Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie - D.L. 3/2009 - A.C. 2227 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2227/XVI   DL N. 3 DEL 27-GEN-09
Serie: Progetti di legge    Numero: 123
Data: 24/02/2009
Descrittori:
ELEZIONI   REFERENDUM
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1341/XVI     

Casella di testo: Progetti di legge
 


24 febbraio 2009

 

n. 123/0

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

D.L. 3/2009 - A.C. 2227

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2227

Numero del decreto-legge

n. 3/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Iter al Senato

Si (A.S. 1341)

Numero di articoli

 

testo originario

6

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

27 gennaio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 gennaio 2009

approvazione del Senato

19 febbraio 2009

assegnazione

20 febbraio 2009

scadenza

29 marzo 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si compone di nove articoli.

L’articolo 1 reca una disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009. Essa prevede tra l’altro che le operazioni di voto si svolgano, diversamente da quanto solitamente previsto, dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.

L’articolo 1-bis modifica l’art. 16, co. 3, della L. 515/1993, che disciplina il rimborso delle spese elettorali corrisposto a partiti e movimenti in occasione delle elezioni europee. La novella fa sì che abbiano accesso al contributo i partiti e i movimenti che abbiano partecipato alla competizione elettorale ottenendo almeno il 2 per cento dei voti validi (il testo vigente prevede invece che il contributo spetti ai partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno l’elezione di un rappresentante al Parlamento europeo).

L’articolo 1-ter, apporta varie novelle agli atti legislativi che disciplinano le elezioni europee ed amministrative, allo scopo di precisare che i contrassegni delle liste da riprodurre sulle rispettive schede elettorali abbiano un diametro pari a 3 centimetri.

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini, solo in occasione delle elezioni da tenersi nel 2009, la possibilità di votare per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale.

L’articolo 3 reca una disciplina analoga a quella introdotta dall’articolo 2, finalizzata a consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 Cost., che si terranno nel corso del 2009.

L’articolo 4, al fine di assicurarne la funzionalità in vista delle prossime elezioni, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

L’articolo 4-bis consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel 2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione degli impegni assunti al riguardo dall’Italia nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L’articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge (1.451.850 euro per l’anno 2009) e la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è accompagnato – oltre che dalla relazione illustrativa – dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari; non è corredato delle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, co. 4°, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo.

Tra i più recenti si ricordano:

§          D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali;

§          D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali;

§          D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (convertito dalla L. 6 luglio 2001, n. 271) Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

§          D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (convertito dalla L. 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005;

§          D.L. 3 gennaio 2006, n. 1(convertito dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22), Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche;

§          D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (convertito dalla L. 20 marzo 2006, n. 72), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

§          D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008.

I decreti-legge sopra elencati, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali”, e “la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento rientrano nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie “referendum statali”, “elezione del Parlamento europeo” e “legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane” di cui all’art. 117, co. 2°, lett. f) e p), della Costituzione.

L’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1 anche nell’ambito delle regioni a statuto speciale va valutata alla luce delle competenze legislative di queste ultime in materia di ordinamento degli enti locali.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono in generale alle consultazioni referendarie ed elettorali amministrative ed europee previste per l’anno in corso; le disposizioni di cui agli artt 1-bis ed 1-ter, peraltro, non hanno portata limitata nel tempo.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento reca prevalentemente disposizioni di natura transitoria, che trovano applicazione – in deroga alle norme vigenti – solo con riferimento alle consultazioni da tenersi nel 2009. Gli artt 1-bis ed 1-ter, che recano invece modifiche “a regime” alle rispettive discipline, sono redatti con la tecnica della novellazione.