Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
Titolo: | Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario - D.L. 4/2009 - A.C. 2263 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 120 | ||||
Data: | 09/03/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
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Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario D.L. 4/2009 – A.C. 2263 |
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n. 120 |
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9 marzo 2009 |
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Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: D09004 |
INDICE
§ I punti principali della disciplina introdotta con il D.L. n. 49/2003
Il contenuto del decreto-legge
§ Articolo 1 (Disposizioni in materia di quote latte)
§ Articolo 2 (Istituzione del Registro nazionale dei debiti)
§ Articolo 3 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)
§ Articolo 5 (Disposizioni finali)
§ Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)
§ Articolo 6-ter (Proroga di agevolazioni previdenziali)
Normativa di riferimento
§ D.L. 28 marzo 2003, n. 49 Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
§ D.L. 24 giugno 2004, n. 157 Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (art. 2)
Documentazione allegata
§ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Parere sul disegno di legge recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario
§ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Relazione illustrativa sul regime quote latte: Campagna 2007/2008
Il sistema di contingentamento produttivo definito con il regime delle quote latte, che avrebbe dovuto inizialmente applicarsi per un periodo di nove anni, è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 856/84, a decorrere dal 2 aprile 1984, per ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte in ambito comunitario[1].
Il contingentamento è poi proseguito con il regolamento 3950/92, sostituito dal reg. 1788/2003.
Da ultimo anche il regolamento n. 1788/2003, che si applicava a decorrere dal 1° aprile 2004, è stato abrogato ad opera del Reg. (CE) n. 1234/2007 “recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)”che lo ha sostituito dal 1° aprile 2008
Il regime delle quote latte, la cui fine è
già programmata per il 2015, è quindi attualmente disciplinato negli articoli
da
La normativa introdotta dall'ordinamento comunitario richiede che venga apprestato a livello nazionale un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito (QGG) nazionale attribuito dalla UE in quote individuali da assegnare ai produttori, nonché procedere alla riscossione del prelievo da questi ultimi dovuto sulla produzione eccedente il quantitativo individuale di riferimento singolarmente attribuito (QRI).
Ciò in presenza peraltro di una obiettiva responsabilità da parte dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in merito alla corretta gestione del sistema, che lo rende direttamente debitore del prelievo che va versato al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo alla campagna che si conclude annualmente il 31 marzo[2].
L’applicazione del sistema delle quote latte è stata segnata da continui “splafonamenti” della quota produttiva assegnata al nostro Paese e da un vasto contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie (contenzioso che, adducendo la non coerenza della normativa statale con quella comunitaria, aveva di fatto determinato la sospensione dell’applicazione del prelievo ).
In questa situazione è intervenuto il decreto-legge n. 49 del 2003[3]che ha introdotto una riforma organica della normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero caseario.
Il decreto, volto nel suo complesso ad
assicurare coerenza con la normativa comunitaria e a razionalizzare e
semplificare la normativa nazionale vigente (ridefinendo, in particolare, i
ruoli e le responsabilità degli operatori della filiera e dei soggetti
istituzionalmente competenti), mira in primo luogo a favorire il riequilibrio
tra le quote assegnate e la quantità di latte commercializzato, attraverso la liberalizzazione territoriale delle vendite
di quote produttive, la possibilità di affitto
temporaneo in corso di campagna e il varo di un programma di abbandono della
produzione nelle regioni meno vocate. Al fine di bilanciare le nuove e più
restrittive regole sancite in materia di prelievo supplementare con la
introduzione di versamenti a cadenza
mensile (che dovrebbero meglio garantire l’assolvimento degli obblighi
dell’amministrazione verso
L’art. 1 del D.L. n. 49/2003 delinea il quadro dei soggetti istituzionali incaricati di dare attuazione al sistema del prelievo supplementare nel mercato dei prodotti lattiero-caseari.
Alle regioni e alle province autonome sono affidati:
§ la gestione del sistema del prelievo supplementare ed i relativi controlli (comma 1);
§ l'irrogazione delle sanzioni amministrative con acquisizione dei relativi proventi (comma 8);
§ la riscossione coattiva mediante ruolo del prelievo non versato (comma 9).
In caso di mancato versamento del prelievo supplementare la riscossione coattiva del dovuto da parte delle regioni avviene sulla base dell’articolo 8 del reg. CE n. 1392/2001 che stabilisce il termine per il pagamento ed il tasso d’interesse dovuto per il ritardo.
L’art. 8 del reg. CE n. 1392/2001, che ha recato le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, di cui regolamento (CEE) n. 3950/92, è stato sostituito dall’art. 15 del Reg. (CE) n. 595/2004 che ha consentito l’applicazione della nuova disciplina del prelievo supplementare definita con il regolamento (CE) n. 1788/2003.
Tale articolo 15 prevede che ogni anno, prima del 1° ottobre, l'acquirente (in caso di vendite dirette il produttore) versi all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto; in caso di inosservanza di tale termine, alle somme dovute va applicato un interesse annuale pari all’EURIBOR a tre mesi rilevato il 1° ottobre di ogni anno, maggiorato di un punto percentuale.
Ogni Stato membro deve poi trasmettere al Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) periodicamente, entro determinati termini, la
dichiarazione degli importi dei prelievi dovuti per il superamento del
quantitativo di riferimento nazionale; se tali termini non vengono rispettati
All'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura (AGEA) spettano i seguenti compiti specifici (comma 2) relativi a:
§ la gestione della riserva nazionale in base al successivo art. 3;
§ l'esecuzione del calcolo delle quantità di latte consegnato e degli importi dovuti a titolo di prelievo dai produttori titolari di quota “consegne” (sulla base di quanto stabilito all’art. 9), incluse le rettifiche conseguenti alla soluzione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, e la eventuale restituzione del prelievo versato in eccesso;
§ la compensazione nazionale degli esuberi individuali nelle “vendite dirette” (regolata dal comma 8 dell’art. 10);
§ l’esecuzione delle comunicazioni che le norme comunitarie chiedono di inviare alla Commissione, sulle modalità di gestione del regime delle quote latte (art. 15 del reg. 1392/2001, ora art. 27 del reg. 595/2004).
All'Ispettorato centrale repressione frodi ora ICCQ[4] e alle forze di polizia competentirestano affidati i compiti di controllo sull'applicazione della normativa (comma 4). La gestione del regime comunitario (comma 6) passa attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che può essere utilizzato secondo le modalità stabilite con il DM 31 luglio 2003[5], il quale consente l’accesso ai servizi per via telematica da parte delle regioni e province autonome, degli acquirenti riconosciuti e loro organizzazioni, delle organizzazioni di produttori di latte riconosciute e dei centri di assistenza agricoli.
Tutti i componenti la filiera lattiero-casearia, ovvero i produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte devono consentire l'accesso alle proprie sedi e alla documentazione contabile o amministrativa in loro possesso da parte dei funzionari regionali, provinciali e dell'ICCQ nonché degli ufficiali ed agenti di polizia (comma 5). In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro.
L’articolo 2 del D.L. n. 49/2003 stabilisce le modalità con le quali debbono essere determinati i quantitativi individuali di riferimento nonché le modalità della loro pubblicizzazione e comunicazione ai produttori.
A decorrere dalla campagna lattiero casearia 2003-2004 (comma 1) la quota individuale di produzione attribuita a ciascun produttore, ripartita fra quantitativo destinato alle consegne e quello per le vendite dirette, è unica e risulta dalla somma della:
§ quota A determinata in base alla legge 468/92;
§ quota B, di cui alla stessa legge 468, sterilizzata delle riduzioni di cui al D.L. n. 727/94;
§ assegnazione integrativa effettuata con il D.L. n. 43/1999 (art. 1, co. 21);
§ ulteriore attribuzione disposta dal D.L. n. 8/2000 (art. 1).
La legge n. 468/92[6], aveva, con l’articolo 2 co. 2, articolato le quote produttive individuali in due parti: quota A corrispondente di norma al quantitativo di latte commercializzato nell'anno di riferimento 1988-1989; e quota B pari all'eventuale incremento produttivo realizzato dall’azienda nella campagna 1991-1992 rispetto a quella del 1988-89, passibile di essere tagliata qualora le esigenze nazionali lo richiedessero, e cioè per riportare il totale dei quantitativi di riferimento individuali assegnati nel limite del quantitativo globale garantito nazionale (commi 8 e 9 dell’art. 2). Il D.L. n. 727/94[7] ha effettivamente disposto la riduzione della quota B del 74%, consentendo il recupero di un milione di tonnellate di prodotto, ma conservando la produzione lattiera nelle aree montane e svantaggiate[8], come richiesto dalla stessa legge n. 468 (art. 2 co. 8).
Nonostante
A seguito di un negoziato in ambito europeo, l'Italia riuscì ad ottenere un incremento della quota di 900 mila tonnellate, corrispondente ad un aumento del 10% del quantitativo precedentemente assegnato, la cui effettiva assegnazione veniva concessa, però, solo nel 1994, una volta pubblicati la legge 468/1992 ed il regolamento di attuazione, DPR n. 569/93.
La scelta di distinguere tra quota A e quota B, contenuta nella 468/1992, corrispondeva alla necessità di soddisfare due esigenze, in parte contrapposte: da un lato, assegnare le quote in modo da non superare il quantitativo di latte attribuito complessivamente all'Italia sulla base dei dati della produzione lattiera 1988-1989; dall'altro, rispettare la struttura produttiva esistente al momento dell'entrata in vigore della legge, sensibilmente variata rispetto al periodo 1988-1989. Eventuali eccedenze produttive sarebbero state sanate attraverso la riduzione della quota B o attraverso la promozione di piani di abbandono volontari.
Nel
Infine, la conclusione del negoziato di Agenda 2000, nel marzo del 1999 (con il reg. n. 1256/99), ha portato all'Italia un aumento della quota nazionale per un importo pari a 600.000 tonnellate, all’apparenza creando così le premesse per la definitiva risoluzione dell'annosa questione dell'esubero della produzione lattiera nel nostro Paese, che si era attestato nelle ultime campagne su un valore pari a circa 500.000 tonnellate. Con il D.L. n. 8/2000[10] si è proceduto quindi ad una ripartizione tra le regioni della prima tranche del nuovo quantitativo assegnato, stabilendo che almeno il 20 per cento della quota addizionale venisse riservato ai giovani agricoltori.
Resta infine ferma la distinzione tra consegne e vendite dirette.
Per le prime si intende la produzione che viene conferita ad un acquirente (dedito al semplice trattamento o alla trasformazione lattiera in prodotti derivati), mentre le seconde fanno riferimento alla produzione che viene venduta direttamente al consumatore. Il regolamento CEE 3950/92 prevede che la quota sia attribuita al singolo produttore, il quale è responsabile di un eventuale esubero; le sole competenze relative al versamento del superprelievo sono assegnate all'acquirente. L'importo del superprelievo viene unificato e fissato al 115% del prezzo indicativo; tale importo viene applicato non solo alle quote consegne ma anche alle quote vendite dirette; in quest'ultimo caso il versamento dell'eventuale sanzione ricade sul produttore stesso.
Il comma 2-bis richiede che prima dell'inizio di ciascuna campagna lattiero-casearia, ed entro il 1° marzo (art. 3 co. 3 citato DM 31 luglio 2003 di attuazione), le regioni e province autonome iscrivano nel registro delle quote, istituito presso l’AGEA ai sensi del comma 2, i quantitativi di riferimento individuali aggiornati per il periodo successivo e, entro il 31 marzo (art. 3 co. 4 dello stesso DM) comunichino al produttore la quota produttiva di cui è titolare.
Il comma 2-ter, alla luce di quanto esposto nell’art. 3 comma 5 del D.M. 31 luglio 2003 di attuazione, accorda la titolarità dei quantitativi individuali di riferimento che vengono attribuiti, per nuova assegnazione o acquisizione, nel corso di un contratto d’affitto o di comodato dell’azienda, al produttore concessionario che ne assume la piena disponibilità allo scadere del contratto agrario. Restano di proprietà del concedente i quantitativi che siano stati trasferiti all’affittuario insieme all’azienda.
L'articolo 9 definisce le operazioni che l’Agea deve eseguire per giungere alla quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere all’Unione europea, e perché ai produttori venga restituito il prelievo che risulti pagato in eccesso, in conseguenza della iniziale mancata applicazione di una compensazione fra produttori in esubero e produttori non utilizzatori della quota.
La procedura delineata dal primo comma prevede che al termine di ciascuna campagna lattiero-casearia l'Agea:
§ contabilizzi le consegne di latte effettuate e l'entità del prelievo supplementare complessivamente versato dagli acquirenti, sulla base dei dati che le sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 5;
§ dopo aver rettificato i quantitativi consegnati da ciascun produttore sulla base del loro reale tenore di grassi (posto a confronto con quello di riferimento)[11] verifichi se la somma delle consegne rettificate differisca da quelle effettive, ricalcolando conseguentemente l'entità dell’esubero e del prelievo supplementare dovuto all’Unione;
Per il calcolo del prelievo dovuto sulle eccedenze produttive il paragrafo 2 dell’art. 10 del reg. 1788, sostituito dell’art. 80 del reg. 1234/07, stabilisce che se la somma delle “consegne adeguate” – sulla base del loro reale contenuto in grassi – è inferiore alle “consegne effettive”, il prelievo dovuto va calcolato sulle consegne effettive; se invece le consegne adeguate sono complessivamente superiori, è su queste che va calcolato il prelievo.
Nell’ipotesi che il prelievo sia dovuto sulle consegne effettive, prosegue il paragrafo 2, l’adeguamento verso il basso del prodotto lattiero a scarso contenuto di grasso, deve essere proporzionalmente ridotto, fino a far coincidere la somma delle consegne adeguate con quella delle consegne effettive.
Tuttavia con la nuova campagna lattiero casearia, a decorrere dal 1° aprile 2009, l’esubero consegne ed il correlato prelievo dovuto a livello nazionale dovranno essere in ogni caso calcolati in base alla somma delle “consegne adeguate” (reg. 72/2009 che ha modificato il reg. 1234/07).
§ calcoli l'ammontare del prelievo imputato in eccesso.
La possibilità che i produttori possano versare in corso di campagna un prelievo successivamente non confermato deriva dalle modalità di calcolo dell’esubero nazionale che, come precedentemente riferito, non è dato dalla somma degli esuberi individuali, ma dalla differenza tra il quantitativo di riferimento[12] e la somma dei quantitativi consegnati “adeguati” (così il par. 1, secondo comma dell’art. 80 del reg. 1234/07, in sostituzione dell’art. 10 del reg. 1788/2003). A livello nazionale pertanto si verifica una compensazione (anche solo parziale) tra produttori eccedentari e deficitari, mentre il versamento del prelievo da parte dei produttori è fatto mensilmente sugli “esuberi individuali”, senza che venga riassegnata la parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinata alle consegne (come consentito dall’art. 80, par 3 del reg. 1234/2007).
In sostituzione di tali compensazioni
l’articolo
Il successivo comma 2 dispone che prima di procedere al riparto del prelievo versato in eccesso venga accantonata una somma pari al 5% di quanto dovuto dall’Italia a titolo di prelievo nazionale alla U.E. Tale accantonamento potrà essere reimpiegato esclusivamente, e nell’ordine:
§ in restituzioni conseguenti alla conclusione di procedure di contenzioso amministrativo o giurisdizionale;
§ per finanziare programmi di abbandono definitivo della produzione lattiero-casearia.
Come si evince dalla relazione dell’AGEA sul Regime delle quote latte, campagna 2007/2008, in applicazione di tale comma 2 l’Agenzia incrementa del 5% il quantitativo dell’esubero nazionale consegne, così stabilendo quale sia “l’esubero consegne confermato”, sul quale deve essere calcolato il prelievo dovuto dai produttori. L’Agenzia infine detrae dalla somma degli esuberi individuali (sui quali sono stati fatti i versamenti mensili), l’esubero nazionale confermato (ovvero incrementato della riserva) determinando così quale sia il quantitativo per il quale non è dovuto alcun prelievo e che può essere distribuito secondo le priorità stabilite al successivo comma 3.
Il comma 2-bis dispone, coerentemente con le disposizioni comunitarieadesso contenute nell’art. 80 del reg. 1234/07, in merito alle rettifiche delle consegne dei singoli produttori che debbono essere fatte successivamente all’adeguamento del quantitativo effettivamente prodotto al tenore reale dei grassi.
L’AGEA, nella ipotesi che la verifica sia confermata in senso negativo (basso tenore dei grassi), deve accertare, prima di procedere alla rettifica generale delle consegne adeguate, se anche l’importo del prelievo eccedente posto a carico dei produttori assuma un valore negativo, ovvero risulti inferiore a quanto dovuto a titolo di prelievo dall’Italia all’Unione. Per effettuare tale conteggio, tuttavia, l’ammontare del prelievo imputato in eccesso va calcolato al netto dell’accantonamento del 5% .
Nella ipotesi che il prelievo imputato ai produttori, decurtato della quota accantonata, non sia adeguato al versamento della cosiddetta multa, l’AGEA procede ad una riduzione progressiva delle rettifiche, fino a far coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive, rideterminando quindi gli esuberi dei singoli produttori ed il prelievo dagli stessi dovuto.
I commi 3 e 4 stabiliscono quali siano nell’ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione:
§ i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente;
§ successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
§ poi quelli delle zone svantaggiate;
§ infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria, restituzione che non può eccedere il 20% del quantitativo di riferimento assegnato al produttore.
Nel caso in cui residuino delle somme, queste vengono ripartite tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato il 100 per cento del quantitativo loro assegnato, secondo le seguenti modalità:
§ precedenza viene accordata ai titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del D.L. n. 727/1994, nei limiti di tale riduzione calcolata al netto delle integrazioni di quota disposte dalle regioni in base al D.L. n. 43/99 e di quelle conseguenti alle revoche per mancato utilizzo di almeno il 70% della quota di riferimento posseduta (di cui al precedente art. 3, comma 3);
§ la restituzione interesserà quindi coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale;
§ successivamente avranno titolo al beneficio i produttori la cui produzione lattiera sia stata per intero trasformata in prodotti a denominazioni protetta DOC o IGP;
§ infine, essa riguarderà tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.
I criteri stabiliti dai commi 3 e 4 per la quantificazione delle restituzioni dovute ai produttori in regola con i versamenti vanno completati con l’art. 2, co. 3 del D.L. n. 157/2004[13] il quale prevede che, qualora al termine delle menzionate operazioni di restituzione ed accantonamento del 5% il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione Europea, l'Agea non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.
Tale compensazione deve essere effettuata seguendo i medesimi criteri e dandole medesime priorità stabilite per i produttori adempienti dai commi 3 e 4 dell’art. 9 del D.L. n. 49/2003.
Resta a carico delle regioni e delle province autonome il compito di irrogare le sanzioni previste dall'art. 5, comma 5 del D.L. n. 49/2003, consistenti in una ammenda commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, ma comunque compresa fra mille e diecimila euro, e fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare sulla produzione eccedentaria non compensata.
I commi 5 e 6 stabiliscono i termini entro i quali debbono concludersi le operazioni relative alle restituzioni, richiedendo in primo luogo all’AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno:
§ di comunicare ad acquirenti e regioni l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore;
§ di comunicare agli stessi soggetti gli importi che debbono essere restituiti o che debbono versare;
§ di provvede alla restituzione degli importi.
Entro 15 giorni successivi, e cioè entro il 15 agosto, gli acquirenti provvedono:
§ a restituire ai produttori quanto loro trattenuto in eccesso, o;
§ a riscuotere e versare gli eventuali importi dovuti .
Le sanzioni per il mancato rispetto da parte degli acquirenti degli obblighi e dei termini descritti sono sanzionate dal comma 7-bis che dispone che in caso di ripetute violazioni si giunga alla revoca del riconoscimento.
Ai sensi del comma 7 le decisioni amministrative o giurisdizionali, qualora non vengano notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine del 31 luglio, non inficiano i risultati delle compensazioni, che restano validi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti. Al produttore interessato dal provvedimento viene restituita la parte del prelievo versato ma non dovuto.
I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'Agea come spese connesse ad interventi comunitari; alle relative spese si fa fronte attraverso il fondo costituito dall’accantonamento del 5% di cui al comma 2.
L’art. 84 del reg. (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), disciplina, in parte (comma 1), l'ipotesi del prelievo pagato in eccesso. Viene, al riguardo, stabilito, che, qualora il prelievo sulle eccedenze sia dovuto ma l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza ai programmi di abbandono definitivo della produzione lattiero-casearia e/o rimborsarla ai produttori in base alle priorità e ai criteri determinati da ciascuno Stato membro.
Il regolamento applicativo reg. CE n. 595/2004 con l'articolo 16 definisce i criteri di ridistribuzione del prelievo disponendo che gli Stati membri determinino le categorie passibili di restituzione dell'eccedenza fondandosi sui uno o più dei seguenti criteri oggettivi:
a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente riscossa;
b) l’ubicazione geografica dell'azienda ponendo in primo luogo le zone di montagna;
c) la densità massima degli animali nell'azienda, nel senso di facilitare le produzioni estensive;
d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale, quando è contenuto sotto la soglia del 5% o dei 15 mila kg;
e) altri criteri da sottoporre alla Commissione.
Per quanto riguarda l'ordinamento interno, si ricorda che il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118) aveva disciplinato con l'articolo 1, comma 8, i criteri da applicare alle operazioni nazionali di compensazione fra produttori[14], inizialmente previsti per i soli quattro periodi di produzione che vanno dal 1995-1996 al 1998-1999 e resi permanenti dal decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8[15].
La compensazione nazionale doveva essere effettuata nell’ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B tagliata, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei titolari di quota delle aziende ubicate nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'obiettivo 1;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la loro quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;
f) in favore di tutti gli altri produttori.
Per i soli periodi 1997-1998 e 1998-1999 la compensazione doveva essere effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dal sisma del 1997.
L’art. 10, ai commi 10-14 e 17, disciplina le ipotesi di cessione definitiva di quota da parte dei produttori assegnatari.
Il comma 10, applicando le disposizioni comunitarie di cui al reg. (CE) n. 3950/1992, art. 8, lett. d), prevede la possibilità di cedere le quote produttive di cui si è titolari:
§ indipendentemente dalla cessione dell'azienda;
§ anche ad aziende ubicate in regioni e province autonome diverse purché entro il limite massimo del 70% del quantitativo di riferimento posseduto dall'azienda cedente nella campagna lattiero casearia 2003-2004 (successivo comma 13).
L'articolo 8, lett. d) del reg. Ce n. 3950/1992 (ora sostituito dall’art. 75, lett. e) del reg. (CE) n. 1234/07) prevede che gli Stati membri possano determinare, in base a criteri oggettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi dei quantitativi di riferimento senza conseguente trasferimento di terra.
I commi 11 e 12 definiscono una disciplina specifica per le aziende ubicate in zone montane e svantaggiate stabilendo, per le prime, che il trasferimento possa avvenire solo a favore di altre aziende ubicate in zone montane, e per le seconde che la quota possa essere trasferita ad aziende ubicate sia nelle zone svantaggiate che montane. In entrambi i casi trasferimento può riguardare la totalità della quota posseduta non applicandosi il limite del 70 per cento.
Per tutte le altre aziende il comma 13 consente un trasferimento di quota fino alla misura massima del 70%, con la eccezione della aziende delle regioni insulari per le quali vale il limite del 50% se il trasferimento è fuori regione.
Le illustrate limitazioni possono essere derogate da accordi fra le regioni che sulla base del successivo comma 17 possono consentire il trasferimento dell’intera quota.
Il comma 14 riconosce ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta del latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute un diritto di prelazione sulle quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale, diritto che deve essere esercitato secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del D.M. 31/7/2003 di attuazione delle legge n. 119.
Sull’affitto di quota interviene il comma 15 dell’art. 10 che lo consente, per la parte non utilizzata, con le seguenti modalità:
§ anche separatamente dall'azienda;
§ con efficacia limitata al periodo in corso;
§ limitatamente ad aziende ubicate in zone di produzione omogenee;
§ con l’obbligo di comunicarlo alle regioni e province autonome interessate in modo da consentire la realizzazione delle necessarie verifiche;
§ limitatamente ai produttori che abbiano prodotto e commercializzato latte nel periodo al quale si riferisce l’affitto.
Va rammentato che in deroga a tali disposizioni con il comma 243 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) si è tornati ad un meccanismo di maggiore flessibilità per le sole aziende operanti in Sardegna, in ragione del calo produttivo conseguente alla diffusione della febbre catarrale degli ovini, alle quali è stato consentito, fino al 31 dicembre 2007, il trasferimento di quote anche i fra aree di produzione non omogenee.
La cessione temporanea di quote è disciplinata dall’art. 73 del reg. (CE) n. 1234/07 che prevede che gli Stati membri, entro la fine di una campagna lattiero casearia, possano autorizzare, per il periodo di dodici mesi di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali possedute, che i produttori titolari non intendano utilizzare.
Gli Stati membri, sempre secondo il disposto comunitario, possono modulare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle a livello dell'acquirente o all'interno delle regioni e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.
Le modifiche nella conduzione dell’azienda sono disciplinate dall’art. 10, commi 18 e 19 che stabiliscono che tali mutamenti producono i loro effetti sulla titolarità di quota:
§ decorsi 15 giorni dalla data di comunicazione alla regione o provincia autonoma della variazione nella conduzione;
§ la modifiche conseguenti a contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione dei contratti di affitto della quota, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e scadenza nell'ultimo giorno della campagna lattiero-casearia.
§ la risoluzione anticipata dei menzionati contratti di affitto produce invece i suoi effetti sulla titolarità della quota a decorrere dalla campagna di commercializzazione successiva a quella in corso all’atto della comunicazione della anticipata risoluzione.
Infine, ai sensi del comma 16 le regioni sono tenute a convalidare, nonché registrare nel sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, tutti gli atti di trasferimento di quota (conseguenti a cessione definitiva od affitto di quota, o conseguenti a modifica nella conduzione aziendale) relativi alle aziende ubicate sul proprio territorio.
L’art.
10, ai commi 22 e
§ Il riparto fra le regioni è disposto con decreto del ministro agricolo sentita la conferenza Stato-regioni;
§ il riparto del Ministro deve essere commisurato all’esubero produttivo della regione, in particolare deve essere proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati;
§ la riassegnazione regionale deve avvenire prioritariamente in favore dei produttori oggetto a suo tempo di riduzione della cosiddetta “quota B”, quindi assegnatari debbono essere i giovani imprenditori, anche nuovi imprenditori non titolari di quota; sul quantitativo rimanente le regioni possono decidere in autonomia pur dovendo prefiggersi di mantenere strutture produttive diffuse sul territorio e di riassorbire la propria sovrapproduzione;
§ i casi di esclusione dalla riassegnazione sono i seguenti: produttori che abbiano ceduto, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota; produttori che non si siano posti in regola con il versamento del prelievo, anche nella altre forme previste dalla stessa legge n. 119, ovvero il rateizzo in 14 anni di cui ai commi 34 ss. (successivo comma 24).
Le indicazioni sulle modalità di quantificazione della cosiddetta “quota B”, da cui dipende la definizione del nuovo quantitativo da assegnare individualmente, sono in particolare recate dal comma 23, alla luce del quale l’assegnazione ai produttori di un nuovo quantitativo produttivo deve essere fatta in primis per i produttori che hanno subito la riduzione della propria quota B, nei limiti del quantitativo ridotto, calcolando tale riduzione sulla base del D.L. n. 727/94 al netto di quanto riassegnato dal D.L. n. 43/99. Gli incrementi di quota produttiva così disposti andranno portati in detrazione dalla storica quota B.
Per porre fine al contenzioso istaurato da numerosi produttori, cui era
peraltro seguita la sospensione dei pagamenti disposta dai tribunali
amministrativi aditi[16], il D.L. n.
I commi 34-40 dell’art. 10 hanno così concesso ai produttori di versare in forma rateale, per un periodo non superiore a trenta anni, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per gli anni compresi tra la campagna 1995-1996 e quella del 2001-2002, imputate ma non ancora pagate. Nessuna maggiorazione per interessi è stata richiesta ai produttori.
Le somme versate dai produttori confluiscono su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, da dove sono riassegnate al dicastero del tesoro per la copertura delle anticipazioni di tesoreria versate alla Comunità a titolo di pagamento del prelievo (comma 35).
Poiché peraltro la concessione di una dilazione di pagamento reca un vantaggio che potrebbe configurare un aiuto di Stato, l’efficacia delle disposizioni è stata subordinata al consenso da parte degli organi comunitari (comma 40).
Il Consiglio, con propria decisione del 16 luglio 2003[17], prendendo atto che l’immediato recupero globale degli importi dovuti avrebbe causato ai singoli produttori “insostenibili problemi finanziari”, valutando positivamente il nuovo quadro normativo disposto con la legge n. 119 ritenuto idoneo alla corretta applicazione del regime delle quote latte, ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali ed ha approvato il regime d’aiuto, così derogando all’articolo 87 del trattato.
Sulle modalità di concessione del rateizzo il Consiglio ha tuttavia imposto che il periodo di rimborso non superasse i 14 anni, che il versamento del dovuto avvenisse con rate annuali di pari importo, e che il primo versamento fosse effettuato entro il 2004.
Infine il 16
dicembre 2003 è stata archiviata definitivamente la procedura di infrazione
(n. 97/2228) che
Il regime d’aiuto approvato dispone che l’adesione dei produttori debba esprimersi con la presentazione di apposita istanza presso la regione o provincia autonoma, adesione che comporta “l’accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari” (comma 36).
Le norme di attuazione, richieste dal comma 39, sono state adottate nel mese di luglio con decreto del Ministro delle politiche agricole[18] che ha disposto che la sottoscrizione dell’istanza potesse avvenire a decorrere dal 15 settembre 2003 ma entro il termine del 15 luglio 2004[19].
L’accoglimento dell’istanza da parte della regione porta all’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti alla data del 1°gennaio 2004 sia presso i tribunali amministrativi che ordinari, con compensazione delle spese tra le parti (comma 36-bis), e comporta altresì la restituzione da parte degli acquirenti degli importi trattenuti[20] o lo svincolo delle garanzie prestate dal produttore (comma 38).
Il comma
Le norme di attuazione di cui al D.M. 30 luglio 2003 hanno riconosciuto alle regioni la competenza in merito alla verifica della documentazione e all’accertamento di quanto effettivamente versato in caso di discrasie tra i dati dei produttori e quelli dell’Agea, tenuta a trasmettere, tramite il SIAN, i dati relativi alle singole posizioni.
L’accoglimento dell’istanza da parte della regione, tenuta pronunciarsi entro il 31 agosto 2004 dandone comunicazione ai produttori ed Agea, deve essere seguito dall’invio dei bollettini Agea (entro il 15 ottobre) per i versamenti annuali da effettuare entro il 15 novembre a decorrere dal 2004; il ritardato pagamento – ammesso per i successivi 60 giorni – comporta il versamento di una penale pari al 5% della rata. Decorso anche tale termine il produttore decade “automaticamente” dal beneficio della rateizzazione ed alla regione (informata dall’Agea) spetta di recuperare le somme dovute a titolo di prelievo.
Sono anche causa di decadenza il mancato versamento entro i termini di quanto eventualmente dovuto per le campagne successive al 2002-2003, o il mancato deposito presso l’autorità giurisdizionale dell’atto di rinuncia al contenzioso in essere.
A fine 2004 per consentire nuove adesioni al piano di rateizzo il D.M. 4 novembre[21] ha stabilito il nuovo termine del 10 novembre per la presentazione delle richieste di adesione, prevedendo tempi più stringenti per l’esperimento della procedura di verifica della documentazione, e consentendo il versamento annuale alla data del 31 dicembre, fermo restante l’obbligo del 1° versamento entro il 2004.
Ottenuto il parere favorevole della Commissione[22] il D.M. 6 luglio 2007[23] ha approvato
per gli allevatori uno schema aperto di adesione al beneficio della
rateizzazione, in base al quale i produttori di latte possono in qualunque
momento, alle condizioni previste con il primo provvedimento del 30 luglio
2003, ottenere di versare il prelievo relativo alle campagne dal 1995-1996 al
2001-
- restando ferma la decorrenza della prima rata al 2004, le rate già scadute debbono essere versate in un’unica soluzione all’atto del primo versamento e con la maggiorazione degli interessi maturati;
- i prelievi supplementari dovuti per le campagne successive (dal periodo 2002-2003) e già scaduti debbono ugualmente essere versati e con la maggiorazione degli interessi;
- deve essere espresso l’impegno a versare anche in futuro il prelievo dovuto per le campagne successive all’adesione al rateizzo.
Articolo 1
(Disposizioni in materia di quote latte)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
Articolo 1 (Disposizioni in materia di quote latte). |
Articolo 1 (Disposizioni in materia di quote latte). |
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. |
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4. |
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: |
4-ter. Identico. |
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18; |
|
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale. |
|
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». |
4-quater. Identico». |
2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente: |
2. Identico: |
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota. |
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota. |
|
2. Identico. |
|
3. Identico. |
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità: |
4. Identico: |
a) aziende che hanno subìto la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati; |
a) aziende che hanno subìto la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta; |
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento; |
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta; |
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta. |
Soppressa. |
|
c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota. |
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità: |
5. Identico. |
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi; |
|
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte
consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni |
|
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte
consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni |
|
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da |
6. Identico. |
7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010. |
Soppresso. |
8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c),
non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31
marzo |
8. Identico». |
|
2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5. |
Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009. |
3. Identico. |
L’articolo 1, al comma 1, modifica le disposizioni del D.L. n. 49/2003[24] che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale (V. supra), inserendodopo il comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 49/2003 tre commi aggiuntivi.
L’art. 9 del D.L. n. 49/2003 stabilisce al comma 3 quali siano nell’ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione :
- i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente;
- successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- poi quelli delle zone svantaggiate;
- infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria, restituzione che non puòeccedere il 20% del quantitativo di riferimento assegnato al produttore.
Il successivo comma 4 prevede che, nel caso in cui dopo le restituzioni di cui al comma 3 residuino delle somme, queste vengano ripartite tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato di oltre il 100 per cento il quantitativo loro assegnato, secondo le seguenti modalità:
- precedenza viene accordata ai titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del D.L. n.727/1994, nei limiti di tale riduzione calcolata al netto delle integrazioni di quota disposte dalle regioni in base al D.L. n. 43/99, e per le revoche di quota conseguenti al mancato utilizzo di almeno il 70% della quota di riferimento posseduta (di cui al precedente art. 3 comma 3);
- la restituzione interesserà quindi coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale;
- successivamente avranno titolo al beneficio i produttori la cui produzione lattiera sia stata per intero trasformata in prodotti a denominazioni protetta DOC o IGP;
- infine, essa riguarderà tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.
Le modifiche introdotte con il comma in esame sono le seguenti.
In primo luogo, il comma 4-bis stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 49/2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso:
§ i produttori non titolari di quota;
§ i produttori che abbiano superato “il cento per cento del” proprio quantitativo di riferimento individuale (rectius, “di oltre il cento per cento il..”).
A seguito di un emendamento introdotto dal Senato, i produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 49.
Il comma 4-ter definisce i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo2009-2010, dell’importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 49/2003, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell’ordine:
§ coloro che hanno pagato indebitamente;
§ i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
§ quelli delle zone svantaggiate;
§ le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria.
L’eventuale residuo di cui sopra, finora ripartito secondo i criteri di cui all’art. 9, comma 4, del D.L. n. 49/2003, sopra ricordati, verrà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che:
a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota;
b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale.
Il comma 4-quater dispone infine l’attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il MIPAAF, delle ulteriori somme residue.
L’articolo 1, al comma 2, inserisce nel D.L. n. 49/2003 l’art. 10-bis, che disciplina l’assegnazione alle aziende produttrici di latte dell’aumento della quota nazionale attribuita all’Italia risultante:
- dal Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2% della quota nazionale;
-
dall’accordo politico definito il 20 novembre
Come risulta dalla relazione tecnica, la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall’accordo del 20 novembre 2008.
Le disposizioni in commento si pongono in rapporto di deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 10, comma 22, del D.L. n. 49/2003, che disciplina la ripartizione degli aumenti della quota nazionale concessi dall’Unione Europea (V. supra) e che viene peraltro richiamato dal comma 6 del nuovo art. 10-bis come applicabile nel caso l’assegnazione secondo le nuove disposizioni non esaurisca il quantitativo disponibile.
In particolare il citato comma 22 prevede che
§ il riparto è effettuato tra le regioni ed è disposto con decreto del ministro agricolo sentita la conferenza Stato-regioni;
§ il riparto effettuato con il decreto ministeriale deve essere commisurato all’esubero produttivo della regione, in particolare deve essere proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati;
§ la riassegnazione regionale deve avvenire prioritariamente in favore dei produttori oggetto a suo tempo di riduzione della cosiddetta “quota B”, quindi assegnatari debbono essere i giovani imprenditori, anche nuovi imprenditori non titolari di quota; sul quantitativo rimanente le regioni possono decidere in autonomia pur dovendo prefiggersi di mantenere strutture produttive diffuse sul territorio e di riassorbire la propria sovrapproduzione;
§ i casi di esclusione dalla riassegnazione sono i seguenti: produttori che abbiano ceduto, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota; produttori che non si siano posti in regola con il versamento delle cosiddette multe, anche nella altre forme previste dalla stessa legge n. 119, ovvero il rateizzo in 14 anni di cui ai commi 34 ss. (successivo comma 24).
Le
disposizioni in commento prevedonoinvece(comma 1 del nuovo art. 10-bis
inserito nel D.L. n. 49/2003) che gli aumenti della quota nazionale derivanti
dal Regolamento n. 248/2008 e dall’accordo del 20 novembre 2008 siano
attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito
dal successivo art. 4, comma 5) prioritariamente alle aziende che nel periodo
2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota[25] e che risultino ancora in produzione nella
campagna di assegnazione. Le assegnazioni così disposte sono tuttavia revocate
(art. 4, comma 6 del D.L.) qualora le imprese beneficiarie non siano o non si
mantengano, anche attraverso la rateizzazione di cui agli artt. 3 e
Secondo la relazione
illustrativa, questa scelta di priorità “ha come fondamentale obiettivo quello
di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea
per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende
che si trovano, allo stato attuale, in una situazione strutturale di
impossibilità di mantenere la produzione entro i limiti della quota di cui
dispongono e, contemporaneamente, di sopportare l’onere delle sanzioni connesse
agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività, o
addirittura per la propria sopravvivenza”; ciò, prosegue la relazione,
“cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti,
anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e
produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli
esuberi, come già avvenuto, in passato, in occasione dell’aumento ottenuto
dall’Italia nell’ambito del programma di azione “agenda
L’ultima parte del comma 1 ed i commi 2 e 3 del nuovo articolo 10-bis precisano poi alcune condizioni e limiti per tale assegnazione, che:
§ sarà contenuta entro i limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008;
§ sarà calcolata al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata dal 1995/1996 sino al periodo di assegnazione;
§ in caso di vendita dell’azienda e della relativa quota con validità successiva al periodo 2007/2008, spetterà anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda acquistata (comma 2);
§ in caso di affitto di azienda e della relativa quota in essere al momento dell’assegnazione, spetterà anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata, per tornare quindi nella disponibilità del titolare dell’azienda alla scadenza del contratto (comma 3).
Il comma 4 del nuovo art. 10-bis definisce le priorità per le assegnazioni di cui al comma 1. Il testo originario del D.L. individua nell’ordine le seguenti categorie di beneficiari:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi (riferimento così modificato da un emendamento approvato dal Senato, mentre il testo originario del D.L. prendea base la produzione del periodo 2007-2008) ed al netto dei quantitativi già rassegnati; un emendamento approvato dal Senato precisa che la quota così attribuita va a diminuire in misura corrispondente la “predetta quota B ridotta”;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate[26], che abbiano prodotto in eccedenza (dovrebbe ritenersi nel periodo 2007/2008), in misura superiore al 5%, rispetto alla propria quota;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano utilizzato affitti di quota per coprire la produzione realizzata in misura superiore al 5% della quota posseduta.
Un emendamento approvato dal Senato ha peraltro unificato nell’unica lettera b), collocandole quindi con lo stesso grado di priorità, le aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, cui sono state aggiunte quelle ubicate nelle zone montane, e le aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota; nel contempo è stato eliminata la soglia minima del 5% dell’incremento di produzione.
Con un ulteriore emendamento approvato dal Senato sono statepoi inserite tra le aziende beneficiarie dell’assegnazione, in ultima posizione, le aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001[27], è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 185/2000[28] è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.
Il
comma 5 dell’art. 10-bis definisce le modalità per il calcolo
dei quantitativi da assegnare, ed in particolare per l’adeguamento dei
quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel
latte, secondo quanto previsto dall’accordo politico definito il 20 novembre
Il
comma 6 dell’art. 10-bis stabilisce che i quantitativi non
assegnati in base alle disposizioni dei commi da
Il comma 7 dell’art. 10-bis, che è stato soppresso dal Senato con l’emendamento che ha introdotto nell’art. 1 del D.L. il comma 2-bis (v. infra), rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 49/2003 per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle assegnazioni alle aziende produttrici.
L’art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 49/2003 prevede che prima dell'inizio di ciascuna campagna lattiero-casearia, ed entro il 1° marzo (art. 3 co. 3 del DM 31 luglio 2003), le regioni e province autonome iscrivano nel registro delle quote, istituito presso l’AGEA ai sensi del comma 2, i quantitativi di riferimento individuali aggiornati per il periodo successivo e, entro il 31 marzo (art. 3 co. 4 dello stesso DM) comunichino al produttore la quota produttiva di cui è titolare.
Il comma 8 dell’art. 10-bis pone il divieto di vendere o affittare (sino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte) i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4, che in caso di cessazione dell’attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 49/2003.
L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 49/2003 prevede che le quote che affluiscono nella riserva nazionale a seguito dei provvedimenti di revoca sono attribuite dall'Agea alle regioni e province autonome da cui provengono, fino alla misura massima dell'esubero produttivo contabilizzato nell'ultimo periodo; i quantitativi eccedenti sono assegnati a tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.
L’articolo 1, comma 2-bis, introdotto dal Senato,stabilisce che le assegnazioni di cui all’articolo in esame sono comunicate ai beneficiari dal Commissario straordinario di cui al successivo art. 4, comma 5.
L’articolo 1, comma 3, (numerazione risultante da un emendamento approvato dal Senato, che corregge un errore materiale nel testo del D.L.) abroga a decorrere dal 1° aprile 2009 il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 157/2004[29].
L’art. 2, co. 3 del D.L. n. 157/2004 ha integrato i criteri stabiliti dall’art. 9, commi 3 e 4, del D.L. n. 49/2003 per la quantificazione delle restituzioni dovute ai produttori in regola con i versamenti prevedendo che, qualora al termine delle menzionate operazioni di restituzione ed accantonamento del 5% il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione Europea, l'Agea non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.
Articolo 2
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Articolo 2 (Istituzione del Registro nazionale dei debiti). |
Articolo 2 (Istituzione del Registro nazionale dei debiti). |
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. |
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. |
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. |
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. |
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN. |
3. Identico. |
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5. Identico. |
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,». |
6. Identico. |
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7. Identico. |
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni. |
8. Identico. |
L’articolo 2 istituisce presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006[30], nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.
L’istituzione del Registro ha la finalità di dare attuazione al disposto dell’art. 5-ter del predetto regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008, il quale impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore.
L’articolo definisce pertanto un meccanismo semplificato per il recupero delle somme di cui sopra, basato sul presupposto giuridico, definito nel comma 1, della unicità del rapporto intercorrente tra produttori agricoli ed Unione europea, nell’ambito delle misure di finanziamento della PAC di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005.
Su questo presupposto viene istituito (comma 2) presso L’AGEA il Registro nazionale dei debiti; nel registro sono iscritti anche (comma 3) gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Un emendamento approvato dal Senato al comma 2 precisa che al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
L’iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato (comma 4) equivale all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero[31], dall’altro (comma 5) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito.
Si segnala che, nella fase finale della scorsa legislatura, l’introduzione di disposizioni analoghe a quelle sopra sintetizzate era stata proposta dalla Conferenza Stato regioni nel parere espresso su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura[32], che non è stato tuttavia emanato nel corso della legislatura[33].
Il comma 6 detta una norma integrativa dell’art. 01, comma 16, del D.L. n. 2/2006[34], che autorizza gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie[35]. Con l’integrazione apportata si precisa che la compensazione non opera rispetto agli aiuti derivanti da diritti posti in pegno ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 102/2004.
L’art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 prevede che gli imprenditori agricoli, per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio della impresa agricola, possono costituire in pegno, a sensi dell’art. 2806 del Codice civile, le quote di produzione, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ed i diritti di reimpianto della propria azienda.
Il comma 7 demanda a provvedimenti dell’AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere, per importi di minima entità, al recupero delle somme indebitamente erogate.
L’art. 32, comma 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005[36] prevede che gli Stati membri possano decidere, in casi debitamente giustificati, di non portare avanti il procedimento di recupero di aiuti indebitamente erogati, “se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare”.
L’art. 5-bis del regolamento (CE) n. 885/2006, introdotto dal reg. (CE) n. 1034/2008, stabilisce che le condizioni di cui all’art. 32, paragrafo 6, del Reg. n. 1290/2005 si considerano soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 euro.
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Articolo 3 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte). |
Articolo 3 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte). |
1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. |
1. Identico. |
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita: |
2. Identico: |
a) per somme non inferiori a 25 mila euro; |
a) per somme non inferiori a 25.000 euro; |
b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro; |
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro; |
c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro; |
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro; |
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro. |
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro. |
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse: |
3. Identico: |
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base; |
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni,
il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformità con |
b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base; |
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non
superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con |
c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base. |
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non
superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia,
calcolato dalla Commissione europea in conformità con |
4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009. |
4. Identico. |
L’articolo 3 prevede (comma 1) che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti (di importo non inferiore a 25.000 euro: v. il comma 2) iscritti nel registro nazionale di cui all’art. 2, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione è gravata di interessi, alle condizioni specificate nei commi 3 e 4.
Al riguardo la relazione tecnica fornisce i seguenti dati: i debitori per prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; di questi sono attualmente produttrici di latte 4.264 aziende, che nell’ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne per 2.450.000 tonnellate, con una produzione media per azienda di 575 tonnellate. L’importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro, ad oggi esigibili per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.
La rateizzazione prevista nell’articolo in esame fa seguito all’altra disposta dall’art. 10, commi 34-40, del D.L.n. 49/2003 (V. supra). Le disposizioni indicate hanno concesso ai produttori di versare in forma rateale, per un periodo non superiore a trenta anni, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per gli anni compresi tra la campagna 1995-1996 e quella del 2001-2002, imputate ma non ancora pagate. Nessuna maggiorazione per interessi è stata richiesta ai produttori. Poiché peraltro la concessione di una dilazione di pagamento reca un vantaggio che potrebbe configurare un aiuto di Stato, l’efficacia delle disposizioni è stata subordinata al consenso da parte degli organi comunitari (comma 40). Il Consiglio, con propria decisione del 16 luglio 2003[37], prendendo atto che l’immediato recupero globale degli importi dovuti avrebbe causato ai singoli produttori “insostenibili problemi finanziari”, valutando positivamente il nuovo quadro normativo disposto con la legge n. 119 ritenuto idoneo alla corretta applicazione del regime delle quote latte, ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali ed ha approvato il regime d’aiuto, così derogando all’articolo 87 del trattato. Sulle modalità di concessione del rateizzo il Consiglio ha tuttavia imposto che il periodo di rimborso non superasse i 14 anni, che il versamento del dovuto avvenisse con rate annuali di pari importo, e che il primo versamento fosse effettuato entro il 2004.
A differenza di quanto previsto per la rateizzazione disposta dal D.L. 49/2003, le disposizioni in commento non sono espressamente subordinate all’approvazione dell’Unione europea.
A questo proposito, durante l’iter al Senato, Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Zaia, ha dichiarato, sia in Commissione agricoltura (seduta del 10 febbraio 2009) sia in Assemblea (seduta pomeridiana del 4 marzo 2009) di aver condotto sul punto un negoziato con l’Unione europea, e che le condizioni di onerosità a tassi di mercato previste per la rateizzazione escludono la configurabilità di un aiuto di Stato.
Le note integrative alla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositate dal Governo durante l’esame al Senato, ribadiscono peraltro che l’efficacia della rateizzazione resta subordinata al preventivo assenso della Commissione europea.
Il comma 2, come modificato nel corso dell’esame al Senato, reca le condizioni necessarie per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte.
Anzitutto, viene fissato in 25.000 euro il limite minimo dell’ammontare dei debiti per i quali è concessa la rateizzazione (comma 2, lettera a)).
Tale rateizzazione avviene:
- per una durata non superiore a tredici anni, ove i debiti siano inferiori a 100.000 euro (lettera b)).
L’originaria formulazione della lettera b) stabiliva che, per tale ammontare, la durata della rateizzazione non potesse superare i dieci anni;
- per una durata non superiore a ventidue anni, ove i debiti siano compresi tra 100.000 e 300.000 euro (lettera c)).
L’originaria formulazione della lettera c) stabiliva che, per detto ammontare, la durata rateizzazione non potesse superare i venti anni;
- per una durata non superiore a trenta anni, ove i debiti siano superiori a 300.000 euro (lettera d)).
Il comma 3, anch’esso modificato durante l’esame al Senato, reca le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione; esso è differenziato in ragione della durata della rateizzazione.
Il calcolo del tasso si basa sulle elaborazioni effettuate dalla Commissione europea, ai sensi della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C. 14 del 19 gennaio 2008), e successivi aggiornamenti, relative ai tassi di riferimento e di attualizzazione nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato.
Come illustrato nella medesima Comunicazione,
nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato
La citata comunicazione ha recato una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. La finalità è stata di sviluppare una modalità nuova che riduca alcune delle attuali carenze, che sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell'Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e che sia di semplice attuazione.
In particolare, la base di calcolo è l’IBOR (tasso interbancario offerto) a 1 anno. Tale base è fondata sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri. Qualora tali tassi non siano disponibili, è utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.
Sulla base di tali criteri, il tasso base di riferimento, dal 1° di marzo 2009, è pari a 3,47[38].
Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo è utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.
Tale metodologia è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2008.
Dunque, ai sensi del comma 3 si applica il seguente tasso d’interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base.
L’originaria formulazione della lettera a) recava le modalità di calcolo dei tassi d’interesse per le rateizzazioni non superiori a dieci anni;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 140 punti base.
L’originaria formulazione della lettera b) recava le modalità di calcolo dei tassi d’interesse per le rateizzazioni di durata compresa tra i dieci e i venti anni, computando una maggiorazione di 160 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 220 punti base.
L’originaria formulazione della lettera c) recava le modalità di calcolo dei tassi d’interesse per le rateizzazioni di durata compresa tra i venti e trent’anni, computando una maggiorazione di 260 punti base.
Pertanto, considerato che un punto base è pari a 0,01%, le predette maggiorazioni corrispondono ad un incremento del tasso base prima dato (3,47%) di, rispettivamente, 0,6%, 1,4% e 2,6%. L’importo del tasso base potrà corrispondere, comunque, alle concrete modalità di applicazione della citata Comunicazione della Commissione europea.
Appare opportuno ricordare
che, nel corso dell’esame del provvedimento, vi è stato un ampio dibattito in ordine
agli effetti finanziari - in termini di impatto sul fabbisogno – delle introdotte
disposizioni di materia di rateizzazione dei debiti. Sul punto si rimanda alla
documentazione predisposta per l’esame del provvedimento presso
Il comma 4 dell’articolo in esame reca un regime transitorio per il calcolo del suddetto tasso di riferimento di base.
Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2012 la misura del tasso di riferimento di base è sostituita dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 16/1 del 22 gennaio 2009[39].
Nel paragrafo
4.4.2, si precisa che – costatata l'attuale situazione di mercato, in cui le
imprese potrebbero avere difficoltà a reperire finanziamenti -
Il citato premio è uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1° gennaio 2007-30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario del prestito, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (per cui si veda supra).
Articolo 4
(Disposizioni integrative per la rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote latte)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Articolo 4 (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). |
Articolo 4 (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). |
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2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza. |
2. Identico. |
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2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. |
3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6. |
3. Identico. |
4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. |
4. Per le somme che
divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi
precedenti al 2009- |
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1o gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA. |
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. |
6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi: |
6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi: |
a) mancato pagamento del prelievo latte; |
a) identica; |
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; |
b) identica; |
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; |
c) identica; |
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5. |
d) identica. |
|
6-bis. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. |
7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2. |
8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
8. Identico. |
|
8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: «con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte». |
|
8-ter. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio. |
L’articolo 4 definisce le procedure per la rateizzazione, che si avviano (comma 1)con l’intimazione al pagamento delle somme esigibili che l’AGEA dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.
Un emendamento approvato durante l’esame al Senato precisa che si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale;
Il produttore interessato (comma 2) ha quindi sessanta giorni di tempo, dal ricevimento della intimazione, per presentare all’Agea la richiesta di rateizzazione; lo stesso termine si applica (comma 4) nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Un emendamento approvato dal Senato precisa a questo proposito che le disposizioni del comma 4 sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010.
A decorrere dalla entrata in vigore del
decreto e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di
rateizzazione sono sospese (comma 2) le procedure di recupero e sono interrotti
i termini di impugnazione; in caso di presentazione della domanda di
rateizzazione la sospensione delle procedure di recupero e l’interruzione dei
termini di impugnazione proseguono (comma
3) “fino alla scadenza del termine di cui al comma
Un emendamento approvato dal Senato in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio ha poi introdotto il comma 2-bis, che interviene su una delle questioni, quella della rinuncia ai contenziosi in essere, più dibattute nelle prime valutazioni sul decreto (si veda ad esempio il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni, riportato in questo dossier). La norma stabilisce che all’atto della accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario di cui al successivo comma 5, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
Sul punto il Ministro Zaia, nella seduta
dell’Assemblea del Senato del 5 marzo
Il comma 5, con una disposizione che assume rilievo centrale nell’impianto del decreto, e non solo ai fini delle procedure di rateizzazione, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell’Agea:
- assegna le quote rese disponibili dall’aumento della quota nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2;
- definisce le modalità di applicazione della rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 e decide sull’accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse.
Il Commissario, il cui compenso sarà stabilito dal decreto di nomina, a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell’AGEA, resterà in carica sino al 31 dicembre 2010. Il testo originario del D.L. prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le competenze del commissario passino all’AGEA; questo inciso è stato però soppresso da un emendamento approvato dal Senato.
Un ulteriore emendamento approvato dal Senato prevede che il Commissario sia scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate.
Il comma 6 definisce i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell’aumento della quota nazionale, ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 49/2003, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. in esame. I casi sono i seguenti:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione;
d) rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta.
A queste ipotesi deve aggiungersi, ai sensi del successivo comma 7, quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione.
In caso di revoca, questa ha effetto, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati. Il testo originario del D.L., rinviando all’art. 3, comma 6, del D.L. n. 49/2003, farebbe invece decorrere la revoca “a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo”.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che gli organismi pagatori di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell’importo della prima rata.
Il comma 7 sanziona con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che, come anticipato, con la revoca delle quote assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 2, il mancato pagamento anche di una sola rata. Il testo originario del D.L., con una previsione che è stata soppressa da un emendamento approvato dal Senato, richiede che con apposito regolamento di delegificazione siano individuati i casi nei quali tali sanzioni non avranno applicazione.
Il comma 8 dispone infine che l’AGEA provveda alla riscossione coattiva, ai sensi del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nei seguenti casi:
§ mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione;
§ decadenza dal beneficio della dilazione;
§ interruzione del pagamento anche di una sola rata.
Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dall’AGEA con contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 165/1999[42], possano essere rinnovati due volte, mentre il testo vigente dell’articolo così modificato consente un solo rinnovo.
Il comma 8-ter, anch’esso introdotto dal Senato, impone al rinnovo dei contratti di cui al comma precedenteil limitedelle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell’AGEA.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
Articolo 5 (Disposizioni finali). |
Articolo 5 (Disposizioni finali). |
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009. |
Identico. |
L’articolo dispone che le disposizioni sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, contenute negli articoli 3 e 4, sono applicabili per l’intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.
Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie). |
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie). |
1. Le somme versate dai
produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito
conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni
di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata
riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue
disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla
integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente
periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi
applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita
residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario,
rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al
credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali
risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto, sentita |
1. Identico. |
|
1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 35 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. |
L’articolo, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, al primo periodo del comma 1, che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto in esame, affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo.
La relazione illustrativa evidenzia che la disciplina dell’articolo 6 concerne i debiti da ritenersi esigibili, e cioè rispetto ai quali non risulti la sospensione della efficacia del titolo in accoglimento di una richiesta cautelare da parte della autorità giudiziaria.
La relazione tecnica indica in 620 milioni di euro lo stock di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia.
Il secondo periodo del comma 1 prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui sopra, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate al settore lattiero caseario per interventi:
§ rivoltialle operazioni di ristrutturazione del debito;
§ alle misure di accesso al credito previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Merita rammentare che con l’articolo 17 sono state definite novità di rilievo in merito all’attività dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), con l’intento di favorire la capitalizzazione delle impresedel settore primario. L’Istituto, a seguito dell’incorporamento della Sezione speciale del Fondo interbancario garanzia al quale è subentrato svolge i seguenti compiti:
- garanzia sussidiaria nelle operazioni di credito agrario di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 385/93 testo unico delle leggi bancarie.
- garanzia fidejussoria a favore delle imprese agricole e di quelle ittiche a fronte di soli finanziamenti bancari a breve termine (con scadenza entro i 18 mesi), a medio e a lungo termine, nonché per le transazioni commerciali effettuate dalle imprese (comma 2),
- garanzie dirette a fronte di prestiti partecipativi[43] e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime assunte da banche, da intermediari finanziari e da Fondi chiusi di investimento mobiliare (comma 3).
- cogaranzia o controgaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche regionali (comma 4).
- garanzia mutualistica per le operazioni di credito agrario, salvo che per la quota di finanziamento già assistita dalle garanzie offerte ai sensi dello stesso decreto legislativo (comma 4-bis).
Infine, le garanzie prestate dall’ISMEA possono a loro volta essere assistite dalla garanzia dello Stato (comma 5-bis)[44].
§ a misure di accompagnamento per il settore.
Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
E’ poi demandato al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali la definizione, con proprio decreto – sentita
Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, assegna alle misure di accesso al credito a favore delle imprese operanti nel settore agricolo previste dal già citato articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la somma di 35 milioni di euro per l’anno 2009, da destinarsi ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto legge n. 49 del 2003 (cfr. supra).
All’onere relativo si provvede:
§ quanto a 20 milioni di euro per il 2009, attraverso una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo e forestale, di cui all’articolo 1, comma 1084 della legge finanziaria 2007;
il citato articolo 1, comma 1084 della legge n. 296/2006, aveva inizialmente stanziato per l'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo forestale la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Per l’esercizio 2009 il bilancio reca nel capitolo 7643 (u.p.b. 1.5.6) uno stanziamento pari a soli 20 milioni di euro, conseguenti fondamentalmente alla riduzione lineare disposta dal D.L. n. 112/08, art. 60, co. 1 ed alla rimodulazione operata dalla stessa legge di bilancio ai sensi dell’art. 60.co. 3 del decreto legge n. 112/2008.
§ quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.
Articolo 6-bis
(Interpretazione autentica dell’articolo
3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Articolo 6-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457). |
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1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato. |
L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame al Senato, fornisce un’interpretazione autentica all’articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457[45], in materia di indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli.
Il comma 1 del richiamato
articolo
Inoltre, è stato stabilito che, per individuare la retribuzione giornaliera, si debba prendere in considerazione la media delle retribuzioni previste, per ciascuna qualifica, dai contratti collettivi provinciali vigenti ad una certa data, che è indicata nel 30 ottobre dell'anno precedente per i lavoratori a tempo indeterminato (comma 2) e nel 30 ottobre di ogni anno per i lavoratori a tempo indeterminato (comma 3).
Si segnala che un’interpretazione autentica è stata fornita già in precedenza riguardo al richiamato comma 3. L’articolo 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144[46], aveva infatti stabilito che il termine del 30 ottobre contenuto nel comma 3 fosse lo stesso previsto al precedente comma 2, riferendosi cioè all'anno precedente, ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee (e quindi non per le prestazioni pensionistiche) per gli operai agricoli a tempo determinato.
Ai sensi della disposizione in esame, si dispone che il termine del 30 ottobre utile è, appunto, il medesimo di quello previsto al precedente comma 2 dell'articolo 3 della stessa L. 457/1972 per gli operai a tempo indeterminato anche ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato.
Articolo 6-ter
(Proroga di agevolazioni previdenziali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Articolo 6-ter (Proroga di agevolazioni previdenziali). |
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1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». |
|
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 6-ter, introdotto durante l’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già prorogate al 31 marzo 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 (convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205[47]).
Il richiamato articolo 1-ter, al primo periodo, ha disposto che, fino al 31 marzo 2009, le
agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da
Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 537/1993[49], prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:
-
nei territori
montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601[50], e cioè i territori
dei comuni situati ad una altitudine di almeno
- nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977[51], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.
Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).
Successivamente, la legge 16 aprile 1997, n. 146[52],
all’articolo
In particolare, è stato stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui al
richiamato articolo 9, commi da
Tale riclassificazione, nonché la misura delle agevolazioni, sono determinate dal CIPE sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
La riclassificazione delle zone svantaggiate
è stata operata con
Da ultimo, il menzionato articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006, ha disposto, dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, una rideterminazione delle richiamate agevolazioni contributive, rendendole ancora più vantaggiose, prevedendo che:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati lo sgravio contributivo spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68%dei contributi a carico del datore di lavoro.
Il secondo periodo ha disposto la copertura finanziaria, prevedendo, in particolare, che all’onere derivante da tale disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per il 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa recate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Il comma 2 quantifica l’onere recato dalle misure di cui al
comma
§ quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti per il 2009 nella Tabella C della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008);
Sugli
stanziamenti di parte corrente iscritti per il
E’ inoltre
intervenuto il decreto legge n. 185 del 2008 [57], il quale,
all’articolo 30, comma 5-quater ha disposto una ulteriore riduzione lineare di
tali stanziamenti in misura pari a 3 milioni di euro per il
Si ricorda infine sugli stanziamenti
quantificati dalla Tabella C per il
§ quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per l’acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio per il 2009;
Si ricorda che le spese per acquisto di beni e servizi rientrano nell’ambito della categoria economica delle spese per consumi intermedi, le quali nel bilancio di previsione per il 2009 ammontano complessivamente a 7.709,7 milioni di euro.
§ quanto a 51,5 milioni di euro mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi a trasferimenti alle imprese iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri nella legge di bilancio per il 2009. Tale somma affluisce al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, il quale viene in misura corrispondente ridotto.
A tale proposito sarebbe opportuno chiarire se la locuzione “trasferimenti alle imprese” intenda fare riferimento alle sole spese appartenenti alla categoria economica trasferimenti correnti alle imprese, ovvero anche alle spese appartenenti alla categoria economica contributi agli investimenti alle imprese.
Si ricorda comunque che i trasferimenti correnti ad imprese iscritti nella legge di bilancio per il 2009 ammontano a 3.304,9 milioni di euro.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
D.L.
28 marzo 2003, n. 49
Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2003, n. 75.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni generali.
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni (3).
2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento n. 1392/2001/CE (4).
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma (5).
5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000 (6).
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto (7).
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto (8).
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (9).
9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1392/2001/CE (10).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2003.
(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Ad integrazione della procedura prevista dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 2, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4.
Art. 2
Determinazione e comunicazione della quota.
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 (11).
2. È istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette (12).
2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per l'acquirente» (13).
2-ter. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento (14).
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(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(12) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(13) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(14) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 3
Revoca e assegnazione della quota.
1. In conformità all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota (15).
2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate (16).
3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:
a) ai produttori che hanno subìto la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione (17).
4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata (18).
5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.
6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.
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(15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(17) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(18) Gli attuali commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 4
Riconoscimento degli acquirenti.
1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1392/2001/CE è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti (19).
2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore (20).
3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti (21).
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento (22).
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(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 5
Adempimenti degli acquirenti.
1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti (23).
2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 (24).
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina (25).
4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato (26).
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento (27).
6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma (28).
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000.
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(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Per il differimento del termine di versamento previsto dal presente comma vedi l'art. 2-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(27) Comma prima modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 6
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti.
1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo (29).
2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.
3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1392/2001/CE (30).
4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo (31).
5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.
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(29) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(30) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(31) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 e poi dal comma 2 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
Art. 7
Pluralità e successione di acquirenti.
1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralità, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 (32).
2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.
3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.
3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 (33).
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(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 8
Contabilità degli acquirenti e dei produttori.
1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento n. 1392/2001/CE, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato (34).
2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.
3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare (35).
4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1392/2001/CE. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro (36).
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(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(35) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 9
Restituzione del prelievo pagato in eccesso.
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo (37);
c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso (38).
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi (39).
2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati (40).
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine (41):
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza (42).
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine (43):
a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3 (44);
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (45).
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.
4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009 (46).
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale (47).
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (48).
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi (49).
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome (50).
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento (51).
--------------------------------------------------------------------------------
(37) Lettera così sostituita dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, come rettificato con Comunicato 3 marzo 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51).
(38) Lettera così modificata dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(39) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 e poi dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(40) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(41) Alinea così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(42) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 e poi così modificata dal comma 1087 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(43) Alinea così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(44) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(45) Lettera aggiunta dal comma 3-bis dell'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(46) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4.
(47) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4.
(48) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4.
(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 10
Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni (52).
1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente (53).
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso (54).
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (55).
4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari (56).
5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001 (57).
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 (58).
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota (59).
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati (60).
9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare (61).
10. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse (62).
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 (63).
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 (64).
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004 (65).
14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 (66).
15. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo (67).
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione (68).
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto (69).
18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente (70).
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente (71).
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari (72).
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 (73).
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subìto la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione (74).
23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta (75).
24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto (76).
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (77).
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (78).
27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento (79).
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27 (80).
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal D.M. 12 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002 (81).
30. II Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 (82).
31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5 (83).
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento (84).
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2 (85).
34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni (86).
35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (87).
36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito (88) (89).
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale (90).
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea (91).
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34 (92).
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (93).
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari (94).
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri (95).
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione (96) (97).
43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44 (98).
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo (99).
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (100) (101).
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore (102).
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468; ,
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole;
t) decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309 del Ministro per le politiche agricole;
u) decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310 del Ministro per le politiche agricole;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
aa) decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del D.M. 21 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 (103).
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001 (104).
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(52) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(53) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(54) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(55) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(56) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(57) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(58) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(59) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(60) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(61) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(62) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(63) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(64) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In deroga a quanto stabilito dal presente comma 12 vedi l'art. 4, comma 28, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(65) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(66) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(67) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Il presente comma è stato, successivamente, così modificato dal comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 243 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(68) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(69) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(70) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(71) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(72) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Per le modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera di cui al presente comma vedi il D.M. 26 febbraio 2004. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(73) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. Per le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui al presente comma vedi il D.M. 26 febbraio 2004. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(74) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(75) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(76) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(77) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(78) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(79) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(80) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(81) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(82) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 7-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(83) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(84) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(85) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(86) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2003, il D.M. 4 novembre 2004 e il D.M. 6 luglio 2007.
(87) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(88) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(89) Gli attuali commi 36 e 36-bis così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.
(90) Gli attuali commi 36 e 36-bis così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16.
(91) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(92) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(93) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2003 e il D.M. 4 novembre 2004.
(94) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(95) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(96) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(97) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
(98) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(99) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(100) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(101) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
(102) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(103) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
(104) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 10-bis
Assegnazione quote latte.
1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in piú per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.
8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 (105).
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(105) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 4 dello stesso decreto.
Art. 11
Vendite dirette.
[1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento n. 1392/2001/CE. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1392/2001/CE.
3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.
5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.
6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 1392/2001/CE, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare] (106).
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(106) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 12
Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende.
[1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento n. 3950/1992/CEE, così come modificato dal regolamento n. 1256/1999/CE, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.
2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 1257/1999/CE, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1257/1999/CE, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.
5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.
6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/1992/CEE, così come modificato dal regolamento n. 1256/1999/CE, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente] (107).
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(107) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 13
Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione.
[1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.
2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal D.M. 12 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.
4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2] (108).
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(108) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 14
Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome.
[1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri] (109).
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(109) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 15
Disposizioni attuative e abrogazioni.
[1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.
2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
legge 26 novembre 1992, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole;
decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309 del Ministro per le politiche agricole;
decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310 del Ministro per le politiche agricole;
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento n. 3950/1992/CEE, e successive modificazioni, e del regolamento n. 1392/2001/CE] (110).
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(110) Articolo soppresso dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 16
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
D.L.
24 giugno 2004, n. 157
Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni
prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (art. 2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 2004, n. 204 (Gazz. Uff. 10 agosto 2004, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,» (13).
1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «dell'obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale',» (14).
1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti: «nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'» e le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi» (15).
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 (16).
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee» (17).
3. [Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge] (18).
3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (19).
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(13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204 e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4, a decorrere dal 1° aprile 2009.
(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
[1] L’articolo 5-quater del Regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto il prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia per un periodo iniziale di cinque campagne lattiero casearia. Al termine del quinquennio il prelievo supplementare è stato esteso ad ulteriori tre periodi dal regolamento (CEE) N. 1109/88, quindi protratto per un nono anno con il regolamento (CEE) N. 816/92 in attesa che si definisse il nuovo regime; la riforma del settore è stata approvata infine con il reg. (CEE) n. 2071/92 che ha sostituito la precedente normativa a decorrere dal 1°aprile 1993. Le norma per l’applicazione del prelievo erano definite dal reg. (CEE) n. 857/84.
[2] Così l’art. 78 par. 2 del reg. (CE) 1234/07 regolamento unico di organizzazione dei mercati agricoli
[3] D.L. 28 marzo 2003, n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2203, n. 119.
[4] A partire dal 1° gennaio
[5] Il D.M. 31 luglio 2003 Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. 8 agosto 2003, n. 183) è stato adottato in adempimento di quanto richiesto dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 49.
[6] L. 26 novembre 1992, n. 468, Misure urgenti nel settore lattiero-caseari”, abrogata dal provvedimento in commento.
[7] D.L. 23-12-1994, n. 727, Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria,, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46.
[8] L’elenco delle zone svantaggiate, redatto
sulla base della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura
di montagna e di talune zone svantaggiate, è stato inizialmente adottato
con
Dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale, le decisioni che definiscono o modificano l’elenco delle zone svantaggiate non vengono più prese a livello comunitario ma a livello degli Stati membri interessati, che poi le notificano alla Commissione.
L’elenco
completo dei comuni italiani svantaggiati, redatto in base al reg. 1257,
articolo 18 sulle “zone di montagna”, art. 19 “altre zone svantaggiate”, art. 20
“zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici”, è consultabile nel sito del
dicastero agricolo http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AmbienteTerritorio/ZoneSvantaggiate/default.htm.
Il regolamento 1257 è stato da ultimo abrogato dal Reg. (CE) 1698/2005, che con
l’art.
[9] D.L. 1 marzo 1999, n. 43, Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
[10] D.L. 4 febbraio 2000, n. 8, Disposizioni urgenti per la ripartizione
dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione
provvisoria del settore lattiero-caseari, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.
[11] Per effettuare detto conteggio l’effettivo tenore medio dei grassi del latte consegnato (cfr. art. 10 del medesimo reg. n. 595/04) va posto a confronto con il “tenore di riferimento di grassi” assegnato al produttore. In caso di divario positivo ogni chilogrammo di latte va maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 gr, di grassi in più; in caso di divario negativo il latte va diminuito del medesimi 0,18, cui possono sommarsi in tal caso ulteriori aggiustamenti. Se il quantitativo di latte è espresso in litri si applica il coefficiente 0,971.
I conteggi appena descritti sono diretti a consentire l’applicazione del prelievo supplementare secondo quanto stabilito dagli artt. 70 e 80 del regolamento n. 1234/07, regolamento unico delle organizzazioni comuni di mercato, in precedenza artt. 9 e 10 del reg. n. 1788/2003 sul prelievo supplementare, che hanno stabilito che ai quantitativi di latte consegnato si applichi un tenore rappresentativo di grassi o, più precisamente, che ad ogni singolo produttore, titolare di una quota individuale per le consegne, venga assegnato un tenore di riferimento di grassi.
La differenza tra il tenore effettivo dei grassi ed il tenore di riferimento comporta un aggiustamento del quantitativo consegnato, che viene pertanto aumentato o ridotto secondo determinati coefficienti e a certe condizioni.
Va tuttavia precisato che la quantificazione dell’esubero nazionale va in ogni caso calcolata utilizzando il quantitativo maggiore tra il “latte consegnato” e il “latte adeguato” (così il comma 2 dell’art. 80 del regolamento comunitario), e che nell’ipotesi in cui le consegne adeguate siano inferiori a quelle effettive tutti gli adeguamenti verso il basso dei produttori vanno proporzionalmente ridotti fino a far coincidere la somma delle consegne adeguate con la somma delle consegne effettive.
In base a tali disposizioni, pertanto, il prelievo che dovrà versare ogni singolo Stato membro che produca in eccesso sul proprio quantitativo di riferimento sarà commisurato alle consegne effettive dei singoli produttori, ma potrà anche essere maggiore (mai minore) nella ipotesi che il latte prodotto sia stato per la maggior parte più ricco nel tenore dei grassi di quanto sia stato stabilito a livello comunitario.
Il tenore di riferimento di materia grasse assegnato all’Italia è del 36,88 (all. X del reg. 1234/2007).
[12] Il quantitativo nazionale di riferimento è calcolato sottraendo dal Quantitativo Nazionale Garantito per le consegne, attribuito dall’unione, i quantitativi che su richiesta dei produttori passano temporaneamente alle vendite dirette, ed aggiungendo quelli che viceversa passano alle consegne.
[13] D.L. 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l'etichettatura di
alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
[14] In luogo dell’attuale sistema basato sulle “restituzioni”, la legge L. 26 novembre 1992, n. 468 Misure urgenti nel settore lattiero-caseario consentiva la compensazione fra produttori. Infatti l’articolo 3 attribuiva alle associazioni di produttori la possibilità di gestire in modo unitario le quote spettanti ai produttori associati, e conseguentemente l’articolo 5 (comma 5) assegnava ai presidenti delle associazioni di effettuare la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati.
[15] Art. 1, co. 5 del D.L. 4-2-2000 n. 8, Disposizioni urgenti per la ripartizione
dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione
provvisoria del settore lattiero-caseario, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.
[16] Come risulta dalla relazione speciale della Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – n. 3 del 21 novembre 2002 relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero–caseari, alla fine del maggio 2002 davanti ai giudici ordinari ed amministrativi risultavano impugnati 35169 provvedimenti confluiti in 8781 ricorsi. Gli organi giurisdizionali hanno assunto 6907 decisioni, quasi tutte sospensive, avendo il merito interessato solo 853 ricorsi.
[17] Decisione 2003/530/CE sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che
[18] D.M. 30 luglio 2003, Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003 (G.U. n. 183/2003), i cui termini originari sono stati prorogati una prima volta con il D.M. 13 novembre 2003 (G.U. n. 279/03), e nuovamente con il D.M. 21 giugno 2004 (G.U. n. 155/04).
Successivamente sono intervenuti i seguenti provvedimenti di proroga o integrazione delle disposizioni: il D.M. 4 novembre 2004 (G.U. n. 262/04) ed il D.M. 6 luglio 2007 (G.U. n. 188/07).
[19] Il termine finale, inizialmente stabilito, scadeva il 15 novembre 2003; con successivi decreti è stato differito più volte con i provvedimenti di cui alla nota 15.
[20] La restituzione degli importi ha comportato anche il versamento da parte degli acquirenti degli interessi legali a decorrere dalle singole trattenute (comma 13 del D.M. 30/7/2003 sul versamento del prelievo).
[21] Proroga
delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime
delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma
34, della L. 30 maggio 2003, n.
[22] Nota della Commissione n. 002570 del 29 gennaio 2007 Paiement échelonné du prélèvement supplémentaire laitier pour les périodes 1995-96 à 2001-02.
[23] Ulteriori
disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul
latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della L. 30 maggio 2003, n.
[24] D.L. 28 marzo 2003, n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
[25] Durante l’esame del provvedimento al Senato è stata respinta (seduta dell’Assemblea del 4 marzo 2009) una questione pregiudiziale presentata dal Sen. D’Alia che, oltre a contestare l’esistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza del D.L., ne riteneva i contenuti in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto “il decreto in parola in maniera del tutto irrazionale introduce disposizioni di favore per coloro i quali hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, accumulando debiti di dimensioni rilevanti”.
[26] La relazione tecnica afferma che le aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate vengono escluse dall’assegnazione in quanto da un lato risultano essere già complessivamente in equilibrio tra quota (2.377.000 tonnellate) e produzione (2.373.000 tonnellate), dall’altro beneficiano della massima priorità nelle restituzioni.
[27] Introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.
[28] D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
[29] D.L. 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l'etichettatura di
alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
[30] Regolamento (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
[31] Con un emendamento approvato dal Senato è stato corretto un errore materiale contenuto nel testo del D.L., che fa riferimento agli importi dovuti “ai” produttori agricoli, mentre si tratta evidentemente, come precisato dall’emendamento, degli importi dovuti “dai” produttori stessi.
[32] Si tratta dello schema di D.Lgs. n. 235, con riferimento al quale è stato predisposto il dossier Studi Atti del Governo n. 204 del marzo 2008.
[33] Sullo schema
[34] D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
[35] Si ricorda che l’art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002[35].
L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.
[36] Reg. (CE) 21 giugno 2005 n. 1290/2005, Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della Politica agricola comune.
[37] Decisione 2003/530/CE sulla compatibilità
con il mercato comune di un aiuto che
[38] Fonte: sito ufficiale della Commissione
Europea, indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
La sezione del sito – dedicata al controllo sugli aiuti di stato - illustra i tassi di base, calcolati sulla base della Comunicazione 2008/C 14/02 . Si ricorda che, a seconda dell’uso del tasso di riferimento, a tale margine devono essere aggiunti i margini più appropriati, come definiti dalla Comunicazione medesima. Per il tasso di sconto ciò significa che deve essere aggiunto un margine di 100 punti-base.
[39] Tale comunicazione reca il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
[40] Il tasso overnight è il tasso a cui le banche concedono prestiti di denaro ad altre banche per periodi molto brevi – con durata massima di 24 ore – ove queste ultime abbiano bisogno di liquidità. Tale prestito è effettuato tramite i depositi interbancari cd. “overnight”, ovvero che devono essere estinti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono stati concessi.
[41] Fonte: sito istituzionale della Banca
d’Italia, http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/
polmon/infop/tasso_opeur/tassi_op/tassi_eurosistema.pdf.
[42] D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n.
[43] I prestiti partecipativi sono finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa, integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.
[44] Le disposizioni di attuazione sono state adottate con due decreti del Ministero delle politiche agricole, entrambi recanti la data del 14 febbraio 2006 (GU n. 49/2006), che hanno definito, il primo, le modalità per il rilascio delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie, e il secondo, le garanzie sussidiarie ovvero dirette al ripianamento delle perdite delle banche solo dopo che queste abbiano esperito la riscossione coattiva delle garanzie primarie.
Infine, per quanto riguarda l’intervento statale sulle garanzie prestate dall’Ismea, il Ministro dell’economia con decreto 24 marzo 2006 (GU n. 87/06) ha approvato criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, stabilendo che la garanzia statale si configura come garanzia di ultima istanza.
[45] Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.
[46] Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[47] Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
[48] Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.
[49] L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.
[50] D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, Disciplina delle agevolazioni tributarie.
[51] L. 27 dicembre 1977 n. 984, Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.
[52] Attuazione
della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.
[53] Misure
straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi
urgenti a favore dell'agricoltura. Il richiamato comma 50 dell’articolo
[54] Tale delibera ha previsto, tra gli altri, anche la revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[55] Tale delibera è stata successivamente modificata dalla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 125/2003.
[56] Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.
[57] Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
[58] Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008.