Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Rinvio delle elezioni amministrative nella provincia dell'Aquila e anticipazione di termini per le elezioni amministrative del 2010 - D.L. 131/2009 - A.C. 2775-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 224 Progressivo: 1 | ||
Data: | 26/10/2009 | ||
Descrittori: |
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26 ottobre 2009 |
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n. 224/1 |
Rinvio delle elezioni amministrative nella provincia dell’Aquila e anticipazione di termini per le elezioni amministrative del 2010D.L. 131/2009 - A.C. 2775-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 2775-A |
Numero del decreto-legge |
n. 131/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 |
Data approvazione in Commissione |
21 ottobre 2009 |
Il decreto-legge in esame, composto di 3 articoli, rinvia le elezioni amministrative della provincia dell’Aquila al 2010 e anticipa i termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010, al fine di consentirne lo svolgimento contemporaneo con le elezioni regionali.
L’articolo 1 dispone il rinvio al turno ordinario annuale del 2010 delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia dell’Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia, già rinviate, a causa del terremoto, all’autunno del 2009 con il decreto-legge n. 39/2009.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha disposto il rinvio delle elezioni amministrative in tutta la provincia dell’Aquila, a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre, da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno (art. 6, comma 3).
L’eventualità di un ulteriore rinvio era stata presa in considerazione già al momento dell’approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 39/2009, con l’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che raccomandava appunto l’opportunità di valutare il rinvio delle elezioni al 2010[1].
Le elezioni amministrative del turno ordinario del 2009 si sono tenute il 6 e 7 giugno.
Le votazioni avrebbero interessato anche gli elettori della provincia dell’Aquila, chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del consiglio provinciale. Inoltre, in diversi comuni della provincia, avrebbero dovuto svolgersi l’elezione del sindaco e dei consigli comunali.
In conseguenza del rinvio delle elezioni, l’articolo 1 dispone la proroga del mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesimo.
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, le elezioni provinciali e comunali si svolgano tra il 15 marzo (anziché il 15 aprile) ed il 15 giugno (comma 1).
La disciplina ordinaria prevede infatti che il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno(art. 1, comma 1, L. 182/1991[2]).
L’anticipo è volto a consentire l’accorpamento delle elezioni amministrative alle elezioni regionali, per contenere gli oneri finanziari delle consultazioni elettorali e limitare i disagi per la chiusura delle scuole che sono anche sedi di seggi elettorali.
Nel 2010, avrà infatti luogo lo svolgimento delle elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario (con l’eccezione dell’Abruzzo e del Molise).
Il Ministro dell'internoha annunciato l'intenzione di proporre un decreto per accorpare le prossime elezioni regionali e quelle amministrative il 28 e il 29 marzo 2010 (Comunicato del Ministero dell'interno, 22 ottobre 2009).
Il comma 2 prevede di conseguenza, limitatamente alle elezioni del 2010, l’anticipo di un mese – dal 24 febbraio al 24 gennaio – del termine in cui devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo per i consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, quali dimissioni, impedimento, decadenza…(art. 2, L. 182/1991).
Se le predette condizioni si verificano dopo il termine, le elezioni si svolgono nel turno annuale ordinario dell’anno successivo.
Il comma 2 prevede altresì che le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1o ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.
Viene così espressamente introdotta una deroga alla disciplina ordinaria (art. 53, comma 3, D.Lgs. 267/2000[3]), in base alla quale le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
Si ricorda che in caso di dimissioni del sindaco o del presidente della provincia si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario e necessità di procedere alle elezioni.
Si ricorda inoltre che fin dalle prime elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario nel 1970, queste sono state abbinate con quelle amministrative. Dopo il 1999, quando fu introdotto il turno ordinario annuale per le elezioni amministrative dal 15 aprile al 15 giugno (L. 120/1999 di novella della L. 82/1991), si sono svolte, in abbinamento, le elezioni regionali e amministrative il 16 aprile 2000 e il 3-4 aprile 2005. In quest’ultima occasione è stato necessario, come nel caso in questione, anticipare il termine iniziale per consentire l’abbinamento. Il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8 (conv. L. 24 marzo 2005, n. 40) ha anticipato il termine iniziale del turno annuale ordinario per le elezioni amministrative 2005 al 1° aprile.
L’articolo 2 si limita a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il disegno di legge di conversione presentato al Senato (A.S. 1773) era corredato della sola relazione illustrativa.
L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, quarto comma, della Costituzione. Fra queste ultime è compresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo; tali interventi, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.
Tra i più recenti si ricordano:
§ D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (conv. L. 40/ 2005), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005;
§ D.L. 3 gennaio 2006, n. 1(conv. L. 22/2006), Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche;
§ D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (conv. L. 72/2006), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
§ D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 30/ 2008), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008;
§ D.L. 1° aprile 2008, n. 49 (conv. L. 96/2008), Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie;
§ D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (conv. L. 26/2009), Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
Tra questi, il citato D.L. n. 8/2005 e ed il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 30/ 2008) hanno anticipano, in via derogatoria, il termine iniziale del turno ordinario per le elezioni amministrative al 1° aprile per consentirne l’abbinamento rispettivamente con le elezioni regionali e con quelle politiche.
Infine, si ricordano i seguenti interventi d’urgenza volti al rinvio delle elezioni amministrative:
§ D.L. 18 gennaio 1992, n. 10 (conv. L. 163/1992), Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.
§ D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 (conv. L. 120/1993), Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
Per quanto riguarda il rinvio delle elezioni nella provincia dell’Aquila, la necessità e l’urgenza sono esplicitate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato e sono legate alle difficoltà, in conseguenza del terremoto, che continuano ad impedire sia la necessaria tempestività dell’attivazione del procedimento amministrativo elettorale (presentazione e ammissione delle liste, affissione dei manifesti ufficiali), sia lo svolgimento delle consuete attività delle forze politiche in occasione delle consultazioni elettorali (scelta delle candidature, svolgimento della campagna elettorale).
Il provvedimento in esame è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.
Si veda sopra il paragrafo Precedenti decreti-legge sulla stessa materia.
L’articolo 1 nel disporre il rinvio delle consultazioni amministrative nella Provincia dell’Aquila al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010, incide in maniera non testuale sul disposto dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 39/2009, che ha rinviato le medesime elezioni – originariamente previste per il 6 e 7 giugno 2009 – ad una data che avrebbe dovuto fissarsi, mediante decreto del Ministro dell’Interno, fra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009.
L’articolo 1-bis contiene una disposizione derogatoria alla legge 182/1991 (art. 1, co. 1) che anticipa, limitatamente al 2010, il termine iniziale del turno elettorale amministrativo dal 15 aprile al 1° aprile.
Si segnala che l’articolo 13-bis della L 400/1988 (introdotto dall’art. 3 L 69/2009) prevede che il Governo provvede affinché ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.
In proposito, il Comitato per la legislazione, che si è pronunciato sul testo originario del decreto-legge, ha espresso, in data 14 ottobre 2009, un parere favorevole con un’osservazione relativa all’articolo 1, comma 1, rilevando l’opportunità di procedere ad una modifica espressa dell'art. 6, comma 3, DL. 39/2009, in conformità a quanto statuito dall’art. 13-bis L. 400/1988.
È in corso di esame, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, la proposta di legge A.C. 2669 (on. Calderisi ed altri) che prevede, all’articolo 4, l’innalzamento della soglia di sbarramento dal 3 al 4 per cento per le elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei consigli provinciali.
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File: D09131a.doc
[1] Camera dei deputati, seduta del 17 giugno 2009, o.d.g. 9/2468/77 (on. Fontanelli ed altri).
[2] L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
[3] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali