune modifiche alle direttive ricorsi (direttiva 89/665/CEE per i settori cd. ordinari e direttiva 92/13/CEE per i settori cd. speciali), è volta essenzialmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate.

Il termine per il recepimento di tale direttiva, entrata in vigore il 9 gennaio 2008, è fissato (dall’art. 3 della stessa) al 20 dicembre 2009. Al riguardo si segnala che è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo di attuazione (Atto n. 167).

Si ricorda che nel frattempo la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva in esame (procedura n. 2010/0120).

 

Merita inoltre ricordare che l’articolo 44 della legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) reca i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/66/CE. In particolare, la lettera m) del comma 3 detta alcuni criteri per la razionalizzazione dell’arbitrato:

1) incentivare l’accordo bonario;

2) prevedere l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;

3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;

4) contenere i costi del giudizio arbitrale;

5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

 

Nelle more del recepimento della direttiva, il Governo, con alcune disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, ha:

§         prorogato ulteriormente il termine per l’entrata in vigore deldivieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale;

§         dimezzato tutti i compensi;

§         cancellato la norma che aveva sempre consentito agli arbitri di raddoppiarsi il compenso in nome della «complessità della causa».

 

In particolare con la lettera a) del citato comma 1-quinquiedecies si è differito di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine - fissato dall'art. 1-ter, comma 1, del DL n. 162/2008[254] - per l’entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008.

Il citato art. 1-ter , comma 1, del DL n. 162/2008 aveva a sua volta differito i terminidi cui all’art. 15 del D.L. 248 del 2007, precedentemente differiti dall’art. 4-bis, comma 12, del DL n. 97/2008.

Quanto al contenuto dell’art. 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), si ricorda che esso vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende, invece, la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.). Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:

§         alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

§         alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;

§         agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

Le conseguenze della violazione del divieto sono individuate nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti e nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

La lettera b) ha quindi integrato il disposto del comma 12 dell’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) provvedendo a:

§         dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398/2000;

§         vietare incrementi dei compensi massimi legati:

-   alla particolare complessità delle questioni trattate;

-   alle specifiche competenze utilizzate;

-   all'effettivo lavoro svolto.

 

Si ricorda in proposito che in allegato al citato DM n. 398/2000 viene disciplinata la “tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale”. Tale tariffa prevede un compenso minimo e massimo a seconda del valore della controversia. Nello stesso allegato viene poi disposto che “la Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi” previsti dal medesimo allegato. Tale disposizione viene quindi neutralizzata dal divieto previsto dalla suesposta lettera b).

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma. 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alle disposizioni prorogate non sono state a suo tempo associati effetti sui saldi, si rileva che l’ulteriore differimento dell’applicazione delle norme della finanziaria 2008 volte a ridurre l’utilizzo dello strumento arbitrale è suscettibile di rinviare l’acquisizione dei relativi risparmi. A tal proposito si rammenta che l’art. 3, comma 22, della legge n. 244/2007, ha disposto che i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione della limitazione del ricorso ad arbitrati siano accertati annualmente ai fini di una loro riassegnazione al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

 

 

 


 

Articolo 5, comma 5
(Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto)

5. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».

 

 

L'articolo 5, comma 5, proroga al 31 dicembre 2010 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2009 - per la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l’assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.

Il termine ora prorogato è contenuto al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 207/2008[255]. Tale disposizione prevede, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della difesa, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

Va ricordato che i regolamenti “delegati”, previsti dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, determinano un effetto abrogativo delle leggi disciplinanti in precedenza una data materia, sostituendole con una nuova disciplina di livello regolamentare, e assolvono in tal modo alla funzione di “delegificazione”. La legge che autorizza il regolamento deve recare l’indicazione dei principi regolatori della materia e quella delle norme conseguentemente abrogate. L’adozione di tali regolamenti deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri oltre che dal parere del Consiglio di Stato, e non è comunque ammessa per la disciplina di materie coperte da riserva assoluta di legge.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazionenulla da osservare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, dell’effettiva possibilità di realizzare l’indicato riordino, anche entro il nuovo termine previsto,  nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista dall’articolo 26 del D.L. 207/2008.

 

 


 

Articolo 5, comma 6
(Diritti aeroportuali)

6. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

 

 

L'articolo 5, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976[256]. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono:

•      diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurati al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e dovuti dall’esercente, per gli aeromobili che svolgono attività commerciale, e dai piloti dell’aeromobile negli altri casi (articolo 2);

•      diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, commisurato al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e alle ore di durata del ricovero o della sosta. Il soggetto tenuto al pagamento è lo stesso di cui al punto precedente. Il diritto non è dovuto in caso di ricovero o sosta dell’aeromobile negli spazi adibiti a base di armamento della compagnia aerea (articolo 3);

•      diritto per l’imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Il diritto non è dovuto per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Il diritto è dovuto dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero (articolo 5).

 Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 , la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento i seguenti elementi:

 

•      il tasso di inflazione programmato;

•      l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale;

•      la remunerazione del capitale investito;

•      gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto:

•      di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale;

•      del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

•      delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

•      dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

•      di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 Successivamente, l'articolo 21-bis del decreto-legge 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 (ora prorogato al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest’ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all’articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al citato articolo 10, comma 10, della legge 537/1993.

 

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. (La delega per l’attuazione di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, all’esame della Camera in terza lettura). Va inoltre ricordato che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. Tale regime di anticipazione richiederà i necessari tempi di attuazione.

 

La legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201, dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare in quanto l’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato a favore delle società di gestione degli aeroporti è a carico di soggetti privati.

I diritti aeroportuali, al cui aggiornamento provvede il Ministro ai sensi della normativa vigente[257], sono posti a carico di soggetti privati.

 

 

 

 


 

Articolo 5, comma 7
(Proroga blocco tariffe)

7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico nonché delle tariffe postali agevolate,;

 

 

L'articolo 5, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, e prevede che sia esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 185/2008 ha sospeso fino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

       Dal blocco sono esclusi:

•      i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

•      le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas;

Inoltre, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni specifiche di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3. Per le tariffe autostradali, in particolare, il comma 3 limita temporalmente la sospensione degli incrementi fino al 30 aprile 2009.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

Alle deroghe sopra citate l’art. 5, comma 7, in esame aggiunge ora quelle concernenti: la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, e la regolazione delle tariffe postali agevolate.

 

Si ricorda che la regolazione tariffaria dei diritti aeroportuali offerti in regime di esclusiva è contenuta nella deliberazione CIPE n. 38/2007, e dalla Linee Guida predisposte dall’ENAC e approvate con decreto interministeriale n. 231/2008. I diritti oggetto della delibera sono: diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero; diritti di imbarco passeggeri; tasse di imbarco e sbarco merci; compensi per operazioni di controllo sicurezza; corrispettivi per l’uso di infrastrutture centralizzate; corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando siano svolte  da un unico prestatore.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di servizio pubblico, essi sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). Secondo tale norma, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico. Oggetto del contratto di servizio, in particolare, è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati infatti esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto è costituto da: servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; servizi di trasporto notturno e servizi di rinforzo dell’offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici); agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.

Le tariffe postali agevolate, secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si applicano alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici di libri, per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono inoltre alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche. Le tariffe sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Profili finanziari)

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che alla precedente norma con cui è stato introdotto il meccanismo di sospensione degli adeguamenti tariffari in esame (art. 3, comma 1, del DL 185/2008) non sono stati ascritti effetti finanziari. Sul punto, in occasione dell’esame parlamentare, erano stati richiesti chiarimenti, in quanto dall’applicazione del meccanismo alle entrate tariffarie spettanti ad enti facenti parte della PA sembravano poter derivare effetti negativi per la finanza pubblica[258].

Tali effetti negativi potrebbero interessare, inoltre:

-         le tariffe applicate da soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione: è infatti presumibile che essi rivendichino il rispetto delle clausole della concessione e che chiedano il rimborso delle minori entrate conseguite per effetto della norma in esame;

-         le voci tariffarie soggette all’applicazione di tributi indiretti, quali l’IVA.

In ordine ai predetti profili andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

 


 

Articolo 5, comma 7-bis
(Proroga sfratti)

7-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31 dicembre 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2010“. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

Con il comma 7-bis viene prorogata di un anno - al 31 dicembre 2010 – la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall’art. 1 del decreto legge 158/2008.

 

Si ricorda che il decreto legge 158/2008 ha introdotto la sospensione delle procedure esecutive di sfratto al fine di ridurre il disagio abitativo relativo a particolari categorie sociali di conduttori nei comuni capoluoghi di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall’art. 23 del decreto legge 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

 

Il comma valuta le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, disponendo che alla copertura di esse si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 282/2004.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni. Le dotazioni del fondo iscritte nel bilancio triennale 2010 (legge n. 192/2009) sono pari a circa 24,8 milioni di euro per il 2010, a 30,4 milioni per il 2011 e 23,4 per il 2012.

La dotazione esposta in bilancio non sconta, tuttavia, gli effetti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, che pure hanno inciso sulle disponibilità del Fondo stesso. Per una ricostruzione di tali misure si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 5-quater.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori entrate

0

0

5,78

0

0

0

5,78

0

0

0

5,78

0

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che, in base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della precedente proroga circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2.000 soggetti.

In base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL (“Vivere in affitto”, 2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro mensili (5.280 euro annui) che, reflazionato al 2009, risulta pari a circa 5.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008, redditi estrapolati al 2010), si stimano una perdita di gettito IRPEF pari a circa 3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a circa 150 mila euro e 50 mila euro.

 

L’andamento del gettito di cassa sarà il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

IRPEF

0

-5,60

+2,40

Addizionale regionale

0

-0,13

0

Addizionale comunale

0

-0,05

0

Totale

0

-5,78

+2,40

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, in base agli elementi apportati dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento, la quantificazione sembra corretta.

In proposito, si osserva che gli elementi sottostanti alla quantificazione riprendono quelli forniti dal Governo in occasione della precedente proroga al 31 dicembre 2010, introdotta all’articolo 23, comma 1 del DL 78/2009, salvo l’incremento dell’aliquota di riferimento dal 31 al 32 per cento.

Tuttavia sarebbe utile un riscontro delle predette quantificazioni anche alla luce di dati di consuntivo relativi a precedenti proroghe, ove disponibili.

Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, pare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti volti ad escludere che l’utilizzo di tale somma possa eventualmente incidere su impegni già assunti ovvero sul completamento o sulla realizzazione di programmi già avviati.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’autorizzazione di spesa, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata da una clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, trattandosi di minori entrate, l’autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, come nel testo, e corredata di una clausola di salvaguardia effettiva e automatica, o se l’onere possa essere contenuto in un tetto di spesa, a tal fine modificando la formulazione della disposizione.

Con riferimento alla riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 5-quater.

 


 

Articolo 5, comma 7-ter
(Proroga del regime transitorio dei servizi
automobilistici interregionali)

7-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’31 dicembre 2010’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2013».

b) al comma 2, le parole: ’’31 dicembre 2010’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2013’’ e le parole: ’’1º gennaio 2011’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2014’’.

c) al comma 4, le parole: ’’31 dicembre 2010’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2013’’.

d) al comma 5, le parole: ’’1º gennaio 2011’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2014’’.

 

 

Il comma 7-ter dell’articolo 5, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 285/2005[259] in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine del corrente anno 2010.

 

Il citato D.Lgs. 285/2005 disciplina i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che interessa il territorio di almeno tre regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche. Il provvedimento, in conformità con la disciplina comunitaria, ha sostituito al precedente sistema della concessione amministrativa un sistema autorizzatorio. Per l’accesso al mercato sarà infatti sufficiente, a regime, un’autorizzazione, con validità massima di cinque anni, rilasciata alle imprese che soddisfano le condizioni richieste dall’articolo 3 del citato D.Lgs. 285/2005.

 

La lettera a), che novella l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 285/2005, proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale restano valide le concessioni dei servizi di linea rilasciate ai sensi della normativa previgente[260]. Entro lo stesso termine tali concessioni sono sostituite da autorizzazioni, su richiesta dell’impresa interessata, purché che questa soddisfi le condizioni richieste dall’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 285/2005.[261]

La novella del comma 1 comporta anche la proroga del termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9, che a quello rinvia. Ne consegue che anche le riunioni di imprese, titolari di concessioni, possono presentare richiesta per il rilascio dell’autorizzazione alle singole imprese, previo scioglimento delle riunioni, entro il 31 dicembre 2013, anziché entro il 31 dicembre 2010.

La lettera b), che novella il comma 2 del citato articolo 9, proroga conseguentemente dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2014 il termine entro il quale decadono le concessioni rilasciate ad imprese che non hanno ottenuto l’autorizzazione, per mancata presentazione della richiesta o per mancato possesso dei prescritti requisiti, entro il 31 dicembre 2013 (termine attualmente fissato al 31 dicembre 2010).

La lettera c), che modifica il comma 4 dell’articolo 9, proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti al 24 gennaio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs.n. 285/2005).

La lettera d), che novella il comma 5 dell’articolo 9, stabilisce che dal 1° gennaio 2014, anziché dal 1° gennaio 2011, come attualmente previsto, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte delle imprese richiedenti, delle condizioni previste dal citato articolo 3 del D.Lgs.n. 285/2005.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la norma dispone la proroga del regime transitorio disposto in materia di concessione di servizi automobilistici interregionali di linea dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005[262].


 

Articolo 5, comma 7-quater
(Proroga della durata in carica del Commissario delegato
per il Porto di Gioia Tauro
)

7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell’articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 7-quater dell’articolo 5, introdotto dal Senato, proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro.

 

Il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro è stato istituito dall’articolo 22-sexies del D.L. n. 248/2007[263], con il compito di realizzare le attività previste dal piano di sviluppo del suddetto porto, redatto ai sensi del D.P.R. 23 maggio 2007. La durata in carica del commissario era stata originariamente fissata sino al 31 dicembre 2009.

 

Per far fronte all’onere derivante dalla proroga, quantificato il 140 mila euro per il 2010, si dispone la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 983, della legge finanziaria 2007.[264] 

 

Il citato comma 983 ha istituito il Fondo perequativo a favore delle Autorità portuali presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture con una dotazione originaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Successivamente l’articolo 5, comma 11, del D.L. n. 93/2008[265] ha ridotto di 40 milioni di euro gli stanziamenti per gli anni 2008 e 2009 e di 27 milioni di euro lo stanziamento per il 2010: ne consegue che lo stanziamento per il 2010 ammonta a 23 milioni di euro.[266]


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la disposizione che ha introdotto la figura del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro (articolo 22-sexies del decreto-legge n. 248/2007) quantificava l’onere complessivo in 600.000 euro nel 2008 e 750.000 euro nel 2009, comprensivo anche delle spese per la gestione del piano di sviluppo e del funzionamento dell’unità di coordinamento. Appare pertanto opportuno che, anche alla luce dell’applicazione della disposizione negli anni 2008 e 2009, il Governo fornisca una stima dell’onere recato dalla norma in esame, indicando altresì i dati alla base della quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 983 della legge n. 296 del 2006, sono iscritte nel capitolo 7631 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie risorse. Si segnala, tuttavia, che la norma sembra prefigurare una dequalificazione della spesa, dal momento che per la copertura di oneri correnti, quali quelli derivanti dalla proroga della durata in carica del commissario di Gioia Tauro, prevede l’utilizzo di risorse iscritte in conto capitale.

 


Articolo 5, comma 7-quinquies
(Accesso alla professione di autotrasportatore)

 

7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 

 

Il comma 7-quinquies dell’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, demanda al Governo la proroga dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 del termine per l’adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 395/2000[267].

 

Le imprese alle quali si riferisce la norma in esame sono individuate dall’articolo 5, comma 2, del regolamento 161/2005[268], e precisamente sono quelle che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005, che utilizzano esclusivamente veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate.

 

La data del 4 dicembre 2011, fissata come decorrenza del termine per l’adeguamento ai prescritti requisiti, coincide, come indicato nel testo in commento, con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009[269] che introduce nuovi requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale (articoli da 6 a 8) per l’accesso alla professione di autotrasportatore. Dalla suddetta data del 4 dicembre 2011 pertanto alle imprese sopra indicate si applicheranno tali nuove disposizioni

Si segnala che l’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che il regolamento stesso non si applica alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non sia superiore a 3,5 tonnellate, a meno che gli Stati membri non dispongano altrimenti. Nel nostro ordinamento, in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 395/2000 e dell’articolo 1 del D.M. n. 161/2005, il limite sotto il quale non si applicano le previsioni comunitarie è stato ridotto a 1,5 tonnellate.

 

La disposizione in esame non modifica direttamente il termine contenuto nell’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 161/2005, ma demanda al Governo tale intervento, in considerazione della natura regolamentare della norma da modificare.

A tal proposito si evidenzia che il termine in questione è stato già modificato da una norma di rango legislativo e precisamente dall’articolo 29, comma 1-duodecies, del D.L. n. 207/2008.[270], il quale lo ha prorogato da 48 a 60 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 161/2005.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 7-quinquies, afferma che la norma non reca effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 5, comma 7-sexies
(Personale marittimo)

7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.».

 

 

Il comma 7-sexies, introdotto dal Senato, interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (DPR n. 55/2009). L’art. 3, comma 1, di tale regolamento, prevede che per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, e che, al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui all’articolo 292-bis, comma 2, del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore. Il comma 2 dello stesso art. 3 del regolamento ha limitato l’utilizzo di tali forme di attestazione ai primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Il comma 7 bis in esame autorizza il Governo a disporre che il periodo di utilizzo della predetta forma di attestazione venga prolungato fino alla entrata in vigore della nuova disciplina di cui al citato art. 292-bis del codice della navigazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Va ricordato che l’art. 292-bis del codice della navigazione - introdotto dall'art. 8-bis del D.L. n. 59/2008, convertito in legge dalla legge n. 101/2008– dispone, al comma 1, che, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e che l’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Il comma 2 dell’articolo prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.


 

Articolo 5, comma 7-septies
(Versamento premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto)

7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile.

 

 

L’articolo 5, comma 7-septies, introdotto durante l’esame al Senato, prevede il differimento, per l’anno 2010, al 16 aprile del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5 della L. 144/1999[271]. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 aprile sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all’articolo 44 del D.P.R. 1124/1965[272].

L’articolo 55, comma 5 disciplina i termini di pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo l'unificazione al giorno 16 (dei mesi di scadenza) dei termini relativi ai premi, ivi compresi quelli dovuti all'IPSEMA quale ente competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime.

La procedura di rateizzazione del pagamento viene estesa anche alla regolazione del premio prevista dal comma 5 dell’articolo 28 del T.U. 1124/1965 in riferimento alle operazioni di conguaglio annuale dei premi anticipati durante l'esercizio, con riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce che non vi sono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito a quale fattispecie di versamento – di cui al comma 5 dell’articolo 55 della legge n. 144/1999- si riferisca il differimento del termine previsto dalla norma.

 

Infatti, l’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/99 unifica al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza i termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 44 del D.P.R n. 1124/1965. Tali termini sono riferiti, rispettivamente,  al pagamento dei premi negli anni solari successivi (20 febbraio dell’anno in cui la rata si riferisce), alla eventuale rateizzazione in quattro rate di uguale importo (da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno, maggiorate degli interessi per le scadenze successive a quelle del 20 febbraio di ciascun anno) e al pagamento del periodo assicurativo precedente (in ogni caso effettuato in un unica soluzione entro il 20 febbraio).

 

Inoltre, sebbene il differimento avvenga nell’ambito dello stesso anno 2010, andrebbe chiarito se la norma possa determinare oneri conseguenti al costo di provvista per il periodo in cui si verificano le minori entrate, analogamente a quanto previsto per la proroga delle sospensioni contributive di cui all’articolo 1, comma 5-ter .

 

 

 


 

Articolo 5, comma 7-octies
(Trasporto combinato)

7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

 

 

L’articolo 5, comma 7-octies, prevede che fino al 30 settembre 2010 possano essere adottati provvedimenti attuativi, per utilizzare le risorse previste dal DPR n. 205/2006 anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto, con finalità di miglioramento dell’impatto ambientale e di sviluppo della logistica.

In particolare, la norma fa riferimento a quanto dispone l’art. 3, comma 2-ter, del decreto legge n. 209/2002, convertito dalla legge n. 265/2002, il quale prevede che, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato. A tale disposizione è stata data attuazione con il citato DPR n. 205/2006(Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità).

L’articolo 2 di tale regolamento ha ripartito lo stanziamento di 20 milioni di euro secondo le seguenti percentuali:

a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;

b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).

Secondo tale ripartizione, la quasi totalità delle risorse disponibili è stata destinata a favorire l’utilizzo della modalità di trasporto marittimo in luogo di quello stradale. La norma in esame estende la possibilità di utilizzo di tali risorse anche per il sostegno, in primo luogo, del trasporto combinato e trasbordato[273] su ferro, vale a dire su modalità di trasporto interamente o parzialmente effettuato con convogli ferroviari, nonché in favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci che siano connesse a finalità di tutela dell’ambiente e di sviluppo della logistica.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Logistica del trasporto merci

Nella prospettiva di ridurre la quota del traffico merci a carico del trasporto su strada, il 18 ottobre 2007 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci nell’UE.

Il pacchettocomprende tra l’altro:

·       l’agenda dell’UE per il trasporto merci (COM(2007)606) che, in vista  della crescita del trasporto merci nell’UE stimata al 50% (in termini di tonnellata per chilometro) tra il 2000 e il 2020, prospetta un programma globale, inteso a migliorare questa modalità di trasporto per giungere alla creazione di una vera e propria politica europea in materia. Il documento sottolinea, tra le altre cose, la necessità di promuovere la comodalità,vale a dire l’interoperabilità delle varie modalità di trasporto, per giungere ad una loro piena integrazione e fornire un servizio continuo porta a porta con terminal nei punti più adeguati che consentano il trasferimento delle merci da un modo all’altro in condizioni più agevoli, sicure e poco costose;

·       un piano d’azione per la logistica del trasporto merci (COM(2007)607) nel quale, dopo aver sottolineato l’importanza di catene logistiche efficienti e di alta qualità al fine di garantire il trasporto di materie prime e prodotti finiti sia all’interno dell’UE sia verso i paesi terzi, si prospetta una serie di misure tra cui: l’adozione di norme a livello UE per facilitare l’integrazione sicura dei modi di trasporto nella catena logistica; la creazione di “corridoi verdi” caratterizzati da un debole impatto ambientale, di cui la ferrovia e la navigazione sono componenti essenziali; l’individuazione di indicatori in materia di prestazioni della logistica del trasporto merci per incentivare il passaggio a forme di trasporto più efficienti e rispettose dell’ambiente;

·       una comunicazione relativa alla creazione di una rete ferroviaria a priorità merci (COM(2007)608) al fine di rilanciare il trasporto merci per ferrovia – che ha continuato a registrare uncalo costante attestandosi, a partire dal 2005, attorno al 10% - e di renderlo più competitivo.La Commissione sottolinea che gli interventi a livello comunitario per la realizzazione della rete dedicata al trasporto merci dovranno essere completati dalle iniziative prese dagli Stati, dalle regioni e da altri attori pubblici o privati a favore dello sviluppo del trasporto merci ferroviario a livello regionale o locale.

Il 4 settembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sull’intero pacchetto nella quale tra l’altro, considerando che la promozione di sistemi di logistica e di trasporto merci su rotaia più sostenibili ed efficienti e dell'integrazione intermodale di tutti i modi di trasporto non solo portano ad un miglioramento dell'economia e della sicurezza, ma sono anche in linea con gli obiettivi dell'UE nel campo del mutamento climatico e del risparmio energetico da raggiungere entro il 2020: 1) incoraggia la Commissione, gli Stati membri e l'industria a sostenere una politica del trasporto merci più sostenibile; 2) sottolinea che co-modalità e intermodalità rimangono fattori chiave per creare un sistema di trasporto merci europeo sostenibile ed efficiente; 3) si attende che la Commissione definisca i "corridoi verdi" quali progetti esemplari di mobilità e intermodalità, finalizzati al passaggio a modi rispettosi dell'ambiente; 4) ai fini di un più agevole trasferimento dai mezzi pesanti alla rotaia, sottolinea la necessità di fissare standard intermodali per quanto riguarda il peso e le dimensioni di veicoli, container e impianti di carico.

Nelle riunioni del 29-30 novembre e 3 dicembre 2007, e del 7 aprile 2008 il Consiglio trasporti ha adottato conclusioni sul pacchetto nelle quali, con particolare riferimento all’intermodalità: 1) si sottolinea che l'efficienza dei nodi intermodali, quali i terminali intermodali, i porti, gli aeroporti e le stazioni di smistamento rappresenta la condizione essenziale per una logistica ed una multimodalità efficienti; 2) si condivide l’importanza attribuita dalla Commissione ai corridoi "verdi", grazie ai quali modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali le ferrovie, il trasporto su vie navigabili interne e il trasporto marittimo a corto raggio sulle autostrade del mare, potrebbero svolgere un ruolo crescente concentrando i flussi di merci tra i principali punti nodali e nel cui ambito si potrebbero prevedere misure innovative per rendere meno inquinante il trasporto stradale;3) si sottolinea l'importanza dell'interconnessione tra rete ferroviaria e terminali intermodali e dell'accesso non discriminatorio a tali terminali.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari.

In particolare, la disposizione prevede che le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti a valere sulle somme già stanziate, pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ai sensi della legge n. 265/2002, siano destinate ad interventi di sostegno del trasporto combinato su ferro e a investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale del trasporto stradale.

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta ad impiegare somme residue e già impegnate, per pagamenti non più dovuti per gli anni 2008-2009, per finalità diverse da quelle originariamente previste ma senza stravolgere nella sostanza la ratio legis.

Tali somme ammontano a 32.441.929 euro, di cui:

- 23.100.000, pari al 10 per cento dell’importo complessivamente stanziato nel triennio 2008-2010 (231 milioni di euro), accantonati e non utilizzati per gli interventi ritenuti no più necessari previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del DPR n. 205/2006;

- 9.341.929 euro residuati dal 2008 dopo l’erogazione degli incentivi e la diversa destinazione dell’importo di 14.300.000 euro disposta ai sensi dell’articolo 29, commi 1-novies e 1-decies, della legge n. 14/2009, di conversione del decreto-legge n. 207/2008.

Le ulteriori somme disponibili saranno quantificate nel corso del 2010, a seguito della definizione e dell’erogazione degli importi relativi al 2009 e al 2010, per le quali sono in corso le procedure istruttorie.

 

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari chiarimenti, soprattutto con riferimento all’esercizio finanziario 2010, ancora in corso, volti ad escludere che, per effetto della norma in esame si determinino effetti negativi per l’utilizzo di somme destinate ad interventi già programmati o ad impegni assunti.

 

 

 


 

Articolo 5, commi 7-novies e 7-decies
(Sicurezza impianti ENAV)

7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.

7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 7-novies, introdotto come il successivo 7-decies dal Senato, reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate alla sicurezza degli impianti e alla sicurezza operativa dell’ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo), di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). Tale norma ha istituito per  l’anno 2004 un’imposta addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. L’imposta addizionale, pari ad 1 euro per ogni passeggero imbarcato, deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione - per la parte eccedente 30 milioni di euro - in un apposito fondo unico, istituito presso il Ministero dell’interno, che per il 20% viene ripartito tra i comuni, e per l’80% viene destinato alle altre misure sopra descritte, in base ai seguenti criteri:

a)    il 20% del fondo è ripartito tra i comuni del sedime aeroportuale e con lo stesso confinante secondo la media delle seguenti due percentuali:

-      percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

-      percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b)    l’80% del fondo è destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture.

 

Il comma 7-decies reca la copertura finanziaria, prevedendo a tal fine la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 250/1997 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C), quale determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 191/2009(legge finanziaria 2010). Si ricorda che la quantificazione per il 2010 in Tabella C per il decreto legislativo n. 250/1997 è pari a 58,6 milioni di euro.

 

Profili finanziari

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

2,6

 

 

2,6

 

 

2,6

 

 

Minori spese correnti (Rid. tabella C)

2,6

 

 

2,6

 

 

2,6

 

 

 

La relazione tecnica fornisce una ricostruzione normativa relativa alla materia in esame.

L’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria 2004) ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo pari a 30 milioni di euro, coperto con le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle tasse aeroportuali, finalizzati a compensare ENAV S.p.a. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza operativa e quella dei propri impianti.

A causa dei tagli introdotti dal decreto legge n. 112/2008 (elenco 1 allegato) che hanno determinato una decurtazione dell’intero stanziamento,  allo scopo di dare attuazione ai contratti di programma e di servizio relativi al triennio 2007-2009, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, si è provveduto a riscrivere in bilancio i 30 milioni previsti dalla legge 350/2003 mediante utilizzo dei fondi FAS per 17,8 milioni di euro e mediante utilizzo di quota parte dei trasferimenti dello Stato all’ENAC per 12,2 milioni di euro.

Per la seconda quota è risultata necessaria l’introduzione di una norma di rango primario contenuta dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 78/2009, limitatamente a 9,6 milioni di euro, con una carenza di fondi per un residuo di 2,6 milioni di euro, 

Viene riferito che la norma in esame è indispensabile per autorizzare la residua spesa di 2,6 milioni di euro e consentire la chiusura dei contratti di programma e di servizio del triennio 2007/2009 dell’ENAV, atteso che la carenza di fondi ha avuto come conseguenza una situazione di stasi nella fase finale di tali contratti e il mancato perfezionamento dei contratti relativi al triennio 2010-2012.

All’onere derivante dalla disposizione si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 250/1997 relativo all’istituzione dell’Ente nazionale dell’aviazione civile, iscritta nella tabella C della legge finanziaria, in ossequio all’articolo 81, quarto comma della Costituzione, trovando la norma piena copertura finanziaria ex articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Viene, infine, affermato che la decurtazione della Tabella C per il corrispondente importo di 2,6 milioni di euro non determina squilibri all’amministrazione in quanto l’ENAC, negli esercizi pregressi, ha registrato un avanzo di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti al Senato, andrebbe comunque confermata la neutralità della riduzione degli stanziamenti di tabella C rispetto alle esigenze operative e finanziarie legate al funzionamento dell’Ente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997, relative all’ENAC, sono iscritte nel capitolo 1921 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie risorse.

 

 


 

Articolo 5, commi 7-undecies-7-terdecies
(Adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi)

7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

I commi da 7-undecies a 7-terdecies dell’articolo 5, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono la sospensione, sino al 1° gennaio 2012, dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Per gli anni 2010 e 2011 si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[274], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[275], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di alcuni tributi (tassa e soprattassa d'ancoraggio, tassa erariale e tassa c.d. «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate). Il regolamento disciplina due tributi:

§       la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§       la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993).

 

Il comma 7-undecies sospende, sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione è diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[276].

 

Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità di cui al comma precedente, consente alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

 

Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale dovranno essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies stabilisce che a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

In ogni caso dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffettialle norme.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, in base al testo, il rinvio al 2012 dell’adeguamento di tasse e diritti al tasso d’inflazione sembra rivestire  carattere immediatamente prescrittivo. Gli effetti finanziari derivanti da tale disposizione sono compensati attraverso il riconoscimento alle Autorità portuali della facoltà di apportare variazioni in aumento a determinate tasse (di ancoraggio e portuali) ovvero di procedere a riduzioni di spese correnti.

Pertanto, al fine di verificare l’effettività della clausola di neutralità finanziaria riportata al comma 7-terdecies, andrebbero forniti elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità per le Autorità interessate di conseguire effetti compensativi rispetto a quelli di minor gettito derivanti dal mancato adeguamento al tasso di inflazione, attraverso l’esercizio della facoltà di variazione di determinate entrate e spese  riconosciuta dalle norme in esame.

 

 


 

Articolo 6, comma 1
(Attività professionale intramuraria)

1. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».

 

 

L’articolo 6, comma 1, modificando il secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120[277], proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[278]; ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome - effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico -, di cui al comma 1, dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’attività libero-professionale intramuraria.

 

Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[279] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[280]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[281], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009, poi prorogato al 31 gennaio 2010 dal Decreto legge n. 154/2008[282].

 

Profili finanziari

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 del termine per l’applicazione delle misure provvisorie per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria da parte delle regioni non reca effetti a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 


 

Articolo 6, comma 2
(Proroga termine assunzioni autorizzate)

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.

 

 

L’articolo 6, comma 2, proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dall’articolo 1, comma 8, della L. 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l’anno 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

 

L’articolo 1, comma 8, del DL n.172 del 2009, dispone che elle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010 (2). In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006 ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni[283]. Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Specifiche deroghe sono successivamente state apportate dall’articolo 4-bis, comma 3, del D.L. 97/2008.

Il successivo comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 523, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dai commi da 513 a 543, a procedere ad ulteriori assunzioni per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Infine, si segnala che l’articolo 17, comma 16 del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, ha già differito il termine di cui all’articolo 1, comma 527, della L. 296, in via generale e per tutte le altre Amministrazioni interessate, al 31 dicembre 2010.

 

Profili finanziari

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto le norme si limitano a differire al 31 dicembre 2010 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l’onere per assunzioni già autorizzate dovrebbe risultare considerato nei tendenziali di spesa. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo

 

 

 


 

Articolo 6, comma 3
(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)

3. All’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

 

 

L’articolo 6, comma 3, come modificato dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193[284].

 

L’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 193 del 2006, nel testo originario, consentiva la prosecuzione fino al 31 dicembre 2008, della distribuzione commerciale dei medicinali in oggetto, qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006, conformemente alla normativa previgente al medesimo D.Lgs. n. 193. Il citato termine è stato prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 33 del D.L. n. 207/2008[285]

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria (di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 193/2006).

Procedure di contenzioso

La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. Il Titolo IV della direttiva in questione contiene specifiche disposizioni circa i requisiti per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari omeopatici.


 

Profili finanziari

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 del termine per continuare la commercializzazione dei medicinali veterinari omeopatici, in attesa del rilascio della registrazione semplificata o dell’autorizzazione previste dal medesimo decreto legislativo, non reca effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 6, comma 4
(Proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)

4. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».

 

 

L’articolo 6, comma 4, proroga dal 1°gennaio 2010 al 1°gennaio 2012 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui all’art. 54, comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219[286].

 

Ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo originario veniva richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 – termine prorogato al 1° gennaio 2010 dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 207/2008[287] -, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consentiva che la certificazione fosse rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale .

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 dicembre 2008, nell’ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine.

Tale proposta prevede tra l’altro l’introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati.

Attraverso  l’introduzione nella direttiva 2001/83/CE di un nuovo articolo (art.46-ter), la proposta di direttiva prevede infatti:

·         chegli Stati membri prendano le opportune misure affinché la fabbricazione sulloro territorio delle sostanze attive utilizzate come materie prime, ivi comprese quelle destinate all'esportazione, rispetti le buone prassi di fabbricazionedelle sostanze attive;

·         che le sostanze attive utilizzate come materie prime siano importate solo se:

a) fabbricate applicando norme di buona fabbricazione perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità, e

b) accompagnate da una conferma scritta del paese terzo esportatore attestante che le norme di buona fabbricazione applicabili all'impianto che fabbrica la sostanza attiva esportata sono perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità e che l'impianto è soggetto a controlli e a sorveglianza che rendono impossibile l'elusione delle buone prassi di fabbricazione.

Con la comunicazione COM(2009)665 relativa sulle ripercussioni  dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali  interistituzionali in corso presentata il 2 dicembre 2009 ha provveduto a modificare la base giuridica della proposta che è pertanto ora costituita dall’ articolo 14 e dall’articolo  168, paragrafo 4(c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’esame della proposta di direttiva da parte del Parlamento europeo in prima lettura è previsto nella seduta plenaria del 14 giugno 2010.

 

Profili finanziari

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012 della disciplina transitoria, più restrittiva rispetto a quella prevista a livello comunitario, sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 6, commi 5 e 6
(Proroga di termini in materia di commercio di prodotti medicinali)

5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

6. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

 

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 6, come modificato dal Senato, prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto pay back, concesso (in via facoltativa e provvisoria) alle aziende farmaceutiche quale possibile misura alternativa alla riduzione, del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, dal Servizio sanitario nazionale[288]. In luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, le aziende farmaceutiche versano alle regioni le somme corrispondenti all’importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci rimborsabili.

In particolare, Il comma 5 prevede la proroga per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006 ed il comma 6 per quelli immessi successivamente a tale data.

 

L’opzione pay back è stata introdotta dalla legge finanziaria 2007[289] nell’ambito di una serie di interventi di governo della spesa sanitaria e, in particolare, di quella farmaceutica: nel caso la spesa farmaceutica pubblica superi il tetto massimo stabilito, il recupero ex post dello sforamento, per la parte a carico dell’industria farmaceutica, non avviene soltanto tramite il taglio dei prezzi dei prodotti medicinali, ma anche tramite un ripiano diretto a favore delle regioni.

L'art. 1, comma 796, lettera g) della finanziaria 2007 ha pertanto disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali.

 

Tale meccanismo, oggetto di successive proroghe[290], da ultimo è stato integrato dall’art. 64 della legge 99/2009[291], che ha esteso, su richiesta delle aziende interessate, le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007 anche ai farmaci immessi in commercio dopo la data del 31 dicembre 2006. Le disposizioni citate sono completate da determinazioni dell’AIFA, che ne definiscono le modalità tecniche applicative.

 

Si osserva che la formulazione letterale dei commi in esame (e, in particolare, del comma 5) non fa rinvio esplicito - al contrario della precedente proroga - ad una determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della definizione degli aspetti applicativi della nuova proroga.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM (2008) 666) che definisce, tra l’altro, le linee di azione della Commissione per migliorare l’accesso al mercato, rendendo le decisioni di prezzatura e rimborso più trasparenti.

In particolare la comunicazione osserva che il mercato dei farmaci nell'UE è caratterizzato  da una forte frammentazione dovuta principalmente alla diversità dei sistemi nazionali di fissazione dei prezzi e di rimborso. Pur spettando agli Stati membri stabilire quali medicinali rimborsare anche in considerazione dei rispettivi vincoli di bilancio, la Commissione sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali hanno tuttavia una dimensione europea. La Commissione osserva che meccanismi di mercato più efficienti e, in particolare, una concorrenza basata sui prezzi per i medicinali non rimborsati darebbero più scelta ai pazienti a un costo più conveniente; gli Stati membri dovrebbero quindi eliminare i controlli dei prezzi sui fabbricanti, che impediscono la piena concorrenza dei medicinali autorizzati che non sono né acquistati né rimborsati dallo Stato.

Si ricorda inoltre che, contestualmente alla comunicazione, la Commissione ha presentato cinque proposte normative di modifica del regolamento CE n. 726/2004 - che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali - e della direttiva 2001/83/CE - recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

 

Profili finanziari

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

La relazione illustrativa precisa che la disposizione non comporta costi aggiuntivi né diminuzioni di risparmio per il SSN, considerando per di più il fatto che essa consente alle regioni di ottenere una liquidità immediata ed in anticipo rispetto al verificarsi dei consumi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 della possibilità per le aziende di versare alle regioni, in alternativa alla riduzione del cinque per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN, una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli, derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 6, commi 7-9
(Istituto Superiore di Sanità)

7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell’Istituto superiore di sanità, per l’anno 2010.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

 

 

L’articolo 6, commi 7- 8, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento delle attività dell’Istituto Superiore di Sanità riguardanti i compiti di coordinamento dell’attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e la gestione dei registri nazionali previsti dalla legislazione vigente[292], e conseguentemente autorizza uno stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità di 8 milioni di europer il 2010.

 

Il comma 9, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che la copertura del finanziamento, pari a 8 milioni di euro per il 2010, avvenga mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012[293].

Per quanto concerne l’analisi delle disponibilità del Fondo in questione, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di un’autorizzazione di spesa limitata all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

 

 


 

Articolo 6, comma 9-bis
(Benefici previdenziali lavoratori dell’amianto)

9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

 

 

Il comma 9 bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga, al primo periodo, al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell’accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), del D.M. 12 marzo 2008 (2 ottobre 2003).

 

Si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 257/1992, ha concesso un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.

Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

·         ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);

·         al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);

·         all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 20, della L. 247/2007 ha previsto che ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In attuazione della suddetta disciplina legislativa è intervenuto il DM 12 marzo 2008, che all’articolo 2, comma 4, ha in particolare stabilito che la certificazione da parte dell’INAIL è rilasciata previa acquisizione:

§         della domanda del lavoratore, che attesta il possesso dei requisiti richiesti;

§         della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;

§         del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

 

A tal fine, il secondo periodo del comma in esame reca un’interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 20, della L. 247/2007 (vedi supra).

Più specificamente, si stabilisce che gli atti di indirizzo ministeriale citati nel richiamato comma 20 sono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi, come d’altronde già evidenziato nell’articolo 1, comma 1, del richiamato D.M. 12 marzo 2008.

 

Il citato comma 1 dell’articolo 1 del D.M. 12 marzo 2008, infatti, concernente l’ambito soggettivo di applicazione della norma ai fini della fruizione dei benefici previdenziali, ha disposto che per il conseguimento dei benefici stessi possano avvalersi della certificazione di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 247/2007, i lavoratori che:

§         abbiano presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

§         abbiano prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

§         non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/2007).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame è volta ad evitare una maggiore spesa pensionistica di notevole entità, non considerata nei tendenziali definiti in base alla normativa vigente.

In particolare, la relazione tecnica precisa che la disposizione interpretativa si rende necessaria per consentire di mantenere il numero dei destinatari dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori esposti all’amianto, per i quali l’INAIL ha rilasciato la certificazione richiesta, nei limiti della platea individuata dalla legge n. 247/2007, in corrispondenza della quale è stata prevista apposita copertura finanziaria.

Tale corrispondenza è messa a rischio da una sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il DM che, sulla base della stessa legge n. 247/2007, ha circoscritto la platea dei lavoratori interessati a coloro per i quali la certificazione attesta l’esposizione all’amianto fino al 1992. In forza di tale sentenza, i beneficiari delle prestazioni previdenziali passerebbero, sulla base dei dati forniti dall’INAIL, da 4.403 soggetti, in linea con quanto stimato dalla relazione tecnica alla legge n. 247/2007, a 12.844 lavoratori, di cui 6.629 con esposizione già riconosciuta minore di 10 anni e 6.215 con esposizione già riconosciuta di almeno 10 anni. I conseguenti oneri, posti a confronto con quelli valutati dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 247/2007, possono essere quantificati come segue:

 

 

(oneri in milioni di euro)

anno di applicazione

valutazione originaria

nuova valutazione

maggiori oneri

1° anno

18

56

38

2° anno

21

66

45

3° anno

24

77

53

4° anno

29

94

65

5° anno

34

112

78

6° anno

39

130

91

7° anno

42

142

100

8° anno

33

122

89

9° anno

32

119

89

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto evidenziato dalla RT circa la necessità di evitare il prodursi di maggiori oneri.


 

Articolo 6, comma 9-ter
(Sicurezza sul lavoro)

9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

 

 

Il comma 9-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga, da 24 a 36 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/2008[294], il termine per l’adozione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 3, comma 2, volti a dettare le disposizioni necessarie per il coordinamento della nuova disciplina generale in materia di sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario.

 

Il D.Lgs.81/2008 contiene la disciplina-quadro in materia sicurezza sui luoghi di lavoro, all’interno della quale sono rifluite anche norme contenute in provvedimenti riferiti a rischi connessi a particolari lavorazioni, adottati in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia.

Per quanto concerne gli elementi di maggiore novità, il provvedimento ha in primo luogo introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.

Altre importanti misure riguardano:

·       il monitoraggio dei rischi e l’attuazione di azioni volte alla loro riduzione;

·       gli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;

·       la protezione individuale o collettiva dei lavoratori;

·       le procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza;

·       l’apparato sanzionatorio, con la rimodulazione degli obblighi (e delle conseguenti sanzioni, in caso di violazioni) dei diversi soggetti del sistema aziendale, sulla base delle responsabilità e dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, nel definire l’ambito applicativo del provvedimento l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, stabilisce che con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non reca effetti finanziari.

La relazione tecnica specifica, inoltre, che ulteriori approfondimenti nell’iter di definizione del decreto di armonizzazione tuttora in corso rendono necessaria la proroga introdotta dalla disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la norma, che proroga il termine per l’emanazione dei decreti di coordinamento tra le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e di lavoro svolto a bordo dei treni, non reca effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 6, comma 9-quater
(Esercizio della professione di odontoiatra)

9-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:

“1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’albo degli odontoiatri“.

 

 

L’articolo 6, comma 9-quater, inserito durante l’esame al Senato, introduce, dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175[295], il comma 1-bis.

In particolare, la norma in esame esclude che, fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, possa essere comminata l'interdizione dalla professione ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri.

 

Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. La sanzione interdittiva, di competenza dell'organo disciplinare dell'ordine professionale, è applicabile anche in caso di sentenza penale di patteggiamento.

L’art. 348 del codice penale prevede per coloro che esercitano abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro.

Poiché l'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409[296] stabilisce espressamente che solo l’odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, ne deriva che i medici abilitati non ancora iscritti all’albo degli odontoiatri sono sanzionabili a titolo di esercizio abusivo della professione ex art. 348 del codice penale.

 

A fini di certezza nell’applicazione delle disposizioni sarebbe opportuno definire in modo più chiaro l‘ambito temporale applicativo della norma; l’attuale formulazione, infatti, sembra configurare una sanatoria disciplinare oltre che per le condotte illecite già avvenute, anche per quelle che verranno  tenute fino a una data futura e incerta - cioè “fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra” -, consentendo invece l’applicazione della sanzione dell’interdizione alle condotte illecite commesse  successivamente a tale data.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare in quanto la disposizione, che prevede la non sanzionabilità dei medici che hanno consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’albo degli odontoiatri, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari.

 

 

 

 


 

Articolo 6, comma 9-quinquies
(Permessi retribuiti dei donatori del rene)

9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, e fino al 31 dicembre 2010, prevede che il ricevente e il donatore di trapianto del rene[297], con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, come stabilito dall’articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52[298] per i donatori di midollo osseo, e secondo le modalità del regolamento previsto dall’articolo 8 della citata legge n. 458 del 1967.

 

L’articolo 5 della legge n. 52 del 2001 riconosce il diritto a permessi retribuiti, a favore dei donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente, per le seguenti finalità:

a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell'idoneità alla donazione.

In particolare, il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'èquipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.

La legge n. 458 del 1967 disciplina il trapianto di rene tra persone viventi. In particolare, l’articolo 6 prevede che per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità. Il lavoratore è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subìta.

 

Si ricorda che il regolamento citato dalla disposizione in esame, previsto dall’articolo 8 della legge n. 458 del 1967, non risulta essere stato attualmente emanato.

A tale proposito, sui tempi di adozione del suddetto regolamento, al fine di riconoscere l'assenza dal lavoro per malattia nel caso di donazione di organi da persona vivente, alla Camera durante la seduta n. 229 di giovedì 8 ottobre 2009, è stata svolta l’interpellanza urgente n. 2-00493, alla quale l’allora  viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, ha riferito “che lo schema di regolamento previsto dalla legge n. 458 del 1967 è stato predisposto dal Ministero, è passato nella conferenza Stato-regioni l'8 aprile 2009 ed attualmente è all'esame del Consiglio di Stato. Come è noto infatti, i provvedimenti di natura regolamentare devono acquisire il favorevole parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Una volta acquisito il parere si procederà, nei tempi più rapidi possibili, all'emanazione del regolamento in esame”.

 

Il comma quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in 10 milioni di euro per il 2010,disponendo che ad essi si provveda attraverso corrispondenteriduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

 

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012[299].

Per quanto concerne l’analisi delle disponibilità del Fondo in questione, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.


 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri necessari alla verifica della congruità dell’onere di 10 milioni di euro per il 2010, per l’estensione, fino al 31 dicembre 2010, ai candidati al trapianto di rene e ai potenziali donatori, se lavoratori dipendenti o parasubordinati, della disciplina dei permessi retribuiti, prevista per i lavoratori dipendenti donatori di midollo osseo (legge n. 52/2001).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del  Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Proroga del CNVSU)

1. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Il comma 1, intervenendo sulla materia disciplinata dall’art. 4-bis, comma 18, del D.L. n. 97 del 2008[300], proroga ulteriormente il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. La proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006[301], con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)[302]. Ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[303], il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[304], e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR.

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008[305], ma non ha reso operativa l’Agenzia. Infatti, esso ha previsto l’adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determinasse la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, collegando all’intervento di tale regolamento la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione (artt. 13 e 14).

Successivamente sono intervenuti l'art. 4-bis, comma 18, del D.L. 97/2008, e l’art. 23, comma 20, del D.L. 78/2009[306], che hanno prorogato il CNVSU prima al 31 maggio 2009 e, poi, al 31 dicembre 2009.

In seguito, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato, previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, un nuovo schema di regolamento concernente l’ANVUR[307]. Lo schema esaminato dalle Camere ribadisce la soppressione del CNVSU alla data di operatività dell’Agenzia.

 

Si evidenzia l'opportunità di riscrivere il comma 1 in forma di novella al richiamato art. 4-bis, comma 18, del D.L. n. 97 del 2008.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 2
(Proroga di disposizioni in materia
di reclutamento dei ricercatori universitari)

2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2009 – di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall’art. 1, comma 5, del D.L. 180/2008[308], in attesa del riordino delle relative procedure.

 

La relazione introduttiva evidenzia che la proroga si rende necessaria per consentire l'avvio di nuovi bandi per il reclutamento di ricercatori universitari in base alle regole definite dal medesimo D.L. 180/2008 che si configura come provvedimento ponte fra la disciplina recata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 e la nuova disciplina prevista dal disegno di legge del Governo attualmente in corso d'esame presso il Senato (A.S. n. 1905). In assenza della proroga, fino all'entrata in vigore del disegno di legge di riforma del sistema universitario dovrebbe applicarsi la precedente disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998, il cui modello procedurale, asserisce la relazione, ha rivelato non poche criticità.

Sempre la relazione introduttiva osserva che, conseguentemente, si intende prorogata l'attività della commissione nazionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio per la formazione delle commissioni ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del medesimo D.L. n. 180 del 2008.

 

L’art. 1, comma 5, del D.L. 180/2008 ha previsto che le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da:

Ø       un professore ordinario o un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando;

Ø       due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando[309].

Le modalità di svolgimento delle elezioni e le modalità del sorteggio sono state definite, sulla base del decreto legge, con decreto ministeriale 27 marzo 2009.

 

Per completezza, si ricorda che il comma 7 dell’art. 1 del medesimo D.L. 180/2008 ha modificato le procedure per il reclutamento dei ricercatori, con riferimento a quelle bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore (10 novembre 2008): per tali procedure, la valutazione è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi inclusa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[310]. Il comma illustrato è, peraltro, oggetto di modifica nell’ambito del DDL 1167-B (art. 9)[311], attualmente in esame al Senato[312] .

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 3
(Proroga convenzioni in materia di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale)

3. All’articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma in esame estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni poste in essere dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo n. 297/1999[313].

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 37, comma 2-quater, ultimo periodo, del decreto-legge n. 207/2008[314], che consente la proroga delle menzionate convenzioni dalla data di scadenza delle medesime fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell’espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009. Con la modifica in esame, appunto, il termine massimo del 31 dicembre 2009 viene differito di un anno.

 

Si ricorda che la proroga di cui al citato art. 37, comma 2-quater, era stata prevista per ragioni di urgenza connesse con la difficile situazione economico-finanziaria del Paese allo scopo di garantire la massima efficacia e la massima tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Si ricorda inoltre che il richiamato decreto legislativo n. 297/1999 ha provveduto al riordino della normativa di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica - al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione - attraverso la definizione delle finalità degli interventi di sostegno pubblico alla ricerca e l'individuazione dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili, degli strumenti di intervento e delle modalità di attuazione. Ai sensi del citato D.Lgs. 297/1999, gli interventi di sostegno alla ricerca sono realizzati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Il Fondo, di tipo rotativo, è articolato in due sezioni (territorio nazionale e aree depresse) ed opera con le modalità in precedenza previste per il soppresso Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA).

Più recentemente, con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 870-874) il FAR è confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (cap. 7320), allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Oltre al FAR nel nuovo Fondo sono confluite:

-          le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[315];

-          le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[316], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

-          le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.

 

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 4
(Proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale)

4. Il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2010.

 

 

Il comma 4, come modificato al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.

La relazione introduttiva specifica che scopo della disposizione è quello di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti[317].

La medesima relazione precisa che la proroga è urgente in quanto mancano i tempi per il rinnovo dell'organo, che scade il 16 febbraio 2010, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

 

Il CNAM, organo di consulenza del MIUR, previsto dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999[318], e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236[319], esprime pareri e formula proposte su vari aspetti del sistema dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM). In particolare, si esprime:

a)       sullo schema di decreto per la dichiarazione di equipollenza fra i titoli di studio rilasciati dalle AFAM e quelli rilasciati dalle università ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

b)       sugli schemi di regolamento concernenti, fra l’altro, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, le modalità di convenzionamento con scuole e università, le modalità di reclutamento del personale, i criteri generali per l’adozione degli statuti, i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, la valutazione dell’attività delle AFAM.

Il medesimo art. 3 detta gli indirizzi per la composizione dell’organo. In particolare, esso prevede che almeno i tre quarti dei componenti sono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, e degli studenti. Dei restanti componenti, una parte è nominata dal Ministro e una parte è nominata dal Consiglio universitario nazionale.

Su questa base, l’art. 3 del DM 236 del 2005 stabilisce che il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati[320]. Negli articoli successivi il DM disciplina, quindi, la procedura con la quale si perviene alla costituzione dell’organo.

 

La relazione introduttiva specifica che l'organo attualmente in carica ha ampiamente operato per l'attuazione della nuova disciplina del sistema dell'AFAM, con particolare riferimento allo schema di regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, e a quello per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

 

Con la disposizione in esame si interviene su una materia disciplinata da decreto ministeriale, indirettamente superandola.

 

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 4-bis
(Istituti universitari ad ordinamento speciale)

4-bis. Al fine di completare l’istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

 

Il comma 4-bis dell’art. 7, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che ad alcuniistituti (universitari) ad ordinamento speciale - ossia, all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca -, al fine di completare l’istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall’art. 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008[321]. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.

 

L’articolo 66, comma 13, del D.L. 112 del 2008, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180 del 2008[322], prevede che per il triennio 2009-2011 la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali - pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - sia destinata, per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti[323], e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari[324][325]. In relazione a ciò, dispone una riduzione dell’autorizzazione legislativa di spesa concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, per gli anni dal 2009 in avanti (in parte recuperata con l’art. 1, comma 3, del D.L: n. 180 del 2008)[326].

 

Si ricorda che disposizione parzialmente analoga è recata dall’art. 10 del disegno di legge A.S. 1167-B[327], in corso di esame, rispetto al quale le principali differenze riguardano l’ambito soggettivo e il limite alla somma disponibile per le assunzioni.

Infatti, la disposizione da ultimo citata si riferisce a tutti gli istituti universitari ad ordinamento speciale (si veda infra). Inoltre, esentando gli stessi dalla destinazione della quota del 60% all’assunzione di ricercatori e di contrattisti, e di una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari, lascia invariata, anche per essi, quale limite per nuove assunzioni, il 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell’anno precedente.

In base alla disposizione in esame, invece, come sopra si è visto, il comma 13 dell’art. 66 del D.L. 112/2008 nella sua interezza non si applica ai 3 istituti indicati.

Da un punto di vista redazionale, infine, la disposizione recata dall’art. 10 dell’A.S. 1167-B si presenta, più appropriatamente, in forma di novella all’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112 del 2008, mentre quella in esame è, rispetto a quest’ultimo, autonoma.

 

Ferma restando la necessità di un coordinamento fra i due disegni di legge al momento in discussione che intervengono sulla stessa materia, si segnala l’opportunità, a fini di evidenza normativa, di inserire nel testo, dopo le parole “attività negli istituti”, la parola “universitari”.

Si segnala, inoltre, che l’espressione “fino al 31 dicembre 2011” potrebbe essere soppressa, poiché l’applicabilità dell’art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008 è riferita, allo stato, al triennio 2009-2011.

Infine, si segnala che le parole “fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537” dovrebbero essere più opportunamente sostituite con le parole “ferma restando la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università”.

 

Per quanto concerne gli Istituti universitari a ordinamento speciale, si ricorda che essi sono stati disciplinati dal Titolo II del T.U. delle leggi sull’istruzione universitaria, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Degli istituti previsti dal predetto T.U. resta ancora come tale, per quanto riguarda “l’Alta formazione”, la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Successivamente, sono stati istituiti la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102), la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa (legge 14 febbraio 1987, n. 41), l’Università per stranieri di Siena (legge n. 204 del 1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

Da ultimo, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (art. 2), sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, i tre istituti universitari considerati dalla disposizione in esame. I DM istitutivi prevedono che l’accreditamento e il suo mantenimento sono subordinati, con cadenza triennale, ad una valutazione positiva dei risultati conseguiti da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (che, si ricorda, sarà soppresso quando diventerà operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario).

 

Gli Istituti Universitari ad ordinamento speciale, al pari di tutte le Università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca.

I principali e caratterizzanti corsi di studio svolti presso gli stessi possono essere ricondotti, in linea generale, alle seguenti tipologie:

-      Scuole Superiori, tutte statali (Normale di Pisa; “S. Anna” di Pisa, I.U.S.S. di Pavia):

-      corsi integrativi residenziali (riservati agli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica dell’Università ubicata nella stessa sede. La frequenza di questi corsi, che prevedono il superamento di alcuni esami, porta al conseguimento di un attestato che si aggiunge al diploma di laurea conseguito presso l’Università ubicata nella stessa sede);

-      corsi di dottorato di ricerca.

-      Istituti di alta formazione dottorale o Scuole di dottorato, tutti statali (S.I.S.S.A. di Trieste, Istituto italiano di scienze umane di Firenze e Scuola IMT di Lucca):

-      corsi di dottorato di ricerca.

Ai sensi dell’art. 56, c. 6, della legge finanziaria 2001(L. 388/2000), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da assegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame presenta profili di criticità in merito alla valutazione degli effetti finanziari, rispetto ai quali è necessario acquisire chiarimenti. In particolare, andrebbe specificato quale sia la disposizione di cui all’art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008 che non troverebbe applicazione nei confronti degli istituti ad ordinamento speciale. Infatti, qualora il riferimento riguardi la deroga al limite alle assunzioni previsto dal primo capoverso del comma 13, il Governo dovrebbe chiarire l’impatto finanziario di tale previsione.

In proposito si ricorda che nella seduta del 4 febbraio 2010, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere negativo sul testo dell’emendamento 7.1000 di analogo contenuto, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata copertura.

Se, invece, la norma intende escludere gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale dalle disposizioni che fissano l’obbligo di rispettare, nell’ambito dei limiti di spesa per l’assunzione di personale nelle università, determinate quote per l’assunzione di ricercatori e professori universitari, si ricorda che il Governo, con nota del 26 gennaio 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in occasione dell’esame del provvedimento AC 1441-quater C[328], in relazione al contenuto dell’art. 11 di detto provvedimento che disponeva la suddetta esclusione, ha espresso parere contrario ritenendo la norma suscettibile di generare pericolose spinte emulative e, quindi, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Su tali aspetti sarebbe opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 


 

Articolo 7, comma 4-ter
(Personale precario della scuola)

4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.

 

 

Il comma 4-ter, introdotto durante l’esame al Senato proroga all’anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. 134/2009[329]. Tali disposizioni (a differenza del comma 1 che interessa tutti i precari della scuola) riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008-2009[330].

 

Il comma 2 sopra citato,al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella L. 124/1999[331], e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento[332], ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti[333], nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato:

§       sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie una supplenza di almeno 180 giorni;

§       non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili;

§       non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

In relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il D.M. n. 82[334]che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di “aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

 

Il successivo comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.

Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2  - ai quali, in virtù dell’incarico, non è più corrisposta l’indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3.

E’ utile, peraltro, evidenziare che l’art. 4, comma 2, del già citato DM n. 82/2009 disciplina l’ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.

A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

 

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro[335]. I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità (cd. indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno[336].

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008[337], per il periodo 2009-2012 l’indennità di disoccupazione può essere ottenuta anche in caso di sospensione dal lavoro. Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione con requisiti normali, la sua durata, ai sensi dell’articolo 1, commi 25 e 26, della L. 247/2007[338], è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione è pari al 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40% per i mesi ulteriori. L’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto.

Per quanto attiene all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, l’articolo 7, comma 3, del D.L. 86/1988 dispone che hanno diritto a tale indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La percentuale di commisurazione è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni[339].

 

L’articolo1, comma 4 del D.L. D.L. 134/2009 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie[340]. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell’intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall’effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.

Si ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il DM 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011[341] .

Per quanto attiene il personale A.T.A., si ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75[342], ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali (assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico), ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l’ammissione alle richiamate graduatorie.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.   

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 

 

 

 


Articolo 7, comma 4-quater
(Consiglio nazionale della Pubblica istruzione)

4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010;

 

 

Il comma 4-quater,introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal D.lgs. 233/1999[343].

 

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è disciplinato attualmente dagli artt. 23-25 del D.lgs. 297/1994[344](cosiddetto “Testo unico dell’istruzione”).

II CNPI è presieduto dal Ministro, che ne fa parte di diritto, esi compone di 74 membri, in gran parte elettivi, che rappresentano in diverse proporzioni il personale docente, non docente (A.T.A.) e direttivo dei vari ordini di scuole, comprese le scuole private e quelle di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta. Oltre al personale scolastico sono rappresentati il personale ispettivo (3 membri) ed il personale dell'amministrazione centrale e periferica (2 membri). Il C.N.P.I. comprende, infine, 2 membri eletti in seno al Consiglio Universitario Nazionale e 5 rappresentanti designati dal C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Il CNPI svolge funzioni consultive e di proposta,per espressa previsione di legge o di propria iniziativa. Inoltre, predispone annualmente una valutazione analitica sull’andamento dell'attività scolastica e dei relativi servizi.

L’organismo dura in carica cinque anni: i componenti non sono rieleggibili più di un volta.

Le elezioni dei membri si sono svolte in data 10 e 11 novembre 1996; con DM 17 febbraio 1997 sono stati nominati i componenti attualmente in carica.

 

Si ricorda, in proposito, che il D.lgs. 233/1999 ha riordinato gli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, riaffermandone la funzione consultiva e di supporto tecnico all'azione dell'amministrazione, ma riducendo il numero dei componenti. In sostituzione delle strutture già esistenti (Consiglio nazionale della pubblica istruzione, Consigli scolastici provinciali e Consigli scolastici distrettuali) disciplinate dagli artt.16-25 del D.lgs. 297/1994, il D.lgs. 233/1999 ha istituito, a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione[345]; a livello regionale, i Consigli regionali dell'istruzione; a livello territoriale, i Consigli scolastici locali.

L’art. 8, comma 1, del D.lgs. 233/1999 ha assicurato l’operatività degli organi collegiali esistenti fino all’insediamento dei nuovi; per tale adempimento, il comma 3 del medesimo art. 8 ha poi indicato il termine del 1° settembre 2001 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 del D.L. 411/2001[346]). Essendo spirata la scadenza senza che i nuovi organi fossero costituiti, ai sensi del medesimo art. 8 hanno, quindi, continuato ad operare gli organi previsti dal TU dell’istruzione.

Per completezza di informazione si ricorda, infine, che nel corso della XIV legislatura è stata conferita una nuova delega (art. 7 della L. 137/2002[347]) per l’ulteriore riordino delle strutture sopra citate. I termini per l’esercizio di quest’ultima, originariamente fissati al 23 gennaio 2004 e successivamente prorogati al 29 luglio 2005, sono tuttavia scaduti senza che si pervenisse all’adozione di un provvedimento[348].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.   

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione,nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che dalle predette attività non derivino comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  

 

 


 

Articolo 7, comma 5
(Servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura)

5. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

 

 

Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti "servizi aggiuntivi") presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi che sta svolgendo la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.

 

In relazione al contenuto del comma 5, sembrerebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo 7 con un riferimento ai beni culturali.

 

Si ricorda che l’articolo 14 del D.L. n. 159/2007[349] ha previsto una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, introdotti dall’art. 4 del decreto legge n. 4 del 1992[350] e attualmente elencati dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)[351].

E’ stato, a tal fine, stabilito che l’affidamento dei servizi in questione da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi, sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. La disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi è stata affidata ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste, nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti[352]. E’ stato, inoltre, consentito, in sede di prima applicazione, l’affidamento integrato dei servizi in questione con termini iniziali differenziati in maniera da garantire la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso; infine, è stato disposto, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che i rapporti in atto restassero efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008. Successivamente, tale termine è stato fissato al 30 aprile 2008 dall’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 248 del 2007[353].

 

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 7, comma 5-bis
(Interventi in favore del Comune di Pietrelcina)

5-bis. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

 

Il comma 5-bis proroga per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 300/2006[354] - scaduto il 31 dicembre 2009 - relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina  di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nei limiti di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011.

 

Si osserva che nel maxiemendamento approvato dal Senato si fa  erroneamente riferimento al comma 2 anziché al comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 300/2006.

 

Si ricorda che l’art. 1 della legge 80/2001, al comma 1, ha previsto un contributo di 5 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 a favore del comune di Pietrelcina. Tale contributo era finalizzato alla predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.

La medesima disposizione, al comma 3, ha riservato inoltre al medesimo comune, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006[355], un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi, in sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi.

Il comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 300/2006 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 1 della citata legge 80/2001.

Il successivo comma 2 ha assegnato al comune di Pietrelcina, per la realizzazione degli interventi citati, un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La copertura degli oneri relativi è disciplinata dai successivi commi 3 e 4.

 

Lo stesso comma 5-bis dispone in merito alla copertura degli oneri, pari a 0,5 milioni per il 2010 e per il 2011, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 468/1978, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 191/2009 (finanziaria 2010), ossia a valere sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012[356].

Per quanto concerne l’analisi delle disponibilità del Fondo in questione, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

0

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del  Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

 

 


 

Articolo 7, comma 5-ter
(Messa in sicurezza delle scuole)

5-ter. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 30 giugno 2010“.

 

 

Il comma 5-ter, introdotto da un emendamento al Senato,differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'art. 2, comma 239, della legge 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati e nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 137/2008.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 239, della legge 191/2009 (finanziaria 2010)reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole che prevedono che, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ovvero entro il 30 gennaio 2010 che ora viene differito al 30 giugno 2010) e previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 137/2008.

A sua volta l’art. 7-bis del decreto legge 137/2008 reca una serie di misure per la sicurezza nelle scuole. Tra esse viene destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche (PIS) in cui il piano stesso è ricompreso. Inoltre, in merito alla procedura per l’assegnazione di tali risorse i successivi commi 5, 6 e 7 prevedono che sia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a nominare un soggetto attuatore che dovrà definire gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. Al fine di assicurare l'ottimizzazione dei finanziamenti, il soggetto attuatore definisce anche il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. All'attuazione dei citati commi si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

In attuazione del citato art. 7-bis, con delibera CIPE 114/2008 sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:

-        una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

-        una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

Da ultimo si ricorda, in estrema sintesi, che il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, legge 289/2002) ed è stato incluso nell’ambito del PIS della legge obiettivo (legge 443/2001). Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la proroga – operante nell’ambito del medesimo anno 2010 – non incida sui tempi di realizzazione degli interventi e, quindi, di erogazione delle risorse.

 


 

Articolo 7, comma 5-quater
(Istituti tecnici superiori)

5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 5-quater, introdotto durante l’esame in sede referente al Senato, dispone anzitutto la proroga fino al 31 dicembre 2010 – ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro - della disposizione recata dall’art. 15, comma 4, del DPCM 25 gennaio 2008[357] che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora, MIUR) dall’art. 1, comma 875, della legge finanziaria 2007[358] (invece che nella misura “a regime” del 70% - al netto del 5% destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema -, stabilita dall’art. 12, comma 6).

Il comma in esame stabilisce, altresì, che il finanziamento è assegnato alle fondazioni (si veda infra) che hanno acquisito la personalità giuridica. Stabilisce, infine, che gli istituti tecnici superiori hanno autonomia amministrativa e accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.

 

Il DPCM 25 gennaio 2008, dando attuazione all’art. 1, comma 631, della legge finanziaria 2007 – che ha previsto la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore istituito dall’art. 69 della legge n. 144 del 1999 – e all’art. 13, comma 2, del D.L. 7/2007[359] - che ha previsto la configurazione degli istituti tecnici superiori - stabilisce che la riorganizzazione medesima, da realizzare progressivamente a partire dal triennio 2007-2009, comprende tre tipologie di intervento. Si tratta degli istituti tecnici superiori (ITS), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei poli tecnico-professionali.

Gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività. Alla realizzazione dei piani concorrono le risorse messe a disposizione dal MIUR[360] a valere sull’apposito Fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (si veda ante)[361]. In particolare, il 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo è destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione. Le restanti risorse sono destinate per il 70% alla realizzazione degli ITS e per il 30% alla realizzazione degli IFTS. Ai fini del sostegno dei piani, il Ministero verifica preventivamente la sussistenza di alcuni elementi, fra i quali il provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la messa a disposizione di risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero stesso.

Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale[362] volti a far conseguire un diploma di tecnico superiore riferito alle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Ue (si tratta di efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Essi sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione[363] e acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (art. 1 del DPR n. 361 del 2000). Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’istituto tecnico superiore[364].

Il DPCM 25 gennaio 2008 disciplina anche i percorsi IFTS, di durata annuale, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, con l’obiettivo di corrispondere a fabbisogni formativi di tecnici superiori in settori diversi dalle aree tecnologiche sopra elencate. Infine, il DPCM indica anche misure per favorire la realizzazione in via sperimentale dei poli tecnico-professionali che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 7 del 2007 possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub provinciale, fra gli istituti tecnici e professionali, le strutture della formazione professionale accreditate nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e gli istituti tecnici superiori. Essi sono costituiti con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese

 

Alla luce della ricognizione normativa sopra riportata, a fini di semplificazione normativa, si valuti l’opportunità di mantenere il secondo periodo del comma, che non sembra aggiungere contenuti nuovi. Esso utilizza, inoltre, l’impropria espressione relativa al riconoscimento da parte del Ministero dell’interno (che, presumibilmente, intende riferirsi al riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione nei registri gestiti dalle prefetture).

Per la medesima ragione, al terzo periodo, sembrerebbe opportuno eliminare il riferimento alla personalità giuridica.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire il significato del termine “accorpano”, in considerazione del fatto che, come sopra si è visto, gli istituti tecnici e professionali che costituiscono gli enti di riferimento degli ITS mantengono distinta e autonoma personalità giuridica rispetto agli stessi ITS.

Infine, si evidenzia che l’espressione “poli formativi” – presente nella programmazione 2004-2006 dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi(e, in particolare, nel Documento Tecnico allegato all'Accordo della Conferenza Unificata del 25 novembre 2004[365]) appare superata dalla previsione dei nuovi poli tecnico professionali di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 7 del 2007.

Alla copertura dell’onere derivante dal comma in esame, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato in tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009).

 

La Tabella C della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012[366].

Per quanto concerne l’analisi delle disponibilità del Fondo in questione, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.   

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 23-noviesdecies.


 

Articolo 8, comma 1
(Proroga dei termini di cui al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, in materia di adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000)

1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.

 

 

Il comma in esame proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell’ordinamento nazionale dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. 208/2008, per l’adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’art. 13 della direttiva (recepito dall’art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal D.Lgs. 152/2006).

 

Si osserva al riguardo che il nuovo termine è successivo a quello (22 dicembre 2009) fissato dalla direttiva comunitaria.

 

Relativamente alla disciplina interessata dalla proroga, si ricorda che i distretti idrografici sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del Codice ambientale), che prevede, in particolare, la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, co. 1).

L’art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico sia adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Gli obiettivi previsti nel piano di gestione devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva (vale a dire entro il 22 dicembre 2009).

 

L’art. 1, comma 3-bis, del D.L. 208/2008 non si è limitato a trasporre nell’ordinamento nazionale il termine del 22 dicembre 2009 indicato dalla direttiva, ma ha anche dettato alcune disposizioni da seguire nell’adozione dei citati piani di gestione.

Tale comma ha infatti previsto che l’adozione di tali piani:

§         deve essere effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione ma che non sono già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali[367];

§         deve essere preceduta dal coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento ai programmi di misure di cui all'art. 11 della direttiva. A tale coordinamento devono provvedere – entro il 30 giugno 2009 – le autorità di bacino di rilievo nazionale oppure le regioni, qualora nei distretti idrografici non sia presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale[368].

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto che il completamento delle attività finalizzate all’adozione dei piani di gestione sia effettuato nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 8, comma 2
(Proroga di termini per la funzionalità dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma in commento proroga al 31 dicembre 2010 l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT dall’art. 1, comma 347 della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 347 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha autorizzato l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

Successivamente, l’art. 28 del decreto-legge 112/2008 ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono confluiti alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni ‘APAT’, ‘ICRAM’ e ‘INFS’.

Conseguentemente, l’art. 3, comma 1, del decreto legge 208/2008 ha interpretato il citato comma 347 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT ha effetto anche per quanto riguarda l’ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 ha poi disposto che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT (di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

Si segnala, infine, con riferimento alla situazione del personale dell’Ispra, che il governo, rispondendo all’interrogazione 5-02203 (Mariani) presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati sulle misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA, ha fornito un dettagliato quadro della situazione del personale che, all'inizio del commissariamento, prevedeva un totale di 1439 unità, di cui 905 unità a tempo indeterminato e 534 unità precario assunto con contratti flessibili.

 

Secondo quanto precisato dal Governo, per ripianare questa situazione di anomalia, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro, è stato posto in campo un piano di reclutamento, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni a tempo indeterminato per oltre 400 unità.

 

Il 17 maggio e il 1° giugno scorsi hanno rispettivamente preso servizio in ISPRA i 14 vincitori di concorso (del disciolto ICRAM) assunti in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 13 del 2009 e 201 unità di personale stabilizzate ai sensi della «legge finanziaria 2008» (fatta eccezione per tre vincitori di concorso si trattava in tutti i rimanenti casi di personale «precario» in servizio presso ISPRA).

Il 1° luglio scorso, cessavano 179 co.co.co. il cui contratto, già in scadenza al 31 dicembre 2008, era stato prorogato - su proposta del Ministro dell'ambiente - al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge n. 13 del 2009 e per il quale nessun tipo di iniziativa, se non quella di una nuova previsione normativa poteva essere attivata.

A ciò si aggiunge un complesso programma di assunzione a tempo indeterminato attraverso concorsi pubblici.

Attualmente è in via di conclusione una procedura di reclutamento mediante selezione pubblica per complessivi 69 posti di livelli amministrativi (35 di Vo e 34 di VIIo).

Quanto ai profili tecnici, è stato pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2009 il bando per assumere 29 operatori tecnici, e sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre il bando per il reclutamento di 60 ricercatori/tecnologi.

Sempre nel mese di novembre è stata disposta l'assunzione di 2 ricercatori vincitori di concorso (idonei) appartenenti ad una graduatoria ancora in corso di validità del disciolto INFS. Infine, è stata definita la convenzione con l'Ufficio provinciale del lavoro per l'assunzione delle categorie protette (44 unità nei prossimi quattro anni di cui 19 già quest'anno).

In questo quadro, con disposizione del 7 novembre scorso sono stati rinnovati 25 contratti a tempo determinato per la durata di due anni, e fino al limite consentito di cinque anni, a unità di personale vincitore di concorso pubblico, in linea con il nuovo contratto della ricerca.

Con riferimento alla scadenza di contratti di collaborazione e la conseguente impossibilità di rinnovo in via amministrativa, si è in molti casi proceduto a pubblicare bandi (ad oggi circa 80) molti dei quali per più di una posizione per la selezione di personale con rapporto di lavoro autonomo, oltre a varie decine tra assegni di ricerca e borse di studio, tutte procedure portate avanti secondo le linee di pubblicità e comparazione che devono informare la scelta di una pubblica amministrazione.

In conclusione, secondo quanto riferito dal governo, al 1° dicembre 2009 la situazione è la seguente: il personale in servizio in ISPRA conta n. 1080 tempi indeterminati, n. 117 tempi determinati, n. 61 collaborazioni di tipo autonomo, n. 52 tra borsisti e assegnisti di ricerca, per un totale di 1310 unità di personale (di cui 230 con contratti flessibili).

Di questi 230 contratti, 150 scadranno il 31 dicembre 2009.

Per 95 di questi è in corso la proroga, altre 25 posizioni sono oggetto di nuova selezione (bandi per co.co.co. o assegni di ricerca).

Per le 30 posizioni cessanti le motivazioni sono dovute principalmente alla natura dei contratti che afferiscono a posizioni amministrative in relazione alle quali ISPRA sta concludendo i concorsi per immettere 69 unità di personale a tempo indeterminato, ovvero alla conclusione di progetti che non hanno un'estensione e quindi né un'attività né un finanziamento per il 2010 o ancora alle tipologie contrattuali che non si prestano in via ordinaria ad una proroga quali, ad esempio, le borse di studio finalizzate a percorsi di formazione.

 

Riepilogando, nel 2010 il numero complessivo di nuove immissioni a tempo indeterminato sarà di 191 unità di personale di cui 69 unità di profilo amministrativo i cui concorsi sono in via di definizione, 29 tecnici e 60 ricercatori i cui concorsi sono già stati banditi, oltre alle 33 categorie protette da assumere entro il 2010. Proiettando i numeri fin qui detti in una previsione di fine 2010, l'ISPRA potrà contare su 1.271 unità a tempo indeterminato e un numero presumibile di circa 200 unità con contratto flessibile, per un totale di 1471 unità di personale vale a dire più di quanto ISPRA contava al 1° agosto 2008.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti elementi necessari a verificare che le procedure concorsuali e le relative assunzioni possano essere effettuate nel periodo di proroga nei limiti delle spese già autorizzate dalla vigente normativa per le medesime finalità.

 

 


 

Articolo 8, comma 3
(Proroga di termini del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti)

3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

 

 

Il comma in esame differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 31 dicembre 2009 era stato fissato dall’art. 23, comma 21, del DL 78/2009 che aveva a sua volta prorogato il termine del 30 giugno 2009 introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del DL 208/2008.

 

Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ai sensi del testo vigente dell’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell’anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009.

Tale proroga si è resa necessaria per l’incompiutezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. 158/1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997).

In particolare l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della L. 296/2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. 4/2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell’ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 152/2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo, inizialmente fissato con scadenza al febbraio 2009, è stato però prorogato, dapprima dal citato art. 5 del D.L. 208/2008 e poi dall’art. 15, comma 2-bis, del D.L. 135/2009 sino al febbraio 2010. Da più parti viene segnalato come quest’ultima tariffa “non riguardi in alcun modo le utenze domestiche (famiglie) e sembri prescindere del tutto dalla tariffa prevista nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente”[369].

 

Si segnala, infine, che la Corte costituzionale si è recentemente espressa sulla natura della tariffa: in particolare, la sentenza n. 238 del 2009 ha confermato la natura tributaria - e la conseguente attribuzione alla giurisdizione tributaria delle relative controversie - della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dal D.Lgs. 22/97, muovendo dalla considerazione che tale prelievo è disciplinato in modo analogo alla TARSU, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio.

Riguardo invece alla nuova tariffa ambientale prevista dal Codice (art. 238), la Corte, con la sentenza n. 247 del 2009 non ne chiarisce la natura, ma la attribuisce con certezza alla competenza statale precisando che, qualora si volesse attribuire alla tariffa natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, l’art. 238 sarebbe inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, tutte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualora si volesse qualificare la tariffa come tributo, si dovrebbe riconoscere la competenza esclusiva dello Stato in ragione della preclusione alle regioni della potestà di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative anche nel dettaglio della disciplina dei tributi locali esistenti.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti in quanto le maggiori entrate non sono state registrate nelle previsioni dei comuni interessati, che hanno proposto essi stessi la proroga.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto dichiarato nella RT circa la mancata inclusione nelle previsioni di gettito dei comuni, delle entrate relative alla TIA. Appare comunque opportuno che il Governo confermi la neutralità sui bilanci comunali della proroga disposta dalla norma in esame, anche in considerazione della necessità di garantire la copertura dei costi del servizio prestato.

 

 

 

 

 


 

Articolo 8, comma 3-bis
(Inquinamento impianti industriali)

3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro cinque anni“ sono sostituite dalle seguenti: “entro sette anni“;

 

 

Il comma 3-bis, inserito durante l’esame al Senato, proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) relativo all’adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988.

 

Si fa notare che il termine inizialmente previsto dal codice dell’ambiente era già stato prorogato di due anni (cioè fino al 29 aprile 2011) dall’art. 32 del D.L. 248/2007. Nella relazione illustrativa del citato decreto-legge la proroga veniva giustificata sulla base del fatto che “la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore”.

 

Il richiamato comma 2 dell’art. 281 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal comma 1-ter dell’art. 1 del D.L. 180/2007[370] e dal citato art. 32) prevede, per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V del codice ambientale (29 aprile 2006) che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988, l’adeguamento alle disposizioni del Titolo I della Parte V entro cinque anni da tale data.

La medesima disposizione prevede inoltre, in estrema sintesi, che nel caso tali impianti siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, la presentazione della relativa domanda almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni; se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente.

Si ricorda che l’art. 267 del codice ambientale definisce il campo di applicazione deI Titolo I della Parte V, facendo riferimento “agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera” ed escludendo gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (recante attuazione della direttiva 2000/76 /CE in materia di incenerimento dei rifiuti).

Il D.P.R. 203/1988, abrogato dall’art. 280 del codice ambientale, recava attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

 


 

Articolo 8, comma 4
(Prodotti organici destinati all’esportazione verso Paesi extra UE)

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

 

 

Il comma in esame proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 161/2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai i prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 162/2006 prevedeva, infatti che, in tali ipotesi, i valori limite previsti dall'allegato II al citato decreto legislativo, non si applichino nei tre anni successivi alle date ivi previste. Tale termine è stato portato a quattro anni dal comma in esame. Si fa notare, infine, che i nuovi valori limite previsti dall’allegato II sono entrati in vigore, secondo diverse fasce di valori,  il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2010.

Si ricorda che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 161/2006 dispone che i prodotti elencati nell'allegato I (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) aventi un contenuto di COV (composti organici volatili) superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

Il comma 1-bis consente la vendita dello stock di magazzino indipendentemente dalla data di produzione.

Il comma 2 prevede che i valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni (quattro a seguito della modifica apportata dalla disposizione in esame) successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo consente, a decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II, l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I a condizione che essi abbiano un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e che siano correttamente etichettati.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare..

 


 

Articolo 8, comma 4-bis
(Installazione impianti fotovoltaici)

4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “1º gennaio 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2011“.

 

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame al Senato, rinvia al 1 gennaio 2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del DPR 389/2001 (Testo unico dell’edilizia), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

 

Si ricorda che il citato comma 1-bis dell’art. 4 del DPR 389 è stato sostituito integralmente dall’art. 1, comma 289 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Esso dispone che, dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali devono vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a:

-        1 kW per ciascuna unità abitativa;

-        5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

Limitatamente alle unità abitative, la disposizione precisa che tale obbligo opera, in quanto compatibile con la realizzabilità tecnica dell’intervento.

Rispetto al testo previgente, è stato aumentata, da un lato, la potenza minima degli impianti (che viene quintuplicata con riferimento alle unità abitative) e l’estensione dell’obbligo di installazione (con una potenza però maggiore) anche per i fabbricati industriali. Inoltre, la disposizione non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici, ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile. Si ricorda, infatti, che il precedente testo del comma 1-bis disponeva che nel regolamento edilizio comunale “ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovesse essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”. Il comma 1 del medesimo articolo disponeva, altresì, che il regolamento edilizio comunale “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.

Si ricorda, infine, che ai sensi della definizione recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 387/2003, sono fonti rinnovabili “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 17 novembre 2009, è stato raggiunto un accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione in vista dell’approvazione in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, di una proposta di rifusione della direttiva relativa alla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive) (COM(2008)780), presentata dalla Commissione nel novembre 2008.

L’accordo, tra l’altro, prevede che tutte le nuove costruzioni realizzate dopo il 2020 siano edifici "a energia quasi zero" ovvero coprano i propri fabbisogni energetici con energia perlopiù autoprodotta, ricorrendo in misura significativa alle risorse rinnovabili, incluse le energie rinnovabili prodotte in loco o nelle vicinanze. Tali edifici dovranno rispettare, altresì, standard di efficienza energetica molto elevati che saranno sottoposti a verifiche periodiche.

Il Parlamento europeo potrebbe esaminare il provvedimento in seconda lettura nella seduta dell’8 marzo 2010.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle disposizioni contenute nella finanziaria 2008 (L: 244/2007) che ha previsto il termine originario, non risultano ascritti effetti finanziari..


 

Articolo 8, comma 4-ter
(Raccolta differenziata rifiuti)

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010.

 

 

Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l’adeguamento alle disposizioni del D.M. ambiente 8 aprile 2008 (previsto dall’art. 2, comma 7, del medesimo decreto) da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti, all’entrata in vigore del decreto, sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 7, del citato D.M. 8 aprile 2008 – come riscritto dal D.M. ambiente 13 maggio 2009[371] prevede che tale adeguamento avvenga entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.

Tale termine è scaduto il 28 ottobre 2008, essendo tale pubblicazione intervenuta in data 28 aprile 2008.

Lo stesso comma dispone che qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione.

Si rammenta che i centri di raccolta cui si riferisce il decreto sono – ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal citato D.M. ambiente 13 maggio 2009 - quelli comunali o intercomunali “costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

 

 


 

Articolo 9, comma 1
(Proroga della convenzione relativa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. La convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.

 

 

Il comma in esame prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662[372], previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

 

L'art. 2 della citata legge 662/1996, al comma 99 dispone che le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. Il successivo comma 100 prevede che, nell'ambito delle suddette risorse, il CIPE possa, tra l'altro, destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Le risorse destinate a tale fondo di garanzia sono state successivamente integrate dall'articolo 15, comma 1, della legge 266/1997[373], che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all’art. 20 della L. 675/1977[374] costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della L. 517/1975[375]; un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dall’art. 2 del D.L. 149/1993[376]. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha precisato l’ambito di intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo che la garanzia del fondo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di finanziamenti alle piccole e medie imprese (compresa la locazione finanziaria) e di partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di tali imprese, e disponendo, inoltre, che la garanzia del fondo è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 15 ha previsto:

§         che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del suddetto fondo di garanzia, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni, venissero regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora: Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora: Ministro dell’economia e delle finanze)[377];

§         che un’apposita convenzione per la gestione del fondo di garanzia dovesse essere stipulata tra l’allora Ministero dell'industria e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs 385/1993[378].

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, poiché la norma interviene sulla operatività della Convenzione fra Ministero e Mediocredito, andrebbero chiariti, in base ai contenuti della medesima, i possibili effetti finanziari derivanti dal differimento del termine, anche in relazione alle modalità di gestione del Fondo, finanziato con risorse pubbliche.

 

 

 

 


 

Articolo 9, comma 2
(Proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame proroga di un anno (al 31 dicembre 2010), il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 151/2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali(cd. RAEE nuovi).

Conseguentemente sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali) del citato d.lgs. 151.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del citato d.lgs. 151, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. I RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati, invece, come «RAEE storici».

 

La relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga – l’ultima era stata disposta con l’art. 7 del decreto legge 208/2008 - con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti «nuovi».

 

Si richiamano, pertanto, le disposizioni recate dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 151 sulle quali opera la proroga prevista dal decreto in esame.

Tale comma 4 dispone che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, par. 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008, ora posticipato al 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, venga assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 10, comma 1.

L’art. 11, comma 1, del d.lgs. 151 prevede che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli artt. 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”.

L’art. 10, comma 1, dispone, invece, che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE”.

 

Si ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 284/2007, rientrano nel termine del 31 dicembre 2008, ora posticipato al 31 dicembre 2010, anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 12, comma 2.

 

L’art. 12, comma 1, del d.lgs. 151 disciplina, infatti, il finanziamento dei RAEE professionali immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso dispone che “il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”. Il comma 2, invece, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali storici, prevedendo, in particolare, che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli artt. 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 sia a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810), intesa a migliorare la normativa esistente (direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) in particolare: riducendo i costi amministrativi; contrastando comportamenti opportunistici (il cosiddetto freeriding); riducendo gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE. La proposta della Commissione, inoltre, intende fissare un nuovo obiettivo di raccolta dei RAEE pari al 65%, da raggiungere ogni anno a partire dal 2016, stabilito in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Eventuali misure transitorie per gli Stati membri e una rivalutazione del tasso nel 2012, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, dovrebbero introdurre elementi di flessibilità. In materia di riciclaggio, infine, la Commissione propone alcune modifiche volte a favorire il riutilizzo di apparecchi interi e di dispositivi medici.

 

Si segnala che, sempre il 3 dicembre 2008, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2008)809) intesa a migliorare la normativa esistente (direttiva 2002/95/CE nota anche come direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances) chiarendone e semplificandone i meccanismi di funzionamento, perfezionando l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale, e garantendo l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie.

Le due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, fanno parte di un pacchetto omogeneo che dovrebbe essere esaminato in prima lettura dal Parlamento europeo tra il 18 maggio e il 14 giugno 2010.

Procedure di contenzioso

L’8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiani di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009_2264).

Secondo la Commissione, nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell’ordinamento nazionale, tra l’altro, non risulterebbero conformi le disposizioni relative a:

·       definizione di produttore: l’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE l’espressione “importa o esporta”  si riferisca al mercato europeo e non solamente al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 200/95/CE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

·       finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l’Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l’entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data, con particolare riferimento all’art. 20, comma 4) del decreto legislativo come modificato successivamente.

Secondo la Commissione, inoltre, nel decreto legislativo n. 151/2005 non risulterebbero conformi le disposizioni relative a: trattamento: (art 8, comma 2); informazione e relazioni: (art 6, comma 3); recupero: (art. 9, comma 2, lettera d); raccolta separata: (art. 6, comma 1 e comma 1-bis); Allegato I B.

Profili finanziari)

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare, nel presupposto che i compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche restino a carico dei produttori secondo le modalità già previste dalla normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 9, comma 3
(Proroga della normativa transitoria del codice
delle assicurazioni private)

3. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355».

 

 

Il comma 3 dell’articolo 9 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

Nel dettaglio, modificando il comma 4 dell’articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), la norma differisce l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

In sintesi, ciò comporta l’applicabilità delle disposizioni sia delle norme abrogate, sia delle rispettive norme di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti. La disposizione appare dettata dall’esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell’attuazione completa delle nuove disposizioni.

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005 reca, al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo.

Al comma 4 dello stesso articolo 354 si precisa che tali norme – nonché quelle emanate in loro attuazione - continuino a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque – nella sua formulazione originaria - non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355[379]. Tale termine di dodici mesi è stato di volta in volta prorogato, da ultimo a ventiquattro mesi (quindial 1° luglio 2009) dall'articolo 23, comma 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, n. 207[380].

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge (A.S. 1955) rileva che “nonostante le precedenti proroghe e i positivi risultati conseguiti nel corso del 2008 e del corrente anno per recuperare taluni ritardi nell’attuazione del codice sia da parte del Ministero sia da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di intercasse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi (in particolare il nuovo regolamento ministeriale concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del medesimo codice) sono ancora in corso di adozione e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell’attuale termine del 31 dicembre 2009”.

 

 


 

Articolo 9, comma 4
(Zone franche urbane)

4. All’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa“;

 

 

Il comma 4, sostituito nel corso dell’iter presso il Senato, interviene sulla disciplina delle zone franche urbane previste dal comma 340 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), stabilendo che l’onere finanziario fissato dal comma 340 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane (50 milioni di euro per le annualità 2008 e 2009) costituisceil tetto massimo di spesa.

Appare opportuno segnalare che il testo originario del comma in esame contenuto nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 30 dicembre 2009 reca modifiche alla disciplina concernente le zone franche urbane contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007.

 

 

La disciplina ante decreto-legge n. 194/2009

L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall’articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU.

I successivi commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, definiscono le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole e microimprese ricadenti nelle ZFU, prevedendo, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché (comma 341-quater) di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste.

Il comma 342 così come modificato dall’art. 2, comma 563, della legge n. 244/2007, ha stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provveda alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e selezione delle ZFU, nonché, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole ZFU e alla concessione del finanziamento in favore dei relativi programmi di intervento.

L’efficacia delle agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo la Commissione ha dichiarato tale regime di aiuto compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato con la decisione della Commissione europea C(2009)8126 del 28 ottobre 2009 (Aiuto di Stato n. 346/2009 - Italia).

Il comma 343 ha disposto che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i Nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provveda al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle attività.

Con la delibera 30 gennaio 2008, n. 5 il CIPE ha definito i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle ZFU, il cui numero è stato inizialmente determinato in 18, elevato poi a 22 dalla delibera CIPE n. 14 del 2009.

La circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, prot. n. 0014180 del 26 giugno 2008 (G.U. n. 155/2008 e G.U. n. 164/2008), sono stati definiti i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali, con la quale viene precisato l’anno di riferimento per il calcolo della percentuale di popolazione residente nelle ZFU rispetto al totale della popolazione residente nell’area urbana interessata.

Sulla base dei criteri stabiliti sono stati individuati 63 Comuni e 63 ZFU ammissibili al beneficio.

La dotazione annua è stata attribuita a ciascuna ZFU per il 60% secondo un criterio di dimensione demografica e per il 40% secondo l’intensità di disagio economico e sociale, al netto dell’attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo, in misura fissa, pari a 750.000 euro, quale base di accesso al beneficio identica per tutte le ZFU.

A seguito di una riduzione lineare delle risorse disposta dall’articolo 4 del D.L. n. 180 del 2008 la dotazione finanziaria del Fondo per le Zone Franche Urbane è stato ridotto per il 2009 da 50.000.000 di euro a 49.955.833 euro.

 

La delibera CIPE n. 14 del 2009 sono state individuate le 22 zone franche urbane ricadenti nei seguenti comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera. Con l’Allegato alla delibera n. 14 sono stati identificati i confini delle ZFU attraverso l’elenco delle sezioni censuarie.

 

Le risorse stanziate per il 2008 (50 milioni) e quelle per il 2009 (49.955.833 euro) sono state così ripartite (importi in euro):

 

 

ZFU

2008

2009

1

Catania

3.676.925

3.673.067

2

Torre Annunziata

2.673.663

2.671.126

3

Napoli

3.233.564

3.230.290

4

Taranto

3.100.071

3.096.973

5

Cagliari

2.144.996

2.143.157

6

Gela

2.860.819

2.858.036

7

Mondragone

1.981.667

1.980.044

8

Andria

2.452.634

2.450.390

9

Crotone

2.429.492

2.427.278

10

Erice

1.899.384

1.897.868

11

Iglesias

1.914.711

1.913.175

12

Quartu Sant'Elena

2.541.986

2.539.624

13

Rossano

1.935.270

1.933.707

14

Lecce

1.951.046

1.949.462

15

Lamezia Terme

2.381.039

2.378.888

16

Campobasso

1.582.060

1.580.964

17

Velletri

1.914.503

1.912.968

18

Sora

1.450.596

1.449.672

19

Pescara

2.145.953

2.144.112

20

Ventimiglia

1.294.681

1.293.962

21

Massa-Carrara

2.604.060

2.601.616

22

Matera

1.830.880

1.829.454

Totale

50.000.000

49.955.833

 

Il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono stati affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall’attivazione dello strumento.

Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Regioni, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere al CIPE entro il 31 gennaio di ogni anno.

Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico potrà procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie fra ZFU nei casi di mancato utilizzo.

 

Inoltre l’articolo 3, comma 5, della legge n. 99 del 2009 specifica che il CIPE, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (previsto dall’ articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 185 del 2008, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all’ articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

 

 

Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 194/2009 nel testo originario

Il comma 4 del testo originario del decreto-legge n. 194 del 2009 (vigente dal 30 dicembre 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione) modifica i commi 341, 341-ter e 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Nella sostanza si prevedono, in luogo di esenzioni fiscali ed esoneri contributivi (previsti dalle lettere a) e b) del richiamato comma 341), un contributo forfetario da commisurare ai contributi previdenziali e alle imposte ICI dovute, da erogarsi a cura dei comuni nei cui territori ricadono le ZFU, nei limiti delle risorse già individuate a tal fine per ciascun comune dalla delibera CIPE n. 14 del 2009.

In particolare, il primo periodo del comma 4 fissa al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire del contributo indicato alla lettera d) - come novellata dal comma in esame – relativo agli oneri previdenziali, nei limiti delle risorse individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 e sulla base di informazioni trasmesse dagli enti previdenziali ai comuni attraverso la forma della conferenza di servizi prevista dall’art. 14 della legge n. 241/1990.

 

Conseguentemente, la lettera a) del comma in oggetto apporta le seguenti modifiche al comma 341 della legge n. 296/2006:

§       sostituisce la previsione di “agevolazioni” fiscali e contributive con la “concessione di contributi”, parametrati:

-         all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche (lettera c) del comma 341);

-         all'ammontare dei contributi previdenziali (in luogo dell’esonero dal pagamento dei contributi) dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’ammontare è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%. Il contributo di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana (lettera d) del comma 341).

§       sopprime la previsione di esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP (lettere a) e b) del comma 341.

Analogamente viene modificato il comma 341-ter dell'articolo 1 della legge n. 296, laddove l'espressione "regime agevolativo" viene sostituito con "contributo".

Viene infine soppresso il comma 341-quater che prevedeva che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter.

 

 

L’originario comma 4 è stato sostituito nel corso dell’esame al Senato.

Il nuovo testostabilisce che l’onere finanziario fissato dal richiamato comma 340 (50 milioni di euro per le annualità 2008 e 2009) per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane costituisce il tetto massimo di spesa.

Profili finanziari

 

La relazione tecnica presentata a corredo del testo iniziale del D.L. affermava che l’intervento normativo era effettuato nei limiti delle risorse disponibili e fermi restando i vincoli del Patto di stabilità interno, senza effetti per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche introdotte nel corso dell’iter al Senato,  non considera la disposizione che ha integralmente sostituito il comma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, mentre la precedente versione della disposizione introduceva, nei limiti delle risorse del Fondo istituito presso il MEF, lo strumento del contributo quale misura equivalente alle agevolazioni fiscali e contributive recate dall’articolo 1, comma 341, della legge n. 296 del 2006, la norma contenuta nel testo approvato dal Senato, conservando le agevolazioni fiscali e contributive previgenti, configura la dotazione del fondo come tetto massimo di spesa.

Al riguardo appaiono, pertanto, necessari chiarimenti circa l’effettiva possibilità di prevedere modalità attuative che consentano di contenere la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari nell’ambito delle disponibilità del Fondo, garantendo efficacemente, al tempo stesso, il perseguimento delle finalità di cui al comma 340 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 

 


 

Articolo 9, comma 4-bis
(Mercato dei fiori di Sanremo)

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.

 

 

Il comma 4-bis, inserito con emendamento approvato nel corso dell’esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo, ai sensi dell’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 248/2007, dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

L’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 248/2007[381], al fine di consentire al Comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori della città, ha espressamente confermato in favore del Comune stesso, in quanto proprietario della struttura, i contributi in conto capitale in passato erogati per la realizzazione del mercato, in forza di una serie di leggi che recavano finanziamenti per le imprese agricole[382].

La norma si inserisce in una vicenda che ha dato luogo ad un contenzioso tra il Ministero delle politiche agricole e la cooperativa che ha beneficiato dei contributi per la realizzazione del mercato, contenzioso nascente dal fatto che la cooperativa beneficiaria dei contributi non è proprietaria della struttura, che appartiene invece al demanio del Comune di Sanremo.

La norma subordina peraltro la conferma dei contributi alla condizione che il Comune di Sanremo assuma entro il 31 dicembre 2008 gli impegni di destinazione ed inalienabilità dell’opera, come richiesto dalle richiamate leggi di finanziamento.

Successivamente il D.L. n. 154/08[383] ha prorogato dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune sarebbe dovuto intervenire sulla disciplina che regola la gestione del mercato, mantenendo peraltro invariata la data del 31 dicembre 2008 quale termine per l’assunzione da parte del Comune stesso degli impegni relativi alla destinazione ed inalienabilità della struttura, termine al rispetto del quale è subordinata la conferma in favore del Comune stesso dei finanziamenti già erogati per la realizzazione dell’opera.

 

 


 

Articolo 9, comma 4-ter
(Società Expo Milano 2010)

4-ter. Al comma 9 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate“.

 

 

La norma in esame integra il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 relativo agli Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009, ed in particolare il comma 9 dell'articolo 4.

In virtù di tale integrazione, la Società di gestione “EXPO 2015 S.p.A.” può anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

 

Si ricorda che il citato l’articolo 4 istituisce la Società di gestione “EXPO 2015 S.p.A.”, avente sede in Milano e con oggetto sociale lo svolgimento delle attività riguardanti le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del sito stesso, le opere connesse con la ricettività, le opere di natura tecnologica, le attività di organizzazione e di gestione dell'evento nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015. Soci della EXPO 2015 sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o enti pubblici, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla EXPO 2015, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo il comma 9, integrato dalla norma in esame, 9. la EXPO 2015, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi.

Si segnala che con decreto 22 ottobre 2009, n. 10802, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 45, serie ordinaria, del 9 novembre 2009, si è proceduto all’aggiornamento periodico dell’elenco regionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici operanti sul territorio lombardo.

Da ultimo si ricorda che l’Expo 2015 è stata dichiarata “grande evento” con il D.P.C.M. 30 agosto 2007 ai sensi dell’art. 5-bis, comma 5, del D.L. 343/2001. Successivamente l’art. 14 del decreto-legge 112/2008 ha nominato il Sindaco di Milano pro-tempore quale Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente prevedendo, tra l’altro, l’emanazione di un apposito DPCM volto all’istituzione degli organismi per la gestione delle attività e la fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti. Il richiamato DPCM 22 ottobre 2008 è stato, pertanto, emanato in attuazione delle citate disposizioni.

 


 

Articolo 10
(Proroga dei direttori di istituti di cultura all’estero)

1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all’estero di cui all’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

 

L’articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401[384], ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 1955) l’intervento di proroga – qualificato senza oneri aggiuntivi per l’erario – è motivato dall’esigenza di “assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell’ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l’attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo”.

Il comma 6 dell’art. 14 della legge n. 401/1990 stabilisce che la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, per due anni, rinnovabili per una pari durata una sola volta[385]. Queste nomine possono essere effettuate nel limite massimo di 10 unità, secondo la procedura indicata dall’art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18[386].

 

L’articolo in esame stabilisce, inoltre, una deroga, limitatamente agli incarichi prorogati, al limite di età (di 65 anni) previsto dall’art. 168 del già citato DPR n. 18 del 1967.

 

Nel corso dell’esame in Commissione, presso l’altro ramo del Parlamento, è stato approvato un emendamento al disegno di legge che apporta una mera correzione formale nella citazione della richiamata legge n. 401 (erroneamente indicata originariamente come legge n. 441).

 

 

 


Articolo 10-bis
(Termini in materia di “taglia enti” e di “taglia leggi”)

1. L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento “taglia-enti“, si interpreta nel senso che l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.

2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento “taglia-enti“, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244“;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura“.

3. All’articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All’articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari“.

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis recano modifiche alla disciplina del procedimento cd. “taglia-enti”.

 

Il procedimento “taglia-enti” è stato introdotto dall’art. 26, comma 1, del D.L. 112/2008, che prevede:

§          la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - con determinate esclusioni -, al novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa (primo periodo);

§          la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non siano stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi dei regolamenti di riordino medesimi (secondo e terzo periodo).

Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi (quarto periodo).

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni, a quella titolare delle maggiori competenze in materia che ne è oggetto, che succede a titolo universale all’ente soppresso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale (comma 2).

 

Il comma 1 reca una norma interpretativa del secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 26, precisando che la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali non sia intervenuto il riordino riguarda gli enti con dotazione pari o superiore a 50 unità e che si applicano anche a questa ipotesi le esclusioni previste dal primo periodo.

 

Le esclusioni riguardano: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nel conto economico consolidato dello Stato secondo l’elenco redatto annualmente dall’ISTAT, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi istitutive della Giornata della memoria e del Giorno del ricordo, le Autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca.

 

Con riferimento ai medesimi enti, il comma 2, lettera b), dispone che per evitare la soppressione degli enti i cui regolamenti di riordino (rectius: schemi di regolamento di riordino) siano stati approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 è necessaria l’adozione in via definitiva dei regolamenti medesimi entro il 31 ottobre 2010. Sono comunque esclusi dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislativa di riordino entrate in vigore nella XVI legislatura, (che ha avuto inizio il 29 aprile 2008).

 

Il comma 2, lettera b), prevede che gli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati possono essere oggetto dei regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria 2008.

 

L’art. 2, comma 634, della L 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2009, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, secondo determinati princìpi e criteri direttivi di razionalizzazione.

 

Il comma 3 interviene sulla disciplina del procedimento di approvazione dei citati regolamenti di riordino degli enti pubblici previsti dal legge finanziaria 2008, sopprimendo la previsione che equipara la mancata espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari nei termini previsti ad un parere favorevole.

 

Il comma 4 modifica la disciplina relativa all’espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe cd. “taglia-leggi”.

In particolare, la mancata espressione del parere da parte della Commissione nei termini previsti non è più considerata equivalente ad un parere favorevole e diviene più semplicemente non ostativa all’adozione del decreto. Nel computo dei termini per i pareri non viene altresì considerato il periodo di sospensione dei lavori parlamentari di fine anno (oltre a quello già escluso della sospensione estiva).

 

Si rileva che quest’ultima previsione potrebbe produrre effetti sui termini di delega. Con riferimento a tale eventualità si richiamano le osservazioni in tema di rapporto deleghe legislative e disposizioni di decreti legge formulate nel commento all’art.1, commi 21 e 23 undecies del provvedimento in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo dell’emendamento oggetto del voto di fiducia presso il Senato, afferma che non vi sono effetti finanziati ascritti alle disposizioni in esame.

      

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 10-ter
(Modifiche all’articolo 3, comma 4, testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998)

1. All’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: “nel limite“ fino a: “precedente“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato“.

 

 

L’articolo in commento, introdotto nel corso di esame presso il Senato, modifica l’art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato. Viene stabilito che, in caso di mancata pubblicazione del decreto flussi annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. La normativa vigente prevede, invece, la possibilità di emanazione del decreto transitorio nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.

Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere adottato entro il 30 novembre, mentre attualmente non è previsto alcun termine.

 

Più specificamente, il citato art. 3, comma 4 del Testo unico, in merito alle politiche migratorie, come detto rimette ad un D.P.C.M. la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea; qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale la norma prevede, nel testo attualmente vigente, che il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Si ricorda che le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, fissate dalla legge 40/1998[387] (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero; successivamente, la legge 189/2002[388](la cosiddetta “legge Bossi-Fini”) ha modificato il testo unico del 1998, pur non alterandone l’impianto complessivo. In tempi più recenti, ulteriori integrazioni al testo unico sono state apportate dalla legge sulla sicurezza n. 94 del 2009[389].

I princìpi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell’immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all’integrazione degli stranieri regolari (diritto dell’integrazione).

In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale, il decreto annuale sui flussi, il decreto sull’ingresso degli studenti universitari. Il documento programmatico sulla politica dell’immigrazione viene elaborato dal Governo ogni tre anni ed è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. Il decreto sui flussi è lo strumento attuativo del documento programmatico, con cui il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento e dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, elaborati da un’anagrafe informatizzata tenuta dal Ministero del lavoro, le quotemassime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro. In esso sono previste quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Il decreto deve essere emanato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto.

 

L’ultimo documento di programmazione triennale riguarda il triennio 2004-2006; per gli anni 2007 e 2008, come prevede la normativa, si è proceduto all’emanazione di decreti transitori, da ultimo quello per il 2008 che ha autorizzato l’ingresso di 150.000 lavoratori stranieri non stagionali, entro i limiti delle quote autorizzate nel 2007 che erano state 150.000[390]. Per il 2009, per la prima volta, sono state autorizzate esclusivamente quote destinate a lavoratori stagionali, nella misura di 80.000 persone, senza prevedere alcun ingresso per lavoratori subordinati non stagionali e lavoratori autonomi[391]. Per il 2010 non è stato ancora adottato il decreto flussi.

 

Profili finanziari (articolo 10-ter)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento introduttivo della norma in esame, afferma che questa non produce effetti finanziari.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 

 

 


 

Articolo 10-quater
(Gestione dei libri genealogici)

1. L’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.

 

 

La disposizione in esame proroga fino al 30 aprile 2011 l’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 aprile 2009, n. 3907, di nomina del commissario ad acta con il compito di assicurare l’applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza e delle relative norme tecniche di applicazione, e con il quale è stata nel contempo conferita operatività alla Commissione tecnica centrale, all’Ufficio Centrale e al Comitato esperti del predetto libro genealogico.

Fino al medesimo 30 aprile 2011 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal menzionato decreto.

Il decreto del quale viene prorogata l’efficacia è stato oggetto di annullamento da parte del TAR del Lazio (sezione seconda ter), con sentenza n. 12555/2009 del 26 ottobre 2009. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto l’istanza dell’Ente  Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) che contestava la mancanza di fondamento normativo del potere ministeriale di nominare un commissario ad acta

Il ricorso al tribunale amministrativo è stato presentato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) associazione riconosciuta di diritto privato, ai sensi del r.d. del 13 giugno 1940, con lo scopo statutario di tutelare le razze canine riconosciute pure, il quale ha sostenuto la lesione del proprio interesse funzionale alla tenuta del libro genealogico.

L’ENCI ha contestato il potere esercitato dal Ministero resistente (MIPAAF) con cui è stato nominato il commissario ad acta. l’Ente richiamando la propria qualificazione soggettiva di ente nazionale a carattere privato, sostiene che il potere di nominare un commissario ad acta che incide in maniera determinante sull’attività dell’Ente sia privo di un fondamento normativo, ledendo con ciò stesso il principio generale secondo il quale i provvedimenti amministrativi, in rispetto del principio di legalità, devono essere tipici, cioè essere espressione di un specifico potere individuato da fonti normative espresse.

L’ENCI è stata riconosciuta per effetto del R.D. del 13 giugno 1940 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole per effetto del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665. Il MIPAAF ha un ruolo incisivo con riguardo all’attività dell’ENCI che trova nello statuto, tra l’altro approvato dallo stesso Ministero vigilante, il fulcro normativo per la definizione della struttura organizzativa dell’Ente e della sua attività istituzionale a rilevanza pubblicistica quale quella prevista dall’art. 71, lettera d), del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616 e ad esso demandata dal decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 5 febbraio 1996.

In base a quanto specificato nella sentenza del TAR, la descrizione del potere di vigilanza che il MIPAAF può in concreto esercitare non è però in grado di fornire un presupposto normativo per un intervento più incisivo dell’Amministrazione resistente, quale è quello della nomina di un commissario ad acta che si sostituisce agli organi collegiali dell’ENCI, previsti dagli atti statutari e dai disciplinari di dettaglio espropriando in concreto delle prerogative rimesse alla volontà dell’Ente privato che è deputato allo svolgimento di una attività avente valore privilegiato pubblico, ma che rimane essenzialmente privata. Le norme che riguardano la tenuta del libro genealogico si riferirebbero ad una vigilanza che il MIPAAF compie sull’attività e non sugli organi la cui composizione è, nei casi più rilevanti, condizionata dalla presenza di uno o più funzionari dello stesso Ministero vigilante; nessun accenno di previsione esisterebbe in merito alla possibilità di scioglimento degli organi o di sostituzione straordinaria degli stessi per ciò che attiene l’attività di gestione del libro genealogico del cane di razza. Per tali motivi il TAR ha annullato il provvedimento impugnato.

L’ultimo periodo della norma in commento, anche alla luce della citata sentenza del TAR, specifica che i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 529/92, ovvero istituiti – previa approvazione del MIPAAF – dalle associazioni nazionali allevatori riconosciute e dalle stesse associazioni tenuti in base a disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura, sono da intendersi pubblici. In ragione della natura pubblica dei citati libri e registri la disposizione in commento prevede che il Ministro delle politiche agricole possa esercitare il potere sostitutivo.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” all’articolo 2, comma 1, stabilisce che I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo del maxiemendamento, afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 10-quinques
(Proroga al finanziamento delle attività di formazione
professionale dell’ISFOL)

Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell’ISFOL). – 1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

 

L’articolo 10-quinquies, introdotto durante l’esame al Senato, proroga al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) previste al D.P.R. 478/1973[392], destinando a tale scopo 7 milioni di euro.

L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente nazionale di ricerca istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, approvato con DPCM 19 marzo 2003, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204[393], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Inoltre, l’articolo 28 del D.L. 4/2006[394] ha disposto un’autorizzazione di spesa, per il 2006, pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente.

 

A tal fine, la norma in esame prevede la corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del D.L. 185/2008[395].

La disposizione richiamata è introdotta per la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale del periodo in cui è intervenuto il provvedimento citato, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

La disposizione si pone in linea di continuità rispetto alle previsioni degli articoli 6-quater e 6-quinquies del D.L. 112/2008[396], con il quale è stata attuata la manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, anch’essi sostanzialmente volti al recupero delle risorse disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate relative, rispettivamente, al periodo di programmazione 2000-2006 e a quello 2007-2013.

In tale ambito, il comma 1 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 185, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio[397] provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, tra gli altri[398], al Fondo sociale per occupazione e formazione, che veniva appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Relativamente all’utilizzo di tali risorse, il comma 2 ha disposto che, fermo restando quanto previsto per l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per l’occupazione sono destinate alle attività di apprendimento prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito. Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza unificata, saranno definite le modalità di utilizzo di ulteriori risorse, rispetto a quelle di cui al presente comma, in favore delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l’occupazione[399].


 

Profili finanziari

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese conto capitale

7,0

 

 

7,0

 

 

7,0

 

 

Minori spese conto capitale

7,0

 

 

7,0

 

 

7,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni essendo l’onere configurato come limite di spesa.

Anche con riferimento alla natura di conto capitale della spesa non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’art. 18, comma 2, del DL 185/2008 dispone che le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7206 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alla formulazione della norma, si ricorda che, secondo la prassi contabile vigente, la riduzione del Fondo per l’occupazione (ora Fondo sociale per occupazione e formazione) dovrebbe essere corredata dalla indicazione specifica dell’autorizzazione di spesa, confluita nel Fondo stesso, che si intende ridurre. Peraltro, data l’omogeneità tra le originarie finalità del Fondo, che  ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 185 del 2008, può essere utilizzato anche per attività di apprendimento, e la disposizione in esame, si potrebbe valutare l’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo, non la riduzione del Fondo, ma il suo utilizzo.

 

 

 

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

L’articolo 11 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (30 dicembre 2009).

 

 

 

 

 

 


 

 



[1]    Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

[2]    Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2009).

[3]    Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori .

[4] Il decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, recante “Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni”, non è stato convertito in legge. L’articolo 2, comma 251, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ne ha fatto salvi gli effetti.

[5] MEF, Dipartimento delle Finanze, Nota depositata il 20  gennaio 2010.

[6]    Recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

[7]    Si ricorda che l'articolo 1, comma 1 dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

[8] Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Nota depositata il 21 gennaio 2010.

 

 

[9]    Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[10]   Recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[11]   D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[12]   Le norme dispongono, in particolare, che con regolamenti ministeriali sono definiti i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori addetti ad attività complementari al restauro, nonché i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro. Stabiliscono, inoltre, che l’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. n. 368 del 1998, nonché dai centri istituiti da soggetti pubblici e privati accreditati secondo modalità e requisiti minimi organizzativi e di funzionamento definiti con regolamenti ministeriali. Detti regolamenti stabiliscono anche le modalità di rilascio del titolo – abilitante alle attività di manutenzione e restauro – conseguito a superamento dell’esame finale, che assume valore di esame di Stato. Il titolo è equiparato alle lauree universitarie di secondo livello.

In attuazione delle disposizioni recate dai commi da 7 a 9 dell’art. 29 sono stati emanati i D.M. 26 maggio 2009, nn. 86 e 87.

Si ricorda, peraltro, che – in attesa dell’emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 – il comma 2 dell’art. 182 ha autorizzato la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino.

[13]   In particolare, è richiesto lo svolgimento di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 368/1998 (Si tratta dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, dell'Opificio delle pietre Dure di Firenze e dell’Istituto centrale di patologia del libro di Roma).

[14]   D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, Regolamento recante modificazioni e integrazioni al D.M. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

[15]   Il comma 1-quater dell’art. 182 dispone che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero superamento della prova di idoneità, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il medesimo Ministero.

[16]   Si tratta di: a) coloro che abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale, purché iscritti ai corsi prima del 31/1/2006; b) coloro che, alla data di entrata in vigore del DM n. 420 del 2001 abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 2 anni e abbiano svolto per un periodo comunque non inferiore a 2 anni attività di restauro; c) coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del DM citato, abbiano svolto attività di restauro per almeno 8 anni.

[17]   Le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità sono state stabilite con D.M. 30 marzo 2009, n. 53. Si ricorda che nella G.U. – Serie Concorsi – n. 75 del 29 settembre 2009 è stato pubblicato il Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali”. Peraltro, con avviso pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi – n. 99 del 29 dicembre 2009, il termine di scadenza per la presentazione delle domande – fissato al 31 dicembre 2009 dal comma 1 dell'art. 3 del bando – è stato prorogato al 30 aprile 2010; il termine di scadenza per la presentazione delle attestazioni in ordine all'attività di restauro svolta dal richiedente – fissato al 31 marzo 2010 dal comma 6 dell'art. 3 del bando – è stato prorogato al 31 luglio 2010.

[18]   In particolare, è necessario aver svolto, anche in proprio, attività di restauro di beni, ai sensi dell’art. 29, comma 4. Tale attività deve essere certificata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali.

[19]   L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[20]    D.L. 11 giugno 2002, n. 108, “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172.

[21]    In base all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, l'obiettivo 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Ai sensi dell’allegato I della decisione della Commissione (CE) n. 1999/502, le regioni italiane interessate sono (per il periodo 2000-2006): la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Inoltre, la legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999) ha introdotto la lettera a-bis)all’articolo 1, comma 1, del D.L. 32/1995, facendo rientrare nella nozione in esame, qualora essa sia richiamata da norme interne, anche Abruzzo e Molise.

Si ricorda che il regolamento n. 1260/99 del Consiglio sopra richiamato è stato recentemente abrogato dall’articolo 107 del reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,a decorrere dal 1° gennaio 2007. Nel regolamento n. 1083/2006 si precisa che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento.

[22]    Il DM 1° marzo 2002 (contenente l’ultima proroga del trattamento CIGS per il periodo 14/2-13/5/2002 per i lavoratori in questione) è stato emanato ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Tale articolo stabilisce che i trattamenti in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo massimo di dodici mesi.

[23]    Analoga possibilità è riconosciuta ai lavoratori in mobilità dall’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il DM 17 febbraio 1993, n. 142, al quale rinvia la disposizione in esame, ha poi dettato le norme di attuazione del citato art. 7, comma 5.

[24]    Il richiamato regolamento CE 1260/1999 recante la disciplina dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stato abrogato dall'art. 107 del regolamento CE 1083/2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Tale regolamento ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Pesi membri. In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza , competitività e occupazione regionale e cooperazione territoriale. L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 della pregressa programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientra in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%. Quest’ultima regione vi rientra fino al 2010.

L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Per l’Italia, l’obiettivo interessa alcune aree del Centro-Nord, comprensive di Abruzzo e Molise, e, in via transitoria, la Sardegna.

[25]   Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[26]   Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

[27]   D.L. n. 1/2010, recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

[28]   Informazione ricevuta per le vie brevi dal MEF-RGS.

[29]   La relazione tecnica precisa che il monte dei contributi sospesi ammonta a 37 milioni di euro.

[30]   Cfr. i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della legge n. 289/2002, come da ultimo modificato dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[31]   Cfr. la Nota della RGS del 4 febbraio 2008.

[32]   Tale disposizione, tuttavia, non modifica i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della legge n. 289/2002, la cui copertura, pertanto, sembrerebbe limitata al 2009.

[33]   Cfr. la Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato n. 68/XV legislatura.

[34]   Cfr. la Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato n. 68/XV legislatura.

[35]   Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,

[36]   Recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[37]    In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.

[38] La norma proroga una misura disposta per gli anni 2008-2010 dall’articolo 1, comma 204, della legge n. 244/2007.

[39]   I dati sono desunti dalla pubblicazione statistica “I lavoratori frontalieri nell’Unione europea” redatto dalla Direzione generale degli Studi dell’Unione europea.

[40]   Articolo 21, comma 2 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[41]   L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[42]   Recante Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

[43]    Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (decreto Abruzzo). L’elenco dei comuni contenuto nel suddetto decreto n. 3 è stato successivamente integrato dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009.

[44]    Il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, nonché il successivo decreto n. 11 del 17 luglio 2007, ha individuato tra i comuni danneggiati dal sisma anche comuni appartenenti alle province di Teramo e di Pescara.

[45] MEF, Dipartimento delle finanze, Nota depositata il 2° gennaio 2010.

[46] MEF, RGS, Nota del 29 gennaio 2010.

[47]   D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[48]   Il ruolo è l’elenco alfabetico nel quale vengono indicate le somme dovute da ciascun contribuente all’amministrazione finanziaria; esso rappresenta il titolo esecutivo che consente all’amministrazione finanziaria di agire coattivamente per il recupero dei crediti fiscali. Vi sono due tipi di ruolo: quello ordinario, in cui vengono indicati i dati relativi al contribuente, nonché le notizie relative all’imponibile, all’aliquota da applicare e all’imposta dovuta; quello straordinario – formato solo se è un fondato pericolo per la riscossione – in cui vanno iscritte non solo le imposte e i relativi interessi, ma anche le sanzioni.

[49]   Recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale e Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[50]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[51] Agenzia delle entrate, Direzione centrate accertamento, Nota del 21 gennaio 2010.

[52]   D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termin ie convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[53]   In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

[54]   Recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[55]   Convertito dalla legge n. 222 del 2007.

[56]   1) Onlus e volontariato; 2) ricerca scientifica; 3) ricerca sanitaria; 4) attività sociali svolte dai Comuni; 5) soggetti esclusi dal beneficio.

[57]   Come già accennato sopra, tra i beneficiari per l’anno finanziario 2007 vi sono altresì le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del CONI, ammesse al beneficio per tale anno sensi dell’articolo 20, comma 2, del citato D.L. 159 del 2007. Ulteriori beneficiari sono individuati dall’art. 1, comma 1235, della citata legge finanziaria per il 2007, che ha previsto la destinazione di una quota pari allo 0,5% del totale del 5 per mille all’Agenzia per le ONLUS e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni aventi i requisiti per poter beneficiare del 5 per mille.

[58]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

[59]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

[60]   Tale integrazione è stata formulata facendo riferimento all’articolo 3, comma 8, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) che tuttavia contiene esclusivamente l’indicazione dell’anno 2009. L’iscrizione in bilancio per il 2010 risulta in ogni caso pari a 20 milioni di euro.

[61]   Recante disposizioni sulla riduzione dei compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

[62]   Recante disposizioni sulla riduzione di oneri di organismi politici e di apparati amministrativi regionali.

[63] Come previsto dall’ultimo periodo del comma 17 della’articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008.

[64]   D.M. 19 maggio 2009 recante “Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi”.

[65]   Adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 26 della legge comunitaria 2001 (legge 1° marzo 2002, n. 39). Il menzionato decreto legislativo, nei suoi 11 articoli, disciplina i ritardi nei pagamenti a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, definendo i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. Il decreto dispone che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile all’ente della P.A. Gli interessi sono previsti in via automatica e, in linea generale, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del termine legale. Il creditore inoltre ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli tempestivamente, a meno che l’ente della PA dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.

[66]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[67]   Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[68]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

[69]    La norma originaria del decreto-legge prevedeva una proroga sino al 31 dicembre 2012.

[70]    D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

[71] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 20 gennaio 2010.

[72] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 279 del 27gennaio 2010.

[73]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[74]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L 27 febbraio 2009, n. 14”.

[75] In tal senso, l’articolo 53, comma 19, legge 449/1997, l’articolo 45, comma 10, della legge 448/1998, fino alla legge 244/2007 oggetto della modifica in esame.

[76] Articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

[77]   Per gli anni 2008 e 2009, la conservazione in bilancio in conto residui delle somme accantonate sul Fondo TFR è stata disposta, rispettivamente, dall’articolo 43 del D.L. 248/2007 e dall’articolo 15 del D.L. 207/2008. Tali norme hanno disposto, per l’anno 2008 e poi per l’anno 2009, la conservazione in bilancio in conto residui delle somme in questione, le quali, non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario poiché accantonate, sarebbero state considerate “economie di bilancio” alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari 2008 e 2009.

[78]   Secondo i dati risultanti dal rendiconto generale dello Stato, sul capitolo 3331 dell’entrata sono state versate dall’INPS risorse pari a 5,1 miliardi di euro nel 2007 e 4,2 miliardi nel 2008. Nella legge di bilancio per il 2009, la previsione di entrata è pari a 4 miliardi di euro.

[79]    L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

 

[80]    L. 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[81] In particolare, i commi 28 e 29 della legge finanziaria 311/2004, successivamente modificati dall'art. 1-ter del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, avevano autorizzata la spesa di 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di euro 176,5 milioni per l'anno 2006 e di euro 170,5 per il 2007.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificata dall'art. 5-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004,  in ragione di 130 milioni di euro per l'anno 2006, di euro 120 milioni per il 2007 e di 96,05 milioni per il 2008.

I commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono stati abrogati dalla legge finanziaria per il 2008, articolo 3, comma 24 (come successivamente modificato dall’articolo 47 del D.L. n. 248/2007) a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, è stato disposto che venissero corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, fossero stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti beneficiari.

A seguito dell’abrogazione dei suddetti commi 28 e 29, il comma 9-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008 ha prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all’articolo 1, commi 28 e 29, che alla data di entrata in vigore del decreto n. 97 (3 giugno 2008) fossero state oggetto di revoca e non risultassero impegnate.

Successivamente, l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 ha poi disposto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 in virtù dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 169/2008 di conversione del decreto in esame (1 novembre 2008), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici, e che per la ripartizione di tali somme si utilizzassero le stesse modalità di assegnazione delle somme previste dagli abrogati commi 28 e 29.

Con D.M. 29 aprile 2009 si è pertanto operata l’individuazione degli enti beneficiari di tali interventi cui ha destinato una quota parte delle somme disponibili, pari a 12,8 milioni di euro. In premessa al decreto, infatti, si rileva che le somme relative ai commi 28 e 29 inutilizzate erano pari a complessivi 18,8 milioni di euro circa (di cui 2,2 milioni inutilizzati nel 2006 e 17,6 inutilizzati nel 2007), iscritti sul capitolo 7536 quali residui per l’anno 2008. Con tale somma si è istituito un apposito cap. 7151 presso lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Successivamente, la risoluzione parlamentare n. 8-00025 approvata il 23 dicembre 2008 dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha provveduto all’assegnazione di quota dei contributi già revocati, pari a 12,6 milioni di euro, rimanendo i beneficiari della restante quota di 7,4 milioni da individuare con risoluzione da approvarsi da parte della V Commissione bilancio del Senato.

[82]   Il rifinanziamento è stato operato dalle seguenti norme: art. 1, comma 11 e 3, comma 2, D.L. n. 162/2008, art. 7-quater D.L. n. 208/2008, art. 21, comma 3 D.L. n. 185/2008, art. 3, comma 1-quinquies, D.L. n. 207/2008, art. 14, comma 1-bis e comma 5 D.L. n. 39/2009, art. 25, comma 4-5, D.L. n. 78/2009.

[83]   Decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”.

[84]   Gli importi di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), sono stati rideterminati nel corso dell’esame del decreto legge al Senato, per cui, nell’A.C. 3210, la riduzione del suddetto fondo risulta pari a 14,9 milioni per il 2010, e l’incremento è pari a  2,8 milioni per il 2011 e 37,8 per il 2012. Scontando dunque anche gli effetti di questo decreto, come emendato al Senato, le disponibilità residue del Fondo ammontano a complessivi 532,1 milioni per il 2010, a 134,3 milioni per il 2011 e a 91,8 milioni per il 2012.

[85]   Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Su tale decreto la VII Commissione Cultura della Camera ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni in data 27 gennaio 2010 e la  Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole in data 3 febbraio 2010.

[86]   Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Su tale schema di decreto la Commissione VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera  hanno espresso parere favorevole in data 26 gennaio 2010, e la Commissione V Bilancio in data 3 febbraio 2010.

[87] Cfr. nota n. 63, gennaio 2010 del Servizio Bilancio del Senato.

[88] Nota del 25 gennaio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.

[89] Nota del 26 gennaio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato..

[90]   L’insieme costituito da tutte le amministrazioni dello Stato, dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative, nonché dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Rientrano in tale ambito altresì le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende ed enti del SSN, l' ARAN, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, come individuate dall’art.1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

[91]   Tali commi hanno definito alcune procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell’uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni passive.

[92]   Si ricorda che il citato l’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il D.L. 112/2008 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[93]   Di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del D.P.R. n. 43 del 2008, il quale prevede di ascrivere alla Direzione VIII (Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico) del dipartimento del Tesoro, la funzione di elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.

[94]   Di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 279 del 1997, che Disciplina il conto generale del patrimonio, prevedendo una specifica classificazione dei beni dello Stato iscritti nel conto generale del patrimonio e la valutazione degli stessi secondo criteri economici, ai fini della loro gestione economica di cui all'articolo 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica ed i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi. In particolare, per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.

[95]   Le maggiori risorse affluite al Fondo esigenze urgenti e indifferibili sono quelle iscritte alla contabilità speciale prevista dall’art. 13-bis, comma 8, del D.L. n. 78/2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come successivamente integrate dal D.L. n. 135/2009 (recupero di aiuti di Stato), e riversate all’entrata del bilancio dello Stato (nel complesso, circa 270 milioni di euro nel 2010, ai sensi dell’art. 2, co. 250); le maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento a giugno 2010 di quota parte dell'acconto IRPEF, disposto dall’art. 1 del D.L. n. 168/2009 (decaduto per mancata conversione nei termini di legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge finanziaria 2010, art. 2, co. 251), quantificate in 3.716 milioni; le risorse derivanti dal versamento all’entrata da parte dell’INPS delle risorse del TFR, pari a 7.700 milioni nel triennio (art. 2, co. 105); i risparmi di spesa derivanti dalla revisione dell’ordinamento finanziario delle ordinamento finanziario delle Province autonome e della Regione Trentino Alto Adige, pari a 3.000 milioni nel triennio (art. 2, co. 105). Gran parte delle suddette risorse affluite al Fondo sono state peraltro contestualmente utilizzate a copertura finanziaria di alcune misure introdotte dalla legge finanziaria 2010, quali ad esempio il Patto per la salute (art. 2, co. 66-100), il rimborso ai comuni dei minori introiti conseguenti all’abolizione dell’ICI ( art. 2, co. 127), sostegno dell’occupazione (art. 2, co. 130-157).

[96]   L’art. 2, comma 250, della legge n. 191/2009 prevede che le disponibilità del Fondo siano destinate alle finalità indicate nell’elenco 1, nella misura massima ivi prevista per ciascuno degli anni 2010-2013, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Gli schemi di decreti, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, ritrasmette alle Camere gli schemi corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.

[97]   Nell’ambito dell’aggregato delle amministrazioni pubbliche, infatti, alla maggiore spesa riferibile alle Autorità indipendenti corrisponderà un aumento delle entrate riferibili all’INPDAP, con effetto netto sui saldi di finanza pubblico neutro.

[98]   Le norme che hanno operato una riduzione di tale autorizzazione di spesa sono in particolare le seguenti: il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. n. 2/2006, il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. n. 159/2007, i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 244/2007, il comma 3 dell'art. 26, D.L. n. 248/2007, il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. n. 162/2008, i commi 5 e 5-ter dell'art. 3, D.L. n. 171/2008, il comma 58 dell'art. 2, n. 191/2009 e il comma 7 dell’art. 2, D.L. n. 194/2009.

[99]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

[100] Maggiori introiti per l’erario che vengono compensati dalle maggiori spese, per pari importo, che le medesime Forze armate devono sostenere per l’acquisto del carburante (come previsto dai commi 23-sexies, 23-septies e 23-octies).

[101] Fra il più elevato prezzo di mercato e il più ridotto prezzo agevolato.

[102]Il citato articolo 47 prevede, tuttavia, che la direttiva 92/12/CEE continui ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti dal precedente articolo 46, ovvero per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione  e per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1°aprile 2010.

[103]Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 2008, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

[104]  L. 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[105]Associazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori; enti di ricerca scientifica e dell'università, enti di ricerca sanitaria; comuni di residenza dei contribuenti per attività sociali e, infine, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Questi ultimi beneficiari sono ammessi al beneficio ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 159 del 2007.

[106]Gli stessi beneficiari dell’anno precedente, ad esclusione dei comuni a sostegno di attività sociali. Successivamente, il “milleproroghe” del 2007 (DL. n. 248/2007[106]) ha esteso i benefici anche alle fondazioni di carattere culturale.

[107]Associazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori; fondazioni di carattere culturale; enti di ricerca scientifica e dell'università; enti di ricerca sanitaria; comuni di residenza dei contribuenti per attività sociali e, infine, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

[108]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Gli stessi beneficiari dell’anno finanziario 2006, la lista pertanto si integra nuovamente dei comuni di residenza dei contribuenti per attività sociali e non comprende più le fondazioni di carattere culturale. Restano confermate le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

[109]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

[110]La proroga era effettuata con riferimento alle domande relative ai soli esercizi finanziari 2006 e 2007.

[111]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88.

[112] Articolo 42, comma 5, del DL 207/2008.

[113] Si precisa che il richiamato articolo 20, ammettendo al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal CONI, ha in realtà delimitato l’accesso al beneficio, in quanto ai sensi della normativa previgente (legge 266/2005 e legge 296/2006) la categoria di attività “sport dilettantistico” già rientrava fra i settori ammessi al riparto.

[114] L’art. 30 citato prevede, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro, che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di 8 euro.

[115]Ai sensi dell’art. 23, comma 10, della legge 689/1981 per il procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione; ai sensi dell’articolo unico della legge 319/1958 per i procedimenti relativi a controversie di lavoro.

[116] 7000 ricorsi x 103,30 euro di contributo.

[117]Recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[118]Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[119]Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[120]Tale possibilità è stata già concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), alle regioni che hanno predisposto i piani di rientro nel 2007.

[121]  Si ricorda che l’articolo 22, comma 4, del D.L. 78/2009, ha disciplinato l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di predisporre, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, nonché l’eventuale commissariamento della regione in caso di mancato rispetto del predetto termine o di non congruità del piano. Il Piano è stato approvato dalla Giunta – dopo la valutazione negativa di una prima proposta presentata nel giugno scorso - e trasmesso alla valutazione interministeriale, il 20 novembre scorso.

[122] La norma e la relazione tecnica indicano un onere corrispondente a 70.000 euro per gli anni 2010 e 2011. Tale onere viene arrotondato per eccesso a 100 mila euro all’interno del prospetto riepilogativo.

[123]Il Comitato olimpico nazionale italiano, la cui disciplina è recata dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, si conforma ai princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

[124]Ai sensi della legge 15 luglio 2003, n. 189, Norme per la promozione della pratica sportiva da parte delle persone disabili, e del D.P.C.M. 8 aprile 2004, la Federazione italiana sport disabili (FISD), quale Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali e promuove la diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione

[125]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[126]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, “Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[127]L. 23 dicembre 2005, n. 266, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.

[128]L. 18 dicembre 1973, n. 836, http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000108466ART0&NONAV=1&NOTXT=1& - 1Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.

[129]D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320, “Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale”.

[130]Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[131]Tale decreto non risulta ancora emanato.

[132]L’insediamento del commissario e dei sub commissari è avvenuto il 15 settembre 2009 a seguito del DM n. 20019 dell’11 settembre 2009 dell’Ufficio centrale di bilancio, che non risulta pubblicato in Gazzetta.

[133]La Relazione tecnica allegata al Maxiemendamento presentato al Senato precisa che tale incremento riguarda la prosecuzione del Contratto di servizio dell’Agenzia del Demanio per l’anno 2010.

[134]Recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[135]Per quanto concerne le disponibilità del Fondo di riserva si ricorda che il D.L. n. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi prevede il rifinanziamento, all’articolo 2, comma 5, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. La Tabella E della legge finanziaria 2010 ha disposto una riduzione di 20 milioni del suddetto Fondo per il 2012.

[136]Legge finanziaria 2010.

[137] Legge n. 191/2009.

[138]La relazione tecnica afferma che la copertura è assicurata dalle risorse iscritte nel capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2010[138], destinato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[139]La premessa del decreto ricorda che il Contratto nazionale di servizio fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 2007-2009 prevede, all’art. 9, che al fine di conseguire gli obiettivi di promozione e diffusione della lingua, della cultura e dell’economia italiana nel mondo, la RAI “definisce una adeguata programmazione nell’ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, che di altre specifiche convenzioni aggiuntive”.

[140]Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, Testo unico della radiotelevisione.

[141] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00424651&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_sdicspraciraeadr&parse=no

 

 

[142] La norma è stata modificata a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato.

[143] La norma è stata modificata a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato.

[144]Al quale l’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 85/2008 ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale

[145]Si ricorda che nella legge di bilancio per il 2010 (L. 192/2010) il cap. 3021 dello stato di previsione in questione, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non è dotato di stanziamento in conto competenza.

[146]  Legge 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[147]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138, Disciplina del sistema delle comunicazioni, in corso d’esame al Senato.

[148]Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto. Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di DL, recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la legge 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne ha disposto in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[149]Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’articolo 145, comma 20, della legge finanziaria per il 2001 ha autorizzato la spesa di lire 15 miliardi di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, comma 7, della legge finanziaria 2004 ha a sua volta autorizzato una spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006.

[150]  Una prima proroga della durata dell’Ente è stata disposta per dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411); l’articolo 5 del D.L. n. 381/01 (conv. mod. legge n. 441/01), ha prorogato tale termine di un ulteriore anno.

      Il termine di un anno, posto dal menzionato articolo 5 è stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:

-     due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-     tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del D.L. 269/03 (conv. mod. L. 326/03);

-     quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del D.L: 266/04 (conv. mod. L. 306/04);

-     cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del D.L. 182/05 (conv. mod. L 231/05);

      sei anni (fino al 7 novembre 2007) con l’art. 1, comma 1056, della legge 296/06 (finanziaria 2007);

-     sette anni (fino al 7 novembre 2008) con l’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. n. 81/07, aggiunto dalla legge di conversione 127/07, che ha novellato l’art. 1, comma 1056, della finanziaria 2007;

-     otto anni (fino al 7 novembre 2009) con l’art. 3, co. 4 del D.L. 171/08.

[151] E’ stato in particolare richiamato l’articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008, che, a fronte della proroga per l’anno 2009 dell’attività dell’ente in esame, ha disposto un finanziamento di 271.240 euro.

[152]  Le precedenti proroghe sono state operate dalle seguenti disposizioni normative:

-        art. 26, co. 3, della legge n. 590 del 1965: proroga al 30 giugno 1983;

-        art. 25 del D.L. n. 463/1983 (convertito dalla legge n. 638 del 1983): proroga al 30 giugno 1988;

-        art. 1 della legge n. 349/1988: proroga al 31 dicembre 1991;

-        art. 70, co. 3, della legge n. 413/1991: proroga al 31 dicembre 1993;

-        art. 2, co. 2, del D.L. n. 542/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996: proroga al 31 dicembre 1997;

-        art. 4, co. 14, della legge n. 449/1997 (collegato 1998): proroga al 31/12/1999;

-        art. 10, co. 3, della legge n. 488/1999 (finanziaria 2000): proroga al 31/12/2001;

-        art. 52, co. 22 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002): proroga al 31/12/2003;

-        art. 2, co. 3 delle legge n. 350/03 (finanziaria 2004): proroga al 31 dicembre 2004;

-        art 1, co. 571 della legge n. 311/04 (finanziaria 2005: proroga al 31/12/2005;

-        art 1, co. 120 della legge n. 266/05 (finanziaria 2006: proroga al 31/12/2006

-        art 1, co. 392 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007: proroga al 31/12/2007;

-        art 1, co. 173 della legge n. 244/07 (finanziaria 2008: proroga al 31/12/2008.

[153]D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[154]Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[155] Tali aree sono da intendersi (v. art. 17, reg. 1257/99) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

[156]Recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[157]Recante Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[158]Le gestioni fuori bilancio vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono state individuate dal DPCM del 4 giugno 2003, che in proposito menziona, oltre al Fondo centrale per il credito peschereccio, anche il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione.

[159]Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[160]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[161]D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[162]Il termine è stato modificato dall’art. 26, co. 6 del D.L. 248/07 di proroga termini.

[163] V. nota della Ragioneria generale dello Stato 28 gennaio 2010.

[164] Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

[165]D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[166]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[167]La data di entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 (S.O. n. 196/L).

[168]L. 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[169]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000637652ART0&FT_CID=33337&OPERA=01 - 2“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[170]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Tale norma è stata introdotta dall’articolo 3, comma 87, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

[171]  La norma sopra richiamata chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbano intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[172]D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. In tal senso l’articolo 51 in tema di territorializzazione delle procedure concorsuali.

[173]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

[174]D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[175]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[176]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[177]D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102), Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

[178]Tale disposizione ha previsto che in via sperimentale, limitatamente all’esercizio finanziario 2009, nella legge di bilancio - nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione - possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per alcune tipologie di spesa (di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito). Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10% delle risorse stanziate per gli interventi stessi.

[179]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 100 del 20 dicembre 2005.

[180]Il secondo periodo del comma 8, che non viene abrogato dalla disposizione in esame, precisa che le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

[181] Analoga modalità di iscrizione nei conti era stata adottata per le somme accantonate e rese indisponibili ai sensi dell’articolo 1, commi 507-508, della legge 296/2006. Infatti i risparmi a suo tempo quantificati (4,9 miliardi di euro per il 2009) erano stati scontati solo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. Successivamente, quando ai sensi dell’articolo 60, comma 10, del DL 112/2008 il predetto accantonamento è stato trasformato in riduzione delle dotazioni finanziarie, analogo effetto di risparmio (4,9 miliardi di euro per il 2009) è stato riportato sul solo saldo netto da finanziare.

[182]  In applicazione dell’articolo 17, comma 3, del citato decreto legge n. 78/2009.

[183]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (conv. L. 27 febbraio 2009, n. 14).

[184]  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

[185]  L. 10 dicembre 1993 n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[186]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2).

[187]  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 3, co. 26).

[188]  Legge 12 giugno 1990 n. 146, Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

[189] Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[190] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[191] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[192]  D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (conv. L. 25 marzo 2009, n. 26), Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

[193]  Il meccanismo di designazione previsto è analogo a quello già stabilito dall’art. 6 del precedente D.L. 24/2008, n. 24.

[194]D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

[195]L’art. 2, co. 30, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), con finalità di contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali, ha attribuito al responsabile dell’ufficio elettorale comunale (cioè ad una figura gerarchica del personale dell’ente) le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali e ha stabilito che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. La norma ha fatto salve le norme del testo unico sull’elettorato attivo che disciplinano l’istituzione della commissione elettorale comunale e ne regolano la composizione e le modalità di funzionamento La commissione elettorale comunale è stata comunque mantenuta per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989.

[196]Ciascun cittadino può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali proposti dalla Commissione comunale (D.P.R. 223/1967, art. 20).

[197]D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[198]R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[199]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

 

[200]L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[201]L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[202]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[203]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[204]  Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.

[205]  Le contabilità specialisono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative (come nel caso in questione, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 452/2001).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell’esercizio.

La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

[206]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[207]Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007.

[208] Con nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 gennaio 2010, protocollo n. 5084.

[209]Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[210]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[211]  L. 31 marzo 2000, n. 78, Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

[212]  D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[213]  D.L. 3 agosto 2004, n. 220, Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari, conv. con mod. dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257.

[214]  Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[215]  Legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

[216]  D.L. 30 giugno 2005 n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[217]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv. dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[218]  L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[219]  L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[220]  L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[221]  Il Regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il D.M. Economia e finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[222]  Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[223]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[224]  L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[225]  Il testo della disposizione, antecedente alla riforma del sistema elettorale introdotta con la L. 270/2005, fa riferimento ai “candidati non collegati ad alcun gruppo”, soggetti non più previsti dalla nuova normativa.

[226]Tale dizione è stata interpretata come riferita al numero di cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

[227]Art. 39-quater decies D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[228]  Decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 177 del30 luglio 2008.

[229]  Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 228 luglio 2008, Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008.

[230]Fonte: Centro Nazionale Trapianti, Report 2009.

[231]Decreto 8 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto.

[232]R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[233] Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

[234]Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

[235]Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129.

[236]Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[237]Ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari, sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a)      ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b)      ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

c)      ai corsi di formazione specialistica dei medici;

d)      alle scuole di specializzazione per le professioni legali;

e)      ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[238]Legge 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizione in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[239]Per l’attribuzione di questi 25 punti sono stati individuati alcuni specifici parametri di valutazione, costituiti: dalla media - non inferiore a 7/10 - dei voti conseguiti negli scrutini dell’ultimo triennio (nel caso di studenti che abbiano ottenuto l’accesso all’esame di Stato al termine del quarto anno – per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali – si prende in considerazione l’ultimo biennio); dalla valutazione finale conseguita nell'esame di Stato dal 20% degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100; dalla lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato; dai risultati conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea prescelto ed indicate dagli atenei nei bandi di accesso ai corsi.

[240]Da informazioni assunte in sede ministeriale, la modifica dell’art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 21/2008 è derivata dal fatto che le disposizioni in questione erano applicabili esclusivamente agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche italiane, mentre occorreva contemplare altre categorie di studenti (ad es, studenti comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ma che hanno studiato all’estero; studenti che frequentano istituzioni che rilasciano i diplomi di baccellierato internazionale; studenti che frequentano scuole straniere operanti in Italia).

[241]Dalle medesime informazioni di cui alla nota precedente, l’attribuzione di uno specifico peso alla lode avrebbe discriminato gli studenti che si sono diplomati in periodi antecedenti all’introduzione di tale elemento di valutazione. Si è evinto, invece, che la previsione di valorizzazione della lode potrebbe determinare un elemento di precedenza in caso di parità di punteggio fra studenti che si siano diplomati in vigenza della nuova normativa.

[242] La norma sopra richiamata, nel testo vigente, prevede che, per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente La norma in esame fa inoltre salva l’applicazione dell’art. 3, comma 93, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

[243] Inserito dall’art. 2, comma 208 della L. n. 191/2009 (finanziaria 2010).

[244] La norma si applica anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[245] Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

[246] Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

[247] Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265".

[248] Decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato".

[249]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[250]  Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

[251]  D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[252]  D.L. 1° luglio 2009 n. 78, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[253]Il testo originario recava il termine del 30 giugno 2010.

[254]Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[255]  Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

[256]  Legge 5 maggio 1976, n. 324, "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".

[257] L’aggiornamento avviene sulla base del tasso di inflazione programmato.

[258] Cfr. Nota di verifica n. 43 del 9 dicembre 2008.

      Si segnala che nel comunicato stampa n. 183, del 2 dicembre 2008, riferito al D.L. 185/2008, il Ministero dell’economia ha informato - tra l’altro - che il disposto dell’articolo 3, comma 1, riguarda esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Un esempio è costituito dai diritti e dalle tariffe dovuti in materia di motorizzazione.Lo stesso esempio preso in considerazione dal comunicato (i diritti di motorizzazione), attiene ad una fattispecie tariffaria i cui effetti incidono su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto, con riferimento a tale fattispecie, per la quale la legislazione vigente prevede l’aumento automatico in relazione al costo della vita, la norma appare suscettibile di recare minori entrate rispetto a quelle attese

 

[259]  D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, recante “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”.

[260]  Legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante “Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata”.

[261]  Rinviando per l’elenco dettagliato al testo del citato articolo 3, si ricorda brevemente che le condizioni richieste riguardano l’onorabilità, la capacità finanziaria e l’idoneità professionale, il possesso della certificazione di qualità e del nulla osta di sicurezza, il rispetto della normativa di settore, l’avere a disposizione personale e materiale in misura idonea allo svolgimento del servizio e il proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti.

[262]Si segnala che l’articolo 11 di tale decreto legislativo reca la clausola di invarianza degli oneri a carico dlela finanza pubblica.

[263]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria“ e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[264]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[265]  D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

[266]  Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192) il capitolo 7631, Fondo perequativo per le autorità portuali, reca uno stanziamento di 22.882.720 euro.

[267]  D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, recante “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

[268]  Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, recante “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”.

[269]  Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

[270]  D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[271]L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[272]La rateizzazione del premio all'INAIL, prevista in 4 rate annuali all’articolo 44 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è concessa su richiesta del datore di lavoro, con una maggiorazione delle somme afferenti alle scadenze successive a quella della prima rata. Nella stessa disposizione si prevede anche il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente  in un'unica soluzione.

[273]  Per trasporto trasbordato si intende il trasferimento di merce da un mezzo ad un altro per il raggiungimento della località di destinazione finale, e può coinvolgere diversi tipi di vettori (stradali, marittimi, ferroviari). In questo caso, il trasbordo cui si riferisce la norma è quello su ferro, e quindi prevede il trasferimento da un treno ad un altro.

[274]  D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[275]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

[276]  Per transhipment si intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.

[277]Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

[278]Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[279]Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al 31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[280]La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[281]Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[282] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[283]Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[284]Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

[285]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.

 

[286] Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE

[287] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

[288]Riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006.

[289]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[290]L’art. 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria proroga gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi fino al 31 dicembre 2008. Successivamente, l’art. 34 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti ha disposto ulteriore proroga al 31 dicembre 2009.

[291]L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. L’art. 64 inizialmente prevedeva l’applicazione fino al 31 dicembre 2009.

[292]  Tali attività sono previste dall’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per il cui finanziamento stanzia 15 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002. Ulteriori finanziamenti per l'anno 2003 sono previsti dall'art. 34, comma 14, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) e dall’articolo 1, comma 816, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che autorizza uno stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

[293]Per quanto concerne le disponibilità del Fondo di riserva si ricorda che il D.L. n. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi prevede il rifinanziamento, all’articolo 2, comma 5, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. La Tabella E della legge finanziaria 2010 ha disposto una riduzione di 20 milioni del suddetto Fondo per il 2012.

[294]  Il termine viene pertanto prorogato dal 15 maggio 2010 al 15 maggio 2011.

[295]Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

[296]La legge reca: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

[297]Cfr. la legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi).

[298]Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

[299]Per quanto concerne le disponibilità del Fondo di riserva si ricorda che il D.L. n. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi prevede il rifinanziamento, all’articolo 2, comma 5, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. La Tabella E della legge finanziaria 2010 ha disposto una riduzione di 20 milioni del suddetto Fondo per il 2012.

[300]Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[301]Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[302]La norma istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138): a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

[303]Il CNVSU è stato istituito dall’art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto MIUR e sono stati successivamente prorogati.

[304]Il CIVR è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. i componenti del CIVR sono stati riconfermati con d.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

[305]D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

[306]Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[307]L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema evidenziava che l’obiettivo è quello di un complessivo riordino del sistema di valutazione, al fine di garantire l’innalzamento del livello di qualità del sistema di valutazione esterna dell’università e della ricerca, sulla base delle esperienze già maturate in ambito europeo.

[308] Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[309] Rispetto alla situazione normativa pregressa (L. n. 210 del 1998 e DPR n. 117 del 2000), le modifiche principali hanno riguardato:

Ø       l’introduzione del meccanismo del sorteggio per la scelta dei due membri esterni della commissione, sulla base di una lista di eletti;

Ø       il fatto che i membri esterni sono necessariamente professori ordinari (in base alla disciplina pregressa, è previsto un professore ordinario o un professore associato);

Ø       l’attribuzione dell’elettorato attivo per la scelta dei membri esterni ai soli professori ordinari e straordinari (mentre la disciplina pregressa lo attribuisce ai professori e ai ricercatori confermati).

[310]    DM 28 luglio 2009.

[311] Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[312]La modifica in corso di esame prevede che la discussione davanti alla Commissione riguardi sia i titoli che le pubblicazioni. Inoltre, l’articolo 11 dello stesso provvedimento prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 210/1998 relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione.

[313]D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

[314]D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[315]  Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[316]  Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[317]       L’art.3-quinquies del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 9 gennaio 2009, n. 1,ha previsto che con decreti ministeriali siano determinati i settori artistico disciplinari e gli obiettivi formativi delle AFAM.

Quanto al primo obiettivo, sono intervenuti i DM 89, 90, 125, 126 e 127/2009 (rispettivamente: Accademie di Belle Arti, Conservatori, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche).

Quanto al secondo obiettivo, con riferimento, per ora, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello, sono intervenuti i DM 123 e 124/2009 (Accademie di Belle Arti e Conservatori).

[318]Legge 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[319]Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

[320]La relazione introduttiva del decreto-legge evidenzia che si intende eliminare (nel progetto di riforma) la disposizione che vieta la riconferma dei membri del CNAM.

[321]Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[322]Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[323]Si tratta dei ricercatori con i quali le università hanno stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. n. 230 del 2005. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Peraltro, l’art. 9 del DDL A.S. 1167-B prevede la soppressione del riferimento ai contrattisti nell’ambito dell’art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

[324]Sono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui all’art. 1, c. 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal c. 650.

[325]Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale recate dall’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Esso ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando chela spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del FFO (limite già stabilito dall’art. 51, comma 4, della L. 449/1997).

[326]L'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. A seguito dell’elevazione della percentuale del turn-over, l’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008 ha, poi, disposto un’integrazione del FFO per 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010, 118 milioni di euro nel 2011, 141 milioni di euro dal 2012.

[327]Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[328] “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative, permessi nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in materia di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.

[329] D.L. 25 settembre 2009, n. 134, “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo1, comma 1, L. 24 novembre 2009, n. 167.

[330]        Secondo stime giornalistiche i docenti precari della scuola ammontano complessivamente a circa 250.000 unità, mentre la platea dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sarebbe di circa 10-12 mila unità.

[331]L. 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

[332]Previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

[333]Di cui all'articolo 554 del D.Lgs. 297/1994.

[334]Il DM 82/2009 è stato inviato agli USR, alle sedi provinciali e alle istituzioni scolastiche unitamente alla nota esplicativa 30 settembre 2009, Prot. n. AOODGPER 14655 D.G. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot14655_09.shtml#destinatari.

[335] Articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, “Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”, convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

[336] Articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169

[337]D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[338]L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[339] articolo 1, comma 26, della L. 247/2007

[340]Si esclude pertanto, per esempio, il computo di un intero anno di servizio a fini di ricostruzione della carriera o dell’indennità di fine rapporto.

[341]Più precisamente, il DM conferma la tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata al DM 15 marzo 2007 n. 27.

[342]Con il decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 35, ha definito i richiamati elenchi per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. con profilo professionale di "Addetto alle aziende agrarie”.

[343]D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233, Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59,

 

[345]Le innovazioni più significative introdotte per il nuovo organismo (disciplinato dagli artt. 2 e 3 del D.lgs. 233/1999) attengono alla valorizzazione dell’attività consultiva, alla riduzione del numero dei suoi componenti (al fine di assicurare un funzionamento più snello) e all’elettività della carica presidenziale (in precedenza assegnata al Ministro).

[346]DL 3 novembre 2001, n. 411, Proroghe e differimento di termini, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463.

[347]Legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici. L’art. 7 della legge ha delegato il Governo all’adozione di decreti legislativi modificativi o correttivi dei provvedimenti già emanati in materia di organi collegiali di livello nazionale e periferico, confermando principi e criteri direttivi indicati dall’art. 21 della legge 59/1997.

[348]Art. 2, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del DL 28 maggio 2004, n. 136. Con riguardo all’esercizio della delega, merita segnalare che il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare uno schema di D.lgs. il 27 novembre 2003. Rispetto a tale schema, la Conferenza unificata il15 gennaio 2004 ha sottolineato la mancata considerazione della potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione e della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

[349]Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[350]Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni relative anche al titolo, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.

[351]L’art. 117 del Codice dei beni culturali dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115 (gestione diretta o indiretta); per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110.

[352]In attuazione di quanto disposto, è intervenuto il D.M. 29 gennaio 2008, Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.

[353]Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[354]Convertito dalla legge n. 17/2007.

[355]Tale contributo integrativo, inizialmente limitato agli anni 2001-2003, era stato successivamente esteso fino al 2006, dall'art. 23-duodecies del D.L. 355/2003, convertito dalla legge 47/2004.

[356]Per quanto concerne le disponibilità del Fondo di riserva si ricorda che il D.L. n. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi prevede il rifinanziamento, all’articolo 2, comma 5, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. La Tabella E della legge finanziaria 2010 ha disposto una riduzione di 20 milioni del suddetto Fondo per il 2012.

[357]Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori.

[358]Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440 (fondo per l’offerta formativa), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

[359] Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40.

[360]Oltre che risorse regionali e risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea (art. 11, c. 3).

[361] Il contributo è ripartito fra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali, sulla base del criterio del numero di giovani di età compresa fra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento ISTAT.

[362] Per particolari figure, i percorsi possono avere durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.

[363] La fondazione di partecipazione è una figura giuridica associativa atipica che non trova riferimento in specifiche fonti normative, la cui legittimazione deriva essenzialmente dall’art. 12 c.c. (ora abrogato e recepito dall’art. 1 del DPR 361/2000) che ha previsto la possibilità di riconoscere la personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, ma anche ad “altre istituzioni di carattere privato”. Tale figura associativa rappresenta il frutto dell’interpretazione giuridica tesa ad innestare l’impianto della fondazione (nella quale prevale l’elemento “patrimonio” messo a disposizione per uno scopo) nella dinamicità garantita dall’associazione (“aggregazione di persone” per raggiungere uno scopo). Mentre le fondazioni tradizionali sono costituite da un solo fondatore che ha donato in una volta sola l’intero patrimonio della fondazione, la Fondazione di partecipazione (che acquista la personalità giuridica con il riconoscimento accordato mediante decreto) è caratterizzata da una pluralità di fondatori che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo. Le eventuali adesioni non sono però contestuali ma differite nel tempo, perché la fondazione di partecipazione non ha natura associativa e la possibilità che ai soggetti originari possano aggiungersene altri non attiene al momento genetico dell’ente ma ad una strutturazione che, quand’anche formalmente contestuale, è giuridicamente successiva. La Fondazione di partecipazione si caratterizza per essere un patrimonio di destinazione a struttura aperta, al quale ci si può iscrivere senza alcuna formalità se non quelle previste nello Statuto e che consistono il più delle volte nella adesione ai principi ed agli scopi dell’ente. Lo scopo rimane la causa giustificativa per cui la Fondazione viene costituita e deve essere uno scopo di pubblica utilità esplicitato nello Statuto.

[364] Gli altri soggetti fondatori sono costituiti da una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS, un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, un ente locale.

[365] http://www.indire.it/ifts/politec/premessa.html .per favorire il collegamento e lo sviluppo della cooperazione in rete in ambito nazionale e comunitario, si conviene che i soggetti attuatori sopra citati assumano, in questa fase, la denominazione di “Poli formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore”, con l'indicazione del settore di riferimento, attraverso i quali le Regioni, secondo le indicazioni della propria programmazione in ambito di alta formazione, attivano corsi IFTS, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con Università, imprese, Istituti Superiori, Organismi di formazione e Centri di ricerca”.

[366] Per quanto concerne le disponibilità del Fondo di riserva si ricorda che il D.L. n. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi prevede il rifinanziamento, all’articolo 2, comma 5, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. La Tabella E della legge finanziaria 2010 ha disposto una riduzione di 20 milioni del suddetto Fondo per il 2012.

[367]Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 183/1989, sono bacini di rilievo nazionale: a) per il versante adriatico: 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia); 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige); 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige); 7) Po (Piemonte, Valdaosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Toscana, Emilia-R.); b) per il versante tirrenico: 1) Arno (Toscana, Umbria); 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo); 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo); 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino.

Ai sensi dell’art. 12 della stessa legge n. 183/1989, tra gli organi delle autorità di bacino di rilievo nazionale figura il comitato istituzionale, che è presieduto (ai sensi del comma 3 del medesimo articolo) dal Ministro dell'ambiente (o dal sottosegretario delegato) ed è composto, oltre che dal predetto Ministro, dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali (o dai sottosegretari delegati), dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico (o da assessori dagli stessi delegati) e dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

[368]In base all’articolo 116 del D.Lgs. 152/2006 (che ha recepito l’art. 11 della direttiva), le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i piani di tutela delle acque di cui all'art. 121 del medesimo decreto, con i programmi di misure costituiti dalle misure di base e supplementari di cui all'Allegato 11 alla parte terza del Codice. Lo stesso articolo 116 dispone, altresì, che tali programmi di misure siano sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Viene inoltre disposto, sempre dall’art. 116, che tali programmi siano approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012 e che il successivo riesame dovrà avvenire entro il 2015 ed essere poi aggiornato ogni sei anni.

[369]Cfr. ad es. L. Lovecchio, http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/tia-tarsu-divise-calcoli:20090112.php.

[370]Convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243.

[371]Pubblicato nella G.U. 18 luglio 2009, n. 165.

[372]Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[373]L. 7 agosto 1997, n. 266, Interventi urgenti per l'economia.

[374]L. 12 agosto 1977, n. 675, Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

[375]L. 10 ottobre 1975, n. 517, Credito agevolato al commercio.

[376]D.L. 20 maggio 1993, n. 149, Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

[377]In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 31 maggio 1999, n. 248.

[378]D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’art. 47, comma 2, di tale decreto legislativo disciplina i contratti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e le banche prescelte per la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

[379]Ai sensi dell’articolo 355 (comma 1), il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione siano emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006 (entro il 1° gennaio 2008).

[380]Recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[381]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[382]Si tratta delle seguenti leggi:

-        L. 1 luglio 1977, n. 403, Provvedimenti per il finanziamento dell’attività agricola nelle regioni;

-        L. 27 dicembre 1977, n. 984, Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle colture mediterranee, delle vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani;

-        L. 8 novembre 1986, n. 752, Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati i agricoltura.

Il totale delle somme erogate per l’area del mercato dei fiori di Sanremo ammonta a 6.101.730,00 Euro, cui si sono aggiunti 6.666.810,00 euro di interessi maturati entro la data del 31/12/2008 (Dati di fonte MIPAAF).

Il mercato, che rappresenta uno dei più importanti centri di commercializzazione floricola europei, ricopre un’area di circa 120.000 mq. di proprietà del Comune.

[383]D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189.

[384] “Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero”.

[385] In linea generale, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 14, gli incarichi di direttore sono conferiti a personale del Ministero degli affari esteri.

[386] “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri”.

[387]  Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[388]  Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[389]  Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[390]  D.P.C.M. 3 dicembre 2008, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2008

[391] D.P.C.M. 20 marzo 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2009.

[392]D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, “Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

[393]  “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[394] D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80,

[395]D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[396]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[397]Nella norma si prevede a tal fine la proposta del Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture

[398]Nella norma si fa riferimento anche al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008 e al Fondo, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, ed al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[399]Tale provvedimento non risulta finora adottato.